IX Commissione - Giovedì 17 gennaio 2008


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 2480-B).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata). 1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi dei comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno venti ore di corso pratico di guida, delle quali almeno otto in autostrada o su strade extraurbane e quattro in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile dei pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante dei conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
1-sexies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo,


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con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole: nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida.
1. 03.(nuova formulazione). Attili, Barbi, Beltrandi, Caparini, Meta, Moffa, Pedrini, Mario Ricci, Tassone, Uggè, Zeller.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e l'arresto fino a un mese.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2:
a) alla lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da uno a due anni»;
b) alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «da uno a due anni» con le seguenti: «da diciotto mesi a tre anni».
16. 17.(nuova formulazione) Attili, Barbi, Beltrandi, Meta, Moffa, Pedrini, Mario Ricci, Tassone, Uggè, Zeller.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 1, sopprimere le parole: , nonché idonei spazi di riposo.
24. 35. Attili, Barbi, Beltrandi, Caparini, Meta, Moffa, Pedrini, Mario Ricci, Tassone, Uggè, Zeller.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a: «alcolemico; inoltre» sono soppresse.
24. 34. Attili, Barbi, Beltrandi, Caparini, Meta, Moffa, Pedrini, Mario Ricci, Tassone, Uggè, Zeller.

ART. 27.

Al comma 1, sostituire le parole da: con decreto del Ministro dei trasporti fino a: segnaletica stradale con le seguenti: gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, per l'adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale che non risulti più conforme alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada.
27. 8. Attili, Barbi, Beltrandi, Caparini, Meta, Moffa, Pedrini, Mario Ricci, Tassone, Uggè, Zeller.