Commissioni Riunite VIII e XII - Mercoledì 2 aprile 2008


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE. (Atto n. 224).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite VIII e XII,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (atto n. 224);
considerato con favore che l'ordinamento italiano, con il provvedimento in esame, si appresta a recepire la nuova normativa comunitaria sulla qualità delle acque di balneazione, in modo da consentire una disciplina organica e coerente in un settore che - nel corso dell'ultimo quindicennio (a partire dall'emanazione del decreto-legge n. 109 del 1993) - ha presentato non pochi elementi di incertezza normativa e di scarsa omogeneità applicativa;
preso atto che lo schema di decreto legislativo risulta sostanzialmente conforme alla disciplina comunitaria da attuare;
rilevato, peraltro, che il testo, risentendo dell'impostazione complessiva della direttiva europea, si concentra molto su un giudizio di qualità delle acque di balneazione, senza però fornire indicazioni precise per tutelare la salute dei bagnanti, non indicando limiti in base ai quali decretare il divieto di balneazione o gli interventi di risanamento, come invece era opportunamente previsto dalla precedente normativa statale in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982);
auspicato, altresì, un forte coordinamento tra Ministero della salute e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche nella fase attuativa del decreto legislativo, che garantisca un costante scambio di informazioni, fornisca un'informazione trasparente al pubblico e definisca in maniera chiara le competenze per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dei risultati (superando la potenziale sovrapposizione che le disposizioni in esame sembrano creare tra le competenze delle agenzie regionali per l'ambiente e quelle delle regioni e province autonome);
raccomandato, pertanto, al Governo di apportare apposite modifiche all'articolo 6, commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 1, in modo da garantire il richiamato coordinamento di competenze;
segnalata l'esigenza di un chiarimento circa i tempi di applicazione dell'articolo 6 (relativo al monitoraggio delle acque di balneazione) - che prevede la definizione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione prima dell'inizio della stagione balneare 2008 (indicando, peraltro, la data del 24 marzo 2008, ormai superata) e fissa, inoltre, il concreto avvio del monitoraggio, su indicazione delle regioni, nel corso della stagione balneare 2009 - e tenuto conto dell'esigenza di un suo coordinamento con l'articolo 17 (recante le norme transitorie e finali), che attribuisce in termini generali alle regioni la facoltà di applicare il provvedimento a decorrere dalla stagione balneare


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2009 (salvo che per talune specifiche disposizioni in materia di monitoraggio che possono essere applicate a decorrere dalla prossima stagione balneare);
considerato, inoltre, che il medesimo articolo 17, che prevede anche la cessazione dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 a decorrere dal 31 dicembre 2014 e la vigenza delle norme tecniche adottate ai sensi di tale ultimo provvedimento fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia - oltre a creare le sopra segnalate incongruenze tra le varie fasi temporali di applicazione della normativa comunitaria - pone anche una questione di compatibilità circa il parametro dell'ossigeno disciolto, la rilevanza della cui rilevazione, ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, è stata esclusa dal precedente decreto legislativo n. 94 del 2007, di parziale attuazione della stessa direttiva 2006/7/CE;
preso atto del parere espresso sul provvedimento in sede di Conferenza unificata nella riunione del 20 marzo scorso;
preso atto che la V Commissione ha valutato favorevolmente le conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento,
esprimono:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) occorre effettuare un coordinamento tra le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17, ai fini di una disciplina transitoria più chiara e agevolmente attuabile, che favorisca l'adeguamento integrale alle nuove normative tecniche da parte degli operatori del settore e rimuova alcune evidenti incongruenze sotto il profilo temporale, come segnalate in premessa;
b) con riferimento al citato articolo 17, si raccomanda, inoltre, di modificare il contenuto del comma 1, nella parte relativa al parametro dell'ossigeno disciolto, chiarendo nel modo più esplicito possibile che tale parametro non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilità (come già previsto dal decreto legislativo n. 94 del 2007), ma mantiene - in ogni caso - un importante valore ai fini della valutazione delle condizioni generali dello stato delle acque e, per tali ragioni, deve comunque continuare ad essere monitorato secondo modalità analoghe a quelle attualmente previste, esplicitando, in particolare, quali soggetti pubblici siano tenuti a svolgere tale azione di monitoraggio;
c) considerato che per la definizione di inquinamento e di inquinamento di breve durata l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto fa riferimento all'Allegato I, dal quale manca, tuttavia, una definizione chiara e univoca dei limiti di riferimento per decretare lo stato di inquinamento e, soprattutto, per far scattare il divieto di balneazione in una certa area, occorre un esplicito richiamo in tal senso, eventualmente anche facendo rinvio ad un futuro decreto attuativo che tratti tale argomento,
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 14, comma 2, si suggerisce di prevedere il pieno coinvolgimento sia del Ministero della salute sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di unificare tutte le informazioni sanitarie e ambientali per un'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di coordinamento dei due dicasteri, per la tutela delle acque di balneazione, per la tutela della salute del bagnante, e per la realizzazione di un'informazione al pubblico chiara e completa, così come previsto dalla norme comunitarie;
2) all'allegato V, punto 1 (Punto di campionamento) - al fine di evitare che i campionamenti vengano fatti a distanze troppo elevate dalla costa o in acque troppo profonde, dove l'inquinamento che arriva dalle attività costiere e l'affluenza di bagnanti sono molto limitati - si propone di modificare il testo con il seguente: «Il campionamento deve essere effettuato ad


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una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti, i prelievi sono effettuati vicino alla scogliera o alla battigia»;
3) occorre, poi, che il Governo rafforzi anche il contenuto della «Relazione al Parlamento sullo stato delle acque di balneazione» - prescritta dalla normativa attualmente vigente (articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 109 del 1993, convertito nella legge n. 185 del 1993) - che continua, allo stato, a risultare insufficiente, soprattutto con riguardo all'individuazione delle politiche positive per favorire il rientro nei parametri comunitari;
4) risulta, infine, necessario che, in sede di definitiva approvazione del provvedimento, si correggano le numerose imprecisioni nei riferimenti interni agli articoli, che talvolta sembrano riprendere l'articolato della direttiva comunitaria da recepire, anziché il testo dello schema di decreto legislativo medesimo.