IX Commissione - Mercoledì 19 dicembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2008


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 2480-B).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «conformemente alle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità delle direttive impartite preventivamente dal Ministro dei trasporti».
1. 1. Uggè, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: i provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettera n), del presente Codice.
1. 2. Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi dei comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al


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comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile dei pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante dei conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
*1. 01. Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi dei comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile dei pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie


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in solido con il genitore o con il legale rappresentante dei conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
*1. 02. Beltrandi.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio»;
b) dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13.1. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
3. 2. Beltrandi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ipotesi di reiterazione del reato del biennio.
3. 3. Uggé, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 11. Beltrandi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. all'articolo 117 del decreto legislativo 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;


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b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria Ml, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. A tale fine sono computati anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell'articolo 115, nonché il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificato dal comma 1, lettera b) del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, è soppresso.
5. 1. Uggè, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data di rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/t con le seguenti: al comma 2-bis, primo periodo, le parole da «superiore a 50 Kwt» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 Kwt; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria Ml, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un «centro di guida sicura», riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».
*5. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data di rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/t con le seguenti: al comma 2-bis, primo periodo, le parole «superiore a 50 Kwt» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 Kwt; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria M1, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un «centro di guida sicura», riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».
*5. 10. Beltrandi.


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Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 55 Kw/t con le seguenti: 70 Kw/t.
5. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 55 kw/t con le seguenti: 60 kw/t.
*5. 3. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 55 kw/t con le seguenti: 60 kw/t.
*5. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 70 kw/t con le seguenti: 80 kw/t.
5. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e a coloro fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 è soppresso.
5. 6. Il relatore.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: e a coloro fino alla fine del comma con i seguenti periodi:
A tale fine sono computati anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell'articolo 115, nonché il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti.
5. 7. Uggé, Sanza, Fasolino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, come modificato da comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 è soppresso.
5. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,».
6. 6. Beltrandi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: prescritti aggiungere le seguenti: e il conseguimento dell'attestato del corso di guida sicura.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contenuti e le modalità di organizzazione dei corsi di guida sicura di


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cui al comma 1, dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificato dalla lettera a), capoverso 1 del presente articolo, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti.
6. 2. Fabris.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: secondo le modalità attuative che con le seguenti: Le modalità attuative, nonché le esercitazioni con le autoscuole di cui al comma 5-bis.
6. 1. Attili, Rotondo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida devono frequentare un corso di guida sicura della durata minima di quattro ore presso un Centro di guida sicura, laddove presente, prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli. Con decreto dei Ministro dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi presso i Centri di guida sicura».
6. 3. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. A coloro che hanno compiuto gli anni sedici è consentito un percorso didattico-formativo di apprendimento delle conoscenze e delle capacità per la guida di autoveicoli di massa complessiva fino a 3.500 Kg. presso un'autoscuola e, successivamente, la conduzione di tali veicoli accompagnati da un responsabile delle esercitazioni espressamente individuato. Le modalità e le condizioni per quanto precede, nonché le verifiche periodiche dei progressi formativi effettuate dall'autoscuola, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
6-ter. Qualunque violazione alle disposizioni del comma 6-bis e alle disposizioni dettate dal decreto attuavo è punita con le sanzioni del presente articolo per le fattispecie analoghe».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui al comma 6-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 4. Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'autorizzazione può essere richiesta a partire dall'età di anni 16 compiuti purché la formazione alla guida per il conseguimento della patente di categoria E avvenga in regime di «addestramento speciale», consistente:
a) in un corso teorico seguito presso un'autoscuola intervallato da test di verifica;
b) in un periodo di ore di guida con istruttore di autoscuola determinato in base ad un colloquio preliminare e comunque non inferiore a 20 ore;
c) nella prosecuzione della formazione sotto la vigilanza di persona determinata, in possesso di patente da almeno 10 anni e di età non superiore a 60 anni;
d) nella percorrenza complessiva di almeno 3.000 km, attestata dalla persona


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di cui alla lettera c) mediante compilazione di apposito libretto rilasciato dall'autoscuola, intervallata da almeno due colloqui di valutazione con istruttori dell'autoscuola, volti a determinare, con la partecipazione della stessa persona di cui alla lettera c), il grado di apprendimento raggiunto.

