PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Il cinema costituisce mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
      2. L'opera cinematografica costituisce bene culturale, strumento di espressione e di comunicazione di poetica e di idee, di espressione del pensiero, nonché di crescita culturale e sociale.
      3. La Repubblica riconosce l'importanza culturale ed economica delle attività cinematografiche, cinematografico, ne garantisce la libertà di espressione e promuove e sostiene, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, l'attività cinematografica in ogni momento della sua realizzazione, diffusione e fruizione.
      4. Lo Stato, tenuto conto della peculiarità dell'industria cinematografica, ne riconosce il suo rilevante interesse generale e pertanto:

          a) adotta provvedimenti finalizzati al consolidamento dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, valorizzando le molteplicità e la qualità delle energie espressive e produttive;

          b) sostiene la produzione indipendente e le iniziative volte a valorizzare e a diffondere sul territorio nazionale la produzione cinematografica nazionale ed europea e, più in generale, audiovisiva;

          c) promuove la circolazione e la distribuzione in Italia e all'estero della produzione cinematografica nazionale;

          d) promuove la realizzazione di un circuito di sale cinematografiche destinato alla prioritaria circolazione di film e di documentari italiani ed europei nonché di produzioni indipendenti;

 

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          e) assicura la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;

          f) sostiene le scuole e gli istituti pubblici destinati alla formazione professionale, nonché alla realizzazione di studi e di ricerche nel settore cinematografico;

          g) favorisce le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino e alla diffusione della cultura cinematografica, a partire dalla scuola pubblica, e sostiene le attività dell'associazionismo cinematografico.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per film, opera filmica o opera cinematografica si intende lo spettacolo, realizzato su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
      2. Ai fini della presente legge, per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa al Centro nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 3, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. In tali quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o di altri Paesi membri dell'Unione europea. Per sale delle comunità ecclesiali si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza

 

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di esercizio sono rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o di enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato.
      3. Ai fini della presente legge, sono considerati produttori indipendenti gli operatori della comunicazione che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinano almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente.

Art. 3.
(Centro nazionale per la cinematografia).

      1. È istituito il Centro nazionale per la cinematografia (CNC). Il CNC definisce e coordina le politiche necessarie a realizzare la promozione e la difesa della produzione, della diffusione e della fruizione delle attività cinematografiche nazionali.
      2. Al CNC sono trasferite le competenze e le funzioni attribuite alla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali.
      3. Il CNC è diretto da un consiglio direttivo nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali, su indicazione delle organizzazioni rappresentative dei settori produttivi e artistici dell'industria cinematografica. Il consiglio direttivo è composto da:

          a) tre esperti designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali;

          b) otto componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni dei produttori e dei distributori, degli esercenti, degli autori, questi ultimi in numero di due, dei critici, dei lavoratori e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica;

          c) un rappresentante del Gruppo cinematografico pubblico di cui all'articolo 4;

 

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          d) un rappresentante dell'agenzia per la promozione del cinema italiano all'estero;

          e) un rappresentante della didattica della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.

      4. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente.
      5. Nell'ambito della elaborazione, del coordinamento e della realizzazione delle politiche volte a sostenere e a sviluppare il cinema italiano, il CNC:

          a) nomina le seguenti commissioni: per il riconoscimento della nazionalità italiana dei film prodotti; per la selezione dei progetti da sostenere; per la gestione del fondo per lo sviluppo delle sceneggiature e dei progetti di film documentari; per l'assegnazione dei premi di qualità; per la promozione delle attività cinematografiche; per il circuito delle sale d'essai; per l'assegnazione dei fondi per la distribuzione e l'esercizio delle sale cinematografiche;

          b) stabilisce gli indirizzi dell'attività del Gruppo cinematografico pubblico di cui all'articolo 4;

          c) coordina l'attività dell'agenzia per la promozione del cinema italiano all'estero e ne stabilisce gli indirizzi;

          d) elabora gli indirizzi per la formazione cinematografica anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

          e) stabilisce la ripartizione interna al settore cinematografico delle quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in funzione dell'attuazione degli interventi di propria competenza;

          f) al fine di monitorare il settore cinematografico nazionale in funzione del suo sviluppo imprenditoriale, della sua caratterizzazione qualitativa, nonché del suo ruolo culturale nel Paese e all'estero, istituisce un apposito osservatorio.

 

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Art. 4.
(Gruppo cinematografico pubblico).

