Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Bilancio e finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis e A.C. 1747 - Commissione Affari costituzionali
Riferimenti:
AC n. 1747/XV   AC n. 1746-bis/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 1
Data: 09/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2007

A.C. 1746-bis e A.C. 1747

Commissione Affari costituzionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 54/1

 

 

9 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

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File: AC0145.doc

 


 

I N D I C E

 

 

PARTE I Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1.  Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 3

1.1     Il quadro generale riassuntivo. 3

1.2     Le variazioni rispetto alle previsioni 2006. 4

Tavole allegate L’evoluzione delle spese  nel bilancio dello Stato per il 2007-2009  7

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 8

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 9

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 10

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato. 11

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato. 12

La disciplina contabile: la legge finanziaria. 17

Glossario dei principali termini macroeconomici e di finanza pubblica. 21

Gli stanziamenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2)

Le conseguenze sul bilancio dello Stato della riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri37

Le unità previsionali di base relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri39

Presidenza del Consiglio dei ministri39

Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria. 40

Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile. 40

Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio civile nazionale. 41

Presidenza del Consiglio dei ministri – Sport41

Altre U.P.B. di interesse della I Commissione. 41

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella n. 8)

La struttura dello stato di previsione del Ministero dell’interno. 45

Le previsioni di competenza. 47

Le previsioni di spesa in base ai centri di responsabilità. 47

I residui53

Le autorizzazioni di cassa. 54

Gli effetti del disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero dell’interno e sugli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Le tabelle A e B (fondi speciali)57

La tabella C.. 58

La tabella D.. 61

La tabella E.. 62

La tabella F. 63

Gli articoli del disegno di legge finanziaria di interesse della I Commissione (Affari costituzionali)

Sintesi67

Schede di lettura. 71

Articolo 32 (Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri)71

Articolo 33 (Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno)79

Articolo 35 (Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato)84

Articolo 37 (Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia)88

Articolo 38 (Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia)92

Articolo 39 (Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali)93

Articolo 42 (Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)96

Articolo 46 (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)100

Articolo 47 (Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici)104

Articolo 57, commi 1, 4 e 6 (Assunzioni di personale)112

Articolo 62 (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta all'ecomafia e alla criminalità ambientale)119

Articolo 63 (Trattamento economico dei Ministri)121

Articolo 64 (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)123

Articolo 76 (Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali)126

Articolo 77 (Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province)137

Articolo 78 (Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni)139

Articolo 79 (Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)141

Articolo 80 (Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali)146

Articolo 112 (Progetti per la società dell'informazione)150

Articolo 120 (Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione)154

Articolo 194 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)156

Articolo 199 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)159

 

 


 

PARTE I
Il disegno di legge di bilancio per il 2007


1.Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

1.1    Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 a legislazione vigente (A.C. 1747) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

423.453
396.555

402.249
380.567

(2)    Spese finali

427.337

444.684

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

3.885

42.436

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

 

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) prevede:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

450.384
423.486

429.180
407.498

(2)    Spese finali

457.419

474.766

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

7.035

456.586

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro.


1.2    Le variazioni rispetto alle previsioni 2006

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1060), e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2006

Assestato emendato
2006

B.L.V.
2007

Entrate finali

394.311

401.379

423.453

Tributarie

363.708

373.566

396.555

Extratributarie

28.730

25.939

25.022

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.874

1.874

1.875

 

 

 

 

Spese finali

430.975

435.903

427.337

Spese correnti

398.814

402.604

399.364

- Spese correnti al netto interessi

327.399

330.619

325.283

- Interessi

71.416

71.985

74.080

Spese conto capitale

32.161

33.300

27.974

Rimborso prestiti

188.925

188.791

189.099

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

-36.664

-34.524

-3.886

Risparmio pubblico

-6.377

-3.099

+22.214

Avanzo primario

34.736

37.461

70.195

Ricorso al mercato (*)

-232.666

-231.656

-196.134

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell’importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall’incrementi di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2006, come approvato dalla Camera (A.S. 1060), e il dato previsto a legislazione vigente per il 2007 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2006

BLV 2007

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

84.383

83.942

-0,5

Consumi intermedi

10.309

8.577

-16,8

Imposte pagate sulla produzione

4.434

4.611

4,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

180.813

178.824

-1,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.635

3.826

-17,5

Trasferimenti correnti a imprese

4.575

3.840

-16,1

Trasferimenti all'estero

1.593

1.490

-6,5

Risorse proprie CEE

15.850

17.400

9,8

Interessi passivi e redditi da capitale

71.985

74.080

2,9

Poste correttive e compensative

17.004

15.562

-8,5

Ammortamenti

840

841

0,1

Altre uscite correnti

6.184

6.370

3,0

Totale Spese Correnti

402.604

399.364

-0,8

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

2.819

3.384

20,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

11.963

9.822

-17,9

Contributi agli investimenti ad imprese

6.848

4.112

-40,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

34

26

-23,5

Contributi agli investimenti a estero

189

203

7,4

Altri trasferimenti in conto capitale

9.955

10.183

2,3

Acquisizioni di attività finanziarie

491

244

-50,3

Totale spese Conto Capitale

33.299

27.974

-16,0

Totale Spese Finali

435.902

427.338

-2,0


Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          consumi intermedi (-1.731 milioni);

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

-          trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;

-          trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all’incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

-          interessi (+2.095 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell’assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

 


Tavole allegate
L’evoluzione delle spese
nel bilancio dello Stato per il 2007-2009

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

Si segnala che i dati relativi all’assestato 2006 sono tratti dal disegno di legge iniziali (A.C. 1254).


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

287.417

271.123

58,0

271.989

58,2

261.661

57,2

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

7.800

1,7

Commercio internazionale

 

 

 

 

 

217

0,0

ex Attività produttive

4.250

4.248

0,9

2.392

0,5

 

 

Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

54.902

12,0

Solidarietà sociale

 

 

 

 

 

16.611

3,6

ex Lavoro e politiche sociali

68.956

68.864

14,7

72.035

15,4

 

 

Giustizia

7.655

7.425

1,6

7.884

1,7

7.438

1,6

Affari esteri

2.511

2.340

0,5

2.074

0,4

1.894

0,4

Pubblica istruzione

 

 

 

 

 

42.250

9,2

Università e ricerca

 

 

 

 

 

10.554

2,3

ex Istruzione, università e ricerca

51.604

51.835

11,1

52.084

11,1

 

 

Interno

26.749

25.581

5,5

26.807

5,7

24.287

5,3

Ambiente e territorio

1.376

1.357

0,3

1.061

0,2

735

0,2

Infrastrutture

 

 

 

 

 

3.801

0,8

Trasporti

 

 

 

 

 

2.946

0,6

ex Infrastrutture e trasporti

7.779

7.414

1,6

7.151

1,5

 

 

Comunicazioni

396

384

0,1

252

0,1

229

0,1

Difesa

21.335

21.276

4,6

19.252

4,1

18.134

4,0

Politiche agricole

1.767

1.687

0,4

1.446

0,3

1.190

0,3

Beni e attività culturali

2.392

2.263

0,5

1.882

0,4

1.654

0,4

Salute

1.497

1.446

0,3

1.380

0,3

1.115

0,2

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

82.601

81.743

17,5

85.329

18,2

83.941

18,4

Consumi intermedi

13.198

12.782

2,7

10.980

2,3

8.578

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.414

4.391

0,9

4.434

0,9

4.611

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

177.800

175.285

37,5

182.130

38,9

178.824

39,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.218

3.862

0,8

4.624

1,0

3.826

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.074

4.875

1,0

4.591

1,0

3.840

0,8

Trasferimenti all'estero

1.704

1.615

0,3

1.592

0,3

1.490

0,3

Risorse proprie cee

15.700

14.480

3,1

15.850

3,4

17.400

3,8

Interessi passivi e redditi da capitale

76.413

70.671

15,1

71.693

15,3

74.080

16,2

Poste correttive e compensative

51.824

49.294

10,5

44.618

9,5

45.643

10,0

Ammortamenti

833

18

0,0

840

0,2

841

0,2

Altre uscite correnti

4.094

1.433

0,3

6.429

1,4

6.370

1,4

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.199

6.170

1,3

3.819

0,8

3.384

0,7

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.931

16.768

3,6

12.038

2,6

9.822

2,1

Contributi agli investimenti ad imprese

8.383

8.233

1,8

6.833

1,5

4.112

0,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

122

122

0,0

34

0,0

26

0,0

Contributi agli investimenti a estero

404

396

0,1

215

0,0

203

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.215

8.730

1,9

11.150

2,4

10.183

2,2

Acquisizioni di attività finanziarie

6.557

6.375

1,4

490

0,1

244

0,1

Totale spese conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

436.403

391.939

61,7

422.751

64,4

425.786

65,9

2 –     Difesa

21.055

20.772

3,3

17.664

2,7

16.162

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

22.566

22.054

3,5

22.295

3,4

20.152

3,1

4 -Affari economici

53.666

51.638

8,1

45.676

7,0

41.533

6,4

5 -Protezione dell'ambiente

2.081

2.021

0,3

1.697

0,3

1.168

0,2

6 -Abitazioni e assetto territoriale

2.505

2.276

0,4

1.624

0,2

1.475

0,2

7 -Sanità

16.114

15.788

2,5

12.533

1,9

8.893

1,4

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

14.770

12.690

2,0

12.413

1,9

11.028

1,7

9 –     Istruzione

49.265

49.441

7,8

49.814

7,6

50.075

7,7

10- Protezione sociale

68.871

66.935

10,5

70.012

10,7

70.245

10,9

Spese complessive

687.296

635.554

100

656.479

100

646.517

100


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Funzionamento

83.642

82.498

17,7

81.757

17,5

81.326

17,8

Interventi

254.709

248.126

53,1

250.042

53,5

247.000

54,0

Oneri comuni

21.396

17.378

3,7

27.935

6,0

25.368

5,5

Trattamenti di quiescenza

1.081

1.169

0,3

1.066

0,2

1.080

0,2

Oneri del debito pubblico

77.045

71.278

15,3

72.310

15,5

74.670

16,3

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti

44.904

44.253

9,5

31.300

6,7

24.691

5,4

Altre spese in conto capitale

362

243

0,1

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.545

2.298

0,5

3.157

0,7

3.161

0,7

Totale conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


Glossario
dei principali termini macroeconomici e di finanza pubblica

 

Accensione di prestiti

Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all’anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l’accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [®].

 

Amministrazioni pubbliche

Nell’ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto di tre sottosettori:

1) amministrazioni centrali, che comprendono i ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CSM, CNEL) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del paese (quali ANAS, CONI, CNR, ISTAT, Autorità amministrative indipendenti...);

2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali…)

3) enti di previdenza e assistenza.

Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [®]sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall’ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [®], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni  sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

 

Avanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Capitolo

Voce contabile individuata nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base [®], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.

L’articolazione delle U.P.B. in capitoli - in relazione allo specifico oggetto per l’entrata e secondo il contenuto economico e funzionale della spesa – è effettuata, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato contestualmente all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

 

Cassa (bilancio di)

Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [® “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabi­le)”].

Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [®].

 

Centro di costo

Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E’ la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [®].

 

Centro di responsabilità amministrativa

Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [®] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabi­lità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all’organizzazione dell’Amministrazione statale.

 

Classificazione economica

Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie.

Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro.

La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [®]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [®], Consumi intermedi [®], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [®] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.

 

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [®].

 

Competenza (bilancio di)

 

Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [® “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [®].

 

Consumi intermedi

Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo di produzione nelle attività delle pubbliche amministrazioni, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo.

 

Contabilità economica per centri di costo

Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l’erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [®], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).

 

Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

Conto che espone le entrate e le spese del settore isti­tuzionale delle amministrazioni pubbliche [®], nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica.

Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti).

Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

 

Conto riassuntivo del Tesoro

Documento che, pubblicato mensilmente in Gazzetta ufficiale, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [®] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [®], il saldo da finanziare [®], il disavanzo complessivo [® saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.

 

Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico)

 

E’ l’insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti allo stesso settore.

L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari:

a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime;

b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali;

c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime.

Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri definiti dall’Unione europea.

 

Disavanzo (deficit)

 

Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto [®]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [®].

In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [®].

 

Disavanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Entrata

(procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo.

Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi:

1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l’iden­tificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell’esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.

 

Entrate complessive

Costituiscono la somma totale delle entrate.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle entrate correnti [®]e delle entrate in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale) e Titolo IV – .”accensione di prestiti” [®].

 

Entrate correnti

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [®]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [®].

Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – “entrate extratributarie” nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.

 

Entrate in conto capitale

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [®], da cofinanziamenti dell’Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie.

Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.

 

Entrate finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall’accensione di prestiti [®].

 

Fabbisogno

Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”.

Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti.

Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [®] e al settore pubblico [®].

 

Fabbisogno complessivo

 

E’ il fabbisogno [®] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [®] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

 

Fabbisogno primario

E’ il fabbisogno [®] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.

 

Fondi speciali

 

Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L’ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

 

Funzioni obiettivo

Voci della classificazione funzionale [®] individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione.

Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.

 

Imposte in conto capitale

Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti.

Comprendono:

a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti);

b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).

 


Indebitamento netto

 

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [®] e le entrate complessive [®]; se le entrate superano le spese, si ha “accreditamento netto”. Quando si indica genericamente l’indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo.

Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).

 

Indebitamento netto strutturale

È l’indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [®] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l’indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.

 

Inflazione

L'inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno.

L'ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:

§       l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico italiano.

§       l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E' l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato);

§       l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l'intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il ticket); l’indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).

L’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi.

 

Inflazione programmata

Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l’anno successivo. Tale tasso viene rapportato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [® “Inflazione”]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.

 

Investimenti fissi lordi

Sono costituti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno.

Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore.

Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti.

 

Perenzione amministrativa

Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [®] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento.

I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l’eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

PIL – Prodotto interno lordo

(nominale e reale)

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi [®] e aumentata dell’IVA [®] e delle imposte indirette [®]  sulle importazioni [®]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l’IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM).

Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale.

Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell’economia depurato dall’inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall’ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena.

 

Prestazioni sociali

Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione…).

Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).

 

Redditi da lavoro dipendente

Secondo il SEC95 [®], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [®].

 

Regolazioni contabili

 

Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse

 

Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuale in esercizi precedenti.

 

Residui (propri)

 

Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora riscosse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [® “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuale le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per perenzione [®].

I residui attivi, che rappresentano dei credito vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.

 

Residui di stanziamento

(impropri)

Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non hanno dato luogo all’assunzione di impegni verso terzi (per questo differiscono dai residui propri).

In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministe­ro dell’economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziate.

 

Ricorso al mercato

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese complessive [®].

Esso esprime l’entità dell’indebitamento a medio e a lungo termine relativo all’anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.

 

Risparmio pubblico

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [®], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratribu­tarie=entrate correnti [®]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [®]).

 

Saldo complessivo

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®]e le spese complessive [®].

Saldo corrente

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [®] e le spese correnti [®].

 

Saldo finale

Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finale [®].

 

Saldo in conto capitale

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale  [®] e le spese in conto capitale [®].

 

Saldo netto da finanziare

 

Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese finali [®]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”

 

Saldo primario

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], al netto della spesa per interessi passivi.

 

SEC 95
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali)

Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all’Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®].

Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [®]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

 

Settore pubblico

 

Aggregato costituito dal settore statale [®], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza.

Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall’ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.

 

Settore statale

 

Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest’ultima ricomprende principalmente le operazione dei bilanci delle ex aziende autonome).

In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.

 

Spesa (procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi:

1) impegno: atto con cui nell’ambito di uno stanziamento di bilancio, una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l’impegno ha l’effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l’ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all’obbligazione.

 

Spese complessive

Costituiscono la somma totale delle spese.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle spese correnti [®]e delle spese in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre  titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [®], Titolo III – Rimborso prestiti.

 

Spese correnti

Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [®], consumi intermedi [®], prestazioni sociali in denaro [®] e interessi passivi.

Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [®], gli ammortamenti [®], le imposte indirette [®], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all’UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “1”.

 

Spese finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®] e Titolo II – Spese in conto capitale [®].

Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite “spese strumentali”.

 

Spese in conto capitale

Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione del capitale.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [®].  Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch’essi soprattutto in favore di imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “2”.

 

Titoli di Stato

Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all’inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).

 

Unità previsionale di base

 

Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, come determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997.

Le UPB formano oggetto di approvazione parlamentare.

Le UPB di spesa sono classificate per centri di responsabilità amministrativa [®] e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.

In particolare , le UPB di spesa sono contrassegnate da 4 numeri; il primo numero indica il centro di responsabilità amministrativa, il secondo il titolo della spesa (1=spesa corrente; 2=spesa in conto capitale).

 

 


Gli stanziamenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(Tabella n. 2)


Le conseguenze sul bilancio dello Stato
della riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri

Fino all’esercizio finanziario 1999 era previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri un autonomo stato di previsione, che individuava 20 centri di responsabilità, riportato nella Tabella 2 – Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegata alla legge annuale di bilancio.

Tale impostazione è stata radicalmente modificata a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. Questo decreto legislativo, da un lato, ha trasferito numerose funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni, dall’altro le ha conferito autonomia contabile e di bilancio disponendo l’iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza in un’apposita unità previsionale di base (U.P.B.)[2] dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell’economia e delle finanze). Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all’autonoma gestione delle spese.

 

Il D.Lgs. 303/1999, in attuazione di uno dei princìpi di delega previsti dall’art. 12 della L. 59/1997, attribuisce ampia autonomia alla Presidenza, con riferimento sia all’organizzazione interna, sia agli aspetti finanziari.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l’art. 8 del D.Lgs. 303/1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza, nell’ambito degli stanziamenti garantiti annualmente dal Ministero del tesoro e iscritti in apposita U.P.B. dello stato di previsione del Tesoro stesso. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i princìpi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 9 dicembre 2002, Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, che, tra l’altro reca la disciplina del bilancio annuale di previsione[3]. Tale provvedimento prevede che spetta all’Ufficio bilancio e ragioneria elaborare il progetto di bilancio, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale. Sentita la conferenza dei capi dipartimento, il Segretario generale sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente del Consiglio che lo approva con proprio decreto. Il bilancio viene quindi comunicato ai Presidenti delle Camere entro 15 giorni dalla sua approvazione. Qualora, in seguito all’approvazione del bilancio dello Stato, si renda necessario apportare delle variazioni al bilancio dello Presidenza, il Presidente del Consiglio vi provvede con proprio decreto. Il bilancio della Presidenza, infine, viene trasmesso, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In allegato al bilancio di previsione viene presentato il bilancio pluriennale, ed, inoltre, è prevista la predisposizione del conto finanziario entro il 10 giugno di ogni anno.

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio relativo all’anno 2006 è stato approvato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005[4].


Le unità previsionali di base
relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri

La soppressione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio ha comportato l’inserimento, nell’ambito del centro di responsabilità n. 3 (Dipartimento del tesoro) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di una serie di unità previsionali di base, tra le quali qui rilevano, in particolare:

§         l’U.P.B. 3.1.5.2 (Presidenza del Consiglio dei Ministri);

§         l’U.P.B. 3.1.5.14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria);

§         l’U.P.B. 3.2.10.2 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria);

§         l’U.P.B. 3.1.5.15 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile);

§         l’U.P.B. 3.2.10.3 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile);

§         l’U.P.B. 3.1.5.16 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio civile nazionale).

Ad esse va aggiunta l’U.P.B. 3.2.10.3 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sport), di nuova istituzione (v. infra).

 

La gestione di spese già gravanti sul soppresso stato di previsione della Presidenza del Consiglio e destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni furono collocate in un aggregato, con evidenza autonoma e separata rispetto all’Amministrazione del Tesoro, denominato “Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio”. Le relative U.P.B. sono oggi in gran parte incluse nel centro di responsabilità n. 12 (Servizio per la gestione delle spese residuali).

 

Nella presente scheda si riportano i dati del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nel testo presentato il 1° ottobre 2006 (A.C. 1747).

Presidenza del Consiglio dei ministri

Nel disegno di legge di bilancio 2007 a legislazione vigente tale voce (U.P.B. 3.1.5.2) ha una dotazione in termini di competenza e cassa pari a 391,34 milioni di euro, interamente di parte corrente, completamente assorbita dalle spese per il funzionamento (cap. 2115).

