Doc. XVIII, n. 5


La XIII Commissione Agricoltura,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti (COM(2007)372 def.);
premesso che:
la Commissione europea, facendo seguito alla propria comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile» (COM(2006) 319 def.) del 22 giugno 2006, ha presentato in data 4 luglio 2007 una proposta di regolamento del Consiglio che detta una nuova disciplina del mercato vitivinicolo, contestualmente abrogando la normativa stabilita dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
per quanto concerne le misure di sostegno, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea:
a) elimina gli interventi di mercato disciplinati dal titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 (aiuto al magazzinaggio, distillazioni obbligatorie e facoltative, aiuto per l'impiego dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati per l'arricchimento, aiuto per la produzione di succhi di uve) e prevede l'adozione da parte di ciascuno degli Stati membri produttori di un programma di sostegno di durata quinquennale che contiene misure di promozione sui mercati dei Paesi terzi e può contenere altresì misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, alla vendemmia verde, ai fondi di mutualizzazione e all'assicurazione del raccolto. Le risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei programmi di sostegno sono ripartite tra gli Stati membri produttori in base all'allegato II, che fissa la dotazione spettante ai singoli Stati per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014 e per gli anni a partire dal 2015; nell'ambito di ogni dotazione annuale è individuato l'importo minimo di risorse da destinare alle misure di promozione;
b) trasferisce agli interventi compresi nella programmazione dello sviluppo rurale una quota di risorse comunitarie inclusa nella spesa storica per gli interventi di mercato nel settore vitivinicolo; le risorse trasferite allo sviluppo rurale, pari a 100 milioni di euro nel 2009, aumentano progressivamente fino a 400 milioni di euro annui a partire dal 2014 e sono ripartite tra gli Stati membri produttori sulla base dell'allegato III;
per quanto concerne le misure regolamentari, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea:
a) esclude la possibilità di aumento del volume alcolico, ovvero arricchimento, mediante l'aggiunta di saccarosio («zuccheraggio»), prevedendo che l'arricchimento possa essere effettuato soltanto attraverso l'aggiunta di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato;
b) limita la possibilità di aumento del volume alcolico a 2 punti percentuali nelle zone viticole A e B e a 1 punto percentuale nella zona viticola C (nella quale è compresa l'Italia), prevedendo, in caso di annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, la possibilità di un aumento del volume alcolico fino a 3 punti percentuali esclusivamente nelle zone viticole A e B;
c) trasferisce alla Commissione europea, assistita da un comitato di gestione, la competenza ad autorizzare le pratiche enologiche e le restrizioni che si applicano alla produzione e commercializzazione dei vini nella Comunità; prevede, tuttavia, che per i prodotti destinati alle esportazioni si applichino le pratiche enologiche e le restrizioni riconosciute dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e che, d'altra parte, per finalità di protezione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica o dei vini spumanti e liquorosi, gli Stati membri possano limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche autorizzate per i vini prodotti sul loro territorio;
d) stabilisce un sistema di denominazioni articolato su vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, prevedendo come requisito per i vini a denominazione di origine la provenienza esclusiva delle uve dalla zona di denominazione e come requisito per i vini a indicazione geografica la provenienza di almeno l'85 per cento delle uve dalla zona di indicazione; definisce la procedura di conferimento della protezione e i contenuti dei disciplinari, gli effetti della protezione e la relazione con i marchi commerciali, i controlli, il riconoscimento delle denominazioni preesistenti;
e) prevede la possibilità di indicare in etichetta, non soltanto per i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, ma anche per i vini da tavola (vale a dire i vini privi di denominazione o indicazione riconosciuta), l'annata e il vitigno (o i vitigni);
f) disciplina le caratteristiche e le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali;
per quanto concerne gli scambi con i Paesi terzi, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea:
