Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno A.C. 777
Riferimenti:
AC n. 777/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 112
Data: 05/03/2007
Descrittori:
ISTITUZIONE DI ENTI   PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI
PUGLIA     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno

A.C. 777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 112

 

5 marzo 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File Am0047

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

§      Formulazione del testo  13

Schede di lettura

§      Art. 1 (Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno)19

§      Art. 2 (Contributo a favore del Parco per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici)22

§      Art. 3 (Recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco)24

§      Art. 4 (Etichettatura dei prodotti tipici locali)25

§      Art. 5 (Disposizioni finanziarie)26

Progetto di legge

§      A.C. N. 777, (on. Di Gioia), Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno  31

Iter parlamentare

§      A.C. N. 777, (on.Di Gioia ed altri), Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno  41

Esame in sede consultiva

-       I Commissione Affari costituzionali)

Seduta del 23 Marzo 2004  51

-       V Commissione Bilancio

Seduta del 16Marzo 2004  53

Seduta del 27 aprile 2004  55

Seduta del 16 giugno 2005  57

-       VII Commissione cultura

Seduta del 2 Marzo 2004  61

Seduta del 3 Marzo 2004  65

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 25 febbraio 2004  67

Seduta del 3 marzo 2004  69

-       XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta del 24 febbraio 2004  75

Seduta del 25 febbraio 2004  77

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 17 marzo 2004  79

Esame in sede referente

Seduta del 23 Settembre 2003  83

Seduta del 16 ottobre 2003  87

Seduta del 28 gennaio 2004  89

Seduta del 12 febbraio 2004  91

Normativa di riferimento

§      L. 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette  97

§      L.R. 24 luglio 1997, n. 19  Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia  127

§      Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)171

 

 

 


Scheda di sintesi per
l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

777

Titolo

Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

18 maggio 2006

§       annuncio

26 settembre 2006

§       assegnazione

26 settembre 2006

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

X Commissione (Attività produttive)

XIII Commissione (Agricoltura)

Commissione per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

 

La proposta di legge, composta da 5 articoli, prevede l’istituzione del venticinquesimo Parco nazionale italiano, il Parco del subappennino Dauno, in un’area compresa in territorio pugliese.

Il provvedimento riproduce nella sostanza una proposta di legge presentata nel corso della XIV legislatura (AC 3222), sulla quale si era registrato un consenso unanime da parte dei rappresentanti dei gruppi presso l’VIII Commissione e che tuttavia presentava profili problematici sotto il profilo finanziario[1].

Numerose disposizioni della proposta di legge riprendono quelle della legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394). Si ricorda in proposito che 11 dei Parchi nazionali oggi esistenti in Italia erano stati istituiti già prima della legge-quadro[2], 6 sono stati istituiti con la stessa legge n. 394[3], e 8 sono stati istituiti con leggi o atti successivi[4].

Oltre alla disposizione istitutiva del Parco e al rinvio ai successivi adempimenti di legge per la perimetrazione, l’adozione di misure di salvaguardia e la costituzione degli organismi provvisori di gestione (articolo 1), la proposta di legge in commento reca ulteriori disposizioni relative in particolare ai tre aspetti specifici del ripristino degli assetti idrogeologici, del recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali e dell’etichettatura dei prodotti tipici con il logo del Parco (articoli 2, 3 e 4): Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, la stretta correlazione fra l’istituzione del Parco e puntuali interventi sui tre punti indicati possono contribuire a fermare lo spopolamento progressivo a cui sono soggette le aree interessate.

In particolare, l’articolo 2 reca un’autorizzazione di spesa a favore del Parco per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici nel perimetro del Parco, prevedendo la predisposizione da parte dell’Ente parco di un programma di intervento da trasmettere al Ministero dell’ambiente e sul quale acquisire il parere della regione e della soprintendenza competente.

L’articolo 3 prevede la facoltà per i comuni compresi nel perimetro del Parco di effettuare interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla migliore fruizione ed utilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, previa individuazione delle zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio stesso, nonché di programmare il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare per le attività del Parco, a fini socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

L’articolo 4 prevede, su richiesta dei produttori, l’etichettatura con il logo del Parco dei manufatti prodotti all'interno del perimetro del Parco, sulla base di un'autorizzazione rilasciata dall'Ente parco previa apposita convenzione.

 

Con riguardo ai profili finanziari, il provvedimento prevede oneri complessivi pari a 7,3 milioni di euro, ripartiti - in base alle distinte disposizioni di spesa - secondo la seguente tabella:

 

Anno

Progetto della perimetrazione del Parco
(art. 1, co. 2)

salvaguardia e ripristino degli assetti idrogeologici
(art. 2, co. 1)

organizzazione e funzionamento del Parco
(art. 5, co. 1)

Totale

2006

0,5

-

-

0,5

2007

-

0,8

1,0

1,8

2008

-

3,5

1,5

5,0

Totale

0,5

4,3

2,5

7,3

 

La clausola di copertura è contenuta nell’art. 5, che prevede l’utilizzazione degli accantonamenti di parte corrente relativi ai Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole, che tuttavia non contengono risorse sufficienti per coprire gli oneri recati dal provvedimento.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata da una relazione illustrativa

 


 

Elementi per l'istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La procedura per l’individuazione dei territori da sottoporre alle forme di protezione (differentemente graduate) previste dalla legge-quadro (legge  394/1991) è imperniata sul Piano triennale per le aree protette, di cui all’articolo 4 della legge stessa. Tali disposizioni tuttavia, sebbene formalmente ancora vigenti (non essendo state espressamente abrogate), sono da considerarsi superate dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha soppresso il Piano triennale[5].

Attualmente, ai sensi della legge n. 394 (art. 8, comma 1) i parchi nazionali “sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Regione”. Non mancano tuttavia esempi di istituzione di parchi nazionali attraverso atto legislativo[6]. In proposito giova riportare quanto ribadito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 422 del 2002: “L'individuazione di parchi nazionali direttamente per legge, anziché tramite procedimento amministrativo, è espressione della posizione eminente del Parlamento nel rappresentare l'interesse nazionale”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la tutela dell’ambiente appartiene alle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Per quanto con la sentenza n. 407 del 2002 la Corte costituzionale abbia fornito (di tale esclusività) una ricostruzione alquanto problematica[7], tuttavia non sembra contestabile in ogni caso un titolo statale a disporre, con propria legge, l’istituzione di un parco nazionale. In tal senso può inoltre richiamarsi quanto affermato dalla stessa Corte nella successiva sentenza n. 422 del 18 ottobre 2002[8] con cui la Corte ha avuto modo di chiarire in modo esplicito che il primo momento del procedimento istitutivo di un parco nazionale è riconducibile essenzialmente alla competenza nazionale.

Occorre tuttavia ricordare che nella stessa sentenza, la Corte ha affiancato a tale interpretazione anche altre considerazioni circa il bilanciamento dei rispettivi ruoli fra Stato e Regione[9], precisando che la competenza statale è legittima “fino a tanto che non si abbia una distorsione degli apprezzamenti del legislatore e un evidente abuso della sua funzione, con l'attribuzione ad aree evidentemente prive di valore ambientale e naturalistico di importanza nazionale della qualificazione di parco nazionale”. La Corte, in particolare, nel respingere il ricorso regionale, non ha escluso il titolo delle Regioni e degli stessi enti locali a partecipare al complesso iter procedimentale istitutivo del Parco anche in forme più attive rispetto a quella del semplice parere. La Corte ha infatti precisato – nel motivare la sentenza di rigetto – che “ la norma impugnata, non istituisce il Parco nazionale in questione ma ne prevede l’istituzione a opera di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione”.

Rispetto a tale giurisprudenza, non appare problematica la previsione contenuta dell’articolo 1, comma 2, della delimitazione provvisoria del Parco con un decreto del Ministro dell’ambiente, posto che essa contempla la previa intesa con la regione Puglia e gli enti locali interessati.

 

Si segnala, inoltre, che l’art. 2, comma 7, della legge n. 394 del 1991 (come modificato dalla legge n. 426 del 1998) ha previsto che “la classificazione e l’istituzione dei Parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d’intesa con le Regioni”.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da rilevare.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Nulla da rilevare.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Biodiversità

Il 22 maggio 2006  la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltreSostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” (COM (2006) 216).

Il documento definisce un approccio ambizioso per interrompere entro il 2010 la perdita di biodiversità nell’Unione europea e contribuire a garantire la biodiversità planetaria entro lo stesso termine. In particolare, la Commissione propone un piano d’azione contenente misure concrete; definisce le responsabilità delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri; specifica indicatori per monitorare i progressi realizzati.

La comunicazione identifica quattro aree prioritarie e i relativi obiettivi:

·   la biodiversità nell’Unione europea (salvaguardare gli habitat e le specie più importanti; conservare e ristabilire la biodiversità nelle campagne e nell’ambiente marino; conciliare sviluppo territoriale e biodiversità; ridurre gli effetti delle specie allogene invasive);

·   l’Unione europea e la biodiversità globale (rafforzare l’efficacia della governance internazionale in materia di biodiversità ed ecosistemi; potenziare il sostegno alla biodiversità nell’ambito dell’assistenza esterna dell’UE; ridurre l’impatto del commercio internazionale;

·   biodiversità e cambiamenti climatici (sostenere l’adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici);

·   conoscenze (rafforzare le conoscenze in materia di conservazione e uso sostenibile della biodiversità).

Per raggiungere gli obiettivi indicati, secondo la Commissione occorre assicurare finanziamenti adeguati, rafforzare il processo decisionale nell’UE, istituire partenariati tra i gruppi interessati alla conservazione della biodiversità e i vari settori della società che hanno un impatto su di essa; favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e incoraggiarne la partecipazione ad un uso sostenibile della biodiversità.

 

Il Consiglio ha adottato, il 18 dicembre 2006, conclusioni su “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010”, nelle quali, rallegrandosi della comunicazione della Commissione, esorta la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per mettere a punto la rete Natura 2000; pone l’accento sull’importanza della pianificazione territoriale e sottolinea la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione regionale e locale in tale contesto; sollecita la Commissione e gli Stati membri a cogliere le opportunità previste dalle politiche in materia di agricoltura, sviluppo rurale, silvicoltura e pesca allo scopo di sostenere l’obiettivo della biodiversità, sia all’interno delle zone protette, sia nell’insieme dell’ambiente più ampio rurale e marino.

Strumento finanziario per l’ambiente

Il 29 settembre 2004 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento su un nuovo strumento finanziario per l’ambiente  (LIFE+) (COM(2004) 621), inteso a riunire gran parte degli attuali programmi finanziari destinati all’ambiente, al fine di migliorarne l’efficienza.

“Natura e biodiversità” è una delle tre componenti[10] del programma LIFE+ che si prefigge, fra gli altri, i seguenti obiettivi specifici: contribuire all’attuazione della politica e della normativa comunitaria in materia di natura e biodiversità, in particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, incluso a livello locale e regionale, e sostenere l’ulteriore sviluppo e attuazione della rete Natura 2000, compresi gli habitat e le specie costieri e marini.

La dotazione finanziaria di LIFE+ (2007-2013) ammonta a 185.4372.000 Euro.

Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato, secondo la procedura di codecisione, una posizione comune sulla proposta, che è stata approvata con emendamenti dal Parlamento europeo in seconda lettura il 24 ottobre 2006.

Uso sostenibile delle risorse naturali

Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali (COM(2005)670), che definisce un approccio strategico volto a garantire, nel tempo, un uso più sostenibile, e quindi più efficiente, delle risorse naturali, nonché a ridurre l’impatto ambientale negativo della loro utilizzazione, in modo da associare la crescita economica con miglioramenti generali dell’ambiente.

 

Obiettivo generale della strategia consiste nel ridurre gli impatti ambientali negativi prodotti dall’uso delle risorse naturali in un’economia in espansione, concetto chiamato “disaccoppiamento” (decoupling). Sul piano pratico, ciò implica la riduzione degli impatti ambientali per unità di risorse utilizzata migliorando in pari tempo la produttività delle risorse in tutta l’economia dell’UE. Per le risorse rinnovabili ciò significa mantenersi al di sotto della soglia di sovrasfruttamento.

Il Consiglio ha adottato, il 23 ottobre 2006, conclusioni sull’uso sostenibile delle risorse naturali nelle quali accoglie con favore la comunicazione sulla strategia tematica e chiede alla Commissione e agli Stati membri di fissare obiettivi di impatto e di eco-efficienza specificamente connessi alle risorse per completare la strategia entro il 2010, sottolineando che gli obiettivi e le misure dovrebbero riguardare l’uso delle risorse naturali che hanno le ricadute più negative sull’ambiente e a livello sociale.

Protezione del suolo

Il 22 settembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione relativa alla strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006) 231) e la proposta di direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (COM(2006)232).

La strategia si articola attorno a quattro pilastri fondamentali:

·         adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all’uso sostenibile del suolo;

·         integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell’attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;

·         riduzione del divario oggi esistente in termini di conoscenze in alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;

·         maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo.

La Commissione ritiene che con una direttiva quadro si potrebbe istituire una disciplina per l’adozione, al livello territoriale e amministrativo più opportuno, di piani per affrontare le minacce ove queste si presentano.

La strategia è in attesa di esame da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. La proposta di direttiva, che seguirà la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata in prima lettura del Parlamento europeo a maggio 2007.

Catastrofi naturali

Fondo di solidarietà

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un Fondo di solidarietà per far fronte alle catastrofi maggiori (naturali, industriali e tecnologiche, urgenze in materia di sanità pubblica, atti di terrorismo) riguardanti gli Stati membri o i paesi candidati impegnati nei negoziati di adesione con l’UE (COM(2005)108).

Il 18 maggio 2006 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, approvando emendamenti, secondo la procedura di codecisione.

Il 18 maggio 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni), nella quale, fra l’altro: chiede agli Stati membri di riflettere sul ruolo della foresta nell’Unione europea, nel quadro di una gestione sistemica del territorio che prenda in considerazione anche la sicurezza idraulica, riconoscendo, in particolare, la specificità della foresta mediterranea; di istituire dei Fondi forestali nazionali per la prevenzione delle catastrofi e il rinnovo della foresta; ritiene necessaria una migliore utilizzazione dei Fondi strutturali e di coesione in vista dell’adozione di misure strutturali volte a prevenire la siccità - il principale fattore aggravante le catastrofi naturali – e della ricostruzione/ripristino delle aree danneggiate da alluvioni, siccità o incendi della rete natura 2000; invita la Commissione presentare una strategia tematica sulla siccità e una direttiva sulla prevenzione e sulla gestione degli incendi; esorta la Commissione a raccomandare agli Stati membri l’elaborazione di mappe delle zone a rischio d’incendio e di inondazioni e di tenerne conto nella gestione urbanistica del territorio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Premesso che l’articolo 1, comma 2, prevede che la delimitazione provvisoria del Parco avvenga con un decreto del Ministero dell’ambiente, previa intesa con la regione Puglia e gli enti locali interessati, occorre valutare l’opportunità di un coinvolgimento delle Regioni anche ai fini dell’adozione del decreto istitutivo del comitato di gestione per la gestione provvisoria del Parco, di cui all’articolo 1, comma 3.

Attribuzione di poteri normativi

L’istituzione di un parco nazionale si svolge in vari passaggi (decisione istitutiva; individuazione, provvisoria e definitiva, delle aree e determinazione dei confini; stabilimento delle misure di salvaguardia; creazione di enti o autorità di gestione).

La proposta di legge in esame contiene la decisione istitutiva iniziale. A tale decisione dovrà far seguito, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, un decreto del Ministro dell’ambiente per la delimitazione provvisoria del Parco e per l’adozione – d’intesa con la regione e gli enti locali interessati – delle misure di salvaguardia per il mantenimento dello stato dei luoghi.

Si segnala che la proposta di legge non disciplina la procedura di delimitazione definitiva del Parco.

Un ulteriore adempimento (sia pure non di carattere normativo) è previsto dal comma 3 dello stesso art. 1 (istituzione del comitato di gestione per la gestione provvisoria del Parco).

Coordinamento con la normativa vigente

In primo luogo, si ricorda che l’istituzione di un’area protetta regionale nei territori in oggetto è già prevista da una legge della Regione Puglia (legge 24 luglio 1997, n. 19). Sembrerebbe pertanto opportuno, nel corso dell’istruttoria legislativa, verificare il coordinamento della proposta in esame con la normativa regionale già vigente.

L’articolo 2 inoltre non reca disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di assetto idrogeologico (sulla quale, cfr. la scheda di lettura). La proposta di legge in particolare non prevede un collegamento fra l’elaborazione e l’attuazione del programma di intervento e la complessa attività di pianificazione di bacino e di programmazione degli interventi svolta ordinariamente dalle Autorità di bacino, che peraltro non sono indicati fra gli organi che devono esprimere il parere sul programma di intervento, ai sensi del comma 3.

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 3 della proposta di legge detta norme per il recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del parco. Si segnala che il capo III della pdl n. 15 (recante misure a sostegno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette), attualmente all’esame delle Commissioni riunite V e VIII, contempla specifici interventi volti al recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree protette.

Si segnala, inoltre, che è in corso di esame presso l’VIII Commissione un’altra proposta di legge volta all’istituzione di un Parco nazionale. Si tratta dell’A.C. 18 degli onorevoli Realacci e Benvenuto, recante istituzione del Parco nazionale di Portofino.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge non riporta un’indicazione dei territori che verrebbero ricompresi nel Parco: la definizione dei comuni inseriti nel Parco avverrà solo in sede di perimetrazione.

