Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - A.C. 626, 1090 e 1441
Riferimenti:
AC n. 626/XV   AC n. 1090/XV
AC n. 1441/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 31
Data: 25/07/2006
Descrittori:
DETENUTI   DIFENSORE CIVICO
VISITE AI DETENUTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

A.C. 626, 1090 e 1441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 31

 

 

25 luglio 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha partecipato alla redazione del dossier il dipartimento Giustizia.

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0104.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi  per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Coordinamento con la normativa vigente  7

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

Le proposte di legge in esame  11

I lavori parlamentari nella XIV legislatura  12

Istituzione e composizione del difensore civico/garante  13

Organizzazione e personale  16

Funzioni e poteri18

Profili amministrativi e finanziari27

Progetti di legge

§      A.C. 626, (on. Mazzoni), Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale  31

§      A.C. 1090, (on. Mascia ed altri), Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale  39

§      A.C. 1441, (on. Boato), Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale  55

Lavori parlamentari svolti nella XIV Legislatura

Camera dei deputati

Progetti di legge

§      A.C. 411, (on. Pisapia ed altri), Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale  75

§      A.C. 3229, (on. Mazzoni), Istituzione del Difensore civico delle persone private della libertà personale  85

§      A.C. 3344, (on. Finocchiaro ed altri), Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale  93

Esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali

Seduta del 30 luglio 2003  107

Seduta dell’11 settembre 2003  111

Seduta del 16 settembre 2003  113

Seduta del 17 settembre 2003  115

Seduta del 23 settembre 2003  117

Seduta del 24 settembre 2003  119

Seduta del 30 settembre 2003  121

Seduta del 1° ottobre 2003  123

Seduta del 2 ottobre 2003  125

Seduta del 7 ottobre 2003  127

Seduta dell’8 ottobre 2003  131

Seduta del 14 ottobre 2003  133

Seduta del 15 ottobre 2003  135

Seduta del 16 ottobre 2003  137

Seduta dell’11 dicembre 2003  139

Seduta del 17 dicembre 2003  141

Seduta del 14 gennaio 2004  143

Seduta del 22 gennaio 2004  145

Seduta del 27 gennaio 2004  147

Seduta del 28 gennaio 2004  155

Seduta del 26 febbraio 2004  157

Seduta del 15 marzo 2004  163

Seduta del 6 aprile 2005  165

Seduta del 12 maggio 2005  167

Seduta del 14 giugno 2005  171

Seduta del 4 ottobre 2005  175

Seduta del 18 ottobre 2005  177

Seduta del 20 ottobre 2005  181

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)

-       II Commissione (Giustizia])

Seduta del 9 marzo 2004  185

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 9 marzo 2004  189

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 4 marzo 2004  193

Seduta del 10 marzo 2004  195

Seduta del 1° febbraio 2005  197

Seduta dell’8 febbraio 2005  199

Seduta del 19 maggio 2005  201

Seduta del 25 maggio 2005  203

Seduta del 27 luglio 2005  205

-       XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 16 marzo 2004  207

Seduta del 23 marzo 2004  211

Seduta del 30 marzo 2004  213

Seduta del 7 aprile 2004  215

Seduta del 20 aprile 2004  217

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta dell’11 marzo 2004  219

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 17 marzo 2004  223

§      Pareri resi all’Assemblea

Seduta del 3 novembre 2005  227

Seduta dell’8 novembre 2005  229

Relazione della I Commissione Affari costituzionali

§      A.C. 411-3229-3344-A, Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale  235

Discussione in Assemblea

Seduta del 27 ottobre 2005  251

Normativa di riferimento

§      Legge 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (artt. 35, 70, 71-sexies)267

§      Legge 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11-ter)270

§      Legge 3 novembre 1988, n. 498. Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 (art. 17)273

§      Legge 2 gennaio 1989, n. 7. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987  276

§      D.M. 25 gennaio 1996, n. 115. Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso.285

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 14)290

§      D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (artt. 20, 21, 22, 23)298

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 626

Titolo

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

Iniziativa

On. Mazzoni

Settore d’intervento

Pubblica amministrazione; giustizia

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

Date

 

-          presentazione alla Camera

10 maggio 2006

-          annuncio

18 maggio 2006

-          assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

 

 



Numero del progetto di legge

A.C. 1090

Titolo

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Iniziativa

On. Mascia ed altri

Settore d’intervento

Pubblica amministrazione; giustizia

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

Date

 

-          presentazione alla Camera

12 giugno 2006

-          annuncio

13 giugno 2006

-          assegnazione

4 luglio 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)

 


 

 

 



Numero del progetto di legge

A.C. 1441

Titolo

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Iniziativa

On. Boato

Settore d’intervento

Pubblica amministrazione; giustizia

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

Date

 

-          presentazione alla Camera

21 luglio 2006

-          annuncio

24 luglio 2006

-          assegnazione

24 luglio 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le tre proposte di legge in esame, tutte di iniziativa parlamentare, recano l’istituzione di un organismo nazionale di tutela delle persone private della libertà personale denominato, nella prima proposta, Difensore civico delle persone private della libertà personale e nelle altre due, Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

In particolare, i provvedimenti definiscono:

§      la composizione dell’organo, che è organo collegiale;

§      la dotazione di personale;

§      le funzioni e i poteri dell’organo, che interviene – d’ufficio o a seguito di segnalazione – per tutelare i diritti fondamentali delle persone detenute o comunque private della libertà personale;

§      gli oneri finanziari recati dall’istituzione dell’ufficio.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il ricorso allo strumento legislativo per l’istituzione e la disciplina del difensore civico/garante delle persone private della libertà personale si giustifica alla luce della natura di pubblico ufficio del difensore (a tal proposito si veda la rubrica “Rispetto degli altri principi costituzionali”).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I provvedimenti, in quanto recanti la disciplina di un pubblico ufficio di livello nazionale, appaiono inquadrabili nell’ambito della materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Si segnala che l’articolo 3 della proposta di legge A.C. 626 – disciplinando l’organizzazione territoriale del difensore civico – prevede la possibilità per il difensore di avvalersi per l’esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi. Pertanto le funzioni del difensore civico nazionale potranno essere delegate soltanto in forza dell’accordo stipulato, e non direttamente dalla legge statale (con eventuale interferenza sulla potestà di autorganizzazione della regione).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 97, primo comma, della Costituzione prevede che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge […]”.

Coordinamento con la normativa vigente

La figura del difensore civico/garante dei diritti di cui alle proposte di legge in esame non risulta prevista da alcuna disposizione normativa statale: si tratta, pertanto, di una figura di nuova istituzione.

Formulazione del testo

Con riferimento al citato articolo 3 della proposta di legge A.C. 626, si segnala l’opportunità di un’ulteriore specificazione della disciplina della convenzione. Considerato che tale convenzione sembra intercorrere tra il difensore civico nazionale e ciascuno dei difensori civici regionali, i cui compiti e le cui funzioni sono disciplinati dalla legge regionale che li istituisce, si potrebbe valutare l’opportunità di prevedere che l’accordo venga stipulato con la regione, essendo l’unica legittimata a disporre dei poteri del difensore civico regionale.

 

 


Schede di lettura

 


 

Le proposte di legge in esame

Le tre proposte di legge abbinate, A.C. 626 (on. Mazzoni), A.C. 1090 (on. Mascia ed altri), ed A.C. 1441 (on. Boato), sono finalizzate all’istituzione di un organismo di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, denominato, nella prima proposta, Difensore civico delle persone private della libertà personale e nelle altre due, Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

La proposta A.C. 626 riproduce testualmente il progetto di legge A.C. 3229, presentato dall’on. Mazzoni nella XIV legislatura, esaminato insieme ad altre due proposte, dalla I Commissione della Camera e approvato il 20 ottobre 2005 (vedi paragrafo successivo). Le proposte A.C. 1090 e A.C. 1441 coincidono in linea di massima con il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura (A.C. 411-3229-3344-A).

Le tre proposte sono simili nei contenuti e si procederà pertanto ad una loro illustrazione unitaria per temi, evidenziando ove necessario le differenze, dopo aver sintetizzato, nella scheda che segue, i lavori svolti dalla Camera nella XIV legislatura.


I lavori parlamentari nella XIV legislatura

Il 30 luglio 2003 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera iniziava l’esame congiunto in sede referente di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare[1] miranti ad istituire e disciplinare la figura del difensore civico delle persone private della libertà personale.

L’11 dicembre 2003 la Commissione nominava un comitato ristretto, in esito ai lavori del quale il relatore (on. Palma) proponeva un testo unificato che la Commissione adottava come testo base nella seduta del 27 gennaio 2004. Al testo venivano apportati, nel prosieguo dell’esame, vari emendamenti, anche in esito ai pareri espressi dalla Commissione bilancio che, in più occasioni[2], aveva sollevato rilievi concernenti la copertura degli oneri finanziari.

L’esame in Commissione si concludeva il 20 ottobre 2005 con il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Quest’ultima tuttavia non andava oltre lo svolgimento della discussione sulle linee generali (seduta del 27 ottobre 2005).

Il testo unificato licenziato dalla Commissione (A.C. 411 e abb.-A) istituisce un’autorità indipendente, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e configurata quale organo collegiale, composto dal presidente, nominato d’intesa dai Presidenti delle due Camere, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato e in numero di due dalla Camera.

Al Garante dei diritti sono attribuiti (in concorso con il magistrato di sorveglianza) compiti di vigilanza sul rispetto delle norme concernenti l’esecuzione della custodia poste a tutela dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere, e di verifica sull’idoneità delle relative strutture edilizie pubbliche a salvaguardarne la dignità. Il Garante può adottare determinazioni anche in risposta alle istanze e ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati e dai detenuti.

A tal fine sono attribuiti al Garante pregnanti poteri di indagine e di impulso: visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti di pena e le strutture assimilate (nonché i i centri di permanenza temporanea e assistenza per immigrati); prendere visione del fascicolo della persona privata della libertà (col consenso di questa); richiedere informazioni e documentazione alle amministrazioni responsabili; formulare specifiche raccomandazioni alle amministrazioni medesime le quali, se disattendono la richiesta, devono comunicare il loro dissenso motivato nel termine di 30 giorni.

Il Garante può rivolgersi al magistrato di sorveglianza nei casi e modi previsti dal progetto di legge; ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria i fatti costituenti reato dei quali venga a conoscenza; presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta.


Istituzione e composizione del difensore civico/garante

L’articolo 1 dell’A.C. 626 istituisce il difensore civico delle persone private della libertà personale, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, è organo indipendente ed autonomo.

L’articolo 1, comma 1, dell’A.C. 1090 e dell’A.C. 1441 istituisce il garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Anche in questo caso vengono specificati gli attributi di indipendenza e autonomia dell’organo che viene definito “autorità garante autonoma e indipendente”.

 

Tale asserzione, unitamente alle particolari modalità di nomina e al regime di incompatibilità (vedi infra), sembrerebbe consentire l’inclusione del difensore civico delle persone private della libertà personale nel novero delle autorità indipendenti.

 

Negli anni più recenti si è assistito alla diffusione di questo tipo di strutture organizzative, la cui istituzione – malgrado le autorità siano state istituite e disciplinate ciascuna con una normativa distinta e specifica – è in tutti i casi finalizzata ad organizzare l’esercizio di funzioni amministrative di particolare rilievo, al di fuori degli apparati ministeriali, in modo da garantirne la maggiore e più completa imparzialità e neutralità politica. In conseguenza della loro preposizione allo svolgimento di funzioni di garanzia, esse sono poste in una posizione di terzietà rispetto all’amministrazione pubblica, sono dotate di proprio personale ed hanno generalmente una spiccata autonomia organizzativa, di spesa e di disciplina del proprio personale.

Le autorità sono costituite per svolgere funzioni di garanzia, regolazione, amministrazione e controllo in specifici settori della società civile e del mondo economico, che differiscono molto le une dalle altre per composizione, dandosi autorità con numero variabile di componenti; per modalità di nomina, essendo prevista la nomina da parte dei Presidenti delle Camere, o delle Assemblee parlamentari, o dal Governo; per durata in carica.

Sono generalmente classificate tra le authorities:

§         la Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob;

§         l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – ISVAP;

§         l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. Antitrust);

§         l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

§         la Commissione di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

§         la Commissione per la vigilanza dei fondi pensione – Covip;

§         l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

§         il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della privacy);

§         l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

 

Il garante/difensore civico è un organismo collegiale, composto da cinque membri che rimangono in carica per quattro anni, non prorogabili (art. 2, A.C. 626, art. 1, co. 2 e 3, A.C. 1090 e A.C. 1441).

Tutte le proposte affidano al Parlamento il compito relativo alla nomina dei componenti, sul modello delle autorità amministrative indipendenti, ma con alcune significative differenze: mentre la proposta A.C. 626 prevede che i Presidenti delle Camere nominano i cinque membri del difensore civico che a loro volta eleggono al proprio interno il presidente, per le proposte A.C. 1090 a A.C. 1441 il Presidente è nominato dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, e i restanti quattro membri sono eletti due dal Senato e due dalla Camera, a maggioranza assoluta dei componenti e con il sistema del voto limitato: meccanismo che mira a perseguire un ampio consenso intorno agli eletti e a dare espressione all’orientamento della maggioranza, così come dell’opposizione.

 

Pur se il mandato non è suscettibile di proroga, come si è detto, nelle proposte A.C. 1090 e A.C. 1441, si precisa che si applica il regime di prorogatio (il garante rimane in carica sino alla nomina del nuovo organismo). Inoltre, le procedure per il rinnovo devono essere attivate almeno tre mesi prima della scadenza del mandato (art. 1, co. 3).

 

Per le indennità del presidente e dei membri (il cui definizione è demandata al regolamento di organizzazione di cui all’rt. 5, co. 6) viene stanziata una dotazione di 1 milione 300 mila euro a decorrere dal 2007 (A.C. 1090 e A.C. 1441, art. 1, co. 4).

 

Quanto ai requisiti per la nomina, le proposte stabiliscono che ognuno dei componenti:

§      deve possedere una lunga esperienza (ventennale per le proposte A.C. 1090 e A.-C. 1441) nel campo dei diritti umani dei detenuti, oppure

§      deve avere una formazione giuridica o nel campo dei diritti umani.

A queste condizioni le proposte A.C. 1090 ed A.C. 1441 (art. 2) aggiungono che i componenti non devono aver riportato condanna penale definitiva per delitto. La proposta A.C. 626 (art. 10) prevede due ulteriori requisiti:

§      eleggibilità a senatore;

§      garanzia di probità e indipendenza.

 

Le tre proposte, inoltre, individuano una serie di incompatibilità per il garante dei diritti, (A.C. 1090 e A.C. 1441, art. 3; A.C. 1090, art. 11, co. 2) i cui membri non possono:

§      assumere cariche elettive (per l’A.C. 1090 e 1441 neanche governative e istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura);

§      svolgere un’attività lavorativa subordinata, autonoma, imprenditoriale o libero-professionale;

§      ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.

 

La sostituzione di singoli membri è possibile nei casi si impedimento e di incompatibilità sopravvenuta elencati all’articolo 4 delle proposte di legge A.C. 1090 e 1441 e all’articolo 11, comma 1, dell’A.C. 626; alla nomina del sostituto provvedono d’intesa i Presidenti delle Camere.


Organizzazionee personale

Per quanto riguarda la dotazione di personale le tre proposte prevedono l’istituzione di un ufficio di supporto all’attività del difensore civico/garante con una dotazione massima prefissata di personale: 30 unità per l’A.C. 626 (art. 12, co. 2), 40 per gli A.C. 1090 e 1441 (art. 5, co. 2). In ogni caso si tratta di personale proveniente da altre amministrazioni (statali e non statali) collocati in posizione di comando (A.C. 626) o fuori ruolo[3], il cui servizio presso il garante è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni (A.C. 1090 e 1441).

In aggiunta agli uffici serventi, le due proposte prevedono l’utilizzo:

·         degli uffici dei difensori civici regionali (A.C. 626);

·         di consulenti esterni (A.C. 626, A.C. 1090 e A.C. 1441).

 

L’articolo 3 della proposta A.C.626 stabilisce che l’organizzazione territoriale del difensore civico (così si esprime la rubrica) sia costituita agli uffici dei difensori civici istituiti da ciascuna regione e provincia autonoma.

Il comma 1 dispone infatti che il difensore civico può “avvalersi” dei difensori civici degli uffici e del personale dei difensori civici istituiti da regioni e province autonome.

I rapporti (funzioni e oneri) tra il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali saranno definiti e regolati da apposite convenzioni.

 

Quanto a quest’ultimo aspetto – quello economico o, forse più semplicemente, finanziario – sembra fuori di dubbio che le disposizioni in esame intendano stabilire il principio della onerosità di tali convenzioni e, insieme, quello della consensuale definizione di tali oneri. Dalla legge dello Stato non derivano (direttamente) oneri per il difensore civico regionale e, pertanto, sotto questo profilo quelle disposizioni non invadono potestà regionali.

Il ricorso allo strumento della “convenzione” parrebbe attenuare i possibili dubbi circa eventuali regolazioni di competenza. La legge disciplina funzioni statali e ne conferisce l’esercizio al difensore civico nazionale (art. 118, primo comma, Cost.), salvo consentire che questi possa attribuirne l’esercizio ai difensori civici regionali. Eventuali obblighi di fare ed eventuali subordinazioni o limitazioni funzionali potranno nascere per il difensore civico regionale soltanto in forza dell’atto stipulato. Il ricorso allo strumento della convenzione esclude che quelle funzioni siano delegate direttamente dalla legge statale, con eventuale interferenza sulla potestà (legislativa) di autoorganizzazione della regione.

Qualche ulteriore specificazione però meriterebbe, in primo luogo, la disciplina della convenzione. Le proposte lasciano intendere che essa intercorre tra il difensore civico nazionale e ciascuno dei difensori civici regionali. I quali però, se pure possono assumere obblighi relativamente alla loro persona (in quanto non appartengono all’amministrazione regionale), non possono sicuramente modificare – con atto autonomo – la natura del loro Ufficio ed i compiti della rispettiva struttura amministrativa.

Questi poteri, in via generale, fanno capo alla regione e – per la maggior parte delle leggi regionali istitutive – al consiglio regionale. Titolare della “convenzione” – per il “versante” regionale – dovrebbe essere perciò la regione; la quale potrà determinare il soggetto che definisce e stipula materialmente l’accordo, e l’ambito ed i limiti che quell’atto assume.

 

Oltre al personale di ufficio, il garante può avvalersi, se necessario, dell’opera di consulenti esterni (art. 9 dell’A.C. 626 e art. 6 dell’A.C. 1090 e dell’A.C. 1441 che definisce allo scopo un limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dal 2007).


Funzioni e poteri

I destinatari delle disposizioni recate dalle proposte di legge in esame sono i detenuti e, in generale, coloro che sono privati della libertà personale. Tutti costoro possono rivolgersi al difensore civico/garante dei diritti senza vincoli di forma (art. 5, A.C. 626 e art. 8, co. 1, A.C. 1090 e 1441).

Le due proposte A.C. 1090 e A.C. 1441, inoltre, inseriscono il garante tra i soggetti cui i detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, accanto al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro della giustizia; alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; al presidente della Giunta regionale; al Capo dello Stato. Contestualmente, si provvede ad espungere dal novero di tali soggetti il magistrato di sorveglianza, il cui ruolo di destinatario di reclami viene assunto appunto dal garante (art. 8. co. 2 che modifica l’art. 35, della legge 354/1975[4]).

 

Il difensore civico/garante interviene, d’ufficio o in seguito a segnalazione (art. 6, A.C. 626, art. 7. co.,1 e art. 9, co. 1, A.C. 1090), che, come accennato sopra, può essere effettuata dai diretti interessati senza vincoli di forma, allo scopo di tutelare i diritti fondamentali delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

Il difensore civico/garante utilizza quali parametri di riferimento del rispetto di tali diritti le leggi dello Stato e le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall’Italia (art. 6, A.C. 626), nonché, aggiungono l’A.C. 1090 e l’A.C. 1441, la Costituzione e i regolamenti (art. 7, co. 1, lett. a).

 

L’Italia ha ratificato numerose convenzioni internazionali in materia di diritti umani. In ambito O.N.U. si ricordano innanzitutto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e quello relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottati entrambi dall’Assemblea Generale il 16 dicembre 1966 a New York e ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Un secondo protocollo facoltativo al Patto sui diritti civili e politici, concernente l’abolizione della pena di morte, adottato il 15 dicembre 1989, è stato ratificato con legge 9 dicembre 1994, n. 734. La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, è stata ratificata con legge 3 novembre 1988, n. 498.

Strumento fondamentale di tutela dei diritti umani nell’ambito del Consiglio d’Europa è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Nel corso degli anni il testo della Convenzione è stato completato da tredici protocolli, undici dei quali risultano attualmente ratificati dall’Italia (l’ultimo con legge 28 agosto 1997, n. 296).

Per quanto riguarda la tortura, il 26 novembre 1987 è stata adottata a Strasburgo un’apposita Convenzione (Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), ratificata con legge 2 gennaio 1989, n. 7.

 

La funzione principale del garante, ossia la tutela dei diritti fondamentali delle persone prive della libertà personale viene chiarita ulteriormente dalle proposte A.C. 1090 e A.C. 1441 (art. 7. co. 1) che individuano alcuni compiti specifici:

§      vigilare sulle condizioni di esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere ed in particolare che queste siano conformi alle norme previste dall’ordinamento;

§      adottare le determinazioni conseguenti alle istanze e ai reclami dei detenuti e degli internati;

§      verificare l’idoneità delle “strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione o all'attenuazione della libertà delle persone” in ordine alla salvaguardia della loro dignità.

 

Per quanto riguarda l’ultimo punto, l’identificazione delle strutture edilizie pubbliche oggetto della disposizione risulta dal successivo comma 3: si tratta dei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) destinati agli immigrati e le camere di sicurezza situate presso gli edifici delle forze di polizia.

Al riguardo occorre rilevare una graduazione dei compiti del garante che nei confronti dei detenuti o internati ha la funzione di vigilare sulle loro condizioni generali, mentre per le persone che si trovano nei centri di permanenza o nelle celle di sicurezza i suoi compiti si limitano alla verifica di idoneità delle strutture. Tuttavia, sempre il comma 3 citato, chiarisce che il garante, durante le visite alle camere di sicurezza e CPT verifica anche il rispetto delle procedure e le condizioni dei trattenuti.

 

Nel quadro delle misure sanzionatorie disposte per la violazione delle norme sull’immigrazione il testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione[5] ha previsto l’istituzione di appositi centri di permanenza temporanea e accoglienza (CPTA) da costituire con decreto del ministro dell’interno (art. 14 T.U.).

Il centro costituisce lo strumento per trattenere lo straniero quando non è possibile, per motivi contingenti, eseguire immediatamente il respingimento alla frontiera o l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera. Il testo unico indica tassativamente i motivi che consentono il trattenimento:

§         necessità di prestare soccorso;

§         accertamento dell’identità o nazionalità dello straniero;

§         acquisizione dei documenti per il viaggio;

§         indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo per l’espulsione;

§         pendenza del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione.

Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile, su richiesta del questore e solo in presenza di gravi difficoltà, di altri 30 giorni.

Attualmente sono operativi 14 centri di permanenza temporanea e assistenza localizzati a Torino, Milano, Bologna, Modena, Roma, Brindisi, Lecce, Lametia Terme, Crotone, Caltanissetta, Agrigento, Lampedusa, Ragusa, Trapani

 

Il più penetrante tra i poteri attribuiti al difensore civico/garante dei detenuti è quello di accesso ai luoghi di detenzione, previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2 della proposta A.C. 626 e dall’articolo 7, comma 2, lett. a)delle proposte 1090 e 1441. L’accesso può aver luogo senza preavviso (A.C. 626) o senza necessità di autorizzazione (A.C. 1090 e A.C. 1441[6]) e riguarda, nell’intendimento dei presentatori, non solo le carceri ma tutte le pubbliche istituzioni entro le quali la legge prevede – anche temporaneamente – sia limitata la libertà personale: dunque gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le camere di sicurezza presso le caserme dei Carabinieri, della Guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.

Il potere di accesso include il potere di ispezionare qualunque locale e di incontrare chiunque senza restrizioni e (solo A.C. 626) senza accompagnamento, se lo si ritiene opportuno.

 

Ai sensi del vigente ordinamento penitenziario (L. 354/1975, art. 67), gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

§         il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari;

§         il presidente e i giudici della Corte costituzionale;

§         i membri del Parlamento;

§         i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

§         i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione (oggi: rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie), nell'ambito della loro circoscrizione; il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

§         il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni[7];

§         il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

§         l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; l'ispettore dei cappellani.

 

La già citata Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987 ha istituito un sistema giudiziario di natura preventiva e non sanzionatorio, basato su sopralluoghi periodici che un Comitato ad hoc (Comitato europeo per la prevenzione della tortura), istituito dalla Convenzione[8], è autorizzato ad effettuare nel territorio degli Stati membri per verificare il trattamento delle persone detenute. I sopralluoghi nei luoghi di detenzione sono effettuati di regola ogni due anni, oppure in periodi più ravvicinati se lo richiedono le circostanze, da una delegazione del Comitato composta da almeno due membri, eventualmente assistiti da esperti o interpreti. Le informazioni raccolte, il rapporto redatto al termine delle visite e le consultazioni avute con lo Stato interessato avvengono nel rispetto assoluto del principio di riservatezza. Infatti, il Comitato può rendere pubblico il rapporto e la relativa risposta dello Stato visitato soltanto con il consenso di quest’ultimo. Il Comitato, che è per lo più composto da giuristi, medici ed esperti di questioni penitenziarie, può anche formulare raccomandazioni ai Governi degli Stati membri.

Secondo dati aggiornati al 10 luglio 2003 il Comitato ha effettuato 157 visite e pubblicato 118 rapporti. Il 29 gennaio 2003 è stato reso pubblico il rapporto (in lingua francese) relativo alla visita che il Comitato ha effettuato in alcuni luoghi di detenzione italiani dal 13 al 25 febbraio 2000. L’Italia era già stata oggetto di sopralluogo nel 1992, nel 1995 e nel novembre 1996 limitatamente al Carcere di San Vittore a Milano.

 

Per quanto riguarda i centri di permanenza temporanea, vi possono accedere, oltre al personale addetto, al giudice competente e alle forze di polizia, i familiari e i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i diplomatici, e il personale che vi svolge attività di assistenza (art. 21, co. 7 del DPR 394/1999, recante regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione). E’ consentito, inoltre, su richiesta dello straniero e previa autorizzazione del prefetto, l'accesso al centro di coloro che intendano far visita agli stranieri ospitati e al delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi rappresentanti autorizzati e muniti di appositi permessi rilasciati dal Ministero dell'interno[9]. Possono, inoltre, accedervi i parlamentari in relazione alle funzioni costituzionali svolte[10].

 

Il difensore civico/garante può altresì consultare i documenti del fascicolo personale con il consenso dell’interessato (art. 7, co. 2, lett. b), A.C. 1090 e A.C. 1441; art. 4, co. 3, A.C. 626, quest’ultima specifica che la consultazione si può svolgere anche senza il previo nulla osta dell’autorità giudiziaria e riguarda anche i fascicoli relativi ai detenuti in attesa di giudizio. Le proposta A.C. 1090 e A.C. 1441 escludono dalla consultazione i documenti coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale[11].

 

Le amministrazioni responsabili delle strutture sono tenute a fornire ogni informazione o documento richiesti (entro 30 giorni per l’A.C. 1090 e l’A.C. 1441)

In caso di mancata risposta (ed anche di impedimento all’accesso per l’A.C. 626) scatta un meccanismo sanzionatorio: per la proposta 626 il difensore civico può chiedere l’attivazione di un procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente (art. 4, co. 5); secondo le proposte 1090 e 1441 il garante informa il magistrato di sorveglianza e può richiedergli di emettere un ordine di esibizione dei documenti richiesti (Art. 7, co. 2, lett. d).

 

Il difensore civico/garante dei diritti ha obbligo del segreto sul contenuto degli atti acquisiti (art. 7, co. 4, A.C. 1090 e A.C. 1090; art. 4, co. 7, A.C. 626, per quest’ultima il segreto riguarda solo se si tratta di atti riservati o comunque esclusi dal diritto di accesso).

Qualora sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico/garante richiede l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri (direttamente, A.C 626, art. 4, co. 7; tramite il magistrato di sorveglianza, A.C. 1090 e 1441, art. 7, co. 5) affinché confermi o meno l’esistenza del segreto (entro un mese A.C. 626, entro 60 giorni A.C. 1090 e 1441).

 

Le tre proposte di legge in esame prevedono un potere di intervento nei confronti delle amministrazioni interessate (art. 7, A.C. 626 e artt. 9 e 10 dell’A.C. 1090 e dell’A.C. 1441).

Nel caso dell’A.C. 626 si tratta di un potere essenzialmente di natura persuasoria o di raccomandazione. Mentre appare più incisivo il meccanismo predisposto dalle altre due proposte, che prevedono, accanto alla formulazione di raccomandazioni, anche la possibilità di attivare, in caso di inottemperanza, un procedimento di contenzioso davanti al tribunale di sorveglianza.

