III Commissione - Resoconto di marted́ 19 febbraio 2008


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SEDE REFERENTE

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Ugo Intini.

La seduta comincia alle 9.15.

Ratifica Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur), relatore, nell'illustrare il provvedimento in titolo, osserva che l'Accordo è mirato a rafforzare il rapporto bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras non solo da un punto di vista degli scambi commerciali ma soprattutto per favorire una cooperazione intensa da un punto di vista culturale e scientifico. Occorre ricordare che l'Honduras è caratterizzato da una forte presenza italiana, considerato che la nostra comunità in tale Paese è di circa mille unità alle quali sono da aggiungere ulteriori tremila cittadini di origini italiane. Segnala che è soddisfacente l'inserimento di tale comunità nell'economia del Paese in diversi settori, tra cui le imprese che curano l'import-export, la lavorazione del legname e del marmo, l'artigianato oltre il settore della ristorazione.
Passando al contenuto dell'Accordo, composto da 20 articoli, segnala che l'articolo 1 provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali «cultura», «scienza», «lingua», «tecnologia», e «tradizioni», necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'Accordo. L'articolo 2 prevede la collaborazione tra le rispettive strutture accademiche, nonché l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altro Paese anche presso gli istituti scolastici superiori, mentre l'articolo 3 promuove la cooperazione tra biblioteche e musei. L'articolo 4 prevede la partecipazione al finanziamento e all'attuazione delle attività previste dall'Accordo da parte di organismi internazionali e si consente, all'articolo 5, la creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra parte sul proprio territorio, nonché, ai successivi articoli 6, 7 e 8, lo scambio di esperti, studenti e documentazione e l'offerta di borse di studio nell'ambito di programmi di esecuzione da stipulare in base all'Accordo. Ulteriori ambiti di collaborazione sono previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13, e riguardano: il campo editoriale; le traduzioni; il settore della danza, della musica e del teatro; lo scambio di informazioni tra i rispettivi organismi radiotelevisivi; il settore sportivo.


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Scopo dell'Accordo è anche quello di reprimere il traffico illegale di opere d'arte, secondo quanto previsto all'articolo 12 attraverso una stretta collaborazione tra le amministrazioni competenti dei due Paesi. Di conseguenza, alla cooperazione culturale si aggiunge lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze, così come espressamente previsto dall'articolo 14. Ai sensi dell'articolo 15, le Parti si impegnano inoltre alla cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, nei settori di comune interesse, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'ambiente e alla sanità, a cui si aggiunge l'impegno alla collaborazione nei settori dell'archeologia e del restauro e recupero del patrimonio culturale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16. Ai sensi dell'articolo 17, le Parti si impegnano anche a facilitare l'ingresso, la permanenza e l'uscita di persone e cose per consentire l'attuazione delle attività previste dall'Accordo mentre l'articolo 18 assicura i diritti concernenti la proprietà intellettuale, facendo salve le disposizioni di accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, l'articolo 19 istituisce una Commissione mista, con il compito di verificare lo sviluppo della collaborazione bilaterale e di redigere programmi esecutivi pluriennali. La durata dell'Accordo è illimitata, secondo quanto previsto dall'articolo 20, ed esso potrà essere denunciato con effetto a sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte; in ogni caso verrà portata a termine l'esecuzione dei programmi già avviati prima di tale momento, salvo la diversa decisione di entrambe le Parti.
Passando ad analizzare il contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva che esso è composto da quattro articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alla luce di quanto fin qui esposto auspica una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame.

Il viceministro Ugo INTINI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 11.45, in attesa che le Commissioni competenti in sede consultiva trasmettano i relativi pareri.

