X Commissione - Giovedì 27 marzo 2008


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. (Atto n. 229).

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
rilevato che lo schema di decreto è finalizzato a definire un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici razionale e che favorisca il minore impatto ambientale;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni mirate a dare puntuale attuazione all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, che prevede che gli Stati membri assicurino pari condizioni di esercizio e adeguata concorrenza per permettere anche ad operatori di mercato diversi dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle società di vendita di energia al dettaglio - quali ad esempio società di servizi energetici, installatori di impianti energetici e consulenti per l'energia - di offrire e realizzare in autonomia i servizi energetici, le diagnosi energetiche e le misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
b) valuti il Governo l'opportunità di introdurre, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libero mercato e di antitrust, modalità di offerta dei servizi energetici atte ad ampliare la platea dei soggetti abilitati ad offrire servizi energetici - ivi incluse disposizioni volte a limitare il potere di mercato dei soggetti in condizioni di monopolio naturale - estendendo al settore dei servizi energetici le disposizioni di cui al comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni;
c) valuti il Governo le modalità per evitare che ricorra conflitto fra l'attività di promozione del risparmio energetico e le attività di distribuzione e vendita di prodotti energetici;
d) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo la correttezza della formulazione della lettera bb) che, in relazione all'individuazione dei soggetti che forniscono servizi energetici, indica alcune lettere precedenti che non sembrano pertinenti (per la precisione, le lettere o), p), u) e v); sempre con riferimento allo stesso comma, sembrerebbe opportuno aggiungere all'elenco delle definizioni anche la definizione di «piccolo distributore, piccolo gestore del sistema di


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distribuzione e piccola società di vendita di energia al dettaglio» contenuta nella lettera r) dell'articolo 3 della direttiva;
e) in relazione all'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di mantenere gli obblighi di risparmio energetico anche a carico delle società di vendita di energia al dettaglio che non sembrano essere adeguatamente attrezzate al riguardo;
f) in relazione all'articolo 10, comma 2, valuti il Governo la congruità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare, la cui entità sembra in contrasto con quanto previsto nei principi generali di delega contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 2007, n. 13;
g) in relazione all'articolo 10, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'inciso «, qualora le unità di produzione installate all'interno di sistemi efficienti di utenza siano impianti non superiori a 10 MW,»; il citato limite potrebbe essere invece utilmente introdotto nella definizione di «sistema efficiente di utenza», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t);
h) con riferimento all'articolo 11, e al fine di incentivare effettivamente la realizzazione di edifici con efficienti prestazioni energetiche, valuti il Governo l'opportunità di non prevedere la misura dei limiti delle deroghe ammesse nei calcoli dei volumi e delle distanze minime (commi 1 e 2) al fine di non creare eccessivi vincoli che potrebbero scoraggiare l'effettuazione di opere finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico;
i) in relazione all'articolo 13, comma 1, lettera b), occorrerebbe prevedere - in coerenza con quanto previsto nell'allegato VI della direttiva - l'impegno da parte del settore pubblico ad attuare le raccomandazioni risultanti dalle diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico;
j) in relazione al comma 2 dell'articolo 13, infine, che prevede l'obbligo delle amministrazioni pubbliche ad attenersi alle prescrizioni dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 192 del 2005 (relativo al rendimento energetico nell'edilizia) il Governo dovrebbe farsi carico di emanare sollecitamente i citati provvedimenti, che attualmente non risultano adottati.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. (Atto n. 229).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
rilevato che lo schema di decreto è finalizzato a definire un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici razionale e che favorisca il minore impatto ambientale;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
k) valuti il Governo l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni mirate a dare puntuale attuazione all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, che prevede che gli Stati membri assicurino pari condizioni di esercizio e adeguata concorrenza per permettere anche ad operatori di mercato diversi dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle società di vendita di energia al dettaglio - quali ad esempio società di servizi energetici, installatori di impianti energetici e consulenti per l'energia - di offrire e realizzare in autonomia i servizi energetici, le diagnosi energetiche e le misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
l) valuti il Governo l'opportunità di introdurre, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libero mercato e di antitrust, modalità di offerta dei servizi energetici atte ad ampliare la platea dei soggetti abilitati ad offrire servizi energetici - ivi incluse disposizioni volte a limitare il potere di mercato dei soggetti in condizioni di monopolio naturale - estendendo al settore dei servizi energetici le disposizioni di cui al comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni;
m) valuti il Governo le modalità per evitare che ricorra conflitto fra l'attività di promozione del risparmio energetico e le attività di distribuzione e vendita di prodotti energetici ai medesimi clienti;
n) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo la correttezza della formulazione della lettera bb) che, in relazione all'individuazione dei soggetti che forniscono servizi energetici, indica alcune lettere precedenti che non sembrano pertinenti (per la precisione, le lettere o), p), u) e v); sempre con riferimento allo stesso comma, sembrerebbe opportuno aggiungere all'elenco delle definizioni anche le definizioni di «piccolo distributore, piccolo gestore del sistema di


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distribuzione e piccola società di vendita di energia al dettaglio», contenuta nella lettera r) dell'articolo 3 della direttiva, e di «esperti in gestione dei servizi energetici»;
o) in relazione all'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di mantenere gli obblighi di risparmio energetico anche a carico delle società di vendita di energia al dettaglio che non sembrano essere adeguatamente attrezzate al riguardo;
p) in relazione all'articolo 10, comma 2, valuti il Governo la congruità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare, la cui entità sembra in contrasto con quanto previsto nei principi generali di delega contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 2007, n. 13;
q) in relazione all'articolo 10, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'inciso «, qualora le unità di produzione installate all'interno di sistemi efficienti di utenza siano impianti non superiori a 10 MW,»; il citato limite potrebbe essere invece utilmente introdotto nella definizione di «sistema efficiente di utenza», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t);
r) con riferimento all'articolo 11, e al fine di incentivare effettivamente la realizzazione di edifici con efficienti prestazioni energetiche, valuti il Governo l'opportunità di non prevedere la misura dei limiti delle deroghe ammesse nei calcoli dei volumi e delle distanze minime (commi 1 e 2) al fine di non creare eccessivi vincoli che potrebbero scoraggiare l'effettuazione di opere finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico;
s) in relazione all'articolo 13, comma 1, lettera b), occorrerebbe prevedere - in coerenza con quanto previsto nell'allegato VI della direttiva - l'impegno da parte del settore pubblico ad attuare le raccomandazioni risultanti dalle diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico;
t) in relazione al comma 2 dell'articolo 13, infine, che prevede l'obbligo delle amministrazioni pubbliche ad attenersi alle prescrizioni dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 192 del 2005 (relativo al rendimento energetico nell'edilizia) il Governo dovrebbe farsi carico di emanare sollecitamente i citati provvedimenti, che attualmente non risultano adottati.