XIII Commissione - Luned́ 31 marzo 2008


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, 29 maggio 2004, n. 99, e 27 maggio 2005, n. 102, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Atto n. 235).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, 29 maggio 2004, n. 99, e 27 maggio 2005, n. 102, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Atto n. 235);
tenuto conto del parere espresso, nella seduta del 20 marzo 2008, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto al quale il Governo, nella seduta del 26 marzo 2008 della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, ha manifestato condivisione per tutte quelle integrazioni e modificazioni sul quale la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati esprimesse parere favorevole;
visti i rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 2008;
vista la legge 12 luglio 2006, n. 228;
considerata la necessità di integrare la definizione di imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2004, n. 99, includendovi anche le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore forestale;
considerata l'opportunità di eliminare l'obbligo della sottoscrizione dell'intesa di filiera, nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
considerata l'opportunità di apportare specifiche modifiche al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, al fine di snellire talune procedure amministrative;
considerata l'opportunità di consentire la produzione di zuccheri di frutta non derivanti dall'uva, anche negli stabilimenti destinati alla lavorazione di mosti concentrati rettificati;
considerati i progressi della tecnica enologica e la diffusione della produzione di vini particolari in tutto il territorio nazionale;
considerato che è stato chiarito che i registri di carico e scarico previsti dalla normativa in materia di prevenzione e


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repressione delle frodi non rientrano nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e pertanto non sono soggetti all'imposta di bollo;
considerato che l'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha eliminato l'obbligo per i laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente su ogni prodotto vinoso la prova preliminare di fermentazione;
considerato che permane l'obbligo della ricerca dei denaturanti previsto dalla norma per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato;
considerato che per quanto riguarda la presenza di denaturanti nei vini, eventuali fattispecie riguardanti presenze non sanzionabili di tali sostanze possono essere meglio disciplinate tramite atti amministrativi del Ministero delle politiche agricole e forestale, mentre la norma recata al comma 2, lettera e), dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, prevede la cancellazione dell'attuale obbligo per i laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e, per i laboratori di analisi degli organismi di vigilanza, di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti, come stabilito dall'articolo 14, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82 e successive modificazioni;
considerato che si ritiene opportuno mantenere l'obbligo di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti nei vini da parte dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità;
considerato che appare necessario prevedere la decorrenza del credito di imposta per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero, a partire dall'esercizio finanziario 2008;
considerato che ai fini di una maggiore tutela dei prodotti caseari giuridicamente tutelati a livello Europeo tramite gli istituti giuridici delle Denominazioni d'Origine Protette (DOP) o delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), oppure rientranti nell'ambito delle Specialità Tradizionali Garantite (STG), si ritiene opportuno prevedere norme sanzionatorie più severe di quelle che attualmente sono applicabili ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138 per i prodotti lattiero caseari in generale, in caso per la preparazione dei citati prodotti caseari tutelati si utilizzi latte in polvere o lo stesso latte in polvere sia detenuto nei relativi locali di produzione;
considerata la necessità di costituire la Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, affinchè eserciti funzioni di consulenza per l'attività forestale e coordini gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale di propagazione destinato ai rimboschimenti, e conseguentemente sia soppresso l'articolo 14, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 386 del 2003,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) al capo II, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, provveda il Governo:
a) a prevedere che all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» siano inserite le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227»;
b) nel nuovo testo dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 99, introdotto dall'articolo 2 dello schema in esame, a sopprimere la lettera e), che prevede l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
c) nel nuovo articolo 17-bis del citato decreto legislativo n. 99, introdotto dall'articolo 3, comma 2, dello schema in esame, a prevedere che il credito d'imposta


