Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Interventi in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l¿equità sociale D.L. n. 159/2007 - A.C. 3194- Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC n. 3194/XV   DL n. 159 del 01-OTT-07
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 101    Progressivo: 1
Data: 06/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1819/XV     


 

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

 

 

Interventi in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l’equità sociale
D.L. n. 159/2007 - A.C. 3194

 

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

 

 

n. 101/1

 

6 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento del Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0248a.doc


SIWEB

Sintesi del contenuto


Articolo 1 - Destinazione maggiori entrate

Commi

Oggetto

 

1

Quantifica in 5.978 milioni di euro per l’anno 2007 le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il DPEF 2008-2011, ulteriori rispetto a quelle incluse nel disegno di legge di assestamento e già utilizzate a copertura del D.L. n. 81/2007, destinandole alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto e dei saldi di finanza pubblica come definiti dal DPEF e dalla Nota di aggiornamento.

Testo identico.

2

Precisa che i suddetti obiettivi di indebitamento netto includono gli effetti finanziari derivanti dagli interventi disposti dal decreto-legge, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007.

Testo identico.

 

Articolo 2 - Imprese pubbliche

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza un contributo di 800 milioni di euro per l’anno 2007 per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 stipulato tra Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI).

Testo identico.

2

Autorizza un ulteriore contributo di 235 milioni di euro per l’anno 2007 per assicurare la continuità dell’attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria per il periodo di vigenza del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e RFI 2007-2011.

Testo identico.

3

Autorizza la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti compresi nel piano di investimenti di cui al contratto di programma 2007 stipulato tra Ministero delle infrastrutture ed ANAS S.p.A.

Testo identico.

 


Articolo 3 - Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

Commi

Oggetto

 

1

La lettera a) novella l’art. 1, comma 758, della finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), il quale ha disposto che parte delle risorse del Fondo TFR fossero destinate al finanziamento degli interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria medesima. Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno degli interventi previsti nel predetto elenco, la lettera a) autorizza l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’ottanta per cento di quelli indicati nel medesimo elenco 1 per l’anno 2007 e al settanta per cento per gli anni 2008 e 2009.

La lettera b) novella il comma 759 della l. finanziaria 2007, disponendo che l'accertamento delle risorse disponibili sul predetto Fondo mediante conferenza di servizi, avvenga con periodicità indeterminata, anziché "trimestralmente" come previsto dalla previgente formulazione del comma 759.

La lettera c), novellando a fini di coordinamento il comma 762 della l. finanziaria 2007, dispone che l’utilizzo delle somme accantonate per gli interventi di cui al citato elenco 1 avvenga secondo le modalità sopra indicate.

Testo identico.

2

Novella il comma 2 dell’articolo 13 del d.l. n.81/07, recante disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria sulle risorse accantonate di cui al citato elenco 1, stabilendo che tali anticipazioni - pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 - siano estinte a valere sulla quota delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata dal citato comma 758, secondo periodo, della finanziaria 2007, come sopra novellato (importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’ottanta per cento); l'anticipazione è utilizzata preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.

Testo identico.

 

Articolo 3-bis – Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP

Commi

Oggetto

 

1-2

Reca modifiche al regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2007, n. 45, con riferimento all’iscrizione alla gestione credito INPDAP dei pensionati il cui trattamento pensionistico è erogato dall’INPDAP nonché dei dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP, facendo venir meno il meccanismo di silenzio-assenso attualmente previsto e prevedendo invece la necessità della comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 3.0.4 – Com­missione, subem. 3.0.4/500 – D’Onofrio) in data 24 ottobre.

 

 

Articolo 4 - Commissari ad acta per le regioni inadempienti.

Commi

Oggetto

 

1-2

Disciplina un'ipotesi di potere sostitutivo statale sulle Regioni in materia sanitaria, prevedendo in particolare la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, previa diffida, di un commissario ad acta nelle Regioni nei cui confronti si prefiguri il mancato rispetto degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari. La nomina avviene per l’intero periodo di vigenza del piano. Gli oneri eventuali derivanti dalla nomina sono a carico della regione interessata.

Prevede inoltre il potere dei commissari ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL o delle aziende ospedaliere, nonché l’incompatibilità della nomina del commissario ad acta con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata.

Rubrica modificata dall’Aula del Senato (em. 4.20 – Commissione) e comma 2 modificato dall’Aula del Senato (em. 4.700 e 4.8 – Commissione) in data 24 ottobre.

2-bis

Stabilisce che i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivano in cinque anni dalla data in cui sono maturati e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 4.701 – Commis­sione) in data 24 ottobre.

 

 

Articolo 5 - Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

Commi

Oggetto

 

1

Stabilisce che a decorrere dal 2008 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare il 14 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN.

Dispone che il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale venga annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre.

Prevede che, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettano all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze, i dati della distribuzione diretta (da parte delle farmacie ospedaliere oppure da parte delle farmacie convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali), per ogni specialità medicinale, relativi al mese precedente.

Dispone inoltre che le regioni, entro 15 giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettano altresì all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.

Stabilisce altresì che il rispetto delle disposizioni suddette costituisca adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.

Specifica che, nelle more della completa attivazione del nuovo flusso informativo, alle regioni che non forniscano i dati della distribuzione diretta dei medicinali viene attribuita, in via transitoria e salvo conguaglio, ai fini della determinazione del limite di spesa farmaceutica e della definizione dei budget aziendali di cui al comma 2, una quota di spesa, relativa alla distribuzione diretta, pari al 40 per cento della spesa farmaceutica complessiva non convenzionata.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 5.701 – Commis­sione; em. 5.700 - Commissione) in data 24 ottobre.

2

Definisce, a decorrere dal 2008, un "nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale", con l’attribuzione alle aziende autorizzate all’immissione in commercio di medicinali di uno specifico budget annuale.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 5.701 – Commis­sione) in data 24 ottobre.

3

Definisce le regole per il ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica, prevedendo, in particolare, che l’intera eccedenza sia ripartita tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e tenendo conto dell’incidenza della distribuzione diretta sulla spesa.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 5.28 – Commis­sione) in data 24 ottobre.

4

Prevede che entro il 1° dicembre di ogni anno, l’AIFA elabori la stima della spesa farmaceutica territoriale relativa all’anno successivo, distintamente per ciascuna regione, e la comunichi alle medesime. Le regioni che, secondo tali stime, superino il limite sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa per un ammontare pari almeno al 30 per cento dell'eccedenza stimata.

Testo identico.

5

Definisce, a decorrere dal 2008, i limiti (a livello nazionale e regionale) della spesa farmaceutica ospedaliera, come rilevata dai modelli CE (Conto Economico) ed al netto della distribuzione diretta. Questa non deve superare, secondo la modifica introdotta al Senato, il limite del 2,4 per cento del finanziamento complessivo ordinario del Servizio sanitario nazionale (il limite vigente è fissato al 3 per cento per il 2007).

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 5.701 – Commis­sione) in data 24 ottobre.

5-bis

Introduce un comma 2-bis all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale sancisce chesono nulli i provvedimenti regionali che escludono, totalmente o parzialmente, la rimborsabilità dei farmaci, se assunti in difformità da quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco, ai sensi del comma 1 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 347 del 2001, o, successivamente all’istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1º ottobre 2007.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 5.701 – Commis­sione) in data 24 ottobre.

5-ter

Autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 24 maggio 2001.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 5.702 – Commis­sione) in data 24 ottobre.

5-quater

Dispone l’obbligo per il medico, nel prescrivere farmaci equivalenti, di indicare in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 5.46– Commis­sione) in data 24 ottobre.

5-quinquies

Dispone che al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunta la lettera c-bis), al fine di integrare i mezzi di finanziamento relativi agli oneri per il personale e per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva. Tra le fonti di finanziamento sono ora inclusi eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana del farmaco.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 5.47– Commis­sione) in data 24 ottobre.

5-sexies

Modificando il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, relativo alla nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, include gli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, tra le tipologie di materiale non sottoposto alla disciplina autorizzatoria per l'importazione e l'esportazione per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, prevista nel suddetto comma 1.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 5.49, testo 2; – Tomassini, Ferrara; 5.502, id. em 5.49, Polledri) in data 24 ottobre.

 

Articolo 5-bis - Disposizioni concernenti il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco

Commi

Oggetto

 

1

L’articolo reca disposizioni concernenti il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, la cui dotazione organica è incrementata dal 1º gennaio 2008 a 250 unità.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 5.0.500– Cursi ed altri) in data 24 ottobre.

 

Articolo 6- Destinazione della quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria

Commi

Oggetto

 

1

Stabilisce che, con delibera del CIPE, dovrà essere determinata la quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da destinare alla copertura dei costi di investimento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ai fini della realizzazione della suddetta infrastruttura.

