Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifiche all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica A.C. 2559
Riferimenti:
AC n. 2559/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 237
Data: 10/09/2007
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

A.C. 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 237

 

10 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: Am0096.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto.. 4

Contenuto  4

Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa. 7

Necessità dell’intervento con legge  7

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

Rispetto degli altri princìpi costituzionali8

Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

Impatto sui destinatari delle norme  9

Formulazione del testo  9

Schede di lettura

Il quadro normativo di riferimento  13

La proposta di legge in esame  18

Proposta di legge n. 2559

A.C. N. 2559, Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  27

Iter parlamentare

A.C. N. 2559 , Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  37

A.C. N. 1411 , Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  41

A.C. N. 2423, Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,47

A.C. N. 3607, Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto  51

A.C. N. 3811, Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili55

Esame in sede referente

VIII Commissione ((Ambiente, territorio e lavori pubblici))

Seduta del 10 giugno 2003. 61

Seduta del 25 giugno 2003. 65

Seduta del 16 settembre 2003. 67

Seduta del 15 ottobre 2003. 71

Seduta del 5 novembre 2003. 73

Seduta del 28 gennaio 2004. 75

Seduta del 11 febbraio 2004. 77

Seduta del 25 febbraio 2004. 79

Seduta del 2 marzo 2004. 85

Seduta del 30 marzo 2004. 89

Esame in sede consultiva

I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Seduta del 4 maggio 2004. 95

II Commissione (Giustizia)

Seduta del 16 giugno 2004. 99

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 29 aprile 2004. 103

Seduta del 29 aprile 2004. 105

Seduta del 7 luglio 2004. 107

Seduta del 8 luglio 2004. 109

Seduta del 21 luglio 2004. 111

Seduta del 29 luglio 2004. 113

Seduta del 15 dicembre 2004. 115

VI Commissione (Finanze)

Seduta del 20 aprile 2004. 117

Seduta del 27 aprile 2004. 121

Seduta del 4 maggio 2004. 123

VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

Seduta del 4 maggio 2004. 127

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 4 maggio 2004. 131

Seduta del 5 maggio 2004. 137

XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 6 aprile 2004. 139

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 6 aprile 2004. 141

Normativa di riferimento

L. 9 agosto 1954, n. 640  Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane  147

L. 24-12-1993 n. 560 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (art. 1)153

Giurisprudenza

Corte Costituzionale, sentenza n. 94 del 21 marzo 2007  161

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2559

Titolo

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

27 aprile 2007

§       annuncio

29 maggio 2007

§       assegnazione

29 maggio 2007

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

VII Commissione (Cultura)

Questioni regionali


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge, d’iniziativa dell’onorevole Velo e altri, riproduce il contenuto di una disposizione del testo unificato delle proposte di legge A.C. 1411 e abb. presentate nella scorsa legislatura, il cui iter non si era concluso in assenza del prescritto parere della Commissione bilancio.

Essa consta di un unico articolo, composto da due commi.

 

Il comma 1 novella l’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, la lettera a), attraverso una modifica al comma 3, è volta a ricomprendere nell’ambito di applicazione della medesima legge anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), purché inseriti nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. Diretta conseguenza di tale disposizione è l’applicabilità agli assegnatari, ricorrendo i requisiti sopra indicati, delle particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993.

Le successive lettere b) e c) sono finalizzate ad agevolare gli enti proprietari nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

La lettera b), attraverso l’introduzione del comma aggiuntivo 4-ter, attribuisce agli enti proprietari la facoltà di procedere direttamente all’alienazione a favore degli assegnatari e dei non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi. Tale facoltà può essere esercitata in alternativa alla segnalazione degli alloggi da parte dell’ente gestore al comune, ai fini di una nuova assegnazione prima dell’effettiva vendita. La disposizione riconosce inoltre un titolo di priorità gli assegnatari di alloggi di e.r.p. non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6.

La lettera c), attraverso una novella al comma 7, prevede che – nel caso in cui l’assegnatario che abbia i requisiti indicati non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi e sempre che lo stesso abbia preventivamente espresso il proprio consenso – l’ente proprietario possa alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter. La disposizione conferma inoltre la previsione recata dal testo vigente secondo la quale è possibile l’alienazione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a) (alloggi di proprietà dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), purché all’assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di e.r.p.

La lettera d), attraverso una novella al comma 22, dispone, per le operazioni di vendita relative agli alloggi e.r.p., l’esonero dal pagamento dei tributi speciali catastali da parte degli enti proprietari

 

Il comma 2 reca, infine, una disposizione configurata quale norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 (che fa salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 560, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data), prevedendo che esso vada interpretato nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge n. 640 del 1954, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge risulta necessario, posto che la proposta di legge è volta, al comma 1, a novellare la legge n. 560 del 1993 e, al comma 2, reca una norma di interpretazione autentica di una disposizione della medesima legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene sulle modalità di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Rispetto a tale contenuto potrebbe venire in rilievo l’ambito materiale definito dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione (in particolare, sistema tributario e contabile dello Stato).

La portata della proposta di legge tuttavia non appare limitato all’alienazione di alloggi appartenenti al patrimonio statale, potendo riguardare anche immobili degli enti pubblici territoriali e degli istituti autonomi per le case popolari.

In proposito, si ricorda che sull’edilizia residenziale pubblica è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2007,che ha chiarito esplicitamente che il fatto che tale materia non sia ricompresa né nel secondo e né nel terzo comma dell'art. 117 Cost “non consente, però, di concludere puramente e semplicemente nel senso che tutti gli aspetti di tale complessa materia debbano essere ricondotti alla potestà legislativa residuale delle Regioni”. La Corte, in particolare, precisa che “oggi – dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni – la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale”.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dei commi da 597 a 600 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, osservando, con particolare riferimento alla prima di tali disposizioni, che la sua finalità non è quella “di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, secondo quanto prima argomentato con riferimento alla sentenza di questa Corte n. 486 del 1995, bensì quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni. Si profila, pertanto, una ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l'edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. Di conseguenza – come rilevato in uno dei ricorsi – la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo art. 117”.

 

Si ricorda, inoltre, che, in occasione dell’esame della corrispondente disposizione del T.U. n. 1411 nella scorsa legislatura, la Commissione affari costituzionali aveva espresso parere favorevole con un’osservazione circa l'opportunità di limitare l'ambito di operatività della disciplina da essa recata all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato (seduta del 4 maggio 2004).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Nulla da segnalare

Attribuzione di poteri normativi

Nulla da segnalare.

Coordinamento con la normativa vigente

Si rinvia alle schede di lettura per un inquadramento della proposta di legge nel contesto delle normative che sono intervenute in materia.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che una proposta di legge di contenuto analogo a quella in esame è stata presentata lo scorso 18 giugno al Senato (A.S. 1648, d’iniziativa del sen. Filippi e altri) ed è stata assegnata all’8° Commissione (Lavori, pubblici, comunicazioni) che non ne ha ancora iniziato l’esame.

Impatto sui destinatari delle norme

Con specifico riferimento alla lettera a) del comma 1, come chiarito dal Governo in occasione dell’esame del testo unificato 1411 e abb., essa troverebbe applicazione per un caso specifico, rilevato presso il comune di Livorno, che riguarderebbe “680 appartamenti esistenti all'interno di 19 fabbricati, tuttora sottoposti, peraltro, a vincoli da parte della locale Soprintendenza”.

Formulazione del testo

Da un punto di vista meramente formale, con riferimento all’articolo 1, comma 1, lett. b), occorre modificare la formulazione del comma 4-ter, nel senso di precisare che la procedura da esso disciplinata può essere attivata «in alternativa all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis», piuttosto che «in alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis».

Da un punto di vista sostanziale, occorre valutare se mantenere l’attuale formulazione del secondo periodo, che sembrerebbe attribuire un titolo di priorità agli assegnatari di alloggi non compresi nei piani di vendita non soltanto rispetto ai non assegnatari di alloggi ma anche rispetto agli assegnatari di alloggi compresi nei piani di vendita.

 

Si segnala inoltre che – in ragione della portata innovativa del comma 2 – emersa anche nel corso dell’esame dell’analoga disposizione del testo unificato 1411 e abb. nella scorsa legislatura, tale disposizione non sembra potersi configurare quale norma di interpretazione autentica.

 


Schede di lettura

 


Il quadro normativo di riferimento

I principali provvedimenti in materia

Con il termine di “edilizia residenziale pubblica” si intende quel complesso di attività dirette alla provvista di alloggi per i soggetti a basso reddito. Il termine e.r.p. è infatti comprensivo degli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Le leggi che hanno autorizzato la vendita di un certo numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica - definendo anche quali soggetti potessero accedere all’acquisto, quali criteri adottare per scegliere gli alloggi da porre in vendita e con quali criteri determinare il prezzo di vendita - sono principalmente la legge 8 agosto 1977, n. 513, recante “Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica” e la legge 24 dicembre 1993, n. 560, “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

La legge 513 del 1977 rappresenta una delle prime leggi che hanno consentito agli assegnatari di acquistare l’alloggio ed ha avviato il finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

La legge n. 560 del 1993 ha consentito agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di porre in vendita parte dei patrimonio immobiliare amministrato. La disciplina introdotta con tale legge, come modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, ha definito i requisiti richiesti agli acquirenti, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, la destinazione delle risorse così acquisite, fissando altresì una percentuale massima, pari al settantacinque per cento, del patrimonio alienabile nel territorio di ciascuna provincia.

 

Il comma 1 dell’art. 1 della legge n. 560 dispone che sono alloggi di e.r.p. quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge n. 52 del 1976, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1963 e successive modifiche, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

Tale legge prevede inoltre che le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, formulino, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75% del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lett. a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma di legge. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto inoltre salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

 

Tra le misure più recenti adottate per dare nuovo impulso alle politiche abitative, rilevanti in relazione al contenuto della proposta di legge in esame si segnalano in particolare:

§      la prosecuzione di una politica volta alla dismissione del patrimonio abitativo pubblico.

 

Si ricorda che sulla disciplina dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato è intervenuto il decreto-legge n. 351 del 2001.

In particolare, è riconosciuto il diritto di opzione per l’acquisto in favore dei conduttori delle unità immobiliari, con possibilità, in caso di reddito familiare inferiore a determinati limiti, di accendere un mutuo a tasso agevolato finalizzato all’acquisto stesso. Ai conduttori ultrasessantacinquenni è consentito anche l’acquisto del solo diritto di usufrutto. In tal caso viene alienata la nuda proprietà.

Il prezzo di vendita delle unità immobiliari è determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. L’esatta determinazione del prezzo di vendita di ciascuna unità immobiliare può essere affidata all’Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare.

Le unità immobiliari sono offerte in opzione ai conduttori al prezzo di mercato, determinato nei modi indicati, diminuito del 30 per cento. I conduttori possono godere di un ulteriore riduzione del prezzo se acquistano, a mezzo di mandato collettivo, un numero di unità immobiliari che rappresenta almeno l'80 per cento delle unità complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Uno sconto di minore entità è riconosciuto ai conduttori che acquistano, a mezzo di mandato collettivo, un numero di unità immobiliari che rappresenta almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento, delle unità complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

Le unità immobiliari libere e quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l’acquisto sono poste in vendita al miglior offerente, individuato con procedura competitiva, come disciplinata dai decreti che trasferiscono i beni immobili alle società veicolo.

Nel caso di aggiudicazione dell’unità immobiliare ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell’opzione, ai conduttori è riconosciuto il diritto di prelazione per l’acquisto al prezzo determinato in sede di asta.

I decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati in attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 351, demandano all’Agenzia del Territorio la determinazione del valore dei beni immobili oggetto di rivendita.

In attuazione del D.L. n. 351 sono state finora realizzate due operazioni di cartolarizzazione, indicate come SCIP1 e SCIP2, principalmente riferite agli immobili degli enti previdenziali.

Una terza operazione di cartolarizzazione (SCIP 3), avente ad oggetto immobili del Ministero della difesa, non più utili ai fini istituzionali, è stata avviata in attuazione dell’art. 1, comma 443, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

 

§         gli interventi diretti alla vendita di un certo numerodi immobili di proprietà degli Istituti Autonomi Case popolari(I.A.C.P.), previsti dall’art. 1, commi 597-600, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria del 2006), che però sono stati dichiarate però incostituzionali dalla Corte costituzionale, che, come si vedrà nel paragrafo successivo, ha operato una ricostruzione della ripartizione di competenza tra Stato e Regioni nella materia dell’edilizia residenziale pubblica;:

 

Tali disposizioni prevedevano la modifica delle procedure di alienazione degli alloggi[1] attraverso un DPCM che avrebbe dovuto fissare anche appositi principi, relativi in particolare alle modalità di esercizio del diritto di opzione e la destinazione dei proventi delle alienazioni. Veniva, altresì previsto che, al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari potessero affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

 

Si segnala, infine, che nel documento finale del tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative[2], tra le misure prioritarie di intervento per superare l’emergenza abitativa (soprattutto con riferimento alle categorie socialmente deboli destinatarie della proroga delle procedure di rilascio per finita locazione di cui alla legge n. 9 del 2007), si indica la riconversione di immobili di proprietà statale, soprattutto militare, attraverso procedure speciali e accordi specifici tra Ministero della difesa, Agenzia del demanio ed enti locali. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, che riporta le indicazioni del documento finale del tavolo di concertazione, contiene inoltre l’impegno a continuare il programma di dismissioni, preannunciando un intervento nel senso della riformulazione dell’attuale norma di trasferimento degli immobili militari all’Agenzia del demanio.

La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni e la più recente giurisprudenza costituzionale

A seguito del trasferimento di competenze operato dal d.lgs. n. 112 del 1998[3], il settore dell’edilizia residenziale pubblica è stato demandato alla competenza regionale. Allo Stato sono rimasti compiti di semplice determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia dell’edilizia residenziale pubblica non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma), né tra quelle in cui la competenza è concorrente (art. 117, terzo comma). Come precisato da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2007,il fatto che essa non sia ricompresa né nel secondo e né nel terzo comma dell'art. 117 Cost “non consente, però, di concludere puramente e semplicemente nel senso che tutti gli aspetti di tale complessa materia debbano essere ricondotti alla potestà legislativa residuale delle Regioni”. La Corte, in particolare, chiarisce che “oggi – dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni – la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale”.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiara l’incostituzionalità dei sopra richiamati commi da 597 a 600 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006.

 

La Corte precisa che “il fine della disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, secondo quanto prima argomentato con riferimento alla sentenza di questa Corte n. 486 del 1995, bensì quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni. Si profila, pertanto, una ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l'edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. Di conseguenza – come rilevato in uno dei ricorsi – la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo art. 117”.

Con riferimento al profilo dell’alienazione degli immobili di e.r.p., la giurisprudenza costituzionale precedente alla riforma del Titolo V precisava l’indissolubile legame tra la cessione degli alloggi e la loro assegnazione (sentenza n. 486 del 1992) e ammetteva soltanto una disciplina-quadro statale, che definisse i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi stessi, sul presupposto che questi ultimi potessero essere realizzati con il contributo statale (sentenza n. 486 del 1995).


 

La proposta di legge in esame

La proposta di legge, composta da un unico articolo, interviene sull’articolo 1 della legge n. 560 del 1993.

Essa riproduce le norme recate dall’art. 3 del testo unificato AC 1411 e abb. elaborato dalla VIII Commissione (Ambiente) nella scorsa legislatura[4]. Tale provvedimento non aveva concluso il suo iter, in assenza del parere della Commissione bilancio, che non era stato espresso a causa della mancata trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo, che la Commissione aveva deliberato di richiedere nella seduta del 29 aprile 2004, per la presenza di alcuni profili problematici di carattere finanziario che riguardavano anche le disposizioni di cui all’articolo 3.

La relazione illustrativa richiama anche l’ordine del giorno n. 9/0146-bis/052, accolto dal Governo, con riformulazione, nella seduta del 18 novembre 2006, durante l’esame della legge finanziaria 2007. Tale ordine del giorno era volto a impegnare il Governo, per quanto di sua competenza, ad individuare meccanismi e procedure adeguate per superare l’evidente disparità tra gli inquilini, derivante dal fatto che gli inquilini degli alloggi degli Ater (o Iacp) ai quali sia stato apposto il vincolo previsto dalla legge n. 1089 del 1939 non possono beneficiare delle condizioni previste dalla legge 560 del 1993.

Comma 1, lettera a)

La disposizione, attraverso una novella all’articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, è volta a ricomprendere nell’ambito di applicazione della medesima legge anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), purché:

§         si tratti di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile;

§         siano inseriti nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni.

 

Il testo attuale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, esclude in via generale dall’ambito di applicazione della medesima legge gli alloggi soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Tale legge è stata abrogata in seguito all’entrata in vigore del citato del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

 

Attraverso tale novella, quindi – ricorrendo le condizioni sopra indicate – gli alloggi soggetti a vincolo posso essere alienati all’interno dei piani vendita  proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni (disciplinati dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 560), applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993[5].

 

Il comma 4 dispone che i piani di vendita siano predisposti dalle regioni su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.

 

Nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi rientranti in tale fattispecie (che non possono accedere alle particolari condizioni agevolate, previste dalla legge n. 560) e tutti gli altri assegnatari.

 

Si ricorda che sulla corrispondente disposizione dell’AC 1411, nella seduta del 2 marzo 2004, il Governo aveva espresso un orientamento negativo “in quanto tale articolo interviene su beni oggetto del vincolo previsto dalla legge n. 1089 del 1939, fino ad oggi esclusi dalle norme riguardanti l'alienazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica. Tale esclusione era e resta motivata dal fatto che le condizioni di vendita sarebbero poco vantaggiose per l'erario, anche perché la determinazione del prezzo di vendita verrebbe sostanzialmente legata alla rendita catastale, ben lontana dall'effettivo valore commerciale del bene”. Il Governo faceva invece presente come con il decreto-legge n. 351 del 2001, era stato approntato un meccanismo diretto a disciplinare il ricorso alla cartolarizzazione nella dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici, “che si muove in direzione opposta, in quanto il criterio generale della determinazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di cartolarizzazone è correlato alle valutazioni correnti di mercato, sulla base dei prezzi effettivi praticati in occasione di vendite di unità immobiliari con analoghe caratteristiche”.

Nella seduta del 30 marzo 2004, il Governo aveva inoltre espresso parere favorevole sull’emendamento Parolo 3.1, soppressivo dell'articolo 3, comma 1, lettera a) (successivamente respinto), informando che “ulteriori approfondimenti tecnici posti in essere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno consentito di verificare che la citata disposizione si applicherebbe ad un caso specifico, rilevato presso il comune di Livorno, che riguarderebbe, non i prospettati 19 appartamenti, bensì 680 appartamenti esistenti all'interno di 19 fabbricati, tuttora sottoposti, peraltro, a vincoli da parte della locale Soprintendenza”.

Si richiama, infine, il parere espresso dalla Commissione cultura nella seduta del 4 maggio 2004, che conteneva l’osservazione di valutare “l'opportunità di sopprimere le disposizioni volte a consentire deroghe al divieto di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, soggetti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in subordine, di prevedere che tale vendita sia subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie previste dallo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Comma 1, lettere b) e c)

Le novelle di cui alle lettere b) e c), sono finalizzate ad agevolare gli enti proprietari nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica..

La lettera b), attraverso l’inserimento di un nuovo comma 4-ter all’art. 1, comma 1, della legge n. 560 attribuisce agli enti proprietari la facoltà – che può essere esercitata in alternativa all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis – di procedere direttamente all’alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi. Il citato comma 4-bis prevede invece la segnalazione degli alloggi da parte dell’ente gestore al comune, ai fini di una nuova assegnazione prima dell’effettiva vendita.