Ratifica Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pietro MARCENARO (PD-U), relatore, illustra il provvedimento in titolo osservando che esso è volto a sostituire il precedente accordo bilaterale in tema di coproduzione cinematografica firmato a Roma il 9 dicembre 1987, entrato in vigore nel 1990, ed è diretto a favorire lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, considerato che la produzione in comune di film facilita la reciproca conoscenza e stimola la competizione commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi. Rileva che l'Accordo riconosce ai film in coproduzione tutti i benefici accordati nei due Paesi ai rispettivi film nazionali; a tale fine, l'Allegato detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici. Segnala che l'Accordo si compone di un breve Preambolo, di ventuno articoli e di un Allegato.
Segnala che, in base a quanto stabilito dall'articolo 19, l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente


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rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Il comma 4 dispone che l'Accordo in esame annulla e sostituisce il precedente Accordo del 1987. Per quanto concerne l'Allegato, relativo a norme di procedura, segnala che esso disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l'accoglimento da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte. La richiesta per l'approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due Parti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese.

Il viceministro Ugo INTINI, ricordando la lunga tradizione di cooperazione che vantano l'Argentina e l'Italia, esprime il proprio consenso in merito a quanto osservato dal relatore.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 11.45, in attesa che le Commissioni competenti in sede consultiva trasmettano i relativi pareri.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.
C. 3302 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Umberto RANIERI, presidente, nel sostituire il relatore, onorevole De Brasi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che l'Accordo in titolo appartiene alla categoria dei cosiddetti accordi «misti», cioè conclusi congiuntamente dalla Comunità europea e dagli Stati membri, ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica, nei settori di competenze concorrenti. Inoltre, ricorda che GALILEO è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall'Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza nei confronti dei sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore considerato di grande valore strategico. Membri fondatori sono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l'Agenzia spaziale europea (ESA).
Per quanto concerne l'Accordo con la Corea del Sud, sottolinea che esso persegue l'obiettivo della facilitazione e del miglioramento della cooperazione fra le due Parti in riferimento ai contributi che esse forniscono al sistema di navigazione satellitare civile GNSS - programma GALILEO. Tra i principi che governano l'Accordo, di cui all'articolo 3, sono da segnalare la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per scopi civili della Comunità europea, dei suoi Stati membri o della Corea, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. L'ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell'articolo 4: si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, degli aspetti legati allo spettro radio, nonché della normalizzazione, certificazione e regolamentazione del sistema e del recupero dei costi. Le Parti possono modificare i settori di cooperazione mediante decisione del Comitato direttivo GNSS, di cui al successivo articolo 14. Il comma 2 dell'articolo 4 esclude esplicitamente dalla cooperazione tra le Parti una serie di attività connesse al sistema GALILEO: si tratta essenzialmente delle tecnologie e dei beni «sensibili» soggetti, nel territorio dell'Unione europea, a restrizioni all'esportazione in relazione alla non proliferazione degli armamenti, nonché di diversi aspetti relativi alla sicurezza del sistema, come gli scambi


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di informazioni classificate. Tramite ulteriori negoziati e intese, tuttavia, le Parti potranno estendere la cooperazione anche a uno o più dei settori oggetto di esclusione. Segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 7, le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie coreane. In base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti.
Sottolinea che la cooperazione internazionale è elemento essenziale del programma GALILEO e che esistono accordi di cooperazione, tra l'altro, tra l'Unione europea e l'Ucraina, l'India, il Brasile, il Messico, il Cile, il Giappone, l'Australia, il Marocco, il Canada. Sono, inoltre, in corso trattative con l'Argentina, la Svizzera, il Canada, l'Australia, l'Arabia Saudita, il Brasile, la Norvegia, il Cile, la Malesia, mentre si profila una collaborazione con la Russia. Nel settembre 2003 la Cina si è unita al progetto apportando un investimento di 230 milioni di euro nei due anni seguenti. Israele è entrato come partner del progetto nel luglio 2004. L'Unione europea si è accordata nel giugno 2004 con gli Stati Uniti per adottare una frequenza che permette alle forze armate delle due nazioni di oscurare i reciproci servizi sulle zone di guerra senza disattivare l'intero sistema.
In conclusione, sulla base delle considerazioni fin qui svolte, auspica una valutazione favorevole sul provvedimento da parte della Commissione.

