Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Abrogazione di norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia - A.C. 1041
Riferimenti:
AC n. 1041/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 9
Data: 26/06/2006
Descrittori:
ABROGAZIONE DI NORME   ENERGIA ELETTRICA
GAS NATURALI   PRIVATIZZAZIONI
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L n. 242 del 01-AGO-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Abrogazione di norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell’energia

A.C. 1041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 9

 

 

 

26 giugno 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0013.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

Scheda di lettura

§      Quadro normativo  15

§      Il disegno di legge AC 1041  20

Disegno di legge

§      A.C. 1041, (Governo), Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale  25

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (artt. 77 e 87)31

§      L. 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità  33

§      D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica  43

§      D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144  65

§      D.L. 25 maggio 2001, n. 192 Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici (conv. in legge, dall'art. 1, L. 20 luglio 2001, n. 301)93

§      L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia  95

§      D.L. 14 maggio 2005, n. 81 Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, (conv. in legge, con modif., dall'art. 1, L. 13 luglio 2005, n. 131)117

Normativa comunitaria

§      Trattato 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (artt. 10, 43-48, 56-60, 67, 82, 86, 226, 228, 295)121

§      Dir. 2003/54/CE del 26 giugno 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE   129

§      Dir. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE   157

§      Reg. (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 Regolamento del Consiglio  relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)187

Normativa comparata

§      Décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger et portant application de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier225

§      Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition  233

Scheda di commento  249

§      Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social251

§      Real decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía  253

Scheda di commento  256

Giurisprudenza comunitaria

Causa C-174/04

§      Ricorso del 13 aprile 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.261

§      Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 3 marzo 2005  263

§      Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 giugno 2005  275

Documentazione allegata

§      Protocollo d’Accordo tra l’Italia e la Francia, Genova, 11 giugno 2005  285

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1041

Titolo

Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Energia

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

9 giugno 2006

§       annuncio

10 giugno 2006

§       assegnazione

15 giugno 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, prevede l'abrogazione del decreto legge 25 maggio 2001, n. 192, recante Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, e del decreto legge 14 maggio 2005, n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, convertito dalla legge 13 luglio 2005, n. 131.

Come si legge nella relazione di accompagnamento, le motivazioni che hanno indotto il Governo ad adottare il disegno di legge in esame devono essere individuate nel giudizio di non compatibilità comunitaria espresso in sede europea nei confronti della disciplina normativa introdotta dai citati provvedimenti normativi.

In data 4 aprile 2006, infatti, la Commissione Europea ha chiesto allo Stato italiano di conformarsi alla sentenza del 2 giugno 2005 n. 54 della Corte di Giustizia nella quale, con riferimento alla sopra richiamata legge n. 301 del 2001, il giudice comunitario aveva ritenuto che la previsione della sospensione automatica dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas, quando queste partecipazioni erano detenute da imprese pubbliche straniere non quotate in mercati finanziari regolamentati e che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, costituisse una violazione dell’articolo 56 del Trattato.

Si ricorda che successivamente alla citata pronuncia del 2 giugno 2005, lo Stato italiano ha apportato delle modifiche alla disciplina delineata dalla legge n. 301 del 2001, introducendo, con la legge 13 luglio 2005, n. 131, l’articolo 3 bis con il quale si prevede che la sospensione dei diritti di voto per le partecipazioni eccedenti il 2% non opera nei confronti di quei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell’Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l’apertura del mercato, promuovendo l’effettivo esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell’accesso ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale.

Al riguardo, la Commissione europea ha giudicato insufficiente la modifica introdotta con la sopra richiamata legge n. 131 del 2005 che non dà compiuta esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia.

La Commissione, con il citato parere motivato del 4 aprile 2006, ha, quindi, fissato il termine di due mesi per l'adozione da parte dell'Italia dei necessari provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.

 

Si ricorda che a norma dell’art. 228 TCE gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia, pena la possibile comminatoria di una sanzione pecuniaria ove fosse accertato che lo Stato non ha adottato tutti i provvedimenti a ciò necessari.

Relazioni allegate

Al disegno di legge è allegata unicamente la relazione illustrativa del Governo.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il disegno di legge in esame dispone l'abrogazione di due atti di rango legislativo. Per tale motivo è necessaria una fonte normativa primaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame, abrogando due provvedimenti normativi che incidono sulla disciplina delle partecipazioni societarie e, segnatamente, dell'esercizio del diritto di voto nelle deliberazioni assembleari, appare riconducibile alla materia “ordinamento civile”, riservata, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Peraltro, posto che la disciplina recata dal decreto legge n. 192/01, successivamente integrata dal decreto legge 81/2005, è stata censurata a livello europeo in quanto incompatibile con il principio della libera circolazione dei capitali, previsto dall'articolo 56 del Trattato CE e con l’obiettivo della realizzazione di un mercato unico competitivo dell’energia, si può ritenere che le disposizioni previste dal disegno di legge in esame, volte a rimuovere i citati limiti, rientrino nella materia della "tutela della concorrenza" anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l’abrogazione di due provvedimenti normativi in tema di partecipazioni a società operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale dichiarati, a livello europeo, non compatibili con il principio della libera circolazione dei capitali, previsto dall'articolo 56 TCE (cfr. Contenuto).

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato, ai sensi dell’art. 228 del Trattato CE[1], per la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005 nella causa C-174/04 concernente la sospensione automatica dei diritti di voto relativi alle partecipazioni di determinati investitori in imprese operanti nei settori dell’elettricità e del gas.

Nella sentenza in questione, la Corte ha dichiarato che, mantenendo in vigore il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici, Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 56 del Trattato CE sulla libera circolazione dei capitali. La legge italiana, infatti, dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese che operano nei settori dell’elettricità e del gas, quando tali partecipazioni siano acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante.

La Corte ha ritenuto che la sospensione dei diritti di voto impedisce la partecipazione effettiva degli investitori alla gestione e al controllo delle imprese italiane che operano nei mercati dell’elettricità e del gas, e che configura pertanto una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Il fatto che la normativa in oggetto riguardi unicamente la categoria delle imprese pubbliche che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante non inficia questa conclusione. La Corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo la quale il rafforzamento della struttura concorrenziale del mercato in oggetto costituirebbe una valida giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Con lettera del 27 maggio 2005 l’Italia aveva informato la Commissione europea di aver adottato il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito nella legge 13 luglio 2005, n. 131, che modifica l’art. 1 del citato decreto-legge n. 192 del 2001.

La Commissione europea, pur accogliendo con favore lo sforzo delle autorità italiane di conformarsi alla sentenza della causa C-174/04, ha ritenuto che l'articolo in questione, così come emendato, non fosse interamente conforme alla sentenza della Corte.

La Commissione, infatti, rileva che la nuova normativa esenta solo alcune imprese pubbliche dalla sospensione automatica dei diritti di voto, e precisamente le imprese pubbliche titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora lo Stato interessato:

§       abbia avviato le procedure per la privatizzazione di tali imprese;

§       abbia concluso accordi con il Governo italiano volti a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l’apertura del mercato, nonché a promuovere l’effettivo esercizio, a condizioni di reciprocità, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE nell’accesso ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale.

A questo riguardo, la Commissione osserva che, sebbene i requisiti di reciprocità siano previsti in alcune direttive comunitarie relative a norme comuni per il mercato interno nel settore dell’energia[2], essi si riferiscono esclusivamente alla fornitura del servizio interessato e non riguardano quindi la proprietà di imprese o l’esercizio di diritti derivanti da tale proprietà. Ad avviso della Commissione qualsiasi considerazione di reciprocità che possa determinare il condizionamento del diritto di investimento all’interno dell’Unione europea, non può giustificare restrizioni alle libertà fondamentali del Trattato e potrebbe condurre ad un’applicazione discriminatoria di norme nazionali nei confronti di operatori economici di altri Stati membri. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, poiché i diritti conferiti dal Trattato CE sono incondizionati, uno Stato membro non può condizionare tali diritti a un esame di reciprocità imposto allo scopo di ottenere vantaggi corrispondenti in un altro Stato membro.

Altre procedure di contenzioso nel settore dell’energia

Il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora nei confronti di 17 Stati membri Austria, Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Svezia, Slovacchia e Regno Unito) per non hanno correttamente recepito le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, relative rispettivamente al mercato interno dell’energia e del gas.

Le lettere di messe in mora contestano differenti violazioni a seconda dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda l’Italia, in base ad un comunicato stampa della Commissione europea, sarebbero contestate le seguenti violazioni:

-       assenza di o insufficiente separazione funzionale tra gli operatori incaricati della trasmissione e della generazione del gas;

-       assenza di o insufficiente separazione tra gli operatori incaricati della distribuzione del gas e dell’elettricità;

-       esistenza di un regime di prezzi regolati che impedisce l’ingresso nel mercato dell’elettricità di nuovi fornitori;

-       accesso preferenziale per determinati soggetti (contratti storici) nel mercato del  gas e dell’elettricità

 

Si segnala, inoltre, che, in base al medesimo comunicato stampa, i rilievi sollevati nei confronti della Francia riguarderebbero:

-        assenza o insufficiente separazione giuridica tra gli operatori incaricati della trasmissione e della generazione del gas e dell’energia;

-        esistenza di un regime di prezzi regolati che impedisce l’ingresso nel mercato dell’elettricità e del gas di nuovi fornitori;

-        accesso preferenziale per determinati soggetti nel mercato del  gas e dell’elettricità;

-        mancata pubblicazione delle condizioni per l’accesso alle scorte.

Procedure di infrazione contro la Francia per le limitazioni agli investimenti stranieri

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha avviato una lettera di messa in mora alla Francia contestando la compatibilità con l’ordinamento comunitari di alcune disposizioni che limiterebbero gli investimenti finanziari stranieri in alcuni settori.

In particolare, secondo fonti informali, i rilievi della Commissione riguarderebbero la procedura, istituita con un decreto del dicembre 2005, che subordina ad una preventiva autorizzazione l’acquisizione da parte di investitori stranieri di un terzo o più del capitale sociale di società francesi operanti in undici settori “sensibili”, tra cui l’energia.

Secondo la Commissione tale procedura configurerebbe limitazioni ingiustificate della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Esame della concentrazione Gaz de France/Suez

Il 19 giugno 2006 la Commissione europea ha deciso di avviare un  procedimento di esame sull’operazione di fusione fra Gaz de France e Suez nel quadro del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (cosiddetto “regolamento sulle concentrazioni”).

L’indagine è volta a valutare l’incidenza dell’operazione in questione sui mercati dell’energia in Europa e sui settori connessi - in modo particolare sul mercato belga dell’elettricità e del gas e sul mercato francese del gas - e a stabilire se la concentrazione in questione possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nello Spazio economico europeo o in una parte di esso.

In base all'articolo 9 del regolamento 139/2004, la Commissione dispone di 90 giorni lavorativi (quindi fino al 25 ottobre 2006) per adottare una decisione definitiva in merito alla compatibilità della concentrazione in questione con il mercato comune.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di esame fa seguito ad un’indagine preliminare svolta in precedenza dalla stessa Commissione dalla quale risulta che l’operazione di concentrazione in questione potrebbe presentare il rischio di ostacolare in maniera significativa la concorrenza in quanto prevede la fusione delle attività di distribuzione dei due più importanti operatori di gas e di elettricità in Belgio e di due dei più importanti operatori di gas in Francia. Secondo la Commissione questo potrebbe comportare un rafforzamento degli ostacoli all’ingresso di terzi sul mercato, annullando i vantaggi offerti dalla liberalizzazione in corso nel settore dell’energia in Belgio e in Francia.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Si segnala che l'abrogazione dei due citati provvedimenti normativi, prevista dal disegno di legge in esame, non incide sul contenuto del comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, di riordino del settore energetico, espressamente richiamato dall'articolo 1 del decreto legge 81/05, in base al quale fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello Sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

Impatto sui destinatari delle norme

Il “congelamento” delle partecipazioni possedute in misura superiore al 2% - introdotto dal citato decreto legge 192/01 e confermato, in taluni casi, dal successivo decreto legge 81/05 (cfr. Scheda di lettura) costituisce una disposizione di carattere speciale, derogatoria rispetto al regime ordinario dell’ordinamento codicistico che disciplina l’esercizio dei diritti di voto nelle società, in base al quale, di norma, ai soci spettano tanti voti quanto sono le azioni possedute, fatti salvi, tra l’altro, i casi di azioni a voto limitato e le azioni senza diritto di voto.

L'eliminazione del citato limite, richiesta a livello europeo in quanto incompatibile con il principio della libera circolazione dei capitali, previsto dall'articolo 56 del Trattato CE, consente, quindi, a imprese pubbliche aventi sede in altri Stati membri una effettiva partecipazione alla gestione e al controllo delle imprese italiane operanti nei mercati dell'elettricità e del gas secondo i principi generali che disciplinano l’esercizio dei diritti di voto nelle società.

 

 


Scheda di lettura

 


 

Articolo 1

      1. Sono abrogati:

          a) il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, in materia di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;

          b) il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

 

 

L'articolo 1 del disegno di lgge in esame prevede l’abrogazione di due provvedimenti normativi in tema di partecipazioni a società operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas, al fine di corrispondere pienamente alle richieste della Commissione europea ed evitare le onerose sanzioni pecuniarie previste.

Si tratta, in particolare, del decreto legge 25 maggio 2001, n. 192[3], recante Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, e del decreto legge 14 maggio 2005, n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, convertito dalla legge 13 luglio 2005, n. 131.

Quadro normativo

Il decreto legge 25 maggio 2001 n. 192

Nel maggio 2001 il colosso francese dell’energia Electricité de France (EdF)[4]– mediante l’acquisizione del 20 per cento di Montedison Spa e dell' OPA di Italenergia Spa su Montedison Spa ed Edison Spa – ha assunto una partecipazione pari al 18,03 per cento in Italenergia bis Spa, la “holding” che controlla Edison Spa[5], il secondo produttore italiano di energia elettrica.

Per tutelare i processi di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas in corso, a fronte di comportamenti ostativi di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante sul proprio mercato nazionale, il Governo italiano ha emanato il decreto legge 25 maggio 2001, n. 192, (noto anche come “decreto Edf” o “legge anti-Edf”) con il quale ha nei fatti “congelato” i diritti di voto di EdF sia in Italenergia bis Spa, sia in Edison Spa, al 2 per cento, introducendo a tal fine delle limitazioni alla gestione e al controllo delle imprese italiane operanti nel mercato energeticoda parte di società per le quali si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

§      mantengano una posizione dominante in uno dei settori in questione, nel proprio mercato nazionale;

§      siano controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche;

§      non risultino quotate su mercati finanziari regolamentati.

In particolare, per quanto concerne il contenuto del provvedimento, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.192/01 ha disposto che fino alla realizzazione all’interno dell’Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell’elettricità e del gas, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un’OPA, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate[6], il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2.

Il comma 2 ha a sua volta disposto che in caso di superamento del limite del 2 per cento del capitale sociale, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle citate autorizzazioni o concessioni di cui al comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso è automaticamente sospeso, stabilendo, inoltre, che le azioni possedute in eccesso rispetto alla soglia indicata non rilevano ai fini del calcolo dei quorum assembleari deliberativi. E’ inoltre precluso l’esercizio di diritti di acquisto o di sottoscrizione a termine[7], nel caso di superamento del limite di partecipazione del 2% (comma 2, ultimo periodo).

Il “congelamento” delle partecipazioni possedute in misura superiore al 2% costituisce una disposizione di carattere speciale, derogatoria rispetto al regime ordinario che disciplina l’esercizio dei diritti di voto nelle società. Il principio generale che ispira l’ordinamento codicistico è, infatti, quello per cui ai soci spettano tanti voti quanto sono le azioni possedute, salvo talune eccezioni, quali ad esempio i casi di azioni a voto limitato e di azioni senza diritto di voto.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

Spetta alla Consob, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il compito di accertare il rispetto delle disposizioni recate dall’articolo, avvalendosi dei poteri e degli strumenti che le sono conferiti dalla normativa vigente (comma 4).

Come in precedenza ricordato, la disciplina normativa sopra descritta è stata oggetto di censura in sede europea.

In particolare, in data 2 giugno 2005, la Corte di Giustizia[8], accogliendo nella sostanza le argomentazioni della Commissione e dell’Avvocato generale, ha emesso una sentenza di condanna dell’Italia, rilevando come la legge italiana che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese operanti nei settori dell'elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in borsa e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, violi le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei capitali.

Il decreto legge 14 maggio 2005, n. 81[9]

A seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia, il Governo italiano ha adottato ildecreto legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas, volto ad inserire all'articolo 1 del citato decreto legge n. 192/01 un nuovo comma 3-bis che esclude l’applicazione delle suddette previsioni limitative[10] dell’esercizio del diritto di votonelle deliberazioni assembleari e dei diritti di acquisto e sottoscrizionea termine o differita, qualora si verifichino, congiuntamente, i seguenti presupposti:

§      le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell’Unione europea (o dalle sue amministrazioni pubbliche  e titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante; fra tali procedure sono specificamente menzionate la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti);

§      siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato; tali intese dovrebbero in particolare promuovere l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocità, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il DL 81/05 non reca, dunque, l’abrogazione delle norme oggetto di censura comunitaria introdotte dal D.L. n.192/01, bensì si limita adisciplinare una fattispecie di esclusione dal loro campo di applicazione, posto che, come evidenziato anche nella relazione governativa di accompagnamento, tali norme continueranno ad applicarsi sia nei confronti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato non membro dell’Unione europea, sia nei confronti di soggetti appartenenti a Stati membri per i quali non siano state definite le norme o avviate le procedure per la privatizzazione e non sia stata altresì definita una intesa con il Governo italiano finalizzata a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l’apertura del mercato.

Per tale motivo, considerato, quindi, che la limitazione relativa al diritto di voto già prevista dal DL n. 192 del 2001, resta in vigore per quelle imprese pubbliche, appartenenti a Stati dell’Unione europea, che non hanno avviato le procedure per la loro privatizzazione, né alcuna intesa con il Governo italiano, la Commissione europea, con un parere motivato del 4 aprile 2006, ha rilevato che anche la nuova disciplina si pone in contrasto con i principi richiamati nella citata sentenza della Corte di Giustizia in relazione alla violazione dell’articolo 56 del Trattato in materia di libera circolazione di capitali.

 

Per quanto riguarda, in particolare, il requisito della reciprocità, la Cmmissione ha, poi, precisato che sebbene questo sia previsto in alcune direttive comunitarie relative a norme comuni per il mercato interno nel settore dell’energia[11], tale requisito si riferisce esclusivamente alla fornitura del servizio interessato e non riguarda quindi la proprietà di imprese o l’esercizio di diritti derivanti da tale proprietà. Ad avviso della Commissione, qualsiasi considerazione di reciprocità che possa determinare il condizionamento del diritto di investimento all’interno dell’Unione europea, non può giustificare restrizioni alle libertà fondamentali del Trattato e potrebbe condurre ad un’applicazione discriminatoria di norme nazionali nei confronti di operatori economici di altri Stati membri. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, poiché i diritti conferiti dal Trattato CE sono incondizionati, uno Stato membro non può condizionare tali diritti a un esame di reciprocità imposto allo scopo di ottenere vantaggi corrispondenti in un altro Stato membro.

Si segnala che a seguito della modifica del quadro normativo operata dal citato decreto-legge, in data 31 maggio 2005 è stato siglato un accordo di collaborazione energetica tra Enel ed Electricité de France (Edf)[12], il quale ha anticipato il Protocollo d’Accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia tra il Governo italiano e francese, firmato a Genova l’11 giugno 2005[13].

 

In relazione ai successivi sviluppi delle relazioni tra la Francia e l'Italia nel settore energetico, si ricorda il tentativo di una OPA italiana (ENEL) su SUEZ-ELECTRABEL e il pressoché contestuale avvio delle procedura per la fusione di GAZ DE FRANCE e la stessa SUEZ. In merito a tale operazione si evidenzia che in data 19 giugno 2006 la Commissione europea ha avviato una indagine approfondita al fine di verificare che la fusione non crei maggiori barriere ad un mercato unico dell'energia pienamente operativo. L'operazione, spiega infatti la nota della Commissione, ''raggrupperebbe le attivita' di fornitura dei due principali operatori del gas e dell'elettricita' in Belgio nonche' quelle dei due (su tre) principali operatori di gas in Francia (la Total e' il terzo)''.

Inoltre, sottolinea la Commissone, la proposta fusione potrebbe dare  al nuovo gruppo il controllo della maggior parte delle importazioni di gas sia in Belgio, sia in Francia. Questo rischia di escludere la concorrenza dai mercati del gas e dell'elettricità a valle, poiché ci sarebbe poca liquidità nel gas al di fuori del nuovo gruppo''. Infine, si legge nel comunicato, la Commissione ''ha individuato problemi verticali potenziali derivanti dal controllo delle parti sulle infrastrutture essenziali (come le reti di trasmissione e trasporto, gli impianti di stoccaggio)''.

La Commissione teme quindi che la fusione possa creare o rafforzare barriere all'ingresso di parti terze, minando cosi' i benefici della liberalizzazione del settore dell'energia in Europa[14].

Il disegno di legge AC 1041

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame evidenzia, – come si è anticipato - che l’abrogazione dei due citati decreti legge è volta a corrispondere alle richieste della Commissione europea e ad evitare le onerose sanzioni pecuniarie previste.

La Commissione europea, infatti, con il citato parere motivato del 14 maggio 2005, ha dichiarato insufficiente la modifica legislativa introdotta dall’Italia con il decreto legge 81/05, convertito dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, che ha modificato il citato decreto legge 192/01 escludendo dall’applicazione di tale normativa tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell’Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche titolari nel proprio merato nazionale di una posizione dominante qualora siano state avviate le procedure per la privatizzazione di tali soggetti e siano state state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato.

La Commissione, ha, quindi, fissato il termine di due mesi per l'adozione da parte dell'Italia dei necessari provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 228 TCE stabilisce nei confronti degli Stati membri dichiarati inadempienti da parte della Corte di Giustizia  l'obbligo di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. La Commissione, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti,  dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si  conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Si segnala, da ultimo, che l'abrogazione dei due citati provvedimenti normativi, prevista dal disegno di legge in esame, non incide sul contenuto del comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, di riordino del settore energetico, espressamente richiamato dall'articolo 1 del decreto legge 81/05, in base al quale fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

 


Disegno di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1041

¾

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

dal ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e dal ministro per le politiche europee

(BONINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

 

 

Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale

                                  

Presentato il 9 giugno 2006

                                  

 


Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge si rende necessario per conformare l'ordinamento italiano alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 maggio 2005, che ha dichiarato non compatibile con l'articolo 56 (Libera circolazione dei capitali) del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti il limite del 2 per cento del capitale sociale di società operanti nei settori dell'elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale.

      L'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, stabilisce nei confronti degli Stati membri dichiarati inadempienti da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee l'obbligo di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

      La Commissione, «se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, [...] dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia».

      Al riguardo, la Commissione ha giudicato insufficiente la modifica legislativa introdotta dall'Italia con decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, che ha modificato il citato decreto-legge n. 192 del 2001 escludendo dall'applicazione di tale normativa tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche (titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante), qualora siano state avviate le procedure di privatizzazione di tali soggetti e siano state definite dal Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato. Pertanto la Commissione, avviata la procedura di esecuzione della menzionata sentenza della Corte di giustizia, in data 4 aprile 2006 ha adottato un parere motivato che ha fissato il termine di due mesi per l'adozione da parte dell'Italia dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza.

      Al fine di corrispondere alle richieste della Commissione e di evitare le onerose sanzioni pecuniarie previste, il presente disegno di legge dispone l'abrogazione dei due citati decreti-legge.

 

 


DISEGNO DI LEGGE

           

 

 

Art.1.

      1. Sono abrogati:

          a) il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, in materia di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;

          b) il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

 

 

 


Normativa nazionale


Costituzione della Repubblica
(
artt. 77 e 87)

 

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62].

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1).

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(1) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

 

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 


L. 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

(1/a) Vedi, anche, la L. 31 luglio 1997, n. 249, riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.

1. Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (1/b).

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(1/b) Comma così modificato dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249, riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.

2. Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta (1/c).

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37 (3/a);

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (4), e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (4), e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (4).

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (5).

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6), con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (7). Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo (8).

29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (9), e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte (9/a).

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (10).

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (10/a).

39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti (10/b).

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1/c) Per la composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vedi l'art. 1, comma 15, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(3/a) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per il settore gas, la Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 229/2001 e la Del.Aut.en.el e gas 12 dicembre 2002, n. 207/02.

(4) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.

(5) Riportata alla voce Valle d'Aosta.

(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(7) Riportata alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(9) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(9/a) Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239. Vedi, anche, l'art. 25, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.

(10) Riportata al n. G/I.

(10/a) Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese nel settore dell'energia elettrica e del gas vedi il D.M. 9 luglio 2002, il D.M. 25 luglio 2003 e il D.M. 21 luglio 2004. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della presente lettera vedi, per il 1999, il D.M. 16 luglio 1999; per il 2000, il D.M. 12 luglio 2000; per il 2001, il D.M. 4 luglio 2001; per il 2002, il D.M. 17 maggio 2002; per il 2003, il D.M. 26 giugno 2003; per il 2004, il D.M. 20 luglio 2004.

(10/b) Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312.

3. Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico (10/c).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 (11), al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo (12).

3. L'autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi (12/a).

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità (13).

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge (14).

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 (15), le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (13).

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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(10/c) Vedi, anche, il D.L. 13 settembre 1996, n. 473, riportato alla voce Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

(11) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(12) Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(12/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 473, riportato alla voce Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(14) L'art. 1, D.M. 24 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44) ha disposto che alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal presente comma, nonché agli impianti già realizzati e a quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

(15) Riportata alla voce Edilizia.

(13) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.


D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

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TITOLO I

Liberalizzazione del mercato elettrico

1. Liberalizzazione e trasparenza societaria.

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso.

3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana apposite direttive ed in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.

5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (2), e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.

7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 è unica sul territorio nazionale.

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(2) Riportata alla voce Società commerciali.

2. Definizioni.

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (3).

3. Clienti sono le imprese o società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.

4. Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.

5. Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.

6. Cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.

8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate (3/a).