Tuttavia, può essere utile ricordare che la Regione Puglia ha inserito i Boschi del subappennino Dauno settentrionale e quelli del subappennino Dauno meridionale nell’elenco delle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, recante “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia” (art. 5, comma 1, lettere E2) ed E3). La scelta regionale riguarda zone boscate localizzate negli agri dei comuni di Biccari, Faeto, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Casalnuovo Monterotaro, Volturara Appula, San Marco La Catola, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino e Castelnuovo della Daunia (per quanto riguarda la zona settentrionale) e di Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto, Panni, Accadia e Sant'Agata di Puglia (per quanto riguarda la zona meridionale). Si tratta di 17 comuni (la cui popolazione ammonta complessivamente a 33.969, abitanti, per una superficie di 928,4 Kmq, e una densità di 36,6 abitanti/Kmq).

Si osserva, tuttavia, che la proposta di legge sembrerebbe però riferita ad un’area solo parzialmente coincidente con i comuni sopra elencati. La relazione illustrativa riporta infatti il dato di 28 comuni.

Formulazione del testo

Preliminarmente, da un punto di vista formale, negli articoli 1,  2 e  5, la denominazione “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio” andrebbe sostituita con quella “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” introdotta dall’art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181

Con riferimento all’articolo 1, si segnala che:

§         non viene disciplinata la procedura per la delimitazione definitiva del Parco nazionale del subappennino Dauno;

§         al comma 2, occorrerebbe aggiornare all'anno in corso l'autorizzazione di spesa da esso recata (e la conseguente copertura finanziaria contenuta nell’art. 5, comma 2).

Con riferimento all’articolo 2, si osserva:

§         che andrebbe chiarito a quale soggetto spetta l’approvazione del programma di intervento e il momento in cui i pareri indicati devono essere acquisiti;

§         per quanto riguarda il previsto parere della soprintendenza, in relazione all’eventuale competenza di altre articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali (quali le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici), potrebbe essere più opportuno individuare il soggetto competente a esprimere il parere nell”organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali competente”.

 

Con riferimento all’articolo 5 si segnala la necessità di:

§         valutare se mantenere per gli anni indicati le autorizzazioni di spesa in esso contenute, in relazione alle previsioni di avvio delle attività per le quali esse sono previste;

§         sostituire il riferimento al bilancio triennale 2006-2008 con quello 2007-2009;

§         valutare la congruità della copertura, posto che gli accantonamenti di parte corrente relativi ai Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole sono decisamente inferiori alle somme indicate (Tabella A della legge finanziaria per il 2007, legge n. 296 del 2006).


Schede di lettura

 


Il subappennino Dauno e la legge n. 19 del 1997 della Regione Puglia

Si ricorda che la Regione Puglia ha inserito i Boschi del subappennino Dauno settentrionale e quelli del subappennino Dauno meridionale nell’elenco delle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, recante “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia” (art. 5, comma 1, lettere E2) ed E3).

La scelta regionale riguarda zone boscate residue di un esteso sistema unitario, oggi frazionato, localizzate negli agri dei comuni indicati nelle schede E2 ed E3 dell’Allegato 1 della legge, cioè nei comuni di Biccari, Faeto, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Casalnuovo Monterotaro, Volturara Appula, San Marco La Catola, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino e Castelnuovo della Daunia (per quanto riguarda la zona settentrionale) e di Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto, Panni, Accadia e Sant'Agata di Puglia (per quanto riguarda la zona meridionale).

Nel sito web della Comunità montana dei Monti Dauni meridionali[11] si legge che “nelle more di istituzione del parco, sono già state presentate delle proposte per attivare misure di protezione degli habitat in pericolo e per istituire, quali misure urgenti di riqualificazione ambientale, delle aree faunistiche dirette a favorire il ripopolamento di specie animali in pericolo di estinzione”.

I comuni facenti parte del Subappennino Dauno sono indicati nella cartina seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di 29 comuni (a fronte dei 17 indicati nelle schede allegate alla citata legge n. 19 del 1997), la cui estensione territoriale e popolazione registrata dall’ultimo censimento del 2001[12] è indicata nella tabella che segue:

Comune

Zona[13]

Abitanti

Kmq

Accadia

M

2.702

30,5

Alberona

S

1.134

49,3

Anzano di Puglia

M

2.239

11,1

Ascoli Satriano

M

6.373

335,4

Biccari

S

3.070

106,2

Bovino

M

3.991

84,2

Candela

M

2.823

96,0

Carlantino

S

1.294

34,2

Casalnuovo Monterotaro

S

1.954

48,1

Casalvecchio di Puglia

S

2.167

31,7

Castelluccio dei Sauri

M

1.951

51,3

Castelluccio Valmaggiore

M

1.469

26,7

Castelnuovo della Daunia

S

1.763

61,0

Celenza Valfortore

S

1.990

66,6

Celle di San Vito

M

186

18,2

Deliceto

M

4.117

75,7

Faeto

M

758

26,2

Monteleone di Puglia

M

1.413

36,0

Motta Montecorvino

S

951

19,7

Orsara di Puglia

M

3.313

82,2

Panni

M

976

32,6

Pietra Montecorvino

S

2.972

71,1

Rocchetta Sant’Antonio

M

2.034

71,9

Roseto Valfortore

S

1.316

49,7

San Marco La Catola

S

1.515

28,4

Sant'Agata di Puglia

M

2.321

116,1

Troia

M

7.495

167,3

Volturara Appula

S

595

51,7

Volturino

S

1.992

58,1

Totale

66.874

1.937,4

Fonte: Elaborazione Servizio studi su dati Istat.

 

La densità di popolazione nei comuni interessati è dunque pari a 34,5 abitanti per kmq.


Art. 1
(Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno)

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede l’istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno.

 

Con la sentenza n. 422 del 18 ottobre 2002[14] la Corte Costituzionale, chiarendo che il primo momento del procedimento istitutivo di un parco nazionale rileva essenzialmente della competenza nazionale, ha affermato che “l'individuazione di parchi nazionali direttamente per legge, anziché tramite procedimento amministrativo, è espressione della posizione eminente del Parlamento nel rappresentare l'interesse nazionale. Essa indubbiamente non consente di inserire formalmente nel procedimento legislativo che conduce alla decisione di istituire il parco la partecipazione delle Regioni e degli Enti locali interessati; ma, fino a tanto che non si abbia una distorsione degli apprezzamenti del legislatore e un evidente abuso della sua funzione, con l'attribuzione ad aree evidentemente prive di valore ambientale e naturalistico di importanza nazionale della qualificazione di parco nazionale non vi è motivo di negare al legislatore il potere di provvedere direttamente”.

 

Il successivo comma 2 prevede l’emanazione - previa intesa con la regione e gli enti locali interessati[15] - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell’ambiente finalizzato:

-          alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato e la regione Puglia;

-          all’adozione delle misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 394, pur demandandosi all’autorità statale sia l’istituzione che la delimitazione dei parchi nazionali, al relativo procedimento è chiamata a partecipare in funzione consultiva anche la regione, e ciò al fine “di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese in forma coordinata”[16].

Con riferimento in generale alla procedura per la delimitazione dei parchi nazionali, il citato articolo 8 prevede che “i parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4” (che prevede una complessa procedura per l’individuazione delle aree protette attraverso una programmazione triennale) “sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione”.

Si nota, inoltre, che il comma in esame presenta una formulazione analoga a quella del comma 3 dell’art. 34 della legge n. 394 per la delimitazione provvisoria di alcuni parchi nazionali. Si segnala tuttavia che il medesimo articolo 34, al comma 4, demanda al primo programma triennale per le aree naturali protette la verifica ed eventualmente la modifica della delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

 

Si segnala che, nella disposizione in commento, non viene disciplinata la procedura per la delimitazione definitiva del Parco nazionale del subappennino Dauno.

 

Il parere reso dalla I Commissione nella seduta del 23 marzo 2004 sull’analoga proposta di legge presentata nella scorsa legislatura (AC 3222) conteneva un’osservazione in merito all'opportunità di prevedere espressamente quale fosse la procedura applicabile per la delimitazione definitiva, eventualmente anche mediante rinvio a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 394 del 1991.

 

Da un punto di vista formale, con riferimento al comma 2 (e a tutte le altri parti del testo in cui viene citato il Ministero dell’ambiente), si segnala che occorrerebbe modificare la denominazione “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio” con quella “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” introdotta dall’art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181[17]

 

L’ultimo periodo del comma 2 autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2006, per la progettazione della perimetrazione del Parco.

Si osserva che occorrerebbe aggiornare all'anno in corso l'autorizzazione di spesa recata dal comma in esame (e la conseguente copertura finanziaria contenuta nell’art. 5, comma 2).

 

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente l’istituzione di un comitato di gestione cui affidare la gestione provvisoria del Parco, fino all’istituzione (prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394) dell'Ente parco. Viene disposto, inoltre, che tale decreto debba essere emanato in conformità ai principi indicati nell'art. 9 della citata legge n. 394.

 

Tale disposizione riproduce il contenuto del già citato art. 34, comma 3, secondo periodo, della legge n. 394 del 1991.

L’art. 9 della legge n. 394, che reca norme in materia di enti parco, detta una compiuta disciplina degli organi dell’ente, della relativa composizione, delle funzioni e delle modalità di nomina.

 


Art. 2
(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici)

 

Il comma 1 dell’articolo in esame reca le seguenti autorizzazioni di spesa per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco:

§         0,8 milioni di euro per l’anno 2007;

§         3,5 milioni di euro per il 2008.

Preliminarmente, si ricorda che tra le finalità della legge n. 394, rientrano anche la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici (art. 1, comma 3, lettera d).

 

Il comma 2 dispone che, al fine di accedere ai contributi di cui al comma precedente, l'Ente parco provveda alla predisposizione, entro sei mesi dalla sua istituzione, di un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente.

 

Su tale programma di intervento, in base al successivo comma 3, devono essere acquisiti i pareri della regione e della soprintendenza competente, che devono essere espressi entro un mese dallarichiesta.

 

Si segnala che nel parere reso il 3 marzo 2004 sulla precedente proposta di legge in materia, la Commissione attività produttive aveva posto la condizione che il termine per l'espressione del parere della regione e della soprintendenza fosse fissato in sessanta giorni. Analoga condizione, con riferimento al parere della soprintendenza era stata posta dalla Commissione cultura (seduta del 3 marzo 2004).

Con riferimento al parere della soprintendenza, si ricorda che il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173) individua quali organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali:

-    le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, con il compito di curare i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. In tale ambito sono inoltre istituiti i Comitati regionali di coordinamento, organi consultivi intersettoriali;

-    le soprintendenze per i beni architettonici e per  il paesaggio;

-    le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

-    le soprintendenze per i beni archeologici;

-    le soprintendenze archivistiche;

-    gli archivi di Stato, le biblioteche statali;

-    i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.

 

Si osserva, in proposito, che sembrerebbe opportuno chiarire il momento in cui tali pareri devono essere acquisiti e il soggetto competente all’approvazione del programma.

Con riferimento al parere della soprintendenza, in relazione all’eventuale competenza di altre articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali (quali le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici), potrebbe essere più opportuno individuare il soggetto competente a esprimere il parere nell’“organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali competente”.

Più in generale, sarebbe necessario un coordinamento della disposizione in esame con la normativa in materia di assetto idrogeologico. La proposta di legge in particolare non prevede un collegamento fra l’elaborazione e l’attuazione del programma di intervento e la complessa attività di pianificazione di bacino e di programmazione degli interventi svolta ordinariamente dalle Autorità di bacino. Queste ultime peraltro non sono indicate fra gli organi che devono esprimere il parere sul programma di intervento, ai sensi del comma 3.

 

La normativa in materia di assetto idrogeologico è oggi rappresentata dalla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale), che ha provveduto ad abrogare la legge n. 183 del 1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). Il codice ambientale prevede l’istituzione di 8 grandi distretti idrografici che coprono l’intero territorio nazionale (ciascuno dei quali accorpa una serie dei precedenti bacini idrografici[18]) governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63 e 64 del codice). In particolare, l’articolo 63 istituisce in ciascun distretto le Autorità di bacino distrettuali, destinate ad esercitare le funzioni delle precedenti Autorità di bacino.

Si ricorda che i distretti idrografici non sono ancora stati istituiti e che il decreto legislativo n. 284 del 2006 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto n. 152 ha previsto, nelle more della costituzione dei medesimi e della revisione della relativa disciplina legislativa (con un successivo decreto correttivo), la proroga delle autorità di bacino di cui alla legge n. 183.

 

 


Art. 3
(Recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco)

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede la facoltà per i comuni compresi nel perimetro del Parco di effettuare interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla migliore fruizione ed utilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, previa individuazione delle zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio stesso.

Viene altresì disposto che tali interventi siano realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.

 

Il successivo comma 2 attribuisce agli stessi comuni la facoltà di programmare il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare per le attività del Parco, a fini socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

 

Si ricorda, in proposito, che tra le finalità della legge quadro n. 394 figura anche la “applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali” (art. 1, comma 3, lett. b).

Nella medesima legge, inoltre, sono previste (all’art. 7) misure di incentivazione finalizzate, tra l’altro, al restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale, nonché al recupero dei nuclei abitati rurali.

Si segnala, inoltre, che il capo III della pdl n. 15 (recante misure a sostegno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette), attualmente all’esame delle Commissioni riunite V e VIII, contempla specifici interventi volti al recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree protette.


Art. 4
(Etichettatura dei prodotti tipici locali)

 

L’articolo in esame prevede, su richiesta dei produttori, l’etichettatura con il logo del Parco dei manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco (comma 1).

Viene inoltre disposto che l'autorizzazione sia rilasciata dall'Ente parco previa apposita convenzione (comma 2).

 

Si ricorda che durante l’indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli enti parco nazionale, effettuata dall’VIII Commissione della Camera nel corso della XIV legislatura, è emersa la necessità di promuovere e stimolare gli enti parco ad individuare e sperimentare nuovi canali e strumenti di finanziamento, in aggiunta al contributo ordinario del Ministero, quali l'autofinanziamento, inteso come insieme di misure dirette a procurare risorse aggiuntive anche mediante attività di impresa ecocompatibili.

 


Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

 

Il comma 1 dell’articolo in esame reca le seguenti autorizzazioni di spesa:

§         1 milione di euro per l'anno 2007 per l'organizzazione e il primo funzionamento del Parco;

§         1,5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'avvio delle attività istituzionali del Parco e il suo funzionamento ordinario.

 

Il comma 2 prevede la copertura delle disposizioni finanziarie recate dalla presente legge mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 1,8 milioni di euro per il 2007, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi (in milioni di euro) delle spese autorizzate dalla presente legge e di cui l’articolo in esame dispone la copertura:

Anno

progetto della perimetrazione del Parco
(art. 1, co. 2)

salvaguardia e ripristino degli assetti idrogeologici
(art. 2, co. 1)

organizzazione e funzionamento del Parco
(art. 5, co. 1)

Totale

2006

0,5

-

-

0,5

2007

-

0,8

1,0

1,8

2008

-

3,5

1,5

5,0

Totale

0,5

4,3

2,5

7,3

 

Con riferimento all’articolo in commento si segnala la necessità:

§         di valutare se mantenere per gli anni indicati le autorizzazioni di spesa in esso contenute, in relazione alle previsioni di avvio delle attività per le quali sono previste;

§         di sostituire il riferimento al bilancio triennale 2006-2008 con quello 2007-2009;

§         di valutare la congruità della copertura, posto che gli accantonamenti di parte corrente relativi ai ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole sono decisamente inferiori alle somme indicate dal comma in esame (Tabella A della legge finanziaria per il 2007, legge n. 296 del 2006).

 

 


Progetto di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 777

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

 

         

Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno

 

                       

Presentata il 18 maggio 2006

                       

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, mediante l'istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno, vuole sia salvaguardare un territorio importante da un punto di vista storico, ambientale e culturale sia dare maggiori possibilità alle popolazioni locali in termini di sviluppo, sapendo bene quali vantaggi procurerebbe, nel medio periodo, la creazione del parco in questione con la conseguente valorizzazione economica e sociale dell'intero territorio. Tale proposta, già presentata nel corso della XIV legislatura (atto Camera n. 3222), aveva ottenuto il consenso politico di tutte le forze politiche presenti nella VIII Commissione (Ambiente) e solo per la mancanza di risorse finanziarie non aveva potuto concludere il suo iter.

Quadro storico ambientale del subappennino Dauno.

      Terra di valli e castelli fortificati, boschi e centri storici rimasti inalterati nel tempo, il subappennino Dauno è la cerniera che unisce i massicci molisani con il Tavoliere delle Puglie. A sud di Lucera, sfilano, uno dietro l'altro ventotto comuni, quasi sentinelle a guardia degli estremi confini naturali della Capitanata; tutto intorno, monti, ruscelli, boschi (tra i quali indimenticabile è quello di Faeto), laghetti nascosti e sentieri da percorrere a piedi o a cavallo. E ancora la ricchezza di testimonianze, attraverso cui è facile risalire l'intero percorso della storia. Tra queste valli si incontrano i discendenti di antiche colonie straniere, il cui ricordo vive nel fascino esotico delle parlate dialettali: Celle e Faeto, dove, nel Trecento, Carlo d'Angiò volle insediare le comunità provenzali che lo avevano seguito nella conquista del Regno. Ma il subappennino è terra, oltre che di bellezze naturali, di castelli e di torri. Lasciata Lucera, si incontra quasi all'improvviso, l'imponente mole della Sedia del diavolo, l'impressionante rudere della scomparsa Montecorvino e, quindi, in successione, i castelli di Pietra Montecorvino e San Marco la Catola, il torrione merlato di Celenza Valfortore, la torre di Biccari, la rocca di Dragonara. Ritornando verso Foggia, superata Troia, incontriamo il torrione costruito dai bizantini presso Castelluccio Valmaggiore, ai primi dell'anno Mille, e, di seguito, la torre cilindrica del normanno Dogone presso Bovino e, a breve distanza, Deliceto, stretta intorno al donjon di 30 metri, affiancato da due torri. Proseguendo verso sud, sulle colline dell'estremo subappennino si succedono Ascoli Satriano, ricca di tracce daunie e romane, Accadia con l'antico «Rione Fossi» e i resti del palazzo ducale, Orsara con il torrione quadrangolare della residenza dell'Ordine cavalleresco di Calatrava e, infine, ai confini con la Basilicata il castello normanno-svevo di Sant'Agata e l'alto puntone a mandorla della residenza cinquecentesca dei principi d'Aquino a Rocchetta Sant'Antonio.

