Commissioni Riunite I e V - Mercoledì 16 gennaio 2008


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (C. 3324 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Per gli aspetti di natura fiscale, si segnalano i seguenti articoli:

L'articolo 29 reca norme per incentivare, anche per il 2008, la rottamazione di vetture.
Si illustrano gli ecoincentivi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

Autovetture.
Concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione, comunque nei limiti di 150 euro per ciascun veicolo, oltre al rimborso dell'abbonamento pubblico per tre annualità, in caso di rottamazione di autoveicoli e autovetture per il trasporto promiscuo Euro 0 ed Euro 1, nonché di quelli Euro 2, ma solo se immatricolati prima del 1o gennaio 1999.
In alternativa, coloro che effettuano la rottamazione di cui sopra, se non intestatari di veicoli già registrati, possono chiedere in alternativa al rimborso dell'abbonamento, un contributo di euro 800 per aderire alla fruizione del servizio di car sharing.
In caso di contestuale acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0».
Il contributo è elevato a 1.100 euro in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 1.20 grammi di C02 per chilometro.
Il contributo è aumentato di euro 500 nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo vengono demoliti due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

Motoveicoli.
In caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, si prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità.

Autocarri.
Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere e), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1o gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;


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b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

Disciplina attuativa.
Al comma 5 si precisa che l'efficacia temporale delle agevolazioni riguardano i contratti di acquisto dei veicoli stipulati a partire dal 1o gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2008, con possibilità di immatricolazione dei suddetti veicoli sino al termine ultimo del 31 marzo 2009.
Il comma 6 contiene un richiamo a quanto già stabilito dalla legge finanziaria 2007, riguardante il rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato e in particolare l'applicazione della disciplina de minimis, nonché gli oneri di carattere documentale e procedurale a carico del venditore e delle imprese costruttrici, anche al fine di recuperare il contributo anticipato all'acquirente, attraverso la compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre si esclude la spettanza del contributo in caso di acquisto di veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa; viceversa, il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
Il comma 7 esclude dal calcolo del limite annuale per i crediti di imposta da indicare in dichiarazione di cui, all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008, le fattispecie previste nell'articolo in esame.
Si ricorda che con il suddetto comma 53 si modificano i criteri di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, introducendo un limite complessivo pani a 250.000 euro annui dei crediti utilizzabili in compensazione ogni anno.
Il comma 8 dispone, per l'anno 2009, un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, di 50 milioni di euro, per incentivare l'installazione sulle auto di impianti a GPL ed a metano, conseguentemente il comma 9 fissa, rispettivamente in 350 euro ed in 500 euro, le misure dell'incentivo per l'installazione sui veicoli di impianti a GPL o a metano.
A ciò deve aggiungersi che con il comma 10 vengono estese le predette agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL all'intero parco autovetture, attraverso la rimozione dei limiti attualmente previsti. Nella sostanza si sopprime la parte finale del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 324 del 1997 nella quale si correlava la concessione delle suddette agevolazioni alla data di immatricolazione degli autoveicoli e di effettuazione dell'installazione degli impianti ecologici.
Infine, il comma 11 prevede la riduzione di 90,5 milioni di euro della dotazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, incrementando della stessa misura il Fondo per l'anno 2009.

L'articolo 36 reca disposizioni urgenti in materia di riscossione.
Con il comma 1 si prevede la soppressione dell'obbligo di anticipazione che gli agenti, della riscossione erano tenuti ad effettuare sulle riscossioni erariali conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, atteso che l'attività di riscossione è gestita direttamente da una società a proprietà pubblica.
La disposizione recata dal comma 2, invece, definisce puntualmente gli strumenti a disposizione dei vari soggetti che provvedono alla riscossione coattiva. degli enti locali. Più in particolare, si precisa che nel caso in cui l'attività di riscossione vieni svolta direttamente dagli enti locali stessi ovvero dai soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, lo strumento da utilizzare è quello dell'ingiunzione fiscale (disciplinato dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel titolo 11 del decreto del Presidente


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della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili). Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali venga effettuata dagli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, lo strumento da questi utilizzato è la procedura del ruolo di cui al, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Al comma 3 si prevede, poi, urla maggiore gradualità degli istituti della rateazione prima dell'iscrizione a ruolo, con l'obiettivo, al crescere dell'importo, di consentire al debitore un tempo più ampio per restituire all'erario le somme dovute.
Contestualmente, al comma 4, si prevede la soppressione della possibilità di sospendere la riscossione, in presenza di istanza di rateazione a seguito di iscrizione a ruolo, al fine di assicurare con immediatezza all'erario il primo pagamento dell'importo rateizzato dall'ufficio.

All'articolo 37 si prevede l'abrogazione della tassa sui contratti di borsa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435. La norma è volta a rimuovere misure fiscali distorsive della concorrenza, in conformità della disciplina comunitaria. Si ricorda, infatti, che l'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, ha disposto l'esenzione dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, per i contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati; di conseguenza, in mancanza dell'intervento ora proposto, sarebbe disincentivata l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati.

Con l'articolo 38 si prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2008, dell'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, in virtù della quale l'aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali viene ridotta del 40 per cento laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Con l'articolo 41 si chiarisce che il termine indicato nel comma 26-quater, lettera b), dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, è quello del 1o gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2005.
Si ricorda che il comma 426 della legge finanziaria 2005 ha previsto una sanatoria per le illegittimità amministrative commesse dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, prevedendo la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitatale residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1o gennaio 2004.
Il citato comma 26-quater del decreto-legge 223 ha previsto l'esclusione dalla suddetta sanatoria per le irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
Con l'articolo 41 in esame si chiarisce che il termine indicato nel comma 26-quater, lettera b), dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, è quello del 1o gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2005.
Inoltre si precisa che la norma interpretativa recata dal medesimo comma non si applica agli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 45 proroga per l'anno 2008 il beneficio, già concesso per gli anni 2006-2007, che ammette al riparto del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Da segnalare, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 13, la quale stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine per il giudizio di conferma a cui


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sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 382/1980.
Sul punto, si ricorda che l'articolo 19, comma 15, della legge n. 448/2001 ha autorizzato la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ad assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la normativa vigente in materia universitaria. Tali ricercatori sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con, provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili, nonché le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria.
La disposizione in esame specifica che i ricercatori di cui sopra hanno la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.
In proposito, si fa inoltre presente quanto segue.

Verifica delle quantificazioni.
Art. 1. - (Proroga autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali). - Commi 1 e 2: Il Ministero della Difesa ha fornito assicurazioni circa il fatto che non sussiste il rischio che siano sostenute spese per missioni internazionali che non dovessero essere rinnovate. Infatti, con particolare riferimento sia ai contratti di assicurazione sia a quelli per i trasporti, si chiarisce che essi non sono stipulati con riferimento a specifiche missioni, ma sono contratti a quantità indeterminata che recano clausole contrattuali volte a commisurare alla spesa sostenuta dall'amministrazione ai servizi effettivamente erogati. Anche per le missioni per le quali sia intervenuta l'autorizzazione annuale del Parlamento ricorre sempre la possibilità che esse vengano meno per motivi non prevedibili.
Riguardo al fatto che un dodicesimo degli stanziamenti iscritti a bilancio corrisponde ad un importo inferiore al limite di 100 milioni complessivi previsto dalla medesima norma, si evidenzia che il limite di un dodicesimo si riferisce alle singole amministrazioni, talché l'ulteriore limite complessivo di 100 milioni appare diretto ad evitare che la somma degli impegni assunti da ciascuna di esse possa superate tale importo.

Art. 2. - (Proroga di termini in materia di difesa). - Il Ministero della difesa ha segnalato che: «la norma istitutiva dell'Agenzia Industrie Difesa prevede che entro un periodo determinato gli stabilimenti che fanno ad essa riferimento siano soggetti a chiusura qualora non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione, ovvero, qualora tale risultato sia raggiunto, siano trasformati in società per azioni.
La norma proposta all'articolo 2, comma 4, prospetta due condizioni tra loro strettamente connesse e necessarie al raggiungimento delle condizioni di economicità per la maggior parte degli stabilimenti gestiti dall'Agenzia. Da un lato fissa in modo chiaro al 31 dicembre 2009 il termine di operatività dell'Agenzia e dall'altro la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato personale-tecnico o altamente qualificato per le necessità delle produzioni.
Le due condizioni devono essere esaminate all'interno di un unico quadro di operatività che vede l'Agenzia come soggetto a termine e, quindi, impossibilitato ad assumere personale con contratti a tempo indeterminato. La seconda condizione che deve essere esaminata è quella che deriva dalla mancanza di turnover verificato all'interno degli stabilimenti che ha prodotto importanti carenze di personale, in particolare per alcune specializzazioni professionali (ad es. artificieri esplosivisti) che, ove non recuperate sul mercato del lavoro, impediranno dall'anno in corso la regolare produzione di bezzi destinati sia all'Amministrazione della difesa, sia al mercato privato, con conseguente diminuzioni dei ricavi. Occorre poi considerare che l'interruzione di alcuni


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cicli produttivi, determinata dalla mancanza del citato personale non ridurrebbe gli oneri per il pagamento delle retribuzioni dei restanti addetti, i cui contratti di lavoro evolvono nell'ambito del comparto ministeri, creando in tal modo una spesa totalmente improduttiva a carico del bilancio pubblico.
La stessa Direzione centrale dell'Agenzia, che attualmente ha in carico 13 unità, verrebbe ad avere una riduzione di personale di circa il 40 per cento, non potendo più rinnovare i contratti a tempo determinato in scadenza durante l'anno in corso ed impedendo, nei fatti, lo svolgimento di funzioni determinanti per le attività dell'Agenzia, quali quelle inerenti alle Direzioni di Bilancio e Personale.
L'interruzione dei percorso intrapreso vanificherebbe i positivi risultati finora raggiunti, che vedono un importante incremento delle produzioni destinate al mercato privato. Nell'anno 2002, infatti, il valore delle produzioni destinate ai privati è ammontato, per il complesso degli stabilimenti che fanno capo all'Agenzia, a 2.770.130 di euro, mentre il corrispondente valore registrato nell'anno 2006, ultimo dato di bilancio, è cresciuto a euro 5.596.700, con un incremento di 2.826.570 euro, pari al 102 per cento. La stessa quota percentuale delle produzioni destinate al mercato privato, passaggio determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi, rispetto al complesso delle produzioni, è cresciuta, nei due periodi considerati, dal 7,8 per cento al 18,6 per cento. Si deve poi considerare che l'analisi per singolo stabilimento prospetta situazioni più avanzate nel rapporto produzioni pubbliche/private (arsenale di Messina, stabilimento di Fontana Liri, Noceto ecc.).
La mancata conversione in legge della norma proposta interromperebbe tale positivo trend che non potrebbe che avere riflessi negativi sul raggiungimento degli obiettivi attribuiti all'Agenzia e conseguente sul bilancio pubblico».

Art. 4. - (Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali). - Circa lo slittamento del periodo utile per l'effettuazione delle spese da parte dei gestori di attività commerciali recato dalla norma e del conseguente possibile peggioramento dei saldi di cassa per l'esercizio 2010, in relazione agli effetti finanziari assegnati alla disposizione originaria sulla base della scansione temporale, occorre precisare che le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale. Pertanto la disposizione, di per sé, non determina il predetto peggioramento; l'invarianza sull'anno 2010 potrà essere assicurata inserendo idonee clausole attuative nel suddetto atto amministrativo.

Art. 5. - (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali). - Si precisa che la proroga dell'unica gestione straordinaria esistente non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il provvedimento di nomina del commissario straordinario non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Art. 10. - (Finanziamento della Fondazione IME). - Si precisa che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 16/2005, recante «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e la sicurezza pubblica» è rivolta ad assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici, demandando ad un successivo DPCM la relativa attuazione. Con detto DPCM è stato assegnato fino all'anno 2007, attraverso il bilancio del Ministero della salute un contributo in favore della Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo al fine di superare la grave situazione finanziaria dell'istituto. Pertanto, la norma in esame non inficia il rispetto degli obblighi finanziari connessi a servizi pubblici nel settore della viabilità trattandosi di stanziamenti destinati ad altre finalità.


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Art. 11. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - Si inoltrano i chiarimenti forniti dal MIPAF:
«L'articolo configura come Agenzia il preesistente Comitato nazionale, già modificato dalla legge finanziaria 2008 (Art. 2, comma 336) che proprio per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della nuova sede di Foggia (ossia per una struttura permanente) ha destinato un' apposita copertura.
La novella si limita a dare una più adeguata configurazione giuridica a tale organismo ma non ne modifica la necessità finanziaria né l'orizzonte temporale.
D'altronde, proprio per le suddette considerazioni si deve ritenere che la copertura triennale prevista nella Legge Finanziaria sia da considerarsi (o comunque destinata a diventare) a regime.
Ciò senza contare che ogni ulteriore strutturazione potrà contare sull'apporto delle attuali risorse organizzative ministeriali, competenti in materia di sicurezza alimentare».

Art. 12. - (Personale delle Università). - Come già precisato negli armi precedenti, in occasione dell'adozione di norme analoghe, tali disposizioni intendono compensare l'onere posto a carico dei bilanci universitari derivante dalle spese per il personale, dovute all'aumento del costo della vita e agli aumenti contrattuali per il personale tecnico amministrativo, onde consentire agli atenei di poter comunque assicurare il normale turn-over;

Art. 14. - (Proroga dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari). - Si specifica che la proroga al 30 giugno 2008 degli incarichi si giudici onorari ed ai vice procuratori onorari il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007, non determina la necessità di reperire ulteriori risorse in quanto i fondi già stanziati e previsti in bilancio a legislazione vigente, iscritti sul capitolo 1362 del Ministero della Giustizia, presentano le necessarie disponibilità per far fronte ai pagamenti delle indennità di che trattasi.

Art. 15. - (Disposizioni in materia di arbitrati). - Si evidenzia che il differimento dell'entrata in vigore della norma al 1o luglio 2008, non è suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato né, d'altra parte, la riduzione delle riassegnazioni non previste né contabilizzate nei documenti di programmazione della spesa del Ministero della giustizia, esplica riflessi negativi sull'attività del medesimo Ministero.

Art. 21. - (Utilizzabilità delle risorse da parte dell'ENAC). - Trattasi di somme disponibili nel bilancio dell'ENAC il cui utilizzo è già previsto e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, anzi oltre a riqualificare la spesa, i tempi di erogazione delle spese in conto capitale non sono accelerati rispetto ad un utilizzo per spese correnti.

Art. 24, commi 1 e 2. - (Proroga di contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale). - In ordine ai rilievi relativi alla sottostima dei costi derivanti dalla proroga dei contratti all'anno 2008, si rappresenta che per la relativa copertura degli oneri, l'Amministrazione farà ricorso alle risorse finanziarie derivanti dall'impegno intervenuto nel 2006 a valere sullo stanziamento determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 56/2005.
Tali risorse consentiranno la copertura degli oneri previsti dall'attuale vigenza dei contratti, nonché contribuiranno a far fronte agli ulteriori costi che la proroga contrattuale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 248/07 determinerà per i mesi di novembre e dicembre 2008.
Quindi, ciò che potrebbe apparite una sottostima degli oneri per l'esercizio 2008 con la previsione di ulteriore spesa pari a 100.000 euro, tale non è per il concorso delle risorse provenienti dallo stanziamento ex lege n. 56/2005.
Pertanto, i dati indicati nel prospetto della nota tecnica (a pag. 30) riferiti alla retribuzione non risultano appropriati alle fattispecie in esame.
In ogni caso, la particolarità del pertinente capitolo di spesa (onnicomprensivo


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di tutti gli emolumenti, quali, oltre alla retribuzione fissa, gli oneri riflessi, l'erogazione di buoni pasto, la quota del FUA, etc.), non rende possibile una definizione puntuale della stessa. Infatti, la previsione di 100 mila euro, a copertura dell'ultimo bimestre (ma non per tutti i contrattisti; si rammenta che per n. 6 unità - F2 si tratta di una mensilità; per n. 13 unità - F1 di due mensilità) è dettata dall'esigenza di tutelare variazioni impreviste assicurandone la dovuta copertura finanziaria.

Art. 24, commi 3 e 4. - (Proroga di contratti a tempo determinato del Ministero della salute). - Si dà assicurazione che l'onere, connesso alla proroga dei contratti a tempo determinato corrisponde alla riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta in favore dei Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie, trova idonea copertura tra le disponibilità di bilancio del predetto Centro, non pregiudicando in tal modo lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 26, comma 3. - (Commissario straordinario per le emergenze zootecniche). - In riferimento all'onere recato dal comma in parola pari a 150.000 euro per l'anno 2008, relativo alla proroga dell'operatività dei Commissario straordinario per le emergenze zootecniche, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005 e successive modificazioni, si esprime l'avviso che il predetto onere possa considerarsi congruo, considerato che la stessa quantificazione è stata prevista in occasiono della precedente proroga disposta dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 300/2006.

Art. 26, comma 4. - (Garanzie a carico dello Stato per cooperative agricole insolventi). - Si segnala che la disposizione non comporta effetti finanziari, considerato che la stessa va attuata nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del decreto-legge n. 149/1993. Inoltre, si ritiene di poter escludere che dall'eventuale accollo di ulteriori debiti si possano generare effetti di cassa, già scontati nelle previsioni a legislazione vigente di cui al citato decreto-legge n. 149/1993.
Al riguardo il Ministero delle risorse agricole ha segnalato che la norma si limita a riaprire i termini per la presentazione delle domande di garanzia da parte dei soci delle cooperative agricole che tale domanda avevano già a suo tempo presentato, ma in ritardo (venendo coli inclusi negli elenchi con la dicitura D4).
La platea dei possibili beneficiari è quindi perfettamente circoscritta e conoscibile anche nella sua entità finanziaria. Al riguardo, con nota 10 gennaio 2008, n. 397, la competente Direzione Generale ha attestato la piena copertura costituita dalle risorse esistenti in bilancio, pari a euro 222.076.466,61, con un margine di euro 15.938.595,70, idoneo a coprire la spesa massima di euro 12.625.000,00 derivarne dalla presente disposizione.

Art. 26, comma 6. - (Proroga del piano di rientro per gli Enti irrigui). - In merito al differimento al 30 aprile 2008 del termine previsto dall'articolo 1, comma 1055, della legge n. 296/2006, del piano di rientro dal debito del Commissario straordinario dell'EMI, si segnala che il predetto differimento non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, considerato che tale proroga andrebbe attuata nell'ambito del contributo assegnato al predetto Commissario dal citato articolo 1, comma 1055, della legge n. 296/2006.

Art. 26, comma 7. - (Fondo per le crisi di mercato). - Relativamente alla copertura finanziaria indicata che prevede l'utilizzo del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296/2006 a fronte dell'onere pari a 2 milioni di euro per Paiano 2008 si comunica che sussistono disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione in parola. Quanto alla riassegnazione delle entrate, non sussistono limiti per l'anno 2008.


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Art. 30. - (Proroga di termini in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). - Si comunica che la proroga dei termini in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al comma 2 dell'articolo in esame non comporta effetti finanziari negativi a carico del bilancio degli enti locali in quanto continua ad applicassi la previgente disciplina in materia di rifiuti, cosiddetti ingombranti, per i quali i detentori provvedono al loro smaltimento nell'ambito del particolare servizio di raccolta istituito dai soggetti gestori del servizio, che può essere lo stesso comune, ovvero li consegnano a soggetti privati che effettuano lo smaltimento, pagandone il relativo prezzo del servizio.

Art. 31. - (Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza). - Si conferma che dalla proroga delle attività della Commissione non derivano nuovi o maggiori oneri connessi al funzionamento della stessa.

Art. 32. - (Proroga per emissioni da impianti). - Quanto alle infrazioni di norme comunitarie si rinvia al competente Dipartimento delle politiche comunitarie.

Art. 33. - (Disposizioni in materia di rifiuti). - Quanto alle infrazioni di nonne comunitarie si rinvia al competente Dipartimento delle politiche comunitarie. Inoltre, considerato che con DPCM del 28 dicembre 2007 è stato prorogato al 30 novembre 2008 lo stato di emergenza in Campania, ed è stata firmata il 31 dicembre 2007 dal Presidente del Consiglio dei Ministri apposita ordinanza di protezione civile che disciplina il passaggio alla gestione ordinaria per ogni elemento si rinvia alle informazioni che potrà fornire il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario di recente nomina.

Art. 39, comma 2. - (Proroghe in materia televisiva). - Il comma 2 proroga all'annualità 2008 il diritto dei canali tematici satellitari a percepite i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente.
Si conferma che la disposizione non ha effetti finanziari negativi in quanto stabilisce un termine certo per la concessione dei contributi rispetto alla previsione contenuta dall'articolo 1, comma 1247, della legge finanziaria 2007, che condizionava il venir meno dell'erogazione di tali contributi alla ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai medesimi. Gli effetti finanziari riferiti all'annualità 2008 risulteranno invariati, mentre sana conseguita un'incidenza positiva per l'erario per il periodo successivo, vale a dire a partire dall'esercizio 2010.
In ordine ai chiarimenti richiesti circa la quantificazione del risparmio in 6,5 milioni annui a decorrere dal 2010 (posto che i contributi del 2008 sono erogati nel 2009), per le imprese di canali tematici satellitari, ci si riferisce alle somme impegnate per l'esercizio 2006 al 31 dicembre 2007 con l'aggiunta del tasso programmato d'inflazione per l'anno di riferimento dei contributi, previsto dall'articolo 1, comma 574 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Art. 40. - (Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali). - La disposizione non comporta effetti sui saldi proprio in relazione a quanto stabilito dal comma 3 che lascia fermo al 31 dicembre il termine per l'effettuazione dei pagamenti relativi a tutte le transazioni già avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo dello Stato di 150 milioni di euro previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 159/2007. I commi 1 e 2 sono applicabili a tutte quelle fattispecie che utilizzano le risorse proprie dell'Ente e non i 150 milioni.

Art. 44. - (Obbligo di fornire davi per le rilevazioni statistiche). - Si precisa che le entrate correlate alle sanzioni di che trattasi non sono stato considerate nelle previsioni di bilancio 2008. Pertanto, non sussistono effetti negativi sui saldi.

Art. 45. - (Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche). -


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Si conferma che la disposizione opera nel limite di spesa fissato dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 244/2007.

Art. 46. - (Disposizioni in materia di disabili). - Il Servizio Bilancio chiede l'acquisizione delle ipotesi e dei dati in base ai quali si è pervenuti alla quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione. Dal punto di vista degli effetti finanziari, la valutazione tiene conto dei seguenti elementi:
a) la platea dei potenziali beneficiari è costituita principalmente da persone affette dalla sindrome di Down. Si tratta di circa 40.000 persone e si considera prudenzialmente la stima di 50.000 soggetti, per tenere conto anche di eventuali beneficiari affetti da differenti patologie;
b) di essi, si può prudenzialmente ipotizzare - anche sulla base di un'indagine dell'Ufficio statistica del Comune di Roma - che i soggetti maggiorenni che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche corrispondano a circa il 10 per cento del totale (complessivamente 5.000 lavoratori);
c) in questo ambito, si ipotizza che i titolari di pensione indiretta corrispondano al 5 per cento, quindi a circa 250 beneficiari;
d) in questo caso gli oneri recati dall'emendamento sono pari, nell'ipotesi di un importo di pensione medio di circa 5.000 euro annui, a circa 1,2 milioni di euro su base annua.

Art. 48. - (Utilizzo delle sanzioni dell'AGCM). - La normativa vigente (articolo 148 della legge 388/2000) prevede la riassegnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza al Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori. L'andamento storico di tale tipologia di proventi evidenzia una concentrazione dei relativi incassi negli ultimi mesi dell'anno. La procedura prevista dal citato articolo 148 non assicura l'intero utilizzo delle entrate in questione. La modifica proposta prevede la possibilità di riassegnare le somme relative a dette sanzioni anche nell'esercizio successivo, consentendo il pieno utilizzo degli introiti de quo per le finalità previste dal richiamato articolo 148. Sulla base della modifica prevista al citato articolo 148, si possono riassegnare all'esercizio successivo non soltanto le somme relative a sanzioni affluite negli ultimi mesi dell'anno, per le quali la vigente normativa di contabilità pubblica già prevede la possibilità di riassegnazione nell'esercizio successivo degli introiti affluiti nell'ultimo bimestre, ma anche di quelle affluite al bilancio dello Stato in altri mesi dell'anno, peraltro, di non rilevante entità. Per le ragioni suesposto la possibilità di riassegnazione degli introiti in questione anche nell'esercizio successivo non determina significativi effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 50, commi 3-7. - (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali). - Le disposizioni prevedono che gli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali (articolo 1 legge n. 96/1955) e gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio (articolo 1 legge n. 791/1980) non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali. Gli Uffici bilancio chiedono di acquisire le ipotesi e i dati in base si quali si è pervenuti alla quantificazione dell'onere, derivante dall'aumento della platea dei beneficiari dell'assegno e della pensione sociale. Al riguardo, si fa presente che, sulla base di una rilevazione effettuata sul Casellario delle pensioni, risultano in pagamento - nell'anno 2007 - 7.296 prestazioni (considerando sia gli assegni di benemerenza che gli assegni vitalizi). Ipotizzando che il 15 per cento del complesso dei beneficiari sia interessato alle disposizioni in esame (in quanto in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali previsti per il diritto all'assegno e alla pensione sociale), il numero dei potenziali beneficiari può essere valutato in 1.100 unità, con un costo stimabile, su base annua, in circa 5,6 milioni di euro. Per


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l'anno 2007, considerando la decorrenza a partire dal 15 settembre, prevista dal comma 4 dell'articolo 50, tale importo è determinato in 1,75 milioni di euro. Per gli anni successivi - tenendo conto dell'elevata età media dei percettori - gli oneri sono riportati nella tabella che segue (valori in milioni di euro):

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5,04,74,343,63,33,12,8

Art. 51. - (Disposizioni in materia di versamento del TFR ed all'INPS). - La norma è necessaria in quanto la legge finanziaria nulla prevede in merito al meccanismo di versamento all'entrata delle disponibilità derivanti dal versamento dei contributi. In questo modo si chiarisce ancora di più che tali somme non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti dalla medesima legge.
Le predette somme sono giuridicamente accertate per 4,7 miliardi ed incassate per 3,4 miliardi nel 2007, la restante quota sarà incassata, in conto residui attivi, nell'anno successivo.
Si segnala, peraltro, che è in corso di firma il decreto di variazione al bilancio che ha istituito il capitolo sul quale affluiscono le entrate in questione.
La disposizione ha effetti solo sul saldo netto da finanziare per 4,7 miliardi di euro per l'anno 2007.

