Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Commissione di inchiesta sui fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 - A.C. 1043 e A.C. 1098
Riferimenti:
AC n. 1043/XV   AC n. 1098/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 41
Data: 24/08/2006
Descrittori:
COMMISSIONI D'INCHIESTA   GENOVA, GENOVA - Prov, LIGURIA
GRUPPO DEGLI OTTO PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI ( G8 )   INCHIESTE PARLAMENTARI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Commissione di inchiesta sui fatti accaduti
a Genova nel luglio 2001 in occasione
del vertice G8

(A.C. 1043 e A.C. 1098)

 

 

 

 

 

 

 

n. 41

 

 

24 agosto 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

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File: ac0120.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

Schede di lettura

L’attività parlamentare nella XIV legislatura  9

§      L’indagine conoscitiva sui fatti di Genova  9

§      Le proposte istitutive di una Commissione d’inchiesta  10

Le proposte di legge in esame  12

§      Oggetto delle proposte di legge  12

§      Finalità dell’inchiesta parlamentare  12

§      Composizione e funzionamento della Commissione  13

§      Attività d’indagine e poteri della Commissione  13

§      Regime del segreto  14

§      Conclusione dei lavori e relazione finale  15

Progetti di legge

§      A.C. 1043, (on. Mascia ed altri), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum   19

§      A.C. 1098, (on. Sgobio ed altri), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum   27

Lavori parlamentari svolti nella XIV Legislatura

Camera dei deputati

Progetti di legge

§      A.C. 1426, (on. Bertinotti ed altri), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum   41

§      A.C. 3589, (on. Mascia ed altri), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum   47

Esame in sede referente

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 luglio 2004  57

Seduta del 29 luglio 2004  59

Seduta del 30 luglio 2004  61

Seduta del 31 luglio 2004  63

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (art. 82)69

§      Codice penale (artt. 326, 366-384-bis)70

§      Legge 8 giugno 2000, n. 149. Disposizioni per l’organizzazione del Vertice G8 a Genova  83

Normativa comunitaria

§      Carta dei diritti dell’Unione Europea (art. 4)89

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1043

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum

Iniziativa

On. Mascia ed altri

Settore d’intervento

Parlamento; ordine pubblico; diritti e libertà fondamentali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§          Presentazione alla Camera

9 giugno 2006

§          annuncio

13 giugno 2006

§          assegnazione

12 luglio 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, reg.) e V (Bilancio)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1098

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum

Iniziativa

On. Sgobio ed altri

Settore d’intervento

Parlamento; ordine pubblico; diritti e libertà fondamentali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§          Presentazione alla Camera

13 giugno 2006

§          annuncio

14 giugno 2006

§          assegnazione

17 luglio 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, reg.) e V (Bilancio)

 

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le due proposte di legge in esame hanno entrambe ad oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta, composta di 20 deputati e di 20 senatori, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione.

Il compito che si intende affidare all’istituenda Commissione concerne la ricostruzione dei fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum, e l’accertamento delle eventuali responsabilità politiche ed amministrative.

Relazioni allegate

Le proposte, di iniziativa parlamentare, sono corredate della sola relazione illustrativa.

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La Costituzione prevede che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse” (art. 82). L’inchiesta può quindi essere anche deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Si è però andato affermando sin dalla terza legislatura (1958-1963) l’uso di deliberare le inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia, attenendo all’esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall’articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all’esclusiva competenza legislativa statale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Entrambe le proposte di legge prevedono che l’istituenda Commissione parlamentare adotti un regolamento interno per disciplinare la propria attività.

 

 


Schede di lettura

 


L’attività parlamentare nella XIV legislatura

L’indagine conoscitiva sui fatti di Genova

Tra il 19 e il 22 luglio 2001 l’Italia ha ospitato l’annuale Vertice degli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) che ha avuto luogo a Genova.

Nei giorni del summit si sono svolte nella città alcune manifestazioni nel corso delle quali si sono verificati disordini e scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, culminati nella morte di uno di questi, Carlo Giuliani, il 20 luglio.

 

Il 1° agosto 2001 l’Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, decideva di avviare un’indagine conoscitiva sui fatti accaduti a Genova in occasione dello svolgimento del vertice G8. Tenuto conto dell’analoga iniziativa del Senato, il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, on. Bruno, nella lettera con cui richiedeva al Presidente della Camera, ai sensi dell’art. 144, comma 1, del Regolamento della Camera, l’assenso allo svolgimento dell’indagine, evidenziava l’esigenza di promuovere le necessarie intese con il Presidente del Senato, secondo quanto previsto dall’art. 144, ultimo comma del Regolamento della Camera e dall’art. 48, ultimo comma, del Regolamento del Senato.

Le intese, perfezionate il 2 agosto 2001, prevedevano che le due Commissioni avrebbero costituito un Comitato paritetico, composto da 36 membri (18 deputati e 18 senatori), ripartiti tra i Gruppi secondo i criteri vigenti per la formazione degli organi bicamerali, nell’osservanza dei princìpi della rappresentatività e della proporzionalità dei Gruppi.

Il Comitato sarebbe stato presieduto da un deputato; secondo la prassi, la sua attività sarebbe stata disciplinata dal Regolamento della Camera che per prima aveva deliberato l’indagine conoscitiva.

L’Ufficio di Presidenza del Comitato (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due segretari) sarebbe stato nominato sulla base delle intese raggiunte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle due Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, ovvero, in mancanza di unanimità, eletto – come da prassi – direttamente dal Comitato.

Il termine per la conclusione dell’indagine veniva fissato per il 20 settembre 2001.

I lavori del Comitato sono iniziati il 7 agosto 2001 e sono proseguiti con lo svolgimento delle audizioni, sino al 7 settembre 2001. Le audizioni, 27 complessivamente, si sono svolte nell’arco di 10 sedute.

Conclusa la fase procedurale delle audizioni, secondo quanto convenuto nelle intese dei Presidenti dei due rami del Parlamento, l’Ufficio di Presidenza del Comitato, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 7 settembre 2001, ha stabilito che il Comitato avrebbe proseguito i propri lavori fino alla ultimazione di uno schema di documento conclusivo.

Il Comitato ha adottato nella seduta del 14 settembre 2001 una proposta di documento conclusivo, che è stata trasmessa alle due Commissioni affari costituzionali per la fase conclusiva dell’indagine, relativa alla discussione e alla approvazione del documento stesso.

Alla Camera, lo schema di documento conclusivo è stato discusso dalla Commissione affari costituzionali il 18 e il 20 settembre 2001, giorno in cui è stato approvato; l’approvazione di tale documento ha comportato la preclusione delle due proposte alternative di documento conclusivo presentate dai deputati Violante, Sinisi, Boato, Bressa, Labate, Soda e Zanotti nonché dal deputato Mascia.

La Commissione affari costituzionali del Senato ha discusso, approvandolo, il documento conclusivo dell’indagine nelle sedute del 18, 19 e 20 settembre 2001. Presso la stessa Commissione è stato presentata ed illustrata una proposta alternativa di documento conclusivo (allegata al riassunto dei lavori), sottoscritta dai senatori Bassanini, Dentamaro, Iovene, Marini, Petrini, Turroni e Villone.

Le proposte istitutive di una Commissione d’inchiesta

Tre anni dopo, il 20 luglio 2004, la Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l’esame di due proposte di legge di iniziativa parlamentare volte all’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova.

Le proposte di legge (A.C. 1426, on. Bertinotti ed altri, e A.C. 3589, on. Mascia ed altri) avevano entrambe ad oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta bicamerale, composta di 20 deputati e di 20 senatori, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione.

