Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis - Riferimenti normativi (dall'anno 1998) - Tomo II
Riferimenti:
AC n. 1746-bis/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 56    Progressivo: 1
Data: 16/10/2006
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2007

A.C. 1746-bis

Riferimenti normativi

(dall’anno 1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 56/1

Tomo II

 

16 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento:   Dipartimento Bilancio e politica economica e Dipartimento Finanze

 

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File: BI0062b.doc

 


I N D I C E

Riferimenti normativi (dall’anno 1998)

Normativa nazionale

§      D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (art. 1)5

§      D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (art. 3)7

§      D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. 9

§      D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94 (art. 9)12

§      D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 42)13

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 65, 66, 130)15

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 24)17

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59(art. 22)18

§      L. 8 maggio 1998, n. 146 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario (art. 10)20


§      D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59. 23

§      L. 18 giugno 1998, n. 194 Interventi nel settore dei trasporti31

§      L. 11 luglio 1998, n. 224 Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria (art. 1)37

§      D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59. 38

§      D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 3 co. 3; 4 co. 1 e 6-ter)42

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (artt. 7 e 42)44

§      L. 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (art. 17)47

§      L. 3 agosto 1998, n. 295 Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico (art. 3)49

§      D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191 (art. 1)50

§      L. 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (art. 5)53

§      D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 Disposizioni correttive ed integrative dei D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, e D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 (artt. 8-10)54

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (artt. 21, 27, 52)56

§      D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 (art. 1, co. 1)59

 

§      L. 31 dicembre 1998, n. 477 Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale. 60

§      D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 9 e 11)61

§      D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (Allegato 1, punto 4)63

§      L. 3 maggio 1999, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (solo titolo)64

§      L. 11 maggio 1999, n. 140 Norme in materia di attività produttive (artt. 1 e 3)65

§      D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (art. 23, co. 6-bis)67

§      L. 17 maggio 1999, n. 144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (artt. 32 e 69)68

§      D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (solo titolo)70

§      D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore (art. 1)71

§      D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274 (art. 2)72

§      D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori (art. 5)73

 

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 8, 9, 15, 52, 59, 63-65)74

§      D.M. 3 settembre 1999, n. 321 Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 79

§      L. 16 dicembre 1999, n. 494 Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (art. 9)83

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2000) (artt. 7, 24, 26, 68)84

§      D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133 (art. 13)90

§      D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 (artt. 14 e 24)92

§      D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (art. 1)93

§      L. 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (art. 9)94

§      D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 3, 4, 6)95

§      L. 31 marzo 2000, n. 78 Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (art. 6)96

§      D.M. 4 aprile 2000, n. 119 Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265 (art. 10)98

 

§      D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 4-bis)99

§      L. 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (solo titolo)101

§      L. 25 luglio 2000, n. 209 Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (art. 5)102

§      L. 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (art. 6)103

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 15, 27, 32, 33, 60, 63, 78, 81, 82, 84, 143, 161, 234)104

§      L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 20)115

§      L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale  117

§      D.P.C.M. 16 novembre 2000 Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale (art. 2)125

§      L. 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (artt. 3 e 4)126

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (artt. 11, 24 co. 1, 27 co. 4, 38 co. 5, 52, 59, 62 co. 4, 66 co. 6, 80 co. 1, 92 co. 7, 104, 106, 118 co. 16, 148)129

§      L. 21 marzo 2001, n. 84 Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica (art. 5)138

§      D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (art. 84)140

§      L. 29 marzo 2001, n. 137 Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana. 141

§      L. 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (art. 14)143


§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 1, 3, 35, 47, 48, 48, 58)144

§      L. 2 aprile 2001, n. 136 Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici (art. 2)149

§      D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331 (solo titolo)150

§      D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (artt. 1, 4, 15, 36)151

§      D.L. 3 luglio 2001, n. 255 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002 (art. 1)153

§      D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) (art. 16)154

§      D.L. 18 settembre 2001, n. 347 Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (art. 5)156

§      D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi157

§      D.L. 25 settembre 2001, n. 351 Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (art. 3)163

§      D.L. 1 ottobre 2001, n. 356Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi (artt. 4-6)169

§      D.L. 22 ottobre 2001, n. 381Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (art. 5)170

§      D.P.C.M. 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza (solo titolo)171

§      L. 21 dicembre 2001, n. 443 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. 172

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (artt. 13, 28 co. 2-bis 5 e 6, 38 co. 5, 46, 52, co. 18)180

§      D.L. 28 dicembre 2001, n. 451Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (artt. 2-13)183

§      D.L. 28 dicembre 2001, n. 452Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni (art. 1)187

§      D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi (art. 11)188

§      D.L. 15 aprile 2002, n. 63 Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (art. 9)189

§      D.M. 31 maggio 2002 Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360  191

§      L. 1 giugno 2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 (art. 2)193

§      D.L. 8 luglio 2002, n. 138 Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (art. 7)195

§      Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120 del 2002)199

§      D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 7)204

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 2, 3, 21, 25, 31, 35, 54, 57, 60, 61)205


§      D.L. 14 febbraio 2003, n. 23Disposizioni urgenti in materia di occupazione (art. 1-bis)222

§      L. 28 marzo 2003, n. 53Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (art. 7)223

§      L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 8)225

§      D.M. Economia 19 giugno 2003, n. 179Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva (art. 5)226

§      D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico  227

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 28)244

§      D.L. 10 luglio 2003, n. 165 Interventi urgenti a favore della popolazione irachena (artt. 2, 3)245

§      D.M. 25 luglio 2003, n. 256 Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. 247

§      L. 11 agosto 2003, n. 228Misure contro la tratta di persone (artt. 12, 13)252

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 4-6, 19, 61, 63)253

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (artt. 13, co. 1 23-28 33 61-ter; 27, co. 13-bis-13-sexies; 32, co. 21-23; 39, co. 13 13-bis; 44, co. 5; 48)259

§      L. 16 ottobre 2003, n. 291 Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a. (art. 1 e Tab. A n. 86)272

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (artt. 2, co. 4 11 e 69; 3, co. 5 e 16-22; 4, co. 61, 106, 170 e 177)274


§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (artt. 3, 8, 12, 13, 17)280

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (solo titolo)288

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (art. 2)289

§      D.L. 29 marzo 2004, n. 81 Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (artt. 1, 2-bis)290

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (artt. 2, 3, 18)292

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 4)295

§      D.L. 7 aprile 2004, n. 97Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (art. 1)296

§      D.Dirett. 8 aprile 2004 Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)298

§      D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 10, 13)301

§      L. 11 giugno 2004, n. 146 Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (art. 4)304

§      L. 11 giugno 2004, n. 147 Istituzione della provincia di Fermo (art. 5)305

§      L. 11 giugno 2004, n. 148 Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (art. 4)306

§      D.M. Salute 30 giugno 2004Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte: recepimento della decisione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 della Commissioni307


§      D.Dirett. 14 luglio 2004 Modalità di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), nonché dei criteri di determinazione del saldo, di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004. 309

§      L. 23 agosto 2004, n. 226 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (solo titolo)313

§      D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (art. 1)314

§      D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 4-6, Tabella A)316

§      Decreto direttoriale 22 novembre 2004 Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi (solo titolo)318

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, commi 5, 51, 57, 96-98, 103, 107, 128, 170, 174, 180, 181, 202, 222, 261, 350, 369, 370-372, 399, 485)319

§      D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (artt. 3, 7-octies)327

§      Intesa Conferenza unificata 3 febbraio 2005 Definizione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013. 330

§      D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (solo titolo)340

§      D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (artt. 38, 71)341

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (artt. 5, co. 16-bis, 7, 11-13)342


§      Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Intesa 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (artt. 8, 9, 12)356

§      D.M. 24 marzo 2005 Attuazione dell'articolo 1, comma 449, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL. 359

§      D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (artt. 11-13)360

§      D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (art. 3)362

§      D.L. 31 maggio 2005, n. 90 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile (art. 9)363

§      D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (all. C, tabella 1, comma 1)364

§      D.L. 9 settembre 2005, n. 182 Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (artt. 1-quinquies, 3)365

§      D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato (art. 14)368

§      D.L. 30 settembre 2005, n. 203Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (artt. 2-bis, 6-ter, 8, 11-quinquiesdecies)369

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 28, 30)376

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227 Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53  378

§      D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari (artt. 8, 10, 13, 21, 23)385


§      D.M. Beni e attività culturali 21 dicembre 2005 Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento (artt. 25-33)391

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (1, co. 9-12, 15, 23, 46, 50, 56, 58, 61, 64, 74, 86, 87, 89-91, 103, 105-108, 120, 152, 153, 154, 183, 184, 187, 189, 191, 194, 198-206, 228, 229, 237-243, 249; 251, 278, 281, 283, 287, 289, 292, 301, 333, 341, 409, 410, 421-423, 429, 482, 533, 535-538, 556, 580, 596)396

§      D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (art. 38)414

§      L. 9 gennaio 2006, n. 7 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 2)415

§      L. 9 gennaio 2006, n. 13 Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (art. 4)416

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (artt. 1-bis, 2-quater)418

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (art. 18)423

§      L. 20 febbraio 2006, n. 82 Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino (art. 14)424

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (solo titolo)426

§      D.P.R. 7 aprile 2006 Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008 (solo titolo)427

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (artt. 33, 97, 98, 143, 163)428

§      A.R.A.N Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 (art. 20)433


§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1)435

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (artt. 19, 22, 22-bis, 34, 37, 38)445

§      L. 4 agosto 2006, n. 247 Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (artt. 1, 2)461

§      D.L. 16 agosto 2006, n. 251 Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica  467

§      D.L. 28 agosto 2006, n. 253 Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (artt. 4, 5)471

§      Determinazione AIFA 27 settembre 2006 Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata. 472

Normativa comunitaria

§      Trattato 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° maggio 1999 al 31 gennaio 2003) (artt. 87, 88, 226-228)477

§      Dir. 77/388/CEE 17 maggio 1977 Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (art. 27)480

§      Regolamento della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")481

§      Regolamento della Commissione 5 dicembre 2002, n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. 485

§      Disc. 30 dicembre 2003 Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (sez. 3.3.1. par. 15)501

§      Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (allegati I e II)502


§      Regolamento del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (art. 18)505

§      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/38/CE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 506

§      Decisione del Consiglio del 1° giugno 2006, n. 2006/440/CE che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto  518

§      Direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, n. 2006/69/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie. 522

 


 

Finalità dell'intervento 

Soggetto beneficiario della spesa

Anno e importo
(migliaia di euro)

 

 

 

2003

2004

2005

86.

Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, finalizzato alla concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti

Ministero per i beni e le attività culturali

1.500

1.500

1.500

 

 


L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(artt. 2, co. 4 11 e 69; 3, co. 5 e 16-22; 4, co. 61, 106, 170 e 177)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

 

 

2. Disposizioni in materia di entrate.

(omissis)

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (5).

(omissis)

11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari a 2 euro (16) per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri (17):

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati (18);

b)al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (19)(20).

omissis

69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (48).

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(5) Vedi, anche, il comma 511 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 115 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(18) Lettera così modificata dall'art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 8 maggio 2006 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 113) sono state disciplinate le modalità di ripartizione della quota prevista dalla presente lettera.

(19) Lettera così modificata dall'art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall'art. 7-quater, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'ulteriore modifica del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi gli artt. 5 e 13, D.L. 17 ottobre 2005, n. 211.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 febbraio 2005, n. 71 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2005, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 70, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in relazione agli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione.

 

3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

(omissis)

5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

omissis

16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento (52).

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea (53)(54).

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (55).

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio (56).

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT (57)(58).

21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori (59).

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente (60).

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale (61).

22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione (62).

(omissis)

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(52) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, dalla Regione Siciliana;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla Regione Sardegna;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.

(53) v. nota 53

(55) v. nota 53

(56) v. nota 53

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(58) v. nota 53

(59) v. nota 53

(60) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(61) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(62) Vedi, anche, il comma 594 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

4. Finanziamento agli investimenti.

(omissis)

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (159) (160).

omissis

106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni (183) (184).

(omissis)

170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(omissis)

177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'àmbito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente (212).

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(159) Comma così modificato dal comma 232 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 230 dello stesso articolo 1. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(160) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 175 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.

(183) Le condizioni e le modalità di attuazione del Fondo rotativo previsto dal presente comma sono state definite con Del.CIPE 7 maggio 2004, n. 10/2004. Vedi, anche, il comma 252 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 1 dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(184) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (Gazz. Uff. 29 giugno 2005, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111 dell'art. 4 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione.

(212) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 16, L. 21 marzo 2005, n. 39 ed infine dal comma 85 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma era stato, inoltre, modificato dall'art. 5, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge.


D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137

(artt. 3, 8, 12, 13, 17)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29.

(1/a) Il presente decreto era stato modificato, con l'aggiunta dell'art. 23-bis e del comma 8-bis all'art. 27, rispettivamente dagli artt. 2 e 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

 

3. Imprese cinematografiche.

1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefìci di cui all'articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3 (1/cost).

2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:

a) qualità dei film realizzati;

b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti;

c) capacità commerciale dimostrata (2) (1/cost).

3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5 (1/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano». In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 settembre 2004.

 

8. Commissione per la cinematografia.

1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni:

a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8;

b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.

2. Le sottocommissioni svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

b) valutazione della qualità tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;

d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attività cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi. Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163(6).

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1 (7).

5. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicità definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonché la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492 (1/cost).

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(6) Comma così modificato prima dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 5-bis, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenisse «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso». In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 settembre 2004.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

 

12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche.

1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni (10).

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3 (11)(1/cost).

5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione. dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi (12)(1/cost).

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato (13).

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367(14).

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. (15)(16)(1/cost).

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(10) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(12) Comma così sostituito dal comma 01 dell'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano». In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 settembre 2004 e il D.M. 6 marzo 2006.

(13) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(14) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato prima dall'art. 19-nonies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 14-vicies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 ed infine dall'art. 1-ter, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 10 giugno 2004.

 

13. Disposizioni per le attività di produzione.

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e 9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata al 90%. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle risorse non può comportare la prevendita dei diritti di utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. È concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potrà presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni.

6. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale è concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo è concesso previa valutazione della Commissione.

7. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

8. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della somma finanziata, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.

9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, seleziona tre progetti, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, a ciascuno dei quali viene assegnato, nell'àmbito delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la distribuzione, revocabile nel caso di mancata realizzazione dell'opera. La medesima giuria provvede, altresì, all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17 (17).

10. Il Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero delle comunicazioni e con gli enti territoriali interessati per l'organizzazione di un evento, anche televisivo, destinato alla consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di interesse culturale, nonché alla consegna dei premi di qualità, di cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente (1/cost).

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(17) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della giuria ivi prevista avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

 

17. Premi di qualità.

1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, i premi di qualità di cui al comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.

3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministro (19) (1/cost).

4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio (20)(1/cost).

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(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 agosto 2004.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 agosto 2004.


D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137
(solo titolo)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).

 


D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53
(art. 2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2004, n. 51, S.O.

 

 

2. Accesso alla scuola dell'infanzia.

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (4)(5).

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(4) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3; 2, comma 1; 7, commi 1, 2, primo periodo, 4, 5, secondo periodo, e 6; 10, commi 1, 2, primo periodo, 4 e 5, secondo periodo; 12, comma 2; 13, comma 3; 14, commi 2, 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione.

 


D.L. 29 marzo 2004, n. 81
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica
(artt. 1, 2-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2004, n. 76 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

1. 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 (1/a);

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (2).

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(1/a) Vedi, anche, il D.M. 1° luglio 2004.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138.

 

2-bis. 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2004, di euro 20.975.000 per l'anno 2005 e di euro 21.200.000 per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore di sanità.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (4).

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(4) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138.


D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (artt. 2, 3, 18)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.

 

2. Società agricole.

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario (13).

3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime (14).

4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime (15).

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(13) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(14) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(15) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

 

3. Imprenditoria agricola giovanile.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178(16).

4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'àmbito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228(17).

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(16) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 30, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(17) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 9 novembre 2004, n. 266.

 

18. Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari.

1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 del 4 gennaio 1985 della Commissione. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva (27).

2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:

«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del D.M. 21 giugno 2000, n. 217 del Ministro delle politiche agricole e forestali, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».

3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68(28).

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(27) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 427 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(28) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, come rettificato con Comunicato 3 marzo 2005 (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51). Vedi, anche, il comma 427 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.


D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38
(art. 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95.

 

4. Piano assicurativo agricolo annuale.

1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

2. Il Piano assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) un rappresentante della Cooperazione agricola;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI);

g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa;

b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) evento climatico avverso, garanzia;

d) tipo di coltura e/o strutture.

5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche (6).

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(6) Il piano assicurativo agricolo è stato approvato, per l'anno 2005, con D.M. 17 marzo 2005.


D.L. 7 aprile 2004, n. 97
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
(art. 1)

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Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 (Gazz. Uff. 5 giugno 2004, n. 130), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

1. Disposizioni in materia di graduatorie permanenti.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella (3).

1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione (4).

2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato (5).

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante (6).

4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004 (7).

4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A (8).

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(3) Per l'interpretazione autentica delle norme contenute nel presente comma vedi l'art. 8-nonies, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

 


D.Dirett. 8 aprile 2004
Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2004, n. 86.

(2) Per le modalità di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale di cui al presente provvedimento vedi il D.Dirett. 14 luglio 2004. Vedi, anche, il D.Dirett. 23 luglio 2004.

 

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);

Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto il D.M. 18 luglio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il D.Dirett. 30 dicembre 2003 [n. 621] del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernente modalità di versamento del prelievo erariale unico;

Visto il D.M. 12 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

 

Decreta:

 

1. Oggetto e definizioni.

1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e del conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al D.Dirett. 4 dicembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) decreto della rete di AAMS, il D.M. 12 marzo 2004, n. 86 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica;

d) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) PREU, il prelievo erariale unico applicato sulle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;

f) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, affidata in conduzione al concessionario, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale.