a) prevede l'applicazione delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune, la possibilità di subordinare gli scambi alla presentazione di titoli di importazione o di esportazione, la possibilità, su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, di sospendere in tutto o in parte il regime del perfezionamento attivo o passivo, in caso di rischio di turbativa del mercato comunitario;
b) richiede che i vini importati nella Comunità siano prodotti nel rispetto delle pratiche enologiche e delle restrizioni raccomandate dall'OIV o autorizzate dalla Comunità;
c) a differenza di quanto indicato nella comunicazione del 22 giugno 2006, vieta il taglio di un vino originario di un Paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di Paesi terzi (allegato VI, lettera C);
per quanto concerne il potenziale produttivo, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea:
a) impone l'estirpazione degli impianti illegittimi posteriori al 1o settembre 1998 e prevede la possibilità di regolarizzare gli impianti illegittimi anteriori al 1o settembre 1998; in assenza di regolarizzazione è richiesta anche per tali impianti l'estirpazione;
b) stabilisce che il regime di controllo dei diritti di impianto si applichi fino al 31 dicembre 2013;
c) prevede che, nell'ambito del regime di controllo dei diritti di impianto, gli Stati membri possano istituire una riserva nazionale o riserve regionali e che i diritti assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali possano essere concessi a titolo gratuito ai produttori di età inferiore ai quarant'anni che avviano l'attività o, dietro corrispettivo, ai produttori che li utilizzano per impiantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi di mercato;
d) prevede un regime di estirpazione sovvenzionata, che si applica per cinque campagne viticole, a partire dalla campagna 2008-2009. Alle estirpazioni è destinata una dotazione a valere sul bilancio comunitario pari a 430 milioni di euro per la campagna viticola 2008-2009, a 287 milioni di euro per la campagna viticola 2009-2010, a 184 milioni di euro per la campagna viticola 2010-2011, a 110 milioni di euro per la campagna viticola 2011-2012 e a 59 milioni di euro per la campagna viticola 2012-2013. Anche l'entità del premio per l'estirpazione sarà maggiore nel primo anno e si ridurrà progressivamente negli anni successivi. Come indicato nella relazione che accompagna la proposta di regolamento e nella scheda finanziaria, la superficie complessiva delle estirpazioni, che nella comunicazione del 22 giugno 2006 era fissata a 400.000 ettari, nella proposta di regolamento è ridotta a 200.000 ettari. Gli Stati membri possono comunque cessare l'applicazione del regime di estirpazione quando la superficie complessiva estirpata supera il 10 per cento della superficie vitata del paese; possono altresì dichiarare inammissibili al regime di estirpazione, fino ad un limite del 2 per cento della superficie vitata del paese, i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza e i territori in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente. Le superfici oggetto di estirpazione possono beneficiare del regime di pagamento unico per un importo corrispondente alla media regionale;
per quanto concerne le disposizioni transitorie e finali, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea prevede l'applicazione in via transitoria per la campagna viticola 2008-2009 dei premi per l'abbandono, delle misure di ristrutturazione e riconversione, degli interventi per la regolarizzazione del mercato e delle restituzioni alle esportazioni previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999;
considerato che:
l'eliminazione della possibilità di arricchimento con saccarosio costituisce un elemento essenziale dell'impostazione adottata dalla Commissione europea. La radicale novità della riforma, rispetto al passato, si fonda, infatti, da un lato, sul superamento degli interventi di mercato, destinati principalmente ai Paesi dell'Europa meridionale, per i quali non è ammesso il ricorso allo zuccheraggio, e, dall'altro, sulla cessazione dello zuccheraggio nei Paesi delle zone viticole A e B. Se tale impostazione venisse meno, si determinerebbe una grave disparità, che imporrebbe una riconsiderazione complessiva dell'impianto della riforma. Sarebbe infatti necessario mantenere gli aiuti per l'arricchimento ottenuto con l'impiego di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati, in considerazione dei maggiori costi rispetto all'arricchimento con saccarosio. La notevole incidenza finanziaria dell'aiuto all'impiego dei mosti esclude che esso possa essere inserito nelle dotazioni delle enveloppes nazionali definite nella proposta di regolamento della Commissione europea; la previsione di tale aiuto, pertanto, implicherebbe una revisione complessiva del piano di ripartizione delle risorse;
