Doc. XVIII, n. 4


La XIII Commissione Agricoltura,
esaminata, a norma dell'articolo 127 del regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (COM(2007)17 def.), presentata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2007;
acquisito il parere espresso, in data 17 maggio 2007, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che si allega;
tenuto conto degli elementi conoscitivi e valutativi emersi dall'audizione dei deputati italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo svolta dalle Commissioni riunite XIII e XIV il 3 maggio 2007, nonché dall'attività conoscitiva svolta mediante audizioni informali dei soggetti operanti nel settore e della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
preso atto che l'approvazione definitiva della riforma è prevista entro il prossimo 30 giugno;
premesso che:
la proposta presentata dalla Commissione europea modifica in ampia parte la normativa delle organizzazioni comuni dei mercati attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;
l'esigenza di un riforma del settore scaturisce dai rilevanti cambiamenti che si sono registrati nell'ultimo decennio, che hanno accentuato le difficoltà di fronteggiare, da una parte, la pressione della grande distribuzione e, dall'altra, la concorrenza dei paesi terzi; contestualmente occorre assicurare la coerenza della disciplina del settore con la generale riforma della PAC definita nel 2003;
la proposta presentata dalla Commissione intende altresì garantire la compatibilità con le regole stabilite nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e rispettare la neutralità di bilancio della riforma;
in relazione agli obiettivi e vincoli sopra richiamati, la riforma proposta dalla Commissione europea si caratterizza principalmente per i seguenti elementi:
a) un impulso alla concentrazione dell'offerta, mediante il potenziamento, l'ampliamento e l'estensione dei compiti delle organizzazioni dei produttori; a tal fine si prevede la possibilità per i produttori agricoli di aderire ad organizzazioni diverse per differenti prodotti, in modo da favorire la libertà di aggregazione dei produttori e la specializzazione per prodotto delle singole organizzazioni; si affida alle organizzazioni dei produttori la gestione delle crisi; si prevede, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di estendere anche ai produttori non aderenti le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale e in materia di ritiro; vengono stabiliti maggiori incentivi per le fusioni tra organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori di Stati membri con una bassa concentrazione dell'offerta; viene favorita la delega di competenze alle associazioni delle organizzazioni di produttori; si propone l'elaborazione da parte degli Stati membri di una strategia nazionale relativa ai programmi operativi;
b) l'estensione del regime di pagamento unico alle superfici coltivate ad ortofrutticoli; contestualmente viene previsto il disaccoppiamento degli aiuti a favore degli ortofrutticoli trasformati e si elimina il divieto di utilizzare i terreni a cui si applica il regime di pagamento unico per la coltivazione degli ortofrutticoli e delle patate;
c) l'attribuzione alla Commissione europea della facoltà di stabilire norme di commercializzazione per i prodotti del settore ortofrutticolo, che possono riguardare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio e l'etichettatura;
considerato che:
la riforma ha un impatto rilevante sugli interessi dell'agricoltura italiana, dal momento che l'Italia rappresenta il primo Paese produttore europeo di ortofrutta, fornendo il 24,3 per cento alla produzione complessiva di ortaggi dell'Unione europea a 25 Stati membri e il 29 per cento della produzione complessiva di frutta;
sulla proposta di riforma del settore ortofrutticolo presentata dalla Commissione europea si è aperto nel Paese un ampio confronto e dibattito, che ha coinvolto le organizzazioni del settore agricolo, le associazioni sindacali e tutti i soggetti operanti nella filiera; da tale dibattito e confronto, come è emerso anche dall'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni XIII e XIV, sono emerse valutazioni largamente condivise rispetto ai seguenti profili più rilevanti:
a) l'esigenza che, all'interno del livello massimo complessivo delle risorse destinate alla politica agricola comune, come determinato dalle prospettive finanziarie, si individuino misure volte a riequilibrare la dotazione destinata al settore ortofrutticolo, che riceve soltanto il 3,4 per cento della quota del bilancio comunitario relativa agli interventi di mercato in agricoltura, mentre rappresenta il 17 per cento della produzione agricola complessiva dell'Unione europea;
b) l'esigenza di incrementare l'aiuto finanziario comunitario relativo al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori, che nella proposta della Commissione europea viene limitato al 4,1 per cento della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione, e, in particolare, di assicurare alle organizzazioni di produttori risorse aggiuntive per la gestione delle crisi di mercato;
c) l'esigenza di definire un periodo transitorio che permetta di pervenire in modo graduale al disaccoppiamento totale degli aiuti ai prodotti trasformati, in particolare per quanto riguarda il settore del pomodoro da industria, al fine di evitare che il disaccoppiamento totale determini una forte riduzione della produzione, con pesanti ricadute economiche e sociali;
d) l'obiettivo di introdurre in ambito comunitario l'indicazione d'origine dei prodotti freschi e trasformati;
rilevato che:
l'8 maggio 2007, nell'ambito della procedura di consultazione, la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato una relazione ed una proposta di risoluzione che recano numerosi e rilevanti emendamenti alla proposta di regolamento predisposta dalla Commissione europea;
le modifiche che la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo invita ad adottare corrispondono in ampia misura alle esigenze evidenziate dai soggetti operanti nel settore ortofrutticolo italiano;
in particolare la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo raccomanda:
a) l'innalzamento dal 4,1 al 6 per cento del limite massimo dell'aiuto finanziario comunitario al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori;
b) l'istituzione di un apposito Fondo di sicurezza per il finanziamento delle misure da adottare in caso di crisi grave;
c) il mantenimento del divieto di utilizzare i terreni ai quali si applica il regime di pagamento unico per la produzione di ortofrutticoli;
d) l'attribuzione agli Stati membri della facoltà di prevedere in via transitoria un aiuto alla superficie per i pomodori destinati alla trasformazione;

