Commissioni Riunite XI e XII - Marted́ 18 marzo 2008


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (Atto n. 233).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite XI e XII;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
valutato positivamente il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 12 marzo scorso;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'entrata in vigore differita entro tempi ragionevolmente brevi per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già contemplati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di consentire il relativo adeguamento;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera q), valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole «prestano la propria attività» le seguenti «, ivi compresa quella svolta sui mezzi di trasporto,»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera n), valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole «o misure necessarie» le seguenti «, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,»;
d) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i soggetti ivi indicati anche le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266;
e) all'articolo 3, comma 2, si preveda il parere degli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare per gli schemi di decreti di interesse delle Forze Armate, ivi compreso, insieme all'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza; analogamente, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento espresso al Corpo della Guardia di Finanza all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, laddove si prevede che il decreto ministeriale ivi contemplato disciplina le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative, e conseguentemente, si preveda, ai fini dell'emanazione del citato decreto ministeriale, l'intesa anche del Ministero dell'economia e delle finanze da cui dipende il Corpo della Guardia di Finanza;
f) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole «organizzazioni sindacali» le seguenti «e di volontariato»;
g) all'articolo 3, comma 13, primo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali» con le seguenti «e che hanno titolo al registro di impresa semplificato secondo quanto previsto dall'articolo 9-quater del decreto-


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legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
h) all'articolo 3, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'ultimo periodo con il seguente «Sono fatti salvi gli accordi nazionali stipulati dalle predette organizzazioni concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
i) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 4;
l) all'articolo 6, comma 8, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole «direttive comunitarie» le seguenti «e delle norme internazionali»;
m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole»malattie professionali» le seguenti «relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici»;
n) all'articolo 9, comma 4, si sostituisca la lettera b) con la seguente «b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL» e si aggiunga, in fine, le seguenti lettere «e) gestisce il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, raccogliendo e registrando le segnalazioni di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; f) eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture e con oneri a proprio carico le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle regioni in materia di tutela della salute; g) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro»;
o) all'articolo 11, comma 4, si valuti l'opportunità di dare una più completa attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lett. p), n. 3, della legge n. 123 del 2007, relativo alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione;
p) all'articolo 12, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «criteri vincolanti» con le seguenti «criteri interpretativi e direttivi» nonché di sopprimere le parole da «con riferimento» sino alla fine del comma;
q) all'articolo 18, comma 1, sia aggiunta la seguente lettera: «bb) comunica il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche nel caso previsto dall'articolo 34 del presente decreto, alla ASL competente»;
r) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 1, lettere h) e m);
s) all'articolo 25, dopo il comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire il seguente comma «1-bis. Il medico competente può avvalersi inoltre, ai fini di una corretta valutazione dei rischi di cui al successivo articolo 28, della collaborazione di specialistici e di uno psicologo.»;
t) all'articolo 28, comma 1, si consideri l'opportunità di aggiungere dopo le parole «tra cui anche quelli collegati» le seguenti «all'organizzazione del lavoro ed»;
u) all'articolo 28, comma 2, lettera a), si preveda di sostituire le parole «durante all'attività lavorativa» con le seguenti «connessi all'attività lavorativa»;


