Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifica della denominazione e delle competenze del ¿Comitato Schengen, Europol e immigrazione¿ - A.C. 2808
Riferimenti:
AC n. 2808/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 239
Data: 12/09/2007


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Modifica della denominazione e delle competenze del “Comitato Schengen, Europol e immigrazione”

A.C. 2808

 

 

 

 

 

n. 239

 

 

12 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0279.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Compatibilità comunitaria  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

Schede di lettura

Il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione  15

§      Istituzione e funzioni originarie del Comitato  15

§      Funzioni di vigilanza sull’attività di Europol17

§      Funzioni di controllo e vigilanza in materia di immigrazione  19

Il Sistema Schengen (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)21

§      Il contenuto dell’acquis di Schengen  21

§      Il Sistema d’informazione Schengen  24

La proposta di legge in esame  26

Progetto di legge

§      A.C. 2808, (on. Gozi ed altri), Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388  33

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      L. 30 settembre 1993, n. 388. Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990. (art. 18)

§      L. 23 marzo 1998, n. 93. Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996. (art. 6)45

§      L. 7 giugno 1999, n. 182. Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, redatto sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.  (art. 3)46

§      L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. (art. 37)47

§      Decreto ministeriale 21 febbraio 1996, n. 214 Istituzione dell’Unità nazionale Europol48

Normativa comunitaria

§      Trattato che istituisce la comunità europea (artt. 61-69) (versione consolidata)53


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2808

Titolo

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388

Iniziativa

On. Gozi e altri

Settore d’intervento

Parlamento; Unione europea;  immigrazione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

20 giugno 2007

§       annuncio

21 giugno 2007

§       assegnazione

26 giugno 2007

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

III (Affari esteri), XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge intende aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di cui all’art. 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione) che assume la denominazione di “Comitato parlamentare in materia di immigrazione”.

L’iniziativa origina dal passaggio della materia Schengen dal quadro intergovernativo a quello giuridico comunitario e dell’Unione europea, e dalla necessità di raccordare le politiche nazionali in materia di libera circolazione, controllo delle frontiere, cooperazione di polizia ed immigrazione con la costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata dalla sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La Commissione oggetto della proposta di legge è un organo bicamerale la cui istituzione e disciplina è definita da leggi dello Stato. Qualunque modifica relativa alle competenze o alla denominazione deve in conseguenza essere disposta da norme di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Disponendo la modifica delle competenze e della denominazione di un organo parlamentare, il provvedimento appare riconducibile per materia alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera f) (“organi dello Stato […]”) della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si rinvia a quanto precisato, con riguardo alle finalità del provvedimento, nel paragrafo “Contenuto”.

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia pareri motivati[1] per mancata comunicazione sull’attuazione della direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. I termini di recepimento delle due direttive scadevano rispettivamente il 5 agosto e il 10 ottobre 2006.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Immigrazione, asilo, integrazione

Nel quadro della Strategia di approccio globale in materia di migrazione, il 16 maggio 2007, la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative, volte al sostegno dell’immigrazione legale e al contrasto all’immigrazione clandestina (cd. “pacchetto Frattini”).

 

Si ricorda che il Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 ha adottato il documento “Approccio globale in materia di migrazione: azioni prioritarie incentrate sull’Africa e il Mediterraneo” con l’indicazione di una serie di interventi da attuare nel 2006 e la definizione di un programma di azioni prioritarie in tre settori: potenziamento della cooperazione e dell’operato degli Stati membri, cooperazione con i principali Paesi d’origine in Africa e cooperazione con i Paesi vicini dell’area mediterranea. Il 30 novembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione dal titolo“L’approccio globale in materia di migrazione un anno dopo: una politica generale dell’Europa sulla migrazione” (COM(2006)735), su cui il Consiglio ha adottato conclusioni nel dicembre 2006.

 

Il pacchetto di iniziative comprende:

§         la comunicazione “Migrazione circolare e partenariati di mobilità tra UE e paesi terzi”(COM(2007)248), volta a promuovere l’immigrazione legale e ad incoraggiare il flusso proveniente da paesi con cui l’UE concluderà accordi di cooperazione;

§         la comunicazione “Applicazione dell’approccio globale sulla questione delle migrazioni nelle regioni che confinano con l’UE ad est e a sud-est”(COM(2007)247), che intende ribadire l’importanza di rafforzare il dialogo e la cooperazione in materia di immigrazione sulla base delle iniziative già esistenti e si rivolge principalmente alle aree sud-orientali e orientali vicine all’UE;

§         la proposta di direttiva (COM(2007)249), relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, che mira ad introdurre un deterrente all’utilizzo di manodopera irregolare, riducendo le discrepanze fra le misure preventive, le sanzioni e le modalità di applicazione già esistenti nei vari Stati membri.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminato dal Parlamento europeo nella seduta del 18 febbraio 2008.

Il Consiglio giustizia e affari interni del 12-13 giugno 2007 e il Consiglio affari generali del 18 giugno 2007, nelle loro conclusioni, hanno accolto favorevolmente le misure proposte, esprimendo soddisfazione per i progressi realizzati nell’attuazione della Strategia di approccio globale alla migrazione.

Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 12 e del 18 giugno, invitando gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate, all’interno del quadro finanziario esistente, per permettere la tempestiva attuazione della politica migratoria globale. Il Consiglio europeo ha inoltre stabilito che valuterà lo stato di attuazione della politica migratoria globale nella prossima riunione del dicembre 2007, in base ad una relazione interinale sull’andamento dei lavori, elaborata dalla Commissione.

 

Per quanto riguarda la politica in materia di asilo, obiettivo del programma dell’Aja è l’instaurazione, entro il 2010, di una procedura comune e di uno status uniforme per i cittadini di paesi terzi, che hanno ottenuto l’asilo o che, necessitando di protezione internazionale pur non potendo ottenere il beneficio dell’asilo, hanno ottenuto una protezione sussidiaria. Il regime sarà basato sulla piena applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967, relativi allo status dei rifugiati.

In questo quadro, il 6 giugno 2007, la Commissione ha presentato un insieme di misure comprendente:

§         il Libro verde sul futuro del regime comune europeo di asilo (COM(2007)301), inteso a stimolare il dibattito sul futuro del regime comune europeo in materia di asilo;

§         una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2007)298), al fine di estendere il suo campo di applicazione anche ai beneficiari di una protezione internazionale.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di consultazione, è in attesa di esame da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

Unitamente a tali proposte, la Commissione ha presentato una relazione sulla valutazione del sistema di Dublino (COM(2007)299), espressione con cui si indica l’insieme di regolamenti[2] attuativi della convenzione di Dublino del 19 agosto 1997, relativa alla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

 

In materia di integrazione, il documento di riferimento è costituito dalla comunicazione “Un’agenda comune per l’integrazione”, presentata dalla Commissione il 1° settembre 2005 (COM(2005)389).

 

Poiché l’integrazione tocca diversi settori, tra cui il lavoro, le politiche urbane e l’istruzione, la Commissione intende far sì che le priorità della politica per l’integrazione siano tradotte in modo coerente nell’insieme delle diverse politiche. Tra le misure raccomandate nei diversi settori interessati figura il miglioramento dei programmi e delle attività di accoglienza per gli immigrati legali e per le persone a loro carico. Tali misure dovrebbero includere dei fascicoli informativi per gli immigrati economici appena arrivati, nonché corsi di orientamento linguistico e di educazione civica, finalizzati a far sì che gli immigrati comprendano e rispettino i valori comuni nazionali ed europei.

 

Nel corso del vertice informale dei ministri UE responsabili dell’immigrazione, tenutosi a Potsdam il 10-11 maggio 2007, la Commissione ha presentato la seconda edizione del manuale sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

 

Il manuale, rivolto a chiunque si occupi di integrazione sia a livello legislativo nazionale che a livello di attuazione locale, esamina le strutture e i meccanismi utilizzati per le strategie politiche di integrazione.

 

Il Consiglio giustizia e affari interni del 12-13 giugno 2007, nelle sue conclusioni, richiamandosi al programma dell’Aja e alla comunicazione della Commissione “Agenda comune per l’integrazione”, ha ribadito l’importanza di sostenere le politiche di integrazione nell’Unione europea promuovendo l’unità nella diversità. In questo quadro il Consiglio ha espresso apprezzamento per la pubblicazione del manuale sull’integrazione, invitando la Commissione a fornire costantemente il suo sostegno ai Punti di contatto nazionali per l’integrazione ed esortando gli Stati membri ad avvalersi degli strumenti finanziari offerti dal programma quadro Solidarietà e gestione dei flussi migratori.

Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha espresso compiacimento per le conclusioni del Consiglio del 12 giugno, sottolineando l’importanza di ulteriori iniziative volte ad agevolare lo scambio di esperienze sulle politiche di integrazione degli Stati membri.