      1. Il Gruppo cinematografico pubblico, le cui finalità istituzionali primarie sono di favorire la produzione, la diffusione e la promozione della cultura filmica e, più in generale, audiovisiva, è gestito da una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata «Cinecittà».
      2. La società Cinecittà, il cui assetto giuridico e il cui controllo sono di competenza del CNC, che ne approva altresì lo statuto, è suddivisa in divisioni alle quali è affidata la realizzazione dei programmi societari. Le divisioni coprono le seguenti aree operative: produzione, distribuzione, esercizio, archivio fotocinematografico, studi e laboratori, nuovi media.
      3. La società Cinecittà, allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali, può favorire la nascita e partecipare a società miste, a capitale pubblico e privato, o acquisire quote azionarie di società già esistenti le cui attività presentano caratteristiche e scopi analoghi a quelli della stessa Cinecittà.
      4. La società Cinecittà detiene le quote di maggioranza della società Cinecittà studios.
      5. La società Cinecittà è gestita da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sei consiglieri, scelti tra affermate personalità della cultura e delle professioni cinematografiche, in modo da garantire, nel loro insieme, il pluralismo culturale e ideologico. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal CNC che li sceglie all'interno di un elenco di nomi fornito dalle organizzazioni degli autori, dei produttori, dei distributori, degli esercenti, dei critici e giornalisti cinematografici, dell'associazionismo cinematografico, dai sindacati del settore dello spettacolo, entro e non oltre la scadenza del penultimo trimestre precedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Il consiglio di amministrazione elegge al suo

 

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interno il presidente e l'amministratore delegato e decide l'eventuale nomina di un direttore generale. I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente non possono essere nominati per più di due mandati. In sede di prima attuazione della presente legge, le organizzazioni e le associazioni di cui al terzo periodo forniscono al CNC l'elenco dei nomi di cui al medesimo periodo entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 5.
(Nazionalità).

      1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al CNC istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto. Nell'istanza il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) interpreti principali in maggioranza italiani;

          e) interpreti secondari in maggioranza italiani;

          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

          g) direttore della fotografia italiano;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

 

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          l) scenografo italiano;

          m) costumista italiano;

          n) troupe italiana;

          o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

          p) uso di industrie tecniche italiane;

          q) uso di teatri di posa italiani.

      3. Per quanto concerne le componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, previo parere favorevole della commissione per il riconoscimento della nazionalità italiana dei film prodotti, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a).
      4. Per film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di carattere narrativo o documentaristico di durata non inferiore a 75 minuti, girato o postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenta complessivamente almeno due delle componenti di cui alle lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) e f), due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 .
      5. Per film lungometraggio di interesse culturale nazionale si intende il film a carattere narrativo o documentaristico di durata non inferiore a 75 minuti, girato o postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che ha il regista e lo sceneggiatore italiani, l'autore del soggetto italiano o gli autori in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali e i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzano la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenta tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto presenta, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, significative

 

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qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.
      6. Per film di animazione si intende l'opera filmica di lungo e di corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
      7. Per cortometraggio si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, di carattere narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
      8. Per film in coproduzione o in compartecipazione si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ai sensi dell'articolo 25.
      9. I film che hanno i requisiti di cui al presente articolo sono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi e separati elenchi istituiti presso gli uffici del CNC. A tale fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro tre mesi dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei citati requisiti.
      10. Per film d'essai si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. I film ammessi al finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 19 assumono automaticamente anche la qualifica di film d'essai. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche
 

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o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
      11. Per impresa nazionale di produzione di distribuzione o di esportazione si intende l'impresa o la società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività ed è titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per impresa nazionale di esercizio e industria tecnica nazionale si intende l'impresa o la società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività.

Art. 6.
(Fondo per il sostegno alla distribuzione di film italiani ed europei).

      1. È istituito presso il CNC il fondo per il sostegno alle imprese che distribuiscono film di interesse culturale nazionale. Al medesimo fondo accedono le imprese che distribuiscono opere cinematografiche europee, con riserva del 50 per cento a favore di film e documentari italiani.
      2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le imprese di distribuzione che dispongono la programmazione nei propri listini di film di cui al medesimo comma 1, con un minimo di 10 mila ingressi e un massimo di 700 mila, per singolo film, nel corso dell'anno precedente, secondo gli accertamenti effettuati dalla SIAE. Per ogni ingresso viene considerato un introito pari a 0,5 euro, che, moltiplicato per il numero di ingressi, determina l'entità del sostegno assegnato al singolo film.
      3. Le domande per l'assegnazione dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1 devono prevedere la finalizzazione a specifici progetti di reinvestimento nelle produzioni realizzate da produttori indipendenti, nel preacquisto di diritti, nell'erogazione di minimi garantiti, nonché