6-ter. Il periodo di formazione di cui al comma 6-bis non può prolungarsi oltre i due anni. Per chi consegue la patente di guida al términe della formazione di cui al comma 6-bis, le limitazioni alla guida stabilite dall'articolo 117 sono ridotte ad un anno. L'avvenuta applicazione del regime di addestramento speciale di cui al comma 6-bis è annotata sulla patente».
6. 5. Uggé, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: centottanta con la seguente: trenta.
8. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: centottanta con la seguente: sessanta.
8. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.
8. 3. Velo.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: nove con la seguente: dodici.
8. 4. Attili, Rotondo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) al comma 5, secondo periodo, le parole: due punti sono sostituite dalle seguenti: quattro punti.
8. 5. Baldelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
8. 6. Gibelli, Caparini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 2-bis - 10 con le seguenti: 2-bis - 5.
8. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Comma 8-bis - 5 con le seguenti: comma 8-bis - 2.
8. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
8. 9. Gibelli, Caparini.

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 1. Uggé, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 11, primo periodo, le parole: «commi 7, 8, 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 9».
10. 2. Uggé, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Gibelli, Caparini.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 7-bis è soppresso.
11. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.
13. 1. Romani.

ART. 16.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da curo 500 a curo 2.000. Se il conducente In stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena e dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da curo 1.000 a curo 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorio previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi dei capo I, sezione II, del titolo VI, quando Il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto e fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e da sei mesi a due anni ed e disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni al sensi del capo 1, sezione II, dei titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
16. 1. Beltrandi.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) con l'ammenda da euro 800 a euro 2.500 e l'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.
16. 8. Carlucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sopprimere le parole: e l'arresto fino a un mese.
16. 9. Beltrandi.

Al comma 1, lettera a) capoverso 2, lettera a), secondo periodo sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
16. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.


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Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4000 e con l'arresto fino ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore 0, 8 e non superiore 1, 5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
16. 2. Carlucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1.5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
16. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'ammenda da euro 2500 a euro 9000 e con l'arresto fino a due anni qualora sia stato accertata un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro (g/L). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a quattro anni.
16. 4. Carlucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: da uno a due anni con le seguenti: da dodici a diciotto mesi.
16. 5. Uggè, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: in caso di recidiva nel biennio aggiungere le seguenti: dei comportamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
16. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, lettera a) , comma 2, sostituire le parole: le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate con le seguenti: è punito con la multa da euro 4.000 a euro 16.000 e con la reclusione fino a due anni.
16. 13. Tassone.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 2.500 a euro 10.000. Se il conducente è in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12,000. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
16. 12. Il relatore.


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Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
16. 16.Beltrandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 7 con il seguente:
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito con l'arresto fino a tre mesi e con un'ammenda da 516 euro a euro 1800 e con la sospensione della patente da uno a sei mesi.

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 8 con il seguente:
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.
16. 6. Carlucci.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, sostituire le parole: è punito con le sanzioni di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti: è punito con l'ammenda da euro 8.000 e con l'arresto da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
16. 14. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 4.000. Se il conducente la stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da curo 1.500 a euro 6.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente dì guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni al sensi del capo 1, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso


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di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223».
16. 7. Beltrandi.

ART. 24.

Sopprimerlo.
24. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis - (Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). - 1. Chiunque somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.
2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata.
b) le quantità, espresse in centimetrì cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le dìsposizìonì di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il «guidatore designato», il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale.
4. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque vende o somministra».
5. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è prurito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
6. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12,000 curo e con la confisca della merce.
8. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro».

