Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - A.C. 3256 - Lavori preparatori alla Camera - Esame in sede referente - Parte X
Riferimenti:
L n. 244 del 24-GEN-07   AC n. 3256/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 2
Data: 15/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

A.C. 3256

Lavori preparatori alla Camera

Esame in sede referente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/2

Parte X

 

15 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

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File: BI0265l.doc

 


 

INDICE

 

Volume X

Esame in sede referente

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 3

§      Seduta del 27 novembre 2007. 17

§      Seduta del 3 dicembre 2007. 21

§      Seduta del 4 dicembre 2007. 151

§      Seduta del 5 dicembre 2007. 186

§      Seduta del 6 dicembre 2007. 264

§      Seduta del 7 dicembre 2007. 298

 


Esame in sede referente


 

VCOMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledģ 21 novembre 2007

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledģ 21 novembre 2007 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Tommaso Padoa Schioppa e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor e Alfiero Grandi.

 

La seduta comincia alle 15.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva che la manovra di bilancio per il 2008 si inserisce in un contesto macroeconomico che presenta significativi miglioramenti dello stato della finanza pubblica rispetto allo scorso anno, ma anche segnali di rallentamento della crescita della nostra economia, puntualmente registrati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008: la previsione della crescita per l'anno in corso č stata rivista all'1,9 per cento, mentre quella per il 2008 č stimata all'1,5 per cento, in diminuzione rispetto all'1,9 contenuto nel DPEF. In questa fase della congiuntura economica la scelta del Governo si č orientata verso misure di natura anticiclica. Infatti, per la prima volta da anni la manovra č espansiva e non correttiva. La correzione interviene sull'indebitamento tendenziale per il 2008 portandolo dall'1,8 tendenziale al 2,2 per cento programmatico. Si mantiene cosģ l'obiettivo del DPEF e si mettono a disposizione risorse per i cittadini, per le imprese, per le infrastrutture, per l'ambiente. Tutto ciņ č reso possibile da un quadro di finanza pubblica caratterizzato da dati positivi: l'indebitamento netto si č ridotto dal 4,4 per cento del PIL nel 2006 al 2,4 per cento nel 2007 e si ridurrą ulteriormente al 2,2 per cento del PIL 2008, all'1,5 per cento nel 2009, allo 0,7 per cento nel 2010.

Il debito pubblico ha finalmente ripreso a diminuire, dopo la crescita registrata a partire dal 2002, e nel 2008 si attesterą al 103,5 per cento, con un ulteriore miglioramento nel 2009 (101,5 per cento) fino a scendere al di sotto del 100 per cento del PIL nel 2010 (98,5 per cento). L'avanzo primario č stimato al 2,6 per cento nel 2008 ed č anch'esso previsto migliorare negli anni successivi, dopo essere stato sostanzialmente azzerato negli anni passati.

Molto si č detto e scritto sulla presunta lentezza del risanamento e sul peggioramento dei tendenziali determinato dai provvedimenti adottati in corso d'anno, segnatamente con i decreti-legge n. 81 e n. 159 del 2007, che hanno disposto interventi espansivi - per importi rispettivamente pari allo 0,4 per cento e allo 0,5 per cento del PIL - utilizzando risorse provenienti prevalentemente dall'extragettito. Sono critiche legittime ma ingiuste, perché non tengono in debito conto dei dati di partenza del percorso di risanamento e, soprattutto, della realtą del paese.

Richiama le affermazioni del Ministro dell'economia secondo le quali la manovra di finanza pubblica per il 2008 č «di restituzione fiscale, di semplificazione, di investimenti, di riqualificazione della spesa pubblica, di rafforzamento del sistema di protezione sociale (...) per il ritorno a una crescita economica prolungata e sostenibile. (..) Il Governo ha perciņ posto la ripresa della crescita economica al centro della sua strategia; ha mirato, sģ, al risanamento dei conti, ma contemporaneamente anche al recupero di efficienza e di produttivitą e al sostegno delle categorie pił povere della popolazione e delle situazioni pił disagiate all'interno del Paese, a cominciare dal Mezzogiorno. Risanamento, sviluppo, equitą: tre obiettivi, tre valori che si condizionano reciprocamente.»

Pertanto, se č vero che le condizioni della finanza pubblica consentivano di migliorare ulteriormente i saldi gią da quest'anno, non si puņ negare che, alle condizioni sociali ed economiche date, fosse impossibile inasprire la pressione fiscale, non redistribuire risorse ai cittadini  e alle imprese e negare fondi per la sicurezza, per la scuola, l'universitą, la ricerca.

Si č, quindi, individuato un sentiero equilibrato, in grado di contemperare la prosecuzione del processo di risanamento, con l'attivazione di misure di impulso allo sviluppo, con la stabilizzazione e, se possibile, la riduzione della pressione fiscale, con interventi di contrasto alle diseguaglianze sociali, il tutto tenendo conto dei vincoli del patto di stabilitą, del peso del debito che grava sulla nostra economia a livelli superiori a tutte le principali economie europee, della rigiditą della spesa pubblica.

La manovra di bilancio per il 2008 realizza, a suo giudizio, questo equilibrio: si prosegue con il risanamento senza comprimere e anzi dando slancio agli interventi per lo sviluppo e l'equitą; si arresta la crescita della pressione fiscale orientandola verso la via della discesa e si producono importanti misure di semplificazione fiscale; si rafforzano sia gli interventi a sostegno della competitivitą delle imprese sia le politiche redistributive con azioni sul lato della spesa e su quello dell'entrata; si avvia una revisione della spesa storica individuando gradualmente la spesa improduttiva e non pił corrispondente alle effettive esigenze del Paese.

Prima di passare al merito, segnala importanti questioni di metodo. Con questa sessione di bilancio si č provveduto, in via sperimentale e a legislazione invariata, ad introdurre importanti innovazioni relativamente alla trasparenza e alla leggibilitą sia del bilancio che della finanziaria, entrambi strutturati in missioni.

Ricorda in proposito l'approfondito lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo, il primo mediante l'indagine conoscitiva delle Commissioni bilancio di Camera e Senato sul tema della riforma degli strumenti di bilancio, il secondo tramite l'avvio di un percorso pluriennale di riforma basato, per un verso, sulla ristrutturazione del bilancio dello Stato e, per altro verso, su un programma di revisione della spesa pubblica (la cosiddetta spending review) finalizzato a garantire una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse. Questo per evitare ciņ che troppo spesso č accaduto negli anni passati, ossia il ricorso al metodo dei tagli orizzontali che, oltre ad essere molto gravoso, si č frequentemente rivelato inefficace in assenza di meditati interventi sulla legislazione vigente e sui meccanismi generatori della spesa.

Illustra quindi le misure pił significative raggruppate per aree tematiche.

In primo luogo so sofferma sugli interventi fiscali relativi alla casa. Osserva che ampio e articolato č il pacchetto di misure finalizzato a sostenere i cittadini in materia abitativa. I principali interventi riguardano le agevolazioni per i proprietari attraverso gli sgravi sull'ICI e quelle per gli affittuari mediante specifiche detrazioni dall'IRPEF.

In materia di ICI, si introduce un'ulteriore detrazione, pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile e fino a un massimo di 200 euro fruibile in sede di versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sulla prima casa. Tale detrazione non si applica agli immobili signorili, alle ville e ai castelli. La minore imposta che deriva dall'applicazione delle predette disposizioni sarą rimborsata dallo Stato ai singoli Comuni, con versamenti contestuali in due scadenze di pagamento.

Per gli affittuari, sono state introdotte due detrazioni sulla casa di abitazione: (1) per gli inquilini con contratto registrato esse ammontano a 300 euro l'anno per redditi Irpef fino a 15.494 euro lordi e a 150 euro l'anno per redditi compresi tra 15.494 e 30.987 euro lordi; (2) per i giovani tra i 20 e i 30 anni, č prevista una detrazione di 991,6 euro annui, per i primi tre anni, se il reddito non supera 15.494 euro lordi l'anno oppure di euro 495,8 se il reddito č compreso tra 15.494 e 30.987 euro lordi l'anno. In entrambe le ipotesi, in caso di incapienza sarą riconosciuto un ammontare pari allo sgravio non goduto.

Novitą importanti riguardano anche la disciplina delle deduzioni IRPEF sulla prima casa: si stabilisce infatti che ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di  famiglia e per i redditi di lavoro, il reddito complessivo del contribuente č determinato al netto del reddito dell'unitą immobiliare adibita ad abitazione principale.

Sono state prorogate al triennio 2008-2010 le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e quelle sulle spese di riqualificazione energetica degli edifici. I contribuenti, pertanto, potranno continuare a beneficiare: (1) della detrazione dall'IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia fino ad un importo massimo di 48.000 euro per unitą immobiliare; (2) dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento per le prestazioni fatturate; (3) della detrazione IRPEF del 55 per cento per le spese sostenute per cambiare gli infissi e isolare le pareti allo scopo di ridurre le dispersioni termiche e per l'installazione di pannelli solari allo scopo di riscaldare l'acqua, per gli interventi di riqualificazione che riguardano tutto l'edificio nel suo complesso e per la sostituzione delle vecchie caldaie a condensazione.

Infine, č stata incrementata la detrazione IRPEF per i mutui contratti per l'acquisto della casa che passa dagli attuali 3.615,2 euro a 4.000 euro.

Queste misure, anche alla luce delle disposizioni del decreto-legge 159 che avvia un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, sono sintomatiche della rinnovata attenzione che questa maggioranza attribuisce al tema della casa.

Ma la leva fiscale deve essere anche uno strumento per la politica dei redditi. Cosģ, l'articolo 1 precisa che le eventuali maggiori entrate derivanti nel 2008 dalla lotta all'evasione fiscale che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica sono destinate, se di carattere permanente, prioritariamente alla riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito pił basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito: si tratta di un impegno preciso, sulla scia di quanto previsto nella finanziaria 2007 e che quest'anno ha consentito di ridistribuire quasi due miliardi di euro a favore degli incapienti.

Per quanto concerne la normativa fiscale per le imprese, osserva che gli aspetti principali sono costituiti dalla riforma dell'IRES e dell'IRAP e dal regime forfetario per i contribuenti minimi, introducendo elementi di modernizzazione e semplificazione che collocano il nostro ordinamento nel novero dei sistemi tributari pił evoluti.

Il risultato č una fiscalitą di impresa semplificata e comprensibile che contiene i costi amministrativi, offre maggiori certezze interpretative e facilita la programmazione degli investimenti.

L'intervento agisce su due fronti: si abbassano le aliquote legali Ires ed Irap rispettivamente dal 33 al 27,5 per cento e dal 4,25 al 3,9 per cento e si ampliano le basi imponibili.

Per l'Ires l'ampliamento della base imponibile si realizza principalmente mediante l'eliminazione delle deduzioni extracontabili e degli ammortamenti anticipati e con l'introduzione di un nuovo limite alla deducibilitą degli interessi passivi, dal quale, con una modifica introdotta dal Senato, sono state escluse le imprese minori in contabilitą semplificata e sono stati introdotti alcuni correttivi. Nel disciplinare il nuovo trattamento degli interessi passivi, vengono abolite le norme sulla thin capitalization, quelle sul pro rata patrimoniale e reddituale semplificando il sistema.

Con la finalitą di ampliare la base imponibile dell'Ires si interviene anche sul regime del consolidato fiscale eliminando la possibilitą di effettuare la c.d. rettifica di consolidamento Ires per dividendi distribuiti intra-gruppo, trasferimenti di beni singoli in regime di neutralitą intra-gruppo e rideterminazione del pro-rata patrimoniale.

Per quanto riguarda l'Irap, si č concretamente avviata la sua regionalizzazione: č infatti espressamente definita tributo proprio delle Regioni, da istituire con legge regionale a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Tali innovazioni hanno anche l'obiettivo di incentivare il rafforzamento della capitalizzazione delle imprese, anche di quelle piccole e medie, e di avviare l'alleggerimento della pressione fiscale.

Riduzione della pressione fiscale e semplificazione degli adempimenti vengono conseguite in misura estremamente significativa per i contribuenti «minimi», ossia le persone fisiche esercenti attivitą di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi inferiori a 30.000 euro, non abbiano effettuato cessioni all'esportazione né sostenuto spese per lavoratori dipendenti. Con il nuovo regime, al reddito si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari al 20 per cento.

Si tratta di un regime «naturale» di tassazione - e pertanto si applicherą direttamente ai soggetti interessati, salvo che essi non optino espressamente per il regime ordinario - che potrą generare anche significativi effetti di gettito producendo emersione spontanea, parziale o totale, di basi imponibili fino ad oggi sottratte al fisco. Si tratta di una platea stimata dal Governo in circa 930.000 contribuenti, che avranno un abbattimento pressoché totale degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi (tenuta di libri contabili, spese di commercialista, eccetera).

Per le imprese pił piccole va anche ricordata l'introduzione del principio della neutralitą della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla forma organizzativa prescelta, attraverso la possibilitą di accesso alla cosiddetta opzione IRES. In particolare, si prevede che le piccole imprese, le imprese individuali e le societą in nome collettivo - di norma soggette a tassazione progressiva secondo le aliquote IRPEF - possano optare per la tassazione separata dei redditi all'aliquota forfettaria del 27,5 per cento (coincidente con l'aliquota IRES riformata).

Osserva che il testo contiene numerosi altri interventi in materia di fiscalitą d'impresa, tra questi segnala il credito d'imposta agli studi professionali associati con almeno quattro e non pił di dieci professionisti, finalizzato a favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali e la modifica del regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale, con l'elevazione da tre a quattro del numero di violazioni rilevanti ai fini della sospensione dell'attivitą.

In relazione ai costi della politica, ritiene che l'azione in questo settore č molto incisiva e, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, la sostanza degli interventi non č stata affatto attenuata durante l'esame del Senato.

Si tratta di un pacchetto ampio, che va dal blocco delle indennitą dei parlamentari per 5 anni (6 milioni di risparmio ogni anno) alla riduzione - a partire dal prossimo Governo - del numero di ministri e sottosegretari.

Di particolare rilievo ritiene l'intervento sulle comunitą montane, che dovranno essere composte da almeno sette comuni con specifici requisiti altimetrici e per le quali si stabilisce la riduzione della composizione degli organi rappresentativi. Inoltre, non potranno essere ricompresi nelle comunitą montane i capoluoghi di provincia, i comuni costieri e i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Dall'introduzione di questi nuovi criteri, cui le Regioni dovranno ottemperare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria, deriva la soppressione di 80 comunitą montane e il prodursi di economie di spesa stimate in 33, 4 milioni di euro per l'anno 2008 e in 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 destinate a incrementare le disponibilitą del Fondo per la montagna.

Per gli enti locali, a seguito delle modifiche del Senato, si prevede un corposo intervento di norme riguardanti l'eliminazione di cumuli di indennitą, la limitazione della possibilitą di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, solo ad alcune figure (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, membri delle giunte), la riduzione a  12 del numero massimo degli assessori, la modifica in senso restrittivo della disciplina dei gettoni di presenza e delle indennitą di funzione.

Significative sono anche le misure di razionalizzazione organizzativa per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni, in sono previsti l'accorpamento e la soppressione di enti, agenzie o organismi titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate a enti territoriali e contestuale riallocazione delle funzioni agli enti locali. Particolarmente significativa č la soppressione degli Enti d'ambito acquedottistici e dei Consorzi dei rifiuti (i cosiddetti ATO), imponendo alle Regioni di procedere entro il 1o luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti, ai fini del trasferimento delle funzioni gią svolte dagli ATO in capo agli enti territoriali esistenti.

Merita una segnalazione anche la nuova disciplina per il contenimento delle consulenze e dei compensi a carico delle finanze pubbliche, che si inserisce sul solco intrapreso con la finanziaria 2007. In particolare, si assoggetta al tetto corrispondente alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione il trattamento economico onnicomprensivo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il settore pubblico e le societą non quotate a prevalente partecipazione pubblica e loro controllate. Sono escluse le prestazioni artistiche o professionali indispensabili per competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Le deroghe sono estremamente limitate e riguardano 25 unitą corrispondenti alle posizioni di pił elevato livello di responsabilitą per le sole amministrazioni dello Stato e le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attivitą culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumitą.

Accenna brevemente alle altre misure riconducibili al contenimento dei costi della politica, che intervengono anch'esse ad ampio raggio e con un'intensitą senza precedenti (dalle auto blu alla corrispondenza postale, alla telefonia, alla soppressione e la razionalizzazione di diversi enti pubblici statali).

In merito alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, rileva che nella Finanziaria 2008, vi sono importanti novitą per gli enti locali. Č stato, infatti, avviato un percorso istituzionale in base al quale le regole per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissati sono condivise preliminarmente tra Governo ed enti locali.

La Finanziaria 2008 risponde, a suo parere, all'esigenza degli enti locali di avere certezza e costanza delle regole nella gestione amministrativa e nella costruzione dei bilanci. Afferma pertanto che la manovra 2008 pone le premesse affinché il «patto» sia tale non soltanto nel nome e divenga un vero, stabile e programmato accordo tra Governo ed Autonomie.

La costanza dei principi fondamentali del patto - con alcuni, limitati «aggiustamenti» per risolvere problemi applicativi - in omaggio al principio generale del «pacta sunt servanda» agevola l'attivitą di programmazione degli enti e restituisce credibilitą al patto stesso.

Le regole previste nel Patto di Stabilitą Interno dalla Finanziaria 2008 rispettano l'esigenza degli Enti locali di programmare la gestione con un adeguato orizzonte temporale, e di correggere le disposizioni che hanno generato differenze nella capacitą di spesa tra Enti in avanzo e Enti in disavanzo.

Per il patto di stabilitą, per il secondo anno consecutivo, la finanziaria 2008 prevede un obiettivo definito in termini di «disavanzo» (inteso come differenza tra entrate e spese: questo č pienamente coerente con i vincoli di Maastricht, che chiedono il rispetto dei «saldi» e non delle singole componenti). L'obiettivo cosģ definito ha, per la finanza locale, significativi vantaggi: puņ essere ottenuto in termini pił flessibili, perché il disavanzo puņ essere contenuto sia agendo sulle spese, che, a paritą di spesa, sulle entrate. La fissazione di un rigido tetto di spesa -introdotta nella precedente legislatura - riduceva  inevitabilmente i margini di manovra per gli enti locali, perché non era possibile intervenire sulle entrate per mantenere il disavanzo al livello degli anni precedenti.

Le regole per il patto di stabilitą disposte dalla Finanziaria 2007 - alcune in via sperimentale - hanno evidenziato alcune criticitą che sono affrontate e, in parte, risolte dalla Finanziaria 2008.

La Finanziaria 2007, infatti, richiedeva rigore finanziario anche agli enti «virtuosi» che avevano registrato un saldo finanziario positivo in termini di cassa nel triennio di riferimento 2003-2005, vincolando tali enti a migliorare ulteriormente tale saldo e a non utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento. La Finanziaria 2008 dispone invece che gli enti con saldo finanziario positivo non siano impegnati a dare un ulteriore contributo al saldo finanziario del comparto per gli anni 2008/2010; l'obiettivo da conseguire per rispettare il patto di stabilitą č quindi pari al saldo finanziario medio 2003/2005.

In definitiva, la Finanziaria 2008, confermando le regole per il patto di stabilitą gią disposte dalla Finanziaria 2007 - in particolare la definizione dell'obiettivo in termini di «saldo» - introduce un'importante novitą: il calcolo del saldo in termini di competenza «mista»; questo significa che le poste di parte corrente saranno considerate in termini di competenza e quelle di parte capitale saranno contabilizzate per cassa. Questo consente sia una pił realistica valutazione delle spese «effettivamente» realizzate per investimenti, sia l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento; in tal modo, il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilitą interno č pił coerente con quello previsto per il Patto europeo di stabilitą e crescita. Questo sistema di calcolo, inoltre, tende ad incentivare gli enti locali a spostare risorse dalle spese correnti a quelle per investimenti. Un'altra, importante novitą della manovra 2008 č la previsione di nuove misure «premiali» per gli enti «virtuosi».

La legge Finanziaria 2008 interviene anche con disposizioni volte a rafforzare il monitoraggio sulla spesa e gli strumenti per contenere l'esposizione debitoria degli enti territoriali.

Per un effettivo controllo della dinamica della spesa, al sistema informativo gią operativo (Siope) sui dati di cassa viene affiancato un sistema per monitorare in corso d'anno gli accertamenti e gli impegni assunti dagli enti.

Per il riequilibrio del comparto degli enti locali in merito allo stock di debito e alla sua sostenibilitą, si prevede la costituzione di una commissione ad hoc per potenziare l'attivitą di supervisione e controllo da parte del Ministero dell'economia gią disposta dalla finanziaria 2007, imponendo l'obbligo - agli enti territoriali - di dare comunicazione preventiva delle operazioni derivate che intendano realizzare.

Rileva che una modifica introdotta dal Senato ha l'intento di ridurre il ricorso a «contratti derivati» da parte di enti locali e territoriali, anche in considerazione dei rischi ai quali sono esposti - nel medio e lungo periodo - numerosi enti impegnati in operazioni di ristrutturazione del debito che impiegano tali strumenti finanziari (secondo il Ministero dell'economia e delle finanze sono non meno di 900 i contratti di questo tipo stipulati dagli enti territoriali tra il 2002 e il 2007).

Le norme che consentono l'utilizzo di strumenti derivati da parte degli enti territoriali, introdotte dalla Finanziaria 2002, sono state innovate dalla Finanziaria 2007, che ha disposto il principio che le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati debbano essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

La disciplina introdotta nella Finanziaria 2008 vincola gli enti alla massima trasparenza contrattuale in sede di sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati, e prescrive la conformitą dei relativi contratti a modelli individuati, con apposito decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia.

Con una modifica introdotta dal Senato, č stato disposto che le regioni a statuto speciale e le province autonome possano, a decorrere dal 2008 e in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, assumere a riferimento del patto di stabilitą interno il saldo finanziario anziché le spese finali, come previsto dalla normativa vigente. Tale possibilitą č concessa, anche prima della conclusione della fase di sperimentazione avviata dalla legge finanziaria 2007, purché tale sperimentazione abbia dato esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Per una politica per la montagna e i comuni montani coerente e innovativa, capace di valorizzarne le potenzialitą economiche, il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per gli anni 2009 e 2010 nel corso dell'esame al Senato č stato incrementato da 10 a 50 milioni di euro. Con un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, la Finanziaria2008 ha destinato risorse allo sviluppo sostenibile delle isole minori, in particolare per colmare «le disuguaglianze strutturali che penalizzano le isole» con un'adeguata politica energetica, dei trasporti e della concorrenza, e con misure a sostegno della competitivitą delle imprese insulari.

Per la sicurezza, la difesa e l'ordine pubblico, evidenzia la finanziaria stanzia risorse aggiuntive per la professionalizzazione delle Forze armate e per il potenziamento della capacitą d'intervento dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché per l'incremento delle assunzioni per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.

Inoltre, per il potenziamento dei mezzi e delle risorse messe a disposizione delle Forze di Polizia dello Stato, č istituito nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'acquisto e l'ammodernamento del parco autoveicoli e aeromobile della Polizia dello Stato e si stanziano 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la copertura, anche se parziale, degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di Polizia di Stato.

Per quanto concerne la politica energetica, ritiene che una delle integrazioni pił rilevanti del Senato riguarda la riforma della disciplina sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, che vanno ad incidere profondamente sull'insieme delle problematiche che ne hanno finora frenato la diffusione sul territorio nazionale.

Le misure introdotte costituiscono una efficace sintesi tra le esigenze di promozione delle fonti rinnovabili e la necessitą di un impatto accettabile sui prezzi e le tariffe a carico dei consumatori, garantendo al contempo una transizione graduale ed un trattamento equilibrato degli impianti esistenti.

Nel merito, si prevede che le risorse rinvenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'AEEG verranno utilizzate, d'ora in poi, esclusivamente per la promozione di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas, che potranno beneficiare del sostegno anche di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie. In precedenza tali risorse venivano utilizzate per l'adozione di iniziative risarcitorie genericamente a favore dei consumatori.

Le misure per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in particolare dalle biomasse, aggiornano il sistema di incentivazioni vigente senza stravolgerlo, con lo scopo di creare un quadro certo per tutti gli operatori del settore. I criteri generali delle nuove modalitą di incentivazione prevedono che per gli impianti di potenza superiore ad un megawatt si mantiene il sistema attuale dei certificati verdi, rendendolo pił efficiente ed efficace, mentre per gli impianti di taglia inferiore si introduce un sistema di tariffe fisse incentivanti.

Accanto agli incentivi, vengono previste misure per facilitare la diffusione delle  fonti energetiche rinnovabili sul territorio, stabilendo nuove norme di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione, nonché le nuove modalitą di connessione degli impianti alla rete elettrica nazionale.

Infine, vengono introdotte misure per l'armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni alla luce della ripartizione delle rispettive competenze.

In materia di competitivitą, internazionalizzazione delle imprese e ricerca, osserva che alle misure gią comprese nel testo iniziale, riguardanti il finanziamento di programmi prioritari per il settore della difesa e ad alta valenza industriale, il Senato ha aggiunto innovazioni in relazione al funzionamento del Comitato nazionale per il microcredito e disposizioni in materia di autoimprenditorialitą. Nel merito si autorizza Sviluppo Italia S.p.a. a rinegoziare una serie di mutui accesi, entro il 31 dicembre 2004, in modo da favorire la promozione e lo sviluppo della imprenditorialitą, specie giovanile e nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano, si prevede il sostegno al Made in Italy attraverso una campagna promozionale straordinaria ed il potenziamento delle attivitą di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del marchio; lo stanziamento di 50 milioni di euro per sostenere le attivitą di credito all'esportazione per l'anno 2008 tramite la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici; infine, viene previsto un aumento di 20 milioni per l'anno 2008 e di 130 milioni per l'anno 2009 del fondo per le attivitą connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore degli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero.

Infine, sono state introdotte importanti misure per i giovani ricercatori. La prima destina una quota - non inferiore al 10 per cento - del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca presentati da ricercatori di etą inferiore ai quaranta anni. Allo stesso modo, la seconda eleva dal 5 al 10 per cento la quota del Fondo per la ricerca e la sperimentazione sanitaria destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori del settore sanitario di etą inferiore ai quaranta anni.

Per quanto attiene alle infrastrutture e mobilitą, il rilancio degli investimenti infrastrutturali e il miglioramento degli standard di efficienza e sicurezza nel sistema dei trasporti nazionali e locali, con una particolare attenzione per la mobilitą a minor impatto ambientale, caratterizzano questa manovra finanziaria.

Dopo le note difficoltą finanziarie di ANAS Spa e Ferrovie dello Stato Spa affrontate con la precedente manovra, ora si prevedono significativi investimenti in infrastrutture per rendere pił efficiente la mobilitą stradale, ferroviaria, marittima ed aerea del nostro Paese.

In particolare si segnala l'istituzione di un Fondo per la mobilitą locale di ammontare pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008, le cui risorse vengono destinate all'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni per garantire l'attuale livello dei servizi di trasporto pubblico, all'acquisto di veicoli ferroviari e veicoli di servizio su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, autobus ecologici, elicotteri compresi, ed al finanziamento di tramvie e metropolitane in corso di realizzazione e dei parcheggi di interscambio.

Dopo diversi anni in cui veniva segnalata come prioritą, finalmente si riconosce la possibilitą di godere della detrazione IRPEF delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nella misura del 19 per cento del loro ammontare e per un importo massimo fino a 250 euro.

Si prevedono per il 2008 appositi incentivi per le imprese di autotrasporto volti a spostare quote consistenti di traffico pesante dalla modalitą stradale a quella marittima, per i lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria e il miglioramento della qualitą del servizio di trasporto e della sicurezza nello Stretto di  Messina, per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, compresi interventi di continuitą territoriale da e per l'aeroporto e all'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania, per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, destinati al trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti, per il trasporto merci su ferrovia, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti, per il proseguimento degli interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, per il sostegno delle Ferrovie della Calabria Srl, delle ferrovie Apulo Lucane Srl e delle Ferrovie del Sud-Est Srl.

Nel quadro degli interventi per le infrastrutture, si evidenzia la norma finalizzata alla prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche individuate dalla Legge obiettivo, per le quali si autorizza la concessione di contributi quindicennali di circa 100 (99,6) milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Parte di tali risorse, viene destinata all'attivazione di interventi in specifiche aree territoriali del Paese, con un basso grado di sviluppo infrastrutturale o colpite da eventi calamitosi.

Infine, per rendere pił rapidi gli interventi per la realizzazione di infrastrutture nel paese e di coinvolgere maggiormente le autonomie locali, la finanziaria prevede apposite misure in materia di federalismo infrastrutturale, che dovrebbero accelerare la realizzazione di particolari opere pubbliche con la partecipazione e il consenso delle Regioni coinvolte. A tal fine, funzioni e poteri per la realizzazione di infrastrutture autostradali possono essere trasferiti ad un soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS e Regioni interessate; in particolare, si applica tale disposizione alle attivitą di gestione, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, all'autostrada A4-tronco Venezia-Trieste.

In materia di salute, sistema sanitario, le misure in favore della salute dei cittadini si sostanziano in un insieme di misure che, innestandosi sull'impianto della manovra scorsa, prende le mosse dalla realizzazione di un Piano di rientro regionale in materia sanitaria di alcune realtą quali il Lazio, la Campania, il Molise e la Sicilia, finalizzato all'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005. L'anticipazione finanziaria č ammessa entro un limite complessivo di 9,1 miliardi di euro e l'importo per ciascuna regione č determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli piani di rientro ed al netto delle risorse gią erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. Le regioni devono restituire l'anticipazione entro un periodo non superiore a trenta anni.

Per le regioni che abbiano sottoscritto gli accordi per il rientro dal disavanzo sanitario (Lazio, Campania, Molise, Sicilia, Liguria ed Abruzzo) e che, non avendo rispettato il patto di stabilitą interno sanitario in uno degli anni precedenti il 2007, non abbiano avuto diritto alle quote di finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, si specifica che tali quote sono riconosciute nei termini ed alle condizioni stabiliti dal relativo piano di rientro.

Nel quadro di un'opera di razionalizzazione ed economia della spesa, si prevede:

a) il divieto assoluto di prescrizione da parte del medico se non sono disponibili dati delle sperimentazioni cliniche gią concluse di fase seconda.

b) il riutilizzo negli stessi ambiti o la cessione ad organizzazioni senza fini di lucro dei medicinali in corso di validitą, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) o delle loro famiglie.

c) che gli adempimenti per l'accesso ai finanziamenti aggiuntivi per il ripiano dei debiti pregressi 2001-2004 in relazione alla spesa farmaceutica 2007 si intendono evasi per il superamento del tetto del 13 per cento per quella convenzionale e del 3 per cento per quella ospedaliera.

Di particolare rilievo risultano le misure volte ad autorizzare la spesa di 180  milioni di euro per l'anno 2008 (oltre ai 150 ml previsti dall'articolo 33 del dl 159/07), per le transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da emoderivati infetti e da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni.

Altrettanto si dica per la proroga, per l'anno 2008, della sospensione del ticket sull'assistenza ambulatoriale specialistica di 10 euro previsto dalla legge finanziaria 2007.

In relazione all'esclusione per l'anno 2008 della quota fissa suddetta, il livello di finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale viene incrementato di 834 milioni (per il medesimo anno).

In ordine all'efficienza e all'efficacia del sistema scolastico, osserva che viene rimodulato il piano di riduzione del personale della scuola previsto dalla finanziaria 2007 spalmandolo su un triennio. Alla riduzione, nell'anno scolastico 2007-2008, di complessive 14.000 unitą, si aggiunge una riduzione di 11.000 unitą nei tre anni scolastici successivi. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, si autorizza, garantendo il rapporto di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili, un contingente di circa 94.000 posti di sostegno complessivi rispetto all'attuale contingente di circa 91.000. All'assunzione di 20.000 unitą di personale amministrativo, tecnico ausiliare (ATA), gią previste nella precedente Finanziaria, si aggiungono ulteriori 10.000 unitą. Per evitare che si continui ad alimentare nuovo precariato, superato dalla chiusura delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento (legge finanziaria 2007), sono previste nuove modalitą di reclutamento degli insegnanti attraverso corsi di specializzazione universitari, con forte componente di tirocinio, concorsi periodici e verifica delle capacitą didattiche degli insegnanti prima della loro immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Per l'efficienza e efficacia del sistema universitario nazionale, si prevede la costituzione di un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro, per ciascun anno, del triennio 2008/2010, le cui risorse verranno assegnate attraverso l'adozione di un Piano programmatico, definito sentito il Consiglio dei rettori, volto a: elevare la qualitą globale; l'uso appropriato delle risorse a favore della ricerca e la didattica; il riequilibrio finanziario tra gli atenei; la definizione del vincolo di indebitamento degli atenei; la definizione di strumenti di verifica e monitoraggio del rispetto del piano. Il Senato ha incrementato il suddetto Fondo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinati ad aumentare l'assegno di dottorato di ricerca.

In materia di diritti sociali, solidarietą sociale e tutela del cittadino consumatore, gli interventi a tutela dei diritti sociali sono ampi e diversificati. Un primo intervento riguarda l'equiparazione dei figli in adozione o in affido a quelli biologici ai fini della fruizione del congedo di maternitą e parentale (innalzato da tre a cinque mesi). Si prevede anche l'istituzione di un Fondo per finanziarie uno specifico programma per la sicurezza contro le molestie e la violenza alle donne, con una dotazione di 20 milioni di euro. Inoltre, si istituisce il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dalla presenza dell'amianto.

Di rilievo sono le iniziative in materia di non autosufficienza introdotte dal Senato. In particolare, si destina parte delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia a obiettivi di permanenza o di ritorno nella comunitą familiare di soggetti - parzialmente o totalmente - non autosufficienti. Contestualmente, si incrementa di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009, il Fondo per le non autosufficienze.

Particolare attenzione č dedicata alla tutela del cittadino consumatore, con l'introduzione da parte del Senato della class action e di alcune disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, che stabiliscono l'obbligo per il gestore dell'emanazione di una «Carta della qualitą dei servizi», la consultazione obbligatoria delle associazioni  dei consumatori, la verifica periodica dell'adeguatezza dei servizi erogati e un sistema di monitoraggio permanente.

»L'azione collettiva risarcitoria» , meglio conosciuta come Class action, č uno strumento generale a tutela dei consumatori.

Segnala che da pił di un anno la Commissione Giustizia della Camera č impegnata nella discussione dell'AC 1495 (Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori) del Governo. La Commissione, il 7 novembre 2007 scorso, ha adottato un testo base, che ha modificato, in alcune parti, il testo del Governo. Il testo base allo studio della Commissione giustizia della camera e il testo approvato dal Senato si differenziano in alcune parti.

La norma contenuta nel provvedimento all'esame prevede che le associazioni dei consumatori e degli utenti, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito dei rapporti giuridici relativi ai contratti per adesione, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle societą fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, che ledano i diritti di una pluralitą di consumatori o di utenti. Legittimate ad agire, sono dunque, le associazioni predette; altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire potranno essere individuati da un decreto del Ministero della giustizia, mentre nel testo base della Camera le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse vengono vagliate dal giudice.

La norma prevede inoltre che l'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione produce gli effetti interruttivi della prescrizione anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

Il giudice, dopo aver vagliato preliminarmente eventuali profili di inammissibilitą dell'azione con la sentenza di condanna determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. In relazione alle predette controversie, davanti al giudice puņ altresģ essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna, ovvero della dichiarazione di esecutivitą del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, con la nomina di un conciliatore interessati.

In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore dell'azione collettiva non puņ superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia.

Si sofferma sugli interventi per lo sviluppo e riequilibrio territoriale per il Mezzogiorno. Per l'innovazione e la competitivitą, il disegno di legge in esame ha disposto sin dall'inizio un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2008 destinato al «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno» e un incremento di 20 milioni di euro del Fondo per il passaggio al digitale, istituito dalla legge finanziaria per il 2007 per favorire la diffusione del digitale in tutto il territorio nazionale.

Tenuto conto dell'importanza delle reti di telecomunicazioni nello sviluppo delle aree sottoutilizzate, al fine di ridurre e, in prospettiva, eliminare il digital divide esistente nel Paese, con queste risorse si punta a superare i vincoli -conformazione geografica del territorio e ridotta densitą di popolazione, soprattutto nelle zone rurali e marginali - che non consentono di  mobilitare capitali privati nella realizzazione di tali infrastrutture: manca infatti la «massa critica» di utenti del servizio e quindi il flusso di cassa che consentirebbe di ripagare il capitale investito.

In coerenza con l'obiettivo programmatico di incrementare il volume degli investimenti nel Mezzogiorno, la Finanziaria opera una rimodulazione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate per il triennio, prevedendo esplicite assegnazioni per gli esercizi successivi al 2010, destinate alla nuova programmazione; con espressa disposizione normativa, tali risorse sono rese «interamente ed immediatamente impegnabili».

Le risorse di cui alla legge 488 del 1992 sono state assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che dovrą accertarne periodicamente la disponibilitą al fine di rendere possibile il riutilizzo di tali risorse - nel quadro della riforma degli incentivi avviata con la Finanziaria 2007 - per analoghe finalitą di sviluppo. Quota parte delle risorse derivanti da revoche e rinunce delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 sono destinate ad alcuni interventi, tra i quali particolarmente rilevante č il programma nazionale per i giovani laureati residenti nelle Regioni del Mezzogiorno, che ha lo scopo di favorirne l'inserimento lavorativo, dando prioritą ai contratti di lavoro a tempo indeterminato; sono espressamente previsti incentivi per tirocini formativi e di orientamento professionale. Con il finanziamento di interventi per l'attivitą di ricerca nel settore energetico e per il riutilizzo di aree industriali nelle regioni del Mezzogiorno, si intende sostenere le imprese innovative, in particolare nei primi anni di attivitą, migliorando le prospettive di redditivitą a medio termine e favorendo l'attrazione di capitali privati.

Nel corso dell'esame al Senato sono state ulteriormente rafforzate le iniziative a sostegno del Mezzogiorno e delle aree svantaggiate del Paese. In particolare, č stato disposto un credito d'imposta per le assunzioni a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito d'imposta, concesso per il triennio 2008-2010, č di 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto. La misura č elevata a 416 euro al mese per l'assunzione di lavoratrici donne. Č importante notare che per chi assume la qualifica di datore di lavoro dal 1o gennaio 2008 ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Segnala quindi gli interventi in materia di 8 per mille e 5 per mille. Il testo iniziale disponeva un incremento delle risorse a disposizione dell'8 per mille e del 5 per mille nel 2008 (ossia relative alle dichiarazioni dei redditi 2007). In particolare, le risorse a disposizione dell'otto per mille del gettito IRPEF, relativamente alla quota destinata allo Stato, vengono aumentate di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Per quanto riguarda il 5 per mille, si dispone un incremento di 150 milioni del tetto di spesa gią fissato in 250 milioni di euro.

Inoltre, il Senato ha introdotto anche per il 2008 la disciplina del 5 per mille, nel limite di spesa di 100 milioni di euro.

Si sofferma infine sulle misure per il pubblico impiego e la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Al fine di limitare il ricorso a consulenze esterne e a forme contrattuali flessibili si prevede il requisito della «particolare e comprovata specializzazione unitaria» per il conferimento di tali incarichi. Inoltre, si mantiene anche per il triennio 2008-2010 la riserva del 60 per cento delle nuove assunzioni per soggetti gią titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni. Si dispone infine che le pp.aa. assumano esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possano ricorrere alle forme contrattuali flessibili, se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi, vietando altresģ il rinnovo del contratto flessibile e la stipula di altra tipologia contrattuale precaria con lo stesso lavoratore.

Si abbassa al 35 per cento della spesa sostenuta nel 2003 il limite entro cui le amministrazioni possono avvalersi di personale  con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro «flessibile», dall'attuale 40 per cento.

Grande attenzione č stata rivolta dal Senato al tema della stabilizzazione dei lavoratori precari della pubblica amministrazione. In linea con il programma - avviato gią con la finanziaria 2007 - per il definitivo superamento dell'improprio ricorso al lavoro flessibile e precario nelle pubbliche amministrazioni, la nuova disciplina approvata dal Senato estende la possibilitą di essere stabilizzato, secondo le modalitą e i limiti indicati dalla finanziaria 2007, al personale a tempo determinato delle amministrazioni statali e degli enti territoriali che consegue i requisiti di anzianitą di servizio in virtł di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

Le pubbliche amministrazioni dovranno predisporre, entro il 30 aprile 2008, piani per la progressiva stabilizzazione di due tipologie di personale non dirigenziale: 1) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007; 2) collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei seguenti requisiti: contratto in essere alla data di entrata in vigore del testo in esame; attivitą pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Č comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche.

Per queste finalitą si incrementa di 20 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2008-2010, il «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», previsto dalla legge finanziaria 2007.

Infine, in coerenza con le intese e gli accordi intervenuti fra Governo e sindacati in materia di pubblico impiego, sottoscritti il 6 aprile e il 29 maggio 2007, e tenuto conto delle anticipazioni operate dal DL 159/07, si provvede ad incrementare per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro gli stanziamenti per la contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio 2006-2007.

 

(omissis)

 

Il ministro Tommaso PADOA SCHIOPPA conferma la validitą del quadro macroeconomico in base al quale č stata definita la manovra di finanza pubblica. Rileva peraltro che si registra un peggioramento dello scenario dell'economia internazionale, che ha indotto a rivedere al ribasso le previsioni di crescita per il 2008. Indica in proposito che la Commissione europea ha rideterminato all'1,4 per cento il tasso di crescita del PIL reale in Italia per il 2008. Osserva che la maggior incertezza in relazione alle previsioni macroeconomiche non dovrebbe comunque riflettersi in misura significativa nell'andamento dei conti pubblici, in relazione al quale le previsioni del Governo di indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche per il 2008 risultano sostanzialmente allineate con quelle della Commissione europea. Per quanto concerne i contenuti del disegno di legge finanziaria, rileva che il testo trasmesso dal Senato non ha modificato l'entitą complessiva della manovra e gli interventi fondamentali di cui č costituita. Segnala peraltro che č stata introdotta una misura di notevole portata finanziaria, rappresentata dall'abolizione per l'anno 2008 del ticket sulle prestazioni ambulatoriali, che ha comportato un onere di oltre 800 milioni di euro. Sono state inoltre approvate numerosi altri interventi e modifiche di dimensione pił circoscritta. Ritiene che anche la Commissione bilancio della Camera abbia la possibilitą di intervenire in modo significativo sul testo, a condizione che, in relazione alle modifiche che si intendono approvare, sia individuata una idonea copertura, sia sotto il profilo della effettiva sussistenza delle risorse che si intendono utilizzare, sia sotto il profilo della sostenibilitą politica del loro utilizzo. Una volta assicurato il rispetto di questa condizione, spetta senza dubbio alla Commissione stabilire le prioritą degli interventi da adottare. Ritiene altresģ opportuno segnalare alla Commissione l'esigenza di modificare il testo trasmesso dal Senato nella parte in cui interviene sulla riforma dell'amministrazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva che si tratta di una riforma, in corso di attuazione, che permette di razionalizzare la presenza sul territorio del Ministero, mantenendo inalterato il livello dei servizi ai cittadini e rendendo disponibile un numero significativo di personale che puņ essere utilizzato da altre amministrazioni. Segnala in proposito come gią oltre la metą dei dipendenti sia stata ricollocata con il consenso delle organizzazioni sindacali e degli interessati. Auspica pertanto che non siano dettati interventi normativi che avrebbero l'effetto di interrompere il processo di attuazione della riforma. In conclusione esprime a nome del Governo l'impegno a supportare i lavori della Commissione, anche attraverso la presentazione in blocco di un numero limitato di emendamenti, in modo da evitare una lunga sequenza di proposte emendative provenienti dal Governo. Al tempo stesso auspica che anche i deputati non siano disponibili a farsi strumento per la presentazione  di ogni emendamento che sia stato sollecitato presso di loro.

