Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica - AC 1968
Riferimenti:
AC n. 1968/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 198
Data: 19/06/2007
Descrittori:
CIECHI   SORDOMUTI
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

AC 1968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 198

 

 

19 giugno 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0091.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

Quadro di riferimento normativo  13

§      I dati statistici sulla disabilità  13

§      Le procedure per l’accertamento ed i controlli dell’handicap  13

§      I trattamenti economici per invalidità civile, cecità e sordomutismo  15

§      L’inserimento al lavoro e la formazione professionale  26

§      I progetti individuali per le persone disabili (legge 8 novembre 2000, n. 328)29

§      Cenni sulle recenti disposizioni della legge finanziaria per il 2007  29

§      Le disposizioni del codice della strada relative alle persone sordo-cieche  31

§      Le principali iniziative a carattere regionale  31

Progetto di legge

§      A.C. 1968, (on. Zanotti ed altri), Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica  35

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana (Art. 117)43

§      L. 10 febbraio 1962, n. 66. Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (Art. 8)46

§      L. 28 marzo 1968, n. 406. Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili (Art. 1)47

§      L. 26 maggio 1970, n. 381. Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti48

§      L. 30 marzo 1971, n. 118. Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili  (Art. 12 e 13)56

§      L. 11 febbraio 1980, n. 18. Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili58

§      L. 6 ottobre 1986, n. 656. Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (Art. 1)61

§      L. 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.63

§      L. 15 ottobre 1990, n. 295. Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (Art. 1)68

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Artt. 3, 4 e 41-bis))70

§      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (Art. 191, co. 3)72

§      L. 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (Art. 3, co. 6)74

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 129, co. 1 lett. n) e 130, co.1)76

§      L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili78

§      L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Artt. 14 e 24)99

§      L. 23 dicembre 2000 n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Art. 97)103

§      L. 6 luglio 2002, n. 137. Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici (Art. 6)104

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (Artt. 40, 80, co. 17 e 94, co. 3)105

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (Art. 14)107

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (Art. 42, co. 7)110

§      Ministero della Salute – Nota del 24 settembre 2004  111

§      D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Art. 10)112

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (Art. 6)114

§      L. 20 febbraio 2006, n. 95. Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi116

§      D.M. 5 aprile 2006. Adeguamento, per l'anno 2006, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse  117

§      D.P.C.M. 30 marzo 2007. Attuazione dell'articolo 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS   122

Normativa comunitaria

§      Trattato 25 marzo 1957.  Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° maggio 1999 al 31 gennaio 2003) (Art. 13)141

§      Dichiarazione del parlamento europeo – Diritti delle persone sordo-cieche – 1° aprile 2004  142

Allegati

§      ISTAT – Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari Anno 2005 – 2 marzo 2007  147

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1968

Titolo

Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

v    presentazione o trasmissione alla Camera

21 novembre 2006

v    annuncio

16 gennaio 2007

v    assegnazione

16 gennaio 2007

Commissione competente

XII Affari sociali

Sede

referente

Pareri previsti

I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 1968 (Zanotti) è diretta, come enunciato dall’articolo 1, al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

L’articolo 2 definisce sordocieche le persone affette da minorazione totale o parziale combinata della vista e dell’udito, sia congenita che acquisita, tale da comportare difficoltà nell’autonomia personale, nell’orientamento e nella mobilità, nonché nell’accesso all’informazione e alla comunicazione.

Ai sensi dell’articolo 3, l’accertamento della sordocecità è effettuato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione della disabilità multipla. La suddetta valutazione deve prevedere che il disabile sia sottoposto a visita una sola volta, assicurando in un’unica seduta la presenza degli specialisti oculista e otorino audiologo (comma 1).

Lo stesso articolo 3 della proposta di legge modifica il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, inserendo la sordocecità (accanto all’invalidità civile, alla cecità e alla sordità) tra le forme di disabilità per le quali è prevista la semplificazione delle procedure di accertamento sanitario (comma 2).

Il provvedimento sancisce altresì l’applicazione ai soggetti affetti da sordocecità dei benefici economici, previdenziali, assistenziali e per l’inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile (articolo 4).

L’articolo 5 statuisce, inoltre, che i progetti individuali previsti dall’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti ai soggetti affetti da sordocecità, devono includere misure di sostegno specifico necessarie alla loro integrazione sociale.

L’articolo 6 disciplina, infine, l’entrata in vigore della legge, prevedendo che le nuove disposizioni trovino applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, è corredato dalla sola relazione illustrativa.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento, nel riconoscere la sordocecità come disabilità specifica unica, detta norme relative alla semplificazione degli accertamenti sanitari e in ordine ai benefici economici, previdenziali, assistenziali e lavorativi previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile.

In particolare, il progetto di legge in esame modifica il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, al fine di inserire la sordocecità tra le forme di disabilità per le quali è prevista la semplificazione delle procedure di accertamento sanitario.

Il provvedimento interviene, inoltre, sui progetti individuali per le persone disabili di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Poiché il provvedimento è destinato ad intervenire su materie già interessate da disposizioni legislative, appare giustificato l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame è diretto essenzialmente a definire e a riconoscere la sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, introducendo altresì alcune norme finalizzate alla semplificazione delle procedure relative agli accertamenti sanitari. L’articolato contempla, inoltre, disposizioni concernenti i benefici economici, previdenziali, assistenziali e lavorativi previsti dalla legislazione vigente per i ciechi, i sordi e gli invalidi civili, nonché norme volte alla promozione dei progetti individuali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 per l’integrazione sociale dei sordo-ciechi.

Alla luce delle finalità e del contenuto delle suddette disposizioni, il progetto di legge sembra investire, innanzi tutto, la materia della “tutela della salute”, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie riservate alla potestà legislativa concorrente.

In secondo luogo, poiché il provvedimento - nel definire la sordocecità - interviene a regolamentare prestazioni e servizi che devono essere assicurati a tutti i soggetti affetti da tale forma di disabilità, sembrerebbe venire in rilievo l’ambito di cui alla lettera m) del secondo commadell’articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).

Infine, le norme relative ai benefici previdenziali e alle agevolazioni per l’inserimento al lavoro sembrano riconducibili, rispettivamente, alle materie della “previdenza sociale” (riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera o) del secondo comma del citato articolo 117) e della “tutela del lavoro” (oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma).

Compatibilità comunitaria

Il progetto di legge in esame appare sostanzialmente in linea con i principi desumibili dai Trattati istitutivi e con gli indirizzi espressi dalle Istituzioni dell’Unione europea sul tema della disabilità.