Rubrica e testo modificati dall’Aula del Senato (em. 6.2 – Commissione ) in data 24 ottobre

 

 

Articolo 7 – Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2007 per la prosecuzione degli investimenti finalizzati alla linea «C» della metropolitana di Roma.

Testo identico.

2

Autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007, per investimenti relativi al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

Testo identico.

3

Autorizza, per l’anno 2007, la spesa di 150 milioni di euro per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico. La somma dovrà essere utilizzata ai sensi degli articoli 163 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti).

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 7.900 – Commissione ) in data 24 ottobre.

3-bis

Estende a tutte le tratte della metropolitana di Milano i tre contributi quindicennali,per complessivi 15 milioni di euro,originariamente concessi dall’articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al solo tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 7.700 – Commissione ) in data 24 ottobre.

4

Stabilisce che le somme contemplate dai commi precedenti, sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, purché utilizzate entro il 31 dicembre 2007

Testo identico.

 


Articolo 8 – Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina

Commi

Oggetto

 

1

Per il potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2007 per interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi.Stabilisce altresì che nella realizzazione degli interventi predetti si deve tenere conto anche dei dati su sinistri e infortuni in possesso dell’IPSEMA e delle Capitanerie di porto.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 8.9 – Commissione ) in data 24 ottobre.

2

Autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2007 per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia interessata dall’emergenza traffico a seguito dei cantieri aperti sull’autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria), nel tratto Bagnara-Reggio Calabria.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 8.12 – Commissione ) in data 24 ottobre.

3

Al fine di potenziare il trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno – Reggio Calabria – Melito Porto Salvo e di realizzare il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Reggio Calabria, autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007 per l’acquisto del materiale rotabile, la riqualificazione delle stazioni e la realizzazione di interventi di integrazione e scambio modale. I contratti potranno essere aggiudicati – in ragione dell’urgenza – senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 8.900 – Commissione ) in data 24 ottobre.

4

Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina il comma autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l’acquisto o il noleggio di navi, l’adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell’aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali e per l’introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell’emergenza e l’istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

Testo modificato in sede di coordinamento formale.

5

Prevede che gli interventi e la ripartizione delle risorse di cui ai commi 2-4 siano definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti commissioni parlamentari e realizzati, in ragione dell’urgenza, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ovvero con procedura negoziata senza previa indizione di gara.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 8.900 – Commissione; em. 8.20 – Commissione ) in data 24 ottobre.

6

Assegna alle regioni Calabria e Sicilia un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007 per l’adeguamento e la stipula dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, sentite le regioni interessate e le competenti commissioni parlamentari.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 8.23 – Commissione ) in data 24 ottobre.

7

Istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, cui e’ preposta l’Autorità marittima della navigazione dello Stretto.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 8.26 – Commis­sione ) in data 24 ottobre.

8

Riduce di 20 milioni di euro per l’anno 2007 (rispetto agli originari 24) l’autorizzazione di spesa per la demolizione di unità navali vetuste destinate al servizio di trasporto pubblico locale per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard di sicurezza e di tutela dell’ambiente marino.

Testo identico.

9

Riduce di 5 milioni di euro per l’anno 2007 l’autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca.

Testo identico.

 

Articolo 9 – Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza il Ministero dell’economia a corrispondere alla società Trenitalia Spa – nelle more della stipula dei relativi contratti di servizio – le somme ad essa spettanti per gli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario relativi agli anni 2006 e 2007 come risultanti dal bilancio di previsione dello Stato per i medesimi anni.

Testo identico.

2

Autorizza il Ministero dell’economia a corrispondere alla società Trenitalia Spa – nelle more della determinazione dei criteri di ripartizione alle Regioni dei fondi loro spettanti per l’esercizio del trasporto ferroviario regionale – la somma di 311 milioni di euro stanziata dalla legge finanziaria 2007 per l’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni.

Testo identico.

2-bis

Sostituisce i commi 2 e 3 dell’articolo 38 della legge n. 166/2002 (c.d. ‘collegato infrastrutture’). Il nuovo comma 2 del citato provvedimentoprevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico vengano regolati con contratti di servizio pubblico, da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, e della durata di non inferiore a cinque anni, con facoltà di revisione annuale delle caratteristiche quantitative e qualitative. L’affidamento dei contratti viene effettuato, nel rispetto della normativa comunitaria, dal Ministero dei trasporti. Il nuovo comma 3 stabilisce che i contratti di servizio di cui al comma 2 siano sottoscritti dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia, previo parere del CIPE.

 

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 9.2 – Commis­sione ) in data 24 ottobre.

2-ter

Dispone una modifica dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 238/1993. Ai sensi della nuova disposizione, il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l’espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, solo gli schemi di contratto di programma e non anche quelli relativi ai contratti di servizio.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 9.2 – Com­missione ) in data 24 ottobre.

 

Articolo 10 – Disposizioni concernenti l’editoria

Commi

Oggetto

 

1

Riduce del 2%, per gli anni 2007 e 2008, alcuni dei contributi all’editoria specificando, inoltre, che il contributo complessivo non può, comunque, superare il costo complessivo sostenuto dall’avente diritto nell’anno precedente per la produzione, la distribuzione ed il costo del lavoro per il personale.

 

Testo modificato dal Senato dall’Aula del Senato (em. 10.700 – Commissione; sub. 10.700/501 – Relatore) in data 24 ottobre.

2

Fissa al 30 settembre successivo alla scadenza dei termini per la presentazione dei contributi la data per la presentazione della documentazione per l’accesso alle provvidenze.

Testo identico.

3

Specifica che la presentazione della documentazione necessaria rappresenta un onere nei confronti degli aventi diritto.

Testo identico.

4

Precisa che entro il 30 settembre le imprese devono essere in regola con il pagamento dei contributi, condizione che si intende realizzata anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale o abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi.

Testo identico.

5-6

Prevedono, a decorrere dal 2008, la riduzione delle agevolazioni tariffarie e la correlativa riduzione della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane relativamente agli importi annui. La riduzione è pari al 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni di ammontare complessivo fino a 1 milione di euro, e del 12 per cento pergli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro.

Testo del comma 5 modificato dall’Aula del Senato (em. 10.700 – Commissio­ne) in data 24 ottobre.

7

Esclude dalle agevolazioni tariffarie le pubblicazioni volte all’illustrazione dei prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio.

Testo identico.

8

Prevede che il requisito richiesto per l’accesso alle agevolazioni tariffarie (ossia il non avere le pubblicazioni inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45% dello stampato) deve essere verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

Testo identico.

9

Autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni per il 2007al fine di assicurare l’erogazione dei contributi diretti all’editoria relativi all’anno 2006.

Testo identico.

10

Abroga l’art. 4 legge n. 224/1998 secondo il quale la corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui agevolati concessi alle imprese editoriali può essere effettuata - a date condizioni – anche da soggetti diversi dalle imprese stesse.

Testo identico.

 

 

Articolo 10-bis – Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva

Commi

Oggetto

 

1

Interviene in materia di contributi diretti alle trasmissioni radiotelevisive in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome, recando un’interpretazione autentica dei requisiti già previsti dall’art. 3, comma 2-ter , della legge 250/1990 per l’accesso a detti contributi, richiesti alle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi nelle citate lingue e nelle medesime regioni.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 10.0.700 – Commissione; subem. 10.0.700/500, PETERLINI PINZGER ed altri) in data 24 ottobre.

 

 

Articolo 11 – Estinzioni anticipate di prestiti

Commi

Oggetto

 

1

La disposizione è diretta ad incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni, mediante la corresponsione di contribuiti pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009 per far fronte agli indennizzi che, secondo la specificazione introdotta al Senato, debbono essere strettamente correlati alle estinzioni anticipate effettate negli anni 2007, 2008 e 2009.

Testo modificato dal­l’Aula del Senato (em. 11.3 – Commis­sione ) in data 25 ottobre.


Articolo 12 – Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007 al fine di supportare l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni disposto dall’ art. 1 comma 622 della legge finanziaria 2006 (legge 296/2007);la ripartizione della somma citata viene affidata ad un decreto del ministro della pubblica istruzione.

Testo identico.

2

Esclude, limitatamente all’anno 2007, l’applicazione della clausola di salvaguardia , fissata dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007. Quest’ultimo prevedeva che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico dal comma 620, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione (salvo quelle relative alle competenze per il personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione) fossero ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti.

Testo identico.

 

 

Articolo 13 – Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l’Agenzia della formazione

Commi

Oggetto

 

1

La disposizione, novellando l’articolo 1, comma 873, della legge finanziaria 2007 (L. 296 del 2006), in materia di agevolazioni alla ricerca, dispone che, per il triennio 2008-2010, all’attuazione del citato comma e quindi alla definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per la concessione di agevolazioni alla ricerca, si provvede – dato che il regolamento di attuazione dello stesso comma 873 non risulta ancora essere stato emanato – con un decreto del Ministro dell’università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007.