 

Ai sensi della proposta A.C. 626, una volta effettuati gli accertamenti del caso, il difensore civico svolge una funzione di persuasione nei confronti dell’amministrazione, affinché si adegui a quanto raccomandato. Dal tenore dell’articolo sembra comunque sussistere un obbligo, per l’amministrazione, a dar riscontro alle raccomandazioni rivoltele: o adeguandovisi o comunicando e motivando il proprio dissenso.

Solo in caso di illegittima omissione di atti dovuti il difensore civico può rivolgersi al superiore gerarchico dell’organo rimasto inerte, chiedendo l’ottemperanza a quanto segnalato.

Qualora l’inottemperanza persista, il difensore civico:

§      emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata tramite i mezzi di informazione;

§      nei casi più gravi, può richiedere all’autorità competente l’attivazione di un procedimento disciplinare del cui esito deve essere informato il difensore civico.

 

Più complesso è il procedimento delineato da parte delle proposte 1090 e 1441.

La prima fase del procedimento è simile a quella descritta sopra: il garante o di propria iniziativa o su istanza ritenuta fondata degli interessati, richiede all’amministrazione interessata, anche formulando specifiche raccomandazioni, di conformarsi alle norme che il garante ritiene siano state non rispettate.

Se l’amministrazione disattende la richiesta ha 30 giorni di tempo per comunicarne le motivazioni. Qualora le motivazioni non siano espresse o siano ritenute insufficienti, il garante si rivolge agli uffici gerarchicamente sovraordinati a quelli interessati in origine.

In questo caso si aprono due possibilità: se gli uffici superiori provvedono ad ottemperare alla richiesta del garante, sono tenuti ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili dell’inerzia. Se, invece, anche gli uffici sovraordinati non accolgono la richiesta, si apre la seconda fase della procedura che per l’A.C. 1090 assume forme diverse se l’istanza originaria riguarda i detenuti, i soggetti ristretti nelle camere di sicurezza o gli immigrati presenti nei centri di permanenza. L’A.C. 1441 contempla unicamente un procedimento relativo alle istanze dei detenuti.

Per le persone ristrette nelle camere di sicurezza, il garante può richiedere l’intervento del questore e del prefetto competente per territorio.

Relativamente ai centri di permanenza, il garante interviene quando ritiene non siano state rispettate le disposizioni che regolano le modalità di trattenimento dei stranieri (indicate dagli artt. 20 e seguenti del regolamento di attuazione del testo unico, DPR 394/1999). Nella prima fase il procedimento riproduce quello generale: raccomandazione all’ufficio direttamente interessato e ricorso al superiore gerarchico in caso di inottemperanza. Qualora anche il ricorso gerarchico non ottiene effetti, il garante dei diritto può chiedere alla magistratura ordinaria l’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo o la cessazione del comportamento omissivo.

Infine, per quanto riguarda il procedimento relativo ai detenuti il garante può ricorrere presso il tribunale di sorveglianza secondo uno specifico procedimento di contenzioso introdotto dall’articolo 10, che apporta alcune modifiche alla citata legge 354/1975.

In primo luogo, mediante l’inserimento di un comma aggiuntivo (8 bis) all’articolo 70 della legge 354/75, riguardante le funzioni ed i provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, viene attribuito a quest’ultimo il compito di giudicare dei ricorsi eventualmente presentati dal garante dei diritti delle persone detenute nell’esercizio dei poteri ad esso spettanti (lettera a).

 

La magistratura di sorveglianza si compone del magistrato  di sorveglianza (organo monocratico togato) e del tribunale di sorveglianza (organo collegiale togato-laico, composto da due magistrati e due componenti privati), con funzioni, rispettivamente, amministrative e giurisdizionali. In linea generale tale magistratura è competente per tutte le questioni di esecuzione penale non inerenti al titolo esecutivo (in particolare per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive e per l’applicazione delle misure di sicurezza).

Il magistrato ed il tribunale di sorveglianza talvolta sono entrambi giudici di primo grado e talaltra si pongono, in senso verticale, come giudici rispettivamente di primo e di secondo grado. La circoscrizione territoriale del tribunale di sorveglianza corrisponde all’intero distretto di corte di appello mentre quella del magistrato corrisponde al circondario di uno o più tribunali ordinari.

Ai sensi dell’articolo 70 della legge 354/75 il tribunale di sorveglianza, usualmente giudice di primo grado, è competente per la concessione e la revoca della liberazione condizionale, la riabilitazione, l’applicazione delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento particolare per tossico o alcool dipendenti, semilibertà, detenzione domiciliare, riduzione di pena, declaratoria di collaboratore di giustizia), il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva o delle sanzioni sostitutive, il parere sulla domanda di grazia in favore del detenuto o internato.

Lo stesso tribunale, eccezionalmente giudice di secondo grado, è competente per le misure di sicurezza, in caso di appello dell’interessato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza o la sentenza del tribunale ordinario.

Il procedimento di sorveglianza, nella sua fase giurisdizionale innanzi al tribunale di sorveglianza, segue il rito camerale e, quindi, prevede, come quello di esecuzione, un atto del giudice di vocatio in jus (decreto di fissazione di udienza, la sua notifica alle parti e l’effettiva partecipazione della difesa e del P.M. e la sua ricorribilità in Cassazione). A differenza, tuttavia, dal procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione può essere attivato anche d’ufficio.

 

Inoltre, mediante l’inserimento di un articolo aggiuntivo (art. 71-septies) nel Titolo I, Capo II-bis della citata legge 354/75 (Procedimento di sorveglianza), viene disciplinato in modo specifico lo svolgimento del procedimento contenzioso (lettera b).

Spetta al Garante il potere di introdurlo (nei casi consentiti dalla legge) con ricorso al tribunale di sorveglianza.

Nei casi di inammissibilità del ricorso – quando esso è presentato fuori dai casi consentiti o ripropone una questione già decisa – questa viene dichiarata dal presidente del tribunale con decreto motivato. Il decreto è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notifica: la Cassazione decide con ordinanza (comma 6 dell’articolo 71 septies) a seguito di procedimento in camera di consiglio (art. 611 c.p.p.).

Qualora invece il ricorso è dichiarato ammissibile dal presidente del tribunale di sorveglianza questi, con decreto, nomina il relatore e fissa la data dell’udienza in camera di consiglio. Viene inoltre sancito l’obbligo di notificazione, a cura del ricorrente del ricorso e del decreto all’amministrazione interessata ed al detenuto o internato eventualmente interessato, almeno trenta giorni prima dell’udienza, e concessa alle parti la facoltà di depositare memorie in cancelleria fino a dieci giorni prima dell’udienza medesima.   

All’udienza partecipano sempre il pubblico ministero ed il garante dei diritti mentre è solo eventuale la partecipazione del difensore dell’internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

La decisione del tribunale è assunta con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria. L’ordinanza è ricorribile per Cassazione da parte del Garante e del pubblico ministero, secondo le disposizioni sopra ricordate: il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, la Corte decide con ordinanza a seguito di procedimento in camera di consiglio (art. 611 c.p.p.)

 

In ogni caso, il garante dei diritti ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria se viene a conoscenza di fatti che possano costituire reato (art. 11, A.C. 1090 e 1441).

 

Un altro compito affidato al garante/difensore civico è quello di informare il Parlamento della propria attività.

L’articolo 8 della proposta 626 e l’articolo 12 delle proposte 1090 e 1441 pongono l’obbligo di presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente che dia conto del tipo, della natura e degli esiti degli interventi messi in atto, rechi proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione ed illustri lo stato dei diritti umani nei luoghi di detenzione visitati.

La relazione è altresì trasmessa:

§      al Governo (a tutti i ministeri interessati, per essere da questi divulgata alle strutture periferiche secondo l’A.C. 626; alla Presidenza del Consiglio, ai ministri dell’interno, giustizia, salute, lavoro e solidarietà sociale per l’A.C. 1090 e 1441);

§      al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e di trattamenti inumani o degradanti;

§      al Comitato ONU contro la tortura.

 

Del Comitato europeo per la prevenzione della tortura si è detto poco innanzi.

Il Comitato contro la tortura, istituito dall’art. 17 della citata Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, è composto da dieci esperti internazionali eletti per quattro anni dagli Stati che aderiscono alla Convenzione. Ogni quattro anni gli Stati membri sono tenuti a presentare al Comitato, tramite il Segretario generale dell’ONU, dei rapporti concernenti le misure da essi adottate in attuazione della Convenzione. Il Comitato può svolgere indagini per appurare se la tortura è praticata sistematicamente sul territorio di uno Stato contraente. La procedura ha carattere riservato e tende ad instaurare un rapporto di cooperazione con lo Stato coinvolto. Con il consenso di quest’ultimo, il Comitato può anche decidere di inviare in loco una missione d’inchiesta che al termine dei suoi lavori redige un rapporto informativo. Il Comitato contro la tortura prende in esame le denunce di violazione avanzate da uno Stato contraente contro un altro Stato, ma soltanto nel caso in cui entrambi abbiano riconosciuto la competenza in merito del Comitato. Qualora non sia possibile risolvere la controversia, il Comitato può investire della questione una Commissione di conciliazione ad hoc. Può infine ricevere ed esaminare, in via riservata, comunicazioni individuali, presentate da, o per conto di, persone che si dichiarino vittime di torture o di maltrattamenti, sempre che gli Stati coinvolti ne abbiano riconosciuto la competenza ai sensi dell’art. 22 della Convenzione e purché le presunte violazioni non siano già all’esame di un altro organo internazionale e siano stati esauriti i ricorsi previsti presso i competenti organi interni.

 

Le proposte A.C. 1090 e A.C. 1441 prevedono (art. 12, co. 4) che i programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia includano l’insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del garante dei diritti.

 


Profili amministrativi e finanziari

 

Mentre la proposta A.C. 626 si limita a collocare le spese necessarie per l’istituzione del difensore civico, senza quantificarle, a carico di un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia (art. 13), le altre due proposte forniscono anche una valutazione delle spese del garante (art. 5).

Gli oneri derivanti per le spese del personale sono quantificati in 1.300.000 euro a partire dal 2007; mentre per le spese di funzionamento dell’ufficio sono stanziati 600.000 euro, posti a carico di un fondo ad hoc iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

A queste spese si devono aggiungere le spese per i consulenti esterni (art. 6 dell’A.C. 1090 e dell’A.C. 1441 che definisce allo scopo un limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dal 2007).

La disciplina dell’organizzazione e della gestione contabile del garante sono demandate ad un regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica. Il rendiconto della gestione finanziaria del garante è comunque soggetto al controllo contabile della Corte dei conti.

Le due proposte (art. 7, co. 6) danno una quantificazione anche delle spese per l’esercizio dei compiti istituzionali del garante (indicate nell’articolo 7) valutate in 100.000 euro a decorrere dall’anno 2007 e delle indennità del presidente e dei membri per i quali, come anticipato sopra, viene stanziata una dotazione di 1 milione 300 mila euro a decorrere dal 2007 (art. 1, co. 4).

La copertura finanziaria totale (art. 13), risultante della somma delle previsioni di spesa indicate sopra, viene determinata in 3.600.000 euro a partire dal 2007, cui si provvede con una corrispondente riduzione della dotazione di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2006 (vedi tabella riepilogativa).

 

Voce

Spesa
(in euro)

Riferimento normativo

Indennità membri del garante

1.300.000

Art. 1, co. 4

Spese per il personale

1.300.000

Art. 5, co. 3

Spese per l’ufficio del garante

600.000

Art. 5, co. 5

Consulenti

300.000

Art. 6

Spese per compiti del garante

100.000

Art. 7

Totale

3.600.000

Art. 13

 


Progetti di legge

 


N. 626

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato MAZZONI

 

Istituzione del difensore civico delle persone private
della libertà personale

 

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Presentata il 10 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge recante l'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale introduce nel nostro ordinamento un soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni dell'interno, della giustizia e della difesa, con poteri di ispezione e di garanzia nei confronti delle condizioni dei soggetti privati della libertà personale.

Attualmente il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza, i parlamentari dispongono di un potere di visita, mentre tutti i soggetti individuati dalla legge a cui è possibile rivolgere reclamo sono interni all'amministrazione penitenziaria stessa.

La presenza di un soggetto terzo può senz'altro preservare e tutelare, al momento dell'intervento, quegli equilibri delicatissimi sui quali si basa il complicato rapporto fra popolazione detenuta e polizia penitenziaria.

      Il primo obiettivo della legge è dunque quello di individuare un organo che svolga attività di controllo, di segnalazione e di denuncia; esso potrà verificare il grado di conformità della condizione dei detenuti agli standard minimi di trattamento all'interno delle strutture detentive.

Affinché possano essere portate avanti azioni di questo tipo, è necessario dotare tale organo di adeguati poteri ispettivi e pertanto si è prevista la possibilità di avvalersi degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, facendo sì che questi ultimi garantiscano una maggiore presenza sul territorio.

La istituzione di tale organo, inoltre, adegua il nostro ordinamento a quello delle più avanzate democrazie nord-europee ed all'Unione europea, dove il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti opera proficuamente da anni secondo i metodi tipici dell'ombudsman, sollecitando costantemente i governi degli Stati membri a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione.

La proposta di legge reca, nel dettaglio, agli articoli 1 e 2, l'istituzione e le modalità di nomina dell'organismo, analoghe a quelle previste per le autorità indipendenti; agli articoli 3 e 4, le modalità operative dell'organismo, che può esercitare poteri ispettivi ed è tenuto a mantenere il segreto sugli atti inaccessibili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115; agli articoli 5 e 6, i meccanismi di attivazione dell'organo, d'ufficio o su richiesta; all'articolo 7, le sanzioni per i comportamenti comunque censurati dal difensore civico; all'articolo 8, l'obbligo di relazione annuale al Parlamento; all'articolo 9, la possibilità di avvalersi di consulenze esterne; agli articoli 10, 11 e 12, i requisiti per l'accesso alla carica, eventuali incompatibilità e impedimenti e la possibilità di avvalersi di personale della pubblica amministrazione; all'articolo 13, gli oneri finanziari.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Oggetto).

      1. È istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «difensore civico».

 

 

Art. 2.

(Nomina).

      1. Il difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.

      2. Il difensore civico elegge fra i propri membri il presidente ed ha una durata di quattro anni, non prorogabile.

      3. Il difensore civico è organo indipendente ed autonomo.

 

 

Art. 3.

(Organizzazione territoriale).

      1. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi.

      2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.

 

 

Art. 4.

(Funzioni e poteri).

      1. Il difensore civico ha diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.

      2. Il difensore civico può ispezionare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto può non essere accompagnato.

      3. Il difensore civico ha, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

      4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.

      5. In caso di impedimento all'accesso ovvero di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può ricorrere alla procedura sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.

      6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.

      7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

 

 

Art. 5.

(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

 

 

Art. 6.

(Attivazione).

      1. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.

 

 

Art. 7.

(Meccanismi di sanzione).

      1. Il difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

      2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 1, può:

          a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico;

          b) comunicare il suo dissenso motivato.

      3. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.

      4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione.

      5. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato allo stesso difensore civico.

 

 

Art. 8.

(Relazione annuale).

      1. Il difensore civico presenta al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura.

      3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

 

 

Art. 9.

(Consulenze).

      1. Il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

 

 

Art. 10.

(Requisiti).

      1. Ognuno dei componenti del difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:

          a) eleggibilità a senatore della Repubblica;

          b) pluriennale esperienza nel campo dei diritti dei detenuti;

           c) formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani;

          d) garanzie di probità e di indipendenza.

 

 

Art. 11.

(Impedimento e incompatibilità).

      1. I membri del difensore civico sono sostituiti a cura dei Presidenti delle Camere nei casi di dimissioni o di morte, di impedimento permanente, di incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

      2. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, nonché attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale. Il difensore civico non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

 

 

Art. 12.

(Pianta organica).

      1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

      2. La pianta organica dell'ufficio del difensore civico è determinata con provvedimento adottato dal difensore stesso, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.

Art. 13.

(Oneri finanziari).

      1. Gli oneri connessi al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono posti a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

 

 

 


N. 1090

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, FORGIONE, DANIELE FARINA, FRIAS, FRANCO RUSSO

¾

 

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

 

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Presentata il 12 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - Spesso l'attenzione sull'istituzione carceraria è determinata da episodi eclatanti, i quali rendono difficile una serena riflessione su un tema così delicato quale il rapporto tra carcere e società. In questi ultimi anni il dibattito sul tema dell'istituzione carceraria e sulle finalità della pena (retributiva, di deterrenza, di prevenzione generale, rieducativa) si è incentrato soprattutto sull'estensione o meno delle sanzioni alternative alla detenzione. Non si è invece sviluppato un altrettanto approfondito dibattito sugli strumenti necessari per migliorare le condizioni di detenzione, le forme di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale e i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

L'eccessivo cumulo di funzioni poste a carico dei magistrati di sorveglianza (sempre più giudici delle misure alternative e con sempre meno tempo a disposizione per esercitare funzioni di controllo) e la presenza massiccia negli istituiti penali di soggetti socialmente deboli quali tossicodipendenti ed extracomunitari (quasi il 50 per cento della popolazione detenuta), più esposti al rischio di violenze, rendono attuale e urgente la necessità di interventi per un carcere più «trasparente».

È necessario individuare nuove forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione, senza mettere in discussione quelle esistenti: a questa esigenza risponde la presente proposta di legge, che istituisce un nuovo soggetto di controllo e di verifica delle condizioni di detenzione, al quale sono garantite effettiva autonomia e indipendenza.

Un'idea, attinta dalla tradizione nord-europea, ma non estranea ad altri Paesi dell'area mediterranea (come Portogallo e Spagna), è quella del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Oggi in Italia il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza, mentre i parlamentari dispongono di un potere di visita. La legge individua, infine, i soggetti, quasi tutti interni all'amministrazione penitenziaria, a cui i detenuti possono rivolgere reclamo. Non esistono, invece, forme di ispezione nei commissariati della Polizia di Stato e nelle caserme dei carabinieri.

In un carcere - come in ogni altro luogo in cui le persone vengono private della libertà personale - gli equilibri sono estremamente precari e basta poco per fare crescere le tensioni. Ogni intervento ab externo deve tenere conto della fragilità e della difficoltà dei rapporti fra la popolazione detenuta e il personale di polizia penitenziaria. Detenuto e agente di polizia, seppure soggetti conflittuali, presentano tratti comuni di debolezza.

Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avrebbe diverse finalità: l'allentamento delle tensioni, la mediazione, la raccolta e l'organizzazione di un utile patrimonio informativo, la funzione di deterrenza rispetto a tentazioni di maltrattamenti, il diventare «specchio pubblico» delle condizioni di detenzione e «punto di partenza» per una periodica discussione parlamentare (partendo dalla relazione annuale del difensore civico) sui temi del carcere e dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il Garante dei diritti potrebbe, inoltre, funzionare da «cassa di risonanza» dell'inadeguatezza delle piante organiche, che drammaticamente si ripercuote sulla realizzazione in concreto del diritto al giusto trattamento.

Snellire le procedure, ridimensionare la litigiosità, informare correttamente l'opinione pubblica sulla situazione all'interno delle carceri in modo da superare le emergenze legislative sono alcuni dei compiti del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Altri esempi possono essere: a) abbreviare i tempi per un ricovero ospedaliero; b) fornire le informazioni per l'accesso al patrocinio gratuito per i non abbienti; c) sollecitare l'effettuazione dei lavori necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell'istituto; d) garantire, tramite visite ispettive, una continua verifica del rispetto di standard minimi di trattamento; e) verificare la congruità e la compatibilità con la legge delle circolari ministeriali; f) monitorare i regolamenti interni, la loro compatibilità con condizioni dignitose di detenzione e con gli standard europei, la loro fruibilità da parte degli extracomunitari.

Per assicurare queste, come altre funzioni di controllo della legalità nelle carceri, è assolutamente necessario dotare il Garante dei diritti di un penetrante potere. All'interno dei suoi rapporti il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha costantemente sollecitato i governi a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione e ha altrettanto spesso utilmente attinto informazioni attendibili dalle relazioni del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nazionale (o mediateur o ombudsman o supervisore). Significative a riguardo sono alcune osservazioni del CPT nel rapporto sulla Danimarca dopo la visita effettuata nel 1990: «La delegazione del CPT ha sentito diverse lamentele circa il sistema penitenziario: alcune riguardavano l'eccessivo tempo utilizzato per esaminare i reclami dei detenuti, altre che il Dipartimento penitenziario accoglieva sempre il punto di vista delle autorità del carcere senza effettuare una seria investigazione. Un'altra lamentela era che, durante le ispezioni del carcere da parte dei responsabili del servizio ispettivo nazionale, i detenuti non avessero l'impressione di dialogare con organismi indipendenti dalle autorità carcerarie (...) Il CPT ritiene auspicabile prevedere ispezioni da parte di specifici organismi indipendenti a garanzia di un dignitoso trattamento di tutte le persone private della libertà personale».

In occasione della tavola rotonda degli Ombudsmen europei, organizzata dal Consiglio d'Europa e tenutasi a Limassol (Cipro) l'8-10 maggio 1996, Constantin Economides, membro del CPT, aveva sottolineato che l'istituto dell'Ombudsman costituisce un qualificato e utile contributo alla protezione dei diritti delle persone private della libertà personale.

Vale la pena, a supporto della proposta di istituire anche nel nostro Paese il Garante dei diritti, segnalare alcune esperienze di altri Paesi, dove esistono simili organismi che hanno avuto un ruolo estremamente positivo.

In Austria, la Vollzugskommissionen ha il compito di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con l'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno una visita, senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari. Il mediatore, invece (istituito con legge del 1 luglio 1981) ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti. Tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni richieste.

La relazione annuale del mediatore, nella parte riguardante le carceri, è stata la più utile fonte di informazioni per il CPT durante la sua visita ispettiva: è stato lo stesso mediatore a sottolineare, nella sua relazione al Parlamento, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia.

In Danimarca, il Board of Visitors (organo indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non preannunciate, nelle carceri ove sono reclusi detenuti in attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è riferito al Ministro della giustizia, che dovrà esaminare il caso e successivamente predisporre una relazione. Il Comitato parlamentare che si occupa della riforma del codice penale nel 1994 aveva proposto di affidare all'Ombudsman parlamentare questo compito ispettivo.

In Finlandia, gli stabilimenti penitenziari sono regolarmente ispezionati dall'Ombudsman parlamentare, il quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il Parlamento elegge anche l'Assistant Parliamentary Ombudsman che ha il compito della supervisione del sistema penitenziario con poteri di visita sia delle carceri che degli altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il rischio di maltrattamenti.

Nel 1995 è stato istituito in Ungheria l'Ufficio dell'Ombudsman parlamentare che può ricevere reclami di detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle carceri.

Un sistema diversificato di controlli è presente in Olanda. Un Supervisory Board (organo indipendente composto da membri con differenti professionalità) è istituito in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge. Mensilmente i membri del Supervisory Board incontrano il direttore del carcere riferendo sulla situazione nell'istituto; hanno libero accesso nello stabilimento. Uno dei membri dell'Ufficio ha il dovere di sentire i detenuti almeno una volta al mese.

In Norvegia, l'Ombudsman può ricevere reclami da detenuti. Fra i poteri dell'Ombudsman vi è quello ispettivo, esercitato di propria iniziativa dall'Ombudsman. Nelle relazioni annuali viene segnalata l'estrema importanza di tali ispezioni, in special modo nelle carceri, dove i reclusi hanno difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità personale.

In Portogallo, dal 1996 opera l'IGAI che dispone di penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la legalità dell'operato delle Forze di polizia.

Nella legislazione italiana non è stata ancora istituita la figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nella XIV legislatura la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati aveva avviato l'iter legislativo, da cui era emersa una relazione che aveva ottenuto un largo consenso, senza però che si giungesse all'approvazione definitiva del provvedimento.

La presente proposta di legge, oltre a tenere conto delle esperienze e delle riflessioni di diversi soggetti che si occupano di problemi carcerari (in particolare, dell'Associazione Antigone), intende riprendere il lavoro svolto nella scorsa legislatura dai membri della citata Commissione Affari costituzionali al fine di pervenire a una rapida approvazione.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

      1. È istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2007, il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».

      2. Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.

      3. Il Garante dei diritti rimane in carica quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di prorogatio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi membri.

      4. Le indennità del presidente e degli altri membri sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

 

 

Art. 2.

(Requisiti).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) esperienza ventennale nel campo dei diritti umani dei detenuti;

          b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

 

 

Art. 3.

(Incompatibilità).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.

 

 

Art. 4.

(Sostituzione).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico, nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.

      2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

      3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di membro del Garante dei diritti.

 

Art. 5.

(Organico).

      1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

      2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento del Garante.

      3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

      4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

      5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

      6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.

 

 

Art. 6.

(Consulenze).

      1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

 

 

Art. 7.

(Funzioni e poteri).

      1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

          a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

          b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge;

          c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione o all'attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

       2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Garante dei diritti:

          a) visita, senza necessità di autorizzazione e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minorenni, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

          b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

          c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

          d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

      3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lettera c), il Garante dei diritti, senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive e modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza. Il Garante dei diritti, durante le visite delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza, verifica altresì le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi. Il Garante dei diritti, durante le visite dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal citato l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni.

      4. I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni.

      5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

      6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

 

 

Art. 8.

(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.

      2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

 

 

Art. 9.

(Procedimento).

      1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai princìpi indicati dal medesimo articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

      2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

      3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

      4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

      5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

      6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.

      7. Il Garante dei diritti, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami a esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

       8. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 7, il Garante dei diritti può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.

      9. Il Garante dei diritti quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze dei reclami a lei rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

      10. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 9, il Garante dei diritti può richiedere al magistrato territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

 

 

Art. 10.

(Procedimento contenzioso).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 70, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante dei diritti", nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;

       b) al titolo I, capo II-bis, dopo l'articolo 71-sexies, è aggiunto il seguente:

      «Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.

      2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.

      3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata e all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

      4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

      5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.

      6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

 

 

Art. 11.

(Obbligo di denuncia).

      1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 12.

(Relazione annuale).

      1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati in attuazione dell'articolo 7.

      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, di cui all'articolo 1 della Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura, di cui all'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1986, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1988, n. 498.

      3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.

      4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti.

 

 

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

N. 1441

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato BOATO

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Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

 

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Presentata il 21 luglio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La definizione della figura di un Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale presuppone l'individuazione di effettivi poteri di controllo e di tutela nei confronti dei detenuti, ma anche dei soggetti, a titolo anche puramente amministrativo, che siano presenti in strutture in cui vi sia la privazione della libertà personale (ad esempio, i centri di permanenza temporanea). In tali strutture occorre una figura, quale è quella del Garante definita nella presente proposta di legge, che abbia una identità ordinamentale alla quale siano attribuiti reali poteri di accertamento.

Nel confronto parlamentare che ha avuto luogo nella precedente legislatura, è stato opportunamente osservato - onorevole Siniscalchi, Assemblea, seduta del 27 ottobre 2005 - che l'opportunità di dare «trasparenza ai momenti della detenzione e della libertà personale» deve consentire di intervenire su tutti i problemi e le emergenze - che sono molti e complessi - i quali «non potendo emergere nell'attività dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza» richiedono «un difensore civico, ossia un organismo che non sia un'authority in più, ma che sia direttamente collegato al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e all'integrità fisica». Ciò non significa che il difensore civico debba avere un ruolo antagonista: egli concorre con la magistratura di sorveglianza affinché il principio della certezza della pena abbia attuazione in conformità ai diritti della persona.

Le diverse proposte di legge presentate nella XIV legislatura, dagli onorevoli Pisapia, Mazzoni e Finocchiaro, pur con le loro anche importanti diversità - si pensi all'opposizione del segreto d'indagine - hanno avuto tale prospettiva: la trasparenza nelle strutture di detenzione e quella dei comportamenti posti in essere al loro interno. E tale obiettivo ha avuto anche l'azione dei Comitati permanenti sui problemi penitenziari che, nelle precedenti legislature, hanno operato nell'ambito della Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Così come, in particolare, l'opera dei Garanti delle persone private della libertà nei comuni - quali, ad esempio, Roma, Firenze, Bologna, Padova - laddove sono previsti negli statuti comunali, il cui spirito la presente proposta di legge riprende e sviluppa.

Il sistema penitenziario, in Italia, presenta gravi patologie, le quali hanno evidenziato la natura esclusivamente afflittiva della pena e conseguentemente una sostanziale compressione dei diritti dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o comunque privati della libertà personale. La crisi di sistema che il mondo penitenziario da anni presenta richiede provvedimenti di ordine giuridico - la riforma del codice penale e dell'ordinamento penitenziario - di carattere costituzionale - la riduzione del quorum previsto dall'articolo 79 - affinché l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto sia effettivamente possibile nel nostro ordinamento, la tutela e l'ampliamento delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere, l'individuazione dei fondi necessari a migliorare le condizioni di lavoro per coloro che lavorano nel sistema penitenziario, dagli operatori, ufficiali e agenti di polizia penitenziaria ai medici, alle associazioni di assistenza e di formazione che vi operano.

