V Commissione - Resoconto di marted́ 15 gennaio 2008


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 gennaio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 12.25.

Legge comunitaria 2007.
C. 3062-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, recante la legge comunitaria per il 2007, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2007. In quella occasione, la Commissione ha riferito favorevolmente sul disegno di legge, formulando una serie di condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81 della


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Costituzione. Tra le quali si ricordano in particolare quelle volte a riformulare in maniera conforme alla prassi consolidata le clausole di invarianza di cui agli articoli 14, 24, 25 e 26 e quella riferita all'articolo 1, volta ad indicare esplicitamente le direttive alle quali applicare la procedura rinforzata prevista dal comma 4 del suddetto articolo, la quale prevede che i relativi decreti attuativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Segnala che la XIV Commissione, nella seduta del 21 novembre 2007, ha concluso l'esame in sede referente, apportando una serie di modifiche al testo del provvedimento volte in larga parte a recepire le condizioni e le osservazioni formulate dalle Commissioni e dal Comitato per la legislazione in sede consultiva, tra cui anche quelle formulate dalla Commissione bilancio. Con riferimento alle ulteriori modifiche apportate al testo del provvedimento, rileva che le stesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo.
Avverte poi che, in considerazione del consistente numero di proposte emendative presentate al testo del provvedimento, nella giornata odierna si procederà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7, al fine di consentire comunque l'avvio della discussione in Assemblea. Con riferimento a tali emendamenti, rileva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Ricorda l'emendamento 1.41, il quale sopprime la previsione che all'attuazione della direttiva 2006/69/CE si applichi la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1, previsione inserita nel testo recependo una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio; l'emendamento 7.60, il quale sopprime la previsione, introdotta dalla Commissione di merito al fine di recepire una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione bilancio, in base alla quale viene richiesto il concerto del Ministero dell'economia per l'emanazione del decreto volto ad aggiungere altri settori merceologici per i quali prevedere compiti di controllo dell'AGEA; l'articolo aggiuntivo 7.030, che istituisce una Commissione di tre esperti al fine di definire le modalità di pagamento delle sanzioni applicabili ai produttori di latte entro il 31 luglio 2012, e contestualmente sospende, tra le altre cose, le procedure di riscossione e recupero delle predette sanzioni.
Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala l'emendamento 1.101 del Governo, che delega il Governo ad attuare la direttiva 2007/47/CE in materia di dispositivi medici, inserendo tale direttiva nell'Allegato A e prevedendo tra i principi e i criteri direttivi, la modifica della disciplina ei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo, anche al fine di valutare il suo inserimento nell'allegato B anziché nell'allegato A, nonché l'applicazione della procedura «rafforzata» del comma 4 dell'articolo 1. Ricorda ancora l'emendamento 1.100 del Governo, che prevede l'inserimento nell'allegato B di alcune ulteriori direttive. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso in ordine all'eventuale applicazione ad alcune delle direttive richiamate nell'emendamento della procedura «rafforzata» per l'esame dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 1, quali la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie contro l'influenza aviaria, la direttiva 2006/17/CE in ordine a determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; la direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, la direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Ricorda ancora l'emendamento 1.102 del Governo, che delega il Governo ad attuare