      Da non dimenticare, in questo incontaminato territorio, le città di Lucera e Troia. La prima fu culla dell'imperatore Federico II e una delle più fiorenti e potenti città dell'Italia peninsulare, le ricche testimonianze, dal Castello, all'Anfiteatro, alla grandiosità della sua cattedrale, costruita sopra una moschea saracena, sono dei gioielli che fanno da contorno a questa città d'arte e al suo borgo medioevale. Troia, a sua volta, è famosa per la sua chiesa romanica. Questa città, sede vescovile e di concili ecumenici, è, altresì, famosa per i suoi musei, per il Palazzo di San Domenico e il castello normanno.

Quadro legislativo di riferimento.

      Il Parlamento, in linea con le esigenze espresse dalla società civile, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge-quadro sulle aree protette, ha adeguato la propria legislazione alle direttive dell'Unione europea in materia di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

      Precedentemente, era stata approvata la legge 28 agosto 1989, n. 305, recante «Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente».

      Queste normative erano il risultato naturale di quel processo avviato con la cosiddetta «legge Galasso» (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) che aveva dato dignità e modificato radicalmente, nel nostro Paese, il concetto di «ambiente».

Scelta della istituzione di un Parco nazionale nei confini del subappennino Dauno.

      Gli anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 394 del 1991 hanno dimostrato quanto sia profondo il legame tra tutela dell'ambiente, fruizione e opportunità di lavoro per i residenti all'interno dei parchi e delle aree protette. Attraverso i parchi sono state valorizzate e protette vaste aree del nostro territorio, dando spazio alle produzioni locali e artigianali, incrementando uno sviluppo autonomo e il turismo. Per questo nella presente proposta di legge si abbina l'istituzione del parco alla creazione di marchi di qualità per i prodotti agricoli ed artigianali provenienti dalle aree protette, al recupero dei centri storici, a misure urgenti atte a salvaguardare il territorio dal dissesto idrogeologico. In questo modo si fermerà anche quell'abbandono, spesso inevitabile, che avviene in territori come quello del subappennino Dauno, dove in troppi sono costretti a trasferirsi per avere una possibilità di vivere decentemente.

      A partire da queste considerazioni e dalla convinzione che solo se saremo capaci di valorizzare le energie e le forze esistenti nel sud del nostro Paese potremo dare una risposta positiva ai gravi problemi che affliggono questa terra, mi auguro si possa arrivare al più presto all'approvazione di questa proposta di legge.

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale

del subappennino Dauno).

      1. È istituito il Parco nazionale del subappennino Dauno, di seguito denominato «Parco».

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione Puglia e gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato, la regione Puglia e adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Per la progettazione della perimetrazione del Parco è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 500.000 euro.

      3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 2.

(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici).

      1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007 e di 3.500.000 euro per l'anno 2008.

      2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1, l'Ente parco predispone, entro sei mesi dalla sua istituzione, un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

      3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri della regione e della soprintendenza competente, che devono essere espressi entro un mese dalla richiesta.

 

Art. 3.

(Recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco).

      1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco possono individuare le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.

      2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare per le attività del Parco, a fini socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

 

Art. 4.

(Etichettatura dei prodotti tipici locali).

      1. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.

      2. L'autorizzazione ad etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente parco.

 

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'organizzazione e il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007. Per l'avvio delle attività istituzionali del Parco e il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2008.

      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 2, comma 1, e del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 500.000 euro per l'anno 2006, 1.800.000 euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Iter parlamentare

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 3222

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI GIOIA, FOLENA, BONITO

         

Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno

                       

Presentata il 2 ottobre 2002

                       

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, mediante l'istituzione del Parco nazionale del subappennino dauno, vuole sia salvaguardare un territorio importante da un punto di vista storico, ambientale e culturale sia dare maggiori possibilità alle popolazioni locali in termini di sviluppo, sapendo bene quali vantaggi procurerebbe, nel medio periodo, la creazione del parco in questione con la conseguente valorizzazione economica e sociale dell'intero territorio.

 

Quadro storico ambientale del subappennino Dauno.

 

        Terra di valli e castelli fortificati, boschi e centri storici rimasti inalterati nel tempo, il subappennino Dauno è la cerniera che unisce i massicci molisani con il Tavoliere delle Puglie. A sud di Lucera, sfilano, uno dietro l'altro ventotto comuni, quasi sentinelle a guardia degli estremi confini naturali della Capitanata; tutto intorno, monti, ruscelli, boschi (tra i quali indimenticabile è quello di Faeto), laghetti nascosti e sentieri da percorrere a piedi o a cavallo. E ancora la ricchezza di testimonianze, attraverso cui è facile risalire l'intero percorso della storia. Tra queste valli si incontrano i discendenti di antiche colonie straniere, il cui ricordo vive nel fascino esotico delle parlate dialettali: Celle e Faeto, dove, nel trecento, Carlo d'Angiò volle insediare le comunità provenzali che lo avevano seguito nella conquista del Regno. Ma il subappennino è terra, oltre che di bellezze naturali, di castelli e di torri. Lasciata Lucera, si incontra quasi all'improvviso, l'imponente mole della Sedia del diavolo, l'impressionante rudere della scomparsa Montecorvino e, quindi, in successione, i castelli di Pietra Montecorvino e San Marco la Catola, il torrione merlato di Celenza Valfortore, la torre di Biccari, la rocca di Dragonara. Ritornando verso Foggia, superata Troia, incontriamo il torrione costruito dai bizantini presso Castelluccio Valmaggiore, ai primi dell'anno Mille, e, di seguito, la torre cilindrica del normanno Dogone presso Bovino e, a breve distanza, Deliceto, stretta intorno al donjon di 30 metri, affiancato da due torri. Proseguendo verso sud, sulle colline dell'estremo subappennino si succedono Ascoli Satriano, ricca di tracce daunie e romane, Accadia con l'antico "Rione Fossi" e i resti del palazzo ducale, Orsara con il torrione quadrangolare della residenza dell'Ordine cavalleresco di Calatrava e, infine, ai confini con la Basilicata il castello normanno-svevo di Sant'Agata e l'alto puntone a mandorla della residenza cinquecentesca dei principi d'Aquino a Rocchetta Sant'Antonio.

        Da non dimenticare, in questo incontaminato territorio, le città di Lucera e Troia. La prima fu culla dell'imperatore Federico II e una delle più fiorenti e potenti città dell'Italia peninsulare, le ricche testimonianze, dal Castello, all'Anfiteatro, alla grandiosità della sua cattedrale, costruita sopra una moschea saracena, sono dei gioielli che fanno da contorno a questa città d'arte e al suo borgo medioevale. Troia, a sua volta, è famosa per la sua chiesa romanica. Questa città, sede vescovile e di concili ecumenici, è, altresì, famosa per i suoi musei, per il Palazzo di San Domenico e il castello normanno.

 

 

Quadro legislativo di riferimento.

 

        Il Parlamento, in linea con le esigenze espresse dalla società civile, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge-quadro sulle aree protette, ha adeguato la propria legislazione alle direttive dell'Unione europea in materia di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

        Precedentemente era stata approvata la legge 28 agosto 1989, n. 305, recante "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente".

        Queste normative erano il risultato naturale di quel processo avviato con la cosiddetta "legge Galasso" (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) che aveva dato dignità e modificato radicalmente, nel nostro Paese, il concetto di "ambiente".

 

 

Scelta della costituzione di un Parco nazionale nei confini del subappennino Dauno.

 

        Gli anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 394 del 1991, hanno dimostrato quanto sia profondo il legame tra tutela dell'ambiente, fruizione e opportunità di lavoro per i residenti all'interno dei parchi e delle aree protette. Attraverso i parchi sono state valorizzate e protette vaste aree del nostro territorio, dando spazio alle produzioni locali e artigianali, incrementando uno sviluppo autonomo e il turismo. Per questo nella presente proposta di legge si abbina l'istituzione del parco alla creazione di marchi di qualità per i prodotti agricoli ed artigianali provenienti dalle aree protette, al recupero dei centri storici, a misure urgenti atte a salvaguardare il territorio dal dissesto idrogeologico. In questo modo si fermerà anche quell'abbandono, spesso inevitabile, che avviene in territori come quello del subappennino dauno, dove in troppi sono costretti a trasferirsi per avere una possibilità di vivere decentemente.

        A partire da queste considerazioni e dalla convinzione che solo se saremo capaci di valorizzare le energie e le forze esistenti nel sud del nostro Paese saremo in grado di dare una risposta positiva ai gravi problemi che affliggono questa terra, mi auguro si possa arrivare al più presto all'approvazione di questa proposta di legge.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Istituzione del Parco nazionale

del subappennino Dauno).

 

        1. E' istituito il Parco nazionale del subappennino Dauno, di seguito denominato "Parco".

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato, la regione Puglia e, di intesa con la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

        3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

        4. Per l'organizzazione e il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1 milione e 500 mila euro per l'anno 2004.

 

Art. 2.

 

(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia ed il

ripristino degli assetti idrogeologici).

 

        1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, è stanziato a favore dell'Ente parco un contributo di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 3 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2004 e 2005.

        2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1, l'Ente parco predispone, entro sei mesi dalla sua istituzione, un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

        3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri della regione e della soprintendenza competente che devono essere espressi entro un mese dalla richiesta.

 

Art. 3.

 

(Recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali

compresi nel perimetro del Parco).

 

        1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione urbanistica ed ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso.

        2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare a fini socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

        3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 4 milioni di euro per l'anno 2004.

 

Art. 4.

 

(Etichettatura dei prodotti tipici locali).

 

        1. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.

        2. L'autorizzazione ad etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente parco.

Art. 5.

 

(Disposizioni finanziarie).

 

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 9 milioni di euro per l'anno 2003, 8 milioni e 500 mila euro per l'anno 2004 e 3 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Esame in sede consultiva

 


COMMISSIONE I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDUTA DI MARTEDÌ23 MARZO 2004

 

 


Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno.

Nuovo testo C. 3222 Di Gioia.

(Parere alla VIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra brevemente il testo della proposta di legge come risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente. Il testo si compone di 5 articoli e prevede l'istituzione del ventiseiesimo Parco nazionale italiano, il Parco del subappenino Dauno, in un'area compresa nel territorio pugliese. Rileva che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e «sistema contabile dello Stato», che le lettere s) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alle materie «Governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Ricordato, tuttavia, che la Corte costituzionale ha numerose volte ribadito che l'istituzione di parchi nazionali coinvolge varie competenze, sia dello Stato, che delle regioni, rileva che sarebbe stato opportuno prevedere una qualche forma di partecipazione della regione e degli enti locali interessati, nel procedimento di delimitazione del Parco. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

 


ALLEGATO 2

 

Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno. (nuovo testo C. 3222 Di Gioia).

 

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3222, recante l'istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno, come risultante dall'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente,

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e «sistema contabile dello Stato», che le lettere s) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

ritenuto che, come la Corte costituzionale ha numerose volte affermato (da ultimo, nella sentenza n. 422 del 2002), la istituzione di parchi nazionali coinvolge varie competenze, sia dello Stato che delle regioni, le quali si atteggiano differentemente nei diversi momenti in cui la procedura di istituzione si svolge,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ferma restando la competenza dello Stato ad istituire per legge i parchi nazionali, tenuto conto che le fasi della individuazione delle aree e della creazione di enti o autorità di gestione, coinvolgono le competenze, a titolo concorrente, delle regioni, in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 2, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, proceda a tali determinazioni previa acquisizione delle necessarie intese con la regione e gli enti locali interessati, analogamente a quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, a proposito dell' adozione delle misure di salvaguardia per il mantenimento dello stato dei luoghi;

b) valuti, inoltre, la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente al medesimo articolo 1, comma 2, che disciplina la procedura per la delimitazione provvisoria del Parco, quale sia la procedura applicabile per la delimitazione definitiva, eventualmente anche mediante rinvio a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 394 del 1991


COMMISSIONE V

Bilancio, tesoro e programmazione

SEDUTA DI MARTEDÌ16 MARZO 2004

 

 


Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

 

Nuovo testo C. 3222.

(Parere all'VIII Commissione).

 

(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

 

Il Comitato inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che il testo in esame prevede l'istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno, nella Puglia settentrionale e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Segnala l'opportunità di acquisire ulteriori chiarimenti in merito ai criteri posti alla base della quantificazione degli oneri, nonché alla congruità della medesima, anche con riferimento alla proiezione ultratriennale degli oneri, rispetto agli adempimenti richiesti ed agli obiettivi attesi.

Gaspare GIUDICE, presidente, rileva che il Comitato si è sempre riservato si richiedere la predisposizione della relazione tecnica su provvedimenti le cui disposizioni hanno effetti finanziari. Propone, pertanto, di richiedere la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con la proposta del presidente e conseguentemente si impegna a predisporre la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 



COMMISSIONE V

Bilancio, tesoro e programmazione

SEDUTA DI MARTEDÌ27 APRILE 2004

 

 


Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

C. 3222.

 

(Parere all'VIII Commissione).

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 16 marzo 2004.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, concernente l'istituzione del Parco nazionale del subappennino dauno, è stata già esaminata dal Comitato permanente per i pareri nella seduta dell'11 marzo 2004. In quella occasione, il Comitato aveva deliberato, con l'assenso del rappresentante del Governo, di richiedere la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, ai fini di una compiuta verifica dei criteri posti alla base della quantificazione degli oneri, nonché della congruità della medesima, anche con riferimento alla proiezione ultratriennale degli oneri. Comunica che, alla data del 26 aprile 2004, la relazione tecnica non è ancora pervenuta. Peraltro, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 1o aprile 2004, una nota del Ministero dell'ambiente nella quale si evidenzia che lo stato di previsione del medesimo dicastero non presenta la necessaria capienza per il biennio 2004-2005.

Al riguardo, osserva, tuttavia, che la proposta di legge in esame prevede l'utilizzo dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente esclusivamente per l'anno 2006 e non anche per il biennio precedente.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che i competenti uffici non hanno ancora ultimato la predisposizione della relazione tecnica.

Gaspare GIUDICE, presidente, ritiene necessario attendere la trasmissione della relazione tecnica prima di esprimere il parere di competenza del Comitato. Sollecita, pertanto, il rappresentante del Governo a provvedere affinché in tempi rapidi la relazione possa essere trasmessa e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15

 


 


COMMISSIONE V

Bilancio, tesoro e programmazione

SEDUTA DI GIOVEDÌ16 GIUGNO 2005

 

 


Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

 

Nuovo testo C. 3222.

 

(Parere alla IX Commissione).

 

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere contrario).

 

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2005.

 

Benito SAVO (FI), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva che, in assenza di dati e di elementi analitici concernenti le voci di spesa poste alla base delle quantificazioni, le valutazioni contenute nella relazione tecnica appaiono corrette nel presupposto che esse risultino effettivamente coerenti con le spese mediamente erogate, per le medesime finalità, per Parchi nazionali aventi analoghe caratteristiche territoriali. Sul punto appare pertanto opportuna una conferma da parte del Governo. Ciò premesso, osserva che poiché la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi di informazione posti alla base della previsione di spesa relativa alla salvaguardia e al ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio del Parco (articolo 2, comma 1), non è possibile verificare la rispondenza della quantificazione contenuta nella norma, né la effettiva transitorietà del relativo onere (che il testo limita al primo biennio di attuazione della disciplina). La relazione tecnica indica una sovrastima degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1 (avvio delle attività del Parco e funzionamento ordinario); come detto, tale valutazione viene ricavata dal confronto con la spesa mediamente sostenuta per Parchi aventi caratteristiche territoriali analoghe. Segnala infine l'opportunità di un chiarimento, da parte del Governo, al fine di escludere l'insorgenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica (non quantificati nel testo e non considerati dalla relazione tecnica) connessi sia alla costituzione del Comitato per la gestione provvisoria del Parco (emolumenti per il personale ed altre spese di funzionamento), sia alla facoltà riconosciuta ai comuni del Parco di effettuare interventi volti alla riqualificazione ambientale ed al recupero di edifici e immobili dismessi. Ricorda poi che l'articolo 5 pone l'onere derivante dal provvedimento, pari complessivamente a euro 500.000 per l'anno 2004, a euro 1.800.000 per l'anno 2005 e a euro 5.000.000 per l'anno 2006, a valere del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006 allo scopo utilizzando, quanto a euro 500.000 per l'anno 2004 e a euro 1.800.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Al riguardo osserva che appare necessario aggiornare all'anno in corso l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, che risulta riferita all'anno 2004, contestualmente, occorre sia riformulata con riferimento all'anno 2005, e che l'imputazione al triennio 2004-2006 della copertura finanziaria di cui all'articolo 5 sia aggiornata al nuovo triennio 2005-2007. Qualora, la decorrenza dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 2 sia posticipata all'anno 2005 e quella relativa agli articoli 2, comma 1 e 5, comma 1 sia posticipata all'anno 2006, osserva che l'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali del quale si prevede l'utilizzo, pur prevedendo una specifica voce programmatica solo per l'anno 2005, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'Ambiente, osserva che questo, pur recando un apposita voce programmatica, non presenta la necessaria capienza. Quest'ultimo accantonamento, non recherebbe le necessarie disponibilità neanche qualora l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, sia modificata secondo la nuova quantificazione fornita dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con il relatore in ordine alla insufficiente capienza degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente utilizzati dal provvedimento a fini di copertura.

Benito SAVO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio non reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, come indicati dall'articolo 5, comma 2;

esprime

 

PARERE CONTRARIO».

 

Antonio LEONE (FI) esprime il proprio rammarico per la proposta di parere predisposta in considerazione dell'importanza del provvedimento.

