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Titolo I
(Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 225 del 7 giugno 2000, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 30 luglio 2004 (1))
(1) La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 225 del 7 giugno 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1493 del 16 giugno 2000, ha modificato il regolamento dei Servizi e del personale (coordinato con D.P. n. 145 del 21 giugno 1994 e comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza fino al 15 aprile 1998), autorizzando, nelle norme transitorie e finali, gli interventi di coordinamento formale del regolamento medesimo e degli altri regolamenti interni. Il presente regolamento reca pertanto le modifiche approvate dall'Ufficio di Presidenza con le deliberazioni n. 156 del 22 giugno 1999, n. 162 del 14 luglio 1999, n. 180 del 9 novembre 1999, n. 193 dell'11 gennaio 2000, n. 197 del 9 febbraio 2000, n. 211 del 19 aprile 2000, n. 225 del 7 giugno 2000, n. 241 del 27 luglio 2000, n. 294 del 5 aprile 2001, n. 303 del 18 aprile 2001, n. 36 del 20 dicembre 2001, n. 57 del 25 marzo 2002, n. 97 del 10 dicembre 2002, n. 104 del 22 dicembre 2002, n. 108 del 5 febbraio 2003, n. 109 del 5 febbraio 2003, n. 143 del 24 luglio 2003, n. 160 del 17 dicembre 2003, n. 164 del 17 dicembre 2003 e n. 188 del 30 luglio 2004.
Articoli:
Art.1
[ Regolamenti interni; Regolamento dei Servizi e del Personale; Titolo I ]
(Disposizioni preliminari)
- Il Presidente della Camera dei deputati ripartisce le attribuzioni di vigilanza sui vari Servizi e uffici fra i Vicepresidenti, i Questori e i Segretari di Presidenza esorveglia sull'adempimento dei loro doveri.
- Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento,è sostituito da uno dei Vicepresidenti.
- Questori sovraintendono ai servizi,alla polizia, al cerimoniale ed alle spese della Camera,la cui erogazione è fatta nella misura fissata dagli articoli di bilancio e secondo le norme stabilite nel regolamento di amministrazione e contabilità.
- I Segretari di Presidenza, oltre ad espletare i compiti loro assegnati dal Regolamento della Camera, sorvegliano la redazione del resoconto delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni parlamentari.
Art. 2
[ Regolamenti interni; Regolamento dei Servizi e del Personale; Titolo I ]
(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)
All'Ufficio di Presidenza spettano:
- l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Camera;
- le deliberazioni su quanto attiene alla posizione giuridica ed economica del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei consiglieri della Camera che abbiano superato la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4, nonché le decisioni definitive concernenti la posizione disciplinare dei dipendenti della Camera;
- le decisioni sui ricorsi presentati dai dipendenti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti speciali;
- le altre deliberazioni previste dal Regolamento della Camera e dal presente regolamento.
Salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza che abbiano all'ordine del giorno le decisioni sui ricorsi, di cui alla lettera c) del comma 1 interviene con voto consultivo il rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui appartiene il dipendente o, se questi non appartiene ad alcuna organizzazione, un dipendente dello stesso livello, da lui designato. I rappresentanti sono designati dalle associazioni sindacali ogni biennio.
L'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente. Ogni membro dell'Ufficio di Presidenza può richiedere che sia inserita nell'ordine del giorno la trattazione di materie previste dal presente egolamento.
I provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza sono resi esecutivi con decreti del Presidente.
Art.3
[ Regolamenti interni; Regolamento dei Servizi e del Personale; Titolo I ]
(Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione)
-
L'Ufficio di Presidenza formula gli indirizzi generali ed esercita la vigilanza sull'attività di documentazione svolta dai Servizi ed Uffici della Camera attraverso un Comitato, di cui approva il regolamento(2), composto da un Vicepresidente che lo presiede, dai Questori, da due Segretari di Presidenza, da cinque deputati scelti dal Presidente della Camera, e dal Segretario generale, che può delegare un Vicesegretario generale. Partecipano ai lavori del Comitato i consiglieri Capi dei Servizi ed uffici indicati nel regolamento del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Bibliotecario della Camera.
-
Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Comitato di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività di documentazione da parte dei Servizi ed uffici competenti e per il ricorso, in materia, a forme di collaborazione e di cooperazione esterne.
(2) Il regolamento sull’attività di documentazione e della Biblioteca è stato approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 207 del 26 ottobre 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1254 del 29 ottobre 2004.
Art.4
[ Regolamenti interni; Regolamento dei Servizi e del Personale; Titolo I ]
(Comitato per gli affari del personale)
Il Comitato per gli affari del personale è nominato all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Camera. Esso è composto da un Vicepresidente, che lo presiede, dai Questori, da quattro Segretari di Presidenza, dal Segretario generale e dal consigliere Capo del Servizio del Personale.
Il Comitato, sulla base degli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza, esamina i problemi dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, conduce le relative trattative con le organizzazioni sindacali, sottopone le proposte conclusive alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.
Alle riunioni il Comitato invita di norma i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, le quali possono, altresì, richiederne la convocazione.
Art.5
[ Regolamenti interni; Regolamento dei Servizi e del Personale; Titolo I ]
(Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna)
L'Ufficio di Presidenza formula gli indirizzi generali ed assicura la vigilanza in materia di comunicazione ed informazione esterna sull'attività della Camera attraverso un Comitato composto da un Vicepresidente, che lo presiede, da un deputato Questore, da due deputati, designati dal Presidente della Camera, e dal Segretario generale o da un suo delegato.
Su proposta del Comitato, l'Ufficio di Presidenza approva il relativo regolamento.
Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i consiglieri Capi dei Servizi competenti ed i responsabili dei Servizi o uffici di volta in volta interessati, ovvero persone estranee all'Amministrazione, particolarmente esperte in materia di comunicazione di organismi complessi.
Il Comitato riferisce periodicamente, e comunque ad ogni richiesta del Presidente della Camera, all'Ufficio di Presidenza sullo svolgimento della propria attività.
Art.6
[ Regolamenti interni; Regolamento dei Servizi e del Personale; Titolo I ]
(Altri comitati dell'Ufficio di Presidenza )
L'Ufficio di Presidenza può istituire, con riferimento a specifiche esigenze, anche di carattere temporaneo, comitati composti da propri membri. Di tali comitati fa parte il Segretario generale o un suo delegato.
Dei comitati di cui al comma 1 possono essere chiamati a far parte deputati esperti nelle materie oggetto delle competenze dei comitati stessi e persone estranee alla Camera, in possesso di particolari requisiti scientifici o professionali nelle medesime materie.