Il viceministro Ugo INTINI segnala che l'Accordo promuove lo sviluppo di progetti di cui l'Italia è parte ed è pertanto auspicabile che esso vada incontro ad un celere iter di approvazione da parte del Parlamento.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 11.45, in attesa che le Commissioni competenti in sede consultiva trasmettano i relativi pareri.

Ratifica Accordo cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana.
C. 3303 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio MATTARELLA (PD-U), relatore, nell'illustrare il disegno di legge in titolo, sottolinea che l'Accordo, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana il 12 luglio 2004 a New Delhi, è mirato a sostituire l'Accordo già siglato dai due Paesi nel 1976, divenuto ormai obsoleto, aprendo nuovi orizzonti di cooperazione tra l'Italia ed un Paese assai rilevante come l'India in numerosi settori quali quello televisivo, dell'editoria e del restauro e gettando le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. L'Accordo assicura una valutazione onnicomprensiva di tutti i possibili campi in cui la collaborazione culturale tra i due Paesi si può esprimere e questo accresce il valore del provvedimento in esame. D'altra parte, rileva che l'onere finanziario previsto per la sua attuazione è piuttosto contenuto pur essendo commisurato alle esigenze connesse ad un rapporto di collaborazione più stretto e proficuo. In conclusione, auspica una valutazione favorevole da parte della Commissione sul provvedimento

Il viceministro Ugo INTINI, concordando con le valutazioni espresse dal relatore, sottolinea che vi sono grandi aspettative di ordine economico in ordine al


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rafforzamento delle relazioni tra il nostro Paese e l'India e che l'Accordo in esame, pur vertendo il settore della collaborazione culturale, è da valutare nel quadro di tali aspettative.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 11.45, in attesa che le Commissioni competenti in sede consultiva trasmettano i relativi pareri.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, sottolinea che la Convenzione, oggetto del disegno di legge di ratifica in titolo, riveste un rilievo particolare in quanto si inserisce nel quadro degli stretti rapporti che legano il nostro Paese all'Algeria anche nel campo della gestione dei flussi migratori. Inoltre, osserva che l'Accordo si inserisce in un quadro di generale rafforzamento della collaborazione fra Italia e paesi del Mediterraneo nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine e ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Algeria. Sottolinea quindi che il provvedimento è redatto in conformità ai più recenti standard internazionali vigenti nella materia dell'assistenza giudiziaria penale.

Il viceministro Ugo INTINI concorda con le valutazioni del relatore e sottolinea che l'Accordo si inquadra nell'ambito delle ottime relazioni che sussistono tra l'Italia e l'Algeria.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 11.45, in attesa che le Commissioni competenti in sede consultiva trasmettano i relativi pareri.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Ugo Intini.

La seduta comincia alle 10.

DL 24/08: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
C. 3431 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD-U), relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di propria competenza contenute nel decreto-legge, con particolare riferimento alle modifiche previste al procedimento elettorale per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alle disposizioni introdotte per disciplinare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero e alle disposizioni che consentono l'ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione degli impegni contratti dall'Italia nell'ambito dell'OSCE. Un rilievo di carattere generale