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v) all'articolo 28, dopo il comma 2 si consideri l'ipotesi di aggiungere il seguente «2-bis. L'individuazione di cui alla lettera f) del comma 2 deve comprendere almeno le seguenti mansioni:
1) esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e all'amianto;
2) esposizione ad agenti chimici per la quale si applicano le disposizioni dell'articolo 225;
3) esposizione ad agenti biologici che presentano rischio di infezione e rientranti nei gruppi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. c) e d);
4) lavori in quota di cui all'articolo 111;
5) lavori che prevedono l'utilizzo di attrezzature elencate all'articolo 7;
6) utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti ai sensi del decreto legislativi 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definiti «salvavita»;
7) luoghi con rischio di presenza di atmosfere esplosive di cui all'allegato L;
8) una delle predette mansioni svolte da lavoratori dipendenti con contratto di lavoro regolato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;
z) all'articolo 28, si valuti l'opportunità di aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Il datore di lavoro, all'avvenuta comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice madre di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, oltre all'analisi dei lavori vietati e a rischio di cui agli allegati A e B del menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, deve svolgere la valutazione dei rischi addizionale come previsto dall'articolo 11 e dall'allegato C del menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, secondo le modalità previste dal presente articolo»;
aa) all'articolo 32, comma 4, primo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole «o dagli organismi paritetici» le seguenti «o dalle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale, aventi riconosciuta e generalizzata competenza sulle principali disposizioni contenute nel presente decreto, individuate secondo le modalità e i requisiti previsti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,»;
bb) all'articolo 36, comma 1, lettera d), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole «di prevenzione e protezione» le seguenti «, del responsabile dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale»;
cc) all'articolo 38, comma 2, si valuti l'opportunità di riconoscere l'abilitazione a svolgere le funzioni di medico competente a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino comunque di avere svolto l'attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;
dd) all'articolo 39, comma 2, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole «ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali»;
ee) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, e 46, comma 2;
ff) con riferimento all'apparato sanzionatorio previsto dallo schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in virtù della maggiore efficacia deterrente delle stesse e della rilevanza dell'interesse leso dalla violazione: a tal fine, siano ripristinate le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda, in luogo della sola ammenda o della sola sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi in cui nel


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documento di valutazione dei rischi (DVR) non sia indicato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui il documento sia redatto senza la collaborazione del responsabile di prevenzione e protezione e del medico competente, senza la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui, ove previsto, non sia consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 55, co. 4, lett. n)), nei casi in cui il medico competente non provvede a comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (articolo 58, co. 1, lett. d));
gg) valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche nello schema di decreto legislativo in esame l'obbligo e la sanzione per la relativa violazione, già previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, con riferimento alla comunicazione, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e alle direzioni provinciali del lavoro, della nomina e del curriculum della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
hh) all'articolo 55, comma 4, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «18, commi 1, lett. d), h), v)» con le seguenti «18, commi 1, lett. d), h), t), v)» e aggiungere in fine le parole «, 46, comma 2»;
ii) all'articolo 55, comma 4, lettera o), sia valutata l'ipotesi di aggiungere, in fine, le seguenti parole «e dell'articolo 31, comma 8.»;
ll) all'articolo 61, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole «facoltà di esercitare» le seguenti «i diritti di costituzione di parte civile, di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78 del codice di procedura penale, nonché»;
mm) all'articolo 68, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole «per la violazione dell'articolo» le seguenti «63, comma 1,»;
nn) all'articolo 70, sia presa in considerazione l'ipotesi di aggiungere in fine il seguente comma «3-bis. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori, dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informa immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso, le procedure previste dagli articolo 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 vengono espletate:
1) dall'organo di vigilanza che ha rilevato una non rispondenza in sede di utilizzo nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzature oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
2) dall'organo di vigilanza territorialmente competente nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato»;
oo) all'articolo 71, comma 1, si aggiungano, in fine, le seguenti parole «, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie»;
pp) all'articolo 71, comma 2, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera «e) i sistemi di comando che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura»;