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la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, prevedendo tra le altre cose l'incentivazione delle pubbliche amministrazioni all'uso di strumenti di pagamento elettronici. Si prevede inoltre che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, anche al fine di valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione all'esame degli schemi di decreto legislativo della procedura «rafforzata» di esame di cui al comma 4 dell'articolo 1. Segnala poi gli emendamenti 1.34 ed 1.33, i quali, tra le altre cose, sopprimono la previsione del concerto del Ministro dell'economia per l'adozione dei decreti legislativi. Ricorda poi l'emendamento 1.49, che prevede che il Governo possa adottare i decreti legislativi rinviati alle Camere ai sensi del comma 8 con il parere favorevole di entrambe le Camere anziché in mancanza di tale parere. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento, con particolare riferimento alle eventuali procedure di infrazione in sede comunitarie che potrebbero derivare dal ritardato adempimento delle direttive di cui agli allegati A e B. Ricorda gli emendamenti 6.56 e 6.62, che sopprimono, integralmente, ovvero parzialmente, la lettera i) del comma 1, la quale disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario. Ricorda l'emendamento 6.41, che prevede la soppressione della disposizione in base alla quale la rivalsa da parte dello Stato si effettua mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale; l'emendamento 6.43 Pini, che esclude dalle fattispecie per le quali si può applicare il diritto di rivalsa da parte dello Stato le sanzioni ricadenti nell'ambito della politica comunitaria ovvero della materia agricola in generale; l'emendamento 6.46, che sopprime la previsione in base alla quale il contenuto dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'ente obbligato costituisce per quest'ultimo titolo esecutivo; l'emendamento 6.63, che sopprime la previsione in base alla quale in caso di mancato raggiungimento dell'intesa tra Ministro dell'economia e delle finanze e l'ente obbligato all'adozione del provvedimento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; l'emendamento 7.51, che amplia le competenze dell'AGEA ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ittici; gli emendamenti 7.41 e 7.42, prevedono che l'AGEA nell'esercizio delle funzioni di controllo si avvale di tutti gli organismi e del personale dipendenti del Ministero delle politiche agricole, ovvero anche con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente al Ministero delle politiche europee; l'emendamento 7.34, che prevede che l'AGEA utilizzi non le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente bensì quelle disponibili al 30 ottobre 2007; l'emendamento 7.40, il quale prevede che l'AGEA provvede con il proprio bilancio alla copertura delle spese connesse alle attività dei controlli degli organi regionali eventualmente istituiti ai sensi del comma 1-ter; gli emendamenti 7.57 e 7.59, che prevedono che l'integrazione di ulteriori settori merceologici solo nel caso in cui ciò non implichi risorse umane esterne ed ulteriori rispetto all'organico del Ministero delle politiche agricole, ovvero che possa essere fatta solo nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEA, e non anche come attualmente previsto di Agecontrol Spa; l'articolo aggiuntivo 7.0100, il quale delega il Governo a coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la vigente normativa comunitaria in materia di alimenti e mangimi, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e controllo, prevedendo altresì che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa,


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ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, anche al fine di valutare l'opportunità di prevedere anche per l'attuazione della delega prevista dall'articolo aggiuntivo l'applicazione della procedura «rafforzata» di esame degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 dell'articolo 1. Si segnala inoltre, dal punto di vista formale, che la clausola di invarianza finanziaria è stata ripetuta due volte.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, con riferimento al testo del provvedimento, osserva che risulta opportuna una riformulazione dell'articolo 4 in questione, eliminando le proposte normative contenute all'interno della disposizione in esame per la parte in cui autorizzano la riassegnazione, negli stati di previsione delle Amministrazioni, di somme versate, a qualsiasi titolo, all'entrata del bilancio dello Stato in conseguenza dello svolgimento di attività riconducibili alle loro competenze istituzionali, in coerenza con il principio che le risorse finanziarie occorrenti devono essere quantificate e stanziate direttamente negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. Tale principio viene fra l'altro riaffermato, al fine di una ulteriore razionalizzazione della spesa pubblica, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, all'articolo 2, comma 615 - nell'individuare, in apposito elenco, l'insieme dei provvedimenti legislativi in vigore che autorizzano l'utilizzo mediante riassegnazione di somme versate all'entrata del bilancio statale - stabilisce, a decorrere dall'anno 2008, che non si dà luogo alle iscrizioni dei relativi stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri, prevedendo nel contempo l'appostazione delle risorse finanziarie occorrenti direttamente in bilancio. Osserva che analoghe considerazioni valgono anche per l'ultimo paragrafo dell'articolo 2, comma 1, lettera c). Chiede quindi un rinvio dell'esame delle proposte emendative al fine di poter ultimare l'acquisizione degli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, presidente, ricorda l'esigenza di procedere all'espressione del parere sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7, in considerazione del fatto che l'Assemblea procederà nella giornata odierna all'avvio delle votazioni in Assemblea. Sospende quindi brevemente la seduta al fine di consentire al rappresentante del Governo di acquisire i necessari elementi di risposta.