 

Lino DUILIO, presidente, nel richiamare le considerazioni svolte dall'onorevole Ricci segnala l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'emendabilitą del disegno di legge di bilancio, fermo restando che la riclassificazione operata a legislazione vigente non si puņ ovviamente tradurre in una riduzione del potere di emendabilitą parlamentare di tale provvedimento.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR deposita una dettagliata documentazione predisposta dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che evidenzia, per ciascuna unitą previsionale di base, la quota di spese obbligatorie e quella derivante da fattore legislativo, gli oneri inderogabili al netto delle spese obbligatorie, l'entitą complessiva del fabbisogno e, nell'ambito di quest'ultima, il fabbisogno non vincolato. Osserva

 

Lino DUILIO, presidente, osserva che, sulla base della documentazione fornita dal Governo, possono ritenersi emendabili in sede di bilancio gli importi riconducibili agli oneri inderogabili al netto delle spese obbligatorie e al fabbisogno non vincolato.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti, nel prosieguo dell'esame su una problematica connessa alla riduzione dell'ICI sulla prima casa prevista dal disegno di legge finanziaria. Ricorda infatti che un'analoga misura era stata inserita nel disegno di legge C. 1762 recante la revisione della tassazione delle rendite finanziarie e la riforma del sistema fiscale che č stato esaminato in sede referente dalla VI Commissione finanze. Segnala che in quella sede aveva sollevato alcune perplessitą su tale esenzione in quanto la stessa determinava la necessitą di operare una compensazione ai comuni attraverso maggiori trasferimenti erariali destinati probabilmente a creare un contenzioso come accaduto in passato nei casi analoghi e veniva ad incidere su una delle poche imposte di impianto autenticamente «federalista». Aveva quindi prospettato in alternativa di operare un credito di imposta ai fini IRPEF in misura equivalente all'imposta ICI versata dai soggetti interessati. Tale misura avrebbe sortito un effetto economico equivalente e sarebbe stata di facile attuazione in quanto, anche con le ultime modifiche apportate alla normativa, l'ammontare dell'imposta ICI pagata figura nei dati richiesti ai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. Ricorda che rispetto a tale ipotesi era stata sollevata l'obiezione che la stessa non avrebbe interessato i soggetti incapienti. Ma in proposito osserva che si potrebbe ipotizzare per tali soggetti un meccanismo analogo a quello previsto per l'agevolazione dei medesimi soggetti nel decreto-legge n. 159. Ritiene non condivisibile l'argomentazione secondo cui una simile misura non avrebbe avuto per i contribuenti la stessa immediatezza di percezione della riduzione dell'ICI.

 

Gaspare GIUDICE (FI), nel riservarsi di fornire ulteriori valutazioni per quel che concerne il contenuto dell'intervento del ministro Padoa Schioppa, segnala preliminarmente l'esigenza di organizzare i lavori della Commissione in modo da evitare che si ripeta quanto accaduto nell'esame del decreto-legge n. 159 nel quale la Commissione non ha potuto svolgere alcuna votazione.

 

Lino DUILIO, presidente, segnala che l'organizzazione dell'esame dei documenti di bilancio sarą oggetto della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si svolgerą al termine della seduta della Commissione.

 

Nicola ROSSI (PD-U) rileva l'importanza, nell'ambito delle questioni sulle quali la Commissione dovrą concentrare il proprio esame, del riordino della tassazione sulle imprese operata in particolare dall'articolo 3 del disegno di legge finanziaria. Rileva preliminarmente che gli obiettivi che tale riordino si pone, vale a  dire l'abbassamento della tassazione, accompagnato da un ampliamento della base imponibile, e la semplificazione, sono assolutamente condivisibili; risultano invece discutibili le modalitą con le quali si č inteso procedere in tale direzione. Rileva infatti che l'indicatore che č stato individuato per fissare la soglia di ulteriore deducibilitą degli interessi passivi, vale a dire il risultato operativo lordo della gestione caratteristica, non risulta idoneo per le imprese. Infatti la previsione dell'ulteriore deducibilitą degli interessi passivi nel limite del 30 per cento di tale risultato potrebbe tradursi in concreto in un aumento dell'aliquota IRES di fatto applicata rispetto al 27,5 per cento individuato dalla norma in presenza di ammortamenti e oneri finanziari anche derivanti dal ricorso al credito. In proposito osserva che, se ritiene legittimo perseguire l'obiettivo di disincentivare il ricorso al credito, ritiene che non si debbano a tal fine introdurre disposizioni che si traducano in un divieto. Segnala poi che anche in specifiche situazioni, come ad esempio un aumento dei tassi di interesse, si potrebbe verificare un incremento dell'aliquota di fatto applicata, e ritiene che non valga controbilanciare tali effetti la previsione che in presenza di investimenti significativi la deducibilitą possa essere differita nel tempo. Infatti tale previsione sembra prendere in considerazione un'impresa «statica» e non tiene conto della dinamica con cui nel tempo si sviluppano gli investimenti. Rileva poi che la norma presenta profili di ambiguitą nella misura in cui viene lasciata all'Agenzia delle entrate una certa discrezionalitą nella sua applicazione. In proposito paventa anche il rischio che l'Agenzia delle entrate possa essere letteralmente sommersa da interpelli.

Lino DUILIO, presidente, in considerazione dell'esigenza di svolgere l'ufficio di presidenza per organizzare le modalitą e i tempi di esame dei provvedimenti in oggetto prima che riprendano i lavori dell'Assemblea con votazioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.40.

 


VCOMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedģ 27 novembre 2007

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SEDE REFERENTE

 

Martedģ 27 novembre 2007 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor.

 

La seduta comincia alle 11.35.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'Autoritą garante della concorrenza e del mercato ha inviato una segnalazione che fa riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 relative all'individuazione degli ambiti territoriali attuali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 27; alla class action di cui all'articolo 35 e all'attivitą dei soggetti titolari di concessioni per l'attivitą di stoccaggio del gas naturale di cui all'articolo 123. Rileva che  il testo della segnalazione č in distribuzione.

 

Antonio BORGHESI (IdV), ritiene opportuno chiedere chiarimenti al rappresentante del Governo in merito alle norme riguardanti il regime fiscale degli interessi passivi e delle deduzioni extracontabili e le riserve in sospensione di imposta. Al riguardo, fa presente che nei bilanci tali riserve si sono stratificate per il sopravvenire di provvedimenti, anche piuttosto risalenti nel tempo. Si tratta di riserve che, se fossero entrate a far parte del reddito delle imprese al momento dell'entrata in vigore dei singoli provvedimenti, avrebbero subito una tassazione pari al 33 per cento. Ritiene pertanto opportuno sapere se sussiste da parte del Governo la volontą di disporre una sorta di condono, considerato il valore dell'1 per cento disposto dalla norma.

 

Maino MARCHI (PD-U), intervenendo in merito al dettato dell'articolo 145 del disegno di legge finanziaria, chiede chiarimenti in merito all'applicabilitą della norma anche nei casi di sostituzione di personale per maternitą. Al riguardo, ritiene che si tratta di una questione assai delicata, soprattutto in relazione alle scuole o a tutti i luoghi di lavoro in cui ci si occupa di servizi alla persona. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 146, comma 7, relativo ai piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, sottopone al Governo l'esigenza di un chiarimento per comprendere se tali piani siano predisposti dalle singole amministrazioni sulla base di specifiche necessitą o se i lavoratori, rientranti nelle tipologie previste dalla norma, saranno comunque stabilizzati entro tre anni. Ritiene altresģ poco chiaro se la norma contempli tutti gli enti locali, considerato il regime speciale che vige per le province, che genera incertezze sul piano della coerenza con il Patto di stabilitą interno.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U), intervenendo sul tema della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dopo lo schema di regolamento presentato dal Governo, intervenuto sulla materia il Senato, che nel disegno di legge finanziaria ha inserito una disposizione con la quale si differisce al 1o gennaio 2010 l'applicazione della riforma.

Al riguardo preannuncia la presentazione di un emendamento che dovrebbe garantire il conseguimento di risparmi superiori a quelli connessi alla riforma prospettata dal Governo e, al tempo stesso, rispondere alle preoccupazioni che sono alla base della scelta del Senato.

L'emendamento propone infatti l'istituzione nelle singole province di uffici territoriali dell'economia e delle finanze che permetterebbero l'accorpamento delle direzioni provinciali dei servizi vari, delle ragionerie provinciali dello Stato e delle commissioni tributarie provinciali, nonché, nei capoluoghi di regione, delle commissioni tributarie regionali.

A suo avviso, tale proposta dovrebbe essere presa in attenta considerazione dal Governo, in quanto permetterebbe una effettiva razionalizzazione dell'articolazione territoriale del Ministero e significativi risparmi di spesa, senza sconfessare le decisione assunte dal Senato.

 

Alberto FILIPPI (LNP), chiede chiarimenti in ordine ai destinatari delle risorse, pari a 4 milioni di euro, previste dall'articolo 10, comma 4, del disegno di legge finanziaria, nonché in ordine alle modalitą di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 61 dello stesso disegno di legge.

 

Gaspare GIUDICE (FI), svolgendo un intervento di carattere metodologico, richiama le numerose questioni sollevate dal Servizio del bilancio della Camera sulle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008, attinenti ad aspetti spesso assai rilevanti. Al riguardo, ritiene che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe, in via preventiva, formulare delle risposte puntuali in merito alle questioni poste, anche al fine di facilitare il lavoro di esame da parte della Commissione bilancio.

 

Francesco PIRO (PD-U), richiamando i contenuti della relazione svolta dal collega Ricci, sottolinea la novitą, introdotta a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, relativa alla nuova impostazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi. Si tratta di una novitą rilevante che evidenzia che il Governo ha inteso dare attuazione al lavoro svolto in collaborazione con le Commissioni bilancio della Camera e del Senato sulle procedure di bilancio. Al riguardo, rileva che nel corso dei dibattiti parlamentari raramente emerge la rilevanza dello strumento del bilancio, malgrado la legge finanziaria riguardi soltanto il 3 o 4 per cento delle risorse che costituiscono oggetto di gestione da parte delle amministrazioni dello Stato. Il nuovo sistema di classificazione consente di evidenziare, fin da questa fase, i dati quantitativi che consentono di realizzare obiettivi e risultati, con evidenti positive ripercussioni sul provvedimento riguardante il rendiconto.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR, nel ringraziare il deputato Piro per le osservazioni relative alla riclassificazione del bilancio dello Stato, cui si č pervenuti in collaborazione con le Commissioni bilancio di Camera e Senato, sottolinea che si tratta di un impegno di natura rilevante volto a fornire al Parlamento elementi chiari e significativi per una valutazione sulla efficienza nell'uso delle risorse finanziarie e sull'efficacia quanto al raggiungimento degli obiettivi. In merito agli interventi svolti, nel rinviare alle successive fasi del dibattito i chiarimenti relativi a singole disposizioni contenute nell'articolato, osserva, sul piano metodologico e senza alcun intento polemico, la opportunitą di valutare l'istituzione di una autoritą indipendente che verifichi le conseguenze finanziarie dei documenti contenuti nella manovra di finanza pubblica e che ponga la propria attivitą al servizio del Parlamento, secondo un modello analogo a quello adottato in altri Stati europei. Con riferimento alle questioni poste dal deputato Borghesi, osserva che si tratta di un problema di merito, nel senso che bisogna approfondire l'opportunitą di prevedere per l'imposta sostitutiva un'aliquota all'1 per cento o superiore. Per quanto concerne il ricorso a contratti di lavoro flessibile, chiarisce al deputato Marchi che tutto ciņ che riguarda la scuola č oggetto di norme specifiche, mentre si riserva di fare un approfondimento sugli enti locali. Relativamente al comma 7, relativo al piano di stabilizzazione, dell'articolo 146, precisa che la norma non prevede necessariamente la stabilizzazione di tutti i soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato. Per attingere al fondo deve essere preparato un piano triennale. Per quanto riguarda la questione posta dal deputato Vannucci, osserva che la riforma č in fase di attuazione sulla base di disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2007; sarą, comunque, valutata con attenzione una proposta alternativa. Sottolinea che i quesiti posti dal deputato Filippi sono estremamente puntuali; si tratta in ogni caso di finanziamenti addizionali e di interventi che fanno gią parte del contesto normativo vigente.

 

Alberto FILIPPI (LNP) insiste per avere chiarimenti sul comma 4 dell'articolo 10.

 

Lino DUILIO, presidente, fa presente che in ogni caso si potrą intervenire in sede di emendamenti sulla disposizione segnalata, anche prospettandone la soppressione. Auspica quindi che il Governo, in sede di esame degli emendamenti, sappia fornire risposte puntuali alle osservazioni e ai quesiti formulati dagli uffici.

 

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che la legge finanziaria per il 2008 introduce una serie di aliquote speciali. Rileva pertanto che la manovra rechi un complesso di interventi a favore delle piccole e medie imprese, anche di impatto significativo.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti per poter ulteriormente approfondire il contenuto dei provvedimenti in esame. Con riferimento all'osservazione del deputato Borghesi, precisa  che le piccole e medie imprese saranno decisamente penalizzate dalla legge finanziaria, in quanto, se si considerano gli effetti positivi e quelli negativi, l'effetto complessivo del provvedimento č fortemente svantaggioso per gli imprenditori di piccole e medie imprese.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, precisa che, per quanto riguarda l'IRES e l'IRAP, dovrą essere considerata la questione della deducibilitą. Ricorda che al Senato sono stati apportate significative modifiche al testo in esame per aumentarne la coerenza interna. Concorda con il presidente Duilio relativamente alla proposta di esaminare la questione sollevata dal deputato Giudice al momento del passaggio all'esame degli emendamenti, segnalando la particolare rilevanza dell'esame in seconda lettura e, al tempo stesso, ribadendo l'esigenza di un rigoroso rispetto delle regole poste a tutela degli equilibri finanziari.

 

Marino ZORZATO (FI) manifesta la disponibilitą, anche a nome del proprio gruppo, a svolgere un esame selettivo delle proposte emendative. A tal fine chiede alla maggioranza e al Governo di individuare, prima di passare all'esame degli articoli, i temi di pił rilevante interesse.

 

Andrea RICCI (RC-SE), relatore per il disegno di legge di bilancio, ritiene che la nuova classificazione del bilancio dello Stato sia sicuramente utile. Essa, potrą consentire alla Commissione bilancio di effettuare interventi pił mirati e puntuali anche all'interno del disegno di legge di bilancio. Auspica, infine, che la nuova classificazione sia perfezionata in modo da accrescere la leggibilitą del bilancio e la capacitą di decisione e controllo da parte del Parlamento.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo. Fa presente che nella seduta di lunedģ 3 dicembre 2007, alle ore 12, si procederą alla dichiarazione delle proposte emendative inammissibili. Preannuncia che, entro le ore 15 di lunedģ prossimo, chiederą ai gruppi di segnalare le proposte emendative ritenute particolarmente significative. Auspica che, entro la serata di lunedģ prossimo, la Commissione possa passare all'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite, comprese quelle eventualmente presentate dal Governo. Auspica, infine, che la Commissione possa licenziare un testo sufficientemente approfondito e utile per il successivo esame da parte dell'Assemblea.

 

Marino ZORZATO (FI) ribadisce la sua disponibilitą a lavorare approfonditamente ai fini dell'esame degli emendamenti. Ribadisce la richiesta al Governo e alla maggioranza di individuare chiaramente il programma dei lavori della prossima settimana e i temi che la Commissione intenderą affrontare.

 

Lino DUILIO, presidente, ritiene condivisibile la richiesta del deputato Zorzato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.20.


VCOMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Lunedģ 3 dicembre  2007

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SEDE REFERENTE

 

Lunedģ 3 dicembre 2007 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor.

 

La seduta comincia alle 15.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 novembre 2007.

 

Lino DUILIO, presidente, avvisa che risultano presentate e riferibili al testo oltre 6300 proposte emendative, che sono disponibili, oltre che nei fascicoli stampati in distribuzione, anche sul sito Internet della Camera. Dą atto in proposito dell'impegno profuso per la tempestiva predisposizione del materiale di seduta e la stampa dei fascicoli degli emendamenti da parte della tipografia. Fa presente che gli  emendamenti dichiarati inammissibili sono stati suddivisi per estraneitą di materia, per carenza di compensazione e per inidoneitą della copertura in tre differenti elenchi, che sono in distribuzione. Con riferimento ai criteri adottati ai fini della valutazione di ammissibilitą, ricorda preliminarmente che, per quanto concerne i profili di compensazione, si č concordemente stabilito di applicare la regola per cui gli emendamenti onerosi devono recare nel testo la relativa copertura finanziaria, integralmente formulata e riferita espressamente alle disposizioni proposte. Fa presente che l'applicazione di questa regola discende dalla constatazione per cui la copertura costituisce parte integrante dell'emendamento e consente una compiuta valutazione della portata della proposta emendativa. Ne consegue che non puņ essere consentita la riformulazione degli emendamenti in occasione della presentazione della richiesta di riesame del giudizio espresso. Infatti, la riformulazione dell'emendamento, anche se limitata alla sola parte compensativa, prefigurerebbe la presentazione di un nuovo emendamento.

Rileva, pił in generale, che per quanto concerne il vincolo della compensativitą, ai fini della valutazione delle proposte emendative, si č assunto il principio, affermato ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, che prevede il divieto di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente nonché i saldi fissati per il triennio di riferimento dal DPEF, come approvato dalle Camere mediante le risoluzioni previste dai rispettivi regolamenti. In applicazione di tale principio, sono stati ammessi soltanto gli emendamenti compensativi, intendendosi per tali gli emendamenti che garantiscono effetti finanziari almeno equivalenti a quelli del testo che si intende modificare, ovvero emendamenti volti ad introdurre riduzioni di spesa o aumenti di entrate. Osserva che, ai fini dell'ammissibilitą, gli effetti finanziari compensativi connessi alle singole proposte emendative devono risultare tali da assicurare contestualmente il rispetto delle misure del saldo netto da finanziare, dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e del fabbisogno del settore statale. Gli effetti compensativi devono presentare durata almeno pari a quella delle disposizioni onerose cui si riferiscono. Precisa che gli oneri di parte corrente devono essere compensati con risorse aventi la medesima natura contabile, al fine di evitare un peggioramento del risparmio pubblico. Nel valutare la compensativitą degli emendamenti, sono stati quindi considerati inammissibili gli emendamenti privi di compensazione, la cui compensazione risulti insufficiente rispetto agli oneri, in base agli elementi disponibili, ovvero che rechino compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale. A quest'ultimo riguardo, rileva che sono stati considerati inammissibili per compensazione inidonea gli emendamenti che utilizzano a fini di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri per finalitą difformi rispetto all'adempimento degli obblighi internazionali, in quanto tale utilizzo risulta precluso dalla vigente disciplina contabile, ai sensi dell'articolo articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978.

Sono stati, inoltre, ritenuti inammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla Tabella C, che non siano presenti nella Tabella C allegata alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000), ovvero che non trovino fondamento nell'esplicito rinvio, da parte di leggi successive, alla Tabella medesima. Sono invece ammissibili emendamenti volti ad utilizzare a copertura importi determinati dalla tabella C, con riferimento a singole voci, purché la riduzione sia contenuta entro una misura ragionevole e sostenibile. Fa presente che non sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla tabella D che intendano finanziare per un solo anno spese di conto capitale, nel caso in cui il bilancio riferito all'esercizio in via di conclusione non preveda un corrispondente stanziamento in termini di competenza. Non sono stati parimenti ritenuti ammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla tabella  diretti a rifinanziare per pił annualitą interventi di conto capitale, nel caso in cui tali interventi non siano compresi nell'allegato 1 alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000), o nel caso in cui leggi successive, nel prevedere interventi di sostegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale, non facciano rinvio alla tabella medesima.

Avverte che lo stesso rigore č stato assunto per quanto attiene alla verifica del contenuto proprio della legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo, sottolinea che, ovviamente, non possono ritenersi ammissibili proposte emendative la cui materia non sia riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria per il solo fatto che disposizioni di analogo contenuto erano state inserite in precedenti leggi finanziarie.

Alla luce dei criteri precedentemente indicati in via generale, segnala che non sono stati giudicati ammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative ovvero disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, gli emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano direttamente finalizzati al sostegno o al rilancio dell'economia, gli emendamenti recanti norme di carattere localistico o microsettoriale.

Sono invece state ritenute ammissibili la proposte emendative recanti misure di sostegno del reddito, purché per la loro entitą risultino direttamente funzionali al sostegno o al rilancio dell'economia e suscettibili di incidere sulle grandezze del reddito nazionale. In particolare, sono stati dichiarati ammissibili gli interventi di sostegno al sistema produttivo, purché riferiti ad interi comparti ovvero a promuovere la ricerca e l'ammodernamento tecnologico. Sono invece stati giudicati inammissibili quelli rivolti a fronteggiare situazioni localizzate nel territorio ovvero settori estremamente circoscritti di limitato impatto sull'economia nazionale. Sono poi state ritenute ammissibili le proposte emendative volte a prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali, anche se riferite ad ambiti territorialmente definiti, purché gli interventi risultino inseriti nell'ambito di programmi generali rilevanti a livello nazionale quali quelli compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001.

Precisa che sono, inoltre, stati dichiarati ammissibili gli emendamenti volti alla realizzazione di interventi, che interessino il territorio di pił regioni o la cui realizzazione sia intesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri, nonché gli emendamenti volti all'istituzione di fondi di carattere nazionale la cui ripartizione sia affidata a successivi provvedimenti sulla base di apposite procedure. Per quanto concerne gli emendamenti in materia fiscale, rileva che sono stati considerati ammissibili, a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, esclusivamente gli emendamenti recanti variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni ovvero altre misure, incidenti sulla determinazione del quantum della prestazione tributaria, attinenti a imposte, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, dirette ad assicurare l'effettiva acquisizione di maggior gettito.

Avverte che entro le ore 18 di oggi potranno essere presentate le richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Invita, in proposito, a corredare le richieste di apposita motivazione, al fine di fornire un supporto nella riconsiderazione del giudizio di inammissibilitą e segnala che la presidenza comunicherą l'esito del riesame alle ore 20.

Con riferimento all'estraneitą di materia segnala che sono stati giudicati inammissibili le seguenti proposte emendative: Garavaglia 1.6, in quanto si considera non apposta la parte che prevede la modifica dell'obiettivo del saldo netto da finanziare, senza tuttavia provvedere ad una corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa presenti nell'articolato (le disposizioni  dell'articolo 29 non sono infatti scontate ai fini della determinazione del saldo); Lupi 2.56 e Armosino 2.251, i quali introducono deroghe alle distanze minime tra gli edifici previste dal codice civile e dai regolamenti edilizi, nonché alle altezze massime degli stessi; Galletti 2.169, il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative ad operazioni ed atti concernenti il catasto, nonché le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al canone per la depurazione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti, e all'imposta comunale sulla pubblicitą; Zeller 2.220, che risulta di carattere microsettoriale in quanto esclude la restituzione delle somme versate a titolo ICI a seguito delle modifiche, recate dall'articolo 42-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, ai requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralitą degli immobili, relativamente alle costruzioni destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche effettuate da cooperative e loro consorzi; Frigato 2.02, il quale consente anche agli agrotecnici di predisporre gli atti di aggiornamento geometrico a fini catastali; Raiti 2.04, il quale prevede che debba essere garantito il transito pedonale almeno ogni 150 metri sui beni del demanio marittimo situati nelle localitą balneari; Acerbo 2.032, il quale sospende l'applicazione del diritto al compenso per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi in favore degli autori, interpreti ed esecutori, prevedendo altresģ l'assegnazione alla SIAE del maggior gettito IVA che tale misura potrebbe determinare; Formisano 3.279, il quale prevede la nullitą della clausola, inserita nei contratti di conto corrente bancario, che pone a carico del titolare del conto corrente, di pagare la commissione di massimo scoperto, indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito; Delfino 3.266, il quale reca norma di natura ordinamentale, in quanto sposta da uno a due anni il termine entro il quale devono essere cedute le azioni eccedenti lo 0,5 per cento del capitale nelle banche popolari; Giudice 3.64, essendo di carattere microsettoriale, in quanto volto a consentire ai delegati alla gestione di depositi fiscali locali di tabacchi di godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 296 del 2006, in base al quale č possibile ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio; Giudice 3.63, il quale attribuisce alle aziende che assumano il personale dei depositi fiscali di tabacchi dismessi di godere degli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, consistenti nella riduzione al 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali; Sgobio 3.09, Sgobio 4.06 e Sgobio 4.07, i quali stabiliscono che l'estinzione dei canoni enfiteutici in misura inferiore a lire mille spettanti alle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, relativi a rapporti costituiti prima del 28 ottobre 1941, si applica anche ai terreni derivanti da frazionamenti effettuati successivamente a tale data; Peretti 4.31., Bordo 4.11 e Tolotti 4.12, i quali recano una norma di natura ordinamentale, volta ad estendere ai consulenti del lavoro la possibilitą di chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese di atti societari per i quali non sia necessario l'intervento del notaio; VI Commissione 4.7 e Fincato 4.22, i quali recano una norma di natura ordinamentale, volta a chiarire quale sia il termine entro il quale deve essere presentato appello avverso le sentenze delle commissioni tributarie; Fiano 4.13, il quale reca una norma di natura ordinamentale, volta ad estendere la riserva di attivitą di consulenza finanziaria, di cui all'articolo 18-bis del Testo unico della finanza anche alle societą di capitali; Leddi Maiola 4.04, il quale reca norma di natura ordinamentale, volta a spostare da uno a due anni il termine entro il quale devono essere cedute le azioni eccedenti lo 0,5 per cento del capitale nelle banche popolari; gli identici emendamenti Caparini 5.9 e Poretti 5.24, volti ad escludere gli apparecchi adattabili alla ricezione delle radioaudizione dal pagamento del canone Rai; Alemanno 5.02, secondo il quale le persone che hanno richiesto un mutuo a tasso  variabile per l'acquisto o la ristrutturazione della casa d'abitazione entro il 30 giugno 2007 possono ottenere, per una sola volta, l'allungamento del periodo di ammortamento residuo del debito ipotecario; Pedrini 5.04, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze predispone, entro il 31 marzo 2008, un piano di accorpamento in un unico canale TV di Rai International, Rai News 24, Rai utile e Rai Televideo; Pedrini 5.05, il quale dispone in ordine agli accessori della telefonia mobile, prevedendo che i produttori di apparecchi non debbano, in assenza di mutamenti della tecnologia utilizzata, modificarli, al fine di tutelare il consumatore e l'ambiente; Amoruso 7.04., il quale reca modifiche alla disciplina relativa alla natura giuridica e allo Statuto di alcune tipologie di enti previdenziali con personalitą giuridica di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 (cioč degli enti pluricategoriali e dell'ente gestore di categoria); Rampelli 8.25, il quale dichiara inesigibili i crediti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a sanzioni al codice della strada commesse entro il 1999 per le quali siano state emesse cartelle esattoriali da parte della societą GERIT concessionaria del Comune di Roma; Leone 8.02, il quale reca una norma di natura ordinamentale, volta ad istituire un ufficio studi e documentazione presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Ciocchetti 8.08, il quale reca una norma di natura ordinamentale, volta a stabilire la nullitą degli atti esecutivi contenenti provvedimenti di fermo amministrativo di autoveicoli disposti nel 2007 da parte degli agenti della riscossione delle province di Roma, L'Aquila, Livorno, Siena, Grosseto e Latina; Contento 9.73, il quale prevede l'attribuzione, alle rivendite di generi di monopolio situate nella regione Friuli Venezia Giulia, che dimostrino di aver subito, a far data dal 2004, di una contrazione del fatturato tabacchi superiore al 25 per cento, di un agio compensativo; Contento 9.74, il quale autorizza la spesa di 2,5 milioni nel 2008 e nel 2009 in favore della regione Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse locale nei comuni interessati all'ampliamento della base di Aviano; Fincato 9.242, il quale estende l'ipotesi di restituzione delle somme versate a titolo di imposta di registro anche al caso in cui l'atto sia dichiarato nullo o annullato per mutuo consenso tra le parti; Tolotti 9.187, il quale ha carattere ordinamentale, essendo diretto ad istituire, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, un sistema di prevenzione delle frodi sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo; Di Gioia 9.224, avente natura ordinamentale, il quale modifica la disciplina per l'assegnazione di concessioni di rivendita di tabacchi in favore dei delegati della gestione di depositi fiscali di tabacchi dimessi, prevedendo che tali concessioni siano assegnate nel medesimo ambito provinciale dei depositi e che esse non possano essere soppresse, e siano assegnate definitivamente a trattativa privata ai medesimi soggetti; Borghesi 9.170, il quale reca modifiche di natura ordinamentale volte a stabilire la competenza degli organismi della giurisdizione tributaria sulle controversie relative alle tariffe d'estimo; Garavaglia 9.314, il quale istituisce l'obbligo, per l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL di stipulare polizze assicurative a favore dei contribuenti vittime di furti on line subiti in occasione dei versamenti mediante modello F 24; Tolotti 9.210, recante norma di natura ordinamentale, con la quale si abilitano anche i revisori contabili a prestare l'assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie; Pisicchio 9.284, il quale prevede che il privilegio sui crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa sugli idrocarburi si estenda anche ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti soggetti ad accisa, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici; Motta 9.234, il quale fa rientrare nell'ambito delle manifestazioni consentite le lotterie, tombole e pesche di beneficenza organizzate a favore dei soci delle associazioni di promozione sociale; Borghesi 9.171, il quale reca una norma di carattere ordinamentale, attribuendo alla giurisdizione  amministrativa la competenza sul contenzioso relativo alla determinazione e revisione delle tariffe d'estimo; Peduli 9.128, il quale prevede che la diffusione di brani musicali finalizzati all'esecuzione di prestazioni sportive, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, siano esentati dal pagamento dei diritti dovuti alla SIAE; Strizzolo 9.203, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a confermare la validitą dei negozi giuridici stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 372 del 1972, il quale modificava l'articolo 14 del TUIR, nel testo allora vigente, relativo al regime tributario degli utili distribuiti ai soggetti che acquistano azioni o quote da fondi comuni di investimento o SICAV; Leddi Maiola 9.01, il quale introduce nel codice civile una articolata disciplina di natura ordinamentale relativa al contratto della fiducia; nell'articolo aggiuntivo sono anche contenute disposizioni di natura tributaria, che tuttavia appaiono meramente accessorie alla proposta emendativa; Osvaldo Napoli 9.06, il quale reca norme di carattere ordinamentale, volte ad eliminare la responsabilitą solidale degli agenti immobiliari per il pagamento dell'imposta di registro; D'Elpidio 9.018, il quale prevede che il privilegio sui crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa sugli idrocarburi si estenda anche ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti soggetti ad accisa, dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici; Garavaglia 9.017, il quale appare di carattere microsettoriale in quanto consente alle compagnie aeree di trasporto civile alle quali sia stata sospesa la licenza di esercizio, e che riprendano l'attivitą, di effettuare la transazione sugli eventuali debiti IRPEF, di vedersi ridurre alla metą le somme dovute a titolo di imposte dirette ed indirette per le quali sia stata ottenuta la rateizzazione, nonché di godere di una riduzione al 50 per cento dei contributi previdenziali; Lo Maglio 10.6 e gli identici Sgobio 10.10, Osvaldo Napoli 10.1 e Alberto Giorgetti 10.3, recanti modifiche ordinamentali alla normativa contenuta nel codice della strada in materia di previsione di vincoli alla circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato; Filippi 10.04, il quale reca contributi microsettoriali per l'ammodernamento delle unitą navali utilizzate per il servizio di trasporto pubblico nella cittą di Venezia; Lo Presti 14.42, Taglialatela 14.43 e Lo Presti 14.44, i quali prevedono che, per fronteggiare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e quello del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro possa attivare per il 2008 una procedura di mobilitą relativa a 100 ispettori del lavoro; Tuccillo 14.5, il quale prevede l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del personale dell'amministrazione penitenziaria che, a una specifica data, rivesta la qualifica di direttore C2 o C3, ovvero la qualifica di assistente sociale C3; Rugghia 14.35, il quale autorizza il Ministero dell'interno ad inquadrare, anche in soprannumero, funzionari appartenenti all'ex carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di consigliere della carriera prefettizia; Acerbo 14.38, il quale prevede che i pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi ad oggetto il trasferimento di appezzamenti di terreno debbano trasmettere copia dell'atto al sindaco del comune ove č ubicato l'immobile; Turco 14.40, recante norma di natura ordinamentale, il quale esclude dalla possibilitą di prestare assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti che abbiano goduto di contributi per finanziamenti agevolati; Turco 14.41, recante norma di natura ordinamentale, il quale consente ai revisori contabili, anche se non iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro di effettuare certificazioni tributarie; Raiti 14.12, il quale prevede che i dipendenti delle commissioni tributarie posti nella posizione ex area B che coadiuvano da almeno 5 anni il direttore della segreteria in alcune funzioni siano inquadrati nella posizione ex area C2 e che i funzionari dell'area C che dirigono le segreterie almeno dal 1o aprile  2006 siano inquadrati nella posizione superiore; Gioacchino Alfano 15.025, il quale reca una norma di natura ordinamentale, con la quale si stabilisce l'obbligo per i professionisti iscritti in ordini o collegi, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilitą civile derivante da attivitą professionali; Buontempo 15.021, il quale stabilisce un termine inderogabile entro il quale deve essere emanato il regolamento con il quale sono definite le modalitą di cessione delle quote del capitale della Banca d'Italia di proprietą di soggetti privati; Cannavņ 16.1, limitatamente ai commi 4, 5, 6 e 10, in quanto vertenti su materia riservata all'autonomia normativa delle Camere.

Avverte che gli emendamenti in questa materia sono stati considerati ammissibili nei limiti in cui modificano norme legislative esistenti e inammissibili per le parti che concernono materie coperte da fonti normative interne alle Camere; le medesime proposte potranno essere avanzate nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera. Risultano quindi inammissibili le proposte emendative Mura 16.8, Mura 16.9, Mura 16.10 e Mura 16.11, De Corato 16.04, Gianfranco Conte 38.10, Crema 144.20 limitatamente al comma 1, lettera b); Zipponi 146.146; Nucara 149.029, limitatamente al comma 2, alle parole «e agli organi costituzionali»; D'Elia 16.5, limitatamente al comma 2, all'inciso «e di qualsiasi rimborso fatta eccezione per quanto stabilito ai successivi articoli 2, 2-bis e 2-ter», al comma 3, limitatamente alle parole da»per le ritenute» alla fine, ai commi 4 e 5; Bonelli 16.08, in quanto volto a istituire un registro speciale dei simboli di partito ed un contributo annuale dei partiti per la tenuta del registro, in quanto vertente su materia riservata alla competenza della Camera per quanto concerne profili economici-finanziari; Mura 17.6, volto a porre condizioni e limiti al rimborso per le spese di viaggio di parlamentari, in quanto vertente su materia riservata alla competenza della Camera per quanto concerne profili economici-finanziari; Rao 18.02 e Rao 18.03, volti a istituire nella regione siciliana sezioni degli organi giurisdizionali centrali in attuazione del primo comma dell'articolo 23 dello statuto speciale della regione prevedendo al tal fine uno stanziamento in favore della regione siciliana; ordinamentali; Quartiani 24.3, in quanto avente natura ordinamentale essendo volto a novellare la disciplina transitoria del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concernente le opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che hanno assunto nei confronti dei comuni l'obbligo di eseguire i lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione; Margiotta 24.55, il quale reca una modifica delle competenze della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome relative alla deliberazione del parere sul finanziamento del «Fondo regionale di protezione civile», attribuendo le stesse alla Conferenza Unificata Stato-cittą e autonomie locali, e regioni; Peretti 24.73, Piro 24.70 e Tolotti 24.58 il quali incidono sulla disciplina relativa ai criteri di scelta dei componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti locali; Garavaglia 24.86 il quale modifica l'elenco dei soggetti che partecipano al capitale della societą di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia; Cosimi 24.4, 24.5, 24.04 e 24.05 i quali recano disposizioni che modificano la redazione del conto del patrimonio e dei conti patrimoniali speciali degli enti locali disciplinati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei medesimi enti; Armosino 24.102, 24.103 e 24.100, limitatamente ai capoversi 5-bis e 5-ter, nonché Lupi 24.24 i quali recano modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia non strettamente connesse alla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie, come disciplinata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del presente disegno di legge finanziaria; Grillini 24.29, volto a novellare il Testo Unico in materia edilizia con riferimento alla definizione degli interventi qualificati come oneri di urbanizzazione secondaria, dai quali vengono esclusi le chiese e gli edifici di culto;  Cosentino 24.26 il quale reca disposizioni volte a modificare il Testo Unico degli enti locali, introducendo un'ulteriore causa di scioglimento dei consigli comunali per mancato rispetto dei requisiti minimi di raccolta differenziata; Osvaldo Napoli 24.65 il quale interviene nella disciplina in materia del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti degli enti locali, prevedendone il prolungamento della permanenza in servizio; Camillo Piazza 24.83 il quale, novellando il decreto legislativo n. 152 del 2006, intende dettare una interpretazione della definizione di occupazione di suolo pubblico per gli impianti destinati alla raccolta differenziata; Marinello 24.99, il quale dispone la concessione di un contributo una tantum ai comuni che presentano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che siano destinatari di un provvedimento di variazione territoriale; Garavaglia 24.017, il quale reca disposizioni che disciplinano la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente; Borghesi 25.38 il quale reca disposizioni volte a modificare la disciplina del difensore civico prevista all'articolo 11 del Testo Unico degli enti locali; Ascierto 26.123, il quale reca una norma di carattere ordinamentale volta a consentire l'emanazione di una circolare disciplinante il trasferimento degli appartenenti alle forze di polizia e delle forze armate che rivestono cariche elettive nelle sedi di servizio pił vicine al luogo di elezione; D'Elia 26.58, il quale reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a introdurre nel testo unico degli enti locali una norma che attribuisce al segretario comunale funzioni consultive preventive, retribuite, in ordine alle delibere della giunta, del consiglio e alle determinazioni dirigenziali; Mura 26.06, il quale reca norme volte a disciplinare le modalitą di istituzione di nuove province, in particolare tramite l'istituzione di una tassa di scopo a carico dei cittadini residenti; Urso 27.04, il quale reca norma di delega nei confronti del governo per la riforma dei servizi pubblici locali; Di Gioia 28.12, il quale reca l'istituzione del Parco del Subappennino-dauno-settentrionale; Quartiani 28.27, il quale prevede un rifinanziamento del Club alpino italiano; Zanetta 28.24, il quale reca l'esenzione dall'obbligo di accatastamento per i fabbricati rurali non pił adibiti ad attivitą agricole siti in zone montane non accessibili; Garavaglia 29.28, il quale reca norme ordinamentali volte a istituire e disciplinare i cosiddetti «punti di accoglienza del neonato»; Garavaglia 29.07, per il quale si considera non apposta la seconda parte, in quanto modifica l'obiettivo di saldo netto da finanziare; Nan, 30.09, il quale concerne il reinvestimento di proventi demaniali derivanti dalla vendita all'asta delle aree Piaggio di Finale Ligure (SV); Crema, 30.014, il quale reca norme volte a riorganizzare le attivitą istituzionali della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale-SSPAL.

D'Alia 31.01, il quale introduce il divieto, per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le Regioni e gli Enti locali (in virtł del riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), di istituire nuovi Uffici di rappresentanza all'estero o presso l'Unione europea; ordinamentale.

Cassola 33.4, volto a modificare la legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza, garantendo il riconoscimento della cittadinanza per nascita al figlio di padre o di madre cittadini, anche se nato anteriormente al 1o gennaio 1948; ordinamentale.

Paoletti Tangheroni 33.02, il quale autorizza in via generale il Ministero degli Affari esteri, limitatamente al settore della cooperazione allo sviluppo, ad affidare consulenze ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, considerando prioritariamente il personale locale. L'articolo aggiuntivo reca pertanto disposizioni di carattere organizzatorio, prive di qualunque effetto economico o finanziario.

Iacomino 34.38, Carlucci 34.39, 34.13 Campa i quali dettano disposizioni per il transito nei ruoli del servizio permanente del personale militare.

D'Elpidio 34.42, volto a riconoscere una indennitą al personale sommozzatore e portuale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Milana 34.37, volto a uniformare il limite di etą per il collocamento in congedo dei generali di brigata del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza a quello dei parigrado degli altri ruoli dello stesso Corpo.

Caparini 34.46, che finanzia la realizzazione di infrastrutture militari per il dislocamento nelle province di Bergamo e Brescia del 2o reggimento artiglieria terrestre «Vicenza» delle truppe alpine.

Fabris 34.011 che prevede un piano triennale per la ristrutturazione delle sedi provinciali della Guardia di finanza che necessitino di particolari lavori di adeguamento alle norme di sicurezza.

Buontempo 34.06, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale militare che abbia trascorso almeno tre anni di richiamo in servizio temporaneo presso il Corpo militare della Croce Rossa.

D'Elpidio 34.07, che riapre i termini, a decorrere dal 1o gennaio 2006, per gli ufficiali del ruolo tecnico operativo del Corpo della Guardia di finanza in servizio, per presentare richiesta di applicazione nei loro confronti dei limiti di etą previsti dalla previgente normativa, di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001.

Bonelli 34.010, che istituisce il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente.

Zanella 34.015 e Scotto 35.01, che istituiscono un Fondo per la realizzazione, entro il 2008, della Conferenza nazionale sulle servitł militari.

Iacomino 34.013, che estende ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio o in congedo la riserva di posti messi annualmente a concorso, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa.

Vannucci 35.1, Ciro Alfano 35.6, D'Elpidio 35.15, Cosenza 35.8, Marinello 35.4, volti a riconoscere la possibilitą di effettuare cure termali, a carico della Difesa, al personale delle Forze armate, in attivitą o in ausiliaria, che abbia subito ferite, lesioni o infermitą dipendenti da causa di servizio, classificate non inferiori alla sesta categoria del decreto del Presidente della Repubblica 834 del 1981.

Balducci 36.8, volto ad escludere il pagamento del contributo unificato nei ricorsi presentati dalle associazioni di protezione ambientale per l'annullamento di atti amministrativi illegittimi. L'emendamento reca un onere per lo Stato non finalizzato né al sostegno né al rilancio dell'economia.

Pedrini 36.11, il quale proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 il termine entro il quale i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a conservare i dati relativi al telefonico o telematico.

Fabris 36.01, il quale interviene in materia di ordinamento giudiziario, individuando le sedi della Scuola della magistratura che, attualmente, ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2006, articolo 1, devono essere indicate con decreto ministeriale.

Picano 36.02, volto ad estendere al processo amministrativo l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 291 codice di procedura civile in materia di contumacia del convenuto. La disposizione ha carattere processuale.

La II Commissione 37.02, Mazzoni 37.027, di identico contenuto, volti ad aumentare le indennitą previste a favore dei giudici che operano in sedi disagiate.

37.03 della II Commissione e D'Elia 37.035, di identico contenuto, volti ad aumentare le risorse del fondo destinato ai programmi di trattamento penitenziario, non contemplati dal disegno di legge in esame.

Raiti 37.04, il quale non sembra avere profili innovativi e interviene in materia di procedure relative alle azioni esecutive rientrano nella competenza del giudice civile.

Nucara 37.08, il quale interviene sulla carriera dei magistrati amministrativi, riducendo  da 4 a 2 gli anni necessari per compiere il primo (e poi il secondo) scatto di carriera.

Crapolicchio 37.010, il quale modifica la norma transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 166/2006, contenente nuove disposizioni in materia di concorso notarile, al fine di consentire l'applicazione retroattiva di alcune disposizioni.

Alberto Giorgetti 37.011, Alberto Giorgetti 37.013, D'Elpidio 37.024, Mazzoni 37.026, Suppa 37.039, i quali prorogano il mandato dei giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari in scadenza il prossimo 31 dicembre 2007 e gią confermati nell'incarico una volta ai sensi dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario.

Cosenza 37.012, il quale aumenta una sanzione prevista dalla legge sul riordino del settore termale.