9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.

10. Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

11. Dispacciamento di merito economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.

12. Dispacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.

14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.

16. Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.

17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.

20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.

21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.

22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.

23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.

24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.

25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.

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(3) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82.

(3/a) Con Del.Aut.en.el. e gas 19 marzo 2002, n. 42/02 (Gazz. Uff. 4 aprile 2002, n. 79), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 11 novembre 2004, n. 201/04 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, n. 288), sono state stabilite le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione di cui al presente comma.

TITOLO II

Disciplina del settore elettrico

3. Gestore della rete di trasmissione nazionale.

1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito «gestore», esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività (3/b).

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorità persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione (3/c).

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attività del gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la società assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta società sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. è responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento nonché di quanto previsto dal comma 12 (3/d).

5. Il gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento; la concessione è disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore (3/e).

6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e di dispacciamento, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 (3/f).

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, costituiscono una o più società di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette società, anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato (4).

8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tale convenzione tipo prevede:

a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;

b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;

c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;

d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti (5).

9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprietà; i costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori (6).

12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato (6/a).

13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.

14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato (6/b).

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore (6/c).

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(3/b) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3/c) Con Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 151/02 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 9 ottobre 2002, n. 175/02 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2002, n. 253), si è provveduto al riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. Successivamente, le citate delibere n. 151/02 e 175/02 sono state modificate dalla Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2002, n. 230/02 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2003, n. 13). La suddetta Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 151/02 è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 14 maggio 2003, n. 52/03 (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione e dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 86/03 (Gazz. Uff. 3 settembre 2003, n. 204) entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. Con Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03 si è provveduto all'adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. Con Del.Aut.en.el. e gas 16 ottobre 2003, n. 117/03 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252) si è provveduto all'adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. Con Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico.

(3/d) Con D.M. 21 gennaio 2000 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2000, la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale saranno assunte dall'ENEL S.p.a. Le direttive per lo svolgimento delle suddette funzioni sono state fissate con Dir.Min. 21 gennaio 2000.

(3/e) Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 20 aprile 2005.

(3/f) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Del.Aut.en.el. e gas 9 marzo 2000 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 68) sono state emanate le direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2000 (Gazz. Uff. 11 luglio 2000, n. 160) è stata disposta la convocazione di un'audizione speciale al fine dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000 (Gazz. Uff. 30 agosto 2000, n. 202), rettificata con Del.Aut.en.el. e gas 4 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245) e modificata con Del.Aut.en.el. e gas 13 marzo 2001, n. 59/01 (Gazz. Uff. 13 aprile 2001, n. 87), è stata emanata la direttiva al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio. Con Provv. 6 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289, S.O.) sono state emanate le regole tecniche di connessione, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico.

(4) Vedi il D.M. 25 giugno 1999, riportato al n. A/XXXVI.

(5) Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2001, n. 15, S.O.) è stata approvata la convenzione di cui al presente comma.

(6) Vedi, anche, il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25.

(6/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 novembre 2000, il D.M. 22 novembre 2002, il D.M. 3 luglio 2003, il D.M. 29 gennaio 2004 e il D.M. 24 dicembre 2004. Vedi, anche, il comma 41 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(6/b) Comma così modificato dall'art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6/c) Comma così modificato dal comma 114 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

4. Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione (6/d).

3. [I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio] (7).

4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.

5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.

6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.

8. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità (7/a).

9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

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(6/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir.Min. 3 maggio 2001.

(7) Comma abrogato dal comma 31 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(7/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2003.

5. Funzioni di gestore del mercato.

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6 (7/b).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. [Fino alla medesima data il gestore di cui all'articolo 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme all'originale] (7/c).

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione (7/d).

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(7/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 maggio 2001, la Del.Aut.en.el.e gas 30 aprile 2001, n. 96/01 e il D.M. 19 dicembre 2003.

(7/c) Comma così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7/d) Con Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico. Con D.M. 20 aprile 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97) è stata fissata, ai soli fini del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui al presente articolo.

6. Contrattazione bilaterale.

1. Con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. [La medesima Autorità, su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza] (7/e).

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico (7/f).

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, determina, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovrà essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2 (7/g).

4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

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(7/e) Comma così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7/f) Comma così sostituito dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 ottobre 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7/g) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

7. Piccole reti isolate.

1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (8), sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (9), sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:

a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;

b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili (9/a).

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(8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(9) Riportato alla voce Regioni.

(9/a) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1999, n. 100.

8. Attività di produzione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (10). A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'ENEL S.p.a. predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a. (10/a).

2. Ove il termine del 1° gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno.

3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (11), nonché la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (12), uno o più regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.

4. I regolamenti si conformano ai seguenti princìpi:

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonché mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;

b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento è data informazione alla Commissione delle Comunità europee.

6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.

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(10) Riportata alla voce Società commerciali.

(10/a) Con D.P.C.M. 4 agosto 1999(Gazz. Uff. 3 settembre 1999, n. 207) è stato approvato il piano per le cessioni degli impianti di cui al presente comma. Con D.P.C.M. 8 novembre 2000 (Gazz. Uff. 9 novembre 2000, n. 262) sono state determinate le modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie detenute dall'ENEL S.p.a. in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a.

(11) Riportato alla voce Regioni.

(12) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

9. L'attività di distribuzione.

1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (12/a).

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (12), sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (11) e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.

3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.

4. Per la finalità di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta.

Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta (12/b).

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.

7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società (13).

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(12/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 luglio 2004.

(12) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(11) Riportato alla voce Regioni.

(12/b) Comma così modificato dall'art. 10, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(13) Comma così sostituito dal comma 45 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

10. Attività di importazione ed esportazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

2. Con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalità e le procedure per consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti (13/a).

3. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità (13/b) (13/c).

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(13/a) Comma così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le modalità e le condizioni delle importazioni di energia elettrica di cui al presente comma sono state emanate con Del.Aut.en.el. e gas 28 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 264), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268), con Del.Aut.en.el. e gas 3 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1999, n. 286), con Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000 (Gazz. Uff. 1° settembre 2000, n. 204), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 settembre 2000 (Gazz. Uff. 30 settembre 2000, n. 229), con Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250), con Del.Aut.en.el. e gas 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 290), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 14 febbraio 2001, n. 21/01 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2001, n. 45), con Del.Aut.en.el. e gas 5 dicembre 2001, n. 301/01 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2002, n. 8), con Del.Aut.en.el. e gas 21 novembre 2002, n. 190/02 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2003, n. 2) e con D.M. 17 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2004, n. 300). La Del.Aut.en.el. e gas 12 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245) ha integrato le suddette delibere 3 agosto 2000 e 27 settembre 2000. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1-quinquies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stata approvata la Del.Aut.en.el. e gas 28 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 264).

(13/c) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 17 dicembre 2003.

11. Energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (13/d).

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh (13/e) (13/f).

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (14), sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità (14/a).

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto (14/b).

6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (15), sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili (15/a).

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(13/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(13/e) Comma così modificato dall'art. 28, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(13/f) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

(14) Riportata alla voce Società commerciali.

(14/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(14/b) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

(15) Riportato alla voce Regioni.

(15/a) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 156, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

12. Concessioni idroelettriche.

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.

2. In presenza di una o più richieste, l'amministrazione competente ne valuta l'idoneità e provvede a notificarne il contenuto al concessionario; tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la produttività dell'impianto, può comunicare all'amministrazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quelli giudicati idonei. La mancata comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione.

3. L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario.

4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n. 183/1989 (16) e successive modifiche e integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 36/1994 (17), dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.

5. Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indìce gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma.

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (17/a).

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16 (17/b).

8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione (17/c).

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (16) e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (15). Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (15), secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (15). Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (15), nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (18).

11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 (19), sono abrogati.

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(16) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(17) Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.

(17/a) Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come a sua volta sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

(17/b) Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come a sua volta sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

(17/c) Vedi, anche, l'art. 21, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come a sua volta sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

(16) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(15) Riportato alla voce Regioni.

(18) Riportata alla voce Società commerciali.

(19) Riportato al n. A/XVI.

TITOLO III

Disposizioni per l'attuazione della nuova disciplina del mercato elettrico

13. Assetto societario dell'ENEL S.p.a.

1. L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'ENEL S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. L'ENEL S.p.a. costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la produzione di energia elettrica;

b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;

c) la vendita ai clienti idonei;

d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità (20).

3. Alle costituende società sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'ENEL S.p.a. può transitoriamente continuare l'esercizio delle attività di cui al comma 2.

4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della società conferente.

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(20) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82.

14. Clienti idonei.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;

b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;

c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;

d) l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (21).

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:

a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;

b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh;

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;

c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.

5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1° gennaio 2000, al 40 per cento il 1° gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.

5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL S.p.a., di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo (22).

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh (23).

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico (24).

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale (25).

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico S.p.a. (26).

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (27), individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.

8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.

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(21) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.

(22) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(23) Comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(24) Comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(25) Comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(26) Comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(27) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

15. Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili.

1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti, diversi da quelli di cui al terzo periodo, che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari. I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, può concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione (28).

2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime (29).

3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma può essere modificata a condizione che la funzionalità della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo pubblico, è accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti enti locali.

4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facoltà e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.

5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 può essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalità i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.

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(28) Comma così modificato dai commi 74 e 75 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(29) Comma così modificato dall'art. 34, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

16. Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato ad apposite norme di attuazione dei relativi statuti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12.

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17. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 16, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

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TITOLO I

Finalità e definizioni

1. Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.

1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.

2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attività di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.

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2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «cliente finale»: il consumatore che acquista gas per uso proprio;

b) «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;

c) «cliente idoneo»: la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;

d) «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

e) «codice di rete»: codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete;

f) «codice di stoccaggio»: codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;

g) «cogenerazione»: la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

h) «coltivazione»: l'estrazione di gas naturale da giacimenti;

i) «cushion gas»: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;

j) «dispacciamento»: l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;

k) «dispacciamento passante»: l'attività di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;

l) «disponibilità di punta giornaliera»: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un giorno;

m) «disponibilità di punta oraria»: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;

n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;

o) «fornitura»: la consegna o la vendita di gas naturale;

p) «impianto di GNL»: un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

q) «impianto di stoccaggio»: l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attività di coltivazione;

r) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1°, del codice civile;

s) «impresa controllata»: una impresa controllata ai sensi dell'articolo 2359, commi 1° e 2°, del codice civile;

t) «impresa di gas naturale»: la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività;

u) «impresa di gas naturale integrata orizzontalmente»: un'impresa che svolge almeno una delle attività di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attività che non rientra nel settore del gas naturale;

v) «impresa di gas naturale integrata verticalmente»: un'impresa di gas naturale che svolge due o più delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;

w) «linea diretta»: un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso;

x) «periodo di punta giornaliera»: il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;

y) «periodo di punta stagionale»: il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;

z) «programmazione a lungo termine»: l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;

aa) «rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)»: ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più impianti di coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero;

bb) «servizi accessori»: i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;

cc) «sicurezza»: la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonché la sicurezza tecnica;

dd) «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi reciprocamente collegati;

ee) «sistema»: le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;

ff) «stoccaggio di modulazione»: lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;

gg) «stoccaggio minerario»: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;

hh) «stoccaggio strategico»: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;

ii) «trasporto»: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;

jj) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;

kk) «working gas»: quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari.

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TITOLO II

Approvvigionamento

Capo I - Importazione

3. Norme per l'attività di importazione.

1. L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:

a) capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione;

b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;

c) affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;

d) disponibilità di stoccaggio strategico ubicate nel territorio nazionale nella misura del 10% delle quantità di gas naturale importato in ciascun anno e con una disponibilità di punta giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari almeno al 50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso periodo di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 12;

e) capacità, mediante opportuni piani di investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.

3. I valori di disponibilità di cui al comma 2, lettera d), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.

4. L'attività di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego è data informazione alla Commissione delle Comunità europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).

5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali è stato già concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi:

a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto;

b) quantità contrattuali, comprensive delle possibilità di modulazione annuali e stagionali;

c) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;

d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.

6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come stoccaggio strategico il 50% della capacità dell'impianto di stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata inferiore ad un anno, l'attività di importazione di GNL non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale, ed a comunicare gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).

7. L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea è soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono tale attività devono comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5.

8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta stagionale possono essere sottoposti nell'àmbito della procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico nel territorio nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonché le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

11. Le imprese di gas naturale che svolgono attività di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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Capo II - Coltivazione

4. Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas.

1. L'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, è libera.

2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle autorità competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

3. L'attività di prospezione di cui al comma 1 può interessare anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.

4. I risultati dell'attività di prospezione sono messi a disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione è destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di dati geofisici.

6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita la Conferenza unificata, stabilisce criteri e modalità per la concessione, ad opera della regione interessata, del contributo di cui al comma 5 (1/b) (1/c).

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(1/b) Con D.M. 29 novembre 2002 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente comma.

(1/c) Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 2 novembre 2004.

5. Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali.

1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalità economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalità economica, o per i quali è possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalità. L'istanza è corredata da una dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:

a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei relativi investimenti;

b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato dall'analisi della redditività della coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;

c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il progetto;

d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalità economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.

4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.

5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato.

6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari.

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6. Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione.

1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonché alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale. L'accesso è dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:

a) disponibilità della relativa capacità di trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditività economica marginale;

b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;

c) compatibilità della composizione chimica del gas naturale e dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;

d) compatibilità con le norme di sicurezza mineraria;

e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.

3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale.

5. Nel caso di contitolarità della concessione, tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

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7. Razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture minerarie per la coltivazione.

1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di coltivazione. A tal fine i titolari delle diverse concessioni nominano un rappresentante unico, scelto tra i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la realizzazione e la gestione delle opere comuni, che richiede l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando tipologia delle opere da realizzare o gestire in comune; l'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla ricezione, non sia stato comunicato il diniego.

2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha diritto ad acquisire direttamente la titolarità di una quota delle opere realizzate in comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con le modalità tra essi concordate e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote, sui partecipanti alla realizzazione stessa.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle diverse concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori nella titolarità delle concessioni stesse. Le variazioni delle quote di titolarità delle opere sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle opere comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari delle concessioni in ragione delle quote delle opere stesse, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

6. Le opere realizzate in conformità al presente articolo sono considerate pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le quali sono realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ultima concessione a cui le opere stesse sono destinate.

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TITOLO III

Trasporto e dispacciamento

8. Attività di trasporto e dispacciamento.

1. L'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico.

2. Le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché l'attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.

5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attività di trasporto e dispacciamento, nonché alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità dei sistemi interconnessi.

6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza (1/d).

8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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(1/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 giugno 2004.

9. Definizione di rete nazionale di gasdotti.

1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale (1/e).

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(1/e) Con D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2001, n. 18), modificato dal D.M. 30 giugno 2004 (Gazz. Uff. 28 agosto 2004, n. 202), è stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti.

10. Linee dirette.

1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.

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TITOLO IV

Stoccaggio

11. Attività di stoccaggio.

1. L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione è accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unità geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalità di espletamento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.

2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attività di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio.

3. È fatta salva la possibilità per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data.

5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: «ai titolari di concessioni di coltivazione» sono sostituite dalle seguenti «ai richiedenti».

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12. Disciplina delle attività di stoccaggio.

1. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1/f).

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, può imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Nel caso di contitolarità di una concessione di stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilità di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

5. Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 2 adottano il proprio codice di stoccaggio, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di stoccaggio si intende conforme.

8. Lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi (1/g).

10. (2).

11. Le imprese di gas che esercitano l'attività di stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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(1/f) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 maggio 2001 e il D.M. 26 settembre 2001.

(1/g) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 maggio 2001.

(2) Sostituisce il comma 9 dell'art. 13, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

13. Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio.

1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unità geologiche profonde, con riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di ampliare le capacità di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio (2/a).

2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.

3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento della capacità di stoccaggio.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 3 ad opera della regione interessata (2/b).

6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.

7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilità di cui sopra, valutate altresì le necessità di incrementare le capacità di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.

8. Resta ferma la facoltà del titolare della concessione di coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di concessione di stoccaggio con le modalità di cui all'articolo 11.

9. In caso di concorrenza tra più domande, la concessione è attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attività di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato (2/c).

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(2/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2001.

(2/b) Con D.M. 29 novembre 2002 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente comma.

(2/c) Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 2 novembre 2004.

TITOLO V

Distribuzione e vendita

Capo I - Distribuzione

14. Attività di distribuzione.

1. L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane.

3. Nell'àmbito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.

9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

10. Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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15. Regime di transizione nell'attività di distribuzione.

1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione (2/d).

6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14.

7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

8. [Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati] (2/e).

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.

10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione (3/cost).

10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo (2/f).

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(2/d) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 69 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(2/e) Comma abrogato dal comma 69 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-31 luglio 2002, n. 413 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 76 della Costituzione.

(2/f) Comma aggiunto dall'art. 145, comma 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 68 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

16. Obblighi delle imprese di distribuzione.

1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche l'attività di dispacciamento sulla propria rete.

2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'àmbito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico.

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione dei criteri di cui al comma 2, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i princìpi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali (3).

5. [Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche di impianti già allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi] (3/a).

6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.

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(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 20 luglio 2004.

(3/a) Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239

Capo II - Vendita

17. Attività di vendita ai clienti finali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, allorché il richiedente soddisfa le seguenti condizioni:

a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all'articolo 18, alle necessità delle forniture, e comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;

b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilità delle condizioni di trasporto;

c) capacità tecniche e finanziarie adeguate.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2002. L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande devono essere presentate sei mesi prima dell'inizio dell'attività e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.

4. L'autorizzazione non può essere negata se non per motivi obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunità europee.

5. Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3/b).

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(3/b) Con D.M. 24 giugno 2002 sono stati stabiliti i criteri di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

18. Disciplina dell'attività di vendita.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attività di trasporto, nell'àmbito della loro attività di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attività, la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo suddetto.

2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al comma 1 è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici (3/c).

3. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1° gennaio 2003 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che svolgono l'attività di vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacità di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'àmbito del codice di stoccaggio.

5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti (3/d).

6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacità di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attività di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.

7. Le imprese di gas che svolgono l'attività di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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(3/c) Comma così modificato dall'art. 13-quater, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3/d) Per il differimento del termine di cui al presente comma vedi l'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 11 luglio 2002, n. 130/02 e l'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 4 dicembre 2003, n. 139/03.

TITOLO VI

Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

19. Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza.

1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

4. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata sottraendo sia dalle quantità vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantità di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 è calcolata sottraendo sia dalle quantità importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantità di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.

5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo triennio.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in qualunque forma a favore della società ENI, o di società da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas naturale.

6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinante dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validità delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefìci di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001 (4).

7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

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(4) Comma aggiunto dall'art. 145, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

20. Obblighi di informazione delle imprese del gas.

1. È fatto obbligo alle imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attività informazioni sufficienti per garantire che le relative attività avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.

2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 è stabilito con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attività.

4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attività nell'àmbito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.

5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.

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21. Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.

5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas (4/a).

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(4/a) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.M. 24 giugno 2002.

TITOLO VII

Accesso al sistema

22. Individuazione dei clienti idonei.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la qualifica di cliente idoneo è attribuita alle seguenti categorie:

a) imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc all'anno;

d) consorzi e società consortili il cui consumo, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui, purché il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc;

e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi o da società controllate o controllanti o da società sottoposte al controllo di queste ultime;

f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'àmbito del loro sistema di distribuzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del presente articolo (5).

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(5) Con Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 273) sono state adottate disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

23. Tariffe.

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefìci tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1° gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (5/a).

3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacità, tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.

4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.

5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria (5/b).

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(5/a) Con Del.Aut.en.el. e gas 30 maggio 2001, n. 120/01 (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147), rettificata con Del.Aut.en.el. e gas 2 luglio 2002, n. 127/02 (Gazz. Uff. 29 luglio 2002, n. 176) e modificata con Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2003, n. 113/03 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2003, n. 239), con Del.Aut.en.el. e gas 5 agosto 2004, n. 141/04 (Gazz. Uff. 17 settembre 2004, n. 219), con Del.Aut.en.el. e gas 5 agosto 2004, n. 144/04 (Gazz. Uff. 18 settembre 2004, n. 220), con Del.Aut.en.el. e gas 18 gennaio 2005, n. 05/05 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31) e con Del.Aut.en.el. e gas 18 gennaio 2005, n. 06/05 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31), sono stati fissati i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl. Con Del.Aut.en.el. e gas 27 febbraio 2002, n. 26/02 (Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77) sono stati fissati i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale.

(5/b) Vedi, anche, l'art. 30, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

24. Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti «take or pay».

1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

3. Il rifiuto è manifestato con dichiarazione motivata ed è comunicato immediatamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme (6).

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(6) Con Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 90/03 (Gazz. Uff. 8 settembre 2003, n. 208), è stata emanata la disciplina dell'accesso di cui al presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e con Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 138/04 sono stati definiti i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale di cui al presente comma.

25. Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacità o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2. L'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione (7).

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24, comma 3.

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(7) Con Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125) modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 90/03 (Gazz. Uff. 8 settembre 2003, n. 208), è stata emanata la disciplina dell'accesso di cui al presente comma.

26. Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti «take or pay».

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo «take or pay» sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo «take or pay», chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.

2. Il rifiuto all'accesso non può essere motivato da gravi difficoltà economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo «take or pay», o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa può trovare soluzioni alternative.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunità europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.

4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa è obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.

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27. Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas.

1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.

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TITOLO VIII

Organizzazione del settore

28. Compiti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas (8).

3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può svolgere un ruolo di promozione delle iniziative del settore e può, entro il 31 dicembre 2002 (8/a) e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase di transizione del sistema.

5. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono comunicate tempestivamente alla Commissione delle Comunità europee.

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a porre in atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione, del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento al settore della distribuzione del gas.

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(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 settembre 2001.

(8/a) Termine prorogato al 31 dicembre 2005 dal comma 49 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

29. Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti.

1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o più delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa è rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori.

2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorità competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne dà informazione alla Commissione delle Comunità europee.

3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorità competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali (9).

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(9) Per la determinazione dei criteri di cui al presente articolo, vedi il D.M. 27 marzo 2001 e il D.M. 24 giugno 2002.

30. Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas.

1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.

2. [I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359] (10).

3. [Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte all'Autorità competente ai sensi del comma 1 nel termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato] (11).

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorità competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, può, con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

5. [I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di distribuzione, dalla competente Autorità regionale] (12).

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(10) Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(11) Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(12) Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

31. Dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacità disponibile in quelle esistenti.

1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 30 è disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilità ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.

2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorità competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione (13).

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(13) Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

32. Modifiche alle norme sulla pubblica utilità.

1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti, la relativa dichiarazione di pubblica utilità, la procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i procedimenti di verifica di compatibilità ambientale, ove prescritta, e le autorizzazioni rilasciate per le stesse opere dagli enti locali] (14).

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(14) Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

TITOLO IX

Condizioni di reciprocità

33. Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea.

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente decreto.

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o più imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della particolare questione, potrà richiedere alla Commissione delle Comunità europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.

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34. Linee dirette tra imprese e clienti idonei di altri Stati membri dell'Unione europea.

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel territorio nazionale, nonché in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato.

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.

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35. Competenze in materia di controversie in materia di accesso.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è l'autorità competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.

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TITOLO X

Norme transitorie e finali

36. Norme transitorie.

1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (15) emana apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.

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(15) Termine prorogato al 31 dicembre 2005 dal comma 49 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

37. Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

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38. Abrogazioni di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare:

a) le parole: «di idrocarburi» al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: «di coltivazione e di quella», le parole: «contestualmente e» e le parole da: «di concerto» fino alla parola «statali» del comma 9 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 170;

b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

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39. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.L. 25 maggio 2001, n. 192
Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici (conv. in legge, dall'art. 1, L. 20 luglio 2001, n. 301)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120, e convertito in legge, dall'art. 1, L. 20 luglio 2001, n. 301 (Gazz. Uff. 24 luglio 2001, n. 170), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto l'articolo 36, comma 1, lettera f), della legge 24 aprile 1998, n. 128, in base alla quale, nel dare attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il Governo è delegato, fra l'altro, a «definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale al 23° considerando dispone che «l'apertura dei mercati non dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza per le imprese nei vari Stati membri»;

Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, secondo le quali le imprese che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale non devono potersi avvantaggiare indebitamente di tale situazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a consentire che i processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto per specifici settori dei servizi pubblici non vengano impediti od ostacolati da comportamenti di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente decreto-legge:

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1. 1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

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2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


L. 23 agosto 2004, n. 239
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 28 febbraio 2005, n. DCPST/A4/RS/600.

 

 

1. 1. Nell'àmbito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'àmbito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;

6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali;

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'àmbito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.

13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i princìpi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio.

22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.

23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.

24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi»;

b) nel comma 4 le parole: «e comunque ciascuna società a controllo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori».

25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente».

27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono sostituite dalle seguenti: «di reti elettriche»; nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole: «anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali» sono soppresse.

28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui all'articolo 4, comma 4».

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa».

31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato.

32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato (1/a).

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura.

44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società».

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: «entro l'anno successivo alla data di immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione».

54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

65. Per i progetti ammessi ai benefìci di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».

75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».

76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (2).

78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'àmbito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica (3).

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.

85. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.

90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo».

91. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

«1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione».

92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione».

94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.

96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».

97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.

99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»;

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio»;

c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria.

111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: «per non più di una volta».

114. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.

115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.

117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

118. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attività produttive:

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;

d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy Forum e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno.

120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i princìpi e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

 

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(1/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.

(2) Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(3) Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).