 

2. Soggetti passivi e determinazione del prelievo.

1. Soggetto passivo del PREU è il soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi di gioco.

2. Il PREU è determinato applicando l'aliquota del 13,5% alla base imponibile costituita dalle somme giocate e registrate sugli appositi contatori di ciascun apparecchio di gioco.

 

3. Termini e modalità di versamento.

1. A decorrere dal collegamento in rete degli apparecchi di gioco, la riscossione del PREU avviene mediante versamenti da effettuarsi, a cura del soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta, entro il giorno 28 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il 1° ed il 15 del mese stesso, ed entro il giorno 13 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente (3).

2. Il versamento è effettuato con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni (Mod. F24), con imputazione degli importi versati al capitolo 1821 - Unità previsionale di base 1.1.10.1. - «prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931».

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(3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Dirett. 9 marzo 2005, n. 95/UDG (Gazz. Uff. 4 aprile 2005, n. 77).

 

4. Acconto del prelievo e relativo versamento.

Fino al collegamento alla rete telematica e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2004, è dovuto un acconto del PREU, per ciascun apparecchio di gioco, da effettuarsi in due rate con le modalità di cui all'art. 3, comma 2.

1. La prima rata dell'acconto rappresenta il presupposto necessario per il rilascio del nulla osta e, come tale, il relativo versamento è effettuato contestualmente alla richiesta di rilascio del nulla osta stesso; la seconda rata dell'acconto costituisce anche presupposto necessario per il successivo collegamento obbligatorio alla rete telematica e, come tale, il relativo versamento va effettuato antecedentemente al collegamento stesso e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2004.

2. Per gli apparecchi di gioco, per i quali il nulla osta è rilasciato dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, l'importo complessivo dell'acconto è di 4.200,00 (quattromiladuecento/00) euro e le relative rate sono pari, rispettivamente, a 1.000,00 (mille/00) e 3.200,00 (tremiladuecento/00) euro. Per gli apparecchi di gioco per i quali il nulla osta è rilasciato successivamente al 31 maggio 2004 e, comunque, entro il 31 ottobre, l'importo complessivo dell'acconto è di 2.700,00 (duemilasettecento/00) euro e le relative rate sono pari, rispettivamente, a 1.000,00 (mille/00) e 1.700,00 (millesettecento/00) euro.

 

5. Determinazione del saldo del prelievo.

1. Il saldo del PREU, per ciascun apparecchio di gioco, è determinato sottraendo dal prelievo dovuto alla data di effettivo collegamento alla rete telematica, calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli importi degli acconti di cui all'art. 4.

2. Per quegli apparecchi di gioco che, alla data del 31 ottobre 2004, non risultino collegati alla rete telematica, il saldo del PREU è comunque determinato sulla base di quanto registrato negli appositi contatori alla medesima data.

3. Per quegli apparecchi di gioco per i quali, antecedentemente al 31 ottobre 2004, è intervenuta la revoca, a qualsiasi titolo, del nulla osta, il saldo del PREU è determinato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento, sulla base di quanto registrato negli appositi contatori degli apparecchi di gioco stessi (4).

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(4) Per le modalità di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale di cui al presente articolo vedi il D.Dirett. 14 luglio 2004

 

6. Versamento del saldo del prelievo.

1. L'eventuale eccedenza positiva derivante dalla determinazione del saldo è versata dal titolare del nulla osta, con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, alla prima scadenza successiva al collegamento in rete ovvero alla prima scadenza successiva al 31 ottobre 2004; l'eventuale eccedenza negativa è dedotta, sino a concorrenza dell'importo risultante a credito, sulle liquidazioni del PREU immediatamente successive (5).

2. Nel caso in cui si renda impossibile la deduzione dell'eccedenza negativa, l'interessato potrà richiedere il rimborso dell'eccedenza stessa.

3. Nelle fattispecie previste dall'art. 5, commi 2 e 3, il versamento del saldo del PREU è effettuato alla data di determinazione del saldo stesso.

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(5) Per le modalità di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale di cui al presente comma vedi il D.Dirett. 14 luglio 2004

 

7. Cessazione di efficacia.

1. Alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cesserà di avere efficacia il D.Dirett. 30 dicembre 2003 [n. 621] del Direttore generale di AAMS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2004, n. 15.

 


D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30
(artt. 10, 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110.

 

10. Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva.

1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, è istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'àmbito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003(24).

2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.

3. Allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in àmbito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (25).

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, è adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento (26).

5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.

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(24) Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

(26) v. nota 25.

 

13. Diffida.

1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.

2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.

4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate (32).

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(32) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.


L. 11 giugno 2004, n. 146
Istituzione della provincia di Monza e della Brianza
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.

 

4. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.


L. 11 giugno 2004, n. 147
Istituzione della provincia di Fermo
(art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.

 

 

5. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.


L. 11 giugno 2004, n. 148
Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani
(art. 4)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.

 

 

4. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'àmbito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.


D.M. Salute 30 giugno 2004
Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte: recepimento della decisione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 della Commissioni

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2004, n. 297.

 

1. I. I servizi fitosanitari regionali verificano, nel territorio di propria competenza, la presenza, presunta o confermata, di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso «l'organismo») e ne danno comunicazione al servizio fitosanitario centrale.

2. I servizi fitosanitari regionali effettuano ogni anno controlli ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nelle zone del rispettivo territorio in cui viene coltivato il granturco.

 

2. 1. Quando i risultati del controllo di cui all'art. 1 confermano la presenza dell'organismo in una regione precedentemente considerata esente, i servizi fitosanitari regionali delimitano alcune zone che comprendono le seguenti parti:

a) una zona del focolaio che circonda il punto in cui è stato catturato l'organismo ed ha un raggio di almeno 1 km; e

b) una zona di sicurezza che circonda la zona del focolaio ed ha un raggio di almeno 5 km. Inoltre gli Stati membri possono definire una zona tampone che circonda le zone del focolaio e di sicurezza.

2. L'esatta delimitazione delle zone di cui al paragrafo 1 deve essere decisa sulla base di solidi princìpi scientifici, della biologia dell'organismo, del livello di infestazione nonché del particolare sistema produttivo esistente nella regione di cui trattasi per le piante ospiti dell'organismo.

3. Se la presenza dell'organismo viene confermata in un punto diverso da quello in cui detto organismo è stato inizialmente catturato nella zona del focolaio, occorre modificare di conseguenza le zone delimitate.

4. Se non sono più effettuate catture dell'organismo nei due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura, la zona delimitata è abolita e non sono necessarie le ulteriori misure di eradicazione previste all'art. 4.

5. I servizi fitosanitari regionali informano il servizio fitosanitario centrale sulle aree in cui si trovano le zone di cui al paragrafo 1, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.

 

3. 1. Tramite adeguate trappole a feromoni, da disporre a reticolato e da controllare regolarmente, i servizi fitosanitari regionali controllano la presenza dell'organismo in ogni parte delle zone delimitate. Il tipo ed il numero di trappole nonché la metodologia da utilizzare sono decisi in base alle circostanze locali ed alle caratteristiche delle zone delimitate.

2. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona del focolaio:

a) non vengono trasportate al di fuori della zona in questione piante allo stato fresco di Zea mais L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

b) la terra dei campi di granturco che si trovano nella zona del focolaio non può essere trasportata al di fuori della zona in questione;

c) il granturco non è raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

d) nei campi di granturco è attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di tre anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non è coltivato per i due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura;

e) contro l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione delle uova, viene effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco nell'anno in cui l'organismo è stato rilevato ed in quello successivo;

f) le macchine agricole utilizzate nei campi di granturco vengono ripulite da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona in questione;

g) le piante spontanee di granturco sono rimosse dai campi non coltivati a granturco.

3. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona di sicurezza sia almeno:

a) attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta; oppure

b) effettuato un adeguato trattamento dei campi di granturco contro l'organismo, nell'anno in cui questo è stato rilevato ed in quello successivo.

4. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, i servizi fitosanitari regionali possono decidere l'attuazione nella zona tampone di una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il granturco è coltivato una sola volta.

 

4. 1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i servizi fitosanitari regionali trasmettono al servizio fitosanitario centrale informazioni relative:

alle aree delle zone di cui all'art. 3, paragrafo 5;

ai periodi stabiliti e le relative giustificazioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere a) e c);

al trattamento attuato, di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera e) e all'art. 4, paragrafo 3, lettera b).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.


D.Dirett. 14 luglio 2004
Modalità di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), nonché dei criteri di determinazione del saldo, di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2004, n. 173.

(2) Vedi, anche, il D.Dirett. 23 luglio 2004.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e del relativo acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto il decreto 18 luglio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il D.M. 12 marzo 2004, n. 86 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

Visto il D.Dirett. 8 aprile 2004, n. 515 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, concernente i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, della legge n. 326 del 2003;

Visto il D.Dirett. 8 aprile 2004, n. 516 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto 12 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

 


1. Oggetto del decreto e definizioni.

1. Il presente decreto individua le modalità di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché i criteri di determinazione del saldo di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

b) acconto, la somma versata dal titolare del nulla osta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 4 del decreto direttoriale n. 515 del 2004;

c) allegato tecnico, indica il documento, parte integrante del presente provvedimento, contenente i criteri per la determinazione della base imponibile del PREU e del saldo degli acconti previsti dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento, anche videoterminale, di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conforme alle regole tecniche degli apparecchi di gioco;

e) capitolato tecnico, indica il documento, parte integrante della convenzione di concessione, che definisce le modalità tecniche di attuazione delle attività e funzioni pubbliche affidate da AAMS, le prestazioni richieste nonché i livelli di servizio che il concessionario è tenuto a garantire;

f) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse;

g) contatore CNTTOTIN, il contatore progressivo del volume di euro introdotti («CNTTOTIN»), espresso in centesimi di euro, previsto all'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 dicembre 2003, concernente le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di gioco;

h) convenzione di concessione, indica l'atto di affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto di concessione;

i) dati delle partite, l'insieme di dati descritti in dettaglio nell'art. 2, comma 10, lettera i), del citato decreto del 4 dicembre 2003;

j) gateway di accesso, la porzione del sistema di elaborazione, costituito da apparati hardware dedicati e da appositi componenti software, che consente ad AAMS l'accesso ai dati registrati negli apparecchi di gioco;

k) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) periodo contabile, il periodo, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, che intercorre tra il giorno 1° e il giorno 15 di ciascun mese ovvero tra il giorno 16 e la fine di ciascun mese;

m) PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;

n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale di AAMS;

o) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema, ubicato nel territorio italiano, per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi collegati alla rete telematica.

 

Capo I - Disciplina a regime

2. Determinazione della base imponibile.

1. La base imponibile del PREU è costituita dalle somme giocate su ciascun apparecchio di gioco ed è determinata secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico, utilizzando i dati estratti, a cura e responsabilità del concessionario, dagli appositi contatori dell'apparecchio stesso.

2. AAMS si riserva la facoltà di raccogliere autonomamente i dati registrati negli appositi contatori degli apparecchi di gioco, attraverso il gateway di accesso e di eseguire su tali dati le proprie elaborazioni.

3. In caso di dimostrata difformità tra i dati raccolti dal concessionario e quelli raccolti autonomamente da AAMS, fermi restando tutti gli obblighi previsti e gli effetti derivanti dalla convenzione di concessione, AAMS comunica al concessionario i nuovi dati da registrare in banca dati, anche ai fini della determinazione della base imponibile.

 

3. Casi particolari di determinazione della base imponibile.

1. Per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività e funzioni affidate in concessione, è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo i criteri di cui al comma 2.

2. La base imponibile per la determinazione dell'importo forfetario di cui al comma 1, è calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 2 dell'allegato tecnico, come media delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura.

3. Nei termini di versamento del PREU, relativo al periodo contabile durante il quale è ripristinato l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati degli apparecchi di cui al comma 1, il concessionario provvede all'eventuale conguaglio tra quanto versato a titolo forfetario e quanto effettivamente dovuto.

4. Per gli apparecchi di gioco per i quali non è possibile il ripristino dei contatori per la lettura dei dati, la base imponibile forfetaria è, comunque, rappresentata dall'importo più elevato tra il valore risultante dall'applicazione del criterio di cui al comma 2 ed il valore forfetario determinato periodicamente da AAMS con propri decreti.

 

Capo II - Disposizioni transitorie

4. Termini e modalità di determinazione del saldo.

1. A partire dalla data di inizio delle attività di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS entro e non oltre il 31 ottobre 2004, il saldo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004 si effettua secondo i criteri definiti nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.

2. Il saldo, nei casi in cui il provvedimento di AAMS di cui al comma 1 non intervenga entro il 31 ottobre 2004, ovvero, per tutti gli apparecchi di gioco che, alla medesima data, non risultino collegati alla rete telematica, si determina comunque al 31 ottobre 2004, secondo i criteri definiti nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico.

3. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, per i quali è avviata la procedura di revoca, AAMS determina il saldo sulla base dei dati registrati negli appositi contatori al 31 ottobre 2004.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile la lettura, da parte di AAMS, dei dati registrati nei contatori, il saldo è determinato sulla base dei valori forfetari stabiliti da AAMS stessa con provvedimento da emanare entro il 31 ottobre 2004.

 

5. Importi da versare.

1. L'importo da versare a cura del concessionario, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, è costituito dalla risultante della somma algebrica dei saldi determinati, per ciascun apparecchio di gioco, secondo i criteri descritti all'art. 4, comma 1, del presente decreto; l'eventuale eccedenza negativa, fino ad estinzione, è utilizzata nei periodi contabili successivi, quale importo a credito compensabile con il prelievo maturato nei periodi contabili successivi.

2. L'importo da versare a cura del concessionario, per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, è costituito dalla somma dei soli saldi positivi relativi agli stessi apparecchi.

3. Gli importi complessivi da versare, di cui ai commi 1 e 2, sono determinati secondo i criteri definiti nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico.

4. L'eventuale credito, risultante dai saldi relativi agli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, è dedotto dall'importo complessivamente dovuto a partire dal periodo contabile nel quale ciascuno di tali apparecchi è collegato alla rete telematica.

5. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, il versamento del saldo del PREU è effettuato entro il 5 novembre 2004.

6. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il versamento del saldo del PREU è effettuato entro il 19 novembre 2004.

 

Si omette allegato tecnico

contenente i criteri per la determinazione della base imponibile del PREU e del saldo degli acconti previsti dall'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326


L. 23 agosto 2004, n. 226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
(solo titolo)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 2004, n. 204.

(2) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.


D.L. 5 ottobre 2004, n. 249
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 235 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

1. 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato, sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (3).

2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

3. [Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici] (4).

3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (5).

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978(6).

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (7).

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(3) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 e poi dall'art. 20, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4) Comma soppresso dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.


D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53
(artt. 4-6, Tabella A)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 282.

 

4. Organi.

1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

5. Presidente.

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;

b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;

c) sovrintende alle attività dell'Istituto;

d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;

e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.

 

6. Comitato direttivo.

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:

a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

c) determina gli indirizzi della gestione;

d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;

e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto ed il relativo trattamento economico;

f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;

g) delibera i regolamenti dell'Istituto;

h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.

3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.

4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.

 

 

Tabella A

(articolo 10, comma 1)

Dotazione organica del personale dell'istituto

a) dirigenti amministrativi: due unità;

b) personale di ricerca: ventiquattro unità;

c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.


Decreto direttoriale 22 novembre 2004
Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi
(solo titolo)

 

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Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 94 del 26- novembre 2004


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1, commi 5, 51, 57, 96-98, 103, 107, 128, 170, 174, 180, 181, 202, 222, 261, 350, 369, 370-372, 399, 485)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

 

 

Articolo 1

(omissis)

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (4).

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(4) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Com.ISTAT 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175) e al Com.ISTAT 28 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174). Vedi, anche, l'art. 14-viciesquinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e all'art. 11-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

(omissis)

57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista (47).

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(47) Vedi, anche, l'art. 14-ter, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 2, D.L. 6 marzo 2006, n. 68 e l'art. 26, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Una deroga a quanto previsto dal presente comma era stata disposta dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(omissis)

96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (64).

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(64) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, il D.P.R. 6 settembre 2005, il D.P.R. 15 marzo 2006 e il D.P.R. 28 aprile 2006.

 

97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonché (65):

a) del personale del settore della ricerca;

b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge (66);

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212(67);

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;

h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004 (68)(69).

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(65) Alinea così modificato dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(66) Per l'interpretazione autentica della disposizione di cui alla presente lettera vedi il comma 3 dell'art. 18, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 18.

(67) Lettera così modificata dall'art. 7-decies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la disciplina del corso-concorso di cui alla presente lettera vedi il D.M. 3 agosto 2005.

(68) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(69) Vedi, anche, il D.P.R. 6 settembre 2005 e il D.P.R. 28 aprile 2006. Il presente comma era stato modificato, con l'aggiunta della lettera h-bis), dall'art. 14, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

 

98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma (70).

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(70) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, il D.M. 8 febbraio 2006, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006 e, per gli enti locali, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(omissis)

103. A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (72).

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(72) La Corte costituzionale, con sentenza 6-10 marzo 2006, n. 88 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

(omissis)

107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

(omissis)

128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo (82).

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(82) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(omissis)

170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

(omissis)

174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte (97).

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(97) Comma così modificato dal comma 277 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma (98).

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(98) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 aprile 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

(omissis)

202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

(omissis)

222. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi (109).

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(109)  Le modalità procedurali per la promozione degli interventi previsti dal presente comma sono state fissate con D.M. 18 ottobre 2005.

 

(omissis)

261. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

(omissis)

350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

(omissis)

369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salvo prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

 

370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

 

371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

 

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

(omissis)

399. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del termine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno (158).

 

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(158) Con Provv. 21 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2005, n. 48) è stata programmata la revisione degli studi di settore applicabili dal periodo di imposta 2005. Con Provv. 20 marzo 2006 (Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n. 73) è stata programmata la revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2006.

