Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Scioglimento di consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (A.C. 1134 e abb.)
Riferimenti:
AC n. 1134/XV   AC n. 1664/XV
AC n. 1679/XV   AC n. 1777/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 91
Data: 29/01/2007
Descrittori:
CONSIGLI COMUNALI   CONSIGLI PROVINCIALI
MAFIA E CAMORRA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Scioglimento di consigli comunali
e provinciali per fenomeni
di infiltrazione mafiosa

(A.C. 1134 e abb.)

 

 

 

 

 

 

n. 91

 

 

 

29 gennaio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0176.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  7

§      Contenuto  7

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

Il quadro normativo  13

Le proposte di legge in esame  17

§      Natura, destinatari ed effetti dell’intervento  17

§      Presupposti dell’intervento  18

§      Estensione della disciplina ai dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente  19

§      Durata degli effetti dello scioglimento  20

§      Composizione della commissione straordinaria  21

§      Altre disposizioni21

Progetti di legge

§      A.C. 1134, (onn. Nespoli, Castiello), Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso  25

§      A.C. 1664, (on. Marone ed altri), Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso  29

§      A.C. 1679, (on. G. Alfano), Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di gestione straordinaria degli enti locali conseguente allo scioglimento dei relativi consigli per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso  39

§      A.C. 1777, (onn. Romano, Tassone), Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa  43

Testo a fronte

Modificazioni apportate agli articoli 143-146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) dalle proposte di legge A.C. 1664, 1679 e 1777  53

Modificazioni apportate all’articolo 10 del regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (D.P.R. 252/1998) dalla proposta di legge A.C. 1664  74

Modificazioni apportate all’articolo 2 della L. 182/1991, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, dalla proposta di legge A.C. 1134  77

Normativa di riferimento

§      D.L. 6 settembre 1982, n. 629, conv. con mod., Legge 12 ottobre 1982, n. 726. Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (art. 1-septies)81

§      Legge 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (art. 15-bis)82

§      Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 7)88

§      Legge 7 giugno 1991, n. 182. Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali (artt. 1, 2)91

§      Circolare 25 giugno 1991. Metodologia applicativa delle disposizioni dell’art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164.92

§      D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (art. 10)103

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 141-146)106

§      Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, commi 688, 689, 704-708)114

Atti parlamentari

§      Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Documento di sintesi della discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso, 12 luglio 2005  119

Giurisprudenza

§      Corte Costituzionale. Sentenza 10-19 marzo 1993, n. 103  135

§      Corte Costituzionale. Sentenza 20 novembre 2006, n. 396  151

§      Consiglio di Stato – Sez. V. Decisione 23 marzo 2004, n. 1566  159

§      Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. I. Sentenza 21-27 dicembre 2005 – 6 febbraio 2006, n. 1622  167

§      Consiglio di Stato, Sez. VI. Decisione 27 giugno – 5 ottobre 2006, n. 5948  177

§      Consiglio di Stato, Sez. V. Sentenza 24 gennaio 2007, n. 265  185

Dottrina

§      E. GULLOTTI, Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso, in Rivista di polizia, n. 1/2003  199

§      G. LA TORRE, Consiglio comunale, scioglimento per collegamenti con la criminalità organizzata. Criteri di applicazione, in L’amministrazione italiana, n. 3/2004  209

§      F. CELLE, Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso, in Il Foro amministrativo T.A.R., n. 4/2004  213

§      C. DIACO, R. FERRARI, Quando la criminalità si ’infiltra’. Norme a protezione dei Consigli. Lo scioglimento delle assemblee elettive per collusioni criminose, n. 24, 19 giugno 2004 - Commento a Consiglio di Stato, sent. 1566/2004  227

§      G. BOTTINO, I controlli statali sugli organi degli Enti locali: natura giuridica e presupposti dello scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata, in Il Foro amministrativo T.A.R., n. 3/2005  231

§      I. FILIPPETTI, Se il comune è appaltato alla mafia. Quando scatta lo scioglimento per infiltrazione dei clan, in Diritto e giustizia, n. 11, 18 marzo 2006 - Commento a TAR Campania, sent. 1622/2006  245

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1134

Titolo

Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

Iniziativa

On. Nespoli e Castiello

Settore d’intervento

Autonomie locali; criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione

14 giugno 2006

§          annuncio

15 giugno 2006

§          assegnazione

17 ottobre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1664

Titolo

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

Iniziativa

On. Marone ed altri

Settore d’intervento

Autonomie locali; criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§          presentazione

20 settembre 2006

§          annuncio

21 settembre 2006

§          assegnazione

17 ottobre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio) e XI (Lavoro)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1679

Titolo

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di gestione straordinaria degli enti locali conseguente allo scioglimento dei relativi consigli per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

Iniziativa

On. G. Alfano

Settore d’intervento

Autonomie locali; criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          presentazione

21 settembre 2006

§          annuncio

22 settembre 2006

§          assegnazione

17 ottobre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio) e XI (Lavoro)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1777

Titolo

Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa

Iniziativa

On. Romano, On. Tassone

Settore d’intervento

Autonomie locali; criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione

4 ottobre 2006

§          annuncio

5 ottobre 2006

§          assegnazione

15 novembre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le quattro proposte di legge modificano o integrano, con disposizioni aventi quasi esclusivamente natura di novella, la disciplina sullo scioglimento degli organi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e sulla gestione straordinaria di tali enti, contenuta negli articoli 143 e seguenti del testo unico in materia di enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Le novità introdotte riguardano principalmente:

§         la natura, i destinatari e gli effetti dell’intervento;

§         i presupposti dell’intervento medesimo;

§         l’estensione della disciplina ai dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente;

§         le modalità per l’avvio del procedimento e la durata degli effetti del disposto scioglimento, nonché la composizione e le funzioni della commissione straordinaria per la gestione dell’ente.

Relazioni allegate

Le proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, sono corredate della sola relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La materia su cui incidono le proposte di legge (ad eccezione dell’art. 5 dell’A.C. 1664, su cui v. infra) è attualmente disciplinata da norme di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dai testi in esame appaiono essenzialmente riconducibili alle materie “ordine pubblico e sicurezza” e “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. h) e p), della Costituzione.

Stante la sua formulazione letterale, l’art. 4 dell’A.C. 1664, che aggiunge un comma all’art. 146 T.U.E.L., sembra applicabile a tutte le società che risultino partecipate interamente o in misura maggioritaria da un qualsivoglia soggetto pubblico; esso appare in parte riconducibile anche alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.) mentre, per altro verso, potrebbe risultare suscettibile di incidere indirettamente sull’autonomia organizzativa delle regioni.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’art. 5 dell’A.C. 1664, novella, con atto di rango legislativo, una disposizione avente natura regolamentare. Si osserva che un intervento di tal sorta produce l’effetto di una parziale rilegificazione della disciplina e determina la compresenza, all’interno del medesimo atto, di norme di rango primario e secondario.

Formulazione del testo

Per alcune specifiche osservazioni, si rinvia alle schede di lettura.

 

 

 


Schede di lettura

 


Il quadro normativo

Nell’ambito dei controlli statali sugli enti locali, disciplinati dal titolo VI della parte prima del testo unico sugli enti locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 267/2000[1], una disciplina particolare (contenuta negli articoli da 143 a 146) è prevista per contrastare le infiltrazioni e i condizionamenti di tipo mafioso.

 

L’articolo 143 del D.Lgs. 267/2000 prevede lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Tale misura viene adottata qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte (comma 1).

Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che viene trasmessa alle Camere (comma 2). La responsabilità dell’avvio del procedimento è del prefetto della provincia interessata con la predisposizione di una relazione. La relazione tiene conto anche degli elementi acquisiti da prefetto con i poteri a lui delegati dal ministro dell’interno ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, del D.L. 345/1991[2].

 

L’art. 2, comma 2-quater, del D.L. 345/1991 ha trasferito al ministro dell’interno i compiti dell’Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa previsti dal D.L. 629/1982, che ha istituito tale organismo[3]. La medesima disposizione dà al ministro dell’interno la facoltà di delegare tali compiti ai prefetti.

 

Se il prefetto, nel corso dell’attività istruttoria, dispone accertamenti su fatti oggetto di procedimento penale, può chiedere informazioni al procuratore della Repubblica competente. Quest’ultimo, a meno che non ritenga che le informazioni debbano rimanere segrete per esigenze del procedimento, le comunica al prefetto in deroga all’obbligo di tenere segreti gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (segreto investigativo o di indagine: art. 329 del codice di procedura penale).

Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati (comma 3).

La proroga non può essere disposta nei 50 giorni che precedono le elezioni dei consigli interessati (comma 4).