Testo identico.

2

Novella l’articolo 1, comma 580 della legge finanziaria 2007, riguardante l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale il citato comma 580 ha previsto la soppressione a decorrere dal 15 giugno 2007. In particolare, a seguito della modifica, si dispone che la Scuola sia soppressa a decorrere non più dalla richiamata data, bensì dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 della stessa legge finanziaria.

Testo identico.

 


Articolo 13-bisRisorse per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE

Commi

Oggetto

 

1

Prevede la costituzione di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2007, al fine di garantire il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE, Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 13.0.3 – Commissione ) in data 25 ottobre.

 

Articolo 14 – Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi – Beni culturali

Commi

Oggetto

 

1

Dispone che l’affidamento dei servizi aggiuntivi (servizio editoriale, accoglienza, caffetteria, ristorazione, guardaroba, ecc), negli istituti e luoghi di cultura può avvenire in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia ai diversi istituti e luoghi di cultura

Testo modificato in sede di coordinamento formale.

2

Rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto delle norme comunitarie, della specificità delle prestazioni richieste nonché dell’esperienze e dei titoli professionali occorrenti, la disciplina dell’organizzazione dei servizi aggiuntivi, prevedendo, tra l’altro, che l’affidamento integrato dei servizi possa avvenire, se necessario, con termini iniziali differenziati.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 14.1000 – Commissione ) in data 25 ottobre.

3

Dispone che in attesa dell’entrata in vigore della disciplina sull’affidamento integrato dei servizi aggiuntivi, i rapporti in atto restano validi sino alla scadenza o, se già scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 28 febbraio 2008.

Testo identico.

 

Articolo 14-bis – Debiti contributivi

Commi

Oggetto

 

1

Dispone la facoltà di utilizzare l’accantonamento esistente presso il Ministero per i beni e le attività culturali a garanzia degli stanziamenti a favore delle attività teatrali di prosa,in caso di mancato versamento dei contributi all’ENPALS da parte delle imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 14.0.900– Governo ) in data 25 ottobre.

 

 

Articolo 15 – Rinnovi contrattuali 2006-2007 – Autorizzazione di spesa

Commi

Oggetto

 

1

L’articolo reca un’autorizzazione di spesa per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all’anno 2007, derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007.

Il comma 1, in particolare, autorizza, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 1, commi 546 e 549 della legge finanziaria per il 2007, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1° febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1° febbraio 2007.

Testo modificato in sede di coordinamento formale.

2-4

Chiariscono l’ambito di applicazione dello stanziamento aggiuntivo disposto dal precedente comma 1, che riguarda:

§      il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007;

§      il personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007;

§      il personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

Testo identico.

5

Precisa che gli importi corrisposti grazie allo stanziamento aggiuntivo costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, in seguito all’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008.

Testo identico.

 

Articolo 16 – Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre

Commi

Oggetto

 

1

Obbliga i produttori e gli importatori di apparecchi televisivi ovvero i rivenditori, in caso di apparecchi già distribuiti, ad apporre sui televisori che ricevono solo in tecnica analogica – entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – un’etichetta che dichiari questa caratteristica.

Testo identico.

2

Prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i televisori venduti dai produttori ai distributori al dettaglio integrino un sintonizzatore digitale.

Testo identico.

3

Dispone che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i televisori venduti ai consumatori integrino un sintonizzatore digitale.

Testo identico.

4

Differisce di quattro anni ossia al 31 dicembre 2012 il termine ultimo entro il quale irradiare le trasmissioni televisive su frequenze terrestri esclusivamente in tecnica digitale.

Testo identico.

4-bis

Interviene sull’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione), che reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo unico stesso. Viene in particolare sostituita la lettera p), che riguarda l‘”ambito locale televisivo”, definito quale l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini; l’espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale. La nuova definizione recata nel comma 4 bis modifica solo in un punto quella vigente, aumentando da sei a dieci il numero massimo di bacini, anche non limitrofi, nei quali può svilupparsi l’esercizio di attività televisiva in ambito locale. Modifica altresì l’articolo 23 del testo unico, che disciplina durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica, sostituendo il comma 3. Tale comma prevede che: un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi; nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni, sono considerate anche quelle detenute all’interno di ciascun bacino di utenza; il nuovo comma prevede la possibilità che un soggetto possa detenere anche più di tre concessioni o autorizzazioni per l’attività televisiva in ambito locale.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 16.10 – 16.11 Commissione ) in data 25 ottobre.

 

Articolo 17 – Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale

Commi

Oggetto

 

1

Novella il comma 868 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale prevede la formulazione di un piano, entro il 31 gennaio 2007, da parte dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente, per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi. La novella in oggetto estende l’ambito applicativo del comma 868 alle somme da versare (anziché già versate) allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale. Inoltre, si prevede che il periodo di riferimento per la sottoscrizione dei citati accordi transattivi si riferisca anche al 2001 (oltre che al 2005 e 2006, come attualmente previsto), anche al fine, indicato nella relazione illustrativa, di comprendere le somme che dovranno essere versate per effetto della sottoscrizione dell’accordo transattivo Stato-Montedison.

Testo identico.

 


Articolo 18 – Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza la spesa di 500[1] milioni di euro per diverse iniziative per la pace e lo sviluppo e ne stabilisce la ripartizione:

Al Fondo italiano per attività di mantenimento della pace (‘Peace Facility’) sono destinati 40 milioni di euro.

Il Fondo mira a sostenere gli sforzi dell’Unione Africana e dei principali organismi sub regionali a favore della pace e della sicurezza ed è destinato a interventi tempestivi principalmente nelle regioni del Sudan – in particolare il Darfur – e del Corno d’Africa. Si ricorda che nella strategia dell’Unione europea per il sostegno di iniziative di pace in Africa, adottata nel dicembre 2005, si inserisce l’istituzione dell’”African Peace facility”, recentemente rifinanziata con 350 milioni di euro fino al 2010.

Al Fondo globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria (“Global health fund”) vengono assegnati 130 milioni di euro.

L’iniziativa, sostenuta dal Segretario generale delle Nazioni unite, consiste in un partenariato pubblico-privato; vi aderiscono numerosi Stati, tra i quali l’Italia, organismi internazionali (l’Agenzia ONU per la lotta all’AIDS – UNAIDS -, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, la Banca Mondiale) e associazioni private (Gates Foundation, World Economic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immunization).

Alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di Pace e per la Corte penale internazionale vengono destinati 100 milioni di euro.

I contributi obbligatori dovuti all’ONU per le spese di funzionamento e per le forze di pace risultanti dal bilancio del predetto organismo derivano dall’applicazione di un accordo internazionale, lo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, al cui onere si è provveduto con legge di ratifica del 17 agosto 1957, n. 848.

Oltre che per finanziare il bilancio ordinario, contributi obbligatori sono dovuti all’ONU anche per le spese sostenute per le operazioni di mantenimento della pace, per le attività dei Tribunali delle Nazioni Unite (tribunali internazionali per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e in Ruanda).

Per l’erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo si prevedono 220 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione di iniziative, per lo più di emergenza, realizzate per il tramite di Organismi internazionali, tra cui quelli specializzati nei settori socio-sanitari e degli aiuti alimentari, quali PAM, Programma alimentare mondiale, OMS, Organizzazione mondiale della sanità, OCHA, Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, UNCHR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNDP, Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite.

Al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia vengono destinati 4 milioni di euro.

L’attuazione del Protocollo aggiuntivo all’Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l’assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa (legge 19 luglio 2004, n. 196), comporta per la parte italiana un onere finanziario complessivo di 5 milioni di euro. Ai sensi della legge, tali risorse sono versate a titolo di assistenza gratuita, con l’impegno, da parte russa, di impiegare tali finanziamenti nella continuazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini dell’allestimento dell’impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch’ye.

La lettera e-bis) prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro a favore dell’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia).

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 18.700, 18.19 – Com­missione ) in data 25 ottobre.

2

Autorizza la spesa di 389 milioni di euro, per l’anno 2007, per la partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo.

La ripartizione tra di essi è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 18.900 –Commissione) in data 25 ottobre.

2-bis

Dispone che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I Categoria, onde assicurare al meglio il perseguimento dei propri compiti istituzionali, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa, vengano dotati di autonomia gestionale e finanziaria. Tale obiettivo verrà concretizzato con l’emanazione di un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 18.900 –Commissione) in data 25 ottobre.

 

Articolo 19 – Misure in materia di pagamenti della P.A.

Commi

Oggetto

 

1

Differisce l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di osservare la nuova disciplina sui pagamenti – consistente nell’obbligo di verificare anche in via telematica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento – a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento ministeriale di attuazione.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 19.3 –Commis­sione) in data 25 ottobre.