Satta 37.016, il quale attribuisce alla competenza del giudice ordinario, in luogo del giudice amministrativo, le controversie in materia di lavoro con la PA antecedenti al 30 giugno 1998.

D'Elpidio 37.020, il quale istituisce presso il Ministero della giustizia l'Ufficio centrale degli archivi notarili.

Francescato 37.022, il quale esclude il pagamento del contributo unificato nei ricorsi presentati dalle associazioni di protezione ambientale per l'annullamento di atti amministrativi illegittimi.

Misiti 37.025, il quale interviene in materia di ordinamento giudiziario, modificando il decreto legislativo n. 26 del 2006 (articolo 1), laddove stabilisce i criteri per l'individuazione delle sedi della Scuola della magistratura.

Tucci 37.028, il quale novella la normativa relativa al giudizio di opposizione nell'ambito del procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Mazzoni 37.030, il quale incrementa le risorse previste dalla cosiddetta legge Pinto in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Ruvolo 37.031, il quale novella il decreto legislativo n. 166 del 2006, contenente nuove disposizioni in materia di concorso notarile, al fine di collocare in una apposita graduatoria gli idonei del concorso bandito nel 2004, cosģ da coprire sedi notarili vacanti.

Del Mese 37.047, il quale modifica la norma transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 166 del 2006, contenente nuove disposizioni in materia di concorso notarile, al fine di consentire l'applicazione retroattiva di alcune disposizioni.

Iacomino 37.042, il quale stanzia risorse a favore del Tribunale ordinario di Giugliano in Campania. L'emendamento ha carattere localistico.

Iacomino 37.043, che introduce disposizioni in materia di procedura di fallimento delle agenzie di cambio.

Vannucci 38.1, Fabris 38.13, Giudice 38.14, Zaccaria 38.15, Fabris 38.16, Gasparri 38.7, Buontempo 38.11, volti ad estendere al personale Corpo nazionale dei vigili del fuoco il beneficio dell'indennitą di trasferta.

Donadi 38.06, il quale estende ai vincitori dei concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995 la disciplina retributiva di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del 1982.

Gasparri 38.08, Gasparri 38.09, Gasparri 38.010, i quali prevedono l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un limitato numero di soggetti individuati.

Gasparri 38.011, il quale prevede l'assunzione di seicento nuovi carabinieri l'anno nei prossimi tre anni.

Gasparri 38.012, il quale prevede la possibilitą di richiamare in servizio alcuni ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri.

Picano 38.015, il quale introduce norme per il nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, prevedendo, tra l'altro, che gli appartenenti alle forze di polizia non possano iscriversi a partiti politici e che, in caso di candidatura alle elezioni politiche ed amministrative, siano posti in aspettativa speciale con assegni.

Rampelli 38.03, il quale ridefinisce le funzioni del personale di polizia e delle forze armate.

La Loggia 38.017, limitatamente al comma 3, Fabris 38.05, Catanoso 38.022, limitatamente al comma 2, e Giudice 38.026, limitatamente al comma 3, i quali prorogano il termine per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Rusconi 39.43, il quale prevede un finanziamento per la costituzione, a Merate, di una sezione distaccata del Commissariato di polizia di Lecco.

Picano 39.18, il quale riguarda l'attribuzione di qualifiche superiori ad alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

Gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 39.11, Osvaldo Napoli 39.5 e Sgobio 39.32, i quali attribuiscono al personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile i compiti previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada.

Gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 39.01, Osvaldo Napoli 39.06 e Sgobio 39.017, volti a consentire ai comuni ed alle province di avvalersi dei propri dipendenti per lo svolgimento delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia ambientale.

Mario Pepe 39.07, limitatamente ai commi 3 e 4, volti, rispettivamente, ad autorizzare il Ministro della giustizia ad avviare trattative diplomatiche con alcuni Paesi in materia di cooperazione giudiziaria e carceraria e ad avviare l'identificazione mediante esame del DNA dei minori stranieri fermati a seguito di reati.

La Russa 39.016, il quale introduce come nuova fattispecie di reato la commissione di violenze o di minacce nei confronti degli addetti ai controlli ed alla sicurezza nei locali notturni.

La Russa 39.018, il quale stabilisce, in capo a coloro che vendono o somministrano bevande alcoliche, l'obbligo di dotarsi delle apparecchiature per il rilevamento del tasso alcolemico.

Alberto Giorgetti 39.09, il quale prevede un contributo per il cofinanziamento di programmi per l'ammodernamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese.

D'Ippolito Vitale 39.020, il quale consente ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa l'assunzione di personale nel corpo di polizia municipale.

Bellotti 40.1, il quale modifica le dotazioni di bilancio attraverso una disposizione contenuta nel disegno di legge finanziaria; ordinamentale; ordinamentale.

Cioffi 40.4 e Drago 40.5, volti a prevedere l'assegnazione di personale delle Capitanerie di porto alle sedi diplomatiche all'estero.

Gasparri 40.9, il quale reca disposizioni di natura esclusivamente organizzativa nella materia della sicurezza della navigazione e dei controlli in mare.

Andrea Ricci 80.0.14, che dispone specifici contributi a favore del sistema termale.

Misuraca 41.0.5, volto a riconoscere una indennitą al personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza che presta servizio in aree al alta densitą mafiosa.

Filippi 41.0.23, Margiotta 41.0.6, Folena 41.0.35, Fontana 41.0.47, Bonelli 41.0.40, volti a definire le funzioni attribuibili ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

Germontani 41.0.19, volto a istituire un fondo per finanziare la fornitura ai tribunali civili delle dotazioni di sicurezza (metal detector, telecamere e personale di vigilanza).

Bonelli 41.0.27 volto a istituire la Direzione centrale della polizia amministrativa, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e a introdurre misure di riorganizzazione interna del medesimo dicastero nonché a disciplinare i criteri per l'idoneitą psicofisica delle persone titolari di talune licenze di polizia e di quelle che possono circolare armate.

Caparini 41.0.34, che sopprime il capo IV della legge n. 226 del 2004 relativa al reclutamento nelle carriere iniziali delle  Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della croce rossa.

Tagliatatela 42.020 e Cirielli 42.026, i quali, con disposizioni di carattere ordinamentale, limitano l'ambito di applicazione della disciplina in materia di indennitą di espropriazione in relazione al programma straordinario degli anni '80 per l'edilizia residenziale a Napoli.

Bellotti 43.1; Misuraca 43.2; Marinello 43.9; Minardo 43.4; Delfino 43.10, i quali differiscono il termine entro il quale č obbligatoria l'istallazione di nuovi apparecchi radio sulle navi da pesca che effettuano la navigazione oltre le tre miglia.

Pezzella 43.11, il quale prevede che il Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori sia destinato anche agli indennizzi per il personale imbarcato su navi mercantili e da crociera.

Marinello 43.16, il quale estende l'operativitą del Fondo per le vittime del mare istituito nel 2006 agli eventi verificatisi dal 2001 in poi.

Catanoso 43.12, il quale interviene sulle modalitą di impiego della rete da pesca da posta derivante denominata «ferrettara».

Bordo 43.07, il quale autorizza una spesa in favore del centro di ricerca «bioagromed» dell'universitą di Foggia per ricerche dedicate alla fliliera ittica.

Palomba 118.022, che interviene in materia di comunicazioni dei lavoratori marittimi.

Marinello 43.049, il quale accolla al Fondo centrale per il credito peschereccio gli oneri per l'istallazione del sistema di controllo satellitare sulle navi da pesca.

Marinello 43.050; Catanoso 43.076, i quali differiscono il termine per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri di gestione e manutenzione del sistema di controllo satellitare sulle navi da pesca.

Marinello 43.038, il quale assume a carico del MIPAAF gli oneri di gestione e manutenzione del sistema di controllo satellitare sulle navi da pesca per gli anni 2006-2007, e prevede una diversa ripartizione di tali oneri tra i soggetti interessati a decorrere dal 2008.

Misuraca 43.03; Misuraca 43.011; Bellotti 43.06; Minardo 43.09; Garavaglia 43.024; Delfino 43.071; Marinello 43.065; D'Ulizia 43.0.35, i quali istituiscono lo sportello unico per la gestione dei servizi amministrativi destinati alle imprese della pesca e acquicoltura.

Garavaglia 43.029, limitatamente al comma 5; Misuraca 43.015; Garavaglia 43.033; Marinello 43.078, i quali prevedono un decreto ministeriale di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica per le attivitą di acquicoltura.

Satta 43.075, il quale dispone l'inapplicabiltą delle sanzioni per mancata o irregolare tenuta dei documenti di bordo sulle navi da pesca, nella ipotesi che il comandante li esibisca entro 48 ore dall'accertamento della violazione.

Giorgetti 44.07, limitatamente al primo comma, che interviene sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale introducendo norme che si applicano ai soli sinistri che coinvolgano macchine agricole; Vannucci 45.01, il quale assegna nuove risorse agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la realizzazione dei laboratori e per l'assunzione e stabilizzazione del personale precario.

Bonelli 46.01, il quale aggiunge i centri di assistenza agricola (CAA) all'elenco dei soggetti che possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive in agricoltura.

Lion 47.05, il quale dispone la sospensione delle azioni per la riscossione del prelievo supplementare in materia di quote latte avviate dalla regioni in caso di ricorso giurisdizionale da parte del produttore.

Peretti 47.0.4, il quale dispone l'applicazione nella misura del minimo edittale delle sanzioni per le aziende agricole che abbiano spontaneamente regolarizzato lavoratori stagionali.

Bellotti 48.02, il quale finanzia lo studio su un determinato principio attivo da utilizzare in agricoltura biologica.

Garavaglia 48.07, il quale elimina l'obbligo per le societą di inserire nella ragione  sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «societą agricola» ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Borghesi 48.012, il quale rende inapplicabili ai distributori di latte crudo le norme sul controllo dei dispositivi di misurazione introdotte con il decreto legislativo n. 22 del 2007.

XIII Commissione 49.086 e Servodio 49.048, i quali dispongono che il MIPAAF provveda nell'ambito delle risorse finanziarie assegnategli ai sensi della legge n. 499 del 1999 agli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 885/2006 in ordine alla individuazione dell'organismo di certificazione dei conti degli organismi pagatori dei contributi europei.

Garavaglia 49.0169; Garavaglia 49.0152, i quali prevedono la rateizzazione e la riduzione degli importi dovuti dai produttori di latte a titolo di prelievo supplementare per gli anni dal 1995 al 2007.

Bellotti 49.040, il quale al comma 1 esclude l'obbligo della VIA per i tagli colturali effettuati da imprese agro-forestali; al comma 2 prevede l'istituzione di albi regionali delle imprese agro-forestali per l'affidamento di lavori di manutenzione delle aree boschive, gią previsti dal decreto legislativo n. 227 del 2001. Il comma 3 detta norme di coordinamento con la legislazione sugli appalti.

Fasolino 49.069, il quale esclude l'obbligo della VIA per i tagli colturali effettuati da imprese agro-forestali.

Fasolino 49.068, il quale prevede l'istituzione di albi regionali delle imprese agro-forestali per l'affidamento di lavori di manutenzione delle aee boschive, gią previsti dal decreto legislativo n. 227 del 2001. Detta norme di coordinamento con la legislazione sugli appalti.

XIII Commissione 49.090 e Marinello 49.0116, i quali aumentano le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi alla presentazione al consumo dell'olio di oliva nei pubblici esercizi.

Cesini 49.0170, il quale conferma una serie di comitati consultivi operanti presso il MIPAAF, soppressi ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006.

XIII Commissione 49.096, il quale chiarisce i concetti di «origine e provenienza dei prodotti alimentari» ai fini della applicazione delle norme che sanzionano penalmente le false indicazioni in materia.

Marinello 49.066 e Misuraca 49.07, i quali differiscono il termine per l'adeguamento degli impianti che producono emissioni in atmosfera alle prescrizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

Brugger 49.025, il quale esonera dalla autorizzazione regionale necessaria per l'acquisto di prodotti fitosanitari una serie di soggetti in ragione delle loro specifiche competenze professionali.

Lombardi 49.045, il quale consente di applicare le regole per la tutela delle denominazioni protette anche a quelle denominazioni riconosciute in via provvisoria dallo Stato membro e per le quali non sia stato ancora costituito il Consorzio di tutela.

Zunino 49.0156 e Zucchi 49.0146, i quali, allo scopo di confermare la validitą della attribuzione di contributi ministeriali in conto capitale al Comune di Sanremo per la realizzazione del mercato dei fiori, effettuata in passato sulla base di leggi che recavano finanziamenti per le cooperative agricole di rilevanza nazionale, estendono tali finanziamenti agli enti pubblici che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo e florovivaistico.

Brugger 49.075, il quale rende inapplicabili ai contratti di affitto di fondi rustici stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole le disposizioni che prevedono l'obbligo di comunicazione al conduttore, alla scadenza del contratto, delle offerte fatte da terzi al locatore, nonché un diritto di prelazione per il conduttore.

XIII Commissione 49.0102 e Marinello 49.0117, i quali dettano disposizioni sulla disciplina da parte dei comandanti dei porti delle attivitą di bunkeraggio in autobotte nelle aree portuali.

XIII Commissione 49.0104 e Lion 49.03, i quali autorizzano il MIPAAF a concedere un contributo di 1 milione di euro alla  Provincia di Modena per lo svolgimento del congresso mondiale dell'agricoltura biologica.

Marinello 49.0118, il quale consente, in deroga alle norme vigenti, che per la stipula dei contratti di affitto di fondi rustici le parti possano avvalersi dell'assistenza di soggetti che rappresentino la medesima organizzazione professionale agricola.

Marinello 49.0119, il quale modifica per la parte relativa alla capacitą visiva le disposizioni relative alle infermitą ed imperfezioni fisiche causa di inidoneitą per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Marinello 49.0120, il quale modifica per la parte relativa alla capacitą visiva le disposizioni relative alle infermitą ed imperfezioni fisiche causa di inidoneitą per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Marinello 49.0121, il quale esclude che le risultanze del sistema di controllo satellitare possano essere utilizzate come mezzi di prova ai fini dei controlli sull'osservanza dei divieti posti dall'articolo 15 della legge n. 963 del 1965 a tutela delle risorse biologiche delle acque marine e del disciplinato esercizio dell'attivitą di pesca.

Giovanardi 49.0123, il quale consente la prosecuzione dell'allevamento in gabbia degli animali da pelliccia oltre il termine del 1o gennaio 2008 entro il quale, ai sensi del decreto legislativo n. 146 del 2001 di attuazione della direttiva 98/58/CE, l'allevamento stesso dovrebbe avvenire solo a terra in appositi recinti.

Bellotti 49.039, Delfino 49.0131, XIII Commissione 49.0100, Fasolino 49.082 e D'Ulizia 49.051, il quale inserisce le cooperative che forniscono servizi nel settore selvicolturale, incluse le sistemazioni idraulico forestali, tra i soggetti aventi titolo al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

XIII Commissione 49.0105 e Lion 49.02, il quale destina 2,5 milioni di euro per il 2008 allo svolgimento di corsi di formazione in materia di lotta agli incendi per il personale del CFS.

Meloni 49.0140, il quale inserisce i possessori da almeno 5 anni del fondo rustico interessato da un piano di riordinamento nei comprensori di bonifica idraulica tra i soggetti cui deve essere data notizia del deposito del piano ai fini del diritto di reclamo.

Peretti 49.0136, il quale stabilisce che l'attivitą di trasporto di prodotti agricoli effettuata dalle imprese che esercitano attivitą agromeccanica, se connessa alla raccolta o messa in sicurezza dei prodotti stessi, rientra tra le attivitą di trasporto in conto proprio; rende applicabili alle attivitą agromeccaniche le disposizioni che escludono l'esistenza di un rapporto di lavoro in caso di prestazioni occasionali rese da parenti o affini; modifica le condizioni per l'utilizzo da parte delle imprese agromeccaniche di contenitori-distributori mobili per lo stoccaggio di liquidi di categoria C.

Peretti 49.0147, il quale autorizza l'utilizzazione delle macchine agricole e operatrici per attivitą ulteriori rispetto a quelle attualmente previste dal codice della strada; modifica la normativa sulle sagome e masse limite delle macchine medesime e sulla formazione di convogli.

Brugger 49.026, il quale estende da uno a cinque anni la validitą dell'autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali.

Misuraca 49.09, Marinello 49.0113 e Bellotti 49.0.171, i quali introducono l'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza sulle trattrici agricole.

Marinello 49.0122, il quale elimina l'obbligo per i laboratori di analisi di effettuare per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato la prova di ricerca dei denaturanti.

Marinello 49.0110, Delfino 49.0.137 e Marinello 49.065, i quali dispongono che i Consorzi Agrari siano considerati cooperative a mutualitą prevalente a prescindere dai requisiti di cui al codice civile, prevedono la proroga al 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, al fine di consentire la presentazione della proposta  di concordato, prorogano il termine per l'assunzione presso regioni ed enti locali del personale messo in mobilitą dai consorzi agrari.

Marinello 49.0153, il quale dispongono che i Consorzi Agrari siano considerati cooperative a mutualitą prevalente a prescindere dai requisiti di cui al codice civile.

Servodio 49.077, il quale prevede la revoca entro il 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata autorizzata la richiesta di concordato e proroga il termine per l'assunzione presso regioni ed enti locali del personale messo in mobilitą dai consorzi agrari.

Fiorio 49.0168, il quale prevede la proroga al 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Decorso tale termine si provvede alla sostituzione del Commissario liquidatore.

Misuraca 49.012, il quale prevede la revoca entro il 31 dicembre 2008 dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata autorizzata la richiesta di concordato.

Misuraca 49.011 e Misuraca 49.018, i quali prorogano dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i Consorzi Agrari devono adeguare le proprie norme statutarie alle disposizioni del codice civile.

Marinello 49.0115, il quale estende alla proposta di concordato formulata nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa le disposizioni relative alla possibilitą di prevedere la suddivisione dei creditori in classi e trattamenti differenziati, gią prevista per la corrispondente proposta nell'ambito della procedura fallimentare ordinaria.

Marinello 49.062, Marinello 49.058, Marinello 49.0109, Marinello 49.0108, XIII Commissione 49.087, Marinello 49.056, Marinello 49.057, Fundarņ 49.071, XIII Commissione 49.088 e Marinello 49.0107, i quali prevedono interventi per il comparto vitivinicolo della Sicilia colpiti dalla malattia della peronospera dovuta ad avversitą climatiche.

Garavaglia 49.0157, Garavaglia 49.0158, Garavaglia 49.0159, Garavaglia 49.0160, Garavaglia 49.0161, Garavaglia 49.0162 e Garavaglia 49.0163, i quali prevedono interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da diverse malattie delle piante e degli animali.

Zanetta 50.16, il quale prevede l'estensione dei sovracanoni elettrici a tutti gli impianti di produzione di energia superiore a 220kw le cui opere ricadono in comuni compresi in un bacino imbrifero montano.

Marras 50.18, il quale prevede, al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sardegna, una deroga che consente alle imprese produttrici di energia da combustibili fossili, quindi tradizionali, collocate sul territorio dell'isola di fruire del regime di favore previsto per le fonti rinnovabili. L'intero capo č dedicato all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, si ritiene quindi l'emendamento inammissibile sia per estraneitą di materia (e di finalitą) sia perché microsettoriale.

D'Elpidio 50.06, il quale prevede di rendere possibile l'attivitą di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in Alto Adriatico.

Vietti 50.012, il quale prevede l'istituzione di reti interne di utenza per la connessione di varie utenze elettriche.

Germontani 51.13, il quale prevede l'obbligo per tutte le nuove unitą immobiliari di dotarsi di contatore dell'acqua autonomo.

Zanetta 52.25, il quale prevede l'estensione della misura in cui i comuni compresi nei bacini imbriferi montani possono chiedere, al posto dei sovracanoni elettrici, la fornitura diretta di energia.

Piro 53.32, il quale prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione di centri per il riciclaggio e recupero delle batterie ricaricabili e alcaline.

Piro 53.03 e Lo maglio 54.6, i quali prevedono una sorta di sanatoria temporanea per impianti di produzione di energia elettrica che non rispettano le norme relative al contenimento delle emissioni di CO2.

Di Gioia 56.010, il quale prevede norme sulla restituzione di concessioni di coltivazione idrocarburi non produttivi per ricollocarle sul mercato.

Osvaldo Napoli 56.014, il quale prevede modifiche ai criteri generali definiti per l'adozione dei regolamenti comunali e provinciali in materia di canoni di occupazione di aree pubbliche.

Fabris 56.021, il quale incarica il CIP di ridefinire il prezzo di retribuzione dell'energia in relazione ad un nuovo fattore di potenza del sistema.

Garavaglia 56.029, il quale concerne la rescissione di contratti per l'illuminazione elettrica fra alcuni comuni ed ENEL Sole senza interruzione della distribuzione.

Marinello 56.034, il quale interviene sulle norme di cui al regolamento sugli impianti termici, relative all'incompatibilitą fra fornitore di energia e responsabile dell'impianto termico.

Rosso 57.02, che esenta le fondazioni bancarie dall'obbligo di alienare le azioni relative alla partecipazione al capitale di banche popolari, eccedenti il limite fissato dall'articolo 30, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro un anno dalla contestazione effettuata da parte della banca a cui si riferisce il capitale azionario.

Alberto Giorgetti 58.010, il quale prevede la separazione societaria, nonché una serie di obblighi a carico della societą separata in caso di societą con diritti esclusivi in particolari settori economici qualora decida di entrare in altri mercati.

Cirielli 58.09, il quale detta disposizioni di carattere ordinamentale sull'apertura di nuove case da gioco.

Rosso 59.09 e Leddi Maiola 59.04, i quali recano una norma di natura ordinamentale, con la quale si prevede che le fondazioni bancarie che gią detengano partecipazioni al capitale delle banche popolari superiori ai limiti fissati dal Testo unico bancario possano mantenere tale partecipazione.

Del Mese 60.020 e Galeazzi 60.039, i quali intervengono sulla legge 135 del 2001 sul turismo per modificare la definizione di impresa turistica includendovi i porti turistici per fruire riduzione IVA.

Burchiellaro 60.010, il quale regolamenta il mercato della componentistica dei veicoli a motore (norma gią contenuta nel ddl Bersani) liberalizzando il relativo mercato.

Zanetta 60.022, il quale istituisce la zona franca presso lo scalo merci ferroviario di Domo 2.

Rosso 60.023, il quale modifica l'articolo 30 del testo unico bancario, in ordine al lasso di tempo entro cui i soci devono alienare le quote eccedenti il limite di possesso azionario.

Tolotti 60.032, il quale detta norme a tutela degli italiani ancora creditori nei confronti della Libia.

Leo 60.035, il quale concerne la disciplina della vendita e somministrazione di bevande alcoliche nei locali pubblici.

Leo 60.038, il quale sopprime il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche nei pubblici locali dopo le ore 2.00.

Germontani 60.018, il quale innalza le sanzioni a carico dei centri estetici che forniscono cure termali.

Velo 62.37, concernente i requisiti richiesti per le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi.

De Angelis 62.25, il quale reca una disposizione finalizzata ad assimilare le aree di territorio che delimitano le nodalitą interportuali di primo livello a quelle che delimitano le nodalitą portuali e aeroportuali.

Salerno 62.47, volto ad introdurre l'obbligo dell'installazione di un dispositivo di spegnimento di fuoco e di un kit di pronto soccorso sui veicoli di nuova produzione in circolazione in Italia.

Verro 62.16, il quale reca una novella alla legge 30 marzo 2001, n. 125, volta ad  introdurre una nuova disciplina per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Zeller 62.82 e Zeller 62.81, concernenti gli obblighi posti a carico dei responsabili dello svolgimento di spettacoli in locali ove vengono somministrate bevande alcoliche.

Bonelli 62.31, il quale reca modifiche alla normativa concernente la procedura per l'effettuazione di modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore.

Attili 62.5 e Lusetti 62.80, limitatamente al primo periodo del comma 24-ter, volti a prevedere l'effettuazione di una indagine conoscitiva da parte del Ministero dei trasporti in relazione al trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

Campa 62.22, recante una novella al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di modificare la quota dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme del codice della strada che gli enti percipienti diversi dallo Stato devono destinare a particolari tipologie di interventi.

Misiti 62.45, il quale dispone la previsione di direttive ministeriali da impartire a Ferrovie dello Stato spa ai fini della separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attivitą di esercizio di trasporto da quelle di gestione dell'infrastruttura.

Milana 62.34, di natura localistica, in quanto dispone talune misure e la nomina di un Commissario ad acta per gli interventi nel porto canale di Fiumicino.

Angelo Piazza 62.01, il quale reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di unitą immobiliari destinate al trasporto aereo.

Angelo Piazza 62.03 e Ossorio 62.011, volti a sostituire integralmente il comma 2 dell'articolo 704 del codice della navigazione, in materia di procedura per l'adozione dei provvedimenti di concessione delle gestioni aeroportuali.

Bellotti 62.013 e Garavaglia 62.027, in quanto volti a ricomprendere nella definizione di trasporto in conto proprio di cui alla legge n. 298 del 1974 il trasporto di prodotti agricoli.

Bellotti 62.014 e Bellotti 62.015, che intervengono sulla disciplina dettata dal codice della strada in materia di macchine agricole munite di pneumatici, a cingoli e trainate.

Minasso 62.016, il quale reca una novella all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, finalizzata ad assoggettare anche i veicoli a due ruote all'obbligo di utilizzo del segnale mobile di pericolo.

Soffritti 62.018, che dispone in ordine ai soggetti sui quali grava l'onere per il funzionamento delle Commissioni di sicurezza istituite dal Ministero dei trasporti.

Garavaglia 62.026 e Garavaglia 62.028, che sono finalizzati ad introdurre novelle ad articoli del codice della strada, in materia di utilizzo e prescrizioni relative alle macchine agricole e alle macchine operatrici.

Rampelli 62.033, il quale apporta modificazioni alla disciplina in materia di mobilitą ciclistica dettata dalla legge n. 366 del 1998.

Cordoni 62.6, di natura localistica, che destina apposite risorse alla realizzazione della strada denominata «strada dei marmi» della cittą di Carrara.

Germaną 62.8, finalizzato alla realizzazione di uno scalo aeroportuale a servizio della popolazione e del territorio di Messina.

Pili 62.33, che prevede di destinare apposite risorse finanziarie ai fini della funzionalitą e sicurezza degli aeroporti di Oristano e Tortolģ.

Germaną 62.029, concernente il finanziamento del completamento dell'asse viario Patti-Taormina.

Calgaro 62.48, che prevede l'incremento della sovvenzione annua di esercizio per la Societą subalpina di imprese ferroviarie spa.

Borghesi 63.16, che, con disposizione di carattere localistico, prevede un contributo per la realizzazione della variante della strada statale n. 12, nel tratto tra Isola della Scala e la complanare di Verona.

Borghesi 63.16, il quale, con disposizione di carattere localistico, prevede un contributo per la realizzazione della variante della strada statale n. 12, nel tratto tra Isola della Scala e la complanare di Verona.

Pini 63.5, il quale, con disposizione di carattere localistico, reca un contributo per la realizzazione della variante di Mezzano della SS16.

Pini 63.6, che, con disposizione di carattere localistico, reca un contributo per la realizzazione del tratto «Pieve Salutare-Portico di Romagna» della SS 67.

Pini 63.7, Pini 63.03 e Pini 63.04, i quali, con disposizioni di carattere localistico, recano contributi per interventi sulla SS 33 bis, 309, 309dir e 309 bis.

Zorzato 63.17 e Frigato 68.7, che prevedono l'applicazione della cosiddetta Legge obiettivo, a fini procedurali, rispettivamente per la realizzazione dell'autostrada Nogara-Mare adriatico e per il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda-Verona e Verona-Padova.

Zeller 63.014, che, con disposizioni di carattere ordinamentale, interviene sulla procedura autorizzatoria per la costruzione e l'esercizio di rigassificatori.

Lisi 63.016, il quale, con disposizione microsettoriale, reca un contributo in favore dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo.

Fabris 63.018 che, con disposizione ordinamentale, interviene sulla disciplina dei requisiti del concessionario di lavori pubblici.

Fabris 63.019, che, attraverso una modifica al codice dei contratti pubblici, interviene sulla disciplina del diritto di recesso per taluni dei proponenti di procedure di finanze di progetto.

Borghesi 65.03, che interviene sulla disciplina del project financing con disposizioni di carattere ordinamentale.

Nucara 65.01, che prevede un contributo in favore del Comitato organizzatore locale per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, svoltisi in Italia nel 2001.

Alberto Giorgetti 66.03, che prevede un contributo per lo svolgimento dei Campionati europei di ciclismo per sordi, in favore della Regione Veneto.

Zeller 66.04, che istituisce un fondo per la valorizzazione e ristrutturazione degli ippodromi di rilevanza nazionale e internazionale.

Garavaglia 66.05, che prevede contributi per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby in talune province della regione Emilia-Romagna.

Ascierto 67.17, relativo all'adeguamento infrastrutturale di edifici destinati a nuovi CPT.

Lumia 67.25, che prevede la nomina a dirigenti penitenziari di talune tipologie di personale dell'amministrazione penitenziaria.

Di Gioia 67.11, che prevede l'istituzione della sezione distaccata della Corte d'appello di Bari e della Corte di assise d'appello di Bari presso la cittą di Foggia.

Pedrizzi 67.1, che dispone la realizzazione di un nuovo carcere per la cittą di Latina, dettando pertanto disposizioni di carattere localistico.

La Loggia 67.07, che detta disposizioni di natura ordinamentale in materia di cessione degli alloggi di edilizia popolare.

Motta 68.3 e Angelo Piazza 68.05, che, con disposizione di carattere ordinamentale, interviene sulla disciplina degli obblighi delle concessionarie autostradali, in materia di procedure per l'affidamento dei lavori oggetto di concessione.

Di Gioia 68.4, che reca un'autorizzazione di spesa per la strada provinciale 130 nel tratto Lucera-San Severo (Foggia).

Pedrizzi 68.01, che prevede un contributo per la realizzazione di specifiche opere viarie nel Lazio meridionale.

Angelo Piazza 68.03, Angelo Piazza 68.02, Angelo Piazza 68.04 e Angelo Piazza 68.06 e Fabris 68.018, i quali, con disposizioni di carattere ordinamentale, intervengono sulla disciplina delle convenzioni autostradali.

Pedrizzi 68.08, il quale, con disposizione localistica, reca un'autorizzazione di  spesa a favore del Comune di Latina per la realizzazione dell'asse viario Mare-Monti a Latina.

Bellotti 68.012, che, con disposizione microsettoriale, prevede un finanziamento per l'istituzione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia.

Longhi 68.014, che, con disposizione ordinamentale, trasferisce al Comune di Genova le aree demaniali site all'interno dell'area portuale di Genova, esonerando lo stesso comune dal pagamento del canone di concessione demaniale.

Borghesi 68.015, il quale, con disposizione di carattere localistico, prevede un contributo per la realizzazione di opere viarie delle strade statali n. 434 e 12, nel tratto tra Isola della Scala e la complanare di Verona.

Zorzato 69.1, che al contributo previsto per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto aggiunge quello per il trasporto passeggeri nell'area di Venezia, Padova e Treviso, per l'eliminazione dei passaggi a livello.

Formisano 69.050, che, attraverso una modifica al codice della navigazione, reca norme ordinamentali sulle modalitą di affidamento della gestione aeroportuale.

Giuditta 69.024 e 69.025, che con disposizioni di carattere localistico, intervengono sulla disciplina della destinazione del fondo denominato ex aeroporto Olivola nel Comune di Benevento.

D'Ulizia 69.042, il quale, con disposizione localistica ed estranea per materia, prevede contributi per la realizzazione di impianti di innevamento programmato nelle stazioni sciistiche della Provincia di Macerata.

Zanetta 69.045, che con disposizione microsettoriale, autorizza il Ministro dei trasporti ad incrementare la sovvenzione annua di esercizio Societą subalpina di imprese ferroviarie.

Rampelli 69.021, che, con misura localistica, reca interventi per il miglioramento dell'accessibilitą ferroviaria all'aeroporto civile di Viterbo.

Gregorio Fontana 69.051, che, con misura localistica, prevede uno stanziamento per il raddoppio della linea ferroviaria «Bergamo-Treviglio», con particolare riferimento al «salto di montone».

Pedrizzi 69.08 e Pedrizzi 69.010, che, con disposizioni di carattere ordinamentale, prevedono, rispettivamente, la predisposizione da parte delle Ferrovie dello Stato di servizi medici di pronto intervento e l'individuazione di strutture ambulatoriali sui convogli viaggiatori.

Pedrizzi 69.09, che, con disposizione di carattere localistico, prevede l'istituzione dell'aeroporto civile di Latina.

Sposetti 69.06, che, con disposizione di carattere localistico, prevede un contributo per il potenziamento delle infrastrutture necessarie per il collegamento con l'aeroporto da realizzare a Viterbo.

Angelino Alfano 69.040, il quale, con disposizioni di natura localistica, prevede un contributo per il dissesto idrogeologico della cittą di Agrigento e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Parco della Valle dei Templi.

Alberto Giorgetti 69.015, che prevede un rifinanziamento della legge speciale per Reggio Calabria.

D'Agrņ 69.048, che, con disposizione localistica, prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento della s.s. Valsugana, Variante Pina dei Zocchi-Campolongo.

Napoletano 69.014, che, con disposizione localistica, prevede un'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione del Ponte di Lama, che collega il tratto Bisceglie-Trani.

Pedrizzi 69.01, che, con disposizione di natura localistica, stanzia un contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel comune di Aprilia.

Quartiani 69.07, che, con una disposizione ordinamentale, modifica la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire.

Musi 69.04, che, con una disposizione ordinamentale, modifica la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici in materia di qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

Pizzolante 69.05, che, con una disposizione ordinamentale, modifica la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici in materia di prestazione di garanzie fideiussorie da parte delle imprese partecipanti alle gare.

Osvaldo Napoli 69.012, che, con disposizione ordinamentale, modifica il Testo unico in materia edilizia al fine di escludere gli edifici di cui sia gią iniziata la costruzione dal rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione.

Osvaldo Napoli 69.013, che, con disposizione ordinamentale, disciplina il regime transitorio per l'operativitą della revisione delle norme tecniche delle costruzioni, prevedendo anche l'istituzione di un'apposita Commissione consultiva.

D'Elpidio 69.026, che, con disposizione estranea per materia, interviene sulla disciplina dei rapporti con i concessionari autostradali.

Catone 70.5 e Barani 70.18, i quali introducono una interpretazione autentica della norma relativa ai requisiti di periodicitą delle pubblicazioni ai fini della concessione dei contributi all'editoria.

Acerbo 70.31, volto a introdurre una interpretazione autentica degli articoli 1, 26 e 45 della legge 3 dicembre 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti.

Pedrini 70.02 e Pedrini 70.03, i quali recano norme per la riassegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, nella fase di transizione al sistema di trasmissione digitale.

De Biase 70.01, volto a istituire un fondo destinato al monitoraggio della rappresentazione dell'immagine femminile sui media.

Vannucci 70.17, volto ad estendere a comuni e province le agevolazioni per le spedizioni postali di prodotti editoriali.

Folena 70.28 e identici Belisario 70.53, Sgobio 70.78, Grassi 70.15, Di Gioia 70.67 e Balducci 70.61, i quali recano l'abrogazione di una norma contenuta in una fonte di rango secondario, l'articolo 2 del Decreto del Ministero delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 296, concernente la decurtazione dei contributi alle emittenti televisive locali che siano incorse in sanzioni comminate da parte dell'Autoritą delle comunicazioni.

Pedrini 72.18, che apporta alcune modifiche di carattere ordinamentale al testo unico della radiotelevisione con riferimento all'attivitą delle emittenti locali.

Delfino 72.24, Caparini 72.27 e Pedrini 72.28, che recano modifiche ai criteri per la comminazione di talune sanzioni da parte dell'Autoritą garante delle comunicazioni.

Beltrandi 72.01, che istituisce un servizio di monitoraggio e di analisi quantitativa dell'informazione svolta dalle reti televisive in merito alle tematiche sociali e politiche.

Morri 73.01, il quale reca disposizioni concernenti i requisiti per l'apertura di esercizi di vicinato, nell'ambito degli uffici di Poste italiane.

Borghetti 73.02, il quale reca disposizioni relative al funzionamento dei servizi di connettivitą del Ministero delle infrastrutture.

XII Commissione 75.2 e Poretti 75.13, i quali autorizzano la raccolta autologa del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private; gli emendamenti recano pertanto disposizioni di carattere ordinamentale.

Garagnani 75.04, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro a favore dell'Istituto Rizzoli di Bologna.

Peretti 78.10, il quale reca norme di carattere ordinamentale, prevedendo la riserva di quote nelle procedure concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, a favore dei ricercatori che abbiano meno di quaranta anni operanti a qualunque titolo in attivitą di ricerca.

Di Gioia 78.11 e Giudice 78.12 (identici), i quali recano norme di carattere organizzatorio che prevedono l'ammissione di ricercatori a partecipare a procedure di trasferimento bandite dalle universitą per la rispettiva qualifica.

Astore 78.2 e Ossorio 78.3, i quali recano norme di carattere ordinamentale volte a disciplinare il collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei professori ordinari, novellando l'articolo 19 del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Pedrizzi 78.01, il quale reca norme di carattere organizzatorio, prevedendo l'equipollenza tra le lauree in discipline nautiche o in scienze nautiche e le lauree in fisica, in matematica e in ingegneria.

VIII Commissione 80.2, che prevede un contributo straordinario di tre milioni di euro per l'istituzione e il primo avviamento di nuovi parchi nazionali.

Bonelli 80.25, limitatamente al comma 7-quater, che interviene sull'assetto statutario e organizzativo della stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli.

Oliva 80.14, che consente l'uso del coke da petrolio nel luogo di produzione solo se sottoposto a gassificazione mediante apposita tecnologia.

Balducci 80.37 e Bonelli 80.28, i quali prevedono sanzioni di natura penale, rispettivamente, per il mancato versamento del contributo ambientale al CONAI e per la violazione della normativa in materia di emissioni nell'atmosfera.

Zanella 80.26, che interviene sui soggetti titolari del potere di vigilanza sulla normativa in materia di divieto di maltrattamento degli animali.

Alberto Giorgetti 80.18, che assegna un contributo al Comune di Cento per la prevenzione idrogeologica dell'area di Valli di Vecchio Reno in provincia di Ferrara.

Catanoso 80.20 e 80.21, Acerbo 80.24, i quali istituiscono specifici Parchi nazionali o riserve marine.

Camillo Piazza 80.44, che prevede l'obbligo per le case automobilistiche di indicare nelle campagne pubblicitarie il consumo di CO2.

Zanella 80.27, che sopprime la facoltą per le Regioni di regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992.

Adolfo 80.42, che prevede uno stanziamento per l'impianto di depurazione e le opere di collettamento dei reflui nella cittą di Imperia.

Tuccillo 80.36, che, pur riferendosi alla normativa relativa all'emergenza rifiuti in Campania, interviene con disposizioni di carattere organizzativo sulle modalitą di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Alberto Giorgetti 80.11, che reca un contributo per il miglioramento della qualitą dell'aria nell'area di incrocio Quadrante Europa in Veneto.

Bonelli 80.29, che destina parte delle entrate derivanti dal versamento di una quota del valore delle opere da realizzare previa valutazione d'impatto ambientale (VIA) al funzionamento della Commissione tecnica VIA-VAS istituita nel maggio 2007 presso il Ministero dell'ambiente.

Bonelli 80.33, che prevede la possibilitą per le concessionarie autostradali di applicare le procedure previste dal codice appalti per gli affidamenti di interventi di mitigazione acustica e di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Giuditta 80.012, che, con misura ordinamentale, prevede il ricorso all'istituto dell'accordo di programma per i trasferimenti idrici interregionali.

Ruvolo 80.013, che, con misura localistica, prevede un contributo straordinario per il consolidamento del territorio della cittą di Naro.

Paolo Russo 80.06 che reca disposizioni ordinamentali per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Alberto Giorgetti 81.8 e Peretti 81.028, che, per finalitą di educazione ambientale, prevedono specifici finanziamenti a favore dell'Osservatorio euromediterraneo Mar Nero e, con disposizioni di carattere ordinamentale, demanda la gestione di tali somme ad un accordo con la FISMED, alla quale viene conseguentemente riconosciuta la qualifica di organizzazione di rilievo internazionale.

Bonelli 81.12, che, con disposizioni di carattere ordinamentale, prevede la modifica della denominazione, nonché il riordino statutario e amministrativo dell'Istituto nazionale di fauna selvatica (INFS).

Bonelli 81.13, che interviene sulla procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Chianale 81.07, che modifica la dotazione organica del Parco nazionale Gran Paradiso e autorizza le conseguenti assunzioni di personale.

Misuraca 81.08, che prevede l'istituzione del Parco geominerario delle zolfare di Sicilia.

Misuraca 81.09, che prevede l'istituzione di quattro nuovi parchi nazionali.

Acerbo 81.015, che prevede l'inserimento nell'etichetta di tutti i prodotti commercializzati degli indicatori «impronta emissione sostanze climalteranti» e «impronta consumi d'acqua».

Lion 81.019, che reca disposizioni in materia di valorizzazione dei giacimenti minerari inattivi.

Lion 81.020, che prevede l'inserimento di parchi tematici nel sistema della rete dei parchi nazionali.

Martinello 81.029, che reca modifiche alla vigente disciplina in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Paolo Russo 81.036, che prevede l'intrasmissibilitą ereditaria degli immobili abusivi.

D'Elpidio 81.040, che istituisce un organismo di coordinamento operativo antincendio boschivo (COAB), nonché la Scuola nazionale antincendi boschivi.

Garavaglia 81.042, che incrementa il finanziamento per il Fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive.

Stagno d'Alcontres 81.047 e Marras 81.022, che recano finanziamenti per la bonifica, rispettivamente, dell'area di San Ranieri in provincia di Messina e della zona antistante i poligoni di Teulada e Capo Frasca in Sardegna, che peraltro non risultano compresi fra i siti da bonificare di interesse nazionale.

Bonelli 81.050, che, con disposizione di carattere ordinamentale, istituisce la figura dell'esperto ambientale all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Bonelli 81.013, che reca il differimento dei termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

VIII Commissione 81.01 e Acerbo 81.041, che introducono l'obbligo di indicare nelle etichette di tutti i prodotti commercializzati in Italia degli relativi alla presenza di sostanze climalteranti e ai consumi idrici.

Lion 81.046, che include i parchi tematici nella rete delle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991.

Bonelli 81.14, Misuraca 81.011 e 81.03, Lomaglio 81.018 e Astore 81.021, che prevedono l'istituzione di specifici parchi nazionali.

Piro 81.027, che istituisce il Fondo per la promozione della partecipazione informata del pubblico sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, con disposizione estranea per materia.

Lion 81.045, che prevede la facoltą per le regioni di assegnare in concessioni i siti nei quali sono ubicati giacimenti minerari inattivi.

Francescato 81.017 e Bonelli 81.035, che, per l'attuazione del regolamento REACH, recano, rispettivamente, misure organizzative di natura ordinamentale a carico dell'amministrazione e assunzioni in deroga di personale nelle P.A.

Nardi 82.5, che reca disposizioni in materia di raccolta ed immagazzinamento di confezioni di medicinali.

Nardi 82.8, il quale stabilisce che il Ministro della salute individua le condizioni per la vendita di medicinali in assenza della prevista prescrizione medica, nella confezione con il minor numero di unitą posologiche.

Gli identici emendamenti Cialente 82.11 e Calgaro 82.22 e gli identici articoli aggiuntivi XII Commissione 82.04, Bianchi 82.06 e D'Agrņ 82.012, che modificano le disposizioni vigenti in materia di importazione ed esportazione di intermedi destinati alla produzione di emoderivati.

Trepiccione 82.52 e Ruta 82.05, che modifica le disposizioni in materia di apertura di farmacie.

Crosetto 82.50 e Di Girolamo 82.1, che riguardano la procedura di autorizzazione  all'immissione in commercio di farmaci equivalenti, senza effetti di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Poretti 82.41, che autorizza la vendita diretta a domicilio di farmaci, anche tramite posta o corriere.