Nelle more dell’emanazione del provvedimento di scioglimento, il prefetto, qualora ravvisi motivi di urgenza, dispone la sospensione degli organi. L’attività corrente è assicurata da un commissario nominato dal prefetto stesso (comma 5). La sospensione non può avere durata superiore a 60 giorni.

Nel caso in cui in una medesima realtà siano presenti sia fenomeni di infiltrazione mafiosa, sia elementi perturbativi del regolare funzionamento degli organi di tipo diverso (indicati dall’art. 141 del testo unico), il procedimento di scioglimento per mafia prevale e si applica anche in queste situazioni (comma 6).

 

L’articolo 144 dispone che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente. Essa è composta di tre membri, scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Un comitato istituito presso il Ministero dell’interno ha il compito di sostenere e monitorare l’attività delle commissioni straordinarie. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie e del comitato sono definite con regolamento ministeriale.

 

L’articolo 145 reca una serie di disposizioni relative alle modalità di gestione straordinaria degli enti colpiti dal provvedimento di scioglimento, quali:

§      l’assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, anche in deroga alle norme vigenti;

§      l’adozione a parte della commissione straordinaria di un piano di priorità degli interventi relativi a servizi ed opere pubbliche indifferibili;

§      l’eventuale revoca, da parte della commissione, previa verifica della loro regolarità, degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture e degli affidamenti delle concessioni di servizi pubblici locali;

§      la partecipazione, in forma consultiva, all’attività della commissione delle realtà locali (partiti politici, associazioni di volontariato ecc.) e delle strutture associative degli enti locali (ANCI, UPI).

Le facoltà di cui ai primi due punti sono estese alle amministrazioni comunali e provinciali i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento, per tutta la durata del mandato elettivo.

 

L’articolo 145-bis (inserito dall’art. 6, co. 1-bis, del D.L. 80/2004), ha introdotto disposizioni speciali per la gestione finanziaria dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, i cui organi siano stati sciolti a causa di fenomeni d’infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Per tali enti, l’articolo definisce una procedura speciale finalizzata alla gestione e al risanamento finanziario dei predetti comuni, che prevede l’erogazione, da parte del Ministero dell’interno, di un’anticipazione straordinaria, subordinata all’approvazione di un piano di risanamento predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario.

 

L’articolo 146 delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra individuando gli enti locali interessati (comma 1). Essi sono:

§      i comuni;

§      le province;

§      le città metropolitane;

§      le comunità montane;

§      le comunità isolane;

§      le unioni di comuni;

§      i consorzi di comuni e province;

§      le aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

§      le aziende speciali dei comuni e delle province;

§      i consigli circoscrizionali.

Infine, il comma 2 dell’art. 146 prevede la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro dell’interno sull’attività svolta da ciascuna gestione straordinaria.

 

L’ultima relazione, relativa all’anno 2004, è stata trasmessa alla Presidenza delle Camere dal ministro dell’interno pro tempore Pisanu in data 5 maggio 2006 (Doc. LXXXVIII, n. 1).

 

Si ricorda infine che la recente legge finanziaria 2007 (L. 296/2006[4]) ha introdotto alcune disposizioni di natura finanziaria destinate agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

 

In particolare, il co. 688 dell’art. 1 della legge dispone che le regole del patto di stabilità interno si applicano a tali enti a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Si intendono inoltre esclusi (co. 689) per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare sia stato commissariatoper fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (ovvero nelle ipotesi previste dall’articolo 141 del TU.E.L., di scioglimento degli organi consiliari).

Il co. 704 pone a carico dello Stato, a decorrere dal 2007, gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il co. 705 prevede l’erogazione in unica soluzione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il co. 706 autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo ordinario, a copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione, in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il co. 707 autorizza un contributo di 30 milioni di euro per ciascuna annualità 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del fondo ordinario, per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche nei comuni i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il co. 708 pone gli oneri recati dai commi precedenti a carico del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.


Le proposte di legge in esame

Le quattro proposte di legge all’esame della Commissione affari costituzionali, tutte di iniziativa parlamentare, modificano o integrano la disciplina sullo scioglimento degli organi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e sulla gestione straordinaria di tali enti, in massima parte novellando uno o più tra gli articoli del testo unico sugli enti locali (T.U.E.L.) che regolano la materia (artt. 143 ss.). Due di esse (A.C. 1664 ed A.C. 1777) intervengono in modo ampio su diversi aspetti della disciplina; le altre due hanno portata più limitata e puntuale.

Le novità introdotte riguardano principalmente:

§         la natura, i destinatari e gli effetti dell’intervento;

§         i presupposti dell’intervento medesimo;

§         l’estensione, secondo particolari modalità, della relativa disciplina ai dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente;

§         le modalità per l’avvio del procedimento e la durata degli effetti del disposto scioglimento, nonché la composizione e le funzioni della commissione straordinaria per la gestione dell’ente.

L’A.C. 1664 reca inoltre (all’art. 5) una modificazione all’art. 10 del regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Si darà conto nel prosieguo dei principali elementi di novità introdotti dai testi in esame rinviando, ai fini di una analitica rilevazione delle differenze testuali, al testo a fronte contenuto nel presente dossier.

Natura, destinatari ed effetti dell’intervento

L’A.C. 1664 (on. Marone ed altri), al fine di evitare ipotesi di scioglimento del consiglio comunale o provinciale a causa del coinvolgimento con fenomeni mafiosi di singoli consiglieri o di assessori, prevede che in tali casi il ministro dell’interno, su proposta del prefetto, disponga la decadenza di questi ultimi. In attesa del decreto e in caso di urgente necessità, il prefetto può disporre la sospensione dalle medesime cariche.

Allo scioglimento del consiglio si provvede, invece, solo quando i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ovvero le forme di condizionamento da parte di questa incidano sul sindaco o presidente di provincia, o su un numero rilevante di consiglieri o assessori.

La proposta di legge opera inoltre un significativo ampliamento dell’ambito di efficacia dell’intera disciplina, disponendo che le relative disposizioni si applichino anche alle società interamente pubbliche o a prevalente capitale pubblico, pur se con gli opportuni adattamenti: qualora emergano elementi a carico di singoli amministratori o di dirigenti, si procede disponendone la decadenza; nel caso risulti coinvolto un numero rilevante di amministratori, il ministro dell’interno può procedere allo scioglimento dell’organo esecutivo, con conseguente nomina di un commissario, che resta in carica per la durata di un anno.

La formulazione letterale di quest’ultima disposizione, particolarmente ampia, lascia intendere che la sua portata si estenda ben al di là dell’ambito locale, investendo tutte le società che risultino partecipate interamente o in misura maggioritaria da un qualsivoglia soggetto pubblico (pubblica amministrazione o ente pubblico) non solo locale, ma anche statale o regionale.

Per questo aspetto, pertanto, essa appare suscettibile di incidere indirettamente sull’autonomia organizzativa delle regioni. Sul piano della miglior formulazione tecnica, andrebbe inoltre valutata l’opportunità di mantenere la disposizione all’interno del testo unico recante disposizioni concernenti gli enti locali.

L’A.C. 1777 (on. Romano e Tassone) interviene anch’esso sulla natura e sugli effetti dell’intervento previsto dall’art. 143 T.U.E.L., sostituendo allo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali la rimozione dalla carica dei singoli titolari delle relative cariche nei confronti dei quali sia stata accertata una responsabilità personale. Lo scioglimento degli organi consiliari elettivi interviene, quale necessaria conseguenza, nei soli casi in cui la rimozione è congiuntamente disposta nei confronti di almeno la metà più uno dei componenti di tali organi.

Il co. 4 del nuovo art. 143 dispone che lo scioglimento degli organi consiliari elettivi comporta la rimozione del sindaco, del presidente della provincia o degli altri presidenti degli organi interessati[5]solo nel caso in cui gli stessi sono stati eletti nel proprio seno dagli organi collegiali interessati allo scioglimento”. Correlativamente, ai sensi del successivo co. 6, qualora la rimozione sia disposta solamente nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o dei presidenti degli altri organi, si procede allo scioglimento immediato delle rispettive giunte od organi esecutivi direttamente nominati dai soggetti rimossi (ma non dei rispettivi organi consiliari).

Presupposti dell’intervento

Sia l’A.C. 1664 sia l’A.C. 1777 mirano, nel riformulare la disciplina, a determinare in modo più circostanziato dell’attuale le condizioni di fatto che legittimano il ricorso ai provvedimenti da essa previsti, allo scopo di ridurre i margini di discrezionalità – ritenuti troppo ampi dai proponenti – nell’applicazione della disciplina medesima.

