Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis - Lavori preparatori alla Camera - Esame in sede consultiva - Parte III
Riferimenti:
AC n. 1746-bis/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 56    Progressivo: 2
Data: 24/10/2006
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2007

A.C. 1746-bis

Lavori preparatori alla Camera

Esame in sede consultiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 56/2

Parte III

 

24 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

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File: BI0063c.doc

 


 

INDICE

 

Volume III

Esame in sede consultiva

I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 3

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 13

§      Seduta del 12 ottobre 2006. 17

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 44

II Commissione (Giustizia)

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 67

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 74

§      Seduta del 12 ottobre 2006. 82

III Commissione (Affari esteri)

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 95

§      Seduta del 12 ottobre 2006 (antimeridiana)101

§      Seduta del 12 ottobre 2006 (pomeridiana)106

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 108

IV Commissione (Difesa)

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 123

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 133

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 137

VI Commissione (Finanze)

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 159

§      Seduta del 12 ottobre 2006. 172

§      Seduta del 19 ottobre 2006. 174

VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 197

§      Seduta del 12 ottobre 2006. 207

§      Seduta del 16 ottobre 2006. 215

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 256

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 285

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 292

§      Seduta del 12 ottobre 2006. 297

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 303

IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 343

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 349

§      Seduta del 12 ottobre 2006. 350

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 353

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 377

§      Seduta del 12 ottobre 2006. 396

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 400

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 417

§      Seduta del 12 ottobre 2006 (antimeridiana)427

§      Seduta del 12 ottobre 2006 (pomeridiana)432

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 435

XII Commissione (Affari sociali)

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 465

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 473

§      Seduta del 12 ottobre 2006. 481

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 490

XIII Commissione (Agricoltura)

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 537

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 544

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 578

§      Seduta del 18 ottobre 2006. 621

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

§      Seduta del 10 ottobre 2006. 634

§      Seduta dell’11 ottobre 2006. 644

§      Seduta del 17 ottobre 2006. 645

 


Esame in sede consultiva


 

ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Martedì 10 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 10 ottobre 2006 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

 

Legge finanziaria 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che nella giornata di giovedì 5 ottobre 2006 sono stati assegnati alla Commissione in sede consultiva il disegno di legge C. 1746-bis (Legge finanziaria 2007), ed il disegno di legge C. 1747 (Bilancio dello Stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009) e che l'esame da parte della Commissione di tali documenti ha luogo congiuntamente ed è riferito alle parti di competenza della I Commissione. L'esame si concluderà con l'approvazione di due distinte relazioni - concernenti rispettivamente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza) e lo stato di evisione del Ministero dell'interno e le connesse parti del disegno di legge finanziaria - che saranno trasmesse alla Commissione bilancio, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Alla Commissione Bilancio saranno, altresì, trasmesse le eventuali relazioni di minoranza presentate in Commissione; in tal caso un proponente per ciascuna relazione di minoranza potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Avverte che l'esame in sede consultiva dovrà essere concluso entro martedì 17 ottobre 2006 e che il termine per la presentazione degli emendamenti, nonché di eventuali ordini del giorno, secondo quanto stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 17 di domani, mercoledì 11 ottobre 2006. A tale proposito ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza di ciascuna Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Ricorda inoltre, che potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. In caso di reiezione è invece necessario che gli stessi siano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di merito, nonché - considerato l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio. Nelle Commissioni in sede consultiva possono comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.

Ricorda, quindi, che gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2007, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica. Con riferimento al vincolo di compensatività, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale. Fa presente in proposito che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la commissione bilancio.

Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento, in fine, alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, con riferimento al disegno di legge finanziaria, avverte che intende soffermarsi esclusivamente sulle disposizioni che appaiono più direttamente afferire ad ambiti di competenza della Commissione affari costituzionali, secondo le linee guida già evidenziate dal presidente Violante. In proposito ritiene che tali disposizioni possano essere ricondotte a quattro principali settori di intervento normativo. Il primo ambito è quello relativo alla organizzazione delle amministrazioni statali, ed è interessato dalle disposizioni recate dagli articoli 32, 33, 35, 37, 38 e 77. Il secondo settore è individuabile negli interventi recati dagli articoli 39, 42, 46 e 47 in materia di enti pubblici. Un terzo settore di intervento è quello relativo alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e al relativo trattamento economico, con riferimento al personale delle forze di polizia e ai dirigenti di cui agli articoli 57 e 64. L'ultimo settore di intervento è quello relativo ai costi della politica, cui sono riconducibili le disposizioni di cui agli articoli 63, 76, 77, 78, 79 e 80.

Passando ad illustrare il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli citati, fa presente che l'articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta di ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988. Tra gli interventi previsti si registrano la riduzione degli uffici dirigenziali e l'accorpamento delle strutture
periferiche facenti capo a una amministrazione in un unico ufficio regionale oppure mediante trasferimento delle funzioni svolte all'interno delle prefetture-uffici territoriali del Governo. L'articolo 33 ha l'obiettivo di razionalizzare la presenza sul territorio degli uffici periferici del Ministero dell'interno, prevedendo che con i regolamenti previsti dall'articolo 32 si proceda alla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni delle prefetture, delle questure e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco attraverso. In particolare, viene stabilita una soglia demografica minima di 200.000 abitanti per la determinazione territoriale di tali strutture. Al riguarda esprime forti perplessità sulla fissazione per legge di tale soglia demografica, ritenendo più opportuno introdurre un criterio di massima che consenta al governo di derogarvi in presenza di ponderate esigenze.

L'articolo 35 reca modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato, finalizzate al conseguimento di risparmi di spesa, a tal fine disponendo, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la soppressione delle Direzioni interregionali della pubblica sicurezza e la razionalizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale. L'articolo 37 reca disposizioni dirette ad agevolare l'attività dell'Amministrazione della pubblica sicurezza attraverso lo snellimento sia delle procedure relative alle attività negoziali e ai pagamenti necessari per l'attuazione delle misure di emergenza, sia delle modalità di utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati affidati in uso alle forze di polizia. L'articolo 38 stabilisce che il Ministro dell'interno, o per sua delega i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali al fine di realizzare programmi straordinari volti ad incrementare i servizi di polizia a tutela della sicurezza dei cittadini.

Con riferimento al secondo ambito di intervento fa presente che l'articolo 39 reca disposizioni in materia di riorganizzazione e riallocazione di determinate categorie di personale degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, prevedendo, in particolare, che il personale impiegato nello svolgimento delle funzioni di supporto non possa eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate e che a tal fine debbano essere adottati i necessari provvedimenti di riorganizzazione e riallocazione del personale, riducendo contestualmente le dotazioni organiche. L'articolo 42 configura un procedimento volto alla riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali, con talune eccezioni, secondo il quale le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dell'ente. Tale processo è avviato dagli enti entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge; all'eventuale inerzia consegue la decadenza dei relativi vertici amministrativi. L'articolo 46 sopprime la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, prevedendo la costituzione, con regolamento di delegificazione, di una Commissione con identica denominazione, ma con assetto e compiti diversi.

L'articolo 47 ridefinisce il processo di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici previsto dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001, fissando il nuovo termine del 30 giugno 2007 e individuando specifici princìpi e criteri direttivi.

Quanto al terzo ambito di interventi, rileva che l'articolo 57 detta disposizioni in ordine alle assunzioni di personale da parte di pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede al comma 1 la possibilità per i Corpi di polizia di effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità, mentre il comma 4 prevede che, per gli anni 2008 e 2009, alcune amministrazioni dello Stato, tra le quali i Corpi di polizia, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Tale limite si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale ancora in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo 64 interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti pubblici sotto due profili. Il comma 1 riduce del 50 per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche, quali magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate. Il comma 2 estende anche ai dirigenti apicali dei corpi di polizia e delle forze armate la fissazione di limiti massimi ai trattamenti accessori, e demanda all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri applicativi per l'attuazione della riduzione del 10 per cento della spesa per i dirigenti stabilita dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006.

Quanto all'ultimo ambito di intervento, quello relativo alla riduzione dei costi della politica, fa presente che l'articolo 63 prevede una riduzione del 30 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei sottosegretari di Stato di cui alla legge n. 212 del 1952, a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Venendo ad illustrare il contenuto dell'articolo 76, che reca disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali, premette che esso rappresenta, a suo avviso, una delle disposizioni di maggior rilievo in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, e, al tempo stesso, quello connotato da maggior criticità. Tale articolo apporta, al comma 1, una serie di modifiche a vari articoli del testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, finalizzate ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica, e reca, ai commi 2 e 3, disposizioni volte al contenimento di taluni emolumenti spettanti agli amministratori locali. In particolare la disposizione connotata da maggior problematicità, a suo avviso, è quella che prevede la limitazione dell'applicabilità dell'istituto dell'aspettativa non retribuita per espletamento del mandato, attualmente prevista per tutti gli amministratori locali, solamente ai sindaci e ai presidenti di provincia, nonché ai presidenti dei consigli comunali e provinciali.

L'articolo 77 subordina l'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, istituite con le leggi n. 146, 147 e 148 del 2004, ai princìpi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contenuti negli articoli 33, 34 e 35 del disegno di legge finanziaria. L'articolo 79, al comma 1, mira a razionalizzare i processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province, istituendo a tal fine una commissione di studio presso la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e sospendendo, nelle more della sua attività, i procedimenti in corso. I commi 2, 3 e 4 recano misure finanziarie volte ad incentivare la fusione di comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi, mentre i commi 5 e 6 vietano la contemporanea partecipazione di comuni ad unioni di comuni ed a comunità montane. L'articolo 80 reca ulteriori misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, limitando sia l'entità massima dei compensi spettanti agli amministratori delle società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione. Anche tali disposizioni, che valgono quali princìpi per le Regioni, presentano profili problematici sotto il profilo della congruità dell'indennità rispetto alla rilevanza imprenditoriale di tali società.

Ulteriori disposizioni che interessano ambiti di competenza della Commissione sono infine quelle recate dagli articoli 112, 120, 194 e 199. L'articolo 112 autorizza uno stanziamento annuale di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 da destinarsi alla realizzazione di progetti per la società dell'informazione. L'articolo 120 autorizza uno stanziamento annuale di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2007, destinato all'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. L'articolo 194 aumenta la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito dal decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo un incremento di 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, mentre l'articolo 199 istituisce un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati presso il Ministero della solidarietà sociale. La dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

Con riferimento al disegno di legge di bilancio, fa presente che gli stanziamenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri recati dalla U.P.B. 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella n. 2 sono pari, in termini di competenza e cassa, a 391,34 milioni di euro, interamente di parte corrente, completamente assorbita dalle spese per il funzionamento (cap. 2115). Rispetto alle previsioni assestate per il 2006 (373,46 mln.) si registra un aumento pari a 17,88 milioni di euro. L'aumento è in gran parte dovuto alle modifiche dell'organizzazione del Governo intervenute a seguito dell'emanazione del decreto legge 181/2006 ed in particolare al significativo passaggio di competenze in favore della Presidenza del Consiglio, pur accompagnato da alcune riattribuzioni di competenze da questa a singoli ministeri.

Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'interno (tabella n. 8) ricorda che esso si articola nei seguenti sei centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro; Affari interni e territoriali; Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile;

Libertà civili e immigrazione; Pubblica sicurezza; Politiche del personale dell'Amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie. Gli stanziamenti ammontano, in termini di competenza, a 24.286,68 milioni di euro ed è prevista una riduzione di spese pari a 2.520,56 milioni di euro.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, invita la Commissione a riflettere in ordine a tre questioni che sono state sottoposte alla sua attenzione. La prima riguarda l'opportunità di includere l'Accademia dei Lincei nell'elenco gli enti pubblici non economici che il comma 5 dell'articolo 42 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione degli organi di vertice. La seconda questione concerne la fissazione della soglia demografica prevista dall'articolo 33 per la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per gli uffici periferici del Ministero dell'interno, al riguardo evidenzia l'opportunità di prevedere la possibilità di derogare alla soglia minima, in determinate circostanze, con particolare riferimento alle aree territoriali con maggiore presenza della criminalità. In terzo luogo invita la Commissione a valutare l'opportunità di estendere le misure finanziarie volte a incentivare la fusione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi anche alle province.

 

Marco BOATO (Verdi) con riferimento all'ultima questione prospettata dal presidente esprime alcune perplessità con riferimento alla procedura prevista dall'articolo 133 della Costituzione per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, precisa al riguardo che la sua sollecitazione riguarda esclusivamente la previsione di strumenti per incentivare la gestione coordinata e associata di servizi da parte delle province, e non anche l'assetto territoriale delle stesse.

 

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) si sofferma sulle disposizioni del disegno di legge finanziaria aventi ad oggetto gli enti locali. In particolare si dichiara contrario sulla previsione di cui all'articolo 57, comma 4, che stabilisce limiti alle assunzioni di segretari comunali e provinciali.

Con riferimento all'articolo 76, recante disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali, osserva che la portata delle modifiche recate al testo unico in materia, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, avrebbero consigliato un esame separato in quanto, sia a causa della mancanza di concertazione con il mondo delle autonomie che a causa della settorialità delle misure recate, si corre il rischio di produrre una modifica di natura estemporanea e poco organica. In particolare reputa che limitare la rappresentanza nelle unioni di comuni e nelle comunità montane ad un solo soggetto per ciascun comune rischia di pregiudicare i diritti delle minoranze. Si sofferma quindi sulla lettera h) del comma 1 dello stesso articolo 76, che limita l'aspettativa per espletamento del mandato, oggi prevista dall'articolo 81 del testo unico sugli enti locali per tutti gli amministratori locali che siano anche pubblici dipendenti, ai soli sindaci e presidenti delle province, nonché ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ritenendo che rappresenti un pericoloso meccanismo in grado di pregiudicare la funzionalità degli enti locali. In proposito ritiene che sarebbe più opportuno agire sul numero massimo degli assessori, ritenendo che sia stato un errore commesso nell'elaborazione della relativa disciplina aver consentito un eccessivo allargamento di tale numero. Non condivide inoltre le limitazioni previste dall'articolo 80 alle retribuzioni dei presidenti delle società a totale partecipazione degli enti locali, i quali sono chiamati a svolgere compiti di elevata professionalità, collegati alla progressiva aziendalizzazione dei servizi pubblici. Neppure ritiene condivisibile la preventiva definizione del numero dei consiglieri di amministrazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 80, che potrebbe pregiudicare l'aggregazione delle società di servizi, impedendo così un loro esercizio virtuoso. Si sofferma poi l'articolo 77, volto a subordinare l'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali nei territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di organizzazione amministrativa recate dagli articoli 33, 34 e 35 del disegno di legge finanziaria. Pur dichiarandosi favorevole a frenare la crescita del numero delle province, esprime dubbi sulla correttezza della procedura seguìta, essendo l'istituzione di tali province già stata definita con legge. Esprime infine perplessità in ordine ai criteri stabiliti per la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell'interno, con particolare riguardo alla soglia dei 200 mila abitanti quale limite minimo di popolazione. Pur dichiarando il proprio orientamento favorevole a contenere la proliferazione delle strutture periferiche di tale Ministero, ritiene che le soglie stabilite debbano consentire margini di derogabilità collegati ad altri fattori di valutazione.

 

Franco RUSSO (RC-SE), intervenendo a nome del proprio gruppo, esprime un giudizio sostanzialmente favorevole sulla manovra di bilancio in esame. Ritiene in particolare che elemento qualificante di questa manovra sia rappresentato dall'applicazione del principio dell'equa redistribuzione del reddito, attuato non solo attraverso la ridefinizione delle aliquote fiscali, ma anche mediante la previsione di apposite forme di detrazione in materia di lavoro dipendente. Ritiene tuttavia eccessiva l'entità della manovra finalizzata a perseguire l'obiettivo nell'arco di un solo anno del riallineamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal trattato di Maastricht, mentre giudica positive le misure in materia di trattamento di fine rapporto che, insieme ad altre disposizioni, configurano un rovesciamento dell'impostazione complessiva della manovra rispetto a quelle della passata legislatura.

Si sofferma quindi su alcuni punti, a proprio avviso problematici, del disegno di legge finanziaria. In particolare ritiene che le misure in materia di riorganizzazione dei ministeri presentano un'impronta dirigistica, non essendo stato previsto un preventivo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Si tratta di una impostazione non condivisibile che configura l'erogazione dei servizi pubblici in un'ottica meramente burocratica e non, invece, secondo criteri di produttività ed efficienza, che meglio si addicono all'esercizio di tale funzione, dichiarandosi pertanto favorevole a limitare le privatizzazioni in materia di servizi pubblici. In proposito dichiara la sua contrarietà rispetto ad un eventuale utilizzo dello strumento della legge finanziaria per intervenire in tale settore, oggetto di disciplina di un disegno di legge all'esame della 1a Commissione del Senato

Con riferimento al patto di stabilità interno, ritiene necessaria una attiva interlocuzione del Governo con gli enti locali, che giudica un momento essenziale per armonizzare lo svolgimento del processo di decisione pubblica a livelli multipli. Reputa quindi inaccettabile la previsione normativa che quantifica preventivamente gli effetti sui saldi della finanza pubblica derivanti dai tagli delle spese per gli enti locali, che sono i principali soggetti erogatori di servizi di assistenza. Ritiene che tale misura produrrebbe effetti negativi sulla collettività, ritenendo in proposito più opportuno limitare le spese per la ricerca militare previste nel disegno di legge finanziaria.

Si dichiara poi favorevole a prevedere tagli alle spese della politica, sia con riferimento alla riduzione del 30 per cento del trattamento economico dei ministri, che alla diminuzione degli automatismi stipendiali previste per alcune categorie di amministratori locali. In particolare, non ritiene che gli interventi sullo status economico degli amministratori possa pregiudicare la selezione dei soggetti migliori, che potrebbero essere attratti da remunerazioni maggiori offerte nel settore privato; non condivide invece la norma che limita l'aspettativa per espletamento del mandato, oggi prevista dall'articolo 81 del testo unico sugli enti locali per tutti gli amministratori locali che siano anche pubblici dipendenti, ai soli sindaci e presidenti delle province, nonché ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ritenendo che in tale modo l'esercizio della funzione sarebbe precluso di fatto ai lavoratori dipendenti.

Condivide la proposta formulata dal presidente Violante relativamente alla possibile previsione di forme di incentivi per favorire le unioni di province, al fine di ottimizzare l'esercizio dei servizi di pubblica utilità.

Ritiene opportuno quindi prevedere forme di efficiente riorganizzazione degli enti pubblici, come pure delle rappresentanze territoriali del Governo che consentano una sostanziale razionalizzazione delle forze di sicurezza. In sostanza giudica necessario ridefinire i livelli di governo al fine di consentire che gli sforzi di razionalizzazione delle risorse possano produrre effetti positivi. In proposito ritiene che l'indagine conoscitiva che le Commissioni Affari costituzionali del Senato e della Camera si accingono a svolgere sul Titolo V della seconda parte della Costituzione potrebbe indurre a considerare l'opportunità di procedere ad una ridefinizione delle diverse articolazioni di governo del territorio.

 

Jole SANTELLI (FI) esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra di bilancio presentata dal Governo.

Si sofferma preliminarmente sull'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, volto a ridefinire gli assetti organizzativi dei Ministeri, prevedendo la riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e del 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale. In particolare ritiene che tale articolo configuri una forma di spoil system mascherato, agendo da un lato mediante la rivisitazione delle direzioni generali di cui allo stesso articolo 32 e, dall'altro, mediante la norma prevista nel decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che prevede la decadenza degli incarichi dirigenziali per figure estranee alla pubblica amministrazione. Pur dichiarando la legittimità politica del sistema dello spoil system, ritiene che esso debba essere applicato dal Governo espressamente, senza ricorrere ad espedienti legislativi indiretti. Interviene quindi sulle misure previste in ordine al Ministero dell'interno, rispetto al quale sono previsti tagli di spesa generalizzati, soprattutto nel settore della sicurezza. In particolare ritiene che la prevista soppressione di uffici periferici del Ministero dell'interno in alcune zone del Paese, quali ad esempio le province di Vibo Valentia e di Crotone, dove si registra un alto tasso di criminalità, rappresenti un pericoloso segnale di indietreggiamento da parte dello Stato, auspicando che su tale punto possa registrarsi una larga convergenza da parte della Commissione per introdurre alcune modifiche. Con riferimento alle misure di carattere finanziario e, in particolare, alla soppressione di alcune indennità, sottolinea il rischio che le forze dell'ordine, che svolgono un essenziale ruolo a tutela della sicurezza pubblica, finiscano per essere sostanzialmente equiparate ai restanti comparti di pubblico impiego. Dichiara quindi di non condividere il contenuto dell'articolo 35, che prevede, a suo avviso in modo del tutto immotivato, la soppressione delle direzioni interregionali della Polizia di Stato e la riorganizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della stessa Polizia di Stato, osservando in proposito che nello stesso disegno di legge finanziaria sono previste maggiori risorse per la formazione e l'aggiornamento a vantaggio dell'Arma dei carabinieri. Ritiene che su questo specifico punto sia opportuno ascoltare, nel prosieguo dell'esame in sede consultiva dei provvedimenti in titolo, il Viceministro con delega alla pubblica sicurezza. Conclude dichiarando che il suo gruppo è disponibile a cercare convergenze con la maggioranza per introdurre disposizioni a favore del Ministero dell'interno e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, in mancanza delle quali, preannuncia un atteggiamento di netta contrarietà.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla complessiva manovra di bilancio che, pur chiedendo sacrifici a molte categorie di persone, si propone il fine di trovare soluzioni ad una situazione di dissesto finanziario, contestualmente alla creazione dei presupposti per un efficace sviluppo economico.

Si sofferma quindi sulle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria in materia di autonomie locali, dichiarando di non condividere il divieto del ricorso all'aspettativa per l'espletamento del mandato da parte degli assessori comunali. In proposito ritiene che tale previsione paralizzerebbe l'attività delle giunte soprattutto nei comuni di medie e grandi dimensioni, dove le competenze attribuite agli assessori impediscono di fatto a costoro di svolgere altre attività remunerate. Pur condividendo l'impostazione seguita dal Governo, volta a limitare le spese superflue degli enti locali, ritiene che sul punto in questione debba essere trovata una soluzione più equa.

 

Giampiero D'ALIA (UDC) si sofferma preliminarmente sulle disposizioni in materia di pubblico impiego, osservando la anomalia regolamentare per la quale le norme in materia di dirigenza sono assegnate alla competenza della I Commissione, mentre per il resto del comparto pubblico risulta competente la XI Commissione. In particolare rileva come la contrattazione del settore del pubblico impiego, pur essendo sostanzialmente di natura privata, è disciplinata dal legislatore con una netta impostazione pubblicistica. Esprime perplessità sulla complessiva portata della manovra su tale materia, che da un lato è volta a reperire risorse finanziarie a vantaggio del settore, ma dall'altro non ne prevede una efficace forma di razionalizzazione, come ritiene sarebbe necessario.

Con riferimento alle disposizioni relative alla organizzazione del Ministero dell'interno, osserva che la creazione del V Dipartimento ha prodotto la necessità di drenare su di esso le necessarie risorse, cosa che ha dato luogo ad una sorta di partita di giro interno al Ministero stesso. In particolare rileva una forte riduzione delle risorse per l'attività della Polizia di Stato, nonché del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, settori che assumono caratteri di priorità sul fronte della sicurezza pubblica. Ritiene che tale riduzione evidenzi un deciso passo indietro del Governo nell'attuazione delle politiche dell'immigrazione. Pur condividendo l'istituzione di un apposito Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, di cui all'articolo 199 del disegno di legge finanziaria, ritiene poco comprensibile la citata riduzione delle risorse per l'applicazione a regime della disciplina sull'immigrazione, come pure la compressione della dotazione del Fondo per gli edifici di culto, che gestisce l'80 per cento del patrimonio architettonico del Paese, che evidenzia una irrazionale politica di tagli operata dal Governo nei settori più disparati.

Con riferimento all'articolo 33 del disegno di legge finanziaria, ritiene di non condividere l'inclusione delle prefetture all'interno della categoria degli uffici periferici del Ministero dell'interno, essendo esse soggetti istituzionali di primo piano nell'espletamento dell'attività di coordinamento tra le amministrazioni statali e la popolazione. Reputa quindi grave la conseguenza che deriverebbe dalla mancata corrispondenza delle prefetture ai territori provinciali che, oltre alla soppressione di importanti prefetture, produrrebbe uno stravolgimento dell'intera organizzazione del Ministero dell'interno. Ritiene che la questione assuma una rilevanza significativa in quei territori, quale ad esempio la provincia di Enna, connotati dalla presenza di un elevato tasso di criminalità, nei quali la presenza di presìdi statali è di significativa importanza. Al riguardo sarebbe stato più efficace sopprimere alcuni uffici periferici statali, integrandoli però all'interno degli uffici territoriali del Governo. Sottolinea al riguardo come lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e sul funzionamento delle Forze di polizia, già deliberata dalla I Commissione, potrebbe perdere di significato alla luce di simili interventi.

Dichiara inoltre di non condividere la soppressione dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e la contestuale istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali, che rappresenta a proprio avviso una duplicazione di funzioni.

Dichiara di condividere le osservazioni svolte dai deputati Franco Russo e Incostante sulle disposizioni che prevedono tagli alle risorse per gli enti locali. In particolare non ritiene condivisibile la scelta del Governo di non affrontare la questione delle liberalizzazione dei servizi pubblici locali, che avrebbe consentito di creare risorse utili per le finanze comunali.

Si sofferma quindi sulla scarsa efficacia delle misure volte a prevedere la compressione di emolumenti per consulenze e di spese di missione, il cui uso distorto dovrebbe essere rilevato dalla Corte dei conti, e la cui complessiva portata non appare comunque strumentale ad assicurare il risanamento della finanza pubblica. In proposito ritiene che la legge finanziaria avrebbe dovuto più opportunamente combattere lo sperpero delle risorse degli enti locali con riferimento alle elevate retribuzioni di figure professionali esterne alla pubblica amministrazione, assunte senza l'espletamento di procedure concorsuali, la cui professionalità è tuttavia solo presunta.

Si sofferma infine sull'organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 42 del disegno di legge finanziaria. Pur condividendo il principio per il quale si sopprimono le figure del presidente e del consiglio di amministrazione, attribuendo le relative funzioni al direttore generale ed ad un comitato di gestione composto dai dirigenti dell'ente stesso, osserva che però in questo modo si rischia di sostituire l'indirizzo politico con un circuito interno autoreferenziale soprattutto nella nomina del consiglio di amministrazione.
 
Enrico LA LOGGIA (FI) osserva preliminarmente che la lunga attività di preparazione delle manovra di bilancio ha prodotto una serie di disposizioni tra loro contraddittorie. Rileva infatti che se da un lato sono previste misure volte a ridurre la pressione fiscale sui redditi meno elevati, dall'altro la riduzione delle risorse per gli enti territoriali minori produrrà inevitabilmente l'aumento delle imposte locali, che annulleranno così i vantaggi derivanti dalla originaria riduzione della pressione fiscale.

Con riferimento alla compressione delle risorse per gli enti locali, dà conto dell'audizione, svoltasi nella giornata odierna presso la V Commissione, del presidente della Corte dei conti, che ha espresso perplessità circa la sostenibilità per gli enti locali dei tagli alle risorse loro destinate. Al riguardo giudica negativa la politica che, riducendo tali risorse, produce un grave pregiudizio per i cittadini destinatari dei servizi pubblici, erogati essenzialmente dai comuni. Invita quindi il Governo a perseguire politiche coerenti in materia di imposizione fiscale e di attribuzione delle risorse agli enti locali. Si sofferma poi sulla misura che stabilisce il pagamento del ticket per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero, ritenendola ingiusta e poco coerente nei confronti degli utenti.

Inoltre, con riferimento alle disposizioni che riducono le risorse per il Ministero dell'interno e la Polizia di Stato, osserva che esse produrranno, nel corso dei prossimi tre anni, una riduzione di 12 mila addetti alla pubblica sicurezza, dando luogo ad evidenti difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico nazionale.

Si sofferma infine sulla necessità di prevedere che le risorse già destinate alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, non vengano considerate come risorse effettivamente disponibili. Sottolinea comunque l'opportunità, qualora sia possibile prevederne l'utilizzo ad altri scopi, che esse siano comunque destinate anche ad assicurare lo sviluppo delle infrastrutture nella regione siciliana.

 

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), intervenendo a nome del proprio gruppo, esprime un giudizio complessivamente favorevole sulla manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo. Evidenzia, tuttavia, alcuni punti di criticità contenuti nel disegno di legge finanziaria in ordine ai quali ritiene che possano apportarsi alcuni correttivi. Si tratta in particolare delle disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto, di imposta sulle successioni, che ritiene debba essere soppressa, di riduzioni delle progressioni stipendiali per i magistrati e, infine, di disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali, che ritiene in alcuni punti eccessivamente penalizzanti.

Con riferimento alle questioni di competenza della Commissione, giudica, in primo luogo, insufficienti al fine di garantire l'ordine e al sicurezza pubblica le nuove assunzioni previste per le forze dell'ordine. Con riferimento alle disposizioni in materia di enti locali, condivide l'osservazione del deputato Giovanelli secondo cui una rivisitazione così incisiva della materia avrebbe dovuto essere trattata nell'ambito di una riforma generale del testo unico enti locali. Al riguardo ritiene che l'indagine conoscitiva che le Commissione Affari Costituzionali del Senato e della Camera si accingono a svolgere sul Titolo V della seconda parte della Costituzione possa evidenziare l'opportunità di modificare tale testo unico. Giudica comunque eccessivo il taglio di risorse per gli enti locali, anche alla luce della considerazione che una significativa percentuale di enti già oggi non riesce a rispettare i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Al riguardo non ritiene condivisibile la norma recata dal comma 6 dell'articolo 74, che non considera nel saldo finanziario le spese per investimento relative ad opere da effettuare alla data del 30 settembre 2006, ritenendo tale previsione pregiudizievole nei confronti degli enti più virtuosi. Altrettanto non condivisibile è il divieto di collocamento in aspettativa per gli assessori comunali, mentre ritiene tale divieto giustificabile per i presidenti dei consigli comunali e provinciali.
Esprime perplessità anche sulle disposizioni dettate dall'articolo 76 in materia di riduzione dei gettoni di presenza degli amministratori locali. Infine, con riferimento al rispetto del patto di stabilità interno, osserva come da parte di molti comuni si cerchino soluzioni volte ad aggirarne il rispetto, ad esempio mediante la costituzione di enti strumentali.

 

Italo BOCCHINO (AN) esprime un giudizio negativo sulla manovra di bilancio presentata dal Governo, che palesa l'incapacità dell'Esecutivo nell'approntare una strategìa univoca, che oltretutto si manifesta vessatoria nei confronti di talune categorie di contribuenti. Esprime la propria contrarietà sulla riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'interno, osservando come la soppressione di tali uffici nell'ambito di province con un'alta concentrazione di attività criminale rappresenti un grave arretramento dello Stato.

Esprime quindi perplessità circa le future capacità di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, che non ritiene possano essere efficacemente assicurati a seguito delle riduzioni del numero del personale ad essi addetti, come evidenziato nell'intervento svolto dal deputato La Loggia. Al riguardo, ritiene opportuno che sui tagli predisposti alle dotazioni finanziarie per la pubblica sicurezza venga ascoltato il viceministro Minniti al fine di capire come il Governo intende assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza n Italia dopo l'approvazione della manovra di bilancio.

Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici osservando come esse introducano un sistema di spoil system mascherato, giudicando tale misura eccessivamente pregiudizievole nei confronti dei soggetti che ricoprono le cariche in questione. Ritiene poi demagogica la misura che stabilisce la riduzione del 30 per cento del trattamento economico dei Ministri. Si sofferma quindi sulle riduzioni degli stanziamenti in favore degli enti locali, osservando come sarebbe più opportuno prevedere misure volte a contenere in modo efficace lo sperpero delle risorse finanziarie, intervenendo, ad esempio, sui rimborsi per le spese di missione all'estero e per consulenze.

Dichiara di non condividere la prevista dotazione di 150 milioni di euro del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, di cui all'articolo 199 del disegno di legge finanziaria, in assenza di una chiara politica del governo e della maggioranza in materia di immigrazione e di cittadinanza e, in generale sul modello di integrazione che si vuole seguire e i percorsi che in materia si intendono attivare. Infine ritiene che la Commissione debba esaminare anche le disposizioni in materia di aiuti all'editoria sulle quali chiede che venga sentito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la relativa delega.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che, ai sensi della circolare sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, la materia dell'editoria è espressamente esclusa dalla competenza della I Commissione, essendo invece attribuita alla VII Commissione. Osserva altresì che nel disegno di legge finanziaria non sono presenti disposizioni che attengono alla materia in questione.

 

Sesa AMICI (Ulivo) osserva preliminarmente che l'essenza della manovra di bilancio in esame è rappresentata da un meccanismo che prevede al contempo il contenimento della spesa e la garanzia dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Con riferimento all'intervento del deputato Santelli in ordine alla riduzione delle risorse per il Ministero dell'interno e per il personale addetto alla pubblica sicurezza, osserva che la soppressione delle direzioni interregionali della Polizia di Stato si caratterizza in termini di efficacia e di efficienza, in quanto consente di mettere a disposizione della pubblica sicurezza ottocento unità di personale senza un corrispondente abbassamento del livello della complessiva tutela dell'ordine pubblico.

Per quanto concerne poi la presunta riduzione e la riorganizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia di Stato, paventata nell'intervento del deputato Santelli, ritiene che la centralizzazione di tale attività ne consente invece una più efficace organizzazione.

Dichiara di condividere le previsioni in materia di dirigenza pubblica, che risultano perseguire l'obiettivo dell'efficienza, essendo basato il sistema delle promozioni per il passaggio da una fascia all'altra su un presupposto valutativo.

Ricorda che, in occasione dell'ultima manovra di bilancio, il taglio complessivo delle risorse attribuite al Ministero dell'interno, previste dal disegno di legge finanziaria determinò una condivisa obiezione da parte di questa Commissione in ordine alla necessità di garantire un efficace livello di sicurezza nel paese. Osserva al riguardo che le disposizioni in esame non si limitano, invece, a prevedere tagli alle risorse, ma prevedono anche una più efficace distribuzione di risorse e competenze volte ad evitare la duplicazione di funzioni a vari livelli.

Ritiene che il disegno di legge finanziaria non rappresenti una mera operazione contabile, quanto piuttosto una complessiva manovra volta ad assicurare uno Stato più giusto ed equo per tutti.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.25


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE

 

Legge finanziaria 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2006.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) ribadisce preliminarmente il giudizio sostanzialmente negativo sulla manovra di bilancio in esame, già espresso da altri deputati del suo gruppo nel corso della seduta di ieri.

Con riferimento all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, esprime la propria contrarietà sull'uso dello strumento regolamentare per provvedere alla revisione degli assetti organizzativi dei ministeri, anche in considerazione del fatto che questa norma dà luogo ad un meccanismo mascherato di spoil system di alcuni incarichi dirigenziali. Al riguardo preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo da parte del proprio gruppo.

Si dichiara quindi contrario sui contenuti dell'articolo 33, volto a prevedere la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno, in quanto i criteri definiti per la riorganizzazione territoriale di tali uffici, ed in particolare delle prefetture, si connotano per una eccessiva genericità. In proposito non ritiene condivisibile che una norma così delicata, che stabilisce la presenza di prefetture e questure nelle diverse zone del paese, sia stata introdotta solo per ragioni di ordine finanziario e che ne sia prevista l'attuazione mediante lo strumento regolamentare, che giudica inopportuno. Pur condividendo il senso della proposta del presidente Violante, volta a modificare il criterio della popolazione minima residente, la giudica insufficiente. Ritiene infatti che le istituzioni territoriali esistenti debbano essere tutte mantenute, soprattutto al fine di non trasmettere messaggi di arretramento dello Stato rispetto a territori nei quali si registra una elevata concentrazioni di attività criminali.

Esprime analoghe considerazioni sull'articolo 35, che prevede la soppressione, a proprio avviso incomprensibile, delle direzioni interregionali della Polizia di Stato, motivata da esigenze di risparmio della spesa.

Si sofferma quindi sull'articolo 38, che prevede che il Ministro dell'interno possa stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, ritenendo che tali convenzioni, che comunque dovrebbero assumere carattere di facoltatività, producano in realtà solo un aggravio di costi sulle finanze locali.

In ordine all'articolo 46 dichiara di non comprendere le ragioni della prevista soppressione della Commissione cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e della contestuale costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, preannunciando al riguardo un emendamento soppressivo.

Con riferimento all'articolo 57, si richiama alle considerazioni svolte dal deputato Santelli nel corso della seduta di ieri. In proposito, tuttavia, sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle forze di polizia, in ordine alle quali però l'articolo in questione non solo sopprime alcune indennità pecuniarie, ma ne prevede altresì un contenuto incremento di organico, nell'ordine di mille unità, che invece ritiene opportuno aumentare a tremila.

Dichiara la propria perplessità sull'articolo 76, in materia di organi di governo degli enti locali, che introduce forme di economie di spese, quale la riduzione degli organi rappresentativi di unioni di comuni e di comunità montane. In proposito osserva la presenza di meccanismi volti a contenere i costi della politica che si caratterizzano per il loro eccessivo rigore, quale è ad esempio la norma che impedisce agli assessori comunali di beneficiare dell'istituto della aspettativa.

Esprime una considerazione negativa sull'articolo 77, in quanto l'istituzione delle province ivi previste sono già state oggetto di apposita deliberazione parlamentare e pertanto non ritiene che il relativo processo di formazione possa essere interrotto mediante un articolo del disegno di legge finanziaria.

Si sofferma inoltre sull'articolo 79, che reca norme in materia di razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali. In proposito ritiene che tali disposizioni, alla luce della loro importanza, avrebbero dovuto essere esaminate all'interno di un apposito provvedimento rispetto al disegno di legge finanziaria. Dopo essersi dichiarato favorevole ad incentivare le unioni di comuni, esprime perplessità sugli incentivi previsti per la fusione di comuni, una fattispecie che risponde a logiche diverse, che potrebbe invece rischiare di produrre la soppressione di comuni. Evidenzia come la materia in questione sia molto delicata, tanto che da diversi decenni non si dà luogo ad alcuna fusione di comuni. Pertanto una riforma in materia dovrebbe essere oggetto di attenta ponderazione all'interno di un sereno confronto tra le diverse forze politiche al fine di trovare la massima condivisione.

Con riferimento all'articolo 194, che aumenta la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, propone di aumentare tale dotazione fino a 30 milioni di euro. Propone altresì di aumentare ad un milione di euro la dotazione finanziaria dell'articolo 197, volto a disciplinare le attività per la prevenzione delle mutilazioni genitali.

Si sofferma infine sull'articolo 199, che prevede l'istituzione di un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, rispetto al quale preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del proprio gruppo. Al riguardo ritiene che con tale fondo, che è volto anche a sostenere i bisogni alloggiativi dei lavoratori immigrati, si finisca per aggirare surrettiziamente la vigente legge in materia di immigrazione.

Conclude auspicando che alcune delle osservazioni da lui svolte possono essere condivise dalla maggioranza.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che, alla luce delle richieste pervenute dai gruppi di opposizione, il termine per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in esame, già fissato alle ore 17 di oggi, possa essere posticipato alle ore 20 della giornata odierna.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) si riporta alle considerazioni già svolte dal deputato Bocchino nel corso della seduta di ieri, che dichiara di condividere.

Si sofferma in particolare sulle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria in materia di enti locali, che propone di sopprimere, insieme alle disposizioni concernenti le articolazioni periferiche del Ministero dell'interno. Con riferimento a tali ultime norme, non ritiene condivisibile che una riforma così importante debba essere affronta in maniera estemporanea all'interno del disegno di legge finanziaria esclusivamente per impellenti ragioni di ordine finanziario, che pure dichiara di comprendere. Ritiene infatti che uffici importanti quali questure e prefetture debbano essere presenti in tutte le province italiane non solo per assicurare una efficace presenza dello Stato nella lotta contro la criminalità, ma anche per non accentuare la penalizzazione delle province meno popolate, che già sono pregiudicate relativamente alla fruizione di determinati servizi e benefici. Ritiene, in sostanza, che la filosofia dell'organizzazione del territorio debba mutare in un'ottica costruttiva volta a tutelare tutta la cittadinanza evitando che ad essere penalizzate siano sempre le zone meno popolate. Ribadisce la necessità di esaminare in modo generale l'intera materia sul ruolo delle province, la cui eventuale riorganizzazione non può essere attuata attraverso una sorta di delega in bianco al Governo, quale quella configurata dalla norma in esame per le strutture periferiche dell'amministrazione dell'interno. Al riguardo ritiene che si debba preventivamente chiarire la natura della provincia, stabilendo se si tratti anche di una articolazione periferica dello Stato, come ritiene sia effettivamente percepita dai cittadini, ovvero di un organismo autonomo endoregionale, ragionando altresì sulla effettiva utilità di tale ente.

Si sofferma sull'articolo 35, volto a modificare l'assetto organizzativo dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato. In proposito osserva che si sta incidendo sull'organizzazione di un apparato delicato per la gestione dell'ordine pubblico mediante una sorta di delega al Governo, ma allo stesso tempo al riparo della responsabilità politica, essendo tale «delega» attribuita, ancorché solo formalmente, alla stessa amministrazione interessata.

Infine, in ordine alla riorganizzazione degli enti locali, ritiene opportuno che tale materia sia affrontata all'interno dell'esame di un apposito provvedimento.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) condivide le perplessità, manifestate nel corso dell'esame dei provvedimenti in oggetto, sull'articolo 33 del disegno di legge finanziaria in materia di determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno. In proposito ritiene che sarebbe pregiudizievole per alcune province minori, quale ad esempio quella di Prato, la soppressione della prefettura o della questura.

Si sofferma quindi sull'articolo 199, che prevede l'istituzione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, sul quale il deputato Boscetto ha espresso la contrarietà del proprio gruppo preannunciando la presentazione di emendamenti. In proposito osserva che in Italia si spende a sostegno della inclusione sociale degli immigrati solo una ridotta parte delle risorse complessivamente disponibili per la gestione delle politiche sulla immigrazione, che sono invece per lo più utilizzate ai fini della repressione dei reati. Reputa pertanto che la dotazione del fondo in esame debba essere aumentata.

Ritiene poi che la previsione, contenuta nella vigente legge in materia di immigrazione, per cui il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la disponibilità di un alloggio per il lavoratore immigrato, rappresenti una norma lesiva della dignità della persona e riflesso di una visione «padronale» del rapporto di lavoro. Al riguardo sottolinea che il lavoratore straniero, oltre che una persona, è anche un contribuente. Reputa in sostanza che sia necessario un cambio di mentalità in materia di immigrazione al fine di garantire una compiuta integrazione nella realtà sociale dei lavoratori immigrati.

 

Jole SANTELLI (FI), dopo aver dichiarato di comprendere l'assenza di volontà polemica nell'intervento del deputato Frias, precisa che la contrarietà del proprio gruppo sulla istituzione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati è dovuta alla mancanza di linee guida nell'utilizzo delle relative disponibilità finanziarie. Ritiene infatti che, mancando indicazioni sulle precise finalità di tale fondo, esso finisca per assumere le caratteristiche di una generica apertura di credito per il dicastero competente, che può così intervenire discrezionalmente e senza coordinamento su situazioni disparate. Si dichiara tuttavia disponibile ad esaminare eventuali proposte di modifica.

 

Marco BOATO (Verdi) si sofferma sulle finalità generali della manovra, rappresentate dal duplice obiettivo del risanamento della finanza pubblica e della creazione dei presupposti di crescita. Al riguardo evidenzia come, dopo la XIV legislatura, nella quale ha governato la coalizione di centro-destra, i principali indicatori di finanza pubblica abbiano registrato sensibili peggioramenti. In particolare sottolinea come i rapporti tra debito pubblico e prodotto interno lordo e tra deficit e prodotto interno lordo, dopo gli incoraggianti progressi registrati durante la gestione finanziaria dei governi di centro-sinistra, abbiano ripreso a peggiorare. Osserva infatti che nei confronti dell'Italia è stata applicata da parte dell'Unione europea una procedura di messa in mora, che è tuttora in corso.

Ribadisce quindi che la manovra in esame persegue efficacemente gli obiettivi del risanamento dei conti pubblici, del rilancio economico e della equità sociale. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, osserva che l'Italia risulta essere uno dei paesi europei con il più elevato tasso di disparità sociale presente al proprio interno. Conclude auspicando un costruttivo confronto con l'opposizione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è fissato alle ore 20 di oggi, martedì 11 ottobre 2006. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.15.


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE

 

Legge finanziaria 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il Viceministro Marco Minniti ha chiesto di intervenire per fornire alcune precisazioni in ordine a talune questioni problematiche evidenziate nel corso del dibattito svoltosi nelle sedute precedenti. Il Viceministro sarà poi impedito a partecipare al prosieguo dei lavori della Commissione nella giornata odierna dovendo recarsi in Calabria per partecipare alle celebrazioni in ricordo del presidente Fortugno.

 

Il Viceministro Marco MINNITI osserva preliminarmente che dal dibattito svoltosi sulle parti del disegno di legge finanziaria di competenza di questa Commissione sono emersi utili elementi di valutazione, volti a suggerire miglioramenti che non stravolgano l'essenza della manovra finanziaria.

Osserva che il comparto della sicurezza ha subito negli ultimi anni una progressiva riduzione di risorse, per sopperire alle quali risulta oggi necessario prevedere un nuovo modello di sicurezza nazionale, che non concentri la presenza delle forze di polizia essenzialmente all'interno delle aree urbane. A tale fine risulta necessario liberare il personale di pubblica sicurezza dallo svolgimento delle funzioni amministrative che potrebbero passare alle competenze degli enti locali, evitando così di paralizzare l'attività delle questure come accade per l'espletamento delle pratiche relative ai permessi di soggiorno. Ritiene che la finalità complessiva di un'efficace riforma in materia debba consentire una ottimizzazione delle forze per assicurare il controllo del territorio, la capacità di indagine ed assicurare il miglior coordinamento tra le diverse forze. Sotto quest'ultimo aspetto, pur ritenendo inevitabile alcune sovrapposizioni, giudica possibile prevedere efficaci forme di collaborazione senza tuttavia arrivare alla creazione di un'unica forza di polizia. Osserva comunque che tali questioni saranno oggetto dell'indagine conoscitiva, già deliberata dalla Commissione, sullo stato della sicurezza nel Paese.

Un altro obiettivo da perseguire è quello legato all'ulteriore sviluppo della «sicurezza partecipata», che consenta un'efficace collaborazione tra lo Stato e gli enti territoriali. In proposito evidenzia come una prima sperimentazione sarà fatta nella città di Napoli, per essere poi sviluppata in altri ambiti e contesti.

Ribadisce la necessità di perseguire una efficace razionalizzazione delle forze presenti sul territorio, nella cui ottica ritiene potersi giustificare la soppressione delle direzioni interregionali della polizia di Stato, le quali sono titolari di funzioni logistiche e non operative. Da tale soppressione deriverà un aumento di 800 unità di agenti da destinare alle attività operative, senza pregiudicare il mantenimento dello stato di sicurezza. In ordine allo stato di attuazione di tali provvedimenti fa presente che il Parlamento sarà costantemente informato.

Si sofferma poi sulla gestione del personale, ed in particolare della dirigenza della pubblica sicurezza, sulla quale il Governo si riserva di intervenire mediante un'apposita iniziativa legislativa.

Evidenzia quindi la necessità di provvedere ad un riordino delle attività di formazione del personale di polizia. In proposito osserva che tale personale transita attraverso le forze armate, rendendo così di fatto più opportuno prevedere la definizione di una formazione permanente, che sarà oggetto di apposito esame da parte del Governo.

Ritiene in sostanza necessario introdurre un principio di flessibilità in ordine all'impiego di forze di polizia. Al riguardo giudica necessario implementare la polizia di prossimità, migliorando la gestione dei vigili di quartiere, oggi presenti solo nei centri delle aree urbane, al fine di recuperare il rapporto con le polizie locali e per restituire alla legalità zone che oggi presentano difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza A questo riguardo sottolinea l'importanza di individuare forme di collaborazione con i responsabili degli enti territoriali. Più in particolare ritiene necessario, anziché incrementare il numero delle forze presenti a livello locale, creare squadre di pubblica sicurezza flessibili in grado di intervenire sulle diverse zone del territorio nazionale per sopperire alle esigenze che dovessero presentarsi.

Si sofferma poi su alcuni punti di criticità presenti nelle parti del disegno di legge finanziaria relative al Ministero dell'interno. In primo luogo evidenzia il problema delle assunzioni, rispetto al quale assicura che gli impegni assunti dal Governo nei confronti del Parlamento in ordine alla stabilizzazione degli agenti ausiliari saranno comunque rispettati. Ritiene poi necessario garantire reinserire il trattamento sanitario per le forze di polizia che ritiene una misura imprescindibile. Osserva poi che il Governo ha garantito le risorse sufficienti per provvedere ai contratti del personale ancorché non risulti possibile garantire le indennità che specificano l'attività degli agenti di pubblica sicurezza rispetto ai dipendenti pubblici ordinari, che pure ritiene un punto di principio essenziale a tutela delle attività svolte dagli agenti di pubblica sicurezza. Ritiene inoltre che il tema del riordino delle carriere debba essere oggetto di un apposito provvedimento, in ordine al quale il Governo presenterà all'inizio del 2007 un disegno di legge delega alle Camere. Reputa infatti che il riordino delle carriere debba essere affrontato senza eccessive forzature e comunque non in prossimità della scadenza della legislatura. Si sofferma infine sul problema dell'ammodernamento del parco dei mezzi terrestri ed aerei a disposizione delle forze di polizia. In proposito osserva che il problema è stato finora risolto dalle varie amministrazioni mediante provvedimenti che hanno prolungato la disponibilità in servizio di tali mezzi.

Conclude affermando di confidare nella collaborazione del Parlamento al fine di individuare punti di convergenza che, evitando campagne propagandistiche, possano contribuire a migliorare la disciplina in esame.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, dopo aver ringraziato il Viceministro Minniti per l'ampio ed esauriente intervento, sottolinea l'importanza dei temi da lui trattati. In particolare osserva come sarebbe opportuno un emendamento volto ad assicurare il trattamento sanitario gratuito per gli agenti di pubblica sicurezza che subiscano danno per causa di servizio.

 

Jole SANTELLI (FI) condivide l'osservazione svolta dal presidente Violante.

 

Roberto COTA (LNP) si sofferma in particolare sulla scarsa attenzione che il Governo rivolge al problema della sicurezza nel territorio, ritenendo che le rassicurazioni fornite dal Viceministro Minniti non siano sufficienti a superare le perplessità che derivano dalla lettura delle disposizioni del disegno di legge finanziaria. Dichiara di non condividere il contenuto dell'articolo 33, volto a riorganizzare gli ambiti territoriali degli uffici periferici del Ministero dell'interno, preannunciando al riguardo una forte opposizione. Ricorda che il proprio gruppo è stato sempre contrario alla presenza delle prefetture sul territorio, ritenendo tali enti anacronistici e titolari di funzioni improprie, come dimostra l'articolo 38 che consente al prefetto, che è una figura burocratica, di stipulare convenzioni con i rappresentanti politici degli enti locali. L'attuazione dell'articolo 33, che sopprime anche le questure ed i presidi dei vigili del fuoco nelle province meno popolate, produrrebbe effetti devastanti soprattutto per gli abitanti delle zone montane. Cita in proposito l'esempio della Val d'Ossola, dove gli interventi di pubblica sicurezza dovrebbero essere assicurati dalla città di Novara, eccessivamente lontana. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti presso la Commissione bilancio volti a sopprimere le prefetture e a prevedere la riattribuzione delle relative funzioni ad altri organi e soggetti. Dichiara quindi la propria contrarietà sull'articolo 77, in quanto l'istituzione di quelle province era stata giustificata dalla rispondenza dei relativi territori a precise esigenze.

Sottolinea quindi come lo sforzo di razionalizzazione, delle forze di polizia, a cui ha fatto riferimento il Viceministro Minniti nel corso del suo intervento, non può prescindere da una sostanziale riduzione delle auto e degli agenti di scorta. In proposito chiede che il Ministro dell'interno o lo stesso Viceministro riferiscano presso questa Commissione in ordine alla situazione complessiva dei costi e dei mezzi utilizzati per assicurare i servizi di scorta.

Alla luce della mancanza di risorse necessarie per assicurare efficacemente il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, si dichiara contrario all'istituzione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati. Ritiene inoltre che la riduzione delle indennità dei ministri sia una misura solo propagandistica. Conclude preannunciando l'opposizione del proprio gruppo rispetto alla manovra di bilancio.

 

Luciano VIOLANTE (Ulivo), presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge finanziaria per il 2007 (vedi allegato).

Con riferimento a una serie di emendamenti riferiti all'articolo 33, fa presente che, pur configurando le norme da esso recate una specificazione dell'articolo 32, volto al contenimento della spesa, nella relazione tecnica non sono attribuiti significativi effetti di risparmio alle disposizioni di cui allo stesso articolo 33. Tali effetti, nell'allegato 7, sono infatti attribuiti complessivamente alle disposizioni di cui agli articoli 32, 33 e 34. Pertanto gli emendamenti 1746-bis/I/33.9 del relatore, gli identici 1746-bis/I/33.1 Giovanardi e 1746-bis/I/33.5 Bocchino, gli identici 1746-bis/I/33.2 Giovanardi e 1746-bis/I/33.6 Bocchino, 1746-bis/I/33.3 D'Alia, 1746-bis/I/33.4 Nazzareno, possono essere considerati ammissibili, salvo che il Governo non ritenga, sulla base di motivate argomentazioni, che gli stessi richiedano una puntuale compensazione.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 76 del disegno di legge finanziaria 1746-bis/I/76.3 del relatore, 1746-bis/I/76.4 del relatore, 1746-bis/I/76.5 del relatore, 1746-bis/I/76.1 Mascia, 1746-bis/I/76.7 del relatore, fa presente che gli stessi sono da considerare ammissibili, in questa sede, atteso che la relazione tecnica afferma che gli effetti di contenimento della spesa potranno essere verificati solo a posteriori. Resta ovviamente salva la possibilità di ulteriori o diverse valutazioni in ordine alla compensazione da parte della Commissione bilancio.

Analogamente, con riferimento agli emendamenti, presentati agli articoli 79 e 80, 1746-bis/I/79.3 Bressa, 1746-bis/I/80.4 Zaccaria, gli identici 1746-bis/I/80.1 Incostante e 1746-bis/I/80.5 del relatore, 1746-bis/I/80.6 del relatore, 1746-bis/I/80.7 del relatore, fa presente che gli stessi possono essere in questa sede considerati ammissibili atteso che, pur essendo tali articoli diretti al contenimento della spesa, i relativi effetti non sono quantificati nella relazione tecnica; anche in questo caso resta salva la possibilità di ulteriori o diverse valutazioni in ordine alla compensazione da parte della Commissione bilancio.

Avverte, quindi, che sono da considerare inammissibili, per carenza di compensazione gli emendamenti 1746-bis/I/32.2 Bocchino, 1746-bis/I/32.5 Bressa, 1746-bis/I/32.1 Giovanardi 1746-bis/I/35.1 D'Alia, 1746-bis/I/35.2 Giovanardi, 1746-bis/42.2 Bocchino, 1746-bis/42.4 Bressa, 1746-bis/I/47.3, Bocchino, 1746-bis/47.1 Zeller, 1746-bis/I/47.5 Bocchino, 1746-bis/I/51.1 Zeller, gli identici 1746-bis/I/57.1 D'Alia e 1746-bis/I/57.5 Bocchino, 1746-bis/I/57.10 Bressa, 1746-bis/I/57.2 D'Alia, 1746-bis/I/57.6 Bocchino, 1746-bis/I/57.13 Bressa, 1746-bis/I/57.3 Zeller, 1746-bis/I/57.16 Bressa, 1746-bis/I/58.1 Giovanardi, 1746-bis/I/58.6 Santelli, 1746-bis/I/58.4 Boscetto, 1746-bis/I/58.2 Giovanardi, 1746-bis/I/64.5 Bocchino, 1746-bis/I/64.2 D'Alia, 1746-bis/I/64.3 D'Alia, 1746-bis/I/64.4 D'Alia, 1746-bis/I/194.1 D'Alia. Sono altresì da considerare inammissibili per inidoneità della compensazione gli emendamenti 1746-bis/I/57.11 Bressa, 1746-bis/I/57.12 Bressa, 1746-bis/I/57.17 Bressa, 1746-bis/I/57.15 Bressa. A tale proposito, tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di consentire alla Commissione di esaminare le questioni agli stessi sottese, che sono di particolare rilevanza, ritiene di poter consentire ai presentatori di riformulare tali emendamenti, al fine di prevedere idonee forme di compensazione, entro il termine delle ore 18 della giornata odierna. Fa quindi presente che gli articoli cui tali emendamenti si riferiscono saranno accantonati, per essere esaminati in una seduta successiva.

Avverte inoltre che è da considerare inammissibile per estraneità di materia, in quanto recante disposizioni di carattere ordinamentale privo di effetti finanziari, l'emendamento 1746-bis/I/80.3 D'Alia.

Avverte altresì che l'emendamento 1746-bis/I/58.3 Boscetto può essere considerato ammissibile subordinatamente alla espunzione del riferimento all'anno 2006, che risulta privo di compensazione. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi allo stato giudicati ammissibili.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/32.3 Boscetto, parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/32.6 Bressa. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/I/32.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/32.8 Bressa, parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/32.4 Boscetto, parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/32.9 Bressa. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/I/33.9. Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/33.7 Boscetto, parere favorevole sugli emendamenti identici 1746-bis/I/33.1 Giovanardi e 1746-bis/I/33.5 Bocchino, parere contrario sugli emendamenti identici 1746-bis/I/33.2 Giovanardi e 1746-bis/I/33.6 Bocchino, parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/33.3 D'Alia, parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/33.8 Boscetto, 1746-bis/I/33.4 Nazzareno, 1746-bis/I/35.4 Boscetto, 1746-bis/I/35.3 Giovanardi. Sugli emendamenti identici 1746-bis/I/37.1 D'Alia e 1746-bis/I/37.2 Boscetto esprime parere contrario, chiedendo tuttavia chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla portata della modifica proposta. Sull'emendamento 1746-bis/I/38.1 Incostante si rimette alla valutazione della Commissione, chiedendo tuttavia chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla portata della modifica proposta. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/38.2, 1746-bis/I/38.3, 1746-bis/I/38.4 e 1746-bis/I/39.2 del deputato Bocchino, parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/39.4 Bressa, parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/39.3 Bocchino, 1746-bis/I/39.1 Zeller, 1746-bis/I/42.3 Bocchino. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/I/42.5. Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/42.1 Zeller, parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis/I/44.1 e 1746-bis/I/45.2 del deputato Bressa, parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/45.1 D'Alia e sugli identici emendamenti 1746-bis/I/46.1 D'Alia, 1746-bis/I/46.2 Bocchino e 1746-bis/I/46.5 Boscetto, sugli emendamenti 1746-bis/I/46.3, 1746-bis/I/46.4 e 1746-bis/I/47.4 e 1746-bis/I/47.6 del deputato Bocchino. Con riferimento all'emendamento 1746-bis/I/47.2 Piazza si rimette alla valutazione della Commissione, chiedendo tuttavia chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla portata della modifica proposta. Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/57.8 Boscetto, parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/57.9 Bressa, parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/57.18 Boscetto. Con riferimento all'emendamento 1746-bis/I/57.4 D'Alia si rimette alla valutazione della Commissione, chiedendo tuttavia chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla portata della modifica proposta. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/57.14 Bressa, parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/57.7 Bocchino, parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/58.5 Bressa, parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/58.3 Boscetto, parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis/I/64.1 Franco Russo e 1746-bis/I/64.6 Bressa. Raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/I/64.01. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/68.1 e 1746-bis/I/76.2 del deputato Boscetto. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1746-bis/I/76.3, 1746-bis/I/76.4, 1746-bis/I/76.5, 1746-bis/I/76.6, 1746-bis/I/76.7, 1746-bis/I/76.8 e 1746-bis/I/76.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/77.2 Boscetto, 1746-bis/I/77.1 Bocchino e 1746-bis/I/79.1 Boscetto. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis/I/79.2 Boato, 1746-bis/I/79.3 Bressa, 1746-bis/I/80.4 Zaccaria e sugli emendamenti identici 1746-bis/I/80.1 Incostante e del relatore 1746-bis/I/80.5. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1746-bis/I/80.6 e1746-bis/I/80.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/80.2 del deputato D'Alia. Raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/I/80.01. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/88.1 Bressa. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/I/194.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/194.3 Zaccaria. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/I/194.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/194.2 Boscetto, 1746-bis/I/199.1 D'Alia, 1746-bis/I/199.4 Boscetto, 1746-bis/I/199.2 e 1746-bis/I/199.3 del deputato D'Alia. Raccomanda infine l'approvazione dei propri articoli aggiuntivi 1746-bis/I/200.01 e 1746-bis/I/200.02.

 

Il sottosegretario Franco BONATO esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione dell'emendamento 1746-bis/I/38.1 Incostante, che giudica sostanzialmente poco innovativo, per il quale invita la presentatrice al ritiro; dell'emendamento 1746-bis/I/44.1 Bressa, sul quale si rimette alla valutazione della Commissione; dell'emendamento 1746-bis/I/47.2 Piazza, per il quale esprime parere contrario e dell'emendamento 1746-bis/I/57.4, rispetto al quale il parere potrebbe essere favorevole se venisse espunto il riferimento al comma 1. Infine, in ordine all'emendamento 1746-bis/I/37.1 Giovanardi esprime parere contrario in quanto volto a far rientrare una misura ordinaria quale è la liquidazione degli emolumenti del personale, all'interno delle misure di emergenza che sono individuate dal Ministro. Osserva inoltre che l'articolo 40 del disegno di legge finanziaria è volto a disciplinare tale materia in un'ottica di razionalizzazione.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottoscrive gli emendamenti 1746-bis/I/33.1, 1746-bis/I/33.2, 1746-bis/I/35.3 e 1746-bis/I/37.1 del deputato Giovanardi.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), con riferimento alla valutazione di inammissibilità del proprio emendamento 1746-bis/I/57.13 per carenza di compensazione, fa presente che lo stesso è volto a consentire l'assunzione di segretari comunali e provinciali, i cui oneri sono a carico degli enti locali nell'ambito del tetto massimo di spesa previsto dal patto di stabilità interno. Ritiene pertanto che tale emendamento non necessiti di compensazione.

 

Italo BOCCHINO (AN), intervenendo sugli ordini dei lavori, chiede di sapere secondo quali modalità proseguiranno i lavori della Commissione.

 

Luciano VIOLANTE (Ulivo), presidente, avverte che la Commissione proseguirà l'esame dei provvedimenti in titolo fino alle ore 13.30. Nel corso della giornata di martedì avrà luogo il seguito l'esame degli articoli accantonati e si procederà quindi alla votazione delle proposte di relazione.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che gli emendamenti 1746-bis/I/33.7 Boscetto, 1746-bis/I/33.1 D'Alia e 1746-bis/I/33.5 Bocchino potrebbero essere riformulati nel senso di prevedere, dopo la soppressione dell'articolo 33, una parte consequenziale volta a sostituire, al primo periodo dell'articolo 77, la parola: «33» con la parola «32». In questo modo tali emendamenti sarebbero identici a quello del relatore 1746-bis/I/33.9 e votati insieme ad esso. Riformula pertanto il proprio emendamento nel senso indicato.

 

I deputati Gabriele BOSCETTO (FI) e Italo BOCCHINO (AN) riformulano i rispettivi emendamenti nel senso indicato dal deputato D'Alia.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sugli identici emendamenti 1746-bis/I/33.9 del relatore, 1746-bis/I/33.7 Boscetto, 1746-bis/I/33.1 D'Alia e 1746-bis/I/33.5 Bocchino, ne raccomanda l'approvazione in quanto volti ad evitare il riordino degli uffici periferici del Ministero dell'interno, previsto dall'articolo 33, che avrebbe comportato la soppressione di alcune prefetture in diverse zone del Paese.

 

Italo BOCCHINO (AN) raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti 1746-bis/I/33.9 del relatore, 1746-bis/I/33.7 Boscetto, 1746-bis/I/33.1 D'Alia e 1746-bis/I/33.5 Bocchino che consentono allo Stato di non arretrare in zone del Paese dove la sua presenza è necessaria. Auspica che su tali emendamenti possa votarsi unanimemente.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene il Governo non abbia inteso sottovalutare il problema della presenza delle articolazioni territoriali del Ministero dell'interno sul territorio nazionale, in quanto l'articolo 33 era stato pensato all'interno di un generale riordino delle strutture periferiche, che comunque auspica possa essere oggetto di un esame separato.

 

Marco BOATO (Verdi) condivide le osservazioni svolte dal deputato Bressa, evidenziando come su tale questione si sia registrata una sostanziale convergenza tra maggioranza ed opposizione. Rivolto al deputato Cota, che ha preannunciato la presentazione di un emendamento volto a sopprimere tutte le prefetture esistenti, ricorda che un'analoga iniziativa non è stata tuttavia mai intrapresa nel corso della passata legislatura, quando la Lega Nord era una forza di governo. Preannuncia quindi voto favorevole sugli identici emendamenti 1746-bis/I/33.9 del relatore, 1746-bis/I/33.7 Boscetto, 1746-bis/I/33.1 D'Alia e 1746-bis/I/33.5 Bocchino.

 

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 1746-bis/I/33.9 del relatore, 1746-bis/I/33.7 Boscetto, 1746-bis/I/33.1 D'Alia e 1746-bis/I/33.5 Bocchino. Osserva infatti che resta in vigore l'articolo 32, volto a incentivare forme di riorganizzazione, in un'ottica razionalizzatrice dei Ministeri che dichiara di condividere. Sottolinea inoltre che quando sarà affrontato l'esame dei vari livelli territoriali di governo dovrà essere tenuta in considerazione anche il livello di mobilità del personale al fine di evitare duplicazioni di funzioni e consequenziali sprechi di risorse.

 

Il sottosegretario Franco BONATO evidenzia come il Governo abbia intenzione di procedere ad una generale riorganizzazione di tutte le articolazioni ministeriali sul territorio nazionale, non limitata ai soli uffici periferici del Ministero dell'interno. Osserva che verso tale obiettivo è comunque rivolto l'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, che reca disposizioni in materia di revisione degli assetti organizzativi dei ministeri.

 

Roberto COTA (LNP) si dichiara favorevole alla presenza articolata al livello locale delle questure e dei presìdi dei vigili del fuoco. Si dichiara altresì favorevole a sopprimere la figura dei prefetti, i cui compiti potranno essere rassegnati ad altri organi, assicurando così un sostanzioso risparmio che potrebbe essere utilizzato per garantire la più massiccia presenza di altri presìdi di sicurezza. Dichiara quindi il proprio voto di astensione su gli identici emendamenti 1746-bis/I/33.9 del relatore, 1746-bis/I/33.7 Boscetto, 1746-bis/I/33.1 D'Alia e 1746-bis/I/33.5 Bocchino.

 

La Commissione approva gli identici emendamenti 1746-bis/I/33.9 del relatore, 1746-bis/I/33.7 Boscetto (nuova formulazione), 1746-bis/I/33.1 D'Alia (nuova formulazione) e 1746-bis/I/33.5 Bocchino (nuova formulazione).

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 1746-bis/I/33.9 del relatore, 1746-bis/I/33.7 Boscetto (nuova formulazione), 1746-bis/I/33.1 D'Alia (nuova formulazione) e 1746-bis/I/33.5 Bocchino (nuova formulazione), sono preclusi gli identici emendamenti 1746-bis/I/33.2 Giovanardi e 1746-bis/I/33.6 Bocchino, nonché gli emendamenti 1746-bis/I/33.3 D'Alia, 1746-bis/I/33.8 Boscetto e 1746-bis/I/33.4 Nazzareno.

 

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto contrario sugli identici emendamenti 1746-bis/I/ 37.1 D'Alia e 1746-bis/I/37.2 Boscetto in quanto volti a ricomprendere la liquidazione degli emolumenti del personale all'interno delle misure di emergenza emanate dal Ministro dell'interno.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che la logica sottesa agli identici emendamenti 1746-bis/I/37.1 D'Alia e 1746-bis/I/37.2 Boscetto è quella di assicurare che la liquidazione degli emolumenti al personale sia svolta razionalmente mediante procedure semplificate. Tale atto, essendo dovuto, deve essere necessariamente attribuito. Dopo aver dichiarato di comprendere le motivazioni espresse dal deputato Boato, si dichiara disposto a ritirare il proprio emendamento qualora il rappresentante del Governo assicuri che il riassetto razionale di tutta la materia sarà oggetto di considerazione da parte del Governo.

 

Il sottosegretario Franco BONATO, rivolto al deputato D'Alia assicura che il Governo prenderà in esame l'intera problematica della funzionalità dei servizi di polizia al fine di garantire soluzioni di razionalizzazione.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio emendamento 1746-bis/I/37.1

 

Gabriele BOSCETTO (FI) insiste per la votazione del proprio emendamento 1746-bis/I/37.2

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/I/37.2 Boscetto.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) osserva che il proprio emendamento 1746-bis/I/38.1 ha una sua specifica funzione, essendo volto a configurare un ruolo attivo per l'azione degli enti locali nell'ambito della realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia. Pertanto ritiene che debba essere approvato.

 

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) condivide le osservazioni svolte dal deputato Incostante relative al suo emendamento 1746-bis/I/38.1, che dichiara di sottoscrivere.

 

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive emendamento 1746-bis/I/38.1 del deputato Incostante.

Ritiene tuttavia che esso potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che al comma 1 dell'articolo 38, dopo le parole: «sicurezza dei cittadini» siano aggiunte le parole: «e in relazione a contratti di sicurezza volti a sviluppare azioni di sicurezza urbana integrata».

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) riformula il proprio emendamento nel senso indicato dal deputato Boato.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) si dichiara favorevole all'emendamento 1746-bis/I/38.1 Incostante come riformulato in quanto volto a garantire una forma di collaborazione molto più efficace con gli organismi centrali dello Stato da parte degli enti territoriali.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1746-bis/I/38.1 Incostante (nuova formulazione), respinge gli emendamenti 1746-bis/I/38.2, 1746-bis/I/38.3, 1746-bis/I/38.4 e 1746-bis/I/39.2 del deputato Bocchino. Approva l'emendamento 1746-bis/I/39.4 Bressa e respinge l'emendamento 1746-bis/I/39.3 Bocchino.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1746-bis/I/39.1 Zeller, fa presente che si intende che vi abbia rinunciato. Con riferimento all'emendamento 1746-bis/I/44.1 Bressa, esprime perplessità in ordine alla sua attinenza agli ambiti di competenza della I Commissione.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente che l'emendamento 1746-bis/I/44.1, essendo volto a prevedere il controllo di merito nel sistema delle ragionerie, riguarda anche l'attività dei dirigenti, di competenza di questa Commissione.

 

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara di condividere il contenuto dell'intervento svolto dal deputato Bressa, ribadendo l'attinenza dell'emendamento alla competenza della I Commissione.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara di condividere il contenuto dell'intervento svolto dal deputato Bressa evidenziando come tale controllo è volto ad estendersi anche sull'efficacia della gestione delle spese.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/I/44.1 Bressa.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che, qualora fosse approvato l'emendamento 1746-bis/I/45.2 Bressa, occorrerebbe comunque decidere come utilizzare l'Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale prevista dalla legge n. 289 del 2002. Segnala che il proprio emendamento 1746-bis/I/45.1 è volto a rimodulare i compiti attribuiti alla stessa Alta Commissione.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che il Governo, all'interno del documento di programmazione economico-finanziario ha manifestato l'intenzione di approfondire le problematiche connesse al federalismo fiscale. In questo senso ritiene che sia opportuno sopprimere la prevista istituzione della Commissione tecnica di cui all'articolo 45 del disegno di legge finanziaria.

 

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'emendamento 1746-bis/I/45.2 Bressa, ne raccomanda l'approvazione.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio emendamento 1746-bis/I/45.1, auspicando che su tale punto il Governo voglia fornire chiarimenti.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/I/45.2 Bressa.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sul proprio emendamento 1746-bis/I/46, osserva che esso è volto ad impedire la costituzione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica per il cui funzionamento è prevista una spesa che ritiene eccessiva. Osserva inoltre che l'articolo 46 del disegno di legge finanziaria attribuisce potere ispettivo al Governo sull'attività dell'ISTAT, che invece ritiene opportuno agisca senza forme di condizionamento da parte dell'Esecutivo. In proposito ritiene comunque necessaria la presenza di forme di controllo da parte del Parlamento.

 

Marco BOATO (Verdi) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1746-bis/I/46.1 D'Alia. Osserva, infatti, che se fosse soppresso l'articolo 46 rimarrebbe comunque in funzione la Commissione di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 322 del 1989, con poteri tuttavia ridotti.

 

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara di comprendere le argomentazioni svolte dal deputato D'Alia, sottolineando la necessità di evitare forme di condizionamento dell'attività di organi statistici. Dichiara altresì di essere contrario sulla scelta di rimettere ad un regolamento di delegificazione l'effettiva costituzione della Commissione. Propone pertanto di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46 al fine di maturare su di esso un'opportuna riflessione.

 

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara di condividere la proposta di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che la Commissione attualmente in funzione non incide sulla potestà di controllo riservata al Parlamento, mentre quella istituita dall'articolo 46 ne snatura le funzioni.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) dichiara di condividere la riflessione svolta dal deputato D'Alia, evidenziando inoltre l'inopportunità di ricorrere allo strumento di un regolamento di delegificazione per la nomina del Presidente e dei membri della Commissione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che il problema principale non sia rappresentato dalle modalità del controllo governativo sull'ISTAT, che per certi versi ritiene sussistere anche attualmente, ma dall'uso del regolamento di delegificazione per la costituzione della Commissione e per la nomina del Presidente e dei relativi componenti. Alla luce degli orientamenti maturati nel corso del dibattito, propone pertanto di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

 

Il sottosegretario Franco BONATO dichiara di condividere la proposta di accantonamento formulata dal Presidente Violante.

 

La Commissione acconsente. La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/I/68.1 Boscetto.

 

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 1746-bis/I/76.1

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1746-bis/I/76.2 Boscetto, approva gli emendamenti del relatore 1746-bis/I/76.3, 1746-bis/I/76.4, 1746-bis/I/76.5, 1746-bis/I/76.6, 1746-bis/I/76.7, 1746-bis/I/76.8 e 1746-bis/I/76.9. Respinge l'emendamento 1746-bis/I/77.2 Boscetto.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) si dichiara contrario all'emendamento 1746-bis/I/77.1 Bocchino. In proposito ricorda che il proprio gruppo, nel corso della passata legislatura, ha sempre manifestato una ferma contrarietà all'istituzione di nuove province se non all'interno di un generale riordino delle circoscrizioni provinciali.

 

La Commissione respinge gli emendamento 1746-bis/I/77.1 Bocchino.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1746-bis/I/77.3 (vedi allegato).

 

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1746-bis/I/77.3.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) invita i presentatori dell'emendamento 1746-bis/I/79.1 a ritirarlo. Al riguardo osserva che l'articolo 79 del disegno di legge finanziaria è volto ad assicurare una razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali che denota un'apprezzabile logica di fondo.

 

Gabriele BOSCETTO (FI), dopo aver dichiarato di rispettare l'opinione del deputato D'Alia, insiste per la votazione del proprio emendamento richiamandosi in proposito all'intervento da lui svolto nel corso della seduta di ieri.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1746-bis/I/79.1 Boscetto, approva gli emendamenti 1746-bis/I/79.2 Boato e 1746-bis/I/79.3 Bressa.

 

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 1746-bis/I/80.4 Zaccaria, ricordando in proposito di essere favorevole al contenimento delle spese per gli emolumenti degli amministratori delle società. Tuttavia, trattandosi di società per azioni, tale limitazione non è configurabile.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1746-bis/I/80.4 Zaccaria, gli identici emendamenti 1746-bis/I/80.1 Incostante e 1746-bis/I/80.5 del relatore, nonché gli emendamenti del relatore 1746-bis/I/80.6 e 1746-bis/I/80.7.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula il proprio emendamento 1746-bis/I/80.2 nel senso di aggiungere come parte conseguenziale il contenuto del proprio emendamento 1746-bis/I/80.3, dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto recante una norma di natura ordinamentale.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'esame dell'emendamento 1746-bis/I/80.3 D'Alia (nuova formulazione) anche al fine di poterne valutare l'ammissibilità.

 

La Commissione acconsente.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/I/80.01 del relatore, ritiene che al comma 2 debba essere previsto anche il concerto del dipartimento delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che il comma 2 in questione è idoneamente formulato in quanto le competenze ivi previste sono correttamente individuate alla luce della recente riforma sulle competenze ministeriali.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/80.01.

 

I deputati Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), Jole SANTELLI (FI), Gianpiero D'ALIA (UDC), Italo BOCCHINO (AN), Roberto COTA (LNP), Gabriele BOSCETTO (FI), Maria Rosaria CARFAGNA (FI) sottoscrivono l'emendamento 1746-bis/I/88.1 Zaccaria.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/I/88.1.

 

Marco BOATO (Verdi) osserva sull'articolo 194, recante l'istituzione di un fondo relativo alle politiche delle pari opportunità, sono stati presentati gli emendamenti 1746-bis/I/194.5 e 1746-bis/I/194.2 del relatore, nonché l'emendamento 1746-bis/I/194.3 Zaccaria. In proposito ritiene opportuno che su tale questione si proceda verso una direzione univoca.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sull'emendamento 1746-bis/I/194.5, osserva che esso prevede la destinazione di risorse alle politiche per l'assistenza e l'integrazione sociale degli immigrati, a cui fa riferimento anche il Fondo previsto dall'articolo 199 del disegno di legge finanziaria. Ritiene poco comprensibile che, mentre tale ultimo Fondo viene gestito in via primaria dal Ministro della solidarietà sociale, quello previsto dall'emendamento in questione viene gestito esclusivamente dal Ministro per i diritti e le pari opportunità. Evidenzia in proposito l'opportunità di trovare soluzioni volte ad evitare la dispersione delle risorse.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) osserva come la tutela delle vittime di violenza e di altre forme di sfruttamento nonché le altre finalità di protezione sociale degli immigrati di cui all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione sono sempre stati di competenza del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

 

Marco BOATO (Verdi) invita il relatore a trovare una soluzione che possa coordinare le varie scelte in materia di finanziamento alle politiche sull'immigrazione.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di condividere le perplessità espresse dal deputato D'Alia ritenendo che su tali materie sia sempre necessario individuare una forma partecipazione alle decisioni in materia da parte del Ministro dell'interno.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 194.

 

La Commissione acconsente.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sul proprio emendamento 199.1, osserva che il Governo, nell'istituire il Fondo sociale per l'inclusione sociale degli immigrati, ha contestualmente ridotto le risorse del dipartimento di pubblica sicurezza e del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In particolare, quest'ultimo dipartimento svolge compiti fondamentali ai fini dell'espletamento delle pratiche amministrative relative a servizi richiesti dagli immigrati, per i quali si registra un costante disservizio. Il proprio emendamento pertanto è volto a consentire a tale dipartimento di reperire risorse sufficienti per operare opportunamente.

 

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), pur comprendendo le osservazioni del deputato D'Alia, non ritiene che l'incremento delle dotazioni del dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione debba pregiudicare l'esistenza del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

 

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) non condivide la previsione di numerosi fondi da parte del disegno di legge finanziaria ritenendo che, per evitare la dispersione delle risorse, sarebbe stato più opportuno rafforzare il Fondo sociale, utilizzato dagli enti territoriali per le varie politiche sociali.

 

Marco BOATO (Verdi) suggerisce di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 199 al fine di individuare le opportune coperture finanziare per garantire al contempo il mantenimento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati ed il rafforzamento della dotazione finanziaria per il dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) dichiara di condividere la proposta del deputato Boato.

 

Il sottosegretario Franco BONATO si associa alla proposta del deputato Boato assicurando la propria disponibilità a ricercare forme di copertura necessarie a tal fine. Sottolinea tuttavia al riguardo di non poter assumere in tal senso un impegno formale nei confronti della Commissione.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ribadisce l'importanza di assicurare l'adeguato funzionamento per il dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 199.

 

La Commissione acconsente.

 

Olga D'ANTONA (Ulivo) auspica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/200.01, volto a garantire l'accesso privilegiato al lavoro per i familiari stretti delle vittime del terrorismo.

 

La Commissione approva all'unanimità l'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/200.1.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/200.02, volto ad estendere la tutela di cui alla legge n. 206 del 2004, oltre che ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 ed ai familiari delle vittime ed ai superstiti della «banda della Uno bianca», anche a tutte le vittime italiane, ed ai loro familiari, degli atti di terrorismo compiuti sul territorio nazionale ed extra nazionale, la cui effettiva quantificazione ritiene essere problematica.

 

Marco BOATO (Verdi) fa presente che l'articolo aggiuntivo in esame è volto a produrre i medesimi effetti della proposta di legge del deputato Mazzoni C. 616, attualmente in corso di esame presso la I Commissione, recante modifica dell' articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo. Osserva in proposito che tale proposta di legge rende applicabili i benefici previsti per le vittime di eventi terroristici accaduti sul territorio nazionale a partire dal 1961 anche alle vittime di eventi occorsi all'estero a partire dalla medesima data. Pertanto ritiene che il rappresentante del Governo potrebbe impegnarsi ad individuare idonee forme di copertura dell'articolo aggiuntivo in esame.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) fa presente che una diversa soluzione percorribile potrebbe essere quella di prevedere, nella tabella A allegata al disegno di legge finanziaria, un congruo accantonamento che consenta di procedere rapidamente all'inizio del prossimo anno all'approvazione di legge C. 616 del deputato Mazzoni.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene opportuno che il rappresentante del Governo individui una copertura congrua che garantisca un idoneo risarcimento ai soggetti interessati. Ricorda in proposito che nel corso della passata legislatura, durante l'esame della proposta di legge in materia di benefici alle vittime del terrorismo, il sottosegretario pro tempore Mantovano aveva espresso le sue perplessità in ordine alla difficoltà di quantificare il numero dei soggetti effettivamente interessati.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, alla luce del dibattito sviluppatosi, propone di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/44.1200.02.

 

Il sottosegretario Franco BONATO dichiara di condividere la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/200.02

 

La Commissione acconsente.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.25.


ALLEGATO

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

 

EMENDAMENTI

 

ART. 32.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis./I/32. 3. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33 e l'articolo 35.

1746-bis/I/32. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando in ogni caso la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali generali e non.

1746-bis/I/32. 5. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato, in modo di ridurre del 50 per cento i contingenti massimi attualmente previsti e di almeno il 30 per cento il personale effettivamente addetto.

1746-bis/I/32. 6. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla progressiva riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei beni e delle attività culturali e delle agenzie. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo esercita le funzioni degli uffici riordinati e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza degli uffici stessi. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità della riorganizzazione in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio e sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; si provvede, anche, alle necessarie modifiche dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni interessate al riordino, alla conseguente specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, nonché alla individuazione delle modalità organizzative e gestionali dirette alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni, l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili demaniali e la rideterminazione delle piante organiche, al fine di realizzare risparmi di spesa. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche riordinate e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.

1746-bis/I/32. 7. Il relatore.

 

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

1746-bis/I/32. 8. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981 n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/32. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 delle legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 195.

1746-bis/I/32. 1. Giovanardi.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio con le seguenti: siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera f).

1746-bis/I/32. 9. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

ART. 33.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/33. 7. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Sopprimerlo.

* 1746-bis/I/33. 1. Giovanardi.

 

Sopprimerlo.

* 1746-bis/I/33. 5. Bocchino, Ascierto.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

** 1746-bis/I/33. 9. Il relatore.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

** 1746-bis/I/33. 7. (nuova formulazione) Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

** 1746-bis/I/33. 1. (nuova formulazione) Giovanardi.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

** 1746-bis/I/33. 5. (nuova formulazione) Bocchino, Ascierto.

 

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le parole: con esclusione delle Questure della Repubblica e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato.

* 1746-bis/I/33. 2. Giovanardi.

 

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti parole: con esclusione delle Questure della Repubblica e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato.

* 1746-bis/I/33. 6. Bocchino, Ascierto.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1746-bis/I/33. 3. D'Alia, Tassone.

 

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/33. 8. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione dei territori nei quali si trovino Province o Comuni i cui Consigli siano stati sciolti negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1746-bis/I/33. 4. Oliverio, Laratta, Dorina Bianchi, Laganà Fortugno.

 

ART. 35.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/35. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Sopprimerlo.

1746-bis/I/35. 1. D'Alia.

 

Sopprimere il comma 1.

1746-bis/I/35. 2. Giovanardi.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , sentiti i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato.

1746-bis/I/35. 3. Giovanardi.

 

ART. 37.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresa la liquidazione degli emolumenti del personale.

* 1746-bis/I/37. 1. Giovanardi.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresa la liquidazione degli emolumenti del personale.

* 1746-bis/I/37. 2. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

ART. 38.

Al comma 1, dopo la parola: convenzioni aggiungere le seguenti: e contratti di sicurezza volti a sviluppare azioni di sicurezza urbana integrata.

1746-bis/I/38. 1. Incostante.

 

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza dei cittadini aggiungere le seguenti: e in relazione a contratti di sicurezza volti a sviluppare azioni di sicurezza urbana integrata.

1746-bis/I/38. 1. (nuova formulazione) Incostante, Giovanelli, Boato.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse Regioni e degli enti locali.

1746-bis/I/38. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga a disposizioni di legge e di regolamento.

1746-bis/I/38. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: previo parere obbligatorio della Conferenza unificata.

1746-bis/I/38. 4. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

ART. 39.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

1746-bis/I/39. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle funzioni di supporto che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

1746-bis/I/39. 4. Bressa. Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.

1746-bis/I/39. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

1746-bis/I/39. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

ART. 42.

Sopprimerlo.

1746-bis/I/42. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono composti dal Presidente e da due consiglieri, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3. Gli emolumenti e i compensi dei Presidenti sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 50 per cento dell'indennità parlamentare. Gli emolumenti e i compensi dei consiglieri sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 30 per cento dell'indennità parlamentare.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti le modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.

1746-bis/I/42. 4. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.

Conseguentemente, al comma 3 le parole: due mesi sono sostituite dalle seguenti: tre mesi, ed al comma 4 le parole: un mese sono sostituite dalle seguenti: due mesi.

1746-bis/I/42. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 5, dopo le parole: ISTAT, aggiungere le seguenti: all'Accademia dei Lincei.

1746-bis/I/42. 5. Il Relatore.

 

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

1746-bis/I/42. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

ART. 44.

Sopprimerlo.

1746-bis/I/44. 1. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

ART. 45.

Sopprimerlo.

1746-bis/I/45. 2. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Sostituirlo con il seguente:

45. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'Alta Commissione di studio dovrà altresì:

a) indicare proposte tecniche sui princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

b) implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell'entità del debito pubblico;

c) operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro-periferia;

d) verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri di contabilità nazionale ed europea.

1746-bis/I/45. 1. D'Alia.

 

ART. 46.

Sopprimerlo.

* 1746-bis/I/46. 1. D'Alia.

 

Sopprimerlo.

* 1746-bis/I/46. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Sopprimerlo.

* 1746-bis/I/46. 5. Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro trenta giorni.

1746-bis/I/46. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con la stessa procedura di cui al comma 1 con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1746-bis/I/46. 4. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

ART. 47.

Sopprimerlo.

1746-bis/I/47. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, lettera a) capoverso 1 dopo le parole: enti ed organismi pubblici aggiungere la parola: nazionali e dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere la parola: nazionali.

1746-bis/I/47. 4. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere le seguenti: , esclusi gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consiglio nazionali,.

1746-bis/I/47. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso lettera b) con il seguente: i commi 2-bis e 6 sono abrogati.

1746-bis/I/47. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 2 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni le parole: 300 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

1746-bis/I/47. 6. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. È soppressa la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture istituita ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Conseguentemente sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono compiti e funzioni della camera stessa.

1746-bis/I/47. 2. Angelo Piazza, Turco.

 

ART. 51.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

1746-bis/I/51. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

ART. 57.

Al comma 1 sostituire le parole: 1000 unità con le seguenti: 3000 unità oltre alla stabilizzazione degli ausiliari già in servizio.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/57. 8. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2007:-31,1 mln;

2008:-31,1 mln.

1746-bis/I/57. 9. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 3.000 unità.

* 1746-bis/I/57. 1. D'Alia.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 3.000 unità.

* 1746-bis/I/57. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: per ciascuno degli anni aggiungere le seguenti: 2007.

1746-bis/I/57. 10. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: 2007.

Conseguentemente alla Tabella A, Voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare per il 2007 le conseguenti variazioni.

1746-bis/I/57. 11. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi a: fuoco.

1746-bis/I/57. 2. D'Alia.

 

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al venti per cento con le parole: corrispondente ad una spesa pari al trenta per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/57. 18. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le conseguenti variazioni.

1746-bis/I/57. 12. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

1746-bis/I/57. 6. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché.

Conseguentemente all'articolo 57, dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso-concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:

a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;

b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

1746-bis/I/57. 13. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 4, terzo periodo, in fine, aggiungere le parole: , nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consiglio nazionali.

1746-bis/I/57. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le assunzioni di cui ai commi 1 e 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi.

1746-bis/I/57. 4. D'Alia.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi.

1746-bis/I/57. 4. (nuova formulazione) D'Alia.

 

Al comma 5, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: 2007.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare per il 2007 le conseguenti variazioni.

1746-bis/I/57. 17. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sulla base delle disposizioni dei commi 4 e 5 è determinato il numero complessivo delle assunzioni e delle stabilizzazioni concernente il complesso delle amministrazioni interessate. Tali contingentamenti sono ripartiti fra le singole amministrazioni sulla base di piani semestrali, approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1746-bis/I/57. 14. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per ciascuno degli anni aggiungere la seguente: 2008.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le conseguenti variazioni.

1746-bis/I/57. 15. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ulteriori assunzioni aggiungere le seguenti: di personale a tempo indeterminato.

1746-bis/I/57. 7. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Sopprimere il comma 13.

1746-bis/I/57. 16. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

ART. 58.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata a decorrere dall'anno 2007 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007:-80.000;

2008-80.000;

2009-80.000.

1746-bis/I/58. 5. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/58. 3. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle presenti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1746-bis/I/58. 1. Giovanardi.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia.

1746-bis/I/58. 6. Santelli.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze amate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/58. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze amate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

1746-bis/I/58. 2. Giovanardi.

 

ART. 64.

Sopprimerlo.

1746-bis/I/64. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stipendiali automatica aggiungere le seguenti: ad eccezione dei professori e dei ricercatori universitari.

Conseguentemente, all'articolo 110, sopprimere i commi 1 e 3.

1746-bis/I/64. 1. Mascia, Franco Russo.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 165, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ad eccezione della categoria dei docenti e ricercatori universitari.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007:-18 milioni;

2008:-35 milioni;

2009:-70 milioni.

1746-bis/I/64. 6. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che abbiano maturato un periodo di anzianità inferiore a tre anni.

1746-bis/I/64. 2. D'Alia, Mazzoni.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai docenti e ricercatori universitari.

1746-bis/I/64. 3. D'Alia, Mazzoni.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate.

1746-bis/I/64. 4. D'Alia, Mazzoni.

 

Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.

(Misure di contenimento dei trattamenti accessori extracontrattuali).

1. Il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituiti dall'articolo 3 comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati. Nulla è dovuto per gli anni 2005 e 2006.

1746-bis/I/64. 01. Il relatore.

 

ART. 68.

Al comma 9, primo periodo dopo le parole: anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua aggiungere le seguenti: , della cultura e della Costituzione italiana.

1746-bis/I/68. 1.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

ART. 76.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/76. 2.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1746-bis/I/76. 3.Il relatore.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1746-bis/I/76. 4.Il relatore.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1746-bis/I/76. 5.Il relatore.

 

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.

1746-bis/I/76. 6.Il relatore.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1746-bis/I/76. 1.Mascia, Franco Russo, Frias.

 

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo le parole: consigli provinciali, giungere le seguenti: i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti degli organi di decentramento dei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti.

1746-bis/I/76. 7.Il relatore.

 

Al comma 1, lettera h), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: un comune avente popolazione fino alla fine della lettera con le seguenti: il comune avente la maggiore popolazione.

1746-bis/I/76. 8.Il relatore.

 

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

l-bis) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.

1746-bis/I/76. 9.Il relatore.

 

ART. 77.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/77. 2.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Sopprimerlo.

1746-bis/I/77. 1.Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1 sostituire le parole: , 34 e 35 con le seguenti: e 34.

1746-bis/I/77. 3.Il relatore.

 

ART. 79.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 5 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/79. 1.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'Interno con le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'interno.

1746-bis/I/79. 2.Boato, Zaccaria, Franco Russo.

 

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1746-bis/I/79. 3.Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 


ART. 80.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il limite di cui al comma 1 non si applica agli amministratori di cui all'articolo 2381, comma 2, del Codice civile.

1746-bis/I/80. 4.Zaccaria, Amici, Bressa, Giovanelli, Incostante, Boato.

 

Al comma 2 sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.

*1746-bis/I/80. 1.Incostante.

 

Al comma 2 sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.

*1746-bis/I/80. 5.Il relatore.

 

Sopprimere il comma 4.

1746-bis/I/80. 6.Il relatore.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , in tutto o in parte, con la seguente: totalmente.

1746-bis/I/80. 7.Il relatore.

 

Aggiungere, in fine il seguente comma:

9. L'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

1746-bis/I/80. 2.D'Alia.

 

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

9. L'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

10. Il comma 5 dell'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, nonché i direttori generali nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso.

1746-bis/I/80. 2. (nuova formulazione) D'Alia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Il comma 5 dell'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, nonché i direttori generali nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso.

1746-bis/I/80. 3.D'Alia.

 

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Fondo incentivi per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo, denominato «Fondo incentivi per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», destinato a finanziare le spese in conto interessi per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa. Per la gestione del fondo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per gli Affari regionali e per le autonomie locali, sentita la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14 comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative di assegnazione dei suddetti fondi e di erogazione degli stessi per le finalità di cui al comma 1.

Conseguentemente alla Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007:-15 milioni;

2008:-15 milioni;

2009:-15 milioni.

1746-bis/I/80. 01.Il relatore.

 

ART. 88.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis. A decorrere dal 1o settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:

2007:-10 milioni;

2008:-10 milioni;

2009:-10 milioni.

1746-bis/I/88. 1.Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici, Santelli, D'Alia, Bocchino, Cota, Boscetto, Carfagna, Incostante.

 

ART. 194.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il «fondo nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, è incrementato della somma di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 per l'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale nonché, d'intesa con le Regioni e le amministrazioni locali, per sostenere i centri antiviolenza accreditati.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma 1 per combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e di sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico sull'immigrazione e per il programma speciale di assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù ovvero di tratta di persone di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

4. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 anche per promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di azione della conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000.

5. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza altresì il fondo di cui al comma 1 per le attività relative all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.

6. Per realizzare le azioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, il Ministro delle Pari Opportunità può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione e di formazione, anche tramite convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed imprese.

1746-bis/I/194. 5.Il relatore.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -15 milioni;

2008: -15 milioni;

2009: -15 milioni.

1746-bis/I/194. 3.Zaccaria.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.000;

2008: -10.000;

2009: -10.000.

* 1746-bis/I/194. 4.Il relatore.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.000;

2008: -10.000;

2009: -10.000.

* 1746-bis/I/194. 2.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

1746-bis/I/194. 1.D'Alia.

 

ART. 199.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

214-bis. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti spettanti al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è assegnato al Ministero dell'interno la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1746-bis/I/199. 1.D'Alia.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/199. 4.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: e dal Ministro dell'interno.

1746-bis/I/199. 2.D'Alia.

 

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pari opportunità aggiungere le parole: e con il Ministro dell'interno.

1746-bis/I/199. 3.D'Alia.

 

ART. 200.

Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

1. L'articolo 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché i rispettivi coniugi e i figli, ovvero i fratelli e le sorelle conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono, singolarmente e direttamente, del diritto alle assunzioni obbligatorie e delle altre tutele di cui alle vigenti disposizioni di legge, con chiamata diretta nominativa, con diritto di precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza, a parità di titoli.

Per i predetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta nominativa sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Fermo restando le percentuali di assunzione previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Entro il 31 dicembre di ogni anno tutte le Amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio il numero degli appartenenti alla speciale categoria delle vittime del terrorismo assunti nel corso dell'anno, distribuito per categorie professionali.

In caso di trasferimenti o promozioni, a parità di titoli o merito, la qualità di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata riconosciuta ai soggetti di cui al primo capoverso, costituisce titolo di precedenza assoluta».

1746-bis/I/200. 01.Il relatore.

 

Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

Il comma 1, articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti;

b) ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980;

c) ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno Bianca».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'interno apportare le seguenti modificazioni:

2007: -12;

2008: -12;

2009: -12.

1746-bis/I/200. 02.Il relatore.


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Franco Bonato.

 

Legge finanziaria 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con condizioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 ottobre.

 

Luciano VIOLANTE (Ulivo), presidente, ricorda che nella seduta odierna la Commissione deve esaminare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi accantonati nella seduta del 12 ottobre 2006 (vedi allegato 1). Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 1746-bis/I/32.6 Bressa, 1746-bis/I/57.10 Bressa e 1746-bis/I/64.6 Bressa.

Comunica, quindi, con riferimento all'articolo 32, concernente la revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri, che sono inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti: 1746-bis/I/32.2 Bocchino, 1746-bis/I/32.10 Lo Presti e 1746-bis/I/32.5 Bressa. Con riferimento all'articolo 42, concernente l'organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici, avverte che sono inammissibili, per carenza di compensazione i seguenti emendamenti: 1746-bis/42.2 Bocchino, 1746-bis/42.6 Barbieri, 1746-bis/42.7 Ciocchetti e 1746-bis/42.13 Aprea. Con riferimento all'articolo 47, concernente il riordino, la trasformazione e soppressione di enti pubblici, avverte che sono inammissibili, per carenza di compensazione, gli emendamenti 1746-bis/I/47.3, Bocchino, 1746-bis/47.1 Zeller e 1746-bis/I/47.5 Bocchino. Con riferimento all'articolo 51, concernente l'ambito di applicazione delle misure di contenimento della spesa, è inammissibile per carenza di compensazione l'emendamento 1746-bis/I/51.1 Zeller. Quanto all'articolo 57, concernente le assunzioni di personale, avverte che sono inammissibili, per carenza di compensazione gli emendamenti 1746-bis/I/57.5 Bocchino, 1746-bis/I/57.6 Bocchino e 1746-bis/I/57.3 Zeller. Avverte altresì che è da considerare inammissibile per inidoneità della compensazione l'emendamento 1746-bis/I/57.15 Bressa.

Quanto all'emendamento 1746-bis/I/57.13 Bressa, fa presente che lo stesso può essere considerato ammissibile, ferma restando la possibilità di diversa valutazione nelle successive fasi dell'esame parlamentare, tenuto conto che nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria non sono quantificati gli effetti di contenimento della spesa derivanti dall'estensione dei limiti alle assunzioni anche ai segretari comunali e provinciali.

Con riferimento all'articolo 58, concernente i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, avverte che sono inammissibili, per carenza di compensazione gli emendamenti: 1746-bis/I/58.6 Santelli, 1746-bis/I/58.4 Boscetto (nuova formulazione). Quanto all'articolo 64, concernente gli automatismi stipendiali e i trattamenti accessori dirigenziali, avverte che sono inammissibili, per carenza di compensazione gli emendamenti 1746-bis/I/64.5 Bocchino, 1746-bis/I/64.2 e 1746-bis/I/64.3 D'Alia. Avverte, infine, che è da ritenere inammissibile, per inidoneità della compensazione, l'articolo aggiuntivo 1746-bis/I/187.02 del relatore.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/32.1 Giovanardi (nuova formulazione), 1746-bis/I/35.1 D'Alia (nuova formulazione) e 1746-bis/I/42.10 Aprea. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/42.4 Bressa (nuova formulazione). Esprime parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/42.11 e 1746-bis/I/42.14 del deputato Aprea. Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/57.1 D'Alia (nuova formulazione) e parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/57.11 Bressa (nuova formulazione). Sull'emendamento 1746-bis/I/57.2 del deputato D'Alia, invita il presentatore al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere sarà contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis/I/57.12 (nuova formulazione) D'Alia, 1746-bis/I/57.13 Bressa, 1746-bis/I/57.4 D'Alia (nuova formulazione), 1746-bis/I/57.17 (nuova formulazione) e 1746-bis/I/57.16 (nuova formulazione) del deputato Bressa. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/I/58.3 Boscetto (nuova formulazione), 1746-bis/I/58.1 Giovanardi (nuova formulazione), 1746-bis/I/58.4 Boscetto (nuova formulazione) e 1746-bis/I/58.2 Giovanardi (nuova formulazione). Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/I/64.10. Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/64.4 D'Alia (nuova formulazione). Raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/I/64.01. Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/80.2 D'Alia (nuova formulazione). Raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/I/187.01. Esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1746-bis/I/194.5 (nuova formulazione). Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/I/194.1 D'Alia (nuova formulazione). Raccomanda infine l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/I/200.02 (nuova formulazione).

 

Il sottosegretario Franco BONATO esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione degli emendamenti 1746-bis/I/42.4 Bressa (nuova formulazione), 1746-bis/I/57.11 Bressa (nuova formulazione), 1746-bis/I/57.16 Bressa (nuova formulazione) 1746-bis/I/57.17 Bressa (nuova formulazione), per i quali si rimette alla valutazione della Commissione. Sugli emendamenti 1746-bis/I/58.4 Boscetto (nuova formulazione) e 1746-bis/I/58.2 Giovanardi (nuova formulazione) invita i presentatori al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere sarà contrario. Infine, sugli emendamenti 1746-bis/I/199.2 e 1746-bis/I/199.3 del deputato D'Alia si rimette alla valutazione della Commissione. (modifica del parere).

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/I/32.3 Boscetto.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), intervenendo sul proprio emendamento 1746-bis/I/32.5, precisa che i «nuovi dirigenti» cui esso fa riferimento devono intendersi i vincitori del corso-concorso di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Chiede tuttavia al Presidente di valutare l'opportunità di proporre l'accontanamento dell'emendamento in esame al fine di individuare una idonea formulazione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'esame dell'emendamento 1746-bis/I/32.5 Bressa.

 

La Commissione acconsente e, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1746-bis/I/32.7 del relatore e 1746-bis/I/32.8 Bressa. Respinge gli emendamenti 1746-bis/I/32.4 Boscetto e 1746-bis/I/32.1 D'Alia (nuova formulazione). Approva l'emendamento 1746-bis/I/32.9 Bressa. Respinge gli emendamenti 1746-bis/I/35.4 Boscetto, 1746-bis/I/ 35.1 D'Alia (nuova formulazione), 1746-bis/I/35.2 Giovanardi (nuova formulazione), 1746-bis/I/35.3 Giovanardi e 1746-bis/I/42.10 Aprea. Approva l'emendamento 1746-bis/I/42.4 Bressa (nuova formulazione).

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1746-bis/I/42.4 Bressa (nuova formulazione), sono preclusi gli emendamenti 1746-bis/I/42.11 Aprea e 1746-bis/I/42.3 Bocchino.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1746-bis/I/42.14 Aprea ed approva all'unanimità l'emendamento 1746-bis/I/42.5 del relatore.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) sottoscrive l'emendamento 1746-bis/I/42.1 Zeller e chiede di sapere i motivi per i quali è stato espresso su di esso un parere contrario.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, osserva che il parere è contrario in quanto l'emendamento è riferito a soggetti che, non essendo enti pubblici non economici, non sono destinatari delle disposizioni in esame.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira l'emendamento da lui sottoscritto 1746-bis/I/42.1 Zeller, alla luce del chiarimento fornito dal relatore.

 

Il sottosegretario Franco BONATO invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 46, invitando la Commissione a prevedere, nella relazione alla V Commissione, una osservazione volta a sollecitare una riconsiderazione della formulazione dell'articolo 46 avendo riguardo in particolare al carattere di autonomia che deve permeare l'attività della istituenda Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, nonché alla procedura di nomina dei componenti.

 

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene opportuno evitare che i poteri di indagine attribuiti dal comma 2 dell'articolo 46 alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica siano troppo incisivi nei confronti dell'ISTAT.

 

Il sottosegretario Franco BONATO sottolinea che non è intenzione del Governo prevedere poteri di indagine troppo incisivi.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, dichiara di condividere la proposta formulata dal rappresentante del Governo volta a prevedere, nella proposta di parere alla V Commissione, una apposita riflessione sui caratteri da attribuire alla istituenda Commissione e sulle procedure di nomina, che si riserva di presentare alla Commissione. Esprime pertanto un invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 46, avvertendo che altrimenti il parere sarà contrario.

 

Il sottosegretario Franco BONATO esprime un parere conforme a quello del relatore.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sul proprio emendamento 1746-bis/I/46.1, osserva che la istituenda Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, oltre a recare un significativo onere finalizzato alla retribuzione del personale, essendo soggetta all'influenza del Governo, che ne nomina i componenti, può condizionare in maniera rilevante l'attività dell'ISTAT. Dichiara di non comprendere il senso del meccanismo contenuto dall'articolo 46, che sopprime una Commissione istituendone una nuova senza modificarne strutturalmente le funzioni. Chiede pertanto che il proprio emendamento 1746-bis/I/46.1 sia messo in votazione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'istituzione di una nuova Commissione per la garanzia dell'informazione statistica si giustifica alla luce della nuova e significativa competenza in materia di finanza pubblica che viene ad essa attribuita.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che l'integrazione delle funzioni già attribuite alla Commissione non richiede la sua soppressione con la contestuale istituzione di una nuova Commissione dotata di penetranti poteri di indagine.

 

Roberto ZACCARIA (Ulivo), pur dichiarando di comprendere le riflessioni del deputato D'Alia, ritiene che sia sufficiente prevedere una apposita osservazione nella proposta di relazione alla V Commissione che tenga conto dei suggerimenti emersi nel dibattito.

 

Franco RUSSO (RC-SE), rivolto al deputato D'Alia, ritiene che si possa inserire nella relazione alla V Commissione una osservazione volta a sottolineare il carattere di autonomia che deve connotare l'azione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. Propone tuttavia di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

 

Luciano VIOLANTE (Ulivo), presidente, prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46, ritiene opportuno discutere sulla formulazione dell'osservazione che dovrebbe essere contenuta nella relazione alla V Commissione.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che si potrebbe accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46 e verificare la possibilità di esaminare un emendamento che dovrebbe presentare il relatore in luogo dell'osservazione da inserire nella proposta di relazione alla V Commissione.

 

Italo BOCCHINO (AN) chiede che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti circa le differenze che esisterebbero tra la Commissione di cui si propone la soppressione e quella di cui si prevede l'istituzione. Ritiene infatti che la finalità dissimulata dalla istituenda Commissione sia solo quella di prevedere elevati emolumenti per i componenti.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), rispondendo al deputato Bocchino, osserva come il tratto distintivo tra le due Commissioni è rappresentato dall'attribuzione alla Commissione istituenda della specifica competenza in materia di finanza pubblica, volta a fornire carattere di terzietà all'esercizio della funzione di verifica dello stato dei conti pubblici. Ritiene opportuno tuttavia modificare la denominazione della nuova Commissione in modo da porne in evidenza il carattere di trasparenza della relativa azione.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC), rivolto al deputato Bressa, chiede di sapere come sia possibile prevedere che la nuova Commissione, rispetto a quella di cui il Governo propone la soppressione, sia formata da un numero minore di componenti, passati da nove a cinque, e che al contempo aumenti le proprie spese e le proprie competenze.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ribadisce che la finalità sottesa alla istituzione della nuove Commissione è quella di attribuire a un organo imparziale il controllo dello stato delle finanze pubbliche, al fine anche di evitare ricorrenti polemiche all'inizio di ogni legislatura tra le due coalizioni politiche.

 

Italo BOCCHINO (AN) ritiene che quello in esame rappresenti un significativo problema di natura politica. In proposito tuttavia dichiara di condividere l'opportunità di attribuire alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica competenze in materia di finanza pubblica, non essendo invece favorevole sulla prevista durata di sei anni, che, coincidendo in parte con la successiva legislatura, rischierebbe di creare frizioni politiche con futuri Esecutivi. Conclude affermando che una tale previsione non fornisce adeguate garanzie alle opposizioni e che sarebbe a suo avviso preferibile far coincidere il mandato della Commissione con la durata della legislatura.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), ritiene che nell'osservazione da inserire nella relazione alla V Commissione debba essere previsto che la nomina dei componenti sia effettuata mediante un decreto del Presidente della Repubblica.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento 1746-bis/I/46.6 De Simone, che prevede che la nomina del Presidente e dei membri della Commissione sia fatta con determinazione dei Presidenti delle Camere.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), ritiene che tale osservazione potrebbe prevedere l'alternatività delle nomine con decreto del Presidente della Repubblica o con determinazione dei Presidenti delle Camere.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, propone che l'osservazione da prevedere nella relazione alla V Commissione sia formulata nel senso di evidenziare l'opportunità che la stessa Commissione di merito riformuli l'articolo 46, secondo gli indirizzi esposti dal rappresentante del Governo, tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di salvaguardare sia l'autonomia della Commissione - prevedendo che la nomina dei componenti sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica ovvero attribuendo il potere di nomina ai Presidenti delle due Camere - sia l'autonomia dell'ISTAT e degli altri enti del sistema statistico nazionale, nonché dell'esigenza di evitare che alla istituenda Commissione siano assegnate funzioni di indagine costituzionalmente attribuite alle Camere.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, condivide la proposta testè formulata dal presidente e si riserva di inserire questa osservazione nella proposta di relazione che sottoporrà alla Commissione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, propone di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

 

La Commissione acconsente.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1746-bis/I/47.4 e 1746-bis/I/47.6 del deputato Bocchino, nonché l'emendamento 1746-bis/I/47.2 Piazza.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) intervenendo sull'emendamento 1746-bis/I/57.9, osserva che esso tende a stabilizzare personale ausiliaro di pubblica sicurezza, auspicando, qualora venisse approvato, che nella proposta di relazione alla V Commissione si segnali l'opportunità di prevedere una analoga misura relativamente agli ausiliari del comparto della difesa, per evitare disparità di trattamento.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1746-bis/I/57.9 Bressa.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1746-bis/I/57.9 Bressa, sono preclusi gli emendamenti 1746-bis/I/57.8 Boscetto e 1746-bis/I/57.1 (nuova formulazione) D'Alia.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/I/57.11 Bressa (nuova formulazione).

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il proprio emendamento 57.2.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/I/57.18 Boscetto.

 

I deputati Gianpiero D'ALIA (UDC) e Italo BOCCHINO (AN) sottoscrivono l'emendamento 1746-bis/I/57.12 Bressa (nuova formulazione).

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1746-bis/I/57.12 (nuova formulazione) e 1746-bis/I/57.13 del deputato Bressa.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC), intervenendo sul proprio emendamento 1746-bis/I/57.4, lo riformula nel senso di aggiungere, in fine, le parole: «ed ancora valide».

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1746-bis/I/57.4 D'Alia (ulteriore nuova formulazione), 1746-bis/I/57.17 Bressa (nuova formulazione) e 1746-bis/I/57.14 Bressa. Respinge l'emendamento 1746-bis/I/57.7 Bocchino.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) illustra il proprio emendamento 1746-bis/I/57.16 nella nuova formulazione, che è volto a favorire le operazioni di riorganizzazione del personale.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/I/57.16 Bressa (nuova formulazione).

 

Jole SANTELLI (FI) preannuncia voto contrario sull'emendamento 1746-bis/I/58.5 Bressa, in ragione della sua determinazione quantitativa, pur comprendendo le motivazioni che lo ispirano.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1746-bis/I/58.5 Bressa.

 

Il sottosegretario Franco BONATO ricorda che il vice ministro Minniti ha manifestato l'intenzione del Governo di presentare un apposito disegno di legge per il riordino ed il rinnovo dei contratti del personale di pubblica sicurezza e invita pertanto a ritirare gli emendamenti che intervengono su tale materia.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), intervenendo sull'emendamento 1746-bis/I/58.6 Santelli, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, ritiene necessario verificare l'effettiva se le somme in esso previste siano ancora disponibili nel residuo per l'anno 2006, o siano andate in economia per effetto dei provvedimenti in materia di limitazione delle spese approvati nella passata legislatura.

 

Jole SANTELLI (FI) ribadisce che il suo emendamento è volto a rendere disponibile per il rinnovo contrattuale la parte delle somme stanziate che dovrebbero essere ancora disponibili, per un ammontare pari a circa 190 milioni di euro. Si riserva comunque di ripresentare l'emendamento nella fase di esame presso la V Commissione.

 

Il sottosegretario Franco BONATO comunica che le somme cui fa riferimento l'emendamento 1746-bis/I/58.6 Santelli non sono disponibili, essendo confluite tra le risorse in economia.

 

La Commissione respinge gli emendamenti 1746-bis/I/58.3 Boscetto (nuova formulazione), 1746-bis/I/58.1 Giovanardi (nuova formulazione), 1746-bis/I/58.4 Boscetto (nuova formulazione) e 1746-bis/I/58.2 Giovanardi (nuova formulazione).

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), intervenendo sull'emendamento 1746-bis/I/64.1 Franco Russo, osserva che le categorie contemplate dall'articolo 64 sono dissimili tra loro, soprattutto per le diverse dimensioni retributive, accomunando alti magistrati a ricercatori universitari. Reputa utile chiedere al Governo di ripensare la formulazione di tale articolo, non ritenendo questo l'approccio più corretto per affrontare il problema del contenimento della spesa. Interviene anche per illustrare l'emendamento del relatore 1746-bis/I/64.10 volto a consentire, se l'articolo 64 dovesse restare immodificato, che il decreto di determinazione delle retribuzioni venga adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti.

 

Graziella MASCIA (RC-SE) sottolinea che il proprio emendamento 1746-bis/I/64.1 è volto ad impedire una evidente disparità di trattamento a danno dei professori e ricercatori universitari, le cui retribuzioni non sono elevate.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) ricorda di aver sottoscritto l'emendamento in esame 1746-bis/I/64.1 Franco Russo, avendone condiviso le finalità, dichiarandosi tuttavia contrario ad includere la dirigenza della pubblica sicurezza tra le categorie interessate dalla riduzione delle progressioni stipendiali automatiche. Ritiene inoltre opportuna una adeguata riflessione in ordine all'inclusione della categoria dei magistrati in quelle interessate dall'articolo 64, che rischierebbe di produrre evidenti squilibri tra le retribuzioni all'interno della categoria stessa, con particolare riferimento ai magistrati di prima nomina. Preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/64.1 Franco Russo.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che per la definizione della retribuzione dei magistrati è stato adottato un sistema di adeguamento automatico al fine di evitare forme di reciproco condizionamento tra magistratura e forze politiche.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che sia opportuno prevedere nella relazione alla V Commissione una osservazione volta a segnalare l'opportunità di riconsiderare la formulazione dell'articolo 64 tenendo conto delle differenze retributive tra le varie categorie interessate.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che potrebbe prevedersi di apportare alla relazione alla V Commissione una condizione volta a segnalare l'esigenza di riformulare l'articolo 64, al fine di evitare che le disposizioni da esso recate si applichino in modo indifferenziato a ciascuna di tali categorie, in particolare a quelle con reddito medio-basso, senza tenere conto delle sostanziali differenziazioni previste dalla normativa vigente in ordine al loro trattamento economico.

 

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) sottolinea l'esigenza di tenere presente le sperequazioni presenti tra le retribuzioni delle varie categorie interessate dall'articolo 64.

 

Roberto ZACCARIA (Ulivo) condivide la proposta formulata dal presidente Violante.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara di non volere ritirare i propri emendamenti, sottolineando come per la seconda volta si stia cercando di usare lo strumento dell'osservazione alla relazione alla V Commissione per superare le difficoltà causate dalle disposizioni non condivise dalla maggioranza.

 

Graziella MASCIA (RC-SE) preannuncia l'intenzione di ritirare il proprio emendamento 1746-bis/I/64.1, riservandosi di presentarlo alla V Commissione.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, ritira il proprio emendamento 1746-bis/I/64.10.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che il relatore potrebbe presentare un nuovo emendamento soppressivo dell'articolo 64.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che la Commissione giustizia, nel corso dell'esame delle parti di sua competenza del disegno di legge finanziaria, ha approvato un emendamento identico a quello proposto dal deputato Bressa.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, accogliendo la proposta del deputato Bressa, presenta l'emendamento 1746-bis/I/64.15 (vedi allegato), soppressivo dell'articolo 64.

 

I deputati Gianpiero D'ALIA (UDC) e Franco RUSSO (RC-SE) dichiarano il proprio orientamento favorevole sull'emendamento del relatore 1746-bis/I/64.15.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/I/64.15 del relatore.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1746-bis/I/64.15, sono preclusi gli emendamenti 1746-bis/I/64.1 Mascia, 1746-bis/I/64.10 del relatore, 1746-bis/I/64.4 D'Alia (nuova formulazione).

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) illustra l'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/64.01, volto a consentire un risparmio stimato nell'ordine di 447 milioni di euro.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/64.01.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) illustra il proprio emendamento 1746-bis/I/80.2, che, prevedendo la soppressione della figura del direttore generale degli enti locali, contribuisce a perseguire adeguatamente l'obiettivo della riduzione delle spese.

 

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1746-bis/I/80.2 D'Alia (nuova formulazione), che dovrebbe a suo avviso costituire oggetto di esame separato quando si affronterà la riforma del testo unico sugli enti locali. Non condivide le osservazioni del deputato D'Alia, ritenendo che le figure dei direttori generali non condizionino eccessivamente i costi della politica.

 

Felice BELISARIO (IdV) condivide le osservazioni del deputato D'Alia, ritenendo necessario ridurre i costi eccessivi del personale nelle amministrazioni locali.

 

Roberto COTA (LNP) ritiene opportuno sopprimere anche la figura del segretario comunale, che rappresenta una proiezione dello Stato nelle amministrazioni comunali. Rileva poi che l'uso di criteri non condivisibili nella scelta di taluni dei direttori generali nelle amministrazioni comunali rappresenti solo un problema di malcostume pubblico.

 

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara la propria intenzione di non votare l'emendamento in discussione, ritenendo preferibile affrontare la problematica da esso recata quando la Commissione esaminerà la riforma del testo unico sugli enti locali. In proposito invita il deputato D'Alia a ritirare il proprio emendamento 1746-bis/I/80.2.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, invita a tenere distinti i costi della politica, i cui sprechi devono essere evitati, da quelli della democrazia.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/I/80.2 D'Alia (nuova formulazione).

 

Jole SANTELLI (FI) chiede chiarimenti sui contenuti dell'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/187.01.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente che l'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/187.01, volto a consentire al Ministero dell'interno di entrare in possesso di somme di sua spettanza.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/187.01.

 

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), con riferimento all'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/187.02, dichiarato inammissibile per inidoneità della compensazione, osserva che esso non necessita di apposita compensazione essendo diretto ad assicurare la possibilità di completare il processo di emissione delle carte di identità elettroniche, mediante risorse già iscritte in bilancio.

 

Il sottosegretario Franco BONATO dichiara di condividere l'osservazione del deputato Bressa, assicurando che le risorse sono già iscritte al bilancio e che non è necessaria una compensazione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, giudica ammissibile l'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/187.02 ed invita il rappresentante del Governo ad esprimere su di esso il prescritto parere.

 

Il sottosegretario Franco BONATO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/187.02.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo del relatore 1746-bis/I/187.02 e l'emendamento 1746-bis/I/194.5 (nuova formulazione) del relatore.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1746-bis/I/194.5 (nuova formulazione) del relatore, sono preclusi gli emendamenti 1746-bis/I/194.3 Zaccaria, 1746-bis/I/194.4 del relatore, 1746-bis/I/194.2 Boscetto, 1746-bis/I/194.1 (nuova formulazione) D'Alia.

 

Il sottosegretario Franco BONATO invita al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 199, assicurando che il Governo intende disporre a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno un apposito stanziamento di 3 milioni di euro, destinati ad aumentare successivamente.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) insiste per la votazione del proprio emendamento 1746-bis/I/199.1, volto a sopprimere il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati e ad assicurare al contempo adeguate risorse al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Ritiene infatti che la dotazione prospettata dal rappresentante del Governo sia eccessivamente esigua.

 

Italo BOCCHINO (AN) dichiara il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento 1746-bis/I/199.1 D'Alia. Ritiene preoccupante prevedere un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, affidato alla disponibilità del Ministro per la solidarietà sociale, senza precise indicazioni sulle sue finalità, delle quali chiede conto al rappresentante del Governo. In proposito osserva che non è stata proposta da parte della maggioranza una chiara politica in materia di immigrazione.

 

Jole SANTELLI (FI) ricorda che nel corso della seduta dello scorso 12 ottobre erano stati richiesti chiarimenti al rappresentante del Governo sulla modalità di utilizzo del Fondo in questione.

 

Franco RUSSO (RC-SE) ritiene che il Ministro per la solidarietà sociale Ferrero sia una figura competente ed in grado di assicurare una coerente politica in materia di solidarietà sociale. Osserva inoltre che la materia dell'immigrazione non può essere ridotta ad una questione di ordine pubblico.

 

Roberto ZACCARIA (Ulivo) si associa alle considerazioni del deputato Franco Russo.

 

Roberto COTA (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/199.1 D'Alia.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1746-bis/I/199.1 D'Alia, 1746-bis/I/199.4 Boscetto, 1746-bis/I/199.2 e 1746-bis/I/199.3 D'Alia e approva l'articolo aggiuntivo 1746-bis/I/200.02 del relatore.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato riformulato l'emendamento 1746-bis/I/32.5 Bressa, prevedendo che i «nuovi dirigenti» cui esso fa riferimento devono intendersi i vincitori del corso-concorso di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere su di esso il prescritto parere.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, e il sottosegretario Franco BONATO esprimono parere favorevole.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/I/32.5 Bressa (nuova formulazione) e respinge gli identici emendamenti 1746-bis/I/46.1 D'Alia, 1746-bis/I/46.2 Bocchino e 1746-bis/I/46.5 Boscetto, nonché l'emendamento 1746-bis/I/46.3 Bocchino.

 

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1746-bis/I/46.6 De Simone.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1746-bis/I/46.6 De Simone e 1746-bis/I/46.4 Bocchino.

 

Jole SANTELLI (FI) ritiene che nella relazione alla V Commissione debba essere contenuto un riferimento alla esiguità, già segnalata anche dal deputato Amici, delle risorse attribuite a tutela della sicurezza pubblica.

 

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, illustra le proposte di relazione favorevole con condizioni sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, nella quale ha introdotto le due condizioni riferite, rispettivamente, agli articoli 46 3 64, tenendo conto degli orientamenti emersi nella odierna seduta.

Illustra, quindi, la proposta di relazione favorevole sulla tabella 8 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole con condizioni sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, (vedi allegato 2) e la proposta di relazione favorevole sulla tabella 8 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3), del relatore e nomina il deputato Ferrari relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 13.10.


ALLEGATO 1

 

Legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo)

 

EMENDAMENTI

 

ART. 32.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis./I/32. 3. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33 e l'articolo 35.

1746-bis/I/32. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

1746-bis/I/32. 10. Lo Presti.

 

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando in ogni caso la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali generali e non.

1746-bis/I/32. 5. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali generali e non.

1746-bis/I/32. 5. (Nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato, in modo di ridurre del 50 per cento i contingenti massimi attualmente previsti e di almeno il 30 per cento il personale effettivamente addetto.

1746-bis/I/32. 6. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla progressiva riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei beni e delle attività culturali e delle agenzie. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo esercita le funzioni degli uffici riordinati e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza degli uffici stessi. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità della riorganizzazione in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio e sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; si provvede, anche, alle necessarie modifiche dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni interessate al riordino, alla conseguente specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, nonché alla individuazione delle modalità organizzative e gestionali dirette alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni, l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili demaniali e la rideterminazione delle piante organiche, al fine di realizzare risparmi di spesa. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche riordinate e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.

1746-bis/I/32. 7. Il relatore.

 

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

1746-bis/I/32. 8. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981 n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/32. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 delle legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 195.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

1746-bis/I/32. 1.(nuova formulazione) Giovanardi, D'Alia.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio con le seguenti: siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera f).

1746-bis/I/32. 9. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

ART. 35.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/35. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.115 milioni di euro.

1746-bis/I/35. 1.(nuova formulazione) D'Alia.

 

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.115 milioni di euro.

1746-bis/I/35. 2.(nuova formulazione) Giovanardi, D'Alia.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , sentiti i sindacati rappresentativi dello Polizia di Stato.

1746-bis/I/35. 3. Giovanardi, D'Alia.

 

ART. 42.

Sopprimerlo.

1746-bis/I/42. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Sopprimerlo.

1746-bis/I/42. 6. Barbieri.

 

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216 comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

1746-bis/I/42. 10. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono composti dal Presidente e da due consiglieri, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3. Gli emolumenti e i compensi dei Presidenti sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 50 per cento dell'indennità parlamentare. Gli emolumenti e i compensi dei consiglieri sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 30 per cento dell'indennità parlamentare.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti le modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2 milioni;

2008: - 2 milioni;

2009: - 2 milioni.

1746-bis/I/42. 4.(nuova formulazione) Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dalla scadenza naturale dei mandati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

1746-bis/I/42. 11. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Conseguentemente al comma, sostituire le parole: dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dalla scadenza naturale dei mandati.

1746-bis/I/42. 7. Ciocchetti.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.

Conseguentemente, al comma 3 le parole: due mesi sono sostituite dalle seguenti; tre mesi, ed al comma 4 le parole: un mese sono sostituite dalle seguenti: due mesi.

1746-bis/I/42. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Sopprimere il comma 4.

1746-bis/I/42. 13. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

 

Sopprimere il comma 5.

1746-bis/I/42. 14. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

 

Al comma 5, dopo le parole: ISTAT, aggiungere le seguenti: all'Accademia dei Lincei.

1746-bis/I/42. 5. Il Relatore.

 

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

1746-bis/I/42. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Art. 46

Sopprimerlo.

* 1746-bis/I/46. 1. D'Alia.

 

Sopprimerlo.

* 1746-bis/I/46. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

L'articolo è soppresso.

* 1746-bis/I/46. 5. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro trenta giorni.

1746-bis/I/46. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il presidente e i membri della Commissione, aggiungere le seguenti: «sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e».

1746-bis/I/46. 6. De Simone, Guadagno, Folena.

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con la stessa procedura di cui al comma 1 con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1746-bis/I/46. 4. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

ART. 47.

Sopprimerlo.

1746-bis/I/47. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, lettera a) capoverso 1 dopo le parole: enti ed organismi pubblici aggiungere la parola: nazionali e dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere la parola: nazionali.

1746-bis/I/47. 4. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere le seguenti: , esclusi gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consiglio nazionali,.

1746-bis/I/47. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso lettera b) con il seguente: i commi 2-bis e 6 sono abrogati.

1746-bis/I/47. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 2 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni le parole: 300 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

1746-bis/I/47. 6. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. È soppressa la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture istituita ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1746-bis/I/47. 2. Angelo Piazza, Maurizio Turco.

 

ART. 51.

Aggiungere infine il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

1746-bis/I/51. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

ART. 57.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2007:-31,1 mln;

2008:-31,1 mln.

1746-bis/I/57. 9. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 1000 unità con le seguenti: 3000 unità oltre alla stabilizzazione degli ausiliari già in servizio.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/57. 8. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 3.000 unità.

Conseguentemente, dopo l’articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un\`imposta sostitutiva del 20 per cento.

1746-bis/I/57. 1. D'Alia.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 3.000 unità.

1746-bis/I/57. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: per ciascuno degli anni aggiungere la seguente: 2007.

1746-bis/I/57. 10. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: 2007.

alla Tabella A, Voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000.

1746-bis/I/57. 11.(nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi a: fuoco.

Conseguentemente, dopo l’articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un\`imposta sostitutiva del 20 per cento.

1746-bis/I/57. 2.(nuova formulazione) D'Alia.

 

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al venti per cento con le parole: corrispondente ad una spesa pari al trenta per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1746-bis/I/57. 18. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli Verdini.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le conseguenti variazioni:

2008: - 54.000;

2009: - 149.000.

1746-bis/I/57. 12.(nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici, D'Alia, Bocchino.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

1746-bis/I/57. 6. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché.

Conseguentemente all'articolo 57, dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso-concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:

a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;

b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

1746-bis/I/57. 13. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere le parole, infine: , nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

1746-bis/I/57. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi e ancora valide.

1746-bis/I/57. 4. (ulteriore nuova formulazione) D'Alia.

 

Al comma 5, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: «2007,».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50 milioni.

1746-bis/I/57. 17. (nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sulla base delle disposizioni dei commi 4 e 5 è determinato il numero complessivo delle assunzioni e delle stabilizzazioni concernenti il complesso delle amministrazioni interessate. Tali contingentamenti sono ripartiti fra le singole amministrazioni sulla base di piani semestrali, approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1746-bis/I/57. 14. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per ciascuno degli anni aggiungere la seguente: 2008.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le conseguenti variazioni.

1746-bis/I/57. 15. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ulteriori assunzioni aggiungere le seguenti: di personale a tempo indeterminato.

1746-bis/I/57. 7. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20 milioni;

2008: - 20 milioni;

2009: - 20 milioni.

1746-bis/I/57. 16.(nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

ART. 58.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata a decorrere dall'anno 2007 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 80.000;

2008: - 80.000;

2009: - 80.000.

1746-bis/I/58. 5. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007 - 2008 - 2009.

1746-bis/I/58. 3.(nuova formulazione) Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, dopo l’articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

1746-bis/I/58. 1. (nuova formulazione) Giovanardi, D'Alia.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-ter. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1746-bis/I/58. 6. Santelli.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze amate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

3) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

4) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, alla tabella c, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

1746-bis/I/58. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l’articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un\`imposta sostitutiva del 20 per cento.

1746-bis/I/58. 2.(nuova formulazione) Giovanardi, D'Alia.

 

ART. 64.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: 30.000.000;

2008: 60.000.000;

2009: 120.000.000.

1746-bis/I/64. 15. Il relatore.

 

Sopprimerlo.

1746-bis/I/64. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stipendiali automatica aggiungere le seguenti: ad eccezione dei professori e dei ricercatori universitari.

Conseguentemente, all'articolo 110, sopprimere i commi 1 e 3.

 

1746-bis/I/64. 1. Mascia, Franco Russo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 165, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ad eccezione della categoria dei docenti e ricercatori universitari.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007:-18 milioni;

2008:-35 milioni;

2009:-70 milioni.

1746-bis/I/64. 6. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le predette categorie di personale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa.

1746-bis/I/64. 10. Il relatore.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che abbiano maturato un periodo di anzianità inferiore a tre anni.

1746-bis/I/64. 2. D'Alia, Mazzoni.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai docenti e ricercatori universitari.

1746-bis/I/64. 3. D'Alia, Mazzoni.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate.

Conseguentemente, dopo l’articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un\`imposta sostitutiva del 20 per cento.

1746-bis/I/64. 4.(nuova formulazione) D'Alia, Mazzoni.

Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.

(Misure di contenimento dei trattamenti accessori extracontrattuali).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituiti dall'articolo 3 comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati. Nulla è dovuto per gli anni 2005 e 2006.

1746-bis/I/64. 01. Il relatore.

 

ART. 80.

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

9. L'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

10. Il comma 5 dell'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, nonché i direttori generali nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso.

1746-bis/I/80. 2.(nuova formulazione) D'Alia.

 

ART. 187.

Dopo l'articolo 187 aggiungere il seguente:

Art. 187-bis.

(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1746-bis/I/187. 01. Il relatore.

 

Dopo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:

Art. 187-bis.

(Carta di identità elettronica).

1. Per l'anno 2007 è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero dell'interno, per la prosecuzione della attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7 - vicies quater, comma 2, del decreto-legge 311 gennaio 2005, n. 7, introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248.

1746-bis/I/187. 02. Il relatore.

 

ART. 194.

L'articolo 194 è sostituito dal seguente:

1. Il «fondo nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità -, è incrementato della somma di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 per l'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, nonché, d'intesa con le Regioni e le amministrazioni locali, per sostenere i centri antiviolenza.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma 1 per combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e di sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e per il programma speciale di assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù ovvero di tratta di persone di cui all'articolo 13 legge n. 228 dell'11 agosto 2003.

4. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 anche per promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di azione della conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000.

5. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza altresì il fondo di cui al comma 1 per le attività relative all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.

6. Per realizzare le azioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il Ministro per i diritti e le pari opportunità può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione e di formazione, anche tramite convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed imprese.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30 milioni;

2008: - 30 milioni;

2009: - 30 milioni.

1746-bis/I/194. 5.(nuova formulazione) Il relatore.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15 milioni;

2008: - 15 milioni;

2009: - 15 milioni.

1746-bis/I/194. 3.Zaccaria.

 

All'articolo 194 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10 milioni;

2008: - 10 milioni;

2009: - 10 milioni.

*1746-bis/I/194. 4.Il relatore.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, recante fondo speciale di parte corrente, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 10 milioni;

2008: - 10 milioni;

2009: - 10 milioni.

*1746-bis/I/194. 2.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.110 milioni di euro.

1746-bis/I/194. 1.(Nuova formulazione) D'Alia.

 

ART. 199.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

214-bis. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti spettanti al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è assegnata al Ministero dell'interno la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1746-bis/I/199. 1.D'Alia.

 

Sopprimerlo.

1746-bis/I/199. 4.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: e dal Ministro dell'interno.

1746-bis/I/199. 2.D'Alia.

 

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pari opportunità aggiungere le parole: e con il Ministro dell'interno.

1746-bis/I/199. 3.D'Alia.

 

ART. 200.

Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite»;

b) all'articolo 15 il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente

«I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961 sul territorio nazionale e sul territorio dei Paesi attualmente membri dell'Unione Europea».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 12;

2008: - 12;

2009: - 12.

1746-bis/I/200. 02.(nuova formulazione) Il relatore.

 


ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA

 

La I Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2007;

valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2007, con specifico riferimento, per gli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, all'obiettivo di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica;

rilevata, tuttavia, l'inopportunità che il perseguimento di tale obiettivo da parte della legge finanziaria sia realizzato mediante una riscrittura parziale e non organica di disposizioni inerenti l'organizzazione degli enti locali e che, in ogni caso, tale obiettivo debba essere perseguito garantendo l'effettiva operatività degli esecutivi, anche prevedendo una ridefinizione del numero massimo dei componenti delle giunte comunali e provinciali;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti condizioni:

1) valuti la Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 46, secondo gli indirizzi esposti dal rappresentante del Governo presso la I Commissione in occasione dell'esame degli emendamenti ad esso riferiti, tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di salvaguardare sia l'autonomia della Commissione - prevedendo che la nomina dei componenti sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica ovvero attribuendo il potere di nomina ai Presidenti delle due Camere - sia l'autonomia dell'ISTAT e degli altri enti del sistema statistico nazionale nonché dell'esigenza di evitare che alla istituenda Commissione siano assegnate funzioni di indagine costituzionalmente attribuite alle Camere.

2) valuti la Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 64, al fine di evitare che le disposizioni da esso recate in materia di contenimento delle progressioni stipendiali automatiche per le categorie di personale in regime pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applichino in modo indifferenziato a ciascuna di tali categorie, in particolare a quelle con reddito medio-basso, senza tenere conto delle sostanziali differenziazioni previste dalla normativa vigente in ordine al loro trattamento economico

e trasmette gli emendamenti approvati.


ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo)

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007

 

 

RELAZIONE APPROVATA

 

La I Commissione,

esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2007 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

condiviso l'obiettivo di procedere ad una razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al potenziamento degli organici mediante la stabilizzazione degli ausiliari e ad una semplificazione delle procedure amministrative attraverso le quali si esplica la sua attività,

segnalata l'opportunità di adeguare le risorse per la sicurezza alle effettive necessità del Paese,

segnalata l'opportunità che la distribuzione delle risorse e dei mezzi tra forze di polizia ad ordinamento civile e forze di polizia ad ordinamento militare venga effettuata secondo criteri di congruità rispetto alle funzioni effettivamente svolte,

condiviso, altresì, l'obiettivo di razionalizzare la presenza sul territorio degli organi dell'amministrazione periferica del Ministero dell'interno, ma ritenuta inappropriata rispetto al conseguimento di tale obiettivo la previsione di rigidi parametri, anche di natura demografica, per la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza del Ministero,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

e trasmette gli emendamenti approvati.

 


IICOMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 10 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti relativi alla sessione di bilancio.

 

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge C. 1747, recante il Bilancio dello stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia (Tabella 5), nonché quelli dei Ministeri dell'economia (Tabella 2) e delle infrastrutture (Tabella 10) limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione delle modifiche alla struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'assetto dei Dicasteri e del fatto che singoli stati di previsione possono rientrare nella competenza di più Commissioni, è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di tali stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative, ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale. Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, una valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, le Commissioni dovranno concludere il proprio esame dei documenti di bilancio non oltre la giornata di martedì 17 ottobre. L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è comunque convocato al termine della seduta per stabilire i tempi del prosieguo dell'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio, ivi inclusi quelli relativi alla presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) relatore, illustra innanzitutto le parti di competenza della Commissione Giustizia in ordine al Bilancio di previsione dello Stato - di cui al disegno di legge n. 1747 - che costituisce l'autorizzazione giuridica all'esercizio finanziario coincidente con il prossimo anno solare, quantificando - in termini di competenza e di cassa - le entrate e le spese sulla base della legislazione vigente. Osserva che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2007 reca spese finali per complessivi 7.438,3 milioni di euro, mentre la proiezione per il 2008 ammonta a 7.442,5 milioni di euro e quella per il 2009 a 7.230,8 milioni di euro. Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2007, si articola nel seguente modo: 7.225,3 milioni di euro per le spese correnti, pari al 97 per cento delle spese finali del Ministero; 213 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 3 per cento del totale delle spese.

Rileva che la presunta consistenza dei residui passivi alla data del 1o gennaio 2007 viene valutata in 1.554,2 milioni di euro, di cui 991,4 per le unità previsionali di parte corrente e 562,8 per quelle in conto capitale. La valutazione ha carattere assolutamente provvisorio essendo condizionata dall'effettivo evolversi della gestione 2006, e tiene conto della massa spendibile del 2006 aggiornata, oltre che con le variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il provvedimento di assestamento del bilancio 2006. Rispetto alle previsioni iniziali, ovvero ai residui presunti al 1o gennaio 2006, (1.502,4 milioni di euro), evidenzia quindi in termini positivi la diminuzione di 327,2 milioni di euro, in quanto tale andamento conferma la tendenza al regresso nel processo di formazione dei residui.

Complessivamente, rispetto ai 7.819 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2006, segnala che le previsioni per il 2007 (7.438,3 milioni di euro) mostrano una diminuzione del 5,1 per cento (-380,7 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.883,9 milioni di euro) il decremento delle spese è pari al 5,9 per cento (-445,6 milioni di euro), apprezzando tuttavia come si giunga a tale risultato anche a fronte di incrementi per alcuni importanti servizi. La diminuzione è infatti imputabile essenzialmente al decremento dello stanziamento per le spese correnti del Ministero (-434,7 milioni di euro): in particolare, risultano fortemente diminuiti (-499,9 milioni) gli stanziamenti per le spese correnti del Dipartimento Affari di giustizia. Ciò sostanzialmente a seguito delle riduzioni previste nello scorso mese di luglio dal decreto-legge n. 223, già a suo tempo esaminate da questa Commissione.

Dall'analisi dei bilanci statali per gli ultimi anni rileva poi che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è scesa dall'1,7 per cento all'1,6 per cento nel 2005 per poi riportarsi all'1,7 per cento nel 2006 (bilancio assestato). Nel bilancio a legislazione vigente 2007, le spese del Ministero della giustizia risultano di nuovo scese all'1,6 per cento delle spese finali dello Stato. Prima di entrare nel dettaglio delle spese, ritiene opportuno richiamare gli obiettivi strategici che il Ministero della giustizia si pone per l'anno 2007, coerentemente con il programma di governo, ai sensi della Nota preliminare allo stato di previsione: riduzione dei tempi e dei costi dei processi; riorganizzazione delle articolazioni territoriali; investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; sviluppo della professionalità e del rendimento di tutto il personale; innovazione e potenziamento tecnologico dei servizi; potenziamento delle offerte trattamentali ai detenuti, riducendo il sovraffollamento; qualificazione e razionalizzazione della polizia penitenziaria; tutela dei minori attraverso la prevenzione e il contrasto della devianza e la lotta allo sfruttamento; rafforzamento dell'attività internazionale e della cooperazione giudiziaria e penitenziaria.

Avverte, quindi, che il progetto di bilancio di previsione per il 2007 individua nell'ambito del Ministero della giustizia i seguenti cinque centri di responsabilità amministrativa, al cui interno si collocano le unità previsionali di base che sono oggetto della decisione parlamentare. Constata che la maggior parte degli stanziamenti risulta attribuita, come di consueto, ai centri «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» e «Amministrazione penitenziaria» che complessivamente gestiscono l'86,1 per cento (circa 6.404,7 milioni di euro) della spesa del Ministero. Nell'ambito del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», la diminuzione di 9,2 milioni di euro nelle previsioni 2007 rispetto all'assestamento 2006 deriva principalmente (-12,4 milioni di euro) dal decremento dello stanziamento per il Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria (unità previsionale di base 1.2.3.3., capitolo 7020), destinato comunque ad essere recuperato in sede di legge finanziaria, come da allegate tabelle D e F.

Per quanto riguarda il centro di responsabilità «Affari di giustizia» si propone la citata diminuzione di circa 500 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006. La variazione è imputabile, in particolare, alla unità previsionale di base 2.1.2.1 (Spese di giustizia); lo stanziamento relativo, che secondo l'assestamento 2006 era pari a 1.225,1 milioni di euro, a seguito della presentazione del disegno di legge di bilancio è diminuito di 503,1 milioni di euro.

Il centro di responsabilità «Organizzazione giudiziaria» vede aumentare il proprio stanziamento, rispetto all'assestamento, di 20,3 milioni di euro, attestandosi a 3.551,1 milioni di euro. Nell'ambito della complessiva dotazione di parte corrente, la parte preponderante degli stanziamenti (3.114,5 milioni di euro) è costituita dalle spese di funzionamento. Riguardo alle risorse gestite dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria si ricorda che esse rivestono in gran parte carattere di obbligatorietà in ragione dell'incidenza degli oneri per il personale in servizio presso l'apparato giudiziario centrale e periferico; la parte restante delle risorse è destinata al funzionamento e al potenziamento delle strutture giudiziarie e costituisce l'unica parte di spesa su cui può esercitarsi l'azione discrezionale dell'amministrazione. Le spese per stipendi e altri assegni fissi al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (40.471 unità presumibilmente in servizio al 31 dicembre 2006) sono valutate pari a 976,3 milioni di euro (allegato 15). Per quanto concerne, invece, le spese per il personale di magistratura, l'allegato n. 14 alla tabella 5 indica presuntivamente in servizio, alla data del 31 dicembre 2006, 9.083 magistrati per i cui stipendi e assegni fissi sono stanziati 1.071,7 milioni di euro (capitolo 1400).

Per quanto riguarda il centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», le previsioni assestate per il 2006 recavano circa 2.814 milioni di euro; rispetto a tali previsioni si evidenzia un aumento di 39,6 milioni di euro (le previsioni 2007 sono pari a 2.853,6 milioni di euro). Anche le risorse assegnate al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono prevalentemente assorbite dalle spese di funzionamento - pari a 2.380,2 milioni di euro - con un incremento di 36,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2006. Il totale delle spese fisse per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria (allegato 16), valutato in servizio al 31 dicembre 2006 in 6.495 unità, è pari a 195 milioni di euro (capitolo 1600). Per quanto concerne, invece, la consistenza del Corpo di polizia penitenziaria, l'allegato n. 17 allo stato di previsione del ministero indica in 43.597 le unità di personale presumibilmente in servizio al 31 dicembre 2006, quantificando in 1.224,6 milioni di euro le relative spese per stipendi (capitolo 1601). Ricorda inoltre che sono gestite dallo stesso dipartimento le risorse destinate alla sanità penitenziaria. Tali risorse, iscritte ora al capitolo 1761 (Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione e il trasporto detenuti) della unità previsionale di base 4.1.2.1, in relazione all'organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico, per il 2007 ammontano a 99 milioni di euro. Nell'ambito della stessa unità previsionale di base, 4,9 milioni di euro sono destinati nel 2007 agli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (capitolo 1768), confermando le previsioni di bilancio 2006 e quelle derivanti dall'assestamento. Tale stanziamento è esposto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria. Le spese per investimenti dell'amministrazione penitenziaria, pari a 52,5 milioni di euro, presentano un lieve aumento (0,6 milioni di euro) rispetto alle previsioni assestate 2006.

Per la «Giustizia minorile», le previsioni assestate per il 2006 recavano 148,5 milioni di euro; a raffronto con tali previsioni, la competenza per il 2007 (152,5 milioni di euro) registra un aumento di 3,5 milioni di euro, di cui 2 milioni riferibili all'aumento dello stanziamento della sola unità previsionale di base 5.1.2.1 (Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti). Le risorse gestite dal centro sono pressoché totalmente destinate a spese di funzionamento per lo più di natura obbligatoria, in quanto rappresentate dagli oneri per le retribuzioni del personale.

Segnala quindi che alcuni stanziamenti per interventi di interesse del settore giustizia sono iscritti nel bilancio di previsione 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2). Si tratta, anzitutto, di 212,5 milioni di euro per spese correnti in favore del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali. Sempre nello stato di previsione del Ministero dell'economia risultano iscritti anche 20 milioni di euro per risarcimenti giudiziari, mentre in conto capitale sono confermati 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa nell'ambito della unità previsionale di base Edilizia giudiziaria (4.2.3.15) che è compresa tra le spese per investimenti del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato».

Come di consueto, anche nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, figura un'unità previsionale di base relativa all'edilizia giudiziaria (3.2.3.7) nell'ambito delle spese per investimenti gestite dal Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici. A fronte di un residuo di circa 300 milioni di euro, al cui riguardo richiede chiarimenti al Governo, rileva che la competenza risulta azzerata per il 2007, ma è destinata ad essere rimodulata in sede di legge finanziaria, ove si incrementa sino a 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2009 la dotazione del Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria (come da tabelle D e F allegate al disegno di legge finanziaria).

Per completezza, rammenta che è annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili. L'Amministrazione degli Archivi notarili presenta un quadro previsionale nel quale non risultano iscritti stanziamenti di competenza. Le autorizzazioni di cassa ammontano a pareggio a 429,4 milioni di euro, registrando una diminuzione di 8,6 milioni di euro. Risulta comunque un avanzo di 25 milioni di euro che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello stesso disegno di legge di bilancio potrà essere oggetto di prelevamenti per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni ministeriali.

Passando all'esame della legge finanziaria 2007, osserva che lo stato di previsione del Ministero della giustizia è interessato principalmente dall'articolo 209 che introduce un Fondo per le spese di funzionamento della giustizia da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi. L'importo annuale per il 2007-2009 è pari a 200 milioni di euro. Chiede pertanto chiarimenti al Governo, in ordine alla finalizzazione del Fondo stesso.

Nota poi come anche altre disposizioni di portata generale, con riguardo al personale, risultino altresì di interesse della Commissione Giustizia. L'articolo 57, nel confermare le esigenze di contenimento della spesa di personale, introduce norme volte a salvaguardare le esigenze di funzionamento. In particolare, il comma 4 stabilisce, per tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il turn over per gli anni 2008 e 2009 al 20 per cento delle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno precedente. Rammenta come in passato si sia tenuto conto del particolare ruolo dell'amministrazione della giustizia, garantendo ad essa la totalità o quasi del riassorbimento del personale venuto meno. Invita pertanto a valutare l'opportunità di reintrodurre almeno una parziale differenziazione rispetto alla pubblica amministrazione nel suo complesso.

L'articolo 64, comma 1, riduce del 50 per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche, indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono fatti salvi i ratei maturati al 31 dicembre 2006. Le categorie oggetto della riduzione sono - come chiarito nella relazione illustrativa - magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate. La disposizione in esame, afferma la norma, ha carattere transitorio e prelude alla realizzazione di una disciplina specifica volta ad eliminare del tutto le progressioni stipendiali automatiche dei dirigenti pubblici, per sostituirle con elementi di valutazione della produttività. Nella consapevolezza della delicatezza della materia, rileva come autorevoli analisi abbiano dimostrato l'impatto negativo di tale articolo sulle condizioni retributive soprattutto dei giovani magistrati e ritiene quindi opportuno un approfondimento della questione volto ad attenuare tali squilibri, ovviamente con riferimento a tutte le categorie interessate.

Richiamandosi alle tabelle allegate alla legge finanziaria, a parte i dati cui ha già fatto riferimento, segnala che la tabella A, riguardante il Fondo speciale di parte corrente ovvero il fondo destinato a finanziare le leggi a venire, prevede un accantonamento in favore del Ministero della giustizia di 50 milioni di euro all'anno per il triennio 2007-2009.

 

Pino PISICCHIO, presidente, ringrazia il relatore per la sintesi e la chiarezza dell'esposizione.

 

Paola BALDUCCI (Verdi) chiede chiarimenti in ordine all'entità globale dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, puntualizza i termini contabili generali delle spese per la giustizia nell'ambito del Bilancio dello Stato.

 

Enrico COSTA (FI) sottolinea la necessità di un'attenta analisi dei dati di bilancio ed invita la Commissione a darsi tempi di lavoro adeguati alla complessità della materia.

 

Edmondo CIRIELLI (AN), riservandosi ulteriori interventi di merito, evidenzia la gravità del taglio di 380,6 milioni di euro allo stato di previsione del Ministero della giustizia, rilevando una stridente contraddizione con la campagna elettorale dell'attuale coalizione di governo. Si sofferma in particolare sull'entità di alcune spese afferenti il Gabinetto del Ministro. Chiede poi chiarimenti al Governo in ordine alla drastica riduzione delle spese di giustizia - tra cui rientrano quelle relative al gratuito patrocinio - che considera complessivamente immotivata. Rivendica infine alla precedente coalizione di governo il merito di avere sempre incrementato la dotazione annua per la giustizia.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, precisa di aver fatto cenno ai valori globalmente riferibili a ciascuno dei cinque centri di responsabilità della spesa, senza entrare nell'ulteriore dettaglio.

 

Manlio CONTENTO (AN) chiede chiarimenti al Governo in ordine alle ragioni che hanno indotto all'istituzione di un Fondo per il funzionamento della giustizia come da articolo 209 del disegno di legge finanziaria, nonché agli effetti che avrebbe l'articolo 64 dello stesso disegno di legge circa le retribuzioni dei magistrati, con particolare riguardo alla durata del regime transitorio. Chiede altresì ulteriori delucidazioni sulla finalizzazione del fondo di cui alla tabella A, anche in relazione alle esigenze finanziarie delle diverse proposte di legge che sono all'esame parlamentare. Manifesta infine alcuni dubbi sulle riduzioni che hanno colpito alcune unità previsionali di base, con particolare riguardo agli affari di giustizia.

 

Daniele FARINA (RC-SE) chiede chiarimenti al Governo in ordine agli interventi in materia di edilizia penitenziaria al fine di distinguere i nuovi edifici rispetto alle ristrutturazioni. Ritiene che risulti ancora inadeguatamente finanziata la sanità penitenziaria e richiama l'attenzione sulla situazione del personale precario sempre nel comparto penitenziario. Chiede, altresì, chiarimenti sulla dotazione del gratuito patrocinio, associandosi al collega Cirielli.

 

Giuseppe CONSOLO (AN) rileva innanzitutto la contraddizione tra gli attuali tagli al bilancio della giustizia e le critiche precedentemente rivolte dall'attuale coalizione di governo alla maggioranza precedente. Richiamandosi all'opposizione non pregiudiziale condotta dalla sua parte politica sull'indulto, rileva che non si è adottato alcun piano per l'edilizia penitenziaria tale da garantire che il problema del sovraffollamento delle carceri non si ripresenti in tempi brevi. Lamenta poi l'assenza di adeguati investimenti nel campo dell'informatica, segnalando come ancora talune sentenze ed ordinanze siano scritte a mano spesso in modo illeggibile, tanto che si devono produrre istanze volte a renderle comprensibili. Condivide infine i rilievi sulle conseguenze per i giovani magistrati delle disposizioni dell'articolo 64 del disegno di legge finanziaria, ma invita la Commissione a riflettere sui devastanti effetti derivati dall'introduzione del meccanismo automatico nella progressione retributiva nella carriera dei magistrati e su come sia necessario superare finalmente tale condizione.

 

Luigi VITALI (FI), riservandosi un successivo intervento di merito, a titolo preliminare chiede al Governo chiarimenti in ordine alle conseguenze del «colpo di mano» assestato prima della pausa estiva al bilancio del Ministero della giustizia e sostanzialmente subito dal Ministro in carica, comportante una sottrazione di circa 350 milioni di euro. Rileva come lo stato di previsione per il 2007 non solo confermi ma peggiori tale situazione che pure lo stesso Ministro aveva pubblicamente denunciato come insostenibile in una conferenza-stampa. Attende, quindi, di sapere se si considera immodificabile il quadro così delineato ovvero se vi è disponibilità ad una correzione in sede parlamentare. In caso contrario, ritiene inevitabile, in ragione della logica esatta dei dati contabili, il sospetto che vi sia un orientamento fittizio volto alla riorganizzazione degli uffici giudiziari.

 

Enrico COSTA (FI) chiede al Governo chiarimenti in ordine ai 20 milioni di euro destinati al risarcimento del danno giudiziario, al fine di sapere quanto sia stato speso allo stesso titolo negli anni precedenti e se vi rientra il caso dell'irragionevole durata del processo.

 

Federico PALOMBA (IdV), richiamandosi alle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio ed a quelle del Ministro della giustizia, rammenta l'impegno assunto a dimezzare nel corso della legislatura il carico processuale. Chiede quindi al Governo quali interventi abbia previsto per raggiungere tale obiettivo nell'ambito dei documenti di bilancio all'esame parlamentare. Ribadisce al riguardo la priorità che vi annette la sua parte politica. Si associa poi alle preoccupazioni emerse in relazione all'articolo 64 invitando alla massima cautela al fine di evitare atteggiamenti ingiustamente punitivi o depressivi tali da provocare lacerazioni e conflitti sul piano interistituzionale.

 

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (FI), invocando rispetto per il lavoro della Commissione, si domanda su quale testo del disegno di legge finanziaria il Parlamento sia chiamato ad esprimersi, dal momento che il Presidente del Consiglio ha ripetutamente dichiarato che sarà oggetto di modificazioni.

 

Pino PISICCHIO, presidente, fa presente che la Commissione lavora correttamente sui testi presentati dal Governo, che sono peraltro oggetto di incisivo intervento parlamentare.

 

Paola BALDUCCI (Verdi) richiama l'attenzione della Commissione sull'edilizia penitenziaria e sul gratuito patrocinio, preoccupata per il taglio delle spese. Lamenta peraltro la mancata previsione del gratuito patrocinio nella fase dell'esecuzione della pena, ricordando come spesso vi sopperiscano volontariamente alcuni avvocati del libero foro.

 

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur), a proposito della rilevata continuità nei tagli alle spese per la giustizia, rammenta come vi sia alla base il cospicuo deficit che l'attuale maggioranza di governo ha riscontrato nelle casse dello Stato, così come aveva denunciato nella campagna elettorale. Giudicando nel complesso equilibrato il quadro finanziario della giustizia, rileva la tendenza positiva ad implementare i servizi resi ai cittadini. Nell'apprezzare l'istituzione di un fondo per le spese di funzionamento quale clausola di salvaguardia per dare una tempestiva risposta di giustizia, ritiene che vi sia una coerenza di fondo anche con i provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento. Quanto al gratuito patrocinio, osserva che sono molto frequenti i casi di abuso soprattutto in sede civile; ritiene poi nel complesso giustificate le riduzioni delle indennità in un'ottica di equità globale. Si richiama infine alla necessità di entrare nel terzo millennio, abbandonando la logica delle parole in favore della pratica delle azioni.

 

Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) richiama la finalità generale di risanamento della manovra finanziaria, che tuttavia presenta luci ed ombre a giudizio della sua parte politica. Chiede maggiore attenzione per l'edilizia penitenziaria, anche a seguito della concessione dell'indulto. Si esprime favorevolmente al finanziamento del gratuito patrocinio ed approva l'istituzione del fondo per le spese di funzionamento. Riservandosi di nell'ambito della situazione del Paese.

 

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


IICOMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del vicepresidente Daniele FARINA.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007.

C. 1746 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 10 ottobre 2006.

 

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), riservandosi di intervenire ulteriormente nel merito, chiede al Governo chiarimenti in ordine agli effetti dell'articolo 64 del disegno di legge finanziaria relativo al trattamento economico dei magistrati, anche in relazione alle diverse classi stipendiali. Domanda, in particolare, se vi siano ricompresi anche le magistrature amministrativa, contabile e militare, nonché l'Avvocatura generale dello Stato. Ritiene opportuno tale approfondimento nell'ottica di valutare eventuali modifiche al testo proposto dal Governo.

 

Edmondo CIRIELLI (AN), nel manifestare forte dissenso sui documenti di bilancio in materia di giustizia, richiama il rilievo svolto dal relatore circa la diminuzione delle spese di gabinetto del Ministero della giustizia per sottolineare che essa ricade sugli investimenti in conto capitale per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria. Ne consegue una valutazione critica circa l'incremento dei costi della politica rispetto agli interventi di settore. Si sofferma poi sulla riduzione di circa 500 milioni di euro relativa agli affari di giustizia, enucleando le diverse voci del capitolo 1360 dello stato di previsione ministeriale che ne verrebbero gravate. In particolare, lamenta che detta riduzione incida sulle spese per il gratuito patrocinio e per le indagini anti-mafia, ritenendo che, in tal modo, da un lato si colpiscano le fasce deboli della società che pure la manovra finanziaria nel suo insieme pretenderebbe di tutelare - confermando la malafede degli interventi previsti con il cosiddetto «decreto Bersani» - dall'altro si penalizzerebbe il contrasto della criminalità organizzata proprio per iniziativa di uno schieramento politico che si è presentato come campione della legalità.

 

Manlio CONTENTO (AN) rammenta di avere già nella seduta precedente richiesto al Governo chiarimenti analoghi a quelli ritenuti necessari dal collega Tenaglia.

 

Gaetano PECORELLA (FI) si richiama alla consistente riduzione delle spese per l'edilizia penitenziaria riscontrabile nell'ambito del centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro, per stigmatizzarla alla luce delle considerazioni svolte e degli impegni assunti in occasione della concessione dell'indulto.

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI, nel rispondere alle richieste formulate dai componenti della Commissione, fa innanzitutto presente che lo stato di previsione del Ministero della giustizia si colloca in una non facile dimensione nell'ambito della manovra di bilancio. Ringrazia pertanto il relatore per l'impegno profuso nell'illustrazione dei documenti di bilancio.

In termini generali, sulla base della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie, rileva che negli ultimi cinque anni c'è stato un decremento del 52 per cento dei fondi destinati ai servizi della giustizia, sicché il dato incrementale complessivo appare assolutamente irrilevante e non corrispondente ad alcun miglioramento di produttività. Quanto alla riduzione dello stato di previsione per il 2007, ne ricollega le ragioni - per una quota pari al 3,8 per cento - all'intervento del cosiddetto «decreto Bersani» dello scorso luglio che ha disposto il blocco delle anticipazioni delle spese di giustizia da parte delle Poste italiane, al fine di meglio individuare gli andamenti delle singole poste di bilancio. Osserva quindi che, nel quadro di una manovra di risanamento, il Ministero della giustizia risulta tra i meno colpiti, proprio in ragione della strategicità della sua funzione.

Entrando nel dettaglio, chiarisce innanzitutto che il fondo pari a 200 milioni di euro di cui all'articolo 209 del disegno di legge finanziaria riguarda le spese di funzionamento relative alla manutenzione degli edifici, alle utenze, al parco-auto, alla cancelleria, eccetera. Rammenta la previsione di altri due fondi, uno di cento milioni di euro per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria ed uno di cinquanta milioni di euro per le future iniziative legislative.

Rispetto alla ventilata ipotesi di revisione della geografia giudiziaria, fa presente che non sarebbe stato in alcun modo possibile contabilizzarla se non a consuntivo, dal momento che il bilancio di previsione è redatto sulla base della legislazione vigente e non risulta alcun disegno di legge presentato in tal senso.

Dà quindi ragione della sussistenza dei residui passivi, non escludendo margini di inefficienza, ma sostanzialmente motivandoli sulla base dei flussi di cassa e dei necessari concerti interministeriali che spesso ritardano l'effettiva spesa.

Riguardo all'informatica, rileva che l'importo in bilancio è pari a 84 milioni di euro con un incremento dell'1,2 per cento, che considera il massimo che sia stato possibile raggiungere, pur nella consapevolezza della sua inadeguatezza rispetto alle necessità del sistema, anche tenendo conto dell'elevato tasso di obsolescenza e del facile deterioramento delle attrezzature. Rammenta al riguardo la scelta strategica di puntare sull'informatica giudiziaria, nell'ottica dello snellimento dei tempi del processo.

Con riferimento ai 20 milioni di euro destinati al risarcimento giudiziario, precisa che non vi rientrano solo gli effetti della cosiddetta «legge Pinto», ma anche i rimedi per ingiusta detenzione ovvero per sequestri di beni. Nel rilevare la tendenza incrementale della spesa, che negli ultimi dieci anni è passata da 7 a 17 milioni di euro, segnala la crescita anche delle azioni di responsabilità in regresso, passate dal 5 per cento al 27 per cento.

Rispondendo alle osservazioni fatte sulle spese di gabinetto, evidenzia la lievitazione dovuta alla presenza presso il Ministero di cinque sottosegretari non parlamentari, ricordando tuttavia che lo stesso disegno di legge finanziaria dispone la decurtazione di un terzo dei rispettivi trattamenti. Precisando che le spese per le indennità accessorie risultano in linea con quelle degli altri dicasteri, spiega che gli apparenti incrementi delle spese di segreteria e delle spese per beni e servizi sono in realtà da imputarsi all'accorpamento di più capitoli di bilancio, in modo che complessivamente ne risulta invece una riduzione.

Con riguardo all'edilizia penitenziaria, conferma che si tratta di un comparto in sofferenza, am ritiene che risorse aggiuntive potranno pervenire dal ricorso ai fondi di altri ministeri. Considera poi appena sufficiente lo stanziamento per i servizi sanitari e farmaceutici in ambito penitenziario, alla luce della diffusione dell'HIV e della tossicodipendenza. Non vi è quindi margine per interventi di prevenzione, ma soltanto per quelli di prima necessità. Quanto ai lavoratori precari presso la polizia penitenziaria, chiarisce che non è possibile il loro inquadramento a tempo indeterminato perché le piante organiche sono complete, salvo i livelli superiori.

Circa il rilievo formulato della persistenza di sentenze redatte a mano, segnala che si tratta solo dell'1,7 per cento, dal momento che ormai quasi tutti i magistrati scrivono direttamente le sentenze al computer.

In conclusione, si sofferma sugli effetti sui magistrati delle disposizioni di cui all'articolo 64 del disegno di legge finanziaria. Ne deriva sia il rinvio dell'aumento triennale normalmente computato sulla base di un «paniere» tratto dall'alta dirigenza statale, sia il dimezzamento degli scatti biennali della progressione di carriera. Illustrando le diverse classi stipendiali, rileva che ne risentiranno soprattutto i giovani magistrati. Ne consegue il rischio di una disaffezione verso l'accesso alla magistratura che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla qualità delle nuove leve. A suo avviso, il meccanismo avrebbe invece dovuto operare al contrario, incidendo maggiormente sulle posizioni più elevate della carriera.

 

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) ripropone la questione se l'articolo 64 del disegno di legge finanziaria riguardi non solo la magistratura ordinaria, come lascerebbe intendere il richiamo dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o meno, come invece lascerebbe intendere la tabella esemplificativa dei relativi effetti finanziari.

 

Enrico BUEMI (RosanelPugno) sollecita la conclusione delle procedure di reclutamento del personale amministrativo ed ausiliario che il Ministero della giustizia non ha ancora adempiuto.

 

Manlio CONTENTO (AN) ringrazia il sottosegretario Scotti dell'ampia risposta resa alla Commissione, anche se taluni aspetti - come ad esempio il gratuito patrocinio - restano da approfondire. Invita comunque alla prudenza nell'imputare al precedente Governo responsabilità in ordine alla situazione finanziaria, ritenendo che si debba attendere la conclusione dell'anno in corso, che potrebbe riservare qualche sorpresa, a cominciare dal dato dell'indebitamento che già è al 2,9 per cento. Contesta, quindi, la significatività delle comparazioni contabili fornite dal rappresentante del Governo, dal momento che la tendenza da lui segnalata risale al 1997 e non al 2001 e quindi non può costituire un argomento politico. Resta il fatto che nell'ultimo quinquennio il bilancio per la giustizia si è comunque incrementato, mentre suscita invece preoccupazione per il futuro l'attuale drastica riduzione, che non può non essere censurata politicamente. Manifesta altresì preoccupazione per il calo di trasparenza determinato dai citati accorpamenti dei capitoli del bilancio che, seppur motivati dal sistema statistico comunitario, rendono più difficile la valutazione degli scostamenti rispetto alle previsioni. In particolare, raccomanda attenzione alle spese per acquisto di beni e servizi. Cita il caso dei ventilati investimenti per attrezzature destinate alle intercettazioni che considera uno spreco, mentre si lesinano risorse per l'edilizia penitenziaria.

Sottolinea poi il rilievo politico, prima che quantitativo, delle osservazioni formulate riguardo alle spese di gabinetto, alla luce della contestazione a suo tempo rivolta dall'opposizione per l'incremento del numero dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari, dei cui effetti negativi oggi si ha conferma anche dalle parole del rappresentante del Governo. Segnala, quindi, la complessiva diminuzione delle risorse a disposizione dell'amministrazione della giustizia che neanche il blocco del turn over riuscirebbe più a contenere.

Passando alla valutazione dell'articolo 64 del disegno di legge finanziaria, esprime dubbi sulla sua asserita transitorietà, dal momento che gli effetti contabili sono calcolati sino al 2009 e per giunta in costante aumento, sicché appare lecito credere che si tratti piuttosto di una scelta politica almeno da parte del Ministero dell'economia. Fa presente che si sarebbero potuti prevedere risparmi di altro tipo senza incidere sugli stipendi, ritenendo comunque preferibile una rimodulazione tra le classi stipendiali in un'ottica di solidarietà che non penalizzi i più giovani. Si domanda, peraltro, se, in omaggio ad un andazzo corrente, il Governo non si prepari a presentare un emendamento al riguardo.

Non considera poi soddisfacenti le spiegazioni relative alla riduzione di circa 500 milioni di euro per gli affari di giustizia, non ritenendo sufficienti le conseguenze derivanti dal cosiddetto «decreto Bersani». Ha l'impressione, anche tenendo conto della contemporanea istituzione del fondo per le spese di funzionamento, che si sia di fronte ad un'operazione di «ingegneria finanziaria». A suo avviso, peraltro, gli effetti della fine delle anticipazioni postali delle spese di giustizia saranno ancora più negativi. Aggiunge ulteriori considerazioni critiche in ordine all'entità dei residui ed all'accorpamento delle spese per le indennità del personale esterno, per soffermarsi successivamente sulle difficoltà degli enti locali che da tempo non sono rimborsati per gli oneri sostenuti al fine di assicurare la manutenzione degli uffici giudiziari. Considera maggiormente grave tale disfunzione a seguito degli ulteriori tagli subiti dagli stessi enti locali a causa della manovra finanziaria.

Passando alla situazione degli archivi notarili, invita ad una ricognizione delle loro esigenze logistiche sul territorio nazionale, al fine di pervenire ad una loro razionalizzazione. Propone poi che la Commissione dedichi una seduta alla delicata questione della ventilata revisione della geografia giudiziaria. Segnala altresì l'esigenza di valutare l'efficacia del meccanismo del risarcimento giudiziario.

Con riguardo al sistema carcerario, rilevando il costante aumento dei costi, lamenta come un detenuto su due non sia avviato al lavoro e sollecita la definizione di una tipologia contrattuale ad hoc che consenta di realizzare la piena occupazione nel contesto penitenziario. Critica poi la scarsità delle risorse messe a disposizione della giustizia minorile, osservando la crescita degli oneri a sfondo sociale che derivano soprattutto dall'elevato numero di minori stranieri.

In conclusione, ritiene che il bilancio della giustizia sia caratterizzato da molte ombre e poche luci, auspicando che il futuro possa riservare risultati migliori e confermando comunque il contributo della sua parte politica in tale direzione.

 

Erminia MAZZONI (UDC), dopo aver dichiarato di condividere e richiamare i dettagliati rilievi formulati dall'onorevole Contento sui documenti di bilancio, osserva che, allo stesso modo che la manovra finanziaria ha tradito gli obiettivi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, la nota preliminare allegata alla Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia, non corrisponde al contenuto delle tabelle medesime. Secondo il DPEF, la manovra finanziaria avrebbe dovuto ottenere un miglioramento dei saldi attraverso tagli alle spese, anzichè, come invece avvenuto sotto la spinta di una parte della maggioranza, attraverso l'inasprimento della pressione fiscale. Allo stesso modo, in materia di giustizia, il Governo si pone degli obiettivi, che sono esplicitati nella nota preliminare allegata alla Tabella n. 5, ma che poi non sono perseguiti concretamente, come si evince dal contenuto della tabella medesima. Tra le diverse incongruenze rilevate, si sofferma sulla mancanza di investimenti adeguati per la costruzione di nuovi istituti penitenziari a fronte dell'obiettivo di ridurre il sovraffollamento nelle carceri, al fine di realizzarvi condizioni di vita dignitose. Altra contraddizione è data dalla mancanza di investimenti congrui in materia di giustizia minorile, necessari per raggiungere l'obiettivo di una effettiva rieducazione dei minorenni autori di reato. Rileva, inoltre, una contraddizione tra quanto più volte ribadito dal Ministro ed, oggi, dal rappresentante del Governo, in relazione alla volontà di non riformare la geografia giudiziaria e quanto espressamente dichiarato - oltre che nella relazione depositata in occasione della prima seduta della Commissione dedicata all'audizione del Ministro sulle linee programmatiche del suo dicastero - nella nota preliminare alla Tabella n. 5, nella parte in cui si afferma espressamente che la riorganizzazione delle articolazioni territoriali dell'amministrazione giudiziaria e la revisione delle circoscrizioni giudiziarie rappresentano obiettivi strategici che il Ministero della giustizia intende perseguire nel corso dell'anno 2007. A tale proposito, osserva che la scarsa dotazione prevista per gli uffici giudiziari sembrerebbe confermare quanto dichiarato nella predetta nota preliminare. Ritiene, inoltre, che la scelta di accorpare le singole voci di spesa in voci di più ampio contenuto non si sia tradotta unicamente in una operazione contabile che ha inciso negativamente sulla trasparenza del bilancio, ma di fatto abbia comportato in alcuni casi una vera e propria riduzione degli stanziamenti.

In relazione all'intervento del sottosegretario, osserva che gli ausiliari di polizia penitenziaria che dovrebbero essere assorbiti nei ruoli ammonterebbero a circa cinquecento unità. In ordine alle spese del gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, ritiene che debba essere valutata grave la circostanza che siano aumentate considerevolmente le spese relative agli stipendi dei sottosegretari. Tale aumento di spesa è, infatti, dovuto ad una scelta di natura politica di non nominare come sottosegretari soggetti che rivestano anche la qualifica di membri del Parlamento, in quanto altrimenti si sarebbe ancora di più ridotto, specialmente al Senato, l'esiguo margine di differenza tra la maggioranza e l'opposizione.

Conclude assicurando l'apporto del suo gruppo, attraverso proposte emendative, al miglioramento della manovra finanziaria, per quanto di questa non ne sia condivisibile l' impostazione di fondo, mancando qualsiasi prospettiva volta a creare un processo virtuoso di sviluppo del Paese attraverso adeguate politiche di investimento.

 

Mario PEPE (FI) ricorda che in occasione dell'approvazione della legge sull'indulto, il Governo ha accolto un ordine del giorno della opposizione che impegnava il medesimo in ordine ad una serie di questioni in materia penitenziaria ed in particolare in relazione alla medicina penitenziaria. Osserva che, non ottemperando all'impegno preso nei confronti del Parlamento, il Governo non prevede stanziamenti adeguati per la medicina penitenziaria, secondo peraltro una linea di tendenza che da anni vede un costante decremento dei fondi destinati a tale settore. Inoltre, rileva che a causa dell'inserimento della materia della medicina penitenziaria in una unità previsionale di base che contiene una serie di spese relative al mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti, gli stanziamenti che dovrebbero essere indirizzati alla medicina penitenziaria finiscono per essere dirottati su altre spese, così come, ad esempio, è avvenuto nella scorsa legislatura, quando è stato approvato un suo emendamento a sua firma, presentato proprio con la finalità di assicurare fondi alla medicina penitenziaria.

 

Paola BALDUCCI (Verdi) si sofferma sull'articolo 177 relativo all'emersione del lavoro sommerso, che specialmente nel meridione ed, in particolare in Puglia, rappresenta una piaga sociale. Ritiene che la disposizione debba essere modificata nella parte in cui prevede una sorta di condono a favore di coloro che abbiano assunto irregolarmente del personale. In particolare, non appare assolutamente condivisibile il comma 7 nella parte in cui prevede che nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolamentazione del lavoro sommerso siano sospese, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.

 

Enrico COSTA (FI) preliminarmente contesta quanto affermato dal sottosegretario circa la effettiva consistenza degli investimenti previsti per il settore della giustizia, non condividendo la tesi secondo cui nella scorsa legislatura si sarebbe verificata una riduzione degli investimenti del 50 per cento circa. Confrontando le spese finali per la giustizia previste nel 2005 per l'esercizio 2006 con quelle previste quest'anno per l'esercizio 2007, risulta evidente che queste ultime determinano una variazione negativa. Mentre le spese per il Ministero della giustizia quest'anno incidono l'1,6 per cento rispetto alle spese finali del bilancio dello Stato, lo scorso anno l'incidenza era dell'1,7 per cento. Ciò significa che il Ministero della giustizia rispetto agli altri ministeri ha subìto una maggiore riduzione dei fondi. Ricorda, a tale proposito, che già nel luglio scorso con il «decreto Bersani» la giustizia ha subìto una considerevole decurtazione dei propri fondi.

Per quanto riguarda la diminuzione di 9,2 milioni di euro nelle previsioni relative al centro di responsabilità «gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», osserva che sono aumentate quelle relative agli stipendi dei sottosegretari a causa di una scelta di natura politica che ha portato alla nomina di tecnici quali sottosegretari, al fine di evitare il rischio di un azzeramento dell'esiguo margine di differenza tra maggioranza ed opposizione.

Sottolinea l'inadeguatezza degli investimenti previsti a favore dell'edilizia penitenziaria, della medicina penitenziaria e del lavoro nelle carceri, nonostante che, in occasione dell'approvazione della legge sull'indulto, il Governo abbia accolto, anche come raccomandazioni, degli ordini del giorno relativi all'incremento degli investimenti in tali settori. Ritiene che la posizione del Governo sia ambigua in relazione alla questione della revisione della geografia giudiziaria, in quanto, da un lato, si nega l'intenzione di procedere a tale revisione, dall'altro, non si assegnano risorse adeguate agli uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale, determinando una paralisi del funzionamento di alcuni di essi.

Circa il bilancio pluriennale, osserva che questo registra una tendenziale diminuzione delle somme stanziate per l'anno 2009 rispetto a quelle stanziate per gli anni 2007-2008. Da tale dato si ricava la volontà di ridurre nel tempo le risorse stanziate a favore della giustizia e che, al contrario di quanto afferma il Ministro, la scarsità dei fondi stanziati non costituisce un evento eccezionale legato unicamente alla manovra in corso.

Infine sottolinea la scarsa trasparenza dei documenti di bilancio a causa della scelta di accorpare le singole voci di spesa in voci di spesa di contenuto più generale.

 

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) preliminarmente rileva che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo rappresenta un vero e proprio vincolo nella individuazione delle somme da destinare al settore della giustizia. Tale principio, infatti, può trovare attuazione solo a condizione che alla giustizia siano attribuite risorse adeguate.

Sottolinea con favore la novità della previsione, all'articolo 209 del disegno di legge finanziaria, del fondo per le spese di funzionamento della giustizia, al quale è assegnata una dotazione annua di 200 milioni di euro, finalizzata alle esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi. Attraverso tale stanziamento, ad esempio, potrà porsi rimedio alla prassi della anticipazione delle spese di trasferta da parte dei magistrati.

Non condivide, invece, le scelte effettuate agli articoli 57 e 64 del disegno di legge finanziaria relativi rispettivamente al blocco delle assunzioni ed al taglio degli aumenti automatici concessi al personale dello Stato non contrattualizzato. In ordine alla prima disposizione, sottolinea l'esigenza di reintrodurre l'eccezione riferita al personale di magistratura e del comparto giustizia prevista in altre occasioni quando si è stabilito il blocco di assunzioni nel pubblico impiego. Qualora l'articolo 57 non dovesse essere modificato si renderebbe ancora più difficile il funzionamento del sistema giudiziario ed il raggiungimento di livelli di efficienza accettabili. Osserva che, a seguito di tale disposizione, la legge n. 48 del 2001 sull'aumento dell'organico della magistratura, ad esempio, non potrebbe trovare più applicazione e, quindi, non potrebbero essere assunti i circa 350 nuovi magistrati che dovrebbero essere immessi nei ruoli entro il 2008 a seguito dell'espletamento del concorso straordinario attualmente in atto.

L'articolo 64 contiene la previsione di un taglio del 50 per cento degli aumenti automatici concessi al personale dello Stato non contrattualizzato «in attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione di produttività». Ritiene che in ragione della sua formulazione la norma riguardi il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile, oltre che dell'Avvocatura di Stato. Ritiene che il dimezzamento degli automatismi legati ad alcuni passaggi di carriera e il legare la retribuzione a valutazioni quantitative sul lavoro svolto produrranno lo stravolgimento dell'attuale modello di giudice e influiranno sulla qualità del lavoro. Rileva che dalla disposizione in esame, i giovani magistrati saranno quelli maggiormente colpiti, determinando in tal modo una sperequazione del tutto ingiustificata. Per evitare questa ingiustizia e per tradurre la norma in una disposizione legata unicamente alla contingenza della situazione economica del Paese, si potrebbe prevedere una sospensione dell'adeguamento degli automatismi stipendiali per un determinato periodo di tempo.

 

Gaetano PECORELLA (FI) preliminarmente osserva che lo stanziamento complessivo a favore della giustizia è diminuito rispetto a quello previsto dalla manovra finanziaria dell'anno precedente, come risulta chiaramente dall'analisi degli stanziamenti previsti. A tale proposito, ricorda che nella scorsa legislatura si è registrato un progressivo e costante incremento dei fondi destinati al Ministero della giustizia.

Ritiene che sia politicamente grave la mancata previsione di fondi adeguati in materia penitenziaria anche in relazione all'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno, presentato in occasione dell'approvazione della legge sull'indulto, volto a prevedere una serie di investimenti, quali la costruzione di nuovi istituti penitenziari e l'adeguamento degli esistenti nonchè la creazione delle condizioni necessarie per garantire l'accesso al lavoro.

Sottolinea l'esigenza politica che il Ministro della giustizia esponga alla Commissione le ragioni per le quali nei documenti di bilancio non viene dato seguito a quell'impegno preso nei confronti del Parlamento. Si tratta di una questione estremamente grave anche in relazione alla circostanza che da parte di molti deputati dell'opposizione il voto a favore della proposta di legge sull'indulto è dipeso proprio dall'accoglimento di quell'ordine del giorno. Chiede, pertanto, alla presidenza di assicurare la presenza del Ministro prima della scadenza del termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, già fissato per domani alle ore 9. Dall'esito dell'incontro con il Ministro dipenderà anche il contenuto degli emendamenti che sarà necessario od opportuno presentare.

 

Daniele FARINA (RC-SE), presidente, ritiene che la questione posta dal deputato Pecorella possa essere esaminata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta in sede consultiva.

 

Bruno CESARIO (Ulivo) ritiene che l'impianto della manovra finanziaria sia ben equilibrato, anche in considerazione dell'eredità lasciata dal governo di centro-destra. Sottolinea con estremo favore la scelta del Governo di privilegiare gli investimenti nel meridione, la cui situazione economica in alcune realtà è estremamente grave. Per quanto riguarda il settore della giustizia, le scelte del Governo appaiono essere condivisibili, per quanto migliorabili attraverso alcuni interventi correttivi. Ritiene che debba comunque essere dato atto al Governo che, al contrario di quanto accaduto nel corso dell'ultima legislatura, sono venute meno tutte quelle tensioni che avevano caratterizzato il settore della giustizia.

 

Federico PALOMBA (IdV) rileva di aver votato la fiducia al Governo in quanto il Presidente del Consiglio, nel corso delle dichiarazioni programmatiche rese alle Camere, si era posto l'obiettivo di raffreddare le tensioni tra magistratura e politica e di ridurre della metà la pendenza dei procedimenti giudiziari. Ritiene che la manovra finanziaria debba essere valutata in relazione a tali obiettivi.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, osserva che l'articolo 64, riducendo gli automatismi stipendiali dei magistrati, sembra avere una finalità punitiva verso la magistratura, anche se probabilmente si tratta di una disposizione la cui ratio è da ricondurre unicamente a ragioni di natura contabile finalizzate alla riduzione del saldo. Tale disposizione appare essere in conflitto con lo stesso principio costituzionale dell'autonomia e indipendenza della magistratura, in quanto incide negativamente sul principio della progressione automatica stipendiale, che trova la sua giustificazione nell'esigenza di evitare l'applicazione del metodo della contrattualizzazione nei confronti dei magistrati. Tale metodo, infatti, comporta necessariamente una contrattazione tra le rappresentanze sindacali ed il Governo, che nel caso della magistratura costituirebbe un vulnus alla indipendenza della medesima. Chiede al rappresentante del Governo se vi sia l'intenzione di modificare l'articolo 64.

Circa l'obiettivo della riduzione della pendenza dei procedimenti giudiziari, occorre verificare se gli investimenti previsti siano adeguati. Si tratta di una operazione che può essere compiuta con la collaborazione del Governo stesso.

 

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) preliminarmente ricorda che l'obiettivo della manovra finanziaria è il miglioramento dei saldi. Considerato che tale obiettivo deve valere anche per la giustizia, sottolinea come la valutazione della congruità dei fondi previsti per tale settore debba essere effettuata sulla base di considerazioni politiche. In sostanza non ci si deve limitare alla constatazione di una riduzione dei fondi, quanto piuttosto occorre valutare come si sia giunti ad una riduzione delle spese. Ad esempio, è pienamente condivisibile la scelta di ridurre le spese del gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, in quanto in tal modo si sono ridotte le spese senza pregiudicare gli interessi dei cittadini.. In materia di edilizia penitenziaria, osserva che la questione della mancata previsione di adeguati investimenti potrebbe essere risolta, ad esempio, facendo ricorso all'istituto del project financing come avviene in Inghilterra o attraverso altre soluzioni, che non richiedono necessariamente la mera attribuzione di fondi.

Per quanto attiene alle scelte di politica giudiziaria, ricorda che il primo atto della legislatura, da parte del Ministro, è stata la condivisione della scelta del Parlamento di concedere l'indulto. Si tratta di una scelta che ha una valenza politica, in quanto presuppone una diversa concezione della pena, la quale non deve essere limitata alla dimensione detentiva. In ordine al disegno di legge finanziaria, evidenzia la novità della previsione di un fondo volto a dotare l'amministrazione della giustizia di risorse adeguate per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi. Non ritiene che all'incidenza negativa delle disposizioni di cui all'articolo 64 sulle retribuzioni dei giovani magistrati possa essere attribuita una valenza punitiva nei confronti di questi. In realtà, è la contingenza economica che comporta sacrifici da parte dei giovani appartenenti ad ogni categoria lavorativa.