l'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) alla distillazione è da considerarsi uno strumento di regolazione importante per almeno tre ordini di motivi: in primo luogo, esso svolge una funzione fondamentale dal punto di vista ambientale perché le fecce e le vinacce non utilizzate per la distillazione rischiano di trasformarsi in rifiuti determinando gravi danni per l'ambiente ed un conseguente costo sociale; in secondo luogo, l'obbligo di distillazione dei sottoprodotti costituisce una garanzia dal rischio di pratiche fraudolente di sofisticazione ed infine favorisce pratiche enologiche rivolte alla qualità. Occorre pertanto mantenere un regime di consegna obbligatoria e di aiuto alla distillazione dei sottoprodotti, da considerare non come un intervento di mercato, ma come uno strumento indispensabile di tutela dell'ambiente e di politica della qualità del prodotto;
il trasferimento delle risorse allo sviluppo rurale, combinato con il principio di neutralità di bilancio della riforma, si tradurrebbe in definitiva in una riduzione dei finanziamenti destinati al comparto vitivinicolo; occorre pertanto eliminare tale trasferimento, in modo da garantire che il comparto vitivinicolo disponga di un ammontare di risorse almeno pari a quello assegnato in passato;
con riferimento alle misure comprese nei programmi di sostegno nazionali, occorre, in primo luogo, prevedere misure di promozione rivolte non soltanto ai Paesi terzi, ma anche al mercato comunitario, che rappresenta il 67 per cento del mercato mondiale; le misure di promozione nel mercato comunitario devono configurarsi anche come misure di educazione e informazione al consumo di vino responsabile;
per quanto concerne le altre misure che possono essere contemplate nei programmi nazionali, le tipologie proposte dalla Commissione europea appaiono limitate e, almeno in alcuni casi, di ridotta efficacia; si osserva in particolare che non vengono prese in considerazione le esigenze di aggregazione dell'offerta e di potenziamento della filiera; il ricorso a strumenti di tipo assicurativo in caso di avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni può risultare efficace soltanto in presenza di diversi presupposti, quali la sussistenza di un mercato competitivo di offerta dei prodotti assicurativi, la qualificazione dei soggetti promotori, la capacità degli operatori di individuare lo strumento più appropriato rispetto alla situazione particolare di ciascuno di essi; i fondi di mutualizzazione, pur meritevoli di sostegno, non appaiono idonei ad assolvere la funzione di unico strumento di gestione delle crisi di mercato;
la facoltà di aumentare di un ulteriore punto percentuale il volume alcolico, in caso di annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, prevista per le zone viticole A e B, dovrebbe essere estesa anche alla zona C;
in materia di pratiche enologiche, appare opportuno, in rapporto alla rilevanza che esse assumono rispetto alla configurazione dei processi di produzione, mantenere al Consiglio dei ministri dell'Unione europea la competenza ad autorizzarle; la previsione di una regolamentazione differenziata per i vini prodotti per il mercato comunitario, per i quali si applicherebbero le pratiche enologiche e le restrizioni autorizzate dalle autorità comunitarie, e per i vini destinati alle esportazioni, soggetti alle pratiche e alle restrizioni riconosciute dall'OIV, non appare giustificata e potrebbe dare adito a frodi; il ricorso a pratiche enologiche non tradizionali dovrebbe essere chiaramente indicato in etichetta;
in relazione al nuovo sistema di denominazioni proposto dalla Commissione europea, emerge l'esigenza di una disciplina che consenta l'adattamento dei tipi di denominazioni attualmente vigenti, che sono ben più note; innanzitutto, ai fini dell'individuazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica non è sufficiente prevedere la provenienza delle uve da cui è ottenuto il vino dalla zona di denominazione o indicazione, ma occorre che in tale zona abbiano luogo anche la vinificazione e l'imbottigliamento; per mantenere la differenziazione tra vini a denominazione di origine e vini a indicazione geografica, appare opportuno, anche in sede di normativa di attuazione, distinguere i contenuti dei disciplinari relativi ai primi da quelli relativi ai secondi; la disciplina prevista dovrebbe inoltre garantire la prevalenza del riconoscimento e della protezione delle denominazioni rispetto a quella dei marchi commerciali e tutelare adeguatamente le denominazioni di vini preesistenti;