D.L. 14 maggio 2005, n. 81
Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, (conv. in legge, con modif., dall'art. 1, L. 13 luglio 2005, n. 131)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 13 luglio 2005, n. 131 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 161), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; ed in particolare l'articolo 1, comma 29;

Vista la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

Vista la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

Vista la procedura di infrazione 2001/2153, di cui alla causa C174/04, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sulle disposizioni del citato decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, per asserita incompatibilità con l'articolo 56 del medesimo Trattato, relativo alla libera circolazione dei capitali;

Considerati i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso la formazione di un mercato interno dell'energia elettrica e del gas e tenuto conto che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/54/CE e alla direttiva 2003/55/CE devono essere poste in vigore dagli Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;

Considerato che, al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia e di tutelare la concorrenza nei mercati, il Governo italiano e i Governi di altri Stati membri dell'Unione europea hanno avviato la definizione di intese e accordi di collaborazione nel campo dell'energia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rimuovere limiti e vincoli posti a imprese pubbliche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, anche se titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, quando tali imprese contribuiscono ai processi di liberalizzazione dei mercati ed allo sviluppo degli investimenti in Italia, nella prospettiva del mercato interno europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

1. Partecipazioni in società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.» (2).

 

(2)  Comma così modificato dalla legge di conversione 13 luglio 2005, n. 131.

 

 

2. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


Normativa comunitaria


Trattato 25 marzo 1957
Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (artt. 10, 43-48, 56-60, 67, 82, 86, 226, 228, 295)

 

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(1) Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, è così integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001.

(2) I testi dei protocolli sono consultabili in allegato al Trattato 25 marzo 1957 nel testo in vigore fino al 30 aprile 1999).

(omissis)

 

Articolo 10 (ex articolo 5)

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

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(omissis)

Capo 2

Il diritto di stabilimento

Articolo 43 (ex articolo 52)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

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Articolo 44 (ex articolo 54)

1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.

2. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate,

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,

d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33, paragrafo 2,

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

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Articolo 45 (ex articolo 55)

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

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Articolo 46 (ex articolo 56)

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.

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Articolo 47 (ex articolo 57)

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.

2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

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Articolo 48 (ex articolo 58)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

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(omissis)

Capo 4

Capitali e pagamenti

Articolo 56 (ex articolo 73 B)

1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

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Articolo 57 (ex articolo 73 C)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999 (9).

2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

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(9) Frase aggiunta dall'articolo 18 dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

 

Articolo 58 (ex articolo 73 D)

1. Le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,

b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56.

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Articolo 59 (ex articolo 73 F)

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.

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Articolo 60 (ex articolo 73 G)

1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

2. Fatto salvo l'articolo 297 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.

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(omissis)

Articolo 67 (ex articolo 73 O)

1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Trascorso tale periodo di cinque anni:

- il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio;

- il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia (14).

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;

4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:

- le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie;

- le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia (15).

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(14) In attuazione di quanto disposto dal presente trattino, vedi la decisione 2004/927/CE.

(15) Paragrafo aggiunto dal trattato firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003.

(omissis)

Articolo 82 (ex articolo 86)

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

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Articolo 86 (ex articolo 90)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

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(omissis)

 

Articolo 226 (ex articolo 169)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

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Articolo 228 (ex articolo 171)

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.

 

Articolo 295 (ex articolo 222)

Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(omissis)

 

 

 


Dir. 2003/54/CE del 26 giugno 2003
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176. Entrata in vigore il 4 agosto 2003.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 30 della presente direttiva. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha fornito contributi molto rilevanti alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

(2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate unitamente al riferimento a documenti, se disponibili, che diano informazioni sull'impatto ambientale.

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(5) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

(6) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

(7) Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o più imprese.

(8) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di distribuzione e trasmissione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori del sistema di trasmissione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È necessario che sia garantita l'indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione, in particolare con riferimento agli interessi della generazione e dell'approvvigionamento. Occorre pertanto istituire strutture di gestione indipendenti tra i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione e qualsiasi società di generazione/approvvigionamento.

È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione delle decisioni.

(9) Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione (GST) interconnesso con piccoli sistemi.

(10) Benché questa direttiva non affronti questioni legate alla proprietà si ricorda che nel caso di un'impresa di trasmissione o di distribuzione che sia nella sua forma giuridica separata dalle imprese di generazione e/o fornitrici, i gestori del sistema designati possono essere le stesse imprese proprietarie dell'infrastruttura.

(11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

(12) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica.

(13) Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.

(14) Per agevolare la conclusione da parte di un'impresa elettrica stabilita in uno Stato membro di contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adoperarsi affinché all'intero mercato interno si applichino condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità.

(15) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze.

Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

(16) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas, che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo a incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

(17) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema.

(18) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

(19) Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini della Comunità, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro.

(20) I clienti dell'energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato interno dell'energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.

(21) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare il più presto possibile le differenze tra Stati membri. Si dovrebbe assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

(22) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.

Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed elettricità (PCCE).

(23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione decentralizzata di elettricità, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale.

Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda dei clienti civili e delle piccole imprese.

(25) La Commissione ha manifestato l'intenzione di adottare iniziative concernenti, in particolare, l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura, e segnatamente il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da diverse fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, nonché il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite.

(26) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

(27) Gli stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

(28) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

(29) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

(30) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.

(31) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti, sarebbe opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione transfrontaliera, compresi i flussi di energia elettrica tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità anche in caso di transito, sarebbe opportuno abrogare tale direttiva.

(33) Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 96/92/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

hanno adottato la presente direttiva:

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(3) Pubblicate nelle G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E e G.U.C.E. 24 settembre 2002, n. C 227 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.

(5) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (G.U.U.E. 27 febbraio 2003, n. C 47 E), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. C 50 E) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2003.

 

Capitolo I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo d'applicazione.

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi.

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Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «generazione»: la produzione di energia elettrica;

2) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

3) «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

4) «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

5) «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

7) «clienti»: i clienti grossisti e finali di energia elettrica;

8) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

9) «clienti finali»: i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio;

10) «clienti civili»: i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

11) «clienti non civili»: le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;

12) «clienti idonei»: i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva;

13) «interconnector»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

14) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector;

15) «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

16) «priorità economica»: la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

17) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione;

18) «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;

19) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

20) «impresa elettrica integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

21) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e in cui le società/i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica;

22) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), [*] del trattato e relativa ai conti consolidati (2), e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;

23) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;

24) «procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

25) «programmazione a lungo termine»: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;

26) «piccolo sistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 3.000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

27) «microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell'anno 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

28) «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

29) «efficienza energetica/gestione della domanda»: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;

30) «fonti energetiche rinnovabili»: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

31) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

______

[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

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Capitolo II

Norme generali per l'organizzazione del settore

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori.

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del mercato prevista dall'articolo 21.

4. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;

b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico.

Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili.

7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/ gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento.

In particolare queste misure possono comprendere la L 176/42 15. 7. 2003 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

9. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

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Articolo 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti.

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

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Articolo 5

Norme tecniche.

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie.

Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

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Capitolo III

Generazione

Articolo 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità.

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:

a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

c) la protezione dell'ambiente;

d) l'assetto del territorio e la scelta del sito;

e) l'uso del suolo pubblico;

f) l'efficienza energetica;

g) la natura delle fonti primarie;

h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria;

i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita tengano conto della loro dimensione e impatto potenziale limitati.

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici.

I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione.

I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

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Articolo 7

Indizione di gare per nuove capacità.

1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.

3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

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Capitolo IV

Gestione del sistema di trasmissione

Articolo 8

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione.

Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di sistema di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di trasmissione. Gli Stati membri garantiscono che i gestori del sistema di trasmissione operino in conformità degli articoli da 9 a 12.

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Articolo 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione.

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;

c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

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Articolo 10

Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione.

1. Il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata.

2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti criteri minimi:

a) le persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di trasmissione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualunque strumento equivalente, del gestore del sistema di trasmissione e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma degli adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata.

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Articolo 11

Dispacciamento e bilanciamento.

1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego degli interconnector con altri sistemi.

2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.

3. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione.

6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.

7. Le regole di bilanciamento del sistema elettrico adottate dai gestori del sistema di trasmissione sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie, ivi comprese le regole adottate per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico.

I termini e le condizioni, ivi comprese le regole e le tariffe, di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione sono stabiliti con una metodologia compatibile con l'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi e sono pubblicati.

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Articolo 12

Riservatezza dei gestori del sistema di trasmissione.

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività. Le informazioni divulgate sulle sue attività, che possono procurare vantaggi commerciali, sono rese disponibili in modo non discriminatorio.

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Capitolo V

Gestione del sistema di distribuzione

Articolo 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione.

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni in materia di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 14 a 16.

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Articolo 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione mantiene nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.

4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

5. I gestori del sistema di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato, ogniqualvolta svolgono tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l'energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 2002.

6. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

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Articolo 15

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

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Articolo 16

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione.

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

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Articolo 17

Gestore di un sistema combinato.

Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione o fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione e distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate. Tale relazione è pubblicata.

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Capitolo VI

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 18

Diritto di accesso alla contabilità.

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 19.

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di queste informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

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Articolo 19

Separazione dalla contabilità.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Le imprese elettriche, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), [*] del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1° luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

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[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

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Capitolo VII

Organizzazione dell'accesso al sistema

Articolo 20

Accesso dei terzi.

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

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Articolo 21

Apertura del mercato e reciprocità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione di tali clienti idonei;

b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;

c) dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:

a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

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Articolo 22

Linee dirette.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 20.

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 20 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 23.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

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Articolo 23

Autorità di regolamentazione.

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

a) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;

c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

d) la pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

e) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 19, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura;

f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità;

g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14;

h) il livello di trasparenza e concorrenza.

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sul risultato delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;

b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità di regolamentazione.

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione relativa a metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 ovvero, allorché l'autorità di regolamentazione è tenuta a procedere a consultazioni, relativa alle metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione.

I reclami non hanno effetto sospensivo.

7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

Sino al 2010 le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno e conformemente alle norme in materia di concorrenza, una relazione su posizioni dominanti sul mercato, su comportamenti predatori e anticoncorrenziali. La relazione esamina inoltre l'evoluzione dei modelli di proprietà e qualsiasi misura concreta adottata a livello nazionale per garantire la presenza sul mercato di un'adeguata varietà di operatori, ovvero le misure pratiche adottate per rafforzare l'interconnessione e la concorrenza.

A partire dal 2010 le autorità competenti presentano siffatta relazione con scadenza biennale.

9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate appropriate misure nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema.

11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alla parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

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Capitolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 24

Misure di salvaguardia.

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le deve modificare o abolire nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

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Articolo 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica.

Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante i tre mesi precedenti.

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Articolo 26

Deroghe.

1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo.

2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 18 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

3. L'Estonia beneficia di una deroga temporanea dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2012. L'Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l'apertura del suo mercato dell'energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un'apertura completa entro il 1° gennaio 2013. Il 1° gennaio 2009 l'apertura del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo. L'Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale (6).

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(6) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/85/CE.

Articolo 27

Procedura di revisione.

Qualora nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

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Articolo 28

Relazioni.

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;

b) la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori;

c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

d) sarà prestata particolare attenzione a misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

e) l'attuazione della deroga prevista all'articolo 15, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;

f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di elettricità e accesso alle reti di tali paesi;

g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva;

h) il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull'etichettatura energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 6 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.

Ove opportuno, tale relazione può contenere raccomandazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso ad esempio il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, segnatamente, il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e le misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

- l'esistenza di un'efficace regolamentazione,

- lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,

- in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,

- in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori e anticoncorrenziali,

- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,

- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europea e al Consiglio proposte intese ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

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Articolo 29

Abrogazione.

La direttiva 90/547/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004.

La direttiva 96/92/CE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato B.

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Articolo 30

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1 fino al 1° luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

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Articolo 31

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Articolo 32

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Tsochatzopoulos

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Allegato A

Misure sulla tutela dei consumatori

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 93/13/CE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

- i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della trasporto della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e all'uso dei medesimi;

d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;

g) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

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Allegato B

Tavola di concordanza

Direttiva 96/92/CE

Presente direttiva

 

Articolo 1

Art. 1

Campo di applicazione

Articolo 2

Art. 2

Definizioni

Articoli 3 & 10(1)

Art. 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

-

Art. 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Articolo 7(2)

Art. 5

Norme tecniche

Articoli 4 & 5

Art. 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

Articoli 4 & 6

Art. 7

Indizione di gare per nuove capacità

Articolo 7(1)

Art. 8

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione

Articoli 7 (3) -(5)

Art. 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

Articolo 7(6)

Art. 10

Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione

Articolo 8

Art. 11

Dispacciamento e bilanciamento

Articolo 9

Art. 12

Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di trasporto

Articoli 10 (2) & (3)

Art. 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Articolo 11

Art. 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

-

Art. 15

Separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione

Articolo 12

Art. 16

Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di distribuzione

-

Art. 17

Gestore di un sistema combinato

Articolo 13

Art. 18

Diritto di accesso alla contabilità

Articolo 14

Art. 19

Separazione contabile

Articoli 15-18

Art. 20

Accesso dei terzi

Articolo 19

Art. 21

Apertura del mercato e reciprocità

Articolo 21

Art. 22

Linee dirette

Articoli 20(3) -(4) & 22

Art. 23

Autorità di regolamentazione

Articolo 23

Art. 24

Misure di salvaguardia

-

Art. 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica

Articolo 24

Art. 26

Deroghe

-

Art. 27

Procedura di revisione

Articoli 25 & 26

Art. 28

Relazioni

-

Art. 29

Abrogazione della direttiva concernente il transito di energia elettrica

Articolo 27

Art. 30

Attuazione

Articolo 28

Art. 31

Entrata in vigore

Articolo 29

Art. 32

Destinatari

 

Allegato A:

Misure sulla tutela dei consumatori

 

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Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti

Dichiarazione interistituzionale

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità che gli Stati membri assicurino che adeguate risorse finanziarie per lo smantellamento degli impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che sono soggette ad audit negli Stati membri, siano effettivamente disponibili per lo scopo per il quale sono state previste e siano gestite in modo trasparente, evitando in tal modo gli ostacoli a un'equa concorrenza nel mercato energetico».

Dichiarazione della Commissione

«La Commissione rileva l'importanza di assicurare che i fondi costituiti per lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che si riferiscono agli obiettivi del trattato Euratom, siano gestiti in modo trasparente e utilizzati unicamente per detto scopo. In questo contesto essa intende, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dal trattato Euratom, pubblicare una relazione annuale sull'impiego dei fondi per lo smantellamento degli impianti e la gestione dei rifiuti. Essa presterà particolare attenzione alla piena applicazione delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria».


Dir. 2003/55/CE del 26 giugno 2003
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176. Entrata in vigore il 4 agosto 2003.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 33 della presente direttiva. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas.

(2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno del gas può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni e per ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasporto e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e assicurando la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili.

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(5) Data la prospettiva di aumento della dipendenza per quanto riguarda il consumo di gas naturale, è opportuno considerare iniziative e misure volte a favorire accordi reciproci d'accesso alle reti di paesi terzi e l'integrazione dei mercati.

(6) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, di accesso allo stoccaggio, o a questioni di tariffazione, all'interoperabilità tra sistemi e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

(7) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

(8) Per completare il mercato interno del gas è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore del sistema di trasporto o distribuzione può comprendere una o più imprese.

(9) Nel caso di un'impresa di gas che svolga attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio o attività relative al gas naturale liquefatto (GNL) e che nella sua forma giuridica sia separata dalle imprese di produzione e/o fornitura, il gestore del sistema designato può essere la stessa impresa proprietaria dell'infrastruttura.

(10) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di trasporto e distribuzione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo posto da tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare le reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione di decisioni.

(11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentare tali imprese dagli obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

(12) Per facilitare la conclusione di contratti da parte di un'impresa di gas stabilita in uno Stato membro per la fornitura di gas a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero adoperarsi per creare condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità per l'insieme del mercato interno.

(13) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi delle autorità di regolamentazione. È importante che le autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri condividano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero avere la competenza di stabilire o approvare le tariffe o, almeno, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasporto e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

(14) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo ad incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica nonché del regolamento (CE) 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

(15) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato del gas raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarà opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. In assenza di mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.

(16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

(17) I vantaggi derivanti dal mercato interno dovrebbero essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili, per ragioni di equità, di competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro, a seguito dell'aumento di efficienza di cui beneficeranno le imprese.

(18) I clienti del gas dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno del gas al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano posti in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.

(19) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare al più presto possibile le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

(20) La direttiva 98/30/CE contribuisce all'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte del sistema del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ai servizi ausiliari.

(21) Gli impianti di stoccaggio sono essenziali, tra l'altro, per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico quali la certezza delle forniture. Ciò non dovrebbe portare a distorsioni della concorrenza o a discriminazioni nell'accesso allo stoccaggio.

(22) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l'impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l'accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.

(23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di gas.

(24) Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle caratteristiche chimiche dei gas in questione.

(25) I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un'opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme del trattato, comprese quelle in materia di concorrenza. È quindi necessario tenerne conto nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas.

(26) Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia di elevati livelli qualitativi di pubblico servizio, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia, al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Le misure adottate dagli Stati membri per proteggere i clienti finali possono variare a seconda dei nuclei familiari e delle piccole e medie imprese.

(27) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza dei rifornimenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto comunitario.

(28) Le misure attuate dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

(29) Nei limiti in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, a notificarle alla Commissione.

(30) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno del gas pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per il trasporto, compresi i flussi di gas transfrontalieri tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti del gas, anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare detta direttiva, fatta salva la continuità dei contratti conclusi in virtù della medesima. L'abrogazione della direttiva 91/296/CEE non dovrebbe impedire che nel futuro vengano conclusi contratti di lunga durata.

(32) Tenuto conto della portata delle modifiche apportate alle direttiva 98/30/CE, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

hanno adottato la presente direttiva:

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(3) Pubblicate nella G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 e G.U.C.E. 24 settembre 2002, n. C 227 E.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.

(5) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (G.U.U.E. 27 febbraio 2003, n. C 47E), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. C 50E) e decisione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003.

Capitolo I

Ambito d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

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Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

2) «rete di gasdotti upstream»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;

3) «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «upstream», ad esclusione della fornitura;

4) «gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;

5) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;

6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;

7) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;

8) «impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

9) «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

10) «gestore dell'impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

11) «impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;

12) «gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;

13) «sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;

14) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l'accesso e la gestione dei sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o degli impianti di GNL, e/o gli impianti di stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento del carico e la miscelazione, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

15) «linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

16) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati;

17) «interconnector»: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;

18) «linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;

19) «impresa di gas naturale integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

20) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese e in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;

21) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;

22) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) [*], del trattato e relativa ai conti consolidati, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;

23) «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite dal sistema;

24) «clienti»: clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

25) «clienti civili»: i clienti che acquistano gas naturale per il proprio consumo domestico;

26) «clienti non civili»: i clienti che acquistano gas naturale non destinato al proprio uso domestico;

27) «clienti finali»: i clienti che acquistano gas naturale per uso proprio;

28) «clienti idonei»: i clienti che sono liberi di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell'articolo 23 della presente direttiva;

29) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dai gestori del sistema di trasporto e distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

30) «programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;

31) «mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

32. «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;

33) «nuova infrastruttura»: un'infrastruttura non completata al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

__________

[*] Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adottato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

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Capitolo II

Norme generali per l'organizzazione del settore

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori.

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.

4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

6. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

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Articolo 4

Procedura di autorizzazione.

1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.

2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici.

3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.

4. Per lo sviluppo delle zone la cui fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 24, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

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Articolo 5

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti.

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti, come pure le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

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Articolo 6

Norme tecniche.

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

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Capitolo III

Trasporto, stoccaggio e GNL

Articolo 7

Designazione dei gestori del sistema.

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasporto, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli da 8 a 10.

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Articolo 8

Compiti dei gestori del sistema.

1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:

a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, nel dovuto rispetto dell'ambiente;

b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;

c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;

d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

2. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

3. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di requisiti minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

4. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

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Articolo 9

Separazione dei gestori del sistema di trasporto.

1. Il gestore del sistema di trasporto, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasporto dall'impresa verticalmente integrata.

2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasporto di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, distribuzione o fornitura di gas naturale;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di trasporto dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di trasporto e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasporto che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema di trasporto predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

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Articolo 10

Riservatezza dei gestori dei sistemi di trasporto.

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL mantiene la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

2. I gestori del sistema di trasporto, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese ad essi collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso al sistema.

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Capitolo IV

Fornitura e distribuzione

Articolo 11

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione.

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione e provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli 12 e 14.

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Articolo 12

Compiti dei gestori della rete di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

2. In ogni caso, il gestore del sistema di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate.

3. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, e/o di ogni altro sistema di trasporto e/o di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.

5. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento del sistema di distribuzione di gas, le norme da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

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Articolo 13

Separazione dei gestori della rete di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore della rete di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di trasporto e di introdurre limiti globali a livello di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o la modernizzazione delle linee di trasporto, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati.

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Articolo 14

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione.

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

2. I gestori dei sistemi di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese ad essi collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso al sistema.

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Articolo 15

Gestore di un sistema combinato.

Le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione, e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore di un sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore di un sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione alla manutenzione o allo sviluppo del sistema. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema combinato e di fissare limiti globali a livello di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o la modernizzazione delle linee di trasporto e di distribuzione che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

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Capitolo V

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 16

Diritto di accesso alla contabilità.

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale conformemente all'articolo 17.

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

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Articolo 17

Separazione della contabilità.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5. Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo.

2. Le imprese di gas naturale, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo le norme di diritto nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate a norma della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) [*], del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna delle attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni della concorrenza. Esse tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Fino al 1° luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

5. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.

6. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

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[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

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Capitolo VI

Organizzazione dell'accesso al sistema

Articolo 18

Accesso dei terzi.

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. I gestori del sistema di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori del sistema di trasporto.

3. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine in quanto siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità.

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Articolo 19

Accesso allo stoccaggio.

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.

3. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale.

4. In caso di accesso regolato gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l'organizzazione dell'accesso ad altri servizi ausiliari. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

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Articolo 20

Accesso alla rete di gasdotti upstream.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti upstream, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di coltivazione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 33.

2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;

c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti upstream per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti upstream o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e

d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo upstream.

3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti upstream, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.

4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti upstream che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate.

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Articolo 21

Rifiuto dell'accesso.

1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti take-or-pay, tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 27 e dell'alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Il rifiuto è debitamente motivato.

2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l'accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l'articolo 4, paragrafo 4.

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Articolo 22

Nuove infrastrutture.

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 alle seguenti condizioni:

a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

b) il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;

e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.

3. a) L'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25 può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, il loro parere sulla richiesta di deroga. Questo parere è pubblicato assieme alla decisione.

b) i) La deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la nuova infrastruttura, l'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità o la modifica dell'infrastruttura esistente.

ii) Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio a un interconnector.

iii) Nel decidere le condizioni della presente lettera si tiene conto, in particolare, della durata dei contratti, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

c) Nel concedere una deroga l'autorità competente può prendere una decisione in merito alle norme e ai meccanismi per la gestione e l'assegnazione di capacità purché ciò non impedisca l'attuazione di contratti a lungo termine.

d) La decisione di deroga, ivi incluse le condizioni di cui alla lettera b), è debitamente motivata e pubblicata.

e) Nel caso di un interconnector, un'eventuale decisione di deroga è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione in questione.

4. La decisione di deroga è notificata senza indugio dall'autorità competente alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata.

Le informazioni comprendono in particolare:

a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro concedono la deroga, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

b) l'analisi svolta sull'impatto sulla concorrenza e sul funzionamento efficace del mercato interno del gas in seguito alla concessione della deroga;

c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga;

d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnector, il risultato della consultazione con gli Stati membri interessati o con le autorità di regolamentazione;

e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.

Entro due mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere all'autorità di regolamentazione o allo Stato membro interessato di modificare o di ritirare la decisione di concessione della deroga. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un ulteriore mese, ove la Commissione richieda informazioni supplementari.

Se l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato non dà seguito ad una richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

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Articolo 23

Apertura del mercato e reciprocità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;

c) a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas:

a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura di gas, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.

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Articolo 24

Linee dirette.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i clienti idonei;

b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri sono obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 21, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 25.

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Articolo 25

Autorità di regolamentazione.

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, attraverso il monitoraggio, in particolare:

a) delle regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

b) di ogni metodo per risolvere i problemi di congestione nell'ambito dei sistemi del gas nazionali;

c) del tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

d) della pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, sull'utilizzo della rete e sull'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

e) dell'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 17, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura;

f) delle condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19;

g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 8 e 12;

h) il livello di trasparenza e concorrenza.

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sui risultati delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

a) i termini e le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasporto e distribuzione nonché i termini, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti e negli impianti di GNL siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti e degli impianti di GNL (6);

b) i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2 nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe, le metodologie o le modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione e GNL di modificare le condizioni, ivi comprese le tariffe e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per garantire che siano proporzionate e vengano applicate in modo non discriminatorio.

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasporto, GNL o distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4 e all'articolo 19, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione sulle metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, o nel caso in cui l'autorità di regolamentazione sia tenuta alla consultazione per quanto riguarda le metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi, o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore del sistema che nega l'uso o l'accesso al sistema.

11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alle parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

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(6) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2004, n. L 16.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Articolo 26

Misure di salvaguardia.

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza di persone, apparecchiature o impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

2. Tali misure causano il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non eccedono quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente.

3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

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Articolo 27

Deroghe per quanto riguarda gli impegni take or pay.

1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni take-or-pay assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'articolo 18. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema.

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga.

Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;

b) necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;

d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;

e) data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;

f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;

g) misura in cui, nell'accettare gli impegni take-or-pay in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;

h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi; e

i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti take-or-pay stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas take-or-pay, o se il contratto di acquisto di gas take-or-pay in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non rifiutano più a lungo l'accesso al sistema a causa di impegni take-or-pay assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI, in particolare gli articoli da 18 a 25.

5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

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Articolo 28

Mercati emergenti e isolati.

1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articoli 4, 9, 23 e/o 24 della presente direttiva. È considerato fornitore principale una impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75%. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

3. Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un'apertura del mercato pari almeno al 33% del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. Due anni dopo è applicato l'articolo 23, paragrafo 1), lettera b) e tre anni dopo, l'articolo 23, paragrafo 1), lettera c). Fintantoché si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 può decidere di non applicare l'articolo 18 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.

4. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.

5. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti:

- necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;

- entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;

- dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;

- prospettive del mercato del gas in questione;

- dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.

a) Per l'infrastruttura del gas diversa dall'infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non può essere superiore ai dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.

b) Per l'infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a 20 anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detto sistema.

6. Il Lussemburgo può beneficiare di una deroga all'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 9 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 2004. Tale deroga è riesaminata prima della fine del periodo di cinque anni e l'eventuale decisione di rinnovare la deroga per altri cinque anni è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

7. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8. La Grecia può derogare agli articoli 4, 11, 12, 13, 18, 23 e/o all'articolo 24 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.

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Articolo 29

Procedura di revisione.

Qualora nella relazione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro - dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli - la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

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Articolo 30

Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Articolo 31

Relazione.

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

b) le deroghe concesse in virtù della presente direttiva compresa l'attuazione della deroga prevista dall'articolo 13, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;

c) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario del gas e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato del gas per i consumatori;

d) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di gas naturale, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone e dello sviluppo dello stoccaggio (inclusa la questione della proporzionalità della regolamentazione del mercato in questo settore);

e) sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano gas naturale, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno, la relazione può contenere raccomandazioni e misure atte a contrastare gli effetti negativi della posizione dominante e delle concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente, la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione particolareggiata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

- l'esistenza di un'efficace regolamentazione,

- lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione, le condizioni di transito e la sicurezza della situazione di approvvigionamento nella Comunità,

- in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico,

- in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,

- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,

- se esiste un accesso effettivo e non discriminatorio dei terzi allo stoccaggio di gas quando è tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficace al sistema,

- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario, tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione sul mercato nonché di comportamenti predatori o anticoncorrenziali

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Articolo 32

Abrogazioni.

1. La direttiva 91/296/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fatti salvi i contratti conclusi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/296/CEE che continuano ad essere validi e ad essere applicati a norma di detta direttiva.

2. La direttiva 98/30/CE è abrogata a decorrere dalla data del 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato B.

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Articolo 33

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 1 fino al 1° luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

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Articolo 34

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Articolo 35

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Tsochatzopoulos

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Allegato A

Misure sulla tutela dei consumatori

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 93/13/CE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

- i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;

d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure devono consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse devono conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;

g) allacciati al sistema del gas siano informati circa i loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli.

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Allegato B

Tavole di concordanza

 

 

Direttiva 98/30/CE

Presente direttiva

 

 

 

Articolo 1  

Art. 1  

Ambito di applicazione 

Articolo 2  

Art. 2  

Definizioni 

Articolo 3  

Art. 3  

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 

Articolo 4  

Art. 4  

Procedura di autorizzazione 

-  

Art. 5  

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti 

Articolo 5  

Art. 6  

Norme tecniche 

Articolo 6  

Art. 7  

Designazione dei gestori del sistema di trasporto 

Articolo 7  

Art. 8  

Compiti dei gestori del sistema di trasporto 

-  

Art. 9  

Separazione dei gestori del sistema di trasporto 

Articolo 8  

Art. 10  

Riservatezza dei gestori del sistema di trasporto 

Articolo 9, paragrafo 1  

Art. 11  

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione 

Articolo 10  

Art. 12  

Compito dei gestori del sistema di distribuzione 

-  

Art. 13  

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione 

Articolo 11  

Art. 14  

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione 

-  

Art. 15  

Gestore di un sistema combinato 

Articolo 12  

Art. 16  

Diritto di accedere alla contabilità 

Articolo 13  

Art. 17  

Separazione della contabilità 

Articoli 14-16  

Art. 18  

Accesso dei terzi al sistema 

-  

Art. 19  

Accesso allo stoccaggio 

Articolo 23  

Art. 20  

Accesso alla rete di gasdotti upstream 

Articolo 17  

Art. 21  

Rifiuto dell'accesso 

-  

Art. 22  

Nuove infrastrutture 

Articoli 18 e 19  

Art. 23  

Apertura del mercato e reciprocità 

Articolo 20  

Art. 24  

Linee dirette 

Articolo 21, paragrafi 2 e 3 e articolo 22 

Art. 25  

Autorità di regolamentazione 

Articolo 24  

Art. 26  

Misure di salvaguardia 

Articolo 25  

Art. 27  

Deroghe per quanto riguarda gli impegni take or pay 

Articolo 26  

Art. 28  

Mercati emergenti e isolati 

-  

Art. 29  

Procedura di revisione 

-  

Art. 30  

Comitato 

Articoli 27 e 28  

Art. 31  

Relazione 

-  

Art. 32  

Abrogazioni 

Articolo 29  

Art. 33  

Attuazione della direttiva 

Articolo 30  

Art. 34  

Entrata in vigore 

Articolo 31  

Art. 35  

Destinatari 

 

Allegato A 

Misure sulla tutela dei consumatori 


Reg. (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004
Regolamento del Consiglio
relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
(«Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)

                                  

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24. Entrato in vigore il 18 febbraio 2004.

(2)  Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)  Vedi, il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del presente regolamento.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 83 e 308,

vista la proposta della Commissione (4),

visto il parere del Parlamento europeo (5),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (6),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detto regolamento è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2) Per la realizzazione delle finalità del trattato l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), assegna come obiettivo alla Comunità il compito di creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L'articolo 4, paragrafo 1, del trattato stabilisce che l'azione degli Stati membri e della Comunità è condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale principio risulta essenziale nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo del mercato interno.

(3) Il completamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria, l'allargamento dell'Unione europea e la riduzione degli ostacoli internazionali al commercio e agli investimenti porteranno ad una serie di profonde ristrutturazioni delle imprese, specie sotto forma di concentrazioni.

(4) Tali ristrutturazioni devono essere valutate positivamente nella misura in cui corrispondono alle esigenze di una concorrenza dinamica e possono aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità.

(5) Si dovrebbe tuttavia garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza. Il diritto comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle concentrazioni che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.

(6) Occorre quindi uno strumento giuridico specifico che consenta un controllo efficace di tutte le concentrazioni in funzione della loro incidenza sulla struttura della concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha consentito di sviluppare una politica comunitaria in questo campo. Oggi, tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno rifondere detto regolamento in un atto concepito per far fronte alle sfide di un mercato più integrato e del futuro allargamento dell'Unione europea. In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(7) Gli articoli 81 e 82, pur potendo essere applicati, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, a talune concentrazioni, non sono sufficienti a controllare tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 83 ma principalmente sull'articolo 308 del trattato, ai sensi del quale la Comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.

(8) Le disposizioni da adottare nel presente regolamento dovrebbero applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro. Tali concentrazioni dovrebbero, di norma, essere riesaminate esclusivamente a livello comunitario, applicando un sistema di sportello unico e conformemente al principio di sussidiarietà. Le concentrazioni che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli Stati membri.

(9) Occorre definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le concentrazioni che rivestono dimensione comunitaria. La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sull'applicazione delle soglie e dei criteri previsti, affinché il Consiglio, intervenendo a norma dell'articolo 202 del trattato, sia in grado di rivederli periodicamente, insieme alle disposizioni relative al rinvio prima della notificazione, alla luce dell'esperienza acquisita; occorre quindi che gli Stati membri comunichino alla Commissione dati statistici per la preparazione delle sue relazioni e di eventuali proposte di modifica. Le relazioni e le proposte della Commissione dovrebbero essere basate sulle pertinenti informazioni fornite regolarmente dagli Stati membri.

(10) Si dovrebbe considerare che una concentrazione abbia dimensione comunitaria quando il fatturato totale delle imprese interessate supera determinate soglie, e ciò indipendentemente dal fatto che le imprese che attuano la concentrazione abbiano o no nella Comunità la loro sede o il loro campo principale di attività, qualora vi svolgano attività sostanziali.

(11) Le regole che disciplinano il rinvio dell'esame delle concentrazioni dalla Commissione agli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione dovrebbero costituire un efficace meccanismo correttivo alla luce del principio di sussidiarietà; dette regole tutelano opportunamente gli interessi degli Stati membri in materia di concorrenza e tengono conto della necessità della certezza del diritto e del principio dello sportello unico.

(12) Le concentrazioni che non raggiungono le soglie stabilite nel presente regolamento sono scrutinabili nell'ambito di più sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni. La notifica multipla della medesima operazione accresce l'incertezza del diritto, gli adempimenti e i costi a carico delle imprese e può condurre a valutazioni divergenti. Occorre quindi sviluppare ulteriormente il sistema di rinvio delle concentrazioni dagli Stati membri interessati alla Commissione.

(13) La Commissione dovrebbe agire in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli Stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni.

(14) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di autorità pubbliche che esercitano le rispettive competenze in stretta cooperazione avvalendosi di meccanismi efficienti di scambio di informazioni e di consultazione al fine di assicurare che ogni caso sia trattato dall'autorità più appropriata, alla luce del principio di sussidiarietà, e al fine di evitare per quanto possibile notifiche multiple di una stessa concentrazione. Il rinvio di concentrazioni dalla Commissione agli Stati membri e viceversa dovrebbe essere effettuato in modo efficiente evitando, per quanto possibile, situazioni in cui una concentrazione formi oggetto di rinvio sia prima sia dopo la notificazione.

(15) La Commissione dovrebbe poter rinviare ad uno Stato membro le concentrazioni notificate di dimensione comunitaria che rischiano di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato, all'interno del suddetto Stato membro, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Quando la concentrazione incide sulla concorrenza in un simile mercato, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione dovrebbe essere tenuta a rinviare il caso, interamente o in parte, allo Stato membro interessato, su sua richiesta. Uno Stato membro dovrebbe poter rinviare alla Commissione una concentrazione che non ha dimensione comunitaria ma che incide sul commercio tra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza all'interno del suo territorio. Gli altri Stati membri altresì competenti per esaminare la concentrazione dovrebbero avere la facoltà di aderire alla richiesta. In tale ipotesi, al fine di assicurare l'efficienza e la prevedibilità del sistema, i termini nazionali dovrebbero essere sospesi fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al rinvio del caso. La Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare e trattare un caso di concentrazione per conto di uno o più Stati membri richiedenti.

(16) Alle imprese interessate dovrebbe essere garantita la possibilità di chiedere il rinvio alla Commissione o agli Stati membri prima della notifica della concentrazione così da migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema di controllo delle concentrazioni nella Comunità. In tale ipotesi, la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza dovrebbero decidere entro termini brevi e certi se debba essere effettuato un rinvio alla Commissione o agli Stati membri, assicurando così l'efficienza del sistema. La Commissione, su richiesta delle imprese interessate, dovrebbe poter rinviare ad uno Stato membro una concentrazione di dimensione comunitaria che può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di tale Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; le imprese interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a dimostrare che gli effetti della concentrazione sarebbero pregiudizievoli per la concorrenza. Una concentrazione non dovrebbe essere rinviata dalla Commissione ad uno Stato membro che abbia espresso il proprio dissenso a tale rinvio. Prima della notificazione alle autorità nazionali, le imprese interessate dovrebbero altresì avere la facoltà di chiedere il rinvio alla Commissione di una concentrazione che non ha dimensione comunitaria e può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri. Tali richieste di rinvio alla Commissione prima della notificazione sarebbero particolarmente pertinenti nei casi in cui la concentrazione inciderebbe sulla concorrenza oltre i confini di un solo Stato membro. Quando una concentrazione che può essere esaminata a norma delle legislazioni sulla concorrenza di tre o più Stati membri viene rinviata alla Commissione prima di una notificazione nazionale e nessuno Stato membro competente per esaminare il caso esprime il proprio dissenso, la Commissione dovrebbe acquisire la competenza esclusiva per l'esame della concentrazione e si dovrebbe ritenere che quest'ultima abbia dimensione comunitaria. Tale rinvio dagli Stati membri alla Commissione prima della notificazione non dovrebbe tuttavia essere effettuato qualora almeno uno Stato membro competente per esaminare il caso abbia espresso il proprio dissenso al rinvio.

(17) È opportuno conferire alla Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento.

(18) Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente regolamento. Gli Stati membri interessati devono intervenire rapidamente in tali circostanze; a causa della diversità delle legislazioni nazionali, il presente regolamento non può fissare un termine unico per l'adozione delle decisioni definitive a norma della legge nazionale.

(19) Inoltre, l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle concentrazioni di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo 296 del trattato e non osta a che gli Stati membri prendano misure appropriate per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli che sono presi in considerazione nel presente regolamento, purché queste misure siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.

(20) Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. È pertanto opportuno includere nel campo d'applicazione del presente regolamento tutte le imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma. È inoltre opportuno trattare come un'unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve.

(21) Il presente regolamento dovrebbe anche applicarsi quando le imprese interessate accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione. Le decisioni della Commissione che dichiarano le concentrazioni compatibili con il mercato comune in applicazione del presente regolamento dovrebbero riguardare automaticamente anche tali restrizioni, senza che la Commissione debba valutare queste ultime nei singoli casi. Tuttavia, su richiesta delle imprese interessate, la Commissione dovrebbe, nei casi che danno adito a reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti, valutare espressamente se qualche restrizione sia o no direttamente connessa alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessaria. Un caso dà adito a tale incertezza allorché presenta un quesito nuovo o non risolto, se il quesito non è trattato dalla pertinente comunicazione della Commissione in vigore o da una decisione della Commissione pubblicata.

(22) Nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili.

(23) Occorre stabilire se le concentrazioni di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune. Ciò facendo, la Commissione deve inquadrare la propria valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

(24) Per garantire che nel mercato comune viga un regime di concorrenza non falsata, in applicazione di una politica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

(25) Date le conseguenze che le concentrazioni possono avere nelle strutture di mercato oligopolistiche, è ancor più necessario mantenere una concorrenza effettiva in tali mercati. Molti mercati oligopolistici presentano una concorrenza vivace. Tuttavia, in determinate circostanze, le concentrazioni che comportano l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali reciprocamente esercitati dalle imprese partecipanti alla concentrazione, così come una riduzione della pressione concorrenziale sui restanti concorrenti possono, anche in assenza di una probabilità di coordinamento tra i membri dell'oligopolio, dar luogo ad ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva. Tuttavia, a tutt'oggi gli organi giurisdizionali comunitari non hanno espressamente interpretato il regolamento (CEE) n. 4064/89 nel senso che imponga l'obbligo di dichiarare incompatibili con il mercato comune le concentrazioni che danno luogo a tali effetti non coordinati. Pertanto, nell'interesse della certezza del diritto occorre precisare che il presente regolamento consente un controllo efficace di tutte le concentrazioni di questo tipo, prevedendo che qualsiasi concentrazione che ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale debba essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. La nozione di «ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva», di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dovrebbe essere interpretata come riguardante, al di là del concetto di posizione dominante, solo gli effetti anticoncorrenziali di una concentrazione risultante da un comportamento non coordinato di imprese che non avrebbero una posizione dominante sul mercato in questione.

(26) Un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, risulta, in linea generale, dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante. Al fine di preservare gli orientamenti desumibili da precedenti sentenze degli organi giurisdizionali europei e da decisioni della Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89, mantenendo nel contempo la coerenza con i criteri di determinazione del pregiudizio concorrenziale applicati dalla Commissione e dagli organi giurisdizionali comunitari con riguardo alla compatibilità delle concentrazioni con il mercato comune, il presente regolamento dovrebbe pertanto sancire il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare qualora ciò risulti dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

(27) Inoltre, occorre applicare i criteri di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato alle imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, se ed in quanto la loro costituzione ha come conseguenza una sensibile restrizione della concorrenza tra imprese che restano indipendenti.

(28) Per chiarire e spiegare il modo in cui la Commissione valuta le concentrazioni a norma del presente regolamento, è opportuno che la Commissione pubblichi orientamenti che stabiliscano un solido quadro economico di riferimento per la valutazione delle concentrazioni allo scopo di determinare se queste possano o meno essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

(29) Per determinare l'impatto di una concentrazione sulla concorrenza nel mercato comune, è opportuno tener conto di qualsiasi documentato e probabile guadagno di efficienza addotto dalle imprese interessate. È possibile che l'incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sulla concorrenza, e in particolare il pregiudizio potenziale per i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimenti produrre, e che di conseguenza la concentrazione stessa non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. La Commissione dovrebbe pubblicare degli orientamenti in merito alle condizioni alle quali è disposta a tener conto di considerazioni di efficienza nel valutare una concentrazione.

(30) Quando le imprese interessate modificano un progetto di concentrazione notificato, in particolare offrendo di assumere impegni per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, la Commissione dovrebbe poter dichiarare la concentrazione, così modificata, compatibile con il mercato comune. Gli impegni dovrebbero essere proporzionati al problema sotto il profilo della concorrenza e risolverlo interamente. È parimenti opportuno accettare impegni prima di iniziare un procedimento nei casi in cui il problema che sorge sotto il profilo della concorrenza è ben identificabile e può essere risolto facilmente. Si dovrebbe espressamente stabilire che la Commissione può subordinare la sua decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano in modo tempestivo ed efficace agli impegni assunti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. Occorre garantire, in tutto il corso del procedimento, la trasparenza e l'effettiva consultazione degli Stati membri e dei terzi interessati.

(31) La Commissione dovrebbe avere a sua disposizione strumenti adeguati per far rispettare gli impegni assunti e per affrontare le situazioni in cui non vi viene dato adempimento. In caso di mancato rispetto di una condizione imposta in una decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, non si verifica la situazione che rende la concentrazione compatibile con il mercato comune e la concentrazione, quale realizzata, non è pertanto autorizzata dalla Commissione. Di conseguenza, se realizzata, la concentrazione dovrebbe essere trattata come una concentrazione non notificata realizzata senza autorizzazione. Inoltre, qualora la Commissione abbia già constatato che in mancanza della condizione la concentrazione sarebbe incompatibile con il mercato comune, essa dovrebbe avere il potere di ordinare direttamente lo smembramento della concentrazione, in modo tale da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. In caso di inadempimento di un obbligo imposto dalla decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di revocare la propria decisione. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà di imporre adeguate sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto di condizioni o obblighi.

(32) Le concentrazioni possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva. Fatti salvi gli articoli 81 e 82 del trattato, un'indicazione in tal senso sussiste qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25% né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale.

(33) La Commissione dovrebbe essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le concentrazioni di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione di una concentrazione che sia stata dichiarata incompatibile con il mercato comune.

(34) Per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le concentrazioni di dimensione comunitaria dopo la conclusione dell'accordo, la comunicazione dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo. Dovrebbe essere possibile procedere alla notificazione anche quando le imprese interessate convincono la Commissione della loro intenzione di concludere un accordo per una concentrazione proposta e le dimostrano che il loro piano per la concentrazione proposta è sufficientemente concreto, per esempio, presentando un accordo di principio, un memorandum di intesa o una lettera di intenti firmati da tutte le imprese interessate o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l'accordo o l'offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria. La realizzazione della concentrazione dovrebbe essere sospesa fino all'adozione di una decisione definitiva della Commissione. Tuttavia dovrebbe essere possibile concedere una deroga dall'obbligo di sospensione, su domanda delle imprese interessate, se del caso. Nel decidere se concedere o meno una deroga la Commissione dovrebbe tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali la natura e la gravità dei danni che ne possono derivare per le imprese interessate dalla concentrazione o per terzi e la portata del pregiudizio che l'operazione potrebbe arrecare alla concorrenza. Nell'interesse della certezza del diritto, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata per quanto necessario.

(35) Si dovrebbero prevedere i termini entro i quali la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento nei confronti di una concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune della concentrazione stessa. Questi termini dovrebbero essere prorogati quando le imprese interessate offrono di assumere impegni per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, affinché vi sia tempo sufficiente per l'analisi e la verifica di mercato degli impegni proposti e per la consultazione degli Stati membri e dei terzi interessati. Dovrebbe anche essere possibile una proroga limitata dei termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva, affinché vi sia tempo sufficiente per l'esame del caso e la verifica dei fatti e degli argomenti presentati alla Commissione.

(36) La Comunità rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (7). Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi.

(37) Alle imprese interessate va dato il diritto ad essere sentite dalla Commissione una volta avviato il procedimento; i membri degli organi di direzione o di vigilanza e i rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché i terzi interessati, devono anch'essi avere l'occasione di essere ascoltati.

(38) Per poter valutare adeguatamente le concentrazioni, la Commissione deve disporre del potere di esigere tutte le informazioni e di svolgere tutte le ispezioni necessarie in tutta la Comunità. A tal fine, allo scopo di tutelare efficacemente la concorrenza, occorre ampliare i poteri d'indagine della Commissione. La Commissione dovrebbe in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni.

(39) Nel corso delle ispezioni, gli agenti incaricati dalla Commissione dovrebbero poter chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione stessa; essi dovrebbero anche poter apporre sigilli durante le ispezioni, in particolare qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia stata realizzata una concentrazione senza notificazione della medesima, che siano state fornite informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alla Commissione o che le imprese o persone interessate non abbiano rispettato una delle condizioni o degli obblighi imposti con decisione della Commissione. In ogni caso, i sigilli dovrebbero essere apposti solo in circostanze eccezionali e per il tempo strettamente necessario per l'ispezione, di norma non più di 48 ore.

(40) Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia, è inoltre utile definire la portata del controllo che l'autorità giudiziaria nazionale può esercitare quando autorizza, come previsto dalla legislazione nazionale a titolo cautelativo, il ricorso alla forza pubblica allo scopo di superare l'eventuale opposizione di un'impresa a un'ispezione, compresa l'apposizione di sigilli, ordinata mediante decisione della Commissione. Dalla giurisprudenza si evince che l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione ulteriori informazioni che le sono necessarie per esercitare il suo controllo e senza le quali potrebbe rifiutare la sua autorizzazione. La giurisprudenza conferma inoltre la competenza dei giudici nazionali a vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali che disciplinano il ricorso a misure coercitive. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero prestare la loro attiva collaborazione all'esercizio dei poteri d'indagine della Commissione.

(41) Nell'ottemperare alle decisioni della Commissione, le imprese e persone interessate non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso delle infrazioni, ma sono in ogni caso tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare, a loro carico o a carico di altri, l'esistenza di un'infrazione.

(42) Nell'interesse della trasparenza, a tutte le decisioni della Commissione che non siano di natura puramente procedurale andrebbe assicurata un'ampia pubblicità. Pur garantendo l'esercizio dei diritti di difesa delle imprese interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare il segreto aziendale. Si dovrebbe inoltre garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete e con le autorità competenti di paesi terzi.

(43) L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe poter essere assicurata, se del caso, mediante ammende e penalità di mora periodiche. Al riguardo si dovrebbe attribuire alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 229 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito.

(44) Si dovrebbe prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei paesi terzi le concentrazioni alle quali partecipano imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità. Si dovrebbe altresì prevedere la possibilità per la Commissione di ricevere dal Consiglio un mandato di negoziazione appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio per dette imprese.

(45) Il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di informare o consultare i loro rappresentanti riconosciuti a norma del diritto comunitario e nazionale.

(46) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di stabilire le disposizioni di esecuzione del presente regolamento conformemente alle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Per l'adozione di tali disposizioni di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri, secondo quanto specificato all'articolo 23,

ha adottato il presente regolamento:

                       

(4)  Pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2003, n. C 20.

(5)  Parere reso il 9 ottobre 2003.

(6)  Parere reso il 24 ottobre 2003.

(7)  Pubblicata nella G.U.C.E. 18 dicembre 2000, n. C 364.

 

Articolo 1

Campo d'applicazione.

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 22.

2. Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e

b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

3. Una concentrazione che non supera le soglie stabilite al paragrafo 2 è tuttavia di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;

b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e

d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

4. Sulla base di dati statistici che possono essere comunicati regolarmente dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione delle soglie e dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 1° luglio 2009 e può presentare proposte a norma del paragrafo 5.

5. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 4 e su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riesaminare le soglie e i criteri di cui al paragrafo 3.

 

 

Articolo 2

Valutazione delle concentrazioni.

1. Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate conformemente agli obiettivi del presente regolamento e alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza effettiva o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;

b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.

2. Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune.

4. Se e in quanto la costituzione di un'impresa comune che costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento viene valutato sulla base dei criteri di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato, al fine di stabilire se l'operazione sia compatibile o meno con il mercato comune.

5. In tale valutazione, la Commissione tiene conto segnatamente:

- della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato,

- della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi di cui trattasi.

 

 

Articolo 3

Definizione di concentrazione.

1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure

b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese.

2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

3. Il controllo è acquisito dalla persona o dall'impresa o dal gruppo di persone o di imprese: a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

4. La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, è considerata come una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

5. Non si ha concentrazione quando:

a) un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la Commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustifichino l'impossibilità ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;

b) il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

c) le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono realizzate da società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, in particolare tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

 

 

Articolo 4

Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti.

1. Le concentrazioni di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell'accordo, la comunicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o l'acquisizione di una partecipazione di controllo.

La notificazione è ammessa anche quando le imprese interessate dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l'accordo o l'offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria.

Ai fini del presente regolamento il termine «concentrazione notificata» comprende anche i progetti di concentrazione notificati ai sensi del secondo comma. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, il termine «concentrazione» comprende anche i progetti di concentrazione ai sensi del secondo comma.

2. Le concentrazioni consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune. Negli altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

3. La Commissione, quando constata che una concentrazione notificata rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi delle imprese interessate, il loro paese d'origine, il tipo di concentrazione, nonché i settori economici interessati. La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

4. Prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato membro in questione.

La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri. Lo Stato membro di cui alla richiesta motivata, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, esprime il suo consenso o il suo dissenso in merito al rinvio del caso. Se tale Stato membro non prende posizione entro questo termine, si considera che abbia espresso il suo consenso.

A meno che detto Stato membro non esprima il suo dissenso, la Commissione, se ritiene che un simile mercato distinto esista effettivamente e che la concentrazione possa incidere in misura significativa sulla concorrenza in tale mercato può decidere di rinviare il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

La decisione di rinviare o meno il caso a norma del terzo comma è adottata entro 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta motivata da parte della Commissione. La Commissione informa della sua decisione gli altri Stati membri e le persone o le imprese interessate. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia adottato una decisione di rinvio del caso come chiesto dalle persone o imprese interessate.

