I Commissione - Marted́ 12 febbraio 2008


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Atto n. 210).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» (Atto n. 210);
tenuto conto che lo schema del decreto legislativo riprende, nella sostanza, con formulazione in parte diversa, alcuni fra i princìpi contenuti nelle disposizioni del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, decaduto per decorrenza dei termini di conversione, ovvero inseriti nel testo di detto decreto a seguito dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato;
osservato altresì che taluni dei principi contenuti nelle disposizioni recate dal citato decreto-legge n. 181 del 2007 o in esso inserite nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione sono nella sostanza ripresi dal decreto legge 29 dicembre 2007, n. 249, attualmente in corso di conversione;
valutata l'opportunità, sia sotto il profilo della tecnica legislativa che ai fini di una maggiore organicità della disciplina dell'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, di un migliore coordinamento tra le norme recate dal decreto legislativo n. 30 del 2007 e quelle attualmente contenute nel citato decreto-legge n. 249/2007 attraverso l'inserimento dei contenuti di tale ultimo provvedimento, nella formulazione risultante dall'esame in sede referente alla Camera del disegno di legge di conversione, nell'ambito del decreto legislativo che regola in termini più complessivi il diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione;
ritenuto che per i cittadini dell'Unione sia sufficiente richiedere, ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi e per l'iscrizione anagrafica, la disponibilità di risorse economiche sufficienti, risultando superfluo un esplicito riferimento alla loro derivazione da fonti lecite e dimostrabili;
osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 18 aprile 2005, n. 62, dispone che alla copertura delle maggiori spese o delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dall'articolo 1 della medesima legge si provvede, qualora non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
rilevato che l'articolo 2 dello schema dispone una diversa modalità di copertura


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degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 1, lettera e):
1. al capoverso «articolo 20», il comma 1 sia riformulato nel senso di prevedere che il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
2. al capoverso «articolo 20», dopo il comma 1 sia aggiunto un ulteriore comma che preveda che, ai fini dello stesso articolo 20, i motivi di sicurezza dello Stato sussistano anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;
3. al capoverso «articolo 20», dopo il comma 1 sia aggiunto un ulteriore comma che preveda che, ai fini dello stesso articolo 20, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza nel territorio nazionale è incompatibile con la civile e sicura convivenza;
4. al capoverso «articolo 20», al comma 2 sia precisato che i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza. Al medesimo comma, secondo periodo, la parola: «automaticamente» sia sostituita dalle seguenti: «di per sè»;
5. al capoverso «articolo 20», al comma 3 sia precisato che, nell'adottare i provvedimenti di allontanamento si tenga conto anche dello stato di salute dell'interessato;
6. al capoverso «articolo 20», dopo il comma 3, sia aggiunto un ulteriore comma che preveda che, ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tenga conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere;
7. al capoverso «articolo 20», al comma 4, le parole: «solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza» siano sostituite dalle seguenti: «solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»;
8. al capoverso «articolo 20», al comma 5, le parole: «e per i motivi di cui al comma 13» siano sostituite dalle seguenti: «o per motivi imperativi di pubblica sicurezza»;


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9. al capoverso «articolo 20», il comma 7 sia riformulato nel senso di prevedere che i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno. Negli altri casi i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario;
10. al capoverso «articolo 20», al comma 8, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati e redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato»;
11. al capoverso «articolo 20», il comma 9 sia sostituito dal seguente: «9. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore e alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento provvede il tribunale ordinario in composizione monocratica secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; il comma 10, secondo periodo, sia conseguentemente riformulato prevedendo la competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica;
12. al capoverso «articolo 20», i commi 12 e 13 siano sostituiti dai seguenti: «12. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva;
12-bis. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura di allontanamento disposta ai sensi del comma 12, secondo periodo.
12-ter. Nei casi di cui ai precedenti commi 12 e 12-bis si procede con rito direttissimo. Il soggetto è comunque allontanato dal territorio nazionale con provvedimento ad esecuzione immediata.»
13. al capoverso «articolo 20», la rubrica sia sostituita dalla seguente: «Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno»;
14. dopo il capoverso «articolo 20», sia inserito un ulteriore articolo che disciplini l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento sia sottoposto ad un procedimento penale, prevedendo che:
si applichino le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, escludendo che il trattenimento del soggetto da allontanare abbia luogo presso un centro di permanenza temporanea;
ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta si intenda concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta;


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non si dia luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;
quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si possa procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa;
in deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, possa essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza; salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione sia rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.»;
15. al capoverso «articolo 21», comma 1, le parole: «Il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 1» siano sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza»;
16. al capoverso «articolo 21», comma 2, il quarto periodo sia sostituito dal seguente: «Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati e redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato.»;
17. al capoverso «articolo 22», commi 1 e 2, si precisi che la competenza sui ricorsi avverso gli allontanamenti adottati per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sia attribuita al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, mentre negli altri casi la competenza sia attribuita al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato;
18. al capoverso «articolo 22», alla fine del comma 4 siano aggiunte le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza»;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 1;
valuti il Governo l'opportunità di adeguare la quantificazione degli oneri al recepimento delle condizioni poste dal presente parere e di adeguare la copertura finanziaria a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 18 aprile 2005, n. 62.


