La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del Doc. XXII n. 5, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum;
rilevato che all'articolo 3, comma 5, si prevede che per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario, senza tuttavia stabilire, come invece previsto per le Commissioni di inchiesta già istituite nella legislatura in corso, l'inopponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato,
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con la seguente condizione:
all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «È opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,
rilevato che il Documento stabilisce nel limite massimo di 50.000 euro le spese del funzionamento della Commissione, che sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati,
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