Con riferimento alla sordocecità, in particolare, si segnala che il Parlamento europeo, nella seduta del 1° aprile 2004, ha adottato la Dichiarazione sui diritti delle persone sordo-cieche. Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente l’articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (che detta norme per il contrasto delle discriminazioni fondate sugli handicap[1])ed il principio di dignità della persona, rimarca che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell’udito comportanti difficoltà nell’accesso all’informazione, alla comunicazione e alla mobilità.

Sulla base di tali premesse, il Parlamento europeo invita le istituzioni dell’Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche.

In particolare, viene enunciato il principio secondo cui le persone sordo-cieche dovrebbero godere degli stessi diritti riconosciuti e garantiti agli altri cittadini dell’Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un’adeguata legislazione in ogni Stato membro.

Tra i diritti sanciti dalla menzionata Dichiarazione sono compresi:

§         il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione europea;

§         il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell’illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari;

§         il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;

§         il diritto alla formazione permanente;

§         il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi e/o assistenti.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

La Commissione ha presentato, il 28 novembre 2005, la comunicazione “La situazione dei disabili nell’Unione europea allargata: il piano d’azione europeo 2006-2007 (COM(2005)604), a conclusione dell’anno europeo dei disabili nell’Europa allargata.

Obiettivo principale della comunicazione è migliorare l’integrazione attiva dei disabili mediante la definizione di una serie di obiettivi e azioni prioritari. Il Piano d’azione copre il periodo 2004-2010 individuando fasi successive; la seconda fase si riferisce al periodo 2006-2007 e sarà incentrata sull’inclusione attiva nell’ambito di quattro priorità:

·         incoraggiare l’attività professionale;

·         accrescere la capacità di analisi dell’UE.

La Commissione intende monitorare il seguito dell’attuazione delle azioni proposte grazie ad un dialogo continuo con tutte le parti in causa. La valutazione intermedia del piano d’azione sarà presentata nel 2008.

 

Il 30 novembre 2006, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione, nella quale, fra l’altro:

Impatto sui destinatari delle norme

Il progetto di legge in esame è volto a riconoscere la sordocecità quale disabilità unica nonché a dettare specifiche disposizioni per la semplificazione degli accertamenti sanitari, per il riconoscimento di benefici assistenziali, economici e previdenziali e per la promozione di progetti individuali di integrazione sociale.

Il provvedimento è quindi destinato ad investire essenzialmente i disabili affetti da sordocecità nonché le strutture della pubblica amministrazione cui è demandato lo svolgimento delle attività o delle prestazioni previste dalla nuova disciplina (ad esempio, le aziende sanitarie locali per gli accertamenti sanitari o i comuni per i progetti individuali finalizzati all’integrazione sociale dei soggetti sordo-ciechi).

Formulazione del testo

L’articolo 1 della proposta di legge fa riferimento agli indirizzi contenuti nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004: al riguardo si osserva che tale Dichiarazione è stata adottata dal Parlamento europeo nella seduta del 1° aprile 2004 e non del 12 aprile come ivi riportato.


Schede di lettura

 


Quadro di riferimento normativo

I dati statistici sulla disabilità

Con riferimento all’esigenza di acquisire idonei elementi di valutazione in ordine al tema della sordocecità, appare utile ricordare la previsione di cui all’articolo 41-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il quale prevede che il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata, promuove, tra l’altro, indagini statistiche e conoscitive sull'handicap.

In relazione a tale obiettivo, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha avviato nel 2000 un progetto denominato Sistema di informazione statistica sulla disabilità, finalizzato a rendere disponibili i dati necessari aduna corretta attuazione delle norme sull’handicap e ad una adeguata assegnazione di risorse[2].

Dall’ultima rilevazione dell’ISTAT sulle Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari del 2 marzo 2007 (v. documentazione allegata), riferita al periodo 2004-2005, emerge che in Italia le persone con disabilità sono 2 milioni 600 mila, pari al 4,8 per cento circa della popolazione (di età superiore ai 6 anni) che vive in famiglia. Considerando anche le 190 mila persone circa residenti nei presidi socio-sanitari, si giunge ad una stima complessiva di poco meno di 2 milioni 800mila persone con disabilità.

L’indagine evidenzia che le difficoltà nella sfera della comunicazione (incapacità di vedere, di sentire o di parlare) coinvolgono circa l’1 per cento della popolazione dai 6 anni di età. Risulta, altresì, che 352 mila persone sono ciechi totali o parziali, 877 mila persone hanno problemi dell'udito più o meno gravi, 92 mila persone sono sordi prelinguali (sordomuti) e che il 33 per cento delle persone con minorazioni è portatore di almeno due disabilità contemporaneamente fra disabilità nelle funzioni, disabilità nel movimento e disabilità sensoriali.

Le procedure per l’accertamento ed i controlli dell’handicap

L’articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992, recante la disciplina sull’accertamento dell'handicap, stabilisce che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295[3], appositamente integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le stesse aziende sanitarie locali.

 

L’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Con riferimento alla definizione di disabilità, si ricorda che, a livello internazionale, i principali protocolli riconosciuti da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sono l’ICD (International Classification of Diseases), l’ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) e l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

 

L’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203[4] prevede il trasferimento all’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale)delle residue competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, competenze precedentemente attribuite alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile[5] incardinata presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’lNPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni residuate allo Stato.

 

Una particolare attenzione è stata posta dalle Camere al problema specifico dell’esenzione dei disabili gravi dalle visite mediche di controllo, al fine di evitare alle persone affette da patologie irreversibili di elevata gravità e alle loro famiglie i notevoli disagi derivanti dal ripetersi delle visite.

Con un primo provvedimento, sono stati esclusi da tutte le visite mediche successive a quella di accertamento i soggetti affetti da sindrome di Down e quelli con disabilità a carattere permanente[6]. Successivamente, sono stati ridefiniti i soggetti esenti (portatori di gravi anomalie cromosomiche; disabili mentali gravi con effetti permanenti; portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti), rinviando ad un successivo provvedimento ministeriale la concreta individuazione delle patologie in questione[7].

 

Da ultimo, l’articolo 6 (comma 1) del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4[8] è ancora intervenuto sulla materia, consentendo che le regioni adottino disposizioni per semplificare ed unificare le procedure di accertamento delle minorazioni civili (invalidità civile, cecità, sordità) e dell'handicap (di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni).

 

Si ricorda, inoltre, che in una nota del 27 settembre 2004, emanata dal Ministero della salute - Dipartimento prevenzione e comunicazione - gli Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome sono stati invitati a comunicare alle aziende sanitarie locali ed alle Commissioni mediche l’opportunità, al fine di tutelare il diritto del cittadino ad un servizio più efficiente ed efficace e di salvaguardare i costi del Servizio sanitario nazionale, di semplificare ed unificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti affetti da sordocecità, effettuando, sulla base della documentazione clinica presentata, un’unica visita, con la presenza di entrambi gli specialisti (oculista e otorinolaringoiatra), evitando in tal modo la duplicazione degli accertamenti atti a verificare le invalidità derivanti dalla cecità civile e dal sordomutismo.

