Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Tutela botteghe storiche e antichi mestieri - A.C. nn. 154, 914 e 994
Riferimenti:
AC n. 914/XV   AC n. 994/XV
AC n. 154/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 74
Data: 21/11/2006
Descrittori:
ARTIGIANATO   NEGOZI E RIVENDITE
TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Tutela botteghe storiche
e antichi mestieri

A.C. nn. 154, 914, 994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 74

 

21 novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0060

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  9

Elementi per l’istruttoria legislativa  10

§      Necessità dell’intervento con legge  10

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  11

§      Compatibilità comunitaria  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

§      Formulazione del testo  14

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Finalità)19

§      Articolo 2 (Definizioni)21

§      Articolo 3 (Censimento dei locali)29

§      Articolo 4 (Requisiti)33

§      Articolo 5 (Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri)37

§      Articolo 6 (Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti)47

§      Articolo 7 (Copertura finanziaria)49

§      Articolo 2 – Pdl n. 994 (Entrata in vigore)51

Progetti di legge

§      A.C. N. 154, (on. Mazzocchi ed altri), Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri55

§      A.C. N. 914, (on. Rugghia), Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri67

§      A.C. N. 994, (on. Stucchi), Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri79

Iter parlamentare nella XIV legislatura

Progetti di legge

§      A.C. N. 3226, (on. Mazzocchi ed altri), Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri89

§      A.C. N. 3232, (on. Rugghia ed altri), Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri99

§      A.C. N. 3265, (on. Stucchi), Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri109

§      A.C. N. 3937, (onn. Biondi e Nan), Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri117

§      A.C. N. 3993, (on. Pagliarini ed altri), Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici d'Italia  123

Esame in sede referente

-       X Commissione ((Attività produttive, commercio e turismo))

Seduta del 25 marzo 2003  135

Seduta dell’8 aprile 2003  141

Seduta del 17 giugno 2003  143

Seduta del 17 luglio 2003  144

Seduta del 1° ottobre 2003  145

Seduta del 3 marzo 2005  147

Seduta del 7 aprile 2005  148

Seduta del 12 maggio 2005  149

Seduta del 29 giugno 2005  151

Seduta del 22 settembre 2005  153

Seduta del 28 settembre 2005  155

Seduta del 4 ottobre 2005  157

Seduta dell’11 ottobre 2005  165

Seduta dell’15 novembre 2005  167

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla X Commissione (Attività produttive)

-       II Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Seduta del 26 gennaio 2006  171

-       VI Commissione (Giustizia)

Seduta del 17 gennaio 2006  173

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta del 13 dicembre 2005  179

Seduta del 14 dicembre 2005  183

-       VII Commissione (Cultura)

Seduta del 29 novembre 2005  187

-       VIII Commissione (Ambiente)

Seduta dell’11 gennaio 2005  189

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Cotituzione della repubblica (artt. 9, 45, 117, 118)197

§      Codice civile (artt. 2083, 2202, 2214)201

§      L. 25 luglio 1956, n. 860 Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane  203

§      D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202 Norme di attuazione e di coordinamento della L. 25 luglio 1956, n. 860 , concernente la definizione e la disciplina delle imprese artigiane, con le norme legislative vigenti per l'artigianato (artt. 19-36, elenchi)211

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)223

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 1)225

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 4)227

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 2)229

Normativa comunitaria

§      Trattato 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (art. 88)233

Giurisprudenza costituzionale

§      Sentenza n. 94  del 26-28 marzo 2003  237

Documentazione allegata

§      I locali e le botteghe storiche artigiane d’Italia, Confartigianato, (stralcio)245

 

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. n. 154

Titolo

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestier

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Commercio e beni culturali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

28 giugno 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

V Commissione (Bilancio);

VI Commissione (Finanze);

VII Commissione (Cultura);

XI Commissione (Lavoro);

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. n. 914

Titolo

Legge quadro per la tutela e la valoriz-
zazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Commercio e beni culturali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

26 maggio 2006

§       annuncio

30 maggio 2006

§       assegnazione

10 luglio 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

V Commissione (Bilancio);

VI Commissione (Finanze);

VII Commissione (Cultura);

XI Commissione (Lavoro);

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. n. 994

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Commercio e beni culturali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

7 giugno 2006

§       annuncio

13 giugno 2006

§       assegnazione

17 luglio 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

V Commissione (Bilancio);

VII Commissione (Cultura);

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge C. 154 Mazzocchi ed altri e C. 914 Rugghia, di contenuto pressoché identico, contengono disposizioni volte alla valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri, mentre la proposta di legge C. 994 Stucchi contiene norme per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri.

 

Per quanto riguarda il contenuto delle proposte di legge C. 154 e C. 914 l'articolo 1 stabilisce le finalità dell'intervento legislativo ovvero la tutela da parte della Repubblica, ai sensi del secondo comma, lettera s) e del terzo comma dell'articolo 117 della Commissione, delle botteghe e dei locali storici.

L'articolo 2, al comma 1, individua come beni culturali, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dunque meritevoli di tutela, le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte particolari attività artistiche, nonché gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali.

In connessione con la previsione del comma 1, il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, gli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, ovvero testimonianza storico-culturale e etno-antropologica.

L'articolo 3 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali definisca, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

Sulla scorta di tali criteri i comuni redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, mentre le regioni sono tenute a realizzare il censimento di tali esercizi, nonché ad istituire un apposito elenco regionale, l'inserimento nel quale comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

L'articolo 4, al comma 1, prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali adottino provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale, che siano sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

I commi 2 e 3 indicano i requisiti che caratterizzano le botteghe storiche, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri, consistenti, in particolare, nello svolgimento dell'attività, nella medesima sede, per un periodo non inferiore a trenta anni, nella presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nell'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero nello svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

In tale contesto sono considerati elementi di prioritaria valutazione la collocazione all'interno di un edificio storico classificato, la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio, la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, nonché il riconoscimento del valore storico, artistico e ambientale da parte delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici.

Il comma 4 prevede che le attività storiche siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dagli elenchi regionali di cui all'articolo 3.

L'articolo 5, comma 1, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il quale è destinato a finanziare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, progetti statali finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche ed alla tutela delle botteghe storiche di interesse artistico, che abbiano rilevanza ed interesse artistico.

In base ai commi 2 e 4, una ulteriore quota delle risorse del Fondo è destinate ai comuni che ne facciano richiesta, ovvero al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti.

Il comma 3 prevede che una quota del Fondo sia, inoltre, destinata ai comuni che prevedano misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività, consistenti in contributi per l'affitto e per il restauro, ovvero nell'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili.

Il comma 5 specifica che il regime di aiuti previsto dalla legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

L'articolo 6 stabilisce che la concessione di finanziamenti a botteghe e locali storici, botteghe d'arte e degli antichi mestieri è subordinata alla stipula, tra enti locali, proprietari delle mura e gestori delle attività, di un'apposita convenzione che stabilisca, tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione, prevedendo la revoca dei contributi, nel caso di mancato rispetto dei predetti vincoli.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

 

La proposta di legge C. 994, all'articolo 1, attribuisce allo Stato il compito di definire le opportune iniziative per la preservazione, lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

Ai sensi del comma 2, per attività artigianale di interesse storico si intende un'impresa individuale o familiare o con dipendenti che produce un'opera unica o in piccola serie, di uso comune o di valore artistico, senza l'utilizzo di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante il solo impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale e vendita diretta dei manufatti realizzati, in laboratorio o presso fiere e mercati.

Il successivo articolo 3 prevede che Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisca, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'elenco delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri di cui alla presente legge.

 

L'articolo 2 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Si segnala, da ultimo, che le proposte di legge C. 154 e C. 914 riproducono, in maniera pressoché identica, il contenuto del testo predisposto nel corso della precedente legislatura dal comitato ristretto nominato dalla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati in data 8 aprile 2003. (cfr. documentazione allegata).

Relazioni allegate

Le proposte di legge in esame sono accompagnate dalle relative relazioni illustrative.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge appare necessario in quanto, in primo luogo, le proposte di legge proposte di legge C. 154 e C. 914 individuano nuove categorie di beni culturali destinate ad aggiungersi a quelle attualmente disciplinate dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137". Al riguardo, va ricordato come l’art. 2 del citato d. lgs. n. 42 del 2004, preveda che ulteriori beni culturali non ricompresi nelle categorie definite dal medesimo decreto, debbano essere individuati con legge.

 

L'intervento con legge è, altresì, necessario in quanto le citate proposte di legge, al comma 2 dell'articolo 2, prevedono, inoltre, una deroga all’applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del settore del commercio.

 

Da ultimo, le proposte C. 154 e C. 914 rinviano ad un successivo regolamento del Ministro dello sviluppo economico adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/88, di concerto con  il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di stabilire gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del fondo di cui all'articolo 5.

 

Si ricorda che l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, co. 3, Cost.), mentre l’art. 117, co. 3, Cost., ha incluso la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, co. 3, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni.

 

Al riguardo, le proposte di legge in esame perseguono finalità di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Pertanto, le relative disposizioni, dovrebbero ritenersi, in linea di principio, adottate, a secondo che intervengano in materia di “tutela” o di “valorizzazione”, rispettivamente ai sensi della lettera s) del comma 2 o del comma terzo dell’art. 117 Cost. (disposizioni costituzionali queste ultime richiamate dall’art. 1 delle pdl n. 154 e 914).

Tuttavia, nelle proposte di legge in esame la valorizzazione non risulta oggetto di una specifica e distinta disciplina (che, secondo il terzo comma dell’art. 117 Cost., dovrebbe limitarsi alla definizione di principi fondamentali). Ciò è, in particolare, evidente per quanto riguarda l’art. 5 delle pdl C.. 154 e C.914, relativo all’istituzione di un fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri.

Al riguardo, sarebbe opportuno indicare espressamente gli elementi per distinguere la “tutela” dalla “valorizzazione” al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi in relazione agli ambiti in cui potranno essere esercitate le competenze legislative regionali in materia di valorizzazione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le proposte di legge C. 154 e C. 914 istituiscono un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, al fine di erogare provvidenze in favore delle botteghe storiche e degli antichi mestieri nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (in merito ai contenuti della normativa comunitaria in questione v. le schede di lettura nel presente dossier).

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE

Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

Il 20 ottobre 2006 la Commissione ha pubblicato un progetto modificato di regolamento volto a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2007, il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, del regolamento (CE) n. 70/2001 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti di Stato destinati alla formazione.

Il progetto sarà discusso dalla Commissione e dagli Stati membri in seno ad un comitato consultivo che si riunirà nel mese di novembre.

Il progetto in esame è stato presentato nel quadro delle iniziative intese a dare attuazione al piano di azione sugli aiuti di Stato (COM(2005) 107). Nel documento la Commissione ha proposto, tra le altre cose, di raggruppare i suddetti regolamenti di esenzione in un unico regolamento di esenzione per categoria.

La Commissione sottolinea che il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende dai risultati delle consultazioni avviate nell’ambito del piano di azione sugli aiuti di Stato e della comunicazione su aiuti di Stato e innovazione (COM(2005)436), e che sono necessarie discussioni con gli Stati membri per stabilire quali categorie di aiuti potrebbero essere considerate compatibili con il Trattato CE.

Alla luce di queste considerazioni e al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni in corso e l’analisi dei loro risultati, la Commissione ha deciso di prorogare la durata dei suddetti regolamenti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge C. 994, all'articolo 1, comma 3, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisca, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'elenco delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri di cui alla presente legge.

 

Il comma 1 dell'articolo 3 delle proposte di legge C. 154 e C. 914 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisca, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

 

 

Coordinamento con la normativa vigente

Le proposte di legge in esame C. 154 e C. 914 individuano (v. art. 2, c. 1) come beni culturali essenzialmente delle attività artistiche, commerciali ed artigianali di particolare interesse storico, artistico e culturale. Peraltro, entrambe le proposte, attribuiscono un rilievo agli immobili sedi dell’attività ed ai beni mobili mediante i quali vengono svolte le attività medesime (v. art. 4).

A questo proposito, si ricorda che ai sensi del citato D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo codice presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Ai sensi del citato D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 beni culturali sono, pertanto, beni mobili ed immobili, con una peculiarità rappresentata dagli studi d’artista (art.51) rispetto ai quali, ove ricorra la dichiarazione dell'interesse culturale, è vietato modificarne la destinazione d'uso nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili.

Viene, inoltre, vietata la modificazione degli studi d’artista adibiti a tale funzione da almeno vent’anni e rispondenti alla tipologia a lucernario.

Questa tipologia di bene culturale sembra presentare talune analogie con quelle previste dalle proposte di legge in esame.

 

Considerata la specificità dei beni che si intende tutelare attraverso le pdl. C.154 e C.914, andrebbe valutata l’opportunità di rendere applicabile agli stessi l’intera normativa di carattere generale in materia di beni culturali. A tale proposito si ricorda, ad esempio, come, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, i beni culturali non possono essere demoliti, rimossi o modificati o restaurati senza l’autorizzazione del Ministero competente (art. 21).

 

Con riguardo alle misure di protezione, gli articoli 20 e 21 del Codice regolano gli interventi sui beni culturali, distinguendo fra gli interventi vietati in assoluto e quelli soggetti ad autorizzazione.

Sono vietati (art. 20) distruzione, danneggiamento, l’uso non compatibile con il carattere storico artistico dei beni culturali nonché lo smembramento di archivi pubblici e privati vincolati (la precisazione relativa alla “dichiarazione di interesse” è introdotta dal D.Lgs.156/2006). Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero (art. 21) la demolizione di beni culturali, il loro spostamento, lo smembramento delle collezioni, lo scarto dei documenti di archivi e biblioteche pubblici o privati qualora“dichiarati di interesse culturale” .E’ altresì, vietato il trasferimento ad altre persone giuridiche di archivi pubblici o privati qualora “dichiarati di interesse culturale”. Inoltre, è subordinata ad autorizzazione del soprintendente l'esecuzione di lavori di qualunque genere sui beni culturali .

Formulazione del testo

In relazione al comma 3 dell'articolo 5 delle pdl C. 154 e C. 914, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, sarebbe opportuno precisare se anche la concessione delle agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili sia subordinata all'introduzione di specifici vincoli relativamente alla destinazione ed alle caratteristiche dei locali ai quali si applica il beneficio, analogamente a quanto previsto dal medesimo comma tre per il riconoscimento di altre agevolazioni.

 

Il comma 4 dell'articolo 5 delle medesime citate proposte di legge prevede che la destinazione della quota del Fondo indicata da tale comma avvenga “nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1” e, quindi, nell'ambito dell’intesa tra il Ministro per il beni e le attività culturali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Al riguardo, occorre valutare la compatibilità di questa disposizione con la previsione generale di cui all'articolo 5 che attribuisce ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con  il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di stabilire gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

 

In relazione al medesimo comma 4 dell'articolo 5, con riferimento ai crediti formativi ivi richiamati, sarebbe opportuno chiarire se questi si riferiscono ad una delle tipologie di apprendistato, di cui agli artt.47 e seguenti del D.Lgs.276/2003, o ad eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro la cui disciplina generale è recata dal D.Lgs. 77/2005.

 

Il comma 5 dell'articolo 5 delle pdl C. 154 e C. 914 prevede, inoltre, che il regime di aiuti stabilito dal medesimo articolo sia subordinato “al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE ”. In proposito va osservato come la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato alle PMI sia contenuta nel Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, adottato sulla base dell’articolo 88 cit., mentre i paragrafi 2 e 3 di tale articolo disciplinano rispettivamente la pronuncia della Commissione circa la legittimità degli aiuti e la procedura di notificazione degli aiuti stessi alla Commissione medesima, procedura quest’ultima alla quale il predetto regolamento non sottopone peraltro gli aiuti destinati alle PMI.

L’espressione “nonché alla definizione delle procedure di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo”, appare pertanto da modificare poiché sembra subordinare l’attivazione del regime di aiuti alla definizione di procedure che risultano invece già stabilite dal Regolamento 70/2001.

 

In relazione all'articolo 7 si segnala la necessità di modificare la copertura finanziaria ivi prevista alla luce delle disposizioni recate dalla nuova legge finanziaria.

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Finalità)

A.C. 154
Mazzocchi ed altri

A.C. 914
Rugghia

A.C. 994
Stucchi

 

 

 

Art. 1.

Art. 1.

Art. 1

(Finalità).

(Finalità).

 

      1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali sto­rici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri in attua­zione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

      1. Identico.

      1. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione, lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in col­legamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

 

 

Le proposte di legge C 154 e C 914 – sostanzialmente identiche - prevedono all’articolo 1 la tutela da parte della Repubblica, in attuazione dell’articolo 117, secondo comma lett. s) e terzo comma della Costituzione[1], delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e gli antichi mestieri.

La relazione illustrativa della pdl A.C. 914 ricorda che talune amministrazioni comunali e alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo continuino ad operare, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete. Tuttavia – secondo la relazione - nonostante l'impegno degli enti locali appare indispensabile disciplinare a livello nazionale questa delicata materia, dando in primo luogo collocazione a tali attività nell'ambito dei beni culturali, per garantire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa.

 

L'articolo 1 della proposta di legge C 994 prevede, invece, l’adozione da parte dello Stato di iniziative opportune, volte a preservare, sviluppare e diffondere le attività artigianali di interesse storico[2] e degli antichi mestieri. Lo Stato è, altresì, chiamato ad operare in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati ed eventualmente in collegamento con iniziative analoghe attivate a livello comunitario(articolo 1, comma 1).

La relazione illustrativa precisa che l’intenzione della proposta di legge non è quella di disciplinare le attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri o di fornire una legge-quadro al riguardo, bensì di evidenziare "l'opportunità di non lasciare morire" le botteghe artigiane, permettendo allo Stato, in maniera autonoma, o attraverso iniziative congiunte con l'Unione europea, le regioni e gli enti locali, di operare a tale fine. La relazione stessa, inoltre, sottolinea il ruolo fondamentale delle regioni e degli enti locali nell’attivazione di iniziative di carattere legislativo, finanziario e culturale per valorizzare le botteghe artigiane e gli antichi mestieri e per concedere aiuti finalizzati ad interventi di recupero ed ammodernamento delle botteghe artigiane tradizionali, all’adeguamento degli spazi ove si svolge l'attività artigianale alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli impianti igienici, all'acquisto di macchinari e di attrezzature strettamente legati al ciclo produttivo che non snaturino comunque l'idea di «prodotto artigianale fatto a mano», alla consulenza in occasione della partecipazione a mostre e a fiere, per la progettazione, la predisposizione e la stampa di materiale promozionale (cataloghi, depliant, brochure, eccetera), per l'accesso ad agevolazioni finanziarie, per l'organizzazione della vendita anche al di fuori del proprio territorio, per la creazione di nuove botteghe artigiane di prodotti tipici locali.

 

In relazione alla formulazione dell'articolo 1 delle proposte di legge in esame si osserva che, in generale, il termine "Repubblica", viene inteso sia con riferimento allo Stato apparato (ossia al livello di governo centrale), sia con riferimento allo Stato ordinamento (ossia allo Stato in tutte le sue articolazioni territoriali).

Al riguardo, si rileva che ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. L'orientamento prevalente ritiene che, in merito all'articolo 9 Cost. (“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), ci si debba riferire allo Stato-ordinamento, il che pone il problema, in materia di beni culturali, di quali compiti spettino allo Stato centrale e quali siano di competenza delle autonomie territoriali.


Articolo 2
(Definizioni)

A.C. 154
Mazzocchi ed altri

A.C. 914
Rugghia

A.C. 994
Stucchi

 

 

 

Art. 2.

Art. 2.

Segue art. 1

(Definizioni).

(Definizioni).