La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, con riferimento alle proposte emendative relative agli articoli da 1 a 7, concorda sugli evidenti profili problematici di carattere finanziario degli emendamenti 1.41, 7.60 e 7.030, sui quali esprime parere contrario. Concorda pure con le osservazioni relative agli emendamenti 1.101, 1.100 ed 1.102 del Governo e all'articolo aggiuntivo 7.0100 sempre del Governo. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.34, 1.33, 6.54, 6.62, 6.41, 6.43, 6.46, 6.63, 7.51, 7.41 e 7.42, 7.34, 7.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura. Il parere è pure contrario, per gli stessi motivi, sull'emendamento 2.34.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere, concernente il testo del provvedimento ed le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7:
«La V Commissione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui il contenuto dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e dell'articolo 4 risulta contraddittorio con le disposizioni dell'articolo 2, comma 615 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), volte a


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limitare l'utilizzo mediante riassegnazione di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;
b) sopprimere l'articolo 4;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.101, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire le parole: «Allegato A» con le seguenti: «Allegato B»; Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007.»;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «attuazione delle direttive» aggiungere le seguenti parole: «2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006» e aggiungere in fine le seguenti parole: «2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007; 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007.»;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.102 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 4, aggiungere le seguenti parole: «2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2007»;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 7.0100 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2, dopo le parole: «del Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.»;
e con la seguente ulteriore condizione:
al comma 1, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.33, 1.34, 1.41, 2.34, 6.56, 6.62, 6.41, 6.43, 6.46, 6.63, 7.34, 7.40, 7.41, 7.42, 7.51, 7.60, e sull'articolo aggiuntivo 7.030, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 e riferiti agli articoli da 1 a 7.

La Commissione approva la proposta di parere.

Lino DUILIO, presidente, avverte che nella giornata di domani la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative sul provvedimento riferite agli articoli successivi al 7.


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Ratifica Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale della protezione delle Alpi.
C. 2861-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 dicembre 2007 e che in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole nel presupposto che il provvedimento venisse definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007. In proposito, segnala che nella seduta del 20 dicembre 2007, l'Assemblea ha avviato la discussione del provvedimento senza tuttavia provvedere alla votazione degli articoli. Rileva pertanto la necessità di provvedere all'aggiornamento della clausola di copertura finanziaria al nuovo triennio finanziario 2008-2010. Segnala che all'aggiornamento della clausola di copertura provvede l'emendamento 2.1 della Commissione, il quale, peraltro, provvede anche a riformulare la clausola di copertura conseguentemente alla riclassificazione del bilancio operata con la legge di bilancio 2008 (legge n. 245 del 2007), in termini corrispondenti alla formulazione già adottata dal Governo nel decreto-legge n. 248 del 2007. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento a condizione che sia approvato l'emendamento 2.1 della Commissione.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, avverte che l'emendamento 1.7 presenta evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Infatti, l'emendamento istituisce un Comitato interministeriale per la valutazione dei costi necessari all'attraversamento dell'arco alpino da parte dei prodotti italiani rispetto a quelli della concorrenza estera, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria ovvero ad escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri.
Chiede quindi chiarimenti sulle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda l'emendamento 1.1, il quale esclude il protocollo dei trasporti da quelli oggetto di autorizzazione alla ratifica, conseguentemente riducendo per una quota che appare correttamente determinata gli oneri di cui all'articolo 2. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità della rideterminazione degli oneri e sul fatto che dalla mancata ratifica possano derivare conseguenza negative di carattere finanziario per lo Stato italiano. Ricorda ancora gli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.6, che pongono a carico dello Stato italiano alcuni adempimenti con particolare riferimento all'attuazione del protocollo dei trasporti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dagli adempimenti previsti.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, concorda con le valutazioni del presidente per quel che concerne il testo del provvedimento. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quel che concerne l'emendamento 1.1, che la rideterminazione dell'onere, a seguito dell'esclusione del Protocollo «trasporti» è congrua e che non derivano conseguenze finanziarie negative da detta esclusione, ferme restando le valutazioni politiche di opportunità per quel che concerne gli impegni internazionali che l'Italia si è assunta con la firma di questo Protocollo. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5 in quanto risultano in contrasto con la finalità del Protocollo «trasporti», che è teso a privilegiare il trasporto su rotaia ad alla valorizzazione economica e turistica del territorio alpino. Con riferimento all'emendamento 1.6, rileva che si tratta di una richiesta nei confronti dello Stato, del tutto aleatoria, per la soddisfazione della


