XI Commissione - Mercoledì 16 gennaio 2008


Pag. 123


ALLEGATO 1

DL. 250/07: Disposizioni urgenti in materia di contrattazione collettiva (C. 3326 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1 sostituire la parola società con le seguenti imprese.
1. 1. Pelino.

Al comma 1 sostituire le parole attività di servizi di pulizia con le seguenti attività di servizi in appalto.
1. 2. Turci.

Art. 2.

Al comma 1, capoverso «5, sopprimere il quarto periodo.
2. 1. Pelino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis: Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali, non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono contrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data del 1o gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. 2.Pelino.

Dopo l'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2007, n. 250 inserire il seguente articolo 2-bis:

Art. 2-bis.

All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «non trovano applicazione nei» aggiungere le seguenti parole «casi previsti dall'articolo 2, fatte salve diverse disposizioni di accordi sindacali stipulati con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché nei»
2. 01. Rossi Gasparrini.


Pag. 124

Dopo l'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2007, n. 250 inserire il seguente articolo 2-bis.

Art. 2-bis.

All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le seguenti parole «, fatte salve diverse disposizioni di accordi sindacali già stipulati con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,»
2. 02. Rossi Gasparrini.

Dopo l'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2007, n. 250 inserire il seguente articolo 2-bis.

Art. 2-bis.

All'articolo 12-ter del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, prima della parole «il lavoratore che abbia trasformato» inserire le seguenti «Fatte salve diverse disposizioni di accordi sindacali già stipulati con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
2. 03. Rossi Gasparrini.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Per il personale già dipendente bancario in mobilità lunga alla data del 31 dicembre 2007, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, trovavo applicazione le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243».
2. 04. Allasia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

1. Il comma 85 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
3. 01. Buffo, Di Salvo.


Pag. 125


ALLEGATO 2

D.L. 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 3324 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
considerata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6, che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
rilevato che il termine per l'esercizio della delega ai fini dell'unificazione delle richiamate Casse di previdenza è ormai scaduto e, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, l'adozione dei progetti di unificazione risultava prodromica rispetto all'emanazione dei decreti legislativi oggetto della delega;
considerata altresì la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, che proroga al 30 settembre 2008 il termine, già previsto per il 30 settembre 2007, per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che deve comunque intervenire dopo la stipula di un accordo aziendale o territoriale, se nell'azienda non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
rilevata l'assenza di un'evidente motivazione della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che produce effetti anche sui termini di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione, di cui al comma 1195 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nonché effetti sospensivi ai fini dell'attività ispettiva in materia oggetto della regolarizzazione ai sensi del comma 1198 dello stesso articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;
considerato che: l'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2008-2010 di piani per la progressiva stabilizzazione di specifiche tipologie di personale flessibile (personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi) in possesso di determinati requisiti; peraltro, il comma 96 prevede che, con apposito DPCM, si stabiliscano le condizioni che conducano all'assimilazione ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 94, dei lavoratori con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal medesimo comma 94, ai fini dei menzionati piani per la stabilizzazione; inoltre, il comma 95, anche ai fini delle stabilizzazioni previste dal precedente comma 94, autorizza le pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e


Pag. 126

560 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), recanti una riserva del 60 per cento delle assunzioni a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni a beneficio di soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni;
ritenuto che appare incongruo, al citato articolo 3, comma 95, della legge finanziaria per il 2008, limitare solamente al personale assunto con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle varie tipologie di lavoratori flessibili che possono essere stabilizzati sulla base dei piani di cui al comma 94, la possibilità di vedersi prorogare il relativo rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, dal momento che tale limitazione potrebbe ingiustamente penalizzare gli altri lavoratori flessibili;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'effettiva portata normativa della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 che proroga il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, da ritenere comunque prodromica all'esercizio della delega al Governo per l'unificazione delle due Casse, il cui termine è scaduto;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, di cui all'articolo 7, comma 2, che eventualmente potrebbe essere prevista solo per i rapporti di lavoro definiti da accordi stipulati successivamente al 30 settembre 2007;
c) valutino l'opportunità, all'articolo 24 del decreto-legge in esame, recante disposizioni relative alla proroga dei contratti a tempo determinato di specifiche amministrazioni, di introdurre una ulteriore disposizione volta ad estendere a tutte le tipologie di lavoratori precari la previsione di cui al citato articolo 3, comma 95, della legge finanziaria 2008, che autorizza le pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007.


