Commissioni Riunite I e V - Marted́ 19 febbraio 2008


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ALLEGATO

DL 248/07: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 3324-A Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI E APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: Ministero della difesa, aggiungere le seguenti: «, missione «Difesa e sicurezza del territorio»,»;
b) al primo periodo, sostituire le parole: «sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa» con le seguenti: «sul quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa»;
c) al secondo periodo le parole: «confluite sulla predetta missione», con le seguenti: «a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite sul predetto Fondo».
1. 100. I Relatori.

ART. 5.

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:
«2-ter. All'articolo 71-septies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del sevizio stesso.
2-quater. Il decreto di cui all'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è adottato entro il 31 dicembre 2008».
5. 100. I Relatori.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contributi per le imprese editrici).

1. I contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8 e 11, e dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 250, in favore delle imprese che, nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria superiori a 8 milioni di euro sono ridotti in modo da conseguire una minore spesa pari a 30 milioni di euro per il 2008 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente:
a)
dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario).

1. Il fondo transitorio di cui al comma 796, lettera b), dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'esercizio finanziario 2008 di 14 milioni di euro.

b) dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Dotazione del fondo ordinario delle università).

1. La dotazione finanziaria del fondo per il funzionamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della lettera a) della legge n. 537 del 1993, come determinata dalla tabella C, allegata all'articolo


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3, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2008.
5. 0100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole da: fermo restando fino alla fine del comma.
6. 100. I Relatori.

Sopprimere il comma 2.
6. 101. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n, 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia del prestatore medesimo.
6. 102. I Relatori.

ART. 6-bis.

Al comma 3, sostituire le parole: pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: pari a 8.000.0000 euro a decorrere dall'anno 2008.
6-bis. 100. I Relatori.

ART. 6-ter.

Al comma 1, dopo le parole: per tutti i soggetti aggiungere la seguente: privati.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
6-ter. 100. I Relatori.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Rateizzazione versamento contributi previdenziali a favore di enti e organismi operanti nel settore della musica).

1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti ed organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versino in condizioni di difficoltà finanziarie, è assegnato per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
6-ter. 0100. I Relatori.


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ART. 7.

All'articolo 7, aggiungere in fine i seguenti commi:
4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al precedente periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico ed il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche».
7. 100. I Relatori.

ART. 7-bis.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010», con le seguenti: valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
7-bis. 100. I Relatori.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) Entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili


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vantati nei confronti dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, il Commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma viene trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'Azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
8. 100. I Relatori.

ART. 9.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Anche al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi del disposto dell'articolo 61, comma 4, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a 6 mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.
9. 100. I Relatori.

ART. 12.

Al comma 2, sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
12. 100. I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
12. 101. I Relatori.

ART. 13.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. 100. I Relatori.

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: procuratori onorari aggiungere le seguenti: , nonché i giudici onorari presso i tribunali dei minorenni.
14. 100. I Relatori.


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Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria).

1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo di personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997 ed assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14-bis. 100. I Relatori.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche).

1. Per le società quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
16. 0100. I Relatori.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure in materia di incarichi giudiziari).

1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, è abrogato il comma 7, dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150».
16. 0101. I Relatori.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria,


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così come prevista dall'articolo 5 del presente decreto.»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore»;
c) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 è differito al 30 giugno 2008.
18. 0100. I Relatori.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Autorità marittima dello Stretto di Messina).

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, sono delineate le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina».
18. 0101. I Relatori.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dei termini relativi agli interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter della legge 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
19. 0100. I Relatori.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre


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2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, del 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si renderanno necessari, previa intesa con la Conferenza unificata, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese».
20. 100. I Relatori.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 11-nonies, comma 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248).

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato».
21. 0100. I Relatori.


Pag. 20

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'ENAC).

1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e al personale ispettivo dell'ENAC».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dei trasporti».
21. 0101. I Relatori.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'articolo 3-bis del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e società da queste derivate».
4. Nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo 1-bis.
21. 0102. I Relatori.

ART. 22-bis.

Dopo l'articolo 22-bis aggiungere il seguente:

«Art. 22-ter.
(Interventi in materia di disagio abitativo).

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo


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4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma seguente.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposte relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
22-bis. 0100.I Relatori.