Europol

Il 20 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di decisione (COM(2006)817) con la quale si provvede a sostituire integralmente la convenzione del 26 luglio 1995, istitutiva dell’Ufficio di polizia europeo (Europol). La proposta di decisione, da adottare ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del Trattato UE[3], incorpora le disposizioni della convenzione originaria e le modifiche ad essa apportate da successivi protocolli ed aggiunge nuove disposizioni, volte a rafforzare il ruolo di supporto di Europol nei confronti delle autorità degli Stati membri. La Commissione intende modificare il quadro giuridico di riferimento per l’attività di Europol, al fine di rendere meno complesse, rispetto a quanto richiesto per l’originaria convenzione, le future procedure di revisione e di permettere all’Europol di adempiere i suoi compiti in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità in modo più flessibile ed efficace.

La proposta della Commissione prevede, tra l’altro, l’estensione del mandato di Europol a tutte le forme gravi di criminalità transnazionale e intende migliorare il trattamento dei dati di cui dispone l’Europol, ricercando nel contempo un alto grado di protezione dei dati personali.

La proposta di decisione segue la procedura di consultazione. Essa è stata esaminata dal Consiglio giustizia e affari interni del 12-13 giugno 2007 e dovrebbe essere esaminata da Parlamento europeo nella seduta del 26 settembre 2007.

In particolare, il Consiglio giustizia e affari interni del 12-13 giugno 2007 ha raggiunto un accordo sul Capo I (Istituzione e compiti) della proposta di decisione che istituisce l’Europol.

Esso ha altresì adottato conclusioni relative alla sostituzione della convenzione Europol con una decisione del Consiglio, esprimendo il proprio accordo sui seguenti punti[4]:

§         sostituzione della Convenzione Europol con una decisione del Consiglio e definizione del testo al più tardi entro il 30 giugno 2008.

§         finanziamento di Europol attraverso il bilancio comunitario a partire dal 1° gennaio 2010, purchè siano trovate soluzioni soddisfacenti relativamente ai seguenti aspetti:

-          revoca dell’immunità per i funzionari dell’Europol che partecipano ad attività operative, soprattutto alle squadre investigative comuni;

-          principio della rotazione del personale e possibilità per il personale dell’Europol che partecipa alle squadre investigative comuni di ricevere istruzioni del caposquadra;

-          precisazione delle conseguenza per il bilancio, nel rispetto della neutralità del bilancio;

-          Europol e la Commissione faranno in modo che siano espletati tutti i lavori preparatori al fine di permettere l’introduzione del finanziamento comunitario a partire dal 1° gennaio 2010. A tal fine l’Europol e la Commissione redigeranno un piano di attuazione (tabella di marcia) che fissa le principali tappe che dovranno essere raggiunte prima di tale data. Il Consiglio approverà quanto prima il piano di attuazione (tabella di marcia) e al più tardi nel dicembre 2007.

Al fine agevolare la cooperazione transfrontaliera, migliorando il sistema di scambio di informazioni tra le autorità, il 24 novembre 2005 la Commissione ha presentato la proposta di decisione (COM(2005)600), relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di atti terroristici nonché di forme di criminalità e di reati di competenza di Europol.

 

Il Sistema di informazione visti, che dovrebbe essere operativo nella primavera del 2009, è stato istituito con la decisione 2004/512/CE del 18 giugno 2004. Esso è inteso a rendere più agevole l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali. Il VIS si basa su una architettura centralizzata e comprende un sistema di informazione centrale (CS-VIS) e un’interfaccia in ogni Stato membro (NI-VIS). Le informazioni contenute nel VIS consisteranno esclusivamente in: dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati; fotografie digitali; dati biometrici.

 

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico sul pacchetto legislativo comprendente la decisione in questione (procedura di consultazione) e la proposta di regolamento (COM(2004)835, procedura di codecisione), concernete il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati sui visti per soggiorni di breve durata. Il Consiglio europeo del 21-22 giugno ha accolto con soddisfazione gli accordi raggiunti, invitando ad una rapida attuazione della decisione e del regolamento.

Si ricorda, infine, che nel mese di aprile 2007 sono entrati in vigore tre protocolli alla Convenzione istitutiva dell’Europol, che ne ampliano e rinforzano l’azione, in particolare per quanto riguarda l’estensione delle sue competenze, la possibilità di partecipazione alle squadre investigative comuni, la gestione di informazioni per il lavoro di analisi.

 

In particolare, il primo dei tre protocolli (GU C 358 del 13.12.2000) amplia il mandato di Europol a tutti i reati connessi al riciclaggio di denaro, al fine di privare i gruppi della criminalità organizzata dei loro redditi; il secondo protocollo(GU C 312 del 16.12.2002) permette ad Europol di partecipare a squadre investigative comuni e di chiedere a uno Stato membro di avviare indagini. Questa nuova competenza consente ad Europol di intervenire in modo più incisivo nelle indagini transnazionali e agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze specifiche degli agenti Europol, allo scopo di rafforzare la lotta alla criminalità organizzata; infine, l’entrata in vigore dell’ultimo protocollo(GU n. 002 del 06/01/2004) permetterà di gestire meglio le informazioni richieste per le analisi di Europol e di associare i paesi terzi agli archivi di analisi, che sono i principali strumenti d’azione di Europol a sostegno degli Stati membri.

Shengen

Si rinvia alla scheda di lettura “Il Sistema Schengen”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge A.C. 2808 incide sulla vigente legislazione ricorrendo, ma solo in parte, alla tecnica della novellazione ed abrogando al contempo disposizioni il cui contenuto appare superato dall’evoluzione del quadro giuridico europeo.

Collegamento con lavori legislativi in corso

È in corso l’esame congiunto in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali della Camera di sei proposte di legge (A.C. 191 e abb.) recanti nuove disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

Le Commissioni riunite I e II della Camera hanno altresì avviato l’esame congiunto di due proposte di legge (A.C. 1936 e 1937) che introducono disposizioni volte a prevenire e contrastare taluni fenomeni di criminalità connessi all’immigrazione clandestina o irregolare.

Il 30 luglio 2007 il Governo ha trasmesso alla Camera il disegno di legge A.C. 2976, recante delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero.

Nel mese di agosto il Governo ha infine trasmesso alle Camere, per l’espressione del previsto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, tre schemi di decreto legislativo concernenti rispettivamente l’attuazione delle seguenti direttive comunitarie:

§         2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica (schema n. 153);

§         2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (schema n. 131);

§         2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (schema n. 154).

 


Schede di lettura

 


Il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Istituzione e funzioni originarie del Comitato

La legge 30 settembre 1993, n. 388[5], di ratifica dell’accordo di Schengen[6], nonché della Convenzione di applicazione dell’accordo medesimo, prevede, accanto alle disposizioni immediatamente attuative dei due trattati, l’istituzione (art. 18) di un Comitato parlamentare incaricato di “esaminare l’attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen”.

 

Dal punto di vista strutturale, ai sensi dell’art. 18, co. 2 della legge, il Comitato è composto da 10 deputati e 10 senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Il Comitato elegge al suo interno, così come stabilisce il comma 3 dell’articolo 18, un Presidente ed un Vicepresidente. Nel corso della XIII Legislatura, pur in assenza di una specifica previsione in tal senso della legge istitutiva, si è ritenuto, con l’assenso dei Presidenti delle Camere, di integrare la composizione dell’Ufficio di Presidenza con l’elezione di un Segretario.

Dal punto di vista delle competenze e delle funzioni, i commi 4, 5 e 6 dell’art. 18 dispongono che il Comitato parlamentare esamini i progetti di decisione, vincolanti per l’Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione.

A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell’art. 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s’intende favorevole alla decisione.

 

Tali attribuzioni hanno consentito al Parlamento, tramite il Comitato Schengen, di intervenire, oltre che con una funzione di controllo, anche con una funzione di indirizzo politico nei processi decisionali legati alla materia Schengen che riguardavano espressamente l’Italia; dal 20 marzo del 1997, data in cui si è costituito il Comitato, sino al 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che con il Protocollo incorpora l’acquis di Schengen nel quadro giuridico comunitario e dell’Unione europea (v. infra), vengono espressi 66 pareri, di cui 57 favorevoli, 7 favorevoli con osservazioni e 2 contrari. Il Comitato ha fatto altresì ricorso a documenti finalizzati ad esporre considerazioni al Governo o a promuovere iniziative del nostro Paese nelle materie collegate allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Comitato ha approvato inoltre due risoluzioni, la prima relativa all’inserimento nel SIS dei dati dei minori a rischio di scomparsa e la seconda relativa all’armonizzazione delle politiche nazionali dei Paesi Schengen in materia di visti.