Pag. 127


ALLEGATO 3

D.L. 248/2007: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 3324 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
considerata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6, che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
rilevato che il termine per l'esercizio della delega ai fini dell'unificazione delle richiamate Casse di previdenza è ormai scaduto e, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, l'adozione dei progetti di unificazione risultava prodromica rispetto all'emanazione dei decreti legislativi oggetto della delega;
considerata altresì la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, che proroga al 30 settembre 2008 il termine, già previsto per il 30 settembre 2007, per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che deve comunque intervenire dopo la stipula di un accordo aziendale o territoriale, se nell'azienda non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
rilevata l'assenza di un'evidente motivazione della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che produce effetti anche sui termini di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione, di cui al comma 1195 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nonché effetti sospensivi ai fini dell'attività ispettiva in materia oggetto della regolarizzazione ai sensi del comma 1198 dello stesso articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;
considerato che: l'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2008-2010 di piani per la progressiva stabilizzazione di specifiche tipologie di personale flessibile (personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi) in possesso di determinati requisiti; peraltro, il comma 96 prevede che, con apposito DPCM, si stabiliscano le condizioni che conducano all'assimilazione ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 94, dei lavoratori con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal medesimo comma 94, ai fini dei menzionati piani per la stabilizzazione; inoltre, il comma 95, anche ai fini delle stabilizzazioni previste dal precedente comma 94, autorizza le pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e


Pag. 128

560 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), recanti una riserva del 60 per cento delle assunzioni a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni a beneficio di soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni;
ritenuto che appare incongruo, al citato articolo 3, comma 95, della legge finanziaria per il 2008, limitare solamente al personale assunto con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle varie tipologie di lavoratori flessibili che possono essere stabilizzati sulla base dei piani di cui al comma 94, la possibilità di vedersi prorogare il relativo rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, dal momento che tale limitazione potrebbe ingiustamente penalizzare gli altri lavoratori flessibili;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'effettiva portata normativa della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 che proroga il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, da ritenere comunque prodromica all'esercizio della delega al Governo per l'unificazione delle due Casse, il cui termine è scaduto;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, di cui all'articolo 7, comma 2, che eventualmente potrebbe essere prevista solo per i rapporti di lavoro definiti da accordi stipulati successivamente al 30 settembre 2007;
c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 24, recante disposizioni relative alla proroga dei contratti a tempo determinato di specifiche amministrazioni, di introdurre una ulteriore disposizione volta a prevedere, all'articolo 3, comma 95, della legge finanziaria per il 2008, l'autorizzazione alle pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi, anche ai fini della stabilizzazione, non solo del personale assunto con contratto a tempo determinato, ma anche di altre tipologie di lavoro flessibile.


Pag. 129


ALLEGATO 4

5-01320 Attili: Domanda di pensione agli Stati in convenzione internazionale CEE e extra CEE.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla problematica evidenziata dall'onorevole Attili, relativa alla gestione delle domande di pensione a lavoratori che hanno svolto attività anche all'estero, vorrei far presente, preliminarmente, sulla base dei dati acquisiti; che risulta rilevante, ai fini della tempistica della procedura di che trattasi, la residenza del richiedente.
L'INPS, infatti, mette in atto un diverso iter a seconda che la domanda venga presentata dal lavoratore all'Ente di previdenza del Paese estero dove risiede, oppure all'Istituto medesimo se trattasi di lavoratori stranieri residenti in Italia.
Nella prima ipotesi la speditezza e la fluidità dell'iter di trattazione può subire rallentamenti conseguenti a diversi fattori, quali:
la mancata tempestività della trasmissione della domanda da parte dell'Organismo estero, che crea un ritardo tra la data di presentazione della domanda e la data di presa in carico da parte della sede Inps competente per Stato di provenienza (cosidetta sede polo);
l'eventuale incompletezza della documentazione con la quale si correda la domanda, che rallenta il flusso della definizione della pratica, imponendo alla sede INPS di contattare l'Ente estero per richiedere i documenti mancanti;
la necessità di traduzione dei documenti redatti in lingua.

