II Commissione - Resoconto di marted́ 15 gennaio 2008


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 11.40.

Decreto-legge 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
C. 3324 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) relatore, osserva che il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, composto da 51 articoli (oltre a quello relativo all'entrata in vigore), dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, segnala la Sezione VI, dedicata alla Giustizia e composta dagli articoli 14, 15 e 16, nonché gli articoli 25 e 34.
L'articolo 14 del decreto-legge riconferma nelle funzioni fino al 30 giugno 2008 i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari il cui mandato sarebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2007.
Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, «l'articolo in esame è finalizzato a consentire all'amministrazione giudiziaria di continuare ad avvalersi dell'apporto di tale categoria di magistrati onorari (assolutamente indispensabili tenuto conto delle attuali vacanze di magistrati ordinari, come gli uffici, specie di Procura, insistentemente


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segnalano), in vista della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998».
Ricorda che già l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 215 del 2005 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito dalla legge n. 168 del 2005, aveva confermato nell'incarico, per un ulteriore periodo di due anni, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati (quelli, quindi, alla scadenza del sesto anno di mandato) che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione (23 agosto 2005); ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, Regio Decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), in base al quale la nomina a giudice onorario di tribunale e (in forza del rinvio di cui all'articolo 71) a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni, potendo il titolare essere confermato per una sola volta.
Tali magistrati onorari avrebbero, quindi, dovuto cessare dalle funzioni il 31 dicembre 2007, alla scadenza dell'ottavo anno di mandato.
L'articolo 15 differisce al 1o luglio 2008 l'applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, contenute nell'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
La relazione illustrativa precisa che tale differimento si rende necessario per consentire «l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale» previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003.
Ricorda che con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 16 della legge n. 273 del 2002 che prevedeva, in particolare, l'istituzione - presso un limitato numero di tribunali e corrispondenti corti d'appello - di sezioni specializzate (di primo e secondo grado) in materia di proprietà industriale e intellettuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, i tribunali distrettuali e le relative corti d'appello interessate all'istituzione delle sezioni, in accordo a quanto previsto dalla delega, sono quelle di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
L'articolo 16, reca disposizioni in materia di attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, apportando alcune modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, cosiddetto collegato fiscale, sostituendo i primi due periodi del comma 4 e aggiungendo due ulteriori periodi al comma 4-bis.
In particolare, si introducono: un termine fisso di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni della Fondazione (nel testo previgente si faceva riferimento ad una predisposizione in via d'urgenza del piano), nonché il riferimento all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, ai sensi del quale il comitato di vigilanza dovrà chiedere al giudice delegato la cancellazione delle iscrizione relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri relativi ai beni immobili e agli altri beni iscritti in pubblici registri.
Si prevede altresì che il compenso dovuto al commissario è stabilito sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 570 del 1992; che ai componenti del comitato di vigilanza è corrisposto un compenso non superiore al 10 per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese; che ai rappresentanti dei creditori compete esclusivamente il rimborso delle spese.
L'articolo 25 in esame proroga al 31 dicembre 2008, l'applicazione del comma 132 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007, a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive.