Per quanto attiene alla presente proposta di legge, essa prevede l'istituzione di una nuova figura di controllo e di verifica, autonoma e indipendente dall'amministrazione della giustizia, i cui atti abbiano la massima pubblicità ed efficacia: dalle funzioni di persuasione e di conciliazione alla possibilità di denuncia penale. Le esperienze dei Paesi europei, in cui tale figura esiste, evidenziano come il riconoscimento di effettivi poteri ispettivi e di controllo sia essenziale nel garantire che il trattamento dei detenuti avvenga nel rispetto della legge e dei diritti fondamentali della persona. Conseguentemente, ad avviso del proponente, è opportuno superare i limiti della legislazione italiana.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, istituisce la figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito denominato Garante dei diritti) quale autorità garante autonoma e indipendente, specificandone la composizione, le modalità di nomina o di elezione e la durata in carica.

      All'articolo 2 sono indicati i requisiti per l'eleggibilità a componente del Garante dei diritti, tra i quali figurano una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti e una formazione culturale specifica nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

All'articolo 3 si stabiliscono le incompatibilità dei componenti del Garante dei diritti con altre cariche elettive, governative e istituzionali e presso altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché con qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale e con le attività inerenti ad un'associazione o partito politico.

All'articolo 4 si stabiliscono i casi in cui un componente del Garante dei diritti può essere sostituito e la nomina del sostituto da parte dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'articolo 5 istituisce un ufficio alle dipendenze del Garante dei diritti e ne disciplina l'organico e le dotazioni finanziarie, rimandandone alle norme regolamentari l'organizzazione e la gestione delle spese.

L'articolo 6 prevede espressamente la facoltà, da parte del Garante dei diritti, di avvalersi di consulenze esterne nei limiti del tetto di spesa indicato.

L'articolo 7 specifica le funzioni e i poteri del Garante dei diritti. In particolare, esso assicura che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa internazionale in materia di diritti umani e dalla legislazione nazionale; adotta determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami pervenuti dagli internati e dai detenuti; verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali. In relazione alle suddette funzioni, il Garante dei diritti ha potere di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici e gli istituti penali per minori in ogni loro parte e incontrare chiunque vi sia privato della libertà; può prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo della persona privata della libertà, salvo quelli coperti da segreto relativo alle indagini e al procedimento penale; può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture tutte le informazioni e documentazioni ritenute necessarie e, in caso di inerzia delle amministrazioni stesse, informa il magistrato di sorveglianza chiedendo, eventualmente, l'emissione di un ordine di esibizione dei documenti richiesti; nell'ambito della funzione di verifica dell'idoneità delle strutture adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali, può, previo preavviso, ma senza autorizzazione, visitare i centri di permanenza temporanea e assistenza e le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.

I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e, nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, possono informare il magistrato di sorveglianza affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma dell'esistenza del segreto.

L'articolo 8 individua in tutti i detenuti o nei soggetti comunque privati della libertà personale i titolari del diritto di rivolgere al Garante dei diritti istanze e reclami.

Al successivo articolo 9 si specificano le fasi del procedimento attivato presso il Garante dei diritti.

Il Garante dei diritti, qualora verifichi che le amministrazioni responsabili degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e degli istituti penali per minori non rispettano le norme e i princìpi stabiliti dalla Costituzione, le norme di diritto internazionale in materia di diritti umani e la legislazione dello Stato e che le istanze e i reclami ad esso pervenuti sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire conformemente, anche formulando specifiche raccomandazioni. L'amministrazione interessata ha trenta giorni di tempo per comunicare, motivandolo, il suo eventuale dissenso. Nel caso di inerzia da parte dell'amministrazione interessata, o nel caso in cui il dissenso motivato non sia ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici gerarchicamente superiori. Questi ultimi, nel caso decidano di conformarsi alla richiesta del Garante dei diritti, hanno l'obbligo di attivare la procedura disciplinare nei confronti del dipendente al quale è imputabile l'inerzia. In caso contrario, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto. Il relativo procedimento contenzioso dinanzi al tribunale di sorveglianza è disciplinato dall'articolo 10, che modifica la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

L'articolo 11 pone in capo al Garante dei diritti l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria ogni qual volta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Il Garante dei diritti, ai sensi del successivo articolo 12, presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta durante l'anno precedente. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, al Comitato ONU contro la tortura, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e della solidarietà sociale. L'articolo 12 prevede, inoltre, l'inserimento nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia dell'insegnamento del sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e della figura del Garante dei diritti.

L'articolo 13 indica la copertura finanziaria della presente proposta di legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

1. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2007, il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».

2. Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla Camera dei deputati.

3. Il Garante dei diritti rimane in carica per quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di prorogatio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi membri.

4. Le indennità del presidente e degli altri membri sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.

(Requisiti).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

a) ventennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

 

b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

 

Art. 3.

(Incompatibilità).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito politico.

 

Art. 4.

(Sostituzione).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.

2. Alla nomina del sostituto provvedono, d'intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di Garante dei diritti.

 

Art. 5.

(Organico).

1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. L'organico dell'ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del Garante dei diritti.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.

 

Art. 6.

(Consulenze).

1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

 

Art. 7.

(Funzioni e poteri).

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che siano ad esso rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Garante dei diritti:

a) visita, senza necessità di autorizzazione e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lettera c), il Garante dei diritti, previo preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.

4. I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni per gli atti coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale.

5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 8.

(Destinatari).

1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

 

Art. 9.

(Procedimento).

1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme ed ai principi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

      6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 10.

(Procedimento contenzioso).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante dei diritti" nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;

b) dopo l'articolo 71-sexies, è inserito il seguente:

«Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.

2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.

3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata ed all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.

6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

Art. 11.

(Obbligo di denuncia).

1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 12.

(Relazione annuale).

1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ed al Comitato ONU contro la tortura.

3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro della solidarietà sociale.

4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti.

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Lavori parlamentari svolti nella
XIV Legislatura


Camera dei deputati

 


Progetti di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 411

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

PISAPIA, BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

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Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

 

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Presentata il 1° giugno 2001

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Onorevoli Colleghi! - Spesso l'attenzione sull'istituzione carceraria è determinata da episodi eclatanti, i quali rendono difficile una serena riflessione su un tema così delicato quale il rapporto tra carcere e società. In questi ultimi anni il dibattito sul tema dell'istituzione carceraria e sulle finalità della pena (retributiva, di deterrenza, di prevenzione generale, rieducativa) si è incentrato soprattutto sull'estensione o meno delle sanzioni alternative alla detenzione. Non si è invece sviluppato un altrettanto approfondito dibattito sugli strumenti necessari per migliorare le condizioni di detenzione, le forme di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale e i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

        L'eccessivo cumulo di funzioni poste a carico dei magistrati di sorveglianza (sempre più giudici delle misure alternative e con sempre meno tempo a disposizione per esercitare funzioni di controllo) e la presenza massiccia negli istituiti penali di soggetti socialmente deboli quali tossicodipendenti ed extracomunitari (quasi il 50 per cento della popolazione detenuta), più esposti al rischio di violenze, rendono attuale e urgente la necessità di interventi per un carcere più "trasparente".

        E' necessario individuare nuove forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione, senza mettere in discussione quelle esistenti: a questa esigenza risponde la proposta di istituire un nuovo soggetto di controllo e di verifica delle condizioni di detenzione, al quale sia garantita un'effettiva autonomia e indipendenza.

        Un'idea, attinta dalla tradizione nord-europea, ma non estranea ad altri Paesi dell'area mediterranea (come Portogallo e Spagna), è quella del difensore civico. Oggi in Italia il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza. I parlamentari dispongono di un potere di visita. La legge individua, infine, i soggetti, quasi tutti interni all'amministrazione penitenziaria, a cui i detenuti possono rivolgere reclamo. Non esistono, invece, forme di ispezione nei commissariati della Polizia di Stato e nelle caserme dei carabinieri.

        In un carcere - come in ogni altro luogo in cui le persone vengono private della libertà personale - gli equilibri sono estremamente precari e basta poco per far crescere le tensioni. Ogni intervento ab externo deve tenere conto della fragilità e della difficoltà dei rapporti fra la popolazione detenuta ed il personale di polizia penitenziaria. Detenuto ed agente di polizia, seppur soggetti conflittuali, presentano tratti comuni di debolezza.

        Il difensore civico penitenziario avrebbe diverse finalità: l'allentamento delle tensioni, la mediazione, la raccolta e la organizzazione di un utile patrimonio informativo, la funzione di deterrenza rispetto a tentazioni di maltrattamenti, il diventare specchio pubblico delle condizioni di detenzione e punto di partenza per una periodica discussione parlamentare (partendo dalla relazione annuale del difensore civico) sui temi del carcere e dei diritti delle persone private della libertà personale.

        Il difensore civico potrebbe, inoltre, funzionare da cassa di risonanza dell'inadeguatezza delle piante organiche, che drammaticamente si ripercuote sulla realizzazione in concreto del diritto al giusto trattamento.

        Snellire le procedure, ridimensionare la litigiosità, informare correttamente l'opinione pubblica sulla situazione all'interno delle carceri in modo da superare le emergenze legislative: questi potrebbero essere i compiti del difensore civico.

        Alcuni esempi:

            a) abbreviare i tempi per un ricovero ospedaliero;

            b) fornire le informazioni per l'accesso al patrocinio gratuito per i non abbienti;

                c) sollecitare l'effettuazione dei lavori necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell'istituto;

            d) garantire, tramite visite ispettive, una continua verifica del rispetto di standard minimi di trattamento;

            e) verificare la congruità e la compatibilità con la legge delle circolari ministeriali;

            f) monitorare i regolamenti interni, la loro compatibilità con condizioni dignitose di detenzione e con gli standard europei, la loro fruibilità da parte degli extracomunitari.

        Per assicurare queste, come altre funzioni di controllo della legalità nelle carceri, è assolutamente necessario dotare il difensore civico di un penetrante potere, coordinando il suo funzionamento con quello dei difensori civici regionali e con l'istituendo difensore civico nazionale. Da quest'ultimo deve necessariamente differenziarsi per la peculiarità delle proprie competenze, ossia la tutela dei diritti delle persone detenute.

        All'interno dei suoi rapporti il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha costantemente sollecitato i governi a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione ed ha altrettanto spesso utilmente attinto informazioni attendibili dalle relazioni del difensore civico nazionale (o mediateur, o ombudsman, o supervisore). Significative a riguardo sono alcune osservazioni del CPT nel rapporto sulla Danimarca dopo la visita effettuata nel 1990: "La delegazione del CPT ha sentito diverse lamentele circa il sistema penitenziario: alcune riguardavano l'eccessivo tempo utilizzato per esaminare i reclami dei detenuti, altre che il Dipartimento penitenziario accoglieva sempre il punto di vista delle autorità del carcere senza effettuare una seria investigazione. Un'altra lamentela era che, durante le ispezioni del carcere da parte dei responsabili del servizio ispettivo nazionale, i detenuti non avessero l'impressione di dialogare con organismi indipendenti dalle autorità carcerarie (...) Il CPT ritiene auspicabile prevedere ispezioni da parte di specifichi organismi indipendenti a garanzia di un dignitoso trattamento di tutte le persone private della libertà personale".

        In occasione della tavola rotonda degli Ombudsmen europei, organizzata dal Consiglio d'Europa e tenutasi a Limassol (Cipro) l'8-10 maggio 1996, Constantin Economides, membro del CPT, ha sottolineato che l'istituto dell'Ombudsman costituisce un qualificato ed utile contributo alla protezione dei diritti delle persone private della libertà personale.

        Vale la pena, a supporto della proposta di istituire anche nel nostro Paese il difensore civico penitenziario, segnalare alcune esperienze di altri Paesi, dove esistono simili organismi che hanno avuto un ruolo estremamente positivo.

        In Austria la Vollzugskommissionen ha il compito di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con l'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno una visita, senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari. Il mediatore, invece (istituito con legge del 1^ luglio 1981) ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti. Tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni richieste.

        La relazione annuale del mediatore, nella parte riguardante le carceri, è stata la più utile fonte di informazioni per il CPT durante la sua visita ispettiva: è stato lo stesso mediatore a sottolineare, nella sua relazione al Parlamento, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia.

        In Danimarca il Board of Visitors (organo indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non preannunciate, nelle carceri ove sono reclusi detenuti in attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è riferito al Ministro della giustizia, che dovrà esaminare il caso e successivamente predisporre una relazione. Il Comitato parlamentare che si occupa della riforma del codice penale nel 1994 ha proposto di affidare all'Ombudsman parlamentare questo compito ispettivo.

        In Finlandia gli stabilimenti penitenziari sono regolarmente ispezionati dall'Ombudsman parlamentare, il quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il Parlamento elegge anche l'Assistant Parliamentary Ombudsman che ha il compito della supervisione del sistema penitenziario con poteri di visita sia delle carceri che degli altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il rischio di maltrattamenti.

        Nel 1995 è stato istituito in Ungheria l'Ufficio dell'Ombudsman parlamentare che può ricevere reclami di detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle carceri.

        Un sistema diversificato di controlli è presente in Olanda. Un Supervisory Board (organo indipendente composto da membri con differenti professionalità) è istituito in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge. Mensilmente i membri del Supervisory Board incontrano il direttore del carcere relazionando sulla situazione nell'istituto; hanno libero accesso nello stabilimento. Uno dei membri dell'Ufficio ha il dovere di sentire i detenuti almeno una volta al mese.

        In Norvegia l'Ombudsman può ricevere reclami da detenuti. Nel 1987 il totale dei reclami nei confronti delle autorità penitenziarie e di polizia ha rappresentato il 6,3 per cento del numero complessivo dei ricorsi presentati. Fra i poteri dell'Ombudsman vi è quello ispettivo, esercitato di propria iniziativa dall'Ombudsman. Nelle relazioni annuali viene segnalata l'estrema importanza di tali ispezioni, in special modo nelle carceri, dove i reclusi hanno difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità personale.

        In Portogallo dal 1996 opera l'IGAI che dispone di penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la legalità dell'operato delle Forze di polizia.

        La legislazione italiana si presenta doppiamente carente in quanto: a) non è stata ancora istituita la figura del difensore civico; b) non è previsto nell'ordinamento penitenziario un organo indipendente dall'Amministrazione della giustizia avente poteri ispettivi. Con la presente proposta di legge, diretta all'introduzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, si cerca di porre rimedio a tale lacuna.

La presente proposta di legge scaturisce dalle esperienze e dalle riflessioni di diversi soggetti che si occupano di problemi carcerari e in particolare dell'associazione Antigone, che da diversi anni è impegnata su questi temi.



 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Oggetto).

        1. E' istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "difensore civico".

 

 

Art. 2.

(Nomina).

        1. Il difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.

        2. Il difensore civico elegge fra i propri membri il presidente.

        3. Il difensore civico è organo indipendente ed autonomo.

 

 

Art. 3.

(Organizzazione territoriale).

        1. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi.

        2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che i difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.

 

 

Art. 4.

(Funzioni e poteri).

        1. Il difensore civico, i componenti del suo ufficio, i difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dei Carabinieri e della Guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.

        2. Durante la visita i soggetti di cui al comma 1 possono ispezionare qualunque luogo di detenzione ed incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto possono non essere accompagnati.

        3. I medesimi soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

        4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie informali.

        5. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può:

                a) accedere a qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;

                b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;

                c) convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento contestato.

        6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.

        7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

 

 

Art. 5.

(Destinatari).

        1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

Art. 6.

(Attivazione).

        1. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.

 

 

Art. 7.

(Meccanismi di sanzione).

        1. Il difensore civico, dopo aver svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

        2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 2, può:

                a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico;

                b) comunicare il suo dissenso motivato.

        3. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.

        4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione.

        5. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato allo stesso difensore civico.

 

 

 

 

Art. 8.

(Relazione annuale).

        1. Il difensore civico presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Parlamento la propria relazione annuale sull'attività svolta relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

        2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, ed al Comitato ONU contro la tortura.

        3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

        4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia, è istituito l'insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del relativo difensore civico.

 

 

Art. 9.

(Consulenze).

        1. Il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

 

 

Art. 10.

(Requisiti).

        1. Ognuno dei componenti del difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:

                a) essere persona di indubbia moralità;

                b) avere una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

                c) avere una formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani.

 

 

Art. 11.

(Durata della carica).

        1. Il difensore civico rimane in carica per quattro anni, non prorogabili.

        2. Il difensore civico rimane in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo difensore civico.

        3. Ognuno dei cinque componenti il difensore civico, di cui all'articolo 2, comma 1, è sostituito in caso di dimissioni o di morte.

 

 

Art. 12.

(Impedimento e incompatibilità).

        1. I membri del difensore civico sono sostituiti dai Presidenti delle Camere nei casi di impedimento permanente, incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

        2. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo e istituzionale.

 

 

Art. 13.

(Pianta organica).

        1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione in posizione di comando selezionato direttamente in base al curriculum personale e di studio.

 

 

 

 

Art. 14.

(Oneri finanziari).

        1. Gli oneri connessi al funzionamento degli uffici del difensore civico sono posti a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

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N. 3229

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

MAZZONI

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Istituzione del Difensore civico delle persone private della libertà personale

 

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Presentata il 4 ottobre 2002

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge recante l'istituzione del Difensore civico delle persone private della libertà personale introduce nel nostro ordinamento un soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni dell'interno, della giustizia e della difesa, con poteri di ispezione e di garanzia nei confronti delle condizioni dei soggetti privati della libertà personale.

        Attualmente il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza, i parlamentari dispongono di un potere di visita, mentre tutti i soggetti individuati dalla legge a cui è possibile rivolgere reclamo sono interni all'amministrazione penitenziaria stessa.

        La presenza di un soggetto terzo può senz'altro preservare e tutelare, al momento dell'intervento, quegli equilibri delicatissimi sui quali si basa il complicato rapporto fra popolazione detenuta e polizia penitenziaria.

        Il primo obiettivo della legge è dunque quello di individuare un organo che svolga attività di controllo, di segnalazione e di denuncia; esso potrà verificare il grado di conformità della condizione dei detenuti agli standard minimi di trattamento all'interno delle strutture detentive.

        Affinché possano essere portate avanti azioni di questo tipo, è necessario dotare tale organo di adeguati poteri ispettivi e pertanto si è prevista la possibilità di avvalersi degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, facendo sì che questi ultimi garantiscano una maggiore presenza sul territorio.

        La istituzione di tale organo, inoltre, adegua il nostro ordinamento a quello delle più avanzate democrazie nord-europee ed all'Unione europea, dove il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti opera proficuamente da anni secondo i metodi tipici dell'ombudsman, sollecitando costantemente i governi degli Stati membri a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione.

        La proposta di legge reca, nel dettaglio, agli articoli 1 e 2, l'istituzione e le modalità di nomina dell'organismo, analoghe a quelle previste per le autorità indipendenti; agli articoli 3 e 4, le modalità operative dell'organismo, che può esercitare poteri ispettivi ed è tenuto a mantenere il segreto sugli atti inaccessibili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115; agli articoli 5 e 6, i meccanismi di attivazione dell'organo, d'ufficio o su richiesta; all'articolo 7, le sanzioni per i comportamenti comunque censurati dal difensore civico; all'articolo 8, l'obbligo di relazione annuale al Parlamento; all'articolo 9, la possibilità di avvalersi di consulenze esterne; agli articoli 10, 11 e 12, i requisiti per l'accesso alla carica, eventuali incompatibilità e impedimenti e la possibilità di avvalersi di personale della pubblica amministrazione; all'articolo 13, gli oneri finanziari.


 


 

PROPOSTA DI LEGGE

________

 

Art. 1.

(Oggetto).

        1. E' istituito il Difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Difensore civico".

 

 

Art. 2.

(Nomina).

        1. Il Difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.

        2. Il Difensore civico elegge fra i propri membri il Presidente ed ha una durata di quattro anni, non prorogabile.

        3. Il Difensore civico è organo indipendente ed autonomo.

 

 

Art. 3.

(Organizzazione territoriale).

        1. Il Difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi.

        2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.

 

 

Art. 4.

(Funzioni e poteri).

        1. Il Difensore civico ha diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.

        2. Il Difensore civico può ispezionare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto può non essere accompagnato.

        3. Il Difensore civico ha, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

        4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.

        5. In caso di impedimento all'accesso ovvero di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il Difensore civico può ricorrere alla procedura sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.

        6. Il Difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.

        7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il Difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

 

 

Art. 5.

(Destinatari).

        1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al Difensore civico senza vincoli di forma.

 

 

Art. 6.

(Attivazione).

        1. Il Difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.

 

 

Art. 7.

(Meccanismi di sanzione).

        1. Il Difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

        2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 1, può:

                a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal Difensore civico;

                b) comunicare il suo dissenso motivato.

        3. Il Difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.

        4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il Difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione.

        5. Nei casi più gravi il Difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato allo stesso Difensore civico.

 

 

Art. 8.

(Relazione annuale).

        1. Il Difensore civico presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Parlamento la propria relazione annuale sull'attività svolta relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

        2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi della convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura.

        3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

 

 

Art. 9.

(Consulenze).

        1. Il Difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

 

 

Art. 10.

(Requisiti).

        1. Ognuno dei componenti del Difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:

                a) eleggibilità a senatore della Repubblica;

                b) pluriennale esperienza nel campo dei diritti dei detenuti;

                c) formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani;

                d) garanzie di probità e di indipendenza.

 

 

 

Art. 11.

(Impedimento e incompatibilità).

        1. I membri del Difensore civico sono sostituiti a cura dei Presidenti delle Camere nei casi di dimissioni o di morte, di impedimento permanente, di incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

        2. La carica di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, nonché attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale. Il Difensore civico non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

 

 

Art. 12.

(Pianta organica).

        1. Il Difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

        2. La pianta organica dell'ufficio del Difensore civico è determinata con provvedimento adottato dal Difensore stesso, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.

 

 

Art. 13.

(Oneri finanziari).

        1. Gli oneri connessi al funzionamento dell'ufficio del Difensore civico sono posti a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3344

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, GRILLINI, LEONI, LUCIDI, MANCINI, SINISCALCHI

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Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

 

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Presentata il 4 novembre 2002

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Onorevoli Colleghi! - La legislazione di molti Paesi europei conosce la figura del difensore civico nelle carceri.

        In Austria la Vollzugskommissionen ha il compito di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con l'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno una visita, senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari. Il mediatore, invece (istituito con legge costituzionale del 1^ luglio 1981) ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti; tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni richieste. La relazione annuale del mediatore nella parte riguardante le carceri è stata la più utile fonte di informazioni per il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e trattamenti inumani o degradanti (CPT), durante la sua visita ispettiva: è stato lo stesso mediatore a sottolineare, nella sua relazione al Parlamento europeo, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia.

        In Danimarca il Board of Visitors (organo indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non preannunciate, solo nelle carceri ove sono reclusi detenuti in attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è riportato al Ministro della giustizia, che dovrà esaminarlo e successivamente relazionare. L'idea di allargarne le competenze agli istituti per condannati o di prevedere un sistema di ispezioni permanente è attualmente in esame. Il Comitato parlamentare interessato della riforma del codice penale nel 1994 ha proposto di affidare all'ombudsman parlamentare questo compito ispettivo.

        In Finlandia gli stabilimenti penitenziari sono regolarmente ispezionati dall'ombudsman parlamentare, il quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il Parlamento elegge anche l'Assistant parliamentary ombudsman che ha il compito della supervisione del sistema penitenziario con poteri di visita sia delle carceri che degli altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il rischio di maltrattamenti. Durante le visite, detenuti e staff hanno l'opportunità di discutere dei loro problemi con l'Assistant parliamentary ombudsman. Inoltre uno dei doveri dell'ombudsman è quello di monitorare la legalità delle azioni di polizia.

        Nel 1995 è stato istituito in Ungheria l'ufficio dell'ombudsman parlamentare che può ricevere reclami di detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle carceri.

        Un sistema diversificato di controlli è presente in Olanda. Un Supervisory Board (organo indipendente composto da membri con differenti professionalità) è istituito in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge.

        Mensilmente i membri del Supervisory Board incontrano il direttore del carcere relazionando sulla situazione nell'istituto; hanno libero accesso nello stabilimento. Uno dei membri dell'ufficio ha il dovere di sentire i detenuti almeno una volta al mese.

        In Norvegia l'ombudsman può ricevere reclami da detenuti. Ad esempio, nel 1987 il totale dei reclami nei confronti delle autorità penitenziarie e di polizia ha rappresentato il 6,3 per cento del numero complessivo dei ricorsi presentati. Fra i poteri dell'ombudsman vi è quello ispettivo. Esso è esercitato di propria iniziativa dall'ombudsman, e non necessariamente deve essere svolto su base regolare. Nelle stesse relazioni annuali viene segnalata l'estrema importanza di tali ispezioni, in special modo delle carceri, dove gli utenti hanno una particolare difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità personale. Ovviamente tali ispezioni, viene ribadito, non devono sostituire le funzioni di sorveglianza della stessa amministrazione penitenziaria. Ogni anno l'ombudsman visita da due a quattro carceri o ospedali psichiatrici.

        In Portogallo dal 1996 opera l'IGAI che dispone di penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la consonanza del lavoro delle polizie con i diritti umani fondamentali.

        La legislazione italiana si presenta, rispetto al quadro sopra richiamato, doppiamente monca: a) non è stata ancora istituita la figura del difensore civico nazionale; b) non è previsto nell'ordinamento penitenziario italiano un organo indipendente dall'amministrazione della giustizia avente poteri ispettivi. La necessità di introdurre questa figura nel nostro ordinamento, con compiti di mediazione, di segnalazione, ai fini dell'intervento, alle autorità responsabili delle condizioni della detenzione - a qualsiasi titolo legittimata - ha, a nostro avviso, più ragioni. Quella di garantire diritti e dignità delle persone anche all'interno delle strutture di detenzione; quella di essere tramite con il Parlamento per la necessaria conoscenza delle condizioni di vita nelle carceri, anche al fine di predisporre le necessarie iniziative legislative, quella di essere conseguenti con gli impegni internazionali assunti in materia di condizioni della detenzione.


 


 


PROPOSTA DI LEGGE

___________

Art. 1.

(Oggetto).

        1. E' istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, organo unico su base nazionale e di nomina parlamentare.

 

 

Art. 2.

(Nomina).

        1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale è un organo collegiale costituito da quattro membri, di cui due eletti dalla Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei componenti, e due eletti dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato.

        2. I soggetti eletti nominano al proprio interno il presidente dell'organo, il cui voto prevale in caso di parità.

        3. Il difensore civico delle persone private della libertà personale è un organo indipendente.

 

 

Art. 3.

(Organizzazione territoriale).

        1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale per l'esercizio delle sue funzioni può, sulla base di apposita convenzione, avvalersi dei difensori civici regionali e delle province autonome.

        2. Le convenzioni disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che devono svolgere i difensori civici regionali e delle province autonome.

 

 

Art. 4.

(Funzioni e poteri).

        1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale, i componenti del suo ufficio, i difensori civici regionali e delle province autonome, a seguito di apposita convenzione, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di detenzione per immigrati, le caserme dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi sono camere di sicurezza.

        2. Durante la visita i soggetti di cui al comma 1 possono accedere a qualunque luogo di detenzione ed incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto, possono non essere accompagnati.

        3. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di consultare qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

        4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie informali, dai soggetti di cui al comma 1.

        5. In caso di mancata risposta alla richiesta di informazioni o di chiarimenti, il difensore civico delle persone private della libertà personale può:

                a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;

                b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;

                c) convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento contestato.

        6. Il difensore civico delle persone private della libertà personale è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o da atti riservati.

        7. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il difensore civico delle persone private della libertà personale richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 5.

(Destinatari).

        1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al difensore civico delle persone private della libertà personale, senza vincoli di forma.

 

 

Art. 6.

(Attivazione).

        1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, in conformità ed attuazione ai princìpi e alle disposizioni stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, nonché dalle leggi dello Stato.

 

 

Art. 7.

(Meccanismi di sanzione).

        1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale dispone di un potere raccomandatorio.

        2. Il difensore civico delle persone private della libertà personale, rispetto ai casi segnalati, e a seguito di inchiesta, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

        3. Il funzionario o l'organo competente di cui al comma 2 possono:

                a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico delle persone private della libertà personale;

                b) comunicare il loro dissenso motivato.

        4. Il difensore civico delle persone private della libertà personale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.

        5. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, il difensore civico delle persone private della libertà personale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che è pubblicizzata tramite i più diffusi mezzi di comunicazione.

        6. Nei casi più gravi, il difensore civico delle persone private della libertà personale può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente attivato entro un mese dalla ricevuta informazione, deve essere comunicato al difensore civico delle persone private della libertà personale.

 

 

Art. 8.

(Ipotesi di reato).

        1. Nei casi di fatti che possano costituire reato, il difensore civico delle persone private della libertà personale ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente.

 

 

Art. 9.

(Relazione annuale).

        1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale ha l'obbligo di presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, la propria relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, al Parlamento, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

        2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e di trattamenti inumani o degradanti, ed al Comitato ONU contro la tortura.

        3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

        4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del relativo difensore civico.

 

 

Art. 10.

(Collaborazioni).

        1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

 

 

Art. 11.

(Requisiti).

        1. Ognuno dei componenti dell'ufficio del difensore civico delle persone private della libertà personale, per essere nominato, deve essere persona di indubbia moralità ed avere una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti.

 

 

Art. 12.

(Durata della carica).

        1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale rimane in carica per quattro anni non prorogabili.