L’A.C. 1664 richiede che i collegamenti con la criminalità organizzata o le forme di condizionamento siano tali da determinare chiaramente “uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà subisce alterazioni per effetto dell’interferenza di fattori, esterni al quadro degli enti locali, riconducibili alla criminalità organizzata”; esso prevede inoltre che nella relazione del prefetto con la quale si dà inizio al procedimento:

§         l’analisi della legittimità degli atti amministrativi non assuma rilievo, a meno che tale illegittimità risulti finalizzata a favorire la criminalità organizzata;

§         l’esistenza di rapporti di parentela o frequentazioni con soggetti contigui alla criminalità organizzata sia valutata tenendo conto delle dimensioni dell’ente.

L’A.C. 1777 effettua una assai dettagliata ricognizione dei presupposti che devono ricorrere per dare luogo allo scioglimento, richiedendo per ciascuno di essi la sussistenza di atti o comportamenti concretamente posti in essere dagli amministratori interessati, da accertare in base a riscontri oggettivi.

Estensione della disciplina ai dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente

Un ulteriore elemento di novità introdotto, con formulazione diversa, sia dall’A.C. 1664 sia dall’A.C. 1777 è l’estensione dei rimedi anche a carico dei dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente locale in riferimento ai quali siano emersi i collegamenti diretti o indiretti o i condizionamenti della criminalità organizzata; ciò, come si ricava dalle relazioni illustrative, anche al fine di tener conto dell’evoluzione normativa intervenuta in questi anni, che ha evidenziato il ruolo e le responsabilità della dirigenza locale in esito all’intervenuta separazione tra compiti di gestione e compiti di indirizzo politico-amministrativo.

L’A.C. 1664 prevede che tali misure siano adottate dal ministro dell’interno, su proposta del prefetto, e possano includere la sospensione ovvero la destinazione ad altro ufficio o mansione o ad altra amministrazione; l’A.C. 1777, che fa riferimento al coinvolgimento di “dirigenti o di soggetti cui sono conferite funzioni dirigenziali”, prevede la rimozione dei soggetti interessati o la revoca dell’incarico, ad opera dell’organo competente previa proposta del prefetto.

Interviene sulla materia anche il secondo dei due articoli di cui si compone l’A.C. 1679 (on. G. Alfano). Esso integra le disposizioni di cui all’art. 145 T.U.E.L. sulla gestione straordinaria degli enti destinatari del provvedimento di scioglimento con un comma aggiuntivo nel quale si dà facoltà al prefetto, qualora risulti necessario per assicurare il regolare funzionamento degli enti e su richiesta della commissione straordinaria, di disporre anche in deroga alle norme vigenti l’applicazione della procedura di mobilità per i dipendenti e, nei casi più gravi, il licenziamento del dipendente stesso.

Durata degli effetti dello scioglimento

In luogo dell’attuale periodo di efficacia del decreto di scioglimento, pari a 12-18 mesi e prorogabile a 24 mesi, l’A.C. 1777 fissa un termine pari a 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 18 mesi in casi eccezionali.

L’A.C. 1664 dispone invece che il rinnovo del consiglio, nelle ipotesi di scioglimento, deve coincidere con la seconda tornata elettorale utile conseguente al decreto di scioglimento.

L’articolo unico dell’A.C. 1134 (on. Nespoli e Castello), affronta precipuamente questo tema, aggiungendo un comma all’art. 2 della L. 182/1991[6] allo scopo di contenere la durata della gestione commissariale degli enti locali destinatari del decreto di scioglimento, durata che – come osserva la relazione illustrativa – frequentemente supera, per effetto dell’articolazione dei turni elettorali amministrativi, la durata di 18 mesi (prorogabili a 24) prevista dalla legge.

 

Ai sensi dell’art. 1 della L. 182/1991, le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

Il successivo art. 2 dispone in ordine alle elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato: in tal caso le elezioni si svolgono nella stessa giornata di cui all’art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

Quest’ultimo articolo trova applicazione per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. In tali ipotesi, se la data di scadenza della gestione commissariale si verifica entro il 24 febbraio, le elezioni si svolgono nel medesimo anno; in caso contrario esse slittano all’anno successivo. Questa norma, rileva la relazione, determina spesso di fatto un prolungamento del periodo commissariale al di là del periodo massimo consentito dalla legge.

 

Ai sensi del nuovo comma 1-bis aggiunto dalla proposta di legge, le elezioni dei consigli comunali o provinciali sciolti ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L. si svolgono nel corso del medesimo anno se i 18 mesi di vigenza del decreto di scioglimento (sempre che non sia intervenuta la proroga a 24 mesi prevista dal co. 3 del citato art. 143) scadono nel primo semestre dell’anno, ovvero l’anno successivo se gli effetti del decreto di scioglimento scadono nel secondo semestre.

Composizione della commissione straordinaria

L’articolo 1 del già citato A.C. 1679 interviene sul testo dell’art. 144 del T.U.E.L. modificando le norme sulla composizione della commissione straordinaria per la gestione dell’ente nominata con il decreto di scioglimento, allo scopo – precisa la relazione illustrativa – di “agevolare concretamente l’opera di rinvenimento delle necessarie risorse umane, al fine di non diminuire l’intensità dell’azione di contrasto posta in essere nei confronti della criminalità organizzata”.

Il nuovo testo dell’art. 144, co. 1, prevede che la commissione straordinaria, oltre che da funzionari dello Stato in servizio o in quiescenza e da magistrati ordinari e amministrativi in quiescenza, possa essere composta anche

§         da ufficiali appartenenti alle Forze armate, in servizio o in quiescenza,

§         da magistrati della giurisdizione militare in quiescenza,

§         ovvero, su proposta del ministro dell’interno, nelle situazioni in cui non risulti possibile il reperimento delle necessarie risorse umane, da laureati in materie giuridiche ed economiche esperti nell’amministrazione e nella gestione degli enti locali, individuati previa indicazione del prefetto. Possono essere nominati ai sensi di quest’ultima disposizione due dei tre componenti la Commissione, che in nessun caso possono ricoprire l’incarico di presidente. Il compenso ad essi corrisposto è pari a quello spettante al personale dell’area D, posizione economica D 3, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle regioni e degli enti locali.

Anche l’A.C. 1664 modifica la composizione della commissione straordinaria, limitandosi peraltro a portarla da tre a due membri per i comuni fino a diecimila abitanti.

Altre disposizioni

L’A.C. 1664 prevede che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di scioglimento e delle annesse relazioni del ministro dell’interno e del prefetto possa essere vietata, in tutto o in parte, dal ministro dell’interno per gravi motivi di sicurezza pubblica.

La stessa proposta di legge reca inoltre (art. 5) una modifica all’art. 10, co. 9, del regolamento (approvato con D.P.R. 252/1998[7]) recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

È da rilevare che la novella, con atto di rango legislativo, di una disposizione regolamentare produce l’effetto di una parziale rilegificazione della disciplina e determina la compresenza, all’interno del medesimo atto, di norme di rango primario e secondario.

 

Il citato art. 10 disciplina le modalità di acquisizione delle informazioni del prefetto in ordine all’eventualità di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate ad avere rapporti con pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

 

La novella estende l’applicazione delle disposizioni recate dal medesimo art. 10 alla comunicazione di elementi informativi da parte dell’Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all’art. 1-septies del D.L. 629/1982[8], e fa divieto alle prefetture-uffici territoriali del Governo di adottare procedimenti diversi da quelli previsti dal medesimo articolo.

 

Il menzionato art. 1-septies dà facoltà all’Alto commissario di comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.

 

 


Progetti di legge

 


N. 1134

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

NESPOLI, CASTIELLO

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Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

 

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Presentata il 14 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione affronta una questione relativa all'applicazione dell'articolo 143 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia a quelle procedure previste per determinare «lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso», che in qualche caso, come si è verificato in Campania, sono state applicate anche per pervenire allo scioglimento di Aziende sanitarie locali, equiparate dall'ufficio territoriale del Governo competente e dal Ministero dell'interno a un vero e proprio ente locale, e per questo considerate sottoponibili alle procedure previste dal già richiamato articolo 143.

      In questa sede non si affronta l'annoso problema del necessario ammodernamento della disciplina relativa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso in relazione ai nuovi assetti dell'intero sistema delle autonomie locali. Tali nuovi assetti hanno determinato, di fatto, una netta separazione tra i diversi livelli di potere all'interno dell'ente locale, individuando con puntualità incontestabile che la responsabilità dei modelli gestionali spetta ai dirigenti, riservando agli organi esecutivi, sindaco e giunta, un potere di indirizzo politico-amministrativo conseguente al potere d'indirizzo proprio dell'organo politico.

      In proposito, fecondo è stato il confronto all'interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, svoltosi nella scorsa legislatura all'esito del quale è stata elaborata una proposta, ampiamente condivisa, che andava nella direzione di un'organica revisione della norma vigente.