(omissis)

485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.


D.L. 31 gennaio 2005, n. 7
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti
(artt. 3, 7-octies)

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Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 (Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

 

3. Interventi per i beni e le attività culturali.

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128(21).

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo (22).

2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» (23).

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.» (24);

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367(25).

3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (26).

3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;» (27).

3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato» (28).

3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro» (29).

3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica (30).

3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate (31).

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(21) Comma così modificato dall'art. 14, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43. Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(24) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(25) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

(31) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

 

 

7-octies. Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicità (71).

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(71) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.


Intesa Conferenza unificata 3 febbraio 2005
Definizione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013

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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273
(solo titolo)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

 


D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale
(artt. 38, 71)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

 

 

38. Pagamenti informatici.

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

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(36) Rubrica così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

71. Regole tecniche.

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(58).

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività (59).

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea (60).

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

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(58) Comma così modificato dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(59) Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(60) Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.


D.L. 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(artt. 5, co. 16-bis, 7, 11-13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

 

 

5. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale.

(omissis)

16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni (128).

(omissis)

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(128) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

7. Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali.

1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.

2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno precedente (150).

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito dal seguente:

«502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti».

3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero» (151).

3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura (152).

3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (153).

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(149) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(150) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(151) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(152) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(153) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

 

11. Sostegno e garanzia dell'attività produttiva.

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (192).

3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 (193).

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato (194).

6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 (195).

7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è abrogato (196);

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» (197);

b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21» è inserita la seguente: «, 23» (198);

b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati» (199);

b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004» (200).

8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (201).

9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10. [Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro] (202).

11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004 (203).

11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica (204).

12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte (205).

14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono (206):

a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;

b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente (207);

c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto (208);

d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;

e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.

14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (209).

14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65 milioni di euro (210).

14-quater. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione (211).

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(192) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(193) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 3 aprile 2006, n. 136.

(194) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(195) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.CIPE 29 luglio 2005, n. 101/2005.

(196) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(197) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(198) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(199) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(200) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(201) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi, anche, l'art. 37, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(202) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(203) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(204) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(205) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(206) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(207) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(208) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(209) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(210) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(211) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

11-bis. Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari (212).

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(212) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

11-ter. Potenziamento delle aree sottoutilizzate.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego»;

b) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:

«4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 della Commissione, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo».

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e la delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300» (213).

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(213) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

11-quater. Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea.

1. La locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (214).

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(214) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

11-quinquies. Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana.

1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «ad eccezione di una quota» fino al termine del comma sono soppresse.

2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'àmbito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.

3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.

4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.

5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attività di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività e i risultati conseguiti (215).

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(215) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

12. Rafforzamento e rilancio del settore turistico.

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Vice Ministri, indicati nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo; il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità indicate nel citato decreto (216).

2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi delle regioni;

c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata (217);

e) contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale (218).

8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.

8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti (219).

9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con D.M. 28 maggio 2004 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica (220).

10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia (221).

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (222).

 

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(216) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 8 settembre 2005.

(217) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(218) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.

(219) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(220) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(221) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(222) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

13. Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa.

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (223).

2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi (224):

a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui alla presente lettera, è istituita, nell'àmbito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro (225);

b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;

c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (226);

d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati ed al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, è erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'àmbito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative modalità attuative (227).

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo è altresì incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.» (228).

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311(229).

6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (230).

7. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a) (231).

8. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore (232).

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro (233).

10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l'indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché le procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12 (234).

12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefìci di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (235):

a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'àmbito delle rispettive programmazioni.» (236);

b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».

13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» (237).

 

 

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(223) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 270 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(224) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(225) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 20, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

(226) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(227) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 2 marzo 2006.

(228) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(229) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(230) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(231) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(232) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(233) Comma così corretto con Comunicato 23 marzo 2005 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 68).

(234) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° febbraio 2006.

(235) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(236) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(237) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 


Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Intesa 23 marzo 2005
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(artt. 8, 9, 12)

 

Art. 8.

Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di esercizio dell'anno 2004, in base alle risultanze finali del tavolo degli adempimenti, per le Regioni interessate che, ai sensi di tale disposizione, stipulano con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo, la sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma operativo, di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale.

2. La sottoscrizione dell'accordo consente alla Regione interessata l'accesso al maggior finanziamento con le seguenti modalita':

a) spetta l'80 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 20 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la Regione risulti:

adempiente con riferimento all'equilibrio economico-finanziario, verificato dal tavolo tecnico degli adempimenti, al mantenimento dei livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni, all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario;

inadempiente con riferimento agli altri adempimenti di cui all'allegato 1:

b) spetta il 40 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la regione risulti non adempiente anche a uno degli adempimenti di cui alla lettera a) primo trattino.

3. L'accordo:

stabilisce le modalita' per l'erogazione del saldo del maggior finanziamento secondo stati di avanzamento concordati, nonche' le modalita' per la sospensione dell'erogazione del maggior finanziamento, in caso di verifica negativa dello stato di avanzamento nei tempi e nei modi concordati;

definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalita' della loro verifica;

definisce, limitatamente ai casi di cui alla lettera b) del precedente comma, le modalita' di affiancamento di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e di rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato-Regioni alle attivita' di gestione e programmazione del servizio sanitario regionale, nonche' la individuazione dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, che possono approvare anche con prescrizioni in ordine alle modalita' di recepimento e ai contenuti degli stessi. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, da trasmettersi successivamente alla loro adozione.

prevede eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.

4. Con successiva intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni saranno individuati, entro trenta giorni dalla presente intesa, i casi in cui l'accordo di cui al presente articolo, pur rientrando nella fattispecie di cui alla lettera b), non implica forme di affiancamento; in mancanza della ulteriore intesa opera quanto previsto dalla presente intesa.

5. Limitatamente alle Regioni nelle quali si sia verificato un disavanzo pari o superiore al 7 per cento sulla base dei risultati del Tavolo tecnico degli adempimenti, al netto, per l'anno 2005, delle risorse impiegate per arretrati di contratti e convenzioni per il personale, la stipula dell'accordo di cui al comma 3, integrato con il concerto del Ministro per gli affari regionali, e' da considerarsi in ogni caso dovuta da parte della Regione interessata e quindi rientrante tra gli adempimenti oggetto di verifica previsti dalla presente intesa, ai sensi del precedente art. 2.

 

Art. 9.

Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA

1. Ai fini della presente intesa, e' istituito presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

Art. 12.

Tavolo di verifica degli adempimenti

1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti:

del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

del Ministero della salute;

delle Regioni capofila delle Areee sanita' e Affari finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome;

di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;

della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti.

Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticita' riscontrati, affinche' esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e' trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.

3. Il Tavolo tecnico:

entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;

riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

4. Il Tavolo politico e' composto:

per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato;

per le Regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004.

 


D.M. 24 marzo 2005
Attuazione dell'articolo 1, comma 449, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2005, n. 169.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

Decreta:

 

1. 1. I piani di investimento dell'INAIL sono diretti all'acquisto e alla costruzione di strutture pubbliche o private destinate alle seguenti finalità:

a) cura delle persone non autosufficienti in condizioni di cronicità, al fine di promuovere servizi personalizzati che integrino sanità e assistenza;

b) attività di ricerca o erogazione di prestazioni di alta specializzazione;

c) interventi di edilizia universitaria, in particolare per le residenze di studenti, per le piattaforme tecnologiche e per gli enti di ricerca;

d) realizzazione di asili nido e di edifici scolastici, con particolare riguardo alle scuole materne, inseriti nei piani di programmazione regionale, ai fini di una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

e) riabilitazione fisico-motoria delle persone anziane;

f) promozione del recupero professionale e inserimento lavorativo delle persone, con particolare riguardo a quello dei giovani;

g) presidio dell'ordine pubblico, limitatamente a iniziative di assoluto rilievo nazionale e collocate in aree connotate da difficoltà socio-occupazionali e presenza di criminalità organizzata;

h) realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi competenti al controllo.


D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102
Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38
(artt. 11-13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 137.

 

11. Modalità.

1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.

2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti princìpi generali:

a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;

b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;

c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. È facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.

4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;

b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa;

c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;

d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.

5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.

 

12. Recesso, cessione di azienda, e privilegio.

1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.

2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.

3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.

 

13. Obblighi degli acquirenti.

1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.

2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).

3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b).


D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128
Attuazione della
direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
(art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2005, n. 160.

 

 

3. Obiettivi indicativi nazionali.

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento (2).

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(2) Vedi, anche, l'art. 2-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


D.L. 31 maggio 2005, n. 90
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
(art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125 e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 152 (Gazz. Uff. 30 luglio 2005, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

9. Disposizioni per il Ministero degli affari esteri.

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'àmbito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (13).

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(13) Per l'incremento dello stanziamento di cui al presente comma vedi il comma 8 dell'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 247.


D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
(all. C, tabella 1, comma 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222 S.O.

 

Allegato C

Requisiti della prestazione energetica degli edifici

1) Fabbisogno di energia primaria

Tabella 1. Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell'edificio espresso in kWh/m2 anno

 

Rapporto di forma dell'edificio

S/V

zona climatica

A

B

C

D

E

F

giorni

fino a g.
600

a g.
601

a g.
900

a g.
901

a g.
1400

a g.
1401

a g.
2100

a g.
2101

a g.
3000

oltre g. 3000

≤0,2 

10

10

15

15

25

25

40

40

55

55

0,9 

45

45

60

60

85

85

110

110

145

145

 

I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della. zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;

b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 - 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.


D.L. 9 settembre 2005, n. 182
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari
(artt. 1-quinquies, 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2005, n. 212 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231 (Gazz. Uff. 11 novembre 2005, n. 263), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

1-quinquies. Garanzie creditizie in agricoltura.

1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per le finalità di cui al comma 2 (10).

2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo (11).

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(10) Comma così modificato dal comma 428 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(11) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

 

 

3. Attuazione della politica agricola comune.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione.

3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del D.M. 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati (16).

5-ter. Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis (17).

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate (18).

5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria (19).

5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727(20).

5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99(21).

5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato (22).

5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi (23).

5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente comma:

«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni» (24).

5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» (25).

5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:

«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (26).

5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari (27).

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(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.


D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296
Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato
(art. 14)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2006, n. 27.

 

14. Durata della concessione o locazione.

1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 è fissata in sei anni.

2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.


D.L. 30 settembre 2005, n. 203
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(artt. 2-bis, 6-ter, 8, 11-quinquiesdecies)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

2-bis. Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni.

1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo (24).

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(24) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

 

 

6-ter. Disposizioni concernenti l'ANAS Spa.

1. All'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: «alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del» sono sostituite dalla seguente: «al« e il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 1-quinquies, le parole: «La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Sono di competenza dell'ANAS Spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione»;

d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio»;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'ANAS Spa, in conformità con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La società subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS Spa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS Spa comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti del Ministero concedente» (81);

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;

b) programmazione triennale attuativa della lettera a);

c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare le funzioni di cui al comma 2 avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS Spa. In tale caso l'ANAS Spa conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS Spa.

4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS Spa procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lettera e).

5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS Spa ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (82).

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(81) Si tenga presente che il comma 5-bis è stato successivamente modificato dal comma 452 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(82) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

 

 

8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari.

1. Dal 1° gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni (93).

2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 (94).

3. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro (95).

3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (96).

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(92) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(93) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi dal comma 269 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(94) Comma così modificato dal comma 269 dell'art. 1, L. 23 dicembre 205, n. 266.

(95) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(96) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Con D.M. 27 febbraio 2006, n. 38023 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62) sono stati determinati i criteri concessivi del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui al presente comma.

 

 

11-quinquiesdecies. Contrasto alla diffusione del gioco illegale.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della raccolta, attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:

a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto;

b) l'estensione, nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione, per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti (133).

2. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del lotto, del concorso pronostici enalotto, del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è fissato nella misura del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al concorso pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento, le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.

4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:

a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;

b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;

c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;

d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;

e) possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1 (134).

5. [Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile] (135).

6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004. n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o più provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse.

7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni»;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni».

8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli (136).

10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a. per effetto dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002. n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;

b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (137).

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le scommesse:

1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa».

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali «Torino 2006». (138) (139).

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(133) Comma così modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(134) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 9 marzo 2006.

(135) Comma abrogato dal comma 424 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(136) Comma così modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 11 gennaio 2006.

(137) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 marzo 2006.

(138) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.

(139) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248


D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53
(artt. 28, 30)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.P.R. 16 gennaio 2006, n. 39.

 

28. Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'àmbito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

 

30. Norme finanziarie.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell'àmbito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. È destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227
Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1 e 5;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 95;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Considerato che nella seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata registrata la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilità per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si è realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalità della predetta utilizzazione;

Acquisiti i pareri delle Commissioni 7ª e 5ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e delle Commissioni VII e V della Camera dei deputati, resi in data 11 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Finalità della formazione iniziale dei docenti.

1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.

2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei princìpi deontologici.

3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.

4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti è affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.

6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

 

2. Percorsi di formazione iniziale dei docenti.

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

b) il profilo formativo e professionale del docente;

c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

d) i relativi ambiti disciplinari;

e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero.

4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.

6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai princìpi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano, altresì, il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.

7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di Stato di cui all'articolo 4, sono finanziati con le entrate realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e delle singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.

9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'àmbito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.

10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del D.M. 5 agosto 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004, adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.

 

3. Ammissione ai corsi.

1. I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1, comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.

4. L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati, secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 


4. Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione.

1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

 

5. Albo regionale.

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

 

6. Contratto di inserimento formativo al lavoro.

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4, svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53. L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.

4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.

 

7. Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti.

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata «Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti», al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;

b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;

c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.

4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:

a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di apprendimento informatico a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di apprendimento informatico e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;

b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di apprendimento informatico di cui alla lettera a).

 


8. Iniziative di eccellenza per la formazione.

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla Tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

9. Disposizioni transitorie e finali.

1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4, hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.

2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.

3. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.


D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari
(artt. 8, 10, 13, 21, 23)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

 

8. Finanziamento.

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

 

10. Misure compensative per le imprese.

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.

4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

 

13. Forme pensionistiche individuali.

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

 

21. Abrogazioni e modifiche.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto;».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;

b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;

c) l'articolo 20;

d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.

4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

 

23. Entrata in vigore e norme transitorie.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia (3).

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3 (4).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;

b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11 (5).

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008 (6).

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(3) Comma così corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24).

(4) Le direttive previste dal presente comma sono state emanate con Del.Covip 28 giugno 2006.

(5) Comma così corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24).

(6) Comma così corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24).


D.M. Beni e attività culturali 21 dicembre 2005
Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento
(artt. 25-33)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2006, n. 29, S.O.

 

25. Definizione.

1. Sono parchi di divertimento, la cui autorizzazione è disciplinata dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

2. La presenza di impianti, attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento, purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco di cui al successivo art. 26 del presente decreto.

3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.

4. Sono parchi di divertimento temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area di cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità. La titolarità delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.

5. Sono parchi di divertimento permanenti i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a vario titolo.

6. I parchi permanenti si suddividono in parchi permanenti di proprietà e parchi permanenti con organizzatore, così come definiti nei successivi articoli 29 e 31.

7. Rientrano, altresì, nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno sessanta giorni all'anno, a prescindere dal periodo di attività e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.

 

26. Classificazione.

1. I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;

b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;

c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1, lettera e), anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico, a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

 

27. Competenze, vincoli ed esclusioni.

1. L'esercizio dei parchi di divertimento ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ad imprese appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.

2. Restano ferme le competenze di altre autorità amministrative e delle Commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento di P.S., per quanto attiene le autorizzazioni e l'agibilità di altri impianti e strutture, sia fisse che mobili, installati e realizzati nel parco e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. I richiedenti le autorizzazioni (fatta eccezione per i parchi permanenti di proprietà) sono tenuti ad emanare un regolamento per disciplinare i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i criteri di ammissione all'attività del parco e l'uso dei servizi comuni.

4. Non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi di attrazioni in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale.

5. Possono esercitare parchi di divertimento i soggetti che siano in possesso di licenza comunale all'esercizio di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. da almeno due anni e che abbiano un'adeguata capacità finanziaria garantita da una dichiarazione di un istituto bancario.

 

28. Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento temporanei.

1. I parchi di divertimento temporanei possono essere organizzati da persone fisiche o giuridiche che provvedono alla organizzazione dei servizi comuni ed alla predisposizione del regolamento, di cui al comma 3 del precedente art. 27.

2. L'autorizzazione all'esercizio dei parchi temporanei ha validità annuale e viene concessa alle persone fisiche o giuridiche che abbiano i prescritti requisiti tecnico professionali ed adeguata capacità finanziaria garantita da un istituto bancario.

3. L'autorizzazione è rilasciata a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione.

4. La domanda, in duplice copia di cui una in carta legale, indicante le generalità del richiedente, e la categoria del parco, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;

b) copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;

f) denominazione delle attrazioni presenti nel parco, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;

g) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

h) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora il richiedente sia una società, i documenti di cui alle lettere a) e c) dovranno essere riferiti al legale rappresentante. Inoltre, si dovrà allegare copia dell'atto costitutivo e statuto sociale, nonché eventuale deliberazione relativa alla nomina del legale rappresentante.

 

29. Parchi di divertimento permanenti di proprietà.

1. È definito parco di divertimento permanente di proprietà il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarità fa capo ad un unico soggetto imprenditoriale in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

 

30. Rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di prima istanza all'esercizio di un parco permanente di proprietà è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche titolari della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni.