Luigi VITALI (FI) dichiara di non condividere gli interventi a favore della manovra finanziaria che si sono susseguiti nel corso dell'esame in sede consultiva. Questi interventi non tengono conto dell'eredità negativa lasciata nel 2001 dal governo di centrosinistra e certificata ufficialmente dall'Unione europea. Eredità alla quale il governo di centrodestra ha dovuto porre rimedio nella scorsa legislatura. Nonostante che l'attuale governo di centrosinistra abbia potuto beneficiare di 5 milioni di euro di maggiore entrate, che il governo di centrodestra ha ricavato attraverso una serie di politiche strutturali, l'attuale manovra finanziaria è da valutare negativamente. Specialmente in materia di giustizia le risorse previste sono da considerare assolutamente inadeguate, in quanto porteranno, in assenza di riforme strutturali, alla paralisi della giustizia entro giugno 2007. Condivide la richiesta del deputato Pecorella, rappresentante in Commissione Giustizia del gruppo di Forza Italia, circa la presenza in Commissione del Ministro della Giustizia, affinché possa giustificare la scelta di non dare seguito all'ordine del giorno presentato dall'opposizione in occasione dell'approvazione della legge sull'indulto ed accolto dal Governo. Non si tratta di una richiesta ostruzionistica volta a ritardare i tempi d'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio da parte della Commissione Giustizia, quanto piuttosto dell'esigenza di avere con il Ministro stesso un confronto costruttivo che possa portare al miglioramento della manovra finanziaria, almeno per quanto attiene la materia della giustizia. Contesta le affermazioni del sottosegretario in ordine alla reale portata degli stanziamenti in materia di giustizia, in quanto dai dati oggettivi che emergono dai documenti di bilancio si evince chiaramente che l'attuale manovra finanziaria determina una riduzione del 6 per cento degli stanziamenti previsti a favore della giustizia. Ritiene politicamente grave, anche in ragione al conseguente aumento delle spese, la scelta di non nominare membri del Parlamento quali sottosegretari, così come è grave prevedere una spesa di 250 mila euro finalizzata alla dotazione, a favore del ministro, di un'autovettura blindata addirittura contro i missili. Non condivide assolutamente il blocco degli automatismi stipendiali previsto dall'articolo 64 del disegno di legge finanziaria, in quanto ritiene che i magistrati non debbano essere pagati meno di quanto lo siano attualmente ma debbano piuttosto lavorare di più. Si tratta di una disposizione punitiva nei confronti dei magistrati che non trova alcuna giustificazione. A tale proposito sottolinea l'esigenza di razionalizzare le spese nel settore della giustizia ma anche di motivare al contempo il personale amministrativo e quello giudiziario.

Conclude sottolineando l'esigenza che il Ministro partecipi ai lavori della Commissione Giustizia consentendo alla medesima di individuare le soluzioni adeguate affinché possano essere raggiunti anche quegli obbiettivi che il Ministro stesso si era preposto, ma che l'attuale manovra finanziaria non consente di raggiungere.

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ribadisce che gli investimenti in materia di giustizia debbano essere considerati non in relazione al totale degli stanziamenti, quanto piuttosto in relazione alle sole spese variabili e, quindi, senza tenere conto delle spese fisse. Nella scorsa legislatura ciò che ha portato a quello che sembra essere un costante incremento delle dotazioni a favore del settore della giustizia è, in realtà, l'incremento delle spese fisse, quali ad esempio gli stipendi, che si è registrato in ciascun esercizio finanziario. In sostanza, nella scorsa legislatura sono gradualmente aumentate le spese fisse e diminuite le spese variabili, tra le quali figurano in primo luogo gli investimenti.

 

Pino PISICCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame congiunto e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, ordini del giorno e relazioni alternative per le parti di competenza del disegno di legge C. 1746-bis e C. 1747, per le parti di competenza, è stato fissato per domani, giovedì 12 ottobre 2006, alle ore 9. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 17.35.


IICOMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento, rinviato l'11 ottobre 2006.

 

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a proseguire l'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza.

Con riferimento alla richiesta formulata dal gruppo di Forza Italia nella riunione di ieri circa la presenza ai lavori della Commissione del Ministro della giustizia, rende noto che lo stesso Ministro è impegnato nella riunione del Consiglio dei ministri e che il sottosegretario delegato ne ha comunque la piena rappresentanza politica, cogliendo l'occasione per dargli atto della continuità e della competenza del suo intervento.

Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi in ordine agli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, con riferimento al disegno di legge C. 1746-bis, esprime parere favorevole agli articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01 e Pecorella 1746-bis/II/30.02, agli emendamenti Tenaglia 1746-bis/II/57.1, Tenaglia 1746-bis/II/64.1, Tenaglia 1746-bis/II/64.2 e Tenaglia 1746-bis/II/64.3 nonché all'articolo aggiuntivo Forgione 1746-bis/II/215.06. Esprime parere contrario all'emendamento Balducci 1746-bis/II/57.2, all'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01, agli emendamenti Suppa 1746-bis/II/85.1, Suppa 1746-bis/II/85.2 e Balducci 1746-bis/II/177.1, nonché agli articoli aggiuntivi Vitali 1746-bis/II/209.01, Balducci 1746-bis/II/215.01, Balducci 1746-bis/II/215.02, Balducci 1746-bis/II/215.03, Balducci 1746-bis/II/215.04, Balducci 1746-bis/II/215.05.

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI con riferimento al disegno di legge C. 1746-bis, esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo Pecorella 1746-bis/II/30.02, agli emendamenti Tenaglia 1746-bis/II/57.1 e Balducci 1746-bis/II/57.2, all'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01, agli emendamenti Tenaglia 1746-bis/II/64.1, Tenaglia 1746-bis/II/64.2 e Tenaglia 1746-bis/II/64.3 e agli articoli aggiuntivi Balducci 1746-bis/II/215.01, Balducci 1746-bis/II/215.02, Balducci 1746-bis/II/215.03, Balducci 1746-bis/II/215.04, Forgione 1746-bis/II/215.06. Esprime, invece, parere contrario agli emendamenti Suppa 1746-bis/II/85.1, Suppa 1746-bis/II/85.2 e Balducci 1746-bis/II/177.1 nonché agli articoli aggiuntivi Vitali 1746-bis/II/209.01 e Balducci 1746-bis/II/215.05, mentre si rimette alla Commissione per gli articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01

 

Manlio CONTENTO (AN) fa presente che taluni emendamenti presentano profili di inammissibilità alla luce delle disposizioni vigenti nell'esame dei documenti di bilancio.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01.

 

Marilena SAMPERI (Ulivo) chiede chiarimenti in ordine all'articolo aggiuntivo Pecorella 1746-bis/II/30.02, segnalando come l'entità dell'onorario calcolata dal difensore d'ufficio possa differire rispetto a quella liquidata dal giudice.

 

Gaetano PECORELLA (FI) precisa i termini della sua proposta emendativa, volta a garantire al difensore d'ufficio la possibilità della detrazione fiscale rispetto alla lunga procedura della liquidazione in via giudiziaria.

 

Pierluigi MANTINI (Ulivo) ritiene possibile una riformulazione dell'articolo aggiuntivo che tenga conto del rilievo della collega Samperi.

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI segnala l'esigenza di precisare un criterio di quantificazione degli onorari da detrarre fiscalmente.

 

Enrico COSTA (FI) chiarisce che la retribuzione del difensore d'ufficio non può essere diversa da quella della difesa di fiducia.

 

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che gli onorari possano essere vidimati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

 

Pierluigi MANTINI (Ulivo) propone di riformulare l'articolo aggiuntivo prevedendo la previa formale rinuncia al credito come accertato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

 

Gaetano PECORELLA (FI) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal collega Mantini (vedi allegato 3).

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pecorella 1746-bis/II/30.02 (seconda formulazione).

 

Gaetano PECORELLA (FI) chiede chiarimenti in ordine agli effetti derivanti dall' all'emendamento Tenaglia 1746-bis/II/57.1.

 

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) illustra l'emendamento raccomandandone l'approvazione, sulla base delle necessità di incrementare l'organico - in particolare della magistratura ordinaria - al fine di garantire l'effettività del principio della ragionevole durata del processo.

 

Federico PALOMBA (IdV) propone che l'emendamento in discussione includa anche la magistratura militare.

 

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) accoglie la proposta del collega Palomba e riformula in tal senso il proprio emendamento (vedi allegato 3).

 

Enrico COSTA (FI) manifesta la sua contrarietà all'emendamento, ritenendo che in proposito il Governo abbia compiuto una scelta consapevole e criticando l'eventuale favoritismo nei confronti di una sola categoria.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, contesta che l'emendamento costituisca un favoritismo, richiamando la necessità di colmare i vuoti di organico della magistratura per assicurare ai cittadini l'amministrazione della giustizia.

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ritiene che l'approvazione dell'emendamento rappresenterebbe una «boccata di ossigeno» per la magistratura.

 

Enrico COSTA (FI), manifestando stupore per il fatto che una simile valutazione non sia stata effettuata dal Governo nel corso della redazione del disegno di legge finanziaria, fa presente che il vero problema della giustizia non è creato dal ridotto numero dei magistrati, ma dalle carenze negli organici del personale amministrativo, per cui andrebbe seguito un ben diverso ordine di priorità.

 

La Commissione approva l'emendamento Tenaglia 1746-bis/II/57.1 (seconda formulazione).

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI, intervenendo sull'emendamento Balducci 1746-bis/II/57.2 e sull'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01, ne raccomanda l'approvazione al fine di accrescere le risorse di personale di ruolo del Ministero, precisando che non ne conseguirebbero oneri maggiori a carico del bilancio dello Stato.

 

Federico PALOMBA (IdV) si associa alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, trasforma in favorevole il proprio parere sull'emendamento Balducci 1746-bis/II/57.2 e sull'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Balducci 1746-bis/II/57.2 e l'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01. Approva, altresì, l'emendamento Tenaglia 1746-bis/II/64.1 e respinge gli emendamenti Tenaglia 1746-bis/II/64.2 e 1746-bis/II/64.3.

 

Rosa SUPPA (Ulivo) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1746-bis/II/85.1 e 1746-bis/II/85.2, volti a consentire l'instaurazione del giudizio relativo al pignoramento di crediti nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie presso qualunque giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Sottolinea la finalità di favorire i cittadini, residenti in comuni spesso molto distanti dai capoluoghi dei distretti giudiziari, come si verifica in particolare nelle regioni meridionali.

 

Gaetano PECORELLA (FI) condivide la finalità degli emendamenti presentati dalla collega Suppa e ritiene significativo il fatto che la materia sia stata da ultimo oggetto di intervento in sede di legge finanziaria.

 

Alessandro MARAN (Ulivo) ritiene meritevole di considerazione l'indicazione del collega Pecorella.

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ribadisce il parere contrario del Governo, sulla base del rispetto del principio del giudice naturale.

 

Rosa SUPPA (Ulivo) considera allora preferibile il ripristino della previdente disciplina processualcivilistica.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) ribadisce il parere contrario già espresso.

 

Roberto GIACHETTI (Ulivo) invita ad un'ulteriore riflessione, in considerazione del rilievo della finalità degli emendamenti in esame.

 

La Commissione, su proposta dell'onorevole Alessandro MARAN (Ulivo), accantona gli emendamenti Suppa 1746-bis/II/85.1 e Suppa 1746-bis/II/85.2.

 

La Commissione respinge l'emendamento Balducci 1746-bis/II/177.1.

 

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di votare a favore dell'articolo aggiuntivo Vitali 1746-bis/II/209.01, condividendone l'obiettivo di accrescere le risorse dell'amministrazione della giustizia, anche al fine di conseguire il risultato del dimezzamento del carico processuale che il Governo ha affermato nel presentarsi alle Camere.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Vitali 1746-bis/II/209.01, Balducci 1746-bis/II/215.01, Balducci 1746-bis/II/215.02, Balducci 1746-bis/II/215.03, Balducci 1746-bis/II/215.04 e Balducci 1746-bis/II/215.05.

 

Francesco FORGIONE (RC-SE) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/II/215.06, segnalando come si tratti di estendere anche alla giustizia una deroga in materia di esecuzioni forzate già ammessa per la sanità in occasione della legge finanziaria 2006.

 

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara il suo voto contrario all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Forgione, che inciderebbe negativamente sul diritto di credito e quindi sull'andamento dell'economia, invitando a non considerare soltanto gli interessi delle pubbliche amministrazioni, ma anche quelli degli operatori privati.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Forgione 1746-bis/II/215.06.

 

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la Commissione ha accantonato gli emendamenti Suppa 1746-bis/II/85.1 e Suppa 1746-bis/II/85.2.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Suppa 1746-bis/II/85.1 e respinge l'emendamento Suppa 1746-bis/II/85.2.

 

Pino PISICCHIO, presidente, esaurito l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi in ordine all'unico emendamento presentato al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 4).

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Mario Pepe 1747/II/Tab. 2.1.

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

 

La Commissione respinge l'emendamento Mario Pepe 1747/II/Tab. 2.1.

 

Francesco FORGIONE (RC-SE) illustra il proprio ordine del giorno volto a tutelare il gratuito patrocinio, nell'ambito della riduzione delle risorse a disposizione per le spese di giustizia (vedi allegato 4).

 

Gaetano PECORELLA (FI) invita il proponente a precisare i termini dell'impegno richiesto al Governo.

 

Francesco FORGIONE (RC-SE), aderendo all'invito rivolto dal collega Pecorella, inserisce nella parte dispositiva dell'ordine del giorno un riferimento all'entità delle risorse per il gratuito patrocinio (vedi allegato 4).

 

Il sottosegretario Luigi SCOTTI dichiara di non accogliere l'ordine del giorno presentato in quanto, pur comprendendo la dimensione sociale del problema, la prassi applicativa dell'istituto, anche a causa di taluni abusi, ha portato a degli esborsi finanziari che diventano sempre meno tollerabili per le finanze dello Stato.

 

Enrico COSTA (FI), rammentando al riguardo come incidano negativamente le conseguenze derivanti dall'approvazione del cosiddetto «decreto Bersani», considera opportuna la presentazione dell'ordine del giorno ed auspica che il Governo ne tenga conto in misura maggiore rispetto all'usuale prassi.

 

Francesco FORGIONE (RC-SE), replicando al rappresentante del Governo, rileva che la questiona da lui sollevata dovrebbe trovare risposta sul piano normativo e non su quello finanziario.

 

La Commissione approva l'ordine del giorno n. 1 presentato dal deputato Forgione come riformulato dal proponente.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza della Commissione (vedi allegato 5).

 

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 2 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole con condizioni sulla tabella n. 5, concernente lo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 6).

 

La Commissione approva la proposta di relazione sulla tabella n. 5 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

 

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 10, concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza della Commissione (vedi allegato 7).

 

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 10 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

 

Luigi VITALI (FI) preannuncia la presentazione di relazioni di minoranza da parte del suo gruppo, in relazione alle parti dei documenti di bilancio di competenza della Commissione Giustizia.


ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

 

EMENDAMENTI

 

ART. 21.

 

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Agevolazioni tributarie in materia di sicurezza contro la criminalità).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di sistemi di allarme e di sicurezza degli immobili contro atti di criminalità spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 2.500 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 20.000;

2008: - 24.000;

2009: - 20.000.

1746-bis/II/21. 01.Pecorella, Balducci.

 

ART. 30.

 

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

1. Per le spese processali sostenute dall'imputato assolto con sentenza definitiva, di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo delle stesse.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

1746-bis/II/30. 01.Pecorella, Balducci.

 

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis - 1. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, al difensore d'ufficio che non ha recuperato i crediti professionali relativi all'onorario e alle spese sostenute spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo del proprio credito.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

1746-bis/II/30. 02.Pecorella, Balducci.

 

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis - 1. Al difensore d'ufficio che non ha recuperato i crediti professionali relativi all'onorario e alle spese sostenute spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo del proprio credito, previa formale rinuncia al credito accertato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

1746-bis/II/30. 02. (seconda formulazione) Pecorella, Balducci.

 

ART. 57.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.360.000 euro;

2009: - 29.600.000 euro.

1746-bis/II/57. 1.Tenaglia, Maran, Forgioni, Crapolicchio, Palomba, Capotosti, Balducci.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.360.000 euro;

2009: - 29.600.000 euro.

1746-bis/II/57. 1. (seconda formulazione) Tenaglia, Capotosti, Forgione, Crapolicchio, Palomba, Balducci.

 

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad inquadrare nei propri ruoli, nel rispetto delle dotazioni organiche, secondo le procedure di mobilità, il personale comandato da altre amministrazioni.

1746-bis/II/57. 2.Balducci.

 

ART. 61.

 

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.

(Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma n), con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

1746-bis/II/61. 01.Balducci.

 


ART. 64.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: 30.000.000;

2008: 60.000.000;

2009: 120.000.000.

1746-bis/II/64. 1.Tenaglia, Palomba, Maran, Forgione, Balducci.

 

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: 30.000.000;

2008: 60.000.000;

2009: 120.000.000.

1746-bis/II/64. 2.Tenaglia, Palomba, Maran, Forgione, Balducci.

 

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quello di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000.000 di euro;

2008: - 15.000.000 di euro;

2009: - 30.000.000 di euro.

1746-bis/II/64. 3.Tenaglia, Forgione, Maran, Crapolicchio, Palomba, Capotosti, Balducci.

 

ART. 85.

 

All'articolo 85, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura penale promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.

1746-bis/II/85. 1.Suppa.

 

All'articolo 85, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.

1746-bis/II/85. 2.Suppa, Balducci.

 

ART. 177.

Al comma 7 sopprimere il primo periodo.

1746-bis/II/177. 1.Balducci.

 

ART. 209.

Dopo l'articolo 209, è inserito il seguente:

Art. 209-bis.

(Istituzione di fondi per il miglioramento dei servizi del Ministero della giustizia).

1. È prevista, per il miglioramento dei servizi del Ministero della giustizia, la costituzione, di tre fondi per l'organizzazione giudiziaria, per gli affari della giustizia e per l'amministrazione penitenziaria con una dotazione rispettivamente di 200 milioni di euro, 200 milioni di euro e 50 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 450.000.000;

2008: - 450.000.000;

2009: - 450.000.000.

1746-bis/II/209. 01.Vitali.

 

ART. 215.

Dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole: «designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e, in via alternativa o congiuntamente, nel sito internet del Ministero della giustizia»;

b) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Art. 135.

(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 60, o frazione di euro 60, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.»;

c) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

«Art. 240.

(Confisca).

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato;

2) delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Qualora non sia possibile procedere alla confisca del prezzo, profitto o prodotto del reato, è sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, profitto o prodotto.»;

d) l'articolo 475 è abrogato;

e) l'articolo 518 è sostituito dal seguente:

«Art. 518.

(Pubblicazione della sentenza).

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515 e 516 importa la pubblicazione della sentenza.».

1746-bis/II/215. 01.Balducci.

 

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.»;

b) all'articolo 48, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.»;

c) all'articolo 616, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.»;

d) all'articolo 634, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro.»;

e) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende nella misura del quaranta per cento, anche quando ciò non sia espressamente stabilito. L'importo corrispondente al restante sessanta per cento è versato in conto entrate dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di bilancio della spesa del Ministero della giustizia.».

1746-bis/II/215. 02.Balducci.

 

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo, prodotto o profitto del reato, salvo che per la parte restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.».

1746-bis/II/215. 03.Balducci.

 

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro.»;

b) l'articolo 408 è sostituito dal seguente:

«Art. 408.

(Decisione).

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di 150 euro a un massimo di 1.000 euro.».

1746-bis/II/215. 04.Balducci.

 

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni).

1. All'articolo 171-ter, comma 4, la lettera b) è abrogata.

1746-bis/II/215. 05.Balducci.

 

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, aggiungere il seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

Conseguentemente, alla tabella A, voce; Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000.000;

2008: - 1.000.000;

2009: - 1.000.000.

1746-bis/II/215. 06.Forgione, Maran, Palomba, Crapolicchio, Balducci, Capotosti.

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5

 

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La II Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa alla Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, con riferimento all'edilizia giudiziaria;

considerato che, nell'ambito dell'u.p.b. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15), risultano stanziati 47 milioni di euro sia intermini di competenza che di cassa per il 2007;

sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


ALLEGATO 6

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
C. 1747 Governo.

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La II Commissione,

esaminata la tabella 5, relativa alla Stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2007 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che, rispetto ai 7.819 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2006, le previsioni per il 2007 evidenziano un decremento del 5,1 per cento (380,7 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.883,9 milioni di euro) il decremento è pari al 5,9 per cento (445,6 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base;

rilevato che tale decremento è dovuto in gran parte al decremento dello stanziamento per il Centro di responsabilità «Affari di giustizia»;

preso atto dell'assoluta prevalenza dell'incidenza delle spese obbligatorie e vincolate;

valutato che dall'analisi dei bilanci statali per gli anni precedenti risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è passata dall'1,6 per cento del bilancio 2005 all'1,7 per cento del bilancio 2006, per tornare all'1,6 per cento del bilancio 2007;

esprimendo preoccupazione per la riduzione complessiva delle risorse destinate all'amministrazione della giustizia, che potrebbe incidere negativamente anche sull'erogazione di taluni servizi quali il gratuito patrocinio;

considerando, comunque, positivamente quale riequilibrio l'istituzione di un fondo pari a 200 milioni di euro per l'acquisizione di beni e servizi;

sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;

segnalando la necessità di assicurare un'adeguata pianta organica alla polizia penitenziaria e di garantire effettività alla sanità penitenziaria;

raccomandando l'opportunità di esentare l'amministrazione della giustizia in tutte le sue componenti dal blocco del turn over previsto per la P.A., alla luce della strategicità della sua funzione a tutela di diritti costituzionalmente garantiti ed inerenti la libertà personale, con particolare riguardo all'obiettivo dichiarato dal Governo di dimezzare nell'arco della legislatura il carico processuale;

evidenziando l'esigenza di incentivare gli investimenti nel settore informatico, quale ulteriore strumento di miglioramento della qualità del servizio erogato ai cittadini;

manifestando contrarietà circa le riduzioni degli scatti stipendiali da applicarsi alla magistratura, che verrebbero ad incidere soprattutto sulle giovani leve e quindi sulla loro motivazione professionale, creando situazioni di disparità all'interno della categoria;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

a condizione che la Commissione di merito approvi gli emendamenti ed articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01, Pecorella 1746-bis/II/30.02 (seconda formulazione), Tenaglia 1746-bis/II/57.1 (seconda formulazione), Balducci 1746-bis/II/57.2, Balducci 1746-bis/II/61.01, Tenaglia 1746-bis/II/64.1, Suppa 1746-bis/II/85.1 e Forgione 1746-bis/II/215.06.

 


ALLEGATO 7

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
C. 1747 Governo.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
(limitatamente alle parti di competenza).

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La II Commissione,

esaminata la tabella 10, relativa alla Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per il 2007, con riferimento all'edilizia giudiziaria;

considerato che, nell'ambito dell'u.p.b. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), risultano residui ammontanti a 298.892.234 euro, mentre viene azzerata la competenza per l'anno 2007;

valutata, comunque, positivamente l'inserzione nelle tabelle D e F allegate al disegno di legge finanziaria dell'importo di 100 milioni di euro nel Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria, sulla base del Regio Decreto n. 781 del 1931;

sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;

raccomandando, pertanto, la tempestiva utilizzazione dei cospicui residui e quindi la rimozione delle eventuali cause ostative all'impiego dei fondi;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 


IIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

 Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI

 

Legge finanziaria 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

 

Umberto RANIERI, presidente, ricorda che a conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo, la Commissione è tenuta ad approvare una relazione da trasmettere alla V Commissione. Dopo aver ricordato le regole di ammissibilità di eventuali emendamenti, articoli aggiuntivi ed ordini del giorno, ricorda che le proposte emendative approvate dalla Commissione saranno allegate alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio, dove si intenderanno presentate a nome della Commissione. Ricorda infine che eventuali emendamenti e articoli aggiuntivi potranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 16 ottobre, secondo quanto convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e che, secondo quanto convenuto dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame entro martedì 17 ottobre 2006.

 

Valdo SPINI (Ulivo), relatore, osserva che il dibattito sulla manovra finanziaria per l'anno 2007 avviene in un momento particolarmente grave della politica internazionale: il test nucleare nord-coreano e le minacce del terrorismo fondamentalista allontanano il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio. Di grande rilievo è peraltro l'impegno della politica estera italiana. L'invio di tremila uomini in Libano, nell'ambito della missione UNIFIL, dopo il raggiungimento di una significativa collaborazione in ambito europeo evidenzia come per l'Italia la questione della pace in Medio Oriente sia prioritaria ai fini di un mondo più giusto, più pacifico, più sicuro. Tale impegno ha raccolto, nonostante critiche e differenziazioni, un consenso largamente bipartisan che è di buon auspicio nel proseguimento della politica estera italiana. Rispetto ai grandi compiti, non solo politici, ma anche economici sociali e culturali, della politica estera italiana, si è reso necessario segnalare anche in passato la grave inadeguatezza del bilancio del Ministero degli affari esteri, anche come percentuale del PIL, al confronto con i nostri partner europei. È questo lo stato di fatto su cui viene ad operare la manovra finanziaria per il 2007 che deve nel suo insieme rispondere alle esigenze europee di risanamento dei bilanci. È caratterizzante in senso positivo che il Governo abbia comunque deciso di incrementare le spese per la cooperazione allo sviluppo: si tratta di una scelta politica da condividere e sostenere. Rileva che, a fronte dei crescenti impegni di politica estera, i vincoli di bilancio hanno finora precluso la possibilità di un sostanziale incremento dei fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri. Secondo i dati relativi all'esercizio 2004, l'Italia presentava un percentuale delle spese per gli esteri - al netto della cooperazione allo sviluppo - pari allo 0,24 per cento del totale del bilancio, contro lo 0,75 della Francia, lo 0,87 della Germania, lo 0,40 della Gran Bretagna. Nel bilancio di previsione per il 2007 tale percentuale - sempre calcolata al netto della cooperazione - si attesta sullo 0,33 per cento.

Pur apprezzando gli sforzi del Governo, resta ancora considerevole la distanza con gli altri paesi europei. Nei prossimi anni Governo e Parlamento dovranno impegnarsi affinché tale divario possa essere colmato, consentendo alla politica estera del nostro paese di contare su strutture e risorse adeguate.

Entrando nel merito dell'esame del disegno di legge finanziaria, vi rileva quattro articoli di specifico interesse per la Commissione. Vi sono poi alcune norme generali di contenimento della spesa dei ministeri, che incidono anche sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 210 sostituisce l'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, «Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati», che prevede la riduzione o l'annullamento dei crediti di aiuto accordati dall'Italia ai Paesi colpiti da catastrofi naturali o da gravi crisi umanitarie. Secondo la nuova formulazione della norma, i crediti potranno essere anche convertiti, oltre che annullati, come già prevede la normativa vigente. Viene inoltre estesa la possibilità di accordare l'annullamento o la conversione dei crediti anche a seguito di iniziative internazionali che abbiano per obiettivo lo sviluppo ed a cui l'Italia partecipi. A questo proposito, sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo fornisse chiarimenti sui capitoli su cui sono iscritte le necessarie dotazioni finanziarie, considerato che si tratta di fondi che dovrebbero insistere sulle risorse del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 211 prevede, al comma 1, che il Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Agenzia del demanio, definisca, entro il 30 luglio 2007, un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all'estero, al fine di verificare, mediante analisi comparativa di costi e benefici, gli immobili che possano essere proposti per la dismissione. Il comma 2 dispone che il Ministro degli affari esteri, con proprio successivo decreto, individui, anche con la collaborazione dell'Agenzia del demanio, gli immobili da destinare alla dismissione. Con il comma 3 si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa destinare con proprio decreto una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero. Tale destinazione viene peraltro vincolata alla compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.

L'articolo 212 aggiorna l'importo relativo al rilascio dei visti nazionali, da riscuotersi a cura degli uffici diplomatici e consolari, contenuto nell'articolo 26 della Tabella allegata alla legge 2 maggio 1983, n. 185, «Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari». L'importo dei visti nazionali attualmente in vigore che, come indicato nel più recente decreto ministeriale di adeguamento, è di 50 euro, viene elevato a 75 euro e verrà applicato a partire dal 1o gennaio 2007: a decorrere da tale data, infatti, saranno applicati i nuovi importi relativi ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto, stabilite dalla Decisione 2000/440/CE relativamente agli Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Il comma 2 collega l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e lunga durata stabilito dalla citata Tabella dei diritti consolari - come rivalutato dall'articolo in esame - a quello per i diritti dovuti per il trattamento delle domande di visto riguardanti i Paesi dell'area Schengen, al fine di mantenerne stabile la differenziazione. È stabilito infatti che ogni successivo adeguamento dei diritti da riscuotere per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, sarà seguito da un corrispondente aumento delle tariffe relative ai visti di breve e lunga durata concessi a cittadini di Paesi non appartenenti all'area Schengen.

L'articolo 213 reca l'istituzione di un Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, al quale verranno fatte affluire somme derivanti da atti di donazione e liberalità, nonché i corrispettivi di contratti di sponsorizzazione conclusi con soggetti pubblici e privati. A proposito di tali contratti, la norma precisa che essi devono escludere ogni forma di conflitto di interesse tra attività pubblica - di pertinenza del Ministero degli affari esteri - e attività privata - posta in essere dal soggetto con il quale è stato concluso il contratto stesso -. Le somme affluite al Fondo saranno utilizzate per contribuire alle spese derivanti dalla manutenzione degli immobili, dai contratti con agenzie di lavoro interinale, e dalle attività di istituto. L'istituzione del Fondo risponde - secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa - ad esigenze di razionalizzazione amministrativa, e intende consentire alle rappresentanze diplomatiche l'utilizzo di risorse addizionali, da impiegare per le finalità sopra citate.

Segnala poi l'articolo 188, in materia di missioni militari all'estero, che, pur riguardando prioritariamente le competenze della Commissione Difesa, riveste specifico rilievo anche per la Commissione Affari esteri. Tale articolo, al comma 1, autorizza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dispone che il riparto fra le varie missioni del fondo di cui al comma precedente venga effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 prevede che, fino all'emanazione dei citati decreti, per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti siano autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. I commi 4 e 5 richiamano le norme in vigore applicabili al personale militare in missione in materia di trattamento giuridico ed economico.

Le norme in esame comporterebbero una sostanziale «delegificazione» in materia di proroga delle missioni, superando la necessità di una specifica autorizzazione con atto legislativo. In generale è auspicabile che sulla questione, che è stata oggetto di un accesso dibattito sui mezzi di informazione, possa essere raggiunto un consenso anche sulla base di quanto emergerà dal confronto tra le forze politiche e il Governo nel corso del dibattito.

Per quanto riguarda le norme a carattere generale, che hanno incidenza su tutte le amministrazioni, ritiene utile segnalare l'articolo 53, che prevede disposizioni di contenimento della spesa, da applicarsi a tutti gli stati di previsione. In particolare, vi si prevede un accantonamento di una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, che grava sulle dotazioni previsionali per le spese in conto capitale e su alcune categorie delle spese di parte corrente (consumi intermedi, trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese e ad estero). Data la particolare condizione del bilancio del Ministero degli affari esteri, sarebbe opportuno che questa norma non incidesse sullo stato di previsione del Ministero.

Segnala infine l'articolo 32, che prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Per il Ministero degli affari esteri, in particolare, è prevista l'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, e si dispone che le funzioni ad essi attribuite siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. In proposito, si riserva di proporre un emendamento, al fine di prevedere una ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, soprattutto nell'area europea; l'ultima ristrutturazione risale infatti a diversi anni fa. Sembra necessaria anche una razionalizzazione delle articolazioni del personale nelle varie sedi, considerando i profondi cambiamenti intervenuti nel quadro politico europeo. Si potrebbero in tal modo realizzare economie, consentendo di evitare tagli ben più dolorosi. Aggiunge che, dopo sette anni, sarebbe altresì utile una verifica della riforma del Ministero degli affari esteri, considerato che le nuove strutture sembrano essersi assommate alle vecchie, piuttosto che razionalizzate.

Passando all'esame dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2007, va sottolineato che gli stanziamenti per il 2007 sono pari a 1.894,3 milioni di euro, con un'incidenza sul totale delle spese finali del bilancio dello stato pari allo 0,4 per cento. Rispetto alle previsioni assestate 2006, gli stanziamenti fanno registrare una riduzione di 179,7 milioni di euro, quasi del tutto risultante dalla parte corrente (-176,5 milioni). Analizzando le specifiche previsioni di stanziamento per ciascun centro di responsabilità, si rileva che incrementi significativi delle dotazioni sono previste per il gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del ministro (da 10,3 a 12,4 milioni), per la Direzione del personale (da 24,4 a 27 milioni), per il Servizio informatica (da 20,4 a 33 milioni) e per la Direzione affari politici multilaterali e diritti umani (da 242,4 a 258 milioni). Le riduzioni più rilevanti riguardano la Direzione generale per gli affari amministrativi (da 758,7 a 690,8 milioni), la Direzione generale per la promozione culturale (da 196,5 a 183,7 milioni) e la Direzione generale per i paesi dell'Europa (da 48,2 a 42,9 milioni).

Particolarmente dolorosa appare la riduzione alla Direzione generale per la promozione culturale, viste le caratteristiche del nostro paese e il benefico effetto che può derivare dalla politica culturale sulla politica estera, e considerato anche il divario con i principali paesi europei.

Ritiene che un dato su cui è opportuno richiamare l'attenzione della Commissione è rappresentato dalla riduzione - pari a circa il 10 per cento - apportata alla voce Indennità di servizio all'estero (ISE) - collocata nell'ambito del capitolo 1503 - che passa dai 360 milioni del 2006 ai 324 milioni del 2007, con un saldo negativo di 36 milioni di euro.

È chiaro come una riduzione degli stanziamenti per l'ISE sia suscettibile di produrre un ridimensionamento delle presenze, e quindi delle attività, del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Pur nella piena considerazione degli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica che ispirano la manovra di finanza pubblica per il 2007, ritiene che sarebbe opportuno - anche da parte del Governo - riflettere sulla possibilità di reperire in altre parti del bilancio le risorse derivanti dalla predetta riduzione dell'ISE. Ricorda d'altra parte che la stessa natura della indennità in questione appare strettamente connessa alla concreta possibilità del personale di espletare nel modo migliore la propria attività istituzionale. I parametri sui quali viene calcolato l'importo dell'ISE per ciascuna sede sono infatti dati dal costo della vita, dagli oneri connessi con la vita all'estero e dal corso dei cambi, oltre ai coefficiente di maggiorazione per le sedi disagiate e per le sedi a rischio. Essa non ha natura in senso stretto retributiva, ma si configura come una forma di remunerazione delle specifiche situazioni di disagio o di pericolo subite dal dipendente per causa di servizio. Le previste riduzioni non possono quindi essere motivate nel quadro di interventi di razionalizzazione e contenimento del trattamento economico-retributivo, posto che, come già accennato, l'ISE non è a questo assimilabile. Rileva che sarebbe preferibile rendere più trasparente l'indennità di missione, anche attraverso una sua «segmentizzazione», piuttosto che colpire «nel mucchio» questa importante voce di incentivo alla qualità delle nostre rappresentanze all'estero.

Per quanto riguarda la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo - la cui dotazione nel precedente esercizio finanziario era stata ridotta in misura consistente - le previsioni indicano una flessione da 457,5 a 449,9 milioni di euro.

Sottolinea che nella Tabella C alla legge finanziaria viene disposto un consistente incremento delle dotazioni sui capitoli della cooperazione allo sviluppo, per complessivi 217,7 milioni di euro. La previsione definitiva di bilancio del centro di responsabilità Cooperazione allo sviluppo, una volta approvata la legge finanziaria, risulterà pertanto pari a circa 667,00 milioni, con un aumento di circa il 45 per cento rispetto all'anno precedente. Tale incremento dovrebbe contribuire all'obiettivo di un graduale e complessivo aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo, portando la percentuale delle spese per la cooperazione a livelli che siano in linea con i principali paesi europei e con gli impegni dell'Italia presso l'Unione europea e presso le Nazioni Unite.

Secondo la nota preliminare allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2007, le riduzioni apportate nel precedente esercizio finanziario hanno messo a rischio il rispetto di importanti obblighi assunti dall'Italia, quali il contributo al Fondo globale per la lotta all'aids, la tubercolosi e la malaria, il contributo al Fondo speciale FAO per la sicurezza alimentare, il Piano d'azione per l'acqua, il finanziamento del Piano del G8 per l'Africa. È auspicabile che l'incremento apportato in Tabella C possa, almeno in parte, consentire di far fronte a tali impegni. Va osservato che, in realtà, il contributo al Fondo globale per la lotta l'aids, tubercolosi e malaria dovrebbe avere una sua voce specifica oltre questi stanziamenti. Infatti, l'Italia è inadempiente per 150 milioni di euro riguardo ai contributi dovuti per il 2005 e 2006, né possono essere utilizzati a tal fine i fondi stanziati per il 2007, pena ulteriore inadempienza.

È dell'avviso che vada comunque sottolineato positivamente lo sforzo del Governo su questo tema e che sia auspicabile, da parte di tutte le forze politiche, che anche nelle previsioni di bilancio per gli anni 2008 e 2009 si possa pervenire ad un adeguato incremento degli stanziamenti per lo sviluppo, in modo da corrispondere alle attese e alle richieste che giungono dal mondo dei cooperatori, delle associazioni, delle organizzazioni non governative, il cui impegno in aiuto dei paesi e delle popolazioni più deboli merita certamente di essere concretamente sostenuto dal Parlamento.

Infine, segnala una situazione di emergenza: il Ministero degli esteri è responsabile per l'attuazione degli accordi che portano in Italia a titolo definitivo l'archivio di tutte le istituzioni europee. A tal fine è stata acquistata la Villa Salviati a Firenze, con un accordo fra Governo italiano e Istituto Universitario europeo, in applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 505. Non sembra peraltro che la legge finanziaria rechi alcun finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile, che è di competenza del Ministero delle infrastrutture. L'attuale archivio (situato in Firenze e provvisorio dal 1984), non potrà più ospitare, dal 1o gennaio 2009, alcun documento perché ormai saturo e l'Italia rischia in tal modo di perdere gli archivi delle istituzioni europee, con riflessi pesantemente negativi per il nostro paese.

In conclusione, preannuncia una proposta di relazione favorevole, su cui auspica un ampio consenso tra le forze politiche in Commissione.

 

Il Viceministro Ugo INTINI, nell'esprimere apprezzamento e condivisione su quanto illustrato dal relatore, rappresenta che nel disegno di legge finanziaria per il 2007, pur in un quadro caratterizzato da un forte richiamo all'esigenza di significativa riduzione della spesa, trova conferma la particolare attenzione del Governo per l'azione di politica estera, associata all'affermazione di nuovi impulsi sulla via della razionalizzazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione. Anche il Ministero degli affari esteri è chiamato infatti a fare la sua parte, in Italia e all'estero, ma senza trascurare le sue peculiari attività e l'unicità del suo contesto operativo. Le misure di contenimento della spesa per consumi intermedi (-6 per cento) sono in linea con quelle adottate per le altre amministrazioni ma vanno ad incidere in maniera significativa su capitoli di bilancio che avevano già subito pesanti ridimensionamenti nel corso dei precedenti esercizi finanziari. Vi saranno altresì minori risorse per il trattamento economico del personale in servizio all'estero (-50 milioni, 40 milioni per il Ministero degli affari esteri e 10 milioni per i lettori e gli insegnanti all'estero, pari al 10 per cento circa). Tuttavia tali misure sono parzialmente compensate dalla presenza di nuovi, più avanzati strumenti di flessibilità e semplificazione della gestione amministrativa e contabile, previsti dalla legge finanziaria di quest'anno.

In positivo va peraltro registrato che il Ministero degli affari esteri potrà beneficiare di risorse aggiuntive per l'attuazione di accordi internazionali (in Tabella A, che ammonta quest'anno a 109 milioni di euro e dunque aumenta di 83 milioni di euro rispetto alla finanziaria dell'anno passato) e di un notevole incremento degli stanziamenti per i Paesi in via di sviluppo (in Tabella C, per un importo quest'anno di 624 milioni di euro e con un aumento della sua dotazione rispetto all'anno scorso di quasi 208 milioni di euro).

Entrando nel merito delle principali misure previste, le disposizioni di carattere generale sulla revisione degli assetti organizzativi, recate all'articolo 32, prevedono una riduzione lineare del numero degli uffici (-10 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale, -5 per cento degli uffici di livello dirigenziale). L'esercizio non appare del tutto agevole, ma la Farnesina è già attivamente impegnata per condurlo nei tempi previsti ed avendo bene a mente l'esigenza di salvaguardare la collaudata fluidità dei processi decisionali e la rapidità operativa in scenari in rapido e continuo mutamento.

Le difficoltà dell'esercizio sono anche da ricondurre alla circostanza che nel 1999, dopo anni di gestazione, era stata adottata una impegnativa riforma organizzativa. La sua attuazione ha richiesto un forte impegno in termini di risorse, anche dal punto di vista finanziario, ed alcuni anni di adattamento. Pertanto, modifiche sostanziali, in pochi mesi e con risorse estremamente contenute, di una struttura che ha appena ritrovato stabilità organizzativa sono sfide da affrontare con particolare cautela. Nel metodo, inoltre, aver posto a tutti i Ministeri lo stesso obiettivo quantitativo e temporale rappresenta un impegno complesso, soprattutto per strutture come quelle della Farnesina che hanno poche migliaia di dipendenti, cui sono assegnati compiti che coprono l'intero spettro delle attribuzioni statuali, senza limitazioni geografiche, e che ritengono, probabilmente non a torto, di potersi annoverare fra le organizzazioni virtuose, con significative aree di eccellenza.

Merita essere sottolineato come la legge finanziaria contenga, come accennato, nuove, più avanzate misure di semplificazione gestionale specificamente rivolte agli affari esteri.

In particolare in attuazione della legge di semplificazione 2006 è stato elaborato uno schema di decreto legislativo che semplifica notevolmente la gestione delle spese per il funzionamento degli uffici all'estero, ridetermina la struttura di bilancio con l'accorpamento di numerosi capitoli, stabilisce la compatibilità delle procedure contrattuali con la normativa locale e recepisce il Codice dell'amministrazione digitale anche nelle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero. L'accorpamento dei capitoli proposto nella manovra finanziaria per il 2007 pone pertanto le premesse per l'attuazione del decreto legislativo, il cui schema sarà prossimamente sottoposto alla Commissione. Si inquadrano nello stesso contesto le specifiche e particolarmente innovative disposizioni riguardanti:

a) l'unificazione dei servizi contabili degli uffici aventi sede nella stessa città estera [articolo 32, comma 1, lettera f)];

b) l'affermazione di un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero (articolo 211) che prevede la destinazione al restauro, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili all'estero di una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione;

c) la costituzione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari di un Fondo speciale per la manutenzione degli immobili, contratti di servizio con agenzie di lavoro interinale ed attività di istituto, all'articolo 213, al quale affluiscono donazioni e liberalità, nonché importi da sponsorizzazioni che devono escludere forme di conflitto tra attività pubblica e privata.

Tali strumenti innovativi renderanno più flessibile la gestione, offriranno nuove opportunità di acquisire risorse aggiuntive e contribuiranno a rendere ancora più efficace l'erogazione di servizi. In proposito, non è superfluo il riconoscimento che i servizi erogati, le cui finalità politiche, economiche e sociali appaiono raramente sostituibili, hanno risvolti non trascurabili anche in termini finanziari.

I relativi proventi per le casse dello Stato, infatti, sono significativi e crescenti: a riprova, si pensi all'adeguamento della tariffa visti di cui all'articolo 212, giustificando ampiamente la particolare attenzione per gli stanziamenti in materia di sicurezza e funzionalità delle sedi riflessa nella legge di bilancio.

In conclusione, la legge finanziaria ed i provvedimenti collegati comportano, come si è visto, forti ed ulteriori sacrifici che le strutture della Farnesina si accingono ad affrontare con senso di responsabilità nell'auspicio che, quando ne ricorreranno le condizioni, il Paese torni ad investire nel settore strategico della politica estera. Infatti, come è noto a questa Commissione, le risorse dedicate dal bilancio statale al Ministero degli affari esteri rimangono ancora sensibilmente inferiori rispetto a quelle di cui dispongono le strutture dei nostri partner europei più significativi.

In relazione al contenimento della spesa, l'importante riduzione sul capitolo per le indennità di servizio all'estero che già hanno suscitato tante giustificate e comprensibili preoccupazioni da parte del personale della Farnesina comporteranno altresì la necessità di una approfondita riflessione anche sulla rete diplomatico-consolare in vista di una sua razionalizzazione ed adeguamento alle sfide in corso e del prossimo futuro.

Per quanto riguarda gli aspetti innovativi, la legge finanziaria di quest'anno contiene, vale la pena di ribadirlo, importanti strumenti di flessibilità gestionale. Questi ultimi rispondono in maniera più efficace alle particolari esigenze operative di una struttura caratterizzata, come si è detto, da numerose peculiarità e delineano, fin da ora, chiari obiettivi di medio periodo. Essi richiederanno costante monitoraggio, affinamento e la vigile azione di stimolo e sostegno di questa Commissione.

In conclusione, la politica estera è da sempre decisiva. Nel mondo moderno lo è diventata anche e soprattutto per le prospettive economiche: la politica estera trascina l'economia. Ciò è ancora più decisivo per un paese come l'Italia che vive di relazioni economiche internazionali e che negli ultimi anni ha perso il 30 per cento della sua quota di mercato internazionale. Ciò significa che le spese per la politica estera sono un investimento produttivo nel quale il Ministero degli affari esteri deve essere centrale. Se ciò non potrà accadere non si spenderà di meno ma si spenderà peggio: le risorse saranno erogate a pioggia e senza coordinamento con le altre amministrazioni dello Stato e soprattutto con le regioni e i comuni.

 

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) ritiene che la complessità dei provvedimenti in esame e la rilevanza delle questioni segnalate dal relatore e dal rappresentante del Governo impongano un particolare approfondimento. Prospetta pertanto l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame preliminare ad altra seduta.

 

Ramon MANTOVANI (RC-SE), Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) e Carmelo BRIGUGLIO (AN) concordano sulla proposta di rinvio ad altra seduta.

 

Umberto RANIERI, presidente, in considerazione della prospettata esigenza di maggiori tempi per l'approfondimento dei provvedimenti in esame e tenuto conto dei limiti temporali assegnati alla Commissione per l'esame dei provvedimenti in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, alle ore 10.30.

 

La Commissione concorda.

 

La seduta termina alle 14.45.


IIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

 Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI.

 

Legge finanziaria 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Franco Addolorato Giacinto NARDUCCI (Ulivo), nell'esprimere condivisione per quanto illustrato dal relatore e dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, osserva che la manovra di finanza pubblica per il 2007 affronta questioni rilevanti, riguardanti la condizione degli italiani residenti all'estero e la promozione della cultura italiana nel mondo. Rileva che le manovre degli ultimi tre anni hanno comportato un costante ridimensionamento della rete diplomatico-consolare del nostro Paese; i tagli, adottati sia in modo programmato che occasionale, hanno determinato di fatto una riorganizzazione silenziosa delle risorse umane messe a disposizione di tale rete, anche attraverso la mancata sostituzione di funzionari rientrati in Italia. Per il nostro Paese, che è un componente del G8, i consolati sono chiamati a svolgere un ruolo nuovo rispetto al passato: il drastico ridimensionamento delle funzioni di tipo burocratico e di rilascio dei visti, con l'eccezione di taluni atti civili, avvenuto nell'area Schengen, consente oggi a tali amministrazioni di essere protagoniste della azione di riqualificazione dell'Italia nel mondo. Nel condividere l'auspicio del relatore in ordine alla urgenza di una riforma del Ministero degli affari esteri che operi nel senso di una riqualificazione e ottimizzazione delle risorse umane esistenti, esprime preoccupazione per la riduzione degli stanziamenti per l'ISE. La rete consolare ha potenzialità anche rispetto alla questione della gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese. Ritiene, quindi, che il Governo dovrebbe valutare, in luogo della chiusura di uffici consolari finalizzata ad un risparmio immediato, di non compromettere un elemento centrale in termini di potenzialità e risorse per lo sviluppo competitivo del nostro Paese.

Rileva, altresì, come la graduale erosione della percentuale di PIL destinata alla politica estera italiana renda le risorse disponibili profondamente inadeguate rispetto alle dinamiche di una società globalizzata.In generale, sottolinea come i consolati costituiscano una sorta di «biglietto da visita» del nostro Paese e siano al momento costretti ad operare in una insostenibile condizione di ristrettezza di risorse correnti. Occorre che, a suo avviso, il Governo tenga conto che la rete diplomatico-consolare deve essere considerata non un centro di costo ma un elemento di crescita complessiva.

Condivide la preoccupazione del relatore per la riduzione dei fondi destinati alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri. Prospetta, peraltro, la possibilità che la riduzione della efficienza della rete diplomatico-consolare debba essere considerata tra le possibili cause del calo dell'afflusso di turisti in Italia.

Osserva che se i tagli medi, apportati alle risorse destinate al Ministero degli affari esteri, ammontano a circa l'1,2 per cento, i fondi per il settore degli italiani all'estero subiscono una riduzione pari a quasi il 10 per cento. Alla luce di quanto prospettato, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno per ridare centralità alle politiche di promozione e cooperazione culturale all'estero e per forme di cooperazione essenziali come, ad esempio, le concessioni farmaceutiche a favore dell'America latina.

 

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) esprime soddisfazione pere quanto prospettato dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto, e dal rappresentante del Governo, pur rilevando il divario che separa l'Italia dagli altri paesi europei quanto a risorse destinate alla politica estera. Al riguardo sarebbero opportuni sforzi maggiori adeguati all'attuale ruolo internazionale dell'Italia. Ritiene che non corrisponda agli interessi del paese le riduzione dei fondi destinati agli istituti italiani di cultura, su cui è opportuno provvedere ad aggiustamenti del disegno di legge finanziaria per il 2007. Analoghe valutazioni possono essere svolte riguardo alle condizioni di estremo disagio in cui versa la rete diplomatico-consolare italiana. Rileva con soddisfazione l'incremento dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo a conferma dell'attenzione da parte dell'attuale maggioranza di governo nei confronti delle politiche per i più deboli.

 

Sergio D'ELIA (RosanelPugno), nell'associarsi alle osservazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo, osserva come la manovra di finanza pubblica per l'anno 2007 risenta della necessità generale di ridurre i costi dell'amministrazione dello Stato, con inevitabili effetti anche sul Ministero degli affari esteri. Esprime apprezzamento per l'incremento delle risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo, anche se a fronte di una consistente riduzione di quelle per la promozione e la cooperazione culturale. Ritiene positivo l'incremento, per quanto lieve, a favore della Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento sull'entità delle risorse destinate al singolo capitolo dei diritti umani.

In ordine alle spese correnti, rileva in generale un differenziale tra le spese di mantenimento della struttura amministrativa e quelle destinate agli interventi. Rispetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che vede le spese per gli interventi collocarsi all'87 per cento delle spese complessive, le Direzioni generali relative alle aree geografiche dell'Africa subsahariana e dell'Asia presentano un rapporto inverso tra le due forme di impegno finanziario. Per quanto riguarda l'aiuto pubblico allo sviluppo, la percentuale del PIL è lontana dagli obiettivi fissati e manca dei fondi specifici per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi, alla malaria, nonché per il sostegno della FAO, per il processo di pace in Palestina, per il Sudan, l'Afghanistan e l'Iraq. In generale, gli impegni a favore degli interventi di cooperazione allo sviluppo, per quanto incrementati, sono ancora troppo bassi rispetto agli impegni internazionali assunti. Per quanto riguarda i 94 milioni di euro destinati al finanziamento di studi ed iniziative per il contrasto del traffico internazionale di stupefacenti, riconosce il valore dell'impegno del Governo a favore della riconversione delle coltivazioni di oppio in Afghanistan per la produzione di sostanze da destinare ad usi ospedalieri nel quadro della terapia del dolore. Ritiene che tale impegno dovrebbe essere indirizzato anche a favore dei malati terminali di AIDS dell'Africa. Ritiene, infine, meritevole l'obiettivo perseguito all'articolo 181 del disegno di legge finanziaria, finalizzato alla riduzione delle procedure di infrazione da parte delle istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia.

In conclusione, esprime un giudizio favorevole sui provvedimenti in titolo pur nella consapevolezza dei vincoli strutturali entro cui essi si muovono.

 

Ramon MANTOVANI (RC-SE) osserva che il quadro di ridimensionamento delle attività e delle risorse finanziarie destinate al Ministero degli affari esteri, delineato dal Viceministro Intini, determina una reazione di solidarietà in una fase in cui il Governo italiano vanta la leva della politica estera per l'aumento del suo prestigio nell'area europea e mediterranea. È noto che i tagli alle spese sono il frutto di una logica interna al disegno di legge finanziaria e alla ristrutturazione della pubblica amministrazione. Tuttavia, a suo avviso, tale logica è anomala se applicata al Ministero degli affari esteri: la rete di consolati e ambasciate costituisce, infatti, una struttura terminale dello Stato e, come tale, riveste un ruolo prioritario rispetto ad altri settori. Rileva al riguardo che in generale la situazione dei consolati e delle ambasciate italiane è insostenibile, in particolare per quanto riguarda le sedi di rappresentanza presso importanti paesi extraeuropei. Si tratta di una questione su cui l'interesse dovrebbe essere bipartisan in quanto non è pensabile potenziare la politica estera operando costanti riduzioni delle risorse. Non condivide gli incrementi, operati a favore delle spese militari, in quanto in aperta contraddizione con gli impegni presi dall'attuale Governo nei confronti del Parlamento. Ciò costituisce una tendenza connessa al dispiego di missioni militari all'estero laddove, a suo avviso, il nostro paese dovrebbe rinunciare ad un'infruttuosa competizione con gli altri paesi occidentali sul piano militare e rivendicare la propria vocazione su quello culturale. Si tratta di una questione su cui il suo gruppo è impegnato e che verrà riproposta in termini oggettivi anche in futuro.

Nell'esprimere apprezzamento per quanto rilevato sul punto dal relatore Spini, sottolinea che è giunto il momento di promuovere un bilancio sulla riforma del Ministero degli affari esteri, che ha avuto luogo quasi sette anni fa. Tale sforzo potrebbe essere condotto anche nel quadro di un'indagine conoscitiva ad hoc al fine di evitare interventi disorganici e sollecitazioni pressanti all'esterno del Parlamento. Nel ricordare gli impegni già assunti dall'Italia nel corso degli anni '80 per raggiungere obiettivi sul terreno della cooperazione allo sviluppo, rileva come l'Italia sia ancora debitrice nei confronti dei paesi in via di sviluppo e che pertanto gli interventi debbano essere incrementati nei prossimi anni. Si tratta di una questione che costituirà oggetto di dibattito anche in occasione dell'eventuale esame di un progetto di riforma della normativa sulla cooperazione: osserva, sul punto che i fondi già esigui destinati al Ministero degli affari esteri vengono purtroppo spesi male e secondo logiche diverse da quelle che governano la cooperazione per lo sviluppo.

 

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), nel sottolineare come anche in passato non siano state risparmiate critiche doverose ai tagli delle risorse destinate al Ministero degli affari esteri, osserva che il disinteresse per tale funzione sia testimoniato anche dal fatto che lo stesso sito internet del Governo, che presenta i punti salienti della manovra finanziaria, non menziona la politica estera. Lo sforzo specifico sul versante della cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere condotto con maggiore coraggio, secondo il condivisile appello lanciato dal deputato Mantovani. Al riguardo, ritiene che, nel quadro di una lettura complessiva del disegno di legge finanziaria, i 50 milioni di euro annui destinati, all'articolo 199, alle politiche di integrazione degli immigrati sembrano sancire il fallimento delle politiche di cooperazione nei paesi di provenienza degli immigrati. Tali risorse finanziarie dovrebbero essere adeguatamente investite in interventi di cooperazione allo sviluppo, pur nel rispetto di criteri adeguati nelle politiche di accoglienza degli immigrati. Ricordando l'indagine conoscitiva svolta nel corso della XIV legislatura sugli istituti italiani di cultura all'estero, rileva la necessità di intervenire sulla prassi dei finanziamenti a pioggia a favore di istituti che non possono continuare a gravare sul bilancio del Ministero degli affari esteri e che dovrebbero divenire autonomi. Per quanto riguarda la questione della rete diplomatico-consolare, è noto come talune sedi siano più utili rispetto ad altre, per quanto tutte rappresentino articolazioni periferiche dello Stato. Tali sedi potrebbero svolgere ruoli più pregnanti rispetto ad obiettivi nuovi quali, ad esempio, l'adempimento delle procedure per le adozioni internazionali.

Per quanto riguarda i finanziamenti a favore della cooperazione allo sviluppo, occorre che tali risorse siano tenute distinte da quelle destinate ad obiettivi di ricerca. A tal proposito ricorda come nel corso della passata legislatura non fu possibile ottenere un quadro informativo adeguato da parte del Ministero degli affari esteri. Ricorda, altresì, il caso di finanziamenti destinati ad un istituto di ricerca di Firenze, l'Agrimed, nel quadro delle risorse per la lotta alla desertificazione in Niger. A prescindere dall'eventuale richiesta di un simile apporto scientifico da parte dei paesi in via di sviluppo interessati, si dovrebbe mantenere distinta l'attività di cooperazione da quella di studio e analisi dei problemi. Rileva l'opportunità di non perdere adesso l'occasione di fare chiarezza e precisare la quota di finanziamenti destinata a soggetti paragonabili ad Agrimed nel quadro degli impegni per la cooperazione allo sviluppo.

Auspica il mantenimento del sistema del 5 per mille che ha consentito di finanziare soggetti qualitativamente meritevoli e valorizzati dall'elemento del consenso popolare.

In ordine alla questione degli istituti italiani di cultura ritiene che essi dovrebbero essere monitorati e che in generale le risorse destinate alla promozione culturale dovrebbero essere indirizzate a favore di specifici soggetti, come la società «Dante Alighieri», o di eventi di autentica promozione culturale.

Infine, preannuncia un emendamento volto ad estendere a tutte le missioni di pace il criterio della preferenza dell'impiego di personale locale rispetto a quello internazionale, come previsto dalla legge n. 247 del 4 agosto 2006, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali».

Marco FEDI (Ulivo), nell'auspicare in generale l'aumento delle risorse finanziarie destinate al Ministero degli affari esteri, rileva come l'incremento dello 0,33 per cento costituisca un segnale positivo su cui riflettere. Ritiene condivisibile il monitoraggio sulla riforma del Ministero degli affari esteri al fine di eliminare gli accavallamenti di competenza tra le direzioni generali tematiche e quelle geografiche. Per quanto riguarda il Fondo speciale per la manutenzione degli immobili, contratti di servizio con agenzie di lavoro interinale ed attività di istituto, previsto all'articolo 213 del disegno di legge finanziaria, rileva le necessità di mantenere la flessibilità degli interventi di spesa. Ritiene necessario altresì riformare il sistema di corresponsione delle retribuzioni e delle indennità e condivide il mantenimento dell'ISE, che attualmente opera come meccanismo di incentivo o disincentivo. Per quanto riguarda lo sforzo a favore della cooperazione allo sviluppo, rileva la necessità che l'area asiatica e del Pacifico siano destinatarie di una azione più incisiva. Per quanto riguarda le missioni militari all'estero, osserva come le operazioni di peacekeeping siano parte degli interventi di cooperazione: su questo terreno l'Italia ha innanzi a sé un'occasione per svolgere un'azione più seria e coerente. Per quanto riguarda la rete diplomatico-consolare, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno per un monitoraggio delle esigenze reali degli italiani all'estero e per conferire a tali sedi una nuova, efficace impostazione anche sul versante delle tecnologie informatiche.

 

Raffaello DE BRASI (Ulivo) sottolinea come fatto importante la priorità, evidenziata dal relatore e dal rappresentante del Governo, accordata alla razionalizzazione e alla riorganizzazione delle risorse del Ministero degli affari esteri. Tale impegno è da considerare fondamentale e non può essere condotto invocando un irrealistico balzo in avanti ma operando una significativa inversione di tendenza. Un incremento del 45 per cento delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo costituisce un chiaro segno di cambiamento di tipo politico, anche se non è in grado di colmare il ritardo in cui versa il nostro Paese. Per quanto riguarda le obiezioni mosse dal deputato Mantovani all'impegno finanziario per le missioni militari all'estero, osserva che il Parlamento ha approvato tali missioni e non può rifiutare di provvedere al loro finanziamento. In particolare fa presente che non potrebbe essere condivisa dal suo gruppo una riduzione del finanziamento della missione in Afghanistan, su cui sono note le diverse posizioni in seno alla maggioranza. Non concorda sui rilievi del deputato Paoletti Tangheroni circa le politiche di integrazione degli immigrati: tali politiche debbono essere sostenute parallelamente agli sforzi per modificare le logiche di protezionismo che ancora governano il commercio internazionale e che talvolta trovano sostegno anche nei parlamenti nazionali. Per quanto riguarda la riforma del Ministero degli affari esteri, ritiene opportuno introdurre l'obbligo di presentazione di una relazione al Parlamento sull'evoluzione di tale processo. Ritiene in generale che l'inversione di tendenza registrata sul versante della cooperazione allo sviluppo dovrebbe interessare anche altri settori come la salute, la tutela dei diritti umani e il raggiungimento degli obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite. Infine, auspica uno sforzo maggiore per la promozione della cultura italiana all'estero.

 

Alessandro FORLANI (UDC) esprime dissenso sulla portata generale dei provvedimenti in titolo, che si muovono nella direzione opposta rispetto allo sviluppo di un moderno sistema economico concorrenziale e di un'autentica capacità occupazionale. Per quanto riguarda il versante delle riorse finanziarie destinate al Ministero degli affari esteri, rileva che la politica italiana attraversa una fase particolarmente delicata ed occorre porre in essere tutti gli sforzi utili a riportare l'Italia al centro del processo di soluzione delle crisi internazionali. I tagli apportati al bilancio del Ministero degli affari esteri determinano quindi erplessità: la rete diplomatico-consolare è inadeguata non solo alle esigenze degli italiani all'estero ma anche degli stranieri che intendono fare ingresso nel nostro Paese.

Per quanto concerne il Fondo speciale per la manutenzione degli immobili, contratti di servizio con agenzie di lavoro interinale ed attività di istituto, osserva che esso concorre a salvaguardare il sistema delle sedi di rappresentanza all'estero soprattutto in considerazione della presenza sempre più capillare ed efficace dei principali competitori asiatici nel mercato internazionale.

Esprime taluni dubbi in ordine alla possibile «delegificazione» della procedura di finanziamento delle missioni militari all'estero, di cui all'articolo 188. Al riguardo osserva che, pur comprendendo la necessità di non ritardare le iniziative militari per la necessità di attendere i tempi dell'esame parlamentare, tali missioni sono direttamente condizionate dall'evoluzione del quadro della politica internazionale: ne può infatti anche derivare una modifica profonda del ruolo di tali missioni, fino allo snaturamento del loro mandato iniziale. Avendo in mente le diversità di vedute in ordine alla presenza italiana in Iraq, rileva che tale missione aveva compiti di tipo umanitario ma si è trovata di fatto ad operare in uno scenario di guerra. Di conseguenza il periodico monitoraggio da parte del Parlamento è utile e rappresenta la sede ottimale per mantenere uno stretto collegamento tra Governo e alti vertici militari, da un lato, e la principale istituzione rappresentativa dei cittadini, dall'altra.

Condivide il rammarico per la decurtazione dei fondi destinati alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri. Ritiene che si tratti di una questione da non sottovalutare, anche alla luce dell'interesse che all'estero suscita l'apprendimento della lingua italiana come elemento di avvicinamento alla cultura del nostro Paese. Per tale motivo condivide la opportunità di valorizzare maggiormente il ruolo di soggetti come, ad esempio, la società «Dante Alighieri». A suo avvio l'attività di promozione della cultura italiana nel mondo deve tornare ad essere prioritaria.

Per quanto concerne l'attenzione dedicata al versante della cooperazione allo sviluppo, ritiene che tale impegno includa un'azione nei confronti dei meccanismi e delle istituzioni di governo dei mercati internazionali. A suo giudizio, non si può negare che un rafforzamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo produce conseguenze sull'entità dei flussi migratori.

Esprime, in conclusione, consenso sulle osservazioni del relatore in ordine alla necessità di incrementare il fondo per la lotta contro l'Aids. In generale, permane un dissenso sull'impianto complessivo della manovra finanziaria per il 2007, di cui non condivide gli obiettivi di fondo.

 

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

 

La seduta termina alle 12.15.


IIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

 Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI

 

Legge finanziaria 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

 

Claudio AZZOLINI (FI), in relazione a quanto prospettato dal relatore circa la necessità di assicurare all'Italia la raccolta e conservazione del patrimonio archivistico delle istituzioni comunitarie, rappresenta la necessità che tale impegno comprenda anche la biblioteca Vedovato, attualmente di proprietà del Consiglio d'Europa e destinata ad essere alienata per mere ragioni di difficoltà di bilancio di tale istituzione. Considerato il legame storico che unisce il Consiglio d'Europa all'Unione europea, ritiene che i circa trentamila volumi compresi nella biblioteca Vedovato siano da considerare parte del patrimonio storico europeo e la loro acquisizione presso Villa Salviati consentirebbe all'Italia di divenire custode della più autentica eredità europeista.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE), nel sottolineare la centralità degli interventi di cooperazione allo sviluppo nell'economia generale degli interventi finanziari destinati alla politica estera per il 2007, rileva come tale settore abbia offerto tradizionalmente argomenti per facili dichiarazioni di intenti sulla centralità della cooperazione nelle relazioni internazionali; adesso occorre che tali dichiarazioni siano seguite dai fatti. L'incremento finanziario, di cui si è dato conto, rappresenta una svolta ma non è sufficiente a garantire il rispetto degli impegni che l'Italia ha assunto in sede internazionale. Il principio pacta sunt servanda rappresenta l'unico strumento per ottenere da parte dei Paesi in via di sviluppo un rispetto speculare degli impegni assunti per la democratizzazione e per la tutela dei diritti e delle libertà individuali. Di conseguenza, ritiene opportuno fin da adesso prospettare al Governo la necessità che l'impegno finanziario si incrementi negli anni successivi al 2007 fino a raggiungere il valore dello 0,39 per cento previsto per il 2006. Considerato che metà della popolazione mondiale non può contare su proprie lobbies che facciano azione di persuasione sui governi, ritiene che la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di farsi carico di tale responsabilità rappresentativa. Come rilevato dal deputato Paoletti Tangheroni, gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere maggiori e di migliore qualità, al fine di realizzare davvero gli obiettivi del Millennio individuati dalle Nazioni Unite.

Nel rilevare che la Francia ha adottato tasse di scopo applicate al costo dei biglietti aerei per sostenere le politiche di cooperazione allo sviluppo, ritiene che anche il nostro Paese dovrebbe valutare l'adozione di simili strumenti di reperimento delle risorse. Ritiene altresì che dovrebbe essere preso in considerazione il ripristino della destinazione dell'8 per mille ad obiettivi di cooperazione allo sviluppo. Infine rappresenta l'opportunità di considerare la proposta, avanzata dalla Banca Mondiale, di utilizzare i proventi del fondo di rotazione per il credito di aiuto per interventi di lotta alla povertà.

 

Iacopo VENIER (Com.It), nel condividere l'impostazione della relazione del deputato Spini, osserva come il disegno di legge finanziaria per il 2007 in modo contraddittorio provveda all'incremento delle spese militari parallelamente a quello per gli interventi di cooperazione allo sviluppo. Al riguardo ritiene che la politica estera italiana dovrebbe procedere secondo una linea diversa, a partire dal ritiro del contingente militare italiano dall'Afghanistan. In generale, l'impegno finanziario per le spese militari non può restare costante negli anni, come invece prospetta la manovra di finanza pubblica per il 2007. Rileva l'opportunità che il governo fornisca chiarimenti in ordine alla portata dell'articolo 188 del disegno di legge finanziaria, ricordando che la presentazione da parte del Governo del progetto di legge per il rifinanziamento delle missioni militari all'estero costituisce un'importante occasione per lo svolgimento di un monitoraggio da parte del Parlamento. La corretta comprensione in ordine alla portata dell'articolo 188 è da considerare cruciale per lo svolgimento del successivo dibattito, sia presso la Commissione sia presso l'Assemblea.

Per quanto riguarda gli interventi di cooperazione allo sviluppo, osserva che il provvedimento è in controtendenza con il passato e che occorre procedere in questa direzione per recuperare il pregresso e fare fronte in modo adeguato agli impegni assunti in campo internazionale.

In generale, considera sconsigliabile procedere alla riduzione delle risorse destinate agli italiani all'estero. Occorre intervenire sulla regolamentazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero in ragione della sua rilevanza per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Per quanto concerne la materia del rilascio dei visti, occorre provvedere ad una novella della normativa sulla regolamentazione dei flussi migratori per razionalizzare le procedure di ingresso nel nostro Paese.

In generale, ritiene che il disegno di legge finanziaria per il 2007, malgrado taluni aspetti controversi, sia il primo provvedimento in materia finanziaria che porta avanti in modo congiunto gli obiettivi del risanamento e dello sviluppo.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.30.


IIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari Esteri)

 Martedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI.

 

La seduta comincia alle 10.20.

Legge finanziaria 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tab. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole)

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2006.

 

Valdo SPINI (Ulivo), relatore, intervenendo in sede di replica, esprime soddisfazione per l'ingresso dell'Italia tra i membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che costituisce a suo avviso il riconoscimento dell'azione svolta dal nostro Paese in questi mesi per il rilancio dell'Organizzazione. Al riguardo ritiene che un riconoscimento debba essere rivolto al Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, l'ambasciatore Spatafora, e ai suoi collaboratori per il lavoro svolto fin dalla legislatura precedente per il raggiungimento di tale risultato.

Per quanto riguarda il dibattito svoltosi presso la Commissione, ringrazia i commissari in particolare per il clima sereno e collaborativo che ha caratterizzato i diversi interventi.

Passando alle singole questioni di merito, ringrazia i deputati Narducci e Fedi per avere posto, in qualità di parlamentari eletti nella circoscrizione estero, la questione degli italiani residenti all'estero. Condivide il rammarico del deputato Narducci sulla riduzione delle risorse finanziarie destinate al Ministero degli affari esteri; al riguardo, in qualità di relatore, segnala la presentazione di un emendamento volto ad avviare la ristrutturazione di tale amministrazione. Un'iniziativa emendativa riguarderà anche la questione dell'ISE. Per quanto riguarda i rilevi del deputato Cioffi, rappresenta l'opportunità di emendamenti che sottolineino la inadeguatezza di tagli finanziari nei confronti degli istituti italiani di cultura. Condivide le sollecitazioni pervenute dal deputato D'Elia e da altri deputati intervenuti in ordine all'importanza dell'incremento dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo. A tal proposito ritiene necessario che tale incremento non sia di fatto decurtato dal versamento dei contributi previsti al Global Fund per la lotta conto la malaria, l'aids e altre malattie o al condono del debito dei Paesi in via di sviluppo, qualora queste fossero imputate al settore della cooperazione allo sviluppo.

Per quanto riguarda l'intervento del deputato Mantovani, rileva elementi di condivisione per quanto concerne la necessità di una riforma del Ministero degli affari esteri. Per quanto riguarda le indicazioni, pervenute da taluni gruppi della maggioranza, in ordine alla necessità di prevedere ulteriori incrementi dei finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, ritiene che tale eventualità potrà essere affrontata anche in fasi successive del dibattito parlamentare sulla manovra di finanza pubblica per il 2007.

Nel ringraziare il deputato Paoletti Tangheroni per avere posto nei giusti termini la questione della distinzione tra fondi destinati alla cooperazione e fondi destinati agli istituti di ricerca, ritiene di non condividere l'aspetto inerente l'immigrazione, in considerazione dell'urgenza di destinare alle relative politiche adeguate risorse finanziarie.

Nel condividere le osservazioni pervenute dal deputato De Brasi sulla necessità di incrementare gli impegni per la cooperazione in vista del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, ritiene parzialmente condivisibili i rilievi mossi dal deputato Forlani sul merito complessivo della manovra finanziaria, che ritiene impostata in modo da promuovere la crescita del Paese al fine di un suo ritorno nel novero dei Paesi ad alta competitività e dell'applicazione di criteri redistributivi delle maggiori risorse. Preannuncia parere favorevole rispetto ad eventuali emendamenti relativi ad un rafforzamento del ruolo del Ministero degli affari esteri, che si muovano nel senso senso di chiarire le risorse finanziarie ad esso destinate. Concorda con la proposta avanzata dal deputato Azzolini in ordine alla acquisizione del patrimonio della biblioteca Vedovato così come con le osservazioni e proposte prospettate dal deputato Siniscalchi sul versante specifico della cooperazione e del reperimento di nuove risorse finanziare ad essa destinate. Per quanto riguarda le perplessità del deputato Venier sui fondi destinati al settore della difesa, rileva che l'invio di soldati italiani in missioni internazionali di pace comporta la necessità di provvedere alla migliore dotazione dei contingenti, anche al fine di preservarne la sicurezza.

In generale, ritiene che il confronto in Commissione sia stato utile e non formale. Nel sottolineare il forte valore politico dell'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, preannuncia la presentazione di un emendamento presso la V Commissione al fine di istituire un fondo speciale per la contribuzione al Global Fund per lotta contro la malaria, l'aids e altre malattie, al fine di scongiurare che vi sia ogni anno un dibattito in ordine alla opportunità di destinare risorse a tali obiettivi.

Nel rilevare la necessità di poter conoscere su ognuna delle questioni segnalate la posizione del Governo, segnala quale punto politico problematico la questione della riduzione dei fondi per l'ISE che, a suo avviso, deve essere considerata come investimento per lo sviluppo di una presenza competitiva del nostro Paese nel mondo, da implementare anche grazie all'attività dei rappresentanti diplomatici. Prospetta la presentazione di un ordine del giorno in materia al fine di sostenere l'azione del Governo su tale fronte. In generale, pur comprendendo la necessità che ogni amministrazione dello Stato si assuma la propria parte di responsabilità nell'impegno per la riduzione delle spese, osserva che i tagli operati al Ministero degli affari esteri incidono in modo negativo sulla qualità della presenza dell'Italia nella politica internazionale. Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, ritiene opportuno integrare il quadro delle priorità, segnalate all'inizio dell'esame dei provvedimenti, sottolineando la necessità di ampliare le funzioni svolte dalla rete diplomatico-consolare nella direzione della promozione economica dell'Italia all'estero, secondo un indirizzo già adottato dal precedente governo di centrodestra. Su tale questione così come sulla necessità di non ridurre le risorse destinate all'ISE, auspica un dibattito più ampio anche in considerazione delle sollecitazioni provenienti dal recente viaggio del Presidente del Consiglio in Cina.

In conclusione esprime l'auspicio che il clima di forte convergenza che ha finora caratterizzato il confronto in Commissione possa caratterizzare anche la prossima fase di esame degli emendamenti. Propone quindi che la Commissione riferisca favorevolmente, per quanto di competenza, sui provvedimenti in titolo.

 

Il Viceministro Ugo INTINI, intervenendo in sede di replica, ringrazia il relatore e i commissari per i toni sereni che hanno caratterizzato il dibattito, secondo una tradizione che concerne la materia degli affari esteri. Concorda con le numerose sollecitazioni relative alla necessità di rafforzare le funzioni di politica estera. Condivide quanto segnalato dal deputato Narducci sull'esigenza di incrementare gli sforzi per la conservazione e la crescita della rete consolare italiana, anche per quanto concerne le funzioni svolte nell'attuazione delle politiche migratorie; al riguardo segnala l'avvio presso il Ministero degli affari esteri di un progetto pilota. Ritiene altresì essenziale procedere nella promozione delle politiche culturali all'estero, tenendo conto del fatto che tali politiche sono trainanti anche per gli aspetti economici. Occorre sicuramente provvedere ad un maggior coordinamento e razionalizzazione degli interventi finanziari, evitando la pratica dei finanziamenti a pioggia e le conseguenti dispersioni. È necessario altresì provvedere a trasformare la produzione di eventi culturali da un livello artigianale ad uno «industriale», nonché a portare nei paesi in via di sviluppo progetti formativi con il sostegno di adeguate joint ventures.

Per quanto concerne l'intervento del deputato D'Elia, sottolinea la necessità che il rispetto dei diritti umani permei tutti i settori della società italiana e costituisca un elemento integrato alla nostra politica estera. Per quanto concerne gli strumenti di lotta al traffico internazionale degli stupefacenti e all'impiego degli oppiacei nella terapia del dolore, si tratta di una questione astrattamente condivisibile ma di complessa fattibilità, sulla quale occorre conoscere la linea delle Nazioni Unite.

Nel concordare con gli interventi che hanno segnalato la contraddizione tra i tagli apportati al bilancio del Ministero deglia affari esteri e il rafforzamento del ruolo dell'Italia nella politica internazionale, ritiene opportuno procedere ad una riflessione, mentre non condivide la posizione di coloro che ritengono che le spese in materia di difesa siano in contraddizione con il perseguimento di politiche di cooperazione allo sviluppo. Concorda con i rilievi del deputato Paoletti Tangheroni, relativi alla necessità di riformare la rete degli istituti italiani di cultura e di provvedere ad aiuti finanziari di qualità nei confronti dei paesi in via di sviluppo, in modo da valorizzare le risorse umane presenti a livello locale. Ritiene invece che la cooperazione allo sviluppo non possa bloccare il flusso di immigrati verso il nostro paese, che deve essere selezionato a monte. A suo avviso il problema centrale investe l'abbattimento delle barriere protezionistiche, soprattutto nel settore agricolo e che occorra produrre democrazio sia a livello interno che esterno.

Ribadisce il forte significato politico derivante dai maggiori fondi alla cooperazione allo sviluppo, come segnalato dai deputati Fedi e Siniscalchi. Ritiene altresì importante operare nel senso di una distinzione tra competenze tematiche e competenze geografiche attribuite a diversi soggetti interni all'Amministrazione del Ministero degli affari esteri. Per quanto riguarda le critiche mosse dal deputato Forlani all'intera manovra di finanza pubblica per il 2007, sottolinea che essa procede non soltanto nella direzione dell'aumento delle entrate fiscali ma anche della riduziuone delle spese. Per quanto concerne l'introduzione nel nostro sistema di tasse di scopo, pur ritenendo la questione interessante, ritiene che non vi siano le condizioni per una decisione in tal senso.

Infine precisa che l'articolo 188 della legge finanziaria, che ha costituito un argomento di centrale interesse, in nessun modo è mirato a turbare le funzioni di controllo esercitate dal Parlamento nei confronti del Governo. Al riguardo rileva la opportunità di procedere ad una riflessione più approfondita, eventualmente in una sede più appropriata della manovra di finanza pubblica. Nel mantenere ferma la validità dei contenuti del comma 1 di tale articolo, prospetta l'eventualità di introdurre una novità procedurale relativa al sistema di autorizzazione alle missioni internazionali con cadenza annuale in occasione del provvedimento di proroga delle missioni, che sarà presentato nel mese di gennaio 2007. Nel rilevare il consenso dei gruppi di maggioranza sulla questione, segnala il proprio assenso sui rilievi del relatore in ordine al mantenimento del valore reale degli incrementi apportati ai fondi per la cooperazione allo sviluppo e all'ISE, da considerare come spesa di investimento.

In conclusione ribadisce la disponibilità del Governo a proseguire il confronto con la Commissione secondo un atteggiamento di aperta collaborazione.

 

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi e ordini del giorno ai disegni di legge di bilancio e finanziaria (vedi allegato).

 

Ramon MANTOVANI (RC-SE), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati, esprime soddisfazione per quanto rappresentato dal relatore e dal rappresentante del Governo, che hanno mostrato di tenere in conto gli elementi emersi dal dibattito in Commissione. Per quanto concerne la questione toccata dall'articolo 188 della legge finanziaria, ricorda le perplessità sollevate dal suo gruppo per il tentativo di modificare la prassi semestrale di autorizzazione parlamentare alla proroga delle missioni militari all'estero, che non corrisponde a precise indicazioni di carattere normativo ma si adegua ad una regola invalsa presso le Nazioni Unite. Apprezza pertanto che il relatore e il rappresentante del Governo abbiano deciso di sopprimere i commi dell'articolo 188 con l'eccezione del comma 1, che istituisce un fondo ad hoc per porre fine alla pratica dei «saccheggi» a parti del bilancio dello Stato a copertura degli oneri di tali missioni. Annuncia pertanto il ritiro dei propri emendamenti 1746-bis/III/188.2, 1746-bis/III/188.3, 1746-bis/III/188.4 e 1746-bis/III/188.5. Concorda con il Viceministro Intini sulla necessità di un confronto in sede parlamentare, anche sulla base di una iniziativa del Governo, per la razionalizzazione della procedura per la proroga delle missioni militari internazionali, che potrebbe avere cadenza annuale. Ritiene altresì che in quella sede dovrà essere operata una più netta distinzione tra gli aspetti militari e quelli di politica estera connessi all'invio dei soldati italiani, evitando ogni commistione di competenze in materia tra la Commissione difesa e la Commissione affari esteri. Rileva l'opportunità che il Governo provveda la più presto ad informare il Parlamento sulla attuazione della mozione approvata dall'Assemblea il 19 luglio 2006: anche alla luce di una certa incoerenza tra gli obblighi assunti con tale atto di indirizzo e i contenuti della legge finanziaria per il 2007, segnala al riguardo la già citata questione degli incrementi finanziari a favore del settore della Difesa in luogo di quelli a favore del Ministero degli affari esteri: a suo avviso armamenti più sofisticati non garantiscono meglio il successo di operazioni di peace keeping. Ribadisce inoltre la necessità che l'Italia si distingua in campo internazionale per un'azione di politica estera, fondata sulla diplomazia e sulle risorse culturali piuttosto che sulla competizione militare. Auspica l'approvazione dei restanti emendamenti presentati dal suo gruppo.

 

Sergio D'ELIA (RosanelPugno), nel sottolineare come il suo gruppo si sia limitato a presentare solo n ordine del giorno alla legge finanziaria per il 2006, preannuncia il voto favorevole sulle proposte emendative che valorizzano gli interventi di cooperazione che siano a discapito di altri settori come la difesa. Ritiene infatti anacronistico che l'apparato militare italiano pesi in modo così rilevante sul bilancio già in crisi dello Stato.

 

Tana DE ZULUETA (Verdi) fa presente di avere presentato presso la Commissione difesa, di cui è componente, emendamenti relativi agli articolo 113 e 188 del disegno di legge finanziaria. Esprime condivisione per le posizioni rappresentate dal gruppo di Rifondazione Comunista sulle spese per la cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda l'articolo 188, ricorda come il relatore avesse manifestato il proprio assenso ad una significativa innovazione della procedura di autorizzazione all'invio di contingenti militari italiani all'estero. Le norme contenute nell'articolo 188 lasciano nel vago taluni aspetti procedurali e non forniscono indicazioni sulla frequenza periodica dell'atto di indirizzo del Parlamento nei confronti del Governo. Nel concordare su una impostazione annuale di tale procedura, sottolinea il proprio assenso nei confronti dei rilievi mossi ai maggiori finanziamenti nel settore della difesa. Ritiene necessario ricevere chiarimenti in ordine alla possibilità che il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro la malaria, l'AIDS e altre malattie incida in modo sostanziale sulla consistenza dei fondi destinati alla cooperazione. Preannuncia il voto favorevole nei confronti degli emendamenti presentati dal deputato Siniscalchi volti ad indirizzare in modo esplicito talune risorse finanziarie al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.

 

Iacopo VENIER (Com.It), nell'apprezzare gli interventi del relatore e del viceministro Intini, ribadisce l'inopportunità dell'inserimento dell'articolo 188 all'interno del disegno di legge finanziaria per il 2007. Nell'annunciare il ritiro del proprio emendamento 1746-bis/III/188.1, sottolinea la responsabilità del Parlamento sul rispetto dei contenuti della citata mozione approvata in Assemblea. Considera apprezzabile che sia stata prospettata l'imminenza di una riflessione su un sistema di razionalizzazione dell'attuale pratica di prorogare per sei mesi le missioni internazionali, che consenta di proseguire nell'azione di monitoraggio anche nei confronti di missioni che non sono state adeguatamente valutate dal Parlamento. Si associa a quanto emerso dal dibattito sulla necessità di chiarire in modo univoco che i finanziamenti destinati a sanare la posizione dell'Italia nei confronti delle organizzazioni internazionali non incidano sulla cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda la tassa di scopo, ritiene che si tratti di una iniziativa interessante così come condivide l'opportunità di incrementare in modo progressivo gli importi destinati ogni anno alla cooperazione internazionale. Per quanto concerne infine la questione delle spese militari, preannuncia la presentazione di adeguate proposte nelle fasi successive del dibattito presso la V Commissione e l'Assemblea al fine di prospettare il tema del contenimento di tali spese e di una razionalizzazione delle Forze armate nel quadro degli impegni assunti presso le Nazioni Unite.

 

Guglielmo PICCHI (FI) auspica che il dibattito per l'incremento di fondi destinati alla rete diplomatico-consolare e all'ISE prosegua anche presso tale Commissione. Conviene con l'opportunità di affrontare il dibattito sulla procedura per la proroga delle missini militari internazionali in una sede diversa dalla legge finanziaria. Preannuncia altresì la presentazione di emendamenti presso la V Commissione volti ad estendere alle comunità degli italiani residenti all'estero il regime delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia e ad accrescere l'attenzione nei confronti del personale assunto a contratto ai sensi della legge n. 104 del 2001: stigmatizza l'assenza nel disegno di legge finanziaria per il 2007 di norme che trattino tali questioni. Esprime infine apprezzamento per l'iniziativa riguardante l'acquisizione della Biblioteca Vedovato, che, a suo avviso, dovrebbe costituire oggetto di uno specifico emendamento presso la V Commissione.

 

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per il lavoro svolto e sottolinea come taluni incrementi finanziari apportati a settori specifici comportino un forte segnale politico di svolta nel quadro di una generale limitatezza delle risorse finanziarie per la funzione estera. Sottolinea l'attenzione da parte del suo gruppo nei confronti della questione degli Istituti italiani di cultura, del rafforzamento della rete diplomatico-consolare e del mantenimento dell'attuale regime dell'ISE.

 

Leoluca ORLANDO (IdV), nell'esprimere apprezzamento nei confronti del relatore e del rappresentante del Governo, osserva che l'articolo 188 è da considerare uno strumento di razionalizzazione che deve essere apprezzato se accompagnato da un atto di indirizzo del Parlamento. Tale atto di indirizzo non può per sua natura essere vincolato ad una scadenza e riveste importanza centrale in attesa di un intervento normativo organico sulla questione.

 

Franco Addolorato Giacinto NARDUCCI (Ulivo), in riferimento a quanto segnalato dal deputato Picchi sulla posizione dei cosiddetti «contrattisti», assunti dal Ministero degli affari esteri e sulla questione degli oneri familiari, rileva la continuità dell'azione di Governo rispetto al passato.

 

Umberto RANIERI, presidente, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

 

Valdo SPINI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Cioffi 1747/III/Tab. 6.1. Auspica l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/III/32.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Siniscalchi 1746-bis/III/113.1 e 1746-bis/III/113.2. È favorevole all'emendamento Forlani 1746-bis/III/161.1. Auspica altresì l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/III/188.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/210.1 e sugli articoli aggiuntivi Siniscalchi 1746-bis/III/210.01 e 1746-bis/III/210.02.

 

Il Viceministro Ugo INTINI esprime parere conforme a quello del relatore, con l'eccezione dell'emendamento Cioffi 1747/III/Tab. 6.1, su cui esprime parere contrario, in quanto esso sottrae risorse a capitoli del bilancio relativi ad obblighi contrattuali già assunti. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/210.1, in quanto prevede una destinazione delle risorse assai restrittiva, che sacrifica importanti settori come le infrastrutture e la governance.

 

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) propone una nuova formulazione del proprio emendamento 1747/III/Tab. 6.1, nel senso di sostituire il riferimento alla unità previsionale di base 7.1.2.3 con quello alla unità revisionale di base 8.1.1.1 (vedi allegato).

 

Il Viceministro Ugo INTINI, precisando di non essere in grado di esprimere un parere sulla nuova formulazione dell'emendamento Cioffi 1747/III/Tab. 6.1, invita il proponente a ritirarlo, esprimendo comunque apprezzamento per la finalità della proposta emendativa, che è volta a segnalare l'importanza del ruolo degli istituti di cultura.

 

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur), anche in considerazione della presentazione da parte del relatore dell'emendamento 1746-bis/III/32.1 relativo alla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti italiani di cultura, ritira il proprio emendamento 1747/III/Tab. 6.1, sottolineando l'attenzione del rappresentante del Governo manifestata sul merito della proposta.

Valdo SPINI (Ulivo), relatore, riformula il proprio emendamento 1746-bis/III/32.1 nel senso di sostituire le parole «alla ristrutturazione» con le parole «all'avvio della ristrutturazione» (vedi allegato).

 

Il Viceministro Ugo INTINI esprime parere favorevole sul testo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1746-bis/III/32.1 (nuova formulazione).

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) illustra il proprio emendamento 1746-bis/III/113.1, volto ad incrementare i fondi destinati alla cooperazione internazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.1.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) illustra il proprio emendamento 1746-bis/III/113.2, di cui auspica l'approvazione.

 

Iacopo VENIER (Com.It) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2.

 

Valdo SPINI (Ulivo), relatore, segnala l'opportunità che, alla luce delle difficoltà di copertura finanziaria, l'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2 sia ritirato e che il relativo principio informatore costituisca oggetto di un ordine del giorno.

 

Ramon MANTOVANI (RC-SE), pur comprendendo il suggerimento del relatore, auspica l'approvazione dell'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2, che non sottrae risorse a specifici capitoli di spesa e fornisce una indicazione in ordine all'incremento dei finanziamenti futuri per la cooperazione internazionale.

 

Leoluca ORLANDO (IdV) auspica l'approvazione dell'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2, che consentirebbe di fare fronte ad una chiara responsabilità politica senza pregiudizio per altri settori dell'Amministrazione dello Stato e in modo più incisivo rispetto ad un ordine del giorno.

 

Sergio D'ELIA (RosanelPugno) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2.

 

Valdo SPINI (Ulivo), relatore, nel sottolineare la propria condivisione sulla necessità di incrementare le spese per la cooperazione allo sviluppo in modo progressivo, segnala che l'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2 sottrae fondi destinati al settore della difesa.

 

Ramon MANTOVANI (RC-SE) prospetta la eventuale ripresentazione dell'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2 con una nuova copertura.

 

Tana DE ZULUETA (Verdi), intervenendo sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2, segnala che i fondi destinati al settore della difesa riguardano impegni contrattuali già assunti, per i quali incombe l'ipotesi di un contenzioso, e che solo in minima parte essi concernono il finanziamento di settori ad alto contenuto tecnologico. Nel ribadire la necessità che per i prossimi anni siano spostate le priorità dal settore della difesa a quello di politica estera, sottolinea come i fondi in questione non riguardino investimenti per la produttività.

 

Sergio MATTARELLA (Ulivo), intervenendo sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2, fa presente che i fondi della difesa interessati dalla proposta emendativa riguardano l'attuazione di programmi internazionali ad alto contenuto tecnologico di tipo pluriennale, che sarebbero bloccati da eventuali tagli operati sulle risorse finanziarie stanziate per i prossimi anni. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2, pur condividendo l'opportunità di incrementare le fonti di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo.

 

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2, pur condividendo la questione politica sottesa.

 

La Commissione respinge l'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/113.2 e approva l'emendamento Forlani 1746-bis/III/161.1.

 

Il Viceministro Ugo INTINI, intervenendo sull'emendamento del relatore 1746-bis/III/188.6, rileva con soddisfazione l'individuazione di un punto di equilibrio sulla opportunità di procedere ad una razionalizzazione della procedura per la proroga delle missioni militari internazionali. Precisa che, come emerso dagli interventi dei deputati Mantovani e De Zulueta, è essenziale mantenere il Parlamento al centro di tale procedura.

 

Carmelo BRIGUGLIO (AN) rileva come l'inserimento dell'articolo 188 nel disegno di legge finanziaria per il 2007 sia stato considerato anche dai gruppi di opposizione come un tentativo di elusione del necessario controllo parlamentare. Esprime invece condivisione per il contenuto del comma 1 di tale articolo, relativo alla istituzione di un fondo ad hoc.

 

Alessandro FORLANI (UDC), nell'associarsi all'osservazione del deputato Briguglio, rappresenta il proprio consenso al mantenimento della cadenza semestrale per la proroga delle missioni militari all'estero e per un rafforzamento dell'azione di monitoraggio da parte del Parlamento, che in nessun modo deve divenire simbolica o routinaria.

 

Ramon MANTOVANI (RC-SE), nel ribadire il proprio ringraziamento al relatore e al rappresentante del Governo per aver tenuto conto della volontà unanime delle forze politiche sul merito dell'articolo 188 del disegno di legge finanziaria, sottolinea come l'elemento più grave contenuto in tale disposizione fosse l' «esproprio» della funzione di verifica parlamentare in occasione della proroga delle missioni militari all'estero. Al riguardo osserva come, anche per responsabilità dei mezzi di informazione, si sia diffusa una certa confusione tra la proroga delle missioni e il loro rifinanziamento. Sottolinea la condivisione di una riforma procedurale che comporti l'introduzione di una cadenza annuale, di una procedura abbreviata e di una più marcata separazione tra aspetti di difesa e aspetti di politica estera. Ritiene che il provvedimento che il Governo trasmetterà al Parlamento in occasione della prossima proroga potrà costituire l'occasione per affrontare in modo definitivo la questione della riorganizzazione della procedura.

 

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1746-bis/III/188.6.

 

Sergio MATTARELLA (Ulivo), intervenendo sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/210.1, chiede chiarimenti in ordine al parere negativo espresso dal rappresentante del Governo alla luce del carattere non restrittivo della proposta emendativa a paragone di quella contenuta nell'articolo aggiuntivo Siniscalchi 1746-bis/III/210.02.

 

Il viceministro Ugo INTINI precisa che il proprio parere sull'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/210.1 deve intendersi favorevole.

 

La Commissione approva l'emendamento Siniscalchi 1746-bis/III/210.1.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/III/210.01, auspicando un dibattito parlamentare presso la III Commissione sulla questione sollevata dall'emendamento.

 

Umberto RANIERI, presidente, assicura che si farà carico di dare seguito alla proposta avanzata dal deputato Siniscalchi.

 

Valdo SPINI (Ulivo), relatore, intervenendo sull'articolo aggiuntivo Siniscalchi 1746-bis/III/210.02, propone una nuova formulazione nel senso di sostituire la parola «destinati» con le parole «con particolare riguardo» (vedi allegato).

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) accoglie la proposta di nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/III/210.02, avanzata dal relatore.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Siniscalchi 1746-bis/III/210.02 (nuova formulazione).

La Commissione passa allo svolgimento degli ordini del giorno.

 

Il viceministro Ugo INTINI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Cioffi 0/1747/III/1; accoglie altresì gli ordini del giorno del relatore 0/1746-bis/III/1, Azzolini 0/1746-bis/III/2 e D'Elia 0/1746-bis/III/3.

 

Tana DE ZULUETA (Verdi) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sui provvedimenti in oggetto anche alla luce degli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati. Rileva il rammarico per i tagli apportati al bilancio del Ministero degli affari esteri malgrado l'orientamento unanime della Commissione a favore di maggiori investimenti per il settore della politica estera. Tali tagli potrebbero avere ripercussioni negative nel caso di mancata attuazione della norma relativa alla riorganizzazione della rete diplomatico consolare. Ritiene che, se è possibile provvedere ad una razionalizzazione delle sedi diplomatiche europee, una riduzione dei finanziamenti destinati all'indennità di servizio all'estero (ISE) potrebbe mettere a rischio l'attività delle sedi extra europee. Rileva che allo stato attuale appaiono velleitari gli ambiziosi progetti di potenziare le funzioni delle sedi consolari, anche in relazione all'affissione delle liste di collocamento per coloro che intendono fare ingresso in Italia per ragioni di lavoro. Anche alla luce dei lunghi tempi necessari per l'espletamento delle più semplici funzioni burocratiche, ritiene che non sia possibile portare avanti impegni seri di politica estera senza una reale razionalizzazione dell'intera rete. Per quanto riguarda la riduzione di risorse destinate alle politiche culturali esprime un senso di rammarico generale e l'auspicio affinché si provveda ad una gestione strategica ed omogenea dell'attività svolta dagli istituti italiani di cultura. Nel segnalare come l'eventuale riduzione dell'ISE potrebbe avere ripercussioni su taluni aspetti delle politiche culturali, osserva come manchi una qualche analisi della adeguatezza degli investimenti nelle politiche culturali rispetto ad una domanda di cultura italiana proveniente dall'esterno.

Ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata sulle questioni inerenti l'articolo 188 del disegno di legge finanziaria e segnala come il mantenimento di tutti i commi dell'articolo 188 avrebbe costituito un passo falso del Governo nei confronti del Parlamento.

 

Guglielmo PICCHI (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla relazione predisposta dal relatore alla luce delle perplessità già segnalate nel corso del dibattito. Al riguardo segnala l'insufficienza delle risorse destinate al Ministero degli affari esteri e dei tagli apportati alla rete diplomatico consolare malgrado l'approvazione dell'emendamento del relatore sull'avvio di una ristrutturazione da parte del Ministero degli affari esteri. In particolare rileva le difficoltà degli italiani residenti all'estero relative al rilascio da parte degli uffici consolari dei nuovi passaporti in considerazione della necessità di trasmettere tali documenti direttamente a Roma, presso il Ministero degli affari esteri. Esprime rammarico per la mancata estensione agli italiani residenti all'estero della disciplina fiscale in materia di carichi di famiglia e i mancati incentivi alla assunzione di personale a livello locale. Esprime altresì disagio per la riduzione delle spese a favore delle scuole italiane all'estero in considerazione delle forti esigenze rappresentate dalle comunità di italiani di prima generazione che si sono stabiliti all'estero. La cultura italiana rappresenta il biglietto da visita del Paese e richiede investimenti adeguati; a suo avviso è necessario provvedere a riformare l'azione degli istituti italiani di cultura al fine di svincolarli da iniziative di tipo personale e renderli trainanti per altri settori, quali quello economico. Infine, segnala una perplessità di fondo sulla contrazione tra i fondi destinati al Ministero degli affari esteri a fronte dell'auspicato rilancio della politica estera italiana, auspicato dal Presidente del Consiglio attuale così come dal suo predecessore.

 

Carmelo BRIGUGLIO (AN) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole predisposta dal relatore anche a causa della contrazione delle risorse finanziarie destinate alle comunità degli italiani residenti all'estero. Tale contrazione è in contraddizione con le nuove norme approvate nel corso della passata legislatura, che hanno esteso i confini democratici del nostro Paese.

 

Alessandro FORLANI (UDC), anche a nome del suo gruppo, ribadisce le perplessità già segnalate sul merito complessivo della manovra di finanza pubblica per l'anno 2007 che non sembra poter risolvere i problemi di evasione fiscale e evidenzia un atteggiamento vessatorio nei confronti dei soggetti impegnati nel sistema economico, con particolare riferimento ai giovani. Restano irrisolti gli aspetti di criticità rispetto ai problemi della rete diplomatico consolare e non emerge alcuna volontà di discontinuità rispetto al passato. In conclusione, malgrado taluni aspetti migliorativi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole presentata dal relatore.

 

Ramon MANTOVANI (RC-SE), nel ribadire quanto già osservato nel corso del dibattito, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, auspicando una proficua prosecuzione del confronto nelle successivi fasi dell'esame parlamentare.

 

Pietro MARCENARO (Ulivo) preannuncia il voto favorevole dell'Ulivo segnalando il paradosso per cui in politica estera le posizioni della maggioranza e dell'opposizione tendono tradizionalmente a convergere. Ritiene importante che le questioni rimaste irrisolte non siano drammatizzate e che siano valorizzati gli elementi di novità nel quadro dei vincoli rigidi imposti dallo stato dei conti pubblici.

 

Franco Addolorato Giacinto NARDUCCI (Ulivo) richiama le proprie osservazioni alla luce dell'approvazione della proposta emendativa del relatore sull'avvio della ristrutturazione della rete diplomatico consolare italiana e dell'accoglimento dell'ordine del giorno sull'ISE. Al riguardo osserva che la rete consolare è uno strumento di politica estera nello sviluppo delle relazioni territoriali e che la sua ristrutturazione equivale ad una ottimizzazione delle sedi anche con il ricorso alle nuove tecnologie. Per tale ragione esprime apprezzamento nei confronti del deputato Cioffi per il ritiro della sua proposta emendativa al disegno di legge di bilancio. Esprime soddisfacimento per la decisione di differire al 2008 l'equiparazione degli italiani residenti all'estero ai cittadini residenti in Italia per quanto riguarda il regime delle rendite fondiarie. In generale esprime gratitudine al Governo per l'aumento di 2 milioni di euro delle risorse destinate per il 2007 alla Direzione generale per gli italiani all'estero a confronto con l'anno precedente.

 

Sergio D'ELIA (Rosanelpugno), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'accoglimento del suo ordine del giorno, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole predisposta dal relatore.

 

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, ricordando di avere ritirato la sua proposta emendativa per la contestuale presentazione da parte del relatore dell'emendamento all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, che lascia intendere un chiaro e tranquillizzante favore alla ristrutturazione degli istituti italiani di cultura. Ringrazia altresì il rappresentante del Governo per aver accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 0/1747/III/1, di cui il relatore è anche cofirmatario.

 

Leoluca ORLANDO (IdV) sottolinea il clima positivo in cui si è svolto il dibattito e, nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sullo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, tabella 6, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007.

 

La seduta termina alle 13.


ALLEGATO

 

Legge finanziaria per il 2007 (C. 1746-bis)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747)

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

 

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 7.1.2.3 - agenzie di informazioni;

CP - 2.000.000;

CS - 2.000.000.

U.P.B. 10.1.2.4 - promozione e relazioni culturali;

CP 2.000.000;

CS 2.000.000.

1747/III/Tab.6. 1 Cioffi.

 

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 8.1.1.1 - servizio informatica;

CP - 2.000.000;

CS - 2.000.000.

U.P.B. 10.1.2.4 - promozione e relazioni culturali;

CP 2.000.000;

CS 2.000.000.

 

1747/III/Tab. 6. 1(Nuova formulazione) Cioffi.

 

ART. 32

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri, con le seguenti: alla ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione.

1747/III/32. 1 Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri con le seguenti: all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione.

1746-bis/III/32. 1(Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 113

Al comma 1 sostituire le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l'anno 2009, con le seguenti: 1.500 milioni di euro per l'anno 2007 e di 650 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (U.P.B 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) apportare le seguenti variazioni:

2007: + 200;

2008: + 900;

2009: + 1200;

1746-bis/III/113. 1. Siniscalchi, Mantovani, Khalil.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l'anno 2009, con le seguenti: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007 e di 650 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (U.P.B 9.1.2.2 - paesi in via di sviluppo capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 900;

2009: + 1200.

1746-bis/III/113. 2. Siniscalchi, Mantovani, Khalil.

 

 

ART. 161

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con, inserire le seguenti: il Ministro degli affari esteri e.

1746-bis/III/161. 1. Forlani.

 

ART. 188

Sopprimere i commi 1, 2, 3:

1746-bis/III/188. 1. Venier, Diliberto, Sgobio.

 

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

1746-bis/III/188. 6. Il relatore.

 

Sopprimere il comma 2:

1746-bis/III/188. 2. Mantovani, Siniscalchi, Khalil.

 

Sopprimere il comma 3:

1746-bis/III/188. 3. Mantovani, Siniscalchi, Khalil.

 

Sopprimere il comma 4:

1746-bis/III/188. 4. Mantovani, Siniscalchi, Khalil.

 

Sopprimere il comma 5:

1746-bis/III/188. 5. Mantovani, Siniscalchi, Khalil.

 

ART. 210

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: promosse dalla comunità internazionale ai fini, inserire le seguenti: del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio e.

1746-bis/III/210. 1. Siniscalchi, Mantovani, Khalil.

 

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis

(Contributo di solidarietà sui biglietti aerei).

1. A decorrere dal 10 gennaio 2007 è istituito un contributo di solidarietà, destinato ad interventi di aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti che acquistano un biglietto aereo con partenza da un aeroporto italiano.

3. Il contributo è stabilito nella misura di un euro per biglietto di classe turistica e di dieci euro per biglietto di prima classe o business per quanto concerne i voli continentali; di quattro euro per biglietto di classe turistica e quaranta euro per biglietto di prima classe o business per quanto concerne i voli intercontinentali.

4. Le compagnie aeree provvedono al versamento dei contributi di cui al comma 2.

1746-bis/III/210. 01. Siniscalchi, Mantovani, Khalil.

 

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis

1. A1l'articolo 26 della legge n. 227 del 1977, aggiungere alla fine il seguente comma: «Il rimborso degli interessi dei crediti finanziari agevolati a favore dei paesi in via di sviluppo concessi a valere sul fondo rotativo di cui ai commi precedenti è finalizzato all'erogazione degli aiuti a dono destinati al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio».

1746-bis/III/210. 02. Siniscalchi, Mantovani, Khalil.

 

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

1. All'articolo 26 della legge n. 227 del 1977 aggiungere alla fine il seguente comma: Il rimborso degli interessi dei crediti finanziari agevolati a favore dei paesi in via di sviluppo concessi a valere sul fondo rotativo di cui ai commi precedenti è finalizzato all'erogazione degli aiuti a dono con particolare riguardo al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.

1746-bis/III/210. 02.(Nuova formulazione)Siniscalchi, Mantovani, Khalil.

 

 


ORDINI DEL GIORNO

 

La III Commissione,

preso atto che nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri risulta una decurtazione del 10 per cento dell'indennità di servizio all'estero (ISE)

 

impegna il Governo

 

a ripristinare le risorse destinate all'indennità di servizio all'estero decurtate definendo opportune misure compensative anche nell'ambito della legge finanziaria.

0/1747/III/1. Cioffi, Spini.

 

La III Commissione,

premesso che:

il Ministero degli affari esteri è responsabile per l'attuazione degli accordi che portano in Italia a titolo definitivo l'archivio di tutte le istituzioni europee;

a tal fine è stata acquistata villa salviati a Firenze, con un accordo fra Governo italiano e istituto universitario europeo, in applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 505;

nella legge finanziaria non si riscontra alcun finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile, che è di competenza del Ministero delle infrastrutture;

l'attuale archivio (situato in Firenze e provvisorio dal 1984) non potrà più ospitare, dal 1o gennaio 2009, alcun documento perché ormai saturo e l'Italia rischia in tal modo di perdere gli archivi delle istituzioni europee, con riflessi pesantemente negativi per il nostro paese.

impegna il Governo

 

ad individuare ad assicurare al più presto la praticabilità di questa sede, per evitare di perdere l'occasione di ospitare in Italia l'archivio delle istituzioni europee.

0/1746-bis/III/1. Spini, Azzolin, Picchi.

 

La III Commissione,

premesso che:

il Ministero degli affari esteri è responsabile per l'attuazione degli accordi che portano in Italia a titolo definitivo l'archivio di tutte le istituzioni europee;

a tal fine è stata acquistata villa salviati a Firenze, con un accordo fra Governo italiano e istituto universitario europeo, in applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 505;

nella legge finanziaria non si riscontra alcun finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile, che è di competenza del Ministero delle infrastrutture;

l'attuale archivio (situato in Firenze e provvisorio dal 1984) non potrà più ospitare, dal 1o gennaio 2009, alcun documento perché ormai saturo e l'Italia rischia in tal modo di perdere gli archivi delle istituzioni europee, con riflessi pesantemente negativi per il nostro paese;

la biblioteca vedovato, attualmente di proprietà del consiglio d'Europa, è destinata ad essere alienata per mere ragioni di difficoltà dl bilancio di tale istituzione: considerato il legame storico che unisce il consiglio d'Europa all'Unione europea, i circa trentamila volumi compresi nella biblioteca vedovato sono da considerare parte del patrimonio storico europeo e la loro acquisizione presso Villa Salviati consentirebbe all'Italia di divenire custode della più autentica eredità europeista.

 

impegna Il Governo

 

ad individuare ad assicurare al più presto la praticabilità di questa sede, per evitare di perdere l'occasione di ospitare in Italia l'archivio delle istituzioni europee e la Biblioteca Vedovato.

0/1746-bis/III/2. Azzolini, Picchi.

 

La III Commissione,

premesso che:

il 19 luglio 2006, la Camera dei Deputati ha approvato una mozione sulle missioni internazionali di pace dell'Italia con la quale impegna il Governo, tra l'altro, a promuovere nelle sedi internazionali competenti una nuova conferenza internazionale sull'Afghanistan allo scopo di rilanciare l'impegno della comunità internazionale volto alla ricostruzione economica e civile del Paese e, in particolare, «all'elaborazione di un piano efficace di riconversione delle colture di oppio, anche ai fini di una loro parziale utilizzazione per le terapie del dolore»;

l'attuale produzione legale di oppio per fini medici e scientifici non riesce a coprire la crescente richiesta nel campo della terapia del dolore;

il 90 per cento della produzione globale di morfina si consuma in dieci paesi sviluppati, mentre i paesi in via di sviluppo, che rappresentano circa l'80 per cento della popolazione mondiale, ne consumano solo il 6 per cento, consumo pressoché inesistente in Africa dove invece l'AIDS sta distruggendo intere popolazioni e i malati terminali muoiono tra atroci sofferenze;

con la legge finanziaria per il 2007 sono assegnati alla direzione generale cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli esteri fondi per 600 milioni di euro, che pur essendo insufficienti per assolvere l'insieme degli impegni presi in precedenza rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti;

lo stanziamento aggiuntivo verrà ripartito, su indicazione della direzione generale, fra i 14 capitoli per le spese di funzionamento ed i capitoli inerenti agli interventi nel campo della cooperazione, tra cui vi è quello dell'assistenza e riabilitazione dell'Afghanistan (impegno preso alla conferenza dei donatori di Berlino nel 2004);

 

impegna il Governo

 

privilegiare, per quanto guarda il capitolo dell'assistenza e riabilitazione dell'Afghanistan, le iniziative volte all'elaborazione di un piano efficace di riconversione delle colture di oppio per scopi medico-scientifici, anche ai fini di una loro parziale utilizzazione per le terapie del dolore da destinarsi al mercato interno e ai paesi meno sviluppati, nonché al Central Emergency Response Fund delle Nazioni Unite.

0/1746-bis/III/3.D'Elia.

 


IVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

 Martedì 10 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Roberta PINOTTI, presidente, ricorda che la Commissione esaminerà, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge recante lo «Stato di previsione del Ministero della difesa». Ricorda altresì che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà inoltre all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.

Dopo aver rammentato le regole di ammissibilità di emendamenti, articoli aggiuntivi ed ordini del giorno, ricorda che le proposte emendative approvate dalla Commissione saranno allegate alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio, dove si intenderanno presentate a nome della Commissione. Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, rammenta inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 17 ottobre, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti sarà fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà nella giornata di domani.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, osserva che, come ogni anno, la manovra di finanza pubblica risulta incentrata su due strumenti normativi, l'uno - il disegno di legge di bilancio - di carattere formale, volto alla ricognizione della legislazione in essere, l'altro - la legge finanziaria - di carattere sostanziale, recante modifiche e integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 è orientato, conformemente a quanto stabilito dal DPEF, al rilancio sostenibile della crescita economica, in un contesto di risanamento strutturale della finanza pubblica, di equità sociale e di maggiore efficienza della spesa pubblica. Il totale delle risorse raccolte è superiore a 2 punti di PIL.

La manovra correttiva volta a ridurre il rapporto deficit-PIL al di sotto del 3 per cento, conformemente agli impegni assunti in ambito comunitario, è di circa 14,8 miliardi di euro.

La restante parte della manovra è destinata a reperire risorse per interventi propri del settore pubblico, riattivando programmi essenziali di spesa a favore dello sviluppo, per misure di equità sociale e per altri interventi volti a garantire le funzioni essenziali dello Stato.

Il reperimento delle risorse avviene dal lato della spesa nei 4 comparti individuati dal DPEF: sanità, pubblico impiego, funzioni fondamentali dello Stato ed enti decentrati; dal lato delle entrate avviene invece, con la variazione delle aliquote tributarie e contributive nonché con interventi volti alla riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione.

Per quanto riguarda l'impostazione del bilancio a legislazione vigente del Ministero della difesa (Tabella 12), il Governo ha individuato le seguenti priorità politiche:

la riorganizzazione e la razionalizzazione della Difesa, da realizzare tra l'altro mediante l'accorpamento e la ridefinizione in chiave interforze delle strutture e dei Comandi, accentrando talune attività per realizzare economie di scala;

la professionalizzazione delle Forze Armate, da attuare sostanzialmente procedendo nella realizzazione del modello a 190 mila uomini, previsto dalle legge n. 331 del 2000 e dalla legge n. 226 del 2004 nonché migliorando la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili;

l'ammodernamento dello strumento militare, da realizzare mediante la predisposizione di mezzi e sistemi in grado di assicurare elevata capacità di schieramento, mobilità e proiezione delle forze, anche fuori area nonché attraverso il potenziamento della ricerca tecnologica e il sostegno allo sviluppo dell'agenzia europea della difesa, allo scopo di armonizzare le esigenze e i requisiti operativi militari a livello europeo;

il funzionamento dello strumento militare, da attuare assicurando l'efficienza dei materiali, dei mezzi, dei sistemi e delle infrastrutture, per garantire la piena operatività, in condizioni di sicurezza, e per sviluppare la capacità di operare in contesti internazionali.

Al fine di realizzare tali obiettivi, la tabella 12 prevede un ammontare complessivo di spesa pari a 18.134,5 milioni di euro, con un incremento di circa 352,3 milioni di euro rispetto al bilancio 2006 (circa il 2 per cento in più). Tali risorse sono destinate allo svolgimento delle Funzioni Difesa, Sicurezza Pubblica (Carabinieri), Pensioni Provvisorie e Funzioni esterne e sono gestite da sette centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto, Bilancio e affari finanziari, Segretario Generale, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.

Incentrando l'esame sulla funzione Difesa, che più direttamente attiene allo svolgimento delle attività istituzionali del Ministero della Difesa, osserva che nel 2007 sono stanziate risorse per circa 12.437,3 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2006 di circa 330,6 milioni di euro (circa il 2,7 per cento in più).

In particolare, tali risorse sono ripartite nel seguente modo:

Personale 8.940 milioni di euro;

Esercizio 1.940, 3 milioni di euro;

Investimento 1.557,3 milioni di euro.

Rileva che la voce di spesa più cospicua è quella relativa al personale, che rappresenta circa il 71 per cento della spesa e registra il maggiore incremento in termini percentuali rispetto all'anno 2006 (circa il 2,1 per cento). Come risulta dalle considerazioni conclusive della tabella 12, tale spesa è commisurata al livello di forza totale per il personale militare dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, correlato con l'evoluzione del Modello Professionale.

Le spese per l'esercizio invece sono state determinate in funzione dell'esigenza di sostenere l'operatività dello Strumento militare esistente attraverso la formazione, l'addestramento la manutenzione e la sicurezza del personale.

Infine, le spese per l'investimento sono state commisurate al finanziamento degli impegni già presi in ambito internazionale, a contratti già formalizzati e a programmi tesi alla risoluzione delle obsolescenze tecnologiche.

Sottolinea che le spese per l'esercizio e per l'investimento sono state oggetto di notevoli riduzioni negli ultimi anni e pertanto richiedono significativi interventi correttivi atti a sostanziare i fabbisogni della Funzione Difesa al di là dell'applicazione delle norme vigenti.

In altri termini, risulta un'insufficienza delle risorse destinate all'esercizio e all'investimento rispetto a quelle destinate a sostenere gli oneri per il personale a cui si cerca di provvedere mediante gli interventi correttivi indicati nel disegno di legge finanziaria.

Per quanto riguarda gli interventi contenuti nell'articolato del disegno di legge finanziaria segnala gli articoli 17, 32, 53, 57, 58, 61, 62, 64, 110, 113, 187 e 188.

L'articolo 17, comma 2, lettera a), inverte la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della Difesa, che vi provvede con decreti da emanarsi di intesa con l'Agenzia del demanio, e non più a quest'ultima di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa stesso.

Inoltre, tali beni non sono più inseriti in programmi di dismissione per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, ma sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio ai fini dell'inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente.

Le successive lettere b) e c) del medesimo comma stabiliscono il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione (2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008), determinando altresì scadenze temporali in corso d'anno entro cui procedere all'individuazione ed alla successiva consegna dei beni all'Agenzia del demanio.

L'articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione. In particolare, il comma 1 individua sette linee di intervento. La terza linea di intervento indicata alla lettera f) prevede una generale riduzione degli organici di tutte le amministrazioni. A questa misura si accompagna un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15 per cento del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. Si tratta di quei settori di personale impegnati in attività di gestione «interna» dell'amministrazione, con una basso grado di differenziazione tra le diverse amministrazioni. Per realizzare la riduzione del personale di supporto, il comma 5 dell'articolo 32 del disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede una scansione temporale precisa: il limite del 15 per cento dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2008, sulla base di piani di riallocazione del personale in servizio da predisporre immediatamente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, non oltre il 31 marzo 2007. Detti piani saranno adottati con decreto del Presidente del Consiglio e fino alla loro approvazione non potranno essere disposte nuove assunzioni.

La riduzione del personale di supporto dovrà essere applicata anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e ai Vigili del fuoco, in modo da liberare risorse, ora utilizzate per altri fini, nelle attività di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

L'articolo 53 al comma 1 dispone che è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale) una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative ai consumi intermedi (categoria 2) ai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4 con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali ai trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e all'estero (categoria 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose che concorrono al riparto della quota dell'8 per mille dell'IRPEF; alle altre uscite correnti (categoria 12) e a tutte le categorie di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. L'accantonamento previsto per il 2007, pari a 4.572 milioni di euro, riguarda dunque circa il 2,0 per cento del complesso degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate.

Segnala che a differenza di precedenti interventi legislativi di riduzione degli stanziamenti di bilancio, che si applicavano solo alle spese di carattere discrezionale, la disposizione in esame sembra applicarsi anche alle spese di carattere obbligatorio.

Al riguardo chiede al Governo puntuali indicazioni circa la praticabilità e le conseguenze di una riduzione di carattere generale di spese derivanti per lo più da fattore legislativo. Ai fini di una valutazione dell'impatto della disposizione in esame, ritiene inoltre opportuno poter disporre di un elenco delle unità previsionali di base interessate dalla disposizione, con indicazione dell'entità di ciascun accantonamento.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo 53 prevedono per altro la possibilità di effettuare con decreti ministeriali variazioni compensative tra diverse unità previsionali di base, in modo da conferire maggiore elasticità al bilancio rispetto a sopravvenute esigenze di gestione.

In proposito occorre per altro rammentare come la Corte dei conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2004, abbia svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004, rilevando una seria difficoltà a conseguire gli obiettivi prefissati con misure di riduzione generalizzata degli stanziamenti di bilancio.

L'articolo 57 al comma 1 stabilisce che, per l'anno 2007, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). La norma per altro non prevede in quale modo si proceda alla ripartizione del contingente complessivo tra i vari Corpi di polizia.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni tra le quali anche i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Rileva che la disposizione in esame in sostanza incide (dettando limiti più restrittivi) sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni su indicati, dal momento che l'articolo 1, comma 103, della legge n. 266 del 2005 prevede che, a partire dall'anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 95 - a cui per il triennio 2005-2007 si applica il blocco delle assunzioni - possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

L'articolo 58 reca disposizioni per incrementare i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007. Nell'ambito delle risorse destinate a tali benefici sono specificamente vincolati alle forze armate e alle forze di polizia 304 milioni di euro per l'anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dal 2008.

L'articolo 61 riduce, nella misura del 15 per cento, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, indicati nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché nella tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Dalla riduzione di tali risorse dovrebbe derivare una riduzione della consistenza dei volontari delle assunzioni dei volontari a partire dal 2007.

L'articolo 62 stabilisce, al comma 1, il potenziamento dell'organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con sessanta unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. Tale incremento è disposto al fine di potenziare l'attività ispettiva propria di questo nucleo.

Il comma 2 dello stesso articolo autorizza pertanto il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. Il comma 3 stabilisce che nel nuovo contingente sia previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

Il comma 4 dell'articolo 62 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

A tal fine il predetto Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente è autorizzato, per l'anno 2007, a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, anche in questo caso da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma previsto dalle norme vigenti.

L'articolo 64 interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti sotto due profili.

Il comma 1 riduce del 50 per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche tra quelle, cosiddette in regime pubblico, indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono fatti salvi i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

Le categorie oggetto della riduzione sono - come chiarito nella relazione illustrativa - magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono l'adeguamento annuale delle retribuzioni in base agli aumenti percepiti dalle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione in esame ha carattere transitorio e prelude alla realizzazione di una disciplina specifica volta ad eliminare del tutto le progressioni stipendiali automatiche dei dirigenti pubblici, per sostituirle con elementi di valutazione delle produttività.

Il comma 2 interviene sul trattamento economico dei dirigenti pubblici integrando due disposizioni in materia recentemente adottate con il decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248 del 2006), il cosiddetto decreto «Visco-Bersani».

Il secondo periodo del comma in esame estende anche ai dirigenti apicali dei corpi di polizia (capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e Direttore generale per l'economia montana e per le foreste) e delle Forze armate (Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata) la fissazione di criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo modo tali categorie vengono equiparate, relativamente ai trattamenti accessori, agli altri massimi dirigenti dello Stato.

Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 64, inoltre, prevede che lo stesso D.P.C.M. di individuazione dei criteri per la definizione dei trattamenti accessori massimi di cui sopra, dovrà indicare anche i criteri applicativi per l'attuazione della riduzione generalizzata della spesa per i dirigenti stabilita dall'articolo 22-bis del citato decreto legge 223.

Tale disposizione stabilisce una riduzione di almeno il 10 per cento della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

L'articolo 110 rifinanzia le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, autorizzando contributi quindicennali da erogare ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge n. 35 del 2005 (cosiddetto decreto-legge sulla competitività).

I contributi quindicennali autorizzati dal presente articolo sono i seguenti:

40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 da destinare alle imprese nazionali del settore, per le finalità indicate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 808 del 1985 (partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici in collaborazione internazionale);

10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 140 del 1999 (interventi riguardanti la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale);

50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per il 2009, per le finalità indicate dall'articolo 4, comma 3, della legge 266 del 1997 (presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell'Unione europea, nonché il finanziamento del programma EFA, preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell'Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea).

L'articolo 113 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.

Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. A decorrere dal 2010 il fondo sarà rifinanziabile dalla tabella D allegata alla legge finanziaria. I programmi in esecuzione, o da avviare con le disponibilità del fondo sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, con uno o più decreti del Ministro della difesa.

L'articolo 187 al comma 1 istituisce, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2007, e di 500 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.

Rileva peraltro che, ai sensi dell'articolo 84, l'intervento di cui al comma 1 è finanziato, limitatamente ad un importo di 350 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009, dalle risorse del Fondo per l'erogazione del TFR istituito presso l'INPS.

Segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea.

Il comma 2 del medesimo articolo autorizza, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

L'articolo 188 al comma 1 autorizza, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dell'articolo in commento dispone che il riparto del fondo di cui al comma precedente venga effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Il finanziamento è riservato alle sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica. È infine previsto che i decreti siano corredati da relazione tecnica esplicativa.

Il comma 3 dell'articolo 188 prevede che fino all'emanazione dei citati DPCM, per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti siano autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari finanziamenti.

Al personale impiegato nelle predette missioni in esame si applica il trattamento economico e normativo dalla legge 247 del 2006 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali per il secondo semestre 2006 e dal decreto-legge n. 253 del 2006 che ha autorizzato il potenziamento della missione UNIFIL in Libano.

Il successivo comma 5 stabilisce che non si applica la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, ad esclusione della missione Antica Babilonia in Iraq. Per le nuove missioni, il trattamento economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria segnala:

le risorse iscritte nella tabella A destinate a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati in corso d'anno, pari a 11.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, per le quali la relazione illustrativa al disegno di legge non specifica la relativa finalità;

risorse iscritte nella tabella C che quantificano gli stanziamenti di specifiche leggi concernenti gli importi relativi alle spese generali di funzionamento delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, in applicazione del R.D. 263 del 1928, quelle per i contributi ad enti ed altri organismi, da ripartirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, quelle per l'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché quelle per i contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di cui alla legge n. 267 del 2002, che risultano sostanzialmente invariate rispetto a quelle previste dalla legge finanziaria 2006;

risorse iscritte nella tabella F, con cui si provvede alla rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa relative a contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro nel 2007, 135 milioni di euro nel 2008 e 2009 e 1.665 milioni di euro a decorrere dal 2010, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM nonché al limite d'impegno di 6,992 milioni di euro per il triennio 2007-2009, e di 23,118 milioni di euro a partire dal 2010, per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

Il ministro Arturo Mario Luigi PARISI osserva come, nel definire le scelte programmatiche del settore Difesa, non si possa prescindere dall'inquadrare, ancorché brevemente, le scelte oggi in esame nel quadro dello scenario internazionale che è stato caratterizzato, in questi ultimi anni, da un cambiamento veloce, continuo, inarrestabile.

A fronte di questa realtà, le sfide e le minacce del XXI secolo, il terrorismo in primis, non possono vedere l'Italia defilata in una posizione di secondo piano. L'Italia è chiamata per la sua posizione economica, per il suo status politico e per il livello di ambizione che coltiva, a svolgere un ruolo di rilievo nello scenario internazionale.

In tale contesto, l'Italia è tenuta a condividere le nuove sfide all'interno delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica. Di fronte a queste sfide, le istituzioni internazionali si affermano quali vere e proprie «comunità di valori», punti di riferimento per tutti i paesi ed i popoli che pongono la democrazia come sistema politico, la libertà, il diritto, la crescita dell'individuo al centro delle proprie dinamiche sociali, culturali ed economiche.

La partecipazione agli organismi internazionali, sancita dall'articolo 11 della Costituzione, è una fondamentale dimensione strutturale della politica estera italiana. Multilateralismo non equivale, tuttavia, all'annullamento delle responsabilità nazionali. Un multilateralismo efficace comporta invece un impegno continuativo dei singoli Paesi e gli organismi internazionali funzionano solo a questa precondizione.

In tale quadro, la sicurezza è il primo e il più importante di quei beni fondamentali che risultano «condivisibili ma non divisibili» dei quali tutti devono poter fruire e ai quali tutti devono quindi contribuire. Produrre sicurezza significa però impegnare risorse economiche, umane e di intelligenza considerevoli da parte di tutta la comunità internazionale.

L'Italia ha piena coscienza del proprio peso e del proprio ruolo nel contesto internazionale e al riguardo sta facendo molto. Circa 10 mila militari sono, oggi, schierati fuori dal territorio nazionale in operazioni. Un impegno, questo, che l'attuale scenario internazionale non consente di prevedere in diminuzione nel prossimo futuro; impegno realmente gravoso per il nostro strumento militare tenuto conto che per garantirne la sostenibilità nel tempo è necessario un impiego rotazionale di circa 40 mila militari, facendo riferimento al personale immediatamente impegnato sul campo.

Fermo restando quindi il convincimento politico del Paese di compartecipare adeguatamente a garantire la sicurezza, alla Difesa spetta il non facile compito di assicurare la disponibilità di uno strumento idoneo sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Di uno strumento efficace, reattivo, in grado di operare congiuntamente, ed alla pari, con le Forze Armate degli altri Paesi.

In relazione ai prevedibili scenari, lo «strumento» deve, e dovrà essere anche in futuro, configurato per assolvere un'ampia gamma di missioni a diversa intensità, che richiedono un continuo adeguamento delle capacità e delle tecnologie.

È necessaria, quindi, una trasformazione costante che assicuri l'efficacia e l'impiegabilità dello Strumento Militare, ai fini della sicurezza nazionale e quale contributo dell'Italia alle Organizzazioni Internazionali per la pace, la sicurezza e la stabilità.

In quest'ottica, le Forze Armate stanno producendo uno sforzo consistente, da un lato per contribuire a sostenere efficacemente le missioni decise dal Parlamento e, dall'altro, per completare il processo di modernizzazione e trasformazione dello strumento militare in senso interamente «professionale».

Questo rappresenta certamente un obiettivo prioritario, in particolare per le Forze Armate di paesi che, come l'Italia, ricoprono un ruolo di primaria responsabilità.

A questo fine, nel quadro di una convergenza nel campo della stabilità e sicurezza in campo europeo, nonché di mantenimento degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è comunque auspicabile che gli stanziamenti siano commisurati per assicurare alle Forze Armate gli standard di personale, di mezzi e sistemi qualitativamente analoghi a quelli dei Paesi alleati. È questo un obiettivo irrinunciabile che richiede una pianificazione finanziaria di medio-lungo termine, idonea a produrre un costante adeguamento della qualità e capacità dello strumento militare al fine di renderlo compatibile con gli impegni assunti, non trascurando il bene essenziale della sicurezza del personale, segnatamente di quello impegnato nelle missioni internazionali di pace.

A suo avviso, è indubbio che il livello delle risorse finanziarie, in particolar modo se definito all'interno di un quadro di certezza programmatica di medio periodo, costituisce l'elemento essenziale di tale processo. In realtà, è proprio nel medio periodo che deve essere misurata l'efficacia dell'intervento programmatico, in un settore in cui le scelte comportano lunghi tempi di definizione, articolati impegni negoziali, in ambito nazionale ed internazionale, sviluppati nell'arco di più esercizi finanziari.

Osserva che proprio muovendo da questi principi, il Governo, con questa finanziaria, ha inteso sostenere la Difesa. A questo fine il Governo ha assicurato al bilancio un incremento contenuto, ma tuttavia significativo, che inverte la tendenza negativa registrata a partire dal 2004. Una scelta, questa, che assume particolare rilievo se rapportata al difficile momento economico che il Paese sta attraversando.

È consapevole che la gravità della situazione ereditata e la necessità di operare una stabilizzazione e il risanamento dei conti pubblici non ha permesso al Governo, di sostenere adeguatamente obiettivi strutturali della Difesa né tanto meno di riallineare il livello di spesa per la «Funzione Difesa» a quello dei partners europei.

Problematiche, queste, di primaria importanza con cui ci si dovrà immediatamente confrontare non appena le condizioni finanziarie del Paese saranno migliorate.

L'inaccettabile situazione di bilancio, che ha visto precipitare nell'ultimo triennio le risorse assegnate alla funzione Difesa, ha causato uno stridente contrasto tra il livello di responsabilità dell'Italia e le capacità operative concretamente raggiungibili e sostenibili.

Ricorda come si sia verificata una coincidenza tra tale diminuzione di risorse e l'implementazione del modello professionale che ha necessariamente aumentato le spese dedicate al personale. Il risultato finale è stata una diminuzione effettiva nel settore degli «investimenti» e in quello del «mantenimento» dello Strumento militare che nel 2006 ha raggiunto circa il 40 per cento, rispetto al livello di minima sufficienza che si era consolidato fino al 2004. Ciò ha causato una allarmante situazione di insolvenza nella contrattualistica in corso per quanto riguarda i programmi di investimento e un gravissimo pregiudizio al mantenimento dei mezzi e dei livelli addestrativi del personale.

Ciò sulla base di ripetute scelte tanto più gravi perché in contrasto con l'allarme manifestato da chi lo ha preceduto alla guida del Ministero della difesa.

Quindi una vera e propria potenziale compromissione sia del futuro che del presente delle Forze Armate, a cui si è ovviato nell'anno in corso con tutti gli accorgimenti gestionali possibili, ma che, senza le opportune correzioni, avrebbe come esito un definitivo e irreversibile degrado delle capacità operative della Difesa.

Ciò che il Ministero della difesa ha chiesto è stato un chiaro segnale di cambio di tendenza che consentisse l'avvio delle azioni correttive e soprattutto desse un minimo di respiro per la verifica delle responsabilità realmente sostenibili dal Paese.

Le difficilissime condizioni generali hanno reso non completamente percorribile una strada di risanamento. Quindi, giudicando i risultati raggiunti in termini relativi al contesto, si dichiara cautamente soddisfatto e afferma che il cambio di tendenza c'è e permette di affrontare una parte delle problematiche. Ragionando in termini assoluti, invece, in rapporto ai gravi danni che si stanno già verificando, manifesta tutta la sua preoccupazione e ritiene necessario tentare di individuare ogni azione ulteriormente migliorativa.

A legislazione vigente, il bilancio assegna al Dicastero 18.134,5 milioni di euro di cui 12.437,3 milioni per la funzione Difesa. Di questa cifra ben 8.940 milioni di euro sono dedicati al personale con le residue risorse suddivise tra investimenti (1.557 milioni di euro) e esercizio (1.940 milioni di euro).

Sulla base di queste cifre, non sarebbe stato possibile affrontare tutte quelle problematiche di insolvenza e decadimento dello strumento in precedenza evidenziate.

Per questo sono stati introdotti dei correttivi che si possono ritrovare innanzitutto nell'articolo 113 riguardo l'investimento e nell'articolo 187 riguardante l'esercizio.

Con l'articolo 113 vengono assegnati alla Difesa 1.700 milioni di euro dedicati all'integrazione di programmi per i quali si prospettavano situazioni di insolvenza in coerenza con la più generale linea conduttrice della manovra di finanza pubblica. Tale percorso ha inteso salvaguardare, prioritariamente gli investimenti in un settore industriale di alta valenza tecnologica, qual è quello di interesse della Difesa. Infatti, l'articolo 113 intende autorizzare la copertura di posizioni debitorie già esistenti e assolutamente vincolanti, connesse a programmi di ammodernamento derivanti prevalentemente da accordi europei ed internazionali, già avviati. Sono programmi che, comunque, hanno una rilevante ricaduta sul settore industriale nazionale, che ha una valenza strategica in un quadro di ferma determinazione al rilancio dell'economia italiana.

Questo intervento, quindi, non è volto soltanto all'acquisizione di mezzi e sistemi indispensabili al buon funzionamento dello Strumento militare, ma è finalizzato anche, e per certi versi soprattutto, alla salvaguardia di assetti industriali e produttivi estremamente rilevanti in termini occupazionali, prima ancora che nel contesto della competitività internazionale.

Questa azione riallinea le risorse con gli impegni, ma non fornisce alcuno spazio per quei nuovi programmi di sviluppo che sarebbero necessari per continuare la trasformazione dello Strumento militare verso le future esigenze, ad esempio nel settore «della sorveglianza aerea, marittima e terrestre», elemento chiave per l'efficacia nei tipi di operazioni in cui l'Italia è e sarà prevedibilmente impegnata.

Ritiene indispensabile pertanto vigilare attentamente sul futuro per individuare eventuali spazi e possibilità per ulteriori correttivi ed assegnazioni. Tuttavia, l'articolo 113 permette di uscire dall'emergenza che avrebbe compromesso in modo catastrofico il futuro e, pertanto, risulta irrinunciabile per le Forze Armate, ma anche per il sistema Paese in ragione delle sue implicazioni nel settore strategico dell'alta tecnologia, fattore di potenza industriale.

La previsione recata dall'articolo 187 affronta invece la situazione del presente, estremamente critica per la condizione dei mezzi e per il livello di addestramento del personale. I mezzi hanno notoriamente subito un drastico deterioramento, in dipendenza del continuo e prolungato impiego soprattutto nelle operazioni fuori area. In questo campo, ricorda come la mancata manutenzione non si traduca in semplici fermi di macchine che possono essere ripristinati non appena vi sia possibilità. I fermi di macchine ad alta tecnologia comportano danni tecnici irreversibili e situazioni di insicurezza che impongono costosissime revisioni all'atto della reimmissione in uso. La mancanza di risorse, ove protratte nel tempo, può addirittura portare alla necessità di radiazione dei mezzi costosi, ma soprattutto essenziali per l'operatività dello strumento e per la sicurezza dei militari.

Similmente la discontinuità nell'addestramento di un militare porta a situazioni di grave insicurezza nelle operazioni.

Manutenzione e addestramento rimangono elementi estremamente critici di cui il Ministero della difesa è seriamente preoccupato.

La dotazione riconosciuta dall'articolo 187, pari a 400 milioni di euro, rappresenta un parziale avvio di un oculato ed indispensabile intervento di conservazione dell'esistente e consistente patrimonio di beni mobili del Dicastero che è in pericolo, ma purtroppo insufficiente.

Infatti, ciò che sarebbe necessario per superare definitivamente il gap registrato negli ultimi anni, richiederebbe, perlomeno, la disponibilità di ulteriori 1.000 milioni di euro.

Ritiene doveroso aggiungere che su queste risorse insufficienti sono anche attestate tutte quelle attività di servizi esterni, che le Forze Armate avevano avviato come conseguenza del passaggio al professionale. Essi costituiscono una preziosa fonte di occupazione per categorie di lavoratori civili e, insieme, garantiscono nel quotidiano un giusto livello di qualità di vita e di efficienza per il personale militare. Nel 2006 sono state visibili le negative conseguenze occupazionali su queste categorie non sempre tutelate da adeguati ammortizzatori sociali.

Conferma pertanto la sua preoccupazione per la permanente criticità del settore «mantenimento dello strumento». Ritiene che le risorse dell'esercizio dovrebbero essere preservate da ogni taglio o aggiustamento in negativo, considerata la loro essenza vitale.

Sottolinea che gli stanziamenti aggiuntivi previsti, pari a 2.120 milioni di euro (1.700 per investimenti, 400 per l'esercizio, 20 per l'avvio di un programma per la realizzazione di alloggi di servizio) portano il bilancio della Difesa a 20.254 milioni di euro; fatti salvi gli effetti - in via di quantificazione a cura della Ragioneria Generale - dell'accantonamento previsto all'articolo 53.

Lo stanziamento complessivo che ne risulta fa registrare un significativo incremento del rapporto funzione difesa/PIL, precipitato lo scorso anno allo 0,825 per cento.

Sottolinea altresì come la Difesa, conscia delle difficoltà a contorno, abbia pensato non solo al chiedere, ma anche al «dare», contribuendo a inserire nel disegno di legge finanziaria l'articolo 17 che mette a disposizione, nel modo più efficace possibile, parte del consistente patrimonio immobiliare. Ciò può diventare un impor tantissimo e rilevante contributo al miglioramento dei conti pubblici. In questo senso, il Ministero della difesa si impegnerà a coordinare le proprie attività tese ad individuare ulteriori possibili rilasci di beni immobili, anche in un'ottica di miglior distribuzione sul territorio nazionale e di ordinata e graduale riduzione dei gravami imposti sul territorio. In particolare, l'articolo 17 prevede l'impegno ad individuare beni immobili da consegnare al Ministero dell'Economia e Finanze, per la successiva valorizzazione, per un valore complessivo di ben 4 miliardi di euro in due anni.

Altre norme, concernenti il personale e l'organizzazione dei Servizi e delle Strutture di supporto, i cui effetti sono in fase di approfondimento, potrebbero richiedere alcuni aggiustamenti nel corso dell'iter parlamentare.

Parallelamente, sarebbe auspicabile uno stanziamento specifico finalizzato a favorire l'esodo di personale militare anziano dai ruoli che presentano rilevanti eccedenze rispetto alle dotazioni previste dal modello professionale delle Forze Armate.

In sintesi, per quanto concerne gli aspetti di pertinenza del Ministero della difesa, riscontra una piena coerenza del bilancio della Difesa con la manovra complessiva del Governo.

Il bilancio 2007, come già evidenziato, segna un'inversione di tendenza rispetto al pesante quadro di situazione ereditato.

In particolare, sono significativamente salvaguardati gli investimenti, anche in un'ottica strategica di mantenimento delle capacità di alta tecnologia del sistema industriale.

Sono invece ancora insufficienti le risorse per il mantenimento e l'addestramento, e nell'anno sarà necessario individuare ulteriori accorgimenti di sostegno.

La Difesa, per rispondere al sostegno avuto, si è impegnata a dismettere in modo efficace tutta la parte del patrimonio immobiliare non più indispensabile alle proprie funzioni e ad effettuare ogni ulteriore sforzo di razionalizzazione.

Il Governo avrebbe voluto fare di più per la Difesa ma, tenuto conto della primaria esigenza del risanamento economico del Paese, ritiene che i risultati ottenuti rappresentino il segno di un impegno, una prima importante risposta.

Con questa convinzione, chiede il più ampio sostegno al percorso parlamentare dei disegni di legge di bilancio e finanziaria 2007.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.30.


IVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

 Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato nella seduta del 10 ottobre 2006.

 

Filippo ASCIERTO (AN) esprime preliminarmente l'auspicio che in Commissione Difesa si manifesti un impegno comune per modificare alcuni aspetti del disegno di legge finanziaria che riguardano il trattamento economico del personale militare. Ciò premesso, passando ad esaminare le singole disposizioni del disegno di legge finanziaria che si riferiscono alla Difesa, giudica velleitaria la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) che prevede l'alienazione degli immobili della Difesa con un un introito per le casse dello Stato di 4 miliardi di euro negli anni 2007 e 2008, senza la previsione di alcun collegamento tra i fondi stanziati per la Difesa da altre disposizioni del disegno di legge finanziaria e l'introito stesso. Rammenta in proposito che i provvedimenti emanati in passato in relazione agli immobili della Difesa, nonostante destinassero i relativi introiti al finanziamento delle spese del Ministero della difesa, non hanno sortito alcun effetto, in quanto i vertici militari sono poco inclini a privarsi di beni che sono nella disponibilità del proprio dicastero. Considera pertanto irrealistico che una disposizione come quella inserita nella finanziaria che prevede l'alienazione degli immobili senza un ritorno diretto dei relativi introiti al Ministero della difesa possa dar luogo a maggiori entrate. Suggerisce pertanto di introdurre una modifica alla disposizione in esame nel senso di subordinare l'attribuzione al Ministero della difesa delle risorse stanziate dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 alla positiva conclusione delle procedure di dismissione previste nell'anno 2007. Per quanto riguarda la riduzione generale degli organici del personale con funzioni di supporto di cui all'articolo 32, comma 1, lettera f), nel manifestare seria preoccupazione in proposito, ritiene che tale riduzione debba essere concordata molto attentamente con le organizzazioni sindacali.

Segnala altresì la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, che consente nel 2007 assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle forze di Polizia fino ad un massimo di 1000 unità. Si tratta di un ammontare che, a suo avviso, è del tutto insufficiente se raffrontato, da un lato, al numero medio di pensionamenti che si verificano ogni anno, pari a circa a 3500 unità, e, dall'altro lato, al personale precario, come ad esempio gli Ufficiali dei Carabinieri in ferma prefissata, che sono in attesa di una doverosa stabilizzazione. Per effetto di questa disposizione si verrebbe quindi a determinare una notevole riduzione del personale in servizio che metterebbe a serio rischio l'ordine pubblico. Auspica quindi che le forze politiche di maggioranza e di opposizione in Commissione Difesa si facciano promotrici di un emendamento che elevi sensibilmente il numero massimo delle assunzioni. Per quanto riguarda il trattamento economico del personale militare, richiama l'attenzione sull'articolo 58 che prevede risorse per i rinnovi contrattuali delle Forze Armate e delle forze di Polizia per il biennio 2006-2007 pari a 304 milioni di euro per l'anno 2007 e a 805 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Si tratta di stanziamenti, a suo avviso, del tutto insufficienti, ove si consideri che la legislazione vigente ha già stanziato per il medesimo periodo risorse per la sola vacanza contrattuale. Le risorse stanziate per l'anno 2007 dal disegno di legge finanziaria, quindi, ancorché aggiuntive, risultano irrisorie e andrebbero adeguate a quelle che lo stesso disegno di legge stanzia per l'anno 2008.

Per quanto riguarda le perequazioni previste dall'articolo 64, comma 2, per il personale dirigente dei corpi di polizia e delle Forze Armate, ritiene che la disciplina introdotta presenti molte incongruenze foriere di contenziosi in sede giudiziaria. Infine, per quanto riguarda le missioni internazionali, pur giudicando positivamente lo stanziamento triennale previsto dall'articolo 188, raccomanda al Governo di assicurare pari dignità al personale a prescindere dalla missione in cui viene impiegato. Tutte le missioni infatti, a suo avviso, sono finalizzate al mantenimento della pace in ambito internazionale e devono essere pertanto considerate con la medesima attenzione.

 

Giuseppe COSSIGA (FI) ritiene che, al di là degli aspetti di dettaglio del disegno di legge finanziaria evidenziati nei precedenti interventi, sia necessario riflettere sulla complessiva situazione del bilancio della Difesa che non è affatto cambiata rispetto al passato perché era e rimane tragica. In particolare, osserva il rapporto del tutto squilibrato tra spese del personale e l'ammontare complessivo delle spese di esercizio e di investimento che ha superato il 70 per cento, a fronte di un rapporto ottimale che dovrebbe essere, come ha affermato lo stesso Ministro della difesa, intorno al 50 per cento. Ricorda come il Ministro della difesa nel corso della seduta di ieri si sia rallegrato per i risultati ottenuti con questa manovra finanziaria dal suo dicastero. A suo avviso, invece, i risultati ottenuti dal Ministero della Difesa sono così esigui da potersi considerare del tutto irrilevanti rispetto alla situazione passata. In particolare, ritiene che il «modello a 190 mila uomini» non sia più realistico in quanto, in assenza di interventi correttivi, per raggiungere un rapporto equilibrato sia all'interno delle dotazioni organiche delle Forze Armate, sia tra le spese del personale e le altre spese della Difesa dovrebbero passare diversi lustri.

Ritiene che la domanda a cui occorre dare al più presto una risposta adeguata riguarda il modello di Difesa che si intende realizzare e la compatibilità di quest'ultimo con le risorse economiche del Paese.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel corso della sua audizione tenutasi presso la Commissione Difesa il 27 settembre scorso, ha sostenuto la necessità di incrementare le risorse destinante alla Difesa tenuto conto del PIL, della popolazione residente e della comparazione tra le spese per la Difesa dell'Italia e quelle degli altri Paesi europei come la Gran Bretagna e la Francia. Questi raffronti sono però, a suo avviso, del tutto impropri in quanto i citati Paesi a differenza dell'Italia sono potenze nucleari, che siedono permanentemente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tali raffronti quindi prescindono dalla situazione di contesto e dalla storia che insegna come negli ultimi sessanta anni l'Italia abbia fatto registrare una costante scarsità di risorse destinate alla Difesa. Alla luce di queste considerazioni, ritiene quindi che l'Italia debba rivedere i suoi impegni militari in relazione al concreto contesto economico, sociale e politico. A suo avviso, non ha senso lamentarsi perché le risorse destinate alla Difesa sono poche; il fatto è che le risorse sono spese male perché, non essendo proporzionate al modello di Difesa che teoricamente si vorrebbe realizzare, sono frutto di continui ripensamenti.

 

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Cossiga, rileva preliminarmente come la situazione del bilancio della Difesa risulti estremamente delicata già da diversi anni. Sottolinea come, nella scorsa legislatura l'allora maggioranza non si sia sottratta dal formulare critiche verso le scelte di finanza pubblica che furono assunte dal Governo nei confronti della Difesa. Nella legislatura in corso, alla luce degli impegni gravosi a cui sono state chiamate negli ultimi mesi le Forze Armate sullo scenario, internazionale e dei dati confortanti sulla ripresa delle entrate erariali, era lecito invece aspettarsi un'inversione di tendenza. Sottolinea come, il Ministro Parisi si sia vantato nel corso della seduta di ieri per avere ottenuto un modesto incremento delle spese della Difesa di circa il 2 per cento, che compensa appena il tasso di inflazione, senza però considerare che il rapporto Difesa-PIL raggiunge appena lo 0,82 per cento. Sottolinea altresì come non vi sia alcun miglioramento né per le spese di esercizio e di investimento né per il personale militare per il quale non si intravede una possibile soluzione degli squilibri esistenti all'interno dei ruoli, visto che non sono state stanziate risorse per incentivare l'esodo dei sottoufficiali. Vi sono inoltre problemi di precariato irrisolti che riguardano non solo i Carabinieri, ma anche le Forze Armate e le altre forze di Polizia. Ritiene quindi che non vi siano motivi per potersi dichiarare parzialmente soddisfatti per il bilancio della Difesa, come ha fatto invece il Ministro Parisi, anche perché le risorse aggiuntive stanziate dalla finanziaria per programmi di spesa pluriennali non appaiono sufficienti a far fronte alle carenze di bilancio soprattutto nel settore strategico degli investimenti. Nonostante questo quadro preoccupante, tuttavia, una parte della maggioranza ritiene che le risorse assegnate alla Difesa debbano ulteriormente essere ridotte mediante, ad esempio, la soppressione del fondo missioni internazionali.

 

Andrea PAPINI (Ulivo) ritiene che il deputato Gamba nel corso del suo intervento, sia incorso, in buona fede, in un errore. Infatti l'incremento del 2 per cento delle risorse della Difesa è stato calcolato prescindendo dagli effetti della finanziaria, tenendo conto del solo quadro delle risorse delineato dal bilancio a legislazione vigente. Se si tiene conto invece anche delle risorse stanziate dalla finanziaria, si può constatare come il rapporto Difesa-PIL passi dallo 0,825 per cento allo 0,965 per cento. Ciò premesso, esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo che si muove nella prospettiva di porre gradualmente rimedio, attraverso l'incremento delle spese di esercizio e di investimento, alle pesanti penalizzazioni subite dalla Difesa nella scorsa legislatura.

Per quanto riguarda le osservazioni svolte dal deputato Cossiga in merito al modello di Difesa, nel ricordare di avere posto specifici quesiti in proposito nel corso della recente audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ritiene che sia opportuna una approfondita riflessione su questo tema in sede parlamentare.

 

Elettra DEIANA (RC-SE) ringrazia il deputato Papini per la chiarezza del suo intervento che ha messo in luce il significativo incremento delle spese militari che si realizza per effetto della manovra finanzaria. Si tratta di un incremento, a suo avviso, molto negativo, in quanto esso, a causa delle limitate risorse disponibili, penalizza altri settori ben più qualificanti dal punto di vista sociale. In proposito segnala come quota parte del TFR, cioè quota parte di risorse proprie dei lavoratori dipendenti, sia destinata al finanziamento della Difesa.

Con riferimento all'intervento del deputato Cossiga, che a suo avviso ha sollevato temi di prima grandezza che andrebbero adeguatamente approfonditi, osserva come negli ultimi anni, con il cambiamento del concetto di Difesa, si sia giunti a una sovradeterminazione del «Militare» in politica estera. Il profilo militare infatti è risultato soverchiante rispetto ad altri profili quali la diplomazia e le attività delle organizzazioni non governative che operano con finalità umanitarie a livello internazionale. Nell'osservare come tale modello di Difesa si sia affermato senza passare attraverso una seria discussione parlamentare, ricorda che esso è stato oggetto lo scorso anno di forti contrasti anche all'interno dei vertici delle Forze Armate. In particolare, rammenta la diversità di vedute tra l'allora Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Fraticelli - che sosteneva la necessità di privilegiare nella destinazione delle risorse l'armamento leggero, più confacente alle esigenze operative delle Forze Armate nei teatri operativi internazionali, rispetto agli investimenti in armamenti pesanti - e il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

In conclusione, ritiene che l'incremento delle spese per la Difesa determini un ulteriore onere a carico dei contribuenti per finalità che risultano difficilmente giustificabili agli occhi degli elettori.

 

Tana DE ZULUETA (Verdi), nel concordare con l'intervento del deputato Deiana, ritiene necessario che il Governo fornisca alcuni chiarimenti riguardo agli interventi previsti per la Difesa dal disegno di legge finanziaria. In particolare, dovrebbe essere chiarito se il fondo di cui all'articolo 113 abbia finalità di sostegno dell'economia o se, come sembra evincersi dall'intervento di ieri del Ministro della Difesa, abbia lo scopo di garantire l'assolvimento di debiti pregressi - presumibilmente derivanti dalla partecipazione ai programmi EUROFIGHTER e FREMM - che non sono stati onorati per effetto di precedenti tagli di bilancio e da cui potrebbero derivare azioni di responsabilità nei confronti dello Stato italiano.

Chiede inoltre chiarimenti in ordine agli effetti del discutibile e politicamente inopportuno legame esistente tra l'incremento delle spese di investimento della difesa e gli introiti derivanti dalle disposizioni sul TFR.

Per quanto riguarda invece la nuova procedura di autorizzazione delle missioni internazionali prevista dall'articolo 188, ritiene necessario che il Governo chiarisca con quale frequenza dovranno essere emanati gli atti di indirizzo parlamentare e in che cosa essa si differenzi dalla procedura prevista a legislazione vigente.

Per quanto concerne gli aspetti più strettamente contabili della manovra, ritiene altresì opportuni ulteriori chiarimenti in merito alle attività svolte dall'organizzazione ideografica internazionale (IHO) e dall'Istituto Nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), che sono beneficiari di stanziamenti iscritti nella Tabella C del disegno di legge finanziaria.

 

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), nel replicare all'intervento del deputato Papini, osserva che il rapporto Difesa-PIL, tenuto conto degli effetti della finanziaria risulterebbe incrementato rispetto allo scorso anno dell'11,17 per cento. Si tratterebbe peraltro di un incremento in buona misura virtuale, in quanto una parte cospicua delle risorse stanziate dal disegno di legge finanziaria, come ha affermato lo stesso Ministro della difesa, essendo destinate al ripiano di debiti pregressi, non consentono di attivare nuovi interventi.

 

Roberta PINOTTI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno relativi ai provvedimenti in oggetto, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato per lunedì 16 ottobre 2006, alle ore 11.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.20.

 


IVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

 Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato da ultimo nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, rileva che il Governo, come aveva osservato nel corso del dibattito il deputato Papini, ha fatto uno sforzo sensibile per incrementare le risorse destinate al Ministero della difesa. Per quanto riguarda le osservazioni che sono state formulate in ordine all'incremento del fondo di investimento per le esigenze di difesa nazionale, sottolinea come tali interventi siano destinati integralmente a fronteggiare spese obbligatorie derivanti da accordi internazionali. Ritiene comunque condivisibili le osservazioni che sono emerse nel corso del dibattito in merito alla necessità di approfondire l'esame dei singoli programmi di armamento, verificando la possibilità di introdurre una sorta di «tracciabilità» dei programmi avviati negli ultimi anni.

Giudica positivamente le disposizioni di cui all'articolo 17 sulla dismissione degli immobili della Difesa, in merito alle quali si dichiara convinto della realizzabilità degli obiettivi previsti dal disegno di legge finanziaria, anche se, a suo avviso, dovrebbero essere presi nella dovuta considerazione i rilievi formulati dal deputato Ascierto in ordine alle difficoltà che si sono manifestate nel passato riguardo dismissioni immobiliari del Ministero della difesa. A suo avviso, tali dismissioni potranno avere successo soltanto realizzando un adeguato livello di coinvolgimento degli enti locali, prevedendo in particolare il riconoscimento nei confronti di questi ultimi di parte dei benefici derivanti dalle valorizzazioni da essi assentite.

Con riferimento alle assunzioni di personale nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, osserva come il limite delle mille unità, di cui all'articolo 57, comma 1, debba essere sensibilmente incrementato per dare un adeguato sbocco di carriera ai militari in ferma prefissata.

Per quanto riguarda infine l'alimentazione del fondo per le esigenze di mantenimento della Difesa - a valere sulle risorse derivanti dal TFR - ritiene che essa susciti perplessità in quanto, a suo avviso, sarebbe opportuno destinare le risorse stesse ad investimenti in grado di offrire un rendimento nel tempo.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, nel riepilogare le linee di intervento che hanno caratterizzato l'impostazione del bilancio della Difesa per l'anno 2007, ritiene che le risorse assegnate alla funzione Difesa, anche alla luce delle misure previste dal disegno di legge finanziaria, consentano di compiere un primo passo per invertire la tendenza negativa che si era manifestata negli ultimi anni. Ribadisce che il fondo di cui all'articolo 113 è destinato a finanziare programmi di investimento già in essere che derivano da impegni assunti a livello internazionale, che risultano coerenti con l'attuale modello di difesa. A suo avviso, tale modello potrebbe peraltro anche essere ridimensionato, fermo restando però che nella prima fase di attuazione esso risulterebbe suscettibile di determinare nuovi oneri. Ritiene che le risorse destinate ad assicurare la funzionalità dello strumento militare rappresentino una dotazione finanziaria imprescindibile e che anzi andrebbe ulteriormente incrementata. A fronte di questa maggiore disponibilità assicurata alla funzione Difesa rispetto all'esercizio 2006, il Ministero della difesa si è fatto carico di dismettere i propri immobili, fermo restando che andrebbe comunque assicurata la possibilità di ricorrere allo strumento delle permute.

Per quanto riguarda il personale militare, concorda con la necessità di assicurare un maggior numero di assunzioni nelle Forze di polizia, al fine di assicurare il necessario sbocco professionale al personale militare in ferma prefissata. Per quanto riguarda inoltre il personale civile, il disegno di legge finanziaria prevede il blocco del turn over, con la possibilità di effettuare assunzioni entro limiti molto ristretti che penalizzano notevolmente le strutture militari, soprattutto quelle degli arsenali. Ritiene inoltre necessario un approfondimento in merito agli effetti derivanti dalla riduzione delle risorse destinate alla professionalizzazione della leva.

Infine, in merito agli enti finanziati dalla Tabella C della legge finanziaria relativi al Ministero della difesa, ricorda che gli enti beneficiari, come ad esempio l'INSEAN, svolgono importanti funzioni i cui oneri risultano ascritti allo stato di previsione del Ministero della difesa soltanto per motivi contabili.

Infine, in ordine al finanziamento delle missioni internazionali, ritiene che sia necessario limitare la disciplina prevista dall'articolo 188 alla sola autorizzazione di spesa per il triennio 2007-2009 indicata al comma 1. Pertanto, nel ritenere opportuna la soppressione dei commi da 2 a 5 del citato articolo, presenta al riguardo un apposito emendamento (vedi allegato 1).

 

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai provvedimenti all'esame della Commissione (vedi allegato 1).

Fa presente che, per quanto riguarda i limiti di compensatività, la Presidenza non ha ritenuto ammissibili le seguenti proposte emendative: 1746-bis/IV/17.1, 1746-bis/IV/32.1, 1746-bis/IV/40.1, 1746-bis/IV/61.1, 1746-bis/IV/64.2 e 1746-bis/IV/187.1 Bosi e 1746-bis/IV/62.1 Bocchino. Per quanto riguarda i limiti di contenuto la presidenza ha ritenuto inammissibili per estraneità di materia l'emendamento 1746-bis/IV/57.4 Ascierto e l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/58.01 Sgobio.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1746-bis/IV/9.1, 1746-bis/IV/17.2 e 1746-bis/IV/17.4 Pinotti, 1746-bis/IV/17.6 Bosi, 1746-bis/IV/17.01, 1746-bis/IV/17.02 e 1746-bis/IV/17.03 Vico, 1746-bis/IV/39.1 Bosi, 1746-bis/IV/57.1, 1746-bis/IV/57.3, 1746-bis/IV/57.5, 1746-bis/IV/64.3, 1746-bis/IV/135.1 e 1746-bis/IV/187.2 Pinotti.

Esprime invece parere contrario sulle proposte emendative 1746-bis/IV/18.1 Cannavò, 1746-bis/IV/40.2, 1746-bis/IV/58.1, 1746-bis/IV/61.2 e 1746-bis/IV/64.1 Ascierto, 1746-bis/IV/113.1 Russo, 1746-bis/IV/113.3 De Zulueta, 1746-bis/IV/113.2 Cannavò, 1746-bis/IV/113.01 Galante, 1746-bis/IV/157.1 Cicu e 1746-bis/IV/188.01 Galante.

Formula infine un invito al ritiro sulle proposte emendative 1746-bis/IV/58.3 Ascierto, 1746-bis/IV/58.4 Scotto, 1746-bis/IV/58.2 Ascierto, 1746-bis/IV/113.4 Vico. Formula altresì un invito al ritiro per le proposte emendative 1746-bis/IV/188.1 Cannavò, 1746-bis/IV/188.3, 1746-bis/IV/188.4 De Zulueta, 1746-bis/IV/188.5 Pinotti, 1746-bis/IV/188.6 Scotto, 1746-bis/IV/188.2 Cannavò, che risultano non coerenti con l'emendamento 1746-bis/IV/188.7 del Governo che modifica sostanzialmente il tenore dell'intero articolo 188.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI concorda con i pareri espressi dal relatore e formula parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis/IV/17.3, 1746-bis/IV/17.5, 1746-bis/IV/57.2, 1746-bis/IV/187.01 del relatore.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1746-bis/IV/9.1 Pinotti, gli identici emendamenti 1746-bis/IV/17.2 Pinotti e 1746-bis/IV/17.3 del relatore, gli identici emendamenti 1746-bis/IV/17.4 Pinotti e 1746-bis/IV/17.5 del relatore, l'emendamento 1746-bis/IV/17.6 Bosi e l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/17.01 Vico.

 

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/17.01 Vico sono preclusi gli articoli aggiuntivi 1746-bis/IV/17.02 e 1746-bis/IV/17.03 Vico e 1746-bis/IV/135.1 Pinotti.

 

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento 1746-bis/IV/18.1 Cannavò ed approva l'emendamento 1746-bis/IV/39.1 Bosi.

 

Filippo ASCIERTO (AN), nell'illustrare l'emendamento 1746-bis/IV/40.2 a sua firma ritiene che per ragioni di riservatezza legate all'assolvimento dei compiti istituzionali l'articolo 40 in materia di pagamento degli stipendi non dovrebbe trovare applicazione nei confronti delle Forze Armate e le Forze di polizia. Invita pertanto il Governo e il relatore a rivedere il proprio parere contrario.

 

Andrea PAPINI (Ulivo) ritiene che il relatore potrebbe tenere adeguatamente conto del contenuto dell'emendamento 1746-bis/IV/40.2 Ascierto ai fini della sua proposta di relazione per la Commissione Bilancio.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI dichiara che per mero errore aveva precedentemente espresso parere contrario sull'emendamento 1746-bis/IV/40.2 Ascierto. Pertanto tale parere deve intendersi favorevole, in quanto le ragioni sottese all'esclusione prevista dal citato emendamento appaiono condivisibili.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, alla luce degli ulteriori elementi emersi, esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IV/40.2 Ascierto.

 

ndrea PAPINI (Ulivo) preannuncia la sua astensione sull'emendamento in esame ritenendo che esso possa essere foriero di analoghe rivendicazioni da parte di altre Amministrazioni.

 

La Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti 1746-bis/IV/40.2 Ascierto e 1746-bis/IV/57.1 Pinotti, gli identici emendamenti 1746-bis/IV/57.2 del relatore e 1746-bis/IV/57.3 Pinotti e l'emendamento 1746-bis/IV/57.5 Pinotti.

 

Filippo ASCIERTO (AN), nell'illustrare l'emendamento 1746-bis/IV/58.1 a sua firma, ricorda che nella scorsa legislatura non fu concluso l'esame del provvedimento sul riordino delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, anche a causa della difficoltà di reperire adeguate risorse finanziarie. Ritiene pertanto paradossale che il relatore e il Governo iscrivano parere contrario su un emendamento che provvede a stanziare le necessarie risorse.

 

Roberta PINOTTI, presidente, replicando all'intervento del deputato Ascierto sottolinea come fin dalla scorsa legislatura l'attuale maggioranza manifestò la sua netta contrarietà alla impostazione di fondo del provvedimento riguardante il riordino delle carriere, di cui è stato avviato nuovamente l'esame al Senato nella presente legislatura su richiesta dell'opposizione. Ritiene quindi che non possa suscitare stupore il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul finanziamento del citato provvedimento.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/IV/58.1 Ascierto.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, rinnova l'invito al ritiro sugli emendamenti 1746-bis/IV/58.3, 1746-bis/IV/58.4 e 1746-bis/IV/58.2 Ascierto, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno a sua firma volto ad un efficace impiego delle risorse disponibili in sede di concertazione.

 

Filippo ASCIERTO (AN), illustrando l'emendamento a sua firma 1746-bis/IV/58.3, nel lamentare la carenza di risorse per il trattamento economico del personale per il biennio 2006-2007, ritiene che la presentazione di un ordine del giorno non sia sufficiente a risolvere i problemi del trattamento economico del personale.

 

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento 1746-bis/IV/58.3, 1746-bis/IV/58.4 e 1746-bis/IV/58.2 Ascierto.

 

Filippo ASCIERTO (AN) illustra l'emendamento 1746-bis/IV/61.2 a sua firma volto ad impedire la riduzione delle risorse destinate alla professionalizzazione della leva.

 

I deputati Salvatore CICU (FI), Francesco BOSI (UDC), Giuseppe FALLICA (FI), Maurizio GASPARRI (AN), Salvatore FERRIGNO (FI) sottoscrivono l'emendamento 1746-bis/IV/61.2 Ascierto.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/IV/61.2 Ascierto

 

Filippo ASCIERTO (AN) alla luce del parere contrario del relatore e del Governo ritira l'emendamento a sua firma 1746-bis/IV/64.1 e sottoscrive l'emendamento 1746-bis/IV/64.3 Pinotti che, sopprimendo il comma 1 dell'articolo 64, impedisce la riduzione al 50 per cento degli aumenti periodici previsti per il personale non contrattualizzato.

 

Maurizio GASPARRI (AN) ricorda che su questa materia vi è stato recentemente un incontro tra una rappresentanza di magistrati e il Governo presso la Presidenza del Consiglio. In mancanza di interventi correttivi per il personale militare, quindi, a suo avviso, vi potrebbe essere il rischio di trattamenti differenziati all'interno del personale non contrattualizzato.

 

Elettra DEIANA (RC-SE) chiede chiarimenti al Governo sulle ragioni del parere favorevole espresso in ordine all'emendamento 1746-bis/IV/64.3 Pinotti, posto che le misure dell'articolo 64 erano state presentate dal Governo come misure di risparmio che avrebbero riguardato le qualifiche più elevate della pubblica amministrazione. A suo avviso, non si possono far gravare sempre verso il basso le misure di risanamento finanziario.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI nel replicare al deputato Deiana, sottolinea come l'emendamento in esame eviti un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale contrattualizzato e personale non contrattualizzato.

 

I deputati Filippo ASCIERTO (AN) e Francesco BOSI (UDC) sottoscrivono l'emendamento 1746-bis/IV/64.3 Pinotti.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/IV/64.3 Pinotti.

 

Salvatore CANNAVÒ (RC-SE), nel sottoscrivere l'emendamento 1746-bis/IV/113.1 Russo, rileva come il fondo di cui all'articolo 113, poiché finanzia impegni di spesa rilevatissimi destinati a programmi di armamento, non può essere semplicisticamente giustificato con il fatto che esso finanzi impegni già presi. Infatti il Governo dovrebbe fornire informazioni di dettaglio sui programmi d'arma finanziati e sull'opportunità di mantenerli.

 

Francesco BOSI (UDC), sottolinea come il settore degli investimenti per la difesa abbia numerose ricadute positive anche sulla ricerca e più in generale sullo sviluppo economico nazionale. Ritiene pertanto del tutto irragionevole manifestare una contrarietà pregiudiziale sul fondo di cui all'articolo 113.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, nel replicare al deputato Cannavò, ricorda come nella nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa siano indicati nel dettaglio i programmi d'arma avviati in passato e già approvati dal Parlamento.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/IV/113.1 Russo.

 

Tana DE ZULUETA (Verdi), intervenendo sull'emendamento 1746-bis/IV/113.3 a sua firma ritiene che il problema principale degli interventi finanziati dal fondo di cui all'articolo 113 stia nel fatto che non risulta chiaro secondo quale ordine di priorità siano stati definiti i diversi programmi di armamento. Ad esempio non si capisce per quale ragione sia stata assicurata priorità al finanziamento dell'elicottero d'attacco Mangusta rispetto ad un altro elicottero da trasporto che invece sembrerebbe più confacente alle esigente operative delle missioni internazionali. Ritiene quindi necessario che su questo tema si svolga un approfondito dibattito in Commissione e, in questa prospettiva, ritira quindi l'emendamento a sua firma.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/IV/113.2 Cannavò.

 

Roberta PINOTTI, presidente, dichiara decaduto l'emendamento 1746-bis/IV/113.4 Vico per assenza del presentatore.

 

Severino GALANTE (Com.It), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/13.01, a sua firma esprime forti perplessità sulla destinazione di risorse al programma JSF, che, a suo avviso, è volto prevalentemente a dare impulso all'economia statunitense piuttosto che a quella europea. Ritiene pertanto preferibile, come proposto dall'emendamento a sua firma, far confluire risorse verso il programma Eurofighter, che invece, a suo parere, risulta rivolto a dare maggiore impulso all'industria europea.

 

Elettra DEIANA (RC-SE), nel replicare alle osservazioni del deputato Galante, ritiene che la scelta di acquisire o meno un sistema d'arma non debba dipendere dal Paese produttore, ma dalla funzione che il sistema debba assolvere. In merito al programma JSF ricorda che la Corte dei conti olandese ha recentemente sottolineato come il finanziamento di tale programma stia determinando un'allarmante buco nei conti pubblici. Ricorda altresì, che anche lo stesso Parlamento statunitense sta avanzando molte riserve su finanziamenti di programma d'arma di lunghissima durata come il JSF.

In conclusione, ritiene quindi necessario avviare forme di monitoraggio sugli sviluppi dei programmi di armamento già avviati.

 

Giuseppe COSSIGA (FI) ritiene che il programma Eurofighter rappresenti un cattivo esempio di collaborazione tra industrie della difesa a livello europeo. Tuttavia, il ragionamento sviluppato dal deputato Galante, secondo il quale i programmi di armamento dovrebbero essere scelti sulla base del Paese produttore e delle possibili ricadute sull'economia nazionale, fornisce interessanti spunti di riflessione. Ciò premesso preannuncia comunque il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/113.01.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/113.01 Galante.

 

Salvatore CICU (FI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1746-bis/IV/157.1, sottolinea l'importanza delle servitù militari che insistono sulla regione Sardegna, che rappresentano circa il 60 per cento delle servitù gravanti sul territorio nazionale. Osserva come in merito alle servitù militari il governatore della regione Sardegna stia facendo solo demagogia, in quanto in più occasioni ha rilasciato dichiarazioni ai mezzi di informazione con le quali si afferma la conclusione di servitù militari che invece sono tuttora in corso.

 

Pasqualino GIUDITTA (Pop-Udeur) ritiene che gli interventi finanziari proposti dall'emendamento 1746-bis/IV/157.1 Cicu dovrebbero essere estesi sul territorio nazionale.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI concorda con l'intervento del deputato Giuditta.

 

Giuseppe COSSIGA (FI) nel sottoscrive l'emendamento 1746-bis/IV/157.1 Cicu e preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento stesso.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, alla luce degli ulteriori elementi emersi esprime il suo parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IV/157.1 Cicu, a condizione che sia riformulato con riferimento all'intero territorio nazionale aumentando corrispondentemente a 10 milioni di euro l'autorizzazione di spesa e la relativa compensazione finanziaria.

 

Salvatore CICU (FI) accoglie la nuova formulazione proposta dal relatore.

 

Giuseppe COSSIGA (FI), Filippo ASCIERTO (AN), Giuseppe FALLICA (FI), Giovanni CREMA (RosanelPugno), Andrea PAPINI (Ulivo), Pasqualino GIUDITTA (Pop-Udeur), Elettra DEIANA (RC-SE), Tana DE ZULUETA (Verdi), Salvatore CANNAVÒ (RC-SE), aggiungono la propria firma all'emendamento 1746/IV/157.1

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/IV/157.1 Cicu (nuova formulazione).

 

Donatella DURANTI (RC-SE), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1746-bis/IV/187.2 Pinotti, osserva che esso risulta coerente con le numerose iniziative assunte dalla Commissione Difesa a sostegno dei lavoratori dipendenti delle imprese che erogano servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione al Ministero della difesa, pesantemente penalizzati dalle ultime manovre di contenimento della spesa. Sottolinea come nella stessa direzione si muova, per quanto riguarda gli insegnanti di personale docente presso le Scuole sottufficiali della Marina militare, l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/58.01 Sgobio dichiarato inammissibile per estraneità di materia, di cui preannuncia la ripresentazione in Commissione bilancio con una diversa formulazione.

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 1746-bis/IV/187.2 Pinotti e l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/187.01 del relatore.

 

l deputato Salvatore CANNAVÒ (RC-SE) e Tana DE ZULUETA (Verdi) ritirano rispettivamente gli emendamenti 1746-bis/IV/188.1 e 1746-bis/IV/188.3.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/IV/188.7 del Governo.

 

Roberta PINOTTI, presidente, dichiara preclusi gli emendamenti, 1746-bis/IV/188.4 De Zulueta, 1746-bis/IV/188.5 Pinotti, 1746-bis/IV/188.6 Scotto e 1746-bis/IV/188.2 Cannavò.

 

Severino GALANTE (Com.It) illustra l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/188.01 a sua firma.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IV/188.01 Galante.

 

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno 0/1746-bis/1 Bosi e 0/1746-bis/2 del relatore (vedi allegato 2).

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno 0/1746-bis/1 Bosi a condizione che sia riformulato sopprimendo al punto 2 della parte dispositiva le parole da: «con riferimento particolare a» fino a «di valore strategico per la difesa» e sostituendo al punto 4 della medesima parte dispositiva le parole da: «pianificando» fino alla fine, con le seguenti: «e università» (vedi allegato 3).

 

Francesco BOSI (UDC) accetta la riformulazione proposta dal Governo.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI accoglie l'ordine del giorno 0/1746-bis/2 del relatore.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 12, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).

 

Giuseppe COSSIGA (FI) critica il fatto che il relatore nella sua proposta di parere abbia formulato delle semplici osservazioni anziché condizioni. Ricorda che nella scorsa legislatura l'allora maggioranza, in presenza di manovre di finanza pubblica reputate non pienamente soddisfacenti, approvò relazioni favorevoli con numerose condizioni.

 

Filippo ASCIERTO (AN), nel concordare con le osservazioni del deputato Cossiga ritiene che coerentemente con la proposta di relazione, che segnala l'esigenza di stanziare adeguate risorse per i personale, la Commissione avrebbe dovuto approvare gli emendamenti a sua firma che andavano nella stessa direzione.

 

Andrea PAPINI (Ulivo), esprime un giudizio positivo sui documenti di bilancio esaminati dalla Commissione con i quali si realizza un primo e significativo passo per un'inversione di tendenza rispetto alle pesanti penalizzazioni subìte nel settore della difesa negli ultimi anni

 

Elettra DEIANA (RC-SE), ritiene che in Commissione si sia sviluppata una discussione ampia e approfondita sulla manovra di finanza pubblica per le parti di competenza della difesa. Rimane tuttavia aperto il problema del finanziamento dei programmi d'arma, rispetto ai quali resta ancora una zona d'ombra, che non può rimanere nel dominio del Governo di turno e sulla quale bisognerà ritornare prossimamente con un esame in Commissione.

 

Roberta PINOTTI, presidente, considerata l'ampia disponibilità manifestata dal Governo ad intervenire con successive correzioni sul testo del disegno di legge finanziaria, ritiene che la proposta di parere del relatore sia stata correttamente formulata con osservazioni anziché con condizioni,. Ricorda peraltro, come la Commissione abbia già espresso precisi indirizzi con l'approvazione di numerosi emendamenti. In merito alla proposta di parere del relatore ritiene opportuno integrare le osservazioni, aggiungendo alla fine del punto 1), le seguenti parole: «mantenendo la possibilità per il Ministero della difesa di ricorrere alle permute».

 

Francesco BOSI (UDC), ritiene che la proposta di relazione ricostruisca tutte le diverse problematiche emerse nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, suggerisce pertanto al relatore di tenere conto nella sua proposta di relazione anche delle questioni attinenti alla riduzione del personale con funzioni di supporto prevista dall'articolo 32 del disegno di legge finanziaria. In particolare potrebbe essere prevista in una delle osservazioni della proposta di relazione l'esclusione del personale impiegato in funzioni di supporto delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, nel concordare con la proposta di riformulazione della proposta di relazione prospettata dal presidente Pinotti, inserisce, conformemente alle indicazioni del deputato Bosi una ulteriore osservazione formulata nei seguenti termini: «sia salvaguardato dalle procedure di riduzione del personale di cui all'articolo 32 il personale impiegato in funzione di supporto delle Forze Armate e delle Forze di polizia».

 

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni del relatore, come riformulata (vedi allegato 4). Delibera altresì di nominare ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il deputato Rugghia quale relatore presso la V Commissione.

 

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che la relazione, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione nella seduta odierna saranno trasmessi, unitamente agli ordini del giorno accolti dal Governo, alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento.

 

La seduta termina alle 16.30.


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007). C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

 

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART. 9.

 

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché il personale militare e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.

1746-bis/IV/9. 1.Pinotti, Papini, Scotto.

 

ART. 17.

Sopprimere il comma 2.

1746-bis/IV/17. 1.Bosi.

 

Al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

*1746-bis/IV/17. 2.Pinotti, Papini.

 

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

*1746-bis/IV/17. 3.Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

**1746-bis/IV/17. 4.Pinotti, Papini.

 

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

**1746-bis/IV/17. 5.Il Relatore.

 

Sopprimere il comma 3.

1746-bis/IV/17. 6.Bosi.

 

 

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

1746-bis/IV/17. 01.Vico.

 

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. A valere sulle risorse derivanti dalle procedure di cui all'articolo 17, comma 2, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 una somma di 50 milioni di euro è destinata, anche in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.

1746-bis/IV/17. 02.Vico, Deiana, Duranti, Cannavò.

 

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. A valere sulle risorse derivanti dalle procedure di cui all'articolo 17, comma 2, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 una somma di 30 milioni di euro è destinata, anche in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.

1746-bis/IV/17. 03.Vico.

 

ART. 18.

 

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: enti finanziari aggiungere le seguenti: le imprese a prevalente produzione di alta tecnologia militare.

1746-bis/IV/18. 1.Cannavò, Deiana, Duranti.

 

ART. 32.

Al comma 5, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: ad eccezione del personale impegnato nelle attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.

1746-bis/IV/32. 1.Bosi.

 

ART. 39.

Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali aggiungere le seguenti: ad esclusione della Croce Rossa Italiana,.

1746-bis/IV/39. 1.Bosi.

 

ART. 40.

Al comma 1, dopo le parole: tutte le amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle Forze armate e delle Forze di polizia a causa delle specificità delle loro componenti,.

1746-bis/IV/40. 1.Bosi.

 

Al comma 1, dopo le parole: servizi del tesoro aggiungere le seguenti: ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 4.000;

2009: - 6.000.

1746-bis/IV/40. 2.Ascierto.

 

ART. 57.

 

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le assunzioni di cui al comma 1, sono finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

1746-bis/IV/57. 1.Pinotti.

 

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

*1746-bis/IV/57. 2.Il relatore.

 

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

*1746-bis/IV/57. 3.Pinotti, Papini, Vico

 

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, aggiungere le seguenti: nonché del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.

1746-bis/IV/57. 5.Pinotti, Papini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. II Ministero della Difesa è autorizzato, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008 a bandire concorsi straordinari per il passaggio in servizio permanente , riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1o, del 2o, del 3o, del 4o e del 5o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato o termineranno, senza demerito, entro l'anno 2007.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare e seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

1746-bis/IV/57. 4.Ascierto.

 

ART. 58.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 350.000;

2008: - 450.000;

2009: - 650.000.

*1746-bis/IV/58. 1.Ascierto.

 

Al comma 2, sostituire le parole: di 304 milioni di euro, con le seguenti: di 604 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 300.000;

2008: - 300.000;

2009: - 300.000.

*1746-bis/IV/58. 3.Ascierto.

 

Al comma 2, sostituire le parole: di 304 milioni di euro, con le seguenti: di 604 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 300.000;

2008: - 300.000;

2009: - 300.000.

*1746-bis/IV/58. 4.Scotto.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

*1746-bis/IV/58. 2.Ascierto.

 

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

Art. 58-bis.

1. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad avvedersi, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007, del personale docente in servizio fino al 22 dicembre 2006 presso le Scuole Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e La Maddalena, assunto con convenzione annuale ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e modificato dal decreto ministeriale n. 167 del 3 gennaio 1995, per un monte ore settimanali pro capite di 18 più eventuali 6 di secondo incarico.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui al comma 1 e di salvaguardare le specifiche professionalità acquisite dal personale stesso, il Ministero della Difesa può avviare, in deroga all'articolo 34-bis dei decreto legislativo 30 marzo 2001, procedure concorsuali per soli titoli per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 60 unita e non inferiore a 55 di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente prestati presso l'Amministrazione Difesa con particolare riguardo al servizio prestato in qualità di docente civile convenzionato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e modificato dal decreto ministeriale n. 167 del 3 gennaio 1995 presso le scuole di cui al comma 1, valutando altresì adeguatamente il servizio pregresso. Alla ripartizione del predetto contingente fra le Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena si provvede sulla base degli attuali servizi prestati presso le su citate scuole, previa richiesta dell'amministrazione interessata corredata dall'atto di programmazione biennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro 1131 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 2 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 1 a 8.

5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 2. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 2 a 5, a decorrere dall'anno 2007 8 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 5, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 2 a 8 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2.

8. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.

1746-bis/IV/58. 01.Sgobio, Duranti, Vico, Scotto, Cannavò, Deiana.

 

ART. 61.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 120.000;

2008: - 123.000;

2009: - 126.000.

1746-bis/IV/61. 2.Bosi.

 

Sopprimere il comma 1.

1746-bis/IV/61. 1.Bosi.

 

ART. 62.

Al comma 4, sostituire le parole: venti unità con le seguenti: quaranta unità.

1746-bis/IV/62. 1.Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

 

ART. 64.

Sopprimerlo.

 

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 60.000;

2009: - 120.000.

1746-bis/IV/64. 1.Ascierto.

 

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 60.000;

2009: - 120.000.

1746-bis/IV/64. 3.Pinotti, Papini, Scotto, Vico.

 

Sopprimere il comma 1.

1746-bis/IV/64. 2.Bosi.

 

ART. 113.

Sopprimerlo.

1746-bis/IV/113. 1.Russo.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: con una dotazione di 1.700 fino a: per l'anno 2009 con le seguenti: con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2007, di 700 milioni di euro per l'anno 2008 e di 600 milioni di euro per l'anno 2009.

1746-bis/IV/113. 3.De Zulueta.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2007, di 750 milioni di euro per l'anno 2008 e di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

1746-bis/IV/113. 2.Cannavò, Deiana, Duranti.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 1 del decreto-legge n. 3 del 2005 all'articolo 39 vicies semel, del decreto-legge n. 273 del 2005 è incrementato di venti milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede utilizzando una quota parte delle risorse di cui al comma 1.

1746-bis/IV/113. 4.Vico.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

 

1. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter sono riallocate ad incrementare le risorse destinate al velivolo da combattimento Eurofighter 2000 (EF2000).

1746-bis/IV/113. 01.Galante.

 

ART. 135.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 una somma di 50 milioni di euro è destinata al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

1746-bis/IV/135. 1.Pinotti, Papini, Vico.

 


ART. 157.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica del territorio compreso nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare nella Regione Sardegna è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000.

 

1746-bis/IV/157. 1.Cicu, Marras.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica del territorio compreso nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000.

1746-bis/IV/157. 1. (Nuova formulazione) Cicu, Marras

 

ART. 187.

Al comma 1, sostituire le parole: dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le parole: dotazione di 1.400 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1746-bis/IV/187. 1.Bosi.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e scorte, assicurando, con le seguenti: scorte, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, assicurando i livelli occupazionali sul territorio nonché.

1746-bis/IV/187. 2.Pinotti, Deiana, Papini, Duranti, Cannavò, Sgobio, Vico, Scotto.

 

Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

Art. 187-bis.

(Semplificazione della disciplina in materia di cessione in proprietà di unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia).

1. I soci delle cooperative edilizie finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492, assegnatari di alloggio in uso e godimento o già assegnatari ma tuttora in possesso dell'alloggio, hanno diritto alla cessione in proprietà o al riscatto dello stesso ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, come modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, ed ai sensi dell'articolo 146 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 anche singolarmente, secondo le modalità previste al successivo secondo comma, qualora abbiano inoltrato al Ministero delle Infrastrutture o inoltreranno al competente Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche apposita espressa richiesta di cessione in proprietà o di riscatto. Alle cooperative finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492 si applicano altresì le norme di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179.

2. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche competenti per territorio rilasciano il nulla osta propedeutico alla cessione in proprietà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma a tutti i soci assegnatari o già soci ma ancora in possesso dell'alloggio che abbiano presentato la documentazione di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 . Il nulla osta si considera concesso decorsi sessanta giorni dalla richiesta in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, ed il socio assegnatario, il già socio assegnatario ma tuttora in possesso dell'alloggio od il suo erede in possesso dell'alloggio possono attestarne la concessione a beneficio dell'ente mutuante per le finalità previste dall'articolo 139 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell'articolo 39-undevicies della legge 23 febbraio 2006 n. 51 non è più richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione realizzata con il contributo erariale di cui al primo comma del presente articolo. Le cooperative edilizie che hanno ottemperato alla richiesta ministeriale di adeguamento dello statuto sociale ai fini dell'ottenimento del nulla osta per il passaggio a proprietà individuale sono da considerare a tutti gli effetti di legge a proprietà divisa dalla data di assunzione della delibera da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 139 e seguenti del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, l'ente mutuante deve provvedere alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale entro novanta giorni dalla ricezione del nulla osta del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche o, in mancanza del citato nulla osta, dalla data di ricezione dell'autocertificazione da parte del richiedente prevista al secondo comma del presente articolo.

4. Alle cooperative edilizie di cui al primo comma del presente articolo si applicano l'articolo 15, commi 7 ed 8 della legge 3 aprile 1999 n. 136 e l'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165.

5. Le eventuali esclusioni da socio assegnatario di alloggio a proprietà divisa od indivisa non adottate dal Ministro vigilante, tenuto conto dell'inderogabilità dell'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, sono nulle. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche, in presenza di tali provvedimenti nulli, sono tenuti ugualmente al rilascio del nulla osta alla cessione in proprietà anche nei confronti dei soci destinatari di tali provvedimenti. L'eventuale mancato reperimento presso il Ministero delle infrastrutture della documentazione a suo tempo inoltrata dalle cooperative edilizie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 può essere attestata, ora per allora, dal socio mediante autocertificazione.

6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 187, comma 2.

1746-bis/IV/187. 01.Il relatore.

 

ART. 188.

Sostituirlo con il seguente:

1. Per l'anno 2007 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

1746-bis/IV/188. 1.Cannavò, Deiana, Duranti.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.

