1. Il cinema costituisce mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. L'opera cinematografica costituisce bene culturale, strumento di espressione e di comunicazione di poetica e di idee, di espressione del pensiero, nonché di crescita culturale e sociale.
3. La Repubblica riconosce l'importanza culturale ed economica delle attività cinematografiche, cinematografico, ne garantisce la libertà di espressione e promuove e sostiene, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, l'attività cinematografica in ogni momento della sua realizzazione, diffusione e fruizione.
4. Lo Stato, tenuto conto della peculiarità dell'industria cinematografica, ne riconosce il suo rilevante interesse generale e pertanto:
a) adotta provvedimenti finalizzati al consolidamento dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, valorizzando le molteplicità e la qualità delle energie espressive e produttive;
b) sostiene la produzione indipendente e le iniziative volte a valorizzare e a diffondere sul territorio nazionale la produzione cinematografica nazionale ed europea e, più in generale, audiovisiva;
c) promuove la circolazione e la distribuzione in Italia e all'estero della produzione cinematografica nazionale;
d) promuove la realizzazione di un circuito di sale cinematografiche destinato alla prioritaria circolazione di film e di documentari italiani ed europei nonché di produzioni indipendenti;
e) assicura la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;
f) sostiene le scuole e gli istituti pubblici destinati alla formazione professionale, nonché alla realizzazione di studi e di ricerche nel settore cinematografico;
g) favorisce le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino e alla diffusione della cultura cinematografica, a partire dalla scuola pubblica, e sostiene le attività dell'associazionismo cinematografico.
1. Ai fini della presente legge, per film, opera filmica o opera cinematografica si intende lo spettacolo, realizzato su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Ai fini della presente legge, per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa al Centro nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 3, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. In tali quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o di altri Paesi membri dell'Unione europea. Per sale delle comunità ecclesiali si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza
1. È istituito il Centro nazionale per la cinematografia (CNC). Il CNC definisce e coordina le politiche necessarie a realizzare la promozione e la difesa della produzione, della diffusione e della fruizione delle attività cinematografiche nazionali.
2. Al CNC sono trasferite le competenze e le funzioni attribuite alla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali.
3. Il CNC è diretto da un consiglio direttivo nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali, su indicazione delle organizzazioni rappresentative dei settori produttivi e artistici dell'industria cinematografica. Il consiglio direttivo è composto da:
a) tre esperti designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali;
b) otto componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni dei produttori e dei distributori, degli esercenti, degli autori, questi ultimi in numero di due, dei critici, dei lavoratori e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica;
c) un rappresentante del Gruppo cinematografico pubblico di cui all'articolo 4;
d) un rappresentante dell'agenzia per la promozione del cinema italiano all'estero;
e) un rappresentante della didattica della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.
4. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente.
5. Nell'ambito della elaborazione, del coordinamento e della realizzazione delle politiche volte a sostenere e a sviluppare il cinema italiano, il CNC:
a) nomina le seguenti commissioni: per il riconoscimento della nazionalità italiana dei film prodotti; per la selezione dei progetti da sostenere; per la gestione del fondo per lo sviluppo delle sceneggiature e dei progetti di film documentari; per l'assegnazione dei premi di qualità; per la promozione delle attività cinematografiche; per il circuito delle sale d'essai; per l'assegnazione dei fondi per la distribuzione e l'esercizio delle sale cinematografiche;
b) stabilisce gli indirizzi dell'attività del Gruppo cinematografico pubblico di cui all'articolo 4;
c) coordina l'attività dell'agenzia per la promozione del cinema italiano all'estero e ne stabilisce gli indirizzi;
d) elabora gli indirizzi per la formazione cinematografica anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;
e) stabilisce la ripartizione interna al settore cinematografico delle quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in funzione dell'attuazione degli interventi di propria competenza;
f) al fine di monitorare il settore cinematografico nazionale in funzione del suo sviluppo imprenditoriale, della sua caratterizzazione qualitativa, nonché del suo ruolo culturale nel Paese e all'estero, istituisce un apposito osservatorio.
1. Il Gruppo cinematografico pubblico, le cui finalità istituzionali primarie sono di favorire la produzione, la diffusione e la promozione della cultura filmica e, più in generale, audiovisiva, è gestito da una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata «Cinecittà».