 

Articolo 20 – 5 per mille

Commi

Oggetto

 

1

Integra di 150 milioni di euro per l’anno 2007 l’autorizzazione di spesa relativa alla destinazione del cinque per mille IRE a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti, di cui all’articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Testo modificato dal­l’Aula del Senato (em. 20.850– Relatore) in data 25 ottobre.

2

Stabilisce che al riparto della quota del 5 per mille siano altresì ammesse le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (subem. 20.850/3 – Turigliatto) in data 25 ottobre.

 

Articolo 20-bis – Fondo rotativo per infrastrutture strategiche

Commi

Oggetto

 

1

Apporta alcune modifiche alla disciplina del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese. In particolare, alla lettera a), include tra gli interventi prioritari ammessi al finanziamento anche quelli per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla cd. Legge obiettivo. Alla lettera b) prevede che in relazione a tali interventi, il decreto cui è demandata la fissazione dei requisiti e delle condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati, sia adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 20.0.2 – Commis­sione) in data 25 ottobre.

 

Articolo 21 – Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici.

Commi

Oggetto

 

1-3

Il comma 1 dispone il finanziamento, nel limite massimo di 550 milioni di euro per l'anno 2007, di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica nei comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa, al fine di garantire il trasferimento dei conduttori che sono interessati dalle procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti indicati dall’art. 1 della legge n. 9 del 2007 e al fine di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni. Tale programma straordinario dovrà essere finalizzato principalmente al recupero di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni non assegnati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonché alla costruzione di nuovi alloggi da destinare prioritariamente alle giovani coppie a basso reddito e ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della citata legge n. 9. Il programma straordinario dovrà essere diretto a soddisfare il fabbisogno di alloggi individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli compresi nei piani straordinari predisposti dalle regioni e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Prevede altresì la revisione annuale delle graduatorie (a tal fine considerando l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente), nonché periodici accertamenti a campione su tali soggetti da parte dell'amministrazione finanziaria.

L’attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica deve avvenire in modo tale da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile; ciò in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa aI rendimento energetico in edilizia

 

Il comma 2 dispone che, entro venti giorni dalla data in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi previsti dal comma 1.

Il comma 3 prevede l’emanazione di un decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in cui dovranno essere indicati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nonché le modalità di erogazione degli stanziamenti. Viene, infine, stabilito che la ripartizione dei finanziamenti dovrà rispettare alcuni criteri quali quello di assicurare una equa distribuzione territoriale tra le regioni secondo parametri che saranno definiti d’intesa con le stesse regioni e le province autonome.

Commi 1 e 3 modi­ficati dall’Aula del Senato (em. 21.8, 21.9, 21.12, 21.16, 21.24, 21.27– Com­missione) in data 25 ottobre.

4

Destina l’1 per cento del finanziamento previsto, pari a 5,5 milioni di euro, alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare l’istituzione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell’occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell’ex IACP o dei comuni. Un apposito decreto interministeriale dovrà stabilire la composizione, l’organizzazione e le funzioni dell’ Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 21.32, 21.33 – Commissione) in data 25 ottobre.

4-bis

Dispone l’obbligo, per tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica – nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza – di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo anche un controllo incrociato dei dati nell’ambito di un sistema integrato gestito dall’amministrazione finanziaria competente.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 21.701 – Commissione) in data 25 ottobre.

4-ter

Prevede lo stanziamento, per l’anno 2007, di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi riguardanti le opere di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 (e, in particolare le esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia), da realizzarsi secondo le procedure della cd. Legge obiettivo (ora raccolte nel codice dei contratti pubblici).

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 21.700 – testo 2 Commissione) in data 25 ottobre.

 


Articolo 21-bis – Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere II”

Commi

Oggetto

 

1

Stabilisce che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, per la realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi rivolti alla stessa platea di beneficiari, e non impegnate, siano destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”. Una parte di tali risorse, fino a 60 milioni di euro, è destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, con le modalità previste dalla procedura della cd. Legge obiettivo, confluita nel cd. “codice dei contratti pubblici”).

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 21.0.900 – Commissione) in data 25 ottobre.

2

Prevede l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse previste dal comma precedente, primo periodo, nonché della quota di cofinanziamento regionale e delle modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

 

3

Autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1 in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma.

 

4

Autorizza le Regioni che hanno già finanziato con propri fondi tutte le proposte di “Contratti di quartiere II” già ritenute idonee, ad utilizzare le risorse di cui al comma 3 per il finanziamento di nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei “Contratti di quartiere II” da individuarsi con il decreto di cui al comma 2.

 

 

Articolo 22 – Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 per la definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 (cd. terza legge speciale per Venezia).

Testo identico.

2

Autorizza la spesa di 170 milioni di euro per il 2007 per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE.

Testo identico.

 

Articolo 23 – Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell’area di Erzelli nel comune di Genova.

Testo identico.

2

Dispone, attraverso due novelle al comma 1302 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, che le somme previste dal medesimo comma pari a 97 milioni di euro da destinare ad interventi infrastrutturali nella regione Liguria, siano versate definitivamente su un’apposita contabilità speciale, senza essere poi riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente rassegnate al Ministero delle infrastrutture.

Testo identico.

 

Articolo 24 – Sostegno straordinario ai comuni in dissesto

Commi

Oggetto

 

1

Dispone un trasferimento di 150 milioni di euro a favore dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, per effettuare pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, con ripartizione di detta somma sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 24.6 – Commissione) in data 25 ottobre.

2

Stabilisce che le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 siano riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata al bilancio dello Stato.

Testo identico.

3

Dispone che, se la Giunta municipale adotta la modalità semplificata prevista dall’art. 258 del TUEL (finalizzata a definire rans attivamente eventuali pretese creditorie), la somma stanziata ai sensi del comma 1 entra a far parte delle risorse finanziarie che il comune mette a disposizione per le transazioni che saranno definite dall’organo di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

Testo identico.

4

Prevede che eventuali ulteriori somme residue siano destinate al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall’articolo 255, comma 10 del TUEL, relativi a investimenti.

Testo identico.

5

Prevede che, qualora non sia adottata la modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della pari condizione dei creditori, le risorse potranno essere utilizzate dall’ente e dall’organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Finalizza inoltre le somme al pagamento dei residui passivi relativi a investimenti, nonché di spese per cui sussiste già un titolo esecutivo o afferenti alle procedure esecutive estinte.

Testo modificato in sede di coordinamento formale.

 

Articolo 25 – Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile.

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l’anno 2007 per la realizzazione del collegamento stradale veloce tra l’Autostrada A4 e l’area della zona produttiva nel comune di Manzano.

Testo identico.

2

Autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 per interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti agli eventi alluvionali che nei giorni 26 e 27 maggio 2007 si sono verificati nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Testo identico.

2-bis

Dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l’anno 2008, dell’importo di euro 138 milioni di euro da destinare alla prosecuzione dell’operatività del “Fondo regionale di protezione civile” istituito dall’art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 25.900 – Commissione) in data 25 ottobre.

 

Articolo 25-bis – Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella Regione Abruzzo

Commi

Oggetto

 

1

Autorizza un contributo di 15 milioni di euro per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell’area delle province di Chieti e Pescara.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 25.0.700 – Commissione) in data 25 ottobre.

 


Articolo 26 – Disposizioni in materia di ambiente

Commi

Oggetto

 

1

Concede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007 per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché, secondo la modifica introdotta al Senato, per la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia. Un successivo decreto ministeriale dovrà stabilire le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate. Secondo la modifica introdotta al Senato, il relativo schema di decreto dovrà altresì stabilire le aree di intervento ed essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Testo modificato dall’Aula del Senato
(em. 26.3, 26.700 –Commissione) in data 25 ottobre.

1-bis

Concede al Ministero dell’ambiente per l’anno 2007 un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l’attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, attribuendo priorità agli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Modalità e criteri di utilizzazione delle somme sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 26.7 testo 2- Commissione) in data 25 ottobre.

2

Stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici dovranno essere accompagnati da una certificazione comprovante la riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità da definire con un decreto interministeriale. Dovranno inoltre essere accompagnati, secondo la modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, da una certificazione energetica attestante la conformità degli interventi a standard di efficienza energetica e attestante l’utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili; inoltre, è prevista la presentazione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma in esame.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 26.800- Commissione) in data 25 ottobre.

3

Dispone che il DPEF rechi annualmente un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall’attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale previsto dall’art. 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120. La disposizione sostanzialmente ripristina il contenuto dell’art. 3, co. 2-ter, del D.L. n. 273 del 2004, che era stato integralmente abrogato dall’art. 25 del d.lgs. n. 216 del 2006.

Testo identico.

4

Attraverso una novella all'art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, il comma 4 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, venga espunto dall’elenco dei ministeri per i quali si prevede l’articolazione in dipartimenti. La disposizione ha la finalità di rendere possibile un esercizio più efficace delle competenze del medesimo Ministero.