Analisi dei profili di copertura finanziaria.

Art. 24, comma 2. - (Clausola di copertura). - Si condivide la necessità di modificare la formulazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 24, comma 2, sostituendo le parole: «a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2009 e 2010».
Inoltre si conferma che nell'ambito del inondo per interventi strutturali di politica economica sussistono le necessarie disponibilità da destinare allo scopo per gli anni 2008 e 2009, mentre per l'anno 2010, si fa presente che la decurtazione di 1 milione di euro sullo stanziamento destinato alle spese per l'attività di promozione dell'Istituto per il commercio estero non pregiudica la realizzazione di tale attività.

Art. 26, comma 3. - (Commissario straordinario per le emergenze zootecniche). - Si precisa che la copertura finanziaria risulta idonea, considerato che sussistono disponibilità a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge n. 202/2005.

Art. 26, comma 7. - (Fondo per le crisi di mercato). - Relativamente alla copertura finanziaria indicata che prevede l'utilizzo del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296/2006 a fronte dell'onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 si comunica che sussistono disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione in parola.

Art. 39, comma 1. - Si conferma che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 (capitolo 476) è previsto lo stanziamento di euro 3.099.000, finalizzati alla prosecuzione della fornitura dei servizi radiotelevisivi alla Repubblica di San Marino, per il tramite della RAI - radiotelevisione italiana.
Tale importo corrisponde a duello già previsto, per lo stesso scopo, dalla convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI radiotelevisione italiana S.p.A.

Art. 47, comma 3. - (Clausola di copertura). - Si conferma che nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica sussistono le necessarie disponibilità da destinare allo scopo.
Si fa riserva di inviare una successiva nota per fornire ulteriori chiarimenti con particolare riferimento, agli articoli 29 (incentivi alla rottamazione), 37 (abolizione tasse contratti di borsa), 38 (proroga


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accise gas industriale) che rivestono tra l'altro profili di competenza del Dipartimento politiche fiscali.

Art. 29. - (Incentivi per la rottamazione o la sostituzione di autoveicoli inquinanti).

Commi 1 e 2 - Contributo alla rottamazione senza sostituzione e agli oneri di trasporto pubblico.

Osservazioni.
Con riferimento al contributo alla rottamazione la relazione tecnica non fornisce i dati di consuntivo dei primi 10 mesi del 2007 sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione, rendendo pertanto impossibile una verifica puntuale della stessa. Sulla base delle parziali informazioni fornite si osserva, peraltro, che non appare chiaro come a fronte di un numero di rottamazioni senza sostituzione assunto in linea con quello riferito al 2007 (1), e di un ammontare dell'incentivo quasi raddoppiato (150 euro in luogo degli 80 euro previsti per il 2007), si pervenga ad una stima dell'onere (5,6 mln) inferiore rispetto a quella valutata per il 2007 (5,85 mln) (2). Con riferimento all'affermazione della relazione tecnica per la quale «solo una quota dei crediti sia stata effettivamente utilizzata», andrebbe chiarito se l'utilizzo solo parziale dei crediti in questione possa dar luogo ad uno slittamento delle minori entrate attese negli esercizi successivi a quelli di competenza.
Con riferimento al rimborso degli oneri per trasporto pubblico, si segnala che la relazione tecnica non considera l'onere, fissato dalla norma nel tetto massimo di 2 mln di euro (3), per il contributo al servizio di car sharing.

(1) Tale valutazione è affermata dalla relazione tecnica con riferimento agli oneri per abbonamento ai trasporto pubblico.
(2) Cfr. la relazione tecnica al citato del n. 7/07.
(3) Non è chiaro se tale tetto di spesa vada riferito al solo esercizio 2007 o anche agli esercizi successivi, in analogia con gli oneri di rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico che sono previsti per 3 annualità.

Con riferimento alla proroga delle agevolazioni per la rottamazione di motoveicoli euro 0 si segnala che la quantificazione risulta pari ad un terzo di quella operata con riferimento al comma 236 della finanziaria per il 2007: infatti, a parità di tutti gli altri parametri utilizzati per la stima, il numero dei motoveicoli interessati dalla norma è indicato pari a 12.000 in luogo dei 36.000 precedentemente considerati. Entrambe le relazioni tecniche affermano che la stima del numero di motoveicoli interessati è basata sul numero delle radiazioni dai registri dei motocicli nell'ultimo triennio. Andrebbe pertanto chiarito se il diverso importo considerato in questi sede costituisca una rettifica di quello precedentemente stimato (4) o una diversa valutazione dovuta al progressivo ridursi dei parco circolante dei motoveicoli euro 0.

(4) Tale rettifica sarebbe necessaria nel caso in cui la relazione tecnica precedente avesse erroneamente preso in considerazione l'intero ammontare delle radiazioni riferite al triennio precedente, in luogo di un terzo di tale ammontare.

Risposta osservazioni.
Con riferimento alla richiesta di dati di consuntivo 2007, sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione, si fa presente che l'onere di 5,85 mln di euro indicato nel decreto-legge n. 7/2007, alla luce dei primi riscontri, è risultato eccessivamente prudenziale; il valore effettivo, sulla base dei crediti di imposta dei primi 10 mesi ed ipotizzando, prudenzialmente, un completo utilizzo nell'anno porta ad un onere per gli euro 0/1 di 2,559 mln di euro.
Per l'anno 2008, tenendo conto dell'estensione agli euro 2 ante 1999 e dell'innalzamento dei bonus a 150 euro, si perviene all'importo di 5,6 mln indicato in relazione tecnica.
Con riferimento al rimborso degli oneri per abbonamento al trasporto pubblico, è stato indicato, prudenzialmente, un importo di 1,2 mln di euro pari a quello della precedente relazione (decreto-legge 7/2007). Le


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informazioni disponibili, evidenziano un ricorso pressoché nullo a questa forma di incentivo. La conferma dell'onere è da imputarsi esclusivamente a criteri prudenziali.

Rottamazione motoveicoli.
La stima riguardante l'onere complessivo derivante dalla rottamazione dei motocicli si deve considerare congrua e prudenziale. Si tenga conto, infatti, che nella precedente relazione tecnica alla finanziaria 2007 erano stati indicati 2,9 mln di euro per oneri di rottamazione (bonus di 80 euro), mentre i risultati effettivi desunti dai crediti di imposta utilizzati nei primi 10 mesi, sono risultati di gran lunga inferiori.

Comma 3 - Proroga degli incentivi alla sostituzione delle autovetture.

Osservazioni.
La relazione tecnica non fornisce i risultati relativi al 2007 posti alla base delle valutazioni formulate. Tali elementi appaiono invece necessari per una verifica della stima proposta. Si segnala infatti che le quantificazioni operate dalla relazione tecnica in esame differiscono sensibilmente da quelle operate in sede di stima degli effetti della legge finanziaria per il 2007 e non è chiaro in che misura tali discrasie siano determinate dalla necessità di tenere conto dei risultati effettivamente conseguiti. A titolo esemplificativo mentre in sede di stima degli effetti per il 2007 la relazione tecnica prevedeva un numero complessivo di cessioni agevolate pari al 19 per cento delle rottamazione (5), la relazione tecnica in esame prevede un numero di cessioni agevolate proporzionalmente più elevato (il 35 per cento delle rottamazioni) (6). Inoltre, con riferimento all'effetto incentivante della disposizione, mentre la relazione tecnica riferita al 2007 stimava che esso riguardasse il 26 per cento del totale delle vendite con rottamazione (120.000 unità su un totale di 465.000), la relazione tecnica in esame stima che esso riguardi il 36 per cento delle vendite con rottamazione per le vetture euro 0/1 (125.000 unità su 347.000) e il 42 per cento per le vetture euro 2 (41.000 unità su 97.000). D'altro canto il prezzo medio delle autovetture è stato invece rivisto al ribasso (11.250 euro contro i 16.500 precedentemente stimati).

(5) A fronte di una previsione di rottamazioni di 2.500.000 autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, la relazione tecnica stimava infatti una domanda complessiva di autoveicoli nuovi pari a 465.000.
(6) Infatti, a fronte di una previsione di 1.254.000 rottamazioni (euro 0/1/2) è prevista una domanda di autoveicoli nuovi di 444.000 unità.

Con riferimento al minor gettito derivante dall'esenzione dalle tasse automobilistiche, la quantificazione sembra essere stata effettuata sulla base delle aliquote previgenti rispetto agli aumenti disposti dal comma 321 della legge finanziaria per il 2007 (7). In tal caso, le minori entrate risulterebbero sottostimate. In proposito appare, quindi, necessario acquisire chiarimenti.

(7) La tariffa media utilizzata, pari a 143,2 euro per autoveicolo, risulta infatti in linea con quella, pari a 143 euro per autoveicolo, assunta dalla relazione tecnica all'articolo 7 del decreo-legge n. 262/2006, che non teneva conto degli aumenti che sarebbero in seguito stati disposti dalla legge finanziaria per il 2007.

Non appare corretto portare a compensazione degli effetti di minor gettito derivanti dalle disposizioni in esame il maggior gettito dell'imposta provinciale di trascrizione: in vigenza dei patto di stabilità interno, le province non sono tenute a conseguire miglioramenti di bilancio ulteriori rispetto a quelli previsti dal suddetto patto, pertanto le maggiori disponibilità derivanti dall'incremento dei gettito del trìbuto in questione potranno essere destinate ad incremento della spesa. Per tale ragione il maggior gettito del tributo in questione, di spettanza delle province, non dovrebbe essere considerato ai fini dei


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risultati della PA. In proposito è necessario acquisire l'avviso dei Governo.

Infine si ribadisce, come più volte sottolineato in passato, che l'utilizzo a compensazione delle maggiori entrate IVA, indotte dall'incremento delle vendite derivante dalle disposizioni in esame, non appare cautelativo in quanto non tiene conto dei fatto che parte dei maggiori acquisti nel settore automobilistico potranno essere compensati da minori acquisti di altri beni di consumo. Pertanto, a fini prudenziali, tale utilizzo dovrebbe essere subordinato alla previa verifica del rispetto di andamenti di finanza pubblica coerenti con il raggiungimento degli obiettivi complessivi prefissati, prevedendo forme di compensazione alternative nel caso in cui tale verifica dia esiti negativi.

Risposta osservazioni.
La relazione tecnica in oggetto è stata rimodulata sulla base dei risultati effettivi conseguiti nel 2007 e prescinde dalle ipotesi formulate quando furono effettuate le quantificazione in quella sede.
In particolare la stima delle rottamazioni euro 0/1 nell'anno 2007 (effettuata sulla base dei primi sette mesi) è pari a 1.323.275 unità. Gli acquisti di autoveicoli nuovi si stimano pari a 437.128 unità e di questi, 198.695, sono da ascriversi all'effetto incentivante della disposizione. Quindi, «sulla base dei risultati effettivi» il rapporto del nuovi acquisti, a fronte di una rottamazione, è pari al 33 per cento e, la quota di domanda aggiuntiva che non si sarebbe registrata in assenza del bonus è pari al 45,5 per cento dei nuovi acquisti.
I parametri dei 2007 sono stati prudenzialmente ridimensionati nelle stime del 2008. Infatti, per gli euro 0/1, si è operata una riduzione delle rottamazioni (1.002.481); i nuovi acquisti che producono un incremento degli oneri dovuti al bonus sono stati elevati in percentuale (34,6 per cento contro il 33 per cento del 2007) e la domanda aggiuntiva rispetto ai nuovi acquisti, che porta ad un maggior gettito IVA, è stata, in termini percentuali, ridotta di quasi 10 punti (36 per cento contro il 45,5 per cento).
Le stime 2008 riguardanti le rottamazioni di vetture euro 2 ante 1997, riguarderanno 253.643 unità. Anche in questo caso, prudenzialmente, si è applicata una percentuale superiore a quella verificatasi nel 2007 per quanto riguarda il rapporto del nuovi acquisti rispetto alle vetture rottamate (38 per cento) e la quota della domanda aggiuntiva rispetto ai nuovi acquisti di vetture (42 per cento).
Sempre nell'ottica della prudenza si è stimato un valor medio delle vetture interessate all'incentivo di 11.250 euro contro i 16.500 euro indicati nella relazione alla finanziaria 2007. In questo modo il maggior gettito IVA derivante dall'acquisto di autovetture indotta dal provvedimento e utilizzato a parziale copertura degli oneri dovuti alle agevolazioni concesse risulta considerevolmente più basso.

Tasse automobilistiche.

Per quanto riguarda le tasse automobilistiche occorre tener presente che, anche in questo caso, si è operato con una certa prudenza. Si consideri, tra l'altro, che nelle stime sono state considerate anche quelle rottamazioni che, in assenza di incentivo, a fronte di una rottamazione non avrebbero dato luogo ad alcun acquisto e di conseguenza, ad alcuna entrata di tasse automobilistiche.

IVA.

Per quanto riguarda l'utilizzo a compensazione delle maggiori entrate IVA indotte dall'incremento delle vendite, si fa presente che a tale metodologia si fa normalmente ricorso in occasione di provvedimenti che comportano incentivi. In particolare, anche nell'analogo provvedimento della finanziaria 2007, furono stimate le maggiori entrate IVA.


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È da precisare infine, che il maggior gettito IVA viene determinato sulla base dei rapporto tra autovetture aggiuntive rispetto alle auto nuove. Tale rapporto, che nel 2007 è pari a 45,5 per cento, nel 2008 è stato notevolmente ridimensionato per quanto riguarda le vetture euro 0/1 (36 per cento) e comunque ridotto, per quelle euro 2 ante 1997 (42 per cento).
Va anche considerato che, quanto destinato all'acquisto di beni durevoli, quali le autovetture, solo in misura estremamente trascurabile, in assenza di incentivi, si indirizzerebbe verso altri beni di consumo.

Art. 29, comma 3. - (Proroga degli incentivi alla sostituzione delle autovetture).

   Copertura 2008    361,2 milioni di euro (Articolo 29) 24 milioni (IPT) 50 milioni (comma 11)

Art. 36, commi 3 e 4. - (Disposizioni in materia di riscossione).

  2008 2009 2010
La novità rispetto alla disposizione introdotta nella Finanziaria 2008 è la sopprssione della possibilità di chiedere la sospensione della riscossione. Il maggior gettito (maggiori entrate) derivante determina la copertura dei: contributi di borsa accise sul gas contributo rottamazione per il biennio 2009-2010 30 mil135 mil165 mil

Comma 4 - Incentivi per il rinnovo del parco autocarri.

Osservazioni.
Nel ribadire anche in questo caso che in assenza dei dati relativi alle risultanze dei primi 10 mesi del 2007, posti alla base della stima, non è possibile operare una quantificazione puntuale della stessa, si sottolinea che la quantificazione appare sostanzialmente in linea con quella operata con riferimento alla legge finanziaria per il 2007.

Risposta osservazioni.
Per la stima si è fatto ricorso ai risultati conseguiti nei primi 10 mesi del 2007, e, più precisamente, ai dati relativi ai crediti di imposta, ipotizzando prudenzialmente che tutti trovassero capienza nel corso dell'anno.
Si è pervenuti ad un importo prossimo ai 20 mln di euro (in linea quindi con la stima indicata in sede di relazione tecnica alla finanziaria 2007), cui corrisponde un numero di autocarri pari a 10.000 unità.
Come indicato nella relazione tecnica, l'estensione ad altre tipologie di veicoli, ha portato ad una stima di 11.500 unità e ad una perdita complessiva di 20,3 mln di euro, che ha considerato la nuova articolazione dell'incentivo in base al peso inferiore a 30 q. o compreso tra 30 q. e 35 q.


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Commi 8-10 - Agevolazioni per l'installazione di impianti a GPL e a metano.

Osservazioni.
Si rinvia a quanto osservato con riferimento al comma 3 in merito alla scarsa prudenzialità dell'utilizzo a compensazione degli oneri recati dalla disposizione del maggior gettito IVA ascritto all'effetto incentivante della disposizione.

Risposta osservazioni.
Con riferimento all'osservazione circa la scarsa prudenzialità dell'utilizzo, a compensazione degli oneri recati dalla disposizione, del maggior gettito IVA ascritto all'effetto incentivante della disposizione, valgono gli elementi di risposta forniti circa la norma riguardante la rottamazione delle autovetture.

Art. 36, commi 3 e 4. - (Disposizioni in materia di riscossione).

Osservazioni.
In merito alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, va, in primo luogo, osservato che, in sede di introduzione del comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che prevedeva modalità di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo anche più favorevoli rispetto alle modifiche introdotte dalle norme in esame (venti rate trimestrali per importi superiori a cinquemila euro) non era stato scontato alcun effetto finanziario. Andrebbe, quindi, chiarito in base a quali considerazioni si ritenga invece di ascrivere effetti di maggior gettito alle norme in esame.
Si rileva, inoltre, che la quantificazione proposta, la cui metodologia di calcolo non è peraltro direttamente ricavabile in base ai parametri forniti, si fonda su ipotesi quantitative e comportamentali non suffragate da dati oggettivi ricavabili dalla stessa relazione.

Risposta osservazioni.
La norma in questione ha portata innovativa rispetto alla disposizione introdotta nella Finanziaria 2008 relativamente alla soppressione della possibilità di chiedere la sospensione della riscossione nel caso di iscrizione a ruolo.
A tale proposito si precisa che:
in sede di relazione tecnica alla norma che introduce nella Legge Finanziaria 2008 la rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, prudenzialmente non è stato ascritto alcun effetto positivo. La platea dei soggetti potenzialmente interessati alla disposizione riguardava coloro che non versano e che avrebbero potuto cominciare a versare sfruttando la dilazione al pagamento prevista dalla norma con un possibile effetto positivo di cassa. È da segnalare tuttavia che gli stessi soggetti potevano avvalersi in alternativa alla rateizzazione dei versamenti dovuti a seguito di comunicazione (Finanziaria 2008) della facoltà di non versare le somme dovute determinando l'iter dell'iscrizione a ruolo delle stesse e di utilizzare successivamente la possibilità prevista dalla normativa di sospendere il versamento degli importi dovuti. Poiché la disposizione in Finanziaria non prevedeva modifiche alla sospensione dei versamenti, si è ritenuto prudenziale non ascrivere alcun effetto positivo;
la norma in esame introduce una modifica sostanziale alla disciplina della riscossione eliminando la possibilità di avvalersi della sospensione del versamento degli importi dovuti, una volta iscritti a ruolo. Tale modifica appare determinante ai fini dell'efficacia dell'intera disposizione, poiché è abolita la facoltà di sospendere i ruoli e differire ulteriormente nel tempo il termine di versamento, alterando la convenienza o meno all'iscrizione a ruolo versus la scelta di rateazione immediata: al contribuente. infatti non rimane che la possibilità di rateizzazione (ovvero il pagamento in un'unica soluzione). Da tali


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considerazioni deriva il maggior gettito ascritto alla norma in esame.

Si osserva inoltre: l'articolo 24, commi 1 e 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 autorizza il Ministero del commercio internazionale ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010 del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di procedute concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007, per le finalità indicate al comma 1.
Il Servizio bilancio della Camera solleva rilievi in ordine alla sottostima dei costi derivanti dalla proroga dei contratti relativamente all'anno 2008.
A tal proposito, va innanzitutto rilevato che per la copertura degli oneri che andranno a crearsi nel corso dell'esercizio 2008, l'Amministrazione farà ricorso alle risorse finanziarie derivanti dall'impegno intervenuto nel 2006 a valere sullo stanziamento determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 56/2005.
Tali risorse consentiranno la copertura degli oneri previsti dall'attuale vigenza dei contratti, nonché contribuirà a far fronte agli ulteriori costi che la proroga contrattuale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 248/07 determinerà per i mesi di novembre e dicembre 2008.
Quindi, ciò che potrebbe apparire una sottostima degli oneri per l'esercizio 2008 con la previsione di ulteriore spesa pari a 100.000 euro, tale non è per il concorso delle risorse provenienti dallo stanziamento ex lege n. 56/2005.
Pertanto, i dati indicati nel prospetto della nota tecnica (a pag. 30) riferiti alla retribuzione non risultano appropriati alle fattispecie in esame.
In ogni caso, la particolarità del pertinente capitolo di sposa (onnicomprensivo di tutti gli emolumenti, quali, oltre alla retribuzione fissa, gli oneri riflessi, l'erogazione di buoni pasto, la quota del FUA, etc.), non rendo possibile una definizione puntuale della stessa. Infatti, la previsione di 100 mila euro, a copertura dell'ultimo bimestre (ma non per tutti i contrattisti; sì rammenta che per n. 6 unità - F2 si tratta di una mensilità; per n. 13 unità - F1 di due mensilità) è dettata dall'esigenza di tutelare variazioni impreviste assicurandone la dovuta copertura finanziaria.
Occorre ulteriormente chiarire che la norma è volta a prorogare i contratti fino al 31 dicembre 2010 e che, quindi, non si tratta di un onere «a regime». Sul punto, comunque, ci si rimette alle osservazioni e ai suggerimenti in ordine alla formulazione tecnica sulla copertura che fornirà il Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
In relazione all'effettiva disponibilità dello risorse per gli anni 2008 e 2009, si rinvia a quanto sarà comunicato dal Ministero dell'economia, trattandosi di un fondo allocato - presso lo stato di previsione del MEF; mentre per l'anno 2010, si fa presente che la decurtazione di 1 milione di euro sullo stanziamento destinato alle spese per l'attività di promozione dell'Istituto per il commercio estero non pregiudica la realizzazione di tale attività.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (C. 3324 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi in materia di organizzazione e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali).

1. Nell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» si aggiungano le seguenti: «per essere utilizzate prioritariamente allo scopo di espletare, entro i limiti delle disponibilità organiche, procedure straordinarie di assunzione del personale di qualifica dirigenziale e comunque di elevata professionalità, provvedendo in particolare alla stabilizzazione del personale di ruolo in posizione di reggenza temporanea da uffici di livello dirigenziale da almeno cinque anni che abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale».
1. 01.Musi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
1. 02.Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

Ai fini della stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520 legge 23 dicembre 2006, n. 296, si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1o gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519 della medesima legge, maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, il relativo fondo è elevato a


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40 milioni di euro per il 2008, 60 milioni per il 2009, 80 milioni per il 2010.
1. 03.Goisis, Cota, Garavaglia.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «Sino all'anno 2012» con le seguenti: «Sino all'anno 2016»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «fino all'anno 2012» con le seguenti: «fino all'anno 2015».
2. 2.Rugghia.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «Sino all'anno 2012» con le seguenti: «Sino all'anno 2016»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «fino all'anno 2012» con le seguenti: «fino all'anno 2015».
2. 4.Scotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».
*2. 1.Rugghia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».
*2. 5.Scotto.

Sopprimere il comma 4.
2. 3.Giudice.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di dare esecuzione alle intese raggiunte nel corso del vertice intergovernativo italo-russo del 14 marzo 2007, che ha sancito la volontà di trasferire i diritti di proprietà del complesso della «chiesa russa ortodossa di Bari» al Governo della Federazione Russa, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della Caserma Rossani e del quartiere Carrassi - San Pasquale da parte del Comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01.Servodio, Sasso, Grassi, Pisicchio, Vico, Balducci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. È autorizzata la spesa di tredici milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della Caserma Rossani e del quartiere Carrassi - San Pasquale da parte del Comune di Bari.
2. All'onere recato dal presente articolo pari a euro 13.000.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale da conto capitale iscritto, al fini del


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bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10.000.000, euro 682.000, euro 45.000 ed euro 2.273.000 rispettivamente gli accantonamenti relativi al predetto Ministero, al Ministero degli affari esteri, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 03.Servodio, Vico, Bellanova, Grassi, Balducci, Pisicchio, Sasso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 51 comma 2, lettera a), il termine: «2010» è sostituito da: «2015»;
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), al termine: «2010» è sostituito da: «2015»;
c) all'articolo 53, comma 2, il termine: «2008» è sostituito da: «2012»;
d) alla nota (5) dell'allegata Tabella 1, il termine: «2011» è sostituito da: «2015».
2. 02.Tolotti, Del Mese.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: al 30 giugno 2008 con le seguenti: al 31 dicembre 2008.
*3. 1.Attili, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.

Al comma 1, sostituire le parole: al 30 giugno 2008 con le seguenti: al 31 dicembre 2008.
*3. 2.Marras.

Al comma 1, sostituire le parole: al 30 giugno 2008 con le seguenti: al 31 agosto 2008.
3. 5.Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008. Per gli anni 2007 e 2008, alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e di servizi, si applica, salvo successivo conguaglio, un canone demaniale pari a quello corrisposto nell'anno 2006 per le medesime pertinenze, incrementato in misura pari al 200 per cento. Gli aggiornamenti degli indici Istat previsti per i canoni tabellari si applicano a decorrere dall'anno 2004.
3. 6.Vannucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le certificazioni antincendi dei materiali e degli arredi, originariamente prodotte da imprese che abbiano cessato la propria attività, possono essere redatte sotto propria responsabilità da tecnici iscritti all'Ordine degli ingegneri.
3. 3.Gianfranco Conte.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione


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incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro rideterminazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per consentire all'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.
3. 4.Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'attuazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 21 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene prorogata al 31 dicembre 2008. Per queste concessioni all'interno delle quali si trovano pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi per l'anno 2007 verrà applicato, salvo conguaglio, un canone demaniale calcolato nella misura pari al 200 per cento rispetto a quello corrisposto per le stesse tipologie nell'anno 2006. Gli aggiornamenti degli indici Istat previsti per i canoni tabellari si applicano a partire dall'anno 2004.
3. 01.Marras.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il termine previsto dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme per la sicurezza sugli impianti di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.
3. 02.Marras.