2. La società Cinecittà, il cui assetto giuridico e il cui controllo sono di competenza del CNC, che ne approva altresì lo statuto, è suddivisa in divisioni alle quali è affidata la realizzazione dei programmi societari. Le divisioni coprono le seguenti aree operative: produzione, distribuzione, esercizio, archivio fotocinematografico, studi e laboratori, nuovi media.
3. La società Cinecittà, allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali, può favorire la nascita e partecipare a società miste, a capitale pubblico e privato, o acquisire quote azionarie di società già esistenti le cui attività presentano caratteristiche e scopi analoghi a quelli della stessa Cinecittà.
4. La società Cinecittà detiene le quote di maggioranza della società Cinecittà studios.
5. La società Cinecittà è gestita da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sei consiglieri, scelti tra affermate personalità della cultura e delle professioni cinematografiche, in modo da garantire, nel loro insieme, il pluralismo culturale e ideologico. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal CNC che li sceglie all'interno di un elenco di nomi fornito dalle organizzazioni degli autori, dei produttori, dei distributori, degli esercenti, dei critici e giornalisti cinematografici, dell'associazionismo cinematografico, dai sindacati del settore dello spettacolo, entro e non oltre la scadenza del penultimo trimestre precedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Il consiglio di amministrazione elegge al suo
1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al CNC istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto. Nell'istanza il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari in maggioranza italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, previo parere favorevole della commissione per il riconoscimento della nazionalità italiana dei film prodotti, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a).
4. Per film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di carattere narrativo o documentaristico di durata non inferiore a 75 minuti, girato o postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenta complessivamente almeno due delle componenti di cui alle lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) e f), due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 .
5. Per film lungometraggio di interesse culturale nazionale si intende il film a carattere narrativo o documentaristico di durata non inferiore a 75 minuti, girato o postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che ha il regista e lo sceneggiatore italiani, l'autore del soggetto italiano o gli autori in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali e i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzano la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenta tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto presenta, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, significative
1. È istituito presso il CNC il fondo per il sostegno alle imprese che distribuiscono film di interesse culturale nazionale. Al medesimo fondo accedono le imprese che distribuiscono opere cinematografiche europee, con riserva del 50 per cento a favore di film e documentari italiani.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le imprese di distribuzione che dispongono la programmazione nei propri listini di film di cui al medesimo comma 1, con un minimo di 10 mila ingressi e un massimo di 700 mila, per singolo film, nel corso dell'anno precedente, secondo gli accertamenti effettuati dalla SIAE. Per ogni ingresso viene considerato un introito pari a 0,5 euro, che, moltiplicato per il numero di ingressi, determina l'entità del sostegno assegnato al singolo film.
3. Le domande per l'assegnazione dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1 devono prevedere la finalizzazione a specifici progetti di reinvestimento nelle produzioni realizzate da produttori indipendenti, nel preacquisto di diritti, nell'erogazione di minimi garantiti, nonché
1. A valere sulle risorse del FUS di cui all'articolo 23, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 9, i contributi indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo, finalizzati alla distribuzione dei film che hanno fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 19.
2. Alle imprese di distribuzione sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale nazionale. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film riconosciuti di interesse culturale nazionale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
3. Alle imprese di distribuzione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale nazionale. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati all'estero dai film riconosciuti di interesse culturale nazionale, distribuiti dall'impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione, nonché in relazione alla capacità
1. Le imprese di distribuzione di opere cinematografiche possono distribuire una pellicola non comunitaria doppiata in italiano solo in abbinamento con una pellicola italiana o comunitaria di nuova produzione in un rapporto almeno di 1 a 2.
2. All'inizio di ogni semestre le imprese di distribuzione inviano al CNC, con mezzo in grado di attestare la data certa della comunicazione, copia dei listini base e degli abbinamenti disposti ai sensi del comma 1. Al termine di ogni semestre le imprese di distribuzione inviano al CNC, con mezzo atto ad attestare con certezza la data di invio della comunicazione, il consuntivo dei listini e degli abbinamenti offerti durante il semestre.
3. La programmazione del film italiano o comunitario deve precedere quella del film non comunitario ad esso abbinato.
4. Nel caso di mancata programmazione del film italiano o comunitario abbinato al film non comunitario in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, il CNC dispone la chiusura degli esercizi interessati per trenta giorni.