        2. Il difensore civico delle persone private della libertà personale rimane in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del suo successore. Le procedure per la nomina del successore devono essere attivate almeno due mesi prima della scadenza del mandato.

        3. Ognuno dei quattro componenti l'organo del difensore civico delle persone private della libertà personale può essere anticipatamente sostituito in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento fisico o psichico, di decesso.

Art. 13.

(Cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca).

        1. Ognuno dei quattro componenti l'organo del difensore civico delle persone private della libertà personale può essere sostituito dalle Camere, con la stessa procedura stabilita per la nomina, a seguito di impedimento fisico o psichico che ne ostacoli l'esercito delle funzioni, ovvero di comportamento non conforme all'incarico affidato.

        2. La carica di difensore civico delle persone private della libertà personale è incompatibile con qualsiasi altro incarico pubblico e con lo svolgimento di attività lavorativa o professionale.

        3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità si procede alla sostituzione del componente interessato.

 

 

Art. 14.

(Ufficio del difensore civico delle persone private delle libertà personale).

        1. Alle dipendenze del difensore civico delle persone private della libertà personale è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a venti unità, su proposta del difensore civico medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di elezione del difensore civico.

        2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico delle persone private della libertà personale sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

        3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico, delle persone private della libertà personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, e su parere conforme dello stesso difensore civico.

        4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il difensore civico delle persone private della libertà personale può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

        5. Ai componenti l'organo del difensore civico delle persone private della libertà personale compete un'indennità di funzione non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, determinata con il regolamento di cui al comma 3, in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli ordinari stanziamenti.

 

 

Art. 15.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2003 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 


Esame in sede referente presso la I Commissione
Affari costituzionali

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 30 luglio 2003

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.

La seduta comincia alle 10.10.

 

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

 

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, illustra il contenuto delle proposte di legge C. 411, di iniziativa del deputato Pisapia ed altri, C. 3229, di iniziativa del deputato Mazzoni, e C. 3344, di iniziativa del deputato Finocchiaro ed altri, precisando che, nel prevedere l'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, esse appaiono nella sostanza identiche, pur presentando a volte differenti formulazioni testuali.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6 delle tre proposte di legge, il difensore civico - un istituto già previsto dalla legislazione di molti paesi europei, quali l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Ungheria, la Norvegia e il Portogallo - interviene per tutelare i diritti fondamentali delle persone detenute o comunque private della libertà personale, utilizzando quali parametri di riferimento la Costituzione, le leggi dello Stato e le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive in Italia.

Si tratta di un organismo collegiale costituito, secondo quanto previsto dall'articolo 1 delle proposte di legge C. 411 e C. 3229, da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere, ovvero, secondo quanto statuito dal medesimo articolo della proposta di legge C. 3344, da quattro membri, di cui due eletti dalla Camera deputati e due dal Senato della Repubblica

Per quanto concerne l'organizzazione territoriale, l'articolo 3 delle tre proposte di legge indica la possibilità per il difensore civico «nazionale» di avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni del personale e degli uffici dei difensori civici istituiti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi. Ritiene che tale previsione debba essere considerata con particolare attenzione, dal momento che le funzioni del difensore civico rientrano nelle competenze esclusive dello Stato e le convenzioni che verrebbero stipulate con le singole regioni potrebbero presentare al loro interno differenze significative.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4 delle tre proposte di legge il difensore civico, al fine di adempiere ai propri compiti, ha il diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutte le pubbliche istituzioni in cui la legge prevede sia limitata la libertà personale: gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.

Il potere di accesso include il potere di ispezionare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni. Il difensore civico può inoltre consultare qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Rilevato che il comma 3 dell'articolo 4 delle proposte di legge C. 411 e C. 3344 estende tale diritto anche ai difensori civici regionali e delle province autonome, mentre la corrispondente previsione della proposta di legge C. 3229 attribuisce tale diritto unicamente al difensore civico, evidenzia l'opportunità di riflettere sul diritto di consultare qualsiasi fascicolo personale di detenuti in attesa di giudizio senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, vista la necessità di raccordare il corretto esercizio dei poteri del difensore civico con le esigenze di salvaguardia investigativa che sono proprie del segreto che accompagna la fase delle indagini.

Lo stesso articolo 4 fa obbligo ai responsabili delle strutture di detenzione e alle amministrazioni competenti di fornire ogno informazione richiesta. In caso di mancata collaborazione, le proposte di legge C. 411 e C. 3344 consentono al difensore civico di convocare il responsabile, oltre che di accedere direttamente agli uffici ed estrarre copia della documentazione richiesta; la proposta di legge C. 3229 fa invece rinvio alla procedura la sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 delle tre proposte di legge, tutti i detenuti,  o soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

Quest'ultimo, una volta effettuati gli accertamenti, svolge una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione, potendo invitare la stessa a modificare taluni comportamenti per rispetto diritti fondamentali segnalati dall'articolo 6. L'articolo 7 delle tre proposte di legge prevede al riguardo che, a seguito delle sollecitazioni da parte del difensore civico, l'organo della competente dell'amministrazione interessata può provvedere nei termini indicati dal difensore civico oppure può comunicare il proprio dissenso motivandolo. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata tramite i mezzi di informazione e, nei casi più gravi, può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare; si tratta di sanzioni che, ad avviso del relatore, dovrebbero essere oggetto di ulteriore riflessione, potendosi rivelare non sempre foriere di risultati positivi.

L'articolo 8 delle proposte di legge C. 411 e C. 3229, corrispondente all'articolo 9 della proposta di legge C. 3344, prevede che il difensore civico rediga annualmente una propria relazione sull'attività svolta al Parlamento e che possa avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano diritti umani di condizioni di detenzione.

Quanto ai requisiti necessari per essere nominati componenti del difensore civico, dichiara di non comprendere le regioni del requisito dell'eleggibilità a senatore della Repubblica previsto dall'articolo 10 della proposta di legge C. 3229.

Rilevato che gli articoli 12, 11 e 13 della proposte di legge C. 411, C. 3229 e C. 3344 disciplinano le cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca dei membri dell'organo, osserva infine che la disciplina riguardante il personale posto alle dipendenze dell'ufficio del difensore civico - di cui agli articoli 13, 12 e 14 delle tre proposte di legge - dovrebbe essere considerato unitamente alla questione riguardante il rapporto tra l'ufficio del difensore civico ed quelli dei difensori civici istituiti dalle regioni e delle province autonome.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 11 settembre 2003

 


 

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 settembre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.40.

 

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta di mercoledì 30 luglio 2003.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 16 settembre 2003

 

TESTO AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2003

 


 

SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.

La seduta comincia alle 11.20.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di giovedì 11 settembre 2003.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, ricordato che il tema del difensore civico riveste particolare rilevanza per la sua parte politica, chiede di orientare la riflessione su due punti specifici: in primo luogo, evidenzia la necessità di individuare chiaramente la figura del difensore civico in considerazione dei compiti che sono attribuiti al magistrato di sorveglianza; in secondo luogo, richiama l'attenzione sul fatto che l'istituto negli ordinamenti di molti paesi europei è concepito come indipendente da altri poteri, secondo una impostazione affatto diversa da alcune proposte di legge in esame.

Donato BRUNO, presidente, invita la Commissione ad approfondire ulteriormente i punti evidenziati dal relatore.

Il sottosegretario Cosimo Ventucci, nel sottolineare la delicatezza della materia che riguarda il rapporto tra carcere e società civile, preannuncia che il Governo si rimetterà alle decisioni della Commissione, trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare. Chiede, tuttavia, che la materia sia adeguatamente approfondita dalla Commissione.

Donato BRUNO, presidente, sottolinea l'opportunità che i presentatori delle proposte di legge in esame partecipino alle prossime sedute della Commissione sulla materia, rinviando il seguito del dibattito ad altra seduta.

Sospende, quindi, brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 11.30 è ripresa alle 11.45


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 17 settembre 2003

 


 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Carlo LEONI (DS-U), ricordato che nella seduta di ieri il presidente Bruno ha sottolineato l'opportunità che i presentatori delle proposte di legge in titolo partecipino alle prossime sedute della Commissione sulla materia, comunica che il deputato Finocchiaro ha assicurato la sua presenza per la prossima settimana.

Pietro FONTANINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 23 settembre 2003

 

 

 


 

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2003 - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.50.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2003.

Donato BRUNO, presidente, preso atto dell'impossibilità dei presentatori delle proposte di legge in titolo di partecipare ai lavori odierni della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 24 settembre 2003

 


 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che i punti essenziali del provvedimento siano stati bene evidenziati nella relazione svolta dal deputato Palma: in primo luogo, la necessità di imprimere un crisma di indipendenza alla figura del difensore civico; in secondo luogo, l'esigenza di delineare l'attività del difensore civico in relazione alle competenze della magistratura di sorveglianza. Osserva che tale limite potrà essere individuato dopo aver operato una ricognizione delle competenze della magistratura di sorveglianza e del difensore civico, tenendo conto che nel nostro paese la prima è tenuta alla rigorosa applicazione delle norme delle misure alternative e a svolgere un'attività di verifica sullo stato di detenzione all'interno degli istituti carcerari. Infine, con riferimento all'opponibilità della segretezza nella fase delle indagini, ritiene che possibili occasioni di conflitto potrebbero essere risolte attraverso una puntuale definizione delle modalità di relazione tra difensore civico e magistratura inquirente.

Nel ritenere opportuno audire magistrati di sorveglianza per verificare la congruità delle disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame, auspica l'introduzione della figura del difensore civico non solo per motivi di uniformità  con altri ordinamenti europei, ma anche per il fondamentale ruolo di mediazione che potrebbe che questa figura potrebbe svolgere all'interno degli carcerari.

Per quanto riguarda infine la nomina del difensore civico, sottolinea la diversa impostazione della sua proposta di legge, che prevede un meccanismo di elezione da parte delle Camere, rispetto alle proposte Pisapia C. 411 e Mazzoni C. 3229 in cui l'organo è nominato dai Presidenti delle Camere con modalità analoghe a quelle delle autorità indipendenti.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, con riferimento all'eventuale configurazione del difensore civico quale autorità indipendente, chiede al deputato Finocchiaro di fornire chiarimenti sui rapporti tra il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali e delle province autonome.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), nel sottolineare che si tratta di un punto delicatissimo, osserva che, se si reclama l'indipendenza della figura del difensore civico, si dovrebbero prevedere norme analoghe per la nomina del difensore regionale e delle province autonome. Appare inoltre necessario regolamentare puntualmente i poteri del difensore civico regionale; in caso contrario, si dovrebbe ritenere che anche ai difensori regionali non si possa opporre il segreto istruttorio. Ritiene pertanto che la questione debba essere adeguatamente approfondita.

Graziella MASCIA (RC), ricordato che anche il Presidente della Camera ha recentemente manifestato nel corso di un convegno grande sensibilità sul tema in esame, sottolinea la delicatezza della materia che si misura con i compiti della magistratura di sorveglianza.

Nel ritenere opportuno approfondire alcuni aspetti relativi alla nomina delle autorità indipendenti, osserva che le proposte di legge in esame sono volte ad evidenziare il ruolo di mediazione del difensore civico attraverso una chiara definizione delle sue competenze, piuttosto che i meccanismi di sanzione di cui tale organo si può avvalere.

Ricordato che nella città di Roma è stata già istituita la figura del difensore civico, osserva che, in assenza di una normativa nazionale, questa iniziativa è finalizzata unicamente a sollecitare l'approvazione di una legge sulla materia, che appare tanto più necessaria in quanto nell'ultimo anno si sono moltiplicate le denuncie relative alla violazione dei diritti effettuate all'interno dei commissariati.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 30 settembre 2003


 

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.

La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 24 settembre 2003.

Michele SAPONARA (FI) dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo all'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, riservandosi di approfondire nel corso dell'esame degli emendamenti il merito delle singole questioni.

Richiamato quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione sulla pena intesa come trattamento non contrario al senso di umanità e finalizzato alla rieducazione condannato, nonché le relative disposizioni della legge n. 354 del 1975, sottolinea come le stesse abbiano finora trovato scarsa applicazione.

Ritiene pertanto che la figura del difensore civico possa svolgere una rilevante funzione - che non è propria né del magistrato di sorveglianza, né del singolo parlamentare - di accertamento, di sollecitazione nei confronti dell'amministrazione, di denuncia alla pubblica opinione, al fine di garantire un'effettiva applicazione delle richiamate disposizioni legislative e costituzionali.

Restano comunque da affrontare specifici aspetti riguardanti la definizione dei poteri del difensore civico, il rapporto tra l'attività dello stesso e le competenze della magistratura di sorveglianza, nonché eventuali interferenze con la segretezza della fase investigativa. A tal fine sollecita lo svolgimento di una attività istruttoria particolarmente rigorosa, nel cui ambito acquisire l'orientamento di soggetti esperti nella materia, come i magistrati di sorveglianza, i direttori e i cappellani degli istituti di pena.

Donato BRUNO, presidente, riservatosi di esaminare la richiesta del deputato Saponara nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito esame alla seduta.


 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 1° ottobre 2003

 


 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 2 ottobre 2003

 

 


 

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 7 ottobre 2003

 


SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci, per l'interno, Alfredo Mantovano e per la funzione pubblica, Learco Saporito.

La seduta comincia alle 12.05.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2003.

Erminia MAZZONI (UDC) ringrazia il presidente della Commissione per averla invitata ad intervenire sulla sua proposta di legge C. 3229. Tale proposta è finalizzata ad adeguare l'ordinamento italiano alle normative degli altri paesi europei e della stessa Unione europea relativamente all'istituzione del difensore civico, anche al fine di porre termine alle reiterate censure da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e trattamenti inumani o degradanti.

Sottolineato che nella sua proposta di legge la figura del difensore civico ricalca istituti già presenti nell'ordinamento - i difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano - ritiene che le numerose richieste avanzate per l'istituzione del difensore civico da parte di persone sottoposte a limitazione di libertà personale dimostrino con chiarezza  la necessità di riempire un vuoto strutturale ed organizzativo dell'apparato carcerario italiano.

Auspica infine un celere iter parlamentare dei provvedimenti in esame, volti a prevedere un importante elemento di mediazione tra le istanze provenienti dal mondo carcerario.

Giuliano PISAPIA (RC), ringraziata la Commissione per l'invito a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che l'istituzione di una autorità con un ruolo di verifica delle condizioni di detenzione e di mediazione è prevista nella maggior parte dei paesi europei. Ricorda che nella relazione sui diritti fondamentali dell'Unione europea del 21 agosto 2003, espressa una valutazione di tendenziale peggioramento della situazione carceraria in diversi paesi europei tra cui l'Italia, viene rivolto un invito esplicito a tutti gli Stati membri ad istituire un organismo indipendente nazionale e a firmare in tempi brevi un protocollo in tal senso. Richiama quindi una recentissima direttiva europea, approvata nel mese di settembre, in cui, sottolineato il peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti e la carenza di sorveglianza e di controlli all'interno delle carceri, si afferma la necessità di verificare il rispetto dei diritti che vengono proclamati. Sotto questo profilo, l'istituto del difensore civico svolge un fondamentale ruolo di mediazione all'interno degli istituti di reclusione per evitare che situazioni di disagio sfocino in episodi di violenza.

Nel giudicare esaustiva la relazione svolta dal relatore Palma, rileva tuttavia che l'attività del difensore civico non può interessare unicamente gli istituti penitenziari, ma deve estendersi ai centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, ai commissariati di pubblica sicurezza o alle caserme della Guardia di finanza e dei Carabinieri dove negli ultimi tempi si sono registrati episodi di violenza.

Con riferimento alle perplessità sollevate dal relatore riguardo alla composizione e alla nomina del difensore civico, ritiene più opportuna la composizione di cinque membri che rende più semplice la nomina del presidente; inoltre, l'elezione dell'organo da parte dei Presidenti di Camera e Senato garantisce, a suo avviso, la sua necessaria imparzialità.

Per quanto riguarda il rapporto con il difensore civico regionale, ritiene opportuno prevedere, per problemi di carattere costituzionale e istituzionale, una struttura del tutto autonoma, eventualmente dotata di un organico che consenta un decentramento nell'accertamento di situazioni di tensione.

Ricordato che i parlamentari possono esercitare un ruolo di controllo esclusivamente all'interno degli istituti carcerari e che non sono in grado di intervenire sui casi singoli, se non attraverso gli strumenti del sindacato ispettivo, che risultano spesso inefficaci, osserva che non vi è alcun rischio di sovrapposizione tra magistratura di sorveglianza e il difensore civico considerata la diversità delle funzioni svolte; inoltre lo svolgimento di un'attività di mediazione non consentirebbe alla stessa di svolgere il proprio ruolo in una posizione di assoluta imparzialità.

Per quanto riguarda la possibilità di accedere al fascicolo personale con il consenso dell'interessato, esclude che essa possa riguardare gli atti processuali, in particolare nella fase delle indagini; la relativa previsione si riferisce unicamente alle informazioni contenute nella cartella medica o nel fascicolo personale, inteso come fascicolo interno all'istituto penitenziario che non ha alcuno rapporto con l'attività investigativa.

Preso atto del consenso dimostrato dalle varie forze politiche sui provvedimenti in esame, auspica infine un veloce iter parlamentare, sottolineando l'inutilità dell'audizione dei magistrati di sorveglianza richiesta da più parti.

Donato BRUNO, presidente, assicura che l'ultima considerazione del deputato Pisapia sarà opportunamente valutata dalla Commissione.

Michele SAPONARA (FI) dichiara di essere contrario all'ipotesi prospettata dal  deputato Pisapia circa la possibilità di accedere da parte del difensore civico, oltre che agli istituti penitenziari, ai centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, ai commissariati di pubblica sicurezza o alle caserme della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

Luciano DUSSIN (LNP), nel concordare con l'osservazione del deputato Saponara, esprime a nome del suo gruppo forti dubbi sulle proposte di legge in esame, ritenendo che ci si dovrebbe primariamente occupare di diritti dei cittadini vittime degli atti di violenza dei detenuti. Per quanto riguarda in particolare le modalità di elezione dell'organo del difensore civico, esprime perplessità sulla nomina da parte dei Presidenti della Camera e del Senato.

Donato BRUNO (FI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 8 ottobre 2003

 

TESTO AGGIORNATO AL 14 OTTOBRE 2003

 

 


 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 14 ottobre 2003

 


 

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.50.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 8 ottobre 2003.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, ritiene che la discussione svolta abbia consentito di giungere ad un sostanziale accordo circa la configurazione del difensore civico come autorità nazionale autonoma e indipendente, dotata di una struttura propria per svolgere i compiti ad esso assegnati. Osservato che, anche rispetto ad altri punti della normativa, quali l'accesso al fascicolo processuale, si è giunti ad una posizione  condivisa fra le diverse opinioni espresse, sottolinea che riguardo alla questione relativa alla possibilità di accesso del difensore civico, oltre che negli istituti carcerari e negli ospedali psichiatrici giudiziari, anche nelle celle di sicurezza predisposte presso i commissariati e gli uffici di polizia, sia il gruppo della Lega Nord sia il gruppo di Forza Italia hanno avanzato notevoli perplessità. Ritiene pertanto opportuno, prima di procedere alla predisposizione del testo unificato, svolgere alcune audizioni di rappresentanti del Ministero della giustizia, del direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di rappresentanti dei magistrati di sorveglianza (con riferimento al problema specifico se il difensore possa rappresentare una duplicazione di competenze, ovvero se vi sia una sfera di attività che, pur rientrando nelle competenze del magistrato di sorveglianza, possa essere svolta dal difensore civico) e di rappresentati di associazioni che svolgono attività nelle carceri. Propone che una delegazione della Commissione affari costituzionali si rechi in una struttura carceraria per verificare, con la garanzia di ampi margini di riservatezza, le condizioni di vita dei detenuti.

Sottolinea infine che, per evitare possibili strumentalizzazioni politiche sulle proposte in esame, l'espiazione della pena secondo le norme previste dall'ordinamento interno e costituzionale non attiene in alcun modo alla questione della sicurezza dei cittadini, essendo una materia che riguarda esclusivamente il rispetto della normativa da parte delle istituzioni.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 15 ottobre 2003

 


 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher, e per l'interno, Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


 

ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 16 ottobre 2003

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Nitto Francesco PALMA, relatore, informa che, per quanto riguarda le audizioni da effettuare sul provvedimento in esame, ai soggetti indicati nel suo intervento del 14 ottobre 2003, si possono aggiungere i rappresentanti dell'associazione Antigone.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 11 dicembre 2003

 


 

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2003 - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 16 ottobre 2003.

Donato BRUNO, presidente, dando seguito ad una richiesta fatta pervenire alla presidenza dal relatore, propone di nominare un Comitato ristretto relativo alle proposte di legge C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, presidente, invita i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.


 

 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 17 dicembre 2003

 


 

COMITATO RISTRETTO

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

 

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 18.20 alle 18.30.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 14 gennaio 2004

 

TESTO AGGIORNATO AL 20 GENNAIO 2004

 

 


 

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 gennaio 2004.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

 

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 18,10 alle 18,25.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 22 gennaio 2004

TESTO AGGIORNATO AL 16 MARZO 2004

 


 

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 22 gennaio 2004.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

 

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12. alle 12.35.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 27 gennaio 2004

 

TESTO AGGIORNATO AL 28 GENNAIO 2004

 

 


 

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e Antonio D'Ali e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 11.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame - Adozione del testo base)

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 dicembre 2003.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, ad esito delle riunioni del Comitato ristretto, il relatore ha predisposto una proposta di testo unificato.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, precisa che la proposta di testo unificato reca alcune limitate modifiche, rispetto a quella già presentata in sede di Comitato ristretto, anche per venire incontro alle osservazioni formulate in quella sede dai deputati Mancuso e Boato, nonché alcune ulteriori modificazioni, di natura per lo più formale.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, auspica che la proposta di testo unificato venga adottata come testo base per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dal relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal relatore (vedi allegato 6).

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


ALLEGATO 6

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro).

 

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

 

Art. 1.

(Difensore civico delle persone private della libertà personale).

1. È istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, denominato, ai fini della presente legge, difensore civico.

2. Il difensore civico è costituito in collegio, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla Camera dei deputati.

3. Il difensore civico rimane in carica per quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di prorogatio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo Presidente e per l'elezione dei nuovi membri.

4. Le indennità del Presidente e degli altri membri sono equiparate al trattamento economico previsto, rispettivamente, per il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive modifiche.

 

Art. 2.

(Requisiti).

1. Ognuno dei componenti del difensore civico per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

a) ventennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

 

Art. 3.

(Incompatibilità).

1. Ognuno dei componenti del difensore civico non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito politico.

 

 

Art. 4.

(Sostituzione).

1. Ognuno dei componenti del difensore civico è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri  inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.

2. Alla nomina del sostituto provvedono, d'intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di difensore civico.

 

Art. 5.

(Organico).

1. Alle dipendenze del difensore civico è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. L'organico dell'ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del difensore civico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del difensore civico.

3. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso difensore civico.

 

Art. 6.

(Consulenze).

1. Il difensore civico, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

 

Art. 7.

(Funzione e poteri).

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone private della libertà personale, il difensore civico:

a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che gli vangano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

2. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, il difensore civico:

a) visita senza necessità di autorizzazione ed in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale ed incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione di quelli coperti da segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale;

c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lett. a) le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lett. b);

d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di giorni trenta alla richiesta di cui alla lett. c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lett. c), il difensore civico, previo preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'arma dei carabinieri, le caserme della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.

4. I componenti del difensore civico sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il difensore civico informa il magistrato di sorveglianza competente territorialmente, affinché questi si determini se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

 

 

Art. 8.

(Destinatari).

1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35 comma 1, n. 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite da «al Difensore civico delle persone private della libertà personale».

 

Art. 9.

(Procedimento).

1. Il difensore civico, quando verifichi che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 3, lettera a) tengano comportamenti non conformi alle norme ed ai principi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera a) ovvero che le istanze ed i reclami a lui rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinarsi in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi ed il dissenso motivato non sia comunicato o non sia ritenuto sufficiente, il difensore civico si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il difensore  civico può richiedere al magistrato di sorveglianza competente territorialmente di annullare l'atto che reputi illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

6. Il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

Art. 10.

(Procedimento contenzioso).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal difensore civico delle persone private della libertà personale nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;

b) dopo l'articolo 71-sexies della legge 26 luglio 1975, n.354, è aggiunto il seguente:

«Art. 71-septies. (Procedimento contenzioso). 1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.

2. Il Presidente del tribunale, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso sia stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando riproponga una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.

3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza ammette il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso ed il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata ed all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore civico. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

5. Il tribunale decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.

6. Il difensore civico ed il pubblico ministeropossono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte di Cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

 

Art. 11.

(Obbligo di denuncia).

1. Il difensore civico ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

 

Art. 12.

(Relazione annuale).

1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale ha l'obbligo di presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, la propria relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, al Parlamento, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e di trattamenti inumani o degradanti, ed al Comitato ONU contro la tortura.

3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul si  stema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del relativo difensore civico.

 

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.127.500 euro per l'anno 2004, e a 1.975.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 28 gennaio 2004

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 gennaio 2004 - Presidenza del presidente Donato BRUNO. Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Antonio D'Alì e per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 gennaio 2004.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la proposta di testo unificato predisposta dal relatore è stata adottata come testo base. Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 20 di lunedì 9 febbraio 2004. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Giovedì 26 febbraio 2004

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 26 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, il Sottosegretario di Stato all'interno Alfredo Mantovano e il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito.

La seduta comincia alle 15.35.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2004.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore (vedi allegato 5) ed invita il relatore ad esprimere i pareri di sua competenza.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Boato 1. 1, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo le parole «della libertà personale», le seguenti: «autorità garante autonoma e indipendente», affinché sia garantita, anche sotto il profilo della formulazione della disposizione, l'autonomia dell'organo. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mascia 3. 1, 7. 2, 7. 1, 7. 4 e 7. 3. Formula invece un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Mazzoni 8. 1, in quanto il comma 2 dell'articolo 8 rappresenta un punto irrinunciabile del testo unificato, in quanto volto a consentire ai detenuti e agli internati di rivolgere le loro istanze o reclami anche al difensore civico. Raccomanda, infine, l'approvazione dei suoi emendamenti 9. 50 e 9. 51 e esprime parere contrario sugli emendamenti Mascia 9. 2 e 9. 1.

Graziella MASCIA (RC) invita il relatore a rivedere il parere contrario sul suo emendamento 3. 1, in quanto la formulazione dell'articolo 3 può interpretarsi nel senso di ritenere sussistente un'incompatibilità anche nel caso della mera partecipazione ad un convegno o ad una manifestazione pubblica. Invita altresì il relatore a rivedere il parere contrario reso sul suo emendamento 7. 2, in quanto la previsione di un necessario preavviso per l'effettuazione di una visita nei centri di permanenza temporanea rischierebbe, di fatto, di vanificare gli obiettivi dell'ispezione stessa. E ritiene ciò preoccupante, ove si pensi che il problema del necessario preavviso si pone anche per i consiglieri regionali, ai quali, solo a tale condizione, è attualmente consentito visitare i centri di permanenza temporanea. Proprio in virtù di tali limitazioni reputa fondamentale consentire al difensore civico di operare senza richiesta di preavviso.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, con riferimento ad entrambi gli emendamenti citati dal deputato Mascia, ritiene di dover confermare il proprio avviso contrario. Ritiene tuttavia, con riferimento all'emendamento Mascia 3. 1, che, eventualmente nella fase di esame in Assemblea, potrà essere valutata una formulazione che possa andare incontro alle esigenze di chiarezza manifestate. Quanto invece all'emendamento Mascia 7. 2, rileva come nella formulazione del comma 3 dell'articolo 7 si sia attenuto ad un criterio prudenziale, tenuto conto della circostanza che nei centri di permanenza temporanea la detenzione è, appunto, solo temporanea.

Donato BRUNO, presidente, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti, salvo che sull'emendamento Mascia 7. 2, in quanto la sua approvazione significherebbe parificare, di fatto, i centri di permanenza agli istituti di detenzione.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), associandosi alle valutazioni del deputato Mascia, ritiene che, in presenza di preavviso, la visita del difensore civico nei centri di permanenza temporanea rischi di perdere buona parte della sua efficacia. In proposito precisa che per i parlamentari non è previsto il preavviso per la visita negli istituti penitenziari, benché lui stesso si  faccia carico di avvertire sempre preventivamente prima di procedere alle visite nelle carceri. Invita pertanto il relatore a modificare il parere espresso sull'emendamento Mascia 7. 2. Accoglie infine l'invito rivolto dal relatore in ordine alla riformulazione del suo emendamento 1. 1.

La Commissione approva l'emendamento Boato 1. 1 (nuova versione).

Graziella MASCIA (RC) ritira il suo emendamento 3. 1, in quanto, anche sulla base delle dichiarazioni del relatore, si ripromette di ripresentarlo per l'esame in Assemblea con una nuova formulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mascia 7. 2.

Graziella MASCIA (RC) ritira il suo emendamento 7. 1, preannunciando la sua ripresentazione in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

La Commissione respinge gli emendamenti Mascia 7. 4 e 7. 3.

Pierantonio ZANETTIN (FI), fa proprio l'emendamento Mazzoni 8. 1 e, accedendo all'invito formulato dal relatore, lo ritira.

