X Commissione - Resoconto di marted́ 19 febbraio 2008


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 febbraio 2008. - Presidenza del presidente Maurizio TURCO.

La seduta comincia alle 10.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio TURCO, presidente, comunica che il deputato Gian Franco Schietroma appartenente al gruppo Socialisti e Radicali-RNP, è entrato a far parte della Commissione.

Ratifica Accordo Italia-Congo sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 2631 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio TURCO, presidente e relatore, ricorda che il disegno di legge di ratifica


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dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006, è stato già approvato dal Senato della Repubblica.
L'Accordo si compone di 15 articoli. L'articolo I, recante le definizioni, provvede ad individuare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'Accordo. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna, ai sensi dell'articolo II, ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della propria Parte. L'articolo III reca la clausola della nazione più favorita, in base alla quale le Parti garantiscono agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi. La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di perdite o danni agli investimenti derivanti da guerre, rivoluzioni, conflitti civili, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, prevedendosi in tali casi la corresponsione di un adeguato indennizzo (articolo IV). La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, ai sensi dell'articolo V, dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione immediata, totale ed effettiva di una adeguata indennità. Secondo quanto previsto dall'articolo VI, ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati. È riprodotto un elenco non esaustivo dei trasferimenti tutelati dall'Accordo. In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti, o da una delle sue Istituzioni, contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo VII). Ai sensi dell'articolo VIII, i trasferimenti previsti dagli articoli IV, V, VI e VII sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Viene poi stabilita una procedura arbitrale affidata ad organi imparziali per la composizione delle controversie in materia di interpretazione e applicazione dell'Accordo che dovessero insorgere fra le Parti e che non siano risolvibili tramite negoziato (articolo IX). L'articolo X prevede procedure giurisdizionali con competenza dei tribunali locali e arbitrali di differente tipologia per la composizione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, attribuendo agli investitori la scelta tra le diverse procedure. In base all'articolo XI l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti, e l'Accordo potrà applicarsi anche a investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore di esso (articolo XII). L'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene, inoltre, salvaguardato l'investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, facendo tuttavia salve le disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La durata dell'Accordo (articolo XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo tacito per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni


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degli articoli I-XIII dello stesso per un ulteriore periodo di cinque anni.
Il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge sottolinea come l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né, d'altra parte, presenti profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e con l'ordinamento comunitario. La relazione recante l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sottolinea invece che l'Accordo, assicurando libertà nel trasferimento di capitali e prevedendo sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, avrà un impatto positivo sugli investitori, persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera), delle due Parti contraenti, favorendo un maggior volume di investimenti e l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi sono costituiti, in particolare, dal trasferimento dall'Italia alla Repubblica democratica del Congo di know how tecnico e manageriale, e da una conseguente maggiore efficienza del sistema produttivo congolese.
Propone, quindi in relazione a quanto esposto, di esprimere un parere favorevole alla III Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica e Convenzione Italia-Lettonia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 3298 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio TURCO, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge che reca la ratifica della Convenzione fra Italia e Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali è stato già approvato dal Senato della Repubblica.
La Convenzione e l'annesso Protocollo, siglati a Riga nel 1997 da Italia e Lettonia sulle doppie imposizioni, come adattati dal successivo scambio di note del dicembre 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Lettonia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione, costituita da 33 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE e si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Lettonia sono l'imposta sui redditi d'impresa, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sui beni. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma dell'accordo. In proposito, va osservato che lo scambio di note del 2004 ha modificato


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il testo dell'articolo 2 della Convenzione, al fine di aggiornare l'elenco delle imposte italiane considerate dalla Convenzione dopo l'abolizione, a partire dal 1o gennaio 1998, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Poiché in tal modo nell'ordinamento italiano è venuta a mancare ogni forma di imposizione sul patrimonio, lo scambio di note prevede che in caso di reintroduzione di tale fattispecie in Italia la Convenzione si applicherà ad essa. Segnala che agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 23 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le royalties (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Per quanto invece concerne gli interessi e le royalties, vige in entrambi i casi il limite massimo del 10 per cento. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo non eccedente 183 giorni in un anno.
A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19). Nell'articolo 22 sono state previste disposizioni volte a disciplinare la tassazione