 

Il Comitato approva la proposta di parere.

 



COMMISSIONE VII

Cultura, scienza e istruzione

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MARZO 2004

 

 


Istituzione del parco nazionale del Subappennino dauno.

Nuovo testo C. 3222 Di Gioia.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rileva che la proposta di legge in titolo prevede l'istituzione del ventiseiesimo Parco Nazionale, il Parco del Subappennino Dauno e che numerose disposizioni della medesima riprendono testualmente la legge-quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette. Il provvedimento riguarda principalmente la fase istitutiva del Parco, rinviando ad un successivo decreto del ministro dell'ambiente e del territorio, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, la determinazione delle misure di salvaguardia per la conservazione dello stato dei luoghi e la nomina del Comitato di gestione provvisoria.

Sottolinea quindi che la proposta reca disposizioni relative a tre aspetti specifici: il ripristino degli aspetti idrogeologici, il recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali, l'etichettatura dei prodotti tipici con il logo del Parco. La spesa prevista nel triennio 2004-2006 per i vari interventi e per la fase organizzativa ammonta complessivamente a 7.300.000 euro.

Ricorda che l'istituzione di parchi nazionali è materia di competenza esclusiva dello Stato, essendo prevalente, sopra ad ogni altro aspetto, l'esigenza della tutela e della conservazione dei territori particolarmente caratterizzati da pregio ambientale, naturalistico, storico-culturale e architettonico. Constatato peraltro che il provvedimento in titolo non è accompagnato da uno studio tematico e approfondito di riconoscimento dei valori specifici del territorio in questione, avanza l'ipotesi che l'intervento trovi il proprio presupposto nel riconoscimento acquisito a seguito dell'inserimento dell'area del Subappennino dauno nell'elenco delle aree naturali protette di cui alla legge della Regione Puglia n. 19 del 1997. Ricorda al proposito che la regione Puglia sta attualmente procedendo a delimitare gli ambiti boschivi e naturalistici ritenuti rilevanti almeno in 17 dei 28 comuni del territorio interessato.

Rileva che la proposta di legge non individua i comuni il cui territorio rientrerà nel Parco, rinviandone l'individuazione alla successiva fase di delimitazione. Al proposito, atteso che l'istituzione del Parco comporta, oltre che la tutela e conservazione, anche la valorizzazione del territorio in esso compreso, sottolinea che in questa materia l'esclusività della competenza dello Stato va contemperata con quella concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Ricorda che in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 407 del 2002, evidenziando, nella materia, una sorta di «competenza trasversale», in ordine alla quale si possono configurare anche poteri regionali.

Constata quindi che il provvedimento in esame prevede l'intesa con la regione e gli enti locali interessati soltanto per l'adozione di misure di salvaguardia, non richiamandola invece né nella fase istitutiva, né in quella della delimitazione. Non è altresì contemplata alcuna intesa con la regione anche per i tre aspetti specifici di intervento che, di norma, secondo la legge-quadro, andrebbero dispiegati nella successiva fase di pianificazione generale del Parco, pur trattandosi di materie squisitamente regionali. Ricorda al riguardo che l'Autorità Regionale di Bacino è competente in materia di assetti idrogeologici, laddove la regione è competetene in materia di riqualificazione urbanistica e rurale e di valorizzazione socio-culturale.

Ritiene dunque necessario che l'intervento in esame sia attentamente valutato, al fine di evitare la possibilità di un conflitto di competenza tra lo Stato e la regione, soprattutto in considerazione del fatto che quest'ultima è impegnata in un'avanzata fase di costituzione dell'area protetta del Subappennino Dauno. In tal senso, ricorda che altre esperienze di istituzione dei parchi e ragioni di opportunità suggerirebbero un coinvolgimento, almeno consultivo, degli enti locali interessati e che nella medesima direzione si muove anche il progetto di legge delega sull'ambiente, che prevede il rafforzamento del ruolo consultivo delle comunità dei parchi.

Alla luce di tali considerazioni, in conclusione, preannuncia che proporrà alla Commissione di esprimere sul provvedimento in titolo un parere favorevole, subordinato alle condizioni che venga raggiunta l'intesa con la Regione Puglia, che, in sede di audizione, siano sentiti gli enti locali interessati e che il parere della competente Sovrintendenza, di cui all'articolo 2, comma 3 della proposta, venga acquisito nel termine di sessanta giorni, anziché di trenta giorni.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 3 marzo 2004.

La seduta termina alle 14.15.

 

 

 



COMMISSIONE VII

Cultura, scienza e istruzione

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

 


 


Istituzione del parco nazionale del Subappennino dauno.

Nuovo testo C. 3222 Di Gioia.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 marzo 2004.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, nel richiamare i contenuti della relazione svolta nella scorsa seduta, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

 

Andrea COLASIO (MARGH-U), pur condividendo l'esigenza di giungere all'istituzione del parco nazionale del Subappennino dauno, giudica fondati i rilievi formulati dal relatore ed annuncia, pertanto, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere.

 

Ernesto MAGGI (AN), dopo aver sottolineato l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento della provincia di Foggia nelle procedure volte all'istituzione del nuovo parco, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

 

Antonio PALMIERI (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.



ALLEGATO 1

 

Istituzione del parco nazionale del Subappennino dauno (C. 3222).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3222, recante «Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno»;

considerato che la regione Puglia è impegnata in un'avanzata fase di costituzione dell'area regionale protetta del Subappennino Dauno;

considerato che l'istituzione di un nuovo parco nazionale comporterebbe un significativo rafforzamento dei vincoli paesaggistici e ambientali insistenti sul territorio e che gli interventi di riqualificazione urbanistica e rurale e di valorizzazione socio-culturale, in quanto attinenti al governo del territorio, appaiono riconducibili a materia di competenza concorrente tra Stato e regioni;

ritenuto che appare pertanto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati, ai fini sia dell'istituzione del parco sia della delimitazione delle aree che vi devono rientrare;

esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

a) la Commissione di merito verifichi, anche in relazione ai profili attinenti alla tutela dei beni paesaggistici, che vi sia l'effettivo accordo della regione Puglia e degli enti locali interessati prima di procedere all'istituzione del nuovo parco nazionale;

b) all'articolo 1, comma 2, si preveda l'intesa della regione e l'acquisizione del parere degli enti locali interessati anche ai fini della delimitazione provvisoria del parco;

c) all'articolo 2, comma 3, il termine per l'espressione del parere della competente soprintendenza sia fissato in sessanta giorni.


COMMISSIONE X

Attività produttive, commercio e turismo

SEDUTA DI MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO 2004

 

 


Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

Nuovo testo C. 3222 Di Gioia.

(Parere alla VIII Commissione).

 

(Rinvio dell'esame).

 

Luigi LAZZARI (FI), relatore, riterrebbe opportuno rinviare ad altra seduta l'inizio dell'esame del provvedimento, per consentire un ulteriore approfondimento della materia.

Bruno TABACCI, presidente, ritiene che, alla luce della richiesta del relatore e non essendovi obiezioni, l'esame della proposta di legge possa essere rinviato ad altra seduta.

Così rimane stabilito.

 

 

 



                 COMMISSIONE X              

Attività produttive, commercio e turismo

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

 

 


Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

Testo risultante dagli emendamenti approvati C. 3222 Di Gioia.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Luigi LAZZARI (FI), relatore, illustra la proposta di legge in esame, composta da 5 articoli e che prevede l'istituzione del ventiseiesimo Parco nazionale italiano, il Parco del subappennino Dauno, in un'area compresa in territorio pugliese. Oltre alla disposizione istitutiva del Parco e al rinvio ai successivi adempimenti di legge per la perimetrazione, l'adozione di misure di salvaguardia e la costituzione degli organismi provvisori di gestione, la proposta di legge reca ulteriori disposizioni, sia di carattere finanziario, sia relative a tre aspetti specifici, ritenuti dai proponenti particolarmente rilevanti per i territori interessati: il ripristino degli assetti idrogeologici, il recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali e - infine - l'etichettatura dei prodotti tipici con il logo del Parco. Questi interventi possono contribuire, a parere dei proponenti, a fermare lo spopolamento progressivo a cui sono soggette le aree interessate.

Con l'articolo 1 si prevede l'istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno, prevedendo altresì l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di decreti del Ministro dell'ambiente finalizzati alla delimitazione provvisoria del Parco e all'adozione delle misure di salvaguardia, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. È altresì prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente volto ad istituire un comitato di gestione cui affidare la gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell'Ente parco. Sono poi recate le autorizzazioni di spesa per la progettazione della perimetrazione del Parco, stabilite in 500.000 per l'anno 2004. Segnala che la norma, pur prevedendo l'emanazione di decreti del Ministro dell'ambiente finalizzati alla delimitazione provvisoria del Parco, nulla indica in ordine alla delimitazione definitiva del Parco stesso. L'istituzione di un'area protetta regionale nei territori in oggetto è peraltro già prevista da una legge della Regione Puglia (legge 24 luglio 1997, n. 19).

L'articolo 2 disciplina il contributo a favore del Parco per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici, disponendo stanziamenti a favore dell'Ente parco di 800.000 euro per il 2005 e 3.500.000 euro per il 2006. L'erogazione degli stanziamenti è condizionata alla predisposizione, da parte dell'Ente parco, entro sei mesi dalla sua istituzione, di un programma di intervento che deve essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Debbono anche essere acquisiti i pareri della regione e della soprintendenza competente, prevedendo che essi siano espressi entro un mese dalla richiesta.

L'articolo 3 detta norme in ordine al recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco, prevedendo che i comuni compresi nel perimetro del Parco possano individuare le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale finalizzati alla migliore fruizione ed utilizzo del patrimonio stesso. La Commissione Ambiente della Camere ha ritenuto di precisare, con l'approvazione di un emendamento, che tali interventi debbano comunque essere realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema. Agli stessi comuni è attribuita la facoltà di programmare - nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, come precisato da una emendamento della Commissione - il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare per le attività del parco, a fini socioculturali per la popolazione locale.

L'articolo 4 prevede, su richiesta dei produttori, l'etichettatura con il logo del Parco dei manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco. Viene inoltre disposto che l'autorizzazione ad etichettare i prodotti sia rilasciata dall'Ente parco previa apposita convenzione. Osserva che la norma nulla indica in ordine alle modalità di gestione e ai requisiti per l'utilizzo del logo.

All'articolo 5, la disposizione di copertura finanziaria prevede oneri complessivi pari a 500.000 euro per l'anno 2004, 1.800.000 euro per l'anno 2005 e 5 milioni di euro per l'anno 2006.

Rileva come la proposta di legge in esame non tenga conto del fatto che la questione in oggetto non è di competenza esclusiva dello Stato ma costituisce, per taluni aspetti, materia di legislazione concorrente ai sensi del Titolo V della Costituzione, non prevedendosi - fatta eccezione per le misure di salvaguardia e di ripristino degli assetti idrogeologici, di cui all'articolo 2 - alcuna intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati, né ai fini dell'istituzione del Parco né ai fini della sua delimitazione. Si tratta, a suo avviso, di un coinvolgimento necessario al fine di prevenire eventuali conflitti in ordine alla nascita del Parco. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione di merito acquisisca maggiori elementi di informazione in ordine alle valutazioni degli enti locali interessati sulle problematiche connesse al provvedimento e inserisca nel provvedimento misure volte a prevedere le necessarie intese con le Regioni e gli enti locali interessati, come anche disposizioni per la proroga da 30 a 60 giorni dei tempi concessi alla regione e alle sovrintendenza competenti per l'espressione del parere in ordine al programma di intervento sulla salvaguardia e di ripristino degli assetti idrogeologici.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

 

 

 


ALLEGATO 2

 

Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

Testo risultante dagli emendamenti approvati C. 3222 Di Gioia.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la proposta di legge C. 3222 Di Gioia, recante istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno, risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che la materia oggetto del provvedimento attiene anche alla valorizzazione dell'ambiente, che rientra tra quelle di legislazione concorrente ai sensi del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni previsto dal Titolo V della Costituzione;

considerato che la proposta di legge non prevede alcuna forma di intesa con la regione e gli enti locali interessati, né ai fini dell'istituzione del parco, né ai fini della delimitazione del medesimo;

delibera di esprimere

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario un ulteriore approfondimento delle problematiche connesse al provvedimento, anche al fine di acquisire maggiori elementi di informazione circa le valutazioni degli enti locali interessati sulle stesse;

2) appare inoltre necessario prevedere che, ai fini della istituzione e della delimitazione dell'istituendo parco, sia acquisita l'intesa della regione e degli enti locali interessati;

3) con riferimento al programma di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'espressione del parere da parte della regione e della soprintendenza competente sia fissato in sessanta giorni.

 

 


COMMISSIONE XIII

Agricoltura

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 febbraio 2004

 


Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

Nuovo testo C. 3222 Di Gioia.

(Parere alla VIII Commissione). (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano LOSURDO (AN), relatore, osserva che la proposta di legge originaria, composta da 5 articoli, prevede l'istituzione del ventiseiesimo Parco nazionale italiano, il Parco del subappennino Dauno, in un'area compresa in territorio pugliese. Numerose disposizioni della proposta di legge riprendono la legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Oltre alla disposizione istitutiva del Parco e al rinvio ai successivi adempimenti di legge per la perimetrazione, l'adozione di misure di salvaguardia e la costituzione degli organismi provvisori di gestione, la proposta di legge in esame reca ulteriori disposizioni, sia di carattere finanziario, sia relative a tre aspetti specifici, ritenuti dai proponenti particolarmente rilevanti per i territori interessati: il ripristino degli assetti idrogeologici, il recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali e, infine, l'etichettatura dei prodotti tipici con il logo del Parco. La stretta correlazione fra l'istituzione del Parco e i puntuali interventi sui tre punti citati (per i quali si prevedono appositi finanziamenti) possono contribuire a fermare lo spopolamento progressivo a cui sono soggette le aree interessate.

Rispetto delle competenze delle regioni, delle autonomie locali e di altre fonti, con la recente sentenza n. 422 del 18 ottobre 2002 la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che il primo momento del procedimento istitutivo di un parco nazionale è riconducibile essenzialmente alla competenza nazionale, pervenendo alla conclusione che «L'individuazione di parchi nazionali direttamente per legge, anziché tramite procedimento amministrativo, è espressione della posizione eminente del Parlamento nel rappresentare l'interesse nazionale». In conclusione, non sembra che la citata sentenza n. 422 sia sufficiente ad escludere qualsiasi titolo della regione interessata a rivendicare l'obbligo della previa intesa ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

L'istituzione di un parco nazionale, che coinvolge varie competenze, sia dello Stato che delle Regioni, si svolge in vari passaggi (decisione istitutiva; individuazione, provvisoria e definitiva, delle aree e determinazione dei confini; stabilimento delle misure di salvaguardia; creazione di enti o autorità di gestione). La proposta di legge in esame si configura, pertanto, come semplice decisione istitutiva iniziale, a cui dovrà far seguito, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della stessa proposta, un decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per la delimitazione provvisoria del Parco e per l'adozione - d'intesa con la regione e gli enti locali interessati - delle misure di salvaguardia per il mantenimento dello stato dei luoghi.

Rispetto al testo originario, la Commissione di merito ha apportato alcune modifiche attinenti soprattutto alle risorse finanziarie. In esito a queste modifiche, viene autorizzata una spesa pari complessivamente a 500.000 euro per il 2004, 1.800.000 euro per il 2005 e 5.000.000 di euro per il 2006, che viene coperta a carico del Fondo speciale di parte corrente, utilizzandosi, quanto a 500.000 euro per il 2004 e a 1.800.000 euro per il 2005 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 5.000.000 di euro per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ai fini delle competenze della XIII Commissione agricoltura segnala, oltre alla succitata copertura, i contenuti dell'articolo 4, il quale prevede che i manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del Parco possono essere etichettati, su richiesta dei produttori, con il logo del Parco. È l'Ente parco a rilasciare l'autorizzazione a tale etichettatura, previa apposita convenzione.

Il sottosegretario Teresio DELFINO si riserva di intervenire in sede di replica.

La seduta termina alle 11.35.


 


COMMISSIONE XIII

Agricoltura

SEDUTA DI MERCOLEDI’ 25febbraio 2004

 


Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

Nuovo testo C. 3222 Di Gioia.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 24 febbraio 2004.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, on. Losurdo, ha illustrato la proposta di legge in titolo ed il sottosegretario, on. Delfino, si è riservato di intervenire in sede di replica. Chiede pertanto al relatore se è in grado di formulare una proposta di parere.

Stefano LOSURDO (AN), relatore, esprime una valutazione positiva sull'impianto complessivo della proposta di legge in titolo e sulle sue finalità. Tuttavia si dichiara contrario alla previsione contenuta all'articolo 5, recante le disposizioni finanziarie, nella parte in cui stabilisce che parte del costo dell'istituzione del Parco sia a carico dell'accantonamento di fondo speciale del Ministero delle politiche agricole e forestali. Rileva infatti che l'esiguità dei fondi a disposizione del Ministero non consenta un tale utilizzo. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Teresio DELFINO sottolinea il carattere meritorio delle finalità della proposta di legge in titolo, concordando tuttavia con il relatore sulla condizione avanzata, che intende utilizzare - diversamente da quel che faceva l'originaria proposta di legge - risorse presenti nella tabella A sull'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si dichiara favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore.

Aldo PREDA (DS-U), si dichiara pienamente concorde con le finalità ed il merito della proposta di legge in esame. Dichiara pertanto la propria astensione sulla proposta di parere favorevole, ma con condizione, formulato dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.


 

ALLEGATO 1

Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno. Nuovo testo C. 3222 Di Gioia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3222 Di Gioia recante «Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia riformulata la norma di copertura di cui all'articolo 5, comma 2, ponendo a carico di un diverso accantonamento di Fondo speciale gli oneri previsti per l'anno 2004 e per l'anno 2005.

