IX Commissione - Resoconto di mercoledì 12 marzo 2008

TESTO AGGIORNATO AL 13 MARZO 2008


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 marzo 2008. - Presidenza del vicepresidente Marco BELTRANDI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Andrea Annunziata.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
Atto n. 226.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco BELTRANDI, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), che conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi. In particolare la direttiva oggetto di recepimento (2006/23/CE) è contenuta nell'allegato B alla legge, ed è quindi prevista l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Ricorda che il comma 3 dell'articolo 1 della legge comunitaria 2006 stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare, come in questo caso, in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Pertanto il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2007, e scaduto il 4 marzo 2008, è prorogato al 2 giugno 2008. Lo schema di decreto, nel dare attuazione alla direttiva 2006/23/CE, prevede l'introduzione di requisiti uniformi circa le modalità di rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza comunitaria di controllore del traffico aereo. Lo schema si inserisce nel


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contesto normativo delineatosi all'indomani dell'adozione dei regolamenti comunitari costitutivi del regolamento (CE) n. 549/2004 («regolamento quadro»), mirante ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo, nel quale sia rafforzato il livello di sicurezza e l'efficienza globale del traffico aereo in Europa, ottimizzata la capacità dello spazio aereo in relazione alle esigenze degli utenti e minimizzati i ritardi. I regolamenti comunitari che costituiscono il «pacchetto» denominato «cielo unico europeo» sono entrati in vigore nel loro complesso il 20 aprile 2004. Il regolamento quadro dispone che ogni Stato membro individui al proprio interno un'autorità nazionale di vigilanza indipendente dai fornitori dei servizi di navigazione aerea, con l'obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo ed introduce la certificazione dei fornitori di servizi da parte dell'Autorità nazionale di vigilanza. In Italia tale autorità nazionale è stata individuata nell'Ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC), mentre all'Ente Nazionale di assistenza al Volo (ENAV) è stato attribuito il compito di erogatore dei servizi di assistenza al volo. L'articolo 1 dello schema di decreto individua lo scopo della normativa nell'aumento dei livelli di sicurezza e nel miglioramento del sistema di controllo del traffico aereo generale. L'articolo 2 definisce il campo di applicazione del decreto. L'articolo 3 reca le definizioni utilizzate nel testo, rinviando a quelle indicate nel citato regolamento 549/2004. L'articolo 4 dispone che i servizi di controllo del traffico aereo possono essere prestati esclusivamente da controllori muniti di licenza, nonché, sotto la supervisione di un istruttore operativo, da studenti controllori e da controllori in addestramento operativo. L'articolo 5 individua i principi che disciplinano il rilascio delle licenze e regolamenta i casi di revoca delle stesse, individuando nell'ENAC l'ente competente in materia. L'articolo 6 detta disposizioni peculiari per i fornitori di servizi militari. L'articolo 7 individua i requisiti per il rilascio della licenza di studente controllore e di controllore. L'articolo 8 prevede lo specifico contenuto delle licenze. L'articolo 9 prevede per i controllori del traffico aereo una specializzazione linguistica, attestata secondo modalità definite con regolamento dall'ENAC. L'articolo 10 indica le condizioni richieste per il mantenimento delle abilitazioni e specializzazioni. L'articolo 11 disciplina i criteri per il rilascio e la revoca della certificazione medica, e per gli accertamenti atti a dimostrare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti. L'articolo 12 riguarda le attività di formazione e addestramento dei controllori. L'articolo 13 prevede il mutuo riconoscimento delle licenze rilasciate dai vari Paesi membri dell'Unione europea. L'articolo 14 dispone, con una norma a carattere transitorio, la conversione delle licenze nazionali rilasciate secondo le preesistenti procedure, secondo modalità definite dall'ENAC. L'articolo 15 individua le fattispecie che costituiscono violazione delle norme dettate dal decreto, e le relative sanzioni, attribuendo all'ENAC le relative competenze in tema di accertamento e irrogazione. Tali sanzioni non si applicano al personale militare, che resta soggetto alla normativa del proprio ordinamento. L'articolo 16 prevede che gli importi delle sanzioni vengano aggiornati ogni due anni con un decreto interministeriale. L'articolo 17 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2000, che disciplina il rilascio di licenze ed abilitazioni nel contesto normativo precedente l'entrata in vigore della normativa comunitaria sul c.d. «cielo unico europeo». Gli articoli 18 e 19 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni finali, prevedendo l'entrata in vigore del decreto il 16 maggio 2008, salvo le disposizioni concernenti la specializzazione linguistica (articolo 9), che saranno disciplinate con regolamento ENAC, da emanarsi entro il 17 maggio 2010. In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di decreto in esame (vedi allegato n. 1).