Testo identico.

4-bis

Sostituendo il comma 382 e aggiungendo i commi da 382-bis a 382-septies all’articolo 1 della legge finanziaria 2007, definisce una nuova disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.

In particolare,

il comma 382 novellato prevede che il nuovo sistema di incentivazione sia diretto ai soli impianti che utilizzano materie prime ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, come definiti dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 102/2005.

Il comma 382-bis, per i soli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, prevede il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni.

Il comma 382-ter, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, prevede il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni ovvero, su richiesta del produttore, una tariffa fissa pari a 0,30 euro per ogni KWh prodotto per 15 anni. La tariffa può essere variata ogni 3 anni con decreto interministeriale, sempre assicurando l’effetto incentivante.

Il comma 382-quater prevede che i certificati verdi siano emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) in numero crescente di anno in anno (secondo un coefficiente di 1,8 aggiornabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, sempre assicurando l’effetto incentivante) e abbiano un valore unitario pari a 1 MWh.

Il comma 382-quinquies detta norme per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 che già beneficiano di certificati verdi.

Il comma 382-sexies regolamenta l’ipotesi di abbandono, in data successiva all’autorizzazione, dell’utilizzo dei combustibili di cui al comma 382 nella produzione di energia elettrica.

Il comma 382-septies rimette a un decreto interministeriale, da adottare entro 6 mesi, la definizione delle modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas da prodotti agricoli devono garantire la tracciabilità della filiera.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 26.14 – Commissione) in data 25 ottobre.

4-ter-
4-octies

I commi da 4-ter a 4-octies modificano la normativa in materia di agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel, approvata con la legge finanziaria 2007, apportandovi diverse novelle.

Commi aggiunti dall’Aula del Senato (em. 26.701 – Commis­sione)

4-novies

Demanda ad un D.P.R., su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione e sentiti gli enti locali l’istituzione di tre nuovi Parchi nazionali (il Parco delle Egadi e del litorale trapanese; il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei) e, per l’istituzione e il primo avviamento di ciascun Parco, prevede un finanziamento nel limite massimo di spesa di 250.000 euro

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 26.501, testo 2 – De Petris, D’Alì).

 

 

 

Articolo 26-bis – Variazioni colturali

Commi

Oggetto

 

1

Reca diverse novelle all’art. 2, comma 33 del D.L. n. 262/2006 in relazione all’aggiornamento delle banche dati catastali sulla base dei dati presentati all’AGEA contenuti nelle richieste per i contributi agricoli comunitari. In particolare l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovrà rendere noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e dovrà inoltre provvedere a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi avverso la variazione dei redditi dominicali potranno essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia del territorio.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 26.0.800 –Commissione).

 

Articolo 26-ter – Disposizioni in materia di servizi idrici

Commi

Oggetto

 

1-3

Vieta nuovi affidamenti del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale) fino all’emanazione del decreto correttivo contenente la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati e in ogni caso entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 1). La cd. moratoria si applica anche alle procedure in corso, ma sono fatte salve le concessioni già affidate (comma 2). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti (comma 3).

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 26.0.4 –Commissione; subem. 26.0.4/1 – Relatore).

 

Articolo 27 – Modifiche all’articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – LSU Calabria

Commi

Oggetto

 

1

Novella l’articolo 1, comma 1156, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2007), che prevede a carico del Fondo per l’occupazione una serie di interventi a tutela dell’occupazione, inserendo la nuova lettera f-bis). Tale lettera dispone la concessione, per l’anno 2007, a favore della regione Calabria e della regione Campania, di un contributo da destinare alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, pari a 60 milioni di euro per la regione Calabria e a 10 milioni di euro per la regione Campania. Lo stanziamento in oggetto è a valere sul Fondo per l’occupazione, che viene, a tal fine, incrementato nella medesima misura. Inoltre si dispone che, ai fini dell’applicazione della lettera f) dello stesso comma 1156 (che autorizza i comuni con meno di 5.000 abitanti che abbiano vuoti in organico a procedere ad assunzioni di soggetti impiegati in attività socialmente utili) i lavoratori di pubblica utilità del territorio della Regione Calabria siano equiparati ai lavoratori socialmente utili.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 27.700 e 27.18 – Commissione; subem. 27.700/1 – Relatore).

2

Provvede alla copertura del suddetto stanziamento di 60 milioni di euro per il 2007, riducendo nella misura corrispondente le risorse relative al Servizio nazionale della protezione civile.

Testo identico

 

Articolo 27-bis – Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran e monti della Laga e della Maiella

Commi

Oggetto

 

1

Nei limiti dell’importo precedentemente stanziato dall’articolo 1, comma 940, della legge finanziaria per il 2007, autorizza il Parco nazionale della Maiella e il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ad utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dallo stesso comma 940, per l’assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 27.0.700 –Commissione).

 

Articolo 28 – Soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l’impiantistica sportiva

Commi

Oggetto

 

1-3

Sopprimono, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento, la SPORTASS, demandando contestualmente le relative funzioni all’INPS, per il ramo previdenziale, ed all’INAIL per il ramo assicurativo, che subentrano in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo di rispettiva competenza. Le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all’INPS e all’INAIL saranno stabilite con successivi decreti. Nelle more dell’emanazione di tali decreti, il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS.

Comma 2 modificato dall’Aula del Senato (em. 28.900 – Commissione).

4

Assegna all’Istituto per il credito sportivo la somma di 20 milioni di euro per il 2007 al fine di realizzare il programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare all’esercizio della pratica calcistica.

Testo identico.

4-bis-
4-quater

Recano norme in materia di personale dell’Agenzia nazionale per i giovani, determinandone la dotazione organica in 45 unità; inoltre, nell’ambito di apposite procedure di autorizzazione all’assunzione previste dalla legge finanziaria 2007, si considera prioritaria l’assunzione di personale di ruolo da parte dell’Agenzia per i giovani, consentendo, nelle more delle procedure concorsuali relative a tali assunzioni, l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 15 unità.

 

Commi aggiunti dall’Aula del Senato (em. 28.902 – Commissione).

4-quinquies

Incrementa per l’importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa disposta dall’art. 1, comma 282, della legge finanziaria 2005 a favore del CONI e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull’u.p.b. ”Fondo speciale di parte corrente” parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma aggiunto dal­l’Aula del Senato (em. 28.901 – Commis.).

 

Articolo 29 - Contributi alla Fondazione ONAOSI

Commi

Oggetto

 

1-2

Modifica la disciplina relativa ai criteri ed alle procedure per la determinazione dei contributi obbligatori in favore della fondazione ONAOSI (Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani), disponendo che i contributi obbligatori siano stabiliti dal consiglio di amministrazione della fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie, rapportando la misura degli stessi, per ciascun soggetto, ad una percentuale della retribuzione di base ed all'anzianità di servizio.

Comma 2 modificato dall’Aula del Senato (em. 29.1 – Commissione).

2-bis

Stabilisce principi che devono essere osservati nell’ambito della riforma della Fondazione ONAOSI.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 29.2 –Commis.).

 

Articolo 30 - Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

Commi

Oggetto

 

1

Demanda al Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri dell’interno e per i beni e le attività culturali, di disporre il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (ossia, entro il 10 ottobre 2007). Al commissario è attribuita la rappresentanza anche giudiziale nonché l’attività di gestione e liquidazione.

Testo identico.

2

Dispone che l’attività di gestione e liquidazione sia controllata da un comitato di vigilanza, composto da cinque membri. La Fondazione, prima che sia avviata l'attività del comitato di liquidazione, è obbligata a presentare una relazione tecnica patrimoniale – da allegare al suo bilancio annuale – contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 30.900, Commissione; 30.3 – Davico ed altri)

3

Prevede che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della Fondazione dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Testo identico.

4

Stabilisce che il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della Fondazione, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A del citato decreto n. 277 del 2004. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, è stato precisato, altresì, che, nell’ambito delle procedure di liquidazione, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 30.5 – Commissione)

4-bis

Prevede una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, specificando che i compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 30.8 - Davico ed altri)

5

Precisa che il piano di soddisfazione predisposto dal commissario è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza sussiste nel maggior numero di classi.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 30.900 -Commissione)

6

Stabilisce che l'atto di approvazione del piano di soddisfazione dei creditori è trasmesso al Tribunale di Torino, che ne verifica la correttezza formale e pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della Fondazione, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta, altresì, la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della Fondazione. I creditori possono proporre reclamo contro l'atto di approvazione del piano al Tribunale di Torino, in composizione collegiale.

Testo identico.

7

Prevede, al fine di salvaguardare la par condicio dei creditori, un sistema di inefficacia delle garanzie e revoca dei pagamenti effettuati dopo la manifestazione del primo dissesto dell’Ordine Mauriziano nel 2003.

Testo identico.