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Il comma 132 sopra richiamato ricalca precedenti disposizioni, succedutesi negli ultimi anni, che hanno sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego.
Come ricordato dalla relazione illustrativa, l'articolo 78 dell'A.S. 1817 (disegno di legge finanziaria 2008) prevedeva la proroga del divieto in questione per il triennio 2008-2010. Tuttavia tale articolo è stato successivamente soppresso nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.
La relazione illustrativa pone inoltre in evidenza che la norma in esame è necessaria per evitare che dal 1o gennaio 2008 venga meno un utile strumento grazie al quale si è potuto sinora impedire alle pubbliche amministrazioni l'estensione generalizzata degli effetti di pronunce giurisdizionali definitive in materia di personale.
L'articolo 34 del decreto-legge reca la proroga di due termini previsti dal cosiddetto decreto Pisanu (decreto-legge n. 144 del 2005) in materia di contrasto al terrorismo internazionale.
La relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come le nome di cui si prevede la proroga si siano dimostrate efficaci e, pertanto, appare necessario un loro mantenimento nell'ordinamento in ragione del persistere della minaccia terroristica, testimoniato dall'allarmante situazione internazionale, nonché da recenti operazioni di polizia effettuate sul territorio nazionale, che confermano il pericolo derivante dalla presenza di cellule collegate a strutture terroristiche internazionali.
Più in particolare, la lettera a) proroga di un anno - dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 - la sospensione dell'applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario o amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico. A tal fine, il decreto-legge modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 144 del 2005, obbligando i fornitori dei servizi di comunicazione a conservare, per finalità di repressione del terrorismo, i dati del traffico telefonico e telematico.
Restano così sospesi i termini ordinari per la conservazione dei dati stabiliti dall'articolo 132 del cosiddetto Codice della privacy, ai sensi del quale i dati telefonici devono essere conservati per 2 anni e i dati telematici per 6 mesi. Se la repressione penale concerne delitti in danno di sistemi informatici o telematici o delitti particolarmente gravi (per i quali il codice di procedura consente una particolare durata delle indagini preliminari, in base all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedure penale.), i termini di 2 anni e di 6 mesi sono raddoppiati.
Per effetto della sospensione dei termini, ora prorogata dal 31 dicembre 2008, i fornitori delle reti di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (internet providers) dovranno conservare oltre i termini ordinari i dati che consentono di risalire alle utenze collegate, con esclusione dei dati relativi ai contenuti delle comunicazioni.
Tali dati, conservati oltre i termini ordinari, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità di indagine antiterrorismo, fatto tuttavia salvo l'esercizio dell'azione penale per i delitti comunque perseguibili.
La successiva lettera b) dispone, attraverso una novella all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2005, una proroga di un anno - dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 - della disciplina recata da tale disposizione in materia di autorizzazione all'apertura di esercizi pubblici di telefonia e internet.
Per effetto della proroga, anche nell'anno 2008 chi intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche ha l'obbligo di richiederne licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso in cui presso i pubblici esercizi o i circoli privati risultino installati


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solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione prorogata costituisce un mezzo particolarmente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per finalità criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo e dall'attenzione posta al riguardo da parte di altri Paesi europei.
Pur esprimendo un giudizio complessivamente favorevole sugli articoli del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia, tuttavia, con riferimento all'articolo 14 osserva che una riconferma nelle funzioni dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari per un periodo di soli sei mesi appare del tutto insufficiente ed inadeguata. Per quanto la relazione illustrativa affermi che tale termine è stato stabilito per consentire all'amministrazione della giustizia di continuare ad avvalersi dell'apporto dei magistrati onorari, in vista della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, risulta infatti estremamente improbabile che la predetta riforma possa essere approvata in soli sei mesi. Appare pertanto opportuno prevedere una proroga di almeno due anni, spostando il termine dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2009.

Luigi COGODI (RC-SE), Rosa SUPPA (PD-U) e Enrico BUEMI (Socialisti e Radicali-RNP) dopo avere sottolineato l'importanza del ruolo svolto dalla magistratura onoraria e la delicatezza delle funzioni giurisdizionali dalla stessa esercitate, concordano con il relatore sulla inadeguatezza di un termine di proroga di soli sei mesi. Propongono quindi al relatore di formulare una proposta di parere favorevole nella quale sia posta la condizione dell'ampliamento del termine di cui all'articolo 14 dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2009.

Enrico COSTA (FI) osserva che la magistratura onoraria svolge un ruolo essenziale e rileva altresì come troppo spesso la giustizia si trovi a fare esclusivo affidamento sull'apporto di tale categoria di magistrati, peraltro ingiustificatamente non retribuiti o retribuiti con estremo ritardo, pur essendo presente la relativa copertura finanziaria. Occorrerebbe pertanto anche potenziare ed implementare il ruolo dei magistrati togati.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Ricordando che alle 12.30 sono convocate le Commissioni riunite II e X, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 13.20.

Decreto-legge 249/2007: Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
C. 3325 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osserva che il decreto-legge in esame, composto da nove articoli, interviene sulla materia dell'espulsione ed allontanamento di stranieri extracomunitari o comunitari, modificando la disciplina della espulsione degli stranieri extracomunitari per motivi di prevenzione del terrorismo (articolo 1) ed introducendo nell'ordinamento l'istituto dell'allontanamento del cittadino comunitario per motivi di prevenzione del terrorismo (articolo 3) e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (articoli 4, 5, 6 e 7).
Alcune disposizioni del decreto-legge riprendono nella sostanza, con formulazione in parte diversa, disposizioni contenute nel decreto-legge n. 181 del 2007, decaduto per decorrenza dei termini di