La Commissione approva gli emendamenti del relatore 9. 50 e 9. 51 e respinge gli emendamenti Mascia 9. 2 e 9. 1.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni per l'espressione dei pareri di loro competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10



 

ALLEGATO 5

 

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro).

 

EMENDAMENTI

 

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante dei diritti».

1. 1.Boato, Mascia, Bressa, Leoni.

 

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, denominato, ai fini della presente legge, Garante dei diritti.

 

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorrano le parole: difensore civico con le seguenti: Garante dei diritti e le parole: difensore civico delle persone private della libertà personale con le seguenti: Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

1. 1.Boato, Mascia, Bressa, Leoni (nuova formulazione).

 

 

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: né attività inerenti ad con le seguenti: né ricoprire incarichi per conto di.

3. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

 

 

ART. 7.

Al comma 3, sopprimere le parole: previo preavviso ma.

7. 2. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

 

Al comma 3, sopprimere le parole: previo preavviso e.

7. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

 

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il difensore civico durante le visite delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'arma dei carabinieri, le caserme della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza verifica altresì le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi.

7. 4. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

 

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il difensore civico senza autorizzazione, visita, altresì, in condizione di sicurezza i centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394.

7. 3. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

 

 

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

8. 1. Mazzoni.

 

 

ART. 9.

Al comma 5, sostituire le parole: al magistrato di sorveglianza con le seguenti: al tribunale di sorveglianza.

9. 50.Il Relatore.

 

Al comma 6, sostituire le parole: Il magistrato di sorveglianza con le seguenti: Il tribunale di sorveglianza.

9. 51.Il Relatore.

 

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il difensore civico quando ritenga che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'arma dei carabinieri, le caserme della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze dei reclami a lui rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture, siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinarsi in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

6-ter. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 4, il difensore civico può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.

9. 2.Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

 

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il difensore civico quando ritenga che le amministrazioni responsabili delle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tengano comportamenti non conformi alle norme indicate agli articoli 20, 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, ovvero che le istanze dei reclami a lui rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture, siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinarsi in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

6-ter. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 4, il difensore civico può richiedere al magistrato territorialmente competente di annullare l'atto che reputi illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

9. 1.Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 15 marzo 2005

TESTO AGGIORNATO AL 6 APRILE 2005

 


SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Ministro per la devoluzione e le riforme istituzionali Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato per l'interno Antonio D'Alì e Alfredo Mantovano, per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci e per la devoluzione e le riforme istituzionali Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 10.50.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2004.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole con osservazioni, la IV Commissione (Difesa) ha espresso parere favorevole con una condizione e una osservazione, la XII Commissione (Affari sociali) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, mentre le Commissioni V (Bilancio) e XI (Lavoro) hanno espresso parere contrario.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, prende atto del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, riservandosi di valutare l'opportunità di presentare eventuali proposte emendative volte a consentire alla Commissione di proseguire utilmente nell'esame del provedimento.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di mercoledì 6 aprile 2005

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per Michele Saponara e per la devoluzione e le riforme istituzionali Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2005.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, fa presente che, in ragione della sostanziale condivisione manifestata sul provvedimento in titolo dai gruppi sia di maggioranza che di opposizione, ritiene opportuno proseguire nel lavoro istruttorio per la definizione di proposte emendative finalizzate a superare i rilievi critici contenuti nel parere espresso dalla V Commissione (Bilancio), con particolare riferimento ai profili concernenti la copertura finanziaria. Per tali ragioni propone di rinviare l'esame delle proposte di legge in titolo alla prossima settimana.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 12 maggio 2005

TESTO AGGIORNATO AL 17 MAGGIO 2005

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 12 maggio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, Roberto Calderoli, nonché i sottosegretari di Stato per l'interno Michele Saponara e per le riforme istituzionali e la devoluzione Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 10.25.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2005.

Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dalle modificazioni apportate nel corso dell'esame, la V Commissione (Bilancio) aveva espresso un parere contrario e che il relatore, Palma, si era fatto carico di approfondire le motivazioni di tale pronuncia, riservandosi nel contempo di valutare l'opportunità di presentare eventuali proposte emendative volte a consentire alla Commissione di proseguire utilmente nell'esame del provvedimento. Avverte in proposito che il relatore ha presentato nuovi emendamenti (vedi allegato 10) che, ove approvati, dovrebbero consentire di superare i profili problematici segnalati dalla Commissione Bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 5.100, 6.100, 7.100 e 13.100 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo unificato, come modificato dagli emendamenti testé approvati, sarà nuovamente trasmesso alla V Commissione (Bilancio), ai fini dell'espressione di un ulteriore parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


ALLEGATO 10

 

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (Testo unificato C. 411 Pisapia e abb.).

 

EMENDAMENTI

 

ART. 1.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le indennità del Presidente e degli altri membri sono stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 5, comma 4, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 650.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2005 e a 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

1. 100.Il relatore.

 

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da quaranta unità di personale comandato dipendente dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 450.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2005 e di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

4. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.

5. 100.Il relatore.

 

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: nel limite massimo di spesa di 150.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2005 e di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006,.

6. 100.Il relatore.

 

ART. 7.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dal 10 luglio 2005 e di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

7. 100.Il relatore.

 

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.300.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2005 e a 2.300.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 600.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto a 700.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 100.Il relatore.

 

 


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(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 14 giugno 2005

 


SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci e i sottosegretari di Stato per l'interno Michele Saponara e Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 10.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2005.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dalle modificazioni apportate nel corso dell'esame, la V Commissione (Bilancio) aveva espresso, in data 8 febbraio 2005, un parere contrario. Conseguentemente la Commissione, nella seduta del 12 maggio scorso, aveva approvato alcuni emendamenti del relatore ed aveva trasmesso il nuovo testo unificato alla Commissione bilancio ai fini dell'espressione di un ulteriore parere. Nella seduta del 25 maggio 2005 la Commissione bilancio ha quindi espresso un parere favorevole con alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte quindi che, alla luce di tale ultimo parere, il relatore ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.200, 5.200, 5.201, 6.200, 7.200 e 13.200 (vedi allegato 2).

Il Sottosegretario Cosimo VENTUCCI esprime parere favorevole sugli ulteriori emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.200, 5.200, 5.201, 6.200, 7.200 e 13.200.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'ulteriore nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti testé approvati, sarà trasmesso nuovamente alla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



 

ALLEGATO 2

 

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale. C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

ART. 1.

Al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dal 1o luglio 2005 con le seguenti: per l'anno 2005.

1. 200.Relatore.

 

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. L'organico dell'ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del Garante dei diritti.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2005 e di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

5. 200.Relatore.

 

Al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal 1o luglio 2005 con le seguenti: per l'anno 2005.

5. 201.Relatore.

 

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o luglio 2005 con le seguenti: per l'anno 2005.

6. 200.Relatore.

 

ART. 7.

Al comma 6, sostituire le parole: a decorrere dal 1o luglio 2005 con le seguenti: per l'anno 2005.

7. 200.Relatore.

 

 

 

ART. 13.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.950.000 per l'anno 2005 e a 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 450.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. 200.Relatore.

 

 


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(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 4 ottobre 2005

 


SEDE REFERENTE

Martedì 4 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Michele Saponara e Alfredo Mantovano, e per i rapporti con il Parlamento, Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

Testo unificato C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2005.

Donato BRUNO, presidente, avverte che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 29 settembre scorso, l'esame delle proposte di legge nn. 411 e abbinate, recanti la «Istituzione del garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il corrente mese di ottobre. La Commissione è quindi chiamata a concludere l'esame in sede referente del provvedimento in tempo utile per consentirne l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea, che avrà luogo a partire dal 24 ottobre 2005, per lo svolgimento della discussione sulle linee generali. A tale proposito, ricorda che la I Commissione ha avviato, l'esame delle proposte di legge vertenti sulla suddetta materia il 30 luglio 2003 e che, a seguito delle riunioni del Comitato ristretto, costituito l'11 dicembre 2003, il relatore, onorevole Palma, ha predisposto una proposta di testo unificato, adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 27 gennaio 2004. Sul testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti, la V Commissione (Bilancio) aveva espresso, in data 8 febbraio 2005, un primo parere contrario, che aveva indotto questa Commissione ad apportare modifiche al testo. Sulla nuova formulazione dell'articolato, la V Commissione (Bilancio) aveva poi espresso, in data 25 maggio 2005, un parere favorevole con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, a seguito del quale la I Commissione aveva approvato ulteriori proposte emendative del relatore, volte a recepire le condizioni poste. Tuttavia, anche a seguito di tali ulteriori modifiche all'articolato, la V Commissione ha espresso, il 27 luglio 2005, peraltro solo dopo una lettera di sollecito da lui inviata in data 20 luglio 2005, un nuovo parere contrario, in ragione della sopravvenuta incapienza, nel periodo intercorso tra la richiesta di parere e la sua effettiva espressione, del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole, di cui l'articolo 13 del testo in esame prevede l'utilizzo per finalità di copertura. Al riguardo ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'orientamento complessivo del Governo su questo provvedimento, atteso che il medesimo, come ha già ricordato, è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il corrente mese di ottobre.

Il Sottosegretario Gianfranco CONTE, fa presente che a fronte dell'incapienza del fondo speciale di cui l'articolo 13 del provvedimento in esame prevedeva l'utilizzo a fini di copertura finanziaria, già rilevata nel parere da ultimo reso dalla V Commissione (Bilancio), occorre altresì tenere conto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 si prevede una riduzione dei fondi in favore delle authorities, che  dovranno ricorrere, per il loro funzionamento, a fonti di autofinanziamento. Ritiene quindi che, alla luce di tale principio generale, valido per tutte le autorità indipendenti già istituite, non possa esservi spazio per la previsione di un finanziamento ad hoc in favore della nuova authority che il testo unificato in esame è volto ad istituire.

Donato BRUNO, presidente, pur prendendo atto delle dichiarazioni testé rese dal rappresentante del Governo, lo invita comunque a valutare la praticabilità di ogni opportuna soluzione volta al reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del provvedimento, tenuto conto dell'impegno profuso dalla Commissione ai fini della predisposizione di un testo su cui la maggior parte dei gruppi in Commissione hanno espresso avviso favorevole.

Il Sottosegretario Gianfranco CONTE, nel confermare le proprie forti perplessità in ordine al reperimento di un'idonea copertura per il provvedimento in titolo, precisa che sarebbe comunque necessario fare decorrere gli effetti del provvedimento a far data dal 2006 e che, eventualmente, ove se ne verificassero le condizioni, occorrerebbe verificare la sussistenza di eventuali disponibilità finanziarie residue nell'ambito dei fondi di competenza del Ministero della giustizia.

Donato BRUNO, presidente, auspicando che la verifica che il sottosegretario Conte si è impegnato a svolgere possa dare esito favorevole, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 18 ottobre 2005

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Gianfranco Conte e per l'interno Michele Saponara.

La seduta comincia alle 13.55.

 

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

Testo unificato C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2005.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'esame delle proposte di legge in titolo è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 24 ottobre 2005 e che quindi la Commissione è chiamata a concluderne l'esame in sede referente entro giovedì 20 ottobre. Ricorda inoltre che nella seduta del 4 ottobre 2005, preso atto del parere contrario espresso dalla V Commissione (Bilancio) sul testo da ultimo predisposto dalla Commissione, era stata avanzata l'ipotesi di apportare talune ulteriori modifiche al provvedimento in esame volte, sotto il profilo della quantificazione degli oneri, a farne decorrere gli effetti a partire dal 2006, e, sotto il profilo della loro copertura, a verificare la sussistenza di eventuali disponibilità finanziarie nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente per il triennio 2006-2008. In proposito, avverte che il relatore, esperite tali verifiche, ha presentato gli emendamenti 1.300, 1.301, 5.300, 5.301, 6.300 e 7.300, che sono volti a far decorrere gli oneri finanziari recati dal provvedimento a far data dal 2006, nonché l'emendamento 13.300, recante una nuova disposizione per la copertura degli oneri stessi (vedi allegato 3). Fa infine presente che la Commissione dovrà comunque trasmettere nuovamente l'articolato in esame, comprensivo delle modifiche conseguenti all'eventuale approvazione degli emendamenti del relatore, alla V Commissione (Bilancio), atteso che quest'ultima, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria, ha revocato, come da prassi consolidata, tutti i pareri resi in data anteriore al 1o ottobre 2005, relativamente a provvedimenti aventi effetti finanziari in anni successivi all'esercizio in corso, il cui iter nelle Commissioni di merito non sia ancora concluso. Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Gianfranco CONTE ricorda che nella seduta del 4 ottobre 2005, oltre a confermare l'impossibilità di reperire un'idonea copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo, aveva altresì rappresentato l'indirizzo del Governo, contenuto nel disegno di legge finanziaria per il 2006, di modificare le modalità di finanziamento delle autorità amministrative indipendenti, che dovranno ricorrere all'autofinanziamento. Fa presente quindi che, sulla base di tali  presupposti il suo parere è contrario sui nuovi emendamenti del relatore.

Donato BRUNO, presidente, prende atto della posizione legittimamente espressa dal rappresentante del Governo, facendo presente che le considerazioni critiche dal medesimo formulate concernono aspetti riferiti alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, fa presente al rappresentante del Governo che gli oneri recati dal provvedimento ammontano, per il 2006, a soli 3.600.000 euro, non costituendo pertanto a suo avviso un impegno finanziario di dimensioni tali da precludere un ulteriore approfondimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di verificare idonee soluzioni volte alla loro copertura. Sottolinea inoltre che, pur comprendendo le ragioni che inducono il Governo, già nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2006, a modificare le modalità di finanziamento delle autorità amministrative indipendenti non ritiene che in tale categoria debba essere ricompreso il garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, atteso che a tale istituendo organo risulterebbero attribuite talune competenze del magistrato di sorveglianza. Ricorda infine che sull'articolato in esame si era registrato un ampio consenso da parte dei gruppi politici di maggioranza, nel presupposto che l'istituzione di tale organo facesse parte del complesso sistema di garanzie che la maggioranza stessa aveva sostenuto nel corso della campagna elettorale del 2001. Invita pertanto il rappresentante del Governo a rivedere il suo parere sugli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Gianfranco CONTE intende precisare che la contrarietà del Governo rispetto agli emendamenti del relatore è esclusivamente motivata dalle questioni connesse alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento, non rilevando a tale fine motivi di merito concernenti l'opportunità di istituire il garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Marco BOATO (Misto-VU) nel dare atto al relatore di avere tenuto sostanzialmente conto, nella predisposizione del testo base e degli emendamenti successivamente presentati, dell'ampia discussione svolta in Commissione, ricorda che il provvedimento in titolo è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti del 29 settembre 2005 sulla base di una proposta formulata in tal senso dal Presidente della Camera, sulla quale nessun gruppo parlamentare aveva sollevato obiezioni. Dopo aver ricordato che la Commissioni in più occasioni aveva provveduto ad apportare modifiche volte a recepire le condizioni recate in diversi pareri resi dalla V Commissione (Bilancio), dimostrando in tal modo la volontà di predisporre per l'esame in Assemblea un testo rispettoso dei principi dettati dall'articolo 81 della Costituzione, dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti del relatore.

Carlo LEONI (DS-U), nel condividere le osservazioni formulate dal relatore e dal deputato Boato in ordine all'opportunità di apportare al provvedimento i correttivi necessari per superare i rilievi critici espressi dalla V Commissione (Bilancio), sui quali dichiara il suo parere favorevole, fa presente che il rappresentante del Governo ha dato per scontato un principio, quello dell'autofinanziamento delle authorities, che ancora non fa parte della legislazione vigente. Fa presente, peraltro, che dovrebbe essere comunque verificata la stessa riconducibilità del garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale al genus delle autorità amministrative indipendenti, tenuto altresì conto, delle difficoltà che, nel caso di specie, si incontrerebbero nell'individuazione delle possibili modalità di autofinanziamento di tale istituendo organo.

Roberto ZACCARIA (MARGH-U) si associa alle considerazioni espresse dai deputati  Boato e Leoni e dichiara voto favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.300, 1.301, 5.300, 5.301, 6.300, 7.300 e 13.300 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il nuovo testo, come risultante a seguito degli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio) per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


 

ALLEGATO 4

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (Testo unificato C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro).

EMENDAMENTI

 

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti: ; a decorrere dal 1o gennaio 2006,.

1. 300.Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere le parole: a 650.000 euro per l'anno 2005 e.

1. 301.Il Relatore.

 

ART. 5.

Al comma 3, sopprimere le parole: di 650.000 euro per l'anno 2005 e".

5. 300.Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole: di 450.000 euro per l'anno 2005 e.

5. 301.Il Relatore.

 

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: di 150.000 euro per l'anno 2005 e.

6. 300.Il Relatore.

 

ART. 7.

Al comma 6, sopprimere le parole: di 50.000 euro per l'anno 2005 e.

7. 300.Il Relatore.

 

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

13. 300.Il Relatore.

 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 20 ottobre 2005

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 20 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

Testo unificato C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del ottobre 2005.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 ottobre 2005 e che la Commissione, pur non essendo pervenuto il parere della V Commissione (Bilancio),  deve procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Pietro FONTANINI (LNFP) dichiara voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Carlo LEONI (DS-U) dichiara voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.


 

 


Esame in sede consultiva

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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Resoconto di martedì 9 marzo 2004

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 marzo 2004. - Presidenza del presidente Erminia MAZZONI.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

Testo unificato C. 411 ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

Erminia MAZZONI, presidente relatore, premette che l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale quale autorità autonoma ed indipendente. Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto dal Presidente, nominato dai presidenti di Camera e Senato, d'intesa tra loro, e da quattro membri eletti dai due rami del Parlamento; rimane in carica per quattro anni ed è previsto che le indennità dei componenti siano equiparate al trattamento economico stabilito per il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale.

Gli articoli da 2 a 6 disciplinano rispettivamente i requisiti necessari per ricoprire la carica di membro del Garante dei diritti; il regime delle incompatibilità; le sostituzioni dei componenti impediti; la composizione dell'organico e la facoltà di nomina di consulenti esterni per l'analisi di questioni particolarmente delicate o complesse.

L'articolo 7 indica i poteri assegnati al Garante dei diritti. In particolare il Garante può: concorrere con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; adottare le proprie determinazioni in ordine alle istanze ad ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354; a tal proposito l'articolo 8 del testo unificato, modificando l'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354, assegna la competenza a ricevere tali reclami al Garante dei diritti, anziché al magistrato di sorveglianza.

Osserva che sarebbe opportuno prevedere la competenza del Garante come aggiuntiva, anziché sostitutiva, a quella del magistrato di sorveglianza, per evitare inutili aggravi procedurali. Difatti, secondo la formulazione dell'articolo 8, comma 2, il detenuto non potrebbe proporre reclami direttamente al magistrato di sorveglianza e al limite, in base al meccanismo di ricorso previsto dal nuovo articolo 71-septies della legge 354 del 1975, il tribunale di sorveglianza potrebbe essere eventualmente chiamato in causa dal Garante.

Il Garante inoltre può verificare che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

Nell'esercizio di tali funzioni il Garante dei diritti può visitare, senza necessità di autorizzazione ed in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per i minori, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale ed incontrando liberamente chiunque vi sia privato della liberta; prendere visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione di quali coperti da segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale. A tal proposito ricorda che la disciplina contenuta nell'articolo 11 della legge n. 675 del 1996 richiede che il consenso per il trattamento dei dati personali sia espresso in forma specifica e documentata per iscritto. Il Garante inoltre può richiedere alle amministrazione responsabili delle strutture penitenziarie le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, ferma restando il divieto di ottenere informazioni coperte da segreto relativo alle indagini ed al procedimento penale, e informare il magistrato di sorveglianza territorialmente competente nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni.

È, inoltre, prevista la facoltà per il Garante dei diritti di visitare, previo preavviso, ma senza autorizzazione, i centri di permanenza temporanea degli immigrati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Commissariati di pubblica sicurezza.

È poi previsto l'obbligo dei componenti dell'Autorità Garante dei diritti dei detenuti di mantenere il silenzio su quanto acquisito nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, è in facoltà del Garante richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza dell'esigenza del segreto.

L'articolo 9 dispone che il Garante dei diritti, quando verifichi che una della amministrazioni penitenziarie tenga comportamenti  non conformi alle norme ed ai principi della Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, alle leggi dello Stato e ai regolamenti ovvero che le istanze ed i reclami a lui rivolti siano fondati, possa richiedere all'amministrazione interessata di determinarsi in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni. Qualora l'amministrazione interessata ometta di conformarsi oppure esprima un dissenso motivato ritenuto insufficiente o disattenda la richiesta, il Garante dei diritti può rivolgersi agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Nel caso in cui gli uffici sovraordinati decidano di provvedere in conformità alla richiesta avanzata dal Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente è obbligatoria. È, inoltre, prevista la facoltà per il Garante dei diritti di adire il Tribunale di sorveglianza per richiedere l'annullamento dell'atto che reputi illegittimo ovvero per richiedere che l'amministrazione si conformi al comportamento dovuto.

Conseguentemente l'articolo 10 introduce l'articolo 71-septies alla legge n 354 del 1975, recante disposizioni concernenti il procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale di sorveglianza. In particolare è stabilito che il giudizio sia introdotto con ricorso presentato dal Garante dei diritti al tribunale di sorveglianza. È previsto il ricorso in Cassazione nel caso in cui il Presidente del tribunale dichiari inammissibile il ricorso; qualora, invece, il ricorso sia dichiarato ammissibile il Presidente del tribunale nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camere di consiglio, alla quale possono partecipare, oltre al pubblico ministero ed al Garante dei diritti, anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso. Il procedimento si chiude con ordinanza, ricorribile per Cassazione.

L'articolo 11 stabilisce che il Garante dei diritti deve presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

L'articolo 12 dispone l'obbligo per il Garante dei diritti di presentare una relazione annuale sul lavoro svolto al Parlamento. La relazione dovrà essere poi trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti, al comitato ONU contro la tortura ed è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al ministro della giustizia ed al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È, inoltre, previsto un corso di insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti nei programmi di formazione delle scuole di tutte le forze di polizia. L'articolo 13 reca, infine, le disposizioni inerenti la copertura finanziaria.

Francesco CARBONI (DS-U) condivide l'osservazione del relatore relativa all'articolo 8, comma 2, evidenziando che tale disposizione comporterebbe l'attribuzione di poteri giurisdizionali al garante dei diritti, non appropriati alla natura di autorità indipendente. Giudica eccessivo prevedere all'articolo 2, quale requisito necessario per essere nominati componenti del Garante, l'esperienza ventennale nel campo dei diritti umani dei detenuti; ritiene che sarebbe stato più opportuno prevedere un termine decennale.

Vittorio TARDITI (FI) si associa alle considerazioni dell'onorevole Carboni.

Nitto Francesco PALMA (FI) illustra le motivazioni che hanno indotto la Commissione di merito ad attribuire la competenza al Garante in sede reclamo del detenuto in sostituzione della competenza del magistrato di sorveglianza. A tal proposito sottolinea che l'intenzione espressa è quella di individuare nel Garante dei diritti il filtro per una mediazione rispetto all'Amministrazione penitenziaria. Osserva che sarebbe stato più opportuno prevedere, nel caso in cui il Garante dei diritti non volesse dar seguito ai reclami dei detenuti,  l'obbligo per costui di trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza.

Erminia MAZZONI, presidente, relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


 

 


ALLEGATO 1

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale. Testo unificato C. 411 ed abb.

 

PARERE APPROVATO

 

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato in oggetto,

ritenuto che, all'articolo 2, appare eccessiva la durata ventennale dell'esperienza nel campo dei diritti umani di cui si richiede il possesso,

ritenuto altresì che, all'articolo 8, comma 2, la previsione della sostituzione della competenza del Garante a quella del magistrato di sorveglianza in ordine alle istanze ad ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354, impedendo la possibilità di rivolgersi direttamente al magistrato di sorveglianza, potrebbe comportare un inutile aggravio procedurale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a) sarebbe opportuno ridurre a dieci anni l'esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti richiesta quale requisito per essere nominato componente del Garante;

b) all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno prevedere la competenza del Garante dei diritti come aggiuntiva, anziché sostitutiva, a quella del magistrato di sorveglianza in merito alle istanze e ai reclami avanzati dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 354 del 1975.

 

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

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Resoconto di martedì 9 marzo 2004

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2004. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI.

La seduta comincia alle 10.40

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

Testo unificato C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame.

Maurizio BERTUCCI (FI), relatore, osserva che in molti Paesi europei le leggi prevedono la figura del difensore civico nelle carceri. In Austria, in Danimarca, in Finlandia, in Ungheria, in Olanda, in Norvegia, in Portogallo esistono figure diverse, ma tutte hanno il potere di vigilare, con ispezioni negli istituti di pena, e di controllare che le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena siano confacenti con la dignità umana. La legislazione italiana, invece, non prevede una simile figura. Attualmente il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza; i parlamentari dispongono di un potere di visita, mentre tutti i soggetti individuati dalla legge a cui è possibile rivolgere reclamo sono interni all'amministrazione penitenziaria. A suo parere, l'istituzione della figura del Garante risponde a diverse finalità: l'allentamento delle tensioni, la mediazione, la raccolta e la organizzazione di un utile patrimonio informativo, la funzione di deterrenza a tentazioni di maltrattamenti, la costituzione di un punto di riferimento per una periodica discussione parlamentare sui temi del carcere e dei diritti delle persone private della libertà personale. Rileva infine l'opportunità dell'istituzione di una struttura periferica regionale a cui affidare il compito di riferire al Garante nazionale. Ciò posto, con riferimento ai profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione ed una osservazione (vedi allegato).

Filippo ASCIERTO (AN) auspica per il futuro l'istituzione della figura del Garante anche per le vittime della criminalità organizzata.

Giuseppe COSSIGA (FI), chiede chiarimenti in ordine alla osservazione formulata dal relatore che, a suo parere, non appare pienamente rispondente alle competenze della Commissione.

Luigi RAMPONI, presidente, rileva come i profili di competenza della Commissione siano evidenziati nelle premesse della proposta di parere formulata dal relatore, da cui si evince che la disciplina della figura del magistrato di sorveglianza incide indirettamente sull'ordinamento penitenziario militare. Ciò premesso, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.


 


ALLEGATO

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale. (Testo unificato C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La IV Commissione Difesa,

esaminato il testo unificato della proposte di legge C. 411 ed abbinate, recante «Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale»,

premesso che:

il decreto-legge n. 600 del 1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 897 del 1986, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, disciplina le funzioni del magistrato militare di sorveglianza rinviando, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alla legge n. 354 del 1975;

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, il garante dei diritti concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza volta ad assicurare che l'esecuzione della custodia sia attuata in conformità delle norme e dei princìpi stabiliti dalla disciplina vigente in materia;

valutata la necessità di prevedere che le visite presso le sedi delle forze di polizia disposte dall'articolo 7, comma 3, siano disciplinate mediante un apposito regolamento di attuazione, al fine di escludere che da esse possa derivare un danno per le attività investigative in corso;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 3, sia rinviata ad un successivo regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di svolgimento delle visite presso le sedi delle Forze di polizia nonché la determinazione di un termine minimo di preavviso;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 35, comma 1, n. 2) della legge n. 354 del 1975, prevedendo che i detenuti e gli internati possano rivolgere istanze e reclami non soltanto al Garante, ma anche al magistrato di sorveglianza.    


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di giovedì 4 marzo 2004

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e Giuseppe Vegas e per l'istruzione, università e ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta comincia alle 9.15.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

Nuovo testo C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

 

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'articolo  1, commi 1-3, della proposta in esame, istituisce il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che è composto dal Presidente, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti dalle Camere. La durata della carica è quadriennale e non prorogabile. Il provvedimento è privo di relazione tecnica. Quanto agli oneri, stimati dall'articolo 13 in euro 1.127.500 per l'anno 2004 e euro 1.975.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2004, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Sottolinea la necessità che il rappresentante del Governo fornisca i dati e gli elementi utili per la quantificazione degli oneri, anche in considerazione del carattere permanente dell'onere recato dal provvedimento. Segnala che l'autorizzazione di spesa e la relativa clausola di copertura finanziaria non appaiono conformi alla disciplina dettata dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002, in quanto non vengono indicate distintamente le singole disposizioni onerose. Ritiene, pertanto, necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, indicando separatamente gli oneri ascrivibili alle diverse disposizioni. Ricorda, inoltre, che la normativa vigente già prevede numerose disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi al funzionamento di autorità e organismi indipendenti provvedendo alla determinazione dei necessari stanziamenti, per gli oneri successivi al triennio di riferimento, attingendo alle risorse della tabella C, allegata alla legge finanziaria. Osserva, infine, che, fermo restando quanto osservato in sede di quantificazione degli oneri, l'accantonamento utilizzato, pur non esponendo un'apposita voce programmatica, reca la necessaria capienza.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che, non avendo ancora acquisito i necessari elementi di informazione e di valutazione, sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di mercoledì 10 marzo 2004

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.55.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

Nuovo testo C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica).