8

Stabilisce che, per quanto non disciplinato dall’articolo in commento, si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa, nonché le specifiche disposizioni di carattere fiscale previste dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 30.900-Commissione)

 

Articolo 31 - Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI

Commi

Oggetto

 

1

Concede, per il 2007, un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell’Istituto Gaslini di Genova.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 31.700 –Commis.)

2

Concede, per il 2007, un contributo straordinario di un milione di euro a favore dell’Unione italiana ciechi.

Testo identico.

3

Concede, per il 2007, un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Testo identico.

3-bis

Introduce un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Ente nazionale sordi (ENS).

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 18.19- Commissione)

3-ter

Prevede un contributo, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a favore degli istituti universitari, diretta emanazione di Università straniere, legittimati a rilasciare titoli di studio, riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 31.700 -Commissione)

3-quater

Riconosce un contributo straordinario di 1 milione di euro da ripartire tra le associazioni ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), ENS (Ente nazionale sordomuti), UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) e ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro).

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 31.80 - Commissione)

3-quinquies

Reca un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Lega del filo d’oro.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 31.900- Commis.)

 

Articolo 32 - Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA

Commi

Oggetto

 

1

Interviene in merito alla controversia tra Finmeccanica ed ENEA conseguente alla chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC (impianto prototopico nucleare) avvenuta a seguito dell’abbandono del nucleare nel nostro Paese, disponendo che all’ENEA siano riassegnate le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie della legge 808/85 (si tratta, come spiega la relazione, dei rimborsi di finanziamenti a suo tempo concessi dallo Stato a Finmeccanica ai sensi della citata legge). Le risorse finanziarie in questione sono destinate al pagamento da parte dell’ENEA degli oneri relativi al contratto di appalto per la realizzazione del suddetto impianto.

Testo identico.

2

Precisa che i suindicati pagamenti non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell’ENEA, così come stabilito dai commi 638 e 639 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), e pertanto le somme ulteriori assegnate non devono essere prese in considerazione ai fini del rispetto dell'obbligo di contenere l'aumento del fabbisogno entro il 4 per cento annuo, come previsto dalle citate disposizioni.

Testo identico.

 

 

Articolo 33 - Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette

Commi

Oggetto

 

1-2

Autorizzano una spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti; stabiliscono che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per la definizione delle citate transazioni. Il testo riformulato prevede che la risoluzione delle controversie in atto sia attuata nell'ambito di uno specifico piano pluriennale e che i criteri per la definizione delle transazioni siano delineati, in analogia con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, in modo da assicurare priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Rubrica e commi modificati dall’Aula del Senato (em. 33.500, testo 2 – Marino ed altri)

2-bis

Reca norme di copertura finanziaria per le misure di cui al comma 1: in particolare stabilisce che a tale onere si provvede, quanto a 56 milioni di euro (ovvero l’importo di cui è stata integrato il finanziamento iniziale di 94 milioni), mediante incremento, fino a concorrenza del predetto importo, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati), per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 33.50, testo 2 – Marino ed altri)

3

Estende l'ambito di applicazione del beneficio dell'ulteriore indennizzo previsto dall'art. 4 del D.L. n. 250/2005 anche agli emofilici che - pur non rientrando nella classificazione delle lesioni e delle infermità di cui alla L. n. 210/1992 - abbiano, in ogni caso, conseguito il riconoscimento - da parte delle competente commissione medico-ospedaliera - del nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di derivati infetti, e la patologia riscontrata.

Testo identico.

4

Modifica la disciplina sull'assegno una tantum per i soggetti menomati permanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie, disponendo che l'assegno sia corrisposto interamente ai congiunti che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età o incapace di intendere e di volere.

Testo identico.

5

Prevede un assegno una tantum in favore degli aventi diritto dei soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 a causa di complicanze causate da vaccinazioni obbligatorie e già titolari dell’indennizzo di cui alla legge 210/1992, autorizzando a tal fine una spesa di 6 milioni di euro per il 2007.

Testo identico.

 


Articolo 34 - Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

Commi

Oggetto

 

1

Estende alle vittime del dovere e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai familiari superstiti, talune elargizioni che l’art. 5, co. 1 e 5, della L. 206/2004 prevede a favore delle vittime del terrorismo.

Si tratta, in particolare:

§       dell'elargizione a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, prevista dall'art. 1, co. 1, della L. 302/1990, e incrementata dall'art. 5, co. 1, della L. 206/2004 (pari nella misura massima a 200.000 euro e proporzionata alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale);

§      dell'elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell'atto di terrorismo, abbia perso la vita, prevista dall'art. 4, co. 1, della L. 302/1990 (e la riliquidazione in tal senso, disposta dall’art. 12, co. 3, della stessa legge, degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione dalla L. 466/1980), incrementata ad euro 200.000 dall'art. 5, co. 5, della L. 206/2004.

Quantifica l’onere in 173 milioni di euro per il 2007, 2,72 milioni di euro per il 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 34.700 – Commissione)

2

Dispone il monitoraggio degli oneri finanziari recati dall’articolo da parte del Ministero dell'interno, il quale deve informarne tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11-ter, co. 7, della L. 468/1978 (relazione al Parlamento in caso di scostamenti scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, e assunzione delle conseguenti iniziative legislative). È inoltre prevista la tempestiva trasmissione alle Camere degli eventuali decreti con cui si attinga (ex art. 7, co. 2°, n. 2, della L. 468/1978) al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Testo identico.

2-bis -
2-septies

Disciplinano il conferimento di un’onorificenza alle vittime del terrorismo.

 

Commi aggiunti dall’Aula del Senato (em. 34.701, testo 2 – Commissione)

3

Apporta tre modifiche testuali alla l. n. 206 del 2004, recante misure a favore delle vittime del terrorismo:

§      la prima (lettera a)) include tra gli “atti di terrorismo” ai fini della legge “le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico”;

§      la seconda (lettera b)) ridisciplina il trattamento economico riservato a chi abbia subito un’invalidità permanente, nonché alle vedove e agli orfani, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente;

§      la terza (lettera c)) prevede – in correlazione con quanto già previsto dall’art. 3, co. 1, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano subito un'invalidità permanente – la corresponsione di un’indennità a favore dei lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 34.700 e 34.12- Commissione)

3-bis

Dispone in ordine alla decorrenza dei benefici di cui al comma 3

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 34.700, testo 2 – Commissione)

3-ter

Quantifica l’onere finanziario derivante dai precedenti commi 3 e 3-bis.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 34.700, testo 2 – Commissione)

3-quater

Dispone che il pagamento dei benefici di cui alla L. 206/2004 sia effettuato a favore degli iscritti dagli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie, per la parte di propria competenza, salvo rimborso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 34.700, testo 2 – Commissione)

 

Articolo 35 - Fondo per le zone di confine

Commi

Oggetto

 

1

Sostituisce interamente il comma 7 dell’articolo 6 del decreto legge 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, che ha istituito il Fondo per le zone di confine. Le modifiche ridefiniscono il Fondo e la destinazione delle risorse – aumentate a 25 milioni di euro per il 2007 - al fine di utilizzarlo interamente per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 35.900, 35.10 e 35.11- Commissione)

1-bis

Dispone la copertura finanziaria dell’aumento di 5 milioni di euro attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto nella unità previsionale “Fondo speciale” di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 35.900 – Commissione)

 


Articolo 36 - Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150 anniversario dell'Unità nazionale

Commi

Oggetto

 

1

Dispone che il Comitato “150 anni dell'Unità'” (istituito con DPCM 24 aprile 2007, presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività culturali, e composto dai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e per gli affari regionali):

a)       definisca, entro tre mesi dall’entrata in vigore del D.L., il programma delle iniziative da realizzare, comprendenti interventi di carattere culturale e scientifico ed opere infrastrutturali, con diffusione su tutto il territorio nazionale ed particolare nelle città più rilevanti nel processo di unificazione;

b)       predisponga il piano economico degli interventi sia attraverso strumenti di co-finanziamento assicurato da enti locali e da privati che attraverso l’assunzione di impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 36.300 - Commissione)

2

Autorizza la spesa di 140 milioni di euro, anziché 150 come nel testo del decreto-legge prima della modifica nel corso dell’esame al Senato, per l’esercizio finanziario 2007 per la celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia.

Testo modificato dall’Aula del Senato
(em. 26.7 testo 2- Commissione)

3

Affida al Presidente del Consiglio la nomina di un Comitato dei Garanti, con compiti di verifica e monitoraggio delle iniziative celebrative, quest’ultimo parteciperà alla redazione della relazione quadrimestrale prevista dal citato DPCM 24 aprile 2007 e di una relazione da presentare annualmente al Parlamento.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 36.220 - Commissione)

 

Articolo 37 - Investimenti degli enti previdenziali pubblici

Commi

Oggetto

 

1

L’articolo limita la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di assumere, nell'ultimo trimestre del 2007, obbligazioni in materia di investimenti. Si pone, infatti, la condizione che le obbligazioni, che devono essere assunte a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, diano luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007. E’ fatto salvo il rispetto del limite di crescita della spesa complessiva dell'ente per il triennio 2005-2007, di cui all'art. 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004).

