II Commissione - Marted́ 19 febbraio 2008


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme di coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (Atto n. 212).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;
preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio in data 12 febbraio 2008;
rilevato che l'articolo 3, comma 1, prevede la costituzione di ulteriori uffici elettorali distaccati solo nel caso in cui l'organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace del distretto superi le trecento unità;
osservato che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votino presso uno degli uffici elettorali del distretto della corte di appello di Roma; che, ai fini della partecipazione alle elezioni, i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa; che, infine, i magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia votano nell'ufficio elettorale del distretto della corte di appello di Roma;
rilevato che la normativa in materia di collocazione ordinamentale della Direzione nazionale antimafia non è di interpretazione univoca, essendo, da una parte, previsto dall'articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941 che il procuratore nazionale antimafia è incardinato presso la procura generale della Corte di cassazione e, dall'altra, esclusa la natura di giurisdizione di legittimità dell'attività svolta dai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia i quali, al contrario, svolgono funzioni di merito;
ritenuto opportuno che i magistrati fuori ruolo, senza distinzione, votino nell'ufficio elettorale del distretto della corte di appello di Roma, adottando in tal modo una soluzione di tenore analogo a quella prevista dall'articolo 25, comma 9, della legge n. 195 del 1958, relativamente alla individuazione degli uffici elettorali in cui, per l'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura, votano i magistrati fuori ruolo nonché i magistrati della Direzione nazionale antimafia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di consentire la costituzione di uffici elettorali distaccati anche in uffici del distretto che non superino le 300 unità, da individuare secondo criteri oggettivi omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e delle difficoltà nei collegamenti;
b) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tutti i magistrati che svolgono incarichi fuori ruolo votino nell'ufficio elettorale del distretto della corte di appello di Roma.