 

L’acquis di Schengen cessa peraltro di essere materia di cooperazione intergovernativa, e viene incorporato nel quadro giuridico comunitario e dell’Unione europea, col Protocollo di Amsterdam, allegato al Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999.

La modifica intervenuta impone in prima istanza una riflessione sul controllo dei Parlamenti nazionali, previsto fra l’altro solo dall’Italia e dai Paesi Bassi (dove viene riconfermato dalla legge olandese di ratifica che indica il permanere del parere vincolante dell’organismo parlamentare su tutte le materie del Titolo VI del TUE e su quelle del Titolo IV del TCE fino al totale completamento della procedura di comunitarizzazione). La legge di ratifica italiana non ha dato invece alcuna indicazione circa la permanenza o la cessazione, nel nuovo quadro giuridico venutosi a determinare, dei poteri consultivi attribuiti al Comitato dal citato art. 18 della L. 388/1993, soprattutto in relazione ad alcuni dispositivi, quali il Sistema d’Informazione Schengen (SIS), per il quale ancora, in parte, si applica la cooperazione intergovernativa.

 

Il SIS è il risultato di una cooperazione intergovernativa, ma con il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam è stato integrato nell’ambito dell’Unione europea. Il Consiglio, pur individuando nei trattati la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen, non è giunto a una decisione univoca per le disposizioni relative al SIS. Di conseguenza, le disposizioni relative al SIS in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ricadono all’interno del “terzo pilastro”, per il quale si applica la cooperazione intergovernativa, mentre le disposizioni in materia di visti, immigrazione e libera circolazione delle persone sono riferite al “primo pilastro”, regolato dal metodo comunitario.

Attualmente, ogni Paese consulta e alimenta le informazioni inserite nel database centrale a Strasburgo (C-SIS) per il tramite delle sezioni nazionali (N-SIS); le sezioni nazionali non possono scambiare direttamente i dati: possono farlo soltanto tramite il sistema centrale. La banca dati centrale si configura quindi come una struttura informativa di raccolta, alimentata dalle sezioni nazionali, a loro volta alimentate dalle banche dati nazionali.

I dati personali che possono essere inclusi nel SIS sono espressamente limitati a: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanza, indicazione se le persone segnalate sono armate o violente, se si tratta di una persona evasa, il tipo di reato commesso per le persone ricercate ai fini dell’estradizione, motivo della segnalazione e linea di condotta da seguire. Non possono essere inserite informazioni sensibili.

Tutte le informazioni supplementari relative alla persona o bene oggetto di segnalazioni sono invece inviate dal C-SIS agli uffici nazionali SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries), centrali operative di smistamento delle informazioni supplementari sui record inseriti dai vari Stati. Nella banca dati Schengen sono quindi presenti record fissi, mentre le informazioni supplementari sono veicolate dagli uffici SIRENE tramite un sistema Intranet che utilizza l’aerea SISNET. In caso di necessità l’ufficio N-SIS, dopo aver verificato che il dato sia presente nella banca centrale C-SIS, richiede ulteriori dettagli all’ufficio SIRENE competente, al quale sono state inviate dal C.SIS.

Hanno diritto d’accesso alla banca dati SIS le autorità competenti degli Stati membri. Con recenti modifiche sono state aggiunte alle Forze di polizia e alle autorità di frontiera e doganali: le autorità giudiziarie; le autorità competenti in materia di visti e immigrazione; Europol, i membri di Eurojust e i loro assistenti; le autorità competenti in materia di autoveicoli. Ogni Stato trasmette al Consiglio l’elenco delle autorità nazionali autorizzate a consultare i dati, precisando per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali compiti.

Per quanto riguarda la situazione italiana, sia la sezione nazionale del SIS che l’ufficio SIRENE sono istituiti nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Per quanto riguarda l’alimentazione delle banche dati, le Forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia forestale e Polizia penitenziaria) quando sono in possesso di un dato possono inserirlo direttamente, oltre che nel CED, anche nella sezione nazionale della banca dati Schengen.

La convenzione Schengen contiene disposizioni in materia di protezione dei dati che prevedono sistemi di controllo a livello nazionale e a livello centrale. Le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati (per l’Italia il Garante per la protezione dei dati personali) controllano le sedi nazionali e assicurano che i diritti individuali siano rispettati. Chiunque ha il diritto, disciplinato dalla legislazione in materia dello Stato di riferimento, di chiedere una verifica dei propri dati e l’uso che ne è stato fatto e può disporre di mezzi di ricorso (Corte di Giustizia o giurisdizioni nazionali).

La Convenzione ha inoltre istituito un’Autorità Comune di Controllo (ACC), con il compito di esaminare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall’utilizzazione del Sistema d’Informazione Schengen e di studiare i problemi che possono presentarsi nell’esercizio del controllo indipendente esercitato dalle autorità di controllo nazionali ovvero del diritto di accesso al sistema.

Funzioni di vigilanza sull’attività di Europol

Il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e entrato in vigore il 1° novembre 1993, sancisce fra l’altro (art. K3) l’istituzione dell’Ufficio europeo di polizia – Europol, che avvia le attività in modo limitato il 3 gennaio 1994, sotto forma dell’Unità antidroga Europol (EDU) con sede a l’Aja.

La Convenzione che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) viene firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ma entra in vigore il 1° ottobre 1998. L’Italia ratifica la Convenzione con la L. 93/1998[7], che all’art. 6 attribuisce al Comitato funzioni di vigilanza sull’Unità nazionale Europol[8], secondo modalità definite dal regolamento interno adottato dal Comitato il 28 luglio 1999, che disciplina l’esercizio delle attribuzioni conferite al Comitato dalla legge di ratifica e modifica la sua denominazione in Comitato Parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e di vigilanza sull’attività dell’unità nazionale Europol.

La medesima legge prevede che il Governo trasmetta annualmente al Comitato una relazione sull’attuazione della Convenzione Europol, senza peraltro indicare specifiche procedure di esame. La L. 182/1999[9], che ratifica e dà esecuzione al Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol del 19 giugno 1997, stabilisce che detta relazione governativa comprenda anche le informazioni essenziali e le valutazioni del Governo concernenti i privilegi e le immunità di cui beneficia il personale di Europol.

 

L’Unità Nazionale Europol è un organismo interforze, alla cui direzione si alternano a rotazione un dirigente della Polizia di Stato, un ufficiale equiparato dell’Arma dei Carabinieri o uno del Corpo della Guardia di Finanza. È articolata in sezioni, dirette da funzionari di Polizia o da ufficiali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, nel grado non superiore a tenente colonnello e composte da personale appartenente a tali forze di polizia di qualifica e gradi non direttivi.

L’UNE, istituita con decreto interministeriale il 21 febbraio 1996, è costituita presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

L’art. 8 del decreto citato prevede che l’UNE sia collegata con il C.E.D. del Ministero dell’interno, conformemente a quanto disposto dall’art. 4 della Convenzione Europol secondo il quale le Unità Nazionali devono avere accesso ai sistemi informativi presenti nello Stato membro, per lo svolgimento dei compiti assegnati e in ragione della rapidità dei flussi informativi. Inoltre, sempre a norma dell’art. 10 del citato decreto, l’UNE è costantemente collegata alla Divisione SIRENE, costituita dal 1994 come struttura interna di polizia operante in ambito Schengen, tramite un consigliere aggiunto presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

La circolare del 30 dicembre 1996 del Dipartimento di P.S. del Ministero dell’interno recepisce quanto contenuto nell’Azione comune 95/73/GAI e nella stessa Convenzione Europol, stabilendo le aeree di attività e chiarendo il concetto di circolarità delle informazioni e reciprocità informativa; sul piano nazionale indica inoltre la suddivisione delle aeree del mandato Europol tra le Forze di polizia.

L’UNE, secondo le previsioni contenute nella citata circolare, oltre ad accedere al C.E.D., può collegarsi ad altre banche dati, quali quella dell’anagrafe tributaria, e dispone di quattro ufficiali di collegamento distaccati presso la sede centrale Europol all’Aja, cui è assegnato il compito di assicurare lo scambio di informazioni tra UNE ed Europol.

Sul territorio nazionale sono stati individuati quali referenti del sistema informatico Europol gli organi centrali delle cinque strutture nazionali competenti per la prevenzione della criminalità:

§         Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, competente per l’immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, il traffico di autoveicoli rubati, il terrorismo (unitamente all’Arma dei Carabinieri);

§         Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, competente per il traffico di materiale nucleare e radioattivo, il terrorismo e la contraffazione monetaria;

§         Comando Generale della Guardia di Finanza, competente per il riciclaggio del denaro ed altri reati finanziari;

§         Direzione centrale per i Servizi antidroga, competente per il traffico delle sostanze stupefacenti;

§         Direzione Investigativa Antimafia, competente per la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Funzioni di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

L’art. 37 della L. 189/2002[10] (c.d. “legge Bossi-Fini”), che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina in vigore concernente l’immigrazione, l’asilo e la condizione dello straniero, ha da ultimo assegnato al Comitato di cui all’art. 18 della L. 388/1993 ulteriori funzioni di vigilanza e controllo sulla concreta attuazione della normativa sull’immigrazione e l’asilo, nonché sugli accordi internazionali in materia.

Il medesimo articolo ha inoltre previsto che il Governo presenti annualmente una relazione al Comitato e che quest’ultimo riferisca annualmente alle Camere sulla propria attività.

Secondo quanto disposto dall’art. 37 il Comitato bicamerale assume conseguentemente la nuova denominazione di Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; in tal modo il Comitato vede riconosciuta la propria competenza sulla quasi totalità delle materie attinenti al settore Giustizia e Affari interni.


Il Sistema Schengen
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il contenuto dell’acquis di Schengen

Negli anni Ottanta si svolse un ampio dibattito circa l’opportunità di creare spazi di libera circolazione delle persone all’interno degli Stati europei. Belgio, Francia, Germania Federale, Lussemburgo e Olanda hanno quindi firmato il 14 giugno 1985 l’“Accordo di Schengen”, dal nome della cittadina lussemburghese ove si erano riuniti. L’accordo del 1985 conteneva essenzialmente una dichiarazione di intenti, prefigurando la creazione di uno spazio comune entro il 1° gennaio 1990, attraverso la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere sia delle merci sia delle persone. Tale soppressione di controlli doveva essere accompagnata da “misure di compensazione”, soprattutto in materia di sicurezza, attraverso una collaborazione nei campi della giustizia, della polizia e dell’immigrazione.

È risultata così necessaria la predisposizione di una Convenzione di applicazione, contenente le modalità della soppressione del controllo delle persone, firmata il 19 giugno 1990 a Schengen.

Successivamente l’Accordo di Schengen e la relativa Convenzione sono stati sottoscritti da Italia (27 novembre 1990), Spagna (25 giugno 1991), Portogallo (25 giugno 1991), Grecia (5 novembre 1992), Austria (28 aprile 1995) e, nel dicembre 1996, da Danimarca, Finlandia e Svezia.

 

In estrema sintesi, gli “accordi di Schengen” prevedono:

§         la soppressione dei controlli effettuati alle frontiere interne dei Paesi contraenti, previo il rafforzamento di quelli operati alle frontiere esterne;

§         misure finalizzate al reciproco riconoscimento dei visti rilasciati;

§         forme di cooperazione giudiziaria e di pubblica sicurezza;

§         la possibilità di definire norme comuni in materia di armi, stupefacenti, immigrazione e diritto di asilo, regime giuridico dei dati informatizzati.

L’obiettivo prioritario è, dunque, rappresentato dalla libertà di circolazione, purché “compensata” in termini di sicurezza.

 

Con la firma del Trattato di Amsterdam, il “pacchetto” di misure di Schengen (c.d. “acquis” di Schengen) è stato inserito all’interno del Trattato sull’Unione europea. In virtù del Trattato di Amsterdam, le decisioni adottate dal 1985 dai membri dello spazio Schengen e le relative strutture operative sono state integrate nell’Unione europea il 1° maggio 1999.

In particolare, il Protocollo allegato al medesimo Trattato ha individuato in modo puntuale gli atti che costituiscono l’acquis di Schengen:

§         l’Accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese;

§         la Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell’accordo di Schengen, nonché l’atto finale e le dichiarazioni comuni relativi;

§         i protocolli e gli accordi di adesione all’accordo del 1985 e alla Convenzione di applicazione del 1990 con l’Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l’Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni;

§         le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l’attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

 

Alcuni Paesi europei hanno una posizione particolare nei confronti del “sistema Schengen”. In particolare, l’Islanda e la Norvegia non hanno aderito all’Accordo di Schengen, ma in base all’Accordo del Lussemburgo del 19 dicembre 1996 sono associate all’attuazione dell’acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo (tale associazione risulta prorogata dall’accordo firmato il 17 maggio 1999 tra l’Islanda, la Norvegia e l’UE). Il 1° dicembre 2000, il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla messa in applicazione dell’acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia. Invece, l’Irlanda e il Regno Unito, Paesi che non avevano aderito all’Accordo di Schengen, in base al protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, possono partecipare, integralmente o parzialmente, alle disposizioni dell’acquis di Schengen dopo una votazione del Consiglio all’unanimità dei tredici Stati parti degli accordi e del rappresentante del governo dello Stato interessato[11].

 

Per quanto riguarda i contenuti, si ricorda che l’Accordo di Schengen si articola in due titoli: il Titolo I, relativo a misure a breve termine di carattere organizzativo e amministrativo (viene delineata una organizzazione dei posti di frontiera, intesa a facilitare lo scorrimento del traffico delle persone e delle merci); il Titolo II, contenente misure applicabili a lungo termine ed impegni di principio.

La Convenzione di applicazione dell’Accordo si compone di 142 articoli, suddivisi in titoli. In particolare, si segnalano:

§         il titolo II, che affronta il tema della soppressione dei controlli alle frontiere interne ed alla circolazione delle persone (passaggio alle frontiere interne; passaggio alle frontiere esterne; visti per soggiorni di breve e lunga durata; condizioni di circolazione degli stranieri; titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione; misure di accompagnamento per chi favorisca a scopo di lucro l’immigrazione clandestina; responsabilità per l’esame delle domande d’asilo). In particolare, l’art. 2 stabilisce che le frontiere interne possono essere attraversate senza che venga effettuato il controllo delle persone, ma, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, ciascuno Stato aderente, previa consultazione degli altri Stati, può decidere di effettuare controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione, per un periodo di tempo limitato. Se in tali casi risulti necessaria un’azione immediata, lo Stato interessato adotta le misure necessarie e ne informa tempestivamente gli altri Paesi aderenti;

§         il titolo III, che stabilisce norme comuni in materia di lotta al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti ed alla criminalità organizzata;

§         il titolo IV, che istituisce e disciplina uno schedario informatizzato, chiamato Sistema d’informazione Schengen (SIS) (su cui si veda il paragrafo seguente);

§         il titolo V, relativo alla circolazione delle merci, nel quale si pongono norme tese ad alleggerire o eliminare i controlli alle frontiere interne, controlli che dovranno essere trasferiti all’interno dei singoli Stati. È, inoltre, rafforzata la cooperazione doganale anche attraverso lo scambio dei funzionari di collegamento.

Il Sistema d’informazione Schengen

Il Sistema d’informazione Schengen, di cui al titolo IV della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen, è costituito da un’unità centrale con sede a Strasburgo (C-SIS) e da diramazioni in tutti gli Stati contraenti (N-SIS). Il SIS è un sistema comune d’informazione finalizzato a permettere lo scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri nel quadro dell’istituzione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Scopo del SIS è, infatti, quello di preservare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale, nel territorio degli Stati membri. Su segnalazione delle parti, nel sistema vengono inseriti dati riguardanti le persone ricercate per l’arresto ai fini dell’estradizione, gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione, le persone scomparse e quelle sotto protezione, i testimoni, le persone ricercate ai fini di una notifica di sentenza penale o che debbono scontare una pena[12].

La Commissione è attualmente impegnata nella realizzazione del SIS di seconda generazione (SIS II). La decisione di creare un nuovo SIS[13] nasce dalla riconosciuta necessità di dotare il sistema di nuove funzionalità (rafforzamento della sicurezza e uso più efficiente dei dati) e di integrare i nuovi Stati membri in uno spazio di sicurezza senza frontiere interne, tenuto conto che il sistema SIS primario (C-SIS) è tecnicamente incapace di servire più di 18 Paesi. La realizzazione del nuovo strumento, che in base al progetto originario doveva essere operativo a partire dal 2007, ha richiesto però tempi più lunghi del previsto. La decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006, ha perciò prolungato oltre il 31 dicembre 2006, il periodo di validità della decisione 2001/886/GAI, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), che costituisce il fondamento giuridico per l’inserimento nel bilancio dell’Unione europea degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l’esecuzione del bilancio ad esso relativa[14]. Nel 2006 si è provveduto ad un parziale aggiornamento del sistema SIS primario (C-SIS), tramite l’attivazione della nuova versione SIS1+.

La tabella di marcia presentata dalla Commissione il 25 gennaio 2007 stabilisce l’attivazione del SIS II per il 17 dicembre 2008.