Mentre la proposta A.C. 1426 si limitava a indicare, come finalità della Commissione, l’indagine “sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum “, il progetto A.C. 3589 individuava dettagliatamente le seguenti questioni oggetto di accertamento:

§      ricostruire gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione del vertice G8;

§      accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il predetto vertice si sia verificata la sospensione dei diritti costituzionali fondamentali;

§      ricostruire la gestione dell’ordine pubblico (“facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti”);

§      indagare sulla dinamica della morte del manifestante Carlo Giuliani, “anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche ed amministrative”;

§      indagare sui fatti accaduti presso la scuola Diaz, anche in tal caso accertando le eventuali relative responsabilità amministrative e politiche;

§      ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, al fine di accertare “se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti, e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati”.

La Commissione ha dedicato all’esame delle proposte di legge quattro sedute nel mese di luglio 2004, senza pervenire alla sua conclusione.

 

Si ricorda che, in precedenza, la I Commissione del Senato aveva concluso, in tempi diversi, l’esame di proposte di inchiesta monocamerale sulla stessa materia (doc. XXII, n. 4, sen. Angius ed altri e doc. XXII, n. 13, sen. Malabarba ed altri), dando mandato ai relatori di riferire in Assemblea per la loro reiezione, rispettivamente il 6 febbraio 2002 e il 9 luglio 2003.


Le proposte di legge in esame

Oggetto delle proposte di legge

Le proposte di legge in esame (AC 1043, on. Mascia ed altri; A.C. 1098, on. Sgobio ed altri) hanno entrambe ad oggetto l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta, composta di 20 deputati e di 20 senatori, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione.

Il compito che si intende affidare all’istituenda Commissione concerne la ricostruzione dei fatti accaduti a Genova nel luglio del 2001, in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum (articolo 1, comma 1).

Se si eccettua il comma 2 dell’articolo 1, diversamente formulato quanto all’elencazione delle finalità dell’inchiesta, le due proposte di legge sono identiche. La prima (A.C. 1043) riproduce sostanzialmente il testo della proposta di legge A.C. 3589 (on. Mascia ed altri), della quale la I Commissione della Camera aveva iniziato l’esame nel corso della XIV legislatura (v. supra).

Finalità dell’inchiesta parlamentare

Entrambe le proposte di legge, all’articolo 1, comma 2, elencano dettagliatamente, pur se con diversa formulazione, le questioni oggetto di accertamento ad opera della Commissione.

In sintesi, secondo entrambe le proposte di legge, la Commissione dovrà

§         ricostruire la gestione dell’ordine pubblico e le relative responsabilità politiche e amministrative nelle vicende in oggetto:

-          l’A.C. 1043 richiede, in particolare, che si faccia luce “sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti”;

-          l’A.C. 1098 prevede, in due specifici punti, l’accertamento delle “circostanze che hanno portato all'autorizzazione dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze dell'ordine contro i manifestanti” e delle “circostanze e responsabilità per le quali gruppi non autorizzati, quali quelli denominati “black bloc”, come risulta da numerose testimonianze, hanno potuto agire in maniera quasi indisturbata in diverse aree della città, mentre il corteo dei manifestanti, nel corso delle giornate del 20 e del 21 luglio, è stato oggetto di numerose e ripetute cariche da parte delle Forze dell'ordine nonostante le manifestazioni fossero state tutte precedentemente autorizzate”;

§         accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti costituzionali fondamentali;

§         indagare sulla dinamica della morte del manifestante Carlo Giuliani, anche al fine di accertare le eventuali responsabilità politiche ed amministrative;

§         indagare sulla vicenda concernente l’irruzione notturna delle forze dell’ordine nella scuola Diaz, anche in tal caso accertando le eventuali responsabilità amministrative e politiche con riguardo alle violenze verificatesi nell’occasione e, in particolare, ricostruendo la catena di comando;

§         ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, utilizzata quale centro di permanenza temporanea dei manifestanti arrestati, con particolare riguardo al trattamento riservato a questi ultimi.

Il solo A.C. 1043 prevede, quale autonomo compito, la puntuale ricostruzione degli avvenimenti accaduti a Genova in occasione del vertice.

Composizione e funzionamento della Commissione

La Commissione è formata, in base ad entrambe le proposte, da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dai Presidenti di Camera e Senato in proporzione al numero di componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento (articolo 2, comma 1).

Per quanto riguarda la scelta del presidente della Commissione (nonché dei due vicepresidenti e dei due segretari), le proposte ne prevedono l’elezione da parte della Commissione stessa tra i propri membri (articolo 2, comma 2).

Prima dell’inizio dell’attività di inchiesta, la Commissione adotta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno, che ne disciplina il funzionamento (articolo 5, comma 1).

I testi in esame danno inoltre alla Commissione la possibilità di riunirsi in seduta segreta quando lo ritenga (articolo 5, comma 2) e di avvalersi direttamente dell’opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (articolo 5, comma 3).

La Commissione dispone di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere, d’intesa tra loro. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste in parti uguali a carico dei bilanci interni delle due Camere (articolo 5, commi 4 e 5).

Attività d’indagine e poteri della Commissione

La proposta – ribadendo la previsione costituzionale – prevede che la Commissione operi con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria (articolo 3 comma 1).

Per le audizioni a testimonianza in Commissione si prevede l’applicazione degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, che sanzionano una serie di delitti contro l’attività giudiziaria[1](articolo 3 comma 4).

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Commissione può richiedere copie di atti relativi a procedimenti in corso presso l’autorità giudiziaria e altri organi inquirenti, ovvero relativi a indagini o inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (articolo 3, comma 2).

Regime del segreto

Per quanto riguarda la questione del segreto, si ricorda che l’art. 12 della L. 801/1977[2] dispone, al comma 1, che sono coperti da segreto di Stato gli atti, i documenti e le attività la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità dello Stato; il comma 2 prevede che il segreto non possa essere eccepito in ordine a fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

In materia di segreto, le proposte in esame prendono in considerazione tre diversi profili:

§         l’opponibilità del segreto nei confronti della Commissione;

§         l’opponibilità del segreto da parte della Commissione;

§         l’obbligo del segreto da parte dei singoli membri della Commissione.

Quanto all’opponibilità del segreto nei confronti della Commissione, l’articolo 3, comma 4, di entrambe le proposte prevede che ad essa, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, non possano essere opposti il segreto di Stato, il segreto d’ufficio, i segreti bancario e professionale. È, inoltre, inopponibile alla Commissione il segreto funzionale da parte delle altre Commissioni parlamentari d’inchiesta che abbiano assoggettato atti o documenti a tale vincolo (articolo 3, comma 2).

Per quanto riguarda l’opponibilità del segreto da parte della Commissione, si prevede che sia essa a stabilire quali atti e documenti non debbano essere divulgati; devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ad indagini preliminari di procedimenti giudiziari (articolo 3, comma 5) e, comunque, quelli concernenti procedimenti e inchieste in corso in sede giudiziaria o parlamentare sino a che siano coperti da segreto (articolo 3, comma 2).

Riguardo agli atti coperti da divieto di divulgazione si prevede, per i membri della Commissione, per il personale addetto e per ogni altro soggetto che collabori con essa, nonché per chiunque venga a conoscenza di tali documenti per ragioni di ufficio o di servizio, il vincolo del segreto, per la cui violazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 326 c.p., ovvero la reclusione da sei mesi a tre anni (articolo 4).