 

Lo stesso articolo 6 (comma 3) del citato decreto-legge n. 4 del 2006 prevede per i portatori di “menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, ivi inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide” l’esonero da ogni visita medica successiva volta a verificare la sussistenza della patologia, rinviando tuttavia ad un successivo provvedimento ministeriale l’individuazione delle menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo nonché la documentazione sanitaria idonea a comprovare la minorazione.

I trattamenti economici per invalidità civile, cecità e sordomutismo

L’articolo 24della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) conferisce una delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo[9], al fine di giungere ad una nuova classificazione delle indennità e degli assegni e definire, altresì, le modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi. I termini per l’esercizio della delega sono scaduti, sebbene siano stati più volte prorogati nel corso della XIV legislatura[10], ma il provvedimento di riordino non è stato adottato.

La normativa vigente prevede, unitamente ai trattamenti previdenziali che presuppongono l’esistenza di un rapporto lavorativo, anche una serie di prestazioni di natura assistenziale.

Hanno diritto alle provvidenze per invalidità civile, coloro che hanno la cittadinanza italiana o di un paese comunitario con residenza in Italia o di un paese extracomunitario con carta di soggiorno, in possesso dei requisiti sanitari e giuridico – economici prescritti.

In particolare, sono numerosi i benefici economici assistenziali previsti, nel rispetto di talune condizioni, in favore degli invalidi civili (pensione di inabilità o assegno di invalidità, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento), dei ciechi civili assoluti e parziali (pensione, indennità speciali e di accompagnamento) e dei sordomuti (assegno mensile, indennità di comunicazione).

Dal 1° gennaio 2001, tali benefici sono concessi dalle regioni in esito a procedimenti, avviati su istanza dell'interessato o dei familiari, per la verifica dei requisiti sanitari (sussistenza e grado della disabilità) e degli altri presupposti previsti dalla legge (anagrafiche, reddituali).

 

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono conservate allo Stato sia la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, sia la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefìci economici di invalidità civile. L’articolo 130, comma 1, dello stesso decreto legislativo affida, altresì, all’INPS[11] l’erogazione delle prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) previste a favore degli invalidi civili totali e parziali, dei ciechi e dei sordomuti.

 

Con il decreto ministeriale 5 aprile 2006 è stato stabilito l’adeguamento, per l'anno 2006, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonchè dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

Di seguito si riporta una breve analisi dei benefici di carattere economico previsti per le diverse categorie[12].

 

A.  Pensione di inabilità per mutilati ed invalidi civili.

 

L’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118[13], considera mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti.

La soglia minima per il riconoscimento di invalidità corrisponde al 33,33 per cento. In tal caso si ha diritto a prestazioni protesiche e ortopediche. Con il 46 per cento di invalidità insorge il diritto all’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro. Per avere diritto alle prestazioni economiche il grado di invalidità riconosciuto deve essere almeno del 74 per cento (invalido parziale). Il 100 per cento di invalidità riconosciuta corrisponde allo stato di invalido totale con diritto alla pensione di invalidità civile.

La pensione, pari dal 2007 ad un importo di 242,84 euro per 13 mensilità, è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 118 del 1971 agli invalidi civili totali di età compresa tra i 18 e i 65 anni e con invalidità riconosciuta pari al 100 per cento, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e con un determinato limite di reddito personale[14].

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E' invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio e lavoro. Al compimento dei 65 anni la pensione di invalidità civile si trasforma in assegno sociale.

 

B.  Assegno mensile di assistenza.

 

In base all’articolo 13 della citata legge n. 118 del 1971 e successive modificazioni, l’assegno mensile di assistenza, il cui importo dal 2007 è pari a 242,84 euro per 13 mensilità, spetta agli invalidi civili parziali, tra i 18 e i 65 anni di età, con invalidità dal 74 al 99 per cento[15] e con un reddito annuo personale non superiore ad 4.171,44 euro. In particolare, tali soggetti devono essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento, bisogna disporre di un certificato di incollocabilità. Può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso, infatti, si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (INPS, INPDAP). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

 

In sostituzione della pensione di inabilità per mutilati e invalidi civili o dell’assegno mensile di assistenza, in precedenza richiamati, i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153[16].

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto l’istituto dell’assegno sociale, prestazione di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

L’assegno sociale è riservato ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, siano residenti in Italia ed abbiano un reddito pari a zero o di importo comunque inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge. Se il soggetto interessato è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.

L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.

Per l'anno 2007, l'importo mensile dell'assegno è di 389,36 euro, per un importo annuo pari a 5.061,68 euro (389,36 x 13).

I limiti di reddito sono di 5.061,68 euro se il richiedente non è coniugato e di 10.123,36 euro annui (cioè 5.061,68 x 2) se il richiedente è coniugato.

L'assegno sociale non è reversibile e non viene corrisposto se l'interessato si trasferisce all'estero.

L’assegno sociale spetta anche ai mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, ed ai sordomuti che compiano 65 anni di età, in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età.

I ciechi civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento economico cui hanno diritto; tuttavia, poiché questo è d’importo inferiore al limite di reddito stabilito per il diritto all’assegno sociale, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale.

 

C.  Pensione per i ciechi assoluti.

 

L’articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66[17] stabilisce che ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno.

Le persone riconosciute cieche civili ai sensi della normativa vigente sono distinti in ciechi assoluti, che riportano la totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e i ciechi parziali, che presentano un residuo di vista non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti)[18].

Il beneficio della pensione, previsto dall’articolo 8 della legge n. 66 del 1962, è concesso ai ciechi assoluti che abbiano compiuto la maggiore età e che si trovino in stato di bisogno economico. A tal fine, sono annualmente fissati dei limiti di reddito personale[19] che non devono essere superati dal titolare della pensione.

L'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508[20] ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento.

A decorrere dal 2007, l’importo della suddetta pensione è pari a 262,62 euro, per 13 mensilità, se il disabile non è ricoverato in istituto. Nel caso in cui il disabile sia ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di altro ente pubblico), l’importo è pari a 242,84  euro.

A differenza delle altre pensioni di invalidità civile, la pensione di cecità al compimento dei 65 anni non si trasforma in assegno sociale.

Ad integrazione della richiamata pensione, a favore dei ciechi civili assoluti è riconosciuta un'indennità di accompagnamento, istituita dall’articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406[21]. L’importo della provvidenza per il 2007 è pari a 730,56 euro mensili per 12 mensilità.