la possibilità di indicare anche nell'etichetta dei vini da tavola il vitigno e l'annata rischia di produrre effetti ingannevoli per il consumatore; tali vini infatti sembrerebbero assimilabili ai vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, mentre non sussistono per i vini da tavola sistemi di tracciabilità e controlli che permettano di verificare la veridicità delle indicazioni che potrebbero essere inserite nell'etichetta;
insieme con il divieto di tagliare un vino originario di un Paese terzo con un vino della Comunità e di tagliare, nel territorio della Comunità, vini originari di Paesi terzi, appare necessario, per le medesime finalità di tutela della qualità dei vini europei e di piena informazione del consumatore, mantenere espressamente il divieto di vinificare mosti provenienti da Paesi extracomunitari;
la fissazione al 31 dicembre 2013 del termine di scadenza del regime di controllo degli impianti e, contestualmente, la previsione di un regime di estirpazioni sovvenzionate fino alla campagna viticola 2012-2013 non appaiono coerenti; un significativo ammontare di risorse è infatti destinato a interventi di eliminazione degli impianti ai quali potrebbe seguire, dopo poco tempo, un massiccio incremento degli impianti medesimi, reso possibile dalla liberalizzazione;
la liberalizzazione degli impianti nel lungo periodo può determinare effetti positivi (più ampia libertà di attività in relazione alle richieste del mercato; riduzione delle barriere all'ingresso di nuovi operatori e alla crescita degli operatori di successo; diminuzione dei costi); emerge tuttavia l'esigenza di un passaggio graduale, idoneo ad evitare squilibri che potrebbero essere prodotti da un improvviso e notevole incremento dell'offerta e a permettere di assorbire almeno parzialmente i costi di impianto sostenuti dalle aziende. A tal fine appare in ogni caso opportuno prevedere che una decisione in merito alla cessazione del regime di controllo degli impianti sia preceduta da una valutazione di impatto della relativa disciplina; si potrebbe inoltre ipotizzare l'adozione, a partire dal 1o gennaio 2014, di misure transitorie, quali la libera circolazione dei diritti di impianto all'interno della Comunità e la facoltà per i detentori di diritti di impianto di aumentare le superfici vitate di una limitata quota percentuale per i primi cinque anni; in ogni caso, anche dopo il 2013, devono rimanere escluse dalla liberalizzazione degli impianti le aree delimitate dai disciplinari dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica;
per quanto concerne il regime di estirpazione sovvenzionata, non si condivide la funzione di centralità affidata dalla proposta, ma anzi appare opportuno limitarne ulteriormente sia l'estensione, determinata dalla superficie complessiva alla quale dovrebbe applicarsi, sia la durata; dovrebbe essere, al contrario, ampliata la facoltà per gli Stati membri di escludere l'ammissibilità all'estirpazione per ragioni di carattere socio-culturale o di tutela dell'ambiente e del territorio; si potrebbe altresì valutare la possibilità di ripartire tra gli Stati membri, in proporzione alla rispettiva superficie vitata totale, le risorse destinate al regime di estirpazione e attribuire ai singoli Stati la facoltà di prevedere, in alternativa al regime di estirpazione, l'attribuzione di un aiuto ai produttori connesso ad un basso livello di rese per ettaro (con esclusione dei vigneti nelle aree delimitate dai disciplinari dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica) o a una significativa riduzione delle rese per ettaro, nonché ad interventi di miglioramento della qualità del prodotto;
rilevato che presso la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo il relatore sulla proposta di regolamento, onorevole Giuseppe Castiglione, ha presentato una proposta di relazione che prospetta numerose e significative modifiche rispetto alle proposte della Commissione europea, in ampia misura rispondenti alle esigenze sopra evidenziate;
tenuto conto delle indicazioni emerse dall'audizione dei componenti italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo svolta dalle Commissioni riunite XIII e XIV il 17 ottobre 2007;
tenuto conto delle valutazioni e dei rilievi emersi dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore vitivinicolo;
acquisito il parere espresso, in data 24 ottobre 2007, dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che si allega;