      In questa sede, la proposta di legge che avanziamo ha lo scopo d'intervenire sulle modalità di ripristino degli organi democraticamente eletti dai cittadini. In proposito si è verificato a più riprese (e potrebbe tornare verificarsi in Campania con le scadenze di elezioni amministrative previste per l'anno 2007), che un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, ritorni alle urne a distanza di anni dall'adozione del decreto di scioglimento. Infatti, conformemente a quanto sino ad oggi disposto dall'articolo 2 della legge n. 182 del 1991 i comuni sciolti per mafia tornano alle urne nello stesso anno dello scioglimento se la data di scadenza dei diciotto mesi di gestione commissariale si verifica entro il 24 febbraio dell'anno, diversamente si va all'anno successivo. Questa norma, in molte situazioni, anche in assenza delle previsioni dettate dal comma 4 del richiamato articolo 143, determina, di fatto, un prolungamento del periodo commissariale al di là del periodo massimo consentito dalla legge, ossia fino a ventiquattro mesi.

      Questa proposta di legge, per ovviare a tale consuetudine che mortifica il diritto-dovere di ripristinare organi istituzionali determinati da libere consultazioni elettorali, democraticamente svolte, si pone l'obiettivo di considerare il periodo dei diciotto mesi di commissariamento come un periodo coincidente con la scadenza del mandato ordinario del comune sciolto. In questo modo, può trovare applicazione l'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991, consentendo ai comuni sciolti per mafia di tornare a una gestione amministrativa ordinaria in tempi decorosi. Questo anche perché l'esperienza derivante dalle approfondite verifiche, fatte negli anni, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle criminalità mafiose, dimostra la non attualità della norma ed evidenzia che quasi sempre lo strumento gestione commissariale non risulta idoneo agli obiettivi che si prefigge.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

      All'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è aggiunto, infine, il seguente comma:

          «1-bis. Le elezioni dei consigli comunali o provinciali sciolti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, laddove non sia disposta la proroga prevista dal comma 3 del richiamato articolo 143, si svolgono nel turno amministrativo previsto dall'articolo 1 della presente legge se i diciotto mesi di vigenza del decreto di scioglimento scadono nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se gli effetti del decreto di scioglimento scadono nel secondo semestre dell'anno».

 

 

 

 


N. 1664

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

MARONE, INCOSTANTE, BOFFA

¾

 

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

 

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Presentata il 20 settembre 2006

 

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Onorevoli Colleghi! - A ormai più di quindici anni di distanza dall'approvazione della normativa sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è giunto il momento di fare una riflessione seria sulla necessità di un adeguamento che tenga conto, da un lato, dell'esperienza attuativa di questi anni e, dall'altro, di tutte le profonde modifiche che vi sono state nell'ordinamento degli enti locali, dalle modifiche al titolo V della Costituzione, alla elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, alla separazione tra indirizzo politico, di competenza degli organi elettivi, e compiti di gestione, di competenza dei dirigenti, alla creazione di nuovi organismi di gestione dei servizi pubblici, come le società miste.

      Occorre, innanzitutto, ricordare che la normativa ha superato il vaglio della legittimità costituzionale solo perché la Corte costituzionale ha ritenuto con sentenza 19 marzo 1993, n. 103, che la circolare ministeriale attuativa prevedesse criteri interpretativi estremamente rigorosi, tali da ridurre al massimo i margini di discrezionalità delle autorità preposte all'attività di scioglimento (prefetto, Ministro dell'interno eccetera).

      Infatti la Corte costituzionale si pose il problema del giusto equilibrio tra diritto costituzionalmente garantito all'elettorato attivo e passivo e l'altrettanto rilevante esigenza della sicurezza e dell'ordine pubblico. E chiarì con estremo rigore i limiti di applicazione della legge, affermando che lo «straordinario potere di scioglimento degli organi elettivi conferito all'autorità amministrativa (...) è previsto nella ricorrenza di talune situazioni, fra loro alternative, quali a) i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, b) le forme di condizionamento degli amministratori, ma sempre che risulti che l'una o l'altra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».

      Nei provvedimenti di scioglimento, pertanto, deve emergere «chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata».

      Alla luce di questi princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale, nelle modifiche proposte all'articolo 143, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si definisce la fattispecie in maniera più rigorosa e dettagliata.

      Anche perché negli ultimi anni, il limite posto dalla Corte costituzionale, e cioè la necessità di elementi certi ed indiscussi per procedere allo scioglimento, sta fortemente vacillando.

      La definizione legislativa, infatti, consente eccessivi margini di discrezionalità interpretativa, che sta comportando forti differenziazioni applicative, a seconda dei singoli uffici territoriali del Governo, differenziazioni che, peraltro, si riscontrano anche nelle interpretazioni giurisprudenziali. A tal fine basta la semplice analisi del quadro complessivo degli scioglimenti in questi recentissimi tempi per rilevare che non vi è giusto equilibrio tra numero di scioglimenti che avvengono nelle province e livello di pervasività delle organizzazioni criminali.

      Se vi fosse, infatti, una univocità interpretativa vi dovrebbe essere il maggior numero di scioglimenti laddove la presenza della criminalità organizzata è più forte. Il che non è.

      Ed allora risulta chiaro che ormai l'interpretazione della legge è soggetta a forti margini di discrezionalità da parte dei singoli uffici territoriali del Governo, che hanno parametri di valutazione fortemente differenziati, il che è esattamente il contrario di quanto aveva richiesto la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 103 del 1993. Di qui la necessità di individuare una migliore delimitazione della fattispecie, che non consenta margini di discrezionalità ed abbia come effetto l'adozione di criteri univoci su tutto il territorio.

      Un'altra necessità di modifica ed aggiornamento è data dal fatto che il quadro normativo nel frattempo è completamente cambiato.

      La legge fu pensata ed approvata in un'epoca in cui non esisteva l'elezione diretta dei sindaci, il potere di gestione era interamente nelle mani degli organi elettivi e l'attività delle giunte municipali e dei consigli comunali erano vere e proprie attività di gestione della cosa pubblica.

      La conseguenza di tutto ciò era che il tentativo di infiltrazione, che è sempre un tentativo di infiltrazione nella gestione, era un tentativo che riguardava direttamente gli organi politici.

      Tutto ciò è ormai profondamente modificato.

      Il sindaco non è più frutto di una mediazione tra i partiti politici, ma di una investitura popolare.

      I consiglieri comunali non hanno più compiti di gestione, ma solo ed esclusivamente compiti di indirizzo politico-amministrativo.

      Rispetto a questo mutato quadro normativo è evidente che la normativa in oggetto, risalente al 1990 richiede un adeguato aggiornamento.

      Si propone, pertanto, di distinguere il caso in cui l'infiltrazione riguardi il singolo consigliere (articolo 143, comma 1, del citato testo unico) dai casi in cui essa riguardi il sindaco o parti rilevanti dell'organo elettivo (articolo 143, comma 2).

      Nel caso del coinvolgimento del sindaco, infatti, la circostanza è particolarmente grave, anche perché, nell'evoluzione del concetto stesso di sicurezza, evoluzione che negli ultimi anni è stata profonda, sempre più anche i sindaci sono individuati come soggetti partecipi e protagonisti della sicurezza nel territorio del loro comune. Conseguenza, questa, della elezione diretta dei sindaci e, quindi, della necessità di individuare gli stessi come la prima barriera tra legalità ed illegalità.

      In questa logica, nel 1998, si firmò per la prima volta in Italia, il «contratto di sicurezza», in cui appunto si riconosceva il principio che erano innanzitutto i sindaci i protagonisti in materia di sicurezza e che quindi essi avevano pieno diritto a sedere al tavolo del Comitato per l'ordine pubblico per combattere in prima linea insieme alle altre forze dell'ordine la battaglia della legalità.

      Ed allora è evidente che il coinvolgimento di un sindaco non può che portare al commissariamento del comune.

      Diversa è l'ipotesi del coinvolgimento di singoli consiglieri.

      Non appare equo, infatti, criminalizzare l'intera classe dirigente di un comune, sciogliendo l'intero consiglio comunale, in presenza di episodi isolati, in cui invece appare indispensabile distinguere e selezionare, al fine di consentire che lo forze sane del consesso sociale possano continuare ad impegnarsi nell'amministrazione. L'attuale scioglimento generalizzato dell'intero consiglio comunale, in presenza di infiltrazioni di limitati e singoli soggetti, sta comportando, infatti, l'effetto perverso dell'allontanamento proprio delle forze migliori della società civile, che ingiustamente vengono coinvolte in un generalizzato giudizio di contiguità alla criminalità organizzata.