 

      1. Ai fini della pre­sente legge sono indivi­duati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

      1. Identico:

      2. Ai fini della pre­sente legge per attività ar­tigianale di interesse sto­rico si intende un'impresa individuale o familiare o con dipendenti che pro­duce un'opera unica o in piccola serie, di uso co­mune o di valore artistico, senza l'utilizzo di macchi­nari industriali e di serie, ovvero mediante il solo impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale e ven­dita diretta dei manufatti realizzati, in laboratorio o presso fiere e mercati.

          a) le botteghe e i locali storici, ossia gli eser­cizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradi­zionale;

          a) identica;

 

          b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizza­zione di creazioni, produ­zioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli ele­menti tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produ­zione artistica;

          b) identica;

 

          c) gli antichi me­stieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavora­zioni e tecniche di produ­zione derivanti da tradi­zioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di re­stauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, del­l'antiquariato e da colle­zione.

          c) identica.

 

      2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legi­slativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

      2. Identico:

 

          «b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi conno­tati da particolare inte­resse storico, artistico e tradizionale ovvero testi­monianza storico-culturale ed etnoantropologica;».

        «b-bis) identica;».

 

 

 

Definizioni

L’articolo 2 delleproposte C 154 e C 914 individua specificamente come beni culturali meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42:

§         gli esercizi commerciali (botteghe e locali storici) connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

§         le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche di creazione e produzione di opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione tipiche della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica;

§         gli antichi mestieri[3] e le attività che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche produttive derivanti da tradizioni e culture locali che rischiano di scomparire, comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n 42), emanatoin attuazione della delega prevista dall’articolo 10 dellalegge 6 luglio 2003, n. 137, ha sostituito il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490) che, in passato, avevaraccolto e riordinato la legislazione esistente in materia. Disposizioni integrative e correttive al Codice sono state poi adottate con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, relativamente ai beni culturali e D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157 relativamente al paesaggio.

Il Codice prevede innanzitutto, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, che la Repubblica tuteli e valorizzi il patrimonio culturale (costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici; oltre alle categorie di beni espressamente individuate nel provvedimento agli artt. 10 e 11 per i beni culturali e art. 134 per i beni paesaggistici).

La parte seconda del Codice (articoli 10-130) è dedicata ai beni culturali ed articolata in tre titoli aventi ad oggetto la tutela (artt. 10-100), la fruizione e la valorizzazione (artt. 101-127), nonché norme transitorie e finali (art. 128-130).

 

Il titolo I (articoli 10-100), concernente la tutela, mantiene sostanzialmente fermo l’impianto del TU del 1999, sia per quanto riguarda la distinzione tra beni culturali sottoposti in via generale alle norme in materia di tutela e beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, sia per quanto riguarda la dichiarazione di interesse culturale dei beni appartenenti a privati, non senza provvedere, tuttavia, ad introdurre al suo interno alcune importanti novità.

Per quanto concerne l’oggetto della tutela (Capo I), dal combinato disposto degli articoli 10-16 si desume che i beni possono essere distinti in tre gruppi.

§         i beni culturali, appartenenti a soggetti pubblici, per i quali l’interesse culturale è ritenuto sussistere ex se. Si tratta, ad esempio, di raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, archivi, raccolte librarie[4] (articolo 10, co. 2).

i beni di cui all’art. 10, co. 1, ossia i beni mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e ad altri enti, pubblici, nonché a persone giuridiche private senza scopo di lucro, per i quali trova applicazione la disciplina dell’articolo 12 che assoggetta i beni in questione vengano ad uno specifico procedimento di verifica, ferma restando, medio tempore, la loro sottoposizione alla disciplina di tutela (anche cautelare e preventiva: art. 28).

§          i beni culturali - indicati dall’art.10 (comma 3) - appartenenti in primo luogo a privati, per i quali la tutelabilità è subordinata all’accertamento dell’interesse culturale mediante il procedimento di dichiarazione (c.d. “vincolo”) disciplinato dagli artt. 13-16. Tali beni comprendono: cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; archivi e documenti privati nonché raccolte librarie di interesse storico/culturale particolarmente importante; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse con riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

 

Le categorie di beni (pubblici e privati) che possono avere interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sono poi ulteriormente specificate dall’art. 10, comma 4, con la precisazione che l’interesse è connesso al valore storico artistico e al carattere di pregio o rarità (sinteticamente si tratta di: cose di interesse per paleontologia e preistoria; cose di interesse numismatico; manoscritti, incunaboli, libri, stampe e incisioni; carte geografiche e spartiti ; foto, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi; ville, i parchi e i giardini, piazze e altri spazi urbani; siti minerari; le navi; architettura rurali.

Il Codice, inoltre, innovando rispetto al precedente Testo unico dei beni culturali, reca:

·         l’introduzione tra le categorie speciali di beni culturali, soggetti a specifiche, disposizioni di tutela (art. 11), di opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico, di opere autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni (per le quali si introduce una limitata forma di tutela, delineata all’articolo 64, e cioè l’obbligo per il venditore di rilasciare attestati di autenticità e provenienza) e delle vestigia della Grande guerra;

·         l’espressa menzione, tra i beni oggetto di tutela, delle pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi rari o di pregio, delle matrici delle incisioni e delle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse artistico e storico (come già segnalato nell’esposizione dell’art. 10, co. 4);

 

Con riguardo alle misure di protezione, gli articoli 20 e 21 del Codice regolano gli interventi sui beni culturali, distinguendo fra gli interventi vietati in assoluto e quelli soggetti ad autorizzazione.

Sono vietati (art. 20) distruzione, danneggiamento, l’uso non compatibile con il carattere storico artistico dei beni culturali nonché lo smembramento di archivi pubblici e privati vincolati (la precisazione relativa alla “dichiarazione di interesse” è introdotta dal D.Lgs.156/2006). Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero (art. 21) a demolizione di beni culturali, il loro spostamento, lo smembramento delle collezioni, lo scarto dei documenti di archivi e biblioteche pubblici o privati qualora“dichiarati di interesse culturale” .E’ altresì vietato il trasferimento ad altre persone giuridiche di archivi pubblici o privati qualora“dichiarati di interesse culturale”. Inoltre è subordinata ad autorizzazione del soprintendente l'esecuzione e lavori di qualunque genere sui beni culturali.

Gli articoli 23-28 dettano norme in materia di edilizia e lavori.

Gli artt. 29- 44 recano misure di conservazione.

L’articolo 29 definisce il concetto di conservazione del patrimonio culturale, che viene attuata mediante una programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro e dispone che gli interventi relativi siano affidati in via esclusiva a soggetti qualificati (restauratori di beni culturali ).

Gl articoli da 30 a 43 del Codice distinguono fra interventi conservativi volontari e interventi conservativi imposti, dettando in particolare una specifica procedura di esecuzione per questi ultimi, comprensiva degli oneri a carico del proprietario e della disciplina degli eventuali contributi ministeriali.

L’articolo 44 consente ai privati di affidare in comodato a istituti pubblici, per un periodo minimo di 5 anni (tacitamente prorogabile) e con il consenso del Ministero, raccolte, collezioni o altri beni mobili di particolare importanza, al fine di permetterne la fruizione da parte della collettività. Ciò subordinatamente al fatto che l’onere per le spese di custodia, conservazione e assicurazione non sia eccessivo per l‘amministrazione.

I successivi articoli da 45 a 52 disciplinano, introducendo alcune significative novità, altre forme di protezione dei beni culturali, quali:

·         le misure di tutela indiretta, attraverso la prescrizione di distanze e misure atte a preservare l'integrità dei beni immobili, la loro prospettiva e le relative condizioni di ambiente e di decoro; viene disciplinato in particolare il procedimento per l’imposizione delle prescrizioni prevedendo la facoltà di ricorso amministravo (artt. 44-47);

·         l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, con la introduzione dell’assicurazione obbligatoria dei beni di cui si chiede il prestito (art. 48);

·         il divieto di collocare cartelli o manifesti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, salvo autorizzazione del sovrintendente quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione; in tale ambito, inoltre, è stata disciplinato anche l’utilizzo a scopo pubblicitario dei ponteggi allestiti per interventi su edifici storici o in aree di interesse storico artistico (art. 49);

·         Il divieto di distacco di affreschi, fregi, lapidi ecc. senza preventiva autorizzazione (art.50)

·         la tutela degli studi d'artista (art. 51);

·         l'adeguamento della disciplina del commercio nelle aree aventi valore archeologico, storico ed artistico, rimettendo agli enti locali (anziché al soprintendente come disponeva il T.U.) la potestà di vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio stesso, previo parere della soprintendenza competente (art. 52).

 

Alla luce della ricostruzione normativa sopra riportata, considerata la specificità dei beni che le proposte di legge C. 154 e C. 914 intendono tutelare, andrebbe valutata l’opportunità o meno di rendere applicabile agli stessi l’intera normativa di carattere generale in materia di beni culturali.

 

A differenza delle proposte di legge C 154 e C 914, la proposta di legge C. 994 non individua una nuova categoria di "beni culturali" ai sensi del citato Codice dei beni culturali, bensì definisce comeattività artigianale di interesse storico quella svolta da una impresa individuale o familiare o con dipendenti, dedita alla produzione di opere uniche o in piccola serie, sia di uso comune che di valore artistico, che non utilizzi macchinari industriali e di serie, ovvero che si limiti all’impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale con prevalenza del lavoro manuale e la vendita diretta dei manufatti nel laboratorio o presso fiere e mercati (articolo 1, comma 2).

 

La disciplina dell’impresa familiare è contenuta nell’art.230 bis c.c. introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia.

La norma in esame definisce l’impresa familiare come l’impresa nell'ambito della quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo e dispone che, salvo quando sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare gode dei seguenti diritti:

- diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;

- diritto di partecipazione agli utili e/o agli incrementi dell’azienda in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Come precisato più volte dalla giurisprudenza prevalente, l’istituto in esame ha natura residuale ed è, quindi, inapplicabile quando i rapporti tra i componenti della famiglia trovino la loro collocazione sistematica in un diverso specifico rapporto negoziale, quale ad esempio il rapporto di lavoro subordinato, il contratto di società o di associazione in partecipazione.

In particolare, la giurisprudenza ritiene ravvisabile l’istituto del rapporto di lavoro subordinato solo se vi sia stata tra le parti un’espressa pattuizione in tal senso, volta ad inquadrare in tale rapporto l’attività del familiare. In mancanza di una pattuizione specifica, si è nell’ambito dell’art. 230 bis.

Deroghe alla disciplina del commercio

Le sole proposte di legge C. 145 e C. 914 novellano l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, inserendo tra le categorie esonerate dall'applicazione del citato D.Lgs. anche gli esercizi commerciali, artigianali e i pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnotropologica (articolo 2, comma 2).

 

Si ricorda che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114[5], adottato in attuazione della delega conferita dall’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha profondamente innovato la disciplina del commercio, risalente al 1971. Fissati una serie di principi e finalità di carattere generale, ispirati essenzialmente all’obiettivo dell’apertura del mercato in un quadro di efficienza complessiva della rete distributiva e di tutela del consumatore, il provvedimento modula su nuove basi il rapporto tra programmazione commerciale e pianificazione territoriale, coinvolgendo in modo diretto e diffuso, all’interno di un articolato quadro di competenze, regioni e Comuni, ai quali rinvia per larga parte la fase applicativa della riforma.

Il provvedimento, in particolare:

-          abolisce la licenza per l'apertura dei piccoli esercizi;

-          introduce un regime autorizzatorio per le strutture di medie e grandi dimensioni;

-          dispone la riduzione a due (alimentare e non alimentare) delle tabelle merceologiche;

-          liberalizza gli orari di apertura degli esercizi;

-          disciplina le forme speciali di vendita (vendite a distanza, vendite a domicilio[6], vendite mediante apparecchi automatici) e il commercio su aree pubbliche (c.d. ambulantato).

Il D.Lgs.n.114 in commento, all’articolo 4, comma 2, prevede che esso non si applichi ad una serie di categorie di soggetti e di attività, quali:

a) i farmacisti e i direttori di farmacie comunali qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico - chirurgici;

b) i titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio [7];

c) le associazioni dei produttori ortofrutticoli [8];

d) i produttori agricoli, singoli o associati, i quali, nei limiti dell’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo, così come definita dall'articolo 2135 del codice civile, esercitino attività di vendita all’ingrosso di prodotti agricoli, di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e attività di vendita in sede stabile degli stessi prodotti, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni [9];

e) le vendite di carburanti nonché degli oli minerali [10] ;

f) gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 [11], per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) i pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) la vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni [12];

l) l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

 

 


Articolo 3
(Censimento dei locali)

A.C. 154
Mazzocchi ed altri

A.C. 914
Rugghia

A.C. 994
Stucchi

 

 

 

Art. 3.

Art. 3.

Segue art. 1.

(Censimento dei locali).

(Censimento dei locali).

 

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività cul­turali definisce, con pro­prio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le mo­dalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi me­stieri.

      1. Identico.

      3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'elenco delle attività arti­gianali di interesse storico e degli antichi mestieri di cui alla presente legge.

      2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubbli­cazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, redigono un ap­posito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi me­stieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio terri­torio e trasmettono la re­lativa documentazione alla regione.

      2. Identico.

 

      3. La regione, tenuto conto della documenta­zione trasmessa dai co­muni ai sensi del comma 2, provvede:

      3. Identico:

 

          a) al censimento delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi me­stieri della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalen­dosi, in funzione consul­tiva, delle associazioni ita­liane di tutela e di promo­zione delle botteghe e dei locali storici;

          a) identica;

 

          b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e dei locali sto­rici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

          b) identica:

 

      4. L'inserimento nel­l'elenco di cui al comma 3, lettera b), comporta l'ac­quisizione della qualifica di locale storico.

      4. Identico.

 

      5. Copia della docu­mentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività cul­turali, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi me­stieri.

      5. Identico.

 

 

 

Individuazione dei locali e delle attività

Le proposte di legge C. 154 e C. 914 demandano ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione dei criteri e delle modalità di individuazione delle botteghe, dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri. Per l’adozione del decreto, fissata entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, si richiede l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 3, comma 1).

Anche la pdl 994 rinvia ad un decreto del Ministro per i beni e le attività  culturali il compito di individuare le attività artigianali disciplinate dalla proposta. Tuttavia, diversamente da quanto previsto dalle altre due proposte in esame, per l’adozione del decreto ministeriale la pdl 994 prevede il concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale, nonché il previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Inoltre il termine ultimo per l’adozione del decreto è fissato in due mesi dall’entrata in vigore della Iegge (articolo 1, comma 3).

In relazione alla disposizione in esame, appare opportuno prevedere il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in considerazione dell'importanza che la pdl C.994 attribuisce alle regioni e agli enti locali nella realizzazione delle finalità perseguite dal citato provvedimento. Al riguardo, si osserva che in base al comma 1 dell'articolo 1 della pdl C. 994 lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione, lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati.

 

Competenze

Entrambe le proposte di legge C. 154 e C. 914 prevedono la redazione, da parte dei comuni – entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame - del piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri, presenti sul proprio territorio.

I comuni provvederanno ad inviare la relativa documentazione alla regione (articolo 3, comma 2) che a sua volta ne trasmetterà copia al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3.

Alla regione, a sua volta, è affidato il compito di provvedere, sulla scorta della documentazione trasmessa  dai comuni:

 

§         al censimento delle botteghe e locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri, in base ai criteri individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 1. Per l’espletamento di tale compito la regione potrà avvalersi della consulenza delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici;

§         all’istituzione del relativo elenco regionale (art. 3, comma 3).

 

Con l’inserimento nel suddetto elenco regionale le botteghe, i locali e gli antichi mestieri acquisiscono  la qualifica di locali storici (art. 3, comma 4).

Una copia della documentazione trasmessa dai comuni alle regioni ai sensi del precedente comma 2 – come anticipato -viene trasmessa da parte regionale al Ministero per i beni e le attività culturali  presso il quale viene istituito l’elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri (articolo 3, comma 5).

 


Articolo 4
(Requisiti)

A.C. 154
Mazzocchi ed altri

A.C. 914
Rugghia

A.C. 994
Stucchi

 

 

 

Art. 4.

Art. 4.

 

(Requisiti).

(Requisiti).

 

      1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del prin­cipio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità im­mobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

      1. Identico.

 

      2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe e i locali storici, le botte­ghe d'arte e gli antichi me­stieri:

      2. Identico:

 

          a) lo svolgimento dell'attività nella mede­sima sede per un periodo non inferiore a trenta anni;

          a) identica;

 

          b) la presenza di strumenti, apparecchia­ture, arredi e suppellettili di specifico interesse arti­stico e storico, nonché l'in­ventario degli archivi e del patrimonio;

          b) identica;

 

          c) l'esercizio di una attività commerciale sto­rica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalente­mente manuali.

          c) identica.

 

      3. Ai fini dell'indivi­duazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della conces­sione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

      3. Identico:

 

          a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

          a) identica;

 

          b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

          b) identica;

 

          c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

          c) identica;

 

          d) il riconoscimento dello specifico valore sto­rico, artistico e ambientale di botteghe e locali da parte delle associazioni italiane di tutela e di pro­mozione delle botteghe e dei locali storici.

          d) identica..

 

      4. Le attività di cui al­l'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle ca­ratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'arti­colo 3, comma 3, lettera b). Lo stesso vincolo si ap­plica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli anti­chi mestieri.

      4. Identico.

 

 

 

 

 

 

Requisiti

Le proposte di legge C. 154 e C. 914 prevedono l’adozione – da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali - di provvedimenti volti a tutelare le unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale che ospitino botteghe e locali storici o botteghe d’arte. I provvedimenti dovranno essere adottati in base al principio di sussidiarietà (articolo 4, comma 1).

Entrambe le  proposte disciplinano, inoltre, i seguenti requisiti caratterizzanti la bottega e i locali storici, le botteghe d’arte e gli antichi mestieri:

a)      lo svolgimento dell'attività, nella medesima sede per un periodo non inferiore a trenta anni;

b)      la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

c)      l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali. (articolo 4, comma 2).

Le due proposte indicano, inoltre, gli elementi che devonoo essere considerati di prioritaria valutazione ai fini dell'individuazione delle attività che la stessa proposta di legge, all’articolo 2, comma 1, qualifica come beni culturali, nonché ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi del successivo articolo 6 delle proposte. Essi sono:

§         la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

§         la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

§          la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

§         il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico ed ambientale di botteghe e locali da parte  delle associazioni italiane di tutela e promozione delle botteghe e dei locali storici (articolo 4, comma 3).

 

Entrambe le citate proposte C. 154 e C. 914 prevedono, inoltre, che le suddette attività, qualificate come beni culturali, siano sottoposte - pena l’esclusione dell’elenco regionale di cui all’art. 3 delle proposte - a vincoli di continuità merceologica e di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica. Lo stesso vincolo è previsto anche per le apparecchiature d'epoca e per gli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri (articolo 4, comma 4).

 

 


Articolo 5
(Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri)

A.C. 154
Mazzocchi ed altri

A.C. 914
Rugghia

A.C. 994
Stucchi

 

 

 

Art. 5.

Art. 5.

 

(Istituzioni del Fondo na­zionale per la tutela e la valorizzazione delle botte­ghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e de­gli antichi mestieri).

(Istituzione del Fondo na­zionale per la tutela e la valorizzazione delle botte­ghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e de­gli antichi mestieri).

 

      1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazio­nale per la tutela e la va­lorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli an­tichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Con­ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re­gioni e le province auto­nome di Trento e di Bol­zano, stabilisce, con rego­lamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funziona­mento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finaliz­zati alla promozione e allo sviluppo delle attività arti­stiche e alla tutela delle botteghe storiche di inte­resse artistico che abbiano rilevante interesse arti­stico. 

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo na­zionale per la tutela e la valorizzazione delle botte­ghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e de­gli antichi mestieri, di se­guito denominato «Fondo», con una dota­zione finanziaria di 40 mi­lioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività cultu­rali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con re­golamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funziona­mento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finaliz­zati alla promozione e allo sviluppo delle attività arti­stiche e alla tutela delle botteghe storiche che ab­biano rilevante interesse artistico.

