I Commissione - Mercoledì 19 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (Testo unificato C. 1249-ter Bianchi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1249-ter, recante «Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale»
ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione (Nuovo testo C. 2514 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2514 Governo recante «Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione», come risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione di merito;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, prevalentemente, alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce rientra alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed alla materia «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
rilevato che l'articolo 2 reca una delega legislativa al Governo per la modifica della vigente disciplina in materia di filiazione nel senso del superamento di ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo;
osservato che, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega legislativa, il provvedimento prevede, tra l'altro - alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 - l'adattamento e il riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessarie in attuazione, oltre che dei principi dettati dalla legge di delega, di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale;
ritenuto che la disposizione di cui alla predetta lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 sia in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione nella parte in cui si limita, genericamente, a richiamare i principi «affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale», senza specificarne il contenuto;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 sia riformulata individuando espressamente i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega legislativa.