impegna il Governo

A) a condurre i negoziati a livello comunitario rivolti alla definizione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in modo da conformarsi ai seguenti indirizzi prioritari:
1) sostenere con determinazione l'eliminazione della possibilità di arricchimento con saccarosio perché l'abolizione di tale pratica è da considerarsi uno dei perni centrali della proposta di regolamento: il venir meno di tale indirizzo rischia di compromettere l'intera impostazione in quanto non sarebbe più sostenibile l'abolizione dell'aiuto relativo all'impiego dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati per l'arricchimento, da finanziare con risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate alle enveloppes nazionali in base alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea;
2) sostenere il mantenimento dell'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce), in modo da permettere un utilizzo di tali sottoprodotti pienamente rispettoso dell'ambiente, da impedire che ricadano sulle aziende vinicole pesanti oneri per lo smaltimento e da evitare il rischio di sofisticazioni; a tal fine prevedere un regime che, a differenza di quello attualmente vigente, elimini il prezzo di acquisto delle vinacce di uve, delle fecce di vino e del vino consegnati alla distillazione e preveda un aiuto al distillatore relativo all'attività di raccolta e di trattamento dei sottoprodotti, il cui importo e le cui modalità di assegnazione saranno determinati dalla Commissione europea, assistita dal comitato di gestione;
3) sostenere la soppressione delle disposizioni che prevedono il trasferimento di una quota consistente di risorse finanziarie comunitarie dalle misure specifiche per il comparto vitivinicolo agli interventi compresi nella programmazione dello sviluppo rurale, proponendo invece che tali risorse siano destinate al finanziamento della distillazione dei sottoprodotti e all'incremento delle dotazioni spettanti alle enveloppes nazionali;
4) con riferimento alla disciplina delle denominazioni proposta dalla Commissione europea, sostenere che si preveda che, ai fini del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, sia richiesto non soltanto che dalla zona di denominazione o di indicazione provengano le uve da cui il vino è ottenuto, ma anche che in tale zona siano effettuati la produzione, la trasformazione, l'elaborazione, l'affinamento e l'imbottigliamento del vino medesimo;
5) con riferimento all'etichettatura, sostenere l'eliminazione della possibilità di indicare anche nell'etichetta dei vini da tavola il vitigno e l'annata;
B) a condurre i negoziati a livello comunitario rivolti alla definizione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in modo da conformarsi ai seguenti ulteriori indirizzi:
1) prevedere, nell'ambito dei programmi di sostegno nazionali, misure di promozione rivolte non soltanto ai Paesi terzi, ma anche al mercato comunitario; stabilire che le misure di promozione relative al mercato comunitario sono costituite anche da interventi di educazione e informazione al consumo di vino responsabile; riservare le misure di promozione destinate ai Paesi terzi ai vini a denominazione di origine e ai vini a indicazione geografica;
2) ampliare le tipologie di misure, diverse dagli interventi per la promozione, che possono essere previste nell'ambito dei programmi di sostegno nazionali, inserendo, in particolare:
a) misure di ristrutturazione e di potenziamento della filiera, finalizzate all'aggregazione dell'offerta e alla condivisione dei servizi e gestite dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni interprofessionali;
b) misure di prevenzione delle crisi;
c) misure di gestione delle crisi;
d) misure di sostegno alla ricerca e sviluppo;
e) misure di miglioramento della qualità;
3) richiedere che, in caso di annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, la facoltà di aumentare di un ulteriore punto percentuale il volume alcolico, prevista per le zone viticole A e B, sia estesa anche alla zona C;
4) per quanto concerne le pratiche enologiche, sostenere il mantenimento in capo al Consiglio dei ministri dell'Unione europea della competenza ad autorizzarle e l'applicazione anche ai vini destinati alle esportazioni delle pratiche enologiche e delle restrizioni autorizzate in virtù del diritto comunitario; richiedere che il ricorso a pratiche enologiche non tradizionali sia indicato in modo chiaro in etichetta;