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conversione, essendo state inserite nel testo di detto decreto dal Senato. Considerato che tale decreto-legge è stato esaminato da questa Commissione in congiunta con la Commissione Affari Costituzionali soltanto poche settimane fa, ritiene di non soffermarsi sulle vicende che hanno portato alla decadenza del decreto né sulla questione della reiterazione dei decreti-legge che rientra nella competenza della I Commissione. Rispetto a quel testo non sono state inserite nel decreto in esame le disposizioni penali sull'omofobia. Per il resto segnala che le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6 commi 1 e 4, e 7, comma 5 sono sostanzialmente identiche ad alcune introdotte dal Senato nel decreto-legge 181/2007.
Passa quindi ad illustrare il contenuto degli articoli.
L'articolo 1 novella l'articolo 3 del «decreto Pisanu» avente ad oggetto l'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, disposta dal ministro dell'interno, o, su sua delega, dal prefetto e sottoposta in parte ad un regime diverso dalle altre forme di espulsione amministrativa. Secondo il «decreto Pisanu» l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 5-bis, del T.U., prescindendo cioè sia dal nulla osta dell'autorità giudiziaria richiesto per l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, sia dal procedimento giurisdizionale di convalida. Tali norme hanno tuttavia un'efficacia limitata al 31 dicembre 2007. Il decreto-legge in esame fa venir meno la disposizione che consentiva di prescindere sia dal nulla osta dell'autorità giudiziaria richiesto per l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, sia dal procedimento giurisdizionale di convalida. Inoltre l'istituto è portato a regime, venendo meno il termine del 27 dicembre 2007.
L'articolo 2 novella il testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) trasferendo al tribunale ordinario in composizione monocratica le competenze in materia di espulsioni attualmente riconosciute al giudice di pace dagli articoli 13, 13-bis e 14.
L'articolo 3 estende ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari la fattispecie di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005, della quale si è detto con riguardo al precedente articolo 1. Fermi restando i presupposti che possono dar luogo al provvedimento, l'oggetto di questo (allontanamento anziché espulsione) e la relativa disciplina sono adattati alla disciplina comunitaria in materia di circolazione e soggiorno negli Stati membri dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, recata dalla direttiva 2004/38/CE e recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il comma 1 rimette la competenza a disporre l'allontanamento al Ministro dell'interno senza menzionare la possibilità (prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005) di delegare tale competenza al prefetto. L'allontanamento è sempre disposto dal ministro con proprio atto motivato, a differenza del provvedimento di allontanamento disposto ex articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che può essere apodittico, ove alla motivazione ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. L'atto deve rispettare - si precisa - il principio di proporzionalità, e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato; né l'esistenza di condanne penali ne giustifica automaticamente l'adozione. Tale formulazione riprende quasi testualmente il disposto dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che a sua volta recepisce il principio posto dall'articolo 27, par. 2, della direttiva 2004/38/CE. Il comma 2 disciplina le modalità di adozione del provvedimento di allontanamento, che è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale. A differenza di quanto disposto in generale dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 30 del


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2007, il divieto di reingresso ha una durata compresa tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni (il decreto legislativo n. 30 del 2007 prevede una durata massima pari a tre anni). Il provvedimento è accompagnato se necessario da una sintesi del contenuto, «anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati», redatta in una lingua comprensibile al destinatario o almeno in francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo preferenza di questo. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore. Ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 30 del 2007, l'allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza è invece di norma eseguito mediante intimazione a lasciare il territorio nazionale entro un certo termine; l'esecuzione immediata da parte del questore è disposta solo quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato ovvero quando il destinatario si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre il termine fissato dal provvedimento. Il testo prevede espressamente, tramite rinvio all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che il rimedio giurisdizionale esperibile è il medesimo previsto per gli stranieri cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il comma 3 introduce una procedura che consente al cittadino dell'Unione destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo di chiedere la revoca del divieto di reingresso, qualora ritenga di poter dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione, purché sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, o comunque almeno tre anni, dall'esecuzione del provvedimento. Sulla domanda decide entro sei mesi con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
L'articolo 4 integra la disciplina dell'allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini di (altri) Stati membri dell'Unione europea (e dei loro familiari che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, attualmente recata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, con l'ulteriore fattispecie dell'allontanamento immediato per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
L'allontanamento deve rispettare il principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee a comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'allontanamento. Il comma 2 reca una definizione legislativa della nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza: essi ricorrono quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare abbia tenuto «comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza». Il comma 3 integra il precedente individuando una serie di elementi che devono essere presi in considerazione in sede di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza. La norma fa riferimento, in primo luogo, ad eventuali sentenze di condanna pronunciate da un giudice nazionale o straniero per uno o più delitti non colposi, anche tentati contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per taluni delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato d'arresto europeo), anche nel caso in cui la pena inflitta per i citati reati sia stata oggetto di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Inoltre, dovrà essere tenuta in considerazione l'eventuale appartenenza della persona nei cui confronti si intenda disporre il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi


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imperativi di pubblica sicurezza a taluna delle categorie di persone nei cui confronti è possibile applicare una misura di prevenzione personale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956, e dell'articolo 1 della legge n. 575 del 1965. L'allontanamento è disposto con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario ovvero dal ministro dell'interno, qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. È comunque possibile (comma 5) chiedere la revoca del divieto di reingresso, nei medesimi casi e con le stesse modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 3.
L'articolo 5 disciplina il caso in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento ai sensi del decreto-legge in commento rientri nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso, configurandolo come un'ipotesi di delitto punito con la reclusione fino a tre anni, se in violazione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza (comma 1) ovvero con la reclusione fino a quattro anni, se in violazione del provvedimento di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo (comma 2). La disciplina sanzionatoria introdotta si affianca a quella prevista dal decreto legislativo n. 30 del 2007 (articolo 20, comma 8), il quale prevede per la stessa condotta - in caso di violazione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica - una meno rigida fattispecie contravvenzionale, punita con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Anche in tali ipotesi è disposto l'allontanamento immediato dal territorio dello Stato. È comunque ribadita l'applicabilità del rimedio giurisdizionale (giudizio di convalida) previsto dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico in materia di immigrazione.
L'articolo 6 disciplina l'allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suofamiliare sottoposto a procedimento penale. Il comma 1 prevede che, qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del testo unico sull'immigrazione, per cui si rinvia alla analoga disciplina già vigente per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per gli apolidi. Tale disciplina si basa sulla necessità di un nulla-osta da parte dell'autorità giudiziaria.
Il comma 2 dà facoltà al questore di disporre, nei casi di cui al comma 1, il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea. La disposizione sembrerebbe voler far riferimento alle strutture preposte dalla legge alla permanenza temporanea degli stranieri.
Il comma 3 prevede che, contrariamente a quanto previsto dal suddetto comma 3-quater dell'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione, nell'ipotesi di reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale il giudice non pronuncia la sentenza di non luogo a procedere una volta avvenuta l'espulsione.
Il comma 4 stabilisce che, per i suddetti reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, può procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva (e non solo, dunque, nel caso in cui esso non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998).
Il comma 5 reca una misura derogatoria alle disposizioni sul divieto di reingresso, volta a consentire al destinatario del provvedimento di allontanamento che sia parte in un procedimento penale l'esercizio del diritto di difesa. Tale soggetto può essere autorizzato dal questore al reingresso per il tempo strettamente necessario a partecipare al giudizio o a


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compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza, salvo che la sua presenza nel territorio nazionale possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
L'articolo 7 prevede i mezzi di tutela avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo, adottato dal ministro ai sensi dell'articolo 3, o avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, adottato dal prefetto ai sensi dell'articolo 4.
La disciplina riproduce nelle linee essenziali quella posta in via generale dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 30 del 2007: il ricorso avverso il provvedimento del ministro è presentato al T.A.R. del Lazio; il provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto è invece ricorribile avanti al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato; il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica e deciso nei successivi trenta giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In entrambi i casi il ricorso può essere presentato anche dall'estero e può contenere l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento; la presentazione dell'istanza non ha tuttavia effetto sospensivo. Al cittadino comunitario o al suo familiare cui sia stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è comunque consentito - su documentata richiesta - l'ingresso e il soggiorno in Italia per partecipare al procedimento, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica.
L'articolo 8 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.
L'articolo 9 dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti e Alberto Maritati.

La seduta comincia alle 14.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.
C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la Commissione I e XII hanno espresso parere favorevole, quest'ultima con osservazioni, sul testo unificato, come risultante dell'approvazione degli emendamenti approvati, mentre la V Commissione ha formulato il nulla osta all'ulteriore corso del procedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pino Pisicchio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato dei progetti di legge C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli, come risultante


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dall'approvazione degli emendamenti. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire favorevolmente.

Pino PISICCHIO, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali.
C. 2665, approvato dal Senato.