Rispetto alle previsioni assestate per il 2006 (373,46 mln.) si registra un aumento pari a 17,88 milioni di euro.

L’aumento è in gran parte dovuto alle modifiche dell’organizzazione del Governo intervenute a seguito dell’emanazione del decreto legge 181/2006[5] ed in particolare al significativo passaggio di competenze in favore della Presidenza del Consiglio, pur accompagnato da alcune riattribuzioni di competenze da questa a singoli ministeri.

 

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono state trasferite le competenze in materia di: sport; indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, nonché interventi per il sostegno alla famiglia; vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali (che si occupa del relativo albo), nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; promozione e coordinamento relativamente all’attuazione dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost. (i quali definiscono i criteri per l’attribuzione delle competenze amministrative ai diversi livelli territoriali di governo, in particolare in base al principio di sussidiarietà).

Mentre le prime tre aree di competenza sono attualmente proprie del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le successive afferiscono ad un ambito di intervento (enti locali) prevalentemente riconducibile al Ministero dell’interno.

Per contro, sono state trasferite ad altre amministrazioni alcune competenze già attribuite alla Presidenza del Consiglio: al neoistituito Ministero della solidarietà sociale sono attribuite le funzioni concernenti le politiche antidroga e il Servizio civile nazionale; al Ministero degli affari esteri sono trasferite le funzioni in materia di politiche per gli italiani nel mondo.

Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria

Ha uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di 302,3 milioni di euro per la parte corrente (U.P.B. 3.1.5.14) e di 39,69 milioni di euro in conto capitale (U.P.B. 3.2.10.2). L’ammontare complessivo (spese di parte corrente e spese in conto capitale) risulta dunque di 341,99 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate per il 2006 si evidenzia una riduzione pari complessivamente a 80 mln. in termini di competenza e di cassa (-50 mln per la parte corrente, -30 mln. per le spese in conto capitale).

Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile

Lo stanziamento di parte corrente (U.P.B. 3.1.5.15) ammonta a 40,18 milioni di euro, interamente destinati al fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile, cifra invariata rispetto all’assestamento 2006. Per la parte in conto capitale (U.P.B. 3.2.10.3) si dispone uno stanziamento di 1.530 milioni di euro, con una riduzione di 15,6 mln. rispetto alle previsioni assestate per il 2006.

L’ammontare complessivo della spesa (parte corrente più conto capitale) per il 2006 è di 1.570,18 milioni di euro in termini di competenza e di cassa.

Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio civile nazionale

Lo stanziamento, interamente di parte corrente (U.P.B. 3.1.5.16), è pari a 207,76 milioni di euro per competenza e cassa, interamente destinati al fondo per gli interventi del Servizio civile nazionale. Non si registra alcuna variazione rispetto alle previsioni assestate 2006.

 

L’U.P.B. in oggetto è rimasta immutata benché il recente D.L. 181/2006 (art. 1, co. 6) abbia – come detto – trasferito le funzioni concernenti il Servizio civile nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale. Peraltro, come precisa la nota preliminare che accompagna lo stato di previsione di quest’ultimo ministero (tabella n. 18), per l’esercizio di tali funzioni esso si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Presidenza del Consiglio dei ministri – Sport

L’U.P.B. 3.2.10.5, di parte capitale, è stata istituita a seguito del trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport (già del Ministero per i beni e le attività culturali), ad opera del più volte citato D.L. 181/2006 (art. 1, co. 19, lett. a)).

Il relativo stanziamento ammonta a 147,00 milioni di euro per competenza e cassa.

Altre U.P.B. di interesse della I Commissione

Le seguenti U.P.B. di parte corrente, alcune delle quali inserite nel centro di responsabilità “Tesoro” a seguito della soppressione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, pur non concernendo direttamente le competenze di questa possono presentare profili di interesse per la Commissione affari costituzionali:

§       Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (U.P.B. 3.1.2.14), con uno stanziamento in termini di competenza pari a 3,92 milioni di euro, ridotto di 5,12 mln. rispetto alle previsioni assestate 2006;

§       Istituto nazionale di statistica (U.P.B. 3.1.2.27), con una previsione di spesa pari a 156,8 milioni di euro, senza variazioni rispetto alle previsioni assestate;

§       Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica amministrazione (U.P.B. 3.1.2.33), il cui stanziamento di 21,74 milioni di euro in termini di competenza risulta ridotto di 11, 62 mln. rispetto alle previsioni assestate;

§       Ufficio del Garante per la tutela della privacy (U.P.B. 3.1.2.42), recante un appostamento di 19,6 milioni di euro, pari a quello risultante dalle previsioni assestate del 2006;

§       Organi costituzionali (U.P.B. 3.1.5.1), con uno stanziamento complessivo di 1.749,04 milioni di euro (+38,03 mln. rispetto all’assestamento);

§       Corte dei conti (U.P.B. 3.1.5.10), con una dotazione di 273,3 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate si rileva un incremento pari a 23,3 mln.;

§       Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (U.P.B. 3.1.5.11): reca uno stanziamento pari a 186 milioni di euro (+7,69 mln. rispetto all’assestamento);

§       Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana (U.P.B. 3.1.5.13), con uno stanziamento di 1,76 milioni di euro (+0,13 mln. rispetto al bilancio assestato 2006)

§       Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (U.P.B. 12.1.2.2), con uno stanziamento di 615 mln di euro (+236,9 rispetto alle previsioni assestate) da ripartire tra il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza (SISDE) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISMI).

 


Lo stato di previsione
del Ministero dell’interno
(Tabella n. 8)


La struttura dello stato di previsione
del Ministero dell’interno

Lo stato di previsione del Ministero dell’interno (tabella n. 8) si articola nei seguenti sei centri di responsabilità amministrativa:

§         Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro;

§         Affari interni e territoriali;

§         Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile;

§         Libertà civili e immigrazione;

§         Pubblica sicurezza;

§         Politiche del personale dell’Amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

Quest’ultimo centro di responsabilità, di nuova introduzione, consegue all’istituzione, con D.P.R. 154/2006 (v. infra), del nuovo dipartimento del Ministero dell’interno denominato, per l’appunto, “Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie”.

 

A ciascun centro di responsabilità sono a loro volta correlate le unità previsionali di base (U.P.B.), le quali sono oggetto della deliberazione parlamentare, la cui correlazione ai centri di responsabilità risponde all’esigenza di assegnare le risorse attribuite a ciascun Ministero ai livelli responsabili della gestione.

 

Nella presente scheda si riportano i dati del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nel testo presentato il 1° ottobre 2006 (A.C. 1747).

 

Le spese del Ministero dell’interno sono ripartite in 73 U.P.B. (erano 72 nel bilancio 2006), suddivise, ai fini dell’approvazione parlamentare del bilancio, in:

§         unità relative alla spesa di parte corrente (unità per il funzionamento ed unità per interventi, oneri comuni, trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi);

§         unità relative alla spesa in conto capitale (investimenti, oneri comuni).

Le spese sono inoltre ripartite in funzioni-obiettivo, che esprimono le previsioni di spesa sotto l’aspetto dello scopo da conseguire, ottenute attraverso l’aggregazione delle attività svolte dai diversi centri di responsabilità. Le funzioni-obiettivo sono, per il Ministero dell’interno, le seguenti (si riporta per ciascuna lo stanziamento in termini di competenza, raffrontato con quello recato dal bilancio assestato 2006):

 

Funzione-obiettivo

Assestamento
2006

Bilancio
2007

Variazione

Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni

16.964,74

14.875,69

-2.089,04

Difesa

28,51

32,64

+4,13

Ordine pubblico e sicurezza

9.243,24

8.870,52

-372,73

Attività ricreative, culturali e di culto

252,69

261,45

+8,76

Protezione sociale

318,06

246,38

-71,68

In milioni di euro.

 

Le U.P.B. sono poi articolate in capitoli ai fini gestionali.


Le previsioni dicompetenza

Gli stanziamenti, in termini di competenza, nel bilancio di previsione per il 2006 a legislazione vigente ammontano a 24.286,68 milioni di euro, di cui 21.911,88 milioni di euro per la parte corrente e 2.374,80 milioni di euro in conto capitale. Rispetto al totale delle spese finali dell’intero bilancio dello Stato, tali stanziamenti rappresentano il 5,3%.

Nell’ambito del bilancio dell’Interno le spese correnti e quelle in conto capitale incidono sul totale delle spese finali rispettivamente per il 90,22% e il 9,78%.

Le spese totali previste dal bilancio assestato per l’anno 2006 sono pari a 26.807,25 milioni di euro, di cui 23.555,83 milioni di euro di parte corrente e 3.251,42 milioni di euro in conto capitale. Lo stato di previsione del Ministero per il 2007 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione delle spese pari a 2.520,56 milioni di euro (-1.643,95 milioni di euro per la parte corrente e -876,61 milioni di euro per le spese in conto capitale).

Questa la ripartizione delle spese di competenza secondo i centri di responsabilità:

 

Centro di responsabilità

Assestamento
2006

Bilancio
2007

Variazione

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro

82,33

32,94

-49,39

Affari interni e territoriali

16.418,14

14.017,08

-2.401,07

Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile

1.693,01

1.693,13

+0,13

Libertà civili e immigrazione

305,16

228,39

-76,78

Pubblica sicurezza

7.630,96

7.302,15

-328,80

Politiche del personale dell’Amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie

677,65

1.013,00

+335,35

In milioni di euro.

 

Dalla tabella può rilevarsi come la variazione complessiva degli stanziamenti di cui s’è detto costituisca il saldo tra riduzioni ed incrementi di spesa riferiti ai diversi centri di responsabilità.

Le previsioni di spesa in base ai centri di responsabilità

L’organizzazione centrale del Ministero dell’interno è stata definita con l’emanazione del regolamento di cui al D.P.R. 398/2001[6], adottato in attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 31 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo.

Il D.P.R. 398/2001 reca le linee generali dell’organizzazione centrale del Ministero dell’interno, con riguardo all’individuazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Dicastero. Nel testo originario, il regolamento ha stabilito l’accorpamento di tali strutture in quattro dipartimenti:

§         per gli affari interni e territoriali;

§         della pubblica sicurezza;

§         per le libertà civili e l’immigrazione;

§         dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,

descrivendo per ognuno di essi l’ambito di competenza, l’articolazione in direzioni centrali e le figure di vertice.

Su tale disciplina è di recente intervenuto il già citato D.P.R. 154/2006[7] che, dando seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 317/2003 al D.Lgs. 300/1999[8], ha istituito un quinto dipartimento, denominato Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, destinato a svolgere tutti i compiti afferenti alle politiche del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, a promuovere le relative attività formative nonché a gestire le risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

 

L’organizzazione periferica del Ministero, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del D.Lgs. 300/1999, è costituita da:

§         le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, istituiti dall’art. 11 del D.Lgs. 300/1999 (modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29)[9];

§         le Questure, strutture periferiche dipendenti dal Dipartimento di pubblica sicurezza;

§         le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articolato in direzioni regionali, di livello dirigenziale generale, e in comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale[10].

 

Si segnala che varie disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746-bis) avviano un generale processo di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento; oltre all’art. 32, recante un programma di riorganizzazione dei ministeri da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione e avente ad oggetto, tra l’altro, l’accorpamento delle strutture periferiche, si ricordano, per quanto qui rileva, l’art. 33, che mira a razionalizzare la presenza sul territorio delle prefetture, delle questure e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, e l’art. 35, che reca modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato (v. al riguardo le rispettive schede di lettura riportate nel presente dossier).

 

Le spese iscritte nel bilancio del Ministero dell’interno sono analizzate sulla base dei sei centri di responsabilità.

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro

Il centro di responsabilità 1 svolge i compiti di coordinamento tra l’organo politico e l’organo di amministrazione e gestione che si estrinsecano nel:

§         coordinamento dell’indirizzo politico manifestato dal ministro e nella diffusione delle relative direttive;

§         coordinamento dell’attività legislativa e dell’azione amministrativa.

 

Il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’interno, approvato con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, individua i seguenti uffici:

§         Ufficio di Gabinetto;

§         Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;

§         Servizio di controllo interno;

§         Ufficio stampa e comunicazione;

§         Segreteria del ministro;

§         Segreteria particolare del ministro;

§         Segreteria tecnica del ministro;

§         Segreterie dei sottosegretari di Stato.

 

Lo stanziamento per tale centro di responsabilità è finalizzato interamente a finanziare le spese di funzionamento del Gabinetto, delle Segreterie del ministro e dei sottosegretari e degli altri uffici di diretta collaborazione del ministro. Pertanto si tratta di spese destinate ad interventi derivanti, in gran parte, da obblighi di legge, che fissano sia l’oggetto della spesa che le modalità di pagamento.

Lo stanziamento è pari a 32,94 milioni di euro, con una riduzione pari a 49,39 milioni di euro rispetto alle previsioni del bilancio assestato per il 2006. La riduzione è interamente riferibile all’azzeramento, in termini di competenza, dell’U.P.B. 1.1.2.1 – Servizio informazioni e sicurezza democratica: lo stato di previsione non reca infatti alcun finanziamento di parte corrente. Ciò in quanto il Fondo per i servizi di sicurezza compare indiviso in sede di bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze alla U.P.B. 12.1.2.2 – Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (con una dotazione complessiva di 615 milioni di euro) per essere poi ripartito, con variazioni che saranno registrate in sede di assestamento, tra gli stati di previsione dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa per il funzionamento rispettivamente del CESIS, del SISDE e del SISMI.

Affari interni e territoriali

Il centro di responsabilità 2 svolge funzioni di amministrazione generale, supporta i compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, garantisce la regolare costituzione degli organi elettivi, si occupa di finanza locale e servizi elettorali, vigila sullo stato civile e sull’anagrafe, collabora con gli enti locali.

Lo stanziamento è pari a 14.017,08 milioni di euro, con un decremento, rispetto al bilancio assestato 2006, di 2.401,07 milioni di euro.

All’interno di tale aggregato, si segnalano le principali U.P.B.:

§         2.1.1.0 – Funzionamento, con uno stanziamento pari a 39,06 milioni di euro; la rilevante diminuzione che si registra su questa U.P.B. (-431,10 milioni di euro) è essenzialmente dovuta al trasferimento della gran parte degli appostamenti relativi a spese per il personale e per beni e servizi al centro di responsabilità di nuova istituzione Politiche del personale dell’Amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie;

§         2.1.2.6 – Finanziamento enti locali, con un appostamento pari a 11.861,14 milioni di euro di parte corrente (con un decremento di 1.075,99 milioni rispetto alle previsioni assestate 2006);

§         2.2.3.5. – Finanziamento enti locali, nel quale sono compresi i trasferimenti in conto capitale dello Stato in favore degli enti locali, recante uno stanziamento di 1.812,42 milioni di euro (-374,80 milioni rispetto alle previsioni assestate 2006).

Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile

Il centro di responsabilità 3 finanzia l’attività dei Vigili del fuoco, ai quali sono affidate le funzioni statali in materia di prevenzione rischi e di soccorso alla popolazione. Più in generale, le funzioni del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono individuate negli interventi di competenza del Ministero concernenti:

§         il soccorso pubblico;

§         la prevenzione incendi e le altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§         la difesa civile;

§         le politiche ed ordinanze di protezione civile.

Lo stanziamento per il centro di responsabilità 3 è pari a 1.693,13 milioni di euro, con un incremento, rispetto al bilancio assestato 2006, di 0,13 milioni di euro.

All’interno di tale aggregato, si segnalano le principali U.P.B.:

§         3.1.1.1 – Spese generali di funzionamento, con uno stanziamento pari a 1.561,50 milioni di euro: anche in questo caso le spese per il personale (1.418,08 milioni di euro) costituiscono la voce principale;

§         3.2.3.1 – Edilizia di servizio, con uno stanziamento di 18,87 milioni di euro in conto capitale;

§         3.1.1.3 e 3.2.3.4 – Mezzi operativi e strumentali: la dotazione delle due U.P.B. è pari, rispettivamente, a 40,83 milioni di euro (parte corrente) ed a 60,08 milioni di euro (conto capitale).

Libertà civili e immigrazione

Al centro di responsabilità 4 fanno capo le funzioni ministeriali concernenti la tutela dei diritti civili, nonché l’immigrazione, il diritto d’asilo, la cittadinanza, le confessioni religiose. Ad esso è affidata l’amministrazione del Fondo edifici di culto.

Lo stanziamento previsto per il centro di responsabilità 4 è di 228,39 milioni di euro (quasi interamente di parte corrente), con una riduzione, rispetto al bilancio assestato 2006, di 76,78 milioni di euro.

Tra le spese correnti, l’U.P.B. di maggior rilievo contabile è la 4.1.2.5 – Immigrati, profughi e rifugiati, con una dotazione di 135,51 milioni di euro.

Tra le funzioni di questo centro di responsabilità si segnalano anche quelle relative alla gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e quelli relativi alla gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512. Gli stanziamenti relativi a tali fondi sono previsti rispettivamente nella U.P.B. 4.1.2.4 e nella U.P.B. 4.1.2.8. In entrambi i casi le due U.P.B. risultano avere una dotazione pari a 10,33 milioni di euro ciascuno.

Pubblica sicurezza

Il Dipartimento della pubblica sicurezza (centro di responsabilità 5) ha competenza in merito alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; elabora la pianificazione dei servizi e il coordinamento della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici; cura i rapporti con le autorità provinciali di pubblica sicurezza; gestisce inoltre autonomamente il personale amministrativo e del Corpo di polizia di Stato nonché l’acquisto dei mezzi utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Lo stanziamento previsto per il centro di responsabilità è di 7.302,151 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al bilancio assestato 2006, di 328,80 milioni di euro.

La voce principale delle spese per la sicurezza pubblica è costituita dalle spese generali di funzionamento (U.P.B. 5.1.1.1) che hanno uno stanziamento pari a 6.593,24 milioni di euro, dei quali la maggior parte (5.759,79 milioni di euro) è destinata al personale. Sono destinati al potenziamento dei servizi e delle strutture (U.P.B. 5.2.3.2) 307,24 milioni di euro.

Politiche del personale dell’Amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie

Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (centro di responsabilità 6) svolge le funzioni e i compiti ministeriali concernenti le politiche del personale (incluso lo sviluppo delle attività formative) e l’organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile, nonché l’attività di documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

Lo stanziamento previsto per il centro di responsabilità 6 che, come si è detto, è di nuova istituzione, è pari a 1.1013,00 milioni di euro.

La gran parte dello stanziamento (823,92 milioni di euro) è riferita a spese correnti di funzionamento (U.P.B. 6.1.1.0), quasi interamente concernenti il personale.


I residui

La consistenza presunta dei residui passividel Ministero dell’interno al 1° gennaio 2007 è stata valutata in 7.863,38 milioni di euro, con una diminuzione rispetto a quelli accertati al 1° gennaio 2006, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2005, pari a 43,87 milioni.

Occorre ricordare che la stima effettuata in sede di bilancio di previsione viene accertata in rendiconto e tale accertamento di solito è superiore alle stime iniziali. La valutazione dei residui presenta infatti carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione.

Il sensibile decremento dei residui, rispetto all’assestamento 2006, nelle unità previsionali di base di parte corrente è in gran parte compensato da un incremento in quelle in conto capitale.

 

Residui

Assestamento
2006

Bilancio
2007

Variazione

Delle U.P.B. di parte corrente

2.408,55

2.222,30

-186,25

Delle U.P.B. in conto capitale

5.498,70

5.641,08

+142,38

Totale

7.907,25

7.863,38

-43,87

In milioni di euro.

 

La voce più consistente di parte corrente è quella relativa alle spese per interventi, per la quale sono previsti residui passivi pari a 1.530,24 milioni di euro.

I residui passivi presunti delle unità previsionali di base in conto capitale sono interamente costituiti da residui delle spese per investimenti.

Questa la percentuale dei residui, rispetto agli stanziamenti di competenza per centri di responsabilità:

 

Centro di responsabilità

Residui

% rispetto alla competenza

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro

6,43

19,5

Affari interni e territoriali

5.843,21

41,7

Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile

266,28

15,7

Libertà civili e immigrazione

168,37

73,7

Pubblica sicurezza

1.479,83

20,3

Politiche del personale dell’Amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie

99,25

9,8

In milioni di euro.