 

Si ricorda che il comma 4-bis prevede l’assegnazione, agli aventi diritto, degli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi. È consentito l'utilizzo degli immobili nel periodo intercorrente tra la predisposizione del piano e l'effettiva vendita.

 

Da un punto di vista meramente formale, occorre modificare la formulazione del comma 4-ter, nel senso di precisare che la procedura di cui al comma 4-ter può essere attivata «in alternativa all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis», piuttosto che «in alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis».

 

Per quanto riguarda i soggetti destinatari dell’alienazione, essi sono individuati nei seguenti:

§         soggetti assegnatari;

§         soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

I requisiti per l'assegnazione di alloggi e.r.p. sono stati indicati dalla delibera Cipe 13 marzo 1995 (come modificata dalla delibera Cipe 20 dicembre 1996) e comprendono, tra gli altri, la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e limiti di reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito dalla regione. Viene inoltre previsto che l'assegnatario perda tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite di reddito stabilito dalla regione per la decadenza.

Sulla rilevanza di tali requisiti ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni la Corte Costituzionale, sottolineando (cfr. sentenza n. 176 del 2000) come la fissazione di limiti reddituali ai fini dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica abbia rappresentato - a partire dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che costituisce il primo complesso normativo organico nel settore - un elemento costante della disciplina (cfr., in particolare, art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513), in quanto connaturato alle finalità sociali proprie di questo tipo di intervento pubblico, il quale, secondo la giurisprudenza della medesima Corte, costituisce un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti" (cfr. sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992).

Il riconoscimento del diritto di tali soggetti ad un'abitazione, il quale rappresenta "un connotato della forma costituzionale di Stato sociale" (sentenza n. 559 del 1989), é tuttavia assoggettato ad una serie di condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali, come già rilevato, il basso reddito familiare (sentenza n. 121 del 1996), ma anche l'assenza, indipendentemente dal reddito goduto, di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso.

 

Il nuovo comma 4-ter dispone, infine, che nei bandi di vendita, che i comuni comunque dovranno predisporre per rispettare le misure di pubblicità stabilite dalla legge n. 560, hanno comunque titolo di priorità gli assegnatari di alloggi di e.r.p. non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 6, della legge n. 560 prevede la titolarità all’acquisto degli alloggi in capo agli assegnatari o ai loro familiari conviventi, in presenza delle seguenti condizioni:

§         conduzione a titolo di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre un quinquennio;

§         regolare pagamento dei canoni e delle spese.

 

Occorre valutare se mantenere l’attuale formulazione della norma, che sembrerebbe attribuire un titolo di priorità agli assegnatari di alloggi non compresi nei piani di vendita non soltanto rispetto ai non assegnatari di alloggi ma anche  rispetto agli assegnatari di alloggi compresi nei piani di vendita.

 

La lettera c) novella l’articolo 1, comma 7, della legge n. 560, disciplinando il caso in cui l’assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap.

In tal caso, sempre che l’assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l’ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti.

Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter.

La disposizione conferma inoltre la previsione del testo vigente secondo la quale è possibile l’alienazione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a) (alloggi di proprietà dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), purché all’assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di e.r.p.

 

Si segnala, che in occasione dell’esame nella scorsa legislatura delle analoghe disposizioni dell’AC 1411, il Governo aveva espresso, nella seduta del 2 marzo 2004, un orientamento contrario “in quanto le norme contenute nelle disposizioni richiamate, qualora applicate, determinerebbero la riduzione della disponibilità abitativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, non ritiene opportuno disciplinare in modo differente l'alienazione degli alloggi inseriti nei piani di vendita. Con particolare riferimento alla lettera b), rileva peraltro che non è chiaro in base a quali requisiti saranno individuati gli assegnatari in favore dei quali saranno alienati gli alloggi compresi nei piani di vendita da parte degli enti proprietari. La stessa considerazione vale per la lettera c), laddove si prevede l'alienazione anche a favore di terzi, purché sia d'accordo l'assegnatario e questi venga trasferito in altro alloggio non compreso nel piano di vendita”.

Comma 1, lettera d)

La lettera d), attraverso una novella al comma 22, dispone, per le operazioni di vendita relative agli alloggi e.r.p., l’esonero dal pagamento dei tributi speciali catastali da parte degli enti proprietari.

 

Si ricorda che i tributi speciali catastali sono dovuti per il rilascio di certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici dell'Agenzia del territorio (Titolo III della Tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869).

Nella scorsa legislatura, sull’analoga disposizione del testo unificato AC 1411 e abb. il Governo aveva precisato che, trattandosi di questioni erariali, di competenza specifica del Ministero dell'economia e delle finanze, la VIII Commissione avrebbe potuto basarsi sulle indicazioni della V Commissione.

Al riguardo, nelle sedute del Comitato permanente per i pareri della V Commissione, era stata rilevata la presenza di alcuni profili problematici di carattere finanziario, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 ed era stato deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978. In data 27 luglio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - aveva trasmesso una nota tecnica che considerava gli effetti finanziari della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), derivanti dall'esenzione degli enti proprietari dalla corresponsione di tributi speciali dovuti per gli adempimenti tecnici materia di catasto, relativi alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La nota evidenziava una perdita di gettito quantificabile in circa un milione di euro su base annua. Nella seduta del 29 luglio 2004 si era peraltro convenuto circa il fatto che la nota trasmessa non poteva considerarsi esaustiva in quanto non forniva tutti gli elementi di chiarimento dei profili problematici riconducibili alle disposizioni del provvedimento ed era stata ribadita la necessità di acquisire la relazione tecnica richiesta.

Comma 2

Il comma 2 reca una disposizione configurata quale norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'art. 1 della legge n. 560.

 

Il comma 27 fa salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della legge n. 560, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

 

La disposizione di cui al comma 2 in commento prevede che il comma 27 vada interpretato nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge n. 640 del 1954, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.

 

Sull’interpretazione di tale comma era già intervenuto l’art. 1, comma 442, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), al fine di agevolare la conclusione delle relative procedure ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 223, della legge n. 350/2003[6].

Secondo il citato comma 442 il comma 27 è da interpretarsi nel senso che gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 (ossia per accogliere famiglie allocate in abitazioni malsane quali grotte, baracche, ecc.) sono ceduti in proprietà agli assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, incluse la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, deve farsi riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

Si segnala che, sull’analoga disposizione dell’AC 1411 e abb. della scorsa legislatura, il Governo aveva ritenuto di non poter esprimere un orientamento favorevole, giacché non si comprendevano le motivazioni per le quali il prezzo di cessione avrebbe dovrebbe essere ridotto del 50% rispetto al costo di costruzione. Tale disposizione era stata soppressa nel corso dell’esame in Commissione del testo unificato.

 

Anche in relazione a quanto emerso nel corso dell’esame dell’analoga disposizione del testo unificato 1411 e abb. nella scorsa legislatura, il comma 2 non sembra potersi configurare quale norma di interpretazione autentica, avendo esso piuttosto una portata innovativa.

 


Proposta di legge n. 2559

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2559

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VELO, MARIANI, AMENDOLA, ATTILI, BELLANOVA, BENZONI, BOFFA, CECCUZZI, CORDONI, FEDI, FIANO, FILIPPESCHI, FRANCI, FRONER, GALEAZZI, GRASSI, GRILLINI, INCOSTANTE, MARTINELLO, MOTTA, SAMPERI, SCHIRRU, SERVODIO, SUPPA, TRUPIA, VANNUCCI, VICO, ZUCCHI

                       

 

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

                                                          

Presentata il 27 aprile 2007

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», dispone una serie di misure che intendono promuovere a condizioni di particolare favore l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dai contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1983, e successive modificazioni, da enti pubblici territoriali, nonché dagli istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.
      La legge n. 560 del 1993 si applica anche a una serie di alloggi di proprietà delle ex aziende di Stato e delle aziende non di servizio della società Ferrovie dello Stato Spa nonché ad alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge n. 841 del 1950.
      La ratio della legge n. 560 del 1993 è chiaramente definita dal comma 5 dell'articolo 1 della stessa, che stabilisce che «L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore».

      La legge n. 560 del 1993 sancisce comunque che per gli assegnatari o per i loro familiari conviventi che possiedono determinati requisiti specificati dalla legge siano stabilite condizioni di particolare favore relative alle modalità e alla determinazione del pagamento per l'acquisto dei citati alloggi.

      L'articolo 1, comma 3, della stessa legge stabilisce che sono esclusi dalle norme della legge gli alloggi «soggetti ai vincoli di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni», le cui disposizioni sono ora confluite nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale normativa stabilisce particolari misure di tutela per beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, comprese le opere la cui esecuzione risalga a un periodo superiore a cinquanta anni. Ciò ha finito in molti casi per determinare situazioni nelle quali nel medesimo condominio una serie di alloggi è stata alienata precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 560 del 1993 e altri alloggi, invece, sono rimasti soggetti ai vincoli della medesima legge.
      Sia chiaro, gli enti gestori non sono inibiti ad alienare gli alloggi che rientrano nella citata fattispecie, ma è certo che non possono in questi casi applicare le particolari condizioni previste dalla legge n. 560 del 1993. Ciò determina una situazione di evidente incongruità che non ha niente a che vedere con le sacrosante esigenze di tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese. Si deve per di più precisare che la presente proposta di legge riguarda solamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile e non altri beni culturali, artistici e monumentali.

      Per porre fine a questa situazione ostativa che frustra le legittime aspettative degli assegnatari si prevede, in primo luogo, una modifica al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, che stabilisce un'eccezione per gli alloggi che, sia pure rientrando nella fattispecie prevista dalla legge n. 1089 del 1939, e ora dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, siano ricompresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori e approvati dalle regioni.

      La presente proposta di legge, nel riproporre la parte del testo unificato elaborato nel corso della passata legislatura dalla VIII Commissione della Camera dei deputati vertente sulle modifiche da apportare all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993 (testo unificato atti Camera nn. 4159-1411-2423-3607-3811), si prefigge l'obiettivo del superamento dell'incongruità richiamata e, allo stesso tempo, di assicurare la vendita degli alloggi che si dovessero rendere liberi, con diritto di priorità per gli assegnatari in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge, nonché di poter procedere all'alienazione di immobili assegnati a particolari categorie di locatari, purché con il loro consenso e con l'assicurazione di proseguire la locazione in un alloggio analogo, situato in quartieri adiacenti e alle medesime condizioni economiche e normative.

      Si ricorda, infine, che nel corso della presente legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria 2007, con l'apposito ordine del giorno n. 9/0146-bis/052, accolto dal Governo, è stata riproposta la questione in oggetto, con l'obiettivo della definizione di meccanismi e procedure adeguati volti a superare la sperequazione ricordata, così come si ipotizza con la presente proposta di legge.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «soggetti ai vincoli di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ad eccezione dei soli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori e approvati dalle regioni»;

          b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

      «4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis, gli enti proprietari, previa comunicazione al comune competente per territorio e fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8, possono procedere all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 6»;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o disabili, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica»;

          d) al comma 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali».

      2. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione


Iter parlamentare

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1411

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SUSINI

                       

 

Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

                                                          

Presentata il 24 luglio 2001

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone una serie di misure che intendono promuovere a condizioni di particolare favore l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dai contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1983, e successive modificazioni, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

        La legge n. 560 del 1993 si applica anche ad una serie di alloggi di proprietà delle ex aziende di Stato, a quelle non di servizio della società Ferrovie dello Stato Spa, ad alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge n. 841 del 1950.

        La ratio della legge n. 560 del 1993 è chiaramente definita dal comma 5 dell'articolo 1 della stessa, che stabilisce che "L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore".

        La legge n. 560 del 1993 sancisce comunque che per gli assegnatari o loro familiari conviventi che possiedono determinati requisiti specificati dalla legge siano stabilite condizioni di particolare favore relative alle modalità e alla determinazione del pagamento per l'acquisto dei citati alloggi.

        L'articolo 1, comma 3, della stessa legge stabilisce che siano esclusi dalle norme della legge gli alloggi "soggetti ai vincoli di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni", le cui disposizioni sono riconfluite nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Tale normativa stabilisce particolari misure di tutela per beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, comprese le opere la cui esecuzione risalga ad un periodo superiore a cinquanta anni. Ciò ha finito in molti casi per determinare situazioni nelle quali nel medesimo condominio una serie di alloggi sono stati alienati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 560 del 1993 e altri invece sono incappati nei vincoli della medesima legge.

        Sia chiaro, gli enti gestori non sono inibiti ad alienare gli alloggi che rientrano nella sopracitata fattispecie, ma è certo che non possono in questi casi applicare le particolari condizioni previste dalla legge n. 560 del 1993. Ciò determina una situazione di evidente incongruità che non ha niente a che vedere con le sacrosante esigenze di tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese. Si deve per di più precisare che la presente proposta di legge riguarda solamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile e non altri beni culturali, artistici e monumentali.

        Per porre fine a questa situazione ostativa che frustra le legittime aspettative degli assegnatari si prevede una modifica all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, con la previsione di una aggiunta e una specificazione allo stesso articolo, che stabilisce un'eccezione per gli alloggi che, sia pure rientrando nella fattispecie prevista dalla legge n. 1089 del 1939, ed ora dal testo unico n. 490 del 1999, siano ricompresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni.

        La presente proposta di legge si compone quindi del solo articolo 1, che reca la modifica dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione di quelli compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni".

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2423

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIO

                       

 

Modifica all'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,in materia di locazioni degli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali

 

                                                          

Presentata il 26 febbraio 2002

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - La legge n. 431 del 1998, di riforma del regime delle locazioni, deve considerarsi ancora in fase di rodaggio; alcune imprecisioni e lacune devono essere indubbiamente colmate.

        Il legislatore, quando si appresta ad una riforma, si pone la domanda del destino delle situazioni pregresse e non definite.

        Così si è regolato il legislatore con la legge n. 431 del 1998. L'articolo 14 reca disposizioni transitorie ed abrogazione di norme e dispone, al comma 5, che "ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data".

        Si tratta di un'evidente imprecisione, o forse leggerezza, del legislatore.

        Usando la dizione "le disposizioni normative", si fa riferimento alle sole fonti primarie del diritto (leggi), oppure anche a tutte le norme, sia di grado primario, che di grado secondario (regolamenti, circolari)?

        La lettera della norma sembrerebbe far propendere per questa seconda tesi. E tuttavia vi è una interpretazione restrittiva, che va in senso esattamente contrario a questa interpretazione.

        La questione non è irrilevante.

        Un lungo e difficile contenzioso si è aperto per i canoni di locazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali.

        Al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, che rappresentò il primo colpo di maglio contro la legge n. 392 del 1978, sull'equo canone, prevedendo i cosiddetti patti in deroga, si pose il problema dell'ammontare del canone di locazione dei suddetti immobili degli enti previdenziali.

        L'allora Ministro del lavoro Cristofori, con la circolare n. 4/4PS/21898 del 27 novembre 1992, ritenne di fornire agli enti pubblici i criteri di riferimento da seguire nella fase di prima attuazione delle norme sui patti in deroga.

        Il rango secondario della fonte diede origine a contrasti lunghissimi, non potendo evidentemente un circolare porsi in contrasto con la norma di legge.

        Oggi si devono senza dubbio pianificare tutte le situazioni pregresse, tra le quali anche il contenzioso derivato dal suddetto contrasto interpretativo.

        Sul mezzo da usare, si è discusso se debba procedersi con una norma di interpretazione autentica, ovvero con una semplice estensione della disposizione del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998 alle fonti secondarie del diritto (circolari, regolamenti).

        La presente proposta di legge privilegia quest'ultimo percorso.

        Essa è stata preceduta da risoluzioni, emendamenti e ordini del giorno, che il proponente con altri colleghi parlamentari ha presentato.

        Vi sono due ordini del giorno, l'uno approvato dall'VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati nella passata legislatura, durante la discussione dell'A.C. n. 6926, relativamente al quale anche la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati espresse alla unanimità dei suoi componenti parere favorevole, l'altro dall'Assemblea nella presente legislatura, entrambi a firma del proponente, recepiti dal Governo come raccomandazione.

        Non era stato possibile discutere i relativi emendamenti, perché in entrambi i casi si trattava di convertire in legge decreti-legge in materia di proroga degli sfratti.

        Mentre si spera che ci stiamo avviando verso un assetto definitivo della nuova disciplina del regime delle locazioni, questo problema non può continuare a rimanere irrisolto; la tensione sociale, che pur si registra per un numero, peraltro ormai limitato a non più di 40.000 casi sull'intero territorio nazionale, riguarda anche questo non secondario aspetto.

        Essa deve essere attenuata ed il legislatore deve una volta per tutte esprimere il proprio punto di vista sulla problematica che il proponente pone alla sua attenzione. Vi sono finalità pertanto giuridiche e sociali che sottendono a questa proposta e ne rendono improcrastinabile la soluzione.


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

        1. All'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data" sono aggiunte le seguenti: ", anche di natura regolamentare, nonché le direttive e le istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo contenute in circolari".


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3607

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIARINI

                       

 

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

 

                                                          

Presentata il 30 gennaio 2003

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta di legge è quello di permettere agli enti locali di alienare, nell'ambito dei limiti fissati dalle regioni ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, quote significative del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, al fine di promuovere, con il flusso di risorse finanziarie acquisite con la vendita, nuovi investimenti per la riqualificazione del patrimonio comunale e per la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio abitativo.

        In attuazione della citata legge n. 560 del 1993, i comuni hanno da tempo avviato i programmi di dismissione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

        Nonostante il grande interesse con il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) hanno accolto l'operazione di dismissione del patrimonio comunale, non sempre le amministrazioni comunali sono riuscite ad alienare una quota significativa di alloggi all'interno dello stesso stabile. Spesso si è verificata la costituzione di condomini misti, di proprietà pubblica e privata, amministrati secondo la disciplina privatistica di cui agli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

        Sono frequenti i casi di interi quartieri di edilizia residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli stabili.

        Da ciò nasce l'esigenza di favorire, attraverso la modifica della legge n. 560 del 1993, l'alienazione degli stabili inseriti nei piani di vendita, nella loro totalità o per lo meno in quote significative.

        Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo si propone di prevedere la possibilità del trasferimento degli assegnatari appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1, comma 7, della legge, che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, in altri stabili non inseriti nei piani di vendita. Contestualmente, si offre la possibilità ad altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di acquistare gli alloggi che in tal modo si rendono liberi.

        I comuni potranno definire la quota parte degli alloggi liberi da riservare all'assegnazione, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, e quella degli alloggi che verranno destinati all'alienazione, ai sensi della novella che si propone, per la maggior parte derivanti dai suesposti trasferimenti degli assegnatari.

        Nei bandi di vendita, che i comuni comunque dovranno effettuare per rispettare le misure di pubblicità stabilite dalla legge, hanno comunque titolo di priorità gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ossia conducenti di un alloggio ERP da oltre un quinquennio, e non in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

        Si auspica un sollecito esame della presente proposta di legge, per permettere una celere programmazione di nuovi investimenti da parte degli enti locali, finalizzati allo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica, conformemente a quanto previsto dalla stessa legge n. 560 del 1993.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

        1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

 

        "4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis, gli enti proprietari, previa comunicazione al comune competente per territorio e fatte salve le misure di pubblicità di cui al comma 8, possono procedere all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 6";

 

            b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

        "7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica".

 

Art. 2.

 

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3811

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANDRI, ABBONDANZIERI, CHIANALE, RAFFAELLA MARIANI, VIGNI, ZUNINO

 

                       

 

Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto

 

 

 

                                                          

Presentata il 20 marzo 2003

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - Le misure contenute nella legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002, e nel decreto di contenimento della spesa hanno provocato forti tensioni nella gestione delle politiche sociali della casa in particolare nel rapporto con le famiglie meno abbienti che in questi anni hanno utilizzato il Fondo nazionale per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione. Tale Fondo è parte integrante della legge n. 431 del 1998 che ha riformato le norme dei "patti in deroga".