1. Le imprese di produzione di opere cinematografiche e i gestori di sale cinematografiche possono ricorrere al CNC contro clausole contrattuali ingiustificatamente onerose offerte dalle imprese di cui all'articolo 8 che penalizzano la distribuzione di opere cinematografiche italiane o comunitarie, rispetto alle opere cinematografiche non comunitarie doppiate in lingua italiana.
1. Ai gestori di sale cinematografiche aperte al pubblico, che proiettano un'opera cinematografica di interesse culturale nazionale, che registrano un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare precedente a quello di riferimento, è concesso un contributo pari alla differenza tra l'incasso medio quotidiano realizzato in tale periodo e la citata media annuale, moltiplicata per i giorni di programmazione.
2. Agli esercenti cinematografici che proiettano cortometraggi o documentari di nazionalità italiana o di altri Paesi membri dell'Unione europea prima dei lungometraggi e che registrano nelle giornate di proiezione dei cortometraggi o dei documentari un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento e in assenza di proiezione di cortometraggi o documentari, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano delle giornate in cui sono proiettati cortometraggi o documentari e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione dei cortometraggi o documentari. L'effettiva avvenuta proiezione dei cortometraggi o documentari
1. I gestori delle sale cinematografiche aperte al pubblico per più di duecento giorni all'anno hanno l'obbligo di proiettare opere cinematografiche italiane e comunitarie di nuova produzione per almeno sessanta giorni per semestre, compresi otto sabati e otto domeniche, e opere cinematografiche italiane, all'interno dei sessanta giorni, per almeno trenta giorni. I semestri decorrono da ottobre a marzo e da aprile a settembre.
1. Il medesimo film non può essere proiettato contemporaneamente in più dell'8 per cento delle sale esistenti nelle città la cui quota di mercato è superiore al 2 per cento della circolazione nazionale delle opere cinematografiche.
2. Ogni anno, sulla base dei dati del primo anno del biennio precedente, il CNC pubblica l'elenco delle città con la quota di mercato superiore al 2 per cento di cui al comma 1, e per ciascuna città indica e aggiorna il numero di sale pari all'8 per cento.
3. Le imprese di distribuzione concordano con i gestori delle sale cinematografiche i giorni e i modi di proiezione ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.
4. Alle imprese di distribuzione che violano gli accordi attuativi dell'obbligo di cui al comma 1, il CNC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per ogni giorno e per ogni sala in cui il film è proiettato.
1. Nel primo anno di attuazione della presente legge, è fatto divieto alle imprese che producono più di dieci opere cinematografiche l'anno o che hanno un fatturato superiore a 20 milioni di euro di svolgere attività di distribuzione direttamente o indirettamente attraverso imprese controllate e viceversa. Il CNC verifica e aggiorna annualmente il massimo di opere prodotte e l'entità del fatturato ai fini dell'applicazione del presente comma.
2. È fatto divieto alle imprese che producono più di dieci opere cinematografiche l'anno o che hanno un fatturato superiore a 20 milioni di euro o distribuiscono più di ventiquattro opere cinematografiche italiane o straniere, di possedere o gestire, anche attraverso imprese controllate, sale cinematografiche. Ogni anno il CNC verifica e aggiorna il numero massimo di opere prodotte e l'entità del fatturato ai fini dell'applicazione del presente comma.
3. Le imprese che gestiscono reti televisive, direttamente o attraverso imprese controllate, possono finanziare imprese che producono opere cinematografiche; alle stesse imprese è comunque fatto divieto di svolgere attività di produzione cinematografica direttamente o indirettamente attraverso imprese controllate.
4. Le imprese che gestiscono reti televisive non possono controllare direttamente o indirettamente imprese di distribuzione
1. Nel settore dell'esercizio cinematografico l'effettuazione di operazioni tali da determinare la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti sul territorio nazionale comporta la costituzione o il rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato valuta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica, di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale, la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, tenendo conto delle specificità del settore, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato per quanto riguarda i diversi settori in cui si sviluppa l'industria cinematografica, e in particolare la produzione, la distribuzione, la gestione delle sale.
1. Al fine di assicurare il rispetto della presente legge, il CNC può disporre accertamenti e verifiche, avvalendosi del servizio
1. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale monoschermo che destinano la propria programmazione ad opere cinematografiche di qualità, nazionali e comunitarie, ovvero di Paesi emergenti identificati dal CNC, e ad attività finalizzate alla diffusione e alla valorizzazione della cultura cinematografica.