 


COMMISSIONE XIII

Politiche dell’Unione europea

SEDUTA DI MERCOLEDI’ 17 MARZO 2004

 

 


Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

Nuovo testo C. 3222 Di Gioia.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe GALLO, relatore, fa presente che il testo della proposta di legge C. 3222, risultante dall'esame degli emendamenti e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere, prevede l'istituzione del ventiseiesimo Parco nazionale italiano, il Parco del subappennino Dauno, in un'area compresa nel territorio pugliese. La proposta di legge, oltre alla disposizione istitutiva del Parco e al rinvio ai successivi adempimenti di legge per la perimetrazione, l'adozione di misure di salvaguardia e la costituzione degli organismi provvisori di gestione, reca ulteriori disposizioni di carattere finanziario e relative, in particolare, a tre aspetti specifici, ritenuti dai proponenti particolarmente rilevanti per i territori interessati. Si tratta del ripristino degli assetti idrogeologici; del recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali; e, infine, dell'etichettatura dei prodotti tipici con il logo del Parco. La stretta correlazione fra l'istituzione del Parco e puntuali interventi sui tre punti indicati, per i quali si prevedono appositi finanziamenti, possono contribuire a fermare lo spopolamento progressivo a cui sono soggette le aree interessate.

Ricorda che durante l'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente, le disposizioni di carattere finanziario sono state modificate rispetto al testo originario della proposta di legge, con una riduzione della spesa complessiva; sono, fra l'altro, stati soppressi gli stanziamenti per il recupero urbanistico ed edilizio. Nel nuovo testo quindi è stata prevista una voce di spesa assente dal testo originario, relativa alla perimetrazione del Parco. Non esistendo particolari rilievi dal punto di vista della compatibilità comunitaria, ricorda solo per completezza che la Commissione europea ha presentato, l'11 febbraio 2004, la comunicazione «Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano», con la quale ha avviato un ciclo di consultazioni in vista della preparazione, prevista per la metà del 2005, di proposte volte a definire un quadro di riferimento per contribuire a migliorare la gestione dell'ambiente urbano e favorire l'adozione generalizzata delle migliori pratiche.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Andrea DI TEODORO (FI), preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, formula alcune considerazioni in riferimento alla copertura finanziaria del progetto di legge in esame.

Giuseppe GALLO (AN), relatore, ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, della proposta di legge, come modificato dagli emendamenti approvati, la necessaria copertura finanziaria è prevista sul «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Giovanni BELLINI (DS-U) ritiene positiva l'istituzione del Parco, salvo poi evidenziare il problema del loro effettivo finanziamento, pur riconoscendo che si tratta di una questione di competenza della Commissione di merito. Ritiene in ogni caso condivisibile la perimetrazione dell'area, che tutelerà il territorio da eventuali abusi edilizi.

Preannuncia quindi il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20.


 

 


Esame in sede referente

 


COMMISSIONE VIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDUTA DI MARTEDÌ23 settembre 2003

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

C. 3222 Di Gioia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Marco LION (Misto-Verdi-U), relatore, rileva che la proposta di legge, composta da 5 articoli, prevede l'istituzione del ventiseiesimo Parco nazionale italiano, il Parco del subappennino Dauno, in un'area compresa in territorio pugliese. Numerose disposizioni della proposta di legge riprendono la legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394). A tale proposito ricorda che, dei venticinque Parchi nazionali oggi esistenti in Italia, 11 erano stati istituiti già prima della legge-quadro, 6 furono istituiti con la stessa legge n. 394, e 8 sono stati istituiti con leggi o atti successivi e che da molti anni non sono stati individuati nuovi Parchi sul territorio.

Oltre alla disposizione istitutiva del Parco e al rinvio ai successivi adempimenti di legge per la perimetrazione, l'adozione di misure di salvaguardia e la costituzione degli organismi provvisori di gestione, la proposta di legge in esame reca ulteriori disposizioni, sia di carattere finanziario, sia relative a tre aspetti specifici, ritenuti dai proponenti particolarmente rilevanti per i territori interessati: il ripristino degli assetti idrogeologici, il recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali e, infine, l'etichettatura dei prodotti tipici con il logo del Parco. La stretta correlazione fra l'istituzione del Parco e puntuali interventi sui tre punti citati (per i quali si prevedono appositi finanziamenti) possono contribuire a fermare lo spopolamento progressivo a cui sono soggette le aree interessate.

In particolare all'articolo 5, la disposizione di copertura finanziaria prevede oneri complessivi pari a 9 milioni di euro per l'anno 2003, 8,5 per l'anno 2004 e 3 milioni per l'anno 2005, ripartiti, in base alle distinte disposizioni di spesa, per tre finalità: organizzazione e funzionamento del Parco, salvaguardia e ripristino degli assetti idrogeologici, e recupero edilizio ed urbanistico.

Osserva, in proposito, che l'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella A della legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002) non ha capienza sufficiente, in quanto prevede stanziamenti complessivi pari a 6 milioni di euro per ciascuno dei tre anni.

In merito al coordinamento con la normativa vigente, ricorda che l'istituzione di un'area protetta regionale nei territori in oggetto è già prevista da una legge della regione Puglia (legge 24 luglio 1997, n.19). Sembrerebbe pertanto opportuno, nel corso dell'istruttoria legislativa, verificare il coordinamento della proposta in esame con la normativa regionale già vigente.

L'articolo 2 non reca disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di assetto idrogeologico (legge n. 186 del 1989) e non prevede un collegamento fra l'elaborazione e l'attuazione del programma di intervento e la complessa attività di pianificazione di bacino e di programmazione degli interventi svolta ordinariamente dalle Autorità di bacino (fra l'altro, tali organi non sono indicati fra quelli che devono esprimere il parere sul programma di intervento, ai sensi del comma 3).

L'articolo 3 reca disposizioni relative al recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio nelle aree urbane e rurali comprese nel perimetro del Parco.

Sembrerebbe opportuno coordinare tali disposizioni, che non sembrano sufficientemente dettagliate da consentire un effettivo impiego degli stanziamenti, con la legislazione nazionale, e soprattutto regionale, in materia di recupero del patrimonio edilizio.

Rispetto delle competenze delle regioni, delle autonomie locali e di altre fonti, con la recente sentenza n. 422 del 18 ottobre 2002 la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che il primo momento del procedimento istitutivo di un parco nazionale è riconducibile essenzialmente alla competenza nazionale, pervenendo alla conclusione che «L'individuazione di parchi nazionali direttamente per legge, anziché tramite procedimento amministrativo, è espressione della posizione eminente del Parlamento nel rappresentare l'interesse nazionale».

In conclusione, non sembra che la citata sentenza n. 422 sia sufficiente ad escludere qualsiasi titolo della regione interessata a rivendicare l'obbligo della previa intesa ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2. Le stesse considerazioni possono estendersi anche al decreto ministeriale istitutivo del comitato di gestione (per la gestione provvisoria del Parco) di cui al comma 3 dello stesso articolo 1.

Per quanto concerne gli adempimenti normativi, l'istituzione di un parco nazionale, che coinvolge varie competenze, sia dello Stato che delle Regioni, si svolge in vari passaggi (decisione istitutiva; individuazione, provvisoria e definitiva, delle aree e determinazione dei confini; stabilimento delle misure di salvaguardia; creazione di enti o autorità di gestione). La proposta di legge in esame si configura, pertanto, come semplice decisione istitutiva iniziale, a cui dovrà far seguito, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della stessa proposta, un decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per la delimitazione provvisoria del Parco e per l'adozione - d'intesa con la regione e gli enti locali interessati - delle misure di salvaguardia per il mantenimento dello stato dei luoghi. Un ulteriore adempimento (sia pure non di carattere normativo) è previsto dal comma 3 dello stesso articolo 1 (istituzione del comitato di gestione per la gestione provvisoria del Parco).

Infine, pur con i dovuti approfondimenti, auspica un sollecito iter della proposta di legge in esame.

Il sottosegretario di Stato Roberto TORTOLI esprime orientamento favorevole sulla proposta di legge in esame, salvo valutarne taluni aspetti problematici, con particolare riferimento a quelli di ordine finanziario.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

 


COMMISSIONE VIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDUTA DI GIOVEDI’ 16 OTTOBRE 2003

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione del Parco nazionale del Subappennino Dauno.

C. 3222 Di Gioia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 settembre 2003.

Lello DI GIOIA (Misto-SDI) esprime preliminarmente apprezzamento per la puntuale relazione svolta dal deputato Lion nella precedente seduta e per la disponibilità manifestata dal sottosegretario Tortoli sulla proposta di legge in esame. Sottolineato quindi che erano state già avviate le procedure per l'istituzione di due parchi regionali nell'area del Subappennino Dauno, ribadisce come la proposta di legge in esame, mediante l'istituzione del parco nazionale, sia volta alla salvaguardia di un territorio importante dal punto di vista archeologico, ambientale e culturale. Sottolinea altresì come l'istituzione del parco rappresenti un'opportunità di sviluppo per le popolazioni locali, in relazione alla valorizzazione economica e sociale dell'intero territorio. Attraverso il recupero e la valorizzazione delle produzioni locali artigianali sarà infatti possibile incrementare lo sviluppo di un'area marginalizzata, nella quale, tra l'altro, è emerso il fenomeno delle spopolamento.

Ricordato infine che numerose disposizioni della proposta di legge riprendono la legge quadro sulle aree protette, auspica che si possa giungere alla sollecita approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario di Stato Roberto TORTOLI ribadisce l'orientamento favorevole sulla proposta di legge in esame, già espresso nella precedente seduta. Ribadisce quindi l'impegno del Ministero a proseguire nel positivo processo di tutela del territorio, in un'ottica di corretta fruizione delle aree protette. Auspica infine che possano essere reperite le risorse per consentire la copertura delle disposizioni recate dalla proposta di legge.

Marco LION (Misto-Verdi-U), relatore, alla luce del positivo avvio dell'iter della proposta di legge, ribadisce l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento.

Pietro ARMANI, presidente, nell'auspicare che nell'ambito del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Senato si possano reperire le risorse quanto meno per un primo avvio della costituzione del parco, prospetta l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 5 della proposta di legge, nel senso di prevedere una rimodulazione degli importi finanziari che potrebbero decorrere dal 2004.

Il sottosegretario di Stato Roberto TORTOLI si impegna a verificare la possibilità di predisporre specifiche finalizzazioni nell'ambito del fondo speciale di parte corrente di cui alla legge finanziaria per il 2004.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

 

 


 


COMMISSIONE VIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDUTA DI MERCOLEDI’ 28 GENAIO 2004

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Francesco Nucara.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione del parco nazionale del Subappennino dauno.

C. 3222 Di Gioia

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 ottobre 2003.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, si era convenuto di rinviare l'esame del provvedimento, anche in ragione del fatto che il rappresentante del Governo si era impegnato a verificare la possibilità di individuare specifiche risorse nell'ambito del fondo speciale di parte corrente di cui alla legge finanziaria per il 2004.

Il sottosegretario di Stato Francesco NUCARA rende noto che il Ministero, adoperandosi per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, ha rilevato che per l'anno 2004 non si dispone di una copertura sufficiente a far fronte agli oneri recati dalla proposta di legge n. 3222. Tuttavia, in considerazione dell'importanza di tale provvedimento e in attesa di verificare il complesso delle disponibilità esistenti, si rimette alle determinazioni che la Commissione vorrà assumere.

Pietro ARMANI, presidente, rileva che, in sede di esame degli emendamenti, si potrebbero ridurre le coperture finanziarie per l'anno 2004, spostando gli oneri maggiori agli anni successivi.

Il sottosegretario di Stato Francesco NUCARA ribadisce la disponibilità del Governo a svolgere ulteriori verifiche per il finanziamento della proposta di legge.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti sarà definito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


COMMISSIONE VIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDUTA DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO 2004

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 12 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Francesco Nucara.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del parco nazionale del Subappennino dauno.

C. 3222 Di Gioia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 gennaio 2004.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che il relatore ha presentato alcuni emendamenti al testo della proposta di legge n. 3222 (vedi allegato 3).

Marco LION (Misto-Verdi-U), relatore, illustra i propri emendamenti, di cui raccomanda l'approvazione. In particolare, osserva che essi sono finalizzati a risolvere talune questioni di carattere finanziario sollevate nel corso dell'iter del provvedimento, nonché a chiarire alcuni aspetti di merito, con specifico riferimento al contenuto dell'articolo 3.

Il sottosegretario di Stato Francesco NUCARA esprime un orientamento favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

 


 

ALLEGATO 3

Istituzione del parco nazionale del Subappennino dauno (C. 3222 Di Gioia)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004, per la progettazione della perimetrazione del Parco medesimo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'organizzazione e il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005. Per l'avvio delle attività istituzionali del Parco e il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 2, comma 1 e del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 500.000 euro per l'anno 2004, 1.800.000 euro per l'anno 2005 e 5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale dl base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2004 e ad 1.800.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 1.Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la salvaguardia e il ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2005 e di 3.500.000 euro per l'anno 2006.

2. 1.Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: individuano con la seguente: possono individuare e sopprimere le parole: urbanistica ed.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3. 1.Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui al precedente periodo sono comunque realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: possono programmare, aggiungere le seguenti: , nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali e ambientali.

3. 2.Il Relatore.

Al comma 2 dopo le parole: da utilizzare aggiungere le seguenti: per le attività del parco,.

3. 3.Il Relatore.

 


Normativa di riferimento

 


L. 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro: Circ. 15 gennaio 1999, n. 3;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 21 luglio 2003, n. 155/E;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 dicembre 1996, n. 752.

 

 

TITOLO I

Principi generali

1. Finalità e ambito della legge.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 . Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (3).

 

(3)  Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema.

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 (4).

 

(4)  Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

2. Classificazione delle aree naturali protette.

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127 (5), e quelle definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979 .

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 .

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453 .

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni (6).

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA) (7).

 

(5)  Recante ratifica del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

(6)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172.

 

3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette.

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 (8).

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali (9). Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991 (10).

 

(8)  Con Del. 2 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n. 142) il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta deliberazione 2 dicembre 1996».

(9)  Per l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica vedi l'art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(10)  Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

 

4. Programma triennale per le aree naturali protette.

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 .

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 . L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994 (11).

 

(11)  Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, .

 

5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

 

6. Misure di salvaguardia.

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59 .

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59 .

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 . La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

 

7. Misure di incentivazione.

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 (12):

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

 

(12)  Alinea così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

TITOLO II

Aree naturali protette nazionali

8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali.

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

 

9. Ente parco.

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente (13).

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalisticoambientale;

c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti (14).

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco (15).

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 (16).

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni (17).

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni (18).

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni (19).

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell’articolo 35, spetta un’indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell’ammontare fissato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001 (20).

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco (21).

 

(13)  Vedi, anche, l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(14)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(15)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(16)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(18)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426. Con D.M. 2 novembre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302) sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(19)  Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa di conversione.

(20) Comma aggiunto dal comma 108 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(21)  In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

10. Comunità del parco.

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

d-bis) sullo statuto dell'Ente parco (22).

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

 

(22)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

11. Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani (23).

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo (24).

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione (25).

 

(23)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(24)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(25)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

11-bis. Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale.

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 (26).

 

(26)  Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

12. Piano per il parco.

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere (27).

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco (28).

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

(27)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(28)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

13. Nulla osta.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 .

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

 

14. Iniziative per la promozione economica e sociale.

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri (29).

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

 

(29)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

 

16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 , e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

 

17. Riserve naturali statali.

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione delle riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i princìpi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

 

18. Istituzione di aree protette marine.

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti (30).

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente (31).

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

 

(30)  Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93. Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(31)  Comma aggiunto dal comma 9 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93.

 

19. Gestione delle aree protette marine.

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti (32), è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette (33).

 

(32)  Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(33)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

20. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

21. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (34). Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7 (35).

 

(34)  Vedi il D.P.C.M. 26 giugno 1997 e il D.P.C.M. 5 luglio 2002.

(35)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

TITOLO III

Aree naturali protette regionali

22. Norme quadro.

1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990 , attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente (36).

 

(36)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

23. Parchi naturali regionali.

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i princìpi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

 

24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

 

25. Strumenti di attuazione.

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

 

26. Coordinamento degli interventi.

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

 

27. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

 

28. Leggi regionali.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

 

30. Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro (37).

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area (38).

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

 

(37)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(38)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172.

 

31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989 , la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124 (39).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco (40).

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .

 

(39)  Per la proroga del termine, vedi l'art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

(40)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

32. Aree contigue.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

 

33. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

 

34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6 (41).

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia;

l-bis) Costa teatina (42).

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

 

(41)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344. Vedi il D.P.R. 30 marzo 1998.

(42)  Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

 

35. Norme transitorie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai princìpi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3 (43).

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

 

(43)  Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.

 

36. Aree marine di reperimento.

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano» (44);

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei» (45);

ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco (46).

2. La Consulta per la difesa del mare (47) può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

 

(44)  Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(45)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(46)  Lettera aggiunta dal comma 4 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93.

(47)  Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale.

1. ... (48).

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512 , sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

 

(48)  Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 114, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

38. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L.R. 24 luglio 1997, n. 19
Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia

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(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 luglio 1997, n. 84.

(2) Vedi, anche, l'art. 3, comma 2, lettere a) e c), L.R. 25 agosto 2003, n. 21. I parchi naturali regionali di Porto Selvaggio del comune di Nardò e Lama Balice del comune di Bari sono soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 1° giugno 2004, n. 9, alle norme di cui alla presente legge.

 

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della Regione.

2. Nelle aree naturali protette così come definite all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione Puglia salvaguardia e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari.

 

Art. 2

Classificazione delle aree naturali protette.

1. I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

b) riserve naturali regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

Le riserve naturali possono essere:

1) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

2) orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati;

c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;

d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;

e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.

2. [Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette di cui all'art. 3, può proporre al Consiglio regionale ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali e in particolare alla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, dal protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, nonché della direttiva comunitaria n. 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979 e della direttiva comunitaria n. 92/43 del Consiglio del 21 maggio 1992] (3).

