I Commissione - Giovedì 20 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (C. 199 Zeller, C. 768 Marras, C. 2170 Palomba C. 3221 Cassola e C. 3234 Cicu).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i capoluoghi delle rispettive circoscrizioni elettorali. La regione Campania è ripartita in due circoscrizioni formate rispettivamente dalla provincia di Napoli e dalle province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno. Le regione Lombardia è ripartita in due circoscrizioni formate rispettivamente dalla provincia di Milano e dalle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e, Sondrio, Lecco, Como, Varese, Lodi e Pavia.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.
3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti sia inferiore a questo quoziente.
5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettante all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
«La presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».


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2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
3. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione».

4. Il nono e il decimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

Art. 3.

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione».

Art. 4.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
«3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedentari le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base alla assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo alla attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto il seguente:
«Gli Uffici elettorali circoscrizionali verificano che sia stato assegnato almeno un seggio alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede circoscrizionale.


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Qualora, al termine delle operazioni di cui al numero 3) del presente articolo, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede circoscrizionale non abbia conseguito nessun seggio in sede nazionale, l'Ufficio elettorale nazionale, su segnalazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, assegna alla predetta lista un seggio sottraendolo alla lista che ottiene in sede nazionale l'assegnazione del seggio con il minore resto utile».

Art. 5.

1. La tabella A annessa alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è abrogata.


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ALLEGATO 2

5-01868 Mascia ed Altri: Sulla situazione dei lavoratori addetti alla sicurezza presso l'aeroporto di Fiumicino

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

I problemi segnalati dagli Onorevoli interroganti sono ben presenti al Ministero dell'Interno, che sta operando per il loro superamento nei limiti delle proprie competenze e delle risorse concretamente disponibili, tenuto conto delle concorrenti responsabilità della società di gestione dell'Aeroporto Leonardo da Vinci.
Preciso, in primo luogo, che alla giusta esigenza di creazione di un tavola permanente di confronto sulle problematiche aeroportuali, composto dall'ente di gestione e da tutti i soggetti responsabili della sicurezza e della funzionalità dello scalo, si è corrisposto in sede di definizione del Programma Nazionale di Sicurezza Aerea (PNSA), con la costituzione di un Comitato di Sicurezza presso ciascun aeroporto nazionale. Questo organismo è composto da rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nella gestione della sicurezza aeroportuale, dai referenti delle Associazioni dei vettori aerei e, ove necessario, dagli esperti di altre Amministrazioni ed Enti, competenti per le questioni di volta in volta poste all'ordine del giorno del Comitato in parola.
Conformemente a quanto disposto da un Regolamento comunitario del 2002, il Comitato coordina l'applicazione delle misure di sicurezza e propone ogni utile iniziativa in materia. Esso rappresenta perciò la sede istituzionale preposta ad affrontare tutti i problemi relativi alla security dell'aeroporto, compresi quelli cui fanno cenno gli Onorevoli interroganti.
Quanto alle singole problematiche segnalate, effettivamente fa Sala Operativa della Polaria di Fiumicino risente di carenze strutturali che hanno determinato la necessità di una nuova struttura, tra l'altro da allocare in una posizione di maggiore centralità rispetto ai terminal aeroportuali e con una maggiore visibilità sulle piste di decollo. Il relativo progetto è stato approvato dalla società «Aeroporti di Roma» nello scorso mese di novembre ed è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dell'opera, per un importo di quasi 2 milioni di euro, a totale carico di detta società. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il prossimo mese di giugno.
La nuova sala operativa prevede l'impiego di oltre 1.000 telecamere per la video sorveglianza attraverso una gestione informatizzata dei controlli, delle trasmissioni radio e dei sistemi di accesso alle banche dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Quanto ai locali attualmente in uso, è stato assicurato il periodico svolgimento di tutti i controlli previsti per assicurare adeguate condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 626/1994. In particolare, le misurazioni effettuate dai tecnici non hanno rilevato criticità né in fatto di illuminazione né in fatto di inquinamento elettromagnetico, che si mantiene su livelli inferiori a quelli massimi consentiti dalla normativa vigente. È stata, invece, rilevata l'immissione di odori, certamente fastidiosi, ma non nocivi, provenienti dal bar sottostante. Il fastidio è ovviamente destinato ad essere superato con il prossimo trasferimento della sala operativa.
Relativamente ai disagi che gli operatori di polizia dovrebbero affrontare nello svolgimento dei servizi giornalieri al nuovo