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del comma 1 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001,


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n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
4. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono soppressi.
24. 11. Uggè, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino, Pizzolante.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis - (Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). - 1. Chiunque venda o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test. Nelle strutture con superficie di somministrazione superiore a 600 mq devono essere predisposti idonei spazi di riposo.
2. Nelle strutture di cui al comma 1 devono essere esposti all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati al diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolari; espirata.
b) le quantità, espresso In centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. I titolari e i gestori di locali commerciali in cui si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento, che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 02.00, promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali; coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione; specifici, programmi anche finanziari per incentivare il «guidatore designato», il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale.
4. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: «L'esercente un'ostaria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra «In luogo pubblico o aperto al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque vende o somministra».
5. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, fatta eccezione per i casi espressamente autorizzati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confìsca della merce e delle attrezzature utilizzate.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del comma 1 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente


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articolo si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
4. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono soppressi.
24. 12. Grillini, Guadagno detto Wladimir Luxuria, Beltrandi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
24. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «altre forme di intrattenimento» sono aggiunte le seguenti: «in base alle licenze di cui agli articoli 68, 69, 80, 82, 85, 85-bis, 92, 99 100 e 106 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 19 1, n. 773 e successive modificazioni».
24. 14. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2,alinea, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dopo le ore 2 della notte» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le ore 4 della notte».
24. 16. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dopo le ore 2 della notte» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le ore 3 della notte».
24. 17. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3


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ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «inoltre devono» fino alla fine del comma sono soppresse.
24. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nelle notti del 31 ottobre, del 31 dicembre e del 5 agosto di ciascun anno».
24. 19. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «di chiusura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».
24. 20. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.125).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, é inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. Le discoteche e gli esercizi che vendono e somministrano bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione dopo le ore 03.00 ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
3. La recidiva nel biennio dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione della chiusura del locale da tre fino a sette giorni».

2. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a «alcolemico; inoltre» sono soppresse.
24. 21. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «somministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e la vendita» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale divieto è esteso anche a


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tutti gli esercizi pubblici e aperti al pubblico, fissi o mobili, che vendono e lo somministrano alcolici»
24. 15. Tassone, Giovanardi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 14-bis, al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.
24. 2. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, capoverso 14-bis sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 22.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori di sottoporsi volontariamente al test. 1 titolari delle strutture con superficie di somministrazione superiore a 600 mq devono mettere a disposizione idonei spazi di riposo.
1-bis. È fatto divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici in forma ambulante e di distributori automatici. La violazione della nonna è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 mila a 30.000 euro e la confisca della merce e attrezzature utilizzate.
1-ter. I titolari degli esercizi di cui al comma l, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni, province autonome ed enti locali, realizzano corsi di formazione degli addetti alla somministrazione degli alcolici.
1-quater. I titolari dei luoghi di locali e manifestazioni di intrattenimento e spettacolo promuovono specifiche iniziative per premiare il «guidatore designato» ovvero il soggetto che in possesso di patente di guida non assumerà sostanze alcoliche o psicotrope.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di potenziare il trasporto pubblico locale degli utenti dei locali e delle manifestazioni di intrattenimento e spettacolo sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6 bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160 e, per la restante parte, con le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge.
24. 22. Caparini, Gibelli, Grimoldi, Pini.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 1 alle parole: le discoteche premettere il seguente periodo: Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
24. 23. Fabris.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 1 alle parole: le discoteche premettere il seguente periodo: È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.
24. 3. Fabris.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, al comma sopprimere le parole: e gli esercizi.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo capoverso Art. 14-bis sopprimere le parole: e degli esercizi.
24. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, alla rubrica, dopo la parola: esercizi sopprimere la seguente: pubblici.


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Conseguentemente, allo stesso capoverso Art. 14-bis al comma 1, dopo la parola: esercizi, aggiungere la seguente: pubblici.
24. 5. Giudice.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, al comma 1, sostituire le parole: dopo le ore 01.00 con le seguenti: dopo le ore 04.00.
24. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, al comma 1, sostituire le parole: dopo le ore 01.00 con le seguenti: dopo le ore 03.00.
24. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 1 sopprimere le parole: nonché idonei spazi di riposo.
24. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 14-bis sopprimere il comma 3.
24. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000.
24. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, è sostituito dai seguenti:
«2. I prefetti possono disporre, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'interruzione della somministrazione di bevande alcoliche nei locali, siti nel territorio della provincia, ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, a partire da un orario compreso fra le ore 2.00 e le ore 5.00 della notte. Tutti i titolari ed i gestori dei locali predetti devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test. Inoltre i titolari e i gestori di locali, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-bis. Quanto previsto dal comma 2 si applica a tutti gli esercizi che somministrano bevande alcoliche, compresi i circoli privati».
24. 24. Fratta Pasini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, è sostituito dal seguente:
«2. I sindaci hanno la facoltà di disporre, per un periodo massimo di novanta giorni, l'interruzione della somministrazione di bevande alcoliche nei locali, siti nel territorio del comune, ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di