Le autorizzazioni di cassa

L’autorizzazione di cassa indica il limite entro cui il Ministero è autorizzato ad effettuare pagamenti. Essa è commisurata alla capacità di spesa dell’Amministrazione e viene calcolata sul totale di competenza e residui (massa spendibile).

In base alla sopra indicata previsione relativa alla consistenza dei residui passivi, le autorizzazioni di cassa dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2007 sono pari a 24.281,40 milioni di euro, di cui 21.921,71 milioni di euro di parte corrente e 2.359,69 milioni di euro in conto capitale, con un decremento, rispetto all’assestamento, di 2.406,76 milioni di euro ed un coefficiente medio di realizzazione (che rappresenta la percentuale di massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell’esercizio successivo ed è determinata dal rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) pari al 75,5%.

 

Autorizzazioni di cassa

Assestamento
2006

Bilancio
2007

Variazione

Di parte corrente

23.697,26

21.921,71

-1.775,55

In conto capitale

2.990,90

2.359,69

-631,21

Totale

26.688,16

24.281,40

-2.406,76

In milioni di euro.

 

La quota più consistente è, per la parte corrente, la spesa per funzionamento, pari a 21.921,71 milioni di euro.

La parte in conto capitale è interamente costituita dalla spesa per investimenti.

 


Gli effetti del disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero dell’interno e sugli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri

 


Le tabelle A e B (fondi speciali)

Le tabelle A e B del disegno di legge finanziaria 2007 (A.C. 1746) contengono, rispettivamente per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti sui fondi speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (unità previsionali di base 4.1.5.9. e 4.2.10.1), finalizzati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Si tratta in effetti di “prenotazioni” di spesa: gli importi indicati verranno infatti iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l’approvazione dei relativi progetti di legge.

Anche quest’anno, come nei precedenti, il disegno di legge finanziaria non specifica, nell’ambito dell’accantonamento complessivo assegnato a ciascun ministero, le finalizzazioni della spesa, indicando i soli importi globali; la relazione al disegno di legge reca informazioni sulla destinazione degli accantonamenti.

 

Per quanto riguarda il Ministero dell’interno, nella tabella A (fondo speciale di parte corrente) allegata al disegno di legge finanziaria è ad esso riservato un accantonamento pari a 101 milioni di euro per il 2007; 100 milioni per il 2008 e per il 2009.

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge finanziaria finalizza gli accantonamenti alla modifica della L. 91/1992[11] sulla cittadinanza e, più genericamente, agli immigrati e ad interventi vari.

Si ricorda che la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) recava per tale Ministero un accantonamento pari a 25 milioni di euro per il 2006, e 1 milione per il 2007; nessun accantonamento era previsto per il 2008.

 

La tabella B (fondo speciale in conto capitale) – non diversamente dalla legge finanziaria 2006 – non reca alcun accantonamento a favore del Ministero dell’interno.

 

Le spese relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono inserite nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: esse pertanto non assumono autonoma evidenza nelle tabelle A e B allegate al disegno di legge finanziaria 2007.

Si segnala peraltro che la citata relazione al disegno di legge prevede, con riferimento agli accantonamenti in tabella A relativi al Ministero dell’economia e delle finanze, che essi siano in parte destinati a finalità concernenti materie di interesse della I Commissione, quali gli italiani all’estero. Non risultano invece, tra le finalizzazioni degli accantonamenti in tabella B relativi al medesimo ministero, riferimenti a materie riconducibili alla I Commissione.


La tabella C

La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione é effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.

Per il Ministero dell’interno l’attuale tabella C reca le seguenti voci (non si rilevano variazioni rispetto agli importi previsti per il 2007 e il 2008 dalla legge finanziaria 2006, riportati tra parentesi):

 

Oggetto del provvedimento

2007

2008

2009

L. 451/1959: istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato
(U.P.B. 5.1.1.1. – Spese generali di funzionamento – cap. 2674)

30,60
(30,60)

30,60
(30,60)

30,60

L. 968/1969 e D.L. 361/1995, conv. con mod. in L. 437/1995 (art. 4): “Fondo scorta” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(U.P.B. 3.1.1.1. – Spese generali di funzionamento – cap. 1916)

17,74
(17,74)

17,74
(17,74)

17,74

D.P.R. 309/1990 (art. 101): potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(U.P.B. 5.1.1.1. – Spese generali di funzionamento – cap. 2668; U.P.B. 5.1.1.4. – Potenziamento – cap. 2815)

2,94
(2,94)

2,94
(2,94)

2,94

L. 549/1995 (art. 1, co. 43): contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(U.P.B. 6.1.2.1. – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2960)

0,11
(0,11)

0,11
(0,11)

0,11

Totale

51,39
(51,39)

51,39
(51,39)

51,39

In milioni di euro. Sono riportate tra parentesi le appostazioni recate dalla legge finanziaria 2006.

 

Per quanto concerne le voci riferibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la tabella C apporta alcune variazioni agli importi previsti dalla legge finanziaria 2006.

Queste le voci di spesa:


 

Oggetto del provvedimento

2007

2008

2009

 

D.P.R. 701/1977: regolamento di esecuzione del D.P.R. 472/1972, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(U.P.B. 12.1.2.15 – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – cap. 5217)

14,70
(14,70)

14,70
(14,70)

14,70

L. 146/1980 (art. 36): legge finanziaria 1980
assegnazione a favore dell’ISTAT (U.P.B. 3.1.2.27 – Istituto nazionale di statistica – cap. 1680)

161,80
(156,80)

161,80
(156,80)

161,80

L. 67/1987: rinnovo della L. 416/1981, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(U.P.B. 3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei ministri-Editoria – cap. 2183; U.P.B. 3.2.10.2 – Editoria – cap. 7442)

411,99
(417,48)

336,99
(417,48)

336,99

D.L. 142/1991, conv. con mod. in L. 195/1991 (art. 6, co. 1): reintegro fondo protezione civile
(U.P.B. 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile – cap. 7446/P)

223,00
(203,00)

223,00
(203,00)

223,00

D.L. 142/1991, conv. con mod. in L. 195/1991 (art. 6, co. 1): provvedimenti in favore delle province di Siracusa, Catania e Ragusa etc.
(U.P.B. 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile – cap. 7446/P)

80,40
(80,40)

80,40
(80,40)

80,40

L. 225/1992 (art. 1): Servizio nazionale della protezione civile
(U.P.B. 3.1.5.15 – Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile – cap. 2184)

79,18
(40,18)

40,18
(40,18)

40,18

L. 225/1992 (art. 3): attività e compiti di protezione civile
(U.P.B. 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile – cap. 7447)

546,58
(546,58)

546,58
(546,58)

391,58

D.Lgs. 39/1993 (art. 4): norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche
(U.P.B. 3.1.2.33 – Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione – Cap, 1707/P)

21,74
(16,66)

16,66
(16,66)

16,66

L. 230/1998 (art. 19): nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(U.P.B. 3.1.5.16 – Presidenza del Consiglio dei ministri-Servizio civile nazionale – cap. 2185)

257,76
(207,76)

257,76
(207,76)

257,76

D.Lgs. 285/1999: riordino del Centro di formazione studi (Formez)
(U.P.B- 12.1.2.12 – Formez – cap. 5200)

21,56
(21,56)

21,56
(21,56)

21,56

L. 38/2001 (art. 16, co. 1): tutela della minoranza linguistica slovena
(U.P.B. 4.2.3.12 – sviluppo economico delle regioni a statuto speciale – cap. 7513/P)

4,85
(4,85)

4,85
(4,85)

4,85

D.Lgs. 303/1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
(U.P.B. 3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115)

443,35
(309,70)

430,37
(309,70)

462,20

D.L. 181/2006 (art. 1, co. 19): disposizioni sul riordino della Presidenza del Consiglio e dei ministeri
(U.P.B. 3.2.10.5 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Sport - cap. 7450)

147,00
(---)

147,00
(---)

147,93

Totale

2.413,91
(2.019,67)

2.281,85
(2.019,67)

2.156,61

In milioni di euro. Sono riportate tra parentesi le appostazioni recate dalla legge finanziaria 2006.


La tabella D

Con la tabella D si dispone il rifinanziamento, per uno o più esercizi nell’arco del triennio, di norme recanti interventi di sostegno dell’economia, classificati tra le spese in conto capitale.

Si segnala che l’art. 84 del d.d.l. finanziaria 2007 in esame istituisce, presso l’INPS, il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR); ai sensi dell’articolo citato e dell’annesso elenco n, 1, tutti gli interventi previsti dalla Tabella D sono finanziati dalle risorse di detto Fondo.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

La Tabella D del disegno di legge finanziaria per il 2007 dispone i seguenti rifinanziamenti di interventi di competenza del Ministero dell’interno (la legge finanziaria 2006 recava stanziamenti soltanto per i contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo e limitatamente al 2006):

§      116,2 milioni per ciascun anno del triennio quale finanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province, quale quota destinata all’ammortamento dei mutui degli enti locali dissestati (D.L. n. 515 del 1994) (Tab. F - Settore 27);

§      100 milioni per ciascun anno del triennio quali contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (D.L. n. 67 del 1997, art. 3) (Tab. F - Settore 27);

§      103,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio quali contributi per la fornitura gratuita libri di testo (L. 448 del 1998, art. 27) (Tab. F - Settore 27).

 

Non è invece previsto il rifinanziamento di interventi afferenti alla Presidenza del Consiglio.


La tabella E

La tabella E, recante riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte da leggi precedenti, non contempla voci di interesse della Presidenza del Consiglio, né afferenti allo stato di previsione del Ministero dell’interno.


 

La tabella F

La tabella F ha il compito di indicare, nel corso degli anni, la “modulazione” della spesa autorizzata da leggi di spesa aventi effetto finanziario pluriennale. Non si tratta, pertanto, di nuove autorizzazioni di spesa ma di nuova articolazione annuale di somme già autorizzate in passato. In pratica è possibile, ferma restando l’entità complessiva delle somme autorizzate, spostare una parte o tutte le somme stanziate per l’anno di riferimento agli anni successivi, anche prorogando nel tempo l’originaria durata della legge.

Sulla tabella F si riflettono anche i nuovi stanziamenti autorizzati in base alla tabella D o gli eventuali definanziamenti di cui alla tabella E.

Per quanto qui rileva, nel disegno di legge finanziaria 2007, la tabella F annovera:

§         nei settori 3 (“Interventi per calamità naturali”), la rimodulazione di varie voci di spesa, concernenti il reintegro del Fondo per la protezione civile e l’erogazione di contributi relativi alla ricostruzione di territori colpiti da sisma, tutti facenti capo all’U.P.B. 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile, all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

§         nel settore 4 (“Interventi nelle aree sottoutilizzate”), la rimodulazione di una voce di spesa concernente il Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (U.P.B. 6.2.3.2 – Interno);

nel settore 27 (“Interventi diversi”), alcune rimodulazioni incidenti su capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell’interno, relative a finanziamenti e interventi per gli enti locali (U.P.B. 2.2.3.5 – Finanziamento enti locali e U.P.B. 2.2.3.6 – Altri interventi enti locali).


Gli articoli del disegno di legge finanziaria
di interesse della I Commissione
(Affari costituzionali)

 


Sintesi

Le schede che seguono danno conto degli articoli del disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746-bis) che, per le materie trattate, assumono più diretto interesse per la Commissione Affari costituzionali.

Sinteticamente:

§         l’articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta di ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400/1988. Tra gli interventi previsti: la riduzione degli uffici dirigenziali e l’accorpamento delle strutture periferiche;

§         l’articolo 33 ha l’obiettivo di razionalizzare la presenza sul territorio delle prefetture, delle questure e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco attraverso i regolamenti previsti dall’art. 32. In particolare, viene stabilita una soglia demografica minima di 200.000 abitanti per la determinazione territoriale di tali strutture;

§         l’articolo 35reca modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato, finalizzate al conseguimento di risparmi di spesa, a tal fine disponendo la soppressione delle Direzioni interregionali della pubblica sicurezza e la razionalizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale;

§         l’articolo 37 reca disposizioni dirette ad agevolare l’attività dell’Amministrazione della pubblica sicurezza attraverso lo snellimento sia delle procedure relative alle attività negoziali e ai pagamenti necessari per l’attuazione delle misure di emergenza, sia delle modalità di utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati affidati in uso alle forze di polizia;

§         l’articolo 38 stabilisce che il ministro dell’interno, o per sua delega i prefetti, possa stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali al fine di realizzare programmi straordinari volti ad incrementare i servizi di polizia a tutela della sicurezza dei cittadini;

§         l’articolo 39 prevede che il personale impiegato nello svolgimento delle funzioni di supporto da parte delle Agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate e che a tal fine debbano essere adottati i necessari provvedimenti di riorganizzazione e riallocazione del personale, riducendo contestualmente le dotazioni organiche;

§         l’articolo 42 configura un procedimento volto alla riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali (con talune eccezioni), secondo il quale le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dell’ente. Tale processo è avviato dagli enti entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge: all’eventuale inerzia consegue la decadenza dei relativi vertici amministrativi;

§         l’articolo 46 sopprime la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, prevedendo la costituzione, con regolamento di delegificazione, di una Commissione con identica denominazione, ma con assetto e compiti diversi;

§         l’articolo 47 ridefinisce il processo di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici previsto dall’art. 28 della L. 448/2001, fissando il nuovo termine del 30 giugno 2007 e individuando specifici princìpi e criteri direttivi;

§         l’articolo 57 detta disposizioni in ordine alle assunzioni di personale da parte di pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per i Corpi di Polizia di effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità;

§         l’articolo 62 stabilisce il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con sessanta unità di personale, nonché quello del Comando per la tutela dell’ambiente fino a venti unità, da considerarsi in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. Tali incrementi sono disposti al fine di potenziare l'attività ispettiva, di controllo e vigilanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Ambiente;

§         l’articolo 63 riduce del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei sottosegretari di Stato di cui alla L. 212/1952, a decorrere dal 1° gennaio 2007;

§         l’articolo 64 interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti pubblici sotto due profili. Il comma 1 riduce del 50% la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche (magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate). Il comma 2 estende anche ai dirigenti apicali dei corpi di polizia e delle Forze armate la fissazione di limiti massimi ai trattamenti accessori, e demanda all’emanazione di un D.P.C.M. la definizione dei criteri applicativi per l’attuazione della riduzione del 10% della spesa per i dirigenti stabilita dall’art. 22-bis del D.L. 223/2006;

§         l’articolo 76, nelle more di una nuova, organica disciplina degli organi di governo degli enti locali, apporta (comma 1) una serie di modifiche a vari articoli del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), finalizzate ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica, e reca disposizioni (commi 2 e 3) volte al contenimento di taluni emolumenti spettanti agli amministratori locali;

§         l’articolo 77 subordina l'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (istituite con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004) ai princìpi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contenuti nei precedenti articoli 33, 34 e 35 del d.d.l. finanziaria;

§         L’articolo 78 contiene una norma di principio ai fini del contenimento della spesa pubblica delle regioni in relazione ai costi degli organismi politici e degli apparati amministrativi.

§         l’articolo 79, al comma 1, mira arazionalizzare i processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province, istituendo a tal fine una commissione di studio presso la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e sospendendo, nelle more della sua attività, i procedimenti in corso. I commi 2, 3 e 4 recano misure finanziarie volte ad incentivare la fusione di comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi. I commi 5 e 6 vietano la contemporanea partecipazione di comuni ad unioni di comuni ed a comunità montane;

§         l’articolo 80 reca ulteriori misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, limitando sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori delle società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione. Tali disposizioni valgono quali princìpi per le Regioni;

§         l’articolo 112 autorizza uno stanziamento annuale di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 da destinarsi alla realizzazione di progetti per la società dell'informazione;

§         l’articolo 120autorizza uno stanziamento annuale di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2007, destinato all’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

§         l’articolo 194 aumenta la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito dal D.L. 223/2006, prevedendo un incremento di 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009;

§         l’articolo 199 istituisce un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati presso il Ministero della solidarietà sociale. La dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

 

Sembra opportuno ricordare che tra le altre disposizioni del disegno di legge, alcune incidono su tutti gli stati di previsione del bilancio.

Tra queste si segnala in particolare l’articolo 53, ai sensi del quale è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative alle spese in conto capitale e alle seguenti categorie economiche relative a spese correnti: consumi intermedi; trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese e all’estero, altre uscite correnti; sono escluse specifiche tipologie di spesa. L’articolo prevede inoltre misure che assicurano una certa flessibilità nella gestione del bilancio e introduce incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

Si rileva infine che, per la prima volta, il d.d.l. finanziaria indica, all’inizio dei singoli titoli o capi (e più precisamente negli articoli 2, 31, 72, 81, 87 e 103), gli effetti sui saldi di finanza pubblica attesi dalle disposizioni contenute nei titoli o capi medesimi, individuando così 6 settori[12]:

§      entrate (titolo II);

§      razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (titolo III, capo I);

§      enti territoriali (titolo III, capo IV);

§      previdenza (titolo III, capo V);

§      sanità (titolo III, capo VI);

§      sviluppo e ricerca (titolo IV).

 


Schede di lettura

Articolo 32
(Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni
riguardanti i Ministeri)

 

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

     a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

     b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

     c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

     d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

     e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

     f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;

     g) all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri, dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.

3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

4. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 1, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

     a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

     b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

7. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 1 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

8. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, emana linee guida per l'attuazione del presente articolo.

10. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), e di quanto disposto dal comma 5.

11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 4, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 10 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

12. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è coordinata dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

 

 

L’articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri,finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 400/1988[13].

Come si legge nella relazione illustrativa, l’intervento costituisce uno strumento per il contenimento della spesa per le pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 53 del disegno di legge.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame individua sette linee di intervento del programma da attuare con i regolamenti di delegificazione.

Innanzitutto (lett. a), si dovrà procedere ad una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; inoltre, si dovranno eliminare le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti.

 

L’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dal D.Lgs. 300/1999, che fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto. Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400 (così è stabilito nell’art. 4, co. 1 del D.Lgs. 300/1999). L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).

 

I regolamenti adottati ai sensi del presente provvedimento dovranno diminuire il numero degli uffici anche di livello dirigenziale non generale, intervenendo così in materia che la legge espressamente riserva ad una fonte di rango inferiore (decreto ministeriale).

Una seconda linea di intervento dei futuri regolamenti (lett. c) consiste nella revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la loro riduzione. A questo proposito la disposizione indica due possibili percorsi: o l’accorpamento di tutti gli uffici periferici facenti capo ad una amministrazione in un unico ufficio regionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all’interno delle prefetture – Uffici territoriali del Governo.

 

La seconda soluzione riporta alla natura originaria degli uffici territoriali del Governo. Istituiti dall’art 11 del D.Lgs. 300/1999, in sostituzione delle prefetture, avrebbero dovuto assumere la titolarità di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato, ad eccezione di alcune espressamente indicate (affari esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni culturali, agenzie e, successivamente, anche comunicazioni). In seguito, le funzioni degli UTG (che hanno assunto la denominazione di prefetture – uffici territoriali del Governo) hanno mutato le loro funzioni, assumendo un ruolo di coordinamento degli uffici periferici dello Stato (D.Lgs. 29/2004). Anche il DPR 287/2001 che individuava quali amministrazioni avrebbero dovuto trasferire agli UTG i compiti svolti dalle proprie strutture locali è stato abrogato (DPR 180/2006).

 

Il provvedimento in esame individua almeno due settori specifici in cui vengono indicate le strutture periferiche da riorganizzare, sempre attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione:

§      il primo è il Ministero degli affari esteri (lett. g)del comma in esame) che dovrà unificare i servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera (vedi infra);

§      il secondo intervento è contenuto nell’art. 33 del provvedimento in esame (cui si rinvia) che provvede alla riorganizzazione delle sedi periferiche del Ministero dell’interno (prefetture, questure, comandi dei vigili del fuoco). In particolare, si prevede la soppressione delle strutture nelle province con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti. Pertanto, delle due alternative indicate sopra per la semplificazione delle sedi periferiche – istituzione di in un unico ufficio regionale o accorpamento presso le prefetture – di fatto nelle piccole province sarà praticabile solamente la prima, stante appunto la soppressione della prefettura.