Tale indennità, che non preclude la possibilità di svolgere attività lavorativa, è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali o ai sordomuti, mentre è incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

 

D.  Pensione per i ciechi parziali (cd. ventesimisti).

 

La pensione in esame è stata istituita dal già citato articolo 8 della legge n. 66 del 1962 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione e con limiti di reddito personale[22]. A decorrere dal 2007 l’importo della suddetta pensione è pari a 242,84 euro per 13 mensilità.

 

E.   Pensione per i sordomuti.

 

Il beneficio in questione è concesso, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381[23], alla persona, tra i 18 e i 65 anni di età, minorata sensoriale dell'udito affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Dal 2007 l’importo della suddetta pensione, concessa secondo determinati limiti di reddito personale[24], è pari a 242,84 euro per 13 mensilità.

Alle persone sordomute, oltre che la pensione di invalidità non reversibile, è concessa un’indennità di comunicazione specifica (vedi infra), eventualmente cumulabile con le indennità di accompagnamento.

La pensione è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio e lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione è trasformata in pensione sociale.

 

F.   Indennità di accompagnamento (o assegno di accompagnamento).

 

L’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 è erogata alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. L'importo, aggiornato ogni anno dal Ministero dell'interno, è erogato per 12 mensilità ed è pari, per il 2007, a 455,42 euro mensili. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (al riguardo il soggetto interessato può scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali. L'indennità non spetta, invece, se l'assistenza ha carattere non continuativo ed è finalizzata a fronteggiare una emergenza temporanea.

 

L'indennità di accompagnamento spetta anche[25]:

§         ai ciechi assoluti, per i quali l'importo è maggiorato a 710,32  euro mensili;

§         alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o ad altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole in ospedale (sentenza Corte di Cassazione n. 1705/99);

§         ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione n. 1377/2003);

§         alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;

§         alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza".

 

G.   Indennità speciale per i ciechi parziali.

 

L’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) prevede che ai ciechi parziali (residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) è corrisposta una indennità al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

L’erogazione della provvidenza, il cui importo per il 2007 è pari a 167,48 euro per 12 mensilità, è riconosciuta alle seguenti condizioni:

L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

 

H.   Indennità di comunicazione per i sordomuti.

 

La provvidenza prevista dall’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 è riconosciuta alle seguenti condizioni:

Ø      essere cittadino italiano residente in Italia o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

Ø      essere stato riconosciuto sordomuto.

Ai fini dell’erogazione del beneficio, il cui importo per il 2007 è pari a 228,63 euro per 12 mensilità, il D.M. 5 febbraio 1992 stabilisce diversi criteri di concessione, distinguendo i casi in cui il richiedente è maggiorenne o minorenne di età superiore ai 12 anni, dai casi in cui il beneficiario è minore di 12 anni; la concessione è inoltre correlata al grado di ipoacusia accertata[26].

L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori), non è invece incompatibile con la titolarità di una patente di guida e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

 

I.      Indennità di frequenza a favore degli invalidi minorenni

 

Con la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, è stata istituita l'indennità di frequenza a favore degli invalidi minorenni[27].

Tale provvidenza è riconosciuta fino ai diciotto anni di età a condizione che il minore:

§      sia cittadino italiano residente in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno;

§      sia stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

§      frequenti un centro di riabilitazione, centri di formazione professionale, centri occupazionali o scuole di ogni grado e ordine;

§      non disponga di un reddito annuo personale superiore a 4.171,44 euro.

Per il 2007, l’importo mensile dell’erogazione è pari a 242,84 euro mensili.

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

Al riguardo, si segnala che la Camera dei deputati, nella seduta del 13 giugno 2007, ha approvato il disegno di legge A.C. 2272-bis-bis[28], attualmente all’esame del Senato (A.S. 1644), che, all’articolo 46, prevede una semplificazione della procedura per il conseguimento della suddetta indennità mensile di frequenza, prescrivendo che non è necessario il rinnovo annuale della domanda nei casi in cui la concessione dell’indennità è connessa alla frequenza da parte del minore di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado[29].

 

Di seguito sono riportati i prospetti riepilogativi delle prestazioni economiche riguardanti gli invalidi civili, ciechi e sordomuti.


Prospetto 1.1 - Invalidi civili

PRESTAZIONI ECONOMICHE

IMPORTO

BENEFICIARI

CONDIZIONI
MEDICO-LEGALI

ALTRE
CONDIZIONI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

 

Pensione di invalidità civile

è compatibile con l'indennità di

accompagnamento riconosciuta agli invalidi

civili non deambulanti o non in grado di

compiere gli atti quotidiani della vita.

è incompatibile con altre provvidenze

concesse a seguito della stessa menomazione

per causa di guerra, servizio lavoro.

 

Importo 2007:

€ 242,84

Importo 2006:

€ 238,07

x13 mensilità

 

 

Invalidi civili totali

 

 

invalidità al 100%

 

 

essere cittadino italiano residenti in

Italia o straniero titolare di carta di

soggiorno

età compresa tra il 18° e il 65°

anno

reddito annuo per 2007 non

superiore a € 14.238,75; per 2006

13.973,26

 

L. 118/1971, art 12

L. 33/1980, art. 14

septies

D.L. 509/1988, art.

8

 

 

Assegno mensile di assistenza

è incompatibile con l'erogazione di altre

pensioni di invalidità erogate da altri enti.

è incompatibile con pensioni di invalidità di

guerra, lavoro e servizio.

 

 

Importo 2007

€ 242,84

Importo 2006:

€ 238,07

x 13 mensilità

 

 

Invalidi civili

parziali

 

 

invalidità compresa tra

74%

e 99%

 

 

essere cittadino italiano residenti in

Italia o straniero titolare di carta di

soggiorno

età compresa tra il 18° al 65° anno

incollocabili al lavoro

privi di altre pensioni erogate

dall'INPS o da altri enti previdenziali

reddito annuo non superiore a:

per il 2007 € 4.171,44

per il 2006: € 4.089,54

 

L. 118/1971, art 13

L. 33/1980, art. 14

D.L. 509/1988, art.

