XIV Commissione - Marted́ 1° aprile 2008


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. (Atto n. 223).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che dalla nozione di «fusione transfrontaliera» sono esclusi i trasferimenti di ramo d'azienda;
in relazione all'articolo 4, comma 5, del provvedimento, inteso a conservare i poteri di autorizzazione o opposizione alla fusione transfrontaliera disciplinati dalla vigente normativa nazionale, valuti il Governo se la formulazione della norma sia pienamente corrispondente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/56/CE, che fa esplicito riferimento ai soli poteri di opposizione alla fusione stessa stabiliti dalle legislazioni dei singoli Stati membri in favore delle Autorità di vigilanza nazionali;
quanto all'articolo 6, comma 1, lettera c), che prescrive che dal progetto comune di fusione debbano risultare i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione stessa, si segnala al Governo l'esigenza di verificare la corrispondenza di tale formulazione con il dettato dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2005/56/CE, la quale prevede anche l'indicazione, nel predetto progetto, di tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza delle società che vi partecipano;
con riferimento all'articolo 19, comma 1, valuti il Governo se la disposizione utilizzata recepisca appieno il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 16 della direttiva 2005/56/CE, dal momento che la formulazione impiegata non sembra tenere conto della previsione del medesimo paragrafo 2 che dispone l'applicazione delle suindicate norme relative alla disciplina della partecipazione dei lavoratori nella Società europea anche nel caso in cui la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione non preveda un livello di partecipazione almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CE. (Atto n. 224).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CE;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 8, comma 3, che prescrive alle regioni l'adozione di misure appropriate per aumentare o comunque mantenere il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona», valuti il Governo l'opportunità di richiamare il disposto dell'articolo 5, par. 3, della direttiva 2006/7/CE che, invece, fa riferimento al solo obiettivo di miglioramento (e non anche di semplice mantenimento) del numero delle acque di balneazione così classificate;
all'articolo 15, comma 4, che dispone la divulgazione delle informazioni non appena disponibili, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tali informazioni siano divulgate «con effetto a decorrere dall'inizio della quinta stagione balneare successiva al 24 marzo 2008» (cioè la stagione balneare 2012), secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/7/CE.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE. (Atto n. 227).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE;
osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 13 del 2007, nel dettare princìpi e criteri direttivi per la determinazione delle sanzioni amministrative, stabilisce che queste non possano essere superiori a 150.000 euro;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di non superare il menzionato limite di 150.000 euro, nel caso in cui le sanzioni amministrative venissero triplicate, come previsto nell'articolo 5, commi 1 e 2, del provvedimento in esame.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. (Atto n. 229).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
osservato che la finalità delle misure indicate è contenuta all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di meglio chiarire la correlazione che deve intercorrere tra «misure a valle», riguardanti gli usi finali di energia, e «misure a monte» per ridurre le produzioni di energia che aumentano le emissioni di gas a effetto serra;
valuti il Governo l'opportunità di sottoporre a nuova verifica le autorizzazioni integrate ambientali, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005, assunte con decisione definitiva dal Consiglio dei ministri successivamente all'emanazione dei Piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica per il 2007, al fine di valutarne la congruità con le finalità previste dalla direttiva europea 2006/32/CE;
all'articolo 11, comma 7, dello schema di decreto legislativo in esame, valuti il Governo l'opportunità di espungere la disposizione che attribuisce alla giunta regionale il potere di decidere nel caso in cui, in seno alla Conferenza dei servizi sia manifestato un dissenso qualificato da parte di un'amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, trattandosi di una disposizione non prevista dalla direttiva europea e che può creare seri pericoli al patrimonio storico, artistico e ambientale italiano.