Se la Commissione decide o si considera che abbia deciso, conformemente ai commi terzo e quarto, di rinviare interamente il caso non si procede alla notificazione di cui al paragrafo 1 e si applica la legislazione nazionale sulla concorrenza. Si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 6 a 9 dell'articolo 9.

5. Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri, le persone o imprese di cui al paragrafo 2 possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri.

Qualsiasi Stato membro competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata, esprimere il suo dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso.

Qualora almeno uno di tali Stati membri abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro il termine di 15 giorni lavorativi, il caso non viene rinviato. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri e le persone o imprese interessate dei casi in cui sia stato espresso un dissenso.

Qualora nessuno Stato membro abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro 15 giorni lavorativi, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria e si procede alla sua notificazione alla Commissione conformemente ai paragrafi 1 e 2. In questi casi, nessuno Stato membro applica alla concentrazione la propria legislazione nazionale sulla concorrenza.

6. Entro il 1° luglio 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5. In seguito a tale relazione e su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può rivedere i paragrafi 4 e 5.

 

 

Articolo 5

Calcolo del fatturato.

1. Il fatturato totale ai sensi del presente regolamento comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione.

3. Il fatturato è sostituito:

a) per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi su titoli:

- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

- proventi di partecipazioni,

- proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii) proventi per commissioni;

iv) profitti da operazioni finanziarie;

v) altri proventi di gestione.

Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nella Comunità o in uno Stato membro comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell'istituto interessato avente sede nella Comunità o nello Stato membro in questione, a seconda del caso;

b) per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), e la frase conclusiva di tali due paragrafi, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro.

4. Salvo restando il paragrafo 2, il fatturato di un'impresa interessata ai sensi del presente regolamento risulta dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:

a) l'impresa interessata;

b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente;

i) o di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio; o

ii) del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o

iii) del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

iv) del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

e) quelle imprese nelle quali una o più imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).

5. Se talune imprese partecipanti alla concentrazione dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b), occorre, ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai fini del presente regolamento:

a) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) ad e);

b) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza. Questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate.

 

 

Articolo 6

Esame della notificazione e avvio del procedimento.

1. La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

a) se essa conclude che la concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante decisione;

b) se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie;

c) fatto salvo il paragrafo 2, se la Commissione constata che la concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare il procedimento. Fatto salvo l'articolo 9, ciascun procedimento si conclude mediante una decisione conformemente all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, a meno che le imprese interessate non abbiano dimostrato, in maniera soddisfacente per la Commissione, di aver abbandonato la concentrazione.

2. Se la Commissione constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, una concentrazione notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).

La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b), può essere subordinata dalla Commissione a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

3. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a) o b):

a) quando la decisione sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode; o

b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la Commissione può adottare una decisione a norma del paragrafo 1, senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

5. La Commissione informa senza indugio della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

 

 

Articolo 7

Sospensione della concentrazione.

1. Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all'articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

2. Il paragrafo 1 non osta alla esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 3, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

a) la concentrazione sia notificata senza ritardo alla Commissione a norma dell'articolo 4; e

b) l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.

3. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto tra l'altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica che dopo la transazione.

4. La validità di ogni transazione realizzata non rispettando il paragrafo 1 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3, o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

Tuttavia il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, ad esempio una borsa valori, salvo che gli acquirenti e i venditori sappiano o siano in grado di sapere che la transazione è realizzata non rispettando il paragrafo 1.

 

 

Articolo 8

Poteri di decisione della Commissione.

1. Se la Commissione accerta che una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

2. Se la Commissione accerta che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

La Commissione può subordinare la decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3. Se la Commissione accerta che una concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non risponde ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4. Se la Commissione accerta che una concentrazione

a) è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; o

b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione soddisfarebbe il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non soddisfarebbe i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato.

La Commissione può:

- ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell'entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. Qualora la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la Commissione può prendere qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione,

- ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.

Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta.

5. La Commissione può adottare misure provvisorie idonee a ripristinare o mantenere una concorrenza effettiva se una concentrazione:

a) è stata realizzata contravvenendo all'articolo 7 e non è stata ancora presa una decisione in merito alla sua compatibilità con il mercato interno;

b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, del presente articolo;

c) è già stata realizzata ed è dichiarata incompatibile con il mercato comune.

6. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 o 2:

a) quando la dichiarazione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode; o

b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

7. La Commissione può adottare una decisione a norma dei paragrafi da 1 a 3 senza essere vincolata ai termini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nei casi in cui:

a) accerta che una concentrazione è stata realizzata:

i) contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); o

ii) contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 e conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione susciterebbe seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune; o

b) è stata revocata una decisione a norma del paragrafo 6.

8. La Commissione informa senza ritardo della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

 

 

Articolo 9

Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri.

1. La Commissione può, mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata, alle seguenti condizioni.

2. Entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica uno Stato membro, di sua iniziativa o su invito della Commissione, può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che una concentrazione.

a) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o

b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

a) tratta essa stessa il caso conformemente al presente regolamento; o

b) rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

Se al contrario ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esista, la Commissione prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato e provvede a trattare essa stessa il caso conformemente al presente regolamento.

Se uno Stato membro informa la Commissione, a norma del paragrafo 2, lettera b), che una concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio a norma del paragrafo 3 interviene:

a) di norma entro il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non ha avviato un procedimento; o

b) entro il termine di 65 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), senza intraprendere i passi preliminari per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

5. Se, entro il termine di 65 giorni lavorativi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un sollecito da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio ai sensi del paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo 4, lettera b), si considera che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

6. L'autorità competente dello Stato membro interessato decide sul caso senza indebito ritardo.

Entro 45 giorni lavorativi a decorrere dal rinvio da parte della Commissione, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate dell'esito di una valutazione preliminare sotto il profilo della concorrenza e delle eventuali ulteriori misure che propone di adottare. Lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, sospendere tale termine qualora le imprese interessate non gli abbiano fornito le informazioni necessarie, come previsto dalla legislazione nazionale sulla concorrenza.

Se la legislazione nazionale richiede una notifica, il termine di 45 giorni lavorativi decorre dal giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento di una notifica completa da parte dell'autorità competente di detto Stato membro.

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato interessato.

9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può proporre ricorso alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 243 del trattato, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

 

 

Articolo 10

Termini per l'avvio del procedimento e per le decisioni.

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, intervengono entro 25 giorni lavorativi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.

Il suddetto termine è portato a 35 giorni lavorativi se la Commissione riceve una richiesta da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, o se le imprese interessate offrono di assumere impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

2. Le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 o 2, relative alle concentrazioni notificate devono intervenire non appena risultino eliminati i seri dubbi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), segnatamente a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 7, le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, relative alle concentrazioni notificate, intervengono entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento. Il suddetto termine è portato a 105 giorni lavorativi se le imprese interessate offrono di assumere impegni, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, a meno che tali impegni siano stati proposti entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento.

I termini di cui al primo comma sono inoltre prorogati se le parti notificanti presentano una richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Le parti notificanti possono presentare una sola richiesta in tal senso. Parimenti, in qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento, i termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo delle parti notificanti. La durata totale di qualsiasi proroga o insieme di proroghe concesse a norma del presente comma non può superare i 20 giorni lavorativi.

4. I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 sono eccezionalmente sospesi qualora la Commissione, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, abbia dovuto chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare un'ispezione mediante decisione in virtù dell'articolo 13.

Il primo comma si applica anche al termine di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b).

5. Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione assoggettata al termine fissato dal presente articolo, la Commissione riesamina l'operazione di concentrazione al fine di adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

La concentrazione è riesaminata alla luce delle condizioni attuali del mercato.

Le parti notificanti procedono ad una nuova notificazione o integrano la notifica originaria, senza ritardo, se la notifica originaria è diventata incompleta perché si sono verificati cambiamenti nelle condizioni di mercato o riguardo alle informazioni fornite. Se non si sono verificati cambiamenti del genere, le parti lo dichiarano formalmente senza ritardo.

I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle informazioni complete mediante una nuova notificazione, una notificazione integrativa o una dichiarazione ai sensi del terzo comma.

I commi secondo e terzo si applicano anche nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 7.

6. Se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, si considera che la concentrazione sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

 

 

Articolo 11

Richiesta di informazioni.

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie.

2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 del presente regolamento nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

3. Quando la Commissione chiede mediante decisione ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese di comunicare informazioni, essa indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse. Essa indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 14 e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 15. Essa indica infine che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome delle imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, di imprese o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Le persone debitamente autorizzate possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. La Commissione trasmette senza ritardo copia di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 3 alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o ha sede l'impresa o l'associazione di imprese e all'autorità competente dello Stato membro il cui territorio è interessato. Su specifica richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione trasmette altresì a tale autorità le copie delle semplici domande di informazioni riguardanti una concentrazione notificata.

6. Su richiesta della Commissione i governi e le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento.

7. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine. All'inizio dell'audizione, che può avvenire per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo del colloquio.

Se l'audizione non si svolge nei locali della Commissione o per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione ne informa in anticipo l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se l'autorità competente dello Stato membro interessato lo richiede, i funzionari di tale autorità possono assistere gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate a svolgere l'audizione.

 

 

Articolo 12

Ispezioni effettuate dalle autorità degli Stati membri.

1. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono alle ispezioni che la Commissione ritiene opportune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4. I funzionari delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere alle ispezioni o le persone da esse autorizzate o nominate esercitano i loro poteri conformemente alla loro legislazione nazionale.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione, assistere i funzionari dell'autorità interessata.

 

 

Articolo 13

Poteri di ispezione della Commissione.

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;

b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

d) apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;

e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 per il caso in cui i libri e gli altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti. La Commissione, in tempo utile prima dell'ispezione, ne dà annuncio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere compiuta.

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 14 e 15, nonché che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate devono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6. Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone a un'ispezione, compresa l'apposizione di sigilli su locali, libri o documenti aziendali, ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

7. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'assistenza prevista dal paragrafo 6, si provvede a chiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

8. Quando viene chiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che gli atti coercitivi previsti non siano né arbitrari né sproporzionati rispetto allo scopo dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate riguardanti l'oggetto dell'ispezione. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.

 

Articolo 14

Ammende.

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1% del fatturato totale dell'impresa o associazione di imprese interessata ai sensi dell'articolo 5 quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in una richiesta, dichiarazione, notificazione o integrazione ad una notificazione presentata in conformità dell'articolo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, o dell'articolo 22, paragrafo 3;

b) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;

c) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o non forniscano le informazioni entro il termine stabilito;

d) presentino in maniera incompleta, nel corso delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 13, i libri o altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti o rifiutino di sottoporsi ad un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

e) in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e):

- forniscano una risposta inesatta o fuorviante,

- omettano di correggere entro il termine fissato dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un loro dipendente, o

- non forniscano o si rifiutino di fornire una risposta completa su fatti inerenti all'oggetto e allo scopo di un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4; f) siano stati infranti i sigilli apposti dagli agenti o dalle persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dall'impresa interessata, quale definita all'articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) omettano di notificare una concentrazione conformemente all'articolo 4 e all'articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall'articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3,

b) realizzino una concentrazione violando l'articolo 7,

c) realizzino una concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune mediante una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non si conformino alle misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5,

d) non osservino una condizione o un onere imposti mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell'infrazione.

4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 non hanno carattere penale.

 

 

 

Articolo 15

Penalità di mora.

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato dall'impresa o associazione di imprese interessata, ai sensi dell'articolo 5, per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

a) fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3;

b) sottoporsi ad un'ispezione che essa ha ordinato mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4;

c) osservare un onere imposto mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma; o

d) conformarsi alle misure imposte da una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5.

2. Quando le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), hanno adempiuto all'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare totale definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

 

 

Articolo 16

Controllo della Corte di giustizia.

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 229 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

 

 

Articolo 17

Segreto d'ufficio.

1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo, per l'indagine o per l'audizione per il quale sono state richieste.

2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

 

 

Articolo 18

Audizione degli interessati e dei terzi.

1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, nonché dagli articoli 14 o 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase del procedimento sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 5, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione.

3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento del procedimento i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Qualora persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, chiedano di essere sentiti, la loro domanda viene accolta.

 

 

Articolo 19

Collegamento con le autorità degli Stati membri.

1. La Commissione trasmette entro 3 giorni lavorativi alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha emesso a norma del presente regolamento. Questi documenti comprendono gli impegni che le imprese hanno offerto di assumere nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma sull'articolo 6, paragrafo 2, o sull'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

2. La Commissione conduce i procedimenti previsti dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del succitato articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi del procedimento fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.

3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 o 15 ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno dei rappresentanti di ciascuno Stato membro deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare della decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate alla concentrazione.

6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere è redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.

7. La Commissione comunica il parere del comitato consultivo, insieme alla decisione, ai destinatari della decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

 

 

Articolo 20

Pubblicazione delle decisioni.

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 e 15, ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, unitamente al parere del comitato consultivo.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

 

 

Articolo 21

Applicazione del presente regolamento e competenza.

1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni quali definite dall'articolo 3, e i regolamenti (CE) n. 1/2003, (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio non sono applicabili, fuorché per imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti.

2. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

3. Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria.

Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, e di prendere, dopo il rinvio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.

4. Nonostante i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.

Sono considerati interessi legittimi ai sensi del primo comma la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.

Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che i provvedimenti de cui sopra possano essere presi. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro 25 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione.

 

 

Articolo 22

Rinvio alla Commissione.

1. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato.

2. La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale.

Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso, secondo la procedura di cui al presente articolo, dove deve essere esaminata la concentrazione. Non appena uno Stato membro abbia informato la Commissione e le imprese interessate del fatto che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei suoi termini nazionali.

3. La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta.

La Commissione informa della sua decisione tutti gli Stati membri e le imprese interessate e può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell'articolo 4.

Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall'applicare ulteriormente alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

4. Quando la Commissione esamina una concentrazione in applicazione del paragrafo 3, si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 5, 6 e da 8 a 21. L'articolo 7 si applica nella misura in cui l'operazione di concentrazione non è stata realizzata alla data nella quale la Commissione informa le imprese interessate che la richiesta è stata presentata.

Se non è prescritta una notificazione in applicazione dell'articolo 4, il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, per l'avvio di un procedimento decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Commissione ha informato le imprese interessate della sua decisione di esaminare la concentrazione in applicazione del paragrafo 3.

5. La Commissione può informare uno o più Stati membri che ritiene che una concentrazione soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1. In questi casi la Commissione può invitare lo Stato o gli Stati membri in questione a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1.

 

 

Articolo 23

Disposizioni d'esecuzione.

1. La Commissione è autorizzata a stabilire, secondo la procedura di cui al paragrafo 2:

a) disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di presentazione delle notificazioni e delle richieste di cui all'articolo 4;

b) disposizioni di esecuzione riguardanti i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e degli articoli 7, 9, 10 e 22;

c) la procedura e i termini per la presentazione e l'adempimento degli impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2;

d) disposizioni di esecuzione riguardanti le audizioni a norma dell'articolo 18.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri.

a) La Commissione sente il comitato consultivo prima di pubblicare progetti di disposizioni di esecuzione e prima di adottare tali disposizioni.

b) La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito deve essere allegato un progetto delle disposizioni di esecuzione. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione.

c) Il comitato consultivo emette un parere sul progetto di disposizioni di esecuzione, eventualmente procedendo a votazione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato.

 

 

Articolo 24

Relazioni con i paesi terzi.

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle concentrazioni, quali sono definite all'articolo 3, in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda le concentrazioni nei paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.

3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità un trattamento analogo a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento analoghe per le imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità.

4. Fatto salvo l'articolo 307 del trattato, le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi che incombono alla Comunità o agli Stati membri in virtù di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

 

 

Articolo 25

Abrogazioni.

1. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, il regolamento (CEE) n. 4064/89 e il regolamento (CE) n. 1310/97 sono abrogati con effetto dal 1° maggio 2004.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato.

 

 

Articolo 26

Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile dal 1° maggio 2004.

2. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio continua ad applicarsi alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate mediante acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prima della data di applicazione del presente regolamento, fatte salve, in particolare, le disposizioni in materia di applicabilità di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1310/97.

3. Per le concentrazioni alle quali il presente regolamento si applica in virtù di un accordo di adesione, la data di adesione sostituisce la data di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY

 

Tabella di concordanza

Allegato

 

Regolamento (CEE) n. 4064/89

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

-

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1, prima frase

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase

-

-

Articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

-

Articolo 4 da paragrafo 4 a paragrafo 6

Articolo 5 da paragrafo 1 a paragrafo 3

Articolo 5 da paragrafo 1 a paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, parole introduttive

Articolo 5, paragrafo 4, parole introduttive

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), parole introduttive

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), parole introduttive

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), primo trattino

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto i)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto ii)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), quarto trattino

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto iv)

Articolo 5, paragrafo 4, lettere c), d) ed e)

Articolo 5, paragrafo 4, lettere c), d) ed e)

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 6, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), prima frase

Articolo 6 da paragrafo 2 a paragrafo 5

Articolo 6 da paragrafo 2 a paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), seconda frase

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

-

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 7

-

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 9 da paragrafo 1 a paragrafo 9

Articolo 9 da paragrafo 1 a paragrafo 9

Articolo 9, paragrafo 10

-

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, prima frase

-

Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

-

Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4, primo comma

-

Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 5, primo e quarto comma

-

Articolo 10, paragrafo 5, secondo, terzo e quinto comma

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

-

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 4, prima frase

-

Articolo 11, paragrafo 4, seconda e terza frase

Articolo 11, paragrafo 5, prima frase

-

Articolo 11, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

-

Articolo 11, paragrafi 6 e 7

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, parole introduttive

 

Articolo 13, paragrafo 2, parole introduttive

 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4, prima e seconda frase

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4, terza frase

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5, prima frase

-

Articolo 13, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 13, paragrafo 6, prima frase

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 6, seconda frase

-

-

Articolo 13, paragrafi 7 e 8

Articolo 14, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 14, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

-

Articolo 14, paragrafo 1, lettere e) e f)

Articolo 14, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 14, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 15, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 15, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articoli da 16 a 20

Articoli da 16 a 20

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 3

-

-

Articolo 22 da paragrafo 1 a paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 45

Articolo 22, paragrafo 5

-

-

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 23

Articolo 23, paragrafo 1

-

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 24

-

Articolo 25

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

-

Allegati

 


Normativa comparata

 


 

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger et portant application de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier

                                         

J.O n° 304 du 31 décembre 2005 page 20779, texte n° 45, Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux

 

NOR: ECOX0508949D

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 45, 57, 58 et 296 ;

Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;

Vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment son article 21, § 4 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des douanes, notamment son article 459 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 151-3 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est inséré au titre V du livre Ier du code monétaire et financier (partie réglementaire) un chapitre III intitulé « Investissements étrangers soumis à autorisation préalable » et comprenant les articles R. 153-1 à R. 153-12 dont la teneur suit.

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux investissements étrangers

en provenance de pays tiers

 

Article 2

Il est inséré au chapitre III du titre V du livre Ier du même code une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions relatives aux investissements étrangers

en provenance de pays tiers

« Art. R. 153-1. - Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :

« 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;

« 2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;

« 3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

« Art. R. 153-2. - Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat non membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :

« 1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent ;

« 2° Activités réglementées de sécurité privée ;

« 3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et de prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;

« 4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ;

« 5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

« 6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;

« 7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;

« 8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« 9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément au décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

« 10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

« 11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus. »

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux investissements en provenance

des Etats membres de la Communauté européenne

 

Article 3

Il est inséré au chapitre III du titre V du livre Ier du même code une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux investissements en provenance

des Etats membres de la Communauté européenne

« Art. R. 153-3. - Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :

« 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

« 2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

« Art. R. 153-4. - Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.

« Art. R. 153-5. - Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :

« 1° Activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

« 2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :

« a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ;

« b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;

« c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

« 3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement :

« a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;

« b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,

et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;

« 4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;

« 5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;

« 6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ;

«7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 22 juin 2000 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale. »

 

 

Chapitre III

Dispositions communes

 

Article 4

Il est inséré au chapitre III du titre V du livre Ier du même code une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. R. 153-6. - I. - L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire.

« L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.

« II. - Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

« III. - Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.

« Art. R. 153-7. - Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.

« Art. R. 153-8. - Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

« Art. R. 153-9. - Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.

« Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, la sécurité d'approvisionnement ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

« Dans le cas où l'activité au titre de laquelle l'autorisation est requise n'est exercée qu'à titre accessoire, le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la cession de cette activité à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.

« Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité.

« Art. R. 153-10. - Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :

« 1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal ;

« 2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :

« a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ;

« b) La sécurité d'approvisionnement ne serait pas garantie ;

« c) Serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

« Art. R. 153-11. - Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.

« Art. R. 153-12. - Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds. »

 

Article 5

Sont insérés au chapitre V du titre VI du livre Ier du même code (partie réglementaire) les articles R. 165-1 et R. 165-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 165-1. - Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.

« Art. R. 165-2. - Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe. »

 

Article 6

Aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 du même code, les mots : « et des articles 7 à 9 du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger » sont supprimés.

 

Article 7

Le décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger est abrogé.

 

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

 

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

 

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

 

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

 

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de Robien

 

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

 

 

 


Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition

NOR: ECOX0500226L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la compétence

et aux pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers

 

Article 1

L'article L. 433-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1. - I. - Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

« II. - Ces règles s'appliquent également aux offres publiques visant des instruments financiers émis par une société dont le siège statutaire est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France lorsque les titres de capital de cette société auxquels sont attachés des droits de vote :

« 1° Ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Etat sur le territoire duquel la société a son siège statutaire et

« 2° Ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen pour la première fois en France.

« Lorsque la première admission mentionnée au 2° est intervenue simultanément dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne concernés. A défaut, lorsque cette déclaration n'est pas intervenue dans les quatre semaines suivant le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles mentionnées au I lorsqu'elle a été déclarée autorité compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.

« Lorsque la première admission mentionnée au 2° intervient simultanément dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen après le 20 mai 2006, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles lorsqu'elle a été déclarée compétente pour le contrôle de l'offre par la société qui fait l'objet de l'offre.

« Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la société qui fait l'objet de l'offre et qui déclare l'Autorité des marchés financiers autorité compétente pour le contrôle de l'offre en informe cette dernière, qui rend cette décision publique.

« III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles mentionnées au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est établi hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer les conditions dans lesquelles les règles prévues au I s'appliquent aux offres publiques visant des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui le gère.

« V. - Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif.

« Une information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre peut être refusé. »

 

Article 2

I. - Le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt de l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Dans les I et II de l'article L. 433-3 et dans le I de l'article L. 433-4 du même code, les mots : « une société dont les actions » sont remplacés par les mots : « une société dont le siège social est établi en France et dont les actions ».

III. - Dans les I et II de l'article L. 433-3 et dans le I de l'article L. 433-4 du même code, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

IV. - Le IV de l'article L. 433-3 du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique. »

 

Article 3

Dans le IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, les mots : « de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 ».

 

Article 4

Après l'article L. 233-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-10-1. - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. »

 

Article 5

L'article L. 433-4 du code monétaire et financier est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation mentionnée au II. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné.

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés. »

 

Chapitre II

Dispositions relatives à l'amélioration de l'information

des actionnaires et des salariés

 

Article 6

Après l'article L. 225-100-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-100-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-100-3. - Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport visé à l'article L. 225-100 expose et, le cas échéant, explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique :

« 1° La structure du capital de la société ;

« 2° Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ;

« 3° Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ;

« 4° La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci ;

« 5° Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ;

« 6° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ;

« 7° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à la modification des statuts de la société ;

« 8° Les pouvoirs du conseil d'administration ou du directoire, en particulier l'émission ou le rachat d'actions ;

« 9° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ;

« 10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou du directoire ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique. »

 

Article 7

L'article L. 432-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent code. Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.

« Si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 422-3 du présent code, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article L. 422-3 précité, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet au chef de l'entreprise faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même au personnel sans délai.

« Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information et avant la date de convocation de l'assemblée générale réunie en application de l'article L. 233-32 du code de commerce, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de ladite société. Il prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6. » ;

2° Dans le sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».

 

Article 8

Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du travail, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatrième et cinquième alinéas ».

 

Article 9

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

 

Article 10

Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du code du travail, les mots : « offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange » sont remplacés par les mots : « offre publique d'acquisition », et les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième alinéas ».

 

Chapitre III

Dispositions visant à assurer

un traitement égal aux entreprises

 

Article 11

Le chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 5 intitulée : « Des offres publiques d'acquisition ».

 

Article 12

Il est inséré, dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, un article L. 233-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-32. - I. - Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.

« II. - Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique.

« L'assemblée générale peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons pouvant être émis.

« La délégation peut également prévoir la fixation de conditions relatives à l'obligation ou à l'interdiction, pour le conseil d'administration ou le directoire, de procéder à l'émission et à l'attribution gratuite de ces bons, d'y surseoir ou d'y renoncer. La société visée porte à la connaissance du public, avant la clôture de l'offre, son intention d'émettre ces bons.

« Les conditions d'exercice de ces bons, qui doivent être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.

« III. - Toute délégation d'une mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique.

« Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale. »

 

Article 13

Il est inséré, dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, un article L. 233-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-33. - Les dispositions de l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes. Toutefois, les dispositions de l'article L. 233-32 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de cet article ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre. Toute contestation portant sur l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers.

« Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32 ; dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. »

 

Article 14

Il est inséré dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce un article L. 233-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-34. - Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions statutaires au transfert d'actions de la société sont inopposables à l'auteur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre. »

 

Article 15

Il est inséré dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce un article L. 233-35 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-35. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions au transfert d'actions de la société sont inopposables à l'auteur de l'offre, en période d'offre publique. »

 

Article 16

Il est inséré dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce un article L. 233-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-36. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou d'autoriser toute mesure susceptible de faire échouer l'offre. »

Article 17

Il est inséré dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce un article L. 233-37 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-37. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou d'autoriser toute mesure susceptible de faire échouer l'offre. »

 

Article 18

L'article L. 225-125 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets de la limitation mentionnée à l'alinéa précédent, prévue dans les statuts d'une société qui fait l'objet d'une offre publique et dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée par l'offre supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au moins égale à celle requise pour modifier les statuts, et dans la limite des trois quarts. »

 

Article 19

Il est inséré, dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, un article L. 233-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-38. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sans pouvoir atteindre le seuil prévu par le dernier alinéa de l'article L. 225-125. »

 

Article 20

Il est inséré, dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, un article L. 233-39 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-39. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

 

 

Article 21

Il est inséré, dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, un article L. 233-40 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-40. - Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39, elle en informe l'Autorité des marchés financiers, qui rend cette décision publique. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

 

Article 22

I. - L'article L. 225-129-3 du code de commerce est abrogé.

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à l'article L. 225-129-3 du code de commerce est remplacée par la référence à l'article L. 233-32 du même code.