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Avverte infine che la V Commissione (Bilancio), nell'odierna seduta, ha espresso sullo schema di decreto legislativo in esame una valutazione favorevole con un rilievo volto a proporre la sostituzione del comma 2 dell'articolo 18.

Giorgio MERLO (PD-U) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, sul quale risultano essere stati acquisiti i pareri dei Ministeri competenti, fa correttamente riferimento, tra l'altro, al decreto legislativo 25 luglio 1957, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che è di fatto l'autorità unica per l'aviazione civile italiana. Infatti gli articoli 5 (principi che disciplinano il rilascio delle licenze), 6 (fornitori di servizi militari), 7 (requisiti del rilascio delle licenze), 8 (contenuto delle licenze), 9 (specializzazione linguistica), 10 (condizioni per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni), 11 (certificati medici), 12 (certificazione delle organizzazioni di formazione), 13 (mutuo riconoscimento delle licenze comunitarie), 14 (conversione delle licenze nazionali), 15 (sanzioni) e 19 (disposizioni finali) correttamente individuano in ENAC l'autorità regolamentare, di controllo, sanzionatoria e autorizzativa. Tuttavia non può rilevarsi una palese contraddizione tra quanto previsto dal decreto legislativo in esame e la proposta del Ministro dei trasporti di trasferire la funzione di assegnazione delle bande orarie aeroportuali da Assoclearance ad ENAV Spa. A tale proposito invita il sottosegretario Annunziata a farsi partecipe nei confronti del Ministro affinché soprassieda dall'adozione di tale proposta di decreto, anche in considerazione del particolare momento politico che, com'è noto, non consente al Parlamento di assumere iniziative di sindacato ispettivo nei confronti del Governo. Nel merito non si può non rilevare, da un lato, che il coordinamento degli slot è una competenza che deve rimanere in ambito pubblico e, dall'altro, che l'attività di controllo dell'assegnazione delle bande orarie non deve essere sottratta all'ENAC. Tra l'altro si tratta di attività non rientranti tra i compiti di ENAV spa che resta un fornitore di servizi e non si può autocertificare. Chiede pertanto, anche a nome del presidente della Commissione, on. Meta, non presente nell'odierna seduta per inderogabili e sopraggiunti impegni personali, e del rappresentante del gruppo Partito Democratico in Commissione, on. Barbi, che il Ministro eviti ogni colpo di mano su una materia molto delicata e che riguarda anche i compiti di safety e security. Né può essere sottaciuto che da parte degli operatori del settore si è già manifestata una netta contrarietà rispetto alla paventata iniziativa ministeriale. Con tali precisazioni, esprime a nome del suo gruppo l'orientamento favorevole sulla proposta di parere relativa al provvedimento in esame.

Silvano MOFFA (AN), nel dichiarare l'orientamento favorevole del gruppo Alleanza nazionale su un provvedimento che appare chiaramente un atto dovuto, coglie l'occasione per chiedere al presidente e relatore di chiarire l'effettiva portata del rilievo apposto dalla Commissione Bilancio sul provvedimento in esame, atteso che lo stesso è richiamato soltanto in premessa nella proposta di parere favorevole testé formulata.

Marco BELTRANDI, presidente, fa presente che il rilievo della Commissione Bilancio ha la finalità di assicurare che la clausola di invarianza della spesa prevista all'articolo 18 sia più correttamente riferita a tutti i compiti che ENAC è chiamata a svolgere in ragione delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo e non soltanto a quelli richiamati dagli articoli 5, 6, 10, 12, 13, 14 e 15. In proposito, alla luce di una più approfondita valutazione, ritiene opportuno riformulare la sua proposta di parere, aggiungendo una apposita osservazione volta proprio a dare seguito al rilievo della Commissione Bilancio, invitando quindi il Governo a valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 18, comma 2, di sostituire le parole: «i compiti previsti dagli articoli 5, 6, 10, 12, 13, 14 e 15» con


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le seguenti: «i compiti previsti dalle disposizioni del presente decreto».

Il Sottosegretario di Stato, Andrea ANNUNZIATA intende fare in primo luogo presente che lo schema di provvedimento in esame non comporta comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività che ENAC sarà chiamato a compiere in qualità di unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, a norma dell'articolo 687 del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, prefigurano compiti istituzionali normativamente previsti. Quanto, infine, alla questione degli slot, nell'assicurare al deputato Merlo che provvederà a informarne tempestivamente il Ministro dei trasporti, intende comunque precisare che ENAV, a dispetto della natura giuridica di società per azioni, è pur sempre interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione, come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.10.