Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Mercoledì 13 febbraio 2008


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, premesso:
che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;
c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
considerato altresì che:
g) a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti firmati dal Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, essendo quindi incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge 28/2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha ritenuto di disciplinare con la massima urgenza e sollecitudine la fase già in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature,


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dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonchè ai diritti soggettivi riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008 sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3, comma 2. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente provvedimento, nonché le conferenze-stampa di cui all'articolo 8 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;
b) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;
c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione nazionale autonomamente
disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;
c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b),


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rappresentate al Parlamento nazionale, il cui simbolo sia stato presentato in occasione delle precedenti elezioni per la Camera dei Deputati o per il Senato, in un numero di circoscrizioni tali da interessare almeno un quarto della popolazione chiamata al voto.
d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
e) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi precedenti del presente articolo e di cui all'articolo 7, i tempi sono ripartiti per l'80 per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e b), e per il 20 per cento in modo paritario agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e).
4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
5. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.
(Informazione).

1. Sono programmi di informazione il telegiornale, il giornale radio, il notiziario e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 2, sui temi da questi proposti e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, uniformandosi, con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, obiettività e parità di accesso e trattamento tra le diverse forze politiche.
3. In ogni caso i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per alcune forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente


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detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.
4. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche sui temi programmatici della campagna elettorale, sono tenuti, nei confronti delle diverse forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2:
a) a garantirne, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di libera espressione;
b) ad assicurarne complessivamente l'equilibrata presenza, sempre e comunque in forma di contraddittorio in condizioni di parità di trattamento.

Il rispetto di tali condizioni, e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

5. La RAI comunica all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni di cui al presente articolo, indicando i temi trattati e le forze politiche invitate.

Art. 5.
(Illustrazione delle modalità di presentazione delle liste).

1. A far luogo almeno dal terzo giorno successivo alla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma precedente del presente articolo sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 6.
(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 13 e il 14 aprile 2008, la RAI organizza e trasmette, nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19.00, e comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi a contenuto informativo della Rai, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse forze politiche.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 3 comma 3.
3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6.
4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.
6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da


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garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 7.
(Conferenza-stampa dei rappresentanti delle diverse forze politiche).

1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo oggetto della presente delibera, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 7, una conferenza-stampa per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.
2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di quindici minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti, non appartenenti alla RAI. Il rappresentante della forza politica partecipante alla conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista. Gli altri due giornalisti sono scelti dalla Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI sottopone alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro cinque giorni dalla data della prima conferenza-stampa l'elenco dei giornalisti e ne attende la ratifica ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.
3. Le conferenze-stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
4. Sono trasmesse per prime le conferenze stampa dei soggetti politici presenti nel Parlamento europeo seguite da quelli presenti nel Parlamento italiano. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti nella sede parlamentare di ciascun soggetto politico, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.


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Art. 8.
(Trasmissioni per la circoscrizione estero).

1. A far luogo almeno dal terzo giorno successivo all'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai International e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini di italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale. Allo stesso scopo, Rai International realizza e trasmette nello stesso periodo un'apposita programmazione, che si deve informare rigorosamente alle disposizioni e ai criteri per l'informazione stabiliti dall'articolo 6.
3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari, realizza almeno una tribuna elettorale televisiva e una radiofonica per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 7. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO.
4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 7 e 8 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.
5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero, Rai International predisporrà una striscia quotidiana della durata di quindici minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento alla campagna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa trasmissione andrà in onda su RAIUNO e su Rai International.

Art. 9.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.


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2. Il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base quindicinale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione Generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.
3. La violazione della presente disciplina, fermi restando i diritti dei soggetti politici e le conseguenze sul piano del diritto comune, costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.