V Commissione - Marted́ 18 marzo 2008


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 233).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Si rappresenta quanto segue:
articolo 6 (Istituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro).
Al riguardo, si fa presente che la possibilità per la Commissione di avvalersi di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, è già prevista dalla vigente normativa in ordine alla Commissione precedente (articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 626/1994), ora sostituita da quella istituita dalla disposizione in esame;
articolo 8, comma 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) - al riguardo, segnala l'opportunità di integrare la disposizione al fine di prevedere esplicitamente che le attività connesse alla istituzione del sistema informativo nazionale per la prevenzione siano svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
articolo 12 (Interpello) - al riguardo, segnala l'opportunità di integrare la disposizione in esame prevedendo che ai componenti della Commissione per gli interpelli non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione, e che la disposizione in parola debba essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in analogia a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 con riferimento al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive in materia di sicurezza e alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;
articolo 14 (Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare) - al riguardo, relativamente alla soppressione del vincolo della risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento dell'attività ispettiva delle ASL si fa presente che la mancata previsione del predetto vincolo deve intendersi assorbita dalla clausola finanziaria (articolo 305) che, escludendo l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'esecuzione del provvedimento in esame, stabilisce espressamente che «le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni».
La medesima clausola finanziaria garantisce altresì che l'estensione delle funzioni di vigilanza in esame ai Vigili del fuoco avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Circa il riversamento al Fondo per l'occupazione dei proventi delle sanzioni aggiuntive previsto dall'articolo 14, comma 7, si rinvia al parere del competente Ministero del lavoro;
articolo 38 (Titoli e requisiti del medico competente) - al riguardo richiama l'idoneità della clausola finanziaria di cui all'articolo 305 del provvedimento;


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articolo 46, comma 5 (Prevenzione incendi) - al riguardo, premesso che l'articolo 305 del provvedimento prevede l'invarianza della spesa, in particolare attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane strumentali ed economiche allo stato in dotazione alle amministrazioni interessate, si segnala che l'articolo 2, lettera d), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevede che l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contempli anche Reparti e Nuclei Speciali per particolari attività operative;
articolo 131 (Autorizzazione alla costruzione e all'impiego di ponteggi fissi) - Al riguardo, nel rinviare al parere del competente Ministero del lavoro, per quanto di competenza si ribadisce quanto espresso sub articolo 14 circa la clausola finanziaria di cui all'articolo 305 del provvedimento;
articolo 232 (Adeguamenti normativi) - Al riguardo, nel far presente che il riferimento al solo Bilancio dello Stato è già contenuto nella normativa che viene sostituita (articolo 72-terdecies del decreto legislativo n. 626 del 1994), si concorda con gli Uffici Bilancio sulla necessità di riferire alla finanza pubblica la clausola di invarianza di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

Con riferimento infine all'articolo 52, per quel che concerne i possibili effetti negativi di gettito derivanti dall'istituzione di un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, finanziato con contributi obbligatori interamente deducibili dalle imposte dirette, si precisa che gli stessi per prassi non vengono stimati in sede di relazione tecnica, in quanto effetti indiretti che agiscono sulla redditività dell'impresa.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 233).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente si osserva che dall'attuazione del decreto in esame, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, come espressamente previsto all'articolo 305, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni competenti provvedono ai prescritti adempimenti attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche.
Ciò premesso, in merito all'osservazione relativa all'articolo 6, concernente la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare in ordine agli eventuali compensi da corrispondere agli esperti invitati alle sedute della Commissione stessa, si ribadisce che la partecipazione di tutti componenti, effettivi ed eventuali, non comporta oneri aggiuntivi. Si evidenzia, infatti, che la predetta Commissione è già prevista dall'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, così come riformulata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994; anche tale articolo prevede l'eventuale partecipazione di persone particolarmente esperte in relazione alle materie trattate.
Si condivide, poi, la proposta emendativa all'articolo 8, relativo al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che prevede che le attività di cui all'articolo in esame siano svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente alle osservazioni all'articolo 9, comma 4, lettera d) e comma 7, lettera e), concernenti in particolare l'erogazione, da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2007, si conferma che la suddetta attività di erogazione è esercitabile sulla base degli attuali assetti organizzativi, strumentali e finanziari degli Istituti medesimi.
All'articolo 12, in materia di interpello si ritiene opportuno, integrare la disposizione prevedendo che ai componenti della Commissione per gli interpelli non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e che l'esercizio delle attività previste dall'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riguardo alla richiesta di chiarimento in ordine agli eventuali effetti di bilancio della disposizione di cui all'articolo 13, si evidenzia che allo stato attuale l'importo dei proventi delle sanzioni derivanti dall'ammissione al pagamento in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, già confluisce su un apposito capitolo di bilancio regionale, ma con il comma 6 del citato articolo 13 si è voluto finalizzare detto importo al finanziamento dell'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.