Nella seconda ipotesi prospettata, ossia quando la domanda è presentata all'INPS da lavoratori stranieri residenti in Italia, l'istituto non si limita all'inoltro della domanda all'ente pensionistico estero interessato, dovendo anche espletare le attività necessarie affinché la domanda sia gestita correttamente. In particolare la procedura che viene attivata è la seguente:
stampa dell'estratto contributivo finalizzato a verificare lo stato di aggiornamento del conto assicurativo per un primo controllo, anche in presenza dell'interessato, sulla correttezza e completezza dei dati assicurativi;
controllo della completezza della documentazione ed eventuale richiesta all'interessato di documenti mancanti;
primo controllo della sussistenza dei requisiti per il diritto alla pensione;
ricezione della domanda e inserimento in procedura;
invio della richiesta di estratto contributivo all'ente estero, per pensioni in carico all'Istituto;
inserimento dei dati in procedura di liquidazione per l'attivazione del calcolo e la produzione degli elaborarti;
invio della domanda di pensione all'ente estero per le pensioni in carico dell'Ente estero;
invio della comunicazione dell'esito della domanda alla luce della decisione dell'Ente estero ed eventuale consulenza a richiesta.

La procedura illustrata ha una durata media, neutralizzando il periodo di attesa


Pag. 130

della risposta da parte degli Enti esteri, pari attualmente a 2 mesi e 9 giorni.
Nel 2006 la gestione delle domande di pensione, al netto dei tempi di attesa delle risposte da parte degli Enti esteri, veniva completata mediamente in 2 mesi 19 giorni, mentre nel 2005 in 3 mesi 23 giorni.
Il miglioramento, nella tempestività del servizio, è stato pertanto del 40 per cento. Inoltre il 52 per cento delle sedi operative ha attualmente un tempo medio di liquidazione delle pensioni che non supera i 40 giorni.
L'Istituto ha reso noto, infine, l'intento di raggiungere, nel corso del corrente anno, un ulteriore miglioramento del tempo di definizione delle pratiche, nella misura del 10 per cento, e la riduzione delle differenze di tempestività delle prestazioni ancora esistenti tra le Sedi operative sul territorio, incidendo con interventi mirati sulle strutture con residue criticità.
Conclusivamente sono in grado di garantire la massima vigilanza da parte dell'Amministrazione che rappresento affinché i predetti obiettivi vengano raggiunti nel minor tempo possibile attraverso l'eliminazione delle problematiche riscontrate nell'ambito delle procedure in questione.


Pag. 131


ALLEGATO 5

5-01282 Burgio: Pagamento delle ferie non godute a dipendenti degli uffici postali della filiale di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Burgio, nell'atto che passo a discutere, solleva l'attenzione su questioni inerenti il personale delle Poste Italiane, con particolare riferimento ai dipendenti delle filiali della provincia di Venezia presso le quali risultano occupati circa 976 lavoratori.
In ordine ai fatti riportati, sono stati acquisiti dati informativi presso gli Uffici territoriali del lavoro e presso il competente Ministero delle Comunicazioni.
In premessa vorrei ricordare, in merito alla specifica vicenda delle ferie non godute da parte dei dipendenti in questione, che l'articolo 10 del decreto legislativo 66 del 2003, in materia di orario di lavoro, prevede che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, e che tale periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
La Società Poste, interessata in merito dal competente Ministero delle Comunicazioni, ha reso noto che la corresponsione di un'indennità, a fronte di periodi di ferie non goduti, è stata effettuata soltanto in alcuni casi di cessazione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma IX del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane, dell'11 luglio 2003, che testualmente recita «La cessazione dei rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alla ferie maturate e pertanto, in tal caso il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati (...) ovvero alla relativa indennità sostitutiva». L'articolo. 35 prevede, inoltre, al successivo comma X, che il personale che, per esigenze di servizio o in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenze obbligatorie, non abbia potuto godere delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, può fruirne entro il primo semestre dell'anno successivo.
Nel caso specifico, secondo quanto comunicato dalla Società medesima, le giornate di ferie non godute e liquidate con la prevista indennità, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per esodo, dimissioni e altre cause, sarebbero state circa 527 nel corso dell'anno 2005 e circa 530 nel corso dell'anno 2006.
Mentre fino al mese di agosto 2007, risulterebbero liquidate 73 giornate di ferie non godute.
In conclusione, pertanto, non posso che ribadire l'attenzione del Ministero che rappresento in ordine al rispetto di un diritto costituzionalmente garantito quale è quello sancito dall'articolo 36, laddove si prevede che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.