2. L'autorizzazione è rilasciata a domanda in carta legale da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'autorizzazione, e deve contenere le generalità del richiedente ed indicare il nome e la localizzazione del parco permanente che si intende gestire e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) marca da bollo secondo la tariffa vigente;

e) le attrazioni, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, presenti nel parco con l'indicazione della denominazione e degli estremi delle licenze comunali;

f) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

g) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche, i documenti di cui alle lettere a) e c) devono essere riferiti al legale rappresentante.

4. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di titolarità della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.

 

31. Parchi di divertimento permanenti con organizzatore.

1. È definito parco di divertimento permanente con organizzatore il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarità fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., mentre i servizi comuni sono organizzati da un unico soggetto imprenditoriale, definito organizzatore.

 

32. Rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di prima istanza alla organizzazione di parchi di divertimento permanenti con organizzatore è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche previa valutazione della anzianità di titolarità della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni.

2. L'autorizzazione è rilasciata a domanda in carta legale, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;

b) copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

e) marca da bollo secondo la tariffa vigente;

f) denominazione delle attrazioni presenti nel parco ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;

g) dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

h) certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche, i documenti di cui alle lettere a) e c) devono essere riferiti al legale rappresentante.

4. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di titolarità della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.

 

33. Rinnovo della autorizzazione ai parchi di divertimento.

1. L'autorizzazione alla organizzazione dei vari tipi di parchi di divertimento è soggetta a revisione annuale, mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività, da inoltrare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione. Per i parchi di divertimento permanenti con organizzatore, la dichiarazione di prosecuzione dell'attività deve essere corredata da una relazione tecnica annuale relativa ai parchi organizzati nell'anno precedente sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco.

2. La dichiarazione di prosecuzione, resa in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve attestare la sussistenza attuale ed invariata di tutti i requisiti tecnico professionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione medesima, l'avvenuto regolare pagamento di diritti e tributi erariali, nonché la prosecuzione dell'esercizio dell'attività per l'anno successivo, con lo stesso numero e tipo di attrazioni possedute rispetto a quanto già dichiarato per l'anno in corso.

3. La denunzia di prosecuzione deve contenere i dati identificativi del soggetto autorizzato e gli estremi dell'autorizzazione e va presentata in duplice copia ed in regola con l'imposta di bollo, entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ultimo caso, la denunzia si intende presentata alla data della spedizione postale.

4. Entro il medesimo termine del 31 dicembre dell'anno precedente, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'eventuale interruzione dell'attività per l'anno successivo, dovuta a causa di forza maggiore, congruamente documentata. L'interruzione per due anni consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. La denunzia di prosecuzione non esime l'interessato dall'acquisizione di certificati di agibilità o di ogni altra autorizzazione amministrativa, ivi comprese quelle di pubblica sicurezza, richieste per l'esercizio dell'attività da ulteriori disposizioni di legge o di regolamento. La copia della denunzia, con l'attestazione dell'avvenuta presentazione ovvero unita all'avviso del suo ricevimento postale, costituisce prova dell'avvenuta revisione dell'autorizzazione per l'anno di riferimento.

6. Le autorizzazioni per le quali non siano pervenute, nel termine di cui al precedente comma 2, le relative denunzie di prosieguo attività o le comunicazioni di interruzione dell'attività, saranno revocate.

7. Nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese nella denunzia di prosecuzione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti con provvedimento motivato notificato all'interessato.

8. Nel caso siano intervenute o si prevedano variazioni nel numero o nel tipo di attrazioni possedute, rispetto a quanto già dichiarato per l'anno in corso, la revisione deve essere richiesta con apposita istanza di rinnovo, da presentare con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 1, nella quale siano chiaramente indicate le variazioni medesime. Sulla istanza, l'Amministrazione provvede con atto espresso entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

9. Dopo la terza revisione conseguita con le modalità di cui al precedente comma, l'autorizzazione è rinnovata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione allegando, inoltre, i documenti di cui agli articoli 30 e 32.


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(1, co. 9-12, 15, 23, 46, 50, 56, 58, 61, 64, 74, 86, 87, 89-91, 103, 105-108, 120, 152, 153, 154, 183, 184, 187, 189, 191, 194, 198-206, 228, 229, 237-243, 249; 251, 278, 281, 283, 287, 289, 292, 301, 333, 341, 409, 410, 421-423, 429, 482, 533, 535-538, 556, 580, 596)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Articolo 1

(omissis)

 

9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004 (2).

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(2) Comma così modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 

10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità (3).

------------------

(3) Comma così modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 

11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

 

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

(omissis)

 

15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

(omissis)

 

23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio (4).

------------------

(4) Comma così modificato dall'art. 34-ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea (10).

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(10) Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 28 agosto 2006, n. 253.

(omissis)

50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

(omissis)

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

(omissis)

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 (12).

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(12) Vedi, anche, l'art. 29, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(omissis)

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

(omissis)

64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

(omissis)

74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;

b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;

c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

(omissis)

86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

 

87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.

(omissis)

89. Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma. L'onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente comma.

 

90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.

 

91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.

(omissis)

103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.

(omissis)

105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

 

106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.

 

107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

 

108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.

(omissis)

120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

(omissis)

152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

 

153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

(omissis)

183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

(omissis)

187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

(omissis)

189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

(omissis)

191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

(omissis)

194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

(omissis)

198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

 

199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

 

200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

 

201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

 

202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198 (33).

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(33) Gli attuali commi 204, 204-bis e 204-ter così sostituiscono l'originario comma 204 ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

 

206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

(omissis)

228. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

 

229. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

(omissis)

237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

 

239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

 

240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.

 

241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.

 

242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

(omissis)

243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

(omissis)

249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.

(omissis)

251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

(omissis)

278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo (42).

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(42) Per l'ulteriore incremento del livello complessivo della spesa di cui al presente comma vedi i commi 13 e 14 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

(omissis)

283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

(omissis)

287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(omissis)

289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

(omissis)

292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332 del Ministro della sanità, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

(omissis)

301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

(omissis)

333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.

(omissis)

341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.

(omissis)

409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al D.M. 23 aprile 2004 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

 

410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» (56).

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(56) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 3 aprile 2006, n. 136. Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».

 

422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

423. La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell' articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (57).

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(57) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

(omissis)

482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;

e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

(omissis)

533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati (94).

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(94) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 17 maggio 2006.

(omissis)

535. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa (95).

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(95) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 15 marzo 2006.

 

536. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (96).

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(96) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 7 febbraio 2006 e il D.Dirett. 15 marzo 2006.

 

537. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (97).

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(97) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 15 marzo 2006.

 

538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza (98).

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(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 15 marzo 2006.

(omissis)

556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze (101).

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(101) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

(omissis)

596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.


D.L. 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti
(art. 38)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

(2) Titolo così corretto con Comunicato 2 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2006, n. 1).

(3) Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

38. Disposizioni per il servizio farmaceutico.

1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L. 9 gennaio 2006, n. 7
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
(art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 14.

 

2. Attività di promozione e coordinamento.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.


L. 9 gennaio 2006, n. 13
Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta
(art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2006, n. 16.

 

4. Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 10 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Il Fondo ha la funzione di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.

4. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo è concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1° maggio 2005 e il 31 dicembre 2007.

5. Il contributo di cui al presente articolo è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'àmbito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Nel caso di demolizione di unità navali, ai sensi del comma 4, il contributo di cui al presente articolo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

7. L'ammontare del contributo di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell'unità navale, come stabilita dalla normativa vigente in materia.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui comma 1, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


D.L. 10 gennaio 2006, n. 2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (artt. 1-bis, 2-quater)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

1-bis. Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura.

1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'àmbito dello stato di previsione dell' AGEA per l'anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare". Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.

3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite».

5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».

6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato «Fondo per l'emergenza avicola» con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, avente le seguenti finalità:

a) interventi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attività avicola e ai conseguenti danni economici e sociali;

b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;

c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l'abbandono dell'attività produttiva, come previsto dal punto 9 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;

d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;

e) interventi, disposti dall'autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi (11).

9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario» sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o il soccidario»;

b) al camma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali».

10. Nell'àmbito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento (12).

11. A favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari è concessa una indennità per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12 (13).

12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8 (14).

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'àmbito delle disponibilità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.

14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte:

a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

c) quanto a 10 milioni di euro, nell'àmbito delle disponibilità dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L'AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006;

e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola è assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244(15).

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(11) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(12) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(13) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(14) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(15) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.

 

 

2-quater. Interventi nel settore agroenergetico.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1° gennaio 2008.

2. Dal 1° luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2.

4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.

5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.

6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.

10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;

b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche» (22).

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(22) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.


D.L. 10 gennaio 2006, n. 4
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
(art. 18)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

18. Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.

1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'àmbito dei propri programmi di diffusione culturale (34).

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.

4. Dalle disposizioni del presente articolo, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (35).

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(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

(35) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.


L. 20 febbraio 2006, n. 82
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
(art. 14)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60, S.O.

 

14. Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello.

1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell'articolo 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.

3. È consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonchè del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni.

4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego della sostanza denaturante (7).

6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001.

7. La preparazione del vinello è consentita:

a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.

8. È fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la prova preliminare di fermentazione e la ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti (8).

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(7) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 2006.

(8) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 2006.


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
(solo titolo)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.


D.P.R. 7 aprile 2006
Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008
(solo titolo)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 2006, n. 139, S.O.


D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(artt. 33, 97, 98, 143, 163)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

 

 

33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19. co. 3, L. n. 109/1994)

 

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

 

 

97. Procedimento di approvazione dei progetti.

1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

98. Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

(artt. 14, co. 13, e 38-bis, L. n. 109/1994)

1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

 

 

143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici.

(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, L. n. 109/1994; art. 87, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all’articolo 128. Si applica l’articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.

6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l’alea economico - finanziaria della gestione dell’opera.

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

163. Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(art. 2, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;

f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive.

3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalità interne, può:

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:

a) avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell’Unità tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.


A.R.A.N
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003
(art. 20)

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Pubblicato nella Gazz. Uff. del 5 maggio 2006, n. 103, S. O. n. 113

 

 

Articolo 20

Verifica dei risultati e valutazione del dirigente

(Art. 27 del CCNL 1°.03.02)

 

1. Il dirigente risponde in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale, tenuto conto delle competenze spettanti in relazione all'assetto funzionale tipico delle Istituzioni cui e' preposto.

2. L'Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali e le procedure che informano il sistema di valutazione, dandone informazione preventiva alle OO.SS.

3. I criteri di cui al comma 2 devono tener conto della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione del dirigente, tenuto altresì conto degli obiettivi e finalita' del POF dell'Istituzione medesima.

4. Il sistema di valutazione e' organizzato in procedure essenziali e snelle volte ad apprezzare i contenuti concreti della funzione dirigenziale. Le procedure stesse si propongono, innanzitutto, la valorizzazione e lo sviluppo professionale del dirigente, prevedono la partecipazione al procedimento da parte del valutato, favoriscono il confronto e il dialogo tra valutatori e valutato, privilegiando nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi.

5. La valutazione e' effettuata da un nucleo nominato dal Dirigente generale regionale e composto da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e un dirigente scolastico. Il dirigente scolastico facente parte del nucleo deve avere almeno 10 anni di servizio nella qualifica di Capo d'Istituto e dirigente scolastico, aver frequentato e superato apposito corso di formazione e prestare servizio in provincia diversa da quella in cui insiste l'Istituzione cui e' preposto il dirigente valutato. La partecipazione ed il superamento del corso di formazione e' requisito necessario per la partecipazione al nucleo di valutazione anche da parte del dirigente tecnico e del dirigente amministrativo.

6. Tutti i dirigenti scolastici possono accedere al predetto corso di formazione purche' in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

7. L'incarico di valutatore ha la durata massima di sei anni, e' rinnovabile dopo un'interruzione di due anni e non da' luogo ad esonero dal servizio.

8. La valutazione finale e' formulata dal Direttore regionale, tenuto conto di quanto emerso dalla valutazione del nucleo predetto.

La valutazione finale difforme da quella del nucleo deve essere congruamente e chiaramente motivata.

9. Il nucleo di valutazione svolge con ogni dirigente un colloquio di restituzione nel corso del quale vengono illustrati gli esiti della valutazione e le motivazioni che l'hanno indotta.

10. La valutazione ha carattere pluriennale legata alla durata dell'incarico conferito. Si articola altresì in fasi annuali in funzione della retribuzione di risultato, privilegiando, in tale fase, l'aspetto autovalutativo. Entrambe le tipologie di valutazione sono espresse in forma descrittiva.

11. La valutazione può essere anticipata in base a decisione del Direttore regionale nel caso di rischio di grave risultato negativo ipotizzabile prima della scadenza annuale. Della decisione deve essere informato il dirigente interessato.

12. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, il Direttore regionale acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato. Entro i successivi 15 giorni il Direttore regionale assume le determinazioni di competenza.

13. Avverso le determinazioni di cui al comma precedente e' ammesso il ricorso alle procedure di cui all'art. 35 del presente CCNL.

14. I dirigenti che si trovano in altre posizioni di stato vengono valutati con i sistemi di valutazione adottati dagli Enti o dalle Amministrazioni presso cui prestano servizio.

15. Il sistema di valutazione di cui al presente articolo e' oggetto di monitoraggio annuale da parte dell'Amministrazione. Degli esiti del monitoraggio viene data informativa alle 00.SS.


D.L. 18 maggio 2006, n. 181
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

 

 

1. 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.» (3).

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144(4).

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (5).

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (6).

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (7).

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (8).

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300(9).

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (10).

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (11).

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508(12).

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (13).

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (14).

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (15).

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede. alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007 (16).

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (17).

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (18).

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (19).

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (20).

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (21).

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (22).

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (23).

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (24).

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198(25).

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (26).

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) turismo» (27).

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze (28).

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983(29).

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269(30).

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica dì cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137(31).

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (32).

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (33).

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (34).

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (35).

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (36).

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (37).

24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (38).

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (39).

24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137(40).

24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (41).

24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (42).

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311(43).

25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (44).

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (45).

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (46).

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (47).

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (48).

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(4) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dall'art. 35, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dall'art. 35, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006.

(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(25) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(26) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 5 dell'art. 15, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(27) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(28) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(30) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(31) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(32) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(33) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(34) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(35) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(37) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.


D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(artt. 19, 22, 22-bis, 34, 37, 38)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Capo II - Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonchè per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

 

22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961 (53).

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

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(53) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 

 

22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».

3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.

4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente (54).

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(54) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 

34. Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza.

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.» (67).

2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».

3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza» (68).

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(67) Vedi, anche, la Dir.Min. 26 luglio 2006, n. 4/06.

(68) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 

37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» (164).

2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste (165).

4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonchè la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;

b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono inserite le seguenti: «, nonchè le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonchè dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.» (166).

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 4, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorchè cessati, nonchè per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni (167).

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono inserite le seguenti: «dei dati, delle notizie e»;

2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605(168).

7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» è inserita la seguente: «ovvero» (169).

8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni (170):

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;

b) all'articolo 2:

1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;

2. al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);

c) all'articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;

3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;

d) all'articolo 4:

1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;

e) all'articolo 5:

1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;

2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;

f) all'articolo 5-bis «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse;

g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica» (171).

11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16» (172).

12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;

b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;

c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio» (173).

13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno» , ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre» (174).

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.» (175).

16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.» (176).

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006 (177).

20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f), del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonchè i dati dei bilanci di esercizio depositati (178).

21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione (179).

22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile (180).

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni (181):

a) dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;» (182);

b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,» (183);

c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente: «e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;

d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;

e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;

f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».

28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.» (184);

b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,» (185).

29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonchè l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (186).

31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le seguenti: «nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti» (187);

b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (188).

35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati (189).

36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (190).

37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti (191).

38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (192):

a) le parole «o donazione» sono soppresse;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».

39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.» (193).

40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(194).

41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti» (195).

42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;

b) è abrogato il comma 1-bis.

43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro (196).

44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002(197).

45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (198):

a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;

b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti (199).

47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.» (200).

48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49. A partire dal 1° ottobre 2006 (201), i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 a 518, nonchè del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266(202).

52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(203).

54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma (204).

56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».

57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

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(164) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(165) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(166) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(167) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(168) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(169) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(170) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(171) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(172) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(173) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(174) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(175) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(176) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(177) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(178) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(179) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(180) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(181) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(182) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(183) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(184) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(185) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(186) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(187) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(188) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(189) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(190) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(191) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(192) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(193) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(194) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(195) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(196) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(197) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(198) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(199) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(200) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(201) Termine prorogato al 1° gennaio 2007, per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al D.P.R. 22 dicembre 2986, n. 917, dall'art. 1, D.P.C.M. 4 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2006, n. 233).

(202) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(203) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(204) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 

38. Misure di contrasto del gioco illegale.

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonchè gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4 (205).

2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonchè di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111» (206).

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;» (207).

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169(208).

5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonchè le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».

6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;

b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».

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(205) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(206) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(207) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(208) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.


L. 4 agosto 2006, n. 247
Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali
(artt. 1, 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186.

 

1. Interventi umanitari, di stabilizzazione di ricostruzione e di cooperazione.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in BosniaErzegovina, Serbia e Montenegro.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

 

2. Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. È autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

d) Albania 2, in Albania.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione denominata Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

10. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

15. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

16. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.

17. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

18. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

19. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

20. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

21. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

22. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonchè al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan, nonchè al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonchè al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

f) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

24. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

25. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

26. Al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

27. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

28. Per i reati di cui al comma 27 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3.

30. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della difesa si provvede a disciplinare le modalità attuative.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

33. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

34. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

35. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.


D.L. 16 agosto 2006, n. 251
Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla
direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2006, n. 191.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonchè le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dei trasporti;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1. Finalità.

1. Il presente decreto è finalizzato ad assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica.

 

2. Misure di conservazione.

1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3, 4 e 5.

2. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni, individuano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato.

 

3. Misure di conservazione inderogabili.

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:

a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale;

b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

d) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;

e) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;

h) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;

i) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula), secondo le previsioni contenute nelle singole tipologie ambientali di cui all'articolo 5, comma 1.