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riguarda la scelta dello strumento normativo del decreto-legge, che, come noto, ha acceso un dibattito acceso tra le forze politiche, con manifestazione di dubbi sulla costituzionalità del provvedimento. Al riguardo ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che il Governo non può provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione, fra le quali è ricompresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo, tra i quali è opportuno segnalare il decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, decaduto per decorrenza dei termini, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali, nonché il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE. Tali decreti-legge, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.
Rileva che, nella premessa del decreto-legge in esame, l'emanazione dello stesso è legata alla straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali. La premessa richiama altresì «la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
Sottolinea quindi che, espletati i chiarimenti relativi alla contemporaneità delle elezioni amministrative e politiche e verificato che non esiste una norma che impedisca di candidarsi alla carica di deputato e a quella di sindaco, il decreto ha affrontato le criticità riguardanti il voto degli italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero. Anche su questo versante, la contemporaneità delle elezioni amministrative e politiche aveva destato preoccupazioni sulla partecipazione al voto da parte degli italiani residenti all'estero, che soprattutto in Europa hanno da sempre dimostrato un particolare legame con il proprio comune di origine e la relativa vicenda politica. Nel concreto, tuttavia, la contemporaneità non impedisce la partecipazione al voto amministrativo, poiché il voto alle politiche viene espresso per corrispondenza e la spedizione dei plichi elettorali giunge agli interessati con un congruo anticipo e in ogni caso tali plichi devono pervenire ai competenti uffici consolari entro le ore 16 del 10 aprile 2008. Inoltre, il cittadino che intendesse votare nel proprio collegio di origine ne ha comunque facoltà esercitando l'opzione prevista dalla legge n. 459 del 2001.
Passando ad esaminare le norme di competenza della Commissione Affari esteri, segnala l'articolo 1, che modifica per la prima volta la legge sul voto degli italiani all'estero al fine, come si è detto, di risolvere alcuni inconvenienti rilevati nei primi anni di applicazione. In particolare, si prevede l'elevazione da tre a cinque del numero dei magistrati componenti l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero (lettera a); l'utilizzo in via preferenziale della posta raccomandata (o sistema di analoga affidabilità) per l'invio, da parte degli uffici consolari, del materialeelettorale a ciascun elettore (lettera b); l'aumento del numero dei seggi, ottenuto diminuendo il rapporto seggi/elettori da uno per 5.000 elettori, ad uno per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori (lettera c); l'aumento del numero dei membri degli uffici elettorali di ciascun seggio, che passa da cinque a sei, e la previsione che il segretario viene scelto dal presidente dell'ufficio elettorale tra gli


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elettori in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (lettera d); l'eliminazione della firma da parte del presidente del seggio da apporre al momento dello scrutinio su ciascuna scheda spogliata, disponendo la sostituzione della parte esterna delle due schede elettorali (una per la Camera e una per il Senato) allegate in facsimile alla legge n. 459 del 2001 espungendo il riquadro destinato alla firma dello scrutatore (lettera e). Osserva, in proposito, che non vengono modificate anche le schede per le votazioni relative ai referendum popolari i cui modelli non sono allegati alla legge n. 459 del 2001, bensì al relativo regolamento di esecuzione, ovvero il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, n. 104; per essi permane l'indicazione della sottoscrizione da parte del presidente dell'ufficio elettorale. Ricorda che in occasione delle ultime elezioni politiche, in cui per la prima volta ha trovato applicazione la normativa sul voto per i cittadini italiani residenti all'estero, si è resa particolarmente evidente la differenza in termini di conoscenza della normativa e di rispetto delle regole procedurali. tra gli scrutatori di maggiore esperienza e quelli di minore esperienza, con conseguenti disagi e irregolarità aggravate dalle difficoltà logistiche derivanti dalla concentrazione delle cinquemila unità di personale preposto allo spoglio dei risultati nella struttura di Castelnuovo di Porto.
Segnala che l'articolo 2 del provvedimento disciplina l'esercizio del diritto di voto delle seguenti categorie di cittadini italiani temporaneamente all'estero: personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all'estero in missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni statali che per ragioni di servizio si trovino all'estero in via transitoria e loro familiari conviventi; professori universitari e ricercatori in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero. Tali categorie di elettori sono ammesse, previa richiesta, a votare per corrispondenza all'estero alle condizioni ivi previste. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle elezioni politiche che si svolgeranno il 13 aprile 2008.
Segnala altresì che l'articolo 3 consente, anche in occasione delle elezioni politiche del 2008, come avvenuto per le precedenti elezioni politiche del 2006, l'ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell'impegno assunto al riguardo dall'Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, nell'ambito della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Con il predetto Documento ciascuno Stato partecipante ha assunto l'impegno - successivamente confermato anche nella Carta sulla sicurezza europea di Istanbul del 1999 - di invitare le istituzioni OSCE e gli altri Stati partecipanti a monitorare i processi elettorali. Uno specifico intervento normativo in tal senso si rende necessario perché nel nostro ordinamento è consentito l'accesso alla sala dell'elezione, oltre agli elettori, unicamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge, quali ufficiali giudiziari per la notifica di atti, forza pubblica a richiesta del presidente del seggio, componenti e rappresentanti di lista. All'articolo 3 si prevede, quindi, che in occasione delle elezioni politiche del 2008 sia ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali che siano stati preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri ed i cui nominativi siano stati, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmessi al Ministero dell'interno per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Si stabilisce, inoltre, che la presenza degli osservatori non possa in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi.
Infine, rileva che l'articolo 4 reca una disposizione a carattere transitorio, la cui applicazione è limitata alle prossime elezioni politiche, con cui, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18-bis del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dall'articolo 9 del