Pag. 132


ALLEGATO 6

5-01909 Rocchi e Zipponi: Problematiche del cantiere per la riconversione della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione parlamentare presentata dagli Onorevoli Rocchi e Zipponi, relativa alle problematiche inerenti il cantiere aperto a Civitavecchia per la riconversione della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord, non posso, preliminarmente, che confermare, che il Governo, fin dal suo insediamento, ha prestato particolare attenzione alla fondamentale tematica della sicurezza del lavoro, attraverso diverse iniziative sul piano sia normativo che amministrativo.
In particolare, la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», dispone la rivisitazione della normativa in materia vigente al fine di renderla maggiormente aderente alle esigenze di sicurezza provenienti dal mondo del lavoro e quindi in grado di contrastare con la massima, possibile, efficacia il grave fenomeno infortunistico. I relativi decreti attuativi, attualmente in corso di redazione, rispondono ai principi posti dall'articolo 1, comma 2, della medesima legge, che prevedono, fra l'altro, la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, al fine anche di eliminare ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi, la razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi in materia di sicurezza e la revisione della normativa in materia di appalti.
Con specifico riferimento al problema degli appalti, sollevato nell'atto parlamentare, potranno, quindi, in sede attuativa essere apportate le necessarie modifiche alla normativa vigente, alla luce dei principi e criteri direttivi che dispongono la previsione di strumenti in grado di valutare l'idoneità delle aziende in relazione all'osservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro che diventa requisito indispensabile per accedere ad agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici.
Inoltre è in via di pubblicazione lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministri della Salute e del Lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della predetta legge, concernente il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e di sicurezza del lavoro, finalizzato a garantire l'uniformità degli interventi nell'attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si prevede, infatti, che i Comitati regionali di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 svolgano i propri compiti di programmazione ed indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto di indicazioni e criteri formulati a livello nazionale dai competenti Ministeri e dalle Regioni, al fine di individuare priorità di settori e di intervento.
Del Comitato, presieduto dalla giunta regionale, fanno parte rappresentanti di vari organismi coinvolti nel settore della sicurezza sul lavoro tra cui le Direzioni regionali del lavoro; ai lavori del Comitato partecipano anche rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati


Pag. 133

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.
Si prevede anche l'esercizio dei poteri sostitutivi dei Ministeri della salute e del lavoro, nelle ipotesi, specificamente individuate, di inerzia del Comitato, ovvero dell'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata in caso di inadempimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici componenti il Comitato.
Proprio in considerazione della diffusione di forme di lavoro irregolare e della gravità dei fenomeni infortunistici nei cantieri edili viene annualmente promosso e realizzato un potenziamento e una razionalizzazione dell'attività ispettiva anche attraverso un efficace coordinamento tra tutti i soggetti competenti in materia di controllo in tale settore, con l'eventuale coinvolgimento delle Forze dell'ordine.
Al riguardo si evidenzia che nel corso dell'anno 2007 l'attività ispettiva ha registrato un significativo incremento dei risultati ottenuti con riferimento al numero delle aziende ispezionate, al numero delle aziende irregolari, nonché al numero dei lavoratori irregolari e totalmente in nero e del recupero del contributi e dei premi evasi, risultati dovuti anche al rilevante aumento di organico degli ispettori, operato in aderenza agli impegni assunti in merito dal Governo.
Sulla scorta del presente atto ispettivo, gli uffici dell'Amministrazione che rappresento hanno, inoltre, acquisito informazioni, per la rispettiva parte di competenza, dalle altre Amministrazioni coinvolte, quali il Ministero della Salute, dello Sviluppo economico e dell'Ambiente.
In particolare il Ministero dello Sviluppo Economico, ha reso noto che il gruppo Enel, al fine di incrementare l'utilizzo del carbone nella generazione termoelettrica, ha predisposto un programma di trasformazione di impianti esistenti che, tra l'altro, ricomprende il rifacimento della centrale ad olio combustibile, sita nel territorio del Comune di Civitavecchia (Roma) autorizzata con decreto in data 24 dicembre 2003.
Con decreto ministeriale di giugno 2003, l'allora società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), oggi Terna S.p.a., è stata incaricata di effettuare sopralluoghi nei siti sede, di costruende centrali termoelettriche, finalizzati ad accertare i tempi previsti per l'entrata in esercizio della nuova potenza, in relazione alle cause di eventuali ritardi. Dall'ultimo sopralluogo presso la centrale di Torrevaldaliga Nord, effettuato lo scorso 17 dicembre, è emerso che gli stati di avanzamento della realizzazione erano i seguenti:
ingegneria: oltre il 98 per cento;
approvvigionamenti di strutture e macchinario: circa il 98 per cento;
realizzazione: circa il 52 per cento.