 

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nelle spese di edizione, promozione e pubblicità.
      4. Le domande e gli annessi progetti di reinvestimento di cui al comma 3 devono essere presentati entro il 30 aprile di ogni anno ad una apposita commissione nominata dal CNC entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Per il finanziamento del fondo di cui al presente articolo si provvede nell'ambito del FUS, a valere sulle somme del Fondo destinate alle attività cinematografiche.
      6. Ogni anno, a valere sul fondo di cui al comma 1, il CNC destina una percentuale non inferiore al 2 per cento alla distribuzione di film prodotti dai Paesi del bacino del Mediterraneo.

Art. 7.
(Sostegno alla distribuzione di film di interesse culturale nazionale).

      1. A valere sulle risorse del FUS di cui all'articolo 23, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 9, i contributi indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo, finalizzati alla distribuzione dei film che hanno fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 19.
      2. Alle imprese di distribuzione sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale nazionale. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film riconosciuti di interesse culturale nazionale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
      3. Alle imprese di distribuzione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale nazionale. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati all'estero dai film riconosciuti di interesse culturale nazionale, distribuiti dall'impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione, nonché in relazione alla capacità

 

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della medesima impresa di concludere accordi di codistribuzione, secondo gli indicatori stabiliti dal CNC.

Art. 8.
(Distribuzione di opere cinematografiche non comunitarie).

      1. Le imprese di distribuzione di opere cinematografiche possono distribuire una pellicola non comunitaria doppiata in italiano solo in abbinamento con una pellicola italiana o comunitaria di nuova produzione in un rapporto almeno di 1 a 2.
      2. All'inizio di ogni semestre le imprese di distribuzione inviano al CNC, con mezzo in grado di attestare la data certa della comunicazione, copia dei listini base e degli abbinamenti disposti ai sensi del comma 1. Al termine di ogni semestre le imprese di distribuzione inviano al CNC, con mezzo atto ad attestare con certezza la data di invio della comunicazione, il consuntivo dei listini e degli abbinamenti offerti durante il semestre.
      3. La programmazione del film italiano o comunitario deve precedere quella del film non comunitario ad esso abbinato.
      4. Nel caso di mancata programmazione del film italiano o comunitario abbinato al film non comunitario in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, il CNC dispone la chiusura degli esercizi interessati per trenta giorni.

Art. 9.
(Controversie relative alle clausole contrattuali offerte dalle imprese di distribuzione).

      1. Le imprese di produzione di opere cinematografiche e i gestori di sale cinematografiche possono ricorrere al CNC contro clausole contrattuali ingiustificatamente onerose offerte dalle imprese di cui all'articolo 8 che penalizzano la distribuzione di opere cinematografiche italiane o comunitarie, rispetto alle opere cinematografiche non comunitarie doppiate in lingua italiana.

 

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      2. Il CNC, previo contraddittorio tra le parti, entro un mese dalla data di apertura del procedimento e comunque non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso, si pronuncia su di esso e, se necessario, sostituisce le clausole ingiustificatamente più onerose con clausole che comunque garantiscano all'impresa di distribuzione in caso di effettiva proiezione della pellicola la possibilità della copertura dei costi e di un equo profitto.
      3. Contro il provvedimento del CNC emesso ai sensi del comma 2 è dato ricorso al giudice ordinario.

Art. 10.
(Contributi per l'esercizio cinematografico).

      1. Ai gestori di sale cinematografiche aperte al pubblico, che proiettano un'opera cinematografica di interesse culturale nazionale, che registrano un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare precedente a quello di riferimento, è concesso un contributo pari alla differenza tra l'incasso medio quotidiano realizzato in tale periodo e la citata media annuale, moltiplicata per i giorni di programmazione.
      2. Agli esercenti cinematografici che proiettano cortometraggi o documentari di nazionalità italiana o di altri Paesi membri dell'Unione europea prima dei lungometraggi e che registrano nelle giornate di proiezione dei cortometraggi o dei documentari un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento e in assenza di proiezione di cortometraggi o documentari, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano delle giornate in cui sono proiettati cortometraggi o documentari e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione dei cortometraggi o documentari. L'effettiva avvenuta proiezione dei cortometraggi o documentari

 

