VIII Commissione - Giovedì 6 marzo 2008


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (Atto n. 218).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (atto n. 218);
tenuto conto dell'estrema rilevanza del tema del paesaggio, che rappresenta un elemento essenziale per la difesa dell'identità e delle prospettive di sviluppo futuro del Paese, peraltro originalmente tutelato attraverso l'articolo 9 della Costituzione;
condivisa l'esigenza di ridefinire l'assetto di competenze tra Stato, regioni ed enti territoriali in materia di paesaggio, anche al fine di assicurare un'azione di governo del territorio coerente con i principi che la definizione costituzionale di paesaggio implica e con la preminenza che la tutela del paesaggio riveste - come ha recentemente ribadito la Corte Costituzionale (nella sentenza n. 367 del 24 ottobre-7 novembre 2007), peraltro confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - rispetto alla cura «degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali»;
valutato positivamente, altresì, che il provvedimento tiene conto della ratifica della Convenzione europea del paesaggio, avvenuta con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e riconosciuto che esso, nel suo complesso, risulta redatto in modo appropriato sotto il profilo della tecnica normativa e del coordinamento con la legislazione vigente;
giudicato, al contempo, importante che siano adeguatamente preservati, ove compatibili con l'ordinamento costituzionale, tutti gli spazi di competenza concorrente delle regioni, con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio, laddove la citata sentenza della Corte costituzionale ha precisato che esiste un penetrante limite normativo in materia, derivante dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato rispetto alla definizione di norme di tutela del paesaggio;
preso atto del parere espresso, lo scorso 28 febbraio, in sede di Conferenza unificata, nel cui ambito l'orientamento favorevole sul provvedimento è stato subordinato all'accoglimento di numerosi emendamenti modificativi e integrativi, e considerato che le regioni - pur non potendo attivare gli ordinari canali di dialogo parlamentare - hanno segnalato alla Commissione, attraverso una lettera inviata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'esigenza di prestare il massimo di attenzione alle proposte di modifica concordate nell'ambito della Conferenza, che la stessa Commissione giudica in senso favorevole;
raccomandato, in tal senso, al Governo di impegnarsi - nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte costituzionale - per il recepimento delle principali


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richieste formulate in sede di Conferenza unificata, soprattutto con riguardo alla proposta (legata all'articolo 131 della schema di decreto legislativo) di attivazione di un tavolo di confronto per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio;
preso atto, inoltre, dell'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata rispetto all'articolo 138 del provvedimento - nella parte che riconosce il potere autonomo del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di procedere alla dichiarazione di «notevole interesse pubblico» - nel senso di prevedere, ai fini dell'esercizio di tale potere, il parere della regione interessata, da acquisire entro trenta giorni dalla richiesta;
acquisiti, infine, i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento, formulati, nella seduta del 5 marzo 2008, dalla V Commissione, ai quali si fa espresso rinvio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (Atto n. 218).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (atto n. 218);
tenuto conto dell'estrema rilevanza del tema del paesaggio, che rappresenta un elemento essenziale per la difesa dell'identità e delle prospettive di sviluppo futuro del Paese, peraltro originalmente tutelato attraverso l'articolo 9 della Costituzione;
condivisa l'esigenza di ridefinire l'assetto di competenze tra Stato, regioni ed enti territoriali in materia di paesaggio, anche al fine di assicurare un'azione di governo del territorio coerente con i principi che la definizione costituzionale di paesaggio implica e con la preminenza che la tutela del paesaggio riveste - come ha recentemente ribadito la Corte Costituzionale (nella sentenza n. 367 del 24 ottobre-7 novembre 2007), peraltro confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - rispetto alla cura «degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali»;
valutato positivamente, altresì, che il provvedimento tiene conto della ratifica della Convenzione europea del paesaggio, avvenuta con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e riconosciuto che esso, nel suo complesso, risulta redatto in modo appropriato sotto il profilo della tecnica normativa e del coordinamento con la legislazione vigente;
giudicato, al contempo, importante che siano adeguatamente preservati, ove compatibili con l'ordinamento costituzionale, tutti gli spazi di competenza concorrente delle regioni, con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio, laddove la citata sentenza della Corte costituzionale ha precisato che esiste un penetrante limite normativo in materia, derivante dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato rispetto alla definizione di norme di tutela del paesaggio;
preso atto del parere espresso, lo scorso 28 febbraio, in sede di Conferenza unificata, nel cui ambito l'orientamento favorevole sul provvedimento è stato subordinato all'accoglimento di numerosi emendamenti modificativi e integrativi, e considerato che le regioni - pur non potendo attivare gli ordinari canali di dialogo parlamentare - hanno segnalato alla Commissione, attraverso una lettera inviata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'esigenza di prestare il massimo di attenzione alle proposte di modifica concordate nell'ambito della Conferenza, che la stessa Commissione giudica in senso favorevole;
raccomandato, in tal senso, al Governo di impegnarsi - nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte costituzionale - per il recepimento delle principali


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richieste formulate in sede di Conferenza unificata, soprattutto con riguardo alla proposta (legata all'articolo 131 della schema di decreto legislativo) di attivazione di un tavolo di confronto per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio;
preso atto, inoltre, dell'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata rispetto all'articolo 138 del provvedimento - nella parte che riconosce il potere autonomo del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di procedere alla dichiarazione di «notevole interesse pubblico» - nel senso di prevedere, ai fini dell'esercizio di tale potere, il parere, da acquisire entro trenta giorni dalla richiesta, della regione interessata. Tale parere deve naturalmente intendersi, nel rispetto dei principi costituzionali, di natura meramente consultiva;
acquisiti, infine, i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento, formulati, nella seduta del 5 marzo 2008, dalla V Commissione, ai quali si fa espresso rinvio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.