9

 

Indennità di accompagnamento

E’ incompatibile con ricovero in istituto associato al pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico e con l’erogazione di provvidenze simili, concesse per cause di guerra, di servizio o di lavoro

 

Importo 2007:

€ 455,42

Importo 2006:

€ 450,78

x12 mensilità

 

 

Invalidi civili totali

 

 

invalidità al 100%

non deambulanti o non in

grado di compiere gli atti quotidiani della vita

 

essere cittadino italiano residenti in

Italia o straniero titolare di carta di

soggiorno

non ci sono limiti di età e di reddito

 

 

L. 18/1980, art. 1

L. 392/1984

L. 508/1988

 

Indennità di frequenza

E’ sospesa durante i periodi di ricovero di

carattere continuativo e permanente; è

incompatibile con l’indennità di

accompagnamento erogata a minori invalidi

civili o ciechi, con l’indennità speciale ai ciechi

parziali e con l’indennità di comunicazione

 

 

Importo 2007:

€ 242,84

Importo 2006:

€ 238,07

x13 mensilità

 

 

Invalidi civili

parziali

 

 

essere stati riconosciuti

"minore con difficoltà

persistenti a svolgere le

funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel

nell'orecchio migliore"

 

 essere cittadino italiano residenti in

Italia o straniero titolare di carta di

soggiorno

minori di 18 anni

frequenza scuole o centri formativi o

riabilitativi

reddito annuo non superiore a :

per il 2007: € 4.171,44

per il 2006: € 4.089,54

 

L. 289/1990, art. 1

 


Prospetto 1. 2 – Ciechi

PRESTAZIONI ECONOMICHE

IMPORTO

BENEFICIARI

CONDIZIONI
MEDICO-LEGALI

ALTRE
CONDIZIONI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

 

Pensione di cecità

E’ compatibile con altri trattamenti di invalidità a

qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse

 

 

Importo 2007:

€ 262,62;

€ 242,84 (se ricoverato) Importo 2006:

€ 257,47;

€238,07(se ricoverato)

x13 mensilità

 

Ciechi civili

assoluti

 

 

Essere riconosciuto cieco

assoluto

 

 

essere cittadino italiano residenti in

Italia o straniero titolare di carta di

soggiorno

età compresa tra il 18° al 65° anno

non ricoverati

reddito annuo per il 2007 non

superiore a € 14.238,75; per il 2006 €

13.973,26

 

L. 66/1962, art. 8

L. 382/1970

L. 33/1980

L. 660/1984

L. 508/1988

 

 

Pensione di cecità

E’ compatibile con altri trattamenti di invalidità a

qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse

 

 

Importo 2007:

€ 242,84

Importo 2006:

€ 238,07

x13 mensilità

 

 

Ciechi civili

parziali

 

 

essere stato riconosciuto

cieco parziale cioè con un

residuo visivo non

superiore al totale di un

ventesimo in entrambi gli

occhi anche con eventuale correzione

 

età compresa tra il 18° al 65° anno

reddito annuo per il 2007 non

superiore a

€ 14.238,75; per il 2006 €

13.973,26

 

 

L. 382/1970

L. 33/1980

L. 660/1984

L. 508/1988

 

 

Indennità di accompagnamento

E’ compatibile con l’indennità prevista per

gli invalidi civili e con l’attività lavorativa

 

 

Importo 2007:

€ 710,32

Importo 2006:

€ 689,56

x12 mensilità

 

 

Ciechi civili

assoluti

 

 

Essere riconosciuto cieco

assoluto

 

 

essere cittadino italiano

residente in Italia, o essere

straniero titolare di carta di

soggiorno

nessun altra condizione

 

L. 405/1968 art. 4

L. 682/1979, art 1,

2

L. 18/1980, art. 1

L. 508/1988, art. 1

L. 429/1991, art. 1

 

Indennità speciale

E’ erogata anche in caso di ricovero; è

cumulabile con la pensione di cecità; è

incompatibile con l’indennità di frequenza o con

altre indennità simili concesse per causa di

servizio, di lavoro o di guerra.

 

 

Importo 2007:

€ 167,48

Importo 2006:

€ 164,92

X12 mensilità

 

 

Ciechi civili

parziali

(ventesimisti)

 

 

essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione

 

essere cittadino italiano residente

in Italia, o essere straniero titolare di

carta di soggiorno

nessun altra condizione

 

 

L. 508/1988, art. 3

 


Prospetto 1.3 - Sordomuti

PRESTAZIONI ECONOMICHE

IMPORTO

BENEFICIARI

CONDIZIONI
MEDICO-LEGALI

ALTRE
CONDIZIONI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

 

Pensione

• E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa

menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Non è reversibile

 

Importo 2007:

€ 242,84

Importo 2006:

€ 238,07

x13 mensilità

 

sordomuti

 

Essere riconosciuto

sordomuto.

 

 

essere cittadino italiano residenti

in Italia o straniero titolare di carta di

soggiorno

età compresa fra i 18 e i 65 anni di

età

non disporre di un reddito

personale superiore per il 2007 a € 14.238,75

annui; per il 2006 € 13.973,26

 

 

L. 33/1980, art. 14 septies;

L. 381/70 art. 10;

L. 854/73, art. 10 come

modificato da L. 211/89).

 

 

Comunicazione

• E’ incompatibile con l’indennità di frequenza ai minori

• E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, con la titolarità di una patente di guida

• E’ cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili

• Spetta anche in caso di ricovero in istituto

 

Importo 2007:

€ 228,63

Importo 2006:

€ 226,53

x 12

mensilità.

 

sordomuti

 

Essere riconosciuto

sordomuto

(per i minori di 12 anni

l’ipoacusia deve essere pari

o superiore a 60 decibel di

media tra le frequenze 500,

1000, 2000 hertz

nell’orecchio migliore)

per i soggetti di età non

inferiore a 12 anni, l’ipoacusia

deve essere pari o superiore

a 75 decibel e l’insorgenza

della minorazione deve

essere precedente ai 12 anni.

 

 

essere cittadino italiano

residente in Italia, o essere

straniero titolare di carta di

soggiorno;

essere stato riconosciuto

sordomuto (con le precisazioni di

cui sopra);

non ci sono limiti di 'età

non ci sono limiti di reddito

 

 

L. 508/1988, art. 4

D.M. 5.2.1992

 


L’inserimento al lavoro e la formazione professionale

Con riferimento al tema dell’occupazione della persona disabile, anche in attuazione dei principi contenuti nella richiamata legge n. 104 del 1992[30], sono stati adottati i seguenti interventi normativi.

Con la legge 12 marzo 1999, n. 68[31] ed i successivi provvedimenti attuativi è stato posto l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo produttivo delle persone portatrici di handicap[32].

 

Le principali innovazioni introdotte consistono:

-    nell'individuare nei soli portatori di handicap psico-fisici, negli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, nonché nei ciechi e sordomuti i destinatari della normativa (articolo 1);

-    nel definire una disciplina ed una organizzazione amministrativa ispirate al concetto di ”collocamento mirato”, cioè rapportato alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile (articolo 2);

-          nell'affiancare agli strumenti che impongono un obbligo (quote di riserva sulle assunzioni) la previsione di incentivi per le imprese (articolo 13).