III. - L'article L. 433-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 433-2. - En période d'offre publique, les mesures dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre et les restrictions au transfert d'actions et au droit de vote sont régies par les articles L. 233-32 à L. 233-40 du code de commerce. »

 

Chapitre IV

Dispositions diverses

 

Article 23

L'article L. 235-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-2-1. - Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées. »

 

Article 24

La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière est ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant, lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou aux mutuelles régies par le code de la mutualité. » ;

2° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs, d'une part, aux entreprises régies par le code des assurances et, d'autre part, aux mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et du Conseil supérieur de la mutualité. »

 

Article 25

I. - L'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est ratifiée.

II. - Les 2° et 3° du I de l'article 1er de la même ordonnance sont abrogés.

III. - Dans l'article L. 121-16 du code de la consommation, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».

IV. - L'article L. 121-16 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers.»

V. - L'article L. 121-17 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4°.

VI. - Au début du 4° de l'article L. 121-20-10 du même code, les mots : « L'information relative à l'existence ou à l'absence » sont remplacés par les mots : « L'existence ou l'absence ».

VII. - Dans le 5° du III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, le mot : « rétractation » est remplacé par le mot : « renonciation ».

VIII. - L'article L. 341-15 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16 ».

IX. - L'article L. 341-16 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

« 1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;

« 2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;

2° Le premier alinéa du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.

« Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.

« Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.

« Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.

« La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter. » ;

3° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation. » ;

4° Le V est abrogé.

X. - Dans la première phrase de l'article L. 343-2 du même code, les mots : « sont en outre applicables les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III, à l'exception de l'article L. 341-16 » sont supprimés.

XI. - Dans le 2° de l'article L. 353-1 du même code, les mots : « définie à l'article L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-1 ».

XII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er décembre 2005.

 

Article 26

I. - L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant la partie législative du code monétaire et financier est ratifiée.

II. - L'article L. 131-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1. - Dans le présent chapitre, le terme : "banquier désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. »

III. - Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par deux articles L. 213-6-1 et L. 213-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-6-1. - Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt.

« Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.

« Art. L. 213-6-2. - La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance. » ;

2° Avant la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier, il est inséré un article L. 213-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-21-1. - Tout propriétaire de titres émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. » ;

3° Le II de l'article L. 214-1 est ainsi rétabli :

« II. - Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. » ;

4° La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-26-1. - Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle. »

IV. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-10 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Six représentants des autres établissements de crédit. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

2° L'article L. 312-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois membres » sont remplacés par les mots : « de deux membres au moins » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 452-1 du même code, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, ».

VI. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 512-5, les mots : « en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929 » sont supprimés ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 512-55, les mots : « qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'Etat » sont supprimés ;

3° Dans la section 5 du chapitre II du titre Ier, il est inséré un article L. 512-60 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-60. - Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel. » ;

4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 512-75, les mots : « ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84 » sont remplacés par les mots : « est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73 » ;

5° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Présentation et certification des comptes

« Art. L. 518-15-1. - Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général. » ;

6° Le chapitre VIII du titre Ier est complété par une section 5 intitulée : « Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts ».

VII. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 611-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 611-7. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1. » ;

2° Le titre Ier est complété par un chapitre V intitulé : « Autres institutions », composé d'une section unique intitulée : « Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières », et comprenant le II de l'article L. 511-32 qui devient l'article L. 615-1.

VIII. - L'article 47 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « du Comité de la réglementation bancaire et financière, » et les mots : « , selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ou » sont supprimés ;

2° Les mots : « prévues à l'article L. 621-6 du même code » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 621-6 du code monétaire et financier ».

IX. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des articles L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3, après les mots : « doivent déclarer », les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;

2° La section 1 du chapitre VI du titre V est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Comité consultatif du crédit auprès du conseil des ministres

de la Polynésie française

« Art. L. 756-4-1. - La composition du comité consultatif auprès du conseil des ministres de la Polynésie française est fixée par l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après reproduit :

« Art. 101. - Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.

« Ce comité est composé à parts égales de :

« 1° Représentants de l'Etat ;

« 2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

« 3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;

« 4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

« Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. » ;

3° La section 2 du chapitre Ier du titre VI est complétée par une sous-section 3 intitulée « Constatation et poursuite des infractions », et comprenant les articles L. 761-4 et L. 761-5.

X. - Au début de l'article L. 511-32 du même code, la référence : « I » est supprimée.

XI. - 1. La section 1 du chapitre VI du titre III du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Autres institutions

« Art. L. 736-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable à Mayotte. »

2. La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Autres institutions

« Art. L. 746-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. »

3. La section 1 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Autres institutions

« Art. L. 756-4-2. - L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. »

4. La section 1 du chapitre VI du titre VI du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Autres institutions

« Art. L. 766-4-1. - L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

XII. - Le II, le 3° du III et le 2° du VII du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

XIII. - Sont abrogés :

1° Les articles L. 432-1 à L. 432-4 et les articles L. 463-1 et L. 463-2 du code monétaire et financier ;

2° La loi du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d'obligations d'un même emprunt ;

3° Le décret du 8 août 1935 relatif aux droits d'obligataires d'un même emprunt ;

4° L'article 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

5° Le 3 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

 

Article 27

Dans le I de l'article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « passés par ces personnes publiques, à la prise en location et à la gestion des biens ».

 

Article 28

L'article 3 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative et réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance, par l'article 111 de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant la partie législative du code monétaire et financier et par l'article 5 du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 mars 2006.

 

Jacques Chirac

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

 

 

 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-387.

Sénat :

Projet de loi n° 508 (2004-2005) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 20 (2005-2006) ;

Avis de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 24 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 20 octobre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2612 ;

Rapport de M. Hervé Novelli, au nom de la commission des finances, n° 2750 ;

Avis de M. Xavier de Roux, au nom de la commission des lois, n° 2727 ;

Discussion et adoption le 15 décembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 139 (2005-2006) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 197 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 21 février 2006.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2876 ;

Rapport de M. Hervé Novelli, au nom de la commission des finances, n° 2921 ;

Discussion les 6 et 16 mars 2006 et adoption le 16 mars 2006.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 262 (2005-2006) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 268 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 23 mars 2006.


Francia
(a cura del ServizioBiblioteca – Ufficio legislazione straniera )

Legge


offerte pubbliche di acquisto

 

Loi n. 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition (J.O. del 1° aprile 2006)

(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500226L)

 

La Francia dal 1966 aveva già disciplinato gli acquisti di azioni finalizzati al controllo di società quotate in borsa, con modalità in gran parte già conformi alla direttiva comunitaria che ha creato un quadro comune per lo svolgimento delle OPA in Europa.

La legge n. 2006-387 recepisce nell’ordinamento francese la direttiva 2004/25 sulle offerte pubbliche di acquisto conciliando la dimensione internazionale delle imprese francesi, la capacità di attrarre capitali della piazza finanziaria di Parigi e la capacità per le imprese di disporre di misure di difesa eque di fronte alle eventuali offerte giudicate non amichevoli.

La legge contiene: disposizioni relative alla competenza e ai poteri dell’Autorità dei mercati finanziari (capitolo I: artt.1-5); disposizioni relative al miglioramento dell’informazione degli azionisti e dei dipendenti (capitolo II, artt. 6-10); disposizioni miranti ad assicurare un eguale trattamento alle imprese (capitolo III, artt.11-22); disposizioni varie (capitolo IV, artt. 23-28).

In particolare l’articolo 1 stabilisce che al fine di assicurare l’uguaglianza degli azionisti e la trasparenza dei mercati, il regolamento generale dell’Autorità dei mercati finanziari deve individuare le regole relative alle offerte pubbliche che hanno ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con sede sociale in Francia ed ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato francese. In ottemperanza a quanto stabilito dalla direttiva se i titoli della società emittente non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale, l'autorità francese è competente a vigilare sull’offerta. Se i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri, la competenza spetterà all’autorità francese, se i titoli della società sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta in Francia.

L’articolo 2 concerne i poteri dell’Autorità. In caso di offerta obbligatoria il prezzo equo è il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall'offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui nei dodici mesi antecedenti all'offerta. L’Autorità può richiedere o autorizzare la modifica del prezzo proposto secondo i criteri fissati nel proprio regolamento. Il regolamento deve anche individuare le condizioni alle quali l’Autorità può concedere una deroga all’obbligo di depositare un progetto di offerta pubblica per titoli di una società con sede sociale in Francia  e i cui titoli sono ammessi alle negoziazioni su un mercato dell’Unione europea.

L’articolo 6 stabilisce che le società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono tenute ad informare gli azionisti sugli elementi che possono influenzare l’offerta pubblica: la struttura del capitale, le restrizioni statutarie al diritto di voto e al trasferimento di azioni, le partecipazioni dirette e indirette nel capitale della società, la lista dei possessori di titoli privilegiati, gli accordi tra azionisti a conoscenza della società, le regole relative al Consiglio di Amministrazione e ai suoi poteri.

Analogamente l’articolo 7 prevede obblighi di informazione a carico delle società in favore dei dipendenti.

Particolarmente significativa è la portata dell’articolo 12, in base al quale gli organi della società oggetto dell’offerta devono richiedere l'autorizzazione preventiva all'assemblea generale degli azionisti, per intraprendere qualsiasi atto utile a  contrastare l'offerta stessa, escluso la ricerca di altre offerte. L’assemblea straordinaria può decidere con speciali maggioranze l’emissione di opzioni azionarie da attribuire a tutti gli azionisti della società prima della fine dell’offerta pubblica. L’assemblea generale può delegare tale competenza al Consiglio di Amministrazione o ad un direttivo, fissando l’ammontare massimo di capitale sociale e il numero massimo di azioni che possono essere emesse. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui la società è oggetto di una o più offerte pubbliche avviate da società che non applicano queste stesse misure (clausola di reciprocità: art. 13). Le eventuali contestazioni saranno decise dall’Autorità dei mercati finanziari.

In altri termini le imprese potranno disporre, sotto il controllo dei loro azionisti e dell’autorità di mercato, di equivalenti mezzi di difesa rispetto a quelli di cui dispone l’autore di un’offerta di acquisto, in applicazione del principio di reciprocità. La clausola di reciprocità permetterà d’altra parte ad una società francese di non vedersi opporre da un’impresa europea misure di difesa se avvia un’OPA nei confronti di un’altra impresa, che applica un regime identico a quello previsto per le imprese francesi.

Il provvedimento permette, infine, l’applicazione su base volontaria per le società di alcune restrizioni all’esercizio dei diritti di voto nel periodo dell’offerta pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social

BOE 30 Diciembre

 

 

Disposición adicional vigésima séptima.

 

Participaciones públicas en el sector energético

1. Las entidades o personas de naturaleza pública y las entidades de cualquier naturaleza, participadas mayoritariamente o controladas en cualquier forma por entidades o Administraciones públicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que directa o indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas de sociedades de ámbito estatal que realicen actividades en los mercados energéticos deberán notificar a la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y PYMES de la toma de control o adquisición que se haya efectuado, con especial referencia a las características y condiciones de la adquisición.

2. La Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y PYMES cuando haya sido notificada, o de oficio en el caso en que dándose el supuesto del número anterior no haya tenido lugar la notificación, instruirá un expediente, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto tenga conocimiento, y en el que informará preceptivamente la Comisión Nacional de Energía.

3. El Consejo de Ministros previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el plazo máximo de dos meses podrá resolver reconociendo o no el ejercicio de derechos políticos correspondientes, o sometiendo el ejercicio de los mismos a determinadas condiciones en atención, entre otros, a los principios de objetividad, transparencia, equilibrio y buen funcionamiento de los mercados y sistemas energéticos.

En todo caso, desde que se produzca la toma de control o la adquisición de participaciones significativas de sociedades de ámbito estatal que realicen actividades en los mercados energéticos y hasta que no se pronuncie el Consejo de Ministros, por resolución expresa o por silencio, si no resuelve expresamente dentro del plazo máximo de que dispone, las entidades o personas a que se refiere el apartado 1 de la presente disposición no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a las participaciones en el mismo indicadas.

La resolución del Consejo de Ministros, que será motivada, tendrá en cuenta si la toma de control o adquisición de participaciones significativas tiene como consecuencia la existencia de riesgos significativos o efectos negativos, directos o indirectos, sobre las actividades desarrolladas por las empresas en los mercados energéticos con el fin de garantizar la adecuada gestión y prestación de servicios por las mismas dentro del sistema energético, de conformidad con los criterios objetivos que se especifican en el apartado siguiente.

La falta de resolución del expediente en el plazo a que se refiere el párrafo primero de este apartado permitirá el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a las mismas.

4. A los efectos previstos en el apartado anterior, la existencia de riesgos significativos o efectos negativos se apreciará en función de:

a) La transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda incorporarse la entidad como consecuencia de la operación y, en general, la existencia de dificultades para obtener la información necesaria sobre el desarrollo de sus actividades.

b) Los vínculos que, como consecuencia de la operación, la entidad en cuestión pueda mantener con otras personas físicas o jurídicas, siempre que tales vínculos puedan obstaculizar el buen ejercicio de la ordenación y supervisión de la correspondiente entidad.

c) La posibilidad de que la entidad quede expuesta, de forma inapropiada, al riesgo de cualesquiera otras actividades desarrolladas por los adquirentes.

d) El riesgo que la estructura financiera de la operación haga recaer sobre las actividades de la entidad sometidas a regulación, y sobre los recursos obtenidos por dichas actividades, en especial cuando se trate de rentas de origen regulados que se transfieren a actividades distintas de aquellas que las originan.

e) Seguridad del suministro o de la disponibilidad física ininterrumpida de los productos o servicios y, en particular, en la necesidad de preservar y desarrollar la estructura de los mercados en cuestión con una calidad adecuada, y de forma accesible a todos los usuarios con independencia de su localización geográfica; en especial, la protección frente al riesgo de una inversión insuficiente en infraestructuras a largo plazo que no permita garantizar, de forma continuada, la disponibilidad de una capacidad suficiente.

f) Protección del interés general en el sector correspondiente afectado y, en particular, la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de política sectorial.

La anterior resolución se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones que resulten pertinentes en virtud del ordenamiento jurídico vigente.

5. A los efectos de la presente disposición se considerarán participaciones significativas aquellas que directa o indirectamente alcancen, al menos, el 3 por ciento del capital social o de los derechos de voto de la sociedad.

6. Se entenderá que existe una relación de control a los efectos de esta disposición siempre que se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

 

Disposición adicional vigésima séptima redactada por el artículo 94 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).

Vigencia: 1 enero 2004

Téngase en cuenta que la disposición final cuarta de Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre), establece que las modificaciones introducidas por el artículo 94 de la misma en la presente disposición adicional vigésimo séptima serán de aplicación a las operaciones que tengan lugar tras la entrada en vigor de dicha ley.

 

 

 


Real decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía

 

3436 REAL DECRETO-LEY 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía.

Las tendencias de concentración empresarial en los mercados energéticos mundiales y europeos han puesto de relieve determinadas insuficiencias en la legislación vigente. Insuficiencias que tienen al menos una doble faceta: por una parte, no se contemplan todos los intereses cuya protección por los poderes públicos parece conveniente; por otra, no somete a simétrica consideración las operaciones cualquiera que sea el agente promotor de las mismas.

Así, conforme a la legislación vigente, no resulta posible examinar en todos los supuestos la adquisición del control de unas empresas por otras, en la medida que afecten a intereses generales de la política energética española y, en particular, a la seguridad pública. Además, mientras que en su actual redacción la función Decimocuarta de la Comisión Nacional de Energía, regulada en la Disposición Adicional Undécima.Tercero.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, condiciona a la autorización de la Comisión Nacional de Energía la toma de participación por sociedades con actividades reguladas en cualquier entidad que realice actividades de naturaleza mercantil, no establece la misma previsión cuando la sociedad objeto de la participación realiza actividades reguladas pero no la sociedad que pretende dicha participación.

La corrección de ambas insuficiencias, que requiere una disposición con rango de ley, adquiere carácter de extrema y urgente necesidad, por cuanto que es necesario establecer sin dilación las características de la nueva regulación, de manera que los agentes económicos dispongan de unas perspectivas claras del marco jurídico en el que ejercitar sus opciones empresariales o financieras.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, al amparo del artículo 86 de la Constitución española, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de febrero de 2006,

 

DISPONGO:

Artículo único.

Funciones de la Comisión Nacional de energia

Se da nueva redacción a la Disposición Adicional Undécima,Tercero. 1. Decimocuarta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que queda redactada como sigue

«Decimocuarta.-l. Autorizar la adquisición de participaciones realizada por sociedades con actividades que tienen la consideración de reguladas o actividades que estén sujetas a una intervención administrativa que implique una relación de sujeción especial, tales como centrales térmicas nucleares, centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón de producción nacional, o que se desarrollen en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, así como las actividades de almacenamiento de gas natural o de transporte de gas natural por medio de gasoductos internacionales que tengan como destino o tránsito el territorio español.

La autorización será igualmente requerida cuando se pretenda la adquisición de participaciones en un porcentaje superior a un 10% del capital social o cualquier otro que conceda influencia significativa, realizada por cualquier sujeto en una sociedad que, por sí o por medio de otras que pertenezcan a su grupo de sociedades, desarrolle alguna de las actividades mencionadas en el párrafo anterior de este apartado 1. La misma autorización se requerirá cuando se adquieran directamente los activos precisos para desarrollar las citadas actividades.

2. Las autorizaciones definidas en los dos párrafos del apartado 1 anterior podrán ser denegadas o sometidas a condiciones por cualquiera de las siguientes causas:

a) La existencia de riesgos significativos o efectos negativos, directos o indirectos sobre las actividades contempladas en el apartado 1 anterior.

b) Protección del interés general en el sector energético y, en particular, la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de política sectorial, con especial afección a activos considerados estratégicos. Tendrán la consideración de activos estratégicos para el suministro energético aquellos que puedan afectar a la garantía y seguridad de los suministros de gas y electricidad. A estos efectos, se definen como estratégicos los siguientes activos:

Las instalaciones incluidas en la red básica de gas natural definida en el artículo 59 de la presente ley.

Los gasoductos internacionales que tengan como destino o tránsito el territorio español

Las instalaciones de transporte de energía eléctrica definidas en el artículo 35 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Las instalaciones de producción, transporte y distribución de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Las centrales térmicas nucleares y las centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón de producción nacional.

c) La posibilidad de que la entidad que realice las actividades mencionadas en el apartado 1 anterior de esta función decimocuarta quede expuesta a no poder desarrollarlas con garantías como consecuencia de cualesquiera otras actividades desarrolladas por la entidad adquiriente o por la adquirida.

d) Cualquier otra causa de seguridad pública y, en particular:

1.° La seguridad y calidad del suministro entendidas como la disponibilidad física ininterrumpida de los productos o servicios en el mercado a precios razonables en el corto o largo plazo para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica; así como:

2.° La seguridad frente al riesgo de una inversión o de un mantenimiento insuficientes en infraestructuras que no permitan asegurar, de forma continuada, un conjunto mínimo de servicios exigi-bles para la garantía de suministro.

3. La autorización de la Comisión Nacional de Energía deberá ser solicitada antes de la adquisición, de forma que dicha adquisición solo será válida una vez obtenida la autorización. En el caso de que la adquisición se produzca por medio de una oferta pública de adquisición de acciones, el adqui-rente deberá obtener dicha autorización con carácter previo a la autorización de la oferta conforme a la normativa del mercado de valores.»

Disposición transitoria única. Operaciones pendientes de ejecución.

Lo establecido en el presente Real Decreto-ley será de aplicación a todas las operaciones de adquisición subsu-mibles en el supuesto de hecho previsto en el apartado Decimocuarto del apartado Tercero.1 de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la redacción dada mediante la presente norma, que se encuentren pendientes de ejecución a la entrada en vigor de la misma, salvo que con anterioridad ya hubieran obtenido la autorización de la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio de la Función Decimocuarta de la Disposición Adicional Undécima.Tercero.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley.

Disposición final primera. Carácter del Real Decreto-ley.

El presente Real Decreto-ley tiene carácter básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.a y 25.a de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 24 de febrero de 2006.

 

 

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO


Spagna
(a cura del ServizioBiblioteca – Ufficio legislazione straniera )

Decreto Legge


ENERGIA

Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía (BOE núm. 50)

(http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/28/pdfs/A08016-08018.pdf)

 

Il provvedimento in esame, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2006, modifica alcune delle funzioni della Commissione Nazionale dell’Energia (CNE). Il decreto legge introduce l’autorizzazione obbligatoria da parte della CNE per l’acquisizione di partecipazioni in società, che operano in settori regolamentati o comunque sottoposti ad intervento amministrativo.

In particolare il provvedimento è finalizzato a colmare due lacune legislative. In primo luogo, la legislazione vigente non consentiva di valutare tutti i profili delle operazioni di acquisizione di un’impresa, nel momento in cui fossero in gioco gli interessi generali di politica energetica e la stessa sicurezza pubblica. In secondo luogo, mentre le acquisizioni di partecipazioni in società commerciali da parte di imprese che operano in settori regolamentati doveva essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione da parte della CNE, non si prevedeva un obbligo analogo per le acquisizioni di partecipazioni in società, che operano in settori regolamentati da parte di società commerciali.

La spinta alla concentrazione di imprese, che sembra affermarsi nei mercati energetici mondiali ed europeo, ha evidenziato tali vuoti legislativi. Pertanto il governo, ravvisando il carattere di estrema e urgente necessità, previsto dall’art 86 della Costituzione, ha adottato il decreto legge in esame, che il Congresso dei Deputati potrà convalidare nel termine di trenta giorni[15].

Il provvedimento modifica e riformula la funzione 14 della CNE, contenuta nell’undicesima disposizione aggiuntiva alla Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos. In base alle modifiche introdotte la CNE dovrà autorizzare l’acquisizione di partecipazioni da parte di società che operano in settori regolamentati o sottoposti ad intervento amministrativo, come centrali termiche nucleari, centrali termiche di carbone, attività di immagazzinamento di gas naturale o di trasporto di gas naturale attraverso gasdotti internazionali, che abbiano come destinazione il territorio spagnolo. Analoga autorizzazione sarà richiesta alle imprese, spagnole o straniere, per l’acquisizione di quote superiori al 10 per cento del capitale sociale di società che operano in settori regolamentati.

Segue

 

Le autorizzazioni potranno essere negate o sottoposte a condizioni nei casi espressamente previsti nel decreto e cioè:

- esistenza di rischi significativi o di effetti negativi, diretti o indiretti, sulle attività regolamentate;

- protezione dell’interesse generale nel settore energetico e garanzia di un adeguato mantenimento degli obiettivi di politica settoriale, con particolare riferimento ai settori considerati strategici. Sono considerati strategici, dal punto di vista energetico, quei settori chiamati a garantire la somministrazione del gas e dell’elettricità. Pertanto tra essi ricadono: le installazioni della rete primaria per l’erogazione del gas naturale, i gasdotti internazionali, anche per il solo transito in territorio spagnolo, le installazioni per il trasporto dell’energia elettrica, le centrali termiche nucleari e a carbone;

- motivi di sicurezza pubblica, come la garanzia di un’erogazione ininterrotta dei prodotti o servizi a prezzi ragionevoli nel breve e nel lungo periodo per tutti gli utenti a prescindere dalla loro localizzazione o il rischio di investimenti non idonei ad assicurare la manutenzione delle infrastrutture.

L’autorizzazione della CNE dovrà essere richiesta prima dell’operazione di acquisizione, in modo da garantire la validità dell’operazione. Nel caso in cui l’acquisizione si realizzi mediante un’offerta pubblica di acquisto di pacchetti azionari, l’acquirente dovrà ottenere l’autorizzazione da parte della CNE prima di quella necessaria secondo la normativa che regola le operazioni finanziarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giurisprudenza comunitaria


Ricorso del 13 aprile 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

 

(Causa C-174/04)

Il 13 aprile 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Enrico Traversa e Claudio Loggi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

 

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici", in quanto dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti il limite del 2 per cento del capitale sociale di società operanti nei settori dell'elettricità e del gas, è incompatibile con l'articolo 56 del trattato CE;

-condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

 

Motivi e principali argomenti:

Il decreto-legge 192/2001 è in contrasto con l'articolo 56 del trattato CE poiché dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti il limite del 2 per cento del capitale sociale di società operanti nei settori dell'elettricità e del gas. Tale limite determina un trattamento differenziato e restrittivo degli investimenti effettuati da una particolare categoria di investitori ed ostacola, quindi, la libera circolazione dei capitali all'interno della Comunità europea. In particolare, detta restrizione dissuade ogni impresa pubblica potenzialmente interessata dall'acquisire partecipazioni nelle società in questione, poiché tale impresa si troverebbe nell'impossibilità di partecipare efficacemente alle decisioni della società e di esercitare un'influenza sulla sua gestione.

 

 

 


Conclusioni dell'avvocato generale
Juliane Kokott
presentate il 3 marzo 2005

(1)

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei capitali – Partecipazioni in società privatizzate operanti nei settori dell'elettricità e del gas – Restrizioni del diritto di voto in caso di acquisto di partecipazioni da parte di imprese controllate da uno Stato»

I – Introduzione

1.    Nel presente ricorso per inadempimento, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver violato le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali. Oggetto della controversia è una disposizione legislativa italiana che è stata adottata nell’ambito della liberalizzazione delle società operanti nei settori dell’elettricità e del gas. Ai sensi di tale disposizione, i diritti di voto di coloro che acquisiscono partecipazioni nel capitale delle imprese privatizzate sono soggetti ad un limite massimo del 2%, qualora gli acquirenti siano a loro volta controllati da uno Stato, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in borsa.