5) riguardo alla disciplina delle denominazioni, sollecitare, anche in sede di normativa di attuazione, una differenziazione dei contenuti dei disciplinari relativi ai vini a denominazione di origine rispetto ai contenuti dei disciplinari dei vini a indicazione geografica; garantire la prevalenza del riconoscimento e della protezione delle denominazioni rispetto a quella dei marchi commerciali, eliminando la disposizione che esclude la protezione di una denominazione di origine e di una indicazione geografica per effetto della notorietà di un marchio commerciale, prevedendo che non si può procedere alla registrazione di un marchio dopo che la domanda di protezione di una analoga denominazione o indicazione sia già stata presentata allo Stato membro (anziché alla Commissione europea), escludendo la possibilità di continuare a utilizzare e rinnovare marchi che sfruttino la notorietà di denominazioni o indicazioni protette o che comunque producano effetti ingannevoli rispetto a queste; tutelare le denominazioni di vini preesistenti;
6) a fini di tutela della qualità dei vini europei e di piena informazione del consumatore, prevedere espressamente, in modo analogo a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre al divieto di tagliare un vino originario di un Paese terzo con un vino della Comunità e di tagliare, nel territorio della Comunità, vini originari di Paesi terzi, anche il divieto di vinificare mosti provenienti da Paesi extracomunitari;
7) evitare di fissare al 31 dicembre 2013 la data di scadenza del regime di controllo degli impianti e, di conseguenza, di applicare dal 2014 una liberalizzazione completa e subitanea; introdurre a partire da tale anno misure di passaggio graduale alla liberalizzazione, quali la previsione della libera circolazione dei diritti di impianto all'interno della Comunità e della facoltà per i detentori di diritti di impianto di aumentare le superfici vitate di una limitata quota percentuale per i primi cinque anni; prevedere, anche dopo il 2013, l'esclusione dalla liberalizzazione degli impianti delle aree delimitate dai disciplinari dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica;
8) relativamente al regime di estirpazione sovvenzionata: sostenere una ulteriore limitazione della superficie complessiva alla quale dovrebbe applicarsi e della durata (non oltre la campagna viticola 2010-2011); eliminare le limitazioni quantitative alla facoltà per gli Stati membri di escludere l'ammissibilità all'estirpazione per ragioni di carattere socio-culturale o di tutela dell'ambiente e del territorio; in particolare, esentare da tale strumento le zone di montagna, di alta collina e insulari, dove si pratica una viticoltura «eroica», valutando anche la possibilità di utilizzare per le medesime zone i diritti di impianto assegnati alle riserve nazionale e regionali; prospettare la possibilità di ripartire tra gli Stati membri, in proporzione alla rispettiva superficie vitata totale, le risorse che, sulla base della proposta della Commissione europea, sono destinate al regime di estirpazione e attribuire ai singoli Stati la facoltà di prevedere, in alternativa al regime di estirpazione, l'attribuzione di un premio ai produttori connesso ad un basso livello di rese per ettaro.


ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la proposta di regolamento recante riforma del settore vitivinicolo (COM(2007)372 def.);
condivisi gli obiettivi indicati dalla Commissione europea in ordine all'esigenza di garantire una decisa riforma al settore, in maniera da soddisfare le aspettative degli agricoltori europei;
sottolineata in particolare la necessità di valorizzare e tutelare il ruolo del settore vitivinicolo italiano, quale espressione della tipicità, della cultura e dei prodotti del nostro territorio;
tenuto conto degli esiti della riunione del 17 ottobre 2007 delle Commissioni riunite XIII e XIV della Camera, con l'audizione degli europarlamentari italiani della Commissione Agricoltura;
condivisa l'esigenza:
di eliminare la possibilità di arricchimento con saccarosio;
di mantenere l'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce);
di sopprimere le disposizioni che prevedono il trasferimento di una quota consistente di risorse finanziarie comunitarie dalle misure specifiche per il comparto vitivinicolo agli interventi compresi nella programmazione dello sviluppo rurale, in modo che tali risorse siano destinate al finanziamento della distillazione dei sottoprodotti e all'incremento delle dotazioni spettanti alle enveloppes nazionali;
con riferimento alla disciplina delle denominazioni proposta dalla Commissione europea, di prevedere che, ai fini del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, sia richiesto non soltanto che dalla zona di denominazione o di indicazione provengano le uve da cui il vino è ottenuto, ma anche che in tale zona siano effettuati la produzione, la trasformazione, l'elaborazione, l'affinamento e l'imbottigliamento del vino medesimo;
