Commissioni Riunite II e III - Marted́ 19 febbraio 2008


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ALLEGATO

Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (C. 2807 Governo).

ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete internet, di cui all'articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 01. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete internet di cui all'articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 02. Pisicchio, Gambescia, Suppa.


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Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

All'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), n. 3-bis), dopo le parole: «407, comma 2, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, e 609-quater del codice penale»;
b) alla lettera c), dopo il n. 3, è inserito il seguente: «3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, e 609-quater del codice penale i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a 6 mesi.
10. 03. Pisicchio.