2.    Le questioni giuridiche sollevate dal presente procedimento sono strettamente collegate con la problematica delle cosiddette golden shares, che la Corte ha già affrontato più volte  (2) . Tuttavia, a differenza dei casi già decisi, la disposizione italiana controversa non è diretta in primo luogo a mantenere la particolare influenza dello Stato (italiano) sulle imprese nazionali di approvvigionamento dell’energia anche in seguito alla privatizzazione delle stesse. Scopo della disposizione è invece quello di impedire che imprese controllate da uno Stato esercitino di nuovo un’influenza sulle società operanti nei settori dell’elettricità e del gas appena privatizzate. All’origine di ciò sembra essere il timore che le società Électricité de France (EDF) e Gaz de France (GDF), ancora controllate dallo Stato francese, possano accedere al mercato italiano  (3) .

II – Contesto normativo

A – Diritto comunitario

3.    Ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE, «(…) sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri (…)».

4.    Il governo italiano, nell’ambito della sua difesa, fa riferimento ad alcune disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (in prosieguo: la «direttiva 96/92» (4) ), parzialmente riportate qui di seguito.

5.    L’art. 3, n. 1, della direttiva 96/92 così dispone:

«Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi (…)».

6.    L’art. 19, n. 5, della direttiva 96/92 contiene una cosiddetta clausola di reciprocità:

«Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati dell’energia elettrica nel periodo di cui all’articolo 26:

a) i contratti di fornitura di energia elettrica di cui agli articoli 17 e 18 conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo nelle due reti interessate;

b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione può, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, obbligare la fornitura richiesta di energia elettrica su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo».

7.    L’art. 22 della direttiva 96/92, infine, dispone quanto segue:

«Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del Trattato, in particolare dell’articolo 86».

8.    La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale  (5) (in prosieguo: la «direttiva 98/30)», a cui il governo italiano fa altresì riferimento, contiene sostanzialmente disposizioni analoghe.

B – La disposizione italiana controversa

9.    L’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici» (6) (in prosieguo: il decreto legge n. 192), prevede che:

«Fino alla realizzazione all’interno dell’Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell’elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un’offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nei capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all’esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti».

III – Fase precontenzioso del procedimento e conclusioni delle parti

10.   In una lettera di costituzione in mora datata 23 ottobre 2002 la Commissione faceva valere l’incompatibilità dell’art. 1 del decreto legge n. 192 con l’art. 56 CE. Il governo italiano presentava le proprie osservazioni in proposito con nota 12 marzo 2003, nella quale ammetteva la restrizione alla libera circolazione dei capitali, ma sosteneva che tale normativa rappresentava l’unico strumento atto ad assicurare il mantenimento della concorrenza.

11.   L’11 luglio 2003 la Commissione indirizzava alla Repubblica italiana un parere motivato nel quale le imponeva un termine di due mesi per rimuovere l’inadempimento. Il governo italiano non reagiva a tale parere. Pertanto, il 13 aprile 2004 la Commissione proponeva ricorso ai sensi dell’art. 226 CE. Essa chiede che la Corte voglia:

1. constatare che il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici», in quanto dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti il limite del 2 per cento del capitale sociale di società operanti nei settori dell’elettricità e del gas, è incompatibile con l’articolo 56 del trattato CE;

2. condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

12.   Non si è tenuta l’udienza di trattazione orale.

IV – Argomenti delle parti

13.   Secondo la Commissione la normativa controversa è incompatibile con la libera circolazione dei capitali. L’art. 56 CE vieta non solo le discriminazioni ma anche le altre restrizioni ai movimenti di capitali. I detti principi potrebbero essere fatti valere da imprese sia pubbliche sia private. La sospensione dei diritti di voto, per le quote eccedenti il 2%, renderebbe l’acquisto di partecipazioni meno interessante per un determinato gruppo di operatori economici, vale a dire le imprese controllate da uno Stato. L’acquirente non potrebbe esercitare sulle decisioni dell’impresa un’influenza corrispondente alle proporzioni della sua partecipazione.

14.   Il governo italiano, per contro, fa riferimento alle disuguaglianze nel recepimento delle direttive 96/92 e 98/30, ammesse dalla Commissione e dal Consiglio europeo stessi (7) . A causa del diverso grado di liberalizzazione negli Stati membri, sussisterebbe il rischio che monopoli pubblici esistenti si estendano ai mercati liberalizzati di altri Stati membri. Le clausole di reciprocità che figura nell’art. 19 della direttiva 96/92 e nell’art. 19 della direttiva 98/30 non potrebbero impedire ciò. In questa situazione, gli Stati membri dovrebbero agire secondo il principio di sussidiarietà, in modo da non pregiudicare gli scopi di liberalizzazione.

15.   Restrizioni del diritto di voto sarebbero un mezzo adeguato e fondamentalmente compatibile con la libera circolazione dei capitali. Disposizioni corrispondenti sussisterebbero in Italia anche come sanzione nel settore della vigilanza sulla borsa e sui mercati finanziari  (8) .

16.   Il legislatore italiano perseguirebbe, con tali disposizioni, gli interessi «comunitari» previsti dalle direttive sul mercato interno dell’energia elettrica e del gas e non interessi meramente nazionali. Ai sensi degli artt. 3 e 22 di entrambe le direttive, gli Stati membri dovrebbero far sì che le imprese di approvvigionamento siano gestite in maniera concorrenziale. Inoltre, sarebbe pacifico che gli Stati membri potessero intervenire in caso di violazione dei diritti previsti dal Trattato  (9)

17.   Il caso di specie sarebbe esattamente opposto a quello delle sentenze sulle golden shares. Per mezzo delle golden shares, l’influenza dello Stato sarebbe stata mantenuta e la liberalizzazione impedita. Nel caso di specie si tratterebbe, al contrario, proprio dell’esclusione di un’influenza statale. Perciò i criteri indicati dalla Corte nelle dette sentenze non sarebbero applicabili.

18.   In conclusione, la normativa sarebbe valida solo temporaneamente, fino alla realizzazione di un mercato interno completamente liberalizzato, e si limiterebbe allo stretto necessario. Così, sarebbe già sufficiente che un’impresa sia quotata in borsa perché essa non sia più soggetta alla restrizione.

19.   La Commissione afferma, al contrario, che, anche nel caso di squilibri nella realizzazione del mercato interno, gli Stati membri non potrebbero adottare misure unilaterali in violazione di libertà fondamentali. L’Italia non avrebbe indicato nessun motivo imperativo di sicurezza dell’approvvigionamento a giustificazione della normativa controversa. Il governo italiano non può far valere la realizzazione di scopi delle direttive sul mercato interno, poiché queste ultime non riguarderebbero l’acquisto di partecipazioni in società operanti nei settori dell’elettricità e del gas. Inoltre, il legislatore comunitario avrebbe reagito alle disparità nella liberalizzazione adottando le nuove direttive sul mercato interno (10) . Per il resto, spetterebbe alla Commissione intervenire per reprimere eventuali violazioni della concorrenza.

V – Analisi giuridica

A – Ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali

20.   Il decreto-legge n. 192 limita l’esercizio di diritti di voto da parte di determinate imprese pubbliche, quando esse partecipano a società italiane operanti nel settore dell’approvvigionamento dell’energia. In tal modo, tale normativa rientra nell’ambito di applicazione materiale della libera circolazione dei capitali ai sensi dell’art. 56 CE.

21.   Come la Corte ha infatti dichiarato, riferendosi alle rubriche I e III della nomenclatura riportata nell’allegato I della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato  (11) , gli investimenti diretti sotto forma di partecipazione ad un’impresa attraverso il possesso di azioni nonché l’acquisto di titoli sul mercato dei capitali costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell’art. 56 CE (12) .

22.   Gli investimenti diretti, ossia le partecipazioni, che conferiscono all’acquirente la possibilità di contribuire alla gestione di una società e al suo controllo, sono tutelati allo stesso tempo dalla libertà di stabilimento. Tuttavia, la censura della Commissione nel procedimento in esame si limitano alla violazione dell’art. 56 CE (13) .

23.   L’applicazione della libera circolazione dei capitali non è esclusa per il fatto che il decreto legge n. 192 si riferisce solo ad imprese pubbliche. È vero che le libertà fondamentali previste dal Trattato, incluso l’art. 56 CE, contengono obblighi e divieti diretti agli Stati membri. Tuttavia, ciò non priva le imprese controllate da uno Stato del diritto di far valere, da parte loro, nell’ambito della loro attività economica, le libertà fondamentali, in quanto beneficiarie delle stesse. Ad ogni modo, nella fattispecie in esame, in cui misure adottate da un altro Stato membro impediscono ad un’impresa pubblica di esercitare le proprie libertà fondamentali, il soggetto su cui grava l’obbligo e il beneficiario dell’osservanza dello stesso non coincidono. L’impresa pubblica si trova, piuttosto, in una situazione simile a quella di un’impresa privata.

24.   Inoltre, la neutralità del Trattato CE rispetto al regime di proprietà degli Stati membri, sancita dall’art. 295 CE, non sarebbe più garantita se le libertà fondamentali spettassero solo ad imprese private. Il Trattato CE, in tal modo, provocherebbe indirettamente una privatizzazione delle imprese statali, di modo che anche queste possano beneficiare delle libertà fondamentali.

25.   In conclusione, dall’art. 86, n. 1, CE risulta che gli Stati membri non possono favorire le imprese pubbliche commettendo una violazione del Trattato. Il rovescio della medaglia è che le imprese pubbliche non possono neanche essere svantaggiate impedendo alle stesse di far valere le libertà fondamentali.

B – Restrizione della libera circolazione dei capitali

26.   Ogni provvedimento che renda più gravoso o meno attraente il trasferimento transfrontaliero di capitali e sia pertanto tale da distogliere da questo l’investitore costituisce una restrizione della libera circolazione dei capitali  (14) . La nozione di restrizione ai movimenti di capitali corrisponde a tal riguardo alla nozione di restrizione che la Corte ha elaborato nell’ambito delle altre libertà fondamentali, in particolare della libera circolazione delle merci  (15) .

27.   È vero che le norme controverse non vietano, di per sé, l’acquisto delle corrispondenti partecipazioni. Esse limitano, però, l’esercizio dei diritti che spettano all’acquirente in quanto proprietario di quote della società interessata. In tal modo, esse rendono il trasferimento meno attraente per il gruppo interessato di imprese pubbliche e possono dissuadere lo stesso dall’investimento transfrontaliero.

28.   Il governo italiano non contesta la natura restrittiva del decreto legge n. 192, ma fa valere che le sue disposizioni sarebbero applicabili indistintamente ad investitori nazionali e stranieri.

29.   Nelle ultime due sentenze sulle golden shares la Corte ha dichiarato quanto segue:

«Orbene, nella fattispecie, se è vero che le restrizioni in questione riguardanti le operazioni di investimento sono indistintamente applicabili sia ai residenti sia ai non residenti, occorre tuttavia constatare come esse incidano sulla situazione dell’acquirente di una partecipazione in quanto tale e siano dunque idonee a dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall’effettuare investimenti di questo tipo e, pertanto, a condizionare l’accesso al mercato»  (16) .

30.   Un aggravio dell’accesso al mercato, che va rilevato anche nel caso di specie, favorisce gli operatori economici già presenti sul mercato. Se si parte dal presupposto che questi ultimi, in genere, sono operatori nazionali, mentre gran parte delle imprese che cercano di entrare nel mercato hanno la loro sede in altri Stati membri, le restrizioni dell’accesso al mercato costituiscono per lo più una discriminazione indiretta.

31.   Nel caso di specie, a ciò si aggiunge che, dopo la privatizzazione dell’ENEL e dell’ENI, in Italia non vi è più nessuna impresa che soddisfi i criteri previsti dalla legge (posizione dominante nel settore della fornitura dell’energia elettrica e del gas, controllo statale, mancata quotazione in borsa). Pertanto, la normativa riguarda, di fatto, esclusivamente imprese di altri Stati membri. Quindi, in pratica, l’affermazione del governo italiano secondo cui il decreto legge n. 192 sarebbe applicabile indistintamente ad imprese nazionali e straniere non è esatta.

C – Giustificazione della restrizione

32.   Nelle sentenze Commissione/Francia (C-483/99) e Commissione/Belgio (C-503/99)  (17) la Corte ha stabilito, per la giustificazione di restrizioni alla libera circolazione dei capitali, i seguenti requisiti:

«La libera circolazione dei capitali, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata da una normativa nazionale solo se quest’ultima sia giustificata da motivi previsti all’art. [58, n. 1, CE] o da ragioni imperative di interesse pubblico e che si applichino ad ogni persona o impresa che eserciti un’attività sul territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, per essere così giustificata, la normativa nazionale deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di quest’ultimo, al fine di soddisfare il criterio di proporzionalità».

33.   Se ci si basa su questo criterio, una giustificazione nel caso di specie non è possibile già per il fatto che la normativa controversa – come è stato accertato – non riguarda, di fatto, nessuna impresa italiana, ma solo imprese di altri Stati membri.

34.   Tuttavia, in sentenze su disposizioni tributarie relative alla libera circolazione dei capitali, la Corte ha utilizzato anche la formula seguente:

«Ora, dalla giurisprudenza risulta che, perché una normativa tributaria nazionale (…) possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono obiettivamente paragonabili o sia giustificata da imperiosi motivi di interesse generale, quali la necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale, la lotta contro l’evasione fiscale e l’efficacia dei controlli fiscali (…)» (18) .

Di conseguenza, una giustificazione di disparità di trattamento di fattispecie identiche risulta possibile, ad ogni modo, nel settore del diritto tributario in presenza di determinate circostanze.

35.   Può invece rimanere aperta la questione se, ai sensi di tale formula, nel caso di specie si possa individuare una giustificazione nonostante la differenziazione fra diversi gruppi di imprese, qualora una giustificazione sia esclusa anche per altri motivi.

36.   È controverso, in particolare, se gli scopi perseguiti con il decreto-legge n. 192 possano essere considerati motivi imperativi di interesse generale, tali da giustificare una restrizione della libera circolazione dei capitali.

37.   Il governo italiano fa valere che il decreto legge n. 192 era diretto al perseguimento degli obiettivi delle direttive sul mercato interno 96/92 e 98/30, in quanto tutela le imprese italiane privatizzate dall’acquisto da parte di imprese statali. Esso sostiene, quindi, che anche le direttive avrebbero come scopo la privatizzazione delle imprese di approvvigionamento dell’energia. Tuttavia, tale affermazione non è esatta.

38.   Le direttive sul mercato interno prevedono una liberalizzazione dei mercati, eliminando la posizione di monopolio legale delle imprese di approvvigionamento e aprendo gradualmente i mercati nazionali a nuovi operatori. Inoltre, i diversi settori di attività delle imprese, ad esempio la produzione di elettricità e la gestione delle reti, devono essere smembrati e dev’essere garantito ai terzi un accesso privo di discriminazioni alle reti. Le direttive, per contro, non obbligano gli Stati membri a privatizzare imprese statali nel settore dell’approvvigionamento dell’energia. Al contrario, alcuni elementi lasciano persino ritenere che le direttive presuppongano il mantenimento di imprese pubbliche. Esse stabiliscono, infatti, che le imprese, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono e pubblicano i conti annuali  (19) . Venendo al punto: le direttive impongono una liberalizzazione, ma non una privatizzazione.

39.   Il governo italiano afferma inoltre che si sarebbero verificate inaspettatamente rilevanti disuguaglianze fra uno Stato membro e l’altro per quanto riguarda l’apertura dei mercati  (20) . Esso rileva, facendo riferimento al principio di sussidiarietà e agli artt. 3 e 22 di entrambe le direttive, che il legislatore nazionale sarebbe chiamato a porre rimedio temporaneamente a tali deviazioni. Tuttavia, anche tale tesi è infondata.

40.   Occorre anzitutto rilevare che il legislatore comunitario, ripartendo i processi di liberalizzazione per il mercato interno dell’elettricità e del gas in più fasi e concedendo termini transitori, ha ammesso l’eventualità di determinate differenze nell’apertura dei mercati. Qualora, a seguito di questa formulazione delle direttive, si verificassero serie perturbazioni del mercato interno, spetterebbe alla Comunità porvi rimedio modificando le direttive.

41.   È proprio ciò che la Comunità ha fatto. Già un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento della direttiva 96/92 e perfino prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva 98/30 la Commissione ha presentato alcune proposte per la nuova regolamentazione di entrambi i settori, dirette tra l’altro ad accelerare e quindi ad uniformare l’apertura dei mercati  (21) . Le direttive adottate in conseguenza di ciò nel 2003  (22) dovevano essere recepite entro il 1° luglio 2004. Ad ogni modo, in questa situazione uno Stato membro non può rimediare a deviazioni nel mercato interno mediante di misure unilaterali che contrastano con la libera circolazione dei capitali  (23) . Neanche il principio di sussidiarietà può giustificare in alcun modo misure nazionali che violano le libertà fondamentali  (24) .

42.   Può essere vero che, fino alla completa apertura dei mercati – anche se quest’ultima viene realizzata più velocemente con la nuova formulazione delle direttive – la concorrenza sia pregiudicata. Così, un’impresa, che detiene una posizione dominante in uno Stato, il cui mercato è scarsamente aperto, può conseguire utili maggiori di un’impresa in un mercato già maggiormente concorrenziale. I detti utili potrebbero essere impiegati per acquistare partecipazioni in imprese in altri Stati membri e per rafforzare in tal modo la posizione della propria impresa nel mercato interno.

43.   Le clausole di reciprocità nelle direttive 96/92 e 98/30, in realtà, non impediscono che ciò si verifichi. Esse escludono soltanto che un’impresa in una tale posizione protetta rifornisca clienti idonei in un altro Stato membro, anche se il gruppo di clienti corrispondente nel mercato nazionale non può ancora scegliere liberamente il fornitore.

44.   La mancanza di altre disposizioni di tutela nelle direttive 96/92 e 98/30 non giustifica, però, misure unilaterali del legislatore nazionale che ostacolino l’acquisto di partecipazioni corrispondenti in violazione dell’art. 56 CE. Spetta esclusivamente alla Commissione, invece, ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni  (25) , verificare se l’acquisto di una partecipazione sia compatibile con il mercato comune, quando l’operazione costituisce una concentrazione ai sensi di tale regolamento e riveste dimensione comunitaria. Nel procedimento dinanzi alla Commissione gli Stati membri possono far valere i propri interessi  (26) . Qualora una concentrazione non rivesta dimensione comunitaria, devono intervenire le autorità garanti della concorrenza nazionali.

45.   Qualora non sussista una concentrazione ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni, si potrebbe eventualmente prendere in considerazione anche un’applicazione dell’art. 82 CE in combinato disposto con l’art. 86 CE; a tale proposito, competenti sarebbero ancora una volta – a seconda della fattispecie – la Commissione o le autorità garanti della concorrenza nazionali.

46.   Dai rispettivi artt. 3 e 22 delle direttive 96/92 e 98/30 non si può dedurre una competenza degli Stati membri, che si discosti dalla suddetta ripartizione generale di competenze nel settore del diritto della concorrenza. Le disposizioni citate obbligano gli Stati membri solo a esercitare un controllo efficace sulle imprese di approvvigionamento dell’energia operanti sul loro territorio e chiariscono che devono sussistere condizioni identiche per tutti gli operatori nel rispettivo mercato nazionale. Esse, però, non conferiscono agli Stati il diritto di ostacolare mediante di disposizioni legislative la partecipazione di imprese statali di altri Stati membri in imprese nazionali.

47.   Simili violazioni della libera circolazione dei capitali, inoltre, non possono essere giustificate ai sensi dell’art. 295 CE, come la Corte ha già dichiarato nelle sentenze sulle golden shares  (27) . Mentre nei detti procedimenti lo Stato era comunque interessato in quanto proprietario di una golden share, nel caso di specie manca anche questo nesso con il regime di proprietà. Il legislatore italiano interviene fiscalmente nella struttura delle partecipazioni delle imprese di approvvigionamento dell’energia, impedendo l’accesso a determinati investitori, solo a causa della politica di privatizzazione che esso persegue.

48.   Come risultato parziale va quindi affermato che il governo italiano non ha addotto interessi che possano essere considerati motivi imperativi di interesse generale. La restrizione della libera circolazione dei capitali per mezzo delle disposizioni del decreto legge n. 192, pertanto, non è giustificata.

49.   Anche ammettendo – contrariamente a quanto affermato sopra – che, di fronte ai problemi originati dalla forti differenze di apertura del mercato, gli Stati membri possano adottare temporaneamente misure unilaterali, le disposizioni del decreto legge n. 192 non sono comunque idonee a porre un rimedio efficace a tale situazione. Esse, infatti, sono dirette solo ad imprese statali, e non anche ad imprese private. Queste ultime, quindi, a causa di una carente liberalizzazione nel loro mercato nazionale, possono mantenere una posizione dominante tutelata, che agevola un’espansione delle stesse all’estero. Pertanto, anche se, dal punto di vista della concorrenza, la situazione di imprese private e statali non dev’essere valutata diversamente, il decreto legge n. 192 non riguarda le imprese private.

50.   Ciò dimostra che il legislatore italiano, di fatto, non ha inteso porre rimedio alle carenze delle direttive, bensì esercitare un’influenza sull’accesso di determinati investitori ai mercati energetici nazionali. Ciò può corrispondere agli scopi della politica di privatizzazione nazionale, ma non ha nulla a che fare con gli scopi delle direttive sul mercato interno dell’elettricità e del gas. Anche se fondamentalmente molti elementi sembrano avvalorare la soluzione di affidare l’approvvigionamento dell’energia ad imprese private, la privatizzazione di tale settore in uno Stato membro non giustifica l’esclusione di fatto di imprese statali di un altro Stato membro dall’acquisto di partecipazioni rilevanti in imprese nazionali, in violazione della libera circolazione dei capitali.

51.   Riassumendo, occorre rilevare che il governo italiano non ha addotto motivi imperativi di interesse generale che giustifichino la restrizione della libera circolazione dei capitali. Pertanto, poiché non viene perseguito uno scopo legittimo, risulta superfluo esaminare ulteriormente se restrizioni del diritto di voto, di per sé, costituiscano un mezzo lecito e se le disposizioni, per il resto, soddisfino il principio di proporzionalità.

VI – Spese

52.   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

VII – Conclusione

53.   In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare che:

1. La Repubblica italiana, avendo introdotto, con l’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici», la sospensione automatica dei diritti di voto per i pacchetti azionari eccedenti il limite del 2% del capitale sociale di imprese di approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas, quando i titolari di tali pacchetti azionari sono imprese controllate da uno Stato, sono titolari di una posizione dominante nei detti settori sul loro mercato nazionale e non sono quotati in borsa, ha pregiudicato la libera circolazione dei capitali ed ha violato l’art. 56 CE.

2. La Repubblica italiana è condannata alle spese.

 

1 – Lingua originale: il tedesco.

 

2 – Sentenze 4 giugno 2002, cause C 367/98, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I 4731), C 483/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4781), e C 503/99, Commissione/Belgio (Racc. pag. I 4809), nonché 13 maggio 2003, cause C 463/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-4581), e C 98/01, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I 4641). Altri due ricorsi per inadempimento contro i Paesi Bassi a causa delle golden share statali della KPN N.V. (causa C 282/04) e della TPG N.V. (causa C 283/04) sono al momento ancora pendenti dinanzi alla Corte.

 

3 – Il governo italiano menziona, nella sua risposta alla lettera di costituzione in mora, anche l'acquisto di partecipazioni nel capitale della Montedison da parte della EDF come primo esempio negativo.

 

4 – GU 1997, L 27, pag.  20. La direttiva  96/92 è stata sostituita, a decorrere dal 1° luglio 2004, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE –Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag.  37). Al caso di specie si applica ancora la precedente normativa.

 

5 – GU L 204, pag. 1. La direttiva 98/30 è stata sostituita, a decorrere dal 1° luglio 2004, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57). Al caso di specie si applica ancora la precedente normativa.

 

6 – GURI n. 170, del 24 luglio 2001.

 

7 – Il governo italiano cita i passaggi dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 13 marzo 2001 sul completamento del mercato interno dell'energia, COM (2001) 125 def. (pagg. 6, 33 e 35 della versione tedesca) [pagg. 5, 6 e 32 35 della versione italiana], le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 (par. 17) e le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 (par. 37).

 

8 – Il governo italiano fa riferimento, in proposito, all'art. 120, commi 2 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 98 n. 58, adottato per recepire gli artt. 85 97 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184, pag. 1). Inoltre, esso menziona l'art. 10, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

 

9 – Il governo italiano cita, in proposito, la sentenza 30 settembre 2003, causa C 167/01, Inspire Art (Racc. pag. I 10155, punto 136).

 

10 – V., in proposito, i riferimenti che figurano alle note 4 e 5.

 

11 – GU L 178, pag. 5.

 

12 –

Sentenze Commissione/Portogallo (cit. alla nota 2, punto 38) e Commissione/Regno Unito (cit. alla nota 2, punto 40).

 

13 – Negli altri procedimenti su golden shares (v. i riferimenti che figurano alla nota 2) la Commissione ha fatto valere anche una violazione della libertà di stabilimento. La Corte, però, non ha più esaminato separatamente la violazione della libertà di stabilimento nelle cause già decise come conseguenza della violazione della libera circolazione dei capitali.

 

14 – V., in tal senso, sentenza 16 marzo 1999, causa C 222/97, Trummer e Mayer (Racc. pag. I 1661, punto 26).

 

15 – V. le fondamentali sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5); 25 luglio 1991, causa C 76/90, Säger (Racc. pag. I 4221, punto 12), e 30 novembre 1995, causa C 55/94, Gebhard (Racc. pag. I 4165, punto 37).

 

16 – Sentenze Commissione/Regno Unito (cit. alla nota 2, punto 47) e Commissione/Spagna (cit. alla nota 2, punto 61); in tal senso, v. anche sentenze Commissione/Portogallo (cit. alla nota 2, punto 45) e Commissione/Francia (cit. alla nota 2, punto 41).

 

17 – Citate alla nota 2, punto 45 di entrambe.

 

18 – V., tra l'altro, sentenze 15 luglio 2004, causa C 315/02, Lenz (Racc. pag. I 0000, punto 27), e 6 giugno 2000, causa C 35/98, Verkooijen (Racc. pag. I 4071, punto 43).