1746-bis/IV/188. 3.De Zulueta.

 

Sopprimere i commi da 2 a 5.

1746-bis/IV/188.7.Il Governo.

 

Al comma 2, sostituire le parole: atto di indirizzo del Parlamento con le seguenti: previo atto di indirizzo del Parlamento da adottare con cadenza annuale.

1746-bis/IV/188. 4.De Zulueta.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al personale di cui al comma 3, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.500;

2008: - 2.500;

2009: - 2.500.

1746-bis/IV/188. 5.Pinotti, Papini.

 

Al comma 5, sostituire le parole: le missioni cui si applica il presente comma sono quelle, con le seguenti: il presente comma si applica al trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni, a quello di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, comma l, della legge 8 luglio 1961, n. 642, nonché alle missioni.

 

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

1746-bis/IV/188. 6.Scotto, Vico.

 

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche al personale militare beneficiario dell'assegno di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 642/1961.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, apportare le necessarie variazioni.

1746-bis/IV/188. 2.Cannavò, Deiana, Duranti.

 

Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.

1. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate alle missioni militari in Afghanistan (Isaf ed Enduring Freedom) sono riallocate ad incrementare le risorse destinate alla Operazione Joint Enterprise in Kosovo.

1746-bis/IV/188. 01.Galante.

 

 

 

 

 


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007). C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La IV Commissione difesa,

visto il disegno di legge finanziaria 2007;

premesso che:

è necessario disporre di mezzi finanziari adeguati per assicurare l'evoluzione positiva dello strumento militare e la sua efficienza come richiesto dal mutato quadro strategico ed in rapporto al ruolo dell'Italia nello svolgimento della politica internazionale;

lo sviluppo tecnologico incide in misura decisiva sul successo della pianificazione, specie per quanto riguarda le capacità di mettere in rete le informazioni necessarie, rese possibili solo con l'impiego di strumenti innovativi (satelliti, sensori, radar, velivoli senza pilota, GNSS, eccetera);

richiamate le disposizioni di legge in vigore che definiscono compiti istituzionali e militari da riassumere essenzialmente in due proposizioni:

operazioni di mantenimento della pace, dì soccorso umanitario, di cooperazione post conflitto ed altresì di salvaguardia delle pubbliche Istituzioni e del concorso in caso di calamità;

operazioni di prevenzione della minaccia, di tutela degli interessi nazionali, di partecipazione collettiva;

richiamate le previsioni di carattere strategico formulate dalla pianificazione militare che sono principalmente tre:

a) sicurezza degli spazi nazionali;

b) partecipazione ad operazioni, in coalizione;

c) operazioni risolutive comprendenti la difesa della integrità nazionale, della integrità collettiva, la gestione della crisi;

sottolineare che essendo ammessi solo gli interventi nei suddetti scenari è decisivo l'apprestamento delle relative forze e con esse, sia dai supporti tecnologici, sia dalla base produttiva degli stessi;

ribadito che ponendo la dovuta attenzione al rapporto tra la domanda di sicurezza e il dinamismo dell'offerta scientifica e produttiva si può constatare la eccellenza tecnologica posseduta dall'Italia, insediata in Regioni territoriali di grande valore per la tipologia industriale (velivoli, elicotteri, spazio, elettronica), con i seguenti totali (unità: Nord: 14920; Centro: 10223; Sud: 7236),

 

impegna il Governo:

 

1). ad adottare misure per definire strategiche talune aree territoriali ove sono presenti industrie e centri di ricerca, da salvaguardare e sostenere in quanto componenti essenziali del sistema di sicurezza e di difesa nazionale;

2. ad includere nelle misure suddette l'adeguamento strutturale, dei distretti tecnologici, con riferimento particolare a:

Distretto Aerospaziale del Lazio, (da integrare con l'obiettivo del coordinamento della industria a tecnologia avanzata della difesa), insediata nell'area della Tiburtina;

Distretto Tecnologico di Torino, di valore strategico per la Difesa;

3). ad identificare una politica capace di sostenere le filiere produttive per la difesa e per la sicurezza, da considerare incluse nei distretti tecnologici, assistiti da una governance tale da consentire la piena partecipazione delle forze produttive, scientifiche e sociali nella gestione del distretto;

4. a studiare l'apporto di attori significativi dei sistemi finanziario a livello regionale, con iniziative riguardanti: fondazioni bancarie, fondazioni private, strutture di ventural capital, pianificando - in particolare con le Università di Roma e di Torino l'utilizzazione degli Spin-Off.

0/1746-bis/IV/1.Bosi, Tassone, Tucci.

 

La IV Commissione difesa,

considerato che le risorse previste nella legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali risultano condizionate dal mancato stanziamento che doveva essere disposto nella legge Finanziaria per l'anno 2006 per il quale è stata disposta la copertura della sola «vacanza contrattuale»;

tenuto conto del calendario delle scadenze contrattuali e delle difficoltà incontrate dal COCER nell'ottenere in sede di concertazione la possibilità di tutelare fino in fondo il personale rappresentato,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa per riconoscere di fatto ai COCER, in sede di concertazione, il ruolo di parte sociale e consentire quindi una utilizzazione delle risorse contrattuali che tenga massimamente conto delle richieste e delle proposte, dell'organismo di rappresentanza del personale militare, sia per gli aspetti relativi alla parte economica e ancor più per quelli relativi alla parte normativa.

0/1746-bis/IV/2.Il relatore.

 

La IV Commissione difesa,

visto il disegno di legge finanziaria 2007;

premesso che:

è necessario disporre di mezzi finanziari adeguati per assicurare l'evoluzione positiva dello strumento militare e la sua efficienza come richiesto dal mutato quadro strategico ed in rapporto al ruolo dell'Italia nello svolgimento della politica internazionale;

lo sviluppo tecnologico incide in misura decisiva sul successo della pianificazione, specie per quanto riguarda le capacità di mettere in rete le informazioni necessarie, rese possibili solo con l'impiego di strumenti innovativi (satelliti, sensori, radar, velivoli senza pilota, GNSS, eccetera);

richiamate le disposizioni di legge in vigore che definiscono compiti istituzionali e militari da riassumere essenzialmente in due proposizioni:

operazioni di mantenimento della pace, dì soccorso umanitario, di cooperazione post conflitto ed altresì di salvaguardia delle pubbliche Istituzioni e del concorso in caso di calamità;

operazioni di prevenzione della minaccia, di tutela degli interessi nazionali, di partecipazione collettiva;

richiamate le previsioni di carattere strategico formulate dalla pianificazione militare che sono principalmente tre:

a) sicurezza degli spazi nazionali;

b) partecipazione ad operazioni, in coalizione;

c) operazioni risolutive comprendenti la difesa della integrità nazionale, della integrità collettiva, la gestione della crisi;

sottolineare che essendo ammessi solo gli interventi nei suddetti scenari è decisivo l'apprestamento delle relative forze e con esse, sia dai supporti tecnologici, sia dalla base produttiva degli stessi;

ribadito che ponendo la dovuta attenzione al rapporto tra la domanda di sicurezza e il dinamismo dell'offerta scientifica e produttiva si può constatare la eccellenza tecnologica posseduta dall'Italia, insediata in Regioni territoriali di grande valore per la tipologia industriale (velivoli, elicotteri, spazio, elettronica), con i seguenti totali (unità: Nord: 14920; Centro: 10223; Sud: 7236),

 

impegna il Governo:

 

1) ad adottare misure per definire strategiche talune aree territoriali ove sono presenti industrie e centri di ricerca, da salvaguardare e sostenere in quanto componenti essenziali del sistema di sicurezza e di difesa nazionale;

2) ad includere nelle misure suddette l'adeguamento strutturale, dei distretti tecnologici;

3) ad identificare una politica capace di sostenere le filiere produttive per la difesa e per la sicurezza, da considerare incluse nei distretti tecnologici, assistiti da una governance tale da consentire la piena partecipazione delle forze produttive, scientifiche e sociali nella gestione del distretto;

4) a studiare l'apporto di attori significativi dei sistemi finanziario a livello regionale, con iniziative riguardanti fondazioni bancarie, fondazioni private, strutture di ventural capital, e Università.

 

0/1746-bis/IV/1.(Nuova formulazione) Bosi, Tassone, Tucci.

 

 

 

ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007). C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

 

La IV Commissione,

esaminata la tabella 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2007, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:

la programmazione economico-finanziaria di medio e lungo termine rappresenta un fattore determinante per il buon funzionamento dello strumento militare;

le risorse destinate alla funzione difesa dovrebbero derivare quindi da una programmazione di medio e lungo termine coerente con il modello di difesa esistente;

negli ultimi anni, nonostante l'avvio del processo di professionalizzazione della leva e l'accresciuto impegno delle Forze Armate a livello internazionale, tuttavia, le risorse destinate alla funzione difesa sono state sensibilmente ridotte;

ciò ha comportato un accentuato disequilibrio sia nel rapporto tra spese del personale, da un lato, e spese di esercizio e di investimento, dall'altro, sia nell'ambito dei ruoli del personale militare;

per quanto concerne il rapporto tra le diverse spese, appare necessario ridefinire gli stanziamenti relativi all'esercizio e all'investimento che, a causa delle diverse manovre di contenimento della spesa che si sono succedute negli ultimi anni risultano sottodimensionate rispetto agli impegni assunti e ai servizi necessari ad assicurare la funzionalità dello strumento militare, con conseguenti effetti negativi anche sui lavoratori delle imprese che erogano servizi in appalto al Ministero della difesa;

per quanto riguarda i ruoli del personale militare dovrebbe essere affrontato sia il problema dell'esodo dei sottufficiali, prevedendo a tal fine adeguati incentivi sia quello della effettiva attuazione della disciplina vigente in materia di inserimento nelle Forze di polizia e sul mercato del lavoro dei militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata che terminano il proprio servizio;

rispetto alla legislazione vigente, appare necessaria l'introduzione di misure correttive da adottare sia con il disegno di legge finanziaria sia con successivi interventi legislativi, in mancanza delle quali dovrebbe essere valutata la compatibilità dell'attuale modello di difesa con il quadro complessivo di finanza pubblica;

le misure correttive adottate dal disegno di legge finanziaria sono volte in buona parte ad affrontare il problema della carenza degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio e per gli investimenti;

quanto riguarda le spese di investimento, le misure correttive appaiono rivolte esclusivamente ad onorare impegni già assunti a livello internazionale, posto che, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria, gli effetti finanziari del fondo per le esigenze di investimento per la difesa di cui all'articolo 113 «sono già considerati nel tendenziale poiché relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente»;

per quanto riguarda le spese di esercizio, le misure correttive, sono volte ad assicurare, mediante il fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, ad assicurare continuità a servizi volti al mantenimento dello strumento militare, molti dei quali appaltati all'esterno;

le modalità di alimentazione del citato fondo - a valere sulle risorse finanziarie del fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto - destano perplessità in quanto, da un lato, non assicurano certezza alla provvista finanziaria - che risulta subordinata sia agli effettivi introiti derivanti dai versamenti relativi al TFR sia alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile da attribuire agli introiti stessi - dall'altro lato, non appaino scevre da critiche sotto il profilo della opportunità;

per quanto riguarda le spese per il personale, dovrebbero essere condotti approfondimenti e valutazioni sugli effetti determinati sullo strumento militare dalla riduzione degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione di cui all'articolo 61 del disegno di legge finanziaria;

ritenuto che:

un sensibile contributo al risanamento dei conti pubblici potrebbe essere offerto dalla dismissione degli immobili del Ministero della difesa non più utili ai fini istituzionali che, ai fini della realizzazione degli obiettivi finanziari indicati dall'articolo 17, comma 2, potrebbero essere adeguatamente valorizzati mediante il coinvolgimento nel processo di dismissione degli enti locali a cui dovrebbero essere riconosciuti adeguati incentivi;

il Ministero della difesa, sulla base delle considerazioni precedenti, dovrebbe essere preservato dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 53, comma 1, che potrebbe arrecare nocumento alla funzionalità dello strumento militare;

le misure previste dal disegno di legge finanziaria, con riferimento al trattamento economico-normativo del personale militare, possano essere opportunamente modificate sia nel senso di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia nel senso di approntare - compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica - maggiori risorse per il miglioramento trattamento economico-normativo del personale medesimo, ivi incluso quello operante fuori area,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

1) siano coinvolti gli enti locali nelle procedure di dismissione immobiliare del Ministero della difesa, riconoscendo loro una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni da essi assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana;

2) sia escluso il Ministero della difesa dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio prevista dall'articolo 53, comma 1;

3) siano adeguatamente incrementate le risorse destinate nell'anno 2007 dall'articolo 57, comma 2, al miglioramento retributivo del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;

4) siano elevate a 3.000 unità le assunzioni di cui all'articolo 57, comma 1, e siano finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226;

5) sia precisato che le procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 57, comma 2, si riferiscono anche al personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006;

6) sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, che riduce del 50 per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali;

7) siano destinate le risorse del fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, anche ai servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto da terzi, in modo da assicurare i livelli occupazionali sul territorio;

8) sia uniformata, all'articolo 188, comma 4, la misura dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare inquadrato nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace;

8) siano esclusi il trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni e quello di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1961, n. 642; dalla riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero;

9) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;

10) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, che incentivino l'esodo anticipato di una parte dei 40 mila marescialli eccedenti rispetto alle dotazioni previste nel modello professionale di difesa, relativamente al 2007.

 

 

 

 

 


ALLEGATO 4

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007). C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La IV Commissione,

esaminata la tabella 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2007, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:

la programmazione economico-finanziaria di medio e lungo termine rappresenta un fattore determinante per il buon funzionamento dello strumento militare;

le risorse destinate alla funzione difesa dovrebbero derivare quindi da una programmazione di medio e lungo termine coerente con il modello di difesa esistente;

negli ultimi anni, nonostante l'avvio del processo di professionalizzazione della leva e l'accresciuto impegno delle Forze Armate a livello internazionale, tuttavia, le risorse destinate alla funzione difesa sono state sensibilmente ridotte;

ciò ha comportato un accentuato disequilibrio sia nel rapporto tra spese del personale, da un lato, e spese di esercizio e di investimento, dall'altro, sia nell'ambito dei ruoli del personale militare;

per quanto concerne il rapporto tra le diverse spese, appare necessario ridefinire gli stanziamenti relativi all'esercizio e all'investimento che, a causa delle diverse manovre di contenimento della spesa che si sono succedute negli ultimi anni risultano sottodimensionate rispetto agli impegni assunti e ai servizi necessari ad assicurare la funzionalità dello strumento militare, con conseguenti effetti negativi anche sui lavoratori delle imprese che erogano servizi in appalto al Ministero della difesa;

per quanto riguarda i ruoli del personale militare dovrebbe essere affrontato sia il problema dell'esodo dei sottufficiali, prevedendo a tal fine adeguati incentivi sia quello della effettiva attuazione della disciplina vigente in materia di inserimento nelle Forze di polizia e sul mercato del lavoro dei militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata che terminano il proprio servizio;

rispetto alla legislazione vigente, appare necessaria l'introduzione di misure correttive da adottare sia con il disegno di legge finanziaria sia con successivi interventi legislativi, in mancanza delle quali dovrebbe essere valutata la compatibilità dell'attuale modello di difesa con il quadro complessivo di finanza pubblica;

le misure correttive adottate dal disegno di legge finanziaria sono volte in buona parte ad affrontare il problema della carenza degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio e per gli investimenti;

quanto riguarda le spese di investimento, le misure correttive appaiono rivolte esclusivamente ad onorare impegni già assunti a livello internazionale, posto che, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria, gli effetti finanziari del fondo per le esigenze di investimento per la difesa di cui all'articolo 113 «sono già considerati nel tendenziale poiché relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente»;

per quanto riguarda le spese di esercizio, le misure correttive, sono volte ad assicurare, mediante il fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, ad assicurare continuità a servizi volti al mantenimento dello strumento militare, molti dei quali appaltati all'esterno;

le modalità di alimentazione del citato fondo - a valere sulle risorse finanziarie del fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto - destano perplessità in quanto, da un lato, non assicurano certezza alla provvista finanziaria - che risulta subordinata sia agli effettivi introiti derivanti dai versamenti relativi al TFR sia alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile da attribuire agli introiti stessi - dall'altro lato, non appaino scevre da critiche sotto il profilo della opportunità;

per quanto riguarda le spese per il personale, dovrebbero essere condotti approfondimenti e valutazioni sugli effetti determinati sullo strumento militare dalla riduzione degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione di cui all'articolo 61 del disegno di legge finanziaria;

ritenuto che:

un sensibile contributo al risanamento dei conti pubblici potrebbe essere offerto dalla dismissione degli immobili del Ministero della difesa non più utili ai fini istituzionali che, ai fini della realizzazione degli obiettivi finanziari indicati dall'articolo 17, comma 2, potrebbero essere adeguatamente valorizzati mediante il coinvolgimento nel processo di dismissione degli enti locali a cui dovrebbero essere riconosciuti adeguati incentivi;

il Ministero della difesa, sulla base delle considerazioni precedenti, dovrebbe essere preservato dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 53, comma 1, che potrebbe arrecare nocumento alla funzionalità dello strumento militare;

le misure previste dal disegno di legge finanziaria, con riferimento al trattamento economico-normativo del personale militare, possano essere opportunamente modificate sia nel senso di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia nel senso di approntare - compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica - maggiori risorse per il miglioramento trattamento economico-normativo del personale medesimo, ivi incluso quello operante fuori area,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

1) siano coinvolti gli enti locali nelle procedure di dismissione immobiliare del Ministero della difesa, riconoscendo loro una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni da essi assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana, mantenendo la possibilità per il Ministero della difesa di ricorrere alle permute;

2) sia escluso il Ministero della difesa dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio prevista dall'articolo 53, comma 1;

3) siano adeguatamente incrementate le risorse destinate nell'anno 2007 dall'articolo 57, comma 2, al miglioramento retributivo del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;

4) siano elevate a 3.000 unità le assunzioni di cui all'articolo 57, comma 1, e siano finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226;

5) sia precisato che le procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 57, comma 2, si riferiscono anche al personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006;

6) sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, che riduce del 50 per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali;

7) siano destinate le risorse del fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, anche ai servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto da terzi, in modo da assicurare i livelli occupazionali sul territorio;

8) sia uniformata, all'articolo 188, comma 4, la misura dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare inquadrato nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace;

8) siano esclusi il trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni e quello di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1961, n. 642; dalla riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero;

9) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;

10) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, che incentivino l'esodo anticipato di una parte dei 40 mila marescialli eccedenti rispetto alle dotazioni previste nel modello professionale di difesa, relativamente al 2007;

11) sia salvaguardato dalle procedure di riduzione del personale di cui all'articolo 32 il personale impiegato in funzione di supporto delle Forze Armate e delle Forze di polizia.

 


VICOMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

 

Legge Finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 (limitatamente alla parte di competenza).

C. 1747 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge C. 1747, recante il Bilancio dello Stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009.

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di relazioni e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda quindi che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 17 ottobre 2006; conseguentemente il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore di 12 di lunedì 16 ottobre.

 

Francesco TOLOTTI (Ulivo), relatore, prendendo atto della decisione del Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì prossimo, rileva come nel corso della prossima settimana la Commissione sarà anche impegnata nell'esame, in congiunta con la Commissione Bilancio, del disegno di legge C. 1750, di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e che pertanto i gruppi avranno oggettive difficoltà a predisporre in tempo utile gli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

 

Paolo DEL MESE, presidente, ritiene comprensibili le considerazioni espresse dal deputato Tolotti, rilevando tuttavia come le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori sui disegni di legge di bilancio siano strettamente conseguenti al calendario dei lavori fissato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo; in tale contesto fa presente che gli emendamenti al disegno di legge finanziario e di bilancio potranno essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio.

 

Francesco TOLOTTI (Ulivo), relatore, prima di passare all'illustrazione dei contenuti dei provvedimenti in esame, ricorda che, nella sua audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato del 9 ottobre scorso, il Ministro dell'Economia ha fornito le cifre aggiornate della manovra di bilancio per il 2007.

Alla luce di tali dati, il totale complessivo degli effetti finanziari della manovra risulta pari a 34,7 miliardi di euro, a fronte di una stima iniziale di 33,4 miliardi.

Le misure in essa contenute riguarderanno, per 3,9 miliardi, le entrate tributarie; per 11,1 miliardi, il settore della previdenza; per 3,1 miliardi, il settore della sanità; per 4,4 miliardi, gli enti locali, e per 12,3 miliardi, l'insieme del settore statale. In tale ultimo ambito, 3,5 miliardi saranno determinati da interventi per la riorganizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione; 400 milioni di euro saranno determinati da misure in materia di pubblico impiego; 7,9 miliardi da interventi per la lotta all'evasione fiscale, e 500 milioni dalle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio pubblico.

Tali risorse complessive saranno finalizzate: per 15,2 miliardi alla riduzione dell'indebitamento pubblico (a fronte di una prima stima che prevedeva di destinare a tale finalità 14,8 miliardi); per 19,5 miliardi alle misure in favore dello sviluppo e dell'equità sociale (a fronte di una prima stima che prevedeva di destinare a tale finalità 18,6 miliardi di euro), di cui 2,9 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, 1,1 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, 1 miliardo per il rifinanziamento delle missioni internazionali, 1,9 miliardi per ulteriori stanziamenti in favore delle Ferrovie e dell'ANAS e 2 miliardi per interventi di carattere sociale.

Rileva quindi come l'ampiezza della manovra sia determinata dalla situazione dei conti pubblici lasciata in eredità dal Governo precedente; infatti, il Governo ha ereditato una situazione di grave squilibrio, nella quale risulta quasi azzerato l'avanzo primario, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005. Ciò è accaduto solo in parte per difficoltà congiunturali, che hanno interessato tutti i paesi europei a partire dalla seconda metà del 2001, ma per ragioni di natura strutturale del deficit, non dipendenti dal ciclo economico, che hanno determinato il ritorno ad un livello paragonabile a quello dei primissimi anni '90.

Il debito pubblico in rapporto al PIL, dopo un decennio di continua discesa, è tornato ad aumentare nel 2005, ed è oggi molto al di sopra del 100 per cento in rapporto al PIL, valore superiore a quello di tutti i paesi dell'Unione europea.

In tale ambito, il Governo è riuscito a definire una manovra di bilancio in cui vengono mobilizzate risorse per oltre 34,7 miliardi di euro, pari a circa il 2,3 per cento del prodotto interno lordo, di cui poco più di 15 miliardi vengono destinati alla riduzione del deficit di bilancio, mentre circa 19,5 vengono destinati ad interventi per lo sviluppo e l'equità sociale.

La riduzione di circa 5 miliardi dell'importo destinato al risanamento, rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, è stata resa possibile dal buon andamento delle entrate di quest'anno, che ha superato ampiamente le attese non solo di questo Governo, ma anche del precedente e delle principali istituzioni internazionali.

La correzione di bilancio è strutturale e duratura, in quanto agisce con effetti permanenti e non, come spesso è avvenuto, ricorrendo a misure che operano una volta sola.

Potranno essere così mantenuti i due impegni presi con l'Unione europea: operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, e portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007; si ricostituisce, inoltre, un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo.

Passando ad illustrare brevemente il contenuto del disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria per il 2007, per quanto riguarda esclusivamente le disposizioni rientranti nella diretta competenza della Commissione Finanze, evidenzia come l'articolo 3 apporti importanti modifiche al regime IRPEF, per quanto riguarda gli scaglioni e le aliquote d'imposta, nonché le detrazioni e deduzioni.

Passando a sintetizzare le modifiche proposte dall'articolo 3, il comma 1, lettera b), sostituisce l'articolo 11 del TUIR, introducendo, in luogo dei quattro scaglioni di reddito attualmente previsti, 5 scaglioni ed aliquote, cosi determinati:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

La lettera c) del comma 1 sostituisce l'articolo 12 del TUIR, recante le deduzioni per carichi di famiglia, che vengono sostituite con un nuovo regime di detrazioni per carichi di famiglia così determinate:

a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, spettanti per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;

b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, aumentati a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, ed aumentati di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è altresì incrementata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita al 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, spettanti per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

A tale proposito sottolinea come la trasformazione in detrazione delle attuali deduzioni per carichi di famiglia potrà risolvere il problema legato ai soggetti incapienti, che attualmente non potrebbero usufruire di tali benefici; rileva, peraltro, come la rigida ripartizione delle detrazioni al 50 per cento tra i coniugi possa essere fonte di taluni inconvenienti, in particolare nel caso in cui uno dei coniugi si trovi a sua volta in una condizione di incapienza: a tal fine suggerisce l'opportunità di prevedere forme di ripartizione più flessibili delle medesime detrazioni. Inoltre, occorre considerare come la sostituzione delle deduzioni dal reddito imponibile con detrazioni dall'imposta lorda possa determinare taluni effetti negativi per i contribuenti per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, le quali sono calcolate sulla base del reddito imponibile: sotto questo punto di vista, ritiene quindi opportuno svolgere alcuni approfondimenti in materia.

La lettera d) sostituisce l'articolo 13 del TUIR, che attualmente contiene la determinazione degli scaglioni e delle relative aliquote, introducendo, in luogo delle disposizioni in materia di no tax area recate dall'articolo 11 attualmente vigente, un sistema di altre detrazioni sui redditi da lavoro o da pensione, differenziato a seconda della tipologia di redditi e progressivamente decrescente al crescere del reddito.

A tale riguardo, rileva come le nuove detrazioni introdotte in sostituzione delle precedenti disposizioni in materia di no tax area possano presentare alcuni elementi di criticità in quanto si applicano esclusivamente a talune tipologie di reddito specificamente identificate, al contrario delle precedenti deduzioni, che si riferivano al reddito complessivo.

Il comma 4 prevede che i trasferimenti statali alle regioni ed agli enti locali sono diminuiti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificato Stato-regioni-autonomie locali.

L'articolo 4 prevede uno stanziamento di 1,4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2007 per la rideterminazione degli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare. La disposizione specifica che l'incremento degli assegno privilegerà i nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli.

L'articolo 5 reca una ampia serie di disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.

L'articolo 6 reca disposizioni volte al recupero della base imponibile; in particolare, il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge n. 311 del 2004, al fine di escludere per il 2007 l'applicazione della norma che limita la possibilità di aumentare l'aliquota di partecipazione ai soli comuni che non si siano già avvalsi di tale facoltà e limita l'ammontare dell'aumento allo 0,1 per cento.

L'articolo 8, comma 1, consente ai comuni di istituire, a decorrere dal 1o gennaio 2007, imposte di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni stessi.

L'articolo 9 consente ai comuni, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di istituire, anche per periodi limitati, un contributo di soggiorno, stabilito nella misura massima di cinque euro per notte, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici, dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altre strutture ricettive situate nel territorio comunale.

L'articolo 11 reca disposizioni volte alla semplificazione e «manutenzione» della base imponibile.

In particolare i commi da 1 a 18 recano disposizioni in materia di autonomia impositiva degli enti locali.

L'articolo 12, comma 1 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2008, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei comuni, applicata al gettito dell'imposta relativa al penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento, alla quale corrisponderà una riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a tali enti.

La disposizione esplicita che la compartecipazione ha carattere sostanzialmente provvisorio, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche agli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di trasferimento di funzioni catastatali dallo Stato ai comuni. In particolare la lettera a) del comma 1 prevede che, sia mantenuta allo Stato l'esecuzione delle formalità relative alle visure ed ai certificati ipotecari, la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, nonché il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività.

L'articolo 14 prevede, al comma 1, che, a decorrere dal 1o novembre 2007, i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salva la facoltà, prevista dal comma 3 dell'articolo di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio, gratuite per i comuni e le comunità montane, relative alle funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale.

Il comma 6 stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. La disposizione precisa che l'attuazione di tale previsione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 reca norme in materia di immobili del patrimonio pubblico.

I commi 1 e 2 dell'articolo 15 ampliano le ipotesi di utilizzo degli immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Il comma 3 demanda ad un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2007, l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di trasferimento, a titolo gratuito, in favore delle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso a tali università per le proprie necessità istituzionali.

I commi da 4 a 9 disciplinano procedure dirette a favorire il contenimento e la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato, anche per ridurre la spesa complessiva dell'uso degli immobili, compresi gli oneri per le locazioni.

Le disposizioni dei commi da 10 a 12 individuano procedure per sanare le difformità tra l'uso effettivo e la destinazione d'uso consentita dagli strumenti urbanistici relativamente agli immobili utilizzati per funzioni di interesse statale, sia di proprietà dello Stato, sia in locazione passiva.

La lettera b) del comma 1 interviene invece sulla misura del canone annuo prevedendo che per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applichino le misure unitarie previgenti e non trovi pertanto applicazione la prevista maggiorazione prevista dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, più volte differita, che quindi non avrà attuazione.

Conseguentemente, il comma 5 abroga le disposizioni dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

I commi 7 e 8 prevedono misure di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Il comma 9 dell'articolo 16 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione dei criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, allo scopo di devolvere i beni medesimi allo Stato.

Il comma 15 eleva a cinquanta anni il termine massimo delle concessioni o locazioni del patrimonio immobile dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni.

L'articolo 17, comma 1, introduce, all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 un nuovo comma 15-bis, recante nuove previsioni in materia di valorizzazione dei beni immobiliari pubblici.

Il nuovo comma prevede che l'Agenzia del demanio possa individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa fungere da stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. L'individuazione dei beni è realizzata primariamente tendendo conto delle possibilità di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché della possibilità di allocarvi funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

Il comma 2 apporta talune modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di procedure di alienazione degli immobili della difesa.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 13-bis dell'articolo 27, prevedendo che l'iniziativa primaria delle procedure per l'individuazione degli immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali non spetti più all'Agenzia del demanio ma al Ministero della difesa, e che i beni così individuati siano consegnati alla predetta Agenzia per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.

L'articolo 18 introduce misure volte a favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

Si prevedono ulteriori deduzioni dalla base imponibile dell'imposta, con speciali disposizioni agevolative nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici.

Il comma 1 modifica i princìpi per la determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP: in base alla nuova formulazione, rimangono deducibili per tutti i soggetti passivi i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per tutti i soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle amministrazioni degli organi costituzionali e delle regioni a statuto speciale.

Sono inoltre previste le seguenti nuove fattispecie deducibili in favore dei soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti:

1) un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta;

2) un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: questa deduzione è alternativa a quella testé indicata, riferita ad ogni lavoratore, e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis stabilita dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001;

3) i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

La lettera b) interviene sul comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, precisando che la deduzione ivi prevista è accordata nella misura di euro 2.000 su base annua. Vengono inoltre espunte le disposizioni speciali riguardanti i rapporti di lavoro di durata inferiore al periodo d'imposta, i contratti di lavoro a tempo parziale nonché gli enti non commerciale e le società ed enti non residenti, per coordinamento con quanto è disposto nella successiva lettera c).

La lettera c) aggiunge una disposizione sul calcolo delle deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP, prevedendo che le deduzioni previste per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati e per i soggetti con componenti positivi fino a 400.000 euro:

a) sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta;

b) nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato e parziale, compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;

c) per gli enti non commerciali residenti e le società ed enti non residenti, spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali.

La lettera d) prevede, per i soggetti la cui attività è esercitata nel territorio di più regioni, che le deduzioni previste siano applicate sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.

La lettera e) introduce una disposizione agevolativa per le imprese che impiegano donne lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato posta dal regolamento (CE) n. 2204/2002, consistente nell'aumento della deduzione per incrementi dell'occupazione relativamente alle aree svantaggiate, ed è alternativa alla quintuplicazione prevista per i nuovi occupati in tali aree nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.

Il comma 5 provvede a garantire il ristoro delle diminuzioni di entrata derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni, in favore delle regioni che sottoscrivono accordi per la riduzione del disavanzo relativo alla spesa sanitaria.

L'articolo 19 introduce un regime agevolativo, nella forma del credito d'imposta, per le imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle «aree svantaggiate» del Mezzogiorno che saranno ricomprese nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

In sostanza, la disposizione sostituisce, con alcune differenze, la precedente disciplina prevista dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) per favorire gli investimenti nelle aree depresse, che, peraltro, risulta in scadenza al 31 dicembre 2006.

Ai sensi dei commi 1 e 2, l'agevolazione consiste in un credito d'imposta in favore degli investimenti effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, non cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Secondo il comma 3 possono essere agevolate le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Il comma 9 subordina l'efficacia delle disposizioni in oggetto all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

L'articolo 20 reca disposizioni varie in materia fiscale; in particolare, i commi da 1 a 5 prevedono un credito d'imposta per gli investimenti e i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l'innovazione.

Il credito è concesso per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo; la misura dell'agevolazione è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

I costi su cui calcolare il credito non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta; inoltre l'efficacia dell'agevolazione concessa è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 6 concede alle piccole e medie imprese di produzioni musicali un credito d'imposta per le spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

I commi 8 e 9 concedono ai docenti delle scuole e delle università statali, per l'anno 2007, un'agevolazione fiscale ai fini IRPEF per l'acquisto di un elaboratore elettronico (personal computer) nuovo, consistente nella detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento delle spese sostenute, nel limite di 1.000 euro.

I commi 10 e 11 consentono la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari.

Il comma 12 introduce una franchigia in relazione all'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi superficie superiore a cinque metri quadrati.

Il comma 13 dispone l'esenzione dall'IVA per le prestazioni socio-sanitarie rese alle persone migranti senza fissa dimora, ai richiedenti asilo, alle persone detenute e alle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

I commi da 14 a 18 estendono l'applicazione di una serie di disposizioni fiscali riferite alle forme pensionistiche complementari, ai fondi d'investimento e agli emittenti di titoli residenti negli Stati membri dell'Unione europea agli analoghi soggetti residenti nei paesi membri dello Spazio economico europeo inclusi nella lista degli Stati che non godono di regime fiscale privilegiato.

Il comma 19 eleva, per i soggetti di età inferiore a 35 anni, dal 25 al 40 per cento, la deduzione forfetaria delle spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dallo sfruttamento delle opere di ingegno.

Il comma 20 ammette la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei minori e dei canoni di locazione per abitazioni degli studenti universitari fuori sede.

Il comma 21 estende l'aliquota del 12,50 per cento, prevista per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti in relazione all'imposta sui premi assicurativi, alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

Il comma 22 modifica la tariffa delle tasse automobilistiche, determinando un aumento per le vetture che non sono classificate euro 4 o euro 5, nonché per i veicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg (cosiddetti SUV- sport utility vehicle), con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o superiore a 8.

L'articolo 21, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per favorire, attraverso il cofinanziamento di programmi regionali di intervento, lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane. Il Fondo è dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

L'articolo 22 introduce talune agevolazioni tributarie per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L'articolo 24, comma 1, prevede la detraibilità, per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata, delle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

L'articolo 25, comma 1, prevede che il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione agli aumenti del prezzo petrolio greggio verificatosi, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un Fondo per la copertura di misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali. In base al comma 3 il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione iniziale, per il triennio 2007-2009, di 50 milioni di euro annui.

L'articolo 26 modifica una serie di disposizioni relative all'immissione in consumo ed alla tassazione dei biocarburanti.

L'articolo 27 modifica il regime IVA sulla fornitura di energia termica, sostituendo il punto 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La modifica riduce l'ambito di applicazione dell'aliquota del 10 per cento per le forniture di calore, circoscrivendola alle sole prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento, incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; tutte le forniture di energia da altre fonti sono invece soggette ad aliquota ordinaria (20 per cento).

L'articolo 28 interviene sulla disciplina in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali.

Il comma 2 sostituisce i commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004; in particolare, il nuovo comma 370 prevede che i documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione, e che questi ultimi, salvo il caso della fornitura di servizi telematici riservati ai riutilizzatori autorizzati, devono corrispondere, per l'acquisizione originaria dei dati, una maggiorazione del 20 per cento dei tributi previsti, che può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 29 proroga per il 2007 la detrazioni delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

L'articolo 30 reca la proroga di numerosi agevolazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre 2006.

L'articolo 34 interviene sull'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quadro del più generale processo di revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri previsto dall'articolo 32.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese di funzionamento, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture territoriali di cui al comma 3, per conseguire economie di gestione e migliorare i servizi resi all'utenza.

L'articolo 52 modifica la disciplina in materia di assicurazione dei rischi da calamità naturale di cui al comma 202 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

In particolare la disposizione modifica il predetto comma 202, il quale prevede la costituzione presso la CONSAP di un Fondo di garanzia finalizzato a costituire una compagnia di riassicurazioni ed a sostenere il consorzio tra le assicurazioni per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali, precisando che la copertura riguarda i danni arrecati a fabbricati privati.

L'articolo 75 interviene sulla disciplina dei trasferimenti erariali e della compartecipazione locale al gettito IRPEF.

In particolare il comma 1 prevede che i trasferimenti ed i contributi erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge n. 266 del 2005, confermando in tal modo anche per il 2007 la misura di tali trasferimenti.

Il comma 2 proroga al 2007 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, il quale prevede che l'aliquota di partecipazione dei comuni sia fissata al 6,5 per cento e quella delle province all'1 per cento.

Si ricorda che tali previsioni erano state confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge n. 266 del 2005.

L'articolo 102 apporta modifiche al regime delle entrate della regione Sardegna.

L'articolo 108 interviene sulla disciplina dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.

In particolare, il comma 1 prevede, mediante una novella all'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che il Ministero dello sviluppo economico possa disporre il finanziamento delle società finanziarie costituite dai confidi per lo sviluppo delle imprese, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 114, per le attività destinate non solo all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti da tali società e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi, come attualmente previsto all'articolo 24, comma 4, lettera a), ma anche per l'incremento dei fondi, sempre costituiti dalle medesime società e destinati alla prestazione di cogaranzie a favore dei confidi medesimi.

Il comma 2 destina uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al finanziamento, da parte del Ministero dello sviluppo economico all'attività di incremento dei fondi di garanzie interconsortili per la prestazione di controgaranzie e di cogaranzie ai confidi che viene svolta dalle società finanziarie previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

L'articolo 109 reca alcune modifiche alla riforma del sistema dei confidi operata con l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003.

L'articolo 136 interviene sulla disciplina in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali.

L'articolo 154 prevede, al comma 1, l'esclusione dal reddito d'impresa imponibile il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi di imposta successivi, che eccedano la media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

L'articolo 155 prevede, al comma 1, che le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare, secondo le modalità che saranno dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, secondo il quale il reddito agrario è determinato dal reddito medio ordinario dei terreni impiegati nell'esercizio di attività agricole.

L'articolo 156 detta norme volte a promuovere le bioenergie.

L'articolo 184 interviene sulle modalità di finanziamento delle Agenzie fiscali indicate al comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, il quale prevede che gli stanziamenti dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio e dell'Agenzia delle dogane, a partire dal 2007 non possono essere superiori ad una determinata percentuale di incremento rispetto alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio,

L'articolo 186 sostituisce il comma 69 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003, il quale riduceva di 80 milioni di euro, a decorrere dal 2004 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato.

La nuova norma proposta prevede che la riduzione sia di soli 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

A tale riguardo, sottolinea come la disposizione ripristini l'iniziale stanziamento per la quota statale dell'otto per mille per il solo 2006, confermando invece la riduzione prevista dalla citata legge n. 350, evidenziando la necessità di intervenire ulteriormente in materia, al fine di consentire la realizzazione dei progetti di intervento connessi all'utilizzo di tale quota dell'otto per mille, che risultano già molto difficoltose per la scarsità delle risorse finanziarie a tal fine predisposte.

L'articolo 206 assegna all'Istituto per il credito sportivo un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi. Il contributo concorre ad incrementare il Fondo speciale per la concessione di contributi per gli interessi sui mutui istituito dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957.

Il comma 3 precisa che resta comunque fermo il contributo del 2,45 per cento sulla posta dei concorsi pronostici previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 179 del 2003 in favore dell'Istituto, finalizzato ad alimentare il predetto Fondo.

L'articolo 211, comma 1, prevede che il Ministero degli affari esteri elabori entro il 30 luglio 2007, avvalendosi dell'Agenzia del demanio, un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero. Ai sensi dei commi 2 e 3, sulla base del Piano sono individuati gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio; i proventi della dismissione possono essere utilizzati, per una quota non inferiore al 30 per cento, per il rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, ai fini della ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

L'articolo 214 prevede che, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 1747, recante il bilancio revisionale per il 2007 ed il bilancio triennale 2007-2009, occorre innanzitutto ricordare che il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l'indicazione delle entrate e delle spese.

In particolare, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito da un unico stato di previsione dell'entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri); dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio; dal quadro generale riassuntivo.

All'interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l'unità elementare ai fini dell'approvazione parlamentare.

Per ogni unità previsionale di base il disegno di legge di bilancio indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

Ponendo a raffronto, in termini di competenza, i dati relativi alle entrate finali, alle spese finale ed ai saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati, e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007, queste ultime registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell'importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l'aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall'incremento di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

Per quanto concerne il lato delle spese, il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006, evidenzia una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

consumi intermedi (-1.731 milioni);

trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;

trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all'incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

interessi (+2.095 milioni) dovuti all'andamenti dei tassi.

Per ciò che concerne le spese in conto capitale le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell'assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

Esaminando quindi gli stati di previsioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) indica un ammontare di entrate finali per il 2007, al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, pari a 450.384 milioni di euro, così ripartiti:

423,5 miliardi per entrate tributarie;

25 miliardi per entrate extra-tributarie;

1,9 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.

Considerando le entrate al netto dei rimborsi IVA (2 miliardi) e della regolazione debitoria per l'acconto ai concessionari (67 milioni), e contabilizzando anche le variazioni al disegno di legge di assestamento per il 2006 come approvato dalla Camera dei deputati, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 indica, rispetto al dato assestato emendato, un incremento di circa 23 miliardi delle entrate tributarie, a fronte di una riduzione di quelle extratributarie per 917 milioni, con un saldo finale positivo di 22 miliardi.

Per quanto concerne i residui, nella relazione viene segnalato che la valutazione della loro consistenza presunta si fonda su considerazioni diverse per il comparto tributario e quello non tributario, in relazione alla differente natura dei residui provenienti da precedenti esercizi e alle circostanze che ne possono determinare lo smaltimento o l'accrescimento.

In particolare, i residui presunti al 1o gennaio 2007 risultano pari a 90,9 miliardi per le entrate tributarie, a 74,1 miliardi per le entrate extratributarie ed a 34 milioni per le entrate da alienazioni ed ammortamento di beni patrimoniali, a fronte di un dato accertato al 1o gennaio 2006 pari, rispettivamente, a 79,3 miliardi, a 71,8 miliardi ed a 34 milioni.

Per quanto riguarda invece le previsioni di competenza delle entrate per il triennio 2007-2009, formulate sulla base dei criteri illustrati nel quadro generale riassuntivo del disegno di legge, esse ammontano, per le entrate tributarie, a 423,4 miliardi nel 2007, a 435,8 miliardi nel 2008 ed a 447,8 miliardi nel 2009; per le entrate extratributarie, a 25 miliardi nel 2007, a 25,4 miliardi nel 2008 ed a 25,8 miliardi nel 2009; per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, a 1,8 miliardi nel 2007, a 1,8 miliardi nel 2008 ed a 875 milioni nel 2009.

Rileva quindi, in tale contesto, come l'Allegato 7 al disegno di legge finanziaria per il 2007 illustri gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato dell'articolato del disegno di legge finanziaria, e quest'anno, anche del collegato decreto-legge n. 262 del 2006.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 262 determinerebbero maggiori entrate per 6.729 milioni nel 2007, per 6.846 milioni nel 2008 e per 6.834 milioni nel 2009 in termini di saldo netto da finanziare.

Trasferendo tali effetti sull'indebitamento netto delle P.A. le maggiori entrate sono indicate in 4.010 milioni per il 2007, in 3.680 milioni per il 2008 e in 3.947 milioni per il 2009.

In particolare, relativamente al saldo netto da finanziare, nell'anno 2007 si determinerebbero maggiori entrate per 4.391 milioni a seguito delle attività di accertamento e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, per 1.523 milioni in relazione alle disposizioni di recupero della base imponibile, per 130 milioni dall'aggiornamento del catasto dei terreni, per 241 milioni dalle disposizioni in materia di imposte ipotecaria, catastale e di registro relativamente alle successioni e donazioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria sono indicate maggiori entrate per 4.303 milioni nel 2007, per 4.021 milioni nel 2008 e per 5.479 milioni nel 2009 in termini di saldo netto da finanziare, a fronte di minori entrate per 979 milioni nel 2007, per 1.260 milioni nel 2008 e per 858 milioni nel 2009. Conseguentemente, dal lato delle entrate, si determinerebbe un effetto positivo pari 3.323 milioni nel 2007, a 2.761 milioni nel 2008 e a 4.613 milioni nel 2009.

In termini di indebitamento della P.A. l'effetto complessivo del disegno di legge finanziaria per il 2007 dovrebbe generare complessivamente maggiori entrate per 11.558 milioni nel 2007, per 9.243 milioni nel 2008 e per 10.869 milioni nel 2009.

La considerevole differenza tra le maggiori entrate del saldo netto da finanziare e quelle relative all'indebitamento nette della P.A., pari a 12.928 milioni (4.303 milioni a fronte di 17.241 milioni), è imputabile alle entrate non fiscali relative al Fondo per l'erogazione del TFR di cui articolo 84 (per 6.000 milioni) e all'incremento delle aliquote pensionistiche di alcune categorie disposte dall'articolo 85 (per complessivi 4.720 milioni), i cui effetti si determinano solo sull'indebitamento. La variazione in aumento di 12.928 milioni viene compensata dalle minori entrate, che in termini di saldo netto ammontano per il 2007 a 979,8 milioni a fronte di un minor gettito dal lato dell'indebitamento per 5.683,7 milioni.

Passando ad illustrare lo stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), evidenzia come il bilancio a legislazione vigente per il 2007 preveda spese correnti pari a 253,6 miliardi in competenza e a 263,6 miliardi di autorizzazioni di cassa. La spesa in conto capitale viene indicata in 8,1 miliardi in competenza e in 9,6 miliardi in cassa. Il rimborso passività finanziarie ammonta a 189 miliardi in competenza e in cassa.

Le risorse complessive sono pari a 450,7 miliardi in competenza e a 462,3 miliardi per le autorizzazioni di cassa.

Per ciò che concerne gli stanziamenti relativi alle articolazioni interne del Ministero, il centro di responsabilità 6 (Politiche fiscali) registra, rispetto al dato assestato 2006, un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 537 milioni, passando da 45.351 milioni delle previsioni assestate 2006 a 45.388 milioni delle previsioni 2007, come determinate dal bilancio a legislazione vigente.

Ad un incremento delle spese correnti di 2.151 milioni (+5 per cento), si contrappone una riduzione delle spese in conto capitale per 1.615 milioni, passando da 1.968 milioni del dato assestato 2006 a 353 milioni al dato a legislazione vigente per il 2007. La variazione è imputabile al venir meno delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al credito di imposta per investimenti e ai nuovi occupati nelle aree svantaggiate. Alla dotazione dell'UPB 6.2.3.12 e relativi capitoli si provvederà in corso d'anno attraverso la ripartizione del predetto Fondo sulla base delle apposite delibere del CIPE.

Il centro di responsabilità 7 (Guardia di Finanza) registra un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 117 milioni, passando da 3.217 milioni delle previsioni assestate 2006 a 3.334 milioni delle previsioni 2007, come determinate dal bilancio a legislazione vigente.

Lo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ìndica invece per il 2007 una riduzione delle entrate e delle spese pari a 731,8 milioni rispetto al dato assestato 2006.

Si riserva quindi di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

 

Antonio PEPE (AN) esprime un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge finanziaria, che ritiene lacunosa sia nella definizione di una strategia economica, sia nell'individuazione degli strumenti per attuarla, sottolineando come, dopo anni di congiuntura non favorevole del ciclo economico europeo ed internazionale, l'Italia possa essere ostacolata nella ripresa di un cammino di crescita consistente a causa di interventi incomprensibili, per certi versi punitivi nei confronti dei ceti sociali produttivi, che determinano un consistente incremento della pressione fiscale.

Passando ad un esame più puntuale del provvedimento, osserva come la complessiva manovra finanziaria, basandosi quasi esclusivamente sull'aumento delle entrate, risulti del tutto inefficace sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica, ritenendo peraltro che, laddove sono stati previsti dei tagli alla spesa, questi siano quanto meno inopportuni. Considera, in particolare, del tutto inaccettabile il taglio alle risorse destinate agli enti locali, anche in considerazione del fatto che i comuni rappresentino il terminale principale per garantire la fruizione dei servizi essenziali anche ai cottadini meno abbienti.

Rileva quindi come la rimodulazione, peraltro discutibile, degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote ai fini IRPEF non sia sufficiente a garantire l'obiettivo dell'equità sociale, ritenendo che, a tale scopo, sarebbe stato necessario adottare misure che contribuissero a rendere i servizi essenziali accessibili a tutti i cittadini.

Evidenzia inoltre come la definizione dei nuovi scaglioni di reddito, unitamente al passaggio dal meccanismo delle deduzioni a quello delle detrazioni per carichi di famiglia, sacrifichi proprio le fasce sociali più deboli, sulle quali, peraltro, pende anche l'incognita dell'aumento delle addizionali IRPEF. Ritiene quindi indispensabile l'introduzione di una clausola di salvaguardia che consenta ai contribuenti per i quali, dall'introduzione delle nuove disposizioni, derivi un aggravio di tassazione, di continuare ad applicare per un certo periodo il regime previgente.

Considera altresì inaccettabile che il provvedimento non preveda misure di tutela a favore degli incapienti, sottolineando inoltre la necessità di modificare il meccanismo di ripartizione fra coniugi delle detrazioni per carichi di famiglia, in quanto eccessivamente rigido.

Ritiene inopportuna anche la disposizione che introduce il contributo di soggiorno, nonché l'omessa riconferma della previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006, circa la destinazione di una quota del 5 per mille a finalità di ricerca o in favore di organizzazioni di volontariato e di solidarietà sociale.

Osserva inoltre come sia del tutto erronea e pretestuosa la scelta di finanziare gli investimenti e lo sviluppo ricorrendo all'artificio del trasferimento all'INPS di quota del TFR, il quale, oltre ad incidere negativamente sul fronte dell'indebitamento pubblico, sottrae alle imprese una preziosa fonte di autofinanziamento, costringendole ad indebitarsi con il sistema bancario ed a sostenerne il relativo costo.

Ritiene del tutto inaccettabile anche il taglio previsto alle risorse destinate agli enti locali, sottolineando, in particolare, come i comuni rappresentino il terminale principale di quella giustizia sociale verso i cittadini meno abbienti, che non possono essere abbandonati a se stessi e privati di una rete di protezione sociale.

Rileva infine come la manovra sia inefficace perfino sotto il profilo della riduzione del cuneo fiscale, poiché il taglio previdenziale si traduce in un mera partita di giro per le aziende ed il beneficio per il lavoratore appare di modesta consistenza.

Si riserva quindi di intervenire ulteriormente sul provvedimento nel prosieguo dell'esame.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.


VICOMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

 

Legge Finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 (limitatamente alle parte di competenza).

C. 1747 Governo.

Parere alla V Commissione.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, iniziato nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Antonio BORGHESI (IdV) rileva preliminarmente come dal dibattito parlamentare siano sinora emersi quasi esclusivamente gli aspetti problematici della manovra finanziaria, la quale invece reca molteplici interventi assolutamente opportuni, qualificanti e condivisibili.

Considera, in particolare, del tutto appropriate le misure introdotte per contenere taluni costi indiretti della politica e, segnatamente, quelli derivanti dalla costituzione, da parte degli enti locali, di società totalmente o parzialmente partecipate, con consigli di amministrazione ipertrofici, i cui membri spesso percepiscono compensi esagerati, sottolineando come il fenomeno sia particolarmente evidente nel settore dei servizi autostradali.

In tale contesto, ritiene condivisibile l'intervento, di cui all'articolo 12 del decreto - legge, volto alla revisione delle concessioni autostradali, tenuto conto della primaria esigenza di garantire una maggiore trasparenza degli investimenti relativi a tale comparto.

Ritiene invece controvertibile la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF operata dall'articolo 3, la quale sembra poter determinare un aumento della tassazione per i redditi superiori a 40.000 euro, pur sottolineando come l'effettiva portata dell'intervento potrà essere più accuratamente valutata solo in un secondo momento, allorché sarà possibile valutare anche l'incidenza della nuova disciplina degli assegni familiari, i quali potranno produrre effetti molto positivi e, verosimilmente, più che compensativi dell'eventuale aumento della tassazione.

Evidenzia, d'altra parte, come debba escludersi alla radice la possibilità che i redditi inferiori a 40.000 euro possano subire un aggravio di imposizione, ritenendo necessario a tal fine prevedere un'apposita clausola di salvaguardia.

Valuta quindi positivamente l'introduzione dell'imposta di soggiorno contemplata dall'articolo 9, che è stata oggetto di critiche forse non sufficientemente ponderate, sottolineando come essa si collochi in un'ottica di attuazione del federalismo fiscale, integrando gli strumenti volti ad assicurare l'autonomia finanziaria degli enti locali, ai quali, coerentemente, viene attribuita la facoltà, non l'obbligo, di applicare tale imposta. Fa presente altresì come tale misura appaia idonea a produrre effetti benefici per l'industria turistica locale.

Osserva peraltro come gli interventi preannunciati nel DPEF 2007-2009, tesi alla riduzione del numero dei dipendenti statali, non trovino adeguato riscontro nel disegno di legge finanziaria. In tale contesto sottolinea come la presenza di circa 2 milioni di dipendenti statali rappresenti un peso eccessivo per il bilancio dello Stato, che a suo giudizio non trova riscontro in altri Paesi, evidenziando come tale fenomeno sia ascrivibile al fatto che i provvedimenti che hanno trasferito funzioni amministrative agli enti locali, non hanno contestualmente trasferito agli stessi anche una quota di personale statale. Ritiene quindi opportuno intervenire su tale comparto con apposite disposizioni le quali, contestualmente alle deleghe di funzioni, trasferiscano anche personale statale, evidenziando come tale intervento possa trovare idonea copertura tramite l'utilizzazione delle ingenti risorse delle quali normalmente gli enti si servono per il pagamento delle consulenze esterne, proprio a causa della mancanza di personale interno.

Auspica conclusivamente che la complessiva manovra finanziaria, la quale è finalizzata, nel breve e medio periodo, a far fronte alla difficile situazione economica del Paese, possa consentire anche la realizzazione di quei risparmi di spesa necessari per ridurre il carico fiscale.

 

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.30.

 


VICOMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

 Giovedì 19 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 19 ottobre 2006. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI.

 

Legge Finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 (limitatamente alle parte di competenza).

C. 1747 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, iniziato nella seduta del 12 ottobre 2006.

 

Francesco TOLOTTI (Ulivo), presidente e relatore, informa che sono stati presentati alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 1746-bis, recante la legge finanziaria per il 2007 (vedi allegato 1), taluni dei quali presentano profili di inammissibilità, in quanto contrastanti con le regole in materia di ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilancio stabilite dalle disposizioni di contabilità e dalle norme regolamentari.

In particolare risultano problematici sul piano della carenza di copertura finanziaria i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

D'Elpidio 1746-bis/VI/5.1, il quale sopprime il comma 16 dell'articolo 5, in materia di limiti alle detrazioni IRPEF delle spese mediche, al quale la relazione tecnica allegata al disegno di legge riconosce effetti di maggiori entrate, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Incostante 1746-bis/VI/5.3, il quale estende l'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento sugli acquisti di autoveicoli da parte di soggetti invalidi, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/5.4, il quale estende l'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento sugli acquisti di autoveicoli da parte di soggetti invalidi anche agli autocaravan, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/5.5, che abroga i commi 18 e 19 dell'articolo 5, in materia di contrasto agli abusi delle agevolazioni IVA per l'acquisto di autoveicoli da parte di soggetti invalidi, ai quali la relazione tecnica riconosce effetti di maggiori entrate, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/5.01, il quale incrementa a 250.000 a 300.000 euro il limite dei proventi entro i quali le associazioni sportive possono fruire del regime agevolato di determinazione forfetaria del reddito imponibile, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Tranfaglia 1746-bis/VI/20.2, il quale incrementa al 25 per cento la misura del credito d'imposta previsto dall'articolo 20, comma 1, ultimo periodo, in favore delle imprese, per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo relativi a contratti con università e centri di ricerca, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/20.4, il quale introduce crediti d'imposta in favore delle imprese di produzione cinematografica, delle piccole e medie case editrici e delle imprese di produzione teatrale, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Cancrini 1746-bis/VI/20.5, il quale estende a tutte le persone vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie prevista dal comma 13 dell'articolo 20 in favore dei migranti, dei senza fissa dimora, dei richiedenti asilo, dei detenuti delle donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/20.7, il quale introduce un'ulteriore detrazione per le rette pagate per il soggiorno in collegi o in convitti universitari, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/20.8, il quale prevede la detraibilità dall'IRPEF delle spese per iscrizione di ragazzi tra 15 e 18 anni a scuole e istituti di musica e danza, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/20.9, che circoscrive alle sole auto immatricolate dal 1o gennaio 2001 l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rideterminazione della tabella delle tasse automobilistiche, di cui al comma 22 dell'articolo 20, alle quali la relazione tecnica riconosce effetti di maggiori entrate, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Cancrini 1746-bis/VI/20.01, il quale estende l'ambito di applicazione dell'applicazione dell'IVA ridotta al 4 per cento ai prodotti editoriali per non vedenti, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Satta 1746-bis/VI/24.1, il quale estende anche agli scaldabagni le detrazioni per apparecchi domestici prevista dall'articolo 24, comma 1, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/27.01, il quale estende l'ambito di applicazione dell'applicazione dell'IVA ridotta al 10 per cento alle prestazioni rese dalle farmacie alle regioni ed alle ASL, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 1746-bis/VI/186.1, il quale reintroduce l'istituto del 5 per mille in favore delle ONLUS e della ricerca, indicando una modalità di copertura che non appare sufficiente a far fronte ai maggiori oneri determinati dalla proposta emendativa.

Invita pertanto i presentatori dei predetti emendamenti a ritirarli, ai fini di una loro eventuale riformulazione e ripresentazione presso la Commissione Bilancio.

Sottolinea inoltre come i giudizi di ammissibilità svolti in questa sede non abbiano carattere definitivo e si limitino ai profili generali di ammissibilità (presenza di una compensazione per gli emendamenti recanti oneri), senza che si effettui una valutazione compiuta con riferimento anche agli altri elementi rilevanti, quali, ad esempio, l'estraneità di materia e la sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dal emendamento.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalle commissioni in sede consultiva sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione bilancio.

Avverto inoltre che sono stati presentati taluni emendamenti relativi a parti del disegno di legge finanziaria non efferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i quali potranno essere presentati direttamente alla Commissione Bilancio.

Ricorda infine che la Commissione esaminerà prioritariamente la Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, con i relativi emendamenti, passando quindi ad esaminare la Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, con i relativi emendamenti.

Propone quindi di rinviare la discussione analitica sugli emendamenti in occasione dell'esame dei provvedimenti presso la Commissione Bilancio, concentrando invece il dibattito sulle relazioni che la Commissione deve esprimere alla medesima Commissione Bilancio.

Formula quindi una proposta di relazione sulla Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) e connesse parti del disegno di legge finanziaria, ed una proposta di relazione sulla Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegati 2 e 3).

Per quanto riguarda le modalità di esame, suggerisce ai presentatori di ritirare le proposte emendative presentate direttamente in Commissione, al fine di discuterle in termini più complessivi nell'ambito dell'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio.

 

Ermanno VICHI (Ulivo) ritiene opportuno che gli emendamenti presentati siano esaminati anche in questa sede, anche al fine di valorizzare maggiormente il ruolo della Commissione Finanze.

 

Francesco TOLOTTI (Ulivo), presidente e relatore, evidenzia come la Commissione Finanze rivesta un ruolo centrale nell'ambito dell'esame parlamentare della manovra finanziaria, sottolineando altresì come tale ruolo possa essere adeguatamente valorizzato attraverso la trasmissione delle relazioni alla Commissione Bilancio.

 

Rolando NANNICINI (Ulivo) esprime talune perplessità relativamente alle osservazioni di cui ai punti e) ed h) della proposta di relazione relativa alla Tabella n. 1, rilevando in particolare l'opportunità di segnalare l'esigenza che le modifiche al regime IRPEF recate dall'articolo 3 assicurino un adeguato livello di progressività nella curva delle aliquote.

Sotto un altro profilo sottolinea altresì la necessità di prevedere, con riferimento alle misure per la riduzione del cuneo fiscale previste dall'articolo 18, che tali benefici devono riferirsi anche ai versamenti contributivi in favore dell'INAIL.

 

Maria Ida GERMONTANI (AN) ritiene opportuno che i lavori della Commissione siano organizzati in modo da garantire il tempo necessario per esaminare le proposte di relazione e per discutere gli emendamenti.

 

Nicola CRISCI (Ulivo) ritiene opportuno che sia consentita quantomeno l'illustrazione degli emendamenti presentati.

 

Laura FINCATO (Ulivo) propone una breve sospensione della seduta, per consentire alla Commissione di valutare le proposte di relazione e gli emendamenti presentati.

 

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, sospende brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.25.

 

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, invita al ritiro dell'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/3.1, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/5.2; invita al ritiro degli emendamenti Vichi 1746-bis/VI/9.1 e Leddi Maiola 1746-bis/VI/9.2, rilevando come la tematica relativa all'articolo 9 del disegno di legge finanziaria, relativo all'imposta di soggiorno, debba essere valutata in termini più complessivi, esprimendo peraltro la disponibilità ad inserire nella proposta di parere un'osservazione in materia; esprime parere favorevole sull'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/9.3, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole: «e di turismo religioso»; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo D'Elpidio 1746-bis/VI/12.01; invita al ritiro dell'emendamento Cacciari 1746-bis/VI/16.2, rilevando come il tema posto dalla proposta emendativa, relativa all'ammontare eccessivo dei canoni demaniali marittimi degli specchi acquei per l'esercizio di attività di produzione ittica sia eccessivamente fondato, esprimendo quindi la disponibilità ad inserire nella proposta di relazione un'osservazione in materia.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Acerbo 1746-bis/VI/16.1, mentre invita al ritiro dell'emendamento Crisci 1746-bis/VI/19.1, dichiarando peraltro la disponibilità ad inserire un'osservazione in merito nella proposta di relazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/19.2 e sull'articolo aggiuntivo Crisci 1746-bis/VI/19.01. Esprime parere contrario sull'emendamento Tranfaglia 1746-bis/VI/20.1; invita al ritiro dell'emendamento Tranfaglia 1746-bis/VI/20.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/20.6, mentre esprime parere contrario sull'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/20.10.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Vichi 1746-bis/VI/30.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Franci 1746-bis/VI/30.02, invitando invece al ritiro dell'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/52.1.

Maurizio FUGATTI (LNP), esprime una valutazione complessivamente negativa sul disegno di legge finanziaria, e sulle proposte di relazione, rilevando preliminarmente come l'entità della manovra sia eccessiva e sproporzionata rispetto all'obiettivo di riportare al di sotto del 3 per cento il rapporto fra deficit e PIL. A tale proposito sottolinea come il disegno di legge determini un ingiustificato inasprimento del prelievo fiscale, con effetti distorsivi sul mercato, nonché riduzioni delle spese molto discutibili, ricordando altresì come la manovra finanziaria nel suo complesso sia stata giudicata negativamente dalla Corte dei conti, dal Governatore della Banca d'Italia e perfino dalle agenzie di rating.

Fa presente quindi come le misure relative al cosiddetto «cuneo fiscale», e quelle che dispongono il trasferimento di parte del TFR ad un fondo speciale dell'INPS, finiscano per danneggiare gravemente le imprese di piccole e medie dimensioni, le quali costituiscono la componente fondamentale del sistema produttivo del Paese.

Valuta in modo estremamente negativo anche la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, l'aumento dei contributi previdenziali, con particolare riferimento alle misure che interessano gli apprendisti, nonché l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, rilevando inoltre altresì come la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, l'introduzione dell'imposta di soggiorno e la revisione degli estimi catastali comporteranno un forte aumento della pressione fiscale.

Preannuncia, conclusivamente, la presentazione di proposte emendative presso la Commissione Bilancio.

 

Nicola CRISCI (Ulivo) accogliendo l'invito del relatore, ed alla luce della disponibilità, espressa da quest'ultimo, ad inserire nella proposta di relazione un'osservazione in materia, ritira il proprio emendamento 1746-bis/VI/19.1, che interviene sulla tematica relativa alla fruibilità dei crediti di imposta per l'acquisizione di fabbricati strumentali. Illustra quindi l'articolo aggiuntivo 1746-bis/VI/19.01, il quale consente la fruibilità dei crediti di imposta previsti dalla legge n. 288 del 2000 per gli investimenti che siano completati entro il 31 dicembre 2008.

 

Ermanno VICHI (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VI/9.1, soppressivo dell'articolo 9, tenendo conto che il Governo sta svolgendo alcuni approfondimenti per calibrare meglio la disposizione; rileva, infatti, come l'introduzione di contributo comunale di ingresso e di soggiorno ivi previsto non risolva le problematiche delle grandi città, oltre a presentare profili di illegittimità costituzionale, nella misura in cui interviene su competenze legislative delle regioni. A tale riguardo auspica che il relatore inserisca nelle proprie proposte di relazione un'osservazione circa tale problematica.

Sottolinea quindi l'esigenza che, nelle relazioni alla V Commissione, si evidenzi la necessità di affrontare in termini generali il tema del sostegno alle famiglie, pur apprezzando l'incremento, previsto dall'articolo 4, degli stanziamenti per gli assegni per il nucleo familiare.

Chiede inoltre che nelle relazioni si faccia presente l'esigenza che gli eventuali aggravi di tassazione derivanti dalla revisione degli estimi catastali siano adeguatamente compensati attraverso corrispondenti revisioni dell'ICI e delle imposte sui trasferimenti degli immobili.

 

Donatella MUNGO (RC-SE), pur condividendo le proposte di relazione formulate, riterrebbe opportuno introdurre una specifica osservazione volta a chiarire in qual modo si intendano ridistribuire ai lavoratori i benefici attesi dalla riduzione del cuneo fiscale, ad approfondire in quale misura gli interventi in materia di IRPEF apportino vantaggi alle fasce di reddito più basse.

Sottoscrive quindi l'emendamento Cacciari 1746-bis/VI/16.2, al solo fine di ritirarlo, accogliendo l'invito in tal senso del relatore. Sottoscrive altresì l'emendamento Acerbo 1746-bis/VI/16.1, del quale chiede la votazione.

Esprime quindi una valutazione contraria sull'opportunità di sopprimere l'articolo 9, ritenendo piuttosto opportuno prevedere un'opportuna distinzione della misura del contributo ivi previsto sulla base di criteri più stringenti per i comuni.

 

Maria Ida GERMONTANI (AN) esprime un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge in esame, il quale costituirà un serio ostacolo allo sviluppo economico del Paese, sottolineando in particolare come il Governo, a seguito delle critiche mosse dalle associazioni sindacali, dalla Corte dei conti e dal Governatore della Banca d'Italia, si trovi in una situazione di sostanziale isolamento politico.

Critica in particolare la natura persecutoria ed ideologica della manovra, nonché l'inadeguatezza delle misure a sostegno della famiglia, che considera assolutamente inadeguate, sottolineando altresì come l'introduzione della tassa di soggiorno produrrà conseguenze negative sull'industria turistica.

 

Francesco TOLOTTI, presidente, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative D'Elpidio 1746-bis/VI/3.1 e 1746-bis/VI/5.2.

 

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VI/9.2.

 

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative D'Elpidio 1746-bis/VI/9.3 e 1746-bis/VI/12.01.

 

Ermanno VICHI (Ulivo) esprime una valutazione negativa sull'emendamento Acerbo 1746-bis/VI/16.1 il quale, prevedendo il mantenimento in vigore dei precedenti termini di validità delle concessioni demaniali marittime, svuota sostanzialmente di senso le previsioni dell'articolo 16.

 

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, ritiene che le conseguenze paventate dal deputato Vichi possano essere evitate suggerendo una riformulazione dell'emendamento 1746-bis/VI/16.1.

 

Donatella MUNGO (RC-SE) ritiene preferibile affrontare la questione nell'ambito dell'esame dei provvedimenti presso la Commissione Bilancio, ritirando conseguentemente l'emendamento Acerbo 1746-bis/VI/16.1, di cui è cofirmataria.

 

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/19.2: si intende vi abbia rinunciato. Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo 1746-bis/VI/19.01 è stato sottoscritto anche dal deputato D'Elpidio.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Crisci 1746-bis/VI/19.01, risultando pertanto sostanzialmente assorbito l'emendamento D'Elpidio 1746-bis/VI/19.2.

 

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tranfaglia 1746-bis/VI/20.1 e 1746-bis/VI/20.3, nonché degli emendamenti D'Elpidio 1746-bis/VI/20.6 e 1746-bis/VI/20.10.

 

Nicola CRISCI (Ulivo) sottoscrive l'emendamento 1746-bis/VI/30.1.

 

Laura FINCATO (Ulivo) sottoscrive anch'essa l'emendamento 1746-bis/VI/30.1.

 

Maria Ida GERMONTANI (AN) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1746-bis/VI/30.1.

 

La Commissione approva l'emendamento Vichi 1746-bis/VI/30.1.

 

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Franci 1746-bis/VI/30.01 e D'Elpidio 1746-bis/VI/52.1; si intende vi abbiano rinunciato.

Alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, riformula le proprie proposte di relazione (vedi allegati 4 e 5).

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 1, concernente lo stato di previsione delle entrate dell'anno finanziario 2007 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, e la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dell'anno finanziario 2007, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Nomina quindi il deputato Tolotti relatore presso la Commissione Bilancio.

 

La seduta termina alle 18.10.


ALLEGATO 1

 

Legge Finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART. 3.

Al comma 3, lettera c), capoverso Art. 12, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro;

alla lettera b), sostituire il quinto periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 110 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 110 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 110 è aumentato di 40;

alla lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta e dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

1746-bis/VI/3. 1. D'Elpidio.

 

ART. 5.

Sopprimere il comma 16.

1746-bis/VI/5. 1. D'Elpidio.

 

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16».

1746-bis/VI/5. 2. D'Elpidio, Pignataro.

 

Al comma 16 dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) «al numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel».

1746-bis/VI/5. 3. Incostante.

 

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3o della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1746-bis/VI/5. 4. D'Elpidio.

 

Sopprimere i commi 18 e 19.

1746-bis/VI/5. 5. D'Elpidio.

 

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000 euro.

1746-bis/VI/5. 01. D'Elpidio.

 

ART. 9.

Sopprimerlo.

1746-bis/VI/9. 1. Vichi, Fadda, Crisci.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. I Comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i Comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno.

2. I Comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i Comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitino in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio».

1746-bis/VI/9. 2. Leddi Maiola.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono altresì esenti dal contributo i soggetti che partecipano a viaggi di turismo scolastico e di turismo religioso organizzate da imprese turistiche o tour operator.

1746-bis/VI/9. 3. D'Elpidio.

 

ART. 12.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1. L'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 14.

1746-bis/VI/12. 01. D'Elpidio.

 

ART. 16.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità di produzione itticola e attività avifaunistica, compresi gli specchi acquei, pertinenze demaniali marittime e manufatti, sono determinati a decorrere dal 1o gennaio 2007 con un aumento del 100 per cento rispetto alla normativa in vigore.

1746-bis/VI/16. 2. Cacciari.

 

Al comma 8, capoverso Art. 3-bis., aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale restano in vigore i precedenti termini di validità delle concessioni, e non è comunque consentita la costruzione di manufatti inamovibili o di difficile sgombero, fatta eccezione per quelli strettamente necessari alla realizzazione di porti turistici approvati nel rispetto dei Piani di settore, della pianificazione paesaggistica e del decreto legislativo n. 42 del 2004.

1746-bis/VI/16. 1. Acerbo, Cacciari, Perugia.

 

ART. 19.

Al comma 3, lettera a), prima della parola: macchinari premettere le seguenti: fabbricati strumentali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Modifica delle agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1o aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

1746-bis/VI/19. 1. Crisci.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Tutela degli investimenti).

1. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 legge 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni (articolo 62 legge 28 dicembre 2002, n. 289) che alla data del 31 dicembre 2006 hanno in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), investimenti avviati, possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.

1746-bis/VI/19. 2. D'Elpidio.

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».

1746-bis/VI/19. 01. Crisci, D'Elpidio.

 

ART. 20.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

1746-bis/VI/20. 1. Tranfaglia.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: del dieci per cento è elevata al quindici per cento con le seguenti: del cinque per cento è elevata al venticinque per cento.

1746-bis/VI/20. 2. Tranfaglia.

 

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: ricerca aggiungere le seguenti: tra i quali si deve intendere incluso a pieno titolo ed a far data dell'entrata in vigore della presente legge l'ENEA.

1746-bis/VI/20. 3. Tranfaglia.

 

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Le imprese di produzione cinematografica possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la produzione, promozione e distribuzione di corto e lungometraggi per opere prime di giovani registi.

6-ter. Le piccole e medie case editrici possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la stampa, promozione e distribuzione di opere prime di giovani autori; le case editrici universitarie possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la stampa e distribuzione di saggi di giovani ricercatori che abbiamo meno di anni 35.

6-quater. Le imprese di produzione teatrale possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la produzione, promozione e distribuzione di opere prime di giovani registi e autori.

1746-bis/VI/20. 4. D'Elpidio.

 

Al comma 13, sostituire la parola: donne con la seguente: persone.

1746-bis/VI/20. 5. Cancrini, Vacca.

 

Al comma 20, lettera a) sostituire la lettera i-sexies), con la seguente:

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo annuo non superiore a 3.600 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

6-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 507/1995) è aumentata del 16 per cento.

1746-bis/VI/20. 6. D'Elpidio.

 

Al comma 20, lettera a), lettera i-sexies) aggiungere, in fine, le parole: e altresì le rette pagate per il soggiorno in collegi o convitti universitari da parte di studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da questo ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per un importo non superiore a 1.500 euro.

1746-bis/VI/20. 7. D'Elpidio.

 

Al comma 20, lettera a), dopo la lettera i-sexies) aggiungere la seguente:

i-septies) le spese per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a scuole e istituti di musica e di danza rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 20, lettera b), dopo le parole: ed i-sexies) aggiungere le seguenti: ed i-septies).

1746-bis/VI/20. 8. D'Elpidio.

 

Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente per le auto immatricolate a partire dal 1o gennaio 2001.

1746-bis/VI/20. 9. D'Elpidio.

 

Al comma 22, tabella 2, allegato punto 2, sostituire le parole: peso complessivo superiore a 2600 kg con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a otto con le seguenti: di cilindrata superiore a 1950 cc.

1746-bis/VI/20. 10. D'Elpidio.

 

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Agevolazione Iva su cessione di prodotti editoriali di tipo informatico ai non vedenti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 18), dopo le parole: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici» sono inserite le parole «-informatici»;

2) al numero 35), dopo le parole: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici» sono inserite le parole «-informatici».

1746-bis/VI/20. 01. Cancrini, Vacca, Poretti, Zanotti, Dioguardi, Lucà.

 

ART. 24.

Al comma 1 dopo la parola: congelatori, aggiungere la seguente: scaldabagni.

1746-bis/VI/24. 1. Satta.

 

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci).

1. Nella Tabella A, Parta III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale» è aggiunta la seguente frase: «Prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».

1746-bis/VI/27. 01. D'Elpidio, Pignataro.

 

ART. 30.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per l'anno 2007-2008-2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.

Conseguentemente gli accantonamenti iscritti nella tabella A allegati sono ridotti dei seguenti importi:

2007: 3.000.000;

2008: 3.000.000;

2009: 3.000.000.

1746-bis/VI/30. 1. Vichi, Leo, Gioacchino Alfano, Crisci, Fincato, Sposetti, Mungo, Tolotti, Borghesi, Leddi Maiola, Turci, Fugatti, Pini, Del Mese.

 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

1746-bis/VI/30. 01. Franci.

 

ART. 52.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Aumento del 10 per cento delle accise sui soli superalcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.

1746-bis/VI/52. 1. D'Elpidio.

 

ART. 186.

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

186-bis. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n, 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) associazioni non governative (ONG).

Conseguentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

6-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 507/1995) è aumentata del 16 per cento.

1746-bis/VI/186. 1. D'Elpidio.

 


ALLEGATO 2

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 (C. 1747 Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge finanziaria. (C. 1746-bis).

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE

 

La VI Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;

rilevato come il totale complessivo degli effetti finanziari della manovra finanziaria predisposta dal Governo risulti pari a 34,7 miliardi di euro, di cui 15,2 miliardi finalizzati alla riduzione dell'indebitamento pubblico e 19,5 miliardi alle misure in favore dello sviluppo e dell'equità sociale;

sottolineato come l'ampiezza della manovra sia in buona parte determinata dalla situazione di grave squilibrio dei conti pubblici lasciata in eredità dai precedenti governi, che hanno determinato il ritorno ad un livello paragonabile a quello dei primi anni '90, caratterizzata dal sostanziale azzeramento dell'avanzo primario, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005, e dall'incremento, anche in termini relativi, del livello del debito pubblico in rapporto al PIL;

considerato che le condizioni critiche della finanza pubblica, determinate solo in parte dalle difficoltà congiunturali che hanno interessato tutti i paesi europei a partire dalla seconda metà del 2001, sono da ricondurre a ragioni di natura strutturale, non dipendenti dal ciclo economico;

evidenziato come, in tale difficile contesto, il Governo è stato in grado di destinare ben più della metà delle risorse mobilitate dalla manovra alle finalità di rilancio ed equità, con una riduzione di circa 5 miliardi, rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, dell'importo destinato al risanamento, anche grazie ad un incremento di natura strutturale delle entrate tributarie, che ha superato ampiamente le previsioni;

rilevato come il positivo andamento del gettito tributario registratosi nel corso del 2006 è certamente riconducibile al miglioramento della congiuntura economica, ma anche alla rigorosa azione del Governo, che ha dato ai contribuenti ed ai mercati un segnale chiaro ed univoco circa la forte volontà dell'Esecutivo di avviare e perseguire una incisiva azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di assicurare un maggiore rispetto degli obblighi tributari ed una più equa ripartizione del carico fiscale gravante sui contribuenti, evitando il ricorso a misure una tantum;

sottolineato come gli articoli 5 e 6 del disegno di legge finanziaria contengano una serie di incisive misure per il contrasto dell'evasione fiscale ed il recupero di base imponibile, finalizzate a ricondurre le dimensioni dell'economia sommersa entro limiti fisiologici ed a consentire, in tal modo, di ridurre in prospettiva la pressione fiscale sui contribuenti e sulle imprese;

evidenziato come le scelte adottate dal Governo consentiranno di mantenere i due impegni, assunti con l'Unione europea, di operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, e di portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007, ricostituendo, inoltre, un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo;

sottolineato come le importanti modifiche recate dall'articolo 3 alla disciplina dell'IRPEF, comportando la trasformazione in detrazioni delle attuali deduzioni per carichi di famiglia e delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), pongono le basi per risolvere il problema legato all'impossibilità, nel sistema di deduzioni attualmente previsto, per i soggetti cosiddetti «incapienti», di usufruire appieno di tali benefici;

valutato positivamente l'impegno a sostenere i redditi delle famiglie attraverso l'intervento previsto dall'articolo 3 sulle detrazioni per carichi di famiglia e dall'articolo 4 che prevede consistenti aumenti per gli assegni al nucleo familiare;

considerato che il raggiungimento di un più elevato tasso di utilizzo della forza lavoro, in particolare nelle zone del Mezzogiorno e nelle altre aree in ritardo di sviluppo o in declino, deve costituire uno degli obiettivi essenziali della politica economica del Governo, nell'ottica del perseguimento delle finalità di sostegno alla crescita complessiva del Paese e di riequilibrio dell'equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011;

evidenziato, sotto quest'ultimo aspetto, come il disegno di legge finanziaria contenga, in ottemperanza agli impegni assunti con il Programma elettorale dell'Unione ed alle linee programmatiche del DPEF, importanti misure per il sostegno e la modernizzazione del tessuto produttivo nazionale, quali, in particolare, le agevolazioni in materia di IRAP per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo e per il sostegno all'impiego delle donne lavoratrici di cui all'articolo 18, il credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, di cui all'articolo 19, ed i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca ed innovazione, di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5;

sottolineato come il disegno di legge finanziaria contenga, in particolare agli articoli 7, 8, 9 e 10, una prima serie di misure volte ad affrontare il delicato tema legato al rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nel senso di accrescere gli spazi attribuiti alla responsabilità finanziaria di tali enti, nel contesto, più ampio, del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sarà peraltro oggetto di un apposito disegno di legge, di prossima presentazione alle Camere, collegato alla manovra finanziaria;

sottolineato come il predetto processo di autonomia finanziaria, volto essenzialmente ad una progressiva maggiore responsabilizzazione degli enti locali rispetto alle rispettive scelte di politica economica e finanziaria, dovrà essere realizzato ponendo particolare attenzione ad evitare un complessivo aggravio della pressione fiscale, delle tariffe per i servizi, e degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché nel quadro di una adeguata perequazione delle diverse capacità fiscali delle varie aree del Paese, al fine di assicurare il mantenimento di standard minimi uniformi dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni sociali in tutto il territorio nazionale;

rilevato come il disegno di legge finanziaria contenga un articolato insieme di misure di natura tributaria volte a rafforzare le politiche per la tutela ambientale e la riconversione in senso ecocompatibile del sistema produttivo, quali la previsione di un regime differenziato di tassazione in favore degli autoveicoli a più basso impatto ambientale, di cui all'articolo 20, commi da 21 a 23, le agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici e la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica, di cui agli articoli 22 e 23, le agevolazioni tributarie in favore egli apparecchi domestici ed i motori industriali ad alta efficienza, di cui all'articolo 24, le agevolazioni in materia di accise per la promozione dell'utilizzo delle bioenergie, di cui all'articolo 156;

valutate positivamente le norme di cui agli articoli 29 e 30, relative alla ulteriore proroga, al 31 dicembre 2007, della detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, delle agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca, delle agevolazioni fiscali e previdenziali a vantaggio delle imprese esercenti la pesca costiera e lagunare, della riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane, del credito imposta in favore delle reti di teleriscaldamento, delle esenzioni dall'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, nonché delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina;

sottolineata l'esigenza di dare definitiva e stabile soluzione alla tematica, particolarmente rilevante per un elevato numero di lavoratori italiani, concernente il trattamento tributario dei redditi da lavoro dipendenti prodotti all'estero in zone di confine, per i quali si prevede, comunque, all'articolo 30, comma 9, l'ulteriore proroga del regime di esenzione dall'IRPEF, nel limite di 8.000 euro;

evidenziato come il disegno di legge finanziaria contenga alcune misure agevolative di natura tributaria di evidente rilievo sociale, quali la previsione, di cui al comma 13 dell'articolo 20, che dispone l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese alle persone migranti senza fissa dimora, ai richiedenti asilo, alle persone detenute e alle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, la disposizione, di cui al comma 20 del medesimo articolo 20, che ammette la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei minori e dei canoni di locazione per abitazioni degli studenti universitari fuori sede, e la norma, di cui al comma 11 dell'articolo 30, che prevede la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido;

rilevato come l'articolo 17, comma 1, introduca nuove previsioni in materia di gestione dei beni immobiliari pubblici, volte a consentire l'avvio di processi di valorizzazione unici di tali cespiti, che, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, possano fungere da stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo territoriale;

evidenziato positivamente come l'articolo 16 contempli una complessiva riforma del sistema di determinazione dei canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico- ricreative, che supera la previsione relativa all'incremento automatico dei medesimi canoni recata dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, contestualmente abrogata dall'articolo 7, comma 22, del decreto-legge n. 262 del 206, all'esame delle Camere, ponendo in tal modo fine all'incertezza in cui versavano gli enti locali e gli operatori del settore circa il regime giuridico vigente in materia, e venendo incontro alle indicazioni in tal senso più volte formulate con atti di indirizzo approvati dalla Commissione Finanze;

sottolineato come i commi 10 e 11 dell'articolo 20, consentendo la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, risolva una problematica più volte sollevata nel corso della passata legislatura,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di prevedere che la modifica della composizione degli scaglioni di reddito ai fini IRPEF e delle relative aliquote d'imposta, prevista dal nuovo articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi non debba comportare alcun aggravio di tassazione in danno dei trattamenti di fine rapporto;

b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di rivedere la previsione, di cui al nuovo articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui le detrazioni per i figli devono essere obbligatoriamente suddivise al 50 per cento tra i coniugi, prevedendo un meccanismo di ripartizione opzionale più flessibile, in quei casi in cui uno dei coniugi si trovi in una condizione di in capienza, al fine di evitare di vanificare, anche solo in parte, l'efficacia dell'agevolazione;

c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'opportunità di chiarire che le detrazioni ai fini IRPEF introdotte dal nuovo articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi in sostituzione delle precedenti deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), si applicano a qualunque tipologia di reddito nei limiti di capienza individuati;

d) valuti la Commissione di merito, sempre con riferimento all'articolo 3, di valutare se la sostituzione delle deduzioni dal reddito imponibile attualmente previste con detrazioni dall'imposta lorda, possa determinare taluni effetti negativi per i contribuenti, per quanto riguarda le addizionali all'IRPEF, le quali sono calcolate sulla base del reddito imponibile;

e) valuti la Commissione di merito, ancora con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di prevedere l'applicazione di una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti con reddito imponibile inferiore di 45.000 euro che dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale a seguito delle modifiche recate da tale disposizione alla disciplina IRPEF;

f) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 11, commi da 2 a 27, i quali consentono a comuni e province di conferire poteri di accertamento e di contestazione immediata di alcune violazioni in materia tributaria a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, l'opportunità di precisare meglio l'ambito di intervento di tali soggetti, in considerazione dell'evidente delicatezza e dell'oggettivo rilievo pubblicistico di tali attività;

g) con riferimento all'articolo 12, comma 3, il quale prevede che, a decorrere dal 2009, l'incremento di gettito, rispetto al 2008, della compartecipazione del 2 per cento dei comuni al gettito IRPEF istituita dal medesimo articolo 12, sia ripartito secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto primariamente delle esigenze di perequazione e di promozione dello sviluppo economico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare maggiormente i principi sulla base dei quali dovranno essere definiti tali criteri di ripartizione;

h) con riferimento all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori misure per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in favore delle imprese con meno di 8 dipendenti, le quali, non possono fruire appieno delle riduzioni dalla base imponibile IRAP previste dalla disposizione;

i) con riferimento all'articolo 20, commi 6 e 7, il quale prevede un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese per le spese di produzione, sviluppo, digitalizzazione e promozione di opere musicali di artisti emergenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione dell'agevolazione, eventualmente mediante rinvio ad un provvedimento attuativo, nonché di indicare la misura del predetto credito d'imposta;

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni in materia di tassazione dei biocarburanti di cui all'articolo 26, con quelle di cui all'articolo 156, che sembrano intervenire in modo difforme sulle medesime fattispecie;

m) con riferimento al medesimo articolo 156, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 2, che appare suscettibile di determinare oneri finanziari non coperti, ed il comma 3, che non risulta conforme alla disciplina contabile, in quanto prevede l'utilizzo per il 2007 di risorse stanziate e non utilizzate per il 2005 ed il 2006;

n) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 30, comma 9, l'opportunità di prevedere, per i redditi da lavoro prodotti all'estero in zone di confine da cittadini italiani, un incremento della quota di reddito esente ai fini IRPEF, attualmente fissata in 8.000 euro, in attesa di una più complessiva revisione della disciplina in materia che dia definitiva soluzione al problema;

o) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 136, comma 10, l'opportunità di chiarire che la previsione in base alla quale gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA, si applica anche nei confronti degli atti di concessione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, in ragione dell'analoga finalità pubblica delle attività poste in essere da tale ente.


ALLEGATO 3

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (C. 1747 Tab. 2) e connesse parti del disegno di legge finanziaria
(C. 1746-bis).

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE

 

La VI Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;

evidenziato come il disegno di bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzi, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro, che ha interessato le spese di parte corrente, che registrano una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni, a fronte di un incremento della spesa per interessi pari a 2.029 milioni di euro;

rilevato come lo stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), registri, in particolare per quanto riguarda il centro di responsabilità 6 (Politiche fiscali), rispetto al dato assestato 2006, un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 537 milioni, determinato da un incremento delle spese correnti di 2.151 milioni (+5 per cento), cui si contrappone una riduzione delle spese in conto capitale per 1.615 milioni, legato al venir meno delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al credito di imposta per investimenti e ai nuovi occupati nelle aree svantaggiate;

sottolineato come l'articolo 34 del disegno di legge finanziaria, che il riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ridefinire l'articolazione periferica dell'amministrazione prevalentemente su base regionale e di conseguire economie dei gestione, sia pienamente in linea con i più generali obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica già perseguiti con altre disposizioni adottate nell'ambito del decreto-legge n. 262 del 2006, ed appaia coerente con il quadro di decentramento e di federalismo posto dalle norme del Titolo V della Costituzione;

evidenziata, peraltro, l'esigenza di proseguire ulteriormente nel processo di razionalizzazione dell'intero settore della pubblica amministrazione, attraverso misure che consentano di eliminare le spese non produttive che consentano di liberare risorse aggiuntive per le finalità di riduzione delle pressione fiscale complessiva, di sostegno allo sviluppo e di equità sociale;

rilevato come gli articoli 108 e 109 del disegno di legge finanziaria consentano, anche attraverso appositi stanziamenti aggiuntivi, di ampliare l'attività dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, rafforzando uno strumento fondamentale per sostenere l'accesso al credito in particolare delle piccole e medie imprese;

evidenziato positivamente come l'articolo 184 del disegno di legge finanziaria intervenga sulle modalità di finanziamento delle Agenzie fiscali indicate al comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ridetermini in aumento i parametri delle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali, al fine di assicurare adeguate risorse per la piena efficienza di tali fondamentali strumenti dell'Amministrazione finanziaria, venendo incontro ad un rilievo in tal senso espresso dalla Commissione Finanze nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame parlamentare della legge n. 266,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 186 del disegno di legge finanziaria, il quale ripristina, sia pure parzialmente e solo per il 2007, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire ulteriormente in materia, ripristinando l'iniziale stanziamento, anche per il 2008 e 2009, al fine di consentire la realizzazione dei progetti di intervento connessi all'utilizzo di tale quota dell'otto per mille, che risulta già molto difficoltoso per la scarsità delle risorse finanziarie a tal fine predisposte;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel disegno di legge finanziaria misure compensative specificamente destinate a quei titolari di depositi fiscali per la distribuzione di tabacchi lavorati che, a seguito della ristrutturazione del sistema distributivo dei tabacchi conseguente alla privatizzazione del gruppo ETI ed alla successiva cessione della società Etinera al gruppo Logista, hanno dovuto cessare la propria attività a causa delle scelte di politica industriale operate dall'acquirente, senza alcun demerito personale e senza aver percepito alcun risarcimento.


ALLEGATO 4

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 (C. 1747 Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VI Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;

rilevato come il totale complessivo degli effetti finanziari della manovra finanziaria predisposta dal Governo risulti pari a 34,7 miliardi di euro, di cui 15,2 miliardi finalizzati alla riduzione dell'indebitamento pubblico e 19,5 miliardi alle misure in favore dello sviluppo e dell'equità sociale;

sottolineato come l'ampiezza della manovra sia in buona parte determinata dalla situazione di grave squilibrio dei conti pubblici lasciata in eredità dai precedenti governi, che hanno determinato il ritorno ad un livello paragonabile a quello dei primi anni '90, caratterizzato dal sostanziale azzeramento dell'avanzo primario, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005, e dall'incremento, anche in termini relativi, del livello del debito pubblico in rapporto al PIL;

considerato che le condizioni critiche della finanza pubblica, determinate solo in parte dalle difficoltà congiunturali che hanno interessato tutti i paesi europei a partire dalla seconda metà del 2001, sono da ricondurre a ragioni di natura strutturale, non dipendenti dal ciclo economico;

evidenziato come, in tale difficile contesto, il Governo è stato in grado di destinare ben più della metà delle risorse mobilitate dalla manovra alle finalità di rilancio ed equità, con una riduzione di circa 5 miliardi, rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, dell'importo destinato al risanamento, anche grazie ad un incremento di natura strutturale delle entrate tributarie, che ha superato ampiamente le previsioni;

rilevato come il positivo andamento del gettito tributario registratosi nel corso del 2006 è certamente riconducibile al miglioramento della congiuntura economica, ma anche alla rigorosa azione del Governo, che ha dato ai contribuenti ed ai mercati un segnale chiaro ed univoco circa la forte volontà dell'Esecutivo di avviare e perseguire una incisiva azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di assicurare un maggiore rispetto degli obblighi tributari ed una più equa ripartizione del carico fiscale gravante sui contribuenti, evitando il ricorso a misure una tantum;

sottolineato come gli articoli 5 e 6 del disegno di legge finanziaria contengano una serie di incisive misure per il contrasto dell'evasione fiscale ed il recupero di base imponibile, finalizzate a ricondurre le dimensioni dell'economia sommersa entro limiti fisiologici ed a consentire, in tal modo, di ridurre in prospettiva la pressione fiscale sui contribuenti e sulle imprese;

evidenziato come le scelte adottate dal Governo consentiranno di mantenere i due impegni, assunti con l'Unione europea, di operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, e di portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007, ricostituendo, inoltre, un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo;

sottolineato come le importanti modifiche recate dall'articolo 3 alla disciplina dell'IRPEF, comportando la trasformazione in detrazioni delle attuali deduzioni per carichi di famiglia e delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), pongono le basi per risolvere il problema legato all'impossibilità, nel sistema di deduzioni attualmente previsto, per i soggetti cosiddetti «incapienti», di usufruire appieno di tali benefici;

valutato positivamente l'impegno a sostenere i redditi delle famiglie attraverso l'intervento previsto dall'articolo 3 sulle detrazioni per carichi di famiglia, e dall'articolo 4, che prevede consistenti aumenti per gli assegni al nucleo familiare;

considerato che il raggiungimento di un più elevato tasso di utilizzo della forza lavoro, in particolare nelle zone del Mezzogiorno e nelle altre aree in ritardo di sviluppo o in declino, deve costituire uno degli obiettivi essenziali della politica economica del Governo, nell'ottica del perseguimento delle finalità di sostegno alla crescita complessiva del Paese e di riequilibrio dell'equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011;

evidenziato, sotto quest'ultimo aspetto, come il disegno di legge finanziaria contenga, in ottemperanza agli impegni assunti con il Programma elettorale dell'Unione ed alle linee programmatiche del DPEF, importanti misure per il sostegno e la modernizzazione del tessuto produttivo nazionale, quali, in particolare, le agevolazioni in materia di IRAP per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo e per il sostegno all'impiego delle donne lavoratrici di cui all'articolo 18, il credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, di cui all'articolo 19, ed i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca ed innovazione, di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5;

sottolineato come il disegno di legge finanziaria contenga, in particolare agli articoli 7, 8, 9 e 10, una prima serie di misure volte ad affrontare il delicato tema legato al rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nel senso di accrescere gli spazi attribuiti alla responsabilità finanziaria di tali enti, nel contesto, più ampio, del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sarà peraltro oggetto di un apposito disegno di legge, di prossima presentazione alle Camere, collegato alla manovra finanziaria;

sottolineato come il predetto processo di autonomia finanziaria, volto essenzialmente ad una progressiva maggiore responsabilizzazione degli enti locali rispetto alle rispettive scelte di politica economica e finanziaria, dovrà essere realizzato ponendo particolare attenzione ad evitare un complessivo aggravio della pressione fiscale, delle tariffe per i servizi, e degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché nel quadro di una adeguata perequazione delle diverse capacità fiscali delle varie aree del Paese, al fine di assicurare il mantenimento di standard minimi uniformi dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni sociali in tutto il territorio nazionale;

rilevato come il disegno di legge finanziaria contenga un articolato insieme di misure di natura tributaria volte a rafforzare le politiche per la tutela ambientale e la riconversione in senso ecocompatibile del sistema produttivo, quali la previsione di un regime differenziato di tassazione in favore degli autoveicoli a più basso impatto ambientale, di cui all'articolo 20, commi da 21 a 23, le agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici e la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica, di cui agli articoli 22 e 23, le agevolazioni tributarie in favore egli apparecchi domestici ed i motori industriali ad alta efficienza, di cui all'articolo 24, le agevolazioni in materia di accise per la promozione dell'utilizzo delle bioenergie, di cui all'articolo 156;

valutate positivamente le norme di cui agli articoli 29 e 30, relative alla ulteriore proroga, al 31 dicembre 2007, della detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, delle agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca, delle agevolazioni fiscali e previdenziali a vantaggio delle imprese esercenti la pesca costiera e lagunare, della riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane, del credito imposta in favore delle reti di teleriscaldamento, delle esenzioni dall'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, nonché delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina;

sottolineata l'esigenza di dare definitiva e stabile soluzione alla tematica, particolarmente rilevante per un elevato numero di lavoratori italiani, concernente il trattamento tributario dei redditi da lavoro dipendenti prodotti all'estero in zone di confine, per i quali si prevede, comunque, all'articolo 30, comma 9, l'ulteriore proroga del regime di esenzione dall'IRPEF, nel limite di 8.000 euro;

evidenziato come il disegno di legge finanziaria contenga alcune misure agevolative di natura tributaria di evidente rilievo sociale, quali la previsione, di cui al comma 13 dell'articolo 20, che dispone l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese alle persone migranti senza fissa dimora, ai richiedenti asilo, alle persone detenute e alle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, la disposizione, di cui al comma 20 del medesimo articolo 20, che ammette la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei minori e dei canoni di locazione per abitazioni degli studenti universitari fuori sede, e la norma, di cui al comma 11 dell'articolo 30, che prevede la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido;

rilevato come l'articolo 17, comma 1, introduca recante nuove previsioni in materia di gestione dei beni immobiliari pubblici, volte a consentire l'avvio di processi di valorizzazione unici di tali cespiti, che, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, possano fungere da stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo territoriale;

evidenziato positivamente come l'articolo 16 contempli una complessiva riforma del sistema di determinazione dei canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, che supera la previsione relativa all'incremento automatico dei medesimi canoni recata dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, contestualmente abrogata dall'articolo 7, comma 22, del decreto-legge n. 262 del 206, all'esame delle Camere, ponendo in tal modo fine all'incertezza in cui versavano gli enti locali e gli operatori del settore circa il regime giuridico vigente in materia, e venendo incontro alle indicazioni in tal senso più volte formulate con atti di indirizzo approvati dalla Commissione Finanze;

sottolineato come i commi 10 e 11 dell'articolo 20, consentendo la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, risolva una problematica più volte sollevata nel corso della passata legislatura,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di prevedere che la modifica della composizione degli scaglioni di reddito ai fini IRPEF e delle relative aliquote d'imposta, prevista dal nuovo articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, non debba comportare alcun aggravio di tassazione in danno dei trattamenti di fine rapporto;

b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di rivedere la previsione, di cui al nuovo articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui le detrazioni per i figli devono essere obbligatoriamente suddivise al 50 per cento tra i coniugi, prevedendo un meccanismo di ripartizione opzionale più flessibile, in quei casi in cui uno dei coniugi si trovi in una condizione di incapienza, al fine di evitare di vanificare, anche solo in parte, l'efficacia dell'agevolazione;

c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'opportunità di chiarire che le detrazioni ai fini IRPEF introdotte dal nuovo articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi in sostituzione delle precedenti deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), si applicano a qualunque tipologia di reddito, nei limiti di capienza individuati;

d) valuti la Commissione di merito, sempre con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di valutare se la sostituzione delle deduzioni dal reddito imponibile attualmente previste con detrazioni dall'imposta lorda possa determinare taluni effetti negativi per i contribuenti, per quanto riguarda le addizionali all'IRPEF, le quali sono calcolate sulla base del reddito imponibile;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere in termini più complessivi la tematica del sostegno ai redditi familiari;

f) valuti la Commissione di merito, ancora con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di prevedere l'applicazione di una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti con reddito imponibile inferiore di 45.000 euro che dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale a seguito delle modifiche recate da tale disposizione alla disciplina IRPEF, valutando in particolare l'opportunità di prevedere, per la fascia di reddito a ridosso di 30.000 euro, l'introduzione di un meccanismo che assicuri il mantenimento della progressività della tassazione, evitando il determinarsi di «scalini» nell'imposizione;

g) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9, l'opportunità di rivedere in termini complessivi e di rimodulare il meccanismo relativo all'introduzione del contributo di ingresso e di soggiorno;

h) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 11, commi da 2 a 27, i quali consentono a comuni e province di conferire poteri di accertamento e di contestazione immediata di alcune violazioni in materia tributaria a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, l'opportunità di precisare meglio l'ambito di intervento di tali soggetti, in considerazione dell'evidente delicatezza e dell'oggettivo rilievo pubblicistico di tali attività;

i) con riferimento all'articolo 12, comma 3, il quale prevede che, a decorrere dal 2009, l'incremento di gettito, rispetto al 2008, della compartecipazione del 2 per cento dei comuni al gettito IRPEF istituita dal medesimo articolo 12, sia ripartito secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto primariamente delle esigenze di perequazione e di promozione dello sviluppo economico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare maggiormente i principi sulla base dei quali dovranno essere definiti tali criteri di ripartizione;

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in sede di revisione degli estimi catastali, si tenga conto delle ricadute che essa potrà avere relativamente al carico tributario sugli immobili, stabilendo in tal caso un meccanismo di revisione dell'imposta comunale sugli immobili e delle imposte sui trasferimenti;

m) con riferimento all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori misure di carattere compensativo, in particolare con riferimento ai versamenti contributivi all'INAIL, per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in favore delle imprese con meno di 8 dipendenti, le quali non possono fruire appieno delle riduzioni dalla base imponibile IRAP previste dalla disposizione;

n) sempre con riferimento alle tematiche relative alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo di cui all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come sarà distribuita ai lavoratori la quota di riduzione del cuneo in loro favore;

o) con riferimento all'articolo 19, il quale prevede l'attribuzione di crediti d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che anche le acquisizioni di fabbricati strumentali possano fruire di tale agevolazione;

p) con riferimento all'articolo 20, commi 6 e 7, il quale prevede un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese per le spese di produzione, sviluppo, digitalizzazione e promozione di opere musicali di artisti emergenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione dell'agevolazione, eventualmente mediante rinvio ad un provvedimento attuativo, nonché di indicare la misura del predetto credito d'imposta;

q) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni in materia di tassazione dei biocarburanti di cui all'articolo 26, con quelle di cui all'articolo 156, che sembrano intervenire in modo difforme sulle medesime fattispecie;

r) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 30, comma 9, l'opportunità di prevedere, per i redditi da lavoro prodotti all'estero in zone di confine da cittadini italiani, un incremento della quota di reddito esente ai fini IRPEF, attualmente fissata in 8.000 euro, in attesa di una più complessiva revisione della disciplina in materia che dia definitiva soluzione al problema;

s) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 136, comma 10, l'opportunità di chiarire che la previsione in base alla quale gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA, si applica anche nei confronti degli atti di concessione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, in ragione dell'analoga finalità pubblica delle attività poste in essere da tale ente;

t) con riferimento al medesimo articolo 156, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 2, che appare suscettibile di determinare oneri finanziari non coperti, ed il comma 3, che non risulta conforme alla disciplina contabile, in quanto prevede l'utilizzo per il 2007 di risorse stanziate e non utilizzate per il 2005 ed il 2006.


ALLEGATO 5

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (C. 1747 Tab. 2) e connesse parti del disegno di legge finanziaria
(C. 1746-bis).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VI Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;

evidenziato come il disegno di bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzi, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro, la quale ha interessato sia le spese di parte corrente, che registrano una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni, a fronte di un incremento della spesa per interessi pari a 2.029 milioni di euro;

rilevato come lo stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), registri, in particolare per quanto riguarda il centro di responsabilità 6 (Politiche fiscali), rispetto al dato assestato 2006, un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 537 milioni, determinato da un incremento delle spese correnti di 2.151 milioni (+5 per cento), cui si contrappone una riduzione delle spese in conto capitale per 1.615 milioni, legato al venir meno delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al credito di imposta per investimenti e ai nuovi occupati nelle aree svantaggiate;

sottolineato come l'articolo 34 del disegno di legge finanziaria, che prevede il riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ridefinire l'articolazione periferica dell'amministrazione prevalentemente su base regionale e di conseguire economie di gestione, sia pienamente in linea con i più generali obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica già perseguiti con altre disposizioni adottate nell'ambito del decreto-legge n. 262 del 2006, ed appaia coerente con il quadro di decentramento e di federalismo posto dalle norme del Titolo V della Costituzione;

evidenziata, peraltro, l'esigenza di proseguire ulteriormente nel processo di razionalizzazione dell'intero settore della pubblica amministrazione, attraverso misure che consentano di eliminare le spese non produttive e di liberare risorse aggiuntive per le finalità di riduzione della pressione fiscale complessiva, di sostegno allo sviluppo e di equità sociale;

rilevato come gli articoli 108 e 109 del disegno di legge finanziaria consentano, anche attraverso appositi stanziamenti aggiuntivi, di ampliare l'attività dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, rafforzando uno strumento fondamentale per sostenere l'accesso al credito, in particolare delle piccole e medie imprese;

evidenziato positivamente come l'articolo 184 del disegno di legge finanziaria intervenga sulle modalità di finanziamento delle Agenzie fiscali indicate al comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, rideterminando in aumento i parametri delle dotazioni finanziarie delle Agenzie, al fine di assicurare adeguate risorse per la piena efficienza di tali fondamentali strumenti dell'Amministrazione finanziaria, venendo incontro ad un rilievo in tal senso espresso dalla Commissione Finanze nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame parlamentare della stessa legge n. 266,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 186 del disegno di legge finanziaria, il quale ripristina, sia pure parzialmente e solo per il 2007, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire ulteriormente in materia, ripristinando l'iniziale stanziamento, anche per il 2008 e 2009, al fine di consentire la realizzazione dei progetti di intervento connessi all'utilizzo di tale quota dell'otto per mille, che risulta già molto difficoltoso per la scarsità delle risorse finanziarie a tal fine predisposte;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel disegno di legge finanziaria misure compensative specificamente destinate a quei titolari di depositi fiscali per la distribuzione di tabacchi lavorati che, a seguito della ristrutturazione del sistema distributivo dei tabacchi conseguente alla privatizzazione del gruppo ETI ed alla successiva cessione della società Etinera al gruppo Logista, hanno dovuto cessare la propria attività a causa delle scelte di politica industriale operate dall'acquirente, senza alcun demerito personale e senza aver percepito alcun risarcimento.

 


VIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

 

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che a conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo, la Commissione è tenuta ad approvare le relazioni di competenza da trasmettere alla V Commissione.

Dopo aver ricordato le regole di ammissibilità de eventuali emendamenti, articolo aggiuntivi e ordini del giorno, ricorda che le proposte emendative approvate dalla Commissione saranno allegate alle relazioni trasmesse alla Commissione bilancio, dove si intenderanno presentate a nome della Commissione.

Ricorda infine che eventuali emendamenti e articoli aggiuntivi potranno essere presentati entro le ore 20 di giovedì 12 ottobre, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 5 ottobre scorso.

Secondo quanto convenuto dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame entro martedì 17 ottobre 2006.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, ricorda che gli interventi che il disegno di legge 1746-bis prevede per il sistema scolastico, per l'università, la ricerca, la cultura, lo sport rappresentano un piano di misure destinato a rimettere in moto una politica di risanamento e di sviluppo di tali settori - rigore, equità, sviluppo - secondo quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria. Si tratta dei settori che vanno a costituire «la polpa e l'osso» della filiera della conoscenza. Intende sottolineare che termini come società della conoscenza, internazionalizzazione del sapere e della cultura, per non rimanere slogan usurati e improduttivi, hanno bisogno di scelte politiche, di strategie anche lungimiranti e soprattutto hanno bisogno di politiche di equità, se non si vuole che proprio l'accresciuto bisogno di sapere, di conoscenza, di fruizione del bene cultura non diventi un ulteriore elemento di discriminazione, tra chi sa e chi non sa, tra chi accede alla conoscenza e chi ne rimane escluso, che rischia di sommarsi alle già acute e profonde differenze sociali che ancora esistono nel Paese. L'Italia ha le risorse per volare alto, la creatività e le professionalità; ma ha bisogno di una nuova stagione di governo, di una nuova leadership dell'impresa della conoscenza, dell'impresa culturale, dell'impresa del «bello». Ritiene si tratti di un sistema paese che dovrà basarsi sulla partecipazione, sull'innovazione, sulla valorizzazione dei talenti e non sul nepotismo e sul clientelismo. Si tratta di una sfida che non si saprà giocare, sarà portata all'agonia la parte più ricca dell'Italia, cioè la cultura.

Ritiene che sicuramente la finanziaria 2007 rappresenta una manovra finanziaria assai significativa, anche se non sempre è presente, come si vorrebbe, un equilibrio perfetto tra rigore e investimenti di lungo respiro: anche se ritiene che occorre dare atto ai ministri competenti di aver difeso i loro settori da ulteriori tagli. Auspica quindi che la discussione sia serena, approfondita, leale e capace di individuare correzioni di rotta e suggerire cambiamenti.

Passa quindi ad analizzare i contenuti della manovra dei vari comparti, affrontando solo alcune delle questioni più rilevanti. Per il settore istruzione, premette che l'8 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione» (COM (2006) 481), con la quale si sono individuate nell'efficienza e nell'equità i temi chiave per promuovere il processo di modernizzazione dei sistemi d'istruzione e di formazione negli Stati i sistemi europei d'istruzione e formazione, come previsto dal quadro della Strategia di Lisbona. Ritiene che questa sia la logica di fondo della manovra sul terreno dell'istruzione: razionalizzazione e rilancio della scuola pubblica, da un lato; dall'altro, interventi di modifica - di indirizzo e finanziari - del quadro legislativo definito nel corso della precedente legislatura, che sarà oggetto di una profonda revisione, nei prossimi anni, in attuazione del programma di governo. In questo senso si tratta di interventi che devono segnare una profonda discontinuità a partire dalla misura chiave per l'organizzazione del sistema scolastico, ossia l'elevamento dell'obbligo di istruzione nei primi due anni della scuola secondaria; misure per la scuola dell'infanzia per l'educazione degli adulti; per il sistema della formazione superiore integrata.

Sottolinea che in tali prospettive si muovono l'articolo 66 e l'articolo 68. Il primo prevede misure di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico; il numero degli alunni per classe e il rapporto numerico di insegnanti di sostegno/alunni; le assunzioni, la mobilità, la riconversione professionale e la valutazione dei titoli del personale docente; il riordino degli enti di servizio del ministero della pubblica istruzione; le procedure concorsuali per dirigenti scolastici; i carichi orari dell'istruzione professionale. Il secondo prevede invece la ridefinizione dell'obbligo scolastico e l'innalzamento dell'età per l'accesso al lavoro; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l'istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell'istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica; interventi a favore delle scuole non statali, con particolare riferimento alle scuole per l'infanzia. Ricorda d'altra parte che la Commissione europea ritiene, in particolare, che i sistemi di istruzione e formazione dell'obbligo debbano garantire l'istruzione di base e le competenze fondamentali indispensabili per raggiungere il benessere in una società basata sulla conoscenza. Ricorda che i sistemi scolastici con «smistamento» precoce degli studenti, inoltre, sono considerati dalla Commissione potenzialmente in grado di esasperare le differenze e di generare effetti ancor meno equi, in termini di rendimento degli studenti e della scuola, in particolar modo nei confronti dei bambini svantaggiati. Si ritiene infine che il posticipo dello smistamento al livello secondario superiore, unitamente alla possibilità di passare ad un altro tipo di scuola, possa ridurre la segregazione e promuovere l'equità, senza che diminuisca l'efficienza, evidenziandosi l'importanza di un'istruzione preelementare di qualità elevata, in grado di produrre vantaggi a lungo termine sia sul piano dell'apprendimento che su quello socio-economico, in quanto può limitare, in fasi successive dell'esistenza, spese «riparatorie» collegabili alla criminalità, alla salute e alla disoccupazione.

Ritiene quindi che la discussione in Commissione dovrà snodarsi sui punti più delicati e anche controversi della manovra, quelli che a torto o a ragione stanno creando preoccupazioni nel mondo della scuola. Si tratta in particolare della questione del precariato, che viene affrontata prevedendo un massiccio piano di immissioni in ruolo. Segnala peraltro la necessità di uno stretto collegamento col tema della prima formazione che non può essere assolutamente slegato dal tema del reclutamento e la profonda preoccupazione che emerge nel mondo della scuola rispetto alla prevista eliminazione delle graduatorie permanenti. Aggiunge poi che in riferimento alla questione insegnanti di sostegno - su cui la Commissione cultura dovrà svolgere un'indagine conoscitiva - sembra importante superare un rapporto puramente numerico tra insegnanti di sostegno e bambini e ragazzi «diversamente abili» per andare alla definizione di organici corrispondenti alle oggettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi. Sulla questione dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale, riterrebbe utile sviluppare un dibattito nel mondo della scuola, università, ricerca. Evidenzia quindi la questione dell'obbligo di istruzione che rappresenti una vera discontinuità con le scelte del governo precedente, nonché la previsione di concorso per dirigenti scolastici.

Ricorda quindi che con l'articolo 65 del disegno di legge finanziaria si vuole imprimere una svolta alla vita finanziaria delle scuole ormai ridotta ai minimi termini. Si riaggregano così gli stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, disponendo la diretta assegnazione delle risorse ivi allocate alle istituzioni scolastiche, secondo criteri stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione che curerà altresì il monitoraggio delle spese da queste ultime effettuate. Si dispone quindi la costituzione di due fondi, destinati rispettivamente alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, ed al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ricorda che nei fondi citati confluiscono, dall'esercizio 2007, gli stanziamenti delle 17 unità previsionali di base «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili» (attualmente allocate nei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali) nonché le somme attribuite al centro di responsabilità «Programmazione ministeriale». Ricorda che tale innovazione risponde anche alla recente indagine della Corte dei conti che ha denunciato il permanere presso le contabilità speciali dei CSA di ingenti avanzi di amministrazione. Tale disfunzione si aggiunge ai gravi tagli operati nella scorsa legislatura.

Ricorda quindi l'articolo 66 che reca misure di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico e prevede i seguenti interventi, con la ridefinizione dei parametri per la formazione delle classi nonché del rapporto docenti di sostegno/alunni (commi 1 e 2); la realizzazione di un piano triennale di assunzioni che interessa 150.000 docenti e 20.000 unità di personale ATA, nonché di piani specifici per la formazione dei docenti di scuola primaria all'insegnamento dell'inglese; la mobilità per i docenti inidonei all'insegnamento e la riconversione dei soprannumerari; nonché di un monitoraggio delle supplenze brevi; riduzione degli orari dell'istruzione professionale; la revisione dei titoli utili per l'inserimento nelle graduatorie del personale docente e delegificazione delle medesime; il riordino degli enti di servizio del ministero: istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e contestuale soppressione degli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE); riorganizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI); la riduzione da tre a due dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche; la ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici e nomina sui posti vacanti dei candidati al concorso ordinario bandito con decreto direttoriale 22 novembre 2004.

Ricorda in specie, la lettera a) del comma 1 che prescrive la revisione (con decreto adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze) dall'anno scolastico 2007-2008, dei parametri per la formazione delle classi e l'innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 (dall'attuale valore di 20,6 al valore di 21, in misura differenziata per i vari ordini di scuola) con contestuale adozione di misure di contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica. Mentre la successiva lettera b) prescrive che, con decreto del ministro della pubblica istruzione risultante dal concerto con il ministro della salute, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall'articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia - con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi. Precisa che in conseguenza della disciplina vigente l'organico di diritto è attualmente di 48.680 unità, la dotazione stabilita in relazione al rapporto 1/138 è di 56.154 unità e 79.591 sono stati i posti effettivamente funzionanti nell'anno scolastico 2005-2006, in presenza di 161.00 studenti diversamente abili.

Riterrebbe opportuno in relazione al piano triennale di nomine a tempo indeterminato previste nell'articolo in esame prevedere il graduale consolidamento dell'organico di diritto a cui si riferiscono le nomine a tempo indeterminato, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 2005-2006 (pari a 63.672). Il comma 1, lettera c) dispone che (con decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e delle riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione) sia definito un Piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e 20 mila di personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) per gli anni 2007-2009; tale piano sarà sottoposto a verifica annuale. Rinvia alla relazione tecnica al disegno di legge per le relative modalità di copertura finanziaria. Si tratta di una riforma destinata a produrre effetti benefici sulla qualità del sistema scolastico nazionale con 150 mila posti destinati a coprire tutte le attuali vacanze di organico (circa 32.000 posti), il turnover del triennio (circa 90.000 posti), l'adeguamento dell'organico di diritto per l'handicap (circa 20.000 posti se viene accolta la modifica dianzi proposta), e i circa 5000 posti dei fuori ruolo). Illustra quindi nel dettaglio l'attuazione del piano di cui alla medesima lettera c). Aggiunge che la successiva lettera d), prevede l'avvio di un monitoraggio degli uffici scolastici provinciali delle supplenze brevi allo scopo di ricondurre gli scostamenti ai valori medi nazionali. Sottolinea che secondo la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria, la disposizione consentirebbe una riduzione di spesa a partire dal 2007. Il comma 1, lettera e), prescrive invece l'adozione di un piano biennale di formazione, eventualmente anche a distanza, dei docenti di scuola primaria per l'insegnamento dell'inglese; la lettera f), affida ad un decreto ministeriale la revisione degli ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso riduzione del carico orario delle lezioni a partire dall'anno scolastico 2007-2008. Ricorda a questo proposito che la relazione tecnica specifica che l'orario delle prime due classi verrà portato da 40 a 36 ore, con conseguente risparmio della spesa per i docenti.

Sottolinea quindi che il comma 3 del medesimo articolo dispone che la tabella di valutazione dei titoli da utilizzare per la compilazione delle graduatorie permanenti del personale docente sia ridefinita in occasione del prossimo aggiornamento biennale (relativo al biennio 2007-2008 e 2008-2009) con decreto ministeriale, sentito il CNPI (Consiglio nazionale della pubblica istruzione), senza modificare comunque i punteggi riconosciuti nelle graduatorie relative al biennio precedente. Si precisa inoltre che dovranno essere rideterminati i punteggi (attualmente un massimo di 3 punti) relativi a master, diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento universitario (punto C11 della tabella) e si definiranno criteri per l'accreditamento delle strutture formative. Il successivo comma 4 affida quindi al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della pubblica istruzione la predisposizione entro il 30 giugno 2007 di un piano di mobilità per i docenti inidonei all'insegnamento e collocati fuori ruolo, venendo contestualmente prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fissato dall'articolo 35 comma 5 della legge finanziaria 2002 per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale sopra citato; il comma 5 dispone che il Ministro della pubblica istruzione predisponga uno specifico piano di riconversione professionale dei docenti soprannumerari sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento dei medesimo personale entro l'anno scolastico 2007-2008; i commi 6 e 7 istituiscono e disciplinano l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con sede a Firenze ed articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali, prevedendo che l'agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi; i commi da 8 a 11 intervengono sulla disciplina relativa all'INVALSI recata da ultimo dal decreto legislativo n. 286 del 2004. In particolare viene sostituito il comitato direttivo con un comitato di indirizzo di otto esperti di nomina ministeriale (previa selezione affidata ad apposita commissione nominata dal ministro); si dispone inoltre che nell'ambito del comitato sia scelto il presidente; si attribuiscono infine all'istituto compiti di valutazione dei dirigenti scolastici. In relazione al personale viene fissato un termine (6 mesi dall'indizione del bando) per le procedure concorsuali relative al reclutamento. In attesa della costituzione dei nuovi organi, si dispone la cessazione di quelli attualmente operanti e la nomina uno o più commissari (ad opera del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro). Aggiunge che il comma 12 riduce da tre a due il numero dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (nominati rispettivamente dal ministro della Pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze) ed assegna a queste ultime le conseguenti economie di spesa; il comma 13 affida ad un regolamento di delegificazione la ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici e ne indica i criteri, prevedendo una cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; l'unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; l'accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, subordinatamente al requisito di un quinquennio di servizio; la previsione di una preselezione, mediante prove di carattere culturale e professionale (in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli), e successive prove scritte ed orali; il periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Il comma 14 dispone invece in via transitoria la nomina sui posti vacanti (anche per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009) dei candidati al concorso ordinario bandito con decreto direttoriale 22 novembre 2004 (ancora in fase di svolgimento) che abbiano positivamente espletato la prima parte del corso concorso (corso di formazione) e, in subordine, dei candidati esclusi dal corso di formazione (pur avendo superato le prove propedeutiche) previa partecipazione ad apposito corso.
Ricorda quindi che l'articolo 67 ha la finalità di garantire il conseguimento dei risparmi di spesa che dovrebbero derivare dall'attuazione degli articoli 47 e 66 del disegno di legge finanziaria in esame. Pertanto, nel caso di accertamento di minori economie, si prevede la riduzione delle relative dotazioni di bilancio. Sottolinea quindi che la legge finanziaria non poteva non prevedere quegli interventi di aggiustamento, di indirizzo e finanziari, del quadro legislativo definito nel corso della precedente legislatura, che sarà oggetto di una profonda revisione, nei prossimi anni, in attuazione del programma di governo. In questa prospettiva l'articolo 68 reca una serie di interventi concernenti il sistema dell'istruzione come la ridefinizione dell'obbligo scolastico e innalzamento dell'età per l'accesso al lavoro; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l'istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell'istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica; interventi a favore delle scuole non statali, con particolare riferimento alle scuole per l'infanzia. Si tratta di interventi che stanziano risorse per complessivi 370 milioni di euro per l'anno 2007, 420 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 320 milioni dal 2010; 50 milioni per l'anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica; 220 milioni a decorrere dal 2007 per il sistema di istruzione, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le dotazioni tecnologiche; 100 milioni per le scuole paritarie destinati prioritariamente alla scuola dell'infanzia.

Ricorda in particolare che ai sensi del comma 1 a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 l'istruzione deve essere impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine viene elevata a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro. Si modifica così sia l'articolo 3 della legge n. 977 del 1967 là dove dispone che l'età minima per l'ammissione al lavoro sia fissata «al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria» e comunque non possa essere inferiore ai 15 anni compiuti; sia l'articolo 1 del decreto legislativo 76 del 2005, emanato in attuazione della legge n. 53 del 2003 là dove stabilisce che tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l'apprendistato; sia il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, là dove all'articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Sottolinea ancora che con riguardo ai curricula del percorso di istruzione obbligatorio si rinvia ad un decreto ministeriale (emanato sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) recante indicazioni sui primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Sono comunque autorizzati accordi tra Ministero e regioni per l'effettuazione di progetti particolarmente finalizzati alla riduzione della dispersione ed al successo nell'assolvimento dell'obbligo. Questi ultimi potranno essere realizzati da strutture formative accreditate inserite in apposito elenco predisposto secondo criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni. Tali progetti integrano anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico i suddetti curricula del biennio obbligatorio delle scuole secondarie superiori. Il comma 2 dell'articolo in esame quindi nelle more dell'attuazione della nuova disciplina del biennio autorizza la prosecuzione del percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 decreto legislativo n. 226 del 2005 confermando i relativi finanziamenti che tuttavia - per una quota massima del tre per cento - vengono destinati a misure di carattere generale ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Per l'effettuazione dei corsi si demanda al decreto ministeriale (risultante dal concerto del Ministro della pubblica istruzione con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza) l'indicazione dei criteri in base ai quali le regioni potranno accreditare apposite strutture.

Ricorda quindi che il comma 3 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, cui le regioni e gli enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo. Il 50 per cento delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali, per le quali le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. In considerazione delle gravi carenze derivanti dalla mancata previsione dei piani annuali, di cui alla legge n. 23 del 1996 relativi agli anni 2005 e 2006, conseguente all'assenza di ogni finanziamento statale, la previsione del testo appare esigua e potrebbe essere sostituita, ferma restando la attuale complessiva previsione triennale, da una formulazione che riducesse al 30 per cento la quota statale destinata annualmente al Patto per la sicurezza, prevedendone l'utilizzo per l'accensione di mutui pluriennali da finanziare con una corrispondente quota annuale di ammortamento, nell'ambito delle successive leggi finanziarie.

Aggiunge che il comma 4, prevede la definizione, da parte del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il successivo comma 5 reca invece misure per l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell'orario di lezione; a tal fine prevedendo che il ministro della pubblica istruzione definisca criteri e parametri per l'assegnazione di risorse finanziarie alle istituzioni medesime. Gli interventi citati sono destinati agli studenti ma anche ai loro genitori o comunque in generale agli adulti del territorio. Il comma 6 reca una serie di disposizioni relative ai libri di testo per l'istruzione secondaria superiore volte ad incrementare le risorse per la fornitura dei libri di testo con parte delle stanziamento previsto dal successivo comma 11. Sottolinea che il secondo periodo del comma in esame dispone che si applichino anche ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore le norme sulla compilazione del libro di testo, e a tutto il corso di studi quelle relative all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria recate sempre dall'articolo 27 della legge n. 448 del 1998. Il terzo periodo dei comma in esame prevede che le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori siano autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

Aggiunge ancora che il comma 7 dell'articolo in esame prevede l'attivazione di progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, previo accordo in sede di Conferenza unificata. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie con priorità per la realizzazione di sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, ciò nell'ottica di favorire la continuità del percorso formativo 0-6 anni. Si dispone in proposito che il Ministero della pubblica istruzione concorra alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ed assicuri iniziative di formazione per il personale (docente e non docente) da assegnare - subordinatamente ad esplicita richiesta - a nuovi servizi. Viene contestualmente abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 59 del 2004, ai sensi del quale possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; viene pertanto sostituita, secondo la relazione governativa, la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola materna con la previsione di un percorso specifico per i bambini dai due ai tre anni. Il comma 8 dispone invece - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delega per come è formulata resta nell'ambito delle previsioni stabilite dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 e del Titolo V della Costituzione che assegna alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di formazione e istruzione professionale. Il successivo comma 9 dispone invece il potenziamento dell'istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; a tal fine affidando ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Le strutture saranno riarticolate su base provinciale (con la denominazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il comma 10 autorizza - per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 - la spesa di 30 milioni di euro, per incrementare la dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica in tutti gli ordini di scuola; si tratta di somme che costituiscono una quota dello stanziamento complessivo (220 milioni di euro) autorizzato dal successivo comma 11. Precisa a questo proposito che il citato comma 11 indica che gli stanziamenti indicati sono da considerarsi aggiuntivi a quelli previsti dall'articolo 3 comma 92 della legge finanziaria 2004.

Rileva quindi che il comma 12 incrementa per complessivi 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 gli importi attualmente iscritti nelle u.p.b «Scuole non statali» destinandoli prioritariamente alle scuole per l'infanzia. Riterrebbe opportuno a questo proposito precisare nel testo che tali finanziamenti sono previsti dalla legislazione vigente e riguardano la scuola dell'infanzia e le scuole primarie paritarie convenzionate (già parificate) rispettivamente nella misura del 90 e del 10 per cento.

Passa quindi ad illustrare gli aspetti relativi ai settori dell'università e della ricerca. Ricorda che si riaprono le porte ai giovani con un piano straordinario di assunzione dei ricercatori, istituendo una struttura di valutazione al fine di premiare il merito; sono raddoppiati i fondi per i bandi pubblici della ricerca; si avvia un programma ambizioso (Industria 2015) per il decollo della ricerca applicata. Ritiene si tratti di un risultato non scontato, dovuto alla tenacia del ministro Mussi, anche se è fuori di dubbio che gli investimenti per università e ricerca non sono quelli di cui non l'università, ma l'Italia ha bisogno, per crescere, sviluppare la sua competitività e rafforzare il suo sistema produttivo.

Ricorda a questo proposito che nell'audizione al Senato i rappresentanti della Crui hanno affermato che un sistema universitario è ben consapevole della necessità di raggiungere gli obiettivi fissati dal Governo di contenimento di spesa e di risanamento del bilancio pubblico. Nel contempo tuttavia gli Atenei ritengono doveroso segnalare il rischio che essi siano costretti a venir meno a quella funzione primaria che l'Università italiana svolge da sempre nel campo della formazione dei giovani, della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Ricorda che al proposito sono stati citati alcuni dati positivi di incremento del numero dei laureati a seguito della riforma del 3 più 2, del numero delle immatricolazioni e soprattutto della minore permanenza dei giovani nell'Università. Ritiene che ci sia più regolarità del percorso di studi e che finalmente si ricominci a «camminare». Sottolinea che eppure assai modesto appare l'incremento del FFO, che è salito del 54 per cento dal 1996 al 2001, ed è sceso del 10 per cento nei cinque anni successivi, e pesante il taglio ai consumi intermedi. Sottolinea un'altra criticità nel blocco degli scatti di anzianità che colpisce ovviamente di più i più giovani all'inizio di carriera; così come l'esiguità dei fondi per l'edilizia e il vincolo per le nuove assunzioni per Università e enti di ricerca. Auspica quindi che su questo argomento vi sia una discussione serena e volta a migliorare l'assetto della finanziaria per università ed enti di ricerca.

Ritiene in questo senso che l'Università italiana abbia già dato, e così il mondo della ricerca, in termini di personale e di risorse di investimenti negli anni passati. Gli investimenti in università e ricerca sono i più bassi di Europa mentre in tutto il mondo e soprattutto nei Paesi asiatici si investe nel mondo del sapere e si cresce e si è competitivi per questo. Perciò è importante già in questa finanziaria recuperare investimenti nel settore, non fosse altro che per attuare il programma dell'Unione, della coalizione di Governo.

Aggiunge che vi sono d'altro canto aspetti positivi della manovra, tra cui le misure riguardano i giovani, i loro talenti, il loro necessario apporto per la crescita del sistema; nonché le misure che sulla questione del moltiplicarsi delle sedi universitarie sul territorio per garantirne efficienza e qualità, nel rispetto del diritto al migliore apprendimento per studentesse e studenti. Ricorda quindi che nel testo della finanziaria vi è un piano straordinario di assunzioni dei ricercatori (rispetto al quale e si dovranno poi stabilire regole e procedure per evitare i troppi vincoli), finanziato con 140 milioni di euro nel triennio; i 300 milioni del credito di imposta per le imprese e per gli studenti fuori sede; lo stop al proliferare di corsi e facoltà fuori della sede legale degli atenei.

In particolare per la ricerca si prevede l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con conferimenti annuali stabiliti in Finanziaria, con una autorizzazione di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo (articolo 106); l'autorizzazione dei limiti di impegno quindicennale per l'erogazione di contributi pluriennali al settore aeronautico; la realizzazione da parte di imprese italiane, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia; la garanzia di un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea. Viene demandata alle singole amministrazioni la gestione degli incentivi alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica, relativamente ai Fondi di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'università. Ricorda a questo proposito che nella scorsa legislatura si è assistito a riforme degli enti di ricerca che aumentavano a dismisura i posti nei consigli di amministrazione: liberare la scienza dalla burocrazia è anche il modo migliore per rilanciare gli enti di ricerca. Ritiene che se si vuole recuperare il prestigio internazionale bisogna voltare pagina, dare significativi segnali di discontinuità Perciò occorrerà rivedere quell'articolo 42 che ha dato poi la sensazione di volere andare in senso contrario, affidando la gestione transitoria degli enti ai loro attuali direttori, con un'esaltazione delle burocrazie interne. Illustra quindi nello specifico gli articoli 69, 70 e 71 relativi al settore università a cui rinvia.

Passa quindi alle norme relative al settore dei beni e delle attività culturali ricorda che anche questo è stato un settore, assai penalizzato sia per le attività dello spettacolo, sia per le attività e il personale di musei e sovrintendenza. La penalizzazione deriva anche dal fatto che spesso in questi anni gli investimenti sono stati erogati «a pioggia» (finendo col favorire situazioni già consolidate), o sono stati erogati secondo criteri di scarsa trasparenza, come nel caso della gestione di ARCUS. Perciò è molto importante, e vogliamo darne atto al Ministro, che già nel decreto Bersani si siano aumentati i fondi per il FUS di cento milioni di euro a partire dal 2007, invertendo la tendenza degli ultimi anni. Segnala in particolare alcuni investimenti - 31,5 milioni per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio - o il contributo al Fondo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004. anche in questo vi sono investimenti significativi, di rafforzamento del Ministero e delle strutture decentrate.

Il comma 1 dell'articolo 163 proroga fino al 31 dicembre 2007 dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 596 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si tratta di 95 unità presso il Ministero per i beni e le attività culturali i cui contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi del citato comma 596. Il comma 2 proroga per il 2007 i meccanismi di finanziamento e la misura percentuale da applicarsi per l'attribuzione delle risorse in favore di ARCUS Spa destinate ad interventi nel settore dei beni e delle attività culturali. Ricorda quindi che i commi 3 e 4 dell'articolo 163 prevedono un Fondo di cofinanziamento di progetti tra Stato e Regioni, enti locali nelle materie di pertinenza del Ministero, che arriva sul territorio e crea sinergie, rendendo i territori più ricchi anche del rapporto tra soggetti, e potenziando le autonomie locali. Segnala ancora i nuovi criteri di ripartizione del FUS che intendono superare un intervento totalmente automatico, organizzato in percentuali rigide e sempre uguali nel tempo. C'è la necessità per troppi anni dimenticata o elusa di garantire soggetti emergenti, giovani, esperienze di qualità che fanno fatica a emergere. Il comma 5 prevede di finalizzare apposite risorse (31,5 milioni di euro l'anno per il triennio 2007-2009) per le esigenze ormai indifferibili relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. La norma prevede il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici in merito agli interventi. Il contributo oggetto della disposizione prevista al comma 6 viene assegnato, per le specifiche finalità indicate (interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo) al Fondo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004 (cosiddetta legge cinema). I commi 6 e 7 sono stati stralciati, mentre il comma 9 aumenta di 10 milioni di euro per il 2007 i contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A, n. 86 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.
Aggiunge quindi che il comma 1 dell'articolo 165 si interviene nell'ambito del Titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», proseguendo nel lavoro di smantellamento della obsoleta legge già largamente attuato con diverse disposizioni, tra le quali la riforma del 1996 degli enti lirici. La soppressione degli articoli 37 e 40, ferma restando la necessità di un intervento complessivo e risolutivo delle angustie del Titolo terzo, non intende preludere al disimpegno dello Stato nei settori dei concorsi, attività sperimentali e rassegne eccetera ma tiene conto sia della opportunità di regolamentare i medesimi con più spigliata normativa di livello sub-legislativo quale quella del decreto del Ministro del 21 dicembre 2005 sia della necessità di affidare attività di interesse locale quali quelle bandistiche ai soggetti territoriali competenti. Le sinergie con soggetti eroganti e beneficiari del sostegno finanziario potranno, come già lo sono in buona misura, svilupparsi in un'ottica di maggiore correntezza e adesione ai dati reali. Le norme in parola afferiscono a settori eterogenei, individuati per contenere fenomeni di produzione e promozione musicale mutevoli, inducendo nella concreta applicazione una disciplina di dettaglio non sempre sistematica e talora incerta; l'abrogazione corrisponde alla esigenza di razionalizzare, ma soprattutto ridurre all'essenziale, gli ambiti di intervento, con strumenti agili rispondenti sia alle novità produttive della musica sia alle esigenze di affidare ad altri soggetti istituzionali la funzione di sostegno in sede locale: il risparmio che se ne trarrebbe deriva quindi sia dal minore diretto impiego di risorse del Fondo unico per lo spettacolo, sia dal minire dispendio di risorse amministrative. Lo snellimento in materia di autorizzazione ai parchi di divertimento va inoltre ricondotta alle ormai consolidate esigenze in tema di semplificazione amministrativa, avvertite anche in questo settore, con relativo risparmio nei mezzi della struttura amministrativa al momento impiegata. Anche in questo caso il comma 2 è stato stralciato, mentre il comma 3 matura dalla constatazione che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche contenuti nell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, risentono ancora di logiche proprie della natura pubblicistica degli ex-enti lirici e non consentono la ottimale aderenza della misura dei finanziamenti al reale impegno produttivo in termini quantitativi e qualitativi, come quello che taluni teatri immedesimati in questi anni nella logica aziendalistica a suo tempo suggerita dal legislatore hanno perseguito. La norma proposta, che non intende certamente avallare un immediato minore impegno dello Stato nel settore dei Teatri d'opera di maggiore spessore, si prefigge invece di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, inducendo scelte gestionali virtuose con offerta di più numerosi e migliori spettacoli, e riduzione della quota di costo per singola recita. Ribadisce che finisce dunque la logica di un intervento finanziario totalmente automatico, diviso in percentuali rigide tra Fondazioni. Si potrà prevedere uno «zoccolo» fisso in ragione di criteri quantitativi oggettivi ed una quota variabile legata alla qualità. Le nuove regole andranno riscritte entro la fine dell'anno 2006 e dovranno essere contenute in un apposito decreto del Ministro valevole per il triennio 2007-2009. Il successivo comma 4 ha invece la finalità di dare soluzione, con benefici per l'erario, al rilevante ed annoso problema della mancata restituzione, da parte delle imprese di produzione cinematografica, delle somme erogate dallo Stato, a valere sui Fondi di sostegno esistenti antecedentemente al decreto legislativo n. 28 del 2004 (cosiddetta «legge cinema»), come pure a valere sull'attuale Fondo per le attività cinematografiche (con la data limite del 31 dicembre 2005), per finanziare la produzione di opere filmiche riconosciute di interesse culturale. La procedura per definire bonariamente le situazioni debitorie, ha il triplice vantaggio di consentire allo Stato di recuperare rapidamente somme il cui rientro, spesso ipotetico, richiede comunque tempi assai lunghi, e di pervenire al completo azzeramento di un pregresso quasi ingestibile; evitare all'Amministrazione la necessità di dover ricorrere a defatiganti e dispendiosi iter contenziosi; permettere di non frazionare la proprietà del film (o tutto allo Stato, o tutto al produttore), il che lo rende un cespite pienamente utilizzabile sotto il profilo economico. Tenuto conto che, con l'articolo 18 del decreto-legge n. 4 del 2006, è stata affidata a Cinecittà Holding S.p.A. la gestione dei diritti dei film finanziati dallo Stato, si è ritenuto che lo strumento giuridicoamministrativo più idoneo per allocare la procedura in argomento fosse la convenzione che dev'essere stipulata, ai sensi del comma 2 del citato articolo 18, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la predetta società per lo sfruttamento di tali diritti.
Aggiunge, infine, che il comma 5 operando la sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 comporta il mutamento del sistema di sostegno statale alla produzione di progetti filmici di interesse culturale, attualmente imperniato sul meccanismo del mutuo da restituire (entro tre anni), e che, nel quadro del decreto legislativo n. 28 del 2004, così come, del resto, nel quarantennio precedente (sotto il regime della legge n. 1213 del 1965), si è rivelato spesso assai poco efficiente, se non fallimentare, per le casse dello Stato, con forte depauperamento delle risorse specificamente destinate. Il nuovo sistema proposto è quello del contributo pro quota dello Stato al costo del film (con modalità di erogazione rinviate al decreto attuativo già in vigore e che verrà modificato), con acquisizione, da parte dello Stato medesimo, della completa titolarità dei diritti del film e conseguente possibilità di pieno sfruttamento economico; trascorsi cinque anni dall'erogazione, nel caso in cui non sia tornata nelle casse pubbliche almeno una porzione delle risorse erogate, anch'essa fissata con il decreto tecnico. In sostanza, lo Stato diviene «co-produttore» del film che ha finanziato, per una quota rappresentata dal rapporto tra il proprio intervento ed il costo industriale dell'opera, con una notevole semplificazione e razionalizzazione delle procedure di «rientro» delle somme concesse, con assai maggiori possibilità, tra l'altro, di ottimizzare, in termini di attività di previsione e di monitoraggio, l'utilizzo della quota di risorse statali annualmente prefissata allo scopo. Per il resto, l'integrale sostituzione dell'articolo 13, effettuata con il comma in esame, comporta la riproposizione di alcune previsioni ancora valide contenute nella norma attuale, concernenti: le sanzioni per il caso di variazioni al soggetto e al cast del progetto filmico finanziato dalla Commissione per la cinematografia, nel caso in cui il produttore non le abbia comunicate e fatte approvare alla Commissione stessa; la corresponsione di contributi per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale; la composizione e i compiti dell'apposita giuria di esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, che assegna annualmente i cosiddetti «premi di qualità» da 250mila euro a 10 lungometraggi riconosciuti di interesse culturale.

Ricorda che è previsto, infine, nel vigente articolo 13 che si sostituisce con la norma illustrata, che la giuria attribuisca anche tre «superpremi» da 500mila euro a 3 progetti riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, da assegnarsi nel corso di uno speciale programma televisivo. Si è ritenuto di non riproporre le relative previsioni nel nuovo articolo 13, e quindi di fatto di abrogarle, tenuto conto che le somme così risparmiate possono essere più utilmente destinate, in prima applicazione, alla distribuzione nelle sale di una trentina di film finanziati dallo Stato per la produzione in base alla vecchia legge cinema (n. 1213 del 1965), ma mai usciti per mancanza di risorse, e, a regime, per il sostegno dei giovani autori (opere prime e cortometraggi).

Si chiede di reinserire il comma 7 e 8 in materia di remunerazione dei diritti d'autore con riferimenti ai prestiti delle biblioteche e discoteche pubbliche come previsto da una direttiva europea per evitare che il prolungarsi dei tempi di entrata in vigore della norma renda definitiva la procedura di infrazione già avviata dalla Commissione europea, che ci vedrebbe in ogni caso soccombenti. Osserva che oltre tutto il costo previsto del contenzioso supererebbe di gran lunga l'importo disposto in finanziaria.

In conclusione, rileva con le parole di Alain Touraine che dopo una fase di capitalismo selvaggio, di libertà estrema delle forze economiche, arrivi una nuova fase dove compaiono interventi pubblici per redistribuire il reddito, per definire regole, per un'economia sociale di mercato.

Si riserva quindi di illustrare parte di competenza della Commissione relative al disegno di bilancio annuale e pluriennale dello Stato nel corso del prosieguo dell'esame.

 

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani, 12 ottobre.

 

La seduta termina alle 10.45.


VIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato l'11 ottobre 2006.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, ad integrazione della relazione già svolta nella seduta di ieri sul disegno di legge finanziaria, ricorda in merito al disegno di legge recante il bilancio dello Stato per l'anno 2007 e il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, che gli stati di previsione di interesse della Commissione Cultura sono numerosi. Si tratta in particolare, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente al settore informazione ed editoria e allo sport); del Ministero della pubblica istruzione; del Ministero dei beni e attività culturali; del Ministero dell'università e ricerca. Ricorda in particolare che quanto alle spese per interventi di sostegno concernenti i settori dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare complessivo degli stanziamenti è annualmente determinato in tabella C della legge finanziaria. Le due unità previsionali di base recano stanziamenti per 342 milioni di euro di cui 302,3 milioni di euro l'u.p.b. 3.1.5.14 (di parte corrente), con una riduzione di 50 milioni di euro rispetto al disegno di legge di assestamento 2006 e 39,7 milioni di euro l'u.p.b. 3.2.10.2 (in conto capitale), con una riduzione di 30 milioni di euro rispetto al disegno di legge di assestamento 2006. La tabella C prevede complessivamente uno stanziamento di 412 milioni di euro, recando così 70 milioni di risorse aggiuntive rispetto alla legislazione vigente e riducendo a 10 milioni di euro il decremento rispetto al bilancio assestato 2006. Aggiunge che lo stato di previsione del Ministero delle comunicazionireca due unità previsionali di base di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta dell'U.P.B. 4.1.2.3 «Diffusione radiofonica sedute parlamentari», priva di risorse per cessazione dell'onere recato dall'articolo 4, comma 7, della legge finanziaria 2004 (per il rifinanziamento si veda l'articolo 189 del disegno di legge finanziaria) e dell'U.P.B. 4.1.2.5 «Radiodiffusione televisiva locale», con uno stanziamento di 98,7 milioni di euro invariato rispetto al dato di bilancio dell'esercizio precedente e al dato assestato per il 2006.

Con riferimento allo sport, ricorda che il decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali. Per l'esercizio delle suddette funzioni sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative e risorse del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare è stata trasferita allo stato di previsione del ministero dell'economia delle finanze, la somma di 147,0 milioni di euro relativa agli impianti sportivi. Era invece già presente sullo stato di previsione del ministero dell'economia delle finanze lo stanziamento di 450,0 milioni di euro per il finanziamento ordinario del CONI. In proposito, con riferimento alle Tabelle del disegno di legge finanziaria, segnala che tra le finalizzazioni della tabella A) in relazione al ministero dell'economia e delle finanze è inclusa la promozione della candidatura italiana per gli europei di calcio del 2012.

Evidenzia quindi riguardo al Ministero della pubblica istruzione, che il già citato decreto-legge n. 181 del 2006 ha previsto l'istituzione di tale Ministero cui sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di istruzione. Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 2007 reca spese in conto competenza per 42.249,9 milioni di euro, di cui 42.226,0 milioni di euro (pari al 99,9 per cento) per la parte corrente e 23,9 milioni di euro (pari allo 0,1 per cento) per la parte in conto capitale. L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa al 9,2 per cento. Segnalo che rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, si registra un incremento di 967,2 milioni di euro (+ 2,3 per cento, nel disegno di legge di bilancio per il 2006 si era verificata una riduzione del 1,6 per cento). Rispetto alla legge di bilancio 2006 si registra invece un incremento di 2.367,4 milioni di euro (pari al 5,7 per cento). Sul totale di 42.249,9 milioni di euro delle spese in conto competenza, 38.045,9 milioni di euro sono considerate dall'amministrazione «quote giuridicamente obbligatorie», per una percentuale pari al 90,1 per cento.

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di istruzione e ricerca segnala invece lo stanziamento di 154,9 milioni di euro per il sostegno all'istruzione. Con riferimento alle Tabelle del disegno di legge finanziaria, sottolinea che la tabella A prevede un accantonamento di 3,3 milioni per il 2007 e di 6 migliaia di euro sia per il 2008 che per il 2009; la tabella B non prevede stanziamenti; la tabella C prevede uno stanziamento di 188,5 milioni di euro per il triennio 2007 2009, senza variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente; la tabella D e la tabella E non recano interventi che interessino direttamente il Ministero, segnala peraltro che è previsto il rifinanziamento per 103,2 milioni di euro - senza quindi variazioni rispetto agli anni precedenti - per ciascuna annualità del triennio 2007-2009 in materia di fornitura gratuita di libri di testo.

Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, ricorda che il citato decreto n. 181 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport e in materia di turismo. Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio finanziario 2007 reca spese complessive in conto competenza per 1.671,2 milioni di euro, di cui 1.340,7 milioni per spese correnti (68,5 per cento) e 313,1 per spese in conto capitale (30,7 per cento). Nello stato di previsione figura inoltre un'autonoma previsione di spesa per le operazioni di rimborso di passività finanziarie con 17,4 milioni di euro (0,8 per cento); l'incidenza della spesa del Ministero sul totale generale del bilancio dello Stato è dello 0,4 per cento. In termini assoluti, tenendo conto delle nuove competenze del ministero, rispetto al disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 si registra una diminuzione di 113,9 milioni di euro determinata da una riduzione di 65,4 milioni per la parte corrente (- 3,7 per cento), una riduzione di 49,5 milioni di euro delle spese in conto capitale (- 4,7 per cento) e da un aumento di 0,9 milioni per rimborso di passività finanziarie (+ 5,2 per cento). Rispetto al disegno di legge di assestamento si verifica quindi una riduzione del 3,7 per cento; nel disegno di legge di bilancio per il 2006 era prevista una riduzione dell'8,5 per cento rispetto al disegno di legge di assestamento 2005; rispetto alla legge di bilancio 2006 si registra una riduzione di 65,4 milioni di euro, pari al 6,8 per cento. Per le spese di parte corrente segnala invece la riduzione di 54,5 milioni di euro dell'u.p.b. 2.1.1.0 «Funzionamento», determinata in gran parte dalla cessazione degli oneri recati dalla legge finanziaria 2006 per il fondo per la salvaguardia dei beni culturali (articolo 1, comma 17 - 10 milioni di euro) e in relazione al personale con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 1, comma 237 - 43 milioni di euro, la cui proroga è però inserita nella legge finanziaria), e la riduzione di 22,7 milioni di euro dell'u.p.b. 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo». Per la parte in conto capitale si segnala la riduzione di 25 milioni di euro del capitolo 7303 (u.p.b. 2.2.3.11 «Interventi a favore dei beni e delle attività culturali») per la cessazione dell'onere recato dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 72 del 2004; la riduzione di 13,2 milioni di euro del capitolo 7905 (u.p.b. 4.2.3.4 «Patrimonio culturale statale») per la cessazione dell'onere recato dall'articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge n. 7 del 2005; la riduzione di 10,6 milioni di euro u.p.b. 5.2.3.9 «Fondo unico per lo spettacolo». Per quanto concerne il FUS ricorda quindi che tale Fondo beneficia in legge finanziaria di un incremento di 100 milioni di euro oltre ai 50 milioni assegnati dal decreto legge n. 223 dello scorso mese di luglio, per un totale di 444 milioni di euro). Le quote definite «giuridicamente obbligatorie» assorbono il 98,3 per cento (1.643,6 milioni di euro) dello stanziamento totale.

Con riferimento alle Tabelle del disegno di legge finanziaria, segnala che la tabella A prevede un accantonamento di 92,0 milioni di euro per il 2007, e 100,2 milioni di euro per il 2008 e 2009. Aggiunge che tra le finalizzazioni elencate dalla relazione governativa per gli accantonamenti di parte corrente di altri ministeri, sono inclusi i contributi per il Club Alpino Italiano, per il libro parlato e per la biblioteca europea di Milano. La tabella B prevede invece un accantonamento di 27,9 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009; la tabella C reca uno stanziamento di 536,6 milioni di euro per il 2007 - con un aumento di 56,7 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente - e di 586,6 milioni di euro per il 2008 e di 636,6 milioni di euro per il 2009, in ragione dei successivi incrementi del Fondo unico dello spettacolo.

Quanto al Ministero dell'università e ricerca, ricorda ancora una volta che il decreto-legge n. 181 del 2006 ha previsto l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca cui sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al MIUR in materia di università, ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica. Lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2007 reca spese in conto competenza per 10.554,1 milioni di euro, di cui 8.197,2 milioni di euro (pari al 77,7 per cento) per la parte corrente e 2.356,9 milioni di euro (pari al 22,3 per cento) per la parte in conto capitale. L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 2,3 per cento e rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006 - considerato in relazione al centro di responsabilità «Dipartimento l'università, l'alta formazione musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica» - si registra un decremento di 246,8 milioni di euro (con un aumento di 21,8 milioni di euro per la parte corrente a fronte di una diminuzione di 268,6 milioni di euro per la parte in conto capitale). In termini relativi la diminuzione è del 2,3 per cento, di minore ampiezza rispetto a quella registratasi nel disegno di legge di bilancio per il 2006 (- 5,6 per cento). Rispetto alla legge di bilancio 2006 si registra invece una diminuzione di 16,6 milioni di euro (pari allo 0,2 per cento) con un aumento di 22,5 milioni di euro per la parte corrente a fronte di una diminuzione di 39,1 milioni di euro per la parte in conto capitale.

Osserva che un confronto con il bilancio 2006 per le singole u.p.b. non appare agevole a causa della mancanza delle relative voci nella tabella allegata alla legge di bilancio; rinvia in ogni caso all'analisi delle voci presenti in tabella C, posto che esse rappresentano quasi i 9 decimi del bilancio complessivi del ministero. Sul totale di 10.554,1 milioni di euro delle spese in conto competenza, 10.530,2 milioni di euro sono considerate dall'amministrazione «quote giuridicamente obbligatorie», per una percentuale pari al 99,8 per cento. Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di ricerca si segnalano lo stanziamento di 25,8 milioni di euro sull'u.p.b. 3.2.3.34 (ricerca scientifica) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998; lo stanziamento di 90,0 milioni di euro sull'u.p.b. 3.2.3.50 per l'Istituto italiano di tecnologia, invariato rispetto allo 2006 (per il quale la tabella E prevede un definanziamento per 80 milioni di euro); lo stanziamento di 62,1 milioni di euro sull'u.p.b. 4.2.3.29 (fondo progetti di ricerca) con una riduzione di 29,0 milioni di euro. Con riferimento alle Tabelle del disegno di legge finanziaria, segnala che la tabella A prevede un accantonamento di 20 milioni per il 2007, di 40 milioni di euro e per il 2008 e di 80 milioni di euro e per il 2009; la tabella B prevede un accantonamento di 65 milioni per il 2007, e di 5 milioni di euro per il 2008 e per il 2009; la tabella C prevede uno stanziamento di 9.111,0 milioni di euro per il 2007 - con un aumento di 50 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente - e della medesima cifra per i due anni successivi; la tabella D reca uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2007 e il 2008 relativo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986 per il Fondo unico per l'edilizia universitaria (u.p.b. 3.2.3.9); la tabella E non reca interventi che interessino direttamente il Ministero ma prevede una riduzione di 80 milioni di euro per il 2007 dell'autorizzazione di spesa relativa al l'Istituto Italiano di Tecnologia.

 

Valentina APREA (FI) rileva anzitutto che per analizzare il quadro attuale e le prospettive del sistema formativo in Italia si deve partire dalle sfide che il Paese è chiamato a sostenere nel quadro della Strategia di Lisbona e dei processi globali che interessano i Paesi economicamente avanzati aderenti all'OCSE, strutturando un sistema formativo basato sul ciclo di vita delle persone. Ritiene in tal senso che sviluppare un simile approccio significa intervenire su almeno due aspetti in relazione tra loro. In primo luogo, si devono combattere i fenomeni di dispersione tra le giovani generazioni, migliorarne i livelli di apprendimento e, al tempo stesso, innalzarne il livello di istruzione conseguita; ciò che si potrebbe definire una politica del capitale umano; in parallelo vanno intensificati gli sforzi per coinvolgere la popolazione nel suo insieme in attività formative. Ritiene che sotto questo punto di vista sia fondamentale rivolgersi ai lavoratori più anziani e a quelli meno qualificati, cercando di interrompere quel meccanismo in base al quale, ad oggi, la formazione permanente (professionalizzante o meno che sia) raggiunge di meno proprio quella parte di utenza potenziale che invece ne avrebbe maggiormente bisogno.

Evidenzia che a queste sfide il Governo Prodi delinea un disegno «passatista» che svela tutti i suoi limiti sul piano politico, istituzionale e culturale nelle misure previste per la scuola in finanziaria. Tali misure contengono scarsi investimenti, soprattutto se riferiti alle promesse fatte in campagna elettorale, con un saldo decisamente negativo tra nuovi investimenti (370 milioni di euro) ed economie di spesa previste (448 milioni di euro) per il 2007; numerosi interventi di totalitarismo istituzionale quale, ad esempio, il ritorno a vincoli e omologazioni di natura ordinamentale e soppressione di enti di ricerca a favore di un nuovo inquietante neo-centralismo; di asfissia istituzionale - norme peggiorative del funzionamento delle classi e delle scuole; nove deleghe in bianco al Ministro della pubblica istruzione per attuare una controriforma in solitudine, priva di criteri direttivi precisi senza passare dal Parlamento. A tal proposito cita l'articolo 65 comma 1, l'articolo 66, comma 1, lettera a), lettera b), lettera c) e lettera f), e comma 3, l'articolo 68, commi 1 e 9. In questo senso molte delle disposizioni di riassetto normativo riferite alla scuola dispongono, anziché una delega legislativa con fissazione di criteri direttivi da attuare mediante decreti legislativi, una delega in bianco rilasciata al Ministro, priva di criteri direttivi che andrebbero definiti e discussi in sede parlamentare, tra cui le più gravi riguardano la riforma degli ordinamenti obbligo, anticipi e riforma degli IFTS.

Ricorda quindi come il centro-sinistra, dai banchi dell'opposizione, sosteneva che provvedimenti di politica ordinamentale dovessero scaturire da un dibattito ampio, franco e soprattutto competente, non corporativo nel Paese per poter poi giungere a provvedimenti legislativi «dedicati» e non «emergenziali». È stato scelto invece di aggirare qualsiasi confronto volendo abrogare alcune parti della legge di riforma degli ordinamenti con l'artificio di un comma in finanziaria che strozza ogni dibattito e trasforma il Parlamento in un semplice organo di ratifica dei faticosi accordi elettorali dell'Unione. Fa quindi presente che la prima richiesta del gruppo cui appartiene al Governo è proprio quella di stralciare queste deleghe; in subordine, che l'articolato preveda per ogni delega il parere delle Commissioni parlamentari di merito e della Commissione Bilancio e, per le materie di competenza esclusiva delle regioni, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto concerne l'articolo 65, riferito al nuovo fondo della scuola, ritiene che far confluire i flussi di bilancio direttamente alle scuole potrebbe essere anche una novità positiva, ma su questa decisione grava l'incognita della delega totalmente in bianco conferita al Ministro, per la fissazione dei criteri e dei parametri; in più, la scelta è debole e generica sul piano del riassetto organizzativo-procedurale Se si leggono attentamente i rilievi svolti dalla Corte dei conti, si può notare che il nodo cruciale segnalato riguardava la necessità di correlare adeguatamente e con migliore efficienza i dati fisici obiettivi - studenti, personale, dotazioni delle singole scuole - con i dati finanziari. Sottolinea che la norma ipotizza invece una non meglio identificata «attività di monitoraggio» e quindi, a suo parere, non disegna un nuovo percorso operativo; di siffatta attività non si delinea alcuna caratteristica fondamentale, si chiede se sarà utilizzato il sistema informativo e se vi saranno scambi incrociati con l'Anagrafe degli studenti. Ritiene che non si tratta, comunque, di nuovi investimenti, ma di una accelerazione di procedure amministrativo-contabili per fare arrivare prima i finanziamenti alle scuole per la pulizia, incluso il pagamento della TARSU-tassa per la nettezza urbana, e le supplenze (funzionamento).

Ricorda quindi che l'articolo 66, riferito ad interventi per la scuola pubblica, comprende al comma 15 tagli con l'aumento di alunni nelle classi, riduzione degli insegnanti di sostegno, di inglese, riduzione supplenze; monitoraggi e controlli amministrativi, con una evidente asfissia istituzionale; commissariamenti e soppressioni di enti regionali e nazionali, senza preventiva valutazione dei risultati, raffigurando in questo una forma di totalitarismo istituzionale. Evidenzia quindi come appena istituito, l'attuale Governo, con un tratto di penna, sulla base di un pregiudizio, ha cancellato tutto per fare cassa, senza effettuare nessuna valutazione e senza un confronto preventivo con le regioni che, pure, hanno investito in questi anni risorse su questi istituti e condiviso con essi obiettivi strategici di ricerca e di valutazione a livello regionale.

Esprime forti perplessità sulla creazione dell'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia, unica e centralizzata, ma articolata a livello regionale come un Ministero parallelo. L'Agenzia dovrebbe avere come terminali le scuole, invece per evidenti ragioni di «sopravvivenza» di una parte dei ricercatori IRRE che dovrebbero essere, a rigore assorbiti tutti dall'Agenzia, si creano i nuclei presso le Direzioni Regionali. Dal punto di vista strategico, insomma, si chiede ancora quale tipologia di relazione funzionale, dato che la norma parla genericamente di «raccordo», potrà essere costruita tra i nuclei periferici dell'Agenzia Nazionale, allocati presso le Direzioni Scolastiche Regionali, e le Direzioni Regionali medesime, che hanno comunque già adesso «nuclei per l'autonomia».

Per quanto concerne l'INVALSI, ritiene che nessuna, consistente novità di indipendenza ed autonomia dell'Istituto si profila nel disegno di legge finanziaria; meno che mai è possibile esprimere un giudizio sui nuovi criteri concernenti la qualificazione scientifica dei soggetti che saranno chiamati ad esprimere le linee indipendenti dell'Invalsi.

Ritiene che si debba riconoscere poi, sul piano oggettivo, la notevole estraneità di tutto il tema della valutazione dei dirigenti scolastici, la cosiddetta valutazione dirigenziale, rispetto all'insieme dei fini e dei compiti istituzionali tuttora mantenuti ed assegnati all'Invalsi. Preoccupa, più in particolare, il significato attribuibile alla frase «monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione». Ritiene che potrebbe, infatti, essere questo il preludio di un coinvolgimento diretto dell'Istituto in procedure, fortemente sindacalizzate, aventi riflessi sul rapporto di lavoro del personale dirigenziale della scuola e, quindi, l'anticamera di una radicale commistione distorsiva dei fini valutativi, che attengono al sistema dell'apprendimento, non certo alle prestazioni lavorative degli addetti. Il tutto andrebbe a configurarsi in evidentissima ed eclatante controtendenza persino con quanto sancito dal decreto legislativo n. 286 del 1999, nonché far paventare il pericolo dello scadimento, non del potenziamento, della funzione assolta dall'INVALSI in favore del sistema di istruzione e formazione.

In riferimento all'assunzione di 150 mila docenti più 20 mila addetti del personale ATA in un triennio, ricorda quindi come la parte politica cui appartiene non abbia mai condiviso il sistema delle graduatorie permanenti preferendo ad esso la formazione universitaria dei docenti e la chiamata diretta delle scuole; ritiene non tollerabile che la sinistra calpesti i diritti che essa stessa ha fatto acquisire a migliaia di docenti. Con queste nuove disposizioni si introduce una grave «confusione istituzionale» in materia di reclutamento, mentre continuano a funzionare le SISS con migliaia di iscritti

Con particolare riferimento alle disposizioni sul sostegno all'handicap, che genericamente delegifica i criteri di determinazione dell'organico, si sorvola disinvoltamente sulle competenze concorrenti regionali in materia, senza che appaia chiaro che cosa si intenda stretta collaborazione.

Ricorda quindi che con l'articolo 67 a fronte di 370 milioni di euro complessivi per il 2007, sono previsti risparmi per 448,20 milioni di euro che, se non verranno effettuati, produrranno riduzioni delle dotazioni di bilancio del ministero. La proiezione per gli anni successivi è ancora più sconfortante, visto che dovranno essere effettuati risparmi per 1.324,50 milioni di euro per il 2008 e 1,402,20 milioni di euro per il 2009, a fronte di soli 350 milioni annui di incremento, scuole paritarie incluse.

Ricorda quindi che le leggi finanziarie fatte dal Governo Berlusconi, al contrario di questa finanziaria, hanno sempre previsto il reinvestimento dei risparmi ottenuti con gli interventi di riqualificazione della spesa nel settore dell'istruzione. In più, ogni anno sono stati accresciuti significativamente gli investimenti; con il Governo Berlusconi infatti la spesa complessiva per l'istruzione è passata da 35 miliardi di euro a 42 miliardi di euro, con un incremento di 13,7 per cento.

Considera assolutamente negativo l'articolo 68. Sugli anticipi nella scuola dell'infanzia, con l'ingresso a 2 anni e mezzo, dopo aver bloccato le iscrizioni dei bambini anticipatari, sull'onda delle proteste delle famiglie, si ritorna ad una sperimentazione degli ingressi anticipati attraverso le cosiddette «sezioni primavera» - con minori garanzie per le famiglie e minori obblighi per le istituzioni: comuni e scuole -, cercando di estendere al Paese il modello dell'Emilia Romagna. Ritiene che non si è valutato che si tratta di un modello «costoso», che si è sviluppato in presenza di una fitta rete di asili nido. Nel resto d'Italia ma soprattutto al sud gli asili nido sono pochi e dove sono presenti sono molto costosi; osserva, dunque, che la sinistra che dichiara di voler aiutare le famiglie e le donne in particolare, nega invece un diritto all'infanzia, a fatica e con molti compromessi introdotto nella scorsa Legislatura. Ritorna, infine, il vecchio obbligo scolastico, che relegherà ancora una volta a canale residuale e successivo ai 16 anni il sistema dell'istruzione e formazione professionale, indebolendo nuovamente un percorso di formazione che avrebbe potuto essere la leva della competitività economica.

Aggiunge che in materia di efficienza ed equità dei sistemi europei, uno studio promosso dalla Commissione europea con riferimento agli anni dal 2000 al 2003 - sul sistema italiano dunque non ancora riformato - ha evidenziato come l'Italia avesse il sistema meno efficiente e meno equo d'Europa. Viceversa, le ultime statistiche EUROSTAT sugli obiettivi di Lisbona, confermati dai dati ISFOL, hanno evidenziato un aumento costante del tasso di scolarità nella scuola secondaria superiore che, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005 è arrivato al 76,6 per cento e al 4,9 per cento della popolazione dai 14 ai 18 anni, per un totale di 140 mila ragazzi, nelle attività di formazione professionale iniziale. Sottolinea altresì che quando l'Europa invita i Governi a prolungare l'obbligo di istruzione, che il precedente Governo ha chiamato «diritto-dovere», inserisce a pieno titolo la VET (Vocational Educational Training) nei percorsi obbligatori, ma che evidentemente sono flessibili e fortemente differenziati; in secondo luogo, i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati in Emilia Romagna sul modello dell'integrazione tra scuola e centri di formazione professionale, sono stati gli unici percorsi che hanno registrato, come ha certificato l'ISFOL, insuccessi e quindi ripetenze. È invece il modello che il nuovo Governo sta proponendo per tutti. Auspica quindi che le Regioni più avvedute possano presto con proprie leggi riprendersi la facoltà di istituire percorsi di istruzione e formazione professionale di pari dignità rispetto a quelli liceali ed offrire ai giovani una reale opportunità diversificata di istruzione e formazione. Osserva, ancora, che si salvano per un anno i percorsi triennali sperimentali e il percorso IFTS, che già nella scorsa legislatura era stato incanalato nelle direttive europee della VET; non mancano anche in questo caso deleghe in bianco e sottrazioni di competenze costituzionali alle Regioni.

Ritiene quindi che i finanziamenti per l'edilizia scolastica siano scarsi per le quali si ritiene opportuno chiedere lo stralcio, visto che si tratta di materia ordinamentale che dovrebbe essere ritenuta estranea alla legge Finanziaria. Aggiunge che l'attuale disegno legge finanziaria consente la programmazione triennale dei piani di edilizia scolastica previsti dal citato articolo 4, per un importo complessivo - al momento - di 250 milioni di euro. Per ciascuna annualità, il 50 per cento di detta somma è destinato agli ordinari interventi previsti dalla legge di riferimento, mentre il restante 50 per cento è dedicato alle attività di messa a norma ed in sicurezza delle scuole. Ritiene che la seconda quota - al fine di massimizzare gli interventi ed accelerarli e responsabilizzare ulteriormente le Amministrazioni direttamente interessate - andrebbe compartecipata in parti eguali con Regioni ed Enti locali. Nella precedente Legislatura sono state attivate invece le prime due annualità del terzo triennio di programmazione previsto dalla legge n. 23 del 1996, con impegni quindicennali di 10 milioni di euro per il 2003 e circa 31 milioni per il 2004, che hanno sviluppato - come mutui concessi dalla Cassa DD.PP - rispettivamente 112.600.641 ed 348.915.607 euro.

Analoghe considerazioni svolge poi in riferimento all'articolo 68 che reca quattro deleghe in bianco in materia di obbligo scolastico, strutture formative, riorganizzazione IFTS e centri istruzione per adulti.

In conclusione osserva come il Governo si muova per smontare pezzi di Stato, anche quando sono frutto delle proprie costruzioni istituzionali, come per esempio con la riforma Bassanini. Con il disegno di legge finanziaria, in particolare all'articolo 21, comma 10, si modifica la riforma di dell'IRRSAE prevista proprio dalla legge n. 59 del 1997. Si cambiano quindi con disinvoltura le regole istituzionali, si bloccano gli stipendi e modificano le regole del reclutamento, creando confusione istituzionale e smantellando le istituzioni per occupare posti di potere.

 

Nicola BONO (AN) osserva che il disegno di legge finanziaria reca delle contraddizioni e una marcia indietro. Quella che doveva essere una marcia trionfale verso il risanamento dei conti si è rivelata ben presto una Caporetto, con ritirata annunciata su tutti i fronti. Ritiene che il peggior difetto di questa finanziaria è quello di essere stato pensato e imposto dal sindacato, dall'ala più radicale dello schieramento. Così, dopo le finte liberalizzazioni del Visco-Bersani, sono state scritte norme che non solo hanno scontentato tutti, ma che con un eccesso di demagogia avrebbero la pretesa di fungere da «redistributori di redditi» e invece riescono solo a penalizzare lo sviluppo, e la competitività che dovrebbero essere le priorità da perseguire. Ribadisce per questo che si tratta della finanziaria delle contraddizioni, perché con una mano dà e con l'altra toglie; emblematico il caso del cuneo fiscale e contemporaneamente del furto del TFR, ovvero l'autorizzazione a scaricare l'Iva sui congressi per ricaricare il turismo. Per non parlare dell'introduzione sulla tassa di soggiorno che è l'imposta più «demenziale» che poteva concepirsi per affossare un settore strategico del Paese.

Nel merito delle scelte relative alla competenza della Commissione cultura, può esprimere solo la delusione in ordine agli stanziamenti sui tre grandi settori della scuola, dell'Università e della ricerca scientifica e sui beni e le attività culturali, che sono non solo molto al di sotto delle reali esigenze di mantenimento delle attività di istituto per questi grandi e delicati settori dell'amministrazione statale e della società, ma soprattutto sono molto al di sotto delle previsioni che baldanzosamente i Ministri avevano annunciato al Parlamento sulle presunte attenzioni che avrebbero preteso e ottenuto. Senza parlare poi dell'editoria che risulta essersi ridotta alla strategia funambolica un po' truffaldina.

Ricorda, in particolare che il Ministro Mussi aveva persino preannunciato le sue possibili dimissioni, qualora non ci fosse stata una radicale inversione di tendenza. Pur non volendo infierire in questo senso, anche perché considera il ministro persona capace, non ne solleciterà la formalizzazione, ma ritiene indubbio che il problema rimanga a fronte della strategicità di Università e ricerca. La prima legge finanziaria della sinistra non solo non evidenzia alcuna strategia di sviluppo di questi settori, ma smentisce clamorosamente perfino le promesse elettorali, al punto che la Conferenza dei rettori, il 4 ottobre 2006, ha diffuso un comunicato di protesta e di denuncia proprio in ordine al mancato rispetto degli impegni elettorali. Il finanziamento complessivo all'Università è infatti notevolmente diminuito in termini reali. Ricorda a questo proposito che già la legge Bersani aveva diminuito del 20 per cento le spese ordinarie delle Università per il triennio 2007-2009, con una decurtazione stimata di circa 250 mila euro; altri 250 sono poi per nuove spese incompatibili. Si annuncia, quindi una diminuzione di risorse in termini reali per il 2007 pari a circa 600 mila euro, a fronte delle quali la finanziaria ne stanzia meno di 100. Ricorda ancora che per i nuovi ricercatori si registra uno stanziamento di appena 20 mila euro, pari all'assunzione di circa 500 nuovi ricercatori: una bella differenza rispetto ai circa 4000 assunti dal centro-destra in appena due anni. Evidenzia poi che incredibilmente è stata soppressa la norma sul 5 per mille, sottraendo ulteriori risorse alle Università. Gli aumenti profetizzati un po' semplicisticamente da Mussi per le retribuzioni dei docenti non ci saranno quindi, al contrario con l'articolo 64 viene previsto il taglio del 50 per cento dello scatto stipendiale, con ciò contraddicendo perfino la Corte costituzionale. Ritiene gravissimo, d'altra parte, l'attacco all'autonomia degli atenei, con l'obbligo sancito dall'articolo 70, di ridurre le nuove assunzioni nei limiti rigidi del turn over, introducendo l'inedita regola di «una cessazione-una assunzione», con grave nocumento delle aspettative dei giovani ricercatori. Tralascia altri negativi aspetti della manovra, come l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la valutazione, concepita più per lo spoil system che per la valutazione reale dei meriti, temi che costituiranno motivo di attenzione con gli emendamenti.

In tema di ricerca aggiunge che vi è stata invece una vera ecatombe, iniziata con la manovrina voluta dal Ministro Bersani, che come è noto ha tagliato il 20 per cento dei fondi per le spese di funzionamento; è continuata con la manovra in esame dove con l'articolo 42 vengono soppressi la Presidenza e il Consiglio di Amministrazione di tutti gli enti pubblici e quindi la sostanziale decapitazione dei vertici di tutti gli enti di ricerca, per arrivare alla soppressione del 5 per mille per la ricerca, che comportava introiti per circa 290 mila euro. Evidenzia peraltro che, a fronte di questa situazione, il fondo di finanziamento degli enti di ricerca è rimasto immutato a 1.630 milioni di euro, nonostante le promesse della campagna elettorale e dallo stesso Mussi circa un suo aumento significativo.

In ordine al settore della scuola, precisa che lo scenario appare grosso modo simile a quello descritto per l'Università e cioè quello di una nuova manovra che ha tradito gli impegni elettorali, con scarsi investimenti. Malgrado l'enfasi circa il successo del ministro Fioroni di essere riuscito a evitare tagli sostanziali vi è infatti un saldo negativo tra riduzioni di spesa e recupero di risorse aggiuntive, visto che non è si riusciti neanche a recuperare ciò che la manovra aveva tolto. Sottolinea la gravità dei ricorsi continui a deleghe surrettizie e in quanto tali in bianco, attraverso il ricorso ai regolamenti di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400; per dar luogo ad una peraltro non chiara controriforma in solitudine, priva di criteri direttivi precisi ed in palese violazione della prerogative del Parlamento. In ordine ai beni culturali, ritiene che non vi sia dubbio che dal punto di vista delle risorse ottenute vi sia una certa discontinuità rispetto alle altre amministrazioni, dovuta essenzialmente al prestigio e all'influenza politica del Ministro Rutelli, e non certo ad una maggiore sensibilità del Governo rispetto ai fini della cultura nazionale. Esprime rammarico per il fatto che queste risorse sono polverizzate in una miriade di previsioni e non esprimano coerenti, né precisi indirizzi da raggiungere. A partire dalla riforma della riforma del Ministero di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 181, ritiene inoltre sia stato un errore eliminare i dipartimenti e riformare la segreteria generale; elevare da tre a sei anni la durata degli incarichi a dirigenti generali; nonché assegnare il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo alla Presidenza del Consiglio. Ribadisce quindi la propria contrarietà all'esproprio del teatro Petruzzelli, rilevando che appaiono schizofreniche e incompatibili le norme di cui all'articolo 163, in cui il comma 2 in particolare appare inutile e costituisce una ripartizione dell'articolo 17 del decreto-legge. Il comma 3 del medesimo articolo prevede poi l'istituzione di un fondo per l'attuazione di accordi di con finanziamento tra lo Stato e le autonomie, finalizzato al sostegno di interventi in materia di attività culturali svolti nel territorio. Ritiene che a parte l'irrisorietà dello stanziamento di 20 milioni di euro, si tratti di attività di istituto, per le quali non sarebbe necessario costituire un fondo ad hoc. Molte perplessità suscita anche la norma sull'ARCUS che ha solo la motivazione di costituire un ulteriore strumento discrezionale per il Ministro. Stigmatizza inoltre quanto previsto dall'articolo 165, comma 1, che elimina una serie di previsioni di sostegno per la cultura musicale, e per lo spettacolo viaggiante; mentre il comma 3 disciplina le modalità di erogazione dei contributi per le fondazioni lirico-sinfoniche in maniera tale da superare la Conferenza Stato-regioni. Ritiene che se si fosse confermata la riforma costituzionale non vi sarebbe stato il problema della competenza delle regioni. Ritiene quindi la soluzione adottata problematica e deludenti le previsioni di spesa per il FUS.

Ribadisce in conclusione che si tratta di una manovra finanziaria deludente e penalizzante, contraddittoria e mendace, soprattutto a fronte degli impegni solenni assunti in campagna elettorale dal centrosinistra. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, che saranno presentati emendamenti al testo in esame che auspica possano trovare il sostegno anche della maggioranza.

 

Paola GOISIS (LNP) criticando le affermazioni del ministro Fioroni in materia di formazione scolastica rileva fra l'altro come il meccanismo ormai invalso sia quello di promuovere gli alunni per mantenere in vita artificiosamente le classi di studio, non considerandosi che spesso il numero elevato dei componenti di ciascuna classe renda difficile agli insegnanti espletare il loro compito. Con riguardo alle norme in materia di istruzione professionale ritiene incostituzionale l'invasione delle relative competenze regionali. Critica l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, osservando che non è necessario insegnare alle singole regioni e alle relative scuole il valore dell'autonomia, tanto più ove si osservi che si sopprimono contestualmente gli istituti regionali di ricerche educative, essendo questo un chiaro segno della tendenza alla centralizzazione dell'attuale Governo.

 

Fulvio TESSITORE (Ulivo) ricordando la sua coerenza nell'affrontare anche criticamente le riforme che si sono succedute negli ultimi anni indipendentemente dai Governi che le hanno proposte, osserva le criticità degli interventi attuali sono relative prevalentemente ai profili finanziari, quando invece il problema non può essere affrontato solo con riguardo al dato economico. Rileva come gli interventi in esame si situano a ridosso di una politica condotta dal precedente Governo di tagli finanziari e di privatizzazione del sistema universitario, laddove vi è quindi la necessità di difendere la fusione pubblica connaturata all'istruzione. L'inversione di tendenza che ora si manifesta è testimoniata, ad esempio, dall'opportuna istituzione di un'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dagli interventi contro la proliferazione indiscriminata delle sedi universitarie dai nuovi criteri relativi alla governance degli enti di ricerca. Tali scelte sembrano opportune, anche a fronte di criticità pure esistenti. Anche in materia di beni culturali vi sono scelte importanti, quali ad esempio quelle relative alle fondazioni liriche.

 

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


VIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 Lunedì 16 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Lunedì 16 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi del vicepresidente Emerenzio BARBIERI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 12 ottobre 2006.

 

Pietro FOLENA (RC-SE), relatore, avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge finanziaria (vedi allegato), il che ha determinato la necessità di rinviare l'inizio della seduta odierna.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva la necessità di definire una programmazione dei lavori della Commissione che non costringa a modificare gli impegni assunti in sede di ufficio di presidenza. Aggiunge che considera, in questo senso, necessario definire un percorso per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti in titolo che sia il più possibile compatibile con la piena disponibilità da parte dei deputati dei documenti necessari allo svolgimento della seduta.

 

Nicola BONO (AN) condivide le considerazioni del collega Barbieri, pur riconoscendo una oggettiva difficoltà dovuta al numero elevato di emendamenti presentati.

 

Fabio GARAGNANI (FI) si associa alle considerazioni dei colleghi Bono e Barbieri, rilevando l'esigenza di una maggiore certezza nello svolgimento delle sedute della Commissione. Riterrebbe opportuno conoscere in ogni caso quale sia l'intendimento in ordine all'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame.

 

Pietro FOLENA (RC-SE), presidente, avverte che nella seduta odierna potranno intervenire i deputati che lo richiedano, fermo restando che all'esame degli emendamenti si procederà nella seduta già convocata per domani.

 

Nicola BONO (AN) concorda con la proposta del presidente, rilevando pur tuttavia che i deputati dei gruppi di minoranza sono nel corso della seduta odierna in numero superiore a quello di maggioranza.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC), presidente, rileva comunque l'opportunità di consentire a chi intende farlo di poter intervenire già nel corso della seduta odierna.

 

Manuela GHIZZONI (Ulivo) concorda con il presidente Barbieri.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) ricorda preliminarmente che, in occasione della relazione svolta in Commissione cultura dal Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, sulle linee programmatiche del suo dicastero, sono state messe in evidenza talune questioni e rilevate preoccupazioni, che successivamente hanno trovato rispondenza nei fatti. Era stato, infatti, rivolto al Governo e alla maggioranza, da parte dei gruppi di minoranza, un invito all'umiltà e ad un esame responsabile della situazione della scuola, atteso che il settore riveste un'importanza rilevante per la crescita del Paese e che si tratta di una materia estremamente delicata. Fa presente che era stato, altresì, rilevato che la cosiddetta «logica del cacciavite» - volta solo a smantellare le riforme fatte dal precedente Governo - avrebbe alimentato una situazione di confusione. Constata quindi come si debba prendere atto del fatto che il Governo non ha ascoltato tali raccomandazioni, come si evince dal disegno di legge finanziaria in esame, e che il pregiudizio politico non è stato un buon consigliere.

Nel segnalare che era stata stigmatizzata l'esiguità dei finanziamenti a disposizione del settore della scuola, rileva che il disegno di legge finanziaria per il 2007 stanzia per questo settore risorse complessivamente inferiori a quelle del precedente Governo, con una differenza politica rilevante, considerato che i fondi messi a disposizione dal provvedimento in esame derivano da tagli e riduzioni di spesa a carico della scuola. Ritiene si tratti di un dato importante di cui occorre prendere atto. Ribadisce la propria disponibilità, per stile e mentalità, ad essere leali, corretti ed eventualmente collaborativi, a differenza di quello che invece aveva fatto la sinistra, utilizzando argomentazioni non veritiere per aggredire il Governo di centrodestra.

Circa l'istituzione dei fondi per la scuola, si vorrebbe evitare il rischio che alla fine non ci siano risorse per le supplenze e per la realizzazione del piano per l'offerta formativa. A tale riguardo ritiene che il Governo debba chiarire se in tali fondi siano ricomprese anche le risorse per le supplenze. Aggiunge, inoltre, di non condividere l'aumento del valore medio nazionale del rapporto tra alunni e classi, né sotto l'aspetto didattico-formativo, né con riferimento all'utilizzo dei docenti; ritiene a questo proposito che si tratti di un pretesto per la riduzione dei costi attraverso la diminuzione del personale. Pur reputando serio il fenomeno delle ripetenze, non concorda poi sulle modalità con le quali, nel disegno di legge finanziaria, si intende porvi mano. In proposito, esprime preoccupazione per il fatto che a nome della flessibilità didattica si vuole abbassare il livello culturale a danno dei meritevoli.

Richiama, altresì, l'attenzione del relatore e del Governo sulla necessità di fornire chiarimenti anche in relazione all'inserimento dei soggetti diversamente abili, considerato che su tale punto sono necessarie regole chiare e precise. Pur non essendo pregiudizialmente contrario al fatto che l'individuazione dei docenti di sostegno sia corrispondente alle effettive esigenze, rileva infatti la necessità di definire con esattezza il numero delle ore di sostegno di cui l'allievo ha bisogno e di tenere conto del fatto che il numero di studenti per classe non può essere fissato inderogabilmente in ragione di uno ogni centotrentotto alunni frequentanti le scuole di provincia, posto che si determina una situazione insostenibile dal punto di vista didattico.

Per quanto riguarda il problema dei precari, ricorda poi che il Governo in carica aveva criticato il precedente Esecutivo con riguardo a tale questione. Sottolinea che il Governo di centro-destra aveva trovato quattrocentomila precari per una legge voluta dal centrosinistra, risolvendo poi la situazione con l'assunzione di almeno centosessantamila tra docenti e ATA, Una soluzione per risolvere il problema dei precari, non può essere invece il comma 1, lettera c), dell'articolo 66 che dispone la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di 150.000 unità di personale docente e 20.000 di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. A riguardo, segnala che tale norma propone una soluzione non chiara sottoposta al giudizio definitivo del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che la soluzione prospettata si rivela illegittima in quanto vengono abolite dall'anno scolastico 2010-2011 l'utilizzazione delle graduatorie permanenti, il che non appare né serio, né corretto e né giustificabile. Al riguardo, si appella alla maggioranza affinché sia individuata una giusta soluzione.

Per quanto riguarda l'anticipato inserimento della scuola di infanzia, osserva che anche in questo caso la fretta ha determinato la predisposizione di norme di dubbia efficacia. Vengono proposte, infatti, iniziative sperimentali sull'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi al fine di garantire una effettiva continuità del percorso formativo. Al riguardo, non ritiene che questo sia il modo migliore per affrontare il problema della continuità del percorso formativo 0-6 anni in quanto sarebbe una continuità con gli asili nido e non con la scuola primaria. La soluzione potrebbe essere quella di distinguere la fascia di età dai trenta ai trentasei mesi con un numero di bambini per classe modesto, al fine di collegarlo con la scuola dell'infanzia; mentre da zero a trenta mesi l'offerta può essere collegata soltanto agli asili nido. Ribadisce, infatti, che la norma contenuta nel disegno di legge finanziaria non consente un collegamento con la scuola primaria.

Un altro problema è l'aumento dell'obbligo scolastico a dieci anni, considerato che non si comprende quale sarà l'articolazione dei titoli di studio e il collegamento con l'innalzamento dell'età minima per l'accesso al lavoro. Con riguardo alla riorganizzazione dei centri professionali per l'istruzione degli adulti, osserva che non si comprende come tale disciplina si articolerà con le strutture esistenti, né come si provvederà a garantire una reale autonomia organizzativa e finanziaria, allo scopo di un'adeguata funzionalità. Sottolinea che un'altra questione grave appare l'assenza di adeguate risorse destinate al personale docente, considerato che il rinnovo contrattuale previsto dal provvedimento in esame non tiene conto del biennio 2006-2007 e che le risorse stanziate rappresentano di fatto un incremento irrisorio nelle retribuzioni mensili del personale docente, dai 15 ai 45 euro mensili, una vera e propria presa in giro. Auspica che su tale punto si possa intervenire con modificazioni volte a garantire un incremento delle risorse a favore dei docenti, considerato che su tale questione l'attuale maggioranza è sempre stata sensibile. Analoghi problemi di scarsità di risorse riguardano poi l'edilizia scolastica, stante l'insufficienza della dotazione finanziaria destinata al riguardo dal disegno di legge finanziaria per il 2007.