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quale potrebbero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato. Pertanto esprime parere contrario.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C 2861-A, recante ratifica ed esecuzione del Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.1 della Commissione;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica del Trattato Italia-Cile per l'assistenza giudiziaria in materia penale.
C. 3022-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al testo del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che. in data 14 gennaio 2008 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C 3022-A di ratifica del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile, che contiene il solo emendamento 3.1 della Commissione. Rileva che l'emendamento appare correttamente formulato, in quanto, da un lato, risulta finalizzato ad aggiornare la clausola di copertura finanziaria al nuovo triennio finanziario 2008-2010 e, dall'altro lato, riformula il riferimento ai fondi speciali conseguentemente alla riclassificazione del bilancio dello Stato attuata con la legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245 del 2007), in termini corrispondenti alla formulazione già adottata dal Governo nel decreto-legge n. 248 del 2007. In considerazione di tali aspetti propone di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Svizzera sul regime fiscale dei pedaggi per il traforo del Gran San Bernardo.
C. 3094-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al testo del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C 3094-A di ratifica dell'Accordo tra Italia e Svizzera


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sulla non imponibilità dell'IVA dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, che contiene il solo emendamento 3.1 della Commissione. Rileva che l'emendamento appare correttamente formulato, in quanto, da un lato, risulta finalizzato ad aggiornare la clausola di copertura finanziaria al nuovo triennio finanziario 2008-2010 e, dall'altro lato, riformula il riferimento ai fondi speciali conseguentemente alla riclassificazione del bilancio dello Stato attuata con la legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245 del 2007), in termini corrispondenti alla formulazione già adottata dal Governo nel decreto-legge n. 248 del 2007. In considerazione di tali aspetti, propone di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Moldova sull'assistenza giudiziaria civile.
C. 3095-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti ad esso riferiti.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C 3095-A di ratifica dell'Accordo tra Italia e Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, che contiene il solo emendamento 3.1 della Commissione. Rileva che l'emendamento appare correttamente formulato, in quanto, da un lato, risulta finalizzato ad aggiornare la clausola di copertura finanziaria al nuovo triennio finanziario 2008-2010 e, dall'altro lato, riformula il riferimento ai fondi speciali conseguentemente alla riclassificazione del bilancio dello Stato attuata con la legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245 del 2007), in termini corrispondenti alla formulazione già adottata dal Governo nel decreto-legge n. 248 del 2007. In considerazione di tali aspetti propone di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO concorda con la proposta di parere del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Decreto-legge 249/07 Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
C. 3325 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, stante quanto dalla stessa Relazione tecnica affermato in merito al possibile diverso periodo massimo di trattenimento in un CPTA di un cittadino extracomunitario rispetto ad uno comunitario, in virtù dell'articolo 14, comma 5 del testo unico, ritiene opportuni chiarimenti circa la possibilità o meno per gli stranieri non appartenenti all'Unione europea e per gli apolidi, nella nuova fattispecie di espulsione per «motivi di terrorismo» [articolo 1, comma 1, lettera a)] che detto periodo massimo, utilizzato dalla Relazione tecnica come base per il calcolo degli oneri derivanti dalla norma, possa, eventualmente, essere superiore ai 19 giorni previsti per i cittadini comunitari; ciò soprattutto qualora