 

Come accennato, la lettera g) del comma 1 prevede l’esercizio della potestà regolamentare con riferimento al Ministero degli Affari esteri, e segnatamente allo scopo di unificare i servizi contabili della rete diplomatica in un unico ufficio, qualora detti servizi siano ubicati nella stessa città estera. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.R. 1202000[14]saranno svolte – in base alle norme regolamentari da adottare – dal responsabile dell’ufficio unificato, che agirà per conto di tutte le rappresentanze interessate.

 

A norma dell’articolo 3 del DPR 120/2000 sono funzionari delegati presso gli uffici all’estero non più i soli capi degli uffici stessi, ma anche i funzionari amministrativi investiti delle funzioni di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, seppure limitatamente alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici e alle spese per stipendi e indennità del personale, e comunque sotto indirizzo e vigilanza dei preposti agli uffici.

In base all’articolo 4 la gestione delle risorse finanziarie assegnate compete a coloro che sono funzionari delegati ai sensi del precedente articolo 3. In particolare, l’articolo 4 riguarda le spese di mantenimento e funzionamento degli uffici, le risorse relative alle quali vengono determinate in base alla relazione previsionale predisposta annualmente, entro il mese di ottobre, dai titolari degli uffici, sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto. Le risorse stabilite vengono assegnate con decreto del dirigente preposto alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli Affari esteri, che può con analogo strumento procedere anche ad integrazioni delle somme, in caso di esigenze nuove e inderogabili. La disponibilità dei fondi assegnati è assicurata con ordini di rimessa valutaria, come già previsto dall’art. 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 15  “Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli Affari esteri”.

L’articolo 6 conferma il meccanismo degli ordini di rimessa anche per i fondi relativi alla terza categoria di spese degli uffici all’estero, ossia le retribuzioni e indennità del personale. L’articolo introduce altresì la possibilità di somministrazione di questa categoria di fondi mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 3.

 

La terza direttrice di intervento (lett. f) prevede una generale riduzione degli organici di tutte le amministrazioni. A questa misura si accompagna un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. Si tratta di quei settori di personale (definiti nella relazione illustrativa back office) impegnati in attività di gestione “interna” dell’amministrazione, con una basso grado di differenziazione tra le diverse amministrazioni. In particolare, la lettera in esame ne individua 5:

§      gestione delle risorse umane;

§      informatica;

§      manutenzione e logistica;

§      affari generali;

§      provveditorati e contabilità.

 

Per la riduzione del personale di supporto, l’articolo in esame (comma 5) prevede una realizzazione secondo una scansione temporaleprecisa: il limite del 15% dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2008, sulla base di piani di riallocazione del personale in servizio da predisporre immediatamente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, non oltre il 31 marzo 2007. Detti piani saranno adottati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla approvazione dei piani non potranno essere disposte nuove assunzioni.

La riduzione del personale di supporto dovrà essere applicata anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e ai Vigili del fuoco, in modo da liberare risorse, ora utilizzate per altri fini, nelle attività di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

 

Disposizioni analoghe a quelle testé illustrate sono recate dal successivo art. 39 con riguardo alle agenzie ed agli enti pubblici non economici nazionali.

 

Gli altri criteri – guida per i regolamenti da emanare, indicati dal comma 1, riguardano la riduzione e la riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni statali: la gestione del personale da realizzare in modo unitario anche attraverso lo sfruttamento degli strumenti di innovazione tecnologica e amministrativa (lett. b); gli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lett. d) e gli organismi di analisi, consulenza e di studio (lett. e).

 

I commi da 2 a 12 delineano il procedimento di adozione dei regolamenti di revisione degli assetti delle amministrazioni dello Stato secondi criteri individuati dal comma 1.

Esso può essere sintetizzato come segue:

§      le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione (emanate annualmente dai ministri entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio  - entro il 10 gennaio 2007 - ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 165/2001) provvedono a programmare la riallocazione del personale di supporto in vista della sua riduzione entro il 15 % (comma 10);

§      il Presidente del Consiglio, previo parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, emana le linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni (comma 9);

§      entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (entro il 28 febbraio 2007) ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento accompagnati da una dettagliata relazione tecnica, che specifichi le riduzioni di spesa previste nel triennio e da un analitico piano operativo (comma 4);

§      l’esame degli schemi di regolamento da parte del Governo deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione (quindi al massimo entro il 31 marzo 2007) (comma 4);

§      sempre entro il 31 marzo 2007 dovranno essere predisposti i piani di riallocazione del personale di supporto di cui si è detto sopra (comma 5);

§      i regolamenti prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione (comma 2);

§      dalla data di emanazione dei regolamenti sono abrogate le disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate, la cui puntuale ricognizione è affidata ai medesimi regolamenti (comma 3).

 

Viene, inoltre, previsto un sistema di controllo e di sanzioni:

§      il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano ogni sei mesi lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati alle Camere con una relazione specifica (comma 6);

§      anche gli organi di controllo delle singole amministrazioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Inoltre, dopo due anni, verificano il rispetto delle disposizioni relative al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto (comma 8);

§      le amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento non possono, per gli anni 2007 e 2008, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto (comma 7);

§      il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 4, e nei programmi di cui al comma 10 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale (comma 11).

 

Infine (comma 12), viene istituita una Unità per la riorganizzazione  composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con il duplice compito di coordinare le attività delle singole amministrazioni e di monitorare tali attività. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.


Articolo 33
(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno)

 

1. Con i regolamenti di cui all'articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

     a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;

     b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;

     c) ottimale impiego delle risorse;

     d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

     e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.

 

 

L’articolo 33 è volto – come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge – alla razionalizzazione della presenza nel territorio degli uffici periferici del Ministero dell’interno tramite la revisione dei loro ambiti territoriali.

Sempre la relazione illustrativa indica due princìpi alla base dell’intervento: da un lato la semplificazione delle procedure amministrative e l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e, dall’altro, la correlazione tra dimensione territoriale degli uffici e le realtà economico-sociali del territorio.

La disposizione costituisce una applicazione specifica di quanto disposto in via generale per tutte le amministrazioni dall’art. 32 del provvedimento in esame. Infatti, l’art. 32 al comma 1, lettera c), prevede, tra gli obiettivi dei regolamenti di delegificazione ivi autorizzati per il contenimento delle spese dei ministeri, la rideterminazione delle strutture periferiche dell’amministrazione centrale e la loro riduzione.

L’articolo in esame stabilisce che i regolamenti di delegificazione di cui sopra, dovranno anche determinare gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell’interno, ossia delle prefetture – Uffici territoriali del Governo, delle questure e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Vengono poi indicati cinque criteri direttivi per l’emanazione di detti regolamenti, che nel complesso sembrano delineare una riorganizzazione delle strutture periferiche dell’interno che va al di là della mera ridistribuzione territoriale.

Innanzitutto i regolamenti dovranno essere ispirati dal principio della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi (e dei costi) dei procedimenti.

Inoltre, dovranno perseguire la realizzazione di economie di scala – evitando le duplicazioni funzionali – (secondo criterio) e l’ottimale impiego delle risorse (terzo criterio).

Il quarto criterio è di particolare rilievo, in quanto pone un limite minimo alla dimensione territoriale delle strutture pari a 200.000 abitanti. Vengono previsti anche altri criteri che dovranno sovrintendere alla determinazione dell’ampiezza territoriale (attività economiche, servizi essenziali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, realtà linguistica), ma in ogni caso questa non dovrà essere inferiore al limite sopra indicato.

Il carattere imperativo del criterio demografico di cui sopra potrebbe in parte risultare attenuato dal quinto ed ultimo principio, che prevede la possibilità di “ponderare” i precedenti criteri alla luce di altre esigenze, quali quelle derivanti dalla “specificità dell’ambito territoriale di riferimento”, anche in relazione alla “prossimità” dei servizi alla cittadinanza.

 

Il prefetto è un organo dell’amministrazione dello Stato a competenza generale che rappresenta sul territorio il Governo nella sua unità. Esso è titolare della prefettura - Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.), struttura che provvede all’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato.

Le prefetture dipendono strutturalmente dal Ministero dell’interno, del quale svolgono molti dei compiti a livello locale, ma assolvono anche le funzioni, a livello decentrato, di altre amministrazioni centrali.

L’ambito di competenza territoriale del prefetto è la provincia. La legge comunale e provinciale del 1934 prevedeva un preciso obbligo in tal senso stabilendo che ogni provincia avesse un prefetto[15]. La legge del 1934 è stata definitivamente abrogata dalle testo unico delle leggi sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), ma di fatto tuttora risultano costituite prefetture in ciascuna provincia[16]

Richiami alla dimensione provinciale delle prefetture sono contenuti in numerose disposizioni di legge. Tra queste, l’art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931[17] che attribuisce al prefetto le funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza[18].

Ai sensi della stessa norma, anche il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza e, infatti, risultano istituite questure in tutte le province. Mentre il prefetto svolge, in materia di pubblica sicurezza, funzioni di carattere politico-amministrativo nella provincia, il questore esercita funzioni tecnico-operative, sempre a livello provinciale, ed in questo ambito ha compiti di coordinamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica. Il questore è un funzionario della Polizia di Stato e dirige il lavoro dei commissariati e delle altre strutture della Polizia di Stato nel territorio. L’art. 32 della legge 121/1981 stabilisce espressamente che la questura è ufficio provinciale.

Anche il terzo soggetto interessato dall’articolo in esame, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organizzato, a livello locale, su base provinciale: le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano in direzioni regionali, di livello dirigenziale generale, e in comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale[19].

 

Si rammenta, in proposito, che altre strutture periferiche dello Stato prevedono una organizzazione provinciale. Rimanendo nel settore della sicurezza, nel quale operano prevalentemente gli organismi interessati dal provvedimento in esame, si segnalano i seguenti esempi:

§      Arma dei carabinieri: l'organizzazione territoriale dell’Arma comprende comandi interregionali, comandi regionali, e comandi provinciali, quest’ultimi, istituiti in ogni provincia e retti ciascuno da generale di brigata e colonnello[20].

§      Corpo della Guardia di finanza: a livello territoriale comprende comandi interregionali, comandi regionali e comandi provinciali, retti da generale di brigata o ufficiale superiore e costituiti, di norma, da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei[21].

§      Corpo forestale dello Stato: anche in questo caso è prevista una articolazione in comandi provinciali[22].

 

Per quanto riguarda la dimensione demografica minima di 200.000 abitanti, si rileva che essa dovrebbe riferirsi alla popolazione legale della Repubblica come risultante dall’ultimo censimento del 21 ottobre 2001[23] (si veda la tabella allegata). In questo caso la disposizione in esame interesserebbe 14 province: Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Aosta, Sondrio, Lodi, Gorizia, Massa-Carrara, Rieti, Isernia, Crotone, Vibo Valentia, Enna, Oristano[24].

 

Per la procedura di adozione dei regolamenti previsti dall’articolo in esame, si rinvia a quanto detto a riguardo nell’articolo 32.

Si ricorda che l’art. 35 del presente disegno di legge interviene sopprimendo le direzioni interregionali della Polizia di Stato.

Si rileva, infine, che nella relazione tecnica non vengono quantificate le conseguenze contabili dell’attuazione del presente articolo.

 

Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 2001


Torino

2165619

Vercelli

176829

Biella

187249

Verbano-Cusio-Ossola

159040

Novara

343040

Cuneo

556330

Asti

208339

Alessandria

418231

Aosta

119548

Varese

812477

Como

537500

Lecco

311452

Sondrio

176856

Milano

3707210

Bergamo

973129

Brescia

1108776

Pavia

493753

Lodi

197672

Cremona

335939

Mantova

377790

Bolzano - Bozen

462999

Trento

477017

Verona

826582

Vicenza

794317

Belluno

209550

Treviso

795264

Venezia

809586

Padova

849857

Rovigo

242538

Pordenone

286198

Udine

518840

Gorizia

136491

Trieste

242235

Imperia

205238

Savona

272528

Genova

878082

La Spezia

215935

Piacenza

263872

Parma

392976

Reggio nell'Emilia

453892

Modena

633993

Bologna

915225

Ferrara

344323

Ravenna

347847

Forlì-Cesena

358542

Rimini

272676

Massa-Carrara

197652

Lucca

372244

Pistoia

268503

Firenze

933860

Prato

227886

Livorno

326444

Pisa

384555

Arezzo

323288

Siena

252288

Grosseto

211086

Perugia

605950

Terni

219876

Pesaro e Urbino

351214

Ancona

448473

Macerata

301523

Ascoli Piceno

369371

Viterbo

288783

Rieti

147410

Roma

3700424

Latina

491230

Frosinone

484566

L'Aquila

297424

Teramo

287411

Pescara

295481

Chieti

382076

Isernia

89852

Campobasso

230749

Caserta

852872

Benevento

287042

Napoli

3059196

Avellino

429178

Salerno

1073643

Foggia

690992

Bari

1559662

Taranto

579806

Brindisi

402422

Lecce

787825

Potenza

393529

Matera

204239

Cosenza

733797

Crotone

173122

Catanzaro

369578

Vibo Valentia

170746

Reggio di Calabria

564223

Trapani

425121

Palermo

1235923

Messina

662450

Agrigento

448053

Caltanissetta

274035

Enna

177200

Catania

1054778

Ragusa

295264

Siracusa

396167

Sassari

453628

Nuoro

264859

Oristano

153082

Cagliari

760311

Fonte: DPCM 2 aprile 2003, Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001


 

Articolo 35
(Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato)

 

1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1o dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

L’articolo 35, perseguendo l’obiettivo del conseguimento di risparmi di spesa, dispone la soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato e la riorganizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia di Stato.

Anche la disposizione in commento costituisce, come il precedente art. 33, un’applicazione di quanto stabilito in via generale per tutte le amministrazioni dall’art. 32 del provvedimento in esame: tale disposizione, al comma 1, lettera c), prevede, tra gli obiettivi dei regolamenti di delegificazione ivi autorizzati per il contenimento delle spese dei ministeri, la rideterminazione delle strutture periferiche dell’amministrazione centrale e la loro riduzione.

L’art. 33, cui si rinvia, interviene invece sui criteri per la determinazione territoriale degli uffici periferici del Ministero dell’interno (prefetture, questure e comandi provinciali dei vigili del fuoco), stabilendo una soglia demografica minima di 200.000 abitanti per la loro costituzione.

 

Il comma 1 dispone la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 2007, delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato, stabilendo che le funzioni da esse svolte siano ripartite tra le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

Le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato sono state istituite con D.P.R. 208/2001[25] (artt. 6-7) nelle città indicate nella Tabella 1 allegata al medesimo D.P.R. (vedi infra).

 

sede

giurisdizione

Torino

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Milano

Lombardia ed Emilia-Romagna

Padova

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Firenze

Toscana, Umbria e Marche

Roma

Lazio, Abruzzo e Sardegna

Napoli

Campania, Molise, Puglia e Basilicata

Catania

Sicilia e Calabria

 

Ad esse sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, i quali svolgono le funzioni conferite in esecuzione delle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, raccordando l'attività dei propri uffici con quelle degli altri uffici e direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza.

Esse operano alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, svolgendo funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza.

Le Direzioni interregionali hanno anche funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, comprese quelle di documentazione e quelle logistiche, a supporto delle attività istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo àmbito territoriale.

Esse concorrono, inoltre, all'elaborazione delle pianificazioni e programmazioni concernenti l'acquisizione e l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche.

Hanno infine funzioni ispettive, di controllo e decentrate di carattere organizzativo e amministrativo.

L'articolazione organizzativa e funzionale delle direzioni interregionali della Polizia di Stato è stata stabilita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2001, che ne ha definito le posizioni dirigenziali, nell'àmbito delle dotazioni organiche dei dirigenti della Polizia di Stato e delle assegnazioni di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili, e le rispettive aree di attività.

 

Come già ricordato (si veda la scheda relativa all’art. 33 del d.d.l. in esame), altri Corpi di polizia prevedono, nella loro articolazione territoriale, strutture sovraregionali analoghe a quelle ora illustrate. Tra questi:

§       l’Arma dei carabinieri, la cui organizzazione sul territorio comprende i comandi interregionali, i quali esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali e assicurano il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza[26]. Cinque sono i comandi interregionali dell’Arma, retti da un generale di corpo d'armata e dislocati rispettivamente a Milano, Padova, Roma, Napoli e Messina;

§       il Corpo della Guardia di finanza, anch’esso articolato in comandi interregionali, i quali hanno alle dipendenze due o più comandi regionali[27] Si tratta di sei comandi interregionali, ubicati nelle sedi di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, ciascuno retto da un generale di corpo d'armata.

 

Il comma 2 dispone la razionalizzazione delle strutture preposte alla formazione del personale della Polizia di Stato e dei presidi territoriali dei settori specialistici della Polizia di Stato.

Dalla relazione tecnica emerge che la disposizione fa riferimento alla dismissione di sette scuole della Polizia di Stato, la cui attività cesserà, per alcune di esse, all’inizio del 2007, per altre, nel 2008, consentendo il recupero di 800 unità della Polizia di Stato e di 160 dipendenti civili del Ministero dell’interno da destinare ad altre attività.

 

Si ricorda che il D.P.R. 208/2001 (art. 2, co. 1, lett. b)) annovera, tra gli uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto, gli istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale.

 

Il comma 3 fissa in sei mesi dalla entrata in vigore della legge il termine per l’adozione dei provvedimenti di organizzazione necessari per l’adeguamento alle modifiche previste dall’articolo in esame della normativa vigente di rango non primario e, in particolare, dei regolamenti di delegificazione emanati ai sensi dell'articolo 17, co. 2, e co. 4-bis, della L. 400/1988.

 

Il comma 4 rinvia a successivi provvedimenti la revisione della disciplina concernente i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

La revisione dovrà garantire ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’applicazione ad esaurimento delle norme relative all’inquadramento a prefetto previste dall'art. 42, co. 3, della L. 121/1981, e il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio.

I medesimi provvedimenti adegueranno l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e ridefiniranno la disciplina relativa al loro inquadramento nella qualifica di prefetto, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

 

L'art. 42, co. 3, della L. 121/1981[28] disciplina la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e la successiva nomina e inquadramento a prefetto, stabilendo che i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B:

§      sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza;

§      sono inquadrati nella qualifica di prefetto nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza. Gli inquadramenti si effettuano nell'àmbito della dotazione organica di cui alla tabella B[29] allegata al D.Lgs. 139/2000[30], alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto.

 

Il comma 5 determina i risparmi di spesa attesi dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame.

 


Articolo 37
(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia)

 

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ovvero uno o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali e i pagamenti occorrenti per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.

 

 

L’articolo 37 reca disposizioni dirette ad agevolare l’attività dell’Amministrazione della pubblica sicurezza attraverso lo snellimento sia delle procedure relative alle attività negoziali e ai pagamenti necessari per l’attuazione delle misure di emergenza, sia delle modalità di utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati affidati in uso alle forze di polizia.

Il comma 1 dà facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare il Capo della polizia o i prefetti ad effettuare le attività negoziali e i pagamenti necessari per attuare misure di emergenza.

Tale autorizzazione è conferita dal ministro ricorrendo allo strumento dell’ordinanza, con riferimento a specifiche situazioni individuate dallo stesso ministro, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle risorse disponibili.

 

In occasione di gravi calamità, il Dipartimento della protezione civile è stato più volte autorizzato, con ordinanze del Presidente del Consiglio[31], a porre in essere le attività negoziali necessarie per fronteggiare tempestivamente tali situazioni, anche in deroga alle disposizioni sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ma comunque sulla base di una specifica motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nell’ambito della gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, si ricorda che con l’ordinanza del Presidente del Consiglio del 7 novembre 2003[32], il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno è stato autorizzato a porre in essere le attività negoziali per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza  alle frontiere.

 

Il comma 2 dispone che beni mobili e immobili sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia possono essere utilizzati per le esigenze di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria individuate dall'amministrazione assegnataria.

