Art. 165.
(Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo).

      1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
      2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli organi consultivi in materia di spettacolo dal vivo e conseguire economie di spesa, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali aventi natura non regolamentare sono istituite le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e ne sono disciplinati

 

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la composizione ed i compiti. La composizione delle commissioni consultive tiene conto di una adeguata rappresentanza degli enti territoriali. Fino all'adozione dei decreti ministeriali operano le precedenti commissioni. Sono abrogati l'articolo 1, commi 59, 60, 61, 62 e 63, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 65, 67, 68, 69 e 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      3. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24. - (Contributi dello Stato) - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono contro degli interventi di riduzione delle spese».

      4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all'estinzione del debito

 

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maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato».
      5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»;

          b) all'articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «contributi concessi»;

          c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. (Disposizioni per le attività di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
      2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.
      3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
      4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente

 

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restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.
      5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
      6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.
      7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17».