XIV Commissione - Giovedì 13 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

DL 181/07 recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (C. 3292 Governo, approvato dal Senato).

PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3292 Governo, approvato dal Senato: DL 181/07 recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza;
considerato che l'articolo 1-bis del decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni unite a New York nel 1966;
considerato altresì che l'articolo 1-bis, alla lettera a), presenta un riferimento errato, laddove richiama «atti di discriminazione di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam», dal momento che tale articolo 13 reca esclusivamente una previsione in base a cui il Trattato «è concluso per un periodo illimitato»;
rilevato che la disposizione dovrebbe piuttosto riferirsi all'articolo 13, n. 1, della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea, in base a cui il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
rilevato poi che l'articolo 13, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce in realtà una norma di carattere meramente procedurale e programmatico che consente, a certe condizioni, al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni indicate;
rilevato altresì che l'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;
rilevato inoltre che, in base all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata nuovamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dalle istituzioni comunitarie, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale;
sottolineato che, in base all'articolo 51 della medesima Carta: le disposizioni ivi previste si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano


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i principi e ne promuovo l'applicazione secondo le rispettive competenze;
sottolineato dunque che dalla lettura coordinata delle predette disposizioni del Trattato e della Carta dei diritti consegue, come sostenuto anche dalla giurisprudenza, che i principi della Carta dei diritti possono essere applicati negli ordinamenti nazionali; tali principi possono quindi essere richiamati dalle stesse disposizioni legislative nazionali;
evidenziata quindi l'opportunità che il richiamo all'articolo 13, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea sia accompagnato anche dal richiamo all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che costituisce una vera e propria disposizione di carattere sostanziale e non meramente procedurale e programmatica;
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), le parole «del Trattato di Amsterdam» siano sostituite con le seguenti: «del Trattato che istituisce la Comunità europea»;
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, alla lettera a) del capoverso dell'articolo 1-bis, che il divieto di atti di discriminazione discende, oltre che dall'articolo 13, n. 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


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ALLEGATO 2

DL 181/07 recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (C. 3292 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3292 Governo, approvato dal Senato: DL 181/07 recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza;
ricordato che tale provvedimento è volto a modificare il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
considerato che l'articolo 1-bis del decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni unite a New York nel 1966;
considerato altresì che l'articolo 1-bis, alla lettera a), presenta un riferimento tecnicamente errato, laddove richiama «atti di discriminazione di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam», dal momento che tale articolo 13 reca esclusivamente una previsione in base a cui il Trattato «è concluso per un periodo illimitato»;
rilevato che la disposizione contenuta nella lettera a) deve di fatto intendersi come riferita all'articolo 13, n. 1, della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea;
rilevato poi che l'articolo 13, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce in realtà una norma di carattere meramente procedurale e programmatico che consente, a certe condizioni, al Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni indicate;
rilevato altresì che l'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;
rilevato inoltre che, in base all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata nuovamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007 dalle istituzioni comunitarie, è vietata qualsiasi forma di discriminazione;
sottolineato che, in base all'articolo 51 della medesima Carta: le disposizioni ivi previste si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovo l'applicazione secondo le rispettive competenze;
sottolineato dunque che dalla lettura coordinata delle predette disposizioni del Trattato e della Carta dei diritti consegue, come sostenuto anche dalla giurisprudenza,


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che i principi della Carta dei diritti possono essere applicati negli ordinamenti nazionali; tali principi possono quindi essere richiamati dalle stesse disposizioni legislative nazionali;
evidenziata quindi l'opportunità che il richiamo all'articolo 13, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea sia accompagnato anche dal richiamo all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che costituisce una vera e propria disposizione di carattere sostanziale e non meramente procedurale e programmatica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, alla lettera a) del capoverso dell'articolo 1-bis, che il divieto di atti di discriminazione discende, oltre che dall'articolo 13, n. 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.