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deve risultare nel borderò e deve essere certificata dalla SIAE.
      3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati dal CNC, non oltre tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento è dovuto l'interesse legale, fatto salvo il risarcimento del danno.
      4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati nell'ambito del FUS, a valere sulle somme del Fondo destinate alle attività cinematografiche.
      5. È istituita una tassa di 500 euro per ogni copia stampata oltre il numero di centocinquanta, di film anche nazionali o comunitari. L'importo di tale tassa è versato direttamente al FUS secondo modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il regolamento di cui al comma 6. Ogni anno il CNC verifica e aggiorna, in base all'andamento della distribuzione, il numero di copie oltre le quali è dovuta la tassa di 500 euro di cui al presente comma.
      6. Le modalità relative alle procedure necessarie per accedere ai contributi di cui al presente articolo sono stabilite dal CNC con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei gestori delle sale cinematografiche.

Art. 11.
(Proiezione delle opere cinematografiche italiane e comunitarie).

      1. I gestori delle sale cinematografiche aperte al pubblico per più di duecento giorni all'anno hanno l'obbligo di proiettare opere cinematografiche italiane e comunitarie di nuova produzione per almeno sessanta giorni per semestre, compresi otto sabati e otto domeniche, e opere cinematografiche italiane, all'interno dei sessanta giorni, per almeno trenta giorni. I semestri decorrono da ottobre a marzo e da aprile a settembre.

 

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      2. I gestori di cui al comma 1 nel mese successivo al termine del semestre interessato inviano al CNC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo in grado di attestare la data certa della comunicazione, un prospetto analitico che attesta l'adempimento dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
      3. Nel caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, il CNC, anche d'ufficio, contesta la violazione e, decorsi quindici giorni dalla data della contestazione, con provvedimento motivato ordina la chiusura della sala per quindici giorni.
      4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 da parte delle imprese di distribuzione e dei gestori delle sale cinematografiche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma equivalente all'incasso di sette giorni, calcolato sulla base della media quotidiana dell'anno solare precedente. In caso di inadempienza reiterata, il CNC ordina la chiusura della sala per quindici giorni.

Art. 12.
(Proiezione contemporanea in più sale del medesimo film).

      1. Il medesimo film non può essere proiettato contemporaneamente in più dell'8 per cento delle sale esistenti nelle città la cui quota di mercato è superiore al 2 per cento della circolazione nazionale delle opere cinematografiche.
      2. Ogni anno, sulla base dei dati del primo anno del biennio precedente, il CNC pubblica l'elenco delle città con la quota di mercato superiore al 2 per cento di cui al comma 1, e per ciascuna città indica e aggiorna il numero di sale pari all'8 per cento.
      3. Le imprese di distribuzione concordano con i gestori delle sale cinematografiche i giorni e i modi di proiezione ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.
      4. Alle imprese di distribuzione che violano gli accordi attuativi dell'obbligo di cui al comma 1, il CNC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per ogni giorno e per ogni sala in cui il film è proiettato.

 

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      5. Qualora in una delle città di cui ai commi 1 e 2 sia proiettato il medesimo film in più dell'8 per cento delle sale, il prefetto competente per territorio, con provvedimento d'urgenza, ordina ai gestori delle sale eccedenti di proiettare un diverso film a partire dal giorno successivo all'ordine, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 13.
(Costituzione di posizioni dominanti in senso verticale).

      1. Nel primo anno di attuazione della presente legge, è fatto divieto alle imprese che producono più di dieci opere cinematografiche l'anno o che hanno un fatturato superiore a 20 milioni di euro di svolgere attività di distribuzione direttamente o indirettamente attraverso imprese controllate e viceversa. Il CNC verifica e aggiorna annualmente il massimo di opere prodotte e l'entità del fatturato ai fini dell'applicazione del presente comma.
      2. È fatto divieto alle imprese che producono più di dieci opere cinematografiche l'anno o che hanno un fatturato superiore a 20 milioni di euro o distribuiscono più di ventiquattro opere cinematografiche italiane o straniere, di possedere o gestire, anche attraverso imprese controllate, sale cinematografiche. Ogni anno il CNC verifica e aggiorna il numero massimo di opere prodotte e l'entità del fatturato ai fini dell'applicazione del presente comma.
      3. Le imprese che gestiscono reti televisive, direttamente o attraverso imprese controllate, possono finanziare imprese che producono opere cinematografiche; alle stesse imprese è comunque fatto divieto di svolgere attività di produzione cinematografica direttamente o indirettamente attraverso imprese controllate.
      4. Le imprese che gestiscono reti televisive non possono controllare direttamente o indirettamente imprese di distribuzione

 

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ed imprese che gestiscono sale cinematografiche.
      5. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con apposite sanzioni, pecuniarie e reali, stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 14.
(Disponibilità di schermi cinematografici).