Segnala che l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, in sostituzione degli istituti regionali di ricerca educativa e dell'istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa rappresenta poi un pretesto per sostituire tali istituti con un nuovo organismo provvedendo a commissariare le strutture esistenti.

In conclusione, sottolinea che le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria 2007, concernenti la scuola, appaiono insoddisfacenti e deludenti oltre che destare preoccupazione sulle prospettive e sul futuro del settore.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 20.25.


ALLEGATO

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

 

EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E

ORDINE DEL GIORNO

 

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), nei punti 2-3-4: dopo: lettere da a) a e),aggiungere: , comprese le università e gli enti di ricerca.

1746-bis/VII/18. 1.Tocci.

 

ART. 20.

Al comma 1, la parola: riferiti è sostituita da: relativi.

1746-bis/VII/20. 2.Tocci.

 

Al comma 4 aggiungere dopo: ministro dell'economia e delle finanze le parole: e con il ministro dell'università e della ricerca.

1746-bis/VII/20. 3.Tocci.

 

Al comma 8 dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti: e ricercatore.

1746-bis/VII/20. 1. Tocci, Ghizzoni, Sasso, Rusconi, Benzoni.

 

Al comma 20, lettera a), sopprimere le parole: dell'articolo 5, commi 2 e 3 .

1746-bis/VII/20. 4.Tocci.

 

Al comma 20, i-sexies aggiungere dopo le parole: legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parole: , i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con Collegi Universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione i godimento di locazione da parte di cooperative.

1746-bis/VII/20. 5.Tocci.

 

ART. 32.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per il 2007 e 2008 e 1 milione di euro a decorrere dal 2009 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il fondo è ripartito dalla Società Italiana Autori Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore al 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentate dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: diritto sono soppresse le parole: al quale non è dovuta alcuna remunerazione.

Di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

e, di conseguenza, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole:

a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a l.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

con le seguenti:

a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

1746-bis/VII/32. 1. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Razzi, Rusconi, Schietroma, Sircana, Tessitorre, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volponi.

 

ART. 41.

Abrogare il comma 10.

1746-bis/VII/41. 1.Tocci.

 

ART. 42.

Al comma 2 sono soppresse le parole: negli enti di ricerca è previsto fino a: principio di pari opportunità.

 

Al comma 5 dopo le parole: alle università sono aggiunte le seguenti: agli enti ed istituzioni di ricerca, all'ENEA, all'ASI.

1746-bis/VII/42. 1. Sasso, Volpini, Rusconi, Tocci, Tessitore.

 

Al comma 2 sopprimere l'ultimo capoverso.

0/1746-bis/VII/42. 1.Tranfaglia.

 

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Ente Teatrale Italiano).

1. L'Ente Teatrale Italiano, in armonia con quanto disposto nel successivo articolo 47, costituirà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un organismo di gestione dell'attività dei teatri attualmente gestiti. A tale organismo verranno affidati in comodato d'uso gratuito per anni 20 il Teatro Valle di Roma e il Teatro della Pergola di Firenze. Lo stesso organismo subentrerà nei contratti attivi e passivi del Teatro Valle di Roma, del Teatro della Pergola di Firenze, del Teatro Quirino di Roma e del Teatro Duse di Bologna.

2. Tale organismo, che dovrà garantire una qualificata distribuzione di spettacoli con particolare riguardo al repertorio italiano, soprattutto contemporaneo, sarà sostenuto fmanziariamente dallo Stato mediante il conferimento di un contributo di euro 5 milioni nel 2007 di euro 4 milioni nel 2008, di euro 3 milioni nel 2009 e di euro 2.5 milioni a decorrere dall'anno 2010. Alla copertura finanziaria si provvederà attraverso il prelievo dal Fondo Unico dello Spettacolo, con conseguente pari riduzione del contributo statale annualmente destinato all'Ente Teatrale Italiano.

1746-bis/VII/42. 9.Ciocchetti.

 

Al comma 5, dopo la parola: INAIL, aggiungere le seguenti: agli Enti che svolgono attività culturale a livello nazionale.

0/1746-bis/VII/42. 7.Tranfaglia.

 

Al comma 5, dopo le parole: alle università aggiungere le seguenti: ed agli Enti di ricerca.

0/1746-bis/VII/42. 2.Tranfaglia.

 

Al comma 6, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: e ad esclusione degli Enti di ricerca.

0/1746-bis/VII/42. 3.Tranfaglia.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Negli Enti di ricerca e nell'ENEA, il Presidente viene revocato ed il Consiglio di Amministrazione viene soppresso. Le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione sono assunte da un Commissario straordinario, scelto tra le personalità di riconosciuto valore scientifico e provata capacità gestionale del settore di competenza e nominato dal Ministero Vigilante. Il commissario resta in carica per un periodo di tre mesi, non prorogabile. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario presenta al Ministero Vigilante un nuovo regolamento, reso noto al personale dell'ente ed alle organizzazioni sindacali che deve prevedere, tenendo anche conto del principio di pari opportunità, l'elezione di un Comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca da parte del personale scientifico e tecnico e l'elezione diretta da parte del personale scientifico, tecnico ed amministrativo del direttore delle singole strutture di ricerca esistenti dell'ente. Contestualmente alla nomina del Commissario, il Ministero Vigilante nomina un Comitato di Selezione, formato da personalità scientifiche italiane e straniere di chiara fama, incaricato di proporre entro 60 giorni al Ministero Vigilante una rosa di candidati italiani o stranieri di alta competenza scientifica nel settore, all'interno della quale il Ministero Vigilante nomina il nuovo Presidente dell'Ente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

0/1746-bis/VII/42. 4.Tranfaglia.

 

ART. 47.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dalle trasformazioni e soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli Enti pubblici di Ricerca per i quali non sia stato espresso un giudizio negativo sulla attività svolta da parte degli organi preposti alla valutazione.

0/1746-bis/VII/47. 1.Tranfaglia.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La società consortile «Sincrotrone Trieste» costituita in base all'articolo 10, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999 n. 370 viene sciolta. Il personale di detta società viene assunto dall'INFM-CNR. Le attrezzature, gli stabili ed ogni altro bene mobile ed immobile della «Sincrotrone Trieste» vengono rilevati dall'lNFM-CNR, i cui finanziamenti per il 2007 vengono aumentati di una cifra pari alle entrate della «Sincrotrone Trieste» previste da parte dello Stato, sotto ogni forma, per lo stesso anno. Vengono trasferite all'INFM-CNR le relative voci del bilancio dello Stato riguardanti la Società consortile «Sincrotrone Trieste», che vengono soppresse. L'INFM-CNR subentra alla «Sincrotrone Trieste» in ogni contratto ed in ogni obbligo con terzi da essa assunto, inclusi i contratti di lavoro e di prestazione d'opera di ogni tipo.

0/1746-bis/VII/47. 2.Tranfaglia.

 

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione Accademica Nazionale ed alle Undici Accademie, Società o Istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.

Conseguentemente:

5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pensali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole:

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.

6. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.

1746-bis/VII/47. 4. Volpini, Tessitore, Testa, Tocci, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schiertroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

 

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento degli enti pubblici di ricerca).

1. Allo scopo di semplificare e delegificare l'organizzazione della ricerca scientifica nel settore della ricerca, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro il termine diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli organismi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica , vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli enti pubblici di ricerca, come individuati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno come finalità principale e prevalente lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca volte all'avanzamento delle conoscenze ed hanno autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi dell'articolo 33 dalla Costituzione e nel rispetto delle loro finalità istituzionali; di conseguenza vengono eliniinate tate le norme vigenti in contrasto con la suddetta autonomia statutaria;

b) per la composizione degli organi collegiali di governo degli enti pubblici di ricerca, come individuati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, devono anche essere previste procedure di designazione elettiva;

c) il Ministro dell'università e della ricerca esercita, attraverso la definizione del Programma Nazionale della Ricerca, il potere d'indirizzo strategico sulle attività degli enti.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Dall'attuazione dei decreti di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. II Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

5. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, può essere disposta la decadenza del presidente e del consiglio d'amministrazione degli organismi di cui al comma 1 ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento dei nuovi organi di vertice.

1746-bis/VII/47. 3.Tocci.

 

ART. 51.

Al comma 1, dopo le parole: legge 30 dicembre 2004, n. 311 aggiungere le seguenti: con esclusione delle Università e degli enti di ricerca, i cui risultati sono sottoposti alla verifica dell'Autorità di Valutazione istituita con decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 36.

1746-bis/VII/51. 1. Tocci.

 

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

Le università e gli enti di ricerca sono esonerati dalle disposizioni relative alla contrazione del 10 per cento delle spese per i consumi intermedi, come da articolo 22 del decreto legge 223/2006 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 4 agosto 2006, n. 248.

Conseguentemente, all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.

1746-bis/VII/53. 2. Tocci, Tessitore, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

 

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art. 53-bis.

Al comma 1, dell'articolo 22 della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e universitarie ed Enti di ricerca.

1746-bis/VII/53. 3. Tocci.

 

ART. 57.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.

1746-bis/VII/57. 1. De Simone, Guadagno dello Vladimir Luxuria, Folena.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle Università e agli enti e istituzioni di ricerca.

Conseguentemente, al comma 11, prima delle parole: All'articolo 1, comma 103 aggiungere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis.

1746-bis/VII/57. 2. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Al comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Alle Università non si applica l'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Al comma 188 del medesimo articolo eliminare le parole: «nonché per le università».

1746-bis/VII/57. 3. Tocci.

 

ART. 64.

Sopprimere il comma 1.

1746-bis/VII/64. 1. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non sarà definita la specifica disciplina prevista al presente comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg».

1-ter. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

1746-bis/VII/64. 3. Volpini, Testa, Tessitore, Tocci, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Rusconi.

 

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non sarà definita la specifica disciplina prevista dal presente comma 1.

1746-bis/VII/64. 5. Tessitore, Testa, Volpini, Tocci.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Gli aumenti stipendiali di cui al presente comma sono definiti da ciascuna università secondo i meriti dei singoli docenti e ricercatori, sulla base dei criteri definiti da apposito decreto da emanare entro il 31 marzo 2007.

1746-bis/VII/64. 2. Tocci.

 

ART. 65.

Al comma 1, dopo le parole: Con decreto del Ministero della pubblica istruzione inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/65. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 1 dopo le parole: con decreto del Ministero della pubblica istruzione inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/65. 2. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1 dopo le parole con decreto del Ministro della pubblica istruzione inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/65. 3.Barbieri.

 

Al comma 1, penultimo periodo, dopo la parola: comma. aggiungere il seguente periodo: La suddetta regolamentazione dovrà tra l'altro realizzare, per i fondi comunque iscritti nei capitoli di spesa destinati alla lotta alla dispersione scolastica e alle tossicodipendenze e per quelli iscritti al Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, un trasferimento alle scuole non inferiore rispettivamente al 90 e al 60 per cento degli stanziamenti ivi allocati.

1746-bis/VII/65. 5. Sasso, Benzoni, Tocci, Tessitore.

 

ART. 66.

Al comma 1 dopo le parole: , con uno o più decreti del Ministro della pubblica Istruzione inserire le parole: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/66. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 1 dopo le parole: con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione inserire le parole: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/66. 25. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1 dopo le parole: con uno o più decreti del Ministero della pubblica istruzione inserire le parole: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/66. 73.Barbieri.

 

Al comma 1, dopo le parole: del Ministro della pubblica istruzione, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari, .

1746-bis/VII/66. 119. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Sopprimere la lettera a) del comma 1.

1746-bis/VII/66. 84. Mancini.

 

Sopprimere il comma 1, lettera a), primo periodo, fino a: in modo da e, dopo le parole: valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 aggiungere: attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.

**1746-bis/VII/66. 26. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 1, lettera a), primo periodo, fino a: in modo da e, dopo le parole: valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 aggiungere: attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.

**1746-bis/VII/66. 74.Barbieri.

 

Al comma 1 lettera a), dopo: nel rispetto della normativa vigente, aggiungere: e in particolare nel rispetto del numero minimo e massimo di alunni per classe previsto nei vari gradi di scuola, ivi compreso quello delle classi con alunni diversamente abili, della costituzione dei posti nella scuola dell'infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1o e 2o grado, sulla base degli ordinamenti ancora in atto nell'anno scolastico 2006-2007,.

Nell'ultimo periodo aggiungere dopo: insuccessi scolastici all'integrazione degli alunni stranieri e dei soggetti diversamente abili a conclusione della lettera a aggiungere: A tal fine è abrogato il comma 2 dell'articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (tetti regionali).

1746-bis/VII/66. 124. Sasso, Tessitore, Tocci, Benzoni.

 

Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: l'adozione fino a: ripetenze.

*1746-bis/VII/66. 27. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: l'adozione fino a ripetenze.

*1746-bis/VII/66. 75.Barbieri.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nel rispetto della normativa vigente fino a: dello 0,4. con le seguenti: nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo ai numeri minimo e massimo di alunni per classe, compresi quelli delle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, nonché alla costituzione dei posti nella scuola dell'infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1o e 2o grado, sulla base delle modalità ancora in atto nell'anno scolastico 2006-2007, al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, i criteri per la formazione delle classi dovranno assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche attraverso la riconduzione dello scarto tra organico di diritto e situazione di fatto alla sua dimensione fisiologica e non eliminabile e l'individuazione di obiettivi coerenti con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo, da attribuire ai Dirigenti Scolastici ed ai Direttori Regionali, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da adottare interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici, all'integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato.

Conseguentemente sono soppresse le parole da: L'adozione di interventi fino a: fenomeno delle ripetenze;.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 25 comma 1; apportare le modifiche all'elenco n. 1 previsto all'articolo 84 comma 4: diminuire di 520 milioni il fondo per l'autotrasporto previsto per l'anno finanziario 2007 e istituito con Particolo 118, infine diminuire di 350 milioni il fondo per le spese di funzionamento della difesa previsto per l'anno 2008 e istituito all'articolo 184 comma 1.

1746-bis/VII/66. 120. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Al comma 1, sostituire da: l'adozione di interventi fino a: ripetenze con: Il Ministro della Pubblica Istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

*1746-bis/VII/66. 111. Barbieri.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire da: l'adozione di interventi fino a: ripetenze con: Il Ministro della Pubblica Istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

*1746-bis/VII/66. 28. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: didattica, aggiungere le seguenti: e la personalizzazione dei percorsi formativi.

1746-bis/VII/66. 116. Turci.

 

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: E, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.

*1746-bis/VII/66. 112. Barbieri.

 

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: E, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.

*1746-bis/VII/66. 29. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: E, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.

*1746-bis/VII/66. 76.Barbieri.

 

La lettera c), dell'articolo 66, sostituire con la seguente:

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella P.A., circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A tal fine saranno banditi concorsi per titoli ed esami.

1746-bis/VII/66. 117. Turci.

 

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole da: da verificare annualmente fino alle parole: fattibilità dello stesso.

1746-bis/VII/66. 56. Barbieri.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze a: stesso, con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.

*1746-bis/VII/66. 30. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole da: d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze a: stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.

*1746-bis/VII/66. 109. Barbieri.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze a: stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.

*1746-bis/VII/66. 77.Barbieri.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: per complessive 150 mila unità fino a: cadenze programmate e ricorrenti. con le seguenti: per almeno 150 mila unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti e le cattedre vacanti e disponibili. Per favorire l'assorbimento del precariato storico una quota delle assunzioni previste per il triennio è destinata alla copertura dei posti e delle cattedre resisi vacanti e disponibili per effetto dei pensionamenti degli anni precedenti sui quali non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2006 ed economica dal 1o settembre 2007. Per dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato ed evitarne la ricostituzione, riorganizzare la molteplicità di procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici nonché per attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'applicazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato, anche al fine di disciplinare le modalità di prima formazione e reclutamento del personale docente e di definire conseguentemente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. L'articolo 5 della Legge 8 marzo 2003, n. 53 è abrogato.

Conseguentemente sopprimere le parole da: A seguito della piena attuazione fino a: futuri concorsi per esami e titoli.

1746-bis/VII/66. 121. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena, Sasso.

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola storico.

*1746-bis/VII/66. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 1 lettera c) sopprimere la parola storico.

*1746-bis/VII/66. 31. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1 lettera c) sopprimere la parola storico,.

*1746-bis/VII/66. 78.Barbieri.

 

Al comma 1, lettera c) le parole da: definire alla parola: ricorrenti sono sostituite con le seguenti: attuare quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo n. 227 del 2005.

**1746-bis/VII/66. 107. Barbieri.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: definire a: ricorrenti con le seguenti: attuare quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo n. 227 del 2005.

**1746-bis/VII/66. 32. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per complessive 20 mila unità con le seguenti: per almeno 70 mila unità e comunque fino a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per ciascun anno scolastico.

1746-bis/VII/66. 122. De Simone, Guadagno dello Vladimir Luxuria, Folena.

 

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire le parole: 20.000 unità con le seguenti: 50.000 unità.

1746-bis/VII/66. 85. Tranfaglia.

 

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: per complessive 20 mila unità aggiungere le seguenti: Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla P.A., ivi Incluso del personale docente formato presso le Università, senza ulteriore aggravio a carico dei bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione all'Insegnamento di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di scienze della Formazione Primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei, ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 dei testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994. n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge 124 del 1999. Al solo fine di tale inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge 124 del 1999, ivi compresa la valutazione del titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge 341 del 1990. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno, scolastico 2007/2008. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 dei 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1 entro il 31 maggio dei 2007.

1746-bis/VII/66. 55. Barbieri.

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: A seguito della piena attuazione fino alle parole: concorsi per titoli ed esami.

1746-bis/VII/66. 86. Tranfaglia.

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: A seguito fino a: presente legge.

*1746-bis/VII/66. 33. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: A seguito fino a: presente legge.

*1746-bis/VII/66. 79.Barbieri.

 

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole da A seguito della piena attuazione fino alle parole dei futuri concorsi per esami e titoli con le seguenti: A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota del pasti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, colme modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al Decreto Legislativo 227/2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti.

1746-bis/VII/66. 57.Barbieri.

 

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 aggiungere le seguenti: e del Diploma di Strumento musicale, e ai docenti.

1746-bis/VII/66. 59. Barbieri.

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1746-bis/VII/66. 62. D'Agrò, Barbieri, Ciocchetti.

 

Sopprimere il comma 1, lettera d).

*1746-bis/VII/66. 34. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 1, lettera d).

*1746-bis/VII/66. 80.Barbieri.

 

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: istruzione professionale inserire le parole: previo parere di cui al comma 1 e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

**1746-bis/VII/66. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: istruzione professionale, inserire le parole: previo parere di cui al comma 1 e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

**1746-bis/VII/66. 35. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: istruzione professionale, inserire le parole: previo parere di cui al comma 1 e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

**1746-bis/VII/66. 81.Barbieri.

 

Alla lettera f), comma 1 dell'articolo 66, in fine, aggiungere il seguente periodo: l'inclusione nelle attività curriculari di cospicue attività di alternanza scuola-lavoro e l'integrazione con la formazione professionale e le relative agenzie formative.

1746-bis/VII/66. 118. Turci.

 

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: pubblica amministrazione, le seguenti: nonché, per quanto riguarda i diplomati delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, con il Ministro dell'università e della ricerca.

1746-bis/VII/66. 127. Tocci.

 

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/66. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere il seguente: i suddetti decreti sono adottati, previo parere delle commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/66. 36. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere il seguente: i suddetti decreti sono adottati, previo parere delle commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

*1746-bis/VII/66. 82.Barbieri.

 

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno del corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 dei 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatoria permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda di scioglimento della riserva con la presentazione dei titolo entro Il 31 maggio 2008.

1746-bis/VII/66. 58.Barbieri.

 

Al comma 3, dopo le parole: biennio 2005/2006, inserire il seguente periodo: nonché i punteggi relativi all'aggiornamento professionale realizzato mediante Master specializzazioni o perfezionamenti universitari.

1746-bis/VII/66. 24.Marinello.

 

Al comma 4, sopprimere le parole: Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, 3o periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289,;

Dopo le parole: 30 giugno 2007, aggiungere le seguenti: previa definizione in sede di contrattazione collettiva negoziale delle corrispondenze tra i profili professionali di inquadramento nelle diverse amministrazioni pubbliche,;

Sostituire le parole da: In connessione fino a: 31 dicembre 2008 con le seguenti: Contestualmente all'attuazione di detto piano il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione avvieranno una specifica sessione di trattative presso l'ARAN con le organizzazioni sindacali, finalizzata ad individuare ulteriori modalità di utilizzazione del personale permanentemente inidoneo in amministrazioni diverse da quelle di diretta competenza del Ministero della pubblica istruzione, per il funzionamento di qualificati servizi culturali, anche prevedendo forme di partecipazione alle spese degli enti destinatari di detta utilizzazione. Il comma 5 dell'articolo 35 della citata legge 289 del 2002 è abrogato. Per assicurare la funzionalità dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi delle scuole in cui sono presenti unità di personale ATA permanente inidoneo restituito ai ruoli per effetto dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli organici saranno determinati tenendo conto delle ridotte capacità lavorative di detto personale. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e abrogato.

1746-bis/VII/66. 123. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Sopprimere il comma 6.

*1746-bis/VII/66. 37. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 6.

*1746-bis/VII/66. 83.Barbieri.

 

Sopprimere il comma 7.

**1746-bis/VII/66. 38. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 7.

**1746-bis/VII/66. 63.Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8.

*1746-bis/VII/66. 5. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Sopprimere il comma 8.

*1746-bis/VII/66. 101. Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8.

**1746-bis/VII/66. 39. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 8.

**1746-bis/VII/66. 65.Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8 lettera a).

*1746-bis/VII/66. 100. Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8, lettera a).

*1746-bis/VII/66. 6. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Sopprimere il comma 8, lettera a).

**1746-bis/VII/66. 40. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 8, lettera a).

**1746-bis/VII/66. 64.Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8 lettera b).

*1746-bis/VII/66. 99. Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8, lettera b).

*1746-bis/VII/66. 7. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 8 sostituire la lettera a), con: 1. Gli organi dell'istituto sono:

1) il Presidente;

2) il Comitato direttivo;

3) il collegio dei revisori dei conti.

1746-bis/VII/66. 6. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8, lettera b).

*1746-bis/VII/66. 41. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 8, lettera b).

*1746-bis/VII/66. 66.Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8 la lettera c).

**1746-bis/VII/66. 98. Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8, lettera c).

**1746-bis/VII/66. 8. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Sopprimere il comma 8, lettera c).

*1746-bis/VII/66. 42. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 8, lettera c).

*1746-bis/VII/66. 67.Barbieri.

 

Al comma 8 la lettera c) è sostituita con la seguente:

c) il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

1746-bis/VII/66. 7. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8, lettera d).

*1746-bis/VII/66. 9. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Sopprimere il comma 8, lettera d).

*1746-bis/VII/66. 68.Barbieri.

 

Sopprimere il comma 8, lettera d).

*1746-bis/VII/66. 43. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 9.

**1746-bis/VII/66. 10. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Sopprimere il comma 9.

**1746-bis/VII/66. 44. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 9.

**1746-bis/VII/66. 69.Barbieri.

 

Al comma 9, sostituire le lettere a), b), c) con la seguente:

a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.

1746-bis/VII/66. 53. Ciocchetti.

 

Al comma 9 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.

*1746-bis/VII/66. 96. Barbieri.

 

Sostituire il comma 9, lettera a), con la seguente:

a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.

*1746-bis/VII/66. 45. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 9, lettera b).

**1746-bis/VII/66. 93. Barbieri.

 

Sostituire il comma 9, lettera b).

**1746-bis/VII/66. 46. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 9, la lettera c).

*1746-bis/VII/66. 94. Barbieri.

 

Sopprimere il comma 9, lettera c).

*1746-bis/VII/66. 47. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Alla fine del comma 9 aggiungere il seguente periodo: Fatte salve le procedure di mobilità intercorse.

*1746-bis/VII/66. 92. Barbieri.

 

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatte salve le procedure di mobilità intercorse.

*1746-bis/VII/66. 48. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 10.

*1746-bis/VII/66. 49. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 10.

*1746-bis/VII/66. 70.Barbieri.

 

Sopprimere il comma 11.

**1746-bis/VII/66. 50. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 11.

**1746-bis/VII/66. 71.Barbieri.

 

Il comma 11 è sostituito dal seguente: Il Presidente ed il Comitato Direttivo dell'Invalsi cessano dalla carica alla scadenza triennale del proprio incarico. Da tale data saranno nominati i nuovi organi così come previsto dal precedente comma 8 lettera b).

*1746-bis/VII/66. 89. Barbieri.

 

Sostituire il comma 11 con il seguente: Il Presidente ed il Comitato Direttivo dell'Invalsi cessano dalla carica alla scadenza triennale del proprio incarico. Da tale data saranno nominati i nuovi organi così come previsto dal precedente comma 8 lettera b).

*1746-bis/VII/66. 51. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sostituire il comma 11 con il seguente: Il Presidente ed il Comitato Direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza triennale del proprio incarico. Da tale data saranno nominati i nuovi organi così come previsto dal comma 8 lettera b).

*1746-bis/VII/66. 54. Ciocchetti.

 

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, gli aspiranti, alla nomina a dirigente scolastico, ammessi con riserva al corso-concorso di cui al D.D.G. 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, inclusi nella graduatoria finale, sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie regionali, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pur se privi dell'incarico di presidenza, in quanto non più conferibile dall'a.s. 2006/2007 ai sensi dell'articolo 1-sexies della predetta legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione dal fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, gli aspiranti di cui al comma 1 sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 2007/2008 e con nomina giuridica dall'anno scolastico 2006/2007 sui posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'a.s. 2007/2008, riservati in via prioritaria all'esaurimento della graduatoria del corso-concorso di cui al D.D.G. 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002. Alle predette unità di personale potranno essere affidate, se disponibili, prioritariamente la reggente in corso nell'anno scolastico 2006/2007.

1746-bis/VII/66. 61. Barbieri.

 

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Ai fini dell'ammissione al periodo di formazione del corso - concorso riservato ai presidi incaricati che abbiano maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ex legge n. 43 del 2005, articolo 1-sexies, è eliminato lo sbarramento al 10 per cento, ex decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 29, comma 3, della maggiorazione dei posti disponibili. Pertanto questi saranno assegnati fino alla concorrenza del numero di tutti i candidati del suddetto corso-concorso riservato, ai quali è inoltre attribuita incondizionata priorità nell'attribuzione di tutti i posti disponibili rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal M.I.U.R. con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

1746-bis/VII/66. 60.Barbieri.

 

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, con le seguenti: anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, .

1746-bis/VII/66. 126. Li Causi, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

 

Al comma 14, dopo le parole 2008/2009, dei candidati, aggiungere le seguenti: compresi quelli ammessi con riserva alla procedura concorsuale sulla base di provvedimenti cautelari adottati in sede giurisdizionale ovvero parere del Consiglio di Stato a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

1746-bis/VII/66. 21.Lusetti.

 

Al comma 14, dopo le parole: prevista dal medesimo concorso aggiungere le seguenti: inclusi tutti coloro che sono stati ammessi a sostenere le prove d'esame per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare del giudice amministrativo.

1746-bis/VII/66. 87. Barbieri.

 

Al comma 14, dopo le parole: apposito corso di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità aggiungere le seguenti: entro l'anno scolastico 2006/2007.

1746-bis/VII/66. 128. Sasso.

 

Al comma 14, dopo le parole: medesime modalità aggiungere le seguenti: da iniziarsi in ogni area territoriale del Paese entro e non oltre il 1o febbraio 2007.

1746-bis/VII/66. 22.Rositani.

 

Al comma 14, dopo le parole: al corso di formazione aggiungere le seguenti: e conpriorità rispetto alle nomine relative a successivi concorsi sia riservati che ordinari.

1746-bis/VII/66. 23.Rositani.

 

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.

1746-bis/VII/66. 125. Rusconi, Ghizzoni, Volpini, Colasio, Giachetti, Villari, Poletti.

 

Al comma 15 la cifra: 1.324,50 milioni è sostituita dalla seguente: 876,30 e la cifra 1.402,20 è sostituita dalla seguente: 954,00 milioni.

Conseguentemente, si riducono alla tabella C, di cui all'articolo 216 comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

*1746-bis/VII/66. 52. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 15 la cifra: 1.324,50 milioni è sostituita dalla seguente: 876,30 e la cifra 1.402,20 è sostituita dalla seguente: 954,00 milioni.

Conseguentemente, gli accantonamenti relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, per la cifra di 448,20 milioni di euro sono ridotti, attingendo in misura proporzionale alle somme accantonate nei singoli Ministeri, escludendo dal prelievo le somme destinate a regolazione debitoria.

*1746-bis/VII/66. 72.Barbieri.

 

ART. 67.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 66, di conseguenza sopprimere la lettera b).

1746-bis/VII/67. 6.Sasso, Folena.

 

ART. 68.

Sopprimere il comma 1.

1746-bis/VII/68. 41.Barbieri.

 

Sostituire il comma 1, con il seguente:

È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.

1746-bis/VII/68. 9. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sostituire il comma 1 fino a: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il seguente: L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria. Essa deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni della scuola secondaria superiore, definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato a consentire il successivo conseguimento d un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e dell'articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricoli, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la titolarità delle scuole a certificare l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni della scuola secondaria superiore,siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; le strutture formative che concorrono alla loro realizzazione devono essere inserite in un apposito elenco predisposto secondo criteri e requisiti definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1746-bis/VII/68. 71. Sasso.

 

Al comma 1, dell'articolo 68, sostituire le parole da: l'istruzione impartita fino a nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione con le seguenti: L'istruzione impartita per almeno tredici anni è obbligatoria. È previsto un ciclo di istruzione unitario di dieci anni (dal quinto al quindicesimo anno di età) che fornirà una formazione unitaria umanistico-scientifica al fine di garantire, fin dalla formazione primaria, a tutti i cittadini pari opportunità. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata dal quindicesimo al diciottesimo anno d'età.

1746-bis/VII/68. 43. Mancini.

 

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

L'istruzione obbligatoria ha durata dieci anni. Essa è finalizzata a conseguire successivamente il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.

1746-bis/VII/68. 46. Tranfaglia.

 

Al comma 1 sostituire da: l'istruzione impartita fino a: sedici anni con la frase: è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione ditale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.

1746-bis/VII/68. 38.Barbieri.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: una qualifica professionale sopprimere le parole: di durata fino ad: età e sostituire con: riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al successivo comma 8.

1746-bis/VII/68. 76. Aprea, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 1, dopo le parole: entro il diciottesimo anno di età aggiungere: anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

*1746-bis/VII/68. 10. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1, dopo le parole: entro il diciottesimo anno di età aggiungere le seguenti: anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

*1746-bis/VII/68. 50. Barbieri.

 

Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 68, sostituire le parole da: l'adempimento a legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 con le seguenti: L'adempimento dell'obbligo di istruzione si acquisisce, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, in percorsi integrativi tra istruzione secondaria superiore, formazione professionale e lavoro sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A questo fine debbono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado, di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1746-bis/VII/68. 1. Turci.

 

Al comma 1 il periodo dalla parola: L'adempimento alla parola: istruzione secondaria è sostituito dalle parole: relative ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.

*1746-bis/VII/68. 66. Barbieri.

 

Al comma 1 il periodo dalla parola: L'adempimento alla parola: istruzione secondaria è sostituito dalle parole: relative ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.

*1746-bis/VII/68. 11. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al primo comma dopo le parole: previste dai curricola relativi sopprimere: ai primi due anni fino a: superiore e sostituire con: ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.

1746-bis/VII/68. 77. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiungere: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari Cultura e Bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.

*1746-bis/VII/68. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiungere: sentito il parere delle Commissioni parlamentari Cultura e Bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.

*1746-bis/VII/68. 12. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiungere: sentito il parere delle Commissioni parlamentari Cultura e Bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.

*1746-bis/VII/68. 40.Barbieri.

Al comma 1 sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: obbligo di istruzione e sostituire con: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

1746-bis/VII/68. 78. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati ogni due anni tra il Ministro della Pubblica Istruzione e le singole regioni progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzione scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, siano in grado di contrastare la dispersione e il successo dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

1746-bis/VII/68. 47. Tranfaglia.

 

Al comma 1 sostituire le parole: Le strutture formative con le seguenti: Le Istituzioni formative.

1746-bis/VII/68. 79. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 1, quinto capoverso sopprimere le parole: percorsi e.

1746-bis/VII/68. 48. Tranfaglia.

 

Al comma 1 dopo le parole: il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.

1746-bis/VII/68. 51. Barbieri.

 

Al comma 1 dopo le parole: il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sostituire la parola: sentita, con: d'intesa con.

*1746-bis/VII/68. 13. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 1 dopo le parole: Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica Istruzione, aggiungere: di concerto con il Ministro del Lavoro.

*1746-bis/VII/68. 80. Bono, Barbieri.

 

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

*1746-bis/VII/68. 14. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 1, ultimo periodo.

*1746-bis/VII/68. 39.Barbieri.

 

Sopprimere gli articoli 68, 69 e 70 e sostituirli con il seguente:

Art. 68. Le università e gli Enti di ricerca hanno autonomia di bilancio e sono sottoposti alla verifica dei risultati da parte dell'Autorità di valutazione, istituita dall'articoli 35 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. I finanziamenti pubblici sono assegnati alle università e agli Enti in base ai risultati della suddetta valutazione.

1746-bis/VII/68. 89. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 2 il primo periodo fino alla parola: comma 1 è sostituito dal seguente: Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226 proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.

1746-bis/VII/68. 62. Barbieri.

 

Al comma 2, sostituire il primo periodo fino alla parola: comma 1 con il seguente: Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226 proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.

1746-bis/VII/68. 15. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 2 sopprimere le parole da: Restano fino alla fine del comma e sostituire con: Restano, pertanto, confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle istituzioni accreditate dalle Regioni.

Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.

A tal fine il MPI, d'intesa con il MLPS e con la conferenza Stato-Regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli Enti, in rappresentanza delle Istituzioni formative accreditate ai sensi del precedente comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al comma precedente.

1746-bis/VII/68. 81. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 2, dopo le parole: dei predetti percorsi aggiungere le seguenti: nella misura necessaria al completamento di quelli avviati negli anni scolastici antecedenti il 2007-2008 e sopprimere la parole da: da parte delle strutture fino alla fine del comma.

1746-bis/VII/68. 70. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Al comma 3 le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 sono sostituite dalle seguenti 100 milioni di euro per l'anno 2007 e: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione: ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

*1746-bis/VII/68. 16. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 3 le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione: ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

* 1746-bis/VII/68. 61. Barbieri.

 

Al comma 3 le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007, e: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 sono sostituite dalle seguenti 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1746-bis/VII/68. 42.Barbieri.

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella B ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

1746-bis/VII/68. 74. Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. con il seguente: Per ognuna delle suddette annualità il 30 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è impiegato per predisporre l'accensione, da parte dei competenti enti locali, di mutui destinati al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici. A decorrere dall'anno finanziario 2008 le ulteriori quote di ammortamento, di competenza statale, dei suddetti mutui e la loro durata sono stabiliti in sede di legge finanziaria.

1746-bis/VII/68. 73. Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Colasio, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villani, Tocci.

 

Sopprimere il comma 5.

1746-bis/VII/68. 87. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 6, dell'articolo 68, sostituire da: la gratuità fino a gli anni successivi al secondo con le seguenti: La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, legge 23 dicembre, 1998, numero 448 è estesa agli studenti del ciclo di istruzione obbligatorio.

1746-bis/VII/68. 44. Mancini.

 

Al comma 6 dopo il periodo dalle parole: è estesa alla parola: superiore aggiungere: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, l'accantonamento relativo al Ministero degli Interni è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

*1746-bis/VII/68. 17. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 6 dopo le parole: è estesa, fino a superiore aggiungere: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero degli Interni è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

*1746-bis/VII/68. 37.Barbieri.

 

Al comma 6, al primo periodo dopo le parole: Istruzione secondaria superiore aggiungere: e a coloro che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali triennali.

1746-bis/VII/68. 82. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo da: Le istituzioni scolastiche a: genitori.

1746-bis/VII/68. 29. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate all'attività commerciale del noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi.

1746-bis/VII/68. 30. Palmieri.

 

Al comma 6, all'ultimo periodo dopo le parole: Le istituzioni scolastiche aggiungere: le istituzioni formative.

1746-bis/VII/68. 83. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 6, ultimo capoverso, dopo la parola: autorizzate sostituire le parole: a noleggio con le seguenti: all'attività commerciale del noleggio o di prestito e dopo la parola: genitori aggiungere le seguenti: nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi.

1746-bis/VII/68. 75. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

Sopprimere il comma 7.

*1746-bis/VII/68. 18. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Sopprimere il comma 7.

*1746-bis/VII/68. 36.Barbieri.

 

Al comma 7 le parole: progetti tesi sono sostituite dalle seguenti: sezioni tese.

**1746-bis/VII/68. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 7 le parole: progetti tesi sono sostituite dalle seguenti: sezioni tese.

**1746-bis/VII/68. 19. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 7 le parole: progetti tesi, sono sostituite dalle seguenti: sezioni tese.

**1746-bis/VII/68. 35.Barbieri.

 

Al comma 7 dopo le parole: rivolta a bambini aggiungere le parole: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

*1746-bis/VII/68. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 7 dopo le parole: rivolta a bambini aggiungere le parole: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

*1746-bis/VII/68. 20. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 7, dopo le parole: rivolta a bambini aggiungere le parole: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

*1746-bis/VII/68. 34.Barbieri.

 

Al comma 7 sopprimere le parole: dai 24 fino alla fine e sostituire con le seguenti: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola entro il 30 aprile.

*1746-bis/VII/68. 56. Barbieri.

 

Al comma 7, sostituire le parole: dai 24 fino alla fine del periodo con le seguenti: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola entro il 30 aprile.

*1746-bis/VII/68. 21. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 7 alla fine aggiungere: dai 24 fino alla fine e sostituire con le seguenti: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola i bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile.

*1746-bis/VII/68. 88. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 7 sopprimere da: l'articolo 2 fino a: abrogato.

**1746-bis/VII/68. 55. Barbieri.

 

Sopprimere il comma 7 da: l'articolo 2 fino a: abrogato.

**1746-bis/VII/68. 22. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 8, dopo le parole: alta formazione professionale aggiungere: non accademica.

1746-bis/VII/68. 84. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 9 dopo le parole: in reti territoriali, aggiungere: aperte anche alle Istituzioni formative.

1746-bis/VII/68. 85. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Al comma 9, dopo le parole: si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione sostituire la parola: sentita con: d'intesa con e aggiungere, alla fine: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

**1746-bis/VII/68. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 9, dopo le parole: si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione sostituire la parola: sentita con: d'intesa con e aggiungere, alla fine: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

**1746-bis/VII/68. 23. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 9, dopo le parole: si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione sostituire la parola: sentita con: d'intesa con e aggiungere, alla fine, previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

**1746-bis/VII/68. 32.Barbieri.

 

Dopo il comma 10 introdurre il seguente comma:

10-bis. A decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di 40 milioni di euro destinata al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentato, sostenute dai docenti della scuola. La somma è annualmente ripartita e assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche con vincolo di destinazione. Le somme non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo sull'esercizio successivo con la medesima destinazione ed incrementano la successiva disponibilità.

1746-bis/VII/68. 86. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

 

Sopprimere il comma 12.

*1746-bis/VII/68. 69. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Sopprimere il comma 12.

*1746-bis/VII/68. 45. Mancini.

 

Al comma 12 sopprimere la frase: da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

**1746-bis/VII/68. 52. Barbieri.

 

Al comma 12 sopprimere le parole: da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

**1746-bis/VII/68. 24. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 12 sostituire le parole: di 100 con le seguenti: di 155.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2007: - 155.

1746-bis/VII/68. 72. Volpini, Rusconi, Colasio.

 

Al comma 12 le parole: 100 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 150 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione:

(migliaia di euro)

2007: - 50.000.

*1746-bis/VII/68. 53. Barbieri.

 

Al comma 12 le parole: 100 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 150 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione:

2007: -50.000 (migliaia di euro).

*1746-bis/VII/68. 27. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. È istituito un fondo speciale per assicurare il diritto allo studio nelle scuole paritarie di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. L'erogazione di tale fondo è gestito dalle Regioni.

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, alla voce: Ministero dell'economia e finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2007: -50.000 (migliaia di euro);

2008: -50.000 (migliaia di euro);

2009: -50.000 (migliaia di euro).

1746-bis/VII/68. 28. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

 

Al comma 12 sostituire la frase: di 100 milioni, con le parole: 150 milioni di euro e conseguenteménte alla tabella A, per il 2007.

1746-bis/VII/68. 31.Barbieri.

 

ART. 69.

Sopprimere il comma 1.

0/1746-bis/VII/69. 6.Mancini.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 4 per cento e, di conseguenza, all'articolo 6, comma 11 sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007

0/1746-bis/VII/69. 11.Tocci.

 

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: A tal fine il Fondo per il Funzionamento Ordinario delle Università è incrementato in ragione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche all'elenco n. 1 previsto all'articolo 84 comma 5: diminuire di 250 milioni il fondo per le spese di funzionamento della difesa previsto per l'anno 2008 e istituito all'articolo 184, comma 1.

0/1746-bis/VII/69. 7. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Al comma 2, dopo le parole: l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiungere le seguenti: l'Istituto nazionale di astrofisica.

0/1746-bis/VII/69. 8. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Al comma 5 sostituire le parole i principali enti pubblici di ricerca dal comma 2 con le seguenti: gli Enti e le istituzioni di Ricerca Pubblici, l'ENEA e l'ASI.

0/1746-bis/VII/69. 9. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

5-bis. Per le annualità 2007, 2008, 2009, al finanziamento ordinario delle istituzioni ed enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI sono destinati 150 milioni di euro del fondo FIRST, istituito dall'articolo 106 della presente legge. La ripartizione verrà effettuata con decreto del MUR sentiti i competenti Ministri vigilanti, in proporzione al finanziamento odierno di ciascun ente per l'anno 2006.

5-ter. All'articolo 22 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 dopo le parole: con esclusione sono aggiunte le seguenti: delle Università e degli Enti e istituzioni pubbliche di Ricerca, dell'ENEA e dell'ASL.

0/1746-bis/VII/69. 10. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano agli enti e alle istituzioni di nazionali di ricerca finanziate dal MUR ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

1746-bis/VII/69. 1.Ciocchetti, Barbieri.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere le attività di ricerca degli Enti pubblici favorendo la collaborazione pubblico privato il fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è aumentato di euro 200 milioni per il 2007 e di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2008-2009. Il Ministro dell'università e della ricerca nella predisposizione dello schema di decreto di riparto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 terrà conto della capacità degli Enti di attrazione di risorse pubbliche e private diverse dal finanziamento ordinario.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 11 sostituire la cifra 1.100 con la seguente 1.300.

1746-bis/VII/69. 2.Ciocchetti, Barbieri.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Il Fondo di finanziamento Ordinario per le Università è incrementato di 350 milioni di euro per il 2007.

1746-bis/VII/69. 3.Barbieri.

 

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il finanziamento del CNR.

1746-bis/VII/69. 5.Barbieri.

 

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti di ricerca.

1746-bis/VII/69. 4.Barbieri.

 

ART. 70.

Sopprimere il comma 70.

1746-bis/VII/70. 4.Mancini.

 

Sostituire il comma con il seguente: Gli Enti Pubblici di Ricerca possono procedere alla stabilizzazione del personale di cui all'articolo 57 comma 2 con le medesime modalità. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di prevenzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, da assegnare in relazione alle esigenze degli enti a seguito di un censimento del personale di cui sopra e previa rideterminazione della pianta organica ad integrare dei corrispettivo ammontare la dotazione strutturale di ciascun ente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n 331, convertito, con motivazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2007.

1746-bis/VII/70. 5.Volpini.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno 2007 le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.

1746-bis/VII/70. 6.Tranfaglia.

 

Al comma 1, dopo le parole: bilancio consuntivo dell'anno precedente: aggiungere le seguenti: , e comunque per le università nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1746-bis/VII/70. 12.Tocci.

 

Al comma 1, sopprimere le parole da: purché, fino a: anno.

Al comma 6, sostituire la parola: 20, con la seguente: 150; sostituire la parola: 40, con la seguente: 150; sostituire la parola: 80, con la seguente: 150.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche all'elenco n. 1 previsto all'articolo 84 comma 5: diminuire di 150 milioni il fondo per le spese di funzionamento della difesa previsto per l'anno 2008 e istituito all'articolo 184, comma 1.

1746-bis/VII/70. 11. Titti De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite fino a precedente anno.

*1746-bis/VII/70. 3. Barbieri.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: purché entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

1746-bis/VII/70. 16. Sasso, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Razzi, Rusconi, Schietroma, Sircana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.

 

Al comma 2, aggiungere all'inizio del comma le parole: Limitatamente al personale tecnico-amministrativo delle università e al personale degli enti pubblici di ricerca.

1746-bis/VII/70. 13.Tocci.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3-bis. In attesa di sistematica regolamentazione, le procedure di valutazione per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale e quelle concernenti l'accesso nei ruoli universitari sono regolate come segue:

a) l'idoneità scientifica nazionale indispensabile per partecipare alle procedure di accesso ai ruoli universitari è regolata da Decreto Ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle commissioni parlamentari di competenza;

b) i criteri cui deve ispirarsi il decreto ministeriale di cui alla precedente lettera a), sono i seguenti:

1) le procedure di valutazione sono governate da Commissioni di 9 membri elette per ciascuna area disciplinare così come definita dal CUN, sentito il parere delle Commissioni sono eletti su base nazionale;

2) le Commissioni suddette formeranno una lista di idonei, che avrà carattere temporaneo, restando in vigore per due anni solari successiva alla pubblicazione del DM di approvazione degli atti della Commissione;

3) le liste di idonei di cui al precedente numero 2) sono formate da studiosi che, previo domanda, hanno chiesto di partecipare alle procedure di valutazione. L'idoneità si consegue con i 2/3 dei voti dei Commissari, in base a giudizi individuali e ad un giudizio comparativo;

4) le Commissioni dovranno esaurire i propri lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della composizione della Commissione. Non sono ammesse proroghe. In caso di non completamento dei lavori entro i sei mesi indicati, le Commissioni saranno sostituite mediante nuove votazioni. Ogni componente di ciascuna area disciplinare dispone di due voti per la formazione delle Commissioni di area. Qualora un'area disciplinare non raggiunga il numero di 60 componenti, si procederà ad apparentamenti tra settori di analoga competenza in base a criteri stabiliti dal CUN, sentita la CRUI. Gli apparentamenti vanno definiti preliminarmente all'indizione delle votazioni per la formazione delle Commissioni di area e non possono essere modificati per almeno due anni; i settori scìentifico-dìscìplinari che non raggiungono il numero di 60 componenti e vanno apparentati con settori analoghi, devono vedere in Commissione non meno di 3 propri rappresentanti;

5) i Componenti delle Commissioni di area non potranno far parte di nessun'altra Commissione nei tre anni seguenti alla scadenza della vigenza della Commissione di cui abbiano fatto parte;

c) i Concorrenti alle procedure di valutazione saranno dichiarati idonei in base a pareri comparativi motivati (cfr. lettera b), numero 3). Potranno essere sentite le opinioni di studiosi autorevoli, anche non italiani e non facenti parte della Commissione, previa richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione, I pareri richiesti ad esperti dovranno essere motivati e resi pubblici negli atti delle procedure di valutazione;

d) le strutture universitarie competenti provvederanno a chiamare gli idonei in ragione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, in base a decisioni motivate. Le procedure di chiamata di cui al precedente comma saranno definite dagli Statuti e Regolamenti universitari. L'idoneo chiamato a ricoprire un insegnamento sarà nominato con decreto del Rettore della sede interessata, sentito il parere del Senato accademico della sede stessa;

e) i docenti chiamati in base ai criteri di cui alla precedente lettera d), sono inquadrati nei corsi di laurea competenti e sono soggetti alle procedure di valutazione definite dai Nuclei di valutazione della sede in cui operano, tenendo conto dei principi enunciati dall'Autorità Nazionale di valutazione del sistema universitario. Il primo giudizio va espresso, obbligatoriamente, dopo tre anni dall'immissione in ruolo. Al fine di assicurare procedure di immissione in ruolo responsabili e rigorose da parte degli Atenei, in considerazione della valutazione da parte della Autorità o Agenzia appositamente costituite, ogni Docente dovrà ottenere il giudizio dei Nuclei di valutazione ogni 4 anni accademici. I Docenti che non conseguiranno un giudizio positivo, potranno chiedere una ulteriore valutazione dopo due anni accademici. Se anche in tal caso non conseguiranno un giudizio positivo saranno collocati in pensione, se avranno maturato il diritto alla quiescienza. In caso contrario, sarano iscritti in altro ruolo dello Stato delle Regioni. Tale ipotesi potrà realizzarsi, su richiesta del Docente, in luogo del collocamento in pensione, se l'età lo consente;

f) la mobilità nazionale e internazionale dei docenti e dei ricercatori universitari sarà adeguatamente incentivata con appositi provvedimenti che favoriscano le iniziative in materia di sedi universitarie;

g) le Commissioni nazionali di valutazione di cui ai precedenti articoli saranno formate per ciascuna area disciplinare e per ciascuna fascia di docenza secondo i seguenti criteri:

1) per le procedure di idoneità a professore ordinario, faranno parte della Commissione solo Docenti di prima fascia;

2) per le procedure di idoneità a professore associato faranno parte della Commissione 4 professori ordinari e 5 professori associati;

3) per le procedure di idoneità a ricercatore (o docente di terza fascia), faranno parte della Commissione 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori o Docenti di terza fascia. Ciascuna fascia di docenti vota i propri rappresentanti nella Commissione;

h) sono conseguentemente abrogate le norme delegate emanate in base alla legge 4 novembre 2005, n. 230 e tutte le altre disposizioni di legge in materia per le parti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

1746-bis/VII/70. 17. Tessitore, Volpini, Tocci, Testa.

 

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3-bis. In aggiunta a quanto stabilito dal comma 1, entro il 31 marzo 2007 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica autorizza un piano straordinario di assunzione di Ricercatori per le università, di ricercatori e tecnologi negli enti ed istituzioni di ricerca, nell'ENEA e nell'ASI.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

1746-bis/VII/70. 7.Tranfaglia.

 

Al comma 3 sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2007.

1746-bis/VII/70. 8.Tranfaglia.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le procedure di reclutamento dei ricercatori saranno ispirate e governate secondo i principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione sottoscritti dalle Università italiane a Camerino il 17 luglio 2005, e dagli Enti di Ricerca a Roma il 13 dicembre 2005, quali il valore della mobilità, la valutazione, la non discriminazione, l'equilibrio di genere la supervisione e le condizioni dell'ambiente di ricerca.

1746-bis/VII/70. 2. Barbieri, Marcazzan, Tassone.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ai fini della consultazione prevista in merito alla definizione del Piano Straordinario di assunzioni è costituita la Conferenza Permanente dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER). Con regolamento interministeriale dei Ministri della Ricerca e della Università, da emanare entro 120 giorni dalla approvazione della presente legge, saranno regolate le attività della Conferenza e le modalità di funzionamento della stessa.

1746-bis/VII/70. 1. Barbieri, Marcazzan, Tassone.

 

Al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008, con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote dì cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

1746-bis/VII/70. 9.Tranfaglia.

 

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma i dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo i si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo i possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo i è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera e) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

1746-bis/VII/70. 10.Barbieri.

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori e istituzione della terza fascia docente).

1. Nelle more di un riordino organico dello stato giuridico della docenza universitaria, allo scopo di ridurre la spesa delle università per la copertura di insegnamenti mediante supplenze, affidamenti e contratti, è istituita la terza fascia dei professori universitari di ruolo. I professori di terza fascia sono denominati professori aggregati. È abrogato il comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005.

2. I professori aggregati svolgono ricerche e sono titolari di insegnamenti universitari loro affidati, anche con incarichi pluriennali, dagli organi competenti delle università. L'impegno orario per la didattica dei professori aggregati è eguale a quello stabilito per i professori ordinari e associati. L'attività di ricerca dei professori aggregati è svolta secondo le medesime modalità dei professori ordinari e associati. Il trattamento economico dei professori aggregati è eguale a quello dei ricercatori universitari. Salvo quanto stabilito dal presente articolo, lo stato giuridico dei professori aggregati è eguale a quello dei ricercatori universitari.

3. Salvo quanto stabilito nei successivi commi, il reclutamento ordinario dei professori aggregati avviene con le vigenti procedure stabilite per i ricercatori universitari. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di ricercatori stabilite autonomamente da ciascuna università per il personale assunto a tempo determinato, con la sola modifica della qualifica in professore aggregato.

4. I ricercatori universitari che hanno tenuto, come professori ufficiali, insegnamenti universitari per supplenza o affidamento per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio, sono inquadrati, a domanda, come professori aggregati. Per gli altri ricercatori universitari l'inquadramento è disposto dalle università previo giudizio positivo del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento interessati, con procedure stabilite autonomamente nei regolamenti universitari. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

5. I professori aggregati sono componenti dei consigli di facoltà, di dipartimento e di corso di studio. Godono dell'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. L'eventuale elettorato passivo a cariche accademiche è stabilito dagli statuti delle università.

6. Allo scopo di potenziare l'attività didattica e di ricerca delle università reclutando nuovo personale docente qualificato a livello internazionale, è istituita a titolo sperimentale per il quinquennio 2007-2011 una ulteriore procedura straordinaria di reclutamento dei professori aggregati fondata su valutazioni dei curricula dei candidati, anche comparative, affidate a revisori esperti di alta qualificazione sia italiani che stranieri e basate anche su parametri quantitativi di qualità riconosciuti validi a livello internazionale per ciascuna area disciplinare.

7. La procedura straordinaria di reclutamento è riservata esclusivamente a chi è in possesso del dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, e non è già professore aggregato o ricercatore di ente pubblico di ricerca. Si svolge con modalità che saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri stabiliti nel successivo comma e dei principi di trasparenza, semplicità e allineamento alle migliori pratiche internazionali.

8. I revisori esperti sono selezionati, anche utilizzando elenchi internazionali già disponibili, da commissioni di garanzia nominate per ampie aree disciplinari. Le commissioni di garanzia producono, al termine dei lavori ed esclusivamente sulla base dei giudizi dei revisori esperti, una graduatoria dei candidati ritenuti idonei indicando per ognuno di loro il settore scientifico-disciplinare di pertinenza. Le commissioni di garanzia garantiscono comunque l'anonimato dei revisori esperti.

9. Gli idonei che rientrano nel numero dei posti disponibili per ciascuna area disciplinare sono dichiarati vincitori e scelgono, in ordine di graduatoria, la sede universitaria dove chiedono di essere reclutati, previo gradimento degli organi di governo dell'ateneo. I vincitori possono anche scegliere di essere reclutati in qualità di ricercatori presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca, previo gradimento dei competenti organi di governo dell'ente. Al termine del reclutamento dei vincitori, le università e gli enti possono chiamare direttamente, nell'ordine della graduatoria, ulteriori candidati idonei, a totale carico dei rispettivi bilanci.

10. Per ciascuno degli anni del quinquennio 2007-2011, il Ministro dell'università e della ricerca bandisce duemila posti di professore aggregato, suddivisi per aree disciplinari sulla base di criteri oggettivi e di risultati di procedure di valutazione previste dall'ordinamento vigente. Le somme necessarie al pagamento degli stipendi dei vincitori sono interamente trasferite alle università presso cui hanno preso servizio e sono recuperate dal Ministero al momento dell'eventuale trasferimento in altra sede. All'atto del reclutamento è previsto il trasferimento alle università interessate di un'ulteriore somma per ciascun professore aggregato vincitore destinata al sostegno dell'avviamento della sua attività. di ricerca. Le procedure per l'assegnazione ditale finanziamento di ricerca sono stabilite con apposito decreto ministeriale.

1746-bis/VII/70. 15.Tocci.

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori e istituzione della terza fascia docente).

1. In attesa del riordino complessivo dello stato giuridico della docenza universitaria e delle procedure e modalità di governo del sistema universitario e della ricerca pubblica, anche al fine di ridurre la spesa delle università per la copertura di insegnamenti mediante supplenze, affidamenti e contratti, è definito un piano straordinario di assunzione di ricercatori. A tal fine, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di modificare lo stato giuridico dei ricercatori universitari e le relative procedure di reclutamento, anche mediante un canale aggiuntivo straordinario, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire la terza fascia dei professori universitari e definire le procedure di passaggio dei ricercatori universitari alla nuova fascia, garantendo comunque automaticità a coloro che abbiano già svolto per almeno un triennio insegnamenti universitari;

b) istituire una procedura straordinaria e sperimentale di reclutamento nazionale, per ampie aree disciplinari, nella terza fascia dei professori universitari e nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca con le seguenti modalità:

1) la procedura è riservata esclusivamente ai dottori di ricerca;

2) la valutazione è effettuata sulla base dell'esame dei curricula dei candidati affidato a revisori di alta qualificazione sia italiani che stranieri secondo procedure che garantiscano trasparenza, semplicità e allineamento alle migliori pratiche internazionali;

3) i vincitori per ciascuna area disciplinare scelgono, nell'ordine della graduatoria, l'università o l'ente pubblico di ricerca dove chiedono di essere reclutati, previo gradimento degli organi di governo dell'istituzione;

4) gli oneri stipendiali relativi ai vincitori sono a carico di apposito finanziamento ministeriale;

5) i candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere direttamente chiamati in servizio dalle università o dagli enti pubblici di ricerca a totale carico dei rispettivi bilanci.

2. I decreti di cui al comma i sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la CRUI ed il CUN, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

1746-bis/VII/70. 14.Tocci.

 

ART. 71.

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: il divieto non si applica all'istituzione e attivazione di corsi di studio conseguente all'adeguamento dei corsi di studio esistenti alla disciplina recata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n.270.

1746-bis/VII/71. 4. Tocci.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non opera per le sedi ubicate nei Comuni ove siano già attivi facoltà e corsi di studio di università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: -30.000 (migliaia di euro);

2008: -30.000 (migliaia di euro);

2009: -30.000 (migliaia di euro).

1746-bis/VII/71. 1.Costa.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le sedi universitarie decentrate già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge gli atenei sono autorizzati a rinegoziare le convenzioni in essere con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati interessati, in modo da assicurare che in ciascuna sede universitaria abbiano luogo sia attività didattiche che di ricerca e che vi sia certezza e continuità nel tempo delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali messe a disposizione.

1746-bis/VII/71. 3. Tocci.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi dì programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998 (riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli Atenei sovraffollati).

1746-bis/VII/71. 2. Tessitore, Albonetti, Brandolini, Chicchi, Pedulli, Vichi.

 

ART. 104.

Al comma 2, dopo le parole: tecnologie della vita aggiungere le seguenti: delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1746-bis/VII/104. 2. Tocci.

 

Al comma 2, sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.

1746-bis/VII/104. 1. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

ART. 106.

Al comma 1, dopo le parole: al fondo confluiranno aggiungere le parole: con decorrenza 1o gennaio 2007.

1746-bis/VII/106. 8. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

4. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione delle risorse.

1746-bis/VII/106. 1. Tocci.

 

Al comma 3 aggiungere, dopo le parole: n. 204, le seguenti: garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca.

1746-bis/VII/106. 3. Tocci.

 

Al comma 3, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le parole: e acquisito il parere delle Commissioni legislative competenti di Camera e Senato.

1746-bis/VII/106. 9. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 3 sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1746-bis/VII/106. 2. Tocci.

 

Al comma 3, alla fine aggiungere: assicurando lo sviluppo delle ricerche di base, le collaborazioni in questo campo anche a livello europeo e internazionale, lo sviluppo dei settori di ricerca più avanzata, la realizzazione di infrastrutture e di grandi impianti di ricerca di interesse fondamentale, l'equilibrio territoriale delle medesime attività.

1746-bis/VII/106. 4. Tocci.

 

Al comma 4, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le parole: e acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni legislative competenti.

1746-bis/VII/106. 7. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

ART. 120.

Dopo le parole: per l'innovazione aggiungere: a condizione della valutazione positiva espressa sul programma di attività dall'Agenzia per la valutazione istituita dall'articolo 36 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

1746-bis/VII/120. 1.Tocci.

 

ART. 163.

Sopprimere il comma 2.

*1746-bis/VII/163. 11. Barbieri.

 

Sopprimere il comma 2.

*1746-bis/VII/163. 5. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Sopprimere i commi 3 e 4.

**1746-bis/VII/163. 12. Barbieri.

 

Sopprimere i commi 3 e 4.

**1746-bis/VII/163. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 3, dopo le parole: è istituito, aggiungere le parole: a titolo sperimentale per la durata di due anni.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: e 2009.

*1746-bis/VII/163. 15. Barbieri.

 

Al comma 3, dopo le parole è istituito aggiungere le parole: a titolo sperimentale per la durata di due anni.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole e 2009.

*1746-bis/VII/163. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'individuazione degli interventi viene attribuita priorità al proseguimento e al completamento delle opere già intraprese con stanziamenti disposti da apposite leggi speciali.

1746-bis/VII/163. 7. Bocci, Margiotta.

 

Al comma 6 sopprimere il periodo da: tale contributo, fino alle parole: dello spettacolo.

*1746-bis/VII/163. 13. Barbieri.

 

Al comma 6, sopprimere il periodo da: tale contributo fino alle parole: dello spettacolo.

*1746-bis/VII/163. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

**1746-bis/VII/163. 14. Barbieri.

 

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

**1746-bis/VII/163. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, ai comma 1, dopo la parola «diritta» sono soppresse le parole «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione».

6-ter. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e Integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato «Fondo»), con una dotazione di euro 3.000.000,00 annui.

1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

1746-bis/VII/163. 9.Palmieri.

 

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali nonché.

*1746-bis/VII/163. 10. Barbieri.

 

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.

*1746-bis/VII/163. 6. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 9 dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono inserite le seguenti: da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.

1746-bis/VII/163. 18. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volopini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per la messa in sicurezza della cinta muraria della Città di Amelia (TR), investita dal crollo di una sua porzione il 18 gennaio 2006, e per la sua prosecuzione delle opere di consolidamento, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo pari a euro 5.000.000.

Conseguentemente si riduce di pari importo la tabella B dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

1746-bis/VII/163. 16. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Alla tabella A, numero 86 della legge 16 ottobre 2003 n. 291 sostituire in seconda colonna il periodo relativo alla finalità dell'intervento con il periodo "Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, finalizzato alla concessione di contributi a favore di case editrici o di imprese che forniscano servizi alle stesse ovvero a consorzi o associazioni temporanee tra gli stessi soggetti, per lo sviluppo di servizi volti alla trasposizione dei tradizionali formati dei prodotti editoriali già disponibili in commercio in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti o dei non vedenti, ovvero alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici per tali soggetti, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati o creati.

1746-bis/VII/163. 8.Palmieri.

 

 

Dopo l'articolo 163, inserire il seguente:

Art. 163-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. L'articolo 42, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si interpreta nel senso che la documentazione corrente e di deposito delta Presidenza del Consiglio dei Ministri è conservata presso l'archivio della stessa mentre per la documentazione storica, che ha compiuto i quaranta anni secondo la normativa vigente, rimangono inalterati tutti i compiti e le attribuzioni del Ministero per i Beni e te Attività Culturali, Archivio centrale dello Stato.

1746-bis/VII/163. 17. Ghizzoni, Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Razzi, Rusconi, Schietroma, Sircana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.

 

ART. 164.

Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Studi storici).

1. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002 e 11 novembre 2005, n. 255. È altresì abrogato l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.

1746-bis/VII/164. 1. Rusconi, Colasio, Ghizzoni, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

ART. 165.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavoratori, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/VII/165. 5.Barbieri.

 

Sopprimere il comma 1.

1746-bis/VII/165. 9. Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

 

Sopprimere il comma 3.

1746-bis/VII/165. 10. Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

 

Al comma 3, dopo le parole: non regolamentare, aggiungere le parole: udita la Conferenza Stato-Regioni.

*1746-bis/VII/165. 8. Barbieri.

 

Al comma 3, dopo le parole: non regolamentare aggiungere le parole: udita la Conferenza Stato-Regioni.

*1746-bis/VII/165. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 4 le parole: per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, sono sostituite dalle seguenti: per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006; e le parole: alternativamente, all'impresa di produzione ovvero, sono sostituite dalle seguenti: alternativamente, all'impresa ovvero.

1746-bis/VII/165. 12. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

 

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

*1746-bis/VII/165. 6. Barbieri.

 

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

*1746-bis/VII/165. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

**1746-bis/VII/165. 7. Barbieri.

 

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

**1746-bis/VII/165. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13.

(Disposizioni per le attività di produzione).

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi nei commi 2, 3, 5, 7 e 8.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, nella misura del 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. La restituzione del contributo deve essere effettuata dopo la copertura totale della parte del costo del film a carico di tutti i soggetti che hanno contribuito alla chiusura finanziaria del film. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 %.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. È concesso un acconto sui contributi di cui al comma 2, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

6. Variazioni sostanziali nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) ed in base al quale è stato ottenuto il contributo, che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca o la modifica del contributo concesso.

7. Sono corrisposti annualmente contributi agli autori per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

8. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di un progetto filmico sulla base delle sceneggiature che hanno ricevuto un contributo ai sensi del comma 7 del presente articolo, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3.

9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della professione e della cultura cinematografica, designate dal Ministro per i beni e le attività culturali, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.

1746-bis/VII/165. 11. Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena.

 


Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

Art. 165.

Per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia è autorizzato lo stanziamento con vincolo di destinazione di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 a favore della fondazione «Biennale di Venezia».

Conseguentemente all'articolo 130 sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.

1746-bis/VII/165. 4.Barbieri.

 

ART. 190.

Sopprimerlo.

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/VII/190. 2. Barbieri, Lucchese.

 

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2007, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.

Conseguentemente alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente dell'1 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

1746-bis/VII/190. 1. Marinello.

 

ART. 206.

Dopo l'articolo 206 aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Misure in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. L'importo di euro 250,000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 11 sostituire le parole: 1.100 milioni di euro, con le seguenti: 1.101 milioni di euro.

1746-bis/VII/206. 2. Rusconi, Ghizzoni, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Tocci, Sasso, Tessitore, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

 

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis. (Erogazioni liberali in materia di beni culturali). 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

«l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di» è inserita la seguente: «cultura,»;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente» sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;

d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;

e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e 1-quinquies)».

1746-bis/VII/206. 1.Ciocchetti.

 

ART. 207.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La quota pari ad un terzo degli incrementi è destinata all'attività di Special Olympics Italia per le proprie finalità.

1746-bis/VII/207. 1. Ciocchetti.

 

ART. 215.

 

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 250.000;

2008: + 250.000;

2009: + 250.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1 aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

1746-bis/VII/215. 1. Ghizzoni, Volpini, Testa, Tessitore, Tocci, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schiedroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Rusconi.

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

La VII Commissione della Camera dei deputati,

premesso che:

il decreto interministeriale 26 febbraio 2002, in forza della legge n. 266 del 1997, riordina il sistema di «ricerche in Antartide»;

nelle note esplicative attinenti al ruolo assegnato al Consorzio per l'Attuazione del Programma Nazionale Ricerche in Antartide, è precisato che il Consorzio provvede anche «alla gestione delle infrastrutture polari in genere ed al coordinamento delle iniziative finalizzate alle ricerche antartiche e polari»;

le proposte legislative, presentate nella XIV e nella XV legislatura, ricordano che la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide ha costituito il comitato nazionale per l'anno polare internazionale;

i ricercatori italiani hanno contribuito alla formulazione di oltre il 10 per cento dei progetti sottoposti all'International Polar Year (ICSU);

il relativo svolgimento è previsto debba interessare l'Artide e l'Antartide;

quindi la comunità scientifica risulta favorevole alla gestione unitaria dei programmi suddetti, che l'Anno Polare consiste in un programma di ricerca con osservazioni nelle regioni polari del pianeta;

le stazioni polari sono in Antartide «Mario Zucchelli» e «Concordia» ed in Artide «dirigibile Italia» alle Isole Svalbard;

infine è altamente auspicabile uno sforzo di collaborazione a livello internazionale;

impegna il Governo (ed in particolare il Ministro della Ricerca Scientifica):

1) a concedere l'approvazione della partecipazione italiana all'anno polare internazionale, cogliendo questa occasione per introdurre tra i programmi di ricerca, in atto nei due poli del nostro Pianeta, il necessario coordinamento, valutando l'estensione delle competenze al Consorzio già operante, ovvero ad un organismo similare, opportunamente ridisegnato;

2) a considerare l'alto valore della suddetta iniziativa, anche dal punto di vista delle economie finanziarie, riconducendo ad unità competenze attualmente frammentate ed aumentando la qualità complessiva della ricerca;

3) a sostenere l'impegno della comunità scientifica che ha dotato l'Italia di un organism capace di intervenire nei due emisferi;

4) a definire, nel detto contesto, un congruo impegno finanziario stimato dai Parlamentari (presentatori delle proposte) in 5,5 milioni di euro, per la partecipazione all'Anno Polare.

0/1746-bis/VII/1.Barbieri, Tassone.


VIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizione sulla tabella n. 2; Relazione favorevole con osservazioni sulla tabella n. 7; Relazione favorevole con condizioni e osservazione sulla tabella n. 14; Relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella n. 17).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, il 16 ottobre 2006.

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 1746-bis/VII/18.1 Tocci, 1746-bis/VII/20.4 e 1746-bis/VII/20.5 Tocci; 1746-bis/VII/32.1 Ghizzoni; 1746-bis/VII/41.1 Tocci; 1746-bis/VII/42.1 Volpini; 1746-bis/VII/42.9 Ciocchetti; 1746-bis/VII/42.7 Tranfaglia; 1746-bis/VII/42.2 Tranfaglia; 1746-bis/VII/51.1 e 1746-bis/VII/53.3 Tocci; 1746-bis/VII/57.2 De Simone e 1746-bis/VII/57.3 Tocci; 1746-bis/VII/64.1 De Simone; 1746-bis/VII/64.5 Tessitore; 1746-bis/VII/64.2 Tocci; 1746-bis/VII/66.84 Mancini; 1746-bis/VII/66.124 il relatore; 1746-bis/VII/66.27* Aprea e 1746-bis/VII/66.75* Barbieri; 1746-bis/VII/66.111 Barbieri; 1746-bis/VII/66.28 Aprea; 1746-bis/VII/66.122 De Simone; 1746-bis/VII/66.85 Tranfaglia; 1746-bis/VII/66.34* Aprea e 1746-bis/VII/66.80* Barbieri; 1746-bis/VII/66.37* Aprea e 1746-bis/VII/66.83* Barbieri; 1746-bis/VII/66.38** Aprea e 1746-bis/VII/66.63** Barbieri; 1746-bis/VII/66.72 Barbieri; 1746-bis/VII/68.43 Mancini; 1746-bis/VII/68.89 Aprea; 1746-bis/VII/68.82 Aprea; 1746-bis/VII/68.3* Bono, 1746-bis/VII/68.20* Aprea e 1746-bis/VII/68.34* Barbieri; 1746-bis/VII/68.56** Barbieri, 1746-bis/VII/68.21** Aprea e 1746-bis/VII/68.88** Bono; 1746-bis/VII/68.86 Aprea; 1746-bis/VII/68.31 Barbieri; 1746-bis/VII/69.6 Mancini; 1746-bis/VII/69.11 Tocci; 1746-bis/VII/69.7 De Simone; 1746-bis/VII/69.10 De Simone; 1746-bis/VII/69.1 e 1746-bis/VII/69.2 Ciocchetti; 1746-bis/VII/69.3, 1746-bis/VII/69.5 e 1746-bis/VII/69.4 Barbieri; 1746-bis/VII/70.4 Mancini; 1746-bis/VII/70.5 Volpini; 1746-bis/VII/70.3 Barbieri; 1746-bis/VII/70.16 Ghizzoni; 1746-bis/VII/70.8 Tranfaglia; 1746-bis/VII/70.10 Barbieri; 1746-bis/VII/70.15 e 1746-bis/VII/70.14 Tocci; 1746-bis/VII/71.4 Tocci; 1746-bis/VII/71.2 Tessitore; 1746-bis/VII/163.9 Palmieri; 1746-bis/VII/163.16 De Simone; 1746-bis/VII/163.17 Ghizzoni; 1746-bis/VII/190.2 Barbieri; 1746-bis/VII/206.2 Rusconi; 1746-bis/VII/206.1 Ciocchetti; 1746-bis/VII/215.1 Ghizzoni;

 

Nicola BONO (AN) ritiene che le proposte emendative riferite agli articoli 18 e 20 non rientrino nelle materie di stretta competenza della Commissione.

 

Pietro FOLENA, presidente, precisa che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati con riferimento agli articoli 18 e 20 sono volti a introdurre modificazioni, che riguardano argomenti di pertinenza della Commissione.

 

Valentina APREA (FI) rileva la necessità che il Ministro dell'istruzione partecipi ai lavori della Commissione con riferimento all'esame dei documenti di bilancio, considerate le critiche da parte di riviste specializzate autorevoli nel mondo della scuola, che hanno fortemente attaccato l'impianto normativo della manovra finanziaria relativamente alle disposizioni in materia di scuola. Nel segnalare che il viceministro Bastico ha risposto a tali critiche reputandole infondate, ribadisce, a nome del suo gruppo e dagli altri gruppi di opposizione, la necessità che il Ministro fornisca chiarimenti alla Commissione, affinché la Commissione medesima sia posta nelle condizioni di comprendere se le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2007 hanno ricadute negative nel settore della scuola, come peraltro sostenuto dall'opposizione. La presenza del Ministro è, altresì, necessaria, atteso che le proposte emendative presentate dal relatore e dalla maggioranza smantellano di fatto l'impianto normativo della manovra finanziaria non solo per quanto riguarda il settore della scuola. Si tratta, a suo avviso, di un grave contrasto tra il relatore di maggioranza e il Governo.

 

Antonio RUSCONI (Ulivo) ricorda che il deputato Aprea ha seguito, per conto dell'allora Ministro Moratti, l'esame parlamentare di tutte le leggi finanziarie approvate nella precedente legislatura, con riguardo alle disposizioni che investono il settore della scuola. Fa presente, inoltre, che la richiesta del deputato Aprea, con riferimento alla necessità della presenza del Ministro dell'istruzione sarebbe legittima qualora il Ministro e gli altri rappresentanti del suo dicastero avessero assunto posizioni contrastanti in merito alla manovra finanziaria: considerato che non è così, la Commissione può proseguire nell'esame dei documenti di bilancio. Ritiene, altresì, che il relatore possa legittimamente presentare emendamenti a titolo personale, che apportare talune modificazioni al disegno di legge finanziaria volte a migliorarne il contenuto.

 

Nicola BONO (AN) rileva la necessità che la Commissione decida come procedere nell'organizzazione dei suoi lavori. Al riguardo, ritiene che possano essere svolti adesso gli interventi del Governo e del relatore in risposta a talune questioni emerse nel corso della discussione sul complesso degli emendamenti, successivamente si potrebbe passare all'esame degli emendamenti medesimi. Con riguardo a quanto rilevato dal deputato Aprea, sottolinea che la questione non risiede tanto nella necessità della presenza del Ministro ai lavori della Commissione, atteso che il Ministro non è tenuto a parteciparvi, ma nel fatto che il relatore di maggioranza ha presentato emendamenti a titolo personale sottoscrivendoli congiuntamente con altri deputati della maggioranza. Tale fatto è gravissimo, posto che tali emendamenti vanno a smantellare l'impostazione di base della manovra finanziaria in materia di scuola. Segnala, quindi, la necessità che il Governo chiarisca quale posizione assumerà nei confronti degli emendamenti della maggioranza. Pur rilevando che la manovra finanziaria si sta rilevando nel corso del suo iter parlamentare una sorta di «Caporetto» per il Governo, considerato che si registrano continui arretramenti rispetto a norme originariamente emanate, reputa grave un modo di procedere nel quale la maggioranza assume un atteggiamento totalmente difforme dal Governo.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) reputa originale quanto dichiarato dal deputato Rusconi con riferimento alla presentazione di emendamenti del relatore a titolo personale. Quanto alla presenza del Ministro dell'istruzione, sottolinea che è stata richiesta in quanto essenziale per chiarire la posizione del Governo, che spesso non assume una posizione univoca. Concorda, inoltre, con quanto suggerito dal deputato Bono a proposito delle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione; al riguardo, la Commissione potrebbe concludere la presente seduta con le repliche dei rappresentanti del Governo alle questioni poste nell'ambito della discussione sul complesso degli emendamenti per proseguire successivamente nel pomeriggio con la votazione degli emendamenti medesimi. Ritiene, infatti, che la sospensione dei lavori consenta ai deputati di riflettere in ordine all'eventuale riformulazione di emendamenti, nella prospettiva di una loro ripresentazione alla Commissione bilancio.

 

Pietro FOLENA, presidente, ritiene che la richiesta della presenza del Ministro dell'istruzione sia una questione eminentemente politica. Nel ricordare peraltro che il Ministro ha mostrato sensibilità nei confronti della Commissione, come dimostrato nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, fa presente che il Ministero dell'istruzione è autorevolmente rappresentato in questa sede dal viceministro Bastico, che potrà replicare alle osservazioni svolte dai deputati sul complesso degli emendamenti. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene che la proposta del deputato Bono possa essere accolta e che la Commissione possa adesso ascoltare gli interventi di replica del Governo, nell'ambito della discussione sul complesso degli emendamenti, e procedere, nel pomeriggio, alla votazione delle proposte emendative presentate. Segnala, altresì, che il relatore può legittimamente decidere di sottoscrivere emendamenti con gli altri deputati dei gruppi di maggioranza. Sottolinea, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio, presso la V Commissione, non è ancora scaduto e che, pertanto, i deputati dispongono del tempo necessario per riformulare le proposte emendative da presentare alla Commissione bilancio.

 

Fabio GARAGNANI (FI) ritiene che il relatore di maggioranza debba chiarire la sua posizione con riferimento agli emendamenti presentati.

 

Il viceministro Mariangela BASTICO intende fornire alla Commissione taluni elementi di informazione, che servono a chiarire la posizione del Governo nella discussione sul complesso degli emendamenti, stante peraltro l'ampiezza delle deleghe che le sono state conferite dal Ministro dell'istruzione in materia di scuola. Ricorda che, nella giornata di ieri, ha avuto modo di rispondere a notizie del tutto infondate pubblicate dalla rivista «Tutto scuola», che sono state poi riprese dagli organi di stampa. Sottolinea, in primo luogo, che l'impianto normativo che sta alla base degli interventi previsti nel settore scolastico deve essere inquadrata in una manovra improntata al rigore nella quale si fa un'opera di razionalizzazione che investe la spesa pubblica. Al riguardo, nel ricordare l'entità della spesa complessiva del sistema nazionale dell'istruzione, rileva che i dipendenti della scuola rappresentano un terzo dell'organico complessivo della pubblica amministrazione e che, per tali ragioni il Governo anche in questo settore appare necessaria una razionalizzazione, allo scopo di migliorare la scuola. La razionalizzazione, pertanto non si traduce in un taglio indiscriminato delle risorse finanziarie, che è stato fatto dal precedente Governo, ma opera in un'ottica selettiva degli interventi nella prospettiva di un miglioramento della qualità della scuola in accompagnamento con le autonomie scolastiche. Osservato che ciò comporta un adeguato governo della spesa, che si traduce in interventi puntuali e mirati, ritiene che quanto rilevato dagli organi di stampa rappresenti un errore derivante da una lettura parziale ed erronea dei dati di riferimento sui quali si fonda la manovra finanziaria, dati che devono essere letti attentamente, al fine di comprendere come un efficiente governo della spesa nel settore della scuola possa migliorare i livelli di innovazione e sviluppo.

Intende, quindi, fornire elementi esplicativi, al fine di chiarire qual è la strategia del Governo prevista nella manovra finanziaria con riferimento al settore della scuola. Rileva, in primo luogo, che le norme ivi previste non sono «deleghe in bianco» al Governo, atteso che si prevede l'emanazione di regolamenti attuativi sulla base della legge n. 400 del 1988. Il pacchetto di norme riguardante la scuola può definirsi come una disciplina volta nel complesso a prevedere una «scuola inclusiva», che accompagna tutti gli studenti ad una qualificazione necessaria ad un primo inserimento professionale. In tale ottica, deve leggersi l'innalzamento dell'obbligo scolastico, che è chiaramente volto a combattere contro la dispersione scolastica. Al riguardo, nel fare presente che è stato svolto un adeguato confronto con le regioni, allo scopo di valorizzare la sperimentazione nell'ambito di accordi specifici tra il Governo e la singola regione, sottolinea che le norme previste nel disegno di legge finanziaria intendono rispondere in un'ottica di perequazione alle esigenze del settore della scuola e ai bisogni dell'offerta formativa: così è, ad esempio, per i progetti sperimentale di formazione per l'infanzia. Rileva, poi, che la disciplina concernente l'educazione degli adulti prevista al comma 9 dell'articolo 68 è finalizzata ad aumentare il livello di scolarizzazione che, in Italia, è più basso rispetto agli altri paesi europei. Nel precisare che questa è la ratio del quadro normativo di riferimento, osserva che si registra una chiara inversione di tendenza in materia di autonomia scolastica che si configura come un ambito estremamente difficile in quanto occorre garantire una reale indipendenza.

Per quanto attiene il merito delle norme contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2007, osserva che l'articolo 65 istituisce due fondi, destinati rispettivamente alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, ed al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si tratta di un cambiamento strategico in quanto verranno trasferite risorse in due unici fondi consentendo alla scuola di disporre di maggiore flessibilità di gestione utilizzando risorse per destinare interventi per una migliore progettualità. Ritiene, altresì, che l'istituzione di un'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica rappresenti una «svolta strategica»; nell'osservare che tale Agenzia sarà articolata sul territorio, precisa che l'abolizione degli istituti regioni di ricerca educativa comporta che le funzioni di tali soggetti verranno trasferite all'Agenzia implicando, altresì, risparmi di spesa. Osservato che in tal modo si otterrà una razionalizzazione delle strutture, reputa necessario che si introducano le disposizioni per la valorizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui il Paese ha bisogno: al riguardo, nel precisare che si tratta del riordino degli istituti professionali di Stato, sottolinea che si procederà ad una riorganizzazione degli orari e che si procederà a investimenti importanti, che non implicheranno una violazione delle competenze regionali, atteso che gli istituti fanno parte di un ordinamento nazionale. Fa presente che l'introduzione di tali norme rappresenterà un sostegno agli istituti in difficoltà nella prospettiva di un potenziamento della filiera tecnico-professionale.

Per quanto riguarda il personale nel settore della scuola, rileva che il disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede un investimento la cui entità è di straordinaria importanza, considerato che la dotazione complessiva di risorse finanziarie consentirà di porre rimedio alla situazione del precariato «storico». Per tale ragione, ritiene che i dati forniti da taluni organi di stampa siano completamente destituiti di ogni fondamento, considerato che il piano di assunzioni previsto nella manovra finanziaria è inserito in un contesto e in una valutazione strategica volta a superare le graduatorie permanenti, che sono il frutto di normative emanate in precedenza talvolta incoerenti. Precisa, pertanto, che il Governo in carica intende definire tale materia in maniera differente individuando una soluzione improntata a criteri diversi, che verranno definiti attraverso il confronto con i soggetti interessati. Rileva che dal monitoraggio delle assunzioni potranno essere tratti criteri rilevanti per il futuro e che l'anno scolastico 2010 rappresenterà un punto di svolta per la definizione degli organici nella scuola, come si evince dalle norme del disegno di legge finanziaria. Ricorda che, nelle more dell'emanazione delle nuove regole, il Governo tenta in via transitoria di superare il problema della carenza di organico nella dirigenza scolastica.

Nel ribadire l'erroneità dei dati forniti dalla stampa riguardo ai tagli di organico, rileva che l'impianto normativo sul quale si basa la manovra di finanza pubblica per quanto riguarda la scuola è volta a superare la frammentazione didattica attraverso gli accorpamenti di classi, la cui individuale esistenza non appare giustificata sulla base di ragioni legate alla domanda didattica e all'offerta formativa. Fa presente che il Governo tenta inoltre di individuare una soluzione per gli insegnanti inidonei all'insegnamento e per quelli soprannumerari. Si augura, infine, che nel corso dell'esame parlamentare vengano reperiti maggiori stanziamenti da destinare all'edilizia scolastica.

In generale, dichiara in conclusione che il Governo è disponibile a raccogliere i suggerimenti provenienti dal Parlamento nella prospettiva di un miglioramento del testo. Per tale ragione, precisa che il Governo non è pregiudizialmente contrario a proposte di modifica, ma è disponibile a discutere esprimendosi su ciascun emendamento, allo scopo di addivenire a una migliore formulazione delle norme.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI fa presente che, rispetto alle previsione finanziarie 2006, il Governo Prodi ha apportato variazioni agli stanziamenti per il settore dei beni e le attività culturali in aumento del doppio rispetto alle previsioni stimate dal precedente Esecutivo. Vi è un'impostazione di fondo volta a prevedere maggiori risorse da spendere con atteggiamento etico, per rafforzare il senso di responsabilità nazionale in un contesto in cui le risorse non sono infinite. Si ampliano gli interventi nel campo dei beni culturali, del cinema e dello spettacolo; in questo ultimo caso si è cercato di favorire un ampliamento degli interventi a favore dei giovani, tenendo fermo l'obiettivo di una maggiore competitività in Europa non solo con la dimensione tradizionale, ma anche con quella legata al contemporaneo. Aggiunge che il percorso di coprogettazione consente di prevedere in via sperimentale anche accordi di cofinanziamento con le regioni e gli enti locali, che verranno attuati sempre comunque secondo gli indirizzi parlamentari.

Ricorda quindi che sono stanziate risorse per risolvere i nodi storici del settore come quelli relativi al rilancio del cinema, dello spettacolo dal vivo e delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Il sottosegretario Nando DALLA CHIESA si rifà alle indicazioni del ministro Mussi nel corso della sua audizione in Commissione cultura, richiamando quale obiettivo principale di questa finanziaria quello del maggior rigore nella qualità e produttività scientifica delle università. Ricorda che nelle graduatorie internazionali le università italiane hanno posizioni non adeguate, come per esempio il polo biomedico lombardo che risulta essere al ventiduesimo posto in Europa. La ratio della moratoria sull'apertura di nuove università è proprio quella di fare il punto sull'esistente, anche attraverso il lavoro che svolgerà l'Agenzia di valutazione. Questa dovrà essere autonoma e non dipendere dalla politica, con il compito di valutare la qualità del sistema universitario, orientando l'erogazione dei finanziamenti a quelle università che hanno una certa produttività scientifica.

Aggiunge che in questa direzione è volta anche la previsione del limite di crediti riconosciuti per il lavoro o attività formative, volta anche a scongiurare il fenomeno di sovvenzioni che consentano di riconoscere anche la totalità dei crediti. Sottolinea ancora che la norma sugli ingressi dei ricercatori non è poi quello che il Governo auspicava, ma è comunque una soluzione intermedia che consente fino al 2008 un ringiovanimento delle capacità di ricerca su cui contare. Il Governo ha ritenuto inoltre necessario razionalizzare i fondi esistenti in un solo fondo per la ricerca così da non ingessare possibilità di finanziamento. Per quanto riguarda l'alta formazione artistica e musicale, è previsto invece un finanziamento per il 2007, recuperando il taglio del 2006; le risorse assegnate allargano in questo senso l'area tutelata dei conservatori con la costituzione di poli di formazione musicale e artistica insieme alle università.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, fa presente che come già evidenziato nel corso dell'esame del decreto-legge, si ritiene opportuno per il settore dell'editoria innalzare i finanziamenti e ridefinire le modalità di stanziamento, rispettando i diritti soggettivi sugli stessi, a tutela del pluralismo nell'informazione. Ribadisce sul punto la presentazione di proposte emendative nelle Commissioni di merito. Evidenzia che la manovra finanziaria reca misure strategiche al rilancio della conoscenza e della cultura. Sulla scuola si prevedono investimenti strategici per migliorare la qualità e l'efficienza del sistema, pur raccogliendo un'eredità pesante per la riduzione di organico e di fondi previsti dal precedente Governo. Vi è quindi un piano di investimenti triennale con 150.000 assunzioni per i docenti e 20.000 per il personale ATA come non era mai avvenuto prima; si realizza anche un piano nuovo per il reclutamento. Precisa che anche alla questione della formazione delle classi molte delle questioni saranno risolte recuperando un'equiparazione fra organico di diritto e organico di fatto, aumentando la pianta organica. Si tratta quindi di interventi che mirano a rendere la scuola più efficace, efficiente, qualificando l'offerta formativa. Ricorda peraltro che sono emerse alcune criticità alle quali si cercherà di rimediare nel corso dell'esame, come per esempio con la reintroduzione del fondo sul prestito per le biblioteche, che consentirà allo Stato di evitare una procedura di infrazione in sede di Unione europea.

 

Pietro FOLENA (RC-SE), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15.

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la Commissione deve esaminare la Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, e delle relative proposte emendative.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Tocci 1746-bis/VII/104.2 e parere contrario sull'emendamento Ciocchetti 1746-bis/VII/207.1.

 

Il viceministro Mariangela BASTICO si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti Tocci 1746-bis/VII/104.2 e Ciocchetti 1746-bis/VII/207.1.

 

Luciano CIOCCHETTI (UDC), intervenendo sul suo emendamento 1746-bis/VII/207.1, si dichiara sconcertato del parere contrario espresso dal governo e dal relatore. Ricorda che solo qualche giorno fa il ministro Melandri aprendo i giochi eurasiatici di Special Olympcs, tenutosi a Roma con la presenza di 55 nazioni e 1500 atleti, ha ricordato che questo è un grande movimento di integrazione sociale e sportiva per i disabili mentali. Aggiunge che nel momento in cui si finanzia giustamente il Comitato Paraolimpico lascia perplessi che non si sostenga anche una grande attività che nel Paese attraverso lo sport integra i disabili mentali nella società.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento Tocci 1746-bis/VII/104.2 (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Ciocchetti 1746-bis/VII/207.1.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole, con condizione, sulla Tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alla parti di competenza della Commissione (vedi allegato 2).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole, con condizione, sulla Tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze limitatamente alla parti di competenza (vedi allegato 2).

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la Commissione passerà ora all'esame della Tabella n. 14 concernente lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, limitatamente alle parti di competenza, e delle relative proposte emendative.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, avverte che, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 163, si rimette alle valutazioni del Governo.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.11 e Bono 1746-bis/VII/163.5, avvertendo che esprimerà altrimenti parere contrario. Il ritiro di tali proposte emendativo risulta opportuno, stante la volontà del Governo di procedere a un approfondimento con riguardo a una possibile modifica del comma 2 dell'articolo 163. Invita, inoltre, i presentatori al ritiro delle seguenti proposte emendative: Barbieri 1746-bis/VII/163.12, Bono 1746-bis/VII/163.3, Barbieri 1746-bis/VII/163.15, Bono 1746-bis/VII/163.2, Bocci 1746-bis/VII/163.7, Barbieri 1746-bis/VII/163.13, Bono 1746-bis/VII/163.4, Barbieri 1746-bis/VII/163.14 e Bono 1746-bis/VII/163.1, Barbieri 1746-bis/VII/163.10, Bono 1746-bis/VII/163.6, Colasio 1746-bis/VII/163.18, Palmieri 1746-bis/VII/163.8.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritira il suo emendamento 1746-bis/VII/163.11.

 

Nicola BONO (AN) ritira l'emendamento 1746-bis/VII/163.5, di cui è primo firmatario.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC), nell'illustrare il suo emendamento 1746-bis/VII/163.12, rileva di non comprendere la ratio di istituire un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie presso il Ministero per i beni e le attività culturali, considerato che l'istituzione di tale fondo appare superfluo, in quanto il Ministro può sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio di competenza del suo dicastero.

 

Guglielmo ROSITANI (AN), con riferimento all'emendamento Bono 1746-bis/VII/ 163.3 di cui è cofirmatario, si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Barbieri.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI precisa che il parere delle autonomie locali è favorevole all'istituzione di tale fondo, che rappresenta una scelta innovativa per coprogettare e cofinanziare interventi in materia di attività culturali.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.12 e Bono 1746-bis/VII/163.3.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) illustra il suo emendamento 1746-bis/VII/163.15 precisando l'opportunità di istituire a titolo sperimentale per la durata di due anni il Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie locali.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI osserva che appare difficile accogliere la possibilità di istituire il fondo di cui all'articolo 163, comma 3 a titolo sperimentale, considerato che la legge finanziaria modula i suoi interventi di carattere finanziario su un triennio di riferimento. Rileva, inoltre, che la definizione di tale fondo appare accettabile da parte delle regioni che hanno presentato ricorsi costituzionali in tale ambito nella prospettiva di una compartecipazione alla gestione delle risorse dello spettacolo.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.15 e Bono 1746-bis/VII/163.2.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bocci 1746-bis/VII/163.7, si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Nicola BONO (AN) illustra l'emendamento 1746-bis/VII/163.4, che è volto a sopprimere i criteri in base ai quali dovrebbero essere assegnati i maggiori stanziamenti per il fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004. Ritiene, infatti, che tali criteri attribuiscono al Ministro un enorme potere discrezionale al di fuori di ogni logica di razionalizzazione, dal che si deduce che la manovra di finanza pubblica appare devastante anche per quanto riguarda la materia dei beni culturali.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.13 e Bono 1746-bis/VII/163.4.

 

Nicola BONO (AN) illustra sinteticamente l'emendamento 1746-bis/VII/163.1 raccomandandone l'approvazione.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC), intervenendo sul suo emendamento 1746-bis/VII/163.14, osserva che se il precedente Governo avesse introdotto una norma come quella di cui al comma 6 dell'articolo 163 non sarebbe stata ritenuta accettabile dall'allora opposizione.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI rileva che l'aumento di stanziamenti nella prospettiva di interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze nel settore dello spettacolo non si traduce nell'attribuzione di un potere arbitrario al Ministro per i beni e le attività culturali, atteso che i decreti ministeriali attraverso i quali verranno stabiliti annualmente gli interventi saranno emanati con criteri trasparenti e puntualmente verificabili.

 

Fabio GARAGNANI (FI) reputa non convincenti le considerazioni del rappresentante del Governo, atteso che l'attribuzione di nuovi stanziamenti sulla base del disposto di cui all'articolo 163, comma 6, attribuisce in realtà una grande libertà di azione al Ministro per i beni e le attività culturali in un settore estremamente rilevante.

 

Nicola BONO (AN) ritiene che non sia opportuno giustificare l'istituzione di nuovi fondi con la necessità di definire una disciplina per il cofinanziamento e la coprogettualità assumendo a pretesto l'esigenza di far fronte alle problematiche derivanti dall'assetto costituzionale determinato dall'applicazione del Titolo V della Costituzione. Ritiene, infatti, che il rapporto con le regioni sia già codificato attraverso l'intesa e i pareri espressi dalla Conferenza unificata sicché l'istituzione di un nuovo fondo con nuovi stanziamenti non assolve ad un obbligo costituzionale, ma rappresenta un'»elargizione» al Ministro.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.14 e Bono 1746-bis/VII/163.1.

 

Nicola BONO (AN) illustra l'emendamento di cui è firmatario 1746-bis/VII/163.6 che è volto a consentire una formulazione del comma 9 dell'articolo 163 che, allo stato attuale non appare corretta né comprensibile e gestibile.

 

Andrea COLASIO (Ulivo), nel condividere le osservazioni testé svolte dal deputato Bono, illustra l'emendamento 1746-bis/VII/163.8 di cui è primo firmatario e ritiene che la modificazione proposta consenta di tenere conto della realtà di alcune case editrici che forniscono servizi volti a rendere fruibili i prodotti editoriali esistenti da parte degli ipovedenti e non vedenti.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, propone di accantonare gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.10 e Bono 1746-bis/VII/163.6 nonché l'emendamento Colasio 1746-bis/VII/163.8 e Palmieri 1746-bis/VII/163.8.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI concorda con la proposta di accantonamento formulata dal relatore.

 

La Commissione delibera di accantonare gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.10 e Bono 1746-bis/VII/163.6 nonché l'emendamento Colasio 1746-bis/VII/163.8 e Palmieri 1746-bis/VII/163.8.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Rusconi 1746-bis/VII/164.1; invita, inoltre, i presentatori al ritiro degli emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/165.5, e 165.10, Barbieri 1746-bis/VII/165.8, Bono 1746-bis/VII/165.3, avvertendo che esprimerà altrimenti parere contrario; si rimette al governo sull'emendamento Guadagno 1746-bis/VII/165.9 e 1746-bis/VII/165.11; è favorevole all'emendamento Colasio 1746-bis/VII/165.12; invita al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 165.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI si rimette alla Commissione con riferimento all'emendamento Rusconi 1746-bis/VII/164.1. Invita, inoltre, i presentatori al ritiro degli emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/165.5, Guadagno 1746-bis/VII/165.9 e 165.10, Barbieri 1746-bis/VII/165.8, Bono 1746-bis/VII/165.3, avvertendo che esprimerà altrimenti parere contrario. Si rimette alla Commissione sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 165.

 

La Commissione approva l'emendamento Rusconi 1746-bis/VII/164.1 (vedi allegato 3).

 

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) ritira, l'emendamento 1746-bis/VII/165.9, ai fini di una ripresentazione alla Commissione bilancio. Nell'illustrare tale emendamento, avverte che il comma 1 dell'articolo 165 intende, tra le altre cose sopprimere i contributi alle attività di promozione e promozione lirica e musicale dai quali ci sarà un risparmio di risorse irrisorio.

 

Guglielmo ROSITANI (AN), nel concordare con le osservazioni del deputato Guadagno, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Barbieri 1746-bis/VII/165.5.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI precisa che l'abrogazione delle norme disposta dal comma 1 dell'articolo 165, di fatto, sopprime provvedimenti risalenti le cui risorse appaiono allo stato inutilizzate e confluiscono nel Fondo unico per lo spettacolo. Fa presente, peraltro, che sono state riscontrate utilizzazioni improprie di tali fondi, ad esempio, nell'attività di convegnistica. Osserva, inoltre, che si contribuirà a una semplificazione della disciplina del settore definendo modalità di erogazione più rapide.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottolinea che il ritiro dell'emendamento Guadagno 1746-bis/VII/165.9 è in realtà determinato dall'intenzione di non assumere una posizione contrastante con quella del Governo.

 

Fabio GARAGNANI (FI) dichiara che le considerazioni del rappresentante del Governo sono parzialmente condivisibili, atteso che il settore lirico sinfonico sta attraversando un momento di crisi e che la disposizione in esame può consentire un maggiore raccordo per lo sviluppo di nuovi talenti ed evitare l'utilizzo improprie delle risorse finanziarie.

 

La Commissione respinge l'emendamento Barbieri 1746-bis/VII/165.5.

 

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 1746-bis/VII/165.9 e 1746-bis/VII/165.10, ai fini di una ripresentazione alla Commissione bilancio. Nell'illustrarne il contenuto, sottolinea che si prefigge di sopprimere il comma 3 dell'articolo 165 che interviene sui criteri di riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo intervenendo, pertanto, con una norma che dovrebbe essere piuttosto oggetto di una revisione nell'ambito della legge istitutiva delle fondazioni lirico sinfoniche, che deve essere discussa in Parlamento.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI precisa che il comma 3 dell'articolo 165 non modifica i criteri di riparto della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico sinfoniche, atteso che la norma si riferisce a controlli sulla rendicontazione.

 

Nicola BONO (AN), intervenendo sul suo emendamento 1746-bis/VII/165.3, ritiene che in questo caso il problema non è il criterio di riparto delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo quanto l'introduzione di un principio che tenta di porre rimedio a una situazione normativa confusa in materia di spettacolo sulla base dell'assetto del riparto di competenze definita nel Titolo V della Costituzione, la cui soluzione era stata invidiata correttamente nella riforma costituzionale approvata nella precedente legislatura e bocciata dal referendum di quest'anno.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC), nell'illustrare il suo emendamento 1746-bis/VII/165.8 esprime stupore per il fatto che il Governo e la maggioranza possano esprimersi negativamente su una proposta emendativa che prevede il parere della Conferenza Stato-regioni. Ricorda, infine, che l'attuale maggioranza nella precedente legislatura ha bloccato una proposta di legge sullo spettacolo dal vivo presentata dal deputato Rositani proprio perché tale proposta non prevedeva un parere della Conferenza Stato-regioni.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Barbieri.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI precisa che il parere della Conferenza Stato-regioni è previsto dalla normativa vigente con riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo unico per lo spettacolo. Ritiene quindi che le modificazioni proposte negli emendamenti in discussione sia pleonastica.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/165.8 e Bono 1746-bis/VII/165.3.

 

Approva l'emendamento 1746-bis/VII/165.12 (vedi allegato 3) e respinge con distinte votazioni gli identici emendamenti 1746-bis/VII/165.6, 1746-bis/VII/165.2 e gli identici 1746-bis/VII/165.7 e 1746-bis/VII/165.1.

 

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/165.11

 

Guglielmo ROSITANI (AN) ritiene che il Governo non possa dire di voler fare la legge sul cinema sostituendo poi il concetto di finanziamento con quello di sostegno, tornando così al vecchio sistema di produzione di 139 film di cui solo 5 distribuiti nelle sale cinematografiche.

 

Luciano CIOCCHETTI (UDC) sottoscrive l'emendamento 1746-bis/VII/165.4.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/VII/165.4.

 

Si passa all'esame degli identici emendamenti Barbieri 1736-bis/VII/163.10 e Bono 1736-bis/VII/163.6, Colasio 1736-bis/VII/163.18 e Palmieri 1736-bis/VII/163.8, precedentemente accantonati.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) sospende brevemente la seduta per consentire un approfondimento sul punto da parte dei presentatori, del relatore e del rappresentante del Governo.

 

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.

 

Alba SASSO, relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.10, Bono1746-bis/VII/163.6 e Colasio 1746-bis/VII/163.18.

 

Fabio GARAGNANI (FI) sottoscrive l'emendamento 1746-bis/VII/163.18 che ritira.

 

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/163.10 e Bono 1746-bis/VII/163.6, e Colasio 1746-bis/VII/163.18 (vedi allegato 3).

 

Alba SASSO, relatore, illustra quindi una proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazione sulla Tabella n. 14 (vedi allegato 4).

 

Nicola BONO (AN) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole, che considera un passo indietro rispetto alle novità introdotte dal precedente Governo sia nel settore dei beni culturali che dello spettacolo. A suo avviso, infatti, non servono le risorse, servono i progetti. Per quanto riguarda la questione del turismo, esprime il proprio dissenso sull'attribuzione della materia del turismo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Luciano CIOCCHETTI (UDC) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di relazione presentata dal relatore, pur apprezzando l'impegno ad incrementare le risorse sul FUS. Si tratta di interventi che comunque in generale mirano a realizzare delle controriforme su novità introdotte dal precedente Governo e che avrebbero meritato un più adeguato esame parlamentare. In riferimento alla disciplina relativa allo stanziamento di risorse per il Festival di Venezia e per la Mostra del cinema di Roma, ritiene che si sarebbero dovuti utilizzare strumenti di finanziamento diversi in relazione alle differenti finalità delle due iniziative.

 

Fabio GARAGNANI (FI) concorda con le critiche sulla inadeguatezza delle norme relative al settore della cultura e dello spettacolo, contenute nel disegno di legge finanziaria in esame e auspica una maggiore attenzione sulle questioni relative alle fondazioni lirico-sinfoniche. Prospetta altresì l'esigenza di sostenere lo spettacolo itinerante potenziando ulteriormente gli interventi anche nel FUS. Anche in riferimento alla disposizione relativa al festival del cinema di Venezia e alla mostra di Roma, ritiene non vi siano i fondi adeguati per gli interventi. Preannuncia, quindi, anche a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta di relazione presentata dalla collega Sasso.

 

Manuela GHIZZONI (Ulivo) esprime innanzitutto un sincero apprezzamento al rappresentante del Governo per il lavoro svolto. Vi è un'impronta riformista nei provvedimenti in esame che porta ad un incremento di risorse pur in una congiuntura economica non favorevole. Ribadisce che vi sono importanti investimenti nel settore della cultura con una reale attenzione alle esigenze degli enti locali attraverso lo strumento della coprogettazione che dimostra l'apprezzabile volontà del Ministero di coinvolgere le realtà territoriali e locali sui temi della cultura. Ribadisce che anche nella relazione si dà la giusta attenzione alle iniziative su Venezia e su Roma, a dimostrazione della condivisione di tutte le modalità di espressione della cultura soprattutto a tutela dei più giovani.

Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di relazione relativa alla Tabella n. 14 in esame.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) intende ricordare che il ministro Rutelli nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione cultura aveva preannunciato la disponibilità ad approvare una proposta di legge sulla disciplina sullo spettacolo dal vivo. Auspica che anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso dell'esame dei provvedimenti finanziari si voglia dare seguito a quell'impegno.

 

Pietro FOLENA, presidente, si riserva di sottoporre la questione nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

 

Paola GOISIS (LNP) ricorda che anche nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 si è dimostrato che vi è una maggiore attenzione del Governo per Roma capitale rispetto ad altre città del nord, tra cui appunto Venezia. A Roma vengono assegnati infatti 150 milioni di euro mentre a Venezia solo 15. Ritiene in questo senso necessario procedere nel senso di una coprogettazione come indicato dal rappresentante del Governo, che non penalizzi però il Settentrione d'Italia. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di relazione presentata dal relatore.

 

La Commissione approva quindi la relazione favorevole con condizioni e osservazione sulla Tabella n. 14 relativa allo stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali (vedi allegato n. 4).

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la Commissione passerà ora all'esame della Tabella n. 17 concernente lo stato di previsione del Ministero per l'università e la ricerca, limitatamente alle parti di competenza, e delle relative proposte emendative.

 

Alba SASSO, relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Tocci 1746-bis/VII/20.2, 1746-bis/VII/20.3 e 1746-bis/VII/20.1; si rimette alla Commissione sull'emendamento Tranfaglia 1746-bis/VII/42.10, 1746-bis/VII/42.3 e 1746-bis/VII/42.4, 1746-bis/VII/47.1 e 1746-bis/VII/47.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Volpini 1746-bis/VII/47.4; invita al ritiro degli emendamenti Tocci 1746-bis/VII/47.3 e 1746-bis/VII/53.2; si rimette alla Commissione sull'emendamento De Simone 1746-bis/VII/57.1; invita al ritiro dell'emendamento Volpini 1746-bis/VII/64.3 e degli emendamenti De Simone 1746-bis/VII/69.8 e 1746-bis/VII/69.9; esprime parere favorevole sull'emendamento Tranfaglia 1746-bis/VII/70.6; invita al ritiro dell'emendamento Tocci 1746-bis/VII/70.12 e 1746-bis/VII/70.13, nonché De Simone 1746-bis/VII/70.11, Tessitore1746-bis/VII/70.17, Tranfaglia 1746-bis/VII/70.7, Barbieri 1746-bis/VII/70.2 e 1746-bis/VII/70.1, Tranfaglia 1746-bis/VII/70.9, Costa 1746-bis/VII/71.1, Tocci 1746-bis/VII/71.3, Bono 1746-bis/VII/106.8. È favorevole all'emendamento Tocci 1746-bis/VII/106.1, si rimette alla Commissione sull'emendamento Tocci 1746-bis/VII/106.3, invita al ritiro dell'emendamento Bono 1746-bis/VII/106.9 e 1746-bis/VII/106.7; è favorevole agli emendamenti Tocci 1746-bis/VII/106.2 e 1746-bis/VII/106.4, che peraltro sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1746-bis/VII/106.1; si rimette sull'emendamento Tocci 1746-bis/VII/120.1; invita infine al ritiro dell'emendamento Marinello 1746-bis/VII/190.1.

 

Walter TOCCI (Ulivo), intervenendo sul proprio emendamento 1746-bis/VII/20.2, rileva che esso intende precisare il testo della disposizione e non ha natura tecnica. Illustra altresì il proprio emendamento 1746-bis/VII/20.3, che estende al Ministro dell'Università e la ricerca le competenze sulla questione. Auspica inoltre l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/VII/20.1 che incentiva la copertura anche ai ricercatori.

 

La Commissione approva quindi con distinte votazioni l'emendamento Tocci 1746-bis/VII/20.2, 1746-bis/VII/20.3 e 1746-bis/VII/20.1.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del deputato Tranfagli si intende abbia rinunciato agli emendamenti 1746-bis/VII/42.10, 1746-bis/VII/42.3 e 1746-bis/VII/42.4, nonché 1746-bis/VII/47.1 e 1746-bis/VII/47.2.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento Volpini 1746-bis/VII/47.4 (vedi allegato 5).

 

Walter TOCCI (Ulivo) ritira i propri emendamenti 1746-bis/VII/47.3 e 1746-bis/VII/53.2.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) illustra il proprio emendamento 1746-bis/VII/57.1, di cui raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento De Simone 1746-bis/VII/57.1 (vedi allegato 5).

 

Domenico VOLPINI (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/64.3.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) ritira i propri emendamenti 1746-bis/VII/69.8 e 1746-bis/VII/69.9 e sottoscrive l'emendamento Tranfaglia 1746-bis/VII/70.6.

La Commissione approva quindi l'emendamento Tranfaglia 1746-bis/VII/70.6 (vedi allegato 5).

 

Walter TOCCI (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/70.12.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/70.11 che intende ripresentare presso la Commissione bilancio ai fini dell'individuazione dei criteri di spesa per le risorse relative ai ricercatori.

 

Fabio GARAGNANI (FI) auspica che presso la Commissione bilancio il Governo sappia fare fronte diversamente agli impegni finanziari assunti, senza intaccare per la copertura il già esiguo bilancio del Ministero della difesa.

 

Il sottosegretario Nando DALLA CHIESA ribadisce che l'invito al ritiro è legato non al merito dell'emendamento volto a finanziare la ricerca ma al tipo di copertura.

 

Nicola BONO (AN) condivide i rilievi del deputato Garagnani in ordine alla insufficienza della copertura finanziaria.

 

Walter TOCCI (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/70.13.

 

Fulvio TESSITORE (Ulivo) riterrebbe opportuno che si considerasse favorevolmente il proprio emendamento 1746-bis/VII/70.17 che non prospetta spese aggiuntive.

 

Domenico VOLPINI (Ulivo) concorda con il deputato Tessitore sull'emendamento 1746-bis/VII/70.17 di cui è cofirmatario.

 

Il sottosegretario DALLA CHIESA precisa che l'invito al ritiro dell'emendamento in esame deriva dalle criticità e dalle questioni di dettaglio in esso affrontate che meriterebbero una discussione più approfondita in altra sede; ne auspica quindi la trasformazione in ordine del giorno.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, concorda con le osservazioni del sottosegretario Dalla Chiesa.

 

Domenico VOLPINI (Ulivo) si dichiara favorevole alla presentazione di un ordine del giorno qualora il Governo si impegni ad intervenire definitivamente sulla materia.

 

Fulvio TESSITORE (Ulivo) ritira quindi il proprio emendamento 1746-bis/VII/70.17, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare presso l'Assemblea.

 

Angela FILIPPONIO TATARELLA (AN) preannuncia fin da ora il voto favorevole del suo gruppo sull'ordine del giorno che verrà presentato dal deputato Tessitore in trasformazione del suo emendamento.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del deputato Tranfaglia, si intende abbia rinunciato agli emendamenti 1746-bis/VII/70.7e 1746-bis/VII/70.9.

 

Luciano CIOCCHETTI (UDC) sottoscrive gli emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/70.2 e 1746-bis/VII/70.1.

 

La Commissione respinge gli emendamenti 1746-bis/VII/70.2 e 1746-bis/VII/70.1.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) sottoscrive l'emendamento Costa 1746-bis/VII/71.1.

 

La Commissione respinge l'emendamento Costa 1746-bis/VII/71.1.

 

Nicola BONO (AN) illustra il proprio emendamento 1746-bis/VII/106.8, di cui raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione respinge l'emendamento Bono 1746-bis/VII/106.8 e approva l'emendamento 1746-bis/VII/106.1 (vedi allegato 5), risultando quindi preclusi gli emendamenti Tocci 1746-bis/VII/106.2 e 1746-bis/VII/106.4.

 

Walter TOCCI (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/106.3, che risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1746-bis/VII/106.1.

 

Nicola BONO (AN) presenta una riformulazione del proprio emendamento 1746-bis/VII/106.9, volta a conciliarne il testo con l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1746-bis/VII/106.1 (vedi allegato 5). Illustra altresì una nuova formulazione del proprio emendamento 1746-bis/VII/106.7 volta a sopprimere la parola «obbligatorio» (vedi allegato 5).

 

La Commissione approva quindi con distinte votazioni gli emendamenti Bono 1746-bis/VII/106.9 (nuova formulazione), e 1746-bis/VII/106.7 (nuova formulazione) (vedi allegato 5).

 

Walter TOCCI (Ulivo) ritira il proprio emendamento1746-bis/VII/120.1.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del deputato Marinello, si intende abbia rinunciato al suo emendamento 1746-bis/VII/190.1.

 

Il sottosegretario Nando DALLA CHIESA accoglie quindi l'ordine del giorno 0/1746-bis/VII/1.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) non insiste per la votazione del proprio emendamento 0/1746-bis/VII/1.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, illustra quindi una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 17 (vedi allegato 6).

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) propone la trasformazione in condizioni delle osservazioni recate ai punti a), c), d), e), h) e i), preannunciando altrimenti il proprio voto contrario.

 

Angela FILIPPONIO TATARELLA (AN) preannuncia il voto contrario sulla proposta di relazione in esame.

 

Fabio GARAGNANI (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

 

Fulvio TESSITORE (Ulivo) riterrebbe opportuno rendere più cogente la relazione sugli aspetti evidenziati nel corso dell'esame, soprattutto in riferimento all'accesso ai ruoli universitari.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, accogliendo alcune delle indicazioni espresse illustra una nuova formulazione della relazione volta a recepirle (vedi allegato 7).

 

Nicola BONO (AN) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole, così come riformulata dal relatore.

 

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella 17, come riformulata dal relatore (vedi allegato 7).

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la Commissione passerà ora all'esame della Tabella n. 7 concernente lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, limitatamente alle parti di competenza, e delle relative proposte emendative.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, invita al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 65, altrimenti il parere è contrario. Sull'articolo 66, esprime parere favorevole sull'emendamento Li Causi 1746-bis/VII/66.126, e Rusconi 1746-bis/VII/66.125, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento1746-bis/VII/66.128, invitando al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

 

Il viceministro Mariangela BASTICO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Valentina APREA (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1746-bis/VII/65.2, rileva la distanza tra la maggioranza e l'opposizione sulle questioni di merito: ritiene infatti che tali disposizioni siano di nocumento alle autonomie locali. Per quanto riguarda l'articolo 65 osserva che è stato riferito che non si tratta di deleghe ma di decreti che disciplinano materie prive di criterio. Al riguardo era opportuno, a suo avviso, procedere alla acquisizione del parere da parte delle Commissioni di merito competenti.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC), intervenendo sul proprio emendamento 1746-bis/VII/65.3, osserva che è grave che si rifiuti di affrontare una discussione in Commissione e che sarebbe stato preferibile creare le condizioni di un maggior spirito di collaborazione tenendo nella giusta considerazione le proposte avanzate dall'opposizione.

 

Nicola BONO (AN) concorda con le considerazioni svolte dai deputati Aprea e Barbieri in ordine alla necessità di mantenere un rapporto costruttivo tra le forze politiche. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1746-bis/VII/65.1

 

Il Viceministro Marangela BASTICO chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 65 individua un decreto di carattere amministrativo per la ripartizione di risorse. Rileva pertanto che, ai sensi della legge n. 400 del 1988 il parere della Commissione parlamentare è richiesto solo in caso di un atto normativo. Si provvede invece a riunire nell'ambito di un unico capitolo quanto in precedenza suddiviso tra diverse voci di spesa. Ribadisce in ogni caso la disponibilità del Governo ad un confronto con la Commissione sulle questioni di merito.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Bono 1746-bis/VII/65.1, Aprea 1746-bis/VII/65.2 e Barbieri 1746-bis/VII/65.3.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/65.5 che intende ripresentare presso la Commissione Bilancio.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) fa proprio l'emendamento del relatore 1746-bis/VII/65.5.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, invita al ritiro del suo emendamento 1746-bis/VII/65.5, fatto proprio dal deputato Rositani.

 

Il rappresentante del Governo BASTICO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/VII/65.5 fatto proprio dal deputato Rositani.

 

Valentina APREA (FI), intervenendo sull'emendamento Bono 1746-bis/VII/66.1, identico al proprio emendamento 1746-bis/VII/66.25, ne raccomanda l'approvazione sottolineando che in questo caso il parere delle Commissioni parlamentari è fondamentale.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1746-bis/VII/66.73, ribadendo che le ragioni addotte dal viceministro Bastico sull'articolo 65 non hanno alcun fondamento rispetto all'articolo 66.

 

Paola FRASSINETTI (AN) concorda con i deputati Aprea e Barbieri rilevando che il parere delle Commissioni parlamentari è fondamentale soprattutto per quanto riguarda l'articolo 66. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1746-bis/VII/66.1 di cui è cofirmataria

 

Il viceministro BASTICO ricorda che anche nel caso dell'articolo 66 si tratta di provvedimenti di natura amministrativa.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Bono 1746-bis/VII/66.1, Aprea 1746-bis/VII/65.25 e Barbieri 1746-bis/VII/66.73.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, invita al ritiro dell'emendamento De Simone 1746-bis/VII/66.119 e alla sua trasformazione in un ordine del giorno.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/66.119 a condizine che il suo contenuto sia recepito nella relazione della collega Sasso.

 

Pietro FOLENA, presidente, sospende brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 20.25, è ripresa alle ore 21.10.

 

Valentina APREA (FI) illustra l'emendamento 1746-bis/VII/66.26, di cui auspica l'approvazione rilevando che dalla relazione tecnica del Governo si evince una riduzione dei posti di docente. È grave che tale scelta di diminuzione delle classi avvenga a scapito degli alunni.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) accoglie l'invito al ritiro di tutti i suoi emendamenti presentati all'articolo 66. Rileva però che sull'articolo 66 i sindacati e le associazioni chiedono di aprire ad un maggiore approfondimento soprattutto in merito ai possibili effetti di una riduzione degli organici. Auspica nel prosieguo dell'esame un confronto con il Governo e con le forze della maggioranza allo scopo di apportare una correzione che scongiuri i tagli al settore del sistema scolastico. Preannuncia quindi che ripresenterà gli stessi emendamenti presso la Commissione Bilancio.

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che non essendo presente il deputato Turci, si intende abbia rinunciato agli emendamenti 1746-bis/VII/66.116 e 1746-bis/VII/66.117.

 

Valentina APREA (FI) illustra il contenuto del proprio emendamento 1746-bis/VII/66.29 di cui raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Aprea 1746-bis/VII/66.29 e Barbieri 1746-bis/VII/66.76.

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che non essendo presente il deputato Barbieri, si intende abbia rinunciato al suo emendamento 1746-bis/VII/66.56.

 

Valentina APREA (FI) illustra il proprio emendamento 1746-bis/VII/66.30, di cui raccomanda l'approvazione, rilevando che la norma non realizza l'obiettivo della assunzione dei precari.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) annuncia il voto favorevole sull'emendamento Aprea 1746-bis/VII/66.30, rilevando che riterrebbe opportuno non negare i diritti acquisiti da migliaia di docenti.

 

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Aprea 1746-bis/VII/66.30 e Barbieri 1746-bis/VII/66.77, e Bono 1746-bis/VII/66.2, Aprea 1746-bis/VII/66.31 e Barbieri 1746-bis/VII/66.78.

 

Valentina APREA (FI) illustra il proprio emendamento 1746-bis/VII/66.32, rilevando la necessità di non frustrare i diritti dei docenti al rispetto delle graduatorie.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbieri 1746-bis/VII/66.107 e Aprea 1746-bis/VII/66.32.

 

Pietro FOLENA (RC-SE), presidente, avverte che non essendo presente il deputato Barbieri si intende abbia rinunciato ai suoi emendamenti 1746-bis/VII/66.55, 1746-bis/VII/66.57, 1746-bis/VII/66.59 e 1746-bis/VII/66.62. Avverte altresì che non essendo presente il deputato Tranfaglia si intende abbia rinunciato al suo emendamento 1746-bis/VII/66.86.

 

La Commissione respinge gli emendamenti Aprea 1746-bis/VII/66.33 e Barbieri 1746-bis/VII/66.79.

 

Valentina APREA (FI) illustra il proprio emendamento 1746-bis/VII/66.35, di cui auspica l'approvazione, ribadendo la necessità di coinvolgere almeno la Conferenza Stato-regioni nel processo di attuazione delle modifiche volute dal Governo al settore della scuola.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) concorda con il deputato Aprea rilevando che in questo modo si espropriano le regioni di una loro competenza.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bono 1746-bis/VII/66.3, Aprea 1746-bis/VII/66.35 e Barbieri 1746-bis/VII/66.81.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Turci1746-bis/VII/66.118 e Tocci 1746-bis/VII/66.127; s'intende che vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bono 1746-bis/VII/66.4, Aprea 1746-bis/VII/66.36 e Barbieri 1746-bis/VII/66.82.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Barbieri1746-bis/VII/66.58 e Marinello 1746-bis/VII/66.24; s'intende che vi abbiano rinunciato.

 

Valentina APREA (FI) illustra il proprio emendamento 1746-bis/VII/66.39, di cui raccomanda l'approvazione.

 

Fabio GARAGNANI (FI) ritiene necessario che l'opposizione possa esercitare in modo pieno le proprie prerogative nel corso dell'esame del provvedimento.

 

Antonio RUSCONI (Ulivo) ricorda che nella passata legislatura i tempi di esame dei provvedimenti erano molto più serrati, con limitati spazi per gli interventi dell'opposizione, più di quanto non accada oggi.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) ribadisce che nella passata legislatura non è mai mancata la disponibilità della maggioranza nei confronti dell'allora opposizione a confrontarsi sul merito dei provvedimenti.

 

La Commissione respinge quindi con distinte votazioni gli emendamenti 1746-bis/VII/66.5, 1746-bis/VII/66.39, e 1746-bis/VII/66.65; 1746-bis/VII/66.100, e 1746-bis/VII/66.40; 1746-bis/VII/66.99 e 1746-bis/VII/66.7 e 1746-bis/VII/66.41; 1746-bis/VII/66.6; 1746-bis/VII/66.98, 1746-bis/VII/66.8 e 1746-bis/VII/66.42; 1746-bis/VII/66.7; 1746-bis/VII/66.9, 1746-bis/VII/66.68 e 1746-bis/VII/66.43; 1746-bis/VII/66.10, 1746-bis/VII/66.44 e 1746-bis/VII/66.69; 1746-bis/VII/66.53, 1746-bis/VII/66.96 e 1746-bis/VII/66.45; 1746-bis/VII/66.93 e 1746-bis/VII/66.46; 1746-bis/VII/66.94 e 1746-bis/VII/66.47; 1746-bis/VII/66.92 e 1746-bis/VII/66.48; 1746-bis/VII/66.49 e 1746-bis/VII/66.70; 1746-bis/VII/66.50 e 1746-bis/VII/66.71; 1746-bis/VII/66.89, 1746-bis/VII/66.51 e 1746-bis/VII/66.54.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/66.61 e 1746-bis/VII/66.60; si intende vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento 1746-bis/VII/66.126 (vedi allegato 8).

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/66.21 e 1746-bis/VII/66.87; si intende vi abbiano rinunciato.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1746-bis/VII/66.128.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento 1746-bis/VII/66.128 (vedi allegato 8). Respinge con distinte votazioni 1746-bis/VII/66.22 e 1746-bis/VII/66.23. Approva l'emendamento 1746-bis/VII/66.125.

 

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione dell' emendamento 1746-bis/VII/66.52.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 1746-bis/VII/66.52.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1746-bis/VII/66.52.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, raccomanda l'approvazione dell'emendamento La Commissione approva quindi l'emendamento 1746-bis/VII/67.6.

 

Il Viceministro Mariangela Bastico concorda con il relatore.

 

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1746-bis/VII/67.6.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 1746-bis/VII/67.6, che sconfessa la manovra del Governo.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 1746-bis/VII/67.6.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento 1746-bis/VII/67.6 (vedi allegato 8).

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/68.41, 1746-bis/VII/68.46 e 1746-bis/VII/68.38; si intende vi abbiano rinunciato.

 

Alba SASSO (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1746-bis/VII/68.71; invita al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 68 altrimenti il parere è contrario.

 

Il viceministro Mariangela BASTICO concorda con il relatore.

 

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1746-bis/VII/68.9.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) ritiene apprezzabile che la finanziaria abbia avviato un processo di riforma dell'obbligo scolastico portandolo a 16 anni. Ritiene peraltro che vi siano necessari correttivi da adottare per rendere la proposta più consona al programma della maggioranza. Preannuncia quindi il ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 68, riservandosi di procedere alla loro ripresentazione presso la Commissione bilancio.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1746-bis/VII/68.9.

 

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1746-bis/VII/68.76, rilevando che le modifiche in esso contenute al disegno di legge finanziaria sono condivise anche dalle associazioni di settore.

 

La Commissione respinge gli emendamenti 1746-bis/VII/68.76, 1746-bis/VII/68.10 e 1746-bis/VII/68.50.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/68.100 e 1746-bis/VII/68.66; si intende vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1746-bis/VII/68.11, 1746-bis/VII/68.77, 1746-bis/VII/68.1, 1746-bis/VII/68.12, 1746-bis/VII/68.40 e 1746-bis/VII/68.78.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/68.47, 1746-bis/VII/68.48 e 1746-bis/VII/68.51; si intende vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1746-bis/VII/68.79 e 1746-bis/VII/68.13.

 

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1746-bis/VII/68.80.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1746-bis/VII/68.80, 1746-bis/VII/68.14 e 1746-bis/VII/68.39.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/68.62; si intende vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1746-bis/VII/68.15, 1746-bis/VII/68.81, 1746-bis/VII/68.16 e 1746-bis/VII/68.61.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/68.42; si intende vi abbiano rinunciato.

 

Manuela GHIZZONI (Ulivo) ritira gli emendamenti 1746-bis/VII/68.74 e 1746-bis/VII/68.73.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/VII/68.87.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/68.44; si intende vi abbiano rinunciato.

 

Alba SASSO (Ulivo) invita al ritiro dell'emendamento Aprea 1746-bis/VII/68.17.

 

Valentina APREA (FI) accoglie l'invito al ritiro.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/VII/68.37; si intende vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/VII/68.29.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1746-bis/VII/68.30; si intende vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1746-bis/VII/68.83.

 

Dopo alcuni interventi sull'emendamento 1746-bis/VII/68.75 del relatore Sasso del Viceministro Mariangela Bastico nonché dei deputati Ghizzoni, Aprea, Bono e del Presidente Pietro Folena, il deputato Emanuela GHIZZONI (Ulivo) ritira l'emendamento1746-bis/VII/68.75 e si riserva di presentarlo in Commissione bilancio.

 

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione del 1746-bis/VII/68.18.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1746-bis/VII/68.18, 1746-bis/VII/68.36, 1746-bis/VII/68.2, 1746-bis/VII/68.19, 1746-bis/VII/68.35, 1746-bis/VII/68.55, 1746-bis/VII/68.22, 1746-bis/VII/68.84 e 1746-bis/VII/68.85.

 

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione del 1746-bis/VII/68.23.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1746-bis/VII/68.4, 1746-bis/VII/68.23 e 1746-bis/VII/68.32.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) ritira l'emendamento 1746-bis/VII/68.69.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1746-bis/VII/68.45; si intende vi abbiano rinunciato.

 

Fabio GARAGNANI (FI) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1746-bis/VII/68.24, 1746-bis/VII/68.27 e 1746-bis/VII/68.28, rilevando la necessità di maggiori contributi per le scuole paritarie.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1746-bis/VII/68.53; si intende vi abbiano rinunciato.

 

Antonio RUSCONI (Ulivo) ricorda che nel corso del disegno di legge finanziaria in esame gli stanziamenti a favore delle scuole paritarie non statali sono stati maggiori rispetto a quelli degli anni passati. Per questo peraltro intende aggiungere ulteriori stanziamenti con il suo emendamento 1746-bis/VII/68.72, relativo soprattutto alle scuole di infanzia, che peraltro ritira riservandosi di presentarlo in Commissione bilancio.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1746-bis/VII/68.52, 1746-bis/VII/68.24, 1746-bis/VII/68.53, 1746-bis/VII/68.27 e 1746-bis/VII/68.28.

 

Alba SASSO (Ulivo), relatore, illustra una relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella 7 (vedi allegato 6).

 

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto contrario sulla proposta di relazione presentata dal relatore che non contiene spunti di rilievo secondo i profili evidenziati dalla sua parte politica nel corso dell'esame.

 

Guglielmo ROSITANI (AN) preannuncia il voto contrario sulla proposta di relazione presentata dal relatore, pur apprezzando lo sforzo fatto dal relatore per evidenziare la necessità di un sostegno ai precari.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore che ringrazia per il lavoro svolto, pur ribadendo che rimangono profili di criticità da risolvere che potranno essere definiti nel corso dell'esame in Commissione bilancio.

 

Rosalba BENZONI (Ulivo) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata dalla collega Sasso, rilevando che i pur esistenti margini di miglioramento della manovra non incidono su una struttura di rilancio dei settori di competenza della Commissione, nei vari profili evidenziati nel corso dell'esame dalla sua parte politica.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore capace di far emergere la parte migliore del dibattito.

 

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella 7, presentata dal relatore (vedi allegato 9).

 

La seduta termina alle 00.00.


ALLEGATO 1

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

ART. 104.

Al comma 2, dopo le parole: tecnologie della vita aggiungere le seguenti: delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1746-bis/VII/104. 2. Tocci.

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007 (tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

premesso che:

l'ordine del giorno De Biasi n. 9/1475/56 del 2 agosto 2006 ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della manovra di bilancio, lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti, tenendo conto della rilevanza che ha la difesa del pluralismo dell'informazione per la crescita della democrazia in Italia, nonché del valore delle testate gestite da parte di società cooperative e no-profit;

nel corso delle audizioni informali di rappresentanti del settore dell'editoria del 29 giugno e del 4 luglio 2006 svolte presso la VII Commissione, è emersa l'esigenza di un intervento strutturale non contingente a favore del settore;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con la seguente condizione:

1) appare necessario individuare adeguate forme integrative di finanziamento per il settore dell'editoria, a partire dai contributi diretti.

 

 

 

 

 


ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO

APPROVATI DALLA COMMISSIONE

 

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali nonché.

*1746-bis/VII/163. 10. Barbieri.

 

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.

*1746-bis/VII/163. 6. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 9 dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono inserite le seguenti: da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.

1746-bis/VII/163. 18. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volopini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

ART. 164.

Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Studi storici).

1. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002 e 11 novembre 2005, n. 255. È altresì abrogato l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.

1746-bis/VII/164. 1. Rusconi, Colasio, Ghizzoni, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

Al comma 4 le parole: per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, sono sostituite dalle seguenti: per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006; e le parole: alternativamente, all'impresa di produzione ovvero, sono sostituite dalle seguenti: alternativamente, all'impresa ovvero.

1746-bis/VII/165. 12. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

 

 

 

 


ALLEGATO 4

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2007 (tabella n. 14) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che:

già nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sono stati individuati finanziamenti per dare sostegno a tale settore, per il quale nel corso degli anni passati erano consistentemente diminuiti gli investimenti, e che, pur nelle ristrettezze di bilancio, il disegno di legge in esame segnala una inversione di tendenza nell'aumento di risorse da erogare e nella definizione di modalità diverse e più adeguate a tener conto della ricchezza e pluralità del settore spettacolo;

anche per il settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali si assiste a tale inversione di tendenza;

le disposizioni al comma 3 dell'articolo 163 intendono attivare un percorso di concertazione tra Stato, Regioni ed enti locali anche al fine di evitare duplicazione e sprechi nell'attribuzione delle risorse e realizzare efficaci politiche di governance in questi settori;

il disegno di legge in esame prevede una riorganizzazione del settore anche in termini di stabilizzazione di personale con l'obiettivo di migliorarne qualità ed efficacia;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario istituire e finanziare il Fondo per la remunerazione del diritto di prestito pubblico per biblioteche e discoteche, anche in considerazione del fatto che l'infrazione alle direttive europee su tale argomento finirebbe col pesare in misura sicuramente maggiore sulla finanza pubblica;

2) appare necessario rendere permanente il finanziamento del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 163, comma 9;

3) a seguito delle modifiche previste dall'articolo 15 del decreto legge n. 262 del 2006 in corso di conversione, appare necessario trasferire le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale relative al turismo dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e con la seguente osservazione:

a) appare opportuno prevedere lo stanziamento di risorse adeguate per sostenere il festival del cinema di Venezia e la mostra del cinema di Roma.

 

 

 

 

 


ALLEGATO 5

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

APPROVATI DALLA COMMISSIONE

 

ART. 20.

 

Al comma 1, la parola: riferiti è sostituita da: relativi.

1746-bis/VII/20. 2.Tocci.

 

Al comma 4 aggiungere dopo: ministro dell'economia e delle finanze le parole: e con il ministro dell'università e della ricerca.

1746-bis/VII/20. 3.Tocci.

 

Al comma 8 dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti: e ricercatore.

1746-bis/VII/20. 1. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Benzoni.

 

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione Accademica Nazionale ed alle Undici Accademie, Società o Istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.

Conseguentemente:

5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pensali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole:

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.

6. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.

1746-bis/VII/47. 4. Volpini, Tessitore, Testa, Tocci, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schiertroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

 

ART. 57.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.

1746-bis/VII/57. 1. De Simone, Guadagno dello Vladimir Luxuria, Folena.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno 2007 le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.

1746-bis/VII/70. 6.Tranfaglia.


 

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

4. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione delle risorse.

1746-bis/VII/106. 1. Tocci.

 

Al comma 3, dopo le parole: e della ricerca aggiungere le parole: e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.

1746-bis/VII/106. 9 (nuova formulazione). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

Al comma 4, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le parole: e acquisito il parere delle Commissioni legislative competenti.

1746-bis/VII/106. 7 (nuova formulazione). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

 

ORDINE DEL GIORNO

 

La VII Commissione della Camera dei deputati,

premesso che:

il decreto interministeriale 26 febbraio 2002, in forza della legge n. 266 del 1997, riordina il sistema di «ricerche in Antartide»;

nelle note esplicative attinenti al ruolo assegnato al Consorzio per l'Attuazione del Programma Nazionale Ricerche in Antartide, è precisato che il Consorzio provvede anche «alla gestione delle infrastrutture polari in genere ed al coordinamento delle iniziative finalizzate alle ricerche antartiche e polari»;

le proposte legislative, presentate nella XIV e nella XV legislatura, ricordano che la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide ha costituito il comitato nazionale per l'anno polare internazionale;

i ricercatori italiani hanno contribuito alla formulazione di oltre il 10 per cento dei progetti sottoposti all'International Polar Year (ICSU);

il relativo svolgimento è previsto debba interessare l'Artide e l'Antartide;

quindi la comunità scientifica risulta favorevole alla gestione unitaria dei programmi suddetti, che l'Anno Polare consiste in un programma di ricerca con osservazioni nelle regioni polari del pianeta;

le stazioni polari sono in Antartide «Mario Zucchelli» e «Concordia» ed in Artide «dirigibile Italia» alle Isole Svalbard;

infine è altamente auspicabile uno sforzo di collaborazione a livello internazionale;

impegna il Governo (ed in particolare il Ministro della Ricerca Scientifica):

1) a concedere l'approvazione della partecipazione italiana all'anno polare internazionale, cogliendo questa occasione per introdurre tra i programmi di ricerca, in atto nei due poli del nostro Pianeta, il necessario coordinamento, valutando l'estensione delle competenze al Consorzio già operante, ovvero ad un organismo similare, opportunamente ridisegnato;

2) a considerare l'alto valore della suddetta iniziativa, anche dal punto di vista delle economie finanziarie, riconducendo ad unità competenze attualmente frammentate ed aumentando la qualità complessiva della ricerca;

3) a sostenere l'impegno della comunità scientifica che ha dotato l'Italia di un organism capace di intervenire nei due emisferi;

4) a definire, nel detto contesto, un congruo impegno finanziario stimato dai Parlamentari (presentatori delle proposte) in 5,5 milioni di euro, per la partecipazione all'Anno Polare.

0/1746-bis/VII/1.Barbieri, Tassone.

 

 

 


ALLEGATO 6

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

 

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca per il 2007 (tabella n. 17) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

risulta necessario incrementare i finanziamenti per le università e gli enti di ricerca, le cui condizioni economiche e finanziarie sono ad oggi di particolare gravità anche per la contrazione del 10 per cento delle spese per consumi intermedi stabilita dall'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 in materia di servizi essenziali;

appare inoltre necessario prorogare la disposizione di cui all'articolo 1, commi 337-340 della legge finanziaria 2006 in materia di destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni al fine di garantire la funzionalità delle istituzioni che operano in settori di importanza strategica per il nostro paese;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti condizioni:

a) appare opportuno escludere le università e gli enti di ricerca dalle misure di riduzione delle spese di funzionamento e per consumi intermedi relative a enti ed organismi pubblici non territoriali, inserendo, all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo le parole «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» le parole «delle università e degli enti di ricerca»;

b) appare opportuno inserire le università e gli enti di ricerca tra i soggetti che usufruiscono degli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti dall'articolo 18;

c) appare opportuno inserire i ricercatori tra i soggetti che possono usufruire della detrazione per l'acquisto di un personal computer prevista dall'articolo 20, comma 8;

d) appare opportuno escludere gli enti e le istituzioni di ricerca dalle disposizioni di riordino degli enti pubblici di cui agli articoli 42 e 47;

e) appare opportuno escludere i ricercatori e i docenti universitari dalla riduzione del 50% della misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali di cui all'articolo 64 per le categorie che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche indicate dall'articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001;

f) appare opportuno aumentare il fondo di funzionamento ordinario delle Università ridotto nel corso di questi anni in maniera tale da non poter garantire la prosecuzione della normale attività degli Atenei;

g) appare opportuno prevedere tra i criteri di ripartizione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 106, una valutazione prevalente per la ricerca libera degli enti pubblici e dell'università;

h) appare opportuno prorogare la disposizione di cui all'articolo 1, commi 337-340 della legge finanziaria 2006 in materia di destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni;

i) appare opportuno costituire un apposito fondo di finanziamento per consentire l'avvio delle procedure di valutazione per l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.

 

 


ALLEGATO 7

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca per il 2007 (tabella n. 17) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

risulta necessario incrementare i finanziamenti per le università e gli enti di ricerca, le cui condizioni economiche e finanziarie sono ad oggi di particolare gravità anche per la contrazione del 10 per cento delle spese per consumi intermedi stabilita dall'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 in materia di servizi essenziali;

appare inoltre necessario prorogare la disposizione di cui all'articolo 1, commi 337-340 della legge finanziaria 2006 in materia di destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni al fine di garantire la funzionalità delle istituzioni che operano in settori di importanza strategica per il nostro paese;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno escludere le università e gli enti di ricerca dalle misure di riduzione delle spese di funzionamento e per consumi intermedi relative a enti ed organismi pubblici non territoriali, inserendo, all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo le parole «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» le parole «delle università e degli enti di ricerca»;

2) appare opportuno escludere i ricercatori e i docenti universitari dalla riduzione del 50% della misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali di cui all'articolo 64 per le categorie che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche indicate dall'articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001;

3) appare opportuno aumentare il fondo di funzionamento ordinario delle Università ridotto nel corso di questi anni in maniera tale da non poter garantire la prosecuzione della normale attività degli Atenei;

4) appare opportuno prorogare la disposizione di cui all'articolo 1, commi 337-340 della legge finanziaria 2006 in materia di destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni;

5) appare opportuno costituire un apposito fondo di finanziamento per consentire l'avvio delle procedure di valutazione per l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno inserire le università e gli enti di ricerca tra i soggetti che usufruiscono degli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti dall'articolo 18;

b) appare opportuno escludere gli enti e le istituzioni di ricerca dalle disposizioni di riordino degli enti pubblici di cui agli articoli 42 e 47;

c) appare opportuno prevedere tra i criteri di ripartizione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 106, una valutazione prevalente per la ricerca libera degli enti pubblici e dell'università;

d) appare opportuno affrontare con sollecitudine il problema dell'acquisizione dell'idoneità scientifica nazionale e dell'accesso nei ruoli universitari.

 

 

 

 

 

ALLEGATO 8

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

 

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, con le seguenti: anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, .

1746-bis/VII/66. 126. Li Causi, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

 

Al comma 14, dopo le parole: apposito corso di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità aggiungere le seguenti: entro l'anno scolastico 2006/2007.

1746-bis/VII/66. 128. Il Relatore.

 

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.

1746-bis/VII/66. 125. Rusconi, Ghizzoni, Volpini, Colasio, Giachetti, Villari, Poletti.

 

ART. 67.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: e 66, di conseguenza sopprimere la lettera b).

1746-bis/VII/67. 6.Sasso, Folena.


 

ALLEGATO 9

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 2007 (tabella n. 7) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che:

gli interventi in materia di istruzione scolastica previsti dagli articoli 66 e 68 assumono una rilevanza strategica ai fini delle politiche di rilancio del sistema dell'istruzione;

si avvia un piano straordinario triennale di immissioni in ruolo di personale docente e personale tecnico amministrativo e ausiliario (ATA);

si prevede la ridefinizione dell'obbligo scolastico e l' innalzamento dell'età per l'accesso al lavoro;

si avviano i piani di edilizia scolastica, i cui finanziamenti sono stati costantemente ridotti, quando non azzerati negli anni passati;

si provvede alla riorganizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dell'educazione degli adulti;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 66, comma 1, lettera a), all'interno delle norme di razionalizzazione della spesa e di investimento destinate a garantire efficienza ed efficacia del sistema, appare opportuno prevedere quote di organico funzionale per potenziare l'autonomia delle scuole e di ridurre lo scarto tra organico di diritto e situazione di fatto per attribuire alle scuole risorse e strumenti per rispondere sia al disagio sia all'eccellenza;

b) con riferimento all'articolo 66, comma 1, lettera b), appare opportuno stabilizzare progressivamente in organico di diritto tale personale al fine di garantire maggiore stabilità ai processi di integrazione;

c) con riferimento al piano triennale di assunzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c), si segnala la necessità aumentare il numero delle immissioni in ruolo per il personale ATA; appare inoltre opportuno avviare un percorso di costante monitoraggio sull'attuazione del piano e di avviare, con successive disposizioni, un riordino dell'intera disciplina della formazione e del reclutamento al fine di dare adeguata risoluzione al problema del precariato ed evitarne la ricostituzione;

d) con riferimento agli interventi in materia di istruzione professionale previsti dall'articolo 66, comma 1, lettera f), appare opportuno riferire la norma esclusivamente alle istituzioni scolastiche professionali statali;

e) con riferimento all'articolo 66, comma 13, appare opportuno provvedere al coordinamento delle disposizioni ivi contenute con quanto disposto dall'articolo 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici;

f) con riferimento all'articolo 68, comma 3, appare opportuno incrementare i fondi per l'edilizia scolastica, costantemente ridotti, quando non azzerati negli anni passati;

g) appare opportuno prevedere il parere delle competenti commissioni parlamentari sulle questioni di maggior rilievo e la concertazione con i ministri competenti per materia;

h) con riferimento all'estensione della gratuità dei libri di testo conseguente all'elevamento dell'obbligo scolastico, appare opportuno prevedere un aumento dei fondi previsti per la predetta gratuità.

 


VIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 Martedì 10 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del vicepresidente Mauro CHIANALE.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto.

 

Mauro CHIANALE, presidente, avverte che la VIII Commissione esaminerà congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione di propria competenza. La Commissione è chiamata, infatti, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, a trasmettere alla Commissione bilancio una relazione - con contestuale nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute di quella Commissione - per ciascuno stato di previsione di competenza e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Ricorda quindi che la Commissione procederà dapprima all'esame preliminare, concluso il quale passerà alle votazioni, che avranno luogo partitamente con riferimento ai singoli stati di previsione ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Precisa che le votazioni si svolgeranno nel seguente ordine: saranno posti in votazione dapprima gli emendamenti riferiti allo stato di previsione di competenza, successivamente quelli riferiti alle connesse parti del disegno di legge finanziaria e, quindi, gli eventuali ordini del giorno. A tale proposito, ricorda che debbono essere presentati presso la Commissione tutti gli ordini del giorno, tranne quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, che sono presentati direttamente in Assemblea.

Segnala, inoltre, che la presentazione degli emendamenti è disciplinata dalle regole previste dall'articolo 121 del regolamento. In particolare, rammenta ai colleghi che debbono essere presentati presso la Commissione di settore, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, gli emendamenti compensativi all'interno di un singolo stato di previsione, mentre, per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, possono essere presentati gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti di competenza della Commissione di settore e che comportino variazioni compensative in tale ambito. Fa presente, inoltre, che non possono essere presentati emendamenti cosiddetti «a scavalco» tra disegno di legge finanziaria e disegno di legge di bilancio, per cui gli emendamenti presentati debbono trovare la propria compensazione necessariamente all'interno del disegno di legge cui si riferiscono.

Ricorda, infine, che l'esame dei provvedimenti in titolo proseguirà nelle sedute di mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre e si concluderà entro la giornata di martedì 17 ottobre 2006. Avverte conseguentemente che, al fine di organizzare compiutamente i lavori della Commissione secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 ottobre scorso, l'esame preliminare dei disegni di legge si chiuderà giovedì 12 ottobre 2006 e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sarà fissato per le ore 12 di lunedì 16 ottobre 2006.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, rileva preliminarmente che, con il disegno di legge finanziaria per il 2007 e i relativi documenti di bilancio, il governo Prodi delinea una manovra economica di notevole rilevanza per un rilancio sostenibile della crescita economica del Paese, in un contesto generale di risanamento strutturale della finanza pubblica, di equità sociale e di maggiore efficienza della spesa pubblica, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria. In questo contesto, la manovra opera una correzione di bilancio strutturale e duratura, effettua una significativa redistribuzione del reddito a favore delle fasce relativamente povere della popolazione e avvia riforme profonde nel funzionamento degli apparati della pubblica amministrazione, del federalismo fiscale, della sanità, della previdenza e dello Stato sociale.

Considerato che la ripresa dell'economia registrata negli ultimi mesi presenta ancora un carattere congiunturale, che non consente al momento di mutare il quadro economico di riferimento, sottolinea che la manovra ammonta a oltre 35 miliardi di euro, pari a circa il 2,3 per cento del prodotto interno lordo; di questi, poco meno di 15 miliardi vengono destinati alla riduzione del deficit di bilancio, mentre circa 20 vengono destinati ad interventi per lo sviluppo e l'equità sociale, il che rappresenta un motivo di orgoglio e di impegno per il Governo e la sua maggioranza. In tal modo, il Paese potrà mantenere i due impegni assunti con l'Unione europea: operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007; portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007. Giudica fondamentali la riduzione del rapporto debito-PIL già a partire dal prossimo anno e la ricostituzione di un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo, avanzo primario che, ricorda, il precedente Governo aveva «azzerato», con effetti perversi sull'incremento del debito pubblico. Gli interventi previsti garantiscono risorse, che verranno utilizzate per il finanziamento degli investimenti pubblici - anche sul fronte delle infrastrutture - che potranno avere effetti positivi sul tasso di crescita della produttività.

Per quanto attiene il contenuto del disegno di legge finanziaria, intende preliminarmente segnalare alcune disposizioni che, pur ricadendo negli ambiti di stretta competenza di altre Commissioni, rivestono un'estrema importanza per l'VIII Commissione. Si tratta, in particolare, dell'articolo 8, che prevede la facoltà per i comuni di istituire un'imposta di scopo, al fine di favorire la realizzazione di investimenti infrastrutturali. Al riguardo, auspica che su questa norma si svolga un confronto aperto ed approfondito in Parlamento, tenendo conto anche delle opinioni che in proposito proverranno dagli enti locali: vanno ponderate la portata della norma e la sua concreta e possibile applicazione. Del resto è opportuno che il confronto parlamentare consenta di venire incontro alle esigenze prospettate con preoccupazione dagli enti locali, per evitare riduzioni di trasferimenti erariali e vincoli di spesa non sostenibili e non compatibili con il livello dei servizi e delle prestazioni che i comuni assicurano ai cittadini. Fa presente, inoltre, che gli articoli 13 e 14 dispongono il conferimento delle funzioni catastali ai comuni: sottolinea che tale previsione avrà un impatto indiscutibile sulla locazione e la vendita degli immobili nonché più in generale sul riordino e sull'assetto del territorio. Tra gli interventi e le misure a favore dello sviluppo, ricorda altresì che l'articolo 22 reca agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, mentre gli articoli successivi introducono misure di sostegno per l'edilizia ad alta efficienza energetica e per i biocarburanti, nello sviluppo della politica diretta a favorire incentivi fiscali per l'ammodernamento e l'adeguamento funzionale del patrimonio immobiliare.

Passando alle parti della manovra che riguardano più direttamente le competenze della VIII Commissione, osserva anzitutto che le disposizioni di interesse di cui al disegno di legge finanziaria per il 2007, anche alla luce degli stralci operati a seguito delle determinazioni della presidenza della Camera, sono contenute negli articoli 21, 26, 29, 50, 52, 116, 129, 130, 135, 138, 139, 141, 142, 149, 157, 158, 159, 160 e 161.

Con riferimento all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, osserva che vengono istituite delle zone franche urbane, da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso interventi di recupero urbano: a tale scopo, viene istituito un apposito fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. Una norma positiva nel quadro più complessivo delle misure inserite nel disegno di legge finanziaria e dirette a promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno. Fa presente che l'articolo 26, inoltre, proroga per l'intero anno 2007 la detrazione Irpef pari al 36 per cento delle spese sostenute, con riferimento alle tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, e l'applicazione dell'aliquota agevolata pari al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto agli interventi medesimi. Ricorda che la proroga di tali misure traduce gli impegni che il Governo aveva assunto di fronte all'VIII Commissione in occasione dell'approvazione della risoluzione 8-00011, concernente proprio le misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio, che aveva registrato il consenso unanime e convinto in Commissione di tutti i Gruppi. Appare importante, inoltre, rendere il quadro normativo degli sgravi in tale materia più stabile.

Segnala che l'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, alla liquidazione della Società per la gestione degli impianti idrici Spa (SOGESID), ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso ministero.

Rileva che l'articolo 52 limita l'assicurazione dei rischi da calamità naturali ai soli fabbricati privati, nonché estende la copertura assicurativa dei rischi derivanti da calamità naturali alle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno ai fabbricati di proprietà di privati.

Osserva che l'articolo 116 autorizza i committenti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il cosiddetto «Codice degli appalti»), ad utilizzare anche i contratti di locazione finanziaria (cosiddetto leasing) ai fini della realizzazione, acquisizione o completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. L'articolo 129 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992, mentre l'articolo 130 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi per Roma Capitale della Repubblica di cui alla legge n. 396 del 1990.

Reputa di rilevante importanza la disposizione di cui all'articolo 135, comma 1, che provvede al rifinanziamento del Programma infrastrutture strategiche di cui alla «legge obiettivo» n. 443 del 2001, autorizzando la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale norma traduce l'intento del presente Governo di puntare con decisione sugli investimenti nelle infrastrutture nazionali: l'apporto di nuove risorse consente quindi di proseguire la realizzazione di opere, che rischiano altrimenti di essere bloccate dalla chiusura dei cantieri. Le risorse così complessivamente assegnate ammontano a circa 3,3 miliardi di euro.

Fa presente che gli articoli 138 e 139 autorizzano una spesa triennale destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici, rispettivamente, nel territorio della regione Molise, nonché nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997.

Precisa che l'articolo 141 dispone l'individuazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali applicare il nuovo sistema di tariffazione previsto dalla direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Rileva che l'articolo 142 reca disposizioni di estrema rilevanza con riguardo al finanziamento e all'attività dell'ANAS, che vanno peraltro lette in coordinamento con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 162 del 2006, strettamente connesso alla legge finanziaria. In particolare, il comma 1 impone all'ANAS l'obbligo di predisporre un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della concessione (il cui limite massimo, in base al successivo comma 2, è innalzato da trenta a cinquanta anni) e prevede la sottoscrizione di una convenzione unica. I commi 3 e 4, rispettivamente, destinano all'ANAS una parte del canone annuo a carico degli enti concessionari e il nuovo sovrapprezzo istituito sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade. I commi 5 e 6 recano norme dirette a realizzare l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attività dell'ANAS volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, rispetto a quelle pure ex lege svolte dall'ANAS, quali la programmazione degli interventi di miglioramento ed adeguamento della rete stradale ed autostradale statale, il miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica. Viene, altresì, esclusa la possibilità per l'ANAS di affidare ad una o più società da essa costituite lo svolgimento dei compiti di gestione, manutenzione e costruzione di nuove strade. Il comma 7 reca, la soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane e il subingresso di ANAS nella gestione dell'intero patrimonio e nei relativi rapporti, con la destinazione delle relative disponibilità finanziarie al completamento di una infrastruttura di grande valenza nazionale, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Con riguardo all'articolo 142, ricorda che questa Commissione ha sempre sostenuto l'opportunità per l'ANAS di una netta separazione dei ruoli tra controllore e controllato, che consentirebbe una migliore trasparenza del mercato e maggiore efficienza. Rileva, però, che è opportuno approfondire la compatibilità di una modifica delle convenzioni in essere disposta attraverso un provvedimento legislativo con la natura pattizia e negoziale del rapporto già in essere tra ANAS e Ministero delle infrastrutture.

Passando alle disposizioni più strettamente attinenti alla materia ambientale e della difesa del suolo, segnalato che l'articolo 149 detta norme sul sistema idrico nazionale e in materia di enti irrigui, sottolinea che l'articolo 157 destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona.

Osserva che l'articolo 158 prevede l'applicazione del tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC) per la determinazione delle spese sostenute per gli interventi di tutela dell'ambiente marino e la parziale destinazione delle somme recuperate per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti. L'articolo 159 contiene un'autorizzazione di spesa per attuare un programma triennale straordinario per la demolizione delle opere abusive nelle aree naturali protette nazionali ed estende a tutte le aree protette l'acquisizione gratuita, a favore degli enti di gestione o dei comuni, delle opere abusivamente costruite all'interno del loro perimetro.

Sottolinea, inoltre, l'importanza dell'articolo 160, che prevede l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Ricorda che, nel parere approvato dalla Commissione sul DPEF 2007-2011, si faceva specifico riferimento proprio alla necessità di individuare misure strutturali finalizzate al rispetto degli obblighi contenuti nel Protocollo.

Aggiunge che l'articolo 161 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o di aree geografiche, l'educazione e informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

Segnala, quindi, che le disposizioni in materia ambientale precedentemente elencate assumono una valenza particolarmente positiva, considerato anche il rilevante effetto che esse intendono ottenere nel senso della promozione e del sostegno ai comportamenti ambientalmente sostenibili.

Intende, infine, segnalare la disposizione di cui all'articolo 181, comma 5, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali che si siano resi responsabili di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, prevedendo che a tali enti siano imputati gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle relative sentenze della Corte. Poiché, infatti, il maggior numero di condanne per lo Stato, presso la Corte europea, riguarda casi di contenzioso in materia di locazioni, sfratti ed espropriazioni per pubblica utilità, ritiene che la Commissione debba fare uno sforzo futuro di analisi e di riflessione per affrontare nei termini dovuti tali questioni, che assumono anche un forte impatto finanziario.

Passando quindi ai dati di natura più strettamente finanziaria e contabile, con riferimento alle diverse tabelle di competenza della VIII Commissione, osserva anzitutto che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per il 2007 (Tabella 10) reca spese per complessivi 3.801 milioni di euro. Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsabilità, ricorda che i centri di responsabilità indicati derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture, in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006.

Rileva, peraltro, che il centro di responsabilità afferente agli uffici di diretta dipendenza del Ministro, registra un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2006, per la competenza di 163,5 milioni di euro, per la cassa di 54,5 milioni di euro, mentre per i residui si osserva una considerevole riduzione (115,3 milioni di euro). La quasi totalità degli stanziamenti insiste nell'unità previsionale di base 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - nel capitolo 7060 istituito in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per le opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche» (cosiddetta «legge obiettivo»), con 956,6 milioni di euro per la competenza e la cassa (l'anno precedente recava stanziamenti pari a 776,1 milioni di euro) e 437,9 milioni di euro in conto residui.

Per quanto riguarda altri aspetti di rilievo per la VIII Commissione, osserva altresì che, nell'unità previsionale di base 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alla locazione abitativa - il capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione « ha una consistenza di 212,7 milioni di euro con una riduzione di 98 milioni di euro rispetto al dato assestato 2006.

Sottolinea che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2007 (Tabella 9) reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 735,1 milioni di euro, ossia una riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2006 sia relativamente agli stanziamenti di competenza, che per i residui e le autorizzazioni di cassa. Segnala che la gran parte degli stanziamenti di competenza, pari a 300,2 milioni di euro, appartiene alla parte capitale e precisamente all'U.P.B. 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale con circa 217,3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090. Segnala inoltre lo stanziamento di competenza, pari a 92 milioni di euro e pressoché invariato rispetto alle previsioni assestate del 2006, che si concentra soprattutto nell'U.P.B. 4.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali, per un importo di 86,1 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro destinati all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Osserva che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), risultano di competenza della VIII Commissione le unità previsionali di base relative alla protezione civile, transitate nel centro di responsabilità n. 3 Tesoro e quelle concernenti le calamità naturali e il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate.

Per quanto riguarda le parti di competenza delle tabelle A e B, che prevedono, rispettivamente, gli accantonamenti nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di parte capitale, per il finanziamento dei provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso dell'esercizio 2007, precisa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare reca uno stanziamento di 986 mila euro per il 2007 e di 82 mila euro per gli anni 2008 e 2009. Al riguardo, auspica che nel corso dell'esame parlamentare si provveda a un congruo incremento delle risorse destinate ai fondi speciali per le parti di competenza della Commissione, allo scopo di consentire il finanziamento di eventuali proposte di legge di iniziativa parlamentare nel corso del prossimo anno.

Ricorda, infine, che nella tabella D si provvede a un rifinanziamento di 1.120 milioni di euro per il 2007 e 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che si traduce in un apporto al capitale sociale dell'Anas S.p.A. (articolo 7 del decreto legge n. 138 del 2002 - U.P.B. 3.2.3.48 - capitolo 7372/Economia e finanze). Rispetto a tale voce, secondo quanto comunicato dal Presidente della Camera nella seduta del 5 ottobre 2006, preso atto che lo stanziamento di risorse per gli anni successivi al 2007 non risulta coerente con la vigente normativa contabile, rileva l'opportunità che tale stanziamento venga riformulato nell'articolato del disegno di legge finanziaria.

In conclusione, si riserva di acquisire gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito, che senza dubbio sarà approfondito e degno di attenzione, per giungere alla definizione delle proposte di relazione di competenza della Commissione.

 

Franco STRADELLA (FI), pur reputando apprezzabile lo sforzo improbo del relatore volto a difendere la manovra di finanza pubblica, osserva che da tutte le parti sono state espresse preoccupazioni sui contenuti della manovra medesima; ritiene quindi che non si possa mostrare ottimismo in proposito.

Nel riservarsi di intervenire più approfonditamente nel prosieguo della discussione, ritiene che la manovra di finanza pubblica per il 2007 si traduca in una vera e propria «persecuzione» dei proprietari di immobili, che rappresentano l'85 per cento della popolazione italiana. Fa presente, infatti, che la proprietà immobiliare verrà fortemente penalizzata dalle nuove disposizioni in materia di catasto, che tassano in termini patrimoniali e non reddituali la proprietà medesima. Osservato che tutti i sindaci stanno protestando contro la manovra finanziaria per il 2007, non giudica condivisibile l'introduzione della tassa di scopo e reputa «vergognosa» la previsione di cui all'articolo 52, concernente l'assicurazione obbligatoria dei rischi da calamità naturali per i fabbricati privati. Al riguardo, ricorda che anche nelle precedenti legislature si tentò di introdurre tale misura e che alla fine si riuscì ad espungere tale disposizione in sede di approvazione definitiva dei provvedimenti. Rileva, inoltre, che si tratta di una previsione inaccettabile per il Paese, atteso che comporta di fatto una deresponsabilizzazione dello Stato in una materia in cui invece lo stesso Stato dovrebbe preservare il suo ambito di intervento. Sarebbe opportuno, peraltro, che il Governo tentasse di rafforzare la sua azione di prevenzione delle calamità naturali attraverso una più efficace opera di manutenzione del territorio e della sua messa in sicurezza.

Per quanto riguarda le disposizioni sul finanziamento di ANAS, ritiene che occorrerà attendere in quale senso evolverà il dibattito in corso, al fine di valutare la portata della norma nella sua versione definitiva. Non essendo pertanto possibile allo stato formulare un giudizio sulla nuova disciplina, segnala la contraddizione tra le norme previste nel disegno di legge finanziaria e le continue dichiarazioni del Ministro Di Pietro, volte a perorare una visione eccessivamente ideologica in materia di infrastrutture attraverso esternazioni, a suo avviso, non strategiche né comprensibili nell'ambito di una politica seria in tale ambito.

Con riferimento alle norme in materia ambientale, sottolinea che il Ministro dell'ambiente sta definendo una serie di interventi che rischiano di provocare conseguenze molto gravi nella gestione del territorio.

Nel riservarsi quindi di approfondire i temi sollevati e svolgere ulteriori considerazioni nel seguito dell'esame, rileva che l'impianto complessivo della manovra finanziaria risente dei condizionamenti di una parte della maggioranza e che le previsioni in essa contenute non gioveranno allo sviluppo del Paese, ma anzi ne determineranno un arretramento.

 

Grazia FRANCESCATO (Verdi), intervenendo su alcune questioni di carattere preliminare, precisa che il programma dell'Unione europea prevede che almeno l'80 per cento delle azioni volte a ottenere l'obiettivo previsto per l'Italia dal Protocollo di Kyoto siano realizzate in ambito nazionale e non per l'acquisto di crediti di emissione dei gas ad effetto serra: su questo punto ritiene, pertanto, che sia opportuna una specificazione nell'ambito del disegno di legge finanziaria. Rileva, inoltre, l'opportunità di un percorso che consenta di rivedere la fiscalità energetica in tariffa attraverso l'incentivazione dell'efficienza energetica.

Ritiene, poi, che il disegno di legge finanziaria dovrebbe prevedere risorse finalizzate all'implementazione di REACH (regolamento europeo sulla chimica), che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. Al riguardo, sarebbe opportuno che gli stanziamenti fossero destinati all'istituzione dell'agenzia, che dovrà interagire con l'agenzia europea, e al sostegno alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle analisi e per l'amministrazione.

Nel sottolineare l'importanza di enfatizzare la valenza trasversale delle politiche ambientali, segnala la necessità di provvedere a un incremento degli aiuti per la cooperazione allo sviluppo, stante peraltro l'esigenza di arrivare nel 2015 allo 0,7 per cento del PIL nazionale dedicato agli aiuti allo sviluppo. Ritiene, infine, che il disegno di legge finanziaria per il 2007 debba prevedere appositi stanziamenti per la redazione e l'implementazione del piano nazionale per la diversità biologica.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE), nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul merito del provvedimento, intende svolgere talune considerazioni preliminari. Nell'esprimere il suo accordo con la relazione introduttiva testé svolta, rileva l'opportunità di una modifica all'articolo 141 del disegno di legge finanziaria, che anticipa il recepimento della direttiva 2006/38/CE; al riguardo, sarebbe opportuno introdurre una finalizzazione delle nuove e maggiori entrate, allo scopo di evitare che tale introito possa confluire indistintamente negli stanziamenti delle opere infrastrutturali, mentre invece sarebbe più opportuno destinarlo a interventi per la riduzione dell'impatto ambientale. Rileva, inoltre, l'opportunità che il Governo chiarisca la portata della norma di cui all'articolo 52, anche al fine di scongiurare il rischio che i proprietari degli immobili rimangano da soli a negoziare le polizze con le assicurazioni, considerato peraltro che la disposizione attiverà una mole enorme di risorse. Nel reputare corretta l'introduzione di imposte di scopo, segnala la necessità di collegare le maggiori entrate alla realizzazione di opere infrastrutturali, con particolare riferimento a progetti condivisi, il che si tradurrebbe in una sorta di «patto con i cittadini».

Fa presente, inoltre, l'esigenza che il Governo trasmetta alla Commissione i fabbisogni pluriennali degli interventi per la salvaguardia di Venezia, allo scopo di comprendere se le risorse stanziate dall'articolo 129 del disegno di legge finanziaria siano sufficienti a far fronte alla prosecuzione delle opere «cantierate» i cui lavori sono in corso.

 

Angelo PICANO (Pop-Udeur), nel ringraziare il relatore per la relazione svolta, che offre spunti interessanti di riflessione, rileva la necessità che il Parlamento disponga di un quadro aggiornato delle priorità della «legge obiettivo», considerato che la disponibilità di tali elementi di informazione risulta preliminare alla definizione di interventi puntuali in tale ambito prima dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. Fa presente, inoltre, che sarebbe opportuno individuare uno stanziamento per la candidatura di una città italiana come sede dei giochi olimpici nel 2016, considerato che la prossima settimana l'Assemblea si troverà a discutere una mozione per sostenere la candidatura della città di Roma. In proposito, osserva che un apposito stanziamento rappresenterebbe un segnale importante al sostegno alla candidatura del Paese. Si dichiara, inoltre, d'accordo con il relatore in ordine al potenziamento di interventi strutturali per un aumento delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia.

Riguardo alle disposizioni in materia di concessioni, rileva l'opportunità che si mantenga fede ai contratti stipulati per la gestione di servizi, atteso che non è possibile modificare le convenzioni con i privati, anche per non minare la credibilità di un settore in cui è necessario coinvolgere il capitale privato. Rileva la necessità di interventi per sostenere iniziative in materia di educazione ambientale, a partire dalla scuola materna. Segnala, poi, la drammatica situazione concernente il problema dei rifiuti in Campania: al riguardo, considerato che l'individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti è problematica, suggerisce di verificare la fattibilità di un progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore per lo smaltimento dei rifiuti in alto mare. Per quanto riguarda la tassa di scopo, richiama l'esigenza di destinare «quota parte» di tali entrate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle strutture turistiche, anche nella prospettiva di un sostegno al rilancio del settore.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI prende atto della relazione svolta dal relatore e si riserva di intervenire nel seguito dell'esame per eventuali chiarimenti rispetto alle questioni emerse nel dibattito.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI si riserva di svolgere eventuali considerazioni nel seguito dell'esame.

 

Mauro CHIANALE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.10.


VIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 10 ottobre 2006.

 

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, in cui ha avuto inizio l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sono state poste al Governo talune richieste preliminari di chiarimento sul contenuto delle disposizioni di competenza della VIII Commissione, relative non soltanto alla manovra di bilancio, ma anche al decreto-legge collegato.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, nel riassumere i termini del dibattito svolto nella seduta introduttiva, esprime anzitutto apprezzamento per gli aspetti positivi contenuti nel disegno di legge finanziaria, che riguardano la proroga degli sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, la separazione tra il ruolo di concedente e di concessionario dell'ANAS, la soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane e la sua attribuzione ad ANAS.

Intende, tuttavia, sottoporre all'attenzione del Ministro delle infrastrutture tre profili di problematicità, che a suo avviso richiedono una riflessione e un approfondimento. Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 52 del disegno di legge finanziaria, che prevede l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalle calamità naturali, con riguardo agli immobili privati. Nel ricordare che una norma di tale tenore era prevista nell'articolo 46 del disegno di legge finanziaria per il 2004 e che tale norma fu soppressa nel corso dell'esame parlamentare, segnala che tale soppressione fu determinata anche a seguito della segnalazione trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle Camere il 20 novembre 2003. In proposito, ricorda che l'Autorità evidenziava un contrasto tra l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria e gli interessi dei consumatori, atteso che l'introduzione di tale polizza avrebbe recato un effetto discorsivo della concorrenza e un pregiudizio per il corretto computo dell'alea per i grandi eventi calamitosi. La struttura di tale polizza, quindi, non è adeguata al perseguimento delle finalità sottese alla sua introduzione. Rileva infatti che lo Stato, in tale ambito, deve avere un ruolo attivo e diretto, per il reale interesse pubblico in gioco e per le conseguenze di enorme impatto sulle comunità locali. Per le ragioni evidenziate, rileva la necessità di sopprimere l'articolo 52 del disegno di legge finanziaria, considerati anche gli oneri finanziari che l'assicurazione obbligatoria comporterebbe per i privati e per le famiglie. Ritiene che la previsione di una disposizione in materia di assicurazione obbligatoria sui rischi derivanti da calamità naturale dovrebbe essere più opportunamente disciplinata in un provvedimento articolato, che preveda una consistente dotazione finanziaria destinata al Fondo di garanzia per sostenere le nuove assicurazioni, nonché detrazioni fiscali per i privati.

Rileva, inoltre, che il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione reca una dotazione finanziaria insufficiente; consapevole del fatto che il Ministro delle infrastrutture si è battuto per ottenere maggiori risorse in tale ambito, auspica che siano definite le necessarie misure per incrementare le risorse del Fondo. Segnala, infine, che non è accettabile che nella Tabella B nel disegno di legge finanziaria non siano previsti accantonamenti di competenza del Ministero delle infrastrutture: ritiene che tale situazione debba essere superata, affinché possano essere individuate le risorse finanziarie necessarie a fornire una copertura ai provvedimenti legislativi che la Commissione dovrà approvare nel corso del prossimo esercizio. Auspica, infine, che siano rafforzati gli sgravi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, in ottemperanza agli impegni che il Governo ha assunto in occasione dell'approvazione della risoluzione 8-00011, concernente proprio le misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio, che ha ricevuto un supporto unanime della Commissione.

 

Mauro CHIANALE (Ulivo) intende svolgere alcune specifiche considerazioni, anche con riferimento alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 262 del 2006. Osserva preliminarmente che sarebbe stato preferibile discutere delle modificazioni da apportare ai compiti di ANAS nell'ambito dell'esame parlamentare di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare, piuttosto che in un decreto-legge. Ciò premesso, rileva l'opportunità di un chiarimento del Governo sull'introduzione di una convenzione unica per le concessioni autostradali, considerato che è noto che sulla norma sia in corso una riflessione, anche con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria. Sottolinea, altresì, l'esigenza di acquisire una valutazione del Ministro in ordine all'eventuale contenzioso che potrebbe essere determinato dall'entrata in vigore di tale disciplina.

 

Tommaso FOTI (AN) rileva che la manovra finanziaria complessiva prevede - contro il dettato costituzionale, consacrato in una sentenza della Consulta - l'attribuzione al Governo di una delega per la riforma del «sistema di valutazione del Catasto fabbricati» con la quale si rende addirittura definitivo il criterio di un catasto non reddituale, come è in tutti i Paesi civili del mondo, ma patrimoniale. Reputa inconcepibile tale disposizione, che si abbatterà sui proprietari degli immobili, che rappresentano più dell'ottanta per cento della popolazione italiana. Considerato che appare inaccettabile attribuire allo Stato il potere di determinare i coefficienti per la redditività degli immobili, rileva la gravità di tale disposizione nell'attuale fase del mercato immobiliare, nella quale - da molti anni ormai - mentre i valori crescono i redditi calano. Aggiunge, inoltre, che il catasto di valore è il tipico strumento che si inventano i Governi che vogliono avere «mano libera», a proprio piacimento, in materia di tasse.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, osserva che l'articolo 52 tenta di introdurre la polizza obbligatoria contro i danni da calamità naturali - nonostante il parere contrario dei sindacati confederali e di diverse associazioni dei consumatori, oltre che di Confedilizia - contravvenendo inoltre alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In proposito, è anzitutto da segnalare che il Parlamento ha già introdotto, in materia, una specifica normativa (finanziaria 2005), che istituisce un apposito fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati destinati a qualsiasi uso, normativa di cui non è stato ancora emanato il previsto regolamento attuativo.

Dopo avere rilevato l'incongruenza della imposta di scopo prevista nel disegno di legge finanziaria, intende soffermarsi sulla disposizione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 262. Al riguardo, ritiene che la Commissione non possa continuare ad assistere a una vicenda nella quale il Ministro esterna opinioni, che puntualmente vengono smentite il giorno dopo dalle società concessionarie. Sarebbe opportuna un'audizione delle società concessionarie congiuntamente con il Ministro, al fine di favorire il libero contraddittorio delle parti. Pur reputando corretti taluni elementi a giustificazione delle scelte fatte, rileva la necessità di individuare una soluzione improntata a un equilibrio politico, piuttosto che a motivazioni di diverso tenore. In ogni caso, preannuncia la presentazione di emendamento soppressivo dell'articolo 12 del decreto-legge.

Rileva, da ultimo, che nel disegno di legge finanziaria e nel decreto-legge n. 262 non si riscontrano taluni interventi che erano stati prospettati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; anche su questo punto, rileva la necessità di un chiarimento.

 

Franco STRADELLA (FI), nel ringraziare il Ministro delle infrastrutture per la partecipazione ai lavori della Commissione, ricorda di avere già segnalato nella seduta di ieri taluni profili problematici con riferimento al decreto-legge n. 262 del 2006 e al disegno di legge finanziaria. Intende, in questa sede, sottoporre al Ministro delle infrastrutture alcune questioni, sulle quali si augura di acquisire una risposta chiara. Occorre chiedersi, in primo luogo, quali siano le ragioni per le quali si debba continuare a utilizzare la decretazione di urgenza e la manovra finanziaria per la regolamentazione di discipline che dovrebbero essere frutto, invece, di un confronto aperto in un dibattito parlamentare; si tratta della politica della casa, dell'assetto dell'ANAS, della compensazione dell'imposta sul valore aggiunto ai subappaltatori, come prevede l'articolo 35 del decreto-legge n. 248 del 2006. Ritiene che il Parlamento non possa assistere passivamente all'espropriazione delle sue prerogative, atteso che la forma di governo italiana è ancora una forma di governo parlamentare.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere pubbliche, fa presente che il Parlamento non dispone ad oggi di una definizione delle priorità infrastrutturali, che sarebbero necessarie per garantire la competitività del «sistema Paese».

 

Paolo CACCIARI (RC-SE), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, esprime apprezzamento per la previsione di cui all'articolo 12 del decreto-legge, che dispone, di fatto, un riordino delle convenzioni autostradali. Con riguardo all'articolo 13 del decreto-legge n. 262, ritiene che non si possa derogare alla normativa in materia di tutela ambientale, laddove si tratta della realizzazione di porti industriali altamente inquinanti.

Con riferimento all'articolo 141 del disegno di legge finanziaria, ribadisce quanto rilevato nella seduta di ieri circa l'opportunità di destinare maggiori introiti derivanti dalla tassazione a carico di autoveicoli pesanti, conseguente al recepimento della direttiva 2006/38/CE, a un Fondo per la mitigazione ambientale, al fine di evitare che tali entrate possano confluire indistintamente negli stanziamenti destinati alle opere pubbliche. Rileva, inoltre, l'insufficienza della dotazione finanziaria per far fronte agli interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia, atteso che appare necessario garantire adeguate risorse finanziarie ad opere che non siano il MOSE e che ci sono finanziamenti che devono essere recuperati. Segnala, inoltre, che, pur essendo apprezzabile il processo di concertazione con gli attori locali per la definizione delle priorità infrastrutturali, occorre che tale processo di concertazione venga concordato anche a livello parlamentare.

 

Vittorio ADOLFO (UDC), nel riservarsi di intervenire più approfonditamente nel seguito della discussione per esprimere il suo totale disaccordo sulla manovra di finanza pubblica, fa presente che, nella giornata odierna, l'Assemblea della Camera ha votato una mozione che, di fatto, riconosce che il ponte sullo Stretto di Messina non è un'opera prioritaria. Osservato che sono stati previsti 3,3 miliardi di euro per la realizzazione di quest'opera, rileva la necessità che si chiarisca quali sono le opere infrastrutturali prioritarie nella presente legislatura.

 

Raffaella MARIANI (Ulivo), nell'esprimere soddisfazione per lo stanziamento di risorse destinate alle opere strategiche di preminente interesse nazionale, reputa tale stanziamento apprezzabile, in quanto intende far fronte ai problemi esistenti in un settore, in cui negli scorsi mesi si è registrata una emergenza a motivo della prospettata chiusura dei cantieri. Rileva la necessità di prevedere un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione. Per quanto riguarda l'articolo 52, ritiene che occorra assumere una posizione coerente con la precedente legislatura e che, pur essendo disponibile a ridiscutere tale previsione, non appare corretta la formulazione attualmente prevista nel testo. Nell'auspicare che possano essere aumentate le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio, giudica positiva l'estensione delle previsioni concernenti il miglioramento dell'efficienza energetica, che potrà ripercuotersi positivamente sulla situazione della casa.

In conclusione, rileva la necessità che si provveda ad alimentare le tabelle dei Fondi speciali di competenza dei dicasteri di riferimento della Commissione, affinché si possa fornire la necessaria copertura finanziaria ai provvedimenti di iniziativa parlamentare nel corso della legislatura.

 

Ermete REALACCI, presidente, richiama l'esigenza di adeguati stanziamenti nei fondi speciali, al fine di garantire copertura finanziaria ai provvedimenti legislativi di spesa che la Commissione sta esaminando. Osserva, inoltre, che lo stanziamento destinato agli sgravi per incentivare gli autoveicoli «Euro 4» ed «Euro 5» appare incomprensibile, considerato che le nuove autovetture in commercio sono omologate sulla base di tali parametri e, dunque, l'acquisto di tali vetture è, di fatto, obbligatorio. Sarebbe, quindi, più ragionevole prevedere tali stanziamenti per l'introduzione di autoveicoli particolarmente innovativi.

 

Il Ministro Antonio DI PIETRO, nel ringraziare la Commissione per la positiva interlocuzione tra Parlamento e Governo nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria, intende fornire una lettura integrata dei documenti di bilancio e del decreto-legge n. 262 del 2006, per le parti concernenti la sua competenza. Segnala che tali provvedimenti recano, per un verso, misure di carattere ordinamentale e, per l'altro, interventi di carattere finanziario.

Richiama la necessità di ristabilire ordine nel settore autostradale, con specifico riferimento all'articolo 12 del decreto-legge e all'articolo 142 del disegno di legge finanziaria, sottolineando che si prevede la definizione di una nuova struttura di ANAS, al fine di superare la confusione dei ruoli tra concedente e concessionario. Precisato che il Ministero non potrebbe inglobare parte delle strutture dell'ANAS nelle funzioni di vigilanza, costruzione e gestione delle strade, anche per l'oggettiva impossibilità di trasferire il personale da ANAS al Ministero, sottolinea che, in tale contesto, le opzioni alternative sono due: l'istituzione di una direzione centrale, nell'ambito di ANAS, dipendente funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e gerarchicamente dalla presidenza dell'ANAS; ovvero una società di scopo avente autonomia finanziaria, organizzativa, gestionale per ridurre al minimo l'insorgere di conflitti di interesse.

Rileva, quindi, la necessità di una revisione globale dell'assetto delle concessioni autostradali attraverso una riscrittura delle convenzioni. Giudica indispensabile la previsione di cui all'articolo 12 del decreto-legge, al fine di individuare una soluzione al problema dei rapporti con i concessionari e per ragioni di ordine tecnico. Osserva, infatti, che diciassette convenzioni, delle ventidue esistenti, sono formalmente scadute, alcune a partire già dal 2004. In proposito, ritiene che sia necessario intervenire, al fine di evitare il blocco nella realizzazione di opere strategiche per il Paese, come ad esempio il passante di Mestre. Fa presente l'impossibilità di firmare tali convenzioni, anche in ragione di quanto deciso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella recente sentenza sul contenzioso con la società «Autostrade dei parchi». Alla luce del dispositivo di tale sentenza, rileva che la normativa vigente in materia di tariffe non determina un meccanismo automatico per l'incremento delle tariffe, ma implica una valutazione di merito, al fine di verificare se l'individuazione della produttività degli investimenti sia rispettata. Segnala che la citata sentenza del TAR ha condannato ANAS e il Ministero delle infrastrutture, responsabili di non avere controllato adeguatamente l'attuazione della convenzione. In tale situazione, il Ministro delle infrastrutture non può, allo stato, «ratificare» le diciassette convenzioni scadute, pur essendo queste già state «vistate» dall'ANAS. Per tale ragione, appare necessaria l'emanazione di una norma di natura primaria, che consenta una riscrittura delle convenzioni in coerenza con il dovere di controllare l'intero settore.

Osserva, poi, che un'altra questione riguarda il contrasto tra una specifica convenzione e il divieto di esserne parti, se nel capitale azionario è presente una importante quota detenuta da un socio costruttore; a tale riguardo, fa presente di avere agito coerentemente con la sua funzione istituzionale sulla scorta del parere del Consiglio di Stato. Anche per conto di tale situazione, fa presente di avere introdotto nell'articolo 12 nuovi obblighi per i concessionari, che rappresentano delle vere e proprie clausole di salvaguardia per il settore: dal divieto degli appalti in house per le società partecipate da costruttori, al limite del 5 per cento dei diritti di voto dei soci costruttori nella nomina degli amministratori. Nel segnalare che la disposizione di cui all'articolo 12 non è da considerarsi «blindata», si dichiara disponibile ad ascoltare suggerimenti che proverranno dalla Commissione, come peraltro già comunicato anche alla società «Autostrade», che dovrebbe avere tutto l'interesse ad avviare una discussione di merito su tali questioni.

Con riferimento alle questioni concernenti la politica abitativa, prende atto delle richieste emerse nel corso del dibattito, precisando altresì che la disciplina del catasto non rientra tra le materie di stretta competenza del suo dicastero.

Sottolinea, poi, che le indicazioni raccolte sul territorio in ordine alla definizione delle priorità infrastrutturali, dopo aver completato il processo di consultazione con tutte le regioni, confluiranno in un documento, che verrà trasmesso contestualmente al Parlamento e alla Conferenza unificata.

Quanto all'articolo 141 del disegno di legge finanziario, nel prendere atto della richiesta del deputato Cacciari, sottolinea che si tratta di una applicazione della normativa europea e che ad essa non sono ascritti effetti finanziari. Richiama, inoltre, l'esigenza della previsione di cui all'articolo 13 del decreto-legge collegato alla manovra, al fine di realizzare un sistema portuale competitivo con gli altri paesi europei: assicura, comunque, che l'applicazione della disposizione terrà conto della normativa in materia ambientale. In proposito, ricorda anche che è in corso una riflessione sul riparto di competenze tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti con riguardo alle Autorità portuali.

In conclusione, dichiara di sostenere con convinzione l'impianto normativo del disegno di legge finanziaria per le parti di competenza, che fissa obiettivi ambiziosi in una situazione di grave difficoltà nell'assetto dei conti pubblici. Ricorda che la maggioranza ha sostenuto nel programma dell'Unione la necessità delle infrastrutture per il rilancio dell'economia nazionale; ritiene, tuttavia, che la realizzazione di tale obiettivo necessiti degli adeguati stanziamenti. Esprime, quindi, la sua soddisfazione per essere riuscito a «salvare» le risorse già destinate alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che verranno destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria. Osservato che la sopravvivenza della società Stretto di Messina consente allo Stato di non pagare le penali previste da un'eventuale rescissione del contratto per la realizzazione del ponte e lascia impregiudicata la possibilità - per i governi futuri - di riprendere il progetto di collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, dichiara comunque che il Governo reputa non prioritaria e non indispensabile tale infrastruttura.

 

Ermete REALACCI, presidente, reputa essenziale che il Ministro chiarisca con precisione la sua posizione in ordine alla questione degli sgravi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, al fondo sociale per le locazioni e alle risorse dei fondi speciali per le parti di competenza del Ministero.

 

Il Ministro Antonio DI PIETRO reputa condivisibili le linee di indirizzo che la Commissione ha indicato sulle questioni testé evidenziate dal presidente. Si riserva, quindi, di proporre appositi interventi in materia nell'ambito del Consiglio dei Ministri, affinché il seguito dell'esame parlamentare della manovra finanziaria possa portare significativi miglioramenti in questi settori.

 

Franco STRADELLA (FI), intervenendo per una ulteriore richiesta di chiarimento, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca le conseguenze derivanti dalla soppressione del Registro Italiano Dighe, di cui all'articolo 45 del decreto-legge collegato alla manovra finanziaria.

 

Il Ministro Antonio DI PIETRO sottolinea che tale soppressione è stata motivata dalla necessità di un contenimento delle spese derivanti dall'operatività di tale struttura, che ha comportato il trasferimento delle relative competenze alle articolazioni ministeriali competenti in tale ambito.

 

Tommaso FOTI (AN), intervenendo per ulteriori precisazioni, giudica incomprensibile la mancata introduzione nella manovra di finanza pubblica della flat tax sui redditi da locazione, la cosiddetta «cedolare secca», che avrebbe determinato un beneficio a vantaggio dell'andamento del mercato immobiliare.

