VIII Commissione - Marted́ 18 dicembre 2007


Pag. 48

ALLEGATO 1

Interrogazione n 5-01582 Lomaglio: Risanamento di un elettrodotto nel comune di Messina.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01582 presentata dagli Onorevoli Lomaglio e Bandoli, da dove emerge il problema dell'inquinamento elettromagnetico e, in particolare, quello provocato dall'elettrodotto in contrada Sorba del Comune di Messina, si rappresenta quanto segue.
La tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti non naturali è salvaguardata, sull'intero territorio nazionale, dal rispetto della normativa vigente di riferimento, ovvero dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e suoi decreti attuativi.
Emanato in attuazione dell'articolo 4 comma 2 lett. a) della Legge n. 36/2001, il D.P.C.M. 8 luglio 2003 G.U. n. 200 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti», fissa in particolare limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità (inteso come valore di campo), per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.
Concordemente alle definizioni che di tali valori-limite dà l'articolo 3 lettere b), c) e d), comma 2, della Legge Quadro citata, il D.P.C.M. prescrive:
il limite di esposizione di 100μT (per l'induzione magnetica), da non superarsi in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute dagli effetti acuti;
il valore di attenzione di 10μT, misura di cautela in ambienti abitativi, scolastici, aree gioco per l'infanzia e luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere, ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione;
l'obiettivo di qualità di 3μT, ai fini di una progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi generati dagli elettrodotti.

In applicazione del «principio di precauzione», richiamato all'articolo 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 36/2001 e a cui la stessa definizione di valore di attenzione fa riferimento nell'articolo 3, comma 1, lettera c), della stessa legge, tali valori-limite risultano maggiormente cautelativi rispetto a quelli indicati dal Consiglio dell'Unione Europea nella Raccomandazione 1999/519/CE (Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz) e fra i più restrittivi in Europa. In mancanza, infatti, di evidenze certe circa eventuali rischi sulla salute causati a lungo termine dalle esposizioni, la scelta è stata dettata da un approccio cautelativo, al fine di intraprendere comunque azioni preventive, a fronte di un rischio potenziale, senza dover prima attendere i risultati della ricerca scientifica. Qualora le condizioni di esposizione della popolazione non verifichino il rispetto dei limiti suddetti, si rendono necessarie azioni di risanamento.


Pag. 49


Entrando nel caso specifico preso in considerazione dagli interroganti, si comunica che, in data 5 ottobre 2007, è pervenuta presso la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente, una comunicazione del Comune di Messina alla quale era allegato un verbale di riunione dove veniva evidenziata una situazione di superamento del valore di attenzione misurato, nel mese di giugno, con centralina per il monitoraggio del campo magnetico generato dall'elettrodotto a 380 kV situato in contrada Sorba-Annunziata alta-Messina. Alla detta comunicazione era allegata una documentazione tecnica relativa alle misure svolte, in cui sono riportati, oltre ai valori misurati dalla centralina (modello MCE 410), anche i valori stimati che avrebbe rilevato un più preciso strumento di misura (sonda PMM-EHP 50 C); tali valori sono calcolati a partire dai valori noti misurati dalla stessa centralina, tramite l'utilizzo del coefficiente di correlazione esistente tra i due sistemi di misura, coefficiente determinato con opportuno confronto sperimentale. I risultati riportati nel rapporto tecnico mostrano, in particolare, come a fronte di un lieve superamento del valore di attenzione nei valori misurati dalla centralina, non ci sia alcun superamento nei valori stimati.
In data 14 novembre 2007, perveniva, sempre alla predetta Direzione, una ulteriore nota del 6 novembre 2007 della Città di Messina, Dipartimento Mobilità Urbana, Servizio di Monitoraggio Ambientale, con la quale si comunicavano anche i dati relativi ai mesi da luglio a ottobre. Anche da tali dati è possibile dedurre il rispetto del valore di attenzione per tutte le misure stimate, fermo restando il superamento della soglia di attenzione nei mesi di giugno, settembre ed ottobre, per il valore misurato dalla centralina (mediana massima delle 24 ore).
Ad ogni buon fine, visti i dati inviati dal Comune di Messina relativi ai monitoraggi eseguiti, il Ministero che rappresento ha interessato l'APAT, notiziando anche l'ARPA competente, al fine di effettuare una valutazione completa della questione, anche tramite ulteriori campagne di misura, per poter individuare, se del caso, eventuali azioni di intervento.


Pag. 50

ALLEGATO 2

7-00313 Bandoli: Misure organizzative e politiche di settore per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
dall'8 al 15 dicembre si è riunita a Bali la Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici e sul protocollo di Kyoto;
in ottemperanza all'indicazione scaturita dalla Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici svoltasi a Roma nel settembre 2007, il Ministero dell'ambiente sta organizzando il Climate Day, da effettuarsi nel giorno della ratifica del protocollo di Kyoto (16 febbraio 2008);

impegna il Governo:

a monitorare le conseguenze del processo apertosi a Bali;
ad attuare entro il 2012 l'obbligo contratto a Kyoto attraverso precise politiche nei vari settori interessati;
a proporre o sostenere precise sanzioni verso i governi inadempienti;
ad approvare entro il 30 giugno 2008 il Piano Nazionale aggiornato per la riduzione delle emissioni;
a definire entro il 30 Giugno 2008 modalità certe di sperimentazione del Piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
a coinvolgere il Parlamento nelle sue varie istanze nella preparazione del Climate day.
(8-00107)
«Bandoli, Lomaglio, Realacci, Mariani, Francescato, Cacciari, Chianale, Bocci, Fasciani».