      1. Nel settore dell'esercizio cinematografico l'effettuazione di operazioni tali da determinare la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti sul territorio nazionale comporta la costituzione o il rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato valuta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza.
      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica, di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale, la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, tenendo conto delle specificità del settore, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato per quanto riguarda i diversi settori in cui si sviluppa l'industria cinematografica, e in particolare la produzione, la distribuzione, la gestione delle sale.

Art. 15.
(Controllo e monitoraggio).

      1. Al fine di assicurare il rispetto della presente legge, il CNC può disporre accertamenti e verifiche, avvalendosi del servizio

 

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ispettivo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. Può inoltre richiedere ai soggetti interessati la documentazione ritenuta opportuna, nonché dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Gli esiti dell'attività ispettiva, che può essere promossa anche a seguito di segnalazione di un operatore interessato ovvero di un singolo cittadino, sono comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che istituisce al proprio interno un'apposita commissione speciale di valutazione, di cui fanno parte almeno tre professionisti indipendenti esperti del mercato cinematografico.
      2. Per i fini di cui al comma 1, il CNC può disporre verifiche, anche per aree limitate del territorio nazionale.
      3. Al fine di monitorare le condizioni del mercato e di valutare l'efficacia complessiva dell'intervento pubblico a favore della cinematografia, il CNC redige una relazione biennale sulla situazione del sistema cinematografico nazionale nel contesto europeo e internazionale, basata su una ricerca di mercato che consenta anche un'articolata valutazione dell'efficacia dell'intervento dello Stato nel settore, attraverso indicatori quantitativi e qualitativi. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e pubblicata a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme necessarie per la realizzazione della ricerca e per la sua pubblicazione sono individuate nell'ambito del FUS, a valere sulle quote del Fondo destinate alle attività cinematografiche.
      4. La relazione predisposta dal CNC sulla utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo, prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa dal Ministro dei beni e
 

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delle attività culturali al Parlamento non oltre sessanta giorni dalla data di conclusione dell'anno solare. La relazione riporta, in allegato, l'elenco completo dei beneficiari di contributi dello Stato all'attività di spettacolo, con indicazione dettagliata dell'attività sostenuta, della somma concessa, del numero di spettatori e di altri indicatori quantitativi e qualitativi sintetici.
      5. Per le attività di controllo e di monitoraggio previste dal presente articolo, è riservata a decorrere dall'anno 2007 una somma non inferiore all'1 per cento della dotazione complessiva del FUS.

Art. 16.
(Circuito nazionale delle sale cinematografiche di rilevante interesse culturale).

      1. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale monoschermo che destinano la propria programmazione ad opere cinematografiche di qualità, nazionali e comunitarie, ovvero di Paesi emergenti identificati dal CNC, e ad attività finalizzate alla diffusione e alla valorizzazione della cultura cinematografica.
      2. Alle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui al comma 1, situate in edifici o locali di interesse storico-artistico, sono concessi dal CNC contributi per la ristrutturazione, la manutenzione e la conservazione dei medesimi locali in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati.
      3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali dispone, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria, misure di intervento per la costituzione di un circuito nazionale di sale d'essai specializzate nella programmazione di film nazionali e comunitari, misure di sostegno finanziario, misure fiscali e incentivi alla programmazione, investimenti agevolati per la realizzazione di sale cinematografiche nelle aree depresse, nonché misure di incremento delle sovvenzioni

 

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statali già previste per lo svolgimento delle attività delle sale d'essai.

Art. 17.
(Incentivi fiscali).

      1. Nei primi cinque anni di attuazione della presente legge, in via di sperimentazione, al fine di favorire l'affluenza di capitali privati investiti nella produzione cinematografica nazionale, per la realizzazione di opere cinematografiche è previsto un sistema di incentivazione fiscale ai sensi dei commi 2 e 3.
      2. I contribuenti persone giuridiche che investono propri capitali in attività di produzione audiovisiva possono dedurre, in sede di dichiarazione dei redditi, le somme investite quando l'investimento è avvenuto:

          a) per le imprese del settore cinematografico, in modo diretto, attraverso il finanziamento del singolo prodotto;

          b) per tutti i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), in modo indiretto attraverso l'acquisizione di quote di fondi di investimento cinematografico.

      3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si considerano investimenti le somme investite in quote di prodotto o in diritti di utilizzazione che sono effettuati prima dell'inizio della produzione.