Quanto all'articolo 12 del decreto-legge collegato alla manovra, ritiene che non si possa applicare erga omnes il giudicato di una sentenza amministrativa, che fa riferimento ad una specifica fattispecie e ad una convenzione chiaramente circoscritta. Rileva, inoltre, che le motivazioni addotte dal Ministro per l'adozione del citato articolo 12 dovrebbero presupporre la necessità di definire una normativa per tutti i servizi pubblici, e non solo per una parte di essi. Osservato che il meccanismo del price-cap è stato giudicato legittimo anche a livello giurisdizionale, precisa che la sentenza considera legali i controlli svolti nel 2005. Nel ribadire, quindi, che appare poco corretto estendere l'applicazione generalizzata delle massime di una sentenza a tutte le situazioni esistenti, esprime perplessità per le modalità con le quali si è proceduto alla riorganizzazione dell'ANAS.

 

Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.05.


VIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato l'11 ottobre 2006.

 

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo), nell'apprezzare il buon lavoro svolto dal relatore, intende svolgere alcune considerazioni sul contenuto dei documenti di bilancio. Rileva, in generale, che la manovra finanziaria è complessa e che lo stato dei conti pubblici ha limitato gli interventi, anche con riguardo a talune misure previste nel programma dell'Unione. Esprime, poi, apprezzamento per l'articolo 21, che reca misure a sostegno delle zone franche urbane; al riguardo, ritiene tuttavia che occorra fare riferimento ad un'area più vasta e non solo ai centri urbani. Sarebbe, altresì, opportuno modificare la denominazione di «zone franche», che farebbe presupporre a zone extra-doganali. Nel sottolineare l'importanza del rifinanziamento destinato alle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 135, osserva che gli stanziamenti previsti sono insufficienti al completamento delle opere indicate nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria. In proposito, appare opportuna una riflessione nella prospettiva di un reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, che meglio rispondono alle esigenze del territorio.

Si dichiara, poi, contrario alla disposizione di cui all'articolo 50, recante la soppressione di SOGESID, che svolge attualmente funzioni importanti nelle regioni meridionali relativamente al bilancio idrico ed ai piani di ambito territoriale. Osservato che la soppressione di tale ente, ovvero la fusione per incorporazione in un altro soggetto giuridico, comporterebbe danni rilevanti al Mezzogiorno d'Italia, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a modificare la norma, atteso che la cosiddetta «legge Galli» sta ancora esplicando la sua operatività nelle regioni meridionali. Una eventuale incorporazione di SOGESID in Sviluppo Italia desta preoccupazioni, considerato che tale società non sta svolgendo in maniera soddisfacente la sua missione istituzionale.

Dopo aver rilevato la necessità di sopprimere l'articolo 52, reputa inoltre opportuno approfondire le previsioni concernenti gli enti irrigui di cui all'articolo 141, atteso che la cessione delle funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia alle regioni Puglia e Basilicata potrebbe determinare problematicità a motivo della situazione debitoria di tali enti; in alternativa, si potrebbe pensare alla istituzione di un Commissario liquidatore per gestire la fase transitoria. Dopo aver giudicato necessario uno sforzo per l'incremento delle risorse finanziare destinate alla difesa del suolo ed al dissesto idrogeologico, valuta positivamente l'articolo 139, riguardante la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, anche se sarebbe opportuno valutare una eventuale modifica volta a prorogare il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto fino a dicembre del 2009. Analoghe considerazioni favorevoli possono essere espresse con riferimento all'articolo 116. Quanto all'articolo 142, osserva che il relatore ha opportunamente enfatizzato la soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane e la sua attribuzione ad ANAS SpA, che assicura la realizzazione di una opera infrastrutturale strategica non solamente per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Su tale specifica questione, ritiene necessario riconoscere l'impegno del Ministro delle Infrastrutture.

 

Maurizio Enzo LUPI (FI) osserva preliminarmente che il disegno di legge finanziaria per il 2007 appare carente di una strategia concernente il territorio, la questione delle grandi città, le locazioni e le infrastrutture in generale. Pur ammettendo l'importanza delle previsioni riguardanti le incentivazioni per la riqualificazione negli edifici, su cui il Paese sconta un grave ritardo, richiama l'esigenza dell'introduzione di una disciplina volta alla riqualificazione dei centri urbani, sulla scorta, peraltro, della proposta relativa alla «legge obiettivo per le città», che non è stata approvata definitivamente nella precedente legislatura. Desta, inoltre, preoccupazione la scarsa attenzione nei confronti delle politiche abitative. Osservato che appare estremamente grave la riduzione del Fondo di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, segnala che tale riduzione risulta ancora più grave se si pensa che il decreto-legge in materia di sfratti, recentemente presentato dal Governo, non stanzia alcuna risorsa per le politiche abitative. Al riguardo, esprime stupore per l'assenza di misure a sostegno della casa, che non sembra potersi inquadrare nelle strategie di un Governo di centro-sinistra e di talune componenti della maggioranza. Segnala, poi, che l'introduzione di una misura come l'aliquota unica a tassazione separata, alla quale il Governo ha rinunciato, avrebbe consentito l'emersione dei redditi sommersi e avrebbe rappresentato un segnale importante per il Paese, congiuntamente alla possibilità di dedurre il canone di locazione per le fasce di reddito più basse. L'insensibilità al tema della casa, peraltro, si accompagna negativamente all'aggravio della pressione fiscale su tale bene primario, pressione che sarà accentuata dalla rivalutazione degli estimi catastali. A ciò si aggiunga la netta contrarietà nei confronti della introduzione dell'assicurazione obbligatoria per i rischi da calamità naturale, che rappresenta una misura inaccettabile, che penalizza ulteriormente le abitazioni. Ritiene, inoltre che l'aumento della imposta comunale sugli immobili, la riforma del Catasto e l'introduzione di una tassa di scopo si abbatteranno come una scure sulle famiglie. Al riguardo, giudica negativamente la previsione di istituire una tassa di soggiorno, che graverà sul turismo e su coloro che si muovono sul territorio nazionale per motivi di lavoro provocando un effetto fortemente negativo e penalizzante.

Per quanto riguarda la materia delle infrastrutture, ritiene che le disposizioni contenute nella manovra di finanza pubblica completino la strategia del Governo tesa a smantellare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per il Paese. Fa presente che il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria deve essere attribuita all'inserimento di tale opera nell'ambito della «legge obiettivo», il che consente una realizzazione in tempi più rapidi rispetto a quelli consentiti dalla disciplina ordinaria. Sottolinea, inoltre, che l'assegnazione di finanziamenti «a pioggia» cancella gli aspetti positivi previsti nella legge, atteso che salta il sistema della definizione di puntuali priorità in relazione alla realizzazione di opere inserite nell'ambito dei corridoi europei, che beneficiano quindi del cofinanziamento comunitario. Ciò vale per la mancata realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che è inserito nel corridoio Palermo-Berlino, e per il passaggio alla procedura ordinaria per la realizzazione della TAV, che comporterà una mancata realizzazione dell'opera. Osserva che, in assenza di una strategia di lungo termine, si rischia di bloccare lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Nel segnalare che la manovra di finanza pubblica trascura la parte settentrionale del Paese, esprime disaccordo in ordine all'impianto della manovra medesima nella quale sono state inserite disposizioni che vanno ad avvantaggiare ingiustificatamente alcune parti del Paese. Per quanto lo stralcio operato dalla Presidenza della Camera abbia consentito di espungere dal testo talune norme localistiche e micro settoriali, rimane una logica scorretta, che opera favoritismi immotivati. Ciò vale, in primo luogo, per gli stanziamenti destinati alla città di Roma, che peraltro potrà godere dell'esclusione dal patto di stabilità interno con riguardo alla realizzazione delle opere infrastrutturali. Osservato che tale misura dovrebbe essere estesa a tutto il Paese, avverte che il suo gruppo presenterà proposte emendative direttamente alla V Commissione, anche per consentire uno svolgimento più ordinato dei lavori della VIII Commissione, nel rispetto del suo ruolo.

 

Ermete REALACCI, presidente, rileva che la Commissione potrà organizzare in maniera ordinata i propri lavori attraverso una discussione complessiva sul merito delle proposte emendative presentate, limitando la votazione agli emendamenti più qualificanti, sui quali è auspicabile la convergenza di tutte le forze politiche presenti in Commissione.

 

Gianpiero BOCCI (Ulivo) osserva che la manovra di finanza pubblica per il 2007 appare improntata a serietà, nella consapevolezza che la situazione dei conti pubblici richiede un rigore per la riduzione del rapporto tra debito e PIL. Ciononostante, il disegno di legge finanziaria reca misure in favore dello sviluppo e dell'equità sociale, il che non si traduce in una finanziaria contro i ricchi, ma a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. A ciò si aggiunga che non viene negato il principio di sussidiarietà, in quanto si rispetta un corretto rapporto tra Governo centrale e comunità locali.

Ritiene, inoltre, che il disegno di legge finanziaria destini stanziamenti mirati a progetti infrastrutturali realmente strategici ed utili per il Paese, provvedendo a cancellare interventi inutili e velleitari: non si può dire, quindi, che il programma delle grandi opere viene smantellato. Nel reputare condivisibile che il disegno di legge finanziaria riporti la famiglia al centro dell'azione di Governo, attraverso la previsione di significative detrazioni, dell'aumento degli assegni familiari, e della creazione di nuovi asili nido, auspica un incremento delle risorse per le politiche abitative. Giudica corretta la richiesta di soppressione dell'articolo 52 proposta dal relatore, che introduce una misura iniqua, in quanto comporterà un ulteriore aggravio per i proprietari delle abitazioni. Con riguardo alla realizzazione delle grandi opere, esprime apprezzamento per il processo di concertazione in atto tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni; ritiene, però, che alla fine di tale processo sia opportuno un passaggio parlamentare con riferimento a quanto concordato a livello regionale, prima della sottoposizione di tale accordo alla Conferenza Stato-regioni. Tenuto conto, infatti, che alcuni deputati non hanno partecipato agli incontri territoriali svolti dal Ministero con le Regioni, il Parlamento non può limitarsi ad una presa d'atto di decisioni assunte in altra sede. Nel valutare positivamente le disposizioni in materia di protezione civile, con specifico riferimento all'articolo 139, giudica positivamente l'esclusione dal Patto di stabilità interno degli interventi di protezione civile. Al riguardo, sarebbe opportuno estendere tale esclusione alle spese sostenute dagli enti parco. Richiama, altresì, l'esigenza di destinare appositi accantonamenti ai fondi speciali di competenza dei dicasteri di riferimento della Commissione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dell'attività legislativa della Commissione medesima: si tratterebbe, a suo avviso, di una violazione dei rapporti tra esecutivo e Parlamento, nel caso in cui non si consentisse alle Commissioni parlamentari di portare avanti le proprie iniziative legislative.

In conclusione, rileva la necessità di migliorare la tecnica legislativa, nell'ottica di una razionalizzazione dei provvedimenti attraverso la definizione di testi unici, che dovrebbero accorpare materie similari, quali ad esempio quelle delle legislazioni speciali per le città, allo scopo di rendere più certo il diritto vigente.

 

Ermete REALACCI, presidente, dichiara di condividere l'osservazione del deputato Bocci circa l'esigenza di destinare i necessari accantonamenti nei fondi speciali, in ragione dello svolgimento dell'attività della Commissione in un corretto rapporto dialettico con l'Esecutivo.

 

Daniele MARANTELLI (Ulivo) ricorda che il disegno di legge finanziaria in esame nasce da un contesto difficile di finanza pubblica, che ha visto profilarsi una situazione di emergenza negli scorsi mesi. Osserva, infatti, che nel mese di maggio si è registrato un rapporto tra deficit e PIL pari al 4,5 per cento e un azzeramento dell'avanzo primario, tanto che su autorevoli organi di stampa internazionali era circolata la notizia di una possibile uscita dell'Italia dall'euro. Partendo da tale situazione, il disegno di legge finanziaria è basato su un'impostazione corretta e coraggiosa, volta al risanamento del Paese e al suo sviluppo. Nell'osservare che sono possibili miglioramenti di tale testo, come dimostrano i recenti accordi con gli enti locali, ritiene opportuno svolgere le necessarie riflessioni sulla reintroduzione della tassa di successione, che deve tenere conto del fatto che la proprietà nel Paese è molto diffusa, nonché sulle difficoltà che potrebbero incontrare le piccole e medie imprese in ordine alla riforma del trattamento di fine rapporto.

Nel valutare favorevolmente la prospettata soppressione dell'articolo 52, rileva che occorre garantire risorse per l'assetto idrogeologico del territorio, in una funzione preventiva. Esprime apprezzamento per gli interventi riguardanti la rottamazione dei frigoriferi, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'istituzione del Fondo per il rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto, la demolizione delle opere abusive, gli incentivi per i biocarburanti. Pur riconoscendo la difficoltà di reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, invita a un cambiamento di rotta nei confronti di talune questioni riguardanti l'assetto di Trenitalia e Alitalia, che versano in situazioni di difficoltà.

Con riguardo alla ripartizione delle risorse sul territorio nazionale, dopo avere giudicato corretto che il disegno di legge finanziaria destini risorse per il Mezzogiorno, fa presente che occorre prestare la dovuta attenzione anche al Nord e, in particolare, alla Lombardia, che sconta un problema infrastrutturale gravissimo a motivo della congestione determinata dal trasporto merci su gomma. Il problema della mobilità investe, in particolare, la realizzazione della «Pedemontana lombarda», la cui mancata realizzazione comporterebbe un impatto negativo sulla produttività del Paese. Reputa corretto, pertanto, che su tale punto il Governo compia uno sforzo deciso, atteso che non si può trascurare che la Lombardia produce oltre il 20 per cento del PIL nazionale. Fa presente che il CIPE ha deliberato nel marzo 2006 il progetto preliminare della «Pedemontana lombarda» e che non si comprendono le ragioni per le quali tale delibera non viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, atteso che la mancata pubblicazione sta, di fatto, bloccando qualsiasi ulteriore avanzamento della procedura attuativa dell'opera. Al riguardo, preannuncia la presentazione di uno specifico ordine del giorno, che si augura venga condiviso da tutti i membri della Commissione. Reputa, infine, necessario che il Governo mantenga gli impegni programmatici assunti; per tale ragione, è necessario che il ministro Di Pietro riferisca al Parlamento gli esiti della sua consultazione sul territorio riferita alla definizione delle opere infrastrutturali.

 

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (Ulivo), nel condividere quanto rilevato dal deputato Marantelli, rileva la necessità di definire una politica equilibrata nel Paese, a partire dalla presente manovra di finanza pubblica, atteso che occorre ricondurre ad unità le tensioni esasperate dal precedente Governo. Nella consapevolezza che al disegno di legge finanziaria potranno essere apportati i necessari miglioramenti, rileva che il Sud rappresenta un'opportunità per il Paese e che il disegno di legge finanziaria reca misure che colgono tale potenzialità. Per questa ragione, appare condivisibile la riduzione del cuneo fiscale, nonché l'introduzione di misure che potranno contribuire all'emersione del lavoro nero e alla riduzione del precariato. Osserva, inoltre, che sul tema delle infrastrutture occorra fare chiarezza. Nel ricordare che l'Assemblea della Camera ha recentemente approvato una risoluzione dalla quale si evince che il ponte sullo stretto di Messina non è una priorità, osserva che il precedente Governo aveva concentrato le risorse destinate al Sud nella realizzazione del ponte, sacrificando la realizzazione di quelle opere realmente indispensabili per il Mezzogiorno. Appare, dunque, una «falsità inaccettabile» che si dica che la mancata realizzazione del ponte pregiudicherà lo sviluppo delle regioni Sicilia e Calabria. A ciò si aggiunga che ulteriori risorse aggiuntive derivanti dal rifinanziamento del programma per le opere strategiche di preminente interesse nazionale potranno contribuire significativamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per le regioni del Sud. Nel ribadire che la realizzazione del ponte sarebbe stata una risposta sbagliata alle reali esigenze dello sviluppo in Sicilia e in Calabria, osserva che ci sono le condizioni per svolgere un lavoro serio sul potenziamento della rete infrastrutturale siciliana, con specifico riferimento a quella ferroviaria.

Nel reputare, poi, corrette le misure individuate a sostegno delle zone franco-urbane, segnala l'opportunità di una modifica di tale disposizione nel senso indicato dal deputato Margiotta, atteso che il regime previsto dalla norma non deve riguardare solo i centri urbani. Apprezza lo sforzo compiuto nella prospettiva di una proroga delle misure per la ristrutturazione edilizia. Nell'esprimere analoghe valutazioni positive in ordine alle misure per la riqualificazione energetica, i biocarburanti, il fondo rotativo per il rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto, fa presente che tali misure traducono una cultura nuova, che sta maturando in favore di una riduzione dell'inquinamento. Concorda, altresì, con i rilievi sinora svolti con riferimento all'articolo 50, in quanto la soppressione di SOGESID è un grave errore, che impedirebbe lo svolgimento di importanti funzioni di tale ente nelle regioni meridionali. Osserva, in proposito, che appare priva di fondamento l'affermazione per la quale si giustifica la soppressione di SOGESID con la ormai completa attuazione della «legge Galli». Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti volti a evitare la liquidazione o la fusione per incorporazione di tale ente.

 

Aleandro LONGHI (Ulivo), nel rammaricarsi per il fatto che i pochi deputati di opposizione presenti alla seduta odierna, dopo avere svolto i propri interventi, hanno preferito non seguire il resto del dibattito, sottolinea che l'introduzione delle tasse è una prerogativa di una società libera: per tali motivi, la manovra di finanza pubblica risulta particolarmente corretta, poiché si basa su una logica di progressività nella tassazione, che tiene conto delle fasce più deboli. Aggiunge, inoltre, che uno sforzo considerevole deve essere profuso nella lotta all'evasione fiscale, che nel Paese assume proporzioni considerevoli.

Nell'osservare che il problema della casa riveste estrema importanza nella democrazia di un Paese, ritiene che la rendita patrimoniale dovrebbe essere tassata almeno alla pari del reddito da lavoro dipendente. Ritiene, quindi, che l'introduzione di una «cedolare secca» sulle locazioni non sarebbe corretta, considerati i proventi derivanti dalla casa. Nel ricordare che la revisione degli estimi catastali era stata già prevista dal precedente Governo, rileva la necessità di detrarre dal reddito il canone derivante da locazioni. Al riguardo, occorrerebbe estendere efficacemente tale misura, atteso che il disegno di legge finanziaria la prevede solo per gli affitti degli studenti.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere previste dalla «legge obiettivo», fa presente che ha avuto modo di constatare personalmente il fallimento di tale legge nella sua regione, in cui la realizzazione del terzo valico ferroviario appare definitivamente compromessa per la mancanza di stanziamenti, con conseguente penalizzazione per il porto di Genova. Per tale ragione, ritiene che sia necessario stanziare risorse ad hoc per gli investimenti infrastrutturali.

 

Grazia FRANCESCATO (Verdi), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ritiene che sulla manovra di finanza pubblica occorra fare una «operazione verità», nel senso di ragionare in termini prospettici su una strategia di lungo termine e su un cambiamento di approccio nell'attuazione di taluni interventi. A suo avviso, la manovra di finanza pubblica rappresenta l'inizio di un percorso, che dovrebbe produrre un «salto di qualità» nello sviluppo. Osservato che la manovra registra una discontinuità rispetto alle politiche del precedente Governo, fa presente che occorre fare passi avanti nella direzione di interventi che coniughino trasversalmente le politiche ambientali con quelle sociali ed economiche. Nel constatare l'insufficienza di misure nella direzione della sostenibilità, con particolare riguardo alla mobilità, sottolinea che in materia ambientale si compie una vera e propria svolta, in quanto ci sono numerosi interventi indirizzati alle aree protette, agli interventi di protezione civile e al Protocollo di Kyoto.

Nel segnalare la necessità di stanziamenti adeguati per la difesa del suolo, segnala l'opportunità di avviare una riflessione generale sull'introduzione di misure fiscali in campo energetico, che appaiono estremamente complesse. Nel ribadire che la manovra di finanza pubblica non prevede misure adeguate per la mobilità sostenibile, ritiene che occorra cambiare registro nella definizione di taluni interventi, come ad esempio gli incentivi per la rottamazione dei veicoli, atteso che tali misure non mirano a influenzare la mobilità tradizionale, quanto una mera sostituzione di autoveicoli in circolazione; analoghe riflessioni riguardano le misure sui biocarburanti, in quanto non appare sufficiente, anche in questo campo, sostituire il biocarburante con carburante tradizionale. Occorre, quindi, ripensare un modello nuovo in tali politiche, che deve rappresentare una sfida per il futuro. Nell'associarsi alle considerazioni già svolte riguardo all'ANAS e all'articolo 135, segnala l'opportunità di una valutazione sulla disposizione di cui all'articolo 143, concernente la mobilità dei pendolari.

Intende, infine, ribadire talune considerazioni svolte nelle precedenti sedute a proposito dell'esigenza di introdurre apposite misure per l'implementazione del regolamento comunitario REACH, che entrerà in vigore il prossimo anno, finanziando, per un verso, l'istituzione di un'agenzia nazionale che si interfacci con l'agenzia europea a Helsinki, e, per l'altro, azioni di sostegno a vantaggio delle piccole e medie imprese. Appare, altresì, necessario prevedere un sostegno alla definizione di un piano nazionale di diversità biologica.

In conclusione, ritiene che la Commissione debba adottare un approccio audace, individuando una modalità di interlocuzione efficace con i soggetti interessati nelle materie di competenza, allo scopo di definire una «modalità pro-attiva» nella prospettiva dello sviluppo del Paese. Osservato che un sostegno in tal senso potrà derivare dalle indicazioni contenute nel programma dell'Unione, ritiene che occorra tenere conto di tale nuovo approccio nella definizione delle prossime manovre finanziarie.

 

Ermete REALACCI, presidente, ritiene che il dibattito svolto abbia contribuito a fornire considerazioni di estremo interesse per la Commissione, che reputa condivisibili. Nel constatare l'assenza di un piano strategico per la mobilità, sottolinea la necessità che la Commissione fornisca un segnale importante al dibattito in corso sulla manovra di finanza pubblica. A suo avviso, sarebbe anche opportuno iniziare a valutare l'esistenza di strumenti parlamentari che possano far sì che la Commissione abbia un ruolo di impulso nell'orientare la predisposizione di documenti importanti come il DPEF e la stessa legge finanziaria. Nel ricordare che, su impulso della Commissione, era stato previsto che il DPEF recasse un aggiornamento dello stato di attuazione del Protocollo di Kyoto, norma che è stata cancellata distrattamente da un decreto legislativo approvato alla fine della scorsa legislatura, rileva l'opportunità di impostare un lavoro comune con le Commissioni parlamentari competenti in materie affini, allo scopo di operare in maniera ragionata su un'impostazione comune delle politiche, che attraversano in maniera trasversale la definizione di interventi per lo sviluppo sociale ed economico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, con riferimento all'interessante dibattito svolto dalla Commissione, ritiene che le questioni poste risultino di estremo interesse, in quanto potranno essere recepite nelle proposte di relazione che si accinge a predisporre. Ritiene, altresì, che i suggerimenti possano essere una traccia utile nella direzione di un lavoro futuro a cui il Governo dovrà fornire una risposta. Rileva la necessità di un rilancio nella direzione della riqualificazione del patrimonio urbano, della semplificazione delle procedure, della valorizzazione delle politiche abitative. Nel segnalare la necessità di un incremento delle risorse destinate al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ritiene che occorra dare un messaggio forte nella direzione di un rilancio dell'edilizia residenziale pubblica.

Giudicato importante che sulla questione delle opere infrastrutturali sia stato avviato un dialogo con le regioni, segnala tuttavia la necessità di dare una risposta ai problemi infrastrutturali di tutto il Paese, come ad esempio rilevato dal deputato Marantelli con riferimento alla «Pedemontana lombarda». In tale contesto, occorre quindi che il Governo tenga conto dell'esigenza di contemperare i bisogni delle diverse aree territoriali. Giudica, infine, positivamente le norme in materia di incentivi per la riqualificazione energetica, nonché le misure nell'ambito del rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI intende sottolineare l'assoluto valore del dibattito svolto dalla Commissione sin dall'inizio dell'esame della manovra finanziaria per il 2007, rilevando che, pur non potendosi prescindere dalla difficile situazione dei conti pubblici del Paese, sono comunque emersi interessanti elementi di riflessione, che potrebbero contribuire a migliorare l'impianto dei documenti di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

Osservato che i riferimenti alle opere strategiche risultano particolarmente pertinenti, desidera, quindi, concentrarsi sui profili di natura ambientale, segnalando come la manovra per il 2007 abbia segnato l'inizio di un percorso di netta inversione delle tendenze assunte dal precedente Governo. Si tratta di segnali importanti, che intervengono sulla promozione delle politiche di sostenibilità urbana, sugli incentivi allo sviluppo eco-compatibile e, soprattutto, sulle misure per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, attraverso l'innovativa istituzione di un apposito fondo.

Segnalata l'opportunità di interrompere, come emerge da diversi interventi, un pericoloso dualismo tra Nord e Sud dell'Italia, auspica che il Governo sia in grado di rispondere con efficacia alle sollecitazioni che provengono dal dibattito parlamentare svolto in Commissione, in un'ottica di rafforzamento della concertazione istituzionale, che deve interessare anche le autonomie territoriali e la società esterna.

In conclusione, si riserva di formulare ulteriori considerazioni integrative nel prosieguo dell'esame dei provvedimenti finanziari, valutando con attenzione le eventuali proposte emendative che saranno presentate in Commissione.

 

Ermete REALACCI, presidente, ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio è fissato per le ore 12 di lunedì 16 ottobre 2006, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 11.25.

 


VIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con condizioni e osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 12 ottobre 2006.

 

Ermete REALACCI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 2, per la parti di competenza (vedi allegato 1), alla Tabella n. 9 (vedi allegato 2) ed alla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 3). Avverte, inoltre, che sono stati presentati ordini del giorno riferiti alle materie di cui alla Tabella n. 2, per la parti di competenza (vedi allegato 4), alla Tabella n. 9 (vedi allegato 5) ed alla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 6).

Al riguardo, chiede preliminarmente ai presentatori degli emendamenti Forlani 1746-bis/VIII/Tab.F.2, Germanà 1746-bis/VIII/157.3 e 1746-bis/VIII/157.4, Raisi 1746-bis/VIII/130.1 e 1746-bis/VIII/130.2, Rugghia 1746-bis/VIII/130.3 e 1746-bis/VIII/130.4, Lucchese 1746-bis/VIII/Tab.B.2 e 1746-bis/VIII/Tab.B.1, nonché degli articoli aggiuntivi Cacciari 1746-bis/VIII/160.01 e Mazzocchi 1746-bis/VIII/160.02, che presentano taluni profili problematici in relazione alle regole che disciplinano il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, se non intendano ritirare tali emendamenti per presentarli direttamente alla V Commissione (Bilancio), anche ai fini di una loro valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.

Comunica, infine, che il relatore ha presentato le proposte di relazioni sulla Tabella n. 2, per le parti di competenza (vedi allegato 7), sulla Tabella n. 9 (vedi allegato 8) e sulla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 9).

 

Franco STRADELLA (FI) intende preliminarmente fare presente che il suo gruppo presenterà i propri emendamenti presso la V Commissione, ai fini di una più compiuta valutazione di tutti i profili di merito. Peraltro, preannuncia che, valutato positivamente il contenuto di numerosi emendamenti presentati in Commissione dai gruppi di maggioranza, il suo gruppo di farà carico di presentarne taluni di analogo tenore presso la stessa V Commissione, al fine di sostenere un impegno comune su materie di particolare rilevanza.

 

Ermete REALACCI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1746-bis/VIII/52.3 e degli identici emendamenti Cacciari 1746-bis/VIII/52.1 e Mereu 1746-bis/VIII/52.2. Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti 1746-bis/VIII/52.3 del relatore, Cacciari 1746-bis/VIII/52.1 e Mereu 1746-bis/VIII/52.2.

 

Renato GALEAZZI (Ulivo) ritira il suo emendamento 1746-bis/VIII/139.1.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ronconi 1746-bis/VIII/139.5; si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Renato GALEAZZI (Ulivo) ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/VIII/139.02.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Forlani 1746-bis/VIII/139.010 e 1746-bis/VIII/139.011; si intende che vi abbiano rinunziato.

 

Renato GALEAZZI (Ulivo) ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/VIII/139.01.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Lucchese 1746-bis/VIII/139.03, 1746-bis/VIII/139.020, 1746-bis/VIII/139.05, 1746-bis/VIII/139.06, nonché dell'emendamento Forlani 1746-bis/VIII/Tab. F. 2; si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI si rimette alla Commissione in relazione agli ordini del giorno Adolfo 0/1746-bis/VIII/1, Galeazzi 0/1746-bis/VIII/2 e Bocci 0/1746-bis/VIII/3.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'ordine del giorno Adolfo 0/1746-bis/VIII/1; si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Guido DUSSIN (LNP) ritiene opportuno che l'ordine del giorno presentato dal deputato Galeazzi contempli anche l'esigenza di tenere conto del recente evento alluvionale occorso in Veneto.

 

Romolo BENVENUTO (Ulivo), in relazione al medesimo ordine del giorno di iniziativa del deputato Galeazzi, segnala l'esigenza di aggiungere anche un riferimento alle zone della Liguria colpite dai recenti eventi alluvionali.

 

Renato GALEAZZI (Ulivo) propone una riformulazione del suo ordine del giorno 0/1746-bis/VIII/2 (vedi allegato 4), che intende accogliere i suggerimenti testé formulati.

 

Guido DUSSIN (LNP) dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno Galeazzi 0/1746-bis/VIII/2, nella sua nuova formulazione.

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'ordine del giorno Galeazzi 0/1746-bis/VIII/2 (nuova formulazione) e l'ordine del giorno Bocci 0/1746-bis/VIII/3.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, raccomanda l'approvazione della sua proposta di relazione riferita alla Tabella n. 2, che illustra sinteticamente.

 

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore riferita alla Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e della finanze, per le parti di competenza, e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Iannuzzi quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della medesima Tabella n. 2.

 

Mauro CHIANALE, presidente, avverte che si passerà ora all'esame della Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fasciani 1746-bis/VIII/42.1, Margiotta 1746-bis/VIII/50.1, Fasciani 1746-bis/VIII/51.1, Realacci 1746-bis/VIII/51.3 e 1746-bis/VIII/156.1, Bocci 1746-bis/VIII/157.1, sull'articolo aggiuntivo Chianale 1746-bis/VIII/159.02 e sull'emendamento Bocci 1746-bis/VIII/161.1, raccomandando altresì l'approvazione del suo emendamento 1746-bis/VIII/160.10. Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Sergio GENTILI (Ulivo) ritira il suo emendamento 1746-bis/VIII/11.1.

 

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Fasciani 1746-bis/VIII/42.1, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Acerbo 1746-bis/VIII/42.2.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI, modificando il parere precedentemente espresso, avverte che il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Margiotta 1746-bis/VIII/50.1, pur concordando con le finalità sottese alla proposta emendativa.

 

La Commissione approva l'emendamento Margiotta 1746-bis/VIII/50.1.

 

Maurizio ACERBO (RC-SE) insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 1746-bis/VIII/50.01, sottolineando che esso interviene su una questione sulla quale anche il programma dell'Unione ha fatto una decisa scelta di campo, sulla quale la Commissione deve riflettere. Si tratta, infatti, di individuare una soluzione al fine di porre rimedio alla situazione di incertezza nella quale versano molti ambiti territoriali ottimali.

 

Grazia FRANCESCATO (Verdi) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Acerbo.

 

Ermete REALACCI, presidente, ritiene che l'invito al ritiro formulato dal relatore non comporti un giudizio negativo sul merito dell'articolo aggiuntivo, bensì l'opportunità che tale proposta emendativa, investendo competenze vaste, sia affrontata nella sede della V Commissione.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, ritiene che l'esame presso la VIII Commissione non sia la sede opportuna per affrontare le modificazioni suggerite dall'articolo aggiuntivo Acerbo 1746-bis/VIII/50.01, considerato che è in corso al Senato l'esame del disegno di legge concernente la riforma dei servizi pubblici locali.

 

Sergio GENTILI (Ulivo) osserva di avere accolto l'invito al ritiro del suo emendamento 1746-bis/VIII/11.1 sulla base di un principio di condivisione delle questioni poste dal relatore, che, a suo giudizio, deve valere per tutte le proposte emendative. In caso contrario, si creerebbe una situazione di disparità rispetto agli emendamenti da porre in votazione.

 

Maurizio ACERBO (RC-SE), alla luce delle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/VIII/50.01, precisando che il disegno di legge di iniziativa governativa concernente i servizi pubblici locali riguarda una materia diversa, mentre il primo comma della sua proposta emendativa è volto ad affrontare la questione della gestione e della proprietà pubblica dei servizi idrici.

 

La Commissione approva l'emendamento Fasciani 1746-bis/VIII/51.1, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Francescato 1746-bis/VIII/51.2; approva inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Realacci 1746-bis/VIII/51.3 e 1746-bis/VIII/156.1 e l'emendamento Bocci 1746-bis/VIII/157.1.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mereu 1746-bis/VIII/157.2 e Germanà 1746-bis/VIII/157.3 e 1746-bis/VIII/157.4; si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Maurizio ACERBO (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis/VIII/159.1.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Picano 1746-bis/VIII/159.01; si intende che vi abbia rinunciato.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Chianale 1746-bis/VIII/159.02.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, ribadisce l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fasciani 1746-bis/VIII/159.03, precisando che la questione relativa al trasferimento ai parchi nazionali delle responsabilità di gestione delle riserve naturali è più opportunamente affrontata nella proposta di relazione da lui predisposta in riferimento alla Tabella n. 9.

 

Giuseppina FASCIANI (Ulivo), preso atto delle rassicurazioni fornite dal relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/VIII/159.03.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tomaselli 1746-bis/VIII/160.2, Mazzocchi 1746-bis/VIII/160.1 e Burchiellaro 1746-bis/VIII/160.5; si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Franco STRADELLA (FI) esprime apprezzamento per l'emendamento 1746-bis/VIII/160.10 del relatore, che intende rafforzare gli elementi di interrelazione tra le politiche economiche e sociali con riguardo all'attuazione degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto. Al riguardo, tuttavia, riterrebbe più opportuno semplificare la formulazione dell'emendamento, anche al fine di renderlo coerente con il contenuto proprio dei documenti di bilancio.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Stradella, che giudica sensate, presenta una nuova formulazione del suo emendamento 1746-bis/VIII/160.10 (vedi allegato 2).

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 1746-bis/VIII/160.10 del relatore.

 

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1746-bis/VIII/160.10 del relatore (nuova formulazione).

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/VIII/160.01, prendendo atto dei problemi legati ai profili di copertura economica dello stesso. Preannuncia, peraltro, l'intenzione di presentare una nuova versione dell'articolo aggiuntivo presso la V Commissione.

 

Grazia FRANCESCATO (Verdi) preannuncia che anche il suo gruppo presenterà analogo articolo aggiuntivo presso la V Commissione.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Mazzocchi 1746-bis/VIII/160.02; si intende che vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione approva l'emendamento Bocci 1746-bis/VIII/161.1.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Burchiellaro 1746-bis/VIII/161.4, Mazzocchi 1746-bis/VIII/161.2 e Tomaselli 1746-bis/VIII/161.3; si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno Picano 0/1746-bis/VIII/4, testé sottoscritto anche dal deputato Mariani.

 

La Commissione approva l'ordine del giorno Picano 0/1746-bis/VIII/4.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, illustra sinteticamente il contenuto della sua proposta di relazione riferita alla Tabella n. 9, raccomandandone l'approvazione.

 

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore riferita alla Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Iannuzzi quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della medesima Tabella n. 9.

 

Ermete REALACCI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame della Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1746-bis/VIII/29.1, 1746-bis/VIII/135.1, 1746-bis/VIII/ 142.1 e 1746-bis/VIII/Tab. B. 3, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti Cacciari 1746-bis/VIII/129.2, subordinatamente ad una sua riformulazione, e 1746-bis/VIII/Tab. B. 4. Invita, quindi, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI avverte che il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis/VIII/135.1, 1746-bis/VIII/142.1 e 1746-bis/VIII/Tab. B. 3, rimettendosi alla Commissione sui restanti emendamenti presentati.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, ritiene più opportuno che la Commissione non si esprima sull'emendamento Mereu 1746-bis/VIII/8.1, che investe aspetti di particolare complessità, che interessano i sistemi di finanziamento degli enti locali. Al riguardo, nel segnalare che su tale questione è necessario svolgere gli opportuni approfondimenti, ritiene che tale materia debba essere affrontata presso la V Commissione.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) insiste per la votazione dell'emendamento Mereu 1746-bis/VIII/8.1.

 

La Commissione respinge l'emendamento Mereu 1746-bis/VIII/8.1.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) illustra il suo emendamento 1746-bis/VIII/25.1, volto a sopprimere l'articolo 25. Osserva che in tale ambito è al momento in discussione una proposta di legge al Senato e che non appare corretto, dal punto di vista metodologico, anticipare in questa sede la previsione di una norma sulla quale è in corso un dibattito parlamentare. Rileva, altresì, l'esigenza che in tale ambito vengano coinvolti gli enti locali, allo scopo di evitare un «mercimonio» nello scambio di misure di agevolazione che attengono alla salute del cittadino e della collettività. Inoltre, ritiene che l'articolo 25 debba anche contemplare tutti gli aspetti di mitigazione ambientale, garantendo l'applicazione delle procedure di valutazione previste in questo settore.

 

Ermete REALACCI, presidente, dichiara di condividere le perplessità espresse dal deputato Cacciari, rilevando tuttavia che l'articolo 25 investe una materia che ricade nelle competenze di più dicasteri e che, pertanto, richiede una valutazione complessiva da parte della V Commissione.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, pur apprezzando la rilevanza delle questioni poste, invita il deputato Cacciari a ritirare il suo emendamento 1746-bis/VIII/25.1, attesa anche la non rituale osservazione inserita sull'argomento nella relazione approvata con riferimento alla Tabella n. 9.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) esprime apprezzamento per quanto è stato inserito nella proposta di relazione del relatore con riferimento alla Tabella 9, dichiarando di ritirare il suo emendamento 1746-bis/VIII/25.1. Nel ribadire, tuttavia, che la Commissione non possa esimersi da considerazioni sull'ambito di applicazione dell'articolo 25, avverte che ripresenterà tale emendamento alla V Commissione.

 

Guido DUSSIN (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1746-bis/VIII/29.1 del relatore.

 

Franco STRADELLA (FI) dichiara che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento 1746-bis/VIII/29.1 del relatore.

 

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1746-bis/VIII/29.1 del relatore.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) illustra il suo emendamento 1746-bis/VIII/29.2, precisando che tale emendamento è volto a integrare la procedura per l'erogazione degli sgravi fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente con riferimento alla certificazione energetica degli edifici.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, osserva che la proposta emendativa testé illustrata dal deputato Cacciari rischia di ostacolare la procedura per la concessione delle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, che sinora ha ben funzionato.

 

Guido DUSSIN (LNP), nel reputare corretto l'emendamento Cacciari 1746-bis/VII/29.2, avverte che presenterà un identico emendamento nel corso del seguito dell'esame parlamentare dei documenti di bilancio, anche al fine di incoraggiare i comportamenti virtuosi e non premiare le soluzioni improntate all'approssimazione.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritiene di poter accogliere, sulla base delle motivazioni testé addotte dai deputati intervenuti, l'invito al ritiro del suo emendamento 1746-bis/VIII/29.2. Insiste, invece, per la votazione del suo emendamento 1746-bis/VIII/84.1.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, osserva che, per i progetti presentati nell'ambito della «legge obiettivo», è prevista un'analisi economica per valutarne la fattibilità. Ritiene, più in generale, che il Governo abbia definito correttamente nella manovra di finanza pubblica una strategia coerente sul piano delle infrastrutture, che tiene conto delle priorità da definire nel confronto con le autonomie territoriali.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis/VIII/84.1, preannunciandone la ripresentazione presso la V Commissione. Dichiara, inoltre, di ritirare il suo emendamento 1746-bis/VIII/129.1.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Cacciari 1746-bis/VIII/129.2 (vedi allegato 3).

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1746-bis/VIII/129.2.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI si rimette alla Commissione sulla nuova formulazione dell'emendamento Cacciari 1746-bis/VIII/129.2.

 

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Cacciari 1746-bis/VIII/129.2 (nuova formulazione).

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Raisi 1746-bis/VIII/130.1 e 1746-bis/VIII/130.2, e Rugghia 1746-bis/VIII/130.3 e 1746-bis/VIII/130.4; si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Ermete REALACCI, presidente, intende esprimere la sua personale soddisfazione per il contenuto dell'emendamento 1746-bis/VIII/135.1 del relatore, che consente di mettere in relazione tutte le informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche in materia di grandi opere. Si tratta di un intervento particolarmente importante, che consentirà di dotare il Governo di uno strumento analogo al modello già sperimentato, con assoluto successo, con il «monitoraggio della legge obiettivo» predisposto dagli uffici della Camera. Tale strumento, peraltro, potrà rappresentare anche un utile rafforzamento delle funzioni di controllo a livello parlamentare.

 

Franco STRADELLA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo 1746-bis/VIII/135.1 del relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/VIII/135.1 del relatore.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis/VIII/135.4.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Tassone 1746-bis/VIII/135.10, considerato che nel decreto-legge n. 262 del 2006 si prevede una riforma dell'ANAS, alla quale vengono attribuite le risorse del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, con destinazione delle relative disponibilità finanziarie al completamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritira l'emendamento Tassone 1746-bis/VIII/135.10.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 1746-bis/VIII/135.2 e 1746-bis/VIII/135.3. Chiede, inoltre, al relatore di esplicitare le ragioni dell'invito al ritiro del suo emendamento 1746-bis/VIII/135.5.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, osserva che la proposta di relazione, con riguardo alla tabella n. 10, reca la necessità di una rigorosa ricognizione delle risorse disponibili e dello stato di avanzamento delle opere comprese nelle numerose delibere adottate dal CIPE sin dal 2001.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE), anche in considerazione delle osservazioni del relatore, ritira i suoi emendamenti 1746-bis/VIII/135.5 e 1746-bis/VIII/141.1.

 

Guido DUSSIN (LNP) non comprende le ragioni per le quali dovrebbe ritirare il suo emendamento 1746-bis/VIII/142.2, considerato che gli introiti in esso previsti potrebbero essere utilmente destinati all'attività di manutenzione delle strade, che allo stato non è adeguatamente assicurata e che provoca rischi elevati nella sicurezza delle tratte stradali.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, ritiene che quanto rilevato dal deputato Dussin possa essere più opportunamente affrontato nel quadro della revisione delle concessioni autostradali. Ritiene, inoltre, che sull'introduzione di nuovi pedaggi debbano essere considerati i profili attinenti alla solidarietà e alla perequazione nei territori, considerato che l'introduzione di nuovi pedaggi potrebbe essere percepita in maniera ingiustificabile da parte delle comunità locali.

 

Raffaella MARIANI (Ulivo) ritiene che la Commissione non possa in questa sede decidere l'introduzione di un pedaggio, segnalando come su un intervento di questa portata occorra riflettere con attenzione. Aggiunge che tale questione potrà essere opportunamente affrontata nell'ambito della revisione delle concessioni autostradali e della riforma dell'ANAS.

 

Franco STRADELLA (FI) non concorda con le considerazioni del relatore a proposito dell'emendamento Dussin 1746-bis/VIII/142.2, considerato che si devono tenere distinte le problematiche relative al gap infrastrutturale del Paese dai doveri di solidarietà tra territori.

 

Guido DUSSIN (LNP) insiste per la votazione del suo emendamento 1746-bis/VIII/142.2.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dussin 1746-bis/VIII/142.2 e approva l'emendamento 1746-bis/VIII/142.1 del relatore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritira i suoi emendamenti 1746-bis/VIII/Tab. B. 2 e 1746-bis/VIII/Tab. B. 1. Coglie, inoltre, l'occasione per rilevare che il Governo aveva ravvisato l'esigenza di incrementare le risorse finanziarie da destinare al Belice nell'ambito dell'esame dello schema di decreto per la ripartizione delle risorse, che la Commissione ha recentemente esaminato. Sollecita, quindi, il Governo a provvedere affinché, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, vengano stanziate adeguate risorse al riguardo.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI assicura che il Governo si farà carico delle richieste formulate dal deputato Lucchese.

 

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (Ulivo) osserva che taluni interventi possono essere già realizzati a legislazione vigente e che alla Commissione è apparso necessario procedere ad una verifica dell'utilizzo delle risorse stanziate, allo scopo di comprendere come utilizzare al meglio le risorse future.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) osserva che la Commissione bicamerale sui fondi per la ricostruzione del Belice, nella XIII legislatura, ha già fatto una verifica delle risorse spese.

 

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (Ulivo) ricorda che, sin dalla precedente legislatura, le competenze della Commissione bicamerale sono passate alle competenti Commissioni permanenti, che hanno il diritto di effettuare tutte le verifiche che ritengano opportune.

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 1746-bis/VIII/Tab. B. 3 del relatore e l'emendamento Cacciari 1746-bis/VIII/Tab. B. 4.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI avverte che il Governo accoglie l'ordine del giorno Marantelli 0/1746-bis/VIII/5 e accoglie a titolo di raccomandazione l'ordine del giorno Longhi 0/1746-bis/VIII/6, attesa l'impossibilità di assumere un impegno finanziario di proporzioni rilevanti.

 

Grazia FRANCESCATO (Verdi) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'ordine del giorno Marantelli 0/1746-bis/VIII/5.

 

La Commissione approva l'ordine del giorno Marantelli 0/1746-bis/VIII/5.

 

Aleandro LONGHI (Ulivo), preso atto dell'opportunità di una migliore formulazione dell'impegno relativo alle infrastrutture serventi del porto di Genova, dichiara di accontentarsi dell'accoglimento del suo ordine del giorno a titolo di raccomandazione, riservandosi di proporre sull'argomento un nuovo impegno in altra sede.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, raccomanda l'approvazione della sua proposta di relazione riferita alla Tabella n. 10, per le parti di competenza.

 

Maurizio ACERBO (RC-SE) ritiene che l'osservazione di cui al punto 15) investa una materia che dovrebbe essere affrontata presso la Commissione competente nel merito di tali questioni, analogamente a quanto proposto dal relatore per altri argomenti. Osservato che si tratta di una materia complessa, sottolinea che tale osservazione si traduce in un grave attacco al legge n. 248 del 2006, che ha convertito il decreto-legge n. 223 del 2006. Ritiene, quindi, che si debba sopprimere l'osservazione di cui al punto 15).

 

Franco STRADELLA (FI) rileva che l'attuazione del comma 5 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha determinato enormi difficoltà per le piccole e medie imprese, atteso che tali aziende accumulano l'IVA a credito senza poter contare su rimborsi tempestivi, essendo poi costrette a richiedere fideiussioni bancarie, che riducono gli affidamenti. A ciò si aggiunge che l'applicazione di tali disposizioni determina una disorganizzazione nella gestione dei cantieri. In conclusione, si augura che l'esame parlamentare del disegno di legge finanziaria possa correggere una norma ingiusta che impatta, come è bene precisare, sulla costruzione dei fabbrica e non sulla realizzazione delle opere pubbliche.

 

Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, preso atto degli elementi di novità emersi, presenta una nuova versione della sua proposta di relazione riferita alla Tabella n. 10 (vedi allegato 10), con cui riformula l'osservazione contenuta al punto 15).

 

Maurizio ACERBO (RC-SE) dichiara di condividere la nuova versione della proposta di relazione formulata dal relatore.

 

La Commissione approva la nuova versione della proposta di relazione del relatore riferita alla Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture, per le parti di competenza, e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Iannuzzi quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della medesima Tabella n. 10.

 

Ermete REALACCI, presidente, avverte che le relazioni, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e gli ordini del giorno, approvati dalla Commissione nella seduta odierna, saranno trasmessi, unitamente all'ordine del giorno accolto come raccomandazione, alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento.

 

La seduta termina alle 20.55.

 


ALLEGATO 1

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

 

EMENDAMENTI

 

ART. 52.

Sopprimerlo.

1746-bis/VIII/52. 3.Il Relatore.

 

Sopprimerlo.

1746-bis/VIII/52. 1.Cacciari, Fasciani, Gentili, Mariani, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Misiti.

 

Sopprimerlo.

1746-bis/VIII/52. 2.Mereu, Adolfo, Mele, D'Agrò.

 

ART. 139.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007, e di euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. Ai contributi di cui all'articolo 1, commi 100 e 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 11-quaterdecies, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e al comma 2 del presente articolo, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

4. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 18 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.

5. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 4. Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

6. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con la modalità già previste a legislazione vigente.

7. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

1746-bis/VIII/139. 1. Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/VIII/139. 5.Ronconi, Forlani, Adolfo, Mereu.

 

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.

2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

1746-bis/VIII/139. 02.Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

 

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.

2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della lege 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/VIII/139. 010.Forlani, Adolfo, Mereu.

 

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua, di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.

2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/VIII/139. 011.Forlani, Adolfo, Mereu.

 

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.

2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

1746-bis/VIII/139. 01.Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

 

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 30.000;

2009: - 60.000.

1746-bis/VIII/139. 03.Lucchese, Adolfo, Mereu.

 

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

1746-bis/VIII/139. 020.Lucchese, Adolfo, Mereu.

 

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981. n. 536, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007; 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dcll'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

1746-bis/VIII/139. 05.Lucchese, Adolfo, Mereu.

 

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge n. 536 del 1981, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2006, un ulteriore contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 6.000;

2009: - 8.000.

1746-bis/VIII/139. 06.Lucchese, Adolfo, Mereu.

 

ART. 216.

Alla Tabella F, allegata al disegno di legge, è inserita, per l'anno 2007, la somma di euro 20.000.000 e, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di euro 10.000.000:

3. Interventi per calamità naturali: decreto-legge n. 6 del 1998: convertito, con modificazioni, dalla, legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: articolo 15 comma 1: contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile - cap.7443/p):

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

anno terminale: 2022;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

anno terminale 2023;

2009: - 10:000

anno terminale 2024.

Conseguentemente, alla medesima Tabella F, voce legge 183 del 1989, decreto legge n. 398 del 1983 convertito con modificazioni dalla legge 493 del 1993 (articolo 12) norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6. Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap 7090), apportare le seguenti modifiche:

2007: - 20.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

1746-bis/VIII/Tab. F. 2.Forlani, Ronconi, Adolfo, Mereu.

 


ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

(C. 1747 Governo).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

EMENDAMENTI

 

ART. 11.

Al comma 29, sopprimere la lettera a).

1746-bis/VIII/11. 1.Gentili.

 

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

1746-bis/VIII/42. 1.Fasciani, Gentili, Mariani, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

 

Al comma 5, dopo le parole: enti che svolgono attività di promozione all'estero inserire le parole: gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali.

1746-bis/VIII/42. 2.Acerbo, Cacciari, Perugia.

 

ART. 50.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, sono rideterminati ruoli e funzioni affidati alla SOGESID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti.

1746-bis/VIII/50. 1.Margiotta, Lomaglio, Fasciani, Gentili, Mariani, Bocci, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Misiti.

 

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Norme sulla gestione dei servizi idrici).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono beni comuni pubblici. Le reti e gli impianti di distribuzione e raccolta delle acque devono rimanere di proprietà di soggetti pubblici e i servizi devono essere gestiti, da uno dei soggetti di seguito elencati:

a) aziende speciali, anche consortili, che operano esclusivamente nel campo dei servizi idrici e solo nell'ambito territoriale in cui si svolge il servizio;

b) società per azioni a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. In considerazione della modifiche alla normativa introdotte dalla presente disposizione sono interrotti tutti i procedimenti in corsa di affidamento di servizi idrici a soggetti diversi da quelli individuati nei punti a) e b) del precedente comma. Gli affidamenti di servizi idrici già effettuati in favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 possono proseguire per un periodo temporaneo massimo di anni 10 dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nei comuni montani con meno di 1000 abitanti è consentita la gestione dei servizi idrici in economia, previo accertamento dell'insostenibilità economica ed ambientale dell'affidamento ai soggetti di cui al comma 1 e sulla base di accordi programmatici con la competente autorità d'ambito per garantire l'unitarietà della gestione dei predetti servizi all'interno del territorio interessato.

4. Le società per azioni a capitale interamente pubblico che gestiscono il servizio idrico non possono cedere quote azionarie a soggetti privati.

1746-bis/VIII/50. 01. Acerbo, Cacciari, Perugia.

 

ART. 51.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

1746-bis/VIII/51. 1.Fasciani, Gentili, Mariani, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Crisci, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Camillo Piazza.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì esclusi da tale limite gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette limitatamente ai finanziamenti erogati dall'Unione europea, da fondazioni o altri soggetti privati e da quegli enti territoriali che risultano aver rispettato il patto di stabilità interno per la realizzazione di progetti e in generale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie di un parco nazionale».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

1746-bis/VIII/51. 2.Francescato, Camillo Piazza.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali,» sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali per

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

1746-bis/VIII/51. 3. Realacci, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Fasciani, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli.

 

ART. 156.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le misure che, al fine di rafforzare la protezione ambientale ed incentivare la riduzione dell'abbandono dei rifiuti, vietano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non siano biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche fissate a livello comunitario.

1746-bis/VIII/156. 1.Realacci, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Fasciani, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli.

 

ART. 157.

Al comma 1, sopprimere le parole: programmi annuali di.

1746-bis/VIII/157. 1.Bocci, Margiotta, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Fasciani, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Mariani, Pedulli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 157.

1. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n.979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 per la protezione del Mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento, ed al fine di non ridimensionare rendendo conseguentemente inefficace l'attuale servizio antinquinamento marino nazionale già rimodulato nei contenuti tecnologici e nei termini economici nell'ambito degli impegni programmatici precedentemente assunti dalla competente Amministrazione, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

215-bis. - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993. n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/VIII/157. 2.Mereu, Adolfo, Mele.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica e la riqualificazione ambientale del territorio compreso nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare nella Regione Sardegna è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000.

1746-bis/VIII/157. 3.Germanà, Cicu, Marras.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la predisposizione del progetto esecutivo e del primo lotto dei lavori di bonifica degli specchi di mare antistanti i poligoni di Teulada e Capo Frasca è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

1746-bis/VIII/157. 4.Germanà, Cicu, Marras.

 

ART. 159.

Al comma 1, dopo le parole: aree naturali protette nazionali, inserire le seguenti: , aree protette regionali, nonché le aree archeologiche e del demanio dello Stato.

1746-bis/VIII/159. 1.Acerbo, Cacciari, Perugia.

 

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007, è istituito un Fondo nazionale per il finanziamento dello sviluppo socioeconomico delle isole minori, finalizzato ad investimenti per il risanamento ambientale e l'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali. Il riparto delle risorse del Fondo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.500;

2008: - 2.500;

2009: - 2.500.

1746-bis/VIII/159. 01.Picano.

 

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 900;

2008: - 900;

2009: - 900.

1746-bis/VIII/159. 02.Chianale, Violante, Fasciani, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli, Realacci.

 

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. Al fine di assicurare l'unitarietà delle politiche di gestione dei Parchi Nazionali e conseguire al contempo consistenti economie nel bilancio dello Stato, stante la necessità di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione delle riserve naturali statali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Parchi Nazionali, già indicate nell'allegato 4 all'atto n. 1049 del 12 ottobre 2000 della Conferenza Stato-Regioni, è affidata agli Enti Parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

1746-bis/VIII/159. 03.Fasciani, Lomaglio, Longhi, Acerbo, Gentili, Mariani, Crisci, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Frigato, Galeazzi, Marantelli, Margiotta, Pedulli.

 

ART. 160.

Al comma 1, aggiungere, al termine del primo periodo, il seguente: Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.

1746-bis/VIII/160. 2.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

 

Al comma 1, aggiungere, al termine del primo periodo, il seguente: Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.

1746-bis/VIII/160. 1.Mazzocchi.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota parte delle risorse di cui alla legge n. 979 del 1982, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e una quota parte delle risorse di cui all'articolo 12 della legge n. 183 del 1989 e al decreto legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 493 del 1993, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate a progetti diriqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.

1746-bis/VIII/160. 5.Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, indicando in particolare:

a) gli indirizzi che il Governo intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

b) le modalità con le quali le politiche dei diversi ministeri interessati sono coordinate ai fini degli obiettivi di cui alla lettera a);

c) le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie;

d) le misure che il Governo intende promuovere nelle sedi internazionali preposte all'implementazione del citato Protocollo di Kyoto».

1746-bis/VIII/160. 10.Il Relatore.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, indicando in particolare gli indirizzi e le misure concrete che il Governo intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo Protocollo.

1746-bis/VIII/160. 10.(nuova formulazione) Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. Al fine di realizzare quanto contenuto negli obiettivi dichiarati nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, relativamente al Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione di sostanze chimiche), il Ministero della Salute, competente per l'attuazione delle norme relative alle sostanze e preparati pericolosi, di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, predispone un Piano di Azione per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e per cooperare con l'Agenzia Europea per i prodotti chimici e la Commissione Europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il potenziamento dell'attività di controllo e di valutazione dei prodotti chimici e dei preparati pericolosi, è istituita presso il Ministero della Salute l'Autorità competente per i prodotti chimici di seguito denominata Autorità.

3. L'Autorità provvede a:

a) determinare i criteri per l'identificazione delle sostanze prioritarie in cooperazione con l'Agenzia e le altre autorità degli Stati membri;

b) svolgere la valutazione delle sostanze selezionate in ambito comunitario, richiedere eventuali informazioni supplementari al dichiarante ed elaborare progetti di decisione debitamente motivati;

c) predisporre i fascicoli per avviare la procedura di restrizione, se ritiene che una determinata sostanza desti motivi di preoccupazione per la salute umana e l'ambiente;

d) prendere parte attivamente allo scambio di informazioni in ambito comunitario e partecipare in modo efficace ai processi decisionali riguardanti, in particolare, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione degli usi delle sostanze pericolose;

e) garantire la partecipazione alle attività dell'Agenzia europea per i prodotti chimici nominando propri rappresentanti ed esperti;

f) istituire un efficace sistema di controlli ufficiali relativo al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento;

g) contribuire alla creazione di una rete di sportelli di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione degli adempimenti previsti al Regolamento;

h) redigere relazioni periodiche sullo stato di attuazione del Regolamento da trasmettere alla Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, articolata in strutture tecnico-scientifiche e amministrative.

5. Per far fronte agli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

6. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 3, le risorse di cui al comma precedente sono utilizzate dai Ministeri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto dagli stessi Ministeri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1746-bis/VIII/160. 01.Cacciari, Francescato.

 

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

(Ridefinizione della destinazione degli incentivi previsti dal provvedimento CIP 6/92).

1. Dalle previsioni del Provvedimento del Comitato Interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 Aprile del 1992, vengono esclusi gli interventi su impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili.

1746-bis/VIII/160. 02.Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

 

ART. 161.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo per lo sviluppo sostenibile con le seguenti: Fondo per lo sviluppo eco-compatibile.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondo per lo sviluppo ecocompatibile.

1746-bis/VIII/161. 1.Bocci, Margiotta, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Fasciani, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Mariani, Pedulli, Realacci.

 

Al comma 1 dopo le parole: e informazione ambientale, inserire le seguenti: progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.

1746-bis/VIII/161. 4.Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privato, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da Istituzioni, Enti locali, Università, Centri di Ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.

1746-bis/VIII/161. 2.Mazzocchi.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privato, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da Istituzioni, Enti locali, Università, Centri di Ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.

1746-bis/VIII/161. 3.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.


ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
(limitatamente alle parti di competenza).

 

 

EMENDAMENTI

 

ART. 8.

Sopprimerlo.

1746-bis/VIII/8. 1.Mereu, D'Agrò, Adolfo, Mele, Lucchese.

 

ART. 25.

Sopprimerlo.

1746-bis/VIII/25. 1.Cacciari.

 

ART. 29.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel limite di 48.000 euro con le seguenti: nel limite di 70.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

1746-bis/VIII/29. 1.Il Relatore.

Al comma 2, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: e che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

1746-bis/VIII/29. 2.Cacciari.

 

ART. 84.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e, comunque, non possono essere impiegati per il finanziamento del Sistema alta velocità/alta capacità o per la costruzione di grandi opere che siano comprese nel Primo programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 21/2001) o in altri Piani e Programmi, senza che sia stata dimostrata la redditività sulla base di un piano di fattibilità economico e finanziario.

1746-bis/VIII/84. 1.Cacciari.

 

ART. 129.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008, e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 1.665 milioni di euro, 1.515 milioni di euro e 1.165 milioni di euro.

1746-bis/VIII/129. 1.Cacciari.

 

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: dando priorità al proseguimento dei programmi già avviati di recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

1746-bis/VIII/129. 2.Cacciari.

 

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione al proseguimento dei programmi già avviati di recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

1746-bis/VIII/129. 2.(nuova formulazione) Cacciari.

 

 

ART. 130.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.

(Interventi per Roma capitale della Repubblica e per la città di Bologna).

1. Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 18,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

2. Per la realizzazione della Metropolitana di Bologna, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro da devolvere al comune di Bologna per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1746-bis/VIII/130. 1.Raisi.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.

(Interventi per Roma capitale della Repubblica).

Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 18,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

1746-bis/VIII/130. 2.Raisi.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione delle opere della «Pedemontana dei Castelli», attraverso i relativi sottopassaggi ed interventi di viabilità e di collegamento viario, è autorizzato un contributo in favore della provincia di Roma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

1746-bis/VIII/130. 3.Rugghia.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la salvaguardia dei bacini idrici dei laghi di Castel Gandolfo e di Nemi e del patrimonio boschivo del Parco dei Castelli Romani, è autorizzato un contributo in favore della provincia di Roma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

1746-bis/VIII/130. 4.Rugghia.

 

ART. 135.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. I dati analitici sulle opere infrastrutturali, a totale o parziale carico dello Stato, sono raccolti ed archiviati in forma di schede elettroniche relative a ciascuno degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il modello di scheda elettronica, le modalità di raccolta e archiviazione e di creazione di un flusso unico di dati attraverso idonee forme di raccordo fra il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'Osservatorio sui contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca dati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 e il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

02. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è predisposto sulla base dei dati di cui al comma 01 del presente articolo e contiene:

a) l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici complessivamente rientranti nel programma, con l'indicazione, per ciascuna voce, della data di inserimento, degli elementi descrittivi relativi alla localizzazione e alle dimensioni, delle priorità nella allocazione delle risorse finanziarie statali;

b) l'articolazione delle voci in livelli successivi di dettaglio: macroopere, opere, interventi, sottointerventi, con codici che individuino ogni riferimento in modo univoco e coerente con il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) di cui alla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 126;

c) la previsione di costo, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento per ciascuna delle voci e delle relative articolazioni, aggiornate alla data di presentazione del programma;

d) lo stato della progettazione, dell'iter amministrativo, delle procedure di aggiudicazione, dell'avanzamento dei lavori, la data prevista di completamento;

e) i dati riassuntivi e previsionali sui flussi finanziari, articolati secondo la fonte.

03. Ai fini degli adempimenti connessi alla raccolta e archiviazione dei dati di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007, 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente,

a) sostituire la rubrica con la seguente: Sistema informativo sugli investimenti infrastrutturali e finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale;

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

1746-bis/VIII/135. 1.Il Relatore.

 

Sostituire il comma 1, con il seguente:

Nell'ambito dei finanziamenti per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, previsti nell'allegata Tabella F, 5 milioni di euro sono destinati alle esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

1746-bis/VIII/135. 4.Cacciari.

 

Al comma 1, dopo le parole: e 2009, di cui aggiungere le seguenti: 15 milioni di euro per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 10 milioni per l'ammodernamento della strada statale jonica 106 e.

1746-bis/VIII/135. 10.Tassone, Lucchese.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed escludendo le opere e gli interventi già finanziati da leggi speciali.

1746-bis/VIII/135. 2.Cacciari.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che le singole opere siano corredate di parere favorevole di valutazione di impatto ambientale.

1746-bis/VIII/135. 3.Cacciari.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 del presente articolo e del fondo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, sono subordinati agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 121/2001), avviati al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella riunione del 29 settembre 2006 e alle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.

1746-bis/VIII/135. 5.Cacciari.

 

ART. 141.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli introiti derivanti dall'attuazione della direttiva ai sensi del comma 1 saranno destinati all'istituzione di un Fondo da utilizzare per interventi ed opere di mitigazione degli impatti ambientali.

1746-bis/VIII/141. 1.Cacciari.

 

ART. 142.

Al comma 3, sostituire le parole: è fissato nel due per cento con le seguenti: resta fissato nell'un per cento.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'ANAS S.p.A, sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali in gestione. I conseguenti introiti sono destinati per il 50 per cento al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui al presente articolo e per il restante 50 per cento all'attività di manutenzione delle tratte autostradali in gestione.

1746-bis/VIII/142. 2.Dussin.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1746-bis/VIII/142. 1.Il Relatore.

 

ART. 216.

Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

Conseguentemente alla Tabella F, Interventi per calamità naturali, Ministero dell'economia e delle finanze, appostare le seguenti variazioni:

(4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451)

2007: + 100.000;

2008: + 100.000;

2009: + 100.000.

1746-bis/VIII/Tab.B.2.Lucchese, Adolfo, Mereu.

 

ART. 216.

Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

2007: + 50.000;

2008: + 50.000;

2009: + 50.000.

1746-bis/VIII/Tab.B.3.Il relatore.

 

Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

Conseguentemente alla Tabella F, interventi per calamità naturali, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

(4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap.7452)

2007: + 20.000;

2008: + 30.000;

2009: + 30.000.

1746-bis/VIII/Tab. B.1.Lucchese, Adolfo, Mereu.

 

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

Conseguentemente alla Tabella D, voce: legge n. 183 del 1989: Difesa del suolo apportare le seguenti modificazioni:

2007: + 15.000;

2008: + 15.000;

2009: + 15.000.

1746-bis/VIII/Tab. B.4.Cacciari.


ALLEGATO 4

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
limitatamente alle parti di competenza).

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La VIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 52 «Assicurazione dei rischi da calamità naturali» fa riferimento alla legge n. 311/2004, della quale viene confermato il comma 202 con la precisazione che il provvedimento riguarda i fabbricati privati; restando invariato il regime assicurativo volontario, la istituzione del fondo di garanzia (50 milioni per l'anno 2005) affidato alla gestione della CONSAP; l'emanazione di un regolamento con il quale definire le modalità di attuazione del fondo stesso;

il disegno di legge Finanziaria 2007 aggiunge un altro comma (202-bis) dal quale si rileva che le polizze assicurative di qualsiasi tipo di danno ai fabbricati di proprietà di privati stipulate successivamente alla entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità naturali;

il comma 2, (capoverso 202-bis) adombra un sistema assicurativo obbligatorio in contrasto con il precedente comma 1 (ex 202), facendo sorgere il dubbio se resti valido quanto indicato al comma 1 circa il Fondo di garanzia e se rimanga confermata la gestione da parte della CONSAP, ovvero se sul regolamento occorra acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

impegna il Governo:

a chiarire il contenuto dei due commi citati;

a chiarire quale disposizione sia in vigore tra le seguenti:

quelle che il regolamento debba definire le «misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative»;

quelle che il regolamento debba disciplinare «modalità e termini della estensione della copertura assicurativa, a tutte le polizze in vigore alla medesima data».

0/1746-bis/VIII/1.Adolfo, Mereu, Tassone.

La VIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 139 del disegno di legge finanziaria autorizza una spesa destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche, colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997;

occorre un ulteriore sforzo da parte dello Stato, per contribuire alla definitiva chiusura del processo di ricostruzione in atto nelle predette regioni;

i recenti e gravi eventi alluvionali occorsi in talune zone delle Marche, inoltre, comportano la necessità di fare fronte in misura adeguata all'emergenza derivante da tali eventi,

 

impegna il Governo:

 

a) a prevedere una ulteriore forma di finanziamento in favore delle regioni Umbria e Marche, tale da rispondere alle legittime esigenze dei territori interessati per il definitivo completamento della ricostruzione post-terremoto;

b) a provvedere ai necessari interventi, in termini giuridici e finanziari, per il sostegno alle popolazioni e alle imprese della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006.

0/1746-bis/VIII/2. Galeazzi.

 


La VIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 139 del disegno di legge finanziaria autorizza una spesa destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche, colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997;

occorre un ulteriore sforzo da parte dello Stato, per contribuire alla definitiva chiusura del processo di ricostruzione in atto nelle predette regioni;

i recenti e gravi eventi alluvionali occorsi in talune zone delle Marche, inoltre, comportano la necessità di fare fronte in misura adeguata all'emergenza derivante da tali eventi,

 

impegna il Governo:

 

a) a prevedere una ulteriore forma di finanziamento in favore delle regioni Umbria e Marche, tale da rispondere alle legittime esigenze dei territori interessati per il definitivo completamento della ricostruzione post-terremoto;

b) a provvedere ai necessari interventi, in termini giuridici e finanziari, per il sostegno alle popolazioni e alle imprese delle regioni Marche, Veneto e Liguria, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006.

0/1746-bis/VIII/2.(nuova formulazione) Galeazzi, Dussin.

 

La VIII Commissione,

premesso che la ricostruzione nelle regioni Umbria e Marche, colpite dal sisma del settembre 1997, è in fase molto avanzata e tuttavia è necessario affrontare alcune questioni legate allo stato di emergenza proclamato all'indomani del sisma,

impegna il Governo

a disciplinare le modalità di restituzione da parte dei cittadini e delle imprese dei tributi e dei contributi sospesi al momento del sisma, in analogia a quanto stabilito per i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali in Piemonte e dai fenomeni sismici in Sicilia, che hanno definito in maniera automatica la propria posizione relativi ai tributi e contributi non versati per effetto delle sospensioni a suo tempo concesse, versando il 10 per cento delle somme dovute (per la Sicilia con legge n. 289 del 2002 e all'alluvione del Po con legge n. 350 del 2003).

0/1746-bis/VIII/3.Bocci.


ALLEGATO 5

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La VIII Commissione,

premesso che:

il 15 marzo 1944 la città di Cassino fu rasa al suolo da un violento bombardamento;

Cassino fu l'epicentro della linea Gustav, dove i tedeschi resistettero agli alleati per circa nove mesi;

il PRG della nuova Cassino previde lo sviluppo in pianura, per cui la Cassino medievale, posizionata a ridosso di Montecassino, fu lasciata sepolta sotto le macerie;

buona parte di quella zona non è stata più toccata, per cui sotto le macerie giacciono ancora morti e molte bombe e proiettili inesplosi;

durante vari incendi estivi nelle montagne di Montecassino sono intervenute varie esplosioni, il che significa che il sito ha bisogno di bonifica;

sarebbe opportuno accorpare la vecchia Cassino alla nuova città per utilizzarla come parco della memoria e museo della Guerra che potrebbe diventare di interesse turistico internazionale, avendo combattuto in quei mesi dei 43-44 i giovani di decine di nazioni,

impegna il Governo

a reperire risorse per bonificare il sito di Cassino per completare l'opera di ricostruzione post-bellica.

0/1746-bis/VIII/4.Picano, Mariani.


ALLEGATO 6

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
(limitatamente alle parti di competenza).

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La VIII Commissione,

premesso che:

il collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, più usualmente denominato Pedemontana Lombarda, è una infrastruttura viaria fondamentale per dare risposta concreta alle esigenze di mobilità dei cittadini e delle realtà economiche e sociali della Lombardia e di tutto il nord Italia, come tale è da considerarsi prioritaria per lo sviluppo infrastrutturale della regione e dell'intero Paese e per tale motivo è stato inserito nel «1o Programma nazionale delle infrastrutture dei preminente interesse strategico nazionale», approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

fin dagli anni '60 tale opera veniva considerata necessaria per una adeguata infrastrutturazione delle aree urbanizzate di Varese, Como, Lecco e Bergamo quale funzionale collegamento trasversale est-ovest a nord del nodo metropolitano di Milano densamente popolato nonché, oggi, quale connessione strategica con l'aeroporto di Malpensa;

in data 3 aprile 2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro per la «Riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia», in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Massimo D'Alema, e il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai «Sistemi tangenziali e collegamenti autostradali» la Pedemontana Lombarda;

in data 11 aprile 2005, in attuazione della legge 443/2001, è stata sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Presidente della Regione Lombardia l'Intesa Generale Quadro avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste in territorio lombardo dal Programma CIPE sopra richiamato tra le quali era inclusa la Pedemontana Lombarda;

in data 22 marzo 2006 il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della Pedemontana Lombarda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 190/2002 e che la relativa delibera è in corso di formalizzazione (deliberazione n. 77 del 22 marzo 2006);

la mancata pubblicazione della detta deliberazione CIPE sta di fatto bloccando qualsiasi ulteriore avanzamento della procedura attuativa dell'opera;

la Regione Lombardia con l'adesione delle 4 province interessante (Bergamo, Como, Milano e Varese) e con il consenso del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAS ha promosso, in data 19 luglio 2006, un Accordo di Programma per la realizzazione dell'infrastruttura con la finalità che lo stesso sia uno strumento idoneo per accelerare la procedure attuative dell'opera garantendo contestualmente l'accompagnamento e, quanto più possibile, la condivisione delle scelte da parte dei rappresentanti delle comunità locali;

tale Accordo ha previsto la partecipazione anche dei Sindaci dei 78 Comuni coinvolti dal progetto i quali, riunitisi in Assemblea il 14 settembre scorso per l'elezione di sette loro rappresentanti all'interno del Comitato per la definizione del testo dell'Accordo, hanno espresso all'unanimità la condivisione sul progetto e la volontà di procederne speditamente all'attuazione;

il Consiglio Regionale della Lombarda, in data 27 luglio 2006, ha approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno concernente priorità e richieste della Regione Lombardia al Governo nazionale;

negli incontri svoltisi il 29 luglio 2006 e, successivamente, il 2 ottobre scorso, tra il Ministro alle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, ed il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, è stato condiviso che la Pedemontana Lombarda è in assoluto, nel quadro delle infrastrutture strategiche per la Lombardia, la prima tra le priorità;

l'equilibrio complessivo del piano finanziario dell'intera opera necessita di un cospicuo contributo pubblico e che anche per dare attuazione a primi lotti funzionali occorre prevedere lo stanziamento di risorse pubbliche a supporto dell'indebitamento a carico del concessionario;

recenti studi attestano che, in Lombardia, su ogni chilometro di asfalto passano 22.900 tonnellate di merci, contro le 7.100 della media nazionale - una delle concentrazioni più alte al mondo. E che nel 2010 in Lombardia, se venissero realizzate la Pedemontana Lombarda, la Brebemi e la Tangenziale est esterna di Milano, la velocità media nelle ora di punta dei veicoli sul sistema autostradale e tangenziale milanese sarebbe di 72 Km/h, mentre, in assenza di essi, la velocità media sarà di 23 Km/h,

impegna il Governo:

a) a ultimare urgentemente le procedure di formalizzazione della deliberazione CIPE n. 77 del 22 marzo 2006, contenente l'approvazione del progetto preliminare della Pedemontana Lombarda e a pubblicarla immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) a confermare gli impegni programmatori e il reperimento delle risorse per la realizzazione della Pedemontana Lombarda e a prevedere una apposita articolazione per:

assegnare alla Regione Lombardia il contributo annuale di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 78, lettera e);

stanziare a favore della Regione Lombardia, nell'ambito dei finanziamenti di cui alla legge n. 443 del 2001:

1) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione della Pedemontana Lombarda;

2) un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a partire dal 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari da Malpensa a Vimercate e i primi lotti delle tangenziali di Varese e di Como;

attuare i termini dell'intesa raggiunta in materia tra Governo e Regione Lombardia.

0/1746-bis/VIII/5.Marantelli.

 

La VIII Commissione,

premesso che:

il porto di Genova è il primo porto del Mediterraneo e le merci dirette al Nord Italia e al Nord Europa spesso vengono sbarcate nei porti del Nord Europa per carenze di collegamenti autostradali e infrastrutturali da e per il porto di Genova;

impegna il Governo

a finanziare il «terzo valico» per il collegamento del porto di Genova al Nord e le «bretelle autostradali».

0/1746-bis/VIII/6.Longhi, Benvenuto.

 


ALLEGATO 7

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

preso atto che, nell'ambito di detto stato di previsione, assumono particolare rilievo le unità previsionali di base relative alla protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro, e quelle concernenti le calamità naturali e il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate;

rilevato che l'articolo 52 del disegno di legge finanziaria introduce, di fatto, l'obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dalle calamità naturali, con riguardo agli immobili privati;

rammentato che una norma di tale tenore era prevista nell'articolo 46 del disegno di legge finanziaria per il 2004 e che tale norma fu soppressa nel corso dell'esame parlamentare, anche a seguito di una segnalazione trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle Camere il 20 novembre 2003, in cui si evidenziava un contrasto tra l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria e gli interessi dei consumatori; infatti, l'obbligatorietà di tale polizza avrebbe recato un effetto distorsivo della concorrenza e un pregiudizio per il corretto computo dell'alea per i grandi eventi calamitosi fra i diversi territori e, quindi, fra i titolari degli immobili nelle diverse zone soggette a rischi differenziati di vicende calamitose;

considerato che lo Stato, in tale ambito, deve avere un ruolo attivo e diretto, per il reale e primario interesse pubblico in gioco e per le conseguenze di enorme impatto sulle comunità locali;

osservato che la previsione di una disposizione in materia di assicurazione obbligatoria sui rischi derivanti da calamità naturale dovrebbe essere più opportunamente disciplinata in un provvedimento articolato, che preveda una consistente dotazione finanziaria destinata al Fondo di garanzia per sostenere le nuove assicurazioni degli immobili privati, nonché specifiche detrazioni fiscali per i privati;

visto il contenuto degli articoli 138 e 139 del disegno di legge finanziaria, che autorizzano una spesa triennale destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici, rispettivamente, nel territorio della regione Molise nel 2002, nonché nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997;

considerata l'assoluta necessità di garantire un ulteriore sforzo da parte dello Stato, per contribuire alla definitiva chiusura del processo di ricostruzione in atto nelle predette regioni;

preso atto dei recenti eventi alluvionali occorsi in talune zone della Liguria e delle Marche e segnalata la necessità di fare fronte in misura adeguata all'emergenza derivante da tali eventi con specifici provvedimenti statali;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 52 del disegno di legge finanziaria;

e con le seguenti osservazioni:

1) si segnala l'opportunità di prevedere un nuovo limite di impegno quindicennale in favore delle regioni Umbria e Marche, tale da rispondere alle legittime esigenze dei territori interessati per il definitivo completamento della ricostruzione post-terremoto;

2) si raccomanda di intervenire in maniera organica per la chiusura degli interventi nelle aree delle regioni Molise e Puglia interessate dal sisma dell'ottobre 2002, restituendo dignità e speranza alle popolazioni colpite;

3) si sottolinea, altresì, l'opportunità di provvedere con urgenza ai necessari e specifici provvedimenti, giuridici e finanziari, di sostegno alle popolazioni delle regioni Liguria, Marche e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006, che esigono un adeguato intervento dello Stato.

 


ALLEGATO 8

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che tale stato di previsione reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 735,1 milioni di euro, ossia una riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2006, sia relativamente agli stanziamenti di competenza, che per i residui e le autorizzazioni di cassa;

segnalato che la gran parte degli stanziamenti di competenza, pari a 300,2 milioni di euro, appartiene alla parte capitale e precisamente all'U.P.B. 1.2.3.6 Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale, con circa 217,3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090;

rilevato, inoltre, che lo stanziamento di competenza, pari a 92 milioni di euro e pressoché invariato rispetto alle previsioni assestate del 2006, che si concentra soprattutto nell'U.P.B. 4.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali, per un importo di 86,1 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro destinati all'attuazione del protocollo di Kyoto;

espressa la necessità di promuovere un incremento adeguato delle risorse destinate alla difesa del suolo ed alla tutela dell'assetto idrogeologico;

valutate positivamente le misure di rilancio delle politiche di sostenibilità ambientale e di incentivazione in favore del rispetto dei parametri previsti dal Protocollo di Kyoto, che segnano una netta inversione di tendenza rispetto al passato;

sottolineata, pertanto, la valenza particolarmente positiva delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria in materia ambientale e considerato anche il rilevante effetto che esse intendono ottenere nel senso della promozione e del sostegno ai comportamenti ambientalmente sostenibili;

rilevata l'opportunità di intervenire sull'articolo 50 del disegno di legge finanziaria, nel senso di non compromettere - con inidonee misure quali la liquidazione o la fusione per incorporazione ad altre società - l'operatività della SOGESID, che svolge un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito delle risorse idriche per le regioni del Mezzogiorno;

segnalata l'esigenza di fornire con sollecitudine un segnale di chiarezza in materia di gestione dei servizi idrici;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti condizioni:

a) siano fortemente incrementate le risorse destinate agli interventi per la difesa del suolo e la tutela idrogeologica del territorio, in un'ottica di prevenzione del rischio, che risulta l'unica strategia realmente adeguata per fronteggiare i danni periodicamente prodotti in tale delicato settore dagli eventi naturali che, con sempre maggiore frequenza, investono il nostro Paese;

b) siano ulteriormente rafforzate le interessanti iniziative contenute nel disegno di legge finanziaria per la promozione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, operando con la necessaria flessibilità su un'impostazione comune delle politiche pubbliche in campo ambientale, che affronti in maniera trasversale la definizione di interventi per lo sviluppo sociale ed economico del Paese;

c) sia modificato l'articolo 50 del disegno di legge finanziaria, affidando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, il compito di rideterminare ruoli e funzioni affidati alla SOGESID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti;

d) anche al fine di conseguire positivi effetti in termini organizzativi ed economici, sia affrontata con decisione e in maniera unitaria, da parte del Governo, la questione del trasferimento agli Enti parco nazionali della responsabilità per la gestione delle riserve naturali statali ricadenti, in tutto o in parte, all'interno dei parchi stessi, secondo le linee di indirizzo già indicate anche nell'ambito della Conferenza Stato-regioni;

e) sia inserita una apposita voce nell'ambito del fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, al fine di prevedere adeguate forme di copertura per gli interventi legislativi da approvare nel corso dell'anno 2007 in materia di ambiente e tutela del territorio;

e con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda di predisporre con urgenza un intervento legislativo in materia di gestione dei servizi idrici, nella consapevolezza della natura di bene pubblico rappresentato da una risorsa primaria e fondamentale per l'intera comunità come l'acqua, definendo le modalità di gestione;

2) si segnala l'esigenza di introdurre apposite misure per l'implementazione del regolamento comunitario «REACH», che entrerà in vigore il prossimo anno, finanziando, per un verso, l'istituzione di un'agenzia nazionale che si interfacci con l'agenzia europea a Helsinki, e, per l'altro, azioni di sostegno a vantaggio delle piccole e medie imprese;

3) sia prestata la massima attenzione alla disposizione di cui all'articolo 149 del disegno di legge finanziaria, adottando le opportune misure transitorie affinché il trasferimento delle funzioni in materia irrigua alle regioni del Mezzogiorno interessate non risulti eccessivamente oneroso;

4) con riferimento all'articolo 141 del disegno di legge finanziaria, si valuti l'opportunità di destinare i maggiori introiti derivanti dalla tassazione a carico di autoveicoli pesanti, conseguente al recepimento della direttiva 2006/38/CE, a un fondo per la mitigazione ambientale, al fine di evitare che tali entrate possano confluire indistintamente negli stanziamenti destinati alle opere pubbliche;

5) considerata l'importanza di ampliare il tessuto delle aree protette di rilievo nazionale, si valuti l'opportunità di promuovere all'interno del disegno di legge finanziaria, come già accaduto per gli anni precedenti, l'istituzione a livello statale di nuovi parchi e, in particolare, del Parco geominerario delle zolfare di Sicilia;

6) si raccomanda, inoltre, di rafforzare, nell'ambito dei progetti di riqualificazione ambientale, le iniziative finalizzate al ripascimento dei litorali marini;

7) con riferimento all'articolo 25, si rileva l'esigenza di destinare lo specifico fondo ivi previsto a misure di mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione nell'ipotesi di modifiche irreversibili dello stato dei luoghi, nello spirito e nel rispetto delle direttive europee in materia ambientale, e con la previsione che i decreti di cui al comma 2 siano sottoposti anche al concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 


ALLEGATO 9

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
(limitatamente alle parti di competenza).

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

 

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che tale stato di previsione reca spese per complessivi 3.801 milioni di euro e che, per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsabilità, i centri di responsabilità derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006;

valutato positivamente, nel suo complesso, l'impianto della manovra con riferimento agli specifici settori di competenza della VIII Commissione e preso atto del carattere particolarmente articolato delle relative disposizioni, per le quali si rinvia alle considerazioni contenute nell'ambito dei singoli rilievi di seguito elencati;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti condizioni:

a) sia incrementato in misura consistente il capitolo 1690, relativo al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», il quale, avendo una consistenza di 212,7 milioni di euro con una riduzione di 98 milioni di euro rispetto al dato assestato 2006, deve essere riportato, quanto meno, ad un livello non inferiore a 300 milioni di euro;

b) sia ampliato il tetto massimo di spese detraibili ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, portandolo almeno alla misura di 70.000 euro, anche al fine di contribuire al consolidamento di un incentivo che ha costantemente favorito una politica di miglioramento della situazione abitativa del Paese, che ha dato impulso al settore dell'edilizia ed ai comparti collegati, che ha consentito l'adeguamento consistente del patrimonio immobiliare, con la riemersione significativa di aree di evazione fiscale e di lavoro nero o irregolare, nonché con un meccanismo di sostanziale autofinanziamento; del resto, su tale misura si è espressa favorevolmente la VIII Commissione con la risoluzione 8-00011, approvata all'unanimità nel settembre scorso;

c) considerato il positivo e notevole intervento, anche in termini economici, che la manovra di bilancio e, in particolare, l'articolo 135 del disegno di legge finanziaria realizzano in materia di opere infrastrutturali strategiche, sia compiuto ogni possibile sforzo per la definizione di un quadro unitario e realistico delle priorità di ammodernamento infrastrutturale del Paese, che tenga conto delle prioritarie e grandi esigenze dei territori interessati, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento;

d) in questo quadro, sia promossa - anche mediante l'integrazione del citato articolo 135 - una rigorosa ricognizione delle risorse disponibili e dello stato di avanzamento delle opere comprese nelle numerose delibere adottate dal CIPE sin dal 2001, mediante la realizzazione di una regia unitaria, che metta insieme le informazioni e i dati esistenti e che possa costituire la base per la successiva indicazione delle priorità di investimento infrastrutturale;

e) sia inserita una apposita voce nell'ambito del fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, al fine di prevedere adeguate forme di copertura per gli interventi legislativi, da approvare nel corso dell'anno 2007, in materia di ammodernamento infrastrutturale, politiche della casa e riqualificazione edilizia e urbanistica;

e con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda di proseguire nel rafforzamento delle politiche di investimento nel Mezzogiorno, oltre che mediante il completamento del processo di metanizzazione delle regioni meridionali, anche attraverso la realizzazione delle opere infrastrutturali di maggiore rilievo, nel cui ambito si inseriscono, anzitutto, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (al cui completamento sono assegnati il Fondo di garanzia sulle autostrade e ferrovie metropolitane e, anche alla luce della risoluzione approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 11 ottobre, le risorse di provenienza FINTECNA, sino ad oggi destinate al progetto del ponte sullo Stretto di Messina), l'ammodernamento della strada statale n. 106 «Jonica» e gli interventi di viabilità ed infrastrutturali in Sicilia, secondo le priorità definte dall'articolo 14 del decreto-legge n. 262 del 2006, collegato alla manovra finanziaria;

2) al contempo, occorre prestare la dovuta e massima attenzione agli investimenti pubblici nel Centro e nel Nord del Paese, che scontano un problema infrastrutturale gravissimo a causa della congestione di diversi nodi urbani, anche per la mole del trasporto merci su gomma; in tal senso, le specifiche priorità vanno identificate nel confronto costruttivo con le regioni e sulla base dell'esigenza di creare un sistema organico di intermodalità, di mobilità e di trasporto;

3) All'articolo 135, comma 2, del disegno di legge finanziaria, si segnala l'esigenza che il relativo contributo, già finalizzato allo sviluppo dei programmi di potenziamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto, sia in particolare rivolto all'adeguamento e all'ammodernamento degli impianti e degli apparati di vigilanza delle strutture e delle installazioni;

4) all'articolo 142 del disegno di legge finanziaria, risulta opportuno effettuare una chiara scelta in materia di riordino dell'ANAS, in quanto, attesa l'affermazione del positivo principio di separazione e autonomia delle diverse ed eterogenee funzioni che competono alla stessa società, vanno sciolti i nodi del futuro assetto organizzativo e funzionale da attribuire, anche con il contributo attivo del Parlamento, alla struttura che si occuperà del controllo e della vigilanza sul settore stradale e autostradale;

5) all'articolo 140 del disegno di legge finanziaria, vanno fissate le priorità da seguire per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, puntando sul completamento delle opere in fase di ultimazione e di forte profilo innovativo;

6) in linea generale, appare opportuno affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai principi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi;

7) nell'ambito della legislazione speciale per le città, considerata l'insufficienza della dotazione finanziaria per far fronte agli interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia, si valuti la possibilità di integrare l'articolo 129 del disegno di legge finanziaria, nel senso di garantire ai predetti e fondamentali interventi adeguate risorse finanziarie;

8) si verifichi l'opportunità di introdurre specifiche misure di sostegno e valorizzazione dei centri storici, secondo principi di snellimento, semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, ed eventualmente estendendo a tali realtà il modello degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, anche tenendo conto del testo normativo già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura;

9) all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, relativo alle «zone franche urbane», valuti la Commissione di merito l'esigenza di esplicitare che le risorse finanziarie, comunque da incrementare, ed i relativi meccanismi giuridici ed amministrativi siano applicabili alle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno ed alle zone di particolare degrado sociale nelle aree urbane dei comuni di più ridotte e medie dimensioni;

10) si segnala l'esigenza di promuovere decise iniziative per la riqualificazione edilizia e urbana (anche attraverso il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere»), che, secondo quanto indicato dalla VIII Commissione con l'approvazione della risoluzione 8-00011, possano contribuire all'ammodernamento delle strutture abitative, anche mediante l'utilizzo di tecniche costruttive di avanguardia (incentivando - tra l'altro - il rispetto delle misure antisismiche), e possano dare vita ad una politica di forte rilancio delle ristrutturazioni edilizie nel Paese, tale da favorire, per un verso, una ricognizione dei profili di sicurezza abitativa sul territorio e da fungere, per altro verso, da elemento di sostegno per il miglioramento della qualità delle costruzioni, con indubbi effetti positivi anche in termini occupazionali;

11) andrebbe affrontato con coraggio ed incisività il tema delle politiche abitative e della casa, anche mediante un rilancio degli strumenti di edilizia residenziale pubblica, l'introduzione di modelli innovativi di collaborazione pubblico-privato, nonché l'estensione della detraibilità delle locazioni a tutte le tipologie contrattuali, e non solo a quelle relative agli affitti per gli studenti, innalzandone il limite massimo;

12) a tal fine, tra le altre misure, si verifichi la possibilità di integrare l'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, nel senso di prorogare le agevolazioni fiscali (della detrazione IRPEF del 36% e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%) anche per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese, secondo quanto originariamente previsto dalla norma introdotta nel 2002;

13) appare assolutamente urgente un intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, evitando di creare negative incertezze e pericolose paralisi nel settore;

14) in questo settore, anche a fronte della significativa spesa a carico del bilancio statale per il funzionamento dell'Autorità di vigilanza, occorre intervenire con decisione sull'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità medesima, facendo sì che questa operi coerentemente per la realizzazione dei compiti di istituto, mirando alla effettiva razionalizzazione del controllo pubblico del settore degli appalti;

15) si raccomanda di affrontare, con adeguate modifiche normative, il problema derivante dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha innovato in modo ingiustificato le modalità di compensazione dell'IVA per la prestazione di servizi resi da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, e che rischia di porre in forte difficoltà le piccole e medie imprese.

 


ALLEGATO 10

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
(limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che tale stato di previsione reca spese per complessivi 3.801 milioni di euro e che, per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsabilità, i centri di responsabilità derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006;

valutato positivamente, nel suo complesso, l'impianto della manovra con riferimento agli specifici settori di competenza della VIII Commissione e preso atto del carattere particolarmente articolato delle relative disposizioni, per le quali si rinvia alle considerazioni contenute nell'ambito dei singoli rilievi di seguito elencati;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti condizioni:

a) sia incrementato in misura consistente il capitolo 1690, relativo al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», il quale, avendo una consistenza di 212,7 milioni di euro con una riduzione di 98 milioni di euro rispetto al dato assestato 2006, deve essere riportato, quanto meno, ad un livello non inferiore a 300 milioni di euro;

b) sia ampliato il tetto massimo di spese detraibili ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, portandolo almeno alla misura di 70.000 euro, anche al fine di contribuire al consolidamento di un incentivo che ha costantemente favorito una politica di miglioramento della situazione abitativa del Paese, che ha dato impulso al settore dell'edilizia ed ai comparti collegati, che ha consentito l'adeguamento consistente del patrimonio immobiliare, con la riemersione significativa di aree di evazione fiscale e di lavoro nero o irregolare, nonché con un meccanismo di sostanziale autofinanziamento; del resto, su tale misura si è espressa favorevolmente la VIII Commissione con la risoluzione 8-00011, approvata all'unanimità nel settembre scorso;

c) considerato il positivo e notevole intervento, anche in termini economici, che la manovra di bilancio e, in particolare, l'articolo 135 del disegno di legge finanziaria realizzano in materia di opere infrastrutturali strategiche, sia compiuto ogni possibile sforzo per la definizione di un quadro unitario e realistico delle priorità di ammodernamento infrastrutturale del Paese, che tenga conto delle prioritarie e grandi esigenze dei territori interessati, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento;

d) in questo quadro, sia promossa - anche mediante l'integrazione del citato articolo 135 - una rigorosa ricognizione delle risorse disponibili e dello stato di avanzamento delle opere comprese nelle numerose delibere adottate dal CIPE sin dal 2001, mediante la realizzazione di una regia unitaria, che metta insieme le informazioni e i dati esistenti e che possa costituire la base per la successiva indicazione delle priorità di investimento infrastrutturale;

e) sia inserita una apposita voce nell'ambito del fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, al fine di prevedere adeguate forme di copertura per gli interventi legislativi, da approvare nel corso dell'anno 2007, in materia di ammodernamento infrastrutturale, politiche della casa e riqualificazione edilizia e urbanistica;

e con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda di proseguire nel rafforzamento delle politiche di investimento nel Mezzogiorno, oltre che mediante il completamento del processo di metanizzazione delle regioni meridionali, anche attraverso la realizzazione delle opere infrastrutturali di maggiore rilievo, nel cui ambito si inseriscono, anzitutto, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (al cui completamento sono assegnati il Fondo di garanzia sulle autostrade e ferrovie metropolitane e, anche alla luce della risoluzione approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 11 ottobre, le risorse di provenienza FINTECNA, sino ad oggi destinate al progetto del ponte sullo Stretto di Messina), l'ammodernamento della strada statale n. 106 «Jonica» e gli interventi di viabilità ed infrastrutturali in Sicilia, secondo le priorità definte dall'articolo 14 del decreto-legge n. 262 del 2006, collegato alla manovra finanziaria;

2) al contempo, occorre prestare la dovuta e massima attenzione agli investimenti pubblici nel Centro e nel Nord del Paese, che scontano un problema infrastrutturale gravissimo a causa della congestione di diversi nodi urbani, anche per la mole del trasporto merci su gomma; in tal senso, le specifiche priorità vanno identificate nel confronto costruttivo con le regioni e sulla base dell'esigenza di creare un sistema organico di intermodalità, di mobilità e di trasporto;

3) All'articolo 135, comma 2, del disegno di legge finanziaria, si segnala l'esigenza che il relativo contributo, già finalizzato allo sviluppo dei programmi di potenziamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto, sia in particolare rivolto all'adeguamento e all'ammodernamento degli impianti e degli apparati di vigilanza delle strutture e delle installazioni;

4) all'articolo 142 del disegno di legge finanziaria, risulta opportuno effettuare una chiara scelta in materia di riordino dell'ANAS, in quanto, attesa l'affermazione del positivo principio di separazione e autonomia delle diverse ed eterogenee funzioni che competono alla stessa società, vanno sciolti i nodi del futuro assetto organizzativo e funzionale da attribuire, anche con il contributo attivo del Parlamento, alla struttura che si occuperà del controllo e della vigilanza sul settore stradale e autostradale;

5) all'articolo 140 del disegno di legge finanziaria, vanno fissate le priorità da seguire per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, puntando sul completamento delle opere in fase di ultimazione e di forte profilo innovativo;

6) in linea generale, appare opportuno affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai principi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi;

7) nell'ambito della legislazione speciale per le città, considerata l'insufficienza della dotazione finanziaria per far fronte agli interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia, si valuti la possibilità di integrare l'articolo 129 del disegno di legge finanziaria, nel senso di garantire ai predetti e fondamentali interventi adeguate risorse finanziarie;

8) si verifichi l'opportunità di introdurre specifiche misure di sostegno e valorizzazione dei centri storici, secondo principi di snellimento, semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, ed eventualmente estendendo a tali realtà il modello degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, anche tenendo conto del testo normativo già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura;

9) all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, relativo alle «zone franche urbane», valuti la Commissione di merito l'esigenza di esplicitare che le risorse finanziarie, comunque da incrementare, ed i relativi meccanismi giuridici ed amministrativi siano applicabili alle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno ed alle zone di particolare degrado sociale nelle aree urbane dei comuni di più ridotte e medie dimensioni;

10) si segnala l'esigenza di promuovere decise iniziative per la riqualificazione edilizia e urbana (anche attraverso il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere»), che, secondo quanto indicato dalla VIII Commissione con l'approvazione della risoluzione 8-00011, possano contribuire all'ammodernamento delle strutture abitative, anche mediante l'utilizzo di tecniche costruttive di avanguardia (incentivando - tra l'altro - il rispetto delle misure antisismiche), e possano dare vita ad una politica di forte rilancio delle ristrutturazioni edilizie nel Paese, tale da favorire, per un verso, una ricognizione dei profili di sicurezza abitativa sul territorio e da fungere, per altro verso, da elemento di sostegno per il miglioramento della qualità delle costruzioni, con indubbi effetti positivi anche in termini occupazionali;

11) andrebbe affrontato con coraggio ed incisività il tema delle politiche abitative e della casa, anche mediante un rilancio degli strumenti di edilizia residenziale pubblica, l'introduzione di modelli innovativi di collaborazione pubblico-privato, nonché l'estensione della detraibilità delle locazioni a tutte le tipologie contrattuali, e non solo a quelle relative agli affitti per gli studenti, innalzandone il limite massimo;

12) a tal fine, tra le altre misure, si verifichi la possibilità di integrare l'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, nel senso di prorogare le agevolazioni fiscali (della detrazione IRPEF del 36 per cento e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento) anche per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese, secondo quanto originariamente previsto dalla norma introdotta nel 2002;

13) appare assolutamente urgente un intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, evitando di creare negative incertezze e pericolose paralisi nel settore;

14) in questo settore, anche a fronte della significativa spesa a carico del bilancio statale per il funzionamento dell'Autorità di vigilanza, occorre intervenire con decisione sull'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità medesima, facendo sì che questa operi coerentemente per la realizzazione dei compiti di istituto, mirando alla effettiva razionalizzazione del controllo pubblico del settore degli appalti;

15) si raccomanda di considerare l'attuazione del comma 5 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha innovato le modalità di compensazione dell'IVA per la prestazione di servizi resi da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili e che rischia di porre in difficoltà le piccole e medie imprese.

 


IXCOMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Martedì 10 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente, Piero TESTONI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

 

Piero TESTONI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge C. 1747, recante il Bilancio dello stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (Tabella n. 11) e lo stato di previsione del Ministero dei trasporti (Tabella n. 16). La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione delle modifiche alla struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'assetto dei Dicasteri e del fatto che singoli stati di previsione possono rientrare nella competenza di più Commissioni, è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di tali stati di previsione anche direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative, ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. In particolare, nelle Commissioni in sede consultiva potranno essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno quindi ritenuti ammissibili: gli emendamenti recanti deleghe legislative, gli emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; gli emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; gli emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale. Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1. Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, una valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi, sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità. Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 17 ottobre 2006, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 14 di venerdì 13 ottobre 2006.

 

Mario BARBI (Ulivo), relatore, fa presente che i documenti di bilancio all'esame della Commissione in sede consultiva costituiscono lo strumento concreto con il quale il Governo intende corrispondere all'impegno contenuto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il rilancio sostenibile della crescita economica, in un contesto di risanamento strutturale della finanza pubblica, di equità sociale e di maggiore efficienza della spesa pubblica. In questo contesto, nell'esprimere una valutazione positiva sull'impianto generale del provvedimento e, in particolare, sulla rilevanza che le tematiche dei trasporti rivestono all'interno della manovra complessiva, intende illustrare le disposizioni che incidono sulle competenze della Commissione. La prima delle quali è recata dall'articolo 16, che interviene in materia di demanio marittimo, prevedendo, nei commi da 1 a 5, la riclassificazione, da parte delle regioni, dei beni oggetto di concessioni rilasciate con finalità turistico ricreative, unitamente all'introduzione di nuovi criteri per la determinazione dei relativi canoni, peraltro applicabili anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. L'applicazione dei nuovi importi decorre dal 1o gennaio 2007 e sono abrogate le disposizioni del decreto-legge n. 269 del 2003 che rimettevano la rideterminazione dei canoni ad un decreto ministeriale. Il comma 6 dello stesso articolo 16 reca, invece, una interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, volta ad individuare i casi di utilizzazione senza titolo dei beni demaniali cui consegue il pagamento di un indennizzo commisurato ai valori di mercato, mentre il comma 7 è volto ad introdurre nel codice della navigazione il nuovo articolo 693-bis, recante l'attribuzione all'Agenzia del demanio della gestione dei beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea, con conseguente affluenza all'erario degli introiti derivanti da tale gestione. Si tratta, come specificato dalla stessa disposizione, dei beni non connessi, in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale. Passando poi al comparto dell'autotrasporto, l'articolo 117 del disegno di legge finanziaria dispone lo stanziamento di 520 milioni di euro per l'anno 2007 ai fini del proseguimento degli interventi finanziati dal fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 266 del 2005, mentre l'articolo 119 incrementa da 50 a 170 milioni di euro le risorse destinate alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi. Si può inoltre segnalare l'articolo 118, che dispone, a far data dal 1o gennaio 2007, l'incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione, rinviando a tale fine ad un decreto del Ministro dei trasporti. Conseguentemente è autorizzata una spesa aggiuntiva di 25 milioni di euro per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e di 5 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità. L'articolo 141 dà invece attuazione, nelle tratte stradali di rilievo nazionale e autostradale che saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla direttiva comunitaria n. 38 del 2006 in materia di tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada, che tiene conto della prestazione ambientale degli autoveicoli, in modo da incentivare condizioni di trasporto sostenibili. Le disposizioni che intervengono nel comparto ferroviario sono invece recate dall'articolo 134 che, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa - per gli anni 2008 e 2009 - di 2.100 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità» e stanzia, per l'anno 2007, 400 milioni di euro a titolo di aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato per l'attuazione di un piano di investimento della società controllata Trenitalia. Il comma 3 pone invece a carico dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni nel triennio 2007 - 2009, l'onere del servizio del debito già contratto da Ferrovie dello Stato nei confronti di Infrastrutture spa per il periodo 1o agosto 2006 - 31 dicembre 2007, in relazione alla realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità», mentre il comma 4 stanzia 311 milioni di euro ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di Rete Ferroviaria Italiana e dei contratti di servizio di Trenitalia, stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 388 del 2000. Il comma 5, infine, autorizza un'ulteriore spesa di 2 miliardi di euro, per gli anni 2007 e 2008, a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Quanto al settore portuale e alla cantieristica, l'articolo 135, nel prevedere la concessione di contributi per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per il triennio 2007-2009 ai fini della prosecuzione della realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, dispone che 5 milioni siano comunque destinati alle esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto. Si dispone altresì un finanziamento pari a 3 milioni di euro, sempre nel medesimo triennio, per l'adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera. L'articolo 136 rappresenta una delle novità più interessanti che riguardano il settore portuale italiano. In particolare, il comma 1 dell'articolo attribuisce autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali, al fine di promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa. A tale fine, si prevede che, a decorrere dall'anno 2007, sia attribuito a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 47 del 1974 e della tassa di ancoraggio di cui alla legge n. 82 del 1963. Viene inoltre istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. Conseguentemente, si dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2007, degli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti. Il comma 2 consente alle autorità portuali di applicare una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali, mentre i commi 4 e 5 specificano che resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate e che non sussiste alcun onere a carico delle autorità portuali verso gli uffici doganali che provvedono alla riscossione delle predette tasse. Il comma 6 prevede inoltre che, in conseguenza della loro autonomia finanziaria, alle autorità portuali non si applica il limite all'incremento delle spese stabilito per enti pubblici non territoriali dall'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004. Questa disposizione rappresenta un importante successo ottenuto anche da questa commissione che, nella passata legislatura, ha unitariamente e più volte evidenziato quanto l'applicazione del limite di spesa alle autorità portuali incidesse negativamente su rilevanti piani di investimento delle stesse e pertanto sulla competitività del sistema marittimo italiano. Il comma 7 del medesimo articolo 136 autorizza il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, un regolamento volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento. Il comma 8 prevede inoltre l'adozione di un decreto interministeriale volto alla determinazione, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, della quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine. Il comma 9 dispone l'assimilazione delle attività finalizzate alla realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale alle attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, ai fini della applicazione della disciplina in materia di imposta del valore aggiunto. Il comma 10 prevede infine che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali in ragione della loro natura giuridica di enti pubblici non economici restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 137, autorizza, al comma 1, un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment. In proposito il comma 2 specifica che il 50 per cento di tali risorse finanziarie è finalizzato ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo, e ad incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia. Ai fini applicativi, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, mentre l'approvazione dei piani di sviluppo è demandata, ai sensi del comma 3, ad un apposito Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, di cui fanno parte anche i Ministri dell'interno, dell'economia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'università, nonché i Presidenti delle regioni interessate. L'articolo 146 è infine volto a favorire l'innovazione tecnologica dell'industria cantieristica, tramite la concessione alle imprese navalmeccaniche di un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti innovativi, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti. L'ammontare delle risorse a tale fine disponibili è pari 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Quanto agli interventi nel comparto del trasporto pubblico locale, l'articolo 140 stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento degli interventi in materia di sistemi di trasporto rapido di massa, mentre l'articolo 143 mira al miglioramento della mobilità dei pendolari, mediante l'istituzione, presso il Ministero dei trasporti, di un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con il quale finanziare, fino ad un importo massimo pari al 75 per cento del costo dell'investimento, l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale, di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie e di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. Il comma 2 dispone che il relativo piano di riparto del fondo tra le regioni e le province autonome è approvato con decreto del Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, mentre il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome si coordinino attraverso centri di acquisto comuni, al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala. Inoltre l'articolo 147 destina 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 alla demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino. Al riguardo si deve segnalare alla Commissione che sarebbe opportuno che, già nel testo della Finanziaria e non solo nel decreto di attuazione, fossero definiti con maggiore precisione i limiti temporali degli investimenti che potranno ottenere i contributi per la rottamazione. L'articolo 183 reca disposizioni per il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, mediante l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2007, della spesa di 60 milioni di euro al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a Ferrovie dello Stato e delegati alle regioni. Quanto alla sicurezza nei trasporti, l'articolo 144 dispone che il Ministero dei trasporti provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale, autorizzando nel contempo la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano medesimo. Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con l'obiettivo di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale. L'articolo 145 dispone invece in materia di sicurezza ferroviaria, mediante l'autorizzazione un contributo di 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere dal 2008 per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, destinato alla realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili. Si segnala inoltre l'articolo 214 che prevede, quali modalità di finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti, l'incremento, a decorrere dall'anno 2007 e in misura pari a 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato, dell'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, nonché un fondo alimentato dalle società aeroportuali per 30 milioni di euro annui. Diversi sono poi gli interventi nel settore delle comunicazioni, a partire dall'articolo 121, che incrementa di 10 milioni di euro le risorse destinate al finanziamento degli interventi attuativi del «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», mentre l'articolo 122 prevede che presso il Ministero delle comunicazioni sia istituito il «Fondo per il passaggio al digitale», al fine di incentivare la produzione di contenuti in tecnica digitale, il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale, la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale, nonché la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate. Da ultimo, l'articolo 191 dispone l'incremento dei contributi all'emittenza locale, nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Va inoltre segnalato l'articolo 42 che, pur intervenendo in via generale sugli organi di vertice (presidente e consiglio di amministrazione) degli enti pubblici non economici nazionali, disponendone, salvo talune eccezioni, la soppressione e la conseguente attribuzione delle rispettive competenze ad un direttore generale e a un comitato di gestione, assume tuttavia una valenza peculiare per le competenze della Commissione, attesa la natura giuridica di ente pubblico non economico anche dell'ENAC e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza nel Volo (ANSV), ai quali si applicherebbe conseguentemente tale nuova disciplina. Ove ciò avesse a verificarsi, sarebbero di tutta evidenza le ripercussioni negative sulla funzionalità dei due enti, come peraltro sottolineato da deputati di gruppi sia di maggioranza che di opposizione in occasione della recente audizione del Ministro dei trasporti presso questa Commissione. Si deve infine segnalare che l'articolo 115 prevede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, l'integrazione di 600 milioni di euro della dotazione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese beneficiarie del Fondo stesso, per i rispettivi contratti di programma. La relazione tecnica allegata al provvedimento, nel precisare che le imprese pubbliche interessate sono ANAS Spa, ENAV, Poste Italiane Spa e Ferrovie dello Stato Spa, evidenzia altresì che il ripristino degli stanziamenti a copertura dei predetti oneri si è reso necessario a seguito del manifestarsi di talune problematiche gestionali per le suddette imprese, derivanti dalla riduzione complessiva dei trasferimenti statali, pari al 29,5 per cento circa, per effetto della legge finanziaria 2006. Da ultimo, occorre tenere conto di quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 84 che, nel porre a carico taluni interventi di sviluppo all'istituendo «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti dei trattamenti di fine rapporto», dispongono nel contempo l'accantonamento delle relative risorse finanziarie, subordinandone l'utilizzo alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del predetto Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea. In proposito, si segnala che tra gli interventi che in tal modo rimangono «congelati», sono ricompresi anche quelli relativi alla corresponsione dei corrispettivi per oneri di servizio pubblico ad ANAS, ENAV, Poste Italiane e Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 115, quelli concernenti il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 117, nonché quelli per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», per l'aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato e, infine, per gli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui all'articolo 134, commi 1, 2 e 5. Passa quindi ad una rapida disamina del disegno di legge di bilancio e, in particolare, degli stati di previsione di interesse per la Commissione. Con riguardo poi allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture che, peraltro, solo per una parte dispone stanziamenti riconducibili alle competenze della Commissione, rileva che la tabella n. 10 reca, per il 2007, spese, in termini di competenza, per complessivi 3.801,045 milioni di euro, suddivisi in 606,38 milioni di euro di spese correnti e 3.194,66 milioni di euro di spese in conto capitale. L'autorizzazione di cassa complessiva è invece pari a 5.637,85 milioni di euro, mentre si registrano residui totali corrispondenti a 5.722, 27 milioni di euro. Con riguardo allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, rileva che la tabella n. 11 reca, per il 2007, spese, in termini di competenza, per complessivi 229,039 milioni di euro, suddivisi in 186,78 milioni di euro di spese correnti e 42,25 milioni di euro di spese in conto capitale. L'autorizzazione di cassa complessiva è invece pari a 233,43 milioni di euro, mentre si registrano residui totali corrispondenti a 181,34 milioni di euro. Con riguardo, infine, allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, recato dalla tabella n. 16, rileva, per il 2007, spese, in termini di competenza, pari a complessivi 2.945,533 milioni di euro, suddivisi in 2.106,35 milioni di euro di spese correnti e 839,17 milioni di euro di spese in conto capitale. L'autorizzazione di cassa complessiva è invece pari a 3.187,55 milioni di euro, mentre si registrano residui totali corrispondenti a 1.782,58 milioni di euro.

 

Piero TESTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.


IXCOMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Piero TESTONI

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Michele Pompeo META (Ulivo), presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva. Fa peraltro presente che i precedenti interventi svolti nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 262 del 2006 hanno avuto, in molti casi, una portata tale da riguardare l'intera manovra di finanza pubblica e quindi anche i disegni di legge finanziaria e di bilancio. Pertanto, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.45.

 


IXCOMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del vicepresidente Marco BELTRANDI, indi del presidente Michele Pompeo META.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Angelo Maria SANZA (FI) desidera completare l'intervento già svolto nella seduta di ieri in occasione del dibattito sul decreto-legge collegato alla manovra di finanza pubblica, nell'ambito del quale aveva già formulato talune valutazioni in ordine ai documenti di bilancio. Ritiene in primo luogo opportuno segnalare come l'entità effettiva della manovra si stia modificando di giorno in giorno, essendo ormai ritornata ai livelli inizialmente prefigurati nell'ambito del documento di programmazione economica. È poi significativa la circostanza che esponenti della stessa maggioranza abbiano lamentato, da parte del Governo, una scarsa considerazione per il ruolo del Parlamento, con il quale, in una democrazia parlamentare come quella italiana il Governo è chiamato comunque a confrontarsi. Sul piano delle considerazioni generali, il provvedimento si presenta evidentemente privo di un chiaro indirizzo di politica economica, risultando costituito dal mero accorpamento, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei desiderata formulati dai singoli dicasteri. L'esito di tale operazione non costituisce affatto uno stimolo alla crescita economica, atteso l'elevato impiego della leva fiscale in luogo dei tagli alle spese, come peraltro evidenziato dalla Corte dei Conti in un recente documento. L'articolato sconta peraltro la mancanza di una previa attività di concertazione con le fasce più produttive del Paese. Quanto alle disposizioni di più diretto interesse per la Commissione, si evidenzia la scarsa attenzione manifestata per il trasporto intermodale, nonché la previsione di una procedura eccessivamente complessa e poco trasparente per l'effettivo impiego delle risorse finanziarie precedentemente destinate alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In proposito, ritiene che l'articolo 14 costituisca una norma esclusivamente volta a tacitare, con promesse di interventi infrastrutturali che probabilmente non saranno mantenute, i cittadini delle regioni Sicilia e Calabria, già danneggiati dalla decisione di non procedere più alla costruzione del ponte. Segnala inoltre alla Commissione le critiche avanzate da AISCAT in ordine alle modalità di fissazione delle tariffe autostradali, con particolare riguardo alla non chiara connessione tra queste e gli investimenti infrastrutturali. Esprime inoltre grandi preoccupazioni per l'effettiva realizzazione, nell'ambito del corridoio n. 5, della tratta Torino-Lione, al punto che la stessa presidente della regione Piemonte, che appartiene a questa maggioranza, ha paventato il rischio che ulteriori incertezze del Governo in materia possano condurre alla scelta di un tracciato alternativo che escluda l'Italia. Sulla mancanza nella manovra finanziaria delle risorse per il rinnovo del contratto dei lavoratori del trasporto pubblico locale auspica che il Governo assuma idonee iniziative, così come si augura che la vicenda Alitalia non si traduca in una più ampia crisi che coinvolga l'intero comparto del trasporto aereo. Ribadisce quindi, come emerso anche da interventi di deputati della maggioranza, l'assoluta necessità di evitare che anche l'ENAC sia ricompresa tra gli enti pubblici non economici nazionali, con riferimento ai quali l'articolo 42 del disegno di legge finanziaria dispone l'azzeramento dei vertici amministrativi. Conclusivamente, intende esprimere la sua ferma contrarietà ai provvedimenti in esame.

 

Paolo UGGÈ (FI) intende in primo luogo rilevare la contraddittorietà esistente tra la continua denuncia della mancanza di risorse per la realizzazione del programma di infrastrutture strategiche del precedente governo, tra le quali il ponte sullo Stretto, e quanto invece disposto dall'articolo 14, in ordine al trasferimento proprio delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del ponte ad un capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente quindi che la carenza, nei provvedimenti in esame, di disposizioni in favore della mobilità delle merci non fa che testimoniare la scarsa considerazione che il Governo ha della logistica, a dispetto degli impegni assunti dal Ministro dei trasporti davanti a questa Commissione. Manca poi un'incisiva e necessaria iniziativa volta a liberare il settore aeroportuale dai lacci e laccioli che ne bloccano un effettivo sviluppo, a fronte di un appesantimento degli oneri imposti alle società di gestione degli aeroporti. Ravvisa inoltre la mancanza dei fondi residui previsti dalla legge n. 454 del 1997, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità. Gli stessi 520 milioni di euro previsti dall'articolo 117 del disegno di legge finanziaria per interventi in favore dell'autotrasporto risultano solo accantonati e il loro utilizzo rimane subordinato ad una decisione di Eurostat circa la compatibilità comunitaria dell'istituendo Fondo, al quale confluiscono i trattamenti di fine rapporto dei lavoratori privati. La manovra non reca poi interventi per il potenziamento dei controlli, indispensabili per lo sviluppo del mercato dell'autotrasporto e l'articolo 119, pur incrementando le risorse finalizzate alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi, rappresenta una misura che, in realtà, avrebbe dovuto riguardare anche il 2006. In conclusione, esprime forte contrarietà rispetto ai contenuti dei documenti di bilancio.

 

Valter ZANETTA (FI), ricollegandosi anche alle considerazioni espresse dal deputato Uggé, fa in primo luogo presente che il finanziamento degli interventi infrastrutturali disposti ai sensi degli articoli 134 e 135 del disegno di legge sta a dimostrare, con tutta evidenza, la pretestuosità delle critiche rivolte dalla maggioranza al precedente governo circa la carenza di risorse finanziarie per il completamento del programma infrastrutturale delle grandi opere. Evidenzia poi come la disposizione di cui all'articolo 137, comma 2, recante la previsione di punti franchi all'interno dello scalo portuale di Gioia Tauro, abbia la veste di mera norma programmatica, non essendo previste le specifiche misure attuative. Peraltro un intervento del genere non andrebbe limitato ai soli porti e alle sole località meridionali, ma dovrebbe interessare anche le aree urbane e territori situati nella parte settentrionale del paese. Esprime inoltre perplessità in ordine all'articolo 141, atteso che tale disposizione, pure volta a dare attuazione, nelle tratte stradali di rilievo nazionale e autostradale che saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla direttiva comunitaria n. 38 del 2006 in materia di tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada, necessiterebbe una previa attività di concertazione con le categorie economiche interessate. Quanto agli articoli 143 e 144, che stanziano, rispettivamente, 100 milioni di euro, per tre anni, per il miglioramento della mobilità dei pendolari e 60 milioni di euro, per tre anni, per la sicurezza stradale, ritiene che vada approfondita la possibilità di un ampliamento dell'orizzonte temporale di riferimento di tali interventi, anche al fine di rendere possibile l'adozione di adeguati piani di investimento. Invita inoltre a riflettere sull'opportunità di ripristinare i finanziamenti per il fondo di cui all'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 in materia di «autostrade viaggianti». Conclusivamente, pur rifacendosi alle considerazioni critiche espresse sul provvedimento dagli altri deputati del suo gruppo, auspica comunque che la Commissione sappia trovare talune convergenze in sede emendativa per la soluzione di problemi di mobilità che coinvolgono tutti i cittadini.

 

Silvano MOFFA (AN), ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta di ieri nell'ambito dell'esame del decreto-legge collegato, nel quale aveva svolto anche talune considerazioni concernenti il disegno di legge finanziaria, intende sollevare talune perplessità riferite a parti specifiche del provvedimento in esame. Rileva in primo luogo che il comma 7 dell'articolo 16, nell'attribuire all'Agenzia del demanio la gestione dei beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea, con conseguente affluenza all'erario degli introiti derivanti da tale gestione, si palesa come una vera e propria espropriazione, senza indennizzo, di tali beni, anche in contraddizione con la recente giurisprudenza che ha riconosciuto l'indiscutibile connessione funzionale tra gli scali aeroportuali e le attività di servizi ivi rese. L'articolo 214 prevede poi, quali modalità di finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti, l'incremento, a decorrere dall'anno 2007 e in misura pari a 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato, dell'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, nonché un fondo alimentato dalle società aeroportuali per 30 milioni di euro annui. Tali previsioni appaiono confliggere con gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Passa quindi ad esaminare l'articolo 136, esprimendo talune preoccupazioni in ordine alla chiarezza delle disposizioni ivi recate in ordine al riconoscimento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Ritiene peraltro che la disposizione sia carente con riguardo all'ipotesi in cui le autorità stesse non percepiscano un gettito adeguato alle loro esigenze operative e di investimento, soprattutto con riferimento all'attuazione dei piani regolatori portuali. Mancano poi nel disegno di legge finanziaria gli incentivi precedentemente previsti in favore del trasporto intermodale e del trasporto di merci pericolose, unitamente alle risorse per il rinnovo del contratto dei lavoratori impiegati nel comparto del trasporto pubblico locale. Ritiene infine che il Governo debba fare chiarezza circa l'eventuale modifica del quadro finanziario delineato in materia di comunicazioni conseguente all'annunciata approvazione, in occasione della odierna riunione del Consiglio dei ministri, del disegno di legge di modifica della legge n. 112 del 2004, la cosiddetta «legge Gasparri».

 

Mario LOVELLI (Ulivo) ritiene di dovere in primo luogo dare atto al relatore di avere illustrato, nella seduta di martedì 10 ottobre, in modo esaustivo il contenuto della manovra finanziaria. Con riferimento poi agli interventi critici formulati dai deputati di opposizione circa i contenuti del provvedimento, intende ricordare che il Governo si è trovato a fronteggiare una situazione di crisi strutturale della finanza pubblica, rispetto alla quale il provvedimento in esame reca le condizioni per un sollecito rientro del deficit pubblico nell'ambito dei parametri stabiliti in sede europea. Peraltro, sul piano degli interventi di sviluppo, si scontano inevitabilmente i ritardi accumulati negli anni precedenti, soprattutto con riferimento al trasporto pubblico locale e allo sviluppo infrastrutturale. Gli articoli 134 e 135 forniscono peraltro una prima, ma comunque significativa, prova dell'impegno del Governo in materia di interventi sulle infrastrutture di trasporto, peraltro nel presupposto che l'impiego delle risorse ivi stanziate sia informato ad una chiara scelta di priorità. Rispondendo poi alle osservazioni del deputato Zanetta, auspica che vi possa essere un dialogo costruttivo con l'opposizione, anche ai fini dell'eventuale incremento, ove possibile, dei fondi finalizzati alla sicurezza stradale e ferroviaria. Inoltre. a differenza di quanto paventato dal deputato Moffa, ritiene che la disposizione recante il riconoscimento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali sia sufficientemente chiara nel suo contenuto. Invita comunque la Commissione a giocare un proprio ruolo nel monitoraggio di questa delicata transizione che interessa la portualità italiana. Giudica poi molto positivamente gli interventi in materia di hub portuali disposti dall'articolo 137 del disegno di legge finanziaria, facendo presente che gli stessi sono finalizzati alla crescita dell'intermodalità e delle attività di transhipment e, con particolare riguardo al porto di Gioia Tauro, al suo ulteriore sviluppo quale piattaforma logistica del Mediterraneo.

Evidenzia infine l'incremento dei fondi in favore dell'emittenza locale disposto dall'articolo 191. Conclude, quindi, esprimendo un giudizio positivo sul disegno di legge finanziaria, nel suo complesso e nelle parti che lo compongono.

 

Michele Pompeo META (Ulivo) fa presente che si è così concluso il dibattito generale sul provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato a domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 14.

 


IXCOMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevoli).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2006.

 

Michele Pompeo META, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi e un ordine del giorno riferiti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse agli stati di previsione rientranti nell'ambito competenziale della Commissione (vedi allegato 1).

Comunica altresì che, prima della seduta sono stati ritirati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 1746-bis/IX/58.01 Albonetti, 1746-bis/IX/140.1 Albonetti, 1746-bis/IX/143.1 Albonetti, 1746-bis/IX/143.2 Lovelli, 1746-bis/IX/143.6 Albonetti, 1746-bis/IX/144.2 Velo, 1746-bis/IX/161.02 Albonetti e 1746-bis/IX/183.01 Albonetti.

Avverte che taluni degli articoli aggiuntivi presentati non sono riconducibili a materie afferenti alla IX Commissione, ma investono in via prevalente o quasi esclusiva argomenti di competenza della XI Commissione (Lavoro): per tale ragione, invita i presentatori a ritirarli ai fini di una loro presentazione presso la V Commissione (Bilancio), competente in sede referente sui provvedimenti in esame.Si tratta, in particolare, degli articoli aggiuntivi 1746-bis/IX/137.02 Velo e 1746-bis/IX/137.03 Velo, che riguardano la disciplina lavoristica degli operatori portuali, con particolare riferimento alla concessione di una indennità per ogni giornata di effettivo non impiego, e dell'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/146.02 Zunino recante una modifica delle disposizioni in materia di sgravi dei contributivi previdenziali e assistenziali per le imprese di cabotaggio marittimo.

Comunica inoltre che, sulla base delle regole che disciplinano il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, taluni emendamenti presentano alcuni profili di dubbia ammissibilità. Sottolineo in proposito come, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limita ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta presso la Commissione bilancio.

Avverte pertanto che presentano profili di dubbia ammissibilità, in quanto recanti disposizioni di carattere ordinamentale solo indirettamente riconducibili a finalità di sostegno e rilancio dell'economia, i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 1746-bis/IX/32.1 Giachetti, volto a modificare le competenze spettanti al Ministero dei trasporti, dettate dal decreto legislativo n. 300 del 1999, 1746-bis/IX/136.1 Attili, finalizzato all'ampliamento delle circoscrizioni afferenti alle Autorità portuali di Olbia - Golfo Aranci e Cagliari, 1746-bis/IX/145.3 Soffritti, finalizzato all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti e 1746-bis/147.01 Attili, che interviene in materia di requisiti di sistema per il trasporto aereo.

Avverte inoltre che, anche alla luce della prassi seguita in materia, presenta profili di dubbia ammissibilità, in quanto recante norme onerose che hanno carattere localistico, anche l'emendamento 1746-bis/IX/135.2 Rugghia, volto a disporre il finanziamento del nodo interporto merci di Santa Palomba e della bretella ferroviaria di collegamento a Pomezia.

Da ultimo, presentano profili di dubbia ammissibilità anche gli identici emendamenti *1747/IX/16.1 Soffritti e *1747/IX/16.2 Lovelli, in quanto il trasferimento di una unità previsionale di base dallo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture a quello dei trasporti non è consentito in sede di esame parlamentare dei documenti di bilancio.

Invita quindi i presentatori dei sopramenzionati emendamenti e articoli aggiuntivi a procedere al loro ritiro.

 

Silvia VELO (Ulivo) ritira i suoi articoli aggiuntivi 1746-bis/IX/137.02 e 1746-bis/IX/137.03, preannunciandone la ripresentazione presso la V Commissione (Bilancio).

 

Massimo ZUNINO (Ulivo) ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/146.02, preannunciandone la ripresentazione presso la V Commissione (Bilancio).

 

Antonio ATTILI (Ulivo) ritira il suo emendamento 1746-bis/IX/136.1, auspicando che il Governo esprima comunque parere favorevole sul suo ordine del giorno presentato in materia. Ritira inoltre anche il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/147.01, ferma restando l'esigenza che si possano al più presto apportare modifiche alla disciplina legislativa dei requisiti di sistema per il trasporto aereo.

 

Roberto SOFFRITTI (Com.It) ritira i suoi emendamenti 1746-bis/IX/145.3 e *1747/IX/16.1.

 

Mario LOVELLI (Ulivo) ritira il suo emendamento *1747/IX/16.2.

 

Michele Pompeo META, presidente, fa presente che il relatore ha predisposto una proposta di relazione favorevole sulle parti dei provvedimenti in titolo riferite alle materie di competenza di cui alla Tabella n. 10, nonché una proposta di relazione favorevole sulle parti dei provvedimenti in titolo riferite alle materie di competenza di cui alla Tabella n. 11.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 10 (vedi allegato 2), e la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 11 (vedi allegato 3).

 

Michele Pompeo META, presidente, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di loro competenza sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

 

Mario BARBI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti *1746-bis/IX/16.1 Attili e *1746-bis/IX/16.2 Soffritti, a condizione che sia modificata la compensazione dagli stessi recata, che attualmente dispone che i relativi oneri trovino copertura nell'ambito degli stanziamenti di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis/IX/16.3 e 1746-bis/IX/39.1 Attili e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1746-bis/IX/42.1, che è volto ad escludere l'Ente nazionale per l'aviazione civile e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo dall'ambito di applicazione della disposizione finalizzata all'azzeramento dei vertici societari degli enti pubblici non economici nazionali. Fa presente in proposito che la questione aveva già formato oggetto del dibattito di carattere generale sul provvedimento. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IX/57.1 Attili, mentre invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/63.01 Attili. L'ambito di applicazione di tale ultima proposta emendativa, che è volta a calmierare gli importi delle retribuzioni dei componenti dei consigli di amministrazione e degli amministratori delegati delle società di cui il Ministero dell'economia e delle finanze è azionista di maggioranza o di riferimento, è infatti circoscritto esclusivamente alle società di trasporto, laddove, invece, parrebbe più congruo un intervento che avesse quale destinatari tutti gli amministratori delle aziende controllate dal Ministero dell'economia. Alla luce di tali considerazioni, invita quindi i presentatori dell'articolo aggiuntivo ad estenderne la portata e a ripresentarlo, come modificato, alla V Commissione (Bilancio). Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IX/105.1 Boffa e parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/IX/130.1 Raisi e 1746-bis/IX/134.1 Cacciari. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IX/134.2 Mario Ricci, a condizione che sia riformulato, nel senso di prevedere anche il concerto del Ministro dei trasporti. Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/IX/135.1 Rugghia, mentre sull'emendamento 1746-bis/IX/137.1 Rotondo e sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/137.01 Zunino il parere è favorevole. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/IX/143.3 e 1746-bis/IX/143.4 Tassone, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1746-bis/IX/143.5 Mario Ricci, in quanto, pur riconoscendo il rilievo di tale ultima proposta emendativa, ne evidenzia l'eccessiva onerosità. Si impegna tuttavia sin d'ora a inserire, nella proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti una chiara sottolineatura in ordine all'esigenza del reperimento di ulteriori risorse finanziarie in favore degli interventi per la mobilità dei pendolari. Con riferimento invece all'emendamento 1746-bis/IX/144.1 Rotondo, si rimette alle valutazioni del Governo circa l'entità delle risorse che potrebbero essere destinate al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IX/144.3 Velo, nonché sull'emendamento 1746-bis/IX/145.1 Mario Ricci, a condizione che sia modificata la copertura dei relativi oneri, che andrebbero più propriamente posti a carico delle risorse appositamente appostate nella tabella B per le spese in conto capitale. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento 1746-bis/IX/145.2 Boffa, in ragione dell'esiguità del fondo recato dall'articolo 145 che, ove fosse ne ampliato l'ambito di applicazione, potrebbe recare benefici troppo limitati in favore dei destinatari. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/146.01 Rotondo, a condizione che al comma 1, alinea, lettera a), il contributo decennale ivi previsto sia ridotto ad un ambito temporale limitato a tre annualità. Con riferimento poi agli emendamenti 1746-bis/IX/147.2 Attili e 1746-bis/IX/147.1 Mario Ricci, invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio orientamento circa una possibile data di immatricolazione delle unità navali a partire dalla quale far decorrere l'applicazione delle disposizioni in favore della rottamazione previste dall'articolo 147. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/161.01 Meta, a condizione che, al comma 1, lettera c-bis), sia precisato che, per gli studenti, l'abbonamento annuale ivi previsto si intende riferito alla durata dell'anno scolastico. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IX/214.1 Attili, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1746-bis/IX/Tab.A.1 Attili comunque assumendo l'impegno ad evidenziare l'opportunità di reperire ulteriori risorse in favore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito della proposta di relazione sulla tabella n. 16, recante lo stato di previsione del Ministero dei trasporti.

 

Il Viceministro Cesare DE PICCOLI, con riferimento agli identici emendamenti *1746-bis/IX/16.1 Attili e *1746-bis/IX/16.2 Soffritti, propone ai presentatori di compensare gli oneri recati dalle proposte emendative tramite un corrispondente incremento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis/IX/16.3 e 1746-bis/IX/39.1 Attili. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 1746-bis/IX/42.1 del relatore, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IX/57.1 Attili. Si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/63.01 Attili ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IX/105.1 Boffa. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1746-bis/IX/130.1 Raisi e 1746-bis/IX/134.1 Cacciari, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 1746-bis/IX/134.2 Mario Ricci. Esprime parere contrario sull'emendamento 1746-bis/IX/135.1 Rugghia e parere favorevole sull'emendamento 1746-bis/IX/137.1 Rotondo. Si rimette invece alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/137.01 Zunino ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1746-bis/IX/143.3 e 1746-bis/IX/143.4 Tassone, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1746-bis/IX/143.5 Mario Ricci. Con riferimento poi all'emendamento 1746-bis/IX/144.1 Rotondo, propone ai presentatori una riformulazione, volta a destinare al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto una somma pari a 4,9 milioni di euro, che si aggiungono ai 100.000 euro, destinati sempre al Corpo delle Capitanerie di porto, ma per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, dall'emendamento 1746-bis/IX/144.3 Velo, sul quale esprime parere favorevole. Condivide con il relatore l'opportunità che l'emendamento 1746-bis/IX/145.1 Mario Ricci sia riformulato, al fine di evitare che la norma di copertura prevista nell'attuale formulazione incida sugli importi dei canoni demaniali marittimi. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento 1746-bis/IX/145.2 Boffa e condivide la proposta di riformulazione formulata dal relatore in relazione all'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/146.01 Rotondo. Con riferimento poi agli emendamenti 1746-bis/IX/147.2 Attili e 1746-bis/IX/147.1 Mario Ricci, ritiene che un punto di equilibrio in ordine alla data di immatricolazione delle unità navali a partire dalla quale far decorrere l'applicazione delle disposizioni in favore della rottamazione previste dall'articolo 147 consista nel 1o gennaio 2005 e, pertanto, invita i presentatori delle due proposte emendative a riformularle in tal senso. Si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/161.01 Meta e sull'emendamento 1746-bis/IX/214.1 Attili, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1746-bis/IX/Tab.A.1.

 

Michele Pompeo META, presidente, avverte che, in accoglimento degli inviti formulati dal relatore e dal rappresentante del Governo, gli identici emendamenti *1746-bis/IX/16.1 Attili e *1746-bis/IX/16.2 Soffritti, nonché gli emendamenti 1746-bis/IX/134.2 Mario Ricci, 1746-bis/IX/144.1 Rotondo, 1746-bis/IX/145.1 Mario Ricci, 1746-bis/IX/147.2 Attili e 1746-bis/IX/147.1 Mario Ricci e gli articoli aggiuntivi 1746-bis/IX/146.01 Rotondo e 1746-bis/IX/161.01 Meta sono stati riformulati dai rispettivi presentatori (vedi allegato 1).

 

La Commissione approva gli identici emendamenti *1746-bis/IX/16.1 Attili (nuova formulazione) e *1746-bis/IX/214.2 Soffritti (nuova formulazione). Approva quindi l'emendamento 1746-bis/IX/16.3 Attili.

 

Michele Pompeo META, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1746-bis/IX/32.1 Giachetti. Si intende vi abbia rinunciato.

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1746-bis/IX/39.1 Attili, 1746-bis/IX/42.1 del relatore e 1746-bis/IX/57.1 Attili.

 

Antonio ATTILI (Ulivo), in accoglimento dell'invito formulato dal relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/63.01, auspicando comunque che vi sia un impegno condiviso a sostenerne l'approvazione presso la V Commissione (Bilancio).

 

Costantino BOFFA (Ulivo) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1746-bis/IX/105.1, facendo presente che lo stesso fa proprio un orientamento espresso dalla Conferenza Stato-regioni.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/IX/105.1 Boffa.

 

Michele Pompeo META, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1746-bis/IX/130.1 Raisi e 1746-bis/IX/134.1 Cacciari. Si intende vi abbiano rinunciato.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento 1746-bis/IX/134.2 Mario Ricci (nuova formulazione).

 

Michele Pompeo META, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1746-bis/IX/135.1 Rugghia e 1746-bis/IX/135.2 Rugghia. Si intende vi abbia rinunciato.

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 1746-bis/IX/137.1 Rotondo e l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/137.01 Zunino.

 

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1746-bis/IX/143.3 e 1746-bis/IX/143.4 Tassone.

 

Mario RICCI (RC-SE), accogliendo l'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 1746-bis/IX/143.5, a condizione, tuttavia, che nella proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti il relatore stesso evidenzi l'inadeguatezza del fondo per la mobilità dei pendolari. Preannuncia, infine, che ripresenterà tale emendamento presso la V Commissione (Bilancio).

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1746-bis/IX/144.1 Rotondo (nuova formulazione) e 1746-bis/IX/144.3 Velo.

 

Mario RICCI (RC-SE) intende precisare che pur avendo accolto, nella nuova formulazione del suo emendamento 1746-bis/IX/145.1, l'invito formulatogli dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine all'opportunità di modificare la copertura degli oneri, ritiene comunque importante che si proceda ad un aumento degli importi dei canoni demaniali marittimi ed invita il relatore a tenere conto di tale esigenza ai fini della predisposizione della già menzionata proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/IX/145.1 Mario Ricci (nuova formulazione).

 

Costantino BOFFA (Ulivo), accogliendo l'invito formulatogli dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 1746-bis/IX/145.2, rilevando comunque l'esigenza che siano previsti finanziamenti anche per la sicurezza delle ferrovie delle regioni e delle province autonome.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/146.01 Rotondo (nuova formulazione), nonché gli identici emendamenti *1746-bis/IX/147.2 Attili (nuova formulazione) e *1746-bis/IX/147.1 Mario Ricci (nuova formulazione).

 

Mario RICCI (RC-SE) dichiara il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/161.01 Meta (nuova formulazione), in quanto reca finalità analoghe a proposte emendative che la sua parte politica presenterà presso la V Commissione (Bilancio).

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 1746-bis/IX/161.01 Meta (nuova formulazione) e l'emendamento 1746-bis/IX/214.1 Attili.

 

Antonio ATTILI (Ulivo), accogliendo l'invito formulatogli dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 1746-bis/IX/Tab. A.1, auspicando, tuttavia, che nella relazione sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti sia considerata l'esigenza del reperimento di risorse aggiuntive per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

 

Michele Pompeo META, presidente, invita il rappresentante del governo ad esprimere il parere di sua competenza sull'ordine del giorno 0/1746-bis/IX/1 Attili (vedi allegato 1).

 

Il Viceministro Cesare DE PICCOLI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1746-bis/IX/1 Attili, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di prevedere, alla lettera b), che alla definizione delle circoscrizioni delle Autorità portuali ivi previste si provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Antonio ATTILI (Ulivo) accoglie l'invito del rappresentante del Governo e riformula conseguentemente il suo ordine del giorno 0/1746-bis/IX/1 (vedi allegato 1).

 

La Commissione approva quindi l'ordine del giorno 0/1746-bis/IX/1 Attili (nuova formulazione).

 

Mario BARBI (Ulivo), relatore, fa presente di avere predisposto una proposta di relazione favorevole sulle parti dei provvedimenti in titolo riferite alle materie di competenza di cui alla Tabella n. 16, recante lo stato di previsione del Ministero dei trasporti (vedi allegato 4). Dopo averne illustrato brevemente i contenuti di ordine generale, segnala di avere voluto in particolare evidenziare, come richiesto da taluni deputati, la necessità di ulteriori e adeguati stanziamenti per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, per il miglioramento della mobilità dei pendolari e per l'Agenzia per la sicurezza del volo, unitamente all'opportunità di procedere ad una complessiva revisione degli importi dei canoni demaniali marittimi.

 

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 16.

 

Michele Pompeo META, presidente, avverte che le relazioni, gli emendamenti e l'ordine del giorno approvati saranno trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

 

La seduta termina alle 17.20.

 


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
(limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

 

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART. 16.

 

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 9.500;

2009: - 10.000;

*1746-bis/IX/16. 1. Attili, Meta, Lovelli, Velo.

 

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 9.500;

2009: - 10.000;

*1746-bis/IX/16. 2. Soffritti.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 144/99 e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale civile.

1746-bis/IX/16. 3. Attili, Lovelli, Velo, Lusetti.

 

ART. 32.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

13. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) trasporto terrestre; circolazione dei veicoli; sicurezza dei trasporti terrestri; esercizio ed investimenti relativi al trasporto pubblico locale ed al trasporto rapido di massa; vigilanza sui gestori delle infrastrutture e dei servizi di trasporto terrestre.

1746-bis/IX/32. 1. Giachetti, Carbonella.

 

ART. 39.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/IX/39. 1. Attili, Meta, Lovelli, Lusetti.

 

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250;

2008: - 250;

2009: - 250.

1746-bis/IX/42. 1. Il Relatore.

 

ART. 57.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:

h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

1746-bis/IX/57. 1. Attili, Rotondo, Carra, Carbonella, Lusetti.

 

ART. 58.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

(Rinnovo del contratto per i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'onere complessivo si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'aumento a euro 431,4 per mille litri dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 e rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

1746-bis/IX/58. 01. Albonetti, Soffritti.

 

ART. 63.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Trattamento economico degli amministratori delegati e dei consigli di amministrazione).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista di maggioranza o di riferimento di società per azioni o presenti nel settore dei trasporti determina la retribuzione lorda complessiva annua, comprensiva di eventuali emolumenti o trattamenti accessori, dei membri dei consigli di amministrazione e degli amministratori delegati sulla base della media delle retribuzioni riconosciute alle medesime figure in analoghe aziende dei paesi dell'Unione europea, prevedendo comunque che una quota di detta retribuzione, non superiore ad un terzo, sia riconosciuta in aumento o in diminuzione in ragione dei risultati di gestione. La retribuzione così determinata è corrisposta esclusivamente in relazione al periodo di effettiva vigenza dell'incarico.

1746-bis/IX/63. 01. Attili, Velo, Zunino, Fiano, Lovelli.

 

ART. 105.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 105 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore dello infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1746-bis/IX/105. 1. Boffa, Attili, Lusetti.

 

ART. 130.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.

(Interventi per la metropolitana di Bologna).

1. Per la realizzazione della Metropolitana di Bologna è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1746-bis/IX/130. 1. Raisi.

 

ART. 134.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e di 600 milioni di euro per l'anno 2009.

1746-bis/IX/134. 1. Cacciari.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: II Ministro delle infrastrutture, di concerto con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.

1746-bis/IX/134. 2. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

 

ART. 135.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ai fini della realizzazione del sistema plurimodale dei Castelli Romani (riqualificazione delle linee ferroviarie FM4 e FM6; nodo intermodale Ciampino 2; copertura delle trincee ferroviarie a Ciampino; nuova fermata a Santa Maria delle Mole) è autorizzato un contributo alla regione Lazio pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

1746-bis/IX/135. 1. Rugghia.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per il finanziamento della progettazione e della realizzazione del nodo interporto merci di Santa Palomba e della bretella ferroviaria di collegamento a Pomezia con una nuova stazione, è autorizzato un contributo alla regione Lazio pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

1746-bis/IX/135. 2. Rugghia.

 

ART. 136.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

L'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci è trasformata in Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci Porto Torres. L'Autorità portuale di Cagliari è trasformata in Autorità portuale di Cagliari-Oristano-Arbatax. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, fissa i limiti delle circoscrizioni territoriali delle stesse Autorità.

1746-bis/IX/136. 1. Attili.

 

ART. 137.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni parlamentari competenti.

1746-bis/IX/137. 1. Rotondo, Velo, Boffa, Zunino, Lusetti.

 

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000;

2008: - 8.000;

2009: - 8.000.

1746-bis/IX/137. 01. Zunino, Albonetti, Meta, Carbonella, Rotondo, Velo, Attili, Lovelli, Lusetti.

 

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Sviluppo delle attività portuali).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dell'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari ai trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi può essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della indennità da parte dell'I.N.P.S. è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.

3. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».

4. La dicitura «trasformazione» di cui alla rubrica e all'intero testo dell'articolo 21 della legge 28 gennaio n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretato come «costituzione».

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo stimato nel limite massimo in 13 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si fa fronte mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze delle seguenti somme:

2007: - 13.000 euro;

2008: - 13.000 euro;

2009: - 13.000 euro.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreta, le occorrenti variazioni di bilancio.

E conseguentemente dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise sui superalcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 5 per cento.

1746-bis/IX/137. 02. Velo, Meta, Rotondo, Carbonella, Zunino, Albonetti, Boffa, Attili, Lovelli.

 

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Sviluppo delle attività portuali).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dell'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari ai trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della sopra richiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente comma, pari a euro 12 milioni annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993 n. 236.

2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986 n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.

3. In fine al comma 3, dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».

4. La dicitura «trasformazione» di cui alla rubrica e all'intero testo dell'articolo 21 della legge 28 gennaio n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretato come «costituzione».

5. L'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo è autorizzato nel limite massimo di 13 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.013 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/IX/137. 03. Velo, Rotondo, Meta, Carbonella, Zunino, Albonetti, Boffa, Attili, Lovelli.

 

ART. 140.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Per il completamento degli interventi strutturali di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 250.000;

2009: - 250.000.

1746-bis/IX/140. 1. Albonetti, Soffritti, Velo.

 

ART. 143.

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/IX/143. 3. Tassone.

 

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.300 milioni di euro.

1746-bis/IX/143. 4. Tassone.

 

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 250.000;

2009: - 250.000.

1746-bis/IX/143. 1. Albonetti, Soffritti.

 

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 1.1) con il seguente:

1.1) area scoperta: euro 3,00 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,30 al metro quadrato per la categoria B.

1746-bis/IX/143. 5. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

 

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

1746-bis/IX/143. 2. Lovelli, Fiano, Rotondo, Boffa.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i commi 3-sexies e 3-septies come introdotti dall'articolo 1 comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

1746-bis/IX/143. 6. Albonetti, Soffritti, Velo, Lovelli.

 

ART. 144.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto.

1746-bis/IX/144. 1. Rotondo, Zunino, Albonetti, Meta, Attili, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza della componente aeronavale e dei sistemi operativi connessi alla sicurezza in mare.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

1746-bis/IX/144. 2. Velo, Attili, Rotondo, Lovelli, Zunino.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutuando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;

2008: - 100;

2009: - 100.

1746-bis/IX/144. 3. Velo, Meta, Attili, Albonetti, Rotondo, Lovelli, Fiano, Boffa, Zunino, Lusetti.

 

ART. 145.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro con le seguenti: è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 1.1) con il seguente:

1.1) area scoperta: euro 3,00 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,50 al metro quadrato per la categoria B.

1746-bis/IX/145. 1. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

 

Al comma 1, dopo le parole: di proprietà aggiungere le seguenti: delle regioni e delle province autonome e.

1746-bis/IX/145. 2. Boffa.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, costituisce l'agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti. Gli oneri afferenti a tale agenzia sono coperti dalle imprese e dalle reti operanti ai sensi delle vigenti normative nazionali ed europee di settore.

1746-bis/IX/145. 3. Soffritti.

 

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia dì investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:

a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 43 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo decennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di curo per l'anno 2007;

c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n.522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 22.000 euro.

1746-bis/IX/146. 01. Rotondo, Zuino, Fiano, Boffa, Meta, Lovelli.

 

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Salvaguardia occupazionale nelle imprese di cabotaggio marittimo).

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

1746-bis/IX/146. 02. Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli, Velo.

 

ART. 147.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 21 ottobre 2003 e.

1746-bis/IX/147. 2. Attili, Velo, Fiano, Meta.

 

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: immatricolate al 3 ottobre 2006 e.

1746-bis/IX/147. 1. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

 

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Requisiti di sistema nel trasporto aereo).

1. All'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) di una quota non superiore al 50 per cento del margine conseguito da gestore aeroportuale in relazione lo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate;

b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

10-bis. La maggiorazione dei 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituita da una maggiorazione dei diritti pari ai costi effettivamente sostenuti per l'offerta di tali servizi nelle ore notturne.

1746-bis/IX/147. 01. Attili.

 

ART. 161.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:

«c-bis). le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.846;

2008: - 10.846;

2009: - 10.846.

1746-bis/IX/161. 01. Meta, Velo, Albonetti, Soffritti.

 

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Ticket per il trasporto e incentivi fiscali).

1. All'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto»;

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

1746-bis/IX/161. 02. Albonetti, Soffritti.

 

ART. 183.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Indicizzazione delle compensazioni per obbligo di servizio pubblico e tariffe).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 2, lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) Al medesimo articolo 18, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore al tasso di inflazione del settore trasporti, come annualmente determinato con decreto adottato di concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dei trasporti. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data»;

c) all'articolo 19, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e) sono soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi sono incrementati, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera i), in misura pari al tasso di inflazione del settore trasporti.

d) All'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e sulla base del tasso di inflazione del settore trasporti determinato secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera i), costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi della presente legge.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, nella misura di euro 0,00431 per litro, è attribuita alle regioni a statuto ordinario nel territorio in cui avviene il consumo, a titolo di tributo proprio, con le modalità e con le finalità di cui all'articolo 12 della legge 28 n. 549.

1746-bis/IX/183. 01. Albonetti, Attili, Fiano, Boffa, Lovelli, Rotondo, Soffritti.

 

ART. 214.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato con le seguenti: in relazione ai costi correlati al traffico generato.

1746-bis/IX/214. 1. Attili, Lusetti.

 

ART. 216.

Al comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.158 euro;

2008: - 10.158 euro;

2009: - 10.158 euro.

Conseguentemente al medesimo articolo 216, comma 2, tabella C - voce: Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 128 del 1998 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla comunità europea, articolo 23: Istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 10.158 euro;

2008: + 10.158 euro;

2009: + 10.158 euro.

1746-bis/IX/Tab.A 1. Attili, Velo, Zunino, Lovelli.

 

ART. 16.

Allo Stato di previsione del Ministero dei trasporti (tabella 16), inserire l'Unità previsionale di base denominata «Trasporto rapido di massa» con i relativi stanziamenti di competenza, cassa e residui.

Conseguentemente alla tabella 10 sopprimere la omonima UPB e i relativi stanziamenti di competenza e cassa e residui dallo Stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture.

*1747/IX/16. 1. Soffritti.

 

Allo Stato di previsione del Ministero dei trasporti (tabella 16), inserire l'Unità previsionale di base denominata «Trasporto rapido di massa» con i relativi stanziamenti di competenza, cassa e residui.

Conseguentemente alla tabella 10 sopprimere la omonima UPB e i relativi stanziamenti di competenza e cassa e residui dallo Stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture.

*1747/IX/16. 2. Lovelli, Meta, Fiano, Carbonella, Albonetti, Attili, Velo, Boffa, Zunino.


NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART. 16.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3,0 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

*1746-bis/IX/16. 1 (nuova formulazione). Attili, Meta, Lovelli, Velo, Lusetti.

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3,0 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

*1746-bis/IX/16. 2 (nuova formulazione). Soffritti.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: II Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.

1746-bis/IX/134. 2 (nuova formulazione). Mario Ricci, Locatelli, Olivieri, Lusettti, Nicco.

 

ART. 144.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto.

1746-bis/IX/144. 1 (nuova formulazione). Rotondo, Zunino, Albonetti, Meta, Attili, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Lusettti.

 

ART. 145.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro con le seguenti: è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

1746-bis/IX/145. 1 (nuova formulazione). Mario Ricci, Locatelli, Olivieri, Lusettti.

 

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:

a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 43 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007;

c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

b) all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 22.000 euro.

1746-bis/IX/146. 01 (nuova formulazione). Rotondo, Zuino, Fiano, Boffa, Meta, Lovelli, Lusetti.

 

ART. 147.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1o gennaio 2005 e.

*1746-bis/IX/147. 2 (nuova formulazione).Attili, Velo, Fiano, Meta, Lusetti.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1o gennaio 2005 e.

*1746-bis/IX/147. 1 (nuova formulazione). Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

 

ART. 161.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:

«c-bis), le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Per gli studenti l'abbonamento annuale si intende riferito alla durata dell'anno scolastico».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.846;

2008: - 10.846;

2009: - 10.846.

1746-bis/IX/161. 01 (nuova formulazione). Meta, Velo, Albonetti, Soffritti, Lusetti.

 


ORDINE DEL GIORNO

 

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

considerato che:

con la legge finanziaria 2007 si prevede l'autonomia finanziaria delle autorità portuali;

importanti porti della Sardegna quali Porto Torres, Oristano, Arbatax non sono sede di Autorità portuali e sono perciò privi di una gestione efficace ed efficiente che ne consenta lo sviluppo;

è prevedibile un incremento di richiesta finalizzato alla istituzione di Autorità portuali;

al fine di contenere tale spinta è utile prevedere un allargamento delle circoscrizioni territoriali delle attuali Autorità portuali:

 

impegna il Governo:

 

a) a trasformare l'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci in Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres e l'Autorità portuale di Cagliari in Autorità portuale di Cagliari-Oristano-Arbatax;

b) a definire entro un mese dalla data di approvazione della legge, con decreto del Ministro dei trasporti, i nuovi limiti delle circoscrizioni territoriali delle stesse Autorità.

0/1746-bis/IX/1.Attili.

 

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

considerato che:

con la legge finanziaria 2007 si prevede l'autonomia finanziaria delle autorità portuali;

importanti porti della Sardegna quali Porto Torres, Oristano, Arbatax non sono sede di Autorità portuali e sono perciò privi di una gestione efficace ed efficiente che ne consenta lo sviluppo;

è prevedibile un incremento di richiesta finalizzato alla istituzione di Autorità portuali;

al fine di contenere tale spinta è utile prevedere un allargamento delle circoscrizioni territoriali delle attuali Autorità portuali:

 

impegna il Governo:

 

a) a trasformare l'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci in Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres e l'Autorità portuale di Cagliari in Autorità portuale di Cagliari-Oristano-Arbatax;

b) a definire entro tre mesi dalla data di approvazione della legge, con decreto del Ministro dei trasporti, i nuovi limiti delle circoscrizioni territoriali delle stesse Autorità.

0/1746-bis/IX/1 (nuova formulazione). Attili.

 


EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

 

ART. 16.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3,0 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 144/99 e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale civile.

La IX Commissione.

 

ART. 39.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.

La IX Commissione.

 

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250;

2008: - 250;

2009: - 250.

La IX Commissione.

 

ART. 57.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:

h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

La IX Commissione.

 

ART. 105.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 105 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore dello infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La IX Commissione.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: II Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.

La IX Commissione.

 

ART. 137.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni parlamentari competenti,.

La IX Commissione.

 

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000;

2008: - 8.000;

2009: - 8.000.

La IX Commissione.

 

ART. 144.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto.

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutuando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;

2008: - 100;

2009: - 100.

La IX Commissione.

 


ART. 145.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro con le seguenti: è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

La IX Commissione.

 

ART. 146.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:

a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di curo per l'anno 2007;

c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

b)all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 22.000 euro.

La IX Commissione.

 

ART. 147.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1o gennaio 2005 e.

La IX Commissione.

 

ART. 161.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al .... pubblico locale).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:

«c-bis). le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Per gli studenti l'abbonamento annuale si intende riferito alla durata dell'anno scolastico».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.846;

2008: - 10.846;

2009: - 10.846.

La IX Commissione.

 


ART. 214.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato con le seguenti: in relazione ai costi correlati al traffico generato.

La IX Commissione.

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

considerato che:

con la legge finanziaria 2007 si prevede l'autonomia finanziaria delle autorità portuali;

importanti porti della Sardegna quali Porto Torres, Oristano, Arbatax non sono sede di Autorità portuali e sono perciò privi di una gestione efficace ed efficiente che ne consenta lo sviluppo;

è prevedibile un incremento di richiesta finalizzato alla istituzione di Autorità portuali;

al fine di contenere tale spinta è utile prevedere un allargamento delle circoscrizioni territoriali delle attuali Autorità portuali:

impegna il Governo

a) a trasformare l'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci in Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres e l'Autorità portuale di Cagliari in Autorità portuale di Cagliari-Oristano-Arbatax;

b) a definire entro tre mesi dalla data di approvazione della legge, con decreto del Ministro dei trasporti, i nuovi limiti delle circoscrizioni territoriali delle stesse Autorità.

La IX Commissione.


XCOMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del Regolamento e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge C. 1747, recante il Bilancio dello stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero delle sviluppo, limitatamente alle parti di sua competenza, e, sempre limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (per la materia del turismo) e del Ministero dell'università e della ricerca (per la ricerca scientifica e tecnologica). Ancora, rientra a pieno titolo nelle materie di esame della Commissione, lo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro non è sempre possibile, o comunque agevole, definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari

Avverte altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 16, alle ore 12,00.

 

Lionello COSENTINO (Ulivo), relatore, osserva che le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell'importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l'aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall'incrementi di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

Anche queste nude cifre sono dati su cui riflettere: l'incremento della spesa per interessi, infatti, è un indice significativo dello stato del debito pubblico, mentre la contrazione delle spese finali non è necessariamente un indicatore positivo. Dato positivo, al contrario, è quello dell'incremento delle entrate, che segnala anche una qualche ripresa del sistema. A questo proposito precisa che la decisione da parte del Governo di effettuare una manovra di così alto importo dà il segno di un certo coraggio, è una precisa scelta politica che tenta di mettere insieme oltre l'intervento relativo alla messa in equilibrio della finanza pubblica, anche gli altri due elementi indicati dal DPEF, ovvero l'equità (il sostegno ai redditi più bassi) e la crescita (pensare in termini di investimento verso il futuro, incrementando le risorse per infrastrutture, imprese, ricerca). Lo scenario è questo: si può avere differenza di giudizi e di posizioni, ma l'operazione è di questo genere e di questa complessità.

Tornando all'esame del disegno di legge di bilancio, per quanto concerne gli stati di previsione di competenza della Commissione, si deve analizzare anzitutto quello relativo al Ministero per lo sviluppo economico. In seguito all'approvazione del DL 181/2006 (cosiddetto «spacchettamento» dei Ministeri) si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico ha acquisito, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione attribuite dal decreto legislativo 300/99 (articolo 24, comma 1, lettera c)) al Ministero dell'economia e delle finanze e finora svolte dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Al Ministero dello sviluppo economico è stata trasferita anche la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al nuovo Ministero dello sviluppo economico sono state invece sottratte le seguenti competenze (già attribuite al Ministero delle attività produttive):

in materia di commercio internazionale - assegnate al Ministero del commercio internazionale (articolo 1, comma 3);

in materia di imprenditoria femminile di cui alla legge 215/9 che passa alla Presidenza del Consiglio;

in materia di turismo di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 300/99, attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 19-bis), mentre al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione del turismo (articolo 19-quater);

sui generi alimentari trasformati industrialmente (di cui all'articolo 1, L. 199/1958), in precedenza spettante al Ministero dell'industria d'intesa col Ministero delle politiche agricole e forestali, che viene attribuita esclusivamente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 1, comma 9).

L'attuale struttura dello stato di previsione del Ministero, costruito sulla base di quanto disposto dal citato D.L 181/06 che ha trasferito al Ministero medesimo il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione con le relative risorse di pertinenza, si articola in 5 centri di responsabilità amministrativa, cui sono attribuite le seguenti denominazioni:

1. Gabinetto;

2. Dipartimento per il mercato;

3. Dipartimento per le imprese;

4. Dipartimento per le reti energetiche;

5. Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

Lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno 2007, reca spese finali per un totale di 7798,8 meuro, corrispondenti a circa l'1,7 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato, che ammontano a 457.418 meuro.

Le spese complessive che risultano pari a 7835,8 meuro includono la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione.

Rispetto all'esercizio precedente del Ministero delle attività produttive (2377,6 meuro come risulta dalla legge di bilancio 267/2005) si registra un incremento notevole delle spese finali del Ministero, cui ha contribuito il trasferimento del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione con relative risorse.

Nel bilancio del Ministero prevalgono nettamente le spese in conto capitale, che assommano a 7544,9 meuro (94,7 per cento circa del totale) a fronte dei 254,9 meuro destinati alle spese correnti. La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2007 è del 3,3 per cento delle spese finali del Ministero.

Passando ad esaminare la composizione delle spese finali del Ministero delle attività produttive sotto il profilo economico, si rileva, innanzitutto, che le categorie che assorbono la maggior parte delle spese correnti sono costituite da «Redditi da lavoro dipendente» (88,6 meuro) che incidono su tali spese per il 37,7 per cento, mentre il 26 per cento rientra nella categoria «Trasferimenti correnti a estero» (66,3 meuro).

Le spese in conto capitale rientrano per l'82,3 per cento nella categoria «Altri trasferimenti in conto capitale» (6436,8 meuro), che costituiscono l'82,5 per cento circa delle spese finali del Ministero e per l'11,5 per cento nella categoria «Contributi agli investimenti ad imprese» che ammontano a 866,1 meuro. I «Contributi agli investimenti (207,6 meuro) rappresentano, infine, il 2,2 per cento circa.

La quota relativa alla categoria «Altri trasferimenti in conto capitale» è quasi interamente iscrittanel cap. 8425 («Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate»), il cui stanziamento nel BLV risulta di 6434,8 meuro.

Tra i «Contributi agli investimenti» rientrano le somme destinate all'ENEA: 196 meuro stanziati sul cap. 7630 (UPB 4.2.3.4. - Ente nazionale energia e ambiente) che costituiscono il 94,4 per cento delle spese complessive della categoria.

La quota relativa ai «Contributi agli investimenti ad imprese» risulta iscritta quasi per intero sui capitoli di spesa dell'UPB 3.2.3.8 «Fondo investimenti - incentivi alle imprese», alla quale sono assegnati 806,1 meuro. Il 78,3 per cento di tale somma (631,3 meuro) è stanziato sul capitolo 7420 («Fondo per gli investimenti agevolati alle imprese» detto Fondo Unico), mentre 174,7 meuro risultano, iscritti sul capitolo 7421 relativo ad «Interventi agevolativi per il settore aeronautico».

La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2007 è stata valutata complessivamente in 20.094,7 meuro, di cui 114 per la parte corrente e 19.980,7 per il conto capitale.

Occorre precisare, peraltro, che il dato sulla consistenza dei residui assume carattere previsionale e può subire adeguamenti alla luce dell'effettivo andamento della gestione. Di tali eventuali variazioni si dà conto nel disegno di legge di assestamento del bilancio.

I residui riguardano prevalentemente le spese in conto capitale destinate ad Investimenti alle imprese (12.137,4 meuro). La maggior formazione si registra sul capitolo 7420 dell'UPB 3.2.3.8. «Fondo investimenti - incentivi alle imprese». Si tratta complessivamente di 11.761 meuro.

Seguono le spese in conto capitale destinate ad interventi e facenti capo al centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione» i capitoli maggiormente interessati dalla formazione di residui sono: il cap. 8395 (concernente le somme da assegnare alle regioni per la realizzazione di interventri ricompresi nelle intese istituzionali di programma) e il cap. 8425 (relativo al Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate). I relativi residui ammontano rispettivamente a 4443,3 e a 2247,9 meuro.

L'autorizzazione di cassa, che costituisce il limite massimo entro il quale l'amministrazione è autorizzata ad effettuare pagamenti, nelle previsioni di bilancio per il 2007 risulta di 7927,9 meuro, così suddivisi: 274,6 meuro relativi a spese di parte corrente e 7623,3 meuro relativi a spese in conto capitale.

Tale importo è determinato tenendo conto del volume della massa spendibile, ossia della somma del totale dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, che per il 2007 ammonta a 27.924,6 meuro. Il coefficiente di realizzazione, vale a dire il parametro presuntivo, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che consente di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, risulta pari al 28,3 per cento circa.

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede alcuni accantonamenti nei fondi speciali, nei quali sono iscritti gli stanziamenti destinati alla copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio.

Per quanto riguarda la tabella A per il triennio 2007 - 2009 non è previsto alcun accantonamento nella rubrica «Ministero dello sviluppo economico». Tuttavia un accantonamento finalizzato alla delega al Governo per il completamento della liberalizzazione del settore energetico e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili è previsto nelle rubriche «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero degli affari esteri».

Anche in tabella B non sono previsti accantonamenti relativi al Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2007-2009. Tuttavia si segnala un accantonamento, sempre con riferimento alla suindicata delega, nella rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

Nella tabella C del disegno di legge finanziaria sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la tabella C prevede per il triennio 2007 - 2009 i seguenti stanziamenti:

al finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 10, legge 287/90 «Norme per la tutela della concorrenza») 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 (cap. 2275 - UPB 3.1.2.3);

a favore dell'ENEA (L. 282/ 91, L. 61/94 di conversione del DL 496/93, L. 95/95 di conversione del DL 26/95: «Riforma dell'ENEA») sono previsti 196 meuro per ciascuno degli anni indicati (UPB 4.2.3.4);

a favore di enti e organismi vari finanziati dallo Stato (legge 549/95 ) 1,1 meuro circa per ciascuno degli anni 2007 - 2009, sul capitolo n. 2280 (UPB 3.1.2.4. Come già segnalato il capitolo registra una riduzione di 26,2 meuro in relazione al trasferimento di fondi allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale (cap. 2500) in applicazione del DL n.181/06 (Legge 233/06);

Per il Ministero dello sviluppo economico non sono disposti rifinanziamenti in tabella D (rifinanziamento di interventi di sostegno all'economia) né definanziamenti nella tabella E. Con la tabella F sono disposte rimodulazioni degli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali mediante trasferimento parziale o totale degli stanziamenti annuali ad altri esercizi; sono inoltre recepiti i rifinanziamenti e definanziamenti disposti rispettivamente dalle tabelle D ed E.

Per quanto attiene agli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al punto 2, «Interventi a favore delle imprese industriali», le voci di maggior rilievo risultano così determinate:

Legge 266/05 (finanziaria 2006);

articolo 1, comma 95, punto 1, Proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe Fremm (limite d'impegno): Il comma 95 ha autorizzato contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della L. n. 350/03 (finanziaria 2004) quantificati in 30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si aggiungono 30 milioni di euro a decorrere dal 2007, e ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008. Pertanto le somme da iscrivere nel capitolo 7485 (UPB 3.2.3.16) risultano le seguenti: 60 meuro per il 2007, 135 meuro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

DL 35/2005 (Competitività):

Articolo 11, comma 9 (Interventi di reindustrializzazione e promozione industriale). Il comma 9 ha disposto la concessione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 85 milioni di euro per il 2007 e di 65 milioni di euro per il 2008 per far fronte agli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali di cui al precedente comma 8. In conseguenza del definanziamento disposto in tabella E con la finanziaria 2006 di 20, 34 e 26 meuro per ciascuno degli anni 2006-2008, in Tabella F le somme da iscrivere sul capitolo 7420 per gli anni 2007 e 2008 risultano di 51 meuro e 39 meuro.

Il secondo stato di previsione rientrante nelle competenze della Commissione è quello relativo al Ministero del commercio internazionale; tale Ministero è stato istituito dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed haacquisito dal Ministero delle attività produttive le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale relative a:

promozione delle politiche per la competitività internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali (decreto legislativo 300/1999, articolo 27, comma 2, lettera a));

promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore (articolo 27, comma 2-bis, lettera b));

definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero (articolo 27, comma 2-bis, lettera e));

definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale (articolo 27, comma 2-bis, lettera a).

La struttura del ricostituito Ministero si articola in 5 centri di responsabilità amministrativa, cui sono attribuite le seguenti denominazioni:

Gabinetto;

DG servizi generali;

DG internazionalizzazione;

DG promozione scambi;

DG politica commerciale.

Lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per il 2007, reca stanziamenti complessivi di competenza pari a 217,2 meuro. Tale importo incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,05 per cento.

L'ammontare dello stanziamento di competenza è destinato in gran parte alle spese di parte corrente (206 meuro), che assorbono il 94,8 per cento circa dello stanziamento. Le spese in conto capitale ammontano a 11,3 meuro, pari al 5,2 per cento dello stanziamento.

Per quanto riguarda la classificazione per funzioni obiettivo, che ha sostituito la classificazione funzionale utilizzata precedentemente, va segnalato che lo stanziamento dello stato di previsione ricade quasi per intero nella voce n. 4 «Affari economici» (215,9 meuro). Lo stato di previsione del Ministero per il commercio internazionale incide per lo 0,5 per cento sulla voce n. 4.

Sotto il profilo della classificazione economica si osserva nello stato di previsione del Ministero l'eccezionale rilevanza dei «Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche» (complessivamente 157 meuro, pari al 76,2 per cento delle spese correnti) rispetto alla gestione diretta degli stanziamenti.

La massima parte di tali trasferimenti sono costituiti da contributi a favore dell'Istituto per il commercio estero (ICE), che ammontano nel complesso a 157meuro, pari al 72,3 per cento dell'intero stanziamento dello stato di previsione.

Se si guarda alla ripartizione delle spese tra i centri di responsabilità amministrativa, si osserva che ben 197,3 meuro, oltre il 98 per cento, sono assegnato alla gestione del centro «Direzione generale per la promozione degli scambi».

In particolare come già accennato, la maggior parte degli stanziamenti sono appostati nell'U.P.B. 4.1.2.4. «Istituto Commercio Estero» che comprende i capitoli 2530 e 2531. Il cap. 2530 relativo alle spese di funzionamento dell'ICE in Italia e all'estero, è dotato dal ddl di bilancio per il 2007 di 96 meuro; il cap. 2531 relativo al finanziamento dell'attività di promozione dell'Istituto, presenta stanziamenti pari a 61 meuro.

Rientra nello stesso centro di responsabilità anche l'UPB 4.1.2.1 «Contributi ad enti e altri organismi» (cap. 2500) in cui, ai sensi della legge 549/95, articolo 1, commi 40-43 sono accorpati in un unico capitolo di spesa gli stanziamenti in precedenza previsti da diverse voci dello stato di previsione, successivamente ripartiti con decreto ministeriale.

La dotazione del capitolo viene quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria. Lo stanziamento previsto dal bilancio a legislazione vigente ammonta a 26,2 meuro, la stessa somma prevista in tabella C del ddl finanziaria per il 2007.

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 217,2 meuro, lo stato di previsione per il 2007 reca 81,9 meuro di residui presunti al 1o gennaio 2007:12 meuro di parte corrente e 69,9 per spese in conto capitale. Gran parte dei residui riguarda le spese facenti capo al centro di responsabilità amministrativa «Direzione generale per la promozione degli scambi» (80,1 meuro).

Si prevedono autorizzazioni di cassa per complessivi 243 meuro.

Rispetto al volume della massa spendibile (residui+competenza), pari a 299,2 meuro, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) risulta dell'81,2 per cento.

Unico effetto delle tabelle della legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero e quello relativo allo stanziamento complessivo previsto in tabella C per il 2007, che risulta di 182,7 meuro. Infatti si prevede uno stanziamento di 26,2 meuro a favore di enti e istituti ai sensi della legge 549/95, articolo 1, commi 40-43, e uno stanziamento annuo complessivo (2007-2008) di 156,4 meuro a favore dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE): 96 mld sono destinati al funzionamento dell'Istituto e 60,4 mld alla relativa attività promozionale.

Vi sono infine ulteriori unità previsionali di base di altri Ministeri recanti interventi di interesse della Commissione:

alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e rientrano in massima parte nel centro di responsabilità amministrativa n. 3 «Tesoro».

Si tratta, per quanto concerne le spese di parte corrente, dell'UPB 3.1.2.49. «Fondo rotativo per il sostegno all'innovazione, all'investimento, alla ricerca ed all'innovazione». Il Cap. 1900 istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/04, articolo 1, commi 354 ss., nelle previsioni per l'anno 2007 reca una dotazione di competenza di 150 meuro, rimasta invariata rispetto alle previsioni assestate per il 2006, come del resto disposto dall'articolo 1, comma 361, della stessa legge n. 311.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si fa riferimento a:

UPB 3.2.3.17. «Metanizzazione». Il cap. 7151 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni montani del Centro-Nord per la realizzazione di reti di metanizzazione), con una dotazione di competenza di 6,3 meuro per il 2007 registra un decremento di 4,2 meuro rispetto alle previsioni assestate per il 2006;

UPB 3.2.3.19. «Artigiancassa». Si segnala che il cap 7165 (Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane) reca per il 2007 uno stanziamento di 2 meuro, rispetto ai 12 meuro delle previsioni assestate dell'anno 2006;

UPB 3.2.3.33. «Sostegno finanziario del sistema produttivo». Il cap. 7299, (contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno), nelle previsioni per l'anno 2007 reca uno stanziamento di 23,3 meuro, invariato rispetto alle previsioni assestate dell'anno precedente. Lo stanziamento iscritto sul cap. 7301 (integrazione al fondo rotativo presso la SIMEST per interventi di finanziamento a programmi di penetrazione commerciale in paesi extraeuropei), risultava nelle previsioni assestate dell'anno 2006 di 30 meuro. Per l'anno 2007, l'onere recato dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 289/2002 viene a cessare, e conseguentemente il capitolo è soppresso;

UPB 3.2.3.55. «Promozione e tutela del Made in Italy»: cap. 7394 relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy.» La dotazione di competenza nelle previsioni assestate per l'anno 2006 è pari a 8,1 meuro, mentre per il 2007 le previsioni sono di 6,2 meuro, riportando pertanto una diminuzione di 1,9 meuro;

UPB 1.2.3.4 «Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese»: cap. 7005 relativo al fondo da ripartire per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese.» La dotazione di competenza nelle previsioni assestate per l'anno 2007 è pari a 18,5 meuro, sostanzialmente invariata rispetto alle previsioni per il 2007. Si vedano peraltro le considerazioni svolte a proposito della voce corrispondente a detto fondo collocata nella tabella F della legge finanziaria.

Altro stato di previsione che reca unità previsionali di base di competenza della Commissione è quello del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto concerne la materia del turismo.

In applicazione del più volte citatop decreto-legge 181/06 i capitoli di spesa dell'ex Ministero delle attività produttive- ora Ministero per lo sviluppo economico-Tabella 3 - concernenti il settore del turismo sono stati soppressi e il relativo quadro contabile è stato trasferito allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali I capitoli di spesa relativi al turismo fanno capo al centro di responsabilità «Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione» e rientrano tra le spese in conto corrente destinate ad «interventi», ossia destinate all'esterno.

Si segnalano, in particolare, le seguenti UPB:

UPB 2.1.2.5 «Accordi ed organismi internazionali» articolata in due nuovi capitoli istituiti in attuazione del citato DL 181/06. Il capitolo 1640 (Partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica europea negli Stati Uniti) a cui è attribuita una competenza pari a 0,05 e il capitolo 1641 (Spese derivanti dall'esecuzione di accordi internazionale) con una dotazione di 0,04 meuro circa;

UPB 2.1.2.10 «Ente nazionale italiano per il turismo. Nel capitolo 1381 è iscritta la somma di 21,3 meuro destinata al funzionamento dell'Ente.

Il capitolo è esposto in tabella C del ddl finanziaria per il 2007;

UPB 2.1.2.11 «Club Alpino Italiano». La somma di 2 meuro circa assegnata all'UPB è suddivisa in tre capitoli di spesa;

UPB 2.1.2.12 «Promozione turistica». Al capitolo 1650 sono assegnati 0,06 meuro;

UPB 2.1.2.13 «Fondo di garanzia». La dotazione del capitolo1655 (Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico) risulta di 0,2 meuro.

Per quanto riguarda l'effetto del d.d.l. finanziaria, la tabella A si segnala con riferimento al settore turistico Un accantonamento previsto nella rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze « per contributi destinati al Club Alpino Italiano. In tabella B è, invece, previsto nella rubrica «Ministero per i beni e le attività culturali» un accantonamento preordinato alla riqualificazione dell'offerta turistica, mentre la tabella C prevede per il triennio 2007-2009 un finanziamento a favore dell'ENIT (L. 292/90 «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo») di 51,3 meuro per ciascun anno del triennio (UPB 2.1.2.10. - capitolo 1381). Rispetto allo stanziamento del bilancio a legislazione vigente si registra un incremento di 30 meuro.

Infine, per quanto riguarda gli interventi in materia di ricerca applicata, occorre fare riferimento al Ministero dell'università e della ricerca.

I capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata, di competenze della X Commissione attività produttive, sono stati trasportati nell'ambito del Centro di responsabilità n. 3 «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica».

I singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, rientranti nelle competenze della X Commissione attività produttive, sono i seguenti: 1678 (Prora), rientrante tra gli «interventi» di parte corrente, e 7236 (Fondo enti) e 7254 (Far), rientranti tra gli «interventi» in conto capitale:

Cap. 1678, intitolato «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». La parte relativa al contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991, registra nel BLV per l'esercizio 2007 una competenza di 20,6 meuro;

Cap. 7236 relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», che nel BLV registra per il 2007 una dotazione di competenza di 1.629 meuro. Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI.

Cap. 7254 («Fondo per le agevolazioni alla ricerca»).

L'istituzione del «Fondo per le agevolazioni alla ricerca» (FAR) è stata disposta dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 («Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori») che lo ha destinato all'erogazione degli incentivi previsti dal provvedimento stesso. Il fondo, di tipo rotativo, istituito nello stato di previsione del Ministero per farvi affluire tutte le autorizzazioni di spesa recate da normative vigenti in materia, si articola in due sezioni, una relativa agli interventi estesi a tutto l'ambito nazionale e l'altra relativa ad interventi relativi alle aree depresse.

Le previsioni per l'anno 2007 relative al bilancio di competenza ammontano a 161 meuro.

Il Fondo è esposto nella Tabella F del ddl finanziaria per il 2007, come evidenziato più avanti.

Per quanto riguarda gli effetti delle tabelle della finanziaria, da segnalare in tabella C gli importi relativi al D.Lgs n. 204/98 di riordino del settore, cap. 7236 relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca».

Lo stanziamento complessivo è fissato in 1.629 meuro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008. Gli stanziamenti relativi all'ASI, confluiti nel cap. 7236, come già indicato, saranno stabiliti con il decreto ministeriale di riparto del fondo.

Per quanto concerne la tabella F, riguardo al punto 4 - Interventi nelle aree sottoutilizzate - si segnalano le seguenti somme da iscrivere in bilancio:

L 289/02 «Finanziaria 2003, articolo 61, c.1, Fondo aree sottoutilizzate (UPB 3.2.3.7 - Ricerca applicata - cap 7254; UPB 3.2.3.10 - Fondi rotativi - cap. 7308,): 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e 231 meuro per l'anno 2010 e successivi.

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell'eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

Gli effetti finanziari dell'articolato della legge finanziaria sul bilancio dello Stato possono essere descritti sinteticamente come segue:

sul fronte delle entrate, il saldo fra minori entrate (derivanti da proroghe ad alcune agevolazioni, misure per lo sviluppo e altri interventi e ammontanti a 979,8 milioni di euro nel 2007, 1.260 nel 2008 e 865,8 nel 2009) e maggiori entrate (prevalentemente fiscali) è di 3.323,5 milioni di euro per il 2007, 2.761,4 per il 2008 e 4.613,7 per il 2009;

per quanto concerne le spese, le minori spese correnti derivano dagli interventi di razionalizzazione della pubblica amministrazione (602,5 milioni per il 2007, 1.494,8 per il 2008 e 1600,5 per il 2009), interventi sulle spese previdenziali (2.585,1 per il 2007, 2.500 per il 2008 e 3.500 per il 2009), interventi sulla spesa sanitaria (188 milioni per il 2007, 374 milioni per il 2008 e 549 milioni per il 2009) e altri interventi (1.382,3 milioni di euro per il 2007, 1.314 milioni di euro per il 2008 e 1.451,2 milioni di euro per il 2009), le minori spese in conto capitale assommano a 176 milioni di euro per il 2007, 600 milioni di euro per il 2008 e 600 milioni di euro per il 2009 , per un totale di minori spese di 5.224,1 milioni di euro per il 2007, 7.037,7 milioni di euro nel 2008 e 8.491,6 milioni di euro per il 2009;

per quanto riguarda le maggiori spese correnti (ammontanti globalmente in 20.259,2 milioni di euro nel 2007, 19.870,8 nel 2008 e 21.077,7 nel 2009) esse sono riconducibili prioritariamente alle spese in campo sanitario (oltre 6.700 milioni di euro nel 2007), agli interventi per sviluppo e ricerca (1.550 milioni di euro nel 2007) e altri interventi (fra cui la riduzione del cuneo fiscale) (oltre 7.000 milioni di euro nel 2007. Aggiungendo ad esse le maggiori spese in conto capitale (6.674 milioni di euro nel 2007, 8.088 milioni di euro nel 2008 e 11.659,5 milioni di euro nel 2009), il totale delle maggiori spese assomma a 26.933,2 milioni di euro nel 2007, 27.958,8 nel 2008 e 32.737,21 nel 2009.

Unificando i due quadri il totale generale dei saldi indicati nella legge finanziaria indica una maggiore spesa di 21.709,1 milioni di euro per il 2007, 2.885,1 milioni di euro nel 2008 e 24.245,6 milioni di euro nel 2009.

Peraltro, il complesso della manovra economica per il 2007 è costituito da tre poste: la legge finanziaria, il decreto-legge fiscale (che comporta effetti finanziari positivi sul saldo - vale a dire entrate - spese - di 6.716 milioni di euro per il 2007, 6.841 milioni di euro per il 2008 e 6.829 milioni di euro per il 2009) e il disegno di legge contenente la delega fiscale (1.100 milioni di euro nel 2007, 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009): il quadro generale di sintesi per le previsioni 2007 indicherebbe un totale di entrate finali ammontante a 433.343 milioni di euro e un totale generale di spese finali ammontante a 455.784 milioni di euro, con un saldo netto da finanziare di circa 22.440 milioni di euro.

Per quanto concerne più specificamente le parti dell'articolato della legge finanziaria di competenza della Commissione, esse si concretizzano nei seguenti articoli:

articolo 20, commi da 1 a 5: tali disposizioni (delle quali si dà conto per completezza, non rientrando le stesse nelle specifiche competenze della Commissione) concedono per tre anni, a partire dal 2007, un credito d'imposta del 10 per cento per gli investimenti e i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l'innovazione. La misura è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

In particolare, il credito d'imposta, in base al comma 1, è concesso alle imprese per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

La misura dell'agevolazione concessa dal comma 1 dell'articolo 20 è poi elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Il comma 2 dell'articolo 20 fissa un limite massimo di importo su cui applicare il credito d'imposta, prevedendo che i costi su cui calcolare il credito non possano, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

L'efficacia dell'agevolazione concessa è peraltro subordinata, come prevede anche espressamente il comma 5, all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. La concessione del credito andrà pertanto notificata in tempo utile alla Commissione europea, che ne valuterà la compatibilità con la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

Nel comma 3 dell'articolo 20 sono indicate le modalità applicative per fruire del credito.

Il comma 4 rinvia infine ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1;

l'articolo 21, concernente misure di sostegno a favore delle zone franche urbane: ai sensi del comma 1 sono istituite delle zone franche urbane, da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso interventi di recupero urbano. A tal fine viene istituito un apposito Fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, dei quali 50 milioni a partire dal 2008 e gli altri 50 a decorrere dal 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

Come precisa la relazione al provvedimento, tali misure intendono dare «una risposta alle sollecitazioni emerse al Tavolo del Mezzogiorno, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dello sviluppo economico, cui hanno partecipato oltre alle parti Economiche e Sociali tutte le Regioni del Mezzogiorno».

Si segnala che l'operatività relativa alla prima sperimentazione della fiscalità a vantaggio del Mezzogiorno non risulta di immediata applicazione, in quanto i fondi sono appostati per il biennio 2008-2009 (comma 1) e bisognerà attendere, dato che tali misure sono destinate ad aree caratterizzate da «particolare degrado ed esclusione sociale», la loro identificazione e perimetrazione da parte del CIPE (comma 3). Quest'ultimo vi provvederà su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, sentite le regioni interessate.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e individuerà le eventuali riduzioni concedibili, nei limiti delle risorse del Fondo vincolate a tal fine.

Inoltre, gli sgravi fiscali previsti dovranno essere sottoposti anche al via libera dell'Unione europea (comma 2)

Il comma 2 dispone che le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 siano disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti della Unione europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

Il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi, come previsto dal comma 4, sono effettuati - anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate - dal Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, il quale presenta al CIPE una relazione annuale in merito ai risultati di tali attività.

L'articolo 22 prevede alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda per interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico.

In particolare, il comma 1 prevede una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. La detrazione spetta (in considerazione della disposizione di cui all'articolo 217 che stabilisce, come è consuetudine, l'entrata in vigore della legge a partire dal 1o gennaio 2007) per un anno e vale a dire per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 2 stabilisce una detrazione d'imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo per l'installazione su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari di strutture opache verticali (coperture) strutture opache orizzontali (pavimenti) finestre comprensive di infissi a condizione che tali strutture siano rispondenti a requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/mqK (e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico) indicati nella tabella 3 allegata al disegno di legge finanziaria e di seguito riportata. Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 3 stabilisce una detrazione d'imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 4 prevede una detrazione d'imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 5 individua le condizioni per fruire delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 4 sopra richiamate, tra le quali si ricordano:

a) l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente, della rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti;

b) l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio se prevista dalla regione o dall'ente locale sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005.