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vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, a partire da un orario compreso fra le ore 2.00 e le ore 5.00 della notte. Tutti i titolari ed i gestori dei locali predetti devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test. Inoltre i titolari e i gestori di locali, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo».
24. 25. Jannone.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il potere di vietare, anche temporaneamente, la somministrazione di bevande alcoliche è demandato ai prefetti.
1-ter. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed» sono soppresse.
24. 26. Baldelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed» sono soppresse.
24. 27. Jannone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «ed assicurarsi» sono sostituite con le seguenti: «solo qualora non abbiano assicurato».
24. 28. Baldelli, Jannone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «una rilevazione del tasso alcolemico» sono inserite le seguenti: «nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali».
24. 29. Baldelli, Jannone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Quanto previsto dal comma 2 si applica a tutti gli esercizi che somministrano bevande alcoliche».
24. 30. Costa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
24. 31. Attili.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2


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ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a: «alcolemico; inoltre» sono soppresse.
*24. 32. Beltrandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole da: «devono interrompere» fino a: «; inoltre» sono soppresse.
*24. 33. Pedrini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
24. 05. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160).

1. Al decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, il comma 2 dell'articolo 6 sostituito dal seguente:
«2. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario notturno, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche un'ora prima della chiusura dei suddetti locali. I clienti non possono consumare bevande alcoliche nell'ora che precede la chiusura del locale, la quale deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante avvisi affissi all'entrata e all'interno del locale; i gestori, un'ara e mezzo prima della chiusura del locale, ne danno annuncio verbale ai clienti attraverso strumenti di amplificazione».
24. 01. La Russa, Ciccioli, Frassinetti.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 le parole: «dopo le ore 2 della notte» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le ore 3 della notte».
24. 02. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di


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obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «altre forme di intrattenimento» sono aggiunte le seguenti: «in base alle licenze di cui agli articoli 68, 69, 80, 82, 85, 85-bis, 92, 99, 100 e 106 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni».
24. 03. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, comma 2, alinea, le parole da: «inoltre devono» fino alla fine del comma sono soppresse.
24. 04. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3ottobre 2007, n. 160, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nelle notti del 1o novembre del 1o febbraio, del 1o gennaio e del 16 agosto di ciascun anno».
24. 06. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «di chiusura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».
24. 07. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.

ART. 26.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , tenendo conto a: successive modificazioni con le seguenti: e gli enti locali competenti.
26. 1. Pedrini.

ART. 27.

Al comma 1, sostituire le parole da: con decreto del Ministro dei trasporti fino a: segnaletica stradale con le seguenti: gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del


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Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223.
*27. 1. Pedrini.

Al comma 1, sostituire le parole da: con decreto del Ministro dei trasporti fino a: segnaletica stradale con le seguenti: gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223.
*27. 2. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: con decreto del Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per:
a) la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada;
b) l'adeguamento della segnaletica stradale, in particolare stabilendo che le frecce direzionali previste dall'articolo 40, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere tracciate lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade e delle strade extraurbane principali per indicare il senso di marcia ivi consentito;
c) l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.
27. 3. Fabris.

Al comma 1, sostituire le parole da: con decreto del Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite leiniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per:
a) la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, in particolare prevedendo l'espletamento di prove obbligatorie di crash test per i motoveicoli; il divieto di infrastrutture che presentano spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo; la garanzia di una deformabilità controllata delle barriere di contenimento, la cui parte inferiore deve essere più morbida o rivestita in modo di attutire gli impatti dei motoveicoli, e la parte superiore deve essere più rigida; la realizzazione della segnaletica orizzontale con vernici antiscivolo; la realizzazione, ove possibile, di adeguati spazi di fuga, possibilmente in terra o in sabbia, in grado di disperdere l'energia conseguente alla caduta; la riduzione al minimo indispensabile dell'installazione di muretti, barriere laterali, spartitraffico, delimitatori di parcheggi o di zone pedonali; la facoltà di installazione delle barriere di contenimento, e in particolare di guard rail, unicamente dove risulti evidente la loro finalità relativa alla sicurezza stradale;
b) l'adeguamento della segnaletica stradale;
c) l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.
27. 4. Fabris.