 

      2. Una quota delle ri­sorse del Fondo è desti­nata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di botteghe e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di pre­senza di antichi mestieri riconosciuti ai sensi dei piani comunali di cui al­l'articolo 3, comma 2, e tenuto conto anche della popolazione residente.

      2. Identico.

 

      3. Una quota delle ri­sorse del Fondo è desti­nata ai comuni che preve­dono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui alla presente legge. In particolare, i co­muni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del de­creto legislativo 30 dicem­bre 1992, n. 504.

      3. Identico.

 

      4. Nell'ambito delle forme di intesa e di coor­dinamento di cui all'arti­colo 3, comma 1, una quota delle risorse del Fondo è destinata al finan­ziamento di progetti for­mativi presentati dagli esercenti gli antichi me­stieri e finalizzati all'eroga­zione di un reddito d'inse­rimento e alla formazione pluriennale degli apprendi­sti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono cre­diti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

      4. Identico.

 

      5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunita­ria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle pro­cedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e suc­cessive modificazioni.

      5. Identico.

 

 

 

Fondo nazionale di tutela e valorizzazione

Entrambe le proposte di legge C.154 e C.914 prevedono l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri.

Al riguardo, le proposte rinviano ad un successivo regolamento del Ministro dello sviluppo economico adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/88, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di stabilire gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo, la cui una dotazione è stabilita in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2008.

 

Si ricorda che l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

Ai sensi del comma 1 con le risorse assegnate al citato Fondo saranno finanziati progetti statali di promozione e sviluppo delle attività delle botteghe storiche di rilevante interesse artistico (articolo 5, comma 1).

 

 

Entrambe le proposte di legge prevedono, inoltre, che:

 

§         una quota delle risorse del Fondo sia destinata ai comuni che ne facciano richiesta a seconda del numero di botteghe e dei locali storici e delle botteghe d’arte e in relazione al grado di presenza di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei piani comunali e tenendo conto anche della popolazione residente (articolo 5, comma 2);

§         una quota delle risorse sia destinata anche ai comuni che prevedono agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui alle presenti proposte. In particolare, i comuni interessati possono istituire contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, oppure la riduzione o detrazioni di imposte comunali sugli immobili, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 “(articolo 5, comma 3)[13];

 

       In merito a questo punto si segnala come la norma non specifichi se anche la concessione delle agevolazioni relative all'ICI sia subordinata all'introduzione di specifici vincoli relativamente alla destinazione ed alle caratteristiche dei locali ai quali si applica il beneficio.

 

§         una ulteriore quota delle risorse del Fondo sia destinata, infine, al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri, finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti i quali acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e le istituzioni scolastiche locali. (articolo 5, comma 4).

In merito a questo punto si segnala che entrambe le proposte di legge specificano che la destinazione della quota del fondo indicata da tale comma avviene “nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1” e, quindi, nell'ambito all’intesa tra il Ministro per il beni e le attività culturali e la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Al riguardo, occorre valutre la compatibilità di questa disposizione con la previsione generale contenuta all'articolo 5 che attribuisce ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con  il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di stabilire gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

 

L’istituto del reddito minimo di inserimento è stato introdotto, in via sperimentale, dalla legge 449/1997 (articolo 59, comma 47), a valere sul Fondo per le politiche sociali, istituito dalla medesima legge (articolo 59, comma 44). La legge reca una delega per la definizione delle modalità di attuazione concreta dell’istituto (esercitata con il decreto legislativo n. 237/1998[14]).

L’istituto riguarda i soggetti “privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in Lire 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al decreto legislativo”.

Si ricorda che l’istituto del reddito minimo di inserimento era stato sostituito, di fatto, dal c.d. “reddito di ultima istanza”, prospettato nell’ambito del Patto per l’Italia e disciplinato dallalegge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003)[15];in base a tale norma, lo Stato concorre, insieme alle regioni, al finanziamento del reddito di ultima istanza, la cui istituzione è facoltà delle regioni: si tratta di un beneficio economico collegato ai programmi di reinserimento sociale e destinato, secondo la definizione di cui alla presente legge, alle famiglie:

-        a rischio di esclusione sociale;

-        e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

Su quest’ultima disposizione è peraltro intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 423 del 2004[16], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma, in quanto riferita ad interventi di natura assistenziale, rientranti perciò nella competenza esclusiva regionale.

Per quanto riguarda l’apprendistato si segnala che la relativa disciplina è stata modificata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con l’introduzione di tre differenti tipologie di contratto, a seconda della qualità e del livello della formazione insita nel rispettivo rapporto:

-        il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

-        il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

-        il contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione.

-         

Con riferimento, da ultimo, alla disciplina dei crediti formativi, richiamati dal punto in esame, si ricorda che l’art. 5 della legge 425/1997[17] (recante disciplina degli esami conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria ) ha introdotto la nozione di credito scolastico e formativo. Il credito scolastico è un punteggio attribuito - a discrezione del consiglio di classe- in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso sulla base di alcuni parametri (profitto, frequenza, partecipazione) tra i quali sono inclusi appunto eventuali crediti formativi (art.11. DPR 323/1998)[18]. Questi ultimi consistono (art. 12 del DPR citato) in ogni qualificata esperienza - debitamente documentata - dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato[19] e possono essere attribuiti anche a candidati esterni.

L’art. 6 del DPR 12 luglio 2000 n. 257 (recante attuazione dell’obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18° anno – nelle strutture scolastiche, nella formazione professionale o nell’apprendistato- ai sensi dell’art. 68 della legge 144/1999[20]) ha stabilito il principio della possibilità di passaggio da un sistema all’altro ed ha fornito indicazioni per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nell’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato per il completamento dell’obbligo formativo nel sistema scolasticooviceversa.Con Decreto 3 dicembre 2004[21] sono stati definiti dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione. Tale disciplina è da ritenersi applicabile in mancanza di ulteriori provvedimenti attuativi del D.Lgs.76/2005[22] che ha fissato per il diritto dovere all’istruzione ed alla formazione fissato una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di unaqualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ne ha previsto la realizzazione nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, anche attraverso l’apprendistato.

 

Con riguardo ai  crediti formativi richiamati dal punto in esame sarebbe opportuno chiarire se questi  si riferiscono ad una delle tipologie di apprendistato, di cui agli artt.47 e seguenti del D.Lgs.276/2003, o ad eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro la cui disciplina generale è recata dal D.Lgs. 77/2005.

 

Le due proposte di legge 154 e 914 subordinano, altresì, il regime di aiuti da esse previsto al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni (articolo 5, comma 5 ).

 

Per quanto concerne la disciplina comunitaria, si ricorda il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.Il regolamento si applica agli aiuti concessi da uno Stato membro ad una PMI, ad eccezione degli aiuti connessi alle attività di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato.

La Commissione europea con il regolamento (CE) n. 364/2004 ha modificato il regolamento (CE) n. 70/2001, per estenderne il campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo. In considerazione delle difficoltà che possono porsi alle PMI nell'accedere alle nuove tecnologie, infatti, si è reso possibile fissare massimali di esenzione più alti per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI[23]. Tale regolamento modificativo rimanda alla definizione di "PMI" descritta nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che ha adottato una nuova definizione[24] delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI), provvedendo ad estendere il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. La raccomandazione conferma i precedenti limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti, provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole. Per essere riconosciuta come PMI, l'impresa deve rispettare i limiti massimi fissati dalla raccomandazione relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

-      media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

-      piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

-      microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il DM 18 aprile 2005[25] ha provveduto ad adeguare nel nostro ordinamento i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, in accordo con la citata raccomandazione della Commissione europea

Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono considerati dal regolamento compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del TCE, purché essi contengano un riferimento esplicito al regolamento in questione, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (articolo 3, par.1).

Le PMI possono beneficiare di aiuti all'investimento alle seguenti condizioni:

§         in regioni che non possono beneficiare di aiuti a carattere regionale[26], l'intensità dell'aiuto non deve superare il 15% per le piccole imprese, e il 7,5% per le medie imprese;

§         in regioni che possono beneficiare di aiuti a carattere regionale[27], l'importo massimo degli aiuti all'investimento deve tenere conto della mappa regionale approvata dalla Commissione, aumentato di 10 punti percentuali, a condizione che l'intensità netta totale dell'aiuto non superi il 30%;

§         nel caso delle regioni più disagiate[28], l'importo massimo degli aiuti all'investimento deve tenere conto della mappa regionale approvata dalla Commissione, aumentato di 15 punti percentuali, purché l'intensità netta totale dell'aiuto non superi il 75%.

L'importo dell'aiuto può essere calcolato o in base alla percentuale dei costi di investimento ammissibili o su quella dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati (articolo 4).

Le PMI possono beneficiare di aiuti per consulenza e altri servizi e attività, per un importo inferiore al 50% dei costi (articolo 5).

Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo (articolo 5 bis, introdotto dal Regolamento (CE) n. 364/2004) sono esentati dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:

§         il 100% per la ricerca fondamentale;

§         il 60% (75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;

§         il 35% (50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo[29].

L'importo dell'aiuto, che copre fra l'altro le spese di personale e i costi della strumentazione e delle attrezzature di ricerca, può a talune condizioni specifiche essere maggiorato del 10%.

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica (articolo 5 ter, introdotto dal Regolamento (CE) n. 364/2004) in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo non sono soggetti all'obbligo di notificazione quando l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non supera il 75%.

Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale (articolo 5 quater, introdotto dal Regolamento (CE) n. 364/2004)sono esentati dall'obbligo di notificazione a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati aiuti alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

Il regolamento 70/2001 in esame non esenta i singoli aiuti di Stato di importo elevato, ossia quelli che raggiungono le soglie seguenti:

§         un totale di costi ammissibili superiore a 25 milioni di EUR per gli aiuti all'investimento, gli aiuti alla consulenza, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;

§         un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di EUR per gli aiuti all'investimento e gli aiuti alla consulenza;

§         un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di EUR per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;

§         un totale di costi ammissibili superiore a 40 milioni di EUR e una sovvenzione lorda superiore a 10 milioni di EUR per i progetti Eureka (articolo 6).

Gli aiuti concessi non possono essere cumulati ad altri aiuti di Stato. Inoltre, le percentuali consentite includono l'insieme degli aiuti nazionali o eventualmente comunitari (articolo 8, par.2).

Sono esentati solo gli aiuti concessi dopo che le PMI ne abbiano fatto richiesta allo Stato membro in questione (articolo 7, par 1).

Per un adeguato controllo e un livello di trasparenza sufficiente (articolo 9), la Commissione chiede agli Stati membri:

§         di comunicarle entro un termine di venti giorni una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuti o ai singoli aiuti in questione (allegato II);

§         di conservare registri dettagliati dei regimi di aiuti e dei singoli aiuti esentati dal presente regolamento;

§         di redigere una relazione annuale relativa all'applicazione del presente regolamento (allegato III).

L’articolo 88 (ex articolo 93) del TCE prevede che qualora la Commissione - dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni - constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non sia compatibile con il mercato comune, oppure che tale aiuto sia attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di attuazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura di esame, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si pronuncia entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera (paragrafo 2).

Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87 TCE [30], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal precedente paragrafo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (paragrafo 3).

Si ricorda che, allo scopo di fornire un regolamento di procedura in ordine all'applicazione dell' articolo 88 (ex articolo 93) del trattato CE e per aumentare la trasparenza e la certezza del diritto degli aiuti di Stato, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) sull'attuazione degli aiuti di Stato n. 659/1999 del Consiglio[31], del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (attualmente articolo 88), che disciplina – fra l’altro – l’interscambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri in merito agli aiuti di Stato[32].

 

 

 


Articolo 6
(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti)

A.C. 154
Mazzocchi ed altri

A.C. 914
Rugghia

A.C. 994
Stucchi

 

 

 

Art. 6.

Art. 6.

 

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

 

      1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle bot­teghe d'arte e gli antichi mestieri prevista dalla pre­sente legge è subordinata alla stipula,  tra gli enti lo­cali, i proprietari delle mura e i gestori delle rela­tive attività, di un'apposita convenzione che stabilisce tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della de­stinazione d'uso, dei ca­ratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di de­coro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui al­l'articolo 3.

      1. Identico.

 

      2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti, non siano stati rispettati.

      2. Identico.

 

 

Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti

Le proposte di legge C.154 e C.914 subordinano la concessione dei finanziamenti previsti dalle medesime alla stipula di una apposita convenzione – tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività – che provveda a stabilire vincoli concernenti il mantenimento della destinazione d’uso dei locali, delle caratteristiche peculiari degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di tutti gli elementi di decoro e funzione ritenuti meritevoli di tutela nell’ambito del censimento previsto dal precedente articolo 3 delle proposte(articolo 6, comma 1).

La stessa convenzione provvederà, inoltre, a definire i casi e le modalità di revoca dei contributi in caso di mancato rispetto dei vincoli in essa previsti (articolo 6, comma 2).

 

 

 


Articolo 7
(Copertura finanziaria)

A.C. 154
Mazzocchi ed altri

A.C. 914
Rugghia

A.C. 994
Stucchi

 

 

 

Art. 7.

Art. 7.

 

(Copertura finanziaria).

(Copertura finanziaria).

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della pre­sente legge, pari a 40 mi­lioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede me­diante corrispondente ri­duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel­l'ambito dell'unità previ­sionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzial­mente utilizzando l'accan­tonamento relativo al Mini­stero delle attività produt­tive.

      1. Identico.

 

      2. Il Ministro dell'eco­nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc­correnti variazioni di bilan­cio.

      2. Identico.

 

 

 

Copertura finanziaria

L'articolo 7 delle proposte di legge C.154 e C.914 prevede che all’onere derivante dall'attuazione del provvedimento si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’u.p.b di parte corrente “Fondo speciale” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2006, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero per lo sviluppo economico (articolo 7, comma 1).

 

In relazione alla disposizione in esame si segnala che nel corso dell'iter parlamentare sarà necessario modificare la copertura finanziaria del provvedimento alla luce delle disposizioni recate dalla nuova legge finanziaria.


Articolo 2 – Pdl n. 994
(Entrata in vigore)

A.C. 154
Mazzocchi ed altri

A.C. 914
Rugghia

A.C. 994
Stucchi

 

 

 

 

 

Art. 2

 

 

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

L'articolo 2 della proposta di legge C. 994 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

 


Progetti di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 154

¾

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, COLUCCI, CARLUCCI, FORLANI, D'AGRÒ, BARANI, DEL BUE, CIRO ALFANO, AMORUSO, ARMANI, BARBIERI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, CAMPA, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, FASOLINO, FILIPPONIO TATARELLA, GAMBA, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, GIRO, LAMORTE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZONI, MENIA, MEREU, MIGLIORI, MISURACA, ANGELA NAPOLI, PAOLETTI TANGHERONI, PEDRIZZI, PELINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PONZO, PORCU, RAISI, SALERNO, SANZA, SCALIA, STRADELLA, TUCCI, ULIVI, ZACCHERA, ZANETTA

           

 

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri

 

 

                                  

Presentata il 28 aprile 2006

                                  

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vede come premessa l'individuazione di nuove categorie di beni culturali destinate ad aggiungersi a quelle attualmente disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato codice, infatti, ulteriori beni culturali non espressamente ricompresi nelle categorie definite dal codice stesso devono essere individuati con legge. In particolare, va rilevato che i beni immobili suscettibili di rientrare nella disciplina in materia sono quelli aventi caratteristiche costitutive di interesse storico o culturale. Il riferimento si può applicare quindi alle botteghe e ai locali storici i quali, proprio per le caratteristiche che negli anni hanno acquisito attraverso attività artistiche o esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico artistico e tradizionale, possono  essere riconducibili alla categoria dei beni culturali. Analogamente meritevoli di tutela da parte della Repubblica e individuabili come beni culturali sono le botteghe d'arte, gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali così come previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente proposta di legge. È evidente che le botteghe storiche, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri possono essere ricondotti nella categoria dei beni culturali esclusivamente a condizione che presentino connotazioni strutturali e architettoniche ed altri requisiti di prioritaria valutazione specificamente individuati dall'articolo 4 (ad esempio, la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio nella bottega, l'esercizio di un'attività di interesse particolarmente importante per la tradizione storica cittadina, la presenza di una riconosciuta tradizione familiare).

      L'articolo 4, comma 4, inoltre, prevede che le attività in oggetto, qualificate come beni culturali, siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica e di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica. Il medesimo vincolo è previsto per le apparecchiature d'epoca e gli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

      All'articolo 5 invece viene disciplinata l'istituzione di un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. Tale Fondo è istituito presso il Ministero delle attività produttive. Lo stesso Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo stesso. Al comma 2 del citato articolo 5 è prevista la destinazione di una quota dei finanziamenti derivanti dal Fondo ai comuni che ne fanno richiesta, secondo i criteri della popolazione residente e del numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei piani comunali. Infine, viene prevista la destinazione di una quota delle risorse del Fondo al finanziamento dei progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali. Il regime di aiuti di cui alla presente proposta di legge è sottoposto al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

      Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, oltre a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche di interesse artistico e gli antichi mestieri, costituisce non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà e alla tradizione artistica italiana, ma soprattutto un contributo alla nostra economia. È necessario salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali per garantire la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzioni derivanti da tradizioni locali, che nel tempo stanno rischiando di scomparire e che necessitano di un intervento legislativo per poter sopravvivere e per continuare a rappresentarci nel mondo.


PROPOSTA DI LEGGE

                       

 

 

Art. 1.

(Finalità).

      1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

 

Art. 2.

(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

          a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

          b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

          c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

      2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica;».

 

 

Art. 3.

(Censimento dei locali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

      2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

      3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

          a) al censimento delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici;

          b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

      4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

      5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività culturali, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

 

 

Art. 4.

(Requisiti).

      1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

      2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:

          a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a trenta anni;

          b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

          c) l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

      3. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

          a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

          b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

          c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

          d) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico e ambientale di botteghe e locali da parte delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici.

      4. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b). Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

 

 

Art. 5.

(Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

      1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche e alla tutela delle botteghe storiche di interesse artistico che abbiano rilevante interesse artistico. 

      2. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di botteghe e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di presenza di antichi mestieri riconosciuti ai sensi dei piani comunali di cui all'articolo 3, comma 2, e tenuto conto anche della popolazione residente.

      3. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui alla presente legge. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

      4. Nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, una quota delle risorse del Fondo è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

      5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di-aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

 

 

Art. 6.

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

      1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e gli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula,  tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.

      2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti, non siano stati rispettati.

 

 

 

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 914

¾

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUGGHIA

           

 

 

 

 

Legge quadro per la tutela e la valorizzazione
delle botteghe storiche e degli antichi mestieri

                                  

Presentata il 26 maggio 2006

                                  

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa della tutela e della valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, una ricchezza da conservare e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità.

      Alcune amministrazioni comunali come Roma e Bologna e alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete.

      Nonostante l'impegno degli enti locali appare indispensabile disciplinare a livello nazionale questa delicata materia dando in primo luogo collocazione a tali attività nell'ambito dei beni culturali, per garantire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa.

      Per quanto riguarda le botteghe storiche, le città italiane di piccole, medie e grandi dimensioni sono ricche di testimonianze demo-etno-antropologiche, storiche e culturali, che sono rappresentate anche dalle attività commerciali esistenti da oltre cinquant'anni, in alcuni casi anche da più di cento anni.

      Tali attività sono state ormai in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni. Questo processo ha già mutato radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi e ha cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città. È quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato.

      Gli antichi mestieri in Italia sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. La presente proposta di legge intende affidare ai comuni lo sviluppo di politiche idonee a favorire la tutela e la valorizzazione degli antichi mestieri a rischio di scomparsa, in armonia con l'ambiente economico e culturale in cui hanno il proprio naturale radicamento.

      I più significativi tra gli antichi mestieri spaziano dalle lavorazioni dei metalli preziosi alla gioielleria, dalla liuteria alla ceramica d'arte e di tradizione, dall'artigianato che si esprime attraverso gli elementi materiali identificativi delle diverse culture locali, ai mestieri della conservazione e del restauro del patrimonio. Obiettivo della proposta di legge è quello di conseguire presso le istituzioni l'attenzione dovuta per attività che rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico, sociale e antropologico di quanto è prodotto e classificato in Italia come antico mestiere, un ambito di grande significatività e complessità.

      Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione a un apprendistato riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe, l'impegno è diretto a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune denominatore la sapienza artigianale e artistica, coniugata con la creatività e l'innovazione.

      Nel corso della XIV legislatura, sempre a prima firma del proponente, fu già presentata un'apposita proposta di legge (atto Camera n. 3232) volta a tutelare il patrimonio delle botteghe storiche che, abbinata con altre, è stata discussa e ha prodotto la redazione di un testo unificato (atto Camera n. 3226 e abbinati). Testo unificato che ora è mia intenzione riproporre all'attenzione della Camera dei deputati, augurandomi che il suo iter possa risultare facilitato dal lavoro già svolto nella legislatura scorsa.

      L'articolo 1 delinea le finalità della proposta di legge impegnando la Repubblica a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.

      L'articolo 2 indica le definizioni di antichi mestieri e botteghe storiche, prevedendo che le botteghe storiche siano escluse dalla disciplina recata dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con lo scopo di evitare che il passaggio di proprietà di una bottega storica possa consentire al subentrante di cambiare l'attività merceologica originaria.

      L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali siano disciplinati le modalità e i criteri per l'individuazione delle botteghe storiche, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. Conseguentemente, il comma 2 prevede che i comuni redigano un piano comunale per tali locali e attività, trasmettendone la relativa documentazione alla regione competente. Queste ultime, ai sensi del comma 3, provvedono al censimento e all'istituzione di un apposito elenco regionale di tali locali e attività. L'iscrizione nel citato elenco comporta, ai sensi di quanto disposto dal comma 4, l'attribuzione della qualifica di locale storico.

      L'articolo 4 stabilisce i requisiti che caratterizzano la bottega storica, prevedendo altresì i vincoli della continuità merceologica e del mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio, degli arredi e delle apparecchiature originari ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali.

      L'articolo 5 si occupa di istituire il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

      Si prevede altresì che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Le regioni hanno il compito di ripartire i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo criteri relativi al numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei rispettivi piani comunali.

      Si prevede inoltre che le regioni, in accordo con i comuni, finanzino progetti formativi, presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai medesimi comuni, finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

      I comuni possono inoltre accedere al Fondo di cui all'articolo 5 per prevedere agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività disciplinate dalla proposta di legge, volte, in particolare, alla riduzione di imposte locali, nonché all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.

      L'articolo 6 dispone i vincoli cui devono sottoporsi i beneficiari dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 5.

      Infine, l'articolo 7 si occupa della copertura finanziaria delle norme di cui alla presente proposta di legge.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

           

 

 

Art. 1.

(Finalità).

      1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

 

 

Art. 2.

(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

          a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

          b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

          c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

      2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica;».

 

 

Art. 3.

(Censimento dei locali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali definisce, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

      2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

      3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

          a) al censimento delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici;

          b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

      4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

      5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero dei beni e delle attività culturali, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

 

 

 

Art. 4.

(Requisiti).

      1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

      2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:

          a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a trenta anni;

          b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

          c) l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

      3. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

          a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

          b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

          c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

          d) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico e ambientale di botteghe e locali da parte delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici.

      4. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b). Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

 

Art. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche e alla tutela delle botteghe storiche che abbiano rilevante interesse artistico.

      2. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di botteghe e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di presenza di antichi mestieri riconosciuti ai sensi dei piani comunali di cui all'articolo 3, comma 2, e tenuto conto anche della popolazione residente.

      3. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui alla presente legge. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

      4. Nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, una quota delle risorse del Fondo è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

      5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

 

Art. 6.

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

      1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e gli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.

      2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti non siano stati rispettati.

 

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 994

¾

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

           

 

 

 

 

Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri

                                  

Presentata il 7 giugno 2006

                                  

 


Onorevoli Colleghi! - La parola «artigianato» deriva da arte: le interazioni a livello semantico tra arte, artista, artigiano, artefice, sono evidenti nelle parole stesse. Nella storia dell'uomo le affinità e le simbiosi tra l'artigiano e l'artista, a volte la stessa persona che ora è l'uno ora è l'altro, sono ben visibili nei manufatti e negli oggetti d'arte esposti nei musei di tutto il mondo, a fianco delle opere degli artisti «maggiori». Del resto i materiali, gli strumenti e le tecniche adoperati sono spesso identici a quelli degli artisti.

      La conoscenza dei materiali, il lavoro lungo e complesso, le tecniche basate sull'abilità e sulla maestria dell'artigiano, l'innovazione e la creatività concentrate sulle soluzioni tecniche che ogni singolo decide di apportare, fanno sì che il prodotto finale sia realmente «un'opera d'arte».

      La rivoluzione industriale e l'affermarsi delle produzioni di massa hanno sicuramente inciso negativamente sulla produzione artigianale. Oltre a queste cause, tutta una serie di fenomeni legati alle grandi trasformazioni sociali contemporanee - le migrazioni e l'inurbamento di massa; la scomparsa di attività a seguito dello spostamento degli addetti nel lavoro dipendente che una volta garantiva una maggiore copertura previdenziale e sanitaria; l'accrescimento dei livelli di scolarità; la propensione generale rivolta al «posto di lavoro» piuttosto che all'autoimpiego; la critica, spesso frutto di disinformazione, dell'istituto dell'apprendistato nell'avvio del rapporto di lavoro - hanno determinato un primo sconvolgimento delle antiche tradizioni artigiane, che si erano mantenute integre più o meno fino alla metà del 1900.

       La conseguenza negativa di questa trasformazione, che ha portato per molto tempo ampie fasce della popolazione a prediligere il nuovo al vecchio e a disfarsi di tutto ciò che non sapeva di fabbrica e di moderno, è stata la progressiva chiusura delle botteghe artigiane nei centri storici delle città e dei centri minori dove, in entrambi i casi, è ancora oggi possibile ricostruire attraverso i nomi di vie e di piazze, legati ad attività di arti e di mestieri, l'antico tessuto produttivo della comunità locale.

      L'incremento del valore delle rendite urbanistiche ha dato un ulteriore colpo alle botteghe artigiane, i cui proprietari sono stati sfrattati o hanno ceduto i locali di proprietà perché la loro rendita è maggiore del reddito dell'attività.

      Tuttavia la rivalutazione dell'oggetto artigianale, oggetto di gusto e non di dozzinale fattura, fatto unicamente per soddisfare con un «ricordino» il turista, delle capacità dell'artigiano di dare vita a un'idea, alla materia e di trasformare anche un oggetto di uso quotidiano in un'opera d'arte grazie alla sua perizia manuale, è da alcuni anni in rapida crescita.

      Importante per questa rinascita dell'artigianato di valore è il riemergere di un consumatore esigente, capace di ricercare la tradizione e l'innovazione sotto forma di originalità, tipicità, qualità e gusto, come ricordato in precedenza.

      Così come apprezzabile sembra la diffusione dei musei delle tradizioni locali, il successo dei mercatini dell'antiquariato, le pubblicazioni sui luoghi dove è possibile riscoprire le antiche tradizioni locali.

      Del resto anche l'UNESCO promuove da anni, e con maggior forza dal 2001, attraverso la commissione mondiale sul «Patrimonio della cultura intangibile», un chiaro appello a salvaguardare la cultura quotidiana; il Patrimonio culturale mondiale dell'umanità non è costituito soltanto da monumenti e da aree naturali di particolare bellezza o unicità. L'Organizzazione, infatti, sollecita la preservazione anche dei beni immateriali che recano in sé il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale così come per la salvaguardia della diversità culturale e della creatività umana: riacquistano così la loro giusta importanza tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività, i prodotti da loro creati e le risorse, come gli spazi e gli altri aspetti del contesto sociale e naturale necessari per il sostentamento.

      A dover essere individuata e salvaguardata è l'intera cultura tradizionale popolare in tutte le sue forme, per contrastare, come ha affermato Koichiro Matsuura, direttore generale dell'UNESCO «(....) l'omologazione imposta dal mercato globale e dall'informatizzazione che minacciano la diversità culturale nel mondo intero».

      Vi è la necessità, come afferma giustamente l'Agenzia delle Nazioni Unite, di investire «(...) sulla creatività e sull'attività del singolo soggetto di una comunità che produce e mantiene il patrimonio stesso, incoraggiando la continuità e la trasmissione alle generazioni future».

      Ricordiamo che la valorizzazione dei negozi storici, delle botteghe artigiane e degli antichi mestieri non è solamente un investimento culturale legato alla preservazione di antiche tradizioni, di prodotti od oggetti tipici; è anche un investimento economico, con effetti positivi legati in modo forte al turismo. La promozione di queste attività porta con sé la rivalutazione di un mondo vivo e produttivo che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni popolari proprie di questo o di quel comune - pensiamo alle botteghe di liutai a Cremona, alla costruzione delle gondole a Venezia, alle ceramiche in Sicilia - e rivolge un invito ai turisti a riscoprire, attraverso testimonianze così importanti, un'Italia che non esiste più, dove il lavoro viene ancora trasmesso di padre in figlio e dove ogni bottega conserva e difende la sua peculiarità.

      La presente proposta di legge non intende disciplinare la materia o fornire una legge-quadro che disciplini tali attività, ma intende evidenziare l'opportunità di non lasciare morire le botteghe artigiane, permettendo allo Stato, in maniera autonoma, o attraverso iniziative congiunte con l'Unione europea, le regioni e gli enti locali, di operare a tale fine.

      Se lo Stato, infatti, può trovare giusto mostrare un suo interesse verso questo settore della cultura e del lavoro, sono necessariamente le regioni e gli enti locali che, nel rispetto della loro autonomia, devono avvertire l'importanza di attivare iniziative di carattere legislativo, finanziario e culturale per valorizzare le botteghe artigiane e gli antichi mestieri, per salvaguardare la peculiarità delle comunità locali, il loro antico tessuto socio-economico, per sviluppare nuovi settori occupazionali, per promuovere il turismo in centri situati anche fuori dai circuiti tradizionali.

      Credo infatti, che spetti a loro, in via primaria, concedere aiuti per interventi di recupero e di ammodernamento delle botteghe artigiane tradizionali, per investimenti per l'adeguamento degli spazi ove si svolge l'attività artigianale alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli impianti igienici, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature strettamente legati al ciclo produttivo che non snaturino comunque l'idea di «prodotto artigianale fatto a mano», per fornire consulenza in occasione della partecipazione a mostre e a fiere, per la progettazione, la predisposizione e la stampa di materiale promozionale (cataloghi, depliant, brochure, eccetera), per l'accesso ad agevolazioni finanziarie, per l'organizzazione della vendita anche al di fuori del proprio territorio, per la creazione di nuove botteghe artigiane di prodotti tipici locali.

      Penso, infatti, che le problematiche relative alla tutela e alla promozione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri debbano essere affrontate e possano essere migliorate attraverso l'impegno legislativo delle amministrazioni regionali e comunali. È a causa di un'«involuzione legislativa» se l'attività delle botteghe artigiane ha incontrato sino ad oggi delle difficoltà.

      Il codice civile del 1942 distingue le attività lavorative svolte nella forma della «piccola impresa» da quelle organizzate in «impresa», con obblighi burocratici e contabili ben diversi e distanti. La «piccola impresa» è quella individuale e familiare (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia) per l'esercizio della quale non si richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili, e alla quale non si applica il regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta «legge fallimentare» (articoli 2214, 2202, 2083 e 1330 del codice civile).

      Gli artigiani venivano favoriti nel loro lavoro con il libero accesso ai mercati come produttori diretti (articolo 9 della legge n. 327 del 1934). Importante è altresì la legge n. 1090 del 1942, che istituiva un apposito libretto in cui, per la prima volta, veniva introdotta un'elencazione analitica dei mestieri artigiani e con la quale si superava la concezione dell'artigianato come metodo preindustriale di produzione di beni, attraverso l'individuazione dei mestieri e della forma individuale, per distinguere tali attività da quelle in serie o industriali.

      L'artigianato è stato considerato con particolare attenzione dalla stessa Costituzione italiana (1948) laddove all'articolo 45, secondo comma, si prevede che «La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato» e ancora all'articolo 117 è conferita la potestà normativa alle regioni a statuto ordinario.

      È determinante capire che i Costituenti approvarono l'articolo 45 riferendosi alla figura del vero artigiano manuale, espressione di una cultura del saper fare allora diffusissima in tutto il Paese, e anzi espressione principale del variegato, ed essenzialmente preindustriale, tessuto economico nazionale.

      Il Parlamento, non seguendo il dettato costituzionale, approva la legge 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, che ha cancellato tutta l'evoluzione, le analisi e le tutele che erano alla base della legislazione precedentemente vigente.

       La definizione data dalla legge n. 860 del 1956 sostituiva quella del codice civile e delineava un modello di artigiano come impresa difforme dal codice civile stesso, e dalla figura e dalla storia degli stessi artigiani.

      La legge, infatti, ha anzitutto provveduto a definire l'artigianato come impresa, superando il sistema seguito da molte legislazioni straniere e precedentemente accolto anche in Italia, per il quale è compilato un elenco di mestieri artigiani e sono fissati limiti, quali ad esempio il numero dei dipendenti o relativi all'uso delle macchine, oltre i quali l'artigiano, pur appartenendo a quei mestieri, ne perde le caratteristiche e diventa impresa.

      Cosa ancora più grave è l'avere inserito le lavorazioni in serie, che sono tipicamente industriali, facendole passare per artigiane; o limiti dimensionali relativi ai dipendenti adatti alla piccola industria ovvero avere impedito il libero accesso ai mercati. Fuori del laboratorio, infatti, entrano in vigore le leggi del commercio con l'obbligo di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, come per gli industriali.

      Si dava vita così alla piccola impresa industriale «pseudoartigianale» destinata alle subforniture per l'industria, omologando i doveri legislativi e fiscali delle imprese anche alle arti e ai mestieri manuali.

      L'unico strumento di tutela emanato, oramai completamente obsoleto, è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1956, n. 1202, nel quale gli articoli da 19 a 36 e gli elenchi allegati al medesimo decreto (elenchi dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura, aggiornati con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537), si occupano di definire ed elencare quali siano questi mestieri.

      A queste iniziative legislative non ha fatto purtroppo seguito alcuna norma di definizione della categoria, né di tutela, anche in termini fiscali, per la quantità limitata di manufatti che si producono lavorando prevalentemente a mano.

      La legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, il cui articolo 13 abroga la legge n. 860 del 1956, impone l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane a tutte le figure di artigiani. Questa tendenza del legislatore ha portato alla scomparsa graduale delle botteghe e dei mestieri tradizionali e artistici.

      Avere dato come unica impostazione nella produzione legislativa la considerazione della bottega artigianale quale impresa, e continuare a farlo, significa determinare le cause culturali, legislative e fiscali dell'estinzione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri.

 


PROPOSTA DI LEGGE

           

 

 

Art. 1.

      1. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione, lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

      2. Ai fini della presente legge per attività artigianale di interesse storico si intende un'impresa individuale o familiare o con dipendenti che produce un'opera unica o in piccola serie, di uso comune o di valore artistico, senza l'utilizzo di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante il solo impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale e vendita diretta dei manufatti realizzati, in laboratorio o presso fiere e mercati.

      3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'elenco delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri di cui alla presente legge.

 

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Iter parlamentare nella XIV legislatura

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3226

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, RAISI, MIGLIORI, ARNOLDI, BIONDI, BALDI,RODEGHIERO, RUGGERI, D'AGRO', ANNA MARIA LEONE, AMORUSO, ANEDDA, AZZOLINI, BENEDETTI VALENTINI, BRUSCO, BURANI PROCACCINI, CANELLI, CANNELLA, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIULIO CONTI, COSTA, CUCCU, DELL'ANNA, DI TEODORO, FILIPPO DRAGO, FALLICA, FASANO, FATUZZO, FRAGALA', GALLO, GIGLI, JANNONE, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LECCISI, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESE, MACERATINI, MAGGI, GIANNI MANCUSO, MASINI, MAZZONI, MENIA, MEREU, MEROI, MILANESE, MISURACA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ORSINI, PARODI, PATARINO, PATRIA, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, RAMPONI, RICCIO, RICCIOTTI, ROMANO, ANTONIO RUSSO, SAGLIA, SAIA, SANTORI, SANZA, SELVA, SERENA, STRADELLA, TAGLIALATELA, TARANTINO, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA

           

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri

                                  

Presentata il 3 ottobre 2002

                                  

 


  Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, individua e classifica un complesso di beni culturali, mobili ed immobili, che presentano interesse artistico-storico-culturale, sottoponendoli ad una procedura di individuazione, dichiarazione e riconoscimento.

        In particolare, va rilevato che i beni immobili suscettibili di rientrare nella disciplina in materia sono quelli aventi caratteristiche costitutive di interesse storico o culturale.

        D'altronde ogni normativa vigente che riguarda i beni culturali - in conformità al dettato costituzionale ove si parla di tutela e valorizzazione dei beni culturali - fa riferimento a categorie oggettive di beni in quanto dotate di caratteristiche costitutive meritevoli di tutela per il loro interesse artistico-storico-culturale.

        Il riferimento si può applicare alle cosiddette "botteghe storiche" le quali, proprio per le caratteristiche che negli anni hanno acquisito attraverso attività artistiche o esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico artistico e tradizionale, possono essere riconducibili alla categoria dei beni culturali.

        In questa ottica debbono essere considerati come, testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica, ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico gli antichi mestieri, le attività artigianali che hanno conservato fino ad oggi antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o culture locali che rischiano la scomparsa.

        Il richiamo a questa tutela delle "botteghe storiche" deriva proprio dall'articolo 4 del citato testo unico ove si prevede la potestà legislativa dello Stato di individuare altre categorie di "beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà".

        Un altro riferimento utile per chiarire le ragioni che rendono necessaria l'approvazione della presente proposta di legge va, sempre per analogia, visto nell'articolo 52 del medesimo testo unico ove si fa riferimento ai noti "studi d'artista" il cui contenuto in "opere, documenti, cimeli e simili, è tutelato per il suo storico valore" (addirittura, in tal caso, se ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso).

        Nella proposta di legge vi sono, poi, una serie di articoli che fanno riferimento non soltanto alle botteghe d'arte di interesse artistico ma anche, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, a quegli "esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale che esercitano il commercio dei beni culturali e degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione" di cui al testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

        Sempre con l'articolo 2, comma 2, si introduce una deroga al decreto legislativo n. 114 del 1998 in base alla quale le botteghe storiche sono escluse dall'applicazione delle disposizioni vigenti relative al settore del commercio, ivi comprese le norme sugli orari di vendita e di apertura e di chiusura.

        Inoltre, al comma 3, si propone anche la modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 introducendo la lettera b-bis) con la quale si stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto legislativo non si applicano agli esercizi commerciali, artigianali ed ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero che costituiscono testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica.

        E' evidente che le botteghe con un esercizio commerciale nel quale viene esercitato anche un antico mestiere così come definito dall'articolo 2 della presente proposta di legge possono essere ricondotte nella categoria dei beni culturali esclusivamente a condizione che presentino connotazioni strutturali ed architettoniche ed altri requisiti di prioritaria valutazione che con l'articolo 4 vengono indicati nella presenza di architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio nella bottega; nell'esercizio di un'attività di interesse particolarmente importante per la tradizione storica cittadina; nella presenza di una riconosciuta tradizione familiare.

        Con l'articolo 4 le botteghe storiche sono sottoposte, inoltre, al vincolo di una destinazione a garanzia della continuazione dell'attività.

        Con questa proposta di legge in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, sono previste forme d'intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali ai fini dell'individuazione delle "botteghe storiche e degli antichi mestieri".

        Resta sempre ai comuni la potestà di provvedere ad una relazione annuale del Piano comunale delle botteghe storiche e di un Piano degli antichi mestieri, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori artistici, artigiani e commerciali.