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delle attività off-shore connesse all'esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali: in particolare è stato stabilito che le stesse si considerino svolte attraverso una stabile organizzazione qualora vengano effettuate per un periodo superiore ai trenta giorni nell'arco di dodici mesi. L'articolo 23 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. L'articolo 24 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire solo nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa. All'articolo 25 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Agli articoli da 26 a 31 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.
Di notevole rilievo appare l'articolo 30, in base al quale le agevolazioni che la Convenzione prevede non verranno applicate se il requisito della residenza che ne è condizione sia stato ottenuto al solo scopo di godere di tali benefici; parimenti, viene espressamente salvaguardata la facoltà di applicare tutte le disposizioni nazionali contro l'evasione e l'elusione fiscale nei confronti di transazioni tra imprese dei due Stati contraenti, se lo scopo di dette transazioni sia accertato essere il perseguimento di benefici non altrimenti reclamabili. Gli articoli 32 e 33 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Passando all'esame del disegno di legge, esso consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca una norma di copertura finanziaria - e si tratta di una novità per quanto riguarda i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica delle Convenzioni sulle doppie imposizioni - in quanto, in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame come presentato al Senato, è stimata una riduzione di gettito per il fisco italiano. Mentre tale


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riduzione è stata quantificata dal Governo in 48.000 euro annui a decorrere dal 2007, durante l'esame al Senato tale importo è stato accresciuto a 51.000 euro. Il Senato ha inoltre aggiunto una previsione per la quale il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, evidentemente in relazione al carattere relativamente fluttuante del minor gettito. La copertura di detti oneri si consegue mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Va peraltro segnalata l'opportunità di un aggiornamento della copertura a decorrere dal 2008. Il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) - peraltro erroneamente denominata «relazione tecnica» - dalla quale emergono due profili di interesse: in primo luogo, poiché la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale, e dunque - come del resto già illustrato - comporta oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione parlamentare alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. In secondo luogo la Convenzione non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario: al contrario, l'ATN rileva «l'opportunità di stipulare accordi in questa materia fra Stati membri dell'Unione europea, dato l'ancora limitato grado di comunitarizzazione degli aspetti della fiscalità diretta in virtù del principio di sussidiarietà l'articolo 293 del Trattato istitutivo delle Comunità europee lascia espressamente agli Stati membri la facoltà di disciplinare la materia fiscale intesa alla eliminazione della doppia imposizione, tramite accordi da stipularsi in ambito bilaterale.
Alla luce di quanto finora illustrato propone di esprimere un parere favorevole alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica in questione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio TURCO, presidente e relatore, rileva che il disegno di legge in esame è stato già approvato dal Senato della Repubblica; in riferimento all'Accordo che esso va a ratificare, si può sottolineare che non si discosta dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia, ed è destinato ad ampliare le relazioni tra Italia e Honduras, già presenti nel quadro della cooperazione allo sviluppo, e a favorire un maggiore slancio all'economia di quel paese attraverso lo sviluppo della collaborazione sul piano culturale e scientifico.
Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 20 articoli, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali «cultura», «scienza», «lingua», «tecnologia», e «tradizioni», necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (articolo 1).
L'articolo 2 prevede la collaborazione tra le rispettive strutture accademiche, nonché l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altro Paese anche presso gli istituti scolastici superiori, mentre l'articolo 2, promuove la cooperazione tra biblioteche e musei.
L'articolo 4 prevede la partecipazione al finanziamento e all'attuazione delle attività previste dall'Accordo da parte di organismi internazionali.
L'Accordo consente la creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra parte sul proprio territorio (articolo 5), nonché scambio di esperti, studenti e