Il comma 6 rinvia, per quanto concerne le definizioni dell'articolo in questione a quelle fornite dal decreto legislativo n. 192 del 2005, mentre l'individuazione delle modalità attuative dell'articolo sono rinviate ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo, da emanare entro il 28 febbraio 2007.

L'articolo 23 prevede disposizioni volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico.

In particolare, il comma 1 prevede il diritto ad un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici che rispetti i seguenti parametri:

gli edifici devono avere volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi;

i lavori devono avere inizio entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi;

il valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio deve essere inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

il fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione deve rientrare nei valori limite definiti da un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il contributo previsto dalla norma è pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

Il comma 2 dispone a tal fine la costituzione di un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo saranno fissate successivamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, unitamente ai valori limite precedentemente citati.

L'articolo 24 dispone l'erogazione di contributi, sotto forma di detrazione d'imposta, per l'acquisto di apparecchi domestici e l'acquisto e la sostituzione di motori industriali che avvengano entro il 31 dicembre 2007.

In particolare, il comma 1 prevede una detrazione dall'imposta lorda (in un'unica rata) per una quota pari al 20 per cento degli importi effettivamente pagati dal contribuente e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione spetta in un'unica rata.

Da segnalare al riguardo che la direttiva 94/2/CE - recepita nel nostro ordinamento con il DM 2 aprile 1998 («Modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni»), successivamente modificato dal DM 7 ottobre 1998 («Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico») - è stata successivamente novellata dalla direttiva 2003/66 che, per gli elettrodomestici del freddo, ha aggiunto due nuove classi di efficienza energetica - denominate A+ e A++ - alle sette attualmente previste che vanno da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)

La Commissione Europea, infatti, rilevando il successo ottenuto dal regime di etichettatura introdotto dalla citata direttiva 94/2/CE che, nel quadriennio dal 1996 al 2000, ha provocato un aumento degli indici di efficienza dei nuovi frigoriferi e congelatori superiore al 30 per cento e rilevando, altresì, che nel 2000 il 20 per cento delle apparecchiature refrigeranti vendute apparteneva alla classe più efficiente (A), con percentuali superiori al 50 per cento in alcuni paesi, ha ritenuto necessario introdurre le due classi addizionali A+ e A++, nell'attesa di una revisione complessiva delle classi di etichettatura energetica (i frigoriferi e congelatori che consumano di più sono classificati «F» e «G»). La direttiva 2003/66 è stata recepita con decreto ministeriale 21 settembre 2005.

Il comma 2 prevede invece una detrazione, sempre per una quota al 20 per cento, ma fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW. Anche in questo caso la detrazione spetta in un'unica rata. La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 3 infine stabilisce una detrazione per una quota pari al 20 per cento degli importi e fino ad un massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW. La detrazione spetta, in un'unica rata, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 4 affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 2 e 3.

L'articolo 25 contiene disposizioni in materia di fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche.

Da rilevare preliminarmente che l'articolo in esame riproduce in maniera pressoché identica il contenuto degli articolo 3 e 4 del ddl 691 contenente la delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE. Tale provvedimento è attualmente all'esame, in sede referente, della X Commissione del Senato.

Venendo al contenuto dell'articolo, ricordo che il comma 1 destina ad un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui, il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto dal DPEF per gli anni 2007-2011.

Ai sensi del comma 2 con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo previsto dal comma 1 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni a favore dei cittadini residenti nei territori interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.

Tali decreti sono adottati in attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

In proposito che la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo) prevede che il Governo individui «le infrastrutture... di preminente interesse nazionale». Nell'individuare le suddette infrastrutture il Governo procede secondo finalità, tra l'altro, di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese. L'individuazione è operata nel Documento di programmazione economico-finanziaria, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali.

Il primo programma delle infrastrutture strategiche è stato approvato con la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/20016.Nell'allegato 4 della deliberazione sono indicate le infrastrutture strategiche nel settore del gas e degli idrocarburi e sono richiamati gli interventi di rilevanza strategica nel settore elettrico previsti nel «Programma triennale di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale», deliberato dal GRTN il 24 gennaio 2001.

La «legge obiettivo» è stata oggetto della sentenza n. 303 della Corte costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale, salvo alcune previsioni. In questa sentenza la Corte chiarisce infatti che la Costituzione impone un'intesa tra Stato e regioni nella predisposizione di un programma di infrastrutture che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti. Dopo aver precisato la necessità dell'intesa, la Corte afferma peraltro che «non è rilevante se essa preceda l'individuazione delle infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale attività del Governo. Se dunque tale attività sia stata già posta in essere, essa non vincola la Regione fin quando l'intesa non venga raggiunta».

Il comma 3 precisa che il Fondo di cui al precedente comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Per il triennio 2007-2009 si prevede che esso abbia una dotazione di 50 milioni di euro annui.

La definizione di condizioni, modalità e termini di utilizzo del suddetto fondo è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia, per la cui adozione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è fissato il termine ultimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge (comma 4).

Il comma 5 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti al dettato dei precedenti commi.

Articolo 104. Come precisato nella relazione illustrativa, l'articolo in esame riprende la parte suscettibile di una immediata applicazione del disegno di legge, già deliberato dal Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006, in materia di innovazione industriale, in ragione della pressante esigenza di apportare idonei strumenti atti a favorire il rilancio del sistema produttivo italiano.

In particolare, il comma 1, ferme restando le attuali competenze del CIPE, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo.

Nel nuovo Fondo confluiscono le risorse del «Fondo per le aree sottoutilizzate» di competenza del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 60, comma 3 della legge n. 289/02 (finanziaria 2003) e del «Fondo unico per gli incentivi alle imprese» (articolo 52 della legge n. 448/1998).

In aggiunta alle risorse provenienti dei citati fondi, (per il 2006 lo stanziamento iscritto in bilancio risulta pari a 1.438.343.063 euro), che sono contestualmente soppressi, al nuovo Fondo per la competitività sono assegnate le seguenti somme:

300 milioni di euro per il 2007;

400 milioni di euro per il 2008;

400 milioni di euro per il 2009.

Ad alimentare il nuovo Fondo concorrono anche - limitatamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate - le risorse:

assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora anch'esso trasferito al Ministero dello sviluppo a seguito del nuovo assetto della struttura di governo definita dal decreto-legge n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006);

stanziate in tabella D della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 468/78, per gli esercizi successivi al 2009.

Il comma 2 stabilisce che a valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano finanziati - nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona - progetti di innovazione industriale delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale. Il predetto decreto dovrà essere adottato di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Ai sensi del comma 3 il Ministro dello sviluppo economico, ai fini dell'individuazione del contenuto di ciascun progetto, procede alla nomina di un responsabile di progetto, sentiti i ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri ministri interessati. Il responsabile, scelto tra soggetti in possesso di requisiti comprovati di capacità e di esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire, è incaricato di provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri di individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, nonché delle azioni e delle relative responsabilità di attuazione. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto.

L'adozione dei progetti, sulla base delle proposte del responsabile, è demandata al Ministro dello sviluppo economico che vi provvede con decreti adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni, di concerto con i ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri ministri interessati. Lo stesso Ministro provvede, altresì, a definire le modalità di attuazione del progetto, la cui esecuzione può essere affidata ad enti strumentali all'amministrazione o a soggetti esterni - scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie - qualora le risorse del personale interno non risultino sufficienti. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto (comma 4).

Lo stesso comma 4 fissa in sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto il termine ultimo per l'espressione del parere della Conferenza Stato-regioni. Decorso tale termine il progetto può essere approvato anche in mancanza del suddetto parere. È previsto, inoltre, con riferimento ai progetti finanziati con le risorse destinate alle aree sottoutilizzate, che questi vengano trasmessi per l'approvazione - previa istruttoria - al CIPE che è chiamato a pronunciarsi, in una specifica seduta presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei ministri componenti senza possibilità di delega, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine il Ministro dello sviluppo economico può procedere all'attuazione del progetto.

Il comma 5 demanda al Ministro dello sviluppo economico l'istituzione, con proprio decreto, di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie. Lo stesso Ministro è, inoltre, tenuto a riferire al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni in merito ai criteri di individuazione dei progetti da finanziare, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Alla relazione del Ministro dovrà essere allegato un prospetto delle spese di gestione poste a carico dei singoli progetti entro il limite massimo del 5 per cento di ciascun stanziamento.

Ai sensi del comma 6 i progetti possono essere cofinanziati da altre amministrazioni sia statali che regionali. A tal fine la disposizione in esame stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad assicurare una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.

Con il comma 7 si dispone l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa.

Nel Fondo, istituito in attesa della riforma delle misure in favore dell'innovazione industriale, confluiscono varie risorse provenienti dai seguenti fondi di cui si dispone la soppressione:

risorse del Fondo centrale di garanzia (articolo 15 legge 266 del 1997);

risorse del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (articolo 4, comma 106 della legge 350/03).

Al Fondo per la finanza di impresa sono altresì conferiti 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009.

Nell'ultimo periodo del comma 7 si precisa che gli interventi del fondo sono volti a facilitare:

operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia;

la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

Il comma 8 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo, di cui al precedente comma 7, prevedendo anche la possibilità di affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione o a soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse destinate ai singoli progetti. Il decreto provvederà, altresì a fissare i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 7, le priorità d'intervento, nonché le condizioni di eventuali cessioni a terzi degli impegni assunti posti a carico dei fondi le cui dotazioni confluiscono nel Fondo per la finanza d'impresa. Il termine ultimo per l'adozione del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è fissato in due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'adozione del suddetto decreto, i regimi di aiuto dichiarati compatibili con il mercato comune dalla Commissione UE saranno attuati in base alle modalità già comunicate alla stessa Commissione (comma 9).

Il comma 10 demanda ad un DPCM il conferimento al Fondo per la finanza d'impresa di ulteriori risorse provenienti altri fondi di amministrazioni e di soggetti pubblici nazionali destinati alla finanza di imprese, individuate dallo stesso decreto.

Il comma 11 interviene in materia di proprietà industriale, attraverso l'istituzione dei diritti su brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e di modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa.

All'istituzione si provvederà mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di un mese a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La norma in esame prevede l'esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazione pubbliche con finalità di ricerca nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma detta, altresì, i criteri - di seguito elencati - in base ai quali sono dovuti i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti e dei modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e dei modelli di cui all'articolo 227 del codice della proprietà industriale (D.Lgs 30/05):

brevetto per invenzione industriale: a partire dalla quinta annualità;

brevetto per modello di utilità: a partire dal secondo quinquennio;

registrazione di disegni e modelli: a partire dal secondo quinquennio.

Le somme derivanti dal pagamento dei suddetti diritti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Lo scopo di tale rassegnazione - con la quale, secondo relazione governativa di accompagnamento al ddl finanziaria 2007, si riconosce l'importanza delle tasse brevettali quale strumento strategico di politica industriale - è anche quello di potenziare le attività promozionali, di regolazione e tutela del sistema produttivo del Ministero stesso, di consentire alle PMI la partecipazione al sistema di proprietà industriale e di rafforzamento di tutela del brevetto italiano anche introducendo la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Secondo la citata relazione governativa, la reintroduzione dei suddetti diritti, i con particolare riferimento a quelli concernenti il mantenimento in vita dei brevetti, è volta a favorire l'abbandono dei brevetti che non rivestono interesse da parte del titolare con conseguente passaggio della relativa tecnologia alla disponibilità gratuita della collettività.

Il comma 12 introduce un'autorizzazione di spesa per la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un'apposita struttura di cooperazione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale destinata ad attività ricognitive e di monitoraggio per il coordinamento delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche attraverso la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle grandi imprese in crisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 270/99 e successive modificazioni.

A copertura dell'onere previsto, ammontante a 300 mila euro con decorrenza dal 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3 della legge 140/99.

Da ultimo lo stesso comma stabilisce che con il provvedimento di istituzione della suindicata struttura si provveda al riordino, anche mediante soppressione, degli organismi di monitoraggio delle attività industriale e delle crisi d'impresa, attualmente esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 13, infine, stabilisce che gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, di cui all'articolo 11, comma 3, del DL 35/05, siano disposti in base ai criteri e alle modalità stabiliti dal CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

La delibera del CIPE provvederà, in particolare a determinare:

la tipologia dell'aiuto concedibile;

le priorità di natura produttiva;

i requisiti economici e finanziari richiesti alle imprese ai fini della loro ammissione ai benefici.

Per l'attuazione dei suddetti interventi il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi di Sviluppo Italia Spa in modo da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Da ultimo il comma dispone l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 11 del citato DL 35/05.

Articolo 105: tale articolo, al comma 1, dispone un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (costituito dall'articolo 61 della legge finanziaria 2003) di circa 63,3 miliardi di euro nel periodo 2007-2015.

L'incremento è così ripartito:

100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

5.000 milioni per l'anno 2009;

58.073 milioni entro il 2015.

L'incremento è finalizzato alla realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale per il periodo di programmazione 2007-2013, in attuazione del principio costituzionale, che prevede l'intervento dello Stato con risorse aggiuntive (rispetto a quelle proprie degli enti territoriali) per la promozione della coesione e la rimozione degli squilibri economici (articolo 119, quinto comma, Cost.), nonché in coerenza con il criterio di programmazione unitaria dei fondi nazionali ed europei per la politica regionale, sancito nell'Intesa definita in sede di Conferenza unificata il 3 febbraio 2005 e recepita nella bozza del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in corso di definizione.

Conseguentemente, la dotazione complessiva aggiuntiva di cui sopra e il periodo finanziario di riferimento non possono essere mutati, salvo intese in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In tale cornice, il Quadro strategico nazionale, viene indicato dal comma 2 quale sede di programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida. Esso è, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle ordinarie risorse in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

Il comma 3 demanda, per il periodo 2007-2013 e comunque non oltre il 2015, alla legge finanziaria (Tabella F) la determinazione della quota delle risorse suddette da iscrivere nel bilancio per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

Il comma 4, stabilisce, inoltre, l'intera impegnabilità delle risorse di cui al comma 1 iscritte in Tabella F del provvedimento in esame, a decorrere dal primo anno di iscrizione e la possibilità di mantenere in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013 le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione.

L'articolo 106, relativo al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica: esso, come si evince dalla relazione illustrativa, è finalizzato alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

A tal fine il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Al Fondo confluiscono le risorse:

del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR);

del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);

del Fondo per le aree sottoutilizzate, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Nella relazione illustrativa si precisa che le risorse del FAR, del FIRB, del FAS per la parte di competenza del MIUR e i rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato confluiranno al FIRST a decorrere dal 2007. Pur tuttavia tale decorrenza non risulta presente nell'articolo in esame.

Ai sensi del comma 2, il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate.

La ripartizione delle risorse del Fondo si effettua, come precisato dal comma 3, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per la concessione delle agevolazioni saranno definiti con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST (comma 4).

Per la fase di avvio del Fondo e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano Nazionale della Ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 (comma 5).

Si rileva peraltro che, ai sensi dell'articolo 84, questo intervento è finanziato dalle risorse del Fondo per l'erogazione del TFR istituito presso l'INPS.

L'articolo 107 che rifinanzia il «Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 266/97 (c.d. Bersani).

In particolare al Fondo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009.

La norma assegna al CIPE il compito di definire le modalità di semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 110 rifinanzia le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, autorizzando contributi quindicennali da erogare ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del DL 35/05 (c.d. competitività). Tale comma 16-bis dell'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di utilizzo dei limiti d'impegno, già stanziati da specifiche disposizioni legislative, in materia di sviluppo del settore aeronautico, stabilendo in proposito che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, concernenti la realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico nel settore aeronautico, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808/1985 e all'articolo 1 comma 1, lettera a), della legge n. 140/1999, siano utilizzati nella forma di contributi pluriennali in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

I contributi quindicennali autorizzati dal presente articolo sono i seguenti:

40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 da destinare alle imprese nazionali del settore, per le finalità indicate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 808/85 (comma 1);

10 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 140/99 (comma 2);

50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per il 2009, per le finalità indicate dall'articolo 4, comma 3, della legge 266/97 (comma 3).

L'articolo 111 prevede, al comma 1, la gestione coordinata degli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche conformemente alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

Il comma 2 dispone inoltre che le amministrazioni interessate agiscano in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

La relazione illustrativa precisa che la norma intende fornire un chiaro indirizzo di coordinamento politico alle citate Amministrazioni, prevedendo che le stesse conformino le proprie attività secondo criteri coordinati rispondenti ad una unitaria valutazione e selezione delle iniziative da ammettere ai benefici di cui ai citati Fondi.

L'articolo 114 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il rifinanziamento del Fondo relativo agli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Tale Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà è stato istituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005. L'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante «Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali» ha provveduto ad incrementare il fondo per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.

L'articolo 124 reca disposizioni concernenti l'unificazione in un unico fondo di tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa, destinati ad operazioni di venture capital in paesi non aderenti alla UE, compreso il fondo previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 84/01

La legge 1 marzo 2001, n. 84 (»Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica») all'articolo 5, comma 2, lettera c), prevede, in particolare, l'istituzione presso la SIMEST spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima, con finalità di capitale di rischio (venture capital) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione.

Quanto alla SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero - come è noto si tratta di una società per azioni controllata dal Governo italiano che detiene il 76 per cento del pacchetto azionario, ed è stata istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 con il compito di partecipare alle società estere partecipate dalle imprese italiane, le cosiddette joint-ventures. Il D.Lgs. 143/98 ha ampliato notevolmente i suoi compiti, tra i quali ora rientra anche la gestione di tutte le forme di sostegno pubblico alla internazionalizzazione delle imprese, comprese quelle svolte in precedenza dal Mediocredito centrale. Ulteriori modifiche sono state più recentemente introdotte dalla legge n. 56/05 e dal decreto-legge n. 35/05

Da rilevare, inoltre, che l'unificazione dei suddetti fondi rientra tra i principi e i criteri direttivi enunciati dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, con riferimento alla delega al Governo prevista dall'articolo 6 della legge medesima e volta a prefigurare un generale riordino della materia.

L'articolo 125 novella la normativa prevista dal decreto-legge n. 251/81 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) mediante l'inserimento del nuovo articolo 2-bis.

Il nuovo articolo prevede, in particolare, che il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del citato DL n. 251/81, convertito con modifiche dalla legge n. 394/81 - destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici - possa essere garantito dall'ente gestore (Simest spa) contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazioni o un istituto di credito. Lo stesso ente gestore provvederà ad addebitare i costi di garanzia o assicurazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse a valere sul citato Fondo.

La disposizione in commento prevede, inoltre, che le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o di garanzia - che, peraltro, non deve comportare oneri a carico del Fondo - siano sottoposto all'approvazione da parte del Comitato di gestione del Fondo stesso.

Segnalo al riguardo, che il Comitato di gestione del Fondo, inizialmente previsto dal citato DL n. 251, è stato soppresso dall'articolo 25 del D.Lgs 143/98. Pertanto, la disposizione dovrebbe riferirsi, verosimilmente, al Comitato agevolazioni istituito presso la Simest spa - cui è attualmente affidata la gestione del Fondo ai sensi della Convenzione tra la società e il MAP del 18 ottobre 1998.

L'articolo 126, intervenendo in materia di internazionalizzazione, modifica la legge n. 100 del 1990, istitutiva della SIMEST, con riferimento alla destinazione degli utili conseguiti dalla stessa società, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 3, comma 5, della legge, oggetto specifico della norma in questione.

In particolare la disposizione in commento apporta le necessarie modifiche alla parte finale del citato comma 5, in modo da consentire che gli utili della SIMEST anziché essere destinati, come attualmente previsto, per le finalità della legge n. 100/90 - sostanzialmente circoscritte alla partecipazione di quote di capitale da parte della Società - vengano destinati ad interventi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. Il richiamato comma 5, così come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 143/98 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), prevede che la distribuzione degli utili conseguiti dalla SIMEST (compresa la parte determinata da plusvalenza sulle cessioni di partecipazioni) possa essere estesa anche ad azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili spettante al Ministero del commercio con l'estero che affluisce all'entrata del bilancio statale viene assegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero per le finalità previste della legge 100/90.

L'articolo 127 dispone un'integrazione all'articolo 10 del DL 251/81 («Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane») relativo alla concessione di contributi ai consorzi export multiregionali del settore agroalimentare e turistico-alberghiero, inserendo il criterio della progettualità - come si osserva nella relazione governativa - tra quelli necessari alla concessione dei contributi. Infatti il nuovo comma 4-bis, introdotto dall'articolo 127 consente la concessione, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 143/98, di contributi destinati a progetti di promozione e di internazionalizzazione, realizzati da consorzi misti tra PMI dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero volti ad incrementare la domanda estera del settore.

L'articolo 128 dispone un incremento di 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 a favore del Fondo istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) a sostegno del made in Italy.

Nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all'articolo 4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy) e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri. In particolare l'articolo 4 della legge al comma 61, alle cui finalità rinvia l'articolo in esame, ha previsto l'istituzione di un fondo, presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore dei prodotti italiani e al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico per la diffusione della produzione nazionale nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di un'apposita sezione della Scuola superiore del Ministero dell'economia e finanze. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano o assimilate, ai sensi della normativa europea in materia di origine. Fra le attività da realizzare è anche indicata quella della regolamentazione dell'indicazione di origine.

L'articolo 182, infine, prevede stanziamenti finalizzati al sostegno del settore turistico per il triennio 2007-2009. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - si provvede all'attuazione del presente comma.

Il comma 2 autorizza la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive.

Il comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

Il Comitato nazionale per il turismo, in seno al quale rientra l'Osservatorio, è stato istituito dal medesimo articolo 12, comma 1, del decreto-legge «competitività», per assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1o giugno 2006, n. 214, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità di questo comma, accogliendo in questo modo il ricorso presentato da alcune Regioni.

Il Comitato, dunque, è stato ridisegnato prevedendo un maggior coinvolgimento delle Regioni, ed ha assunto il nome di Comitato delle Politiche turistiche. Presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega per il turismo, al Comitato sono affidati - alla luce della sentenza della Corte Costituzionale - compiti di identificazione di aree di intervento soggette ad elaborazione di linee guida per una regia comune delle politiche nazionali e regionali, e di individuazione di iniziative nell'ambito di strategie condivise, finalizzate all'implementazione ed allo sviluppo del settore medesimo. Tutte le attività di supporto al Comitato sono svolte dalla Direzione Generale del turismo.

In relazione alla disposizione in esame si segnala che il comma 5 dell'articolo 15 del decreto legge n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - mediante una modifica all'articolo 1, comma 19-bis del DL 181 del 2006 - incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che subentra nelle funzioni alla direzione generale del turismo contestualmente soppressa.

Conclude con un'osservazione di carattere generale: come emerso dall'ampia relazione, c'è un consistente pacchetto di misure finalizzate alla incentivazione delle imprese e della ricerca attraverso l'istituzione di vari fondi e la soppressione di fondi preesistenti. Ritiene che la Commissione possa avanzare al governo la richiesta di prevedere la compilazione di una relazione complessiva che dia conto, nel futuro, dell'insieme dei fondi concessi e della loro utilizzazione.

Stefano SAGLIA (AN), giudica sproporzionata l'entità complessiva della manovra rispetto ai dati di bilancio, anche in relazione all'elevato aumento delle entrate fiscali che ha oggettivamente cambiato il contesto globale; considera quindi prive di senso le argomentazioni del centro-sinistra relativamente alle negative condizioni dei conti pubblici italiani. Ritiene al contrario che sia in atto una ripresa economica che verrà con ogni probabilità bloccata dalle disposizioni contenute nella manovra finanziaria. La concezione di questa manovra appare basata su una considerazione negativa del mondo delle imprese e del lavoro autonomo, considerate quali sacche da evasione da colpire piuttosto che quali elementi di sviluppo.

Giudica iniqua e improntata ad un'impostazione dirigistica la scelta di sottrarre le risorse relative al TFR alle imprese, scelta che provocherà altresì il fallimento dei fondi pensione privati, e di reinvestire parti di tali risorse trasferite all'INPS (circa il 10 per cento) nelle spese relative ai fondi per l'innovazione, con una scelta illiberale che non consente alle imprese di gestire liberamente le proprie risorse verso gli investimenti che ritengono più opportuni.

Esprime una valutazione negativa sulle norme relative agli indici di congruità, all'aumento del carico dei contributi relativi all'apprendistato e in generale all'occupazione giovanile, e infine al decurtamento delle risorse trasferite agli enti locali.

Esaminando le norme che più direttamente attengono alla competenza della Commissione, intravede il pericolo di uno svuotamente dei due provvedimenti Bersani sull'energia e sulla riforma degli incentivi: la scelta di inserire la parte sostanziale di queste due riforme all'interno della manovra finanziaria rischia di sottrarre tali scelte al Parlamento e segnatamente alla nostra Commissione, configurando poi indirettamente, con l'assegnazione di una sorta di pieni poteri al Ministro, una vera e propria delega al Governo.

Sulle risorse attribuite al Ministero per lo sviluppo economico non vede segnali positivi: non riscontra fondi accantonati e questo può significare una sorta di svuotamento di alcune funzioni tipiche del Ministero stesso in favore del Ministero dell'economia.

Per quel che riguarda la materia del commercio internazionale, pur apprezzando il lavoro di rappresentanza della Ministra Bonino, rileva la carenza di fondi destinati alla promozione delle imprese all'estero, constatando che la maggior parte delle risorse assegnate al Ministero vengono destinate al funzionamento dell'ICE. Giudica altresì insufficienti i finanziamenti destinati agli enti che hanno la funzione di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese (SIMEST e SACE) e che sopperiscono nell'esercizio di questa funzione allo scarso appoggio fornito dalle banche alle società che intendono investire all'estero.

Esprime inoltre (anche se non si tratta di una norma di competenza della Commissione) un giudizio fortemente critico rispetto all'articolo 42 del disegno di legge finanziaria che prevede lo scioglimento di tutti i consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici e critica la scelta di non prevedere norme che obblighino il Governo a relazionare in merito all'utilizzo dei fondi destinati al settore aerospaziale e più segnatamente all'ASI.

Esprime un giudizio negativo riguardo le norme riguardanti la politica energetica contenute agli articoli da 21 a 25 del disegno di legge finanziaria, eccezion fatta per quelle che riguardano i biocarburanti e il GPL, norme queste ultime che consentono all'Italia di allinearsi agli indirizzi provenienti dalla Unione europea.

Non ritiene in particolare che le norme relative all'efficienza e al risparmio energetico siano utili, in quanto esiste già nell'ordinamento uno strumento - e cioè il decreto legislativo n. 192 del 2005 - che rappresenta già una rivoluzione copernicana in materia di risparmio e certificazione energetica.

Ritiene inoltre difficilmente raggiungibili i parametri di efficienza energetica (-20 per cento) previsti dalle norme del disegno di legge finanziaria, considerando invece maggiormente auspicabile un intervento tendente a incentivare le ristrutturazioni edilizie che comportino risultati positivi dal punto di vista dell'efficienza energetica e considerando altresì negativamente la circostanza che non si faccia alcun cenno ai certificati di efficienza energetica.

Critica le scelta in materia di cosiddetta «fiscalità energetica»: di fatto l'articolo prevede solo l'istituzione di un Fondo in favore delle comunità residenti in territori coinvolti nell'insediamento di infrastrutture energetiche, anziché costituire uno strumento efficace per evitare che gli aumenti del costo del petrolio comportino incongrui aumenti delle entrate derivanti dall'IVA («sterilizzazione dell'IVA») e quindi dei prezzi del carburante. Esprime al contrario un giudizio positivo sulle disposizioni relative alla rottamazione degli elettrodomestici, con risorse che vanno ad incrementare un settore industriale efficiente e capace.

Ciò che più lo preoccupa è quella parte della finanziaria destinata allo sviluppo; non ritiene utili le scelte effettuate in materia di riordino di incentivi alle imprese, in quanto non vi sono risorse nuove, ma risorse che derivano dall'intervento in materia di TFR e non considera inoltre efficaci le scelte in materia di incentivi nel campo della ricerca, esprimendo inoltre preoccupazione per recenti notizie di stampa che riguardano l'intenzione da parte di importanti gruppi stranieri operanti nel settore farmaceutico di voler ridurre i loro investimenti in Italia.

Esprime in conclusione un giudizio fortemente negativo sulla manovra e sulla connotazione dirigistica che la caratterizza, esprimendo inoltre perplessità in ordine alla possibilità che possano essere apportate modifiche, auspicando peraltro che la Commissione si adoperi al fine di tutelare almeno le proprie competenze.

 

La seduta termina alle 15.20.

 


XCOMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del Regolamento e rinvio)

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

 

Domenico TUCCILLO (Ulivo) pur premettendo che ritiene fisiologico che uno strumento importante come la legge finanziaria possa essere fonte di critiche e dispute tra le varie parti politiche, rimarca la portata riformatrice della manovra, la quale non solo si pone l'obiettivo di risanare la negativa situazione dei conti pubblici ereditata dal precedente Governo ma tenta anche con strumenti concreti di rilanciare l'economia anche attraverso la lotta all'evasione fiscale.

Esprime peraltro apprezzamento per alcune osservazioni formulate dall'opposizione, evidenziando comunque la necessità che vengano proposte oltre che critiche anche proposte alternative.

Trova ad esempio poco utile indicare le disposizioni relative al TFR quali «scippi alle imprese», mentre l'attenzione poteva essere più utilmente focalizzata sul rischio che corrono i fondi pensione.

Per quel che riguarda le norme di più stretta competenza della Commissione, apprezza innanzitutto, per quel che riguarda il Mezzogiorno, che la manovra finanziaria prevede interventi importanti sia in relazione all'incremento delle risorse per le infrastrutture sia in relazione alla disciplina sul cuneo fiscale. Occorre altresì rilevare che il precedente Governo aveva smantellato tutti gli strumenti esistenti volti a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno. Ritiene importante inoltre per lo sviluppo delle imprese che la manovra preveda la concessione di un credito d'imposta attraverso criteri automatici, eliminando quindi il ricorso a criteri discrezionali.

Segnala peraltro quale elemento critico della manovra quello della mancata previsione di uno strumento a disposizione del Parlamento per il controllo delle modalità di utilizzo delle risorse che confluiscono nel Fondo relativo agli incentivi in favore delle imprese di cui all'articolo 104 del disegno di legge finanziaria Ritiene inoltre importante chiarire meglio la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 21, relativo alle cosiddette «zone franche», in particolare evidenziando che si perseguono alcune finalità in modo non del tutto chiaro. Solleva inoltre alcune perplessità in merito alla circostanza che gli interventi di cui al citato articolo 21 siano destinati a diventare operativi solo a partire dal 2008.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC) ritiene che la manovra di bilancio non sia affatto connotata da equità e sviluppo, contestando inoltre la ricostruzione in base alla quale i risultati negativi dell'economia di un Paese siano sempre da attribuire all'opera del governo precedente piuttosto che ai provvedimenti e alle misure adottate nell'arco di periodi di tempo più ampi da governi di orientamento politico diverso che si alternano alla guida del Paese.

Ritiene peraltro che se a questa ricostruzione si volesse aderire, si dovrebbe allora concludere che il maggior gettito delle entrate pari a 23 miliardi di euro registrato nell'ultimo anno è ascrivibile ai meriti del governo di centro-destra.

Relativamente alla politica fiscale, esprime il convincimento che una politica di repressione e controllo sia poco efficace al fine di combattere l'evasione fiscale, preferendo sistemi che privilegiano la creazione di interesse all'emersione da parte del cittadino, ad esempio la previsione della detraibilità di vari tipi di spese. Ritiene infatti che una pressione fiscale troppo elevata incentivi l'evasione fiscale, evidenziando a supporto di tale tesi che nella ultima legislatura la riduzione delle aliquote IRPEF ha generato un aumento delle entrate.

Si dichiara contrario a una politica che tenda a tassare maggiormente le rendite finanziarie, ricordando che gli investimenti dall'estero nei titoli pubblici italiani sono essenziali per un Paese dal debito pubblico elevato come il nostro, e la loro tassazione era stata tenuta bassa proprio per evitare la fuga di tali capitali e garantire in qualche modo il debito pubblico.

Rileva, con riferimento alle previsioni della legge di bilancio, che si registrano preoccupanti diminuzioni per quel che riguarda gli stanziamenti afferenti alle unità previsionali di base relative all'«artigiancassa» e alla «promozione del made in Italy»; ritiene altresì insufficienti le risorse stanziate in favore del Fondo per la competitività e lo sviluppo, rilevando altresì che gran parte delle risorse confluite nel nuovo Fondo derivano dal blocco delle risorse relative a contratti di programma già stipulati.

Per quel che riguarda il settore dell'energia, esprime un orientamento contrario a una politica che miri esclusivamente ad incentivare le fonti rinnovabili o la costruzione di rigassificatori, sia perché l'energia prodotta da fonti rinnovabili non può garantire il soddisfacimento di tutta la domanda di energia, sia perché puntare sui rigassificatori comporta la prosecuzione di una situazione di dipendenza che verrebbe solamente traslata dal petrolio al gas. Evidenziando e stigmatizzando inoltre la situazione di dipendenza in cui versa l'Italia nei confronti della Russia per quel che riguarda l'approvigionamento energetico, indica quale unica soluzione possibile ai problemi energetici l'incentivazione del settore nucleare.

Critica inoltre le norme riguardanti i diritti sui brevetti, non condividendo la scelta di privilegiare le Università e le pubbliche amministrazioni rispetto ai privati, i quali devono affrontare spese notevoli per l'ottenimento di un brevetto, ciò che spiega la bassa percentuale di nuove invenzioni che si registrano ultimamente in Italia.

Non condivide la scelta di unificare in unico Fondo le risorse per la ricerca, chiarendo che al fine di migliorare l'efficacia delle spese per la ricerca è importante meglio chiarire gli obiettivi della spesa stessa.Ritiene inoltre importante compiere un'opera di rivitalizzazione di enti che istituzionalmente dovrebbero occuparsi di ricerca come l'ENEA e il CNR, ma che nella realtà dei fatti non svolgono in maniera appropriata la loro funzione.

Non considera inoltre veramente capaci di accrescere lo sviluppo gli interventi in materia di cuneo fiscale e di TFR, in quanto tali interventi costituiscono esclusivamente una partita di giro che non comporta un vero incremento delle risorse a favore delle imprese.

Ritiene peraltro che le norme sul cuneo fiscale avrebbero dovute essere caratterizzate da maggiore selettività riguardo ai settori industriali da incentivare, rilevando in generale che il problema del sistema produttivo italiano è quello di essere fossilizzato su alcuni settori come quello manifatturiero e di non essere invece orientato verso il settore dei servizi.

Sottolinea che non vi è stata un vera ripresa dell'economia italiana - come da più parti indicato - in quanto essa è in realtà dovuta ad una ripresa dell'industria manifatturiera in Germania, che ha trainato anche la nostra economia.

Sottolinea in particolare che uno dei problemi più gravi che riguardano il sistema produttivo italiano consiste nella mancanza di un'organizzazione che consenta di «chiudere la filiera», con la conseguenza che la distribuzione dei prodotti rimane affidata alle grandi imprese di distribuzione estere, ricordando infine che i problemi dell'economia italiana spesso costringono gli imprenditori a cedere le loro imprese più che ad accrescere gli investimenti sulle stesse.

 

Andrea LULLI (Ulivo), ritiene doveroso chiarire, in relazione ad alcuni interventi svolti, che il problema non è certo quello di accusare chi ha governato prima, ma sono i dati reali, che vedono da molti anni l' Italia crescere di meno non del resto del mondo, ma del resto dei Paesi europei. D'altro canto, il livello del debito pubblico è ingentissimo: su questi dati non ha forse senso attribuire colpe, che forse dovrebbero risalire troppo indietro nel passato, ma senza dubbio occorre operare per il cambiamento. In merito alla tassazione delle rendite finanziarie, richiamata dal collega D'Agrò, ritiene che bisogna chiarire che modello di Paese si persegue, se si punta su un Paese basato sulla rendita, ovvero se si vuole costruire un Paese basato sullo sviluppo, sulle capacità produttive. Questo è il nodo che si deve chiarire.

In merito alla realizzazione delle infrastrutture nel Paese, esprime la sua personale posizione, che è quella che l'Italia non possa farne a meno e che quindi devono essere superati tutti gli impedimenti sollevati dalle popolazioni coinvolte: in caso contrario si rischia di bloccare lo sviluppo e la modernizzazione del Paese.

Inoltre, l'obiettivo ultimo della manovra finanziaria (invertire la tendenza all'incremento del debito pubblico) a suo parere è giustamente ambizioso e si pone in un'ottica di struttura, quindi non sarebbe stato sufficiente affrontare una finanziaria con numeri più esigui di quelli prospettati. Si deve essere peraltro realisti: la situazione da cui si è partiti era quella di un totale stallo negli investimenti, che erano esauriti; del resto, l'aumento delle entrate tributarie, dato a cui si ricorre per avvalorare la tesi di un buon governo del centro destra, è dovuta ad entrate una tantum, che si ripercuoteranno in diminuzioni delle entrate dei prossimi anni. La situazione economica è questa, e con la presente manovra, partendo da questi dati c'è il tentativo di rilanciare lo sviluppo con attenzione anche all'equità sociale. Che ci si possa riuscire non è affatto scontato, ma questo è il tentativo.

In merito alle critiche mosse alla misura del cuneo fiscale, rileva che una certa selettività nell'intervento c'è, sono state infatti escluse assicurazioni e banche, ma certo era difficile pensare di andare oltre: chi stabilisce infatti se un'impresa è innovativa o meno? Inoltre, non ritiene affatto che la manovra cuneo fiscale-TRF sia una partita di giro, né che sul TFR sia stato effettuato uno scippo a danno delle imprese. La criticità della manovra sul cuneo fiscale è semmai costituita dal fatto che alla piccola impresa (quella per intenderci con 8-9 addetti) non arrivano risorse: questo è il problema reale e su questo si appella al Governo.

Altro punto di criticità a suo parere è la tassazione del 10 per cento sull'apprendistato: due sono le possibilità, o si ritiene che i contratti di apprendistato nascondano altre forme di rapporto di lavoro, ed allora devono essere colpiti, oppure è insensato penalizzare questa forma di ingresso nel mondo del lavoro. Questi sono punti di sofferenza cui si deve mettere riparo.

Non trova invece obiezioni da muovere sul trasferimento del TFR all'INPS, poiché si tratta di fondi inoptati di proprietà del lavoratore e che, attraverso lo spostamento effettuato, possono essere utilizzati con effetti positivi per il Paese.

Osserva quindi che il confronto in Parlamento è aperto, ma ritiene che l'accusa di eccesso di dirigismo a proposito dei fondi di investimento diretti all'innovazione sia esagerata: qualche indicazione di priorità non è infatti da condannare, favorire il decollo di alcune linee di sviluppo è ammissibile, è stato fatto anche altrove, ad esempio in Francia. Trova invece molto corretta la richiesta che tutta la politica su questa materia sia portata a piena conoscenza del Parlamento, attraverso una relazione dedicata che possa essere presa annualmente in esame dalla Commissione.

Alfonso GIANNI, sottosegretario per lo sviluppo, svolge una considerazione preliminare: crede che non si possa affrontare la discussione sulla manovra finanziaria con il retropensiero che comunque il governo non cambierà alcunché, anche perché basta leggere i giornali per capire che non è vero. Il governo difenderà la sua manovra ma in uno spirito di dialogo, e comunque anche nella discussione svolta oggi sono state segnalate luci ed ombre da parte di tutti, anche di esponenti della attuale maggioranza.

Nel merito dei problemi sollevati, ritiene che l'attenzione al Mezzogiorno sia evidente nelle parti della legge finanziaria relative alla politica industriale, ma ritiene anche importante che questa attenzione sia prestata nell'ambito di una politica industriale che è e resta unitaria. Sulla destinazione dei fondi per l'innovazione, ritiene che ci siano le indicazioni di aree tecnologiche prioritarie che possono essere in futuro veramente competitive.

Per quanto concerne la materia dell'energia, ritiene che il fabbisogno energetico, entro il 2015, dovrà essere incentrato al 50 per cento su petrolio e gas: certo, si tratta sempre di dipendenza dall'estero, ma sul nucleare ritiene impossibile investire, anche perché non c'è tranquillità sul fronte sicurezza; restano il carbone pulito, su cui forse occorrerà riflettere, e le fonti rinnovabili, che devono essere fortemente incentivate, ed è ciò che la legge finanziaria si propone di fare. Sui brevetti, ritiene che le misure previste, anche in relazione alla non gratuità, possano contribuire a mettere ordine nel caos attuale; comunque l'orientamento del governo è quello di favorire la titolarità dei diritti in capo alla struttura che produce il brevetto, che fa ricerca, senza naturalmente colpire i diritti individuale del ricercatore.

In merito al TFR, osserva che vi è un'apertura di confronto di cui non è ancora intuibile l'esito; il suo personale parere è che queste risorse sono costituite da salari differiti, quindi nella piena disponibilità dei lavoratori.

Nando DALLA CHIESA, sottosegretario dell'università e della ricerca, in merito al Fondo unico per la ricerca, sottolinea che esso consente più flessibilità per sostenere i progetti ritenuti più meritevoli, e quindi è a suo parere uno strumento efficiente. Il Governo è consapevole che gli enti di ricerca soffrono di burocrazia, ed infatti prevede di intervenire in merito sia alle future nomine della dirigenza che sull'assetto interno, Non trova invece giustificati i timori di dispersione e parcellizzazione degli investimenti per la ricerca, poiché l'orientamento è quello di selezionare i grandi settori nei quali intervenire.

Infine, in merito ai brevetti, ritiene che la titolarità debba essere quanto più possibile pubblica, e che deve essere innovato il rapporto università-ricerca-impresa: le relazioni vanno intensificate con l'ingresso delle imprese nelle università e ci sono in questo senso progetti-pilota.

 

La seduta termina alle ore 11.


XCOMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del Regolamento e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione, in relazione all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, è chiamata ad esprimersi su ogni singola tabella di competenza, sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria e sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essa riferiti. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati in relazione alla tabella 3.

 

Nicola COSENTINO, relatore, dichiara parere favorevole sugli emendamenti 21.1 Sanga ed altri; 22.2 Ruggeri ed altri; sugli identici 25.3 Tomaselli e altri e 25.4 Mazzocchi e altri; 104.2 Provera e altri; 104.3 Tomaselli ed altri; sull'emendamento 104.6 Chicchi ed altri; sugli identici 104.7 Lulli ed altri e 104.8 D'Agrò ed altri; 104.9 Mazzocchi ed altri e 104.10 Lazzari e Milanato; 104.18 Marino e altri e l'identico 104.19 Mazzocchi ed altri; 104.20 Provera, previa riformulazione; 104.25, Bernardo, previa riformulazione; 104.36 Lulli ed altri; 104.38, Colasio e altri; 110.1 Provera ed altri, previa riformulazione; 110.2 Provera ed altri, previa riformulazione; 128.1 D'Agro; 128.3 Lulli ed altri; 128.5 Lulli ed altri; 182.1 Chicchi.

Sugli identici emendamenti 23.02 D'Agrò ed altri, 23.01 Lulli ed altri, 23.03 Milanato e Lazzari, 23.04 Mazzocchi ed altri invita i proponenti al ritiro, poiché la materia sembra avere migliore collocazione nell'ambito della futura discussione del disegno di legge Bersani sull'energia; sugli identici 104.14 Lulli ed altri, 104.15 D'Agrò ed altri, 104.16 Mazzocchi ed altri, 104.17 Lazzari e Milanato; nonché sugli identici 104.21 Lulli ed altri, 104.22 D'Agrò ed altri, 104.23 Mazzocchi ed altri, 104.24 Milanato e Lazzari, anche in considerazione dell'accoglimento dell'emendamento 104.25 del collega Bernardo che, pur prevedendo interventi in favore delle piccole e medie imprese, come i citati altri emendamenti, prevede una qualche possibilità di flessibilità nell'erogazione del Fondo per la finanza d'impresa, anziché il vincolo di una quota predefinita, invita i colleghi al ritiro, altrimenti esprime parere contrario. Invita altresì al ritiro degli emendamenti 104.27 Lulli ed altri e degli identici 104.28, D'Agrò e altri, 104.29 Mazzocchi ed altri, e 104.30, Lazzari ed altri, altrimenti esprime parere contrario. Chiede di conoscere l'opinione del Governo sull'emendamento 104.31.

Infine, pur rilevando l'importanza e la trasversalità delle proposte, invita i colleghi al ritiro degli identici emendamenti 25.8 Provera ed altri, 25.9 D'Agrò, 25.10 Saglia ed altri e 25.12 Bernardo, sui quali ritiene opportuno aprire una valutazione complessiva, e il cui contenuto eventualmente può essere in qualche modo trasfuso nella relazione; chiede inoltre il ritiro dell'emendamento 183.01 Saglia e altri, ritenendo su di esso necessaria una attenta e ponderata valutazione. Invita infine il collega Tuccillo a ritirare il suo emendamento 21.2, ritenendo che ne possa essere accolta la sollecitazione nella relazione da presentare alla Commissione bilancio.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

 

Il sottosegretario per lo sviluppo Alfonso GIANNI, si conforma ai pareri espressi dal relatore tranne che sugli emendamenti 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 104.1, 110.3, 128.1 sui quali si rimette alla Commissione. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 104.37 e 104.31.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, pone quindi in votazione l'emendamento 21.1.

 

Domenico TUCCILLO (Ulivo) ritiene preferibile all'emendamento la formulazione originaria del testo del Governo, e chiede al relatore di modificare il suo parere favorevole.

 

Lionello COSENTINO, relatore, ritiene che la specificazione sia di carattere tecnico e mira a porsi in linea con la legislazione europea; mantiene quindi il suo parere favorevole.

 

La Commissione approva l'emendamento 21.1 Sanga ed altri.

 

Lionello COSENTINO, relatore, invita il collega Tuccillo a ritirare il suo emendamento 21.2.

 

Domenico TUCCILLO (Ulivo) ritira il suo emendamento 21.2.

 

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamenti Gentili 22.1 e approva l'emendamento 22.2 Ruggeri ed altri.

 

Marilde PROVERA (RC-SE) invita i colleghi a votare a favore dell'emendamento 23.1 Gentili che cerca di promuovere interventi diretti alla realizzazione di volumetrie inferiori.

 

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Gentili 23.1, Mazzocchi e altri 23.2, nonché gli identici 23.02 D'Agrò e altri, 23.01 Lulli e altri, 23.03 Milanato e altri, e 23.04 Mazzocchi e altri. Respinge altresì l'emendamento 24.1 Gentili.

 

Marilde PROVERA (RC-SE) osserva che il suo emendamento 25.1 e il connesso 25.2 mirano a destinare parte dei fondi previsti dall'articolo 25 alle fonti rinnovabili. Invita quindi i colleghi a votare a favore e il relatore a mutare il suo parere.

 

Stefano SAGLIA (AN) rileva che il dibattito appare inutile perché le disposizioni dell'articolo 25 rischiano di restare mera propaganda perché le risorse ivi previste, che dovrebbero derivare dalla maggiorazione IVA sul prezzo del petrolio, non saranno disponibili.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti Provera e altri 25.1 e 25.2. e approva gli identici emendamenti 25.3 Tomaselli ed altri e 25.4 Mazzocchi e altri. Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Provera e altri 25.5, 25.6 e 25.7.

 

Andrea LULLI (Ulivo) in relazione all'invito al ritiro proposto dal relatore per gli identici emendamenti 25.8 Provera e altri, 25.9 D'Agrò e altri, 25.10 Saglia e altri e 25.12 Bernardo, propone l'inserimento di una osservazione nella relazione alla V Commissione.

 

Lionello COSENTINO, relatore, concorda.

 

Maurizio ZIPPONI (RC-SE) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di ripresentare l'emendamento in caso di ritiro alla Commissione Bilancio.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che in ordine alla possibilità di ripresentare gli emendamenti in Aula, essi devono essere preliminarmente respinti dalla Commissione di merito o dalla Commissione bilancio.

 

Maurizio ZIPPONI (RC-SE) ritira il suo emendamento 25.8.

 

Erminio Angelo QUARTIANI (Ulivo) ritiene che sulla materia in discussione il parere del Parlamento sia fondamentale e che quindi non si debba rimettere alla valutazione del Governo la decisione; propone quindi una integrazione alla osservazione da inserire nella relazione alla V Commissione.

 

Ruggero RUGGERI (Ulivo) non si trova completamente d'accordo con la logica dell'emendamento e al contrario ritiene che il Governo debba valutare liberamente la questione nell'ambito della discussione sul disegno di legge energia.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC) rileva che l'emendamento è trasversale e riflette il dibattito che si è svolto durante la scorsa finanziaria, dove il termine previsto originariamente dalla norma era per l'appunto il 2010. Crede opportuno che tale termine sia stabilito in questa sede, dato che il disegno di legge sull'energia appare svuotato da tutti i suoi elementi maggiormente significativi. Propone quindi al collega Lulli di rafforzare la formulazione dell'osservazione e in tal caso dichiara di ritirare l'emendamento.

 

Andrea LULLI (Ulivo) ritiene il tema in discussione importante ed appare saggio non rischiare mutamenti delle disposizioni introdotte in modo caotico all'ultimo momento; ritiene quindi che l'osservazione nella relazione sia maggiormente pregna di contenuti e comunque concorda sulle modifiche proposte da D'Agrò.

 

Stefano SAGLIA (AN) dichiara di ritirare l'emendamento.

 

Maurizio BERNARDO (FI) ritira anch'esso l'emendamento.

 

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 27.01 Villari, 104.1 Provera e altri; approva l'emendamento 104.2 Provera e altri; respinge quindi l'emendamento 104.37 Tocci e approva l'emendamento 104.3 Tomaselli ed altri. Respinge l'emendamento 104.4 Palmieri; approva l'emendamento 104.38 Colasio ed altri; respinge l'emendamento 104.5 Chicchi ed altri; approva gli emendamenti 104.6 Chicchi ed altri nonché gli identici 104.7 Lulli ed altri, 104.8 D'Agrò e altri, 104.9 Mazzocchi e altri e 104.10 Lazzari ed altri. Respinge successivamente gli identici emendamenti 104.11 Sanga ed altri e 104.12 Mazzocchi ed altri.

 

Marilde PROVERA (RC-SE) ritira il suo emendamento 104.13

 

Gli emendamenti 104.14 Lulli ed altri, 104.15 D'Agrò e altri, 104.16 Mazzocchi e altri e 104.17 Lazzari e altri sono ritirati

 

La Commissione approva gli identici emendamenti 104.18 Marino ed altri e 104.19 Mazzocchi ed altri, oltrechè l'emendamento 104.20 Provera riformulato nel senso di sostituire alle parole «verificato nelle apposite» le parole: «sentite le competenti».

 

Gli identici emendamenti 104.21 Lulli ed altri, 104.22 D'Agrò e altri, 104.23 Mazzocchi e altri e 104.24 Lazzari e altri sono ritirati.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento 104.25 Bernardo, con la seguente riformulazione: le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti. «stabilisce»; l'emendamento 104.26 Lulli ed altri risulta di conseguenza assorbito.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti 104.27 Lulli ed altri, 104.28 D'Agrò e altri, 104.29 Mazzocchi e altri e 104.30 Lazzari e altri; approva l'emendamento 104.31 Cialente ed altri.

 

Gli identici emendamenti 104.32 Lulli ed altri, 104.33 D'Agrò e altri, 104.34 Mazzocchi e altri e 104.35 Milanato e altri sono ritirati.

 

La Commissione approva l'emendamento 104.36 e approva altresì gli emendamenti Provera 110.1 e 110.2, previa una riformulazione che sostituisce alle parole «e per primi» le parole: «con particolare attenzione verso»; successivamente la Commissione respinge l'emendamento 110.3 Russo ed altri. Approva successivamente l'emendamento 128.1 D'Agrò, l'emendamento 128.3 Lulli ed altri, 128.5 Lulli e altri; respinge quindi gli emendamenti 130.01 Raisi, 183.01 Saglia, 214.01 Formisano e Tab. F 1 D'Agrò.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC) ritiene che l'esiguità delle risorse destinate all'Artigiancassa possa almeno essere evidenziata nella relazione.

 

Lionello COSENTINO, relatore, concorda sul suggerimento. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla tabella 3 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria che recepisce anche le istanze emerse nel corso della discussione.

 

Erminio Angelo QUARTIANI (Ulivo) chiede un'ulteriore integrazione.

 

Lionello COSENTINO, relatore, accoglie l'integrazione proposta.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC) pur apprezzando alcune parti del contenuto della relazione e lo sforzo di dialogo profuso, in considerazione della totale contrarietà dell'intero centro-destra sulla manovra finanziaria del governo annuncia il voto contrario di tutta la casa delle libertà su questa come sulle altre relazioni che verranno proposte.

 

Marilde PROVERA (RC-SE) a nome del suo gruppo dichiara l'astensione sulla proposta di relazione a causa del riferimento che non condivide sul cuneo fiscale.

 

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (v. allegato 2) e nomina il deputato Cosentino relatore presso la V Commissione.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, passando all'esame della Tabella 19, relativa al Ministero del commercio internazionale, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esse riferiti; invita il relatore e il governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

 

Lionello COSENTINO relatore, sugli identici emendamenti 128.02 Tomaselli e altri, 128.03 Lulli ed altri, 128.04 D'Agrò e altri, 128. 05 Mazzocchi ed altri, 128.06 Lazzari e altri, nonché sugli identici emendamenti 128.07 D'Agrò e altri, 128.08 Mazzocchi e altri, 128.09 Milanato e altri invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1747-Tab. 19.1, Tab. 19.2, Tab. 19.3 e Tab. 19.4 Capezzone.

 

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

 

Il sottosegretario Alfonso GIANNI esprime pareri conformi a quelli formulati dal relatore.

 

Andrea LULLI (Ulivo) ritira i suoi emendamenti 128.02 e 128.03

 

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti, 128.04 D'Agrò e altri, 128.05 Mazzocchi ed altri, 128.06 Lazzari e altri e gli identici emendamenti 128.07 D'Agrò e altri, 128.08 Mazzocchi e altri, 128.09 Milanato

 

La Commissione respinge inoltre, con distinte votazioni, gli identici emendamenti D'Agrò e altri Tab. C1, Mazzocchi e altri Tab. C2 e Milanato e altri Tab. C3. Passa quindi alla votazione dell'emendamento Tomaselli Tab. C.4, che viene respinto.

 

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Capezzone Tab. 19.1, Capezzone Tab. 19.2, Capezzone Tab. 19.3, Capezzone Tab. 19.4.

 

Lionello COSENTINO, relatore, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla tabella 19 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Salvatore TOMASELLI (Ulivo) propone una riformulazione dell'osservazione contenuta nella proposta di relazione, volta a specificare che per gli interventi specifici per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane sia rivolta una particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

 

Lionello COSENTINO, relatore, riformula la proposta di parere, accogliendo le osservazioni formulate dall'onorevole Tomaselli.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che si procederà alla votazione della proposta di relazione del relatore così come riformulata

 

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (allegato 3) e nomina il deputato Cosentino relatore presso la V Commissione.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, passando all'esame della Tabella 14, relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, connesse agli interventi in materia di turismo, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esse riferiti; invita il relatore e il governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

 

Lionello COSENTINO, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 107.1 Lazzari e 127.1, Lazzari, e parere favorevole sull'emendamento Chicchi 182.1.

 

Il sottosegretario Alfonso GIANNI si associa ai pareri del relatore per quanto riguarda gli emendamenti Lazzari 107.1 e Lazzari 127.1, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Chicchi 182.1

 

Luigi LAZZARI (FI) sottolinea che il parere contrario sui suoi emendamenti 107.1 e 127.1 costituisce espressione di una scelta che penalizza le regioni meridionali.

 

Lionello COSENTINO, relatore, chiarisce che gli emendamenti in questione tendono a vincolare l'assegnazione di risorse attraverso un provvedimento legislativo, ciò che rischia di causare la mancata utilizzazione delle risorse stesse. Si dichiara peraltro favorevole a una riformulazione degli emendamenti volta a incidere sui criteri di riparto che devono guidare la distribuzione delle risorse da parte del CIPE.

 

Luigi LAZZARI (FI) insiste per la votazione dei suoi emendamenti nella loro formulazione originaria, sottolineando altresì che vincolare risorse attraverso un provvedimento legislativo non causa problemi per quel che riguarda l'utilizzazione delle risorse, dato che nel caso in cui vi siano risorse che non sono state utilizzate per un obiettivo, è sempre possibile utilizzare le stesse per il conseguimento di altro obiettivo.

 

Pietro FRANZOSO (FI) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Lazzari, sottolineando altresì che esiste una contraddittorietà tra le valutazioni espresse dal relatore in merito agli emendamenti in questione quelli aventi finalità analoga relativi all'articolo 25.

 

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Lazzari 107.1 e Lazzari 127.1 e approva l'emendamento Chicchi 182.1

 

Lionello COSENTINO, relatore, illustra una proposta di relazione favorevole sulla tabella 14 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che si procederà alla votazione della proposta di relazione del relatore.

 

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (allegato 4) e nomina il deputato Cosentino relatore presso la V Commissione.

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, passando infine alla Tabella 17, relativa al Ministero dell'università e la ricerca, per le parti di competenza, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esse riferiti; invita il relatore e il governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

 

Lionello COSENTINO (Ulivo), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ovvero Tranfaglia 106.1 e il Lazzari 106.2.

 

Il sottosegretario Alfonso GIANNI si rimette alle valutazioni espresse dal relatore.

 

Luigi LAZZARI (FI) illustrando il suo emendamento 106.2, ricorda che attraverso tale emendamento si intendono privilegiare le aree deboli del Mezzogiorno, sottolineando altresì che con l'unificazione dei fondi relativi alla ricerca viene eliminato un riferimento contenuto in uno dei fondi alla necessità di privilegiare le regioni meridionali.

 

Ludovico VICO (Ulivo) esclude che le regioni del Mezzogiorno siano aree nelle quali in ogni caso la ricerca è poco sviluppata, sottolineando altresì che vi sono aree di eccellenza anche al Sud per quel che riguarda la ricerca.

 

Lionello COSENTINO, relatore, chiarisce che il parere contrario sull'emendamento non è motivato dalla volontà di discriminare le regioni meridionali per quel che riguarda la ricerca, ma dalla necessità di evitare che si vincolino risorse con provvedimento legislativo.

 

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 106.1 e 106.2.

 

Lionello COSENTINO, relatore, illustra una proposta di relazione favorevole  sulla tabella 17 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria

 

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che si procederà alla votazione della proposta di relazione del relatore.

 

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (allegato 5) e nomina il deputato Cosentino relatore presso la V Commissione.

 

La seduta termina alle 17.


ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 3: Ministero dello sviluppo economico.

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo);

tenuto conto che i citati disegni di legge intervengono a correggere dati macroeconomici estremamente delicati, in un contesto in cui le decisioni dell'Italia sono attese con attenzione anche dagli organismi economici internazionali, e principalmente dalla Commissione europea;

considerato che la manovra economica per il 2007 nel suo complesso (inclusiva quindi dei disegni di legge collegati) mira a pervenire sinergicamente a tre risultati, risanamento, equità e sviluppo, e che tale tentativo non può che essere apprezzato;

tenuto conto che obiettivo della manovra è garantire, in primo luogo, che riprendano gli investimenti pubblici e, in particolare, i progetti infrastrutturali indispensabili per elevare il tasso di crescita del sistema nel suo complesso;

rilevato che essa destina ulteriori risorse ad agevolare attività con forti esternalità positive, quali gli investimenti in ricerca e sviluppo e la creazione di reti di impresa;

sottolineando comunque alcuni punti di criticità dell'impianto generale della manovra, quale ad esempio il dato che le risorse derivanti dal cosiddetto cuneo fiscale non riusciranno ad essere fruite dalle piccole aziende al di sotto di un certo numero di addetti, ovvero l'aumento della contribuzione relativamente ai contratti di apprendistato, che può scoraggiare questa forma di avviamento al lavoro;

rilevato che le parti del disegno di legge finanziaria di pertinenza della Commissione attività produttive sono molte e varie, spaziando dalle misure a sostegno delle zone franche urbane, a quelle finalizzate a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e a diffondere l'utilizzo delle apparecchiature di superiore classe energetica e con minore impatto ambientale, agli interventi finalizzati a favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche strategiche, a disposizioni volte a sostenere l'innovazione industriale e a modificare la normativa sui brevetti, ad interventi in favore del made in Italy,

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

a) sembrerebbe opportuno, a proposito delle misure previste dall'articolo 21, in favore delle zone franche urbane, meglio chiarire qual è il tipo di intervento previsto, ovvero se si tratta di agevolazioni di carattere fiscale o di interventi diversi, di recupero urbano e simili nonché prevedere la decorrenza degli interventi stessi a partire dall'anno finanziario 2007;

b) in relazione all'efficienza energetica sembrerebbe opportuno prevedere misure destinate all'incentivazione della ristrutturazione di edifici già esistenti, oltre che misure di sostegno per l'edilizia di nuova ideazione;

c) in relazione agli interventi sulla fiscalità energetica appare necessario prevedere la destinazione di parte del gettito fiscale in favore delle energie rinnovabili;

d) in relazione alla separazione proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, come previsto dalla legge n. 290 del 2003, valuti la Commissione l'opportunità di suggerire al Governo di considerare, dopo un approfondito esame presso le competenti Commissioni parlamentari, la necessità di una proroga al 31 dicembre 2010 assicurando entro il 2008 la separazione gestionale e l'indipendenza della governance societaria;

e) per quanto concerne l'articolo 104, relativo ai nuovi fondi per la competitività e lo sviluppo e per la finanza d'impresa, appare indispensabile prevedere uno strumento a favore del Parlamento per il controllo delle modalità di utilizzo delle risorse che confluiscono nei citati fondi;

f) necessario e auspicabile appare prevedere specifiche misure in favore delle piccole e piccolissime imprese e della promozione di reti di imprese, nonché in favore delle imprese artigiane;

g) in relazione alla disciplina relativa ai brevetti, sembrerebbe pertinente avviare una riflessione più complessiva sull'appartenenza dei risultati della ricerca scientifica;

h) in merito alle misure previste per il made in Italy appare necessario operare con più convinzione nella direzione dell'istituzione del relativo marchio;

i) sarebbe opportuno prevedere specifiche misure per l'incentivazione della realizzazione di parchi scientifici e tecnologici, ovvero di parchi tematici;

j) appare altresì opportuno valutare la congruità degli stanziamenti previsti in favore dell'Artigiancassa.

 

 

 

 


ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 19: Ministero del commercio internazionale.

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 19, relativa allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo);

rilevato le importanti competenze in materia di competitività internazionale e politica commerciale e promozionale con l'estero che il nuovo Ministero ha assunto in seguito allo scorporo dal Ministero delle attività produttive (oggi dello sviluppo economico);

considerando le risorse a tale ministero assegnate (217,2 milioni di euro) esigue in relazione alle suddette attività, oltre che quasi tutte destinate a contributi in favore dell'Istituto per il commercio estero (157 milioni di euro);

osservato altresì che non sono previsti accantonamenti di segno positivo nelle tabelle A e B della legge finanziaria, prospettando così una situazione di immobilità nell'immediato futuro della struttura,

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifici interventi per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato e per lo sviluppo dello sportello unico per le imprese all'estero, nonché la possibilità di incrementare le risorse dello stato di previsione del Ministero stesso.

 

 

 

 


ALLEGATO 4

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 14: Ministero per i beni e le attività culturali.

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 14, relativa allo stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore del turismo;

rilevato che l'articolo 107 del disegno di legge finanziaria prevede un cospicuo rifinanziamento per le attività del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;

considerato che l'articolo 182 del disegno di legge finanziaria prevede rilevanti finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo del settore turistico;

rilevato altresì che nella Tabella B del disegno di legge finanziaria è previsto un accantonamento nella rubrica «Ministero per i beni e le attività culturali» preordinato alla riqualificazione dell'offerta turistica ed è altresì previsto in tabella C un notevole incremento degli stanziamenti in favore dell'ENIT;

sottolineato quale dato problematico l'introduzione della cosiddetta tassa di soggiorno che potrebbe avere un impatto negativo sull'attività delle imprese attive nel settore turistico,

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

 

 

 


ALLEGATO 5

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 17: Ministero dell'università e della ricerca.

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 17, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo), relativamente alle parti di competenza della Commissione;

considerato che l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) consentirà di unificare le risorse di vari fondi aventi la funzione di incentivare la ricerca, contribuendo quindi a orientare le spese per ricerca in modo più funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

rilevato altresì che il disegno di legge finanziaria prevede che la gestione degli incentivi alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica relativi ai Fondi di competenza dei vari Ministeri sia attuata in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, mirando quindi a rendere uniformi per l'assegnazione degli incentivi;

valutati positivamente gli stanziamenti previsti dell'articolo 110 del disegno di legge finanziaria volti a favorire la competitività nei settori industriali ad alta tecnologia nonché le misure recate dall'articolo 111 finalizzate alla gestione coordinata del complesso delle risorse relative alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica;

sottolineato quale dato di criticità che non sono previsti accantonamenti nelle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria destinati alla ricerca applicata,

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

 

 

 

 


ALLEGATO 6

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007). A.C. 1746-bis.

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

 

ART. 21.

(Misure a sostegno delle zone franche urbane).

 

Al comma 1 sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nelle città ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea,.

1746-bis/X/21. 1.Sanga, Lulli, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

 

ART. 22.

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con le seguenti: dotati di caldaie a condensazione classificazione europea 4 stelle, caldaie a condensazione provviste di sistemi di regolazione climatica e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, tecnologie atte al conseguimento di riduzione dei consumi energetici negli usi finali.

1746-bis/X/22. 2.Ruggeri, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

ART. 25.

Al comma 1 dopo le parole: e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, aggiungere il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le Regioni che, in forma singola o associata, raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.

*1746-bis/X/25. 3.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

 

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le Regioni, in forma singola o in partenariaro, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.

*1746-bis/X/25. 4.Mazzocchi, Giorgetti Alberto.

 

ART. 104.

Al comma 2 dopo le parole: aree tecnologiche dell'efficienza energetica aggiungere le seguenti: e della captazione, trasformazione e distribuzione di energie rinnovabili.

1746-bis/X/104. 2.Provera, Zipponi, Ferrara.

 

Al comma 2 dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa.

1746-bis/X/104. 3.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

 

Al comma 2 sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.

*1746-bis/X/104. 38.Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Cansi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

 

Al comma 2 dopo le parole: ... tecnologie innovative per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: e turistico.

1746-bis/X/104. 6.Chicchi, Burchiellaro, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

 

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

*1746-bis/X/104. 7.Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

 

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

*1746-bis/X/104. 8.D'Agrò, Formisano, Greco.

 

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

 

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

*1746-bis/X/104. 9.Mazzocchi, Giorgetti Alberto.

 

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

 

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

*1746-bis/X/104. 10.Lazzari, Milanato.

 

Al comma 7 dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, aggiungere le seguenti: di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

**1746-bis/X/104. 18.Marino, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Al comma 7 dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, aggiungere le seguenti: di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

**1746-bis/X/104. 19.Mazzocchi, Giorgetti Alberto.

 

Al comma 8 al primo capoverso dopo le parole: sentita la Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: senite le competenti commissioni parlamentari.

1746-bis/X/104. 20.Provera, Zipponi, Ferrara.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 stabilisce la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3 sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

1746-bis/X/104. 25. Bernardo.

 

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università, l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore e titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento. Le disposizioni del presente comma si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle predette strutture è istituito un fondo per la cui dotazione, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, sono utilizzate le risorse derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 11. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' abrogato.

1746-bis/X/104. 31. Cialente, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dal presente articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

1746-bis/X/104. 36. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

ART. 110.

Al comma 1, dopo le parole: legge 14 maggio 2005, n. 80 aggiungere le seguenti: con particolare attenzione verso progetti sperimentali volti all'impiego civile delle produzioni.

1746-bis/X/110. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.

 

Al comma 2, dopo le parole: legge 14 maggio 2005, n. 80 aggiungere le seguenti: con particolare attenzione verso progetti sperimentali volti all'impiego civile delle produzioni.

1746-bis/X/110. 2. Provera, Zipponi, Ferrara.

 

ART. 128.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.110 milioni di euro.

1746-bis/X/128. 1. D'Agrò.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, una quota del predetto fondo pari a 5 milioni di euro è destinata all'istituzione del marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano, volto ad individuare i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del marchio di cui al comma 1 e le modalità per i relativi controlli.

1746-bis/X/128. 3. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea;

b) e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera, pratica».

1746-bis/X/128. 5. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

ART. 182.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui una quota non superiore a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 destinati a favorire l'acquisto delle strutture ricettive da parte del gestore.

1746-bis/X/182. 1. Chicchi.

 

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

2.1.5.1 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 497.470;

CS: + 497.470.

Conseguentemente, alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla unità previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:

2.1.5.1 Dipartimento per il mercato - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: - 497.470;

CS: - 497.470.

1747/X/Tab. 19. 1. Capezzone.

 

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi).

Art. 3 (Missioni all'estero):

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente alla unità previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:

3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

1747/X/Tab. 19. 2. Capezzone.

 

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazioni:

5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi):

Art. 10 (Spese di rappresentanza):

CP: - 1.400;

CS: - 1.400.

Conseguentemente alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):

Art. 14 (Spese di rappresentanza):

CP: + 700;

CS: + 700.

4.1.1.0 - Direzione generale per la promozione degli scambi - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2220 (Spese per acquisto di beni e servizi):

Art. 11 (Spese di rappresentanza):

CP: + 700;

CS: + 700.

1747/X/Tab. 19. 3. Capezzone.

 

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Funzionamento:

Capitolo 1200 (Competenze accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione):

Art. 4 (Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale):

CP: - 30.000;

CS: - 30.000.

Capitolo 1335 (Spese per acquisto di beni e servizi):

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

1747/X/Tab. 19. 4. Capezzone.

 


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge C. 1747, recante il Bilancio dello stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009.

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4) e del Ministero della solidarietà sociale (Tabella 18), limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricordo che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione delle modifiche alla struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'assetto dei Dicasteri e del fatto che singoli stati di previsione possono rientrare nella competenza di più Commissioni, è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di tali stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative, ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale. Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, una valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricordo che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 17 ottobre, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 9 di lunedì 16 ottobre.

 

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, rileva preliminarmente come gli obiettivi principali perseguiti con la manovra finanziaria per il 2007 siano risanare i conti pubblici e far riprendere al Paese la strada dello sviluppo garantendo al tempo stesso equità e solidarietà. Obiettivi già indicati a luglio nel Documento di programmazione economica e finanziaria e successivamente nel decreto attuativo della manovra correttiva. L'obiettivo generale che si prefigge la finanziaria è dunque quello di una svolta nella vita economica del Paese: conti pubblici sotto controllo, fuori dalla zona di pericolo e dentro ai parametri europei (già questo è un obiettivo ambizioso); una ridistribuzione del reddito attraverso la rimodulazione fiscale e parafiscale a favore delle categorie e dei ceti più deboli del Paese; risorse per lo sviluppo, per la ripresa economica, per la ricerca e l'innovazione; l'avvio di primi processi riformatori nel campo della sanità, della previdenza, dello stato sociale delle famiglie.

Primo punto: il risanamento dei conti pubblici. Attraverso la manovra nel suo complesso si compie uno sforzo straordinario, oltre 34 miliardi di euro, dei quali - tenuto conto anche della «manovrina» di luglio - oltre 20 miliardi destinati al risanamento. Una manovra pienamente strutturale e duratura con effetti permanenti, senza ricorrere a misure una tantum o a condoni come spesso è avvenuto in passato.

In questo modo si mantiene l'impegno assunto con l'Unione europea per ridurre il deficit e il rapporto debito-Pil, ricostruendo l'avanzo primario, dilapidato in questi ultimi cinque anni (risultato economico di significativa portata). Un bilancio sano del Paese è una sicurezza per i cittadini e per le imprese ed è la precondizione per sostenere la crescita e lo sviluppo, ma anche per ridare una prospettiva ai giovani e ripristinare un patto di solidarietà tra le generazioni. Al tempo stesso, la maggioranza ha sempre sostenuto che l'azione di risanamento, pur fondamentale, da sola non sarebbe bastata. Oltre a rimettere i conti a posto è necessario contestualmente sostenere lo sviluppo del Paese.

Secondo punto: l'opera di ridistribuzione del reddito e le azioni a favore di una maggiore equità sociale. Com'è noto, l'Italia è tra i Paesi europei con la più alta disuguaglianza tra i redditi, una disuguaglianza cresciuta negli ultimi anni grazie al massiccio spostamento di ricchezza, dai ceti cosiddetti medi alle fasce di reddito più alte.

Le azioni a favore di una maggiore equità rappresentano dunque una parte significativa della finanziaria 2007: manovra sul fisco, sugli assegni familiari e sulle deduzioni fiscali, nessun intento punitivo nei confronti dei ceti medi, né dei lavoratori autonomi - come qualcuno sostiene - bensì una manovra tendente a favorire i bassi redditi, sia dei lavoratori autonomi che dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che rappresentano circa il 90 per cento dei contribuenti.

È dentro questa cornice di equità e solidarietà che si inserisce l'azione di contrasto e di recupero dell'elusione e dell'evasione fiscale. Misure in parte già previste nel decreto Visco del luglio scorso e che non vanno considerate come imposizione di nuove tasse. Semplicemente, e giustamente, si tratta di far pagare le tasse a chi non le paga ancora: un principio fondamentale in qualsiasi democrazia liberale degna di questo nome.

Terzo punto: gli interventi per lo sviluppo. Com'è noto il disordine dei nostri conti si è accompagnato in questi anni a uno stallo della crescita. Il nostro Paese continua a perdere posizioni, in ambito europeo, nella classifica della competitività e dello sviluppo. Da qui la convinzione che una politica dei due tempi - prima il rigore poi la crescita - non sarebbe stata efficace. La manovra finanziaria, dunque, non solo risana i conti ma mette in campo risorse significative a favore della crescita. L'intervento più consistente è certamente quello sul cuneo fiscale, che riduce il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e aumenta la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore. Com'è noto l'intervento è selettivo: si applica non a tutte le aziende e al costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, al fine di favorire un più stabile inserimento dei giovani e più in generale dei lavoratori precari nel mondo del lavoro. La riduzione del cuneo è di fatto un sostegno al sistema delle imprese affinché la ripresa congiunturale in atto divenga crescita duratura. Ma sono a sostegno dello sviluppo anche le risorse per le infrastrutture, l'innovazione, la ricerca, l'ambiente, la difesa del suolo, il turismo eccetera. Dunque i cardini della manovra sono risanamento, sviluppo, equità e questo anche per le materie di competenza della Commissione, sulle quali si sofferma più diffusamente.

Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro (articoli 178, 57, 58, 59): in più occasioni, il Governo ed in particolare il Ministro del lavoro hanno posto come obiettivo, a proposito di mercato del lavoro, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e dunque favorire e incentivare il passaggio dell'impiego precario e instabile a quello a tempo indeterminato, in questo correggendo e migliorando parte della legge 30. In particolare, l'articolo 178 è volto a favorire la trasformazione da co.co.co e co.co.pro in rapporti di lavoro subordinato. La misura è destinata ad operare, a seguito di accordi aziendali ovvero territoriali tra datore di lavoro (committente) e organizzazioni sindacali, fino al 30 aprile 2007. La norma è finalizzata ad introdurre un percorso consensuale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Ove sia prevista l'assunzione del lavoratore, già utilizzato con co.co.pro, con contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro verserà una somma a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione speciale presso l'INPS, cui corrisponderà, a carico della finanza pubblica, un contributo nella misura massima utile a raggiungere l'aliquota contributiva prevista per il lavoro subordinato. La misura favorisce dunque i giovani già impegnati in rapporti di co.co.pro., migliorandone sensibilmente l'accumulo contributivo per il periodo di tale attività, che consentirà loro un migliore trattamento pensionistico, e naturalmente contribuisce a contrastare la permanenza in una situazione di precarietà, agendo sulle convenienze offerte dall'ordinamento in sinergia con le altre misure varate in materia di occupazione stabile (cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato). In conclusione si dà, attraverso la contrattazione, una risposta ai giovani lavoratori che chiedono una corretta applicazione dei contratti di lavoro e la possibilità di costruire un futuro di certezze.

Per quanto riguarda il settore pubblico è prevista la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedura di natura concorsuale. L'articolo 57 detta infatti disposizioni in ordine alle assunzioni di personale da parte di pubbliche amministrazioni. Si prevede: la possibilità per i Corpi di Polizia di effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità; l'avvio di una graduale stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti; limitazioni per alcune pubbliche amministrazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009; la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni con contratti di formazione e lavoro; la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei comandi del personale della società Poste Italiane Spa; una ulteriore riduzione della possibilità per alcune pubbliche amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato. La previsione costituisce anche principio - tra quelli dettati dall'articolo 59 per il contenimento delle spese per il personale in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno - cui le regioni e gli enti locali possono fare riferimento per quanto riguarda le assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'articolo 58 reca infine disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007.

A tal fine, i commi 1 e 2 incrementano, a decorrere dal 2007, le risorse per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2006 per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale. Come precisato anche dalla relazione illustrativa, le ulteriori risorse stanziate (ad integrazione dell'indennità di vacanza contrattuale) per il biennio economico 2006-2007 dai commi 1 e 2, sono volte a riconoscere un incremento complessivo a regime delle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello stato del 4,46 per cento, di cui il 3,7 per cento per l'adeguamento ai tassi di inflazione programmata per il biennio (rispettivamente 1,7 per cento e 2 per cento).

Per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, le risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, nonché per i miglioramenti economici spettanti ai professori ed ai ricercatori universitari sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale stabilisce appunto che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Si prevede quindi che la quantificazione delle risorse in questione sarà stabilita dagli specifici comitati di settore che, peraltro, dovranno attenersi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.

Misure tese a favorire l'emersione del lavoro irregolare e il contrasto del lavoro nero (articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 166, 62): l'intervento si articola in varie misure in linea di continuità con l'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani-Visco): a) al fine di coordinare gli interventi di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, si prevede l'estensione alle Camere di commercio dell'obbligo, già gravante sulle aziende, enti, istituti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, di rendere disponibili i dati contenuti nei rispettivi archivi agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (articolo 168); b) introduzione, in via sperimentale, di indici di congruità, intesi a valutare la congruità del rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e quantità di ore di lavoro impiegate, con particolare riferimento ai settori produttivi a più alto indice di violazione della disciplina in materia di lavoro e di previdenza sociale (articolo169) costituiti da indici che rapportano la qualità dei servizi e beni prodotti con la quantità delle ore necessarie per produrli; c) introduzione di meccanismi per garantire, a partire dal 1o luglio 2007, il rispetto degli obblighi contributivi a tutti i settori di attività, oltre che in agricoltura e nell'edilizia, ove è già vigente. Si prevede in sostanza un'estensione del DURC, così che i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale siano riservati ai datori di lavoro che siano in possesso del DURC, rispettino gli altri obblighi previsti dalla normativa e rispettino gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 170); d) incremento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, di legislazione sociale e di documentazione obbligatoria previste da norme entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999 (articolo 171). L'importo è quintuplicato sia per tener conto del lasso temporale, sia per rendere più incisiva la sanzione. Le conseguenti maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle sanzioni, vanno ad incrementare la dotazione del Fondo per l'occupazione; e) estensione a tutti i datori di lavoro dell'obbligo (introdotto recentemente per il solo settore dell'edilizia) di comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro (il giorno antecedente) (articolo 172); f) finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico (articolo 173); g) misure volte a promuovere l'emersione spontanea del lavoro irregolare, rendendola conveniente per il datore di lavoro senza che ciò danneggi il lavoratore, ma anzi ne garantisca la regolare e stabile occupazione (articolo 177); h) destinazione di una quota del Fondo per l'occupazione per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione e tutela della salute e sicurezza [articolo 166, comma 1, lettera f)]; i) costituzione di una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorra allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, nonché alla valorizzazione dei CLES; costituzione di un apposito fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione [articolo 166, comma 1, lettera a)]; j) meccanismi di rafforzamento della capacità ispettiva, quali il potenziamento dell'organico del Comando dei Carabinieri, nel cui contingente complessivamente autorizzato deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica (articolo 62).

Provvedimenti su versante degli ammortizzatori sociali (articoli 166, 175, 176, 200): a) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro [articolo 166, comma 1, lettera c)]; b) con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti criteri e mobilità al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008 [articolo 166, comma 1, lettera d)]; c) interventi in materia di Lavoro Socialmente Utile che consentano di assegnare ai comuni con meno di 50.000 abitanti, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risorse finanziarie nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2007, previa individuazione dei criteri di assegnazione, per lo svolgimento di attività socialmente utile e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che le svolgono [articolo 166, comma 1, lettera e)]; d) concessione, ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2007, dell'istituto della mobilità lunga a 6.000 lavoratori dipendenti da imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, disponendo che gli oneri relativi al trattamento di mobilità per il periodo eccedente la durata della mobilità ordinaria sono posti a carico delle imprese beneficiarie e che ai lavoratori ai quali viene concessa la mobilità lunga continueranno ad applicarsi gli attuali requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità (articolo 175); e) stanziamento di 460 milioni di euro per la concessione o la proroga, fino al 31 dicembre 2007, di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa (articolo 176); f) viene ridotto il contributo, per gli anni 2007 e 2008, assegnato dal comma 429 della legge n. 266 del 2005 a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa. Conseguentemente, una somma corrispondente alla riduzione del contributo viene destinata per gli stessi anni al Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 200).

Misure a tutela dell'occupazione (articoli 176, 167, 104 comma 11, 174, 179, 180): a) sostenere gli interventi dei c.d. ammortizzatori in deroga (articolo 176). La norma proroga fino al 31 dicembre 2007 la possibilità di intervenire in via amministrativa in situazioni particolari, in cui la vigente normativa non consente alcun intervento. La norma consentirà nuovi interventi e la prosecuzione degli interventi iniziati negli anni precedenti e non completati; b) stabilizzato nell'ordinamento il livello attuale dell'indennità di disoccupazione previsto dal decreto legge n. 35 del 2005 in via solo annuale (articolo 167); c) misure a sostegno dei livelli occupazionali in caso di crisi economica dell'impresa di rilevanti dimensioni (articolo 104, comma 11). Si tratta di una norma di più diretta competenza della Commissione Attività produttive, ma che investe in misura significativa i profili occupazionali. È prevista l'istituzione, d'intesa con il Ministero per lo sviluppo economico, di un'apposita struttura al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo e salvaguardare e consolidare le attività ed i livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni che versano in crisi economico-finanziaria. In particolare, per i lavoratori a progetto, o comunque precari e iscritti alla gestione separata dell'Inps, che riguarda quasi tre milioni di lavoratori, viene stabilita per la prima volta con la Finanziaria l'indennità di malattia e i congedi parentali. Anche per le mamme che hanno un contratto a tempo determinato è riconosciuto entro il primo anno di vita un congedo di tre mesi con una retribuzione pari al 30 per cento del reddito di riferimento. Attualmente, non hanno alcun diritto; d) si prevede un ulteriore finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2007, in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all'attuazione dell'obbligo formativo (articolo 174); e) viene prorogata dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 del 1998. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità (articolo 179); f) viene prorogato fino al 31 dicembre 2007, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine - da ultimo prorogato al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 68 del 2006 - entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti beneficiando di determinate agevolazioni (articolo 180).

Misure per lo sviluppo (articolo 18): costituiscono uno dei cardini della manovra finanziaria 2007. Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate (articolo 18). Si tratta di una misura di più diretta competenza della Commissione Finanze, ma che investe, com'è evidente, rilevanti profili di carattere lavoristico. L'articolo 18 introduce infatti nuove deduzioni della base imponibile dell'IRAP: i datori di lavoro privati, ad esclusione di alcuni settori quali banche, assicurazioni ed imprese in concessione e a tariffa (trasporti, acqua, energia, poste, telecomunicazioni), possono operare ora due nuove deduzioni in riferimento ai soli lavoratori a tempo indeterminato, compresi quelli a part-time: a) deduzione forfetaria consistente in una riduzione pari a 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; l'importo è raddoppiato nelle regioni meridionali, compresi Abruzzo e Molise, ma in tal caso non può superarsi il limite della regola comunitaria degli Aiuti di Stato (de minimis); implementazioni della misura sono poi previste in caso di occupazione di lavoratrici che rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE n. 2204 del 2002 in materia di Aiuti di Stato in favore dell'occupazione; b) deduzione dalla base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, sempre relativamente ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le misure entrano in vigore in due tempi: da febbraio a giugno 2007 nella misura del 50 per cento e per l'intero da luglio 2007. Sono ammessi in deduzione inoltre le spese relative agli apprendisti, ai disabili e gli assunti con contratto di formazione e lavoro. L'intervento riduce il costo del lavoro, ma persegue anche l'obiettivo di incentivare il ricorso a forme stabili di occupazione e si coniuga con la rimodulazione delle aliquote fiscali sui redditi.

Previdenza (articoli 82, 83, 84, 85, 86): com'è noto, il tema pensioni non è oggetto di interventi strutturali che sarebbero impropri nella legge di bilancio. È stato avviato un confronto e a fine settembre è stato firmato un protocollo, un memorandum tra governo e sindacati che punta a definire, entro marzo del prossimo anno, gli interventi normativi a favore di una maggiore flessibilità del settore pensionistico, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e tenuto conto delle diverse aspettativa di vita. Il via alla previdenza complementare, dilazionato dal precedente Governo al 2008, sarà anticipato a luglio del prossimo anno. Entro tale data i lavoratori saranno chiamati a scegliere la formula attraverso la quale vorranno ricevere il loro TFR, se attraverso una pensione complementare o se lasciarlo all'azienda. In questo ambito è prevista l'istituzione, presso la Tesoreria dello Stato, del fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto gestito dall'INPS in cui far confluire dal 1o gennaio 2007 il 50 per cento delle liquidazioni maturande non destinate a previdenza complementare. Le risorse del Fondo saranno utilizzate, oltre che in funzione della stabilizzazione dei conti pubblici, per interventi di sviluppo economico e di finanziamento di infrastrutture. Sono inoltre stabilite compensazioni, da garantire alle imprese per il versamento di quote di TFR, che consistono nell'esonero del pagamento dei contributi sociali, a cominciare da quelli per assegni familiari, maternità e disoccupazione, per gli anni 2008 e 2009 (articolo 84).

Su questa misura si sono incentrate critiche ed è dunque utile un confronto a partire da questa sede. Credo tutti condividiamo il fatto che il TFR diventi lo strumento per attuare la previdenza integrativa che l'aver anticipato la sua applicazione al luglio prossimo sia un fatto positivo. L'oggetto della discussione riguarda quindi la parte non opzionata del TFR e di questo il 50 per cento, perché il restante rimane nella disponibilità dell'azienda. E il suo utilizzo è condizionato all'approvazione di questa norma alla Comunità europea e il suo utilizzo finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche. Certo ciò costituisce un lieve aggravio di costi per le imprese in particolare per quelle piccole e medie, anche se ciò è largamente compensato dai contributi che esse riceveranno dal cosiddetto cuneo fiscale. Una norma, questa del TFR, che ha fatto molto discutere e che il Governo si è detto disponibile a migliorare. Ed è partendo da questa disponibilità del Governo che si ipotizzano nel confronto sociale ed istituzionale più ipotesi di modifica: temporaneità, platea, fondo per il credito. Il dibattito ed il confronto in Commissione potrà certamente contribuire ad approfondire la questione.

Mediante l'articolo 82, infine, si determina l'adeguamento, per l'anno 2007, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). L'articolo 83 provvede invece ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine di imputare alla «Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti» una quota di risorse disponibili, corrispondente ai maggiori oneri della medesima gestione, valutati in 534 milioni di euro per il 2005 e in 400 milioni di euro per il 2006. Aliquote contributive, tutele sociali per lavoratori «parasubordinati» e apprendisti, contributo di solidarietà per pensioni di importo elevato: a) per i cosiddetti parasubordinati, incremento dell'aliquota contributiva per migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo nella misura del 23 per cento per coloro che non siano iscritti ad altre forme di previdenza o non siano pensionati (articolo 85, comma 3); corresponsione per costoro di una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di 20 giorni nell'arco dell'anno solare ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. A detti lavoratori, che abbiano titolo all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto per gli eventi di parto verificatesi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità (articolo 86); incremento dell'aliquota contributiva anche per gli altri parasubordinati al 16 per cento; b) rideterminazione al 10 per cento della contribuzione ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani; estensione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (articolo 85, comma 4); c) incremento (nella misura dello 0,3 per cento) dell'aliquota pensionistica a carico del lavoratore (portata da 32,7 a 33) (articolo 85, comma 2); d) determinazione delle aliquote contributive delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti (INPS) nella misura del 19,5 per cento per il 2007 e del 20 per cento dal 2008 (articolo 85, comma 1); e) trattamenti pensionistici. Introduzione di un contributo triennale di solidarietà nella misura del 3 per cento a carico dei trattamenti pensionistici i cui importi risultino complessivamente superiore a 5.000 euro mensili (articolo 85 comma 5); f) infine l'aumento dei contributi sociali per i lavoratori para-subordinati che consente di porre le basi per trattamenti pensionistici più adeguati e riduce il vantaggio fiscale di chi fruisce di questa forma di occupazione. La stessa riduzione del cuneo fiscale alle imprese, selettiva e a vantaggio del lavoro a tempo determinato, contribuirà a ridurre l'incentivo a ricorrere al lavoro precario da parte delle imprese.

Si segnalano, infine ulteriori misure che investono le competenze della Commissione. Si tratta, in particolare: dell'articolo 68, che reca una serie di interventi concernenti il sistema dell'istruzione, tra i quali la ridefinizione dell'obbligo scolastico e l'innalzamento dell'età per l'accesso al lavoro; dell'articolo 119, che eleva a 170 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, dalla precedente legge finanziaria prevista in 50 milioni di euro, destinata a finanziare per l'anno 2005 la riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi.

Passando al bilancio dello Stato, osserva che è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l'indicazione delle entrate e delle spese. Il bilancio quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito: da un unico stato di previsione dell'entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri; dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio; dal quadro generale riassuntivo.

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997, all'interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base (UPB), che costituiscono l'unità elementare ai fini dell'approvazione parlamentare. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro. Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro. Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro. Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell'importo di 30.638 milioni di euro. Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro. Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come è noto, l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata di recente oggetto di un intervento normativo, operato con il decreto-legge n. 181 del 2006, che ha rideterminato le competenze previste precedentemente. Tale provvedimento, ripartendo le competenze in materia di politiche del lavoro e sociali in capo a più Dicasteri, ha istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale e ha provveduto alla costituzione di due Ministeri senza portafoglio, con compiti di indirizzo in materia di politiche giovanili e in materia di politiche per la famiglia. Allo stato attuale, è in corso una nuova configurazione delle competenze attraverso l'emanazione di una disciplina di dettaglio, volta a completare le procedure relative all'individuazione delle specifiche attribuzioni trasferite nonché alle conseguenti ripartizioni dell'apparato amministrativo. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (tabella n. 4), le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA). In considerazione della fase di transizione in precedenza richiamata, il progetto di bilancio per il 2007 è stato predisposto con riferimento ai C.R.A. relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre, per quanto concerne le risorse finanziarie da attribuire per spese di funzionamento e di personale comuni ai due Ministeri, le indicazioni riferite ai rispettivi capitoli riguardano le necessità complessive di entrambi, in attesa dei provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 181 del 2006.

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 2007 (Tabella 4) contiene una Nota preliminare allo stato di previsione della spesa, elaborata secondo le linee di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e le disposizioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare 28 aprile 2006, n. 18. La Nota si compone di due parti: nella prima sono illustrate le priorità di intervento del Ministero, in conformità a quanto indicato nel DPEF 2007-2011 ed agli impegni assunti in sede europea; nella seconda vengono illustrati sinteticamente gli obiettivi formulati dai singoli CRA (ad esclusione del CRA 1 - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro) anche in relazione alle funzioni-obiettivo di pertinenza previste dal bilancio dello Stato.

Si evidenzia che la Nota preliminare indica le seguenti priorità di intervento per l'anno 2007: incremento e miglioramento delle opportunità occupazionali e della partecipazione al mercato del lavoro (soprattutto favorendo forme di incentivazione del lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la riduzione del cuneo fiscale e contributivo); potenziamento degli interventi volti al contrasto del lavoro nero ed irregolare e contestuale sviluppo degli strumenti per l'emersione del sommerso; definizione della normativa di settore e sviluppo degli strumenti finalizzati al pieno esercizio del diritto alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso una rivisitazione dell'impianto normativo vigente, anche mediante l'adozione di un Testo Unico; miglioramento e razionalizzazione del sistema pensionistico, in primo luogo attraverso il superamento del cosiddetto «scalone», cioè del brusco innalzamento del requisito dell'età anagrafica ai fini della pensione di anzianità a partire dal 1o gennaio 2008, secondo le disposizioni di cui alla legge n. 243 del 2004; sviluppo delle politiche intersettoriali, da realizzare attraverso la cooperazione di tutti i soggetti interessati sulla base di quanto disposto dal richiamato decreto-legge n. 181 del 2006, agendo prioritariamente mediante la rivisitazione sistematica della struttura del bilancio dello Stato.

Variazioni nei capitoli di spesa: per quanto concerne, più dettagliatamente, i capitoli iscritti sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si segnalano le seguenti variazioni nell'ambito degli stanziamenti dei Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.). Va considerato, al riguardo, che importanti variazioni nei capitoli di spesa sono la conseguenza delle disposizioni del richiamato decreto-legge n. 181 del 2006, che nell'ambito del riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ha istituito il Ministero della solidarietà sociale, al quale, come detto, sono confluite le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché competenze in materia di politiche d'immigrazione, lotta alla droga e servizio civile nazionale.

Passando allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007, esso è contenuto nella tabella n. 18 allegata al disegno di legge di bilancio. A tale stato di previsione sono state trasferite le risorse finanziarie riguardanti i C.R.A.: «Famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese»; «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»; «Immigrazione; volontariato, associazionismo e formazioni sociali»; nonché parte delle risorse iscritte nei C.R.A. «Gabinetto» e «Risorse umane ed affari generali». C.R.A. 3 - Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - A fronte di una previsione assestata per il 2006 pari a 2.906,01 milioni di euro, sono state proposte variazioni per un decremento pari a -993,69 milioni di euro, sulla base delle quali la previsione 2007 risulta essere pari a 1.912,32 milioni di euro. C.R.A. 6 - Famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese - A fronte di una previsione assestata 2006 pari a 4,68 milioni di euro, in base alle disposizioni del citato decreto-legge n. 181 del 2006, convertito dalla legge n. 233 del 2006, per il 2007 tutti i capitoli della Direzione generale per la famiglia sono soppressi, e l'intero quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (C.R.A. 3: Direzione generale famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese). Nella Tabella n. 18 la previsione 2007 relativa al C.R.A. 3 risulta essere pari a 4,65 milioni di euro. C.R.A. 7 - Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale - A fronte di una previsione assestata 2006 pari a 15.864,31 milioni di euro, in base alle disposizioni del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito dalla legge n. 233 del 2006, per il 2007 tutti i capitoli della Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale sono soppressi, e l'intero quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (C.R.A. 4: Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale). In tale stato di previsione, la previsione 2007 relativa al C.R.A. 4 risulta essere pari a 16.584,06 milioni di euro. C.R.A. 8 - Immigrazione - A fronte di una previsione assestata 2006 pari a 1,56 milioni di euro, in base alle disposizioni del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito dalla legge n. 233 del 2006, per il 2007 tutti i capitoli della Direzione generale per l'immigrazione sono soppressi, e l'intero quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (C.R.A. 5: Direzione per l'immigrazione). Nella tabella n. 18 la previsione 2007 relativa al C.R.A. 5 risulta essere pari a 1,68 milioni di euro. C.R.A. 11 - Politiche previdenziali - A fronte di una previsione assestata 2006 pari a 52.812,08 milioni di euro, si propongono variazioni per un decremento pari a 265,47 milioni di euro, le previsioni risultanti per il 2007 sono quindi pari a 52.546,60 milioni di euro. Variazioni di competenza rispetto al bilancio di assestamento 2006: gli stanziamenti di competenza previsti per il 2007 per il bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, registrano diminuzioni rispetto all'assestamento 2006 pari al 23,78 per cento.

Osserva infine che all'attenzione della Commissione vi è un cospicuo materiale, che necessita di approfondimenti sia in Commissione sia in Aula: la proposta del Governo è stata oggetto di osservazioni, valutazioni e critiche; nel condividerne l'impianto, ritiene utile e necessario che si possano apportare integrazioni e modifiche per migliorarlo e si augura venga dalle forze di opposizione un contributo non ideologico e pregiudiziale. Si tratta della prima finanziaria del nuovo Governo, una manovra che non contiene tutto il programma con cui l'Unione ha chiesto e ottenuto il voto dagli italiani nell'aprile scorso e che, tuttavia, affronta i principali ostacoli che il Paese ha di fronte. Non è il punto di arrivo, ma è certamente un passo importante per ridare speranza e fiducia al Paese.

 

Titti DI SALVO (Ulivo), apprezzata la esauriente relazione svolta, evidenzia come, a suo avviso, ai fini dell'espressione di un giudizio sui documenti di bilancio in esame, debba essere individuato un criterio riferito alla loro adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguibili con lo specifico strumento nell'ambito della difficile alla situazione del Paese. È peraltro infondata la pretesa di coloro che vorrebbero assegnare alla finanziaria una funzione riformatrice che non le è propria, ma che dovrà essere perseguita con altri specifici interventi legislativi. Sulla base del parametro di riferimento indicato, esprime quindi un giudizio positivo sull'adeguatezza della manovra finanziaria in esame rispetto agli obiettivi del risanamento, dello sviluppo, dell'equità. Si prevede infatti una correzione dei conti pubblici, la promozione della competitività delle imprese attraverso il taglio del cuneo fiscale, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, una ridistribuzione del carico fiscale. Proprio nel settore del lavoro, è stata compiuta una forte scelta di profilo, nella direzione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare con l'aumento degli oneri contributivi per il lavoro parasubordinato, che tuttavia non dovrebbe gravare su lavoratori già svantaggiati per altri aspetti.

Sottolinea inoltre come scelte significative siano state compiute in favore dell'occupazione femminile, benché sia opportuno intervenire ulteriormente in tale ambito, eventualmente - qualora ragioni tecniche impedissero una modifica delle norme - con un ordine del giorno della Commissione, sulla cui opportunità invita il presidente ad esprimersi. Ulteriori miglioramenti potrebbero essere apportati per quanto attiene alle condizioni di vita materiale degli anziani attraverso un incremento del fondo per i non autosufficienti, un incremento delle esenzioni fiscali per gli ultra settantacinquenni, interventi relativi ai ticket sanitari. Quanto ai finanziamenti per gli enti locali, ricorda che si stanno definendo opportune correzioni. Modifiche sono inoltre auspicabili nella direzione dell'estensione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici parasubordinate, con particolare riferimento alla maternità e ai congedi parentali: segnala al riguardo l'opportunità di svolgere un'audizione del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, rispondendo al deputato Di Salvo, osserva che la Commissione potrà senz'altro valutare la presentazione di ordini del giorno nelle materie di propria competenza. Ritiene inoltre che si potrà procedere ad un'audizione del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

 

Rodolfo Giuliano VIOLA (Ulivo) esprime un giudizio complessivamente positivo sulla manovra finanziaria in esame, richiamando l'attenzione sul settore della pubblica amministrazione, la cui riforma giudica essenziale per lo stesso sviluppo economico del paese. Ricordato come i documenti di bilancio in esame stanzino risorse per il comparto pubblico, in particolare per rinnovi contrattuali, sottolinea l'opportunità dell'intervento finalizzato alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione, ed in particolare degli enti locali. Ribadito come un intervento innovatore sulla pubblica amministrazione debba costituire uno dei pilastri per la riforma del sistema paese, giudica positivamente l'intervento di ridistribuzione della ricchezza operato dal disegno di legge finanziaria. Auspica in proposito che la maggioranza riesca a migliorare le proprie capacità comunicative, chiarendo l'effetto redistributivo della manovra e contrastando il messaggio veicolato invece dall'opposizione, secondo il quale essa colpirebbero le tasche di tutti i cittadini.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.50.


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

 

Luigi FABBRI (FI) rileva come la relazione del deputato Miglioli abbia nuovamente ribadito gli obiettivi che si intende perseguire con la manovra finanziaria in esame (risanamento, sviluppo, equità), obiettivi già enunciati nel documento di programmazione economico-finanziaria e largamente condivisibili su un piano generale ma, in realtà, non concretamente realizzabili attraverso le misure predisposte. Evidenzia peraltro come avvenga in via ordinaria che le enunciazioni di principio del DPEF vengano peggiorate dapprima nella loro traduzione nel disegno di legge finanziaria e successivamente nel corso dell'esame da parte del Parlamento: nella fattispecie, però, sarebbe difficile fare peggio e si augura che miglioramenti possano essere apportati. La manovra finanziaria in esame è infatti fortemente squilibrata in favore delle categorie, quali i pensionati e i pubblici dipendenti, che in misura maggiore aderiscono al sindacato (in particolare la CGIL), dal quale infatti la manovra stessa appare dettata. Non si prevedono infatti i necessari tagli di spesa, né la chiusura di finestre per il pensionamento e la manovra appare incentrata sull'inasprimento del carico fiscale; vengono invece previste assunzioni nella scuola, nonostante gli andamenti negativi dei tassi di natalità, e senza prevedere concorsi pubblici, che dovrebbero invece rappresentare una garanzia di qualità necessaria nel sistema scolastico. Possono invece penalizzarsi categorie quali i magistrati e i professori universitari, dimezzando gli scatti retributivi di anzianità e dunque abbattendo fortemente le retribuzioni complessive nel corso della carriera, dimenticando che anche ad una soddisfacente retribuzione è collegata la qualità del servizio, che occorre garantire nel settore giudiziario e nell'università. L'intervento redistributivo è dunque in favore di pensionati e dipendenti pubblici, visto che gli inasprimenti fiscali colpiscono redditi appena superiori a quelli percepiti nel pubblico impiego. Lo stesso trasferimento TFR non tocca gli interessi dei dipendenti pubblici e dei pensionati, rappresentando nel contempo un attentato al decollo del secondo pilastro della previdenza, rispetto al quale ulteriori perplessità suscita un anticipo che in realtà sembra favorire i fondi chiusi gestiti dai sindacati e ridurre le possibilità di concorrenza dei fondi aperti, già penalizzati dal mancato trasferimento del contributo dei datori di lavoro.

Quanto allo sviluppo, naturalmente da tutti auspicato, si chiede se possa essere davvero perseguito con misure quali il bonus per l'acquisto di un nuovo frigorifero: al riguardo, preannuncia un emendamento finalizzato a spostare i relativi fondi in favore degli ammortizzatori sociali. In generale, comunque, la crescita economica è legata ad una serie di fattori sui quali la manovra in esame non incide: ad esempio, nulla è previsto per il miglioramento del capitale umano attraverso la formazione (della quale dovrebbero essere investite le regioni, secondo quanto previsto dal titolo V della Costituzione). Si tende invece a favorire interessi specifici, anche di grandi aziende, finanziando ad esempio una mobilità lunga, che non rappresenta una risposta soddisfacente per lavoratori in età attiva che spesso finiscono per svolgere un secondo lavoro in nero. Non sono peraltro norme come quelle collegate al taglio del cuneo fiscale che possono davvero favorire l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, considerato che le imprese si rivolgono a tale tipo di contratti sulla base delle proprie esigenze produttive. Proprio sulla crescita bisognerebbe invece innanzitutto puntare, considerato che, senza di essa, non sarà possibile migliorare i saldi di bilancio nella misura indicata dal Governo.

 

Amalia SCHIRRU (Ulivo), espresso il proprio apprezzamento per la puntuale relazione svolta dal collega Miglioli, osserva che la manovra finanziaria in esame persegue, da un lato, gli obiettivi di risanamento, sviluppo ed equità già indicati nel DPEF, dall'altro lato, interventi nella direzione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro e dell'emersione del lavoro sommerso, auspicati proprio nel corso del lavoro svolto dalla Commissione. Evidenzia quindi l'opportunità degli interventi in favore dello sviluppo del Mezzogiorno, mediante i meccanismi del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, dove maggiormente si sono sofferti gli effetti della crisi industriale ed occupazionale. In tale ambito, appare poi particolarmente significativa la leva dell'occupazione femminile, che incide positivamente, in misura relativamente maggiore, su reddito, consumi e servizi sociali.

Giudica quindi favorevolmente la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, in condizioni di precarietà da lungo tempo, nonché, in generale, tutte le misure dirette alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro ed al riconoscimento di diritti per la categorie più deboli. Condivisibili sono inoltre, al fine di accrescere efficienza ed efficacia all'azione della pubblica amministrazione, gli articoli 58 e 59 del disegno di legge finanziaria, con i quali si prevedono le risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e si consentono assunzioni negli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità; si ridà così dignità all'autonomia ed alla capacità di programmazione degli enti territoriali, che spesso presentano realtà estremamente diversificate tra loro. Sottolinea inoltre come siano state recentemente concordate modifiche per ridurre i tagli ai comuni, chiarendo infine che le assunzioni nella scuola riguarderanno personale che ha già superato pubblici concorsi e frequentato corsi di formazione a livello universitario.

 

Salvatore BUGLIO (RosanelPugno), apprezzata la relazione per il modo in cui ha presentato la manovra finanziaria in esame, si dichiara sorpreso per il fatto che nel dibattito in corso nel Paese non abbia trovato adeguato spazio un'etica della responsabilità che dovrebbe invece rappresentare un essenziale punto di riferimento. In tale ottica, occorre innanzitutto tenere presente i dati di fatto dell'annullamento dell'avanzo primario, del peggioramento del deficit, dell'aggravamento del rapporto debito-PIL, della perdita di competitività del sistema-Paese. Nel contempo, nel corso degli ultimi anni, si è registrato un andamento della distribuzione del reddito per il quale si sono arricchiti in pochi, mentre la maggior parte dei cittadini si è impoverita: gli stessi recenti dati ISTAT sulla povertà appaiono preoccupanti e richiedono quindi interventi urgenti sul piano redistributivo. Richiama altresì la situazione di difficoltà in cui si trovano i lavoratori ultraquarantenni espulsi dal mercato del lavoro, osservando che gli stessi trattamenti di mobilità non possono rappresentare una risposta soddisfacente per cittadini in età attiva che debbono partecipare al sistema produttivo. Rispetto a tale realtà, la legge finanziaria rappresenta un primo intervento cui dovranno seguire riforme strutturali sulla previdenza, sulla sanità, sul federalismo fiscale: sulla legge finanziaria è peraltro legittimo che il Governo ponga la questione di fiducia considerato che la stessa è caratterizzante delle scelte politiche della maggioranza.

Molte critiche dell'opposizione appaiono invece pretestuose e demagogiche, in quanto non tengono presenti i vincoli richiamati: per esempio, indubbiamente le infrastrutture sono necessarie per la crescita, ma non ci si può limitare, come faceva il passato Governo, ad enunciazioni e campagne mediatiche, in quanto per le realizzazioni occorrono ingenti risorse. Condivisibile è pertanto la ricerca di fonti di finanziamento per le infrastrutture, quale quella individuata nel trasferimento di parte del TFR dalle imprese all'INPS, mentre il Governo sta cercando di fornire anche una risposta per le esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese. Analogamente, con riferimento ai contratti del pubblico impiego, non basta sottoscriverli ma occorre prevedere le necessarie risorse in bilancio, come avviene con il disegno di legge finanziaria in esame. Quanto alla piaga dell'evasione, osserva che dovrebbe essere migliorata l'efficienza dei servizi per superare quella sorta di giustificazione per la quale si evaderebbe in quanto in cambio delle tasse pagate non si ricevono adeguati servizi.

Sulla base di tali considerazioni, avanza infine alcune proposte di intervento: un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria in materia previdenziale, al fine di offrire certezze ai cittadini sulle pensioni; un meccanismo premiale per gli enti locali che perseguano concrete politiche di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi; automatismi nei rimborsi IVA e possibilità di scaricare dai redditi i costi di prestazioni e servizi al fine di combattere l'evasione fiscale; il ravvio dei pubblici concorsi, per favorire la qualità e la meritocrazia nella pubblica amministrazione; la costituzione di organismi di controllo della qualità pubblica.

 

Simone BALDELLI (FI) svolge alcune considerazioni di carattere generale, anche riprendendo quanto osservato dai colleghi della maggioranza sul fatto che il precedente Governo avrebbe lasciato il Paese in una situazione disastrosa sotto il profilo della finanza pubblica. Si tratta di una rappresentazione che non corrisponde alla realtà e il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo Prodi ha un volume eccessivo rispetto alle effettive condizioni dei conti pubblici. Si tratta evidentemente di una operazione di carattere politico prima che economico, la cui legittimità è tanto più dubbia se si ricorda che l'attuale maggioranza parlamentare si è affermata con uno scarto di appena 24.000 voti e si permette di dettare una linea finanziaria senza tenere in alcun conto - e anzi scontentando - metà del Paese.

Osserva quindi come l'insoddisfazione sulla Finanziaria non emerga solo tra le categorie sociali colpite, ma investa settori della stessa maggioranza, ciò che ha indotto il Governo a tornare sui propri passi e a preannunciare modifiche alle disposizioni presentate.

Si sofferma quindi sulle modalità seguite dal Governo nella definizione della manovra, rispetto alle quali si deve registrare un eccesso di concertazione, sia con le organizzazioni sindacali che con l'area più radicale della coalizione di centrosinistra. Si tratta quindi di una manovra sbilanciata a sinistra, che non riesce per tale motivo a trovare punti di mediazione e di confronto costruttivo con l'opposizione e con quell'ampia parte della società italiana che non si riconosce nell'attuale maggioranza di Governo.

Passando quindi ad esaminare alcuni aspetti specifici delle norme all'esame della Commissione, rileva come le misure destinate ad un incremento dell'occupazione si rivolgano esclusivamente al pubblico impiego, a fronte di una tendenza, nel settore privato, a ridurre la sfera di libertà delle imprese, con una totale assenza di spinte nella direzione di una maggiore competitività e liberalizzazione del mercato. Anche sotto il profilo fiscale, si registra, purtroppo, un'inversione di tendenza rispetto alle politiche avviate dal Ministro Tremonti - che avevano offerto, attraverso la riduzione della pressione fiscale, un forte impulso alla competitività - per tornare ad un modello di tipo feudale, con il signore che impone ai sudditi i tributi, senza tenere in alcun conto le loro esigenze. Appare sconcertante sotto questo profilo l'elenco delle tasse introdotte, che ammontano almeno ad una settantina. Né si può sostenere che queste imposizioni siano in qualche misura bilanciate dal cuneo fiscale, poiché si tratta di una misura che esclude settori importanti - quali, ad esempio, le banche, gli istituti finanziari, le assicurazioni - e i cui effetti, a motivo dei meccanismi opzionali complessi, non sono affatto chiari.

Sottolinea come, al fine di restituire vantaggi alle imprese, sarebbe stato assai meglio liberare risorse; deve in proposito evidenziare come emerga con piena evidenza la contraddizione del Governo, che nel mettere insieme statalismo e mercato, misure di pressione tributaria e cuneo fiscale, adotta criteri di azione e linee di intervento tra loro non conciliabili.

Anche sul versante del lavoro giovanile, le soluzioni adottate dal Governo non appaiono convincenti e scontano una interpretazione distorta della legge Biagi, che ha avuto quale effetto principale non quello di accrescere la cosiddetta precarietà, ma piuttosto di avvicinare i giovani al lavoro, offrendo un'alternativa al lavoro nero. Il prospettato aumento dei contributi per i collaboratori a progetto non significherà maggiore stabilità per questi lavoratori e il beneficio fiscale previsto risulterà comunque di fatto annullato dall'aumento dell'aliquota previdenziale.

In conclusione, evidenzia come l'impianto complessivo della manovra finanziaria debba essere ritenuto inaccettabile, oltre che dannoso per i cittadini e per il mercato. L'impostazione dirigista data dal Governo alla propria politica economica, alterando i naturali meccanismi del mercato, rischia di far perdere competitività al paese e di parcheggiare in una stazione di provincia la locomotiva Italia, che invece, grazie alle politiche condotte dal Governo nella passata legislatura, stava dando importanti segnali di ripresa.

 

Enrico FARINONE (Ulivo) sottolinea come la relazione svolta dal deputato Miglioli abbia evidenziato la coerenza delle scelte effettuate dal Governo nella definizione della manovra finanziaria per il 2007, che rappresenta l'attuazione del programma dell'Unione per quanto attiene all'esigenza di perseguire contestualmente gli obiettivi del risanamento, dello sviluppo e dell'equità. Evidenzia a tale riguardo come la maggioranza si assuma in tale ambito le proprie responsabilità, dovendosi sgombrare definitivamente il campo dalle polemiche sollevate dall'opposizione all'indomani dei risultati elettorali. La manovra finanziaria è di ingente entità, come richiesto dalle condizioni del Paese e dall'esigenza di garantire i parametri richiesti dall'Unione europea; non è peraltro costituita solo da maggiori entrate fiscali, come sostiene la propaganda dell'opposizione, ma persegue anche lo sviluppo, a partire dalle misure previste per il taglio del cuneo fiscale, e una maggiore equità. In proposito, sottolinea la novità dell'impostazione ideologica della maggioranza, nella direzione di favorire i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Si tenta inoltre l'avvio del recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, che presentano caratteristiche di una gravità non comparabile con gli altri paesi europei: tale recupero consentirà d'altronde una successiva riduzione della pressione fiscale per tutti i cittadini, compresi quelli con reddito elevato da lavoro dipendente che sopportano attualmente il maggiore carico dell'aumento dell'aliquota marginale ed i percettori delle pensioni più alte, che sono chiamati al contributo di solidarietà del 3 per cento. La battaglia contro l'evasione richiede comunque anche un'azione educativa finalizzata ad un maggiore senso civico, che può perseguirsi con successivi passi in tale direzione. Lo stesso miglioramento del servizio sanitario pubblico, interesse comune a tutti i cittadini, può essere garantito da maggiori entrate erariali e da una più efficiente gestione delle strutture. Sottolineato infine come, proprio nelle materie di competenza della Commissione, vi siano importanti novità per l'emersione del lavoro nero e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ritiene che la manovra finanziaria possa essere eventualmente migliorata in sede di esame degli emendamenti ma non vada stravolta, essendo opportuno mantenerne l'impianto complessivo.

 

Teresa BELLANOVA (Ulivo) desidera innanzitutto ringraziare il collega Miglioli per la puntuale e ampia relazione, che ha offerto alla Commissione un utile terreno di confronto e avrebbe senz'altro meritato una maggiore partecipazione dei colleghi dell'opposizione.

Osserva quindi che, con la manovra finanziaria presentata al Parlamento, il Governo ha tenuto fede al programma dell'Unione, impostando il proprio operato ai criteri del risanamento, della crescita, dell'equità sociale e territoriale, a fronte della disastrosa situazione economica del Paese, attestata da tutti gli enti di ricerca e istituti statistici, sia nazionali che internazionali. Si deve anche registrare un positivo inserimento nella manovra di elementi aventi carattere strutturale e l'abbandono di strumenti quali condoni o una tantum. La manovra non trae vigore dalla concertazione con le organizzazioni sindacali, ma piuttosto dalla necessità delle misure proposte, che operano una sensibile redistribuzione delle risorse, a favore di fasce sociali molto penalizzate negli anni precedenti. La redistribuzione delle risorse, oltre a rispondere ad evidenti esigenze di equità sociale - ci sono in Italia milioni di cittadini che vivono con meno di un milione di euro al mese - consentirà anche di dare un impulso importante alla ripresa dei consumi, anche tenuto conto del fatto che negli ultimi anni la contrazione che si è registrata non è stata sui beni di lusso ma sui bisogni primari.

Sottolinea quindi come la manovra finanziaria imposti una serie di interventi mirati per il sistema produttivo del paese, passando da una impostazione quale era quella di Tremonti - che intendeva sostenere le imprese attraverso dazi e barriere doganali - ad una politica che mira a offrire sostegno prioritario alla ricerca e all'innovazione. La Finanziaria non parla di distretti industriali, ma è pervasa dall'idea di dare risposte ai settori produttivi ad alta specializzazione, ponendo quale esigenza primaria quella di una ricerca efficiente al servizio del tessuto produttivo del Paese. Cita al riguardo le misure riguardanti il piano straordinario triennale a sostegno della ricerca e dell'innovazione, il credito d'imposta per le imprese che investono in innovazione e ricerca, il rifinanziamento del fondo per i progetti di innovazione industriale.

Si sofferma quindi sul tema dell'occupazione femminile e sui costi delle imprese, osservando come le previste deduzioni dalla base imponibile per le imprese che stabilizzano i rapporti di lavoro - in misura più ampia per le imprese del Mezzogiorno - potranno accrescere l'occupazione stabile e l'occupazione femminile in particolare. Sottolinea sul punto un difetto di comunicazione del Governo, poiché ritiene che si tratti di interventi che recheranno sensibile beneficio agli imprenditori che hanno fatto investimenti e che forse non sono stati adeguatamente percepiti come tali.

Un ulteriore tema - sul quale richiama l'attenzione dei colleghi e che appariva scomparso dall'agenda politica italiana - è quello del Mezzogiorno, vissuto nella precedente legislatura come un peso per la competizione dell'Italia, ciò che ha in realtà contribuito ad un impoverimento anche delle aree più ricche del Paese. Ora il Governo pone il Mezzogiorno al centro della Finanziaria, con il credito di imposta per le aziende del Mezzogiorno che investono in innovazione e con il Fondo per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

L'ultima questione che intende ricordare è quella del lavoro nero. Anche qui si deve registrare, a suo avviso, un cambio di marcia del Governo rispetto alle politiche della scorsa legislatura, che vedevano nel lavoro nero uno strumento utile per competere sul mercato; ricorda al riguardo il condono operato a favore delle aziende e le sanzioni a carico dei lavoratori. Oggi si fa finalmente strada l'idea che il lavoro nero è letale per il Paese, e si adotta una linea di tolleranza zero. Non si prevede tuttavia di combattere il lavoro nero esclusivamente attraverso politiche repressive, ma mettendo in atto meccanismi positivi - attraverso i piani territoriali per l'emersione - che coinvolgono le parti sociali, le autonomie locali e gli organi di rappresentanza. La recente missione svolta dalla Commissione in Puglia, per approfondire il problema dello sfruttamento dei lavoratori agricoli nella provincia di Foggia, ha mostrato come il lavoro nero sia un'emergenza drammatica e intollerabile, che non riguarda solamente i cittadini extracomunitari ma che investe anche gli italiani e addirittura i minori. Per tale motivo giudica particolarmente importante la previsione in Finanziaria di un fondo di dieci milioni di euro annui a sostegno delle imprese che emergono dall'illegalità.

Conclusivamente, rileva come, sebbene la manovra finanziaria non risolva tutti i problemi, ne avvia molti a soluzione, in una direzione che appare condivisibile e che merita di essere sostenuta.

 

Lorenzo BODEGA (LNP) osserva preliminarmente che il disegno di legge finanziaria definito dal Governo è quotidianamente oggetto di modifiche, tanto che, in realtà, non può assolutamente prevedersi quale sarà il testo definitivo e se saranno effettivamente conseguiti gli obiettivi di bilancio enunciati dalla maggioranza: proprio al suo interno, si levano peraltro numerose critiche, che coinvolgono gli stessi membri del Governo. Sottolineato quindi come la discussione sulla manovra finanziaria non dovrebbe determinare uno scontro tra nord e sud del Paese, o tra aree più e meno ricche, si dichiara perplesso per non aver ascoltato, nell'ambito del dibattito in corso, alcun riferimento all'esigenza di riforme davvero utili per affrontare concretamente i problemi del bilancio pubblico, quali una coerente riforma federale dello Stato e la valorizzazione delle autonomie locali.

Ricordato quindi come la grave situazione dei bilanci pubblici sia frutto di una stagione ormai lontana, nella quale il suo partito non si era neanche affacciato sulla scena pubblica, sottolinea come di conseguenza non possa essere addebitato al passato Governo la responsabilità delle difficoltà finanziarie, considerato peraltro che i dati obiettivi della passata gestione sono migliori di quanto la maggioranza sostiene. La manovra in esame, però, mortifica le imprese e la crescita, non favorendo così il miglioramento dei saldi di bilancio: preannuncia pertanto la presentazione da parte del suo gruppo di emendamenti finalizzati all'abrogazione della norma sul trasferimento di parte del TFR dalle imprese all'INPS nonché ad altre opportune correzioni, come per la riduzione degli aumenti contributivi per lavoratori parasubordinati ed autonomi ed il superamento dello spoil system nella pubblica dirigenza. Dichiara infine un orientamento complessivamente contrario su una manovra che non è europeista, non promuove l'innovazione e la competitività, penalizza le piccole imprese, dimentica il Nord, rinuncia ai tagli alle spese e agli sprechi ed in definitiva non rappresenta certamente il modo migliore per perseguire risanamento, crescita ed equità.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo alla seduta pomeridiana.

 

La seduta termina alle 12.50.


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Antonino LO PRESTI (AN) osserva preliminarmente che svolgerà alcune considerazioni di carattere generale e si asterrà da considerazioni analitiche, che appaiono superate dagli eventi degli ultimi giorni, nel quadro - politico e mediatico - che accompagna la Finanziaria.

Richiama innanzitutto la bella e approfondita relazione svolta dal deputato Miglioli, che appare tuttavia come un libro dei sogni. Basti solo accennare alle ultime dichiarazioni del Ministro Padoa Schioppa che, al direttivo di Confindustria, avrebbe posto gli industriali di fronte all'alternativa di accettare le misure in materia di TFR, o di rinunciare alle misure in favore degli imprenditori, con particolare riferimento al cuneo fiscale. Si tratta di un atteggiamento ricattatorio, che mette in discussione l'intera Finanziaria e che appare del tutto irrazionale. L'atteggiamento del Governo mette in luce le incongruenza della manovra e insieme non offre alcuna certezza ai cittadini e alle imprese, che non sanno su cosa fare affidamento a fronte di atteggiamenti fortemente contraddittori.

Un esempio significativo in ordine all'atteggiamento del Governo - che informa tutta la manovra di bilancio - può essere dato dal blocco del progetto riguardante il ponte sullo stretto di Messina. Si tratta di un segnale inquietante, che equivale a impedire lo sviluppo del Mezzogiorno e si configura come una punizione degli elettori siciliani che hanno votato contro il Governo Prodi. Analogamente, il previsto aumento in Finanziaria dei contributi per i contratti di apprendistato mostra un intento punitivo nei confronti delle imprese, soprattutto medie e piccole; si vuole in tal modo colpire il ceto medio e l'elettorato di centrodestra.

Una ulteriore dimostrazione di questo atteggiamento la ha avuta personalmente, nel corso della manifestazione contro le misure adottate dal Governo organizzata oggi a Roma dai professionisti. Dopo lo svolgimento del corteo, si è infatti tenuto a Piazza Venezia un comizio dei vertici delle associazioni e la polizia ha ritenuto di dover chiudere interamente la piazza, con i propri mezzi blindati, impedendo l'accesso a Via del Corso e creando disagi enormi per i cittadini e per i turisti. Ritiene che il blocco da parte delle forze dell'ordine del centro storico di Roma, nel timore che rappresentanti del ceto medio possano manifestare sotto palazzo Chigi, è un episodio indegno di un Paese civile e paradossale.

Per questi motivi, il gruppo di Alleanza Nazionale - sebbene presenterà emendamenti correttivi e adotterà tutte le iniziative utili in sede parlamentare per modificare la Finanziaria - esprime un giudizio integralmente negativo sui disegni di legge finanziaria e di bilancio.

 

Alberto BURGIO (RC-SE) giudica la relazione svolta dal collega Miglioli equilibrata, condividendo il giudizio complessivamente positivo sulla manovra in esame, rispetto alla quale occorre tenere presenti vincoli obiettivi rappresentati dal patto di stabilità, dalla ingente evasione fiscale e contributiva e dalla pesante eredità lasciata dal passato Governo. A tale ultimo riguardo, i dati sull'andamento del prodotto interno lordo, del deficit e del debito pubblico non possono che imporre inevitabili correzioni dal lato delle entrate, nonostante i demagogici messaggi propagandistici dell'opposizione. Rilievi critici possono peraltro riguardare alcuni aspetti della manovra, come gli eccessivi tagli operati nei trasferimenti agli enti locali - che si ripercuotono su un ulteriore inasprimento della pressione fiscale - e sulla sanità, in misura che considera eccessiva.

Proprio sulla base dei vincoli indicati, assumono comunque maggiore rilevanza alcuni interventi che giudica condivisibili, in particolare quello redistributivo, considerato che la manovra per il 2007 comporterà vantaggi comparativamente molto superiori per le categorie più deboli rispetto alla politica fiscale che era stata invece perseguita dal passato Governo. A titolo di esempio, evidenzia come un dipendente, single, senza carichi familiari e con un reddito imponibile di 15.500 euro annui, avrà con l'attuale Finanziaria un aumento del reddito di 107 euro, mentre, con il Secondo Modulo Tremonti della Finanziaria 2005, non vedeva aumentato di nulla il proprio reddito. Un lavoratore con le medesime caratteristiche ma con un imponibile di 75.000 euro vede oggi un aumento del proprio reddito di 42 euro, laddove l'aumento con il Modulo Tremonti era di 822 euro.

L'ampliamento della base imponibile previsto rappresenta inoltre un primo passo nella lotta all'evasione, fenomeno che caratterizza tristemente il Paese ed incide fortemente sulla possibilità di risanamento dei bilanci senza colpire soltanto i cittadini con redditi totalmente dichiarati. Osserva quindi che, nell'ambito della manovra, un settore risulta del tutto esente da effetti, quello creditizio: suggerisce pertanto che, nella relazione della Commissione, venga inserita un'osservazione in merito, considerato che il sistema creditizio rappresenta attualmente il punto di maggiore accumulazione di profitto; inoltre, l'effetto combinato del decreto cosiddetto Bersani-Visco e della manovra finanziaria per il 2007 determinerà un accresciuto ricorso al credito e quindi ancora maggiori profitti per il sistema creditizio.

Rispondendo al deputato Fabbri, osserva quindi che - malgrado le dichiarazioni del segretario generale della CGIL, forse non del tutto opportune - la manovra non è stata dettata dal sindacato, che, ad esempio, non aveva avanzato alcuna richiesta in ordine al taglio del cuneo fiscale. Giudica poi positivamente la volontà politica della maggioranza diretta alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, pur ritenendo che si possa fare di più in tale direzione. In particolare, con riferimento all'articolo 57, potrebbe essere significativamente aumentata la quota di stabilizzazione, fino a comprendere tutti i lavoratori precari della pubblica amministrazione, considerato che essi prestano in realtà un'attività continuativa regolarmente retribuita e che non dovrebbero pertanto determinarsi aumenti di oneri in conseguenza della stabilizzazione. Osserva peraltro come, in generale, l'aumento dei posti di lavoro non debba essere considerato alla stregua di un costo, essendo comparativamente più onerosi - da un punto di vista finanziario e sociale - i trattamenti di disoccupazione e l'assistenza sociale.

Con riferimento all'articolo 85 del disegno di legge finanziaria, nel quale si prevede l'innalzamento dei contributi per i lavoratori parasubordinati, segnala la possibilità che i datori di lavoro si rivalgano sul versante dei compensi, di cui bisognerebbe pertanto prevedere l'aumento. Quanto alle assunzioni nella scuola, ritiene che dovrebbero essere ampliate, quanto meno per coprire il turn over previsto, mentre non dovrebbero essere ridotti gli insegnanti di sostegno, eventualmente prelevando le risorse necessarie da quelle destinate alle scuole private. Per l'università, pur essendo egli fautore della meritocrazia, osserva che è prevista la stabilizzazione di una quota ridottissima degli attuali precari, che sarebbe pertanto opportuno ampliare significativamente.

Precisa quindi come, a suo avviso, non risulti affatto necessaria una riforma delle pensioni, considerato che la cosiddetta riforma Dini del 1995 sta producendo risultati migliori del previsto e che i problemi finanziari dell'INPS sono dovuti non alla previdenza ma all'assistenza (che andrebbero opportunamente distinte). Ribadisce quindi come negli ultimi anni si sia registrata una perversa redistribuzione della ricchezza a favore del capitale ed a scapito dei redditi di lavoro, che è opportuno correggere, come si fa soltanto in parte con la manovra in esame, osservando infine che riduzioni della spesa pubblica potrebbero riguardare numerosi ambiti, quali ad esempio l'utilizzazione di software open source nella pubblica amministrazione e la riduzione degli stanziamenti per la difesa, che non sono apprezzati da un popolo fortunatamente ampiamente pacifista.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Michele Montagnino.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio per lo Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2006.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata odierna.

Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 1). Avverte altresì che, oltre alle proposte di relazioni sulla tabella 4 (vedi allegato 2) e sulla tabella 18 (vedi allegato 3), e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria presentate dal relatore, è stata presentata una relazione di minoranza sulla tabella 4 (vedi allegato 4), a firma dei deputati Fabbri, Lo Presti, Compagnon e Bodega.

Nel ricordare che un compiuto vaglio di ammissibilità degli emendamenti e articoli aggiuntivi sarà comunque effettuato dal presidente della Commissione Bilancio, invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti.

 

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Pagliarini 1746-bis/XI/57.4, purché riformulato, Pagliarini 1746-bis/XI/57.5, Rocchi 1746-bis/XI/57.6 e Pagliarini 1746-bis/XI/59.1, la cui approvazione ritiene soddisfi le esigenze recate dai successivi emendamenti Motta 1746-bis/XI/59.2 e Cordoni 1746-bis/XI/59.3, 1746-bis/XI/59.4 e 1746-bis/XI/59.5, per i quali invita pertanto i presentatori al ritiro. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gasparrini 1746-bis/XI/84.2, purché riformulato, Delbono 1746-bis/XI/84.9, Cordoni 1746-bis/XI/85.6, Delbono 1746-bis/XI/85.7, e sull'articolo aggiuntivo Delbono 1746-bis/XI/85.02. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Rocchi 1746-bis/XI/86.1, purché riformulato nel senso di accogliere le indicazioni dei successivi emendamenti Di Salvo 1746-bis/XI/86.2, 1746-bis/XI/86.3 e 1746-bis/XI/86.4 e Cordoni 1746-bis/XI/86.5, 1746-bis/XI/86.6 e 1746-bis/XI/86.7, che invita quindi i presentatori a ritirare. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Motta 1746-bis/XI/166.3, sull'articolo aggiuntivo Delbono 1746-bis/XI/170.01, sull'emendamento Cordoni 1746-bis/XI/175.1, e sugli emendamenti Rocchi 1746-bis/XI/177.5, 1746-bis/XI/177.7, 1746-bis/XI/177.8, 1746-bis/XI/178.11, 1746-bis/XI/178.5 e 1746-bis/XI/178.6.

Invita invece a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti Di Salvo 1746-bis/XI/43.1, Pagliarini 1746-bis/XI/57.2, D'Agrò 1746-bis/XI/84.3, Mazzocchi 1746-bis/XI/84.4, Delbono 1746-bis/XI/84.5, Fabbri 1746-bis/XI/84.6, Delbono 1746-bis/XI/84.7, Rocchi 1746-bis/XI/85.5, Di Salvo 1746-bis/XI/85.8, Farinone 1746-bis/XI/85.14, Rocchi 1746-bis/XI/85.15, Mazzocchi 1746-bis/XI/85.16, gli articoli aggiuntivi Fabbri 1746-bis/XI/85.01, Bellanova 1746-bis/XI/86.01, Farinone 1746-bis/XI/107.02, nonché gli emendamenti Rocchi 1746-bis/XI/166.2, Galante 1746-bis/XI/166.5, e gli emendamenti Rocchi 1746-bis/XI/172.1, 1746-bis/XI/177.9, 1746-bis/XI/177.10, 1746-bis/XI/177.12, 1746-bis/XI/178.3, 1746-bis/XI/178.4, 1746-bis/XI/178.7, 1746-bis/XI/178.8, 1746-bis/XI/178.9 e 1746-bis/XI/178.10.

Su tutti i restanti emendamenti, esprime parere contrario.

 

Il sottosegretario Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 43, mentre esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 57 e 59, fatta eccezione per gli emendamenti Pagliarini 1746-bis/XI/57.5, sul quale esprime parere favorevole, e Schirru 1746-bis/XI/57.7, purché riformulato nel senso di limitare la proroga delle graduatorie ivi previste al 31 dicembre 2007.

Esprime quindi parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti, salvo gli emendamenti Delbono 1746-bis/XI/84.9 e 1746-bis/XI/85.7, che invita a ritirare in quanto sulla medesima materia il Governo presenterà propri emendamenti. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Delbono 1746-bis/XI/85.02 ed invita a ritirare l'emendamento Rocchi 1746-bis/XI/86.1, in quanto, sebbene apprezzabile nel merito, la materia recata è oggetto di un approfondimento complessivo da parte del Governo; esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Di Salvo 1746-bis/XI/86.2, 1746-bis/XI/86.3, 1746-bis/XI/86.4 e Cordoni 1746-bis/XI/86.5. Invita a ritirare l'emendamento Cordoni 1746-bis/XI/86.6, esprime infine parere favorevole sull'emendamento Cordoni 1746-bis/XI/86.7. Precisa che, per quanto attiene agli emendamenti riferiti alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, finalità pienamente condivisa dal Governo, vi è un invito al ritiro non per contrarietà sul merito ma per l'esigenza di lasciare spazio alla trattativa in corso.

 

Titti DI SALVO (Ulivo) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1746-bis/XI/43.1 evidenziando come sia opportuno sopprimere l'articolo 43 del disegno di legge finanziaria, che abolisce il principio di terzietà nelle decisioni sui ricorsi amministrativi.

 

Salvatore BUGLIO (RosanelPugno) dichiara voto favorevole sull'emendamento Di Salvo 1746-bis/XI/43.1, che sottoscrive, in quanto l'articolo 43 compromette il principio della terzietà del giudizio.

 

La Commissione approva l'emendamento Di Salvo 1746-bis/XI/43.1.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mazzocchi 1746-bis/XI/43.2 e D'Agrò 1746-bis/XI/43.3, dichiara si intende vi abbiano rinunciato.

Ritira quindi i suoi emendamenti 1746-bis/XI/57.2 e 1746-bis/XI/57.3, mentre dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore al suo emendamento 1746-bis/XI/57.4, volta a precisare, al comma 5-bis, che le amministrazioni operino secondo i criteri e i vincoli previsti dal comma 4.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pagliarini 1746-bis/XI/57.4 (nuova formulazione)(vedi allegato 1), Pagliarini 1746-bis/XI/57.5, e Rocchi 1746-bis/XI/57.6.

 

Amalia SCHIRRU (Ulivo) accoglie la riformulazione proposta dal Governo al suo emendamento 1746-bis/XI/57.7.

 

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, alla luce della riformulazione in oggetto, che limita la proroga delle graduatorie previste al 31 dicembre 2007, esprime parere favorevole sull'emendamento Schirru 1746-bis/XI/57.7.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schirru 1746-bis/XI/57.7 (nuova formulazione)(vedi allegato 1), e Pagliarini 1746-bis/XI/59.1.

 

Carmen MOTTA (Ulivo), tenuto conto dell'approvazione dell'emendamento Pagliarini 1746-bis/XI/59.1, ritira il proprio emendamento 1746-bis/XI/59.2.

 

Elena Emma CORDONI (Ulivo) ritira, con la medesima motivazione, i propri emendamenti 1746-bis/XI/59.3, 1746-bis/XI/59.4 e 1746-bis/XI/59.5.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marinello 1746-bis/XI/59.6; si intende vi abbia rinunciato.

 

Gloria BUFFO (Ulivo) dichiara di voler ritirare la propria firma dagli emendamenti riferiti agli articoli 84, 85, 86.

 

Luigi FABBRI (FI) illustra il proprio emendamento 1746-bis/XI/84.1, evidenziando come il trasferimento di una quota del trattamento di fine rapporto all'INPS danneggi le imprese e i lavoratori, compromettendo la realizzazione del secondo pilastro della previdenza. Sottolinea come il suo gruppo sia favorevole alla soppressione dell'articolo 84.

 

Antonino LO PRESTI (AN) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1746-bis/XI/84.1, sottolineando l'opportunità di sopprimere l'articolo 84.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/84.1.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gasparrini 1746-bis/XI/84.2 e D'Agrò 1746-bis/XI/84.3: si intende vi abbiano rinunciato.

 

Antonino LO PRESTI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/84.4, di cui raccomanda l'approvazione.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) invita i presentatori a ritirare l'emendamento in esame, sottolineando come la questione di un fondo nazionale di garanzia per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese sia di effettivo rilievo e sia pertanto in corso di approfondimento e di definizione. Sottolinea altresì come il suo emendamento 1746-bis/XI/84.9 vada nella medesima direzione e sia anzi più ampio.

 

Antonino LO PRESTI (AN) mantiene il suo emendamento, riservandosi una valutazione successiva sull'emendamento Delbono 1746-bis/XI/84.9.

 

La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/84.4.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/84.5.

 

Luigi FABBRI (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1746-bis/XI/84.6, sottolineando come lo stesso sia finalizzato ad evitare, quanto meno, il trasferimento all'INPS del trattamento di fine rapporto per le imprese con meno di venti dipendenti, che potranno godere soltanto in misura molto limitata del taglio del cuneo fiscale.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) invita i presentatori a ritirare l'emendamento, sottolineando come sia in corso una trattativa tra le parti sociali diretta a prevedere che il trasferimento del TFR non avvenga anche per imprese di maggiori dimensioni rispetto a quelle cui fa riferimento l'emendamento.

 

Luigi FABBRI (FI) ribadisce che il suo gruppo è favorevole alla soppressione dell'intero articolo 84, evidenziando come l'emendamento in esame richiami l'attenzione sulle piccole e medie imprese, in particolare quelle artigiane, che rappresentano un'importante ossatura del sistema produttivo del paese.

 

Simone BALDELLI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame, sottolineando come, a prescindere da come verrà risolta la questione, l'articolo 84 indica un impostazione dirigista contraria alla libertà di impresa.

 

Salvatore BUGLIO (RosanelPugno) sottolinea come, pur essendo in corso una discussione tra le parti sociali sulle questioni connesse al trasferimento di una quota del TFR dalle imprese all'INPS, sia opportuno che il Parlamento si pronunci autonomamente a tale riguardo.

 

Elena Emma CORDONI (Ulivo) evidenzia come, pur dovendosi affrontare la questione dei costi del finanziamento per le piccole e medie imprese, la decisione del trasferimento del TFR alla previdenza complementare sia stata già assunta nel corso della passata legislatura e da tutti condivisa in relazione all'esigenza di favorire il decollo del secondo pilastro della previdenza. Evidenzia peraltro come il sistema delle imprese italiane sia molto differenziato e richieda risposte altrettanto diversificate.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara voto contrario sull'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/84.6, sottolineando come sia necessario superare un impostazione secondo la quale il finanziamento delle imprese avviene a scapito dei diritti dei lavoratori. Evidenzia come il problema dei costi di finanziamento per le piccole e medie imprese vada adeguatamente affrontato e risolto in altra sede.

 

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) evidenzia come la maggioranza risulti in difficoltà su uno dei punti più contestati del disegno di legge finanziaria, il prelievo forzoso del TFR. Ribadisce pertanto la contrarietà del suo gruppo sull'articolo 84, sottolineando l'opportunità di approvare almeno l'emendamento in esame. Evidenzia altresì come la Commissione debba svolgere il proprio ruolo, a prescindere dalle discussioni in corso su altri tavoli.

 

Maria Paola MERLONI (Ulivo) evidenziato come il tema in esame sia molto ampio e delicato, ritiene opportuno rinviare i relativi approfondimenti ai tavoli in corso tra le parti sociali.

 

Antonino LO PRESTI (AN) ritiene mortificante per il Parlamento la posizione espressa dal deputato Merloni, poiché lo sottrae al proprio ruolo e alle proprie responsabilità.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) sottolinea come gli stessi gruppi della maggioranza abbiano posto al Governo il problema di prevedere una soglia dimensionale per le imprese, in base alla quale non applicare le norme dell'articolo 84. Peraltro, le proposte di modifica al riguardo richiedono una copertura che potrà essere più compiutamente valutata in sede di Commissione Bilancio.

 

Simone BALDELLI (FI) ritiene che il Governo non sarebbe dovuto intervenire su una materia di competenza delle parti sociali ma che, avendolo fatto, la Commissione debba esprimere un proprio orientamento, segnalando in particolare i problemi di finanziamento per le piccole e medie imprese collegati alle norme dell'articolo 84.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ribadisce che il trattamento di fine rapporto appartiene ai lavoratori, e non alle imprese; sottolinea altresì come la scelta di trasferirlo all'INPS dovrà corrispondere ad un'espressa volontà dei lavoratori.

 

Il sottosegretario Michele MONTAGNINO evidenzia come, pur essendo in corso un approfondimento tra le parti sociali, sarà il Parlamento a dover esprimere l'ultima parola sulla questione.

 

Salvatore BUGLIO (RosanelPugno) dichiara di astenersi sull'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/84.6.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/84.6.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/84.7.

 

La Commissione respinge l'emendamento Galletti 1746-bis/XI/84.8.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) illustra il suo emendamento 1746-bis/XI/84.9, evidenziando come esso preveda una dimensione del fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari vicino a quello in corso di definizione da parte del Governo.

 

La Commissione approva l'emendamento Delbono 1746-bis/XI/84.9.

 

Simone BALDELLI (FI) illustra l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/85.1, evidenziando come l'aumento delle aliquote contributive per i lavoratori artigiani e i commercianti rientri in un quadro di penalizzazione di queste categorie fondamentali per il sistema economico del paese.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/85.1.

 

Luigi FABBRI (FI) illustra il suo emendamento 1746-bis/XI/85.2 evidenziando come la lieve ripresa economica che si sta registrando nel paese non consenta inasprimenti sul piano fiscale e contributivo. Evidenzia altresì come il Governo intervenga unilateralmente in una materia sulla quale si sarebbe dovuto seguire il percorso indicato da un accordo firmato in passato dallo stesso attuale Presidente del Consiglio.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/85.2.

 

Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/85.3.

 

La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/85.3.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) dichiara voto contrario sull'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/85.4, sottolineando come esso contraddica gli obiettivi indicati nel libro bianco sul mercato del lavoro ispirato dal professor Biagi, nel quale si sottolineava come la flessibilità si sarebbe dovuta accompagnare all'aumento delle aliquote contributive per garantire un sistema previdenziale e di protezione sociale migliore per tutti i lavoratori.

 

Luigi FABBRI (FI) evidenzia come il libro bianco prevedeva ammortizzatori sociali dignitosi che non vengono previsti nel testo in esame.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/85.4.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/85.5, dichiarando voto favorevole sul successivo emendamento Cordoni 1746-bis/XI/85.6.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cordoni 1746-bis/XI/85.6 e Delbono 1746-bis/XI/85.7.

 

Titti DI SALVO (Ulivo) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/85.8.

 

Simone BALDELLI (FI) illustra l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/85.9, evidenziando come l'aumento della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti disincentivi il ricorso ad un istituto che dovrebbe favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) ritiene che l'aumento delle aliquote contributive vada collegato all'esigenza di un miglioramento delle tutele previdenziali, sottolineando peraltro che a tale riguardo è in corso un approfondimento che potrà condurre a proposte di modifica dello stesso Governo.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) sottolinea come i dati indichino che il progressivo aumento della flessibilità sul mercato del lavoro non ha comportato l'aumento del tasso di occupazione, generale e soprattutto femminile.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/85.9.

 

Simone BALDELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/85.10.

 

La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/85.10.

 

Luigi FABBRI (FI) illustra il proprio emendamento 1746-bis/XI/85.11, finalizzato ad escludere gli apprendisti artigiani dagli aumenti contributivi.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 1746-bis/XI/85.11.

 

Angelo COMPAGNON (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento D'Agrò 1746-bis/XI/85.12.

 

La Commissione respinge l'emendamento D'Agrò 1746-bis/XI/85.12.

 

Enrico FARINONE (Ulivo) dichiara di astenersi sull'emendamento Fratta Pasini 1746-bis/XI/85.13.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fratta Pasini 1746-bis/XI/85.13.

 

Enrico FARINONE (Ulivo) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/85.14, evidenziando peraltro come il comma 5 dell'articolo 85 preveda un contributo di solidarietà a carico di trattamenti pensionistici che, sebbene elevati, sono già sottoposti a tassazione. Ribadisce l'esigenza prioritaria di una lotta all'evasione che consenta una equa distribuzione del carico fiscale.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/85.15.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/85.16: si intende vi abbiano rinunciato.

 

Luigi FABBRI (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/XI/85.01, finalizzato alla riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL, evidenziando come la gestione relativa all'artigianato abbia dato buoni risultati anche per gli efficaci risultati in materia di sicurezza del lavoro.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) evidenzia come la maggioranza ed il Governo siano disponibili ad un intervento di riduzione dei premi assicurativi INAIL per le gestioni separate che hanno registrato un avanzo di esercizio; invita pertanto l'opposizione a votare a favore del suo articolo aggiuntivo 1746-bis/XI/85.02.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Fabbri 1746-bis/XI/85.01 ed approva l'articolo aggiuntivo Delbono 1746-bis/XI/85.02.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 1746-bis/XI/86.1, evidenziando peraltro come non trovi una soddisfacente soluzione la questione di una totale copertura della malattia; si riserva pertanto di presentare proposte di modifica in materia nel corso dell'esame da parte della Commissione Bilancio.

 

Elena Emma CORDONI (Ulivo) evidenzia come l'emendamento Rocchi 1746-bis/XI/86.1, nel testo riformulato, fornisca una prima risposta in materia di riconoscimento dei diritti per i lavoratori parasubordinati, cui dovrà seguire una più completa riforma in materia di ammortizzatori sociali, secondo gli impegni assunti dalla maggioranza.

 

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 1746-bis/XI/86.1 (nuova formulazione) (vedi allegato 1), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Di Salvo 1746-bis/XI/86.2, 1746-bis/XI/86.3 e 1746-bis/XI/86.4, Cordoni 1746-bis/XI/86.5, 1746-bis/XI/86.6 e 1746-bis/XI/86.7.

 

Amalia SCHIRRU (Ulivo) ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/XI/86.01 augurandosi peraltro che la questione posta possa trovare soluzione nel prosieguo dell'esame.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fratta Pasini 1746-bis/XI/107.01.

 

Enrico FARINONE (Ulivo) ritira il suo articolo aggiuntivo 1746-bis/XI/107.02.

 

Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 1746-bis/XI/166.1, tendente a sopprimere il comma 1, lettera a).

 

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 1746-bis/XI/166.1.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/166.2, in quanto la materia è oggetto della trattativa in corso tra le parti sociali.

 

Dichiara inoltre voto favorevole sull'emendamento Motta 1746-bis/XI/166.3.

 

La Commissione approva l'emendamento Motta 1746-bis/XI/166.3.

 

Luigi FABBRI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Marinello 1746-bis/XI/166.4.

 

La Commissione respinge l'emendamento Marinello 1746-bis/XI/166.4.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/166.5.

 

Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/167.1, di cui raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 1746-bis/XI/167.1.

 

Angelo COMPAGNON (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento D'Agrò 1746-bis/XI/167.2, di cui raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione respinge l'emendamento D'Agrò 1746-bis/XI/167.2.

 

Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 1746-bis/XI/168.1, sottolineando come esso sia finalizzato alla soppressione di una norma che rientra in una logica punitiva delle categorie produttive.

 

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 1746-bis/XI/168.1.

 

Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lo Presti 1746-bis/XI/170.1, di cui raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lo Presti 1746-bis/XI/170.1.

 

Elena Emma CORDONI (Ulivo) illustra l'articolo aggiuntivo Delbono 1746-bis/XI/170.01, tendente ad evitare la deprecabile pratica della lettera di dimissioni volontarie della lavoratrice, firmata prima della sua assunzione, per il caso di gravidanza.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Delbono 1746-bis/XI/170.01.

 

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo in esame.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Delbono 1746-bis/XI/170.01.

 

Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 1746-bis/XI/171.1, sottolineando come lo stesso Ministro della solidarietà sociale avesse dichiarato l'esigenza prioritaria di fare emergere il lavoro sommerso senza ricorrere ad inutili inasprimenti di sanzioni.

 

Emilio DELBONO (Ulivo) evidenzia come l'adeguamento dell'importo delle sanzioni - peraltro entrata in vigore prima del 1999 - debba essere collegato alle misure per promuovere l'emersione del lavoro irregolare.

 

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 1746-bis/XI/171.1.

 

Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lo Presti 1746-bis/XI/171.2, di cui raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lo Presti 1746-bis/XI/171.2.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/172.1.

 

Luigi FABBRI (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento Cordoni 1746-bis/XI/175.1, sottolineando come l'istituto della mobilità lunga corrisponda ad una impostazione arcaica, per la quale si « rottamano» lavoratori nel pieno della loro attività produttiva.

 

La Commissione approva l'emendamento Cordoni 1746-bis/XI/175.1, quindi respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Raisi 1746-bis/XI/177.1, Marinello 1746-bis/XI/177.2 e Fabbri 1746-bis/XI/177.3.

 

Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Pelino 1746-bis/XI/177.4 e 1746-bis/XI/177.6, di cui raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione respinge l'emendamento Pelino 1746-bis/XI/177.4. Approva l'emendamento Rocchi 1746-bis/XI/177.5, respinge l'emendamento Pelino 1746-bis/XI/177.6, quindi approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Rocchi 1746-bis/XI/177.7 e 1746-bis/XI/177.8.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 1746-bis/XI/177.9 e 1746-bis/XI/177.10, in quanto è in corso un confronto sulla materia che porterà a proposte di modifica della maggioranza; si riserva peraltro di presentare proposte di modifica sulla medesima materia, qualora le soluzioni individuate non dovessero essere condivise dal suo gruppo.

 

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 1746-bis/XI/167.11.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis/XI/177.12.

 

Luigi FABBRI (FI) illustra il suo emendamento 1746-bis/XI/178.1, evidenziando come l'articolo 178 sia una misura di sanatoria di evasioni ed irregolarità accertate dagli ispettori del lavoro.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fabbri 1746-bis/XI/178.1 e Pelino 1746-bis/XI/178.2.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 1746-bis/XI/178.3 e 1746-bis/XI/178.4.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rocchi 1746-bis/XI/178.5 e 1746-bis/XI/178.6.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 1746-bis/XI/178.7, 1746-bis/XI/178.8, 1746-bis/XI/178.9 e 1746-bis/XI/178.10.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che la proposta di relazione di minoranza sulla tabella 4 sarà posta in votazione solo ove sia respinta la proposta del relatore sulla medesima tabella.

 

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, illustra la sua proposta di relazione riguardante la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, sottolineando come l'esame in Commissione abbia consentito un costruttivo confronto e prodotto l'approvazione di significativi emendamenti utili per il dibattito che seguirà.

 

Simone BALDELLI (FI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore, evidenziando come l'opposizione non possa condividere un disegno di legge finanziaria che corrisponde ad una impostazione dirigista, con l'obiettivo di fare cassa comprimendo gli spazi di libertà per l'impresa. Sottolinea come le previsioni di trasferimento del TFR all'INPS rischino di rappresentare una pietra tombale per la previdenza complementare su una materia che si sarebbe dovuto lasciare all'autonomia alle parti sociali.

 

La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore riguardante la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, risultando pertanto preclusa la proposta di relazione alternativa.

 

La Commissione nomina il deputato Miglioli relatore presso la V Commissione.

 

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, illustra quindi la sua proposta di relazione riferita alla Tabella n. 18, relativa allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore riferita alla Tabella 18 relativa allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

La Commissione nomina il deputato Miglioli relatore presso la V Commissione.

 

La seduta termina alle 17.


ALLEGATO 1

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART. 43

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 5000;

2008: - 5000;

2009: - 5000.

1746-bis/XI/43. 1. Di Salvo, Buglio.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 802 milioni, e le parole: 2193 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 2188 milioni.

1746-bis/XI/43. 2. Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti al sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, delta legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XI/43. 3. D'Agrò, Formisano, Greco.

 

ART. 57

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale, con le seguenti: Le amministrazioni continueranno ad avvalersi del personale.

1746-bis/XI/57. 2. Pagliarini.

 

Al comma 5, sostituire le parole: ad una spesa pari al 40 per cento di quella, con le seguenti: ad una spesa non inferiore al 40 per cento di quella.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 47 per cento.

1746-bis/XI/57. 3. Pagliarini.

 

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.

1746-bis/XI/57. 4. Pagliarini.

 

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 del presente articolo provvedono, secondo i criteri e i vincoli previsti dal medesimo comma 4, a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.

1746-bis/XI/57.4.(Nuova formulazione). Pagliarini.

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche attuano le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1746-bis/XI/57. 5. Pagliarini.

 

Al comma 9, dopo le parole: Poste italiane S.p.a, aggiungere le seguenti: all' istituto poligrafico e alla Zecca dello Stato S.p.a.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

1746-bis/XI/57. 6. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-bis. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che scadono nel corso dell'anno 2007, sono prorogati di un triennio.

1746-bis/XI/57. 7. Schirru, Di Salvo.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-bis. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che scadono nel corso dell'anno 2007, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

1746-bis/XI/57.7.(Nuova formulazione). Schirru, Di Salvo.

 

ART. 59

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

1746-bis/XI/59. 1. Pagliarini.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) articolo 57 commi 2, 3 e 11 della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato;».

1746-bis/XI/59. 2. Motta.

 

Al comma 1, secondo periodo, lettera b) dopo le parole: articolo 57, commi 2, 3, aggiungere, 4, 5, e sopprimere le parole da: , valutando la possibilità, fino a: tempo indeterminato.

1746-bis/XI/59. 3. Cordoni, Delbono, Motta, Bellanova, Buffo, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

 

Al comma 1, secondo periodo, lettera b) dopo le parole: articolo 57, commi 2, 3 aggiungere 4, 5.

1746-bis/XI/59. 4. Cordoni, Motta.

 

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: e 12.

1746-bis/XI/59. 5. Cordoni.

 

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: da personale precario, inserire le seguenti: anche con funzioni dirigenziali.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: indeterminato, con la seguente: determinato.

1746-bis/XI/59. 6. Marinello.

 

ART. 84

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

 

2007
(Migliaia di euro)

2008
(Migliaia di euro)

2009
(Migliaia di euro)

Min. economia e finanze

-200.000

-200.000

-200.000

Min. lavoro e previdenza

- 40.000

- 40.000

- 40.000

Min. interno

- 60.000

- 60.000

- 60.000

Min. beni culturali

- 60.000

- 70.000

- 70.000

Min. salute

- 60.000

- 70.000

- 70.000

Min. università

-

- 20.000

- 50.000

Min. solidarietà sociale

-

-150.000

-150.000

 

1746-bis/XI/84. 1. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 12, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sostituire le parole: «il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi», con le seguenti: «per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi».

1746-bis/XI/84. 2. Gasparrini.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito un fondo nazionale di garanzia volto a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, la tipologia delle micro e delle piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento al fine rapporto. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti dl variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico del tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota dl base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XI/84. 3. D'Agrò, Formisano, Greco.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito un fondo nazionale di garanzia volto a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, le micro e piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 752 milioni, e le parole: 2193 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 2038 milioni.

1746-bis/XI/84. 4. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Lo Presti.

 

Al comma 3, primo periodo, dopo le paro1e: 1o gennaio 2007, aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

215-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1746-bis/XI/84. 5. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

 

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro, aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

1746-bis/XI/84. 6. Fabbri.

 

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro, aggiungere le seguenti: che occupino almeno 10 dipendenti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

1746-bis/XI/84. 7. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai lavoratori con a carico figli affetti da gravi handicap.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 625, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

1746-bis/XI/84. 8. Galletti, Compagnon, De Laurentiis.

 

Al comma 10, lettera a), al capoverso articolo 8, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Dal 1o gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 2011 e 253 milioni di euro per il 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentate del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

1746-bis/XI/84. 9. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

 

ART. 85.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

1746-bis/XI/85. 1. Fabbri, Baldelli, Cam pa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: stabilite in misura pari al 19,5 per cento, con le seguenti: elevate di 0,8 punti percentuali.

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0.6 punti percentuali.

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0.2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

All'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 500 milioni e 1.693 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 39 milioni, 752 milioni, 20 milioni e 540 milioni.

1746-bis/XI/85. 2. Fabbri.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,8 punti percentuali, e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2009, le aliquote contributive sono elevate 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento, a regime, di un'aliquota pari al 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro. sono sostituite dalle seguenti: sono incrementate per l'anno 2007 di 77 milioni di euro, di 1703 milioni di euro per il 2008 e 1863 milioni di euro per il 2009.

1746-bis/XI/85. 3. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Baldelli.

 

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009,

 

alla Tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

 

2007
(Migliaia di euro)

2008
(Migliaia di euro)

2009
(Migliaia di euro)

Min. economia e finanze

-200.000

-200.000

-200.000

Min. lavoro e previdenza

- 40.000

- 40.000

- 40.000

Min. interno

- 60.000

- 60.000

- 60.000

Min. beni culturali

- 60.000

- 70.000

- 70.000

Min. salute

- 60.000

- 70.000

- 70.000

Min. università

-

- 20.000

- 50.000

Min. slidarietà sociale

-

-150.000

-150.000

 

1746-bis/XI/85. 4. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

 

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incremento della contribuzione non può determinare in alcun modo come effetto una qualsiasi riduzione del compenso vigente del lavoratore interessato, pattuito nell'anno precedente con lo stesso committente, che può a tal fine rivolgersi in giudizio contro il committente.

1746-bis/XI/85. 5. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella misura prevista dal comma 30, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

1746-bis/XI/85. 6. Cordoni, Delbono, Motta, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» sono sostituite dalle seguenti «una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta».

1746-bis/XI/85. 7. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'incremento della contribuzione, derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, da computarsi secondo la ripartizione oggi in vigore, non può avere in nessun modo come effetto una riduzione del compenso percepito dal collaboratore al 31 dicembre 2006.

1746-bis/XI/85. 8. Di Salvo.

 

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

la presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009.

1746-bis/XI/85. 9. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e e, al quarto periodo, le parole da: Con riferimento ai periodi contributivi sino a: legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Conseguentemente, all'articolo 58, le parole: 807 milioni sono sostituite dalle seguenti: 557 milioni e le parole: 2193 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1943 milioni.

1746-bis/XI/85. 10. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Baldelli.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e e, al quarto periodo, le parole da: Con riferimento sino a: legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 492 milioni e 1.878 milioni.

1746-bis/XI/85. 11. Fabbri.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e, al quarto periodo, le parole: Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi dl vendita al pubblico del tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XI/85. 12. D'Agrò, Formisano, Greco, Compagnon.

 

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

1746-bis/XI/85. 13. Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

 

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

215-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004, è aumentata dal 6 al 7 per cento.

1746-bis/XI/85. 14. Farinone.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, il beneficio di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva indipendentemente dal momento del riconoscimento della invalidità stessa.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

1746-bis/XI/85. 15. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 58, le parole: 807 milioni sono sostituite dalle seguenti: 207 milioni e le parole: 2193 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1593 milioni.

1746-bis/XI/85. 16. Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

 

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 407 milioni e 1.793 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805

milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 89 milioni, 747 milioni, 60 milioni e 600 milioni.

1746-bis/XI/85. 01. Fabbri.

 

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

1746-bis/XI/85. 02. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

 

ART. 86.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari all'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità; nel corso di detto periodo la prestazione oggetto del rapporto contrattuale è sospesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il mancato versamento contributivo da parte del committente non lede in alcun modo il diritto del lavoratore alla fruizione delle prestazioni previste.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

1746-bis/XI/86. 1. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 86.

(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11» , dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

1746-bis/XI/86.1.(Nuova formulazione).

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è corrisposta sino a quattro giorni con le seguenti: è corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un quinto della durata, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 3 giorni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311/2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

1746-bis/XI/86. 2. Di Salvo.

 

Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: ai lavoratori di cui al presente comma con le seguenti: alle lavoratrici di cui al presente comma.

1746-bis/XI/86. 3. Di Salvo.

 

Al comma 1, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire, il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

* 1746-bis/XI/86. 4. Di Salvo.

 

Al comma 1, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

*1746-bis/XI/86. 5. Cordoni.

 

Al comma 1, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma è riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza a rischio nonché a un'indennità. La predetta indennità è corrisposta nella stessa misura e con gli stessi requisiti previsti per l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

1746-bis/XI/86. 6. Cordoni.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1 comma 488 della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 al 10 per cento.

1746-bis/XI/86. 7. Cordoni, Delbono, Motta, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

 

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis - 1. L'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è abrogato.

Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguente variazioni:

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 100.000.

1746-bis/XI/86. 01. Schirru, Bellanova.

 

ART. 107.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70 per cento»;

b) al comma 2, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

1746-bis/XI/107. 01. Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

 

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70 per cento»;

b) al comma 2, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica delle vincite al lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311/2004, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

1746-bis/XI/107. 02. Farinone.

 

ART. 166.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1746-bis/XI/166. 1. Baldelli.

 

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: situazioni di crisi, aggiungere le seguenti: nonché per consentirne l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

1746-bis/XI/166. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavori irregolari, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali locali, da svolgersi presso i Centri per l'Impiego di cui al Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è destinata, per l'anno 2007, la somma di euro 52.000.000.

1746-bis/XI/166. 3. Motta.

 

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 1.000.

1746-bis/XI/166. 4. Marinello, Fabbri.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta una disciplina volta ad incentivare la realizzazione delle misure per il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, prevedendo a tal fine l'attribuzione di sgravi contributivi alle imprese che, nell'ambito dei piani di sicurezza e di valutazione del rischio, intraprendono specifiche azioni a ciò finalizzate.

A tal fine, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legge n. 148 del 1993, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alta tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

1746-bis/XI/166. 5. Galante, Pagliarini.

 

ART. 167.

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), con le seguenti: Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera a), 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 176, comma 1, le parole: nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di spesa di 406 milioni di euro.

1746-bis/XI/167. 1. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Baldelli.

 

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e ai commi 7 e 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto del provvedimenti dl variazione delle tariffe del prezzi dl vendita al pubblico del tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti al sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, dl cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già prèvisto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 54 milioni di euro annui per il 2007.

1746-bis/XI/167. 2. D'Agrò, Formisano, Greco, Compagnon.

 

ART. 168.

Sopprimerlo.

1746-bis/XI/168. 1. Baldelli.

 

ART. 170.

Sopprimerlo.

1746-bis/XI/170. 1. Lo Presti, Baldelli.

Dopo l'articolo 170, inserire il seguente:

Art. 170-bis (Tutela della volontarietà delle dimissioni del prestatore d'opera). - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118, la lettera di dimissione volontaria, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro.

2. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore ella presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, la sua data di stipulazione ed ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

4. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sia reso possibile al prestatore d'opera acquisire, gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

1746-bis/XI/170. 01. Delbono, Motta, Bellanova, Buffo, Buglio, Codurelli, Cordoni, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Nicchi, Schirru, Viola, Pagliarini.

 

ART. 171.

Sopprimerlo.

1746-bis/XI/171. 1. Baldelli.

 

Al comma 2 le parole: da euro 4.000 ad euro 12.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 5.000 ad euro 15.000.

1746-bis/XI/171. 2. Lo Presti, Baldelli.

 

ART. 172.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: associato in partecipazione con apporto lavorativo, aggiungere le seguenti: di collaborazione occasionale.

1746-bis/XI/172. 1. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

ART. 175.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2006, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007.

1746-bis/XI/175. 1. Cordoni.

 

ART. 177.

Sopprimerlo.

*1746-bis/XI/177. 1. Raisi, Saglia.

Sopprimerlo.

 

1746-bis/XI/177. 2. Marinello.

Sopprimerlo.

 

1746-bis/XI/177. 3. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

 

Al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente.

1746-bis/XI/177. 4. Pelino, Baldelli.

 

Al comma 2, dopo le parole: ovvero territoriale aggiungere le seguenti: , nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,.

1746-bis/XI/177. 5. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Sopprimere il comma 3.

1746-bis/XI/177. 6. Pelino, Baldelli.

 

Al comma 3, dopo le parole: lavoro subordinato e aggiungere la seguente: promuove.

1746-bis/XI/177. 7. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 3, aggiunge, in fine, le seguenti parole: , derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.

1746-bis/XI/177. 8. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla regolarizzazione per cui sia stata positivamente espletata procedura di conciliazione ai sensi del comma 3, a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 2 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti accertativi degli enti competenti per gli interi periodi per cui è stata contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.

1746-bis/XI/177. 9. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Il versamento della somma con le seguenti: L'intero versamento della somma.

1746-bis/XI/177. 10. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato o parziale versamento della somma dovuta comporta la perdita dei benefici individuati dal presente comma oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

1746-bis/XI/177. 11. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 7, sostituire le parole da: per la durata di un anno a decorrere fino alla fine del periodo con le seguenti: a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e per il periodo necessario all'espletamento della procedura di regolarizzazione è sospesa, nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza, nell'ambito di accertamenti ispettivi, espletabili successivamente alla presentazione dell'istanza medesima, ogni contestazione di violazioni amministrative, omissioni contributive e connessi illeciti penali, contemplati dalle presenti norme, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 3, a fronte di condotte, attive od omissive, realizzate nei periodi indicati e riconducibili al contenuto dell'istanza di regolarizzazione medesima.

1746-bis/XI/177. 12. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

ART. 178.

Sopprimerlo.

*1746-bis/XI/178. 1. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

 

Sopprimerlo.

*1746-bis/XI/178. 2. Pelino.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 178.

(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, nonché degli associati in partecipazione e dei lavoratori in possesso di Partite IVA iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.

2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 segg. del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. In ogni caso i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.

4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.

7. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5. La concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

9. Ai fini della partecipazione ai concorsi nella P.A. è riconosciuto, in termini di titoli e/o punteggio il lavoro prestato in collaborazione coordinata e continuativa o con Partita IVA in monocommittenza presso la stessa amministrazione.

1746-bis/XI/178. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: a tempo indeterminato, i quali godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1746-bis/XI/178. 4. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, sostituire le parole: accordi interconfederali con le seguenti: accordi stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

1746-bis/XI/178. 5. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 4, sostituire le parole: La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo date di lavoro, del versamento con le seguenti: Ai datori di lavoro è fatto obbligo di versare per ogni rapporto di lavoro trasformato ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: trattamento previdenziale, sopprimere la seguente: di.

1746-bis/XI/178. 6. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS i contratti stipulati con ciascun lavoratore e l'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in 36 ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1746-bis/XI/178. 7. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo, potranno sottoscrivere atti di conciliazione individuali conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva e contributiva relativi al periodo pregresso. Per effetto dei predetti atti di conciliazione, è sospesa ogni contestazione di illeciti di natura fiscale, contributiva ed amministrativa per i progressi periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori interessati, come esattamente individuati nel verbale di conciliazione, per il tempo necessario al versamento delle somme di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. I datori di lavoro a tal fine sono tenuti a depositare presso gli enti competenti copia autentica dei verbali di conciliazione di cui al presente comma.

1746-bis/XI/178. 8. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 1 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti degli enti accertatori, per gli interi periodi per cui è contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.

1746-bis/XI/178. 9. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla trasformazione dei rapporto di lavoro che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 6.

1746-bis/XI/178. 10. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 


ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, di sostegno allo sviluppo e di ripristino dell'equità sociale, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2009 e nella successiva nota di aggiornamento;

la manovra finanziaria in esame consente, in ordine al risanamento dei conti, il rispetto dei parametri concordati con l'Unione europea relativamente al contenimento del deficit e del rapporto debito-Pil, ricostruendo l'avanzo primario;

per il sostegno allo sviluppo, si mettono in campo risorse significative a favore della crescita, innanzitutto attraverso la riduzione del cuneo fiscale, che riduce il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro ed aumenta la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, con un intervento che tende a favorire l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

ai fini del ripristino dell'equità sociale - tenuto conto che l'Italia è tra i Paesi europei con la più alta disuguaglianza tra i redditi, cresciuta negli ultimi anni a causa del massiccio spostamento di ricchezza dai ceti cosiddetti medi alle fasce di reddito più alte - si prevedono azioni di riequilibrio, che intervengono attraverso una manovra sul fisco, sugli assegni familiari e sulle deduzioni fiscali, per favorire i bassi redditi, sia dei lavoratori autonomi che dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, i quali rappresentano circa il 90 per cento dei contribuenti;

valutato che:

nell'ambito di competenza della Commissione, sono previste misure volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro - sia nel settore privato che nel settore pubblico -, a favorire l'emersione del lavoro irregolare e del lavoro nero, a garantire maggiore sicurezza sul lavoro e una più ampia tutela della salute dei lavoratori, ad assicurare gli ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi aziendale, a tutelare l'occupazione e ad adeguare il sistema previdenziale, in particolare per accrescere la tutela sociale dei lavoratori «parasubordinati»;

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle tematiche riguardanti l'accantonamento del trattamento di fine rapporto non optato, l'aumento dell'aliquota riguardante i lavoratori autonomi e apprendisti, i processi di stabilizzazione del pubblico impiego, nonché il sistema di tutela del personale parasubordinato e precario, anche tenuto conto del confronto in corso tra le parti nonché del costruttivo processo emendativo del Governo.

 


ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale
(limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminata la tabella 18, relativa allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, di sostegno allo sviluppo e di ripristino dell'equità sociale, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2009 e nella successiva nota di aggiornamento;

il provvedimento persegue, per quanto attiene all'obiettivo programmatico dell'equità sociale e alle conseguenti azioni in tema di welfare policies, il rafforzamento degli strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare, la costruzione di un sistema di sostegno dei redditi e delle persone, il rafforzamento e il miglioramento della rete dei servizi per l'infanzia e i non autosufficienti, nonché il rilancio della politica abitativa;

le disposizioni recate sono volte a promuovere la tutela dei diritti di cittadinanza, con particolare attenzione alla definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, anche attraverso la valorizzazione degli organismi del terzo settore e il consolidamento dei loro rapporti con le istituzioni pubbliche;

le disposizioni volte ad una revisione della disciplina riguardante l'immigrazione potranno favorire la piena integrazione delle persone provenienti dai paesi extracomunitari;

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 


ALLEGATO 4

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE DI MINORANZA

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

l'Italia da anni ha un problema di spesa pubblica eccessiva, come il Governo aveva riconosciuto nel DPEF. La Legge Finanziaria per il 2007 varata dal Consiglio dei Ministri appare più volta ad aumentare le entrate anziché tagliare le spese. La manovra, inoltre, ha un volume sproporzionato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema paese ed appare per un terzo un intervento di finanza pubblica e per due terzi un'operazione politica volta a plasmare la società italiana secondo gli schemi sociali redistributivi e fiscalmente opprimenti, tanto graditi all'attuale maggioranza parlamentare. Gran parte delle norme previste rientrano nell'ottica di comprimere gli spazi di libero mercato e di fare cassa, malgrado negli ultimi sei mesi si siano registrati effetti fiscali virtuosi della politica economica del Governo Berlusconi. In tal senso va interpretata, ad esempio, la disposizione di cui all'articolo 84 che vede il Governo impegnato ad intervenire in una materia che, invece, dovrebbe essere oggetto di concertazione tra le parti sociali;

le disposizioni di cui all'articolo 84 rischiano di diventare la pietra tombale sulla speranza di creare dei fondi pensione in Italia; si tratta di un'operazione che va a svantaggio dei lavoratori più giovani, quelli che hanno maggiormente bisogno di previdenza integrativa per garantirsi un reddito adeguato quando andranno in pensione. Si prevede, infatti, di utilizzare il 50 per cento dei flussi di Tfr «inoptati», cioè non espressamente destinati dai lavoratori ai fondi pensione, per alimentare un fondo per il finanziamento delle infrastrutture istituito presso la Tesoreria. Si prevede in questo modo di raccogliere 5,2 miliardi di euro. Il flusso annuale verso il Tfr è di circa 13,5 miliardi, dunque il flusso potenziale verso le casse dello Stato è di 6,75 miliardi (il 50 per cento di 13,5 miliardi), ciò significa che la Finanziaria «scommette» in modo preoccupante sul fatto che quasi l'80 per cento dei dipendenti non eserciteranno l'opzione di destinare parte del Tfr ai fondi pensione integrativi. Va aggiunto inoltre che lo stesso contestato articolo 84 toglie una risorsa vitale soprattutto alle piccole e medie imprese le quali saranno sempre più costrette ad indebitarsi, con conseguenze drammatiche sul sistema produttivo;

a questo problema, creato dalla previsione normativa formulata in Finanziaria dal Governo, il Governo stesso non sembra, ad oggi, aver trovato una soluzione credibile, al di là delle semplici intenzioni espresse in sede di question time in commissione, in ordine al finanziamento di fondi per sostenere il credito all'impresa;

vi sono poi diversi altri aspetti su cui il Governo sembra intervenire in maniera dirigista in tema di lavoro. L'indagine «Plus» condotta dall'Isfol su un campione di oltre 40 mila interviste a giovani tra i 15 e i 24 anni, i cui risultati sono stati resi noti proprio in questi giorni, ci dice che la mancanza di esperienza lavorativa è per uno su due il problema principale per avere una occupazione;

è evidente che in questo senso le disposizioni di aumento contributivo dell'apprendistato dal 6 al 10 per cento non sembrano andare nella giusta direzione, giacché rendono questa formula di avviamento al sistema del lavoro più gravosa e meno conveniente per il datore, con particolari ripercussioni negative nel sud;

allo stesso modo può essere valutata la disposizione, anch'essa prevista dall'articolo 85, che stabilisce l'aumento dell'aliquota contributiva per i parasubordinati. Anche a questo proposito l'impostazione dirigista e distante dalle logiche di libero mercato che pervade il provvedimento non considera l'ipotesi che l'irrigidimento del lavoro flessibile possa nuocere all'occupabilità di quelle fasce sociali più contigue al sommerso;

la scelta di aumentare i contributi previdenziali ai lavoratori parasubordinati, una delle categorie più deboli del mercato del lavoro, equivale, infatti, a penalizzare i giovani sia in entrata che in uscita dal mercato del lavoro. I parasubordinati avendo un saldo attivo enorme stanno contribuendo a mantenere in piedi l'intero sistema previdenziale visto che dal 1996 ad oggi hanno 'regalato' oltre 33 miliardi di euro alle altre gestioni deficitarie;

il rischio concreto è che il Governo stia illudendo i giovani con la promessa di pensioni migliori, quando in realtà al momento dell'uscita dal lavoro le casse dell'Inps rischieranno di essere vuote. Un incremento dell'aliquota, poi, potrebbe avere effetti negativi sui livelli complessivi di occupazione senza agevolare quella stabile. Ma è soprattutto sul terreno dell'equità che l'incremento annunciato sembra discutibile e dettato dall'esigenza di fare cassa;

appare curioso poi, che nell'ambito di una Finanziaria incentrata sulle entrate e che almeno a parole si ponga l'obbiettivo del rigore, si creino nuove poltrone, come quelle della «cabina di regia nazionale di coordinamento» che dovrebbe concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei CLES (articolo166, comma 1);

inoltre dalla Finanziaria emerge la visione fiscalmente diffidente e punitiva verso i contribuenti. Nel combinato disposto degli artt. 168 e171, infatti, da un lato si dà vita ad una sorta di «grande fratello tributario» con l'incrocio dei dati delle utenze con quello dei registri delle imprese detenuti presso le Camere di Commercio, e dall'altro si prevede di quintuplicare le sanzioni amministrative per le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e documentazione obbligatoria. A questo proposito è opportuno ricordare che ci sono state dichiarazioni di autorevoli esponenti del Governo, come quelle rese dal Ministro Ferrero in audizione presso la Commissione Lavoro, che facevano intendere provvedimenti in direzione completamente opposta;

l'intera Casa delle Libertà, come appare anche dal corpo degli emendamenti presentati sull'intero articolato di interesse della XI Commissione, è, dunque, contraria a provvedimenti che vadano nella direzione della riduzione dello spazio di manovra per l'impresa, che aumentino i costi indiretti sul sistema del lavoro attraverso l'aggravio in genere della pressione fiscale e contributiva;

 

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

 

Fabbri, Lo Presti, Compagnon, Bodega.

 


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Martedì 10 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che, la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge C. 1747, recante il Bilancio dello stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009. Avverte altresì che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Ricorda che la Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di previsione di competenza della Commissione e di ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, rileva che la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e previdenza sociale (Tabella n. 4) limitatamente alle parti di competenza, del Ministero della salute (Tabella n. 15), del Ministero della solidarietà sociale (Tabella n. 18) limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda inoltre che la Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva.

Peraltro, fa rilevare che, in considerazione delle modifiche alla struttura del bilancio conseguenti alla riforma dell'assetto dei dicasteri e del fatto che singoli stati di previsione possono rientrare nella competenza di più Commissioni, è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di tali stati di previsione anche direttamente in Commissione Bilancio.

Fa quindi presente che gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Ricorda inoltre che potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative, ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione: anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Rileva poi che, nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, sarebbe invece necessario che gli stessi venissero ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Ricorda che le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. Fa presente infatti che nelle Commissioni in sede consultiva potranno essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Rileva che tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove fossero respinti, sarà invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio. Peraltro fa presente che, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione Bilancio.

Ricorda poi che gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Fa presente che, con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, osserva poi che le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, osserva che il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.

Fa presente che, alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. Ricorda che la presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

Ricorda altresì che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, fa presente che una valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Per questi motivi, sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria; gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 17 ottobre, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti verrà fissato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, rileva che il disegno di legge finanziaria per il 2007 rappresenta l'attuazione pratica degli impegni presi dal Governo con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 per rilanciare la crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e riforma della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale.

Osserva che con esso si intende ottemperare a quanto richiesto nella risoluzione di accompagnamento del Documento di programmazione economico-finanziaria, che ha impegnato il Governo a conseguire l'obiettivo di indebitamento delle pubbliche amministrazioni pari al 2,8 per cento del P.I.L. nel 2007, al 2,2 per cento nel 2008, all'1,6 per cento nel 2009, allo 0,8 per cento nel 2010 ed allo 0,1 per cento nel 2011: si vogliono certamente rispettare gli impegni presi dal precedente Governo con l'Unione europea, ma prima e soprattutto le misure previste sono definite in funzione degli obiettivi di crescita della ricchezza nazionale che sono indispensabili per tirare fuori il Paese dalle secche in cui si trova.

Osserva che nel 2006 la situazione economica dell'Italia ha mostrato segni contraddittori ma con prevalenza di elementi preoccupanti: infatti, ad una crescita economica tendenziale che si sta mostrando più robusta del previsto e soprattutto ad un buon andamento delle entrate fiscali che ha consentito di decurtare di 5 miliardi di euro la manovra correttiva, si contrappongono una riduzione ulteriore dell'avanzo primario, il crescere dell'indebitamento e soprattutto l'aumento del rapporto debito/PIL, che si avvia verso il 4,6 per cento.

Aggiunge che molte delle misure previste, soprattutto per quello che riguarda la finanza pubblica, perseguono simultaneamente gli obiettivi indicati: sviluppo, risanamento ed equità: questo vale ancora di più per i settori della sanità e del sociale, che rappresentano insieme settori molto rilevanti della spesa pubblica, fattori fondamentali dell'equità sociale e volani molto importanti per lo sviluppo del Paese, così come affermato recentemente anche dalla Confindustria.

Per quanto riguarda la sanità, rileva che gran parte delle misure discendono dall'intesa stipulata tra Governo e Regioni relativa ad un nuovo «Patto per la salute» di valenza triennale: si è così data attuazione anche all'impegno di legiferare dopo un percorso concertativo e puntando ad una maggiore collaborazione tra Governo e regioni e ad una più marcata responsabilizzazione di queste ultime.

Precisato che, secondo quanto comunicato dal Presidente della Camera nella seduta del 5 ottobre 2006, risultano estranei all'oggetto del disegno di legge finanziaria, e quindi sono stati stralciati, alcuni articoli che riguardavano materie di competenza della Commissione, passa ad illustrare le altre disposizioni di diretto interesse della stessa.

Ricorda che l'articolo 60 ridefinisce la disciplina sui vincoli di spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo nuovi criteri più flessibili per le regioni, fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa collettiva già previsto a legislazione vigente per il triennio 2007-2009; in particolare, le regioni dovranno adottare le misure atte a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 venga ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004 e restano confermati altresì i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti leggi finanziarie per gli anni 2005 e 2006.

Ricorda quindi che la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005: il Governo stima in 136 milioni di euro i risparmi conseguenti all'applicazione di questa norma.

Rileva poi che con l'articolo 84 si stabilisce la sostituzione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005 che detta, tra le altre, misure atte a compensare le imprese che conferiscano il TFR a forme pensionistiche complementari; la sostituzione comporta anche l'abrogazione del comma 3 che aveva introdotto una proroga dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 per il termine del completamento, sull'intero territorio nazionale, del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria.

Fa presente altresì che l'articolo 87 definisce, per la prima volta in legge finanziaria, gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica delle disposizioni contenute nei titoli o capi medesimi: per quanto riguarda specificamente il comparto sanitario, il saldo netto da finanziarie risulta minore rispettivamente di 6.553 milioni di euro per il 2007, 4.617 milioni di euro per il 2008 e 5.997 milioni di euro per il 2009, mentre il fabbisogno del settore pubblico e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione sono minori di 2.970 milioni di euro per il 2007, 3.218 milioni di euro per il 2008 e 4.127 milioni di euro per il 2009.

Rileva poi che l'articolo 88 prevede interventi nel settore sanitario diretti a garantire gli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario e la riqualificazione della spesa anche sulla base degli indirizzi concordati nel nuovo «Patto per la salute» stipulato tra Governo e Regioni il 28 settembre 2006. In particolare, fa rilevare che il comma 1, lettera a), stabilisce i nuovi livelli di finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato e che sono rispettivamente di 96.000 milioni di euro per il 2007, 99.042 milioni di euro per il 2008, 102.245 milioni di euro per il 2009; una quota di 50 milioni di euro annui è destinata all'ulteriore finanziamento dell'Ospedale «Bambin Gesù» di Roma.

Ricorda che viene istituito [comma 1, lettera b)], un fondo transitorio, dotato di 1000 milioni di euro per l'anno 2007, 850 milioni di euro per il 2008 e 700 milioni di euro per il 2009, destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo e che sottoscrivono con lo Stato un apposito accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico, comprensivo di un piano di rientro dei disavanzi: l'accesso è condizionato all'innalzamento ai livelli massimi dell'aliquota di addizionale regionale IRPEF e della maggiorazione IRAP.

Fa quindi presente che si stabilisce [comma 1, lettera c)] che, in caso di disavanzo sanitario regionale non coperto, il meccanismo di incremento automatico delle aliquote è esteso agli anni successivi al 2006.

Ricorda poi che si disciplina [comma 1, lettera d)] il procedimento delle anticipazioni di tesoreria alle regioni a valere sulle somme destinate al finanziamento ordinario del SSN; in particolare, il livello delle anticipazioni è fissato nella misura del 97 per cento della quota indistinta, mentre il restante 3 per cento è subordinato alla verifica positiva degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente e dalla presente legge; sono previste modalità «premiali» per le regioni che abbiano superato gli adempimenti nell'ultima verifica.

Rileva quindi che, per i disavanzi accertati negli anni fino al 2005, [comma 1, lettera e)] sono considerate idonee, per le regioni che hanno stipulato l'accordo sul programma di rientro, le coperture a carattere pluriennale derivanti da entrate certe e vincolate.

Ricorda che sono confermati, [comma 1, lettera f)], per gli anni 2007 e seguenti, i provvedimenti adottati dall'Agenzia italiana del farmaco ai fini del contenimento della spesa farmaceutica nei limiti massimi stabiliti dalla legislazione vigente.

Ricorda poi che, per le regioni che abbiano garantito la copertura dei disavanzi della spesa per farmaci viene modificata [comma 1, lettera g)] la disciplina dell'accesso al contributo integrativo dello Stato, che avviene in presenza della predisposizione di idonee misure sia per la spesa farmaceutica territoriale che per quella non convenzionata.

Fa quindi presente che viene parzialmente modificata [comma 1, lettera h)] la procedura per la definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici volti ad assicurare un utilizzo appropriato delle risorse finanziarie del SSN; si aumenta altresì [comma 1, lettera i)] da 17 a 20 miliardi la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, fermo restando il limite annuo delle risorse stanziate a bilancio: il maggiore importo è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico, per 100 milioni di euro alla realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative, per 100 milioni di euro alla implementazione, ammodernamento ed integrazione dei sistemi informatici delle regioni, delle ASL e delle aziende ospedaliere, per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.

Rileva poi che si dispone [comma 1, lettere l) ed m)] l'abbattimento delle tariffe del 50 per cento per le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodica automatizzata, individuate tramite decreto ministeriale, e che viene introdotta [lettera n)] una quota fissa di 10 euro per ricetta, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e una quota di 23 euro e di 41 euro per le prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero e codificate rispettivamente come codice bianco o verde; sono esentati gli accessi per traumatismi ed avvelenamenti acuti; il ticket è a carico dei soli cittadini non esentati dalla partecipazione al costo.