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testo unico per l'elezione del Senato, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, si amplia il numero dei soggetti che sono esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature. Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, non devono pertanto osservare tale obbligo le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, cioè al 16 febbraio 2008, data di pubblicazione del decreto-legge, iano presenti o alla Camera o al Senato con almeno due parlamentari, oppure che abbiano almeno due rappresentanti al Parlamento europeo. I partiti o gruppi politici che intendono beneficiare di tale deroga devono presentare, insieme con la lista dei candidati, una dichiarazione del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico stesso, ovvero del legale rappresentante, con cui si attesti tale rappresentatività. La disposizione sembra applicarsi anche alla presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero. L'articolo 8, comma 1, della legge n. 459 del 2001 stabilisce che, per la presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero, si applicano gli articoli da 14 a 26 del testo unico per l'elezione della Camera: pertanto la deroga in questione dovrebbe riguardare anche la presentazione delle liste per le ripartizioni della circoscrizione Estero, secondo quanto risulterebbe anche da dichiarazioni rese di recente dal viceministro Danieli.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole da parte della Commissione.

Il viceministro Ugo INTINI concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Tana DE ZULUETA (Verdi) considera opportuno l'inserimento nell'articolato del decreto-legge di norme relative alla presenza di osservatori dell'OSCE in quanto ciò consente al nostro Paese di adempiere ad obblighi internazionali troppo a lungo disattesi. Nel segnalare che la presenza di tali osservatori è garantita dalle nuove norme nelle sole sezioni, sottopone al Governo l'opportunità di consentire tale presenza in tutte le fasi del procedimento elettorale, in ottemperanza agli accordi di Copenhagen e alla corposa pubblicistica prodotta dall'ODIHR, nonché di consentire all'OSCE stessa di decidere a quali fasi del procedimento elettorale prendere parte e di potere accedere alla struttura di Castelnuovo di Porto.

Gianni FARINA (PD-U) osserva, in qualità di componente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che il voto degli italiani all'estero non può essere agilmente sottoposto al controllo degli osservatori dell'OSCE per le particolari modalità e i tempi in cui esso si svolge e che peraltro la procedura del voto per corrispondenza ha fatto registrare un'esperienza positiva. Condivide le perplessità del relatore sul reclutamento di circa cinquemila persone per l'espletamento delle operazioni di spoglio presso la struttura di Castelnuovo di Porto, che hanno svolto le proprie attività in un clima «kafkiani» e con grandi inefficienze che non possono essere imputate alla procedura del voto per corrispondenza ma alla impostazione del lavoro in quella particolare struttura. A suo avviso, il Ministero dell'interno dovrebbe attivarsi per svolgere un'efficace azione di formazione sulla normativa e sulle procedure di voto per gli italiani all'estero rivolta agli scrutatori che saranno coinvolti nella prossima consultazione elettorale.