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documentazione e l'offerta di borse di studio nell'ambito di programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo (articoli 6, 7 e 8).
Ulteriori ambiti di collaborazione sono previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13, e riguardano: il campo editoriale; le traduzioni; il settore della danza, della musica e del teatro; lo scambio di informazioni tra i rispettivi organismi radiotelevisivi; il settore sportivo.
Scopo dell'Accordo è anche quello di reprimere il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12) attraverso una stretta collaborazione tra le amministrazioni competenti dei due Paesi.
Fanno da corollario alla cooperazione culturale lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14).
Le Parti si impegnano inoltre alla cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, nei settori di comune interesse, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'ambiente e alla sanità (articolo 15), a cui si aggiunge l'impegno alla collaborazione nei settori dell'archeologia e del restauro e recupero del patrimonio culturale (articolo 16).
Per consentire l'attuazione delle attività previste dall'Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a facilitare l'ingresso, la permanenza e l'uscita di persone e cose ad esse necessarie (articolo 17).
L'articolo 18 assicura i diritti concernenti la proprietà intellettuale, facendo salve le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, l'articolo 19 istituisce una Commissione mista, con il compito di verificare lo sviluppo della collaborazione bilaterale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.
La durata dell'Accordo è illimitata (articolo 20)ed esso potrà essere denunciato con effetto a sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte; in ogni caso verrà portata a termine l'esecuzione dei programmi già avviati prima di tale momento, salvo la diversa decisione di entrambe le Parti.
Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica dell'Honduras sulla cooperazione culturale e scientifica, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 4 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 335.275 euro per il 2007, 319.225 per il 2008 e 335.275 a decorrere dal 2009. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'UPB di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica allegata all'A.S. 1587 riporta un'analisi dettagliata delle spese derivanti da ciascun articolo e specifica che l'onere a carico del bilancio dello Stato è da iscrivere per 50.000 euro nello stato di previsione del Ministero dell'università, per 3.210 euro nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per 23.823 euro nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Il disegno di legge è altresì accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
In relazione a quanto esposto, propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.


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Ratifica Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
Parere alla III Commissione.
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio TURCO, presidente e relatore, ricorda che anche questo disegno di legge è stato già approvato dal senato della Repubblica; l'Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica argentina, con Allegato, firmato a Roma il 16 ottobre 2006, sostituisce il precedente Accordo bilaterale in tema di coproduzione cinematografica firmato a Roma il 9 dicembre 1987. Il nuovo Accordo è diretto a favorire lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, considerato che la produzione in comune di film facilita la reciproca conoscenza e stimola la competizione commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi. L'Accordo riconosce ai film in coproduzione tutti i benefici accordati nei due Paesi ai rispettivi film nazionali; a tale fine, l'Allegato detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.
L'Accordo si compone di un breve Preambolo, di ventuno articoli e di un Allegato.
L'articolo 1 precisa che, ai fini dell'Accordo, il termine «coproduzione cinematografica» indica un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore argentino su qualsiasi supporto tecnico, che venga diffuso prioritariamente nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassette, videodischi e CD-ROM o attraverso altre forme di distribuzione. Le «autorità competenti» responsabili dell'applicazione dell'Accordo sono, per la Parte italiana il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema e, per l'Argentina, l'Istituto nazionale del cinema e arti audiovisive (INCAA).
L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione saranno considerati film nazionali da entrambe le Parti e beneficeranno dei vantaggi derivanti dalle disposizioni, vigenti o future, emanate da ciascuna Parte per i propri film nazionali; viene precisato che solo il coproduttore italiano godrà dei benefici concessi ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore argentino di quelli concessi ai film nazionali in argentina (comma 1). La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti (comma 2),
Per godere dei benefici della coproduzione, i film dovranno essere realizzati, in base all'articolo 3, da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica nonché esperienza e qualificazione professionale riconosciuta (comma 1). L'esistenza di legami di gestione o controllo tra i produttori, eccedenti la misura necessaria alla realizzazione del film da coprodurre, comporta la non approvazione del progetto di coproduzione (comma 2).
L'articolo 4, comma 1, stabilisce che tutte le fasi della lavorazione del film in coproduzione si svolgano nei Paesi coproduttori, consentendo tuttavia che, previa autorizzazione, le riprese possano essere effettuate anche in Paesi terzi. Ai sensi del comma 2 produttori, soggettisti, registi e altri soggetti che partecipano alla realizzazione del film devono essere cittadini italiani, argentini o di Stati membri dell'Unione Europea ovvero soggiornanti di lungo nei medesimi Paesi; eccezionalmente e dopo intesa tra le Parti contraenti dall'Accordo può essere ammessa la partecipazione di personale non in possesso di tali requisiti (comma 3).
L'articolo 5 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi, che può variare dal 10 al 90 per cento per film, precisando che, in linea di massima, l'apporto dei coproduttori deve comportare una partecipazione tecnica e