 

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 marzo 2004.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, che istituisce il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, è già stato esaminato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta del 4 marzo 2004. Nel corso della seduta è stata rilevata la necessità di una riformulazione dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria, di cui all'articolo 13, indicando distintamente gli oneri ascrivibili alle diverse disposizioni del provvedimento. Ricorda altresì che il Governo era stato sollecitato a fornire dati ed elementi utili per la quantificazione dell'onere.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA sottolinea che il provvedimento richiederebbe la predisposizione di apposita relazione tecnica. Rileva poi che, nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato ai fini della copertura, non esistono disponibilità da destinare alle iniziative recate dallo stesso provvedimento. Segnala inoltre, con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, che il personale di prestito utilizzato in sede di prima costituzione dell'Ufficio del Garante in attesa della imminente istituzione degli organici, andrebbe più opportunamente collocato in posizione di comando (o nelle altre forme previste dai rispettivi ordinamenti delle singole amministrazioni dalle quali proviene), anziché di fuori ruolo. Con riferimento all'articolo 6, fa presente che la facoltà di avvalersi di consulenti andrebbe numericamente definita e che, relativamente alla determinazione del compenso, andrebbe fatto riferimento alla normativa vigente nell'amministrazione statale e, in particolare alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 338/94.

Ricorda poi che una specifica quantificazione degli oneri, ai sensi dell'articolo 11-ter comma 1, della legge n. 468/78, riveste carattere di particolare complessità, attesa la significativa quota degli oneri di struttura che dovrebbero essere sostenuti. Occorre inoltre considerare l'unitarietà dell'oggetto di spesa, relativa al funzionamento di un istituto avente autonomia contabile e finanziaria; infatti è da ritenere che la quantificazione delle predette voci di spesa non possa che rimettersi alla valutazione degli organi di gestione dell'istituenda Autorità. Ciò premesso, indica in 2.472.735,57 euro le spese derivanti dal comma 4 dell'articolo 1 relativo al trattamento economico dei membri dell'istituenda autorità.

Per quanto riguarda infine le modalità di copertura finanziaria, constatata la natura permanente del contributo, e fermo restando quanto già segnalato in ordine alla copertura per il triennio 2004-2006, concorda con l'esigenza di demandare la quantificazione degli oneri alla legge finanziaria per gli anni successivi, prevedendo espressamente che agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento per gli anni successivi all'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468/78 e successive modifiche.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ritiene che, a fronte degli elementi di informazione forniti dal rappresentante del Governo, risulti opportuna la predisposizione di una relazione tecnica.

Gaspare GIUDICE, presidente, concorda con la proposta del relatore e sollecita il rappresentante del Governo a predisporre in tempi brevi la relazione tecnica.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) auspica che la relazione tecnica sia effettivamente predisposta in tempi brevi, in modo da evitare, in questa occasione, i ritardi che si sono ripetutamente verificati nella trasmissione di relazioni tecniche su proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) concorda con la richiesta di relazione tecnica. Al tempo stesso, rileva che gli elementi di valutazione già in possesso del Comitato pongono comunque in evidenza profili problematici attinenti alla quantificazione  dell'onere recato dal provvedimento.

Il Comitato approva la proposta del relatore di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di martedì 1° febbraio 2005

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 1o febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.35.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

Nuovo testo C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

 

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 10 marzo 2004.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento è già  stato esaminato dal Comitato, che ha chiesto la predisposizione della relazione tecnica. Tale relazione, verificata negativamente dalla Ragioneria Generale dello Stato sia per quanto riguarda la quantificazione degli oneri sia per quanto concerne la copertura finanziaria, è pervenuta in data 21 luglio 2004. Avverte che successivamente, in data 24 gennaio 2005, è pervenuta una nuova relazione tecnica, sostitutiva della precedente, che risulta verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato positivamente per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, e negativamente per quanto concerne la copertura finanziaria. Per quanto concerne i profili relativi alla quantificazione degli oneri, rileva in primo luogo che la maggior parte degli oneri derivanti dal provvedimento è connessa al pagamento delle indennità del Presidente e dei quattro membri del Garante, il cui trattamento economico è equiparato a quello del Presidente e dei giudici della Corte costituzionale. Per quanto concerne l'articolo 5, commi da 1 a 3, segnala che il ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo, previsto dal comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che dovrebbe essere indicata la consistenza del fondo destinato a finanziare le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti. Quanto all'articolo 6, appare necessario un chiarimento circa la compatibilità della spesa in esame rispetto ai limiti alla spesa per consulenze stabiliti dall'articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005. Fa presente che la relazione tecnica non contiene i dati e gli elementi di stima posti a sostegno della quantificazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), riguardante l'effettuazione di ispezioni, verifiche, controlli e indagini conoscitive. Rileva, infine, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 non appare sufficiente a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati complessivamente dalla relazione tecnica in euro 3.562.736 per l'anno 2005 e euro 3.412.736 a decorrere dall'anno 2006. Segnala che la clausola di copertura finanziaria presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Osserva che l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria devono essere riferite al nuovo triennio 2005-2007. Segnala, peraltro, che l'accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero degli interni non presenta le necessarie disponibilità finanziarie nell'anno 2006 né una specifica voce programmatica. L'autorizzazione di spesa, inoltre, non appare conforme alla disciplina dettata dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002, in quanto non vengono indicate distintamente le singole disposizioni onerose, ma soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata. Occorre, infine, verificare se l'onere possa essere configurato come limite di spesa ovvero non debba essere definito in termini di stima.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA ribadisce che la relazione tecnica, predisposta dal Ministero della giustizia, è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato positivamente per quanto concerne la quantificazione degli oneri e negativamente relativamente alla copertura finanziaria. Rileva l'inidoneità della clausola di copertura finanziaria atteso che la stessa non reca l'indicazione delle risorse finanziarie occorrenti, ivi incluse quelle relative al costo del personale che verrebbe utilizzato in posizione di comando.

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che l'esame del presente provvedimento si trascina già da tempo e, pertanto, reputa necessario giungere all'espressione di un parere, che consenta alla Commissione di merito di assumere le proprie determinazioni in ordine al prosieguo dell'iter. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire al relatore la predisposizione di una bozza di parere da porre in votazione nella prossima seduta.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di martedì 8 febbraio 2005

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.20.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

Testo unificato C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione - Parere contrario)

 

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2005.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«Sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:

premesso che:

la nuova relazione tecnica, predisposta dal Ministero della giustizia, è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato positivamente per quanto concerne la quantificazione degli oneri e negativamente quanto alla copertura finanziaria;

peraltro, la stessa Ragioneria ha rilevato che il testo non indica le risorse occorrenti a far fronte al costo del personale che verrebbe utilizzato in posizione di fuori ruolo, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5;

considerato che:

gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento vengono quantificati dalla nuova relazione tecnica in euro 3.650.732 per l'anno 2005 e in euro 3.500.732 a decorrere dall'anno 2006 e, quindi, in misura superiore a quella indicata all'articolo 13;

al comma 3 dell'articolo 5 non viene indicato l'esercizio finanziario a decorrere dal quale verrebbe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia l'apposito fondo a carico del quale dovrebbero essere imputate le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti;

la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 non appare conforme alla vigente disciplina contabile in quanto:

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, non reca, per l'anno 2006, le risorse necessarie ad assicurare la copertura del provvedimento;

non vengono indicate distintamente le singole disposizioni onerose, ma soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata;

non è prevista una clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero determinarsi rispetto alle previsioni di spesa. L'inserimento di tale clausola appare opportuno, stante la natura di alcuni degli oneri derivanti dal provvedimento i quali non sembrano potersi configurare nei termini di limite massimo di spesa;

PARERE CONTRARIO.»

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la proposta di parere.

Gaspare GIUDICE, presidente, sottolinea che la proposta di parere ha la finalità di consentire alla Commissione di apportare al testo le modifiche necessarie a superare i profili problematici di carattere finanziario fin qui evidenziati.

Il Comitato approva la proposta di parere.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di giovedì 19 maggio 2005

TESTO AGGIORNATO AL 24 MAGGIO 2005

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 19 maggio 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 11.15.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

Nuovo testo unificato C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

 

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, che istituisce il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, costituisce un nuovo testo unificato di proposte di iniziativa parlamentare. Con riferimento alle disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari, rileva, dal punto di vista formale, che le specifiche autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 4, articolo 5, comma 3, articolo 6, comma 1 ed articolo 7, comma 6, dovrebbero essere riformulate sostituendo l'espressione «a decorrere dal 1o luglio 2005, con la seguente: «per l'anno 2005». Con riferimento poi all'articolo 5, commi da 1 a 3, osserva che, in base alla disciplina contrattuale prevista, l'onere per la corresponsione degli stipendi al personale in posizione di comando posto dal comma 1 alle dipendenze del Garante dovrebbe essere posto a carico del Garante medesimo. Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si riferisca anche al personale comandato in questione. Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire la compatibilità della spesa in esame con i limiti della spesa per consulenze stabiliti dall'articolo 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005. Ricorda poi che l'articolo 13 prevede che agli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 1.300.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2005 ed a 2.300.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede per euro 600000 per l'anno 2005 mediante riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia e per euro 700000 per il medesimo anno mediante riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero delle infrastrutture. Per 2.300.000 euro a decorrere dal 2006 si provvede invece mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. La norma prevede inoltre che il Ministero dell'economia provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'attuazione di provvedimenti correttivi, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti che autorizzano l'utilizzo per i nuovi o maggiori oneri che dovessero manifestarsi del Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978. Al riguardo, rileva che gli accantonamenti indicati, pur non presentando apposite voci programmatiche, recano le necessarie disponibilità. Segnala poi che, dal punto di vista formale, l'espressione «a decorrere dal 1o luglio 2005» dovrebbe essere sostituita da «per l'anno 2005». Ciò premesso, osserva che la norma individua un'apposita clausola di salvaguardia, nonostante l'onere sia configurato come limite massimo di spesa e non come previsione di spesa. Al riguardo, chiede l'avviso del rappresentante del Governo in ordine all'effettiva configurabilità dell'autorizzazione di spesa come limite massimo di spesa e non come previsione di spesa. La clausola di salvaguardia viene identificata in una procedura aggravata di ricorso al Fondo di riserva che permette all'Amministrazione, da un lato, di adempiere immediatamente alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi, e, dall'altro lato, di attivare tempestivamente le misure correttive della disciplina sostanziale di spesa da adottare non più tardi della predisposizione della legge finanziaria per l'esercizio successivo. Tale procedura, mutuata dalla vigente disciplina contabile appare utilizzabile soltanto in presenza di spese che derivino da interventi di carattere obbligatorio e, pertanto, risultino non delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa ovvero siano riconducibili ad una specifica tipologia già iscritta, sulla base della vigente disciplina contabile, nell'elenco dei capitoli allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto - ove si verifichino i presupposti previsti dalla disciplina contabile - al prelevamento delle necessarie risorse dal Fondo spese di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Chiede pertanto un chiarimento al rappresentante del Governo in ordine all'effettiva riconducibilità degli oneri derivanti dal provvedimento a tali caratteristiche.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che l'onere derivante dall'articolo 5, commi 1 e 3, deve essere posto a carico dell'Ufficio del Garante del quale viene richiesta l'istituzione. Ritiene invece che il vincolo alla spesa per consulenze di cui all'articolo 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 non possa essere applicato ad un organismo che nel 2004 non era ancora costituito. Rileva infine che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle infrastrutture utilizzato a fini di copertura non presenta, per il Ministero dell'economia, le necessarie disponibilità, in quanto i relativi importi risultano prenotati per il progetto di legge S. 2980 recante interventi in materia di beni ed attività culturali e di sport.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ritiene che, gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo debbano essere attentamente valutati. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di mercoledì 25 maggio 2005

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 maggio 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per  l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 10.20.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

Nuovo testo C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

 

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 maggio 2005.

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che nella seduta precedente, il rappresentante del Governo aveva fornito alcuni elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione. Alla luce di tali elementi formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri derivanti dall'articolo 5, si riferisce esclusivamente alle spese di funzionamento dell'ufficio del Garante e a quelle relative alle sue dotazioni strumentali, senza includere gli oneri derivanti dalla corresponsione degli stipendi al personale, ancorché comandato, impiegato presso l'Ufficio, oneri che devono ritenersi a carico dell'Ufficio medesimo;

considerato che l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è consentito esclusivamente in presenza di spese di carattere obbligatorio e che non può escludersi l'eventualità che gli oneri derivanti dal provvedimento non siano riconducibili a tale tipologia di spesa;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005».

provveda la Commissione alla quantificazione degli oneri per la corresponsione degli stipendi al personale comandato presso l'Ufficio del Garante, di cui all' articolo 5, comma 1 e all'individuazione della conseguente copertura finanziaria attingendo a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005».

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: « a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005».

All'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: « a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005».

All'articolo 13, comma 2, sopprimere le parole da « e trasmette alle Camere» fino alla fine del comma.»

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con la proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di mercoledì 27 luglio 2005

 


 

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 luglio 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 16.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere contrario).

 

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE (FI), presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2005. In quella occasione la Commissione  ha espresso un parere favorevole con alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Le condizioni, oltre a prevedere alcune correzioni di natura formale nelle autorizzazioni di spesa presenti nel provvedimento e nella clausola di copertura, erano volte a quantificare gli oneri per la corresponsione degli stipendi al personale comandato presso l'Ufficio del garante, di cui all'articolo 5, comma 1, e all'individuazione della conseguente copertura finanziaria attingendo a risorse di parte corrente, a sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 ed a sopprimere, nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 13, comma 2, della possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine in quanto la tipologia delle spese del provvedimento non risultavano riconducibili a quelle per le quali è consentito il ricorso al Fondo. In data 14 giugno 2005 la Commissione di merito ha trasmesso un nuovo testo, che recepisce parzialmente le condizioni poste dalla Commissione bilancio. In particolare all'articolo 5, si prevede che l'ufficio del garante sia costituito da dipendenti dello Stato collocati fuori ruolo. Il relativo onere viene stabilito, coerentemente con le indicazioni della relazione tecnica, in 650.000 euro per il 2005 ed in 1.300.000 euro a decorrere dal 2006. L'articolo 14 riformula la clausola di copertura, prevedendo che ai relativi oneri, pari a 1.950.000 euro per l'anno 2005 e a 3.600.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a 1 milione 500 mila euro per l'anno 2005, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole, quanto a euro 450 mila euro per l'anno 2005, dell'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e quanto a euro 3 milioni 600 mila a decorrere dall'anno 2006, dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole non presenta le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con la valutazione del relatore; rileva inoltre che l'istituto de fuori ruolo di cui all'articolo 5 risulta suscettibile di determinare oneri.

Gaspare GIUDICE, presidente, formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito,

rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura, non reca le necessarie disponibilità;

esprime

PARERE CONTRARIO.»

Il Comitato approva la proposta di parere.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di martedì 16 marzo 2004

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2004. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

La seduta comincia alle 11.20.

Istituzione del difensore civico

Testo unificato C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, sottolinea che mentre in molti Paesi europei è stato istituita la figura del difensore civico nelle carceri (Austria, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Olanda, Norvegia e Portogallo), con il potere di vigilare, anche tramite ispezioni negli istituti di pena, e di controllare che le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena siano confacenti con la dignità umana, la legislazione italiana, invece, non prevede una simile figura. Attualmente il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza; i parlamentari europei e nazionali e i consiglieri e deputati regionali dispongono di un potere di visita: In sostanza, tutti i soggetti individuati dalla legge a cui è possibile rivolgere reclamo sono interni all'amministrazione penitenziaria. L'articolo 1, commi 1-3, della proposta in esame, istituisce il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che è composto dal Presidente, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti dalle Camere. La durata della carica è quadriennale e non prorogabile. È previsto che le indennità dei componenti siano equiparate al trattamento economico stabilito per il Presidente e i giudici della Corte costituzionale. Gli articoli da 2 a 6 disciplinano rispettivamente i requisiti necessari per ricoprire la carica di membro del Garante dei diritti; il regime delle incompatibilità; le sostituzioni dei componenti impediti; la composizione dell'organico e la facoltà di nomina di consulenti esterni per l'analisi di questioni particolarmente delicate o complesse. In particolare, l'articolo 5 prevede che alle dipendenze del difensore civico sia istituito un ufficio, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo. Il servizio prestato presso l'ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. L'organico dell'ufficio non deve superare le quaranta unità, in base all'articolo 6. In base all'articolo 7, il Garante può: concorrere con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; adottare le proprie determinazioni in ordine alle istanze ad ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati e dai detenuti ai  sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Difatti, l'articolo 8 del testo unificato, modificando l'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354, assegna la competenza a ricevere tali reclami al Garante dei diritti, anziché al magistrato di sorveglianza. Il Garante inoltre può verificare che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali. Nell'esercizio di tali funzioni il Garante dei diritti può visitare, senza necessità di autorizzazione ed in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per i minori, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale ed incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà; prendere visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione di quali coperti da segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale. È, inoltre, prevista la facoltà per il Garante dei diritti di visitare, con preavviso, ma senza autorizzazione, i centri di permanenza temporanea degli immigrati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Commissariati di pubblica sicurezza. È poi previsto l'obbligo dei componenti dell'Autorità Garante dei diritti dei detenuti di mantenere il silenzio su quanto acquisito nell'esercizio delle proprie funzioni. L'articolo 9 dispone che il Garante dei diritti, quando verifichi che una della amministrazioni penitenziarie tenga comportamenti non conformi alle norme ed ai principi della Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, alle leggi dello Stato e ai regolamenti ovvero che le istanze ed i reclami a lui rivolti siano fondati, può richiedere all'amministrazione interessata di adeguarsi alle norme vigenti, anche formulando specifiche raccomandazioni. Qualora l'amministrazione interessata ometta di conformarsi oppure esprima un dissenso motivato ritenuto insufficiente o disattenda la richiesta, il Garante dei diritti può rivolgersi agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Nel caso in cui gli uffici sovraordinati decidano di provvedere in conformità alla richiesta avanzata dal Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente è obbligatoria. È, inoltre, prevista la facoltà per il Garante dei diritti di adire il Tribunale di sorveglianza per richiedere l'annullamento dell'atto che reputi illegittimo ovvero per richiedere che l'amministrazione si conformi al comportamento dovuto. L'articolo 10 regola il procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale di sorveglianza. L'articolo 11 stabilisce che il Garante dei diritti deve presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato. L'articolo 12 dispone l'obbligo per il Garante dei diritti di presentare una relazione annuale sul lavoro svolto al Parlamento. L'articolo 13 reca, infine, le disposizioni inerenti la copertura finanziaria. Il provvedimento è privo di relazione tecnica. Gli oneri sono stimati in euro 1.127.500 per l'anno 2004 e euro 1.975.000 a decorrere dall'anno 2005. Si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito sul provvedimento in esame.

Elena Emma CORDONI (DS-U) chiede quali siano i tempi utili per l'espressione del parere.

Angelo SANTORI, presidente, avverte che avendo la Commissione bilancio chiesto la relazione tecnica sul provvedimento, la Commissione ha a disposizione anche altre sedute per l'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di martedì 23 marzo 2004

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 marzo 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 11.15.

Istituzione del difensore civico.

C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 16 marzo 2004.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere dopo aver acquisito le posizioni dei gruppi.

Elena Emma CORDONI (DS-U), manifestata una valutazione positiva in ordine al provvedimento in esame, che ha raccolto unanimità di consensi nella sede della Commissione di merito, osserva che la Commissione, dovendosi esprimere in sede consultiva, dovrebbe limitarsi a valutare gli ambiti di propria competenza. Rispetto a questi ultimi, ritiene possa esprimersi un parere favorevole.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, apprezzata la finalità garantista perseguita con il provvedimento in esame, segnala tuttavia come, nell'ordinamento vigente, sia già prevista una funzione di vigilanza sulle condizioni di detenzione nelle carceri, in capo ai magistrati di sorveglianza; ricorda inoltre come gli stessi parlamentari e i consiglieri regionali siano titolari di un potere di visita degli istituti di pena. Ritiene pertanto debba essere attentamente valutato il rischio di una duplicazione di funzioni che determinerebbe un inutile aggravio di costi e di procedure.

Cesare CAMPA (FI) giudica meritevoli di attento approfondimento le considerazioni critiche del presidente, ricordando peraltro come, nella Commissione di merito, tutti i gruppi abbiano concordato sul testo in esame. Ritiene pertanto opportuno un rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione, per consentire un'adeguata valutazione del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, condivide l'esigenza di rinviare l'espressione del parere sul provvediemnto.

Andrea DI TEODORO (FI), evidenziata la possibilità di diversità di opinioni in merito al provvedimento in esame, anche all'interno dei gruppi di maggioranza, ritiene che potrebbe invece largamente condividersi un parere della Commissione strettamente attinente agli aspetti di sua competenza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di martedì 30 marzo 2004

 

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 11.45.

Istituzione del difensore civico.

Nuovo testo unificato C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2004.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di mercoledì 7 aprile 2004

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 aprile 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione del difensore civico.

C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2004.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rileva come abbia personalmente registrato contrastanti opinioni tra i gruppi, anche all'interno della stessa maggioranza, sul provvedimento in esame; ritiene si possa esprimere un parere di nulla osta, accompagnato da alcune considerazioni critiche sugli aspetti di èiù stretta competenza della Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenziato come sia naturale che su un provvedimento come quello in esame si possano registrare diversificate opinioni, anche all'interno dei gruppi di maggioranza, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di martedì 20 aprile 2004

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 aprile 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 12.

Istituzione del difensore civico.

Testo unificato C. 411 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere contrario).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2004.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rilevato come l'ordinamento già preveda, a garanzia delle condizioni di detenzione nelle carceri, l'istituto del magistrato di sorveglianza, per cui l'istituzione del difensore civico delle persone private delle libertà personale determinerebbe inopportuni aggravi per il bilancio dello Stato, formula una proposta di parere contrario (vedi allegato 1).

Luigi MANINETTI (UDC) dichiara che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore, essendo favorevole al provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

La seduta termina alle 12.45.



ALLEGATO 1

Istituzione del difensore civico (Testo unificato C. 411 e abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

«La XI Commissione,

esaminato il testo unificato della proposte di legge C. 411 ed abbinate, recante "Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale";

rilevando che l'ordinamento già prevede, a garanzia delle condizioni di detenzione nelle carceri, l'istituto del magistrato di sorveglianza cui si aggiunge il potere di visita di cui dispongono i parlamentari;

ritenendo eccessivo che le indennità dei componenti del difensore civico siano equiparate al trattamento economico stabilito per il Presidente e i giudici della Corte costituzionale;

considerando l'impatto amministrativo e di personale del testo unificato, cui si fa fronte con del personale fuori ruolo, senza farsi carico delle esigenze delle amministrazioni di provenienza,

 

esprime

 

PARERE CONTRARIO».

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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Resoconto di giovedì 11 marzo 2004

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.05.

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Testo unificato C. 411 Pisapia ed abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe CAMINITI (FI), relatore, ricorda che il testo unificato in titolo è volto ad introdurre nell'ordinamento la nuova figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il provvedimento ottempera ai principi dell'ordinamento costituzionale ed in particolare all'articolo 97, comma 1, in base al quale «i pubblici uffici sono organizzati  secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le spese di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari».

Rilevato che il ricorso allo strumento legislativo per l'istituzione e la disciplina del Garante dei diritti si giustifica alla luce della natura di pubblico ufficio del difensore nell'ambito dei principi dell'ordinamento costituzionale, si sofferma sul merito delle motivazioni sottese al provvedimento.

Al riguardo, ricorda che, attualmente, il Garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza, che non è una figura terza; i parlamentari dispongono di un potere di visita; i detenuti o i soggetti privati della libertà personale possono fare ricorso solo a figure interne all'amministrazione penitenziaria. Non esiste, in sostanza, in Italia un soggetto terzo preposto a preservare e tutelare quegli equilibri delicatissimi costituiti dallo stato di detenzione in rapporto all'ambiente ove si è costretti a vivere e soprattutto in rapporto ai soggetti preposti alla custodia.

Il primo obiettivo del provvedimento è dunque quello di individuare un organo che svolga attività di controllo, di segnalazione e di denuncia, che possa verificare il grado di conformità della condizione dei detenuti (in qualsiasi luogo, carceri, camere di sicurezza, manicomi giudiziari) agli standard minimi di trattamento umano.

Evidenziata la necessità di individuare nuove ed efficaci forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione senza mettere in discussione quelle esistenti, osserva che a questa esigenza risponde la proposta di istituire un nuovo soggetto di controllo e di verifica delle condizioni di detenzione al quale sia garantita terziarietà ed effettiva autonomia ed indipendenza. Tale organo, riferendo al Parlamento sulle condizioni dei luoghi di detenzione, assolverà poi al più alto compito di informazione e partecipazione dell'organo legislativo in ordine alla necessaria conoscenza delle condizioni di vita dei detenuti. Ciò anche al fine di predisporre eventuali ulteriori iniziative legislative che apparissero necessarie.

Rileva infine che l'istituzione del Garante adegua l'ordinamento italiano a quello delle più avanzate democrazie Nord-europee e dell'Unione Europea, ove il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti opera proficuamente da anni, sollecitando altresì i Governi degli Stati membri a dotarsi di organi di controllo delle condizioni di detenzione per garantire i diritti e la dignità delle persone anche all'interno delle strutture di detenzione.

A tale proposito ricorda che 1'Italia ha ratificato numerose convenzioni internazionali in materia di diritti umani, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (in ambito ONU), il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (in ambito ONU), il Patto sui diritti civili e politici concernente l'abolizione della pena di morte, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Nel rilevare inoltre che il provvedimento in discussione integra e completa la legge 26 luglio 1976 n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», osserva che il testo contiene un'altra innovazione che merita di essere evidenziata, ossia l'inserimento nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia dell'insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti.

Si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento in titolo, che reca, come già rilevato l'istituzione del Garante dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale quale autorità autonoma e indipendente.

Si prevede inoltre che il Garante dei Diritti, costituito in collegio, sia composto dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e i numero di due dalla Camera dei Deputati.

Il testo individua le funzioni e i poteri del Garante dei diritti, che interviene d'ufficio o a seguito di segnalazione per tutelare i diritti fondamentali delle persone detenute o comunque private della libertà personale, senza alcuna autorizzazione.

Il provvedimento, oltre a disciplinare la composizione della pianta organica del Garante dei Diritti, prevede che tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possano rivolgersi al Garante medesimo senza vincoli di forma.

II Garante dei Diritti ha l'obbligo di presentare al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno la propria relazione annuale sull'attività svolta relativa all'anno precedente. Tale relazione sarà trasmessa al Comitato Europeo per la prevenzione dei trattamenti inumani ed al Comitato ONU contro le torture. La relazione è inviata altresì al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'Interno, della Giustizia, della Salute e del Lavoro. La proposta di legge, infine, dispone in ordine al reperimento dei fondi necessari per l'istituzione dell'ufficio.

Alla luce delle considerazioni esposte, sottolinea i risvolti sociali, altamente apprezzabili, del provvedimento, che consente di allineare l'Italia a paesi di avanzata civiltà e democrazia. Propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Katia ZANOTTI (DS-U) alla luce delle considerazioni esposte dal relatore, valuta favorevolmente il provvedimento in titolo, di cui ribadisce il valore sociale e di alta civiltà. Rileva tuttavia come mentre negli istituti carcerari si registri una maggiore trasparenza, lo stesso non possa sostenersi per quanto riguarda i centri di detenzione temporanea, ai quali possono avere accesso solo i parlamentari. Reputa pertanto insufficiente prevedere la verifica della idoneità delle strutture edilizie pubbliche, in quanto si pone il problema di accertare il rispetto dei diritti, dal punto di vista legale, dei soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale, pur se si tratta di clandestini in attesa di espulsione dal paese.

Nel preannunciare la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti sull'aspetto da ultimo richiamato nel corso dell'esame in Assemblea, ritiene condivisibile la proposta di parere favorevole del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, alla luce di quanto previsto dal provvedimento in esame, evidenzia la necessità di procedere all'istituzione anche del Garante per l'infanzia. Ciò anche in considerazione di gravi fenomeni quali quello della pedofilia.

Carla CASTELLANI (AN) condivide la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che reputa doveroso. Sottolinea peraltro a sua volta l'esigenza di procedere all'istituzione anche del Garante per l'infanzia, questione peraltro ampiamente dibattuta anche nell'ambito della Commissione bicamerale per l'infanzia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.35.


 

 


Commissione parlamentare per le questioni regionali

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Resoconto di mercoledì 17 marzo 2004

 

 

Mercoledì 17 marzo 2004. - Presidenza del Vicepresidente Karl ZELLER.

La seduta comincia alle 14.10.

 


IN SEDE CONSULTIVA

Pisapia ed altri: Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

A.C. 411.

Mazzoni: Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

A.C. 3229.

Finocchiaro ed altri: Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

A.C. 3344.

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati).

(Esame - Parere favorevole).

 

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce illustrando il testo in esame, risultato dall'unificazione effettuata presso la I Commissione permanente della Camera dei deputati dei tre disegni di legge in titolo, testo che prevede l'istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. L'Organo, consistente in un collegio composto di cinque membri, si configura come Autorità autonoma e indipendente dall'amministrazione della giustizia, con poteri di ispezione e di garanzia nei confronti di chiunque sia privato della libertà personale. Si caratterizza per la sua funzione super partes: le modalità di elezione dei componenti sono conseguenti a questa funzione: quattro di essi sono infatti eletti pariteticamente dai due rami del Parlamento ed uno - il Presidente - è nominato dai Presidenti delle due Camere. La durata ordinaria del mandato è di quattro anni prorogabili.