Osserva che si dispone altresì [comma 1, lettera o)] la futura modifica degli allegati ai livelli essenziali di assistenza al fine di ampliare sia le prestazioni da erogare in ambito ambulatoriale anziché ospedaliero, sia le prestazioni erogabili in regime di day hospital. Il mancato ritiro dei referti [comma 1, lettera p)] comporterà, per il cittadino, il pagamento dell'intero costo della prestazione.

Fa poi rilevare che viene modificata la disciplina [comma 1, lettere q), r), s)] dell'accreditamento degli erogatori privati allo scopo di favorirne il coinvolgimento negli obiettivi programmatici pubblici e di favorire altresì la qualità, l'appropriatezza ed il controllo dei volumi delle prestazioni e della spesa.

Ricorda che si interviene sulla spesa per dispositivi medici [comma 1, lettera t)] attraverso l'individuazione di nuovi prezzi da assumere come base d'asta a partire dal maggio 2007, per la fornitura al SSN, con riferimento ai dispositivi il cui acquisto incide maggiormente sulla spesa.

Fa infine presente che si migliora l'utilizzo appropriato delle specialità medicinali [comma 1, lettera u)], limitando le deroghe sull'impiego per finalità o modalità di somministrazione diverse da quelle autorizzate.

Passa quindi a trattare del comma 2, ricordando che esso incrementa il livello di finanziamento ordinario del SSN, a cui concorre lo Stato per l'anno 2006, di 2000 milioni di euro, in coerenza con la rideterminazione che si opera con il 2007.

Ricorda poi che il comma 3 riduce da 10 a 7 milioni di euro lo stanziamento previsto per il biennio 2007-2008 per le spese di funzionamento del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS); il comma 4 consente la modifica del Piano sanitario nazionale 2006-2008 al fine di armonizzarlo con i contenuti della presente legge finanziaria.

Ricorda quindi che l'articolo 89, ai commi 1, 2 e 3, istituisce un Fondo per il cofinanziamento di progetti regionali volti a superare le disomogeneità tra le diverse aree territoriali nell'attuazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale; l'entità del Fondo è pari a 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

Aggiunge che la ripartizione prevede che 10 milioni di euro siano destinati alla sperimentazione delle case della salute, 10 milioni per iniziative per la salute della donna, 30 milioni di euro per le malattie rare, 10,5 milioni di euro per la implementazione della rete delle unità spinali unipolari, 5 milioni di euro per iniziative di promozione della salute. Ricorda altresì che il comma 4 stanzia 20 milioni di euro nel 2007 e 18 milioni di euro annui nel 2008 e 2009 per la prosecuzione, nelle regioni meridionali ed insulari, degli interventi di screening oncologico previsti dalla legislazione vigente.

Ricorda poi che l'articolo 91 introduce specifiche misure sanzionatorie a carico dei farmacisti e degli altri sanitari che commettono truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, sanzioni che prevedono la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia o la risoluzione del rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.

Fa presente quindi che l'articolo 93 reca disposizioni riguardanti il finanziamento della ricerca sanitaria, in particolare per progetti in materia di sicurezza degli alimenti proposti dagli istituiti zooprofilattici sperimentali; per progetti di miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare; per l'utilizzo di cellule staminali, per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro; con il comma 2 si autorizza uno stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Ricorda che l'articolo 94 prevede al comma 1 un Accordo Stato-regioni per definire gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva sulla base di convenzioni fra l'Agenzia italiana del farmaco e le regioni; il comma 2 detta disposizioni volte a rendere più chiara la leggibilità della data di scadenza e del numero di lotto riportati sulle confezioni di medicinali per uso umano.

Rileva quindi che l'articolo 97 dispone la proroga, per il periodo 2007-2009, dei benefici attualmente previsti per le farmacie rurali con un basso fatturato annuo, allo scopo di facilitare la permanenza di una rete farmaceutica diffusa anche nelle zone più disagiate.

Fa presente inoltre che l'articolo 99 intende promuovere l'avvio di un progetto di sperimentazione gestionale per la realizzazione di un istituto di alta specializzazione a carattere nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà; a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; in accordo con l'atto di intesa stipulato fra il Ministero della salute e le Regioni Lazio, Puglia e Sicilia, si prevede che la sede sia a Roma e che in esso confluisca il centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti già operante presso l'Istituto dermosifilopatico S. Maria e S. Galligano-IFO.

Ricorda che l'articolo 101 è finalizzato ad omogeneizzare il finanziamento della sanità nel comparto delle autonomie speciali ed in particolare nella regione Sicilia: la partecipazione di detta regione al fondo sanitario, ora pari al 42,5 per cento, viene portata al 45 per cento per l'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 ed al 50 per cento per l'anno 2009, con un minor onere per lo Stato pari a 185 milioni di euro per l'anno 2007, 371 milioni di euro per l'anno 2008 e 556 milioni di euro per l'anno 2009.

Rileva altresì che l'articolo 102 modifica l'ordinamento finanziario della regione Sardegna stabilito dall'articolo 8 dello Statuto speciale; il comma 4 dell'articolo in esame dispone che il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale della regione, a partire dal 2007, sia a totale carico della regione stessa, così come già avviene per le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano; nel triennio 2007-2009 la copertura degli oneri per il finanziamento integrale del Servizio Sanitario è garantita dalla nuova compartecipazione IVA.

Fa quindi rilevare come l'articolo 192 preveda che il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, venga incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; il Fondo verrà utilizzato per: finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, che viene portato sotto la competenza del Ministero della famiglia; sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia; finanziare iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro; sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; diffondere e valorizzare le iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni internazionali e la Commissione per le adozioni internazionali.

Aggiunge che viene promosso e finanziato, d'intesa con le altre amministrazioni pubbliche, un Piano nazionale per la famiglia, che si ponga come punto di riferimento delle politiche in favore della famiglia a tutti i livelli istituzionali; si prevede il finanziamento di un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari per arricchire le competenze in ambito sociale ed infine un intervento per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Ricorda poi che l'articolo 193 dispone una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (asili nido, servizi integrativi e asili aziendali); la realizzazione è affidata ad una specifica intesa in sede di conferenza unificata promossa dal Ministro della famiglia e dai Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità; la disposizione tende a raggiungere, entro il 2010, l'obiettivo fissato dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo del 2000.

Rileva quindi che l'articolo 194 aumenta la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità, istituito dal decreto-legge n. 223 del 2006, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mentre l'articolo 197 autorizza una spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui per la promozione ed il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime ed all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Rileva quindi che l'articolo 198 istituisce un Fondo per le non autosufficienze, presso il Ministero della solidarietà sociale, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009: l'istituzione del Fondo si inserisce nel contesto di definizione dei livelli essenziali di assistenza e va considerato un primo strumento per affrontare le problematiche della non autosufficienza.

Illustra quindi l'articolo 199, che istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009: il Fondo sarà utilizzato per azioni dirette a favorire l'accesso all'alloggio da parte dei migranti, contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, realizzare politiche attive del lavoro volte a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo degli immigrati; l'articolo 200 prevede invece la riduzione di 2,25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, del contributo previsto dalla legge finanziaria 2006 in favore della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, disponendone la riassegnazione in favore del Fondo nazionale per le politiche sociali; l'articolo 202 dispone una proroga di un anno, al 30 giugno 2007, dell'utilizzo delle risorse relative agli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento; l'articolo 203 disciplina i casi di erronea corresponsione a cittadini extracomunitari dei benefici economici (1000 euro nel 2006) previsti dalla legge finanziaria 2006, in caso di nascita o adozione di un bambino: la norma prevede la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite, l'inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni e l'estinzione dei procedimenti di opposizione pendenti.

Illustra infine l'articolo 204, che prevede un incremento di 115 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 del Fondo per le politiche giovanili istituito dal decreto-legge n. 223 del 2006 ed attualmente dotato di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, e l'articolo 205, che incrementa di 5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per le comunità giovanili istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Per quanto riguarda, infine, le Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, segnala che in Tabella A, che costituisce un Fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel triennio di riferimento, figurano accantonati 100 milioni di euro per il Ministero della salute e 50 milioni di euro per il Ministero della solidarietà sociale, senza che la relazione di accompagnamento contenga alcuna finalizzazione di tali risorse, destinate a «interventi vari».

Ricorda altresì che la Tabella B, che provvede alla costituzione di un Fondo speciale di conto capitale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel triennio di riferimento, non contiene accantonamenti destinati a provvedimenti di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda poi le quantificazioni annue operate dalla Tabella C per le leggi di interesse della Commissione, segnala innanzitutto l'incremento di 145 milioni di euro per il 2007 e di 195 milioni di euro per il 2008 delle risorse del Fondo per le politiche sociali, iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale. Per il Ministero della salute segnala l'incremento di 72 milioni di euro per il 2007 e 2008 del Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione e l'incremento di 14 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 a favore dell'Istituto superiore di sanità.

Infine, in base al combinato disposto della Tabella D - concernente il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificato tra le spese in conto capitale - e della Tabella F - riguardante gli importi relativi alle autorizzazioni di spesa delle leggi pluriennali - evidenzia che per l'edilizia sanitaria pubblica nel triennio 2007-2009 le risorse registrerebbero un incremento di 400 milioni di euro sia nel 2007 sia nel 2008.

Passando a illustrare brevemente il disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l'indicazione delle entrate e delle spese; il bilancio quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

Ricorda altresì che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito: da un unico stato di previsione dell'entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri; dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio; dal quadro generale riassuntivo.

Fa presente che, a seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997, all'interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l'unità elementare ai fini dell'approvazione parlamentare.

Rileva altresì che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro; il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza, pari a 3.885 milioni di euro; per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

Evidenzia quindi che le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, dell'importo di 30.638 milioni di euro.

Rileva inoltre che il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro; nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

Per i profili di interesse della Commissione, prende in considerazione gli stati di previsione dei Ministeri della salute e della solidarietà sociale, nonché, per le parti di competenza, del Ministero dell'economia; segnala, inoltre, che nella tabella del Ministero dell'economia è presente l'unità previsionale di base 3.1.5.2 nella quale confluiscono anche le risorse destinate al Ministro per le politiche della famiglia e al Ministro per lo sport e le politiche giovanili; tuttavia tali risorse saranno ripartite con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ricorda quindi che lo stato di previsione del Ministero della salute è strutturato in 5 centri di responsabilità (Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro; Qualità; Innovazione; Prevenzione e comunicazione; Sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti), con risorse distinte, cui afferiscono le relative unità previsionali di base; le previsioni di spesa in termini di competenza per il comparto della sanità nell'esercizio finanziario 2007 risultano complessivamente pari a 1.115,2 milioni di euro (di cui 1.105,4 milioni per spese correnti e 9,8 milioni per spese in conto capitale); la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2007 è valutata complessivamente in 1.062 milioni di euro, di cui 359,3 per le unità previsionali di base di parte corrente e 702 milioni di euro per quelle di conto capitale.

Rileva poi che lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale è stato costituito, com'è noto, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 181 del 2006; in particolare, l'articolo 1 del predetto decreto-legge istituisce, in sostituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale. Osserva pertanto che sono state trasferite dalla tabella n. 4 (Ministero della previdenza sociale) le risorse finanziarie riguardanti i centri di responsabilità della Famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese; della Gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali; dell'Immigrazione; del Volontariato, associazionismo e formazioni sociali, nonché parte delle risorse iscritte nei centri responsabilità del Gabinetto e delle Risorse umane affari generali; mentre dallo stato di previsione dell'economia e delle finanze - Presidenza del Consiglio dei Ministri - sono state trasferite le risorse finanziarie inerenti le politiche antidroga; le risorse destinate al Servizio civile rimangono invece allocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rileva quindi che lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale è pertanto strutturato nei 6 citati centri di responsabilità con risorse distinte, cui afferiscono le relative unità previsionali di base; le previsioni di spesa in termini di competenza per il comparto della solidarietà sociale nell'esercizio finanziario 2007 risultano complessivamente pari a 16.611,2 milioni di euro (di cui 16.611 milioni per spese correnti e 0,1 milioni per spese in conto capitale); la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2007 è valutata complessivamente in 694 milioni di euro, di cui 687 per le unità previsionali di base di parte corrente e 7 milioni di euro per quelle di conto capitale.

Per quanto attiene, infine, alle parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia, di interesse della Commissione, segnala che le spese finalizzate ad interventi nella sanità afferiscono al centro di responsabilità n. 4 (Ragioneria generale dello Stato), nel quale si trovano, tra gli altri, gli stanziamenti relativi al Fondo sanitario nazionale in parte corrente (4.1.2.1) e all'edilizia sanitaria (4.2.3.3); al centro di responsabilità n. 5 (Politiche di sviluppo e di coesione), nel quale sono allocate le risorse del Fondo sanitario nazionale in conto capitale (5.2.3.1, capitolo 7630).

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere le ragioni per le quali il relatore non abbia citato l'articolo 190 tra le norme del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, rispondendo al deputato Lucchese, chiarisce che egli può comunque intervenire sull'articolo citato, non essendo formalmente predeterminate le parti del disegno di legge finanziaria su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere. Osserva peraltro che la materia oggetto dell'articolo 190 rientrerebbe nella competenza della VII Commissione.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la ricchezza e la complessità dell'intervento svolto dal relatore, che merita di essere esaminato approfonditamente. Chiede pertanto al presidente di valutare la possibilità di rinviare a domani l'inizio della discussione.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, ritiene che, anche in considerazione dei tempi complessivamente a disposizione della Commissione, sia opportuno consentire di intervenire ai colleghi che lo richiedano. Poiché tuttavia nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.10.


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di comptenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2006.

 

Giuseppe PALUMBO (FI) rileva preliminarmente come non corrisponda alla realtà l'affermazione del relatore, secondo il quale l'entità originariamente prevista per la manovra di finanza pubblica è stata successivamente ridotta in considerazione delle maggiori entrate. Si sofferma quindi sull'articolo 84, comma 10, lettera a), del disegno di legge finanziaria, il quale vanifica gli sforzi compiuti in passato per avviare nel più breve tempo possibile il processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria. Quanto al Fondo transitorio per il ripiano del disavanzo di alcune regioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 88, sottolinea che esso è condizionato all'innalzamento ai livelli massimi dell'IRPEF e dell'aliquote regionale sulle attività produttive; rileva altresì i possibili profili di incostituzionalità delle disposizioni di cui alla citata lettera c). Si dichiara quindi contrario all'introduzione di nuovi ticket, dalla quale non ritiene possa derivare un consistente incremento delle entrate e critica in modo particolare l'introduzione del ticket per le prestazioni di pronto soccorso caratterizzate dal cosiddetto «codice verde» al quale possano talvolta corrispondere situazioni di una qualche gravità. Ritiene altresì che di nessuna efficacia si rivelerà il ticket previsto in caso di mancato ritiro dei referti di accertamenti diagnostici. Osserva quindi che la soluzione a molti dei problemi, cui si cerca di fare fronte mediante l'introduzione del ticket, sarebbe stata piuttosto da ricercare nello sviluppo delle Unità territoriali di assistenza primaria, introdotte nella passata legislatura; in proposito si chiede anche se la cosiddetta «casa della salute», di cui ha parlato il Ministro Turco, vada nella stessa direzione. Evidenzia altresì la soppressione, all'articolo 190, dell'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione, in Sicilia, della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie. Ritiene, inoltre, riguardo all'articolo 93, che sia necessario puntualizzare il riferimento alle cellule staminali, chiarendone la provenienza. Annuncia quindi che è sua intenzione proporre alla Commissione lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'assistenza alla nascita, anche al fine di chiarire perché l'Italia presenti una incidenza dei parti cesarei tra le più alte del mondo. Venendo quindi a trattare dell'articolo 101, evidenzia come il progressivo innalzamento del concorso della regione siciliana alla spesa sanitaria a carico del suo bilancio rischi di creare problemi enormi, anche in considerazione del fatto che l'effettiva compartecipazione della regione a tale spesa è ben superiore al 42,5 per cento stimato dal Governo e si aggira probabilmente intorno al 70 per cento. Concludendo, fa presente, riguardo all'articolo 198, come il deputato Zanotti, relatore delle proposte di legge in materia di non autosufficienza, facesse riferimento a somme ben più consistenti dei 50 milioni di euro ivi previsti.

 

Giacomo BAIAMONTE (FI) contesta le affermazioni del relatore sugli obiettivi di sviluppo, risanamento ed equità che il disegno di legge finanziaria intenderebbe perseguire. Rileva in particolare come la riduzione delle spese per il personale, per gli anni 2007, 2008 e 2009, dell'1,4 per cento rispetto al 2004, possa comportare il licenziamento di personale, in una situazione che già oggi si contraddistingue per la carenza di dipendenti, come dimostra anche il ricorso all'assunzione di cittadini extracomunitari come infermieri. Si dichiara altresì contrario, in generale, alla reintroduzione del ticket e, con particolare riferimento alle affermazioni del Ministro Padoa Schioppa sull'abuso del pronto soccorso da parte di molti cittadini, rileva come il ticket sia misura del tutto insufficiente a contrastare tale fenomeno, che dipende piuttosto dal cattivo funzionamento della medicina sul territorio della rete dei medici di famiglia. Al riguardo, cita le risultanze della ricerca svolta dallo studio Ambrosetti e presentate al Ministro della salute lo scorso 5 ottobre, le quali confermano quanto da tempo va ripetendo, e cioè che occorrerebbe istituire studi medici associati o «di quartiere» capaci di assicurare un servizio continuo nell'arco delle ventiquattro ore, per giunta con un possibile risparmio di risorse: ciò costituirebbe, a suo avviso, un filtro efficace verso le strutture ospedaliere e di pronto soccorso. Passando a trattare dell'articolo 93, sottolinea l'esiguità delle risorse stanziate per progetti di ricerca estremamente costosi, come sono quelli che vertono sulle malattie rare e sull'utilizzazione di cellule staminali, nonché su un tema di grande rilevanza sociale come la tutela della salute sui luoghi di lavoro; in proposito, ricorda gli interventi polemici dell'allora opposizione, nella scorsa legislatura, sul fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli». Dichiara altresì di giudicare risibile anche lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità, di cui al comma 2 dello stesso articolo 93, evidenziando la necessità di intervenire con misure più serie e credibili. Rileva poi l'assenza di qualsiasi riferimento alla medicina preventiva, evidenziando come essa abbia permesso di conseguire risultati importanti negli ambiti, come la pediatria, in cui è stata incentivata. Sottolinea altresì l'assenza di interventi in materia di riduzione delle liste di attesa, che rappresentano un grave problema e un fattore di iniquità, in quanto il cittadino indigente è costretto ad attendere a lungo prima di poter usufruire della prestazione, mentre quello più abbiente può fare ricorso alle strutture private. Dopo aver evidenziato che, a suo avviso, gran parte dei problemi sin qui segnalati discendono dalla aziendalizzazione delle strutture sanitarie e dall'introduzione dell'intra moenia, volute dall'allora Ministro della salute Rosy Bindi, ricorda come la citata ricerca svolta dallo studio Ambrosetti abbia indicato nelle polizze assicurative, contrattate però non dal singolo cittadino, bensì dalle regioni, lo strumento per far fronte al problema delle liste di attesa, in quanto la polizza finanzierebbe l'intervento privato, con conseguente snellimento delle liste medesime. Rileva poi come le disposizioni di cui all'articolo 84 rischino di ritardare l'introduzione in Italia della tessera sanitaria, la quale può invece costituire un importante strumento di ottimizzazione delle risorse, come dimostra l'esperienza di altri Paesi quali la Francia. Desidera infine richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 190, che sopprimono l'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione, in Sicilia, della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, e si chiede se tale decisione non sia da attribuire al fatto che la maggioranza che governa la regione siciliana è di centro-destra.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) osserva, innanzitutto, che nonostante il Governo fosse ben conscio che l'Italia ha un problema di spesa pubblica eccessiva, ha varato una legge finanziaria che aumenta le entrate anziché tagliare le spese, come dimostra la manovra in esame, che sembra al momento composta fino all'84 per cento da entrate aggiuntive. In proposito rileva, peraltro, che non è ben chiaro a quanto ammonti la manovra, visto che ogni giorno vengono diffusi dati diversi. Osserva infatti che non è possibile quantificare l'ammontare delle entrate con precisione dato che parte di queste dipende da come gli enti locali utilizzeranno i maggiori margini di autonomia impositiva loro concessi. Nel caso in cui gli enti locali rispettassero i vincoli dell'accordo sul contenimento della spesa sanitaria per metà con tagli di spesa e per metà con incrementi delle tasse, le entrate contribuirebbero alla manovra per ben 24 miliardi, limitando i tagli alla spesa a soli 9 miliardi. Ciò significa un contributo delle entrate superiori al 70 per cento. Ma la percentuale potrebbe essere anche più alta, arrivare fino all'84 per cento se gli enti locali utilizzeranno i maggiori margini di autonomia impositiva senza attivare meccanismi virtuosi di risparmio nella spesa.

Rileva altresì che con la finanziaria 2007, manovra fatta di nuove tasse, ticket, balzelli, contributi, accise, ecc., la pressione fiscale aumenterà di circa 2 punti e sfiorerà il livello record del 43 per cento, avvicinandosi così ai suoi livelli massimi del 1997, quando sfiorò il 44 per cento. Da allora sono stati necessari ben 8 anni per far diminuire tale valore e portarlo al 40,6 per cento nel 2005. Questa finanziaria, quindi, non appare né equa né solidale, gravando invece pesantemente sulle famiglie, e ciò nonostante le promesse e gli impegni assunti da Prodi nel corso della campagna elettorale di non aumentare le tasse.

Per quanto riguarda, in particolare, la ricaduta della manovra sulla categoria dei medici, ritiene che, pur essendo gli stessi disposti a dare il loro contributo con grande senso di responsabilità, tale contributo sia comunque troppo oneroso: basti pensare che l'aumento della aliquota IRPEF colpisce in gran parte i medici dipendenti, che l'aliquota contributiva per le pensioni versata dai medici è particolarmente alta rispetto ad altre categorie e che il rinnovo del contratto non ha previsto finanziamenti adeguati. Le considerazioni testé svolte sono peraltro ampiamente condivise dalla Anaao Assomed, che auspica vivamente che gli effetti negativi della legge finanziaria possano essere corretti nel corso dell'iter parlamentare.

Passando a soffermarsi sul comparto della sanità, ricorda che il 1o ottobre scorso il Ministro Turco ha dichiarato che le risorse complessive per il Ssn salgono a 101,3 miliardi di euro, mentre dall'articolo 88, lettera a), del disegno di legge finanziaria in esame si evince che nel 2007 saranno 96 miliardi di euro, nel 2008 99 miliardi e 42 milioni e nel 2009 102 miliardi e 245 milioni. Pertanto, nel triennio 2007-2009 l'incremento per la sanità ammonta a 9 miliardi di euro, mentre il centro-destra nella scorsa legislatura aveva incrementato le risorse per il Ssn di circa 11 miliardi e mezzo di euro.

Quanto poi alle liste d'attesa, fa presente che tale questione non risulta affatto affrontata nella finanziaria 2007, diversamente da quanto aveva fatto il Governo Berlusconi che aveva stanziato 2 miliardi di euro proprio per la finalità dell'abbattimento delle liste d'attesa, prevedendo che le regioni avrebbero ricevuto queste risorse solo quanto avessero raggiunto determinati obiettivi come previsto dall'accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005.

Per quanto riguarda gli stanziamenti a favore degli screening oncologici - sempre più necessari considerato che le patologie oncologiche specialmente quelle del colon retto, della mammella e del collo dell'utero sono in forte aumento -, pari a 20 milioni di euro per il 2007 e 18 milioni per il 2008 e 2009, non ritiene siano stati incrementati quanto piuttosto ridotti rispetto a quanto previsto dal Governo Berlusconi con il DL 81/2004, che per il solo 2006 aveva stanziato 21.200.000 di euro.

Non appaiono inoltre contemplate iniziative per la salute della donna - come invece preannunciato dal Ministro Turco -, come dimostra l'apparente disinteresse per la Commissione ministeriale per la salute della donna istituita nella precedente legislatura, cosi come altrettanto dimenticate appaiono le iniziative per i 5000 pazienti in coma vegetativo.

Nell'esprimere forti perplessità sul disposto dell'articolo 88, comma 1, lettera p), che vuole penalizzare i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite ed esami diagnostici e di laboratorio obbligandoli al pagamento totale del costo della prestazione usufruita, ritiene tale misura gravemente punitiva, mentre sarebbe stato più utile promuovere una adeguata campagna informativa attraverso i medici di famiglia che sono i prescrittori delle analisi.

Altrettanto punitiva appare la richiesta, disposta dall'articolo 88, comma 1, lettera n), della quota fissa di 10 euro per ogni ricetta per esami e visite specialistiche, considerato che i cittadini già pagano nella fiscalità generale una quota non indifferente per finanziare il Ssn. La stessa norma prevede inoltre un ticket per l'accesso al pronto soccorso non seguito da ricovero, classificato come codice bianco, pari a 23 euro (più 18 euro nel caso di eventuali accertamenti diagnostici), e 41 euro in caso di codice verde. Il cittadino per evitare questa norma iniqua dovrebbe essere in grado di autodiagnosticarsi e di giudicare se si tratta di un sintomo banale o se richiede l'intervento di un medico, con la conseguenza che tale norma evidentemente mira solo a «fare cassa».

Ritiene poi stupefacente la previsione di cui all'articolo 198, cioè la istituzione presso il ministero della solidarietà sociale di un fondo per la non autosufficienza con un finanziamento di 50 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni per gli anni 2008 e 2009. Infatti la istituzione di tale fondo senza prevederne il finanziamento dalla fiscalità generale, come proposto dalla attuale maggioranza nei disegni di legge in corso di esame presso la Commissione, rappresenta un modo squallido di evadere il problema, considerando anche che si sono trovati 60 milioni di euro per finanziare il cinema e registi sul capitolo dei beni culturali.

In materia di ricerca sanitaria, l'articolo 93 stanzia 9 milioni di euro per il finanziamento di progetti concernenti anche l'utilizzo di cellule staminali senza specificare volutamente a quali cellule si riferisce. In proposito ricorda che in Italia è vietata la ricerca sulle cellule staminali embrionali e quindi il finanziamento non può che essere destinato a progetti concernenti ricerche su cellule staminali adulte. Al riguardo, auspica che il Governo si attivi per diffondere la cultura della donazione del cordone ombelicale che oggi riguarda soltanto il 10 per cento delle partorienti.

Dopo aver stigmatizzato l'assenza di misure per la prosecuzione della lotta al fumo, che già brillanti risultati ha ottenuto con la «legge Sirchia» approvata nella precedente legislatura, esprime un giudizio negativo anche sulle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 88, che dispone la riduzione degli stanziamenti per il Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SIVEAS), istituito dal governo di centro destra al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni del Ssn, anche con lo scopo di controllare l'andamento della spesa e la correttezza delle prestazioni erogate dal Ssn, evitando sprechi ed inefficienze. Inoltre, l'articolo 84, comma 10, lettera a), dispone l'abrogazione dell'articolo 8 del DL 203 del 2005, compreso il comma 3, che prorogava la distribuzione della tessera sanitaria su tutto il territorio nazionale. Si domanda, pertanto, cosa succederà ora e se si avranno cittadini di serie A in possesso della tessera sanitaria e cittadini di serie B senza questo prezioso strumento.

Dopo aver precisato che sugli articoli relativi alle politiche per la famiglia interverranno altri deputati del suo gruppo, conclude esprimendo una profonda insoddisfazione per la manovra finanziaria che proviene sia dalle forze dell'opposizione, ma specialmente dai cittadini, come dimostrato dalle crescenti manifestazioni di disapprovazione da parte di enti, associazioni, dei sindaci, delle forze sociali e della stessa Confindustria. Preannuncia, da ultimo, la presentazione di emendamenti volti a correggere la manovra in esame.

 

Mariella BOCCIARDO (FI), soffermandosi in particolare sugli articoli 204 e 205, osserva che con il primo si pone rimedio, in parte, a una infelice disposizione della legge n. 248/2006 (cd. decreto Bersani), mentre con il secondo si dà ragione a una felice iniziativa del governo Berlusconi.

Infatti il cd. Decreto Bersani aveva istituito un Fondo per le politiche giovanili, che aveva la finalità «di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale». Erano previsti interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione e a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Una finalità molto ambiziosa a fronte dell'esiguità delle risorse: solo 3 milioni di euro per l'anno in corso e 10 milioni di euro per il 2007 e il 2008. Con l'articolo 204 si cerca di correggere tale mancanza, integrando le cifre già stanziate con 115 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

Quanto poi all'articolo 205, fa presente che esso dà continuità a una iniziativa del governo Berlusconi che nella Finanziaria 2006 aveva istituito un Fondo nazionale per le comunità giovanili per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze, dotandolo di 5 milioni di euro per il 2006, di cui il 5 per cento era stato destinato ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile. Il restante 95 per cento era stato assegnato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto che risulterebbe in fase di emanazione. Questo provvedimento del governo Berlusconi aveva scatenato una forte opposizione da parte della sinistra e delle associazioni ad essa collegate, come le associazioni Itaca e Forum Droghe. Appare singolare, pertanto, che proprio chi aveva contestato questo provvedimento ora lo legittimi, prorogandone la dotazione finanziaria per il triennio 2007-2009, con una spesa di 5 milioni di euro annui.

Ritiene tuttavia importante segnalare che sulla materia si è espressa la Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 118 del 2006, secondo cui questa tipologia di Fondi riguarda materie che sono attribuite alla competenza delle Regioni. Infatti, 1'istituzione di fondi a destinazione vincolata, ad opera delle leggi dello Stato, deve essere valutata in relazione alle specifiche materie sulle quali tali fondi vanno ad incidere. Alla luce di ciò, le norme contenute negli articoli 204 e 205 violerebbero l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle Regioni, in quanto destinano, in modo vincolato, risorse in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Tale problema è stato peraltro affrontato anche dalla I Commissione Affari costituzionali nella seduta del 27 luglio scorso. Ricorda poi che la sentenza n. 118 del 2006 citava testualmente: «Non è dato individuare un qualsiasi titolo che giustifichi l'intervento finanziario diretto dello Stato (...) direttamente a favore di soggetti privati», in materie di competenza delle Regioni. È proprio questo il caso degli articoli 204 e 205.

In conclusione, osserva che l'attuale governo non perde occasione per sviluppare una strategia volta a centralizzare il ruolo pubblico nella gestione e nella destinazione delle risorse, sottraendo alle regioni e alle autonomie locali quel potere di indirizzo e di intervento che si è dimostrato più efficace di quello dello Stato. Preannuncia, da ultimo, la presentazione di emendamenti volti a modificare gli articoli citati allo scopo di rispettare il dettato della Corte costituzionale.

 

Gianni MANCUSO (AN) osserva come i primi a non reputare valido il disegno di legge finanziaria in esame siano proprio i colleghi della maggioranza, che in questi giorni non hanno perso occasione per criticarlo sulla stampa. Ricorda inoltre come nella giornata di ieri la Corte dei Conti abbia criticato tale disegno di legge, giudicandolo troppo sbilanciato sul versante delle entrate. Dopo aver ricordato come sempre ieri il Governo abbia accordato una riduzione dei tagli sugli enti territoriali, sottolinea come sarebbe stato più opportuno impostare la manovra di bilancio sulla riduzione degli sprechi sulla pubblica amministrazione e su una seria riforma del sistema previdenziale, al fine di rinnovare il patto intergenerazionale. Giudica poi sovrastimate le entrate che si prevede derivino dal recupero dell'evasione fiscale e stigmatizza le affermazioni non rispondenti al vero del Presidente del Consiglio sulla volontà di aiutare il ceto medio. Giudica altresì folle l'intervento sul trattamento di fine rapporto «inoptato», che priva le imprese di risorse rilevanti, e ricorda come i giovani imprenditori del settore turistico abbiano espresso le loro forti preoccupazioni per l'introduzione di una vera e propria tassa sul turismo. Denuncia poi il taglio del 30 per cento delle risorse per l'emissioni peace keeping e la cancellazione della possibilità di destinare alle organizzazioni ONLUS e alla ricerca scientifica il 5 per mille dell'IRPEF. Esprime altresì preoccupazione per le conseguenze che potranno derivare agli ordini professionali dall'eventuale approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 42. Quanto ai ticket, rileva come il Centrosinistra abbia un atteggiamento curiosamente oscillante, propenso com'è a eliminare i ticket a fine legislatura ed a reintrodurli all'inizio. Quanto alle strutture di pronto soccorso, riconosce il problema nei termini in cui lo ha esposto il deputato Baiamonte, pur ritenendo necessario un approfondimento sulle possibili soluzioni. Sottolinea infine la scarsità delle risorse stanziate per il Fondo per la non autosufficienza, che contrastano singolarmente con le critiche mosse dal Governo dall'allora opposizione nella passata legislatura.

 

Gino BUCCHINO (Ulivo) dichiara di non comprendere molte delle critiche rivolte dai colleghi dell'opposizione al disegno di legge finanziaria, che a suo avviso rappresenta invece un provvedimento di svolta in ambito sanitario. Al riguardo, ricorda come l'Italia si collochi per taluni aspetti agli ultimi posti nel mondo in materia sanitaria, come dimostra ad esempio l'arretratezza nel ricorso all'anestesia epidurale. Quanto alla reintroduzione del ticket per determinate prestazioni, pur riconoscendo che tale misura probabilmente non darà grandi risultati in termini di incremento delle entrate, ne sottolinea tuttavia il valore educativo nel caso dei referti di accertamenti diagnostici non ritirati e, in certa misura, anche nel caso delle ricette mediche, in quanto ritiene che occorra responsabilizzare cittadini e medici rispetto ad un ricorso troppo spesso disinvolto ed ingiustificato a simili prestazioni. Sottolinea inoltre come con il presente disegno di legge finanziaria si compiano importanti passi avanti sul terreno della responsabilità, come dimostra anche l'accordo sul piano di rientro del disavanzo raggiunto con alcune regioni. Con riferimento agli interventi sulla medicina preventiva, sulla cui utilità certamente concorda con il deputato Baiamonte, osserva come non sia sufficiente invocare lo stanziamento di maggiori risorse, ma occorra anche in questo caso maggiore attenzione e responsabilità da parte dei medici. Quanto alla completa introduzione delle tessere sanitarie, di cui pure riconosce l'utilità, tiene tuttavia a rilevare come non sia certo questo l'ambito in cui si gioca il confronto con gli altri Paesi. Dichiara infine il proprio totale disaccordo rispetto alle affermazioni del deputato Baiamonte circa la necessità di fare ricorso a infermieri extra comunitari e auspica che questo tipo di riferimenti possa essere messo da parte nel prosieguo della discussione.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) esprime un giudizio pienamente positivo sul disegno di legge finanziaria, sottolineando che esso muove da una situazione di dissesto dei conti pubblici. Desidera quindi contrastare molte delle critiche espresse dai deputati dell'opposizione, che sono a suo avviso strumentali e demagogiche. Rispondendo al deputato Mancuso sul tema delle risorse, ricorda come il fondo sanitario nazionale sia stato incrementato di quattro miliardi di euro rispetto al 2005 e come tale incremento sia stato giudicato congruo dalle regioni, che nella scorsa legislatura non hanno potuto contare su un quadro di risorse certe. Rileva inoltre come si sia proceduto a rifinanziare iniziative per l'adeguamento tecnologico in ambito sanitario, specie nel meridione, in considerazione della peculiare situazione che caratterizza questa parte del territorio nazionale. Giudica altresì positivo che si sia deciso di sfidare le regioni introducendo la previsione di risorse a carattere premiale. Rispondendo ai deputati Palumbo e Baiamonte in ordine alle previsioni di cui all'articolo 101, si chiede se sia giusto lamentarsi della maggiore compartecipazione della regione siciliana alla spesa sanitaria relativa al suo territorio, senza contemporaneamente interrogarsi sul carattere parassitario e clienterale di tale spesa e sull'enorme quantità di sprechi che ne riducono l'efficacia. Quanto alla reintroduzione dei ticket, dopo aver rilevato che in molte regioni essi sono già stati reintrodotti, evidenzia come troppo spesso si taccia colpevolmente sul fatto che una fascia di cittadini a basso reddito continuerà ad essere esente per ragioni di reddito, di età o perché affetta da particolari patologie, e a non pagare quindi alcun ticket. Passando a trattare del pronto soccorso, rileva come in quest'ambito certamente esista un problema di appropriatezza degli interventi, ma condivide l'invito a spostare il piano della discussione sui mezzi più idonei a fornire assistenza sanitaria continua ai cittadini. Rispondendo poi al deputato Mancuso sul venir meno della possibilità di destinare il 5 per mille dell'IRPEF alle organizzazioni ONLUS o alla ricerca scientifica, invita il Governo a spiegare anche in questa sede come si sia trattato di un mero errore materiale, dovuto alla convinzione che tale possibilità fosse stata introdotta stabilmente, e non per il solo 2006. Sottolinea quindi l'aumento delle risorse destinate agli assegni familiari e delle detrazioni per carichi di famiglia, nonché di introduzione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori precari e dell'indennità di maternità per le lavoratrici a contratto. Esprime infine un giudizio positivo sulla decisione di reintrodurre, seppure in via sperimentale, il reddito minimo di inserimento.

 

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) si sofferma in particolare sulle politiche per la famiglia e, dunque, sulle misure di cui agli articoli 192 e 193 del disegno di legge finanziaria. Al riguardo, osserva come l'articolo 192 incrementi di 215 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009 il Fondo per le politiche della famiglia, somma che, di per sé, apparirebbe apprezzabile. Rileva tuttavia come la stessa norma indichi tutta una serie di finalità del Fondo, che poco o nulla hanno a che fare con il sostegno alle famiglie, ma servono piuttosto ad assicurare il funzionamento delle istituzioni. Ritiene pertanto che, a fronte delle sedici tipologie di intervento elencate nell'articolo in esame, lo stanziamento di 215 milioni annui risulti del tutto insufficiente. Nello specifico, dichiara anche di non comprendere il riferimento, contenuto nell'elenco di interventi cui è destinato il Fondo, alle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro. Passando a trattare dell'articolo 193, ricorda che esso prevede un piano straordinario per gli asili nido, i servizi integrativi e gli asili aziendali, per il cui finanziamento, tuttavia, si fa nuovamente rinvio al Fondo di cui all'articolo 192, che alla stregua di queste indicazioni risulta tanto più insufficiente. Si chiede perciò come si possa cercare di raggiungere gli obiettivi fissati nella Strategia di Lisbona in materia di strutture per l'infanzia con le scarsissime risorse di cui si è detto. Alla luce di quanto esposto, ritiene non si possa in alcun modo sostenere di essere in presenza di un disegno di legge finanziaria a favore delle famiglie, laddove esso contiene piuttosto interventi contrari ai loro interessi. Cita ad esempio la soppressione della clausola di salvaguardia, introdotta nel 2002, in base alla quale si poteva optare per il regime più favorevole tra quello delle detrazioni e quello delle deduzioni fiscali. Dichiara di non comprendere le ragioni che hanno spinto il Governo ad eliminare questa clausola e si chiede se ciò non dipenda dalla volontà di penalizzare i ceti medi. Si sofferma quindi sull'assenza di disposizioni relative agli incapienti, i quali finiranno per non godere di alcun beneficio fiscale in quanto non è prevista la cosiddetta tassa negativa: un padre di famiglia in situazione di povertà e con un figlio appena maggiorenne, ad esempio, finirebbe per non ricevere alcun aiuto fiscale. Denuncia altresì l'assenza di politiche per la casa e di politiche a sostegno delle giovani coppie e rileva come, sotto questo profilo, il disegno di legge finanziaria perseveri nella tendenza, purtroppo consolidata negli anni, a favorire soltanto le famiglie più anziane e con pochi figli. Sottolinea inoltre che il ritorno a meccanismi di detrazione, in luogo delle deduzioni, penalizzerà tutti i contribuenti, a prescindere dalle fasce di reddito, in quanto aumenterà l'imponibile sul quale verranno applicate le addizionali che comuni e regioni potranno introdurre. Osserva poi che le detrazioni per carichi di famiglia decrescono con l'aumentare del reddito, fino ad azzerarsi, e ciò per la dichiarata volontà del Governo di favorire i ceti meno abbienti. Si chiede tuttavia, allora, perché altri benefici fiscali, come ad esempio quelli a favore di chi acquista frigoriferi, siano fissi e non tengano conto del reddito, finendo così per configurare un regime fiscale complessivamente più favorevole per l'acquisto di determinati beni che non per i carichi di famiglia. Sottolinea altresì che, mentre si stanziano appena 50 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza, se ne prevedono 60 milioni a favore di produzioni cinematografiche di scarso interesse. Con riferimento poi agli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 4 del disegno di legge finanziaria, che a detta del deputato Burtone sarebbero aumentati, fa notare che nella disposizione citata si fa riferimento ai «nuclei familiari fino a tre figli»: ritiene pertanto che il Governo debba chiarire cosa si prevede per le famiglie che abbiano più di tre figli. Ricorda poi che l'assunzione di 150 mila nuovi insegnanti nella scuola, di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c), del disegno di legge finanziaria, rappresenta una misura di grande interesse anche per le famiglie, ma appare sprovvista, a suo avviso, di adeguata copertura finanziaria. Dopo aver evidenziato l'irrisorietà delle risorse destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche, esprime un giudizio complessivo decisamente negativo su un disegno di legge finanziaria che ritiene assai deludente.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ricorda come, nel corso della discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, avesse avuto modo di dichiarare che quel documento costituiva una sorta di libro dei sogni, seppur non privi di lati oscuri; osserva tuttavia che la realtà che emerge ora con la presentazione del disegno di legge finanziaria, è ben peggiore. Evidenzia infatti come si tratti di un provvedimento che non contiene alcuna riforma strutturale, neanche in ambito sanitario. Rileva quindi le contraddizioni contenute nell'intervista del Ministro Turco pubblicata lo scorso 3 ottobre, nella quale si accusava l'ex Ministro Storace di aver sottostimato il fabbisogno della spesa sanitaria regionale e, contemporaneamente, di aver perso il controllo del tendenziale della spesa sanitaria. Al riguardo, osserva come il più alto tendenziale della spesa sanitaria degli ultimi anni si sia registrato nei precedenti cinque anni di Governo del Centrosinistra. Rileva altresì come il patto con le regioni, tanto esaltato dallo stesso Ministro della salute nella citata intervista, sia in realtà un patto scellerato. Ricorda quindi le disposizioni di interesse della Commissione originariamente contenute nel disegno di legge finanziaria e stralciate dal Presidente della Camera, con particolare riguardo alle norme in materia di dipendenza da alcol, rispetto alle quali osserva come il Governo appaia più preoccupato di contrastare l'uso dell'alcol che non quello delle droghe. Ritiene inoltre senz'altro sbagliata la riduzione delle spese per il personale, per gli anni 2007, 2008 e 2009, dell'1,4 per cento rispetto al 2004, di cui all'articolo 60 del disegno di legge finanziaria. Dichiara inoltre di non condividere l'introduzione del ticket per chi si reca presso una struttura di pronto soccorso e viene classificato con il cosiddetto «codice verde». Quanto poi al ticket per il mancato ritiro dei referti degli accertamenti diagnostici, fa presente come il deputato Bucchino abbia forse, in quanto eletto all'estero, una rappresentazione inesatta della reale attività dei medici italiani e come le sue affermazioni possano risultare eccessive e offensive per gli stessi medici, anche se riconosce che può esservi talvolta un ricorso eccessivo agli accertamenti diagnostici; in proposito, reputa comunque più condivisibile l'intervento del deputato Baiamonte. Evidenzia quindi la scarsità degli stanziamenti per la ricerca di cui all'articolo 93, mentre osserva che lo stanziamento per lo screening oncologico di cui all'articolo 89, comma 4, serva esclusivamente ad accontentare le regioni meridionali. Rileva altresì come la Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, per la quale l'articolo 190 sopprime l'autorizzazione di spesa, sia una struttura di alto livello già funzionante e come probabilmente le ragioni per cui si intende penalizzarla siano di carattere politico. Si sofferma quindi sull'articolo 101 e rispondendo al deputato Burtone, fa notare come anche altre regioni, oltre la Sicilia, abbiano sforato il tetto della spesa sanitaria e come le sue considerazioni sulla situazione della sanità siciliana appaiano eccessivamente critiche. Quanto poi, nello specifico, all'innalzamento della compartecipazione della regione siciliana alla spesa sanitaria, si chiede perché non si proceda analogamente a quanto, all'articolo 102 si fa per la Sardegna, attribuendo cioè alla regione tutte le entrate riferibili al suo territorio. Lamenta quindi la scarsità di risorse per le famiglie, le politiche giovanili, la non autosufficienza e le pari opportunità. Segnala come invece, all'articolo 200, comma 2, peraltro stralciato, il Governo avesse individuato le risorse sufficienti a finanziare l'Istituto per il Lavoro dell'Emilia Romagna, forse perché questa regione, a differenza della Sicilia, è governata dal Centrosinistra. Conclusivamente, osserva come il disegno di legge finanziaria non effettui tagli rilevanti, mentre aumenta la pressione fiscale.

 

Mariza BAFILE (Ulivo), rispondendo al deputato Lucchese, spiega che i cittadini italiani che vivono all'estero spesso conoscono la realtà italiana e, per giunta, anche quella di altri paesi, che spesso può costituire un utile termine di paragone. Rileva peraltro come il deputato Bucchino, con il quale il collega Lucchese ha polemizzato, si sia limitato a rilevare l'esistenza di alcune carenze nella rete dell'assistenza sanitaria, circostanza che, peraltro, è stata segnalata anche da deputati dell'opposizione. Pur comprendendo che la reintroduzione dei ticket si presti a facili critiche demagogiche, ritiene che debba essere risolto il problema del sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso. Complessivamente, osserva come la finanziaria affronti in un modo serio i problemi del settore sanitario, concordando con le regioni gli interventi più rilevanti.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 10, ricordando che il termine per la presentazione di proposte di relazione, di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato a venerdì 13 ottobre, alle ore 16.

 

La seduta termina alle 16.50.


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Giovedì 12 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Elisabetta GARDINI (FI) ritiene che, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte dei conti sul disegno di legge finanziaria in esame e delle recenti dichiarazioni del Ministro Padoa Schioppa, il quale ha affermato di non sapere esattamente quali siano i contenuti del provvedimento, la maggioranza dovrebbe essere più cauta nel manifestare il proprio entusiasmo per questa manovra di bilancio, a meno che non condivida le riserve dello stesso Ministro sul ruolo di quelle piccole imprese che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo italiano. Osserva poi come il Presidente del Consiglio abbia disatteso gli impegni assunti in campagna elettorale rispetto al cuneo fiscale, all'imposta di successione, alle tasse sulla casa d'abitazione e agli adempimenti fiscali cui devono sottoporsi i cittadini. Evidenzia inoltre come lo stesso Presidente Prodi sia determinato a colpire il cosiddetto «popolo dei BOT», come confermano anche le conclusioni della commissione di studio nominata dal viceministro Visco al fine di contribuire alla predisposizione del disegno di legge in materia di rendite finanziarie. Al riguardo, sottolinea come la tassazione dei BOT sia gravemente iniqua, contrariamente a quanto sostiene lo stesso Visco, e colpisca soprattutto le famiglie, a cominciare da quelle di condizioni più modeste, e i pensionati. Con tali provvedimenti, lo Stato viene meno al patto stipulato con i cittadini che hanno accettato di prestare il loro denaro. Ricorda altresì come il Sole 24 ore abbia evidenziato l'apprezzamento degli investitori esteri e delle banche per il regime unico di tassazione dei BOT e come, non a caso, nella commissione nominata da Visco siano ben rappresentati proprio questi gruppi di interesse, mentre mancano i rappresentanti dei risparmiatori. Osserva quindi come, contrariamente a quanto affermato dalla maggioranza, che parla addirittura di inizio di una nuova era, il disegno di legge in esame costituisca piuttosto un raggiro e una beffa ai danni delle famiglie e come lo stesso Visco abbia dovuto ammettere che nel 2007 esso produrrà un effetto recessivo sull'economia italiana. Evidenzia quindi come il provvedimento colpisca il settore della sanità, le imprese, gli enti locali mentre sottrae l'1 per cento del prodotto interno lordo alla crescita economica del Paese. Ritiene inoltre che la retorica sulla redistribuzione del reddito sia il frutto di un egualitarismo ideologico caratteristico dell'ala più radicale della coalizione di governo e che la storia abbia abbondantemente dimostrato quali gravi conseguenze derivino dal mito della creazione di una società egualitaria. Ritiene inoltre che, nonostante tale retorica, il provvedimento gravi sugli italiani meno abbienti al fine di avvantaggiare i benestanti, come dimostrano le dichiarazioni di apprezzamento dell'industriale Merloni. Evidenzia altresì come i sondaggi mostrino chiaramente lo scontento degli elettori, anche di centro-sinistra. Passando a trattare delle politiche per la famiglia, indicata anche negli studi dell'ISTAT come una delle istituzioni più solide della società italiana, contesta con forza le affermazioni del Presidente del Consiglio, secondo cui questo provvedimento metterebbe al centro proprio la famiglia. Esprime altresì il proprio stupore per il fatto che, all'articolo 192 del disegno di legge finanziaria, si parli di una «sperimentazione» di misure volte ad abbattere i costi dei servizi per le famiglie più numerose, laddove si tratterebbe di intervenire con urgenza. Si dichiara altresì estremamente perplessa sulle affermazioni di rappresentanti del Governo, secondo i quali la manovra di bilancio colpirebbe i benestanti, intendendo per benestanti i cittadini con un reddito pari o superiore a 36 mila euro lordi per anno. Dopo aver segnalato come, anche alla luce del provvedimento in esame, le famiglie siano i veri soggetti discriminati nella società italiana, sottolinea come il passaggio dai meccanismi di deduzione fiscale alle detrazioni rischi di incentivare proprio quei fenomeni di evasione che si dichiara di voler contrastare. Evidenzia quindi la necessità di intervenire sul tema delle edizioni scolastiche, che rappresentano un posto significativo per molte famiglie e che sono spesso sottoposte a logiche di profitto, che si concretizzano ad esempio in un ricorso eccessivo al continuo aggiornamento delle edizioni. Dopo aver contestato le affermazioni di quanti ritengono che la televisione costituisca il principale problema nell'educazione delle giovani generazioni, evidenzia come, nel campo delle telecomunicazioni, si assista troppo spesso alla violazione delle norme vigenti, ivi comprese quelle dettate a tutela di situazioni sociali disagiate: al riguardo, ricorda come, in occasione dei recenti scioperi dei giornalisti, la RAI non abbia provveduto a trasmettere alcun telegiornale nella lingua dei segni ovvero sottotitolato per i non udenti, compromettendo così il diritto all'informazione di circa 1 milione di italiani e contravvenendo ai propri obblighi contrattuali, senza per questo incorrere in alcuna sanzione. Ricorda poi come già il decreto-legge n. 223 del 2006 avesse introdotto misure gravide di effetti negativi per le famiglie, quali ad esempio l'obbligo di effettuare con mezzi tracciabili i pagamenti per le prestazioni professionali, che ritiene in contrasto con norme costituzionali ed europee. Dichiara poi la propria contrarietà alla reintroduzione dei ticket, evidenziando tra l'altro come, nel caso delle strutture di pronto soccorso, essa possa scoraggiare anziani bisognosi di cure dal recarsi presso dette strutture. Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 203, si chiede quali conseguenze esso possa produrre sul senso di legalità dei cittadini extra comunitari. Con riferimento all'articolo 204, osserva come gli interventi in materia di politiche giovanili si inseriscano in una cornice che non esita a definire drammatica e tale da alimentare quel conflitto intergenerazionale, che nella precedente legislatura si era cercato di sanare. Conclusivamente, osserva come il Governo, a fronte di una spesa pubblica eccessiva, scelga di non operare riduzioni della spesa, bensì di aumentare le entrate.

Salvatore MAZZARACCHIO (FI) premette che si soffermerà solo sulle parti di competenza della Commissione, poiché ritiene che, per quanto attiene all'impostazione generale della manovra di bilancio, sia sufficiente ricordare le analisi della stampa specializzata ed internazionale e i rilievi critici ivi contenuti. Evidenzia quindi la necessità di rivedere i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale tra le regioni, in quanto quelli attualmente applicati favoriscono alcune regioni, soprattutto del nord, a scapito di altre; riconosce peraltro come un primo intervento in materia sia già stato attuato. Sottolinea altresì l'urgenza di rivedere i criteri per la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali, rilevando come una grande quantità di risorse finisca oggi per essere destinata ai manager della sanità, i quali possono sì essere rimossi, ma solo dopo che il danno si è prodotto e si è scaricato sulle spalle dei cittadini: su questa materia ritiene sia urgente un intervento concordato tra Governo e regioni. Si dichiara poi d'accordo sulla scelta di condizionare l'accesso al fondo per il ripiano del disavanzo di alcune regioni all'adozione di un piano di rientro e all'innalzamento ai livelli massimi delle addizionali IRPEF e IRAP; si chiede tuttavia chi potrà verificare il rispetto di tali impegni e rileva come sarebbe a tal fine necessaria l'istituzione di un osservatorio nazionale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il monitoraggio effettuato da tale osservatorio sulle regioni dovrebbe a suo avviso essere costante e incisivo, giungendo fino alla prospettazione della nomina di un commissario ad acta. Analoghe considerazioni sull'esigenza di un attento monitoraggio ritiene debbano essere svolte in riferimento al superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente per il rapporto tra la spesa farmaceutica e la spesa sanitaria complessiva. Dichiara quindi di apprezzare lo stanziamento di 500 milioni di euro destinato alle strutture di radiodiagnostica e radioterapia e, in particolare, il riferimento alle esigenze delle regioni meridionali e insulari, ma rileva che non vi è alcuna indicazione precisa circa la somma effettivamente riservata a tali regioni. Analogamente, nel caso delle risorse per la ristrutturazione delle strutture per le cure palliative, osserva come il meccanismo che premia le regioni più virtuose sotto il profilo della spesa sanitaria rischi di concentrare i finanziamenti a vantaggio delle regioni più ricche, a scapito di quelle che ne avrebbero maggiormente bisogno.

Osserva altresì come, anche nel caso degli interventi volti a migliorare il livello di informatizzazione delle strutture sanitarie, si corra il rischio di favorire le sole realtà in cui il processo di informatizzazione si è già sviluppato; analoghe osservazioni ritiene debbano essere svolte con riferimento alla promozione dell'innovazione tecnologica nei settori della diagnostica oncologica e della ricerca sulle malattie rare. Pur apprezzando il dichiarato intendimento di superare gradualmente il divario tra nord e sud del Paese, sottolinea l'assenza di risorse adeguate a questo obiettivo. Osserva infine che, se vi fosse da parte della maggioranza la disponibilità ad accogliere alcuni dei suggerimenti da lui avanzati, si potrebbero compiere importanti passi avanti in materia sanitaria, con un ampio consenso da parte di tutte le forze politiche.

 

Katia ZANOTTI (Ulivo), premesso che nel predisporre il disegno di legge finanziaria il Governo si è dovuto preoccupare di assicurare la stessa sopravvivenza del sistema sanitario, dopo anni di grave emergenza, ricorda come nella passata legislatura le regioni abbiano dovuto fare i conti con risorse insufficienti a garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Rileva inoltre che l'attuale manovra di finanza pubblica raggiunge l'obiettivo di garantire l'universalità del sistema sanitario nazionale e di assicurare la certezza delle risorse disponibili alle regioni, che non a caso hanno condiviso gli obiettivi e anche le modalità degli interventi che le riguardano. Dopo aver ricordato come, sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, le regioni saranno chiamate ad assumersi pienamente la responsabilità degli eventuali, ulteriori sforamenti, all'insegna di un federalismo che responsabilizza e rende più autonomi, invita i colleghi dell'opposizione a riconoscere come il provvedimento si caratterizzi per una forte attenzione nei confronti del Mezzogiorno. Osserva inoltre come il provvedimento contribuisca a contenere l'aumento tendenziale della spesa sanitaria, dopo un anno, il 2006, che è stato sicuramente assai negativo per il SSN. Quanto ai problemi di sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso, ricorda come una possibile risposta possa essere individuata nella creazione, sperimentata in Emilia Romagna, di centri di medicina associata in grado di offrire assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette. Sottolinea quindi l'intervento per la riduzione del prezzo dei dispositivi medici e le novità introdotte in materia di accreditamento degli operatori privati, nonché gli ingenti finanziamenti per l'edilizia sanitaria. Quanto all'introduzione del ticket nel caso dei cosiddetti «codici verdi», ritiene che essa possa essere approfondita dalla Commissione, ma sottolinea comunque la rilevanza del tema dell'appropriatezza degli interventi di pronto soccorso e l'esenzione dal ticket di diverse fasce di cittadini. Passando quindi a trattare dei laboratori diagnostici, rileva come anche in questo caso venga in evidenza un problema di appropriatezza e come gli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria possano costituire un primo passo verso una generale riorganizzazione della rete di tali laboratori. Quanto al Fondo per la non autosufficienza, osserva che i 50 milioni di euro previsti non possono certo costituire la risposta al problema della non autosufficienza per come lo sta affrontando la Commissione, ma ricorda come l'istituzione di un Fondo sia certamente un segnale positivo e come, nella scorsa legislatura, il Governo si sia opposto a un serio intervento in materia, dichiarando di non condividere il ricorso alla fiscalità generale per la copertura finanziaria del provvedimento. Passando a trattare delle politiche della famiglia, rileva come, nella scorsa legislatura, siano mancate del tutto politiche organiche di sostegno alla famiglia e come invece nel disegno di legge finanziaria in esame vi sia una pluralità di interventi in materia, che complessivamente assommano a circa un miliardo di euro: si riferisce, tra l'altro, ai congedi di maternità per le lavoratrici a contratto, agli interventi per l'occupazione femminile, al piano per gli asili nido, al Fondo per le politiche giovanili. Alla luce delle considerazioni svolte, auspica che l'opposizione tenga un atteggiamento più costruttivo e più aperto di quello dimostrato sino a questo momento.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara che il disegno di legge finanziaria in esame rappresenta una svolta significativa anche in ambito sanitario, alla luce di una situazione economica e finanziaria di partenza estremamente compromessa. Evidenzia in particolare come, in tema di sanità, gli interventi siano improntati a criteri di qualità e appropriatezza e come si dedichi molta attenzione all'introduzione e al funzionamento di adeguati meccanismi di controllo; questi ultimi, in passato, si sono mostrati spesso carenti, tal volta anche per responsabilità delle regioni. Apprezza altresì lo sforzo di impostare una programmazione triennale, colpevolmente trascurata negli ultimi anni. Sottolinea quindi gli investimenti destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e, in particolare, a potenziare le strutture di radiodiagnostica e radioterapia. Esprime poi il proprio apprezzamento per l'incremento degli investimenti sulla prevenzione, che ritiene essere un modo per qualificare la spesa sanitaria. Quanto ai farmaci, ritiene che si possano adottare misure ulteriori al fine di migliorare le modalità di impiego. Venendo a trattare del ticket per le prestazioni di pronto soccorso, ritiene che sia giusto responsabilizzare il ricorso a questo genere di prestazioni, in quanto molto spesso esse si concentrano su situazioni che poco o niente hanno a che fare con l'emergenza; ritiene comunque che questo intervento debba accompagnarsi ad una riorganizzazione complessiva della medicina di base. Con riferimento poi alla riduzione della spesa per il personale, la sua unica riserva riguarda il timore che si finisca per penalizzare i giovani; al riguardo, rileva l'assenza, nel provvedimento in esame, di un intervento in favore degli specializzandi, tema sul quale ritiene invece che sarebbe necessario dare un segnale. Evidenzia quindi come si sia finalmente intrapresa la strada di una responsabilizzazione delle regioni, tenendo conto delle diverse esigenze che esistono tra regione e regione e, in particolare, tra Nord e Sud del Paese. Rileva inoltre che si è finalmente posta la famiglia al centro dell'azione del Governo, mentre si sarebbe aspettato di più sul fronte delle politiche giovanili, rispetto al quale le maggiori risorse stanziate sono comunque insufficienti. Concludendo, auspica che, in futuro, anche la pubblica amministrazione dedichi maggiore attenzione al contributo professionale che può venirle dai giovani professionisti.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE), premesso che la situazione economica e finanziaria del Paese è particolarmente grave, dichiara di non condividere assolutamente alcune delle considerazioni svolte nel corso della discussione e rileva per inciso, rispondendo al deputato Gardini, che il problema dell'influenza dei mezzi di comunicazione di massa sui bambini è un tema serio che ha impegnato alcuni tra i maggiori intellettuali. Passando a trattare del provvedimento in esame, ammette che il disegno di legge finanziaria non è certamente il migliore possibile e che ci sarebbe sempre bisogno di risorse maggiori di quelle effettivamente disponibili; ritiene tuttavia che, data la situazione di partenza, non si possa non esprimere un giudizio molto positivo sul complesso del provvedimento. Richiama peraltro alcune questioni sulle quali esprime il proprio disaccordo rispetto al disegno di legge, a cominciare dalla reintroduzione dei ticket. Osserva infatti che il ticket sulle visite specialistiche e ambulatoriali mette a rischio l'universalità del sistema sanitario, richiamato dal deputato Zanotti; quanto alle strutture di pronto soccorso, osserva come queste costituiscano spesso l'unico punto di riferimento dei cittadini sul territorio, in assenza di una adeguata rete di medicina di base: il ticket rischia quindi di scoraggiare i cittadini economicamente più deboli dal fare ricorso ai presidi sanitari esistenti. Ritiene pertanto che si dovrebbe intervenire con misure di segno diverso, incidendo ad esempio sull'appropriatezza delle prestazioni. Quanto poi al ticket in caso di mancato ritiro dei referti diagnostici, osserva che sarebbe opportuno esentarne quanti adducono validi motivi ostativi. Ritiene altresì che occorrerebbe maggiore attenzione in materia di infortuni sui luoghi di lavoro, mentre giudica apprezzabili gli sforzi compiuti in favore del Meridione. Esprime invece perplessità sull'automatico innalzamento a livello massimo delle addizionali IRPEF e IRAP per le regioni che sono in disavanzo: al riguardo, ritiene che sarebbe più corretto intervenire altrimenti, fissando un tetto alle convenzioni con i privati e riducendo i pagamenti in favore dei privati; ritiene che si eviterebbe così di far pagare ai cittadini il cattivo governo di alcune regioni. Dichiara poi di non comprendere le critiche mosse alle politiche per la famiglia, in quanto non c'è dubbio che le risorse complessive siano aumentate considerevolmente sebbene esse non siano ancora del tutto sufficienti. Concludendo, richiama l'attenzione sulla necessità di considerare la spesa sociale come fattore di sviluppo dell'economia.

 

Chiara MORONI (FI), rilevato preliminarmente che non è dato conoscere la portata complessiva della manovra di bilancio, sottolinea che in essa non vi è traccia di provvedimenti di riforma in grado di favorire lo sviluppo; rileva anzi come si assista ad un innalzamento della pressione fiscale. Contesta quindi le affermazioni secondo cui il provvedimento in esame migliorerebbe la situazione dei meno abbienti a scapito di quanti godono di condizioni economiche più vantaggiose: introducendo anzi una grande quantità di imposte indirette, si finisce al contrario per penalizzare proprio le famiglie più modeste; si tratta pertanto, a suo avviso, di una finanziaria interclassista in senso negativo, che cioè colpisce tutti indistintamente, salvo solo alcuni interessi economici che vengono favoriti da incentivi ad hoc. Ritiene per questo che si possa parlare di una finanziaria non del centrosinistra o di una o più forze politiche, quanto piuttosto di una finanziaria di Prodi, espressione cioè degli interessi forti che fanno capo al Presidente del Consiglio, come indirettamente confermato dalla mobilitazione dei sindaci di centrosinistra contro la finanziaria. Rileva altresì come nel provvedimento non vi sia traccia di quel «new deal della salute» di cui ha parlato il Ministro Turco. Reputa poi discutibili i maggiori trasferimenti previsti a favore delle regioni meno virtuose e, al riguardo, evidenzia la necessità di rivedere i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di eliminare le storture esistenti e ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese. Quanto al tema dell'equità sociale, osserva come vi sia naturalmente pieno accordo sull'obiettivo, ma non sugli strumenti individuati, in quanto l'attuale maggioranza sembra mossa dalla convinzione che sia sufficiente agire sulle sole aliquote fiscali. Quanto al ticket per la fruizione di determinate prestazioni di pronto soccorso, pur non essendo pregiudizialmente contraria alla compartecipazione dei cittadini ai costi della sanità, come ad esempio nel caso delle cosiddette spese «alberghiere» per i degenti ospedalieri, rileva l'assenza di un progetto complessivo in cui tali misure possano inserirsi; in particolare, poi, ritiene che l'introduzione del ticket per i cosiddetti «codici bianchi» e «codici verdi» sarebbe accettabile se fosse accompagnato da una complessiva riorganizzazione della medicina sul territorio. In assenza di tale intervento complessivo, osserva che non può essere il singolo cittadino a diagnosticare la propria patologia prima di recarsi presso le strutture di pronto soccorso. Ricorda poi come, stando a notizie recentemente pubblicate sulla stampa, vi sia il rischio che importanti industrie farmaceutiche abbandonino l'Italia, che già oggi è spesso considerata un semplice mercato di distribuzione. A suo avviso, ciò finirebbe per impoverire il Paese sul piano sia industriale sia delle ricerca. Ritiene pertanto che il contenimento della spesa farmaceutica debba avvenire piuttosto intervenendo sulle prescrizioni che non mediante interventi come quelli previsti dal provvedimento in esame. Dopo aver rilevato l'assenza di qualsiasi riferimento al rilevante problema delle liste di attesa, dichiara di apprezzare l'intervento sugli accreditamenti, ma ritiene che, rientrando la sanità nelle materie di competenza regionale ai sensi del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, introdotto dal Centrosinistra nella XIII legislatura, tale intervento rischi di essere vanificato dalle iniziative che le singole regioni assumeranno in materia; ritiene che sarebbe invece opportuno fissare a livello nazionale i paletti cui dovrà attenersi la ricognizione degli accreditamenti da parte delle regioni. Conclude evidenziando la totale assenza anche solo del germe di interventi strutturali nel disegno di legge in esame.

 

Roberto ULIVI (AN) rileva preliminarmente come anche in passato si siano succeduti numerosi tentativi di contenere lo sforamento del tetto alla spesa sanitaria da parte delle regioni e come tali tentativi non siano stati coronati da successo. Passa quindi ad illustrare alcuni dati relativi all'andamento della spesa farmaceutica in Italia negli ultimi anni, evidenziando come essa sia cresciuta a ritmi molto più bassi della spesa sanitaria complessiva, ciò che dimostra, a suo avviso, la necessità di concentrarsi sull'insieme della spesa sanitaria e non esclusivamente sulla spesa farmaceutica. Sottolinea altresì come la spesa farmaceutica pro capite in Italia sia inferiore a quella degli altri principali Paesi europei e come negli ultimi anni si siano succedute diverse riduzioni per legge dei prezzi dei farmaci. Ricorda quindi come il settore del farmaco sia sottoposto a un tetto di spesa rigido che non si riscontra in nessun altro ambito industriale. Chiede altresì al Governo di fornire chiarimenti sulla distribuzione diretta dei farmaci da parte degli ospedali, cui si fa riferimento all'articolo 88, comma 1, lettera g), numero 2): è infatti possibile che in qualche regione siano stati erogati in modo diretto farmaci per i quali tale modalità di erogazione non sarebbe consentita, ciò che avrebbe potuto incidere notevolmente sulla spesa farmaceutica. Complessivamente, evidenzia il rischio che l'insieme degli interventi in materia si traduca in un grave colpo per il settore farmaceutico, con possibili ricadute negative sull'occupazione. Quanto poi all'articolo 88, comma 1, lettera t), esprime la preoccupazione che la base d'asta fissata per l'acquisto dei dispositivi medici non tenga nella dovuta considerazione gli aspetti qualitativi. Passando a parlare del ticket sulle prestazioni di pronto soccorso, sottolinea come spesso i cittadini si trovino a non avere altro riferimento al di fuori delle strutture di pronto soccorso, per l'assenza di una rete adeguata di medicina di base. Desidera invece esprimere il proprio apprezzamento per le disposizioni di cui agli articoli 94, in materia di farmaci, e 97, in materia di farmacie rurali, nei quali sono accolti alcuni suggerimenti provenienti da Federfarma e dalle organizzazioni dei farmacisti. Sottolinea infine l'irrisorietà delle somme destinate all'attività di prevenzione e l'assenza di interventi sul tema delle liste di attesa.

 

Elisabetta RAMPI (Ulivo) sottolinea come il provvedimento in esame intervenga contemporaneamente sul piano del risanamento e dell'equità e come l'intervento in materia sanitaria e sociale si accompagni a serie politiche di rigore. Sottolinea quindi la centralità attribuita alla famiglia, testimoniata dal Fondo per le politiche per la famiglia, dagli interventi volti ad abbattere i costi dei servizi per le famiglie, dalle detrazioni per carichi di famiglia e dall'intervento sui consultori familiari, tema che troppo a lungo è stato trascurato. Evidenzia altresì le nuove risorse destinate agli asili nido e l'istituzione del Fondo per la non autosufficienza che costituisce a suo avviso, un primo, significativo passo avanti. Reputa altresì degno di nota il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, nonché il Fondo per le politiche giovanili, ed evidenzia come anche in tema di politiche abitative si delineino le prime risposte. Giudica altresì positivamente gli interventi in materia di pari opportunità, nonché il patto con le regioni, che, a suo giudizio, tutela efficacemente l'unitarietà del sistema. Sottolinea poi il complessivo aumento delle risorse destinate al SSN e lo stanziamento di 3 miliardi di euro per l'edilizia sanitaria, oltre che i nuovi fondi per la ricerca. Evidenzia poi come dal provvedimento in esame deriverà un incremento dei servizi sanitari territoriali a vantaggio dei cittadini e cita, al riguardo, la sperimentazione della cosiddetta «casa della salute» e gli interventi sulla medicina di famiglia. Dopo aver espresso apprezzamento per le sanzioni aggiuntive introdotte a carico di chi si renda responsabile di truffe a danno del SSN, sottolinea come tutto il provvedimento sia animato da una progettualità che guarda al futuro, con senso di responsabilità.

 

Lalla TRUPIA (Ulivo) auspica che sul provvedimento in esame si sviluppi un confronto costruttivo, intellettualmente onesto e non ideologico, ritenendo peraltro che proprio alcune delle critiche avanzate sino a questo momento siano dettate da una impostazione fortemente ideologizzata. Riconosce senz'altro che il disegno di legge finanziaria in esame è migliorabile e spera, in particolare, che in futuro si possa giungere all'eliminazione di tutti i ticket e al potenziamento della medicina di base; osserva peraltro come già oggi, in dodici regioni su venti, i ticket sulle prestazioni di pronto soccorso esistano già. Ritiene complessivamente che si tratti di una buona manovra finanziaria se si tiene conto della situazione d'emergenza in cui versano i conti pubblici. Apprezza particolarmente l'inizio, ancora timido, di una politica redistributiva ed evidenzia come la svolta, in ambito sanitario, sia soprattutto nel metodo, in quanto si supera una situazione non sostenibile dovuta alla costante sottostima del fabbisogno e si punta sulla qualità e sulla responsabilizzazione. Reputa inoltre positivo l'avvio di una nuova politica per il Mezzogiorno e la definizione di un quadro di risorse certe, nonché la previsione di nuovi investimenti e l'introduzione di meccanismi volti a premiare la qualità e a verificare i risultati. Rispondendo al deputato Gardini, osserva come non si possa sostenere, ideologicamente, che il disegno di legge finanziaria non contiene alcuna misura in favore delle famiglie. Ritiene al contrario che vi sia un nuovo inizio delle politiche per la famiglia, non solo rispetto alla scorsa legislatura, ma più complessivamente rispetto al passato. Mentre infatti, in passato, si è sempre fatta molta retorica sulla famiglia, col disegno di legge in esame si istituisce un Fondo specifico, anche se certamente uno stanziamento di 215 milioni di euro non è del tutto sufficiente, e si realizza una serie di ulteriori interventi, alla luce dei quali si può sostenere che finisca la fase del «familismo ideologico». Rileva infatti che finalmente si cerca di conciliare interventi a favore delle famiglie e interventi in favore dei singoli componenti delle famiglie, come ad esempio gli asili nido e il sostegno agli anziani non autosufficienti. Ritiene altresì necessario che il Governo individui le forme per riproporre le disposizioni contenute nell'articolo 195, in materia di istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale, di cui il presidente della Camera ha disposto lo stralcio. Apprezza inoltre il fatto che, in materia di pari opportunità, si abbandoni la politica degli interventi a pioggia, in favore di misure strutturali a sostegno dell'occupazione femminile. In proposito, rileva come l'occupazione delle donne e la disponibilità di servizi alle donne, determini normalmente un incremento del numero di famiglie e della natalità.

 

Elisabetta GARDINI (FI) precisa di non aver mai affermato che non vi sia alcun intervento in materia di politiche per la famiglia, ma di avere invece criticato la cornice complessiva in cui tale intervento si inserisce.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) sottolinea innanzitutto l'importante novità rappresentata dall'accordo con le regioni. Rileva tuttavia come la spesa sociale complessivamente prevista non possa considerarsi sufficiente e come sia stato, a suo avviso, un errore grave non provvedere al rifinanziamento della legge n. 285 del 1997 sull'infanzia e adolescenza. Ritiene inoltre che non debba essere lasciato cadere il tema del contrasto al consumo di alcol da parte dei minorenni, contenuto nell'articolo 90 del disegno di legge finanziaria, di cui il Presidente della Camera ha disposto lo stralcio. In proposito, dichiara di non condividere del tutto la valutazione sull'assenza di effetti finanziari sulla disposizione stralciata e rileva come la decisione del Presidente della Camera, sia, a suo avviso, il frutto di un approccio eccessivamente rigido, che tuttavia non si è registrato nel caso delle disposizioni di cui all'articolo 197, in materia di prevenzione delle mutilazioni genitali.

 

Il Ministro Rosy BINDI, prendendo spunto dall'intervento svolto dal deputato Capitanio Santolini nella seduta di ieri, desidera fornire alcune precisazioni e ristabilire alcuni elementi di realtà che ritiene siano stati persi di vista nel corso della discussione. Rileva quindi come il Governo, pur in un contesto economico e finanziario particolarmente delicato, abbia cercato di gettare le basi per un intervento di carattere redistributivo, che certo dovrà essere portato a compimento negli anni a venire. In proposito, desidera però rimarcare come questa operazione di redistribuzione del reddito abbia dovuto scontare il secondo modulo della cosiddetta «riforma Tremonti», nel senso che chi ha redditi più elevati non si vede privato di tutto quello che aveva guadagnato con la precedente riforma, mentre chi ottiene dei vantaggi non si vede ancora restituire tutto quello che in precedenza gli era stato sottratto. Sempre in materia fiscale, osserva come si possa senz'altro preferire il meccanismo delle deduzioni a quello delle detrazioni, ma ricorda che per i contribuenti con un reddito più basso le detrazioni sono certamente più vantaggiose, tanto è vero che la possibilità di opzione tra i due meccanismi, nota come «clausola di salvaguardia» introdotta dal Ministro Tremonti e ricordata dal deputato Capitanio Santolini, valeva solo per i redditi alti e in particolare per quelli superiori ai 100 mila euro annui. Ricorda altresì come una parte dei 3 miliardi destinati alle detrazioni per carichi di famiglia e agli assegni familiari, che costituiscono la vera manovra per le famiglie, siano stati destinati a correggere le cosiddette «trappole della povertà», cioè quei meccanismi che, a fronte di modesti aumenti di reddito, facevano scattare consistenti riduzioni degli assegni. Ritiene pertanto che, negli anni a venire, gli interventi del Governo potranno essere più efficaci, in quanto non sconteranno né la «riforma Tremonti» né la necessità di ovviare alle «trappole della povertà». Quanto all'articolo 4, ritiene che l'espressione «fino a tre figli» criticata dal deputato Capitanio Santolini, meriti senz'altro di essere corretta al fine di rendere più chiaro il dispositivo, ma osserva come, nella sostanza, tutti gli assegni familiari aumentino, per tutti i figli a carico, per redditi fino a 112 mila euro. Sul tema della incapienza, sottolinea l'elevazione della no tax area ma riconosce anche l'opportunità di riflettere sugli strumenti per estendere gli assegni familiari alle famiglie incapienti. In proposito, dopo aver ricordato che l'accordo recentemente concluso con le associazioni degli enti territoriali dovrebbe avere l'effetto di limitare il ricorso alle addizionali, evidenzia il dibattito in corso in seno alla maggioranza tra quanti ritengono che si debbano estendere gli assegni familiari alle famiglie incapienti e quanti sostengono invece che le stesse risorse debbano essere utilizzate per ridurre la pressione fiscale sui redditi intorno ai 40 mila euro annui, dichiarando di riconoscersi maggiormente nell'opinione dei primi. Dopo aver sottolineato come la manovra non penalizzi affatto il ceto medio inteso in un'accezione sufficientemente ampia, che va dall'insegnante all'agente di polizia, all'operaio specializzato, all'impiegato d'azienda e pubblico, ricorda il complesso degli interventi in favore della famiglia, e in modo particolare l'istituzione o il rifinanziamento dei Fondi per le politiche sociali, per l'integrazione degli immigrati, per le politiche giovanili, per la famiglia e per gli asili nido, oltre agli interventi a favore dell'occupazione femminile e agli interventi sulle politiche abitative; su tale ultimo aspetto, sostiene l'esigenza di promuovere un piano di edilizia popolare da destinare alla locazione. Quanto al Fondo per la non autosufficienza, ritiene che un intervento serio debba essere adeguatamente finanziato mediante il ricorso a forme di assicurazione obbligatorie, a una tassa di scopo e a una addizionale IRPEF: al riguardo, si dichiara disposta a sostenere un'eventuale emendamento su cui maggioranza e opposizione possano convergere, che individui le forme per incrementare lo stanziamento in materia. Quanto alle risorse destinate al Fondo per la famiglia, sottolinea che esse non servono al funzionamento degli uffici del Ministro, anche se non c'è dubbio che l'attuale struttura necessiterebbe di un rafforzamento quanto piuttosto ad assicurare la funzionalità di strutture che possono svolgere un ruolo positivo a sostegno delle famiglie: cita ad esempio l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e la Commissione per le adozioni internazionale. In proposito, osserva altresì come le iniziative per la conciliazione del tempo di vita e di lavoro, su cui il deputato Capitanio Santolini ha espresso perplessità, rappresentino un aspetto fondamentale delle politiche per la famiglia. Quanto poi allo stanziamento di 300 milioni di euro su tre anni per i servizi socio-educativi, osserva come si tratti di una cifra non insignificante, se si considera che tali risorse potranno innescare un processo di moltiplicazione grazie al concorso di altri soggetti, tra i quali includere le fondazioni bancarie; ritiene altresì che, in materia di servizi socio-educativi, sia opportuna la reintroduzione dell'indicatore della situazione economica (ISE). Dopo aver ricordato come le risorse stanziate a favore dei consultori familiari siano, al pari di altri stanziamenti citati in precedenza, finanziamenti a vantaggio anche degli enti territoriali, sottolinea come il disegno di legge finanziaria sia ispirato, nel complesso, ad una logica di sostegno alle famiglie e ai singoli componenti delle stesse, in nome della quale auspica che si realizzi una fattiva collaborazione tra maggioranza e opposizione.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI auspica che sul provvedimento in esame possa realizzarsi un confronto costruttivo e rispettoso della verità, in quanto ritiene che il tema della salute dei cittadini meriti un'attenzione scevra da pregiudizi. Desidera pertanto riconoscere che alcune delle leggi finanziarie approvate nella scorsa legislatura erano, sotto il profilo della sanità, apprezzabili, mentre decisamente negativa era la legge finanziaria per il 2006; così pure esprime un giudizio positivo sulla ricerca di un accordo con le regioni nel 2001, mentre reputa assai negativa la conflittualità registratasi in seguito. Evidenzia quindi come il presente provvedimento individui risorse consistenti per la sanità, che ammontano complessivamente a circa 99 miliardi di euro, ai quali vanno sommati i 2 miliardi che il Governo si è trovato costretto a stanziare per il 2006. Ricorda poi che si rendevano necessari, e sono stati attuati, investimenti in conto capitale a vantaggio delle strutture sanitarie. Reputa altresì un fatto positivo lo stanziamento di circa 80 milioni di euro per la ricerca, che segna un incremento del 30 per cento rispetto all'anno precedente. Venendo alle preoccupazioni espresse da alcuni deputati in riferimento alla regione siciliana, sottolinea come gli interventi in materia siano stati il frutto di un accordo tra il Governo e la regione e come la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla Sicilia decresca progressivamente, a fronte di un aumento di una sua compartecipazione al gettito fiscale riferibile a quel territorio. Quanto alle politiche per il Mezzogiorno, riconosce che non vi è l'indicazione di cifre precise, ma ritiene che questo non sia un errore e che anzi emerga con chiarezza come l'attenzione per il sud costituisca una priorità in innumerevoli settori di intervento. Riconosce poi l'esistenza di un punto debole della spesa sanitaria, consistente nella cattiva situazione finanziaria in cui versano cinque regioni italiane e di cui la collettività nazionale deve farsi carico. In proposito, osserva come vi sia una generale consapevolezza del fatto che la spesa sanitaria non è integralmente allocata in modo efficiente e come sia importante individuare con precisione tali zone di inefficienza, senza generalizzazioni improprie. Osserva altresì come, generalmente, proprio nelle regioni dove la spesa sanitaria è più elevata si registrino servizi mediamente peggiori. Per tutte queste ragioni, il patto stipulato dal Governo con le regioni segna un salto di qualità, in quanto prevede un affiancamento attivo dello Stato alle regioni che non si mantengono entro il tetto fissato per la spesa sanitaria. Alla volontà di limitare le inefficienze e, dove esistono, i fenomeni di malaffare, è volto anche l'intervento in materia di accreditamento delle strutture. In proposito, rispondendo alle considerazioni del deputato Moroni sul nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, si chiede cosa sarebbe successo se fosse andato in porto il provvedimento di devolution approvato nella scorsa legislatura. Aggiunge che, insieme al problema dell'accreditamento, andrà affrontato il problema della committenza, nel senso che dovrà essere l'Azienda sanitaria locale a decidere quali prestazioni debbano essere erogate dalle strutture accreditate. Riconosce quindi che l'intervento sui laboratori diagnostici è stato forse eccessivamente brusco, ma sottolinea come il presupposto di tale intervento, consistente nella convinzione che i costi delle prestazioni effettuate da tali laboratori possano essere abbattuti, sia corretto e come l'obiettivo giustamente perseguito sia quello di incoraggiare processi di concentrazione. Quanto alla reintroduzione di alcuni ticket, osserva come essa risponda certamente anche all'esigenza di fare cassa, ma come la modalità di intervento scelta miri a una corretta responsabilizzazione dei medici, degli operatori e dei cittadini. Dichiara invece che non condividerebbe l'idea della compartecipazione dei degenti alle cosiddette spese «alberghiere», cui ha fatto riferimento il deputato Moroni, in quanto essa non avrebbe quella valenza educativa propria dei ticket introdotti con il provvedimento in esame. Quanto alle strutture di pronto soccorso, segnala come esista già un piano volto a rafforzare la medicina territoriale, anche se esso non poteva trovare posto nel disegno di legge finanziaria. Per quanto attiene alla spesa farmaceutica, riconosce l'esistenza del rischio di scoraggiare le industrie farmaceutiche dall'investire in Italia, ma proprio per questo sottolinea l'importanza di un intervento sui dispositivi medici, che può determinare risparmi significativi. Dichiara di volere incoraggiare la presentazione di emendamenti volti ad escludere gli infermieri dalla riduzione delle spese per il personale, pur rilevando come, in generale, la carenza di organici costituisca un problema specialmente laddove non vi è stata una riorganizzazione della rete delle strutture sanitarie. Venendo al tema degli specializzandi, sottolinea come il nuovo contratto sia già pronto e riconosce che il Governo precedente aveva stanziato le risorse che hanno reso possibile la definizione del nuovo contratto. Segnala tuttavia l'insufficienza delle misure di carattere previdenziale, sulle quali il Governo sta lavorando; ritiene comunque che la proposta di contratto costituisca un primo passo nella direzione giusta e che sarebbe interesse delle organizzazioni rappresentative degli specializzandi sottoscriverla. Concludendo, riconosce l'insufficienza della somma stanziata per il Fondo per la non auto sufficienza e, pur sottolineando che tale somma aumenta considerevolmente nel 2008 e nel 2009, ritiene che si debba pensare per il futuro a forme di assicurazioni pubbliche e all'introduzione di una tassa di scopo.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, dichiara preliminarmente di concordare con le repliche dei rappresentanti del Governo. Esprime apprezzamento per l'ampia discussione svoltasi, anche se ritiene che alcune delle critiche non tenessero nella dovuta considerazione il complesso della situazione economica e la storia di alcuni problemi. In particolare, sottolinea come studi recenti abbiano evidenziato le incoerenze che spesso si registrano tra politiche che determinano un aumento di fenomeni negativi sotto il profilo sanitario e sociale e politiche che sono attuate allo scopo di porre rimedio alle conseguenze delle prime. Ritiene altresì che anche alcune misure su cui i colleghi hanno ironizzato, quali ad esempio i contributi per la sostituzione di determinati elettrodomestici, possano rivelarsi utili al welfare in quanto contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento e delle patologie ad esso collegate, nonché al benessere dei cittadini inteso in un'ottica complessiva, che tenga conto dell'interdipendenza e dell'integrazione dei vari interventi nel settori. Sottolinea altresì che le politiche di welfare debbono avere un ruolo centrale all'interno della politica economica e che serve, pertanto, un serio investimento sul sistema di welfare. Dopo aver sottolineato la difficile situazione in cui versa la finanza pubblica italiana, rileva come il governo della sanità sia, sempre e ovunque, un tema estremamente complesso, aggravato nel nostro Paese dall'esistenza da un doppio livello di governo, che preesiste alla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione. Evidenzia quindi la logica premiale che ispira il patto con le regioni, frutto di un confronto positivo tra queste e il Governo, che troppo spesso era mancato negli anni passati. Segnala quindi gli aspetti a suo avviso più significativi del provvedimento in esame: la certezza delle risorse su base triennale, l'erogazione tempestiva e puntuale delle stesse, il superamento degli squilibri territoriali e gli investimenti in innovazione e tecnologia. Sul piano della certezza delle risorse, sottolinea poi l'incremento complessivo degli stanziamenti per la sanità, mentre nella passata legislatura era stato adottato il cosiddetto «metodo Gordon Brown», con esiti tutt'altro che positivi. Evidenzia altresì come la sfida consista a questo punto nel contenere la spesa sanitaria e nel migliorarne la qualità. Quanto alle politiche per la famiglia, ricorda come il Ministro Bindi, abbia già avuto modo di sottolineare il complesso degli interventi adottati in materia e come il Piano nazionale per la famiglia sia lo strumento più idoneo per ricondurre ad unità i molteplici interventi in materia.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di comptenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2006.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi ed ordini del giorno (vedi allegato 1). Nel ricordare che un compiuto vaglio di ammissibilità sarà comunque effettuato dal Presidente della Commissione bilancio, segnala che, sulla base dei criteri di ammissibilità illustrati in occasione dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio, presentano, a giudizio della Presidenza della Commissione, profili di inammissibilità i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 1746-bis.XII.60.1 Lucchese, per carenza di compensazione; 1746-bis.XII.86.01 e 1746-bis.XII.86.02 Bafile, per inidoneità della copertura; 1746-bis.XII.88.5 Lisi, per carenza di compensazione; 1746-bis.XII.88.6 Lucchese, per mancanza di compensazione; 1746-bis.XII.88.7, 1746-bis.XII.88.8, 1746-bis.XII.88.9 e 1746-bis.XII.88.10 Lucchese, per mancanza di compensazione; 1746-bis.XII.88.12 Lucchese, per carenza di compensazione; 1746-bis.XII.88.15 Lucchese, per carenza di compensazione; 1746-bis.XII.88.20 Poretti, per mancanza di copertura; 1746-bis.XII.88.19 Di Virgilio, per mancanza di compensazione; 1746-bis.XII.88.25 Burtone, perché ordinamentale; 1746-bis.XII.89.01 Cancrini, perché ordinamentale e senza effetti per il bilancio dello Stato; 1746-bis.XII.89.02 Cancrini, perché ordinamentale; 1746-bis.XII.93.1 Dioguardi, per carenza di compensazione; 1746-bis.XII.94.8 Mancuso, perché ordinamentale; 1746-bis.XII.99.02 del relatore, perché ordinamentale; 1746-bis.XII.99.03 del relatore, perché ordinamentale; gli identici 1746-bis.XII.101.1 Di Virgilio e 1746-bis.XII.101.3 Burtone; 1746-bis.XII.193.1 Dioguardi, per inidoneità della copertura; 1746-bis.XII.198.1 Capitanio Santolini, per carenza di compensazione; 1746-bis.XII.198.2 Dioguardi, per inidoneità della copertura; 1746-bis.XII.199.1 Smeriglio, per inidoneità della copertura; 1746-bis.XII.205.2 Smeriglio, per inidoneità della copertura; 1746-bis.XII.205.01 Pellegrino, perché introduce norma di carattere ordinamentale senza effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Pertanto, invita i presentatori al ritiro dei medesimi e a riformularli ai fini della presentazione presso la Commissione bilancio.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritira i suoi emendamenti su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità.

 

Mariza BAFILE (Ulivo) ritira i suoi emendamenti su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità.

 

Ugo LISI (AN) ritira il suo emendamento 1746-bis.XII.88.5.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) ritira i suoi emendamenti su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) ritira gli emendamenti da lui sottoscritti su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) ritira i suoi emendamenti su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) ritira i suoi emendamenti su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità.

 

Massimiliano SMERIGLIO (RC-SE) ritira i suoi emendamenti su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, ritira i propri emendamenti ed articoli aggiuntivi su cui il presidente ha ravvisato profili di inammissibilità, nonché gli emendamenti ed articoli aggiuntivi 1746-bis.XII.94.9 e 1746-bis.XII.202.01. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1746-bis.XII.42.1, a patto che sia riformulato aggiungendo, prima delle parole «agli ordini e collegi professionali», le seguenti: «alla Croce rossa italiana,»; 1746-bis.XII.88.26, a patto che sia riformulato sostituendo il primo periodo con il seguente: «All'articolo 88, comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esentati dalle predette quote di compartecipazione tutti i minori fino a 14 anni compresi.» e sostituendo le parole «1.105 milioni» con le seguenti «1.165 milioni»; esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti 1746-bis.XII.94.1 e 1746-bis.XII.94.10, sugli identici emendamenti 1746-bis.XII.94.4, 1746-bis.XII.94.5, 1746-bis.XII.94.6 e sull'emendamento 1746-bis.XII.198.3. Raccomanda altresì l'approvazione dei propri emendamenti ed articoli aggiuntivi 1746-bis.XII.46.01, 1746-bis.XII.60.3, 1746-bis.XII.60.2, 1746-bis.XII.88.23, 1746-bis.XII.88.28, 1746-bis.XII.88.24 riformulato sostituendo le parole «qualora tale impedimento non sia dovuto a fattori oggettivi» con le parole «tranne nei casi di oggettivo e certificato impedimento», 1746-bis.XII.88.01 come riformulato (vedi allegato 1), 1746-bis.XII.88.02, 1746-bis.XII.89.4, 1746-bis.XII.89.5, 1746-bis.XII.89.03, 1746-bis.XII.90.01, 1746-bis.XII.93.5, 1746-bis.XII.94.6, 1746-bis.XII.94.01 e 1746-bis.XII.198.6, attendendo invece di conoscere la posizione del Governo sul proprio emendamento 1746-bis.XII.88.27. Invita i presentatori a ritirare i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi, sui quali esprime altrimenti parere contrario: 1746-bis.XII.88.11, 1746-bis.XII.88.4, 1746-bis.XII.88.2, 1746-bis.XII.88.1, 1746-bis.XII.88.3, 1746-bis.XII.93.4, 1746-bis.XII.94.3, 1746-bis.XII.99.01 e 1746-bis.XII.Tab.C.1. Invita altresì il presentatore a ritirare gli emendamenti 1746-bis.XII.198.4 e 1746-bis.XII.198.5 in quanto risulterebbero assorbiti a seguito dell'eventuale approvazione del 1746-bis.XII.198.3, nonché l'emendamento 1746-bis.XII.88.21, in quanto risulterebbe assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1746-bis.XII.88.26 come riformulato. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il Ministro Rosy BINDI, per quanto attiene agli emendamenti riferiti ad articoli incidenti su materie di propria competenza, esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento 1746-bis.XII.198.6 per il quale si rimette alle decisioni della Commissione.

 

La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa alle 12.05.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI per quanto attiene agli emendamenti riferiti ad articoli incidenti su materie di propria competenza, esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento 1746-bis.XII.60.3, su cui esprime parere contrario, e sugli emendamenti 1746-bis.XII.94.4, 1746-bis.XII.94.5 e 1746-bis.XII.94.6, sui quali esprime parere favorevole a patto che siano riformulati sostituendo la parola «otticamente» con le seguenti: «strumenti di lettura ottica». Invita infine il relatore a ritirare l'emendamento 1746-bis.XII.88.27.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di sospendere la seduta dalle 13 alle 15.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, accede parzialmente alla richiesta del deputato Di Virgilio, avvisando che sospenderà la seduta dalle 13 alle 14.30.

 

Mariza BAFILE (Ulivo) chiede al relatore di inserire nella relazione finale un riferimento alle motivazioni che l'avevano indotta a presentare l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.86.02, in precedenza ritirato, che si riserva comunque di ripresentare alla Commissione bilancio, previa individuazione di adeguata copertura.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, accede alla richiesta del deputato Bafile.

 

Roberto ULIVI (AN) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.5.1, finalizzato ad eliminare l'obbligo, per i farmacisti e gli altri soggetti abilitati alla vendita di farmaci, di riportare sullo scontrino il codice fiscale dell'acquirente e a concedere ai soggetti di cui sopra un tempo congruo per adeguarsi agli altri obblighi introdotti dall'articolo 5 del disegno di legge finanziaria.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Ulivi.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, riconosce la validità di alcune delle osservazioni formulate dai colleghi, ma fa presente che sulle possibili modifiche delle norme in questione sta già lavorando la Commissione finanze.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) ritiene che le conseguenze derivanti dall'obbligo di indicare sullo scontrino il codice fiscale dell'acquirente non siano eccessivamente onerose per i soggetti che saranno chiamati ad applicarle.

 

Giacomo BAIAMONTE (FI) esprime la propria perplessità sulle motivazioni del parere espresso dal relatore, dal momento che la Commissione è comunque chiamata ad esprimersi sull'emendamento.

 

La Commissione respinge l'emendamento Ulivi 1746-bis.XII.5.1.

 

Gianni MANCUSO (AN) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1746-bis.XII.42.1, avanzata dal relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Mancuso 1746-bis.XII.42.1, come riformulato.

 

Roberto ULIVI (AN) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.43.1, finalizzato ad assicurare un'adeguata copertura previdenziale ai familiari collaboratori non farmacisti impiegati nell'ambito delle farmacie gestite in forma di impresa familiare.

 

La Commissione respinge l'emendamento Ulivi 1746-bis.XII.43.1 e approva l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.46.01, del relatore.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) illustra l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.47.01, ricostruendo l'evoluzione della disciplina relativa al funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) ed evidenziando in modo particolare l'incongruità della disposizione che prevede un contributo obbligatorio di tutti gli operatori della sanità a favore di tale fondazione privata.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) contesta alcune delle considerazioni del deputato Pellegrino, rilevando inoltre come l'ONAOSI assolva ancora oggi ad una funzione particolarmente rilevante.

 

Roberto ULIVI (AN), pur riconoscendo la validità di alcune delle considerazioni svolte dal deputato Di Virgilio, si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dal deputato Pellegrino.

 

Gianni MANCUSO (AN), concordando con le considerazioni del deputato Pellegrino, annuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo, in quanto ritiene che l'ONAOSI, nello svolgimento della propria attività si sia allontanata dalle sue finalità originarie.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), dopo aver precisato che l'articolo aggiuntivo in discussione non mira alla abolizione della ONAOSI, dichiara di concordare con le considerazioni del deputato Pellegrino.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), considerata l'articolazione delle posizioni emerse, propone di accantonare temporaneamente l'esame dell'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.47.01.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, si associa alla proposta del deputato Burtone.

 

La Commissione concorda.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI chiarisce che il parere contrario del Governo sull'emendamento 1746-bis.XII.60.3 discende dal fatto che le previsioni contenute nell'articolo che si propone di modificare sono state oggetto di accordo tra il Governo e le regioni.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) annuncia il voto favorevole sull'emendamento in esame, sottolineando l'attuale, grave carenza di personale infermieristico nel Sistema Sanitario Nazionale.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) annuncia voto favorevole, ritenendo che l'accordo tra il Governo e le regioni non faccia venir meno la facoltà del Parlamento di valutare e decidere liberamente.

 

Roberto ULIVI (AN) annuncia voto favorevole, concordando con le considerazioni svolte dai deputati Di Virgilio e Lucchese.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), dichiarandosi favorevole all'emendamento in esame, invita il Governo a riconsiderare il parere espresso.

 

Salvatore MAZZARACCHIO (FI) annuncia voto favorevole.

 

Lalla TRUPIA (Ulivo) concorda con il deputato Burtone ed invita il Governo a riconsiderare il parere espresso.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis.XII.60.3 del relatore.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) chiede che il relatore illustri il suo emendamento 1746-bis.XII.60.2.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore illustra l'emendamento 1746-bis.XII.60.2, ricordando come la normativa vigente preveda che i contributi, versati da lavoratori dipendenti alla gestione separata dell'INPS, possano essere trasferiti ad una diretta gestione previdenziale obbligatoria solo se riferiti ad un periodo di almeno 5 anni, limite minimo che, evidentemente, esclude i medici specializzandi. L'emendamento in esame di propone di consentire anche a questi ultimi tale trasferimento.

 

Katia ZANOTTI (Ulivo) annuncia voto favorevole.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), dichiarando di concordare con il relatore ed annunciando pertanto voto favorevole, ricorda i provvedimenti approvati nella scorsa legislatura in favor dei medici specializzandi. Segnala peraltro il rischio che l'approvazione dell'emendamento abbia delle ripercussioni sul prossimo contratto dei medici specializzandi, comportandone lo slittamento al prossimo anno, e chiede al Governo di fornire chiarimenti su questo punto.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI ritiene che l'approvazione dell'emendamento non impedirebbe, nelle more dell'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria, la sottoscrizione del contratto dei medici specializzandi, il quale potrebbe essere successivamente adeguato ove le disposizioni contenute nell'emendamento divenissero norma di legge.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) esprime apprezzamento per le garanzie fornite dal Governo.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, annuncia voto favorevole.

 

Ugo LISI (AN) annuncia voto favorevole.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis.XII.60.2 del relatore.

 

La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 14.40.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.84.1, finalizzato a consentire il completamento della distribuzione della tessera sanitaria. Chiede altresì al sottosegretario Zucchelli di chiarire le ragioni del parere contrario del Governo.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI dichiara che, stando alle risultanze delle verifiche condotte dai competenti uffici ministeriali, la procedura di distribuzione della tessera sanitaria è già stata completata.

 

Giuseppe PALUMBO (FI) fa osservare che, a quanto gli risulta, la distribuzione della tessera sanitaria non è stata ad oggi completata.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, sulla base degli elementi forniti dai colleghi dell'opposizione, modificando il proprio orientamento, esprime parere favorevole.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI si conforma al parere espresso dal relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Lucchese 1746-bis.XII.84.1.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira gli emendamenti 1746-bis.XII.88.11 e 1746-bis.XII.88.4.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1746-bis.XII.88.23 e 1746-bis.XII.88.28 del relatore.

 

Dorina BIANCHI (Ulivo) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.88.2, evidenziando i rischi connessi alla riduzione del 50 per cento dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate e all'indebito raggruppamento di prestazioni assai differenti all'interno dell'unica categoria delle prestazioni automatizzate. Invita pertanto il Governo a riconsiderare il parere espresso su tale emendamento.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI chiarisce che la percentuale di riduzione dei rimborsi proposta tiene conto delle risultanze di studi appositamente condotti, in base alle quali tale riduzione è sostenibili per i laboratori diagnostici che abbiano un volume di prestazioni intorno al milione annuo; la norma tende pertanto a favorire processi di accorpamento tra i laboratori minori. Annuncia altresì che il Governo si impegna affinché, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione bilancio, la norma sia rivista attraverso un dilazionamento dei tempi di attuazione ed affinché, nella fase attuativa, siano debitamente coinvolti gli operatori del settore. Alla luce delle considerazioni svolte, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1746-bis.XII.88.2 nonché gli emendamenti 1746-bis.XII.88.27 e 1746-bis.XII.88.3.

 

Dorina BIANCHI (Ulivo) si dichiara parzialmente soddisfatta dai chiarimenti forniti dal Governo e ritira l'emendamento 1746-bis.XII.88.2, riservandosi di ripresentarlo in Commissione bilancio.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) si dichiara solo parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Governo e fa suo l'emendamento 1746-bis.XII.88.2.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), pur comprendendo le osservazioni del rappresentante del Governo, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1746-bis.XII.88.2.

 

Katia ZANOTTI (Ulivo) esprime apprezzamento per la decisione assunta dal deputato Bianchi.

 

Giuseppe PALUMBO (FI) sottoscrive l'emendamento 1746-bis.XII.88.2.

 

Roberto ULIVI (AN) sottoscrive l'emendamento 1746-bis.XII.88.2.

 

Gianni MANCUSO (AN) sottoscrive l'emendamento 1746-bis.XII.88.2.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) esprime apprezzamento per l'intervento del rappresentante del Governo e auspica che, nella fase di attuazione della norma in esame, il Governo ponga in essere un'attenta verifica tecnica della sostenibilità delle disposizioni in essa contenuta. Ricorda peraltro come, in Sicilia, le tariffe rimborsate ai laboratori diagnostici siano fino a tre volte superiori rispetto al resto del Paese.

 

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) sottoscrive l'emendamento 1746-bis.XII.88.2.

 

La Commissione respinge l'emendamento Bianchi 1746-bis.XII.88.2, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal deputato Di Virgilio.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, ritira il suo emendamento 1746-bis.XII.88.27.

 

Angelo PICANO (Pop-Udeur) sottoscrive l'emendamento 1746-bis.XII.88.3 e lo ritira.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) fa suo l'emendamento 1746-bis.XII.88.3.

 

La Commissione respinge l'emendamento Fabris 1746-bis.XII.88.3, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal deputato Di Virgilio.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.88.14, di cui raccomanda l'approvazione.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) annuncia voto contrario, anche alla luce di altri emendamenti presentati dalla maggioranza, che incidono sulla platea dei cittadini tenuti al pagamento dei ticket introdotti.

 

Giuseppe PALUMBO (FI), ricordando di avere proposto in precedenza di esentare dal pagamento del ticket per il pronto soccorso almeno i soggetti classificati con il cosiddetto «codice verde», sottolinea che, se si sceglie di esentare specifiche categorie di soggetti, come negli emendamenti della maggioranza cui fa riferimento il deputato Burtone, non si comprende perché non debbano essere esentate, ad esempio, le donne in stato di gravidanza.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) concorda con l'intervento del deputato Palumbo.

 

Roberto ULIVI (AN) annuncia voto favorevole, richiamando l'attenzione sul fatto che molti cittadini si rivolgono al pronto soccorso perché non esiste una rete adeguata di assistenza sanitaria sul territorio.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lucchese 1746-bis.XII.88.14.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.88.13.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lucchese 1746-bis.XII.88.13.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis.XII.88.26, come riformulato, ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1746-bis.XII.88.21.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) evidenzia le differenze esistenti in ordine alla copertura tra l'emendamento 1746-bis.XII.88.21, di cui è primo firmatario, e l'emendamento 1746-bis.XII.88.26; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento.

 

Chiara MORONI (FI), dopo aver rilevato le divergenze presenti all'interno della maggioranza, rispetto alla copertura del presente emendamento, annuncia, anche a nome del proprio gruppo, l'astensione sull'emendamento in esame, dovuta alla contrarietà all'introduzione di qualsiasi nuova forma di ticket, in modo particolare sulle prestazioni di pronto soccorso.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) giudica l'emendamento in esame demagogico ed ipocrita ed annuncia pertanto voto contrario.

 

Gino BUCCHINO (Ulivo) suggerisce di valutare la possibilità di combinare tra loro le coperture degli emendamenti1746-bis.XII.88.26 e 1746-bis.XII.88.21.

 

Angelo PICANO (Pop-Udeur) esprime perplessità sulla copertura proposta nell'emendamento 1746-bis.XII.88.21.

 

Roberto ULIVI (AN), dichiarata la propria contrarietà a qualsiasi nuova forma di ticket, annuncia la propria astensione sull'emendamento in esame.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI ricorda che numerose categorie di cittadini, tra le quali le donne in gravidanza e le persone di età superiore a 65 anni con redditi medio-bassi, sono esenti dal pagamento del ticket. Osserva altresì che nel riformulare l'emendamento 1746-bis.XII.80.26 è stata individuata una copertura adeguata.

 

Chiara MORONI (FI) ritiene che un'attenta verifica della copertura debba essere effettuata con il contributo della Commissione bilancio.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, fa osservare che la Commissione bilancio avrà sicuramente modo di valutare l'emendamento in esame, ove approvato.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1746-bis.XII.88.21 ove l'emendamento 1746-bis.XII.88.26 sia ulteriormente riformulato, sostituendo la copertura ivi prevista con quella contenuta nell'emendamento 1746-bis.XII.88.21.

 

Dorina BIANCHI (Ulivo) condivide la proposta del deputato Cancrini.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, invita il deputato Zanotti a riformulare l'emendamento 1746-bis.XII.88.26, secondo quanto richiesto dal deputato Cancrini.

 

Katia ZANOTTI (Ulivo) riformula il proprio emendamento 1746-bis.XII.88.26 come segue: Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Sono esentati dalle predette quote di compartecipazione tutti i minori fino a 14 anni compresi. Conseguentemente: A decorrere dal 1o gennaio 2007 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui allegato 1 delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al DLGS 26 ottobre 1995, 504, relative alla birra ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

La Commissione approva l'emendamento Zanotti 1746-bis.XII.88.26, come riformulato.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte pertanto che l'emendamento Cancrini 1746-bis.XII.88.21 è assorbito.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, illustra l'emendamento 1746-bis.XII.88.24, come riformulato.

 

Chiara MORONI (FI), esprime la propria contrarietà, in quanto gli esami diagnostici cui si sottopone un cittadino, ancorché i relativi referti non vengano ritirati, sono comunque oggetto di prescrizione medica. Rileva inoltre la difficoltà di documentare i fattori oggettivi che possono impedire il ritiro dei referti.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) osserva che, se il referto di un esame diagnostico, non viene ritirato, ciò significa che o esiste un impedimento oggettivo o l'esame era inutile. Dopo aver ricordato come in Sicilia sia già presente il ticket sulle prestazioni di pronto soccorso, chiarisce che l'azione del Governo in questa materia è volta a garantire il rispetto di principi di equità e di appropriatezza delle prestazioni.

 

Giacomo BAIAMONTE (FI) ritiene che le considerazioni del deputato Burtone siano fuori luogo e che, al fine di limitare la prestazione e la ripetizione di esami diagnostici inutili, sia sufficiente un pieno utilizzo della tessera sanitaria. Dopo aver osservato come, a suo avviso, scopo della norma sia esclusivamente quello di «fare cassa» richiama l'attenzione sulla necessità di riorganizzare la medicina del territorio.

 

Katia ZANOTTI (Ulivo) rileva come spesso i cittadini trascurino di ritirare i referti degli esami diagnostici e ritiene che la norma possa contribuire a responsabilizzare medici e pazienti.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle disposizioni in esame, ritiene che esitano altri metodi per raggiungere lo stesso risultato, tra i quali ricorda l'organizzazione di un'adeguata campagna informativa.

 

Roberto ULIVI (AN) sottolinea il problema dei tempi decorsi i quali si debba applicare il ticket per il mancato ritiro dei referti. Chiede altresì di sapere quali possano essere, in concreto, gli impedimenti oggettivi che giustificano il mancato ritiro del referto.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), rilevando come certamente esista un problema di eccessivo ricorso agli accertamenti diagnostici da parte dei medici, sottolinea l'opportunità di intervenire sul livello delle prescrizioni e non ex post come propone la norma in esame. Ricorda infine i problemi connessi al recupero delle somme dovute a titolo di ticket per il mancato ritiro dei referti.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis.XII.88.24 del relatore, come riformulato.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte pertanto che l'emendamento Dioguardi 1746-bis.XII.88.1 è assorbito.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.88.16 ed evidenzia in particolare il rischio di una riduzione del numero di strutture sanitarie presenti sul territorio.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucchese 1746-bis.XII.88.16, 1746-bis.XII.88.17 e 1746-bis.XII.88.18.

 

Fiorella CECCACCI RUBINO (FI) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.88.22, finalizzato a contrastare il fenomeno del randagismo, e ne raccomanda l'approvazione.

 

La Commissione respinge l'emendamento Ceccacci 1746-bis.XII.88.22.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, illustra l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.88.01, come riformulato.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali si riduca l'utile a disposizione dei farmacisti e annuncia voto contrario.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, fornisce ulteriori chiarimenti sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.88.01.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 1746-bis.XII.88.01 del relatore, come riformulato (vedi allegato 1), e 1746-bis.XII.88.02 del relatore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.88.03.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.88.03.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.88.04, ispirato a esigenze di equità nei confronti dei danneggiati da vaccinazione obbligatoria che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, in tempo utile.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) si associa alle considerazioni del deputato Lucchese e sottoscrive l'emendamento.

 

Roberto ULIVI (AN) sottoscrive l'emendamento in esame e ne raccomanda l'approvazione.

 

Emanuele SANNA (Ulivo) dichiara di concordare con le considerazioni svolte dai colleghi. Auspica altresì che il Governo affronti quanto prima il problema dei malati di talassemia che da troppo tempo attende soluzione.

 

Ugo LISI (AN) si associa alle considerazioni del deputato Sanna.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), dopo aver ricordato il lavoro svolto nella precedente legislatura sul tema dei soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, richiama l'attenzione sulle difficoltà riscontrate nell'applicazione della legge n. 210 del 1992 e sulla necessità di una verifica in materia.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucchese 1746-bis.XII.88.04.

 

Giuseppe PALUMBO (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.88.05, di cui è cofirmatario, relativo ai farmaci altamente innovativi, e ne raccomanda l'approvazione.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) si associa alle considerazioni del collega Palumbo sull'importanza di tale categoria di farmaci, rilevando che l'articolo aggiuntivo in esame va incontro all'industria farmaceutica.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Virgilio 1746-bis.XII.88.05.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 1746-bis.XII.89.1, volto ad estendere alla Regione siciliana e alla Sardegna, le previsioni di cui all'articolo 89 sul Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale, dalle quali sono state escluse senza motivo le due regioni sopra ricordate.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lucchese 1746-bis.XII.89.1.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 1746-bis.XII.89.3, volto a destinare i dieci milioni di euro stanziati dall'articolo 89, comma 2, lettera a), per la sperimentazione del modello assistenziale case della salute a favore del finanziamento dei progetti per l'utilizzazione delle cellule staminali adulte, di cui all'articolo 93, comma 1.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lucchese 1746-bis.XII.89.3.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) illustra il suo emendamento 1746-bis.XII.89.2, di cui raccomanda l'approvazione, e chiede al rappresentante del Governo le ragioni dello stanziamento di 10 milioni di euro per le case della salute.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI fa presente che, a fronte di un non perfetto funzionamento della medicina territoriale, il Governo ha ritenuto importante individuare un modello aggregante alternativo all'ospedale, concentrando in tale elemento sia l'assistenza notturna, che le strumentazioni diagnostiche, nonché una presenza del personale sanitario 24 ore su 24. Ribadisce quindi il suo parere contrario sull'emendamento in esame.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), considerata l'esiguità delle risorse stanziate per le case della salute, riterrebbe più utile che tale somma sia devoluta per il finanziamento del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 198.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) non comprende le ragioni del parere contrario del relatore sull'emendamento in discussione, considerato che appare simile, almeno in parte, al successivo emendamento 1746-bis.XII.89.4 del relatore, su cui anche il Governo si è espresso a favore.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, tiene a precisare che il suo emendamento 1746-bis.XII.89.4 non è volto a sopprimere, tra le finalità del Fondo di cui all'articolo 89, quella del finanziamento di progetti regionali in materia di sperimentazione del modello assistenziale case della salute, ma solo a non specificare gli importi destinati ai singoli tipi di progetti.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) esprime la sua contrarietà all'emendamento in esame.

 

La Commissione respinge l'emendamento Di Virgilio 1746-bis.XII.89.2 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1746-bis.XII.89.4 e 1746-bis.XII.89.5 del relatore.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di sospendere brevemente la seduta.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, ritiene che si possa continuare nell'esame degli emendamenti, riservandosi eventualmente di sospendere la seduta in un momento successivo.

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 1746-bis.XII.89.03 e 1746-bis.XII.90.01 del relatore, nonché l'emendamento 1746-bis.XII.93.5 del relatore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 1746-bis.XII.93.2, volto a specificare che tra i progetti di ricerca sanitaria che l'articolo 93 finanzia, quelli relativi all'utilizzazione delle cellule staminali si riferiscano solo alle cellule staminali adulte.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) concorda con il deputato Lucchese, ricordando che la normativa vigente in Italia in materia vieta comunque la ricerca sulle cellule staminali embrionali.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI riterrebbe più appropriato, ove la Commissione fosse orientata ad approvare l'emendamento in oggetto, che si aggiungessero le parole «e cordonali».

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) riformula il suo emendamento nel senso prospettato dal sottosegretario.

 

Katia ZANOTTI (Ulivo) ricorda la risoluzione approvata la scorsa estate dal Senato che non escludeva la ricerca sugli embrioni crioconservati e chiede di sapere se l'emendamento in oggetto, ove approvato, precluderebbe tale possibilità.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) ribadisce che la legge n. 40 vieta espressamente la ricerca sulle cellule staminali embrionali quindi anche quelle derivanti da embrioni congelati.

 

Lalla TRUPIA (Ulivo) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento in oggetto.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) sottolinea, anch'egli, che la legge n. 40 del 2004 non consente la ricerca sulle cellule staminali embrionali.

 

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) ricorda alla Commissione la differenza tra risoluzioni e leggi vigenti.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI precisa che il suo parere sull'emendamento 1746-bis.XII.93.2 è contrario.

 

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lucchese 1746-bis.XII.93.2 e Di Virgilio 1746-bis.XII.93.3.

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento 1746-bis.XII.93.4, al fine di consentirne una valutazione più approfondita.

 

Dorina BIANCHI (Ulivo) intende esprimere un certo stupore per l'invito formulato dal relatore e dal Governo al ritiro del suo emendamento, volto a destinare una piccola parte del Fondo per le attività di ricerca sanitaria allo sviluppo di programmi di ricerca da svolgersi presso le strutture sanitarie delle regioni meridionali. Invita pertanto tutta la Commissione a riflettere attentamente sulle questioni poste con l'emendamento in oggetto.

 

Gero GRASSI (Ulivo) fa presente che l'emendamento di cui è cofirmatario è addirittura riduttivo di una visione di particolare attenzione al Meridione che è stata annunciata in diverse sedi e in primo luogo nel programma di Governo dell'Unione. Chiede, pertanto, al relatore e al Governo di rivedere le rispettive posizioni sull'emendamento in oggetto, al fine di esprimere quindi un parere favorevole.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1746-bis.XII.93.4, che potrebbe essere utile anche per evitare la fuga di giovani ricercatori dalle regioni meridionali.

 

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Bianchi 1746-bis.XII.93.4. Approva quindi gli identici emendamenti Bianchi 1746-bis.XII.94.1 e 1746-bis.XII.94.10 del relatore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), Roberto ULIVI (AN) e Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, riformulano gli identici emendamenti 1746-bis.XII.94.4, 1746-bis.XII.94.5 e1746-bis.XII.94.6, come richiesto dal rappresentante del Governo, ovvero di aggiungere alla fine del comma 2 dell'articolo 94 le seguenti parole: «e devono essere leggibili con strumenti di lettura ottica».

 

La Commissione approva gli identici emendamenti Lucchese 1746-bis.XII.94.4, Ulivi 1746-bis.XII.94.5 e 1746-bis.XII.94.6 del relatore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1746-bis.XII.94.3, che non reca oneri a carico del bilancio dello Stato e che può essere molto utile al fine di evitare pericolosi incidenti stradali, in caso di assunzione di determinati farmaci.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, conferma il suo parere contrario in quanto l'AIFA già potrebbe disporre in tal senso.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritira l'emendamento al fine di trasfonderne eventualmente il contenuto in un ordine del giorno.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) chiede al relatore le ragioni del suo parere contrario sull'emendamento 1746-bis.XII.94.2 di cui è cofirmataria.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, ricorda che la normativa vigente già prevede la possibilità di confezioni starter e di dosi ottimali da parte delle aziende farmaceutiche.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) ritiene che i presentatori potrebbero ritirarlo per trasfonderne eventualmente il contenuto in un ordine del giorno.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis.XII.94.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno al riguardo.

 

Roberto ULIVI (AN) illustra il suo emendamento 1746-bis.XII.94.7 e ne raccomanda l'approvazione

 

La Commissione respinge l'emendamento Ulivi 1746-bis.XII.94.7. Approva, quindi, l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.94.01 del relatore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 1746-bis.XII.99.1 e ne raccomanda l'approvazione.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) ritiene che in una prima fase sia necessaria la centralizzazione delle funzioni che l'articolo 99 pone in capo all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti, mentre in un secondo momento potrà essere valutata anche la costituzione di centri regionali presso le regioni maggiormente interessate dal fenomeno.

 

Giuseppe PALUMBO (FI) dichiara il suo voto a favore dell'emendamento in oggetto.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lucchese 1746-bis.XII.99.1.

 

Luigi CANCRINI (Com-it) ritira i suoi articoli aggiuntivi 1746-bis.XII.99.01 e 1746-bis.XII.Tab.C.1.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 1746-bis.XII.101.2 e ne raccomanda l'approvazione, essendo volto a sanare l'ingiustificata disparità di trattamento tra la regione Sardegna e la regione siciliana, penalizzata rispetto alla prima dall'articolo 101. Si tratta di una giusta battaglia che tutti i siciliani dovrebbero portare avanti.

 

Giuseppe PALUMBO (FI), concordando con l'onorevole Lucchese, ritiene che la Commissione non presti la dovuta attenzione alle problematiche sollevate con l'emendamento in oggetto, su cui voterà a favore.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) non ritiene che sia la Casa delle libertà a stabilire quali siano le battaglie giuste per la regione Sicilia, i cui problemi derivano anche dagli atteggiamenti non sempre corretti che il Presidente Cuffaro ha assunto nel confronto istituzionale con il Governo. Pertanto, si riserva di assumere una posizione definitiva al riguardo solo dopo l'incontro tra il Ministro Padoa Schioppa e Cuffaro che si terrà nella giornata di domani. Per il momento voterà contro l'emendamento in oggetto.

 

La Commissione respinge l'emendamento Lucchese 1746-bis.XII.101.2.

 

Massimo SMERIGLIO (RC-SE) ritira il suo emendamento 1746-bis.XII.192.1, al fine di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) fa proprio l'emendamento 1746-bis.XII.197.1, volto ad incrementare le risorse per le attività di prevenzione delle mutilazioni genitali, raccomandandone l'approvazione e ricordando, in proposito, che la legge approvata in materia nella scorsa legislatura riscosse il consenso di tutti i gruppi politici.

 

Mariella BOCCIARDO (FI), Gianni MANCUSO (AN), Fiorella CECCACCI RUBINO (FI), Giacomo BAIAMONTE (FI) e Roberto ULIVI (AN) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 1746-bis.XII.197.1.

 

La Commissione respinge l'emendamento Boscetto 1746-bis.XII.197.1, fatto proprio dal deputato Di Virgilio.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che il Ministro si era rimesso alla Commissione sull'emendamento 1746-bis.XII.198.6 del relatore.

 

Giuseppe PALUMBO (FI), pur apprezzando la buona volontà dimostrata dal relatore con la proposta emendativa in oggetto, che cerca di rimediare alla esiguità delle risorse stanziate dall'articolo 198 a favore del Fondo per la non autosufficienza, ritiene ancora troppo scarse le risorse a tal fine previste.

 

Ugo LISI (AN) dichiara la propria astensione sull'emendamento in oggetto.

 

Katia ZANOTTI (Ulivo) ricorda che nel corso della passata legislatura la legge sulla non autosufficienza venne di fatto bloccata dall'allora Ministro dell'economia, mentre questo Governo ha almeno potenziato l'assistenza domiciliare, dando un concreto segnale di attenzione al problema.

 

Donato Renato MOSELLA (Ulivo) condivide l'emendamento del relatore, sul quale voterà a favore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), sebbene l'emendamento da lui sottoscritto sia stato ritirato in quanto presentava profili di inammissibilità, tuttavia prevedeva un aumento decisamente più consistente delle risorse destinate al Fondo per le non autosufficienze. L'emendamento del relatore è invece assolutamente insufficiente.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) non ritiene giusto e corretto illudere quanti attendono da anni un provvedimento in materia con finanziamenti così irrisori quali quelli previsti dall'emendamento in esame.

 

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) fa presente che il suo emendamento che ha dovuto ritirare perché presentava profili di inammissibilità prevedeva un aumento molto più significativo delle risorse da destinare al Fondo in oggetto, al quale sarebbero confluiti gli stanziamenti a pioggia disposti dagli articoli 192, 193, 194, 199 e 205.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), pur essendo consapevole della inadeguatezza delle risorse, ritiene tuttavia importante dare un segnale che dimostra l'attenzione del Governo nei confronti di tale delicata problematica.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis.XII.198.6 del relatore. Approva quindi l'emendamento Burtone 1746-bis.XII.198.3, risultando così assorbiti gli emendamenti Burtone 1746-bis.XII.198.4 e 1746-bis.XII.198.5 del relatore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 1746-bis.XII.202.1 e ne raccomanda l'approvazione.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) ricorda che il Governo Berlusconi non ha mai adottato provvedimenti o iniziative a favore della prosecuzione della sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento.

 

La Commissione respinge l'emendamento Capitanio Santolini 1746-bis.XII.202.1.

 

Mariella BOCCIARDO (FI) illustra l'emendamento 1746-bis.XII.204.1, di cui è cofirmataria, volto a tenere conto della giurisprudenza costituzionale in materia, e ne raccomanda l'approvazione.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) ritiene che la reiezione dell'emendamento in oggetto determinerà la presentazione di molti ricorsi da parte delle regioni e invita la Commissione a non disattendere le pronunce della Corte costituzionale.

 

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Virgilio 1746-bis.XII.204.1 e 1746-bis.XII.205.1.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati. Sospende quindi brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 18.10.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1746-bis.XII.93.4, accantonato in precedenza, in modo tale da prevedere che le somme destinate allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica, da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno, debbano essere impegnate entro l'anno di vigenza del bando e che, in caso contrario, tali somme rientrino nella disponibilità del Fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

Dorina BIANCHI (Ulivo) accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento nel modo seguente: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le risorse previste nella Tabella C, allegata alla presente legge, del Fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono destinate per 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno, e sono da impegnarsi entro l'anno di vigenza del bando. In caso contrario, la somma rientra nella disponibilità del predetto Fondo.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1746-bis.XII.93.4, come riformulato.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) annuncia voto favorevole, in quanto ritiene che tale emendamento costituisca un segnale positivo per il Mezzogiorno.

 

Giuseppe PALUMBO (FI) sottoscrive l'emendamento 1746-bis.XII.93.4.

 

Salvatore MAZZARACCHIO (FI) sottoscrive l'emendamento 1746-bis.XII.93.4.

 

La Commissione approva l'emendamento Bianchi 1746-bis.XII.93.4, come riformulato (vedi allegato 1).

 

La seduta, sospesa alle 18.25, è ripresa alle 18.30.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, fa presente che, sull'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.47.01, accantonato in precedenza, non è stato possibile addivenire a una riformulazione condivisa. Si rimette pertanto alla Commissione.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI si rimette alla Commissione.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) ribadisce le ragioni a favore dell'attuale regime di finanziamento e funzionamento dell'ONAOSI. Stigmatizza inoltre l'atteggiamento poco chiaro del relatore e del Governo e auspica che l'emendamento sia ritirato, annunciando altrimenti voto contrario.

 

Emanuele SANNA (Ulivo) esprime sconcerto per il fatto che all'interno della maggioranza non si sia individuata una riformulazione su cui tutti potessero convergere. Ricorda altresì come non siano in discussione i meriti dell'ONAOSI, bensì l'obbligatorietà dei contributi, introdotta da recenti innovazioni legislative.

 

Gianni MANCUSO (AN) ritiene che le innovazioni cui ha fatto riferimento il deputato Sanna, introdotte con l'articolo 52, comma 23, della legge finanziaria per il 2003, furono una sorta, di «colpo di mano» e annuncia voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) annuncia l'astensione sull'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.47.01.

 

Americo PORFIDIA (IdV) annuncia voto favorevole sull'emendamento in esame, di cui raccomanda l'approvazione.

 

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Ulivo) chiede di conoscere le ragioni per le quali non sia possibile riformulare l'articolo aggiuntivo in esame.

 

Elisabetta GARDINI (FI) si rammarica che non vi sia tempo sufficiente ad affrontare la questione in modo serio ed approfondito.

 

Lalla TRUPIA (Ulivo) chiede di conoscere le ragioni per le quali non sia possibile riformulare l'articolo aggiuntivo in esame, precisando che, se non verrà riformulato, esprimerà voto favorevole.

 

Katia ZANOTTI (Ulivo), considerata l'articolazione delle posizioni emerse, chiede al deputato Pellegrino se sia disposto a riformulare l'articolo aggiuntivo espungendo il comma 2.

 

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Ulivo) dichiara di concordare con il deputato Zanotti e annuncia che, se l'articolo aggiuntivo non fosse riformulato esprimerebbe voto contrario.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi), premesso che non è in discussione la funzione dell'ONAOSI ma soltanto l'obbligatorietà dei contributi a favore di una fondazione privata per tutti gli operatori della sanità, accede alla richiesta del deputato Zanotti e riformula l'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.47.01 espungendo il comma 2, che rispondeva all'esigenza di ricondurre le attuali funzioni dell'ONAOSI a quelle originariamente previste.

 

Dorina BIANCHI (Ulivo) suggerisce l'opportunità di sottoporre le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ONAOSI, in ordine all'importo dei contributi, al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, fa osservare che la proposta da ultimo formulata dal deputato Bianchi appare incongrua rispetto alle funzioni tipiche delle Commissioni parlamentari.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo) annuncia voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame, come riformulato.

 

Dorina BIANCHI (Ulivo) chiede che il Governo si impegni quanto meno a vigilare sugli aumenti dei contributi deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ONAOSI.

 

Roberto ULIVI (AN) osserva che ci si potrebbe limitare ad introdurre una norma che stabilisca che il contributo all'ONAOSI non è obbligatorio per alcuna categoria di sanitari.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) ritiene che le preoccupazioni espresse dal deputato Bianchi possano essere proposte come ordine del giorno.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.47.01, come riformulato.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI esprime la propria personale contrarietà sull'articolo aggiuntivo 1746-bis.XII.47.01. Ricorda altresì, con riferimento alle preoccupazioni espresse dal deputato Bianchi,come sia già prevista un'attività di vigilanza da parte del Governo sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ONAOSI.

 

Il Ministro Rosy BINDI, mentre riconosce che sarebbe forse utile esercitare un'attività ispettiva nei confronti dell'ONAOSI, ritiene che sarebbe irragionevole se, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame, i figli dei liberi professionisti esonerati dal pagamento del contributo obbligatorio usufruissero di servizi finanziati con i contributi dei sanitari che siano dipendenti pubblici.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), alla luce del dibattito svoltosi, annuncia voto contrario.

 

Ugo LISI (AN) dichiara di astenersi.

 

Americo PORFIDIA (IdV) dichiara di astenersi.

 

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Ulivo) dichiara di astenersi.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pellegrino 1746-bis.XII.47.01, come riformulato (vedi allegato 1)

 

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza presentatore degli ordini del giorno Poretti 0.1746-bis.XII.1, 0.1746-bis.XII.2 e 0.1746-bis.XII.3: si intende che vi abbia rinunciato.

 

Il Ministro Rosy BINDI, a nome del Governo, non accoglie gli ordini del giorno Smeriglio 0.1746-bis.XII.4 e Dioguardi 0.1746-bis.XII.5, mentre accoglie gli ordini del giorno Lucchese 0.1746-bis.XII.6 e Bianchi 0.1746-bis.XII.7.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) insiste perché sia posto in votazione l'ordine del giorno 0.1746-bis.XII.5.

 

La Commissione respinge l'ordine del giorno 0.1746-bis.XII.5.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

 

Dorina BIANCHI (Ulivo) non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore relativamente alla Tabella n. 2 (limitatamente alle parti di competenza) e alla Tabella n. 15, e connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2), nonché la proposta di relazione favorevole relativamente alla Tabella n. 4 (limitatamente alle parti di competenza) e alla Tabella n. 18 (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).

 

La Commissione, delibera, infine, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Di Girolamo quale relatore presso la Commissione bilancio. Avverte infine che le relazioni e gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e gli ordini del giorno approvati verranno trasmessi alla Commissione bilancio.

 

La seduta termina alle 19.20.


ALLEGATO 1

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
(C. 1747 Governo).

 

 

EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E

ORDINI DEL GIORNO

 

ART. 5.

All'articolo 5, comma 16, lettere a) e b) sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario e inserire, alla fine il seguente comma:

16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal precedente comma 16.

1746-bis/XII/5. 1. Ulivi, Lisi, Conti Angela Napoli.

 

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all'Inail inserire le seguenti: agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.

1746-bis/XII/42. 1. Mancuso, Lisi, Conti, Ulivi, Angela Napoli.

 

ART. 43.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nell'ambito delle farmacie gestite in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

1746-bis/XII/43. 1. Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso.

 

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 294, n. 266/2005).

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «non sono soggetti ad esecuzione forzata», sono inserite le seguenti: «né ad obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie dello Stato, né ad alcuna sospensione dell'accreditamento, anche per quanto attiene alle contabilità speciali del medesimo Ministero».

1746-bis/XII/46. 01.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.».

2. Lo statuto dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani non può prevedere finalità o attività operative, funzionali e gestionali diverse da quelle previste dall'articolo 1, della Legge 7 luglio 1901, n. 306. Nel caso tale statuto, alla data di entrata in vigore della presentelegge, non sia conforme alle finalità del citato articolo 1, della legge n. 306/1901, gli organi competenti provvedono a conformarlo in maniera corrispondente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi inutilmente i 30 giorni il Ministro dell'interno vi provvede in maniera sostitutiva allo scopo nominando un commissario straordinario.»

1746-bis/XII/47. 01. Pellegrino, Lion, Mancuso, Ulivi.

 

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.».

1746-bis/XII/47. 01.(Nuova formulazione) Pellegrino, Lion, Mancuso, Ulivi.

 

ART. 60.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1,4 per cento con le seguenti: dell'0,4 per cento.

Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/60. 1.Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: riduzione della spesa complessiva del personale aggiungere le seguenti: con esclusione del personale infermieristico.

1746-bis/XII/60. 3.Il Relatore.

 

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 326 aggiungere le seguenti: Il trasferimento ad una diretta gestione previdenziale obbligatoria dei contributi già versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove richiesto dall'interessato, produce gli effetti e avviene secondo modalità fissate secondo i rispettivi ordinamenti dalla gestione previdenziale ricevente.

1746-bis/XII/60. 2.Il Relatore.

 

ART. 84.

Al comma 10, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2007».

1746-bis/XII/84. 1. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

ART. 86.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis

(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per l'individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.

3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1746-bis/XII/86. 01. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

 

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro.

2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 61,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1746-bis/XII/86. 02. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

 

ART. 88.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo:aggiungere in fine le seguenti parole: o attraverso misure equivalenti, quali la riduzione delle convenzioni con i privati

1746-bis/XII/88. 11. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

 

All'articolo 88, lettera b), quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: o attraverso misure equivalenti.

1746-bis/XII/88. 4. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sopprimere il sesto periodo le parole da: In ogni caso l'accertato verificarsi fino alle parole copertura dei mancati obiettivi;

2) alla lettera g) sopprimere il capovero 1);

3) alla lettera n), sopprimere le parole da: a decorrere dal 1o gennaio 2007 fino alle parole: pari a 41 euro;

4) sopprimere le lettere q), r), s).

Conseguentemente, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente:

v) le Regioni sono tenute ad istituire procedure di controllo sull'appropriatezza dell'assistenza specialistica e farmaceutica, basate sulla verifica sistematica delle prescrizioni eccedenti appositi tetti di spesa, determinati per ciascun medico di medicina generale, in corrispondenza del numero dei propri assistiti, distinti per fasce di età e di bisogno assistenziale. I tetti di spesa devono essere fissati in modo da conseguire una complessiva riduzione della spesa sanitaria per l'assistenza specialistica e farmaceutica, a livello regionale, non inferiore al 10 per cento.

1746-bis/XII/88.5. Lisi, Conti, Mancuso, Angela Napoli, Ulivi.

 

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo:

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attività di mancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, sono sostituite dalle seguenti: per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affrancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.

Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

1746-bis/XII/88.23.Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche: le parole: gli anni 2007 e seguenti sono sostituite dalle parole: per l'anno 2007.

Conseguentemente dopo le parole: andamenti effettivi della spesa aggiungere la seguenti parole: 2007; per ciascuno degli anni 2008 e seguenti, l'AIFA provvede in ogni caso ad adottare entro il mese di ottobre dell'anno precedente le misure idonee a garantire, nell'anno di riferimento, il rispetto dei tetti di spesa previsti dalla vigente normativa, fermo restando la rideterminazione di tali misure, in corso d'anno, sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

1746-bis/XII/88.28.Il Relatore.

 

Al comma 1, sostituire le lettere l), m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce la Commissione unica per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle Regioni, dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni, di proporre soluzioni organizzative tendenti a razionalizzare la rete dei servizi, di riclassificare le prestazioni;

m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1o febbraio 2007 le regioni procedono alla riduzione fino al 20 per cento dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per prestazioni di diagnostica di laboratorio;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della Legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 44, 00.

1746-bis/XII/88.2.Bianchi, Grassi.

 

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ed r).

1746-bis/XII/88.6. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole da: 50 per cento fino alla fine con le seguenti: il 75 per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 per l'anno 2007 e del 50 per cento per l'anno 2008.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

1746-bis/XII/88.27.Il Relatore.

 


Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento

Conseguentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Aumento tassa superalcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del Decreto legislativo 507/1995) è aumentata del 14 per cento.

1746-bis/XII/88.3.Fabris.

 

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

1746-bis/XII/88.7. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

1746-bis/XII/88.8. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

1746-bis/XII/88.9. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

1746-bis/XII/88.10. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88.12. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, lettera n) sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 142 milioni di euro annui a decorrete dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88.15. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole da: Per le prestazioni erogate in regime fino alla fine della lettera.

Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88.14. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

All'articolo 88 comma 1, lettera n) secondo e terzo periodo dopo le parole: assistiti non esenti aggiungere le seguenti: ad eccezione dei minori in età pediatrica.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.005 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

1746-bis/XII/88. 26.Zanotti.

 

All'articolo 88, comma 1, lettera h), dopo le parole: codice bianco, gli assistiti non esenti si aggiunge: ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso per richiedere la prescrizione di contraccezione d'emergenza.

1746-bis/XII/88. 20. Poretti, Pellegrino, Cancrini.

 

Al comma 1, lettera n), sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88.13. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al punto n) e dopo le parole: oneri più elevati aggiungere il seguente periodo: Sono esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, la cui condizione è stata codificata sia come codice bianco che come codice verde, i bambini in età pediatrica.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente si provvede mediante la seguente disposizione: A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

1746-bis/XII/88.21.Cancrini, Poretti.

 

Al comma 1 lettera p) dopo le parole: esami diagnostici e di laboratorio aggiungere le seguenti: qualora tale impedimento non sia dovuto a fattori oggettivi.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole:

a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: a 1.005 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88.24.Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: della prestazione usufruita aggiungere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo e crtificato impedimento.

1746-bis/XII/88.1. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

 

Al comma 1, sopprimere la lettere q), r) e s).

Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88.16. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88.17. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1746-bis/XII/88.18. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

1746-bis/XII/88.19. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 

Al comma 2 aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera 1-ter è inserita la seguente: 1-quater: le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.

2-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Conseguentemente alla Tabella A di cui all'articolo 216 comma 1, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

1746-bis/XII/88. 22.Ceccacci, Rubino, Di Virgilio.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 21 ottobre 2005 n. 219 è sostituito dal seguente: «Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati nei Paesi dell'Unione europea la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende perimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alle immissioni in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea».

1746-bis/XII/88. 25.Burtone.

 

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco.

3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

1746-bis/XII/88.01.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le Aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. nella cessione dei prodotti al dettagliante debbono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento.

3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

1746-bis/XII/88.01.(nuova formulazione).Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale)

1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente piano sanitario nazionale In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:

a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;

b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al precedente comma, che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma 1. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34 ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:

a) al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;

b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione all'anno 2009.

1746-bis/XII/88. 02. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Tutti gli assistiti del servizio sanitario nazionale che hanno superato i 60 anni di età hanno diritto a due cicli di cure termali; per il secondo ciclo, anche i soggetti esenti, sono obbligati al pagamento del ticket.

Conseguentemente, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, covertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88. 03. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. I benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992 sono altresì estesi ai soggetti danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazione che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo alla entrata in vigore della suddetta legge.

Conseguentemente, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, covertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XII/88. 04. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è apportata la seguente modifica:

1) Alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: «Tale ridefinizione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.

1746-bis/XII/88. 05. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 

ART. 89.

Al comma 1, sostituire le parole: delle regioni, con le seguenti: della Regione siciliana e delle regioni Sardegna.

1746-bis/XII/89. 1. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 2, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 50,5 milioni e conseguentemente sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, sostituire le parole da: e tre importi pari a 3 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: e un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi, diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione delle erogazioni ai pazienti dei farmaci orfani, un importo pari a 13 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per l'utilizzazione delle cellule staminali adulte e un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro».

1746-bis/XII/89. 3. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

1746-bis/XII/89. 2. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: case della salute sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro;

b) alla lettera b) dopo le parole: e del neonato sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro;

c) alla lettera e) dopo la parola: rare sopprimere le seguenti: per 30 milioni di euro;

d) alla lettera d) dopo la parola: unipolari sopprimere le seguenti: per 10,5 milioni di euro.

1746-bis/XII/89. 4. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente nella tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

1746-bis/XII/89. 5. Il relatore.

 

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Adeguamento strutture comunitarie all'Albo istituito presso il Ministero della Giustizia)

Il Ministero della Giustizia provvede di concerto con i servizi delle ASL competenti per territorio a verificare, entro il 30 giugno 2007 se le comunità terapeutiche che sono iscritte nell'Albo di cui all'articolo 116 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 soddisfano i requisiti minimi di funzionalità delle strutture comunitarie definiti dall'atto di intesa Stato-regioni del 5 agosto 1999, repertorio atti n. 740 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1o ottobre 1999. A partire da tale data le comunità terapeutiche iscritte nell'Albo di cui al primo comma hanno sei mesi di tempo per adeguarsi, pena l'esclusione dall'Albo medesimo, a tali requisiti.

1746-bis/XII/89. 01. Cancrini, Poretti.

 

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Misure concernenti il Ministero della salute - Arretrati indennizzi).

1. Al fine di consentire alla competente direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro di per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500;

2008: - 500;

1746-bis/XII/89. 03. Il relatore.

 

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente:

Art. 14-ter.

(Divieto di propaganda per superalcolici).

È vietata la pubblicità con qualunque mezzo delle bevande alcoliche con tasso alcolico superiore al 12 per cento.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000 a carico del committente e del diffusore.

1746-bis/XII/89. 02. Cancrini.

 

ART. 90.

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

Art. 90-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica)

1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con la indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.

3 Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 90.000;

2009: - 76.000.

1746-bis/XII/90. 01. Il relatore.

 

ART. 93.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: tenuto conto prioritariamente delle regioni meridionali ed insulari.

1746-bis/XII/93. 5. Il Relatore.

 

Al comma 1, le parole da: tre importi pari a 3 milioni di euro..., sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

1746-bis/XII/93. 1. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

 

Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali, aggiungere le seguenti: adulte.

1746-bis/XII/93. 2. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Al comma 1 dopo le parole: l'utilizzazione di cellule staminali, aggiungere la seguente parola: somatiche.

1746-bis/XII/93. 3. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse previste nella Tabella C, allegata alla presente legge, del Fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono destinate per 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno.

1746-bis/XII/93. 4. Bianchi, Grassi.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse previste nella Tabella C, allegata alla presente legge, del Fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono destinate per 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno, e da impegnarsi entro l'anno di vigenza del bando. In caso contrario, la somma rientra nelle disponibilità del Fondo.

1746-bis/XII/93. 4.(nuova formulazione). Bianchi, Grassi, Palumbo.

 

ART. 94.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1o ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

* 1746-bis/XII/94. 1. Bianchi, Grassi.

 

Al comma 2, sostituire le parole: sulle confezioni con le seguenti: sul confezionamento esterno.

 

Al medesimo comma 2, dopo le parole: devono essere stampati inserire le seguenti: per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1o ottobre 2007.

* 1746-bis/XII/94. 10. Il Relatore.

 

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** 1746-bis/XII/94. 4. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** 1746-bis/XII/94. 5. Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso.

 

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** 1746-bis/XII/94. 6. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

t) l'indicazione di un'auto stilizzata riportata all'interno di un triangolo rosso e recante la dicitura «Attenti alla guida» al fine di segnalare la situazione di pericolo. Tale indicazione deve essere altresì riportata sul foglietto illustrativo del medicinale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano in particolare ai farmaci sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, agli ormoni nonché ai farmaci per la vista, antinfiammatori, alle anfetamine e ai diuretici.

1746-bis/XII/94. 3. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione deve cominciare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1746-bis/XII/94. 2. Poretti, Pellegrino, Dioguardi, Cancrini.

 

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in apposito registro.

1746-bis/XII/94. 7. Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso.

 

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. All'articolo 66, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: «...disponga di una persona responsabile del magazzino in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale» aggiungere le parole: «o in medicina veterinaria».

1746-bis/XII/94. 8. Mancuso, Lisi, Conti, Ulivi, Angela Napoli.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis):

Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002 n. 112, sono soppresse le parole da: «ad esclusione» fino a: «30 dicembre 1992 n. 539»

1746-bis/XII/94. 9. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

Art. 94-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006)

1. All'articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore».

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche azioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».

1746-bis/XII/94. 01. Il Relatore.

 

ART. 99.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Saranno costituiti centri di riferimento regionali presso la Regione siciliana, la Regione Puglia e presso le altre regioni interessate.

1746-bis/XII/99. 1. Lucchese, Capitanio Santolini

 

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente articolo:

Art. 99-bis. (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol).

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all'articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente: «nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche».

2. Per contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età adolescenziale e giovanile, nella legge 14 marzo 2001, n. 125, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14-bis.

(Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto).

1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000.

3. La modifica del vigente Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 88, comma 4, della presente legge, prevede l'attribuzione di priorità alle iniziative di educazione sanitaria per la prevenzione in materia di consumo di alcol.

1746-bis/XII/99. 02. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente articolo:

Art. 99-bis  (Misure per combattere l'esercizio abusivo di professione sanitaria).

1. Al fine di contrastare l'esercizio abusivo di professione sanitaria e l'aggravio di costi per il trattamento dei conseguenti danni alla salute, in caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l'uno o l'altro partecipano, le quali siano State utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

1746-bis/XII/99. 03. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 99 inserire il seguente:

Art. 99-bis.

(Rifinanziamento della legge n. 285 del 28 agosto 1997).

1. Viene reistituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge n. 285 del 28 agosto 1997 al quale vengono assegnati 150 milioni di euro per ciascun degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Oggetto del provvedimento

2007

2008

2009

Decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974; disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11-CONSOB-cap. 1560).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 16 del 1990: e legge n. 137 del 2001: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - accordi ed organismi internazionali - cap. 1680).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - editoria - cap. 2183 - 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - editoria cap. 7442)

- 11.990

- 6.990

- 6.990

Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 4: Istituzione centro nazionale per l'informatica nella P.A. (3.1.2.23 - centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707/P).

- 1.745

- 1.660

- 1.660

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

Articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680).

- 61.800

- 61.800

- 61.800

Legge n. 94 del 1997: modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, delega al Governo per l'individuazione delle u.p.b. del bilancio dello Stato:

Art. 7, comma 6 contributo in favore dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4. - Istituti di ricerca e studi economici e congiunturali - cap. 1321).

- 2.000

- 2.000

- 2.000

Legge n. 128, del 1998: disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:

Art. 19: nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - servizio civile nazionale - cap. 2185).

- 50.000

- 50.000

- 50.000

Decreto legislativo n. 285 del 1999: riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200).

- 5.000

- 5.000

- 5.000

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525).

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115).

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9. - agenzia del demanio - cap. 3901).

- 25.000

- 25.000

- 25.000

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692).

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Decreto legge n. 181 del 2006: disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri:

Art. 1, comma 19: adeguamento struttura P.C.M. per applicazione DL 181/2006 in materia di sport - (3.2.10.5 - Presidenza del Consiglio dei ministri - sport - cap. 7450).

- 46.996

- 46.996

- 46.696

Decreto legislativo n. 196 del 2003: codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della Privacy - cap. 1733).

- 8.000

- 8.000

- 8.000

Legge 287 del 1990: norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

Art. 10 comma 7: somme da erogare per il finanziamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato - (3.1.2.3 - dell'autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275).

- 6.560

- 6.560

- 6.560

Legge n. 451 del 1959: istituzione del capitolo «fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 2674).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 968 del 1969: e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni , dalla legge n. 437/1995 (articolo 4): «fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 spese generali di funzionamento - cap. 1916).

- 7.738

- 7.738

- 7.738

Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - (2.1.2.3. - contributi a enti e altre associazioni - cap. 1551).

- 9.980

- 9.980

- 9-980

Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

Art. 17 comma 1, esercito, marina e aeronautica (3.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 1253).

- 30.000

- 30.000

- 30.000

Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

Art. 17 comma 1: arma dei carabinieri (7.1.1.1 - spese generali di funzionamento - cap. 4840).

- 20.000

- 20.000

- 20.000

Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 22 comma 1: agenzie industria difesa (3.1.2.8 agenzie industrie difesa cap. 1360 - 3.2.3.6 - agenzie industrie difesa - cap. 7145).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 163/1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - fondo unico per lo spettacolo e capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; - 5.2.3.9 - fondo unico per lo spettacolo capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223).

- 44.000

- 54.000

- 94.000

Legge n. 292/1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (2.1.2.10 - dell'Ente nazionale italiano per il turismo - (cap. 1381).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

 

 

Oggetto del provvedimento

2007

2008

2009

Legge n. 549/1995: misure di razionalizza­zione della finanza pubblica:

Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

- 3.1.2.3 - contributi a enti ed altri organismi - cap. 2100).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068/1947: contributo all'organizza­zione mondiale della sanità (4.1.2.3 – organiz­zazione mondiale della sanità - cap. 4320).

- 5.000

- 5.000

- 5.000

Decreto legislativo n. 267/1993: riordina­mento dell'istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - istituto superiore di sanità - cap. 3443).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Decreto legge n. 269/2003: convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

Art. 48 comma 9 Agenzia italiana del farmaco;

(3.1.2.22 - agenzia italiana del farmaco - cap. 3458; 3.2.3.5 - agenzia italiana del farmaco - cap. 7230).

- 5.000

- 5.000

- 5.000

Legge n. 721/1954: istituzione del fondo scorte per le capitanerie di porto (4.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 2121).

- 3.000

- 3.000

- 3.000

Legge n. 394/1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria - (3.1.2.5 - altri investimenti per le università statali - cap. 1709).

- 4.000

- 4.000

- 4.000

Legge n. 549/1995: misure di razionalizza­zione della finanza pubblica:

Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 4.1.2.1 - contributi ad enti e altri organismi - cap. 2500.

- 16.186

- 16.186

- 16.186

Legge n. 68/1997: riforma dell'istituto nazio­nale per il commercio estero:

Art. 8 comma 1 lettera A: spese di funziona­mento ICE (4.1.2.4 - istituto commercio estero - cap 2530).

- 46.000

- 46.000

- 46.000

Totali

-600.005

-604.850

-834.610

 

(Importo stimato circa 600.005 milioni di euro per il 2007, 604.850 milioni di euro per il 2008 e 834.610 milioni di euro per il 2009).

1746-bis/XII/99. 01. Cancrini.

 

ART. 101.

Sopprimerlo.

* 1746-bis/XII/101. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 


Sopprimerlo.

* 1746-bis/XII/101. 3. Burtone.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 185 milioni di euro nel 2007, 371 milioni di euro nel 2008 e 556 milioni nel 2009.

1746-bis/XII/101. 2. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

ART. 192.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) finanziare la elaborazione di un piano nazionale per le coppie di fatto o le persone conviventi con vincoli di affettività che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo relativi all'attuazione dei diritti della persona.

1746-bis/XII/192. 1. Smeriglio, Dioguardi, Poretti, Caruso.

 

ART. 193.

Al comma 1, le parole: è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: è autorizzata una spesa di 300 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1 le dotazioni previste per l'apposito fondo sono diminuite di 200 milioni di euro per ogni anno del triennio.

1746-bis/XII/193. 1. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

 

ART. 197.

Le parole: 500 mila euro sono sostituite da: 1 milione di euro all'anno.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216 comma 1, recante fondo speciale di parte corrente, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 500.000;

2008: - 500.000;

2008: - 500.000.

1746-bis/XII/197. 1. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Frias, Amici, Inconstante, Allam, Turco, Dato.

 

ART. 198.

Sostituire la parola: 50 milioni con le seguenti: 550 milioni.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 192, 193, 194, 199 e 205.

1746-bis/XII/198. 1. Capitanio Santolini, Lucchese.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le entrate derivanti dall'aumento dal 6 per cento al 10 per cento della ritenuta unica delle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004.

1746-bis/XII/198. 6. Il Relatore

 

Al comma 1, le parole: 50 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le dotazioni per l'apposito fondo, per l'anno 2007 sono diminuite di 50 milioni di euro.

1746-bis/XII/198. 2. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Al comma 2 dopo le parole: Il ministro della solidarietà sociale aggiungere: di concedo con i ministri delle politiche per la famiglia e della salute.

1746-bis/XII/198. 3. Burtone.

 

Al comma 2 dopo le parole: il ministro della solidarietà sociale aggiungere: di concerto con il ministro delle politiche per la famiglia.

1746-bis/XII/198. 4. Burtone.

 

Al comma 2, dopo le parole: con proprio decreto, sono inserite le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.

1746-bis/XII/198. 5. Il Relatore.

 

ART. 199.

Sostituire le parole: la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le dotazioni per l'apposito fondo, per gli anni 2008 e 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.

1746-bis/XII/199. 1. Smeriglio, Dioguardi, Caruso.

 

ART. 202.

Sostituire ove ricorrono le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti 31 dicembre 2007.

1746-bis/XII/202. 1. Capitanio Santolini, Lucchese.

 

Dopo l'articolo 202 aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

1. Il Ministro della solidarietà sociale, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per la prosecuzione della sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo n. 237 del 1998. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le entrate derivanti dall'aumento a decorrere dal 1o gennaio 2007 dal 6 per cento al 10 per cento della ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004.

1746-bis/XII/202. 01. Il Relatore.

 

ART. 204.

Aggiungere il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

1746-bis/XII/204. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 

ART. 205.

Al comma 1, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le dotazioni per l'apposito fondo, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sono diminuite di 5 milioni di euro.

1746-bis/XII/205. 2. Smeriglio, Dioguardi, Caruso.

 

Aggiungere il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

1746-bis/XII/205. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 

Dopo l'articolo 205, inserire il seguente:

Art. 205-bis. - (Misure in favore dei giovani negli incarichi per studi e consulenze conferiti dalla pubblica amministrazione). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso conferiscano studi ed incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, riservano il 30 per cento di tali studi ed incarichi di consulenza a persone di età inferiore a 45 anni.

1746-bis/XII/205. 01. Pellegrino, Lion.

 

Alla Tabella C, alla voce: Legge n. 328 del 2000, Art. 20 comma 8: «Fondo da ripartire per le politiche sociali»:

2007: + 374;

2008: + 374;

2009: + 621.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Oggetto del provvedimento

2007

2008

2009

Decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974; disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11-CONSOB-cap. 1560).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 16 del 1990: e legge n. 137 del 2001: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - accordi ed organismi internazionali - cap. 1680).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - editoria - cap. 2183 - 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - editoria cap. 7442)

- 11.990

- 6.990

- 6.990

Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 4: Istituzione centro nazionale per l'informatica nella P.A. (3.1.2.23 - centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707/P).

- 1.745

- 1.660

- 1.660

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980:

Articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680).

- 61.800

- 61.800

- 61.800

Legge n. 94 del 1997: modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, delega al Governo per l'individuazione delle u.p.b. del bilancio dello Stato:

Art. 7, comma 6 contributo in favore dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4. - Istituti di ricerca e studi economici e congiunturali - cap. 1321).

- 2.000

- 2.000

- 2.000

Legge n. 128, del 1998: disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:

Art. 19: nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - servizio civile nazionale - cap. 2185).

- 50.000

- 50.000

- 50.000

Decreto legislativo n. 285 del 1999: riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200).

- 5.000

- 5.000

- 5.000

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525).

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115).

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9. - agenzia del demanio - cap. 3901).

- 25.000

- 25.000

- 25.000

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692).

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Decreto legge n. 181 del 2006: disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri:

Art. 1, comma 19: adeguamento struttura P.C.M. per applicazione DL 181/2006 in materia di sport - (3.2.10.5 - Presidenza del Consiglio dei ministri - sport - cap. 7450).

- 46.996

- 46.996

- 46.696

Decreto legislativo n. 196 del 2003: codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della Privacy - cap. 1733).

- 8.000

- 8.000

- 8.000

Legge 287 del 1990: norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

Art. 10 comma 7: somme da erogare per il finanziamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato - (3.1.2.3 - dell'autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275).

- 6.560

- 6.560

- 6.560

Legge n. 451 del 1959: istituzione del capitolo «fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 2674).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 968 del 1969: e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni , dalla legge n. 437/1995 (articolo 4): «fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 spese generali di funzionamento - cap. 1916).

- 7.738

- 7.738

- 7.738

Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - (2.1.2.3. - contributi a enti e altre associazioni - cap. 1551).

- 9.980

- 9.980

- 9-980

Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

Art. 17 comma 1, esercito, marina e aeronautica (3.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 1253).

- 30.000

- 30.000

- 30.000

Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

Art. 17 comma 1: arma dei carabinieri (7.1.1.1 - spese generali di funzionamento - cap. 4840).

- 20.000

- 20.000

- 20.000

Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 22 comma 1: agenzie industria difesa (3.1.2.8 agenzie industrie difesa cap. 1360 - 3.2.3.6 - agenzie industrie difesa - cap. 7145).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 163/1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - fondo unico per lo spettacolo e capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; - 5.2.3.9 - fondo unico per lo spettacolo capp. 8218, 8219,8220,8221,8222, 8223).

- 44.000

- 54.000

- 94.000

Legge n. 292/1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (2.1.2.10 - dell'Ente nazionale italiano per il turismo - (cap. 1381).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

- (3.1.2.3 - contributi a enti ed altri organismi - cap. 2100).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068/1947: contributo all'organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.3 - organizzazione mondiale della sanità - cap. 4320).

- 5.000

- 5.000

- 5.000

Decreto legislativo n. 267/1993: riordinamento dell'istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - istituto superiore di sanità - cap. 3443).

- 10.000

- 10.000

- 10.000

Decreto legge n. 269/2003: convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

Art. 48 comma 9 Agenzia italiana del farmaco;

(3.1.2.22 - agenzia italiana del farmaco - cap. 3458; 3.2.3.5 - agenzia italiana del farmaco - cap. 7230).

- 5.000

- 5.000

- 5.000

 

 

Oggetto del provvedimento

2007

2008

2009

Legge n. 721/1954. istituzione del fondo scorte per le capitanerie di porto (4.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 2121).

- 3.000

- 3.000

- 3.000

Legge n. 394/1977 potenziamento dell'attività sportiva universitaria - (3.1.2.5 - altri investimenti per le università statali - cap. 1709).

- 4.000

- 4.000

- 4.000

Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 4.1.2.1 - contributi ad enti e altri organismi - cap. 2500.

- 16.186

- 16.186

- 16.186

Legge n. 68 /1997: riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero:

Art. 8 comma 1 lettera A: spese di funzionamento ICE (4.1.2.4 - istituto commercio estero - cap 2530).

- 46.000

- 46.000

- 46.000

Totali

-600.005

-604.850

-834.610

 

(Importo stimato circa 600.005 milioni di euro per il 2007, 604.850 milioni di euro per il 2008 e 834.610 milioni di euro per il 2009).

1746-bis/XII/Tab.C. 1. Cancrini.

 

 


ORDINI DEL GIORNO

 

Considerato che:

la legge Finanziaria (articolo 89 2/b) prevede «iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato», e per questo mette a disposizione 10 milioni di euro, importo a stento sufficiente per pubblicizzare e promuovere alcune specifiche iniziative;

in un documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 2001 si dedicava un intero capitolo al «dolore nel parto». Vi si sosteneva che la decisione se praticare o meno tale anestesia «deve essere riservata ad ogni singola donna sulla base di un'informazione corrotte sui vantaggi, i rischi e le possibilità delle due soluzioni». E ancora si evidenziava come «il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza»;

nel corso di una seduta della Camera dei Deputati del 3 marzo 2004, il Governo, tramite l'allora sottosegretario alla salute Antonio Guidi, ha accettato due mozioni per favorire le tecniche analgesiche durante il travaglio (Magnolfi ed altri n. 1-00316 e Castellani ed altri n. 1-00332). Volontà espressa anche con un voto pressocché unanime dei parlamentari (solo 3 contrari e 11 astenuti a fronte di 421 sì);

la diffusione in Italia del parto senza dolore è ancora affidata alla buona volontà delle strutture e dei piani sanitari regionali. In merito a questi ci permettiamo di segnalare una situazione particolarmente sconfortante quale quella della Toscana, dove nonostante il piano regionale 2005-2007 faccia un esplicito richiamo alla possibilità che la donna possa scegliere questo tipo di parto, nella pratica si verifica una estrema difficoltà. L'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori Aduc ha realizzato un'indagine telefonica regionale lo scorso 21 febbraio 2006 per verificare l'esercizio effettivo di questo diritto da parte della paziente. Solo nel 36 per cento dei punti nascita è possibile partorire con l'epidurale su richiesta della paziente e in maniera gratuita, almeno in teoria (turni anestesisti, ostracismi del personale che non vuole oberarsi di lavoro in più, contrarietà ideologica, eccetera.);

 

impegna il Governo:

 

perché le prestazioni di controllo del dolore nel travaglio-parto, effettuate tramite ricorso a tecniche avanzate di anestesia locoregionale, siano inserite fra quelle i cui livelli essenziali di assistenza sono garantiti dal SSN.

0/1746-bis/XII/1. Poretti.

 

Considerato che:

la legge Finanziaria all'articolo 193, comma 1, promuove e attua «una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

la relazione illustrativa alla Finanziaria evidenzia che l'attuale copertura territoriale nazionale dei servizi socio-educativi è pari al 9,9 per cento (al 31 dicembre 2005). Secondo le stime del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, per ogni incremento del 5 per cento della copertura nazionale sarebbero necessari due miliardi di euro. Per raggiungere l'obiettivo indicato nell'articolo 193, primo comma (copertura territoriale del 33 per cento per il 2010), sarebbe quindi necessaria una cifra complessiva di 9 miliardi di euro;

la legge finanziaria 2003 (legge n.289/2002, articolo 91), aveva istituito il Fondo di rotazione (10 milioni di euro) per l'assegnazione di risorse ai datori di lavoro, finalizzate alla realizzazione di nidi e micro-nidi nei luoghi di lavoro. Grazie a questa misura di carattere sperimentale e non rinnovata nelle successive finanziarie sono stati ammessi al finanziamento 97 tra istituzioni pubbliche ed enti privati,

 

impegna il Governo:

 

a raggiungere gli obiettivi di Lisbona anche attraverso un rinnovo dei finanziamenti al Fondo di rotazione precedentemente citato e predisponendo incentivi fiscali per quelle strutture pubbliche e private che realizzano al loro interno asili nido e micro-nidi.

0/1746-bis/XII/2. Poretti.

 

Considerato che:

la legge Finanziaria all'articolo 198 prevede che per «incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze"», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 39/1-ter) come modificata dalla legge 162 del 1998, prevede che «le regioni possono provvedere, sentite te rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (...) 1-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;

esiste una differenza fra l'assistenza personale e la tradizionale «assistenza», fra il modello medico e il modello sociale (appunto quello di Vita Indipendente) della disabilità. È dunque importante che il disabile possa esprimere quello che veramente vuole o di cui necessita. Vivendo una Vita Indipendente è in grado di dare e prendere coscienza delle proprie capacità e potenzialità. Disabili gravissimi mediante l'accesso ad Internet e grazie a programmi vocali riescono a socializzare e ad avere una vita propria ancorchè dipendente da macchine e programmi per computer,

 

impegna il Governo:

 

perché il Fondo per le non autosufficienze sia diretto anche a sostegno dei progetti e tecnologie che possano consentire la libertà di parola, lettura, scrittura e comunicazione, nonché una Vita Indipendente, per consentire una piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica di persone che vivono con vari tipi di invalidità.

0/1746-bis/XII/3. Poretti.

 

La XII Commissione,

considerata la necessità di evitare qualsiasi discriminazione e di ampliare la sfera dei diritti di cittadinanza,

 

impegna il Governo:

 

tenuto conto del piano nazionale della famiglia di cui all'articolo 192 del disegno di legge finanziaria per il 2007, ad elaborare un piano per le coppie di fatto e le persone conviventi con vincoli di affettività che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo relativo all'attuazione dei diritti delle persone.

0/1746-bis/XII/4. Smeriglio, Dioguardi.

 


La XII Commissione,

considerata l'opportunità di ridurre i costi del comparto farmaceutico, salvaguardando al tempo stesso gli attuali livelli di assistenza,

 

impegna il Governo:

 

ad adottare provvedimenti utili all'avvio di una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di fascia A, da parte del farmacista.

0/1746-bis/XII/5. Poretti, Pellegrino, Dioguardi, Cancrini, Smeriglio.

 

La XII Commissione,

considerato che l'uso di alcune medicine determina una diminuzione di attenzione nella guida degli autoveicoli,

 

impegna il Governo:

 

perché l'AIFA studi l'opportunità che le confezioni di medicinali a rischio e che possono determinare un calo di attenzione alla guida portino nelle stesse confezioni l'indicazione di un'auto stilizzata all'interno di un triangolo rosso e recante la dicitura «attenti alla guida» al fine di segnalare la situazione di pericolo. Tale indicazione deve essere altresì riportata sul foglietto illustrativo del medicinale. Le disposizioni di cui sopra devono applicarsi in particolare ai farmaci sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, agli ormoni nonché ai farmaci per la vista, antinfiammatori, alle anfetamine e ai diuretici.

0/1746-bis/XII/6. Lucchese, Capitanio Santolini.

 

La XII Commissione,

 

impegna il Governo:

 

a che i ministri vigilanti, in sede di valutazione delle delibere del Cda dell'ONAOSI in ordine all'entità del contributo a carico dei dipendenti sanitari pubblici, esprimano parere contrario ad eventuali aumenti dei contributi attualmente vigenti.

0/1746-bis/XII/7. Bianchi, Pellegrino.

 


ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XII Commissione,

esaminate la Tabella n. 2: (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza, Tabella n. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (AC 1745), nonché del disegno di legge finanziaria (AC 1746-bis) per le parti di propria competenza;

considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria in materia sociale, assistenziale e sanitaria per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riforma della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario, dopo anni di grave emergenza;

valutato positivamente come, per la prima volta, le misure previste facciano parte di un «Patto con le Regioni» volto a disegnare un percorso di condivisione, collaborazione e responsabilità, per garantire un governo integrato del SSN da parte di Stato e Regioni. Si intende migliorare le prestazioni sociosanitarie su tutto il territorio nazionale partendo dal rafforzamento della prevenzione, della riorganizzazione e del potenziamento delle cure primarie per realizzare la continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del «cittadino paziente» rendendo così effettivo, per tutti, il diritto alla salute;

valutato positivamente sia l'incremento del Fondo Sanitario Nazionale di 6 miliardi di euro a decorrere dal 2007 e di 2 miliardi di euro volti ad aumentare il finanziamento statale già previsto per il 2006 sia la creazione del Fondo Transitorio, con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2007, 850 milioni di euro per il 2008 e 700 milioni di euro per il 2009, destinato a sostenere le Regioni con elevati disavanzi, nei piani di rientro atti a determinare l'equilibrio di bilancio entro il 2010 nonché il fatto che il Servizio Sanitario Nazionale potrà contare su risorse complessive pari a 101,3 miliardi di euro;

valutato positivamente la disposizione volta ad erogare rapidamente alle Regioni il 97 per cento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, una volta intervenuta l'intesa sulla ripartizione in sede di Conferenza Stato-Regioni;

valutato positivamente l'istituzione del Fondo di cofinanziamento di progetti regionali con la finalità di rimuovere gli squilibri connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali, in particolare al divario tra Nord e Sud, nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale;

valutato positivamente sia l'incremento delle risorse per la ricerca sanitaria, più 80 milioni di euro, che le relative priorità individuate ai progetti relativi alla sicurezza degli alimenti, al miglioramento degli interventi e cura delle malattie rare anche in riferimento all'erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, alla utilizzazione delle cellule staminali e alla qualificazione ed al potenziamento delle attività di tutela nei luoghi di lavoro;

valutato positivamente l'incremento di 3 miliardi di euro dell'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e l'indicazione di utilizzo che viene esteso dalla semplice edilizia sanitaria alla riqualificazione tecnologica, alla informatizzazione, alla assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, alla messa a norma delle strutture;

valutata positivamente, in tutto il provvedimento, l'attenzione verso le regioni meridionali ed insulari, testimoniata sia dalla creazione del Fondo transitorio che dal Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali, nonché dalle risorse dedicate al completamento degli screening oncologici e dalle priorità previste per l'utilizzo dei 3 miliardi di euro della dotazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

sottolineato che:

la priorità da perseguire è quella di sviluppare sempre più la medicina del territorio in quanto condizione elettiva nella quale si ricompongono i processi sanitari e sociali centrati sulla persona in una logica di piena integrazione. In questo quadro vanno promosse e sperimentate le «Case della Salute» come insieme di attività organizzate in aree specifiche di intervento profondamente integrate tra loro e nelle quali si realizza la presa in carico del cittadino per tutte le attività socio-sanitarie che lo riguardano, garantendo altresì la continuità assistenziale con l'ospedale;

in coerenza con l'intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004, le Regioni debbono prevedere il potenziamento o la costituzione delle Unità di Assistenza Primaria, strutture territoriali ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale e le postazioni di continuità assistenziale presso i Pronto Soccorso per provvedere, in collaborazione con il Servizio di emergenza, all'espletamento dei codici bianchi e verdi;

va riordinata la disciplina delle esenzioni correlate al reddito in modo da assicurare una maggiore equità del sistema di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in particolare per il monitoraggio delle prestazioni di emergenza rese dal pronto soccorso ai fini della valutazione degli esiti della manovra prevista dall'attuale disposizione;

va riproposto l'intervento del 5 per mille dell'IRPEF, con i correttivi necessari a qualificare maggiormente le destinazioni,

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

Il Relatore

 


ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XII Commissione,

esaminate la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale) limitatamente alle parti di propria competenza, Tabella n. 18 (Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale) limitatamente alle parti di propria competenza del Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (AC 1745), nonché del disegno di legge finanziaria (AC 1746-bis) per le parti di propria competenza;

considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria in materia sociale, assistenziale e sanitaria per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riforma della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario, dopo anni di grave emergenza;

valutato che la dotazione del Fondo per le politiche Sociali, pur aumentato dopo la falcidia operata dal precedente Governo è tuttora insufficiente;

valutato che in particolare non si è dato riscontro alla richiesta formulata da questa Commissione con il parere sul DPEF 2007-2011 relativa alla necessità di un rifinanziamento della legge n. 285/97;

valutato positivamente, nell'insieme della manovra di finanzia pubblica, il sostegno dato alla famiglia. Si tratta di misure che operano sul versante del sistema fiscale, del sostegno al reddito delle famiglie, dello sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e della conciliabilità tra lavoro e famiglia. Si prevede, infatti, sia l'aumento degli assegni familiari, sia l'incremento del numero dei nuclei che ne beneficiano, consentendo così un adeguamento degli importi soprattutto per i redditi medi e quelli medio bassi, nonché un incremento delle detrazioni per le famiglie numerose. Inoltre si prevede la rimodulazione delle detrazioni a vantaggio dei redditi medi e medio bassi.

Infine, si prevede lo stanziamento di 215 milioni di euro per il Fondo nazionale delle politiche per la famiglia nonché un piano di rilancio dei consultori e lo stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno del trienno 2007-2009 per la realizzazione di una nuova rete di asili nido;

valutata positivamente l'implementazione del fondo previsto ai sensi della legge 53/2000 per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché le misure per il sostegno alla maternità anche in favore delle lavoratrici con contratti a tempo determinato;

valutata positivamente nell'ambito del fondo per la famiglia la previsione di un adeguato sostegno per le adozioni nazionali e internazionali;

valutata positivamente la previsione del rafforzamento dell'azione di lotta alla pedofilia e allo sfruttamento dei minori;

valutata positivamente l'istituzione del Fondo per la non autosufficienza, come primo e concreto segnale positivo verso quel milione di famiglie italiane che quotidianamente affrontano i complessi problemi legati alla presenza di una persona non autosufficiente;

valutata positivamente l'istituzione del Fondo per la inclusione sociale degli immigrati volto a favorire l'accesso all'alloggio, all'inserimento lavorativo, con particolare riguardo alle donne, alla promozione di pari opportunità all'istruzione e la formazione;

valutato positivamente l'incremento di 115 milioni di euro del Fondo per le politiche giovanili rispetto alla dotazione prevista di 10 milioni nonché l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo nazionale per le comunità giovanili destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza;

sottolineato che:

va riconsiderato in Commissione bilancio la necessità di aumentare in modo adeguato la dotazione del Fondo per le politiche sociali e quella di rifinanziare autonomamente la legge 285/97 con importi corrispondenti a quelli del triennio 1997-1999;

vanno poste in essere misure di sostegno, preferibilmente attraverso un assegno di solidarietà, ai cittadini italiani ultrasessantacinquantenni residenti all'estero, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate così come a minori con cittadinanza italiana residenti all'estero appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, al fine di garantire loro il diritto allo studio;

vanno valutate le condizioni per una possibile ripresa della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, nel quadro della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, mediante un'apposita intesa in sede di Conferenza Unificata, quale strumento di contrasto della povertà e della esclusione sociale, in una logica di reinserimento lavorativo e sociale della persona. In questo quadro va anche valutata la possibile revisione delle aliquote IRE con particolare riguardo alla problematica degli incapienti;

per dare adeguata risposta al complesso problema della non autosufficienza, occorre operare per un più consistente incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 198,

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

Il Relatore


ALLEGATO 4

 

 

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

 

 

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, l'A.C. 1746-bis (Legge Finanziaria 2007);

premesso che:

per quanto riguarda in particolare gli articoli 84, 88, 89, 93, 101, 192, 197, 198, 204 e 205, il disegno di legge in esame appare antisussidiario, illiberale, non equo e punitivo, dimostrando come l'obiettivo primario di questo governo sia di far cassa a spese degli utenti, dei malati e delle varie categorie di professionisti operanti nel settore socio-sanitario;

la manovra per il 2007 (secondo le prime stime) è composta fino all'84% da entrate aggiuntive, come sottolineato anche dal Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi;

il Governo, proprio per questo, ha scelto l'introduzione di nuovi ticket, quali quelli previsti per il codice bianco (23 euro) e verde (18 euro) del pronto soccorso e quello previsto per il mancato ritiro dei referti di prestazioni richieste, e quindi a carico del cittadino a cui si chiede l'assurda competenza di autodiagnosticarsi per evitare tali nuovi «balzelli»; viene altresì introdotto un ticket di 10 euro per ogni ricetta. Inoltre vi sono minori stanziamenti per gli screening oncologici, e considerata la forte incidenza di questa patologia sarebbe stato necessario investire di più in tale settore;

è stata inoltre prevista una riduzione di ben 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 degli stanziamenti per il Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SIVEAS), istituito al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni del Ssn, anche con lo scopo di controllare l'andamento della spesa e la correttezza delle prestazioni erogate dal Ssn, pregiudicando in parte anche il lavoro svolto da questo importante organo di controllo che tanto può al fine di combattere gli sprechi;

l'articolo 84, comma 10, lettera a), abroga una disposizione sui termini di attuazione della tessera sanitaria, con la conseguenza che avremo cittadini di serie A in possesso della tessera sanitaria e cittadini di serie B, che ad oggi non hanno ancora ricevuto questo prezioso strumento e che grazie alla abrogazione di questa disposizione potrebbero non riceverlo mai;

è da rilevare inoltre che è stata pesantemente penalizzata l'industria farmaceutica con tagli non inseriti in una riforma strutturale del sistema della farmaceutica, tagli che compromettono ulteriormente le possibilità per l'industria stessa in Italia di implementare la ricerca e lo sviluppo in questo importante settore;

i fondi stanziati per la non autosufficienza sono ridicoli e assolutamente insufficienti, considerato che non si è ritenuto utile istituire una assicurazione obbligatoria che lo finanziasse, come proposto sin dalla scorsa legislatura dai gruppi dell'attuale opposizione;

la famiglia è stata pesantemente colpita; infatti si calcola che la stangata per ogni famiglia italiana è valutabile in 1.300 euro in più l'anno,

delibera

DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

 

Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Ceccacci Rubino, Crimi.

 

 


XIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 10 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Marco LION

 

La seduta comincia alle 14.05.

Legge finanziaria per l'anno 2007.

(C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Marco LION, presidente, avverte che la Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione bilancio, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di propria competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria e gli eventuali ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di propria competenza. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, al fine di permetterne la presentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche la presentazione degli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione relativi al disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. Nella Commissione potranno essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di propria competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; nel caso in cui siano respinti, è invece necessario che siano ripresentati alla Commissione bilancio. Anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono in ogni caso soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. Gli emendamenti onerosi dovranno pertanto essere provvisti di copertura finanziaria adeguata in rapporto all'entità degli oneri e corretta sotto il profilo formale in relazione alle pertinenti regole contabili.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle Commissioni di settore prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea che il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità presso la Commissione bilancio.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 17 ottobre.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, osserva che la legge finanziaria per il 2007 che il Governo ha presentato al Parlamento e di cui oggi si avvia l'esame nella Commissione agricoltura è una manovra di grande rilievo. Lo è per l'entità del suo importo complessivo, pari a circa 33 miliardi di euro, lo sarà per gli obiettivi che si propone ed intende perseguire. Si tratta, a suo avviso, di una manovra economica obbligata dallo stato dei conti della finanza pubblica del nostro paese e necessaria per stimolare una nuova fase economica e sociale. Risanamento della finanza pubblica, equità sociale e sviluppo rappresentano i capisaldi della legge finanziaria, che potrà uscire rafforzata dal lavoro parlamentare.

Rileva che il primo di questi obiettivi, vale a dire il riequilibrio strutturale dei conti pubblici, si propone di portare l'indebitamento netto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL. Non è, a suo parere, un dazio che l'Italia paga all'Europa, oppure l'assolvimento di un vincolo o di un impegno a suo tempo contratto, ma è la condizione affinché il paese possa riavviare un cammino virtuoso. Al conseguimento di questo obiettivo è chiamata a concorrere prima di tutto la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, per la quale, insieme ad un processo di razionalizzazione e di efficienza, ormai non è più rinviabile una vera e propria riforma. Per risanare occorre agire con misure di contrasto all'evasione e all'elusione ed operare sul fronte della fiscalità con maggior giustizia, ma affinché il risanamento non rimanga un obiettivo fine a se stesso occorre prima di tutto indicare dove il paese vuole andare, quali obiettivi intende perseguire, quali energie intende mobilitare. La proposta di legge finanziaria che il Governo ha sottoposto ha, suo parere, questa ambizione, di non limitarsi ad utilizzare i vari strumenti per riequilibrare i conti pubblici, ma di agire per ristabilire condizioni più eque tra le diverse fasce sociali e per dare un forte impulso alla crescita. Si dichiara profondamente convinto che negli ultimi anni siano cresciute le fasce di povertà e d'insicurezza nel paese, sia cresciuto il divario fra ricchi e poveri, si siano accentuate le divaricazioni di reddito e di condizione di vita; per questo ritiene particolarmente giusta l'attenzione prestata dal disegno di legge finanziaria ad una maggiore equità, conseguita anche attraverso lo strumento fiscale, con meccanismi premiali per i redditi fino a 40.000 euro e con incentivi importanti per la famiglia ed i figli.

Ritiene che il risanamento dei conti, l'equità, la solidarietà ed un rinnovato patto sociale fra diverse generazioni e diversi soggetti sociali abbiano una solida base soltanto se il paese può contare su prospettive di crescita e di sviluppo. È questa una sfida da cogliere. La finanziaria destina circa 18 miliardi di euro a promuovere la ripresa e la crescita e, a tal fine, punta su due interventi di grande impatto: la riduzione del cuneo fiscale e il finanziamento degli investimenti pubblici. La diminuzione del costo del lavoro e la modernizzazione delle infrastrutture del paese rappresentano infatti due capisaldi per il rilancio dell'economia italiana.

L'agricoltura, la pesca ed il sistema agroalimentare assumono, a suo giudizio, un ruolo di primaria importanza in questa legge finanziaria. All'agricoltura, infatti, è dedicato uno specifico capo del disegno di legge. Si tratta delle disposizioni contenute negli articoli da 148 a 156. che intervengono su alcuni aspetti di rilievo del sistema agricolo del paese, quali la promozione sui mercati internazionali, il rafforzamento delle imprese agricole attraverso l'adozione della forma societaria, l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le crisi di mercato, la vendita diretta e la multifunzionalità, lo sviluppo dell'utilizzo dei biocombustibili derivanti da prodotti vegetali e agricoli. Osserva che si è in presenza non soltanto di proroghe di misure già adottate, come nel caso delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1 dell'articolo 30, ma anche di interventi innovativi che incidono su aspetti essenziali per la crescita dell'agricoltura italiana.

In particolare, l'articolo 150 favorisce la vendita diretta dei prodotti agricoli, in quanto aumenta il valore della produzione che gli imprenditori agricoli o le società agricole possono vendere direttamente: nel primo caso il valore viene portato da 80 milioni di lire a 80 mila euro, nel secondo da 2 miliardi di lire a 2 milioni di euro. Contestualmente si affida ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei requisiti per la realizzazione dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, in modo da promuovere lo sviluppo e la diffusione di tale tipo di mercati.

A sostegno della multifunzionalità dell'impresa agricola, viene facilitata la possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare direttamente contratti di appalto di opere o di servizi agli imprenditori agricoli. Anche in questo caso viene aumentato da 50 milioni di lire a 50.000 euro e da 300 milioni di lire a 300.000 euro l'importo massimo degli appalti che possono essere affidati in via diretta, rispettivamente, a singoli imprenditori agricoli o a imprenditori agricoli in forma associata.

L'articolo 152, ai commi da 1 a 4, istituisce un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Il fondo, le cui modalità e procedure di utilizzo saranno definite con un decreto del Ministro delle politiche agricole, sostituisce il credito di imposta per i giovani imprenditori agricoli, che era stato introdotto nel decreto legislativo n. 99 del 2004, ma che era rimasto inattuato a causa dei rilievi sulla compatibilità con la normativa comunitaria sollevati dalla Commissione europea. Nella sostanza tale norma si rende necessaria per utilizzare quei finanziamenti a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura che finora erano rimasti bloccati.

Anche i commi 5 e 6 del medesimo articolo 152 prevedono l'istituzione di un fondo finalizzato a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da grave crisi di mercato. Nel fondo confluiscono i finanziamenti stanziati con il decreto-legge n. 2 del 2006 a sostegno delle imprese colpite dalla crisi aviaria. Pure in questo caso si tratta di somme che erano rimaste inutilizzate; la Commissione europea, infatti, ha ritenuto che le modalità di aiuto previste nel decreto-legge n. 2 del 2006 non fossero compatibili con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e aiuti di Stato. La norma contenuta nel disegno di legge finanziaria istituisce uno strumento più flessibile, le cui modalità applicative saranno determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato in agricoltura. Si intende perciò intervenire per dare operatività agli aiuti alle imprese che sono colpite da gravi crisi di mercato e, in primo luogo, alle imprese avicole.

Il comma 7, sebbene appaia di difficile lettura, contiene una disposizione di grande importanza. Viene infatti ripristinata la norma che prevede che per i lavoratori dei consorzi agrari collocati in mobilità e per quelli che, in base ai piani di riorganizzazione, non rientrino nell'organico aziendale, siano individuate le modalità che ne assicurino la ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura. Tale norma era venuta meno nell'ambito della riforma dei consorzi agrari effettuata con il decreto-legge n. 181 del maggio scorso (il cosiddetto decreto sui ministeri). Ricorda che nel corso dell'esame parlamentare la Commissione agricoltura, in modo unanime, aveva sollevato con chiarezza il problema e, successivamente, in Assemblea, erano stati presentati, da membri della Commissione appartenenti ai gruppi di maggioranza, due specifici ordini del giorno che il Governo aveva accolto. Ritiene che tutti debbano dare atto al Governo di aver mantenuto in modo tempestivo l'impegno assunto.

Anche il comma 8 interessa i lavoratori in agricoltura. Si precisa, infatti, che è compito delle regioni provvedere alla delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali. Si tratta di un adempimento necessario per permettere ai lavoratori dipendenti dalle imprese agricole che operano in tali aree di beneficiare del trattamento di integrazione salariale.

Il comma 9, infine, aumenta di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007, il contributo concesso all'ISMEA per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Gli articoli 154 e 155 intervengono su due ulteriori aspetti di rilevanza fondamentale per le prospettive e la competitività del settore agroalimentare italiano. Si tratta, da un lato, delle iniziative per la promozione sui mercati internazionali e, dall'altro, degli interventi di sostegno all'adozione della forma societaria in agricoltura. La promozione all'estero rappresenta un'attività essenziale per ampliare la presenza sul mercato dei prodotti agroalimentari del nostro paese. Si tratta di prodotti che, molto spesso, per la loro eccellenza qualitativa hanno grandi potenzialità di mercato; queste potenzialità, tuttavia, non si traducono in realtà effettiva a causa delle difficoltà di inserimento sui mercati, in particolare internazionali, che derivano dalla frammentazione delle imprese italiane, dalle loro scarse dimensioni e dall'assenza di una politica organica e coerente a sostegno delle esportazioni agroalimentari.

L'articolo 154 interviene sulla materia attraverso la previsione di un beneficio fiscale significativo, consistente nell'esclusione dalla base imponibile, per tre periodi di imposta, del 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Il beneficio viene elevato al 35 per cento, se gli investimenti sono realizzati da consorzi o raggruppamenti di imprese, e al 50 per cento se riguardano prodotti agroalimentari a indicazione geografica ovvero prodotti agroalimentari che sono oggetto di intese di filiera o contratti quadro. Ritiene che si tratti di una misura particolarmente opportuna, anche perché il ricorso allo strumento fiscale nella forma di detassazione di una quota degli investimenti permette alle imprese di beneficiare in modo diretto e immediato del sostegno. La modulazione dell'aiuto, inoltre, è finalizzata a rafforzarne l'efficacia nello stimolare aggregazioni di imprese e politiche di filiera e nel privilegiare i prodotti di qualità.

Le dimensioni ridotte delle imprese agricole costituiscono un elemento di debolezza strutturale dell'agricoltura italiana, non soltanto sotto il profilo della competitività sui mercati internazionali. Questa consapevolezza ha indotto, negli interventi normativi di riordino della disciplina e di orientamento nel settore agricolo che sono stati realizzati, dapprima, nel 2001, e successivamente, nel 2004-2005, a cercare di rafforzare la struttura economica e giuridica delle imprese agricole, anche attraverso la diffusione della forma societaria. In particolare, nella precedente legislatura, con il decreto legislativo n. 99 del 2004, è stata introdotta la forma giuridica della società agricola. Le disposizioni contenute nell'articolo 155 del disegno di legge finanziaria si pongono in continuità con questa linea di azione, favorendo sotto il profilo fiscale l'adozione della forma societaria, in quanto si permette alle società agricole di optare per un'imposizione sul reddito dei terreni fondata sul criterio del reddito agrario, come accade per gli imprenditori agricoli individuali. Viene inoltre soppressa la norma che escludeva, nel caso in cui la società agricola benefici delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti, l'attribuzione di tali agevolazioni anche ai soci o agli amministratori che fossero coltivatori diretti. In questo modo, per le persone che sono soci o amministratori della società agricola, tale ruolo cessa di essere un impedimento per usufruire delle agevolazioni che spetterebbero loro a titolo di coltivatore diretto.

