VI Commissione - Marted́ 15 gennaio 2008


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. C. 3324.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3324, di conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 2007, recante proroga di termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una proroga, rispettivamente dal 31 marzo al 31 luglio, e dal 28 febbraio al 15 marzo, dei termini per la presentazione del modello 770 semplificato e del modello CUD, al fine di venire incontro alle esigenze dei soggetti interessati a tali scadenze, i quali, anche a seguito delle modifiche normative in materia recentemente intervenute, sono tenuti ad altri numerosi e gravosi adempimenti tributari, che rischiano di pregiudicare la loro possibilità di rispettare tutte le scadenze cui sono chiamati;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 27 del decreto-legge con il disposto dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 244 del 2007, specificando che rimane salva la possibilità, per le Regioni, di procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica;
c) con riferimento all'articolo 36, comma 1, il quale sopprime, a decorrere dal 31 dicembre 2007, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto del fatto che il versamento di tale acconto, in base alla normativa vigente in materia, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 dicembre, laddove la soppressione dell'obbligo è intervenuta il 31 dicembre;
d) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 36, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla rateizzazione dei tributi, già oggetto di modifiche ad opera della legge n. 244 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tali disposizioni.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero. Nuovo testo C. 3008 e abb.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 3008 Bafile e delle abbinate proposte di legge C. 1291 Bafile, C. 1843 Angeli e C. 2473 Ricardo Antonio Merlo, recante disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, il quale prevede la corresponsione da parte dell'INPS, ai cittadini italiani anziani emigrati e residenti all'estero, maggiori di 65 anni, che si trovino in condizioni socio-economiche disagiate, di un assegno di solidarietà mensile di 123 euro, per dodici mensilità, non cumulabile con altri eventuali aiuti economici erogati dallo Stato italiano, la cui misura è fissata in 90 euro il primo anno, in 106,5 euro il secondo anno ed in 123 euro a regime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare esplicitamente che l'erogazione dell'assegno è subordinata alla presentazione di una domanda, nonché di chiarire se le misure ridotte dell'assegno si applichino, in via transitoria, per i primi due anni dall'entrata in vigore della norma, ovvero per i primi due anni nei quali ciascun soggetto ha diritto alla corresponsione dell'assegno stesso;
b) con riferimento all'articolo 1, commi 2, 3, 4, e 6, i quali indicano le condizioni socio-economiche di disagio che danno diritto all'assegno, e specificano che i redditi prodotti all'estero rilevanti per la valutazione dei requisiti reddituali sono accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare modalità atte ad accertare con sufficiente grado di attendibilità la condizione reddituale e patrimoniale del beneficiario dell'assegno, ad esempio nei casi nei quali esso non sia tenuto, secondo la normativa vigente nello Stato di residenza, alla presentazione della dichiarazione dei redditi, al fine di escludere applicazioni distorte della misura di sostegno.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero. Nuovo testo C. 3008 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 3008 Bafile e delle abbinate proposte di legge C. 1291 Bafile, C. 1843 Angeli e C. 2473 Ricardo Antonio Merlo, recante disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, il quale prevede la corresponsione da parte dell'INPS, ai cittadini italiani anziani emigrati e residenti all'estero, maggiori di 65 anni, che si trovino in condizioni socio-economiche disagiate, di un assegno di solidarietà mensile di 123 euro, per dodici mensilità, non cumulabile con altri eventuali aiuti economici erogati dallo Stato italiano, la cui misura è fissata in 90 euro il primo anno, in 106,5 euro il secondo anno ed in 123 euro a regime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare esplicitamente che l'erogazione dell'assegno è subordinata alla presentazione di una domanda, nonché di chiarire se le misure ridotte dell'assegno si applichino, in via transitoria, per i primi due anni dall'entrata in vigore della norma, ovvero per i primi due anni nei quali ciascun soggetto ha diritto alla corresponsione dell'assegno stesso;
b) con riferimento all'articolo 1, commi 2, 3, 4, e 6, i quali indicano le condizioni socio-economiche di disagio che danno diritto all'assegno, e specificano che i redditi prodotti all'estero rilevanti per la valutazione dei requisiti reddituali sono accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare modalità atte ad accertare con sufficiente grado di attendibilità la condizione reddituale e patrimoniale del beneficiario dell'assegno, ad esempio nei casi in cui esso non sia tenuto, secondo la normativa vigente nello Stato di residenza, alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero qualora l'ordinamento dello Stato di residenza del beneficiario non garantisca un sufficiente grado di informazione e di attendibilità, facendo invece riferimento a certificazioni rilasciate da organismi amministrativi italiani, al fine di escludere applicazioni distorte della misura di sostegno;
c) con riferimento al limite di reddito di cui al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il reddito cui si fa riferimento sia inteso al lordo o al netto degli eventuali oneri deducibili;
d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 1, il quale esclude dal reddito


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rilevante ai fini della determinazione dei limiti stabiliti dal comma 2, il reddito derivante dalla proprietà dell'abitazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento alla prima casa di abitazione con quello alla prima casa posseduta in Italia;
e) con riferimento al comma 10 dell'articolo 1, il quale stabilisce che l'assegno non è cumulabile con altri eventuali aiuti economici erogati dallo Stato italiano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare meglio le fattispecie cui si applica il predetto divieto di cumulo.