2. In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale.

3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.

 

4. Ulteriori misure di conservazione.

1. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, sono altresì vietate:

a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;

b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;

c) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonchè dell'accesso al fondo degli aventi diritto.

2. La realizzazione di centrali eoliche è sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale (ZPS). La valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento è subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

 

5. Criteri ornitologici e requisiti minimi.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e con il Ministro dei trasporti per i profili di competenza, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire: le misure di cui all'articolo 4, comma 1; le modalità di esercizio nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 2 del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; le altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat esterni a dette Zone funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire tali ulteriori misure e, in caso di inerzia delle stesse, le misure da applicare in via sostitutiva.

 

6. Disposizioni attuative.

1. Qualora le Zone di cui all'articolo 2 ricadano all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le norme del presente decreto se più restrittive rispetto alle misure di salvaguardia esistenti ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di pianificazione.

2. Le misure di conservazione previste nel presente decreto sostituiscono tutte quelle precedentemente adottate per le Zone di cui all'articolo 2.

 

7. Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio.

1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;

b) al comma 3 le parole da: «sentito l'Istituto» a: «livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e la parola: «grave» è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.».

 

8. Intervento sostitutivo urgente.

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonchè i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni. In attesa di tale adeguamento e al fine di assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle regioni in difformità dalle richiamate disposizioni. Decorso inutilmente il termine suindicato, le leggi e gli atti regionali difformi da tali disposizioni si intendono abrogati e annullati.

 

9. Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'ordinamento comunitario.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonchè ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.» ;

b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» è inserita la seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.»;

c) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonchè quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»;

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.»;

e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea»;

f) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonchè disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;

g) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

 

10. Invarianza della spesa.

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

 

11. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


D.L. 28 agosto 2006, n. 253
Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
(artt. 4, 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2006, n. 199.

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

 

4. Indennità di missione.

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

5. Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.


Determinazione AIFA 27 settembre 2006
Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 settembre 2006, n. 227.

(2) Emanata dall'Agenzia italiana del farmaco.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere f e f-bis);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'AIFA;

Vista la propria determinazione 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2005, recante «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2005»;

Vista la propria determinazione direttoriale del 25 luglio 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura»;

Visto l'art. 1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;

Vista la delibera n. 25 del 20 settembre 2006 del CdA dell'AIFA che prevede una manovra di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2006 pari a € 813 milioni per la quota a carico dei soggetti privati al netto dell'IVA;

Vista la delibera n. 26 del 27 settembre 2006, con cui il CdA dell'AIFA nell'approvare il documento concernente il «completamento e definizione della manovra di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata nel quale viene rappresentata la necessità di anticipare gli effetti della manovra al fine di ridurre il disavanzo per l'anno 2006 e contestualmente evitare il cumulo di possibili disavanzi nel 2007» da mandato al Direttore generale dell'AIFA di adottare una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, già vigente; nonchè di rideterminare lo sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005, cit. in premesse e mantenere in vigore le predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

 

Determina:

 

1. 1. I prezzi al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente determinazione sono ridotti nella misura del 5%.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai prodotti emoderivati di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA ricombinante, ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 €, vigente alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

3. Per i prodotti autorizzati successivamente alla data del 1° ottobre 2006, la riduzione temporanea si applica sul prezzo negoziato. Il prezzo al pubblico finale è arrotondato alla seconda cifra decimale.

 

2. 1. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dei prodotti emoderivati estrattivi, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini e dei medicinali con prezzo al pubblico uguale o inferiore ai 5 €, dovrà calcolare sul proprio margine, definito all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e, nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto dell'1% sul prezzo ex-factory, corrispondente allo 0.6% del prezzo al pubblico IVA compresa vigente alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

2. Il grossista dovrà trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al Servizio sanitario nazionale i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore.

3. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il Servizio sanitario nazionale, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto.

4. Al fine di dare completo adempimento alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 5, lettera f) e f-bis) della legge 24 novembre 2003, n. 326 le misure di cui alla presente determinazione si applicano fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per la spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2006, previa verifica da effettuarsi entro il 15 febbraio 2007, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed), di cui all'art. 48, commi 7 e ss., della legge 23 dicembre 1998, n, 448 (collegato alla legge finanziaria 1999) nonchè dei dati di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004.

 

3. Il presente provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° ottobre 2006.

 


Normativa comunitaria


Trattato 25 marzo 1957
Trattato che istituisce la Comunità europea
(n.d.r. Versione in vigore dal 1° maggio 1999 al 31 gennaio 2003)
(artt. 87, 88, 226-228)

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(1) Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 10 novembre 1997, n. C 340.

(2) La presente versione del trattato che istituisce la Comunità europea è la versione consolidata del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e delle successive modifiche, comprese quelle apportate dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam. La presente versione del trattato è in vigore dal 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Per il testo da ultimo consolidato e per le note di giurisprudenza aggiornate, si veda il Trattato 25 marzo 1957 nel testo in vigore dal 1° febbraio 2003.

I testi dei protocolli sono consultabili in allegato al Trattato 25 marzo 1957 nel testo in vigore fino al 30 aprile 1999).

(3) Nel corso del 2000 si svolgerà una Conferenza intergovernativa finalizzata a modificare il testo del presente trattato, soprattutto con riferimento alla parte istituzionale. A tale riguardo, vedi la Comunicazione 18 ottobre 1999 (Implicazioni istituzionali dell'allargamento. Rapporto alla Commissione europea).

 

 

Articolo 87 (ex articolo 92)(6)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

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(6) Vedi, per l'applicazione del presente articolo, il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n. 69/2001 e il regolamento (CE) n. 70/2001.

 


Articolo 88 (ex articolo 93)(7)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

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(7) Vedi, per l'applicazione del presente articolo, il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n. 69/2001 e il regolamento (CE) n. 70/2001.

 

Articolo 226 (ex articolo 169)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

 

Articolo 227 (ex articolo 170)

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

 

Articolo 228 (ex articolo 171)

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.

 


Dir. 77/388/CEE 17 maggio 1977
Sesta direttiva del Consiglio
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme
(art. 27)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 13 giugno 1977, n. L 145. Entrata in vigore il 23 maggio 1977.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1978.

(3) In tutta la direttiva i termini "articolo 21, punto 1" sono stati sostituiti dai termini "articolo 21, paragrafo 1" e i termini "articolo 21, punto 2" o "articolo 21, paragrafo 2" sono stati sostituiti dai termini "articolo 21, paragrafo 4" così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 2000/65/CE.

(4) Per alcune disposizioni di applicazione della presente direttiva, vedi il regolamento (CE) n. 1777/2005.

 

 

Articolo 27

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale (174).

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri (175).

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni (176).

4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione (177).

5. Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purché le notifichino alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purché tali misure siano conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione dell'imposta, al criterio definito al paragrafo 1.

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(174) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE.

(175) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE.

(176) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE.

(177) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE.

 


Regolamento della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.

(2) Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis (4). Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.

(3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.

(4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (5), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

ha adottato il presente regolamento:

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(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 marzo 2000, n. C 89.

(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 marzo 1996, n. C 68.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. L 336.

 

Articolo 1

Campo di applicazione.

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;

b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

 

Articolo 2

Aiuti de minimis.

1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

 

Articolo 3

Cumulo e controllo.

1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

 

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di validità.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.

Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

membro della Commissione

 


Regolamento della Commissione 5 dicembre 2002, n. 2204/2002
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337. Entrata in vigore: 2 gennaio 2003. La data del regolamento qui indicata è stata così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349.

(2) Vedi, per il periodo di validità del presente regolamento, l'articolo 11.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che a determinate condizioni gli aiuti a favore dell'occupazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti a favore dell'occupazione all'interno e all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (4), nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (5), negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (6) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

(4) Il presente regolamento deve fare salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. Le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 70/2001 o, se del caso, in altri pertinenti orientamenti o discipline comunitarie. Dette discipline e orientamenti esistono attualmente per il settore dei trasporti marittimi. La comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all'occupazione (7), così come la comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (8), cessano di essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento agli aiuti a favore dell'occupazione concessi prima della sua entrata in vigore ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(5) Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una «Strategia europea per l'occupazione». La disoccupazione resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate.

(6) Il presente regolamento si applica solo alle misure a favore dell'occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e costituiscono pertanto aiuti di Stato. Numerose misure a favore dell'occupazione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, poiché si tratta di aiuti a persone, che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni, o poiché non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, o poiché si tratta di misure di carattere generale, volte a promuovere l'occupazione, che non falsano né minacciano di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni. Il presente regolamento lascia impregiudicate tali misure di carattere generale, che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza o che sono finalizzate all'assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro. Altrettanto vale per le misure che si ritiene non soddisfino tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono pertanto soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato in virtù del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

(7) Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo e l'effetto degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di promuovere l'occupazione, in conformità della strategia europea per l'occupazione, in particolare per i lavoratori delle categorie svantaggiate, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli aiuti a favore dell'occupazione concessi ad un'impresa su base individuale possono avere notevoli ripercussioni sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante, in quanto favoriscono quell'impresa rispetto alle altre che non hanno beneficiato di tali aiuti. Trattandosi di aiuti concessi ad una sola impresa, è probabile che abbiano solo un effetto limitato sull'occupazione. Per tale ragione, gli aiuti individuali a favore dell'occupazione continuano a dover essere notificati alla Commissione e l'esenzione prevista dal presente regolamento si applica solo agli aiuti accordati sotto forma di regime.

(8) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi nell'ambito di un regime che soddisfi tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuti devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(9) Il presente regolamento non esenta dalla notificazione gli aiuti di Stato ai settori della costruzione navale e dell'industria carboniera, ai quali si applicano disposizioni speciali contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi normalmente anche al settore dei trasporti. Tenuto conto, tuttavia, delle particolari caratteristiche della concorrenza in quel settore, non è opportuno esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro.

(11) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari, compresi, ma non soltanto, i settori sensibili, caratterizzati da eccesso di capacità o in crisi. I regimi di aiuti destinati a settori specifici non devono quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento.

(12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

(13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(14) Alla luce delle differenze esistenti tra imprese di dimensioni diverse, è opportuno fissare dei massimali d'intensità diversi per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese. Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese (PMI) utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, definizione che figura anche nel regolamento (CE) n. 70/2001.

(15) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e l'obiettivo di promuovere l'occupazione. Per ragioni di coerenza, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel regolamento (CE) n. 70/2001, che consentono di calcolare gli aiuti facendo riferimento alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di progetti d'investimento.

(16) I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull'occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere.

(17) In assenza di controlli rigorosi e di severe limitazioni, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere conseguenze dannose tali da annullarne gli effetti immediati sulla creazione di posti di lavoro. Se utilizzati per proteggere le imprese esposte alla concorrenza intracomunitaria, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere l'effetto di ritardare gli aggiustamenti che sono necessari per la competitività dell'industria comunitaria. In assenza di controlli rigorosi, tali aiuti possono concentrarsi nelle regioni più prospere, il che va contro la realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale. Nel mercato unico, gli aiuti concessi per ridurre i costi salariali possono comportare distorsioni della concorrenza intracomunitaria e contribuire ad indebiti spostamenti nell'allocazione delle risorse e degli investimenti mobili, al trasferimento della disoccupazione da un paese ad un altro e alla delocalizzazione delle attività.

(18) Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro dovrebbero essere soggetti alla condizione del mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo determinato. Il periodo fissato nel presente regolamento prevale sulla regola dei cinque anni fissata al punto 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(19) Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa al fine d'incoraggiarla a non licenziare i suoi dipendenti, sono simili agli aiuti al funzionamento. Fatte salve pertanto le normative settoriali, come quelle esistenti nel settore dei trasporti marittimi, tali aiuti devono essere autorizzati solo in circostanze particolari e per un periodo limitato. Occorre che gli aiuti in questione continuino ad essere notificati alla Commissione, senza beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. Le circostanze limitate nelle quali tali aiuti possono essere autorizzati includono in primo luogo il caso in cui, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, detti aiuti possono essere concessi, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, incluse le regioni ultraperiferiche. In terzo luogo, gli aiuti in questione possono essere concessi nell'ambito del salvataggio e della ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari definiti in materia (9).

(20) Un tipo particolare di aiuti è rappresentato dagli aiuti concessi ai datori di lavoro per la conversione di contratti d'impiego temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Tali misure non devono rientrare nel campo d'applicazione dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e devono essere notificate affinché la Commissione possa stabilire se hanno effetti positivi sull'occupazione. In particolare, è opportuno assicurare che tali misure non consentano di concedere aiuti all'occupazione in relazione tanto alla creazione del posto, quanto alla conversione del contratto, cosicché il massimale degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro venga superato.

(21) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro. Le loro dimensioni possono tuttavia costituire un handicap per la creazione di nuova occupazione a causa dei rischi e degli oneri amministrativi legati all'assunzione di nuovi dipendenti. La creazione di posti di lavoro può inoltre contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità, accrescendo in tal modo la coesione economica e sociale. Le imprese situate in tali regioni sono penalizzate dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione. È di conseguenza opportuno che le piccole e medie imprese e le imprese situate nelle regioni assistite possano beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.

(22) Le grandi imprese stabilite in regioni non assistite non incontrano particolari difficoltà e i costi salariali fanno parte delle loro normali spese di funzionamento. Per tale ragione, e al fine di massimizzare l'effetto incentivante degli aiuti alla creazione di posti di lavoro nelle PMI e nelle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, le grandi imprese stabilite in regioni non ammissibili a tali deroghe non devono poter beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.

(23) Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro li considerano meno produttivi, ad esempio perché non possono vantare esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata), o perché soffrono di handicap permanenti. Gli aiuti a favore dell'occupazione destinati ad incoraggiare le imprese ad assumere tali lavoratori sono giustificati sia dall'attenuazione del vantaggio finanziario dell'impresa, stante la minore produttività delle categorie di lavoratori in questione, sia dal fatto che beneficiari della misura sono anche i lavoratori che resterebbero esclusi dal mercato del lavoro in assenza di simili incentivi a favore dei datori di lavoro. È quindi opportuno autorizzare i regimi che prevedono tali aiuti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla localizzazione del beneficiario.

(24) È opportuno definire le categorie di lavoratori considerati svantaggiati, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di notificare aiuti volti a promuovere l'assunzione di altre categorie da essi ritenute svantaggiate, fornendo le dovute motivazioni.

(25) Nel caso dei lavoratori disabili può rendersi necessario un aiuto permanente, che ne consenta non solo l'assunzione, ma anche la permanenza sul mercato del lavoro e, se possibile, la partecipazione al «lavoro protetto». I regimi che prevedono aiuti per simili finalità devono essere esentati dalla notificazione a condizione che si possa dimostrare che l'aiuto non va oltre quanto necessario per compensare la minore produttività dei lavoratori interessati, i costi accessori collegati alla loro assunzione, o i costi legati alla creazione e al mantenimento del «lavoro protetto». Questa condizione è volta ad evitare che le imprese beneficiarie di tali aiuti vendano a prezzi inferiori ai prezzi concorrenziali sui mercati in cui operano anche altre imprese.

(26) Il presente regolamento non deve impedire il cumulo di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili e di altri aiuti relativi ai costi salariali, poiché in casi di questo tipo è legittimo incentivare le imprese ad assumere di preferenza lavoratori di queste categorie.

(27) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo all'occupazione, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro o di assunzioni alle quali il beneficiario procederebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

(28) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti alla creazione di posti di lavoro che siano cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili o ai costi di investimenti ai quali i posti di lavoro in questione siano connessi, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento o dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato agli investimenti, in particolare gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento (CE) n. 70/2001. Le uniche eccezioni a questo principio sono costituite dagli aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili.

(29) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti a favore di una singola impresa o di un singolo stabilimento che superino un determinato importo su un certo periodo di tempo, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(30) Oltre alle misure esentate in virtù del presente regolamento, si possono avere misure di aiuto di natura diversa, anch'esse volte a promuovere l'occupazione o a realizzare obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro. Tali misure devono essere notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3.

(31) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione, né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Tali aiuti sarebbero incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito di detto accordo e non possono pertanto essere esentati dalla notificazione, né essere autorizzati qualora notificati.

(32) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.

(33) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98, occorre prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i regimi di aiuti già esentati in virtù del presente regolamento, dopo la scadenza del suo periodo di validità, continuino ad essere esentati ulteriormente, per un periodo di sei mesi,

ha adottato il presente regolamento:

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(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 12 aprile 2002, n. C 88.

(4) Pubblicati nella G.U.C.E. 12 dicembre 1995, n. C 334.

(5) Pubblicata nella G.U.C.E. 3 gennaio 1997, n. C 1.

(6) Pubblicati nella G.U.C.E. 10 marzo 1998, n. C 74.

(7) Pubblicati nella G.U.C.E. 23 dicembre 2000, n. C 371.

(8) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 luglio 1996, n. C 218.

(9) Pubblicati nella G.U.C.E. 9 ottobre 1999, n. C 288.

 

Articolo 1
Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.

2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

Esso non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale, né agli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, concessi nel settore dei trasporti. Tali aiuti restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; oppure

b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

 

Articolo 2
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «aiuto»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

b) «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

c) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

d) «intensità netta dell'aiuto», l'importo attualizzato dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;

e) «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

g) «lavoratore disabile»:

i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o

ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

h) «lavoro protetto», un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50% dei dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un'occupazione sul mercato del lavoro aperto;

i) «costi salariali», incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:

i) la retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta, e

ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori;

j) un posto di lavoro è «connesso alla realizzazione di un progetto di investimento» se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso;

k) «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa ad una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;

l) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

 

Articolo 3
Condizioni per l'esenzione.

1. Fatto salvo l'articolo 9, i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

Articolo 4
Creazione di posti di lavoro.