      Un'ulteriore proposta di modifica riguarda i dirigenti. L'attuale sistema legislativo, infatti, non prende in considerazione i dirigenti, perché la legge è precedente a tutte le innovazioni legislative che hanno portato alla attribuzione dei compiti di gestione ai dirigenti. Oggi, pertanto, si può arrivare al paradosso che le contiguità della criminalità organizzata sia con la classe degli enti locali e non con la classe politica, ma non vi è uno strumento adeguato per intervenire. Di conseguenza la proposta di legge prevede norme di intervento anche su questi soggetti, prevedendo forme di allontanamento graduate (articolo 143, comma 6-bis).

      E nuove norme di intervento sono anche previste per le società miste, anche queste non disciplinate dalla normativa del 1990 e che, invece, ormai costituiscono il cuore degli affari economici di un ente locale (modifiche all'articolo 146).

      Solo intervenendo anche su questi soggetti si possono effettivamente evitare le forme di infiltrazione che la criminalità organizzata attua nei confronti degli enti locali, che non riguardano più solo la gestione degli appalti delle opere pubbliche, ma anche tutto il settore delle forme di gestione dei servizi pubblici.

 



 


proposta  di legge

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Art. 1.

(Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Qualora, a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di consiglieri o assessori, o su forme di condizionamento degli stessi, che determinano chiaramente uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà subisce alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli enti locali, riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, dispone la decadenza degli stessi. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di decadenza, sospende gli organi dalla carica ricoperta»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata del sindaco o presidente di provincia, o su un numero rilevante di consiglieri o assessori, o su forme di condizionamento degli stessi, che determinano chiaramente uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà subisce alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli enti locali, riconducibili alla criminalità organizzata ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il procedimento di scioglimento di cui ai commi 1 e 2 è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che riferisce le risultanze degli accertamenti svolti, che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. La relazione non può fondarsi sull'analisi della legittimità degli atti amministrativi, a meno che la loro illegittimità sia finalizzata a favorire la criminalità organizzata. Qualora la relazione si fondi su rapporti di parentela o frequentazioni con soggetti contigui alla criminalità organizzata, la circostanza va valutata in relazione alle dimensioni dell'ente di cui si propone lo scioglimento»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Lo scioglimento dei consigli comunali o provinciali è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. II provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con la relazione del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Ministro dell'interno non disponga diversamente per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto di divieto»;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con la seconda tornata elettorale utile conseguente al decreto di scioglimento»;

          f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Quando, a seguito del procedimento di cui al comma 2, i collegamenti diretti o indiretti o i condizionamenti di cui al comma 1 e i conseguenti pregiudizievoli effetti sulla vita amministrativa dell'ente o sullo stato della sicurezza pubblica siano rilevati con riferimento a dirigenti, funzionari o dipendenti a qualunque titolo dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, assume in rapporto ai dirigenti, funzionari e dipendenti medesimi ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione ovvero la destinazione ad altra amministrazione, o ad altro ufficio o mansione nella medesima amministrazione. I provvedimenti conservano i loro effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, ovvero, nel caso in cui venga adottato anche il decreto di scioglimento del consiglio, per lo stesso periodo di tempo del decreto medesimo».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 144 del testo unico).

      1. All'articolo 144 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di due membri per i comuni fino a diecimila abitanti, e di tre membri per i comuni oltre diecimila abitanti e le province. I membri sono scelti tra funzionari dello Stato, in servizio»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Nel caso che il prefetto adotti i provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 6-bis, e non venga anche disciolto il consiglio comunale o provinciale, la commissione viene istituita al solo fine di eseguire le verifiche di cui all'articolo 145, comma 4, e di adottare le determinazioni eventualmente conseguenti».

 

 

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 145 del testo unico).

      1. Al comma 1 dell'articolo 145 del testo unico le parole: «indicate nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nei commi 2 e 6-bis».

 

 

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 146 del testo unico).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 146 del testo unico è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle società interamente pubbliche o a prevalente capitale pubblico. Nel caso emergano elementi a carico di singoli amministratori o di dirigenti, si procede ai sensi dell'articolo 143, comma 1. Nel caso emergano elementi che coinvolgano un numero rilevante di amministratori, il Ministro dell'interno può procedere allo scioglimento dell'organo esecutivo, con conseguente nomina di un commissario, che resta in carica per la durata di un anno».

 

 

Art. 5.

(Modifica all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252).

      1. Il comma 9 dell'articolo 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è sostituito dal seguente:

      «9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. Le prefetture-uffici territoriali del Governo non possono adottare procedimenti diversi da quelli previsti dal presente articolo».

 

 

Art. 6.

(Norme transitorie e finali).

      1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano anche agli scioglimenti dei consigli comunali e provinciali il cui procedimento, alla data della sua entrata in vigore, è già stato iniziato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore e per i quali il decreto di scioglimento non è stato ancora adottato.    

 

 

 


N. 1679

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

GIOACCHINO ALFANO

¾

 

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di gestione straordinaria degli enti locali conseguente allo scioglimento dei relativi consigli per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

 

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Presentata il 21 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di enti locali ha permesso di ottenere importanti risultati contro il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni. L'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha permesso e tuttora permette, in molte realtà locali del nostro Paese, il ripristino della legalità anche in situazioni ove i fenomeni di criminalità organizzata sembrano apparire fortemente radicati.

      L'incessante impegno profuso quotidianamente dagli organi periferici dello Stato nella lotta ai fenomeni infiltrativi della criminalità nella pubblica amministrazione, nonostante sia ragguardevole e lodevole, molte volte trova un punto di arresto nell'impossibilità di reperire le utili risorse umane da impegnare in tale attività. In questo preciso momento storico, nel quale è in atto uno scontro duro tra società civile e criminalità organizzata, non bisogna fare scaturire, da possibili errori della prima, momenti di forte rinvigorimento della seconda.

      È necessario continuare nell'opera di ripristino della legalità e di salvaguardia degli organi elettivi afferenti ai vari enti locali.

      A tale scopo, la presente proposta di legge intende agevolare concretamente l'opera di rinvenimento delle necessarie risorse umane, al fine di non diminuire l'intensità dell'azione di contrasto posta in essere nei confronti della criminalità organizzata.

      Le modifiche agli articoli del citato testo unico, e in particolare all'articolo 144, permetterebbero di impegnare quali componenti della commissione straordinaria nominata con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143, oltre ai funzionari dello Stato e ai magistrati della giurisdizione ordinaria e amministrativa, anche gli ufficiali appartenenti alle Forze armate, in servizio o in quiescenza, nonché i magistrati della giurisdizione militare in quiescenza. Inoltre, nei casi in cui la situazione territoriale non permetta il reperimento delle necessarie risorse umane anche ricorrendo a queste ulteriori categorie professionali di impiegati dello Stato, su proposta del Ministro dell'interno, previa indicazione del prefetto, potranno essere nominati componenti della commissione straordinaria laureati in materie giuridiche ed economiche, esperti nell'amministrazione o con spiccate capacità nella gestione degli enti locali. A questi ultimi, che non potranno essere in numero maggiore a due per ogni commissione, né potranno assumere l'incarico di presidente della stessa, sarà riconosciuto un compenso economico mensile pari a quello dell'area D, posizione economica D 3, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle regioni e degli enti locali.

      Va precisato che la proposta di legge non comporta nuovi oneri a carico dello Stato. Infatti, il costo degli emolumenti spettanti ai membri della commissione, come già statuito dalla normativa vigente in materia, resta, comunque, a carico dell'ente commissariato. Si potrebbe così ottenere una maggiore disponibilità di risorse umane da impegnare nella incessante lotta ai fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata negli enti locali.

      La seconda modifica proposta, riportata all'articolo 2, riguarda la possibilità per il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria per la gestione dell'ente locale, di provvedere alle procedure di mobilità e, nei casi più gravi, al licenziamento del dipendente.

      In conclusione, si raccomanda il sollecito avvio del dibattito sulla presente proposta di legge al fine di assicurare continuità alla necessaria azione di ripristino della legalità negli enti locali ove si sono verificati, e ancora si verificano, attività invasive della criminalità organizzata.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. All'articolo 144, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «funzionari dello Stato» sono inserite le seguenti: «o ufficiali delle Forze armate» e dopo le parole: «magistrati della giurisdizione ordinaria» sono inserite le seguenti: «, militare».

      2. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Su proposta del Ministro dell'interno, nei casi in cui la situazione territoriale non permette il reperimento delle necessarie risorse umane anche ricorrendo alle categorie professionali di impiegati dello Stato di cui al presente comma, due dei tre membri costituenti la commissione straordinaria possono essere nominati, previa indicazione del prefetto, tra laureati in materie giuridiche ed economiche esperti nell'amministrazione e nella gestione degli enti locali. A questi ultimi, che in nessun caso possono ricoprire l'incarico di presidente della commissione, è riconosciuto un compenso mensile pari a quello spettante al personale dell'area D, posizione economica D 3, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle regioni e degli enti locali».