ART. 5.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.
5. 2.Boscetto, Bruno, Santelli, Gianfranco Conte, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 aprile 2008.
5. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.
* 5. 1. Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere riconfermati al termine del loro mandato per una sola volta e senza soluzione di continuità.
* 5. 6. Di Gioia, Mancini.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 aprile 2008.
5. 3. Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2008 con le seguenti: 30 giugno 2008.
5. 5. Alberto Giorgetti.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'esatto adempimento relativo all'anno 2007, di quanto disposto dall'articolo 60 comma 4 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dall'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43 è prorogato al 2008. Per tale finalità è autorizzata la concessione di contributi quindicennali in favore del Ministero per i beni e le attività culturali di euro 5.498.970,00 a decorrere dal 2008 e di euro 850.890,00 a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede quanto all'anno 2008 per euro 2 milioni mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 comma 133 per euro 2 milioni mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 183 e per euro 1.495.970 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 comma 107 lettera f) 5-ter della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) e quanto all'anno 2009 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 comma 133 della medesima legge finanziaria per il 2008 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni medesime.
5. 7. Di Gioia, Mancini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'articolo 7 comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali è prorogato per gli anni 2008-2009-2010.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni.
Decreto legislativo n. 303 del 1999 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 59 del 1997 (21 33 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115).
2008: - 5000;
2009: - 5000;
2010: - 5000.
5. 8. Ceccuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Il termine per la eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'unione Accademica Nazionale, iscritta nella Tabella degli enti inutili, di cui all'articolo 2, comma 636, della Legge Finanziaria per il 2008, è prorogato al 31 dicembre 2008.
5. 9. Tessitore, Bianco.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Dionisi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: fermo restando alla fine del comma.
* 6. 2. Bruno.

Al comma 1, sopprimere le parole da: fermo restando alla fine del comma.
* 6. 3. Alberto Giorgetti.


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Sopprimere il comma 2.
** 6. 4. D'Elpidio.

Sopprimere il comma 2.
** 6. 5. Bruno.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34,.
6. 6. Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243 è abrogato.
6. 7. Fabbri, Baiamonte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge del 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, devono interpretarsi nel senso della loro applicazione esclusivamente al personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 e cioè al personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della riforma di cui alle predette leggi.
6. 8. Fabbri, Baiamonte.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole «per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010».
6. 9. Santori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole «per ciascuno degli anni del triennio 20052007» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010».
6. 11. Formisano, Peretti, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A seguito dell'abrogazione delle varie forme di adeguamento delle pensioni all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, disposto dal comma 4 articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati inscritti al regime di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
Il comma 32 lettera b) dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è abrogato.
6. 10. Fabbri, Baiamonte.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2008 sono riaperti i termini di cui al comma 6, dell'articolo 9, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per i soli casi in cui la richiesta della prestazione era stata respinta per decorrenza del termine e purché l'avente diritto fornisca la prova che l'inerzia e stata incolpevole.
* 6. 12. Leddi Maiola.


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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2008 sono riaperti i termini di cui al comma 6, dell'articolo 9, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per i soli casi in cui la richiesta della prestazione era stata respinta per decorrenza del termine e purché l'avente diritto fornisca la prova che l'inerzia è stata incolpevole.
* 6. 13. Frigato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2008 sono riaperti termini di cui al comma 6, dell'articolo 9, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per i soli casi in cui la richiesta della prestazione era stata respinta per decorrenza del termine e purché l'avente diritto fornisca la prova che l'inerzia è stata incolpevole.
* 6. 14. Gozi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 5 lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 247 non si applicano ai soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia, con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali abbiano presentato domanda di pensionamento entro la data di entrata in vigore della legge medesima 2-ter. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 247, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.
6. 15. Andrea Ricci, Franco Russo, Rocchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.
2-bis. Il termine per la presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 47 comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e differito al 31 dicembre 2008.
6. 16. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole «per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2004-2009» e sono soppresse le parole «nel limite massimo di 350 unità»;
b) al secondo periodo, le parole «per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti «per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo».

2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «e 2007,» sono aggiunte le seguenti «nonché di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
b) sono aggiunte in fine le seguenti parole «la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo».


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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 01. Di Gioia, Napoletano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Regolarizzazione versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. I termini previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006 e n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 30 novembre 2008 per tutti i soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. A decorrere dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1 alle fattispecie ivi previste si applica l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la definizione ivi prevista e consentita entro il 30 giugno 2010, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i territori di residenza o domicilio dei soggetti di cui al presente articolo, tenuto conto dei comuni che hanno subito effettivamente maggiori danni, dell'esigenza di contrastare possibili fenomeni di fruizione indebita dei benefici, nonché dell'esigenza di garantire il contenimento degli oneri nei limiti delle risorse disponibili. Con lo stesso decreto sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del presente articolo, prevedendo per i sostituti di imposta le modalità di comunicazione agli interessati della sospensione applicata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 21, comma 4-ter del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 21-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni per la parte eccedente le risorse destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. L'attuazione del comma 2 è subordinata all'effettivo reperimento delle risorse e comunque trova applicazione nel limiti delle risorse resesi disponibili ai sensi del precedente periodo.
6. 02. Borghesi, Donadi, Costantini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Regolarizzazione versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. I termini previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004 e n. 3354 del


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7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006 e n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 31 dicembre 2009 per tutti i soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
2. A decorrere dalla scadenza del termine fissato al sensi del comma 1 alle fattispecie ivi previste si applica l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la definizione ivi prevista e consentita entro il 30 giugno 2010, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i territori di residenza o domicilio dei soggetti di cui al presente articolo, tenuto conto dei comuni che hanno subito effettivamente maggiori danni, dell'esigenza di contrastare possibili fenomeni di fruizione indebita dei benefici, nonché dell'esigenza di garantire il contenimento degli oneri nei limiti delle risorse disponibili, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. Con lo stesso decreto sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del presente articolo, prevedendo per i sostituti di imposta le modalità di comunicazione agli interessati della sospensione applicata. Con decreto da natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 21, comma 4-ter del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 21-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
6. 03. Borghesi, Donadi, Costantini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Formazione continua esercenti attività commerciali).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti l'INPS, e prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2012.
3. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute ad appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua istituiti per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivatà commerciali presso l'INPS, dalle Organizzazioni imprenditoria comparativamente più rappresentative dei settori interessati.
4. L'attivazione dei Fondi di cui al terzo comma del presente articolo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,


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possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2011.
6. 04. Marras.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 del Presidente del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo della sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, senza aggravio di sanzioni ed interessi, oppure in un'unica soluzione.
6. 05. Ruta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974 n. 36).

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è definito al 30 giugno 2008.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 06. Lulli.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di competenza giurisdizionale sulle controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni antecedenti al 30 giugno 1998).

1. Il comma 7 dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite al giudice amministrativo. Tutte le controversie di cui al presente comma, si prescrivono, comunque, entro i termini stabiliti dall'articolo 2946 del codice civile».
6. 07. Satta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i medici veterinari).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, in favore dell'Ente


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nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), cessa di essere obbligatoria per i soggetti con rapporto di lavoro dipendenti e per quelli che non esercitano la professione. La contribuzione può proseguire su base volontaria.
2. Per i contributi versati nei periodi assicurativi di iscrizione presso l'Ente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, per i periodi assicurativi anche coincidenti, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo.
6. 08. Satta.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.
* 7. 11. Gianfranco Conte.

Il comma 1 è soppresso.
* 7. 5. Alberto Giorgetti.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1192 le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 settembre 2008»;
b) dopo il comma 1196 è inserito il seguente:
«1196-bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevole, le violazioni degli obblighi tributari dei datori di lavoro connesse alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di cui al comma 1192 possono essere regolarizzate con il pagamento dei tributi dovuti e delle relative sanzioni ridotte ad un quinto del minimo, ancorché le relative violazioni siano già state constatate. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi o delle differenze, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con le modalità di cui al comma 1196. Il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista comporta il venir meno dei benefici di cui al presente comma e l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute e delle sanzioni applicate per intero. È precluso ogni accertamento di natura tributaria a carico dei lavoratori indicati negli atti della procedura di cui ai commi 1192 e seguenti, con riferimento ai redditi ed ai periodi oggetto della relativa regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;
c) il comma 1197 è sostituito dal seguente:
«1197. Il versamento delle somme di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati e delle violazioni amministrative e civili connesse alle violazioni lavoristiche e previdenziali concernenti l'utilizzazione del lavoro sommerso. Durante il periodo di rateizzazione sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti penali e quelli di notificazione e prescrizione degli illeciti amministrativi»;
d) dopo il comma 1197 sono inseriti i seguenti commi:
«1197-bis. Quanto previsto ai commi 1196-bis e 1197 trova applicazione anche per le istanze di cui al comma 1192 già regolarmente presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
1197-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina di regolarizzazione di cui ai commi 1192 e seguenti ai datori di lavoro che occupano personale domestico addetto al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, i medesimi datori di lavoro stipulano, in


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luogo dell'accordo sindacale previsto dal comma 1193, l'atto di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Tali atti conciliativi devono in ogni caso prevedere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato, ed indicare altresì il pregresso periodo di lavoro oggetto di regolarizzazione. Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma 1196 e riferiti ai rapporti di lavoro regolarizzati ai sensi del presente comma può essere effettuato in non più di ventiquattro rate mensili senza interessi».
7. 3. Andrea Ricci, Franco Russo, Rocchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1202 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».
* 7. 10. Marras.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».
* 7. 4. D'Agrò, Peretti, D'Alia.

Sopprimere il comma 3.
7. 6. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.
7. 8. D'Ulizia.

Al comma 4 sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: maggiormente più rappresentative e presenti nel CNEL.
7. 7. D'Ulizia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :
4-bis. All'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, comma 2, dopo le parole: «requisiti pensionistici,» aggiungere le seguenti: «e che possono accedere al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,».
7. 2. Andrea Ricci, Franco Russo, Rocchi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
4-bis. Al fine di impedire che i contributi erogati a sostegno dell'editoria - che devono garantire il pluralismo dell'informazione e la possibilità di manifestare il proprio pensiero a tutte le forze politiche presenti in Parlamento - vengano dirottati attraverso la distribuzione degli utili ad altre finalità o ad altre attività imprenditoriali le previsioni di cui al comma 460 della legge n. 266 del 2005 punto a) e punto b) (imprese editrici proprietarie di testate e con status giuridico di cooperative) devono sussistere all'atto della percezione del contributo.
7. 1. Porfidia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 85, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
7. 9. Di Girolamo, Zanotti, Dioguardi, Astore, Cancrini, Poretti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali).

1. Ai sensi della legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni della legge


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n. 241 del 1990 e successive modificazioni, la Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione, deve notificare ai soggetti responsabili del Fondo e all'obbligato in solido il verbale ispettivo entro 30 giorni dalla sua chiusura.
2. Qualora si riscontrino delle irregolarità, la Commissione di Vigilanza dovrà convocare i responsabili e l'obbligato in solido, entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo, al fine di garantire un chiarimento immediato e contestuale al rilevamento delle presunte irregolarità riscontrate nel corso delle ispezioni anche attraverso la produzione di ulteriori documenti, pena la nullità dell'atto di contestazione.
3. Per le irregolarità riscontrate, che si rivelano prive di effetti sostanziali sul Fondo gestito e sugli iscritti, ovvero, inadempimenti di carattere amministrativo e formale, la Commissione di vigilanza, prima di avviare il procedimento sanzionatorio, come previsto dalla legge attuale, deve concedere un termine di 90 giorni dall'audizione di cui al comma 2 del presente articolo, ai responsabili del Fondo per sanare tali irregolarità.
4. In caso di gravi inadempienze, ovvero, di elementi, oggettivi e soggettivi, che hanno recato un danno sostanziale al Fondo gestito e ai suoi iscritti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-quarer del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in proporzione al danno recato, avviando la procedura sanzionatoria solo dopo l'audizione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Nell'atto di contestazione, redatto nel rispetto della legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, dovranno essere trascritti gli estremi dell'ispezione e del verbale ispettivo redatto, gli estremi normativi della violazione, la parte del verbale che prevede ogni singola violazione con la descrizione delle prove a fondamento delle contestazioni avanzate, nonché, l'esatta entità della sanzione imputabile per ciascuna violazione, pena la nullità dell'atto stesso.
6. In considerazione del carattere organico e generale della normativa, emerge la necessità che anche l'entrata in vigore della disciplina sanzionatoria con il decreto legislativo n. 28 del 2007, sia accompagnala da un adeguato periodo transitorio, ovvero, un anno dalla sua pubblicazione, nel quale sia consentita la possibilità di applicazione in alternativa della normativa precedentemente in vigore.
7. 01. Gasparrini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere con il seguente:

Art. 7-bis.
(Differimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici responsabili di Struttura Complessa del Servizio sanitario nazionale).

1. Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:
«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici responsabili di Struttura Complessa del Servizio sanitario nazionale, è stabilito al compimento di sessantottesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
7. 02. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n 94, (Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di Sterminio nazista KZ) è sostituito dal seguente:
«Articolo 1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia,


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nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio».
2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7. 03. Longhi, Sgobio, Napoletano.

ART. 8.

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole:
Con la medesima cadenza di cui al comma 3, la tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno dei tre anni. Al relativo onere, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sa provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato da previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»
8. 1. Vannucci, Ventura, Marchi, Albonetti, Incostante, Motta, Raiti, Chicchi, Armani.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
«3-bis. «È prorogato, fino al 31 dicembre 2008, il termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006, relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale».
8. 3. Ceccuzzi.

Al comma 3, dopo le parole: si procede aggiornamento delle tariffe massime, aggiungere le seguenti: da determinarsi mediante le componenti di costo di produzione della prestazione quali quelli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 15 aprile 1994 avente per oggetto «determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa ed ospedaliera.
8. 2. Milanato, Zorzato.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

È prorogato al 31 dicembre 2008 il termine dell'articolo 6 del decreto ministeriale 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002, per l'acquisizione del certificato definitivo della prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private.
8. 01. Milanato, Zorzato.


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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

I programmi di cui al primo periodo possono riguardare anche i lavoratori dipendenti delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale interessati da programmi di razionalizzazione attuativi dei piani da rientro di cui all'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tali programmi possono essere definiti in specifici accordi intervenuti anche successivamente alle date da cui al medesimo primo periodo.
8. 02. Lionello Cosentino.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni inerenti la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale).

È prorogato al 30 giugno 2008, il termine di cui all'articolo 10 comma 3 della legge n. 219 del 2005, per la predisposizione, con decreto del Ministero della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.
A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, è autorizzata la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte da strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni o dalle provincia autonome sentiti al CNT e il CNS. La raccolta avviene senza oneri per il SSN e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile.
In relazione alle attività sopra descritte, con il medesimo decreto, il Ministero della salute regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dai CNT e dal CNS per le rispettive competenze.
8. 03. Poretti, Beltrandi, Dato, D'Elia, Mellano, Turco.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge n. 248 del 2005).

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 2 dicembre 2005 n. 248, si interpreta nel senso che detta norma debba trovare applicazione, in base agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, anche per il personale degli Ospedali classificati, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 132 del 1968, e successive modificazioni, nonché per gli ospedali convenzionati, de iure, per l'erogazione del servizio sanitario, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999.
8. 04. Bianco, Burtone.

ART. 9.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico e istituito presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri un osservatorio che entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e con riferimento ad esso procede ad una rilevazione dei prezzi al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 2-bis. Le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 2 del presente articolo sono tenute a comunicare alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute il prezzo medio di cessione da questi a livello industria. Tale comunicazione deve essere effettuata entro


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trenta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e con riferimento ad esso. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
* 9. 1. Dato, Di Gioia, Mancini.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Ai fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico e istituito presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei ministri un osservatorio che entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e con riferimento ad esso procede ad una rilevazione dei prezzi al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.
2-bis. Le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 2 del presente articolo sono tenute a comunicare alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute il prezzo medio di cessione di questi a livello industria. Tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e con riferimento ad esso. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
* 9. 6. Giudice.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico e istituito presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei ministri un osservatorio che entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e con riferimento ad esso procede ad una rilevazione dei prezzi al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.
2-bis. Le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 2 del presente articolo sono tenute a comunicare alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute il prezzo medio di cessione di questi a livello industria. Tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e con riferimento ad esso. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
* 9. 5. Grassi, Bianchi.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico è istituito presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei ministri un osservatorio che entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e con riferimento ad esso procede ad una rilevazione dei prezzi al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.
2-bis. Le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 2 del presente articolo sono tenute a comunicare alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della


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salute il prezzo medio di cessione di questi a livello industria. Tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e con riferimento ad esso. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
* 9. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
2-bis. Anche al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 il Ministero dello sviluppo economico entro il 31 gennaio 2008, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare nella misura di sei mesi per ogni anno solare ai sensi del disposto dell'articolo 3 comma 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, la durata residua di protezione inferiore a 6 mesi è annullata con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.
9. 2. Dato, Di Gioia, Mancini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Anche al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la durata residua di protezione inferiore a 6 mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi e ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.
2-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: entro il 15 ottobre sono inserite le seguenti: il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica, così determinato, resta immutato per l'anno di riferimento, salvo che la legge finanziaria disponga altrimenti. Limitatamente all'anno 2008 il valore assoluto, a livello nazionale, determinato ai sensi del precedente periodo è aumentato di una somma pari a 92 milioni di euro, che incrementano, per un importo di 46 milioni di euro ciascuno, il fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi e il fondo di garanzia previsti dal comma 2, lettera a) del presente articolo.
9. 4. Ventura, Di Girolamo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
2-bis. All'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito


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con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 dopo le parole: entro il 15 ottobre sono inserite le seguenti: il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica così determinato resta immutato per l'anno di riferimento salvo che la legge finanziaria disponga altrimenti. Limitatamente all'anno 2008 il valore assoluto a livello nazionale determinato ai sensi del precedente periodo è aumentato di una somma pari a 92 milioni di euro che incrementano per un importo di 46 milioni di euro ciascuno il fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi e il fondo di garanzia previsti dal comma 2 lettera a) del presente articolo.
9. 3. Dato, Di Gioia, Mancini.

Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: entro d 15 ottobre sono inserite le seguenti: , il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica, così determinato, resta immutato per l'anno di riferimento, salvo che la legge finanziaria disponga altrimenti. Limitatamente all'anno 2008 al valore assoluto, a livello nazionale, determinato ai sensi del precedente periodo è aumentato di una somma pari a 92 milioni di euro, che incrementano, per un importo di 46 milioni di euro ciascuno, il fondo aggiuntiva per la spesa dei farmaci innovativa e il fondo di garanzia previsti dal comma 2, lettera a) del presente articolo.
9. 8. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini degli adempimenti prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, l'AIFA si attiene ai seguenti criteri per la stima della spesa farmaceutica di ciascuna regione alla spesa farmaceutica convenzionata calcolata sui dati di consumo e di spesa degli ultimi 12 mesi di cui sono disponibili i data, rilevati dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dea Medicinali (OsMED) di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale n. 245 del 2004, viene applicato un coefficiente da variazione proporzionale alle variazioni intervenute, rispetto ai 12 mesi precedenti, in termini di consumi, di mix di consumi, di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti e di risparmi derivanti dai medicinali generica.
9. 7. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Anche al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 gennaio 2008, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la durata residua da protezione inferiore a 6 mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello da riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi e ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.
9. 9. Alberto Giorgetti.


Pag. 231

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 2. Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 11.
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

1. L'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e sostituito dal seguente:
356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, quella di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare» con sede in Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010».
11. 1. Giudice.

Sostituire con il seguente:

«Art. 11.
(Agenzia nazionale per la valutazione del rischio nella catena alimentare).

1. A decorrere dal 15 gennaio 2008, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202 convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ridenominato «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» dall'articolo 2, comma 326, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assume la denominazione di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», ha sede in Foggia ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della salute autorità nazionale competente ai sensi del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Con decreto del Ministro della salute da concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono approvati il regolamento da organizzazione dell'Agenzia nonché il regolamento di svolgimento delle funzioni consultive da valutazione del rischio di competenza dell'Agenzia di cui al comma 1.
3. Per consentire al Ministero della salute, di svolgere le funzioni relative alla programmazione delle attività di valutazione del rischio alimentare, separatamente dalle funzioni di gestione del rischio alimentare, la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comporta, in deroga a quanto disciplinato dalla stessa norma, la riduzione di un posto da funzione di livello dirigenziale generale. Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si fa fronte rendendo indisponibili tre posti di funzione di livello dirigenziale di seconda fascia, ferma restando la riduzione del 5 per cento dei posti di tale livello, prevista dal citato articolo 1, comma 404, della citata legge n. 296 del 2006».
11. 4. Lion, Boato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: assume la denominazione di con le seguenti: e trasformata in.
* 11. 5. Servodio.


Pag. 232

Al comma 1, sostituire le parole: assume la denominazione di con le seguenti: e trasformata in.
*11. 6. Di Gioia.

Al comma 1, sostituire le parole: ha sede in Foggia con le seguenti: ha sede in Verona.
11. 3. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

L'articolo 2, comma 464 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
464. Per l'anno 2008 è trasferita la spesa di 1,5 milioni di euro al Ministero della solidarietà sociale, che, con propri atti e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, destinerà la somma a progetti ed iniziative volte alla tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.
11. 01. Cancrini, Poretti, Cosentino, Zanotti, Trupia, Dioguardi, Astore, Licandro, Vacca, Bellillo, Tranfaglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e attribuito alla rispettiva regione o provincia.
2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998 n. 457 del Ministro delle finanze per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008.
11. 02. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere in fine i seguenti periodi:
«I programmi di cui al primo periodo possono riguardare anche i lavoratori dipendenti delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, interessati da programmi di razionalizzazione attuativi dei piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tali programmi possono essere definiti in specifici accordi intervenuti anche successivamente alle date di cui al medesimo primo periodo».
11. 03. Di Girolamo, Zanotti, Dioguardi, Astore, Cancrini, Poretti.

ART. 12.

Sopprimere, il comma 1.
12. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.


Pag. 233

Al comma 1, sostituire le parole: sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.
*12. 3. Sasso, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.
*12. 5. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine dei requisiti (360 giorni) previsto dalla legge n. 143 del 2004 e dall'articolo 1 comma 1 del decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 viene spostato dal 6 giugno 2004 al 22 dicembre 2005, termine di presentazione delle domande di partecipazione alle sessioni speciali di abilitazione.
1-ter. Il servizio prestato nelle università come titolare del Dottorato di Ricerca è servizio utile al fine del computo dei 360 giorni.
1-quater. Viene sciolta la riserva positivamente a tutti i docenti di ogni ordine e grado, abilitati con riserva ai sensi delle ordinanze ministeriali n. 153/99, n. 33/00 e n. 1/01, che si trovano in pendenza di ricorso.
12. 1. Crisafulli.

Sopprimere il comma 2.
12. 6. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Al comma 2, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2008.
*12. 7. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Al comma 2, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2008.
*12. 10. Goisis, Cota, Garavaglia.

Al comma 2, sostituire il periodo: 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con le seguenti parole: 4 novembre 2005, n. 230 e del decreto legislativo n. 164/2006.
12. 11. Goisis, Cota, Garavaglia.

Al comma 2, sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7.
12. 9. Biancofiore.

Al comma 2, sopprimere le parole: entro il 30 giugno 2008.
12. 8. Biancofiore.

Apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: «università» aggiungere le seguenti: «ed enti di ricerca»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643 della medesima legge.
12. 2. Incostante, Jannucci.


Pag. 234

ART. 13.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. 1. Giudice.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. 2. Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I professori universitari di seconda fascia ed i ricercatori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito una idoneita, rispettivamente a professore di prima fascia ed a professore di seconda fascia e che sono confermati in ruolo, da almeno tre anni, sono chiamati, nel ruolo per cui hanno conseguito la medesima idoneità, dalla facoltà di appartenenza, entro e non oltre il 1o novembre 2008. A tal fine, le Università, che hanno rispettato il vincolo della spesa imposto dall'articolo 51, comma 4 della legge n. 449 del 1997, provvedono alle chiamate, concedendo priorità a coloro che, da più tempo, hanno conseguito l'idoneità, nel limite delle unità di conto rese disponibili dal personale, a qualsiasi titolo, cessato dal servizio, a decorrere dal 1o gennaio 2008.
13. 3. Goisis, Cota, Garavaglia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Il comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica, per l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, al capitolo 1696 del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca con denominazione «Contributo a favore dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale e internazionale e finanziamento delle funzioni delegate alla Regione Autonoma Sardegna in materia di diritto allo studio».
13. 01. Adenti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Ad integrazione di quanto già previsto dai commi 605 e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i posti annualmente autorizzati per le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici saranno ripartiti al 50 per cento tra i candidati idonei nei due concorsi indetti, rispettivamente, con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006.
13. 02. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 146, comma 7, la lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sostituita dalla seguente:
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in


Pag. 235

essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, ed il cui contratto, nel periodo precedente alla stessa data, sia stato rinnovato, ed il cui rinnovo sia stato almeno bandito in pari data, senza la possibilità di ulteriore rinnovo, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
13. 03. Satta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Per l'anno accademico 2007-2008 sono riammessi in autotutela alle scuole di specializzazione mediche, anche in soprannumero, i medici vincitori dei concorsi per l'accesso alle stesse scuole, nell'anno accademico 2006-2007, successivamente esclusi perché non in possesso al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso dall'abilitazione alla professione e che hanno ottenuto tale requisito entro la data di inizio delle attività didattiche.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 04. Andrea Ricci, Franco Russo, De Simone, Iacomino, De Salvo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

Al fine di garantire il normale funzionamento degli enti di ricerca che gravano con un incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale sui trasferimenti statali, gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie, calcolate sulla base del rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti, negli ultimi tre anni precedenti.
13. 05. Goisis, Cota, Garavaglia.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
*14. 3. Mazzoni, Lussana, Pecorella, Balducci, Contento, Pisicchio, Gambescia, Farina, Crapolicchio, Andrea Ricci, Cogodi, Vico, Servodio, Leoni.