Il completamento dell'impianto, previsto per la fine del 2009, differisce di circa un anno rispetto al termine ipotizzato con il citato provvedimento di autorizzazione del 24 dicembre 2003 (secondo semestre 2008). Tale difformità è stata causata, principalmente dal fatto che l'autorizzazione alla trasformazione a carbone dell'esistente centrale di Enel Produzione S.p.a. è stata oggetto di un nutrito contenzioso innanzi al TAR del Lazio, al Consiglio di Stato e al Tribunale Civile di Civitavecchia.
Il Ministero dell'Ambiente, inoltre, ha reso noto che, la modifica della centrale in questione ha avuto una valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ed è stata autorizzata la sua costruzione ed il suo esercizio con autorizzazione unica emanata dal Ministero delle Attività Produttive.
A seguito di specifiche segnalazioni del suddetto Ministero e dell'ARPA Lazio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, di recente, avviato un procedimento di riesame, relativamente alle emissioni in atmosfera e al controllo e monitoraggio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 59 del 2005. In relazione alle problematiche connesse alla


Pag. 134

tutela della salute, il Ministero della Salute ha espresso, inoltre, l'intento di aprire un «Tavolo tecnico della salute».
Pertanto, le problematiche sollevate dalla interrogazione di cui all'oggetto potranno trovare adeguate risposta nei provvedimenti di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge in parola.
In conclusione, non posso che esprimere condivisione per qualsiasi iniziativa che possa contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e, nel contempo, garantire l'osservanza delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro e le contribuzioni di legge.
Piena disponibilità, inoltre, a partecipare all'auspicato tavolo di confronto sulle problematiche del cantiere in questione e, a maggior ragione, ad azioni coordinate di vigilanza con gli altri organismi deputati.


Pag. 135


ALLEGATO 7

5-01910 Pagliarini: Tutela del lavoro nelle Fonderie Officine Pilenga di Comun Nuovo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel rispondere all'atto ispettiva presentato dall'Onorevole Pagliarini mi sembra importante ribadire che, sin dal suo insediamento, il Governo ha inserito il tema della salute e sicurezza tra le assolute priorità da perseguire. Ricordo che l'obiettivo del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza non è solo quello di riordinare il sistema vigente, ma anche quello di innovarlo e di perfezionarlo nell'intento di programmare la sicurezza in azienda tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro mettendo, altresì, in evidenza il ruolo attivo dei lavoratori.
Per quanto riguarda l'esigenza di assicurare una reale tutela dei diritti inviolabili dei lavoratori, della regolarità e della sicurezza dei rapporti di lavoro, interventi concreti in tal senso sono stati effettuati attraverso una costante ed efficace presenza sul territorio del personale ispettivo, notevolmente incrementato in aderenza agli obiettivi prefissati dal Governo, e attraverso una costante azione di formazione intesa anche come strumento di prevenzione e tutela.
Per quanto riguarda li caso specifico posto all'attenzione dall'Onorevole Pagliarini sono in grado di informare che gli uffici ispettivi competenti hanno effettuato accessi presso l'azienda in questione e che, al momento, sono in corso di valutazione i dati emersi in quella sede.
In conclusione, posto il rilievo della situazione prospettata dall'Onorevole Pagliarini, posso assicurare che l'Amministrazione che rappresento continuerà a vigilare sul rispetto della normativa a tutela dei lavoratori, e che nell'ambito dell'attuazione della deleghe della legge n. 123 del 2007, sarà assicurata particolare attenzione alle esigenze di tutela dei lavoratori che si trovino e dover denunciare il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza.
Mi posso, inoltre, impegnare sin d'ora a fornire le eventuali ulteriori notizie che dovessero emergere nel prosieguo degli accertamenti.