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(3) Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

 

Art. 3

Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette (4).

[1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e di supporto alla politica regionale delle aree protette.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;

b) il Dirigente dell'Ufficio parchi e riserve naturali;

c) un botanico, designato dal Rettore dell'Università di Lecce, uno zoologo e un geologo, designati dal Rettore dell'Università di Bari;

d) un esperto in gestione forestale e uno in agronomia designati dal Rettore dell'Università di Bari;

e) un esperto in pianificazione territoriale designato dal Rettore del Politecnico di Bari;

f) un esperto in analisi economica nominato dal Rettore del Politecnico di Bari;

g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico, scelto tra i docenti della Facoltà di veterinaria dell'Università di Bari, nominato dal Rettore;

h) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste nazionali riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti unitariamente dalle stesse;

i) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

j) un dirigente dell'Assessorato regionale all'agricoltura;

k) il Dirigente del Settore pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale all'urbanistica;

l) il Dirigente dell'Ispettorato regionale delle foreste.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale all'ambiente di settima qualifica funzionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente e dura in carica cinque anni.

5. Il Comitato tecnico-scientifico nomina tra i suoi componenti il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale sono:

a) esprimere parere obbligatorio sul piano del Parco di cui all'art. 20;

b) formulare proposte e indirizzi relativi alla istituzione e gestione delle aree naturali protette nonché alla salvaguardia di ecosistemi residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di protezione ambientale;

c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di aree protette;

d) proporre ricerche scientifiche e attività sperimentali per una corretta gestione delle aree naturali protette;

e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate per l'inclusione o le esclusioni di parti del proprio territorio nel programma regionale delle aree protette.

7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta un'indennità e un rimborso spese nelle misure stabilite dall'art. 19 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

8. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette è nominato entro trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di cui al comma due. In caso di mancata designazione di parte dei membri, il Presidente della Giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, i componenti mancanti. Il Comitato può essere convocato anche in assenza di designazione di tutti i componenti, purché i membri designati siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale.

9. Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di un apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato medesimo] (5).

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(4) Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 21.

(5) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

 

Art. 4

Norme quadro.

1. La partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si realizza secondo le norme quadro dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La Regione istituisce le aree naturali protette utilizzando soprattutto il demanio e il patrimonio forestale regionale, provinciale, comunale e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la destinazione dell'area.

3. La gestione dei servizi dell'area protetta potrà essere affidata anche a soggetti privati a norma dell'art. 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Nelle aree naturali protette regionali individuate ai sensi della presente legge è vietata l'attività venatoria salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente di gestione. Gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici devono essere effettuati in conformità ai regolamenti delle aree protette, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e secondo le direttive emanate dalla Regione Puglia, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone residenti nei comuni dell'area protetta, preventivamente autorizzati.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali nonché quant'altro disposto dall'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

TITOLO II

Individuazione e istituzione delle aree naturali protette

Art. 5

Individuazione delle aree naturali protette (6).

1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico:

A - Provincia di Bari:

A1 - Alta Murgia

A2 - Barsento

A3 - Foce Ofanto

A4 - Laghi di Conversano

A5 - La Gravina di Gravina di Puglia

A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano

A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16

A8 Lama Belvedere - Territorio di Monopoli (7)

B - Provincia di Taranto:

B1 - Gravine dell'Arco jonico

B2 - Bosco delle Pianelle

B3 - Lago Salinella

B4 - Palude la Vela

B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco

B6 - Foce del Chidro

B7 - Salina e dune di Torre Colimena

B8 - Pinete dell'Arco jonico

B9 - Palude del Conte e duna costiera

B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina

B11 - Zona collina e boschi di Massafra

C - Provincia di Lecce:

C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume

C2 - Laghi Alimini

C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

C4 - Bosco di Tricase

C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca

C6 - Palude del Capitano

C7 - Palude del Conte e duna costiera

C8 - Bacini di Ugento (8)

D - Provincia di Brindisi:

D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci

D2 - Bosco di Cerano

D3 - Salina di Punta della Contessa

D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

D5 - Gravine dell'arco jonico (9)

E - Provincia di Foggia:

E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli

E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale

E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale

E4 - Bosco Incoronata

2. [L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni dal Consiglio regionale, previa deliberazione di Giunta regionale e previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti interessati e da organismi scientifici e associazioni] (10).

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(6) Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 24 luglio 2001, n. 16.

(8) Alinea aggiunto dall'art. 22, comma 2, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

(9) Alinea aggiunto dall'art. 46, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.

(10) Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

 

Art. 6

Istituzione delle aree naturali protette (11).

1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei principi generali enunciati nella presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell'individuazione di linee-guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 394/1991. Le Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta d'istituzione di area naturale protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d'istituzione delle aree naturali protette di cui all'articolo. 5.

4. Il disegno di legge deve riportare:

a) la descrizione sommaria dei luoghi;

b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell'Istituto geografico militare (IGM) in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;

c) le norme provvisorie di salvaguardia;

d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonché i principi del regolamento del Parco;

e) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 2;

f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;

g) il regime vincolistico e autorizzativo;

h) le sanzioni;

i) le forme di vigilanza e sorveglianza;

j) gli indennizzi, se previsti;

k) le norme finanziarie.

5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati.

6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della Conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta (12).

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(11) Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo. Vedi, altresì, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 23, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 24, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 25, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 26, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 27, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 28, la L.R. 15 marzo 2006, n. 5, la L.R. 15 marzo 2006, n. 6, la L.R. 15 maggio 2006, n. 10, la L.R. 15 maggio 2006, n. 11, la L.R. 13 giugno 2006, n. 16, la L.R. 10 luglio 2006, n. 20, la L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 e la L.R. 27 ottobre 2006, n. 31 recanti l'istituzione di parchi e riserve naturali secondo i princìpi enunciati dal presente articolo. I termini previsti dal presente articolo, nella versione precedente (riportata nella nota che segue), ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 1° giugno 2004, n. 9, sono decorsi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).

(12) Il presente articolo, già modificato dall'art. 22, comma 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17 è stato poi così sostituito dall'art. 30, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Istituzione delle aree naturali protette. 1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla data di dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 7 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca preconferenze ai fini della individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le preconferenze dovranno completare i lavori entro e non oltre trenta giorni dalla data di convocazione. Alla preconferenza relativa alla proposta di istituzione di area naturale protetta, sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle preconferenze, la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, lo schema di disegno di legge di istituzione delle aree naturali protette di cui all'art. 5. Lo schema di disegno di legge deve riportare:

a) la descrizione sommaria dei luoghi,

b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli IGM. in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;

c) le norme provvisorie di salvaguardia;

d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del piano per il parco nonché i principi del regolamento del Parco;

e) la classificazione secondo le tipologie previste all'art. 2 della presente legge;

f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;

g) il regime vincolistico e autorizzativo;

h) le sanzioni;

i) le forme di vigilanza e sorveglianza;

j) gli indennizzi, se previsti;

k) le norme finanziarie.

4. Entro i successivi trenta giorni, il disegno di legge adottato è notificato dalla Giunta regionale agli enti territoriali interessati.

5. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi per le finalità di cui all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta».

 

Art. 7

Iniziativa popolare.

1. All'istituzione dell'area naturale protetta si può procedere anche mediante proposte di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Regione Puglia e della legge regionale 16 aprile 1973, n. 9.

2. La proposta di legge di iniziativa popolare dovrà contenere quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della presente legge.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 16 aprile 1973, n. 9.

 

Art. 8

Misure di salvaguardia (13).

1. Dalla data di adozione del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991. In particolare, è vietato:

a) aprire nuove cave;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del Piano del Parco di cui all'articolo 20.

3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della L. n. 394/1991.

4. In applicazione dell'articolo 7 della L. n. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale (14).

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(13) Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 30, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Misure di salvaguardia. 1. Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, è vietato:

a) aprire nuove cave;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 20.

3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. In applicazione del medesimo art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al venti per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.»

 

TITOLO III

Gestione delle aree naturali protette

Art. 9

Gestione delle aree naturali protette.

1. La gestione della aree naturali protette è affidata, con riferimento alle dimensioni delle aree perimetrate, alle Province, alle Comunità montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma, tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dell'ente locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Gli enti di cui al comma 1, in base alla omogeneità, continuità e rilevanza del territorio interessato, possono assumere in gestione più aree naturali protette.

3. Sono organi dell'ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

4. In relazione alla peculiarità delle aree interessate, ciascun ente di gestione definisce, con apposito Statuto, sulla base dello schema tipo di cui al comma 5, l'organizzazione amministrativa, indicando i poteri del Presidente, del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva, del Collegio dei revisori dei conti, la nomina e i compiti del Direttore e del Segretario, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della Comunità del parco.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema tipo dello Statuto degli enti gestori di aree protette ed emana direttive in merito.

6. L'ente gestore provvede all'approvazione dello Statuto entro novanta giorni dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art. 19.

7. Lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 10

Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza dell'ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

3. Lo Statuto definisce i compiti del Presidente.

 

Art. 11

Il Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il Presidente;

b) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti della Comunità del parco, con voto limitato a uno;

c) un rappresentante della città metropolitana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;

d) un rappresentante della Comunità montana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;

e) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata competenza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;

f) due rappresentanti del Consiglio provinciale competente per territorio;

g) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.

2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente ed elegge nel suo seno il vice Presidente.

3. Le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'ente cui è affidata la gestione delle aree naturali protette; in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti alle nomine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

4. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il Consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni di singoli componenti.

6. I rappresentanti degli enti territoriali e locali non possono ricoprire alcun incarico amministrativo.

7. I membri del Consiglio direttivo nominati in rappresentanza degli enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

8. Lo Statuto definisce i compiti del Consiglio direttivo.

 

Art. 12

La Giunta esecutiva.

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'ente Parco.

2. Alla Giunta esecutiva partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'ente Parco.

3. Lo Statuto definisce i compiti della Giunta esecutiva.

 

Art. 13

Il Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto.

2. I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. Non possono essere designati Revisori dei conti i componenti del Consiglio o della Giunta esecutiva.

4. Lo Statuto dell'ente gestore dell'area protetta stabilisce le indennità per i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 14

La Comunità del parco.

1. Lo Statuto dell'ente, comprendenti territori di più comuni, deve prevedere la costituzione della Comunità del parco, composta dal Presidente della Provincia, dal Sindaco della città metropolitana, ove presente, dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità montana, ove presente.

2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'ente gestore. Il suo parere è obbligatorio su:

a) regolamento del Parco di cui all'art. 22;

b) piano del Parco di cui all'art. 20;

c) bilancio e conto consuntivo;

d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

3. La Comunità elabora e approva, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.

4. La Comunità adotta il proprio regolamento.

 

Art. 15

Il Direttore del Parco.

1. Il Direttore dell'ente Parco è nominato con decreto dell'Assessore all'ambiente, previa apposita delega del Presidente della Giunta regionale, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di aree protette, istituito e disciplinato con deliberazione di Giunta regionale. In sede di prima applicazione possono essere nominati, per non oltre due anni, soggetti anche non iscritti nell'elenco, in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza almeno quinquennale anche non continuativa.

2. L'incarico di Direttore è rinnovabile nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.

3. La funzione di Direttore è regolamentata dallo Statuto dell'ente di gestione delle aree protette in base agli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art. 16

Il personale dell'ente Parco.

1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui all'art. 9 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici.

2. Ai Dirigenti dei Servizi tecnici e contabili nonché al Segretario di cui all'art. 17, si applicano le norme di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'ordinamento e la pianta organica del personale dell'ente di gestione vengono disciplinati con provvedimenti del medesimo ente soggetti alla vigilanza del Comitato regionale di controllo. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

4. L'organizzazione della struttura degli enti di gestione delle aree protette è demandata al Consiglio direttivo, che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento.

5. Al personale delle aree protette si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli enti locali.

 

Art. 17

Il Segretario.

1. Il Segretario dell'ente è nominato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, tra il personale dell'ente, laureato in materie giuridico-amministrative e/o contabili.

2. Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e contabile dell'ente. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

 

Art. 18

Bilanci e gestione finanziaria.

1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali degli enti di gestione delle aree protette si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono approvati dai Consigli direttivi degli enti di gestione e le relative deliberazioni sono sottoposte all'organo di controllo che ne valuta la legittimità nei termini di cui all'art. 46, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e relativi assestamenti e variazioni, è subordinata alla verifica di compatibilità con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale.

4. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 19

Controllo sugli atti - Commissariamento e scioglimento degli organi.

1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti cui è affidata la gestione delle aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano e locale è esercitato ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su segnalazione dell'organo di controllo, qualora riscontri gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, allo scioglimento degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale.

3. Con il decreto di scioglimento, il Presidente della Giunta nomina, contestualmente, un commissario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente di gestione.

 

TITOLO IV

Gestione territoriale

Art. 20

Piano per il Parco (15).

1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 21.

2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione.

4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato dall'ente di gestione della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, lo invia alle Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano con il relativo parere al Consiglio regionale.

6. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio.

8. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo.

9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di commissari ad acta.

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(15) Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.

Art. 21

Piano pluriennale economico-sociale.

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento di cui all'art. 22, la Comunità del parco promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, con contenuti analoghi a quelli dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il piano ha durata quadriennale ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo dell'ente di gestione ed è approvato, sentiti gli enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura della sua formazione.

3. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite da erogazioni o contributi privati o pubblici, a qualsiasi titolo concessi, da diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui all'art. 25.

 

Art. 22

Il Regolamento.

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dall'ente di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del medesimo.

2. Il regolamento è approvato, previo parere della Comunità del parco, dal Consiglio regionale.

3. I contenuti del regolamento sono analoghi a quelli previsti dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Art. 23

Ufficio parchi e riserve naturali - Vigilanza (16).

1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge vengono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'ambiente. Sono compiti dell'Ufficio:

a) la vigilanza sugli enti di gestione;

b) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione;

c) l'individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della presente legge;

d) l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette;

e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della Regione;

f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;

g) la promozione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale;

h) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

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(16) Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo. Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 1° giugno 2004, n. 9.

 

Art. 24

Sorveglianza.

1. L'ente di gestione dell'area protetta regionale esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree protette affidategli in gestione, con proprio personale; può, altresì, stipulare, a tal fine, specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato.

2. Alla sorveglianza concorrono, altresì, gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, le guardie di caccia e pesca e le guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e i nuclei di vigilanza territoriale delle Province.

 

Art. 25

Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, comporta la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali.

2. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di lire 4 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.

3. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni a un massimo di lire 30 milioni.

5. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

6. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti di cui all'art. 8, comma 2, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 2 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nei bilanci dei rispettivi enti di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli enti stessi.

 

Art. 26

Aree contigue.

1. In sede di predisposizione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e del piano pluriennale economico-sociale di cui all'art. 21, la Regione, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabilisce eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria nei limiti stabiliti dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 21, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice.

1. Vengono confermati parchi naturali regionali di cui all'articolo 2, lettera a), il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché il parco naturale in località Lama Balice del comune di Bari, istituito con D.P.G.R. 14 luglio 1992, n. 352 (17).

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(17) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 1° giugno 2004, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Norme transitorie. 1. Con apposite leggi regionali si provvederà alla riclassificazione e all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché del parco naturale in località Lama Balice del Comune di Bari, istituito con D.P.G.R. 14 luglio 1992, n. 352.».

 

Art. 28

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in lire 3 miliardi 500 milioni, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, in termini di competenza e di cassa:

Variazione in aumento

Cap. 0581010 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" (L.R. n. del ), L. 3.500.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 1110070 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", L. 3.500.000.000

 

Art. 29

Abrogazioni.

1. Sono abrogate la legge regionale 7 giugno 1975, n. 50 e la legge regionale 21 marzo 1977, n. 8, nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

2. Sono altresì revocate la Delib.C.R. 25 novembre 1987, n. 672 e la Delib.C.R. 27 luglio 1988, n. 881, "Programmi di finanziamento per la realizzazione di parchi naturali attrezzati".

 

Programma regionale delle aree naturali protette

Elenco generale per Provincia e schede identificative

A - PROVINCIA DI BARI:

A1 - Alta Murgia

A2 - Barsento

A3 - Foce Ofanto

A4 - Laghi di Conversano

A5 - La Gravina di Gravina di Puglia

A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano

A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16

B - PROVINCIA DI TARANTO:

B 1 - Gravine dell'Arco jonico

B2 - Bosco delle Pianelle

B3 - Lago Salinella

B4 - Palude la Vela

B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco

B6 - Foce del Chidro

B7 - Salina e dune di Torre Colimena

B8 - Pinete dell'Arco jonico

B9 - Palude del Conte e duna costiera

B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina

B 11 - Zona collina e boschi di Massafra

C - PROVINCIA DI LECCE:

C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume

C2 - Laghi Alimini

C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

C4 - Bosco di Tricase

C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca;

C6 - Palude del Capitano;

C7 - Palude del Conte e duna costiera.

D - PROVINCIA DI BRINDISI:

D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci

D2 - Bosco di Cerano

D3 - Salina di Punta della Contessa

D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

E - PROVINCIA DI FOGGIA:

E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli

E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale

E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale

E4 - Bosco Incoronata

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

SCHEDA A1

Denominazione dell'area

Alta Murgia

Ubicazione:

Provincia: Bari

Comuni: Altamura, Gravina in Puglia, Minervino, Poggiorsini, Corato, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Andria, Spinazzola, Grumo Appulo, Bitonto, Toritto, Acquaviva delle Fonti.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Esteso altopiano caratterizzato principalmente da suoli calcarei.

Area carsica tra le più importanti d'Italia con notevoli fenomeni geologici: Pulo di Altamura, Pulo di Molfetta, Inghiottitoio di Faraualle, ecc.

Rappresenta una delle aree naturali più estese della Regione.