Testo identico.

 


Articolo 38 - Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale

Commi

Oggetto

 

1-2

Autorizza per l’anno 2007 una spesa di 20 milioni di euro per consentire al Ministero della giustizia di:

-    realizzare la banca dati delle misure cautelari prevista dall’art. 97 delle disposizioni di attuazione del codice penale;

-    rafforzare la struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale;

-    integrare il registro generale del casellario giudiziale con i carichi pendenti, prevedendo un apposito sistema di certificazione.

Testo modificato in sede di coordinamento formale.

 

Articolo 39 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

Commi

Oggetto

 

1

Abroga i commi 101 e 102 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e modifica il comma 104: si tratta delle norme che recano l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi all’ICI. In base alle modifiche apportate al Senato permane l’obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile, il solo importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 39.500 - Relatore)

 

2

Interviene modificando l’articolo 2752, comma 1, del codice civile, con l’effetto di includere i crediti dello Stato a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) tra quelli assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

Testo identico.

3

Stabilisce che per certificare la spesa relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, per la deduzione o la detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del TUIR, non è più utilizzabile la modalità semplificata consistente nell'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni dovrà essere data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 39.5 - Commissione)

 

4

Chiarisce che il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, istituito dalla legge finanziaria 2007, è finalizzato anche al costante scambio delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. Affida inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di svolgere, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità.

 

Testo identico.

4-bis-
4-quinquies

Apportano modifiche all’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (recante il regolamento relativo alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 39.802 – Commissione)

5

Conferisce a Equitalia s.p.a. la facoltà di attribuire ai soggetti cedenti attività di riscossione, in luogo di proprie azioni, anche obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari, inserendo un comma 7-ter all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Testo identico.

6

Rinvia al 30 settembre 2010 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, modificando l'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Testo identico.

7

Stabilisce che, ai fini della comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

Testo modificato in sede di coordinamento formale.

8

Modifica l'articolo 26 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, prevedendo che il rimborso delle somme da restituire al contribuente per indebita riscossione possa essere effettuato, oltre che presso gli sportelli, anche mediante bonifico in conto corrente bancario o postale, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 39.800 - Commissione)

8-bis

Modifica le modalità con le quali l’Amministrazione finanziaria può invitare i contribuenti a fornire chiarimenti, nel caso di incertezze sulla dichiarazione, prima che l’Amministrazione stessa proceda all’iscrizione a ruolo, limitando l’utilizzo dell’invito in via telematica da parte dell’Agenzia delle entrate tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, alle sole ipotesi in cui sia previsto nell'incarico di trasmissione. Inoltre elimina la possibilità dell’Agenzia delle entrate di derogare, su istanza motivata, all’obbligo di effettuare l’invito in questione in via telematica quanto siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari.

Testo modificato o dall’Aula del Senato (em. 39.180 – Commissione)

 

8-ter

Novella il comma 43 dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, ampliando l’applicazione del principio della non effettuazione di rimborsi e iscrizioni a ruolo per somme inferiori ai 100 euro agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, corrisposti a partire dal 2004, ed estendendo altresì l’ambito temporale di applicazione della norma nelle altre ipotesi precedentemente già contemplate - indennità di fine rapporto ed altre indennità e somme equipollenti - che non viene più limitata al 2005, ma viene prevista a regime per tutte le somme corrisposte successivamente al 1° gennaio 2003.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 39.801 – Commissione)

8-quater

Modifica gli orari di apertura al pubblico delle conservatorie, prevedendo un orario di apertura dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato e che nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico sia limitato fino alle ore 11.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 39.30 – Commissione)


Articolo 39-bis – Diritti aeroportuali di imbarco

Commi

Oggetto

 

1

Con norma interpretativa, dispone che le tasse e diritti riguardanti il trasporto aereo non hanno natura tributaria.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 39.0.800 – Commissione)

 

Articolo 39-ter – Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.

Commi

Oggetto

 

1

Modifica una serie di agevolazioni ed esenzioni previste nel testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995), relative alle aliquote d’accisa applicabili sui carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze, per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie. Sia per i carburanti impiegati dalle ambulanze che per quelli impiegati dai taxi, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, le nuove aliquote sono di 359 euro per mille litri di benzina e di 302 euro per mille litri di gasolio.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 39.0.900 – Commissione)

 

2

Prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza.

 

3

Istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti.

 

3-bis

Reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

 

 


Articolo 39-quater – Modifiche all'articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento

Commi

Oggetto

 

1

Novella l’articolo 1, comma 188, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) recante disposizioni in materia di esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e dai relativi adempimenti, in maniera da circoscrivere l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma. Rispetto al testo vigente, il nuovo testo precisa che rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’ENPALS e dai connessi adempimenti solamente le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari. Per quanto invece attiene ai soggetti con riferimento ai quali si applica l’esenzione, si dispone che: devono avere non più di 25 anni se studenti; devono avere un’età superiore a 65 anni se titolari di pensione; devono essere soggetti che versano ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, nel caso in cui gli stessi svolgano una attività lavorativa per la quale sussiste già l’obbligo di versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 39.0.20 – Commissione)

 

Articolo 39-quinquies - Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia

Commi

Oggetto

 

1

Dispone che il tasso di cambio convenzionale per la conversione in euro dei redditi percepiti nel 2007 dai soggetti residenti a Campione d’Italia è determinato applicando la riduzione del 20% al tasso di cambio vigente al momento in cui i redditi sono stati percepiti.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 39.0.4 – Commissione)

 

Articolo 40 - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali

Commi

Oggetto

 

1

Stabilisce, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto, che la sua gestione continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008. Ciò in considerazione del fatto che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge n. 296 del 2006, sarà operativa solo nel corso dell'anno 2008.

Testo modificato in sede di coordinamento formale.

2-5

Le disposizioni recate dai commi da 2 a 6 prevedono la trasformazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in Agenzia.

Nel dettaglio, il comma 2 istituisce al posto dell’AAMS, a decorrere dal 1° marzo 2008, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa. Il comma 3 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell’Amministrazione e le associazioni di categoria dei titolari di concessione di rivendita di generi di monopolio.. Il comma 4 dispone che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia e che con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio dell'Agenzia. Il comma 5 prevede fra l’altro che con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alcune funzioni già esercitate dall'AAMS possono essere assegnate ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 40.60 - Commissione)

 

5-bis

Dispone che i decreti previsti nei precedenti commi 3, 4 e 5 dovranno essere emanati dopo aver sentito le competenti Commissioni parlamentari. Si prevede, inoltre, l’invio periodico al Parlamento di una relazione sul processo di trasformazione dell’Amministrazione autonoma.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 40.60 - Commissione)

6

Prevede che il ministro dell’economia e delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione e dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività dell’agenzia.

Testo identico.

6-bis –
6-sexies

Il comma 6-bisprevede l’emanazione, senza fissare un termine, di uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze diretti a stabilire, in merito al gioco a distanza:

§       i requisiti minimi dei concessionari per l’esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi, nei casi in cui l’esercizio sia affidato a più soggetti;

§       i requisiti minimi dei soggetti abilitati alla raccolta qualora l’esercizio sia affidato in concessione ad un solo concessionario;

§       le modalità di partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

Il comma 6-ter individua i principi e i criteri in base ai quali dovranno essere emanati i decreti di cui al precedente comma. Il comma 6-quater stabilisce che i requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell’esercizio dei giochi, concorsi e scommesse devono essere definiti da specifiche convenzioni di concessione e il comma 6-quinquies rinvia a specifici decreti direttoriali da emanare la regolazione dei singoli giochi a distanza.

Il comma 6-sexies sopprime la disposizione che fissava in 200.000 euro il corrispettivo minimo da versare all’amministrazione finanziaria per l’assegnazione delle licenze rinviando la determinazione di tale importo minimo all’AAMS.

Commi aggiunti dall’Aula del Senato (em. 40.950 – Com­missione)

 

7

Stabilisce, con riguardo alla determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF, al fine di evitare criticità nella determinazione dell'acconto dovute a ritardi temporali, che l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Testo identico.

8

Stabilisce, con riguardo all’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di assicurare l’immediata operatività di decisioni riguardanti riduzioni della pressione fiscale, che le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.

Testo identico.

 

Articolo 41 - Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

Commi

Oggetto

 

1

Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile, ovvero “per far fronte alle nuove situazioni di bisogni abitativi diffusi per i ceti medi” come indica la relazione governativa, nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, a costituire, tramite l'Agenzia del demanio, un’apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici.

A tal fine, viene autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 21.700, testo 2, Commissione)

 

Articolo 42 - Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole.