        Con l'articolo 5 si intende istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

        I finanziamenti derivanti dal Fondo verranno ripartiti dalle regioni tra i comuni che ne faranno richiesta secondo i criteri previsti dal medesimo articolo 5.

        Con l'articolo 6 si provvede alla copertura finanziaria della legge.

        Onorevoli colleghi, stiamo vivendo un momento particolare nel nostro Paese, sia per la salvaguardia di alcune attività artigianali e commerciali sia per la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni locali che nel tempo stanno rischiando la scomparsa.

        Con la presente proposta di legge riteniamo che la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri, affidate ad una normativa statale, possa costituire non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà ed alla tradizione artistica italiana ma soprattutto possa essere un contributo alla nostra economia. Uno strumento per non fare scomparire dalle nostre città ma anzi salvaguardare, tutelare e valorizzare quelle botteghe e quei mestieri che meritano una particolare attenzione da parte del legislatore.

 

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

           

 

 

Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica tutela e valorizza le botteghe storiche di interesse artistico e gli antichi mestieri in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dichiarandoli beni culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".

 

 

Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali appartenenti al patrimonio storico ed artistico nazionale:

                a) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nel realizzare creazioni, produzioni ed opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione, di cui al testo unico;

                b) gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale che esercitano il commercio dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione, di cui al testo unico;

                c) ai sensi dell'articolo 2 del testo unico, gli antichi mestieri e le attività commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire.

        2. Alle botteghe storiche di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni vigenti relative al settore del commercio, ivi comprese le norme sugli orari di vendita, di apertura e di chiusura.

        3. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        "b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero che costituiscono testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica;".

 

 

Art. 3.

(Competenze).

        1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione sono attuate forme d'intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali ai fini dell'individuazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri definiti all'articolo 2 della presente legge e della loro dichiarazione come beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni redigono un apposito piano comunale delle botteghe storiche e un apposito piano comunale degli antichi mestieri, da aggiornare annualmente. I piani sono redatti recependo e formalizzando le istanze degli operatori rientranti nell'ambito di applicazione dei medesimi piani, sentite le rappresentanze delle confederazioni maggiormente rappresentative del settore commerciale, artigianale e dell'antiquariato.

 

 

Art. 4.

(Requisiti).

        1. Sono requisiti che caratterizzano la bottega storica e gli antichi mestieri:

                a) lo svolgimento dell'attività, nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;

                b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

                c) lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali;

                d) l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale cittadina.

        2. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui al comma 1, dell'articolo 2, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

                a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

                b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

                c) la presenza di una riconosciuta

tradizione familiare.

        3. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica. Lo stesso si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

 

 

Art. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2002, di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e di 30 milioni di euro per l'anno 2004. Il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

        2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal Fondo di cui al comma 1 tra i comuni che ne fanno richiesta secondo i seguenti criteri:

                a) popolazione residente;

                b) numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti ed inseriti tramite i Piani di cui al comma 2 dell'articolo 3.

        3. Le regioni in accordo con i comuni finanziano progetti formativi presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

        4. I comuni possono accedere al Fondo di cui al comma 1 per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui all'articolo 1 volte alla riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.

        5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

 

 

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3232

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUGGHIA, ABBONDANZIERI, ALBONETTI, AMICI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BUFFO, BUONTEMPO, BURLANDO, CARLI, CAZZARO, CIALENTE, COLUCCINI, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, FILIPPESCHI, FOLENA, GALEAZZI, GAMBINI, GIACCO, LABATE, LAMORTE, LEONI, LUCIDI, LUMIA, MAGNOLFI, MANCINI, MARIOTTI, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLIVERIO, PANATTONI, PASETTO, PINOTTI, PISA, PREDA, QUARTIANI, RAVA, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, SEDIOLI, SINISCALCHI, STRAMACCIONI, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VIGNI, ZANOTTI

           

 

Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri

                                  

Presentata il 7 ottobre 2002

                                  

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa della tutela e della valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, una ricchezza da conservare e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità.

        Alcune amministrazioni comunali come Roma e Bologna ed alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete.

        Nonostante l'impegno degli enti locali appare indispensabile disciplinare a livello nazionale questa delicata materia dando in primo luogo collocazione a queste attività nell'ambito dei beni culturali, per favorire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa.

        Per quanto riguarda le botteghe storiche, le città italiane di piccole, medie e grandi dimensioni sono ricche di testimonianze demo-etno-antropologiche, storiche e culturali, che sono rappresentate anche dalle attività commerciali esistenti da oltre cinquant'anni, in alcuni casi anche da più di cento anni.

        Tali attività sono state ormai in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni. Questo processo ha già mutato radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi ed ha cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città. E' quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato.

        Gli antichi mestieri in Italia sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. La presente proposta di legge intende affidare ai comuni lo sviluppo di politiche idonee a favorire la tutela e la valorizzazione degli antichi mestieri a rischio di scomparsa, in armonia con l'ambiente economico e culturale in cui hanno il proprio naturale radicamento.

        I più significativi tra gli antichi mestieri spaziano dalle lavorazioni dei metalli preziosi alla gioielleria, dalla liuteria alla ceramica d'arte e di tradizione, dall'artigianato che si esprime attraverso gli elementi materiali identificativi delle diverse culture locali, ai mestieri della conservazione e del restauro del patrimonio. Obiettivo della proposta di legge è quello di conseguire presso le istituzioni l'attenzione dovuta per attività che rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico, sociale ed antropologico, dì quanto è prodotto e classificato in Italia come antico mestiere, un ambito di grande significatività e complessità.

        Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione ad un apprendistato riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe, l'impegno è diretto a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune denominatore la sapienza artigianale ed artistica, coniugata con la creatività e l'innovazione.

        L'articolo 1 si occupa delle finalità della proposta di legge impegnando la Repubblica a tutelare e valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.

        L'articolo 2 si occupa delle definizioni di antichi mestieri e botteghe storiche, prevedendo che le botteghe storiche siano escluse dalla disciplina recata dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con lo scopo di evitare che il passaggio di proprietà di una bottega storica possa consentire al subentrante di cambiare l'attività merceologica originaria.

        L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che i comuni redigano il piano comunale delle botteghe storiche ed il piano comunale degli antichi mestieri, aggiornati annualmente. Il comma 2 prevede che i comuni recepiscano e formalizzino, nell'ambito del piano comunale delle botteghe storiche e/o del piano degli antichi mestieri, le istanze degli operatori interessati alla presente normativa, con lo scopo di consentire agli enti locali una scelta tra un piano imposto dall'alto e un piano che si basa sulla richiesta autonoma degli operatori interessati.

        Il comma 3 stabilisce i requisiti che caratterizzano la bottega storica, mentre il comma 4 stabilisce i requisiti propri degli antichi mestieri. Inoltre il comma 5 stabilisce una serie di elementi considerati di pregio al fine dell'individuazione delle attività regolamentate dalla presente proposta di legge. Il comma 6 sottopone le attività individuate con piano comunale ad una serie di vincoli: vincolo di destinazione attraverso un impegno di attività formative a garanzia della continuità merceologica; vincolo delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica; e infine un vincolo riferito alle tecnologie, alle apparecchiature d'epoca, alle suppellettili e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

        L'articolo 4 si occupa di istituire un Fondo per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

        Si prevede altresì che il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Le regioni hanno il compito di ripartire i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo i criteri della popolazione residente e del numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei rispettivi piani comunali.

        Si prevede inoltre che le regioni, in accordo con i comuni, finanzino progetti formativi, presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni, finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

        I comuni possono inoltre accedere al Fondo per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività disciplinate dalla proposta di legge volte alla riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.

        L'articolo 5 si occupa della copertura finanziaria delle norme di cui alla presente proposta di legge.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

           

 

 

Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica tutela e valorizza le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali e provvede, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.

 

 

Art. 2.

(Definizioni).

        1. Costituiscono testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:

            a) gli antichi mestieri e le attività artigianali che hanno conservato fino ad oggi antiche lavorazioni e tecniche di produzione, derivanti da tradizioni o culture locali, che rischiano la scomparsa;

            b) le botteghe storiche, gli esercizi commerciali e artigianali e i pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale.

        2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            "b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero che costituiscono testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica;".

 

 

Art. 3.

(Competenze).

        1. I comuni provvedono autonomamente alla redazione del piano comunale delle botteghe storiche e del piano comunale degli antichi mestieri, aggiornati di anno in anno.

        2. I comuni recepiscono e formalizzano, nell'ambito del piano comunale delle botteghe storiche e del piano comunale degli antichi mestieri, le istanze degli operatori rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge.

        3. Sono requisiti che caratterizzano la bottega storica:

            a) la localizzazione e descrizione dell'ambiente della sede merceologica, di anzianità non inferiore a cinquanta anni;

            b) l'inventario degli arredi, degli strumenti e degli archivi e il loro stato di conservazione.

        4. Sono requisiti che caratterizzano gli antichi mestieri:

            a) la datazione del patrimonio e delle attività;

            b) lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

        5. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui all'articolo 1 sono considerati elementi di pregio:

            a) la collocazione dell'esercizio all'interno di un edificio storico classificato;

            b) la presenza di architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

            c) la caratteristica delle vetrine e dei serramenti;

            d) il valore degli arredi e di suppellettili particolari;

            e) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

            f) l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale cittadina.

        6. Le attività di cui all'articolo 1 sono sottoposte a uno o più dei seguenti vincoli:

            a) vincolo di destinazione attraverso un impegno di attività formative a garanzia della continuità merceologica;

            b) vincolo delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica;

            c) vincolo riferito alle tecnologie, alle apparecchiature d'epoca, alle suppellettili e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

 

 

Art. 4.

(Istituzione del Fondo per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro per l'anno 2005. Il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

        2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal Fondo di cui al comma 1 tra i comuni che ne fanno richiesta secondo i seguenti criteri:

            a) popolazione residente;

            b) numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 3.

        3. Le regioni, in accordo con i comuni, finanziano progetti formativi presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

        4. I comuni possono accedere al Fondo di cui al comma 1 per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui all'articolo 1 volte alla riduzione di imposte locali, all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.

        5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

 

 

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3265

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato STUCCHI

                       

 

 

 

Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri

 

 

                                  

Presentata l'11 ottobre 2002

                                  

 

 


Onorevoli Colleghi! - La parola «artigianato» deriva da arte: le interazioni a livello semantico tra arte, artista, artigiano, artefice, sono evidenti nelle parole stesse. Nella storia dell'uomo le affinità e le simbiosi tra l'artigiano e l'artista, a volte la stessa persona che ora è l'uno ora è l'altro, sono ben visibili nei manufatti e negli oggetti d'arte esposti nei musei di tutto il mondo, a fianco delle opere degli artisti «maggiori». Del resto i materiali, gli strumenti e le tecniche adoperati sono spesso identici a quelli degli artisti.

      La conoscenza dei materiali, il lavoro lungo e complesso, le tecniche basate sull'abilità e sulla maestria dell'artigiano, l'innovazione e la creatività concentrate sulle soluzioni tecniche che ogni singolo decide di apportare, fanno sì che il prodotto finale sia realmente «un'opera d'arte».

      La rivoluzione industriale e l'affermarsi delle produzioni di massa hanno sicuramente inciso negativamente sulla produzione artigianale. Oltre a queste cause, tutta una serie di fenomeni legati alle grandi trasformazioni sociali contemporanee - le migrazioni e l'inurbamento di massa; la scomparsa di attività a seguito dello spostamento degli addetti nel lavoro dipendente che una volta garantiva una maggiore copertura previdenziale e sanitaria; l'accrescimento dei livelli di scolarità; la propensione generale rivolta al «posto di lavoro» piuttosto che all'autoimpiego; la critica, spesso frutto di disinformazione, dell'istituto dell'apprendistato nell'avvio del rapporto di lavoro - hanno determinato un primo sconvolgimento delle antiche tradizioni artigiane, che si erano mantenute integre più o meno fino alla metà del 1900.

      La conseguenza negativa di questa trasformazione, che ha portato per molto tempo ampie fasce della popolazione a prediligere il nuovo al vecchio e a disfarsi di tutto ciò che non sapeva di fabbrica e di moderno, è stata la progressiva chiusura delle botteghe artigiane nei centri storici delle città e dei centri minori dove, in entrambi i casi, è ancora oggi possibile ricostruire attraverso i nomi di vie e di piazze, legati ad attività di arti e di mestieri, l'antico tessuto produttivo della comunità locale.

      L'incremento del valore delle rendite urbanistiche ha dato un ulteriore colpo alle botteghe artigiane, i cui proprietari sono stati o sfrattati o hanno ceduto i locali di proprietà perché la loro rendita è maggiore del reddito dell'attività.

      Tuttavia la rivalutazione dell'oggetto artigianale, oggetto di gusto e non di dozzinale fattura, fatto unicamente per soddisfare con un ricordino il turista, delle capacità dell'artigiano di dare vita ad un'idea, alla materia e di trasformare anche un oggetto di uso quotidiano in un'opera d'arte grazie alla sua perizia manuale, è da alcuni anni in rapida crescita.

      Importante per questa rinascita dell'artigianato di valore è il riemergere di un consumatore esigente, capace di ricercare la tradizione e l'innovazione sotto forma di originalità, tipicità, qualità e gusto, come ricordato poc'anzi.

      Così come apprezzabile sembra la diffusione dei musei delle tradizioni locali, il successo dei mercatini dell'antiquariato, le pubblicazioni sui luoghi dove è possibile riscoprire le antiche tradizioni locali.

      Del resto anche l'UNESCO promuove da anni, e con maggior forza dal 2001, attraverso la commissione mondiale sul «Patrimonio della cultura intangibile», un chiaro appello a salvaguardare la cultura quotidiana; il Patrimonio culturale mondiale dell'umanità non è costituito soltanto da monumenti e da aree naturali di particolare bellezza o unicità. L'Organizzazione, infatti, sollecita la preservazione anche dei beni immateriali che recano in sé il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale così come per la salvaguardia della diversità culturale e della creatività umana: riacquistano così la loro giusta importanza tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività, i prodotti da loro creati e le risorse, come gli spazi e gli altri aspetti del contesto sociale e naturale necessari per il sostentamento.

      A dover essere individuata e salvaguardata è l'intera cultura tradizionale popolare in tutte le sue forme, per contrastare, come ha affermato Koiciro Matsura, direttore dell'UNESCO «(....) l'omologazione imposta dal mercato globale e dall'informatizzazione che minacciano la diversità culturale nel mondo intero».

      Vi è la necessità, come afferma giustamente l'Agenzia delle Nazioni Unite, di investire «(...) sulla creatività e sull'attività del singolo soggetto di una comunità che produce e mantiene il patrimonio stesso, incoraggiando la continuità e la trasmissione alle generazioni future».

      Ricordiamo che la valorizzazione dei negozi storici, delle botteghe artigiane e degli antichi mestieri non è solamente un investimento culturale legato alla preservazione di antiche tradizioni, di prodotti od oggetti tipici; è anche un investimento economico, con effetti positivi legati in modo forte al turismo. La promozione di queste attività porta con sé la rivalutazione di un mondo vivo e produttivo che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni popolari proprie di questo o di quel comune - pensiamo alle botteghe di liutai a Cremona, alla costruzione delle gondole a Venezia, alle ceramiche in Sicilia - e rivolge un invito ai turisti a riscoprire, attraverso testimonianze così importanti, un'Italia che non esiste più, dove il lavoro viene ancora trasmesso di padre in figlio e dove ogni bottega conserva e difende la sua peculiarità.

      La proposta di legge non intende disciplinare la materia o fornire una legge-quadro che disciplina tali attività, ma intende evidenziare l'opportunità di non lasciare morire le botteghe artigiane, permettendo allo Stato, in maniera autonoma, o attraverso iniziative congiunte con l'Unione europea, le regioni e gli enti locali, di operare a tale fine.

      Se lo Stato infatti può trovare giusto mostrare un suo interesse verso questo settore della cultura e del lavoro, sono necessariamente le regioni e gli enti locali che, nel rispetto della loro autonomia, devono avvertire l'importanza di attivare iniziative di carattere legislativo, finanziario e culturale per valorizzare le botteghe artigiane e gli antichi mestieri, per salvaguardare la peculiarità delle comunità locali, il loro antico tessuto socio-economico, per sviluppare nuovi settori occupazionali, per promuovere il turismo in centri situati anche fuori dai circuiti tradizionali.

      Crediamo infatti che spetti a loro, in via primaria, concedere aiuti per interventi di recupero e di ammodernamento delle botteghe artigiane tradizionali, per investimenti per l'adeguamento degli spazi ove si svolge l'attività artigianale alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli impianti igienici, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature strettamente legati al ciclo produttivo che non snaturino comunque l'idea di «prodotto artigianale fatto a mano», per fornire consulenza in occasione della partecipazione a mostre e a fiere, per la progettazione, la predisposizione e la stampa di materiale promozionale (cataloghi, depliant, brochure, eccetera), per l'accesso ad agevolazioni finanziarie, per l'organizzazione della vendita anche al di fuori del proprio territorio, per la creazione di nuove botteghe artigiane di prodotti tipici locali.

      Pensiamo infatti che le problematiche relative alla tutela e alla promozione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri debbano essere affrontate e possano essere migliorate attraverso l'impegno legislativo delle amministrazioni regionali e comunali. È a causa infatti di un'«involuzione legislativa» se l'attività delle botteghe artigiane ha incontrato sino ad oggi delle difficoltà.

      Il codice civile del 1942 distingue le attività lavorative svolte nella forma della «piccola impresa» da quelle organizzate in «impresa», con obblighi burocratici e contabili ben diversi e distanti. La «piccola impresa» è quella individuale e familiare (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia) per l'esercizio della quale non si richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili, e alla quale non si applica il regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta «legge fallimentare» (articoli 2083, 2214, 2202 e 1330 del codice civile).

      Gli artigiani venivano favoriti nel loro lavoro con il libero accesso ai mercati come produttori diretti (articolo 9 della legge n. 327 del 1934). Importante è altresì la legge n. 1090 del 1942, che istituiva un apposito libretto in cui, per la prima volta, veniva introdotta un'elencazione analitica dei mestieri artigiani e con la quale si superava la concezione dell'artigianato come metodo preindustriale di produzione di beni, attraverso l'individuazione dei mestieri e della forma individuale, per distinguere tali attività da quelle in serie o industriali.

      L'artigianato è stato considerato con particolare attenzione dalla stessa Costituzione italiana (1948) laddove all'articolo 45, secondo comma, si prevede che «La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato» e ancora all'articolo 117 è conferita la potestà normativa alle regioni a statuto ordinario.

      È determinante capire che i Costituenti approvarono l'articolo 45 riferendosi alla figura del vero artigiano manuale, espressione di una cultura del saper fare allora diffusissima in tutto il Paese, e anzi espressione principale del variegato, ed essenzialmente preindustriale, tessuto economico nazionale.

      Il Parlamento non seguendo il dettato costituzionale approva la legge 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, che ha cancellato tutta l'evoluzione, le analisi e le tutele che erano alla base della legislazione precedentemente vigente.

      La definizione data dalla legge n. 860 del 1956 sostituiva quella del codice civile e delineava un modello di artigiano come impresa difforme dal codice civile stesso, e dalla figura e dalla storia degli stessi artigiani.

      La legge, infatti, ha anzitutto provveduto a definire l'artigianato come impresa, superando il sistema seguito da molte legislazioni straniere e precedentemente accolto anche in Italia, per il quale è compilato un elenco di mestieri artigiani e sono fissati limiti, quali ad esempio il numero dei dipendenti o relativi all'uso delle macchine, oltre i quali l'artigiano, pur appartenendo a quei mestieri, ne perde le caratteristiche e diventa impresa.

      Cosa ancora più grave è l'avere inserito le lavorazioni in serie, che sono tipicamente industriali, facendole passare per artigiane; o limiti dimensionali relativi ai dipendenti adatti alla piccola industria ovvero avere impedito il libero accesso ai mercati. Fuori del laboratorio, infatti, entrano in vigore le leggi del commercio con l'obbligo di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, come per gli industriali.