        Lo strumento del Fondo, con l'introduzione del "buono per l'affitto", ha consentito di governare il passaggio al regime del libero mercato nella determinazione dei canoni per la locazione, garantendo alle famiglie meno abbienti un rapporto equo tra canone di mercato e reddito dell'inquilino. Le agevolazioni fiscali previste per i proprietari degli alloggi hanno favorito un rapporto più equilibrato tra la domanda e l'offerta di locazione e la regolare registrazione dei contratti, limitando l'evasione fiscale.

        Dopo quattro anni di applicazione della riforma sarebbe opportuno rivisitare la legislazione alla luce dell'esperienza, per salvaguardare quelle parti che hanno dimostrato per intero la loro validità e superare o modificare i punti sui quali si sono manifestate le maggiori criticità.

        Le leggi finanziarie per il 2002 (legge n. 448 del 2001) e per il 2003 hanno viceversa avviato un processo di svuotamento del citato Fondo nazionale facendo venire meno lo strumento che garantiva il passaggio al libero mercato senza evitare che ciò si trasformasse in un ulteriore processo di emarginazione economica e sociale per le famiglie a basso reddito.

        Nel giugno del 2003 le "categorie speciali" indicate al comma 20 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) vedranno scadere il decreto di proroga di sfratto senza che sia stata prevista alcuna misura di accompagnamento.

        Per evitare che la legge n. 431 del 1998 si riduca ad una agevolazione fiscale per il proprietario dell'alloggio e nell'abbandono a se stesso dell'inquilino a reddito minimo, il contrario esatto dello spirito della legge, si ritiene indispensabile dare continuità al citato Fondo nazionale, prevedendo una priorità per le categorie speciali interessate dal decreto di proroga degli sfratti in scadenza nel giugno 2003.

        Non essendo possibile intervenire sulla legge finanziaria, si propone una norma che impegna le regioni a utilizzare non meno del 30 per cento delle risorse ex GESCAL ad esse attribuite dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 21 del 2001 per il citato Fondo nazionale.

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

        1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, già attribuiti alle regioni, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinati, in misura complessiva non inferiore al 30 per cento, al concorso per gli anni 2003 e 2004 da parte delle regioni al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

        2. Secondo modalità definite dalle regioni, i fondi di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati prioritariamente a contributi a sostegno degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 4159

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

 

                       

 

Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili

 

 

 

 

                                                          

Presentata il 15 luglio 2003

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge alla vostra attenzione mira a potenziare il funzionamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché ad assicurare il costituzionale (e civile) elemento del contraddittorio fra organi giurisdizionali - in che consiste l'appellabilità dei loro provvedimenti - in materia di fissazione ad opera dei giudici delle date di esecuzione dei rilasci e ciò affinché sia inquilini che proprietari possano appieno far valere le proprie ragioni.

        In particolare, quanto all'articolo 1 della presente proposta di legge si evidenzia che la legge n. 431 del 1998, di riforma delle locazioni abitative, prevede all'articolo 11 l'istituzione di un Fondo nazionale a favore dei conduttori per facilitare l'accesso alle abitazioni in locazione. Il comma 3, del medesimo articolo, specificamente, prevede l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

        E' stato rilevato che, in caso di morosità, i contributi erogati al conduttore non sempre vengono utilizzati per il fine cui sono destinati, ossia la sanatoria della morosità, ma vengono usati dal conduttore con altra destinazione. Ha destato - a tale riguardo - molto scalpore presso la pubblica opinione il fatto che il comune di Milano avesse provveduto ad erogare contributi ad un conduttore moroso il quale non aveva affatto provveduto a saldare i canoni dovuti ma aveva usato le somme ricevute per "bersele" (sic) e poi, al momento dell'esecuzione del rilascio, con il gas domestico aveva fatto esplodere l'alloggio e con esso l'immobile, determinando fra l'altro la tragica scomparsa di un eroico vicequestore accorso sul luogo per prestare aiuto.

        Si ritiene pertanto opportuno - introducendo un meccanismo analogo a quello previsto dalla legislazione francese, e comunque rispettoso delle libere (ed eventuali) determinazioni in proposito degli enti locali - prevedere che, in caso di morosità, i contributi comunali - su conforme delibera del comune interessato - possano essere direttamente versati al locatore interessato, al fine di sanare la morosità stessa. A garantire la regolarità dell'operazione si prevede che intervenga l'associazione della proprietà edilizia indicata per iscritto dal locatore: tale associazione avrebbe il compito di attestare, con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, l'avvenuto saldo, a data indicata, dei canoni pure indicati.

        Quanto all'articolo 2 del presente progetto di legge, è solo il caso di far notare che la formulazione proposta dell'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 riproduce quella attualmente vigente, solo inserendo l'obbligo di motivazione del provvedimento del giudice e la possibilità del suo controllo ad opera del tribunale collegiale (possibilità, quest'ultima, attualmente esclusa dalla giurisprudenza).

        Si tratta, così, di inserire - come già detto - due caratteristiche (motivazione e ricorribilità) tipiche di ogni provvedimento giudiziale.

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

        1. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore".

 

Art. 2.

 

        1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. (Modalità per il rilascio) 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

            2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

            3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

            4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile".


Esame in sede referente

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

Martedì 10 giugno 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 13.40.

 

Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1411 Susini e C. 3607 Pagliarini.

 

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

Antonio BARBIERI (FI), relatore, rileva che le due proposte di legge di iniziativa dei deputati Susini e Pagliarini introducono limitati interventi correttivi della legge n. 560 del 1993 che rappresenta l'ultimo atto normativo organico dello Stato in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Preliminarmente, ricorda però che più recentemente le modalità di alienazione di immobili appartenenti al patrimonio pubblico sono state profondamente riviste ed innovate dal Governo. Si riferisce, evidentemente, al decreto legge n. 351 del 2001 sulle «cartolarizzazioni». Aggiunge anche, sempre in via preliminare, che la riforma costituzionale intervenuta con la revisione del Titolo V, ed in particolare dell'articolo 117 della Costituzione, renderebbe oggi problematico un intervento normativo del Parlamento in una materia come l'edilizia residenziale pubblica (materia che da tempo è stata trasferita alle Regioni) e su un patrimonio che, almeno in parte, appartiene anche ad enti territoriali. Infatti, la legge n. 560 del 1993 non riguarda solo il patrimonio immobiliare dello Stato, ma si estende anche ad immobili di proprietà di regioni ed enti locali.

Passando ad analizzare il contenuto dei due progetti, illustra innanzitutto le disposizioni proposte dal deputato Pagliarini. La proposta di legge AC 3607, composta da due articoli, modifica ed integra l'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, con la finalità di agevolare gli enti locali nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. La proposta di legge, in primo luogo, attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente alla alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva, come dispone la normativa oggi vigente. È inoltre previsto, correttamente, che tale alienazione sia destinata a favore di soggetti assegnatari e di soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Una seconda novella sostituisce invece l'attuale comma 7 dello stesso articolo 1, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap. In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantito il trasferimento e la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. A commento di questa disposizione, che, ad una prima considerazione, potrebbe suscitare perplessità in quanto promuove una sorta di delocalizzazione degli assegnatari per lasciare libero corso alla vendita dell'immobile, sottolinea che il testo normativo opportunamente specifica che il consenso dello stesso assegnatario costituisce un presupposto necessario, senza il quale non è possibile procedere alla vendita. Appaiono pertanto rispettati i criteri sociali ispiratori di tutta la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

Maggiori perplessità suscitano invece le disposizioni recate dalla proposta di legge AC 1411. Questa si compone di un unico articolo che ha la finalità di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge n. 560 anche gli alloggi sottoposti alla tutela dei beni artistici, storici e architettonici, purché inseriti nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. Gli alloggi soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939 risultano oggi espressamente esclusi dalle norme sull'alienazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, cioè dalla legge n. 560.

In merito a questa proposta di modifica della normativa vigente, osserva che, forse a causa della data di presentazione da parte del deputato Susini, essa appare divergente rispetto alla più recente normativa in materia di alienazione di immobili appartenenti al patrimonio pubblico, e in particolare al già citato decreto-legge n. 351 del 2001 sulle cartolarizzazioni. Infatti, dato il valore commerciale attribuibile (almeno presumibilmente) agli alloggi in questione, soprattutto se compresi nei centri storici, sembrerebbe opportuno considerare attentamente l'ipotesi prospettata dalla proposta di legge AC 1411. L'esclusione degli immobili tutelati dalla legge n. 1089 dall'ambito di applicazione della legge n. 560 aveva infatti, e probabilmente mantiene ancora oggi, una sua forte giustificazione proprio nelle condizione di vendita estremamente vantaggiose (per l'assegnatario), ma svantaggiose per il patrimonio pubblico previste dalla legge n. 560. Secondo quella legge infatti la determinazione del prezzo di vendita è sostanzialmente ancorato alla rendita catastale, e quindi risulta ben inferiore all'effettivo valore commerciale del bene.

Ben diversamente ha previsto la più recente normativa in materia, varata dal nuovo Governo proprio al fine di valorizzare (e non svendere) il patrimonio pubblico. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 ha introdotto un complesso di norme finalizzate a disciplinare il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione per la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici. In particolare, segnala l'introduzione, operata dal suddetto decreto-legge, del criterio generale della determinazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto delle operazioni di cartolarizzazione in riferimento alle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Esprime la preoccupazione che l'effetto della proposta AC 1411 fosse non già quello di equiparare gli inquilini degli immobili di pregio storico e architettonico agli altri, sanando in tal modo una ingiustificata differenza di trattamento, ma, al contrario, proprio quello di creare una inaccettabile differenza di trattamento fra gli inquilini degli immobili venduti con le nuove procedure, ai quali viene proposto un prezzo di vendita molto vicino al valore di mercato, e i «fortunati» inquilini di immobili di altissimo valore (tanto da essere tutelati dalla legge n. 1089) che potrebbero acquistare gli immobili ai prezzi scontatissimi della legge n. 560. Gli appartamenti tutelati dalla legge n. 1089 fanno parte infatti di un patrimonio che gli enti pubblici hanno il dovere di amministrare con grande oculatezza, secondo criteri di economicità e nell'interesse di tutti.

Segnala, infine, ancora in merito alla stessa proposta di legge, che, se la Commissione decidesse di proseguirne l'esame, occorrerebbe in ogni caso prevedere una disposizione di coordinamento con le norme in materia di autorizzazioni ai trasferimenti di beni oggetto di tutela, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999, ricorrendo eventualmente a formula analoga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, del decreto legge n. 351 del 2000. Infatti, dal momento che la vendita di beni tutelati dalla legge n. 1089 è sottoposta a particolari procedure di autorizzazione, nei casi in cui una legge interviene nella materia appare consigliabile chiarire se i trasferimenti siano soggetti (ovvero siano esentati) dalle prescritte autorizzazioni.

In conclusione, le due proposte in esame recano modifiche apparentemente di rilievo minore, ma che possono avere effetti significativi su un settore delicato: quello della crisi abitativa. Si tratta di un settore che la Commissione VIII sta affrontando con diverse iniziative, fra le quali in primo luogo le proposte in corso di esame dei deputati Verro, Lupi e Foti.

Auspica pertanto che la Commissione svolga un esame approfondito delle due proposte e valuti, anche attraverso il contributo del Governo, l'incidenza e tutti i possibili effetti di un intervento di modifica della legge n. 560, e soprattutto l'opportunità di un coordinamento fra queste eventuali modifiche e le più recenti norme in materia di cartolarizzazione.

Pietro ARMANI, presidente, invita il relatore a precisare come intenda procedere nel seguito dell'esame delle proposte di legge.

Antonio BARBIERI (FI), relatore, preannuncia sin d'ora che potrebbe essere adottata come testo base la proposta di legge presentata dal deputato Pagliarini. Si riserva a tal fine di formulare una proposta al termine del dibattito di carattere generale.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.


 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1411 Susini e C. 3607 Pagliarini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 10 giugno 2003.

 

Francesco STRADELLA, presidente, ricorda che, nella seduta del 10 giugno 2003, ha avuto inizio l'esame delle proposte di legge in titolo. In particolare, in quell'occasione, il relatore ha preannunciato l'intenzione di proporre che, al termine del dibattito di carattere generale, sia adottata come testo base la proposta di legge n. 3607, presentata dal deputato Pagliarini.

Il viceministro Ugo MARTINAT si riserva di illustrare l'orientamento del Governo sulla proposta di legge in titolo nel prosieguo del dibattito.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) svolge alcune considerazioni di merito esprimendo perplessità sulla proposta di legge n. 3607. Rileva che il provvedimento in esame si propone l'obiettivo di permettere agli enti locali di alienare quote significative del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica al fine di promuovere nuovi investimenti per la riqualificazione del patrimonio comunale e per la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio abitativo. Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo la proposta di legge si propone di prevedere la possibilità del trasferimento degli assegnatari appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 7, che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, in altri stabili non inseriti nei piani di vendita. In tal modo si eviterebbero eccessivi oneri per i comuni. A tale proposito, osserva tuttavia che gli oneri riguarderebbero nella maggior parte dei casi la manutenzione straordinaria e quindi per i comuni non rappresenterebbero un costo, bensì un investimento.

In secondo luogo, svolge considerazioni critiche in ordine alla natura degli immobili. Ricorda infatti che la funzione fondamentale che essi devono svolgere è quella sociale, mentre il meccanismo che la proposta di legge prefigura prevede il trasferimento degli assegnatari ad altri immobili di edilizia residenziale pubblica, sottraendo quindi risorse immobiliari rispetto alle scarse disponibilità e alle numerose richieste presenti sul mercato.

Esprime altresì perplessità in ordine ad alcune disposizioni contenute nel testo, che ritiene poco comprensibili. In particolare, la proposta di legge prevede la possibilità di alienazione degli alloggi anche a soggetti non assegnatari, ma non risulta chiaro come tali soggetti possano essere individuati. Non comprende, inoltre, la disposizione relativa al titolo di priorità per l'acquisto degli immobili. Non è chiaro, infatti, se il titolo di priorità valga rispetto a tutti i soggetti che presentano la domanda o solo a quelli non assegnatari, prospettando l'ipotesi di una disparità di trattamento. Ritiene quindi che le disposizioni contenute nella proposta di legge rischiano di ridurre la disponibilità di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica, appesantendo tra l'altro il carico di lavoro degli uffici. Ritiene inoltre che la parte finale dell'articolo 1 del provvedimento sembrerebbe diretta a fronteggiare le esigenze di talune categorie, con particolare riferimento ai dipendenti delle poste. Al riguardo, tuttavia, rileva che, se questa è la finalità, non esistono immobili dell'ente poste destinati esclusivamente all'edilizia residenziale pubblica.

Alfredo SANDRI (DS-U) rileva che la proposta di legge in esame rientra in maniera evidente tra le competenze che dovrebbero essere ormai passate esclusivamente alle regioni. Ritiene pertanto improponibile legiferare su questa materia.

Francesco STRADELLA, presidente, alla luce degli orientamenti emersi, ritiene opportuno dedicare un ulteriore seduta al dibattito di carattere generale sulle proposte di legge in esame. In quella seduta potrà pertanto essere adottato un testo base, sul quale proseguire l'esame in sede referente.

 

La Commissione concorda.

 

Francesco STRADELLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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La seduta comincia alle 14.20.

Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

C. 1411 Susini e C. 3607 Pagliarini.

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2003.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella seduta del 25 giugno 2003, è proseguito l'esame delle proposte di legge in titolo. In particolare, hanno avuto luogo interventi di carattere generale, che hanno sollevato alcune perplessità e posto diverse questioni di merito in ordine ai provvedimenti all'esame della Commissione. Nella medesima seduta, il viceministro Martinat si è altresì riservato di illustrare l'orientamento del Governo nel prosieguo del dibattito.

Il viceministro Ugo MARTINAT in relazione alla proposta di legge Pagliarini C. 3607 fa presente, in premessa, che la modifica del titolo V della Costituzione rende problematica la discussione da parte del Parlamento di una proposta di legge che riguarda la materia dell'edilizia residenziale pubblica che da tempo è stata trasferita alle regioni ed un patrimonio che in buona parte appartiene anche agli enti territoriali. Entrando nel merito, osserva che anche il dispositivo suscita perplessità, perché non si vede come, seguendo le indicazioni della proposta, si eviterebbero oneri eccessivi per i comuni. In realtà, gli oneri riguarderebbero nella maggior parte dei casi la manutenzione straordinaria e quindi il loro risparmio rappresenterebbe per i comuni piuttosto un investimento che un costo.

Inoltre, la funzione fondamentale svolta dagli immobili di edilizia residenziale pubblica è di carattere sociale. Invece, il meccanismo che la proposta di legge propone, prevede il trasferimento degli assegnatari ad altri immobili di edilizia residenziale pubblica, sottraendo quindi beni immobili in un contesto di scarse disponibilità e di numerose richieste presenti sul mercato. E ancora: la proposta di legge prevede la possibilità di alienazione degli alloggi anche a soggetti non assegnatari, mentre non risulta chiarito come tali soggetti vengano individuati. Né si comprende la disposizione che assegna un titolo di priorità per l'acquisto degli immobili, non essendo chiaro se la priorità si ponga nei confronti di tutti coloro che presentano la domanda, o solo nei confronti di coloro che non sono assegnatari. In tale ultimo caso si prospetterebbero disparità di trattamento.

Infine, le norme contenute nella proposta di legge finiscono con il ridurre la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica, appesantendo il carico di lavoro degli uffici e creando un diffuso contenzioso. In definitiva, ritiene che non vi siano valide ragioni per disporre discipline differenti per l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale inserite nei piani di vendita, discipline che, oltre che inique, determinerebbero difficoltà interpretative e applicative, aggravio di procedure e contenzioso.

In relazione alla proposta di legge Susini C. 1411, osserva che la legge n. 560 del 1993 rappresenta l'ultima legge organica dello Stato in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tuttavia la riforma costituzionale intervenuta con la revisione del titolo V della Costituzione non sembra possa legittimare il Parlamento a disporre modifiche alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica, materia già da tempo trasferita alle regioni, e ad un patrimonio che, in buona parte, appartiene agli enti territoriali.

Nel merito, desta poi perplessità la proposta di legge Susini, che interviene in materia assai delicata e cioè sui beni oggetto del vincolo previsto dalla legge n. 1089 del 1939 e fino ad oggi esclusi dalle norme sull'alienazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica e cioè dalla legge n. 560 del 1993. Tale proposta non appare neppure in sintonia con la più recente normativa in materia di alienazione di immobili appartenenti al patrimonio pubblico e cioè con il decreto-legge n. 351 del 2001 sulle cartolarizzazioni.

Invero, atteso il valore commerciale presumibilmente attribuibile a tali alloggi, specie se compresi nei centri storici, deve considerarsi con occhio critico ogni disciplina che liberalizzi la vendita di siffatti beni, pur se inseriti in piani di vendita approvati dalle regioni.

L'avere escluso, con l'articolo 3 della legge n. 560 del 1993, la vendita degli immobili oggetto di tutela da parte della legge n. 1089 del 1939 aveva la sua valida giustificazione nelle condizioni di vendita svantaggiose per il pubblico erario (anche se vantaggiose per l'assegnatario). Ciò, in quanto la determinazione del prezzo di vendita è di fatto legata alla rendita catastale ed è quindi ben lontana dall'effettivo valore commerciale del bene.