Per realizzare il SIS II, le modifiche da apportare alle disposizioni dell’acquis di Schengen, concernenti il SIS, devono essere realizzate attraverso il regolamento (CE) n. 1987/2006 del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e  la decisione sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione – SIS II (COM(2005)230), adottata dal Consiglio il 12 giugno 2007. Il regolamento (CE) n. 1988/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, regola invece l’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione.

Tra gli atti più recenti, si segnalano il regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo, e la decisione 2005/211/GAI, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo.

Nell’attesa della piena operatività del SIS II, al fine di permettere agli Stati membri entrati nell’Unione europea nel 2004 di poter partecipare in tempi rapidi alla cooperazione in materia di sicurezza di Schengen, il Consiglio informale di Tampere del 21-22 settembre 2006 ha istituito il programma SISOne4All. Il progetto prevede la clonazione del sistema nazionale del Portogallo (N-SIS) al fine di proporlo ai nuovi Stati membri (Cipro esclusa) in modo che sia possibile collegarli al sistema centrale entro il dicembre 2007. In tale data dovrebbe essere quindi possibile eliminare i controlli alle frontiere terrestri e marittime, mentre la revoca dei controlli alle frontiere aeree è prevista per marzo 2008.

Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007, nelle sue conclusioni, come già il Consiglio giustizia e affari interni del 12-13 giugno, si è congratulato per i lavori preparatori svolti nel quadro del progetto SISOne4All e ha esortato la Commissione a terminare i lavori rimanenti relativi al SIS II entro i termini previsti, al fine di ultimare il progetto al più tardi entro dicembre 2008.


La proposta di legge in esame

La proposta in esame intende aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l’iniziativa, condivisa da tutte le componenti politiche presenti nel Comitato, origina dal passaggio della materia Schengen dal quadro intergovernativo a quello giuridico comunitario e dell’Unione europea, e dalla necessità di raccordare le politiche nazionali in materia di libera circolazione, controllo delle frontiere, cooperazione di polizia ed immigrazione con la costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

 

Il Trattato di Amsterdam, come già ricordato, incorpora l’acquis di Schengen nel quadro giuridico comunitario e dell’Unione europea. Per la prima volta, inoltre, viene applicato il metodo della comunitarizzazione con riferimento alle materie attinenti a libertà di circolazione delle persone, visti, asilo, immigrazione e frontiere nonché cooperazione giudiziaria in materia civile, che passano al primo pilastro, regolato dal metodo comunitario che riduce il ruolo dei governi nazionali a favore delle istituzioni comunitarie, ovvero proposta della Commissione europea, adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo e controllo del rispetto del diritto comunitario da parte della Corte di giustizia. In tali settori viene quindi previsto l’utilizzo degli strumenti giuridici comunitari: la direttiva, il regolamento e la decisione. Il Trattato prevede altresì l’abolizione del Comitato esecutivo Schengen, sostituito dal Consiglio che, allo scopo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, diviene competente per l’adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone, nonché di ulteriori misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi. Il processo appena descritto ha come conseguenza la scissione tra le cosiddette basi giuridiche e tra le materie che possono essere ricondotte all’area Schengen. Una base giuridica è rappresentata dal Trattato dell’Unione europea, in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia; un’altra è rappresentata dal Trattato sulla Comunità europea, in materia di visti, immigrazione, asilo e cooperazione giudiziaria civile. Tuttavia, pur essendo dinanzi a pilastri o a basi giuridiche diverse, la considerazione dei profili UE e CE contenuta nel trattato di Amsterdam e nei suoi sviluppi, prevede una connotazione comune individuabile nella costruzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e giustizia.

 

L’articolo 1 della proposta di legge dispone che il Comitato parlamentare assuma la denominazione di Comitato parlamentare in materia di immigrazione.

In tal senso i proponenti individuano nel Comitato la sede più idonea per stimolare un dibattito politico, informato e completo, sugli aspetti collegati al tema dell’immigrazione, in una prospettiva nazionale ed europea, che assicuri al Parlamento una partecipazione puntuale alla fase ascendente e discendente di adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario in materia di immigrazione e asilo.

 

Secondo quanto rilevato dalla relazione illustrativa, in tale ottica il Comitato diviene l’organo naturale per contribuire, “in una logica cooperativa con gli altri organi parlamentari [e] nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cui competenze normative e consultive non possono essere incise”, alla definizione di una politica europea dell’immigrazione.

In merito alle procedure di indirizzo e di controllo delle Commissioni bicamerali, si rileva che a queste viene riconosciuta la facoltà di formulare indirizzi al Governo soltanto ove ciò avvenga in stretta e diretta connessione con l’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza che specificatamente la legge istitutiva attribuisca loro e con specifico riferimento agli atti o alle attività del Governo sui quali il controllo e la vigilanza si esercita. Ove infatti venisse riconosciuto alle Commissioni bicamerali, in assenza di specifica previsione legislativa, un generale ed autonomo potere di indirizzo, si verrebbe a determinare una situazione di conflitto con i poteri di indirizzo che i regolamenti parlamentari attribuiscono in via generale alle Commissioni permanenti nei settori di loro competenza.

 

L’articolo 2 ridefinisce le competenze del Comitato, abrogando alcune disposizioni e novellandone altre.

Il comma 1 definisce come proprie del Comitato le competenze residuali previste dal comma 1 dell’art. 18 della L. 388/1993, relative al controllo dell’attuazione e del funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, nonché le competenze previste dall’art. 6 della L. 93/1998, relative alle funzioni di vigilanza sull’attività dell’Unità nazionale EUROPOL. Lo stesso comma ribadisce altresì le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza in materia di immigrazione e asilo previste dall’art. 37 della L. 189/2002, articolo che viene peraltro novellato dal successivo comma 3.

Il comma 2 dispone l’abrogazione di norme ormai superate dall’evoluzione del quadro giuridico comunitario e dell’Unione europea. In particolare, è disposta l’abrogazione del co. 4 dell’art. 18 della L. 388/1993, ove si prevede che il Comitato parlamentare esamini, ed esprima un parere vincolante, sui progetti di decisione, vincolanti per l’Italia, pendenti dinanzi al Comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

Si rileva a tal proposito che ai fini della semplificazione normativa potrebbe risultare opportuna anche l’abrogazione del successivo co. 5 dell’art. 18 della L. 388/1993, il quale dispone che le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, siano pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

Il comma 3 dell’articolo in esame novella l’art. 37 della L. 189/2002 con l’intenzione di rendere più esplicite e puntuali le funzioni di indirizzo in materia di immigrazione ed asilo, collegandole altresì alla prospettiva europea di progressiva istituzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, le funzioni del Comitato nei settori di intervento sui cui esercitare compiti di indirizzo, controllo e vigilanza vengono infatti specificate includendovi “il controllo e la vigilanza sui flussi di immigrazione in Italia in rapporto alle previsioni del Titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea[15].

Su tali materie, oltre che sulla concreta attuazione della L. 189/2002, sugli accordi internazionali e sulla restante legislazione in materia di immigrazione, il Governo presenta annualmente una relazione al Comitato, che da parte sua può presentare relazioni alle Camere nelle materie di sua competenza. La nuova formulazione fa dunque venir meno l’obbligo della relazione annuale, attualmente previsto.

L’ultimo periodo dell’articolo novellato sottolinea ulteriormente le funzioni di indirizzo del Comitato in materia di immigrazione nei riguardi del Governo, funzioni peraltro già richiamate nel primo periodo.

 

Art 37, L.189/2002

Testo vigente

Art 37, L.189/2002

Testo modificato dalla pdl A.C. 2808

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

(Ulteriori compiti del Comitato parlamentare in materia di immigrazione)

1. Al Comitato parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di “Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione” sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

1. Al Comitato parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, sono altresì attribuiti compiti di indirizzo, controllo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione e di asilo, nonché delle previsioni del titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957, e successive modificazioni. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato esercita le funzioni di indirizzo nei riguardi del Governo e può presentare relazioni alle Camere.

 

Riguardo alle funzioni di indirizzo in capo alle Commissioni bicamerali, si rileva che lo strumento maggiormente utilizzato a tal fine è la risoluzione, un atto tipico per l’indirizzo di settore, sia per questioni di carattere politico che tecnico.

Lo strumento della risoluzione è disciplinato dall’art. 117 del regolamento della Camera e dall’art. 50 del regolamento del Senato. La risoluzione può essere presentata anche da un solo parlamentare, ma alle sedute dedicate alla sua discussione deve essere invitato un rappresentante del Governo, che, al termine del dibattito, può richiedere che non si proceda alla votazione ma che di questa sia investita l’Assemblea. Per le risoluzioni si adottano alla Camera, se applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione, delle mozioni. Le Commissioni del Senato possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all’argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta. Quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, le risoluzioni sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato che le sottopone all’Assemblea.