 

In relazione alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati[33], si ricorda che, mentre la disciplina per i beni sequestrati e confiscati in sede penale è prevista agli artt. 81-88 delle norme di attuazione del c.p.p[34]., quella relativa alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in sede preventiva è contenuta nella L. 575/1965[35].

La legge è stata oggetto di ripetuti interventi di modifica da parte del legislatore; il più organico intervento di riforma della materia si è, tuttavia, avuto con la L. 7 marzo 1996, n. 109[36] che ha introdotto significative innovazioni finalizzate ad una più razionale amministrazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminalie ad una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali.

Per quanto concerne la destinazione dei beni confiscati, mentre tutte le somme di denaro (confiscate o ricavate dalla vendita di beni mobili o dal recupero di crediti personali) debbono essere obbligatoriamente versate dall’amministratore all’ufficio del registro, per la destinazione dei beni immobili sono previste diverse alternative (L-575/1965, art. 2-undecies, co. 2[37]):

§         laconservazione al patrimonio dello Stato, con utilizzazione diretta esclusivamente per esigenze istituzionali tipizzate: giustizia, ordine pubblico e protezione civile;

§         il trasferimento al patrimonio del comune ove l'immobile ha sede, con destinazione a fini istituzionali e sociali;

§         il trasferimento al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se si tratta di beni confiscati per il reato di cui associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga (art. 74 del T.U. sulle tossicodipendenze, D.P.R. 309/1990); in questo caso il comune può amministrare direttamente il bene o affidarlo, preferibilmente in concessione, a comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti.

Per la destinazione dei beni aziendali sono previste, invece, le seguenti  alternative:

§         qualora vi siano prospettive fondate di continuazione o ripresa delle attività produttive l'affitto a titolo oneroso a società e imprese pubbliche o private, oppure l'affitto a titolo gratuito, senza oneri per lo Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;

§         la vendita a richiedenti, per importo almeno pari alla stima del competente ufficio territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, qualora vi sia maggiore utilità pubblica;

§         la liquidazione, anche in tal caso in presenza di maggiore utilità pubblica.

All’Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati e che l’articolo 2 dello statuto della medesima Agenzia individua, tra i compiti dell’ente, la gestione dei beni mobili e immobili e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché dei veicoli sequestrati e confiscati.

L’art. 2-duodecies, co. 2[38], della L. 575/1965 ha istituito un sistema di monitoraggio permanente di tali beni, cui è seguita la creazione di una banca dati per una più efficace gestione. La medesima disposizione ha previsto che il Governo trasmetta ogni sei mesi una relazione al Parlamento sui dati relativi alla consistenza, destinazione ed utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati L’ultima relazione (recante i dati al 31 agosto 2006) è stata trasmessa alle Camere il 19 settembre 2006 (Doc. CLIV, n. 1).

Disposizioni specifiche sono previste per la destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga (artt. 100 e 101 del T.U. sulle tossicodipendenze, D.P.R. 309/1990):

§         i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga;

§         i beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso e possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti

§         le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal T.U. sulle tossicodipendenze ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o da associazione finalizzata al traffico illecito delle stesse, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti previsti dal T.U..

Con riferimento alla destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, l’art. 301-bis del T.U. delle leggi doganali[39] dispone che i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

L’art. 12, co. 8, del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998[40]) stabilisce che beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

 


Articolo 38
(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia)

 

1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

 

 

L’articolo 38 stabilisce che il ministro dell’interno e i prefetti, previa delega da parte del ministro, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali al fine di realizzare programmi straordinari volti ad incrementare i servizi di polizia a tutela della sicurezza dei cittadini.

Le modalità per la stipula delle convenzioni, che dovranno prevedere il contributo logistico o finanziario degli enti interessati, sono determinate con decreto del ministro dell'interno, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città. Il testo prevede – peraltro con una formulazione generica –che tali modalità possano essere disposte anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento.

 

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 (Doc. LVII, n. 1) s’incontra più d’un riferimento al ruolo chiave nell’agevolare i processi di sviluppo, esercitato dagli interventi dello Stato volti a favorire l’efficace tutela dei diritti, la legalità e la sicurezza dei cittadini e delle imprese.

Tale concetto è particolarmente sottolineato nel capitolo V, dedicato a Sviluppo e competitività del Mezzogiorno e politica regionale, ove si osserva che “la precaria situazione della legalità e della sicurezza in molte regioni meridionali continua a costituire un grave ostacolo allo sviluppo economico e sociale”.

Premesso che “le condizioni di vita dei cittadini e l’accessibilità dei servizi condizionano la capacità di attrazione e il potenziale competitivo di un’area”, il documento conclude sul punto ribadendo l’indispensabilità di “azioni che, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno, contrastino e prevengano i fenomeni criminali, ripristinando condizioni di adeguata sicurezza”. Tali azioni “andranno condotte con un forte impegno sulla qualità delle risorse umane coinvolte e con un legame alle iniziative territoriali, che è finora mancato”.


Articolo 39
(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali)

 

1. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.

2. Le agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1o gennaio 2008, del parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

 

L’articolo 39 reca disposizioni in materia di riorganizzazione e riallocazione di determinate categorie di personale degli Enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie.

 

Si ricorda che il titolo II del D.Lgs. 300/1999[41] (articoli 8-10) detta le norme generali per l’istituzione delle Agenzie.

Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro, difficilmente realizzabili all'interno delle strutture ministeriali.

Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

Le Agenzie oggi previste dal D.Lgs. 300/1999 sono le seguenti:

-        Agenzia industrie difesa;

-        Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici;

-        Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture;

-        Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale;

-        quattro Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio[42]).

L’art. 10 del D.Lgs. 300/1999 configura le agenzie fiscali come agenzie “speciali”, in quanto soggette ad una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella generale di cui ai precedenti artt. 8 e 9. La specifica disciplina di queste agenzie è recata dagli artt. 57-72.

Accanto a quelle citate, l’ordinamento prevede una serie di organismi, denominati “agenzie”, istituiti con distinti provvedimenti. Si tratta dei seguenti:

-        Agenzia spaziale italiana (ASI);

-        Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

-        Agenzia per i servizi sanitari regionali;

-        Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali;

-        Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

-        Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

-        Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;

-        Agenzia nazionale del turismo.

 

In particolare, il comma 1 prevede un limite all’utilizzo di personale impegnato in specifiche attività da parte degli enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie. Si prevede infatti che il personale impiegato nello svolgimento delle funzioni di supporto, comprese quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali e dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

 

Pertanto, ai sensi del successivo comma 2, gli enti in questione hanno l’obbligo, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro 31 marzo 2007, di adottare i provvedimenti di riorganizzazione e riallocazione del personale ai fini del rispetto del parametro di cui al precedente comma 1, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

 

I provvedimenti di riorganizzazione citati, ai sensi del comma 3, devono essere trasmessi al presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – nonché al Ministero dell’economia e delle finanze  - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale i provvedimenti di riorganizzazione debbano essere trasmessi alle amministrazioni destinatarie.

 

Il comma 4 specifica che i processi riorganizzativi devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il comma 5 prevede un sistema di monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni dell’articolo in esame da parte degli organi competenti, i quali altresì hanno l’obbligo di trasmetterne i risultati ai Ministri vigilanti ed alla Corte dei conti entro il 29 febbraio 2009. Gli stessi organi preposti al controllo devono altresì verificare ogni anno il rispetto del limite del 15 per cento delle risorse complessivamente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

 

Al riguardo, si segnala che il testo non specifica i tempi di trasmissione dei risultati del monitoraggio a decorrere dal 2009, anno in cui tale attività è da considerarsi a regime.

 

Il comma 6 infine dispone che l’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e quindi sia la mancata adozione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il termine previsto sia il mancato rispetto del parametro di riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2008, comporta la revoca o lo scioglimento degli organi degli Enti e delle Agenzie. Contestualmente alla cessazione di tali organi è nominato un commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, allo scopo di assicurare la prosecuzione dell’attività istituzionale e di procedere all’attuazione delle disposizioni in oggetto entro il termine massimo di un anno.

 


Articolo 42
(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)

 

1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto, altresì, un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.

3. I Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, approvano le modifiche di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di un mese, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo sulla base del nuovo ordinamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'ISTAT, alle università, agli enti previdenziali, all'INAIL e ad enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

L’articolo 42 in esame, al comma 1, dispone in via generale che la presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali (sulla cui individuazione v. infra) sono soppressi, a decorrere dalla approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di organizzazione di tali enti richiesti dal successivo comma 2.

Quest’ultimo prevede infatti che, attraverso modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, da presentare ai Ministeri vigilanti entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, siano attribuite le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente.

Negli enti di ricerca è previsto, altresì, un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.

Ai sensi del comma 3, i Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, approvano le modifiche di cui al comma 2,  entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’articolo dispone poi, al comma 4, con riguardo al mancato rispetto del termine di un mese, riferito alla presentazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2: in tal caso, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo (che avviene sulla base della nuova disciplina).

 

Quanto all’ambito di applicazione dell’articolo in esame,  la relazione illustrativa afferma che esso comprende gli enti pubblici non economici nazionali individuabili attraverso il richiamo all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[43] e dall’elenco ISTAT previsto dalla legge finanziaria per il 2005. Per quanto concerne quest’ultimo, il riferimento sembra essere all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, co. 5 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)[44], che comprende varie “tipologie istituzionali” di amministrazioni pubbliche, tra cui si possono ricordare gli “enti produttori di servizi economici”, gli “enti produttori di servizi assistenziali e culturali”, gli “enti e istituzioni di ricerca”.

 

Il comma 5 esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame numerosi enti, così individuati:

§      ISTAT;

§      Università;

§      enti previdenziali;

§      INAIL;

§      enti che svolgono attività promozionale all'estero;

§      enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali (si ricordi che la dizione generale del comma 1 è riferita agli enti pubblici non economici “nazionali”).

 

Alcune delle categorie escluse appaiono ricorrenti, nell’ambito di disposizioni generali che riguardano il riassetto degli enti pubblici. Si può richiamare al riguardo il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419[45],  che ha disposto per un riordino generale del sistema degli enti pubblici nazionali, dal cui ambito di applicazione sono espressamente esclusi gli enti previdenziali, gli enti chiamati ad operare nella promozione e nel sostegno all’attività produttiva nazionale, nonché, per quanto non diversamente disposto, gli enti di ricerca  (art. 1).

 

Il comma 6 prevede infine che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 300/1999, il quale reca norme generali sull’ordinamento delle agenzie[46], prevedendo tra l’altro la figura e i compiti del direttore generale e del comitato direttivo che lo coadiuva.

 

L’articolo 8 del richiamato D.Lgs. 300/1999 prevede tra l’altro che con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 5 del medesimo D.Lgs. con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza[47];

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge, nonché di un complesso di ulteriori aspetti, comprensivi dei risultati attesi entro termini ravvicinati e dell’entità e modalità dei finanziamenti;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.


Articolo 46
(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)

 

1. La Commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, valutativi e propositivi nei confronti dell'ISTAT e degli altri enti del sistema statistico nazionale, nonché poteri di vigilanza sull'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistica fornita dalle amministrazioni competenti in materia di finanza pubblica.

3. La Commissione è composta di cinque membri, scelti tra professori universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della pubblica amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e finanziario. Il presidente e i membri della Commissione sono nominati con la stessa procedura di cui al comma 1. I componenti e il presidente della Commissione durano in carica sei anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

4. La dotazione organica del personale della Commissione è composta di venti unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale comandato o distaccato appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione in numero non superiore a sei unità.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

 

L’articolo 46 sopprime la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, prevedendo al contempo la costituzione di una Commissione con identica denominazione ma con competenze e composizione diverse. Tale costituzione è rimessa a un successivo regolamento di delegificazione: va tuttavia rilevato che il medesimo articolo reca gli elementi essenziali della disciplina del nuovo organismo.

Il comma 1 sopprime espressamente l’organo in questione, attualmente disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 322/1989[48], di riordino dell’ISTAT e, prevede contestualmente la costituzione, con regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della L. 400/1988, di una Commissione con eguale denominazione, sempre presso la Presidenza del Consiglio. Il termine per l’emanazione del regolamento è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La scelta di rimettere ad un regolamento di delegificazione l’effettiva istituzione della Commissione, in luogo della diretta novellazione dell’art. 12 del D.Lgs. 322/1989, produce come effetto l’assenza di un organo di garanzia dell’informazione statistica nel (pur breve) periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della legge finanziaria e quella del regolamento di delegificazione.

 

Il comma 2 definisce le competenze del nuovo organo, al quale sono attribuiti:

§      poteri di indagine, valutativi e propositivi nei confronti dell’ISTAT e degli altri enti facenti parte del sistema statistico nazionale;

§      poteri di vigilanza sull'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistica fornita dalle amministrazioni competenti in materia di finanza pubblica.

 

Ai sensi dell’art. 12, co. 1, del D.Lgs. 322/1989, l’attuale Commissione per la garanzia dell'informazione statistica[49] vigila:

-        sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del sistema statistico nazionale (SISTAN)[50], segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle norme stesse;

-        sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

-        sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

La Commissione, nell'esercizio delle attività illustrate, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro 30 giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio.

La Commissione ha il compito di esercitare una sorveglianza a carattere generale sull’attività complessiva svolta dagli enti del SISTAN, piuttosto che svolgere un controllo puntuale sui singoli atti.

Il momento più significativo dell’azione della Commissione è rappresentato dalla formulazione del parere sul programma statistico nazionale, che consente alla Commissione di valutare l’adeguatezza delle realizzazioni e dei programmi del sistema delle statistiche pubbliche sotto il profilo della qualità, imparzialità e completezza. La Commissione redige un rapporto annuale[51], che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

 

Come può desumersi dal confronto con la disciplina in vigore, secondo il nuovo modello proposto i poteri della Commissione nei confronti dell’ISTAT appaiono più penetranti; si configura inoltre un nuovo ruolo dell’organo nell’ambito del controllo dei dati relativi alla finanza pubblica.

Quanto alla composizione della Commissione, il comma 3 stabilisce che essa è formata da cinque membri scelti nell’ambito delle seguenti categorie:

§      professori universitari anche di nazionalità non italiana;

§      dirigenti della pubblica amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e finanziario.

Per la nomina del presidente e dei membri della Commissione, il comma 3 rinvia alla medesima procedura di cui al comma 1, ovvero ad un regolamento di delegificazione.

Si osserva in proposito che la disposizione in esame prevede, per l’adozione di un atto amministrativo (la nomina dei componenti della Commissione), il ricorso ad una fonte (il regolamento di delegificazione) che ha per sua natura carattere normativo.

 

La disciplina vigente (art. 12, co. 3, del D.Lgs. 322/1989) dispone che la commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. Sei membri sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del sistema statistico nazionale.

 

La durata del mandato dei componenti della Commissione, compreso il presidente, è di sei anni, e non è rinnovabile; essi, qualora provengano dai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa o in posizione di fuori ruolo.

 

Per quanto riguarda la durata del mandato, la normativa proposta non innova rispetto alla normativa vigente.

 

Per lo svolgimento della sua attività, la Commissione è dotata di un organico di venti unità di personale (comma 4), che può essere scelto, in numero non superiore a sei unità, tra il personale di ruolo della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando o di distacco.

 

Il comma 5, infine, dispone uno stanziamento di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il funzionamento della Commissione.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione europea ha presentato il 22 dicembre 2004 una comunicazione intitolata Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio (COM (2004) 832) nella quale profila le tre seguenti linee d’intervento:

§       chiarire le disposizioni specifiche sulla qualità dei dati statistici utilizzati nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, rafforzando i poteri di controllo dei dati da parte della Commissione europea (attraverso Eurostat). Tali nuove disposizioni sono state poi adottate dal regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio, del 12 dicembre 2005, relativo alla qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi;

§       migliorare le capacità operative della Commissione, in particolare di Eurostat e della Direzione generale affari economici e finanziari;

§       stabilire norme applicabili a livello europeo in tema d’indipendenza, integrità e responsabilità degli istituti statistici nazionali.

 

La Commissione europea ha presentato il 22 marzo 2006 una proposta di regolamento che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (COM(2006) 135). Scopo della proposta è quello di codificare i criteri già attualmente adottati dagli Stati membri dell’Unione europea e da Eurostat per calcolare annualmente le parità di potere d’acquisto, migliorando la trasparenza, la tempestività e la qualità dell’intero processo di elaborazione dei dati a livello sia d’istituti statistici nazionali sia di Eurostat.

La proposta è all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione.


Articolo 47
(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici)

 

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

     b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

     c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

     d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

     e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»;

     b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.

2. Dall'attuazione del comma 1 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2007, a 300 milioni di euro per l'anno 2008 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

 

L’articolo in esame novella per alcuni aspetti l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), già intervenuto in materia di riordino degli enti pubblici, con le medesima finalità – riproposte dall’articolo in esame – di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi.

 

Si veda al riguardo il testo a fronte riportato in calce alla presente scheda di lettura.

 

Il comma 1 dell’articolo 28 viene sostituito dal comma 1 dell’articolo in esame, che peraltro ne ripropone alcuni contenuti. 

Si prevede infatti – come già faceva il citato articolo 28 - l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione[52], che, per le finalità sopra indicate,  sono autorizzati a intervenire in materia di riordino, trasformazione o soppressione di enti pubblici. Tuttavia, il testo attualmente vigente prevede che innanzitutto i regolamenti “individuino gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati” (e se necessario ne dispongano la trasformazione, fusione etc.), mentre l’articolo 47 in esame affida ai regolamenti direttamente il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.

Per l’adozione di tali atti, è poi previsto un nuovo termine, individuato nel 30 giugno 2007 (in luogo del 31 dicembre 2006).

I regolamenti in questione devono essere adottati – secondo un procedimento analogo a quello già previsto dall’art. 28 della legge finanziaria 2002 – su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (in luogo del Ministro per la funzione pubblica), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Diversamente dal vigente art. 28, la norma in esame non limita espressamente il suo oggetto agli enti ed organismi pubblici “vigilati dallo Stato”, né ne precisa il carattere “nazionale”. Si ricorda in proposito che l’art. 117, co. 2°, lett. g), attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva con riguardo all’“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2004, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6 sollevata da alcune regioni in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Nell’argomentare le ragioni della decisione, la Corte ha sottolineato la rilevanza delle modifiche intervenute nel frattempo rispetto al testo originario dell’art. 28 (su cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale): oltre a rilevare che la disposizione prescrive che il Governo individui gli enti pubblici ritenuti indispensabili e solo eventualmente ("se necessario") provveda alle previste operazioni di trasformazione, accorpamento o fusione, ha considerato particolarmente significativo, ai fini del giudizio, il fatto che l'ambito di applicazione dell'art. 28 sia stato circoscritto, in quanto “i destinatari sono attualmente individuati nei soli enti ed organismi pubblici sui quali lo Stato esercita poteri di vigilanza”.

 

Vengono quindi individuati i princìpi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti. Rispetto all’articolo 28, tale individuazione appare più esplicita ed articolata, e presenta alcune differenze nel contenuto.

 

A fini di maggior chiarezza e completezza, si ricorda che l’articolo 28[53] prevede attualmente al comma 1 che i regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2006, individuino gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

 

I “principi e criteri direttivi”[54] sono, nel nuovo testo, così indicati:

     a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento (la misura della fusione degli enti che svolgono attività analoghe o complementari era già prevista nel richiamato art. 28, nell’ambito comunque di una formulazione diversa);

     b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi;  tale criterio presenta specificazioni ulteriori rispetto ad una disposizione già presente nel comma 1 del vigente articolo 28 (v. infra il testo a fronte). Per la soppressione e messa in liquidazione si rinvia – analogamente a quanto già stabilito dal medesimo art. 28 (comma 6) - alle modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404[55]. Resta  fermo quanto previsto dalla lettera d) del presente comma (v. infra) in ordine alla responsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 [56], a seguito del quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi[57];

     c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi;

     d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

     e)  abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato (ai sensi del criterio di cui alla lettera b) - v. supra);

 

L’articolo in esame stabilisce contestualmente l’abrogazione dei commi 2, 2-bis, 5 e 6 dell’articolo 28. Si tratta, in sintesi, di disposizioni:

§         che individuano i criteri per l’esclusione dalle trasformazioni o soppressioni degli enti e organismi che svolgono compiti di particolare interesse nazionale (v. infra, più analiticamente, il testo a fronte);

§         che prevedono l’avvalimento – da parte del Ministro dell’economia e delle finanze – di strutture già previste dal D.Lgs. n. 300/99[58] per l’attuazione dell’articolo 28;

§         che subordinano la decisione sulla trasformazione degli enti ad una verifica circa la più proficua erogabilità dei servizi al di fuori del settore pubblico;

§         che rinviano alle modalità di cui alla legge 1404/1956 per la soppressione e messa in liquidazione degli enti (tale rinvio opera comunque in virtù del richiamo presente nella lettera b) - v.supra).   