Mancuso 82.30, recante proroga della graduatoria di un concorso pubblico per veterinario; l'emendamento reca pertanto disposizioni di carattere microsettoriale.

Villari 82.2, che limita ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno l'incompatibilitą con la titolaritą di farmacie.

Gli identici articoli aggiuntivi Vannucci 82.01 e Ciro Alfano 82.030, che inaspriscono le sanzioni per la violazione delle norme in materia di pubblicitą delle terme e delle acque termali.

Marinello 82.015 e 82.021, recanti disposizioni in materia di acquisto di attrezzature odontoiatriche.

Fabri 82.025, che disciplina la composizione delle commissioni o comitati per l'assegnazione di prestazioni di invaliditą e di inabilitą.

Gli identici articoli aggiuntivi Crisafulli 83.02 e Alemanno 83.04 e gli identici articoli aggiuntivi Alemanno 83.05 e Crisafulli 83.01, che modificano le disposizioni vigenti in materia di importazione, esportazione e lavorazione di emoderivati.

Garavaglia 83.07, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria agli infortunati sul lavoro.

Rocco Pignataro 84.08, recante disposizioni in materia di riconoscimento, ai medici fiscali dell'INPS, del trattamento previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali.

Bocciardo 87.4, che modifica la nota 79 allegata alla determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco 4 gennaio 2007, concernente la prescrivibilitą di taluni principi attivi (in particolare dei bifosfonati) a carico del Servizio sanitario nazionale.

D'Agrņ 88.020, che č volto ad istituire centri di sorveglianza per la terapia con farmaci anticoagulanti.

D'Agrņ 88.022, che č volto alla predisposizione di progetti ed altre iniziative dirette a fronteggiare malattie che comportano trombofilia.

Calgaro 88.025, recante disposizioni in materia di gestione e di risanamento della Fondazione Ordine Mauriziano e di alienazione dei beni della stessa.

Affronti 88.026, recante disposizioni a favore del personale dirigente medico ospedaliero cessato dal servizio prima del 1983, equiparandone il trattamento di quiescenza a quello del personale cessato dal servizio dopo il 1983.

D'Agrņ 88.029, che esclude l'applicazione del divieto di interposizione di manodopera negli appalti per gli appalti stipulati da enti socio-assistenziali e sanitari.

Identici Fontana 89.5 e Alfano 89.6, i quali prevedono che gli incarichi dirigenziali non generali possono essere affidati a personale di area C, posizione economica C3, del Ministero per i beni e le attivitą culturali (Mibac), in possesso dei requisiti di professionalitą ed esperienza richiesti per il relativo svolgimento.

Antonio Pepe 89.2, il quale prevede la trasformazione della sede di Foggia della Soprintendenza dei beni archeologici della Puglia in Soprintendenza per i beni archeologici di Foggia e Bari.

Identici Ossorio 89.01 e Astore 89.03 i quali prevedono una modifica al codice dei beni culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) volta a stabilire che i servizi di assistenza culturale e di ospitalitą per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 1, possono prevedere l'apertura di punti vendita commerciali all'esterno della sede dell'istituto o luogo di cultura.

Identici Astore 89.04 e Ossorio 89.05, i quali introducono modifiche al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, volte a disciplinare l'esternalizzazione di canoni di concessioni dei beni culturali.

Belisario 90.18 i quali prevedono la destinazione di una quota parte del fondo istituito dal comma 5 dell'articolo 90 per l'avvio della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, laddove il  medesimo fondo č destinato in generale o alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria, o di quelle che abbiano chiuso in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi.

Pini 90.10 i quali prevedono l'istituzione di una specifica fondazione sinfonica al fine di promuovere il Festival delle voci e dei volti nuovi di Castrocaro terme e Terra del Sole.

Bezzi 91.5 il quale reca norme aventi carattere localistico, relative alla ristrutturazione di beni immobili del Comune di Ossana di Trento, soggetti al vincolo di beni culturali.

Fiano 91.01 il quale dispone in materia di interventi conservativi e di restauro del patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico.

Gregorio Fontana 91.02, il quale reca un'autorizzazione di spesa a sostegno dell'Accademia Carrara di belle arti di Bergamo.

Picano 91.03, il quale equipara le istituzioni di alta formazione artistica e musicale alle universitą e disciplina il trattamento economico e giuridico del relativo personale docente e non docente, equiparandolo a quello docente e non docente universitario.

Filippi 92.2, 92.04 e 93.020 il quale prevede un contributo straordinario per la celebrazione del quinto centenario della nascita di Andrea Palladio a favore del Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» di Vicenza, e alla Regione Veneto.

Rao 92.01 il quale costituisce la fondazione «Danilo Dolci» attribuendo al Comune di Partinico la relativa dotazione finanziaria.

Pini 92.02 il quale prevede un contributo straordinario per la realizzazione della cinquantesima edizione del Festival delle voci e dei volti nuovi di Castrocaro terme e Terra del Sole.

Caparini 92.05 il quale prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per la valorizzazione del sito UNESCO «Arte rupestre della Valle Camonica».

Fundarņ 92.06 il quale istituisce una Commissione per la valorizzazione della via Francigena, nonché un Comitato per la valorizzazione e lo sviluppo delle agrobionergie.

Tanoni 93.1, il quale prevede che l'inquadramento del personale risultato idoneo a seguito di processi di riqualificazione, nella qualifica per la quale ha concorso.

Betta 93.08 il quale prevede lo stanziamento di risorse finanziarie a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 56.

De Simone 93.010 che istituisce presso il Ministero per i beni e le attivitą culturali il Centro per il libro e la lettura, con determinazione della struttura organizzativa, giuridica e funzionale.

Alessandri 93.013 che reca norme a carattere localistico, relative al completamento della cattedrale di Santa Maria Assunta di Reggio Emilia.

Ceccacci Rubino 93.022, il quale istituisce presso il Ministero per i beni e le attivitą culturali di un Fondo per il recupero dell'area archeologica del Palatino.

Sgobio 93.015 il quale istituisce presso il Ministero per i beni e le attivitą culturali un Fondo per la promozione della musica popolare italiana.

Ronconi 93.019, il quale reca norme a carattere localistico, finalizzate alla costituzione di un Centro regionale di documentazione delle arti contemporanee a Cittą di Castello.

Ronconi 93.021, che reca norme a carattere localistico, finalizzate al finanziamento dell'Accademia di belle arti «Pietro Vannucci» di Perugia.

Tocci 93.024, il quale reca norme a carattere ordinamentale, volte a disciplinare il trasferimento e la cessione dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film da parte della societą Cinecittą Holding S.p.A..

Raiti 93.028, il quale reca norme a carattere localistico nella parte in cui prevede uno stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione del «Monumento dei mille» del comune di Marsala.

Benvenuto 93.029, il quale esclude dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, tra i beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti a persone giuridiche senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Rampelli 93.030, il quale prevede una disciplina per il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico di cittą e nuclei di fondazione, cioč i centri urbani concepiti con un progetto unitario tra gli anni Venti e Quaranta del ventesimo secolo.

Tanoni 148.34, che prevede l'inquadramento del personale in posizione di comando o distacco nel ruolo dell'amministrazione presso la quale presta servizio.

Garavaglia 94.43, il quale dispone in materia di contenuto specifico dei certificati rilasciati a conclusione dei percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore, consistente nella previsione di indicatori EQF (European qualification framework, cioč quadro europeo delle qualifiche) stabiliti a livello europeo.

Naccarato 94.15, Folena 94.31, Garavaglia 94.36, D'Elpidio 94.119, i quali prevedono la soppressione di una norma interpretativa prevista dalla legge finanziaria per il 2006, relativa all'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale tecnico amministrativo ATA.

D'Elpidio 94.125, il quale prevede le modalitą di certificazione della condizione di disabilitą psico-fisica.

Porfidia 94.67, Carbonella 94.129, il quale prevede una disciplina per il reclutamento del personale amministrativo ausiliario.

Identici Folena 94.48 e Ghizzoni 94.112 i quali prevedono una disciplina per il reclutamento del personale amministrativo ausiliario, sopprimendo una norma interpretativa prevista dalla legge finanziaria per il 2006, relativa all'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale tecnico amministrativo ATA.

Aprea 94.89, il quale introduce nel testo una delega legislativa.

Cannavņ 94.12, il quale prevede modalitą per l'inserimento in graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti che abbiano frequentato un corso presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

Catanoso 94.61, il quale prevede una proroga della validitą delle graduatorie di merito del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico.

Garavaglia 94.38, il quale č volto a disciplinare le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale docente.

Garavaglia 94.37, che reca norme a carattere ordinamentale relative alla disciplina di graduatorie di insegnanti di musica nella scuola superiore secondaria di primo grado.

Piscitello 94.11, Porfidia 94.68, che reca norme a carattere ordinamentale relative alle procedure di assunzione per concorso di personale di dirigente scolastico.

Nannicini 94.20 che reca norme a carattere ordinamentale relative a modalitą di assunzione del personale docente nel settore artistico-musicale nell'ambito degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Benzoni 94.113 i quali prevedono norme relative allo status giuridico ed economico di dirigenti per i servizi tecnici in servizio ad una data determinata, stabilendo la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianitą.

Giovanardi 94.118 e 94.09, i quali dispone in materia di status giuridico del personale ATA di ruolo in servizio all'estero.

D'Elpidio 94.121, il quale prevede la soppressione di una norma che stabilisce la possibilitą per il personale docente collocato fuori ruolo di transitare nei ruoli della amministrazione scolastica o di altra amministrazione.

D'Elpidio 94.120, il quale prevede un ampliamento dei termini per la formazione del piano di mobilitą per il personale docente collocato fuori ruolo.

Porfidia 94.70, che reca una delega legislativa relativa alla soppressione dei distretti scolastici e dei consigli scolastici provinciali.

Pedrini 94.69, il quale prevede il riordino degli organi collegiali della scuola, la soppressione dei distretti scolastici, dei consigli scolastici provinciali e degli IRRE, istituti regionali di ricerca educativa.

Fabris 94.016, il quale risulta volto a disciplinare il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.

Aprea 94.018, che prevede un finanziamento del progetto Sky college per giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali.

Satta 94.015, che risulta volto ad introdurre disposizioni a favore del personale ATA e di insegnati tecnico-pratici.

Rusconi 94.013 e 94.012, che recano disposizioni volte a stabilire la validitą delle graduatorie di merito di un corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2004.

Garagnani 94.011, che risulta finalizzato al sostegno delle attivitą delle associazioni dei genitori degli alunni delle scuole paritarie.

Ruvolo 94.01, che prevede in particolare l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutica.

Benzoni 94.017, che risulta volto a prevedere la disciplina del reclutamento del personale ispettivo tecnico del Ministero della pubblica istruzione, intervenendo sulle modalitą per lo svolgimento dei relativi concorsi.

Grimoldi 94.04, che prevede che ai fini della partecipazione a pubblici concorsi non trova applicazione la previsione del requisito del titolo di studio avente valore legale.

Orlando 94.03, che consente la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato nell'ambito dell'ufficio provinciale scolastico di Palermo.

Garavaglia 95.1, che prevede lo stanziamento di risorse per l'introduzione di strumenti informatici utilizzati in scuole di piccole dimensioni, in fase di chiusura o di accorpamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Brugger 95.03, il quale estende ai rapporti di lavoro stagionale ovvero a tempo determinato gli adempimenti previsti in materia di collocamento a carico delle istituzioni scolastiche per rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 2, comma del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, in materia di disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

Fabris 95.05, il quale reca norme a carattere ordinamentale, di interpretazione autentica di disposizioni in materia di assegnazione di contributi a scuole paritarie.

Burtone 95.08, il quale interviene in materia di disciplina della nomina degli insegnati di religione cattolica, per i posti vacanti e disponibili, fissandone le relative procedure concorsuali.

Marinello 95.09 e Russo 95.012 i quali intervengono in materia di riordino del sistema dell'istruzione musicale, attraverso l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutica.

Aprea 95.011, il quale ridefinisce la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611 della legge 27 dicembre 2006, 296.

Aurisicchio 96.13, Ricci 96.52, identici Sasso 96.16 e Pellegrino 96.36, i quali prevedono una disciplina per il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, nonché determinano una normativa relativa alla disciplina del periodo di fuori ruolo dei professori universitari.

Aurisicchio 96.12, il quali reca norme a carattere ordinamentale, relative alla previsione esclusivamente per l'anno 2008 delle procedure di reclutamento del personale docente di cui al decreto legislativo  6 aprile 2006, n. 164, recante riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari.

Amoruso 96.45, il quale prevede la soppressione della possibilitą per il Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica di definire, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari; nonché l'intera disciplina in materia di accessi ai corsi universitari, prevedendo l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di corsi universitari.

Armosino 96.23, Alemanno 96.46, Licandro 96.09, Milana 96.027, i quali prevedono un contributo all'Unione delle universitą del Mediterraneo (UNIMED).

Reina 96.11, Di Virgilio 96.26, i quali prevedono l'applicazione della disciplina relativa all'attivitą di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari, al personale laureato dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle universitą, che abbia svolto un triennio consecutivo di attivitą didattica o di ricerca.

Garavaglia 96.40, che introduce norme a carattere ordinamentale, relative alla chiamata di professori universitari di seconda fascia e di ricercatori nel ruolo per cui hanno conseguito la medesima idoneitą.

Villetti 96.50, che prevede un contributo a favore dell'Azienda diritto alla studio per la realizzazione di alloggi per studenti e annessa biblioteca per il corso di laurea in disegno industriale della facoltą di architettura dell'universitą di Firenze che si tiene in Comune di Cadenzano.

Identici D'Elpidio 96.34 e Giuditta 96.35, che prevedono la possibilitą per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che abbiano il titolo di dottore di ricerca di essere trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari, a domanda e con il consenso delle rispettive amministrazioni, previa verifica di idoneitą mediante colloquio.

Lumia 96.22, che prevede l'assunzione di lavoratori agricoli presso le universitą che abbiano svolto attivitą lavorativa nell'anno 2007, con garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue.

Identici Lupi 96.9 e D'Elpidio 96.37, che recano norme a carattere microsettoriale relative a collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attivitą culturale, nonché interventi per le funzioni delegate alla regione autonoma Sardegna in materia di diritto allo studio.

Identici 96.10 della XII Commissione e Pellegrino 96.51, che prevedono che possa essere affidato anche ai dipendenti delle universitą in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalitą l'incarico di insegnamento nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di scuola di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Marinello 96.24, che prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 cessi l'utilizzo dei dirigenti scolastici presso le universitą.

Campa 96.21, che prevede un contributo per il completamento della nuova sede della facoltą di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'universitą Ca' Foscari di Mestre-Venezia.

Raffaella Mariani 96.4, che prevede un contributo a favore della Scuola di dottorato IMT Alti Studi di Lucca.

Marras 96.47, che equipara al primo grado del diploma di laurea in teologia chiunque abbia completato il corso di studi presso qualunque seminario maggiore o regionale, con almeno 30 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche.

Tanoni 96.02, che disciplina il collocamento fuori ruolo e a riposo dei professori ordinari.

Giudice 96.04, il quale prevede che i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze possono partecipare a procedure di trasferimento ordinarie, bandite dalle universitą per le relative qualifiche.

Patarino 96.06, che riconosce un contributo di risorse finanziarie per la realizzazione  di interventi infrastrutturali e di ammodernamento dell'universitą degli studi di Taranto.

Tessitore 96.03 che istituisce un fondo per il finanziamento del cento di ricerca CEINGE-Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli.

Identici Napoletano 96.011, Pedrini 96.016 e Tocci 96.021 - che prevedono una disciplina relativa alla nullitą dei diplomi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale rilasciati dopo il 3 ottobre 2006 sulla base di un numero di credito formativi superiori a 60.

Murgia 96.012, che reca norme a carattere microsettoriale, relative all'incremento dell'offerta formativa universitaria nella provincia di Nuoro.

Turco 96.013, che disciplina la durata dell'ordinamento didattico delle scuole per le professioni legali per coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, a seguito di un percorso universitario non inferiore a cinque anni.

Pini 96.014, che prevede la separazione organica delle sedi distaccate di Ravenna, Rimini, Forlģ e Cesena dell'universitą di Bologna, al fine d rendere le dette sedi di ateneo autonomo di Romagna.

Fabris 96.018, che prevede la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991.

Porfidia 96.023, che reca norme ordinamentali relative all'autorizzazione alle universitą di bandire concorsi riservati per posti di ricercatore, per il personale che riveste il ruolo di funzionario tecnico, in servizio e in possesso del diploma di laurea, che abbia svolto almeno tre anni di attivitą di ricerca.

Aurisicchio 96.024, in quanto reca una delega legislativa laddove č volto a modificare un criterio di delega legislativa previsto dalla legge 27 settembre 2007 n. 165, recante Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.

Ruvolo 96.026, Russo 96.035 il quale prevede la riforma dell'alta formazione artistica e musicale.

Satta 96.028, il quale prevede uno stanziamento a favore dell'universitą di Siena.

Rusconi 96.029, che prevede l'inglobamento della fondazione per l'istruzione agraria in Perugia nell'Universitą degli studi di Perugia.

Rusconi 96.030, che prevede uno stanziamento a favore dei poli formativi nelle regioni che li hanno gią avviati attraverso l'istituzione di un apposito fondo.

Rusconi 96.32, che prevede uno stanziamento a favore del polo universitario di ricerca e di alta tecnologia di Lecco.

Poletti 96.033, che reca una delega al Governo per la riorganizzazione dell'ENEA e il commissariamento di altri organi.

Taglialatela 96.034, che reca norme di carattere ordinamentale laddove stabilisce la definizione di studenti universitari fuori sede.

Del Bue 96.08, che reca norma a carattere ordinamentale relative alla titolaritą sulla invenzione industriale e sul relativo brevetto.

Buontempo 97.03, che prevede misure di favore (accesso ai prezzi a base d'asta) nei confronti dei conduttori sine titulo di immobili degli enti previdenziali.

Fabris 97.02, che prevede un'ampia serie di misure (in particolare una specifica forma di concordato con i creditori) finalizzate al superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, prevedendo anche la costituzione di un'apposita Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro.

Filippi 98.02, che disciplina il risarcimento dei danni provocati dal passaggio di elettrodotti a favore dei proprietari di immobili siti nelle fasce di rispetto.

Buontempo 98.03, che sopprime una disposizione relativa al regime di responsabilitą dei componenti e dei dipendenti delle Autoritą indipendenti.

Garavaglia 99.013, il quale ha per oggetto le modalitą di redazione del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, con particolare riferimento all'articolo 126-bis, comma 2, inerente alla sanzione della sottrazione di punti dalla patente.

Motta 100.16, 100.10 e 100.15, che recano disposizioni relative ai congedi di  maternitą per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivano dalla trasformazione della loro forma giuridica.

Pedrini 101.4, il quale introduce disposizioni di riforma delle Autoritą di garanzia nei servizi pubblici.

Grimoldi 101.01, che istituisce un fondo destinato alla realizzazione, attraverso regioni ed enti locali, di strutture finalizzate alla sicurezza della balneazione.

Santelli 102.07, che prevede la ridotazione di fondi per gli asili nido dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Gardini 103.8, che esclude, per i condannati per i delitti di riduzione in schiavitł, prostituzione minorile, pornografia minorile etc., la possibilitą di essere ammessi a godere delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975.

Gardini 104.08 e Peretti 104.012 che sono volti ad un riordino e ad una riorganizzazione delle funzioni in materia di minori, famiglia, anziani e immigrati, con la previsione di un Patto per la solidarietą sociale tra Governo, regioni ed autonomie locali senza effetti sulle grandezze finanziarie.

Moroni 105.14 che abroga il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte.

Bordo 105.03 che introduce l'obbligo per la pubblica amministrazione di effettuare pagamenti alle organizzazioni del terzo settore entro due mesi.

Samperi 105.08 che modifica la disciplina in materia di visite mediche di controllo dei lavoratori.

Licandro 145.37 che modifica la disciplina in materia di visite mediche di controllo dei lavoratori.

Lion 105.09 che modifica le disposizioni in materia di garanzie dei prestiti ai dipendenti pubblici.

Napoletano 105.013 e Fabbri 105.017 che recano disposizioni di carattere procedurale ed organizzativo in materia di riconoscimento dell'handicap grave.

Zanotti 105.022 che reca disposizioni procedurali in materia di accertamento dell'invaliditą civile.

Widmann 107.2, che estende l'applicazione della pił favorevole disciplina sull'indennitą integrativa speciale prevista dalla normativa previgente alla legge n. 449 del 1997 ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e alle altre categorie di dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che abbiano maturato, anteriormente al 1o gennaio 1995, un'anzianitą di servizio pari al massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza.

Motta 107.1, che reca disposizioni per la risoluzione da parte dell'INPS del contenzioso riferito a quarantasei dirigenti INAIL in quiescenza.

Peretti 107.3 e Peretti 107.4, vertenti su analoga materia, che recano modifiche alla disciplina relativa al contributo, pari al 2 per cento, dovuto dalle societą professionali mediche e odontoiatriche operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale.

Mazzocchi 107.01, che prevede l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo, i quali abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Di Gioia 107.04 il quale estende ai lavoratori di alcuni enti non commerciali gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 269 del 2003.

Satta 107.05, che reca modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i medici veterinari in favore dell'ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, prevedendo che tale contribuzione non sia pił obbligatoria e possa proseguire su base volontaria.

Buontempo 107.06 recante disposizioni circa l'aumento di indennitą economiche per il Corpo dei Vigili del fuoco.

Vico 108.1 e Vico 108.2 che prevedono l'emanazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di atti interpretativi della disciplina relativa al cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

Lopresti 108.3 e Giudice 108.4 nonché Pelino 108.04 di analogo contenuto, che destinano le risorse del fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 7/2005 ancora disponibili al termine del 2007 al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 43 della legge n. 488 del 1999.

Fabbri 108.03, che, con riferimento all'avvenuta confluenza dell'INPDAI nell'INPS, abroga la previsione della legge n. 289 del 2002 in base alla quale l'iscrizione dei dirigenti di aziende industriali all'AGO č effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del fondo lavoratori dipendenti dell'INPS.

Tanoni 109.1, che prevede per i segretari comunali e provinciali e per i dirigenti degli enti locali la possibilitą di rimanere in servizio sino al termine del mandato del sindaco o del presidente della provincia e comunque non oltre il settantesimo anno d'etą.

Cirielli 109.2, che prevede un differimento dell'applicazione del sistema contributivo di calcolo della pensione per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia.

Widmann 109.02, che sopprime la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio per i dipendenti delle regioni Trentino-Alto Adige, delle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta e contestualmente disciplina una modalitą di corresponsione diretta del medesimo trattamento da parte delle citate amministrazioni regionali e provinciali.

Formisano 110.014, che destina le risorse del fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 7 del 2005 ancora disponibili al termine del 2007 al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'articolo 43 della legge 488/1999.

Bezzi 111.9 e Bezzi 111.10 che stabiliscono che l'attivitą di rimessaggio di imbarcazioni svolta da associazioni sportive dilettantistiche, anche verso corrispettivi specifici, č attivitą svolta in conformitą alle finalitą istituzionali, non effettuata nell'esercizio di attivitą commerciali.

Sgobio 111.01 recante la disciplina del calcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995.

Garavaglia 111.02, che prevede l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo, i quali abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Fratta Pasini 111.05 che esclude la contribuzione volontaria per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria anche per i liberi professionisti non iscritti ad albi e senza casse di previdenza.

Strizzolo 111.06, il quale interviene in materia di definizione del trattamento minimo pensionistico di specifiche figure professionali del comparto degli enti locali.

Ruvolo 111.07, che reca disposizioni circa l'aumento di indennitą economiche per il Corpo dei Vigili del fuoco.

Giuditta 111.08, che estende anche ai ricercatori universitari la facoltą di posticipare il pensionamento al compimento del settantesimo anno d'etą, applicando tale disposizione anche ai soggetti in pensione al 31 ottobre 2007.

Fabbri 111.09, che sopprime l'articolo 1, comma 55 della legge n. 243 del 2004, che prevede l'applicazione della perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 503 del 1992 al trattamento complessivo percepito dai pensionati iscritti agli enti previdenziali creditizi.

Ulivi 111.010, che fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge n. 569 del 1982, secondo il quale il personale proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegue il massimo della pensione con 30 anni di servizio utile; l'articolo aggiuntivo specifica che tale disciplina si applica anche al richiamato personale cessato dal servizio  per dimissioni volontarie e successivamente riammesso in servizio nella P.S.

Pedrizzi 112.01, Corsetto 112.016, d'Agrņ 112.018 e Milanato 112.020 che prevedono l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo, i quali abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Garavaglia 112.04 che prevede che il pagamento delle quote associative ai sindacati da parte dei lavoratori avvenga attraverso versamento volontario e diretto.

Garavaglia 112.06, che, intervenendo sulla disciplina relativa all'assicurazione contro gli infortuni domestici, prevede che a tale assicurazione possano iscriversi su base volontaria anche le donne che non svolgono in via esclusiva le attivitą di lavoro domestico.

Garavaglia 112.07, che prevede la possibilitą di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del requisito massimo pensionistico, per i genitori di persone disabili in situazioni gravi.

Garavaglia 112.014 il quale č volto ad eliminare per i titolari di trattamenti pensionistici la possibilitą di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale attraverso trattenuta sulla pensione.

Amoruso 112.015, il quale interviene sui criteri di determinazione del reddito di riferimento ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale.

D'Agrņ 112.017 recante norme relative alla composizione della Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001 e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Fava 113.3, che prevede la revisione delle regole di accesso al pensionamento di anzianitą per i lavoratori dipendenti nati nel 1951 ed i lavoratori autonomi nati nel 1950.

Nan 113.01, che estende i benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto ai lavoratori portuali che accedono al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria.

Leddi Maiola 113.049, che fissa un termine per l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale previsto dalla normativa vigente che dovrebbe disciplinare le modalitą di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia all'INPS.

Leddi Maiola 113.050, che esclude dal divieto di prosecuzione volontaria della contribuzione i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 335 del 1995 e disciplina le modalitą di versamento della medesima contribuzione.

Andrea Ricci 113.056, che reca benefici pensionistici in favore dei lavoratori impegnati nell'attivitą di scavo in termini di maggiorazione dell'anzianitą contributiva e di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

Cordoni 113.024, che reca benefici pensionistici in favore dei lavoratori impegnati nell'attivitą di scavo in termini di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

Cordoni 113.025, che reca benefici pensionistici in favore dei lavoratori impegnati nell'attivitą di scavo in termini di maggiorazione dell'anzianitą contributiva.

Carbonella 113.027, che prevede appositi benefici previdenziali nei confronti del personale operativo assunto dall'ENAV a decorrere da una certa data, proveniente dall'Aeronautica militare, ai fini dell'anzianitą contributiva.

Amoruso 113.028, che prevede per gli spedizionieri doganali il diritto di accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006.

Soffritti 113.029 e 113.030, i quali dispongono che il limite massimo di etą per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale č stabilito al compimento del 68o anno di etą.

Ulivi 113.031, volto a riaprire i termini per la presentazione delle domande per la ricostruzione assicurativa dei lavoratori licenziati per motivi politici e sindacali.

Venier 113.032, che estende i benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto anche ai lavoratori esposti a rischio chimico da cromo.

Galante 113.033 e 113.058, che sono volti a far retroagire ai rapporti giuridici sorti a partire dal 29 dicembre 1973 gli effetti determinanti in materia di Indennitą di buonuscita spettante ai superstiti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973.

Alberto Giorgetti 113.035, che prevede l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo, i quali abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Pagliarini 113.019, che dispone l'accredito dei contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura della medesima per i periodi con riferimento ai quali č corrisposta l'indennitą di malattia, ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Rocchi 113.013, che reca disposizioni relative alle modalitą di ripartizione tra associante ed associato con riferimento all'aliquota contributiva dovuta dagli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Pagliarini 113.014, che sopprime l'articolo 63 del Decreto legislativo n. 276 del 2003 relativo alla misura dei compensi per i collaboratori a progetto.

Pellegrino 113.015, che estende ai lavoratori a progetto e categorie assimilate l'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile relativo al riconoscimento ai lavoratori dipendenti della contribuzione previdenziale ancorché non versata dal datore di lavoro.

Pedrizzi 113.010, che reca disposizioni relative alla data di emissione del provvedimento definitivo di pensione per i dipendenti civili e militari dello Stato cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza.

Misuraca 113.04, che sopprimendo il comma 776 della legge finanziaria per il 2007 č volto a reintrodurre la norma secondo cui la pił favorevole disciplina previdente relativa alla corresponsione della indennitą integrativa speciale sui trattamenti di pensione, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, continua ad applicarsi limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994.

D'Elpidio 113.054, che reca modifiche all'importo della contribuzione alla gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, addebitabile da parte dei lavoratori autonomi iscritti alla medesima gestione nei confronti dei committenti.

Delfino 113.046 e gli identici Misuraca 113.023 e Minardo 113.021, che esentano dall'obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare le imprese del settore ittico, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica al dipendente in busta paga del medesimo TFR.

Brandolini 113.059, č volto a introdurre un diritto di rivalsa sui contributi di natura previdenziale ed assistenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché per gli imprenditori agricoli professionali.

Brugger 113.060, che prevede, per i coltivatori diretti e i loro familiari, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, la possibilitą di conservare tale qualifica e di mantenere l'iscrizione all'INPS, anche in deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativi alla prevalenza della prestazione lavorativa del nucleo familiare per la conduzione dell'impresa agricola.

D'Ulizia 114.3 e D'Ulizia 114.4, che inseriscono, tra le finalitą del finanziamento all'ISFOL, di cui al comma 3 dell'articolo 114, lo sviluppo di principi cooperativi.

Alberto Giorgetti 114.09, che interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, prevedendo specifiche  modalitą di svolgimento dello stesso per le imprese esercenti attivitą stagionali.

Tomaselli 114.1 e 114.2, che recano disposizioni concernenti la retribuzione dell'apprendista, da determinare in misura percentuale della retribuzione spettante ad altri lavoratori per le medesime funzioni.

Benvenuto 115.01 che disciplina l'inquadramento professionale dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Garavaglia 116.12 che prevede la possibilitą di concedere, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di CIGS e di mobilitą ai lavoratori delle imprese dell'area aeroportuale di Malpensa.

Identici Bellotti 116.09 e Misuraca 116.04 che esentano dall'obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare le imprese del settore ittico, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica al dipendente in busta paga del medesimo TFR.

Campa 116.02 recante disposizioni relative alle modalitą di destinazione del finanziamento gią previsto dalla normativa vigente per gli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro.

Peretti 116.017 e 116.022, che secondo quanto indicato nella rubrica intendono prevedere incentivi per il reimpiego dei dirigenti nei consorzi di piccole imprese, appaiono irriferibili.

Bellanova 117.03 e Andrea Ricci 117.01, recanti norme che prevedono l'applicazione ai soci lavoratori delle imprese cooperative trattamenti economici non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente pił rappresentative, nonché la previsione secondo cui, nel caso di appalti di servizi, l'acquisizione del personale gią impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore non comporta l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori riassunti dalle aziende subentranti.

Garavaglia 118.08, recante disposizioni relative alla redazione e alla pubblicazione del bilancio dei sindacati.

Proietti Cosimi 118.010 recante disposizioni relative all'espletamento dei concorsi notarili.

Delfino 118.011 che prevede che per quanto riguarda le societą cooperative artigiane, nel caso in cui il rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore sia di natura autonoma, si applica al medesimo socio la disciplina contributiva relativa alla gestione speciale degli artigiani presso l'INPS e conseguentemente la cooperativa non č tenuta alla contribuzione per il medesimo socio lavoratore in qualitą di datore di lavoro.

Marinello 118.014 che esenta dall'obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare le imprese del settore ittico, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica al dipendente in busta paga del medesimo TFR.

Marinello 118.021 che reca disposizioni relative al pensionamento anticipato per i lavoratori marittimi imbarcati che svolgono attivitą usuranti.

Marinello 118.016 recante disposizioni relative al collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare.

Marinello 118.018 che reca disposizioni per le modalitą di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Brugger 118.019 e Bellotti 118.020 che intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro occasionale in agricoltura.

Filippi 119.06, Filippi 119.07 e Filippi 119.08 in quanto volti a introdurre l'obbligo di effettuazione di un test genetico al fine di accertare l'identitą dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare e il rapporto di parentela che costituisce titolo per il ricongiungimento.

Osvaldo Napoli 119.02 che risulta volto a trasferire a determinati comuni le funzioni di assistenza e verifica per la presentazione delle istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno agli stranieri non comunitari.

Bressa 119.09 recante modifiche al testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 riguardo la durata di varie tipologie di permesso di soggiorno degli stranieri non comunitari.

Amici 119.010 in quale istituisce un nuovo ente, denominato «Fondazione UNRRA», cui viene trasferita la gestione dei beni facenti parte della «Riserva fondo lire UNRRA» attualmente facente capo al Ministero dell'interno.

Giuditta 122.13 il quale estende agevolazioni a favore delle imprese operanti nell'ambito del distretto conciario solofrano.

Filipponio Tatarella 122.16 il quale contiene disposizioni a sostegno dell'economia aziendale per le imprese di Bari e provincia.

Vincenzo De Luca 122.29 il quale finalizza una quota dello stanziamento, contenuto nella legge finanziaria per il 2007 per la promozione della produzione di ceramiche artistiche di qualitą, a favore delle imprese operanti nella provincia di Salerno.

Bellotti 122.01 il quale reca l'istituzione di un fondo finalizzato a fornire garanzie a favore di soggetti assegnatari di beni confiscati alla mafia.

D'Elpidio 125.20, il quale prevede la gratuitą delle visite medico sportive per il rilascio della idoneitą alla pratica agonistica fino al compimento del venticinquesimo anno di etą.

Fontana 125.9, 125.10 e Aurisicchio 125.11 che prevedono un contributo straordinario per la copertura delle spese sostenute dal Comitato organizzatore locale dei XIX giochi mondiali silenziosi svolti a Roma dal 22 luglio al 1o agosto 2001.

Di Centa 125.12 che prevede un contributo a favore di istituti scolastici, per almeno il cinquanta per cento non statali, per la prosecuzione del progetto di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali.

Buontempo 125.21 il quale prevede un contributo finalizzato all'incentivazione dei vivai e delle scuole calcio gestite da societą e associazioni sportive affiliate alla Lega nazionale dilettanti.

Filippi 125.22 che reca norme a carattere microsettoriale laddove prevede un contributo finalizzato alla realizzazione o alla ristrutturazione di nuovi impianti per il gioco del golf.

Di Centa 125.03, 125.04, 125.05, 125.06 che prevedono un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Ciocchetti 125.08 in quanto assegna al CONI una quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici, dalle scommesse e da ogni altro gioco (su base sportiva e non).

Galletti 126.5 in quanto modifica le disposizioni in materia di organizzazione di personale dell'Autoritą per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Di Gioia 127.5, Alberto Giorgetti 127.07, Alberto Giorgetti 127.06, Pedrizzi 127.03, Pedrizzi 127.02, Bordo 127.017, Leone 127.016, Gregorio Fontana 127.015, Grimoldi 127.014, Bricolo 127.013, Bricolo 127.012, Grimoldi 127.011 che prevedono l'istituzione di nuove sedi di Corti d'appello, di Tribunale e nuove sezioni distaccate di Corti d'appello e d'assise.

Del Mese 127.8 che prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per il completamento del tribunale di Salerno.

Pedrizzi 127.04 che prevede uno stanziamento di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dell'Amministrazione di Latina, al fine di provvedere alla ristrutturazione di uno specifico immobile da destinare alla creazione del Polo universitario di Latina.

Pedrizzi 127.05 che prevede uno stanziamento di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dell'amministrazione di Latina, al fine di provvedere alla ristrutturazione di uno specifico immobile da destinare al miglioramento delle esigenze logistiche del Polo universitario di Latina.

Pedrizzi 127.08 che prevede uno stanziamento di 600 mila euro per ciascuno  degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dell'amministrazione di Latina, al fine di provvedere alla realizzazione di servizi agli studenti all'interno del Campus universitario.

Pedrizzi 127.09 che prevede uno stanziamento a favore del Provveditorato generale alle OO.PP per il Lazio, per la ristrutturazione di uno specifico immobile dove allocare la Caserma del comando provinciale della Guardia di finanza.

Patarino 127.010 che prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro in favore del Comune di Castellaneta da destinare alla liquidazione dei danni subiti dai familiari delle vittime del crollo di un edificio avvenuto nel Comune di Castellaneta il 7 febbraio 1985.

Mazzoni 130.1, che prevede una quota di riserva a favore dei sistemisti informatici con riferimento alle procedure concorsuali del ministero della giustizia.

D'Ulizia 131.10 volto ad estendere ai crediti da lavoro dei soci delle cooperative sociali la disciplina in materia prevista per i dipendenti della PA.

Turci 131.18 recante disposizioni in materia di limite massimo di permanenza del personale appartenente alla magistratura.

Laurini 131.23, Di Gioia 131.19, Piazza 131.6 recanti disposizioni in materia di trascrizione al PRA dei passaggi di proprietą di beni mobili registrati.

Santelli 131.12 e Tassone 131.13 recanti disposizioni in materia di rinnovo dei contratti per la gestione dei Centri di accoglienza e permanenza temporanea.

Lamorte 131.01 recante disposizioni volte ad escludere, a decorrere dal 2006, la Fondazione Quadriennale di Roma dai limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006.

Fallica 132.13 che prevede che il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4 dell'articolo 132, relativo alla realizzazione del programma pluriennale di alloggi di servizio, sia emanato di concerto con il Consiglio Centrale per la rappresentanza militare Comparto Difesa (COCER-Comparto Difesa), anziché sentito il parere del COCER. L'emendamento risulta inammissibile, in quanto introduce con una disposizione meramente ordinamentale l'istituto del «concerto» con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato.

Lupi 132.3 e Alberto Giorgetti 132.7 che recano disposizioni per la semplificazione delle procedure per la ricollocazione dei programmi di edilizia residenziale per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato impegnati nella lotta alla criminalitą organizzata.

Milana 132.11 che riassegna e destina a imprese di costruzione, cooperative e relativi consorzi, costituiti tra i componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, i fondi relativi alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 166 del 2002, non impegnati entro il 31 dicembre 2007. L'emendamento si limita a disporre una deroga alla vigente disciplina contabile.

Sanza 132.01, che detta disposizioni ordinamentali per l'assegnazione di alloggi di servizio al personale del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Lupi 132.02 e Alberto Giorgetti 132.05, che sopprimono l'articolo 41 del decreto-legge n. 159 del 2007 relativo all'istituzione di una societą di scopo, per la promozione e la formazione di strumenti finanziari immobiliari finalizzati al recupero o alla realizzazione di immobili ad uso abitativo, attribuendone lo stanziamento ivi previsto alla costruzione di alloggi in locazione a canone concordato.

Mantini 134.07, Merloni 134.01 e Milana 134.02 che disciplinano la trasformazione dell'Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico.

Piazza 134.06, che disciplina i poteri del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Societą Studiare e sviluppo s.r.l. e trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze la partecipazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nella predetta societą.

Garavaglia 134.9 risulta irricevibile e deve intendersi non pubblicato.

Tolotti 135.1 recante il trasferimento in proprietą allo Stato di un singolo edificio sito in Roma, garantendone altresģ l'uso gratuito da parte dell'attuale usurario.

Lamorte 136.02 dispone un contributo alla «Fondazione italiana per il dialogo interreligioso» con sede a Pietrelcina, la quale č istituita con la medesima disposizione.

Verro 138.02 e Crosetto 138.04 che intervengono sulla disciplina del project financing con disposizioni di carattere ordinamentale.

Crosetto 140.02 e Delfino 140.04 recano una novella di carattere ordinamentale al Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di limiti alle partecipazioni al capitale delle banche popolari.

Crosetto 140.01 reca una modifica di carattere ordinamentale al Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo. n. 385 del 1993, in materia di limiti alle partecipazioni al capitale delle banche popolari da parte delle fondazioni bancarie.

VIII Commissione 143.1, limitatamente al comma aggiuntivo 3-ter, che č volto a inserire norme che autorizzano il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato a portare senza licenza le armi di cui puņ essere dotato anche per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, per accedere ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso e nelle zone limitrofe all'area protetta, funzionali allo svolgimento dei compiti di istituto.

Pedrini 144.56 e Pedrini 144.02 recanti una novella alla disciplina in materia di componenti delle Autoritą di regolazione di servizi di pubblica utilitą, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.

Pertoldi 144.010 volto ad ampliare l'ambito dell'attivitą di cooperazione internazionale del Friuli Venezia Giulia.

Palumbo 144.011 recante disposizioni in materia di accesso alla magistratura.

Soro 144.22, Giudice 144.23, Lusetti 144.78 e Mura 144.60, i quali rimandano ai Presidenti delle Camere la determinazione del Fondo di funzionamento della Corte dei conti.

Licandro 145.37 e Samperi 105.08 che modificano la disciplina in materia di visite mediche di controllo dei lavoratori.

Ruvolo 145.56 che prevede che la soppressione dell'indennitą di trasferta per i pubblici dipendenti disposta dalla legge finanziaria 2006 non si applica ai vigili del fuoco.

Tanoni 145.80 che dispone l'inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza per il personale del ministero della giustizia appartenente all'organizzazione giudiziaria.

Meloni 145.01 e 145.02, vertenti su analoga materia, i quali recano disposizioni relative alle modalitą di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni ai ruoli delle pubbliche amministrazioni in modo da garantire il rispetto delle pari opportunitą.

La Russa 145.06 recante modifiche alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi di Segretario generale di ministeri, i direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente nonché di funzioni dirigenziali di livello generali.

Satta 145.09 che, con riferimento al divieto previsto dalla normativa vigente di svolgere la libera professione di avvocato per i pubblici dipendenti, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, esclude da tale divieto gli iscritti agli albi degli avvocati alla data del 1o dicembre 2006.

La Morte 145.04 che, intervenendo sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, include tra il personale in regime di diritto pubblico, i dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Rampelli 146.183 che attribuisce al lavoratore stabilizzato da una pubblica amministrazione, avente un rapporto a tempo determinato con un ente pubblico diverso da quello in cui presta effettivamente servizio, la possibilitą di ottenere il trasferimento all'ente in cui presta effettivamente servizio, anche in soprannumero.

Lumia 146.75 e Menia 146.026, che recano disposizioni relative alla decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente per i soggetti che abbiano superato il corso-concorso interno.

Santelli 146.254 che prevede specifici stanziamenti per il potenziamento delle attivitą di intelligence per la lotta al terrorismo internazionale.

Zeller 146.227, che, ai fini della riserva di posti dei candidati nella regione Trentino-Alto Adige per il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia, precisa che non si applicano le norme generali sulla riserva dei posti concernenti il medesimo reclutamento di cui all'articolo 16 della legge n. 226 del 2004.

Zeller 146.224, che dispone che per gli enti gestiti in forma consortile le disposizioni che limitano la possibilitą di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 187 della legge finanziaria 2006, si applicano ai fondi di provenienza statale.

Zeller 146.226, che prevede, per il personale civile dell'azienda di stato per le foreste demaniali svolgente mansioni impiegatizie, assunto entro una certa data, l'inserimento con efficacia retroattiva negli organici del consorzio del parco nazionale dello Stelvio, presso cui č stato gią trasferito in passato.

Zeller 146.220, Vannucci 146.29 e Giovanelli 146.126, che, al fine di garantire le attivitą di indirizzo relative alla stabilizzazione del personale precario della PA, autorizzano la Presidenza del consiglio ad avvalersi di un contingente di quaranta unitą di personale non dirigenziale dipendente da PA collocato imposizione di comando o fuori ruolo.

Cesini 146.96, che reca modifiche alla disciplina relativa all'avvalimento, da parte delle regioni, del corpo forestale dello stato ai fini della lotta contro gli incendi boschivi.

Cesini 146.97, che include gli ufficiali e gli agenti del corpo forestale dello stato tra i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria.