Pag. 236

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
*14. 4.Suppa, Squeglia, Gambescia.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
*14. 6.Dato.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
*14. 7.Bruno.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
14. 5.Suppa, Squeglia, Gambescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come successivamente modificato, le parole «nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «undici anni dalla data di efficacia del presente decreto».
14. 1.Cogodi, Pisicchio, Gambescia, Farina, Crapolicchio, Andrea Ricci, Vico, Servodio, Leoni.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «il 31 dicembre 2009».
14. 9.Bruno.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza e differimento del termine per la riforma della magistratura onoraria di tribunale).
14. 2.Cogodi, Pisicchio, Gambescia, Farina, Crapolicchio, Andrea Ricci, Vico, Servodio, Leoni.

Sostituire la rubrica: Proroga delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari con la seguente: Proroga delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari e differimento del termine per la riforma organica della magistratura onoraria.
14. 8.Bruno.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al fine di conseguire risparmi sulla spesa derivante dal protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo di personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con PDG 13 giugno 1997 ed assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia.
14. 01.Adenti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative


Pag. 237

del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è autorizzato ad ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro un limite di spesa di 7 milioni di euro, il personale di cui all'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che sarà successivamente individuato con decreto del Ministro della giustizia fra coloro che, a seguito di rinnovo di convenzione, sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità con cui procedere alla suddetta stabilizzazione.
14. 02.D'Elpidio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Pubblici dipendenti iscritti all'albo degli avvocati).

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è differito, per coloro che abbiano mantenuto il rapporto d'impiego, sino al 1o dicembre 2011.
2. L'efficacia dei procedimenti e dei provvedimenti di cancellazione dagli albi forensi previsti dall'articolo 2, comma 1, ultima parte, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sospesa sino alla medesima data.
14. 03.Satta.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. La facoltà di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sussiste anche, con riferimento alle sentenze di condanna emesse in grado di appello dalla Corte dei conti, nei casi in cui in primo grado sia stata pronunciata sentenza di assoluzione o proscioglimento, avverso la quale sia stato proposto ricorso per revocazione.
2. Il procedimento segue la disciplina dei commi da 231 a 233.
14. 04.D'Elpidio, Fabris.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1.Lion.

Sopprimerlo.
15. 8.Lion, Fundarò, Boato, Zanella.

Sopprimerlo.
15. 6.Bocchino.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 3, comma 164, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui i commi 19, 20, 21 e 22 del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2008».
15. 4.Giudice.

Sopprimere le seguenti parole: Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
15. 5.Giudice.


Pag. 238

Al comma 1, dopo le parole: si applicano dal aggiungere le seguenti: termine fissato con apposito decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 30 giugno 2008.
15. 3.Di Gioia, Mancini.

All'articolo 15, aggiungere alla fine le seguenti parole: , e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal comma 21 è differito al 30 giugno 2008. Al citato comma 21 sono soppresse le seguenti parole: al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 2.Di Gioia, Mancini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
All'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi dal cumulo e dalle conseguenti limitazioni gli emolumenti correlati a prestazioni professionali specialistiche o a contratti d'opera di natura non permanente e non rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionali assegnate al dipendente».
15. 7.Bruno.

Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere le seguenti: limitatamente alle materie di controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, di cui le citate sezioni specializzate sono competenti ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
15. 9.Lion, Fundarò, Boato, Zanella.

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 1.Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 180 giorni con le seguenti: 240 giorni.
16. 2.Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 1 comma 1350 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole «con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo» sono soppresse.
16. 3.Calgaro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Soppressione dell'autorità portuale di Manfredonia).

1. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola «Manfredonia».
16. 01.Bordo.

ART. 17.

L'articolo 17 è abrogato.
17. 3.Alberto Giorgetti.


Pag. 239

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il comma 253 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
17. 7.Andrea Ricci, Mario Ricci, Franco Russo, Locatelli, Olivieri.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2008».
17. 4.Giudice.

All'articolo 17, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 2, comma 250, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «10 milioni di euro per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «10 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009».
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
17. 8.Andrea Ricci, Franco Russo, Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare riferimento alla domanda di mobilità pubblica conseguente al fenomeno del pendolarismo, sono autorizzati contributi quindicennali di 35 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
2-ter. Gli stanziamenti di conto capitale indicati nella tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
17. 5.Bonelli, Boato, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 1231 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il finanziamento previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, diretto ad assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, spetta altresì alle aziende ferroviarie che applicano il medesimo contratto nazionale di categoria a decorrere dall'entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 355.
17. 1.Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».
17. 2.Bordo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;


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b) al secondo periodo, eliminare la parola: «esclusivamente» ed inserire, alla fine, le seguenti parole: «, o mediante affidamento diretto, per un periodo minimo di cinque anni.
17. 6.Tolotti.

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga efficacia articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1, capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1, capoverso e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1o gennaio 2009 limitatamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture necessari per la manutenzione delle infrastrutture ordinaria e straordinaria determinata da ogni tipo di circostanza.
17. 01.Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riavvio degli investimenti per le società concessionarie autostradali).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati.
2. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b), c), e) ed f) sono soppresse;
b) alla lettera d), le parole da: «sottoporre» fino alle parole: «Di conseguenza», sono soppresse.
17. 02.Fabris, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Trasporti marittimi).

1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio» sono soppresse. Al relativo onere, pari a 8 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento della sovvenzione annua di equilibrio dovuta alle società di navigazione che svolgono i collegamenti marittimi essenziali.
17. 03.Palomba.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». L'esercizio della facoltà di mantenere gli attuali affidamenti, ai sensi del citato articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo n. 422 del 1997, può comportare, per i servizi di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, eventuali aggiornamenti delle prestazioni contrattuali.
17. 04.Bonelli, Boato, Zanella.


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ART. 18.

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Soppressione dell'articolo 12 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 come convertito dall'articolo 2 commi 82 e seguenti della legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche).

1. L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dall'articolo 2, commi 82 e seguenti, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche, è soppresso.
18. 01.D'Elpidio, Fabris.

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, non sono applicabili alle controversie giudiziarie già pendenti prima della loro entrata in vigore.
19. 1.Cirielli, Gioacchino Alfano, Porfidia, Cesario.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifica al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. I soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino all'emissione del bando di gara, purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza di requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti proponenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
19. 01.Fabris.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Norme in materia di requisiti del concessionario di lavori pubblici).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le necessarie modifiche agli articoli 98 e 99 del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in modo da assicurare che:
a) il comma 4 dell'articolo 98 sia riformulato nel senso di stabilire che, qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio o da una società, i requisiti previsti al precedente comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 98, devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio o dalla società, anche sommando i requisiti posseduti dalle singole imprese;
b) il comma 2 dell'articolo 99 sia riformulato nel senso di stabilire che possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti o costituendi, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel precedente comma 1 del medesimo articolo 99,


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ma che i restanti soci possono anche non possedere i requisiti stabiliti nel suddetto comma 1.
19. 02.Fabris.

Dopo l'articolo 19 e aggiunto il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dei termini relativi agli interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166 prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter della legge 26 febbraio 2007, n 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 2 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 19. 03. Crisafulli.

Dopo l'articolo 19 e aggiunto il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dei termini relativi agli interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166 prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter della legge 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 19. 04. Marinello, Angelino Alfano, Giudice, Santelli.

Dopo l'articolo 19 e aggiunto il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dei termini relativi agli interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166 prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter della legge 26 febbraio 2007, n 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 2 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 19. 05. Lucchese, Peretti, D'Alia.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni tributarie e contributive a favore del Molise e della provincia di Foggia).

1. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi,


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ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2007 dell'articolo 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati nel decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, sono differiti al 31 dicembre 2009. Le riscossioni sospese dall'anno 2002, ivi comprese quelle al presente comma, decorrono dal 1o gennaio 2010, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.
2. All'articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole: «individuati da ordinanze di protezione civile» sono aggiunte le parole: «nonché ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico».
3. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, ai soggetti di cui ai precedenti commi che siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.
4. All'onere derivante dal presente provvedimento, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2008 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
20. 03. Astore, Mura.

L'articolo 20 e sostituito con il seguente:

Art. 20.
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, e prorogato al 30 giugno 2009. Alle amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia da cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modaficazioni, sono inseriti i seguenti:
2-ter. La disciplina di cui al comma 2-bis trova altresì applicazione per le revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 1.
2-quater. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture è istituita una


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Commissione, nel periodo di cui al comma 2-ter, con la presenza delle regioni e degli enti locali, nonché di rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio della normativa approvata, anche al fine, previa intesa con la Conferenza Unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche.
20. 1. Di Gioia, Mancini, Dato.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n 17, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2009.
2. Dalla disciplina transitoria di cui al comma 1, sono escluse le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. Per tali verifiche tecniche e progettazioni di interventi si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo e di cui all'articolo 54, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.
20. 4. Giudice, Zorzato.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n 17, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2009.
2. Dalla disciplina transitoria di cui al comma 1, sono escluse le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. Per tali verifiche tecniche e progettazioni di interventi si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo e di cui all'articolo 54, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


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3. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.
20. 5. Osvaldo Napoli.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 20.

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive modificazioni, gia prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5 comma 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996.
3. Con l'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
20. 6. Giovanelli, Mariani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

1. All'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n 186, è aggiunto il seguente periodo «alla medesima fase sperimentale sono sottoposte le revisioni generali delle norme tecniche, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.
20. 3. Giudice.

Sostituire l'articolo 20, con il seguente:

Art. 20.

Il termine di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazione dalla


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legge 26 febbraio 2007 n. 17, e prorogato fino al 30 giugno 2009.
Fino a tale data e quindi consentita l'applicazione delle norme tecniche di cui ai decreti interministeriali 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, con esclusione delle verifiche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativo agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto dei Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.
20. 2. Misiti.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga termine di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300 convertito nella legge n. 17 del 26 febbraio 2007).

1. Il termine del 31 dicembre 2007 previsto dal comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2006, convertito nella legge 26 febbraio 2007 n. 17 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
20. 02. Strizzolo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Adeguamento delle norme di sicurezza).

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2008, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2008.
20. 01. Boscetto, Bruno, Santelli, Gianfranco Conte, Giudice.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali).

I termini previsti in attuazione dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito nella legge 16 febbraio 2007, n. 17, sono prorogati al 31 dicembre 2008, utilizzando le risorse ancora disponibili all'articolo 23, comma 6-septies del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive modificazioni.
Qualora il finanziamento previsto dalla succitata norma sia di durata superiore ai quindici anni, il tasso praticato dalle banche è pari al tasso fisso nominale annuo posticipato lettera Interest Rate Swap (IRS) in euro verso «Euribor» correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11.00 di Londra del secondo giorno precedente la data di stipula dell'atto aggiuntivo dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto e mezzo percentuale. Per i finanziamenti di durata inferiore ai 15 anni resta in vigore quanto specificato all'articolo 2, comma 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 luglio 1998.
20. 05. Fiorio.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,


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n. 225 è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.
20. 04. Raiti, Quartiani, Crisafulli, Latteri, Burtone.

ART. 21.

Dopo le parole: , con proprio decreto, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture.
21. 1. Donadi, Costantini, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Al fine di potenziare il trasporto aereo civile passeggeri e merci, entro il 31 marzo 2008, sono trasferiti al demanio aeronautico civile gli aeroporti militari di cui all'allegato «A» del protocollo d'intesa del 14 ottobre 2004 n. 17681, con il perfezionamento dei relativi procedimenti. Per il relativo adeguamento delle infrastrutture, comprese quelle relative ai servizi di assistenza al volo e relativi beni strumentali di detti aeroporti, si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 21. 2. Donadi, Borghesi, Costantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Al fine di potenziare il trasporto aereo civile passeggeri e merci, entro il 31 marzo 2008, sono trasferiti al demanio aeronautico civile gli aeroporti militari di cui all'allegato «A» del protocollo d'intesa del 14 ottobre 2004 n. 17681, con il perfezionamento dei relativi procedimenti. Per il relativo adeguamento delle infrastrutture, comprese quelle relative ai servizi di assistenza al volo e relativi beni strumentali di detti aeroporti, si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 21. 3. Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Piano straordinario per l'area di Malpensa).

1. Sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati, il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché un Fondo di continuità infrastrutture finalizzato al mantenimento degli investimenti.
2. I Fondi sono destinati per il 40 per cento al Piano territoriale d'area Malpensa di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, e per il restante 60 per cento alla cossiddetta catchemente area di Malpensa, includente le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Torino, Biella, Novara, Parma, Piacenza, Verona, Asti, Alessandria, Verbania e Vercelli.
3. A valere sulle risorse di cui al successivo comma possono essere concessi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e da mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area di Malpensa interessate dal piano straordinario di cui al presente articolo.
4. La dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è pari al 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al fine di assicurare la migliore finalizzazione degli interventi in favore degli enti locali e degli altri soggetti interessati, il coordinamento per l'assegnazione delle risorse per il sostegno al reddito, per la compensazione


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del danno agli enti locali e per il mantenimento dei livelli occupazionali e affidato alle Provincia di Varese.
5. La dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Fondo di continuità infrastrutturale è finalizzato al mantenimento degli investimenti da ripartire tra gli enti locali azionisti della società SEA.

Conseguentemente: Alla dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 4 si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministro.
Alla dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 5 si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 29.
21. 01. Maroni, Giancarlo Giorgetti, Gibelli, Garavaglia.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248).

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, possono essere concessi trattamenti, di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area aeroportuale di Malpensa e relativo indotto, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
All'onere si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministro.
21. 02. Garavaglia, Gibelli, Filippi.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 11-nonies della legge 2 dicembre 2005 n. 248).

Il comma 2 dell'articolo 11-nonies della legge 2 dicembre 2005 n. 248, è abrogato ed entro un mese dall'entrata m vigore del presente provvedimento il Ministro dei trasporti adotta il decreto di cui al comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
21. 03. Di Gioia, Mancini, Dato.

ART. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge di cui al precedente comma, le parole da «devono interrompere» fino a «alcolemico, inoltre» sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire le parole in titolo con le seguenti: Modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, n 117, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
22. 1. Caparini, Gibelli, Grimoldi, Pini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e successive modificazioni, le parole «Fino alla data del 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (rifusione)».
22. 01. Fabris.

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

Art. 22-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 186 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale è punito con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 e con la reclusione fino a due anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. E inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 120 giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli, ovvero un caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte di una persona si applicano gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale».
b) all'articolo 187 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Il conducente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope che provoca un incidente stradale è punito con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 e con la reclusione fino a due anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 120 giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida e sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte di una persona si applicano gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.

Art. 22-ter.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 589-bis. (Omicidio commesso dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). Chiunque cagiona la morte di una persona in conseguenza della violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e avendo previsto ed accettato il


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rischio della verificazione dell'evento lesivo è punito a titolo di dolo eventuale con la reclusione da sette a venti anni.

2. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 590-bis. (Lesioni personali commesse dal conducente in stato di ebbrezza o sono l'effetto di sostanze stupefacenti). Chiunque cagiona ad altri una lesione personale in conseguenza della violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e avendo previsto ed accettato il rischio della verificazione dell'evento lesivo, e punito a titolo di dolo eventuale con la reclusione da uno a tre anni.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da due a cinque anni, se è gravissima, della reclusione da cinque a otto anni.
Il delitto di cui al presente articolo è sempre punibile d'ufficio.

3. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 593-bis (Curda Aggressiva). Chiunque metta in atto comportamenti aggressivi di guida, violando le disposizioni sulla distanza di sicurezza, attuando ingiustificate ed improvvise accelerazioni, oppure utilizzando impropriamente i dispositivi di segnalazione sonora o luminosa all'indirizzo delle vetture che precedono, o attuando operazioni di sorpasso tali da intimidire gli altri guidatori e comunque mettere in serio pericolo la sicurezza stradale, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
Con la sentenza di condanna per il delitto di cui al primo comma, purché non reiterato, il giudice può disporre la commutazione della pena in un programma obbligatorio di educazione psicologica alla guida e l'applicazione di terapie antiaggressive a cura di istituti specializzati.

4. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale e inserito il seguente:
Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dell'articolo 99, primo comma, del presente codice.

Art. 22-quater.

1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2-bis e sostituito dai seguenti:
2-bis. Quando dal fatto deriva una lesione personale di cui all'articolo 590-bis del codice penale la sospensione della patente è da uno a quattro anni, secondo la gravità della lesione. Nel caso di omicidio di cui all'articolo 589-bis del codice penale la sospensione e fino a sei anni. Le disposizioni di cui al presente comma sin applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
2-ter. Nel caso di cui all'articolo 593-bis del codice penale la sospensione della patente è da un mese a un anno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
2-quater. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni di cui al comma 2 e diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

2. All'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 222, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 222, commi 2, 2-bis e 3.
22. 02. Fabris.


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Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

Art. 22-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 186, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale è punito con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 e con la reclusione fino a due anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 120 giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
b) all'articolo 187 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Il conducente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope che provoca un incidente stradale è punito con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 e con la reclusione fino a due anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 120 giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
22. 03. Fabris.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001 n. 125).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 22.00 può inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere a frequentatori di sottoporsi volontariamente al test. I titolari delle strutture di locali e manifestazioni di intrattenimento e spettacolo con superficie di somministrazione superiore a 600 mq devono mettere a disposizione idonei spazi di riposo dedicati.
2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati a diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;
c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

3. Dalle 22 alle 7 e fatto divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici in forma ambulante e con


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distributori automatici. La violazione della norma e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
4. I titolari degli esercizi di cui al comma 1, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni, province autonome ed enti locali, realizzano corsi di formazione degli addetti alla somministrazione degli alcolici.
5. Al fine di potenziare il trasporto pubblico locale degli utenti dei locali e delle manifestazioni di intrattenimento e spettacolo sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160 e per la restante parte con le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge.
6. I titolari dei luoghi di locali e manifestazioni di intrattenimento e spettacolo promuovono specifiche iniziative per premiare il «guidatore designato» ovvero il soggetto che in possesso di patente di guida non assumerà sostanze alcoliche o psicotrope.
7. È attribuito un bonus di due punti sulla patente di guida nei confronti dei neopatentati che sottoposti per quattro volte nell'arco di un biennio ad un controllo da parte delle autorità competenti siano risultati negativi al test di rilevazione dello stato di alterazione alcolica e psico-fisica. L'esito dell'accertamento dovrà essere di volta in volta comunicato all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio al fini dell'annotazione nell'anagrafe degli abilitati alla guida.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono con propria legge i criteri per la determinazione dell'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali e manifestazioni di intrattenimento e spettacolo che esercitano le attività di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze della categoria degli esercenti le suddette attività. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con proprio decreto i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
10. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a curo 6.000.
11. I commi 2, 3 e 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono soppressi.
22. 04. Caparini, Gibelli, Grimoldi, Pini, Garavaglia.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 15. Peretti.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 444, della legge 24 dicembre 2007 n 244, sono premesse le seguenti parole: a decorrere dal 1o gennaio 2009.
23. 8. Giudice.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Abrogazione dell'articolo 2, comma 444, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di rifinanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»).

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 444 è abrogato.
* 23. 9. Giudice.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Programmi integrati, ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata m vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.
2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della predetta legge.
23. 4. Giuditta.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1ogennaio 2009 con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2010.
23. 11. Barani.

Al comma 1, sostituire le parole: gennaio 2009 con le seguenti: gennaio 2010.
23. 18. Nannicini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 2, comma 444, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e abrogato.
23. 7. Donadi, Costantini, Borghesi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati da comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi a finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991.
23. 1. Chianale, Lucà, Buglio, Allam, Iannuzzi, De Angelis.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Una quota fino a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono comunque destinate al finanziamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle Infrastrutture ripartisce tali disponibilità, se necessario


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in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 29 febbraio 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento ed eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto legge n. 152 del 1991.
23. 2. Adenti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Una quota fino a 60 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 222 del 2007, sono comunque destinate al finanziamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 203/1991, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007.
1-ter. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce dette disponibilità, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai Comuni entro il 29 febbraio 2008.
1-quater. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata, ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento ed eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso Comune, allo ex Iacp o ente assimilato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18.
23. 10. Zanella, Boato.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. Una quota fino a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis dei decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, sono comunque destinate al finanziamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007.
3. Il Ministero delle Infrastrutture ripartisce tali disponibilità, se necessario in misura proporzionale tra gli accordi di programma segnalati dai Comuni entro il 29 febbraio 2008.
4. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi a finanziamento ad eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso Comune allo ex IACP o ente assimilato o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18.
23. 12. Leddi Maiola.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Una quota fino e 60 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono comunque destinate al finanziamento dei programmi costruttivi


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di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007.
Il Ministero delle Infrastrutture ripartisce tali disponibilità, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai Comuni entro il 29 febbraio 2008.
Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi a finanziamento ed eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinali alla locazione per almeno otto anni ovvero ceduti a prezzi non superiori e quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso Comune, allo ex IACP o ente assimilato o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale si soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18.
23. 14. Ciocchetti, Peretti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti degli accordi di programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ratificata entro il 31 dicembre 2007, anche in assenza del finanziamento di cui al citato articolo 18, a condizione che il proponente si impegni in sede di convenzione urbanistica con il comune, a realizzare il 50 per cento degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti, con proprie risorse, ed a destinarli alla locazione per 8 anni per le medesime finalità di cui al citato articolo 18 ad un canone non superiore a quello indicato nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti 10 maggio 2002 n. 215/02 per l'edilizia agevolata.
23. 3. Adenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi di programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ratificati entro il 31 dicembre 2007, anche in assenza del finanziamento di cui al citato articolo 18, a condizione che il proponente si impegni in sede di convenzione urbanistica a realizzare almeno il 50 per cento degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti, con proprie risorse, ed a destinarli alla locazione per almeno otto anni per le medesime finalità di cui al citato articolo 18.
23. 5. Bordo.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:
1-bis. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti degli accordi di programma di cui all'articolo 18 del decreto legge 18 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ratificati entro il 31 dicembre 2007 anche in assenza del finanziamento di cui al citato articolo 18 a condizione che il proponente si impegni in sede di convenzione urbanistica con il Comune a realizzare il 50 per cento degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti, con proprie risorse, ed a destinarli alla locazione per 8 anni per le medesime finalità di cui al citato articolo 18 ad un canone non superiore a quello indicato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2002 n. 215/02 per l'edilizia agevolata.
23. 13. Leddi Maiola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli accordi di programma costruttivi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge del 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e dell'articolo 13 del


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decreto legge del 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, ratificati entro il 31 dicembre 2007 e quelli ratificati entro il 1o gennaio 2009, sono realizzati per le medesime finalità esclusivamente con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni ovvero ceduti a prezzi non superiori ai limiti di costo previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, allo IACP, al Comune o a cooperative costituite tra soggetti aventi requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152.
23. 6. Misiti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.
23. 16. Nannicini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data in vigore della legge predetta.
23. 17. Nannicini.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norma di interpretazione e proroga dei termini per dar corso all'attuazione dei programmi costruttivi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203).

1. L'articolo 21-bis comma della legge 29 novembre 2007, n. 222 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è interpretato nel senso che tra le risorse originariamente destinate ed impegnate per i programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono compresi gli oneri relativi ai programmi per i quali i Comuni hanno già manifestato il proprio assenso ai fini dell'attivazione dell'Accordo di Programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
2. I termini di cui all'articolo 13, comma 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009, limitatamente ai programmi costruttivi di cui al comma 1.
23. 01. Tomaselli, Carbonella.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. All'articolo 3 comma 123 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 alla fine aggiungere: «o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 nonché i figli o il coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi.
23. 02. Nannicini.

ART. 24.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Il comma 85 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
* 24. 7 Costantini.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 85 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
* 24. 6. Andrea Ricci, Franco Russo, Iacomino, Rocchi.

Dopo il comma 4, aggiungere seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso che il limite non si applica alle attività il cui compenso è basato su tariffe professionali, e che non si applica neppure ai contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.
24. 1. Di Gioia, Mancini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al terzo periodo del comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di natura professionale e» sono sostituite dalle seguenti: «il cui compenso e basato su tariffe professionali, non si applica altresì».
24. 2. Di Gioia, Mancini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 non si applicano ai dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento o che abbiano optato per il regime a tempo definito e che svolgano legittimamente attivatà libero professionale anche intramuraria.
24. 4. Di Gioia, Mancini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 43 a 48 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono efficaci a decorrere dalla pubblicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 1o luglio 2008, con il quale sono stabilite le concrete modalità di attuazione delle medesime disposizioni con riferimento ai criteri relativi ai soggetti ed alle attività esclusi nonché alle misure organizzative occorrenti.
24. 3. Di Gioia, Mancini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il termine concesso per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è riaperto, alle medesime condizioni, per la durata di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. 5. Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2010 i comandi del personale appartenente a Poste Italiane SpA che non possa essere inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
24. 01. Vannucci, Lovelli.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 20 dicembre


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2006 n. 300 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2007 n. 17 e relativo alla graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998 è differito di dodici mesi.
24. 02. Vannucci.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. La validità della graduatoria del concorso pubblico a centottataquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è prorogata fino al 31 dicembre 2008.
24. 03. Giuditta.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

1. È estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale d'anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della citata legge n. 124 del 1999. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
24. 04. Pedrini.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, così come introdotte dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
24. 06. Costantini.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga validità delle graduatorie dei concorsi per la carriera dirigenziale nelle Amministrazioni dello Stato).