Dario RIVOLTA (FI), concordando con i colleghi finora intervenuti, auspica che nel corso della prossima legislatura si provveda ad una revisione più accurata e profonda della normativa in vigore sul voto degli italiani all'estero, al di là degli aggiustamenti cui provvede il decreto-legge in titolo. Al riguardo, ricorda le numerose irregolarità registrate in occasione dell'ultima consultazione elettorale che ha coinvolto le comunità italiane all'estero e che, pur non avendo inciso sull'esito del voto, hanno comunque determinato una situazione deplorevole e un clima negativo. Concorda con quanto osservato dal collega Farina sull'esigenza di assicurare un adeguato


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livello di professionalità e formazione per gli scrutatori e per i presidenti dei seggi. Considerato inoltre l'aumento del numero di seggi, ritiene opportuno che il Governo indichi le modalità con cui ritiene di potere garantire la formazione degli operatori.

Franco NARDUCCI (PD-U), relatore, in merito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, osserva che in generale è da ritenere che in occasione della prossima tornata elettorale vi sarà maggiore consapevolezza e responsabilità da parte delle comunità dei concittadini all'estero sulle modalità per l'esercizio del diritto di voto. Per quanto concerne la necessità di garantire la formazione degli scrutatori, divenuti più numerosi per effetto del decreto-legge in titolo, segnala che il Governo è sensibile sulla questione e sulla necessità di svolgere un'accurata valutazione delle diverse esigenze. In generale, osserva che occorre predisporre i diversi interventi in tempo utile per il corretto espletamento delle operazioni di voto. Ribadisce inoltre che i concittadini residenti all'estero hanno la possibilità, ai sensi della normativa già in vigore, di esprimere il voto per le elezioni politiche nelle località di residenza al di fuori del territorio italiano e di partecipare in un momento successivo alle elezioni amministrative in Italia. Dà infine lettura della proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Ugo Intini.

La seduta comincia alle 11.45.

Ratifica Accordo Italia-Congo sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 2631 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2007.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, il nulla osta della Commissione V, nonché i pareri favorevoli delle Commissioni VI e X.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, preannuncia la presentazione presso l'Assemblea di un ordine del giorno volto a richiamare le direttive definite dalla Banca Mondiale finalizzate a garantire il rispetto del principio di trasparenza. Nel sottolineare che l'ordine del giorno appare condiviso da numerosi colleghi componenti della Commissione e appartenenti ai gruppi di maggioranza e di opposizione, sottolinea che il Congo costituisce infatti un Paese ad elevato rischio per quanto concerne la diffusione del fenomeno della corruzione e per la sicurezza degli investimenti stranieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Patrizia Paoletti Tangheroni, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3300 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2008.


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Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, IV, il nulla osta della Commissione V, nonchè i pareri favorevoli delle Commissioni VI, IX, e XIV. Avverte altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione VIII ha convenuto all'unanimità di non esprimere parere sul provvedimento in oggetto. Avverte altresì che il Governo ha presentato e successivamente ritirato un emendamento al disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Giorgio Carta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea ed i suoi Stati membri.
C. 2630 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2007.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, IV, il nulla osta della Commissione V, nonché i pareri favorevoli delle Commissioni VII, IX, X e XIV.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Raffaello Di Brasi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele.
C. 2711 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2007.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, IV, il nulla osta della Commissione V, nonché il parere favorevole delle Commissioni VII, IX, X e XIV.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Raffaello De Brasi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica Italia-Russia sugli studi della lingua italiana e della lingua russa.
C. 3080 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2007.


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Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e VII.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Iacopo Venier, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 3298 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2008.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX e X.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alessandro Forlani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella giornata di oggi.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, VII, e X. Avverte altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione VIII ha convenuto all'unanimità di non esprimere parere sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Sandra Cioffi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella giornata di oggi.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, VII e X.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pietro Marcenaro, di riferire in senso favorevole all'Assemblea


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sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.
C. 3302 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella giornata di oggi.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e IV, il nulla osta della Commissione V, nonché il parere favorevole delle Commissioni VII, IX, X e XIV.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Raffaello De Brasi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica Accordo cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana.
C. 3303 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella giornata di oggi.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e VII.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Sergio Mattarella, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella giornata di oggi.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II e V.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Patrizia Paoletti Tangheroni, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.