La principale caratteristica ambientale è la presenza di estese formazioni di pseudosteppa mediterranea rappresentata dall'associazione Festuco-Brometea, habitat dichiarato prioritario dalla direttiva UE 92/43.

Notevole il popolamento faunistico con presenza di specie inserite nella stessa direttiva: Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco naumanni), Biancone (Circaetus gallicus), Occhione (Burihnus oedicnemus), Averla cinerina (Lanius minor), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Tottavilla (Lullula arborea), Calandro (Anthus campestris).

Oltre all'associazione Festuco-Brometea è presente una flora caratterizzata da molte specie rare ed endemiche quali: Iris pseudopumila, Aram apulum, Crocus tomasii, Campanula versicolor.

Notevole popolamento di orchidee, con endemismi quali: Ophris mateolana.

Antropiche

Varie stazioni e necropoli neolitiche, Appule e Japigie. Scoperta recente del cosiddetto uomo arcaico.

Notevoli esempi storico-architettonici legati all'arcaica cultura agropastorale del territorio, masserie, jazzi, muretti a secco, ecc.

Numerosi segni legati al regno di Federico II di Svevia, il cui monumento più noto è Castel del Monte; di rilievo inoltre tracce architettoniche presenti negli altri interessantissimi centri storici.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di Protezione

Bandite di Caccia

Zone Ripopolamento e Cattura

Segnalazioni

Proposta di Parco Carsico e Speleologico Bollettino della Biblioteca di "Altamura" n. 15 gennaio 1973.

Natura in Puglia

Inserita nella Legge Quadro sulle aree protette come Area di Reperimento.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Recenti problemi legati a nuove forme di dissodamento e messa a coltura delle aree steppiche stanno degradando notevolmente sia le aree steppiche, riducendo inoltre l'habitat per molte specie floro-faunistiche, sia l'identità paesaggistica del territorio.

Necessità costruttive legate alle moderne pratiche agricole stanno alterando l'identità architettonica delle tradizionali strutture agricole.

Vari progetti determinano possibili rilevanti problemi, laghetti collinari sul torrente Capodacqua, strada regionale 6 Canosa-Monopoli.

Antropizzazione diffusa.

Riduzione delle popolazioni di diverse specie, quali: Lanario, Poiana, Averla Cinerina.

Aree annesse

Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia.

Unico esempio presente al di fuori della Provincia di Foggia di estesa formazione di bosco misto di latifoglie mesofile vegetante su substrato argilloso. Si tratta di una delle poche stazioni pugliesi del Farnetto (Quercus frainetto) e della Groenlandia densa.

Importante popolamento faunistico come unica stazione di presenza regionale al di fuori della Provincia di Foggia per molte specie: Picchio Rosso Maggiore (Picoides major), Picchio verde (Picus viridis), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Rana dalmantina (Rana dalmantina).

Altre presenze importanti: Istrice (Histrix cristata), Luì piccolo (Philloscopus collybita), Testuggine terrestre (Testudo hermanni) e forse Gatto selvatico (Felis silvestris).

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Molte le possibilità d'iniziative legate al parco, sentieri attrezzati, itinerari naturalistico-storico-architettonici, marchio di qualità per prodotti legati alle produzioni agricole tradizionali, riqualificazione delle attività tradizionali decadute, ripristino del paesaggio agrario tradizionale, creazione di un museo delle aree steppiche, ecc.

Bibliografia

Sigismondi A., Tedesco N.,1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA A2

Denominazione dell'area

Barsento

Ubicazione:

Provincia: Bari

Comuni: Noci, Putignano, Alberobello, Monopoli, Castellana Grotte.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta del più importante complesso di boschi di Fragno (Quercus macedonica) presente nella Provincia di Bari, habitat, questo, individuato dalla direttiva UE 92/43.

Antropiche

Area facente parte della cosidetta "Murgia dei Trulli", territorio caratterizzato dalla presenza di tipiche architetture e strutture rurali, trulli, masserie.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Disboscamento. Alterazione del paesaggio.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Creazione di percorsi guidati di carattere naturalistico-paesaggistico. Recupero delle aree boschive degradate. Incentivazione delle forme tradizionali di agricoltura, salvaguardia delle razze zootecniche autoctone quali Asino di Martina Franca e Cavallo Murgese.

Bibliografia

Verde - Umanesimo della Pietra n. 6 - genn. 1991

Umanesimo della Pietra, agosto 1995

Contributi dell'Istituto di Archeologia - Univ. Cattolica di Milano -1967

Insediamenti benedettini in Puglia - catalogo della mostra, Bari nov. 1980 - genn. 1981

 

SCHEDA A3

Denominazione dell'area

Foce Ofanto

Ubicazione:

Provincia: Bari

Comuni: Barletta, Margherita di Savoia (FG)

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Importante zona umida funzionale alla sosta e svernamento dei migratori.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Problemi di salvaguardia

Necessità di rinaturalizzazione dell'area. Caccia eccessiva che impedisce la sosta dei migratori. Acque cariche d'inquinanti raccolti lungo il corso superiore. Messa a coltura delle aree golenali.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate a scopo didattico.

Bibliografia

 

SCHEDA A4

Denominazione dell'area

Laghi di Conversano

Ubicazione:

Provincia: Bari

Comuni: Conversano

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Complesso di piccole zone umide di origine carsica. Attraverso il trasporto delle acque superficiali e l'accumulo di materiali impermeabili all'interno di depressioni carsiche preesistenti si sono create delle zone umide equiparabili a stagni temporanei, habitat inserito nella direttiva UE 92/43, che rappresentano un interessante fenomeno geologico e naturalistico.

Tale complesso, unico nell'area della Provincia di Bari, rappresenta un'importante stazione per molte specie di Anfibi (Triturus cristatus, Triturus italicus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea) e per una flora caratteristica degli ambienti umidi.

Per molte specie di uccelli acquatici migratori inoltre i laghi rappresentano una delle poche zone di sosta presenti nelle aree interne.

Antropiche

Da sempre utilizzati dall'uomo a scopo di raccolta d'acqua i laghi rappresentano una importante testimonianza statigrafica delle successive vicende storiche avvenute nel territorio.

Forme di protezione e gestione esistenti

Costituzione Riserva Naturale Erpetologica dei laghi di Conversano da parte dell'Amministrazione comunale con delibera n. 63 del 25 marzo 1985.

Segnalazioni

Problemi di salvaguardia

Riduzione regime idrico. Utilizzo come discariche abusive di inerti e biocidi con inquinamento delle acque. Messa a coltura.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale integrale regionale

Iniziative possibili

Inserimento dei laghi in un percorso in parte già presente che tocca gli elementi più interessanti del territorio comunale. Creazione di un museo dei laghi. Visite guidate a scopo didattico.

Bibliografia

 

SCHEDA B1

Denominazione dell'area

Gravine arco Jonico

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Massafra, Mottolà, Grottaglie

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Le Gravine joniche sono un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte, in particolare di quelle rupicole.

Numerose sono le specie vegetali endemiche e della "Lista Rossa" presenti: Campanula versicolor, Leontodon apulum Aegilops uniaristata, Carum multiflorum.

Numerose le specie faunistiche rare ed inserite nella direttiva UE 92/43: Lanario (Falco biarmicus), Gufo reale (Bubo bubo), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Averla cinerina (Lanius minor).

Antropiche

Nella Gravine sono presenti i maggiori esempi dell'Europa occidentale della civiltà rupestre sotto forma d'insediamenti abitativi, chiese, affreschi.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione.

Segnalazioni

Sito Corine

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura, scarichi inquinanti, infrastrutture.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Museo naturalistico, visite guidate, ripristino ambientale, gestione faunistica, marchio d.o.c.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca

Sigismondi A. Tedesco N.,1990 - op. cit.

 

SCHEDA B2

Denominazione dell'area

Bosco delle Pianelle

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Martina Franca

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Uno dei più importanti residui delle foreste che ricoprivano le Murge. Per la conformazione orografica presenta particolari microclimi che esplicano un fenomeno d'inversione vegetazionale con specie mesofile sul fondo, Carpino orientale e Carpinella, e specie più termofile sugli spalti superiori, Fragno e Leccio. Presenti grandi individui arborei, soprattutto Lecci tra i più grandi d'Italia. Numerose specie vegetali rare tra cui l'unica stazione dell'Italia peninsulare della Sassifraga a foglie d'edera (Sarxifruga hederacea).

Antropiche

Forme di protezione

Parco Comunale

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana,

Sito Corine

Natura in Puglia.

Problemi di salvaguardia

Alterazione microclimatica causata da una strada asfaltata che corre sul fondo. Sovrapascolo. Disboscamento. Servitù militari.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Bibliografia

Armenise V, Ranieri L.,1958 - Studio geobotanico del comprensorio delle Pianelle (Taranto): 1. La vegetazione della scarpata S-SW del terzo gradino murgiano. Nuovo Gior. Bot. Ital. 65.

Martino V. A.,1992 - Il segreto del bosco. Schena editore.

 

SCHEDA B3

Denominazione dell'area

Lago Salinella

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Ginosa

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Importante ed unica zona umida retrodunale, caratterizzata dal passaggio e dalla sosta dei migratori.

Presenza di "Habitat prioritari" caratterizzati da vegetazione alo-igrofila a salicornieti e giuncheti.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di Protezione e contigua Riserva naturale biogenetica dello Stato.

Segnalazioni

Sito Corine

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.

Problemi di salvaguardia

Progetti di lottizzazione. Alterazione regime idrico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Gehu J. M. et al.,1984 - Essai synsystématique ex synchrologique sur les végétations littorales italiennes dans un bût conservatoire. Doc. Phytosociologique 8.

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca

 

SCHEDA B4

Denominazione dell'area

Palude La Vela

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Taranto

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Zona umida ubicata sulle sponde del Mar Piccolo, individuata come importante zona di sosta e svernamento per molte e rare specie acquatiche inserite nella direttiva 92/43/CEE (Spatola, Mignattaio, Moretta tabaccata).

Segnalata la riproduzione del Fratino (Charadrius alexandrinus).

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione. In concessione al WWF

Segnalazioni

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Alterazione della zona umida, caccia, riduzione del regime idrico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate a scopo didattico.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca.

 

SCHEDA B5

Denominazione dell'area

Duna di Campomarino e Torrente Borraco

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Maruggio, Manduria

Estensione ha

100-120

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Complesso di dune costiere esteso per diversi chilometri. Di rilievo la tipica vegetazione dunale ad Ammophila arenaria, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, habitat inserito nella direttiva UE 92/43.

Caratteristici i pulvini di Thymus capitatus e Helichrysum italicum. Nei brevi tratti rocciosi sono presenti rare cenosi a Limonium japygicum e Crithmum maritimum.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Proposta di Riserva Naturale in "Atti del II Simposio Nazionale sulla Conservazione della Natura".

Censimento biotopi Società Botanica Italiana

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Lottizzazioni e costruzioni balneari abusive. Apertura di piste nella duna che innestano fenomeni di erosione.

Aree annesse

Fiume Borraco.

Posto a confine orientale del complesso dunale il fiume Borraco rappresenta, dopo il Chitro, la più importante delle tipiche risorgive carsiche presenti lungo la costa jonica.

Importante stazione di vegetazione igrofila, con la presenza dell'unica stazione pugliese della pianta acquatica Azzolla caroliniana; presente una stazione dell'Agnocasto (Vitex agnus-castus). È inoltre luogo di sosta di migratori acquatici.

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca

 

SCHEDA B6

Denominazione dell'area

Foce del Chitro

Ubicazione:

Provincia: Taranto Comuni: Manduria

Estensione ha

ca. 60

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

È il più importante corso d'acqua della costa orientale tarantina ed è prodotto dalla risorgiva di varie sorgenti in una conca carsica crateiforme. Importante stazione di igrofle come: Potamogeton pectinatus, Apium nodiflorum, Nasturtium officinale.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Edilizia residenziale estiva, captazione delle acque.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale integrale regionale

Iniziative possibili

Ripristino ambientale, visite guidate.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca

 

SCHEDA B7

Denominazione dell'area

Salina e Duna di Torre Colimena

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Manduria

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Depressione umida retrodunale caratterizzata da vegetazione alofila e Salicornia e dunale con Juniperus oxycedrus e Juniperus phoenicea, ambedue indicate come "Habitat prioritario".

La zona umida è un sito importante per i migratori acquatici.

Antropiche

La salina, con annessa costruzione, costituisce una testimonianza dell'antico utilizzo per la raccolta del sale.

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Sito Corine

Biotopo Società Botanica Italiana

Censimento habitata prioritari

Problemi di salvaguardia

Urbanizzazione turistica. Erosione delle dune per passaggio antropico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate

Bibliografia

Caniglia G. et al.,1978 - Carta della vegetazione di Torre Colimena, Salento, Puglia meridionale. C.N.R.

 

SCHEDA B8

Denominazione dell'area

Pinete dell'Arco Jonico

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagiano, Massafra.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta di una delle più estese pinete spontanee di Pinus halepensis su duna presenti in Italia. Il sistema dunale, estremamente frastagliato, con dune alte 15 metri, dal nome locale di Givoni, ha una rilevante importanza geologica e svolge anche un ruolo di difesa delle aree interne.

Oltre che per le mature formazioni di pino, la vegetazione è importante per il ricco sottobosco e per la presenza di alcune rarità quali Helianthemum sessiflorum, l'endemico Helianthemum jonium, Plantago albicans, Satureja cuneifolia.

Nell'area sono presenti due tipologie di habitat prioritario, la Pineta su duna e alcune aree di steppa salata.

Di rilievo, sia sotto l'aspetto botanico che faunistico, le varie foci dei corsi d'acqua quali Lenne, Lato, ecc. che si immettono nello Ionio e che contribuiscono a diversificare l'ambiente. Numerosa la presenza dell'avifauna migratoria e nidificante; nell'area è segnalata l'unica nidificazione, oltre quelle delle paludi della Capitanata, di un raro ardeide, la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides).

Antropiche

Presenza di alcune torri costiere.

Forme di protezione e gestione esistenti

Parte delle pinete è protetta come Riserva Naturale dello Stato.

Segnalazioni

Censimento Habitat prioritari.

Società Botanica Italiana.

Problemi di salvaguardia

Turismo balneare. Incendi. Lottizzazioni.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva Naturale o Parco Regionale

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca

Sigismondi A. Tedesco N:,1990 - op. cit.

 

SCHEDA C1

Denominazione dell'area

Paludi e bosco di Rauccio-Sorgenti Idume

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Lecce

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Il bosco di Rauccio è uno degli ultimi lembi superstiti della medioevale "Foresta di Lecce" che dalla città giungeva sino al mare. È costituito da una lecceta inquadrabile nell'associazione fitosociologica Viburno-Quercetum ilicis. Le aree paludose che circondano il bosco presentano una vegetazione alo-igrofila diversificata ed individuata come "habitat prioritario" della direttiva UE 92/43.

Il bacino dell'Idume, risorgiva carsica, presenta un altro "habitat prioritario" il Chetomorpho-Ruppietum. Nell'area sono presenti ben 5 specie della "Lista Rossa della Flora Italiana" (Periploca graeca, Serapias orientalis, ecc.) ed altre della "Lista Rossa regionale" in corso di definizione da parte della S.B.I.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

L'area è stata affidata dall'E.R.S.A.P in gestione al WWF-Italia Sezione di Lecce, ma di fatto ricade ancora nell'ambito di un'Azienda Faunistico-Venatoria.

Segnalazioni

Sito Corine.

Natura in Puglia.

Problemi di salvaguardia

Abusivismo edilizio. Messa a coltura. Caccia.

Aree annesse

Gariga Masseria Monacelli, "Habitat prioritario" Direttiva UE 92/43.

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Centro visita. Visite guidate. Ripristino ambientale.

Bibliografia

Ruggio De Filippis G.,1958 - La vegetazione della palude Rauccio (Lecce). Nuovo Gior. Bot. Ital. 65: 838-845.

Lorenzoni G.G. et al.,1984 - Escursione in Salento della Società Italiana di Fitosociologia. Not. Soc. Ial. Fitosoc. 19(2): 147-162.

Sigismondi A. Tedesco N. 1990 - op. cit.

 

SCHEDA C2

Denominazione dell'area

Laghi Alimini

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Otranto

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Presenza di due importanti specchi d'acqua in comunicazione tra loro, ma di diversa origine, l'uno carsico, "Fontanelle", l'altro lagunare "Alimini Grande". Presenza di vari "habitat prioritari" in base alla direttiva UE 92/43, la duna costiera, la pineta, la laguna.

Presenti inoltre varie specie della "Lista Rossa", la Periploca maggiore (Periploca greca), l'orchidea palustre (Orchis palustris), la Campanella palustre (Ipomea sagittata).

Importante area di sosta e svernamento dell'avifauna acquatica. Segnalata la riproduzione del Mestolone (Anas clypeata), del Succiacapre (Caprimulgus europaeus) e probabile del Lodolaio (Falco subbuteo). Notevole presenza di rettili ed anfibi. Area di presenza del Tasso (Meles meles).

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Parte inserita in Oasi di Protezione

Segnalazioni

Società Botanica Italiana.

Censimento Habitat prioritari S.B.I.

Natura in Puglia.

Sito Corine.

Atti Simp. Conser. Natu.

Problemi di salvaguardia

Alterazione del regime idrico, interramento e inquinamento dei laghi. Insediamenti turistici.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Centro visita. Visite guidate. Turismo naturalistico. Recupero ambientale.

Bibliografia

Macchia E., 1972 - I laghi Alimini-Fontanelle: lembi di macchia mediterranea da salvare. Atti II Simp. Conser. Natura, Bari 1972.

Sigismondi A. Tedesco N.,1990 - op. cit.

 

SCHEDA C3

Denominazione dell'area

Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Gallipoli

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

L'Isola di S. Andrea si presenta come una piccola isola disabitata caratterizzata da coste rocciose.

