IV Commissione - Resoconto di marted́ 19 febbraio 2008


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 24/2008: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
C. 3431 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio RUGGHIA (PD-U), relatore, osserva che il decreto-legge in esame, composto da otto articoli, disciplina lo svolgimento contestuale delle elezioni politiche e di quelle amministrative previste per il 2008. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle elezioni politiche già indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008.
In particolare, per quanto riguarda la competenze della Commissione Difesa, si segnala l'articolo 2, che detta disposizioni per garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o impegnati in missioni internazionali.
Il comma 2 precisa che il personale appartenente alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali di cui al comma 1, lettera a), qualora sia già effettivo sul territorio nazionale in unità organiche


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(grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti), o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse, è ammesso a votare per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove hanno sede dette unità.
Il restante personale appartenente alle Forze armate o di polizia esercita invece il voto nella circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma: si tratta della circoscrizione XV (Lazio 1) per quanto riguarda la Camera e della circoscrizione regionale del Lazio per quanto attiene all'elezione del Senato.
Ai sensi dei commi 3 e 4, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero è subordinato alla presentazione di apposita domanda degli interessati.
Per il personale militare o di polizia in missione è prescritta la seguente procedura:
l'interessato presenta la domanda al comando entro il 35o giorno antecedente la data della votazione in Italia (cioè entro il 9 marzo 2008);
il comando ricevente, entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fa pervenire gli elenchi dei richiedenti, distinti per comune di residenza, all'ufficio consolare, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste dalla legge (comma 3);
entro il venticinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (entro il 19 marzo 2008) gli uffici consolari trasmettono ai rispettivi comuni di residenza gli elenchi dei richiedenti;
entro le successive 24 ore ciascun comune invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'Ufficio elettorale relativa all'assenza di cause ostative all'elettorato attivo;
nei successivi due giorni, l'ufficiale elettorale trasmette alla commissione elettorale circondariale l'elenco degli elettori per i quali è stata attestata l'assenza di cause ostative;
entro il ventesimo giorno antecedente il voto (entro il 24 marzo 2008) la commissione elettorale circondariale depenna tali elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero - in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione elettorale - provvede ad apposita annotazione sulle liste.

Il comma 7 precisa che gli elettori che non abbiano fatto pervenire la domanda nei termini o che l'abbiano revocata potranno esercitare il diritto di voto solo in Italia, nella circoscrizione relativa al comune di residenza.
Gli altri elettori potranno invece esercitare il diritto di voto solo per corrispondenza, con la sola eccezione degli elettori impegnati in missioni internazionali che siano effettivi in unità organiche o navali impiegate organicamente in missioni internazionali, che potranno votare in Italia qualora, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto votare all'estero, previa apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego.
Per quanto concerne le operazioni di voto, ricorda che il comma 10 disciplina il voto del personale appartenente alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, che sia effettivo in unità organiche (grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti) o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse, il quale vota in circoscrizioni diverse da quella di Roma. Per tali elettori si prevede l'adozione di specifiche intese tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno per definire, in considerazione delle diverse situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative della formazione dei plichi, del loro recapito all'estero, della raccolta dei plichi contenenti le schede votate e della consegna di questi ai delegati dei sindaci dei comuni interessati ai fini dello scrutinio delle schede, consegna che sarà curata dal Ministero della difesa.
L'ultimo periodo del comma 10 dispone che le predette intese devono essere raggiunte anche per consentire l'esercizio del diritto di voto al restante personale appartenente


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alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali che, come detto, non essendo impiegato in unità organiche, è chiamato a votare per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma.
Lo scrutinio dei voti è disciplinato dai commi da 11 a 16 dell'articolo 2.
Ricorda infine che il comma 17 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire in ogni modo il rispetto dei principi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto.
In conclusione, nel ritenere che per gli aspetti di competenza della Commissione Difesa il provvedimento non presenti profili problematici, propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Giuseppe COSSIGA (FI), pur esprimendo perplessità in merito ai termini, a suo avviso troppo serrati, previsti per lo svolgimento delle diverse fasi in cui si articola la procedura relativa al voto per corrispondenza, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta, sospesa alle 10.55, è ripresa alle 11.05.