Conclusione dei lavori e relazione finale

Il termine per il completamento dei lavori della Commissione è fissato in sei mesi dalla sua costituzione (articolo 2, comma 3, di entrambe le proposte). Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere la relazione finale sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta.

 

L’articolo 6 di entrambe le proposte di legge dispone che la legge medesima entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 


Progetti di legge


N. 1043

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

MASCIA, BOATO, LEONI, LICANDRO, ZACCARIA, ZELLER

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum

 

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Presentata il 9 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il 3 agosto 2001 veniva istituito, nell’ambito delle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un Comitato paritetico per l’indagine conoscitiva sui fatti accaduti a Genova nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 2001, in occasione del vertice G8. L’indagine si è conclusa il 20 settembre 2001 con l’approvazione di un documento di maggioranza e due distinti documenti di minoranza.

      Le numerose audizioni e la documentazione acquisita durante i lavori del Comitato hanno consentito solo una sommaria e parziale ricostruzione dei fatti accaduti a Genova. Ciò soprattutto in ragione del breve tempo in cui si sono svolti i lavori e dei limitati poteri di cui il Comitato disponeva. Si sottolinea, in particolare, la circostanza che i soggetti che venivano escussi innanzi al Comitato non avevano l’obbligo di deporre secondo verità, né di fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso. Si è svolta, quindi, una serie di audizioni in cui i massimi vertici delle Forze dell’ordine rilasciavano dichiarazioni confuse, contraddittorie e reticenti su quanto accaduto nelle piazze, all’interno delle caserme ove i manifestanti arrestati erano stati condotti, nonché sull’episodio relativo alla «perquisizione» alla scuola Diaz. La conclusione dei lavori del Comitato confermava chiaramente la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che procedesse all’indagine con i poteri propri della magistratura.

      In effetti, gli sviluppi delle inchieste della magistratura avviate sui fatti di Genova e la documentazione successivamente resasi disponibile sotto forma di video avvalorano ancora di più la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta.

      Per quanto accaduto alla caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, è risultato chiaro dalle testimonianze, via via aggiuntesi, che taluni abusi sono stati consumati, mentre a seguito delle audizioni rese innanzi al Comitato e della relazione di indagine amministrativa tutto era stato spiegato come una semplice disfunzione organizzativa.

      Ancora più eclatanti sono gli sviluppi relativi alla «perquisizione» della scuola Diaz. Si pensi alla «costruzione» di false prove di accusa, operata da funzionari di alto grado della Polizia di Stato, nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola.

      Per quel che riguarda, invece, la gestione dell’ordine pubblico in piazza, anche in questo caso non si è riusciti a fare luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato durante i giorni del vertice G8 una spirale repressiva di inusitata violenza nei confronti dei manifestanti, che nella giornata del 20 luglio ha determinato cariche a freddo e ingiustificate nei confronti del corteo dei disobbedienti mentre sfilava lungo il percorso autorizzato in via Tolemaide (come risulta dai documenti esibiti dai rappresentanti del Genoa Social Forum); ciò ha determinato un precipitare degli eventi che ha condotto all’uccisione di Carlo Giuliani.

      Sulla dinamica della tragica morte di Carlo Giuliani nulla si è potuto appurare durante i lavori del Comitato e i dubbi e gli interrogativi che aleggiano su quella vicenda sono ancora oggi senza risposta. Fermo restando che l’accertamento delle responsabilità penali individuali è funzione esclusiva della magistratura, preme sottolineare che è invece prerogativa del Parlamento e di una Commissione parlamentare di inchiesta accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che hanno contribuito, tramite l’effettiva gestione dell’ordine pubblico, al verificarsi della morte del giovane Giuliani.

      Il perpetuarsi di abusi e di violenze si è verificato anche nella giornata del 21 luglio fino a culminare nell’irruzione alla scuola Diaz; alla fine del vertice G8 è risultato che le Forze dell’ordine hanno impiegato oltre 6.000 candelotti lacrimogeni; dalle relazioni di servizio dei carabinieri risulta che sono stati esplosi almeno 15 colpi di arma da fuoco oltre quelli che hanno ucciso Carlo Giuliani. Un bilancio impressionante e senza precedenti nella storia repubblicana. Interrogativi inquietanti circa l’effettiva gestione dell’ordine pubblico e l’operato delle medesime Forze dell’ordine affiorano ormai anche dalle inchieste della magistratura.

      Last, but not least, arrivano i rilievi del Parlamento europeo. Con un documento adottato il 15 gennaio 2003, la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2000/2014(INI)), il Parlamento europeo ha ufficialmente mosso accuse nei confronti dell’Italia per i fatti di Genova. Oltre all’esplicita deplorazione «delle sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova» (punto 44), la risoluzione (punto 45) «rileva in particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)». Riteniamo il documento adottato dal Parlamento europeo una sorta di «invito vincolante» rivolto ai diversi livelli istituzionali italiani affinché facciano piena luce su quegli avvenimenti. L’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta rappresenta, anche in questo caso, lo strumento più appropriato non solo per rispondere alle sollecitazioni dell’Istituzione comunitaria in quanto tale, ma anche per rendere conto di quanto accaduto ai singoli Governi dell’Unione europea, che pure hanno contato tra le vittime delle violenze molti propri cittadini.

      I risultati insufficienti e insoddisfacenti cui è pervenuto il Comitato impongono, allo stato, la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che ricostruisca quanto accaduto a Genova in quei giorni del luglio 2001, che individui le catene di comando e che accerti le responsabilità politiche e amministrative che hanno condotto alla commissione di abusi di tale entità da annullare i diritti civili dei cittadini. Fermo restando che i processi in corso dovranno stabilire le eventuali responsabilità individuali dal punto di vista giudiziario, rimane la necessità politico-istituzionale di fare luce su quanto avvenuto a Genova in quei giorni. È fuori di dubbio, infatti, che in un Paese democratico le Forze dell’ordine debbano tutelare i diritti dei cittadini e non abusarne o conculcarli. Riteniamo che questa sia materia di interesse pubblico tale da giustificare l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, atteso che il funzionamento delle Forze dell’ordine e la tutela dell’ordine pubblico nel rispetto dei diritti costituzionali devono essere patrimonio condiviso da tutte le parti politiche; solo dissipando le ombre che ancora gravano su quei giorni si potrà raggiungere questo obiettivo.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 svoltosi nel luglio 2001 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.

      2. La Commissione ha il compito di:

          a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum:

          b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

          c) ricostruire la gestione dell’ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

          d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l’effettiva gestione dell’ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

          e) indagare sull’irruzione delle Forze dell’ordine nella scuola Diaz, facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

          f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.

 

 

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge l’Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

      3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

 

 

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

      2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.

      4. Per i fatti oggetto dell’inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario.

      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

 

Art. 4.