Art. 18.
(Fondo per la produzione).

      1. È istituito un fondo denominato «Fondo per la produzione» che ha lo scopo di concedere finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali, realizzati con una formula produttiva che prevede la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.
      2. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale e aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici

 

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italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane o con formule produttive che prevedono la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è altresì concesso un mutuo a tasso agevolato, a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 19, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. La misura dell'importo massimo è fissata ogni tre anni con apposito regolamento emanato dal CNC.
      3. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, una apposita commissione seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venticinque progetti con priorità per le opere prime e seconde e per i progetti presentati da neodiplomati della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. I progetti devono essere realizzati entro l'anno successivo.

Art. 19.
(Fondo di garanzia).

      1. A valere sulle quote del FUS destinate alle attività cinematografiche è istituito presso il CNC un fondo denominato «fondo di garanzia» che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale.
      2. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lungometraggi per i quali è stato richiesto il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un mutuo, di durata biennale, assistito dal fondo di garanzia in misura non superiore al 65 per cento del costo del film per costi massimi ammissibili definiti dal CNC. Decorso il termine di cui al primo periodo il mutuo non può superare il 50 per cento del costo del film. Per le opere prime la misura di cui al primo periodo è elevata al 90 per cento. L'erogazione del finanziamento è subordinata

 

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all'effettivo reperimento, entro un anno dalla data di delibera del finanziamento stesso, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film.
      3. Per i cortometraggi per i quali è stato richiesto il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un mutuo di durata biennale, assistito dal fondo di garanzia, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito dal CNC.
      4. La restituzione del finanziamento concesso a valere sul fondo di garanzia deve essere effettuata dopo la copertura totale della parte del costo del film a carico del produttore.
      5. Per i film per i quali non è stato richiesto il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un mutuo di durata triennale, non superiore al 70 per cento del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito dal CNC.

Art. 20.
(Norme in materia di documentari).

      1. Si definisce documentario il prodotto cinematografico e audiovisivo che, a partire dalla stesura di un trattamento o di una sceneggiatura, generalmente derivati da un lavoro di ricerca basato su documenti ed elementi pertinenti ad una visione o rappresentazione della realtà nei suoi complessivi aspetti, in relazione a temi, soggetti e ambienti che riguardano individui, gruppi sociali, popoli e Paesi e che sono attinenti alla società, al costume, alla scienza, alla cultura e all'arte contemporanee, alla storia e alla ricostruzione storica, anche attraverso l'utilizzo di materiali d'archivio o di tecniche multimediali, d'epoca e non, rappresenta con un linguaggio narrativo peculiare e specifico la visione creativa dell'autore, la cui trasposizione in immagini è resa possibile dal complesso di operazioni di tipo economico, giuridico, contrattuale, organizzativo e commerciale, tipiche di ogni processo produttivo finalizzato alla realizzazione di un prodotto cinematografico e

 

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audiovisivo destinato alla diffusione e alla circolazione nel mercato nonché alla fruizione dello spettatore.
      2. Si definisce lungometraggio a carattere documentario l'opera filmica, avente le caratteristiche di cui al comma 1, destinata prioritariamente alle sale cinematografiche, di durata superiore a 75 minuti.
      3. Si definisce cortometraggio a carattere documentario l'opera filmica, avente le caratteristiche di cui al comma 1, destinata prioritariamente alla proiezione in sala e la cui durata è inferiore a 75 minuti.
      4. All'opera filmica a carattere documentario si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 5 per quanto riguarda la definizione di opera di produzione nazionale e di opera di interesse culturale nazionale.
      5. I lungometraggi a carattere documentario riconosciuti di interesse culturale nazionale che risultano in possesso di rilevanti finalità culturali e artistiche, sono ammessi, nei limiti e nei modi stabiliti dal CNC, all'erogazione del mutuo previsto dall'articolo 19.
      6. I cortometraggi a carattere documentario riconosciuti di interesse culturale nazionale, che risultano in possesso di rilevanti finalità culturali e artistiche, sono ammessi, nei limiti e con le modalità stabiliti dal CNC, all'erogazione del mutuo previsto dall'articolo 19.
      7. Il mutuo di cui ai commi 5 e 6 può essere concesso per un numero di cortometraggi non superiore a venti per ciascun anno.

Art. 21.
(Associazioni nazionali di cultura cinematografica).