La linea portata avanti dal Governo è quella espressa dal decreto-legge n. 351 del 2001, che ha introdotto una disciplina diretta a disciplinare il ricorso alla cartolarizzazione nella dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. In particolare, con il decreto-legge, il criterio generale della determinazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di cartolarizzazione è correlato alle valutazioni correnti di mercato, sulla base dei prezzi effettivi praticati in occasione di vendite di unità immobiliari dotate di analoghe caratteristiche. Accogliendo la proposta di legge Susini C. 1411, si finirebbe non tanto con l'equiparare gli inquilini che occupano beni di pregio storico e artistico agli altri, in tal modo sanando una disparità di trattamento, ma si creerebbe un ingiustificato privilegio a favore di quegli inquilini che potrebbero acquistare immobili di alto o altissimo valore a prezzi scontatissimi, rispetto a quelli che con le nuove procedure, acquistano beni di proprietà pubblica a prezzi molto vicini ai valori di mercato.

Infine, occorrerebbe prevedere una disposizione di coordinamento con la disciplina in tema di autorizzazione ai trasferimenti di beni oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999: ciò, in quanto la vendita di beni oggetto della tutela di cui alla legge n. 1089 del 1939 è sottoposta a particolari procedure di autorizzazione, per cui occorrerà chiarire se i trasferimenti di detti beni siano soggetti, o esclusi, dalle prescritte autorizzazioni. È, in ogni caso, imprescindibile che si crei un rigoroso collegamento tra la disciplina in oggetto e quella legata dal decreto-legge n. 351 del 2001, in particolare con l'articolo 3, che detta norme estremamente puntuali circa le modalità di cessione degli immobili.

Ribadisce dunque l'orientamento contrario del Governo sulla proposta di legge Susini C. 1411.

Ugo PAROLO (LNP) ribadisce le finalità della proposta di legge Pagliarini C. 3607, osservando, in particolare per quanto concerne le disposizioni costituzionali, che se è vero che le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica sono state trasferite alle regioni, è altrettanto vero che in materia di patrimonio pubblico non sembrano ancora chiaramente definite le competenze legislative. Pertanto, da questo punto di vista, non vi sarebbero ostacoli all'adozione di una legge di principi.

Nel merito, sottolinea la valenza positiva della proposta di legge Pagliarini, che fa riferimento alla vendita di alloggi inseriti nei piani di vendita ai sensi della legge n. 560 del 1993. In sostanza, la ratio della proposta di legge è quella di risolvere la problematica relativa ai notevoli oneri per i comuni derivanti dalla gestione e manutenzione di condomini misti, di proprietà pubblica e privata. La proposta di legge dispone la vendita di alloggi anche ad altri soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla legge n. 560 del 1993, oppure ad altri soggetti che non siano ricompresi nei piani di vendita, ma in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti. In tal modo si consentirebbe agli enti locali di alienare quote significative del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio abitativo. Per favorire l'alienazione degli stabili inseriti nei piani di vendita, la proposta di legge prevede la possibilità del trasferimento degli assegnatari appartenenti alle categorie protette di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, in altri stabili non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri adiacenti all'immobile dismesso.

Alla luce delle considerazioni svolte, non ritiene condivisibili le perplessità espresse sulla proposta di legge Pagliarini.

Pietro ARMANI, presidente, prendendo atto della posizione del Governo e avendo peraltro alcuni deputati chiesto alla presidenza di poter svolgere un intervento di carattere generale nel prosieguo dell'iter delle proposte di legge, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2003. –

 

Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Ugo Martinat e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorioFrancesco Nucara.

 

La seduta comincia alle 14.35.

Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

C. 1411 Susini e C. 3607 Pagliarini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2003.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella seduta del 16 settembre 2003, è proseguito l'esame delle proposte di legge in titolo. In quella occasione, tra l'altro, ha avuto luogo l'intervento del rappresentante del Governo, che ha sollevato alcune perplessità e posto diverse questioni di merito in ordine ad entrambi i provvedimenti all'esame della Commissione. Si era pertanto convenuto sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, prendendo atto della posizione del Governo e avendo peraltro alcuni deputati chiesto alla presidenza di poter svolgere i propri interventi nel prosieguo dell'iter.

Giancarlo PAGLIARINI (LNP) ribadisce le finalità della sua proposta di legge, evidenziando, in particolare, la problematica concernente la gestione, da parte dell'ente pubblico, dei condomini misti, di proprietà pubblica e privata. Le soluzioni previste nella proposta di legge n. 3607 sono proprio volte a raggiungere l'obiettivo di evitare la nascita di condomini misti. In caso di alloggio non occupato, ad esempio, la legge n. 560 del 1993 prevede che lo stesso possa essere venduto solo agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il testo della proposta di legge in esame, invece, prevede che quell'alloggio potrà essere venduto ad assegnatari di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica, oppure ad aventi diritto inclusi nelle liste di attesa.

Ribadisce quindi la ragionevolezza della sua proposta di legge, della quale auspica una sollecita conclusione dell'iter.

Alfredo SANDRI (DS-U) rileva come le proposte di legge in esame attengano a materie trasferite alla competenza delle regioni, alle quali è demandata a suo avviso la potestà di amministrare il patrimonio immobiliare pubblico trasferito.

Antonio BARBIERI (FI), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene condivisibili le finalità delle proposte di legge in esame, sottolineando, tra l'altro, come la proposta di legge Susini C. 1411 sia stata originata dalla complessa problematica concernente gli alloggi dichiarati di interesse storico ed artistico, oggetto di tutela da parte della legge n. 1089 del 1939, ubicati nella città di Livorno, sia pure estendendosi ad altre situazioni analoghe. A tale riguardo, ritiene che le perplessità sollevate nella precedente seduta dal viceministro Martinat si riferissero agli ingiusti privilegi che si creerebbero nel caso di vendita di tali beni a prezzi lontani dai valori di mercato.

Nel ritenere quindi condivisibili le osservazioni del deputato Pagliarini, manifesta la disponibilità ad ulteriori approfondimenti della materia.

Il viceministro Ugo MARTINAT concorda con le osservazioni del relatore. Rivedendo quindi il precedente avviso, esprime orientamento favorevole sulla proposta di legge Pagliarini C. 3607, ritenendo peraltro opportuni approfondimenti della materia.

Osserva, infine, come la delicata materia dell'edilizia residenziale pubblica sia suscettibile di conflitti di competenze tra Stato e regioni; tuttavia, nel caso di specie potrebbe risultare legittimo, oltre che utile, un intervento normativo statale.

Giancarlo PAGLIARINI (LNP), intervenendo per una precisazione, rileva come si ponga un problema di sovrapposizione tra legislazione regionale e statale, per cui riterrebbe impossibile che una norma regionale si ponga in deroga alla disciplina prevista dalla legge n. 560 del 1993: la norma statale appare dunque necessaria.

Pietro ARMANI, presidente, alla luce delle questioni emerse, ritiene che sia opportuna una ulteriore riflessione sulle proposte di legge in esame, anche al fine di acquisire l'orientamento dei rappresentanti dei gruppi che non sono ancora intervenuti. Al termine di tale riflessione, potrebbe peraltro essere costituito un Comitato ristretto.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1411 Susini e C. 3607 Pagliarini.

(Seguito dell'esame e rinvio –

Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2003.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella seduta del 15 ottobre 2003, la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di una ulteriore riflessione sulle proposte di legge in esame, anche al fine di verificare la possibilità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

Antonio BARBIERI (FI), relatore, fa presente che alcuni deputati dell'opposizione hanno informalmente prospettato l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni, concernenti le materie in esame, nel testo unificato eventualmente da elaborare in sede di Comitato ristretto, suggerendo in tal caso di valutare la possibilità di attivare le procedure per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Pietro ARMANI, presidente, prende atto delle osservazioni riferite dal relatore, paventando i rischi connessi ad un ampliamento eccessivo dei contenuti del provvedimento, anche in considerazione di eventuali problemi di copertura degli oneri che potrebbero sorgere.

Marco SUSINI (DS-U) ribadisce le finalità della sua proposta di legge, volta a sanare la palese ingiustizia che si configura in ordine alla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi soggetti ai vincoli dei cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, che non possono accedere alle particolari condizioni agevolate previste dalla legge n. 560 del 1993, e tutti gli altri assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ugo PAROLO (LNP), nel concordare sull'esigenza segnalata di inserire ulteriori disposizioni nel provvedimento, valutando eventualmente l'ipotesi di chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, dichiara di condividere le osservazioni del presidente circa il rischio di un eccessivo ampliamento delle disposizioni, che rallenterebbe di fatto l'iter qualora si prospettassero problemi di copertura finanziaria.

Alfredo SANDRI (DS-U) precisa che il suo gruppo ha manifestato informalmente l'intenzione di introdurre nel provvedimento alcune semplici norme di interpretazione di disposizioni vigenti.

Pietro ARMANI, presidente, alla luce dell'esame in Commissione e considerata l'opportunità di valutare la possibile unificazione dei due progetti di legge, ritiene che vi sia l'esigenza di nominare un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento, per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa e l'eventuale formulazione di proposte relative al testo degli articoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara pertanto concluso l'esame preliminare. Propone quindi di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 gennaio 2004.

Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1411 Susini e C. 3607 Pagliarini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Nino Sospiri.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili.

C. 4159 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 1411, C. 2423, C. 3607, C. 3811 - Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 21 gennaio 2004.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, si era concluso l'esame preliminare del provvedimento. Avverte altresì che, nella riunione del 5 febbraio 2004, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità di riprendere, prima della fissazione di un termine per gli emendamenti, l'esame del provvedimento, al fine di valutarne il possibile abbinamento con ulteriori proposte di legge che risultano all'esame della Commissione. Si è infatti convenuto che, in ragione della particolare connessione esistente tra le materie disciplinate dalla proposta di legge n. 4159 e quelle oggetto di numerose altre proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione, sia opportuno procedere al loro esame in abbinamento, unificando le diverse disposizioni in materia di locazioni ed edilizia residenziale, anche al fine di inquadrare in un unico contesto normativo il complesso delle disposizioni recate dalle diverse proposte di legge.

Comunica pertanto che, sulla base di quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono state individuate le proposte di legge n. 1411, di iniziativa del deputato Susini e n. 3607, di iniziativa del deputato Pagliarini, recanti disposizioni per l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché la proposta di legge n. 3811, di iniziativa del deputato Sandri, recante disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto, e la proposta di legge n. 2423, di iniziativa del deputato Riccio, recante modifiche all'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, in materia di locazione di immobili di enti pubblici previdenziali.

Poiché le suddette proposte di legge vertono, in linea generale, sulla materia delle locazioni e dell'edilizia residenziale, analoga a quella recata dalla proposta di legge all'ordine del giorno, propone quindi di procedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, al loro esame in abbinamento.

La Commissione concorda.

Pietro ARMANI, presidente, nell'avvertire che il deputato Antonio Barbieri ha ricevuto dalla presidenza l'incarico di svolgere le funzioni di relatore per il seguito dell'esame di tali provvedimenti, propone che, alla luce degli orientamenti emersi nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si proceda alla nomina di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento, per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa e l'eventuale formulazione di proposte relative ad un testo unificato dei progetti di legge in esame.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 febbraio 2004.

Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili.

C. 4159 Foti e abbinate C. 1411 Susini, C. 2423 Riccio, C. 3607 Pagliarini, C. 3811 Sandri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

 

SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 25 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Nino Sospiri.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili.

C. 4159 Foti e abbinate C. 1411 Susini, C. 2423 Riccio, C. 3607 Pagliarini, C. 3811 Sandri.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo l'11 febbraio 2004.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che in data odierna si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto costituito nella seduta di mercoledì 11 febbraio 2004 in ordine alle proposte di legge in titolo. In proposito comunica che, in esito all'esame in abbinamento delle citate proposte di legge in seno al Comitato ristretto, si è giunti, su proposta del relatore, alla predisposizione di un testo unificato (vedi allegato 1).

Antonio BARBIERI (FI), relatore, nell'osservare che il testo unificato è frutto dell'unificazione delle diverse proposte di legge e di contributi provenienti da deputati di gruppi di maggioranza e di opposizione, auspica che l'iter del provvedimento possa procedere in maniera spedita.

Il sottosegretario di Stato Nino SOSPIRI si riserva di esprimere l'orientamento del Governo nella prossima seduta.

Pietro ARMANI, presidente, propone quindi di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, il testo unificato delle proposte di legge nn. 1411, 2423, 3607, 3811 e 4159, predisposto sulla base dei lavori del Comitato ristretto, che assume il seguente nuovo titolo: «Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica».

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge nn. 1411, 2423, 3607, 3811 e 4159, predisposto sulla base dei lavori del Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, nel comunicare che il termine per la presentazione di emendamenti sarà stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

 

 


ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili (C. 4159 Foti e abbinate C. 1411 Susini, C. 2423 Riccio, C. 3607 Pagliarini, C. 3811 Sandri).

 

TESTO UNIFICATO ELABORATO NELL'AMBITO DEL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI LOCAZIONI E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA


ART. 1.

(Modifica all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431).

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«ART. 56. (Modalità per il rilascio) 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile».

ART. 3.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei soli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultino compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni»;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis, gli enti proprietari, previa comunicazione al comune competente per territorio e fatte salve le misure di pubblicità di cui al comma 8, possono procedere all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 6»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica»;

d) al comma 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali».

2. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al cinquanta per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513).

1. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione del tasso di interesse previsto dal presente articolo i finanziamenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge».

ART. 5.

(Completamento dell'attuazione dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513).

1. A completamento del trasferimento dei fondi accantonati, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, presso la Cassa depositi e prestiti per gli IACP di Arezzo e Pistoia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a liquidare il residuo credito accertato, avvalendosi dei fondi ad esso trasferiti dalla stessa Cassa depositi e prestiti.

ART. 6.

(Modifica all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».


 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

Martedì 2 marzo 2004. - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Nino Sospiri.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 Susini, C. 2423 Riccio, C. 3607 Pagliarini, C. 3811 Sandri e C. 4159 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2004.

Francesco STRADELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha adottato come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, il testo unificato predisposto sulla base dei lavori del Comitato ristretto. Ritiene pertanto opportuno acquisire l'orientamento del Governo sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario di Stato Nino SOSPIRI, con particolare riferimento all'articolo 1 del testo unificato, sottolinea che, pur permanendo alcuni dubbi in relazione alla più volte richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 1996, si può comunque ritenere che le modifiche apportate al testo originario, se formalmente interpretate non come obbligo, bensì come facoltà, di ricorso alle associazioni della proprietà edilizia, consentano di esprimere un orientamento favorevole. Le norme previste dall'articolo 2, come precisato in precedenti occasioni, hanno invece natura processuale ed esulano pertanto dalle competenze del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva quindi che la Commissione potrebbe a tal fine valutare gli eventuali elementi che potranno provenire dal parere che sarà espresso dalla II Commissione.

In merito all'articolo 3 del testo unificato, che apporta modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, esprime un orientamento complessivamente negativo, in quanto tale articolo interviene su beni oggetto del vincolo previsto dalla legge n. 1089 del 1939, fino ad oggi esclusi dalle norme riguardanti l'alienazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica. Tale esclusione era e resta motivata dal fatto che le condizioni di vendita sarebbero poco vantaggiose per l'erario, anche perché la determinazione del prezzo di vendita verrebbe sostanzialmente legata alla rendita catastale, ben lontana dall'effettivo valore commerciale del bene. Al contrario, con il decreto legge n. 351 del 2001, è stato di recente approntato un meccanismo diretto a disciplinare il ricorso alla «cartolarizzazione» nella dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici, che si muove in direzione opposta. Infatti, il criterio generale della determinazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di «cartolarizzazone» è correlato alle valutazioni correnti di mercato, sulla base dei prezzi effettivi praticati in occasione di vendite di unità immobiliari con analoghe caratteristiche. Inoltre, occorrerebbe chiarire se i trasferimenti dei beni interessati necessitino delle particolari procedure di autorizzazione prescritte, trattandosi di beni tutelati dalla citata legge n. 1089 del 1939.

In ordine al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 3, esprime un orientamento contrario del Governo, in quanto le norme contenute nelle disposizioni richiamate, qualora applicate, determinerebbero la riduzione della disponibilità abitativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, non ritiene opportuno disciplinare in modo differente l'alienazione degli alloggi inseriti nei piani di vendita. Con particolare riferimento alla lettera b), rileva peraltro che non è chiaro in base a quali requisiti saranno individuati gli assegnatari in favore dei quali saranno alienati gli alloggi compresi nei piani di vendita da parte degli enti proprietari. La stessa considerazione vale per la lettera c), laddove si prevede l'alienazione anche a favore di terzi, purché sia d'accordo l'assegnatario e questi venga trasferito in altro alloggio non compreso nel piano di vendita.

Circa il contenuto della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, rileva che si tratta di questioni erariali, di competenza specifica del ministero dell'economia e delle finanze; pertanto, la Commissione potrebbe valutare al riguardo le indicazioni che potranno pervenire dal parere che sarà espresso dalla V Commissione.

In riferimento al comma 2 dell'articolo 3, ritiene di non poter esprimere un orientamento favorevole, proponendo in alternativa un approfondimento, giacché non si comprendono le motivazioni per le quali il prezzo di cessione dovrebbe essere ridotto del 50% rispetto al costo di costruzione. Per quanto riguarda, invece, il contenuto dell'articolo 4, osserva che occorrono apposite verifiche al riguardo, poiché, allo stato, la norma in esame potrebbe apparire superflua in considerazione del dettato dell'articolo 20 della legge n. 513 del 1977, che sembra semmai più favorevole per gli interessati. La previsione dell'articolo 4 sarebbe, invece, svantaggiosa per i destinatari, in quanto si riferisce a finanziamenti già concessi, laddove l'articolo 20 della citata legge fa riferimento alla emanazione dei relativi bandi.

Rileva inoltre che l'articolo 5 del testo in esame contiene una norma a suo giudizio inapplicabile, in quanto, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i fondi cui ci si riferisce sono stati già tutti trasferiti alla regione competente. L'amministrazione centrale non ha, pertanto, più alcuna risorsa da liquidare agli enti indicati. Osserva infine che non sussistono particolari rilievi da formulare in merito al contenuto dell'articolo 6, trattandosi, peraltro, di una scelta che sembrerebbe essere rimessa ai comuni interessati.

In conclusione, ribadisce le perplessità espresse in ordine al complesso del provvedimento, ad eccezione delle disposizioni in precedenza richiamate.

Mauro CHIANALE (DS-U), in considerazione delle significative indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, prospetta l'opportunità che sul provvedimento la Commissione possa dare luogo ad ulteriori approfondimenti, anche al fine di valutare eventuali ipotesi di modifica del testo, che ne consentano una accelerazione dell'esame.

Agostino GHIGLIA (AN) auspica che la Commissione possa dedicare un'ulteriore momento di riflessione all'approfondimento del testo unificato, che consenta di coinvolgere tutti i rappresentanti delle forze politiche che hanno contribuito alla sua stesura. Prospetta pertanto la possibilità di disporre un rinvio del termine fissato per la presentazione di emendamenti al provvedimento.

Il sottosegretario di Stato Nino SOSPIRI si rimette alle determinazioni che la Commissione intenderà assumere in relazione alle ipotesi prospettate dai deputati intervenuti.

Francesco STRADELLA, presidente, nel riconoscere la serietà dei rilievi formulati dal sottosegretario Sospiri, osserva come da essi derivi la necessità che la Commissione valuti accuratamente un provvedimento che, allo stato attuale, non sembrerebbe avere un contenuto tale da poter ricevere l'orientamento favorevole del Governo. Ricorda peraltro che il termine per la presentazione degli emendamenti verrebbe a scadenza alle ore 16 di oggi; tuttavia, anche al fine di consentire ulteriori approfondimenti di carattere tecnico, in ordine ai quali auspica la disponibilità del ministero competente, propone di rinviare il termine di presentazione degli emendamenti ad un'altra data, che potrà essere rideterminata dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

Francesco STRADELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno che, conseguentemente a quanto testé stabilito, la Commissione non prosegua l'esame del provvedimento nella seduta prevista per domani; rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2004. - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Nino Sospiri.