 


Progetto di legge

 


 

N. 2808

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati GOZI, AIRAGHI, CIRO ALFANO, BERTOLINI, COTA, DI SALVO

¾

 

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388

 

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Presentata il 20 giugno 2007

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende aggiornare la prospettiva di azione del Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

Dalla data della sua istituzione sono infatti venute meno le competenze del Comitato relative all’attuazione dell’accordo di Schengen per effetto della comunitarizzazione della materia. Infatti il terzo pilastro dell’Unione europea riguardava, nell’originaria formulazione del Trattato di Maastricht, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI), disciplinata dal titolo VI del Trattato. Il Trattato di Amsterdam ha poi comunitarizzato, spostandoli nel Trattato che istituisce la Comunità europea (nuovo titolo IV della parte terza: articoli 61-69), alcuni dei settori originariamente rientranti nel terzo pilastro (in particolare le materie dell’immigrazione, dell’asilo, del controllo delle frontiere e la cooperazione giudiziaria in materia civile). Il terzo pilastro ha perso così la denominazione GAI, acquisendo quella di «cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale». Per altro verso la comunitarizzazione delle competenze in materia di immigrazione e l’implementazione delle competenze del Consiglio, in una logica che presenta ancora forti caratteri intergovernativi, inducono a porci il problema del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente e discendente di adeguamento degli ordinamenti interni a quello comunitario.

Appare quindi opportuno aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge n. 388 del 1993, tenuto conto che alle originarie competenze si sono aggiunte prima quelle relative alla vigilanza sull’Unità nazionale EUROPOL, introdotte dall’articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, e poi le competenze di vigilanza, controllo e indirizzo in materia di immigrazione di cui all’articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189. In particolare appare opportuno valorizzare il capitolo immigrazione, in una logica cooperativa con gli altri organi parlamentari, al fine di rendere il Comitato una sede stabile di dibattito politico sull’evoluzione dell’approccio comunitario al problema e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia di immigrazione.

Tale argomento presenta infatti particolare attualità e progredisce in complessità alla luce dell’intensificarsi dei flussi di immigrazione in Europa, non solo da Paesi del bacino del Mediterraneo, ma anche da molti altri Paesi del sud e dell’est, attraverso i Paesi terzi vicini dell’Unione europea. In Europa infatti l’attenzione al fenomeno è in costante crescita, come dimostra il progressivo incremento delle iniziative europee in materia, ad esempio nell’ambito del partenariato euromediterraneo ed euroafricano e della politica di vicinato. Non è tuttavia dato riscontrare una sufficiente attenzione da parte del Parlamento europeo, ancora poco coinvolto nei meccanismi di cui al titolo IV della parte terza del Trattato CE, e dei Parlamenti nazionali, se non in occasione di specifiche vicende (spesso drammatiche) connesse al fenomeno, cosicché si va creando una «zona grigia» caratterizzata da mancanza o da approssimazione delle informazioni, alla quale è bene che, in sede parlamentare, sia prestata adeguata attenzione a causa del progressivo aggravarsi del fenomeno.

In proposito si segnala che nell’ottobre 2005 il vertice tenutosi sotto la presidenza britannica ad Hampton Court ha tracciato per la prima volta le linee di una politica europea in materia di immigrazione, consegnando alla Commissione europea un’agenda comprendente quattro grandi temi: la cooperazione con i Paesi di origine e, quindi, il rafforzamento delle intese, con particolare riguardo alla dimensione euromediterranea ed euroafricana e ai Paesi vicini dell’Europa verso oriente, dai quali proviene un consistente flusso migratorio; lo sviluppo di un sistema armonico di protezione delle frontiere esterne dell’Unione europea, per creare solidarietà tra Paesi membri nel fronteggiare i flussi di immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani; l’elaborazione di una strategia europea per l’immigrazione legale economica, cioè per affrontare in una dimensione europea l’offerta di posti di lavoro legali, governando i flussi migratori senza ricorrere solo a misure nazionali, come finora fatto con il ricorso alla definizione di quote; la necessità di soluzioni fondate su un maggiore ricorso a politiche di integrazione. I risultati di questa agenda sono stati messi a punto in occasione della Conferenza euroafricana a Rabat, svoltasi il 10 e 11 luglio 2006, in cui si sono affrontate questioni come il controllo della rotta occidentale africana dell’immigrazione, e in occasione della Conferenza di Tripoli, svoltasi il 22 e 23 novembre 2006, realizzata dall’Unione africana e dalla Commissione europea. A dimostrazione dell’attenzione sul tema la Libia, per la prima volta, pur non essendo un Paese membro della partnership euromediterranea, dal momento che non ha siglato il processo degli accordi di Barcellona, ha accettato di impegnarsi nel ruolo di coorganizzatore della Conferenza. Inoltre sono state poste le basi per alcune idee di partenariato effettivo con Paesi di origine e Paesi di transito, come la Libia, il Marocco, l’Algeria, la Tunisia, l’Egitto. Nel documento politico adottato a conclusione della Conferenza di Tripoli si è affermato con chiarezza che Europa e Africa devono elaborare insieme politiche di prevenzione e che la Commissione europea può intervenire finanziariamente nei Paesi di origine per curare programmi di formazione per aspiranti migranti, dedicati all’insegnamento della lingua, al consolidamento delle istituzioni, alla creazione dello sviluppo locale, alla ricerca di una immigrazione non considerata come pericolo e non imposta dalla disperazione. Importanti indicazioni in materia sono emerse nel corso dell’audizione svoltasi il 14 dicembre 2006, presso il Comitato parlamentare Schengen, del Vicepresidente della Commissione europea Franco Frattini, che ha il portafoglio sui temi connessi al terzo pilastro, nel quale ricade anche la materia dell’immigrazione.

Per quanto concerne lo spazio Schengen nella medesima audizione è emerso come il sistema denominato «Schengen 2 (SIS 2)» resti la priorità assoluta, in quanto tale evoluzione del sistema di informazioni Schengen, che permette di circolare senza passaporto nell’area dei Paesi che ne fanno parte, dovrà essere estesa ad altri nuovi Paesi membri che ne hanno fatto domanda. Perché Schengen 2 sia in funzione occorrono tempi tecnici che si completeranno intorno alla metà del 2008. Per mantenere l’obiettivo ancora più ambizioso di permettere l’apertura delle frontiere interne ai nuovi Paesi membri sin dalla fine del 2007, esiste un accordo politico che permette l’applicazione del sistema Schengen transitorio, chiamato «Schengen 1 plus (SIS One for All)». Ciò significa estendere l’attuale sistema di informazioni Schengen agli altri Paesi membri che lo hanno chiesto, a condizione che ciascuno di essi raggiunga le condizioni di sicurezza alle frontiere aeroportuali, terrestri e marittime. Se i nuovi Paesi membri raggiungeranno le condizioni dell’acquis di Schengen, inderogabili per la sicurezza europea, dal 1o dicembre 2007 si potranno eliminare le frontiere interne, terrestri e marittime, e dal marzo 2008 le frontiere aeroportuali (a marzo, infatti, scatta l’ora legale, quindi tutti i piani di volo delle linee aeree cambiano). Ciò evidentemente impone un costante e attento monitoraggio in ordine alle conseguenze che ne possono derivare sul piano dell’effettivo controllo e dell’incremento dei flussi migratori infraeuropei.

Si comprendono pertanto le ragioni per le quali è opportuno aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, ancorché nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cui competenze normative e consultive non possono essere incise: sarebbe in ogni caso cura del Comitato promuovere ogni opportuno raccordo con le altre Commissioni al fine di approfondire ogni aspetto del fenomeno, dal punto di vista delle conseguenze che produce non solo in Italia ma anche in Europa.

Passando al testo della proposta di legge, con l’articolo 1 si modifica la denominazione dell’attuale Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, semplificandola in «Comitato parlamentare in materia di immigrazione».

Con l’articolo 2, mantenendo le attuali - ma residuali - competenze connesse all’attuazione dell’accordo di Schengen (a tal fine si abroga la desueta competenza di cui al comma 4 dell’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388) e alla vigilanza sull’Unità nazionale EUROPOL, di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, si propone di specificare le competenze in materia di immigrazione di cui all’articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel senso di includervi anche il controllo e la vigilanza sui flussi di immigrazione in Italia in rapporto alle previsioni del titolo IV della parte terza del Trattato CE. Si prevede inoltre espressamente che il Comitato eserciti le funzioni di indirizzo nei riguardi del Governo e possa presentare relazioni alle Camere.