Le amministrazioni dello Stato provvedono alla copertura dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo, con priorità, dagli idonei delle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi i cui termini di validità, già previsti dagli articoli 22 comma 8 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, articolo 1 comma 4 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e articolo 20 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
* 24. 07. Musi.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga validità delle graduatorie dei concorsi per la carriera dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato).

Le amministrazioni dello Stato provvedono alla copertura dei posti vacanti nella


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carriera dirigenziale attingendo, con priorità, dagli idonei delle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi i cui termini di validità, già previsti dagli articoli 22 comma 8 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, articolo 1 comma 4 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e articolo 20 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
* 24. 08. Delfino. Peretti.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga validità delle graduatorie dei concorsi per la carriera dirigenziale nelle Amministrazioni dello Stato).

Le amministrazioni dello Stato provvedono alla copertura dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo, con priorità, dagli idonei delle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi i cui termini di validità, già previsti dagli articoli 22 comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 1 comma 4 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e articolo 20 comma 3 della legge 2 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
* 24. 010. Velo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Inquadramento degli idonei alla qualifica funzionale giuridica superiore).

Si dispone che il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per la progressione all'interno delle aree professionali tenute dal Ministero dell'economia e finanze, venga inquadrato alla qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l'idoneità stessa.
24. 09. Delfino.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente.

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di regionalizzazione dei dirigenti scolastici e norme per il prolungamento della loro permanenza in servizio).

1. Dopo la nomina, dei vincitori dei corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione prima nello stesso settore e, ove non sia possibile, nell'altro settore formativo, solo dopo l'esaurimento delle graduatone degli aspiranti utilmente inclusa nelle graduatorie stesse per il primo e il secondo settore formativo in ambito regionale.


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2. I dirigenti scolastici possono, a domanda, permanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età.
24. 011. Campa.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Stabilizzazione personale precario delle PA).

All'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera a), dopo le parole: in virtù dei contratti aggiungere; , anche in somministrazione;
alla lettera b), dopo le parole: in virtù contratti aggiungere: , anche in somministrazione,.
24. 012. Franco Russo, Andra Ricci, Rocchi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

All'articolo 3, comma 127 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «A tali fini detto personale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o settembre 2008 detto personale ivi compreso quello dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento successivamente all'entrata in vigore della presente legge è iscritto in un ruolo speciale. Le procedure di mobilità sono attivate previa definizione entro il termine del 31 dicembre 2008 della disciplina contrattuale relativa ai profili di inquadramento al trattamento giuridico ed economico ai percorsi formatavi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle esperienze maturate e dei titoli professionali eventualmente posseduti.
24. 013. Andrea Ricci, Franco Russo, De Simone, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni).

All'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per il biennio 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «per i bienni 2007-2008 e 2009-2010». Sono inoltre aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: «nonché di coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento nei medesimi corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009».
24. 014. Andrea Ricci, Franco Russo, De Simone, Iacomino, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Stabilizzazione personale precario delle pubbliche amministrazioni).

All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 90, le parole: «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2008, 2009 e 2010»;
2) al comma 94, lettera b), sono soppresse le parole: «in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. 016. Andrea Ricci, Franco Russo, De Simone, Rocchi, Iacomino, Sasso.


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Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga contratti di collaborazione dell'ISTAT).

1. All'articolo 1, comma 535, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituire dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i relativi oneri sono posti a carico dell'ente stesso.
24. 015. Andrea Ricci, Franco Russo, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in materia di professioni infermieristiche).

1. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, attivato su richiesta dell'interessato, si applica agli esercenti l'arte ausiliaria delle professioni sanitarie dell'infermiere generico e dell'infermiere psichiatrico. La predetta equivalenza potrà essere riconosciuta sulla base degli anni lavorativi ed a compimento di un corso di qualificazione effettuato presso la facoltà di medicina e chirurgia, sulla base di criteri e modalità individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. 018. Andra Ricci, Franco Russo, Iacomino.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Per il personale già dipendente dell'Agenzia del Demanio, che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con Agenzia del Demanio E P E il termine concesso per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è riaperto per la durata di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità previste dall'articolo 5 (tabella A) del CCNL per il personale non dirigente dell'Agenzia del Demanio E P E per il quadriennio normativo 2004-2008. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma e riconosciuto un assegno personale pensionabile, non riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepita al momento del trasferimento e quella spettante in base al nuovo inquadramento ove fosse inferiore.
24. 019. Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure in materia di stabilizzazione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per assicurare il mantenimento delle capacità operative e per ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del


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Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata a decorrere dal 1o luglio 2008, l'assunzione di un contingente di 830 vigili del fuoco nell'ambito della graduatoria formatasi per la selezione prevista dai commi 519 e 526, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, alla data del 1o gennaio 2008, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 18,6 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla quota parte delle risorse, ammontanti ad euro 30 milioni annui, del fondo istituito dal secondo periodo del comma 1328, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le esigenze del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 020. Vannucci, Marchi, Albonetti.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il termine di validità delle graduatorie formate in seguito allo svolgimento di concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro e della previdenza sociale è prorogato fino al 10 dicembre 2010.
24. 021. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Pagliarini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il Ministero del lavoro, per fronteggiare le esigenze straordinarie di controllo e di ispezione nei luoghi di lavoro in ordine alla puntuale applicazione della normativa vigente al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, è autorizzato ad avvalersi di personale, utilizzando prioritariamente le graduatorie formate in seguito allo svolgimento di concorsi pubblici di per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2.
2. All'onere derivante dal comma precedente pari a 6 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 11 milioni per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24. 022. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Pagliarini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All'articolo 3, comma 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «possono continuare ad avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «o altre tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94».
2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24. 023. Pagliarini, Sgobio, Napoletano, Bellanova.


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Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga delle disposizioni previste ex articolo 44 della legge n. 326 del 2003).

1. Al fine di tutelare i lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della seduta privata con organico superiore alle 2.000 unità, all'articolo 44, dopo il comma 9-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni legge 24 novembre 2003, n. 326 (indennità di mobilita in favore dei lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della seduta privata) aggiungere il seguente:
«9-quater. Le disposizioni di cui al comma 7 sono prorogate per gli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 2,5 milioni di euro per il 2008 e 1 milione per 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24. 024. Napoletano, Sgobio.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2004, n. 143, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A domanda dell'interessato da presentarsi entro il 31 marzo 2008, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, è consentito il reinserimento, con il recupero dei punteggio maturata all'atto delle cancellazione, nelle graduatorie, permanenti di tutte le fasce trasformate in graduatorie ad esaurimento.
24. 025. D'Alia.

ART. 25.

Sopprimerlo.
* 25. 2. Bocchino.

Sopprimerlo.
* 25. 3. Andrea Ricci, Franco Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Resta ferma la possibilità di estendere i trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1988, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio dei rispettivi enti.
1-ter. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, monitora gli effetti del contenzioso che interessa le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'organizzazione e sulla spesa pubblica anche con riferimento alle conseguenze dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3 del medesimo decreto legislativo, e predispone un'apposita relazione da presentare al


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Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, proponendo anche interventi correttivi delle normative vigenti. A tal fine, per il periodo 2008-2011, il predetto Dipartimento può avvalersi di un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, di cui almeno 10 individuate fra appartenenti alle aree o categorie corrispondenti alle ex carriere direttive, dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, collocati in posizione di comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti. A detto personale si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
25. 1. Vannucci, Motta, Musi.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

Art. 25-bis.
(Autorizzazione alle assunzioni).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643 della medesima legge.
25. 01. Baldelli, Giudice.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

Art. 25-bis.
(Proroga termini adozione disciplina requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile).

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.
25. 02. Baldelli, Giudice.

Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

Sezione VIII-bis.
SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE

Art. 25-bis.
(Iscrizione alla Scuola dell'Infanzia).

All'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole: «entro il 30 aprile» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre e, subordinatamente alle residue possibilità di posti, entro il 31 gennaio».
25. 03. Andrea Ricci, Franco Russo, De Simone, Folena, Sasso.

ART. 26.

Sopprimere il comma 1.
26. 13. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2008.
26. 14. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 2.
26. 15. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. all'Art. 12, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola «colturali» è soppressa. Al termine del medesimo periodo sono


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inserite le parole «nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».
26. 4. Donadi.

Sopprimere il comma 3.
26. 16. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
26. 17. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
I contributi in conto capitale previsti a favore delle società cooperative agricole e loro consorzi, già erogati per la realizzazione del mercato dei fiori di Sanremo, ai sensi delle leggi 1o luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984 e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del Comune di Sanremo proprietario dell'impianto demaniale a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.
* 26. 1. Boscetto, Bruno, Santelli, Gianfranco Conte, Giudice, D'Alia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
I contributi in conto capitale previsti a favore delle società cooperative agricole e loro consorzi, già erogati per la realizzazione del mercato dei fiori di Sanremo, ai sensi delle leggi 1o luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984 e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del Comune di Sanremo proprietario dell'impianto demaniale a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.
* 26. 26. Zucchi, Brandolini.

Sopprimere il comma 5.
26. 18. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
L'Ente di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è escluso dall'elenco di cui al comma 636 - all. A dell'articolo 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007; il predetto Ente è ricompresso nella previsione di cui al comma 634, lettera C, dell'articolo 2 della legge 244 del 21 dicembre 2007.
26. 7. Bellanova, Vico, Tomaselli.

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole da: che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo, fino alla fine del comma.
26. 19. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6 aggiungere in fine le parole: in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 giugno 2008 emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al penultimo capoverso dell'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
26. 2. Bocci.

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: in conseguenza del quale è trasformato in ente pubblico economico e disciplinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro il 30 giugno 2008 d'intesa con le regioni Umbria e Toscana.
26. 3. Bocci.


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Sopprimere il comma 7.
26. 20. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 7, con il seguente: 7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a procedere alle assunzioni degli idonei di cui alle graduatorie dei concorsi espletati in data precedente al 31 dicembre 2006, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui allo stato di previsione per l'anno 2008 del medesimo Ministero.
26. 21. Garavaglia, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7-bis. Con decorrenza dal 15 marzo 2008, gli interventi di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
7-ter. All'articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, del 16 luglio 2004, n. 250, sono soppresse le seguenti parole: «ad un parente entro il terzo grado».
26. 23. Cesini, Brandolini, Pertoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
26. 6. Misuraca, Giudice, Fini, Licastro Scardino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Il comma 96, articolo 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 va interpretato nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni.
26. 5. Donadi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato al 30 giugno 2009.
26. 8. Delfino, Ruvolo, Peretti, D'Alia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
26. 9. Delfino, Ruvolo, Peretti, D'Alia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, nei limiti dei posti in organico disponibili, gli idonei del concorso pubblico per esami a dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura indetto con DD 14 dicembre 2005.
Al relativo onere di 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
26. 10. Santori.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini del contenimento e del riordino degli oneri economici gravanti sull'acquacoltura:
a) la disposizione del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, non si applica alle superfici acquatiche vallive;
b) riacquista efficacia la disposizione in materia di canoni demaniali marittimi di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
26. 11. Tolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione del regolare svolgimento delle corse ippiche e delle relative scommesse nonché dei concorsi a pronostici, l'UNIRE è autorizzata, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a conferire per l'anno 2008 incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, con le modalità e nei limiti utilizzati nell'anno 2007.
26. 22. Brandolini, Pertoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
26. 24. Franci, Brandolini, Pertoldi.

Alla rubrica dopo la parola: agricoltura aggiungere le seguenti: e della pesca.
26. 12. Marinello, Angelino Alfano, Giudice, Santelli.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali per il settore della pesca).

1. Il limite previsto dal comma 172 della legge 28 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria per il 2008) trova applicazione anche alle imprese di pesca che esercitano la pesca mediterranea.

Conseguentemente, alla rubrica della Sezione IX, aggiungere le parole: e della pesca.
26. 01. Marinello, Angelino Alfano, Giudice, Santelli.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di pesca).

1. Al fine di consentire il pieno funzionamento del sistema di controllo satellitare blue box, i termini di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2006 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2008 e 1o luglio 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno


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2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26. 02. Marinello, Angelino Alfano, Giudice, Santelli.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di pesca).

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 per l'anno di imposta 2007 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1- studio di settore SG90U.
26. 03. Marinello, Angelino Alfano, Giudice, Santelli.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. - (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agroalimentare). - 1. Il limite del 30 per cento menzionato all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dall'articolo 33, comma 1, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è raddoppiato nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al presente comma si applica dal 1o gennaio 2008.
26. 04. Saglia.

ART. 27.

Sopprimerlo.
* 27. 1. Armani.

Sopprimerlo.
* 27. 3. Boscetto, Bruno, Santelli, Gianfranco Conte, Giudice.

Sostiturlo con il seguente:

Art. 27.
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, possono procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi sopra citati. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di


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carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
27. 2. Armani.

Sostituirlo con il seguente:
1. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono abrogati.
27. 11. Giudice.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2008, con le seguenti: 31 dicembre 2008,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti. in ottemperanza alla disciplina contenuta nell'articolo 2, commi 35 e 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e.
27. 12. Giudice.

Sopprimerlo.
* 27. 19. Andrea Ricci, Franco Russo, Iacomino.

Sopprimerlo.
* 27. 15. Pedrizzi.

Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi da 35 a 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,.
27. 14. Maderloni, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
27. 22. Gianfranco Conte.

Al comma 1, dopo le parole: al riordino aggiungere le seguenti: di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge del 24 dicembre 2004 n. 244.
27. 10. Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture inserire le seguenti: Tale riordino deve prevedere necessariamente l'esclusione dai consorzi di bonifica delle aree inserite nei comprensori di seconda categoria come definite dal citato regio decreto.
27. 20. Gianfranco Conte.

Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
Al comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, aggiungere: «La riduzione del numero dei componenti degli organi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I, titolo V del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, di cui al presente comma non opera nei confronti dei rappresentanti dell'utenza che svolgono tale funzione a titolo gratuito.
27. 25. Cesini, Lion, Brandolini.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale, inserire le seguenti: e non devono più essere richiesti a nessun titolo ai proprietari di aree dei comprensori definiti di seconda categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215.
27. 21. Gianfranco Conte.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Sono abrogati i commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
* 27. 4. Alemanno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Sono abrogati i commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
* 27. 26. Cesini, Lion, Brandolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Sono abrogati i commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
* 27. 7. Di Gioia, Mancini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Sono abrogati i commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
* 27. 23. Pertoldi, Fiorio, Fogliardi, Servodio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Sono abrogati i commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
* 27. 9. Bordo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Sono abrogati i commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
* 27. 18. Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Conseguentemente è soppresso il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
27. 13. Quartiani, Froner, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 35 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole: nonché dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni sono soppresse.
** 27. 5. Alemanno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 35 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole: nonché dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni sono soppresse.
** 27. 6. Di Gioia, Mancini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 35 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole: nonché dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni sono soppresse.
** 27. 8. Bordo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 35 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole: nonché dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I


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del titolo V del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni sono soppresse.
** 27. 24. Pertoldi, Fiorio, Fogliardi, Servodio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, commi 35, 36 e 77 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
27. 16. Marras.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio-decreto 13 febbraio 1993 n. 215 e successive modificazioni, sono soppresse.
** 27. 17. Galli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Interventi per il potenziamento delle infrastrutture irrigue nel Mezzogiorno).

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando l'attribuzione delle funzioni o delle attività già previste dalla normativa vigente, il Commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ai fini di una programmazione coordinata e integrata di lungo periodo della realizzazione di infrastrutture irrigue nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente al territorio di tali regioni ed in conformità agli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle esigenze espresse dalle singole regioni:
a) predispone, d'intesa con la competente Direzione Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Programma nazionale idrico per le opere irrigue di rilevanza nazionale;
b) approva, anche in linea tecnica ed economica e tenendo conto della necessità di procedere alla celere realizzazione delle infrastrutture irrigue di cui al presente comma allo scopo senza richiedere ulteriori pareri agli organi periferici del Ministero delle infrastrutture ed anche in deroga ad eventuali norme che lo prevedano, i progetti relativi alle opere previste dal Programma stesso, da realizzarsi nelle citate regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed eroga i finanziamenti per la realizzazione delle medesime opere;
c) esercita la sorveglianza sulla realizzazione degli interventi previsti dal Programma nelle citate regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ivi compresi gli interventi irrigui previsti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
d) stabilisce criteri e può concorrere al finanziamento della progettazione di infrastrutture irrigue nelle citate regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, questi ultimi entro il limite complessivo annuo del 30 per cento delle disponibilità derivanti da economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui.

2) Per le attività previste dal presente articolo, oltre alle risorse già assegnate dal CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, possono essere utilizzate con provvedimenti commissariali:
a) le risorse derivanti dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui;


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b) ogni correlata riduzione, a decorrere dall'anno 2008, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-ter del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, per la copertura di oneri pari a 300.000 euro annui relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale».
27. 02. Satta, Lion.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis. - All'articolo 22 della legge 27 dicembre 1997, sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: anche di natura privatistica, purché secolari».
27. 01. Froner.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Denunce pozzi).

1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: 31 dicembre 2007, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2008.
* 27. 04. Lion, Fundarò, Boato, Zanella.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Denunce pozzi).

1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: 31 dicembre 2007, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2008.
* 27. 06. Zucchi, Brandolini, Pertoldi.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Denunce pozzi).

1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: 31 dicembre 2007, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2008.
* 27. 07. Santori.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli).

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno».
** 27. 03. Lion, Fundarò, Boato, Zanella.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli).

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno».
** 27. 05. Zucchi, Brandolini.


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Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli).

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno».
** 27. 08. Santori.

ART. 28.

Sopprimerlo.
28. 2. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
28. 3. Andrea Ricci, Franco Russo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Resta fermo il trasferimento all'ISMEA delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, disposto dall'articolo 4, commi 42-44 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Gli interventi ivi previsti sono effettuabili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
28. 7. Cesini, Brandolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al terzo periodo, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: due anni.
* 28. 1. Crosetto, Leddi Maiola.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al terzo periodo, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: due anni.
* 28. 4. Ventura, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA trasferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) SpA, senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 130 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare.
28. 5. Cesini, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. trasferisce all'istituto per lo sviluppo agroalimentare


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(ISA) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia S.p.A., nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte da Buonitalia S.p.A., anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono ad ISA S.p.A. anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
28. 6. Lion, Cesini, Zucchi.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga di termini in materia di credito d'imposta).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2007, n. 17, è apportata la seguente modificazione:
a) all'articolo 4 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006 il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009».
28. 01. Li Causi.

ART. 29.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.
* 29. 6. Santori.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.
* 29. 11. Lion, Fundarò, Boato, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 gennaio 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1997.
29. 8. Lusetti, Milana.

Al comma 3, dopo le parole: che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di acquisto di autovetture ad alimentazione elettrica o ad idrogeno.

Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica o ad idrogeno della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa.
29. 9. Andrea Ricci, Franco Russo.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 1, commi 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo le parole: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica» sono aggiunte le seguenti: «ai contributi previsti o prorogati dall'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,».
29. 3. Giudice.


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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello Sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi.
* 29. 1. Dato, Di Gioia, Mancini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi.
* 29. 2. D'Elpidio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi.
* 29. 4. Giudice.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi.
* 29. 5. Vico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi.
* 29. 7. Burgio, Andrea Ricci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientale dei veicoli oggetto degli interventi.
* 29. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di Camere di commercio).

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
** 29. 01. Sesa, Amici.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di Camere di commercio).

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
** 29. 07. Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.


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Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di Camere di commercio).

1. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 2007, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono emanate le norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
29. 013. La Loggia, Boscetto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 02. Ventura.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 04. Milanato, Zorzato, Giudice.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 06. Aurisicchio, Rotondo, Maderloni, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 08. Peretti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 011. Fava, Allasia, Garavaglia.


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Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 014. Quartiani.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
* 29. 016. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
*29. 017. Vico.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo del teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).

1. Al fine di consentire le adeguate certezze normative, all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a valere per i soli impianti abbinati al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), il termine del 31 dicembre 2008 è prorogato al 31 dicembre 2012;
b) al comma 1, lettera c), il termine del 31 dicembre 2006 è prorogato al 31 dicembre 2008;
c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale limitazione non si applica per i soggetti che coprono l'obbligo di propria competenza adoperando certificati provenienti da impianti abbinati al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre».
29. 03. Zucchi, Ventura, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Incentivi per la sostituzione di elettrodomestici).

1. All'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «353,» aggiungere la seguente: «354,».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 347 è aggiunto, al termine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al precedente periodo è disposta


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anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con stufe alimentate a pellet di legna.»;
b) al comma 350, dopo le parole: «di pannelli fotovoltaici», sono aggiunte le seguenti: «, nonché di impianti di cogenerazione termica ed elettrica,»;
c) al comma 353 è aggiunto, al termine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al precedente periodo è disposta anche per la sostituzione di lavabiancheria, lavastoviglie e condizionatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A».

3. Gli stanziamenti di parte corrente indicati nella tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
29. 05. Bonelli, Trepiccione, Boato, Zanella.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano ai soggetti titolari di imprese agricole. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del presente comma.
* 29. 09. Zucchi, Brandolini, Pertoldi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano ai soggetti titolari di imprese agricole. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del presente comma.
* 29. 012. Lion, Fundarò, Boato, Zanella.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano ai soggetti titolari di imprese agricole. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del presente comma.
* 29. 018. Santori.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Decreti legislativi correttivi e integrativi al codice delle assicurazioni private e provvedimenti di attuazione).

1. L'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, è sostituito dal seguente:

«14. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui all'articolo 4 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, è prorogato di due anni, nel rispetto degli oggetti, dei principi


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e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.

2. I decreti legislativi, da emanare ai sensi del precedente comma 1, sono finalizzati, in particolare, al coordinamento della normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, con le disposizioni in materia assicurativa contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e nel decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.
3. All'articolo 355, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
29. 010. Fluvi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Interventi per la reindustrializzazione).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è concesso un contributo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
29. 015. Bellanova, Vico, Tomaselli, Luongo.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: RAEE aggiungere le seguenti: domestici e RAEE professionali.
30. 3. Giudice.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.
* 30. 1. Napoletano.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.
* 30. 2. Giudice, Zorzato.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.
* 30. 4. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 2.
30. 5. Andrea Ricci, Franco Russo.

ART. 31.

Sopprimerlo.
* 31. 1. Zorzato, Milanato, Giuseppe Fini.

Sopprimerlo.
* 31. 2. Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.
* 31. 3. Bocchino.

Sopprimerlo.
* 31. 4. Zanella, Frigato, Boato.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
* 31. 5. Bonelli, Zanella, Boato, Camillo Piazza, Francescato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
* 31. 6. Dato, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Autorità di bacino).

1. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «sono prorogate fino alla data di entrata in vigore» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino alla costituzione delle autorità dei distretti medesimi».
31. 01. Francescato, Bonelli, Camillo Piazza, Zanella, Boato.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Piano integrato per la riqualificazione ambientale di Venezia e della sua Laguna).

1. Il Ministero e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Veneto, predispone il «Piano integrato per la riqualificazione ambientale di Venezia e della sua Laguna». Il Piano si riferisce all'intera Laguna di Venezia, al suo bacino scolante e all'area marina antistante, che costituiscono un nuovo distretto idrografico ad integrazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue modificazioni. Tale Piano è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e tiene conto del Piano di Bacino di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del Piano di Gestione dei siti Natura 2000 nonché di tutti i pertinenti strumenti di pianificazione settoriale che disciplinano le diverse componenti ambientali e attua una strategia comunitaria per la biodiversità.
2. Il Piano è approvato dal Comitato di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 ed attuato dalle Amministrazioni competenti, individuate dalla legislazione speciale su Venezia nel rispetto delle competenze di ciascuno, mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con i soggetti istituzionalmente competenti.
3. Il Comitato di cui al comma 2 provvede ad organizzare la struttura tecnico-amministrativa del nuovo distretto, assorbendo nella medesima il sistema informativo ed il servizio antinquinamento. L'organizzazione di detta struttura viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
31. 02. Zanella, Boato, Bonelli, Camillo Piaza, Francescato.

ART. 32.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243 è aggiunto il seguente comma: 1-quater Ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività di rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 5, comma 18 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il termine entro il quale l'autorità competente provvede all'approvazione della richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273,


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comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato al medesimo termine di cui al comma 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio dei provvedimento di esenzione, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza trimestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non possono superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007. Per gli impianti asserviti a reti di teleriscaldamento, le ore di normale funzionamento non possono superare, su base annua, i limiti di esercizio degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. In caso di diniego dell'esenzione è fatto salvo l'esercizio degli impianti per il periodo precedente a tale diniego.
*32. 1.Ferrari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243 è aggiunto il seguente comma: 1-quater Ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività di rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 5, comma 18 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il termine entro il quale l'autorità competente provvede all'approvazione della richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato al medesimo termine di cui al comma 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio dei provvedimento di esenzione, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza trimestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non possono superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007. Per gli impianti asserviti a reti di teleriscaldamento, le ore di normale funzionamento non possono superare, su base annua, i limiti di esercizio degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. In caso di diniego dell'esenzione è fatto salvo l'esercizio degli impianti per il periodo precedente a tale diniego.
*32. 2.D'Agrò, Peretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243 è aggiunto il seguente comma: 1-quater. Ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività di rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 5, comma 18 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il termine entro il quale l'autorità competente provvede all'approvazione della richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato al medesimo termine di cui al comma 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza trimestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non possono superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007. Per gli impianti asserviti a reti di teleriscaldamento, le ore di normale funzionamento non possono superare, su


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base annua, i limiti di esercizio degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. In caso di diniego dell'esenzione è fatto salvo l'esercizio degli impianti per il periodo precedente a tale diniego.
*32. 3.Saglia, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 213 è aggiunto il seguente comma: 1-quater. Gli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi volti al miglioramento ambientale, già autorizzati dalle competenti, amministrazioni, possono proseguire, nelle more del completamento di tali interventi, la propria attività alle condizioni consentite dalla relativa autorizzazione ambientale di settore già rilasciata, fino alla scadenza del termine fissato dalla autorizzazione agli interventi di miglioramento ambientale per la realizzazione degli stessi.
32. 4.Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Integrazioni all'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243).