2. Alle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui al comma 1, situate in edifici o locali di interesse storico-artistico, sono concessi dal CNC contributi per la ristrutturazione, la manutenzione e la conservazione dei medesimi locali in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali dispone, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria, misure di intervento per la costituzione di un circuito nazionale di sale d'essai specializzate nella programmazione di film nazionali e comunitari, misure di sostegno finanziario, misure fiscali e incentivi alla programmazione, investimenti agevolati per la realizzazione di sale cinematografiche nelle aree depresse, nonché misure di incremento delle sovvenzioni
1. Nei primi cinque anni di attuazione della presente legge, in via di sperimentazione, al fine di favorire l'affluenza di capitali privati investiti nella produzione cinematografica nazionale, per la realizzazione di opere cinematografiche è previsto un sistema di incentivazione fiscale ai sensi dei commi 2 e 3.
2. I contribuenti persone giuridiche che investono propri capitali in attività di produzione audiovisiva possono dedurre, in sede di dichiarazione dei redditi, le somme investite quando l'investimento è avvenuto:
a) per le imprese del settore cinematografico, in modo diretto, attraverso il finanziamento del singolo prodotto;
b) per tutti i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), in modo indiretto attraverso l'acquisizione di quote di fondi di investimento cinematografico.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si considerano investimenti le somme investite in quote di prodotto o in diritti di utilizzazione che sono effettuati prima dell'inizio della produzione.
1. È istituito un fondo denominato «Fondo per la produzione» che ha lo scopo di concedere finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali, realizzati con una formula produttiva che prevede la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.
2. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale e aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici
1. A valere sulle quote del FUS destinate alle attività cinematografiche è istituito presso il CNC un fondo denominato «fondo di garanzia» che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale.
2. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lungometraggi per i quali è stato richiesto il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un mutuo, di durata biennale, assistito dal fondo di garanzia in misura non superiore al 65 per cento del costo del film per costi massimi ammissibili definiti dal CNC. Decorso il termine di cui al primo periodo il mutuo non può superare il 50 per cento del costo del film. Per le opere prime la misura di cui al primo periodo è elevata al 90 per cento. L'erogazione del finanziamento è subordinata
1. Si definisce documentario il prodotto cinematografico e audiovisivo che, a partire dalla stesura di un trattamento o di una sceneggiatura, generalmente derivati da un lavoro di ricerca basato su documenti ed elementi pertinenti ad una visione o rappresentazione della realtà nei suoi complessivi aspetti, in relazione a temi, soggetti e ambienti che riguardano individui, gruppi sociali, popoli e Paesi e che sono attinenti alla società, al costume, alla scienza, alla cultura e all'arte contemporanee, alla storia e alla ricostruzione storica, anche attraverso l'utilizzo di materiali d'archivio o di tecniche multimediali, d'epoca e non, rappresenta con un linguaggio narrativo peculiare e specifico la visione creativa dell'autore, la cui trasposizione in immagini è resa possibile dal complesso di operazioni di tipo economico, giuridico, contrattuale, organizzativo e commerciale, tipiche di ogni processo produttivo finalizzato alla realizzazione di un prodotto cinematografico e
1. Al fine di promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura cinematografica nel Paese, lo Stato favorisce la costituzione di circoli di cultura cinematografica.
2. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato
1. È istituito presso il CNC il fondo per la promozione delle attività cinematografiche.
a) sviluppo dei progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e da fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per la coproduzione e la codistribuzione di film nonché per favorire e incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) sovvenzioni a favore di iniziative e di manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;
c) premi agli esercenti delle sale d'essai, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, con particolare riguardo alle sale situate nelle zone urbane periferiche e in comuni con meno di 40.000 abitanti e, per i film d'essai, della programmazione nei mesi estivi;
d) conservazione e restauro del proprio patrimonio filmico nazionale ed internazionale e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale, da parte di enti o di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definire in via convenzionale;
e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale nonché di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e di opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica;
g) concessione di contributi:
1) alla Fondazione Cineteca italiana di Milano;
2) all'Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
3) al Museo nazionale del cinema di Torino;
4) alla Fondazione La Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla mostra internazionale d'arte cinematografica;
5) alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
6) all'Istituto Luce per la realizzazione di film prodotti per i ragazzi e di attività di ricerca e sperimentazione;
7) alla Fondazione La Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica;
8) a Cinecittà holding per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da essa inquadrate;
9) alla Cineteca nazionale.