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artistica effettiva proporzionale alla partecipazione finanziaria (comma 1); ai sensi del comma 2 sono ammissibili coproduzioni finanziarie nelle percentuali dal 10 al 90 per cento. Qualora uno dei coproduttori sia costituito da più imprese, la quota di ciascuna non può essere inferiore al 5 per cento del costo totale del film (comma 3).
L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità che la realizzazione di coproduzioni possa essere estesa a Paesi con i quali una delle due Parti abbia siglato un Accordo di coproduzione ufficiale. Il comma 2 definisce le modalità di partecipazione a coproduzioni multilaterali stabilendo, inoltre, che la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 10 per cento del costo del film; nel caso in cui uno dei coproduttori (italiano, argentino o di un Paese terzo) sia costituito da più imprese, il contributo finanziario di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5 per cento del costo totale del film (comma 3).
In base all'articolo 7 ciascun coproduttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome di entrambi, presso un laboratorio scelto di comune accordo (comma 1); ogni film in coproduzione deve comportare la versione in lingua italiana e spagnola, realizzate rispettivamente in Italia e in Argentina (comma 2).
Facilitazioni all'importazione temporanea e alla successiva riesportazione di attrezzature necessarie alla realizzazione del film, da concedersi nel rispetto delle legislazioni nazionali e, quanto all'Italia, anche della legislazione comunitaria, sono previste dall'articolo 8.
L'articolo 9 pone come condizione necessaria per il godimento dei benefici derivanti dalla coproduzione il versamento del saldo da parte del coproduttore minoritario entro 120 giorni dalla data di consegna del materiale necessario alla realizzazione della versione nella lingua del Paese minoritario.
In merito alla ripartizione dei proventi, l'articolo 10 stabilisce che, con l'eccezione dei mercati di Italia e di Argentina, questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori.
L'articolo 11 dispone che i contratti tra i coproduttori devono precisare gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione percentuale degli oneri sottesi alla realizzazione del film.
L'articolo 12 specifica che l'approvazione di un progetto dei coproduzione da parte delle Autorità competenti non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.
L'articolo 13 definisce le condizioni di esportazione dei film realizzati in coproduzione in Paesi ove vige il contingentamento delle importazioni di opere cinematografiche, stabilendo che in tal caso il film è imputato, di massima, al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.
Ai sensi dell'articolo 14 i film realizzati in coproduzione devono recare la dizione «coproduzione italo-argentina» o «coproduzione argentino-italiana» nei titoli di testa, nella pubblicità e nella presentazione dei film a manifestazioni e nei festival internazionali. In quest'ultimo caso, l'articolo 15 prevede che la presentazione sia, in linea di massima, effettuata dal coproduttore maggioritario o, in caso di partecipazione uguale, dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.
L'articolo 16 stabilisce che le norme di procedura della coproduzione siano fissate di comune accordo dalle Autorità competenti nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti; l'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film stesso, secondo quanto stabilito dall'Allegato all'Accordo in esame.
L'articolo 17 istituisce una Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell'Accordo, di risolvere eventuali difficoltà attuative e di verificare il rispetto dell'equilibrio numerico delle coproduzioni in relazione al numero delle stesse, all'ammontare degli investimenti e agli apporti partecipativi. La Commissione mista si riunisce di regola


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ogni due anni, alternativamente in Italia e in Argentina, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una delle due Autorità competenti.
L'articolo 18 dispone l'obbligo di non limitazione all'importazione, distribuzione e programmazione di produzioni cinematografiche e video italiani nella Repubblica argentina e di quelli argentini in Italia.
In base a quanto stabilito dall'articolo 19, l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Il comma 4 dispone che l'Accordo in esame annulla e sostituisce il precedente Accordo di coproduzione cinematografica stipulato tra Italia e Argentina il 9 dicembre 1987 ed entrato in vigore il 19 luglio 1990.
L'articolo 20 prevede che l'Accordo possa essere modificato consensualmente. Eventuali controversie, infine, saranno risolte per via amichevole (articolo 21).
L'Allegato al testo dell'Accordo, relativo a norme di procedura, disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l'accoglimento da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte.
Il disegno di legge in esame, relativo all'Accordo di coproduzione cinematografica con l'Argentina firmato a Roma il 16 ottobre 2006, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 13.650 euro da sostenere ogni quattro anni, a decorrere dal 2009, e reperiti nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1630) riconduce tali oneri alle spese di missione e di viaggio per l'invio di cinque funzionari ad Buenos Aires, ogni quattro anni, allo scopo di partecipare alla riunione della Commissione mista istituita dall'articolo 17 dell'Accordo.
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge A.S. 1630 è corredato altresì da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN afferma, tra l'altro, che nella stesura del testo dell'Accordo è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica e il conseguente assorbimento dell'Accordo nel diritto interno siano compatibili con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale. In particolare nell'articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.
In relazione a quanto esposto, propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
C. 3302 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio TURCO, presidente e relatore, sottolinea che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato della Repubblica,