Dopo l'articolo 22-bis aggiungere il seguente:

«Art. 22-ter.
(Investimenti immobiliari degli enti previdenziali).

1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
22-bis. 0101.I Relatori.


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Dopo l'articolo 22-bis aggiungere il seguente:

«Art. 22-ter.
(Interventi per la riqualificazione della Caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari).

1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della Caserma Rossani e del quartiere Carrassi - San Pasquale da parte del Comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
22-bis. 0102. I Relatori.

ART. 22-bis.

Dopo l'articolo 22-bis aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro).

1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Commissario Straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il Commissario Delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro il Ministro dei trasporti con proprio decreto, istituisce una apposita unità di coordinamento, alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600 mila per l'anno 2008 e ad euro 750 mila per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 1096 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 2008 e sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario 2009.
22-bis. 0103. I Relatori.

Dopo l'articolo 22-bis aggiungere il seguente:

«Art. 22-ter.
(Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto).

1. Il termine previsto ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1o marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008».
22-bis. 0104. I Relatori.

Dopo l'articolo 22-bis aggiungere il seguente:

«Art. 22-ter.
(Disposizioni in materia di modifiche dei veicoli in circolazione).

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per


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i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche»;
b)al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, o senza la certificazione di cui al comma 2-bis, nei casi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta della prescritta visita e prova».
22-bis. 0105. I Relatori.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 100. I Relatori.

ART. 24.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
24. 100. I Relatori.

ART. 24-quater.

Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:

Art. 24-quinquies.
(Disposizioni in materia di regionalizzazione dei dirigenti scolastici e norme per il prolungamento della loro permanenza in servizio).

1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
24-quater. 0100. I Relatori.


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Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:

Art. 24-quinquies.
(Equiparazione dei titoli ai fini dell'accesso a concorsi presso il servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'ordine nazionale psicologi).

1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 ed il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 2, comma. 3, della legge 29 dicembre 2001, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi».
24-quater. 0101. I Relatori.

ART. 25.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1988, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio dei rispettivi enti».
25. 100. I Relatori.

ART. 26.

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
b) Al comma 2, sostituire le parole da: «All'articolo 26» fino a «n. 51» con le seguenti: «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,»;
c) Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «presente articolo» con le seguenti: «presente comma».
26. 100. I Relatori.

Dopo il comma 2 aggiungere seguente:
2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, così come modificata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola «colturali» è soppressa. Al termine della medesima lettera sono aggiunte le parole: «nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».
26. 101. I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1o luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984 e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.
26. 102. I Relatori.


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Al comma 6 aggiungere in fine le parole: in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 giugno 2008 emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al penultimo capoverso dell'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
26. 103. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
26. 104. I Relatori.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastali).

1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».
2. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1o gennaio 2007».
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni.
26. 0100.(Nuova formulazione) Zanetta, Gianfranco Conte, Giudice, Boscetto.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
27. 100. I Relatori.

ART. 29.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2008», con le seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria


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«euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008»;
c) dopo il comma 10 inserire i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 271, come modificato dall'articolo 1, comma 284, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» fino a «ai commi da 272 a 279» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito di imposta di cui al periodo precedente eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279»;
b) al comma 283, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «da adottarsi entro il 31 marzo 2008,»;
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
d) sostituire il comma 11 con il seguente: «11. Le dotazioni del fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.»;
e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: »11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo, e quanto a 56 milioni di euro mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11 del presente articolo;
b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, nonché,


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quanto a 157,8 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione»;

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.»»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole «il fideiussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fideiussore».
2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
29. 100. I Relatori.

ART. 29-bis.

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 29-ter.
(Disposizioni in materia di trasporto e circolazione di prova di veicoli nuovi).

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria».
29-bis. 0100. I Relatori.

Dopo l'articolo 29-bis aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.
(Disposizioni in materia di camere di commercio).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
29-bis. 0101. I Relatori.

ART. 31.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le limitazioni di cui al con le seguenti: le limitazioni previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dal e, dopo le parole: citato articolo aggiungere le seguenti:


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2-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995».
31. 100. I Relatori.