 

Come si è già accennato, il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’integrale sostituzione del comma 1 dell’articolo 28 della legge n. 448/2001. Nel nuovo testo non figura la disposizione che stabilisce la soppressione automatica degli enti per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento, entro il termine indicato dal medesimo comma. 

Si tratta, più precisamente, della disposizione di cui all’ultimo periodo del vigente comma 1 dell’art. 28, secondo la quale, scaduto il termine per l’emanazione dei regolamenti (31 dicembre 2006, secondo il testo in vigore) senza che si sia provveduto agli adempimenti previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame quantifica il miglioramento dell'indebitamento netto che deve derivare dall'attuazione del comma 1: esso non deve essere inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2007, a 300 milioni di euro per l'anno 2008 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

Il successivo articolo 67, co. 1, lett. a), del d.d.l. finanziaria, allo scopo di garantire il conseguimento dei risparmi di spesa che dovrebbero derivare dall’attuazione dell’articolo in esame dispone che, nel caso di accertamento di minori economie, si riducano le dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi indicati dal co. 2 del citato articolo 47.

 

Il comma 3 reca infine una disposizione specifica relativa alla società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge n. 63/2002[59], vale a dire, la società cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, attualmente individuata in Fintecna S.p.a (cui s’è già fatto cenno): l’articolo in esame prevede che essa acquisti nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

 


 

L. 448/2001

Finanziaria 2007 – A.C. 1746

 

 

 

Art. 47.
(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici).

 

All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 28
Trasformazione e soppressione di enti pubblici.

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2006, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

     b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

     c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

     d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

     e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»;

2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;

c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;

c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.

2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati.

5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

     b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.


Articolo 57, commi 1, 4 e 6
(Assunzioni di personale)

 

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.

[…]

4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

[…]

6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

[…]

 

 

L’articolo 57 detta disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni .Si darà conto nella presente scheda dei commi 1, 4 e 6 dell’articolo, recanti disposizioni di più diretto interesse della I Commissione.

 

Va premesso che la legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed alcuni enti pubblici il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).

Una disposizione di analogo tenore era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre previsto che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (art. 1, comma 103).

 

In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:

§         amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

§         agenzie;

§         enti pubblici non economici;

§         enti di ricerca;

§         enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.

Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni, ed espressamente autorizzate, negli anni 2005 e 2006: trattasi delle assunzioni di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.

Ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico, sono stati esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.

E’ stata prevista una disciplina ad hoc per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere.

E’ stata inoltre disposta, con il comma 96, una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie della disciplina di blocco – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - possono assumere, nel triennio 2005-2007, personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

Si ricorda che il comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse dovrebbero consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il comma 97 indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.

In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:

§         del personale del settore della ricerca;

§       del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[60];

§       dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;

§       del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

§       dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;

§       dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

§       del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

§       degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

 

Il comma 1 stabilisce che, per l’anno 2007, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si osserva che la disposizione non prevede in quale modo si proceda alla ripartizione del contingente complessivo tra i vari Corpi di polizia.

 

Si ricorda che il comma 246 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Il comma 246 dispone inoltre che alla ripartizione di tali unità di personale si provveda con le procedure di cui allo stesso art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze[61].

 

Il comma 4 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni: Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

§      amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§      agenzie;

§      enti pubblici non economici;

§      enti di ricerca;

§      enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide (dettando limiti più restrittivi) sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni su indicati, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311 del 2004 prevede che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 95 - a cui per il triennio 2005-2007 si applica il blocco delle assunzioni -, possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Conseguentemente, il successivo comma 11 dell’articolo in esame provvede appunto a modificare il comma 103 della L. 311, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.

Pertanto, per il combinato disposto del comma 4 in esame e del comma 103 della L. 311 del 2004, le pubbliche amministrazioni su indicate possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato:

§      per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

§      a partire dall’anno 2010 entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Si osserva che la platea delle pp.aa. cui si applica la disposizione in esame non coincide perfettamente con quella di cui al comma 95 della legge n. 311/2004, includendo anche i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il secondo periodo del comma 4 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001.

Invece le stesse limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25.

 

La legge n. 331/2000, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata. L’articolo 25, in particolare, riguarda la disciplina temporanea dell’accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005. Il comma 1, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 332/1997, riserva gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti la possibilità di partecipazione ai relativi concorsi.

Se gli ulteriori posti disponibili derivano da incrementi degli organici, il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che i relativi concorsi siano riservati, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile; e, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), a favore dei volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo.

Per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 17 della stessa legge 226. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di cui al comma 1, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco, prevista dal già citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996[62].

Il comma 5, infine, contiene disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dalla legge (quattro anni), rispetto al sistema precedente (tre anni). Si dispone, quindi, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, per la copertura dei posti di appuntato e carabiniere, e di appuntato e finanziere del Corpo della guardia di finanza, relativi all'anno 2009, e dei posti di agente e assistente della Polizia di Stato, agente e assistente del Corpo forestale, agente e assistente del Corpo di polizia penitenziaria, relativi all'anno 2010, siano indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del già citato D.P.R. n. 332/1997, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

 

Il comma 6 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4, non interessate dalla stabilizzazione del personale a termine, a procedere ad ulteriori assunzioni, per “fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza”.

 

Si osserva che sarebbe opportuno esplicitare che si tratta di assunzioni di “personale a tempo indeterminato”.

 

A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Si dispone che tali assunzioni siano effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito DPCM.


Articolo 62
(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta all'ecomafia e alla criminalità ambientale)

 

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, secondo la tabella D allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Nel nuovo contingente deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

4. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con sessanta unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. Tale incremento è disposto al fine di potenziare l'attività ispettiva propria di questo nucleo.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma: in particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937, con il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804 art. 2, con cui venivano assegnati militari dell'Arma per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955, recante norme sulla "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997 di cui all’art. 9 bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608 - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.

 

Il comma 2 autorizza pertanto il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche previste all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

Il comma 3 stabilisce che nel nuovo contingente sia previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

 

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, allo scopo di potenziare gli strumenti per la lotta alle forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence. A tal fine il predetto Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente è autorizzato, per l'anno 2007, a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, anche in questo caso da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma previsto dalle norme vigenti.

 

Nel 1986, unitamente all’istituzione del Ministero dell'Ambiente, fu istituito anche il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali di questo stesso ministero con compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia ambientale. Successivamente, con la legge 23 marzo 2001, n. 93, tale nucleo ha assunto la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, la cui struttura organizzativa è stata potenziata e calibrata su base interprovinciale, in modo da garantire una presenza qualificata su tutto il territorio nazionale.


Articolo 63
(Trattamento economico dei Ministri)

 

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.

 

 

L’articolo 63 riduce del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei sottosegretari di Stato di cui alla L. 212/1952, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

Ai sensi dell’art. 2 della L. 212/1952, ai ministri Segretari di Stato ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 per cento.

L’importo degli stipendi spettanti ai ministri è stato già ridotto del 10% dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001[63]). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10% dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005[64]). Entrambe le disposizioni non hanno però novellato la disposizione di riferimento.

Inoltre, la L. 418/1999[65], all’art. 1, stabilisce che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento. I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa, per il trattamento di cui all’art. 47 della L. 146/1980 (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).

 

Stante la formulazione della norma, che fa riferimento al trattamento previsto dall’art. 2, primo comma, della L. 212/1952, sembra doversi intendere che la riduzione effettuata con l’articolo in esame assorba (e non si aggiunga al)le riduzioni del 10 per cento successivamente intervenute.

 

Si potrebbe valutare l’opportunità di redigere la norma in forma di novella al citato art. 2, L. 212/1952.

 

Il risparmio conseguente alla riduzione è quantificato nella relazione tecnica nella misura di circa 2,338 milioni di euro all’anno a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi tabella). Dalla medesima relazione tecnica si evince che la riduzione del 30% è riferita al trattamento economico annuo unitario comprensivo degli “oneri riflessi”, ossia degli oneri a carico del datore di lavoro.

 

 

Unità

Tratt. econ annuo unitario

Tratt. econ annuo unitario con O.R. (32,70%)

Riduzione 30%

Risparmio complessivo lordo

Presidente del Consiglio dei ministri

1

92.693

123.003

36.901

36.901

Ministri

25

61.795

82.002

24.601

615.015

Sottosegretari

76

55.712

73.980

22.179

1.685.594

 

 

 

 

euro

2.337.510

Fonte: Ddl finanziaria 2007 (A.C. 1746), relazione tecnica

 


Articolo 64
(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)

 

1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del 50 per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

 

 

L’articolo 64 in esame interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti sotto due profili.

Il comma 1 riduce del 50% la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche tra quelle, cosiddette in regime pubblico, indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 165/2001. Sono fatti salvi i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

Le categorie oggetto della riduzione sono – come chiarito nella relazione illustrativa – magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono l’adeguamento annuale delle retribuzioni in base agli aumenti percepiti dalle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione in esame, afferma la norma, ha carattere transitorio e prelude alla realizzazione di una disciplina specifica volta ad eliminare del tutto le progressioni stipendiali automatiche dei dirigenti pubblici, per sostituirle con elementi di valutazione delle produttività.

 

Il comma 2 interviene sul trattamento economico dei dirigenti pubblici integrando due disposizioni in materia recentemente adottate don il decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006), il cosiddetto decreto “Visco – Bersani”.

Il secondo periodo del comma estende anche ai dirigenti apicali dei corpi di polizia (capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e Direttore generale per l'economia montana e per le foreste) e delle Forze armate (Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata) la fissazione di criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio In questo modo tali categorie vengono equiparate, relativamente ai trattamenti accessori, agli altri massimi dirigenti dello Stato.

 

L’art. 34, comma 1, del decreto legge 223/2006 ha aggiunto, un periodo al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001 con il quale si stabilisce che i criteri generali per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei principi di:

-        contenimento della spesa;

-        uniformità;

-        perequazione.

L’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che, per gli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello generale, la fonte della regolazione è il contratto individuale, sia con riguardo al trattamento economico fondamentale (per il quale si assumono come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali), sia con riferimento agli istituti del trattamento economico accessorio (che è collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Nel testo dell’art. 24, comma 2, vigente prima della modifica introdotta dal decreto-legge in esame, non era prevista la fissazione di livelli massimi per gli istituti del trattamento economico accessorio né di criteri per la loro determinazione.

 

Il primo periodo del comma in esame, inoltre, prevede che lo stesso D.P.C.M. di individuazione dei criteri per la definizione dei trattamenti accessori massimi di cui sopra, dovrà indicare anche i criteri applicativi per l’attuazione della riduzione generalizzata della spesa per i dirigenti stabilita dall’art. 22-bis del citato decreto legge 223.

Tale disposizione stabilisce una riduzione di almeno il 10% della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

 

La dirigenza pubblica è articolata in due fasce. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo di almeno tre anni (art. 23 D.Lgs. 165/2001).

Dal punto di vista delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a svolgere la legge distingue tre tipi di incarichi:

-       l’alta dirigenza (segretari generali dei ministeri e direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quali i capi dipartimento). Tali incarichi sono riservati ai dirigenti di prima fascia e sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente (art. 19, comma 3, D.Lgs. 165/2001;

-       gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono attribuiti in parte ai dirigenti di prima fascia e in parte, secondo una quota massima pari al 70 per cento della dotazione, a quelli di seconda fascia (art. 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001);

-       gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti dal dirigente generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, D.Lgs. 165/2001.

Destinatari degli incarichi di livello generale e non, possono essere anche soggetti esterni, quali:

-       persone di particolare comprovata qualificazione personale, in possesso di particolari requisiti (integrati di recente dal decreto legge n. 115 del 2005) che possono essere incaricate entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19, comma 6 D.Lgs. 165/2001);

-       dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché dipendenti delle amministrazione pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19 comma 5-bis D.Lgs. 165/2001). Tali incarichi sono conferito a tempo determinato (da tre a cinque anni).

 


Articolo 76
(Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali)

 

1. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«2. La comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. L'organo rappresentativo è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale»;

     b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dai seguenti: «Lo statuto individua gli organi dell'unione nell'assemblea, formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto dall'assemblea, che assume l'amministrazione dell'ente. Lo statuto individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse»;

     c) al comma 3 dell'articolo 32 le parole: «e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati» sono soppresse;

     d) il comma 5 dell'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall'incarico di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale»;

     e) al comma 1 dell'articolo 81 le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali»;

     f) il comma 2 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un anno da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;

     g) il comma 4 dell'articolo 82 è abrogato;

     h) la lettera c) del comma 8 dell'articolo 82 è sostituita dalla seguente:

     «c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al 70 per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

     i) al comma 11 dell'articolo 82, le parole: «incrementati o» e il secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo regolamento;

     l) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborsi per spese di viaggio). - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi dell'assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

3. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 76 apporta una serie di modifiche a vari articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), di cui al D.Lgs. 267/2000[66]. Le modifiche sono esplicitamente finalizzate ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica e – precisa il testo – sono adottate in attesa dell'entrata in vigore di nuove (organiche) disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

 

Ai sensi di tale disposizione costituzionale, spetta allo Stato la legislazione esclusiva in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

Si ricorda che l’art. 2 della L. 131/2003[67] (c.d. “legge La Loggia”), volta ad adeguare l’ordinamento della Repubblica alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione intervenuta con L.Cost. 3/2001, ha previsto una delega al Governo avente ad oggetto l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi del citato art. 117, co. 2°, lett. p), Cost., nonché l’adeguamento al nuovo Titolo V delle disposizioni vigenti in materia di enti locali. Tale delega non ha trovato attuazione entro il termine per l’esercizio, fissato da ultimo al 31 dicembre 2005.

Come da ultimo ricordato nella Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico- finanziaria 2007-2011 (Doc. LVII, n. 1-bis), tra le iniziative legislative che il Governo intende collegare alla manovra di bilancio 2007-2009 vi è un disegno di legge, in corso di preparazione, avente ad oggetto la revisione del testo unico sugli enti locali.

 

La relazione illustrativa definisce il complesso di interventi recato dall’articolo in esame come uno “strumento di riorganizzazione e razionalizzazione della materia […] destinato a produrre una significativa riduzione dei c.d. ‘costi della politica’”.

Le modifiche, che incidono sugli artt. 27, 32, 78, 81, 82, 84 del T.U.E.L., mirano in linea generale al contenimento della spesa degli enti locali.

In particolare – e rinviando per i dettagli al testo a fronte riportato in calce alla presente scheda – le modifiche in oggetto:

§      semplificano la composizione dell’organo rappresentativo e dell’organo esecutivo sia delle comunità montane, sia delle unioni di comuni: il primo è composto da un (solo) rappresentante per ciascun comune, il secondo è ridefinito quale organo monocratico; si esclude inoltre che lo statuto delle unioni di comuni possa prevedere ulteriori organi (cfr. il nuovo testo degli artt. 27 e 32, T.U.E.L.);

§      estendono il divieto di cui all’art. 78, co. 5, T.U.E.L., per gli amministratori comunali e provinciali di ricoprire incarichi e assumere consulenze; tale divieto riguarda ora gli enti e le istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza non solo dei rispettivi comuni e province, ma di tutti gli enti territoriali. Limitatamente agli enti e alle istituzioni dipendenti, controllati o vigilati dai relativi comuni e province, il divieto è inoltre temporalmente esteso ai due anni successivi alla cessazione dall'incarico di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale;

§      limitano l’aspettativa (non retribuita) per espletamento del mandato, oggi prevista dall’art. 81 T.U.E.L. per tutti gli amministratori locali[68] che siano anche pubblici dipendenti, ai soli sindaci e presidenti delle province, nonché ai presidenti dei consigli comunali e provinciali;

§      riducono l’entità massima dei gettoni di presenza percepiti dai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane per la partecipazione a consigli e commissioni, e sopprimono la possibilità di richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione (art. 82, co. 2 e 4, T.U.E.L.);

§      riducono l’entità massima delle indennità di funzione spettanti al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane (non oltre il 70 per cento della misura prevista per un singolo comune di eguale popolazione) (art. 82, co. 8, T.U.E.L.);

§      escludono la possibilità per gli organi degli enti locali, oggi prevista dall’art. 82, co. 11, T.U.E.L., di incrementare – entro determinati limiti di spesa – le indennità di funzione e i gettoni di presenza determinati (ai sensi del co. 8 del medesimo art. 82) con regolamento ministeriale[69]. Resta ferma la possibilità di apportare riduzioni a tali emolumenti. Gli eventuali incrementi già disposti devono essere eliminati dalle amministrazioni locali entro un mese dall’entrata in vigore della legge finanziaria;

§      modificano la disciplina dei rimborsi per spese di viaggio degli amministratori locali, sopprimendo l’indennità di missione attualmente prevista dall’art. 84 T.U.E.L. (è previsto in sua vece un rimborso forfetario onnicomprensivo, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali).

 

In relazione agli emolumenti dei consiglieri degli enti locali, la relativa disciplina ha la sua base nell’art. 82 del T.U.E.L., ai sensi del quale (co. 2) ai citati soggetti spetta un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono tuttavia prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari (co. 4). Quanto ai presidenti e componenti degli esecutivi degli enti locali, il medesimo art. 82 (co. 1) prevede una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, nonché per i componenti degli organi esecutivi dei comuni e, ove previste, delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

La determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è demandata (co. 8) ad un regolamento ministeriale[70]adottato con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi, dell’economia e finanze), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nel rispetto di specifici criteri[71]. Tale misura può (co. 11) essere incrementata (se l’ente non versa in stato di dissesto finanziario) o diminuita con delibera consiliare o della giunta, ma nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal citato decreto ministeriale.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), all’esplicito fine di soddisfare esigenze di coordinamento della finanza pubblica ha ridotto del 10 per cento – rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 – le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti, in virtù della normativa vigente, agli amministratori (regionali e) locali, nonché le utilità comunque spettanti ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali. La disposizione fa parte di una serie di interventi, recati dalla legge finanziaria 2006 (principalmente, art. 1, co. 52-64), volti al contenimento dei “costi della politica”.

In sintesi, in tali commi si prevede una riduzione pari al 10 per cento di una serie di indennità ed altri emolumenti spettanti:

§         ai componenti della Camera e del Senato;

§         ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia;

§         ai sottosegretari di Stato;

§         agli amministratori regionali e locali;

§         ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti da queste controllate;

§         ai componenti il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e di altri organismi il cui trattamento economico sia rapportato a quello per essi previsto;

§         al rettore e al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

§         ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

§         ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

§         ai componenti del CNEL.

Sono altresì ridotte del 10 per cento le utilità economiche corrisposte per incarichi di consulenza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 2 dell’articolo 76 in commento esclude che l'assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società. La disposizione non modifica in alcun modo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità recato dagli artt. 60 e 63 del T.U.E.L..

 

Il comma 3, infine, limita la corresponsione dell'indennità di fine mandato prevista dall’art. 10 del regolamento approvato con D.M. 119/2000[72], ai soli casi in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi.

 

L’art. 10 del regolamento citato dispone che, a fine mandato, spetti ai sindaci e ai presidenti di provincia un’integrazione dell’indennità pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, con riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno.

 

Il testo a fronte che segue tiene conto anche delle ulteriori modifiche all’art. 82 del T.U.E.L. apportate dall’art. 80, co. 7, del d.d.l. in esame (sul quale, v. la relativa scheda di lettura). Tali ultime modifiche sono riportate in carattere neretto sottolineato.

 

D.Lgs. 267/2000

Finanziaria 2007 – A.C. 1746-bis

 

 

 

Art. 76.
(Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali).