Jannone 146.245, che prevede che possa essere riammesso in servizio presso l'arma dei carabinieri anche il personale comunque cessato dal servizio permanente.

Migliori 146.74, che reca disposizioni relative alle modalitą della gestione dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea.

Quartini 146.54 che modifica la pianta organica dell'autoritą per l'energia elettrica e il gas.

Colasio 146.38, che per i dirigenti del Ministero per i beni e le attivitą culturali reclutati tramite le procedure riservate ai funzionari di PA e immessi in servizio nel 2008, prevede che il ciclo di attivitą formative prescritto dalla normativa vigente sia sostituito dal periodo di servizio di ruolo gią prestato presso il medesimo ministero.

Leddi Maiola 146.6, che autorizza il ministero dell'economia ad avvalersi di magistrati ordinari o amministrativi collocati fuori ruolo al fine di supportare l'azione di prevenzione dei reati finanziari e dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Buffo 146.68, che prevede la possibilitą per il personale gią dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di transitare, a domanda, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

Rusconi 146.252, Del Bue 146.73 e Andrea Ricci 146.133, che attribuiscono al personale non dirigenziale di ruolo delle amministrazioni statali, in servizio presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, la possibilitą di trasferimento nei ruoli dell'amministrazione in cui presta effettivo servizio.

Reina 146.76, che attribuisce al personale appartenente alla dirigenza medica del SSN con determinati requisiti di servizio, la possibilitą di inquadramento, a domanda, nella posizione funzionale rivestita nell'area in cui ha effettivamente esercitato le funzioni.

Alemanno 146.171, che reca disposizioni relative a componenti accessorie del trattamento retributivo del personale della dirigenza medico veterinaria del SSN.

Russo 146.249, che attribuisce al personale della dirigenza medica del SSN, a  domanda, la possibilitą di inquadramento nelle disciplina a maggior carenza di organico o a maggior impatto sulle liste di attesa, anche se diverse da quelle per le quali č stato assunto.

Iacomino 146.128, che dispone che il personale del ministero dell'economia risultato idoneo ai corsi di riqualificazione sai inquadrato nella qualifica funzionale superiore.

Ulivi 146.179 e 146.180, che istituisce il ruolo direttivo speciale ad esaurimento dei funzionari di polizia penitenziaria in cui confluiscono, a domanda, gli ispettori con determinati requisiti di servizio.

Reina 146.76, che annulla le sanzioni gią irrogate alle pubbliche amministrazioni in conseguenza dell'inosservanza dei termini previsti dalla normativa vigente per le comunicazioni relative all'assunzione di personale.

Campa 146.70, recante norme relative alla composizione della Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001 e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Ciocchetti 146.201, che, per il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnici codeterminati requisiti di servizio, prevede la possibilitą di inquadramento a domanda del ruolo dei dirigenti del ministero di appartenenza.

Ruvolo 146.200, che relativamente alla disciplina relativa all'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), di cui alla legge finanziaria 2006, dispone che sono fatti salvi i casi in cui gią esistono giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Vietti 146.205, che reca modifiche alla disciplina relativa ai requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente delle pubbliche amministrazioni.

Zeller 146.217, che reca disposizioni relative alla comunicazione ai servizi per l'impiego dell'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale.

Brugger 146.216, che differisca al 1o gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro di cui alla legge finanziaria 2007.

Ruvolo 146.211, che destina il 70% delle risorse del fondo per il servizio antincendi negli aeroporti, istituito dalla legge finanziaria 2007, alle finalitą di cui alla delega in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ci cui alla legge n. 252 del 2004.

Peretti 146.231, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 291 c.p.p. relativo alla contumacia del convenuto anche ai procedimenti di competenza dei giudici amministrativi.

Intrieri 146.07, volto a prevedere, per i dipendenti di ruolo dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili, titolari di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, la possibilitą di inquadramento nei ruoli della dirigenza della stessa amministrazione pubblica presso cui prestano servizio.

Betta 146.019, Mazzoni 146.024 e Mazzoni 146.032, che recano modifiche alla vigente disciplina relativa al divieto di svolgere la libera professione di avvocato per i pubblici dipendenti, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lion 146.028, che interviene sulla garanzia della assicurazione sulla vita per le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.

Delfino 146.030, che attribuisca al personale idoneo ai corsi di riqualificazione del ministero dell'economia la possibilitą di inquadramento alla qualifica funzionale superiore.

Lucchese 146.031, che reca disposizioni relative a specifici incarichi a cui possono essere destinati i dirigenti generali di PS di livello B. La proposta emendativa, pertanto, appare di natura ordinamentale.

Peretti 146.034, che sopprime la qualifica di dirigente generale di PS di livello B, e conseguentemente reca disposizioni relative al nuovo inquadramento di tale personale.

Velo 146.050, che autorizza il ministero dei trasporti ad avviare percorsi di riqualificazione per il proprio personal e ad incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia.

Fontana 147.01 che, con riferimento al divieto previsto dalla normativa vigente di svolgere la libera professione di avvocato per i pubblici dipendenti, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, esclude da tale divieto gli iscritti agli albi degli avvocati alla data del 1o dicembre 2006.

Porcu 147.02 recante norme relative alla composizione della Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001 e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Zipponi 147.03 recante modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperative di cui alla legge n. 142 del 2001.

Tanoni 148.35 che prevede l'accoglimento di tutte le domande di trasferimento presentate dal personale delle pubbliche amministrazioni senza alcun riferimento alle esigenze connesse alle procedure di mobilitą.

Pedica 149.20, in quanto stanzia 50 milioni di euro per il corretto inquadramento retributivo nelle posizioni stipendiali dei direttori dei servizi generali amministrativi (SGA) del comparto scuola.

Tanoni 149.5, che prevede che l'indennitą di amministrazione, quale emolumento fisso e continuativo, competa per intero anche nel caso di assenza per malattia per un periodo inferiore ai 15 giorni.

Tanoni 149.6, che ripristina la retribuzione individuale di anzianitą (R.I.A.) scaduta il 31 dicembre 1990 e riconosce la corresponsione di qualunque incremento dovuto ad automatismi per progressione di carriera.

Giuditta 149.65, che estende al personale civile del ministero della difesa il beneficio della indennitą di trasferta e dell'indennitą supplementare.

Santelli 149.45 e Lusetti 149.54, che prevedono per il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle forze armate la posizione nel grado apicale del ruolo di appartenenza al compimento del 35o anno di servizio, a condizione che negli ultimi 10 anni di servizio non abbia conseguito demeriti.

Menia 149.64, che autorizza la spesa ai fini della attribuzione alla dirigenza penitenziaria di II fascia di un trattamento retributivo non inferiore a quello in godimento per i dirigenti di II fascia dell'area 1 del Ministero della giustizia.

Saglia 149.05, che interviene sulla garanzia della assicurazione sulla vita per le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.

Germontani 149.06, che prevede, per il 50 per cento, l'attribuzione a donne di incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia conferiti a persone estranee ai ruoli della pubblica amministrazione.

Leo 149.08, recante il divieto per le amministrazioni centrali dello Stato di conferire incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a persone estranee ai ruoli della pubblica amministrazione nel caso in cui le medesime abbiano gią esercitato, per 5 anni anche non consecutivi, funzioni dirigenziali.

Di Cagno Abbrescia 149.018, che reca il ripristino della qualifica di dirigente superiore nelle amministrazioni pubbliche.

Longhi 149.09, che disciplina il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Gioacchino Alfano 149.027, che prevede l'inquadramento alla qualifica funzionale giuridica superiore per il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per la progressione all'interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Menia 149.012, che istituisce il ruolo dirigenziale ad esaurimento dei direttori reggenti gli uffici dell'esecuzione penale  esterna ed il ruolo dirigenziale ad esaurimento dei direttori penitenziari nominati senza concorso.

Amoruso 149.020, relativo alla perequazione nel passaggio dal grado di capitano al grado di maggiore nella Guardia di finanza.

Galante 149.013, prevede per il personale delle pubbliche amministrazioni il riconoscimento, ai fini della indennitą di buonuscita, dell'indennitą premio di servizio e del trattamento di fine rapporto, del periodo in aspettativa per mandato elettivo.

Giuditta 149.015, recante un'ulteriore autorizzazione di spesa per lo svolgimento dei XIX dei Giochi mondiali silenziosi.

Pedrini 149.016, recante la perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva nella scuola.

Giuditta 149.017, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'organizzazione di conferenze internazionali per la pace in tutti i territori nei quali l'Italia, č a vario titolo, impegnata in missioni internazionali.

Rampelli 149.023, recante una disposizione di natura microsettoriale volta alla stabilizzazione del personale del Corpo di polizia municipale del comune di Roma.

Giovanardi 149.030 e Lumia 149.031, recanti una disposizione di natura ordinamentale relativa ai programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietą dell'adozione internazionale.

Burchiellaro 150.11 che inserisce in tabella C il rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1038, della legge n. 296 del 2006 in materia di sicurezza ferroviaria, il quale prevede un finanziamento pluriennale di conto capitale e, quindi, non avendo natura permanente, non potrebbe essere inserito in tabella C.

Dą quindi lettura degli estremi degli emendamenti inammissibili per carenza di compensazione e per inidoneitą della compensazione (vedi allegato 1).

Segnala che per mero errore materiale alcuni emendamenti non sono stati inseriti nei fascicoli in distribuzione. Tali emendamenti sono stati pertanto raccolti in un fascicolo a parte e indicati come «ulteriori emendamenti» (vedi allegato 2).

Segnala infine che il Governo ha presentato un gruppo di emendamenti e articoli aggiuntivi, che sono in distribuzione (vedi allegato 3) e che saranno sottoposti a valutazione di ammissibilitą.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti per quanto concerne il termine per la presentazione dei subemendamenti e per le segnalazioni da parte dei rappresentanti dei gruppi.

 

Lino DUILIO, presidente, nel far presente che il termine per le segnalazioni dei gruppi č fissato per le ore 20 di oggi, rileva che per tale orario sarą possibile disporre di un quadro definito per quanto riguarda gli emendamenti inammissibili, anche a seguito del giudizio sulla riammissione, le segnalazioni e i subemendamenti per quanto concerne i primi quindici articoli del disegno di legge finanziaria per il 2008. Rileva, quindi, l'opportunitą di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire un'attenta valutazione delle proposte emendative presentate dal Governo.

La Commissione concorda.

 

La seduta, sospesa alle 15.25, č ripresa alle 16.50.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che il relatore, onorevole Ventura, ha presentato propri emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 4) che sono in distribuzione.

Con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo avverte che devono ritenersi inammissibili per estraneitą di materia le seguenti proposte emendative: 9.458, limitatamente al capoverso 96-ter, il quale modifica la finalitą della destinazione in uso governativo al Ministero degli esteri di alcuni immobili siti in Roma; 10.37, limitatamente al comma 17, in quanto localistico, dal momento che prevede la riassegnazione al Ministero dei trasporti di somme versate alle entrate del  bilancio dello Stato per il credito vantato dallo Stato verso la societą Adriatico-Sangritana Spa, nel limite di 8.822.634 euro; 96.54 il quale interviene in materia di requisiti per l'accesso alle scuole di specializzazione medica nonché di durata del periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedenti alla quiescenza. Per quanto concerne i profili finanziari, segnala che sono state trasmesse le relazioni tecniche relative ai singoli emendamenti del Governo, che sono messe in distribuzione. Si riserva nel prosieguo dell'esame di comunicare l'eventuale inammissibilitą di emendamenti del Governo riconducibile a motivazioni di carenza o di inidoneitą della compensazione. Si riserva altresģ di comunicare eventuali inammissibilitą relative emendamenti del relatore.

In conclusione, ricorda che il termine per le richieste di riesame č fissato per le ore 18. Alle ore 20 comunicherą le valutazioni su tali richieste. Sempre alle ore 20 č fissato il termine per l'indicazione da parte dei rappresentanti dei gruppi degli emendamenti segnalati e per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e agli emendamenti del relatore riferiti ai primi 15 articoli. Il termine per i subemendamenti riferiti agli articoli successivi č fissato alle ore 15 di domani.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR segnala che il testo dell'emendamento del Governo 20.34 deve intendersi formulato nel senso di prevedere al comma 1 che i contratti di strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale. Inoltre, al comma 4, si prevede che in caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 2 o al comma 3 del medesimo articolo, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 20.03, al comma 1, lettera a), deve essere precisato che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivitą sono stabilite le modalitą di trasferimento delle giacenze del conto al di fuori del sistema di tesoreria e di selezione delle controparti. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 37.044 deve intendersi formulato nel senso di aggiungere in fine il seguente comma: «L'OIC stabilisce annualmente le quote del finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Account Standard Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Avverte infine che all'articolo aggiuntivo 37.046 del Governo deve essere inserito dopo il comma 3 un nuovo comma che preveda che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 diventano efficaci decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che talune proposte emendative del Governo, segnatamente gli emendamenti 9.457, 10.37, 61.17 e 129.30, presentano errori materiali quanto a taluni riferimenti normativi, che vanno opportunamente corretti. In particolare, all'emendamento 9.457, il riferimento all'articolo 61, comma 4, della legge n. 350 del 2003 deve intendersi come all'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003. Al comma 3, primo alinea, le parole «accisa sulla benzina» devono essere corrette in «accisa sul gasolio». All'emendamento 61.17, segnala che le parole «decreto-legge 10 gennaio 2004» devono essere sostituite con le seguenti «decreto-legge 10 gennaio 2006». Infine, all'emendamento 129.30, al comma 8, per errore materiale, si fa riferimento al comma 3, lettera c) dell'articolo 129 come risultante dall'emendamento stesso mentre invece si dovrebbe fare riferimento al comma 5 del predetto emendamento.

 

Alberto GIORGETTI (AN) fa presente che gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, con particolare riferimento a quelli riferiti all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, qualora approvati, innoverebbero profondamente questioni complesse attinenti al cosiddetto «pacchetto fiscale» ed altre materie trattate dai provvedimenti in titolo. Al riguardo,  ritiene che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 non consente di svolgere i necessari approfondimenti sulle proposte presentate. In generale, ritiene che il quadro sia ancora poco chiaro e che sia necessario poter disporre di un tempo pił ampio al fine di evitare che i gruppi segnalino emendamenti che potrebbero successivamente incorrere in un giudizio di inammissibilitą e che si presentino subemendamenti riferiti ad emendamenti giudicati inammissibili.

 

Lino DUILIO, presidente, considerato che gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 3 appaiono particolarmente significativi e, al tempo stesso, risultano assai complessi, in accoglimento della richiesta avanzata dal deputato Alberto Giorgetti, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore, riferiti all'articolo 3, alle ore 9 di domani. Sospende quindi la seduta, che riprenderą alle ore 20, per le valutazioni sulle richieste di riesame.

 

La seduta, sospesa alle 17,10, č ripresa alle 21,30.

 

Lino DUILIO, presidente, segnala che, per quanto concerne i profili finanziari delle proposte emendative presentate dal Governo, alcune di queste, pur dovendo ritenersi ammissibili, impongono l'esigenza di alcune precisazioni.

In particolare l'emendamento 3.321 introduce, come peraltro numerosi emendamenti di origine parlamentare, modifiche al testo dell'articolo riguardanti il periodo di ammortamento dei beni strumentali, aliquote e modalitą di versamento delle imposte sostitutive, disciplina degli interessi passivi, base imponibile IRAP. Introduce altresģ per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, norme di adeguamento della disciplina del reddito d'impresa. Prevede, infine, l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione di studio sulla fiscalitą diretta ed indiretta delle imprese immobiliari. L'emendamento č ammissibile nel presupposto che agli oneri per il funzionamento della suddetta commissione si faccia fronte nell'ambito delle ordinarie disponibilitą finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Sulla base delle stime e delle ipotesi adottate nella relazione tecnica di corredo all'emendamento sono, pertanto, da riammettere i seguenti emendamenti: Buontempo 3.211, Peretti 3.267, Garavaglia 3.240, Crosetto 3.84.

L'emendamento 10.37 interamente sostitutivo dell'articolo 10, reca una serie di misure in materia di finanziamento dei servizi del trasporto pubblico locale, prevedendo a tal fine l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, compensata dai risparmi derivanti per lo Stato da una riduzione dei trasferimenti alle medesime regioni per le spese correnti nel settore. L'emendamento istituisce, inoltre, presso il Ministero dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, con compiti di verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Appare inoltre necessaria una conferma circa la compensativitą degli effetti finanziari a decorrere dal 2011 in considerazione del carattere dinamico che assume da tale esercizio la compartecipazione al gettito dell'accisa.

Per quanto attiene all'emendamento 37.0.45 che introduce una nuova disciplina dell'indennitą di espropriazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, pur tenendo conto che la predetta sentenza ha determinato l'esigenza di un intervento di adeguamento legislativo, sarebbe utile acquisire una conferma da parte del Governo che l'intervento operato, sotto il profilo dell'impatto finanziario, si configura come sostanzialmente equivalente alla situazione di fatto determinatasi per effetto della medesima sentenza. Ciņ anche in considerazione del prevedibile considerevole impatto sulla situazione della finanza territoriale. Analoghi chiarimenti sono necessari per l'articolo aggiuntivo Sanga 15.04.

Avverte che devono invece essere considerati inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:

l'emendamento 8.34 il quale introduce una serie di interventi, tra cui modifiche alla disciplina di determinazione degli interessi sui rimborsi di imposte ultradecennali. Pertanto alcune delle modifiche introdotte appaiono suscettibili di determinare oneri. A fronte di tali misure sono previste innovazioni nelle procedure di confisca e pignoramento dalle quali potrebbero derivare maggiori entrate. La relazione tecnica non fornisce peraltro alcun elemento volto a giustificare la compensativitą dei predetti effetti limitandosi ad affermare la neutralitą finanziaria dell'emendamento;

l'emendamento 9.458 per il quale, in assenza di relazione tecnica che ne dimostri la neutralitą finanziaria, deve essere formulato un giudizio di inammissibilitą per carenza di compensazione con riferimento sia alle eventuali minori entrate per l'abbattimento del prezzo di vendita degli immobili dello Stato e per l'introduzione di termini di prescrizione su somme dovute allo Stato, sia alle eventuali maggiori spese per un maggiore ricorso alla cassa integrazione e mobilitą, oltre i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, per l'estensione a ulteriori tipologie di imprese ammesse alle procedure concorsuali;

l'articolo aggiuntivo 10.09 il quale risulta inammissibile limitatamente alla disposizione di cui al comma 9, lettera d) capoverso 13-ter2, che destina ad un Fondo di spesa in favore del Ministero della difesa quota parte dei proventi derivanti dalle attivitą di valorizzazione degli immobili previste dalla legge finanziaria per il 2007. Tali proventi risultano scontati fra gli effetti finanziari positivi quantificati dalla suddetta legge finanziaria (comma 263); la loro destinazione a finalitą di spesa necessita pertanto di compensazione. Peraltro la copertura prevista in tabella A riguarda esclusivamente gli studi di fattibilitą di cui al comma 8;

l'emendamento 14.59, che introduce una serie di disposizioni, alcune delle quali anche suscettibili di apportare misure di razionalizzazione amministrativa e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione. Sono tuttavia anche previste varie misure che appaiono suscettibili di effetti onerosi. Nella parte consequenziale, l'emendamento ridota inoltre la Tabella A per il triennio 2008-2010. In proposito si rileva che non č pervenuta la relazione tecnica e che lo stesso testo della normativa non quantifica espressamente i maggiori effetti positivi conseguibili né fornisce puntuali indicazioni per una loro quantificazione. In assenza di elementi idonei a suffragarne la neutralitą finanziaria, l'emendamento deve ritenersi inammissibile;

l'emendamento 61.17, che č da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione dal momento che alla maggiore spesa, quantificata in 20 milioni di euro nel 2008, si fa fronte mediante l'utilizzazione di residui.

Per quanto riguarda le richieste di riesame, conferma l'inammissibilitą per estraneitą di materia degli emendamenti gią indicati, ad eccezione dei seguenti, che devono considerarsi ammissibili:

Acerbo 2.032 in quanto recante interventi volti a sostegno del comparto produttivo dei supporti di memorizzazione;

D'Elpidio 9.018, in quanto reca una norma di carattere tributario che non appare avere contenuto micro settoriale;

Marinello 24.99 in quanto prevede un contributo ai comuni che abbiano subito variazioni territoriali;

Zanetta 28.24 recante una disposizione agevolativa di carattere tributario per alcuni immobili rurali;

Balducci 36.8 e Francescato 37.022 che escludono il pagamento del contributo unificato nei ricorsi presentati dalle associazioni di protezione ambientale. L'emendamento 36.8 Balducci risulta comunque inammissibile per inidoneitą della compensazione;

Fabris 38.05 e La Loggia 38.017 si precisa che sono inammissibili limitatamente al comma 3 che proroga i termini per l'esercizio della delega; 

gli articoli aggiuntivi Marinello 49.062, Marinello 49.058, Marinello 49.0109, Marinello 49.0108, XIII Commissione 49.087, Marinello 49.056, Marinello 49.057, Fundarņ 49.071, XIII Commissione 49.088 e Marinello 49.0107, i quali non appaiono di carattere localistico o micorsettoriale in quanto interessano patologie che hanno riguardato la produzione del comparto vitivinicolo;

l'emendamento Zanetta 50.16 in quanto suscettibile di determinare maggior gettito a favore degli enti locali;

l'emendamento 50.18 Marras che prevede interventi infrastrutturali nella Regione Sardegna;

Piro 53.32 che istituisce un fondo per il riciclaggio e il recupero di batterie;

Angelino Alfano 69.040 in quanto gli interventi previsti riguardano un sito di rilevanza culturale mondiale;

gli articoli aggiuntivi Evangelisti 70.02 e Pedrini 70.03 che intervengono in materia di riassegnazione di frequenze radiotelevisive;

l'articolo aggiuntivo Giuditta 80.012 che prevede interventi volti ad un migliore utilizzo delle risorse idriche;

gli articoli aggiuntivi Lion 81.019 e 81.045 che prevedono interventi volti a valorizzare sotto il profilo ambientale e culturale i giacimenti minerari inattivi;

l'articolo aggiuntivo Garavaglia 81.042 che istituisce un Fondo per la demolizione delle opere abusive;

Tessitore 96.03, che reca un contributo a favore del Centro di ricerca in biotecnologie avanzate di Napoli

Filippi 98.02 in quanto in grado di assicurare maggiori entrate agli enti locali;

Soffritti 113.029 e 113.030 che, differendo il limite massimo di etą per il collocamento a riposo dei dirigenti medici, sono suscettibili di determinare effetti positivi sotto il profilo finanziario.

Per quanto concerne i profili finanziari, comunica che a seguito di ulteriore valutazione, i seguenti emendamenti oggetto di richiesta di riesame sono da considerare ammissibili: Pagliarini 38.024, Lomaglio 80.15, Raiti 103.04, Ottone 2.16, Zorzato 63.18, riammesso nel presupposto che i fondi su cui grava il contributo previsto siano quelli di cui al comma 1, Brugger 9.133, Lion 4.01, Commissione Finanze 9.55 e conseguentemente gli emendamenti 9.45, 9.89, 9.122, 9.252, 9.379 e 9.402, Di Salvo 26.49, Di Salvo 26.48, Sgobio 70.79, Villetti 126.14, Ottone 2.16, Iacomino 3.145, Pagliarini 84.13 e Raiti 132.04.

Osserva peraltro che č necessario un ulteriore approfondimento rispetto alle numerose richieste di riesame di emendamenti dichiarati inammissibili per carenza o inidoneitą di compensazione, per cui si riserva nella seduta di domani di dichiarare eventuali ulteriori riammissioni.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) chiede se sia stata valutata l'ammissibilitą degli articoli aggiuntivi 59.04 e 9.01.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito alla valutazione di ammissibilitą degli emendamenti 27.29 e 27.30.

 

Nicola CRISCI (PD-U) chiede chiarimenti in merito alla valutazione di ammissibilitą dell'emendamento 3.12.

 

Andrea LULLI (PD-U), ricorda che l'articolo aggiuntivo Ruggeri 9.208 č stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, osservando che vi č stata una diversa valutazione della sua copertura valutata dal Governo in 88,8 milioni di euro e dalle aziende del settore in 31 milioni di euro.

 

Francesco NAPOLETANO (Com.It) chiede se sia stata valutata l'ammissibilitą del suo articolo aggiuntivo 69.014.

 

Marino ZORZATO (FI) lamenta che, al fine di dichiarare l'ammissibilitą dell'emendamento del Governo 3.321 sono stati riammessi quattro emendamenti di iniziativa parlamentare, i cui proponenti non avevano fatto richiesta di riammissione. Sottolinea che, per rispetto delle disposizioni regolamentari, sarebbe stato pił corretto dichiarare inammissibile l'emendamento del Governo.

 

Lino DUILIO, presidente, sottolinea che gli emendamenti richiamati dal deputato Zorzato sono stati riammessi a seguito della relazione tecnica del Governo.

 

Marino ZORZATO (FI) sottolinea che gli emendamenti in questione, dichiarati inammissibili per la valutazione effettuata dagli uffici della Camera, sono stati riammessi con l'unica finalitą di consentire al Governo di presentare la sua proposta emendativa.

 

Antonio LEONE (FI), rileva che numerose proposte emendative del Governo presentano profili di inammissibilitą che il suo gruppo sottoporrą alla valutazione del Presidente della Camera. Ritiene che la valutazione delle inammissibilitą delle proposte emendative abbia chiaramente dimostrato che la maggioranza non intende procedere in un clima collaborativo con l'opposizione al fine licenziare un testo utile per l'esame in Assemblea. Preannunzia sin d'ora che il suo gruppo non seguirą il metodo proposto dal Presidente nell'Ufficio di Presidenza, non segnalerą un limitato numero di proposte emendative da porre in votazione e chiederą invece l'esame e la votazione di tutti gli emendamenti presentati.

 

Alberto GIORGETTI (AN) osserva che gli emendamenti presentati nella giornata odierna dal relatore e dal Governo riscrivono sostanzialmente la legge finanziaria per il 2008. Ritiene che i criteri di valutazione delle inammissibilitą dovrebbero essere omogenei e indistintamente applicabili sia alle proposte presentate dalla maggioranza sia a quelle dell'opposizione. Rileva, infatti, che agli emendamenti ordinamentali presentati dai gruppi di opposizione sono stati applicati criteri molto rigidi, mentre valutazioni molto pił permissive sono state rese per le proposte emendative della maggioranza. Sottolinea altresģ che nessuno dei circa duecento emendamenti del gruppo di Alleanza Nazionale dichiarati inammissibili, č stato riammesso, nonostante la richiesta fosse stata avanzata soltanto per tre emendamenti. Ritiene che lo spazio dell'opposizione per contribuire al miglioramento del testo sia del tutto marginale e si riserva, pertanto, di valutare insieme al suo gruppo la posizione da assumere nel prosieguo dell'esame.

 

Gaspare GIUDICE (FI) esprime l'auspicio che il lavoro che la Commissione bilancio si accinge a svolgere possa contribuire a valorizzare il ruolo del Parlamento dopo una fase di attivitą parlamentare prevalentemente concentrata sulla valutazione di ordini del giorno presentati presso l'Assemblea. Alla luce dell'esperienza maturata in occasione di precedenti sessioni di bilancio, esperienza che ritiene di potere condividere con il relatore, segnala che la disponibilitą alla collaborazione tra maggioranza ed opposizione viene, in genere, segnalata da specifici comportamenti, quali la individuazione degli emendamenti il pił possibile condivisi da maggioranza e opposizioni, la previsione di un fondo al quale attingere nel corso dei lavori, al fine di accogliere eventuali richieste avanzate da singoli parlamentari nel corso di un iter, che trova naturale conclusione nella presentazione da parte del relatore di un proprio emendamento finale. Si tratta di un percorso ben noto e che avrebbe dovuto rappresentare il contesto di riferimento anche per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Le proposte emendative testé presentate dal Governo e dal relatore configurano, a suo avviso, un nuovo disegno di legge finanziaria; inoltre il relatore ha fatto propri emendamenti inizialmente presentati dal Governo ed ha a sua volta predisposto una proposta emendativa per alcuni profili anche condivisibile, ma di gravosa e problematica copertura. In tal modo, appare evidente che le risorse disponibili per dare copertura ad ulteriori proposte sono esaurite e che non ha senso procedere nella segnalazione di altri emendamenti e in un confronto ridotto a mera finzione. A suo avviso, la situazione attuale evidenzia l'indisponibilitą della maggioranza e del Governo al dialogo con l'opposizione. Ribadisce tuttavia, anche a  nome del proprio gruppo, la ferma volontą a proseguire nel lavoro, nell'auspicio che i gruppi di maggioranza individuino un percorso che permetta di ricostruire le condizioni per una collaborazione idonea a rendere proficua l'attivitą della Commissione. Altrimenti incombe il rischio che il ruolo del Parlamento risulti privato di ogni rilevanza, per cui diventerebbe condivisibile l'emendamento presentato dal collega Garavaglia, che propone la soppressione della Camera dei deputati, come ente inutile.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che l'emendamento Garavaglia 134.9 č stato dichiarato irricevibile e deve intendersi non presentato.

 

Ettore PERETTI (UDC), nel sottolineare che la presentazione di un elevato numero di proposte emendative dovrebbe indurre la maggioranza e l'opposizione a dare valore al ruolo della Commissione Bilancio, sottolinea che il suo gruppo ha inteso offrire la massima collaborazione impegnandosi nella selezione delle proposte emendative da esaminare nel prosieguo dell'esame. Alla luce degli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, ritiene che si č in presenza di un nuovo provvedimento e di una presunzione di autosufficienza da parte della maggioranza che non č politicamente sostenibile per i gruppi di opposizione. Segnala, pertanto, anche a nome del proprio gruppo, la ferma volontą di procedere nel lavoro di esame, auspicando che il Governo e il relatore non attuino una strategia di chiusura che impedisca all'opposizione di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo sulle questioni sollevate dai colleghi di opposizione, fa presente che il gruppo della Lega non intende ridurre la Camera dei deputati ad uno strumento inutile e che la proposta emendativa, da lui presentata, č da intendersi come provocatoria e volta ad evitare che accada nuovamente quanto avvenuto in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 o del recente esame del cosiddetto «decreto-legge fiscale», in cui di fatto il Parlamento ha ratificato le decisioni del Governo senza affrontare il merito delle questioni. Occorre a suo avviso che la maggioranza e l'opposizione svolgano responsabilmente il proprio ruolo per potere procedere nel dibattito su questioni importanti come, ad esempio, la questione degli interessi passivi, del ruolo delle banche e del trasporto pubblico locale.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene di non comprendere le riflessioni svolte da taluni colleghi dei gruppi di opposizione, che tendono verso una non condivisibile drammatizzazione del clima. Sottolinea che gli emendamenti presentati erano stati preannunciati e sono volti a porre fin da subito le questioni di maggiore rilievo - segnatamente i temi della sicurezza, della famiglia e della fiscalitą. A tali emendamenti se ne aggiungono altri di portata molto meno rilevante, sia per quanto concerne il merito che per quanto concerne le implicazioni finanziarie. Segnala che non sussiste alcun svuotamento del ruolo del Parlamento e che le proposte emendative presentate non possono in alcun modo essere considerate come esaustive delle diverse questioni, non affrontando temi come la class action, i costi della politica o il patto di stabilitą. Precisa, inoltre, che l'intenzione era quella di scongiurare una produzione di emendamenti «a getto continuo» e che sussistono tutte le condizioni per proseguire nel lavoro di esame, considerato che nulla č stato predeterminato dalla maggioranza e dal Governo. Nel ribadire la natura, a suo parere, pretestuosa delle considerazioni svolte dai colleghi di opposizione, segnala che le risorse previste a copertura delle proposte emendative testé presentate sono contenute e commisurate ad obiettivi assai rilevanti. Ribadisce in ogni caso che le principali questioni, anche quelle su cui intervengono gli emendamenti gią presentati, devono intendersi ancora aperte.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), condividendo le considerazioni svolte dal relatore,  sottolinea che sussistono le condizioni per proseguire nel lavoro e che la presentazione degli emendamenti da parte del relatore e del Governo consente di far conoscere fin da ora gli elementi fondamentali del dibattito. Ritiene pertanto che non vi sia alcun indebolimento del ruolo del Parlamento, come invece č avvenuto in altre occasioni. Non condivide inoltre l'opinione di chi nell'opposizione sostiene che vi č stato un preordinato taglio degli emendamenti presentati dall'opposizione, considerato che la valutazione di inammissibilitą ha riguardato in modo equo le proposte presentate dai due schieramenti.

 

Lino DUILIO, presidente, sulla base di ulteriori verifiche svolte in relazione alle richieste avanzate nel corso del dibattito, conferma l'inammissibilitą degli emendamenti Leone 8.02, Conte Gianfranco 38.10, Leddi Maiola 59.04, Borghesi 27.29 e 27.30, Giudice 78.12, Crisci 3.12, Ruggeri 9.208, Napoletano 69.014. Dichiara invece che deve ritenersi ammissibile l'articolo aggiuntivo Piro 146.036, in precedenza valutato inammissibile per carenza di compensazione.

Per quanto concerne il dibattito, esprime rammarico per le considerazioni dei colleghi dei gruppi di opposizione. Nel ricordare infatti che sussiste in ogni caso la possibilitą di sottoporre al Presidente della Camera la valutazione definitiva sull'ammissibilitą degli emendamenti, fa presente che il giudizio di inammissibilitą ha interessato in misura pressoché corrispondente le proposte emendative presentate dalla maggioranza e quelle presentate dall'opposizione. In riferimento a quanto osservato dal deputato Giudice, ricorda che č stato frequentemente sollevato il problema degli emendamenti presentati durante l'intera durata dell'esame in Commissione del disegno di legge finanziaria, che di fatto impedivano lo svolgimento di un confronto su un quadro di proposte ben definito. Anche alla luce delle considerazioni svolte dal relatore, auspica che da parte di tutti venga assunto un atteggiamento positivo e costruttivo, in modo da permettere alla Commissione di svolgere un esame proficuo, mediante il quale migliorare il testo del provvedimento in esame.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede che nella seduta di domani il relatore e il rappresentante del Governo siano in condizione di esprimere il parere sugli emendamenti presentati in modo da poter verificare l'atteggiamento che intendono assumere rispetto alle proposte dell'opposizione.

 

Gianfranco CONTE (FI) dichiara di non comprendere le ragioni per cui non sia stato considerato ammissibile il proprio emendamento 38.10, che permetterebbe di recuperare un notevole numero di personale attualmente utilizzato in posizioni di comando o distacco. Precisa altresģ che in riferimento agli organi costituzionali interessa in primo luogo la Presidenza della Repubblica.

 

Lino DUILIO, presidente, osserva che la dichiarata intenzione da parte di alcuni gruppi di opposizione di non segnalare un numero selezionato di proposte emendative renderebbe assai pił difficili i lavori della Commissione. Auspica pertanto che domani possa registrarsi un clima maggiormente collaborativo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta gią prevista per domani.

 

La seduta termina alle 22.30.


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE O COMPENSAZIONE INIDONEA

 

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE

 