In questo contesto, si dispone, per le imprese di maggiori dimensioni, una riduzione percentuale (dal 15 al 7 per cento) della quota di riserva da assegnare ai disabili in relazione al totale dei posti di lavoro; si prevede altresì una estensione della platea delle imprese destinatarie degli obblighi di assunzione, comprendendo sia i datori pubblici sia quelli privati, nonché le imprese aventi un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35. In particolare, l’articolo 3 della legge impone a tutti i datori di lavoro pubblico e privati con più di 14 dipendenti di avere alle proprie dipendenze una certa percentuale di persone disabili e precisamente: il 7 per cento, se i dipendenti sono più di 50; 2 lavoratori, se i dipendenti sono compresi tra 36 e 50; 1 lavoratore, se i dipendenti sono compresi tra 15 e 35.

Si ricorda che per garantire il rispetto della normativa a tutela del lavoro dei portatori di handicap, la legge n. 68 prevede – tra l’altro - che le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti il rispetto delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme stesse.

La medesima legge n. 68 prevede poi, all’articolo 6, la costituzione di appositi organismi che si occupano, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi presenti sul territorio, di programmare, attuare, verificare gli interventi volti a favorire l’inserimento dei disabili, nonché “all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato”.

Tra il datore di lavoro e i servizi per l'impiego, infatti, possono essere stipulate convenzioni (articolo 11) aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge stessa. Tali convenzioni – come indicato nell’articolo 13 della Legge - possono prevedere, tra l'altro, la concessione di sgravi contributivi per l'assunzione di soggetti disabili (anche da parte di datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione) in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa degli stessi.

Anche se la legge n. 68 del 1999 non prevede espressamente la creazione di posti di lavoro per le persone handicappate, l’articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento richiama norme già in vigore atte a favorire l'assunzione di non vedenti per determinati impieghi: centralinisti telefonici; massaggiatori e massofisioterapisti; terapisti della riabilitazione; insegnanti[33].

 

L’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), ha previsto, altresì, che i servizi provinciali per l’impiego, al fine di favorire l’inserimento al lavoro delle persone portatrici di handicap,possono stipulare con gli altri soggetti operanti nel mercato del lavoro (associazioni imprenditoriali, sindacati  e associazioni e/o consorzi delle cooperative sociali) specifiche convenzioni quadro su base territoriale.

In attuazione della direttiva 2000/78/CE e in base alla delega della legge n. 39 del 2002 (Legge comunitaria 2001), è stato emanato il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216:l’articolo 1 prevede pari condizioni tra persone, indipendentemente da religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali. A tale scopo, dopo aver fornito una precisa definizione di discriminazione diretta e indiretta, la normativa prevede, tra l’altro, l’accesso a idonee procedure giurisdizionali, al fine di tutelare i diritti e porre rimedio alle discriminazioni.

 

Per quanto concerne gli interventi legislativi più recenti, si segnala che l’articolo 1, comma 1162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede un finanziamento, pari a 37 milioni di euro per il 2007 e a 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

 

Il predetto articolo 13, comma 4, della legge 68 del 1999 ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il richiamato Fondo, ai fini della concessione di agevolazioni per i datori di lavoro che assumono soggetti disabili.

Più specificamente, attraverso specifiche convenzioni tra datori di lavoro e uffici preposti, questi ultimi possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo:

a)       la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra[34]. La medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla legge in questione, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue del citato Fondo e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b)       la fiscalizzazione, nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella precedente lettera;

c)       il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

 

Si ricorda, infine che, per quanto concerne l’accesso delle persone handicappate alla formazione professionale, spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili ed attuare gli interventi necessari ad assicurare il diritto alla formazione professionale, secondo quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

L’articolo 17 della legge n. 104 del 1992, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 845 del 1978, prevede, altresì, che la formazione professionale delle persone handicappate tenga conto delle loro capacità ed esigenze, anche mediante il relativo inserimento in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.

I progetti individuali per le persone disabili (legge 8 novembre 2000, n. 328)

Al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, l’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede l’elaborazione di specifici progetti individuali per le persone disabili.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, i comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano nazionale, ai piani regionali degli interventi e dei servizi sociali ed ai piani di zona (previsti rispettivamente dagli articoli 18 e 19).

Il progetto individuale comprende:

Ø      la valutazione diagnostico-funzionale;

Ø      le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;

Ø      i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;

Ø      le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Nell’ambito del progetto sono altresì definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare (comma 2).

Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro della salute sono definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, al fine di facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Cenni sulle recenti disposizioni della legge finanziaria per il 2007

Nel quadro delle specifiche agevolazioni e misure di sostegno destinate alla disabilità dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), appare utile citare l’istituzione del Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero della solidarietà sociale. Tale fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di europer l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è diretto ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone non autosufficienti[35].

In questo ambito, vanno ricordate anche le risorse dedicate al Fondo per le politiche sociali, per il quale l’ultima legge di bilancio ha stanziato l’importo di euro 1,637 miliardi per il 2007.

La legge finanziaria per il 2007[36] destina, inoltre, ad un apposito Fondo il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui riferita al triennio 2007-2009, finanzia, in parte, interventi di carattere sociale per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.

Uno specifico Fondo è istituito anche per incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico degli esercizi commerciali[37]. Il Fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro, destinati all’erogazione di contributi ai gestori di esercizi commerciali per spese sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Con riferimento ai profili fiscali, si segnala la previsione riguardante i casi di successione, donazione o costituzione di vincolo: ove il beneficiario sia una persona affetta da handicap grave, la relativa imposta si applica solo sulla parte della quota o del legato che supera la franchigia di 1 milione e 500 mila euro[38].

La stessa legge n. 296 del 2006 concede, inoltre, la detrazione di imposta del 19 per cento per spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana[39].

E’ stata introdotta, poi, con funzione antielusiva, una norma[40] che subordina il riconoscimento delle agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti affetti da minorazione, con ridotte o impedite capacità motorie, alla condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

Ulteriori norme della legge finanziaria[41] sono dedicate, infine, a favorire la conciliazione tra tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, a vantaggio di lavoratori con disabili a carico.

Le disposizioni del codice della strada relative alle persone sordo-cieche

Una specifica previsione a tutela delle persone sordo-cieche è contemplata nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada.

L’articolo 191, comma 3, del citato decreto legislativo stabilisce, infatti, che i conducenti dei veicoli devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla.