      Si dava vita così alla piccola impresa industriale «pseudoartigianale» destinata alle subforniture per l'industria, omologando i doveri legislativi e fiscali delle imprese anche alle arti e ai mestieri manuali.

      L'unico strumento di tutela emanato, oramai completamente obsoleto, è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1956, n. 1202, nel quale gli articoli da 19 a 36 e gli elenchi allegati al medesimo decreto (Elenchi dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura, aggiornati con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537), si occupano di definire ed elencare quali siano questi mestieri.

      A queste iniziative legislative non ha fatto purtroppo seguito alcuna norma di definizione della categoria, né di tutela, anche in termini fiscali, per la quantità limitata di manufatti che si producono lavorando prevalentemente a mano.

      La legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, il cui articolo 13 abroga la legge n. 860 del 1956, impone l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane a tutte le figure di artigiani. Questa tendenza del legislatore ha portato alla scomparsa graduale delle botteghe e dei mestieri tradizionali e artistici.

      Avere dato come unica impostazione nella produzione legislativa la considerazione della bottega artigianale quale impresa, e continuare a farlo, significa determinare le cause culturali, legislative e fiscali dell'estinzione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri.

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

           

 

 

Art. 1.

      1. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione, lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, nonché eventualmente in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

      2. Ai fini delle presente legge per attività artigianale di interesse storico si intende un'impresa individuale o familiare o con dipendenti che produce un'opera unica o in piccola serie, di uso comune o di valore artistico, senza l'utilizzo di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante il solo impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale e vendita diretta dei manufatti realizzati, in laboratorio o presso fiere e mercati.

      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'elenco delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri di cui alla presente legge.

 

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3937

¾

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

                       

 

d'iniziativa dei deputati

 

BIONDI, NAN

 

 

 

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici d'Italia

 

 

                                  

Presentata il 2 maggio 2003

                                  

 

 


  Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge intendiamo lanciare un messaggio di cultura e di tradizione attraverso la tutela e la valorizzazione di quei locali che conservano cimeli e arredi di valore culturale e artistico per la storia, locale e nazionale, tramandando ricordi.

        La storia delle nostre città si consuma per le strade oltre che nelle case e nei ritrovi.

        I locali delle città, quindi, sono fondamentali per la valorizzazione di una parte del loro passato e per una lettura del loro presente; quella parte di storia che, nei caffè, nei ristoranti, nei saloni dei barbieri, negli alberghi è stata vissuta e tramandata attraverso aneddoti e citazioni che gli stessi proprietari ora custodiscono come un'eredità preziosa.

        Si tratta di alberghi, caffè, ristoranti, pasticcerie, confetterie che hanno un considerevole numero di anni di vita e che hanno ospitato e ospitano avvenimenti e personaggi di rilievo nelle vicende italiane.

        Gli episodi e le opere che ne sono scaturiti, i movimenti e le ideologie che in questi luoghi hanno trovato la sede ideale per una libera conversazione e lo spazio idoneo per l'espressione di idee creative costituiscono, ancora oggi, pagine ricche di interesse umano e intellettuale. Riconoscere la personalità giuridica dell'Associazione locali storici d'Italia significa impegnare il Parlamento a tutelare e a valorizzare i locali storici, quali espressioni autentiche della cultura e dell'ospitalità "made in Italy", incrementando, pertanto, l'intero settore turistico.

        L'Associazione locali storici d'Italia dovrà occuparsi di salvaguardare l'integrità di questi luoghi e di promuoverne l'immagine.

        Consapevoli dell'importanza della loro missione, i locali storici devono, dal canto loro, impegnarsi a conservare la memoria del tempo passato con arredamenti d'epoca, ricette originali e "semplici ricordi"; un patrimonio di grande valore culturale, artistico e gastronomico.

        Questi luoghi rappresentano un'affascinante risorsa che le città hanno da offrire ai loro abitanti e ai turisti che le visitano ed è giusto proteggerli e farli conoscere, anche al di fuori dei confini nazionali.

        L'Italia è un Paese così ricco di storia da poter vantare molti locali fondati secoli . Sono ben 177 quelli fondati più di settanta anni che conservano l'allestimento originale, testimoni della tradizione in un mondo spesso soffocato dalla omologazione e dalla mortificazione dell'alterità.

        I locali storici, in conclusione, costituiscono un valore e un segno di amore e di rispetto per la tradizione che occorre mantenere e tramandare.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

           

 

 

Art. 1.

        1. La presente legge ha lo scopo di tutelare e valorizzare i locali storici d'Italia quali, in particolare, gli antichi caffè, i bar, le pasticcerie, le confetterie, i ristoranti, le trattorie, le locande, i saloni da parrucchiere, gli alberghi e le librerie, con l'obiettivo di sostenerne l'attività, quale patrimonio culturale, sociale e turistico di grande prestigio per il Paese.

 

 

Art. 2.

        1. Appartengono di diritto ai locali storici d'Italia i locali riconosciuti come tali dall'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Locali storici d'Italia" con sede in Milano, via Tarchetti, 3, i cui soci sono i proprietari e i gestori dei locali stessi.

        2. I locali storici d'Italia, i promotori e i soci dell'associazione di cui al comma 1, sono elencati nella Guida ai locali storici d'Italia, pubblicata ogni anno dall'associazione medesima per la diffusione del turismo culturale attraverso i più antichi locali nazionali.

 

 

Art. 3.

        1. Ai fini della presente legge sono "locali storici d'Italia" gli esercizi pubblici che rispondono alle seguenti caratteristiche:

                a) esercizio continuato della stessa attività da almeno settanta anni;

                b) attività connessa a fatti rilevanti per la storia politica, letteraria e artistica che si siano svolti nel locale;

                c) mantenimento delle strutture edilizie e di arredo tipiche dell'epoca;

                d) attività svolta con caratteristiche qualitative d'eccellenza tali da denotare la continuità della tradizione.

 

 

Art. 4.

        1. Sulla base della Guida ai locali storici d'Italia di cui all'articolo 2, è istituito e aggiornato annualmente l'elenco dei locali storici d'Italia, trasmesso alle soprintendenze regionali e al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 

Art. 5.

        1. L'associazione "Locali storici d'Italia" svolge funzione consultiva di carattere storico culturale alle regioni, ai fini della realizzazione delle attività e del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

 

 

 

Art. 6.

        1. Le regioni definiscono gli strumenti necessari a incentivare i proprietari degli immobili e i gestori dei locali storici d'Italia a mantenere nel tempo, nelle migliori condizioni, i pubblici esercizi di cui alla presente legge.

 

 

Art. 7.

        1. La Repubblica riconosce le attività culturali e di promozione turistico-culturale in Italia e nel mondo in favore dei locali storici d'Italia svolte dall'associazione "Locali storici d'Italia" quali azioni fondamentali di tutela dell'identità nazionale, della storia politico-culturale del Paese e di promozione, a livello nazionale e internazionale, del circuito turistico-culturale costituito dai locali storici.

 

 

Art. 8.

        1. I locali storici d'Italia sono denominati "Musei dell'Ospitalità".

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3993

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PROPOSTA DI LEGGE

           

 

 

d'iniziativa dei deputati

 

PAGLIARINI, MARTINELLI, SERGIO ROSSI

 

 

Disposizioni per la valorizzazione e il sostegno dei locali storici

 

 

                                  

Presentata il 19 maggio 2003

                                  

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di valorizzare e sostenere i locali storici del nostro Paese. Tutelare e salvaguardare i valori legati ai rapporti e alle relazioni commerciali, culturali e sociali nati e sviluppati in particolari luoghi delle nostre città, nei locali storici, assume un significato pregnante in quanto strumento adeguato a rispondere alla necessità di tutela e conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e ambientale e alla esigenza di mantenere vivi i nostri centri storici. Valorizzando le identità locali, ci si propone, inoltre, di promuovere luoghi e località oggi esclusi dai tradizionali itinerari turistici, ma che potrebbero trovare negli strumenti di attività ed esercizi commerciali significativi sotto il profilo storico e documentale, una possibilità per entrare a farne parte e rafforzare, in tal modo, l'offerta turistica del nostro territorio.

        Trattandosi di locali in cui si svolgono attività ed esercizi commerciali importanti sotto il profilo storico e documentaristico, la presente proposta di legge si occupa di salvaguardare l'integrità di questi luoghi e di promuoverne l'immagine. Si tratta indiscutibilmente di un'affascinante risorsa che le città hanno da offrire ai loro abitanti e ai turisti che le visitano ed è giusto proteggerli e farli conoscere, anche al di fuori dei confini nazionali. L'Italia è un Paese così ricco di storia da vantare molti locali fondati secoli fa. Sono ben 177 quelli con più di 70 anni che conservano l'allestimento originale, testimoni della tradizione in un mondo che rischia, tal volta, di dimenticarla. La forma di tutela delineata dalla proposta di legge ha lo scopo di intervenire, attraverso interventi di conservazione e recupero dei locali storici, non solo in termini edilizi, ma anche di recupero e conservazione di tutti quei rapporti e quelle relazioni, commerciali, culturali e sociali, che vedono nella città il luogo storicamente deputato. L'obiettivo della proposta di legge è, dunque, quello di intervenire nella direzione di tutela e salvaguardia di questi valori, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei locali storici. Attraverso un vincolo di salvaguardia e tutela dei locali commerciali storico-artistici e dei caratteri salienti dei loro arredi e strumenti, si potrà ottenere il risultato di contrastare quei fenomeni di omologazione formale e cromatica che troppo spesso vedono vittime le nostre città, a causa di mode, innovazioni tecnologiche ed esigenze di mercato, oltre che contribuire a tenere in vita i nostri centri storici, attraverso il mantenimento e la salvaguardia delle attività commerciali e di servizio attualmente insediate. Il presente progetto di legge si compone di nove articoli. L'articolo 1 contiene una definizione dei locali storici e indica le finalità della legge, ovvero l'individuazione, la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico e dei pubblici esercizi che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. L'articolo 2 riguarda il censimento dei locali storici, prevedendo l'adozione della scheda e la metodologia di rilevazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, l'approvazione da parte dei comuni della documentazione sull'esistenza dei locali storici e l'istituzione, da parte delle regioni, dell'elenco regionale dei locali storici. L'articolo 3 individua i beneficiari dei finanziamenti previsti dalla proposta di legge. L'articolo 4 regola i piani regionali di riparto dei finanziamenti, redatti dalle regioni. L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un fondo per il finanziamento degli interventi per la valorizzazione dei locali storici ed il sostegno delle loro attività. L'articolo 6 regola la ripartizione del fondo. L'articolo 7 stabilisce un vincolo di destinazione d'uso, ai fini dell'erogazione dei contributi, per i locali, nonché per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L'articolo 8 prevede la possibilità di destinare parte della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale al sostegno dei locali storici; l'articolo 9 reca, infine, la copertura finanziaria della legge.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

           

 

 

Art. 1.

(Finalità).

1. Ai fini della presente legge, sono considerati storici gli esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale e tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri.

        2. La presente legge promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei locali storici, individuati ai sensi delle disposizioni della legge medesima, con particolare riferimento all'anzianità dell'esercizio, all'ubicazione nei centri storici, all'architettura, agli arredi e alle attrezzature.

 

 

Art. 2.

(Censimento dei locali storici).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, il modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni per l'individuazione dei locali storici.

        2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale provvedono all'individuazione dei locali storici presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

        3. La regione, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

                a) al censimento dei locali storici della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1;

                b) all'istituzione dell'elenco regionale dei locali storici.

        4. L'inserimento nell'elenco di cui alla lettera b) del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

        5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di istituire, presso il Ministero medesimo, l'elenco nazionale dei locali storici.

 

 

Art. 3.

(Soggetti beneficiari).

        1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente legge i proprietari ovvero i gestori dei locali storici.

        2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati allo scopo di:

                a) eseguire lavori di adeguamento e restauro dei locali, degli arredi e delle attrezzature;

                b) formare il personale dipendente;

                c) promuovere la conoscenza delle proprie attività.

 

Art. 4.

(Piani regionali di riparto dei finanziamenti).

        1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attività, secondo la documentazione loro trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2.

        2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni comunicano alla regione l'elenco delle istanze per i finanziamenti, ritenute ammissibili, indicando eventuali contributi corrisposti dal comune stesso a proprio carico.

        3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni approvano i piani di cui al comma 1 disponendo contestualmente in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 5.

 

Art. 5.

(Fondo per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attività).

        1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attività.

 

 

Art. 6.

(Ripartizione del fondo).

        1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 5 tra le regioni. La ripartizione è effettuata:

                a) sulla base dei piani regionali di riparto approvati, di cui all'articolo 4;

                b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente legge;

                c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

 

 

Art. 7.

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

        1. I locali storici per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dalla presente legge sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 2.

        2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dai beneficiari stessi.

        3. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.

        4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all'entità del contributo corrisposto maggiorata degli interessi legali, fatti salvi, comunque, ulteriori vincoli eventualmente esistenti di natura normativa o amministrativa.

 

 

Art. 8.

(Disposizioni in materia di otto per mille).

        1. Parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, può essere destinata al sostegno e alla valorizzazione dei locali storici.

        2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, costituendo autonoma e distinta voce di scelta.

        3. Lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle singole regioni, a titolo di anticipo e salvo conguagli entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione a favore dei locali storici da parte dei cittadini residenti nella regione stessa.

 

Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Esame in sede referente

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2003

Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Intervengono i sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce e per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.

 

La seduta comincia alle 10.10.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Antonio MAZZOCCHI (AN), relatore, rileva preliminarmente come le proposte di legge C. 3226 e C. 3232, che vedono come primi firmatari, rispettivamente, lui stesso ed il deputato Rugghia, rispondano all'esigenza di adottare una legge quadro volta a tutelare e valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri.

L'intervento configurato da entrambe le proposte vede come premessa l'individuazione di nuove categorie di beni culturali destinate ad aggiungersi a quelle attualmente disciplinate dal decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, relativo al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge del 18 ottobre 1997 n. 352.

Le due proposte partono da una comune premessa, individuabile nell'articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 490, che, non a caso, prevede che ulteriori beni culturali non ricompresi nelle categorie definite dal medesimo decreto debbano essere individuati con legge. Appare anche evidente che ambedue le proposte di legge prevedono una deroga al decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del settore del commercio.

Sotto un aspetto formale si potrebbe obiettare che, trattandosi di definire nuove categorie di beni culturali, potrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una apposita modifica espressa al decreto legislativo n. 490. Pur considerando che ambedue le proposte di legge in esame, all'articolo 2, individuano espressamente come beni culturali attività artistiche, commerciali e artigianali di particolare interesse storico-artistico e che entrambe attribuiscono un rilievo agli immobili mediante i quali vengono svolte le attività medesime, si riserva, nel caso in cui si dovesse optare per la predisposizione di un testo unificato, di richiamare espressamente la modifica al decreto legislativo n. 490.

Con l'articolo 1, entrambe le proposte si richiamano all'articolo 117 della Costituzione, proclamando la tutela da parte della Repubblica delle botteghe storiche e di interesse artistico e degli antichi mestieri, con il richiamo - da parte della proposta di legge C. 3226 - al terzo comma del richiamato articolo 117, proprio per sottolineare la potestà legislativa da parte della regione per quanto riguarda l'istruzione artigiana e professionale. In particolare, la proposta di legge C. 3226, all'articolo 2, comma 1, individua specificatamente quali siano i beni culturali appartenenti al patrimonio storico ed artistico nazionale: le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche di produzione di opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazioni tipiche della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione, comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione, di cui al testo unico n. 490 del 1999; gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale che esercitano il commercio dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione, di cui al testo unico in precedenza menzionato: in modo simile, la proposta di legge C. 3232, all'articolo 2, comma 1, lettera b), individua quali beni costituenti testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica le botteghe storiche, gli esercizi commerciali e artigianali ed i pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico; gli antichi mestieri e le attività commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico sopra citato.

Di tenore simile la proposta di legge C. 3232, all'articolo 2, comma 1, lettera a), che individua quali beni culturali gli antichi mestieri e le attività artigianali che hanno conservato fino ad oggi antiche lavorazioni e tecniche di produzione, derivanti da tradizioni o culture locali, che rischiano la scomparsa. Ove si ritenesse di pervenire alla redazione di un testo unificato, si potrebbe prevedere un capitolo apposito mirato alla corretta definizione degli antichi mestieri, riconducendola nella figura delle «attività professionali artistiche delle arti applicate».

In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, con l'articolo 3 entrambe le proposte definiscono le competenze delle regioni e degli enti locali, prevedendo la redazione da parte dei comuni dei piani comunali delle botteghe storiche e dei piani comunali degli antichi mestieri, da aggiornare annualmente e nei quali siano recepite e formalizzate le istanza degli operatori.

La proposta di legge C. 3226, inoltre, prevede che i piani siano redatti sentite le Confederazioni maggiormente rappresentative del settore commerciale, artigianale e dell'antiquariato e che, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, siano realizzate forme di intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali ai fini della individuazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri e della loro dichiarazione come beni culturali.

Con l'articolo 4, comma 1, la proposta di legge C. 3226 disciplina i requisiti caratterizzanti la bottega storica e gli antichi mestieri. In base alla proposta di legge C. 3226, essi sono: lo svolgimento dell'attività, nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni; la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio; lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali; l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale cittadina.

La proposta di legge C. 3226, inoltre, indica gli elementi che debbono essere considerati di prioritaria valutazione ai fini dell'individuazione delle attività che la stessa proposta, all'articolo 2, comma 1, qualifica come beni culturali (articolo 4, comma 2). Essi sono: la collocazione all'interno di un edificio storico classificato; la presenza di una architettura d'autore e di elementi architettonici di pregi; la presenza di una riconosciuta tradizione familiare.

La proposta di legge C. 3232 opera, invece, una distinzione tra requisiti caratterizzanti la bottega storica e requisiti caratterizzanti gli antichi mestieri (articolo 3, commi 3 e 4). In particolare, sono requisiti caratterizzanti la bottega storica: la localizzazione e descrizione dell'ambiente della sede merceologica, di anzianità non inferiore a cinquanta anni; l'inventario degli arredi, degli strumenti e degli archivi e il loro stato di conservazione. Sono requisiti propri degli antichi mestieri: la datazione del patrimonio e delle attività; lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

La proposta di legge C. 3232, inoltre, ai fini della individuazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, considera quali elementi di pregio: la collocazione dell'esercizio all'interno di un edificio storico classificato; la presenza di architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio; la caratteristica delle vetrina e dei serramenti; il valore degli arredi e di suppellettili particolari; la presenza di una riconosciuta tradizione familiare; l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale cittadina (articolo 3, comma 5).

Entrambe le proposte di legge prevedono inoltre che le attività sopra dette, qualificate come beni culturali, siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica e di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica. Lo stesso prevedono per le apparecchiature d'epoca e gli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri (proposta di legge C. 3226, articolo 4, comma 3 e proposta di legge C. 3232, articolo 3, comma 6).

Con l'articolo 5, entrambe le proposte disciplinano l'istituzione di un fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. Tale fondo viene istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e l'adozione di un regolamento da adottarsi secondo la normativa vigente d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabiliscono gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del fondo.

Entrambe le proposte di legge attribuiscono alle regioni la ripartizione dei finanziamenti derivanti dal fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo i criteri della popolazione residente e del numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei piani comunali delle botteghe storiche e degli antichi mestieri (proposta di legge C. 3226, articolo 5, comma 2, e proposta di legge C. 3232, articolo 4, comma 2). Esse prevedono, inoltre, che i comuni possano accedere al fondo per istituire agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, per la riduzione di imposte locali, l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi (proposta di legge C. 3226, articolo 5, comma 4, e proposta di legge C. 3232, articolo 4, comma 4).