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qq) all'articolo 71, si consideri l'ipotesi di aggiungere in fine il seguente comma «14-bis. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto»;
rr) all'articolo 89, valuti il Governo l'opportunità di inserire una nozione di impresa dalla quale discenda l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei o mobili delle imprese senza lavoratori dipendenti;
ss) all'articolo 224, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola «moderato» con «basso»;
tt) all'articolo 229, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole «e corrosivi»;
uu) all'articolo 298, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il principio di specialità ivi contemplato afferisce esclusivamente al rapporto tra le disposizioni di carattere generale recate dal Titolo I dello schema di decreto legislativo e le disposizioni introdotte dai successivi Titoli, non rilevando in alcun modo il principio in questione nel rapporto tra le disposizioni del provvedimento in esame e le disposizioni recate dal codice penale;
vv) valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo dello schema di decreto legislativo in esame con disposizioni specifiche sulla sicurezza e salute a bordo nave e in ambito portuale;
ww) si provveda - nell'ambito del recepimento della direttiva 2006/257CE - ad un coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in esame in ordine all'esposizione di lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali con le disposizioni incidenti sul medesimo tema recate dallo schema di decreto legislativo n. 228.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (Atto n. 233).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite XI e XII;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
valutato positivamente il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 12 marzo scorso;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'entrata in vigore differita, entro un termine massimo di 90 giorni, per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già contemplati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di consentire il relativo adeguamento;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera q), valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole «prestano la propria attività» le seguenti «, ivi compresa quella svolta sui mezzi di trasporto,»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera n), valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole «o misure necessarie» le seguenti «, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,»;
d) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i soggetti ivi indicati anche le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266;
e) all'articolo 3, comma 2, si preveda il parere degli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare per gli schemi di decreti di interesse delle Forze Armate, ivi compreso, insieme all'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza; analogamente , si valuti l'opportunità di inserire il riferimento espresso al Corpo della Guardia di Finanza all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, laddove si prevede che il decreto ministeriale ivi contemplato disciplina le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative, e conseguentemente, si preveda, ai fini dell'emanazione del citato decreto ministeriale, l'intesa anche del Ministero dell'economia e delle finanze da cui dipende il Corpo della Guardia di Finanza;
f) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole «organizzazioni sindacali» le seguenti «e di volontariato»;
g) all'articolo 3, comma 13, primo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali» con le seguenti «e che hanno titolo al registro di impresa semplificato secondo quanto previsto dall'articolo 9-quater del decreto-


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legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
h) all'articolo 3, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'ultimo periodo con il seguente «Sono fatti salvi gli accordi nazionali stipulati dalle predette organizzazioni concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
i) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 4;
l) all'articolo 6, comma 8, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole «direttive comunitarie» le seguenti «e delle norme internazionali»;
m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole»malattie professionali» le seguenti «relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici»;
n) all'articolo 9, comma 4, si sostituisca la lettera b) con la seguente «b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL» e si aggiunga, in fine, le seguenti lettere «e) gestisce il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, raccogliendo e registrando le segnalazioni di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; f) eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture e con oneri a proprio carico le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle regioni in materia di tutela della salute; g) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro»;
o) all'articolo 11, comma 4, si valuti l'opportunità di dare una più completa attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lett. p), n. 3, della legge n. 123 del 2007, relativo alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione;
p) all'articolo 12, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «criteri vincolanti» con le seguenti «criteri interpretativi e direttivi» nonché di sopprimere le parole da «con riferimento» sino alla fine del comma;
q) all'articolo 18, comma 1, sia aggiunta la seguente lettera: «bb) comunica il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche nel caso previsto dall'articolo 34 del presente decreto, alla ASL competente»;
r) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 1, lettere h) e m);
s) all'articolo 25, dopo il comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire il seguente comma «1-bis. Il medico competente può avvalersi inoltre, ai fini di una corretta valutazione dei rischi di cui al successivo articolo 28, della collaborazione di specialistici e di uno psicologo.»;
t) all'articolo 28, comma 1, si consideri l'opportunità di aggiungere dopo le parole «tra cui anche quelli collegati» le seguenti «all'organizzazione del lavoro ed»;


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u) all'articolo 28, comma 2, lettera a), si preveda di sostituire le parole «durante all'attività lavorativa» con le seguenti «connessi all'attività lavorativa»;
v) all'articolo 28, dopo il comma 2 si consideri l'ipotesi di aggiungere il seguente «2-bis. L'individuazione di cui alla lettera f) del comma 2 deve comprendere almeno le seguenti mansioni:
9) esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e all'amianto;
10) esposizione ad agenti chimici per la quale si applicano le disposizioni dell'articolo 225;
11) esposizione ad agenti biologici che presentano rischio di infezione e rientranti nei gruppi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. c) e d);
12) lavori in quota di cui all'articolo 111;