1. I regimi di aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

2. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori non ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a) il 15% per le piccole imprese;

b) il 7,5% per le medie imprese.

3. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa in vigore all'epoca della concessione dell'aiuto, approvata dalla Commissione per ogni Stato membro: a tal fine si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (10).

Per le piccole e medie imprese, salvo altrimenti disposto dalla mappa, detto massimale è maggiorato di:

a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30%; oppure

b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75%.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro sono mantenuti all'interno della regione ammissibile agli aiuti.

Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, si applicano i massimali maggiorati o, se del caso, i massimali più elevati previsti da detto regolamento.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:

a) i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

b) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle PMI; e

c) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.

5. In caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro concessi nell'ambito di regimi esentati a norma del presente articolo, è consentito un aiuto supplementare per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato o disabile conformemente agli articoli 5 o 6.

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(10) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 marzo 2002, n. C 70.

 

Articolo 5
Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.

1. I regimi di aiuti a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi, devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50% per i lavoratori svantaggiati o il 60% per i lavoratori disabili.

3. Si applicano le seguenti condizioni:

a) quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; e

b) fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

 

Articolo 6
Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.

1. I regimi di aiuti a favore dell'occupazione di lavoratori disabili e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di simili regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'aiuto, cumulato con qualsiasi aiuto concesso a norma dell'articolo 5, non deve superare il livello necessario a compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore o dei lavoratori e, per ciascuno dei seguenti costi:

a) i costi per l'adattamento dei locali;

b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;

c) i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori, che rappresentino costi aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario dell'aiuto avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap, per il periodo in cui il lavoratore o i lavoratori disabili sono effettivamente occupati.

Qualora il beneficiario dell'aiuto sia un datore di «lavoro protetto», l'aiuto può inoltre coprire, ma non superare, i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall'occupazione dei lavoratori disabili.

3. I regimi esentati in virtù del presente articolo dispongono che gli aiuti siano subordinati alla condizione che il beneficiario conservi la documentazione che consenta di verificare che gli aiuti concessi soddisfano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 8, paragrafo 4.

 

Articolo 7
Necessità dell'aiuto.

1. L'esenzione degli aiuti di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica solo qualora prima della creazione del posto di lavoro:

a) il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro, oppure

b) lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

2. Gli aiuti beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 4 nei casi in cui:

a) i posti di lavoro creati sono connessi alla realizzazione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali, e

b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento,

soltanto se la domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'adozione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono intervenute prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto.

 

Articolo 8
Cumulo.

1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno all'occupazione o all'assunzione sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione ai costi di un investimento al quale siano connessi i posti di lavoro creati e che non sia stato ancora completato all'epoca della creazione di tali posti di lavoro o che sia stato completato nei tre anni precedenti la loro creazione, né

b) con aiuti o misure di sostegno del tipo citato in relazione agli stessi costi salariali o ad altri posti di lavoro connessi allo stesso investimento,

quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al massimale fissato negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro o al massimale fissato nel regolamento (CE) n. 70/2001. Qualora il massimale applicabile sia stato adeguato in un caso specifico, in particolare sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili ad un determinato settore o di uno strumento applicabile ai grandi progetti d'investimento, quali la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, ai fini del presente paragrafo si applica il massimale adeguato.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti concessi nell'ambito di regimi esentati in virtù degli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, compresi gli aiuti nell'ambito di regimi esentati dall'articolo 4 del presente regolamento che rispettino i paragrafi 2 e 3 a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

Il primo comma lascia impregiudicati eventuali massimali d'intensità d'aiuto più bassi, fissati conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (11).

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(11) Pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1996, n. C 45.

 

Articolo 9
Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione.

1. I regimi di aiuti riguardanti settori particolari non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2. L'esenzione dalla notificazione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione, ad una singola impresa o ad un singolo stabilimento, di aiuti che superino un importo lordo di 15 milioni di EUR su un periodo di tre anni. La Commissione esamina tali aiuti, qualora siano concessi nell'ambito di un regime altrimenti esentato dal presente regolamento, esclusivamente sulla base dei criteri del presente regolamento.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti relativi agli aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, a norma della disciplina multisettoriale applicabile.

4. I regimi di aiuti finalizzati a promuovere l'assunzione di categorie di lavoratori che non sono svantaggiati ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera f), restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a meno che non siano esentati in virtù dell'articolo 4. All'atto della notificazione, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, affinché possa valutarle, le ragioni per le quali i lavoratori interessati sono considerati svantaggiati. A tal fine si applica l'articolo 5.

5. Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa affinché vengano mantenuti in servizio lavoratori che sarebbero altrimenti stati licenziati, rimangono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Fatte salve le normative settoriali applicabili, tali aiuti possono essere autorizzati solo quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ovvero, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

6. Gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

7. I regimi di aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito (job sharing), a fornire sostegno ai genitori che lavorano ed altre misure analoghe che promuovono l'occupazione senza tuttavia condurre ad un incremento netto dei posti di lavoro, all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'assunzione o occupazione di lavoratori disabili restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutati dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

8. Le altre misure di aiuto che perseguono obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro, come le misure volte ad incentivare il pensionamento anticipato, rimangono anch'esse soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutate dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

9. Gli aiuti individuali a favore dell'occupazione accordati al di fuori da un regime restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti sono valutati alla luce del presente regolamento e possono essere autorizzati dalla Commissione solo se compatibili con le norme specifiche applicabili al settore in cui opera il beneficiario e solo se si può dimostrare che gli effetti positivi dell'aiuto sull'occupazione superano le ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato rilevante.

 

Articolo 10
Trasparenza e controllo.

1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi deve essere inviata in formato elettronico.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI attribuita a qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

 

Articolo 11
Entrata in vigore, periodo di validità e disposizioni transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006 (12).

2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.

I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2002 (13).

Per la Commissione

Mario Monti

membro della Commissione

------------------------

(12) Data inizialmente sostituita come "31 dicembre 2007" dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1040/2006 la cui pubblicazione è stata in seguito considerata nulla e non avvenuta in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2006, n. L 194.

(13) Data così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349.

 

 

Allegato I

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffecec.eu.int)

Numero dell'aiuto:

(Da inserire a cura della DG COMP)

Stato membro:

Regione:

Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale

Titolo del regime di aiuti:

Specificare la denominazione del regime di aiuti

Base giuridica:

Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda l'aiuto ed un riferimento alla pubblicazione

Spesa annua prevista per il regime:

Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito.

Intensità massima dell'aiuto ai sensi dei seguenti articoli:

- Articolo 4: creazione di posti di lavoro

- Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

- Articolo 6: costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

(Indicare l'intensità massima dell'aiuto, distinguendo tra aiuti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del regolamento).

Data di applicazione:

(Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime).

Durata del regime:

(Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime).

Obiettivo dell'aiuto:

- Articolo 4: creazione di posti di lavoro

- Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

- Articolo 6: occupazione di lavoratori disabili

[Indicare l'obiettivo/gli obiettivi principale/i della misura tra i tre casi indicati. Questo campo permette inoltre di indicare gli altri obiettivi (secondari) eventualmente perseguiti].

Settore/i economico/i interessato/i:

- Tutti i settori CE [1]

- Industria manifatturiera (tutta) [1]

- Servizi (tutti) [1]

- Altro (da precisare)

(Indicare lo specifico settore tra quelli indicati. I regimi di aiuti riguardanti settori specifici non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

(Indicare il numero di telefono e, se possibile, l'indirizzo di posta elettronica)

____________

[1] Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

 

Altre informazioni:

(Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

«Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di [riferimento]»

(Se la durata del regime va oltre la data in cui il presente regolamento giunge a scadenza, aggiungere la frase seguente:

«Il regolamento di esenzione giunge a scadenza il 31 dicembre 2006 e sarà prorogato per un periodo transitorio di sei mesi)»

 

 


Allegato II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo:

stateaidgreffecec.eu.int

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98

1. Titolo e numero del regime di aiuti

2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti.

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.).

3.1. Gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per le nuove decisioni di concedere aiuti. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate.

3.2. I pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi aiuti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto.

3.3. Il numero delle nuove decisioni di concedere aiuti.

3.4. Il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o (se del caso) dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti o occupati a seguito delle nuove decisioni di concedere aiuti. Gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati dovrebbero essere ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 2, lettera f).

3.5. (14)

3.6. La ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS [1] o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite.

3.7. La ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3. 1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare gli importi rispettivi), distinguendo:

- Miniere di carbone

- Industria manifatturiera di cui:

- Siderurgia

- Cantieri navali

- Fibre sintetiche

- Industria automobilistica

- Altre industrie manifatturiere

- Servizi di cui:

- Trasporti

- Servizi finanziari

- Altri servizi

- Altri settori (da precisare).

4. Altre informazioni ed osservazioni.

____________

[1] Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

____________

(14) Così in G.U.C.E.

 


Disc. 30 dicembre 2003
Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale
(sez. 3.3.1. par. 15)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. C 317. La data della disciplina qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E.

 

 

3.3. Disposizioni specifiche

(omissis)

3.3.1. Aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione

14. Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, riparazione o trasformazione di navi per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune se conformi alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo o da qualsiasi atto che la sostituisca (14).

15. Gli aiuti all'innovazione concessi ai cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 20% lordo, purché:

a) siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato corrente di evoluzione in questo settore industriale nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale (15);

b) siano limitati al sostegno delle spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. In via eccezionale, possono essere ammessi, limitatamente all'importo minimo necessario, i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica (16).

 

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(14) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 104.

(15) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 104.

(16) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 104.


Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
(allegati I e II)

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(1) GU C 54 del 4 marzo 2006, pag. 13 e ss..»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(omissis)

 


Inserire PDF


 


Regolamento del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510/2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(art. 18)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

 

 

Articolo 18

Tasse.

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

 


Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/38/CE
che modifica la
direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E: 9 giugno 2006, n. L 157.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 10 giugno 2006.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 2008.

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la direttiva 1999/62/CE , in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

considerando quanto segue:

(1) L'eliminazione delle distorsioni della concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri, il buon funzionamento del mercato interno e il miglioramento della competitività dipendono dall'istituzione di meccanismi equi di imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto. Grazie alla direttiva 1999/62/CE si è già raggiunto un certo grado di armonizzazione.

(2) Una più equa tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale, basata sul principio «chi usa paga» e sulla capacità di applicare il principio «chi inquina paga», ad esempio attraverso una differenziazione dei pedaggi intesa a tenere conto della prestazione ambientale degli autoveicoli, è essenziale per incentivare condizioni di trasporto sostenibili all'interno della Comunità. L'obiettivo di un uso ottimale della rete stradale esistente e di una riduzione sensibile dei relativi effetti negativi dovrebbe essere raggiunto in modo tale da evitare una doppia imposizione fiscale e senza imporre ulteriori costi agli operatori, al fine di garantire una crescita economica solida e il buon funzionamento del mercato interno, comprese le regioni periferiche.

(3) Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre una direttiva per la tariffazione dell'uso delle infrastrutture stradali. Nella sua risoluzione del 12 febbraio 2003 (7) sulle conclusioni del Libro bianco, il Parlamento europeo ha confermato la necessità di una tariffazione delle infrastrutture. In seguito al Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, che ha considerato con particolare attenzione la questione relativa a condizioni di trasporto sostenibili, il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 e il Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003 hanno inoltre accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare una nuova direttiva «Eurobollo».

(4) Al punto 29 delle conclusioni della presidenza nella riunione di Göteborg, il Consiglio europeo ha affermato che una politica sostenibile in materia di trasporti dovrebbe affrontare i volumi di traffico e i livelli di congestione, rumore e inquinamento crescenti e promuovere l'uso di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente nonché la piena internalizzazione dei costi sociali e ambientali.

(5) Per la determinazione dei pedaggi, la direttiva 1999/62/CE tiene conto dei costi di costruzione, di esercizio, di manutenzione e di sviluppo delle infrastrutture. Per garantire la trasparenza dei costi di costruzione che possono essere presi in considerazione, è necessario prevedere una disposizione specifica.

(6) Le operazioni internazionali di trasporto su strada si concentrano sulla rete transeuropea di trasporto su strada. Inoltre, il buon funzionamento del mercato interno è fondamentale per il trasporto commerciale. Il quadro comunitario dovrebbe di conseguenza applicarsi al trasporto commerciale sulla rete stradale transeuropea, come definita nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti . Conformemente al principio della sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare pedaggi e/o diritti di utenza su strade diverse da quelle della rete stradale transeuropea, nel rispetto del trattato. Qualora uno Stato membro scelga di mantenere o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea che attraversa il loro territorio, e non su altri, per ragioni quali il loro isolamento o bassi livelli di congestione o inquinamento oppure ove ciò si riveli necessario per l'introduzione di un nuovo sistema di pedaggi, la scelta dei tratti della rete stradale soggetti a pedaggio o a diritto d'utenza non dovrebbe risultare discriminatoria nei confronti del traffico internazionale, né provocare distorsioni della concorrenza tra operatori. I medesimi obblighi dovrebbero applicarsi anche nei casi in cui uno Stato membro mantenga o introduca pedaggi e/o diritti d'utenza su strade che non rientrano nella rete stradale transeuropea, ad esempio sulle strade parallele, al fine di gestire i flussi di traffico.

(7) Qualora uno Stato membro scelga di applicare pedaggi e/o diritti d'utenza al di là della rete stradale transeuropea, includendo ad esempio strade parallele su cui possa essere deviato il traffico dalla rete stradale transeuropea e/o che sono in concorrenza diretta con alcune parti di tale rete, esso dovrebbe assicurare il coordinamento con le autorità competenti per tali strade.

(8) Per motivi di efficacia sul piano dei costi nell'attuazione del sistema di pedaggio, l'intera infrastruttura alla quale si riferisce un pedaggio non deve necessariamente essere soggetta a restrizioni di accesso per il controllo dei pedaggi applicati. Gli Stati membri possono scegliere di attuare la presente direttiva ricorrendo a pedaggi solo su un tratto particolare dell'infrastruttura alla quale si riferisce il pedaggio. Ciò non dovrebbe costituire una discriminazione nei confronti del traffico non locale.

(9) I pedaggi dovrebbero fondarsi sul principio del recupero dei costi di infrastruttura. Nei casi in cui le infrastrutture abbiano beneficiato di un cofinanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, il contributo finanziario della Comunità non dovrebbe essere recuperato mediante i pedaggi, a meno che gli strumenti comunitari pertinenti non contengano disposizioni specifiche in base alle quali, nel determinare l'importo del cofinanziamento comunitario, si tiene conto delle future entrate derivanti dai pedaggi.

(10) La possibilità per l'utente di prendere decisioni che incidono sull'importo del pedaggio scegliendo gli autoveicoli meno inquinanti e i periodi o gli itinerari meno congestionati costituisce un elemento importante del sistema di tariffazione. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri possano differenziare i pedaggi, secondo la categoria di emissioni dell'autoveicolo (classificazione EURO) e il grado dei danni provocati alle strade, il luogo, l'orario e il livello di congestione. Tale differenziazione dovrebbe essere proporzionale all'obiettivo perseguito.

(11) Gli aspetti della fissazione delle tariffe commerciali per l'uso delle infrastrutture stradali non contemplati dalla presente direttiva dovrebbero rispettare le norme del trattato.

(12) La presente direttiva lascia impregiudicata, per gli Stati membri che istituiscono un sistema di pedaggio e/o diritti di utenza per le infrastrutture, la libertà di prevedere, fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato, una compensazione adeguata per tali oneri. Tale compensazione non dovrebbe comportare distorsioni di concorrenza nel mercato interno e dovrebbe essere soggetta alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, segnatamente alle aliquote minime applicabili per la tassa sugli autoveicoli fissate nell'allegato I della direttiva 1999/62/CE e alle disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità .

(13) Laddove gli Stati membri riscuotano pedaggi o diritti d'utenza per l'uso di strade facenti parte della rete stradale transeuropea, alle strade soggette al pagamento di diritti dovrebbe essere attribuita adeguata priorità nei piani di manutenzione degli Stati membri. I proventi dei pedaggi o dei diritti d'utenza dovrebbero essere utilizzati per la manutenzione delle infrastrutture interessate e per il settore dei trasporti nel suo insieme, ai fini dello sviluppo equilibrato e sostenibile delle reti di trasporto.

(14) Speciale attenzione dovrebbe essere riservata al caso delle regioni montuose, come le Alpi o i Pirenei. Infatti, il varo di nuovi progetti importanti di infrastrutture è spesso fallito per la mancanza delle considerevoli risorse finanziarie necessarie. In tali regioni, agli utenti potrebbe quindi essere chiesto di sostenere un onere supplementare per finanziare progetti essenziali aventi un valore europeo assai elevato, compresi i progetti che comportano un'altra modalità di trasporto lungo il medesimo corridoio. Tale importo dovrebbe essere legato alle necessità finanziarie del progetto e al livello di base dei pedaggi per evitare oneri artificialmente elevati lungo un corridoio. Ciò potrebbe portare, infatti, ad una deviazione del traffico verso altri corridoi, provocando problemi locali di congestione e un uso inefficace delle reti.

(15) La tariffazione non dovrebbe essere discriminatoria e la sua riscossione non dovrebbe implicare formalità eccessive o creare ostacoli alle frontiere interne. A tal fine, dovrebbero essere presi i provvedimenti adeguati per agevolare il pagamento da parte di utenti occasionali, soprattutto qualora i pedaggi e/o i diritti d'utenza siano riscossi esclusivamente mediante un sistema che richiede l'impiego di un dispositivo di pagamento elettronico installato a bordo dell'autoveicolo.

(16) Al fine di evitare deviazioni del traffico in ragione dei diversi regimi vigenti negli Stati membri e nei paesi terzi, la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che, in sede di negoziato di accordi internazionali, i paesi terzi non adottino misure (come i sistemi di scambio dei diritti di transito) che potrebbero avere effetti discriminatori sul traffico in transito.