Ratifica Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3300 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni CREMA (Socialisti e Radicali-RNP), relatore, osserva che il disegno di legge in esame dispone la ratifica di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, a cui l'Italia ha aderito con la legge 20 dicembre 1995, n. 575.
Tale Convenzione ha istituito l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea civile e militare (EUROCONTROL), con lo scopo di controllare i voli internazionali nello spazio aereo al di sopra degli Stati membri.
Il primo Protocollo oggetto del presente disegno di legge di ratifica sostituisce la citata Convenzione con un nuovo testo che coordina gli emendamenti ad essa apportati dalla Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997, con le parti della Convenzione rimaste in vigore.
Le modifiche introdotte su iniziativa della citata Conferenza si sono rese necessarie per rispondere all'esigenza di rivedere la struttura e il funzionamento di EUROCONTROL, anche al fine di adeguarli, ai più estesi compiti acquisiti, all'aumentato numero di Paesi membri (attualmente 32) e al moltiplicarsi delle interconnessioni con altre organizzazioni internazionali del settore.
Il nuovo testo della Convenzione prevede una nuova formulazione dei compiti dell'Organizzazione e la creazione di una nuova struttura istituzionale, finalizzata tra l'altro a rafforzare la cooperazione tra le autorità civili e militari.
Il citato testo, conferma, la precedente istituzione dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con sede a Bruxelles, che agisce in cooperazione con le autorità nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti, con la seguente articolazione: l'Assemblea generale - organo di alto livello politico, composto dai


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Ministri dei trasporti e della difesa dei Paesi aderenti, responsabile della formulazione e dell'approvazione della politica generale dell'Organizzazione, ivi compresi la politica comune relativa ai canoni di rotta; il Consiglio - organo composto dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello dei Direttori generali dell'aviazione civile, incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea che, tra l'altro, istituisce un Comitato permanente d'interfaccia civile, militare; l'Agenzia, che è l'organo incaricato tra l'altro, di conseguire gli obiettivi e di eseguire i compiti indicati nella Convenzione o fissati dall'Assemblea generale o dal Consiglio e dai loro organi sussidiari.
Altro cambiamento rilevante è quello introdotto dall'articolo IV del Protocollo in esame che abroga l'Accordo multilaterale sui canoni di rotta del 12 febbraio 1981, sostituendolo con le disposizioni pertinenti, comprese nell'Allegato IV del Protocollo stesso intitolato «Disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta. In questo modo, in sostanza, si unificano, in un unico strumento internazionale i due diversi testi prima oggetto di distinti strumenti.
Un rilievo particolare assume l'articolo 40 del nuovo testo della Convenzione, che prevede la possibilità di adesione da parte delle organizzazioni regionali di integrazione economica (Unione europea). Sulla base di tale articolo gli Stati membri dell'EUROCONTROL e la sua Direzione generale hanno avviato nel 1997 i negoziati mirati ad individuare le modalità di adesione all'Organizzazione dell'Unione europea, negoziati conclusisi nel 2002 con la firma del Protocollo di adesione dell'Unione europea, ossia del secondo Protocollo oggetto del presente disegno di legge di ratifica.
La Comunità europea aderisce alla Convenzione EUROCONTROL «nell'ambito delle sue competenze» e conformemente alle disposizioni dell'articolo 40 della Convenzione stessa, esercitando nel processo decisionale il diritto di voto in nome e per conto dei suoi Stati membri in tutte le materie di propria competenza esclusiva. Per le materie che non ricadono nella competenza esclusiva della Comunità, invece, i suoi Stati membri riacquistano piena e completa capacità decisionale nell'Organizzazione».
La partecipazione della Comunità europea alla Convenzione EUROCONTROL si colloca nell'ambito del pacchetto di proposte della Commissione Europea relative al cosiddetto «Cielo Unico Europeo» volto a valorizzare la sinergia tra Unione Europea e EUROCONTROL, anche al fine di evitare sovrapposizioni, con conseguenti aumenti nei costi. La partecipazione dell'Unione Europea ad EUROCONTROL consentirà inoltre di porre rimedio ad alcuni elementi di debolezza dell'Organizzazione che ancora persistono, nonostante il diffuso utilizzo del meccanismo della maggioranza qualificata, che dovrebbe rendere più agevoli i processi decisionali.
Infatti, poiché le decisioni di regolamentazione non sono direttamente applicabili negli Stati aderenti alla Convenzione, come misura di rafforzamento del processo regolamentare, nel quadro del nuovo testo della Convenzione, vi è il ricorso al meccanismo di regolamentazione dell'Unione europea, nella cui legislazione potrebbero venire introdotte le decisioni EUROCONTROL, che può condurre (almeno nei Paesi membri dell'Unione europea) ad una esecutività delle stesse.
Rammenta che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli.
I primi due articoli prevedono l'autorizzazione alla ratifica dei due protocolli dianzi esaminati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della legge n. 575 del 1995, con cui è stato ratificato dall'Italia il vecchio testo del trattato EUROCONTROL, prevedendo, in particolare, che le esenzioni siano stabilite dai competenti organi dell'Unione europea, e che con lo stesso decreto interministeriale previsto per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 575 del 1995, sia determinata annualmente l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi dell'Unione europea. Con ciò, venendo meno