 

 

Art. 2.

      1. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate al comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti in materia, l'applicazione della procedura di mobilità per i dipendenti e, nei casi più gravi, il licenziamento del dipendente stesso».

 

 

 

 


N. 1777

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ROMANO, TASSONE

¾

 

Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa

 

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Presentata il 4 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il processo di profondo rinnovamento delle autonomie locali, iniziato con la legge n. 142 del 1990 e proseguito con ulteriori disposizioni, confluite poi nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha completamente ridisegnato l'architettura degli enti territoriali. Nel testo unico, tra le varie disposizioni, è confluito l'articolo 15-bis della legge n. 55 del 1990, il cui testo, riprodotto dall'articolo 143, disciplina lo scioglimento dei consigli degli enti locali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. La legge citata rappresenta uno dei momenti di maggiore attenzione dello Stato nella lotta alla delinquenza di tipo mafioso per le note ragioni storiche; pertanto i presìdi e le soluzioni introdotti hanno avuto e conservano una importanza essenziale, in quanto tali fenomeni rappresentano ancora una grave minaccia per lo Stato. Tuttavia, in alcuni casi, come quello della disciplina oggetto della presente proposta di legge, è opportuno, sulla base dell'esperienza maturata, intervenire per rivedere e per rendere maggiormente efficaci alcuni strumenti giuridici.

      L'articolo 143 del testo unico prevede lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di infiltrazione mafiosa. La norma presenta elementi piuttosto ampi per la identificazione dei presupposti per l'adozione del provvedimento, che sono costituiti dalla emersione di «elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata» o, in alternativa, da elementi su «forme di condizionamento degli amministratori stessi». Peraltro, allo stato attuale e nella sua applicazione la norma ha evidenziato una serie di problemi in quanto, da una parte, determina una sanzione collegiale che coinvolge tutto l'organo e, dall'altra, non consente di precisare con evidenza quali elementi possano portare a rinvenire i collegamenti diretti o indiretti, il che, se si considerano le modalità in cui opera la mafia ovvero il suo ampio radicamento nel contesto sociale, può creare situazioni di intervento molto ampio senza che vi sia un reale raggiungimento degli obiettivi della norma. La norma, infatti, ha una natura preventiva e non contempla un contraddittorio, prevedendo un accertamento unilaterale al di fuori di meccanismi collegati a garanzie, come accade nel procedimento penale. Per questo, rispetto al bene giuridico da tutelare (ovvero il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione), la sua applicazione è tanto importante, quando vi siano concreti elementi, quanto dannosa, quando, solo sulla base di elementi generici e riferiti a singole persone, priva la comunità degli organi elettivi e delle funzioni da essi svolte.

      Per questo vi sono state vicende che hanno visto lo scioglimento di consigli comunali e provinciali sulla base di non accertati ed evidenti collegamenti diretti con la criminalità organizzata.

      In alcuni casi lo strumento si è quindi rivelato eccessivo e, per alcuni versi, lesivo dei diritti individuali, in quanto la sua applicazione ha coinvolto anche persone assolutamente estranee ai fatti.

      La presente proposta di legge intende intervenire per riequilibrare lo strumento alla luce delle esperienze fatte e per renderlo più incisivo.

      L'intervento proposto tiene anche conto delle pronunce della Corte costituzionale, che nel passato ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, precisando però che lo scioglimento di un'amministrazione è possibile solo in presenza di situazioni di fatto evidenti, e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusioni anche indirette degli organi elettivi con la criminalità organizzata, così da rendere pregiudizievole per legittimi interessi delle comunità locali il permanere di quegli uomini alla guida degli organi di amministrazione.

      La proposta di legge si compone di un unico articolo che riformula nel suo complesso l'articolo 143 del testo unico.

      In particolare, il comma 1 estende l'applicazione della norma ad altri soggetti, ovvero ai componenti degli organi elettivi dei consorzi, delle comunità montane e degli altri organismi associativi tra enti locali, nonché al presidente e ai consiglieri dei consigli circoscrizionali. Si precisano poi gli elementi che servono a verificare la sussistenza della fattispecie.

      Tali precisazioni sono accompagnate da una serie di disposizioni procedurali che si applicheranno caso per caso, vista anche la modifica dell'ambito di applicazione della norma.

      Nello specifico, il comma 3 prevede lo scioglimento dell'organo collegiale nel caso in cui venga rimossa la metà più uno dei componenti dell'organo.

      Il comma 6 specifica che la rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei presidenti degli organismi di cui al comma 1 determina lo scioglimento immediato delle rispettive giunte o organi esecutivi direttamente nominati dai soggetti rimossi. Conseguenza di suddetta rimozione è la nomina di una commissione straordinaria, ai sensi dell'articolo 144, per la gestione dell'ente con funzioni - a seconda dei casi - dell'organo collegiale o dell'organo monocratico e delle rispettive giunte (comma 7). La commissione straordinaria esercita le attribuzioni del sindaco, degli organi collegiali e degli altri organismi di cui al comma 1, qualora le misure previste dall'articolo in oggetto siano disposte contemporaneamente nei confronti di tutti gli organi elettivi dell'ente (comma 8).

      Il comma 9 introduce una sanzione anche per i dirigenti preposti ai servizi o agli uffici dell'amministrazione, consistente nella rimozione dall'incarico dirigenziale.

Tale ipotesi si configura per i fatti previsti dalla disposizione anche a prescindere dal coinvolgimento degli organi elettivi. Il comma 10 regola le diverse ipotesi che variano a seconda del soggetto rimosso.

      Per quanto riguarda il procedimento di scioglimento o di rimozione, il comma 11 prevede che questo sia avviato dal prefetto, cui compete l'elaborazione di una relazione che tiene conto degli elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno e la richiesta di informazioni preventive al procuratore della Repubblica competente. Il prefetto, inoltre, in deroga all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza esplicare le ragioni e il tipo di procedimento avviato, è tenuto a chiedere chiarimenti ai soggetti interessati in relazione ai singoli fatti, atti e circostanze presi in considerazione e a redigere una successiva relazione esplicativa.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, il sindaco, il presidente della provincia, i componenti delle giunte comunali e provinciali, il presidente e i componenti degli organi elettivi dei consorzi, delle comunità montane e degli altri organismi associativi tra enti locali, il presidente e i consiglieri dei consigli circoscrizionali sono singolarmente rimossi dalla carica quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti dei predetti amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni interessate, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Per il determinarsi delle condizioni previste dal presente comma:

          a) i collegamenti degli amministratori interessati con la criminalità organizzata e i condizionamenti dalla stessa esercitati sono da ritenere sussistenti solo qualora risultino da atti o da comportamenti concretamente posti in essere dai medesimi amministratori e accertati in base a riscontri effettivi;

          b) la compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento delle amministrazioni interessate e del regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati devono risultare da singoli atti o da comportamenti dei soggetti interessati che hanno influito, alterando l'originaria volontà dell'autore del provvedimento, su scelte discrezionali o azioni amministrative di organi e di uffici, in relazione a specifiche attività o a settori della vita amministrativa dell'ente formanti oggetto di apposite deliberazioni o di provvedimenti in genere;

          c) il grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica deve risultare dal collegamento dell'amministratore con organizzazioni criminali o dal suo condizionamento, valutato in base agli elementi indicati alla lettera a), che ha inoltre dato origine a reiterati comportamenti o a interventi concreti dell'amministratore medesimo finalizzati a rendere possibile o ad agevolare l'inserimento delle organizzazioni criminali in specifici settori della vita amministrativa dell'ente.

      2. La rimozione è disposta limitatamente ai singoli soggetti per i quali è stata accertata una responsabilità personale in base agli elementi indicati al comma 1.

      3. Nei casi in cui la rimozione è congiuntamente disposta nei confronti di almeno la metà più uno dei componenti degli organi collegiali elettivi richiamati al comma 1 è disposto il contestuale scioglimento dell'organo collegiale.

      4. Lo scioglimento degli organi consiliari elettivi comporta la rimozione del sindaco, del presidente della provincia e degli altri presidenti degli organi previsti dal comma 1 solo nel caso in cui gli stessi sono stati eletti nel proprio seno dagli organi collegiali interessati allo scioglimento.

      5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 3, i consiglieri rimossi sono surrogati secondo le modalità previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.

      6. Qualora la rimozione sia disposta solamente nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o dei presidenti degli organi di cui al comma 1, si procede allo scioglimento immediato delle rispettive giunte od organi esecutivi direttamente nominati dai soggetti rimossi.