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«l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio» presenti tali gravi difficoltà da giustificare, come previsto dall'articolo 14, comma 5 del testo unico, una richiesta di proroga da parte del questore di ulteriori 30 giorni di trattenimento. Rileva infatti che in tale ipotesi si determinerebbero oneri superiori a quelli quantificati dalla Relazione tecnica. A tale riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo.
In merito, inoltre, alla redazione del documento di sintesi del provvedimento di allontanamento in una lingua comprensibile al destinatario o comunque alternativamente in francese, inglese, spagnolo o tedesco (articolo 3, comma 2) ritiene opportuno che vengano forniti dal Governo chiarimenti in merito ai criteri di quantificazione del costo unitario stimato (100 e 90 euro rispettivamente per i primi due anni e 80 euro per il terzo anno e a regime) per il suddetto documento; la Relazione tecnica a riguardo sembra dare, infatti, un interpretazione estensiva della norma, prevedendo che i formulari relativi ai contenuti essenziali del provvedimento siano redatti almeno nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea e che gli stessi siano successivamente predisposti anche in alcune lingue - quelle maggiormente diffuse - non dell'Unione europea.
Giudica inoltre opportuno che vengano forniti chiarimenti in merito al valore medio pro capite pro die individuato nella Relazione tecnica ai fini della quantificazione del costo di trattenimento nei CPTA, nonché in merito alle «recenti elaborazioni» che, come la stessa relazione afferma, consentono di quantificarlo in misura inferiore a quanto previsto nell'omologa relazione relativa alla legge n. 189/2002.
Con riferimento agli articoli da 3 a 5, che intervengono in materia di allontamento dei cittadini dell'Unione europea, rileva che la relazione tecnica precisa che le risorse previste nel bilancio 2008 a favore del Ministero dell'interno per far fronte alle spese derivanti dalla gestione dei centri di permanenza sono di ammontare uguale a quelle previste per l'esercizio finanziario 2007, mentre le risorse per il rimpatrio degli stranieri risultano di ammontare inferiore rispetto a quelle previste nello scorso esercizio finanziario. Infatti, lo stanziamento di competenza per l'anno 2008 del capitolo 2536 - articolo 25 - ammontano a 8.490.350 euro a fronte di uno stanziamento di competenza di 10.439.000 euro previsto per le medesime finalità dal bilancio 2007. La relazione tecnica afferma inoltre che eventuali maggiori occorrenze per i rimpatri potranno comunque essere fronteggiate mediante variazioni compensative da effettuarsi all'interno dello stesso capitolo 2536 (acquisto di beni e servizi) che è dotato, per l'anno 2008, di uno stanziamento di competenza pari a 229.738.404 euro. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo circa la disponibilità di risorse, nell'ambito della dotazione complessiva del capitolo 2536 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da utilizzare per far fronte agli oneri derivanti dal rimpatrio degli stranieri qualora le risorse specificatamente stanziate per il rimpatrio risultassero insufficienti rispetto alle esigenze che dovessero manifestarsi.
Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, segnala che il comma 1 dispone che agli oneri derivanti all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 30.000 a decorrere dal 2008, e dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000 per l'anno 2008, euro 180.000 per l'anno 2009 ed euro 96.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il comma 2 prevede una clausola di salvaguardia per il monitoraggio degli oneri di cui al comma 1.