Commi

Oggetto

 

1

Aumenta da 23 a 48 milioni lo stanziamento previsto della legge finanziaria 2007 a favore dell'Agecontrol Spa affinché questa possa assolvere ai compiti che il decreto-legge 28 febbraio 2005 n. 22 le ha attribuito in tema di realizzazione dei controlli di qualità nel settore dell’ortofrutta.

Testo identico; rubrica dell’articolo modificata dall’Aula del Senato
(em. 42.500, De Petris ed altri)

2

Autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad attivare, nel limite di 10 milioni di euro, le misure nazionali a supporto della riforma dell’organizzazione comune di mercato dell’ortofrutta. La norma precisa che le risorse di cui al comma 2 saranno ripartite tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con decreto del Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 42.2- Pirovano ed altri)

2-bis

Trasferisce 30 milioni di euro dal Fondo per le crisi di mercato al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, per il solo anno 2007.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 42.3, testo 2- Bosone ed altri)

2-ter

Esclude le macchine agricole, definite dall’articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall’applicazione della disciplina del risarcimento diretto di cui al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 42.500- De Petris ed altri)

 

Articolo 42-bis Fabbricati rurali.

Commi

Oggetto

 

1

Modifica l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che contiene i criteri per individuare i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali. Tali criteri rilevano in quanto i fabbricati che abbiano perso i requisiti di ruralità devono essere obbligatoriamente iscritti in catasto entro il 30 novembre 2007, per non incorrere in sanzioni.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 42.0.1, testo 2 – Allegrini, De Angelis)

 

Articolo 42-ter Modifiche all’articolo 1193 del codice della navigazione.

Commi

Oggetto

 

1

Riduce a 100 euro le sanzioni previste dall’articolo 1193 del Codice della navigazione per la mancanza dei documenti di bordo, qualora l’infrazione riguardi una nave da pesca ed i documenti vengano esibiti all’Autorità marittima entro 48 ore.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 42.0.20 – Com­missione)

 


Articolo 43 - Lavori socialmente utili

Commi

Oggetto

 

1

Prevede che le assunzioni in deroga, per l’anno 2007, da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, dei soggetti collocati in attività socialmente utili (ASU),autorizzate dall’articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), possano essere effettuate anche in soprannumero, nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno dall'art. 1, comma 562, della legge finanziaria 2007 (secondo cui la spesa per il personale non deve superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004). Viene tuttavia precisato che, in caso di assunzioni in soprannumero, i comuni non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento delle relative eccedenze.

Testo identico.

 

Articolo 44 - Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

Commi

Oggetto

 

1

Attribuisceper l'anno 2007 ai soggetti passivi IRPEF, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, una detrazione fiscale pari a euro 300 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Detta misura non spetta a coloro che, nell’anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 44.501- Rossi Fernando; 44.850 - Commissione)

2

Attribuisceper l'anno 2007 ai soggetti passivi IRPEF, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, un'ulteriore somma pari a euro 300 per ciascun familiare a carico, prevedendo che qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 44.501- Rossi Fernando; 44.850 - Commissione)

3

Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro, derivante anche dall’impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 44.501- Rossi Fernando)

4

Demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche per la famiglia di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di individuare le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, e di stabilire le modalità di erogazione delle somme.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 44.850 – Commissione; 44.11 - Commissione)

4-bis

Stabilisce che la misura di sostegno prevista dai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell’anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 44.850 - Commissione)

4-ter

Inserisce un periodo al comma 1-ter dell’articolo 15 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, a mente del quale la detrazione riguardante gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale viene ammessa soltanto se la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

Comma aggiunto dall’Aula del Senato (em. 44.140 – Com­missione; subem. 44.140/1, Thaler Ausserhofer ed altri)

 

Articolo 45 - Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali

Commi

Oggetto

 

1

Integra di 25 milioni di euro per il 2007 il finanziamento del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007)

Testo identico.

2

Integra di 25 milioni di euro per il 2007 il finanziamento per il 2007 del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Testo modificato in sede di coordinamento formale.

 

Articolo 46 - Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto

Commi

Oggetto

 

1

Interviene nell’ambito delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, estendendo la vigente disciplina autorizzatoria speciale anche alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati al di fuori di siti industriali. La procedura di cui all’art. 8 della legge 340/2000 prevede anche il vincolo al rilascio della valutazione dell’impatto ambientale. che per gli impianti ubicati in aree portuali o ad esse contigue può essere reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In tal caso l’autorizzazione - che costituisce anche variante del piano regolatore portuale - viene rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Regione interessata.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 46.800 – Commissione)

 

Articolo 46-bis – Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas.

Commi

Oggetto

 

1

Prevede l’individuazione da parte del Ministro dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164[2], tenendo conto:

§       delle condizioni economiche offerte (in particolare quelle a vantaggio dei consumatori);

§       degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio;

§       dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

Ciò deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 46.0.950– Commissione)

2

Prevede che i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza Unificata, determinino gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinino misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

 

3

Dispone una proroga al 31 dicembre 2009 del periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni per l’attività di distribuzione del gas naturale, in essere al 21 giugno 2000, previsto dall’art. 15,comma 5, del decreto legislativo 164/00[3].Detto termine viene prolungato automaticamente al 31 dicembre 2011, nel caso in cui si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 dell’articolo 15, vale a dire:

§       fusione societaria, realizzata almeno un anno prima della scadenza dei cinque anni, che consenta di servire un’utenza non inferiore al doppio di quella della maggiore delle società oggetto della fusione;

§       fornitura del servizio a più di 100.000 clienti finali o la distribuzione di più di 100 milioni di metri cubi di gas all’anno o, ancora, l’estensione dell’ambito operativo dell’impresa all’intero territorio provinciale;

§       possesso di almeno il 40% delle azioni da parte del capitale privato.

 

 

4

Prevede la facoltà per i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 di incrementare, a decorrere dal 1º gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni; dispone inoltre che le risorse aggiuntive siano destinate prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

 

 

Articolo 46-ter – Sostegno all’imprenditoria femminile.

Commi

Oggetto

 

1

Integra la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dal comma 847, art. 1, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), prevedendo che le modalità di funzionamento del Fondo siano definite, per quanto attiene agli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, anche con il concerto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 46.0.800– Commissione)

 

Articolo 46-quater – Pesca e vittime del mare.

Commi

Oggetto

 

1-2

Contiene disposizioni relative al recupero di aiuti di stato nel settore della pesca dichiarati incompatibili con il mercato comune (comma 1) e alla liquidazione di indennizzi a carico del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori (comma 2).

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 46.0.801– Commissione)

 

Articolo 46-quinquies – Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Commi

Oggetto

 

1

Al fine di a favorire la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, dispone che nel caso in cui sia possibile effettuare la connessione alla rete elettrica mediante utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore di energia, questi è tenuto, dietro corrispettivo e purché tecnicamente fattibile, alla condivisione delle strutture medesime con il produttore di energia da fonti rinnovabili che ne faccia richiesta.

Articolo aggiunto dall’Aula del Senato (em. 46.0.1– Menardi)

 


Articolo 47 - Copertura finanziaria

Commi

Oggetto

 

1

Quantifica gli oneri netti derivanti dal decreto legge in 8.351 milioni di euro per l’anno 2007, 8,42 milioni di euro per l’anno 2008 e 14,9 milioni di euro per l’anno 2009.

Ai sensi della lettera a), per l’anno2007 a tali oneri si provvede secondo le seguenti modalità:

§       quanto a euro 5.978 milioni con le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni, di cui all’articolo 1 del decreto in esame ( cfr. la relativa scheda di lettura);

§         quanto a euro 1.320 milioni mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84 – concernente il contributo al bilancio comunitario - già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro, come specificato dal Senato) nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato a seguito delle modifiche approvate a tale provvedimento nel corso dell’esame al Senato.

§       quanto a euro 1.100 milioni mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

§       quanto a euro 5 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando quanto a 1 milione di euro l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 4 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Ai sensi della lettera b) del comma in esame, per gli oneri relativi agli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del sopra illustrato Fondo per le aree sottoutilizzate, di cuiall’art. 61, comma 1, della legge finanziaria per il 2003.

La lettera b-bis) prevede che 5 milioni di euro per l’anno 2007, 3,02 milioni per l’anno 2008 e 3,6 milioni a decorrere dall’anno 2009, siano posti a carico del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero per l’anno 2007, e quello relativo al Ministero dell’università e della ricerca per la copertura degli oneri relativi agli anni 2008 e 2009.

Testo modificato dall’Aula del Senato (em. 34.700 – Commissione)

2

Autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 



[1]    A seguito degli emendamenti del Senato risulta che tale cifra è scesa a 499 milioni: il testo trasmesso alla Camera continua tuttavia a recare l’importo di 500 milioni.

[2]    Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[3]    D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144” (c.d. decreto Letta).