 

1. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

Art. 27
Natura e ruolo.

     a) il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

«2. La comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. L'organo rappresentativo è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale»;

 

 

Art. 32.
Unioni di comuni.

     b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dai seguenti:

2. (...) Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

«Lo statuto individua gli organi dell'unione nell'assemblea, formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto dall'assemblea, che assume l'amministrazione dell'ente. Lo statuto individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse»;

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

     c) al comma 3 dell'articolo 32 le parole: «e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati» sono soppresse;

 

 

Art. 78.
Doveri e condizione giuridica.

     d) il comma 5 dell'articolo 78 è sostituito dal seguente:

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

«5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall'incarico di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale»;

 

 

Art. 81.
Aspettative.

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova

     e) al comma 1 dell'articolo 81 le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali»;

 

 

Art. 82.
Indennità.

 

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

 

     f) il comma 2 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'àmbito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni capoluogo di provincia e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un anno da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

     g) il comma 4 dell'articolo 82 è abrogato;

 

 

 

     h) la lettera c) del comma 8 dell'articolo 82 è sostituita dalla seguente:

8. (...)

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

 

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al 70 per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

     i) al comma 11 dell'articolo 82, le parole: «incrementati o» e il secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo regolamento;

 

 

Art. 84.
Rimborsi spese e indennità di missione.

     l) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

«Art. 84. - (Rimborsi per spese di viaggio). - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

2. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi dell'assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

 

 

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

 

3. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

 

La relazione tecnica rileva che dalle disposizioni illustrate possano prodursi “risparmi di spesa di apprezzabile entità – quantificabili in misura non inferiore a 20 milioni di euro annui lordi e verificabili unicamente in sede di conto consuntivo –”.


Articolo 77
(Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province)

 

1. L'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, resta disciplinata dagli articoli 33, 34 e 35 della presente legge. Resta sospeso ogni procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni dei predetti articolo.

 

 

L’articolo 77 subordina l'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani ai princìpi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contenuti nei precedenti articoli 33, 34 e 35 del d.d.l. finanziaria, a tal fine derogando alle disposizioni recate sul punto dalle leggi istitutive.

Con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004[73] sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani[74].

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, co. 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, co. 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, co. 1 e 2, L. 148/2004), si dispone in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, incluse le occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

Le disposizioni citate ricordano peraltro il disposto dell'art. 21, co. 3, lett. f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), ai sensi del quale “l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici”.

 

L’articolo 77 in commento deroga, come si è detto, alle disposizioni testé citate così da rendere pienamente applicabili anche al territorio delle nuove province le disposizioni sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche recate dagli artt. 33, 34 e 35 del d.d.l. in esame.

Rinviando, per una puntuale illustrazione, alle rispettive schede di lettura, si ricorda che l’art. 33 reca misure volte a razionalizzare la presenza sul territorio delle prefetture, delle questure e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco; l’art. 34 ridefinisce l’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze su base regionale e, qualora opportuno, interregionale e interprovinciale; l’art. 35 reca modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sopprimendo tra l’altro le Direzioni interregionali della Polizia di Stato a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Si rileva che l’articolo in commento non menziona, invece, l’art. 32, disposizione di portata generale ove si prevede un programma di riorganizzazione dei ministeri che include, tra gli interventi previsti, la riduzione degli uffici dirigenziali e l’accorpamento delle strutture periferiche.


Articolo 78
(Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni)

 

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.

 

 

L’articolo 78 dispone ai fini del contenimento della spesa pubblica delle regioni in relazione ai costi degli organismi politici e degli apparati amministrativi.

Il comma 1 fissa il termine di sei mesi entro cui le regioni devono adottare disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare:

§         riduzione dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi (e conseguente riduzione del numero degli stessi);

§      soppressione degli enti inutili;

§      fusione delle società partecipate;

§      ridimensionamento delle strutture organizzative.

Il comma 2 specifica che le norme dettate dal comma primo costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ovvero si applica nei confronti di tutte le regioni, comprese quelle ad autonomia speciale, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost..

Sembra opportuna una valutazione del principio recato dall’articolo alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, sotto il profilo del rispetto dell’autonomia organizzativa e dell’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali.

 

La Corte, in varie pronunce (cfr. ad es. sentt. 50 e 336 del 2005) ha affermato in via generale che la nozione di “principio fondamentale” non può avere carattere di rigidità e di universalità, poiché le “materie” hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo; l’ampiezza e l’area di operatività di tali princìpi, dunque, devono essere  calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà si presentano. Spetta quindi al legislatore operare le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali (che l’interprete deve valutare nella loro obiettività e senza essere condizionato in modo decisivo da eventuali autoqualificazioni). Questo orientamento ha consentito alla Corte in più occasioni di considerare legittime, in quanto riconducibili al principio di coordinamento della finanza pubblica, disposizioni statali (prevalentemente comprese in leggi finanziarie) incidenti anche in modo “penetrante” sull’autonomia degli enti territoriali relativa alla gestione della spesa (cfr. ad es. sentt. 4, 17 e 36 del 2004, 417 del 2005).

In altre recenti pronunce, peraltro (tra le quali particolare rilievo assume la medesima sent. 417/2005 testé citata[75]), la Corte, intervenendo sull’ammissibilità di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ha ritenuto che il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducano (inevitabilmente) in limitazioni indirette all’autonomia di spesa dei suddetti enti, solo con “disciplina di principio” e “per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari”. Sempre secondo la Corte, “la previsione da parte della legge statale di limiti all’entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò ‘in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”.

 

Il comma 3 pone come obiettivo di risparmio, un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del 10% rispetto ai saldi dell'anno precedente.

 

La disposizione non prevede espressamente controlli o verifiche successive per il rispetto dell’obiettivo del risparmio del 10%. Non ha effetti sui saldi di bilancio.


Articolo 79
(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)

 

1. Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso la Conferenza unificata, una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento delle circoscrizioni provinciali. Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell'ambito delle risorse ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per i rispettivi bilanci.

2. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le disposizioni in materia di patto di stabilità.

3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

4. I comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo testo unico, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

5. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 76 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane previste dall'articolo 27».

6. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano parte sia di un'unione di comuni sia di una comunità montana devono recedere dall'uno o dall'altro ente entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

 

 

L’articolo 79, al comma 1, mira arazionalizzare i processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province.

A tal fine, prevede l’istituzione, presso la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, di una commissione di studio, avente il compito di esaminare le caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province esistenti e di elaborare parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento delle circoscrizioni provinciali.

Quanto alla composizione della commissione, la norma si limita a prevedere la presenza di rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali.

Sia l’istituzione della commissione, sia la determinazione delle modalità di funzionamento sono rimesse a un futuro D.P.C.M., da adottare su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il ministro dell'interno.

Nelle more dell’attività della commissione, il comma in esame dispone la sospensione di tutti i procedimenti in corso concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province.

Va segnalato che la durata della sospensione dei procedimenti in corso non è, allo stato, prevedibile: il comma non fissa, infatti, un termine per l’adozione del D.P.C.M. istitutivo della commissione, mentre il successivo termine per la conclusione dei lavori della commissione medesima è, a sua volta, rimesso all’emanando D.P.C.M..

Anche in considerazione di ciò, sembra opportuno un approfondimento degli effetti di tale disposizione sospensiva alla luce delle norme costituzionali che direttamente presiedono alla materia.

 

Ai sensi dell’art. 133, co. 1°, Cost., il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

L’art. 21, co. 3, del testo unico sugli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ha introdotto una serie di criteri e di indirizzi ai quali i Comuni devono attenersi nell’esercizio dell’iniziativa ad essi attribuita dalla Costituzione.

In particolare, l’articolo prevede che ciascuna circoscrizione provinciale deve corrispondere ad un’area territoriale omogenea per sviluppo sociale, culturale ed economico, e deve avere una dimensione idonea a consentire una programmazione dello sviluppo che favorisca lo riequilibrio complessivo del territorio. Inoltre l’intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola provincia e la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve, di norma, essere inferiore a 200.000 abitanti.

La disposizione prescrive, inoltre, che l’iniziativa dei Comuni deve conseguire l’adesione della maggioranza dei Comuni dell’area interessata che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa; l’adesione di ciascun Comune deve essere deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Spetta alle province preesistenti garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate. L’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Il successivo co. 4 dell’art. 21 stabilisce, infine, che le regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione delle nuove province.

 

I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 79 recano misure finanziarie volte ad incentivare la fusione di comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi.

 

L’art. 133, co. 2°, Cost., attribuisce alla legge della Regione, sentite le popolazioni interessate, la competenza a istituire nel proprio territorio nuovi Comuni ed a modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

L’art. 15 del testo unico sugli enti locali, nel richiamare le disposizioni costituzionali in materia, rinvia anch’esso alla legge regionale vietando tuttavia (co. 1) l’istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite; fanno eccezione i casi in cui si procede alla fusione di due o più comuni contigui. In tali casi, la legge regionale istitutiva prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; inoltre, in aggiunta ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione, contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

 

I commi 2 e 3 dispongono i seguenti benefici a favore dei comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'art. 15, co. 2, T.U.E.L.:

§      esenzione, per un triennio, dall’applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità;

§      corresponsione di trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione.

Tali risparmi sono calcolati sulla base di specifici criteri da stabilire con decreto del ministero dell'economia e delle finanze; la norma aggiunge che una quota non superiore al 5 per cento dei trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

 

Il conferimento di trasferimenti erariali aggiuntivi, nella stessa misura e con le stesse modalità, è riservato dal successivo comma 4 ai comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi di cui all'art. 33 T.U.E.L. ovvero attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo testo unico.

 

L’art. 33 T.U.E.L. disciplina l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, con particolare riguardo a quelli di minore dimensione demografica. Previa l’individuazione, da parte delle Regioni e in forma concertata, dei livelli ottimali di esercizio i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie (salvo l’esercizio del potere sostitutivo regionale in caso di inerzia). L’articolo prevede l’elaborazione, anch’essa in forma concertata, di un programma – da aggiornare triennalmente – che individui gli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, da realizzare anche attraverso le unioni di comuni; e la predisposizione da parte delle Regioni di apposite forme di incentivazione.

L’art. 24 T.U.E.L. disciplina l’esercizio coordinato di funzioni, che può essere definito dalla Regione nelle zone individuate quali aree metropolitane[76] previa intesa con gli enti locali interessati, ed attuato attraverso forme associative e di cooperazione, con riguardo a specifiche materie[77].

L’art. 30 T.U.E.L. disciplina infine le convenzioni che gli enti locali possono stipulare tra loro al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, e che possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni.

 

I commi 5 e 6 vietano la contemporanea partecipazione di comuni ad unioni di comuni ed a comunità montane.

 

Sia le comunità montane, sia le unioni di comuni sono disciplinate nei loro aspetti generali dal testo unico sugli enti locali, rispettivamente al capo IV e al capo V (art. 32) del titolo II.

Le comunità montane sono definite dall’art. 27, co. 1, come una particolare categoria di unioni di comuni: “enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”. Le unioni di comuni (art. 32, co. 1) sono “enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”.

 

Il comma 5, in particolare, introduce esplicitamente tale divieto nell’art. 32 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), già modificato dall'art. 76 del d.d.l. in esame (v. la relativa scheda di lettura) aggiungendovi un apposito comma.

Il comma 6 reca una disposizione transitoria riferita ai comuni che, alla data di entrata di vigore della legge, facciano parte sia di un'unione di comuni sia di una comunità montana. Tali comuni dovranno recedere dall'uno o dall'altro ente entro i sei mesi successivi.


 

Articolo 80
(Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali)

 

1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 76 della presente legge.

2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, è calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.

3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l’indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.

6. Le regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società.

7. All'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;

     b) al comma 2, dopo la parola: «circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «limitatamente ai comuni capoluogo di provincia».

8. Al comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti «15.000».

 

 

L’articolo 80 reca misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, ulteriori rispetto a quelle recate da altri articoli (v. in particolare l’art. 76), limitando sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori delle società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione. Tali disposizioni valgono quali princìpi per le Regioni.

 

I commi 1 e 2 introducono un tetto massimo al compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province, pari al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (in caso di società interamente partecipata da più enti locali, si assume come parametro l’indennità di minore importo).

 

La determinazione della misura delle indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province è demandata, ai sensi dell’art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000) ad un regolamento ministeriale, adottato con le modalità e nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo art. 82. L’art. 76 del d.d.l. in esame modifica, peraltro, l’art. 82 T.U.E.L. e, più in generale, il regime degli emolumenti e dei rimborsi spettanti agli amministratori degli enti locali. Si rinvia alla scheda di lettura di tale articolo per ulteriori indicazioni sul quadro normativo e sulle modifiche apportate.

 

Ai sensi del comma 3, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione (presumibilmente, delle stesse società di cui al comma 1) hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, nonché “l’indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata ai sensi dell'articolo 84 del testo unico” sugli enti locali, che reca la disciplina dei rimborsi per spese di viaggio per gli amministratori locali.

Si segnala peraltro che l’art. 84 T.U.E.L. è stato interamente riformulato dal comma 1, lett. l), del già citato art. 76 del testo in esame, e che la riformulazione proposta sopprime l’indennità di missione attualmente prevista dall’art. 84 e introduce in sua vece un rimborso forfetario onnicomprensivo, nella misura fissata con decreto del ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali. Appare quindi necessario un coordinamento tra tale disposizione e il comma 3 in esame.

Il comma 4 consente un’elevazione del tetto dei compensi previsto dai primi due commi dell’articolo, con riguardo alle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali. In particolare, se la partecipazione degli enti locali:

§         è pari o superiore al 50 per cento, i compensi possono essere elevati di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali;

§         è inferiore al 50 per cento, i compensi possono essere elevati di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali.

 

Il comma 5 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società partecipate (anche in parte) da enti locali.

Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare sarà fissato entro sei mesi con D.P.C.M., da adottare su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Entro i successivi tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari.

Ai sensi del comma 6, le disposizioni sin qui illustrate costituiscono “princìpi” ai quali le Regioni devono adeguare la propria normativa, con riguardo alle società da esse partecipate.

In ordine alle disposizioni sin qui illustrate, ed alla luce del quadro costituzionale delle competenze regionali e degli enti locali, sembra opportuno valutare se ed, eventualmente, in quale misura esse incidano – benché indirettamente – sull’autonomia organizzativa e di spesa di tali enti.

 

Si ricorda che l’art. 1, co. 56 e 58, della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), all’esplicito fine di soddisfare esigenze di coordinamento della finanza pubblica ha ridotto del 10 per cento – rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 – gli emolumenti (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate) corrisposti per incarichi di consulenza ovvero ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti da queste ultime controllati. Le disposizioni menzionate fanno parte di una serie di interventi, recati dalla legge finanziaria 2006 (principalmente, art. 1, co. 52-64), volti al contenimento dei “costi della politica”. Va tuttavia rilevato che il successivo co. 64 ha escluso l’applicazione (tra gli altri) dei co. 56 e 58 alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

 

Il comma 7 apporta una novella all’art. 82 (commi 1 e 2) del T.U.E.L., ai sensi della quale i presidenti dei consigli circoscrizionali e i consiglieri circoscrizionali non hanno più titolo alla corresponsione, rispettivamente, dell’indennità di funzione e del gettone di presenza se non nelle circoscrizioni facenti parte dei comuni capoluogo di provincia.

 

Per un esame puntuale delle modifiche apportate all’art. 82 T.U.E.L., si rinvia al testo a fronte riportato nella scheda di lettura sull’art. 76.

 

Il comma 8 dell’articolo 80 reca infine una novella all’art. 234 del medesimo testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, relativo alla disciplina dell’organo di revisione economico-finanziario.

 

La legislazione vigente dettata dall’art. 234 prevede che, mentre negli enti locali di maggiori dimensioni (province, comuni con più di 5.000 abitanti e città metropolitane) l’organo di revisione economico-finanziario sia costituito da un collegio di revisori, composto da tre membri eletti dai rispettivi consigli (scelti, uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri), nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti sopra indicati.

 

La disposizione in esame, novellando il comma 3 del citato art. 234 del T.U.E.L., estende ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la figura del revisore unico.

 


 

Articolo 112
(Progetti per la società dell'informazione)

 

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

 

 

L’articolo 112autorizza uno stanziamento annuale di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 finalizzato alla realizzazione di progetti per la società dell'informazione.

L’attuazione degli interventi è demandata ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con il quale saranno individuate:

§      le azioni da realizzare;

§      le aree destinatarie della sperimentazione;

§      le modalità operative e di gestione dei progetti.

 

Nel Governo attualmente in carica, il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione prof. Luigi Nicolais riassume nelle sue competenze le funzioni che sono state in passato attribuite al ministro per la funzione pubblica e a quello per l’innovazione e le tecnologie.

Con il D.P.C.M. 15 giugno 2006 il Presidente del Consiglio ha delegato il ministro ad esercitare le funzioni, attribuite dalle disposizioni vigenti al Presidente del Consiglio stesso, relative al lavoro pubblico e all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell'informazione[78], delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale.

All’inizio della XIV legislatura, nel Governo presieduto dall’on. Berlusconi, è stato nominato per la prima volta un ministro senza portafoglio per l’innovazione e le tecnologie, il quale è stato delegato ad esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio nelle materie dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo della società dell’informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.

Le funzioni del ministro si correlano a una struttura organizzativa costituita da:

§       il Comitato dei ministri per la società dell’informazione, che ha il compito di coordinare l’azione delle amministrazioni e di realizzare una strategia coerente per lo sviluppo della società dell’informazione e delle politiche di settore collegate;

§       il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie nell’ambito della Presidenza del Consiglio, quale struttura di supporto all’esercizio delle funzioni delegate al ministro;

§       il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), struttura organizzativa funzionale al perseguimento degli obiettivi di e-Government e di costruzione della società dell’informazione.

Tra le competenze del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, come definite dalle disposizioni vigenti[79], sono da ricordare quelle relative allo sviluppo della società dell'informazione. In questo settore, il Dipartimento collabora, in coordinamento con le altre strutture di cui si avvale il ministro e con le amministrazioni pubbliche di riferimento, alla elaborazione delle politiche di settore per lo sviluppo della società dell'informazione ed elabora il relativo piano nazionale integrato con i vari centri di competenza regionali. Sviluppa obiettivi e linee guida per la diffusione nel Paese della cultura digitale dei cittadini e delle imprese; assicura la predisposizione degli interventi finalizzati all'attuazione dei programmi e dei provvedimenti normativi inerenti allo sviluppo della società dell'informazione.

Nella XIV legislatura si è provveduto al finanziamento di iniziative specifiche dirette a sostenere il processo di sviluppo della società dell’informazione nella pubblica amministrazione e nel Paese, anche attraverso la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei diversi settori economici, sociali e culturali del Paese.

In questa direzione si sono mossi gli interventi, disposti da alcune leggi finanziarie, destinati al finanziamento degli incentivi per l’acquisto di strumenti informatici e digitali da parte di:

§       giovani (progetto PC ai giovani, varato dall’art. 27 della legge finanziaria per il 2003 e rifinanziato dall’art. 4, co. 9, della legge finanziaria per il 2004);

§       famiglie (PC alle famiglie, avviato dall’art. 4, co. 10, della legge finanziaria per il 2004);

§       docenti (PC ai docenti, art. 4, co. 11, della legge finanziaria per il 2004, esteso al personale dirigente e non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali e non statali dall’art. 1, co. 207, della legge finanziaria per il 2005);

§       dipendenti della pubblica amministrazione (PC ai dipendenti, art. 1, co. 208, della legge finanziaria per il 2005);

§       dipendenti di impresa privata (art 7, co. 3- ter, del decreto legge 35/2005).

Sul fronte degli interventi per le infrastrutture, la legge finanziaria 2003 (art. 89) ha previsto incentivi per favorire la diffusione della banda larga[80] e della televisione digitale mediante l’acquisto e il noleggio dei relativi apparati.