La presente iniziativa è scaturita da un dibattito presso il Comitato parlamentare costituito nella corrente legislatura svoltosi in un clima bipartisan, nel quale è emersa la consapevolezza che occorre il massimo impegno di tutte le forze politiche nella messa a punto di ogni contributo utile alla definizione di una politica europea dell’immigrazione, nell’ambito della quale l’Italia - con il suo patrimonio di esperienze - possa concorrere nel controllo dei flussi migratori clandestini con iniziative concertate ed efficaci.

Ampliandone le competenze, nel rispetto di quelle degli altri organi parlamentari, il Comitato parlamentare potrà offrire il proprio contributo, accentuando l’interesse del Parlamento nazionale per un tema di grande rilievo civile e di cruciale interesse per la diffusione di una cultura europea della dignità della persona, che possa essere di modello per tutti i Paesi vicini.

Per tali ragioni auspichiamo una approvazione unanime e in tempi rapidi della presente proposta di legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume la denominazione di «Comitato parlamentare in materia di immigrazione».

 

Art. 2.

1. Il Comitato parlamentare di cui all’articolo 1 della presente legge esercita le competenze previste dal comma 1 dell’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, relative al controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, le competenze previste dall’articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, relative alla vigilanza sull’attività dell’Unità nazionale EUROPOL, nonché le competenze previste dall’articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, relative all’indirizzo, al controllo e alla vigilanza in materia di immigrazione e di asilo.

2. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è abrogato.

3. L’articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (Ulteriori compiti del Comitato parlamentare in materia di immigrazione). - 1. Al Comitato parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, sono altresì attribuiti compiti di indirizzo, controllo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione e di asilo, nonché delle previsioni del titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957, e successive modificazioni. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato esercita le funzioni di indirizzo nei riguardi del Governo e può presentare relazioni alle Camere».

 

 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


 

L. 30 settembre 1993, n. 388.
Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.
(art. 18)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1993, n. 232, S.O.

(2)  Vedi, anche, il Protocollo e l’Accordo ratificati con L. 28 ottobre 1994, n. 636, la L. 27 maggio 1999, n. 197 e la L. 27 maggio 1999, n. 198.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero della giustizia: Nota 29 dicembre 2003;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 ottobre 1997, n. 571.

 

(omissis)

 

Art. 18. 

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione (17).

 

2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

 

3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

 

4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l’Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell’articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s’intende favorevole alla decisione.

 

5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

 

6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull’applicazione della Convenzione.

 

7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

 

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(17)  La denominazione del Comitato è stata così modificata dall’art. 37, L. 30 luglio 2002, n. 189. La stessa norma ha, inoltre modificato i compiti del suddetto comitato.

 

(omissis)

 

 

 


 

L. 23 marzo 1998, n. 93.
Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.
(art. 6)

 

(1) (2)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 1998, n. 86, S.O.

(2)  Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che in data 18 maggio 1998 si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica; di conseguenza la presente convenzione è entrata in vigore il 1° ottobre 1998 (comunicato in Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 252).

 

(omissis)

Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato parlamentare di controllo sull’attuazione e sul funzionamento della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume anche funzioni di vigilanza sull’attività dell’Unità nazionale EUROPOL.

 

2. Il Governo presenta annualmente al comitato una relazione sull’attuazione della convenzione di cui all’articolo 1.

 

3. Il regolamento del comitato disciplina l’attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1.

 

(omissis)


 

L. 7 giugno 1999, n. 182.
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, redatto sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

(art. 3)

 

(1)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 1999, n. 142.

 

(omissis)

Art. 3.

1. Ai sensi dell’articolo 17 del protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge, le immunità ivi previste si applicano esclusivamente con riferimento alle funzioni attribuite specificamente ad Europol dall’articolo 3 della convenzione istitutiva, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93.

 

2. La relazione del Governo prevista dall’articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, comprende anche le informazioni essenziali e le valutazioni del Governo ai fini dell’attuazione dell’articolo 17 del protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge.

(omissis)


 

L. 30 luglio 2002, n. 189.
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(art. 37)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 10 settembre 2002, n. 58; Nota 26 giugno 2003;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 16 ottobre 2002, n. 353; Circ. 25 ottobre 2002, n. 161; Circ. 14 novembre 2002, n. 169; Msg. 20 dicembre 2002, n. 821; Msg. 7 febbraio 2003, n. 16; Msg. 7 febbraio 2003, n. 17; Circ. 28 febbraio 2003, n. 45; Msg. 23 luglio 2003, n. 28; Msg. 17 febbraio 2004, n. 4383; Circ. 6 aprile 2004, n. 61;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 20 settembre 2002, n. 50/2002; Circ. 20 dicembre 2002, n. 62/2002;

- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2002, n. 79/E; Circ. 21 marzo 2003, n. 16/E;

- Ministero dell’interno: Circ. 9 settembre 2002, n. 14; Nota 31 ottobre 2002; Circ. 9 gennaio 2003, n. 300/C/2002/2800/P/12.222.11/1^Div.; Circ. 20 gennaio 2003, n. 300/C/2002/2879/P/12.222.8/1^Div.

(omissis)

Art. 37.

Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

1. Al Comitato parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

 

(omissis)


Decreto ministeriale 21 febbraio 1996, n. 214
Istituzione dell’Unità nazionale Europol

 

 

 

 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

 

VISTA la legge 1 aprile 1981, n.121 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il proprio decreto del 16 ottobre 1984 - e successive modificazioni ed integrazioni - con cui, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stati determinati il numero e le competenze degli Uffici, dei servizi e delle Divisioni in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché i relativi livelli dirigenziali.

 

VISTO il proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro in data 22 marzo 1994, con il quale si istituisce, tra l’altro nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Divisione SIRENE quale struttura nazionale di collegamento nell’ambito del sistema di cooperazione Schengen;

 

VISTO l’articolo 4, comma 6, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, che demanda al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale, la funzione di collegamento tra la Direzione Investigativa Antimafia e le altre strutture investigative delle Forze di Polizia.

 

VISTI gli art 4,comma 6, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, che demanda al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza . Direttore Centrale della Polizia Criminale, la funzione di collegamento tra la Direzione Investigativa Antimafia e le altre strutture investigative delle Forze di Polizia;

 

VISTI gli articoli K.1.9 e K.3, paragrafo 2 del titolo VI del trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992;

 

VISTA l’Azione Comune, relativa all’Unità Droghe di Europol, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 10 marzo 1995;

 

VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3, comma 2 della citata Azione Comune concernenti, rispettivamente, gli obiettivi e l’estensione dei settori di cooperazione della menzionata Unità Droghe di Europol e la previsione di autorità centrali nazionali negli Stati membri;

 

VISTI gli articoli 1 e 4 della Convenzione Europol, basata sull’articolo K.3 del titolo VI del trattato sull’Unione europea, firmata il 26 luglio 1995, che prevedono la costituzione, in ciascuno Stato membro, di una Unità nazionale incaricata di gestire i collegamenti tra Europol ed i servizi nazionali competenti;

 

VISTO l’articolo 45, comma 6, della Convenzione Europol che prevede, in attesa dell’entrata in vigore della stessa, l’adozione, da parte degli Stati membri, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali, di tutte le misure preparatorie necessarie all’avvio delle attività di Europol;

 

RITENUTA, pertanto la necessità di costituire una Unità nazionale per lo svolgimento dei compiti a questa devoluti dall’Azione Comune e dalla Convenzione;

 

SENTITI i Ministri della Difesa e delle Finanze;

 

EMANA

 

il seguente decreto:

 

Articolo 1

 

Presso l’Ufficio del Vice Direttore della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale è istituita l’Unità Nazionale Europol.

 

Articolo 2

 

L’Unità nazionale di cui all’articolo 1 è l’unico organo di collegamento tra Europol e le competenti strutture italiane di polizia, per la gestione dei reciproci flussi informativi secondo la legislazione nazionale.

 

Articolo 3

 

L’Unità Nazionale Europol provvede ad esercitare i compiti individuati dall’articolo 3 dell’Azione Comune, nonché dalla Convenzione Europol ed in particolare, dall’articolo 4 di tale Convenzione.

 

Articolo 4

 

L’Unità Nazionale - Europol, articolata in sezioni, è di 1ivello divisionale. A questa è preposto, con possibilità di alternanza nell’Incarico, un Primo Dirigente della Polizia di Stato o un Ufficiale di grado equivalente dell’Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso di adeguati requisiti professionali riferiti ai settori della cooperazione internazionale di polizia nonché alla conoscenza di lingue estere e delle applicazioni informatiche.