con riferimento all'etichettatura, di eliminare la possibilità di indicare anche nell'etichetta dei vini da tavola il vitigno e l'annata;
di prevedere, nell'ambito dei programmi di sostegno nazionali, misure di promozione rivolte non soltanto ai paesi terzi, ma anche al mercato comunitario;
di stabilire che le misure di promozione relative al mercato comunitario sono costituite anche da interventi di educazione e informazione al consumo di vino responsabile;
di riservare le misure di promozione destinate ai Paesi terzi ai vini a denominazione di origine e ai vini a indicazione geografica;
di ampliare le tipologie di misure, diverse dagli interventi per la promozione, che possono essere previste nell'ambito dei programmi di sostegno nazionali;
di richiedere che, in caso di annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, la facoltà di aumentare di un ulteriore punto percentuale il volume alcolico, prevista per le zone viticole A e B, sia estesa anche alla zona C;
per quanto concerne le pratiche enologiche, di sostenere il mantenimento in capo al Consiglio dell'Unione europea della competenza ad autorizzarle e l'applicazione anche ai vini destinati alle esportazioni delle pratiche enologiche e delle restrizioni autorizzate in virtù del diritto comunitario;
di richiedere che il ricorso a pratiche enologiche non tradizionali sia indicato in modo chiaro in etichetta;
riguardo alla disciplina delle denominazioni, di sollecitare, anche in sede di normativa di attuazione, una differenziazione dei contenuti dei disciplinari relativi ai vini a denominazione di origine rispetto ai contenuti dei disciplinari dei vini a indicazione geografica;
di garantire la prevalenza del riconoscimento e della protezione delle denominazioni rispetto a quella dei marchi commerciali, eliminando la disposizione che esclude la protezione di una denominazione di origine e di una indicazione geografica per effetto della notorietà di un marchio commerciale, prevedendo che non si può procedere alla registrazione di un marchio dopo che la domanda di protezione di una analoga denominazione o indicazione sia già stata presentata allo Stato membro (anziché alla Commissione europea), escludendo la possibilità di continuare a utilizzare e rinnovare marchi che sfruttino la notorietà di denominazioni o indicazioni protette o che comunque producano effetti ingannevoli rispetto a queste;
di tutelare le denominazioni di vini preesistenti;
a fini di tutela della qualità dei vini europei e di piena informazione del consumatore, di prevedere espressamente, in modo analogo a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre al divieto di tagliare un vino originario di un Paese terzo con un vino della Comunità e di tagliare, nel territorio della Comunità, vini originari di Paesi terzi, anche il divieto di vinificare mosti provenienti da Paesi extracomunitari;
di evitare di fissare al 31 dicembre 2013 la data di scadenza del regime di controllo degli impianti e, di conseguenza, di applicare dal 2014 una liberalizzazione completa e subitanea;
di introdurre a partire da tale anno misure di passaggio graduale alla liberalizzazione, quali la previsione della libera circolazione dei diritti di impianto all'interno della Comunità e della facoltà per i detentori di diritti di impianto di aumentare le superfici vitate di una limitata quota percentuale per i primi cinque anni;
di prevedere, anche dopo il 2013, l'esclusione dalla liberalizzazione degli impianti delle aree delimitate dai disciplinari dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica;
relativamente al regime di estirpazione sovvenzionata, di sostenere una ulteriore limitazione della superficie complessiva alla quale dovrebbe applicarsi e della durata (non oltre la campagna viticola 2010/2011);
di eliminare le limitazioni quantitative alla facoltà per gli Stati membri di escludere l'ammissibilità all'estirpazione per ragioni di carattere socio-culturale o di tutela dell'ambiente e del territorio;
di prospettare la possibilità di ripartire tra gli Stati membri, in proporzione alla rispettiva superficie vitata totale, le risorse che, sulla base della proposta della Commissione europea, sono destinate al regime di estirpazione e attribuire ai singoli Stati la facoltà di prevedere, in alternativa al regime di estirpazione, l'attribuzione di un premio ai produttori connesso ad un basso livello di rese per ettaro,
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