      7. Nei casi di scioglimento degli organi collegiali elettivi e di rimozione degli organi monocratici elettivi degli enti locali è nominata una commissione straordinaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, per la gestione dell'ente, la quale esercita, nel primo caso, le attribuzioni del consiglio sciolto e, nel secondo caso, quelle dell'organo monocratico rimosso e della rispettiva giunta.

      8. Se le misure previste dal presente articolo sono disposte contemporaneamente nei confronti di tutti gli organi elettivi dell'ente, la commissione straordinaria esercita le attribuzioni del sindaco, della giunta municipale e del consiglio provinciale o degli altri organismi previsti dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'ente interessato.

      9. Nel caso in cui nella configurazione delle ipotesi di cui al comma 1 sia accertato il coinvolgimento di uffici o di servizi dell'amministrazione, anche qualora le ipotesi contestate non siano riconducibili ai soggetti indicati dal medesimo comma 1, sono revocati gli incarichi dirigenziali, rimossi i rispettivi dirigenti e risolti gli eventuali contratti a tempo determinato relativi agli uffici o ai servizi coinvolti.

      10. Quando le ipotesi previste dal comma 1 sono accertate nei confronti di uno o più componenti degli organi esecutivi direttamente nominati dal sindaco, dal presidente della provincia o dai presidenti degli organismi associativi ivi indicati, o, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 9, nei confronti di dirigenti o di soggetti cui sono conferite funzioni dirigenziali, la rimozione dei soggetti interessati o la revoca dell'incarico è disposta su proposta del prefetto dall'organo competente che provvede altresì alla nomina di un nuovo componente o al conferimento dell'incarico dirigenziale ad altro soggetto. In tutti gli altri casi lo scioglimento o la rimozione sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con la partecipazione del presidente della regione cui appartiene il comune, la provincia o l'altro ente interessato dalla misura di rigore. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono esplicitare nella motivazione in modo obiettivo i riscontri agli accertamenti compiuti in relazione agli elementi previsti dal comma 1.

      11. Il provvedimento di scioglimento o di rimozione deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto di cui al comma 10 ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto competente per territorio con una relazione che tiene anche conto degli elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi è in corso un procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per esigenze del procedimento.

      12. In ogni caso di avvio di procedimento penale il prefetto, in deroga all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad ogni altra disposizione sulla secretazione di atti e di procedimenti, senza esplicare le ragioni e il tipo di procedimento avviato, è tenuto, a pena di nullità di ogni successivo provvedimento e dell'eventuale misura di rigore finale, a chiedere chiarimenti ai soggetti interessati in relazione ad ognuno dei singoli fatti, atti e circostanze presi in considerazione e a riportare nella successiva relazione ogni informazione e chiarimento, anche documentale, assunti dai medesimi.

      13. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del prefetto di cui ai commi 11 e 12, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

      14. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 13 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite al comma 13.

      15. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante l'invio di appositi commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 13 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

      16. Quando sussistono le condizioni indicate nei commi 1 e 3, si provvede comunque allo scioglimento o alla rimozione degli organi a norma del presente articolo ancorché ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 141 e 142».

 

 

 

 


 

Testo a fronte

 

 


 

Modificazioni apportate agli articoli 143-146 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000)
dalle proposte di legge A.C. 1664, 1679 e 1777

D.Lgs. 267/2000
Testo vigente

A.C. 1664
on. Marone ed altri

A.C. 1679
on. Gioacchino Alfano

A.C. 1777
onn. Romano e Tassone

 

Art. 143

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Art. 1

Art. 143

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

 

Art. 143

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Art. 1

Art. 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

1. Qualora, a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di consiglieri o assessori, o su forme di condizionamento degli stessi, che determinano chiaramente uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà subisce alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli enti locali, riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, dispone la decadenza degli stessi. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di decadenza, sospende gli organi dalla carica ricoperta.

 

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata del sindaco o presidente di provincia, o su un numero rilevante di consiglieri o assessori, o su forme di condizionamento degli stessi, che determinano chiaramente uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà subisce alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli enti locali, riconducibili alla criminalità organizzata ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

1. [Identico al testo vigente].

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, il sindaco, il presidente della provincia, i componenti delle giunte comunali e provinciali, il presidente e i componenti degli organi elettivi dei consorzi, delle comunità montane e degli altri organismi associativi tra enti locali, il presidente e i consiglieri dei consigli circoscrizionali sono singolarmente rimossi dalla carica quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti dei predetti amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni interessate, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Per il determinarsi delle condizioni previste dal presente comma:

a) i collegamenti degli amministratori interessati con la criminalità organizzata e i condizionamenti dalla stessa esercitati sono da ritenere sussistenti solo qualora risultino da atti o da comportamenti concretamente posti in essere dai medesimi amministratori e accertati in base a riscontri effettivi;

b) la compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento delle amministrazioni interessate e del regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati devono risultare da singoli atti o da comportamenti dei soggetti interessati che hanno influito, alterando l'originaria volontà dell'autore del provvedimento, su scelte discrezionali o azioni amministrative di organi e di uffici, in relazione a specifiche attività o a settori della vita amministrativa dell'ente formanti oggetto di apposite deliberazioni o di provvedimenti in genere;

c) il grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica deve risultare dal collegamento dell'amministratore con organizzazioni criminali o dal suo condizionamento, valutato in base agli elementi indicati alla lettera a), che ha inoltre dato origine a reiterati comportamenti o a interventi concreti dell'amministratore medesimo finalizzati a rendere possibile o ad agevolare l'inserimento delle organizzazioni criminali in specifici settori della vita amministrativa dell'ente.

 

 

 

2. La rimozione è disposta limitatamente ai singoli soggetti per i quali è stata accertata una responsabilità personale in base agli elementi indicati al comma 1.

 

 

 

3. Nei casi in cui la rimozione è congiuntamente disposta nei confronti di almeno la metà più uno dei componenti degli organi collegiali elettivi richiamati al comma 1 è disposto il contestuale scioglimento dell'organo collegiale.

 

 

 

4. Lo scioglimento degli organi elettivi comporta la rimozione del sindaco, del presidente della provincia e degli altri presidenti degli organi previsti dal comma 1 solo nel caso in cui gli stessi sono stati eletti nel proprio seno dagli organi collegiali interessati allo scioglimento.

 

 

 

5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 3, i consiglieri rimossi sono surrogati secondo le modalità previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.

 

 

 

6. Qualora la rimozione sia disposta solamente nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o dei presidenti degli organi di cui al comma 1, si procede allo scioglimento immediato delle rispettive giunte od organi esecutivi direttamente nominati dai soggetti rimossi.

 

 

 

7. Nei casi di scioglimento degli organi collegiali elettivi e di rimozione degli organi monocratici elettivi degli enti locali è nominata una commissione straordinaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, per la gestione dell'ente, la quale esercita, nel primo caso, le attribuzioni del consiglio sciolto e, nel secondo caso, quelle dell'organo monocratico rimosso e della rispettiva giunta.

 

 

 

8. Se le misure previste dal presente articolo sono disposte contemporaneamente nei confronti di tutti gli organi elettivi dell'ente, la commissione straordinaria esercita le attribuzioni del sindaco, della giunta municipale e del consiglio provinciale o degli altri organismi previsti dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'ente interessato.

 

 

 

9. Nel caso in cui nella configurazione delle ipotesi di cui al comma 1 sia accertato il coinvolgimento di uffici o di servizi dell'amministrazione, anche qualora le ipotesi contestate non siano riconducibili ai soggetti indicati dal medesimo comma 1, sono revocati gli incarichi dirigenziali, rimossi i rispettivi dirigenti e risolti gli eventuali contratti a tempo determinato relativi agli uffici o ai servizi coinvolti.

 

6-bis. Quando, a seguito del procedimento di cui al comma 2, i collegamenti diretti o indiretti o i condizionamenti di cui al comma 1 e i conseguenti pregiudizievoli effetti sulla vita amministrativa dell'ente o sullo stato della sicurezza pubblica siano rilevati con riferimento a dirigenti, funzionari o dipendenti a qualunque titolo dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, assume in rapporto ai dirigenti, funzionari e dipendenti medesimi ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione ovvero la destinazione ad altra amministrazione, o ad altro ufficio o mansione nella medesima amministrazione. I provvedimenti conservano i loro effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, ovvero, nel caso in cui venga adottato anche il decreto di scioglimento del consiglio, per lo stesso periodo di tempo del decreto medesimo.