L'articolo 2 prevede per i componenti dell'Autorità requisiti che consistono, oltre che nell'assenza di condanne penali, nel possesso di lunga esperienza (ventennale) nel campo dei diritti umani, nonché in una formazione specifica in campo giuridico.

L'articolo 3 del testo disciplina il regime delle incompatibilità che è assai  ampio ed include le cariche elettive, gli incarichi ad Uffici pubblici, le attività lavorative subordinate e non.

L'articolo 4 prevede le condizioni per la sostituzione dei componenti dell'Organo e la durata in carica dei sostituti, sino alla scadenza ordinaria del mandato del Garante. Compete ai Presidenti delle due Camere la valutazione dell'esistenza effettiva dell'impedimento, nonché della violazione dei doveri relativi all'incarico.

L'articolo 5 contiene norme sull'organico posto alle dipendenze dell'Organo di tutela. Si prevedono dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in numero massimo di quaranta unità, collocate fuori ruolo, ed il cui servizio presso l'Ufficio del Garante è ad ogni effetto di legge equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante è materia per la quale il testo in esame rinvia all'approvazione di un regolamento attuativo. È possibile che - secondo la più recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 3 del 2004) - il riferimento alle altre «amministrazioni pubbliche» debba intendersi come inclusivo del solo personale statale esterno alla pubblica amministrazione in senso stretto.

Su questo ultimo aspetto, evidenzia il senatore Zorzoli, è opportuno, in ragione dello specifico profilo di competenza di questa Commissione, ricordare che nei disegni di legge originari (articolo 3 dei rispettivi testi) si faceva riferimento alla possibilità di avvalersi degli uffici del difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Tale previsione non risulta più inserita: gli atti evidenziano al riguardo le perplessità manifestate - tra l'altro - in relazione al rischio che si potesse così differenziare significativamente, su base territoriale, l'esplicazione di una funzione, quale quella del Garante dei diritti, che rientra invece nella competenza esclusiva dello Stato e che, come tale, si è scelto che rispondesse a criteri di omogeneità sull'intero territorio nazionale.

In tema di collaborazioni, l'articolo 6 del testo all'esame prevede che il Garante può, nell'approccio a questioni di natura tecnica o particolarmente delicate, avvalersi delle competenze di consulenti esterni. Le funzioni ed i poteri attribuiti all'Organo di garanzia sono individuate dall'articolo 7. Tra le funzioni rientrano: la vigilanza sull'osservanza delle norme costituzionali, interne ed internazionali, sui diritti umani; l'adozione di determinazioni in relazione ad istanze; la verifica dell'idoneità delle strutture di restrizione in relazione alla salvaguardia dei diritti umani. La sorveglianza è esercitata sugli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici, nonché sugli istituti penali per i minori. In ordine ai poteri propri del Garante è riconosciuto quello della visita non subordinata ad autorizzazione e di visione degli atti del fascicolo personale del detenuto, ad eccezione di quelli coperti da segreto, per cui è necessario il consenso dell'interessato. Il Garante può anche richiedere, se lo ritiene opportuno, le informazioni e le comunicazioni dei documenti alle amministrazioni su cui opera il controllo; sono previsti, al riguardo, meccanismi procedurali che assicurano il buon esito della richiesta, per il tramite del magistrato di sorveglianza.

L'articolo 8 prevede la facoltà, per i soggetti privati della libertà personale, di rivolgersi al Garante dei diritti, senza formalità. La procedura per lo svolgimento della funzione di sorveglianza è inserita nell'articolo 9. Essa ha inizio con la richiesta indirizzata dal Garante alle Amministrazioni di operare in conformità alle norme, anche attraverso la formulazione di raccomandazioni. L'eventuale dissenso dell'Amministrazione deve pervenire, motivato, al Garante entro trenta giorni. Qualora questo non pervenisse e l'Amministrazione non adottasse un comportamento conforme, è riconosciuto al Garante il diritto di rivolgersi agli Uffici sovraordinati, che potranno decidere in conformità alla richiesta del Garante stesso. Questi ha altresì la facoltà di rivolgersi al tribunale di sorveglianza competente per territorio chiedendo l'annullamento dell'atto  reputato illegittimo. L'articolo 10 del disegno di legge disciplina il procedimento contenzioso novellando la legge 26 luglio 1975, n. 354, nel senso di estendere la competenza giurisdizionale dei tribunali di sorveglianza.

Gli articoli 11 e 12 del testo in esame dispongono, rispettivamente, in merito all'obbligo di denuncia di reati all'Autorità giudiziaria da parte del Garante e di presentazione - entro il 30 aprile di ogni anno - della relazione annuale al Parlamento, concernente l'attività svolta. Il disegno di legge prevede anche che, nelle scuole delle forze di polizia, si svolgano appositi programmi di formazione sul sistema delle garanzie a tutela dei diritti umani.

Come si può evincere da quanto fin qui riferito, conclude il senatore Zorzoli, si tratta di una normativa di alto valore giuridico e sociale, pienamente rientrante nella competenza statale per la sua stretta, evidente inerenza alla materia processuale penale. Come accennato in precedenza, il titolo di intervento della Commissione pare consistere nella norma - motivatamente espunta dal testo unificato - che prevedeva il raccordo tra l'attività del Garante e quella dei difensori civici regionali. Per quanto non si possa escludere che, per alcuni profili limitrofi alla gestione amministrativa del fatto detentivo (come l'assistenza sociale nelle carceri), potrà emergere l'esigenza di una collaborazione a livello locale, il mancato inserimento di una specifica norma che disciplini tale collaborazione non vieta certo che essa venga attuata in tutti i casi in cui si renda necessaria.

Ciò premesso, il relatore senatore Zorzoli propone un parere del seguente tenore: «La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo unificato delle tre iniziative legislative in titolo».

L'onorevole NUVOLI esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Zorzoli e condivide la sua proposta di parere favorevole senza osservazioni.

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

La seduta termina alle 14.20.


 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di giovedì 3 novembre 2005

 

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino, per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla e per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 10.45.

 

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante l'istituzione dell'ufficio del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, è già stato esaminato dal Comitato permanente per i pareri, da ultimo nella seduta del 27 luglio 2005. In quella occasione, rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle politiche agricole, del quale l'articolo 13 del provvedimento prevedeva l'utilizzo, a fini di copertura, per un importo pari di 1.950.000 euro per l'anno 2005, non presentava le necessarie disponibilità, il Comitato aveva espresso un parere contrario. Avverte che in data 18 ottobre 2005 la Commissione di merito ha approvato un nuovo testo del provvedimento e rileva che le modifiche apportate sono dirette a stabilire che il Garante dei diritti delle persone detenute sia istituito a decorrere dal 1o gennaio 2006. Conseguentemente, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 stabilisce che all'onere derivante dal provvedimento, pari a 3.600.000 di euro a decorrere dal 2006, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del fondo speciale del Ministero dell'interno presenta le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che, a seguito della presentazione al Senato del disegno di legge finanziaria per il 2006, la clausola di copertura risulta correttamente formulata nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. La disposizione andrebbe comunque riformulata facendo riferimento alle proiezioni per l'anno 2006 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, come previsto dalla vigente disciplina contabile nel caso in cui si faccia riferimento ad accantonamenti dei fondi speciali relativi ad anni successivi al primo del triennio in corso.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO rileva che l'istituzione del garante dei diritti delle persone detenute non determina alcuna sovrapposizione con i compiti attualmente svolti dal tribunale di sorveglianza. Per quel che concerne il merito del provvedimento, non si presentano pertanto difficoltà. Esprime poi l'auspicio che possano essere superati eventuali profili problematici di carattere finanziario.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) ritiene che la Commissione non possa procedere nell'esame del provvedimento in assenza di un rappresentante del Ministero dell'economia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel condividere il rilievo avanzato dall'onorevole Morgando, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 11.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di martedì 8 novembre 2005

 

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro per le infrastrutture e per i trasporti Mario Tassone ed il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.25.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

C. 411 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione - Parere su emendamenti).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2005.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 3 novembre 2005. In quella occasione, è stato rilevato che la Commissione di merito ha introdotto alcune modifiche nel testo volte a stabilire che il Garante dei diritti sarà istituito a decorrere dal 1o gennaio 2006. Conseguentemente la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 stabilisce che all'onere derivante dal provvedimento, pari a 3.600.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità. Ricorda che sul provvedimento era stata presentata una relazione tecnica verificata positivamente per quel che attiene la quantificazione degli oneri e negativamente relativamente alla copertura finanziaria. Al riguardo, chiede di acquisire una conferma da parte del Governo circa la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, con particolare riferimento agli oneri di personale di cui all'articolo 5, i quali sono quantificati, «ai soli fini conoscitivi» in 1.259.621,64 euro.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE segnala la necessità di valutare l'impatto economico dell'istituto del fuori ruolo, previsto dall'articolo 5, comma 1. Rileva che a tal fine, anche in considerazione delle modifiche apportate al testo, occorre che venga rielaborata la relazione tecnica. Con riferimento, infine, alla norma di copertura finanziaria, rileva che sull'accantonamento di Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2006 non sussistono le risorse finanziarie necessarie per coprire il suddetto provvedimento, mentre per l'anno 2007 e 2008 non risulta nessuna disponibilità finanziaria sullo stesso accantonamento da destinare allo scopo alla luce del nuovo disegno di legge finanziaria 2006.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che le considerazioni del rappresentante del Governo sembrano fare riferimento all'assenza, a valere sulle risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno di un'esplicita finalizzazione riferita al provvedimento in esame. Ricorda tuttavia che è prassi costante della Commissione fare riferimento alla disponibilità complessiva di risorse a valere degli accantonamenti dei fondi speciali e non alla presenza di specifiche finalizzazioni. Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi anche in questa occasione coerentemente con tale prassi.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) condivide le osservazioni del collega Giudice.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE ricorda che, al di là dell'aspetto richiamato dagli onorevoli Giudice e Mariotti, un ulteriore profilo problematico del provvedimento risulta costituito dalla necessità di verificare l'idoneità della quantificazione degli oneri derivanti dal personale collocato in fuori ruolo di cui all'articolo 5.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, relativa al personale dell'ufficio del garante, in considerazione del fatto che gli elementi acquisiti non consentono di verificare positivamente la quantificazione dell'onere.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, condivide le considerazioni da ultimo svolte dal presidente.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che alcune proposte presentanto evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione degli oneri ovvero la loro copertura. Ricorda l'emendamento 1.10 Luciano Dussin, che sopprime l'articolo 1, che istituisce a decorrere dal 1o gennaio 2006 il collegio del Garante dei diritti delle persone detenute, e provvede ad individuare la relativa dotazione finanziaria; l'emendamento 1.20 Luciano Dussin, che sopprime il comma 4 dell'articolo 1 che reca l'autorizzazione di spesa relativa al medesimo articolo; l'emendamento 1.22 Luciano Dussin, che differisce l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità del presidente e dei membri del collegio del garante dall'anno 2006 all'anno 2007, creando così un disallineamento temporale tra la medesima autorizzazione di spesa e la disposizione di cui al comma 1 che prevede che il collegio venga istituito a decorrere dal 1o gennaio 2006; l'emendamento 5.15 Luciano Dussin, che pone la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio del garante a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, che invece fa riferimento soltanto agli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità ai membri del collegio; l'emendamento 5.16 Luciano Dussin, che differisce l'autorizzazione di spesa relativa all'istituzione dell'Ufficio del garante dall'anno 2006 all'anno 2007, creando così un disallineamento temporale tra la medesima autorizzazione di spesa e la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 che prevede l'istituzione del Garante a decorrere dal 1o gennaio 2006; l'emendamento 5.17 Luciano Dussin, che prevede la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 i quali provvedono alla definizione delle spese di funzionamento dell'Ufficio del garante, prevedendo, tra le altre cose, che il rendiconto della gestione finanziaria sia soggetto al controllo della Corte dei conti, e alla relativa autorizzazione di spesa; l'emendamento 5.18 Luciano Dussin, che sopprime il comma 5 che reca l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento dell'Ufficio del garante; l'emendamento 5.19 Luciano Dussin, che riduce da 600.000 a 300.000 euro annui l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento dell'Ufficio del garante, autorizzazione di spesa che tuttavia risulta coerente con l'indicazione degli oneri recata dalla relazione tecnica sul provvedimento; l'emendamento 5.20 Luciano Dussin, che differisce l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento dell'Ufficio del garante dall'anno 2006 all'anno 2007, creando così un disallineamento temporale tra la medesima autorizzazione di spesa e la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 che prevede l'istituzione del Garante a decorrere dal 1o gennaio 2006; l'emendamento 7.31 Luciano Dussin, che sopprime il comma 6 che reca l'autorizzazione di spesa dell'articolo 7; l'emendamento 7.32 Luciano Dussin, che incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 da 100000 euro a 200000 euro annui senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria; gli emendamenti 13.10 Luciano Dussin, 13.11 Luciano Dussin, 13.12 Luciano Dussin, 13.14 Luciano Dussin e 13.15 Luciano Dussin, che sopprimono ovvero modificano la clausola di copertura di cui all'articolo 13 del provvedimento. Chiede poi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda in particolare gli emendamenti 1.11 ed 1.12 Luciano Dussin, che differiscono l'istituzione del garante di un anno ovvero di sei mesi, rispetto a quanto previsto dal comma 1. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla coerenza del contenuto delle proposte  emendative con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4 e con la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13, che decorrono dall'anno 2006. Ricorda ancora l'emendamento 6.11 Luciano Dussin, che riduce da 300.000 a 200.000 euro annui l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di consulenza del Garante. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione indicata dall'emendamento, posto che la relazione tecnica sul provvedimento indicava in 300.000 euro annui gli oneri derivanti dalle spese di consulenza sopra richiamate. Ricorda infine gli emendamenti 6.12 Luciano Dussin, che differisce dall'anno 2006 all'anno 2007 le spese di consulenza del Garante; 7.34 Luciano Dussin, che sopprime l'articolo 7, che definisce funzioni e poteri del Garante; 7.33 Luciano Dussin, che differisce dall'anno 2006 all'anno 2007 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7.

Osserva che, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo in ordine alla non idoneità della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 5, commi da 1 a 3, anche gli emendamenti 5.13, 5.15 e 5.16 risultano presentare evidenti profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

preso atto dei rilievi avanzati dal Governo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla previsione del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 5 comma 1, la quale non risulta supportata dai necessari elementi informativi;

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, sopprimere i commi 1, 2 e 3; conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «3.600.000» con le seguenti: «2.300.000».

all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento».

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10, 1.12, 1.20, 1.22, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 6.11, 6.12, 7.31, 7.32, 7.33, 13.10, 13.11, 13.12, 13.14 e 13.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti non compresi nel fascicolo n. 2.»

La Commissione approva la proposta di parere.


 

 


Relazione della I Commissione Affari costituzionali

 


N. 411-3229-3344-A

 

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTE DI LEGGE

 

n. 411, d'iniziativa dei deputati

 

PISAPIA, BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Istituzione del difensore civico

delle persone private della libertà personale

 

Presentata il 1o giugno 2001

 

n. 3229, d'iniziativa del deputato MAZZONI

Istituzione del Difensore civico delle persone private

della libertà personale

 

Presentata il 4 ottobre 2002

 

n. 3344, d'iniziativa dei deputati

 

FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, GRILLINI, LEONI,

LUCIDI, MANCINI, SINISCALCHI

Istituzione del difensore civico delle persone private

della libertà personale

 

Presentata il 4 novembre 2002

(Relatore: PALMA)

¾

 

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 20 ottobre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 411, 3229 e 3344. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

 

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 411 ed abbinate,

            ritenuto che, all'articolo 2, appare eccessiva la durata ventennale dell'esperienza nel campo dei diritti umani di cui si richiede il possesso,

            ritenuto altresì che, all'articolo 8, comma 2, la previsione della sostituzione della competenza del Garante a quella del magistrato di sorveglianza in ordine alle istanze ad ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354, impedendo la possibilità di rivolgersi direttamente al magistrato di sorveglianza, potrebbe comportare un inutile aggravio procedurale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera a) sarebbe opportuno ridurre a dieci anni l'esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti richiesta quale requisito per essere nominato componente del Garante;

            b) all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno prevedere la competenza del Garante dei diritti come aggiuntiva, anziché sostitutiva, a quella del magistrato di sorveglianza in merito alle istanze e ai reclami avanzati dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 354 del 1975.

 

 

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposte di legge n. 411 ed abbinate, recante «Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale»,

         premesso che:

            il decreto-legge n. 600 del 1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 897 del 1986, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, disciplina le funzioni del magistrato militare di sorveglianza rinviando, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alla legge n. 354 del 1975;

            ai sensi dell'articolo 7, comma 1, il garante dei diritti concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza volta ad assicurare che l'esecuzione della custodia sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla disciplina vigente in materia;

            valutata la necessità di prevedere che le visite presso le sedi delle forze di polizia disposte dall'articolo 7, comma 3, siano disciplinate mediante un apposito regolamento di attuazione, al fine di escludere che da esse possa derivare un danno per le attività investigative in corso;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 7, comma 3, sia rinviata ad un successivo regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di svolgimento delle visite presso le sedi delle Forze di polizia nonché la determinazione di un termine minimo di preavviso;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 8, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 35, comma 1, n. 2) della legge n. 354 del 1975, prevedendo che i detenuti e gli internati possano rivolgere istanze e reclami non soltanto al Garante, ma anche al magistrato di sorveglianza.

 

 

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

sul testo unificato delle proposte di legge n. 411 e abbinate elaborato dalla Commissione di merito;

        premesso che:

            la nuova relazione tecnica, predisposta dal Ministero della giustizia, è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato positivamente per quanto concerne la quantificazione degli oneri e negativamente quanto alla copertura finanziaria;

            peraltro, la stessa Ragioneria ha rilevato che il testo non indica le risorse occorrenti a far fronte al costo del personale che verrebbe utilizzato in posizione di fuori ruolo, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5;

        considerato che:

            gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento vengono quantificati dalla nuova relazione tecnica in euro 3.650.732 per l'anno 2005 e in euro 3.500.732 a decorrere dall'anno 2006 e, quindi, in misura superiore a quella indicata all'articolo 13;

            al comma 3 dell'articolo 5 non viene indicato l'esercizio finanziario a decorrere dal quale verrebbe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia l'apposito fondo a carico del quale dovrebbero, essere imputate le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti;

            la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 non appare conforme alla vigente disciplina contabile in quanto:

                l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, non reca, per l'anno 2006, le risorse necessarie ad assicurare la copertura del provvedimento;

                non vengono indicate distintamente le singole disposizioni onerose, ma soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata;

                non è prevista una clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero determinarsi rispetto alle previsioni di spesa. L'inserimento di tale clausola appare opportuno, stante la natura di alcuni degli oneri derivanti dal provvedimento i quali non sembrano potersi configurare nei termini di limite massimo di spesa;

        esprime

PARERE CONTRARIO

(Parere espresso l'8 febbraio 2005)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

sul nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 411 e abbinate elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri derivanti dall'articolo 5, si riferisce esclusivamente alle spese di funzionamento dell'ufficio del Garante e a quelle relative alle sue dotazioni strumentali, senza includere gli oneri derivanti dalla corresponsione degli stipendi al personale, ancorché comandato, impiegato presso l'Ufficio, oneri che devono ritenersi a carico dell'Ufficio medesimo;

            considerato che l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è consentito esclusivamente in presenza di spese di carattere obbligatorio e che non può escludersi l'eventualità che gli oneri derivanti dal provvedimento non siano riconducibili a tale tipologia di spesa;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

        1. all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005»;

        2. provveda la Commissione alla quantificazione degli oneri per la corresponsione degli stipendi al personale comandato presso l'Ufficio del Garante, di cui all'articolo 5, comma 1 e all'individuazione della conseguente copertura finanziaria attingendo a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978;

        3. all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005»;

        4. all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005»;

        5. all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2005» con le seguenti: «per l'anno 2005»;

        6. all'articolo 13, comma 2, sopprimere le parole da: «e trasmette alle Camere» fino alla fine del comma.

(Parere espresso il 25 maggio 2005)

 

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

sull'ulteriore testo unificato delle proposte di legge n. 411 e abbinate elaborato dalla Commissione di merito:

        rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura, non reca le necessarie disponibilità;

        esprime

PARERE CONTRARIO

(Parere espresso il 27 luglio 2005)

 

 

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato della proposte di legge n. 411 ed abbinate, recante «Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale»,

            rilevando che l'ordinamento già prevede, a garanzia delle condizioni di detenzione nelle carceri, l'istituto del magistrato di sorveglianza cui si aggiunge il potere di visita di cui dispongono i parlamentari;

            ritenendo eccessivo che le indennità dei componenti del difensore civico siano equiparate al trattamento economico stabilito per il Presidente e i giudici della Corte costituzionale;

            considerando l'impatto amministrativo e di personale del testo unificato, cui si fa fronte con del personale fuori ruolo, senza farsi carico delle esigenze delle amministrazioni di provenienza;

        esprime

PARERE CONTRARIO

 

 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER

LE QUESTIONI REGIONALI

 

PARERE FAVOREVOLE

 


 

TESTO UNIFICATO

DELLA COMMISSIONE

 

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

 

Art. 1.

(Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

      1. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2006, il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».

      2. Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla Camera dei deputati.

      3. Il Garante dei diritti rimane in carica per quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di prorogatio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi membri.

      4. Le indennità del presidente e degli altri membri sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

 

 

Art. 2.

(Requisiti).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) ventennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

          b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

 

 

Art. 3.

(Incompatibilità).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito politico.

 

 

Art. 4.

(Sostituzione).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.

      2. Alla nomina del sostituto provvedono, d'intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

      3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di Garante dei diritti.

 

 

Art. 5.

(Organico).

      1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

      2. L'organico dell'ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del Garante dei diritti.

      3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

      4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

      5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

      6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.

 

 

Art. 6.

(Consulenze).

      1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

 

 

Art. 7.

(Funzioni e poteri).

      1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

          a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

          b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli vangano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge;

          c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

      2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Garante dei diritti:

          a) visita, senza necessità di autorizzazione e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

          b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

          c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

          d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

      3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lettera c), il Garante dei diritti, previo preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme della Guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.

      4. I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni.

      5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

      6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

 

Art. 8.

(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.

      2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

 

 

Art. 9.

(Procedimento).

      1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme ed ai principi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

      2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

      3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

      4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

      5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

      6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.

 

 

Art. 10.

(Procedimento contenzioso).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante dei diritti» nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;

          b) dopo l'articolo 71-sexies, è inserito il seguente:

      «Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.

      2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.

      3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata ed all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

      4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

      5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.

      6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

Art. 11.

(Obbligo di denuncia).

      1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

 

 

Art. 12.

(Relazione annuale).

      1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ed al Comitato ONU contro la tortura.

      3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti.

 

 

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Discussione in Assemblea

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

697.

 

Seduta di Giovedì 27 ottobre 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

E DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

 

 


Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Pisapia ed altri; Mazzoni; Finocchiaro ed altri: Istituzione del garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (A.C. 411-3229-3344) (ore 19,45).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Mazzoni; Finocchiaro ed altri: Istituzione del garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 411 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Palma, ha facoltà di svolgere la relazione.

NITTO FRANCESCO PALMA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione affari costituzionali ha avviato, il 30 luglio 2003, l'esame delle proposte di legge A.C. 411 dell'onorevole Pisapia, A.C. 3229, dell'onorevole  Mazzoni ed A.C. 3344 dell'onorevole Finocchiaro, concernenti l'istituzione del garante dei diritti delle persone detenute o privati della libertà personale ed ha svolto, tra il 30 ottobre ed il 19 novembre 2003, una rilevante attività conoscitiva in materia, procedendo a numerose audizioni.

A seguito delle riunioni del Comitato ristretto, costituito l'11 dicembre 2003, è stata predisposta una proposta di testo unificato adottata dalla Commissione quale testo base nella seduta del 27 gennaio 2004, successivamente modificata solo marginalmente, a seguito dell'esame degli emendamenti.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 prevede che il garante dei diritti è organo collegiale, composto dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e da quattro membri eletti con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica, ed in numero di due dalla Camera dei deputati.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone inoltre che il garante dei diritti rimane in carica per quattro anni, non rinnovabili, fatto salvo, evidentemente, il regime di prorogatio.

L'articolo 2, dispone invece, che componenti del garante dei diritti sono scelti tra persone che abbiano un'esperienza ventennale nel campo dei diritti umani dei detenuti ovvero che abbiano una formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico dei diritti umani, precisando altresì che non possono ricoprire la carica di componente del garante dei diritti coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitto.

Le questioni connesse all'incompatibilità sono affrontate dall'articolo 3, ai sensi del quale ognuno dei componenti del garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative o istituzionali o ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero professionale, né attività inerenti ad un'associazione o partito politico.

L'articolo 4 elenca, in modo tassativo, i casi in cui occorre procedere all'immediata sostituzione di taluno dei componenti del garante, precisando che tale adempimento si rende necessario nell'ipotesi di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato, o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto.

L'articolo 5 dispone che alle dipendenze delle garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in numero non superiore a 40, collocati fuori ruolo. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 prevede che il garante possa avvalersi dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali, mentre l'articolo 7 definisce le funzioni ed i poteri del garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale.

Ai fini del compimento delle predette funzioni, il garante può visitare senza necessità di autorizzazione gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, prendere visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà personale, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativo alle indagini o al procedimento penale, richiedere alle amministrazioni responsabili degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e degli istituti penali per minori le informazioni ed i documenti che ritenga necessari, prevedendosi che, in caso di inottemperanza dell'amministrazione nel termine di trenta giorni a tale richiesta il garante informi il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, al quale può richiedere di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

Inoltre, il garante, al precipuo fine di verificare l'idoneità delle relative strutture edilizie a salvaguardare la dignità delle persone ivi ristrette, con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali, può, previo preavviso, ma senza autorizzazione, visitare i centri di permanenza temporanea ed assistenza nonché le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei commissariati di pubblica sicurezza.

I componenti del garante dei diritti sono tenuti al segreto e nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il garante dei diritti può informare il magistrato di sorveglianza territorialmente competente affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto stesso.

L'articolo 8 prevede che tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possano rivolgersi al garante dei diritti senza vincolo di forma.

L'articolo 9 dispone che, ove il garante dei diritti verifichi che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera a), tengano comportamenti non conformi ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti siano fondati, richiede alle amministrazioni interessate di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

In proposito, si prevede un procedimento amministrativo in forza del quale, ove le amministrazioni direttamente interessate non si conformino, il garante può rivolgersi anche agli uffici ad esse sovraordinati. Qualora si registri un'ulteriore inerzia, il garante può ricorrere al tribunale di sorveglianza, che procede i sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.

L'articolo 11 prevede, poi, in capo al garante dei diritti, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente dei fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni che possano costituire reato.

Infine, l'articolo 12 stabilisce che il garante dei diritti presenti annualmente al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta.

Sul testo predisposto in sede referente la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con osservazioni. La Commissione difesa ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni, mentre la Commissione affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole. La Commissione lavoro ha, invece, espresso parere contrario.

Quanto alla copertura degli oneri legati al provvedimento, la Commissione bilancio ha espresso un primo parere contrario l'8 febbraio 2005, un successivo parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, il 25 maggio 2005 e, infine, un ulteriore parere contrario il 27 luglio 2005.

A fronte di tali pareri, la I Commissione ha, di volta in volta, proceduto a modificare conformemente il testo, da ultimo con gli emendamenti approvati nella seduta del 18 ottobre 2005, volti, da un lato, a far decorrere gli effetti finanziari del provvedimento a partire dal 2006 e, dall'altro, a utilizzare per la relativa copertura, nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente per il triennio 2006-2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANFRANCO CONTE, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, con questo articolato si avvia un importante discorso legislativo, che mi auguro venga ulteriormente sviluppato nel corso del dibattito e che subisca ampliamenti  e definizioni progressive che offrano la misura della importanza di un'iniziativa del genere.

Fa parte di questo complesso di proposte una proposta già presentata il 4 novembre 2002 dai deputati del gruppo dei democratici di sinistra in Commissione giustizia, a prima firma dell'onorevole Finocchiaro e sottoscritta da tutti noi. Così come hanno fatto altri colleghi, non abbiamo proposto la definizione di garante (che è stata poi adottata), ma quella di un vero e proprio difensore civico, che svolgesse una attività di controllo e di tutela, con la possibilità di diventare soggetto che ricorra e non si limiti solamente ad una constatazione nei confronti delle persone detenute; non solo nei confronti delle persone detenute, come avete ascoltato dal relatore, negli istituti di pena, negli stabilimenti carcerari, ma anche nei confronti di tutte quelle persone che si trovano, anche per ragioni amministrative (si fa specifico riferimento ai centri di permanenza temporanea, ai centri di accoglienza, agli istituti manicomiali, alle case di detenzione per i minori o ai luoghi di compressione della libertà dei tossicodipendenti) in tutti quei luoghi nei quali la privazione della libertà personale, totale o parziale, deve subire una forma di maggiore garanzia. Essa deve essere presidiata da un controllo che, per quanto riguarda gli stabilimenti di pena, non può limitarsi soltanto a ciò che prevedono l'ordinamento e la provvida legge Gozzini; non può limitarsi solamente alle attività e all'intervento doveroso e necessario, ma enormemente difficile dal punto di vista della rapidità, del magistrato di sorveglianza. Essa deve avere, così come accade anche nei paesi anglosassoni, un'autorità di garanzia, che non sia un ente solamente ordinamentale e burocratico, ma che abbia poteri di accertamento che consentano di dare trasparenza ai momenti della detenzione e della libertà personale.