(17) Per garantire un'applicazione coerente e armonizzata del sistema di tariffazione delle infrastrutture, i nuovi sistemi di pedaggio dovrebbero calcolare i costi sulla base della serie di principi fondamentali di cui all'allegato II, o collocarsi su livelli non superiori a quelli che risulterebbero dall'applicazione di siffatti principi. Tali requisiti non dovrebbero applicarsi a sistemi esistenti a meno che questi non siano modificati in maniera sostanziale in futuro; per modifiche sostanziali si intenderebbero modifiche significative ai termini e alle condizioni originari del sistema di pedaggio mediante una modifica di un contratto con l'operatore del sistema di pedaggio, con l'esclusione delle modifiche previste nel sistema originario. Nel caso di contratti in concessione la modifica sostanziale potrebbe essere attuata secondo una procedura di appalto pubblico. Per garantire la trasparenza senza creare ostacoli al funzionamento dell'economia di mercato nonché ai partenariati pubblici-privati, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, per consentirle di formulare un parere, i valori unitari e gli altri parametri che prevedono di applicare per il calcolo dei vari elementi del costo dei pedaggi oppure, nel caso di contratti in concessione, il contratto pertinente e lo scenario di base. I pareri adottati dalla Commissione prima dell'introduzione di nuovi sistemi di pedaggio negli Stati membri lasciano del tutto impregiudicato l'obbligo della Commissione, sancito dal trattato, di garantire l'applicazione del diritto comunitario.

(18) Al fine di consentire la futura adozione di una decisione informata e obiettiva in merito all'eventuale applicazione del principio «chi inquina paga» per tutti i modi di trasporto, mediante l'internalizzazione dei costi esterni, andrebbero elaborati principi di calcolo uniformi, basati su dati scientificamente riconosciuti. Una futura decisione su tale questione dovrebbe tenere pienamente conto degli oneri fiscali già sopportati dalle imprese di trasporto stradale, comprese le tasse sugli autoveicoli e le accise sul carburante.

(19) La Commissione dovrebbe iniziare a lavorare allo sviluppo di un modello generalmente applicabile, trasparente e comprensibile per la valutazione dei costi esterni di tutti i modi di trasporto, destinato a servire da base per il futuro calcolo degli oneri corrisposti per l'uso delle infrastrutture. Nello svolgere tale lavoro la Commissione dovrebbe esaminare tutte le possibili opzioni relative alle componenti dei costi esterni che sarebbe opportuno tenere presenti, considerati gli elementi elencati nel suo Libro bianco del 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010», e valutando attentamente l'impatto dell'internalizzazione delle diverse opzioni relative ai costi. Il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno con attenzione tale proposta della Commissione in vista di un'ulteriore revisione della direttiva 1999/62/CE.

(20) Sono necessari ulteriori progressi tecnici per mettere a punto il sistema di tariffazione per l'uso dell'infrastruttura stradale. Dovrebbe essere istituita una procedura che consenta alla Commissione di adattare le disposizioni della direttiva 1999/62/CE ai progressi tecnici e di consultare gli Stati membri in proposito.

(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(22) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione delle condizioni applicabili ai pedaggi e diritti d'utenza connessi all'utilizzo delle infrastrutture stradali, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua dimensione europea e tenuto conto della tutela del mercato interno dei trasporti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/62/CE,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

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(4) GU C 241 del 28.9.2004, pag. 58.

(5) GU C 109 del 30.4.2004, pag. 14.

(6) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 371), posizione comune del Consiglio del 6 settembre 2005 (GU C 275 E dell'8.11.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005. Decisione del Consiglio del 27 marzo 2006.

(7) GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 250.

 

Articolo 1

La direttiva 1999/62/CE è modificata come segue.

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "rete stradale transeuropea", la rete stradale definita all'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti , e illustrata con le opportune cartine. Le cartine si riferiscono alle sezioni corrispondenti menzionate nel dispositivo e/o nell'allegato II di detta decisione;

b) sono inserite le seguenti lettere:

«a bis) "costi di costruzione", i costi legati alla costruzione, compresi, se del caso, i costi di finanziamento, di:

-       infrastrutture nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove (comprese consistenti riparazioni strutturali), o

-       infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture (comprese consistenti riparazioni strutturali) ultimati non più di 30 anni prima del 10 giugno 2008 laddove siano già istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, o ultimati non più di 30 anni prima dell'istituzione di un nuovo sistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono essere presi in considerazione come costi di costruzione anche i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimati anteriormente a tali termini, laddove:

i) uno Stato membro abbia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un sistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalente che entrano in vigore anteriormente al 10 giugno 2008; o

ii) uno Stato membro possa dimostrare che i motivi della costruzione delle infrastrutture in questione sono da ricondurre al fatto che queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni.

In ogni caso la percentuale dei costi di costruzione da prendere in considerazione non deve eccedere l'attuale durata di vita predeterminata dei componenti delle infrastrutture restante al 10 giugno 2008 o, se successiva, alla data di introduzione del nuovo sistema di pedaggio.

I costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture possono includere tutte le spese specifiche per le infrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore o a migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte del gestore dell'infrastruttura corrispondenti ad elementi ambientali obiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del terreno;

a ter) "costi di finanziamento", gli interessi sui prestiti e/o la remunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti;

a quater) "consistenti riparazioni strutturali", le riparazioni strutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non recano più alcun beneficio agli utenti della strada, ad esempio laddove i lavori di riparazione sono stati sostituiti da un ulteriore rifacimento del manto stradale o da altri lavori di costruzione;»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "pedaggio", il pagamento di una somma determinata per un autoveicolo che effettua un tragitto ben definito su una delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafo 1, basata sulla distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo;»;

d) è inserita la seguente lettera:

«b bis) "pedaggio medio ponderato", gli importi totali percepiti attraverso i pedaggi in un determinato periodo divisi per i chilometri per autoveicolo in una determinata rete oggetto del pedaggio durante tale periodo, dove gli importi percepiti e i chilometri per autoveicolo sono calcolati per gli autoveicoli ai quali si applicano i pedaggi;»;

e) le lettere c), d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«c) "diritti di utenza", il pagamento di una somma determinata che dà il diritto all'utilizzo da parte di un autoveicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

d) "autoveicolo", un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito o usato esclusivamente per il trasporto su strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate;

e) "autoveicolo della categoria EURO 0, EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V, EEV", un autoveicolo conforme ai limiti di emissione indicati nell'allegato 0;

f) "tipo di autoveicolo", categoria nella quale un autoveicolo è classificato sulla base del numero di assi, delle sue dimensioni o del suo peso o altri criteri di classificazione dell'autoveicolo in base al danno arrecato alla strada (ad esempio il sistema di classificazione di cui all'allegato IV), a condizione che il sistema di classificazione seguito sia basato su caratteristiche dell'autoveicolo ricavabili dai documenti dell'autoveicolo utilizzati in tutti gli Stati membri o dall'aspetto dello stesso;»;

f) sono aggiunte le seguenti lettere:

«g) "contratto di concessione", la concessione di lavori pubblici o la concessione di servizi ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ;

h) "pedaggio in concessione", il pedaggio applicato da un concessionario ai sensi di un contratto di concessione.

2) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su parte di essa solo alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri, nel rispetto del trattato, di applicare pedaggi e/o diritti di utenza a strade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, anche a strade parallele sulle quali possa essere deviato il traffico dalla rete stradale transeuropea e/o che sono in concorrenza diretta con alcune parti di tale rete o ad altri tipi di veicoli a motore che non rientrano nella definizione di "autoveicolo" sulla rete stradale transeuropea, a condizione che l'imposizione di pedaggi e/o diritti di utenza su tali strade non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non provochi distorsioni della concorrenza tra operatori.

1 bis. Qualora uno Stato membro decida di mantenere o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea, e non su altri, le esenzioni che ne derivano per le altre parti (per ragioni quali il loro isolamento o i bassi livelli di congestione o di inquinamento, oppure qualora siano essenziali per l'introduzione di nuovi sistemi di pedaggio) non comportano alcuna discriminazione nei confronti del traffico internazionale.

2. a) Uno Stato membro può scegliere di mantenere o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza applicabili solo agli autoveicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato di almeno 12 tonnellate. Qualora uno Stato membro scelga di applicare pedaggi e/o diritti d'utenza agli autoveicoli al di sotto di tale limite di peso, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

b) I pedaggi e/o i diritti di utenza si applicano a tutti gli autoveicoli a partire dal 2012.

c) Uno Stato membro può decidere di prevedere una deroga rispetto alla norma di cui alla lettera b), qualora ritenga che l'estensione del pedaggio agli autoveicoli di peso inferiore a 12 tonnellate provocherebbe:

-       significative conseguenze negative sulla libera circolazione del traffico, sull'ambiente, sui livelli acustici, sulla congestione o sulla salute, o

-       costi amministrativi superiori del 30% alle entrate addizionali generate.

3. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere imposti cumulativamente per una determinata categoria di autoveicoli pedaggi e diritti d'utenza. Tuttavia, gli Stati membri possono applicare anche pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su reti in cui sono riscossi diritti d'utenza.

4. I pedaggi e i diritti d'utenza sono applicati senza alcuna discriminazione diretta o indiretta, fondata sulla cittadinanza del trasportatore, sul paese o luogo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, oppure sull'origine o la destinazione dell'operazione di trasporto.»;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«4 bis. Gli Stati membri possono prevedere aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per gli autoveicoli esentati dall'obbligo di installare e utilizzare l'apparecchio di controllo a norma del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada , nei casi e alle condizioni contemplati all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della presente direttiva.

4 ter. Poiché le strutture tariffarie che offrono agli utenti abituali sconti o riduzioni sul pedaggio possono consentire ai gestori dell'infrastruttura di compiere effettive economie sui costi amministrativi, gli Stati membri possono permettere l'applicazione di siffatti sconti o riduzioni a condizione che: — soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 10, lettera a),

-       siano conformi al trattato, in particolare agli articoli 12, 49, 86 e 87,

-       non causino distorsioni di concorrenza nel mercato interno,

-       risultino in una struttura tariffaria lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parità e non comportino costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati.

Tali sconti o riduzioni non superano comunque il 13% del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o riduzione non è applicabile.

4 quater. Tutti i piani di sconto o riduzione sono comunicati alla Commissione che ne verifica la conformità con le condizioni di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter e li approva secondo la procedura di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 2.

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I dispositivi per la riscossione dei pedaggi e/o dei diritti d'utenza non devono rappresentare per gli utenti non abituali della rete stradale un aggravio ingiustificato di natura finanziaria o diversa. In particolare, allorché riscuotono pedaggi e/o diritti d'utenza esclusivamente mediante un sistema che comporta l'uso di un'unità posta a bordo degli autoveicoli, gli Stati membri mettono a disposizione le unità da installare a bordo, necessarie nel quadro di ragionevoli accordi amministrativi ed economici.»;

d) il secondo e il terzo comma del paragrafo 7 sono abrogati;

e) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi d'infrastruttura. In particolare i pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi. I pedaggi medi ponderati possono comprendere anche la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato.

10. a) Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di cui al paragrafo 9, gli Stati membri hanno la facoltà di differenziare le aliquote dei pedaggi riscossi, al fine, fra l'altro, di lottare contro i danni ambientali e la congestione, ridurre al minimo i danni alle infrastrutture, ottimizzare l'uso dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, a condizione che la differenziazione:

-       sia proporzionale all'obiettivo perseguito,

-       sia trasparente e non discriminatoria, segnatamente riguardo alla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, oppure l'origine o la destinazione del trasporto,

-       non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da pedaggio (tali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi al paragrafo 9), essendo gli aumenti degli introiti non intenzionali controbilanciati mediante modifiche della struttura della differenziazione che devono essere attuate entro due anni dalla fine dell'anno finanziario in cui gli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati,

-       rispetti le soglie di massima flessibilità fissate alla lettera b).

b) Subordinatamente alle condizioni di cui alla lettera a), le aliquote dei pedaggi possono essere differenziate in funzione:

-       della categoria di emissione EURO di cui all'allegato 0, inclusi i livelli di PM e di NOx, purché nessun pedaggio sia superiore del 100% al pedaggio richiesto per autoveicoli equivalenti che ottemperano alle norme di emissione più rigorose, e/o

-       dell'ora del giorno o della stagione, purché:

i) nessun pedaggio sia superiore del 100% rispetto al pedaggio imposto durante l'ora, il giorno o la stagione meno costosi; o

ii) qualora il periodo meno costoso sia a tariffa zero, la penalità per l'ora, il giorno o la stagione più cari non sia superiore del 50% del livello di pedaggio che sarebbe altrimenti applicabile all'autoveicolo in questione.

Gli Stati membri sono tenuti a differenziare le aliquote dei pedaggi conformemente al primo trattino entro il 2010 o, nel caso di contratti di concessione, quando la concessione è rinnovata.

Uno Stato membro può tuttavia derogare a tale obbligo qualora:

i) ciò pregiudichi seriamente la coerenza dei sistemi di pedaggio sul suo territorio;

ii) l'introduzione di tale differenziazione non sia applicabile da un punto di vista tecnico al sistema di pedaggio in questione;

iii) tale misura comporti la deviazione del traffico degli autoveicoli più inquinanti dalla rete stradale transeuropea, con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica.

Tali deroghe devono essere notificate alla Commissione.

c) Subordinatamente alle condizioni di cui alla lettera a), in casi eccezionali riguardanti progetti specifici di notevole interesse europeo, le aliquote dei pedaggi possono essere assoggettate ad altre forme di differenziazione, al fine di garantire la redditività commerciale di detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza diretta con altri modi di trasporto per autoveicoli. La struttura tariffaria risultante è lineare, proporzionata, resa pubblica, disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parità e non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati. Prima dell'applicazione della struttura tariffaria in questione la Commissione verifica il rispetto delle condizioni previste dalla presente lettera.»;

f) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«11. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 1 e 1 bis, in casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, è possibile applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali:

a) che soffrono di un'acuta congestione che ostacola la libera circolazione degli autoveicoli; o

b) il cui utilizzo da parte degli autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che:

-       gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti in progetti prioritari di interesse europeo identificati nell'allegato III della decisione n. 884/2004/CE, che contribuiscano direttamente a ridurre la congestione o il danno ambientale di cui trattasi e che siano situati nel medesimo corridoio della sezione stradale in cui è applicata la maggiorazione,

-       la maggiorazione che può essere applicata ai pedaggi differenziati in conformità del paragrafo 10 non superi il 15% dei pedaggi medi ponderati, calcolati in conformità del paragrafo 9 tranne quando gli introiti generati sono investiti in sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitario riguardanti infrastrutture in regioni montane, nel qual caso la maggiorazione non può essere superiore al 25%,

-       l'applicazione della maggiorazione non si traduca in un trattamento del traffico commerciale non equo rispetto a quello riservato ad altri utenti della strada,

-       siano presentati alla Commissione, prima dell'applicazione della maggiorazione, piani finanziari per l'infrastruttura interessata dalla maggiorazione ed un'analisi dei costi e dei benefici per il nuovo progetto di infrastruttura,

-       il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito e circoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumento degli introiti stimati, ai piani finanziari ed all'analisi dei costi e dei benefici presentati.

L'applicazione di questa disposizione a nuovi progetti transfrontalieri è soggetta all'accordo degli Stati membri interessati.

La Commissione, quando riceve i piani finanziari di uno Stato membro che intende applicare una maggiorazione, mette tali informazioni a disposizione dei membri del comitato di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 1. Se ritiene che la maggiorazione prevista non soddisfi le condizioni fissate dal presente paragrafo o se ritiene che la maggiorazione prevista comporti effetti negativi rilevanti per lo sviluppo economico di regioni periferiche, la Commissione può respingere i piani di tariffazione presentati dallo Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 2, o richiederne la modifica.

12. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia in grado di fornire documenti dell'autoveicolo necessari per verificare le informazioni di cui al paragrafo 10, lettera b), primo trattino, e il tipo di autoveicolo, il pedaggio imposto dagli Stati membri può raggiungere il livello più alto applicabile.»

3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

1. Nel determinare i livelli di pedaggio medi ponderati applicabili alla rete di infrastrutture in questione o a una parte chiaramente definita di detta rete, gli Stati membri tengono conto dei vari costi di cui all'articolo 7, paragrafo 9. I costi considerati riguardano la rete o parte della rete su cui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti al pedaggio. Gli Stati membri possono scegliere di non recuperare tali costi attraverso la riscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale.

2. I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo 7 e al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri calcolano i costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da quelli che comportano pedaggi in concessione da essi istituiti dopo il 10 giugno 2008, utilizzando un metodo fondato sui principi fondamentali di calcolo di cui all'allegato III.

Per i nuovi pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello più alto di pedaggio è equivalente o inferiore al livello risultante dall'applicazione di un metodo basato sui principi fondamentali di calcolo di cui all'allegato III. La valutazione di tale equivalenza deve essere effettuata in base ad un periodo di riferimento ragionevolmente lungo, adatto alla natura di un contratto di concessione.

Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente paragrafo i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali sono state ricevute offerte o risposte ad inviti a negoziare in base alla procedura negoziata secondo una procedura di appalto pubblico prima del 10 giugno 2008; ciò è valido per tutto il periodo di applicazione di detti sistemi e a condizione che non subiscano modifiche sostanziali.

4. Almeno quattro mesi prima dall'attuazione di un nuovo sistema di pedaggio gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportano pedaggi in concessione:

-       i valori unitari e gli altri parametri necessari per il calcolo dei vari elementi di costo, e

-       chiare informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro sistema di pedaggio e sull'estensione geografica della rete, o parte di essa, usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale dei costi che essi si prefiggono di recuperare;

b) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che comportano pedaggi in concessione:

-       i contratti di concessione o modifiche rilevanti degli stessi,

-       lo scenario di base su cui il concedente ha sviluppato il bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato VII B della direttiva 2004/18/CE; tale scenario di base contempla i costi stimati, quali definiti all'articolo 7, paragrafo 9, previsti nell'ambito della concessione, il traffico pronosticato diviso per tipo di autoveicoli, i livelli di pedaggio previsti e l'estensione geografica della rete cui si applica il contratto di concessione.