Pag. 136


ALLEGATO 8

5-01911 Bodega e Fugatti: Indennità di disoccupazione erogate a lavoratori stagionali di nazionalità rumena.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che mi accingo a discutere, richiama la problematica, già nota agli uffici della Provincia ed all'INPS, relativa alla presunta indebita percezione dell'indennità di disoccupazione da parte di lavoratori neocomunitari, e tra questi in particolare i cittadini rumeni, che, al termine del rapporto di lavoro stagionale, rientrano nel paese di provenienza, sottraendosi in tal modo alla ricerca di nuovi percorsi lavorativi, come invece richiederebbe il loro status di lavoratori disoccupati.
In merito la Direzione provinciale INPS di Trento, sentita al riguardo, ha reso noto di aver disposto tempestivamente i controlli per verificare che i lavoratori in questione siano effettivamente residenti in Italia durante il periodo di disoccupazione.
Tali controlli sono stati determinati e resi ancora più necessari dalla presentazione, al termine della stagione turistica estiva 2007, di un numero di domande di indennità considerevolmente superiore al previsto.
In particolare, dall'esito di specifiche verifiche operate nelle Valli di Fassa e di Fiemme, zone in cui il fenomeno denunciato è risultato particolarmente evidente soprattutto nel settore alberghiero e di ristorazione, si è rilevato, da un controllo a campione di circa 120 domande, che quelle presentate dai lavoratori stranieri sono state pari a circa il 35 per cento del totale e che, in molte di queste, è stato indicata quale residenza o domicilio il luogo di lavoro.
Dai riscontri presso le Amministrazioni comunali, è risultato che, su 41 soggetti esaminati, 28 non erano iscritti nei registri anagrafici, pur lavorando in Italia da più di tre mesi. Le domande di questi 28 lavoratori sono state, quindi, respinte o per la mancanza del requisito contributivo (n. 5) o per l'irregolarità del soggiorno degli stessi sul territorio nazionale (23), con la motivazione dell'inesistenza di iscrizione presso l'anagrafe del comune di residenza o di domicilio indicato sul modello di domanda.
Durante gli accertamenti è emerso, inoltre, che alcuni lavoratori avevano indicato lo stesso numero di conto corrente per il pagamento dell'indennità di disoccupazione.
Da ricerche effettuate dall'INPS, presso un istituto bancario è emerso che il conto corrente indicato era, in realtà, intestato all'amministratore della società che gestiva l'albergo presso cui i soggetti erano stati occupati e dove risultavano anche domiciliati. Poiché erano stati disposti pagamenti a favore di questi soggetti, si è provveduto ad accertare presso il Comune la situazione anagrafica degli interessati e, dato l'esito negativo, a disporre l'annullamento dei pagamenti effettuati e richiedere alla banca la restituzione dei bonifici.
In proposito la Provincia di Trento ha fatto presente di aver avviato gli opportuni contatti con la Direzione Provinciale dell'INPS, finalizzati alla definizione, già nella prima parte di quest'anno, di un protocollo d'intesa volto ad un più efficace raccorcio tra gli uffici, anche per il miglioramento degli strumenti di controllo.
Il raccordo potrà realizzarsi anche per il tramite di scambi periodici dei dati e


Pag. 137

delle informazioni in possesso di ciascun ufficio competente mediante l'attivazione di controlli incrociati tra Centri per l'Impiego e Uffici dell'INPS, diretti alla verifica dei requisiti richiesti per lo stato di disoccupazione.
In conclusione vorrei, quindi, rassicurare l'Onorevole Bodega in ordine all'attenzione prestata da parte degli enti preposti, che hanno svolto un'intensa attività di vigilanza che ha condotto ai positivi risultati illustrati.