1. All'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:
«In mancanza del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere alla esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità ed i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima; le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate ed all'efficacia degli interventi rispetto a quanto dichiarato dal gestore; le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tener conto nell'emanazione del provvedimento medesimo».
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti commi:
«1-quater. In mancanza del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.


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1-quinquies. All'articolo 26 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
9. In mancanza del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007».
32. 01. Di Gioia, Mancini, Dato.

ART. 33.

Sopprimerlo.
33. 2. Dussin, Garavaglia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Disposizioni urgenti in materia di rifiuti, di prevenzione degli stessi e di bonifica dei siti di interesse nazionale in cui siamo in atto procedure fallimentari).

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il contributo ambientale CONAI di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere commisurato al peso e al volume dell'imballaggio rispetto al prodotto cui lo stesso è destinato. Il CONAI è tenuto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad adeguare il proprio Statuto al principio di cui al periodo precedente. Il CONAI stipula accordi di programma con le Regioni, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legislazione vigente per il recupero degli imballaggi. Tali obiettivi sono quantificati in rapporto agli imballaggi immessi al consumo in ciascuna regione. Il CONAI attiva con proprie risorse in ciascuna regione la raccolta degli imballaggi primari, secondari e terziari, anche in deroga alla privativa comunale, realizzando sul territorio adeguate strutture di ricevimento delle frazioni raccolte separatamente.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire il comma 436 con il seguente:
«436. L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area e provvede della stima dei costi previsti per l'integrale bonifica del sito. L'accordo di programma viene comunicato al tribunale fallimentare competente il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, emana atto di assegnazione in proprietà con effetto immediato dell'area stessa all'ente designato e contestualmente dispone una consulenza tecnica d'ufficio per la stima del valore dell'area, in contraddittorio con il curatore, l'ente pubblico designato come nuovo proprietario e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il soggetto pubblico destinatario della proprietà versa al Fallimento l'importo stimato dal consulente tecnico d'ufficio, detratte le somme occorrenti per la bonifica dell'area come stimate in sede di accordo di programma, all'esito dell'accertamento giudiziale del diritto al risarcimento del danno ambientale spettante al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare».
33. 3. Bonelli, Camillo Piazza, Francescato, Boato, Zanella.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Disposizione in materia di rifiuti).

1. L'Articolo 7, del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
33. 4. Aurisicchio, Scotto, D'Antona, Nicchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 7, comma 1, sono soppresse le parole: previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.
33. 5. Garavaglia, Dussin, Cota.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2008 alle seguenti condizioni:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2008 è istituito il tributo straordinario per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi che non sono stati pre-trattati o che sono caratterizzati da una percentuale di frazione biodegradabile nel rifiuto residuo superiore ad una percentuale da definirsi con apposito decreto di cui al comma 4;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2008 la tariffa di smaltimento delle discariche viene addizionata del tributo straordinario di cui al comma 1 nella misura di 25 euro per tonnellata di rifiuto smaltito che è dovuto alla Regione dal gestore della discarica, con obbligo di rivalsa nei confronti del produttore che effettua il conferimento di rifiuti con le caratteristiche di cui al comma 1;
c) l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo deve essere versato in un apposito fondo della Regione sul cui territorio è ubicata la discarica e l'impiego di tali risorse deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzato a beneficio dei Comuni della Regione per promuovere e sostenere economicamente l'avvio, la diffusione e la gestione della raccolta differenziata integrata dei Rifiuti Biodegradabili, dando priorità alla raccolta domiciliare e, laddove applicabile, al compostaggio domestico;
d) entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua le norme tecniche per definire le condizioni di efficacia del pretrattamento e le modalità di verifica della percentuale di frazione biodegradabile nel rifiuti residuo, di cui al comma 1;
e) la percentuale di gettito derivante dall'applicazione del tributo di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 27, per la promozione di politiche per la minore produzione di rifiuti e per le attività di recupero di materia ed energia è aumentata al 50 per cento.
33. 1. Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2008.
33. 6. Pezzella, Buontempo.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26


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febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2008.
33. 01. Armani.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Agevolazioni per i territori colpiti da eventi sismici).

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli aggiornamenti da parte del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, dei termini già prorogati dall'articolo 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010.
33. 02. Aurisicchio, Scotto, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

Il pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui ai decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 è sospeso fino al 31 dicembre 2008. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati i Comuni in cui il pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi Urbani è sospeso.

Conseguentemente:
all'articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 dopo le parole: cooperative sono aggiunte le parole: a mutualità prevalente.
33. 03. Leo.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del dicembre 1990).

1. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 marzo 2008 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento.
33. 04. Rotondo, Lomaglio, Aurisicchio.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica dei termini di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di prolungamento di certificati verdi).

1. All'articolo 2, comma 151 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «1o aprile 1999» sono sostituite dalle parole: « 29 aprile 2006.
33. 05. Bonelli, Trepiccione, Zanella, Boato.


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Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga in materia di autorizzazione integrata ambientale).

1. Nelle more del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori procedono alla esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità ed i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima.
2. Gli organismi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, verificano, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del suddetto piano di monitoraggio e controllo, riferendo entro tre mesi dalla ultimazione degli interventi all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate ed all'efficacia degli interventi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze possono costituire causa di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e di esse dovrà comunque tenersi conto nell'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.
3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, dal 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007.
33. 06. Francescato, Bonelli, Camillo Piazza, Boato, Zanella.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. Il termine previsto dall'articolo 3 comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme per la sicurezza sugli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.
33. 07. D'Agrò, Peretti, D'Alia.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga in materia di autorizzazione integrata ambientale).

1. Nelle more del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori procedono alla esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità ed i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità


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ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima.
2. Gli organismi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, verificano, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del suddetto piano di monitoraggio e controllo, riferendo entro tre mesi dalla ultimazione degli interventi all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate ed all'efficacia degli interventi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze possono costituire causa di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e di esse dovrà comunque tenersi conto nell'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.
3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, dal 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007.
33. 08.Di Gioia, Mancini, Dato.

ART. 34.

Sopprimerlo.
34. 1.Sgobio, Crapolicchio, Napoletano.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*34. 2.Andrea Ricci, Franco Russo, Folena.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*34. 5.Burgio, Andrea Ricci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**34. 3.Andrea Ricci, Franco Russo, Folena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**34. 4.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

A parziale modifica di quanto previsto dalla legge 252/2004, è istituita la mobilità intercompartimentale per gli appartenenti al ruolo amministrativo, tecnico e informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.
34. 01.Adenti.

ART. 35.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «identifica le soluzioni tecniche e funzionali» sono sostituite con le seguenti: «identifica le soluzioni tecniche e funzionali addizionali, rispetto a quelle già fruibili dalle pubbliche amministrazioni mediante il ricorso agli appalti del sistema pubblico di connettività, facendo salvi gli appalti del sistema pubblico di connettività già aggiudicati».
35. 1.Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le imprese costituite in forma societaria la data di cui all'articolo 65,


Pag. 288

comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è fissata al 31 marzo 2008.
35. 2.Di Gioia, Mancini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentiti i Ministri interessati, sono individuate le categorie dei soggetti e dei servizi ai quali non si applica la disposizione di cui al comma 1.
35. 3.Vannucci, Incostante.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzioni degli oneri della tariffa elettrica A2 a carico dei cittadini).

1. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «298. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è assicurato un gettito annuo pari a 60 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83».
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'U.P.B. «Fondo speciale» di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e delle relative proiezioni triennali, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
35. 01.Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: «Dopo il 1o aprile 2008» con le seguenti parole: «A partire dal 1o gennaio 2009».
35. 02.Giovanelli.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, secondo periodo, le parole: «Dopo il 1o aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2009».
*35. 05.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, secondo periodo, le parole: «Dopo il 1o aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2009».
*35. 06.Misiani, Vannucci, Giovanelli, Marchi.


Pag. 289

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, secondo periodo, le parole: «Dopo il 1o aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2009».
*35. 08.Giudice, Zorzato.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, secondo periodo, le parole: «Dopo il 1o aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2009».
35. 016.Napoletano.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferma restando l'entrata in vigore per l'istituzione delle nuove circoscrizioni, la presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali per le circoscrizioni dei Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti».
**35. 04.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferma restando l'entrata in vigore per l'istituzione delle nuove circoscrizioni, la presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali per le circoscrizioni dei Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti».
*35. 07.Giudice, Zorzato.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferma restando l'entrata in vigore per l'istituzione delle nuove circoscrizioni, la presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali per le circoscrizioni dei Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti».
35. 015.Napoletano.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Utilizzazione presidi incaricati).

In applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 43 del 2005, nonché della Direttiva del ministero della pubblica istruzione 8 marzo 2007, n. 24,


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prot. n. 4791/AOODGPER e successive modifiche ed integrazioni, i presidi già incaricati nell'anno scolastico 2006/2007, che non hanno ottenuto la conferma di nomina nella regione di appartenenza, per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono essere nominati, a domanda, anche su posti eventualmente vacanti o disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda alla relativa graduatoria.
Secondo le stesse modalità e sempre a domanda, potranno essere nominati su posti eventualmente disponibili in altre Regioni.
35. 09.Porfidia.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per le nomine in ruolo dei Dirigenti Scolastici).

Dopo le nomine in ruolo degli idonei al corso-concorso riservato, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, gli aspiranti che non conseguono la nomina nella propria regione, per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono essere nominati, a domanda, anche su posti eventualmente vacanti o disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda alla relativa graduatoria.
Esauriti i posti a livello regionale, gli aspiranti, di cui al comma precedente, possono chiedere, sempre a domanda, di essere nominati, prima nel proprio settore formativo e poi in altro settore, su posti rimasti vacanti o disponibili in altre Regioni.
35. 010.Porfidia.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Sezione XIII
SCUOLA

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di Dirigenza Scolastica).

In applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 43/2005, le disposizioni contenute nella Direttiva del ministero della pubblica istruzione 8 marzo 2007, n. 24, prot. n. 4791/AOODGPER e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogate per l'anno scolastico 2008/2009, con precedenza per i candidati inclusi nella graduatoria di merito del corso-concorso indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006.
Le graduatorie generali di merito dei corsi-concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, indetti con DDG 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, da cui si attingerà sia per le immissioni in ruolo sia per gli incarichi annuali.
Ad integrazione di quanto già previsto dai commi 605 e 619 della legge 296/2006, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, i posti annualmente autorizzati per le immissioni in ruolo saranno ripartiti al 50 per cento tra i candidati idonei nei due concorsi, di cui al comma precedente.
35. 011.Porfidia.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Per assicurare la partecipazione della rete promossa dall'Italia di osservatori


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e laboratori SHARE alle reti globali dell'UNEP, dell'IPCC e del WMO per il monitoraggio climatico e ambientale e le politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, nonché ai progetti per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato Internazionale delle Nazioni Unite qual è Karakorum Trust, è assegnato al CNR per il triennio 2008-2010 il contributo di 1 milione di euro all'anno.
2. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in un milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
35. 012.Rusconi, Quartiani.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Per assicurare la partecipazione della rete promossa dall'Italia di osservatori e laboratori SHARE alle reti globali dell'UNEP, dell'IPCC e del WMO per il monitoraggio climatico e ambientale e le politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, è assegnato al CNR per il triennio 2008-2010 il contributo di 1 milione di euro all'anno.
2. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in un milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
35. 013.Rusconi, Quartiani.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 582, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

All'articolo 2, comma 582, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli appalti del Sistema pubblico di connettività (SPC) già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge».
35. 014.Dato, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

In deroga a quanto previsto dai commi 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, è erogato a favore del Ministero dell'interno, il residuo 20 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui al predetto comma 758, per gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, compresi tra quelli di rifinanziamento di spese di investimento di cui alla tabella D allegata alla citata legge n. 296.
*35. 017.Incostante.


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ART. 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.
36. 22. Tolotti, Del Mese, Conte Gianfranco, Fluvi, Leo.

Dopo il comma 2 lettera b) aggiungere, in fine le parole: ivi compreso gli Enti Pubblici.
36. 19. Bellanova, Vico, Tomaselli.

Sopprimere i commi 3 e 4.
36. 17. Conte Gianfranco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, capoverso 3-bis, dopo le parole «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiore a cinquantamila euro».
36. 6. Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è concessa la proroga al 30 novembre 2008 del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprese le ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta ed i premi Inail. I versamenti tributari e contributivi di cui sopra i cui termini scadono nel periodo compreso dal 1o gennaio 2008 al 30 novembre 2008, non eseguiti per effetto della proroga della sospensione, sono effettuati entro il mese di dicembre 2008 in unica soluzione, ovvero, senza aggravio di sanzioni o interessi, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima da effettuarsi entro la predetta data del 31 dicembre 2008. Non si da luogo al rimborso di quanto già versato.
36. 1. Di Gioia.

Sopprimere il comma 4.
36. 21. Fugatti, Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'articolo 10, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 si interpreta nel senso che per operazioni relative alla riscossione dei tributi si intendono anche quelle propedeutiche di accertamento e liquidazione quando il compenso o l'aggio è subordinato e commisurato alla effettiva riscossione dei tributi».
*36. 7. Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'articolo 10, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 si interpreta nel senso che per operazioni relative alla riscossione dei tributi si intendono anche quelle propedeutiche di accertamento e liquidazione quando il compenso o l'aggio è subordinato e commisurato alla effettiva riscossione dei tributi».
*36. 14. Marras.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le violazioni all'articolo 10, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 semprechè il


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contribuente dimostri che le operazioni di accertamento e liquidazione dei tributi erano previste congiuntamente nella convenzione, possono essere definite anche se già contestate con il versamento entro il ... per ciascun periodo di imposta di un importo pari al 10 per cento dei corrispettivi cui non è stata erroneamente applicata l'IVA con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000».
36. 9. Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di mantenere inalterato l'equilibrio economico, le amministrazioni interessate provvedono entro il termine del 31 luglio 2008, a rinegoziare i contratti per la gestione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali, a fronte della minore imposta derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi da 5 a 7, della citata legge n. 244 del 2007, potendosi avvalere della facoltà di affidare ulteriori servizi, ma in questo caso senza nuovi oneri a proprio carico e senza riduzioni del livello delle entrate rispetto a quelle dell'anno precedente. Ai soggetti gestori è riconosciuto il diritto di ottenere, anche in forma di certificazione, tutte le informazioni per verificare l'entità del necessario riequilibrio».
*36. 2. Di Gioia, Mancini, Dato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di mantenere inalterato l'equilibrio economico, le amministrazioni interessate provvedono entro il termine del 31 luglio 2008, a rinegoziare i contratti per la gestione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali, a fronte della minore imposta derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi da 5 a 7, della citata legge n. 244 del 2007, potendosi avvalere della facoltà di affidare ulteriori servizi, ma in questo caso senza nuovi oneri a proprio carico e senza riduzioni del livello delle entrate rispetto a quelle dell'anno precedente. Ai soggetti gestori è riconosciuto il diritto di ottenere, anche in forma di certificazione, tutte le informazioni per verificare l'entità del necessario riequilibrio».
*36. 4. Donadi, Costantini, Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di mantenere inalterato l'equilibrio economico, le amministrazioni interessate provvedono entro il termine del 31 luglio 2008, a rinegoziare i contratti per la gestione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali, a fronte della minore imposta derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi da 5 a 7, della citata legge n. 244 del 2007, potendosi avvalere della facoltà di affidare ulteriori servizi, ma in questo caso senza nuovi oneri a proprio carico e senza riduzioni del livello delle entrate rispetto a quelle dell'anno precedente. Ai soggetti gestori è riconosciuto il diritto di ottenere, anche in forma di certificazione, tutte le informazioni per verificare l'entità del necessario riequilibrio».
*36. 15. Leone, Conte Gianfranco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite in data antecedente al 30 giugno 2007 ed in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma concorrono, in aggiunta a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al finanziamento degli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti in danno degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, ai sensi dei commi da 233 a 236, dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da


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adottare entro i quindici giorni successivi alla relativa riscossione, si provvede all'accertamento dell'ammontare delle predette maggiori entrate e ai conseguenti adempimenti attuativi».
**36. 3. Di Gioia, Mancini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite in data antecedente al 30 giugno 2007 ed in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma concorrono, in aggiunta a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al finanziamento degli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti in danno degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, ai sensi dei commi da 233 a 236, dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i quindici giorni successivi alla relativa riscossione, si provvede all'accertamento dell'ammontare delle predette maggiori entrate e ai conseguenti adempimenti attuativi».
**36. 5. Donadi, Costantini, Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite in data antecedente al 30 giugno 2007 ed in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma concorrono, in aggiunta a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al finanziamento degli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti in danno degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, ai sensi dei commi da 233 a 236, dell'articolo i della citata legge n. 244 del 2007. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i quindici giorni successivi alla relativa riscossione, si provvede all'accertamento dell'ammontare delle predette maggiori entrate e ai conseguenti adempimenti attuativi».
**36. 16. Leone, Conte Gianfranco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi».
*36. 8. Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi».
*36. 13. Marras.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 19 comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) sostituire le parole: «a prevalente» con le seguenti: «a totale»;».
36. 10. Lusetti, Milana.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sostituire le parole: «società a prevalente partecipazione pubblica» con le seguenti: «società a totale partecipazione pubblica;».
36. 11. Lusetti, Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) sostituire le parole: «a prevalente» con le seguenti: «a totale»;».
36. 12. Marras.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il termine degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 36 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 339 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 relativamente alla dichiarazione al catasto edilizio urbano degli immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, è prorogato al 31 dicembre 2008.
36. 18. Zanetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«All'articolo 1 comma 7 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. «I contratti in corso aventi ad oggetto l'accertamento e la riscossione dell'imposta Comunale sugli Immobili tra i Comuni ed i concessionari iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi».
36. 20. Di Gioia.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disciplina della tassa automobilistica per i veicoli storici).

1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito, dal seguente:

«Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

1. I veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui maturano il venticinquesimo anno dalla loro costruzione, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) presentino requisiti di peculiarità meccanica, motoristica o di design, in un contesto industriale o artigianale, nonché uno stato di conservazione tale da rispettare le caratteristiche costruttive di origine;
b) ne sia attestata la rispondenza al disposto della lettera a) da parte dell'Automotoclub storico italiano, della Federazione motociclistica italiana, dei registri storici delle case costruttrici o di quelli riconosciuti ed autorizzati con provvedimento regionale.

2. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
3. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati ad una tassa automobilistica forfetaria annua di euro 40,00 se autoveicoli e di euro 20,00 se motoveicoli o


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rimorchi. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 50,00 se autoveicoli e in euro 20,00 se motoveicoli, esclusi i motocicli, o rimorchi.
4. Ove i tributi del comma 3 risultassero superiori a quelli dovuti in misura ordinaria per tali veicoli, è possibile, in alternativa, corrisponderli nella misura ordinaria.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è pubblicato l'elenco dei registri storici delle case costruttrici e di quelli già autorizzati dalle Regioni e sono indicati i requisiti di base cui devono rispondere i registri regionali e ai quali quelli già autorizzati devono, ricorrendo il caso, adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, nonché sono dettate le regole per il rilascio dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili.
36. 03.Albonetti, Attili, Velo.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse» convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite con: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite con le parole: «10 per cento».
36. 01.Raiti, Crisafulli, Burtone, Samperi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. Al comma 1011, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».
36. 02.Raiti, Crisafulli.

Dopo l'articolo 36, è aggiunto il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni di salvaguardia tributaria in campo automobilistico).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2, dopo le parole: «istanza dell'acquirente,» sono aggiunte le seguenti: «priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche».
2. Alle formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) della compravendita di un veicolo deve essere allegata una copia fotostatica in carta semplice della fattura o delle fatture di acquisizione del veicolo stesso, ove la fatturazione sia prescritta.
36. 05.Albonetti, Attili, Velo.


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Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i requisiti di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco tenuto dall'Aams dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni sono quelli previsti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza che devono sussistere in capo al titolare o comunque a chi ha i poteri di rappresentanza nell'impresa contraente con il concessionario.
36. 06.Tolotti.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contribuente che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione, in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:
a) è riconosciuto, attraverso apposito procedimento da instaurare presso i riscossori all'uopo abilitati, il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;
b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente;
c) nel caso in cui il contribuente non intenda o non possa avvalersi della riduzione di cui alla lettera b) che precede, o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito, si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

2. In caso di cessione di un veicolo ai soggetti che ne fanno commercio in proprio, regolarmente abilitati ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite vendita con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, nel periodo durante il quale è consentito il rinnovo della tassa automobilistica senza l'applicazione di sanzioni, l'interruzione del pagamento della tassa stessa spettante a tali soggetti, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli ad essi consegnati per la rivendita, si applica con efficacia e decorrenza dall'inizio di detto periodo.
36. 04.Albonetti, Attili, Velo.


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Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni fiscali urgenti per l'AGEA).

1. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, per le attività svolte in esecuzione sia delle normative nazionali e sia delle normative comunitarie di intervento sul mercato nazionale, continua ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non applicandosi all'Agenzia il disposto dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
36. 07.Brandolini.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni finanziarie urgenti nel settore ippico).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella tabella A, parte III, nel numero 1) la parola: «Cavalli» è soppressa;
b) nella tabella A, parte III, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente numero: «1-bis) Cavalli vivi;».

2. All'articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con l'aliquota ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 10 per cento».
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, di cui 10 milioni di euro relativi all'attuazione del comma 1 e 14 milioni di euro relativi all'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36. 08.Brandolini, Pertoldi.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 34 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al terzo periodo, la parola: «un» è sostituita dalla seguente: «due».
37. 013.Delfino, Peretti.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

Al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al terzo periodo del presente comma non si applica alle fondazioni bancarie che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo».
37. 014.Delfino, Peretti.


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Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 580 del 1993, le parole: «del valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare del diritto annuale versato ai sensi dell'articolo 18 ad ogni singola camera di commercio dalle imprese».
Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono emanata norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
37. 023.La Loggia, Boscetto.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza).

1. L'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «e agli orfani,» le parole da: «si applica» fino alla fine dei comma sono sostituite dalle seguenti: «sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5 per cento dell'imponibile previdenziale annuo o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratore dipendente, ovvero dell'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I valori presi a base di calcolo dell'incremento di cui al comma 1 sono rivalutati per i già pensionati, dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base ai criteri indicati all'articolo 7, commi da 1-bis a 1-quinquies, se trattasi di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Per quest'ultima categoria di lavoratori autonomi e libero professionisti, in assenza, di documentazione riferita all'ultimo reddito annuo di lavoro, quale valore rivalutato si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2004 rilevato dall'ISTAT.
1-ter. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia quale base di calcolo adeguata ad anno, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato la misura della pensione costituita o ricostituita sarà aumentata del 7,5 per cento, oppure, a domanda dell'interessato, della percentuale di incremento tra la retribuzione tabellare contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta, in misura piena, all'atto del pensionamento. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione tabellare contrattuale riferita alla qualifica superiore e quella posseduta al pensionamento vanno riferite alla retribuzione tabellare del pari grado in attività alla stessa data. Il risultato derivante dall'applicazione della percentuale del 7,5 per cento o di quella di incremento prescelta, se lavoratore dipendente privato, all'imponibile previdenziale o altro importo di cui al comma 1 è utile, quale base di calcolo, anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto. Il beneficio del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente è determinato moltiplicando l'incremento preso a base di calcolo, riferito alle diverse situazioni, per l'anzianità complessiva risultante dall'estratto contributivo o da altra idonea documentazione e dividendone il prodotto per il coefficiente 13,5.
1-quater. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori.


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1-quinquies. Le modifiche introdotte al comma 1 e con l'aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206».

2. L'articolo 3 della legge 3 agosto 2004 è modificato come segue:
a) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
1-bis. I benefìci previsti al comma 1 per i familiari dell'invalido spettano al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefìci siano stati attribuiti ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefìci.
1-ter. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente precepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratore dipendente, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista, incrementato del 7,5 per cento. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 1-bis. Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, la base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1, è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita, riferiti all'anno precedente il pensionamento, aumentata della percentuale di incremento tra la retribuzione tabellare contrattuale annua immediatamente superiore e quella tabellare contrattuale posseduta, all'atto del pensionamento; per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione tabellare contrattuale riferita alla qualifica superiore e quella posseduta al pensionamento vanno riferite alla retribuzione tabellare del pari grado in attività alla stessa data.
Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base di calcolo, riferita alle diverse situazioni, per dieci e dividendone il prodotto per il coefficiente 13,5.
1-quater. Le modifiche introdotte con la sostituzione del comma 1-bis e con l'aggiunta del comma 1-ter decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206».

3. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini della corresponsione dell'assegno di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modifiche, si prescinde dalle patologie previste dalla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, facendosi in ogni caso riferimento alla sola percentuale di invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento per il massimo dell'importo previsto. Detto assegno è corrisposto da parte degli enti previdenziali di appartenenza od in assenza di copertura assicurativa pensionistica obbligatoria dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - Area 1.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le modifiche apportate al comma 1 e quelle introdotte dall'articolo 2, comma 106, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.».

4. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-bis. La misura della pensione è pari a quella


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goduta dalla vittima deceduta, anche nei casi in cui taluno dei superstiti cessi dalla titolarità dei suddetti trattamenti. La misura di detta pensione non è decurtabile ad ogni effetto di legge e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.
4-ter. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorché siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/78.
4-quater. Le modifiche introdotte con l'aggiunta dei commi 4-bis e 4-ter decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.».

5. L'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è modificato come segue:
a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Entrambi gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi, a decorrere dal 1o gennaio 2008, al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi con inabilità permanente determinata o rideterminata, risultante dalla rivalutazione ai sensi dell'articolo 6 comma 1, non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.
3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto di cui ai commi 3 e 3-bis sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogate.».

6. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il trattamento pensionistico di cui al comma 4 per ciascuna annualità è pari alla misura intera dei trattamento pensionistico annuo, per tredici mensilità, in godimento alla vittima deceduta, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto aumentata dell'incremento del 7,5 per cento oppure della percentuale di incremento determinata come indicato al secondo capoverso di cui all'articolo 2, comma 1-bis. Per le situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge, l'indennità è calcolata prendendo a base i criteri, in quanto applicabili alle categorie beneficiarie, per la ricostituzione e rivalutazione della pensione indicati ai commi da 1-bis a 1-quiquies, dell'articolo 7. L'indennità delle due annualità è esente dall'IRPEF.
4-ter. Le modifiche introdotte con l'aggiunta del comma 4-bis decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004 n. 206.».

7. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 23 ottobre 1990, n. 302.
5-ter. Le modifiche introdotte con l'aggiunta del comma 5-bis decorrono dall'entrata


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in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.».

8. Dopo l'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiungere i seguenti articoli:
«Art. 5-bis. 1. A colui che abbia subìto una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa.
Art. 5-ter. I benefìci pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui ai commi nn. 792, 794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.».

9. All'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui ai comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno ideologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziarie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.
1-ter. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al testo unica delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1578, n. 915, e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.
1-quater. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.
1-quinquies. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-bis. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata.
1-sexies. Le modifiche introdotte con l'aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.».

11. All'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai


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familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale delle retribuzioni lorde dello unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (Ula) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento dei 2,5 per cento sulla misura della pensione in essere.
1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefìci previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza.
1-ter. Per i lavoratori dipendenti, la misura della pensione definitivamente ricostituita di cui al comma 1-bis, si determina moltiplicando il maggior importo per la retribuzione contrattuale in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato del 7,5 per cento o, a domanda, limitatamente al lavoratore dipendente privato, della percentuale di incremento tra la maggior retribuzione tabellare contrattuale riferita alla qualifica superiore e quella posseduta al pensionamento i cui valori vanno riferiti alla retribuzione Tabellare del pari grado in attività al 26 agosto 2004. In mancanza delle tabelle contrattuali sono utilizzabili anche altre idonee certificazioni comprovanti le retribuzioni, incluse quelle rese dai datori di lavoro. Ove il singolo contratto preveda retribuzioni differenziate per lo stesso grado, a seconda dell'anzianità maturata, la retribuzione contrattuale del pari grado da considerare, all'entrata in vigore della legge, è quella riferita alla maggior anzianità, maturabile dal pensionato dalla data del suo pensionamento alla stessa data dell'entrata in vigore della legge.
1-quater. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, la misura della pensione definitivamente ricostituita di cui al comma 1-bis, si determina moltiplicando il maggior importo per il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2004 e dividendolo per quello riferito all'anno del pensionamento, quale rilevati dall'ISTAT, ed infine incrementando il risultato del 7,5 per cento.
1-quinquies. La misura della pensione ricostituita di cui al comma 1-bis, quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi ovvero rappresenti criterio più favorevole, fermo restando l'incremento del beneficio del 7,5 per cento o della percentuale di incremento riferita alla maggior retribuzione della qualifica superiore prevista, a domanda, per i lavoratori del settore privato, è rivalutata in capitalizzazione composta annua, sulla base degli indici del costo della vita nella loro misura piena rilevati dall'ISTAT, dalla data del pensionamento a quella dell'entrata in vigore della legge. Per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi o libero professionisti di cui all'articolo 4 commi 2, 2-bis, 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in assenza di documentazione riferita all'ultimo reddito annuo precedente il pensionamento, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2004 rilevato dall'ISTAT, quale misura rivalutata della pensione. Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore dalla legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefìci pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1.
1-sexies. Le modifiche introdotte con la sostituzione del comma 1 e con l'aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.».


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12. All'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza.».

13. L'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è modificato come segue:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione della relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.
1-ter. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura - U.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.»;

b) al comma 2, le parole: «entro il termine di decadenza di un anno dalla entrata in vigore della presente legge», sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni previste dai commi 1-bis, 1-ter e la soppressione del termine di decadenza di cui al comma 2 decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.».

14. L'articolo 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è così modificato:
a) al comma 1 dopo le parole: «è instaurato ad istanza di parte» è soppresso il periodo: «entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206.».

15. L'articolo 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è così modificato:
a) il comma 2 è abrogato;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'abrogazione del comma 2 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206, salve le impugnazioni radicate all'entrata in vigore della presente legge.».

16. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. I destinatari dei benefìci pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. Si prescinde comunque da ogni successiva modifica della normativa.
8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica


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obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.».

Conseguentemente, all'articolo 42, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui», sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. Nella Tariffa, parte prima, annessa al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinante l'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
Articolo 10-bis:

Imposte dovute
Articolo della tariffa Indicazione degli atti soggetti ad imposta Fisse Propor-
zionali
Modo di pagamento Note
10-bis 1. Assegno bancario, assegno postale, assegno circolare, vaglia postale, vaglia cambiario, se rilasciati in forma libera; per ciascuno modulo, oltre l'imposta ordinaria:euro 1,50  1. Per i vaglia postali in modo virtuale, per gli altri titoli con le stesse modalità dell'imposta ordinaria.1. L'imposta è dovuta anche se i titoli sono inclusi nella Tabella.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-ter hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2008.».
37. 05. Tolotti.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Diposizioni in materia di previdenza).

Dopo l'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - A coloro che abbiano subito una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbiano dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbiano potuto iniziarla è riconosciuto uno speciale assegno integrativo, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla prerequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa. Lo speciale assegno integrativo è altresì corrisposto all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa».


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Conseguentemente, all'articolo 42, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Nel limite massimo di 500.000 euro annui", sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. Nella tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinante l'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
Articolo 10-bis:

Imposte dovute
Articolo della tariffa Indicazione degli atti soggetti ad imposta Fisse Propor-
zionali
Modo di pagamento Note
10-bis 1. Assegno bancario, assegno postale, assegno circolare, vaglia postale, vaglia cambiario, se rilasciati in forma libera; per ciascuno modulo, oltre l'imposta ordinaria:euro 1,50  1. Per i vaglia postali in modo virtuale, per gli altri titoli con le stesse modalità dell'imposta ordinaria.1. L'imposta è dovuta anche se i titoli sono inclusi nella Tabella.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-ter hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2008.».
37. 04. Tolotti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
* 37. 01. Milanato, Zorzato, Giudice.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;


Pag. 307


b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
* 37. 09. Peretti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
* 37. 015. Vico.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
* 37. 022. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
* 37. 025. Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
* 37. 030. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 4-bis».
** 37. 02. Milanato, Zorzato, Giudice.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:


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«comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 4-bis».
** 37. 021. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 4-bis».
** 37. 07. Aurisicchio, Attili, Rotondo, Maderloni, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 4-bis».
** 37. 026. Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 4-bis».
** 37. 010. Peretti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 4-bis».
** 37. 016. Vico.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 4-bis».
** 37. 031. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 03. Milanato, Zorzato, Giudice.


Pag. 309

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 08. Aurisicchio, Attili, Rotondo, Maderloni, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 011. Peretti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 017. Vico.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
* 37. 020. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - 1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
*37. 027. Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - 1. Al comma 217, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in


Pag. 310

fine, è aggiunto il seguente paragrafo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».
*37. 032. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - 1. Il comma 252 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «252. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2) In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai finì degli studi di settore.
2-bis). I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici.
2-ter). I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al secondo comma non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
**37. 04. Milanato, Zorzato, Giudice.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - 1. Il comma 252 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «252. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2) In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai finì degli studi di settore.
2-bis). I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici.
2-ter). I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al secondo comma non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
**37. 012. Peretti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - 1. Il comma 252 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «252. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2) In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai finì degli studi di settore.
2-bis). I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici.
2-ter). I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al secondo


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comma non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
**37. 018. Vico.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - 1. Il comma 252 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «252. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2) In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai finì degli studi di settore.
2-bis). I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici.
2-ter). I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al secondo comma non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
**37. 019. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - 1. Il comma 252 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «252. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2) In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai finì degli studi di settore.
2-bis). I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici.
2-ter). I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al secondo comma non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
**37. 028. Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - 1. Il comma 252 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «252. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2) In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai finì degli studi di settore.
2-bis). I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici.
2-ter). I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al secondo comma non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento


Pag. 312

spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
**37. 033. Fava, Allasia, Garavaglia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di registrazione degli atti degli organi giurisdizionali) - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57:
1) al comma 1, le parole: «le parti in causa,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, nei casi previsti dall'articolo 54, comma 3, e salvo quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, sono obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa o i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione. La somma dovuta è ripartita in parti eguali fra i soggetti obbligati e la notificazione prevista dall'articolo 54, comma 5, è eseguita nei riguardi di ciascuno di essi»;
b) dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:
Art. 74-bis. - (Tardivo pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 1-bis dell'articolo 57, la sanzione dovuta, in caso di tardivo pagamento, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è commisurata alla parte dell'imposta dovuta dal soggetto responsabile.
37. 024. Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - 1. I commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:
1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del reg. CE n. 1698 del 2005, anche non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, con le limitazioni di cui al comma 1089, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 spetta alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I al Trattato istituivo della Comunità europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento CE n. 70 del 2001 e successive modificazioni, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I. Alle grandi imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I si applica il regime di aiuti de minimis.
37. 029. Lion, Zucchi.

ART. 38.

Sopprimerlo.
38. 2. Andrea Ricci, Franco Russo.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sostituire le parole: a far data dal 1o gennaio 2007 con le seguenti: a far data dal i gennaio 2008.
38. 1. Lusetti, Milana.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga della riduzione di costo per i GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone del territorio) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle trazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dal precedente comma 1, quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino a concorrenza del predetto importo mediante incremento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*38. 05. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga della riduzione di costo per i GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone del territorio) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle trazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dal precedente comma 1, quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino a concorrenza del predetto importo mediante incremento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*38. 06. Borghesi.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga della riduzione di costo per i GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone del territorio) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle trazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dal precedente comma 1, quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino a concorrenza del predetto importo mediante incremento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*38. 07. Giudice.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga della riduzione di costo per i GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone del


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territorio) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle trazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dal precedente comma 1, quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino a concorrenza del predetto importo mediante incremento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*38. 012. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga della riduzione di costo per i GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone del territorio) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle trazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dal precedente comma 1, quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino a concorrenza del predetto importo mediante incremento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*38. 019. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga della riduzione di costo per i GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone del territorio) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle trazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dal precedente comma 1, quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino a concorrenza del predetto importo mediante incremento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*38. 020. Burgio, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga delle agevolazioni fiscali sul gasolio e il GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai tini del bilancio triennale 2008-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente


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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modificazioni».
38. 013. Viola.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 20 milioni per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
38. 021. Quartiani, Froner, Zanetta, Rusconi, Mariani.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga della riduzione di costo per i GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone del territorio). - A decorrere dal 1o gennaio 2008 o fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
*38. 01. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Proroga della riduzione di costo per i GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone del territorio). - A decorrere dal 1o gennaio 2008 o fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
*38. 04. Di Gioia, Mancini, Dato.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gasolio e GPL nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica E).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
** 38. 08.Nannicini, Ceccuzzi, Fluvi.


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Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gasolio e GPL nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica E).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
** 38. 011.Giovanelli.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gasolio e GPL nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica E).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
** 38. 018.Velo.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gasolio e GPL nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica E).

1. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
** 38. 017.Franci, Vannucci, Mariani, Fluvi, Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga regime agevolato per gasolio e GPL impiegato nelle frazioni parzialmente non metanizzate).

1. Sono prorogate al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio e il GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica B, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole «in miscela con il gasolio» aggiungere le seguenti parole: «o in miscela con oli combustibili, in qualsiasi percentuale».
38. 09.Di Gioia, Vannucci.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per


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cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008.
* 38. 02.Boato.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26).

1. All'articolo 2, comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c), punto 2) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008.
* 38. 010.Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0, 044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008.


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3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
38. 03.Froner, Betta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali dei tabacchi lavorati).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, dopo il secondo periodo del comma 1, sono inserite le seguenti parole: «Per i tabacchi lavorati oggetto di svincolo irregolare dal regime sospensivo e di ammanchi, il depositario autorizzato è tenuto a corrispondere il valore della relativa imposta di consumo. Il depositario autorizzato è esonerato dal versamento dell'accisa dovuta per i tabacchi lavorati sottratti per furti e rapine presso i depositi fiscali qualora sia accertato che tali eventi criminosi siano stati compiuti nonostante la completa osservanza di tutte le misure di sicurezza disposte dalla Amministrazione finanziaria, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave del depositario autorizzato o soggetto da questi delegato. L'esonero viene applicato anche a tutti i casi di specie non definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
38. 014.Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Metanizzazione del Mezzogiorno).

1. Per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980 n. 784 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'U.P.B. «Fondo speciale» di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e delle relative proiezioni triennali, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
38. 015.Brusco.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Eventi sismici 1980-1982 nelle Regioni Campania, Basilicata e Calabria).

1. Per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980-1982 nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982 ed alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla Ordinanza della protezione civile n. 933 del 1986, sono stanziati a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. II riparto tra i comuni è effettuato dal CIPE, sentite le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nell'ambito dei riparti è soppressa la distinzione tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati.


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2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'U.P.B. «Fondo speciale» di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e delle relative proiezioni triennali, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
38. 016.Brusco.

ART. 39.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008,.
39. 9.Andrea Ricci, Franco Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.
2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo «Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici e comunque tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato».
2-quater. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
* 39. 1.Leddi Maiola.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.
2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo «Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori, di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che


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abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato.
2-quater. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
* 39. 2.Barbi, Carra.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.
2-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo «Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici e comunque tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato.
2-quater. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
* 39. 6.Lusetti, Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente comma:
«10-bis. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le disposizioni previste al precedente comma 5 sono prorogate sino al termine previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. In tutti i casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 35, l'Autorità contesta preliminarmente e tempestivamente gli addebiti agli interessati. Solo dopo tale contestazione è possibile l'applicazione di più sanzioni per una medesima inosservanza riguardante il medesimo programma in onda anche in giorni diversi.
39. 3.Pedrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, sopprimere le parole «negli ultimi cinque anni».
39. 10.Lusetti, Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002».
Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, non si procede al relativo recupero delle


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somme. All'onere del provvedimento valutato in 10 milioni di euro per l'esercizio 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivate dall'articolo 148 comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente l'articolo 48 è soppresso.
39. 4.Catone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 457 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, il vincolo alla variazione di periodicità va inteso in relazione alla sola ipotesi di cambiamento della periodicità della testata da periodico a quotidiano.
39. 5.Catone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 19 comma 1 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunta la seguente lettera:
«a-bis) al comma 1 sostituire le parole: "a prevalente" con le parole: "a totale".»
* 39. 7.Marras.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 19 comma 1 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunta la seguente lettera:
«a-bis) al comma 1 sostituire le parole: "10.000 euro", con le parole: "50.000 euro"»
* 39. 8.Marras.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già differiti al 31 dicembre 2007 dall'articolo 3-quater, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17; sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 2008, al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre del 1990, che ha interessato le province di Siracusa, Ragusa e Catania, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuito al 10 per cento.
39. 01.Bono, Piscitello, Prestigiacomo, Raiti, Palumbo, Rotondo, Minardo, Neri, Catanoso, Floresta, Drago, Reina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Per far fronte alle esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e all'articolo 23, comma 6, all' articolo 24, comma 3, all'articolo 27, comma 4, all'articolo 28, comma 4 e all'articolo 98, comma 4, del medesimo decreto, sono prorogate sino al termine previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Conseguentemente, al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo


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31 luglio 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23 il comma 6 è sostituito dal seguente:
«Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia.»;
b) all'articolo 2 comma 1 lettera o) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola: abitanti la locuzione indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi;
c) all'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti.;
d) all'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:
Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata.;
e) all'articolo 27 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola trasferimento la locuzione indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa;
f) all'articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005;
g) all'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma 1-bis:
Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma l, le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle Comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica.;
h) all'articolo 42 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: È consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché: 1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco; 2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle Comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata; 3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; 4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W.;
i) all'articolo 98 comma 4 del decreto legislativo n. 259 del 2003, aggiungere al termine il seguente capoverso: Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
39. 02.Pedrini.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esonero dalla Garanzia peri rimborsi di imposta sul valore aggiunto).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2008 i rimborsi previsti nell'articolo 30 del


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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti senza prestazione delle garanzie previste dall'articolo 38-bis dello stesso decreto n. 633 del 1972, nei confronti delle società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato.
39. 03.Tolotti.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - (Appalti concernenti il settore ferroviario). - 1. A decorrere dal primo gennaio 2008, il comma sesto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi ai lavori concernenti la progettazione, la costruzione, la manutenzione ordinaria, l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento delle linee di trasporto ferroviario, ivi comprese quelle ad alta velocità o alta capacità e delle opere ferroviarie e quelle comunque a servizio del trasporto ferroviario.
39. 04. Tolotti.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - (Servizio di disponibilità della rete infrastrutturale ferroviaria) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla tabella A, parte terza, numero 127-septies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «edifici di cui al numero 127-quinquies)» sono inserite le seguenti: «e prestazioni di servizi dipendenti da contratti di servizio con lo Stato o con le Regioni, per garantire l'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità della rete infrasfrutturale ferroviaria e la sua costante utilizzabilità».
39. 05. Tolotti.

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2008, con le seguenti: 30 giugno 2008.

Conseguentemente:
Al comma 2, sostituire le parole: «3 dicembre 2008» con le seguenti: «30 giugno 2008»;
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 30 giugno 2008-2007 costituiscono economie di bilancio».
40. 5. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2008, con le seguenti: 30 giugno 2008.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «30 giugno 2008».
40. 8. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2008, con le seguenti: 30 aprile 2008.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «30 aprile 2008».
40. 9. Garavaglia, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
40. 6. Garavaglia, Filippi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32


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è inserito il seguente: 32-bis. Fino all'adozione o comunque in mancanza di specifiche normative regionali di recepimento delle disposizioni di cui ai commi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 opera limitatamente alla riduzione di spesa effettivamente consèguita e certificata derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 30.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.
40. 2. Fallica, Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente: 32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 settembre 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale.
40. 1. Giudice, Fallica.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al comma 195 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sostituire le parole «Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private» con le seguenti: «Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica è fatta salva per i Comuni la possibilità di esercitare le funzioni catastali anche affidandole ai soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma i dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
40. 3. Sanga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. L'indenizzo spettante, in materia di espropriazione, di cui al comma 106 del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni in legge n. 286 del 24 novembre 2006, non è computato tra le spese rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno 2007».
40. 4. Franco Russo, Boato, Giovanelli, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali) - 1. Le spese in conto capitale degli Enti Locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n.244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n.3 11 istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.
Le anticipazioni sono rimborsate dagli Enti Locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2,3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio dello Stato. Le anticipazioni sono corrisposte


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dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo specia1e» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 03. Lenzi, Misiani, Marchi.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - 1. Le spese in conto capitale degli Enti Locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica.
Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate.
I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti Locali.
40. 04. Misiani, Marchi.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Modifiche all'articolo 2, comma 5 della legge 27 dicembre 2007, n. 244) - 1. «Il limite di 30 milioni di Euro previsto nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) è prorogato limitatamente all'esercizio 2010. Il secondo periodo del medesimo comma è abrogato».
40. 01. Strizzolo, Pertoldi, Maran, Cuperlo.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. 1. I termini di cui al comma 110 dell'articolo 2 della legge 244 del 24 dicembre 2007 sono unificati e prorogati al 31 dicembre 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
40. 02. Di Gioia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Disposizioni in favore degli enti locali in materia di recupero delle minori entrate ICI). - 1. «A valere sul fondo ordinario di cui allarticolo 34, comma I, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni che hanno registrato, negli anni compresi tra il 2001 ed il 2006, un minor introito dell'imposta comunale immobili (ICl), relativamente a somme iscritte nei bilanci come residui attivi, a causa delle modifiche legislative dal valore retroattivo o di riduzione di rendite catastali ad opera dell'Agenzia del territorio, possono presentare domanda di recupero delle minori entrate mediante erogazione di un contributo


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straordinario, nel limite di spesa di 5 milioni di euro nel 2008 e 5 milioni di euro nel 2009.
40. 05.Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Proroga di disposizioni in materia di circoscrizioni di decentramento comunale) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, si applicano a decorrere dalla scadenza dei consigli comunali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
40. 06. Andrea Ricci, Franco Russo, Iacomino.

ART. 41.

Sopprimerlo.
*41. 1. Andrea Ricci, Franco Russo.

Sopprimerlo.
*41. 2. D'Antona, Aurisicchio, Nicchi.

Al comma 1, sostituire le parole: , con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
41. 3. Giudice.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. All'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quater le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo».
*41. 014. Peretti.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. All'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quater le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo».
*41. 09. Leo.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. All'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quater le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo».
*41. 07. Bruno.


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Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. All'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quater le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo».
*41. 06. Salerno.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. All'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quater le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo».
*41. 02. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. All'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quater le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo».
*41. 03. Tolotti, Del Bono.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
**41. 01. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
**41. 04. Tolotti, Del Bono.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno


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2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
**41. 05. Salerno.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
**41. 08. Bruno.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
**41. 010. Leo.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
**41. 012. Peretti.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 commi 3-bis e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Per l'anno 2008 i termini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 6-quater del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono, rispettivamente, prorogati al 31 luglio e al 15 marzo.
**41. 015. Bordo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

1. All'articolo 4, comma 3-bis del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;.
41. 013.Peretti.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga dei termini di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

1. Per l'anno 2008 il termine di cui all'articolo 4, comma 3-bis del Regolamento di cui al decreto del Presidente


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della Repubblica 22 luglio 1998, n. 3220, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio.
41. 011.Peretti.

ART. 42.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine la seguente lettera:
e) Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.
42. 1.Giudice.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modalità di applicazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 20 , n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili agli impianti di teleriscaldamento per le quote di spesa rimaste a carico di ciascun contribuente.
42. 02.Tolotti.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.
42. 01.Giovanelli, Misiani, Marchi, Ghizzoni.

ART. 43.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall'articolo 3 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, è erogato a favore del Ministero dell'interno, il residuo 20 per cento dell'importo totale indicato, nell'elenco 1 dì cui al predetto comma 758, per gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, compresi tra quelli di rifinanziamento di spese di investimento di cui alla tabella D allegata alla citata legge n. 296.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
43. 1.Andrea Ricci, Franco Russo, Iacomino.

ART. 44.

Sopprimerlo.
* 44. 1.Carta.

Sopprimerlo.
* 44. 2.Andrea Ricci, Franco Russo.


Pag. 330

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Comunicazione dati I.V.A).

All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-ter. Non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma precedente i soggetti rientranti in regimi speciali o forfetari».
44. 01.Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento»;
c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento».

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:
6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.

2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati.
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma:
«5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo


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21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
44. 02.Leone, Conte.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
44. 03.Leone, Conte.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.

1. Al fine di assicurare la necessaria competitività dell'offerta dei gioco legale contro quella illegale, gli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 sono sostituiti dal seguente:

Art. 45.
(Prelievo erariale, montepremi e compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco).

1. Le aliquote percentuali del prelievo erariale, del montepremi e del compenso all'affidatario del controllo centralizzato sono così determinate:
a) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo deì dodici mesi precedenti sia inferiore o pari a 1.750 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura pari al 20 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 58 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,80 per cento del valore delle cartelle acquistate;
b) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 1.750 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 19,3 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 58,70 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,60 per cento del valore delle cartelle acquistate;
c) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 1.850 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 18,60 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 59,40 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,45 per cento del valore delle cartelle acquistate;
d) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 1.950 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 18 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 60 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,30 per cento del valore delle cartelle acquistate;
e) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 2.050 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 17,20 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 60,80 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario


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del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3,15 per cento del valore delle cartelle acquistate;
f) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi, precedenti sia superiore a 2.150 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 16,50 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 61,50 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 3 per cento del valore delle cartelle acquistate;
g) nel caso in cui la raccolta di gioco delle formule del Bingo dei dodici mesi precedenti sia superiore a 2.250 milioni di euro, il prelievo erariale è fissato in misura del 16 per cento del valore delle cartelle acquistate, la somma da distribuire in premi è fissata in misura non inferiore al 62 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura pari al 2,90 per cento del valore delle cartelle acquistate.

2. Il prelievo erariale è versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni 10 giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il giorno 10 di ogni mese, pubblica sul sito www.aams.it la raccolta complessiva del gioco nelle sue diverse formule, esercitato anche con modalità di partecipazione a distanza, dei 12 mesi precedenti nonché le aliquote da applicare a decorrere dal giorno 15 dello stesso mese.».
44. 07.Tolotti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 1, le parole: Il Bingo» sono sostituite dalle parole: «La formula di gioco del Bingo a 90 numeri»; all'articolo 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, alla rubrica le parole: «del gioco» sono sostituite dalle seguenti «della formula di gioco del Bingo 90 numeri.
2. Al fine di allineare l'offerta del gioco del Bingo alle intervenute modifiche dei comportamento dei consumatori, dopo l'articolo 4 del decreto ministeriale. 31 gennaio 2000, n. 29 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Disciplina dell'esercizio delle formule aggiuntive del gioco).

1. Il Bingo consiste, oltre che nella formula gioco di cui all'articolo 4, in un insieme di formule di gioco derivabili dalla estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi. Il giocatore ha come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati numeri diversi, distribuiti su file orizzontali e su colonne verticali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è approvata la disciplina relativa a:
a) le diverse formule aggiuntive di gioco del Bingo;
b) le caratteristiche tecniche delle cartelle di gioco per ogni formula del gioco del Bingo, in riferimento alle possibili unioni di numeri presenti nella cartella per file orizzontali e colonne verticali;
c) le combinazioni vincenti (categorie di vincita) previste per ciascuna formula di gioco del Bingo;
d) le modalità e gli elementi del gioco, in riferimento alla stampa, alla distribuzione,


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alla vendita, anche telematica, e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.