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ingresso delle partenze internazionali, debbo riferire che essi non hanno trovato conferma presso gli stessi operatori e presso i responsabili dell'Ufficio di Polizia di frontiera dello stesso scalo.
Gli uffici della sezione di polizia giudiziaria sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione nello scorso mese, soprattutto per evitare l'ingresso di volatili nei condotti di aerazione. Inoltre, nel muro di separazione tra gli stessi uffici ed i bagni pubblici è stata inserita una lastra di acciaio, che dovrebbe risolvere i problemi di sicurezza lamentati dalla S.V. On.le.
Quanto alla Caserma Iavarone, è stata effettivamente, rilevata la presenza di amianto nella copertura in Eternit del tetto. Devo anche dire che, pure in questo caso, i valori, costantemente monitorati, risultano inferiori ai limiti di legge.
Quanto alla costruzione di una nuova caserma, si rileva che i relativi lavori, che si sarebbero dovuti concludere entro il settembre del 2003, sono stati sospesi dal mese di marzo di quell'anno e sino al maggio del 2004 per consentire l'effettuazione di indagini archeologiche sull'area interessata.
A causa del mancato finanziamento da parte dei Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, dovuto alle previsioni contenute nella legge finanziaria del 2005, il completamento dell'opera è stato rinviato.
Nel novembre scorso il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha autorizzato l'accensione di un mutuo quindicennale in favore dell'impresa appaltatrice per un importo di circa 3,5 milioni di euro. Lo stanziamento sarà integrato, con fondi del Ministero dell'Interno, che ha già inserito nella programmazione finanziaria per il 2008, un finanziamento per la somma di 500 mila euro, cui dovrebbero aggiungersi anche gli analoghi stanziamenti del Ministero delle Infrastrutture. L'acquisizione di dette risorse consentirà la ripresa dei lavori.
L'introduzione di ulteriori misure di controllo preventivo nell'area di imbarco dei voli a rischio viene sconsigliata dai responsabili della Polizia di Stato, poiché, considerate le caratteristiche dell'attuale struttura, ne risulterebbe congestionato l'accesso dei passeggeri, creando pericoli ancor maggiori, poiché questi ultimi sarebbero costretti ad attendere all'esterno dell'aerostazione senza alcuna protezione. Peraltro, è già in corso di realizzazione un nuovo Terminal (T5) per i passeggeri statunitensi, che sarà pronto entro il prossimo mese di maggio e che viene realizzato secondo specifiche misure tecniche richieste dallo stesso Ufficio di polizia di frontiera dello scalo romano.
Corrisponde al vero, infine, che il personale di tale Ufficio ha subito, rispetto al 2001, un decremento, pur e fronte di un forte incremento del numero dei passeggeri intervenuto nello stesso periodo.
Complessivamente, infatti, risulta un deficit, rispetto alla pianta organica prevista per il personale della Polizia di Stato di tale Ufficio, pari a circa 30 unità. Peraltro, la stessa Sezione dispone di 7 tiratori scelti, di un nucleo composto di 7 artificieri e di una squadra cinofila composta da 14 dipendenti. Va poi considerato che alla funzionalità della struttura concorrono 11 appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, non previsti dalla pianta organica, e 19 appartenenti all'Amministrazione Civile dell'Interno, che consentono di «sollevare» il personale di polizia da compiti amministrativi e burocratici. Inoltre, nell'ambito aeroportuale e presente una Sottosezione della Polizia Ferroviaria, che dispone di 18 operatori.
Anche in ragione della limitatezza organica cui si è fatto cenno, e stato richiesto alla società «Aeroporti di Roma» di impiegare guardie particolari giurate nel controllo del perimetro aeroportuale interno.
Si assicura comunque l'impegno del Ministero dell'Interno di potenziare l'organico dell'Ufficio Polaria in occasione delle prossime immissioni in ruolo di personale della Polizia di Stato, tenuto conto anche delle previsioni al riguardo della Legge finanziaria per il prossimo anno.
Aggiungo, infine, che dopo il completamento della nuova sala operativa, è in progetto un ulteriore investimento da


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parte della stessa società di gestione per la realizzazione di un sistema perimetrale anti-intrusione da attestarsi nella nuova sala, per il quale sono già in corso da parte della Polizia di frontiera aerea gli studi di fattibilità e la verifica sul campo di tecnologie all'avanguardia.
Per completezza di informazione, ricordo che tale intervento integrerà quelli recentemente effettuati dalla stessa società di gestione aeroportuale per l'ammodernamento della rete informatica di controllo dei passaporti e dei varchi di sicurezza, per l'ampliamento del numero delle telecamere a circuito chiuso, per il monitoraggio con telecamere speciali delle porte allarmate e delle uscite di sicurezza e l'adozione di un sistema informatico che consente alle Forze di polizia di effettuare il controllo integrato dei requisiti richiesti per il rilascio dei permessi di accesso aeroportuale.


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ALLEGATO 3

5-01870 Zeller: Sulla libera circolazione in Italia di cittadini condannati per attentati commessi nella provincia di Bolzano

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Preliminarmente, devo precisare, sulla scorta degli atti in possesso del Ministero dell'Interno, che i latitanti condannati per reati concernenti il terrorismo altoatesino, siano ad oggi ancora 12, quattro dei quali di cittadinanza austriaca.
La Corte d'Assise e d'Appello di Firenze, con ordinanza del 18 marzo 2002, ha dichiarato estinta la pena per decorso del tempo - ai sensi dell'articolo 172 codice penale - per altri tre terroristi altoatesini di cittadinanza austriaca; il Presidente della Repubblica, con decreto datato 24 luglio 2007, ha concesso a costoro la grazia per la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Con decreto in pari data, il Presidente della Repubblica ha inoltre concesso la grazia per la pena detentiva da espiare - pari a 24 anni di reclusione - e di quella accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nei confronti di un quarto condannato di nazionalità italiana.
Occorre ora considerare che l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, così come modificato dal decreto-legge n. 81 del 2007, prevede che il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari possa essere limitato «solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Devo dire che i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto dei principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
È evidente che le singole posizioni sono oggetto di attenta valutazione caso per caso, tenendo anche conto dei provvedimenti di clemenza già adottati, e che non possa esser fornita una valutazione preventiva di ciascuna particolare situazione.