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In merito a quanto osservato con riferimento all'articolo 14, comma 2, si ritiene utile premettere che in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, (tenutasi in data 12 marzo 2008) l'estensione dei poteri di sospensione dell'attività imprenditoriale al Corpo nazionale di vigili del fuoco è stata eliminata e, pertanto, sono venute meno le maggiori risorse che erano state disciplinate con il successivo articolo 46, comma 6. Ciò premesso, per guanto concerne, invece, l'estensione del provvedimento di sospensione al personale ispettivo delle AA.SS.LL., si precisa che è stato eliminato il vincolo del rispetto del limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili in quanto l'esercizio del potere di sospensione non può essere vincolato alla disponibilità delle predette risorse. Per ciò che riguarda, infine, quanto disposto al comma 7, si rappresenta che il versamento al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, dei proventi delle sanzioni è già previsto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 123 del 2007. La diversa quantificazione della somma aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 4, lettera c) del decreto in esame, rispetto alla quantificazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c) della citata legge n. 123 del 2007 dovrebbe, tenuto conto che la somma aggiuntiva prevista dall'articolo 14 si applica a tutte le tipologie di sanzioni e non soltanto alle sanzioni amministrative complessivamente erogate, consentire una maggiore integrazione della dotazione del Fondo per l'occupazione.
In merito all'articolo 32, commi 8 e 9; si conferma che tale disposizione non comporta maggiori oneri di spesa in quanto la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è già prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994.
Per ciò che concerne le osservazioni all'articolo 38, si chiarisce che l'obbligo di frequenza degli appositi corsi formativi previsti per continuare a svolgere le funzioni di medico competente, non prevede nuovi oneri per le pubbliche Amministrazioni, in quanto le spese per la frequenza dei corsi a cui far partecipare il proprio medico competente rientra nel più generale onere da sostenere per l'attività svolta dal medico stesso.
In relazione all'articolo 45, comma 5, si osserva che l'istituzione, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende, sarà attuata avvalendosi delle ordinarie risorse, in termini di personale e strutture. Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 45, comma 6, è stato eliminato unitamente all'articolo 14, comma 2, per la parte riguardante il Corpo dei vigili del fuoco.
In merito alla richiesta di chiarimenti su quanto disposto all'articolo 52, comma 2, lettera b), si osserva quanto segue: non viene modificata la destinazione attuale degli importi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto riguarda le somme riscosse alla data del dicembre 2007 ed anzi viene confermata la medesima destinazione anche per l'eventuale incremento delle medesime somme entro il limite del 10 per cento. Per le eventuali ulteriori somme conseguenti all'irrogazione delle medesime sanzioni - e quindi senza alcuna decurtazione di quanto finora destinato all'erario - viene prevista una diversa finalizzazione in favore del fondo di cui all'articolo 52.
Con riferimento alle osservazioni relative a quanto previsto all'articolo 73, comma 5, in merito agli oneri connessi al riconoscimento, delle abilitazioni all'uso di talune attrezzature di lavoro, premesso che l'individuazione delle modalità per il suddetto riconoscimento è stata demandata alla Conferenza Stato-Regioni e province autonome, si rappresenta che in tale ambito, in ossequio al principio di invarianza di spesa previsto sia nella legge di delega che nel presente decreto, si provvederà affinché non vi siano nuovi oneri per la finanza pubblica.


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La disposizione di cui all'articolo 131, concernente la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di avvalersi dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi, dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione, non introduce un nuovo adempimento a carico dell'ISPESL in quanto già attualmente il Ministero del lavoro si avvale per i suddetti controlli, mediante apposita convenzione, dell'ISPESL. L'ISPESL effettua questa attività a titolo oneroso, a spese del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'apposito tariffario e, pertanto non vi è necessità di ulteriori risorse finanziarie.
Si condivide la proposta emendativa all'articolo 232, comma 1, che prevede il riferimento della clausola di invarianza alla finanza pubblica anziché al solo bilancio dello Stato, nonché l'integrazione volta ad escludere esplicitamente che ai membri del Comitato vengano corrisposti compensi, rimborsi spese o altri emolumenti.