L'ultimo comma dell'articolo 155 fissa in 1 milione di euro il limite massimo di spesa che può derivare dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 154 e 155. Proprio in base alla convinzione che si tratta di interventi che possono aiutare in misura significativa l'agricoltura italiana, ritiene opportuno che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria si valuti insieme con il Governo la possibilità di innalzare tale limite di spesa.

L'articolo 156 interviene sul tema delle bioenergie. Ritiene che vi sia una consapevolezza generale dell'importanza strategica che questo tema riveste per l'economia del paese, sia sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico, sia sotto il profilo della possibilità di individuare validi sbocchi alternativi per le produzioni agricole. Questa consapevolezza è dimostrata dal fatto che sono già state presentate presso la Commissione agricoltura, in questo inizio di legislatura, diverse proposte di legge, provenienti da vari gruppi politici, con l'obiettivo di definire una politica organica a sostegno della produzione e dell'utilizzo dei biocombustibili. In questo contesto è importante, anche per ragioni di tempestività e di efficacia, che la materia sia affrontata nella legge finanziaria, in modo da definire forme di intervento immediatamente praticabili. Occorre infatti ricordare che il tema delle bioenergie è già stato oggetto di interventi normativi nella fase finale della precedente legislatura, in particolare nelle due precedenti leggi finanziarie e, da ultimo, con disposizioni inserite nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 2 del 2006. Questi interventi, tuttavia, sono rimasti inattuati. Le disposizioni contenute nell'articolo 156 sono volte a rivedere le previsioni normative già adottate, in modo da renderle praticabili in tempi rapidi e da potenziarne l'efficacia ai fini della promozione delle bioenergie.

In particolare, viene aumentato da 200.000 a 250.000 tonnellate il quantitativo di biodiesel in esenzione di accisa, prevedendo che tale quantitativo debba essere riservato in via prioritaria ai prodotti provenienti da contratti di filiera o contratti quadro o contratti di programma agroenergetico; si prevede, inoltre, che il suddetto quantitativo possa essere incrementato con le quote di biodiesel non utilizzate nel 2006 e con quelle derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al tempo stesso viene ridefinito il termine per l'adozione con decreto ministeriale delle disposizioni necessarie per dare applicazione all'esenzione, prevedendo, per il tempo che intercorre prima dell'adozione del decreto, l'attribuzione di quote esenti fino ad un massimo mensile di 15.000 tonnellate. Le somme destinate all'attribuzione dell'agevolazione, che erano già stanziate per il 2005 e per il 2006 e che non sono state utilizzate, vengono destinate alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, con una riserva di 15 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione nel campo bioenergetico.

Per quanto concerne le misure adottate con il decreto-legge n. 2 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 81 del 2006, il disegno di legge finanziaria, per un verso, prevede lo stanziamento, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 dell'importo di 73 milioni di euro finalizzato alla produzione e commercializzazione di bioetanolo; per l'altro, rimodula sotto il profilo temporale, a partire dall'aprile 2007, l'obbligo per i produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola in misura pari all'1 per cento del totale dei carburanti immessi al consumo nell'anno precedente. La quota dei biocarburanti di origine agricola deve essere aumentata di un ulteriore punto percentuale per ciascuno degli anni dal 2008 fino al 2012. A tal fine assume rilievo un'altra modifica al citato decreto-legge n. 2, con la quale si prevede che il decreto ministeriale che definirà le modalità di attestazione, da parte dei produttori, di aver adempiuto all'obbligo di utilizzo dei biocarburanti di origine agricola, stabilisca anche le sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo. L'importo delle sanzioni sarà destinato ad aumentare il quantitativo di biodiesel esente da accisa o lo stanziamento a favore dell'incentivazione del consumo di bioetanolo.

Anche il comma 5 dell'articolo 156 è importante, in quanto prevede che la produzione da parte delle imprese agricole di carburanti e di materie plastiche, ottenuti da produzioni vegetali e agricole, sia considerata un'attività connessa a quella agricola e sia assoggettata a reddito agrario. In questo modo viene agevolata sotto il profilo fiscale l'autoproduzione di carburante e di materie plastiche da parte delle imprese agricole.

Osserva che nel disegno di legge finanziaria in esame il tema delle bioenergie è affrontato, oltre che nell'articolo 156, anche nell'articolo 26. Le disposizioni contenute nei due articoli in esame, pur avendo finalità analoghe, definiscono in modi diversi le medesime misure di sostegno alla produzione delle bioenergie. Sottolinea pertanto l'esigenza, in sede di esame parlamentare, di un intervento di coordinamento normativo. In particolare, osserva che le previsioni contenute nell'articolo 26 riguardano in generale i biocarburanti e carburanti rinnovabili, senza uno specifico riferimento a quelli derivanti da produzioni agricole. Di conseguenza, nella formulazione dell'articolo 26, vengono meno i richiami alla filiera agroenergetica, che sono invece ben presenti nell'articolo 156. Ritiene che, proprio per il valore che assume per l'agricoltura del futuro la filiera agroenergetica, l'articolo 156 risponda in modo migliore alle esigenze del sistema agricolo del paese.

Osserva che gli altri due articoli contenuti nel capo dedicato all'agricoltura riguardano misure di razionalizzazione delle strutture amministrative competenti in materia di controlli e interventi di sostegno agli enti irrigui. Ai sensi dell'articolo 148, sono affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi i controlli sulle produzioni agroalimentare di qualità registrata, finora attribuiti a una pluralità di organismi pubblici e privati, mentre sono trasferiti dall'Ispettorato all'AGEA i controlli di secondo livello sulla destinazione dei contributi comunitari, rispetto ai quali l'AGEA ha la funzione di organismo pagatore. Per quanto concerne la produzione del vino, viene eliminata dagli esami obbligatori da svolgere per finalità antifrode la prova preliminare di fermentazione. Viene inoltre autorizzato per il 2007 il finanziamento per i controlli sul settore ortofrutticolo effettuati dall'Agecontrol spa, con riferimento tanto alle esportazioni, quanto al mercato interno. In attuazione di una specifica disposizione contenuta nella normativa comunitaria viene istituito un contributo a carico dei consorzi di tutela relativo alle spese amministrative connesse alle procedure di riconoscimento dell'indicazione geografica e della denominazione di origine; i proventi del contributo saranno comunque destinati a iniziative di tutela e promozione in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. L'ultimo comma dell'articolo 147, infine, ripristina le modalità tradizionali di pagamento degli aiuti comunitari, escludendo la possibilità di bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Le disposizioni dell'articolo 149 riguardano i due enti irrigui di rilevanza nazionale. Con il comma 1 sono trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata i diritti, i poteri e le funzioni di competenza del Ministero per quanto concerne l'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia; si prevede peraltro che nella gestione dell'ente si tenga conto degli interessi delle regioni limitrofe e delle priorità previste per gli usi delle acque. Il comma 2 reca la proroga di un ulteriore anno dell'attività dell'ente irriguo umbro-toscano, in attesa della sua trasformazione in ente pubblico economico o società per azioni. Il comma 3 prevede, infine, che il taglio agli stanziamenti per consumi intermedi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici previsto dal decreto-legge n. 223 del luglio scorso non si applichi alle spese, sostenute soltanto dai due enti irrigui sopra richiamati, per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

Ricorda che oltre ai numerosi interventi contenuti nel capo specificamente dedicato all'agricoltura, il disegno di legge finanziaria reca anche diverse misure, relative ad altri settori, che hanno un impatto diretto sull'agricoltura. In particolare occorre segnalare alcune disposizioni relative al settore del lavoro e al settore tributario. Riguardo al settore del lavoro, l'articolo 170 dispone che, a decorrere dal luglio del 2007, la concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sia subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva. In proposito, per un verso, ribadisce il giudizio che la certificazione della regolarità contributiva è uno strumento essenziale e irrinunciabile di lotta al sommerso e allo sfruttamento sul lavoro; per l'altro, riconosce tuttavia che il tema ha suscitato in passato molte difficoltà e apprensioni in agricoltura, anche per le travagliate vicende della previdenza agricola e per la lacunosità degli archivi previdenziali. Opportunamente la disposizione in esame demanda ad un decreto del Ministro del lavoro la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti del documento, nonché l'individuazione, anche relativamente ai profili ai quali ho accennato, delle tipologie di pregresse irregolarità da non considerarsi ostative al rilascio del documento medesimo. Fino all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, sono fatte salve le disposizioni speciali vigenti per i settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

Relativamente al settore fiscale, il comma 1 dell'articolo 30 proroga di un anno per le imprese agricole e per le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi l'aliquota IRAP dell'1,9 per cento. Il comma 2 proroga per il 2007 i benefici fiscali previsti per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari dal decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998. Il comma 3 proroga di un anno le agevolazioni in materia di imposta di registro e ipotecaria previste per gli atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o arrotondamento della proprietà contadina. Il comma 5, lettera h), riguarda la proroga per un anno delle agevolazioni sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre.

Ritiene opportuno segnalare tre ulteriori disposizioni: l'articolo 127, che riguarda il sostegno a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi tra piccole e medie imprese dei settori agroalimentare e turistico-alberghiero; l'articolo 181, che prevede la possibilità per lo Stato di rivalersi su regioni, enti locali ed enti pubblici che siano responsabili di violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per le eventuali sanzioni causate da tali violazioni; l'articolo 201, che autorizza per il 2007 la spesa di 25 milioni di euro per il Fondo per la montagna. Relativamente alle infrazioni della normativa comunitaria, segnala che il comma 12 reca una disposizione specifica volta a prescrivere alle regioni ed alle province autonome di attuare quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per evitare l'insorgere di ulteriori procedure d'infrazione in sede comunitaria; gli articoli richiamati riguardano, in particolare, le misure di conservazione da adottare per le zone speciali di conservazione (ZSC) e per le zone di protezione speciale.

Per quanto concerne in modo specifico gli interventi per la montagna, ritiene opportuno valutare, nel corso dell'esame parlamentare, l'introduzione di agevolazioni di carattere fiscale a sostegno degli imprenditori agricoli, anche nel caso in cui non si tratti di imprenditori a titolo principale. Le agevolazioni dovrebbero essere volte, in particolare, a favorire l'accorpamento dei terreni, prevedendo contestualmente specifici obblighi di manutenzione e di ripristino delle colture. In questo modo sarebbe possibile, da un lato, promuovere l'ampliamento delle proprietà e, dall'altro, garantire una necessaria attività di tutela del territorio e di contrasto al fenomeno, purtroppo diffuso in montagna e anche in collina, di abbandono dei terreni.

Ricorda, inoltre, che nel disegno di legge finanziaria approvato dal Governo erano contenute altre disposizioni relative al settore agricolo che, come è accaduto anche per disposizioni relative ad altri settori, sono state stralciate con decisione del Presidente della Camera, sentito il parere della Commissione bilancio. Evidenzia che la decisione di stralcio non è in alcun modo in discussione, trattandosi, tra l'altro, come ha ribadito il Presidente Bertinotti, di una decisione di natura tecnica. Alcune delle disposizioni stralciate hanno peraltro una certa rilevanza o urgenza, come il finanziamento per lo svolgimento in Italia del Congresso mondiale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino o la proroga al 31 dicembre 2007 del termine per le denunce dei pozzi. Auspica pertanto che tali disposizioni possano essere recuperate in una sede più appropriata.

Dedica, infine, alcune rapide considerazioni al disegno di legge di bilancio. Ricorda che il disegno di legge di bilancio che viene presentato dal Governo insieme al disegno di legge finanziaria è a legislazione vigente; ciò significa che le poste di entrata e di spesa sono determinate in base alle disposizioni in vigore alla fine di settembre. Successivamente, una volta che la finanziaria è approvata dal Parlamento, con la nota di variazioni le previsioni di entrata e di spesa vengono modificate in rapporto agli interventi contenuti nella finanziaria, in modo che il bilancio dello Stato, nel testo definitivo, recepisca gli effetti della manovra.

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali evidenzia, nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, stanziamenti di competenza per circa 1.189 milioni di euro. Rispetto alle previsioni di competenza del bilancio iniziale per il 2006, si registra una riduzione di circa 212 milioni di euro, che riflette la riduzione degli stanziamenti per spese finali operata su tutto il bilancio dello Stato. Relativamente all'utilizzo delle risorse, i fondi del Ministero sono destinati, per 494 milioni di euro, a spese di funzionamento delle strutture, per 175 milioni di euro ad interventi, di natura corrente, a favore di soggetti pubblici e privati (per lo più, si tratta di trasferimenti) e per 456 milioni di euro a investimenti.

In conclusione, ribadisce il giudizio favorevole sull'impianto complessivo della manovra. Ritiene altresì condivisibili, nei loro contenuti specifici, gli interventi relativi all'agricoltura, alla pesca e ai settori connessi, senza per questo escludere che nel corso dell'esame parlamentare possano essere apportati perfezionamenti o introdotte ulteriori misure, anche in considerazione delle proposte formulate dalle organizzazioni di settore nelle audizione svolte nella mattinata dalla Commissione. In particolare segnala due questioni relative al settore ittico, alle quali la Commissione più volte, anche nella precedente legislatura ha dedicato una particolare attenzione. La prima questione concerne l'estensione alla pesca del regime speciale IVA che si applica in agricoltura. Si tratta di una armonizzazione fiscale tra i due settori che risulta coerente con la parificazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo prevista dalla legge di orientamento. L'applicazione del regime speciale IVA alla pesca è stata introdotta in via sperimentale nel 2006. Ritiene che occorra un impegno, in primo luogo da parte del Governo, per assicurare la prosecuzione e la stabilizzazione di questa misura. La seconda questione riguarda il canone demaniale per le attività di acquacoltura; esorta a adottare le opportune misure per definire l'importo del canone in una misura tale da non scoraggiare lo svolgimento di queste attività, ma, al contrario, da favorire la crescita del settore.

 

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO, si riserva di intervenire in sede di replica.

 

Marco LION, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti alla seduta già prevista per domani.

 

La seduta termina alle 14.30.


XIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Marco LION.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato nella seduta del 10 ottobre 2006.

 

Il ministro Paolo DE CASTRO evidenzia che la manovra di finanza pubblica per il 2007 reca un complesso di interventi assai articolati che riguardano il settore agroalimentare. Si tratta, a suo giudizio, di interventi che possono contribuire in modo efficace alla crescita del settore, senza per questo escludere che l'esame parlamentare possa introdurre miglioramenti e integrazioni. Ricorda che il DPEF del luglio scorso conteneva importanti riferimenti agli aspetti strutturali su cui è necessario incidere per favorire l'agricoltura italiana e, tra questi, all'esigenza di una stabilità fiscale e contributiva, pur nella consapevolezza che essa comporta un consistente onere finanziario, valutabile complessivamente in 350 milioni di euro. In coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF, il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo reca numerose misure di sostegno all'agricoltura, che possono essere ricondotte a tre linee fondamentali di intervento.

In primo luogo si intende rafforzare la capacità competitiva delle imprese. Mirano a questo obiettivo le disposizioni che favoriscono la diffusione della forma societaria, che di per se stessa rappresenta uno stimolo all'accorpamento e alla crescita dimensionale delle imprese agricole. Particolare importanza attribuisce a tal fine alla norma che prevede per le società agricole l'applicazione della medesima disciplina fiscale prevista per gli imprenditori individuali. Ricorda altresì le disposizioni che promuovono la vendita diretta, segnalando il contributo che questa forma di distribuzione, attraverso l'istituzione di mercati a vendita diretta, può offrire, in particolare in alcune aree del paese e con riferimento ad alcuni comparti. Concorrono altresì a favorire la competitività dell'agricoltura italiana il fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile agricola e gli interventi che sostengono la multifunzionalità dell'impresa agricola attraverso l'ampliamento delle possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare alle imprese agricole servizi utili alla collettività. Si riferisce alle politiche di rafforzamento della competitività anche la riduzione del cuneo fiscale; al riguardo precisa che tale misura si applica anche ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale e ai lavoratori a tempo determinato, purché si tratti di rapporti di lavoro stabilizzati.

La seconda linea di azione concerne la promozione dei prodotti agroalimentari italiani nei mercati internazionali. Sottolinea in proposito che la crescita della presenza italiana nei mercati esteri è una condizione essenziale per garantire lo sviluppo del settore agroalimentare, dal momento che il consumo interno risulta ormai stazionario. A tal fine il disegno di legge finanziaria istituisce un apposito credito di imposta per gli investimenti relativi alla promozione di marchi e produzioni italiane nei mercati esteri, con una premialità specifica per i consorzi o raggruppamenti di imprese, per i prodotti agricoli di origine italiana e per i prodotti oggetto di intese di filiera. Osserva in particolare come quest'ultima previsione possa rivelarsi utile per rafforzare i legami tra le varie componenti di ciascuna filiera.

Il terzo obiettivo essenziale che perseguono le misure in materia di agricoltura contenute nel disegno di legge finanziaria riguarda il supporto alle filiere innovative. Ricorda in primo luogo che è presente un insieme di disposizioni a sostegno della produzione di agroenergie: in particolare, viene incrementato da 200 mila a 250 mila tonnellate il contingente di biodiesel in esenzione di accisa, che potrà essere ulteriormente aumentato con le quote rimaste inutilizzate, e viene prevista, per il triennio 2008-2010, una specifica dotazione finanziaria per lo sviluppo dell'utilizzo del bioetanolo. Osserva che in questo modo, tra l'altro, vengono superate le difficoltà di attuazione che erano derivate dalla previsione di un contingente riservato alle produzioni di filiera. Osserva che, in materia di bioenergie, per un mero disguido, nel testo della finanziaria sono presenti due diversi articoli; assicura peraltro che con il Ministero per lo sviluppo economico era già stato raggiunto un pieno accordo, per cui l'esame parlamentare permetterà di effettuare gli interventi di coordinamento necessari rispetto al testo iniziale. Ricorda altresì che intervengono a favore dello sviluppo delle filiere innovative le misure che promuovono l'autoconsumo degli oli vegetali a fini energetici e la produzione di materie plastiche da prodotti agricoli, che potrà ricevere un forte impulso dall'esigenza sempre più diffusa di utilizzare materiali biodegradabili. Sottolinea altresì che il sostegno a cinque progetti nazionali di innovazione industriale coinvolge direttamente anche le filiere agroalimentari per i progetti relativi al made in Italy e all'efficienza energetica coinvolge direttamente anche le filiere agroalimentari.

Mette a disposizione della Commissione un'ampia documentazione che illustra le misure di interesse per l'agricoltura e per il settore agroalimentare contenute nella manovra per il 2007 (vedi allegato 2). In particolare rinvia alla tabella predisposta all'interno di tale documentazione per una esposizione puntuale dei finanziamenti destinati all'agricoltura, osservando che l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole contenuto nel fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, comprende anche le risorse, pari a 65,8 milioni di euro, da destinare al settore bieticolo-saccarifero.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 262 del 2006, che costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica, dichiara il proprio impegno per pervenire ad un prolungamento fino a tre anni della rateizzazione relativa al versamento, da parte delle imprese colpite dalla crisi aviaria, dei contributi e premi di previdenza e assistenza sociale sospesi.

Dedica infine alcune considerazioni al problema dei debiti previdenziali in agricoltura. Osserva che si tratta di un problema molto difficile e molto pesante, per il quale si sta costruendo una soluzione di carattere privatistico. Un gruppo di banche ha infatti presentato in modo formale alla società veicolo un'offerta per l'acquisto dei crediti contributivi. Se la società veicolo accetta tale offerta, si apre per le imprese agricole interessate la possibilità di una regolarizzazione che rappresenterà la soluzione definitiva della questione. Sottolinea in particolare come le organizzazioni professionali agricole siano state coinvolte in questa operazione e abbiano espresso il proprio assenso sul tipo di soluzione individuata, evidenziando che tale coinvolgimento risulta particolarmente importante per raccogliere l'adesione degli agricoltori alla regolarizzazione. Si impegna in ogni caso a tenere la Commissione informata sull'esito dell'operazione, che dovrebbe concludersi in tempi molto rapidi.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) ricorda che il DPEF conteneva significative indicazioni in merito ad alcuni aspetti fondamentali per lo sviluppo della competitività dell'agricoltura italiana, che aveva giudicato apprezzabili, anche perché dimostravano una continuità con l'azione svolta negli anni precedenti e un atteggiamento pragmatico rispetto ai problemi del settore, che, nella loro consistenza oggettiva, non si prestano ad essere oggetto di conflitti politici o ideologici. Ritiene che il disegno di legge finanziaria non dia attuazione alle indicazioni contenute nel documento di programmazione. Riconosce che, nonostante l'inadeguatezza dei finanziamenti stanziati, con particolare riferimento al fondo di solidarietà nazionale, vi siano alcuni elementi positivi. Ritiene tuttavia che siano molto più gravi i motivi di preoccupazione. In primo luogo richiama le disposizioni in materia tributaria contenute nel decreto-legge n. 262 del 2006, che, pur attribuendo opportunamente all'AGEA un ruolo più ampio e promuovendo la sua cooperazione con l'Agenzia del territorio, nella sostanza determinano un prelievo di un miliardo di euro dal settore agricolo. Si tratta infatti di un inasprimento fiscale a carico di soggetti che percepiscono contributi nell'ambito della politica agricola comune. A fronte di queste misure non vengono previsti interventi che garantiscano la restituzione all'agricoltura delle maggiori risorse prelevate. In particolare osserva che si assiste ad un'ulteriore proroga del regime IVA e IRAP per il settore agricolo, mentre sarebbe stata necessaria una stabilizzazione, a maggior ragione in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto la compatibilità dell'imposta con l'ordinamento comunitario. Esprime un giudizio nettamente negativo sulla franchigia IVA prevista dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 262, in quanto si tratta di una disposizione che favorisce l'evasione e, al tempo stesso, induce alla parcellizzazione delle aziende. Ritiene che una grave mancanza sia rappresentata dal fatto che non viene riprodotta la disposizione che prevedeva la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un prestito di 70 milioni di euro all'ISMEA per sostenere la crescita dimensionale delle imprese agricole. Manca inoltre, a suo giudizio, una politica di incentivi rivolta in particolare ai contratti di filiera, dal momento che il fondo per l'ambiente finalizzato all'attuazione del Protocollo di Kyoto e il fondo per la competitività e lo sviluppo non vengono estesi all'agricoltura. Osserva che le misure previste per la riduzione del cuneo fiscale interessano soltanto in misura del tutto marginale il settore agricolo, dal momento che il beneficio che le imprese agricole potranno ricavarne oscilla tra 169 e 211 euro, rilevando che l'impiego di manodopera a tempo determinato costituisce un elemento strutturale dell'attività agricola. Per quanto concerne la questione dei contributi previdenziali, osserva che la scadenza del 15 ottobre risulta ormai molto ravvicinata; sottolinea pertanto l'opportunità di prevedere una estensione della proroga, in modo da portare a compimento l'operazione. Sempre in relazione con la questione dei contributi previdenziali, ritiene che potranno avere un effetto molto pesante per l'agricoltura le previsioni del disegno di legge finanziaria che rendono il documento unico di regolarità contributiva una condizione necessaria per accedere alle agevolazioni nazionali e comunitarie. Richiama infine l'attenzione della Commissione sull'importanza della recente sentenza emessa dalla Corte di cassazione in materia di concordato dei consorzi agrari. Ricorda in proposito come, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo al riordino dei ministeri, nel quale è stata inserita anche la riforma dei consorzi agrari, avesse evidenziato i rischi gravanti sull'intero patrimonio immobiliare dei consorzi. Osserva in proposito come la sentenza della Cassazione confermi la fondatezza delle proprie preoccupazioni, rischiando di vanificare l'intervento con cui si è cercato di ricondurre i consorzi alla disciplina ordinaria del diritto societario.

 

Giuseppe RUVOLO (UDC) osserva, per quanto riguarda il problema del recupero dei crediti previdenziali agricoli, che la prorogata al 15 ottobre riguardava anche la sospensione delle procedure di riscossione. Se non si adottano ulteriori interventi sussiste il rischio concreto che, a partire dal 16 ottobre, tali procedure riprendano, con danni gravissimi per le aziende agricole coinvolte. Richiede pertanto al Ministro di indicare con chiarezza quali iniziative intenda adottare. Con riferimento ai contenuti della manovra di finanza pubblica, giudica insoddisfacenti le misure di sostegno del made in Italy; in particolare ritiene che l'intervento per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare di cui all'articolo 154 risulti poco efficace e poco concreto. Osserva in proposito che spesso si assiste, anche da parte di amministrazioni regionali e locali, a iniziative di promozione del tutto sporadiche e incoerenti, mentre sarebbe compito del Ministero definire una politica organica ed efficace per la promozione all'estero dei prodotti italiani. Ritiene altresì che debbano essere integrate e rafforzate le misure della finanziaria che incidono su profili essenziali per le aziende agricole italiane come, in particolare, le crisi di mercato. In conclusione auspica che l'esame parlamentare permetta di migliorare la manovra, sottolinenando l'atteggiamento costruttivo del proprio gruppo che, a tal fine, presenterà qualificate proposte emendative.

 

Il ministro Paolo DE CASTRO precisa che, dopo che è stata formalizzata l'offerta da parte delle banche per l'acquisto dei crediti contributivi, non sussistono più i presupposti per procedere al recupero e alla riscossione dei crediti medesimi.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), nel ringraziare il Ministro per la chiarezza dell'esposizione, afferma tuttavia il proprio netto dissenso rispetto ai contenuti della manovra. Evidenzia innanzitutto che, in luogo di pervenire a una stabilizzazione dei regimi fiscali relativi al settore agricolo, si assiste a un ingente prelievo di risorse dall'agricoltura. Dichiara peraltro la disponibilità del proprio gruppo a sostenere l'impegno che il Ministro intendesse dimostrare per introdurre nel disegno di legge finanziaria disposizioni che attribuiscano carattere permanente al regime speciale IVA e all'aliquota ridotta IRAP per il settore agricolo. Osserva quindi che la riduzione del cuneo fiscale non interessa le imprese del comparto agricolo e che il credito di imposta per il sistema agroalimentare non appare un intervento efficace. Più in generale ritiene che il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo riservi poca attenzione e risorse finanziarie del tutto insufficienti al Mezzogiorno. In proposito osserva che occorre riconoscere il ruolo centrale dell'Agensud. Evidenzia altresì che se tutta l'economia delle regioni meridionali è in una situazione di difficoltà, ancor più fragile è la condizione delle imprese agricole nel Mezzogiorno. Dedica inoltre alcune specifiche considerazioni al settore della pesca, che ritiene gravemente trascurato dalla manovra. Osserva in proposito che la pesca viene esclusa dal credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 19 del disegno di legge finanziaria, e che non vengono previsti interventi per fronteggiare il rincaro del gasolio. Una soluzione efficace avrebbe potuto essere offerta dalla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali e dall'estensione a tutto il comparto dell'aliquota ridotta IRAP, che tuttavia non vengono previste. Sottolinea peraltro lo spirito propositivo con cui il proprio gruppo presenterà proposte emendative volte a rafforzare gli interventi a sostegno dell'agricoltura e della pesca, auspicando che sia lasciata al Parlamento la possibilità di effettuare interventi migliorativi del disegno di legge rispetto alla versione approvata dal Governo.

 

Sandro BRANDOLINI (Ulivo) dichiara il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministro, che ha saputo dare concreta attuazione agli obiettivi indicati nel DPEF. Ciò non esclude la possibilità di interventi migliorativi; ritiene tuttavia che si debba dare una corretta valutazione delle misure già inserite nel disegno di legge finanziaria. In particolare osserva che, per quanto concerne la riduzione del cuneo fiscale, non si possano introdurre modifiche che stravolgano la finalità principale dell'intervento, che è quella di incrementare il lavoro stabile. Anche a proposito delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 262 in materia di accatastamento dei fabbricati che non hanno i requisiti di ruralità, rileva che tali previsioni comunque non riguardano il settore agricolo, ma si applicano a fabbricati che non sono o non sono più utilizzati da aziende agricole. Per quanto concerne i miglioramenti che possono essere introdotti, sottolinea in primo luogo l'esigenza di un coordinamento per quanto concerne le disposizioni in materia di agroenergie; tale coordinamento, in ogni caso, dovrà garantire la connessione tra le misure agevolative e le produzioni agricole, con specifico riferimento alle produzioni di filiera. Ritiene inoltre condivisibile la preoccupazione espressa dalle cooperative agricole per il fatto che il credito di imposta a sostegno dell'internazionalizzazione, nella formulazione adottata nel disegno di legge finanziaria, non possa trovare applicazione alle cooperative medesime. Ritiene infine molto importante il consenso e l'impegno del Ministro per prolungare fino a tre anni la rateizzazione del versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese colpite dalla crisi aviaria, preannunciando una proposta emendativa in tal senso da parte del proprio gruppo.

 

Luciano D'ULIZIA (IdV) sottolinea l'importanza che le cooperative rivestono nell'agricoltura italiana. Nell'esprimere il proprio giudizio favorevole sulla manovra, dichiara che presenterà emendamenti finalizzati a raccogliere i suggerimenti e le proposte formulate dalle associazioni delle cooperative nell'audizione informale tenutasi nella giornata di ieri.

 

Angela LOMBARDI (RC-SE), nel dichiarare il proprio sostegno alla manovra presentata dal Governo, giudica particolarmente importanti le norme rivolte a favorire la vendita diretta, che permette, come frequentemente richiesto dagli agricoltori, di porre in contatto il produttore con il consumatore. Piuttosto che soffermarsi sulle misure contenute nel disegno di legge finanziaria, reputa più opportuno evidenziare alcuni elementi importanti per un rilancio del settore ai quali non è stata dedicata un'adeguata considerazione. In primo luogo osserva come la promozione di un'agricoltura di qualità richieda idonei finanziamenti, di carattere permanente, a sostegno dell'agricoltura biologica. Osserva che un altro elemento fondamentale è rappresentato dalla sicurezza alimentare. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'attività svolta dalla FAO, osservando che un diverso modello di agricoltura potrebbe dare un contributo fondamentale per fronteggiare sfide come quelle della fame. Infine evidenzia il rilievo centrale che assume il tema delle condizioni di lavoro in agricoltura. Pur riconoscendo che la precarietà rappresenta un elemento strutturale del sistema di produzione agricola, rileva che tale elemento si trasforma spesso, in particolare nel settore ortofrutticolo, in situazioni di sfruttamento e di illegalità. Ritiene pertanto necessario adottare iniziative che permettano di intervenire efficacemente su tali situazioni, quali il finanziamento di un osservatorio nazionale per il lavoro sommerso, misure che favoriscano la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e la formazione professionale continua, interventi per regolarizzare i rapporti di lavoro che coinvolgono parenti e affini, il riconoscimento del trattamento di disoccupazione per i lavoratori immigrati.

 

Massimo Saverio Ennio FUNDARÒ (Verdi) dichiara il proprio apprezzamento nei confronti del Ministro per essere riuscito a individuare e porre in atto una soluzione concreta e praticabile al grave problema dei debiti contributivi agricoli, che da anni si trascinava senza sbocco. Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, osserva che le disposizioni contenute negli articoli 26 e 156 in materia di agroenergie sono in contrasto tra loro, per cui si deve attuare un intervento di coordinamento che, in particolare, tenga conto dell'importanza dei certificati verdi per fonti di energia rinnovabili. Osserva inoltre come si sia dimostrato insoddisfacente l'utilizzo delle risorse finora destinate all'agricoltura biologica. Ritiene pertanto necessario stabilire un quadro di finanziamento certo per il piano di azione a sostegno dell'agricoltura biologica e definire con chiarezza misure efficaci. Rileva infine l'esigenza di assicurare adeguate risorse per il piano forestale.

 

Filippo MISURACA (FI) pur manifestando il proprio apprezzamento per l'intervento del Ministro nei lavori della Commissione, dichiara la propria profonda insoddisfazione per i contenuti della manovra. Osserva che le difficoltà del comparto agricolo dipendono di frequente dalla situazione di contesto in cui le aziende agricole si trovano ad operare. A fronte di questa considerazione, si è in presenza di un inasprimento tributario che determina un onere di 570 milioni di euro. Rileva altresì che non vi sono interventi significativi a favore dell'agricoltura del Mezzogiorno e che non appare una chiara linea di azione per il consolidamento dei contratti di filiera. Auspica che vi sia la possibilità, anche sotto il profilo finanziario, per iniziative di carattere parlamentare, in assenza delle quali non potrà che ribadire il giudizio fortemente negativo sulla manovra nel suo complesso, sia sulle misure che interessano in modo specifico l'agricoltura.

 

Il ministro Paolo DE CASTRO rileva che, per quanto concerne le misure in materia tributaria, attraverso di esse viene perseguita una importante finalità di trasparenza. Tale considerazione riguarda anche le norme che si applicano agli immobili rurali; osserva in proposito che la disposizione sui fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità si applica in ogni caso a fabbricati a destinazione abitativa. Dichiara di condividere l'opportunità di una stabilità di un aliquota IRAP ridotta. Per quanto concerne la riduzione del cuneo fiscale, ribadisce che essa mira innanzitutto a sviluppare rapporti di lavoro stabili; ritiene tuttavia che possano essere realizzate altre modalità di intervento a favore delle imprese agricole, in particolare attraverso la riduzione dei contributi versati all'INAIL. Non giudica condivisibile la critica secondo cui la finanziaria non dedica attenzione al Mezzogiorno; ritiene molto importante in proposito la riproposizione del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Osserva inoltre che anche le misure a sostegno della vendita diretta possono rivelarsi particolarmente proficue nelle regioni meridionali. Sottolinea altresì l'importanza della previsione di un fondo di carattere permanente per le crisi di mercato e ribadisce il proprio sostegno per l'estensione a tre anni della rateizzazione del versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese colpite dalla crisi aviaria. Per quanto riguarda l'agricoltura biologica, rileva che il piano di azione è in corso di realizzazione e che è intenzione del Governo presentare un disegno di legge sul biologico che, insieme ad analoghe iniziative parlamentari, nonché all'attuazione della specifica delega, potrà permettere di aggiornare e adeguare al nuovo quadro della normativa comunitaria un settore tanto importante. Osserva inoltre che i finanziamenti indicati nella documentazione consegnata alla Commissione per quanto riguarda la tabella B sono destinati, oltre che agli interventi per il settore bieticolo-saccarifero, al finanziamento del piano forestale e di altre nuove leggi che il Governo ed il Parlamento approveranno nel triennio di riferimento. Rileva che la tabella D reca invece in via immediata un rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale. Dichiara inoltre di essere d'accordo sul ruolo particolarmente importante che le cooperative svolgono nell'ambito dell'agricoltura italiana; per questo ritiene che debbano essere prese in seria considerazione che proposte da esse formulate, in particolare per quanto riguarda la definizione di una disciplina del credito di imposta per l'internazionalizzazione che ne garantisca l'applicazione anche a loro vantaggio. Per molte altre misure contenute nel disegno di legge finanziaria a vantaggio del settore agricolo rinvia all'ampia documentazione presentata alla Commissione (vedi allegato 2), osservando, in conclusione, come il complesso di interventi contenuto nel disegno di legge dimostri il proprio impegno per rendere l'agricoltura italiana più forte e più competitiva.

 

Marco LION, presidente, ringrazia il Ministro per aver partecipato ai lavori della Commissione; rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.55.

 

 

 

ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746- bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO

 


















 

DOSSIER FINANZIARIA AGROALIMENTARE

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007:

LE MISURE DI INTERESSE PER L'AGRICOLTURA E L'AGROALIMENTARE

Valutazione d'insieme.

Nel quadro degli obiettivi di sviluppo nazionale definiti dal DPEF 2007-2011, il disegno di legge relativo alla Finanziaria 2007 pone il settore agricolo, agroalimentare e della pesca al centro dell'azione di governo per il risanamento e lo sviluppo del Paese. Un risanamento in grado di offrire un contributo importante al riequilibrio della finanza pubblica, ma che allo stesso tempo rappresenta una precondizione per supportare il percorso di crescita che lo stesso settore è in grado di esprimere nei prossimi anni. Rigore, risanamento e sviluppo sono infatti strettamente collegati.

Gli interventi di risanamento definiti per il settore agroalimentare sono basati su meccanismi che non determinano nuova fiscalità o incrementi dei prezzi: nessun aggravio per gli imprenditori del settore e nemmeno per i consumatori finali. Gli interventi puntano infatti a fare emergere situazioni di non corretta applicazione delle normative fiscali e a regolarizzare i comportamenti degli operatori economici. In particolare si tratta di interventi per l'aggiornamento del catasto: recupero dei fabbricati rurali e verifica dei requisiti di ruralità per le abitazioni, nonché misure di semplificazione previdenziale e fiscale.

Nel complesso, questi interventi assicurano un contributo strutturale di quasi 900 milioni di euro nel 2007, destinato a superare i 1.300 milioni di euro dal 2009. È inoltre da rimarcare che nei mesi scorsi, attraverso le misure antielusive relative alla compravendita dei terreni agricoli (calcolo tassazione sul valore reale e non sul valore catastale) e attraverso l'obbligo per le imprese agricole di presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) a partire dal 1o gennaio 2006, sono state assicurate importanti risorse in via permanente all'erario ed è stato fornito un contributo determinante per contrastare l'evasione contributiva ed il lavoro nero.

Sul lato del contenimento della spesa pubblica si segnalano le riduzioni lineari al bilancio del Ministero (sia consumi intermedi che trasferimenti, ma anche capitoli di conto capitale), la riduzione dei dirigenti, la previsione di ristrutturazione per gli enti pubblici e le norme limitatrici per le assunzioni.

A fronte di questi risultati importanti sul lato delle entrate, il settore agroalimentare e della pesca si impegna ad offrire un contributo consistente agli obiettivi di crescita del Paese, ed in questo senso la stabilità fiscale e contributiva (Iva, Irpef) già definite nel DPEF (nonché la proroga della legge n. 30 per il settore della Pesca) sono precondizioni per lo sviluppo del settore.

Sul lato dello sviluppo si punta a raggiungere notevoli obiettivi strategici - duraturi e coerenti con le regole comunitarie - mettendo in campo un articolato impianto di interventi e norme:

rafforzando la capacità competitiva delle imprese: dall'accesso al credito d'imposta per gli investimenti tecnologici nelle aree del Sud, dallo sviluppo della forma societaria in agricoltura allo sviluppo della vendita diretta, dall'attivazione di un fondo per l'imprenditoria giovanile allo sviluppo della multifunzionalità agricola attraverso l'ampliamento delle possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare servizi alle imprese agricole. L'agricoltura, inoltre, partecipa alla politica di riduzione del cuneo fiscale, dove la riduzione IRAP derivante dai nuovi calcoli per la base imponibile tiene conto proprio della specificità del settore, parametrando il beneficio anche nei confronti dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto (lavoratori agricoli «stabilizzati»);

promuovendo lo sviluppo nei mercati internazionali: con un intervento specifico di credito d'imposta per gli investimenti diretti alle imprese che sviluppano marchi e produzioni italiane nei mercati esteri, con una premialità specifica per i consorzi di imprese e il prodotto agricolo di origine italiana;

supportando lo sviluppo delle filiere innovative a partire dalle modifiche alla legge n. 81 che permetteranno l'avvio della filiera nazionale dei biocarburanti (oltre alla nuova dotazione di risorse per la defiscalizzazione dei bioetanolo per triennio 2008-2010), la promozione dell'autoconsumo degli oli vegetali a fini energetici, le biomasse, la chimica verde, ma anche mediante la riproposizione del credito d'imposta. In questo quadro si inserisce l'intervento, concertato con il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno di 5 progetti nazionali di innovazione industriale. Due di questi progetti («Made in Italy e «efficienza energetica») coinvolgono direttamente le filiere agroalimentari food e no-food. Inoltre, non meno importanti, sono le misure per lo sblocco degli interventi del Piano irriguo nazionale (fondo di rotazione per le opere pluriennali), le disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare, nonché altri interventi per la semplificazione e trasparenza nella gestione delle politiche di settore.

A supporto di tali interventi e politiche si inserisce il rifinanziamento della legge n. 499 che permette al settore di disporre dello strumento autonomo di sostegno dello sviluppo. Strumento che permetterà, in coerenza agli obiettivi del DPEF, anche di sostenere tanto la concentrazione e le fusioni tra imprese, quanto lo sviluppo di strumenti di controllo e indirizzo quali il catasto vitivinicolo e ortofrutticolo.

Gli sforzi definiti nel DPEF e nella Finanziaria 2007 si collegano ad una più complessiva opera di intervento del Mipaaf nel quadro di una forte razionalizzazione e rilancio di strumenti e risorse già disponibili che danno corpo ad un articolato progetto di sviluppo dell'agricoltura e dell'agroalimentare nazionale.

In definitiva, il disegno di legge Finanziaria 2007 consente di non incrementare il prelievo fiscale sul settore e, contemporaneamente, pone l'agroalimentare italiano sulla via dell'innovazione, della qualità e della competitività. Una strada sostenuta sì da risorse specifiche ma anche da una serie di norme e novità che danno all'impresa maggiori libertà e opportunità di operare nel mercato dei prodotti e dei servizi agroalimentari e rurali.

Norme di interesse del settore.

Il disegno di legge finanziaria 2007 approvato dal Consiglio dei ministri reca numerose norme di interesse per il sistema agricolo ed agroalimentare nazionali, contenendo inoltre uno specifico Capo per l'agricoltura. Di seguito si riporta il quadro d'insieme delle norme che, direttamente e indirettamente, coinvolgono il settore.

Cuneo fiscale.

(Articolo 18. - Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate).

La norma consente ai datori di lavoro - anche agricoli - di portare in deduzione nel calcolo dell'IRAP un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta: la deduzione è raddoppiata per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; a tale riduzione si associa quella per i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai predetti lavoratori dipendenti.

Viene inoltre confermata la riduzione prevista, in via generale, e quindi per ogni categoria di lavoratori, dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.

Si evidenzia, infine, che la deduzione IRAP si applica in quota parte, cioè in base ai giorni di lavoro, anche nel caso di lavoro a tempo parziale di «tipo verticale e di tipo misto» (una sorta di «stagionali stabilizzati» che potrebbero essere introdotti a più larga scala in agricoltura).

Credito d'imposta.

(Articolo 19. - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate).

Il credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi riguarda, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, anche il settore agricolo ed agroalimentare. Esso è riconosciuto nella misura massima consentita dall'UE a seconda delle aree e settori di intervento.

Si evidenzia che il credito consente di recuperare, attraverso le periodiche dichiarazioni fiscali, parte delle spese per macchinari, impianti ed attrezzature produttive, programmi informatici e brevetti.

Tale misura permetterà di supportare l'innovazione tecnologica delle imprese del settore.

Fiscalità.

Detrazione IVA bevande e alimenti.

(Articolo 20. - Disposizioni varie in materia fiscale).

Si segnala che il comma 10 introduce la possibilità di portare in detrazione IVA anche le spese per la somministrazione di bevande ed alimenti che avviene nel corso di convegni, congressi o manifestazioni simili: si tratta di un incentivo all'attività congressuale con importanti ricadute sulla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Proroghe.

(Articolo 30. - Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006).

Sono confermate per il settore agricolo anche per il 2007 le agevolazioni fiscali vigenti, dall'aliquota IRAP all'1,9 per cento (comma 1), alle misure per la pesca di cui all'articolo 11 della legge n. 388/2000 (comma 2), alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina (comma 3), nonché all'accisa zero per il gasolio impiegato sotto serra [comma 5, lettera h)].

Disposizioni in materia di spese.

Numerose sono le norme che riguardano l'assetto della pubblica amministrazione: quelle più direttamente riguardanti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono:

Articolo 32. - (Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri).

La norma prevede la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, mediante regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché:

all'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni;

alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le Prefetture - UTG, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale;

alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione.

La norma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di Polizia (anche Corpo forestale dello Stato) e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

Articolo 42. - (Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici).

Vengono soppressi la presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali, fatti salvi gli enti che svolgono attività promozionale all'estero e quelli i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da Istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

Articolo 47. - (Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici).

La norma consente, attraverso regolamenti, di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.

La norma consente, tra l'altro, di trasformare enti pubblici in soggetti di diritto privato.

Articolo 50. - (Liquidazione o fusione SOGESID S.p.A.).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, a procedere alla liquidazione della SOGESID - Società per la gestione degli impianti idrici - S.p.A.

Articolo 51. - (Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento).

Sono estese nel 2007 anche agli enti pubblici le norme di contenimento della spesa già applicate ai Ministeri.

Articolo 53. - (Contenimento della spesa).

Le spese ministeriali per consumi intermedi e trasferimenti (categorie 2 e da 4 a 7, 12), nonché per spese in conto capitale, sono di fatto ridotte dal Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare un risparmio di 4,5 milioni di euro per il 2007, 5 nel 2008 e 4,9 nel 2009. Si tratta di uno dei più rilevanti tagli alla spesa ministeriale sinora operato.

Articolo 54. - (Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali).

Viene istituito un fondo di 300 milioni di euro destinato a superare le problematiche contabili legate alla partenza dei limiti d'impegno (comma 177-bis dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Articolo 55. - (Modifica disciplina contributi pluriennali dello Stato).

La norma, legata al fondo di cui all'articolo 54, dovrebbe disciplinare la questione della partenza dei limiti d'impegno attualmente bloccati per le valutazioni effettuate in sede comunitaria.

Articolo 57. - (Assunzioni di personale).

La disciplina delle assunzioni in deroga (ex articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004), viene ristretta nei modi seguenti:

1.000 unità sono riservate alle forze di polizia;

un 20 per cento del Fondo per le assunzioni in deroga è riservato alla stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni;

per il 2008 e 2009 è consentita l'assunzione nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Articolo 64. - (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali).

Per il personale, tra l'altro, delle forze di polizia (come il C.F.S.), che fruisce di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento.

Articolo 97. - (Misure per farmacie rurali).

La norma prevede l'esenzione di tali farmacie dalla riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie imposta per i farmaci a carico del servizio sanitario nazionale. Ad una prima lettura non sembrerebbe che la norma agevoli i consumatori; bensì le farmacie: in sostanza, la farmacia non è obbligata ad applicare determinate percentuali di sconto imposte dall'Agenzia del Farmaco, ma ciò può tradursi in minori sconti per i consumatori delle aree rurali.

Misure di sviluppo.

Programmi di innovazione industriale:

(Articolo 104. - Disposizioni ungenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale).

In quest'articolo vengono ricomprese molte delle norme del disegno di legge «Bersani», pur con alcune, significative modifiche.

I progetti di innovazione industriale sono individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.

Due di questi progetti («Made in Italy» e «efficienza energetica») coinvolgono direttamente le filiere agroalimentari food e no-food.

Tuttavia, il finanziamento dei progetti di innovazione industriale riguardanti l'agroalimentare, non è più oggetto di concerto specifico tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Inoltre si evidenzia che il neo costituito «Fondo perla finanza d'impresa» (comma 7), viene disciplinato con un decreto dei soli Ministeri dello sviluppo e dell'economia e non più, come nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, anche degli altri ministeri interessati, come quello agricolo.

Articolo 123. - (Esclusione cofinanziamento U.E. dalla regola del 2 per cento).

La norma esclude dal limite del 2 per cento per l'incremento degli stanziamenti le spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea.

Rilancio turismo e patrimonio gastronomico.

(Articolo 127. - Promozione di progetti integrati tra i consoni agroalimentari e turistico alberghieri).

La norma consente di sostenere finanziariamente progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo l'attrazione delle domanda estera. Si tratta di una misura rilevante perché unisce l'offerta turistica a quella dei prodotti agroalimentari di qualità. Su tale norma ha già chiesto il concerto e il coinvolgimento il Dicastero responsabile del Turismo.

Made in Italy.

(Articolo 128. - Interventi in favore del «made in Italy»).

Rifinanzia con 20 milioni di euro le azioni promozionali a sostegno «made in Italy».

Agricoltura.

Il Capo IV (articoli da 148 a 156) è dedicato interamente alle norme di interesse agricolo.

L'articolo 148 reca Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione.

In esso abbiamo:

l'attribuzione all'ispettorato centrale repressione frodi delle funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata. L'ICRF assume conseguentemente la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

l'affidamento ad AGEA dei controlli di cui al reg. CEE n. 4045/89;

semplificazioni in materia di analisi vitivinicole;

il finanziamento, con 23 milioni di euro per il solo anno 2007, delle attività dell'Agecontrol Spa;

la nomina di un Commissario straordinario del Governo per le emergenze nel settore zootecnico;

l'istituzione, in attuazione del regolamento CE n. 510/2006, di un contributo destinato a coprire le spese relative all'esame in materia di prodotti ad indicazione geografica e l'utilizzo di tale contributo, unitamente alle sanzioni in materia di denominazioni d'origine, per finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica;

disposizioni per la gestione dei pagamenti PAC da parte degli organismi pagatori.

Articolo 149. - (Enti irrigui).

Viene previsto:

il trasferimento dei poteri ministeriali sull'Ente irriguo Appulo lucano irpino alle regioni Puglia e Basilicata, in un'ottica di federalismo amministrativo;

la proroga del funzionamento dell'Ente irriguo Umbro toscano;

l'esclusione dai tagli di bilancio sui consumi intermedi per gli enti irrigui nazionali, relativamente alle spese per energia elettrica utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione;

la proroga per le dichiarazioni relative ai pozzi irrigui.

Articolo 150. - (Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli).

La norma porta da 80 milioni di vecchie lire a 80.000 euro il valore della produzione che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente, in deroga al decreto legislativo n. 114/98.

Si tratta di una norma che consente un rilancio dell'attività imprenditoriale agricola, favorendo la permanenza di una quota maggiore di valore aggiunto in capo al produttore agricolo.

Il comma 2 prevede, sempre nell'ottica di favorire la vendita diretta, che vengano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.

Articolo 151. - (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni).

La norma rafforza la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare direttamente a imprenditori agricoli appalti di servizi in deroga alle norme di contabilità pubblica, adeguando gli importi degli appalti che possono essere affidati agli imprenditori agricoli. Si tratta di una norma che favorisce la multifunzionalità dell'impresa agricola e che aiuta a mantenere sul territorio presenze economiche e sociali vitali.

 


Articolo 152. - (Interventi per il settore agricolo).

Sono previsti interventi per i giovani imprenditori agricoli, per le crisi di mercato, per i lavoratori dei consorzi agrari, per i lavoratori agricoli occupati da imprese colpite da calamità naturali.

I commi da 1 a 4 disciplinano il cambio di finalizzazione allo stanziamento di 10 milioni di euro annui previsto per il credito d'imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli (decreto legislativo n. 99/04, articolo 3, comma 3). La Commissione europea ritiene infatti la norma contraria alle regole della concorrenza. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, sempre in favore dei giovani imprenditori agricoli.

Analogamente, i commi 5 e 6 prevedono un cambio di finalizzazione dei fondi originariamente destinati all'emergenza aviaria dall'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, e che la Commissione europea ritiene incompatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità - l'istituzione di un Fondo per le crisi di mercato - compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, d'intesa con le Regioni.

Al comma 7 viene ripristinato l'articolo 5, comma 6, della legge n. 410 del 1999 in materia di consorzi agrari. Tale norma prevede che per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

Il comma 8 chiarisce che alla delimitazione delle aree colpite da calamità provvedono le regioni. È necessario in quanto tale declaratoria, dopo il decreto legislativo n. 102/04, non è più obbligatoria e quindi le regioni non provvedono, con nocumento dei lavoratori che senza tale dichiarazione non possono accedere ai benefici della legge n. 223 del 1991.

Articolo 153. - (Rifinanziamenti nel settore agricolo).

Viene disposto il finanziamento per consentire all'Italia di organizzare il Congresso mondiale dell'Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV), nonché, con 3 milioni di euro a decorrere dal 2007, per il potenziamento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS).

Articolo 154. - (Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare).

È nota la difficoltà delle nostre imprese agroalimentari nel penetrare mercati esteri, a causa della frammentazione dell'offerta, della sottocapitalizzazione e dell'assenza di incentivi specifici all'esportazione. L'articolo 154 mira a concedere un beneficio fiscale per gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri. Il beneficio riguarda anche, ed in misura più premiante, gli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da Consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, quelli riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102/05.

Articolo 155. - (Sviluppo della forma societaria in agricoltura).

La legislazione di orientamento nel settore agricolo (decreti legislativi nn. 228/01, 99/04 e 101/05) ha identificato nello sviluppo della forma societaria in agricoltura un elemento di competitività particolarmente importante. La norma incentiva il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli, attraverso il mantenimento del sistema fiscale catastale anche per quei soggetti giuridici che rivestono la qualifica di «società agricole» ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 99/04 e successive modificazioni.

Articolo 156. - (Norme in materia di bioenergie - ex articoli 26 e 156).

Nel testo sono presenti due norme sull'argomento: l'articolo 26 e l'articolo 156.

Se si può eccepire il non perfetto parallelismo tra i due articoli, è però da evidenziare come il tema sia stato particolarmente «attenzionato» dal Governo. Peraltro un coordinamento normativo tra il Ministero dello sviluppo economico ed il ministero agricolo è già stato operato e consentirà di rendere organica la disciplina nel corso del dibattito parlamentare (il testo concertato Mipaaf-Mise è riportato di seguito).

Gli interventi recati dai due articoli riguardano:

1) la creazione di un mercato delle agroenergie, attraverso la concreta attivazione dell'obbligo di immissione in commercio di quantitativi di biocarburante di origine agricola (e l'estensione del contingente defiscalizzato per il bioetanolo fino al 2010);

2) la disciplina delle esenzioni di accisa, che peraltro vengono potenziate nel quantitativo esente, al fine di renderla più incentivante nei confronti di prodotti provenienti da filiere agroenergetiche che hanno sottoscritto accordi produttivi;

3) una partecipazione forte dei mondo agricolo alla definizione delle scelte ed all'allocazione delle risorse per l'incentivazione;

4) un rafforzamento degli obblighi legati al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto;

5) l'attivazione di procedure amministrate efficienti per consentire l'utilizzo di eventuali quote di esenzione d'accisa non utilizzate, anche in passato, nonché per rendere effettivamente cogenti gli obblighi di immissione in commercio dei carburanti agroenergetici.

6) Infine la norma prevede l'inserimento nel reddito agrario della produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli. Si tratta di una norma volta a potenziare le possibilità di autoproduzione di carburante da parte delle imprese agricole.

 

 

TESTO CONCORDATO MIPAAF/MISE

(Incentivi ai biocarburanti).

L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater. - Interventi nel settore agroenergetico.

a. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

b. La quota minima di cui al comma 1, calcolata sulla base del tenore energetico, è inizialmente fissata al 2,5 per cento di tutto il carburante benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, la quota minima di cui al comma 1 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.

c. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti di programma agroenergetico nonché della occupazione, diretta e indiretta, e dei maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agroenergetica. Con detto decreto, sono stabilite le misure e le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per essere rassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o in aumento allo stanziamento previsto per i'incentivazione del consumo di bioetanolo.

d. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'ETBE e il bioidrogeno».

3. Ai fini dei rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come di seguito sostituito:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo in particolare conto dell'intensità di occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l'intera filiera agroenergetica. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Nelle more dell'adozione dei decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri prioritari di cui all'articolo 1, comma 421, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma.

6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6.2. Entro il 10 marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.

5. All'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 1: alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 è stanziato un importo annuo di 73 milioni di euro».

6. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

7. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: «agroforestali e fotovoltaiche», sono inserite le seguenti: «nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli».

Misure in favore dell'ambiente (Capo VI)

Si segnala tra, le norme ambientali recate dal disegno di legge:

Articolo 160. - (Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra).

Viene istituito un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro all'anno, per la realizzazione di misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di Kyoto.

Tra le attività di interesse per le imprese agricole ed agroalimentare che possono beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi abbiamo:

installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza.

Interventi a tutela dell'occupazione

Articolo 169. - (Istituzione Indici di Congruità).

Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, prevede in via sperimentale l'individuazione di indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile.

È molto probabile che tra i settori investiti dalla sperimentazione vi sia anche l'agricoltura, tenuto conto del rapporto versamenti/prestazioni INPS.

Art. 170 (Documento unico di regolarità contributiva).

Dal 1o luglio 2007 il DURC diviene obbligatorio per l'accesso i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. La norma prevede anche l'emanazione di disposizioni per l'accertamento e il rilascio del DURC: in attesa di tali disposizioni restano in vigore le speciali disposizioni per i settori dell'agricoltura e dell'edilizia.

Art. 171. - (Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria).

Vengono quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999.


Art. 172. - (Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).

La norma rende obbligatoria la comunicazione anche in via telematica, di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato all'INPS, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.

Art. 177. - (Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare).

Le misure riguardano anche i datori di lavoro agricolo e consentono di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, con domanda da presentarsi all'INPS entro il 30 settembre 2007. L'emersione dev'essere operata con accordo sindacale.

I datori di lavoro adempiono agli obblighi contributivi e assicurativi pregressi mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti, versando un quinto all'atto dell'istanza ed il resto in 60 rate mensili senza interessi. Il versamento comporta l'estinzione dei relativi reati.

Altri interventi in settori diversi.

Art. 181. - (Misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali).

La norma mira a responsabilizzare le regioni e gli enti pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, istituendo il principio di una diretta responsabilità, anche finanziaria, nei confronti delle procedure d'infrazione e delle regolazioni finanziarie attivate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Per il settore agricolo, in particolare, assume rilevanza il comma 3, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del FEAGA, del FEASR e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia.

Si segnala che il comma 12 prevede che, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti in materia di zone di protezione speciale (articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) o al loro completamento, entro il mese di marzo 2007.

La norma mira convincere le regioni a superare le procedure di infrazione attivate dalla Commissione europea che sono alla base del decreto-legge n. 251/06, di cui sono note le difficoltà di conversione in legge.

L'articolo 190 (Fondazione biotecnologie) sopprime l'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, prevista dalla legge finanziaria 2006.

L'Articolo 201 finanzia il Fondo per la montagna con 25 milioni di euro per l'anno 2007.

 

ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO DEL SETTORE E VALUTAZIONI FINANZIARIE

Oltre agli interventi normativi definiti dal disegno di legge finanziaria 2007 e dal decreto fiscale, il settore agroalimentare e della pesca vede completarsi il quadro di riferimento delle capacità di intervento settoriali, con la nuova proiezione finanziaria degli stanziamenti. Rispetto alla legge finanziaria del 2006 l'incremento di fondi è stato di ben 364,5 milioni di euro. Per l'anno 2007, inoltre, lo stanziamento recato dal disegno di legge è superiore alle previsioni per il 2007 recate dalla legge finanziaria 2006 per oltre 491 milioni di euro.


 

Confronto stanziamenti per l'agricoltura

 

2006

Governo Berlusconi

2007

Governo Prodi

Totale stanziamenti*

674,4

1.038,90

* Tabelle A, B, C, D, F

 

Nel dettaglio la proiezione finanziaria del triennio 2007-2009 è la seguente:

Milioni di euro

2007

2008

2009

Fondo parte corrente (Tabella A)

0,05

0,05

0,05

Fondo per nuove leggi di settore (Tabella B, conto capitale)

240,00

290,00

290,00

Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge

(Cra, Piano pesca, Agea, altro; Tabella C)

373,30

373,30

373,30

Tabella D/F Leggi pluriennali di spesa (499)

425,60

420,00

270,00

TOTALE (Tabelle A+B+C+D/F)

1.038,9

1.083,3

933,35

 

Nel quadro complessivo degli importi definiti si sottolinea il rilievo strategico per il settore di due risultati.

Lo stanziamento in Tabella B di 240 milioni nel 2007, e 290 milioni nel 2008-09, restituisce al settore una capacità progettuale per nuove leggi. Con il passato Governo tale dotazione era azzerata. In questo senso si inquadra la concreta possibilità di supportare e di attivare un corposo e proficuo lavoro con il Parlamento e le forze sociali per lo sviluppo dei nuovi interventi strategici per lo sviluppo del settore (es. Piano forestale, interventi per la Montagna, per i prodotti di qualità certificata, rafforzamento competitivo delle imprese).

Il secondo risultato è il cospicuo rifinanziamento della legge 499, che permette al settore di disporre dello strumento autonomo di sostegno dello sviluppo. Strumento che permetterà, in coerenza agli obiettivi del DPEF, e con la partecipazione degli strumenti operativi del Mipaaf (es. Isa, Buonitalia, ecc) anche di sostenere tanto la concentrazione e le fusioni tra imprese, in particolare nel settore cooperativo, i servizi per lo sviluppo internazionale delle imprese, il sostegno agli investimenti diretti degli agricoltori in campo energetico (microgenerazione), nonchè lo sviluppo di strumenti di controllo e indirizzo dei sistema produttivo e amministrativo quali il catasto vitivinicolo e ortofrutticolo.

 

COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA

 

Nel quadro del dibattito parlamentare la Manovra Finanziaria dovrà trovare completamento con interventi migliorativi e correttivi che permettano di sviluppare completamente le potenzialità di sviluppo delineati per il settore dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri. In questo quadro, tra gli interventi prioritari si sottolinea:

stabilizzazione pluriennale delle norme fiscali in agricoltura;

prevedere un adeguato stanziamento in tabella A;

dare corpo al coinvolgimento diretto nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei programmi di innovazione industriale che riguardano il settore agroalimentare e nelle misure in favore dell'ambiente che coinvolgono le imprese agricole.


XIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Marco LION.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

(C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Marco LION, presidente, avverte che non sono state presentate proposte emendative al disegno di legge di bilancio. Sono stati invece presentati emendamenti e articoli aggiuntivi relativi al disegno di legge finanziaria (vedi allegato). Ricorda, secondo quanto già dichiarato nella seduta del 10 ottobre scorso, che, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta dalla Presidenza in questa fase si limita ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea che il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) dichiara di ritirare i propri emendamenti 1746-bis/XIII/18.4, 1746-bis/XIII/28.1, 1746-bis/XIII/148.3, 1746-bis/XIII/148.6 e 1746-bis/XIII/152.11.

 

Filippo MISURACA (FI) dichiara di ritirare i propri emendamenti 1746-bis/XIII/19.5, 1746-bis/XIII/149.01, 1746-bis/XIII/30.5, 1746-bis/XIII/152.22 nonché l'emendamento Giuseppe Fini 1746-bis/XIII/148.8.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) dichiara di ritirare i propri emendamenti 1746-bis/XIII/18.3, 1746-bis/XIII/32.1, 1746-bis/XIII/152.10, 1746-bis/XIII/30.7, 1746-bis/XIII/152.4 e 1746-bis/XIII/152.12.

 

Massimo Saverio Ennio FUNDARÒ (Verdi) dichiara di ritirare i propri emendamenti 1746-bis/XIII/148.01, 1746-bis/XIII/20.3, 1746-bis/XIII/151.1, 1746-bis/XIII/152.16, 1746-bis/XIII/152.17 e 1746-bis/XIII/154.5.

 

Angela LOMBARDI (RC-SE) dichiara di ritirare i propri emendamenti 1746-bis/XIII/128.1 e 1746-bis/XIII/150.3.

 

Leonardo MARTINELLO (UDC) dichiara di ritirare l'emendamento Delfino 1746-bis/XIII/30.9.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita l'onorevole Marinello a ritirare l'emendamento 1746-bis/XIII/9.1, osservando che la disciplina dell'agriturismo è di competenza delle regioni.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) insiste per la votazione del proprio emendamento.

 

La Commissione respinge l'emendamento Marinello 1746-bis/XIII/9.1.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/16.01, osservando che i restanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 16 dovrebbero risultare di conseguenza assorbiti.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/16.01.

 

Marco LION, presidente, dichiara che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Zucchi 1746-bis/XIII/16.01 risultano assorbiti gli articoli aggiuntivi Misuraca 1746-bis/XIII/16.02 e Fundarò 1746-bis/XIII/16.03, nonché gli emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/30.3, Misuraca 1746-bis/XIII/30.6, Marinello 1746-bis/XIII/30.10 e gli articoli aggiuntivi Misuraca 1746-bis/XIII/30.02, Fundarò 1746-bis/XIII/30.03 e Marinello 1746-bis/XIII/152.01.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, richiede di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 18 del disegno di legge finanziaria, in modo da poter predisporre una nuova formulazione, adeguata anche sotto il profilo della copertura finanziaria.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO condivide la richiesta di accantonamento.

 

La Commissione accantona quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita l'onorevole D'Ulizia a ritirare l'emendamento 1746-bis/XIII/19.2. Invia altresì al ritiro dell'emendamento Crisci 1746-bis/XIII/19.3 e Fundarò 1746-bis/XIII/19.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/19.7 a condizione che sia riformulato sopprimendo l'ultimo periodo e la formula di copertura; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Buonfiglio 1746-bis/XIII/19.6 e Delfino 1746-bis/XIII/19.8 a condizione che siano riformulati in modo identico.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Luciano D'ULIZIA (IdV) riformula il proprio emendamento 1746-bis/XIII/19.2 in modo da includere un esplicito riferimento alle imprese cooperative agroalimentare. Evidenzia la rilevanza dell'emendamento in considerazione della previsione costituzionale a sostegno della cooperazione e dell'importanza che le cooperative assumono nel sistema agricolo italiano.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, osserva che l'articolo 19 reca una misura destinata specificamente al sostegno delle regioni meridionali, mentre l'emendamento in esame la estende all'intero territorio nazionale; ribadisce pertanto l'invito al ritiro o, altrimenti, esprime parere contrario.

 

Luciano D'ULIZIA (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 1746-bis/XIII/19.2.

 

La Commissione respinge l'emendamento D'Ulizia 1746-bis/XIII/19.2.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) ritira l'emendamento Crisci 1746-bis/XIII/19.3.

 

Massimo Saverio Ennio FUNDARÒ (Verdi) ritira il proprio emendamento 1746-bis/XIII/19.4.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1746-bis/XIII/19.7 proposta dal relatore.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1746-bis/XIII/19.6 proposta dal relatore.

 

Leonardo MARTINELLO (UDC) accetta la riformulazione dell'emendamento Delfino 1746-bis/XIII/19.8 proposta dal relatore.

 

La Commissione approva gli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/19.7, Buonfiglio 1746-bis/XIII/19.6 e Delfino 1746-bis/XIII/19.8 nel testo riformulato.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita l'onorevole Cosenza a ritirare l'emendamento 1746-bis/XIII/20.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/20.1. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/20.4.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20, ad eccezione dell'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/20.1, su cui invita il presentatore al ritiro o, altrimenti, esprime parere contrario.

 

Giulia COSENZA (AN) ritira il proprio emendamento 1746-bis/XIII/20.2.

 

Filippo MISURACA (FI) chiede chiarimenti sul contenuto dell'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/20.1.

 

Angela LOMBARDI (RC-SE) precisa che il proprio emendamento 1746-bis/XIII/20.1 è finalizzato a prevedere, anziché l'esenzione dall'IVA su alimenti e bevande somministrati in occasione di convegni, l'esenzione della somministrazione di alimenti e bevande che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del commercio equo e solidale, sempre nel caso che siano somministrati in occasione di convegni.

 

Filippo MISURACA (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/20.1.

 

Carmine Santo PATARINO (AN) dichiara il voto contrario anche del proprio gruppo sull'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/20.1.

 

Leonardo MARTINELLO (UDC) dichiara il voto contrario anche del proprio gruppo sull'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/20.1.

 

La Commissione approva l'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/20.1.

 

Marco LION, presidente, ritira l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/20.4.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, propone di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26 e all'articolo 156, concernente entrambi le misure a sostegno delle bioenergie, in modo da poter individuare una formulazione unitaria.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, condivide la richiesta di accantonamento del relatore.

 

La Commissione accantona quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 26 e all'articolo 156.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/30.8. Rileva quindi che a seguito dell'approvazione di tale emendamento risulterebbero assorbiti gli emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/30.1 e 1746-bis/XIII/30.2. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/30.2 e Zucchi 1746-bis/XIII/30.4. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Lion 1746-bis/XIII/30.11. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Zucchi 1746-bis/XIII/30.01.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/30.8.

 

Marco LION, presidente, dichiara che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/30.8 risulta assorbito l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/30.1.

 

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/30.2 e Zucchi 1746-bis/XIII/30.4. Approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Lion 1746-bis/XIII/30.11 e l'articolo aggiuntivo Zucchi 1746-bis/XIII/30.01.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 a condizione che sia riformulato in modo da prevedere la copertura finanziaria per 5 milioni di euro esclusivamente per l'anno 2007; rileva quindi che l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.1 dovrebbe risultare assorbito dal precedente. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/57.3.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Rosalba CESINI (Com.It) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del relatore.

 

Filippo MISURACA (FI) chiede di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 nel testo riformulato.

 

Carmine Santo PATARINO (AN) chiede di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 nel testo riformulato.

 

Leonardo MARTINELLO (UDC) chiede di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 nel testo riformulato.

 

Massimo Saverio Ennio FUNDARÒ (Verdi) chiede di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 nel testo riformulato.

 

Angela LOMBARDI (RC-SE) chiede di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 nel testo riformulato.

 

Luciano D'ULIZIA (IdV) chiede di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 nel testo riformulato.

 

Antonio SATTA (Pop-Udeur) chiede di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 nel testo riformulato.

 

La Commissione approva l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 nel testo riformulato.

 

Marco LION, presidente, dichiara che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.2 risulta assorbito l'emendamento Cesini 1746-bis/XIII/57.1.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/57.3.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/114.1 rilevando che dovrebbe essere di conseguenza assorbito l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/114.2.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/114.1.

 

Marco LION, presidente, dichiara che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/114.1 risulta assorbito l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/114.2.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/127.2, Misuraca 1746-bis/XIII/127.1 e Fundarò 1746-bis/XIII/127.3.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

La Commissione approva gli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/127.2, Misuraca 1746-bis/XIII/127.1 e Fundarò 1746-bis/XIII/127.3.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/148.1, 1746-bis/XIII/148.2, 1746-bis/XIII/148.4, 1746-bis/XIII/148.5 e 1746-bis/XIII/148.7.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Filippo MISURACA (FI) dichiara di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/148.1.

 

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/148.1 e 1746-bis/XIII/148.2.

 

Filippo MISURACA (FI) dichiara di sottoscrivere da parte dei membri del proprio gruppo l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/148.4.

 

La Commissione approva con distinte votazioni gli emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/148.4, 1746-bis/XIII/148.5 e 1746-bis/XIII/148.7.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/149.1.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Bruno MELLANO (RosanelPugno) rileva che, pur ritenendo opportuno il finanziamento del piano irriguo nazionale, giudica che ad esso dovrebbe accompagnarsi una riflessione di ampia prospettiva sulle modalità con cui vengono gestite e utilizzate le acque.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/149.1.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita l'onorevole Lombardi a ritirare l'emendamento 1746-bis/XIII/150.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/150.2.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Angela LOMBARDI (RC-SE) ritira il proprio emendamento 1746-bis/XIII/150.1.

 

La Commissione approva l'emendamento Lombardi 1746-bis/XIII/150.2.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Marinello 1746-bis/XIII/152.5. Esprime invece parere favorevole sugli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/152.1, Fundarò 1746-bis/XIII/152.2 e Misuraca 1746-bis/XIII/152.3. Osserva che ritiene condivisibile la finalità di incrementare il fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, come intende fare l'emendamento Buonfiglio 1746-bis/XIII/152.4, che tuttavia presenta una formulazione della copertura in appropriata.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) chiede chiarimenti in proposito.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO rileva che il fondo per l'imprenditorialità giovanile di cui al comma 1 dell'articolo 152 è iscritto in una unità previsionale di base di parte corrente; di conseguenza un aumento della dotazione del fondo non può essere coperto con risorse di conto capitale, come gli accantonamenti in Tabella B.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) esprime forti perplessità sulla iscrizione in bilancio del fondo per l'imprenditorialità giovanile tra le spese correnti.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, propone di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 152, in modo da potere effettuare i necessari approfondimenti e valutare la praticabilità di un ulteriore intervento a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

 

La Commissione accantona gli emendamenti riferiti all'articolo 152.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara di non concordare con il giudizio per cui il proprio articolo aggiuntivo 152.01 risulterebbe assorbito dall'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/16.01. Chiede pertanto che sia posto in votazione.

 

Carmine Santo PATARINO (AN) dichiara di aggiungere le firme dei membri del proprio gruppo all'articolo aggiuntivo Marinello 1746-bis/XIII/152.01.

 

Giuseppe RUVOLO (UDC) dichiara di aggiungere le firme dei membri del proprio gruppo all'articolo aggiuntivo Marinello 1746-bis/XIII/152.01.

 

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marinello 1746-bis/XIII/152.01.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fundarò 1746-bis/XIII/152.02 a condizione che sia riformulato in modo da ridurre l'onere a 5 milioni di euro. Osserva quindi che le finalità dell'articolo aggiuntivo Lombardi 1746-bis/XIII/152.03 coincidono nella sostanza con quelle dell'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/152.02 e pertanto potrebbe ritenersi assorbito. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fundarò 1746-bis/XIII/152.04.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fundarò 1746-bis/XIII/152.02.

 

Marco LION, presidente, dichiara che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fundarò 1746-bis/XIII/152.02 deve ritenersi assorbito l'articolo aggiuntivo Lombardi 1746-bis/XIII/152.03.

 

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Fundarò 1746-bis/XIII/152.04.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/154.4 e invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 154.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/154.4.

 

Marco LION, presidente, rileva che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/154.4, risultano preclusi gli emendamenti Lombardi 1746-bis/XIII/154.2, Zucchi 1746-bis/XIII/154.1 e Fundarò 1746-bis/XIII/154.3.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/155.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Marinello 1746-bis/XIII/155.1.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/155.2.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) chiede le motivazioni del parere contrario sul proprio emendamento 1746-bis/XIII/155.2.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, ritiene non opportuna l'estensione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 155 anche alle società per azioni.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) osserva che le società per azioni sono un numero esiguo in agricoltura e che il parere del relatore è in contraddizione con la volontà più volte dichiarata dalla maggioranza e dal Governo di modernizzare l'agricoltura italiana consolidando i soggetti che in essa operano.

 

Carmine Santo PATARINO (AN) chiede di aggiungere le firme del proprio gruppo all'emendamento Marinello 1746-bis/XIII/155.1.

 

La Commissione respinge l'emendamento Marinello 1746-bis/XIII/155.1. Accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 156, passa quindi all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti al medesimo articolo.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, chiede che sia accantonato l'articolo aggiuntivo Martinello 1746-bis/XIII/156.01, in quanto interviene anch'esso sulla materia delle bioenergie.

 

La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo Martinello 1746-bis/XIII/156.01.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, chiede ai presentatori di ritirare l'articolo aggiuntivo Fundarò 1746-bis/XIII/156.02, ricordando che la Commissione ha già programmato un apposito ciclo di audizioni informali sul tema delle quote latte; osserva pertanto che un intervento normativo potrà essere definito in base agli elementi che emergeranno da tali audizioni.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Gino SPERANDIO (RC-SE) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo Fundarò 1746-bis/XIII/156.02, di cui è firmatario.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/160.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/160.2, rilevando che l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/160.3 ha contenuto sostanzialmente identico e potrebbe quindi ritenersi assorbito.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Marco LION, presidente, ritira l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/160.1.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/160.2.

 

Marco LION, presidente, dichiara che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/160.2 risulta assorbito l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/160.3.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, propone una riformulazione degli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/170.1 e Buonfiglio 1746-bis/XIII/170.2, in modo da inserire una copertura finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sull'accantonamento in Tabella A del Ministero dell'economia e finanze.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

 

Angela LOMBARDI (RC-SE) dichiara di sottoscrivere, a nome del proprio gruppo, l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/170.1 nel testo riformulato.

 

Filippo MISURACA (FI) dichiara di sottoscrivere, a nome del proprio gruppo, l'emendamento Buonfiglio 1746-bis/XIII/170.2 nel testo riformulato.

 

Leonardo MARTINELLO (UDC) dichiara di sottoscrivere, a nome del proprio gruppo, l'emendamento Buonfiglio 1746-bis/XIII/170.2 nel testo riformulato.

 

La Commissione approva gli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/170.1 e Buonfiglio 1746-bis/XIII/170.2 nel testo riformulati.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita l'onorevole Cosenza a ritirare l'emendamento 1746-bis/XIII/172.1, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

 

Giulia COSENZA (AN) chiede le motivazioni del parere del relatore, osservando che il proprio emendamento opera una significativa semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni relative ai rapporti di lavoro in agricoltura.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO si rimette alla Commissione.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, dichiara, alla luce del parere del rappresentante del Governo, di modificare il proprio, rimettendosi alla Commissione.

 

Sandro BRANDOLINI (Ulivo) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento in esame, osservando che, nell'ambito delle scelte politiche del Governo e della maggioranza, assume grande rilievo la lotta contro il lavoro nero. Osserva inoltre che la possibilità di effettuare la comunicazione il giorno stesso in cui si instaura il rapporto di lavoro offre ampie opportunità di elusione dell'obbligo, che potrà essere adempiuto solo in situazioni di necessità, come nel caso in cui si verifichi un infortunio.

 

Rosalba CESINI (Com.It) dichiara di condividere le considerazioni del collega Brandolini, aggiungendo che la comunicazione verrà effettuata, oltre che in caso di infortunio, anche in caso di controllo, vanificando in questo modo non soltanto l'obbligo di comunicazione, ma anche gli strumenti di verifica.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in esame, dichiarando di non condividere la presunzione di colpevolezza da cui muovono le critiche alla proposta emendativa. Osserva altresì che non corrisponde a verità l'affermazione che in agricoltura vi è un tasso di infortuni superiore a quello che si riscontra il altri settori.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) osserva che anche l'articolo 172, come altre disposizioni del disegno di legge finanziaria, dimostrano di essere stati concepiti in base ad un pregiudizio per cui i rapporti di lavoro non sono normalmente regolarizzati. Condivide inoltre quanto affermato dall'onorevole Marinello, segnalando che il settore agricolo è in credito rispetto all'INAIL.

 

Carmine Santo PATARINO (AN) dichiara il proprio dissenso verso la cultura della criminalizzazione che sembra ispirare il Governo in carica e la conseguente volontà di adottare misure di carattere repressivo, che possono soltanto generare tensioni sociali.

 

Giuseppe RUVOLO (UDC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in esame, osservando che è necessario chiarire bene i motivi per cui i gruppi di maggioranza intendono respingerlo. Ritiene che questa posizione sia dettata da un atteggiamento pregiudizialmente ostile verso i datori di lavoro.

 

La Commissione respinge l'emendamento Cosenza 1746-bis/XIII/172.1.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita l'onorevole Mellano a ritirare il proprio emendamento 1746-bis/XIII/190.1.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Bruno MELLANO (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 1746-bis/XIII/190.1.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Carmine Santo PATARINO (AN) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Leonardo MARTINELLO (UDC) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Angela LOMBARDI (RC-SE) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Rosalba CESINI (Com.It) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Antonio SATTA (Pop-Udeur) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Bruno MELLANO (RosanelPugno) dichiara di sottoscrivere a nome del proprio gruppo l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

La Commissione approva l'emendamento Boscetto 1746-bis/XIII/201.1.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/Tab. C. 1, Crisci 1746-bis/XIII/Tab. C. 2 e Misuraca 1746-bis/XIII/Tab. C. 3.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Bruno MELLANO (RosanelPugno) ritiene non condivisibile la riduzione dei finanziamenti per la ricerca in agricoltura, come proposta dagli emendamenti in esame, osservando che con il proprio emendamento 1746-bis/XIII/190.1, aveva inteso, al contrario, sostenere le attività di ricerca.

 

La Commissione approva gli identici emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/Tab. C. 1, Crisci 1746-bis/XIII/Tab. C. 2 e Misuraca 1746-bis/XIII/Tab. C. 3.

 

Marco LION, presidente, in considerazione del fatto che sono stati accantonati gli emendamenti relativi ad alcuni articoli, propone di prevedere una ulteriore seduta per l'esame del disegno di legge finanziaria nella giornata di domani, alle ore 14.

 

La Commissione concorda.

 

Marco LION, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti alla seduta di domani.

 

La seduta termina alle 18.10.


ALLEGATO

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

 

EMENDAMENTI

 

ART. 9.

Al comma 2 sopprimere le parole: alloggi agro-turistici.

1746-bis/XIII/9. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo Paolo.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 22, tabella 2, sostituire al numero 2 gli importi: 2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81 entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

2. Le disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

1746-bis/XIII/16. 01. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle minori entrate per gli anni 2004-2006 derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 850.000 euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006.

Conseguentemente, nella tabella C, nella rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 850;

2008: - 850;

2009: - 850.

1746-bis/XIII/16. 02. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del Codice Civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone esclusivamente ricognitorio di cui all'articolo 48, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, nella Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo del 1997, n. 59. - Art. 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio)., apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

1746-bis/XIII/16. 03. Fundarò, Lion.

 

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), dopo le parole per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate/anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico;

b) al numero 2), dopo le parole per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate/anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 comma 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

1746-bis/XIII/18. 2. Fundarò, Lion.

 

Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente numero:

6) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), le deduzioni di cui ai precedenti numeri competono anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato occupato per almeno 150 giornate all'anno.

Conseguentemente, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XIII/18. 1. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 


Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole sono ridotte in misura proporzionale sono inserite le parole: ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*1746-bis/XIII/18. 4. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole sono ridotte in misura proporzionale sono inserite le parole: , ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*1746-bis/XIII/18. 3. Buonfiglio, Cosenza.

 

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica sull'intero territorio nazionale, entro il limite annuo di 300 milioni di euro, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ad esse equiparate, e per ciò stesso alle imprese cooperative agroalimentari, che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio del 20 settembre 2005. Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.

Conseguentemente, «Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad un imposta sostitutiva del 20 per cento».

All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

1746-bis/XIII/19. 2. (nuova formulazione)D'Ulizia.

 

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: nonché ai settori della pesca.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emana le disposizioni necessarie per consentire l'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni sugli Orientamenti degli aiuti di Stato in materia, assicurando altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca finanziarie ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie così come indicato nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successivi del citato regolamento.

1746-bis/XIII/19. 5. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della pesca.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo si applica al settore della pesca a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 entro un limite di spesa annuo di 15 milioni di euro.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per permettere l'applicazione del credito d'imposta di cui al presente articolo al settore della pesca e dell'acquacoltura, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore e in modo da assicurare altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie secondo le modalità previste nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successi del citato regolamento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

*1746-bis/XIII/19. 3. Crisci, Cesini, Zucchi.

 

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della pesca.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguent1:

8-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo si applica al settore della pesca a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 entro un limite di spesa annuo di 15 milioni di euro.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per permettere l'applicazione del credito d'imposta di cui al presente articolo al settore della pesca e dell'acquacoltura, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore e in modo da assicurare altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie secondo le modalità previste nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successivi del citato regolamento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

*1746-bis/XIII/19. 4. Fundarò, Lion.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

**1746-bis/XIII/19. 7. (nuova formulazione) Zucchi, Cesini, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

**1746-bis/XIII/19. 6. (nuova formulazione) Buonfiglio, Cosenza.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

**1746-bis/XIII/19. 8. (nuova formulazione) Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

ART. 20.

Il comma 10 è soppresso.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), modificare gli importi come segue:

2007: - 23.000;

alla medesima tabella, stessa rubrica, aggiungere la voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004 - articolo 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):

2007: 60.000:

2008: 74.000;

2009: 74.000.

1746-bis/XIII/20. 2. Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Patarino.

 

Al comma 10 sostituire le parole e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi con le seguenti: e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quegli alimenti e bevande che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del Commercio Equo e Solidale, inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogati nei giorni di svolgimento degli stessi.

1746-bis/XIII/20. 1. Lombardi, Sperandio.

 

Al comma 22, tabella 2, sostituire al numero 2 gli importi: 2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94.

Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si intendono rurali.

23-ter. Al fine di compensare il minor gettito derivante ai comuni dall'applicazione del comma 23-bis, sono ad essi attribuiti maggiori trasferimenti per un importo complessivo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

1746-bis/XIII/20. 4. Fundarò, Lion.

 

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1746-bis/XIII/20. 3. Fundarò.

 


ART. 26.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 156, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, capoverso 422, in fine, dopo la parola: «bionergetico.» aggiungere i seguenti periodi:

«Nell'ambito delle finalità e delle risorse del fondo di cui al periodo precedente, entro un importo massimo di 1 milione di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2007 è esentato dall'accisa, l'impiego nel settore agricolo dell'olio vegetale puro a fini energetici, per l'autoconsumo aziendale o consortile. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente periodo.»

b) Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo li del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

3-ter. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 3-bis, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.»

c) al comma 4, nel primo periodo del capoverso 3, dopo le parole: «e di benzina,», inserire le seguenti: «secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agroenergetica, nonché modalità di verifica del rispetto dell'obbligo e relative sanzioni,»

1746-bis/XIII/26. 1. Fundarò, Lion, Mellano.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.

(Biocarburanti).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.»

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-quater.

(Interventi nel settore agroenergetico).

a) Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008 - 2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, impiegati con modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

b) A decorrere dal i gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

c) La quota minima di cui alla lettera b) del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, è fissata per l'anno 2007 all'1% dei volumi di benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5%, per l'anno 2009 al 4%, per l'anno 2010 al 5,75%. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti;

d) Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

e) biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'ETBE e il bioidrogeno.

f) La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

g) Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

h) Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

i) Hai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale pari al 30%, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di intesa di filiera, o di un contratto quadro, stipulata ai sensi del presente articolo.

l) Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

m) All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;

b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

n) Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni come di seguito sostituito:

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodisel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodisel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo conto in particolare delle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro.

Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle Dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma tenendo conto in via prioritaria delle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro.

6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiano, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6.2. Entro il 10 marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.

o) Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui alla precedente lettera n è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti ditali risorse può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.

p) Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al punto 3 per gli anni 2007-20 10. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

q) In caso di mancato impiego del contingente di cui alla precedente lettera n, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

r) All'articolo 1, comma 422 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 sopprimere dalle parole: «da utilizzare ....» fino alle parole: «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 156.

1746-bis/XIII/26. 7. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, di attuazione della direttiva 2003/30/CE dell'8 maggio 2003, è sostituito dal seguente:

Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali. 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro l'anno 2007: 1,0 per cento;

b) entro l'anno 2008: 2,5 per cento;

c) entro l'anno 2009: 3,5 per cento;

d) entro l'anno 2010: 5,0 per cento.»

1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005 è aggiunto il seguente comma: 2. È istituito un Tavolo agro-energetico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di consulenza al Governo per la definizione della politica agro-energetica finalizzata al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché di coordinamento dei diversi operatori della filiera agro-energetica. Il Tavolo suddetto è costituito dai Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da due delegati della Conferenza Stato-Regioni, dai rappresentanti dei produttori agricoli e dai rappresentanti dei produttori industriali di biocarburanti.»

2. L'articolo 2-quater della Legge n. 81 dell'11 marzo 2006 è sostituito dal seguente:

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agro-energetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, per un periodo di sei anni a decorrere dal 1o gennaio 2007.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 6, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.»

3. Con decreto, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere del Tavolo di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, la quota minima di cui al comma 3 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per le politiche agricole e forestali, sentito il parere del Tavolo di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono dettati:

a) criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agro-energetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agro-energetica;

b) le modalità per l'invio da parte dei soggetti di cui al comma 2, con autocertificazione dei dati relativi all'immissione al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all'anno in corso ed all'anno precedente;

c) le modalità di verifica del rispetto dell'obbligo e relative sanzioni.

5. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o in aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del consumo di bioetanolo;

6. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'etere etilterbutilico o ETBE, additivi e riformulati prodotti da biomasse e il bioidrogeno.

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, concorrono le disposizioni di cui al comma 6 dell'articoLo 21 del «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi», di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come di seguito sostituito:

6.1. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale.

«Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente di 270.000 tonnellate per l'anno 2007, 500.000 tonnellate per l'anno 2008, 700.000 tonnellate per l'anno 2009, 1.250 tonnellate per l'anno 2010.

A decorrere dal 1o gennaio 2007 è stabilita una accisa sul biodiesel, ridotta rispetto all'accisa sul gasolio per autotrazione, pari a - 40,00 per mille litri per l'anno 2007, a - 80,00 per mille litri per l'anno 2008, a - 120,00 per mille litri per l'anno 2009, a - 160,00 per mille litri per l'anno 2010 e a - 200,00 per mille litri per gli anni successivi.»

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e per le politiche agricole alimentari e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Con lo stesso decreto, sentito il parere del Tavolo di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, sono stabiliti i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione delle quote di quantitativi agevolati agli operatori, tenendo conto in particolare:

della sussistenza di accordi di filiera agricola;

dell'entità degli investimenti dimostrati dal richiedente;

dell'intensità di occupazione generata lungo l'intera filiera agro-energetica, dando priorità a progetti che massimizzano impiego di manodopera in via diretta e indiretta;

dell'intensità dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

dell'esigenza di stabilire l'entità minima per ogni quota di almeno 50.000 tonnellate;

dell'esigenza di stabilire una durata quinquennale della validità delle assegnazioni di quota.

Il contingente annuo di 270.000 tonnellate per l'anno 2007 è attribuito agli assegnatari attualmente stabiliti per le rispettive quote, le quali devono essere ridefinite in base alla media degli anni 2005 e 2006. Con decreto dei Ministeri per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali è stabilito il bando di gara per l'attribuzione delle quote addizionali con decorrenza dal 1o gennaio 2008, nonché per i successivi incrementi annuali di contingente, necessari al perseguimento degli obiettivi nazionali, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005.

Le quote di biodiesel non utilizzate nell'anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate previsto per l'anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto anche il quantitativo derivante dall'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e il mercato.

Le disposizioni del presente comma trovano applicazione dal 1o gennaio 2007 e comunque sono subordinate alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili; le disposizioni dell'articolo 61.»

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6.1, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiano, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6.3. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis.

6.3-bis Il biodiesel impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento nella silvicoltura e psicoltura e nella floro-vivaistica, limitatamente ai quantitativi prodotti da ciascun produttore a partire da materie prime di origine nazionale, gode dell'applicazione dell'aliquota ridotta nei confronti del gasolio per autotrazione, di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6.4 Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la frase: «Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale» aggiungere: «e di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 dei 30 maggio 2005». Dopo la frase: «progetto sperimentale» aggiungere: «a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2010».

Il comma 6-ter dell'articolo 21 deL decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Entro il 30 giugno 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto,

i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agro-energetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agro-energetica;

le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione;

le modalità per l'invio da parte dei soggetti di cui al comma 2, con autocertificazione dei dati relativi all'immissione al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all'anno in corso ed all'anno precedente;

nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».

Gli importi annui previsti dai presente comma, eventualmente non utilizzati nell'anno 2006, sono destinati all'incremento del contingente per gli anni 2007-2010. In caso di mancato impiego di detto contingente, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti».

6.5. «A decorrere dal 1o gennaio 2007 per il gasolio utilizzato per autotrazione è introdotta a carico dei produttori di carburanti diesel una accisa maggiorata di - 4,00 per mille litri per ogni punto percentuale di obiettivo, di cui all' articolo 2-quater, comma 2, della Legge n. 81 dell'11 marzo 2006. Tale maggiorazione è ridotta proporzionalmente alla quantità di biodiesel utilizzato nell'anno dalle imprese che immettono al consumo carburanti.

Detta maggiorazione di accisa viene liquidata su base annuale entro il 30 marzo dell'anno successivo; gli eventuali proventi di tale maggiorazione confluiscono nel Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 156.

1746-bis/XIII/26. 6. Giuseppe Fini.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso articolo 3, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) entro il 31 dicembre 2008: 3,0 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento;

b) al comma 3, capoverso comma 6, dopo le parole: La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale inserire le seguenti: Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013;

e dopo le parole: il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa inserire le seguenti: Per il primo anno è esente della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione un contingente annuo di 250.000 tonnelate e;

Dopo le parole: dei quantitativi agevolati agli inserire le seguenti: operatori in funzione delle ricadute indotte sul territorio regionale misurate in termini di intensità di occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi al bilancio energetico attraverso l'analisi del ciclo di vita (LCA: Life Cycle Assessmente), e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l'intera filiera agroenergetica.

c) inserire dopo il comma 6, il seguente:

6-bis. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: agroforestali e fotovoltaiche, sono inserite le seguenti: e minieoliche con potenza nominale totale fino a 100 KW, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli.

E conseguentemente abrogare il successivo articolo 156.

1746-bis/XIII/26. 5. Lombardi, Sperandio.

 

Al comma 2, capoverso 2-quater, comma 2, sostituire le parole: nell'anno precedente con le seguenti: nello stesso anno.

1746-bis/XIII/26. 2. Bellotti.

 

Al comma 2, capoverso 2-quater, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.

1746-bis/XIII/26. 3. Bellotti.

 

Al comma 2, capoverso 2-quater, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

5. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.

6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.

10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

1746-bis/XIII/26. 4. Bellotti.

 


ART. 28.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

3. All'articolo 36 comma 7, nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «periti industriali edili,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dottori agronomi e dottori forestali».

1746-bis/XIII/28. 1. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

ART. 30.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo il della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano a decorrere dall'anno 2007.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà»...

d) Al comma 5, la lettera h) è soppressa.

Conseguentemente dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XIII/30. 9. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

b) Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. «Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

c) Al comma 5, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. - Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, al medesimo articolo 30, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.

1746-bis/XIII/30. 8. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

c) Al comma 5, la lettera h) è soppressa.

Conseguentemente dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

1746-bis/XIII/30. 7. Buonfiglio, Cosenza.

 

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire il seguente: 11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 14 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000.

1746-bis/XIII/30. 1. Fundarò, Lion.

 

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009,

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 23.000;

2009: - 23.000.

alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525)», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 12.000;

2009: - 12.000.

alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 11.000;

2009: - 45.000.

*1746-bis/XIII/30. 2. Fundarò, Lion.

 

Al comma 2 sostituire le parole: per l'anno 2007 con le seguenti: per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 23.000;

2009: - 23.000;

alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 12.000;

2009: - 12.000;

alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 11.000;

2009: - 45.000.

*1746-bis/XIII/30. 4.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Al comma 2 dopo le parole per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: per il 2008 e per il 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 46.000;

2009: - 46.000.

1746-bis/XIII/30. 5.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, nella Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12.000;

2008: - 12.000;

2009: - 12.000.

1746-bis/XIII/30. 3.Fundarò, Lion.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, nella tabella C, nella rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12.000;

2008: - 12.000;

2009: - 12.000.

1746-bis/XIII/30. 6.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;

2008: - 35.000;

2009: - 35.000.

1746-bis/XIII/30. 11. Lion, Fundarò, Mellano.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

12. Per il triennio 2007, 2008, 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per gli anni 2007, 2008, 2009 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 1 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

1746-bis/XIII/30. 10.Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

1746-bis/XIII/30. 01.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Crisci.

 

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

2. La disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1746-bis/XIII/30. 02.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 


Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, articolo 45, comma 1, le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

1746-bis/XIII/30. 03.Fundarò, Lion.

 

ART. 32.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13. Il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA in sede di parere reso ai sensi dell'articolo 8 dei decreto-legge n. 39 del 1993, verifica le possibilità di riuso di applicazioni e prodotti già realizzati nell'ambito di sistemi informativi pubblici, promuovendo l'utilizzo degli stessi da parte di ciascuna amministrazione.

1746-bis/XIII/32. 1.Buonfiglio, Cosenza.

 

ART. 57.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Per consentire ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità». Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

1746-bis/XIII/57. 2. (nuova formulazione) Cesini, Zucchi, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Per consentire l'attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità» . Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985.

3-ter. Ferma restando la possibilità di avvalimento di personale a tempo determinato di cui al comma 2, per l'anno 2007, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi di ulteriore personale a tempo determinato, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa di sei milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 13, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con riferimento alla copertura di cui al comma 14, lettera a), del medesimo articolo 1-bis.

1746-bis/XIII/57. 1.Cesini, Zucchi, Servodio, Lion, Lombardi, Fiorio, Fogliardi, Froner, Sperandio, Bellanova, Brandolini.

 


Dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

14-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, la parola «undici» è sostituita dalla seguente: «tredici».

14-ter. Al comma 2-ter, dell'articolo 2 del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «nel triennio 2004-2006» sono sostituite dalle seguenti «nel quadriennio 2004-2007».

1746-bis/XIII/57. 3.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

ART. 114.

Al comma 1, dopo le parole: imprese in difficoltà, sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agricolo ed agroalimentare, anche in forma cooperativa,.

1746-bis/XIII/114. 1.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Al comma 1, dopo il numero: 2009, in fine, aggiungere il seguente periodo: Agli interventi di cui al primo periodo sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

1746-bis/XIII/114. 2.Fundarò, Lion.

 

ART. 127.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero.

*1746-bis/XIII/127. 2.Zucchi, Cesini, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero.

*1746-bis/XIII/127. 1. (nuova formulazione) Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agro-ittico-alimentari e turistico-alberghiero.

*1746-bis/XIII/127. 3. (nuova formulazione) Fundarò, Lion.

 

ART. 128.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo è prioritariamente destinato a quelle aziende che siano in possesso del documento Unico di Regolarità Contributiva.

1746-bis/XIII/128. 1. Lombardi, Sperandio.

 

ART. 148.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale dell'Ispettorato suddetto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 800;

2008: - 800;

2009: - 800.

1746-bis/XIII/148. 1. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Al comma 2, le parole: 11 marzo 2006, n. 81, sono inserite le seguenti parole: e, a decorrere dal 1o luglio 2007, i compiti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) 4045/89, del consiglio del 21 dicembre 1989.

1746-bis/XIII/148. 2. Zucchi, Cesini, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

3. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 8, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e», sono soppresse;

b) all'articolo 46, le parole: «o rimborso spese» sono soppresse.».

1746-bis/XIII/148. 3. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli importi dei versamenti per l'effettuazione delle analisi di revisione eseguite dal laboratorio centrale dell'Ispettorato, di cui al comma 1, sono determinati nella misura di euro 680 I laboratori dell'Ispettorato sono autorizzati ad effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario. Le tariffe relative al pagamento delle predette analisi sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e commisurate al costo effettivo del servizio. Eventuali variazioni dell'importo delle analisi di revisione e delle tariffe relative alle analisi effettuate per conto di altre amministrazioni sono disposte con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma precedente affluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio e di ricerca di nuove metodiche di analisi per l'individuazione delle frodi nel settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.».

1746-bis/XIII/148. 4. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2007 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 23.000;

2009: - 23.000.

1746-bis/XIII/148. 5. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l'ENEA e l'ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato».

1746-bis/XIII/148. 6. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è soppresso;

b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo si cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è attribuita.

1746-bis/XIII/148. 7. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In applicazione di quanto previsto dal regolamento comunitario 178/2002 entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è autorizzato ad attivare le procedure per l'istituzione di un soggetto autonomo di garanzia per la sicurezza Alimentare, quale interfaccia della medesima Autorità Europea. Tale organismo è costituito previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:

2007: - 200.

1746-bis/XIII/148. 8. Giuseppe Fini.

 

Dopo l'articolo 148, inserire il seguente:

Art. 148-bis. (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Al fine di adeguare il sistema nazionale di controllo degli alimenti alle disposizioni contenute nel regolamento CE, n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, e migliorare il coordinamento delle attività di ricerca, ispettive e di prevenzione delle frodi, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, provvede ad istituire una apposita Agenzia, dotata di autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per il coordinamento delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

3. Per il funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Agli oneri di cui ai al presente comma si provvede mediante modifica della Tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte III, come di seguito indicato:

a) al punto 51) sono soppresse le parole «oli e grassi animali e vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e»;

b) il punto 121) è sostituito dal seguente: «121) somministrazioni di alimenti e bevande ad eccezione di bibite e bevande analcoliche e di fantasia; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;».

1746-bis/XIII/148. 01. Fundarò, Mellano.

 

ART. 149.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 per l'esercizio 2007, è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

5. Per il fine di cui al comma 4 è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

a) per l'anno 2007:

aa) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;

b) per l'anno 2008:

aa) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

cc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.

a) per l'anno 2009:

aa) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.

6. Le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2007 - 100.000;

2008 - 150.000;

2009 - 150.000.

1746-bis/XIII/149. 1. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.

(Piano irriguo nazionale delle infrastrutture di potenziamento delle risorse irrigue).

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. e per l'avvio del piano strategico nazionale delle infrastrutture finalizzate all' incremento delle risorse idriche, compromesse dalle variazioni climatiche e dalla ripetuta siccità, mediante la costruzione di serbatoi di accumulo, è autorizzato il limite di impegno quindicennale pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l'ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio Idrico Nazionale è riservata, a valere sull'impegno totale di cui al comma precedente, una quota del 50% destinata in via prioritaria alla costruzione di invasi o di opere che recano incrementi idrici effettivi in aree di crisi.

3. Per la predisposizione di studi e progettazioni delle infrastrutture di accumulo di risorse idriche e per la completa funzionalità di quelli esistenti, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale in conformità alle disposizioni di legge, in aree critiche individuate dai soggetti istituzionalmente preposti, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, è autorizzato ad assegnare contributi entro il limite del 5% sulla quota prevista al comma 2 per tali opere settoriali a valere sull'esercizio 2009, quali anticipi sulle spese ammissibili.

4. Il Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare e dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, definisce il «Piano strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» entro il 30 giugno 2007.

5. Il «Piano Strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità, quantità, sicurezza, deflusso ambientale e riequilibrio delle risorse idriche nei rispettivi 'bacini idrografici e nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE.

6. Alla realizzazione delle infrastrutture di accumulo, in aree di conclamata grave crisi idrica, potranno trovare applicazione le disposizioni previste dall'articolo 120 della Costituzione, fatte salve le verifiche previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Il finanziamento delle opere costituenti il «Piano Strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» è definito sulla base di appositi programmi finanziati e approvati dal CIPE.

8. Le economie conseguite in sede di appalto sulle opere ammesse a finanziamento, ai sensi delle disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., sono utilizzate dai soggetti attuatori dei singoli interventi per la realizzazione di ulteriori opere ed impianti rientranti nelle finalità previste dai precedenti commi previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e Forestali.

9. Alle opere di cui al comma 1, di proprietà ed appartenenza del Demanio dello Stato, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 177, della legge 350/2003, quando realizzate in concessione dai consorzi di bonifica ed irrigazione.

1746-bis/XIII/149. 01. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 


ART. 150.

Al comma 2, dopo le parole: standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi aggiungere le seguenti: alle metodiche delle produzioni,.

1746-bis/XIII/150. 1. Lombardi, Sperandio.

 

Al comma 2, dopo le parole: nonché le condizioni aggiungere le seguenti: e i requisiti.

1746-bis/XIII/150. 2. Lombardi, Sperandio.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercati degli imprenditori agricoli viene istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una direzione generale sulla filiera corta.

1746-bis/XIII/150. 3. Lombardi, Sperandio.

 

ART. 151.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;

b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;

c) al comma 2, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al medesimo presente articolo.

1746-bis/XIII/151. 1. Fundarò, Lion.

 

ART. 152.

I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

1. Al fine di favorire i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 125 7/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

1746-bis/XIII/152. 5. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole «ed agroalimentare» aggiungere le seguenti: «e della pesca» e dopo le parole: «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» aggiungere le seguenti: «e pesca»;

al comma 2 dopo le parole «in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca»;

al comma 5 dopo le parole «la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole» aggiungere le seguenti:» e della pesca».

*1746-bis/XIII/152. 1. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: «ed agroalimentare» inserire le seguenti: «e della pesca» e dopo le parole: «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» inserire le seguenti: «e pesca»;

al comma 2, dopo le parole: «in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca»;

al comma 5, dopo le parole: «la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole» aggiungere le seguenti: «e della pesca».

*1746-bis/XIII/152. 2. Fundarò, Lion.

 

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole «ed agroalirnentare» aggiungere «e della pesca»; dopo le parole «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» aggiungere «e pesca»;

al comma 2 dopo le parole «in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» aggiungere «e della pesca»;

al comma 5 dopo le parole «la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole» aggiungere «e della pesca».

*1746-bis/XIII/152. 3. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis). La disponibilità finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella B - voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

1746-bis/XIII/152. 4. Buonfiglio, Cosenza, Murgia.

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis). All'articolo 4, comma 42 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle relative agli altri interventi di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, limitatamente al settore agricolo ed agroalimentare,»;

alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì trasferite, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, le risorse relative ai rientri dei mutui nell'ambito dei richiamati interventi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed incassati a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3-ter). All'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 44 è soppresso.

1746-bis/XIII/152. 6. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: da grave crisi di mercato aggiungere le seguenti: e da calamità naturali, dopo le parole: Fondo per le crisi di mercato aggiungere le seguenti: e per le calamità naturali e, al secondo periodo, dopo le parole: Al fondo confluiscono» aggiungere le seguenti: , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole,.

1746-bis/XIII/152. 7. D'Ulizia.

 

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Al Fondo confluiscono inserire le seguenti: , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole,.

1746-bis/XIII/152. 8. Fundarò, Lion.

 

Al comma 6, dopo le parole: della presente legge, sono inserire le seguenti: stabiliti i criteri per la definizione dello stato di grave crisi di mercato e.

1746-bis/XIII/152. 9. Fundarò, Lion.

 

Al comma 7, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «e le parole: entro il 30 giugno 2007, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data resta applicabile la disciplina vigente».

1746-bis/XIII/152. 10. Buonfiglio, Cosenza.

 

Al comma 7, alla fine aggiungere le seguenti parole: «e le parole: entro il 30 giugno 2007, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data resta applicabile la disciplina vigente.

*1746-bis/XIII/152. 11. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui, a decorrere dai 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (cap. 1680) modificare gli importi come segue:

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

1746-bis/XIII/152. 14. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare gli importi come segue:

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

1746-bis/XIII/152. 15. Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Patarino.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il «Consorzio Anagrafi Animali», ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge, 20 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge' 11 marzo 2006, n. 81, l'Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare.

9-ter. L'Osservatorio ha il compito di realizzare ed aggiornare le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare in armonia con le normative comunitarie e gli orientamenti 'scientifici internazionali, di monitorare l'evoluzione delle tecnologie per l'identificazione e tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, e la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali, costituire e gestire la «Banca Biologica Agroalimentare Nazionale» per la salvaguardia, valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.

9-quater. Per le finalità di cui ai precedenti comma 10 e 11 è destinata la somma di due milioni di euro per ogni anno 2007, 2008, 2009, conseguentemente alla tabella B - Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

1746-bis/XIII/152. 12. Buonfiglio, Cosenza.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli Organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi del SIAN per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ai fini di garantire l'omogeneità, la completezza e l'unitarietà su base nazionale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al regolamento (CE) n. 796/2004.

9-ter. L'Organismo di Coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, determina con propri provvedimenti le modalità tecniche di collegamento con il SIAN da parte degli Organismi pagatori già riconosciuti dotati di un proprio sistema informativo autonomo.

1746-bis/XIII/152. 13. Buonfiglio, Cosenza.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Lo studio di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 non necessita per:

a) i tagli colturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigenti;

b) i piani di gestione ed assestamento redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma 4.

1746-bis/XIII/152. 16. Fundarò, Lion.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227».

1746-bis/XIII/152. 17. Fundarò, Lion.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto della normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

9-ter. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 1 gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

1746-bis/XIII/152. 18.Fundarò, Lion, Mellano.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313/2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

1746-bis/XIII/152. 19.Fundarò.

 

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

10. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'UE e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3 comma i del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

11. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agii articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.

12. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B - voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

1746-bis/XIII/152. 20.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di dare piena attuazione al Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE no 74 del 27 maggio 2005 per l'esercizio 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad attivare contributi pluriennali nell'ambito di un limite di impegno di 50 milioni di euro.

Conseguentemente,

con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

1746-bis/XIII/152. 21.Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 242 punto n) della legge 24 dicembre 2003, n.350 (Legge Finanziaria 2004) da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

1746-bis/XIII/152. 22. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Interventi a favore della pesca).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007, l'aliquota IRAP «Imposta, regionale sulle attività produttive» per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: 1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»; 2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

1746-bis/XIII/152. 01.Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. 152-bis. (Finanziamento del piano nazionale per le produzioni biologiche). - 1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero per le politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

1746-bis/XIII/152. 02. (nuova formulazione) Fundarò, Lion, Mellano.

 

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. 152-bis. (Rifinanziamenti nel settore agricolo). - Al fine di promuovere un settore che diventa sempre più rilevante per l'agricoltura italiana si destina la somma di 20 milioni di euro all'Agricoltura Biologica e al fine della copertura ridurre da 250.000 tonnellate a 225.000 tonnellate il contingente annuo di gasolio previsto dal comma 6 dell'articolo 26.

1746-bis/XIII/152. 03.Lombardi, Sperandio.

 

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. 152-bis. (Rifinanziamenti nel settore agricolo). - 1. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, articolo 2, comma 4, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 65.800.

1746-bis/XIII/152. 04.Fundarò, Lion.

 

ART. 154.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole ed agro alimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

2. La misura dell'esclusione di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agricole ed agroalimentari, anche in forma cooperativa, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

1746-bis/XIII/154. 4.Fundarò, Lion.

 

Al comma 1, dopo le parole: 1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti inserire le seguenti: e delle spese sostenute.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La misura di cui al comma 1 dell'esclusione del valore è estesa alle spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo da realizzarsi attraverso contratti di collaborazione con Università, Enti, Istituti di Ricerca e strutture accreditate dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori.

Al comma 4, dopo le parole: 4. L'attestazione di effettività delle spese sostenute inserire le seguenti: sia per i periodi di imposta precedenti che quelli successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

1746-bis/XIII/154. 2.Lombardi, Sperandio.

 

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «imprese agroalimentari», sono aggiunte le seguenti: «e gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo del credito d'imposta è effettuato sulla base degli investimenti effettuati contabilizzati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

1746-bis/XIII/154. 1.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Al comma 2, sostituire le parole: indicazione geografica con le seguenti: di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

1746-bis/XIII/154. 3.Fundarò, Lion.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2, le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente possono beneficiare di un credito d'imposta, sul valore degli investimenti realizzati in attività di promozione pubblicitaria, pari alle percentuali stabilite nel caso di detrazione dalla base imponibile del reddito d'impresa.

1746-bis/XIII/154. 5.Fundarò, Lion.

 

ART. 155.

Al comma 1, sostituire le parole: Le società di persone e le società a responsabilità limitata, con le seguenti: Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative.

1746-bis/XIII/155. 2.Fundarò, Lion.

 

Al comma 1, dopo le parole: responsabilità limitata, inserire le seguenti: e le società per azioni.

1746-bis/XIII/155. 1.Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

ART. 156.

Al comma 3, capoverso 422, dopo le parole: filiere agroenergetiche aggiungere le seguenti: e per la produzione, l'utilizzo e la vendita dell'energia derivante da biomasse direttamente prodotta dalle imprese agricole con particolare riferimento a quelle cooperative.

1746-bis/XIII/156. 1.D'Ulizia.

 

Al comma 3, capoverso comma 422, sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione con le seguenti: alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa.

1746-bis/XIII/156. 2.Fundarò, Lion.

 

Il comma 5, sostituirlo con il seguente:

5. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostituire le parole: «agroforestali e fotovoltaiche» con le seguenti: «agroforestali, fotovoltaiche e zootecniche, nonché di biocombustili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche».

1746-bis/XIII/156. 4.Fundarò, Lion.

 

Al comma 5 le parole: di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli sono sostituite dalle seguenti: di biocombustibili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche.

1746-bis/XIII/156. 3.D'Ulizia.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:

5-bis. Al fine di incentivare le imprese agricole interessate dalle coltivazioni di colture agroenergetiche è prevista l'introduzione di una componente plus nei certificati verdi previsti dalla normativa vigente, per attestare la provenienza nazionale della materia prima nella produzione di energia da biomassa.

5-ter. Con decreto di natura regolamentare da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce gli aspetti tecnico procedurali di cui al comma precedente.

1746-bis/XIII/156. 5.Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 156 aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

1. All'articolo 9 comma 2 aggiungere il punto d): favorire nel territorio agricolo lo sviluppo di piccoli e medi impianti di potenza non superiore a 1, 5 MW per la produzione di biogas per il quale viene stanziato un fondo di 50 milioni di Euro cui potranno accedere esclusivamente le aziende agricole singole od in forma associata.

2. L'articolo 20 comma 5 è sostituito dal seguente:

Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in sedici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.

Conseguentemente con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

1746-bis/XIII/156. 01. Martinello, Delfino, Ruvolo.

 

Dopo l'articolo 156, inserire il seguente:

Art. 156-bis. - (Disposizioni correttive e modificative della normativa sul regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari). - 1. Nel decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito con modificazione dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e successive modificazioni, tutti i riferimenti al Regolamento (CEE) n. 3950 del 1992 si devono intendere fatti al Regolamento (CE) n. 1788 del 2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III di tale stesso Regolamento e tutti i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1392 del 2001 si devono intendere fatti al Regolamento (CE) n. 595 del 2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n 1788 del 2003 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III dello stesso Regolamento (CE) n. 595 del 2004.

2. Nella normativa nazionale vigente in materia di regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i riferimenti alla legge 30 maggio 2003, n. 119, quando s'intendono rivolti al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 allo scopo convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 119 del 2003 e successive modificazioni, ove non diversamente o specificamente indicato, si devono intendere riferiti allo stesso decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, nel testo applicabile alla data cui ci si riferisce.

3. Al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 5, nel secondo periodo del comma 1, le parole «devono trattenere», sono sostituite dalle seguenti: «possono trattenere, secondo criteri ed importi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, una parte del prezzo del latte su ogni consegna del produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegue»;

b) all'articolo 5, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine dì cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti, ove abbiano effettuato la trattenuta di cui al comma 1, provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6 o di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi eventualmente trattenuti, nonché il loro relativo ed effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6 o della idonea garanzia di cui al citato decreto ministeriale 12 marzo 2002; verificano altresì, per il tramite dell'intervento dei nuclei competenti dei comandi regionali o comandi provinciali della Guardia di Finanza, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte, se del caso avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte risulta iscritto all'anagrafe bovina».

c) All'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 19, è inserito il seguente:

19-bis. In caso si creino le condizioni o le esigenze per cui è necessario procedere ad una riassegnazione di quantitativi di riferimento individuali, in particolare , al fine di salvaguardare il patrimonio della zootecnia da latte e le capacità competitive delle aziende e dei territori fortemente specializzati nella produzione lattiera, l'AGEA può rendere operative le disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1788 del 2003, secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma i dello stesso regolamento (CE) n. 1788 del 2003.».

2) il comma 29 è sostituito dal seguente:

29. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002».

3) il comma 42, è sostituito dai seguenti:

«42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché di assicurare l'esercizio del risarcimento del danno in favore dei produttori disciplinati dal regime del prelievo supplementare in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato, della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in applicazione del principio del Trattato CEE secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili.

42-bis. Ai fini del comma 42, in particolare per le funzioni relative all'esercizio del risarcimento del danno, il Commissario straordinario agisce definendo il risarcimento in via amministrativa. Per tale scopo lo stesso Commissario è assistito da un comitato formato da 10 membri nominati dallo stesso Commissario. Tali membri devono avere acquisito una comprovata esperienza in materia di diritto comunitario relativo al regime del prelievo supplementare ed in materie giuridiche concernenti l'applicazione della normativa nazionale sulle quote latte, in applicazione della pertinente regolamentazione di livello comunitario. Tra i dieci membri, due devono provenire dai reparti del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, uno dall'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, due dall'AGEA, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.

42-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 42-bis, il Commissario straordinario esamina d'ufficio e definisce, in via prioritaria, i casi relativi ai produttori di cui al comma 34 che non hanno in tutto o in parte aderito alle disposizioni di cui ai commi 36, 36-bis, o che avendovi aderito abbiano difficoltà ad osservarle, nonché i casi riguardanti i produttori di cui al comma 37.

43-quater. Le eventuali riscossioni coattive dei prelievi supplementari da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono subordinate alla conclusione delle verifiche da parte del Commissario straordinario, il quale rilascia alle stesse regioni e Province autonome, ove ravvisate, le autorizzazioni a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo. Le procedure in essere sono revocate.».

4) il comma 43 è sostituito dal seguente:

43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis, e di ogni altra misura e attività ritenuta necessaria per accertare la trasparenza e la regolarità nel regime del prelievo supplementare».

5) il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di venti giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo. In casi di particolare gravità, il Commissario procede autonomamente, previa comunicazione all'amministrazione competente e al Presidente del Consiglio dei Ministri.».

6) il comma 45 è sostituito dal seguente:

«45. Agli oneri derivanti dai comma da 42 a 44 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4. Il comma 3, dell'articolo 2, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato.

1746-bis/XIII/156. 02. Fundarò, Sperandio.

 

ART. 160.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) pratiche di Gestione Forestale Sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

1746-bis/XIII/160. 1. Fundarò, Lion, Mellano.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

* 1746-bis/XIII/160. 2. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 


Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le risorse destinate alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

*1746-bis/XIII/160. 3.Fundarò, Lion.

 

ART. 170.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: al 31 marzo 2005 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

* 1746-bis/XIII/170. 1. (nuova formulazione) Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: al 31 marzo 2005 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

* 1746-bis/XIII/170. 2. (nuova formulazione) Buonfiglio, Cosenza.

 

ART. 172.

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, n. 2, le parole «ivi compresi quelli agricoli» sono soppresse;

b) al comma 1, dopo il n. 2 è inserito il seguente: All'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

c) al comma 4, al n. 6-bis, sono soppresse le seguenti parole: «e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

1746-bis/XIII/172. 1. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Patarino, Catanoso.

 

ART. 190.

Aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Per il finanziamento di progetti di ricerca presentati da soggetti pubblici o privati nel settore delle biotecnologie in agricoltura è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare come segue:

2007: -60.000;

2008: -60.000;

2009: -60.000.

1746-bis/XIII/190. 1.Mellano.

 

ART. 201.

Al comma 1, sostituire le parole 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2007: -25.000;

2008: -25.000;

2009: -25.000.

1746-bis/XIII/201. 1. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Alla tabella C, rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla voce:

«Legge n. 267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché alla riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante»:

Art. 1, comma 1, Attuazione del Piano Nazionale della Pesca Marittima.

Apportare le seguenti variazioni:

2007: +3.100;

2008: +3.100;

2009: +3.100.

Conseguentemente, nella medesima rubrica, alla voce: «Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca agricola, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

apportare le seguenti variazioni:

2007: -3.100;

2008: -3.100;

2009: -3.100.

* 1746-bis/XIII/Tab. C 1. Fundarò, Lion.

 

Alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché alla riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti: Art. 1, comma 1: Attuazione Piano pesca (2.1.1.0 funzionamento capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418 - 2.1.2.7 Pesca capp. 1476, 477, 1488) apportare le seguenti modificazioni:

2007: +3.100;

2008: +3.100;

2009: +3.100.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore delle ricerca agricola, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. (3.1.2.10: Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, CRA, cap. 2083), apportare le seguenti modificazioni:

2007: -3.100;

2008: -3.100;

2009: -3.100.

* 1746-bis/XIII/Tab. C 2. Crisci, Cesini, Zucchi.

 

Alla Tabella C, voce: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, legge 267 del 1991, apportare le seguenti variazioni:

2007: +3.100;

2008: +3.100;

2009: +3.100.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia, Decreto legislativo n. 454 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2007: -3.100;

2008: -3.100;

2009: -3.100.

* 1746-bis/XIII/Tab. C. 3. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.


XIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 18 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 18 ottobre 2006. - Presidenza del vicepresidente Giuseppina SERVODIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giovanni Mongiello e Guido Tampieri.

 

Legge finanziaria per l'anno 2007.

(C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta 17 ottobre 2006.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha accantonato gli emendamenti riferiti all'articolo 18, in materia di riduzione del cuneo fiscale per l'agricoltura, all'articolo 26 e all'articolo 156, compreso l'articolo aggiuntivo Martinello 156.01, in materia di bioenergie, nonché all'articolo 152, in materia di sostegno all'imprenditoria giovanile e di fondo per le crisi di mercato.

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/18.4 (vedi allegato 1), in modo da prevedere, per il settore agricolo, l'esclusione dalla riduzione del cuneo fiscale per i rapporti di lavoro a tempo determinato o parziale e, contestualmente, la riduzione dell'aliquota dei contributi INAIL. Invita al ritiro degli altri emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Luciano D'ULIZIA (IdV) evidenzia l'esigenza di inserire uno specifico riferimento ai lavoratori delle cooperative che non si configurano né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi.

 

Sandro BRANDOLINI (Ulivo) osserva che non sussiste l'esigenza dell'integrazione richiesta dal collega D'Ulizia, dal momento che anche tali lavoratori sono compresi nella formulazione dell'emendamento.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) chiede al Governo chiarimenti al merito alla copertura finanziaria dell'emendamento.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, precisa che il Ministero sta preparando una nota che illustra in modo preciso i profili di copertura finanziaria dell'emendamento in esame.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, chiede di accantonare l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/18.4 nel testo riformulato e gli altri emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

La Commissione accantona l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/18.4 nel testo riformulato e gli altri emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/26.7, che permette di raccogliere in un unico testo le misure a sostegno delle bioenergie e della filiera agroenergetica che nel disegno di legge finanziaria sono contenute nei due articoli 26 e 156. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti agli articoli 26 e 156, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

 

Il Sottosegretario Giovanni MONGIELLO, esprime parere conforme al relatore.

 

Luca BELLOTTI (AN) osserva che il tema dei biocarburanti, proprio per la sua rilevanza per l'agricoltura italiana, richiede una riflessione specifica e approfondita, che la Commissione si accingeva ad avviare. Con l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/26.7, nel testo riformulato, viene operato un intervento di ampia portata in una sede, quale la legge finanziaria, che è del tutto impropria per dettare una disciplina esauriente di questioni tanto importanti e complesse. A suo avviso la finanziaria avrebbe dovuto limitarsi a stanziare un fondo, di cui la Commissione avrebbe potuto definire, sulla base di un'attenta riflessione e di un confronto tra tutte le forze politiche, le modalità di impiego.

 

Filippo MISURACA (FI), dopo aver richiesto se sull'emendamento in esame è stata effettuata la valutazione di ammissibilità, osserva che si è di fronte ancora una volta ad un colpo di mano necessario per risolvere i forti contrasti che anche su questo tema sono presenti tra le varie componenti del Governo.

 

Carmine Santo PATARINO (AN) nel rilevare la centralità della questione delle bioenergie per le prospettive di sviluppo dell'agricoltura italiana, osserva che essa non può essere affrontata adeguatamente con una riformulazione frettolosa che acuisce gravemente la conflittualità all'interno della Commissione agricoltura.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) ritiene che l'emendamento in esame affronti questioni, come il quantitativo di biodiesel esente da accisa, che richiedono una risposta tempestiva, osservando che sono comunque possibili ulteriori interventi nel corso dell'esame della finanziaria e che queste disposizioni non precludono un successivo approfondimento organico sulla materia da parte della Commissione.

 

Rosalba CESINI (Com.It) rileva che l'emendamento in esame è utile per porre rimedio alle inadeguatezze, emerse in fase di attuazione, delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 2 del 2006, nel testo risultante dalla legge di conversione.

 

Gino SPERANDIO (RC-SE) ritiene condivisibile la nuova formulazione dell'emendamento, in quanto, per un verso, costituisce un adeguamento alla normativa europea e, per l'altro, definisce opportuni indirizzi per evitare che gli interventi del settore delle bioenergie si traducano in un vantaggio solo per pochi, grandi soggetti produttori. Al tempo stesso giudica eccessive le preoccupazioni espresse dai deputati di opposizione per l'inserimento di questo intervento nel disegno di legge finanziaria.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) esprime disappunto per il fatto che anche sul tema delle bioenergie la Commissione agricoltura non affronti la questione, ma la deleghi ad altre Commissioni. Osserva inoltre che interventi sulla materia dovrebbero tener conto dei risultati della riforma del settore bieticolo-saccarifero.

 

Luca BELLOTTI (AN) ribadisce che la legge finanziaria avrebbe dovuto rappresentare la sede di un intervento di carattere finanziario, rivolto in particolare a favore del settore bieticolo-saccarifero e finalizzato a sostenere l'utilizzo del bioetanolo. Nell'illustrare i molteplici e complessi profili della materia, anche con riferimento al biodiesel e al biogas, osserva che tali profili avrebbero richiesto l'elaborazione da parte della Commissione agricoltura di un testo normativo complessivo, organico e meditato.

 

Teresio DELFINO (UDC) pur non condividendo in via generale l'utilizzo della finanziaria per affrontare il tema delle bioenergie, osserva che la formulazione predisposta dal relatore permette comunque di effettuare progressi e di dare risposta ad alcune esigenze effettive, anche recependo indicazioni provenienti dai gruppi di opposizione. Esprime pertanto a nome del proprio gruppo una valutazione favorevole sull'emendamento in esame.

 

Il Sottosegretario Guido TAMPIERI osserva che la riflessione sulle bioenergie deve muovere da due finalità condivise: l'attuazione degli obiettivi di Kyoto e la valorizzazione della filiera agroenergetica nazionale. L'intervento nel disegno di legge finanziaria si base su un'impostazione volta a verificare ciò che è concretamente realizzabile. Rileva in proposito come la trasformazione degli stabilimenti saccariferi in impianti di produzione di biocombustibili si è trovata difronte, oltre che a difficoltà di sostenibilità sociale ed ambientale, a difficoltà ancora più gravi di sostenibilità economica. Le misure contenute nell'emendamento in esame confermano le linee fondamentali di intervento delineate nel decreto-legge n. 2 del 2006, convertito dalla legge n. 81 del 2006, cercando di superare i problemi che si sono presentati in fase di attuazione. Ricorda in proposito che la normativa europea fa riferimento alla miscelazione indipendentemente dall'origine dei prodotti da cui sono tratti i biocarburanti. Pur precisando che non è possibile pensare ad un settore della produzione energetica che si regga su aiuti statali, dichiara di ritenere fondata la richiesta di un sostegno più forte e più esteso nel tempo. Osserva peraltro che ulteriori interventi potranno essere definiti, anche in base ad un assiduo confronto con i soggetti interessati, sottolineando che, per parte sua, giudica che debbano essere considerati in via preferenziale gli impianti a biogas, per il loro impatto meno forte e più accettabile, e che debbano essere privilegiate le filiere nazionali. In conclusione ritiene che l'emendamento in esame possa essere giudicato in modo favorevole se lo si considera un intervento che, pur essendo incompleto, cerca comunque di sostenere l'avvio delle produzioni in questione.

 

Luca BELLOTTI (AN) ribadisce in via generale che ritiene del tutto improprio inserire in finanziaria un intervento che ha l'ampiezza di una vera e propria legge, per lo più su un'area strategica per l'agricoltura e per tutta l'economia italiana. Osserva che in relazione allo sviluppo della filiera agroenergetica, gli obiettivi del protocollo di Kyoto sono scarsamente rilevanti. Si tratta piuttosto di saper aprire per l'agricoltura italiana solide prospettive di sviluppo connesse, oltre che alla filiera agroalimentare, alla filiera alternativa e integrativa dell'energia. Sotto questo profilo l'intervento in finanziaria per un verso è eccessivo, in quanto non si limita a costituire un fondo attraverso il quale stanziare risorse da impiegare nei modi più opportuni per perseguire una efficace politica di sostegno della produzione dei biocombustibili; per l'altro, al tempo stesso, è carente in quanto trascura profili fondamentali come le possibili ricadute positive in termini di assorbimento delle micotossine e aflatossine, il sostegno per i consorzi di produttori, il riferimento alla filiera nazionale e all'autoproduzione. In particolare rileva che vengono del tutto trascurati i documenti e le proposte molto innovative e stimolanti elaborate dal comitato nazionale sulle bioenergie. Osserva infine che ogni intervento sulla materia dovrebbe collocarsi nell'ambito di un piano nazionale per le bioenergie. Per tutti questi motivi ribadisce il proprio giudizio fortemente negativo sull'emendamento in esame.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/26.7 nel testo riformulato.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Martinello 1746-bis/XIII/156.01.

 

Il Sottosegretario Guido TAMPIERI, esprime parere conforme al relatore.

 

Leonardo MARTINELLO (UDC), nell'accogliere la richiesta di ritiro, rileva che la parte del proprio articolo aggiuntivo relativa ai certificati verdi può ritenersi compresa nell'ambito dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/26.7 approvato dalla Commissione, mentre si riserva di riproporre la parte dell'articolo aggiuntivo relativa al sostegno ai piccoli e medi impianti per la produzione di biogas.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Marinello 1746-bis/XIII/152.5. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/152.1, Fundarò 1746-bis/XIII/152.2 e Misuraca 1746-bis/XIII/152.3. Annuncia di aver presentato il proprio emendamento 1746-bis/XIII/152.23 che recupera l'incremento delle risorse del fondo per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, come già proposto dall'emendamento Buonfiglio 1746-bis/XIII/152.4, formulando tuttavia la copertura a carico della Tabella A, dal momento che il rappresentante del Governo, nella seduta di ieri, ha precisato che si tratta di un fondo di parte corrente. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/152.6. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti D'Ulizia 1746-bis/XIII/152.7 e Fundarò 1746-bis/XIII/152.8, rilevando che già nel decreto-legge collegato alla manovra è prevista a favore delle imprese avicole la rateizzazione dei versamenti dei contributi previdenziali sospesi, della quale la Commissione e il Ministero hanno auspicato un ulteriore prolungamento. Invita al ritiro anche per l'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/152.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/152.14, osservando che il successivo emendamento Cosenza 1746-bis/XIII/152.15 è sostanzialmente identico, salvo che per la copertura finanziaria. Invita a ritirare l'emendamento Buonfiglio 1746-bis/XIII/152.13. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/152.18 e 1746-bis/XIII/ 152.19, nonché sull'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/152.20, dal quale potrebbe ritenersi assorbito il successivo emendamento Delfino 1746-bis/XIII/152.21. Propone infine una riformulazione dell'emendamento Misuraca 1746-bis/XIII/152.22 per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, da individuare a valere sull'accantonamento della Tabella B del Ministero delle politiche agricole.

 

Il Sottosegretario Guido TAMPIERI, esprime parere conforme al relatore.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marinello 1746-bis/XIII/152.5, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

 

Bruno MELLANO (RosanelPugno) dichiara il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/152.1, Fundarò 1746-bis/XIII/152.2 e Misuraca 1746-bis/XIII/152.3; ritiene infatti che vi sia l'esigenza di una moratoria per la pesca italiana, mentre le proposte emendative in esame, al contrario, estendono anche alla pesca le misure di sostegno per l'imprenditorialità giovanile.

 

Luciano D'ULIZIA (IdV) osserva, in contrasto con quanto rilevato dall'onorevole Mellano, che è necessario per la pesca italiana un ricambio generazionale, che permetterà di introdurre innovazioni sulla gestione dell'attività.

 

La Commissione approva gli identici emendamenti Zucchi 1746-bis/XIII/152.1, Fundarò 1746-bis/XIII/152.2 e Misuraca 1746-bis/XIII/152.3.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN), pur dichiarandosi favorevole all'emendamento del relatore 1746-bis/XIII/152.23, osserva che sussistono fondi nei quali confluiscono sia finanziamenti di parte corrente che di conto capitale. Auspica pertanto che la copertura a valere su un accantonamento di Tabella A non sia giudicata scorretta dalla Commissione bilancio.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/XIII/152.23 del relatore. Approva quindi l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/152.6.

 

Luciano D'ULIZIA (IdV) ritira il proprio emendamento 1746-bis/XIII/152.7.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/152.8 e 1746-bis/XIII/152.9, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/152.14.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/152.14 è da ritenersi assorbito l'emendamento Cosenza 1746-bis/XIII/152.15.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) insiste per la votazione del proprio emendamento 1746-bis/XIII/152.13, osservando che esso pone le condizioni, da un lato, per assicurare una rendicontazione unitaria alla Commissione europea riguardo all'erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura e, dall'altro, per permettere agli organismi pagatori regionali di avvalersi dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Rileva altresì che l'emendamento permette di conseguire notevoli risparmi di spesa.

 

La Commissione respinge l'emendamento Buonfiglio 1746-bis/XIII/152.13. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Fundarò 1746-bis/XIII/152.18 e 1746-bis/XIII/152.19 e Zucchi 1746-bis/XIII/152.20.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/152.20 deve ritenersi assorbito l'emendamento Delfino 1746-bis/XIII/152.22.

 

Filippo MISURACA (FI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1746-bis/XIII/152.22 proposta dal relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Misuraca 1746-bis/XIII/152.22 nel testo riformulato. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, precedentemente accantonati.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fundarò 1746-bis/XIII/18.2, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

 

Teresio DELFINO (UDC) ritira il proprio emendamento 1746-bis/XIII/18.1.

 

Il Sottosegretario Guido TAMPIERI, in relazione alla copertura finanziaria dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/18.4 nel testo riformulato, nel depositare una sintetica nota scritta (vedi allegato 2), osserva che, da una lato, la proposta emendativa esclude il settore agricolo dalla riduzione del cuneo fiscale relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato e parziale, mentre per l'altro l'INAIL presenta un avanzo finanziario pari a 213 milioni di euro, che rappresenta il limite massimo della spesa.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) domanda se tale importo si riferisca esclusivamente alle riduzioni che potranno essere operate nell'anno 2007 o debba essere considerato a valenza permanente.

 

Il Sottosegretario Guido TAMPIERI, precisa che l'importo può riferirsi alla riduzione dei contributi relativa soltanto ad un anno e rileva che l'emendamento in esame prevede una procedura per la rideterminazione annuale dell'aliquota dei contributi INAIL sulla base delle risultanze che emergono dai dati di consuntivo.

 

La Commissione approva l'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/18.4 nel testo riformulato.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/18.4 deve ritenersi assorbito l'emendamento Buonfiglio 1746-bis/XIII/18.3.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge di bilancio e sul disegno di legge finanziaria, osservando che i numerosi emendamenti approvati dalla Commissione danno una chiara indicazione degli interventi che possono sostenere in modo significativo l'agricoltura italiana.

 

Il Sottosegretario Guido TAMPIERI, dichiara il proprio assenso sulla proposta di relazione favorevole.

 

Filippo MISURACA (FI) ricorda la dichiarazione di voto formulata dall'onorevole Franci, che allora si trovava all'opposizione, in merito al disegno di legge finanziaria per il 2006, nella quale si esprimeva un giudizio assolutamente negativo sulla finanziaria nel suo complesso e, in particolare, sulle misure relative all'agricoltura, lamentando l'assenza di intereventi strutturali e di una politica per la pesca e per l'acquacoltura. In conclusione l'onorevole Franci dichiarava che l'agricoltura e la pesca italiane non avrebbero potuto attendersi alcun aiuto dalla manovra finanziaria in esame e dalla politica del Governo. Afferma di poter ripetere, a distanza di un anno, esattamente le stesse frasi usate dall'onorevole Franci. Rileva che l'agricoltura, anziché essere aiutata, è penalizzata dalla manovra predisposta dal Governo. Ritiene che anche la pretesa soluzione del problema dei contributi previdenziali pregressi sia solo una operazione di facciata. In proposito lamenta l'assenza di rispetto istituzionale dimostrata dal ministro De Castro che, dopo una breve audizione, ha convocato una conferenza stampa, nella quale ha enfatizzato un accordo tra privati. Osserva che alla conferenza stampa non hanno partecipato le organizzazioni professionali agricole, che non si sono espresse sull'operazione. Del resto è difficile immaginare che essa possa portare benefici a molte aziende agricole che hanno ipotecato tutti i propri beni. In conclusione esprime un giudizio del tutto negativo sul disegno di legge finanziaria in esame, giudicando altresì censurabile sul piano dei rapporti istituzionali la condotta tenuta dal Governo e dalla maggioranza.

 

Giuseppe RUVOLO (UDC) critica severamente il disegno di legge finanziaria e, in particolare le disposizioni relative all'agricoltura, che non contengono nessun intervento di rilievo. Lamenta altresì il comportamento del Ministro che, su un tema fondamentale come la definizione dei debiti previdenziali agricoli, ha fornito soltanto informazioni generiche e ha evitato il confronto. Osserva che l'accordo tra le banche e la società veicolo difficilmente potrà essere di aiuto a imprese agricolo che, in particolare nel Mezzogiorno, sono già fortemente esposte nei confronti degli istituti di credito. In merito agli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria, rileva la completa incertezza sulle modalità con cui potrà essere sostenuta l'imprenditoria giovanile o affrontate le crisi di mercato, l'inadeguatezza delle misure sul sistema irriguo, l'assoluta carenza di risorse. In conclusione si tratta di una finanziaria che impoverisce l'agricoltura del italiana.

 

Luca BELLOTTI (AN) rileva che nell'agricoltura italiana si sta registrando un processo di impoverimento, rispetto al quale non viene adottato nessun intervento incisivo. Il Governo in carica sembra aver perduto la volontà, ben chiara nel Governo precedente, di porre l'agricoltura al centro dell'economia nazionale. Passando a considerare il contenuto dei singoli interventi, osserva che manca una politica a sostegno dell'agricoltura di montagna, sono previsti solo interventi superficiali per l'agricoltura biologica, è assente una politica adeguata per la pesca. Nel richiamare, a fini di confronto, gli importanti interventi attuati nella precedente legislatura, anche nella fase finale, rileva che il disegno di legge finanziaria dimostra in modo significativo come il Governo in carica non abbia una chiara idea delle priorità da perseguire per sostenere l'agricoltura italiana.

 

Luciano D'ULIZIA (IdV) esprime il proprio rammarico per il fatto che non siano state comprese le proposte da lui avanzate, volte a evidenziare e sostenere il ruolo svolto dalle cooperative. In particolare ritiene fortemente criticabile l'emendamento riferito all'articolo 18 che la Commissione ha approvato, in quanto non tiene conto della particolare condizione dei lavoratori delle cooperative e di fatto introduce un sistema che svantaggia le cooperative che hanno il tasso di infortuni più basso. Ritiene che sia un grave errore non tener conto del ruolo che le cooperative svolgono nel sistema agricolo del paese. Per questo, pur dichiarando di votare a favore della proposta di relazione, ritiene che occorra apportare delle correzioni importanti, per non dare un segnale negativo ad una parte tanto rilevante dell'agricoltura italiana.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) sottolinea che il Governo ha trovato una situazione finanziaria molto difficile, per effetto delle politiche economiche adottate dal centrodestra. Il disegno di legge finanziaria si propone di perseguire contestualmente gli obiettivi del risanamento. dell'equità sociale e del sostegno allo sviluppo. Anche l'agricoltura è chiamata a contribuire al risanamento, attraverso le previsioni sull'accatastamento dei fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità, che in ogni caso costituiscono una operazione di ripristino della legalità. Al tempo stesso tuttavia la finanziaria contiene risposte serie su profili di grande rilevanza per il mondo agricolo italiano, quali l'imprenditoria giovanile, la multifunzionalità, la promozione dei prodotti italiani all'estero, il consolidamento delle imprese, la garanzia di un collocamento per i lavoratori dei consorzi agrari posti in mobilità. Questi interventi sono stati integrati dal proficuo lavoro svolto dalla Commissione, che è intervenuta su aspetti fondamentali, quali l'individuazione di modalità appropriate per assicurare la riduzione del costo del lavoro anche in agricoltura, attraverso la diminuzione dell'aliquota contributiva INAIL, la stabilizzazione della disciplina fiscale di vantaggio, il finanziamento del piano irriguo e gli interventi per attuare il piano forestale. In conclusione esprime un giudizio positivo sia sul disegno di legge finanziaria che sul lavoro svolto dalla Commissione agricoltura.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara che si è in presenza di una finanziaria ideologica, che trascura la realtà concreta dei problemi dell'agricoltura e disattende gli impegni assunti dal Ministro. Osserva in particolare che per l'agricoltura il saldo risultante dalle misure contenute nella finanziaria è fortemente negativo, a causa, in particolare delle disposizioni relative agli estimi catastali. Altrettanto dannosa per il settore risulta la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, mentre le misure che dovrebbero sostenere lo sviluppo, come la riduzione del cuneo fiscale, si rivelano poco incisive per le aziende agricole. In conclusione ritiene che la manovra dimostri, anche in agricoltura, una grande confusione del Governo sulle politiche da adottare, nella quale emerge con chiarezza soltanto il pregiudizio sfavorevole contro gli imprenditori e l'attività imprenditoriale.

 

Carmine Santo PATARINO (AN) osserva che nell'avvicendamento delle maggioranze è in certa misura inevitabile la polemica rispetto all'attività e ai risultati del precedente Governo. Rileva tuttavia che, mentre il centrodestra ha dovuto affrontare crisi e difficoltà economiche di portata mondiale, il centrosinistra può contare su una ripresa che rappresenta il risultato degli interventi adottati nella precedente legislatura. Passando all'esame dei contenuti del disegno di legge finanziaria, rileva una grave disattenzione nei confronti dell'agricoltura e di aspetti fondamentali per le sue prospettive di sviluppo, quali la sicurezza alimentare e la valorizzazione dei prodotti italiani, le opere infrastrutturali, le misure di aiuto alle aziende agricole. Anche il lavoro effettuato dalla Commissione appare ai gruppi di opposizione poco significativo, dal momento che soltanto un numero molto limitato delle loro proposte è stato accolto. Per quanto concerne un problema essenziale, come quello dei contributi previdenziali pregressi, la soluzione perseguita suscita molte perplessità, dal momento che non pare idonea a porre efficace rimedio alla situazione di sofferenza di numerose imprese agricole. In conclusione esprime il proprio completo disaccordo sulla manovra, osservando che numerosi interventi sembrano ispirati da un atteggiamento, ormai anacronistico, di esasperazione della conflittualità sociale.

 

Angela LOMBARDI (RC-SE) dichiara a nome del proprio gruppo un convinto sostegno alla manovra, in primo luogo perché ispirata alla ricerca di una maggiore equità, dopo anni in cui si sono accentuate le disuguaglianze. Ritiene che anche per l'agricoltura siano stati definiti alcuni interventi importanti, in particolare nel lavoro della Commissione, per il quale esprime vivo apprezzamento. Giudica particolarmente importante che sia stata definita una formulazione unitaria delle misure relative alle bioenergie, che risulta condivisibile sia per l'attenzione agli obiettivi ambientali, sia per il sostegno ai produttori agricoli in una logica di filiera. Preannuncia infine la presentazione in Assemblea da parte del proprio gruppo di due ordini del giorno relativi alle bioenergie e alla ricerca agraria.

 

Rosalba CESINI (Com.It) sottolinea la difficoltà delle condizioni finanziarie lasciate dal Governo di centrodestra, aggiungendo che, per quanto riguarda in modo specifico l'agricoltura, si è assistito nella precedente legislatura a una riduzione del reddito, del valore aggiunto e delle esportazioni. Ricorda altresì che l'ultima finanziaria del Governo Berlusconi destinava all'agricoltura 674 milioni di euro, mentre il disegno di legge finanziaria in esame ne destina quasi il doppio. Nel complesso giudica la manovra apprezzabile sotto il profilo del rigore; ritiene invece che sia necessario un ulteriore impegno a sostegno dell'equità. Sono infine presenti importanti misure per la crescita dell'economia del paese nel suo complesso e anche per l'agricoltura. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto ritiene che la Commissione abbia apportato numerosi e significativi miglioramenti. Richiama in particolare la proposta emendativa rivolta a garantire la stabilizzazione degli operai del Corpo forestale. In conclusione dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

 

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole relativa alla Tabella n. 13 e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Delibera quindi di nominare il deputato Franci quale relatore presso la Commissione bilancio.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno trasmessi alla Commissione bilancio in allegato alla relazione.

 

La seduta termina alle 17.25.


ALLEGATO 1

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009.

(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE E RIFORMULAZIONI

 

ART. 18.

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le deduzioni di cui al presente periodo non si applicano ai datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d)»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

1746-bis/XIII/18.4 (Nuova formulazione) Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

ART. 26.

Sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:

Art. 156.

(Norme in materia di bioenergie).

«1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3.

(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.»

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-quater.

(Interventi nel settore agroenergetico).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008 - 2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1o marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bietanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;

b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

3. I commi 6, 6.1 e 6.2: dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contigente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256.

6. 1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6. 2. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.»

4. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalla presente legge.

5. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.

6. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.

7. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

8. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. All'articolo 1, comma 422 della legge n.266 del 23 dicembre 2005 le parole «da utilizzare « fino alle parole «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» sono soppresse.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

1746-bis/XIII/26.7 (nuova formulazione) Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

 

ART. 152.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

1746-bis/XIII/152.23 Il relatore.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore e rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

1746-bis/XIII/152. 22. (nuova formulazione) Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

 


ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009.

(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

 

Con riferimento all'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/18. 4 (nuova formulazione), si precisa che, per consentire al settore agricolo di beneficiare in misura equivalente agli altri settori della riduzione del cuneo fiscale, occorre operare sui contributi INAIL dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e autonomi con il meccanismo bonus e malus, utilizzando le risorse finanziarie già destinate a coprire la riduzione del cuneo sull'IRAP, da cui pertanto vengono esplicitamente esclusi i datori dei lavori agricoli. Per quanto concerne gli effetti dell'emendamento, il preconsuntivo INAIL 2005 evidenzia la seguente situazione:

per l'assicurazione dei lavoratori autonomi: disavanzo finanziario pari a 160 milioni di euro;

per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti: avanzo finanziario pari a 373 milioni di euro.

Ne consegue che la gestione nel suo complesso presenta un avanzo finanziario di 213 milioni di euro, che dovrebbe costituire pure il limite massimo di spesa. Tale limite massimo corrisponde a circa 30.000 contratti di lavoro a tempo parziale (considerato anche il maggiore importo per le aree sottoutilizzate), un numero in linea a quello che è stato considerato possibile nella previsione attuativa della norma sul cuneo.


ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale
e il triennio 2007-2009.

(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XIII Commissione (agricoltura),

esaminata la tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo);

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

e trasmette gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati.


XIVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Martedì 10 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

 

Franca BIMBI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge C. 1747, recante il Bilancio dello stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti alle parti di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia (Tabella 2) limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva.

Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative, ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, una valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 17 ottobre. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti alle ore 12.00 di giovedì 12 ottobre.

La Commissione concorda.

 

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere un parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la legge finanziaria per il 2007, sul disegno di legge recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 con particolare riferimento alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007. Parte integrante della manovra finanziaria è costituita, inoltre, dal decreto legge n. 262 del 2007 recante disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 presentato nel luglio scorso, indicava i valori-obiettivo dei saldi di finanza pubblica e le dimensioni quantitative degli interventi correttivi necessari. Per quanto riguarda in particolare il 2007, esso prefigurava una manovra da circa 35 miliardi di euro, pari al 2,3 per cento del PIL, di cui 20 miliardi diretti al miglioramento dei saldi e 15 agli interventi per lo sviluppo nonché al finanziamento di quelle spese (come gli oneri per i rinnovi contrattuali o il rifinanziamento di leggi pluriennali) che, correttamente, non sono iscritte nel bilancio a legislazione vigente.

L'insorgere di nuovi elementi rispetto all'evoluzione del quadro macroeconomico e di finanza pubblico (tra i quali, in positivo, una crescita più sostenuta del prodotto interno lordo ed un andamento delle entrate tributario più favorevole e di carattere strutturale; in negativo, il minore gettito IVA derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre) hanno indotto il Governo a presentare, il 30 settembre scorso, una Nota di aggiornamento del DPEF.

Alla luce quindi dei risultati di preconsuntivo 2006 e del nuovo tendenziale 2007 la Nota, nel confermare gli obiettivi programmatici, ridefinisce l'entità e l'articolazione della manovra.

In particolare, è confermato l'obiettivo di un ridimensionamento dell'indebitamento netto della P.A. al di sotto della soglia del 3 per cento già dal prossimo anno, per giungere ad un suo azzeramento nell'anno terminale: il saldo-obiettivo passa infatti dal 2,8 per cento nel 2007 al + 0,1 nel 2011. Parallelamente, è prevista una riduzione del debito in rapporto al PIL, che passa dal 106,9 del 2007 al 97,8 per cento dell'ultimo anno. L'indicazione di tali valori-obiettivo, che confermano gli impegni presi in sede comunitaria, non può che trovare il consenso di questa Commissione.

Grazie ai più favorevoli andamenti delle grandezze macroeconomiche e finanziarie, il raggiungimento di questi risultati è affidato ad una manovra «più leggera» rispetto a quella prefigurata dal DPEF: l'1 per cento del PIL (rispetto all'1,3 per cento indicato a luglio), cui si aggiungono ulteriori interventi per lo sviluppo compresi tra l'1,3 e l'1,6 per cento.

Per il 2007, è prevista quindi una manovra lorda che, secondo quanto precisato dal Ministro dell'Economia nel corso della sua audizione presso le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato nella seduta del 9 ottobre, è pari a 34,7 miliardi di euro, articolata per 15,2 miliardi in interventi di correzione del deficit e, per 19,5 miliardi in interventi «per lo sviluppo ed equità».

Per quanto attiene ai profili più strettamente attinenti alla competenza della Commissione XIV, ricorda che il disegno di legge di bilancio 2007, come evidenziato nel Quadro riassuntivo per categoria (Allegato A/2), contenuto nella Tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio, reca la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, con cui si dispone il finanziamento del bilancio dell'Unione pari a 17.400 milioni di euro (nella legge di bilancio 2006 erano previsti 15.850 milioni di euro).

Si tratta di una spesa di parte corrente, classificata tra quelle vincolate in quanto giuridicamente obbligatoria. Ricorda, al riguardo, che il sistema di finanziamento dell'Unione, previsto dall'articolo 269 del Trattato CE, stabilisce che il bilancio generale dell'Unione Europea sia integralmente finanziato dalle cosiddette «risorse proprie», ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e la realizzazione delle relative politiche. Tali risorse, attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 597 del 29 settembre 2000, sono costituite da risorse proprie tradizionali (R.P.T.), che derivano dall'esistenza di uno spazio doganale unificato e sono riscosse dai Paesi membri e poi versate alla Comunità, al netto delle spese di riscossione, costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; risorsa I.V.A., costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro calcolato applicando un'aliquota uniforme all'imponibile nazionale dell'IVA; risorsa R.N.L. (Reddito Nazionale Lordo, già P.N.L.), che consiste in un contributo degli Stati membri commisurato alle quote parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario, e destinata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre due suddette risorse (cosiddetta «risorsa complementare»).

L'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'Unione europea è allegata al Rendiconto generale dello Stato, da cui risulta che nelle previsioni definitive di bilancio dell'UE per il 2005 la quota di contribuzione italiana all'UE relativa alle risorse proprie è pari a 13.511 milioni di euro, pari al 13,73 per cento del totale della contribuzione a livello UE.

Per quanto riguarda, invece, la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli Strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali. A seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013, l'11 luglio 2006 sono state definitivamente adottate le proposte legislative relative alla politica di coesione dell'UE per il medesimo periodo. Il cofinanziamento nazionale di tali interventi avviene a valere sia delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, che dei trasferimenti effettuati dalle Amministrazioni statali.

Per quanto riguarda l'esercizio 2005, lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati è riportato nella Tabella dei flussi finanziari Italia-UE, allegata al Rendiconto in tale esercizio; sono stati accreditati all'Italia contributi per 9.899,36 milioni di euro, con un aumento del 4,88 per cento rispetto al precedente anno 2004 pari a 230,11 milioni di euro.

Il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987, dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario che quelle provenienti dal bilancio nazionale; dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio, esso si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La determinazione del Fondo è fissata con legge: in particolare dalle tabelle D e F della legge finanziaria. La tabella F (settore 27), infatti, rimodula gli stanziamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, tenendo conto sia dello stanziamento già previsto nel bilancio a legislazione vigente (Tabella 2 - UPB 4.2.3.8 - Capitolo 7493), sia del rifinanziamento per 4 miliardi di euro, disposto dalla Tabella D per l'anno 2009. Conseguentemente, si prevede uno stanziamento pari a 4,204 miliardi nel 2007, 5,7 miliardi nel 2008, 4,899.500 miliardi nel 2009 e di 5 miliardi nel 2010 e successivi.

Ricorda che ulteriori 50 milioni di euro sono iscritti in bilancio per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

Sempre nella legge finanziaria, in Tabella C, è iscritta l'autorizzazione di spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al cui interno «è enucleato» il Dipartimento per le Politiche comunitarie.

In seguito all'approvazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è stata attribuita un'ampia autonomia finanziaria ed organizzativa alla Presidenza del Consiglio. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i principi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Presidenza del Consiglio presenta pertanto annualmente un autonomo bilancio che viene approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e nel quale si possono trovare i dati di spesa relativi al Dipartimento per le politiche comunitarie. Per quanto riguarda l'anno 2006, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005.

Per quanto riguarda lo stanziamento complessivo, la Tabella C, alla rubrica Ministero dell'Economia, alla voce Decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPB 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», capitolo 2115), reca l'importo di 443,3 milioni di euro per il 2007, 430,3 milioni di euro per il 2008 e 462,2 milioni di euro per il 2009. Non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2007, allo stato non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun centro di responsabilità.

Guardando l'articolato del disegno di legge finanziaria, segnala l'articolo 181, che attiene strettamente alle competenze della XIV Commissione: esso, riprendendo una questione che la Commissione ha già affrontato in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2006, introduce un'azione di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi comunitari ed internazionali. Si rinvengono, poi, ulteriori norme che assumono rilievo in ordine ai profili di carattere comunitario, nonché, taluni articoli che vanno valutati alla luce della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

In merito all'articolo 181, ricorda che la norma contiene misure volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato, in particolare derivanti dalle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali).

Ciò appare quanto mai importante oggi, a seguito dell'adozione, da parte della Commissione europea della nuova comunicazione (Sec (2005) 1658), relativa all'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di sentenze di inadempimento. Tale comunicazione sostituisce le precedenti al fine di aggiornarle alla giurisprudenza nel frattempo intervenuta e adattare il metodo di calcolo delle sanzioni all'allargamento dell'Unione. In realtà, lo scopo principale che la Commissione persegue attraverso questa modifica del sistema delle sanzioni è che gli Stati membri correggano le infrazioni più rapidamente, riducendo i ricorsi ex articolo 228. Pertanto, la Commissione ha inasprito l'importo delle sanzioni, intervenendo sul metodo di calcolo e sulla tipologia delle sanzioni stesse. In particolare, è intenzione della Commissione indicare, nei suoi ricorsi alla Corte, quale sanzione pecuniaria, sia una penalità per giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 228, sia una somma forfettaria, che sanzioni la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza, di constatazione dell'inadempimento, e la sentenza a norma dell'articolo 228.

L'articolo del disegno di legge finanziaria stabilisce quindi che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti equiparati adottano le misure necessarie a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi comunitari, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse e danno esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciate ai sensi dell'articolo 228, comma 1, TCE.

In ogni caso, il comma 2 dell'articolo, prevede l'esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli altri enti indicati al comma 1, responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia. Tali poteri sostitutivi vengono esercitati secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta. legge «La Loggia»).

Segnala, peraltro, l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto previsto, in ordine ai poteri sostitutivi esercitabili in caso di inadempimento di obblighi comunitari, dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e in particolare dagli articoli 11, comma 8, relativo all'attuazione in via regolamentare, 13, comma 2, relativo agli adeguamenti tecnici, e 16, comma 3, in materia di attuazione regionale.

In caso di inadempimento dei predetti obblighi, il comma 3 prevede il diritto per lo Stato di rivalersi nei confronti degli indicati enti nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

Tale diritto di rivalsa è esercitato dallo Stato per compensare gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia, ex articolo 228 TCE (comma 4), e della Corte europea dei diritti dell'uomo (comma 5). I successivi commi disciplinano le modalità di esercizio del diritto di rivalsa (commi 6-10), che sono differenti, a seconda che l'obbligato sia un ente territoriale, ovvero un ente o organismo pubblico diverso, assoggettato al sistema di tesoreria unica, ovvero altro ente.

La competenza a conoscere le controversie derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa è attribuita, dal comma 11, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Viene comunque mantenuta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti, relativamente all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici.

Infine, il comma 12 prescrive alle regioni ed alle province autonome di attuare quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per evitare l'insorgere di ulteriori procedure d'infrazione in sede comunitaria. Il citato decreto del Presidente della Repubblica, infatti, dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e in parte alla direttiva 79/409/CEE, in particolare per quanto riguarda le zone di protezione speciale e le zone speciali di conservazione.

Si tratta, sostanzialmente, della questione di cui si è occupato il decreto legge 16 agosto 2006, n. 251, recante «Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», sul quale la Commissione ha espresso un parer favorevole con condizione. In proposito, ricorda che sono state avviate diverse procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione delle indicate direttive. In particolare, la Commissione europea ha inviato all'Italia diversi pareri motivati per la violazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE da parte di leggi regionali (Liguria, Sardegna, Veneto) nonché, più in generale, per non conformità della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici alla direttiva medesima e per la non corretta applicazione della stessa. In particolare, la Commissione ha rilevato che non sono conformi alla direttiva la normativa statale e quella di tredici regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Liguria).

Pertanto, sebbene il comma 12 in esame appaia necessario al fine di superare le indicate procedure di infrazione, ne andrebbe valutata l'effettiva omogeneità rispetto al contenuto dell'articolo in esame, che introduce una procedura di carattere generale attivabile dallo Stato in caso di inadempimento di obblighi comunitari ed internazionali. Sarebbe pertanto preferibile formulare la disposizione in un articolo a sé stante.

Passando ora alle altre norme del disegno di legge finanziaria rilevanti per la XIV Commissione, ricorda il comma 29 dell'articolo 5, che dispone che con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto degli obblighi comunitari, siano stabilite le modalità per impedire l'offerta non autorizzata di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione, effettuata mediante reti telematiche o di telecomunicazione.

La disposizione sembra intesa a ovviare a obiezioni circa la compatibilità delle norme, adottate in precedenza e da essa abrogate, con i princìpi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le restrizioni alle attività di giuoco possono essere giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, quali la tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al giuoco, rilevando tuttavia come le restrizioni fondate su tali motivi e sulla necessità di prevenire turbative all'ordine sociale debbano essere idonee a garantire la realizzazione dei detti obiettivi, nel senso che tali restrizioni debbono contribuire a limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico.

Più recentemente, nella sentenza 6 novembre 2003 (causa C-243/01, Gambelli e altri), la stessa Corte ha concluso che «una normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli articoli 43 CE e 49 CE», statuendo che «spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi».

Agli effetti di tale verifica, la Corte ha enunziato alcuni criteri, osservando fra l'altro che: «laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale» (n. 69); le restrizioni imposte in materia di bandi di gara per le concessioni relative alla gestione di scommesse su eventi sportivi «devono essere indistintamente applicabili, vale a dire con le stesse modalità e con gli stessi criteri agli operatori» stabiliti in qualunque Stato membro (n. 70), in particolare prevedendo requisiti di partecipazione che non siano fissati in termini tali da poter essere soddisfatti, in pratica, più facilmente dagli operatori nazionali che non da quelli stranieri (n. 71); le restrizioni imposte non debbono eccedere quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito (n. 72).

Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha, inoltre, inviato all'Italia una lettera di messa in mora per violazione del diritto comunitario. La Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano adottato, senza previa notifica, le disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e il decreto 7 febbraio 2006 (protocollo n. 2006/4249/giochi/UD) che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l'obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste.

Pertanto, secondo la Commissione, l'Italia avrebbe violato gli obblighi imposti dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Altre norme rilevanti sono quelle contenute all'articolo 20, commi 14-18, in materia di imposte relative a fondi pensione, fondi d'investimento ed emittenti residenti nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo. Tali disposizioni sostanzialmente estendono determinate facoltà, attualmente previste solo per i soggetti istituiti ai sensi della legislazione italiana, anche a quelli istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che rientrino nella lista dei paesi con i quali risulta possibile attuare lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 2004 (la lista è contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996), cosiddetta white list.

Anche in questo caso sussiste una procedura d'infrazione avviata dalle Istituzioni comunitarie. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di proporre ricorso alla Corte di giustizia relativamente alla disciplina fiscale italiana dei contributi ai fondi previdenziali e assicurativi, in quanto essa presenterebbe profili di discriminazione nei confronti dei fondi e delle imprese assicuratrici stabiliti all'estero. Le norme in questione comporterebbero, infatti, la limitazione della deducibilità ai soli contributi versati ai fondi pensione italiani (ovvero quelli costituiti in conformità alle disposizioni del codice civile italiano e, se del caso, riconosciuti dalle autorità amministrative nazionali), con l'esclusione di quelli versati a fondi pensione aventi sede all'estero. Ciò, secondo la Commissione, dissuaderebbe gli interessati ad affiliarsi alle imprese e fondi di previdenza stabiliti in altri Stati membri e disincentiverebbe questi ultimi a offrire i propri servizi previdenziali in Italia. Si configurerebbe, pertanto, la violazione del principio di libera prestazione dei servizi, sancito dall'articolo 49 del TCE, della libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti (articolo 39 TCE) e della libertà di stabilimento di quelli autonomi (articolo 43), nonché del principio di libera circolazione dei capitali, sancito dall'articolo 56 del TCE.

Analogamente, rilevante appare l'articolo 26, che modifica una serie di disposizioni relative all'immissione in consumo ed alla tassazione dei biocarburanti, al fine di adeguarle agli obiettivi stabiliti in sede comunitaria con la direttiva 2003/30/CE. Anche in questo caso, infatti, sussiste una procedura di infrazione, dal momento che la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per la mancata presentazione della relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti per il 2004 e per il 2005. La Commissione ha altresì inviato all'Italia un parere motivato per non aver spiegato adeguatamente la decisione di fissare obiettivi per i biocarburanti sensibilmente inferiori al valore di riferimento del 2 per cento stabilito per il 2005 dalla stessa direttiva 2003/30/CE.

Particolarmente interessante, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, appare il Titolo IV del disegno di legge finanziaria, che contiene interventi per la ricerca e lo sviluppo, in linea con la strategia di Lisbona, volta a far sì che entro il 2010 l'Unione europea consegua l'obiettivo di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Ricorda, al riguardo, che in occasione della revisione intermedia della strategia si è inteso coinvolgere tutte le forze interessate (Parlamenti, autorità locali, parti sociali e società civile) nella migliore realizzazione di essa e la Commissione ha altresì presentato le linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione per il periodo 2005-2008, approvate dal Consiglio europeo di giugno 2005. Sulla base delle linee direttrici, gli Stati membri hanno definito programmi di riforma nazionali, a complemento dei quali la Commissione ha presentato, nel luglio 2005, una comunicazione sul programma comunitario di Lisbona 2005-2008, relativo alle azioni da intraprendere a livello comunitario a favore della crescita e dell'occupazione. Il programma propone misure suddivise in tre settori principali: porre la conoscenza e l'innovazione al servizio della crescita; rendere l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro; creare nuovi e migliori posti di lavoro.

In quest'ottica, il titolo IV del disegno di legge in esame reca misure di sostegno all'apparato produttivo, attraverso, ad esempio, la costituzione di nuovi fondi, operata dall'articolo 104. Quest'ultima norma, infatti, reca disposizioni concernenti misure di sostegno all'innovazione industriale, per rafforzare l'efficacia delle quali istituisce il Fondo per la competitività e lo sviluppo, nel quale confluiscono le risorse del «Fondo per le aree sottoutilizzate» e del «Fondo unico per gli incentivi alle imprese». Il comma 2 dell'articolo stabilisce poi che a valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano finanziati - nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona - progetti di innovazione industriale delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale. Il comma 7, inoltre, istituisce il Fondo per la finanza d'impresa, nel quale confluiscono le risorse del Fondo centrale di garanzia e del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio.

Il successivo articolo 105 dispone un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di 63.273 milioni di euro per il periodo 2007-2015, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e 5.000 milioni per l'anno 2009. L'incremento è finalizzato alla realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale per il periodo di programmazione 2007-2013, in attuazione del principio costituzionale, che prevede l'intervento dello Stato con risorse aggiuntive (rispetto a quelle proprie degli enti territoriali)della Costituzione), nonché in coerenza con il criterio di programmazione unitaria dei fondi nazionali ed europei per la politica regionale, sancito nell'Intesa definita in sede di Conferenza unificata il 3 febbraio 2005 e recepita nella bozza del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in corso di definizione.

Tale quadro - presentato con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord - si pone in attuazione di quanto previsto dal Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 (Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio) il quale ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la quale interessa l'Unione europea allargata a 25 Pesi membri. In sintesi, il Regolamento prevede la riduzione dei fondi strutturali dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione. Di conseguenza, le risorse sono state concentrate attorno a tre nuovi obiettivi: convergenza, competitività e occupazione regionale e cooperazione territoriale.

Segnala, inoltre, l'articolo 123 che prevede l'esclusione dalla cosiddetta regola del 2 per cento, introdotta dalla legge finanziaria 2005, delle spese degli enti pubblici non territoriali relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Infine, richiama l'attenzione su alcune norme che assumono rilievo in relazione alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. A questo proposito, ricorda che la disciplina generale degli aiuti di Stato è contenuta agli articoli 87 ed 88 del TCE: l'articolo 87 vieta gli aiuti pubblici alle imprese che favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra gli Stati membri. L'articolo 88 prevede inoltre che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; a tal fine, alla Commissione devono essere presentati, affinché essa possa esprimere le proprie osservazioni, i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti (paragrafo 3). In caso di incompatibilità di un aiuto di Stato con l'articolo 87 del Trattato, la Commissione sollecita lo Stato in questione a sopprimerlo o a modificarlo; se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia. Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato, su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o ancora da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Se su tale aiuto è aperta una procedura da parte della Commissione, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato. Tuttavia se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi, la Commissione delibera.

Rispetto al divieto generale, lo stesso articolo 87 ammette deroghe, ritenendo compatibili con il mercato comune determinate tipologie di aiuto. Possono, invece, considerarsi compatibili con il mercato comune altre ipotesi di aiuti, tra cui ricorda: gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso; gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

In attuazione della disciplina più generale, sono stati adottati atti comunitari volti a disciplinare specifiche fattispecie di aiuto, quali ad esempio gli aiuti a finalità regionale - in relazione ai quali è stata approvata la Comunicazione della Commissione 2006/C 54/08 del 4 marzo 2006, recante nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 - nonché gli aiuti a carattere orizzontale. A quest'ultimo riguardo, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 364/2004, che ne estende l'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

Passando alle disposizioni del disegno di legge finanziaria, richiama l'articolo 18, volto ad introdurre misure finalizzate a favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con la previsione di ulteriori deduzioni, con speciali disposizioni agevolative nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici. L'articolo 19 introduce un regime agevolativo per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate del Sud, al fine di incentivarne gli investimenti. Destinatarie del contributo sono le imprese localizzate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), TCE, come individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, attualmente in via di elaborazione. L'efficacia della norma è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, in base al paragrafo 3 dell'articolo 88 TCE (comma 9). Ad analoga autorizzazione è subordinata l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 20, che concede un credito d'imposta per incentivare le attività di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo, e dall'articolo 30, commi 5 e 6, che intervengono sulla proroga di alcune agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici, dalla data di entrata in vigore della legge in esame al 31 dicembre 2007. L'agevolazione era stata autorizzata dalle disposizioni comunitarie, da ultimo contenute nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

L'articolo 21 istituisce, invece, delle zone franche urbane, da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso interventi di recupero urbano. Le agevolazioni sono disciplinate in linea con gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Infine, l'articolo 152 reca una serie di interventi nel settore agricolo. In particolare, i commi 1-4 prevedono un cambio di finalizzazione allo stanziamento di 10 milioni di euro annui previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004 per il credito d'imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli. Nella relazione illustrativa si chiarisce la finalità delle norme evidenziando che «La Commissione ritiene infatti la norma contraria alle regole della concorrenza. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato». Al riguardo, fa tuttavia presente che non risulta avviata alcuna procedura di infrazione sulla materia. Analogamente, i commi 5 e 6 prevedono un cambio di finalizzazione dei fondi destinati all'emergenza aviaria dall'articolo 1-bis, commi 8, 13 e 14, del decreto-legge n. 2 del 2006. Nella relazione illustrativa si chiarisce la finalità delle norme, evidenziando che si tratta dei fondi originariamente destinati all'emergenza aviaria che «la Commissione ritiene incompatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, d'intesa con le regioni». Anche in questo caso fa presente che non risulta avviata alcuna procedura di infrazione sulla materia.

Prima di concludere, segnala che molte delle misure recate dal disegno di legge finanziaria appaiono inoltre intese ad attuare interventi ed indirizzi specifici dettati o in fase di elaborazione a livello europeo.

In particolare, con riferimento all'articolo 5, comma 1, recante disposizioni in materia di accertamento e contrasto all'evasione e elusione fiscale, ricorda che il 31 maggio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta alle frodi fiscali, attraverso la cooperazione tra gli Stati membri.

Con riguardo all'articolo 30, comma 5, relativo alla proroga di aliquote ridotte di accisa, ricorda che il 30 giugno 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo Riesame delle deroghe di cui agli allegati II e III della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario in materia di energia elettrica ed elettricità che scadono entro la fine del 2006 (COM(2006)342).

Per quanto attiene agli articoli 22, in materia di riqualificazione energetica degli edifici, e 24 (apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza energetica) rileva che il 22 giugno 2005 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sull'efficienza energetica, volto ad avviare il dibattito sull'obiettivo di ridurre del 20 per cento, entro il 2020, il consumo energetico dell'Unione europea, mantenendo il migliore rapporto possibile tra costi sostenuti ed efficienza conseguita.

Tale obiettivo può essere raggiunto, secondo la Commissione, attraverso un migliore sfruttamento dell'energia grazie a tecnologie che comportano una maggiore efficienza energetica in numerosi settori tra i quali l'edilizia, nonché gli elettrodomestici.

In merito all'articolo 26 (biocarburanti), osserva che l'8 febbraio 2006 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «una strategia dell'UE per i biocarburanti» (COM(2006)34), che prevede un ampio ventaglio di proposte, al fine di incentivare la produzione di combustibili da materie prime agricole. La Commissione intende sostenere un maggior impiego dei biocarburanti, ritenendo che in tal modo si possa ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili, abbattere le emissioni di gas serra, dare nuovi sbocchi allo sviluppo rurale e aprire nuove opportunità economiche in vari paesi in via di sviluppo.

L'articolo 122 recante misure per il passaggio al digitale attua pienamente gli orientamenti definiti nell'ambito della strategia di Lisbona, che considera la promozione della televisione digitale uno strumento efficace ai fini dell'accesso generalizzato a tutti i cittadini ai nuovi servizi e applicazioni della società dell'informazione. Al riguardo, il 24 maggio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all'accelerazione della transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale delle emissioni televisive.

Con riferimento all'articolo 121 (banda larga), ricorda che il 20 marzo 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Colmare il divario nella banda larga» (COM(2006)129), in cui si sottolinea come l'accesso a Internet ad alta velocità attraverso le connessioni «a banda larga» consente immense possibilità per la società dell'informazione.

L'articolo 193, relativo agli asili nido, si pone anch'esso in coerenza con la Strategia di Lisbona, che ha identificato lo sviluppo delle strutture per l'infanzia come uno degli snodi principali per l'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro in modo da raggiungere l'obiettivo del 60 per cento entro il 2010. Nel marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona ha invitato gli Stati membri ad elevare l'offerta di asili nido, in modo da consentire la frequenza al 33 per cento dei bambini sotto i tre anni entro il 2010.

In relazione all'articolo 161 (Fondo per lo sviluppo sostenibile), rileva che il Consiglio europeo di giugno 2006 ha adottato una nuova strategia per lo sviluppo sostenibile, comprensiva di obiettivi, indicatori nonché di un'efficace procedura di controllo, e volta ad integrare i fattori connessi alla sostenibilità in tutte le politiche interne ed esterne della Comunità.

Con riguardo all'articolo 144 (sicurezza stradale), ricorda che la Commissione ha presentato il 10 febbraio 2006 una comunicazione in cui traccia un bilancio intermedio del programma di azione sulla sicurezza stradale, valido per il periodo 2003-2010. La Commissione, considerati ancora insoddisfacenti i progressi rispetto all'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2010, si è impegnata a presentare nuove misure in materia.

L'articolo 157 (interventi per la difesa del mare) appare coerente con gli indirizzi prospettati dalla Commissione che, nel giugno 2006, ha presentato il Libro verde «Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari», al fine di avviare un dibattito sulla futura politica marittima comunitaria, definita attraverso una nuova prospettiva d'insieme e la ricerca di strategie che coordino in modo sistematico le politiche concernenti tutti i settori che hanno un impatto su mari e oceani.

Ricorda inoltre che, nel quadro del sesto programma d'azione per l'ambiente, il 24 ottobre 2005 la Commissione ha presentato la strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino e una proposta di direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Infine, si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

 

Franca BIMBI, presidente, rinvia seguito dell'esame alla seduta di domani.

 

La seduta termina alle 15.

 


XIVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Mercoledì 11 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2006.

 

Franca BIMBI, presidente, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato, per giovedì 12 ottobre alle ore 12, sia prorogato a lunedì 16 ottobre alle ore 20.

 

La Commissione concorda.

 

Franca BIMBI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.45.


XIVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Martedì 17 ottobre 2006

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con osservazione).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2006.

 

Franca BIMBI, presidente, nessuno volendo intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte che, relativamente alla legge finanziaria, è stato presentato l'emendamento 1746-bis/XIV/181.1 del relatore (vedi allegato 1).

Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

 

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, illustra il suo emendamento 1746-bis/XIV/181.1.

 

La Commissione approva l'emendamento 1746-bis/XIV/181.1.

 

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, illustra la sua proposta di relazione.

 

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, con riferimento alle tematiche oggetto dell'articolo 181, osserva che la Commissione UE ha fatto il punto sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia, da cui emergono i seguenti risultati: 70 procedure sono state archiviate a fronte dell'apertura di 17 nuovi casi e di 24 procedure già aperte che sono passate allo stadio successivo. Nessuna di queste, peraltro, riguarda l'articolo 228 del Trattato. I risultati summenzionati evidenziano una positiva inversione del trend, che segna una riduzione del numero complessivo delle procedure di infrazione da 259 a 244. Ha avuto, inoltre, esiti positivi l'iniziativa del Governo di attivarsi già al momento del reclamo da parte della Commissione: ciò ha consentito di chiudere ben 38 casi. Annuncia quindi che sarà sua cura trasmettere alla Commissione un'informativa dettagliata al riguardo.

 

Franca BIMBI, presidente, esprime soddisfazione per il miglioramento sperimentato in questi ultimi mesi dall'Italia in ordine alle procedure di infrazione. Si tratta di un segnale importante cui potranno far seguito ulteriori miglioramenti grazie ad una maggior attenzione ed impegno del Parlamento italiano nella fase ascendente.

 

Mauro PILI (FI) annuncia il voto contrario, sottolineando al riguardo due aspetti particolarmente negativi della complessiva manovra finanziaria in esame: le modalità con cui il Governo propone di portare avanti il risanamento della finanza pubblica e la scarsa attenzione alle infrastrutture. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'aumento eccessivo della pressione fiscale non potrà non determinare un rallentamento dell'economia e quindi ripercuotersi negativamente sui conti pubblici. A suo avviso, sarebbe stato preferibile una finanziaria più in linea con la Strategia di Lisbona, che prevedesse politiche economiche più liberali, tali da favorire lo sviluppo e lo stesso gettito fiscale. Rileva al riguardo come l'aumento delle entrate che si è verificato nei primi mesi di quest'anno sia in effetti riconducibile al miglioramento del ciclo economico reso possibile dalle manovre finanziarie del precedente Governo. Quanto alle infrastrutture, la mancanza di attenzione su questo punto così cruciale per il nostro Paese, non può che suscitare delle considerazioni negative.

Richiama quindi l'attenzione del Ministro sul punto relativo alle politiche di coesione, rilevando al riguardo come il disegno di legge finanziaria non rechi traccia della compensazione che pure l'Italia ha richiesto alla Commissione UE per la fuoriuscita di alcune regioni dagli obiettivi dei fondi strutturali. Al riguardo, il Governo aveva preso un preciso impegno, con riferimento alla regione Sardegna. Ricorda, infine, che la Commissione UE ha chiesto chiarimenti sull'industria energifera del nostro Paese. Teme che vi sia una sottovalutazione del problema, che pure è di estrema gravità e che rischia, se non risolto, di causare una elevata disoccupazione nel settore. Sottolineata inoltre la rigidità che emerge dalla posizione della Commissione, osserva che la questione deve essere affrontata in modo coeso da tutte le forze politiche.

 

Giuseppina CASTIELLO (AN) annuncia il voto contrario sulla manovra e preannuncia la presentazione, nelle sedi opportune, di emendamenti attraverso cui il suo gruppo intende dare voce alla giusta protesta dei cittadini.

 

Arnold CASSOLA (Verdi) annuncia il suo voto favorevole. Con riferimento ai problemi dell'energia, valuta positivamente gli incentivi previsti nella legge finanziaria in favore delle fonti rinnovabili. Per quanto riguarda le considerazioni del deputato Pili circa il fatto che alcune regioni non potranno più godere dei fondi destinati all'Obiettivo 1, rileva come queste, ad esempio la Sardegna, potranno comunque fruire dei fondi destinati alle aree svantaggiate.

 

Sandro GOZI (Ulivo) annuncia il voto favorevole. Rileva che il percorso del risanamento di finanza pubblica intrapreso dal Governo comporta indubbiamente dei sacrifici per i cittadini, laddove i benefici potranno sentirsi in un secondo momento. Tuttavia è estremamente importante l'impegno a rientrare quanto prima all'interno dei parametri europei. Come pure si collocano in una logica di rispetto del quadro UE numerose norme della finanziaria, tra le quali ad esempio quelle che dispongono finanziamenti e incentivi allo sviluppo, o quelle concernenti le politiche energetiche e i biocarburanti. Dichiara, infine, di prendere atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro per le politiche comunitarie circa la riduzione del numero delle procedure di infrazione.

 

Antonello FALOMI (RC-SE) annuncia il voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore. Più in generale, osserva come la manovra presentata dal Governo garantisca risorse destinate allo sviluppo e misure di equità sociali tanto più importanti perché ci troviamo di fronte a fenomeni di disuguaglianza sociale che sono cresciuti nell'arco degli ultimi anni. Quanto all'aggravio della pressione fiscale che la manovra comporterebbe, osserva che la maggior parte delle maggiori entrate non deriva, in realtà, dalla revisione delle aliquote delle imposte dirette, quanto piuttosto da una più efficace lotta all'evasione ed elusione fiscale. È giusto, a suo avviso, colpire un fenomeno così pesantemente negativo che, secondo le stime del Governatore della Banca d'Italia, peserebbe per circa 200 miliardi di euro. Esprime, infine, un apprezzamento per l'incremento di risorse destinate al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, su cui confluiscono i finanziamenti nazio nali a fronte di quelli disposti dall'Unione europea per le politiche di coesione.

 

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, rileva come la proposta di relazione da lui illustrata esprima una valutazione favorevole sul complesso della manovra, senza voler entrare nel merito delle singole scelte. Sotto il profilo di competenza della Commissione XIV, si tratta infatti di verificare se la manovra consenta di rientrare nei parametri di Maastricht e a suo avviso, tale obiettivo è raggiunto; così, come giustamente ha osservato il deputato Falomi, sicuramente la lotta all'evasione costituisce un altro passo in avanti, che ci riporta in Europa. Concludendo, esprime apprezzamento per la diminuzione delle procedure di infrazione verso l'Italia intervenuta in questi ultimi mesi.

 

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, con riferimento alle osservazioni del deputato Pili auspica che le misure di finanza pubblica presentate dal Governo non abbiano come effetto quello di frenare la crescita, in quanto si tratta certamente di conciliare gli obiettivi di Maastricht con quelli di Lisbona. Quanto alla questione relativa alle industrie energifere, apprezzata la volontà di affrontare la questione in modo bipartisan, assicura che il Governo italiano sta seguendo il dossier con la massima attenzione. Purtroppo, tuttavia, ci si trova in una fase molto avanzata e finora non risultano essere stati notificati gli interventi richiesti dalla Commissione. Preannuncia la presentazione al Parlamento di una nota informativa che faccia il punto della situazione e che indichi le azioni che il Governo intende intraprendere al riguardo. Quanto, infine, alle politiche di coesione, ricorda che, insieme ai nuovi regolamenti dei fondi strutturali relativi al periodo 2007-2013, è stato presentato un memorandum che riguarda i fondi destinati alle aree sottoutilizzate: Anche sugli esiti di tale trattativa con la Commissione UE, per quanto riguarda le regioni italiane, potrà dare quanto prima un'informativa alla Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2) e nomina il deputato Frigato relatore presso la Commissione bilancio.

 

La seduta termina alle 14.10.


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

 

 

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

All'articolo 181, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dall'articolo 11, comma 8,  della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

1746-bis/XIV/181.1Relatore.

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 - C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XIV Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 e dalla Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 1o ottobre;

rilevato che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge n. 262 del 2007 recante disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione, nella seduta dell'11 ottobre, ha già espresso parere favorevole con una osservazione e una condizione;

apprezzato l'obiettivo di un ridimensionamento dell'indebitamento netto della P.A. al di sotto della soglia del 3 per cento già dal prossimo anno, e di un percorso di riduzione del debito in rapporto al PIL che passadal 106,9 del 2007 al 97,8 per cento dell'ultimo anno di previsione, confermando così gli impegni presi in sede comunitaria dall'Italia;

considerato, in particolare, che la manovra finanziaria per il 2007 appare coerente con la previsione di un indebitamento delle pubbliche amministrazioni al 2,8 per cento, e un avanzo primario pari al 2 per cento;

rilevato con riferimento al disegno di legge di bilancio 2007, che la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, dispone il finanziamento del bilancio dell'Unione in misura pari a 17.400 milioni di euro;

rilevato che per quanto riguarda, invece, la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli Strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali, e che a seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013, l'11 luglio 2006 sono state definitivamente adottate le proposte legislative relative alla politica di coesione dell'UE per il medesimo periodo da cui risultano destinati all'Italia complessivi 25,6 miliardi di euro nel periodo 2007-2013;

atteso che il cofinanziamento nazionale di tali interventi avviene a valere sia delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987, che dei trasferimenti effettuati dalle Amministrazioni statali;

apprezzato che per quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, si prevede uno stanziamento pari a 4,204 miliardi nel 2007, 5,7 miliardi nel 2008, 4,899.500 miliardi nel 2009 e di 5 miliardi nel 2010 e successivi, che tiene conto sia del rifinanziamento per 4 miliardi di euro nel 2009 disposto dalla Tabella D della legge finanziaria che delle rimodulazioni in Tabella F degli stanziamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, tenendo conto sia di quanto già previsto nel bilancio a legislazione vigente (Tab. 2 - UPB 4.2.3.8- Cap. 7493), sia del rifinanziamento disposto dalla Tabella D;

rilevato inoltre che l'articolo 123 della legge finanziaria prevede l'esclusione dalla cd. regola del 2 per cento delle spese degli enti pubblici non territoriali relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

atteso che nella Tabella C della legge finanziaria, è iscritta rubrica Ministero dell'Economia, alla voce Decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPB 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», cap. 2115), l'autorizzazione di spesa pari a 443,3 milioni di euro per il 2007, 430,3 milioni di euro per il 2008 e 462,2 milioni di euro per il 2009, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al cui interno «è enucleato» il Dipartimento per le Politiche comunitarie;

rilevato che, per quanto attiene la legge finanziaria, l'articolo 181, contiene misure volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato, in particolare derivanti dalle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali); che l'articolo, prevede l'esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli altri enti indicati al comma 1, responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia; che in caso di inadempimento dei predetti obblighi, si prevede il diritto per lo Stato di rivalersi nei confronti degli indicati enti per compensare gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia, ex articolo 228 TCE, e della Corte europea dei diritti dell'uomo; che tale disposizione appare quanto mai importante oggi, a seguito dell'adozione, da parte della Commissione europea della nuova comunicazione (Sec (2005) 1658), relativa all'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di sentenze di inadempimento;

rilevato altresì che il comma 29 dell'articolo 5 dispone che con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto degli obblighi comunitari, siano stabilite le modalità per impedire l'offerta non autorizzata di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione, effettuata mediante reti telematiche o di telecomunicazione, e che tale disposizione é intesa a ovviare a obiezioni circa la compatibilità delle norme, adottate in precedenza e da essa abrogate, con i princìpi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

rilevato che i commi 14-18 dell'articolo 20, in materia di imposte relative a fondi pensione, fondi d'investimento ed emittenti residenti nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo, estendono determinate facoltà, attualmente previste solo per i soggetti istituiti ai sensi della legislazione italiana, anche a quelli istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni; che sussiste una procedura d'infrazione avviata dalle Istituzioni comunitarie per violazione del principio di libera prestazione dei servizi, sancito dall'articolo 49 del TCE, della libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti (articolo 39 TCE) e della libertà di stabilimento di quelli autonomi (articolo 43), nonché del principio di libera circolazione dei capitali, sancito dall'articolo 56 del TCE; che le disposizioni citate intendono ovviare alle obiezioni circa la compatibilità comunitaria;

rilevato che l'articolo 26 modifica una serie di disposizioni relative all'immissione in consumo ed alla tassazione dei biocarburanti, al fine di adeguarle agli obiettivi stabiliti in sede comunitaria con la direttiva 2003/30/CE;

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 12 dell'articolo 181 del disegno di legge finanziaria, riformulandolo come articolo a se stante, atteso che esso ha un oggetto non omogeneo rispetto al contenuto dell'articolo citato, che introduce una procedura di carattere generale attivabile dallo Stato in caso di inadempimento di obblighi comunitari e internazionali;

e con l'emendamento allegato.