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l'esenzione automatica per i voli militari prevista dal citato articolo 4, comma 2, e considerato che tale esenzione, in ambito comunitario, è lasciata alla valutazione degli Stati membri, si pone l'esigenza - ove si intendesse mantenere l'esenzione - di disporla con il decreto annuale - adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - che, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge, fissa le tariffe obbligatorie.
In conclusione, nel ritenere che per gli aspetti di competenza della Commissione Difesa il provvedimento presenti profili problematici, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la repubblica di Corea, dall'altra.
C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni CREMA (Socialisti e Radicali-RNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile stipulato a Helsinki il 9 settembre 2006 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
Il citato Accordo, che appartiene alla categoria degli accordi «misti» - cioè conclusi congiuntamente dalla Comunità europea e dagli Stati membri, ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica, nei settori di competenze concorrenti - ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti al fine di coordinare e rendere più efficaci i contributi europeo e coreano al Sistema globale di navigazione satellitare civile (GALILEO).
Rammenta che il Sistema globale di navigazione satellitare (GALILEO) è un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare di natura civile, messo a punto dall'Unione europea in un settore considerato di grande valore strategico. Membri fondatori sono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l'Agenzia spaziale europea (ESA). Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori: trasporti, medicina, protezione civile, polizia, dogane, agricoltura, ricerca, salvataggio e così via.
Ricorda altresì che la Commissione Difesa si è già occupata di tale Sistema in occasione dell'esame di analoghi Accordi stipulati con lo Stato d'Israele, la Repubblica popolare cinese e gli Stati Uniti d'America, sui quali ha già espresso parere favorevole per la III Commissione.
L'Accordo in oggetto si compone di diciotto articoli.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala gli articoli 4 e 8.
L'articolo 4, nello stabilire che le attività di cooperazione riguardano i settori della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, della certificazione e protezione del sistema, prevede che l'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori - quali tecnologia e prodotti sensibili GALILEO, particolari aspetti inerenti la sicurezza del sistema, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare - potrà essere oggetto di ulteriori negoziati o intese tra le Parti. In ogni caso, l'Accordo lascia impregiudicata l'applicazione della normativa che dà attuazione ad impegni in materia di non proliferazione e controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.


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L'articolo 8, al comma 4, stabilisce che le esportazioni di prodotti sensibili in ambito di GALILEO effettuate dalla Corea verso Paesi terzi saranno sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per il Sistema.
In conclusione, nel ritenere che per gli aspetti di competenza della Commissione Difesa il provvedimento non presenti profili problematici, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 296 del 12 febbraio 2008, a pagina 7, prima colonna, prima riga, sostituire la parola: «Mission» con la seguente: «Planning».