 

10. Quando le ipotesi previste dal comma 1 sono accertate nei confronti di uno o più componenti degli organi esecutivi direttamente nominati dal sindaco, dal presidente della provincia o dai presidenti degli organismi associativi ivi indicati, o, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 9, nei confronti di dirigenti o di soggetti cui sono conferite funzioni dirigenziali, la rimozione dei soggetti interessati o la revoca dell'incarico è disposta su proposta del prefetto dall'organo competente che provvede altresì alla nomina di un nuovo componente o al conferimento dell'incarico dirigenziale ad altro soggetto. In tutti gli altri casi lo scioglimento o la rimozione sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con la partecipazione del presidente della regione cui appartiene il comune, la provincia o l'altro ente interessato dalla misura di rigore. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono esplicitare nella motivazione in modo obiettivo i riscontri agli accertamenti compiuti in relazione agli elementi previsti dal comma 1.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento dei consigli comunali o provinciali è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. II provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con la relazione del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Ministro dell'interno non disponga diversamente per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto di divieto.

3. Il procedimento di scioglimento di cui ai commi 1 e 2 è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che riferisce le risultanze degli accertamenti svolti, che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. La relazione non può fondarsi sull'analisi della legittimità degli atti amministrativi, a meno che la loro illegittimità sia finalizzata a favorire la criminalità organizzata. Qualora la relazione si fondi su rapporti di parentela o frequentazioni con soggetti contigui alla criminalità organizzata, la circostanza va valutata in relazione alle dimensioni dell'ente di cui si propone lo scioglimento.

2. [Identico al testo vigente].

11. Il provvedimento di scioglimento o di rimozione deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto di cui al comma 10 ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto competente per territorio con una relazione che tiene anche conto degli elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi è in corso un procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4-bis. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con la seconda tornata elettorale utile conseguente al decreto di scioglimento.

[Vedi anche i commi 4 e 6-bis].

3. [Identico al testo vigente].

13. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del prefetto di cui ai commi 11 e 12, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

4. [Soppresso].

4. [Identico al testo vigente].

14. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 13 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite al comma 13.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

5. [Identico al testo vigente].

5. [Identico al testo vigente].

15. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante l'invio di appositi commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 13 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

6. [Identico al testo vigente].

6. [Identico al testo vigente].

16. Quando sussistono le condizioni indicate nei commi 1 e 3, si provvede comunque allo scioglimento o alla rimozione degli organi a norma del presente articolo ancorché ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 141 e 142.

 

Art. 144

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio.

Art. 2

Art. 144

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio.

Art. 1

Art. 144

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio.

 

Art. 144

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio.

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di due membri per i comuni fino a diecimila abitanti, e di tre membri per i comuni oltre diecimila abitanti e le province. I membri sono scelti tra funzionari dello Stato, in servizio

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato o ufficiali delle Forze armate, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria, militare o amministrativa in quiescenza. Su proposta del Ministro dell'interno, nei casi in cui la situazione territoriale non permette il reperimento delle necessarie risorse umane anche ricorrendo alle categorie professionali di impiegati dello Stato di cui al presente comma, due dei tre membri costituenti la commissione straordinaria possono essere nominati, previa indicazione del prefetto, tra laureati in materie giuridiche ed economiche esperti nell'amministrazione e nella gestione degli enti locali. A questi ultimi, che in nessun caso possono ricoprire l'incarico di presidente della commissione, è riconosciuto un compenso mensile pari a quello spettante al personale dell'area D, posizione economica D 3, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle regioni e degli enti locali. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

1. [Identico al testo vigente; vedi anche l’art. 143, commi 7 e 8, introdotti dall’A.C. 1777].

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

2. [Identico al testo vigente].

2. [Identico al testo vigente].

2. [Identico al testo vigente].

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.

3. [Identico al testo vigente].

3. [Identico al testo vigente].

3. [Identico al testo vigente].

 

3-bis. Nel caso che il prefetto adotti i provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 6-bis, e non venga anche disciolto il consiglio comunale o provinciale, la commissione viene istituita al solo fine di eseguire le verifiche di cui all'articolo 145, comma 4, e di adottare le determinazioni eventualmente conseguenti.

 

 

 

Art. 145

Gestione straordinaria.

Art. 3

Art. 145

Gestione straordinaria.

Art. 2

Art. 145

Gestione straordinaria.

 

Art. 145

Gestione straordinaria.

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575/1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 2 e 6-bis dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575/1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

1. [Identico al testo vigente].

1. [Identico al testo vigente].

 

 

1-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate al comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti in materia, l'applicazione della procedura di mobilità per i dipendenti e, nei casi più gravi, il licenziamento del dipendente stesso.

 

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

2. [Identico al testo vigente].

2. [Identico al testo vigente].

2. [Identico al testo vigente].

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.

3. [Identico al testo vigente].

3. [Identico al testo vigente].

3. [Identico al testo vigente].

4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

4. [Identico al testo vigente].

4. [Identico al testo vigente].

4. [Identico al testo vigente].

5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in àmbito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

5. [Identico al testo vigente].

5. [Identico al testo vigente].

5. [Identico al testo vigente].

 

Art. 145-bis

Gestione finanziaria.

 

Art. 145-bis

Gestione finanziaria.

 

Art. 145-bis

Gestione finanziaria.

 

Art. 145-bis

Gestione finanziaria.

1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.

1. [Identico al testo vigente].

1. [Identico al testo vigente].

1. [Identico al testo vigente].

2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.

2. [Identico al testo vigente].

2. [Identico al testo vigente].

2. [Identico al testo vigente].

3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.

3. [Identico al testo vigente].

3. [Identico al testo vigente].

3. [Identico al testo vigente].

4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti.

4. [Identico al testo vigente].

4. [Identico al testo vigente].

4. [Identico al testo vigente].

 

Art. 146

Art. 4

Art. 146

Norma finale[9].

 

Art. 146

Norma finale.

 

Art. 146

Norma finale.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

1. [Identico al testo vigente].

1. [Identico al testo vigente].

1. [Identico al testo vigente].

 

1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle società interamente pubbliche o a prevalente capitale pubblico. Nel caso emergano elementi a carico di singoli amministratori o di dirigenti, si procede ai sensi dell'articolo 143, comma 1. Nel caso emergano elementi che coinvolgano un numero rilevante di amministratori, il Ministro dell'interno può procedere allo scioglimento dell'organo esecutivo, con conseguente nomina di un commissario, che resta in carica per la durata di un anno.

 

 

2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.

2. [Identico al testo vigente].

2. [Identico al testo vigente].

2. [Identico al testo vigente].

 


Modificazioni apportate all’articolo 10 del regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (D.P.R. 252/1998) dalla proposta di legge A.C. 1664

D.P.R. 252/1998

Testo vigente

A.C. 1664
on. Marone ed altri

 

Art. 10

Informazioni del prefetto.

Art. 5

Art. 10

Informazioni del prefetto.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1. [Identico al testo vigente].

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. [Identico al testo vigente].

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

3. [Identico al testo vigente].

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

4. [Identico al testo vigente].

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

5. [Identico al testo vigente].

6. La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente.

6. [Identico al testo vigente].

7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

7. [Identico al testo vigente].

8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

8. [Identico al testo vigente].

9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. Le prefetture-uffici territoriali del Governo non possono adottare procedimenti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

 


Modificazioni apportate all’articolo 2 della L. 182/1991, recante norme per lo svolgimento
delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali,
dalla proposta di legge A.C. 1134

Legge 182/1991

Testo vigente

A.C. 1134
on. Nespoli e Castiello

 

Art. 1

 

 

Art. 1

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

1. [Identico al testo vigente].

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

2. [Identico al testo vigente].

 

Art. 2

 

Art. 1

Art. 2

 

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

1. [Identico al testo vigente].

 

1-bis. Le elezioni dei consigli comunali o provinciali sciolti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove non sia disposta la proroga prevista dal comma 3 del richiamato articolo 143, si svolgono nel turno amministrativo previsto dall'articolo 1 della presente legge se i diciotto mesi di vigenza del decreto di scioglimento scadono nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se gli effetti del decreto di scioglimento scadono nel secondo semestre dell'anno.

 

 

 




[1]     D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

[2]     D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. con mod. dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410, Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

[3]     D.L. 6 settembre 1982, n. 629, conv. con mod. dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

[4]     L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[5]     Consorzi, comunità montane o altri organismi associativi tra enti locali, ovvero consigli circoscrizionali.

[6]     Legge 7 giugno 1991, n. 182, Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

[7]     D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

[8]     D.L. 6 settembre 1982, n. 629, conv. con mod. dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

[9]     L’art. 6 (Norme transitorie e finali) dell’A.C. 1664 recita: “1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano anche agli scioglimenti dei consigli comunali e provinciali il cui procedimento, alla data della sua entrata in vigore, è già stato iniziato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore e per i quali il decreto di scioglimento non è stato ancora adottato”.