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Al riguardo, rileva che l'accantonamento di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità.
Dal punto di vista formale si osserva che fino all'anno 2007 le risorse del fondo speciale di parte corrente e di conto capitale erano iscritte in bilancio nell'ambito di apposite unità previsionali di base che assumevano la medesima denominazione. Nel bilancio per l'anno 2008, a seguito della nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi, le risorse dei fondi speciali sono iscritte, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», rispettivamente all'interno delle unità previsionali di base «Oneri comuni di parte corrente» e «Oneri comuni di conto capitale». In particolare, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente» sono iscritte, oltre alle risorse del fondo speciale, anche quelle relative al fondo occorrente per la riassegnazione dei residui perenti, al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, al fondo di riserva per le spese impreviste, al fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa e al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Alla luce di tali elementi, ritiene opportuno verificare se la clausola di copertura non possa essere riformulata nel senso di richiamare specificamente il fondo speciale di parte corrente come peraltro previsto dallo stesso Governo in altro provvedimento d'urgenza attualmente all'esame della Camera (si veda l'articolo 46, comma 1, capoverso 1-quinquies, dell'atto Camera 3324, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, fa presente che il decreto-legge n. 249 del 2007 non introduce una nuova fattispecie di espulsione per motivi di terrorismo nei confronti di cittadini extracomunitari. Tale espulsione è stata prevista e disciplinata dal decreto-legge n. 144 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005. Nella materia pertanto non è stata prevista una innovazione legislativa. È il citato decreto-legge n. 144 che consente l'espulsione dell'extracomunitario nelle ipotesi di terrorismo e che quindi consente nei casi previsti l'applicabilità dell'articolo 14 del testo unico n. 286 del 1998. Rileva che il decreto-legge in esame si è limitato, invece, ad estendere ai cittadini dell'Unione europea ed ai loro familiari i motivi di prevenzione del terrorismo per disporre il loro allontanamento dal territorio nazionale. Il medesimo decreto ha inoltre previsto che il provvedimento di espulsione degli extracomunitari per motivi di prevenzione del terrorismo e quello di allontanamento dei comunitari per i medesimo motivo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a convalida ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del testo unico n. 286 del 1998. È stata infine estesa la disciplina di cui all'articolo 13, commi da 3 a 3-quinquies del testo unico n. 286 del 1998 alle fattispecie sopra indicate nei casi in cui l'interessato da rimpatriare sia sottoposto a procedimento penale.
Con riferimento alle modalità di redazione del documento di sintesi del provvedimento di allontanamento, fa presente che il costo stimato del documento (100 e 90 euro rispettivamente per i primi due anni e 80 euro a decorrere dal terzo anno) è stato determinato, come già indicato nella relazione tecnica, con riferimento agli attuali costi relativi alla traduzione di documenti informativi in materia di asilo e di provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari.
Per quanto concerne le lingue in cui tradurre il formulario, sottolinea che la direttiva 2004/38/CE (articolo 30, paragrafo 1) dispone che il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto. In armonia con la disposizione europea, la relazione tecnica, nella stima del costo, ha tenuto presente che il formulario venga elaborato nelle lingue dell'Unione europea ed in


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quelle maggiormente diffuse non dell'Unione (con riferimento agli allontanati extracomunitari familiari di cittadini dell'Unione). Ciò al fine di garantire il principio affermato nella norma europea.
Rileva che il costo medio pro die pro capite di trattenimento nel CPTA indicato nella relazione tecnica (62 euro) è stato determinato con riferimento agli attuali costi di gestione, a persona ed al giorno, sostenuti per la permanenza dello straniero da espellere nei centri di permanenza temporanea e assistenza attualmente operanti.
Conferma infine la sostenibilità degli oneri derivanti dal provvedimento indicato in oggetto a valere sullo stanziamento complessivo disponibile sul capitolo 2356.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sia per quanto concerne i periodi di trattenimento nei CPTA di cittadini extracomunitari nei casi di espulsioni per motivi di terrorismo, sia riguardo alla quantificazione degli oneri relativi alla predisposizione dei documenti di sintesi del provvedimento di allontanamento, nonché alla disponibilità, nell'ambito dello stanziamento iscritto nel capitolo 2536 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di risorse adeguate a sostenere gli eventuali oneri derivanti dagli articoli da 3 a 5;
rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di copertura di cui al comma 1 dell'articolo 8, in modo tale che risulti inequivoco il riferimento al Fondo speciale di parte corrente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole da: «nell'unità previsionale di base» fino a: «per l'anno 2008,» con le seguenti: «nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.