      1. Al fine di promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura cinematografica nel Paese, lo Stato favorisce la costituzione di circoli di cultura cinematografica.
      2. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato

 

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registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, sentita la commissione per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), il CNC provvede al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.
      3. Nell'ambito delle attività loro consentite le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.
      4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del comma 2 è concesso dal CNC un contributo annuo, a valere sul fondo di cui all'articolo 22, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e i progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.
      5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci nonché usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Art. 22.
(Fondo per la promozione delle attività cinematografiche).

      1. È istituito presso il CNC il fondo per la promozione delle attività cinematografiche.

 

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      2. Il CNC stabilisce le modalità tecniche di gestione del fondo di cui al comma 1, di erogazione dei contributi a valere sul medesimo fondo, e di monitoraggio circa l'impiego dei contributi concessi.
      3. Il CNC, sulla base degli obiettivi definiti dalla commissione per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), assegna triennalmente le risorse del fondo di cui al comma 1, per le seguenti attività:

          a) sviluppo dei progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e da fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per la coproduzione e la codistribuzione di film nonché per favorire e incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

          b) sovvenzioni a favore di iniziative e di manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

          c) premi agli esercenti delle sale d'essai, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, con particolare riguardo alle sale situate nelle zone urbane periferiche e in comuni con meno di 40.000 abitanti e, per i film d'essai, della programmazione nei mesi estivi;

          d) conservazione e restauro del proprio patrimonio filmico nazionale ed internazionale e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale, da parte di enti o di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definire in via convenzionale;

          e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale nonché di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

 

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          f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e di opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica;

          g) concessione di contributi:

              1) alla Fondazione Cineteca italiana di Milano;

              2) all'Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

              3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

              4) alla Fondazione La Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla mostra internazionale d'arte cinematografica;

              5) alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

              6) all'Istituto Luce per la realizzazione di film prodotti per i ragazzi e di attività di ricerca e sperimentazione;

              7) alla Fondazione La Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica;

              8) a Cinecittà holding per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da essa inquadrate;

              9) alla Cineteca nazionale.

      4. Il premio di cui al comma 3, lettera c), è corrisposto agli esercenti delle sale d'essai che programmano film d'essai per almeno il 30 per cento dei giorni di sabato e domenica della programmazione complessiva.

Art. 23.
(Fondo unico per lo spettacolo).

      1. Al fine di incrementare complessivamente le risorse pubbliche destinate alle attività cinematografiche, una quota pari allo 0,2 per cento dei ricavi statali derivanti

 

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da transazioni pubblicitarie effettuate sul territorio nazionale è destinata al FUS per il settore cinematografico.

Art. 24.
(Denuncia di inizio lavorazione dei film).

      1. Ai fini della corresponsione dei benefìci di cui alla presente legge, le imprese di produzione denunciano al CNC l'inizio di lavorazione del film, almeno ventiquattro ore prima del giorno iniziale delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento del requisito della nazionalità ai sensi dell'articolo 5. Entro tre giorni dall'effettivo inizio delle riprese deve essere, altresì, presentata la sceneggiatura del film.
      2. Copia della denuncia di inizio lavorazione del film, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal CNC alla SIAE per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia.
      3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1 nonché la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione in materia vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.
(Coproduzioni).

      1. In deroga all'articolo 5 possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi e i cortometraggi realizzati in coproduzione

 

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con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e aventi i requisiti stabiliti dal presente articolo.
      2. La quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film.
      3. Per le coproduzioni con i Paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 2. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.
      4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che prevede la deroga alla quota di cui al comma 2, deve essere autorizzata con legge.
      5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 2, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il CNC, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
      6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro dei i beni e delle attività culturali, sentito il CNC, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
      7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro due mesi dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento del requisito della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
      8. Il riconoscimento della coproduzione del film è rilasciato con provvedimento dell'autorità amministrativa competente, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno un mese prima della data di inizio della lavorazione del film.
 

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Art. 26.
(Incentivi alla produzione).

      1. A favore delle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 è concesso, su istanza dell'interessato diretta al CNC, a seguito delle verifiche effettuate da una apposita commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento a qualsiasi titolo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, hanno realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con regolamento del CNC.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 19, e per il residuo al reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che hanno i requisiti di cui all'articolo 5.
      3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con regolamento del CNC. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da parte del CNC, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film certificato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
      4. Con regolamento del CNC sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota per le attività cinematografiche del FUS, destinate al contributo di cui al comma 1 e a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi contributi, il periodo entro il quale deve avvenire l'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al citato comma 1, nonché le modalità tecniche

 

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di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo regolamento sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, nonché la percentuale del contributo di cui al citato comma 1 da versare alla SIAE, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, quale corrispettivo del servizio di rilevazione.
      5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita dal CNC.
      6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 4 per i quali è espressamente prevista la revoca. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefìci a carico dello Stato.