Le principali iniziative a carattere regionale

Negli ultimi anni, per quanto concerne i soggetti ciechi pluriminorati diverse regioni hanno attuato interventi legislativi finalizzati a favorire l’inserimento sociale e lavorativo e l’avvio di programmi di riabilitazione.

Tra i principali provvedimenti regionali in materia, si segnalano la delibera della Giunta della regione Campania 30 dicembre 2003, n. 4095 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), la delibera della Giunta regionale dell’Umbria del 27 aprile 2001 n. 399, (Centro regionale di educazione permanente e di sperimentazione per ciechi pluriminorati per le attività lavorative ed occupazionali), la legge regionale del 10 agosto 2006 n. 17 del Veneto (Interventi a favore del "Centro polifunzionale per la promozione della salute e della vita sociale dei ciechi e degli ipovedenti).

Si ricorda, infine, che la regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta regionale del 28 dicembre 2001, n. 2953, ha previsto, tra l’altro, l’assegnazione e la concessione di contributi ai Comuni, sede di distretto della regione, per interventi a favore di cittadini sordo-ciechi e pluriminorati sensoriali.

 

 


Progetto di legge


N. 1968

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ZANOTTI, FORLANI, CERONI, CESINI, CICCIOLI, GIULIO CONTI, GALEAZZI, GIOVANELLI, LA MALFA, LION, LUSETTI, MADERLONI, MERLONI, MORRI, ANDREA RICCI, VANNUCCI, ASTORE, BARANI, CANCRINI, DI VIRGILIO, DIOGUARDI, LISI, LUCCHESE, MONTANI, PELLEGRINO, ROCCO PIGNATARO, BURTONE, MORONI, TRUPIA, VOLPINI

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Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

 

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Presentata il21 novembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo del riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica e specifica, diversa dalla semplice somma della cecità e sordità, così come previsto dalla «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche», approvata il 12 aprile 2004 dal Parlamento europeo, che è già stata recepita da varie nazioni nelle rispettive legislazioni.

      La sordocecità è infatti la combinazione di una minorazione visiva e uditiva (totale o parziale), che non consente di svolgere appieno le «normali» funzioni della vita quotidiana. Nella maggioranza dei casi le persone sordocieche non presentano una perdita totale della vista e dell'udito, ma conservano un residuo visivo e/o uditivo.

      La popolazione sordocieca è molto eterogenea perché diverse sono le cause e diverso può essere il momento della vita in cui si diventa sordociechi. Questi aspetti incidono profondamente sulle condizioni di ogni singola persona, sui suoi bisogni e, quindi, sul tipo di servizio e di intervento da attivare.

 

      La rosolia, contratta dalla madre nei primi mesi di gravidanza, è stata una delle principali cause di sordocecità congenita fino a qualche anno fa. Oggi le cause sono più eterogenee, quali sindromi rare (ad esempio, la sindrome di Charge) e prematurità. In questi casi, oltre alla disabilità sensoriale combinata, si possono aggiungere altre minorazioni, quali severo ritardo mentale ed evolutivo, problemi motori e comportamentali.

 

      La sindrome di Usher è invece la causa prevalente per chi nasce sordo e perde successivamente la vista, mentre i processi degenerativi legati alla vecchiaia sono le principali cause per chi diventa sordocieco nel corso della vita. L'attuale andamento demografico, che vede un aumento dell'età media delle persone e quindi un numero crescente di anziani, fa sì che anche all'interno della popolazione sordocieca vi sia un incremento di questo gruppo di soggetti.

 

      Da ricerche condotte in alcuni Paesi europei sono emersi i seguenti dati:

          a) il 14 per cento delle persone sordocieche nasce con questa disabilità o lo diventa nei primissimi anni di vita;

          b) il 35 per cento nasce sordo e perde la vista nel corso della vita;

          c) il 6 per cento nasce cieco e perde l'udito nel corso della vita;

          d) il 45 per cento diventa sordocieco nel corso della vita o in età anziana.

      Va sottolineato che questa popolazione presenta un elevato rischio di isolamento per la sua «dispersione territoriale» (essendo un gruppo minoritario), ma soprattutto perché la doppia minorazione sensoriale pone serie difficoltà nella comunicazione, nell'accesso alle informazioni, nella mobilità e nell'autonomia e, quando è associata ad altri deficit (ad esempio ritardo mentale), determina anche problematiche comportamentali e nell'apprendimento.

 

      Ad oggi ancora non si dispone in Italia di dati organici e completi sui disabili e sui loro bisogni. Prima il Ministro competente in materia e attualmente il Ministero della solidarietà sociale hanno cercato negli ultimi anni di superare tale carenza assegnando all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di «costituire un insieme coordinato e integrato di fonti statistiche sulla disabilità (Progetto sistema di informazione statistica sulla disabilità) che consenta di fare programmazione sulla base di dati completi e affidabili».

 

      Tali ricerche hanno stimato che le persone con disabilità nel nostro Paese sono circa 2 milioni 800 mila e hanno evidenziato che:

          a) le difficoltà nella sfera della comunicazione (quali l'incapacità di vedere, sentire o parlare) coinvolgono circa l'1 per cento della popolazione di 6 anni e più di età;

          b) le persone cieche totali o parziali risultano essere circa 352 mila, le persone con problemi dell'udito più o meno gravi circa 877 mila ed i sordi prelinguali circa 92 mila;

          c) il 33 per cento delle persone con disabilità è portatore di almeno due disabilità contemporaneamente fra disabilità nelle funzioni, disabilità nel movimento e disabilità sensoriali.

      Questi dati però non forniscono informazioni sulla popolazione sordocieca e non permettono una stima attendibile proprio perché tale disabilità non è riconosciuta formalmente come, per esempio, lo sono la cecità e la sordità.

 

      L'obiettivo del riconoscimento della sordocecità è stato posto nel nostro Paese fin dal 1964, quando grazie all'impegno fattivo di una persona sordocieca è stata fondata un'Associazione specifica, la Lega del Filo d'Oro-ONLUS, con lo scopo di affermare i diritti delle persone sordocieche e di fornire loro supporti adeguati.

 

      Lo Stato ha voluto riconoscere l'Associazione come ente morale nel 1967 (decreto del Presidente della Repubblica n. 516 del 1967).

 

      Negli ultimi anni, inoltre, è stata inserita questa specificità anche all'interno della legislazione italiana e, pertanto, nel decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il codice della strada, all'articolo 191, comma 3, si stabilisce che «I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida (...) munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca (...) attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla (...)».