5. Gli Stati membri inoltre informano la Commissione almeno 4 mesi prima della loro attuazione in merito a nuove disposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade parallele su cui il traffico può essere deviato dalla rete stradale transeuropea e/o che sono in diretta concorrenza con alcune parti della rete su cui viene imposto il pedaggio. Tali informazioni riguardano almeno la precisazione dell'estensione geografica della rete coperta dal pedaggio, degli autoveicoli interessati dal pedaggio e dei livelli di pedaggio previsti, unitamente a una spiegazione di come è stato determinato il livello del pedaggio.

6. Per i casi soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 3, la Commissione formula, entro quattro mesi dalla ricezione delle informazioni previste al paragrafo 4, un parere in cui precisa se appare che tali obblighi siano stati adempiuti.

Per i pedaggi di cui al paragrafo 5, la Commissione può anche esprimere un parere, in particolare per quanto riguarda la proporzionalità e la trasparenza delle disposizioni proposte e il loro probabile impatto sulla concorrenza nel contesto del mercato interno e della libera circolazione delle merci.

I pareri della Commissione sono messi a disposizione del Comitato di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 1.

7. Se uno Stato membro intende applicare le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, ai sistemi di pedaggio già vigenti al 10 giugno 2008, esso deve fornire informazioni che dimostrino che il pedaggio ponderato medio applicato all'infrastruttura in questione è conforme all'articolo 2, lettera a bis), e all'articolo 7, paragrafi 9 e 10.»

4) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 ter

La presente direttiva lascia impregiudicata, per gli Stati membri che istituiscono un sistema di pedaggio e/o diritti di utenza per le infrastrutture, la libertà di prevedere, fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato, una compensazione adeguata per tali oneri.»

5) All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il pagamento dei diritti d'utenza comuni dà accesso alla rete definita dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1;».

6) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Ciascuno Stato membro controlla il funzionamento del sistema di pedaggi e/o di diritti di utenza in modo da garantirne la trasparenza e la non discriminazione.»

7) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare in maniera non discriminatoria:

a) tasse o diritti specifici:

-       riscossi all'atto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, oppure

-       gravanti sugli autoveicoli o sui carichi di peso o di dimensioni fuori della norma;

b) pedaggi di parcheggio e diritti specifici relativi alla circolazione urbana.

1 bis. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare in maniera non discriminatoria:

a) diritti regolatori specificamente destinati a combattere le situazioni di congestione del traffico relative a determinati luoghi e momenti;

b) diritti regolatori destinati a combattere gli impatti ambientali, inclusa la cattiva qualità dell'aria,

su qualsiasi strada, in particolare nelle aree urbane, incluse le strade della rete stradale transeuropea che attraversano un'area urbana.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri decidono in merito alla destinazione delle entrate derivanti dai proventi dell'infrastruttura stradale. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, le entrate derivanti dai proventi dovrebbero essere utilizzate a favore del settore dei trasporti e dell'ottimizzazione di tutto il sistema dei trasporti.»

8) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Gli Stati membri pongono in essere gli adeguati controlli e determinano il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva; adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9 ter

La Commissione favorisce il dialogo e lo scambio di knowhow tecnico tra gli Stati membri con riguardo all'attuazione della presente direttiva, in particolare dell'allegato III. La Commissione aggiorna e chiarisce gli allegati 0, III e IV in base al progresso tecnico e gli allegati I e II in base all'inflazione, secondo la procedura di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 3.

Articolo 9 quater

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il suo regolamento interno.»

9) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva, entro il 10 giugno 2011, tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell'evoluzione della densità della circolazione, compreso l'uso di autoveicoli di più di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche della Comunità, i livelli di investimento nel settore e il contributo al raggiungimento degli obiettivi di una politica dei trasporti sostenibile.

Gli Stati membri trasmettono le informazioni necessarie per la relazione alla Commissione entro il 10 dicembre 2010.

Entro il 10 giugno 2008, la Commissione, dopo avere esaminato tutte le opzioni, compresi i costi legati all'ambiente, al rumore, alla congestione e alla salute, presenta un modello generalmente applicabile, trasparente e comprensibile per la valutazione di tutti i costi esterni che serva da base per i calcoli futuri della tassazione sulle infrastrutture. Tale modello è accompagnato da un'analisi dell'impatto sull'internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto e da una strategia di applicazione graduale di tale modello a tutti i modi di trasporto.

La relazione e il modello sono accompagnati, se del caso, da proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per un'ulteriore revisione della presente direttiva.»

10) La tabella riportata nell'allegato II contenente gli importi annuali è sostituita dalla seguente:

 

«Fino a tre assi

Quattro o più assi

EURO 0

1.332

2.233

EURO I

1.158

1.933

EURO II

1.008

1.681

EURO III

876

1.461

EURO IV e meno inquinanti

797

1.329»

 

 

 

11) L'ultima frase dell'allegato II è sostituita dalla seguente:

«L'importo giornaliero a carico dell'utente è uguale per tutte le categorie di autoveicoli e ammonta a 11 EUR.»

12) È inserito l'allegato 0, il cui testo figura nell'allegato I della presente direttiva.

13) È aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato II della presente direttiva.

14) È aggiunto l'allegato IV, il cui testo figura nell'allegato III della presente direttiva.

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 giugno 2008. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva unitamente ad una tabella che illustri la corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e quelle adottate a livello nazionale.

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER

 

(si omettono allegati)


Decisione del Consiglio del 1° giugno 2006, n. 2006/440/CE
che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2006, n. L 175.

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1),

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (2),

vista l’iniziativa della Repubblica francese, considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune nonché l’allegato 14 a del manuale comune (3), ha stabilito che i diritti da riscuotere nell’ambito di una domanda di visto corrispondono alle spese amministrative sostenute. È opportuno modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune e il manuale comune.

(2) La decisione 2003/454/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e dell’allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti (4), ha fissato a 35 EUR l’importo da riscuotere corrispondente alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto.

(3) Il considerando 2 della decisione 2003/454/CE ha stabilito la revisione ad intervalli regolari dell’importo da riscuotere.

(4) L’importo di 35 EUR non copre più le spese attuali per il trattamento della domanda di visto. Occorrerebbe inoltre tener conto delle conseguenze dell’introduzione del Sistema d’informazione visti (VIS) europeo e della biometria necessaria per introdurre il VIS nel processo d’esame delle domande di visto.

(5) Occorrerebbe pertanto adeguare l’attuale importo di 35 EUR in modo da coprire le spese supplementari per il trattamento della domanda di visto corrispondenti all’introduzione della biometria e del VIS.

(6) Il regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione di Schengen (5), prevede che il lasciapassare per il traffico frontaliero locale possa essere rilasciato gratuitamente.

(7) La raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (6), favorisce il rilascio dei visti senza spese amministrative per i ricercatori.

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(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

(3) GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5.

(4) GU L 152 del 20.6.2003, pag. 82.

(5) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(6) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.

 

(8) L’abolizione o la riduzione dei diritti da riscuotere per cittadini di taluni paesi terzi in aggiunta alle esenzioni di cui all’articolo 2 della presente decisione potrebbero formare oggetto di accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi interessati conformemente all’approccio generale della Comunità in materia di accordi per l’agevolazione del rilascio dei visti.

(9) Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al massimo le possibilità offerte dall’acquis di Schengen al fine di sviluppare i contatti personali con le popolazioni dei paesi vicini conformemente agli obiettivi generali della politica dell’UE.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(11) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (1), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (2).

(12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio del 25 ottobre 2004 relative alla firma a nome dell’Unione europea e a nome della Comunità europea e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(13) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(14) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(15) La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Articolo 1

La tabella dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e la tabella dell’allegato 14 a del manuale comune sono sostituite dalla tabella seguente: «Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto Tipo di visto Diritti da riscuotere (in EUR) Transito aeroportuale (tipo A) 60 Transito (tipo B) 60 Breve durata (1-90 giorni) (tipo C) 60 Validità territoriale limitata (tipi B e C) 60 Rilasciato in frontiera (tipi B e C) 60 Questo visto può essere rilasciato gratuitamente Visto collettivo (tipi A, B e C) 60 + 1 per persona Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) Importo fissato dagli Stati membri che possono decidere di rilasciare tale visto gratuitamente Visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipi D e C) Importo fissato dagli Stati membri che possono decidere di rilasciare tale visto gratuitamente» IT L 175/78 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2006

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(1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(3) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

 

Articolo 2

Nell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e nell’allegato 14 a del manuale comune, il punto II del capitolo «Principi» è sostituito dal seguente: «II.1. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d’interesse pubblico o per motivi umanitari.

II.2. I diritti da riscuotere non vengono riscossi per i richiedenti il visto appartenenti ad una delle categorie seguenti: — minori di età inferiore a 6 anni, — alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica, e — ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica quali definiti nella raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (*).

II.3. L’abolizione o la riduzione dei diritti per cittadini di un paese terzo può essere anche il risultato di un accordo per l’agevolazione del rilascio dei visti concluso tra la Comunità europea e detto paese terzo conformemente all’approccio generale della Comunità per quanto riguarda gli accordi per l’agevolazione del rilascio dei visti.

II.4. La presente decisione lascia impregiudicati fino al 1o gennaio 2008 i diritti da riscuotere dei cittadini dei paesi terzi nei cui confronti il Consiglio avrà, entro il 1o gennaio 2007, conferito alla Commissione il mandato di negoziare un accordo per l’agevolazione dei rilascio dei visti.

------------------------

(*) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.»

 

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1o gennaio 2007 ma non prima del 1o ottobre 2006, purché notifichino al segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.

 


Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 1o giugno 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. PROKOP IT 29.6.2006

 

 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio e la Commissione prendono atto che l’agevolazione del rilascio dei visti, ovvero la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti per i cittadini dei paesi terzi sottoposti all’obbligo del visto, può fornire ulteriori opportunità per promuovere i contatti tra l’UE e i paesi vicini, anche mediante l’abolizione o la riduzione dei diritti per talune categorie di cittadini di paesi terzi.

Il Consiglio e la Commissione prendono altresì atto che l’approccio comune alle agevolazioni per il rilascio del visto offre la possibilità di avviare, in base ad una valutazione caso per caso, negoziati per l’agevolazione del rilascio dei visti con i paesi terzi, tenendo conto nel contempo delle relazioni generali dell’Unione europea con i paesi candidati, i paesi con una prospettiva europea, i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e con i partner strategici.

Il Consiglio e la Commissione confermano il loro appoggio all’elaborazione di accordi per l’agevolazione del rilascio dei visti con paesi terzi in conformità della procedura e delle considerazioni esposte nell’approccio comune alle agevolazioni per il rilascio del visto, sottolineando la necessità di negoziare accordi paralleli di riammissione per far sì che detti accordi possano entrare in vigore simultaneamente.

Il Consiglio e la Commissione rammentano che nel contesto della promozione dei contatti personali con le popolazioni dei paesi vicini conformemente agli obiettivi generali della politica dell’UE gli Stati membri dovrebbero utilizzare le possibilità offerte dall’acquis di Schengen segnatamente ove tali contatti personali possono contribuire al rafforzamento della società civile e alla democratizzazione in detti paesi. Il Consiglio e la Commissione chiedono inoltre che si tenga sotto esame l’impatto delle nuove misure a tal fine.

 

 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

In base alla procedura e alle considerazioni esposte nell’approccio comune alle agevolazioni per il rilascio dei visti basato su una valutazione caso per caso dei paesi interessati, e considerato il principio II.3 della presente decisione, il Consiglio invita la Commissione a presentare raccomandazioni relative ai mandati di apertura dei negoziati per l’agevolazione del rilascio dei visti e gli accordi di riammissione cominciando con i paesi con una prospettiva europea di cui alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2003 e giugno 2005.


Direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, n. 2006/69/CE
che modifica la
direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 12 agosto 2006, n. L 221.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 13 agosto 2006.

(3) Termine di recepimento: vedi l'articolo 3.

 

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di contrastare la frode e l'evasione fiscale e di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, sono state concesse a singoli Stati membri, a condizioni diverse, talune deroghe relative a problemi analoghi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. È opportuno consentire a tutti gli Stati membri di risolvere tali problemi incorporando misure corrispondenti in detta direttiva. Le misure incorporate dovrebbero essere proporzionate e limitate ad affrontare il problema di cui trattasi. Dato che gli Stati membri hanno esigenze diverse, l’incorporazione dovrebbe limitarsi ad estendere a tutti gli Stati membri la facoltà di adottare, ove e quando necessario, le norme in questione.

(2) Gli Stati membri dovrebbero poter intervenire per far sì che le misure previste dalla direttiva 77/388/CEE relativamente al soggetto passivo e al trasferimento di un’azienda senza cessazione di attività non siano utilizzate a fini di frode ed evasione fiscale.

(3) Gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisizioni, per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all’utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali.

(4) Gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un’operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l’oro perde la sua qualità di oro da investimento.

(5) Si dovrebbe evidenziare che taluni servizi di natura analoga a quella dei beni d’investimento possono essere inclusi nel regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d’investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo.

(6) In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle operazioni quale soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi di versamento e contabili relativi all’imposta sul valore aggiunto. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare la frode e l'evasione fiscali in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.

(7) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 77/388/CEE.

(8) Gli Stati membri non dovrebbero pertanto più potersi avvalere delle deroghe individuali concesse loro in virtù di talune decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Le decisioni in questione dovrebbero quindi essere espressamente abrogate. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le misure applicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE e le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva non abrogate dalla presente direttiva.

(9) L'applicazione di talune misure previste dalla presente direttiva dovrebbe essere facoltativa e dette misure dovrebbero lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità. Per motivi di trasparenza sarebbe opportuno che gli Stati membri si informassero reciprocamente, attraverso il comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE, in merito all'applicazione a livello nazionale delle misure previste dalla presente direttiva. Tali informazioni non dovrebbero essere necessarie nel caso di deroghe abrogate dalla presente direttiva la cui corrispondente misura nazionale continua invece ad essere applicata o di deroghe che giungono a scadenza al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, che lo Stato membro continua tuttavia ad applicare in base alle disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

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(4) Parere del 6 luglio 2006.

(5) GU C 65 del 17.3.2006, pag. 103.

 

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) all’articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Lo Stato membro che esercita l'opzione di cui al secondo comma può adottare tutte le misure necessarie per evitare che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali.»;

2) all’articolo 5, paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se del caso, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza. Essi possono adottare altresì tutte le misure necessarie per evitare che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali.»;

3) l’articolo 11, parte A, è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera d), è soppresso il secondo comma;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nella base imponibile per la cessione di beni e la prestazione di servizi il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo 26 ter, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi.

6. Allo scopo di prevenire la frode e l’evasione fiscale, gli Stati membri possono adottare misure affinché la base imponibile per una cessione di beni o una prestazione di servizi sia pari al valore normale. L’opzione si esercita soltanto per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro. A tal fine, i vincoli stretti possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.

Il campo di applicazione del primo comma è limitato ai seguenti casi:

a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17;

b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17 e l’operazione è esente ai sensi dell’articolo 13 o dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b);

c) se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17.

Ai fini del primo e del secondo comma gli Stati membri possono stabilire le categorie di prestatori o destinatari di servizi cui si applicano le suddette disposizioni.

Gli Stati membri informano il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 in merito all'introduzione di ogni nuova misura nazionale adottata in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini della presente direttiva, per "valore normale" si intende l’intero importo che, per ottenere i beni o servizi in questione in quel momento, un cliente, al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore indipendente all’interno del territorio dello Stato membro in cui l'operazione è assoggettata all'imposta.

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, il valore normale non è fissato al di sotto del prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, del prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, non al di sotto dell'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.»;

4) l’articolo 17, paragrafo 4, nella versione figurante nell’articolo 28 septies, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) nel secondo comma, lettera a), i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c)» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, lettere a), c) o f), o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»;

b) nel secondo comma, lettera b), i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a) o f), o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»;

5) all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), nella versione figurante nell’articolo 28 septies, paragrafo 2, i termini «articolo 21, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»;

6) all’articolo 20, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono inoltre applicare i paragrafi 2 e 3 ai servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d’investimento.»;

7) all’articolo 21, paragrafo 2, nella versione figurante nell’articolo 28 octies, è aggiunta la lettera seguente:

«c) gli Stati membri possono stabilire che, per le operazioni seguenti, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate:

i) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5;

ii) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui al punto i);

iii) cessioni di beni immobili, di cui all’articolo 13, parte B, lettere g) e h), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione ai sensi del suddetto articolo, parte C, lettera b);

iv) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M;

v) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

vi) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

vii) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, sia considerato soggetto passivo per le operazioni effettuate nei suoi confronti di cui al primo comma. Un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo può essere considerato soggetto passivo per le operazioni effettuate nei suoi confronti di cui ai punti v), vi) e vii).

Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi. Essi possono altresì limitare l’applicazione della presente misura ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M.

Gli Stati membri informano il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 in merito all'introduzione di ogni nuova misura nazionale adottata in applicazione delle disposizioni della presente lettera.»;

8) è aggiunto l’allegato M figurante nell’allegato I della presente direttiva.

 

Articolo 2

Le decisioni elencate nell'allegato II della presente direttiva sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 3), per quanto concerne il nuovo articolo 11, parte A, paragrafo 7, della direttiva 77/388/CEE e all'articolo 1, punto 4), per quanto concerne il riferimento nell'articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 77/388/CEE nella versione di cui all'articolo 28 septies, paragrafo 1, all'articolo 21, punto 1, lettera f), di detta direttiva al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Quando gli Stati membri adottano disposizioni a norma della presente direttiva, comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, le quali contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio: Il presidente

K. RAJAMÄKI