 

19 – Artt. 14, n. 2, della direttiva 96/92 e 13, n. 2, della direttiva 98/30.

 

20 – V. i documenti citati alla nota 7.

 

21 – Le proposte costituivano parte integrante della comunicazione 13 marzo 2001, cit. alla nota 7.

 

22 – V. i riferimenti alle note 4 e 5.

 

23 – Tale conclusione non è pregiudicata dalla bella citazione latina esposta dal governo italiano in tale ambito: Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur (Tito Livio, Ab Urbe Condita, 21.7.1) («Mentre a Roma ancora si discute, viene espugnata Sagunto»), in quanto Non omnia possumus omnes («Non tutti possiamo tutto»).

 

24 – V. sentenza 15 dicembre 1995, causa C 415/93, Bosman (Racc. pag. I 4921, punto 81).

 

25 – Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).

 

26 – V., in merito ai limiti delle possibilità di influenza degli Stati membri nel controllo delle concentrazioni, sentenza 22 giugno 2004, causa C 42/01, Portogallo/Commissione (Racc. pag. I 0000).

 

27 – Sentenze Commissione/Francia (cit. alla nota 2, punto 44), Commissione/Belgio (cit. alla nota 2, punto 44) e Commissione/Spagna (cit. alla nota 2, punto 67).


Sentenza della Corte (Prima Sezione)
2 giugno 2005

«Inadempimento di uno Stato – Art. 56 CE – Sospensione automatica dei diritti di voto in imprese privatizzate»

 

Nel procedimento C‑174/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 13 aprile 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e C. Loggi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

 

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2005,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1       Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il decreto legge 25 maggio 2001, n. 192 (GURI n. 120 del 25 maggio 2001, pag. 4), convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici» (GURI n. 170 del 24 luglio 2001, pag. 4; in prosieguo: il «decreto legge n. 192/2001»), è incompatibile con l’art. 56 CE in quanto dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti il limite del 2% del capitale sociale di società operanti nei settori dell’elettricità e del gas.

 

Contesto normativo

Il diritto comunitario

 

2       L’art. 56, n. 1, CE è così formulato:

«Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».

3       L’allegato I della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’art. 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), comprende una nomenclatura dei movimenti di capitali di cui all’art. 1 della detta direttiva (in prosieguo: la «nomenclatura allegata alla direttiva 88/361»). Essa elenca segnatamente i seguenti movimenti:

«I.      Investimenti diretti (...)

1)      Costituzione ed estensione di succursali o di imprese nuove appartenenti esclusivamente al finanziatore e acquisto integrale di imprese già esistenti

2)      Partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli

(...)».

4       In base alle note esplicative che figurano alla fine dell’allegato I della direttiva 88/361, per «investimenti diretti» si intendono:

«Gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e l’imprenditore o l’impresa a cui tali fondi sono destinati per l’esercizio di un’attività economica. Tale nozione va quindi intesa in senso lato.

(...)

Per quanto riguarda le imprese menzionate al punto I.2 della nomenclatura e che hanno lo statuto di società per azioni, si ha partecipazione con carattere di investimento diretto, quando il pacchetto di azioni in possesso di una persona fisica, di un’altra impresa o di qualsiasi altro detentore, attribuisce a tali azionisti, sia a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni, sia altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo.

(...)».

5       La nomenclatura allegata alla direttiva 88/361 riguarda anche i seguenti movimenti:

«III. Operazioni in titoli normalmente trattati sul mercato dei capitali (...)

(...)

A. Transazioni su titoli del mercato dei capitali

1)      Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in borsa (...)

(...)

3)      Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa (...)

(...)».

 Normativa nazionale

6       In Italia, l’art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge n. 192/2001 dispone:

«Fino alla realizzazione all’interno dell’Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell’elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un’offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all’esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti».

 

Fase precontenziosa del procedimento

7       Con lettera 23 ottobre 2002, la Commissione ha comunicato al governo italiano che, a suo giudizio, il decreto legge n. 192/2001, in quanto dispone, per imprese operanti nei settori dell’elettricità e del gas, la sospensione dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche, era incompatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali. Essa ha pertanto invitato tale governo a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

8       Il governo italiano ha replicato che il decreto legge n. 192/2001, pur costituendo una restrizione alla libera circolazione dei capitali, rappresenta, tuttavia, l’unico strumento atto a tutelare il mercato italiano da forme di investimento non rispondenti ai criteri della libera concorrenza.

9       Avendo ritenuto tali osservazioni insufficienti al fine di giustificare una tale disciplina, la Commissione, in data 11 luglio 2003, ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato invitandola a conformarvisi entro due mesi.

10     Poiché il governo italiano non ha risposto al parere motivato, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso dinanzi alla Corte.

 

Sul ricorso

 Argomenti delle parti

11     Sulla base delle sentenze della Corte 4 giugno 2002, causa C‑367/98, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑4731); causa C‑483/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑4781); causa C‑503/99, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑4809); 13 maggio 2003, causa C‑463/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑4581), e causa C‑98/01, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I‑4641), la Commissione fa valere che il decreto legge n. 192/2001 introduce un trattamento differenziato e restrittivo degli investimenti effettuati da una particolare categoria di investitori ed ostacola, quindi, la libera circolazione dei capitali all’interno della Comunità. La suddetta normativa dissuaderebbe ogni impresa pubblica di un altro Stato membro potenzialmente interessata dall’acquisire partecipazioni nelle società operanti nei settori dell’elettricità e del gas, poiché tale impresa si troverebbe nell’impossibilità di partecipare efficacemente alle decisioni di tali società e di esercitare un’influenza sulla loro gestione.

12     L’art. 56 CE non prevedrebbe alcuna distinzione tra misure discriminatorie e misure non discriminatorie né tra imprese pubbliche e imprese private. Anche se il detto articolo non definisce la nozione di «movimenti di capitali», l’investimento diretto transfrontaliero rientrerebbe in tale nozione, conformemente alla nomenclatura allegata alla direttiva 88/361. Esso sarebbe caratterizzato, in particolare, dalla possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di una società e al suo controllo. L’acquisizione di partecipazioni nonché il pieno esercizio dei diritti di voto ad esse inerenti rientrerebbero pertanto nella nozione di «movimenti di capitali».

13     Il governo italiano conclude per il rigetto del ricorso.

14     Il decreto legge n. 192/2001 non istituirebbe un trattamento discriminatorio. Esso riguarderebbe le acquisizioni effettuate da imprese pubbliche nazionali allo stesso modo di quelle effettuate da imprese pubbliche di altri Stati membri.

15     Peraltro, una restrizione del diritto di voto non inciderebbe in ogni caso sulla libera circolazione dei capitali. Il governo italiano fa riferimento, a titolo di esempio, agli artt. 85‑97 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184, pag. 1), e all’art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1), che avrebbero direttamente attuato l’art. 56 CE. Tali disposizioni, che consentirebbero altresì una restrizione del diritto di voto per evitare che un semplice investimento di capitale sia trasformato in un’effettiva capacità di controllare ed indirizzare una società, non sarebbero in sé incompatibili con il principio della libera circolazione dei capitali.

16     Il decreto legge n. 192/2001 sarebbe conforme alla libera circolazione dei capitali, principalmente per il fatto che perseguirebbe gli obiettivi comunitari formulati nella comunicazione della Commissione 13 marzo 2001, intitolata «Completamento del mercato interno dell’energia» [COM (2001) 125 def.], in particolare quello di limitare l’influenza anticoncorrenziale che determinate imprese pubbliche in situazione di monopolio, che assumessero il controllo sulle imprese operanti nei settori dell’elettricità e del gas, potrebbero esercitare sui relativi mercati.

17     L’apertura dei mercati degli Stati membri nei settori dell’elettricità e del gas avrebbe certamente fatto notevoli progressi durante questi ultimi anni grazie alla normativa comunitaria, in particolare alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20), e 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204, pag. 1).

18     Tuttavia, il recepimento di tali direttive negli ordinamenti nazionali degli Stati membri avrebbe dato origine ad aperture dei vari mercati nazionali non equivalenti. Alcuni Stati avrebbero scelto di aprire i loro mercati in misura maggiore di quanto previsto dalle direttive in questione, altri si sarebbero limitati ad aprire i loro mercati nella misura strettamente imposta da queste ultime. Le misure adottate a livello comunitario al fine di porre rimedio a tale disequilibrio si sarebbero peraltro dimostrate insufficienti. Spetterebbe quindi non solo alle istituzioni comunitarie, ma anche agli Stati membri, lottare contro le asimmetrie esistenti nella struttura concorrenziale del mercato di cui trattasi e le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare da eventuali abusi.

19     Così, il decreto legge n. 192/2001 sarebbe stato l’unico strumento per poter impedire che il mercato italiano fosse oggetto di attacchi speculativi anticoncorrenziali da parte di soggetti pubblici operanti nel medesimo settore in altri Stati membri e avvantaggiati dalle loro normative nazionali.

20     Il problema posto nella presente fattispecie differirebbe da quello sollevato nelle cause che hanno dato luogo alle menzionate sentenze Commissione/Portogallo, Commissione/Francia, Commissione/Belgio, Commissione/Spagna e Commissione/Regno Unito. In tali cause, i provvedimenti nazionali controversi avrebbero mirato, in ognuna di tali fattispecie, a mantenere il controllo dello Stato e ad impedire la liberalizzazione. Invece, il decreto legge n. 192/2001, nei limiti in cui si rivolge esclusivamente alle imprese pubbliche, mirerebbe ad escludere il controllo statale. Pertanto, i criteri formulati nelle menzionate sentenze non potrebbero essere trasposti nella presente causa.

21     Peraltro, il suddetto decreto legge avrebbe carattere temporaneo, giacché si applicherebbe solo fino alla realizzazione di un mercato interno pienamente liberalizzato nei settori del gas e dell’elettricità.

22     Infine, riguardando esclusivamente le imprese pubbliche che detengono una posizione dominante sul loro mercato nazionale, si limiterebbe a misure strettamente necessarie e proporzionali.

23     Secondo la Commissione, tutti i suddetti argomenti sono inconferenti.

24     Gli Stati membri non potrebbero ledere la competenza della Comunità in tale materia. Spetterebbe non ai governi nazionali bensì alla Commissione, nella sua veste di guardiana dei Trattati, vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni comunitarie in questione e opporsi a ogni eventuale violazione della libera concorrenza. Misure unilaterali adottate da alcuni Stati membri, con il pretesto di evitare distorsioni nei propri mercati, introdurrebbero al contrario distorsioni di tale natura nell’intero mercato comunitario, cosa che non potrebbe essere accettata. Orbene, le misure nazionali di cui trattasi nel caso di specie presenterebbero un carattere rigorosamente protezionistico.

25     Peraltro, non si potrebbe addurre un’insufficienza della normativa comunitaria. Quest’ultima recentemente sarebbe diventata anche più consistente in seguito all’adozione di diversi provvedimenti, in particolare delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37), e 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

 

Giudizio della Corte

26     In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 56, n. 1, CE attua la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi. A tal fine, nell’ambito delle disposizioni del capo del Trattato intitolato «Capitali e pagamenti», esso dispone che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

27     Se il Trattato non definisce le nozioni di movimenti di capitali e di pagamenti, è pacifico che la direttiva 88/361, unitamente alla nomenclatura ad essa allegata, ha un valore indicativo per definire la nozione di movimenti di capitali (v. sentenze Commissione/Regno Unito, cit., punto 39, e 16 marzo 1999, causa C‑222/97, Trummer e Mayer, Racc. pag. I‑1661, punti 20 e 21).

28     Infatti, i punti I e III della nomenclatura allegata alla direttiva 88/361 nonché le note esplicative ivi contenute indicano che l’investimento diretto sotto forma di partecipazione ad un’impresa attraverso il possesso di azioni nonché l’acquisto di titoli sul mercato dei capitali costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell’art. 56 CE. In forza delle dette note esplicative, l’investimento diretto, in particolare, è caratterizzato dalla possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di una società e al suo controllo.

29     Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare se il decreto legge n. 192/2001, che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di società operanti nei settori dell’elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e titolari di una posizione dominante, costituisca una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri.

30     A tale riguardo occorre constatare che la sospensione dei diritti di voto, prevista nel suddetto decreto, esclude per la categoria di imprese pubbliche cui si riferisce tale misura un’effettiva partecipazione alla gestione e al controllo delle imprese italiane operanti nei mercati dell’elettricità e del gas. Dal momento che la finalità perseguita dal decreto legge n. 192/2001 è di evitare «attacchi (…) anticoncorrenziali da parte di soggetti pubblici operanti nel medesimo settore in altri Stati membri», quest’ultimo ha per effetto di dissuadere in particolare le imprese pubbliche aventi sede in altri Stati membri dall’acquisire azioni nelle imprese italiane operanti nel settore dell’energia.

31     Da quanto sopra indicato consegue che la sospensione dei diritti di voto prevista dal decreto legge n. 192/2001 costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’art. 56 CE.

32     Tale constatazione non è inficiata dal fatto che la normativa di cui trattasi si rivolge solo a una categoria di imprese pubbliche titolari nel loro mercato nazionale di una posizione dominante. Infatti, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali non operano alcuna distinzione tra le imprese private e le imprese pubbliche né tra le imprese titolari di una posizione dominante e quelle che non godono di una siffatta posizione.

33     Inoltre, il governo italiano non può assumere che, dal momento che le disposizioni della direttiva 2004/39 con cui si dispone, a determinate condizioni, una restrizione dei diritti di voto relativi ad alcune azioni sono compatibili con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, lo stesso si verificherebbe per il decreto legge n. 192/2001. Tale direttiva, adottata nell’ambito della libertà di stabilimento e non, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, in quello dell’art. 56 CE, si inserisce in un contesto diverso e alquanto specifico, ossia l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale. Vi si prevedono restrizioni del diritto di voto solo a titolo di sanzione per l’inosservanza delle disposizioni legislative. Tali restrizioni quindi, a differenza del decreto legge n. 192/2001, non sono tali da dissuadere imprese di altri Stati membri dall’effettuare investimenti in talune imprese nazionali. Peraltro, per quanto attiene agli artt. 85‑97 della direttiva 2001/34, questi ultimi prevedono esclusivamente obblighi di informazione al momento dell’acquisto o della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa nonché un obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza di tali obblighi. Le misure adottate al riguardo dagli Stati membri sono irrilevanti nel contesto della presente causa.

34     Occorre inoltre verificare se la restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato.

35     A tale proposito si deve rammentare che la libera circolazione dei capitali, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata da una normativa nazionale solo se quest’ultima è giustificata da motivi previsti all’art. 58, n. 1, CE o da motivi imperativi di interesse pubblico. Inoltre, per essere così giustificata, la normativa nazionale deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di quest’ultimo, al fine di soddisfare il criterio di proporzionalità (v. sentenze Commissione/Belgio, cit., punto 45, e 7 settembre 2004, causa C‑319/02, Manninen, Racc. pag. I‑7498, punto 29).

36     Il governo italiano rileva che, mediante il processo di liberalizzazione e di privatizzazione, i mercati dell’energia in Italia sono stati aperti alla concorrenza. Il decreto legge n. 192/2001 mirerebbe a salvaguardare condizioni di concorrenza solide ed eque in tali mercati. Esso consentirebbe di evitare che, in attesa di un’effettiva liberalizzazione del settore dell’energia in Europa, il mercato italiano sia oggetto di attacchi anticoncorrenziali da parte di soggetti pubblici operanti nel medesimo settore in altri Stati membri e avvantaggiati da una normativa nazionale che li aveva mantenuti in una posizione di privilegio. L’acquisizione del controllo di imprese operanti nei mercati italiani dell’elettricità e del gas da parte di siffatte imprese pubbliche potrebbe vanificare gli sforzi delle autorità italiane per aprire il settore dell’energia alla concorrenza.

37     A tal proposito, come ha già statuito la Corte, l’interesse al rafforzamento della struttura concorrenziale del mercato di cui trattasi in linea generale non può costituire una valida giustificazione delle restrizioni alla libera circolazione dei capitali (v. sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 52).

38     In ogni caso, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1). Si deve rammentare, in proposito, che la normativa nazionale di cui trattasi si applica esclusivamente a imprese pubbliche già titolari di una posizione dominante sui lori mercati nazionali. Orbene, conformemente all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 139/2004, la Commissione vieta le concentrazioni di dimensione comunitaria che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, «in particolare a causa (…) del rafforzamento di una posizione dominante» preesistente.

39     Il governo italiano fa inoltre riferimento alla necessità di garantire la fornitura di energia sul territorio italiano.

40     Anche se la necessità di garantire l’approvvigionamento di energia può, a determinate condizioni, giustificare restrizioni alle libertà fondamentali del Trattato (v. sentenze 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil e a., Racc. pag. 2727, punti 34 e 35, e Commissione/Belgio, cit., punto 46), il governo italiano non dimostra in che termini la restrizione dei diritti di voto che si rivolge solo a una specifica categoria di imprese pubbliche sia indispensabile al fine di conseguire lo scopo di cui trattasi. In particolare, non spiega il motivo in base al quale sarebbe necessario che le azioni delle imprese operanti nel settore dell’energia in Italia siano detenute da azionisti privati o da azionisti pubblici quotati in mercati finanziari regolamentati affinché le imprese interessate possano garantire una fornitura sufficiente e ininterrotta di elettricità e di gas sul mercato italiano.

41     Ne consegue che il governo italiano non ha provato che il decreto legge n. 192/2001 è indispensabile per garantire l’approvvigionamento di energia all’interno del Paese.

42     Si deve pertanto constatare che, mantenendo in vigore il decreto legge n. 192/2001 che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese operanti nei settori dell’elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’art. 56 CE.

 

Sulle spese

43     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Mantenendo in vigore il decreto legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici», che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese operanti nei settori dell’elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’art. 56 CE.

 

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

 

 

Jann

Lenaerts

Colneric

 

Schiemann                                                                         Juhász

 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 giugno 2005.

 

Il cancelliere                                                 Il presidente della Prima Sezione

R. Grass                                                                        P. Jann

 


Documentazione allegata

 


 

Ministero delle

Attività produttive

 

 

 

Protocollo d’Accordo

Tra

 

il ministro delle attività produttive della Repubblica italiana ed il ministro dell’economia delle finanze e dell’Industria della Repubblica francese sulla cooperazione nel settore dell'energia

 

 

Il ministro delle attività produttive della Repubblica italiana, Claudio SCAJOLA,  da una parte,

 

e

 

Il ministro dell’economia, delle finanze e dell’industria della Repubblica francese, rappresentato da François LOOS, ministro con delega all’industria della Repubblica francese dall’altra parte,

qui di seguito denominati le parti,

 

considerando

-           le buone relazioni tra l'Italia e la Francia membri dell’Unione Europea,

-           la loro comune situazione di dipendenza in materia d’importazione di energie fossili,

-            il loro auspicio di rinforzare le relazioni in campo energetico e di favorire una stretta cooperazione in questo settore, tanto sotto il profilo istituzionale che sotto il profilo industriale e commerciale,

-           hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1:  Le due parti decidono di rinforzare e di sviluppare:

1. la ricerca di convergenze e l’armonizzazione delle posizioni francesi ed italiane in seno all'Unione Europee sull'apertura dei mercati, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'efficienza energeica;

 

2. la presentazione e la difesa di posizioni comuni nei Contesti internazionali quali l’Agenzia Internazionale dell’Energia,  il Forum Internazionale dell'Energia ed i nuovi partenariati:

 

3. il ruolo congiunto dell' Italia e della Francia nella realizzazione di progetti nella regione del Maghreb, così come lo sviluppo della cooperazione euro-mediterranea a partire dalla Piattaforma di Roma per la Cooperazione Euro-Mediterranea nel campo dell' Energia (REMEP)

 

4, l'azione coordinata per la cooperazione nel campo dell'energia per la Comunità del Sud-Est dell'Europa,

 

5- l'opzione nucleare nel quadro del mercato unico europeo, come una delle soluzioni aperte per far fronte alle sfide del cambiamento climatico e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. In questo quadro, la Francia è disposta a fornire la sua collaborazione e la sua esperienza all'Italia.

 

6. la cooperazione tecnica e industriale tra le imprese elettriche e del gas naturale dei due paesi per concorre alla creazione di un quadro stabile e trasparente che integri i vincoli giuridici e regolamentari;

 

7. le interconnessioni tra l'Italia e la Francia e gliscambi transfrontalieri di energia elettrica e di gas naturale.

 

Articolo 2:  Le due parti si sforzano di rimuovere gli ostacoli che possano limitare la cooperazione bilaterale nel campo industriale e commerciale, e di favorire l'apertura reale e reciproca così come il buon funzionamento del mercato dell’energia nel rispetto del diritto comunitario e delle loro legislazioni nazionali.

 

Articolo 3: Le due parti accolgono il trincio di una concertazione e di un coordinamento periodici sui grandi temi di politica energetica bilaterale ed internazionale, al fine di individuare convergenze e posizioni comuni. In questo quadro resta deciso che i direttori generali responsabili dell’energia dei due paesi organizzino questa concertazione e questo coordinamento.

 

 

 

Fatto in doppio esemplare nelle lingue italiana e francese, facenti parimenti fede, a Genova, l’11 giugno 2005

 

 

 

Claudio SCAJOLA,

Ministro delle attività produttive della Repubblica italiana

 

 

 

François LOOS

Ministro con delega all’industria presso il Ministro dell’economia delle finanze e dell’industria della Repubblica francese

 

 

 

 

 

 



[1]    L’art. 228 del TCE stabilisce che, qualora la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato medesimo, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato al medesimo Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali non è stata data attuazione alla sentenza della Corte di giustizia; qualora lo Stato in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. Nel ricorso essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

[2]    Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

[3]    Il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2001, n. 170.

[4]    EdF è anche il maggiore esportatore di energia elettrica verso il mercato italiano.

[5]    Il capitale di Edison Spa, secondo quanto risulta dalla relazione annuale 2005 di Corporate Governance, alla data del 21 febbraio 2006 risulta pari a euro 4.273.112.753,00, diviso in 4.162.520.333 azioni ordinarie e in 110.592.420 azioni di risparmio. Gli azionisti che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto sono i seguenti: Transalpina di Energia Srl (71,2% su azioni con diritto di voto), EDF (17,3%), J.P. Morgan Securities Ltd (1,982%), Mediobanca Spa (1,794%). Il controllo della società è esercitato da Transalpina di Energia, la quale risulta pariteticamente posseduta da due soci e cioè: WGRM Holding 4 (interamente controllata da EDF) e Delmi Spa (a sua volta controllata al 51% da AEM). La relazione di Corporate Governance di Edison dà conto dei patti parasociali esistenti, tra i quali si ricordano, in questa sede: accordo quadro stipulato in data 12 maggio 2005 fra AEM, Delmi, EDF e WGRM, finalizzato all’acquisto congiunto del controllo di Edison tramite una società partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM (successivamente individuata appunto nella società veicolo Transalpina di Energia), con il compito di acquisire da Italenergia Bis le azioni ordinarie e i warrants di Edison da essa detenuti; accordo parasociale contestualmente stipulato tra le medesime parti avente a oggetto la corporate governance di Edison e di TdE. Tali accordi hanno ad oggetto, complessivamente, l’88,56% del capitale ordinario di Edison (alla data del 27 ottobre 2005), il 48,25 del totale dei warrant in circolazione (alla medesima data), l’intero capitale sociale di Transalpina di Energia.

[6]    Ai sensi del medesimo comma 1, il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all’esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

[7]     La disposizione sembra riferirsi al caso di obbligazioni cum warrant o di warrants, che costituiscono categorie di obbligazioni cui si accompagna la facoltà per il sottoscrittore di ottenere, alla scadenza, una certa quantità di altri titoli, generalmente azioni. In sostanza, si tratta di un’opzione all’acquisto di titoli, in genere partecipativi.

[8]    Causa C-170/04, Commissione contro Repubblica italiana.

[9]     Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131 (G.U. 13 luglio 2005, n. 161).

[10]   Contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n.192/2001.

[11]    Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

[12]    In relazione al requisito dell’avvio delle procedure di privatizzazione, si segnala che EDF, in data 21 novembre 2005, è stata quotata sul mercato borsistico.

[13]   Si ricorda, brevemente, che tale accordo prevede la partecipazione italiana al programma nucleare EPR (European Pressurized Reactor), con una quota iniziale del 12,5% nella centrale pilota da 1600 megawatt di Flamanville (Normandia); la possibilità di realizzare in Francia due centrali a turbogas da 400 megawatt, ognuna sui siti della Edf; un’opzione di acquisto del 35% del secondo operatore elettrico Snet (2600 megawatt), rilevando le quote di Edf e Charbonage de France. Esso prevede inoltre che, in attesa della piena operatività dei nuovi impianti EPR, Enel potrà acquistare da Edf energia con le stesse caratteristiche. Il successivo Protocollo d’Accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia tra Italia e Francia, sottoscritto l'11 giugno a Genova, dispone, all’articolo 1, che i rispettivi Governi rinforzino e sviluppino, tra l’altro: la ricerca di convergenze e l’armonizzazione delle posizioni francesi ed italiane in seno all'Unione Europea sull'apertura dei mercati, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'efficienza energetica; la cooperazione tecnica e industriale tra le imprese elettriche e del gas naturale dei due Paesi, le interconnessioni tra l'Italia e la Francia e gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e di gas naturale. Ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo d’Accordo, le due Parti si sforzano, inoltre, di rimuovere gli ostacoli che possano limitare la cooperazione bilaterale nel campo industriale e commerciale, e di favorire l'apertura reale e reciproca così come il buon funzionamento del mercato dell’energia nel rispetto del diritto comunitario e delle loro legislazioni nazionali. In base all’articolo 3, le due Parti accolgono il principio di una concertazione e di un coordinamento periodici sui grandi temi di politica energetica bilaterale ed internazionale, al fine di individuare convergenze e posizioni comuni. In questo quadro, viene  demandato ai direttori generali responsabili dell’energia dei due Paesi, l’organizzazione di tale concertazione e di  tale coordinamento

[14]   La Commissione ha 90 giorni per concludere l'indagine.

[15]    Convalidato dal Congreso de los Diputados il 23 marzo 2006