La seduta comincia alle ore 14.30.

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 Susini, C. 2423 Riccio, C. 3607 Pagliarini, C. 3811 Sandri e C. 4159 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 marzo 2004.

Francesco STRADELLA, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato delle proposte di legge in titolo (vedi allegato 4). Avverte altresì che il relatore ha fatto presente che, a causa di improrogabili impegni di carattere istituzionale, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Sostituendolo in qualità di relatore, esprime pertanto parere favorevole sugli emendamenti Foti 1.1, Parolo 3.2, 3.3, 3.4 e sull'emendamento del relatore 5.1; invita al ritiro degli emendamenti Parolo 3.5 e 4.1, altrimenti il parere è contrario. Si rimette infine alla Commissione sull'emendamento Parolo 3.1 e sull'articolo aggiuntivo Mereu 6.01.

Il sottosegretario di Stato Nino SOSPIRI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati, precisando al riguardo che, relativamente all'emendamento Parolo 3.1, soppressivo dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unificato, ulteriori approfondimenti tecnici posti in essere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno consentito di verificare che la citata disposizione si applicherebbe ad un caso specifico, rilevato presso il comune di Livorno, che riguarderebbe, non i prospettati 19 appartamenti, bensì 680 appartamenti esistenti all'interno di 19 fabbricati, tuttora sottoposti, peraltro, a vincoli da parte della locale Soprintendenza. Esprimendo la propria disponibilità a svolgere, al riguardo, ulteriori approfondimenti e considerato l'orientamento favorevole del Governo sul testo unificato e su tutti gli emendamenti presentati, auspica pertanto la soppressione della disposizione contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Alfredo SANDRI (DS-U) preannuncia che il suo gruppo non potrà votare a favore dell'emendamento Parolo 3.1, in quanto tale emendamento sopprimerebbe la disposizione che, invece, consente di risolvere la delicata questione che ha portato alla presentazione della proposta di legge n. 1411, d'iniziativa del deputato Susini.

Gregorio DELL'ANNA (FI) preannuncia la propria astensione sugli emendamenti Parolo 3.5 e 4.1, in ordine ai quali manifesta perplessità.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento Foti 1.1, respinge l'emendamento Parolo 3.1 ed approva gli emendamenti Parolo 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, l'emendamento 5.1 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo Mereu 6.01.

Francesco STRADELLA, presidente, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.


ALLEGATO 4

 

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica (Testo unificato C. 1411 Susini, C. 2423 Riccio, C. 3607 Pagliarini, C. 3811 Sandri e C. 4159 Foti).

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 


ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: a sanatoria con le seguenti: ai fini della sanatoria e sostituire le parole: che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore con le seguenti: che attesta l'avvenuto versamento con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

1. 1.Foti.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 1.Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, sopprimere le parole da: a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari fino alla fine del capoverso.

3. 2.Parolo, Pagliarini, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), capoverso 7, sostituire le parole: alle condizioni di cui al con le seguenti: ai sensi del.

3. 3.Parolo, Pagliarini, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: catastali con le seguenti: dovuti per i connessi adempimenti tecnici in materia di catasto.

3. 4.Parolo, Pagliarini, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 2.

3. 5.Parolo, Guido Dussin.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.Parolo, Guido Dussin.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.Il Relatore.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Fondo per l'edilizia a canone speciale).

1. all'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «tra le imprese di costruzione» aggiungere le seguenti: «o le cooperative edilizie di abitazione».

6. 01.Mereu.


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 maggio 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.20.

 Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale.

Testo unificato C. 1411 Susini e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione, che reca disposizioni in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica, attraverso alcune modifiche alle leggi che disciplinano i due settori. I primi due articoli del testo unificato prevedono un intervento di manutenzione legislativa della disciplina vigente delle locazioni. In particolare, il primo, in materia di versamento dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione erogati a favore dei soggetti deboli, prevede, nel caso di morosità del conduttore, che essi siano versati direttamente al locatore; il secondo modifica invece il procedimento di rilascio degli immobili. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 4 estende l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 244 del 1981, mentre l'articolo 5 modifica l'articolo 112 della legge n. 350 del 2003 in materia di programmi per l'edilizia a canone speciale. Rileva quindi che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono sostanzialmente incidere sulle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, alle lettere l), m) ed e), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Osserva, tuttavia, che l'articolo 3 del testo unificato, recando disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, interviene altresì sulla disciplina delle modalità di alienazione degli alloggi appartenenti ad enti pubblici territoriali e ad istituti autonomi per le case popolari, e, pertanto, incide su una funzione amministrativa che, ai sensi del decreto legislativo 112 del 1998, deve ritenersi di competenza regionale. In proposito, rileva che la materia dell'edilizia residenziale pubblica non è menzionata dall'articolo 117 della Costituzione e che, dal trasferimento di funzioni amministrative in favore delle regioni, potrebbe ipotizzarsi, a riguardo, ove gli immobili appartengano agli enti territoriali, la competenza legislativa residuale delle regioni medesime. Osservato, infine, che l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una modifica ad una norma, l'articolo 3, comma 112, contenuta nella legge finanziaria per il 2004, istitutiva di un fondo nazionale separato per l'edilizia a canone speciale, e che, in proposito,si è affermato un orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale che, nelle sentenze 16 e 49 del 2004, ha ritenuto illegittima la destinazione vincolata di fondi a gestione ministeriale con finalità non riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato. Per tali ragioni, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, al fine di far presente alla Commissione di merito l'opportunità di limitare l'ambito di operatività della disciplina recata dall'articolo 3, all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, e di eliminare il disposto di cui all'articolo 5 del testo unificato, in quanto indirettamente configgente con le recenti sentenze 16 e 49 del 2004 della Corte Costituzionale in materia di fondi separati a gestione ministeriale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 11.40.


ALLEGATO 2

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale (Testo unificato C. 1411 Susini ed abb.).

PARERE APPROVATO

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1411 e abbinate, recante «disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica», come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione,

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono sostanzialmente incidere sulle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, alle lettere l), m) ed e), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

osservato, tuttavia, che l'articolo 3 del testo unificato, recando disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, interviene altresì sulla disciplina delle modalità di alienazione degli alloggi appartenenti ad enti pubblici territoriali e ad istituti autonomi per le case popolari, e, pertanto, incide su una funzione amministrativa che, ai sensi del decreto legislativo 112 del 1998, deve ritenersi di competenza regionale;

rilevato, in proposito, che la materia dell'edilizia residenziale pubblica non è menzionata dall'articolo 117 della Costituzione e che, dal trasferimento di funzioni amministrative in favore delle regioni, potrebbe ipotizzarsi, a riguardo, ove gli immobili appartengano agli enti territoriali, la competenza legislativa residuale delle regioni medesime;osservato, inoltre, che l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una modifica ad una norma, l'articolo 3, comma 112, contenuta nella legge finanziaria per il 2004, istitutiva di un fondo nazionale separato per l'edilizia a canone speciale, e che, in proposito,si è affermato un orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale che, nelle sentenze 16 e 49 del 2004, ha ritenuto illegittima la destinazione vincolata di fondi a gestione ministeriale con finalità non riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, l'opportunità di limitare l'ambito di operatività della disciplina recata dall'articolo 3, all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato;

b) voglia, altresì, la Commissione di merito, valutare l'eventualità di eliminare il disposto di cui all'articolo 5 del testo unificato, in quanto indirettamente configgente con le recenti sentenze 16 e 49 del 2004 della Corte Costituzionale in materia di fondi separati a gestione ministeriale.


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 giugno 2004. - Presidenza del presidente Italico PERLINI.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

C. 1411 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Italico PERLINI, presidente e relatore, premette che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

In particolare osserva che l'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431, in virtù della quale i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

L'articolo 2 modifica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di rilascio dell'immobile per morosità, prevedendo che con il provvedimento che dispone il rilascio il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

A tal proposito sottolinea la indeterminatezza del termine indicato per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Inoltre il richiamo di tale ultima norma appare impropria in quanto si rinvia alla procedura per la presentazione dell'opposizione al decreto del magistrato che decide sulla richiesta di rinvio di fissazione del giorno dell'esecuzione, mentre la disposizione in esame attiene all'opposizione al provvedimento di rilascio adottato dal giudice.

L'articolo 3, apporta diverse modifiche alla legge n. 560 del 1993. In particolare si integra il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa, purché inseriti nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni, anche gli alloggi, che risultano invece esclusi dal testo vigente del citato comma 3, disciplinati dal decreto legislativo. 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352». Con la modifica introdotta si permetterebbe pertanto agli alloggi rientranti in tale fattispecie di essere alienati all'interno dei piani vendita (di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 560) proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993. Inoltre all'articolo 1 è previsto l'inserimento del comma 4-ter che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-bis. Si ricorda a tal proposito che il comma 4-bis prevede l'assegnazione, agli aventi diritto, degli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi. Tale disposizione consente l'utilizzo degli immobili nel periodo intercorrente tra la predisposizione del piano e l'effettiva vendita.

La terza novella sostituisce l'attuale comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560 prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap.

In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti.

Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 1.

Come si evince dalla relazione illustrativa le nuove disposizioni del comma 7 concedono agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie protette, non intendono acquistare l'alloggio di cui risultano assegnatari

La quarta novella, concernente la modifica dell'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 560, esenta le vendite in oggetto dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali dovuti per i connessi adempimenti tecnici in materia di catasto.

L'articolo 4 modifica l'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. In particolare si prevede che gli alloggi prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale possano essere ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria e fatta salva la facoltà dal comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.

L'articolo 5 infine modifica l'articolo 3, comma 112, della legge 350 del 2003, prevedendo che possano partecipare alla stipula delle convenzioni con i comuni per la costruzione ed il recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa e destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale, anche le cooperative edilizie di abitazione.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


ALLEGATO 1

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica (C. 1411 ed abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

considerata, all'articolo 2, la indeterminatezza del termine indicato per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,

ritenuto improprio il richiamo dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 431 del 1998, in quanto si rinvia alla procedura per la presentazione dell'opposizione al decreto del magistrato che decide sulla richiesta di rinvio di fissazione del giorno dell'esecuzione, mentre la disposizione in esame attiene all'opposizione al provvedimento di rilascio adottato dal giudice,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire con maggiore precisione il termine per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 431 del 1998.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Il Comitato inizia l'esame.

Vincenzo CANELLI (AN), relatore, avverte innanzitutto che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica Per questo motivo, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Quanto ai profili problematici di carattere finanziario, rileva poi l'opportunità che il Governo chiarisca se gli immobili cui si riferisce l'articolo 3 sono o meno inclusi nelle operazioni di cartolarizzazione. In base alla lettera a) dell'articolo 3, le disposizioni della legge n. 560 del 1993 si applicano anche agli alloggi di edilizia residenziale pubblica - compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni - destinati ad abitazione civile che presentino interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Tale previsione costituisce una deroga al regime di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 560 che esclude quest'ultima categoria di immobili dalle procedure agevolate di alienazione di cui alla medesima legge. Rileva la necessità che il Governo chiarisca i possibili effetti finanziari della disposizione. Se da un lato, infatti, appare suscettibile di consentire una più rapida realizzazione delle procedure di alienazione, dall'altro potrebbe comportare la rinuncia a maggiori entrate potenziali connesse ad una eventuale alienazione degli alloggi in questione a prezzi più elevati rispetto a quelli determinati ai sensi della legge n. 560 del 1993. Ciò anche in relazione all'eventuale applicazione agli immobili in questione delle procedure di verifica dell'interesse storico ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003. Con riferimento alla norma di cui alla lettera d), segnala la necessità di un chiarimento sull'entità, presumibilmente non significativa, di minori entrate derivanti dall'esclusione degli enti proprietari degli immobili dall'obbligo di versamento dei tributi speciali connessi agli adempimenti in materia di catasto. Riguardo all'articolo 4, sarebbe altresì necessaria una conferma da parte del Governo, che, in considerazione delle particolari caratteristiche costruttive degli alloggi in questione, la cessione degli stessi a titolo gratuito non determini effetti finanziari negativi a carico degli enti locali proprietari.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che l'effetto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è quello di consentire l'alienazione degli alloggi in questione alle particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993, determinando in tal modo effetti negativi sulla finanza pubblica. Tale disposizione si pone, quindi, in contrasto con la disciplina dettata dal decreto-legge n. 351 del 2001 e, da ultimo, dal decreto-legge n. 41 del 2004 in materia di cartolarizzazione nella dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici. Per quanto concerne la lettera d) dell'articolo 3, devono ancora essere valutati dagli uffici competenti le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della disposizione. Quanto all'articolo 4, fa presente che non si hanno ancora elementi per determinare eventuali effetti finanziari negativi sui comuni interessati.

Gaspare GIUDICE, presidente, prende atto delle osservazioni del Governo, che confermano la sussistenza di una serie di problemi di carattere finanziario su alcune delle disposizioni inserite nel testo. Per tali ragioni, condivide quindi la proposta del relatore di chiedere la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta del relatore.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 29 aprile 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Il Comitato inizia l'esame.

Vincenzo CANELLI (AN), relatore, avverte innanzitutto che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica Per questo motivo, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Quanto ai profili problematici di carattere finanziario, rileva poi l'opportunità che il Governo chiarisca se gli immobili cui si riferisce l'articolo 3 sono o meno inclusi nelle operazioni di cartolarizzazione. In base alla lettera a) dell'articolo 3, le disposizioni della legge n. 560 del 1993 si applicano anche agli alloggi di edilizia residenziale pubblica - compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni - destinati ad abitazione civile che presentino interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Tale previsione costituisce una deroga al regime di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 560 che esclude quest'ultima categoria di immobili dalle procedure agevolate di alienazione di cui alla medesima legge. Rileva la necessità che il Governo chiarisca i possibili effetti finanziari della disposizione. Se da un lato, infatti, appare suscettibile di consentire una più rapida realizzazione delle procedure di alienazione, dall'altro potrebbe comportare la rinuncia a maggiori entrate potenziali connesse ad una eventuale alienazione degli alloggi in questione a prezzi più elevati rispetto a quelli determinati ai sensi della legge n. 560 del 1993. Ciò anche in relazione all'eventuale applicazione agli immobili in questione delle procedure di verifica dell'interesse storico ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003. Con riferimento alla norma di cui alla lettera d), segnala la necessità di un chiarimento sull'entità, presumibilmente non significativa, di minori entrate derivanti dall'esclusione degli enti proprietari degli immobili dall'obbligo di versamento dei tributi speciali connessi agli adempimenti in materia di catasto. Riguardo all'articolo 4, sarebbe altresì necessaria una conferma da parte del Governo, che, in considerazione delle particolari caratteristiche costruttive degli alloggi in questione, la cessione degli stessi a titolo gratuito non determini effetti finanziari negativi a carico degli enti locali proprietari.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che l'effetto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è quello di consentire l'alienazione degli alloggi in questione alle particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993, determinando in tal modo effetti negativi sulla finanza pubblica. Tale disposizione si pone, quindi, in contrasto con la disciplina dettata dal decreto-legge n. 351 del 2001 e, da ultimo, dal decreto-legge n. 41 del 2004 in materia di cartolarizzazione nella dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici. Per quanto concerne la lettera d) dell'articolo 3, devono ancora essere valutati dagli uffici competenti le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della disposizione. Quanto all'articolo 4, fa presente che non si hanno ancora elementi per determinare eventuali effetti finanziari negativi sui comuni interessati.

Gaspare GIUDICE, presidente, prende atto delle osservazioni del Governo, che confermano la sussistenza di una serie di problemi di carattere finanziario su alcune delle disposizioni inserite nel testo. Per tali ragioni, condivide quindi la proposta del relatore di chiedere la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta del relatore.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 aprile 2004.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 29 aprile 2004 erano emersi alcuni profili problematici di carattere finanziario, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. Alla luce di tali aspetti, il Comitato ha deliberato, nella medesima seduta, di richiedere al Governo la predisposizione di apposita relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978. Fa presente che, alla data del 5 luglio 2004, la relazione tecnica non è stata ancora trasmessa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che la relazione tecnica è in fase di predisposizione.

Gaspare GIUDICE, presidente, sollecita il Governo affinché provveda alla tempestiva trasmissione della relazione tecnica.

Antonio BOCCIA (MARGH-U), ritiene che il testo del provvedimento, che deriva dall'unificazione di proposte di legge di esponenti della maggioranza e dell'opposizione, non presenta profili problematici di carattere finanziario per cui la Commissione è nelle condizioni di esprimere un parere favorevole. Non si può, infatti, subire l'atteggiamento del Governo che non provvede alla predisposizione della relazione tecnica al solo scopo di impedire l'approvazione di provvedimenti di iniziativa parlamentare. In ogni caso, il Governo potrà esprimersi nelle successive fasi dell'iter del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, condivide la necessità di esprimere in tempi rapidi il parere di competenza del Comitato, data l'importanza del provvedimento. Propone quindi di rinviare l'esame alla seduta di domani nella quale, in assenza dell'avviso del Governo, il Comitato procederà in ogni caso all'espressione del parere.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) propone formalmente che la Commissione esprima parere favorevole sul testo del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, osserva che, sotto il profilo procedurale, la proposta di parere deve essere formulata dal relatore e che possono essere poste in votazione proposte di parere presentate da latri componenti il Comitato soltanto in quanto alternative a quella del relatore. Nel caso di specie, il relatore non ha tuttavia ancora ritenuto di dover formalizzare una proposta di parere.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) ritiene che, in assenza di una proposta di parere del relatore, non possa precludersi agli altri membri del Comitato la presentazione di proposte di parere. Ritiene, quindi, che si debba procedere alla votazione della proposta di rinvio dell'esame avanzata dal Presidente e, in caso di mancato accoglimento, a quella della proposta di parere favorevole da lui presentata.

Gaspare GIUDICE, presidente, fa presente che il rinvio alla giornata di domani del seguito dell'esame del provvedimento non comporta il differimento della data di espressione del parere paventato dall'onorevole Boccia, avendo egli stesso preannunciato, in qualità di presidente del Comitato, la sua intenzione di predisporre una proposta di parere per la seduta di domani, anche nel caso in cui il Governo

non dovesse provvedere alla trasmissione della relazione tecnica.

Gioacchino ALFANO (FI) propone di sospendere la seduta per un'ulteriore riflessione sull'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, accogliendo la richiesta dell'onorevole Alfano, sospende la seduta, che riprenderà dopo le comunicazioni del Presidente del Comitato permanente per il monitoraggio degli interventi di controllo e contenimento della spesa pubblica.

La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 10.15.

Gaspare GIUDICE, presidente, conferma l'intenzione, già manifestata prima della sospensione, di predisporre entra la giornata di domani una proposta di parere da porre in votazione nella seduta prevista per la stessa giornata. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 luglio 2004.

Gaspare GIUDICE, presidente, comunica che il rappresentante del Governo ha manifestato l'esigenza di disporre di un breve rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ultimare la predisposizione dei chiarimenti richiesti. Rinvia pertanto il seguito dell'esame al pomeriggio, successivamente alla ripresa pomeridiana dei lavori della Commissione.

La seduta sospesa alle 9.35, riprende alle 14.15.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ricorda che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento. Tuttavia, alla luce dell'intenzione, manifestata nella seduta del Comitato di ieri, di giungere comunque all'espressione del parere, fa presente che il provvedimento si pone in contrasto con la disciplina in materia di cartolarizzazioni contenuta nei decreti legge n. 351 del 2001 e n. 41 del 2004. Viene infatti prevista l'inclusione di nuove categorie di immobili nei programmi di dismissione immobiliare degli enti locali. Esprime pertanto la contrarietà del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) manifesta, sul piano del metodo, la propria perplessità in ordine alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo. La contrarietà al provvedimento non è, infatti, supportata da elementi certi, non avendo il Governo provveduto alla predisposizione della relazione tecnica, pur sollecitata. Rileva, quindi, che la mancata predisposizione della relazione tecnica si presta ad essere intesa come un espediente del Governo per bloccare l'iter di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che la posizione espressa discende dalla intenzione, manifestata nel Comitato, di giungere all'espressione del parere anche in assenza della relazione tecnica. Manifesta tuttavia la propria disponibilità a sollecitare la rapida trasmissione della relazione.