ART. 33.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La data di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogata al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi».
33. 100. I Relatori.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
1-ter. È istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente apposito fondo con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui al comma 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
33. 101. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei Commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) quanto a 20 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112;
c) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
1-ter Per le finalità di cui al comma 1-bis, il Commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la Regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
1-quater. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri vengono ripartite le risorse di cui al comma 1-bis, che non sono già assegnate, tra i Commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
33. 102. I Relatori.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«1-bis. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della Regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo


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1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla delibera del Comitato interministeriale prezzi del 12 aprile 1992».
33. 103. I Relatori.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche).

«1. A decorrere dall'anno finanziario 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno finanziario 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazione. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
33. 0100. I Relatori.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Finanziamento di misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata).

1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
34. 0100. I Relatori.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Utilizzo del Fondo di cui all'articolo 2-
duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni).

«1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella contabilità speciale medesima sino al 31 dicembre 2008».
34. 0101. I Relatori.


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ART. 36.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
«Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione, se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.
36. 100. I Relatori.

Al comma 4-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1o giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse».
36. 101. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1o ottobre 2010.
36. 102. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-quinquies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».
36. 103. I Relatori.

ART. 37.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis».
37. 100. I Relatori.

ART. 37-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2008, con le seguenti: 31 maggio 2008.
37-bis. 100. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 539, dopo le parole «lavoratrici donne rientranti nella definizione


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di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f)», sono aggiunte le seguenti: «punto xi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 13 dicembre 2002, serie L337»;
b) il comma 548 è abrogato.
37-bis. 101. I Relatori.

Dopo l'articolo 37-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 37-ter.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola «terza», è sostituita dalla seguente: «quarta».
37-bis. 0100. I Relatori.

ART. 38.

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008, e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11;
b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis».
38. 100. I Relatori.

ART. 40.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 24, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Detta somma sarà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;
c) al comma 2 dopo le parole «31 dicembre 2007» sono aggiunte le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, e entro il termine del 31 dicembre 2008 per gli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002»;
d) al comma 3 le parole «la somma di cui al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano»;
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per


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l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
40. 100. I Relatori.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Proroga di termini in materia di patto di stabilità).

1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, commi 667 e 686, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.»;
b) tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.
40-bis. 0100. I Relatori.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1ogennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».
40-bis. 0101.I Relatori.

ART. 42.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui», sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
42. 100.I Relatori.

ART. 43.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis.
Al comma 796, lettera a), primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono aggiunte, in fine, le parole: «preventivamente accantonati ed erogati direttamente dallo Stato».
43. 100.I Relatori.

ART. 44.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico privato».
44. 100.I Relatori.


Pag. 33

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori).

1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'elenco n. 1, allegato ai sensi dell'articolo 2, comma 615, al Gruppo 16, Ministero dei Trasporti, le parole: «legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63» sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali».
44. 0100.I Relatori.

ART. 45.

All'articolo 45, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale»; al medesimo comma 5 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge»
b) sostituire il comma 1-ter, con il seguente: «1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.»
45. 100.I Relatori.

ART. 46.

Al comma 1 sostituire il capoverso 1-quinquies con i seguenti:
«1-quinquies All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,


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n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.»
46. 100.I Relatori.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modificazioni all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «adottate da enti locali e imprese» sono sostituite dalle seguenti: «adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni;».
46. 0100.I Relatori.

ART. 47.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «dal 1o aprile 2008» con le seguenti: «dal 1o agosto 2008»;
b) sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «entro il 31 luglio 2008».
47. 100.I Relatori.

ART. 47-ter.

Dopo l'articolo 47-ter aggiungere il seguente:
«Art. 47-quater. (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti). - 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dell'Autorità garante della protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei membri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.»
47-ter. 0100.I Relatori.

Dopo l'articolo 47-ter aggiungere il seguente:

Art. 47-quater.
(Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al «Centro polifunzionale della polizia di Stato» di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
47-ter. 0101.I Relatori.

ART. 48.

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
«1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni.»
48. 100.I Relatori.


Pag. 35

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Celebrazioni del LX anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).

1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dalle Nazioni Unite, sono affidati a un Comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2. Ai componenti del Comitato, di cui al comma 1, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
49. 0100.I Relatori.

ART. 50.

Al comma 7-bis sostituire le parole: del blocco n. 11 con le seguenti: del blocco n. 21.
50. 100.I Relatori.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-bis. (Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa ed acciaio). - 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile.
51. 0100.I Relatori.