 

      La presente proposta di legge, come enunciato all'articolo 1, si prefigge quindi di riconoscere la sordocecità quale disabilità specifica, secondo le indicazioni contenute nella citata «Dichiarazione scritta» approvata dal Parlamento europeo, colmando così un vuoto legislativo e rispondendo alle aspettative di quanti si sono in questi anni attivati anche nel nostro Paese per tale obbiettivo. Il riconoscimento è la condizione essenziale affinché questa popolazione possa essere identificata e possano essere raccolti dati e informazioni utili per programmare servizi e interventi adeguati.

 

      All'articolo 2 si definiscono le caratteristiche che identificano tale disabilità, mettendo in evidenza i tratti comuni che caratterizzano questa popolazione (combinazione della minorazione visiva e uditiva, parziale o totale; problematiche relative alla comunicazione, all'accesso alle informazioni e alla mobilità), ma anche evidenziando come al suo interno sussistono differenze per causa e momento di insorgenza della minorazione combinata.

 

      L'articolo 3 stabilisce quanto già contenuto in una circolare del Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del 27 settembre 2004, con la quale è data indicazione agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome «di semplificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti con sordocecità da parte delle commissioni medico legali delle Aziende ASL, nel senso di sottoporre a visita una sola volta, sulla base della documentazione clinica presentata, prevedendo in un'unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti (oculista e otorino audiologo)». Come evidenziato nella circolare suddetta, tale procedura non solo tutela il diritto dei cittadini a ricevere un servizio efficace ed efficiente, ma rappresenta anche una modalità più adeguata in termini di rapporto costi-benefìci per il Servizio sanitario nazionale.

      La legge n. 328 del 2000, all'articolo 24, delegava il Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. Poiché tale provvedimento non è stato adottato, l'articolo 4 della presente proposta di legge stabilisce che le persone sordocieche mantengono i benefìci economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla normativa vigente in materia.

 

      All'articolo 5 si sottolinea l'importanza, in particolare per le persone sordocieche, di definire e realizzare a livello locale progetti individualizzati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, che tengano conto della specificità della loro minorazione e della necessità di una loro piena integrazione, così come stabilito nella ricordata «Dichiarazione scritta» del Parlamento europeo.

 

      Infine, l'articolo 6 stabilisce il termine dell'entrata in vigore della legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono, sulla base degli indirizzi contenuti nella «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche» del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

 

Art. 2.

 

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

 

Art. 3.

 

      1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione della disabilità multipla. Tale valutazione deve essere fatta sulla base della documentazione clinica presentata alla medesima commissione e deve prevedere che il disabile sia sottoposto a visita una sola volta, prevedendo in un'unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti oculista e otorino audiologo.

      2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».

 

Art. 4.

 

      1. Ai soggetti affetti da sordocecità si applicano i benefìci economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile.

 

Art. 5.

 

      1. I progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

 

Art. 6.

 

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 




[1]    Sul tema delle discriminazioni in ambito lavorativo fondate sulla disabilità, si ricorda la recente direttiva 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), recepita con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

[2]    Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.disabilitaincifre.it.

[3]    In materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[4]    Recante, Norme per il contrasto all’evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria, e convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[5]    Di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[6]     Cfr. l’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria per il 2003).

[7]     Cfr. l’articolo 42, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 97 della legge  23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

[8]     Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

[9]    Si ricorda che con la legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi) il termine “sordomuto” è stato sostituito dalla dizione “sordo” in tutte le disposizioni legislative vigenti.

[10]    Cfr. l’articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

[11]   A decorrere dal 1998 un apposito fondo (Gestione invalidi civili) è stato istituito presso l’INPS, al fine di erogare pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (articolo 130, commi 2 e 3, della citata legge n. 112 del 1998)

[12]   Cfr. per ulteriori approfondimenti anche il sito www.inps.it.

[13]   Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

[14]   Reddito annuo personale non superiore a 14.238,75 euro.

[15]   Cfr. l’articolo 9 del Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291).

[16]   “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”.

[17]   Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili

[18]   Anche a coloro che presentano un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (ciechi decimisti) con un reddito inferiore ai limiti previsti, era in passato riconosciuto un diritto a prestazione economica; il relativo assegno vitalizio è stato tuttavia soppresso (continuano a percepirlo solo coloro che già in passato fruivano di tale prestazione).

[19]   Reddito annuo personale non superiore a 14.238,75 euro.

[20]   Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

[21]   Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.

[22]   Reddito annuo personale non superiore a 14.238,75 euro.

[23]   Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

[24]   Reddito annuo personale non superiore a 14.238,75 euro.

[25]   Con sentenza n. 1268/2005, la Corte di Cassazione ha rilevato che "l'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti".

[26]   Il riconoscimento avviene attraverso l’accertamento dei seguenti parametri:

§          minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

§          maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni.

[27]   Con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 della legge n. 289 del 1990 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

[28]   Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attivita` produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.

[29]   Resta tuttavia fermo l’obbligo del legale rappresentante del minore di comunicare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l’eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni richieste per la fruizione dell’indennità.

[30]   Cfr. gli articoli 17 (Formazione professionale) e 18 (Integrazione lavorativa) della suddetta legge.

[31]   Un quadro aggiornato in ordine all’applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 68 del 1999 è contenuto nella relazione sullo stato di attuazione della legge stessa riferita all’anno 2004-2005, presentata al Parlamento dal Ministro del lavoro il 12 luglio 2006 (Doc. CLXXVIII, n. 1).

[32]   Tra gli strumenti volti a favorire l'impiego delle persone handicappate si ricordano le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

[33]   L’articolo 2 del D.L. 236 del 2002, convertito dalla legge n. 284 del 2002, ha trasposto in una disposizione di rango legislativo l’intero contenuto (comprensivo dell’ulteriore proroga) dell’art. 11, comma 2, del DPR n. 333 del 2000, regolamento di attuazione della citata legge n. 68 del 1999, che contestualmente è stato abrogato. Il citato articolo 2 ha prorogato così fino al 31 dicembre 2003 il termine per il computo nelle quote obbligatorie di riserva previste dalla legge n. 68 delle persone che al momento dell’entrata in vigore di quella disciplina legislativa risultavano già occupate in applicazione della previgente normativa sul collocamento obbligatorio.

[34]    D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

[35]   Articolo 1, comma 1264.

[36]   Articolo 1, commi 362-365.

[37]   Articolo 1, comma 389.

[38]   Articolo 1, comma 77.

[39]   Articolo 1, comma 319. Le spese sono ammesse in detrazione per un importo non superiore a 2.100 euro annui. Possono beneficiare di tale agevolazione solo i contribuenti il cui reddito complessivo non ecceda i 40 mila euro.

[40]   Articolo 1, comma 36.

[41]   Articolo 1, commi 1254-1256. L’ articolo 1, comma 1266 interviene, invece, sulla disciplina di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativa al congedo spettante alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle, conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.