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ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante l'organizzazione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Atto n. 207).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di regolamento recante «l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» (Atto n. 207),
visto il parere del Consiglio di Stato,
preso atto che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento in esame,
visti e condivisi i rilievi formulati dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), comprese le premesse che ne costituiscono parte integrante,
formulata, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), una riserva in ordine all'opportunità di procedere alla nuova organizzazione del Ministero nell' attuale fase in cui il Governo, a seguito dello scioglimento delle Camere, è rimasto in carica per il disbrigo degli affari correnti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano eliminati gli effetti della frammentazione delle competenze in materia di ricerca e di programmazione delle iniziative nazionali e internazionali per lo sviluppo sostenibile, posto che tali funzioni non sembrano adeguatamente ricomprese nell'ambito delle competenze della nuova Direzione generale clima ed energia;
b) con riferimento alla dimensione internazionale - considerato che si prevede una proiezione internazionale di ciascuna Direzione generale - sia modificata l'impostazione dello schema di Regolamento nelle parti che prefigurano un indebolimento sia della visione complessiva e dell'unitarietà degli indirizzi ministeriali sia della partecipazione ai programmi internazionali in campo ambientale, nonché della gestione coordinata della normativa europea di riferimento;
c) si chiariscano dettagliatamente i rapporti tra la nuova Direzione generale clima ed energia ed il Comitato nazionale per lo scambio delle quote di emissione, di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che rischiano di essere eccessivamente formali e labili; viceversa, appare opportuno verificare la possibilità sia di incardinare esplicitamente il Comitato presso la Direzione generale clima ed energia sia di assicurare forme di costante coordinamento con quest'ultima, rendendosi a tal fine necessario valutare attentamente la composizione del Comitato stesso;
d) posto che lo schema di regolamento conferma la competenza della Direzione


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generale tutela biodiversità e aree protette rispetto alle modalità di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, rimettendo tuttavia alla competenza della Direzione generale mare, acque e difesa del suolo taluni programmi di intervento relativi a tali aree marine, si elimini ogni elemento di ambiguità sull'argomento, in modo da garantire la massima coerenza con la normativa vigente in materia, tenuto anche conto del fatto che diversi parchi nazionali hanno al loro interno aree marine protette;
e) sia introdotta una ulteriore lettera dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, in modo da assicurare che alla Direzione generale tutela biodiversità e aree protette sia attribuita anche la funzione di raccordo, in relazione alle competenze del Ministero, con il Ministero per i beni e le attività culturali, per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
f) sia collocata all'articolo 6, che disciplina le funzioni della Direzione generale valutazioni ambientali, la competenza statale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti, trattandosi di opere in gran parte soggette a VIA; appare infatti incomprensibile la proposta di collocare tale competenza nella Direzione generale mare, acque e difesa del suolo, all'articolo 4, comma 1, lettera e), dello schema di regolamento;
g) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di regolamento, siano soppresse le parole «di servizio», riferite alle attività della Direzione generale valutazioni ambientali, potendo tali parole condurre ad una interpretazione eccessivamente limitativa delle funzioni della medesima Direzione generale, che ha peraltro il compito di assicurare il funzionamento delle commissioni di valutazione, le quali, non essendo centri di responsabilità in senso contabile, non sono in grado di provvedere direttamente al loro funzionamento ed alla organizzazione delle proprie attività;
h) atteso che in varie parti dello schema di regolamento si richiamano il «supporto tecnico» e la «collaborazione» dell'APAT - con un'impostazione che segnala il permanere di una visione arretrata circa la necessaria autonomia dell'APAT e del sistema dei controlli ambientali - sia definita puntualmente la distinzione fra tali attività; siano disciplinati in particolare i limiti di intervento di una struttura esterna e sottoposta alla vigilanza del Ministro, ai sensi dell'articolo 10 dello schema di regolamento, nel conseguimento degli obiettivi istituzionali propri delle Direzioni generali del Ministero, tenendo conto anche delle differenze strutturali, organizzative e di programmazione tra le Direzioni generali e l'APAT;
i) poiché la legge finanziaria per il 2008 ha impostato le previsioni di spesa del Ministero per missioni e programmi, che risultano basati sull'organizzazione attuale, si disponga - in caso di definitiva emanazione del provvedimento - un differimento della data della sua entrata in vigore, al fine di non provocare seri problemi alla gestione del bilancio e facendo in modo che la nuova legge finanziaria possa ripartire i finanziamenti sulla base della nuova struttura a partire dall'anno 2009.
e con le seguenti osservazioni:
pur apprezzata la riduzione da due ad uno del numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale all'interno degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con compiti di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Ministero, il Governo valuti l'opportunità di mantenere tale posto dirigenziale, anche in relazione alla genericità dei compiti a tale funzione attribuiti, che appaiono incomprensibilmente svincolati dalle funzioni


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delle Direzioni generali competenti nelle singole materie;
il Governo consideri l'opportunità del mantenimento delle funzioni dirigenziali non generali all'interno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro o, in subordine, preveda che le funzioni dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro siano definite nell'ambito del decreto di cui all'articolo 13, comma 2 dello schema e che già all'interno dello schema di regolamento in esame siano chiare ed esplicite le modalità di definizione di tali compiti.