4. Il premio di cui al comma 3, lettera c), è corrisposto agli esercenti delle sale d'essai che programmano film d'essai per almeno il 30 per cento dei giorni di sabato e domenica della programmazione complessiva.
1. Al fine di incrementare complessivamente le risorse pubbliche destinate alle attività cinematografiche, una quota pari allo 0,2 per cento dei ricavi statali derivanti
1. Ai fini della corresponsione dei benefìci di cui alla presente legge, le imprese di produzione denunciano al CNC l'inizio di lavorazione del film, almeno ventiquattro ore prima del giorno iniziale delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento del requisito della nazionalità ai sensi dell'articolo 5. Entro tre giorni dall'effettivo inizio delle riprese deve essere, altresì, presentata la sceneggiatura del film.
2. Copia della denuncia di inizio lavorazione del film, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal CNC alla SIAE per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia.
3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1 nonché la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione in materia vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. In deroga all'articolo 5 possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi e i cortometraggi realizzati in coproduzione
1. A favore delle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 è concesso, su istanza dell'interessato diretta al CNC, a seguito delle verifiche effettuate da una apposita commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento a qualsiasi titolo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, hanno realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con regolamento del CNC.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 19, e per il residuo al reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che hanno i requisiti di cui all'articolo 5.
3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con regolamento del CNC. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da parte del CNC, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film certificato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con regolamento del CNC sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota per le attività cinematografiche del FUS, destinate al contributo di cui al comma 1 e a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi contributi, il periodo entro il quale deve avvenire l'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al citato comma 1, nonché le modalità tecniche
1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto dall'articolo 26, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati al CNC, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel regolamento di cui al citato articolo 26, comma 4.
2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di tale percentuale è definita dal CNC.
3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura
1. L'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è abrogato.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a), è istituita presso il CNC una commissione per la concessione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai documentari. La commissione è composta da:
a) due rappresentanti dei critici cinematografici;
b) due rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica;
c) due personalità dell'arte e della cultura.
2. La commissione di cui al comma 1 dura in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili per tre mandati complessivi.
3. L'attestato di qualità è rilasciato ai lungometraggi e ai documentari ammessi ai benefìci della presente legge che hanno particolari qualità artistiche e culturali.
4. È ammesso ricorso contro l'esclusione dall'assegnazione dell'attestato di qualità.
5. Ai lungometraggi e ai documentari ai quali è stato rilasciato l'attestato di qualità e che risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente dal CNC.
6. All'inizio di ogni anno il CNC stabilisce l'ammontare complessivo delle quote del FUS da assegnare ai premi di
1. È istituito un fondo per lo sviluppo delle sceneggiature a contenuto narrativo e dei progetti di film a carattere documentario con uno stanziamento straordinario, per i primi tre anni dalla data di istituzione, di 3.000.000 di euro annui.
2. Presso il CNC è istituita una commissione incaricata di gestire il fondo di cui al comma 1, costituita da:
a) un rappresentante del CNC;
b) due rappresentanti dei produttori cinematografici;
c) due rappresentanti degli autori cinematografici.
3. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono designati su proposta delle rispettive associazioni di categoria.
4. A valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base di un soggetto presentato da una società di produzione, la commissione di cui al comma 2 assegna un contributo
1. La società di produzione che ha ricevuto sotto qualsiasi forma un contributo per un film lungometraggio o per un documentario ai sensi della presente legge ha l'obbligo di consegnare una copia internegativa alla Cineteca nazionale.
2. Nella presentazione del progetto per ottenere l'assegnazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 19 deve essere esplicitamente indicata la voce di spesa per la copia internegativa prevista dal comma 1 del presente articolo.
3. In quanto bene culturale il film, in qualsiasi formato, va preservato, conservato e restaurato.
4. Il CNC attribuisce alla Cineteca nazionale un contributo speciale per la conservazione e il restauro delle copie dei film.
5. La Cineteca nazionale garantisce con proiezioni quotidiane la visione pubblica del patrimonio cinematografico nazionale.
1. Dopo due mesi dall'uscita di un'opera cinematografica ne è autorizzata