Gaspare GIUDICE, presidente, ritiene che, di fronte alla netta contrarietà al provvedimento manifestata dal rappresentante del Governo, non si possa procedere all'espressione del parere, come in precedenza ipotizzato. Invita pertanto il rap presentante del Governo a sollecitare la tempestiva predisposizione della relazione tecnica, da trasmettere in tempo utile per la seduta di martedì prossimo.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) concorda con la proposta del presidente.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO afferma che il provvedimento comporta una riduzione del gettito assai consistente, sebbene non facilmente quantificabile.

Gaspare GIUDICE, nel ribadire la richiesta di una rapida trasmissione della relazione tecnica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2004.

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 luglio era stata sollecitata la trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO comunica di aver sollecitato il dicastero di merito affinché provveda alla trasmissione della relazione tecnica.

Gaspare GIUDICE, presidente, rileva che, allo stato, in assenza degli elementi di informazione sollecitati, non è possibile esprimere il parere sul provvedimento.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 21 luglio 2004.

Vincenzo CANELLI (AN), relatore, ricorda che la proposta di legge, recante disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica, è stata esaminata dal Comitato permanente per i pareri nella seduta del 29 aprile 2004. In quella occasione, sono stati chiesti chiarimenti con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, circa gli eventuali rapporti con operazioni di cartolarizzazione e ulteriori possibili effetti finanziari, nonché con riferimento all'articolo 4. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera a), il rappresentante del Governo ha dichiarato che la disposizione si pone in contrasto con la disciplina in materia di cartolarizzazioni contenuta nei decreti legge n. 351 del 2001 e n. 41 del 2004. Alla luce di ciò, il Comitato ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di apposita relazione tecnica. Successivamente è stata trasmessa, in data 27 luglio 2004, una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze che quantifica in circa 1 milione di euro su base annua la perdita di gettito derivante dall'esenzione degli enti proprietari dalla corresponsione di tributi speciali dovuti per gli adempimenti tecnici in eria di catasto, relativi alle cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d). Al riguardo, osserva che la quantificazione indicata relativa al minor gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), si basa su dati riferiti agli anni 2000 e 2001. Andrebbe confermata la congruità di tali dati anche in considerazione delle procedure di alienazione previste. Osserva che comunque la perdita di gettito segnalata non è dotata di apposita copertura. Inoltre, sottolinea che rimangono da chiarire il coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 3 con le operazioni di cartolarizzazione e l'impatto sugli enti locali proprietari delle disposizioni di cui all'articolo 4.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con le valutazioni del relatore.

Gaspare GIUDICE, presidente, ritiene che il rappresentante del Governo non possa limitarsi a condividere le valutazioni del relatore. Ricorda infatti che la relazione tecnica non è stata predisposta e la nota trasmessa dal Ministero non può in alcun modo essere considerata sostitutiva della relazione, in quanto, tra le altre cose, non vengono forniti elementi di chiarimento con riferimento ad alcuni profili problematici che il relatore ha testé ricordato. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa che venga trasmessa la relazione tecnica.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2004.

Vincenzo CANELLI (AN), relatore, ricorda che nel corso delle precedenti sedute, il Comitato, rilevata la presenza di alcuni profili problematici di carattere finanziario con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978. Lo scorso 27 luglio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - ha trasmesso una nota tecnica che considera gli effetti finanziari della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), derivanti dall'esenzione degli enti proprietari dalla corresponsione di tributi speciali dovuti per gli adempimenti tecnici materia di catasto, relativi alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La nota evidenzia una perdita di gettito quantificabile in circa un milione di euro su base annua. Nella seduta del 29 luglio 2004 si era peraltro convenuto circa il fatto che la nota trasmessa non poteva considerarsi esaustiva in quanto non fornisce tutti gli elementi di chiarimento dei profili problematici riconducibili alle disposizioni del provvedimento ed ha pertanto ribadito la necessità di acquisire la relazione tecnica. Avverte che, alla data del 13 dicembre 2004, la relazione tecnica non è stata ancora trasmessa.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA osserva che i competenti uffici del Ministero dell'economia non hanno ultimato la predisposizione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Gaspare GIUDICE, presidente, sollecita il rappresentante del Governo affinché la relazione tecnica venga quanto prima trasmessa alla Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale.

Testo unificato C. 1411 Susini ed abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente sul testo delle proposte di legge C. 1411 ed abbinate, recanti disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Sottolinea come il provvedimento intervenga sulla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, sulle disposizioni in materia di modalità per il rilascio degli immobili in locazione, sul trasferimento agli assegnatari degli alloggi costruiti dallo Stato nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché sulla disciplina dei programmi di costruzione e recupero di unità immobiliari in comuni ad alta tensione abitativa.

Per quanto riguarda gli aspetti rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 3, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, in materia di alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica acquisiti, realizzati o recuperati, con contributo dello Stato, delle regioni o degli enti territoriali, dallo Stato, da Enti pubblici territoriali, dagli istituti autonomi case popolari e dai loro consorzi.

Descrive in particolare, la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 1, che prevede l'inclusione nell'ambito di applicazione della legge n. 560, anche degli alloggi concessi a pubblici dipendenti in connessione a particolari funzioni, degli alloggi realizzati con mutuo agevolato e di quelli soggetti a vincoli di cui alla legge n. 1089 del 1939 (recante disciplina della tutela delle cose d'interesse artistico e storico), purché si tratti di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile compresi nei piani di vendita proposti dagli Enti gestori ed approvati dalle Regioni.

Inoltre, il nuovo comma 4-ter dell'articolo 1, consente che, nell'ambito dei piani di vendita degli immobili elaborati dalle regioni, in alternativa all'assegnazione agli aventi diritto, gli alloggi compresi nei medesimi piani di vendita che si rendano liberi possano essere alienati.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 1 della citata legge n. 560 consente agli Enti proprietari, nel caso in cui gli assegnatari degli alloggi che abbiano un reddito familiare complessivo inferiore a quello richiesto per avere diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenni o portatori di handicap non intendano acquistare l'alloggio loro concesso in locazione, di alienare a terzi l'alloggio stesso, a condizione che all'assegnatario sia garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita ubicati preferenzialmente in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso.

Infine, viene integrato il comma 22 del citato articolo 1, prevedendo che le operazioni di vendita degli alloggi siano esenti, oltre che dall'INVIM, anche dai tributi speciali dovuti per i connessi adempimenti tecnici in materia di catasto. In considerazione della rilevanza del provvedimento e della delicatezza della materia sottesa, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) ricorda che il testo unificato deriva dall'abbinamento di numerose proposte di legge che intervengono su temi di grande impatto sociale, notando in particolare come il provvedimento in esame interferisca con la materia delle dismissioni degli immobili pubblici, sulla quale peraltro è stato recentemente emanato il decreto-legge n. 41 del 2004, relativo al prezzo di vendita degli immobili pubblici, il cui disegno di legge di conversione, dopo essere stato approvato dalla Camera, è attualmente al vaglio dell'altro ramo del Parlamento. Sottolinea quindi l'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento con la partecipazione del Governo, onde valutare l'impatto ordinamentale del provvedimento.

Mario LETTIERI (MARGH-U) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Benvenuto, chiedendo conseguentemente il rinvio dell'esame.

Giorgio LA MALFA, presidente, alla luce delle richieste formulate dai deputati Benvenuto e Lettieri, sulla cui opportunità concorda, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Giorgio LA MALFA, presidente, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale.

Testo unificato C. 1411 Susini ed abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 aprile 2004.

Sergio ROSSI (LNFP), esprime alcune perplessità sull'articolo 1, il quale, modificando il disposto dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, prevede che i contributi integrativi per l'affitto destinati ai conduttori possano, in caso di morosità, essere erogati al locatore interessato ai fini della sanatoria della morosità medesima, rilevando come tale previsione rischi di snaturare la ratio originaria della norma, la quale intendeva introdurre uno strumento di sostegno in favore dei conduttori di immobili.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene che la norma dell'articolo 1 debba essere letta nel contesto delle procedure giudiziali volte alla dichiarazione di morosità del conduttore; ricorda infatti che, in tali casi, il giudice può concedere al conduttore un termine di grazia entro il quale versare i canoni dovuti, evitando in tal modo di incorrere nella dichiarazione di morosità.

Giorgio LA MALFA, presidente, osserva che la materia affrontata dall'articolo 1 esorbita agli ambiti di competenza della Commissione, rilevando peraltro come le considerazioni del deputato Sergio Rossi abbiano un loro fondamento, in quanto la norma dell'articolo 1 rischia di costituire indirettamente un incentivo alla morosità.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva, in via generale, come il provvedimento in esame affronti una problematica di particolare rilievo sociale e sia pertanto meritevole di attenta considerazione.

Passando ad affrontare gli aspetti di competenza della Commissione, evidenzia come l'articolo 3, comma 1, lettera d), modificando l'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, introduca un esenzione dai tributi speciali dovuti per gli adempimenti tecnici in materia di catasto in occasione delle operazioni di vendita degli alloggi disciplinate dal provvedimento, rilevando come tali tributi siano dovuti a fronte della prestazione di un servizio e come pertanto la relativa esenzione determinerebbe una perdita di gettito quantificabile in via presuntiva in circa un milione di euro.

Inoltre, l'articolo 3 interviene su altri aspetti del citato articolo 1 della legge n. 560, innovando le modalità di vendita degli immobili di proprietà di Enti pubblici, compresi quelli di proprietà degli Enti previdenziali: ritiene pertanto che tali modifiche possano incidere sull'andamento dei processi di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attualmente in corso.

Giorgio LA MALFA, presidente, alla luce delle considerazioni espresse dal sottosegretario, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame, al fine di consentire ulteriori approfondimenti sulle questioni evidenziate.

La seduta termina alle 11.30.


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale.

Testo unificato C. 1411 Susini ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 aprile 2004.

Maurizio LEO, presidente, ricorda che nel corso dell'ultima riunione erano state avanzati, da parte del rappresentante del Governo, alcuni rilievi circa la possibilità che il provvedimento potesse interferire con le norme in materia di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) propone di inserire nella premessa del parere una segnalazione alla Commissione di merito, nel senso di verificare che le disposizioni del provvedimenti non determinino conseguenze negative sulle procedure di cartolarizzazione.

Sergio ROSSI (LNFP) rammenta alla Commissione di aver sollevato, nel corso della precedente seduta, un rilievo circa l'articolo 1 del provvedimento, che consente, in caso di morosità del conduttore, di erogare il contributo a favore degli inquilini previsto dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, ai locatori, trasformando pertanto il contributo medesimo in una sorta di indennizzo per il locatore le cui competenze non siano state pagate dal conduttore. Paventa che in tal modo venga incentivato l'inadempimento dei contratti di locazione, giudicando invece opportuno, in caso di morosità, sospendere l'erogazione del contributo stesso.

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, osserva che nel corso della precedente seduta si è registrato un ampio consenso sull'ulteriore corso del provvedimento. Ritiene peraltro possibile accogliere le proposte dei deputati Benvenuto e Rossi, inserendo alcune premesse in merito nel testo del parere. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.



ALLEGATO 1

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale. Testo unificato C. 1411 Susini ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1411 e abbinate, recante «Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

sottolineata la necessità che le norme recate dal provvedimento non incidano negativamente sul processo di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attualmente in corso di svolgimento;

rilevata la necessità di evitare che la previsione dell'articolo 1, la quale consente l'erogazione dei contributi integrativi previsti dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 in favore dei conduttori degli immobili, in caso di morosità di questi ultimi, al locatore interessato, snaturi la ratio originaria della norma dell'articolo 11, rischiando di incentivare la morosità dei soggetti conduttori degli immobili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in titolo, si sofferma su alcuni profili di criticità del testo.

Ritiene in primo luogo di dubbia costituzionalità alcune norme che incidono sulla materia dell'edilizia residenziale, che è invece oggetto di competenza esclusiva regionale. Esprime perplessità, inoltre, in ordine alle disposizioni che prevedono la vendita di alcuni alloggi occupati mediante il trasferimento consensuale degli assegnatari in altri alloggi messi a disposizione dall'ente gestore; tali previsioni potrebbero a suo avviso snaturare il carattere sociale della materia dell'edilizia residenziale pubblica, sottrarre alloggi all'edilizia pubblica e creare contenziosi e carichi di lavoro agli uffici pubblici preposti.

Si sofferma quindi su ulteriori aspetti problematici, che indicono più direttamente sulle competenze della Commissione cultura e che appaiono perciò meritevoli di un particolare approfondimento. Manifesta perplessità, a tale proposito, in ordine alla introduzione di possibili deroghe al divieto di vendita di abitazioni che presentino interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico, ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Ricorda al proposito che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, recante norme in materia di alienazione di alloggi e di edilizia residenziale pubblica, di cui si propone la modifica, statuisce l'esclusione dalle norme della legge degli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, degli alloggi realizzati con mutuo agevolato, di cui alla legge n. 457 del 1978, nonché di quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge n. 1089 del 1939. Con la modifica proposta si escludono da tale generalizzato divieto di vendita gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultino compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni.

Ritiene che tale procedura di vendita di alloggi di interesse storico e artistico contrasti con la legge n. 351 del 2001 sulle cartolarizzazioni e con la vigente disciplina in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Evidenzia inoltre che il divieto di vendita degli alloggi di interesse storico e artistico, sancito nella legge n. 560 del 1993, nasceva dall'opportunità di togliere dal mercato alloggi che, per il loro intrinseco valore, non potevano essere equiparati agli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica, il cui prezzo sociale è determinato dalla sola rendita catastale. Ritiene pertanto che il testo unificato in titolo, abolendo il divieto di vendita dei beni di interesse storico ed artistico, rechi un ingiusto danno al pubblico erario e, al contempo, aggiri i vigenti obblighi di legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico, che impongono il criterio della determinazione del prezzo di vendita in relazione alle valutazioni correnti di mercato, con riferimento ai prezzi effettivi di compravendita di unità immobiliari con caratteristiche analoghe.

Osserva, peraltro, che un'eventuale correzione del testo volta a recepire il criterio del prezzo di mercato snaturerebbe la funzione sociale della vendita ad assegnatari di edilizia residenziale pubblica e discriminerebbe, con prezzi diversi, i vari assegnatari: ritiene pertanto che la soluzione più opportuna sia quella di sopprimere la prevista deroga al divieto di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di interesse storico-artistico. Osserva inoltre che la normativa in esame sottrae alloggi aventi valore storico-artistico al regime valutativo e autorizzatorio dell'amministrazione preposta alla tutela del bene.

Alla luce di tali considerazioni, pur giudicando, in linea generale, favorevolmente l'impianto complessivo del provvedimento, formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.



ALLEGATO 1

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica (C. 1411 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1411 e abbinati, recante disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni volte a consentire deroghe al divieto di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, soggetti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in subordine, di prevedere che tale vendita sia subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie previste dallo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale.

Testo unificato C. 1411 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, rileva come il testo unificato in esame, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, rechi disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale, intervenendo sulla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, sulle disposizioni in materia di modalità per il rilascio degli immobili in locazione, sul trasferimento agli assegnatari degli alloggi costruiti dallo Stato nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché sulla disciplina dei programmi di costruzione e recupero di unità immobiliari in comuni ad alta tensione abitativa.

L'articolo 1 aggiunge un periodo al terzo comma dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La modifica introdotta prevede che i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione erogati dal Fondo a favore dei conduttori nei casi previsti dalla legge, nel caso di morosità del conduttore, possano essere erogati direttamente al locatore. La finalità della norma è perfezionare il funzionamento del Fondo, assicurando che i relativi contributi siano effettivamente destinati al pagamento dei canoni di locazione.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n.392, relativo alle modalità di rilascio degli immobili. Il vigente articolo 56 stabilisce che con il provvedimento che dispone il rilascio il giudice fissi anche la data della esecuzione. Nel caso previsto dall'articolo 55, in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Nella nuova formulazione viene inserito l'obbligo della motivazione al provvedimento del giudice che, disponendo il rilascio dell'immobile locato, fissa la data dell'esecuzione e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede inoltre la possibilità di opposizione, sia del locatore sia del conduttore, contro i provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile per finita locazione, limitatamente alla data fissata dell'esecuzione e non inerente quindi il diritto oggetto del provvedimento. La norma prevede la possibilità del ricorso fino a tale data, ed il giudice del gravame è individuato nel tribunale in composizione collegiale.

L'articolo 3 dispone alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in particolare all'articolo 1, comma 3, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa, purché inseriti nei piani di vendita già approvati dalle Regioni, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultano invece attualmente esclusi dalla normativa vigente. In tal modo si permette l'alienazione di tali alloggi con le particolari condizioni agevolative previste dalla medesima legge n. 560.

L'articolo in esame aggiunge poi il comma 4-ter al citato articolo 1, che costituisce un'alternativa all'applicazione del comma 4-bis: esso prevede che gli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi siano immediatamente segnalati al comune che provvede all'assegnazione. Il nuovo comma introdotto attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente alla alienazione degli alloggi che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva.

Viene altresì prevista la modifica del comma 7 del suddetto articolo 1, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio ed abbia diritto a rimanervi, in quanto titolare di reddito inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. In tal caso, se l'assegnatario ha preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi dotati di specifiche caratteristiche. In tal modo si concede agli enti suddetti un altro strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza pregiudizio dei diritti riconosciuti a quei soggetti appartenenti alle suddette categorie protette, che non intendano acquistare l'abitazione di cui sono assegnatari.

L'articolo 4 introduce un periodo al primo comma dell'articolo 21-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. Esso dispone, in particolare, che gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria. Secondo la modifica prevista tali disposizioni, si dovrebbero applicare anche agli alloggi prefabbricati realizzati parzialmente con tecniche di edilizia tradizionale, salva la facoltà del comune cedente di determinarne un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.

L'articolo 5 modifica una disposizione della legge finanziaria per il 2004; in particolare, il comma 112 dell'articolo 3 condiziona l'attuazione dei programmi finalizzati alla nuova costruzione o al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, alla stipula di una specifica convenzione tra le imprese di costruzione ed il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi. La modifica prevede che tale convenzione possa essere stipulata anche dalle cooperative edilizie di abitazione.

Evidenzia infine come nel testo in esame sia stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3, dapprima introdotto dalla Commissione di merito nel testo base. Ricordato come tale norma prevedesse che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, con i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetti in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi, con determinazione di un prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione, ribadisce l'opportunità di inserire nel testo tale norma. Rileva in proposito come sia stata inspiegabilmente soppressa, benché destinata a soggetti che non hanno potuto esercitare il diritto di riscatto in passato, sottolineando come essa non comporti oneri ed anzi determini entrate: in mancanza della norma, infatti, gli alloggi rimarrebbero assegnati ai locatari e non si avrebbero gli introiti derivanti dal loro riscatto.

Emerenzio BARBIERI (UDC) dichiara di condividere il contenuto della norma da ultimo richiamata dal relatore. Rileva quindi, con riferimento al testo in esame, come il termine previsto all'articolo 2, comma 1, per la data di esecuzione del provvedimento di rilascio appaia incerto; ritiene inoltre che il termine di sessanta giorni previsto all'articolo 2, comma 2, sia eccessivo e possa eventualmente essere previsto in trenta giorni. Quanto all'articolo 3, comma 1, lettera b), rileva come gli enti proprietari debbano essere liberi di procedere all'alienazione degli alloggi anche se occupati. Con riferimento al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), ritiene che la previsione di benefici per gli ultrasessantenni sia contraddittoria rispetto agli attuali indirizzi della legislazione, in base alla quale l'attività lavorativa dura almeno fino a sessantacinque anni. Invita infine il relatore a chiarire la norma di cui all'articolo 5.