Le due proposte stabiliscono inoltre che le regioni, in accordo con i comuni, finanzino progetti formativi presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai comuni, finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

Le due proposte di legge subordinano, altresì, il regime di aiuti da esse previsto al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, esse prevedono che alla dotazione del fondo sopra citato si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 2004, nell'ambito dell'unità provvisionale di base di parte corrente «fondo speciale» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

In conclusione, sottolinea come le proposte di legge in esame, oltre a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche di interesse artistico e gli antichi mestieri, costituiscano non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà e alla tradizione artistica italiana, ma, soprattutto, un contributo alla nostra economia; l'obiettivo è infatti quello di salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali nonché di tutelare quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizionali locali che nel tempo stanno rischiando la scomparsa. In tale contesto, le proposte di legge configurano uno strumento per non far estinguere, ma anzi preservare, tutelare e valorizzare quelle botteghe e quei mestieri che meritano una particolare attenzione da parte del legislatore.

 

Antonio RUGGHIA (DS-U) esprime apprezzamento per l'esauriente relazione svolta dal deputato Mazzocchi e ribadisce l'esigenza di adottare una organica disciplina finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri. In particolare, sottolinea la rilevante novità rappresentata dalla definizione degli antichi mestieri e delle botteghe storiche quali beni culturali; richiama altresì la disposizione, comune ad entrambe le proposte di legge in esame, che consente ai comuni di provvedere alla redazione di un apposito piano comunale, da aggiornare annualmente, nonché la prevista istituzione del Fondo per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, la cui rilevanza appare oltremodo evidente ove si consideri che le attività in questione sono soggette alle leggi del mercato e si trovano, pertanto, ad affrontare situazioni di crisi che, spesso, ne determinano la scomparsa.

Ricorda che alcune amministrazioni comunali, quali quelle di Roma e Bologna, hanno già provveduto ad adottare delibere o provvedimenti per disciplinare la materia. Tali iniziative rischiano tuttavia di essere vanificate alla luce della modifica del titolo V della Costituzione, che, nel caso specifico, ha dato peraltro vita ad un contenzioso a livello istituzionale. I provvedimenti in esame mirano, pertanto, anche a definire tale situazione, creando le premesse per l'introduzione nel nostro ordinamento di una legge quadro, di disciplina organica e complessiva del settore.

Nell'esprimere l'auspicio che la definizione dell'iter dei provvedimenti possa avvenire in tempi brevi, sottolinea infine l'opportunità di procedere ad una serie di audizioni, allo scopo di pervenire alla predisposizione di un testo unificato sul quale si possa registrare la convergenza delle amministrazioni locali e degli operatori interessati.

 

Bruno TABACCI, presidente, ritiene che sussistano le condizioni per concludere in tempi brevi l'esame delle proposte di legge. Nel corso della prossima seduta potrà peraltro essere verificata l'opportunità di costituire un Comitato ristretto, anche al fine di valutare la proposta, formulata dal deputato Rugghia, di procedere ad una serie di audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

Martedì 8 aprile 2003

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 11.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 25 marzo 2003.

 

Antonio MAZZOCCHI (AN), relatore, ritiene opportuno segnalare alla Commissione che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 26-28 marzo 2003, si è pronunciata con riferimento ad un giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio del 6 dicembre 2001, n. 31, recante «Tutela e valorizzazione dei locali storici», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 27 febbraio 2002. Da una disamina, sia pure non approfondita, della citata sentenza, emerge il chiaro orientamento della Consulta a non considerare applicabile agli esercizi commerciali che abbiano un valore storico, artistico ed ambientale, la speciale tutela prevista in materia di beni culturali, laddove invece le proposte di legge in esame sono finalizzate espressamente a far rientrare le botteghe storiche di interesse artistico nell'ambito della disciplina in materia di beni culturali introdotta dal decreto legislativo n, 490 del 1999.

Alla luce della nuova situazione venutasi a determinare a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale, sottolinea l'opportunità di procedere ad un adeguato approfondimento della materia, anche prevedendo audizioni di rappresentanti delle regioni e dei comuni, al fine di evitare che 1'intervento legislativo che si va con figurando possa, anziché agevolare, procurare i addirittura danni agli artigiani interessati, con l'introduzione di vincoli che non corrisponderebbero agli intenti sottesi alle proposte di legge in esame.

 

Bruno TABACCI, presidente, sottolineata l'opportunità di concludere l'esame preliminare, ritiene che ulteriori approfondimenti possano essere svolti in sede di Comitato ristretto.

 

Antonio MAZZOCCHI (AN), relatore, concorda con l'orientamento prospettato dal presidente Tabacci.

 

Antonio RUGGHIA (DS-U) condivide l'esigenza di svolgere un'adeguata riflessione sulla sentenza della Corte Costituzionale richiamata dal relatore. In particolare, è dell'avviso che gli approfondimenti necessari possano essere svolti in sede di Comitato ristretto, anche prevedendo audizioni informali dei soggetti interessati.

 

Bruno TABACCI, presidente, preso atto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto.

 

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.

 

Bruno TABACCI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


Martedì 17 giugno 2003.

COMITATO RISTRETTO

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.45 alle 13.

 

 

 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


COMITATO RISTRETTO

Giovedì 17 luglio 2003.

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

 

 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 1o ottobre 2003

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 15.45.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 3937 Biondi e C. 3993 Pagliarini).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2003.

 

Bruno TABACCI, presidente, avverte che, in data 23 giugno 2003, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3937 Biondi, recante disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici d'Italia.

Poiché la suddetta proposta di legge, pur con disposizioni parzialmente diverse, risponde ad una finalità sostanzialmente analoga delle proposte di legge Mazzocchi C. 3226 e Rugghia C. 3232, propone che si proceda al suo abbinamento.

 

La Commissione concorda.

 

Bruno TABACCI, presidente, avverte inoltre che, in data 22 luglio 2003, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3993 Pagliarini ed altri, recante disposizioni per la valorizzazione e il sostegno dei locali storici.

Poiché tale proposta è anch'essa volta a prevedere la tutela e la valorizzazione di esercizi commerciali e artigianali storici, propone alla Commissione che si proceda al suo abbinamento alle proposte di legge C. 3226 ed abbinate.

 

La Commissione concorda.

 

Bruno TABACCI, presidente, rammenta altresì che, in occasione dell'assegnazione di tale ultima proposta di legge, il Presidente della Camera gli ha inviato una lettera con la quale richiamava la sua attenzione sulla predetta proposta, nella parte in cui incide sulla disciplina stabilita dalla legge n. 222 del 1985, in tema di destinazione della quota di spettanza statale dell'otto per mille del gettito IRPEF.

La modifica di tale disciplina, infatti, appare suscettibile di incidere sul sistema di regolazione dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Chiesa cattolica, di cui all'articolo 7 della Costituzione, che detta uno speciale regime per le modificazioni della disciplina concordataria.

Desidera, pertanto, rappresentare alla Commissione l'esigenza di tenere conto delle problematiche ad essa connesse, svolgendo gli opportuni approfondimenti istruttori, con particolare riferimento all'acquisizione delle valutazioni del Governo circa la compatibilità della disciplina proposta con il sistema pattizio che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


COMITATO RISTRETTO

Giovedì 3 marzo 2005

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri
C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 aprile 2005

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


COMITATO RISTRETTO

Giovedì 12 maggio 2005

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

Il Comitato si è riunito dalle 10.30 alle 10.35.

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 28 giugno 2005

Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.

 

La seduta comincia alle 14.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o ottobre 2003.

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che in data 19 maggio 2005 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge Stucchi C. 3265, recante disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri. Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge Mazzocchi C. 3226, Rugghia C. 3232, Biondi C. 3937 e Pagliarini C. 3993, ne è stato disposto l'abbinamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che l'esame delle proposte di legge proseguirà in sede di Comitato ristretto.

 

La seduta termina alle 14.05.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


COMITATO RISTRETTO

Giovedì 22 settembre 2005

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 settembre 2005

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

 

Martedì 4 ottobre 2005

Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Roberto Cota.

 

La seduta comincia alle 12.10.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno scorso.

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori e invita il relatore a illustrarne gli esiti.

 

Antonio MAZZOCCHI (AN), relatore, fa presente che il Comitato ristretto è pervenuto alla definizione di un testo unificato delle diverse proposte di legge al suo esame (vedi allegato 1). Il testo è stato oggetto di un'ampia condivisione all'interno della Commissione, anche grazie all'apporto positivo di tutti i colleghi, ed in particolare dell'onorevole Rugghia, che ha contribuito in misura significativa alla sua elaborazione.

Si sottopone pertanto il testo così definito alla valutazione della Commissione, ai fini di una sua adozione come testo base per il seguito dell'esame. Rileva peraltro che alcuni aggiustamenti, in particolare quelli relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, potranno senz'altro essere apportati nel corso del successivo iter, che auspica possa essere particolarmente rapido, anche tenuto conto dell'attesa degli operatori del settore. Ritiene altresì auspicabile, ove si realizzino le prescritte condizioni, il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

 

Sergio GAMBINI (DS-U) si esprime favorevolmente sull'adozione quale testo base della proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto - della quale condivide i contenuti - ed in ordine al suo trasferimento in sede legislativa; ritiene tuttavia opportuno rinviare ad altra seduta l'adozione del testo base, tenuto conto della decisione assunta dalle forze di opposizione di ricorrere a strumenti di carattere ostruzionistico nel corso dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.

 

Il sottosegretario Roberto COTA si esprime favorevolmente sulla proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto ed al suo trasferimento in sede legislativa, previa definizione di una idonea copertura finanziaria del provvedimento.

 

Ruggero RUGGERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.15.

 


ALLEGATO 1

 

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini

 

 

 

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL

COMITATO RISTRETTO

 

 


Art. 1.

(Finalità).

 

1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

 

Art. 2.

(Definizioni).

 

1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, meritevoli di tutela:

a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni ed opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica;

c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

 

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica.

 

Art. 3.

(Censimento dei locali).

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri definiti all'articolo 2 della presente legge, presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

3. La regione, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

a) al censimento delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e promozione delle botteghe e dei locali storici;

b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

 

4. L'inserimento nell'elenco di cui alla lettera b) del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività culturali, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

 

Art. 4.

(Requisiti).

 

1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, sulla base del principio della sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale, che siano sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe storiche, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:

a) lo svolgimento dell'attività, nella medesima sede per un periodo non inferiore a trenta anni;

b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

c) l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

 

3. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché ai fini del riconoscimento di finanziamenti ai sensi dell' articolo 6, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare.

 

4. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché ai fini del riconoscimento di finanziamenti ai sensi dell' articolo 6 è considerato altresì elemento di prioritaria valutazione il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico ed ambientale di botteghe e locali da parte delle associazioni italiane di tutela e promozione delle botteghe e dei locali storici.

5. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dall'elenco di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3. Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

 

Art. 5.

(Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

 

1. È istituito presso il Ministero per le attività produttive il Fondo nazionale per la tutela delle botteghe d'arte, delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2005, di 40 milioni di euro per l'anno 2006 e di 40 milioni di euro per l'anno 2007. Il Ministro per le Attività Produttive, d'intesa con il Ministro per i beni culturali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche ed alla tutela delle botteghe storiche di interesse artistico, che abbiano rilevanza ed interesse artistico.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di botteghe e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di presenza di antichi mestieri riconosciuti ai sensi dei Piani di cui al comma 2 dell'articolo 4 e tenuto conto anche della popolazione residente.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui all'articolo 1. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 1, una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi, sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

 

Art. 6.

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

 

1. La concessione di finanziamenti a botteghe e locali storici, botteghe d'arte e degli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra enti locali, proprietari delle mura e gestori delle attività di cui all'articolo 1, di un'apposita convenzione che stabilisca, tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 2.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce casi e modalità di revoca dei contributi, laddove i vincoli di cui al comma 1 non siano stati rispettati.

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e

 

2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le Attività produttive.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2005

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 9.45.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

 

Antonio MAZZOCCHI (AN), relatore, ricordando di aver sottoposto all'attenzione della Commissione, nella seduta del 4 ottobre scorso, il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto, sul quale si era registrato ampio consenso, ne propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 ottobre 2005, pp. 64-67).

 

Bruno TABACCI, presidente, propone che, non essendovi obiezioni, il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 12 di mercoledì 19 ottobre e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.55.


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

Martedì 15 novembre 2005

Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.

 

La seduta comincia alle 15.05.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che, con riferimento al provvedimento in titolo, è stato presentato un solo emendamento, l'emendamento Nieddu 3.1. Invita quindi il relatore ad esprimere il parere di competenza.

 

Antonio MAZZOCCHI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Nieddu 3.1, che, nell'annoverare tra i soggetti che le regioni possono consultare, ai fini del censimento delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, anche le confederazioni di categoria rappresentate nel CNEL, appare porre rimedio ad una lacuna contenuta nel testo.

La Commissione approva l'emendamento Nieddu 3.1 (vedi allegato).

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che il testo unificato delle proposte in titolo, come modificato dalla Commissione, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.


ALLEGATO

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi, C. 3993 Pagliarini.

 

EMENDAMENTO

 


ART. 3.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «in funzione consultiva,» inserire le seguenti: «delle confederazioni degli artigiani e dei commercianti rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e».

 

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «locali da parte» inserire le seguenti: «delle confederazioni degli artigiani e dei commercianti rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e».

3. 1.Nieddu.

 


Esame in sede consultiva

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 gennaio 2006

Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

 

La seduta comincia alle 13.10

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interresse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Gaetano PECORELLA (FI), presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere il parere sul testo in esame in quanto previsto sulla abbinata proposta di legge Pagliarini C. 3993, che conteneva, all'articolo 7, una disposizione, non presente nel testo attuale, in materia di trascrizione nei registri immobiliari.

La proposta di legge in esame si propone di offrire tutela e valorizzazione alle botteghe ed ai locali storici, alle botteghe d'arte ed agli antichi mestieri, definiti quali beni culturali.

L'articolo 1 stabilisce le finalità dell'intervento legislativo, mentre il successivo articolo 2 reca le definizioni necessarie. All'articolo 3 viene demandato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali l'individuazione delle modalità per l'effettuazione del censimento dei locali interessati. Il successivo articolato procedimento, che vede coinvolti i comuni e le regioni, si conclude con la predisposizione di un elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, i cui requisiti sono disciplinati dall'articolo 4. L'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. All'articolo 6 sono poi disposti speciali vincoli per i beneficiari dei finanziamenti, mentre la copertura finanziaria è prevista dall'articolo 7. Formula pertanto la proposta di esprimere un nulla osta.

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 gennaio 2006

Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO.

 

La seduta comincia alle 9.35.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

Testo unificato C. 3226 e abbinate.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Antonio PEPE (AN), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3226 Mazzocchi ed abbinate, come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli, è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, a tutelare le botteghe ed i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri.

L'articolo 2, al comma 1, individua come beni culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, e dunque meritevoli di tutela, le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche, nonché gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali.

In merito alla formulazione della disposizione rileva l'opportunità di correggere il richiamo al decreto legislativo n. 490 del 1999, il cui contenuto è ora rifluito nel decreto legislativo n. 42 del 2004.

In connessione con la previsione del comma 1, il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, gli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, ovvero testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica.

L'articolo 3 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali definisca, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

Sulla scorta di tali criteri i comuni redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, mentre le regioni sono tenute a realizzare il censimento di tali esercizi, nonché ad istituire un apposito elenco regionale, l'inserimento nel quale comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

L'articolo 4, al comma 1, prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali adottino provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale, che siano sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

I commi 2, 3 e 4 indicano i requisiti che caratterizzano le botteghe storiche, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri, consistenti, in particolare, nello svolgimento dell'attività, nella medesima sede, per un periodo non inferiore a trenta anni, nella presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nell'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero nello svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

In tale contesto sono considerati elementi di prioritaria valutazione la collocazione all'interno di un edificio storico classificato, la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio, la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, nonché il riconoscimento del valore storico da parte delle confederazioni degli artigiani e dei commercianti e delle associazioni di tutela e promozione delle botteghe storiche.

Il comma 5 prevede che le attività storiche siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dagli elenchi regionali di cui all'articolo 3.

L'articolo 5, comma 1, istituisce presso il Ministero per le attività produttive il Fondo nazionale per la tutela delle botteghe d'arte, delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2005, di 40 milioni di euro per l'anno 2006 e di 40 milioni di euro per l'anno 2007, il quale è destinato a finanziare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministro per le Attività produttive, d'intesa con il Ministro per i beni culturali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, progetti statali finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche ed alla tutela delle botteghe storiche di interesse artistico, che abbiano rilevanza ed interesse artistico.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale prevede che una quota del Fondo sia destinata ai comuni che prevedano misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività, consistenti in contributi per l'affitto e per il restauro, ovvero nell'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili.

In base ai commi 2 e 4, ulteriori quote delle risorse del Fondo sono destinate ai comuni che ne fanno richiesta, ovvero al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti.

Il comma 5 specifica che il regime di aiuti previsto dalla legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

L'articolo 6 stabilisce che la concessione di finanziamenti a botteghe e locali storici, botteghe d'arte e degli antichi mestieri è subordinata alla stipula, tra enti locali, proprietari delle mura e gestori delle attività, di un'apposita convenzione che stabilisca, tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione, prevedendo la revoca dei contributi, nel caso di mancato rispetto dei predetti vincoli.

In merito a tale disposizione segnala come la norma non specifichi se anche la concessione delle agevolazioni relative all'ICI previste dall'articolo 5, comma 3, sia subordinata all'introduzione di specifici vincoli relativamente alla destinazione ed alle caratteristiche dei locali ai quali si applica il beneficio.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, ai quali si provvede mediante utilizzo del «Fondo speciale» di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le Attività produttive.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (vedi allegato).

 

Giorgio BENVENUTO (DS-U) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

 

Mario LETTIERI (MARGH-U) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

 

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore

 

La seduta termina alle 10.20.

 

 

 


ALLEGATO

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri. Testo unificato C. 3226 e abbinate.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 


La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 3226 Mazzocchi ed abbinate, recante «Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri», come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito.

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento al decreto legislativo n. 490 del 1999 con quello al decreto legislativo n. 42 del 2004;

b) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che anche la concessione delle agevolazioni relative all'ICI previste dall'articolo 5, comma 3, sia subordinata all'introduzione di specifici vincoli relativamente alla destinazione ed alle caratteristiche dei locali ai quali si applica il beneficio.

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 13 dicembre 2005

Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

 

La seduta comincia alle 13.50.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

Testo unificato C. 3226 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rileva che nel Paese sono presenti botteghe che negli anni hanno acquisito, attraverso attività artistiche o artigianali o commerciali, connotati di particolare interesse storico-artistico. Rappresentano altresì testimonianza storico-culturale e demo-etno-antropologica gli antichi mestieri, ovvero quelle attività artigianali che hanno conservato antiche tecniche di lavorazione e che rischiano la scomparsa.

Osserva che il richiamo alla tutela delle botteghe storiche deriva, secondo i proponenti del testo, dall'articolo 4 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 1999, ove si prevedeva la potestà legislativa dello Stato di individuare altre categorie di «beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà» (tale norma è ora sostanzialmente riprodotta all'articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha sostituito il testo unico del 1999). La proposta di legge intende dunque individuare e riconoscere ope legis come beni culturali meritevoli di tutela: le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale; le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni ed opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese e gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano anch'esse di scomparire.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fisserebbe, poi, con decreto i criteri e le modalità per la individuazione delle botteghe e dei mestieri. I Comuni individuano, con apposito piano, tali botteghe e mestieri, per consentire, infine, alle Regioni l'istituzione di un elenco dei beni stessi.

La proposta di legge stabilisce, inoltre, alcuni requisiti essenziali per il riconoscimento: lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a trenta anni; la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio e l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali. La proposta individua, peraltro, elementi di priorità ai fini della concessione di finanziamenti.