impegna il Governo

I. per quanto concerne i negoziati a livello comunitario relativi alla definizione della riforma del settore ortofrutticolo, a conformarsi ai seguenti indirizzi:
1) sostenere iniziative volte a riequilibrare la dotazione finanziaria destinata al settore ortofrutticolo rispetto all'incidenza del settore stesso sulla produzione agricola complessiva dell'Unione europea;
2) aumentare dal 4,1 al 6 per cento il livello massimo dell'aiuto finanziario comunitario per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, eventualmente riservando l'incremento del contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per le quali il livello del finanziamento comunitario è fissato al 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta, anziché al 50 per cento;
3) istituire un apposito fondo di finanziamento per le misure di gestione delle crisi di mercato, nel quale confluiscano, tra l'altro, le risorse destinate ai ritiri di mercato, nonché i risparmi derivanti dalla non piena utilizzazione dei fondi destinati all'attuazione dei programmi operativi, e che comunque sia alimentato da un aiuto comunitario per almeno i due terzi della spesa sostenuta; individuare altresì apposite regole, che, mediante l'utilizzo di tale fondo, garantiscano l'applicazione delle misure di gestione della crisi anche a vantaggio dei produttori non associati, in particolare in tutte le situazioni in cui l'offerta di questi ultimi sia prevalente;
4) definire un periodo transitorio che preceda l'applicazione del disaccoppiamento totale degli aiuti ai prodotti trasformati; a tal fine, prevedere che la quota degli aiuti disaccoppiata fin dal 2008 non superi in ogni caso il 50 per cento dell'importo complessivo e stabilire che la quota restante, dal 2008 al 2013, sia destinata ad un aiuto al reddito parametrato alla superficie coltivata e subordinato, oltre che al rispetto della condizionalità, alla consegna di un quantitativo minimo di prodotto per ettaro alle organizzazioni di produttori che cedano tale produzione alle industrie di trasformazione, sulla base di appositi contratti sottoscritti con queste ultime;
5) con riferimento all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, demandare agli Stati membri la disciplina della possibilità di utilizzare i terreni compresi nel regime di pagamento unico per le produzioni ortofrutticole e di patate, mediante l'individuazione delle singole colture alle quali si applica tale possibilità e la definizione delle modalità e dei tempi con cui viene introdotta; per quanto concerne in modo specifico le patate, mantenere per il periodo 2008-2013 la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti ai produttori in deroga alla normativa Comunitaria in materia di aiuti di Stato;
6) per quanto concerne le norme di commercializzazione, prevedere l'obbligo di inserire in etichetta l'indicazione dell'origine dei prodotti, nel caso dei prodotti ortofrutticoli freschi, e dei prodotti agricoli di base, nel caso dei prodotti trasformati;
7) più in generale, sempre per quanto concerne le norme di commercializzazione, mantenere a livello comunitario un quadro normativo specifico, evitando una completa deregolamentazione della materia, anche al fine di assicurare un livello omogeneo ed elevato di rispetto delle regole poste a tutela della sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti in tutti gli Stati membri; contestualmente, prevedere a livello comunitario e nazionale specifiche azioni volte a potenziare i controlli alle frontiere sui prodotti importati da paesi extracomunitari, per garantire il rispetto dei medesimi standard igienico-sanitari e le medesime tutele nell'uso dei prodotti fitosanitari imposte ai prodotti comunitari e per impedire gravi forme di concorrenza sleale, quali la distribuzione di prodotti provenienti da Paesi terzi come prodotti di Stati membri;