(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 3, commi 3 e 6.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell’obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

 

 

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell’inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

      2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

      3. La Commissione può avvalersi direttamente dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

      4. Per l’espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

 

 

Art. 6.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


N. 1098

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FEDERICO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum

 

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Presentata il 13 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nel luglio del 2001, in occasione della riunione del G8, la città di Genova fu teatro di una violenza inaudita. Il 20 luglio, in un clima ormai esasperato dalla pessima gestione politica e amministrativa da parte delle Forze dell'ordine, veniva ucciso, nel corso di una manifestazione, il giovane Carlo Giuliani. Uno spettacolo indegno si presentava in quei giorni agli occhi dell'opinione pubblica nazionale e internazionale: una città trasformata in un campo di battaglia, in cui gruppi di «black bloc» giravano indisturbati per la città distruggendo, saccheggiando e attaccando violentemente le Forze di polizia, mentre i cortei organizzati dalle organizzazioni pacifiste e regolarmente autorizzati venivano più e più volte caricati dalle Forze dell'ordine. Le manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum, infatti, cui aderivano numerosi collettivi e organizzazioni pacifisti, circoli ARCI, Rete Liliput e altri ancora, venivano fatte oggetto di numerosi attacchi da parte delle Forze di polizia, che in quella occasione hanno fatto uso di oltre 6 mila lacrimogeni. Il corteo del 21 luglio, solo per fare un esempio, al quale presero parte circa 300 mila persone, partito regolarmente, perché regolarmente autorizzato, si snodava per un paio di chilometri, lungo i quali veniva ripetutamente caricato dalle Forze di polizia che lo dividevano in diverse tronconi, il primo dei quali continuava il suo percorso, mentre i rimanenti venivano più volte caricati dalle Forze dell'ordine senza una spiegazione apparente.

      Oltre alla gestione delle strade e dell'ordine pubblico «in piazza» e alla tragica morte di Carlo Giuliani, i giorni del luglio 2001 sono tristemente noti anche per i fatti della caserma di Bolzaneto e per l'irruzione nella scuola Diaz. Per entrambe le drammatiche vicende la magistratura sta facendo il suo corso, ma spetta comunque al Parlamento chiarire le responsabilità politiche e amministrative che hanno permesso ciò che ha indotto Amnesty International a parlare del nostro Paese, e di Genova in particolare, come del «teatro della più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale».

      Nella caserma di Bolzaneto era stato allestito un centro di raccolta per i manifestanti sottoposti a misure di fermo. Secondo quanto riferito dagli oltre 200 fermati che furono condotti nella caserma, e come risulta anche agli atti del procedimento giudiziario tuttora in corso, i fermati furono sottoposti a ogni tipo di trattamento disumano: sputi, minacce, schiaffi, calci, obbligo di rimanere in piedi di fronte ai muri, le gambe e le braccia allargate, per ore e ore, perquisizioni personali umilianti, effettuate senza fare alcuna differenza tra uomini e donne, privazione di cibo e di acqua per lungo tempo; un ragazzo sarebbe stato obbligato a camminare a quattro zampe e ad abbaiare, mentre le ragazze sarebbero state sottoposte a minacce di stupro. Il tutto, naturalmente, senza che i fermati potessero in alcun modo comunicare con l'esterno e con il proprio avvocato. Una vicenda che indigna e umilia e che nessuna giustificazione avanzata - quale quella che si sarebbe trattato di «mele marce» tra i funzionari - può in alcun modo giustificare. Il Parlamento e il Paese hanno diritto di sapere chi era il responsabile della caserma di Bolzaneto, chi era a conoscenza della palese violazione dei diritti umani cui sono stati oggetto i fermati e ha taciuto, quale dirigente ha assistito alle brutalità loro inferte - degne di un regime militare quale quelli in passato tristemente conosciuti in America latina - e chi ha materialmente posto in essere tali comportamenti, che sono punibili ai sensi del codice penale.

      L'irruzione nella scuola Diaz, invece, è stata effettuata nel corso della notte e ha colto gli occupanti nel sonno. Uomini armati, con il volto coperto con caschi o con sciarpe in maniera tale da non poter essere identificati, hanno fatto irruzione nei locali colpendo ripetutamente i giovani che vi dormivano. Il blitz fu giustificato con prove che si sono poi rilevate false, costruite «su misura» da uomini della Polizia di Stato. Le 93 persone arrestate nel corso del raid dichiararono di non aver opposto resistenza - anche perché colte nel sonno - e nonostante ciò di essere state sottoposte a percosse di ogni tipo: 82 di queste risulteranno infatti ferite. Gli arrestati furono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di armi, appartenenza a un'organizzazione criminale dedita al saccheggio e alla distruzione della proprietà: tutte accuse che al termine delle indagini, nel febbraio 2004, si sono rilevate false e i cui procedimenti sono stati archiviati per mancanza di prove. Anche in questo caso i cittadini e le cittadine del nostro Paese e il Parlamento devono poter conoscere i responsabili di tale vero e proprio abuso di potere. Chi ha dato l'ordine di effettuare il blitz, chi vi ha effettivamente partecipato, chi ha costruito le false prove per giustificare il comportamento delle Forze dell'ordine, chi erano i componenti delle Forze dell'ordine che si celavano dietro sciarpe e caschi nel corso dell'irruzione?

      La morte del giovane Carlo Giuliani, infine, rappresenta l'evento più tragico e terribile di quei drammatici giorni. La dinamica dei fatti mostra non solo la totale mancanza di coordinamento tra le Forze dell'ordine sul campo, ma anche il salto di qualità che la gestione dell'ordine pubblico ha compiuto in occasione del G8. Fare luce sull'uccisione del giovane Giuliani è un dovere cui deve rispondere uno Stato democratico nei confronti delle proprie istituzioni e dei propri cittadini e cittadine, ma anche e soprattutto nei confronti del dolore della famiglia che ha il diritto di conoscere i responsabili della morte del proprio figlio, e non solo il responsabile materiale. Anche qui è necessario rispondere a domande precise: chi in quei giorni aveva il compito di gestire la piazza e gli spostamenti delle Forze dell'ordine sul campo, chi ha dato l'ordine di utilizzare le armi da fuoco contro i manifestanti, chi aveva il compito di coordinare le Forze dell'ordine, perché un corteo regolarmente autorizzato è stato caricato e disperso in maniera inspiegabile, creando le condizioni che hanno portato alla morte di Carlo Giuliani?

      Responsabilità politiche, dunque, da iscrivere a carico del passato Governo Berlusconi e sulle quali deve essere fatta piena luce, ma anche responsabilità amministrative che non sono state affatto chiarite nel corso di questi cinque anni. La sequenza dell'uccisione del giovane Carlo Giuliani è semplice e sconcertante. Il corteo proveniente dallo stadio Carlini, infatti, era stato inizialmente autorizzato fino a piazza Verdi, ma è stato inspiegabilmente caricato a 300 metri dalla medesima piazza. Verso le 16,30 il corteo cercava di fare ritorno allo stadio Carlini, ma veniva ancora ripetutamente caricato. In questo contesto, nella confusione che ne era seguita, con i manifestanti che cercavano riparo nelle vie laterali, si sono create le condizioni nelle quali ha trovato la morte Carlo Giuliani in piazza Alimonda. Qui da un defender, rimasto inspiegabilmente sul posto mentre il resto delle Forze dell'ordine si era allontanato, Antonio Placanica ha sparato contro Carlo Giuliani perché (così lo stesso Placanica si difenderà) impaurito dal fatto che questi teneva tra le mani un estintore con la presunta intenzione di colpirlo. Dopo gli spari il defender è passato ben due volte sul corpo del giovane ormai esanime a terra. Il processo a carico di Antonio Placanica, che si autoaccusa di aver sparato, in realtà non arriva a essere celebrato perché il giudice per le indagini preliminari, dopo un'indagine frettolosa e piena di lati oscuri - nel corso della quale si è addirittura ipotizzato che Carlo Giuliani sia stato colpito da un proiettile sparato in aria che sarebbe stato deviato da un calcinaccio o da un sasso (!!??) - ha accolto la richiesta di archiviazione per legittima difesa avanzata dal pubblico ministero, formulando un giudizio di assoluzione.