Sono troppo note e ricorrono ad ogni finanziaria le gravi difficoltà nelle quali si dibatte il nostro sistema di detenzione e carcerario. Deputati e senatori di tutti gli schieramenti spesso formulano interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni per segnalare casi, quando non di vero abuso, di grave trascuratezza ed inosservanza delle forme elementari e - vorrei dire - del diritto naturale alla tutela sanitaria, fisica, intellettuale e del lavoro dei detenuti.

Queste proteste, evidentemente, non potendo emergere nell'attività giurisdizionale vera e propria e nell'attività dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza, meritano di ottenere la possibilità di un controllo diverso. È necessario, quindi, un difensore civico, ossia un organismo che non sia un'authority in più, ma che sia direttamente collegato al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e all'integrità fisica.

Sono troppo noti i casi, ricorrenti in questi ultimi tempi con lugubre insistenza, di suicidi nelle carceri, nei confronti dei quali non basta fare riferimento all'inchiesta o all'ispezione che certamente compie l'organismo amministrativo o ministeriale. Si avverte una sorta di separatezza eccessiva tra il luogo di detenzione e un controllo che renda trasparente il luogo di detenzione stesso.

Anche per quanto riguarda i centri di permanenza temporanea, sono troppo recenti le illustrazioni di carattere televisivo o giornalistico dei giorni scorsi. Credo che tutti abbiano potuto rendersi conto delle gravi difficoltà in cui versano questi sistemi di costrizione della libertà personale, che producono una riduzione della soglia di sicurezza e anche del trattenimento in alcuni di questi luoghi, seppur necessari sotto altri profili.

Credo che questa legge, quindi, debba nascere nel dibattito parlamentare - se vi riuscirà - con una condivisione un po' più forte, non solo di grandi fondamenti filosofici o teleologici di carattere politico, ma delle sue fondamentali istanze e della sua essenziale necessità all'interno del nostro ordinamento.

Certo, è necessario un garante, ma che sia - lo ripeto - difensore dei diritti, che non possono essere fatti valere soltanto nelle sedi del contenzioso penale o civile,  ossia nelle sedi della denunzia dell'abuso o della violenza. Tali diritti - così come avete ascoltato dalla relazione e come emerge dalla nostra proposta e dalle altre che sono state fatte proprie, in parte, dall'articolato finale al nostro esame - debbono formare oggetto di una sorta di vigilanza continua, di presidio e di garanzia. Ciò per consentire anche all'autorità di sorveglianza ed al magistrato di sorveglianza di recepire tale funzione certamente non alternativa, ma rilevantemente aggiuntiva. Si tratta di una funzione di diritto pubblico esercitata attraverso un ufficio con un organico previsto di 40 persone.

Abbiamo qualche riserva sul risultato finale del testo, che potrà essere migliorato, e sul quale vi sarà un lavoro emendativo. Siamo preoccupati per il parere drasticamente negativo della Commissione bilancio: ci auguriamo che non si tratti di una legge bandiera, di una legge simbolo che lasci il tempo che trova. Speriamo che la condivisione di tali rilievi e di tali riserve si traduca nella costruzione effettiva di una legge di garanzia, e non solamente nell'accettazione della scrittura di un principio.

Dobbiamo ricordare che alla base della nostra proposta e delle altre proposte di legge presentate vi sono i lavori svolti nelle Commissioni giustizia che si sono succedute nel corso delle ultime legislature attraverso i Comitati carceri: questi hanno sempre realizzato tale servizio ispettivo che, tuttavia, non riusciva ad avere la forza di una rappresentazione in forma di denunzia nei confronti delle amministrazioni responsabili.

L'articolo 2 prevede alcune questioni riguardanti lo status ed i requisiti per far parte di tale autorità di garanzia. Gradiremmo che venisse recepito il primo punto del parere della Commissione giustizia, che chiede di individuare una soglia più bassa di esperienza nel campo dei diritti umani. Viene, infatti, prevista una soglia di ventennale esperienza nell'esercizio della tutela dei diritti umani, che è questione anche un po' generica dal punto di vista lessicale. La Commissione giustizia, all'unanimità, nella prima parte del suo parere, ha chiesto di abbassare tale soglia per evitare che si giunga a forme di professionalizzazione di tale funzione all'interno dell'autorità di garanzia.

Dovremo lavorare certamente sul campo delle incompatibilità previste dall'articolo 3, dovremo completarle ed essere più avveduti per evitare qualsiasi forma di burocratizzazione di un organismo che di burocratico deve avere solamente la struttura, ma deve avere una profonda aspirazione costituzionale e sociale per rispondere alla finalità che abbiamo voluto attribuirgli con le nostre proposte.

In merito alle funzioni ed ai poteri ci pare positivo sviluppare la possibilità della trasformazione del procedimento di semplice controllo e di carattere ispettivo (la presenza continua nelle carceri, nei luoghi di detenzione, nelle caserme in tante occasioni che, purtroppo, hanno suscitato grande sconcerto nell'opinione pubblica in relazione ad episodi a tutti perfettamente noti) in una presenza che consenta maggiore trasparenza e, soprattutto, l'immediatezza della constatazione che deve essere fatta da un organismo terzo e non può essere soltanto affidata a sanitari chiamati per l'occasione o a controlli che si risolvono in una sorta di verifica interna che non soddisfa le esigenze di chiarezza. Non si tratta solo delle violenze, ma anche - ripeto - delle condizioni oggettive e soggettive di detenzione degli uomini e delle donne, dei maggiorenni e dei minorenni sottoposti ad un trattamento di privazione della libertà personale.

Noi pensiamo di poter lavorare partendo dall'attuale testo dell'articolo 9, che prevede l'apertura del procedimento da parte del garante, in funzione di promozione dell'azione contro le amministrazioni colpevoli, contro gli uffici colpevoli di forme di inerzia o di forme di abbandono, quando non di deplorevole tolleranza di forme di degrado interno all'edificio o di degrado anche nell'assistenza normale e quotidiana. Lavoreremo sull'articolo 9 e sull'articolo 10, del quale segnaliamo la trasformazione del procedimento da puramente  ispettivo a contenzioso, che preveda la presenza e la partecipazione degli interessati.

Si tratta di una norma molto importante, in quanto essa solleva il detenuto, o colui il quale si trova in una restrizione di libertà personale, dall'onere della denunzia, perché tale onere implica necessariamente l'accettazione di una rinunzia in luogo della denunzia, della rinunzia a denunziare. In questi luoghi vi sono molti più casi di lesione della libertà e della dignità delle persone di quanti non ne vengano denunziati. Le denunzie esplodono solamente in occasione di episodi clamorosi, che spesso si concretizzano nella morte del detenuto o nel suo suicidio; i casi, tuttavia, sono molti di più, e non possono essere denunziati tutti.

Ecco dunque qual è l'importanza di queste norme illustrate dall'onorevole relatore: quella di sollevare il soggetto, che vede compresso il suo diritto alla salute e il suo diritto al rispetto della dignità personale, così com'è scritto in tutte le Convenzioni sui diritti umani, da questa impossibile, formale e spesso pretestuosa richiesta di denunzia, che rischia di esporlo alle reazioni, alle punizioni e alle forme di intervento vendicativo da parte di coloro i quali sono preposti alla vigilanza nei loro confronti.

L'articolo 10, attraverso la trasformazione del procedimento da meramente ispettivo in procedimento contenzioso - con gli ampi poteri, riconosciuti ai funzionari del garante, di ingresso, previo avviso, in tutti i luoghi, seppur nel rispetto del segreto, delle regole e dei limiti di un'invadenza, che non può avere evidentemente l'effetto invasivo nei confronti della delicatezza delle indagini che si svolgono o dei motivi per i quali è stata decisa la forma di privazione della libertà personale - contiene una profonda innovazione, sulla quale potremo lavorare.

Si tratta di un grande passo avanti, di un inizio forse in tono minore, con la speranza che le esigenze così pressanti poste sempre davanti ad ogni iniziativa di carattere parlamentare non facciano naufragare una proposta ed un testo che a nostro avviso rappresentano un buon avvio, che deve essere però ulteriormente integrato, ma soprattutto deve essere condiviso, creduto ed accettato, in una sua cultura che non è cultura di carattere ideologico, bensì cultura che nasce da profondi valori costituzionali e da profondi valori sociali.

Ecco perché i Democratici di sinistra sperano di poter continuare a collaborare nella realizzazione di questa importante legge, sperando che non vengano frapposti ostacoli ad un suo iter concreto e realistico, che superi qualsiasi forma di ostruzione, che possa rappresentare un motivo di arretramento dei principi da cui stasera questa legge può partire (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista - Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni generali sul provvedimento in esame a nome del gruppo della Margherita; mi permetto anche di riportare alcune delle considerazioni che l'onorevole Boato ha ripetutamente sviluppato in Commissione (sono stati assunti dei toni largamente convergenti).

Già nell'ottobre del 2003, quindi due anni fa, qualche quotidiano aveva sottolineato che il primo accordo bipartisan sull'istituzione del difensore civico per i detenuti si ebbe in Commissione affari costituzionali; è, quindi, una questione posta non tanto tempo fa, in ordine alla quale si sono effettuati alcuni approfondimenti, come ha ricordato molto compiutamente nella sua introduzione il relatore Nitto Palma, e si svolte ripetute audizioni, con apporti di varia natura. Quindi, il testo è arricchito di tutti questi contributi.

In fondo, la strada maestra per arrivare a questo testo (si ringraziano i primi firmatari delle proposte di legge presentate in merito, gli onorevoli Pisapia, Finocchiaro e Mazzoni) è in qualche modo  tracciata da documenti internazionali; nella relazione dell'onorevole Pisapia si ricorda come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e trattamenti inumani o degradanti abbia costantemente sollecitato i Governi a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione.

Si ricorda anche come l'Italia si presenti carente, in quanto non è stata ancora istituita la figura del difensore civico e non è previsto nell'ordinamento penitenziario un organo indipendente dall'amministrazione della giustizia avente poteri ispettivi.

In questa materia, vi è una pluralità di fonti internazionali: vorrei ricordare la Convenzione dell'ONU contro la tortura, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa.

La figura del difensore civico viene in qualche modo assimilata a quella delle authority che sono largamente diffuse nel nostro paese, in alcuni casi anche in misura sovrabbondante. Non vi è dubbio che, in questo caso, la sua finalità è essenziale, perché si tratta non solo di garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, funzioni generali dell'amministrazione, ma di tutelare - è la funzione più specifica - i diritti fondamentali delle persone detenute o, comunque, private della libertà personale.

Ci troviamo in qualche modo nel filone dell'attuazione di quelle garanzie che l'articolo 3, secondo comma, richiede, perché nei fatti e nei luoghi che configurano situazioni di detenzione questi diritti, seppure compressi e limitati, richiedono interventi di particolare tutela.

Si è detto che il giudice di sorveglianza non possa per sua natura adempiere a queste funzioni e, quindi, in questo contesto nasce la struttura, il disegno di questa norma.

Non ho molto da aggiungere alle considerazioni che sono state svolte e che riguardano la composizione, la struttura di questo organo. Si tratta di un modello a quattro membri, che assomiglia a quello dell'Autorità per la privacy, eletti dal Parlamento, con un voto limitato ed un meccanismo abbastanza snello. Mi pare sia anche snella la struttura di tale organo che, evidentemente, non riproduce le dimensioni molto più rilevanti di altre autorità indipendenti.

Probabilmente la strada con la quale alcuni problemi sollevati dalla Commissione bilancio sono stati bypassati può essere considerata proprio sotto questo particolare profilo.

In ordine ai poteri, occorre che alcuni di essi restino in capo a tale autorità, altrimenti la funzione finisce per essere soltanto teorica ed astratta e, quindi, ininfluente. Ricordo che il punto centrale è che il difensore civico concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

Per ragioni di tempo e di maggiore conoscenza da parte di coloro che hanno partecipato alla predisposizione di tale testo, non mi soffermo sui numerosi esempi - citati oltre che nella proposta di legge a prima firma Pisapia anche in quella presentata dall'onorevole Finocchiaro - di organismi paralleli - già funzionanti in Austria, in Danimarca, in Finlandia, in Ungheria, in Olanda, in Norvegia e in Portogallo - che hanno la precisa caratteristica di consentire al difensore civico di effettuare sopralluoghi periodici, con la previsione dell'accesso nei luoghi di detenzione. Tutto ciò può avvenire, naturalmente, senza preavviso, con la possibilità di ispezionare qualunque luogo e di incontrare chiunque senza restrizioni e senza accompagnamento.

Inoltre, il difensore civico, ai sensi dell'articolo 7, può prendere visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo e può richiedere all'amministrazione responsabile  e alle strutture indicate informazioni e comunicazioni. Si tratta, in fondo, di una attività ispettiva particolarmente rilevante in relazione alla natura di tali luoghi.

La funzione è di natura persuasoria, di raccomandazione che, in alcuni casi, può anche estendersi ad altro, come nel caso di denuncia di fatti di rilievo penale, di dichiarazioni pubbliche di biasimo e di attivazione di procedimenti disciplinari.

Se ciò si considera a fronte di una massima informalità consentita ai detenuti nel rivolgersi a tale autorità, questo istituto di garanzia potrebbe risolvere molti problemi.

Naturalmente, è prevista anche la possibilità di presentare una relazione annuale al Parlamento, comprensiva di tutte le attività che possono essere svolte da tale organismo.

Ho voluto soltanto fare un accenno a questo percorso, non solo sollecitato a livello internazionale, ma che mi pare sia anche moderno nella nostra legislazione e, quindi, ho ricordato quanto sommessamente è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, ovvero che la Costituzione prevede restrizioni particolari per coloro che si trovano in condizioni di detenzione. Tuttavia, l'articolo 13, laddove recita che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte alla restrizione della libertà» e in particolare l'articolo 27, laddove recita che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» sono le linee guida di un intervento di questo tipo.

Quindi, il senso e la filosofia sono quelli di assicurare effettività (per questo motivo ho richiamato il secondo comma dell'articolo 3) ad alcuni diritti fondamentali, la quale in realtà, non sempre è garantita.

Mi auguro pertanto che il dibattito possa contribuire ad apportare ulteriore miglioramenti al testo e che le perplessità espresse da qualche gruppo in Commissione non siano determinanti nel dibattito in aula, perché il percorso prefigurato mi appare estremamente concreto e positivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, negli ultimi anni la situazione degli istituti penitenziari e degli altri luoghi ove vengono trattenute persone private o limitate, per le ragioni più diverse, della libertà personale è esplosa nel nostro paese in tutta la sua drammaticità: sovraffollamento; carenza di operatori; esiguità dei fondi; incremento di eventi critici quali suicidi, tentativi di suicidio, mancati suicidi; atti di autolesionismo o più in generale episodi di violenza.

Quindi, si imponeva da tempo la necessità di intervenire non solo sulle condizioni di detenzione, sempre più disumane, ma anche e prima ancora per garantire forme di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale, nonché per creare meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, spesso nei fatti non sufficientemente tutelati e non raramente calpestati.

L'eccessivo cumulo di funzioni poste a carico di magistrati di sorveglianza, sempre più giudici delle misure alternative e sempre meno della possibilità di esercitare funzioni di controllo sull'esecuzione della custodia dei detenuti e degli internati nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere, la carenza di organico della magistratura di sorveglianza nonché di altre figure che hanno un ruolo fondamentale all'interno degli istituti carcerari e la presenza massiccia negli istituti penali di soggetti socialmente deboli, quali tossicodipendenti ed extracomunitari, pari a più del 50 per cento della popolazione detenuta e maggiormente esposti al rischio di abusi, rendono attuale ed urgente la necessità di interventi per un carcere più trasparente.

Non era quindi più procrastinabile l'individuazione di nuove forme e di nuovi strumenti di controllo della legalità nei luoghi di detenzione, senza ovviamente mettere in discussione quelli già esistenti. Proprio a questa esigenza risponde il provvedimento oggi al nostro esame, teso all'istituzione  di un nuovo soggetto di controllo e di verifica delle condizioni di detenzione, che operi a livello nazionale, che abbia un'effettiva autonomia ed indipendenza. E oggi finalmente, dopo anni da quando questa proposta è nata all'interno del dibattito tra coloro i quali si sono sempre battuti per la tutela dei diritti e delle garanzie, anche di chi è detenuto e privato della libertà personale, non posso non ringraziare, oltre ai firmatari delle diverse proposte di legge, il relatore, onorevole Nitto Francesco Palma, e l'onorevole Marco Boato, che tanto si è battuto, sia in sede di Commissione che in Conferenza dei capigruppo affinché il provvedimento pervenisse finalmente all'esame dell'Assemblea.

Sin dalla scorsa legislatura, del resto, il gruppo di Rifondazione comunista, riprendendo una proposta avanzata dall'associazione Antigone e sostenuta anche da altre associazioni che a vario titolo si occupano di carcere, aveva presentato proposte di legge tese all'istituzione di una figura già presente in molti paesi europei - basti ricordare il Portogallo e la Spagna -, ovvero quella del difensore civico delle persone private o limitate nelle libertà personale.

Oggi, nel nostro paese, il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è, a livello ordinamentale, il magistrato di sorveglianza. I parlamentari dispongono, invece, di un potere di visita in generale sulle condizioni degli istituti penitenziari, ma hanno limitate possibilità di intervento rispetto a casi singoli, se non attraverso gli strumenti del sindacato ispettivo che risultano spesso inefficaci.

La legge, infine, indica altri soggetti, quasi tutti interni all'amministrazione penitenziaria a cui i detenuti possono rivolgere reclamo. Ma non esistono forme di ispezione, da parte di soggetti autonomi e indipendenti, nei commissariati di polizia o nelle caserme dei carabinieri.

In un carcere, come in ogni altro luogo in cui le persone vengono private della libertà personale, gli equilibri sono estremamente precari e, talvolta, si creano situazioni di tensione, anche per problemi ai quali non sarebbe difficile trovare adeguate soluzioni. Ogni intervento deve tener conto della fragilità e della difficoltà dei rapporti tra la popolazione detenuta e il personale di polizia penitenziaria.

Il difensore civico penitenziario avrebbe diverse finalità: l'allentamento delle tensioni; la mediazione; la raccolta e l'elaborazione di un utile patrimonio informativo. Avrebbe inoltre - ne siamo convinti - un'importante funzione di deterrenza rispetto al rischio di abusi, siano essi lievi o gravi, che, purtroppo, non sono infrequenti e che raramente vengono denunciati, per motivi facilmente intuibili, fra cui il rischio di inammissibili, ma possibili ritorsioni o addirittura di atti vendicativi. Ciò chiaramente non significa generalizzare in maniera facile e assolutamente ingenerosa nei confronti dell'abnegazione della gran parte degli operatori e degli ufficiali ed agenti di polizia penitenziari che svolgono, con fatica e difficoltà, oltre che con encomiabile impegno, il loro difficile, delicato e faticoso compito. Il garante dei diritti dovrebbe avere anche il ruolo di cassa di risonanza dell'inadeguatezza dell'organico degli operatori penitenziari, che drammaticamente si ripercuote sulla realizzazione in concreto del diritto a quel trattamento teso al reinserimento previsto dall'ordinamento penitenziario e dalla nostra Costituzione.

Snellire le procedure, ridimensionare la litigiosità, informare correttamente l'opinione pubblica sulla situazione esistente nei luoghi ove vengono trattenute le persone private della libertà personale, fra cui ben possono esservi tanti innocenti, in modo da superare le emergenze legislative: anche questi saranno, o dovranno essere, i compiti del garante nazionale dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale, che il provvedimento al nostro esame intende istituire.

Può essere utile ricorrere ad alcuni esempi che quotidianamente si presentano nelle realtà detentive: abbreviare i tempi per un ricovero ospedaliero; fornire le informazioni per l'accesso al patrocinio gratuito per i non abbienti; sollecitare l'effettuazione dei lavori necessari per migliorare  le condizioni igienico-sanitarie dell'istituto; garantire, tramite visite ispettive, una continua verifica del rispetto di standard minimi di trattamento; verificare la congruità e la compatibilità con i nostri principi costituzionali, con le convenzioni internazionali sui diritti umani sottoscritte e ratificate dall'Italia e fatte proprie dal nostro paese; monitorare i regolamenti interni, la loro compatibilità con condizioni dignitose di detenzione e con gli standard europei e la loro fruibilità anche da parte degli extracomunitari.

Per assicurare queste, come altre funzioni di controllo della legalità nelle carceri e negli altri luoghi di privazione della libertà personale, è assolutamente necessario che il garante sia dotato di un potere effettivo. Questo è il motivo per il quale, insieme agli altri gruppi dell'opposizione, Rifondazione comunista ha presentato alcuni emendamenti, sia in Commissione sia in Assemblea, tesi a rendere maggiormente incisivo il ruolo di tale figura, rendendo possibile per il garante la visita nei CPT senza preavviso. Occorre inoltre affiancare al generico potere di visita alle camere di sicurezza presso le caserme dei carabinieri e della Guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza quello di una verifica effettiva delle condizioni in cui si trovano le persone ivi trattenute e di come siano effettivamente trattate. Non si può ignorare, a tale proposito, che nei suoi rapporti il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti ha costantemente sollecitato i Governi a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione ed ha spesso utilmente attinto, in vari paesi europei, informazioni attendibili dalle relazioni del difensore civico nazionale.

Tale Comitato, come emerge testualmente dai suoi rapporti, ha invitato ripetutamente i vari Stati a prevedere ispezioni da parte di specifici organismi indipendenti e autonomi, a garanzia di un dignitoso trattamento di tutte le persone private della libertà personale. Né si può ignorare che il nostro paese, fin dall'agosto 2003, ha sottoscritto il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, firmato a New York il 10 dicembre 1984 e che l'ONU ha adottato il 18 dicembre 2002, confermando così il proprio impegno nella protezione dei diritti umani.

Tale Protocollo prevede, tra l'altro, l'istituzione di un sottocomitato di prevenzione facente capo al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani e degradanti e l'introduzione, in ogni Stato, in ogni paese, di un meccanismo di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà.

Oltre al previsto comitato internazionale di esperti indipendenti, con facoltà di verifica ispettiva degli istituti di detenzione e dei posti di polizia dei paesi membri, nel Protocollo è stabilito - testualmente - che ogni Stato debba istituire un sistema interno di controllo affidato ad una autorità indipendente che abbia accesso a qualsiasi luogo di privazione della libertà personale: carceri, commissariati, ospedali psichiatrici, e quant'altro.

Mi preme anche sottolineare, a supporto della proposta di istituire anche nel nostro paese il garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, alcune esperienze di altri paesi, dove simili organismi hanno avuto un ruolo estremamente positivo.

In Austria, un simile organismo ha il compito di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti, con l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, una visita, senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari. Vi è inoltre il mediatore, istituito con legge del 1o luglio 1981, che ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti. Tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni richieste. La relazione annuale del mediatore (è sempre il caso dell'Austria), nella parte riguardante le carceri, è stata la più utile fonte di informazioni per il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani e  degradanti. Durante le sue visite ispettive, è stato lo stesso mediatore ad evidenziare, nella sua relazione al Parlamento, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia.

In Danimarca, vi è un organo indipendente, composto da due membri eletti per quattro anni in ciascuna regione, il quale può effettuare ispezioni, anche non preannunciate, nei luoghi dove sono reclusi detenuti in attesa di giudizio definitivo. Ogni abuso riscontrato è riferito al ministro della giustizia, che dovrà esaminare il caso e successivamente predisporre una relazione. Il comitato parlamentare che si occupa della riforma del codice penale, nel 1994, ha proposto di affidare ad un difensore civico parlamentare questo compito ispettivo.

In Finlandia, gli stabilimenti penitenziari sono regolarmente ispezionati dal difensore civico parlamentare, un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il Parlamento elegge, inoltre, un assistente parlamentare al difensore civico, che ha il compito della supervisione del sistema penitenziario, con poteri di visita sia nelle carceri sia negli altri luoghi di detenzione ove vi sia il rischio di maltrattamenti.

Nel 1995, è stato istituito in Ungheria l'ufficio dell'ombudsman parlamentare, che può ricevere i reclami di detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle carceri.

Un sistema diversificato di controlli è presente in Olanda. Un supervisory board (organo indipendente composto da membri con differenti professionalità) è istituito in ogni carcere. Ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge. Mensilmente, i membri di questo organismo incontrano il direttore del carcere, relazionando sulla situazione nell'istituto, ed hanno libero accesso nello stabilimento. Uno dei membri dell'ufficio ha il dovere di sentire i detenuti almeno una volta al mese.

In Norvegia, il difensore civico può ricevere reclami da detenuti e fra i suoi poteri vi è anche quello ispettivo, esercitato di propria iniziativa. Nelle relazioni annuali viene segnalata l'estrema importanza di tali ispezioni, in particolar modo negli istituti dove i reclusi hanno difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità personale.

In Portogallo, dal 1996 opera l'IGAI, che dispone di penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la legalità dell'operato delle Forze di polizia.

La legislazione italiana, per concludere, si presenta doppiamente carente, sia perché non è stata ancora istituita la figura del difensore civico, sia perché non è previsto nell'ordinamento penitenziario un organo indipendente dall'amministrazione della giustizia avente poteri ispettivi.

Il provvedimento al nostro esame tende, quindi, a porre rimedio a tale lacuna, denunciata anche dalle più recenti relazioni sui diritti fondamentali dell'Unione europea, nelle quali è stata altresì evidenziata una valutazione di tendenziale peggioramento della situazione carceraria in diversi paesi europei, tra cui purtroppo anche l'Italia. Inoltre, viene rivolto a tutti gli Stati membri un esplicito invito ad istituire un organismo indipendente ed imparziale e a ratificare in tempi brevi il protocollo ONU del 2002.

È utile anche ricordare, da ultimo, che recenti direttive europee hanno sottolineato il peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti e la carenza di sorveglianza e di controlli all'interno delle carceri, affermando la necessità di verificare il rispetto dei diritti che vengono proclamati.

Alla luce di tali considerazioni, non posso non ribadire l'importanza che l'attività del garante sia estesa anche ai centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri senza alcun tipo di preavviso, nonché ai commissariati di pubblica sicurezza e alle caserme della Guardia di Finanza e dei carabinieri.

Nell'auspicio, pertanto, che si arrivi al più presto all'approvazione del provvedimento al nostro esame, non posso non ricordare come, sull'istituzione del garante nazionale dei diritti delle persone private o limitate della libertà personale, vi sia  stato, almeno a parole, fin dall'inizio di questa legislatura un ampio consenso.

Il gruppo di Rifondazione comunista, mio tramite, farà di tutto affinché finalmente, dopo tanti anni, il Parlamento passi dalle parole ai fatti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.


 

 




[1]     A.C. 411 (on. Pisapia ed altri), A.C. 3229 (on. Mazzoni) e A.C. 3344 (on. Finocchiaro ed altri).

[2]     8 febbraio 2005: parere contrario; 25 maggio 2005: parere favorevole con condizioni; 27 luglio 2005: parere contrario; 8 novembre 2005: parere favorevole con condizione (all’Assemblea).

[3]     Il comando comporta l’obbligo, per il dipendente statale, di prestare la propria attività alle dipendenze di un’amministrazione diversa da quella alla quale appartiene. È disposto per un periodo di tempo determinato e per far fronte a necessità di servizio dal ministro competente, sentito l'interessato. Il collocamento fuori ruolo del dipendente si ha quando questi sia chiamato a svolgere funzioni attinenti ad interessi istituzionali vari, tassativamente indicate da norme ad hoc, esulanti da quelle proprie della pubblica amministrazione.

[4]     L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[5]     D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.

[6]     La sola proposta A.C. 1441 prevede il preavviso nel caso di visite nei CPTA.

[7]     Ulteriori casi in cui è possibile, per finalità di giustizia, procedere a colloqui personali con detenuti e internati anche senza autorizzazione sono recati dall’art. 18-bis della stessa L. 354/1975.

[8]     Il 1° marzo 2002 sono entrati in vigore i due protocolli alla Convenzione, aperti alla firma il 4 novembre 1993 ed entrambi ratificati dall’Italia con legge 15 dicembre 1998, n. 467. Il secondo di questi reca alcune disposizioni in merito all’elezione dei componenti del Comitato consentendone anche la rieleggibilità.

[9]     Ministero dell'interno. Direzione generale dei servizi civili. Circolare Prot .n 3435/50 30 agosto 2000, Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 22, comma i del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

[10]    Risposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento all’interrogazioni a risposta immediata Iniziative normative volte ad equiparare la procedura d'accesso ai centri di permanenza temporanea a quella prevista per l'accesso agli istituti di pena - n. 3-02964, Camera dei deputati seduta del 21 gennaio 2004.

[11]    Nel corso dell’esame nella XIV legislatura delle proposte di legge sull’istituzione del difensore civico si era rilevata la “necessità di raccordare il corretto esercizio dei poteri del difensore civico con le esigenze di salvaguardia investigativa che sono proprie del segreto che accompagna la fase delle indagini” (così il relatore nel corso dell’esame i sedere referente, I Commissione (Affari costituzionali), 30 luglio 2003).