Pag. 51

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, di attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per carrozzeria (Atto n. 194).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, di attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per carrozzeria (Atto n. 194);
preso atto che la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame;
rilevato che lo schema di decreto riproduce in misura sostanzialmente corrispondente le disposizioni contenute nella normativa comunitaria che si intende recepire;
raccomandato, al riguardo, che - proprio per garantire la più ampia aderenza alla disciplina comunitaria - in diverse parti del testo (in particolare, all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'allegato II) si adotti la medesima terminologia utilizzata nel testo della direttiva 2004/42/CE;
osservato, peraltro, che, all'interno delle disposizioni transitorie e finali, appare poco comprensibile la ragione dell'inserimento della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, che prevede l'estensione della disciplina dello schema di decreto ai prodotti destinati ad essere utilizzati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ricordandosi - a tale proposito - che la direttiva comunitaria disciplina l'immissione dei prodotti sul mercato comunitario e non la produzione sul territorio comunitario di prodotti destinati a mercati extracomunitari;
considerato infine che, all'articolo 1, comma 2 (che prevede la sostituzione integrale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 161 del 2006), occorrerebbe modificare l'alinea utilizzando la seguente formula: «Il comma 1 è sostituito dal seguente», piuttosto che la formulazione attuale, che recita: «Il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


Pag. 52

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione nonché definizione delle modalità e dei criteri di utilizzazione del contributo per l'anno 2007 destinato all'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonché per la tutela della biodiversità (Atto n. 200).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione nonché definizione delle modalità e dei criteri di utilizzazione del contributo per l'anno 2007 destinato all'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonché per la tutela della biodiversità (Atto n. 200);
preso atto che il provvedimento intende dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007 (collegato alla manovra di finanza pubblica), che ha previsto un contributo straordinario per l'anno 2007, pari a 20 milioni di euro aggiuntivi, in favore del sistema delle aree protette, incluse le aree marine, nonché per la tutela della biodiversità e del mare;
apprezzata la tempestività con cui il dicastero competente ha adottato lo schema di decreto in esame, in modo da consentire di utilizzare entro il corrente anno finanziario le risorse stanziate;
preso atto delle modalità e dei criteri di utilizzazione dei fondi indicati dallo schema di decreto e valutato positivamente, in particolare, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intende valorizzare le politiche ambientali legate alla sostenibilità del territorio, con specifico riferimento al sistema dei parchi nazionali;
rilevato, a tal fine, che la destinazione di 1.300.000 euro per l'istituzione di nuovi parchi nazionali terrestri non contempla, probabilmente per ragioni di eccessiva semplificazione testuale, i nuovi parchi siciliani istituiti ai sensi dell'articolo 26, comma 4-septies, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che ha stabilito che l'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali «sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1»;
ritenuto, pertanto, opportuno precisare che gli stanziamenti previsti per l'istituzione di nuovi parchi, ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame, debbano intendersi - come la stessa legge prescrive - comprensivi dei quattro parchi nazionali siciliani, di cui al citato articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge n. 159 del 2007;
ritenuta condivisibile la finalità di destinare 5 milioni di euro agli interventi di monitoraggio e prevenzione dall'inquinamento marino - con specifico riferimento alla salvaguardia della aree marine protette - da parte delle Capitanerie di porto, in tal modo dando anche una importante risposta alle richieste che la stessa VIII Commissione ha formulato, sin dall'inizio della legislatura, per la salvaguardia e la tutela di talune importanti zone costiere italiane;


Pag. 53


auspicato un utilizzo incentivante dei fondi diretti ad investimenti nei parchi per attività legate alla salvaguardia della biodiversità e alla loro promozione, in modo da rendere tale utilizzo coerente con i criteri e i principi da sempre promossi dalla VIII Commissione;
apprezzata, infine, la dotazione di 2.300.000 euro per investimenti in aree protette interessate da incendi boschivi e raccomandata - in proposito - l'esigenza di rafforzare ogni possibile misura per garantire il rispetto, da parte dei comuni ricadenti all'interno dei parchi interessati, dell'obbligo di censire - tramite un apposito catasto - le aree percorse dal fuoco, ai sensi della legge-quadro n. 353 del 2000,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2 dello schema di decreto, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative vigenti, sia precisato che il finanziamento ivi previsto è diretto anche a garantire l'istituzione dei nuovi parchi nazionali di cui all'articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge n. 159 del 2007, eventualmente valutando il possibile incremento di tale finanziamento;
e con le seguenti osservazioni:
1) si raccomanda di esplicitare che l'utilizzo degli stanziamenti per le aree protette interessate dagli incendi boschivi dovrà essere accompagnato anche da apposite iniziative nei confronti dei comuni ricadenti all'interno dei parchi interessati, affinché questi - ove non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni di cui alla legge-quadro n. 353 del 2000 - provvedano in tempi rapidi al censimento delle aree percorse dal fuoco nell'ambito del cosiddetto «catasto degli incendi» e, in caso contrario, possano essere sottoposti anche alla possibile sospensione dell'erogazione dei finanziamenti;
2) si sottolinea, inoltre, l'esigenza che - nel riparto dei fondi in favore delle aree protette, marine e terrestri - siano premiati, anche sotto il profilo economico-finanziario, quegli enti fortemente capaci di assumere comportamenti virtuosi, sia in termini di spesa per investimenti e riduzione delle giacenze di cassa, sia come capacità di creare «sistemi a rete» sul territorio, promuovendo iniziative integrate di intervento in favore delle comunità interessate.