      Queste le vicende - irruzione alla scuola Diaz, fatti della scuola di Bolzaneto e uccisione del giovane Carlo Giuliani - alle quali il Comitato istituito il 2 agosto 2001 nell'ambito delle Commissioni Affari costituzionali delle due Camere, per lo svolgimento di apposita indagine conoscitiva, non ha saputo e non ha potuto dare risposte. La mancanza di una Commissione parlamentare di inchiesta, infatti, non ha consentito di fare piena luce sulle responsabilità di carattere generale e sui singoli fatti specifici accaduti a Genova in quei tragici giorni. La reticenza, le dichiarazioni confuse e contraddittorie di coloro che sono stati auditi dal Comitato non hanno consentito una ricostruzione puntuale della dinamica dei fatti, l'accertamento delle responsabilità dei funzionari delle Forze dell'ordine sul campo e di coloro che avevano il compito di coordinare le Forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza.

      Solo una Commissione parlamentare di inchiesta, infatti, è in grado di rispondere agli interrogativi fin qui posti e soprattutto di verificare se nel nostro Paese in quei giorni si sia effettivamente assistito a «una sospensione dei diritti democratici», come denunciato da Amnesty International.

      Lo strumento della Commissione di inchiesta è l'unico, inoltre, che può stabilire anche come mai gruppi di «black bloc» abbiano potuto agire indisturbati in diverse parti della città, senza che le Forze dell'ordine siano state in grado di fermarli e di circoscriverne l'azione, mentre una violenza di una atrocità inaudita si è invece abbattuta su migliaia di dimostranti, i cui cortei, regolarmente autorizzati, sfilavano per le vie della città al di fuori della cosiddetta «zona rossa».

      Tutti interrogativi sui quali il Parlamento ha il dovere di fornire una risposta chiara ai cittadini e alle cittadine del nostro Paese, ma anche ai rilievi mossi dal Parlamento europeo che, con un documento adottato il 15 gennaio 2003, la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2001/2014 (INI)), ha ufficialmente mosso accuse nei confronti dell'Italia per i fatti di Genova.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sui fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice del G8 svoltosi a Genova nel luglio 2001 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.

      2. La Commissione ha il compito di:

          a) individuare le responsabilità della gestione dell'ordine pubblico e del coordinamento delle Forze dell'ordine nei giorni dello svolgimento del vertice del G8;

          b) ricostruire la dinamica degli avvenimenti che hanno portato alla tragica morte di Carlo Giuliani al fine di accertare le responsabilità politiche ed amministrative;

          c) individuare le responsabilità politiche e amministrative nella gestione dell'ordine pubblico e stabilire le circostanze che hanno portato all'autorizzazione dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze dell'ordine contro i manifestanti;

          d) accertare le circostanze e le responsabilità per le quali gruppi non autorizzati, quali quelli denominati «black bloc», come risulta da numerose testimonianze, hanno potuto agire in maniera quasi indisturbata in diverse aree della città, mentre il corteo dei manifestanti, nel corso delle giornate del 20 e del 21 luglio, è stato oggetto di numerose e ripetute cariche da parte delle Forze dell'ordine nonostante le manifestazioni fossero state tutte precedentemente autorizzate;

          e) ricostruire la dinamica degli avvenimenti che hanno portato all'irruzione nella scuola Diaz, al fine di stabilire la catena di comando e le responsabilità politiche e amministrative di chi ha autorizzato e di chi ha direttamente gestito l'irruzione, con particolare riguardo alle violenze e agli abusi nei confronti delle persone che occupavano la scuola stessa;

          f) ricostruire la dinamica dei fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto, quale centro di permanenza temporaneo dei manifestanti arrestati, accertando, in particolare, chi fossero i responsabili della struttura e chi ha autorizzato o perpetrato le violenze, i soprusi e i trattamenti disumani di cui sarebbero stati vittime gli arrestati;

          g) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice del G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione.

 

 

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

      2. La Commissione, nella prima seduta elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

      3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

 

 

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

       2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto.

      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.

      4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario.

      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

 

Art. 4.

(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

 

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.

      2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

      3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

 

 

Art. 6.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

Lavori parlamentari svolti nella XIV Legislatura

 


Camera dei deputati

 


Progetti di legge

 


N. 1426

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

BERTINOTTI, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA,PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum

 

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Presentata il 26 luglio 2001

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Onorevoli Colleghi! - Riteniamo indispensabile la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su ciò che è accaduto a Genova in occasione del G8 e delle manifestazioni di dissenso e di protesta contro di essa.

        Gli avvenimenti, infatti, che riteniamo molto gravi sul piano repressivo, fino al punto che ci sembra emergere una sospensione dello Stato di diritto per quanto riguarda garanzie e diritti dei singoli e la stessa libertà costituzionale di manifestazione, sollevano inquietudini sul terreno della dinamica dei fatti, molto oscura, delle disposizioni impartite alle Forze dell'ordine, delle responsabilità politiche e della gerarchia dei comandi militari.

        Per evitare imprecisioni e strumentalizzazioni, che riguardano l'immagine stessa del nostro Paese in campo internazionale, è indispensabile che il Parlamento accerti con precisione le dinamiche degli avvenimenti affinché si possano, al fine, trarre giudizi motivati su una questione politica e giuridica di rilevanza straordinaria.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.

 

 

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

        3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

 

 

 

 

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

        2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

        3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.

        4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

        5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

 

Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.

        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

 

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

        1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

        3. La Commissione può avvalersi direttamente dall'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

        4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

 

 

Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 3589

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, BOATO, BRESSA, BUEMI, LEONI, PISTONE

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum

 

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Presentata il 24 gennaio 2003

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Onorevoli Colleghi! - Il 2 agosto 2001 veniva istituito un Comitato di indagine conoscitiva parlamentare bicamerale in relazione a quanto accaduto a Genova nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 2001 in occasione del vertice G8. I lavori del Comitato si concludevano il 20 settembre 2001 con l'approvazione di una relazione di maggioranza e due distinte relazioni di minoranza. Le numerose audizioni e la documentazione acquisita durante i lavori del Comitato hanno consentito solo una sommaria e parziale ricostruzione dei fatti accaduti a Genova. Ciò soprattutto in ragione del breve tempo in cui si sono svolti i lavori e dei limitati poteri di cui il Comitato disponeva. Si sottolinea, in particolare, la circostanza che i soggetti che venivano escussi innanzi al Comitato non avevano l'obbligo di deporre secondo verità, né di fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso. Si è assistito così ad una serie di audizioni in cui i massimi vertici delle Forze dell'ordine rilasciavano dichiarazioni confuse, contraddittorie e reticenti su quanto accaduto nelle piazze, all'interno delle caserme ove i manifestanti arrestati erano stati condotti, nonché sull'episodio relativo alla "perquisizione" alla scuola Diaz. La conclusione dei lavori del Comitato di indagine confermava chiaramente la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che procedesse all'indagine con i poteri propri della magistratura, così come già richiesto dalle opposizioni.

        In effetti, gli sviluppi delle inchieste della magistratura avviate sui fatti di Genova e la documentazione successivamente resasi disponibile sotto forma di video, avvalorano ancora di più la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta. Per quanto accaduto alla caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, è risultato chiaro dalle testimonianze, che si sono via via aggiunte, che degli abusi sono stati consumati, mentre a seguito delle audizioni rese innanzi al Comitato e della relazione di indagine amministrativa tutto era stato spiegato come una semplice disfunzione organizzativa.