Art. 27.
(Liquidazione degli incentivi alla produzione).

      1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto dall'articolo 26, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati al CNC, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel regolamento di cui al citato articolo 26, comma 4.
      2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di tale percentuale è definita dal CNC.
      3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura

 

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dei film di cui all'articolo 26, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 28.
(Censura).

      1. L'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è abrogato.

Art. 29.
(Premi di qualità).

      1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a), è istituita presso il CNC una commissione per la concessione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai documentari. La commissione è composta da:

          a) due rappresentanti dei critici cinematografici;

          b) due rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica;

          c) due personalità dell'arte e della cultura.

      2. La commissione di cui al comma 1 dura in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili per tre mandati complessivi.
      3. L'attestato di qualità è rilasciato ai lungometraggi e ai documentari ammessi ai benefìci della presente legge che hanno particolari qualità artistiche e culturali.
      4. È ammesso ricorso contro l'esclusione dall'assegnazione dell'attestato di qualità.
      5. Ai lungometraggi e ai documentari ai quali è stato rilasciato l'attestato di qualità e che risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente dal CNC.
      6. All'inizio di ogni anno il CNC stabilisce l'ammontare complessivo delle quote del FUS da assegnare ai premi di

 

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qualità. Alla fine di ogni anno, previo parere della commissione di cui al comma 1, il CNC stabilisce l'ammontare del premio da attribuire ai singoli film. Le eventuali somme non utilizzate sono destinate ad incrementare le quote del FUS da assegnare ai premi di qualità per l'anno successivo.
      7. Il premio di qualità è ripartito con le seguenti percentuali: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia; il 2 per cento all'autore del montaggio.
      8. Agli esercenti di sale cinematografiche è concessa, per la programmazione di film ai quali è stato rilasciato l'attestato di qualità, una detrazione del 25 per cento dei diritti erariali introitati.

Art. 30.
(Fondo per lo sviluppo).

      1. È istituito un fondo per lo sviluppo delle sceneggiature a contenuto narrativo e dei progetti di film a carattere documentario con uno stanziamento straordinario, per i primi tre anni dalla data di istituzione, di 3.000.000 di euro annui.
      2. Presso il CNC è istituita una commissione incaricata di gestire il fondo di cui al comma 1, costituita da:

          a) un rappresentante del CNC;

          b) due rappresentanti dei produttori cinematografici;

          c) due rappresentanti degli autori cinematografici.

      3. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono designati su proposta delle rispettive associazioni di categoria.
      4. A valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base di un soggetto presentato da una società di produzione, la commissione di cui al comma 2 assegna un contributo

 

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per lo sviluppo della relativa sceneggiatura. Possono essere finanziate con il fondo di cui al comma 1 non più di venticinque sceneggiature l'anno. Una copia delle sceneggiature finanziate deve essere consegnata alla biblioteca della Cineteca nazionale.
      5. A valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base di un soggetto e di un piano di lavorazione presentato da una società di produzione, la commissione di cui al comma 2 assegna un contributo per lo sviluppo di un progetto di film documentario. Possono essere finanziati non più di venti progetti l'anno.

Art. 31.
(Film come bene culturale).

      1. La società di produzione che ha ricevuto sotto qualsiasi forma un contributo per un film lungometraggio o per un documentario ai sensi della presente legge ha l'obbligo di consegnare una copia internegativa alla Cineteca nazionale.
      2. Nella presentazione del progetto per ottenere l'assegnazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 19 deve essere esplicitamente indicata la voce di spesa per la copia internegativa prevista dal comma 1 del presente articolo.
      3. In quanto bene culturale il film, in qualsiasi formato, va preservato, conservato e restaurato.
      4. Il CNC attribuisce alla Cineteca nazionale un contributo speciale per la conservazione e il restauro delle copie dei film.
      5. La Cineteca nazionale garantisce con proiezioni quotidiane la visione pubblica del patrimonio cinematografico nazionale.

Art. 32.
(Forme di promozione della cultura cinematografica).

      1. Dopo due mesi dall'uscita di un'opera cinematografica ne è autorizzata

 

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la proiezione da parte di enti pubblici, associazioni, scuole e università per fini culturali e senza scopo di lucro.
      2. Per i soggetti di cui al comma 1 che organizzano le proiezioni sono previsti meccanismi di defiscalizzazione dei costi di organizzazione.