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dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile stipulato a Helsinki il 9 settembre 2006 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
L'Accordo appartiene alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.
L'Accordo con la Corea del Sud è composto da 18 articoli.
L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è la facilitazione e il miglioramento alla cooperazione fra le due Parti in riferimento ai contributi che esse forniscono al sistema di navigazione satellitare civile GNSS - programma GALILEO.
L'articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l'altro spiegato che GALILEO è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.
L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per scopi civili della CE, dei suoi Stati membri o della Corea, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
L'ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell'articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, degli aspetti legati allo spettro radio, nonché della normalizzazione, certificazione e regolamentazione del sistema e del recupero dei costi. Le Parti possono modificare i settori di cooperazione mediante decisione del Comitato direttivo GNSS di cui al successivo articolo 14.
Il comma 2 esclude esplicitamente una serie di attività connesse al sistema GALILEO dalla cooperazione tra le Parti: si tratta essenzialmente delle tecnologie e dei beni «sensibili» soggetti, nel territorio della CE, a restrizioni all'esportazione in relazione alla non proliferazione degli armamenti, nonché di diversi aspetti relativi alla sicurezza del sistema, come gli scambi di informazioni classificate. Tramite ulteriori negoziati e intese, tuttavia, le Parti potranno estendere la cooperazione anche a uno o più dei settori oggetto di esclusione.
Il comma 3 dell'articolo 4 chiarisce che l'applicazione dell'Accordo non pregiudica la struttura istituzionale comunitaria concernente il programma GALILEO, né la normativa comunitaria sulla non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e dei trasferimenti di tecnologia, incluse le relative misure nazionali.
L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nel campo dello spettro radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 5, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.
Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie coreane.
In base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti


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nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del già richiamato Comitato direttivo GNSS.
L'articolo 8, comma 3, prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente alle norme TRIPS dell'Organizzazione mondiale del commercio, mentre l'articolo 9, comma 4, viene inoltre precisato che l'Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano dall'appartenenza alla OMC, nonché l'applicazione di altre norme.
È inoltre (articolo 8, comma 4) stabilito che «le esportazioni della Corea verso Paesi terzi di beni e tecnologie sensibili» siano sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.
In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione; esse inoltre collaborano in relazione allo scambio di norme relative ai codici di segnalazione e alle stazioni riceventi terrestri, eventualmente con la la partecipazione di esperti coreani agli organismi di standardizzazione europei.
L'articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali - anche con la realizzazione di un sistema di potenziamento terrestre in Corea del Sud - che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.
Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la CE e la Corea stabiliranno canali di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
Dopo l'articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi; l'articolo 14 prevede che le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono da un lato il Governo della Repubblica di Corea, e dall'altro la Commissione europea. Tali autorità costituiranno un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell'Accordo. Il Comitato direttivo si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nel territorio delle due Parti.
L'articolo 15, in materia di finanziamenti, stabilisce che ciascuna delle Parti sopporta i costi relativi all'esercizio delle proprie attribuzioni in base all'Accordo: è altresì previsto che qualora un Paese non membro della CE voglia entrare a far parte dell'Autorità di vigilanza GALILEO, esso dovrà erogare un adeguato contributo.
L'effettiva attuazione delle disposizioni dell'Accordo sarà assicurata da disposizioni amministrative e da punti di contatto per lo scambio di informazioni (articolo 16).
Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono composte in via amichevole, secondo l'articolo 17, che tuttavia non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.
L'articolo 18 contiene le clausole finali sull'entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni, e con successiva tacita proroga, salvo denuncia di una delle Parti, da inoltrare per iscritto almeno con sei mesi di preavviso. L'Accordo potrà essere modificato mediante intesa scritta tra le Parti.
Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Comunità europea e Corea relativo al sistema GALILEO, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


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La relazione introduttiva al disegno di legge (A.S. 1680) specifica che dalla ratifica di entrambi gli Accordi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).
Il disegno di legge A.S. 1680, infine, è corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR): l'ATN, in particolare, rinviene la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione. L'ATN afferma, inoltre, che non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, né l'adozione dell'Accordo comporta norme di adeguamento del diritto interno.
In relazione a quanto esposto, propone di deliberare un parere favorevole alla III Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.