Tra le altre misure rilevanti, si ricordano:

§       l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003 (art. 26, co. 1, della legge finanziaria per il 2003);

§       il rifinanziamento del Fondo per progetti strategici per il settore informatico e iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese, istituito dall'art. 27 comma 2 della L. 3/2003 (e già dotato di un finanziamento di circa 155 milioni di euro nel triennio 2002-2004) con un'ulteriore dotazione di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (art. 4, co. 8, legge finanziaria per il 2004);

§       l’integrazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali, della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007 (art. 1, co. 209, della legge finanziaria per il 2005).

A luglio 2006 è stato presentato il Rapporto dell'Osservatorio semestrale della società dell’informazione, realizzato da Federcomin[81] in collaborazione con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie; da due anni il Rapporto segue i percorsi di innovazione tecnologica del nostro Paese, analizzando il grado di diffusione e di utilizzo delle tecnologie digitali (informatica, telecomunicazioni, media digitali) da parte di aziende, famiglie, pubblica amministrazione.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 19 maggio 2006 la Commissione ha adottato la prima relazione annuale sui progressi compiuti nell'ambito dell'iniziativa i2010[82](COM(2006)215).

La Commissione afferma che gli Stati membri dell'UE devono attuare piani più ambiziosi per sfruttare le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) al fine di trarne pieno vantaggio. Per far ripartire la crescita, gli Stati membri devono moltiplicare gli sforzi per migliorare l'accesso alle connessioni internet in banda larga, agevolare la circolazione dei contenuti digitali in tutta l'Unione europea, liberare lo spettro radio per nuove applicazioni, integrare la ricerca e l'innovazione e ammodernare i servizi pubblici.

 

Il 20 marzo 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo “Colmare il divario nella banda larga” (COM(2006)129).

Si veda la scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 121.

 


Articolo 120
(Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione)

 

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

 

 

L’articolo 120autorizza uno stanziamento annuale di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2007, destinato all’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

 

L’art. 1, co. 368, lettera d), della legge finanziaria per il 2006, recante disposizioni in materia di ricerca e sviluppo, ha previsto, al numero 1), l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, con lo scopo di concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali.

In funzione di tali obiettivi, all'Agenzia è assegnato il compito di promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo provvedendo ad individuare a valorizzare e a diffondere nuove conoscenze tecnologiche, brevetti ed applicazioni industriali su scala sia nazionale che internazionale.

L'Agenzia tende a rendere più agevole ed efficace per le piattaforme industrialil'accesso ai "fornitori di tecnologia" su scala nazionale ed internazionale (università, centri di ricerca, eccetera), assicurando così ad esse la possibilità di megliocorrispondere ai bisogni e alle strategie delle imprese di riferimento sul versante dell'innovazione tecnologica.

Compito dell'Agenzia è assistere le piattaforme industriali in ogni fase del percorso di ricerca, applicazione ed ingegnerizzazione di una nuova tecnologia, attraverso: la ricerca e il costante aggiornamento di nuove tecnologie di prodotto e/o processi industriali presso università e istituti di ricerca; lo sviluppo di nuovi processi/applicazioni industriali; la realizzazione di programmi di formazione; l'implementazione di nuovi processi/applicazioni industriali. A tal fine, l'Agenzia opera come: interfaccia fra lepiattaforme industriali e il mondo della ricerca nazionale e internazionale;osservatorio delle piattaforme industriali, per l'analisi dei reali bisogni di ricerca e sviluppo e la conseguente proposta di nuove soluzioni tecnologiche (diffusione); struttura di supporto perla realizzazione delle iniziative selezionate, mediante l'offerta di programmi di formazionesulle nuove tecnologie, programmi di assistenza per l’applicazione delle nuove tecnologie, sostegno per l'analisi dei relativi impatti economici e eventuale assistenza nella fase di ricerca di fondi.

L’Agenzia, che è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è rimessa anche l'approvazione dello statuto, stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

La definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia è demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, sentiti i Ministeri dell’istruzione, dell’economia e delle attività produttive, nonché i Ministri per lo sviluppo e la coesione territoriale e per l’innovazione e le tecnologie, se nominati.

 


Articolo 194
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

 

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 194 aumenta la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito dal D.L. 223/2006, in quanto prevede un incremento di 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

 

Il D.L. 223/2006[83], conv. in L. 248/2006, ha disposto al co. 3 dell’art. 19 l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo denominato Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il fondo, destinato a promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, prevedeva l’assegnazione di una somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

 

Le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri (o del ministro delegato[84]) in materia di pari opportunità sono oggi riassunte nell’art. 2 del recente Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvato con D.Lgs. 198/2006[85], ai sensi del quale spetta al Presidente del Consiglio promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Sull’ambito di tali competenze ha inciso il recente D.L. 181/2006[86] (art. 1, co. 19, lett. f) e g), che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio talune funzioni di competenza statale in materia di pari opportunità nei rapporti di lavoro e di azioni positive per l'imprenditoria femminile, in precedenza attribuite rispettivamente al ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro delle attività produttive.

Nel 1997 è stato istituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per le pari opportunità, come struttura di supporto per l’attività del ministro. Ai sensi dell’art. 19 del D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento opera nell'area funzionale concernente la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 1° marzo 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad una tabella di marcia (COM(2006)92) che individua sei ambiti prioritari dell’azione dell’UE in tema di parità tra i generi per il periodo 2006-2010:

-        una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini;

-        l’equilibrio tra attività professionale e vita privata;

-        la pari rappresentanza nel processo decisionale;

-        l’eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere;

-        l’eliminazione di stereotipi sessisti;

-        la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo.

Ogni ambito comprende azioni chiave volte a facilitarne la realizzazione, tra le quali: la creazione su scala comunitaria, nel 2007, di una rete di donne che svolgano incarichi di responsabilità nei settori della politica e dell’economia; la pubblicazione di una comunicazione sulla differenza retributiva tra uomini e donne; l’evidenziazione dei problemi legati alla specificità dei sessi nel corso del 2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti.

La comunicazione presenta, inoltre, un elenco di indicatori per il monitoraggio dei progressi verso l’uguaglianza di genere nei settori evidenziati dalla tabella di marcia. Gli indicatori scelti rispondono, nelle intenzioni della Commissione, anche all’esigenza di disporre di dati comparabili a livello dell’Unione europea.

Il documento è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio che lo esaminato il 2 giugno 2006.

 

Considerando la tabella di marcia, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha adottato un patto europeo per la parità di genere, al fine di incoraggiare l’azione a livello di Stati membri e di Unione europea nei seguenti settori: misure per colmare i divari di genere e combattere gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro; misure per promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e familiare per tutti; misure per rafforzare la governance tramite l’integrazione di genere.

 

L’8 marzo 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento, (COM(2005)81) per l’istituzione di un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, concepito quale centro di eccellenza per le questioni di uguaglianza tra i sessi.

L’istituto, nelle intenzioni ella Commissione, dovrebbe essere operativo dal 1° gennaio 2007.

Il 2 giugno 2006, il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico in vista della posizione comune in prima lettura. La posizione comune, dopo l’adozione in una delle prossime sessioni del Consiglio, sarà trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura, nell’ambito della procedura di codecisione.

 


 

Articolo 199
(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)

 

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità per le materie di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

 

 

L’articolo 199 istituisce un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati presso il Ministero della solidarietà sociale. La dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

 

Il termine “inclusione sociale” si riferisce all’ambito delle politiche sociali (nelle quali rientrano anche le politiche per l’occupazione) collegate alla povertà, all’emarginazione e, più di recente, ai problemi posti dalle società multietniche. Le azioni destinate a promuovere l’inclusione sociale possono essere individuate in primo luogo nelle politiche dirette a favorire l’accesso all’alloggio da parte degli immigrati e a favorirne l’inserimento lavorativo (con particolare riguardo alle donne). L’inclusione sociale è altresì riferita alla promozione di pari opportunità per l'accesso all'istruzione, alla formazione, ai servizi collettivi e all'assistenza sanitaria dei soggetti particolarmente deboli quali gli immigrati[87].

 

Il secondo periodo del comma 1 precisa che il Fondo è gestito di concerto con il ministro per i diritti e le pari opportunità per le materie di cui:

§      all’art. 42 del testo unico sull’immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998[88],concernente le misure di integrazione sociale per gli immigrati;

§      agli artt. 12 e 13 della L. 228/2003[89], recante misure contro la tratta di persone.

 

L’art. 42 del D.Lgs. 286/1998 (Misure di integrazione sociale) indica tali misure come azioni in grado di favorire:

§      la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e doveri;

§      la conoscenza e valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli immigrati regolari;

§      la realizzazione di convenzioni con associazioni per l’impiego all’interno delle proprie strutture di stranieri, in possesso di carta o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ai due anni, in qualità di mediatore culturale;

§      l’organizzazione di corsi di formazione destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che abbiano rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

Come stabilito dal successivo art. 45 dello stesso decreto legislativo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato fra l’altro al finanziamento delle iniziative illustrate dall’art. 42. La determinazione e quantificazione della quota di tale Fondo è rinviata alla legge finanziaria.

 

L’art. 12 della L. 228/2003 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di protezione sociale già previsti dall’art. 18 del testo unico sull’immigrazione (Soggiorno per motivi di protezione sociale[90]), nel quale confluiscono anche i proventi dei patrimoni confiscati alle organizzazioni criminali.

Il successivo art. 13 prevede l’istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 601 (Tratta di persone) del codice penale. Il programma garantisce alle vittime, in via transitoria, un alloggio, vitto e assistenza sanitaria. Il finanziamento è di 2,5 milioni di euro annui.

 

Ai sensi del successivo comma 2, gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati sono adottati dal ministro della solidarietà sociale, di concerto con il ministro per le politiche per la famiglia e con il ministro della salute.

Sembrerebbe opportuno esplicitare, con riguardo al concerto richiesto per i singoli atti, il rapporto tra il disposto del comma 2 e quello di cui all’ultimo periodo del comma 1.

 

 


 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]     Le U.P.B. evidenziano le aree omogenee di attività di competenza istituzionale di ciascun Ministero; esse costituiscono l’oggetto della deliberazione parlamentare in ordine alle appostazioni di bilancio. A ciascuna U.P.B. corrisponde un codice di quattro numeri: il primo indica il centro di responsabilità, il secondo indica le spese correnti (1), ovvero in conto capitale (2), o per il rimborso del debito pubblico (3); il terzo numero indica il tipo di spesa, mentre il quarto indica progressivamente l’unità previsionale di base.

[3]     Il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 ha sostituito il D.P.C.M. 23 dicembre 1999, recante la prima attuazione della disciplina finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio.

[4]     Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 (S.O. n. 25).

[5]     D.L. 18 maggio 2006 n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[6]     D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno.

[7]     D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

[8]     Il D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, aveva consentito l’elevazione da 4 a 5 del numero dei dipartimenti del Ministero, definendo una ulteriore area di competenze relative a: “organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero”.

[9]     Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, oltre ad avere compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio ed a mantenere le tradizionali funzioni delle Prefetture, assicurano l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantiscono la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali.

[10]    D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229, art.. 2.

[11] L. 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza. Sono in corso di esame, presso la I Commissione della Camera, alcuni progetti di legge, tra i quali il d.d.l. di iniziativa del Governo A.C. 1607, di riforma della disciplina della cittadinanza.

[12]    Si segnala che non sono indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento delle disposizioni in materia di pubblico impiego (titolo III, capo II) e di scuola, università e ricerca (titolo III, capo III). Non sono altresì indicati gli effetti sui saldi delle misure delle tabelle e degli allegati.

[13]    L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’art. 17, co. 4-bis così recita: L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)       riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)       individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)       previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)       indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)       previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

[14]    D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[15]    Art. 18 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale.

[16]    Nella Regione Valle d’Aosta le competenze prefettizie sono attribuite al Presidente della regione e nelle province di Trento e di Bolzano ai rispettivi commissari del Governo per le due province. Non risultano istituite le prefetture nelle 4 nuove province della Sardegna, costituitesi ufficialmente dopo le elezioni amministrative del 2005 (Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias). Si ricorda che le nuove province di Barletta-Andria-Trani, di Fermo e di Monza e Brianza, istituite nel 2004, si potranno costituire a partire dalle elezioni del 2009.

[17]    R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[18]    Si veda anche art. 13 della L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[19]    D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229, art.. 2.

[20]    D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 297, Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78, art. 15.

[21]    D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34, Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5.

[22]    D.M. 12 gennaio 2005, Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

[23]    DPCM 2 aprile 2003, Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001.

[24]    Due di queste province, Lodi e Massa-Carrara secondo i dati ISTAT provvisori relativi al bilancio demografico del gennaio 2006 hanno superato la soglia dei 200.000 abitanti, mentre la provincia di Nuoro risulta sotto tale soglia per effetto della costituzione delle quattro nuove province sarde, nessuna delle quali arriva a 200.000 abitanti.

[25]    D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[26]    D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 297, Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78, art. 15.

[27]    D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34, Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5.

[28]   L. 1 aprile 1981 n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[29]   La tabella in questione, modificata da ultimo dall'art. 4 del D.L. 31 marzo 2005, n. 45 (conv. L. 31 maggio 2005, n. 89), prevede 156 posti di organico nella qualifica di prefetto.

[30]   D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[31]    Se ne citano, a titolo esemplificativo, alcune recenti:

§       Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006, n. 3535, Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici. (Ordinanza n. 3535);

§       Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2006 n. 3526, Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso della popolazione dell'Isola di Giava, nella Repubblica indonesiana, in seguito al verificarsi del sisma del 27 maggio 2006 (Ordinanza n. 3526).

[32]    Ordinanza del Presidente del Consiglio del 7 novembre 2003, Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3326).

[33]   Il sequestro e la confisca sono misure volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.

[34]   In particolare, l’art. 86 stabilisce che tali beni siano venduti, ovvero distrutti se la vendita non risulti opportuna. Tale regola, precisa la disposizione richiamata, non si applica nei casi in cui sia prevista una specifica destinazione delle cose confiscate.

[35]   L. 31 maggio 1965, n. 575, Disposizioni contro la mafia.

[36]   La legge reca "Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282".

[37]   L’articolo è stato inserito dall’art. 3, co. 2, della L. 109/1996 e successivamente modificato dalla L. 512/1999.

[38]   L’articolo è stato inserito dall’art. 3, co. 2, della L. 109/1996.

[39]   D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

[40]   D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[41]    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[42]    Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 (art. 3, co. 4, 5 e 5-bis), l'Agenzia del demanio è stata trasformata in ente pubblico economico.

[43]   Tale disposizione, cui si fa di consueto riferimento per individuare le amministrazioni e gli enti pubblici, in assenza di ulteriori precisazioni, prevede che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per queste ultime, v. infra alcuni elementi).

[44]   Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

[45]   Recante Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[46]   Le agenzie, ai sensi del citato articolo 8, sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

      Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni dettate dal medesimo articolo (comma 4), nonché secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (e successive modificazioni).

[47]   che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2 del medesimo articolo:

§          l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

§          l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

§          l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

§          l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

[48]   D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

[49]   Ulteriori informazioni sono rinvenibili nel sito www.palazzochigi.it/Presidenza/statistica/index.

[50]   Il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) è una rete attraverso la quale si attuano le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica sia a livello centrale che a livello locale. Il compito del SISTAN è quello di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale.

Fanno parte del SISTAN:

-        l'ISTAT;

-        gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti e posti alle dipendenze funzionali dell’ISTAT;

-        gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

-        gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

-        gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati sulla base di direttive del Presidente del Consiglio, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT;

-        gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

-        i soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche o servizi di interesse pubblico o che si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso.

[51]   L’ultimo rapporto della Commissione, riferito al 2005, è stato trasmesso alle Camere, unitamente alla relazione sull’attività dell’ISTAT, il 2 agosto 2006 (Doc. LXIX, n. 1).

[52]   Da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[53]   Si tenga presente che l’articolo (in particolare il comma 1) è stato oggetto di svariati interventi di modifica: prima modificato dall'art. 2, L. 6 luglio 2002, n. 137, poi sostituito dall'art. 34, comma 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289 ed infine modificato dall'art. 7, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, dall'art. 4, L. 27 luglio 2004, n. 186, dall'art. 8, D.L. 9 novembre 2004, n. 266 (come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 29, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273). Con l'art. 7,  del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 è stata disposta, in correlazione con quanto previsto dall’articolo 28, la trasformazione in S.p.a. dell’ANAS.  

[54]   Tale dizione è quella che l’art. 76 della Costituzione riferisce alle norme di delega per l’approvazione dei decreti legislativi, mentre l’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88 prevede che la norma di legge che autorizza l’intervento di un regolamento di delegificazione individui  le “norme generali regolatrici della materia”.

[55]   Recante Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

[56]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

      La lettera c) dell’articolo richiamato ha stabilito -  ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi - che la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere allo stato attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

[57]   V. il decreto 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306).

[58]   Si tratta della struttura interdisciplinare prevista dall’art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999,

[59]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112

[60]   “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.

[61]   Si consideri che sulla disciplina del comma 246 in esame incide l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 , con una disposizione relativa all’assunzione di personale della Polizia di Stato, connotata dalla finalità dichiarata di prevenire e contrastare il crimine organizzato e il terrorismo interno ed internazionale, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. In particolare il comma 1 dell’art. 1 del d.l. citato autorizza l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio per effetto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 45/2005 . E’ disposto che le assunzioni abbiano luogo nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, come già detto pari a 1.500 unità.

[62]    Vedi sopra nel commento all’articolo 16 della legge.

[63]    L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[64]    L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[65]    Legge 9 novembre 1999, n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

[66]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[67]    L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[68]    e cioè, ai sensi dell’art. 77, co. 2, T.U.E.L., per “i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.

[69]    Più precisamente, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, ex art. 17, co. 3, della L. 400/1988, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[70]    Il D.M. è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Il vigente regolamento è stato approvato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

[71]    Oltre all’assenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, i criteri sono i seguenti:

a)   equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b)   articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;

c)   articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d)   definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e)   determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f)    previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

[72]    Decreto del ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

[73]    L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[74]    Con legge della Regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9 sono state inoltre istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio.

[75]    Qualche anticipazione può leggersi nella sent. 36/2004.

[76]    Le disposizioni regionali, precisa l’art. 24, si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.

[77]    Si tratta delle seguenti:

-       pianificazione territoriale;

-       reti infrastrutturali e servizi a rete;

-       piani di traffico intercomunali;

-       tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

-       interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;

-       raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

-       smaltimento dei rifiuti;

-       grande distribuzione commerciale;

-       attività culturali;

-       funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

[78]   Per società dell'informazione si intende un lungo processo di modernizzazione attuato nel settore dell'informazione e della comunicazione che ha profondamente cambiato la vita privata, sociale e professionale di ciascun individuo. La rivoluzione tecnologica rappresenta un supporto fondamentale per favorire l'efficienza, la competitività e facilitare l'accesso alla conoscenza dei cittadini e delle aziende (si veda in questo senso il sito del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie (DIT): www.innovazione.gov.it).

[79]    D.P.C.M. 23 luglio 2002, Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, art. 22; D.M. (ministro per l'innovazione e le tecnologie) 13 agosto 2002, Organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

[80]    Lo sviluppo della banda larga in Italia è considerato un obiettivo prioritario di politica economica e una condizione essenziale per lo sviluppo economico del Paese. Con decreto del ministro delle comunicazioni e del ministro per l’innovazione e le tecnologie è stato istituito il Comitato esecutivo interministeriale per la diffusione e lo sviluppo della banda larga, il quale, il 14 novembre 2005, ha definito le Linee guida del piano nazionale per la diffusione e lo sviluppo della larga banda.

[81]   Federcomin è la Federazione nazionale di settore di Confindustria che rappresenta il settore dei servizi ICT e che associa le principali imprese di telecomunicazioni, radiotelevisione e informatica.

[82]    I2010: la parte della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione dedicata all'economia digitale.

[83]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, conv., con mod., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[84]    Si ricorda che, nell’ambito del Governo Prodi II, l’incarico relativo alle politiche per i diritti e le pari opportunità è stato conferito al ministro senza portafoglio on. Barbara Pollastrini.

[85]    D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. L’art. 2 del codice riassume le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità.

[86]    D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[87]    Da: www.welfare.gov.it.

[88]    D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[89]    L. 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone.

[90]    Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 286/1998, può essere rilasciato a immigrati clandestini che siano vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento per consentire loro di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti delle organizzazioni criminali e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.