8) intraprendere a livello Comunitario opportune iniziative per introdurre in sede internazionale standard e parametri comuni relativi alle condizioni dei lavoratori nel settore agricolo che garantiscano il rispetto delle convenzioni adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;
II. a livello nazionale, in sede di attuazione della riforma del settore ortofrutticolo:
1) a predisporre un piano strategico nazionale che permetta una maggiore coerenza tra le misure previste nei programmi operativi e quelle finanziate nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale;
2) a adottare a livello nazionale ulteriori misure che favoriscano l'aggregazione dei produttori ortofrutticoli;
3) a adottare iniziative idonee a consolidare e sostenere le organizzazioni e gli accordi interprofessionali, promuovendo il ricorso alle intese di filiera e ai contratti quadro;
4) a verificare l'efficacia delle misure adottate per il contrasto al lavoro irregolare e per la prevenzione degli infortuni, individuando, ai fini dell'attività di monitoraggio, parametri di congruità tra dimensioni della produzione e livello occupazionale;
5) a valutare l'opportunità di porre in essere ulteriori azioni che, accompagnandosi ai programmi operativi, intervengano sugli elementi strutturali del comparto ortofrutticolo italiano, sostenendone la competitività (misure di riduzione del costo del lavoro definite in rapporto alle specifiche caratteristiche delle attività agricole; misure che favoriscano l'abbattimento degli altri costi di produzione e di commercializzazione; rafforzamento dei produttori nel rapporto con la grande distribuzione); in questo contesto a individuare, a livello nazionale, una cabina di regia per il settore ortofrutticolo che operi, sia in fase di elaborazione del piano strategico nazionale sia nella fase di attuazione, per rafforzare la coerenza tra gli interventi inseriti nei diversi programmi operativi;
6) a definire in accordo con la Commissione europea modalità idonee a permettere la tempestiva attivazione del Fondo per le crisi di mercato previsto dal comma 1072 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come strumento di accompagnamento e sostegno all'introduzione della nuova disciplina del settore ortofrutticolo.


ALLEGATO

PARERE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE NORME SPECIFICHE PER IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO E RECANTE MODIFICA DI TALUNI REGOLAMENTI (COM(2007)17 def.)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di regolamento relativa alla riforma della disciplina del settore ortofrutticolo (COM(2007)17 def.);

considerata l'esigenza di salvaguardare le specificità locali, in un quadro integrato di sviluppo rurale e di valorizzazione della biodiversità e delle diversità culturali nella trasformazione dei prodotti;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
sia potenziato il sostegno finanziario comunitario alle organizzazioni di produttori, stante l'ampliamento di compiti attribuiti a questi organismi dalla riforma, assicurando loro risorse aggiuntive soprattutto per l'adozione e la gestione di misure contro le ricorrenti crisi di mercato;
sia soddisfatta l'esigenza di pervenire con gradualità all'integrale disaccoppiamento degli aiuti ai prodotti trasformati, onde scongiurare il rischio di una forte riduzione produttiva che si rifletterebbe sulle industrie di trasformazione, con gli ulteriori effetti sui livelli occupazionali, di natura economico-sociale.


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