N. prop.          Nominativo

2.1         VIII COMMISSIONE

2.4         VIII COMMISSIONE

2.5         VIII COMMISSIONE

2.8         VII COMMISSIONE

2.15       OTTONE ROSELLA

2.16       OTTONE ROSELLA

2.17       BELLOTTI LUCA

2.19       NAPOLI OSVALDO

2.20       ERMONTANI MARIA IDA

2.21       FASCIANI GIUSEPPINA

2.22       LION MARCO

2.27       CREMA GIOVANNI

2.28       MAZZOCCHI ANTONIO

2.30       MAZZOCCHI ANTONIO

2.32       RUGGERI RUGGERO

2.33       RUGGERI RUGGERO

2.39       FOLENA PIETRO

2.41       FRONER LAURA

2.45       SAGLIA STEFANO

2.47       MARIANI RAFFAELLA

2.48       VANNUCCI MASSIMO

2.50       FEDI MARCO

2.52       BELLOTTI LUCA

2.57       LUPI MAURIZIO ENZO

2.59       GIORGETTI ALBERTO

2.62       MARCHI MAINO

2.64       FRANCI CLAUDIO

2.67       NARDUCCI FRANCO

2.68       PEPE ANTONIO

2.71       REALACCI ERMETE

2.76       SAMPERI MARILENA

2.80       CREMA GIOVANNI

2.81       CREMA GIOVANNI

2.82       LOVELLI MARIO

2.92       NARDUCCI FRANCO

2.98       PEDRINI EGIDIO ENRICO

2.116     PIAZZA CAMILLO

2.121     SCHIRRU AMALIA

2.123     IACOMINO SALVATORE

2.126     PEPE ANTONIO

2.130     GIORGETTI ALBERTO

2.134     GIORGETTI ALBERTO

2.139     GIORGETTI ALBERTO

2.143     GIORGETTI ALBERTO

2.151     BERTOLINI ISABELLA

2.152     BERTOLINI ISABELLA

2.154     BERTOLINI ISABELLA

2.156     BERTOLINI ISABELLA

2.158     BERTOLINI ISABELLA

2.159     BERTOLINI ISABELLA

2.168     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

2.170     GALLETTI GIAN LUCA

2.171     GALLETTI GIAN LUCA

2.177     GALLETTI GIAN LUCA

2.178     GALLETTI GIAN LUCA

2.179     GALLETTI GIAN LUCA

2.181     D'ELPIDIO DANTE

2.182     FABRIS MAURO

2.183     FABRIS MAURO

2.184     FABRIS MAURO

2.185     ADENTI FRANCESCO

2.186     CASSOLA ARNOLD

2.187     BUONTEMPO TEODORO

2.188     GARAVAGLIA MASSIMO

2.189     FUGATTI MAURIZIO

2.190     FUGATTI MAURIZIO

2.193     GARAVAGLIA MASSIMO

2.194     GARAVAGLIA MASSIMO

2.196     GARAVAGLIA MASSIMO

2.199     GARAVAGLIA MASSIMO

2.203     GARAVAGLIA MASSIMO

2.208     VILLETTI ROBERTO

2.211     BONO NICOLA

2.213     MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

2.216     DI VIRGILIO DOMENICO

2.223     ZELLER KARL

2.225     BRUGGER SIEGFRIED

2.235     ZELLER KARL

2.236     BRUGGER SIEGFRIED

2.257     ALEMANNO GIOVANNI

2.258     D'ELIA SERGIO

2.0.3      OLIVA VINCENZO

2.0.6      CANNAVŅ SALVATORE

2.0.14    MARGIOTTA SALVATORE

2.0.16    DI SALVO TITTI

2.0.18    QUARTIANI ERMINIO ANGELO

2.0.19    WIDMANN JOHANN GEORG

2.0.20    NAPOLI OSVALDO

2.0.23    GARAVAGLIA MASSIMO

2.0.24    GARAVAGLIA MASSIMO

2.0.25    CAPARINI DAVIDE

2.0.26    CAPARINI DAVIDE

2.0.28    ADENTI FRANCESCO

2.0.32    ACERBO MAURIZIO

2.0.33    GIUDICE GASPARE

2.0.36    PEPE ANTONIO

2.0.37    CIRIELLI EDMONDO

3.5         SPOSETTI UGO

3.6         DATO CINZIA

3.8         FIANO EMANUELE

3.11       MAZZOCCHI ANTONIO

3.12       CRISCI NICOLA

3.15       MERLONI MARIA PAOLA

3.16       MERLONI MARIA PAOLA

3.17       PEDRIZZI RICCARDO

3.18       TOMASELLI SALVATORE

3.20       PIAZZA ANGELO

3.22       PIAZZA ANGELO

3.24       GIUDICE GASPARE

3.28       LUPI MAURIZIO ENZO

3.29       LUPI MAURIZIO ENZO

3.32       BENZONI ROSALBA

3.34       ZORZATO MARINO

3.44       LEO MAURIZIO

3.48       FLUVI ALBERTO

3.55       MARCHI MAINO

3.56       ZORZATO MARINO

3.59       FOLENA PIETRO

3.65       SATTA ANTONIO

3.66       SATTA ANTONIO

3.67       SATTA ANTONIO

3.68       SATTA ANTONIO

3.75       BRUGGER SIEGFRIED

3.79       GIUDICE GASPARE

3.81       LEONE ANTONIO

3.82       CROSETTO GUIDO

3.83       CROSETTO GUIDO

3.84       CROSETTO GUIDO

3.85       CROSETTO GUIDO

3.86       CROSETTO GUIDO

3.87       CROSETTO GUIDO

3.88       CROSETTO GUIDO

3.89       CROSETTO GUIDO

3.90       CROSETTO GUIDO

3.92       CROSETTO GUIDO

3.93       CROSETTO GUIDO

3.95       CAMPA CESARE

3.96       CAMPA CESARE

3.97       CAMPA CESARE

3.100     PORFIDIA AMERICO

3.102     DELLA VEDOVA BENEDETTO

3.104     LEO MAURIZIO

3.106     VILLETTI ROBERTO

3.109     ZUCCHI ANGELO ALBERTO

3.112     MANTINI PIERLUIGI

3.117     FINCATO LAURA

3.125     FINCATO LAURA

3.127     CRISAFULLI VLADIMIRO

3.128     FLUVI ALBERTO

3.132     IACOMINO SALVATORE

3.133     BELLOTTI LUCA

3.134     BELLOTTI LUCA

3.137     BELLOTTI LUCA

3.138     BELLOTTI LUCA

3.139     BELLOTTI LUCA

3.140     BELLOTTI LUCA

3.142     CROSETTO GUIDO

3.143     BELLOTTI LUCA

3.144     BELLOTTI LUCA

3.145     IACOMINO SALVATORE

3.154     DE CORATO RICCARDO

3.158     MARRAS GIOVANNI

3.178     GERMONTANI MARIA IDA

3.179     GERMONTANI MARIA IDA

3.180     GERMONTANI MARIA IDA

3.183     GIORGETTI ALBERTO

3.184     GIORGETTI ALBERTO

3.188     GIORGETTI ALBERTO

3.190     COSENZA GIULIA

3.200     D'ELPIDIO DANTE

3.201     D'ELPIDIO DANTE

3.202     D'ELPIDIO DANTE

3.205     D'ELPIDIO DANTE

3.206     D'ELPIDIO DANTE

3.208     D'ELPIDIO DANTE

3.209     BUONTEMPO TEODORO

3.210     BUONTEMPO TEODORO

3.211     BUONTEMPO TEODORO

3.212     BUONTEMPO TEODORO

3.213     BUONTEMPO TEODORO

3.214     BUONTEMPO TEODORO

3.228     GARAVAGLIA MASSIMO

3.232     GARAVAGLIA MASSIMO

3.238     GARAVAGLIA MASSIMO

3.240     GARAVAGLIA MASSIMO

3.255     ALFANO GIOACCHINO

3.260     FORLANI ALESSANDRO

3.261     FORLANI ALESSANDRO

3.263     FORLANI ALESSANDRO

3.267     PERETTI ETTORE

3.268     D'AGRŅ LUIGI

3.270     D'AGRŅ LUIGI

3.271     PERETTI ETTORE

3.273     PERETTI ETTORE

3.274     PERETTI ETTORE

3.275     PERETTI ETTORE

3.277     D'ALIA GIANPIERO

3.278     GALLETTI GIAN LUCA

3.280     GALLETTI GIAN LUCA

3.284     PERETTI ETTORE

3.285     PERETTI ETTORE

3.286     D'AGRŅ LUIGI

3.290     ALFANO ANGELINO

3.291     CONTE GIANFRANCO

3.300     D'ULIZIA LUCIANO

3.302     ZORZATO MARINO

3.303     CONTE GIANFRANCO

3.305     GARDINI ELISABETTA

3.307     RUSSO PAOLO

3.309     RUSSO PAOLO

3.311     FABRIS MAURO

3.315     MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

3.316     CAMPA CESARE

3.328     LUPI MAURIZIO ENZO

3.329     FUGATTI MAURIZIO

3.0.1      OLIVA VINCENZO

3.0.2      CROSETTO GUIDO

3.0.4      TUCCILLO DOMENICO

3.0.8      MUNGO DONATELLA

3.0.12    GIUDITTA PASQUALINO

3.0.13    GIUDITTA PASQUALINO

3.0.14    GIUDITTA PASQUALINO

3.0.18    MUSI ADRIANO

4.4         ASTORE GIUSEPPE

4.8         LEO MAURIZIO

4.9         RAITI SALVATORE

4.10       RAITI SALVATORE

4.14       BORGHESI ANTONIO

4.16       RAITI SALVATORE

4.29       D'AGRŅ LUIGI

4.33       FUGATTI MAURIZIO

4.34       FUGATTI MAURIZIO

4.35       CAPARINI DAVIDE

4.36       CAPARINI DAVIDE

4.37       CAPARINI DAVIDE

4.38       CAPARINI DAVIDE

4.39       CAPARINI DAVIDE

4.41       ULIVI ROBERTO

4.47       D'ULIZIA LUCIANO

4.48       RUSSO PAOLO

4.0.1      LION MARCO

4.0.2      LEO MAURIZIO

5.1         RAITI SALVATORE

5.2         PERETTI ETTORE

5.3         BUONTEMPO TEODORO

5.4         BUONTEMPO TEODORO

5.5         CAPARINI DAVIDE

5.6         GARAVAGLIA MASSIMO

5.14       PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA

5.0.1      LEO MAURIZIO

6.13       BELLOTTI LUCA

6.0.1      CROSETTO GUIDO

8.22       PERETTI ETTORE

8.0.3      CIOFFI SANDRA

8.0.10    LEONE ANTONIO

9.2         SAGLIA STEFANO

9.7         BELLOTTI LUCA

9.11       BELLOTTI LUCA

9.16       NAPOLI OSVALDO

9.17       NAPOLI OSVALDO

9.18       NAPOLI OSVALDO

9.30       BOATO MARCO

9.31       BOATO MARCO

9.32       BOATO MARCO

9.34       RUGGERI RUGGERO

9.39       PEDRIZZI RICCARDO

9.42       TOMASELLI SALVATORE

9.45       TOMASELLI SALVATORE

9.46       PEDRIZZI RICCARDO

9.47       MISURACA FILIPPO

9.48       MISURACA FILIPPO

9.52       MISURACA FILIPPO

9.54       VI COMMISSIONE

9.55       VI COMMISSIONE

9.70       LEO MAURIZIO

9.78       GIORGETTI ALBERTO

9.83       VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA

9.89       FOGLIARDI GIAMPAOLO

9.96       NARDI MASSIMO

9.97       NARDI MASSIMO

9.108     MISURACA FILIPPO

9.110     MISURACA FILIPPO

9.115     GIUDICE GASPARE

9.116     GIUDICE GASPARE

9.118     GIUDICE GASPARE

9.122     AURISICCHIO RAFFAELE

9.129     TOLOTTI FRANCESCO

9.133     BRUGGER SIEGFRIED

9.135     BRUGGER SIEGFRIED

9.137     NICCO ROBERTO ROLANDO

9.138     CAMPA CESARE

9.139     MINARDO RICCARDO

9.141     MINARDO RICCARDO

9.145     DELLA VEDOVA BENEDETTO

9.153     LEONE ANTONIO

9.156     CROSETTO GUIDO

9.158     LEONE ANTONIO

9.161     CROSETTO GUIDO

9.198     CROSETTO GUIDO

9.202     CECCUZZI FRANCO

9.204     STRIZZOLO IVANO

9.208     RUGGERI RUGGERO

9.209     CECCUZZI FRANCO

9.213     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

9.216     ZUCCHI ANGELO ALBERTO

9.217     PERTOLDI FLAVIO

9.219     ZUCCHI ANGELO ALBERTO

9.235     MOTTA CARMEN

9.237     FLUVI ALBERTO

9.238     CRISCI NICOLA

9.248     MOFFA SILVANO

9.252     GIORGETTI ALBERTO

9.256     GIORGETTI ALBERTO

9.259     GIORGETTI ALBERTO

9.263     GIORGETTI ALBERTO

9.266     CANNAVŅ SALVATORE

9.267     CANNAVŅ SALVATORE

9.272     MELONI GIORGIA

9.275     RAMPELLI FABIO

9.276     RAMPELLI FABIO

9.279     GIORGETTI ALBERTO

9.287     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

9.289     GARAVAGLIA MASSIMO

9.294     FUGATTI MAURIZIO

9.299     FUGATTI MAURIZIO

9.300     FUGATTI MAURIZIO

9.310     GARAVAGLIA MASSIMO

9.311     GARAVAGLIA MASSIMO

9.312     STUCCHI GIACOMO

9.318     GARAVAGLIA MASSIMO

9.320     GARAVAGLIA MASSIMO

9.329     GARAVAGLIA MASSIMO

9.330     GARAVAGLIA MASSIMO

9.334     GARAVAGLIA MASSIMO

9.335     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

9.340     GARAVAGLIA MASSIMO

9.341     GARAVAGLIA MASSIMO

9.344     TURCO MAURIZIO

9.351     PERETTI ETTORE

9.352     D'AGRŅ LUIGI

9.353     MARTINELLO LEONARDO

9.356     D'AGRŅ LUIGI

9.357     GALLETTI GIAN LUCA

9.358     GALLETTI GIAN LUCA

9.360     RUVOLO GIUSEPPE

9.361     GALLETTI GIAN LUCA

9.363     GALLETTI GIAN LUCA

9.365     ZINZI DOMENICO

9.366     ZINZI DOMENICO

9.367     PERETTI ETTORE

9.368     PERETTI ETTORE

9.369     GALLETTI GIAN LUCA

9.371     MAZZONI ERMINIA

9.372     LUCCHESE FRANCESCO PAOLO

9.373     DELFINO TERESIO

9.374     DELFINO TERESIO

9.379     D'AGRŅ LUIGI

9.382     D'AGRŅ LUIGI

9.384     PERETTI ETTORE

9.386     PERETTI ETTORE

9.389     PERETTI ETTORE

9.395     D'ELPIDIO DANTE

9.397     BONELLI ANGELO

9.401     MILANATO LORENA

9.402     MILANATO LORENA

9.405     ROSSO ROBERTO

9.412     MADERLONI CLAUDIO

9.413     ZELLER KARL

9.415     ZELLER KARL

9.416     FUGATTI MAURIZIO

9.417     GARAVAGLIA MASSIMO

9.425     GELMINI MARIASTELLA

9.428     CONTE GIANFRANCO

9.429     CONTE GIANFRANCO

9.433     CONTE GIANFRANCO

9.435     MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

9.443     FABBRI LUIGI

9.444     XIII COMMISSIONE

9.451     LAZZARI LUIGI

9.452     BUONTEMPO TEODORO

9.471     LENNA VANNI

9.472     MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

9.0.2      MUSI ADRIANO

9.0.3      NAPOLI OSVALDO

9.0.4      ASTORE GIUSEPPE

9.0.8      PICANO ANGELO

9.0.10    DE CORATO RICCARDO

9.0.13    PEDRINI EGIDIO ENRICO

9.0.15    LEDDI MAIOLA MARIA

9.0.18    D'ELPIDIO DANTE

9.0.29    D'ULIZIA LUCIANO

9.0.30    DELFINO TERESIO

9.0.32    MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

9.0.35    DELFINO TERESIO

9.0.36    D'ULIZIA LUCIANO

9.0.37    FASOLINO GAETANO

10.9       CECCACCI RUBINO FIORELLA

10.31     CAPARINI DAVIDE

10.32     CAPARINI DAVIDE

10.0.2    LOVELLI MARIO

11.6       BONO NICOLA

12.4       BERNARDO MAURIZIO

12.5       CONTE GIANFRANCO

12.7       CIOCCHETTI LUCIANO

12.8       BUONTEMPO TEODORO

12.14     BONO NICOLA

12.0.2    CECCACCI RUBINO FIORELLA

12.0.6    CECCACCI RUBINO FIORELLA

14.3       BELLANOVA TERESA

14.11     II COMMISSIONE

14.20     REINA GIUSEPPE MARIA

14.25     DI GIOIA LELLO

14.30     FUGATTI MAURIZIO

14.54     D'ELPIDIO DANTE

14.0.1    NUCARA FRANCESCO

15.4       TOLOTTI FRANCESCO

15.0.2    CALGARO MARCO

15.0.3    PEPE ANTONIO

15.0.6    REINA GIUSEPPE MARIA

15.0.7    CROSETTO GUIDO

15.0.12  NARDI MASSIMO

15.0.15  BERTOLINI ISABELLA

15.0.16  PEPE ANTONIO

15.0.19  ALFANO GIOACCHINO

15.0.23  ALFANO GIOACCHINO

15.0.28  ALFANO GIOACCHINO

15.0.37  GRILLINI FRANCO

15.0.38  DELBONO EMILIO

15.0.41  PEDRIZZI RICCARDO

16.7       CROSETTO GUIDO

19.1       SAGLIA STEFANO

19.5       SAGLIA STEFANO

19.12     NAPOLI OSVALDO

19.13     NAPOLI OSVALDO

19.15     NAPOLI OSVALDO

19.17     NAPOLI OSVALDO

19.18     CREMA GIOVANNI

19.20     CREMA GIOVANNI

19.24     CODURELLI LUCIA

19.33     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

19.34     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

19.35     BONELLI ANGELO

19.37     CRISAFULLI VLADIMIRO

19.38     VILLETTI ROBERTO

19.39     INCOSTANTE MARIA FORTUNA

19.40     STRIZZOLO IVANO

19.43     STRIZZOLO IVANO

19.44     STRIZZOLO IVANO

19.46     MARGIOTTA SALVATORE

19.47     RICCI ANDREA

19.50     CROSETTO GUIDO

19.51     CROSETTO GUIDO

19.55     NESPOLI VINCENZO

19.57     GIORGETTI ALBERTO

19.60     NESPOLI VINCENZO

19.62     PICANO ANGELO

19.67     MOFFA SILVANO

19.70     MOFFA SILVANO

19.74     GELMINI MARIASTELLA

19.77     GELMINI MARIASTELLA

19.78     NAPOLI OSVALDO

19.79     NAPOLI OSVALDO

19.80     NAPOLI OSVALDO

19.81     NAPOLI OSVALDO

19.83     NAPOLI OSVALDO

19.85     PERETTI ETTORE

19.90     FABRIS MAURO

19.92     GARAVAGLIA MASSIMO

19.93     GARAVAGLIA MASSIMO

19.95     OLIVA VINCENZO

19.0.5    SAGLIA STEFANO

19.0.6    NAPOLI OSVALDO

19.0.8    GELMINI MARIASTELLA

19.0.9    MOFFA SILVANO

19.0.13  CROSETTO GUIDO

20.16     PICCHI GUGLIELMO

20.0.2    RUSSO PAOLO

21.1       GIUDICE GASPARE

22.1       INCOSTANTE MARIA FORTUNA

22.2       D'AMBROSIO GIORGIO

24.6       SAGLIA STEFANO

24.9       NAPOLI OSVALDO

24.11     NAPOLI OSVALDO

24.12     NAPOLI OSVALDO

24.13     NAPOLI OSVALDO

24.16     CREMA GIOVANNI

24.44     NESPOLI VINCENZO

24.45     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

24.46     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

24.47     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

24.51     RICCI ANDREA

24.54     STRIZZOLO IVANO

24.56     RICCI ANDREA

24.60     CROSETTO GUIDO

24.74     GALLETTI GIAN LUCA

24.87     GARAVAGLIA MASSIMO

24.93     RICCI ANDREA

24.97     MOFFA SILVANO

24.98     NAPOLI ANGELA

24.99     MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

24.106   GELMINI MARIASTELLA

24.0.6    CREMA GIOVANNI

24.0.8    CREMA GIOVANNI

24.0.12  NAPOLI OSVALDO

24.0.16  LOVELLI MARIO

24.0.19  RICCI ANDREA

24.0.26  PILI MAURO

24.0.27  PILI MAURO

24.0.29  PILI MAURO

24.0.31  PILI MAURO

24.0.34  PILI MAURO

24.0.35  PILI MAURO

24.0.37  GALLETTI GIAN LUCA

25.4       NAPOLI OSVALDO

25.6       NAPOLI OSVALDO

25.7       NAPOLI OSVALDO

25.11     CREMA GIOVANNI

25.13     RUSSO FRANCO

25.25     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

25.27     D'ELIA SERGIO

25.30     PROVERA MARILDE

25.33     RUSSO FRANCO

25.43     MURA SILVANA

25.48     NICCO ROBERTO ROLANDO

25.50     DELFINO TERESIO

25.51     DELFINO TERESIO

25.53     D'ALIA GIANPIERO

25.54     D'ALIA GIANPIERO

25.55     GALLETTI GIAN LUCA

25.61     PICANO ANGELO

25.80     ZANETTA VALTER

26.8       SAGLIA STEFANO

26.12     NAPOLI OSVALDO

26.21     NAPOLI OSVALDO

26.48     DI SALVO TITTI

26.49     DI SALVO TITTI

26.65     STRIZZOLO IVANO

26.79     CROSETTO GUIDO

26.102   PELLEGRINO TOMMASO

26.120   MOFFA SILVANO

27.29     BORGHESI ANTONIO

27.30     BORGHESI ANTONIO

27.0.8    DIOGUARDI DANIELA

28.2       QUARTIANI ERMINIO ANGELO

28.4       NAPOLI OSVALDO

28.10     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

28.15     MORRONE GIUSEPPE

28.24     ZANETTA VALTER

28.26     ZANETTA VALTER

28.0.7    CAPARINI DAVIDE

28.0.10  CAPARINI DAVIDE

28.0.11  CAPARINI DAVIDE

28.0.12  CAPARINI DAVIDE

28.0.13  CAPARINI DAVIDE

29.1       VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA

29.7       TOLOTTI FRANCESCO

29.13     GARAVAGLIA MASSIMO

29.27     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

29.0.6    GARAVAGLIA MASSIMO

30.3       LUMIA GIUSEPPE

30.4       PINOTTI ROBERTA

30.0.6    NAN ENRICO

30.0.7    NAN ENRICO

30.0.8    NAN ENRICO

30.0.13  LUPI MAURIZIO ENZO

30.0.21  NAPOLI OSVALDO

30.0.33  NAPOLI OSVALDO

30.0.34  NAPOLI OSVALDO

30.0.46  RUVOLO GIUSEPPE

31.2       CASSOLA ARNOLD

31.5       DE BRASI RAFFAELLO

31.6       DE BRASI RAFFAELLO

31.7       FEDI MARCO

33.0.5    BAFILE MARIZA

34.4       CIRIELLI EDMONDO

34.6       CIRIELLI EDMONDO

34.0.2    GASPARRI MAURIZIO

34.0.3    COSSIGA GIUSEPPE

34.0.5    BERTOLINI ISABELLA

34.0.8    ASCIERTO FILIPPO

37.0.22  FRANCESCATO GRAZIA

38.0.1    I COMMISSIONE

38.0.5    FABRIS MAURO

38.0.16  INCOSTANTE MARIA FORTUNA

38.0.17  LA LOGGIA ENRICO

38.0.21  GIUDICE GASPARE

38.0.24  PAGLIARINI GIANNI

38.0.25  PAGLIARINI GIANNI

39.1       I COMMISSIONE

39.20     BUONTEMPO TEODORO

39.25     GASPARRI MAURIZIO

39.26     INCOSTANTE MARIA FORTUNA

39.44     SANTELLI JOLE

39.0.10  GIORGETTI ALBERTO

39.0.12  SANTELLI JOLE

39.0.13  SANTELLI JOLE

40.0.4    ZANETTA VALTER

41.0.11  CAMPA CESARE

41.0.15  PEPE ANTONIO

41.0.16  INCOSTANTE MARIA FORTUNA

41.0.20  GARAVAGLIA MASSIMO

41.0.25  FRATTA PASINI PIERALFONSO

41.0.26  FRATTA PASINI PIERALFONSO

41.0.36  TOLOTTI FRANCESCO

41.0.38  BELLANOVA TERESA

41.0.41  PEPE MARIO

41.0.42  PEPE MARIO

41.0.43  LEONE ANTONIO

41.0.44  GIORGETTI ALBERTO

41.0.46  GIORGETTI ALBERTO

42.1       VIII COMMISSIONE

42.7       RAVETTO LAURA

42.9       FORLANI ALESSANDRO

42.18     BRUSCO FRANCESCO

42.26     OLIVA VINCENZO

42.34     CERONI REMIGIO

42.35     MARGIOTTA SALVATORE

42.0.3    ASTORE GIUSEPPE

42.0.4    AURISICCHIO RAFFAELE

43.0.2    BELLOTTI LUCA

43.0.4    MISURACA FILIPPO

43.0.5    MISURACA FILIPPO

43.0.8    MINARDO RICCARDO

43.0.10  MINARDO RICCARDO

43.0.13  MISURACA FILIPPO

43.0.16  MISURACA FILIPPO

43.0.17  MISURACA FILIPPO

43.0.18  MISURACA FILIPPO

43.0.19  BELLOTTI LUCA

43.0.20  BELLOTTI LUCA

43.0.21  SERVODIO GIUSEPPINA

43.0.23  BRUGGER SIEGFRIED

43.0.26  XIII COMMISSIONE

43.0.31  GARAVAGLIA MASSIMO

43.0.32  GARAVAGLIA MASSIMO

43.0.42  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

43.0.54  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

43.0.80  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

43.0.81  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

44.0.1    BELLOTTI LUCA

44.0.4    ZUCCHI ANGELO ALBERTO

44.0.5    XIII COMMISSIONE

44.0.8    GIORGETTI ALBERTO

44.0.9    BUONFIGLIO ANTONIO

45.1       PELLEGRINO TOMMASO

45.6       GARAVAGLIA MASSIMO

46.5       GARAVAGLIA MASSIMO

46.6       GARAVAGLIA MASSIMO

47.0.3    PINI GIANLUCA

48.0.9    GARAVAGLIA MASSIMO

48.0.10  GARAVAGLIA MASSIMO

48.0.11  GARAVAGLIA MASSIMO

49.2       XIII COMMISSIONE

49.3       LION MARCO

49.5       BORGHESI ANTONIO

49.0.1    LION MARCO

49.0.10  MISURACA FILIPPO

49.0.36  BELLOTTI LUCA

49.0.37  BELLOTTI LUCA

49.0.43  SERVODIO GIUSEPPINA

49.0.46  ZUCCHI ANGELO ALBERTO

49.0.47  MADERLONI CLAUDIO

49.0.56  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

49.0.57  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

49.0.71  FUNDARŅ MASSIMO SAVERIO ENNIO

49.0.83  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

49.0.87  XIII COMMISSIONE

49.0.98  XIII COMMISSIONE

49.0.124     DELFINO TERESIO

49.0.132     DELFINO TERESIO

49.0.135     DELFINO TERESIO

49.0.164     ZANETTA VALTER

49.0.165     ZANETTA VALTER

49.0.166     ZANETTA VALTER

49.0.172     BELLOTTI LUCA

50.2       ALEMANNO GIOVANNI

50.5       SAGLIA STEFANO

50.8       VANNUCCI MASSIMO

50.9       VANNUCCI MASSIMO

50.16     ZANETTA VALTER

50.18     MARRAS GIOVANNI

50.0.10  BELLOTTI LUCA

50.0.11  CROSETTO GUIDO

51.0.2    CAPARINI DAVIDE

52.42     GARAVAGLIA MASSIMO

52.57     CROSETTO GUIDO

53.10     RAITI SALVATORE

53.17     ALEMANNO GIOVANNI

53.19     ALEMANNO GIOVANNI

53.22     LION MARCO

53.25     XIII COMMISSIONE

53.32     PIRO FRANCESCO

56.7       SATTA ANTONIO

56.10     CAMPA CESARE

56.0.2    LION MARCO

56.0.7    RUGGERI RUGGERO

56.0.8    RUGGERI RUGGERO

56.0.9    BELLOTTI LUCA

56.0.11  VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA

56.0.19  XIII COMMISSIONE

56.0.20  SANTELLI JOLE

56.0.31  LION MARCO

57.7       DE ZULUETA TANA

57.9       GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

57.10     GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

57.11     GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

57.12     GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

57.13     RICCI ANDREA

57.14     RICCI ANDREA

59.0.3    CATANOSO BASILIO

59.0.6    CAPARINI DAVIDE

59.0.7    CAPARINI DAVIDE

60.3       PROIETTI COSIMI FRANCESCO

60.0.11  BELLOTTI LUCA

60.0.29  MELONI GIORGIA

60.0.40  LEO MAURIZIO

61.3       IX COMMISSIONE

61.9       NAPOLI ANGELA

61.12     META MICHELE POMPEO

61.0.3    FEDELE LUIGI

62.29     CRISAFULLI VLADIMIRO

62.44     MISITI AURELIO SALVATORE

62.86     VELO SILVIA

62.0.5    PIAZZA ANGELO

62.0.22  MISITI AURELIO SALVATORE

62.0.30  LAZZARI LUIGI

62.0.35  TOLOTTI FRANCESCO

63.3       OLIVA VINCENZO

63.18     ZORZATO MARINO

63.20     BORGHESI ANTONIO

63.30     ZANELLA LUANA

63.0.17  GIUDITTA PASQUALINO

63.0.20  MISITI AURELIO SALVATORE

63.0.21  BORGHESI ANTONIO

66.0.2    BENVENUTO ROMOLO

66.0.7    BORGHESI ANTONIO

67.6       MAZZARACCHIO SALVATORE

67.20     RAMPELLI FABIO

67.0.5    GARAVAGLIA MASSIMO

68.0.7    LENZI DONATA

69.3       ZORZATO MARINO

69.0.3    GIUDICE GASPARE

69.0.16  LONGHI ALEANDRO

69.0.39  EVANGELISTI FABIO

69.0.40  ALFANO ANGELINO

69.0.41  SAMPERI MARILENA

69.0.49  PERETTI ETTORE

70.3       VII COMMISSIONE

70.7       CATONE GIAMPIERO

70.13     SERVODIO GIUSEPPINA

70.14     SERVODIO GIUSEPPINA

70.16     FEDI MARCO

70.20     BARANI LUCIO

70.21     BARANI LUCIO

70.26     VERDINI DENIS

70.27     VERDINI DENIS

70.30     FOLENA PIETRO

70.33     BELTRANDI MARCO

70.35     BELTRANDI MARCO

70.37     BELTRANDI MARCO

70.39     RICCI ANDREA

70.40     BAFILE MARIZA

70.41     CROSETTO GUIDO

70.48     PEDRINI EGIDIO ENRICO

70.51     BELISARIO FELICE

70.52     BELISARIO FELICE

70.54     GIUDITTA PASQUALINO

70.65     DI GIOIA LELLO

70.66     DI GIOIA LELLO

70.70     CAPARINI DAVIDE

70.71     CAPARINI DAVIDE

70.76     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

70.77     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

70.79     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

70.81     RICCI ANDREA

70.82     RICCI ANDREA

70.83     BUEMI ENRICO

70.0.2    EVANGELISTI FABIO

70.0.3    PEDRINI EGIDIO ENRICO

71.4       SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

74.7       GIORGETTI ALBERTO

78.1       ASTORE GIUSEPPE

78.4       OSSORIO GIUSEPPE

78.13     AURISICCHIO RAFFAELE

78.0.2    CANNAVŅ SALVATORE

78.0.4    DE SIMONE TITTI

80.31     BONELLI ANGELO

80.45     GARAVAGLIA MASSIMO

80.0.10  GIUDITTA PASQUALINO

80.0.12  GIUDITTA PASQUALINO

81.17     ACERBO MAURIZIO

81.0.6    FIORIO MASSIMO

81.0.19  LION MARCO

81.0.31  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

81.0.39  FIORIO MASSIMO

81.0.42  GARAVAGLIA MASSIMO

81.0.45  LION MARCO

82.7       VIOLA RODOLFO GIULIANO

82.10     XII COMMISSIONE

82.20     PELLEGRINO TOMMASO

82.28     GARAVAGLIA MASSIMO

82.29     MANCUSO GIANNI

82.0.2    ALBONETTI GABRIELE

82.0.3    ALBONETTI GABRIELE

82.0.9    GERMONTANI MARIA IDA

82.0.10  GERMONTANI MARIA IDA

82.0.11  ALFANO CIRO

82.0.13  FABRIS MAURO

82.0.14  FABRIS MAURO

82.0.16  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

82.0.17  MORONI CHIARA

82.0.19  MORONI CHIARA

82.0.20  CROSETTO GUIDO

82.0.26  COSENZA GIULIA

83.1       LAMORTE DONATO

83.3       LISI UGO

83.14     BORGHESI ANTONIO

83.19     DI VIRGILIO DOMENICO

83.20     DI VIRGILIO DOMENICO

83.0.3    BELLANOVA TERESA

83.0.6    FABBRI LUIGI

83.0.11  ZANELLA LUANA

84.1       PISCITELLO RINO

84.2       PISCITELLO RINO

84.3       CANNAVŅ SALVATORE

84.5       XII COMMISSIONE

84.9       CANCRINI LUIGI

84.13     PAGLIARINI GIANNI

84.17     GARAVAGLIA MASSIMO

84.0.3    ZELLER KARL

84.0.4    HOLZMANN GIORGIO

84.0.5    HOLZMANN GIORGIO

85.0.1    VIOLA RODOLFO GIULIANO

86.4       LEONI CARLO

87.1       SAGLIA STEFANO

87.2       NAPOLI OSVALDO

87.3       GELMINI MARIASTELLA

87.7       MOFFA SILVANO

87.8       ULIVI ROBERTO

87.9       ULIVI ROBERTO

87.10     ULIVI ROBERTO

87.11     ULIVI ROBERTO

87.12     ULIVI ROBERTO

87.13     ULIVI ROBERTO

87.14     ULIVI ROBERTO

87.16     ULIVI ROBERTO

87.17     NESPOLI VINCENZO

87.19     STRIZZOLO IVANO

87.20     CROSETTO GUIDO

87.0.3    ULIVI ROBERTO

87.0.4    ULIVI ROBERTO

87.0.5    ULIVI ROBERTO

87.0.6    ULIVI ROBERTO

87.0.7    ULIVI ROBERTO

87.0.8    ULIVI ROBERTO

87.0.9    LUCCHESE FRANCESCO PAOLO

88.1       GHIZZONI MANUELA

88.0.2    XII COMMISSIONE

88.0.4    DI GIROLAMO LEOPOLDO

88.0.6    COSENZA GIULIA

88.0.7    BIANCHI DORINA

88.0.8    BIANCHI DORINA

88.0.13  BIANCHI DORINA

88.0.14  NAPOLETANO FRANCESCO

88.0.17  CROSETTO GUIDO

88.0.21  D'AGRŅ LUIGI

88.0.27  CALGARO MARCO

88.0.28  D'ELPIDIO DANTE

88.0.32  ARMOSINO MARIA TERESA

90.21     DE SIMONE TITTI

90.27     DEL BUE MAURO

90.31     GRILLINI FRANCO

90.37     SASSO ALBA

90.41     DE SIMONE TITTI

91.1       SPINI VALDO

91.8       GARAVAGLIA MASSIMO

93.3       CANNAVŅ SALVATORE

94.5       VII COMMISSIONE

94.7       VII COMMISSIONE

94.42     GARAVAGLIA MASSIMO

94.45     GARAVAGLIA MASSIMO

94.47     GARAVAGLIA MASSIMO

94.56     FRASSINETTI PAOLA

94.91     APREA VALENTINA

94.94     APREA VALENTINA

94.105   APREA VALENTINA

94.114   RUSCONI ANTONIO

94.116   FRONER LAURA

96.27     TOCCI WALTER

96.38     PIRO FRANCESCO

96.41     LAMORTE DONATO

96.0.3    TESSITORE FULVIO

96.0.5    CANNAVŅ SALVATORE

96.0.20  TOCCI WALTER

97.6       RUVOLO GIUSEPPE

97.0.1    GRILLINI FRANCO

99.150   PORETTI DONATELLA

99.216   GARAVAGLIA MASSIMO

99.247   FABRIS MAURO

99.0.20  MELONI GIORGIA

99.0.21  MELONI GIORGIA

100.1     DELBONO EMILIO

100.4     WIDMANN JOHANN GEORG

100.0.1  CALGARO MARCO

100.0.3  XII COMMISSIONE

100.0.12     GIORGETTI ALBERTO

100.0.14     BERTOLINI ISABELLA

100.0.20     GARAVAGLIA MASSIMO

100.0.28     CANCRINI LUIGI

100.0.35     LUCCHESE FRANCESCO PAOLO

100.0.36     GALLETTI GIAN LUCA

100.0.37     VOLONTČ LUCA

102.5     MELONI GIORGIA

102.0.8  GARAVAGLIA MASSIMO

102.0.9  MELONI GIORGIA

103.7     SANTELLI JOLE

103.0.4  RAITI SALVATORE

103.0.24     ASCIERTO FILIPPO

103.0.27     GARDINI ELISABETTA

104.0.2  GARAVAGLIA MASSIMO

104.0.4  CAPITANIO SANTOLINI LUISA

105.0.16     CECCACCI RUBINO FIORELLA

105.0.30     MAZZONI ERMINIA

105.0.40     VILLETTI ROBERTO

105.0.43     CECCACCI RUBINO FIORELLA

107.6     BUFFO GLORIA

107.0.2  GIORGETTI ALBERTO

107.0.7  COSSIGA GIUSEPPE

107.0.8  ASCIERTO FILIPPO

107.0.9  CAPITANIO SANTOLINI LUISA

107.0.10     DIONISI ARMANDO

108.0.1  GUADAGNO WLADIMIRO DETTO VLADIMIR LUXURIA

110.1     RONCONI MAURIZIO

110.2     PINI GIANLUCA

110.3     PINI GIANLUCA

110.4     PEPE ANTONIO

110.0.2  PEDRIZZI RICCARDO

110.0.3  MAZZOCCHI ANTONIO

110.0.4  GARAVAGLIA MASSIMO

110.0.7  GIORGETTI ALBERTO

110.0.10     CROSETTO GUIDO

110.0.11     PERETTI ETTORE

110.0.12     D'AGRŅ LUIGI

110.0.13     GIOVANARDI CARLO

110.0.15     BUONTEMPO TEODORO

111.1     XI COMMISSIONE

111.2     PIAZZA ANGELO

111.3     MILANA RICCARDO

111.4     MARAN ALESSANDRO

111.5     MARAN ALESSANDRO

111.6     DI SALVO TITTI

111.13   MENIA ROBERTO

111.14   RICCI MARIO

111.15   PROVERA MARILDE

111.0.3  FRATTA PASINI PIERALFONSO

112.1     BUONTEMPO TEODORO

112.3     BONELLI ANGELO

112.4     CECCUZZI FRANCO

112.0.2  CAPARINI DAVIDE

112.0.19     D'AGRŅ LUIGI

113.2     GARAVAGLIA MASSIMO

113.4     GARAVAGLIA MASSIMO

113.6     DELLA VEDOVA BENEDETTO

113.7     ARMOSINO MARIA TERESA

113.0.2  PIAZZA ANGELO

113.0.3  PEDRIZZI RICCARDO

113.0.5  TOMASELLI SALVATORE

113.0.6  LUPI MAURIZIO ENZO

113.0.7  VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA

113.0.11     PEDRIZZI RICCARDO

113.0.16     BUFFO GLORIA

113.0.29     SOFFRITTI ROBERTO

113.0.30     SOFFRITTI ROBERTO

113.0.34     GIORGETTI ALBERTO

113.0.42     GARAVAGLIA MASSIMO

113.0.43     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

113.0.48     D'AGRŅ LUIGI

113.0.51     GARAVAGLIA MASSIMO

113.0.55     PAGLIARINI GIANNI

114.0.1  MAZZOCCHI ANTONIO

114.0.2  PEDRIZZI RICCARDO

114.0.4  ROTONDO ANTONIO

114.0.8  GIORGETTI ALBERTO

114.0.10     SANGA GIOVANNI

114.0.13     FINCATO LAURA

114.0.14     MILANATO LORENA

114.0.15     CROSETTO GUIDO

115.0.2  RICCI ANDREA

116.1     VICO LUDOVICO

116.5     ROCCHI AUGUSTO

116.14   CARUSO FRANCESCO SAVERIO

116.0.7  CANNAVŅ SALVATORE

116.0.14     RICCI ANDREA

116.0.15     OTTONE ROSELLA

116.0.16     PERETTI ETTORE

116.0.18     PERETTI ETTORE

116.0.19     PERETTI ETTORE

116.0.20     PERETTI ETTORE

116.0.23     PEDRINI EGIDIO ENRICO

117.0.2  SANTELLI JOLE

118.1     TOMASELLI SALVATORE

118.4     D'AGRŅ LUIGI

118.13   BURGIO ALBERTO

118.16   CIALENTE MASSIMO

118.0.1  DI SALVO TITTI

118.0.22     PALOMBA FEDERICO

119.6     D'ALIA GIANPIERO

119.7     D'ALIA GIANPIERO

119.9     GARAVAGLIA MASSIMO

122.4     SAGLIA STEFANO

122.8     PEDRIZZI RICCARDO

122.0.3  GARAVAGLIA MASSIMO

122.0.4  GARAVAGLIA MASSIMO

122.0.9  FILIPPONIO TATARELLA ANGELA

123.0.1  PEDRIZZI RICCARDO

124.0.4  MIGLIORI RICCARDO

125.0.7  RUSCONI ANTONIO

126.8     BOSI FRANCESCO

126.10   PEPE MARIO

126.13   PAGLIARINI GIANNI

126.14   VILLETTI ROBERTO

128.0.2  COSTANTINI CARLO

129.1     I COMMISSIONE

129.3     CIRIELLI EDMONDO

129.19   PALOMBA FEDERICO

129.21   SUPPA ROSA

129.24   DEIANA ELETTRA

129.25   DURANTI DONATELLA

129.0.1  VICO LUDOVICO

131.1     VII COMMISSIONE

131.3     LAMORTE DONATO

131.4     IX COMMISSIONE

131.8     NAPOLI OSVALDO

131.9     D'ULIZIA LUCIANO

131.11   COLASIO ANDREA

131.14   D'ELPIDIO DANTE

131.15   FABRIS MAURO

131.17   CATANOSO BASILIO

131.22   VELO SILVIA

132.0.4  RAITI SALVATORE

135.0.5  PERETTI ETTORE

136.1     REALACCI ERMETE

136.5     NARDUCCI FRANCO

136.11   CAMPA CESARE

136.12   TABACCI BRUNO

136.15   D'ELPIDIO DANTE

136.20   TURCO MAURIZIO

136.21   TURCO MAURIZIO

136.22   TURCO MAURIZIO

136.23   TURCO MAURIZIO

136.25   MELONI GIORGIA

136.41   BONELLI ANGELO

136.44   GALLETTI GIAN LUCA

137.7     GIORGETTI ALBERTO

138.2     PIAZZA ANGELO

138.6     MARIANI RAFFAELLA

138.7     LUPI MAURIZIO ENZO

138.11   LA LOGGIA ENRICO

138.14   MAZZONI ERMINIA

142.1     CANCRINI LUIGI

143.2     CERONI REMIGIO

143.3     TOCCI WALTER

144.0.13     BALDUCCI PAOLA

145.4     SAGLIA STEFANO

145.8     NAPOLI OSVALDO

145.11   CREMA GIOVANNI

145.14   CIRIELLI EDMONDO

145.22   CROSETTO GUIDO

145.23   DELLA VEDOVA BENEDETTO

145.24   DEL BUE MAURO

145.39   NESPOLI VINCENZO

145.46   PAGLIARINI GIANNI

145.48   STRIZZOLO IVANO

145.53   CARUSO FRANCESCO SAVERIO

145.57   D'ALIA GIANPIERO

145.59   FABRIS MAURO

145.66   MOFFA SILVANO

145.69   GELMINI MARIASTELLA

145.71   MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

145.73   BALDELLI SIMONE

145.75   BALDELLI SIMONE

146.7     BELLANOVA TERESA

146.11   NAPOLI OSVALDO

146.13   NAPOLI OSVALDO

146.16   ZACCARIA ROBERTO

146.17   GERMONTANI MARIA IDA

146.19   LAMORTE DONATO

146.22   PROIETTI COSIMI FRANCESCO

146.28   VANNUCCI MASSIMO

146.33   CIRIELLI EDMONDO

146.39   MISURACA FILIPPO

146.46   IV COMMISSIONE

146.47   IV COMMISSIONE

146.51   MISURACA FILIPPO

146.60   COSSIGA GIUSEPPE

146.66   GIUDICE GASPARE

146.81   PALOMBA FEDERICO

146.88   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.92   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.94   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.99   CATANOSO BASILIO

146.112PAGLIARINI GIANNI

146.115BONELLI ANGELO

146.121GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

146.124PALOMBA FEDERICO

146.132RICCI ANDREA

146.139CARUSO FRANCESCO SAVERIO

146.151AURISICCHIO RAFFAELE

146.163SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.173CIALENTE MASSIMO

146.189AURISICCHIO RAFFAELE

146.190GIUDITTA PASQUALINO

146.192D'ELPIDIO DANTE

146.194FABRIS MAURO

146.195ALFANO GIOACCHINO

146.196BONELLI ANGELO

146.198DI GIOIA LELLO

146.202PERETTI ETTORE

146.221ZELLER KARL

146.232DELFINO TERESIO

146.250NAPOLI OSVALDO

146.265CIALENTE MASSIMO

146.0.6  INTRIERI MARILINA

146.0.8  INTRIERI MARILINA

146.0.9  VIOLA RODOLFO GIULIANO

146.0.11     RUTA ROBERTO

146.0.14     BELLANOVA TERESA

146.0.18     COSSIGA GIUSEPPE

146.0.36     PIRO FRANCESCO

146.0.43     ZIPPONI MAURIZIO

146.0.46     CANNAVŅ SALVATORE

146.0.47     ATTILI ANTONIO

146.0.48     FALLICA GIUSEPPE

146.0.55     D'ELPIDIO DANTE

146.0.60     D'ELPIDIO DANTE

146.0.61     D'ELPIDIO DANTE

148.3     MARGIOTTA SALVATORE

148.20   CROSETTO GUIDO

148.32   ROCCHI AUGUSTO

148.0.3  CANNAVŅ SALVATORE

149.1     TANONI ITALO

149.2     TANONI ITALO

149.3     TANONI ITALO

149.8     BELLANOVA TERESA

149.9     CANNAVŅ SALVATORE

149.10   CIRIELLI EDMONDO

149.23   COSSIGA GIUSEPPE

149.24   COSSIGA GIUSEPPE

149.29   ASCIERTO FILIPPO

149.46   SANTELLI JOLE

149.47   SANTELLI JOLE

149.58   PERETTI ETTORE

149.66   CIRIELLI EDMONDO

149.67   COSSIGA GIUSEPPE

150.9     RONCONI MAURIZIO

151.3     BONO NICOLA

Tab.A.36    GIUDICE GASPARE

Tab.B.11    FORLANI ALESSANDRO

Tab.B.18    IANNARILLI ANTONELLO

Tab.C.6  CATONE GIAMPIERO

Tab.C.7  BARANI LUCIO

Tab.C.10    MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

Tab.C.12    MENIA ROBERTO


 

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER COMPENSAZIONE INIDONEA

 

N. prop.Nominativo

2.16       OTTONE ROSELLA

2.29       MAZZOCCHI ANTONIO

2.44       SAGLIA STEFANO

2.49       MUSI ADRIANO

2.160     BERTOLINI ISABELLA

2.192     FUGATTI MAURIZIO

2.195     GARAVAGLIA MASSIMO

2.198     GARAVAGLIA MASSIMO

2.200     GARAVAGLIA MASSIMO

2.212     SANTELLI JOLE

2.221     BRUGGER SIEGFRIED

2.222     BRUGGER SIEGFRIED

2.239     BERTOLINI ISABELLA

2.242     CARLUCCI GABRIELLA

2.243     SANTELLI JOLE

2.244     APREA VALENTINA

2.245     PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA

2.246     CARFAGNA MARIA ROSARIA

2.247     CARFAGNA MARIA ROSARIA

2.248     ARMOSINO MARIA TERESA

2.249     MONDELLO GABRIELLA

2.250     GARDINI ELISABETTA

2.0.32    ACERBO MAURIZIO

2.0.35    GIUDICE GASPARE

3.10       MAZZOCCHI ANTONIO

3.54       OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO

3.91       CROSETTO GUIDO

3.145     IACOMINO SALVATORE

3.182     GIORGETTI ALBERTO

3.222     FUGATTI MAURIZIO

3.225     FUGATTI MAURIZIO

3.226     FUGATTI MAURIZIO

3.227     FUGATTI MAURIZIO

3.229     GARAVAGLIA MASSIMO

3.230     GARAVAGLIA MASSIMO

3.231     GARAVAGLIA MASSIMO

3.233     GARAVAGLIA MASSIMO

3.234     GARAVAGLIA MASSIMO

3.236     GARAVAGLIA MASSIMO

3.237     GARAVAGLIA MASSIMO

3.239     GARAVAGLIA MASSIMO

3.244     GARAVAGLIA MASSIMO

3.252     ZELLER KARL

3.253     ZELLER KARL

3.256     FORLANI ALESSANDRO

3.257     FORLANI ALESSANDRO

3.258     D'AGRŅ LUIGI

3.259     FORLANI ALESSANDRO

3.292     ALFANO ANGELINO

3.293     TORTOLI ROBERTO

3.294     MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

3.323     CREMA GIOVANNI

3.324     CREMA GIOVANNI

3.325     ZANOTTI KATIA

3.326     ALFANO GIOACCHINO

3.0.17    LENZI DONATA

4.0.1      LION MARCO

5.13       BERTOLINI ISABELLA

5.18       BERTOLINI ISABELLA

9.45       TOMASELLI SALVATORE

9.55       VI COMMISSIONE

9.89       FOGLIARDI GIAMPAOLO

9.122     AURISICCHIO RAFFAELE

9.133     BRUGGER SIEGFRIED

9.252     GIORGETTI ALBERTO

9.379     D'AGRŅ LUIGI

9.402     MILANATO LORENA

9.465     GRILLINI FRANCO

9.466     CANNAVŅ SALVATORE

9.0.18    D'ELPIDIO DANTE

14.51     ALFANO CIRO

15.0.22  RAVETTO LAURA

15.0.42  TOLOTTI FRANCESCO

19.0.14  CREMA GIOVANNI

24.90     GARAVAGLIA MASSIMO

24.99     MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

26.13     NAPOLI OSVALDO

26.48     DI SALVO TITTI

26.49     DI SALVO TITTI

26.130   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

26.135   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

26.142   GELMINI MARIASTELLA

28.13     OLIVA VINCENZO

28.24     ZANETTA VALTER

29.29     GARAVAGLIA MASSIMO

34.0.16  CANNAVŅ SALVATORE

37.0.22  FRANCESCATO GRAZIA

38.0.5    FABRIS MAURO

38.0.7    MAZZONI ERMINIA

38.0.17  LA LOGGIA ENRICO

38.0.24  PAGLIARINI GIANNI

41.4       GIORGETTI ALBERTO

43.0.1    BELLOTTI LUCA

43.0.27  XIII COMMISSIONE

43.0.36  DELFINO TERESIO

43.0.37  DELFINO TERESIO

43.0.39  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

43.0.66  DELFINO TERESIO

43.0.67  DELFINO TERESIO

43.0.69  DELFINO TERESIO

43.0.70  DELFINO TERESIO

43.0.73  DELFINO TERESIO

49.0.50  SATTA ANTONIO

49.0.56  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

49.0.57  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

49.0.71  FUNDARŅ MASSIMO SAVERIO ENNIO

49.0.87  XIII COMMISSIONE

50.16     ZANETTA VALTER

50.18     MARRAS GIOVANNI

53.13     REALACCI ERMETE

53.32     PIRO FRANCESCO

58.11     PRESTIGIACOMO STEFANIA

60.0.12  NAPOLI OSVALDO

62.74     UGGČ PAOLO

62.78     UGGČ PAOLO

63.18     ZORZATO MARINO

69.0.40  ALFANO ANGELINO

70.79     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

70.0.2    EVANGELISTI FABIO

70.0.3    PEDRINI EGIDIO ENRICO

74.0.4    FEDI MARCO

80.15     LOMAGLIO ANGELO MARIA ROSARIO

80.0.12  GIUDITTA PASQUALINO

81.0.19  LION MARCO

81.0.42  GARAVAGLIA MASSIMO

81.0.45  LION MARCO

83.8       GARAVAGLIA MASSIMO

84.15     CARUSO FRANCESCO SAVERIO

86.6       BOCCIARDO MARIELLA

88.0.9    BIANCHI DORINA

88.0.34  RUSSO PAOLO

89.1       PIAZZA ANGELO

94.0.5    GARAVAGLIA MASSIMO

94.0.10  RUVOLO GIUSEPPE

95.0.2    CANNAVŅ SALVATORE

95.0.6    RAMPELLI FABIO

96.7       CALGARO MARCO

96.0.3    TESSITORE FULVIO

100.5     CALGARO MARCO

103.0.4  RAITI SALVATORE

103.0.5  GRILLINI FRANCO

103.0.18     PINI GIANLUCA

103.0.26     GIUDICE GASPARE

105.0.2  XII COMMISSIONE

105.0.15     NAPOLI OSVALDO

105.0.45     BIANCHI DORINA

109.3     PROIETTI COSIMI FRANCESCO

110.0.16     MILANATO LORENA

113.5     DE CORATO RICCARDO

113.8     D'IPPOLITO VITALE IDA

113.0.29     SOFFRITTI ROBERTO

113.0.30     SOFFRITTI ROBERTO

116.0.8  CANNAVŅ SALVATORE

124.0.1  MANTINI PIERLUIGI

125.23   FILIPPI ALBERTO

126.14   VILLETTI ROBERTO

126.17   COSSIGA GIUSEPPE

131.0.2  DI SALVO TITTI

144.0.12     GIUDICE GASPARE

145.27   COSSIGA GIUSEPPE

146.114PAGLIARINI GIANNI

146.137CARUSO FRANCESCO SAVERIO

146.207PERETTI ETTORE

146.229MAZZONI ERMINIA

146.230D'ALIA GIANPIERO

146.0.13     RUTA ROBERTO

146.0.21     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.0.25     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.0.35     EVANGELISTI FABIO

146.0.49     CANNAVŅ SALVATORE

146.0.53     GIORGETTI ALBERTO

149.43   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

149.44   BERTOLINI ISABELLA

149.56   D'ALIA GIANPIERO

149.57   D'ALIA GIANPIERO

149.60   D'ALIA GIANPIERO

Tab.A.35    GIUDICE GASPARE


 


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

ULTERIORI EMENDAMENTI

 

ART. 3.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), capoverso articolo 96, al comma 1 dopo le parole:

«nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.» sono aggiunte le seguenti: «l'eccedenza č altresģ deducibile nel limite del 70 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica dei primi tre periodi d'imposta dell'impresa di nuova costituzione»;

b) al comma 1, lettera i), capoverso articolo 96, al comma 2 dopo le parole «con esclusione delle voci 10, lettera a) e b),», aggiungere le parole «tra i costi della produzione si include la quota del canone di leasing nei limiti della quota di ammortamento ordinario prevista per il bene».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3. 94.Borghesi.