13) lavori che prevedono l'utilizzo di attrezzature elencate all'articolo 7;
14) utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti ai sensi del decreto legislativi 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definiti «salvavita»;
15) luoghi con rischio di presenza di atmosfere esplosive di cui all'allegato L;
16) una delle predette mansioni svolte da lavoratori dipendenti con contratto di lavoro regolato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;
z) all'articolo 28, si valuti l'opportunità di aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Il datore di lavoro, all'avvenuta comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice madre di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, oltre all'analisi dei lavori vietati e a rischio di cui agli allegati A e B del menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, deve svolgere la valutazione dei rischi addizionale come previsto dall'articolo 11 e dall'allegato C del menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, secondo le modalità previste dal presente articolo»;
aa) all'articolo 32, comma 4, primo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole «o dagli organismi paritetici» le seguenti «o dalle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale, aventi riconosciuta e generalizzata competenza sulle principali disposizioni contenute nel presente decreto, individuate secondo le modalità e i requisiti previsti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,»;
bb) all'articolo 36, comma 1, lettera d), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole «di prevenzione e protezione» le seguenti «, del responsabile dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale»;
cc) all'articolo 38, comma 2, si valuti l'opportunità di riconoscere l'abilitazione a svolgere le funzioni di medico competente a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino comunque di avere svolto l'attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;
dd) all'articolo 39, comma 2, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole «ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali»;
ee) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, e 46, comma 2;
ff) con riferimento all'apparato sanzionatorio previsto dallo schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,


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n. 626 in virtù della maggiore efficacia deterrente delle stesse e della rilevanza dell'interesse leso dalla violazione: a tal fine, siano ripristinate le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda, in luogo della sola ammenda o della sola sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sia indicato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui il documento sia redatto senza la collaborazione del responsabile di prevenzione e protezione e del medico competente, senza la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui, ove previsto, non sia consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 55, co. 4, lett. n)), nei casi in cui il medico competente non provvede a comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (articolo 58, co. 1, lett. d));
gg) valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche nello schema di decreto legislativo in esame l'obbligo e la sanzione per la relativa violazione, già previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, con riferimento alla comunicazione, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e alle direzioni provinciali del lavoro, della nomina e del curriculum della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
hh) all'articolo 55, comma 4, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «18, commi 1, lett. d), h), v)» con le seguenti «18, commi 1, lett. d), h), t), v)» e aggiungere in fine le parole «, 46, comma 2»;
ii) all'articolo 55, comma 4, lettera o), sia valutata l'ipotesi di aggiungere, in fine, le seguenti parole «e dell'articolo 31, comma 8.»;
ll) all'articolo 61, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole «facoltà di esercitare» le seguenti «i diritti di costituzione di parte civile, di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78 del codice di procedura penale, nonché»;
mm) all'articolo 68, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole «per la violazione dell'articolo» le seguenti «63, comma 1,»;
nn) all'articolo 70, sia presa in considerazione l'ipotesi di aggiungere in fine il seguente comma «3-bis. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori, dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informa immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso, le procedure previste dagli articolo 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 vengono espletate:
3) dall'organo di vigilanza che ha rilevato una non rispondenza in sede di utilizzo nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzature oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
4) dall'organo di vigilanza territorialmente competente nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato»;
oo) all'articolo 71, comma 1, si aggiungano, in fine, le seguenti parole «, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie»;


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pp) all'articolo 71, comma 2, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera «e) i sistemi di comando che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura»;
qq) all'articolo 71, si consideri l'ipotesi di aggiungere in fine il seguente comma «14-bis. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto»;
rr) all'articolo 89, valuti il Governo l'opportunità di inserire una nozione di impresa dalla quale discenda l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei o mobili delle imprese senza lavoratori dipendenti;
ss) all'articolo 224, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola «moderato» con «basso»;
tt) all'articolo 229, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole «e corrosivi»;
uu) all'articolo 298, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il principio di specialità ivi contemplato afferisce esclusivamente al rapporto tra le disposizioni di carattere generale recate dal Titolo I dello schema di decreto legislativo e le disposizioni introdotte dai successivi Titoli, non rilevando in alcun modo il principio in questione nel rapporto tra le disposizioni del provvedimento in esame e le disposizioni recate dal codice penale;
vv) valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo dello schema di decreto legislativo in esame con disposizioni specifiche sulla sicurezza e salute a bordo nave e in ambito portuale;
ww) si provveda - nell'ambito del recepimento della direttiva 2006/257CE - ad un coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in esame in ordine all'esposizione di lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali con le disposizioni incidenti sul medesimo tema recate dallo schema di decreto legislativo n. 228;
zz) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto legislativo in esame una norma analoga a quella recata dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che preveda l'adeguamento della disciplina all'evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico con atti di rango secondario.