        Ancor più eclatanti sono gli sviluppi relativi alla "perquisizione" della scuola Diaz: in tal caso la reticenza e il mendacio di coloro che hanno riferito al Comitato appaiono di palmare evidenza. Si pensi alla "costruzione" di false prove di accusa, operata da funzionari di alto grado della Polizia di Stato, nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola. Non può essere taciuto che taluni di quei funzionari hanno rilasciato dichiarazioni quantomeno reticenti innanzi al Comitato di indagine.

        Per quel che riguarda, invece, la gestione dell'ordine pubblico in piazza, anche in questo caso non si è riusciti a fare luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato durante i giorni del vertice G8 una spirale repressiva di inusitata violenza nei confronti dei manifestanti, che nella giornata del 20 luglio ha determinato cariche a freddo e ingiustificate nei confronti del corteo dei disobbedienti mentre sfilava lungo il percorso autorizzato in via Tolemaide (come risulta dai documenti esibiti dai rappresentanti del Genoa Social Forum); ciò ha determinato un precipitare degli eventi che ha condotto all'uccisione di Carlo Giuliani. A riguardo merita di essere sottolineato che sia il capo della Polizia che il questore hanno dichiarato innanzi al Comitato di indagine che quel corteo sfilava lungo un percorso non autorizzato e che ciò aveva determinato le cariche di polizia. Lo stesso Ministro dell'interno ebbe a dichiarare al Comitato che su tale questione era stata disposta un'indagine amministrativa, ma in una successiva occasione il medesimo Ministro dichiarò che non era stato dato seguito all'indagine amministrativa a causa della concomitante indagine della magistratura.

        Sulla dinamica della tragica morte di Carlo Giuliani nulla si è potuto appurare durante i lavori del Comitato di indagine e i dubbi e gli interrogativi che aleggiano su quella vicenda sono ancora oggi senza risposta. Fermo restando che l'accertamento delle responsabilità penali individuali è funzione esclusiva della magistratura, preme sottolineare che è invece prerogativa del Parlamento e di una Commissione parlamentare di inchiesta accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che hanno contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al verificarsi della morte del giovane Giuliani. In particolare, meritano di essere approfondite almeno due questioni emerse su tale inchiesta. La presenza in piazza, a pochi metri dal defender da cui partì lo sparo che uccise Carlo Giuliani, di ufficiali e di sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, tutti collegati via radio, tra cui il tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Truglio, paracadutista del "Tuscania" e comandante delle forze di intervento mandate a Genova dal Comandante generale dei carabinieri dopo uno speciale addestramento, pone interrogativi circa il ruolo svolto dagli stessi in quel contesto. E' stato inoltre accertato che il carabiniere Mario Placanica teneva la pistola nella fondina posizionata nella coscia destra (a estrazione veloce): è necessario conoscere, in generale, le direttive e le regole di comportamento impartite sulla gestione dell'ordine pubblico durante il vertice G8, e, in particolare, se era regolamentare l'uso di fondine "a coscia" e, in caso affermativo, i motivi per cui ne era stato autorizzato l'uso.

        Il perpetuarsi di abusi e di violenze si è verificato anche nella giornata del 21 luglio fino a culminare nell'irruzione alla scuola Diaz; alla fine del vertice G8 è risultato che le Forze dell'ordine hanno impiegato oltre 6.000 candelotti lacrimogeni; dalle relazioni di servizio dei carabinieri risulta che sono stati esplosi almeno 15 colpi di arma da fuoco oltre quelli che hanno ucciso Carlo Giuliani. Un bilancio impressionante e senza precedenti nella storia repubblicana. Interrogativi inquietanti circa l'effettiva gestione dell'ordine pubblico e l'operato delle medesime Forze affiorano ormai anche dalle inchieste della magistratura.

        "Last, not least" arrivano i rilievi del Parlamento europeo. Con un documento adottato il 15 gennaio 2003, la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000/2014(INI)), il Parlamento europeo ha ufficialmente mosso accuse nei confronti dell'Italia per i fatti di Genova. Oltre all'esplicita deplorazione "delle sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova" (punto 44), la risoluzione (punto 45) "rileva in particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)". Riteniamo il documento adottato dal Parlamento europeo una sorta di "invito vincolante" rivolto ai diversi livelli istituzionali italiani affinché facciano piena luce su quegli avvenimenti. L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta rappresenta anche in questo caso lo strumento più appropriato non solo per rispondere alle sollecitazioni dell'istituzione comunitaria in quanto tale, ma anche per rendere conto di quanto accaduto ai singoli Governi dell'Unione europea, che pure hanno contato tra le vittime delle violenze molti propri cittadini.

        I risultati insufficienti e insoddisfacenti cui è pervenuto il Comitato di indagine conoscitiva impongono allo stato la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che ricostruisca quanto accaduto a Genova in quei giorni del luglio 2001, che individui le "catene di comando" ed accerti responsabilità politiche e amministrative che hanno condotto alla commissione di abusi di tale entità da annullare i diritti civili dei cittadini. E' fuor di dubbio, infatti, che in un Paese democratico le forze dell'ordine debbano tutelare i diritti dei cittadini piuttosto che abusarne o conculcarli. Riteniamo che questa sia materia di interesse pubblico tale da giustificare l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, atteso che il funzionamento delle Forze dell'ordine e la tutela dell'ordine pubblico nel rispetto dei diritti costituzionali debbano essere patrimonio condiviso da tutte le parti politiche, e solo dissipando le ombre che ancora gravano su quei giorni si potrà raggiungere questo obiettivo.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.

        2. I compiti della Commissione sono:

                a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum:

                b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

                c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una sprirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

                d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

                e) indagare sull'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola, e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

                f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti, e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.

 

 

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

        3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

 

 

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

        2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

        3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.

        4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

        5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

 

Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.

        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

 

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

        1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

        3. La Commissione può avvalersi direttamente dall'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

        4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

 

 

Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Esame in sede referente

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 20 luglio 2004

TESTO AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2004

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la devoluzione e le riforme istituzionali, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 19.20.

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8.

C. 1426 Bertinotti e C. 3589 Mascia.

(Esame e rinvio).

 