Ritiene che l'intenzione, senz'altro lodevole, di preservare e valorizzare botteghe storiche non sia compatibile con la normativa di settore, segnatamente con il Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede, ai fini del riconoscimento, quantomeno il requisito della ultracinquantennalità; né appare, a suo avviso, ammissibile considerare «bene culturale» un antico mestiere o un esercizio commerciale, in quanto carenti del presupposto indefettibile della «materialità», chiaramente sancito dall'articolo 2 del Codice medesimo.

Rileva poi che i beni e le attività considerate nel testo in esame appaiono per molti versi assimilabili ai cosiddetti «beni culturali intangibili», la cui salvaguardia è oggetto della Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003, per la quale è stato appena avviato dal Ministero degli Affari esteri il procedimento di ratifica.

In ragione di tali considerazioni, ritiene che non si possa procedere a modifiche dell'ordinamento di settore al di fuori di un'attenta e complessiva considerazione delle diverse implicazione dell'intervento. Evidenzia quindi che il testo in titolo pone dei problemi di competenze sulla tutela affidate ad altri organi istituzionali. Sarebbe, perciò, a suo giudizio, opportuno che un approfondimento venga eventualmente rimesso su questi aspetti in sede di ratifica della citata Convenzione UNESCO.

Trattandosi, appunto, di aspetti importanti del testo in esame, non ritiene di poter esprimere una proposta di parere favorevole, salvo diverso avviso della Commissione che segnali l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito di circoscrivere l'intervento normativo agli aspetti riguardanti la valorizzazione. In questo caso, però, ritiene che il testo andrebbe riscritto.

Si riserva, pertanto, di formulare la proposta di parere, successivamente allo svolgimento della discussione relativa al provvedimento in oggetto.

 

Carlo CARLI (DS-U) ritiene che il testo in titolo, riguardo al quale si registra la convergenza di diversi gruppi politici - come provato dal fatto che in esso risultano essere confluite disposizioni di proposte di legge presentate da esponenti di varia appartenenza politica -, costituisca un significativo contributo per assicurare congrua tutela di espressioni importanti della identità storico-culturale del Paese. Rileva come gli antichi mestieri e le botteghe storiche di interesse artistico costituiscano una preziosa testimonianza del patrimonio artistico nazionale, che rischia purtroppo di andare perduto, a causa della mancata attivazione di iniziative volte a sostenerlo adeguatamente. Si dichiara quindi convinto che occorra supportare tale iniziativa legislativa, ritenendo che la perdita delle tradizioni legate a mestieri aventi lontane origini e ai laboratori di artigianato - che rappresentano un fondamentale fattore di identità e costituiscono un rilevante fattore di richiamo e di interesse turistico - sarebbe un grave danno per il Paese.

Dopo aver segnalato di essere lui stesso presentatore di una proposta di legge volta alla tutela e alla valorizzazione dell'artigianato artistico e della manualità degli antichi mestieri, di cui ha richiesto l'abbinamento al provvedimento in esame, ribadisce che ritiene essenziale assicurare che si tramandi alle future generazioni la tecnica manuale impiegata nelle lavorazioni tradizionali, tenuto conto della valenza culturale e sociale ad esse connessa.

Si dichiara convinto che le riserve testé espresse dal relatore possano superarsi ove il testo in titolo sia inteso come un intervento di indirizzo di carattere generale in materia, nel pieno rispetto delle competenze delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Conclusivamente, formula l'auspicio che la Commissione esprima parere favorevole sul testo in esame.

 

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, sottolinea che le sue perplessità non riguardano le finalità generali del provvedimento in oggetto, che ritiene senz'altro apprezzabili e condivisibili. Ribadisce peraltro che, nel sua attuale impianto, il provvedimento rischia di incidere significativamente su alcuni degli aspetti basilari cui è ispirata la vigente legislazione in materia di individuazione e tutela dei ben culturali, e non appare compatibile con il Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede determinati requisiti ai fini del riconoscimento della natura di bene culturale. In particolare, il riconoscimento «ope legis» della natura di bene culturale agli «antichi mestieri» in quanto tali, cozza il requisito della materialità da sempre vigente nel nostro ordinamento, e pone evidentemente delicate questioni, non affrontabili in questo contesto, circa le conseguenze di tale riconoscimento. Non condivisibile, per analoghe ragioni, è anche il riconoscimento del carattere di «bene culturale» in senso proprio alle botteghe e ai locali storici, almeno nella misura in cui si prescinde dalla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente per tale riconoscimento.

A suo avviso, insomma, il provvedimento dovrebbe essere reimpostato, almeno sotto questo profilo, eliminando ogni riferimento alla diretta equiparazione degli immobili e delle attività in oggetto ai beni culturali in senso proprio, e riconducendolo quindi più propriamente a una funzione di valorizzazione di tali beni e attività.

Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere favorevole, subordinato alla condizione di una riscrittura del testo, che ne consenta la compatibilità con la normativa di settore.

 

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.05.

 

 

 

 

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 14 dicembre 2005

Presidenza del vicepresidente Guglielmo ROSITANI.

 

La seduta comincia alle 13.50.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

Testo unificato C. 3226 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 dicembre 2005.

 

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato), con cui si chiede alla Commissione di merito di ricondurre il provvedimento in oggetto sul terreno, ad esso a suo avviso più proprio, della valorizzazione dei beni e delle attività in oggetto, prevedendo - ove lo si ritenga opportuno - forme di «tutela» che rimangano peraltro ben distinte da quelle proprie dei beni culturali in senso stretto. A tal fine, nella condizione da lui proposta, si chiede di espungere dal testo tutti i riferimenti all'attribuzione della qualifica di bene culturale alle botteghe, ai locali e alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, ferma restando la possibilità di applicare agli immobili in oggetto la vigente disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove ne ricorrano i presupposti. Nell'osservazione, invece, si chiede che, ove si ritenga comunque di introdurre ulteriori forme di tutela dei beni e delle attività in oggetto, esse siano mantenute comunque ben distinte da quelle riservate ai beni culturali in senso proprio.

 

Carlo CARLI (DS-U), nel ribadire piena condivisione delle finalità che il testo in titolo si propone di realizzare, ritiene fondamentale che si assicuri la conservazione e la valorizzazione delle botteghe artigiane e degli antichi mestieri, che costituiscono una preziosa testimonianza del patrimonio storico-culturale del Paese. Reputa necessario che si operi in tale direzione, anche al fine di far sì che si tramandino antiche tradizioni e che si trasmetta il loro importante significato alle nuove generazioni, che sovente ignorano il rilievo di tali espressioni artistiche nazionali.

Nell'osservare come i laboratori artigianali di antica tradizione tramandino mestieri, cui purtroppo pochi si accostano al giorno d'oggi, ribadisce l'opportunità che se ne assicuri adeguata valorizzazione, ritenendo che rappresentino, per la loro peculiare specificità, preziosi elementi di identità nazionale, come il caso della lavorazione artigianale del marmo nelle terre della Versilia.

Convenendo altresì con i rilievi presenti nella proposta di parere del relatore, rappresenta l'auspicio che la Commissione di merito introduca nel testo in titolo ulteriori forme di tutela dei beni e delle attività in esso contemplate, distinte da quelle riservate ai beni culturali in senso proprio, come prospettato nell'osservazione formulata dal relatore.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 13.55.


ALLEGATO

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri (C. 3226 e abb.).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

 


La VII Commissione,

esaminato il testo unificato, delle proposte di legge C. 3226 e abbinate, recante: «Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri»;

condivise le finalità generali del provvedimento, volto a salvaguardare attività artigianali e commerciali e antiche lavorazioni e tecniche di produzione che rappresentano un'importante testimonianza storico-culturale;

rilevato tuttavia che, a tal fine, il provvedimento prevede tra l'altro il riconoscimento della qualifica di «bene culturale», a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente, alle «botteghe e locali storici», alle «botteghe d'arte» e agli «antichi mestieri e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione»;

ritenuto che tale intervento non sia compatibile con i princìpi che presiedono all'attuale disciplina della materia, come ridefinita ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare:

che l'attribuzione della qualifica di bene culturale ad attività artigianali e commerciali contrasti con il requisito della materialità dei beni culturali, che costituisce uno dei cardini della legislazione vigente;

che la medesima attribuzione alle botteghe e locali storici non possa prescindere dagli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente, e in primo luogo da quello dell'ultracinquennalità, e che comunque non sia opportuno introdurre una nuova categoria speciale di beni culturali;

che tale tipo di intervento, se portato avanti al di fuori di una attenta valutazione delle sue possibili implicazioni, possa determinare gravi difficoltà applicative e dubbi interpretativi in un settore di particolare rilevanza e delicatezza;

che l'individuazione dei cosiddetti «beni culturali intangibili» è oggetto di una apposita Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003, per la quale, a quanto risulta, il Ministero degli affari esteri avrebbe da poco avviato il procedimento di ratifica;

ritenuto pertanto, complessivamente, che si debba ricondurre il provvedimento al terreno più appropriato della valorizzazione degli immobili e delle attività in oggetto, prevedendo eventualmente forme di tutela distinte da quelle riservate ai beni culturali in senso proprio dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando l'applicabilità di tale disciplina agli immobili che già rientrino nel suo campo di applicazione;

 

 

esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

provveda la Commissione ad espungere dal testo tutti i riferimenti all'attribuzione della qualifica di bene culturale alle botteghe, ai locali e alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, chiarendo peraltro che resta ferma la possibilità di applicare agli immobili in oggetto la vigente disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove ne ricorrano i presupposti;

 

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre nel provvedimento ulteriori forme di tutela dei beni e delle attività in oggetto, distinte da quelle riservate ai beni culturali in senso proprio.  


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 29 novembre 2005

Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

 

La seduta comincia alle 14.25.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

Testo unificato C. 3226 Mazzocchi, C. 3232 Rugghia, C. 3265 Stucchi, C. 3937 Biondi e C. 3993 Pagliarini.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Maria Gabriella PINTO (FI), relatore, nel ricordare che il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri, per quanto concerne gli aspetti di competenza dell'VIII Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 4, comma 1, in base al quale lo Stato, le regioni e gli enti locali, per l'attuazione del presente provvedimento, adottano misure per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale, che siano sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

Segnala, inoltre, che al comma 3 dell'articolo 5 si prevede che una quota delle risorse del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri è destinata ai comuni che concedono agevolazioni in favore dei proprietari delle mura e dei gestori di tali attività. Le predette agevolazioni possono consistere nell'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero nell'applicazione di riduzioni o detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili. I beneficiari dei finanziamenti sono vincolati al mantenimento della destinazione d'uso delle attività precedentemente indicate.

Nell'esprimere apprezzamento per quanto disposto dal provvedimento in esame e non rilevando profili problematici in ordine alle norme di specifica competenza dell'VIII Commissione, propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

 

La seduta termina alle 14.30.

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 gennaio 2006

Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

 

La seduta comincia alle 14.45.

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.

C. 3226 Mazzocchi e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame testo unificato e conclusione - Parere favorevole con condizione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

 

Monica Stefania BALDI (FI), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo che reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri. Ricorda che il testo in esame si compone di sette articoli. In particolare, l'articolo 1 dispone che la Repubblica, in attuazione del secondo comma, lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione - che annovera la tutela dei beni culturali quale materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato - nonché del terzo comma del medesimo articolo 117, tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri; l'articolo 2 reca le definizioni, qualificando come beni culturali meritevoli di tutela anche ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali: a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale; b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche ispirate a stili e tecniche di lavorazione che costituiscono elementi tipici della tradizione artistica del Paese; c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire; l'articolo 3 prevede invece che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il Ministro per i beni e le attività culturali definisca, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri; entro sei mesi dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale i comuni sono invece chiamati a redigere un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri presenti nel proprio territorio; a loro volta le regioni, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono al censimento ed all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri; l'inserimento in tale elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 4, inoltre, ai fini dell'attuazione della legge, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale, che siano sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte. Aggiunge, quindi, che il successivo articolo 5 prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero per le attività produttive, di un Fondo nazionale per la tutela delle botteghe d'arte, delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Si prevede che con le risorse del Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche ed alla tutela delle botteghe storiche di interesse artistico, che abbiano rilevanza ed interesse artistico. Precisa che il comma 2 del medesimo articolo destina una quota delle risorse del Fondo ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di botteghe e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di presenza di antichi mestieri riconosciuti, tenuto conto della popolazione residente. Ai sensi del comma 3, una quota delle risorse del Fondo è altresì destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività. A tal fine, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili; mentre ai sensi del successivo comma 4, una quota delle risorse del Fondo è infine destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento ed alla formazione pluriennale degli apprendisti. Rileva quindi che ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, si stabilisce in ogni caso che il regime  di aiuti contemplato dal testo in esame è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato.

Ricorda ancora che l'articolo 6 prevede condizioni per i beneficiari dei suddetti finanziamenti, mentre l'articolo 7 reca la clausola di copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto riguarda i profili di compatibilità comunitaria, rileva che sono riferibili all'articolo 5. A tal proposito osserva che gli articoli 87 e 88 del TCE vietano gli aiuti pubblici alle imprese che falsino la concorrenza e favoriscano determinate imprese o produzioni, incidendo sugli scambi tra gli Stati membri e le norme, che istituiscono regimi di aiuto; in ogni caso devono essere comunicate alla Commissione affinché ne valuti la compatibilità con il Trattato. Rispetto al divieto generale, sono ammesse deroghe di pieno diritto o sicuramente compatibili - quali gli aiuti per contrastare danni da calamità naturale o eventi eccezionali e gli aiuti a carattere sociale per singoli consumatori - e deroghe eventuali. Ricorda in tal senso che tra le deroghe eventuali l'articolo 87, paragrafo 3 espressamente contempla alla lettera d la fattispecie degli aiuti destinati alla promozione della cultura ed alla conservazione del patrimonio, sempre che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune.

Aggiunge quindi che in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha dettato agli Stati membri orientamenti e discipline di carattere orizzontale per talune categorie di intervento, tra cui segnala, in particolare, gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, destinate a sostenere investimenti materiali - terreni, fabbricati, impianti e macchinari -, investimenti immateriali - spese derivanti da trasferimento di tecnologie - e aiuti cosiddetti soft, servizi di consulenza; alle imprese per la formazione, sia essa generale o specifica, indipendentemente dal fatto che essa venga effettuata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati. Rileva quindi che su queste basi, la Commissione ha adottato i regolamenti (CE) n. 69/2001; (CE) n. 68/2001; (CE) n. 70/2001 sugli aiuti de minimis, su quelli destinati alla formazione e su quelli destinati alle piccole e medie imprese. Il regime di aiuti previsto dal testo unificato in esame potrebbe pertanto essere riconducibile all'ipotesi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

Segnala, in ogni caso, che sarebbe opportuno chiarire la tipologia e l'entità degli aiuti in questione, posto che gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione delle risorse del Fondo saranno stabiliti con un successivo regolamento dal Ministro per le attività produttive. Non appare pertanto agevole verificare se, ad esempio, il regime in questione possa essere ricondotto alla fattispecie degli aiuti cosiddetti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001, ossia agli aiuti di ridotta entità - per i quali è previsto un massimo di 100.000 euro in 3 anni - che in quanto non aventi un impatto sensibile sulla concorrenza tra gli Stati membri possono essere adottati in deroga al divieto e alle procedure di informazione previsti dal Trattato.

Sulla base di tali considerazioni presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 6).

 

Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

 

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo Lega Nord Federazione Padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

 

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

 

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 6).

 


ALLEGATO 6

 

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri (C. 3226 Mazzocchi e abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il testo unificato C. 3226 Mazzocchi e abb., recante norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare nel complesso compatibile con la normativa comunitaria;

considerato peraltro che all'articolo 5 non risulta sufficientemente chiarito che la tipologia e l'entità degli aiuti in questione sia riconducibile alla fattispecie degli aiuti cosiddetti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001, ossia agli aiuti di ridotta entità, per i quali è previsto un importo massimo di 100.000 euro in 3 anni, che in quanto non aventi un impatto sensibile sulla concorrenza tra gli Stati membri possono essere adottati in deroga al divieto e alle procedure di informazione previsti dal Trattato;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 5, si preveda che la tipologia e l'entità degli aiuti in questione sia riconducibile alla fattispecie degli aiuti di ridotta entità, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.

 

 

 




[1]    Si ricorda che l’art.117, secondo comma, lett. s) della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Lo stesso articolo 117 Cost., al terzo comma, indica, tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

[2]    Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della pdl 994, per attività artigianale di interesse storico si intende un'impresa individuale o familiare o con dipendenti che produce un'opera unica o in piccola serie, di uso comune o di valore artistico, senza l'utilizzo di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante il solo impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale e vendita diretta dei manufatti realizzati, in laboratorio o presso fiere e mercati (cfr. successiva scheda di lettura).

[3]    La relazione illustrativa della pdl A.C. 914 afferma che gli antichi mestieri in Italia sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. I più significativi tra gli antichi mestieri spaziano dalle lavorazioni dei metalli preziosi alla gioielleria, dalla liuteria alla ceramica d'arte e di tradizione.

[4]    Fanno eccezione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.156/2006, le raccolte delle biblioteche di enti locali destinate alla lettura (l’art.10, comma 1, lett. c), fa riferimento alle biblioteche popolari di cui all’art.47 comma 2 del DPR 616/1977).

[5]     D.lgs.112/98  “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[6]    Si ricorda che la legge n. 173 del 17 agosto 2005, recante “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”, ha integrato la normativa in materia contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

[7]     Si tratta delle rivendite di cui  alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio” e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

[8]     Sono le associazioni costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni, recante “Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli ”.

[9]     Si ricorda che l’art.2135 del cc. reca la definizione di imprenditore agricolo. La legge 125 del 1959 reca “Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici” e la Legge n.59 del 1963 reca “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”.

[10]    Tali vendite sono disciplinate dall'articolo 1 del regolamento approvato con R.D 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui”.

[11]    Legge n.443 del 1985 “Legge - quadro per l'artigianato”.

[12]    R.D.n.267 del 1942 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”.

[13]    L’articolo 1 del citato D.Lgs ha introdotto, con decorrenza 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Costituisce presupposto dell'ICI il possesso – nell’ambito del territorio dello Stato - di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi gli usi strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

[14]    Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento (in attuazione della delega recata dall'articolo 59, commi 47 e 48, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

[15]    Art. 3, comma 101.

[16]    Cfr. G.U. del 5 gennaio 2005.

[17]   L. 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

[18]   D.P.R. 23 luglio1998 n. 323 Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425

[19]   Ulteriori precisazioni si crediti formativi sono contenute nel DM febbraio 2000.

[20]    Legge 17 maggio 1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Si ricorda che l’obbligo di formazione può essere assolto, oltre che con la frequenza dei corsi di istruzione secondaria superiore, anche, e in via alternativa, con la partecipazione ad interventi del sistema di formazione professionale regionale ovvero con lo svolgimento di rapporti di apprendistato, secondo percorsi “anche integrati”.

[21]   Adottato di concerto dal Ministro dell’università e ricerca scientifica con il Ministro del lavoro e della solidarietà sociale

[22]   D.lgs.15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003.

[23]   Le grandi imprese continueranno invece a rispondere alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

[24]   La definizione delle piccole e medie imprese di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996. Tale raccomandazione è stata sostituita dalla citata raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dal 1o gennaio 2005.

[25]   Recante “adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato nella G. U. 12 ottobre 2005, n. 238.

[26]   ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.

[27]   ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

[28]   regioni che possono beneficiare di aiuti a carattere regionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

[29]   Le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «attività di sviluppo precompetitivo» sono mutuate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

[30]    Si ricorda che l’articolo 87 del TCE prevede che, salvo deroghe contemplate nel Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L’articolo indica altresì, al paragrafo 2, gli aiuti compatibili con il mercato comune, quali: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;  b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

L’articolo prevede, altresì, al paragrafo 3, che possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

[31]   Gazzetta ufficiale L 83 del 27.03.1999.

[32]   Si vedano, in proposito, anche il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pagg. 1–134), recante disposizioni di esecuzione del citato regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, e la relativa rettifica del 21 aprile 2004, (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74)