 

Articolo 5

 

All’Unità Nazionale Europol sono assegnati, in prima attuazione secondo i contingenti indicati nella tabella allegata, Funzionari del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali di grado non superiore a Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo dello Guardia di Finanza, non è personale di tali Forze di polizia di qualifica e gradi non direttivi. Alla stessa Unità può essere assegnato personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

 

Articolo 6

 

Al fine di assicurare i1 costante collegamento con Europol oltre il limite dell’orario di ufficio, dovranno essere previsti turni di reperibilità del personale assegnato all’Unità Nazionale Europol.

 

Articolo 7

 

Attese le previsioni recate dall’Azione Comune e dalla Convenzione Europol circa la responsabilità di ciascuno Stato membro in materia di controllo dei propri Ufficiali di collegamento ed il legame operativo tra gli stessi e le Unità nazionali, gli Ufficiali di collegamento italiani. inviati all’Aja presso Europol operano alle dipendenze dell’Unità Nazionale Europol.

 

Articolo 8

 

Per agevolare l’espletamento dei suoi compiti assicurando, nel contempo, la rapidità dei flussi informativi, l’Unita Nazionale Europol è collegata con il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’interno.

 

Articolo 9

 

L’Unità Nazionale Europol è dotata dei mezzi tecnici ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

 

Articolo 10

 

Un consigliere ministeriale aggiunto presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale assicura il coordinamento l’Unità Nazionale Europol e la Divisione SIRENE, istituita con il decreto interministeriale de1 22 marzo 1994- citato in premessa. A tal fine sovrintende sull’organizzazione e sull’attività dei suddetti uffici, formulando proposte per il migliore assolvimento dei compiti da parte degli stessi.

 

Articolo 11

 

Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato dell’attuazione del presente decreto, che sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo.

 

 

 


Normativa comunitaria

 


 

Trattato che istituisce la comunità europea
(artt. 61-69)
(versione consolidata)

 

 

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI(2),

 

DETERMINATI a porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei,

 

DECISI ad assicurare mediante un’azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l’Europa,

 

ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

 

RICONOSCENDO che l’eliminazione degli ostacoli esistenti impone un’azione concertata intesa a garantire la stabilità nell’espansione, l’equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

 

SOLLECITI di rafforzare l’unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

 

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

 

NELL’INTENTO di confermare la solidarietà che lega l’Europa ai paesi d’oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,

 

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d’Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

 

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all’istruzione e attraverso l’aggiornamento costante,

 

HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

 

(Elenco dei firmatari non riprodotto)

 

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

 

(omissis)

TITOLO IV

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

 

Articolo 61

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:

 

a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell’articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell’articolo 62, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a norma dell’articolo 31, lettera e), del trattato sull’Unione europea,

 

b) altre misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell’articolo 63,

 

c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all’articolo 65,

 

d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all’articolo 66,

 

e) misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all’interno dell’Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull’Unione europea.

 

 

Articolo 62

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

 

1) misure volte a garantire, in conformità all’articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell’Unione sia cittadini di paesi terzi, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne;

 

2) misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:

 

a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l’effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere;

 

b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:

 

i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

 

ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;

 

iii) un modello uniforme di visto;

 

iv)  norme relative a un visto uniforme;

 

3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

 

 

Articolo 63

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

 

1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:

 

a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l’esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri;

 

b) norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

 

c) norme minime relative all’attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi;

 

d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;

 

2)  misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:

 

a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale;

 

b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi;

 

3) misure in materia di politica dell’immigrazione nei seguenti settori:

 

a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

 

b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

 

4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

 

Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

 

Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.

 

 

Articolo 64

1. Il presente titolo non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

2.   Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall’afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.

 

 

Articolo 65

Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell’articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:

 

a) il miglioramento e la semplificazione:

 

- del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali,

- della cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova,

- del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;

 

b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;

 

c) l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

 

 

Articolo 66

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.

 

 

Articolo 67(7)

 

1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all’unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

 

2. Trascorso tale periodo di cinque anni:

 

- il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio,

-  il Consiglio, deliberando all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all’articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.

 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all’articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;

 

4.   In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all’articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251.

 

5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all’articolo 251:

 

- le misure previste all’articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie,

 

- le misure previste all’articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.

 

 

Articolo 68

1. L’articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l’interpretazione del presente titolo oppure la validità o l’interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

 

2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell’articolo 62, punto 1, in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.

 

3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

 

 

Articolo 69

 

Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda.

 

 

 



[1]     Procedure di infrazione n. 2006/787 e 2006/878.

[2]     Regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 Febbraio 2003 (Regolamento di Dublino) e relativo regolamento di attuazione (Regolamento della Commissione (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 2003), e regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’ 11 Dicembre 2000, concernente l’istituzione del sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per un efficace applicazione della convenzione di Dublino(Regolamento Eurodac) e relativo regolamento di attuazione (Regolamento del Consiglio (CE) n. 407/2002 del 28 febbraio 2002)

[3]     Art. 34, par.2 TUE: Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione. A questo scopo, deliberando all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

      c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari dehli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l’attuazione di tali decisioni a livello dell’Unione

[4]     Le conclusioni si richiamano espressamente a quanto stabilito dal Consiglio del 4-5 dicembre 2006. In quella riunione il Consiglio ha convenuto che la convenzione Europol sia sostituita da una decisione del Consiglio, ritenendo che ciò costituisca un netto miglioramento del funzionamento operativo e amministrativo dell’Europol. Nella stessa data il Consiglio ha deciso altresì che si esegua una valutazione esauriente delle implicazioni del finanziamento dell’Europol a titolo del bilancio generale dell’Unione europea e dell’applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, seguendo il principio delle neutralità del bilancio e tenuto conto delle esigenze specifiche del mandato e dei compiti dell’Europol.

[5]     Legge 30 settembre 1993, n. 388, Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

[6]     Per un’illustrazione del “Sistema Schengen” si rinvia all’apposita scheda di lettura, curata dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

[7]     L. 23 marzo 1998, n. 93, Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

[8]     Art. 6: “1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume anche funzioni di vigilanza sull’attività dell’Unità nazionale EUROPOL.

      2. Il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione sull’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1.

      3. Il regolamento del Comitato disciplina l’attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1”.

[9]     L. 23 marzo 1998, n. 93, Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

[10]    L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

[11]    Nel marzo 1999, il Regno Unito ha chiesto di partecipare ai seguenti aspetti della cooperazione avviata nel quadro di Schengen: cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, lotta contro gli stupefacenti e sistema d’informazione (SIS). Tuttavia, a causa del problema particolare di Gibilterra, fonte di conflitti tra Spagna e Regno Unito, il processo ha subito ritardi e la decisione favorevole del Consiglio è giunta solo il 29 maggio 2000 (Decisione 2000/365/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 131 del1° giugno 2000). Nel giugno del 2000 anche l’Irlanda ha chiesto di aderire alle medesime disposizioni dell’acquis e la richiesta è stata approvata dal Consiglio con la decisione del 28 febbraio 2002.

      L’Irlanda ha chiesto di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen con due lettere, rispettivamente del 16 giugno 2000 e del 1° novembre 2001, indirizzate al presidente del Consiglio dell’Unione. La Commissione e il Consiglio hanno espresso i loro pareri sottolineando che la partecipazione parziale dell’Irlanda non deve impedire la coerenza dell’insieme delle disposizioni costitutive dell’acquis.

      L’Irlanda ha peraltro chiesto di partecipare alla totalità delle disposizioni sull’attuazione e il funzionamento del sistema di informazione Schengen (SIS). Il 28 febbraio 2002, il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla richiesta dell’Irlanda. Tale decisione è efficace dal 1° aprile 2002 (Decisione 2002/192/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 64 del 7.03.2002).

[12]    Il SIS, permettendo alle autorità competenti degli Stati membri di disporre di segnalazioni relative a determinate categorie di persone e di oggetti, Costituisce un elemento essenziale per il corretto funzionamento dello spazio di sicurezza, libertà e giustizia. A questo scopo, contribuisce all’attuazione delle disposizioni previste sia in materia di libera circolazione delle persone (titolo IV del Trattato) sia per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia (titolo VI del Trattato).

[13]    Il Consiglio ha affidato alla Commissione l’incarico di sviluppare il SIS II nella riunione del 6 dicembre 2001. Cfr. la comunicazione della Commissione “Lo sviluppo del sistema d’informazione Schengen II” (COM (2001) 720., e la successiva comunicazione dell’11 dicembre 2003, relativa allo sviluppo del sistema di informazione Schengen II e possibili sinergie con un futuro sistema di informazione visti (VIS) COM (2003) 771.

[14]    Decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006 pubblicata in G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, L 411.

[15]    Trattato che istituisce la Comunità europea. Parte terza (Politiche dell’Unione)Titolo IV (Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone) (artt. 61-69).