Michele SAPONARA (FI), relatore, illustra la proposta di legge n. 3589, d'iniziativa dei deputati Mascia, Boato, Bressa, Buemi, Leoni e Pistone, volta ad istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, composta da venti senatori e da venti deputati, sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum. A tale Commissione sarebbero affidati i compiti elencati al comma 2 dell'articolo 1 e, in particolare, la ricostruzione degli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8, l'accertamento in ordine all'essersi o meno verificata, in quei giorni, la sospensione di diritti fondamentali, la ricostruzione della catena di comando per la gestione dell'ordine pubblico, l'indagine sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani, anche al fine di accertare eventuali responsabilità in ordine a tale evento, nonché la ricostruzione degli accadimenti relativi all'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz e dei fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, anche al fine di accertare la commissione di eventuali abusi nei confronti  dei soggetti ivi tratti in arresto. L'articolo 2 dispone che la Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, concluda i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenti al Parlamento la relazione finale sulle indagini da essa svolte. L'articolo 3 reca invece disposizioni inerenti le modalità di acquisizione di copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, anche se coperti dal segreto, rinviando alla Commissione stessa la determinazione degli atti e documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. L'articolo 4 reca disposizioni inerenti l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione e per tutti coloro che sono addetti o collaborano con la stessa, mentre ai sensi dell'articolo 5, la Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A tale proposta di legge è abbinata la n. 1426, a prima firma dell'onorevole Bertinotti, avente contenuto sostanzialmente analogo. Fa quindi presente che la I Commissione del Senato ha concluso, in tempi diversi, l'esame delle proposte di inchiesta monocamerale sulla stessa materia (DOC. XXII, n. 4 - Angius ed altri e DOC. XXII, n. 13 - Malabarba ed altri), dando mandato ai relatori di riferire in Assemblea per la loro reiezione. Ricorda infine che un Comitato paritetico composto di membri della I Commissione della Camera dei deputati e della I Commissione del Senato della Repubblica, nell'agosto 2001, ha già svolto un indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del vertice G8 tenutosi a Genova e che sono allo stato in corso procedimenti giudiziari in ordine ad accadimenti relativi alla vicenda in oggetto.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), esprime soddisfazione per la decisione assunta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione di fissare per la giornata odierna, a tre anni esatti dagli eventi accaduti a Genova in occasione del vertice del G8, l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo. Ricorda che, come testimonia la data di presentazione della proposta di legge n 1426, all'indomani di tali eventi si discusse sull'opportunità di istituire immediatamente una Commissione di inchiesta ma, attesa la contrarietà dei gruppi di maggioranza, si convenne di procedere ad una indagine conoscitiva da parte delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato. Una volta conclusa l'indagine, in modo del tutto insoddisfacente per i gruppi di opposizione che presentarono un documento alternativo rispetto a quello proposto, e approvato, dalla maggioranza, tornò di attualità la proposta di procedere alla istituzione di una Commissione di inchiesta. Ricorda di avere assunto in tale occasione un orientamento contrario, ritenendo che la forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione registratasi nel corso dell'indagine conoscitiva avrebbe inevitabilmente connotato anche l'inchiesta. Diversa è la sua valutazione nella situazione attuale, atteso che gli anni trascorsi hanno evidenziato, soprattutto per effetto delle risultanze che emergono dalle inchieste giudiziarie in corso, l'assoluta inattendibilità delle ricostruzioni degli eventi prospettate nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Quanto ai rischi di interferenza con i procedimenti giudiziari paventati dal relatore osserva che nel corso della attuale legislatura la maggioranza ha proceduto alla istituzione di Commissioni di inchiesta su materie oggetto di indagine da parte della magistratura e che, comunque, lo scopo dell'inchiesta è quello di individuare le eventuali responsabilità politiche e istituzionali dei fatti occorsi nel luglio 2001. Preannuncia quindi, il proprio orientamento favorevole alla proposta di legge n. 3589.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.30.

 


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di giovedì 29 luglio 2004

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.35.

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8.

C. 1426 Bertinotti e C. 3589 Mascia.

(Seguito esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 luglio 2004.

Graziella MASCIA (RC), intende soffermarsi principalmente sulla proposta di legge di cui è prima firmataria e che è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi di opposizione nella I Commissione. In particolare, ricorda che tale proposta, presentata a due anni e mezzo di distanza dagli eventi di Genova, trova la sua origine nella constatata inattendibilità della ricostruzione degli eventi prospettata nell'ambito dell'indagine conoscitiva svoltasi nel 2001, alla luce delle più recenti acquisizioni giudiziarie, che sono tali da fugare ogni dubbio sulla necessità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta. La limitatezza dei poteri di cui disponeva il Comitato bicamerale di indagine e la brevità dei tempi in cui l'indagine si è svolta, gli sviluppi delle indagini giudiziarie e la documentazione resasi successivamente disponibile, nonché, infine, i rilievi mossi al nostro Paese in sede europea, rendono vieppiù indifferibile l'esigenza di fare luce su vicende tali da gettare un'ombra sulle nostre istituzioni. Inoltre, i dubbi in origine nutriti, anche da parte di deputati appartenenti a gruppi dell'opposizione, circa l'opportunità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta a causa dei concomitanti procedimenti giudiziari, sono superabili sulla base del rilievo che altro è l'oggetto di un'inchiesta parlamentare, altro è quello di un'indagine svolta dalla magistratura, essendo quest'ultima volta ad accertare responsabilità individuali, mentre l'inchiesta parlamentare dovrebbe essere finalizzata a ricostruire le modalità di svolgimento degli eventi occorsi a Genova, a verificare la correttezza del comportamento delle forze di polizia nella gestione dell'ordine pubblico, al fine di accertare se vi siano state lesioni  dei diritti dei cittadini che partecipavano alle manifestazioni, e, infine, ad accertare le eventuali responsabilità politiche, nonché a individuare gli interventi di tipo normativo e amministrativo da adottare al fine di scongiurare il ripetersi di eventi analoghi. Ribadisce quindi come, in epoca successiva rispetto a quella in cui si è conclusa l'indagine conoscitiva, con l'approvazione del documento conclusivo da parte della maggioranza della Commissione e la presentazione da parte dei gruppi di opposizione di due proposte alternative di documento conclusivo, dai procedimenti giudiziari in corso sia emerso che presso la caserma di Bolzaneto si sono verificati veri e propri abusi ai danni dei manifestanti arrestati e ivi temporaneamente trattenuti, non qualificabili come mere conseguenze di disfunzioni organizzative. Anche con riferimento alle vicende occorse presso la scuola Diaz appare evidente, a seguito degli sviluppi delle inchieste giudiziarie e delle prove acquisite, come molte delle ricostruzioni operate nel corso dell'indagine conoscitiva, anche sulla base delle affermazioni rese da funzionari della Polizia di Stato, siano del tutto inattendibili e che è palesemente riduttivo ascrivere la gravità degli eventi ivi verificatesi a difetti di coordinamento sul piano decisionale e operativo. Quanto, infine, alle problematiche connesse alla gestione dell'ordine pubblico, alla spirale di violenze verificatasi in piazza e culminata con l'uccisione di un manifestante, ricorda che il Ministro dell'interno, nel corso della sua audizione da parte del Comitato di indagine, aveva dichiarato che avrebbe avviato un indagine amministrativa; tale decisione sarebbe poi stata revocata al fine di evitare interferenze con il concomitante procedimento giudiziario. Fa presente, in proposito, che il procedimento giudiziario in parola si è concluso con l'archiviazione dell'azione penale e che, dunque, è ora possibile procedere ai dovuti accertamenti amministrativi. Con riferimento, infine, all'approccio che prediligerebbe nello svolgimento dei lavori, rileva la necessità di effettuare una riflessione di ampio respiro che possa portare all'adozione di provvedimenti, anche legislativi, sull'organizzazione e la formazione delle forze dell'ordine, avendo riguardo, anche, al più generale contesto europeo. Sembra inoltre opportuno riflettere sulle problematiche connesse alla rispondenza degli strumenti adoperati dalle forze dell'ordine, nell'ambito della peculiare fase ciclica che esse stanno attraversando in Italia, con gli stessi principi democratici, al fine di dar vita ad una riforma che consenta ai cittadini, in particolare ai più giovani, che, a seguito delle vicende di Genova sembrano aver perso molta della fiducia nutrita nelle istituzioni, di riacquistarla. Invita, conclusivamente, la Commissione a riflettere sia in merito all'opportunità di procedere all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, sia in ordine alla necessità di adottare provvedimenti legislativi in materia di forze dell'ordine, attesa la forte domanda che proviene dal Paese.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

 


 

 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di venerdì 30 luglio 2004

 

 


SEDE REFERENTE

Venerdì 30 luglio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8.