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ivi previsto sia riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta 2008 e non dal periodo d'imposta 2007, come risulta per effetto della formulazione adottata. Pertanto, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge e per i periodi di imposta successivi» siano sostituite dalle seguenti: «al 1o gennaio 2008 e per quello successivo». Provveda inoltre il Governo a riformulare le disposizioni per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero come direttamente integrative del decreto legislativo n. 99 e non come novelle alla legge n. 296 del 2006, con contestuale abrogazione delle disposizioni della stessa legge n. 296 divenute incompatibili ovvero, se necessario, prevedendo che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, alle medesime disposizioni si intendono effettuati alle corrispondenti nuove disposizioni inserite nel decreto legislativo n. 99.
2) provveda il Governo a recepire integralmente le proposte di modifica approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione di quelle che prevedono:
a) l'estensione della qualifica di imprenditore agricolo professionale alle cooperative e ai loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale;
b) il riconoscimento all'AGEA della possibilità di rinnovare incarichi dirigenziali;
c) il riferimento agli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare, mediante soppressione, al comma 13-quater dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, nel testo suggerito dalla Conferenza Stato-regioni, delle parole da: «gli importi dovuti» fino alla fine del comma medesimo;
d) l'autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente;
e) la sostituzione dei commi 1 e 2 della legge 11 aprile 1974, n. 138.
3) provveda altresì il Governo ad integrare le citate proposte di modifica approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel senso di meglio definire i meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari, da parte degli organismi pagatori, mediante versamento di somma all'AGEA, e sia altresì indicata la disciplina relativa alla successiva fase di riversamento di tali somme al soggetto creditore;

e con le seguenti osservazioni:
a) al capo I, dello schema di decreto legislativo, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, all'articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 227 del 2001, una disposizione che preveda che, entro il 31 dicembre 2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisca la Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza oneri per il bilancio dello Stato e, conseguentemente, sia soppresso l'articolo 14, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 386 del 2003;
b) al capo II, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99:
1) con riferimento alle disposizioni per la semplificazione amministrativa per il settore vitivinicolo, di cui all'articolo 2 dello schema in esame, valuti il Governo l'opportunità di abrogare il comma 7 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e di introdurre le seguenti ulteriori disposizioni:
1.1) si preveda che, all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, sia


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aggiunto in fine il seguente comma: «2-bis. È consentita inoltre la produzione di zuccheri di frutta non derivanti dall'uva anche negli stabilimenti dedicati alla rettifica del mosto d'uva alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
1.2) si preveda che, all'articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al comma 4, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati altri vini per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1»;
1.3) si preveda che, all'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al comma 4, siano soppresse le seguenti parole: «e ben visibile dall'esterno»;
1.4) si preveda che, all'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al comma 1, siano soppresse le seguenti parole: «assoggettato all'imposta di bollo»;
1.5) si preveda che, all'articolo 43 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al comma 1, le parole: «non superiore a 500 euro» siano sostituite dalle seguenti: «non superiore a 1.000 euro»;
1.6) si aggiungano, all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, le parole: «o, per le sole cooperative, quando almeno un amministratore sia coltivatore diretto»;
1.7) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, sia sostituito il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004 con il seguente: «2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata nella denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati del fascicolo aziendale; le denunce sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, agli organismi competenti. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità operative del presente comma.»;
c) al capo III, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102:
1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo sia aggiunta la seguente lettera: «d-bis) "organizzazioni di rappresentanza delle cooperative agricole ed agrolimentari": organizzazioni di imprese cooperative per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti-quadro»;
2) all'articolo 6, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «venti»;
3) all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di abrogare il comma 2 e di sostituire, al comma 3, le parole: «possono, inoltre,» con la parola: «sono»;
4) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 6 comma 2 della legge 11 aprile 1974, n. 138, concernente nuove norme relative al divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, nel senso di aggiungere al comma 2 dell'articolo 1, un nuovo comma il quale stabilisca che il divieto di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1, si applichi anche ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato definiti all'allegato I, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione


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della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana, nonché ai tipi di latte conservati tramite processi fisici quali il congelamento, e di aggiungere una nuova disposizione al predetto articolo 6, che preveda che le sanzioni disposte dallo stesso articolo 6 siano raddoppiate se la violazione riguardi prodotti a denominazione protetta, a norma dei regolamenti Reg. (CE) n. 509/2006 e Reg. (CE) n. 510/2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti.