Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Giovedì 28 febbraio 2008


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso:

a) che con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008. n. 20, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, e che le relative elezioni sono indette per il 13 e 14 aprile 2008;
b) tenuto conto del presumibile orientamento delle liste che concorrono al rinnovo del Parlamento nazionale a costituirsi in determinate coalizioni;
c) visti, quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
d) visti altresì l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativo alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresì i principi della tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché di cui agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della Commissione del 13 febbraio 2008;
f) vista altresì la propria delibera approvata il 20 febbraio 2008, che disciplina la programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nella fase anteriore alla presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2008; considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresì che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;


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g) visto quanto alla disciplina delle elezioni politiche, il Testo unico per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni ed integrazioni, ed il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive integrazioni e modificazioni; viste altresì, la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relativa alla rappresentanza ed all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
h) che è altresì imminente l'indizione di ulteriori consultazioni elettorali amministrative, e che tali consultazioni, le quali si appalesano di significativa rilevanza nazionale, avranno luogo contestualmente alle elezioni politiche ai sensi del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, in corso di conversione; che sono inoltre indette elezioni regionali nella Regione siciliana, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta, le quali avranno luogo nelle stesse date previste per le elezioni politiche ovvero in data 25 maggio 2008;
i) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nella primavera del 2008, ed in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana; la legge 18 dicembre 2007, n. 28, relativa alla elezione del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e del relativo Consiglio regionale; le leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3, e 7 agosto 2007, n. 21, relative all'elezione del Presidente, degli assessori e del Consiglio della Regione autonoma della Valle d'Aosta; le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
l) considerata la propria prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione del provvedimento).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono, ove in esso non diversamente previsto, alle campagne per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, prevista per il 13 e 14 aprile 2008, nonché a quelle per le consultazioni regionali e amministrative previste nella primavera del 2008, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione. La Commissione può tuttavia individuare, con le modalità di cui all'articolo 16, gli ambiti territoriali per i quali l'efficacia di talune disposizioni può cessare anticipatamente.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale e regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste


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ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 9, 10 ed 11 del presente provvedimento, nonché con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI ai sensi dell'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 5 del presente provvedimento per la programmazione nazionale, integrate dalle disposizioni di cui all'articolo 15 per la programmazione regionale;
c) l'informazione si conforma, sia in sede nazionale sia regionale, ai criteri già stabiliti dall'articolo 4 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. La RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale, riferite alle consultazioni politiche nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale nelle regioni interessate dalle consultazioni amministrative e regionali della primavera del 2008. A queste ultime si applicano altresì le previsioni di cui all'articolo 15.
2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorchè presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.
3. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.
5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2008.

Art. 4.
(Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali).

1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili


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ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

Art. 5.
(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento. La programmazione dei messaggi è obbligatoria anche in sede regionale per gli ambiti territoriali interessati da consultazioni elettorali regionali o amministrative.
2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché tra le coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Gli spazi per i messaggi in sede locale sono ripartiti tra i soggetti e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3.
3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione del presente provvedimento, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione la collocazione nel palinsesto dei messaggi autogestiti di cui al presente articolo, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Per le trasmissioni regionali, le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 16 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) è presentata alla RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. Le richieste relative alle trasmissioni locali sono presentate alla relativa sede regionale;
b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal capo della coalizione, ovvero dal candidato all'elezione a Presidente della Regione, o della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.
(Informazione).

1. Ai programmi di informazione, sia in rete nazionale sia regionale si applicano i criteri già stabiliti dall'articolo 4 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008.


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Art. 7.
(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2008.

Art. 8.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette in rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni politiche ed amministrative, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità e con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. Tali schede rinviano espressamente alla programmazione regionale per l'illustrazione delle modalità di voto in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta.
2. Nei trenta giorni precedenti le relative consultazioni, la RAI programma altresì in sede locale, nelle regioni interessate, una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le differenti modalità di voto previste dalla normativa regionale.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la diffusione con la sottotitolazione e con la traduzione nella lingua dei segni, chè le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.
(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 13 e 14 aprile 2008 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
3. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessario, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
5. Le Tribune sono riprese nella sede di Roma della RAI e sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione: in tal caso il conduttore dichiara, all'inizio della trasmissione, che si tratta di una registrazione.
6. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.


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7. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5.
8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 16.

Art. 10.
(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista).

1. La RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle trasmissioni di cui all'articolo 9, una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 2,avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.
2. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.
3. Ciascuna intervista viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
4. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
5. Il ciclo si conclude con una intervista del Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, e di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 8.

Art. 11.
(Conferenze-stampa dei candidati premier).

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 9 e 10, la RAI predispone e trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando dette coalizioni siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori.
2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di sessanta minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 10 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI.
3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, e di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 6 e 8.

Art. 12.
(Confronti tra candidati premier).

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI organizza e trasmette su Rai Uno, tra le 21 e le 22,30, una trasmissione, in diretta, di confronto fra i candidati premier, della durata di novanta minuti, in condizioni di parità di tempo, di parola e


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di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI.

Art. 13.
(Trasmissioni per la circoscrizione estero).

1. Le trasmissioni per la circoscrizione estero si svolgono secondo le tipologie e le modalità già individuate dall'articolo 8 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008. La RAI può tuttavia derogare al termine di cui al comma 1 del predetto articolo.
2. La Direzione di RAI International trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 10 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Art. 14.
(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

Art. 15.
(Disposizioni speciali per le Tribune e le trasmissioni di comunicazione politica riferite alle elezioni regionali ed amministrative).

1. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa della primavera del 2008 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.
2. Le Tribune regionali relative alle consultazioni di cui al presente articolo sono organizzate in conformità alle previsioni di cui agli articoli 9, 10 ed 11 del presente provvedimento, in quanto compatibili in rapporto alle circostanze locali ed alle leggi elettorali applicabili: ove tali previsioni risultino obiettivamente non compatibili, le relative trasmissioni possono essere organizzate secondo tipologie differenti, da comunicare previamente alla Commissione. In ogni caso, ove siano previste votazioni di ballottaggio, è organizzata almeno una Tribuna consistente in un confronto tra i due candidati.
3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo prendono parte i rappresentanti delle forze politiche che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori chiamati al voto. Il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste, e per l'altra metà in parti uguali tra le coalizioni che comunque esprimono un candidato alla carica di Presidente della regione, o della provincia, o di sindaco.
4. I messaggi autogestiti e l'informazione in sede locale si conformano alle disposizioni ed ai criteri di cui agli articoli 5 e 6; le schede relative all'informazione sulle modalità di voto si conformano alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, e si estendono alle modalità di presentazione delle liste.


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Art. 16.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 17.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.