Presenza di "habitat prioritari" sotto forma di steppe salate di salicornia. Presenza dell'endemismo Statice japigica (Limonium japigicum) inserito nella "Lista Rossa" regionale. L'isola è stata individuata di recente come l'unico sito regionale di nidificazione del rarissimo Gabbiano corso (Larus audonii), specie prioritaria, endemica del Mediterraneo.

Il litorale di Punta Pizzo comprende diversi ambienti di notevole importanza, che formano un interessante ed unico mosaico ambientale.

Di rilievo è il tratto a gariga ubicato nei pressi della costa di Punta Pizzo, dove sono presenti, all'interno di una residua area a gariga, alcune specie vegetali di notevole importanza quali: Hanthillis hermanniae e Erica manipuliflora.

Le aree umide, corrispondenti al canale Li Foggi ed alle attigue aree di acquitrino risultano importanti sia per la vegetazione, ospitando probabilmente la rara Ipomea sagittata, sia per l'avifauna acquatica che sosta numerosa durante le migrazioni.

Osservazioni recenti hanno individuato la possibile nidificazione del Cavaliere d'Italia. Importanti appaiono inoltre le aree di vegetazione costiera a Ginepri su duna.

Antropiche

Presenza di un inserimento disabitato, comprendente un faro dismesso.

Forme di protezione e gestione esistenti

La Capitaneria di porto, data l'importanza della colonia di Gabbiano corso, ha imposto divieto di scalo sull'isola.

Segnalazioni

Censimento Habitat prioritari.

Società Botanica Italiana.

Problemi di salvaguardia

Turismo balneare. Navigazione da diporto. Bonifica. Costruzioni abusive.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva Naturale.

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Cataldini et al.,1992 - L'isola di S. Andrea. CRSEC Gallipoli.

 

SCHEDA C4

Denominazione dell'area

Bosco di Tricase

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Tricase

Estensione ha

1,5

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta dell'unica stazione dell'Europa occidentale con purezza monofitica della Quercia Vallonea (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis). Si tratta di una specie minacciata inclusa nella "Lista Rossa" della flora italiana.

Antropiche

Le cupole della quercia vallonea avevano un importante funzione nell'economia tricasina tradizionale, quella dei conciatori "pelecane", in quanto utilizzate per produrre tannino.

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.

Natura in Puglia.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Degrado della formazione vegetazionale, a causa di attività antropiche incontrollate.

Aree annesse

Proposta di tutela

Monumento naturale

Iniziative possibili

Visite guidate. Aumento della superficie boscata.

Bibliografia

Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.

 

SCHEDA C5

Denominazione dell'area

Costa Otranto - S. Maria di Leuca

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Otranto, S. Cesarea Terme, Castro, Andrano, Tiggiano, Corsano, Tricase, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Area di eccezionale bellezza paesaggistica costituita da uno dei pochi esempi di costa alta ancora integra dell'Italia peninsulare. Ricca di fenomeni carsici ed erosivi.

La flora è ricca di rari endemisini inseriti nella "Lista Rossa" nazionale. L'area inoltre rappresenta un eccezionale sito fitogeografico per la presenza di specie transadriatiche.

Tra la flora ricordiamo: Fiordaliso di Leuca (Centaurea leucadea), Alisso di Leuca (Aurinia leucadea), Campanula pugliese (Campanula versicolor); Efedra (Ephedra campylopoda), della quale è l'unica stazione italiana, mentre la rarissima Veccia di Giacomini (Vicia giacominiana) è un'endemica puntiforme.

Oltre alla presenza di diverse specie nidificanti, ad un interessante passaggio migratorio, ricordiamo come in quest'area vi sia stata l'ultima presenza regionale del mammifero più raro d'Europa, la Foca monaca (Monachus monachus).

In alcune delle cavità carsiche che si aprono lungo la costa sono presenti rare cenosi ipogee con diversi invertebrati endemici: Italodytes stammeri, Typhlocaris salentina, Haloblothrus gigas.

Antropiche

Presenza di un importante sito preistorico con ricche manifestazioni di arte rupestre nella Grotta dei Cervi a Porto Badisco.

Forme di protezione e gestione esistenti

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Turismo naturalistico, visite guidate e didattiche, ripristino ambientale.

Bibliografia

Sigismondi A., Tedesco N.,1990 - op. cit.

 

SCHEDA C6

Denominazione dell'area

Palude del Capitano

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Nardò

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Rilevante fenomeno carsico rappresentato da varie risorgive a forma di dolina colme d'acqua salmastra, localmente dette "spunnulate"; presentano una caratteristica vegetazione idrofila a Ruppia. Nelle aree circostanti di rilievo la presenza dello Spinaporci (Sarcopoterium spinosum) che ha qui l'unica stazione di presenza regionale e la seconda conosciuta per tutta l'Italia. È presente anche una rigogliosa stazione di Salicornieto, "habitat prioritario".

Importante stazione di sosta lungo le vie migratorie.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.

Sito Corine

Natura in Puglia.

Atti Simp. Cons. Natu.

Problemi di salvaguardia

Abusivismo edilizio. Sovrapascolo. Incendio.

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.

Sito Corine

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Controllo delle attività edilizie e delle infrastrutture balneari.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Struttura museale. Visite guidate

Bibliografia

Bianco et al.,1986 - Aspetti interessanti della flora di Torre Minervino. Thalassia Salentina 16.

Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.

 

SCHEDA C7

Denominazione dell'area

Palude del Conte e duna costiera

Ubicazione:

Provincia: Taranto, Lecce

Comuni: Porto Cesareo, Manduria

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Area caratterizzata da una vasta depressione retrodunale con ricca e diversificata vegetazione igrofila ed alofila, con specie rare della "Lista Rossa" come: l'Orchidea di palude (Orchis palustris), e la Campanella palustre (Ipomea saggitata).

Luogo di sosta per migratori acquatici.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica

Censimento "Habitat prioritari" della S.B.I.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Insediamenti turistici. Erosione dunale.

Aree annesse

Proposta di tutela

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Gehu J. M. et al.,1984 - Essai synsystématique et synchrologique sur les végétations littorales italiennes dans un bût conservatoire. Doc. Phytosociologique 8.

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca

 

SCHEDA D1

Denominazione dell'area

Bosco di S. Teresa e dei Lucci

Ubicazione:

Provincia: Brindisi

Comuni: Tuturano, Mesagne.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta di due lembi boschivi con presenza monofitica di Quercia da Sughero (Quercus suber) probabili relitti vegetazionali. Rappresentano il limite orientale di espansione della specie e le uniche stazioni del versante adriatico d'Italia.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Incendi. Pascolo abusivo. Degrado vegetazionale

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate. Recupero ambientale.

Bibliografia

Tormen L.,1953 - Segnalazione di alcuni boschi di Quercus suber L. in Provincia di Brindisi. Nuo. Gior.

Bot. Ital. 60.

Scarascia Mugnozza et al.,1983 - Un bosco di Sughera presso Brindisi Monti e boschi 34.

 

SCHEDA D2

Denominazione dell'area

Bosco di Cerano

Ubicazione:

Provincia: Brindisi

Comuni: Brindisi

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Residua area boschiva costituita prevalentemente da leccio (Quercus ilex) e da importanti presenze di Quercus virgiliana, Quercus dalechampi, Ostrya carpinifolia.

Segnalate specie animali rare per il Brindisino come: Colubro leopardino (Elaphe situla), Tasso (Meles meles), Gufo comune (Asio otus).

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Diboscamento. Ceduazione. Presenza, nelle immediate vicinanze, della centrale ENEL Brindisi Sud.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Recupero e incremento dell'area boscata. Visite guidate a scopo didattico. Ripristino della zona umida.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA D3

Denominazione dell'area

Saline di Punta della Contessa

Ubicazione:

Provincia: Brindisi

Comuni: Brindisi

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Importantissima zona umida sia per la sosta e svernamento, sia per la riproduzione di specie rare inserite nella direttiva 92/43 quali: Pernice di mare (Glareola pratincola), Cavaliere d'Italia (Himantopus h.).

Nel periodo del passo primaverile si segnalano numerose e cospicue presenze di specie inserite nella direttiva 92/43 quali: Mignattaio (Plegadis falcinellus), Spatola (Platalea leucorodia), Circus sp., ecc.

Presenza di estese formazioni di "habitat prioritario" sotto forma di Salicornieto.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Censimento Habitat prioritari.

Sito Corine

Natura in Puglia.

Problemi di salvaguardia

Bracconaggio. Messa a coltura. Infrastrutture centrale ENEL Brindisi Sud. Alterazione regime idrico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Caniglia G. et al.,1974 - Sarcopoterium spinosum (L.) Spach ed Anthyllis hermanniae I., due relitti floristici nel Salento. Atti. IV Simp. Cons. Natu.

Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.

 

SCHEDA D4

Denominazione dell'area

Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

Ubicazione:

Provincia: Brindisi

Comuni: Ostuni, Fasano

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Ambienti costieri di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, rappresentati da "habitat prioritari" con vegetazione alofila e dune a ginepri (Juniperus exycedrus, Juniperus phoenicea). Presenti inoltre zone umide interessanti come aree di sosta per acquatici (Fiume grande, Fiume piccolo, Fiume Morello)

Antropiche

Presenza di alcuni impianti di acquacoltura risalenti ad oltre un secolo fa.

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica

Censimento "Habitat prioritari" della S.B.I.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura. Forte pressione antropica a scopi turistici.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate a scopo didattico. Recupero e incremento dell'area boscata.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA D5

Denominazione dell'area

Gravine dell'arco jonico

Ubicazione:

Provincia di Brindisi

Comune: Villa Castelli

Estensione Ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

La Gravina di Villa Castelli deriva, come le altre dell'arco jonico, da un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte.

Il sito conserva aspetti pregevoli di habitat rupestre e di vegetazione a macchia mediterranea. In particolare è notevole la presenza della Campanula versicolor, Pistacia lentiscus, Mirthus communis, Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus suber, Medicago arborea.

Antropiche

Nella gravina è presente un frantoio ipogeo, tipico esempio di civiltà rupestre con finalità produttive.

Forme di protezione e gestione esistenti

Richiesta di adesione al parco delle gravine dell'arco jonico da parte dell'Amministrazione comunale con delibera n. 46 del 21 dicembre 2001.

Problemi di salvaguardia

La rinaturalizzazione del sito, realizzata sinora con fondi regionali (P.O.P. Puglia 1994-1999) e comunali, rimarrebbe incompiuta e si accentuerebbe, così, il fenomeno di degrado che ha caratterizzato la gravina prima degli interventi di recupero ambientale.

Proposta di tutela

Parco naturale regionale.

Iniziative possibili

Centro di educazione ambientale (in fase di realizzazione), museo delle tradizioni popolari e artigianali, attività formative, percorsi didattici.

Bibliografia

Studio del prof. Silvano Marchiori e del dott. Pietro Medagli del Dipartimento di "Scienze e tecnologie biologiche e ambientali" dell'Università di Lecce commissionato dal comune di Villa Castelli (18).

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(18) Scheda aggiunta dall'art. 46, comma 2, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.

SCHEDA E1

Denominazione dell'area

Bosco Ramitelli-Torre Fantine

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comuni: Serracapriola, Chieuti

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Complesso costiero rappresentato da importanti formazioni vegetali. Sono presenti infatti formazioni dunali a Ginepri (Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea), habitat inserito nella direttiva UE 92/43, e una rara formazione boschiva igrofila posta lungo il Torrente Saccione caratterizzata dalla presenza di raro Frassino ossifilo (Fraxynus oxycarpa). Nel sottobosco sono presenti specie di rilievo e rare in Puglia: Carex remota, Carex pendula, Festuca exaltata, Ranunculus lanuginosus, Halimium alimifolium, Erica multiflora.

Probabile tra la fauna la riproduzione del Lodolaio (Falco subbuteo).

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Società Botanica Italiana.

Natura in Puglia.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura, alterazione del regime idrico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibli

Visite guidate ripristino ambientale.

Bibliografia

Vita F., Leone V., 1986 - Impatto determinato dalla utilizzazione turistica sulla vegetazione spontanea di un bosco a Juniperus phoenicea L. in contrada "Rosa Marina" Brindisi). Monti e Boschi 37.

 

SCHEDA E2

Denominazione dell'area

Boschi Sub Appennino Dauno settentrionale

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comuni: Biccari, Faeto, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Casalnuovo Monterotaro, Volturara Appula, San Marco La Catola, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino, Castelnuovo della Daunia.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta delle più estese formazione boschiva del Sub Appennino Dauno, residuo delle grandi foreste storiche segnalate. Presenti diversi elementi d'interesse, come il Lago Pescara, il bosco Cerasa, le due stazioni di Faggio (Fagus sylvatica) conosciute per l'area e la vetta più alta della regione M. Cornacchia.

Rare specie vegetali quali: Citisus sessilifolius, Laburnum anagyroides, Dactylorihza saccifera.

Si tratta di una delle poche aree regionali dove sono presenti specie quali: Nibbio reale (Milvus milvus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Lupo (Canis lupus), Istrice (Histrix cristata), Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)

Antropiche

Interessanti centri storici.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura. Sovrapascolo. Ceduazione.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di ungulati.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA E3

Denominazione dell'area

Boschi Sub Appennino Dauno meridionale

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comuni: Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto, Panni, Accadia, Sant'Agata di Puglia.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Complesso di aree di grande importanza per la presenza del Bosco Difesa grande di Accadia, grande complesso boscato; le gole del Torrente Frugno (uno dei più importanti siti di anfibi della Regione), il corso superiore del Cervaro con le sue residue formazioni ripariali ("habitat prioritario" insieme a diverse aree a Festuco-Brometea presenti nel sito). Presenti specie rare ed inserite nella direttiva 92/43 quali: Istrice (Histrix cristata), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus).

Antropiche

Interessanti centri storici.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura. Sovrapascolo. Ceduazione

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di ungulati.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA E4

Denominazione dell'area

Bosco dell'Incoronata

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comune: Foggia

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Ultimo residuo di bosco umido planiziario del Tavoliere con specie quali Pioppo bianco (Populus alba), Olmo (Ulmus minor), Frassino (Fraxinus oxycarpa).

Ubicato lungo il corso del torrente Cervaro, ospita oltre ad interessanti specie nidificanti anche un rilevante flusso migratorio.

Antropiche

Nell'area è presente il santuario della Madonna dell'Incoronata.

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Società Botanica Italiana.

Natura in Puglia

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura. Sovrapascolo. Alterazione del regime idrico. Infrastrutture e cementificazione argini.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di ungulati.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

 


 



[1]    Nella seduta del 16 giugno 2005, la V Commissione (Bilancio) aveva espresso parere contrario.

[2]    Gran Paradiso, Abruzzo, Circeo, Stelvio, Calabria, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte.

[3]    Cilento, Gargano, Gran Sasso, Maiella, Val Grande, Vesuvio.

[4]    Maddalena, Asinara, Gennargentu, Cinque Terre, Sila (tale Parco ricomprende i territori già ricadenti nello "storico" Parco Nazionale della Calabria, istituito nel 1968), Appennino Tosco-emiliano, Alta Murgia, Val d’Agri.

[5]    I successivi articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 112 hanno operato il conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali rinviando sostanzialmente al quadro delle competenze delineato dalla legge n. 394.

[6]    A partire dall’elenco di parchi nazionali istituiti con la stessa legge n. 394 del 1991 (art. 34), a sua volta novellata successivamente dalla legge n. 344 del 1997 che ha aggiunto una nuova voce all’elenco.

[7]    L’indirizzo espresso in tale sentenza è stato successivamente ribadito nelle sentenze n. 307 del 2003, n. 222 del 2003 e n. 214 del 2005.

[8] Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Abruzzo per far valere l'incostituzionalità dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 ("Disposizioni in campo ambientale") che avrebbe istituito il Parco nazionale "Costa Teatina" senza l'acquisizione di una previa intesa o di un parere dell'Ente locale stesso.

[9] Sul punto, vedi anche il successivo paragrafo riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative.

[10]   Le altre componenti sono: LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione.

[11] www.montidaunimeridionali.it/ricettivita_turismoambientale.php

[12]   Per ulteriori dati sulle caratteristiche del territorio è possibile consultare il citato sito della Comunità montana dei Monti Dauni meridionali, in particolare le pagine  www.montidaunimeridionali.it/territorio_posizionegeografica.phpe www.montidaunimeridionali.it/territorio_popolazione.php , nonché la pagina relativa alla Comunità montana del subappennino Dauno settentrionale nel sito web del Progetto LIFE all’indirizzo www.codif.it/life99patto/dauno_geo.htm.

[13]   M indica che il comune rientra nel territorio del subappennino Dauno meridionale, mentre con S si indica l’appartenenza al territorio del subappennino Dauno settentrionale

[14]   Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Abruzzo in relazione all'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 ("Disposizioni in campo ambientale"), che ha istituito il Parco nazionale "Costa Teatina" senza l'acquisizione di una previa intesa o di un parere dell'ente territoriale.

[15]   L’analoga proposta di legge presentata nella XIV legislatura (A.C. 3222) prevedeva l’intesa della Regione Puglia e degli enti locali soltanto per l’individuazione delle misure di salvaguardia e non anche per la delimitazione provvisoria del Parco. Il parere reso dalla I Commissione nella seduta del 23 marzo 2004 conteneva un’osservazione in merito all’opportunità di prevedere che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procedesse alle determinazioni di cui all’articolo 1, comma 2, relative alla delimitazione provvisoria del Parco, previa acquisizione delle necessarie intese con la regione e gli enti locali interessati, analogamente a quanto previsto a proposito dell' adozione delle misure di salvaguardia per il mantenimento dello stato dei luoghi

[16]   Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 5 maggio 1998, n. 758.

[17]   Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233.

[18] Tali bacini erano stati istituiti dalla legge n. 183 quali ecosistemi unitari, ai fini di un effettivo ed unitario governo dei fenomeni fisici connessi al regime delle acque e alla difesa del suolo.