Al comma 1, dopo le parole: utenti della strada aggiungere le seguenti: prevedendo l'espletamento di prove obbligatorie


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di crash test per i motoveicoli, il divieto di infrastrutture che presentano spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo, la garanzia di una deformabilità controllata delle barriere di contenimento; la cui parte inferiore deve essere più morbida o rivestita in modo di attutire gli impatti dei motoveicoli, e la parte superiore deve essere più rigida, la realizzazione della segnaletica orizzontale con vernici antiscivolo, la realizzazione di adeguati spazi di fuga, la riduzione al minimo indispensabile dell'installazione di muretti, barriere laterali, spartitraffico, delimitatori di parcheggi o di zone pedonali, la facoltà di installazione delle barriere di contenimento, e in particolare di guard rail, unicamente dove risulti evidente la loro finalità relativa alla sicurezza stradale,
27. 5. Fabris.

Al comma 1, dopo le parole: per l'adeguamento della segnaletica stradale, aggiungere le seguenti: orizzontale e verticale che non risulti più conforme alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
27. 6. Pedrini.

Al comma 1, dopo le parole: segnaletica stradale, aggiungere le seguenti: stabilendo che le frecce direzionali previste dall'articolo 40, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere tracciate lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade e delle strade extraurbane principali per indicare il senso di marcia ivi consentito.
27. 7. Fabris.

ART. 31.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
31. 1. Uggè, Sanza, Campa, Zanetta, Floresta, Fasolino.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) previsione delle condizioni alle quali l'aspirante al conseguimento della patente di guida che abbia compiuto diciassette anni può essere autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, ad esercitare la guida accompagnata;.
31. 3. Il Relatore.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni sedici, nonché eventualmente prevedendo.
31. 2. Foti, Ciccioli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) estensione del divieto di cui al primo comma dell'articolo 689 del codice penale anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di anni sedici e previsione dell'obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente tale divieto;.
31. 6. Fabris.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
31. 4. Il Relatore.


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Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) regolamentazione dei corsi di guida sicura, attraverso l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle sanzioni per le ipotesi di esercizio abusivo di tali corsi o di esercizio degli stessi in difformità dalle disposizioni di legge, delle finalità dei corsi, dalle quali sono comunque esclusi il conseguimento o l'estensione della patente di guida, e la cui frequentazione deve restare, di norma, facoltativa.
31. 5. Il Relatore.

ART. 36.
Sostituire il comma 4 con il seguente: Qualora le confezioni dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano di dimensioni troppo ridotte per riportare l'apposito spazio di cui al comma 3, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito all'interno della confezione, in modo che ne sia garantita la visibilità. Inoltre, il farmacista informa il paziente sulle possibili interferenze del farmaco, riguardo allo stile e alla qualità della guida.
36. 1. Giudice.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 2480-B).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata). 1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi dei comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile dei pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante dei conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative


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previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole: nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida.
1. 03.Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e l'arresto fino a un mese.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2:
a) alla lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: a un anno;
b) alla lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da uno a due anni;
c) alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: da uno a due anni con le seguenti: da diciotto mesi a tre anni.
16. 17.Il Relatore.

ART. 24.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a: «alcolemico; inoltre» sono soppresse
24. 34.Il Relatore.

ART. 27.

Al comma 1, sostituire le parole da: con decreto del Ministro dei trasporti fino a: segnaletica stradale con le seguenti: gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, per l'adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale che non risulti più conforme alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada.
27. 8. Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento per l'anno 2007 relativo ad interventi finalizzati al potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina (Atto n. 202).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 2007, relativo a interventi finalizzati al potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina (atto n. 202),
esprime

PARERE FAVOREVOLE