Andrea DI TEODORO (FI) invita il relatore a fornire ulteriori chiarimenti in ordine al contenuto degli articoli 3, 4 e 5.

Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene che l'approfondimento delle questioni sollevate dal deputato Barbieri sia stato svolto dalla Commissione di merito, che ha di conseguenza individuato equilibri che riguardano una materia delicata come il diritto alla casa e la politica dell'affitto. Ritiene pertanto che, se la Commissione intende esprimersi su tali questioni in sede consultiva, occorra un ulteriore approfondimento.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, rispondendo al deputato Di Teodoro, rileva come l'articolo 3 preveda un ampliamento delle possibilità di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, attualmente esclusi dalla normativa vigente, con le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993. L'articolo 4 prevede norme dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la cessione in proprietà degli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Quanto all'articolo 5, evidenzia come la stipula di convenzioni con i comuni sia prevista in relazione all'attività propria delle cooperative edilizie di abitazione.

Ritiene infine opportuno un ulteriore approfondimento prima dell'espressione del parere della Commissione.

Angelo SANTORI, presidente, evidenzia come, pur potendosi naturalmente svolgere rilievi di carattere generale nel corso della discussione, la Commissione sia chiamata ad esprimersi in sede consultiva sulle materie di propria competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale.

Testo unificato C. 1411 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.


ALLEGATO 6

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale (Testo unificato C. 1411 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 1411 e abb., recante disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) ripristinare la norma, contenuta nel testo base adottato dalla VIII Commissione nella seduta del 25 febbraio 2004, volta ad interpretare autenticamente il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, precisando che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al cinquanta per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione;

b) all'articolo 2, primo capoverso, sopprimere le parole: «ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento»;

c) all'articolo 3, alla lettera c), sostituire le parole: «ovvero se ultrasessantenni» con le seguenti: «ovvero se ultrasessantacinquenni».


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 aprile 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

Testo unificato C. 1411 Susini e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Luigi GIACCO (DS-U), relatore, sottolineata preliminarmente l'importanza del provvedimento in titolo, osserva che la competenza della XII Commissione attiene principalmente alle disposizioni recate dall'articolo 3 che, alla lettera c), sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993. Con tale modifica si prevede che gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che non intendono acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione abbiano diritto a rimanervi, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso.

Rilevato che le disposizioni richiamate sono volte a far fronte a situazione di particolare disagio, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.45.


Commissione parlamentare per le questioni regionali

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IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 1411) Susini - Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(A.C. 3607) Pagliarini - Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(A.C. 3811) Sandri ed altri - Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto.

(A.C. 4159) Foti - Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili.

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame - Parere favorevole).

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce illustrando il testo risultante dall'unificazione effettuata presso la VIII Commissione permanente della Camera dei deputati delle quattro proposte di legge in titolo, e dell'Atto Camera 2423, recante modifica all'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali, non assegnato alla Commissione per le questioni regionali. Il testo in esame reca disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 1 aggiunge un periodo al terzo comma dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La modifica introdotta prevede che i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione erogati dal Fondo a favore dei conduttori nei casi previsti dalla legge, nel caso di morosità del conduttore, possono essere erogati direttamente al locatore. Finalità della norma in esame è quella dunque di perfezionare il funzionamento del Fondo, assicurando che i relativi contributi siano effettivamente destinati al pagamento dei canoni di locazione.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n.392, relativo alle modalità di rilascio degli immobili.

Il vigente articolo 56 stabilisce che con il provvedimento che dispone il rilascio il giudice fissi anche la data della esecuzione. Nel caso previsto dall'articolo 55, in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento. Nella nuova formulazione viene inserito l'obbligo della motivazione al provvedimento del giudice che, disponendo il rilascio dell'immobile locato, fissa la data dell'esecuzione e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta.

L'altra novità introdotta dall'articolo in esame - prosegue il relatore, senatore Zorzoli - è il nuovo terzo comma dell'articolo 56, che introduce la possibilità di opposizione, sia del locatore che del conduttore, contro i provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile per finita locazione, limitatamente alla data fissata dell'esecuzione e non inerente quindi il diritto oggetto del provvedimento. La norma prevede la possibilità del ricorso fino a tale data, ed il giudice del gravame è individuato nel tribunale in composizione collegiale.

L'articolo 3 dispone alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in particolare all'articolo 1, comma 3, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa, purché inseriti nei piani di vendita già approvati dalle Regioni, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultano invece attualmente esclusi dalla normativa vigente. In tal modo si permette l'alienazione di tali alloggi con le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 sopra menzionata.

L'articolo in esame aggiunge poi il comma 4-ter al citato articolo 1, che costituisce un'alternativa all'applicazione del comma 4-bis: esso prevede che gli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi siano immediatamente segnalati al Comune che provvede all'assegnazione. Il nuovo comma introdotto attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente alla alienazione degli alloggi che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al Comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva.

L'ulteriore modifica sostituisce l'attuale settimo comma del suddetto articolo 1, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio ed abbia diritto a rimanervi, in quanto titolare di reddito inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. In tal caso, se l'assegnatario ha preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi dotati di specifiche caratteristiche. In tal modo si concede agli enti suddetti un altro strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza pregiudizio dei diritti riconosciuti a quei soggetti appartenenti alle suddette categorie protette, che non intendano acquistare l'abitazione di cui sono assegnatari.

L'articolo 4 introduce un periodo al primo comma dell'articolo 21-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. Esso dispone, in particolare, che gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei Comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria. Secondo la modifica prevista tali disposizioni, si dovrebbero applicare anche agli alloggi prefabbricati realizzati parzialmente con tecniche di edilizia tradizionale, salva la facoltà del Comune cedente di determinarne un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.

L'articolo 5 modifica una disposizione della Legge finanziaria per il 2004; in particolare, il comma 112 dell'articolo 3 condiziona l'attuazione dei programmi finalizzati alla nuova costruzione o al recupero di unità immobiliari nei Comuni ad alta tensione abitativa, alla stipula di una specifica convenzione tra le imprese di costruzione ed il Comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi. La modifica prevede che tale convenzione possa essere stipulata anche dalle cooperative edilizie di abitazione.

Le disposizioni della proposta di legge fin qui illustrata attengono - rileva il senatore Zorzoli - all'esercizio di funzioni tipicamente amministrative in materia residenziale.

Sul punto, la Corte costituzionale si è espressa recentemente con l'ordinanza n. 104 del 2004, confermando la legge della regione Piemonte n. 46 del 1995 nella parte in cui disciplina l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione stessa che, a dire della Corte, costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla Regione in materia. L'ordinanza, che richiama anche pronunce precedenti, tuttavia riconosce contestualmente anche l'esistenza di una legislazione statale di principio, e va letta alla luce dell'insegnamento che la Corte costituzionale ha impartito con la sentenza n. 303 del 2003, alla luce della quale, quando le esigenze di sussidiarietà ed adeguatezza lo rendano opportuno, lo Stato può - con legge - attrarre a sé l'esercizio delle funzioni amministrative e, si deve ritenere, anche la relativa disciplina.

Questo sembra esattamente il caso della proposta di legge in esame, con la quale lo Stato ritiene sussistenti ragioni per intervenire, regolamentando fondamentali aspetti nel settore dell'abitazione in casi ed evenienze di particolare rilievo sociale, tali da giustificare un intervento normativo diretto verso i Comuni, e lo fa esattamente con lo strumento che a tal fine richiede l'articolo 118 della Costituzione, vale a dire la legge. Ad adiuvandum va richiamata la competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi della lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 novellato della Costituzione, nonché, per quanto riguarda in particolare l'articolo 2 in materia di locazioni, le lettera l) dello stesso secondo comma che riguarda - tra l'altro - l'ordinamento civile.

Il relatore, senatore Zorzoli, propone infine che la Commissione esprima parere favorevole per quanto di competenza.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente VIZZINI pone in votazione la proposta che risulta approvata.

La seduta termina alle 14.20.

 

 

 


Normativa di riferimento

 


 

L. 9 agosto 1954, n. 640
Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1954, n.186.

(2)  L'articolo unico, L. 23 marzo 1958, n. 315, contenente «Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane», ha così disposto:

« Articolo unico. Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Il Ministero dei lavori pubblici, ai fini del coordinamento delle costruzioni edilizie nell'ambito del territorio comunale, richiederà ai Comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere ove lo credano, il programma di espansione edilizia» Vedi, anche, l'art. 15, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(3)  L'art. 16 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 10 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

 

1.  Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

 

2.  Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all'art. 1.

A tal fine il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il Sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 8.

Ove il Comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvederà il prefetto a mezzo di speciale commissario.

 

3.  Le case di cui al precedente art. 1 sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori.

 

4.  Per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, il Ministero dei lavori pubblici può valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, degli Istituti per le case popolari e della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas (4).

Il rimborso delle spese generali della progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari e dalla prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas (5) è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministero dei lavori pubblici.

 

(4)  Vedi, ora, la L. 15 febbraio 1963, n. 133.

(5)  Vedi, ora, la L. 15 febbraio 1963, n. 133.

 

5.  I lavori sono autorizzati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

[L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge] (6).

Per la determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I progetti di costruzione sino all'importo di 200 milioni sono sottoposti all'esame e parere dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, nelle cui circoscrizioni territoriali gli alloggi debbono sorgere: quelli d'importo superiore sono sottoposti all'esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

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(6)  Comma abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

 

6.  Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti per le case popolari e alla prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas (7).

Ove particolari situazioni lo consigliano, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

 

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(7)  Vedi, ora, la L. 15 febbraio 1963, n. 133.

 

7.  Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita.

I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispondere in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorsi dieci anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo.

La quota per frutto del capitale e quella per ammortamento della spesa sono versate dagli Istituti gestori in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge sui condomini.

 (giurisprudenza di legittimità)

 

8.  Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunziata la dichiarazione di cui all'art. 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari indicati dall'art. 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 2, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal Prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari e della prima Giunta dell'U.N.R.R.A- Casas (8), da un rappresentante dell'Ufficio del genio civile, da un rappresentante dell'E.C.A. e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal Consiglio comunale (9).

Tale Commissione provvederà anche, su segnalazione dell'Ente gestore, ad assegnare gli alloggi che, già assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi (10).

 

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(8)  Vedi, ora, la L. 15 febbraio 1963, n. 133.

(9)  Comma da ritenersi abrogato in forza dell'art. 34, D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655.

(10)  Comma da ritenersi abrogato in forza dell'art. 34, D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655.

 

 9.  I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza.

È vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi. L'Istituto gestore può, per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell'alloggio a favore di parenti fino al quarto grado del locatario. L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio.

L'Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica al locatario l'intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica.

La revoca dell'assegnazione è dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell'Istituto gestore. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all'esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell'Ente gestore, il quale può richiedere direttamente l'assistenza della Forza pubblica, che è tenuta a dare il suo ausilio.

 

10.  Il Genio civile provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici nonché alla ostruzione delle grotte, caverne e simili.

Chiunque rimuove o comunque manomette le opere suddette è escluso dall'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge.

La spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l'art. 18.

11.  È vietata la destinazione ad uso di alloggio di locali non idonei all'abitazione o sgomberati ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di violazione della norma il Prefetto ordina l'immediato sgombero dei locali valendosi per l'esecuzione della Forza pubblica.

 

12.  Il Ministero dei lavori pubblici, qualora proceda alla formazione di nuove borgate per famiglie già alloggiate in case malsane è autorizzato a costruire nell'ambito delle borgate stesse edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili.

La spesa per la costruzione di tali edifici non potrà superare lo 0,30 per cento dei fondi di cui all'art. 18.

 

13.  Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con i fondi di cui alla presente legge alla esecuzione delle opere pubbliche accessorie indispensabili per assicurare l'abitabilità degli alloggi nei Comuni per i quali sia accertata l'impossibilità di sostenere la relativa spesa.

 

14.  Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

 

15.  Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quella della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti d'appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge.

 

16.  Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di Amministrazione attiva e Corpi consultivi, salvo il parere del Consiglio di Stato.

 

17.  Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, è ridotta a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessità, per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni (11).

 

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(11)  Così sostituito dall'art. unico, L. 20 marzo 1959, n. 144.

 

18.  Per la costruzione delle case di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 (12).

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1953-54, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota degli introiti derivanti dal provvedimento riguardante l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

La spesa di lire 10 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(12)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 settembre 1957, n. 966.

 

19.  Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo precedente sono iscritti, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio, da gestirsi dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per fomiture e lavori in economia, il Ministero può Provvedere con aperture di credito intestate ai dirigenti degli Uffici del genio civile. Al pagamento dei saldi provvederà, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

 

 


L. 24-12-1993 n. 560
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (art. 1)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306. 

 

1.  1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 , a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227 , e della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58 , sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (4);

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;

d) [agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti] (5).

2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni (6).

3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge (7).

4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto (8).

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica (9).

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali (10).

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi (11).

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta (12).

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130» (13).

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 . Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno (14) dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 (15).

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data (16).

 

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(4)  La presente lettera era stata soppressa dal comma 6-quinquies, dell'art. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, aggiunto dall'art. 10, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(5)  Le disposizioni contenute nella lett. d) sono state abrogate dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 12, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(7)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136 e dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In deroga al presente comma, vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(9)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(10)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(11)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(12)  Periodo aggiunto dall'art. 43, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(13)  Comma così sostituito dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(14)  Il termine è stato prorogato sino al 30 dicembre 2005 dall'art. 45, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(15)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 24, vedi l'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, e l'art. 4, comma 223, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(16)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 442 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(omissis)

 


Giurisprudenza

 


SENTENZA N. 94

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE                                                               Presidente

- Francesco          AMIRANTE                                                        Giudice

- Ugo                     DE SIERVO                                                           ”

- Paolo                  MADDALENA                                                         ”

- Alfio                    FINOCCHIARO                                                      ”

- Alfonso               QUARANTA                                                           ”

- Franco                GALLO                                                                   ”

- Luigi                    MAZZELLA                                                             ”

- Gaetano             SILVESTRI                                                             ”

- Sabino                CASSESE                                                              ”

- Maria Rita           SAULLE                                                                 ”

- Giuseppe            TESAURO                                                             ”

- Paolo Maria        NAPOLITANO                                                        ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 597, 598, 599 e 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 22, 23, 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 3 ed il 4 marzo 2006 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 28, 29, 30, 35, 38, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d’Aosta, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato a mezzo posta il 22 febbraio 2006, pervenuto al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 marzo 2006 e all’Avvocatura generale dello Stato il 25 febbraio 2006, e depositato il successivo 28 febbraio (reg. ric. n. 28 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Il comma 597 dispone che «Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Secondo il successivo comma 598, «I principi fissati dall’accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno».

La legge in esame, al comma 599 dell’art. 1, stabilisce che «Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni».

Infine, il comma 600 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede la facoltà per gli enti e gli istituti proprietari di affidare a società specializzate «la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili».

La Regione Toscana ricostruisce, sinteticamente, l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, soffermandosi, in particolare, sull’art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stata ampliata la sfera delle attribuzioni regionali, «includendovi la gestione e l’attuazione degli interventi, nonché la fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi e la determinazione dei canoni».

Secondo la ricorrente, siffatto ampliamento delle competenze regionali sarebbe stato «confermato» dalla riforma dell’art. 117 Cost.: infatti, l’edilizia residenziale pubblica, che non è compresa tra le materie di cui al secondo comma, né fra quelle di cui al terzo, rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.

Pertanto, non spetterebbe allo Stato, bensì alle Regioni, dettare la disciplina delle procedure semplificate per la dismissione dei beni di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. A nulla varrebbe, di conseguenza, la previsione, contenuta nel comma 597 dell’art. 1 della legge impugnata, secondo cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato «previo accordo tra Governo e regioni», in quanto nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., solo la fonte legislativa regionale è «legittimata ad intervenire con la disciplina compiuta».

1.1. – Con atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, limitandosi ad affermare che «il comma 587 [recte: 597] prevede un “accordo” tra Governo e regioni, e quindi appare preferibile attendere che esso sia concluso», e concludendo per la reiezione del ricorso proposto dalla Regione Toscana.

2. – La Regione Veneto ha promosso, con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo (reg. ric. n. 29 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.

La ricorrente assume che l’alienazione degli immobili di proprietà degli I.A.C.P. rientri nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, di potestà legislativa residuale della Regione, sicché le norme impugnate sarebbero illegittime per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.

Inoltre, ad avviso della difesa regionale, il comma 598, prescrivendo «in modo molto dettagliato e specifico» le finalità da perseguire mediante l’accordo tra Governo e Regioni, finirebbe con il predeterminare il contenuto del medesimo accordo. Il legislatore statale, dunque, avrebbe individuato non soltanto «le scelte politiche di fondo, gli indirizzi, ma anche la disciplina più specifica, di alienazione e reinvestimento».

Infine, la normativa impugnata risulterebbe lesiva anche dell’autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione, in quanto porrebbe «vincoli alla disposizione del patrimonio immobiliare e all’utilizzo dei proventi che derivano dall’alienazione dello stesso, in violazione, ancora una volta, dell’art. 119 della Costituzione».

2.1. – Con atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, limitandosi a contestare genericamente l’ammissibilità e la fondatezza delle avverse censure.

3. – La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso, con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo (reg. ric. n. 30 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento all’art. 117, quarto e sesto comma, Cost.

La ricorrente premette che, sebbene il comma 610 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 stabilisca che «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti», il tenore letterale delle disposizioni impugnate «non consente di escludere con certezza l’efficacia delle relative norme anche nei riguardi delle suddette Regioni».

Pertanto, la Regione Valle d’Aosta, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui «il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate» (sentenza n. 412 del 2004), deduce l’illegittimità della normativa impugnata – «ove riferibile anche alla Regione» –, in quanto inciderebbe su un ambito materiale, l’edilizia residenziale pubblica, rientrante nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

Al riguardo, la ricorrente precisa che, nel caso di specie, l’art. 117, quarto comma, Cost., sarebbe applicabile anche alla Regione Valle d’Aosta, in quanto assicurerebbe «una forma più ampia di autonomia rispetto a quella statutaria, ex art. 10, l. cost. n. 3 del 2001».

Osserva, peraltro, la difesa regionale che «la potestà regolamentare statale, potendo intervenire a norma dell’art. 117, sesto comma, Cost., soltanto negli ambiti in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, va senz’altro esclusa in materia di edilizia residenziale pubblica». Né potrebbe assumere rilievo la prevista necessità di un accordo tra Governo e Regioni: si tratterebbe, infatti, di un «accordo del tutto sui generis e puramente nominale», in quanto il suo contenuto sarebbe predeterminato dalle norme impugnate.

3.1. – Con atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, riservandosi di svolgere le proprie argomentazioni, «in attesa dell’eventuale “accordo tra Governo e Regioni” previsto dal comma 597». Il resistente chiede, comunque, la reiezione del ricorso proposto dalla Regione Valle d’Aosta.

4. – La Regione Piemonte ha promosso, con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il successivo 3 marzo (reg. ric. n. 35 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.

La ricorrente muove dal presupposto che la materia dell’edilizia residenziale pubblica rientri nella competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., e ritiene, pertanto, illegittime le norme impugnate in quanto disporrebbero «per di più in modo assai dettagliato, in ambiti che spetta al legislatore regionale disciplinare nel modo più aderente alle situazioni economico-sociali e finanziarie e patrimoniali riscontrate localmente, regolando conseguentemente anche le corrispondenti attività gestionali degli enti interessati».

