XII Commissione - Mercoledì 19 dicembre 2007


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ALLEGATO

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia (Testo unificato C. 439 Cancrini e abb.).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il servizio o il dipartimento a cui pervengono le richieste di cui al comma 1, previa conferma diagnostica effettuata da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile del Servizio sanitario nazionale, provvede, avvalendosi di tutte le specifiche competenze di ordine medico e psicologico, all'approvazione di un progetto di psicoterapia la cui durata non può inizialmente essere superiore ai ventiquattro mesi, termine oltre il quale è necessaria una nuova valutazione da parte dello stesso servizio o dipartimento.
2. 31. (Ulteriore nuova formulazione) Il relatore.