3. All'articolo 11, comma 1, dopo la parola: «3» sono aggiunte le seguenti «nonché di quelli di cui all'articolo 4-bis, comma 2,».
44. 05.Tolotti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, procede alla modifica ed all'integrazione dei decreti direttoriali applicativi del gioco nonché della convenzione di concessione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) adeguamento delle caratteristiche delle formule di gioco del Bingo alle esigenze della domanda così da assicurarne costantemente la competitività rispetto all'offerta di gioco illegale;
c) possibilità di commercializzazione di altri giochi pubblici all'interno delle sale destinate al gioco del Bingo;
d) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessità, proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
e) obbligo di nominatività del gioco a distanza;
f) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
44. 09.Tolotti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di favorire il contrasto all'offerta illegale dei giochi con vincite in denaro, l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 è sostituto dal seguente:
«2. La gestione del gioco è da svolgersi in sale destinate al gioco di cui al presente decreto, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dette sale costituiscono punti di vendita per la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. La concessione è attribuita, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall'articolo 2. 1 concessionari, ai sensi dell'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, possono esercitare il gioco anche con modalità di partecipazione a distanza.».
44. 06.Tolotti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il mantenimento di un adeguata copertura territoriale funzionale al contrasto del gioco illegale,


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l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario presenta la garanzia in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, secondo le modalità definite nella convenzione di concessione; il valore della garanzia è commisurato alla riserva per il pagamento dei premi speciali in accumulo.».
44. 08.Tolotti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. A fine di favorire il contrasto all'offerta illegale e di adeguare le scommesse alle modifiche del comportamento dei giocatori, la posta unitaria di gioco per le scommesse sportive a quota fissa aventi per oggetto avvenimenti sportivi diversi dalle corse dei cavalli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1omarzo 2006, n. 111, è stabilita in cinquanta centesimi di euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a cinquanta centesimi di euro. I concessionari, per motivi organizzativi, possono prevedere limiti all'accettazione di scommesse con importo minimo per ogni biglietto giocato inferiore a 2,00 (due/00) euro.
2. Eventuali successive modifiche della posta unitaria di gioco sono definite con uno o più provvedimenti ministeriali.
3. Le scommesse sportive accettate durante lo svolgimento dell'evento (in modalità cosiddetta «live») non possono essere annullate.
4. A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge è prevista la registrazione nominativa dei titolari dei biglietti delle scommesse sportive a quota fissa e delle scommesse ippiche a quota fissa ed a totalizzatore effettuate nei punti di distribuzione della rete fisica il cui importo sia pari o superiore ad euro 200,00 (duecento/00).
44. 010.Tolotti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 le parole: «del valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare del diritto annuale versato ai sensi dell'articolo 18 ad ogni singola camera di commercio dalle imprese».
2. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
44. 011.Dato, Di Gioia, Mancini.

ART. 45.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è aggiunta, in fine la seguente lettera:
d) anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti


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di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
44. 3.Giudice.

ART. 45.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «delle associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e delle fondazioni».
45. 1. La Malfa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «delle associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e delle fondazioni nazionali di carattere culturale al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Fanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
45. 2. La Malfa.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - (Ferrovie subalpine Spa) - 1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a procedere, con riferimento all'aumento dell'indice generale dei prezzi, ad un incremento della sovvenzione annua di esercizio per Società subalpina di imprese ferroviarie Spa, pari ad un importo annuo di 600.000 euro a partire dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'U.P.B. «Fondo speciale» di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e delle relative proiezioni triennali, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
45. 01. Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I prodotti di cui al comma i ancora presenti nei magazzini dei rivenditori alla data del 31 dicembre 2007 possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 31 dicembre 2008».
*45. 06. D'Agrò, Peretti, D'Alia.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I prodotti di cui al comma i ancora presenti nei magazzini dei rivenditori alla data del 31 dicembre 2007 possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 31 dicembre 2008».
*45. 03. Marras.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - (Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese di spettacolo) - 1. Gli effetti dell'Accordo «Basilea 2» ai fini dell'accesso al credito da parte delle


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imprese, sono sospesi nei confronti degli organizzatori degli spettacoli dal vivo fino al 31 dicembre 2009.
45. 04. Conte Gianfranco.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972».
45. 05. D'Agrò, Peretti, D'Alia.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - (Accertamento in catasto fabbricati rurali) - 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato fino al 30 novembre 2008.
45. 07. Donadi, Costantini.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - «Ai fini dell'iscrizione ai registri regionali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991, al registro nazionale delle associazioni ed enti che svolgono attività in favore degli immigrati di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999, al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 2000 e infine per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 219 del 2005, la Croce Rossa italiana, limitatamente alle attività svolte in convenzione dai comitati provinciali e locali, è equiparato alle associazioni di volontariato».
45. 09. Delfino, Ciocchetti, Peretti.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Decorrenza dei trattamenti pensionistici) - 1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
46. 011. Aurisicchio, Musi, Buffo.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis. - (Abrogazione della perequazione urbanistica). - 1. I commi 258 e 259 dell'articolo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
46. 09. Bandoli, Lomaglio, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis. - (Interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici). - 1. All'articolo 2, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo


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quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».
46. 01. Aurisicchio, Scotto, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Disposizioni previdenziali per i lavoratori esposti ai danni prodotti dal contatto prolungato con la fiberfrax). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra «fiberfrax» che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi della fibra per un periodo non inferiore a dieci anni.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando in misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
46. 03. Aurisicchio, Buffo, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Disposizioni previdenziali per i lavoratori esposti ai danni prodotti dal contatto prolungato con la fiberfrax). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra «fiberfrax» che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi della fibra per un periodo non inferiore a dieci anni.
46. 02. Aurisicchio, Buffo, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Al comma 79 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sub-articolo 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «relativamente alle autonomie territoriali» sono soppresse;
b) il comma 4 è abrogato.
46. 04. Nicchi, Buffo, D'Antona, Aurisicchio.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comma 85 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
46. 08. Di Salvo, Buffo, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero). - 1. Al comma 124 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero», sono inserite le seguenti parole: «accertati con le modalità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle relazioni sindacali definite nei contratti collettivi nazionali di lavoro».
46. 06. Buffo, D'Antona, Nicchi, Aurisicchio.


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Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Trasferimenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). - 1. Al comma 126 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono», sono inserite le seguenti parole: «previo confronto con le rappresentanze militari di competenza da avviarsi 90 giorni prima dell'accertamento della situazione di esubero»;
b) dopo la parola: «disposti» aggiungere le parole: «a domanda».
46. 05. Di Salvo, Scotto, Buffo, Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Incarichi di livello dirigenziale generale). - 1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e le finzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica» sono soppresse, e le parole: «a quattro unità» sono sostituite dalle seguenti: «a due unità».
46. 07. Aurisicchio, D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Collegamenti con la Sardegna). - 1. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «autostrade del mare», sono aggiunte le seguenti: «e ai collegamenti con la Sardegna».
46. 010. Attili, Rotondo, Aurisicchio.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Modifiche in materia di ICI). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3, comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziarie, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario»;
b) all'articolo 5 comma 3, le parole da: «, ed estensione» a «articolo 11» sono soppresse;
c) all'articolo 10, comma 4, dopo le parole: «avuto inizio;» sono aggiunte le seguenti: «nel caso di locazione finanziaria la dichiarazione è presentata dal locatore;».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
46. 014. Strizzolo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Ripartizione plusvalenza da sale & lease nack). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 86, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria ai venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione».


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2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
46. 012. Strizzolo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Modifiche in materia di IRAP). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 6, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006, è comunque ammessa la deduzione della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto».
46. 013. Strizzolo.

ART. 47.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis.
All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 48, è inserito il seguente: «48-bis. Le disposizioni dei commi da 43 a 48 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, avente ad oggetto:
a) le modalità di attestazione formale e di periodico aggiornamento del limite massimo del trattamento economico di cui al comma 44, primo periodo, del citato articolo 3;
b) la ricognizione e compiuta identificazione delle amministrazioni pubbliche, delle società e degli altri enti tenuti all'applicazione delle disposizioni citate e dei rapporti alla medesima disciplina assoggettati, secondo criteri di omogeneità sostanziale, tutela della finanza pubblica allargata, rispetto delle autonomie regionali e locali;
c) la determinazione di termini e modalità con le quali le amministrazioni interessate provvedono alla acquisizione dei dati informativi occorrenti, nel rispetto dei principi di onnicomprensività di tutte le tipologie di trattamento economico assoggettato alla disciplina citata, tutela della riservatezza, massima celerità ed efficienza, anche prevedendo la possibilità di definire in sede di conguaglio annuale l'esatto ammontare degli importi da decurtare ai sensi del comma 47 del citato articolo 3, nonché i criteri perla gestione unitaria, l'aggiornamento costante e la identificazione dei soggetti e dei casi nei quali è garantita l'accessibilità ai predetti dati;
d) la fissazione dei criteri in base ai quali procedere alla individuazione delle posizioni di più elevato livello di responsabilità, di cui al comma 44, ottavo periodo, del citato articolo 3, secondo principi di corrispondenza effettiva con le funzioni effettivamente esercitate, rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e adeguata verificabilità obiettiva, anche potendo individuare criteri di temporaneità o rotazione;
e) l'individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative del citato articolo 3, commi da 43 a 48.»;
b) al comma 44, terzo periodo, sostituire le parole: «natura professionale e» con le seguenti: «natura professionale, il


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cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, nonché»;
c) al comma 47, nel primo e nel terzo periodo, dopo le parole, rispettivamente, «contratti di diritto privato» e «contratti» inserire le seguenti: «e rapporti di pubblico impiego».
d) al comma 48, dopo le parole: «rinnovo per scadenza di tutti i contratti» inserire le seguenti: «e rapporti di diritto pubblico».
47. 1.Di Gioia, Mancini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis.
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 375 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso che, per il periodo di cinque anni indicato nel citato comma 375, l'importo degli emolumenti spettanti ai membri del Parlamento resta determinato in 140.436 euro annui lordi, ed è escluso qualunque adeguamento retributivo comunque determinato, anche se riferito ad annualità precedenti al 1o gennaio 2008. Gli importi corrispondenti non possono essere recuperati al termine del periodo di cinque anni indicato dal citato comma 375. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui, ai fini della determinazione di emolumenti comunque denominati, si faccia riferimento ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: Modifiche all'articolo 3, comma 24, e termini di applicazione dell'articolo 1, comma 375 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
47. 2.Mura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis.
A decorrere dal 2008 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 2,6 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: Modifiche all'articolo 3, comma 24, e all'articolo 1, comma 375 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
47. 3.Mura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis.
Gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa dovute al blocco dell'adeguamento retributivo delle indennità di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, previsto dall'articolo 1, comma 375, della legge 24 dicembre 2007, non possono essere recuperati al termine del periodo di cinque anni indicato dal citato comma 375. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui, ai fini della determinazione di emolumenti comunque denominati, si faccia riferimento ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «Modifiche all'articolo 3, comma 24, e termini di applicazione dell'articolo 1, comma 375 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
47. 4.Mura.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244).

1. Il comma 5, dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «In sede di prima applicazione, i maggiori


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introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e l'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.»
47. 01. Strizzolo, Pertoldi, Maran, Cuperlo.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Incremento del limite del 30 per cento di deducibilità degli interessi passivi previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, lettera i) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. Il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è raddoppiato nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». La disposizione di cui al periodo precedente si applica dal 1o gennaio 2008.»
47. 05. Lion, Fundarò, Boato, Zanella.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 luglio 2007, n. 119, sostituire il periodo da: «per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009» con il seguente: «annui a decorrere dall'anno 2009».
2. All'onere recato dal presente articolo, pari a 160.000 euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
47. 03. Quartiani, Froner, Mariani, Zanetta, Rusconi.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 luglio 2007, n. 119, è integrato per l'anno 2008 di euro 160.000.
2. All'onere recato dal presente articolo, pari a 160.000 euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero


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dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
47. 04. Quartiani, Froner, Mariani, Zanetta, Rusconi.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. Il limite retributivo previsto all'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, non si applica a società che erogano servizi quali, attività di monitoraggio e controllo della spesa pubblica, servizi informatici, consulenza strategica, organizzativa, finanziaria e legale, nonché alle attività di revisione dei bilanci degli enti pubblici o delle società con partecipazione pubblica.
47. 06. Vannucci, Di Gioia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. Alla lettera b), comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «detrazione» sono aggiunte le seguenti parole: «in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2007».
47. 07.Strizzolo.

ART. 48.

Sopprimerlo.
48. 2. Andrea Ricci, Franco Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con le seguenti: sono riassegnate eventualmente anche nell'esercizio successivo.
48. 3. Nicchi, D'Antona, Aurisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del predetto articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1 650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»
48. 1.Lulli.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Esclusione delle utenze residenziali dalla tassa di concessione per l'impiego di apparecchiature di telefonia mobile).

1. All'articolo 21 comma 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, relativo alla tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione, la lettera a) è soppressa.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 292 milioni annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente indicati nella tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».
48. 01. Trepiccione, Zanella, Boato.


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Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Riassegnazione somme corrisposte a titolo di danno ambientale).

All'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «delle somme versate in favore dello Stato in attuazione di contratti di transazione in materia di danno ambientale che prevedano l'esecuzione di opere e lavori per il ripristino,».
48. 02. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella, Boato.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Alla legge 30 giugno 1971, n. 516, l'articolo 1 è abrogato.
2. Il fondo, denominato ex aeroporto Olivola, della estensione di circa 38 ettari, sito nel comune di Benevento, già trasferito al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 516 del 1971, è attribuito al patrimonio disponibile del comune di Benevento che ne stabilisce la destinazione.
49. 01.Giuditta.

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.

1. Al fine di consentire una razionalizzazione della spesa pubblica nell'ambito delle attività proprie della «Finest S.p.A.» e di «Informest - Centro di Servizi e documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale», all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: «nonché con l'Unione Sovietica», vengono sostituite con le parole: «nonché con i Paesi dell'ex Unione Sovietica e quelli dell'area asiatica».
49. 02.Pertoldi.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Compensazione Urbanistica)
.

1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 258 e 259 dell'articolo 1 sono abrogati.
49. 03. Francescato, Bonelli, Camillo Piazza, Zanella, Boato.

ART. 50.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia


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e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
50. 1. Amici, Giovannelli, Motta, Lulli.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
50. 01.Bordo.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
*51. 05. Peretti.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
*51. 013. Leo.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
*51. 016. Bruno.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
*51. 020. Salerno.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti


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commerciali» sono inserite le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
*51. 022. Tolotti, Del Bono.

Dopo l'articolo 51, è aggiunto il seguente:

Art. 51-bis.
(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.
2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008.
51. 01. Betta, Froner.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rimborsi spese elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente ai partiti che per la prima volta sono rappresentati nei due rami del Parlamento, è differito al sessantesimo giorno successivo all'inizio della legislatura.
2. Il piano di ripartizione dei fondi si compie senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. 02. Boato, Amici, Provera.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 489 è sostituito dal seguente:
489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso delle somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate e sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i provvedimenti relativi alle opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le quali sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli Organismi deputati».
51. 07. Crisafulli, Raiti.

Dopo l'articolo 51, è aggiunto il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole 31


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dicembre 2007» sono sostituite con le seguenti: 31 dicembre 2008».
51. 09. Dato, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa ed acciaio).

1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 c.c.
51. 010. Dato, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole «1o dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972».
2. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
51. 011. Mura.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di intestazione fiduciaria degli immobili).

1. Fino alla riforma organica delle società fiduciarie ai sensi e articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, gli atti di intestazione fiduciaria di immobili alle predette società sono assoggettati ad imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
2. Sono assoggettati alle medesime imposte in misura fissa gli atti di reintestazione ai fiducianti degli immobili cui si sono precedentemente applicate le disposizioni del comma 1.
51. 017. Tolotti.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, alle regioni interessate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera e) e di cui al comma 50 lettera h) della legge L. 24 dicembre 2007 n. 244.
51. 019. Taglialatela, Alemanno.


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Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.
2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministero delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008.
51. 03. Boato.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
*51. 04. Satta.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
*51. 014. Marras.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
*51. 026. Del Bue.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
*51. 027. Pili.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il


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seguente: «se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione é soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento».

2. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:
6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.

2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma: «5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
** 51. 06.Peretti.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro matricola).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3. comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in mancanza di esse, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in mancanza


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di esse, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione é soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento»;
c) all'articolo 6, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «i soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in mancanza di esse, documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento».

2. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ,dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:
«6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute, fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e dei contributi trattenuti e non certificati.
6-sexies. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.

3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma: «La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
** 51. 08.Bordo.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione é soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;


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c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento».

2. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:
6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.

2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma: «5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
** 51. 012.Leo.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione é soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento».

2. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:
6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel


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corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.

2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma: «5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
** 51. 015.Bruno.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione é soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento».

2. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:
6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.


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2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma: «5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
** 51. 018.Tolotti, Delbono.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole «Le certificazioni dei sostituti d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione é soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento»;
c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole «I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicano al sostituto prima del pagamento».

2. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:
6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.

2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma: «5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e


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successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola».
** 51. 021.Salerno.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Fondo per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.).

1. Per il sostegno degli strumenti di ingegneria finanziaria, quali i fondi di capitale di rischio, i fondi di garanzia, i fondi per mutui e i fondi per lo sviluppo urbano, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo denominato «Fondo per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria (FIF)».
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. struttura le operazioni del FIF sulla base di un adeguato sistema di garanzie, anche attraverso l'intervento del Fondo Europeo per gli Investimenti, prioritariamente nell'ambito di programmi settoriali promossi dalle pubbliche amministrazioni.
3. La dotazione iniziale del FIF, nonché il regolamento per il suo funzionamento, sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. 024.Fundarò, Lion, Boato, Zanella.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Norme sulla limitazione dell'uso del contante).

1. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiano e la clausola di non trasferibilità. In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli stessi assegni di cui al periodo precedente possono essere ulteriormente girati agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB) di cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo TUB, i quali appongono una successiva girata per l'incasso.
51. 025.Fundarò, Lion, Boato, Zanella.


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (C. 3324 Governo).

NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 24.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanarsi entro il 1o luglio 2008.
24. 1 (Nuova formulazione).Di Gioia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il periodo 2008-2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, è autorizzata ad avvalersi di un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, di cui almeno 10 individuate fra appartenenti alle aree o categorie corrispondenti alle ex carriere direttive, dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, collocati in posizione di comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti anche ai fini del monitoraggio della disposizione di cui all'articolo 25.
A detto personale si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
24. 10. (ex 25. 1).Vannucci.

ART. 25.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1988, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio dei rispettivi enti.
25. 1 (Nuova formulazione).Vannucci.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Allo scopo di assicurare il completamento di interventi urgenti, è differito


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alla data del 31 marzo 2008 il termine per l'utilizzo delle quote accantonate con riferimento all'anno 2007 relativamente al Ministero dell'interno, ai sensi del comma 758 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Ai fini di cui al periodo precedente, al medesimo Ministero è erogata anche la restante quota del 20 per cento.
35. 017 (Nuova formulazione).Incostante.

ART. 44.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. È differito al 30 giugno 2008 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 580 dei 1993 allo scopo di assicurare un'accurata definizione dei criteri generali che tenga conto dell'ammontare dei diritto annuale versato. Conseguentemente le parole al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 «valore aggiunto» sono sostituite dalle parole «ammontare del diritto annuale versato dalle imprese ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell'articolo 18».
44. 011 (Nuova formulazione).Dato, Di Gioia.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 sono prorogate all'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro.

Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.
47. 01 (Nuova formulazione).Strizzolo, Pertoldi, Cuperlo, Maran, Allam.


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ALLEGATO 4

Decreto-legge 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (C. 3324 Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), il termine «2010» è sostituito da: «2015»;
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), il termine «2010» è sostituito da: «2015;
c) all'articolo 53, comma 2, il termine «2008» è sostituito da: «2012;
d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, il termine «2011» è sostituito da: «2015».
2. 6.I Relatori.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione,.
2. 7.I Relatori.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per la riqualificazione della Caserma Rossani e quartiere Carrassi di Bari).

1. È autorizzata la spesa di tredici milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della Caserma Rossani e del quartiere Carrassi-San Pasquale da parte del Comune di Bari.
2. All'onere recato dal presente articolo pari a euro 13.000.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10.000.000, euro 682.000, euro 45.000 ed euro 2.273.000 rispettivamente gli accantonamenti relativi al predetto Ministero, al Ministero degli affari esteri, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero per i beni e le attività culturali. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 04.I Relatori.


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ART. 6.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere infine i seguenti periodi: «I programmi di cui al primo periodo possono riguardare anche i lavoratori dipendenti delle strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, interessati da programmi di razionalizzazione attuativi dei piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tali programmi possono essere definiti in specifici accordi intervenuti anche successivamente alle date di cui al medesimo periodo».
6. 0. 9.I Relatori.

ART. 7.

1. All'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 85, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
7. 12.I Relatori.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 e la rubrica con i seguenti:
(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici). - 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».
8. 4.I Relatori.


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ART. 11.

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Estinzione dei crediti vantati nei confronti dell'azienda universitaria policlinico Umberto I).

1. Al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, il Commissario liquidatore è autorizzato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma viene trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'Azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.
3. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al comma 2, sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di curo per il 2008 si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. 05.I Relatori.

ART. 12.

Al comma 1, le parole: sono ulteriormente prorogati fino al termine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008, ferme restando le eventuali diverse determinazioni che potranno essere assunte in sede di adozione del piano programmatico di cui all'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. 12.I Relatori.

ART. 19.

È aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Successivamente al perfezionamento dell'atto di concessione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il prezzo delle forniture di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, ivi incluse quelle di all'articolo 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è determinato secondo i criteri e le procedure stabiliti nella convenzione di concessione.
19. 2.I Relatori.

ART. 24.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
5. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in particolare in materia di energia, competitività e concorrenza, politiche di sviluppo e amministrazione generale, ed anche al fine di potenziarne le attività di accertamento, ispettive e di controllo ed assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, per l'attuazione di un programma straordinario di


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reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica, per quanto compatibile, l'ultimo periodo del comma 481 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al relativo onere pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 - 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo riducendo proporzionalmente tutti gli accantonamenti fino alla concorrenza della predetta somma.
24. 8.I Relatori.

È aggiunto, in fine, il seguente comma:
4-bis. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l'ultimo periodo del comma 481 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al relativo onere pari a 4 milioni di euro per il 2008 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo riducendo proporzionalmente tutti gli accantonamenti fino alla concorrenza della predetta somma.
24. 9.I Relatori.

ART. 27.

La rubrica dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica e in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il termine fissato dall'articolo 1 comma 83 della legge 23 agosto 2004 n. 239 è differito al 31 dicembre 2008 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione ambientale e dell'accordo Stato Regioni del 24 aprile 2001 in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma.
27. 27.I Relatori.

ART. 28.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della predetta legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e auto impiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre


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2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.
28. 8.I Relatori.

Aggiungere il seguente comma:
2. Al fine dell'attuazione del Programma Nazionale delle Autostrade del Mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società RAM, Rete Autostrade mediterranee S.p.A., da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei Trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1o marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. al Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei Trasporti.
28. 9.I Relatori.

ART. 33.

Aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2008.
33. 7.I Relatori.

ART. 34.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2008 con le seguenti: fino all'entrata in vigore del procedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
34. 6.I Relatori.

ART. 36.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.
36. 23.I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1o aprile 2008», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009.
39. 24.I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
36. 25.I Relatori.

ART. 38.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


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Conseguentemente dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Notifica sanzioni tasse automobilistiche e concessioni governative, e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole «alle singole leggi di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative».
2. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole «primo periodo,» sono soppresse.
38. 3.I Relatori.

ART. 39.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
4. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo «Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
39. 11.I Relatori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1, della 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui», sono soppresse.
39. 12.I Relatori.

ART. 41.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché sugli stessi atti non pendano procedimenti volti ad accertare responsabilità penale o contabile avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
41. 4.I Relatori.


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Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Fino al 1o gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
41. 0. 16.I Relatori.

ART. 42.

È aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi in coordinamento con l'Istituto Nazionale di Statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente la rubrica è così modificata: dopo le parole: n. 244 sono aggiunte le seguenti: e disposizioni concernenti il partenariato pubblico privato.
42. 2.I Relatori.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di agenzia del demanio).

1. Al fine di assicurare la necessaria efficienza e flessibilità di azione all'ente pubblico economico Agenzia del Demanio, garantendone l'autonoma gestione delle spese nei limiti delle proprie disponibilità, la predetta Agenzia concorre al contenimento della spesa connessa al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, provvedendo all'attuazione degli effetti delle disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa, in modo da assicurare complessivamente, nell'ambito della propria autonomia contabile e di bilancio e dandone adeguata evidenza, 1'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli eventuali effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. L'invarianza finanziaria è attestata dal collegio dei revisori dei conti nell'ambito della relazione sul bilancio dell'Ente a partire da quello relativo all'esercizio 2007.
43. 01.I Relatori.

ART. 46.

La rubrica dell'articolo 46 è modificata come segue: Disposizioni in favore di inabili e proroga termini per tariffe sociali.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo l, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono applicate anche al settore del gas naturale.
46. 1.I Relatori.

ART. 48.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
2. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, as
segnate


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e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del predetto articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
48. 4.I Relatori.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
2. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nei capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche è consentita anche la riallocazione, tramite girofondi, tra le contabilità speciali intestate agli Uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
48. 5.I Relatori.

ART. 50.

È aggiunto in fine, il seguente comma:
7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 11 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di euro novecentomila per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
50. 2.I Relatori.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i commi 27, 28 e 29 sono abrogati e, conseguentemente, al comma 30 le parole «, nel rispetto del comma 27,» sono soppresse.
51. 028.I Relatori.