4.1. – Con atto depositato il 15 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, limitandosi a contestare genericamente l’ammissibilità e la fondatezza delle avverse censure e riservandosi di illustrare meglio le proprie difese.

5. – Infine, anche le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso, rispettivamente, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo (reg. ric. n. 38 del 2006), con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo (reg. ric. n. 39 del 2006), e con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo (reg. ric. n. 41 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., svolgendo le medesime argomentazioni.

In particolare, le difese regionali ritengono che le norme impugnate forniscano una disciplina, «per di più dettagliata», di una materia di competenza regionale residuale. Mancherebbe, dunque, un titolo di competenza statale tale da escludere l’illegittimità delle suddette norme; né la lesione della competenza regionale verrebbe meno per il fatto che il decreto di cui al comma 597 deve essere emanato previo accordo tra Governo e Regioni.

Per la medesima ragione sarebbero illegittimi i principi «imposti dal comma 598 quali contenuti indefettibili dell’accordo».

Infine, la norma di cui alla lettera c) del comma 598 sarebbe illegittima per l’ulteriore ragione che pone un vincolo alla utilizzazione dei proventi delle alienazioni, «con evidente intromissione nelle determinazioni regionali circa l’uso delle risorse a disposizione».

5.1. – Con atti depositati, rispettivamente, il 16 marzo 2006, il 15 marzo 2006 e il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito nei suddetti giudizi, sottolineando l’opportunità di attendere l’effettiva conclusione dell’accordo tra Governo e Regioni, cui risulta subordinata l’applicazione delle norme impugnate, e concludendo per la reiezione degli indicati ricorsi.

6. – In data 2 febbraio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 39 del 2006), con la quale eccepisce l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto i commi 599 e 600 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005. Infatti, tali norme attribuirebbero agli I.A.C.P., attuali proprietari degli alloggi, «alcune facoltà (cartolarizzazione, etc.), delle quali detti Istituti possono avvalersi o meno»; pertanto, a detta del resistente, non si comprenderebbe «perché mai detti commi ledano gli interessi e/o la competenza della Regione», né vi sarebbe, sul punto specifico, alcun argomentazione nel ricorso.

In merito ai commi 597 e 598, la difesa erariale reputa infondate le questioni di legittimità costituzionale, in quanto le norme impugnate inciderebbero su ambiti materiali estranei alle competenze regionali. Al riguardo, si precisa che i detti commi non disporrebbero «alcunché in materia di pianificazione urbanistica, in materia di lavori pubblici per la costruzione o manutenzione dei fabbricati, in materia di organizzazione amministrativa della gestione, e in materia di assegnazione degli alloggi».

Sempre in relazione ai commi 597 e 598, il resistente aggiunge che queste disposizioni «non impongono l’alienazione degli immobili, e in sostanza consentono di disciplinare solo il “prezzo di vendita” e l’anzidetto “diritto di opzione”», prevedendo, «per di più», il previo accordo cui si è accennato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, inoltre, che non sia «corretto dimensionare l’ambito delle “funzioni” e delle competenze avendo riguardo esclusivamente agli “oggetti” dell’attività normativa (ed eventualmente anche amministrativa)», come, a suo dire, farebbe la Regione ricorrente, posto che «una stessa tipologia di “oggetti” può essere – e per solito è – considerata da una pluralità di funzioni e competenze, differenziate tra loro».

Pertanto, secondo la difesa erariale, il contenuto normativo dei censurati commi 597 e 598, ed in particolare delle lettere a) e b) di quest’ultimo, andrebbe ricondotto alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale. Alla luce di quanto appena detto, sarebbe legittimo il ricorso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 597.

Infine, la lettera c) del comma 598 conterrebbe una disposizione «persino superflua» nella parte in cui prevede la destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di nuovi alloggi. In ogni caso, destinatari di tale previsione sarebbero gli Istituti venditori e non le Regioni.

6.1. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie integrative nei giudizi promossi dalle Regioni Toscana (reg. ric. n. 28 del 2006), Veneto (reg. ric. n. 29 del 2006), Valle d’Aosta (reg. ric. n. 30 del 2006) e Piemonte (reg. ric. n. 35 del 2006), con le quali si limita a richiamare le argomentazioni svolte nella memoria citata poco sopra.

Con riferimento esclusivo al ricorso promosso dalla Regione Valle d’Aosta, la difesa erariale precisa che la questione, oltre ad essere infondata, sarebbe anche inammissibile, in quanto non sarebbe argomentata la ragione della mancata applicabilità alla ricorrente della clausola di salvaguardia di cui al comma 610 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005. D’altra parte, aggiunge il resistente, «un ricorso diretto a codesta Corte non può essere proposto solo per ottenere un chiarimento od una interpretazione».

7. – In prossimità dell’udienza, le Regioni Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno depositato memorie integrative con le quali insistono nelle conclusioni già formulate nei rispettivi ricorsi.

7.1. – In particolare, la Regione Veneto, dopo aver sinteticamente esaminato la giurisprudenza di questa Corte sul tema, sottolinea come la materia dell’edilizia residenziale pubblica, già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, rientrasse nella competenza legislativa regionale.

Pertanto, la riforma costituzionale operata nel 2001, riconoscendo implicitamente (ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.) la competenza esclusiva residuale delle Regioni, non avrebbe fatto altro che «confermare questo risultato, implementando l’ambito di competenza regionale che ora deve ritenersi esteso a tutto quanto normalmente ricompreso nella materia dell’edilizia pubblica residenziale».

In merito all’asserita violazione dell’art. 119 Cost., la ricorrente evidenzia la natura degli Istituti autonomi per le case popolari, considerati enti strumentali della Regione, con la conseguenza che l’apposizione di vincoli alla disposizione del loro patrimonio immobiliare e all’utilizzo dei proventi che derivano dall’alienazione dello stesso condizionerebbe «sensibilmente lo spazio di autonomia che il legislatore costituzionale ha, invece, espressamente attribuito alla Regione».

7.2. – Le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, nelle rispettive memorie, aggiungono che l’accordo, di cui ai commi 597 e 598, non solo non è stato raggiunto, «ma non sembra neppure che sia stato ricercato, non risultando a questo scopo pervenuta alla Regione alcuna richiesta, neppure di un semplice contatto preliminare».

Le ricorrenti concludono rilevando come, nel caso di specie, non possa operare l’attrazione di funzioni legislative a livello statale in conseguenza dell’assunzione di funzioni amministrative in via di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 Cost.

Considerato in diritto

1. – Con distinti ricorsi le Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).

Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nella legge n. 266 del 2005, vengono in esame in questa sede le questioni relative ai commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1.

Poiché tutte le ricorrenti censurano tali commi rispetto ai medesimi parametri, può essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. – Le norme di cui ai commi 597, 598, 599 e 600 sono impugnate, anzitutto, in quanto inciderebbero su una materia, l’edilizia residenziale pubblica, rimessa alla potestà piena delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Sarebbe, inoltre, violato il sesto comma del medesimo art. 117, Cost. Infatti, la previsione, contenuta nel comma 597, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, si porrebbe in contrasto con l’evocato parametro costituzionale, che autorizza l’esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle sole materie di competenza esclusiva di quest’ultimo.

La Regione Piemonte censura i commi 597, 598, 599 e 600 anche in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., in quanto essi disporrebbero, «per di più in modo assai dettagliato, in ambiti che spetta al legislatore regionale disciplinare nel modo più aderente alle situazioni economico-sociali e finanziarie e patrimoniali riscontrate localmente, regolando conseguentemente anche le corrispondenti attività gestionali degli enti interessati».

Infine, oggetto di specifica impugnazione è la norma di cui alla lettera c) del comma 598, la quale, ponendo vincoli alla alienazione del patrimonio immobiliare e all’utilizzo dei relativi proventi, violerebbe l’autonomia finanziaria regionale ex art. 119 Cost.

2.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce preliminarmente l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto i commi 599 e 600: tali norme, infatti, sarebbero prive di idoneità lesiva nei confronti delle competenze regionali.

Le norme di cui ai commi 597 e 598, invece, secondo la difesa erariale, non inciderebbero su materie di competenza regionale, essendo, piuttosto, riconducibili alla competenza piena dello Stato nella materia «ordinamento civile».

Infine, in merito alle censure aventi ad oggetto il disposto della lettera c) del comma 598, il resistente ritiene che si tratti di una previsione «persino superflua», nella parte in cui prevede la destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di nuovi alloggi. In ogni caso, destinatari di tale previsione sarebbero gli Istituti venditori e non le Regioni.

3. – Preliminarmente, occorre svolgere alcune considerazioni sull’applicabilità alle Regioni a statuto speciale ricorrenti del comma 610 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, secondo cui «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Al riguardo, va precisato che anche i ricorsi promossi dalle Regioni a statuto speciale evocano come parametri costituzionali violati le norme contenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione, in quanto esse assicurerebbero forme di autonomia più ampie rispetto a quelle statutarie. Siffatta considerazione esclude che possa trovare applicazione nei confronti delle suddette Regioni speciali il comma 610 di cui sopra. A prescindere, infatti, dalla sua genericità, la citata clausola di salvaguardia delle autonomie speciali presuppone l’applicabilità delle norme statutarie, esclusa invece, nel caso in esame, dalle stesse ricorrenti.

4. – Le questioni sono fondate.

4.1. – Le norme impugnate riguardano la materia “edilizia residenziale pubblica”, non ricompresa nel secondo e nel terzo comma dell’art. 117 Cost. Tale rilievo non consente, però, di concludere puramente e semplicemente nel senso che tutti gli aspetti di tale complessa materia debbano essere ricondotti alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 117. Occorre premettere, infatti, alcune specifiche osservazioni tese a focalizzare i termini esatti della questione e ad operare le necessarie distinzioni.

4.2. – Questa Corte ha già avuto modo di precisare, prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che «trattasi di materia essenzialmente composita, articolantesi in una triplice fase: la prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai “lavori pubblici” […]; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione od in proprietà, ecc.), limitatamente all’edilizia residenziale pubblica in senso stretto» (sentenza n. 221 del 1975).La ricostruzione sistematica di cui sopra è stata confermata e sviluppata dalla giurisprudenza successiva, che ha riconosciuto l’esistenza di una competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa (sentenza n. 140 del 1976) ed ha poi specificato, a proposito della stessa, che «si verte in una materia attribuita in via generale alla competenza legislativa regionale» (sentenza n. 217 del 1988). Sempre con riferimento al quadro costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V, questa Corte ha statuito che «al di fuori della formulazione dei “criteri generali” da osservare nelle assegnazioni, è attribuita alle regioni la più ampia potestà legislativa nella materia, e quindi la disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive vicende dei relativi rapporti» (sentenza n. 727 del 1988).Era nel frattempo intervenuto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che, negli artt. 87, 88, 93 e 94, prevedeva il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, eccezion fatta per la programmazione nazionale, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni. La competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica era pertanto «riconducibile all’art. 117, comma primo, Cost.» e gli Istituti autonomi delle case popolari dovevano essere «considerati come enti regionali» (sentenza n. 1115 del 1988). Dalla competenza legislativa regionale concorrente (l’unica prevista dalla Costituzione per le Regioni ordinarie prima della riforma del Titolo V) si traeva la conclusione che alle Regioni fossero conferiti «ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi pubblici […] nonché l’organizzazione del servizio, da esercitare in conformità dei principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali» (sentenza n. 393 del 1992).

Per quanto riguarda, in particolare, l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, questa Corte precisava che «la cessione degli alloggi […] è indissolubilmente connessa con l’assegnazione degli stessi» (sentenza n. 486 del 1992), ammettendosi soltanto una disciplina-quadro statale, che definisse i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi stessi, sul presupposto che questi ultimi potessero essere realizzati con il contributo statale (sentenza n. 486 del 1995).L’approdo della lunga evoluzione giurisprudenziale, anteriore alla riforma del Titolo V e sopra sintetizzata, è stato raggiunto con l’affermazione secondo cui «si è parlato di plena cognitio delle regioni, sia amministrativa sia (per il parallelismo delle funzioni) legislativa, in materia di edilizia residenziale pubblica, cosicché potrebbe ritenersi ormai formata, nell’evoluzione dell’ordinamento, una “nuova” materia di competenza regionale al di là della ricostruzione iniziale operata con la sentenza n. 221 del 1975 – l’edilizia residenziale pubblica appunto – avente una sua consistenza indipendentemente dal riferimento all’urbanistica e ai lavori pubblici» (sentenza n. 27 del 1996). 4.3. – Dopo la riforma del Titolo V, il quadro sistematico non è cambiato, nel senso che la consistenza della materia non ha subito variazioni dipendenti da una nuova classificazione costituzionale o da una diversa sistematizzazione legislativa di principio.

La “nuova materia” – la cui formazione era stata rilevata da questa Corte prima della riforma costituzionale – continua ad esistere come corpus normativo. Sono cambiati, invece, alcuni termini di riferimento, sui quali conviene fermare l’attenzione.

Come già detto, una specifica materia “edilizia residenziale pubblica” non compare tra quelle elencate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 117 Cost. Poiché resta valido quanto da questa Corte rilevato nella sentenza n. 27 del 1996, e cioè l’esistenza di un ambito materiale che si identifica nella programmazione, costruzione e gestione di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti sociali meno abbienti, è inevitabile che venga rilevata la perdurante attualità della tripartizione operata con la citata sentenza n. 221 del 1975. Tale tripartizione implica, nell’attuale quadro costituzionale, che la “nuova” materia possiede quel carattere di “trasversalità” individuato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito di altre materie non interamente classificabili all’interno di una denominazione contenuta nell’art. 117 Cost. Il superamento dell’originaria tripartizione era stato possibile perché il primo comma dell’art. 117 Cost., ante riforma, configurava una competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie, in assenza sia di una competenza esclusiva delle stesse sia, come sarà meglio precisato più avanti, di una competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In altre parole, nel sistema anteriore alla riforma del 2001, alla «plena cognitio» regionale della materia in questione poteva corrispondere, al massimo, una potestà legislativa concorrente, mentre lo Stato poteva assolvere la sua funzione di supremo regolatore delle prestazioni attuative dei diritti sociali con lo strumento dei principi fondamentali della materia.

Da quanto sinora detto deriva l’ulteriore conclusione che oggi – dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni – la materia dell’edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell’art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.

5. – L’esame delle norme impugnate deve essere condotto nell’ambito del quadro sistematico prima delineato, risultante dalla Costituzione, dopo la riforma del Titolo V della Parte II, e dalla legislazione statale e regionale in materia.

5.1. – Il comma 597 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 si pone l’obiettivo «della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati». Tale valorizzazione deve essere ottenuta, a tenore del comma impugnato, mediante la semplificazione delle procedure in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. La specificazione delle modalità di semplificazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

Il fine della disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, secondo quanto prima argomentato con riferimento alla sentenza di questa Corte n. 486 del 1995, bensì quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni. Si profila, pertanto, una ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l’edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost. Di conseguenza – come rilevato in uno dei ricorsi – la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo art. 117.

5.2. – Il comma 598 è una logica conseguenza del comma precedente, giacché fissa alcuni obiettivi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi successivamente e si riferisce ad un «accordo» tra Stato e Regioni, che deve precedere l’emanazione del suddetto regolamento. Non si tratta pertanto di principi generali volti a stabilire criteri uniformi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in relazione alla soddisfazione del diritto sociale all’abitazione, ma di indirizzi e limiti volti a circoscrivere l’esercizio della potestà regolamentare del Governo in un campo nel quale la stessa non può essere esercitata ratione materiae.Né varrebbe richiamare il principio di leale collaborazione, giacché, nella specie, si versa in ambito materiale riservato esclusivamente alle Regioni: non vengono in rilevo, infatti, profili programmatori o progettuali idonei ad avere un qualsiasi impatto con il territorio.

Non è, d’altra parte, condivisibile l’assunto dell’Avvocatura dello Stato, che fa rientrare la norma impugnata nella materia «ordinamento civile», poiché si tratta di criteri destinati ad incidere sulle procedure amministrative inerenti all’alienazione degli immobili di proprietà di enti regionali e non già a regolare rapporti giuridici di natura privatistica. La competenza regionale in materia è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, ad esempio, la sentenza n. 486 del 1995) e non v’è spazio, pertanto, per una normativa statale che si sostituisca o si sovrapponga a quella delle Regioni, tuttora in vigore. Se l’alienazione degli alloggi deve essere considerata, come s’è visto, «indissolubilmente connessa con l’assegnazione degli stessi» (sentenza n. 486 del 1992), e se la «disciplina organica dell’assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica […] costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla Regione in questa materia» (ordinanza n. 104 del 2004), la disciplina delle procedure amministrative tendenti all’alienazione non rientra nell’ordinamento civile, ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio, appartenente in via esclusiva alle Regioni ed ai loro enti strumentali.

5.3. – Il comma 599 prevede che le norme statali sulla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, dettate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano agli I.A.C.P. che ne facciano richiesta tramite le Regioni.

A tal proposito, si deve mettere in rilievo che la facoltà delle Regioni di avvalersi della suddetta normativa statale è prevista dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge prima citato. L’attribuzione della medesima facoltà anche ad enti strumentali della Regione o è priva di autonomo contenuto normativo o assegna loro la possibilità di esercitare la facoltà in parola anche contro, in ipotesi, il volere della Regione di riferimento, la quale diventerebbe, pertanto, un mero tramite burocratico per l’esercizio di un potere direttamente attribuito dallo Stato a tali enti, con evidente lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita delle Regioni.

5.4. – Analoghe considerazioni valgono per il comma 600, che conferisce direttamente agli enti proprietari la facoltà di rivolgersi a società specializzate per il censimento, la regolarizzazione e la vendita dei singoli beni immobili. Vengono in tal modo scavalcate le possibili scelte gestionali della Regione, i cui enti strumentali potrebbero invocare un titolo giuridico autonomo che li autorizzi ad agire in contrasto con le linee direttive regionali.

6. – Dalle considerazioni che precedono discende l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, per violazione dell’art. 117, quarto e sesto comma, Cost. Restano assorbiti tutti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della stessa legge n. 266 del 2005.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.

 

 



[1]    Le norme attualmente vigenti per l’alienazione degli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono quelle relative all’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.), contenute nella legge n. 560 del 1993.

[2]    Il Tavolo è stato costituitosi ai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 9 del 2007Cfr. l’Allegato D dell’Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria.

[3]  Il d.lgs. n. 112 (artt. 59-64) ha previsto la soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) e la diretta attribuzione alle Regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi e della competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. La ripartizione di competenze operata dal decreto legislativo n. 112 presenta carattere di marcata novità rispetto alla precedente che aveva mantenuto allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell’edilizia residenziale pubblica (DPR n. 616 del 1977). Nel ristretto e definito nucleo di competenze mantenute allo Stato dall’art. 59 del d.lgs. n. 112, non compare più infatti tale funzione, mentre al successivo art. 60, fra le funzioni conferite alle regioni viene indicata la “programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore” (programmazione/localizzazione). Tali norme vengono integrate dal successivo art. 61 che reca l’insieme delle disposizioni di dettaglio necessarie a rendere effettivo l’accreditamento alle singole regioni delle risorse finanziarie previste dalle numerose leggi vigenti che hanno previsto finanziamenti di interventi di edilizia residenziale pubblica.

[4]    Testo unificato adottato dal comitato ristretto nella seduta del 25 febbraio 2004.

[5]    In particolare, ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge n. 560, il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

[6]    Il comma 223 citato ha avuto ad oggetto, a sua volta, l’interpretazione autentica del comma 24 dell'art. 1 della legge n. 560/1993. In particolare, il comma 223 ha previsto che la predetta disposizione si interpreta nel senso che gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137/1952, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (recante "Assistenza a favore dei profughi") vanno ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.