C. 1426 Bertinotti e C. 3589 Mascia.

(Seguito esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 luglio 2004.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), nell'esprimere il parere favorevole del proprio gruppo rispetto all'opportunità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione del vertice G8, fa presente che il suddetto parere ricalca quello precedentemente espresso nel corso del dibattito che precedette l'avvio dell'indagine conoscitiva svolta da parte delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, nell'agosto del 2001. Ricordando quindi l'insoddisfacente esito della suddetta indagine, che si concluse  con la presentazione, da parte dei gruppi dell'opposizione, di due proposte alternative rispetto al documento conclusivo approvato dalla maggioranza della Commissione, fa presente che l'inattendibilità delle valutazioni recate dal predetto documento, nonché delle stesse ricostruzioni degli eventi prospettate nell'ambito dell'indagine conoscitiva, emergono in tutta la loro portata alla luce delle recenti acquisizioni giudiziarie. Nel condividere l'intervento svolto dalla collega Mascia nel corso della seduta del 29 luglio, ritiene perfettamente superabile il rilievo espresso dal relatore circa l'inopportunità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta a causa del concomitante svolgimento di procedimenti giudiziari. A prescindere infatti dalla considerazione che tale rilievo non è stato ostativo all'avvio di altre inchieste parlamentari nel corso della presente legislatura, ricorda il diverso oggetto su cui vertono le indagini svolte dalla magistratura e le inchieste parlamentari. Fa quindi presente che il significato profondo della proposta legislativa in esame è proprio quello di consentire, all'esito di una ricostruzione delle vicende tale da metterne in luce eventuali responsabilità politiche ed amministrative, di procedere all'adozione di provvedimenti legislativi in materia che consentano di prevenire, per il futuro, il verificarsi di vicende analoghe a quelle occorse a Genova in occasione del vertice G8. Alla luce di tali considerazioni, auspica l'istituzione della suddetta Commissione d'inchiesta e reputa, per le medesime ragioni, non fondate a livello giuridico le perplessità espresse dal relatore, qualificabili, a suo avviso, mero frutto di una valutazione politica.

Nitto Francesco PALMA (FI), fa presente che in base a considerazioni di tipo meramente politico, come deputato appartenente alla maggioranza parlamentare, dovrebbe essere favorevole alla istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, atteso che dai lavori di quest'ultima emergerebbe, come già messo in luce dall'indagine parlamentare, che la organizzazione della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione del Vertice G8 di Genova nel luglio 2001 è da attribuire alla responsabilità dei governi di centro sinistra della precedente legislatura e che la gestione dei servizi di ordine pubblico in tale occasione non è stata diversa da quella già sperimentata in occasione degli eventi di Napoli del marzo dello stesso anno. Poiché, tuttavia, l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta deve essere valutata in riferimento al parametro costituzionale, che richiede la sussistenza di un pubblico interesse, preannuncia la propria contrarietà al provvedimento in titolo. Fa presente in proposito che l'eventuale istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta rappresenterebbe una inopportuna interferenza con l'attività dell'autorità giudiziaria, attesa la coincidenza dei fatti oggetto di indagine e di esame. Le polemiche politiche e le potenziali strumentalizzazioni di parte dei lavori della Commissione potrebbero compromettere il sereno svolgimento del processo. Diversa sarebbe potuta essere la valutazione qualora i gruppi di opposizione avessero proposto di procedere all'inchiesta all'indomani di quegli accadimenti. Rileva inoltre, con riferimento all'intervento del deputato Bressa, che i fatti oggetto di inchiesta da parte della istituenda Commissione, pur nella loro gravità, hanno carattere circoscritto e non chiamano in causa rilevanti responsabilità politiche, a differenza di quelli oggetto della Commissione di parlamentare inchiesta sull'affare Telekom-Serbia. Concludendo, nel ribadire la sua contrarietà al provvedimento in esame, stigmatizza il comportamento di alcuni componenti della Commissione che sono soliti interloquire nel corso degli interventi altrui, pur non accettando interlocuzioni nel corso dei propri, fomentando scontri di metodo in luogo di un confronto di merito sulle questioni all'esame della Commissione.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), sottolineato come, in generale, il confronto in Commissione sia sempre improntato a correttezza reciproca, fa presente che la  sua interlocuzione era volta a precisare, nel merito, che i gruppi di opposizione avevano immediatamente richiesto la istituzione di una Commissione di inchiesta, senza tuttavia ottenere il consenso della maggioranza.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

 


 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di sabato 31 luglio 2004

 

 


SEDE REFERENTE

Sabato 31 luglio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.15.

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8.

C. 1426 Bertinotti e C. 3589 Mascia.

(Seguito esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 30 luglio 2004.

Carlo LEONI (DS-U) premette che il gruppo DS-U annette grande importanza alla finalità perseguita dalle proposte di legge in titolo ed è per tale ragione che invita anche i deputati della maggioranza ad affrontare con spirito costruttivo il loro esame, e di accettare un confronto serio e meditato sulle questioni connesse all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende accadute a Genova in occasione del vertice del G8 nel luglio del 2001. A tale proposito, fa presente che i fatti accaduti a Genova, e le ripercussioni che ne sono derivate, hanno rappresentato uno spartiacque fondamentale per lo stesso movimento no global, che si è sempre più chiaramente delineato come movimento non violento e portatore del valore della pace e del rifiuto di ogni conflitto. Ciononostante, a suo avviso, le valutazioni di alcuni esponenti della maggioranza su tale movimento, al quale aderiscono molte migliaia di quei giovani, che solo ad un esame superficiale possono essere ritenuti non interessati alla politica, sono spesso viziate da pregiudizi infondati. Tornando al merito della vicenda di Genova, ritiene che non possa essere disconosciuta l'esigenza, per il Parlamento, di andare oltre le insufficienti conclusioni dei lavori del Comitato paritetico delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, e ciò per una serie di ragioni. Fa presente, in particolare, che il predetto Comitato non ha potuto procedere ai suoi lavori con i poteri dell'autorità giudiziaria, proprio in quanto non operante come Commissione d'inchiesta. In secondo luogo, se in tale sede si sono effettivamente iniziati i lavori di indagine all'indomani degli accadimenti di Genova, ciò per altro verso non ha consentito al Comitato stesso di tenere conto delle successive acquisizioni e accertamenti ai quali si è pervenuti in sede giudiziaria, con particolare riferimento ai fatti relativi alla morte di Carlo Giuliani, alla caserma di Bolzaneto e alla scuola Diaz. Si tratta, pertanto, di prendere atto dell'insufficienza dei lavori del Comitato di indagine e approfondire, con i ben più penetranti strumenti propri di una Commissione parlamentare d'inchiesta, le questioni sulle quali occorre ancora indagare. Rileva, infine, come anche in documenti approvati in sede europea sia stato riconosciuto che in occasione del vertice del G8 di Genova è stata posta in  essere, da parte delle forze dell'ordine, una vera e propria sospensione dei diritti fondamentali.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

 


 

 




[1]     Si tratta in particolare dei seguenti reati: rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366); simulazione di reato (art. 367); calunnia (art. 368); autocalunnia (art. 369); simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (art. 370); falso giuramento della parte (art. 371); false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis); false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter); falsa testimonianza (art. 372); falsa perizia o interpretazione (art. 373); frode processuale (art. 374); false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria (art. 374-bis); intralcio alla giustizia (art. 377); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis); favoreggiamento personale (art. 378); favoreggiamento reale (art. 379); rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379-bis); patrocinio o consulenza infedele (art. 380); altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381); millantato credito del patrocinatore (art. 382).

[2]     L. 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.