 

Al comma 25, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta anche nel caso in cui il trasferimento di una partecipazione, con i requisiti di cui al secondo periodo in capo al dante causa abbia contestualmente luogo a favore di una pluralitą di aventi causa, nessuno dei quali riceva una parte di detta partecipazione che attribuisca al singolo avente causa il controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile; tuttavia, in questo caso, il Mancato rispetto della condizione prevista dal terzo periodo da parte di anche uno soltanto tra gli aventi causa del contestuale trasferimento della partecipazione e da parte del dante causa, implica la decadenza dall'agevolazione, nonché l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui al quarto periodo, anche per tutti gli altri aventi causa del trasferimento di una parte delle partecipazione medesima».

3. 95.Campa.

 

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) nell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 1:

1) le parole «lire 35 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 26.250»,

2) le parole «lire 8 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 6.000»;

3) le parole «lire 4 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 3.000»;

4) le parole «lire 7 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 5.250»;

5) le parole «lire 1,5 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 1.125»;

6) le parole «lire ottocentomila» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 600»;

7) le parole «lire 50 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 37.500»;

b) nella lettera b-bis) del comma 1 č aggiunto infine il seguente periodo: «Per quanto concerne i costi di acquisizione, noleggio e locazione, anche finanziaria, non si tiene conto dell'ammontare dei predetti costi che eccede i corrispondenti limiti individuati dalla precedente lettera b), avendo riguardo, per i costi di acquisizione al limite di euro 37.500».

Conseguentemente,

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera v-bis), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, per quanto concerne gli effetti delle modifiche ivi previste sul limite di deducibilitą dei costi di acquisizione, anche mediante leasing, limitatamente alle compravendite ed ai contratti di leasing stipulati successivamente alla predetta data».

3. 96.Campa.

ART. 9.

Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:

81-bis. (Disposizioni fiscali a favore dell'imprenditore ittico). - 1. All'articolo 34 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, č aggiunto il seguente: «comma 5». Per l'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 la superficie utilizzabile viene commisurata agli effetti del reddito agrario e dominicale mediante l'applicazione della Tariffa pił alta del seminativo di prima classe, in vigore nella provincia ove ha sede l'imprenditore ittico, al tonnellaggio netto di ogni natante secondo i seguenti scaglioni:

da zero a 50 tonnellate di stazza netta: 0,70 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;

da 51 a 100 tonnellate di stazza netta: 0,60 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;

da 101 a 150 tonnellate di stazza netta: 0,40 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;

da 151 a 200 tonnellate di stazza netta: 0,30 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;

da 201 tonnellate di stazza netta: 0,20 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta.

81-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 81-bis, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o  gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

9. 474.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. (Sospensione degli studi di settore per la pesca). Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per l'anno di imposta 2007 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attivitą 05.01.1 - studio di settore SG90U.

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del comma 81-bis si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A Tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».

9. 473.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. (Sospensione studi di settore per il settore della pesca). 1. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.

Conseguentemente alla Tabella voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

9. 472.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

ART. 19.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis All'articolo 31, comma 14, della legge n. 289 del 2002 sostituire la parola «dieci» č sostituita dalla seguente «quindici».

5-ter All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola «decennale» č sostituita dalla seguente «quindicennale».

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

19. 97.Galletti, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 31, comma 14, della legge n. 289 del 2002 sostituire la parola «dieci» č sostituita dalla seguente «quindici».

2. All'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola «decennale» č sostituita dalla seguente «quindicennale».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.

19. 014.Crema, Di Gioia, Schietroma.

 

ART. 37.

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Gestione dei beni confiscati alla mafia).

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le imbarcazioni, i natanti, di aeromobili e gli altri strumenti utilizzati per commetter il delitto di cui agli articoli 416-bis del codice penale o i delitti ad esso connessi ai sensi dell'articolo 12, lettera c) del codice di procedura penale, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, possono essere affidati con ordinanza del giudice che procede, in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta scritta per l'impiego in attivitą investigative.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dal giudice che procede e possono svolgere deduzione anche a mezzo di un difensore al fine di chiederne la restituzione.

3. I beni immobili ed i beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato in seguito a provvedimento di confisca, vengono assegnati a richiesta dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso di cui al comma 1 o che comunque ne facciano richiesta.

4. Gli stessi beni possono altresģ essere assegnati - sempre su richiesta scritta - alle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificata dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché agli enti ed alle associazioni riconosciute che abbiano finalitą sociali e che motivino la propria richiesta specificando la destinazione del bene.

5. In caso di pił richieste decide il giudice che procede valutate le motivazioni dei diversi istanti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura e le norme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

37. 048.Laganą Fortugno, Lumia.

 

ART. 43.

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Stabilizzazione del sistema di localizzazione satellitare per navi da pesca).

1. Al fine di stabilizzare efficacemente il sistema di controllo satellitare blue box, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali č autorizzato con proprio decreto a liquidare, in favore del gestore del servizio, le spese inerenti la manutenzione ed il traffico relative al periodo 1o luglio 2006-31 dicembre 2007, pari ad euro 1.000.000.

2. Con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a partire dal 1o gennaio 2008 i costi di funzionamento del sistema blue box sono ripartiti come segue:

a) manutenzione traffico terra-bordo: a carico del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, fermo restando  l'osservanza dei limiti, per impresa, fissati dal regolamento de minimis per il settore pesca;

b) traffico bordo-terra: a carico degli armatori dei pescherecci interessati dal sistema di controllo, che a tal fine sono obbligati ad intestarsi i relativi contratti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali č autorizzato a stipulare apposite convenzioni con:

a) consorzi unitari delle associazioni di categoria della pesca, nella misura di 650.000 annui a partire dal 2008, per organizzare i servizi di manutenzione degli apparati per la gestione amministrativa dei contratti concernenti il sistema blue box;

b) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per assicurare il pagamento delle utenze satellitare terra-bordo, nella misura di euro 350.000 annui a partire dal 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

43. 038.Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

1. Nelle more della definizione di un nuovo piano tariffario e della revisione dei contratti di servizio in armonia con le leggi vigenti in materia di telecomunicazioni e tutela dei consumatori, l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1o luglio 2006, decorre dal 31 dicembre 2008 per tutte le unitą da pesca. Agli armatori deve essere comunque consentita la possibilitą di scegliere a chi affidare il servizio di manutenzione degli apparati.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

43. 076.Catanoso, Alberto Giorgetti.

 

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 in materia di modernizzazione dei settori della pesca dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, č cosģ sostituito:

«Gli oneri di installazione e funzionamento relativi al sistema di localizzazione e controllo, mediante rilevazione satellitare delle navi da pesca nazionali, previsto dal Regolamento (CEE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 10 milioni di euro per il 2008, si provvede  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008 - 10.000;

2009 - 10.000;

2010 - 10.000.

43. 049.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l’articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Gestione e manutenzione degli apparati di bordo).

1. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi l traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetti blue box), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 1o luglio 2006 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.

2. Al relativo onere derivante dall'attuazione del prece3dente comma pari a 1 milione di euro, per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008 - 5 milioni.

43. 050.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

ART. 52.

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. Tutte le forme di energia prodotte da fonte rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attivitą agricole o di attivitą ad esse connesse sono esenti da accisa.

Conseguentemente alla Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100 milioni di euro;

2009: - 100 milioni di euro;

2010: - 100 milioni di euro.

52. 012.Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

 

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti sul territorio nazionale, nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioč, ferma restando l'origine nazionale, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica č esente da accisa.

Conseguentemente alla Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50 milioni di euro;

2009: - 70 milioni di euro;

2010: - 100 milioni di euro.

52. 013.Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

 

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266, cosģ come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono inserite le seguenti: «, compresa la biomassa,».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

52. 014.Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

 

 

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cosģ come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.500;

2009: - 1.500;

2010: - 1.500.

52. 015.Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Fonti rinnovabili agroforestali).

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cosģ come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».

52. 017.Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

 

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cosģ come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

52. 016.Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

 

ART. 56.

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle  condizioni ivi previste, anche agli interventi con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2010 e termine entro i tre anni successivi.

2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 e si estendono a tutti i soggetti operanti nel settore non residenziale.

4. Allo scopo di favorire il rinnovamento del parco installato delle sorgenti luminose a bassa efficienza energetica, a decorrere dal 1o gennaio 2008 viene introdotta una carbon-tax pari a euro 1 sul prezzo di vendita al pubblico per ciascuna sorgente luminosa appartenente alle classi di efficienza energetica E, F e G. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico saranno definiti criteri e modalitą di applicazione della carbon-tax.

56. 039.Alemanno, Buonfiglio.

 

ART. 60.

Dopo l’articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

(Formazione continua esercenti attivitą commerciali).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni č concesso, con le medesime modalitą ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivitą commerciali presso l'INPS, č prorogata, con le medesime modalitą, fino al 31 dicembre 2012.

3. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute ad appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua istituiti per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivitą commerciali presso l'INPS, dalle Organizzazioni imprenditoriali comparativamente pił rappresentative dei settori interessati.

4. L'attivazione dei Fondi di cui al terzo comma del presente articolo č subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

5. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2011.

60. 040.Leo.

ART. 81.

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Inserimento dei parchi tematici nel sistema della rete dei parchi nazionali).

1. I parchi geominerari e quelli tematici in generale, istituiti ai sensi della normativa statale vigente allo scopo di proteggere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale, sono inseriti nel sistema della rete delle aree protette e dei parchi nazionali e possono accedere agli stessi  benefici finanziari connessi all'applicazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

81. 020.Lion, Camillo Piazza.

 

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Valorizzazione ambientale e culturale dei giacimenti minerari inattivi).

1. Al fine di assicurare la fruibilitą per finalitą scientifiche, formative, turistiche e ambientali dei beni culturali costituiti dal patrimonio di archeologica industriale mineraria connesso alle cessate attivitą estrattive ed ubicato nel soprasuolo e nel sottosuolo delle aree minerarie dismesse, le Regioni, fatte salve le specifiche competenze delle Province, e delle Regioni a statuto speciale, possono assegnare in concessione i siti nei quali gli stessi beni culturali sono ubicati, comprese eventuali strutture di pertinenza della precedente attivitą estrattiva.

2. Le concessioni di cui la comma 1, possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati ed alle associazioni non lucrative che ne facciano richiesta, in possesso di adeguata capacitą finanziaria e delle necessarie competenze tecnico-organizzative per assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni di archeologia industriale mineraria per i quali č richiesta la concessione.

3. Nell'esercizio delle concessioni rilasciate per finalitą scientifiche, formative, turistiche e ambientali di cui al presente articolo, si applicano le norme di sicurezza vigenti in materia di polizia mineraria.

81. 019.Lion, Camillo Piazza.

 

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

81-bis. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, viene introdotto l'obbligo di indicare nelle etichette di tutti i prodotti commercializzati in Italia gli indicatori Impronta emissione sostanze climalteranti (Carbon footprint) e Impronta consumi d'acqua (Water footprint).

81. 015.Acerbo, Perugia, Cacciari.

 

Dopo l’articolo 81 aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti seguenti parchi nazionali: Parco di Portofino, Parco della Laguna di Venezia, Parco geominerario delle zolfare di Sicilia, Parco dell'Appennino Dauno. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 e di 150.000 per ciascuno degli anni 2008-2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 450;

2010: - 450.

81. 09.Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.

 

Dopo l’articolo 81 aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Sicilia e sentiti gli enti locali interessati, č istituito  il Parco geominerario delle zolfare di Sicilia. L'istituzione ed il primo avviamento del Parco suddetto č finanziato nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 e di 150.000 per ciascuno degli anni 2008-2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 250;

2009: - 150;

2010: - 150.

81. 08.Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.

 

ART. 82.

Dopo l’articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Disposizioni a favore del settore termale).

1. Per dare attuazione alle finalitą indicate dalla legge di «riordino del settore termale» n. 323 del 2000 č autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, individua entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalitą di accesso alle somme stanziate per il perseguimento degli articoli 2, 3, 5, 11 della citata legge n. 323 del 2000 indicando specifici criteri di preferenza a favore dei territori a prevalente vocazione termale in cui sono attivi stabilimenti Ex Eagat a prevalente capitale pubblico.

2. Con decreto del Ministero della Salute č istituito, senza oneri a carico dello Stato, l'Osservatorio per il Termalismo composto da rappresentanti dei Ministeri della salute delle attivitą produttive, del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di:

a) monitorare sulla piena applicazione della legge 323/2000 e sullo stato del termalismo in Italia;

b) individuare forme di accesso gratuito ai servizi termali per le fasce deboli garantendo le cure: preventive, terapeutiche e riabilitative;

c) predisporre una relazione annuale da trasmettere al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Č prorogato, fino al 30 giugno 2008, il termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanitą 22 marzo 2001, cosģ come integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006, relativo all'individuazione delle patologie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, č assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

82. 029.Ceccuzzi, Crisci, Mario Ricci, Mariani, Andrea Ricci, Sanga, Motta, Bellanova, Fluvi, Cordoni, Froner, Nannicini, Filippeschi.

 

ART. 99.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis (Azione collettiva risarcitoria) sopprimere il comma 2.

99. 232.Fratta Pasini.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo le parole: sono individuate le sopprimere la parola: ulteriori.

99. 125.Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo la parola: collettivi inserire la seguente: specifici.

99. 126.Palomba, Pedica.

 

ART. 118.

Al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: di cui al comma 2 lettera p) aggiungere le seguenti: nn.1 e 2 e dopo le parole: dal 1o gennaio 2008 aggiungere le seguenti: ad integrazione dei fondi propri a tal fine messi a disposizione dall'INAIL sulla base del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 23, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Conseguentemente all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dal 2008 č istituita in seno alla contabilitą generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno delle attivitą di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), nn. 1 e 2 della legge 3 agosto 2007, n. 132;

b)

Al comma 2 sostituire le parole: interventi di cui al comma 1 con le seguenti: interventi di cui al comma 1 e 1-bis e dopo le parole: limiti di complessivi aggiungere le seguenti: 200 milioni di euro annui.

118. 1.Tomaselli.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo e per le finalitą di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 nella parte in cui definisce indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, č autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa 3 milioni di euro annui».

118. 2.Vannucci, Musi.

 

Dopo l’articolo 118 aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

Le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro dei lavoratori marittimi, cosģ come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 nonché per i marittimi imbarcati sulle navi da pesca devono essere effettuate nei termini riconosciuti dall'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 510 - come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - alle Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le comunicazioni riguardanti i lavoratori temporanei.

118. 022.Palomba.

 

ART. 129.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole: Cagliari e la parola: Sardegna.

Conseguentemente

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

b) il tribunale e la procura militare di Cagliari sono riordinati in sezioni distaccate rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma con competenza territoriale sulla Sardegna.

129. 19.Palomba.

ART. 138.

 

Dopo l’articolo 138 aggiunge il seguente articolo:

Art. 138-bis.

1. All'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole da «mediante affissione» a «articolo 2 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalitą di cui all'articolo 66 ovvero all'articolo 122»;

in fine, č aggiunto il seguente periodo: «L'avviso deve altresģ indicare espressamente che č previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta pił vantaggiosa dall'Amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura negoziata di cui alla citata disposizione».

2. All'articolo 155 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 2, lettera b), č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il promotore puņ adeguare la propria offerta a quella giudicata dall'Amministrazione aggiudicatrice pił vantaggiosa in esito alla procedura negoziata; in questo caso l'aggiudicazione della concessione č disposta a favore del promotore».

138. 03.Crosetto, Verro.

 

ART. 146.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Lavoratori socialmente utili).

1. Nel limite massimo di spesa annuo di 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali č autorizzato a stipulare per gli anni 2008, 2009 e 2010 apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attivitą socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilitą degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori e i benefici e gli incentivi previsti per4 i lavoratori LSU.

2. Per le finalitą di cui al comma 1, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltą, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 1, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio, a beneficio dei comuni di cui asl primo comma, a copertura integrale degli oneri 

relativi alla prosecuzione delle attivitą in ASU ed alla gestione a regime delle unitą stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, agli oneri finanziari, valutati in euro 62 milioni per ognuno degli anni 2008, 2009, 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, della rubrica Ministero dell'economia e delle finanze dei seguenti importi:

2008 - 62.000;

2009 - 62.000;

2010 - 62.000.

146. 022.Orlando.

 

ART. 148.

All'articolo 148, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il personale delle amministrazioni pubbliche attualmente in posizione di comando o distacco č entro un mese dalla presentazione della domanda, inquadrato nei ruoli dell'amministrazione presso la quale presta servizio nella qualifica posseduta al momento della presentazione della richiesta e a conclusione dei processi di riqualificazione effettuati presso l'amministrazione di appartenenza.

148. 34.Tanoni.


ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

 

ART. 3.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 39:

1) nella lettera a), le parole «di concerto con il Ministro degli affari esteri», sono soppresse;

2) nella lettera h):

2.1 al numero 1) il periodo «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» č sostituito dal seguente: «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione č ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nel citato decreto»;

2.2 al numero 2) le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» sono sostituite dalle seguenti: «individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo incluso nel citato decreto».

3) la lettera n) č sostituita dalla seguente:

«n) dopo l'articolo 168 č inserito il seguente:

Art. 168-bis.

(Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, comma 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

b) al comma 40, la lettera b) č abrogata;

c) il comma 42 č abrogato;

d) al comma 43:

1) nella lettera a), le parole «dall'articolo 2, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 168-bis»;

2) la lettera b) č abrogata;

e) dopo il comma 43 č aggiunto il seguente:

«43-bis. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole "che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

2) all'articolo 6, comma 1, le parole "Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

3) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) č soppressa»;

f) al comma 4, il numero «43» č sostituito dal seguente: «43-bis»;

g) al comma 46, le parole «nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 220 del 19 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999,».

3. 320. Il Governo.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «e, dopo il primo periodo, č inserito il seguente: "Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societą in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.";

b) al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La quota del risultato operato lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puņ essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.»;

2) sostituire il comma 4 con il seguente: «Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli  oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.»;

3) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle societą consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle societą di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle societą costituite per il realizzo e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni.»;

4) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le societą estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della societą estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.»;

c) dopo la lettera t) inserire la seguente: «t-bis) all'articolo 152, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6"»;

d) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, dopo la parola «3)», inserire la seguente: «t-bis)»;

2) nel secondo periodo, sostituire le parole da: «e per i primo tre periodi d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilitą degli interessi passivi č aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro.»;

3) dopo il sesto periodo, aggiungere i seguenti: «Per il solo periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metą del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico puņ essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;

e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze č istituita una commissione di studio sulla fiscalitą diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attivitą di gestione e attivitą di costruzione e della possibilitą di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa»;

f) al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per  cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni»;

2) nel secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione» con le seguenti «anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione»;

g) al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;

h) al comma 15 apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni.»;

2) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;

i) al comma 16 sostituire le parole: «e dell'imposta regionale sulle attivitą produttive nella misura del 7 per cento» con le seguenti parole: «nella misura del 6 per cento.»;

l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilitą ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione č irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalitą e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalitą e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione č irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;

3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: «i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzioni o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», comma 3 č sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.».

m) dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-bis. In attesa del riordino delle disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto delle specificitą delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed č aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;

b) nell'articolo 85, il comma 3 č sostituito dai seguenti: «3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»;

c) nell'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola «diciottesimo» č sostituita dalla seguente «dodicesimo»;

d) nell'articolo 89, dopo il comma 2, č inserito il seguente «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare.»;

e) nell'articolo 94, dopo il comma 4, č inserito il seguente: «4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1696/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;

f) nell'articolo 101:

1) il comma 1-bis č soppresso;

2) dopo il comma 2, č inserito il seguente: «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.»;

g) nell'articolo 103, č inserito il seguente comma 3-bis: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 11606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento č ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione al conto economico.»;

h) nell'articolo 109, dopo il comma 3-quater, č inserito il seguente: «3-quinquies. I precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.»; 

i) nell'articolo 110, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002: a) i maggiori e i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri i requisiti previsti al comma 1, il costo č ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivitą assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3, č inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

24-ter. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il comma 2 dell'articolo 11 č soppresso. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto.

24-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto dovrą prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali non determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attivitą e passivitą dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base ai principi contabili internazionali a diretta riduzione del patrimonio netto; 

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuitą dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi 24-bis e 24-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 24-bis.

24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.»; (IAS)

n) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«51-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 č sostituito dal seguente: I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltą della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivitą di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

51-ter. Le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

51-quater. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il primo periodo del comma 5 č sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle societą e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societą sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali č sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

3. 321. Il Governo.

 

 

ART. 4.

Apportare le seguenti modifiche:

a) nel comma 1:

1) sostituire le parole da «Si considerano» a «dei commi da 1 a 21,» con le seguenti «Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi»,

2) alla lettera a), numero 3), dopo le parole «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti «ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico»;

b) nel comma 9:

1) sostituire le parole «non si considerano soggetti passivi dell'imposta» con le seguenti «sono esenti dall'imposta»; 

2) dopo le parole «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi,»;

c) sostituire il comma 12 con i seguenti: «12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12-bis. Le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

d) nel comma 14 sopprimere le parole «soggetti che rientrano nel regime dei»;

e) nel comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia»;

f) nel comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto č dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.».

4. 53. Il Governo.

 

ART. 8.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008».

8. 33. Il Governo.

 

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Decorsi pił di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per crediti IRPEG e IRPEF, producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

1-ter. La quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi di cui al comma 1-bis č effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale č maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

1-quater. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, č inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 puņ essere redatto anche da  dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non č soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

1-quinquies. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «Se» č sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1, č inserito il seguente: «1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo puņ essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalitą previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.».

1-sexies. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

1-septies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 426, dopo l'articolo 3, č aggiunto il seguente:

«3-bis (Rateazione delle somme dovute) 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila euro. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente č tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio puņ autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietą del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile č determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puņ essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non č assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, č concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltą dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3.5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate  trimestrali nelle quali il pagamento č dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, č iscritto a ruolo. Se č stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal precedente comma č eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai comma 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui ai commi precedenti non č ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602».

1-octies. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel primo periodo, le parole «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento» sono soppresse;

b) al comma 1, nel secondo periodo, le parole «cinquanta milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola «bancaria» č aggiunto il seguente periodo: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo puņ essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio puņ altresģ autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietą del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile č determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puņ essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non č assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;

c) al comma 4-bis dopo la parola «fideiussore» sono aggiunte le parole «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola «stesso» sono aggiunte le parole «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

1-novies. All'articolo 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

1-decies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:

al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

1-undecies. Le disposizioni di cui al comma 1-novies si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008.

1-duodecies. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalitą di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicitą della disciplina relativa al versamento, riscossione e rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificitą dei singoli tributi.

1-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. 34.Il Governo.

 

Aggiungere i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 č aggiunto il seguente: «9-bis. Č punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa č pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Č punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.».

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a), č inserita la seguente: «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b)  e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;

b) nell'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto gią stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008.

1-quinquies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera d) č sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediante praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantitą di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti no residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;».

1-sexies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 3 č aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, č punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta, č punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma lettera d), terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti č aumentata al 40 per cento»; 

b) all'articolo 6, al comma 4 le parole «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

c) all'articolo 6, dopo il comma 9, č aggiunto il seguente comma: «9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, č punito, salva la responsabilitą del cedente, con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.»;

d) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, č aggiunto il seguente comma: «2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 č disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6.».

1-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18, terzo comma, č aggiunto in fine il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresģ ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuaria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.»;

b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma, č aggiunto il seguente: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.».

1-octies. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».

1-novies. Nell'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalitą dei lavori».

1-decies. La disposizione di cui al comma 1-novies dal 1o febbraio 2008.

1-undecies. All'articoli 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma: «4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, č responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni puņ regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

1-duodecies. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ai sensi dell'articolo 41», sono soppresse.

8. 35.Il Governo.

 

ART. 9.

Dopo il comma 48, inserire i seguenti:

48-bis. All'articolo 37, comma 10, lettera d), n. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

48-ter. Le persone fisiche e le societą o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attivitą produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta secondo le modalitą di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

48-quater. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma precedente, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al comma precedente, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero, la certificazione di cui al successivo articolo 4, comma 6-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del  servizio telematico o di un soggetto inca ricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

48-quinquies. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalitą per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

9. 454.Il Governo.

 

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-bis. Nella Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinante l'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicando nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 51 del 2 marzo 2007, dopo l'articolo 10 č aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute

Modo di pagamento

Note

Fisse

Proporzionali

10-bis

1. Assegno bancario, assegno postale, asse­gno circolare, vaglia postale, vaglia cam­biario, se rilasciati in forma libera: per ciascun modulo, oltre l'imposta ordinaria:

euro 1,50

 

1. Per i vaglia postali in modo virtuale, per gli altri titoli con le stesse modalitą dell'imposta ordinaria.

1. L'imposta č dovuta an­che se i titoli sono inclusi nella Tabella.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2008.».

9. 455.Il Governo.

 

Al comma 13, sopprimere le lettere b) e c).

9. 456.Il Governo.

 

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalla seguenti: «scientifico alle attivitą istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.

9. 457.Il Governo.

 

Dopo il comma 76, inserire i seguenti:

76-bis. Il prezzo di vendita delle unitą immobiliari di cui al presente comma, offerte in prelazione ai singoli conduttori, oltre alla riduzione di cui alla lettera d) comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a partire dal 1o gennaio 2007 č ulteriormente abbattuto, quando le singole unitą facciano parte di compendi immobiliari che comprendano almeno 70 unitą in vendita, a seguito di stime dirette, effettuate dall'Agenzia del  demanio, che tengano conto dell'effettivo stato di conservazione del compendio e della sua ubicazione.

76-ter. Al comma 10, dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole: «per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri», sono soppresse.

76-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 274 č inserito il seguente: «274-bis. Le somme di cui al comma 274 sono assoggettate alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, fermo restando quanto previsto, in materia di interruzione della prescrizione, dagli articoli 2943 e seguenti del codice civile».

76-quinquies. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, č aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.».

76-sexies. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivitą collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione č subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili destinati a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione alla entitą e al valore della trasformazione. In tali ambiti č possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

76-septies. Ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualitą ambientale degli insediamenti il comune puņ, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacitą edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, lettera d), dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio, inserire le seguenti: e ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

9. 458.Il Governo.

 

Al comma 18, le parole: č abrogato., sono sostituite le seguenti: č abrogato; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005.

9. 459.Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

81-bis. Nel comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2009».

9. 460.Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

81-bis. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai  redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004.».

81-ter. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo č inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».

81-quater. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalitą» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati č comunque contitolare,».

81-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'agriturismo, in conformitą a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96;»;

b) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. Le attivitą di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) del comma 3-bis devono essere espletate in conformitą a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

9. 461.Il Governo.

 

Dopo il comma 77, inserire i seguenti:

77-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, č aggiunto in fine il seguente comma:

«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

1) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta č stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 19-bis1;

2) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.»;

b) nell'articolo 10, č aggiunto in fine il seguente comma:

«Sono altresģ esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi e da societą cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali l'imposta, nel triennio solare precedente, č stata totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societą non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.»;

c) nell'articolo 13, il terzo comma č sostituito dai seguenti:

«In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione č limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile č costituita dal valore normale dei beni e dei  servizi se č dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione č effettuata da societą che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societą che controlla il predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile č costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se č dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto od importazione la detrazione č stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilitą oggettiva, la base imponibile č determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei precedenti commi.»;

d) nell'articolo 14 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale č determinato ai sensi del terzo e del quarto comma se i beni ceduti od i servizi prestati rientrano nell'attivitą propria dell'impresa; diversamente, il valore normale č costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ed al netto dell'imposta sul valore aggiunte compresa in detto importo.»;

e) nell'articolo 19-bis1, la lettera g) č soppressa, nella lettera e) sono soppresse le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivitą propria dell'impresa ed č in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa ed č ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione nella misura del quaranta per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per i veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non č superiore a otto;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego,  compreso il transito stradale, dei beni stessi, č ammessa in detrazione nella stessa misura in cui č ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;»;

 

f) nella tabella A, parte terza, allegata al decreto, il numero 1 č sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari.»;

g) nella Tabella B allegata al decreto, le lettere e) e g) sono soppresse.

77-ter. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il quinquennio 2008-2012 si stabilitą la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare l'attivitą di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al cinquanta per cento del relativo ammontare l'imposta afferente gli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

77-quater. Nell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, i commi da 1 a 3-bis sono soppressi.

77-quinquies. Nell'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole «con l'aliquota del dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria».

77-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere b), e al comma 77-quater si applicano a partire dal 1o luglio 2008;

b) le disposizioni di cui all'articolo 77-bis, lettere c) e d), si applicano a partire dal 1o marzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere a), e), f) e g) ed al comma 77-quinquies si applicano a partire dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 77-bis trovano applicazione dal 28 giugno 2007.

77-septies. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 29.800;

2009: + 105.100;

2010: + 44.100.

9. 462.Il Governo.


ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.

(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario č riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

2. La compartecipazione di cui al comma 1 č attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella n. 3 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella tabella n. 3 allegata alla presente legge e quello individuato, dal 2011, in base al comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalitą di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilitą.

3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, dal 2011, integra, le seguenti risorse:

compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;

trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

4. A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, č attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

5. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 4 č versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 4 č effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti come risultanti dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 4 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalitą di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e di quelle contenute nel presente comma.

6. Č istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio č autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sono definiti i criteri e le modalitą di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalitą di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti commissioni parlamentari.

7. A decorrere dal 2008 non puņ essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi all'entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilitą di attivare una modalitą di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

8. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dal 2011 si provvede alla oro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 2; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, č individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

10. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali č istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il »Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale« con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Le risorse del fondo sono destinate alle finalitą di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalitą previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalitą della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi č subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puņ essere finanziata con le risorse di cui presente comma.

11. La ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le finalitą ivi previste č definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione,  per il triennio 2008-2010, le risorse sono attribuite in pari misura tra le finalitą previste. A decorrere dal 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalitą di cui al comma 10 č effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto dei principi di premialitą che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualitą nell'erogazione dei servizi, la mobilitą pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č abrogata la lettera d).

12. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) č riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

13. Al Ministero dei trasporti č altresģ destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunitą europee.

14. A decorrere dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalitą di cui al comma 2. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilitą interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa č stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

16. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

17. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti al credito vantato dallo Stato verso la Societą Adriatico-Sangritana SpA e risultanti dai verbali di verifica sui disavanzi pregressi maturati al 31 dicembre 2000, sono, nel limite di 8.822.634, riassegnate al Ministero dei trasporti per essere destinate ad interventi nel settore dei trasporti ferroviari di ammodernamento e potenziamento della rete infrastrutturale e del materiale rotabile della ferrovia adriatico-sangritana. Con decreto del Ministro dei  trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalitą di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

18. I crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria e per la parte residua ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima societą.

19. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2009: - 446.000;

2010: - 541.000;

nella Tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008: - 12.000;

2009: - 110.000;

2010: - 110.000;

nella Tabella D, nell'ambito della missione Politiche per il lavoro - Programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993:

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione:

(2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (settore n. 27):

2008: - 17.000;

2009: - ;

2010: - .

 

 

 

 

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilitą e qualitą territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietą dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni, tali da comporre un «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali».

2. Il Piano di cui al comma 1 č proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, sentiti i Ministri competenti ed č approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalitą di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalitą di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entitą e la modalitą di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

4. Per la definizione dei contenuti, finalitą, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalitą di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di valorizzazione.

5. Ciascun programma unitario di valorizzazione č approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attivitą culturali. I Consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicitą e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilitą per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, puņ assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti  attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione č applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

7. Ai fini del raggiungimento della fattibilitą economica di ciascun programma possono essere definite modalitą di perequazione, compensazione e premialitą urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciņ non sia previsto dalla legislazione regionale.

8. Per la predisposizione degli studi di fattibilitą, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalitą, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo č sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalitą indicate nel primo periodo, immobili non pił utilizzati per finalitą istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro.»;

b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:

«13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non pił utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalitą temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non pił in uso.

13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di pił ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione puņ avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni č istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione č determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di 

realizzazione del programma di cui al comma 13-ter1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attivitą di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di pił ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 10.000;

2009: 0;

2010: 0.

10. 09.Il Governo.

 


ART. 13.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera a) č sostituita dalla seguente: a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;

b) alla lettera c), capoverso 1), le parole: «gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma», sono sostituite dalle seguenti: «gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che per l'alimentazione del Sistema puņ stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

13. 8.Il Governo.

 

ART. 14.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo dopo le parole: «sono applicati», sono inserite le seguenti: «come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008»;

b) dopo il secondo periodo, č inserito il seguente «in difetto di domande, il Consiglio di presidenza provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008»;

c) nel terzo periodo, le parole: «sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle sezioni di cui al primo periodo»;

d) in fine, č aggiunto il seguente periodo: «ai presidenti di sezione, ai componenti ed al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione».

14. 57.Il Governo.

 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole «utilizza prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «puņ utilizzare anche»;

2) dopo le parole «gią espletate» sono inserite le seguenti: «per la stipula dei contratti di formazione e lavoro»;

3) le parole: «ricorre alla mobilitą», sono sostituite dalle seguenti: «puņ ricorrere alla mobilitą»;

4) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare standard elevati di qualitą nel reclutamento, l'utilizzo delle graduatorie avviene nel limite massimo del dieci per cento degli idonei, fermo restando che il punteggio utile per l'assunzione non puņ comunque essere inferiore di oltre un punto rispetto a quello conseguito dall'ultimo dei vincitori in graduatoria.

In aggiunta a quanto previsto dal precedente periodo, l'utilizzo delle graduatorie č disposto prioritariamente anche per i candidati risultati idonei in pił di una di tali procedure. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate puņ altresģ utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.».

14. 58.Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinali alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle societą di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualitą della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

12-ter. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente periodo si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

12-quater. Al fine di rafforzare l'attivitą di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attivitą di controllo e di accertamento.

Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attivitą di controllo in relazione alla peculiaritą delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicitą dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilitą relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessitą degli stessi.

12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicitą e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispetti siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi documenti, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle Agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

12-sexies. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della normativa vigente.

12-septies. Attesa la natura obbligatoria delle spese per il funzionamento delle Agenzie fiscali e la rilevanza dei compiti di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, non si applicano alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 482, 483 e 621 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

12-octies. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

12-novies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalitą di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalitą per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 12-octies.

12-decies. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con il medesimo provvedimento sono stabiliti le opportune credenziali, le modalitą di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalitą di effettuazione dei controlli.

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi 12-octies e 12-novies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi gią immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

12-duodecies. In attesa della piena operativitą delle disposizioni di cui ai commi da 12-octies e 12-undecies, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinano una quota della propria capacitą operativa per effettuare accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 12-octies».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2008: + 10.000;

2009: + 5.000;

2010: + 5.000.

14. 59.Il Governo.

 

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole «risultanti dai» sono sostituite dalle seguenti «conseguenti ai»;

b) al comma 1, lettera a), le parole «quantificazione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «supporto all'attivitą di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente».

15. 7.Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 20006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole «le societą per azioni residenti» sono aggiunte le seguenti:, «ai fini fscali,»;

2) le parole «italiani» sono sostituite dalle seguenti «aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea»; 

3) dopo le parole «non possiedano» inserire le seguenti «al momento dell'opzione»;

4) le parole «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti «del 2 per cento»;

b) al comma 134, le parole «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento Consob emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli,»;

c) dopo il comma 134, inserire il seguente «134-bis». Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione del comma 6.

15. 8.Il Governo.

 

 

ART. 17.

All'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole «e il relativo riparto di competenze sono stabiliti» con le parole «č stabilito»;

b) al comma 2, le parole «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 3.17, e al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 22-bis e 22-ter del medesimo decreto legge n. 181 del 2006».

17. 10.Il Governo.

 

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di assicurazioni).

1. Al fine di favorire il processo d'integrazione dei mercati finanziari e razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio», sono inserite le seguenti: «alle politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio ed ai rapporti con le autoritą di settore»;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, sono soppresse le parole «politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza», e dopo le parole «offerta di beni e servizi», sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni»; 

c) l'articolo 30 č sostituito dal seguente:

Art. 30.

(Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri).

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le Autoritą di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) č soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, gią svolti dall'ente stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob.

3. Il personale in servizio presso l'ISVAP in forza di contratti a tempo determinato stipulati, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, anteriormente al 28 settembre 2007 puņ essere inquadrato nei ruoli dell'Istituto, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Al predetto personale si applica quanto previsto dal comma 4.

4. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale gią riconosciuto, nonché la qualifica e le funzioni svolte, č trasferito alla Banca d'Italia, alla Consob o ad altre autoritą di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ente di provenienza.

5. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente e provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'ente e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

6. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'Economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente.

17. 04.Il Governo.

 

ART. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20.

(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

1. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformitą dei contratti al decreto.

3. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attivitą.

4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 č elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 2 o al comma 3 del presente articolo viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza».

20. 34.Il Governo.

 

Dopo l’articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilitą liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo č sostituito dal seguente:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge finanziaria, le condizioni di tenuta del conto ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivitą, sono stabilite le modalitą di trasferimento delle giacenze del conto al di fuori del sistema di tesoreria e di selezione delle controparti»;

b) al comma 6, il primo periodo č sostituito con il seguente:

«Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari.»;

c) dopo il comma 6 č inserito il seguente:

«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquiditą si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L)»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

2. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 392, il comma 3 č sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilitą del Tesoro per il servizio tesoreria". (L)»

20. 03.Il Governo.

 

ART. 24.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

24. 109.Il Governo.

 

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. In sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 non potranno superare per gli esercizi 2008 e 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 vengono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.».

Conseguentemente, nella tabella A sotto la voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008: - 20.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

24. 110.Il Governo.

 

ART. 30.

Dopo l’articolo 30 inserire:

«Art. 30-bis.

1. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puņ essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti gią compiuti in conformitą ad essa presso la predetta Conferenza.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre, n. 223».

30. 047.Il Governo.

 

ART. 31.

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietą internazionale).

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, ispirata a principi di efficacia, economicitą e unitarietą, č istituita la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietą internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico che opera per dare attuazione alle attivitą conseguenti agli indirizzi impartiti nell'ambito delle linee di politica estera dal Ministro degli affari esteri, che esercita il controllo e la vigilanza su tutte le iniziative di cooperazione.

2. Le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri.

3. Č attribuita al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del fondo europeo di sviluppo, da esercitarsi d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro degli affari esteri impartisce all'Agenzia direttive generali e specifiche, anche per definire le prioritą di azione e di intervento e le disponibilitą finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento.

5. L'Agenzia opera direttamente per la realizzazione degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 1 e 4, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che sono in grado di contribuire al perseguimento degli indirizzi di cui al comma 1 e delle direttive di cui al comma 4; eroga su base convenzionale servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attivitą di cooperazione allo sviluppo; acquisisce altresģ incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalitą; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo; puņ realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le direttive sopra menzionati. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attivitą di cooperazione allo sviluppo č privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di  beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia l'articolo 14, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

6. L'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietą internazionale, di un fondo unico ove confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo e per la cooperazione internazionale, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui ai commi 2 e 3, oltre ai proventi derivanti dai servizi, dagli incarichi e dalle iniziative di cui al comma 6, nonché ai fondi apportati dalle Regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, a liberalitą e legati.

7. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, č approvato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, predisposto in conformitą ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri;

b) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri;

c) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilitą della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

d) previsione di un comitato direttivo, la cui partecipazione non dą luogo a compensi oltre al rimborso delle spese, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

g) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui al comma 6;

h) attribuzione altresģ all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera i),

i) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

l) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore e approvati dal Ministro degli affari esteri, della possibilitą di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilitą finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

m) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilitą, approvati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attivitą dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilitą pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

n) determinazione del limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 6, da destinare alle spese di funzionamento;

o) definizione dell'organico e delle modalitą di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa,  anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale gią in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché le modalitą di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica.

8. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 7 lettera o), da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 6 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia.

9. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia č mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e le Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo.

10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a:

a) ridefinire i compiti attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri;

b) riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri;

c) prevedere la corrispondente riduzione, mediante la soppressione, delle strutture le cui attivitą sono trasferite all'Agenzia;

d) disciplinare il rapporto con la rete all'estero, di cui sono fatte salve le attribuzioni.

12. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. Il funzionamento dell'Agenzia decorre dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 del presente articolo.

31. 02.Il Governo.

 

ART. 37.

Dopo l’articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Finanziamento degli organismi preposti alla standardizzazione contabile, nazionale ed internazionale).

1. Al finanziamento delle attivitą dell'Organismo di Contabilitą (OIC), dell'International Account Standard Board (IASB) e dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) provvede, a decorrere dall'anno 2008, l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le risorse del sistema camerale derivanti dall'applicazione di una maggiorazione di Euro 3,00 dei diritti di segreteria dovuti per il deposito dei bilancio presso il registro delle imprese.

2. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle necessarie variazioni delle misure dei diritti di segreteria di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalitą di corresponsione di tali somme all'Unioncamere.

3. L'OIC stabilisce annualmente le quote del finanziamento di cui al comma 1 da destinare l'International Account Standard Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory.

37. 044.Il Governo.

 

Dopo l’articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennitą di espropriazione di un'area edificabile č determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione č finalizzata da attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennitą č ridotta del 25 per cento.

2. Nei casi in cui č stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non č stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi č stata offerta un'indennitą provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennitą č aumentata del 10 per cento»;

b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;

c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo č sostituito dal seguente: «L'autoritą espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55, il comma 1 č sostituito dal seguente:

«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilitą, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno č liquidato in misura pari al valore venale del bene».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennitą di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

37. 045.Il Governo.

 

Dopo l’articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Introduzione degli articoli 364 e 381 del codice di procedura civile e modifiche all'articolo 369 del codice di procedura civile e interpretazione autentica prescrizione crediti).

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile č inserito il seguente:

 

 

«Art. 364.

(Deposito per il caso di soccombenza).

Il ricorso deve essere preceduto dal deposito di euro 3.000 per il caso di soccombenza.

Č sufficiente un solo deposito quando sono impugnate insieme pił sentenze pronunciate nello stesso processo o quando pił parti ricorrono con lo stesso atto contro una o pił parti, anche se per motivi diversi.

Il deposito non č richiesto:

1) per i ricorsi in materia di controversie individuali di lavoro e in maniera di previdenza e assistenza obbligatoria, di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro e per i ricorsi in materia di contratti agrari di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

2) per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione».

2. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 č sostituito dal seguente:

«1) la quietanza del deposito prescritto dall'articolo 364 o il decreto di concessione del gratuito patrocinio».

3. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura civile, č inserito il seguente:

«Art. 381.

(Provvedimento sul deposito).

La corte se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina la restituzione se accoglie il ricorso anche solo in parte. In caso di rigetto puņ ordinare la restituzione del deposito se il ricorso non č manifestamente infondato».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 diventano efficaci decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 3 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, si interpreta nel senso che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono in alcun modo, neppure indiretto, rinunciare alla prescrizione relativamente ai crediti del personale dalle stesse a qualunque titolo dipendente per stipendi, pensioni, indennitą e assegni, comunque denominati, spettanti per lo svolgimento di prestazioni lavorative, e che tale prescrizione, se maturata prima dell'instaurazione del processo, deve essere dedotta nel primo atto difensivo dell'Amministrazione, anche in grado di appello, nel caso di mancata costituzione, per qualunque ragione, in primo grado. Resta ferma, in tal caso, la facoltą del giudice di provvedere alle spese ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

37. 046.Il Governo.

 

ART. 38.

All'articolo 38, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«La disposizione si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988 n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto.».

38. 9.Il Governo.

 

ART. 43.

All'articolo 43, sopprimere il comma 1.

43. 15. Il Governo.

 


ART. 56.

Dopo l’articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. Sostituire l'articolo 46 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, come  modificato dalla legge di conversione, con il seguente:

Art. 46.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacitą dei terminali esistenti, anche situati al di fuori di siti industriali, č rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, previa valutazione di impatto ambientale in sede statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato.

2. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti variazione del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano Regolatore Portuale, considera anche gli specifici aspetti progettuali ed ambientali del terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo giudizio di compatibilitą ambientale č reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione č rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione di cui al presente comma costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.

56. 036.Il Governo.

 

Dopo l’articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualitą dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazioni di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione č bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) al comma 4 sostituire le parole «nuove scadenze» con le seguenti: «nuove gare» e sostituire le parole «limitatamente al periodo di proroga» con le seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) aggiungere in fine il seguente comma: «5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.».

56. 037.Il Governo.

 

ART. 61.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 č subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3) del Trattato istitutivo della Comunitą europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.».

61. 16.Il Governo.

All'articolo 61, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivitą delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

16-ter. Le somme rese disponibili per pagamenti non pił dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 25 milioni per l'anno 2008.

61. 17.Il Governo.

 

Dopo l’articolo 61 aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Sistema Alta Velocitą/Alta Capacitą Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema "Alta Velocitą/Alta Capacitą" ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completata del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalitą attuative.»

61. 04.Il Governo.

 

ART. 62.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalitą operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11».

62. 92.Il Governo.

 

Dopo l’articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.

1. Nelle more della stipula dei nuovi Contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'Economia e delle Finanze č autorizzato a corrispondere alla Societą le somme previste per l'anno 2008 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

62. 036.Il Governo.

ART. 63.

All'articolo 63, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

63. 32.Il Governo.

 

ART. 67.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunitą e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunitą terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunitą dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autoritą giudiziaria;

b) le modalitą e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unitą di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietą della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attivitą sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse  finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanitą penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

67. 08.Il Governo.

 

ART. 70.

All'articolo 70, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole «Tale contributo» premettere le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,».

70. 86.Il Governo.

 

ART. 78.

All'articolo 78, comma 1, primo periodo, dopo le parole: progetti di ricerca sono inserite le seguenti: di base.

78. 14.Il Governo.

 

ART. 81.

Dopo l’articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Enti Parco Nazionali).

1. Per il funzionamento degli Enti Parco Nazionali, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, č autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero del'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

81. 052.Il Governo.

 

ART. 82.

Dopo l’articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.

(Commissione Nazionale per la formazione continua).

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) č disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 1o agosto 2007 recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di educazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266 e successive modificazioni che, a decorrere dall'entrata  in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivitą di ricerca e di supporto a vantaggio del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato Accordo del 1o agosto 2007, č costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo Stato-Regioni del 1o agosto 2007. Concorrono, altresģ, alla piena realizzazione del nuovo sistema di educazione continua in medicina gli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrą avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unitą. Il Ministro della salute puņ altresģ disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalitą previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unitą di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-Regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale č determinata in sessanta unitą di personale di ruolo, di cui quarantotto unitą di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia č autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata nel presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2001, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni incompatibili con il presente articolo e le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266.

82. 028.Il Governo.

 

ART. 86.

Dopo l’articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Rimodulazione finanziamenti articolo 1, comma 806 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009, i 60,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 806 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento di progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale sono prioritariamente finalizzati:

a) alla sperimentazione del modello assistenziale case della salute;

b) alle malattie rare; 

c) all'implementazione della rete delle unitą spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;

d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) alla promozione di attivitą di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari» decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.

86. 06.Il Governo.

 


ART. 94.

All'articolo 94, comma 6, primo periodo, dopo le parole: pubblica istruzione, sono aggiunte le parole: e dal Ministro dell'universitą e della ricerca, e dopo le parole: la disciplina sono aggiunte le parole: dei requisiti e delle modalitą della formazione iniziale e della attivitą.

94. 128.Il Governo.

 

ART. 96.

All'articolo 96, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia in possesso di almeno 300 CFU, e gli studenti fuori corso in possesso di 360 CFU. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non gią posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attivitą professionale entro la data di inizio delle attivitą didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza č ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza č ridotto ad un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza č definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico».

96. 54.Il Governo.

 

ART. 99.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di  rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralitą di consumatori o di utenti»;

b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi fatti valere. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilitą della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda č dichiarata inammissibile quando č manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice puņ differire la pronuncia sull'ammissibilitą della domanda quando sul medesimo oggetto č in corso una istruttoria davanti ad un'autoritą indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicitą dei contenuti dell'azione proposta e dą i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»;

c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12.

99. 271.Il Governo.

 

Dopo l’articolo 99 inserire il seguente:

Art. 99-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari).

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitivitą del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilitą di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 3 č inserito il seguente:

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri, di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

c) all'articolo 8, comma 3, č aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Resta salva la possibilitą del creditore originario e del debitore di pattuire la  variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.»;

d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo», sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;

f) all'articolo 13, comma 8-novies, primo periodo, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

2. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

99. 023.Il Governo.

 

ART. 101.

All'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche:

1. La rubrica č sostituita dalla seguente: «Affidamento dei servizi pubblici locali e tutela degli utenti».

2. Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

01. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attivitą a favore della collettivitą locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio:

a) a societą di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;

b) a societą a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30 per cento, a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano gią stabilite le condizioni, le modalitą e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalitą di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.

02. In deroga alle modalitą ordinarie di affidamento indicate al comma 1, la gestione del servizio puņ essere assegnata a societą a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicitą alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autoritą garante della concorrenza e del mercato e alle autoritą di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Alle societą in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad  evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

03. Resta ferma la possibilitą per gli enti locali di gestire in economia, anche mediante le aziende speciali, ivi comprese quelle costituite in forma consortile, che operano secondo le modalitą ed i limiti indicati all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge.

04. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriore ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attivitą per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre societą che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui č affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivitą di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 9, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di societą miste in difformitą dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b). I divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

05. Indipendentemente dalla titolaritą della proprietą, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilitą al fine dell'affidamento della gestione.

06. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autoritą di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualitą, alla sicurezza, alle condizioni di prestazioni ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalitą di vigilanza e controllo della gestione. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

07. I rapporti degli enti locali con le societą di erogazione del servizio e con le societą di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre agli elementi di cui al comma 5, il periodo di validitą, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalitą di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualitą del servizio.

08. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono aggiunti i seguenti commi: «9. La contabilitą dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attivitą contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale puņ operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non puņ ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non puņ costituire societą di capitali o acquisire partecipazioni in esse.».

09. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. A decorrere al 1o gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le societą in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilitą interno.

010. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i servizi pubblici, fatta eccezione per il servizio idrico di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili.

011. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

101. 5.Il Governo.

 

ART. 104.

Dopo l’articolo 104 sono inseriti i seguenti:

Art. 104-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «č determinata» sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1».

2. Ai fini di migliorare la qualitą della spesa pubblica, rendendo possibile una pił tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietą sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietą sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'anticipo č assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.

4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

104. 011.Il Governo.

 

 

ART. 109.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e gią iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro viene versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalitą previste dalla vigente normativa, per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

109. 4.Il Governo.

 

ART. 121.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione»;

b) al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente».

121. 14.Il Governo.

 

ART. 128.

All'articolo 128, comma 4, capoverso «2-bis» č sostituito dal seguente:

2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettivitą o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.

128. 9.Il Governo.

 

ART. 129.

Sostituire l'articolo 129 con il seguente:

Art. 129.

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari č fissato in cinquantotto unitą. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. Per le stesse finalitą di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti rispettivamente, da 5 a 4, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che  assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica č conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

3. I procedimenti pendenti al 1o luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione.

4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria č rideterminato in 10.151 unitą;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalitą e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in un delle cittą sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianitą e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1 lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo del comma 1, lettera c), hanno facoltą di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa, delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metą di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei luoghi del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalitą dei relativi trasferimenti nel rispetto nelle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilitą di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

5. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, č possibile provvedere al trasferimento d'ufficio,  anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 4, lettera b), non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1 č sostituito dal seguente: «1. l'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione č composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare č scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimitą»;

b) l'articolo 11 č abrogato.

7. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «una di essi č eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, č soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituire dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

8. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 5, del presente articolo.

9. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato, con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

129. 30.Il Governo.

 

ART. 131.

All'articolo 131, dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-ter. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attivitą e risultati attesi aggiornato annualmente. Il piano č approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.».

131. 25.Il Governo.

 

ART. 134.

All'articolo 134, comma 3, allegato A aggiungere il seguente punto:

«18. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unitą tecnico-operativa - Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2».

134. 34.Il Governo.

 

ART. 146.

Al comma 19, dopo le parole: servizi al pubblico, aggiungere le seguenti: calcografi,.

146. 261.Il Governo.

All'articolo 146 sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Assunzioni di personale).

146. 262.Il Governo.

All'articolo 146, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilitą interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

146. 263.Il Governo.

 

ART. 148.

All'articolo 148, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia č autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilitą, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilitą sono attivate, ove possibile, a seguito di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per facilitare l'individuazione del personale da trasferire. La sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero č autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali».

148. 33.Il Governo.

 

ART. 151.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni relative l'estinzione anticipata di prestiti di cui all'articolo 24 e alle disposizioni di modifica dei termini di perenzione di cui all'articolo 142, comma 1, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

151. 4.Il Governo.

 

 

ALLEGATO 4

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

ART. 1.

A1 comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono iscritte in apposito fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo di imposta 2008. La misura dell'incremento, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito pił basse, č rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

1. 10.Il Relatore.

 

ART. 2.

All'articolo 2, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008.».

2. 259.Il Relatore.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

26. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole «che esercitano, in conformitą a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

2. 260.Il Relatore.

 

All'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

26. Nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 č introdotto il seguente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori č riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione č ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In  caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 3, aggiungere in fine: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis, sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, č riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche per la famiglia sono definite le modalitą di erogazione del predetto ammontare».

Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:

«52. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007, č ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004».

Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:

8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, č ridotta di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 24.800;

2009: - 78.000;

2010: - 159.100.

2. 261.Il Relatore.

 

ART. 3.

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

Al comma 32, in fine, viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b)

Al comma 34, dopo le parole: struttura risultante dall'aggregazione aggiungere le seguenti parole: ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificamente stabilite con il decreto di cui al comma 32,.

3. 332.Il Relatore.

 

ART. 8.

All'articolo 8, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35, č inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono  svolgere attivitą finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.».

1-ter. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilitą amministrative delle societą concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegai alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo n. 112 del 1999, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 causa di perdita del diritto al discarico.

8. 36.Il Relatore.

 

ART. 14.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro dall'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 3.000;

2009: - 8.000;

2010: - 10.000.

b) alla voce Ministero dell'interno:

2008: - 3.000.

14. 60.Il Relatore.

 

All'articolo 14, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare l'attivitą dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, č autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

14. 61.Il Relatore.

 

ART. 19.

(Modifiche al Patto di stabilitą interno degli enti locali).

Dopo il primo periodo del comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo:

«Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.».

19. 98.Il Relatore.

 

ART. 27.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č prorogato al 31 dicembre 2008.

27. 34.Il Relatore.

 

ART. 32.

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Expo di Shangai del 2010 č autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 5.000;

2010: - 6.000.

32. 15.Il Relatore.

 

ART. 39.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 č istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 140 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per le specifiche necessitą del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o pił decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

39. 45.Il Relatore.

 

ART. 62.

(Contratto di servizio nazionale Trenitalia).

All'articolo 62, dopo il comma 24, inserire i seguenti commi:

«24-bis. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza č autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente:

a) all'articolo 62, comma 23, sopprimere le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2008;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, č ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, č ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro; 

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

«24-ter. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilitą di assicurare l'equilibrio costi-ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico č assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non č possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilitą sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualitą e tariffazione, e che saranno mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 50.000.

62. 99.Il Relatore.

 

ART. 66.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

 

2008: - 3.000;

2009: - 4.000;

2010: - 4.000.

66. 3.Il Relatore.

ART. 67.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296 del 2006 dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: »Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni č data, inoltre, prioritą agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali; acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti; potenziamento delle «unitą di risveglio dal coma»; potenziamento e creazione di unitą di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per l'applicazione di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci. Il Ministero della salute attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e con il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 7.

67. 26.Il Relatore.

 

ART. 70.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

70. 87.Il Relatore.

 

ART. 75.

All'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, č aggiunto il seguente:

«1-bis. Per consentire al Centro nazionale sangue, istituito con Decreto del Ministro della Salute 26 aprile 2007, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza e qualitą della rete trasfusionale, č autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 300.000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».

b)

Al comma 2 dopo le parole: il Centro nazionale trapianti sono aggiunte le seguenti: ed il Centro nazionale sangue e dopo le parole: nell'esercizio delle č aggiunta la parola: rispettive.

Conseguentemente, la rubrica č sostituita da: «(Promozione e sicurezza delle reti trapiantologica e trasfusionale)».

75. 15.Il Relatore.

 

ART. 91.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2008, anche ai fini della istituzione di apposito organismo per il sostegno e la promozione delle attivitą formative, concorre al riparto del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche il settore del musical di produzione italiana.».

91. 10.Il Relatore.

 

ART. 96.

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, viene riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto ad ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universitą e della Ricerca del 18 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005».

96. 55.Il Relatore.

 

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«6. Č autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido, ai sensi del comma 1259 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di etą compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, č istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.

8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:

8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, č ridotta di 23 milioni di euro nell'anno 2008 e di 3 milioni di euro nell'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 3.000.

100. 17.Il Relatore.

 

ART. 105.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«3. L'importo dell'indennitą speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, č stabilito come segue: euro 176.00 a decorrere dal 1o gennaio 2008.

4. Alla concessione e all'erogazione dell'indennitą sociale, di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.000;

2009: - 12.000;

2010: - 12.000.

105. 22.Il Relatore.

 

Dopo l’articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.

(Potenziamento del sistema pubblico di connettivitą).

1. Al fine di garantire una pił incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettivitą (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle  gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8.

2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le Regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilitą, dei tempi e delle modalitą di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali gią disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresģ individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni č approvato con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica amministrazione.

5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva.

6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integritą, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilitą e la continuitą dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, pił amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuitą operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi.

8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attivitą di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attivitą di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalitą di cui al medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformitą alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche č coordinata da un responsabile designato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attivitą in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attivitą delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il  coordinatore delle attivitą di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

9. Per le esigenze di cui alla presente norma, č autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalitą e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:

8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, č ridotta di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2010: - 10.500.

126. 03.Il Relatore.

 

ART. 140.

All'articolo 140 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;

b)

Al comma 4, prima riga, eliminare le seguenti parole: , che nel rispetto del comma 1,;

c)

Al comma 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: comma 4 con le parole: comma 1;

d)

Al comma 6, quarta riga, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le parole: commi 1 e 2.

140. 28.Il Relatore.

 

ART. 146.

 

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilitą di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avere effettuato non meno di 120 (centoventi) giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, si interpreta che deve sussistere nel predetto quinquennio.

5-ter. Il parametro del 40 per cento delle cessazione avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende, anche le cessazioni verificatesi nell'ultimo triennio e non coperte, nel limite delle risorse derivanti da quelle verificatesi nell'anno.».

146. 266.Il Relatore.

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 15.000;

2010: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Pro gramma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni Legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 10.000;

2009: + 15.000;

2010: + 5.000.

TAB. A. 67.Il Relatore.


VCOMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedģ 4 dicembre  2007

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SEDE REFERENTE

 

Martedģ 4 dicembre 2007 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze Vincenzo Visco e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

 

La seduta comincia alle 11.25.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2007.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che gli emendamenti presentati dai deputati sono pubblicati sul sito Internet della Camera dei deputati. Con riferimento agli emendamenti presentati dal relatore nella seduta di ieri, comunica che č opportuno acquisire elementi di conferma da parte del Governo per un compiuto vaglio di ammissibilitą sull'emendamento 8.36, che, intervenendo in materia di riscossione da ruoli, introduce misure che in parte riducono le entrate da sanzioni per violazioni del codice della strada. Ulteriori misure previste dall'emendamento appaiono suscettibili di incrementare il gettito di altre sanzioni connesse a violazioni degli adempimenti per obblighi tributari. Č opportuno pertanto acquisire dal Governo elementi tesi a suffragare la compensativitą delle predette misure sul piano finanziario. Č altresģ opportuno acquisire chiarimenti sull'emendamento 62.99, che interviene  in materia di contratti di servizio per trasporto ferroviario. Ai fini della verifica della congruitą della compensazione appare infatti necessario acquisire chiarimenti circa l'effettiva disponibilitą di alcune risorse utilizzate a copertura, derivanti da riduzioni di autorizzazioni di spesa per il personale del trasporto pubblico locale. Poiché le predette autorizzazioni riguardano impegni per rinnovi contrattuali, alcuni dei quali gią sottoscritti, le relative risorse potrebbero risultare gią impegnate o comunque non pił disponibili. Dichiara inoltre inammissibile per carenza di compensazione, salvo che il Governo non sia in grado di fornire elementi di chiarimento al riguardo, l'emendamento 3.332 in materia di concessione di credito d'imposta alle aggregazioni professionali dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne la rivalutazione, sotto i profili di copertura finanziaria, delle richieste di riesame, comunica che, a seguito degli approfondimenti svolti sulla base delle richieste pervenute, sono da considerare complessivamente ammissibili gli emendamenti di seguito indicati, comprensivi di quelli la cui riammissione č stata gią comunicata nella seduta del 3 dicembre scorso: Ottone 2.16, Di Salvo 2.0.16, Iacomino 3.145, Crosetto 3.0.2, Marchi 3.55, Zeller 3.253, Lion 4.0.1; Commissione Finanze 9.55 e conseguentemente gli emendamenti 9.45, 9.89, 9.122, 9.252, 9.379 e 9.402; Brugger 9.133, Di Salvo 26.48, Di Salvo 26.49; Borghesi 27.29 che č ritenuto ammissibile nel presupposto che riguardi unicamente la soppressione dei consorzi di bonifica inclusi nel periodo della PA. In caso contrario, infatti, la presa in carico da parte degli enti territoriali del personale dei consorzi di bonifica esterni alla PA determinerebbe un incremento di oneri non coperto. In base alle medesime motivazioni e ai medesimi presupposti si riammette anche l'emendamento Borghesi 27.30; 38.0.1 della I Commissione e l'identico Incostante 38.0.16 sono reputati ammissibili nel presupposto che si intendano soppressi oltre alle qualifiche, i corrispondenti posti di organico; Pagliarini 38.0.24, Aurisicchio 42.0.4; Zorzato 63.18 riammesso nel presupposto che i fondi su cui grava il contributo previsto siano quelli di cui al comma 1; Sgobio 70.79, Lomaglio 80.15, Pagliarini 84.13, Raiti 103.0.4; Villetti 126.14, nel presupposto che i possibili maggiori costi siano contenuti nell'ambito dei finanziamenti disponibili per la realizzazione delle singole opere; Raiti 132.0.4; Turco 136.20 e gli analoghi emendamenti Turco 136.21 136.22 136.23; Cialente 146.173, Sgobio 146.0.21, Piro 146.0.36.

Passa quindi agli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Segnala che, entro il termine fissato sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore 1.10, 2.259 e 2.261 (vedi allegato 1). Relativamente a tali subemendamenti, rileva che risultano inammissibili i subemendamenti Armosino 0.2.261.4, 0.2.261.5, 0.2.261.6, 0.2.261.7, 0.2.261.8, 0.2.261.9, 0.2.261.10, 0.2.261.11 in quanto introducono disposizioni aggiuntive non direttamente riferibili all'emendamento del relatore. Precisa che il subemendamento Armosino 0.2.261.6 risulta altresģ inammissibile per carenza di compensazione in quanto la copertura a valere sulla Tabella C, per 1,5 miliardi di euro annui nel triennio 2008-2010, non assicura la compensazione degli oneri, di natura permanente, oltre il triennio di riferimento e, inoltre, la copertura a valere sulla soppressione dell'articolo 113, per un miliardo di euro annui, č inidonea in quanto le risorse stanziate in tale articolo sono destinate al finanziamento del Protocollo welfare. Non si possono altresģ ritenere sufficienti ad assicurare la compensazione dell'onere le restanti misure di copertura.

 

Marino ZORZATO (FI) invita il presidente a far predisporre un quadro riepilogativo delle dichiarazioni di inammissibilitą rese nella seduta di ieri e nella seduta odierna.

 

Antonio LEONE (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di procedere all'accantonamento delle proposte emendative riferite ai primi tre articoli del  disegno di legge finanziaria ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere in modo contestuale i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 4 a 15, per dar modo alla Commissione di valutare l'atteggiamento complessivo della maggioranza e del Governo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che, per venire incontro, almeno in parte, alle richieste del collega Leone, la Commissione possa procedere all'esame delle proposte emendative riferite al solo articolo 1, rinviando al pomeriggio l'esame di quelle riferite ai restanti articoli da esaminare nella seduta odierna.

 

Marino ZORZATO (FI) osserva che la proposta del relatore puņ essere accolta, a condizione che, alla ripresa dei lavori, lo stesso relatore e il rappresentante del Governo esprimano, in modo contestuale, i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 15.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricorda che la Commissione aveva convenuto sull'opportunitą di procedere esaminando gli emendamenti riferiti ai singoli articoli.

 

Alberto GIORGETTI (AN) dichiara di condividere le proposte formulate dai colleghi del gruppo di Forza Italia, anche in considerazione della particolare rilevanza delle disposizioni contenute nell'articolo 1. Sottolinea altresģ che sarebbe particolarmente importante comprendere l'orientamento complessivo del Governo, che invita pertanto ad esprimere in modo contestuale i pareri sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli da esaminare nella seduta odierna.

 

Ettore PERETTI (UDC) ricorda che il suo gruppo si č reso disponibile a segnalare gli emendamenti su cui la Commissione sarą chiamata a pronunciarsi in via prioritaria, al fine di consentire un reale confronto sul merito dei provvedimenti in esame. A tal fine, peraltro, concorda con i colleghi dell'opposizione nel ritenere necessario che il relatore e il Governo esprimano contestualmente i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli che saranno esaminati nella seduta odierna.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara di condividere la proposta del relatore di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Concorda peraltro con i colleghi dell'opposizione nel ritenere opportuno che, alla ripresa dei lavori, il relatore e il rappresentante del Governo esprimano i pareri sulle proposte emendative relative agli articoli da esaminare nella seduta odierna.

 

Guido CROSETTO (FI), premesso di condividere le richieste dei colleghi dell'opposizione, invita il Governo ad esprimere una valutazione complessiva sulla copertura finanziaria degli emendamenti presentati dal relatore e dallo stesso Governo, riguardo alla quale dichiara di nutrire forti perplessitą.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sui subemendamenti Garavaglia 0.1.10.1, 0.1.10.2 e 0.1.10.3. Invita quindi i presentatori a ritirare i subemendamenti Musi 0.1.10.4 e Nannicini 0.1.10.5.

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Garavaglia 0.1.10.1 e 0.1.10.2.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il suo subemendamento 0.1.10.3, volto ad evitare discriminazioni tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

 

Marino ZORZATO (FI) dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento Garavaglia 0.1.10.3.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento Garavaglia 0.1.10.3.

La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.1.10.3.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede che, sulle successive proposte emendative, la Commissione proceda a votazioni per appello nominale.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che in sede referente non č previsto il ricorso a votazioni per appello nominale.

 

Adriano MUSI (PD-U) ritira il suo subemendamento 0.1.10.4.

 

Guido CROSETTO (FI) dichiara di fare proprio il subemendamento Musi 0.1.10.4, osservando che, dal momento che la maggioranza ha deciso di non destinare alla riduzione del debito pubblico tutte le maggiori entrate, č senz'altro preferibile che esse siano destinate a tutti i soggetti deboli, ivi compresi i pensionati.

La Commissione respinge il subemendamento Musi 0.1.10.4, fatto proprio dal deputato Crosetto.

 

Rolando NANNICINI (PD-U) ritira il suo subemendamento 0.1.10.5, raccomandando comunque al Governo di tenerne conto come raccomandazione.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine alle sostituzioni di deputati della Commissione.

 

Lino DUILIO, presidente, fornisce i chiarimenti richiesti.

 

Gaspare GIUDICE (FI) annuncia voto contrario sull'emendamento 1.10 del relatore, ritenendo che la formulazione originaria del comma 4 dell'articolo 1 sia maggiormente condivisibile e pił rigorosa.

 

Marino ZORZATO (FI), annunciando voto contrario sull'emendamento 1.10 del relatore, invita lo stesso relatore a chiarire le ragioni della proposta di destinare agli obiettivi indicati nel suo emendamento tutte le maggiori entrate, anziché soltanto quelle rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale.

 

Alberto GIORGETTI (AN) annuncia voto contrario sull'emendamento 1.10 del relatore, sottolineandone il contenuto marcatamente politico, essendo esso volto chiaramente ad accontentare una parte della maggioranza. Osserva altresģ che sarebbe stato al limite preferibile destinare le risorse in discorso all'istituzione di un fondo per i soggetti socialmente deboli. Rileva inoltre che l'emendamento in questione fa riferimento a risorse di carattere permanente, quando ciņ chiaramente non corrisponde alla natura delle risorse di cui trattasi. Stigmatizza infine la scelta di destinare tutte le maggiori entrate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei soli lavoratori dipendenti.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, per ciascuna proposta emendativa, č consentito di intervenire per dichiarazione di voto il solo rappresentante del gruppo in Commissione. Altri deputati del medesimo gruppo possono quindi intervenire unicamente per dichiarazione di voto in dissenso.

 

Marino ZORZATO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza un chiarimento sull'organizzazione dei lavori della seduta. Sottolinea, in ogni caso, che l'importanza delle questioni sottese all'emendamento 1.10 del relatore richiede un andamento della discussione meno rigidamente contingentato.

 

Pietro ARMANI (AN), nel sottolineare come l'emendamento 1.10 del relatore destini alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti  tutte le maggiori entrate in generale, e non pił solo quelle derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, esprime l'avviso che si tratti di una misura profondamente iniqua, atteso che a tali maggiori entrate concorre anche il gettito di imposte mantenute dal Governo a livelli ingiustificatamente elevati: cita in particolare l'IVA sui carburanti, rispetto alla quale ritiene che il Governo stia compiendo una vera e propria speculazione.

 

Guido CROSETTO (FI) chiede al relatore di ritirare l'emendamento 1.10, ritenendo preferibile il testo del Governo, che non soltanto destina alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti soltanto la parte di maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, ma conserva un margine di flessibilitą, consentendo, in speciali circostanze, di utilizzare tali risorse per finalitą eccezionali, quali calamitą ed altro.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara la ferma contrarietą del suo gruppo all'emendamento 1.10 del relatore, che ripropone una anacronistica distinzione tra lavoratori dipendenti ed altre categorie di lavoratori, secondo lo schema della lotta di classe. Fa presente che il vero problema č rappresentato dalla pressione fiscale sulle imprese dalle quali dipendono i lavoratori e che tale pressione č in Italia molto pił elevata che rispetto agli altri Paesi europei. Ritiene inoltre indispensabile che il Governo quantifichi l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili; diversamente il rischio č che la norma in discussione risulti scoperta e comporti soltanto un aggravio del gią abnorme debito pubblico italiano.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede di intervenire.

 

Lino DUILIO, presidente, ricordato che, nel merito dell'emendamento 1.10 del relatore, il deputato Zorzato č gią intervenuto, fa presente che l'articolo 79, comma 10, del regolamento prevede che, per garantire che l'esame si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo princģpi di economia procedurale. Chiarisce che la limitazione degli interventi per dichiarazione di voto ai soli rappresentanti dei gruppi in Commissione risponde per l'appunto all'esigenza di garantire che i lavori procedano secondo princģpi di economia procedurale e si concludano nel termine previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea. Richiama altresģ il comma 5 dell'articolo 85 del regolamento che, nel disciplinare l'esame in Assemblea, dispone che, qualora siano presentati emendamenti del Governo e della Commissione oltre il termine fissato in via generale, su ognuno di essi puņ intervenire un deputato per gruppo, per non pił di dieci minuti ciascuno. Ribadisce che si tratta di una disposizione che riguarda l'esame in Assemblea; tale disposizione, peraltro, puņ risultare indicativa anche ai fini dell'organizzazione dei lavori in Commissione.

 

Antonio LEONE (FI) obietta che l'articolo 79 del regolamento rimette all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'organizzazione dei tempi di discussione dei provvedimenti e che, d'altra parte, l'articolo 50 del regolamento prevede che, ogni volta che la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del regolamento, i deputati abbiano sempre facoltą di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non pił di dieci minuti.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che l'organizzazione dei lavori č stata definita dalla Commissione stessa, nella seduta di ieri. Ribadisce, inoltre, che la limitazione degli interventi per dichiarazione di voto al solo rappresentante del gruppo in Commissione deve intendersi come misura di razionalizzazione intesa a conferire ordine e speditezza ai lavori e ad evitare che il  tempo disponibile non sia equamente ripartito tra le diverse questioni segnalate dagli emendamenti dei gruppi al complesso della manovra.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), premesso di esser consapevole che oggi il lavoro dipendente non ha pił le dimensioni che aveva vent'anni fa ed č anzi equiparabile, per numero di addetti, al comparto del lavoro libero professionale ed autonomo, sottolinea che numerose famiglie vivono oggi al di sotto della soglia di povertą e che la prioritą deve quindi essere quella di ridare potere di acquisto a tali famiglie. Aggiunge che la riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti intende appunto ridare potere d'acquisto alle famiglie in difficoltą, rilanciando in questo modo i consumi interni e quindi, indirettamente, l'intera economia nazionale.

 

Andrea RICCI (RC-SE) ritiene del tutto infondate le obiezioni sollevate dalle opposizioni. Per quanto riguarda il presunto impatto sul debito pubblico, ricorda che l'emendamento 1.10 del relatore reca una misura coperta attraverso maggiori entrate e limitata all'ammontare di queste. Aggiunge che l'emendamento sancisce il principio della stabilizzazione della pressione fiscale per il 2008 al livello attuale, il che rappresenta un impegno importante. Per quanto riguarda i problemi e le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro autonomo, ricorda che ad essi danno ampie risposte i successivi articoli del disegno di legge finanziaria, mentre la norma in esame affronta il problema del basso livello dei salari, che č uno dei principali problemi sociali del Paese, come segnalato dallo stesso Governatore della Banca d'Italia.

 

Ettore PERETTI (UDC) dichiara che il suo gruppo non intende partecipare al dibattito in corso, ritenendolo inutile e fuorviante dal momento che le famiglie povere in Italia appartengono tanto al mondo del lavoro dipendente quanto al mondo del lavoro autonomo e che, d'altra parte, il Governo ha scelto di non ridurre la pressione fiscale sui contribuenti.

 

Antonio LEONE (FI) chiede al relatore ed al Governo quale sia l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili per la riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, atteso che gran parte delle maggiori entrate sono gią impegnate a copertura di altre misure previste dal disegno di legge finanziaria. Ritiene infatti che le risorse effettivamente disponibili per tale finalitą siano estremamente esigue e che la norma in discussione non sia quindi altro che una norma manifesto.

 

Marino ZORZATO (FI) rileva che il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria č formulato tenendo conto non solo dei lavoratori dipendenti ma anche, indirettamente, dei lavoratori autonomi nonché degli interventi necessari per fronteggiare le calamitą naturali e delle esigenze della sicurezza. Sottolinea quindi come l'emendamento 1.10, interamente sostitutivo del predetto comma 4, inopinatamente ponga quale unico scopo della norma l'asserita tutela dei lavoratori dipendenti, trascurando le altre importanti esigenze.

 

Luana ZANELLA (Verdi) chiede al relatore di chiarire il motivo per il quale si voglia espungere dal testo del comma 4 il riferimento, oggettivamente rilevante, agli interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare le calamitą naturali.

 

Alberto FILIPPI (LNP) nel replicare all'onorevole Leddi Maiola, osserva che, se appare necessario incrementare i salari e quindi i consumi, č ancor pił necessario fare in modo che gli imprenditori, ovvero coloro che pagano i salari, non fuggano all'estero. D'altra parte, ciņ consentirebbe anche di evitare che quella stessa domanda di beni di consumo, che si vorrebbe incrementare, si rivolga a beni prodotti all'estero. Ritiene quindi che l'emendamento 1.10 non sia idoneo a raggiungere né l'uno né l'altro risultato, determinando  anzi una dannosa ed anacronistica suddivisione dei lavoratori in privilegiati, in quanto dipendenti, e non privilegiati.

 

Gianfranco CONTE (FI) sottolinea come le richieste di accantonamento precedentemente formulate dall'onorevole Leone fossero ragionevoli e condivisibili. L'emendamento 1.10, in particolare, solleva problemi molto complessi e di natura prevalentemente politica, trattandosi di norma manifesto, assolutamente inidonea a produrre gli effetti dei quali si discute. Ritiene infatti improbabile che si possano verificare le maggiori entrate tributarie, assunte quale presupposto perché la norma possa assumere efficacia sul versante economico.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.10 del relatore, sottolineando la centralitą delle problematiche connesse ai salari dei lavoratori dipendenti, anche in relazione al preoccupante calo dei consumi. Le considerazioni dei colleghi dei gruppi di opposizione, pertanto, appaiono pił che altro dettate da una logica di contrapposizione politica. Invita, tuttavia, i colleghi dei gruppi di maggioranza, che hanno avuto a disposizione tutto il tempo necessario per valutare l'emendamento 1.10, a mantenere la coerenza delle proprie posizioni.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) ritiene che l'emendamento 1.10 sia erroneo, illusorio, privo di quantificazioni ed assolutamente generico.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) concorda con quanto precedentemente osservato dagli onorevoli Garavaglia e Fugatti. Ritiene inoltre significativo che l'emendamento 1.10, a differenza di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 che si intende modificare, elimini il riferimento al fatto che le maggiori entrate previste siano quelle «derivanti dalla lotta all'evasione fiscale». Ravvisa in tale riformulazione il segnale di una presa d'atto che la politica fiscale del Governo in carica si č dimostrata sostanzialmente inefficace in termini di extragettito. Auspica quindi che, da tale presa d'atto, derivi anche la considerazione dell'inutilitą di un trattamento ingiustificatamente severo nei confronti dei soli contribuenti possessori di partita IVA.

 

Bruno TABACCI (UDC) ritiene estremamente difficile che il Fondo previsto dall'emendamento 1.10 possa concretamente attivarsi e divenire operativo. La proposta emendativa in questione appare velleitaria, un semplice manifesto politico che aggira, e non affronta, il problema.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) condivide le osservazioni dell'onorevole Tabacci, poiché l'emendamento 1.10 ha il valore di una mera dichiarazione politica. Ove si intendesse realmente affrontare il problema, occorrerebbe prevedere l'istituzione di un fondo negativo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per la finanziaria, sottolinea come l'emendamento 1.10 non intenda fare alcuna ingiustificata concessione ai lavoratori dipendenti. Ricorda, infatti, come il fatto che i salari in Italia siano troppo bassi sia un dato oggettivo, rilevato anche dalla Banca d'Italia. In tale contesto, non appare opportuno rievocare anacronistiche lotte di classe. Ritiene peraltro che il suo emendamento 1.10 possa essere riformulato, al fine di mantenere la disposizione che, nell'originaria formulazione del comma 4 dell'articolo 1, fa salva la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamitą naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese (vedi allegato 2). Dopo aver riconosciuto le difficoltą connesse alla quantificazione delle risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti, evidenziata dal collega Cirino Pomicino, precisa che il suo emendamento 1.10, lungi dal configurare un aumento della spesa pubblica, si inserisce al contrario in una logica di contenimento della stessa.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR, premesso di concordare con la riformulazione del relatore, sottolinea che la scelta di destinare alla riduzione della pressione fiscale non solo le risorse rivenienti dal contrasto dell'evasione, ma tutte le maggiori entrate, mira a rafforzare le politiche di contenimento dell'aumento della spesa pubblica.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) lamenta di non aver ricevuto risposta alla sua proposta di istituzione di un fondo negativo.

 

Guido CROSETTO (FI) invita il relatore a riformulare ulteriormente il suo emendamento 1.10, aggiungendo al riferimento alle maggiori entrate anche un riferimento alle minori spese. Ciņ renderebbe pił credibili, a suo avviso, le dichiarazioni del relatore e del sottosegretario Sartor in merito alla volontą di contenere l'aumento della spesa pubblica.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR osserva, rivolto al deputato Cirino Pomicino, che un eventuale fondo negativo finirebbe per indicare un importo irrisorio e meramente simbolico, in considerazione proprio della difficoltą di quantificare le maggiori entrate.

La Commissione approva l'emendamento 1.10 del relatore, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10 del relatore, l'emendamento Musi 1.8, identico all'emendamento 1.1 della VI Commissione, risulta precluso. Essendo cosģ concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, rinvia il seguito dell'esame alle ore 15.30.

 

La seduta, sospesa alle 13.10, riprende alle 16.30.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che riguardo agli emendamenti del Governo, valutati come ammissibili, ma rispetto ai quali era comunque emersa l'esigenza di talune precisazioni, sono pervenuti chiarimenti in merito all'emendamento 3.321; da tali chiarimenti emerge che al funzionamento della Commissione ivi prevista si farą fronte senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Riguardo all'emendamento 10.37 in materia di trasporto pubblico locale, prende atto dei chiarimenti forniti in base ai quali dal 2011 l'ammontare delle risorse trasferite a titolo di compartecipazione č correlata alla variazione del gettito, che potrą quindi determinare un'integrazione delle risorse stesse. Conferma quindi l'ammissibilitą dell'emendamento nel presupposto dell'equilibrio tra la dinamica insita nella compartecipazione al gettito dell'accisa, prevista a decorrere dal 2011, rispetto alla possibile dinamica delle spese che resteranno di competenza delle regioni in tale settore.

Per quanto attiene invece alle proposte emendative del Governo per le quali sono stati evidenziati profili di inammissibilitą inerenti la copertura, fa presente che riguardo all'articolo aggiuntivo 10.0.9, risulta dai chiarimenti del Governo che il Fondo di spesa del Ministero della difesa verrą alimentato da quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione di ulteriori e diversi immobili, rispetto a quelli di cui al comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003. Quindi gli effetti finanziari positivi quantificati dalla legge finanziaria 2007 non vengono in alcun modo modificati. In considerazione di tali chiarimenti, ritiene ammissibile l'articolo aggiuntivo 10.0.9.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI), richiamandosi all'articolo 120, comma 8, del regolamento, invita la presidenza ad adoperarsi affinché sia garantita la presenza dei ministri competenti e, in particolare, del ministro dell'economia e delle finanze. Qualora i ministri competenti non fossero disponibili ad intervenire entro un ragionevole lasso di tempo, riterrebbe necessario che la seduta fosse sospesa. In mancanza, si vedrebbe costretto a sottoporre la questione all'attenzione del Presidente della Camera.

 

Marino ZORZATO (FI) si associa alle richieste del collega Cirino Pomicino. Invita quindi la presidenza a garantire una maggiore puntualitą nel prosieguo dei lavori e, in proposito, chiede come si intenda procedere nell'esame degli emendamenti.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che una prassi consolidata consente che il Governo sia rappresentato da viceministri o sottosegretari di Stato. Rivolto al collega Zorzato, ricorda quindi che la Commissione deve ora procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

 

Guido CROSETTO (FI) giudica insoddisfacente la risposta del presidente alla richiesta puntuale del collega Cirino Pomicino.

 

Alberto GIORGETTI (AN), dopo aver dichiarato di condividere le richieste del collega Cirino Pomicino, ricorda che il suo gruppo aveva gią avanzato la richiesta di acquisire, in modo contestuale, i pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 2 e da 4 a 15. Il diverso orientamento maturato dalla presidenza rischia, a suo avviso, di inasprire i rapporti tra maggioranza e opposizione. Pur riconoscendo, infatti, che la Commissione aveva inizialmente convenuto su una modalitą di esame analoga a quella testé indicata dalla presidenza, rileva che tale originario consenso č stato messo in discussione dalla presentazione degli emendamenti del Governo.

 

Marino ZORZATO (FI) si associa alle considerazioni del collega Alberto Giorgetti, ricordando come l'opposizione avesse chiesto l'accantonamento delle proposte emendative riferite agli articoli 2 e 3.

 

Lino DUILIO, presidente, ritiene che la presidenza debba garantire, accanto ai diritti dei gruppi di opposizione, anche il diritto della maggioranza di procedere secondo quanto convenuto nella giornata di ieri. Rileva altresģ che tale modo di procedere non pregiudica in alcun modo la possibilitą per i gruppi di opposizione di veder esaminati ed eventualmente approvati gli emendamenti presentati. Rivolto al collega Cirino Pomicino, osserva che la presenza del viceministro Visco, alla luce delle deleghe attribuitegli, configura il pieno rispetto del disposto regolamentare. Dichiara inoltre di essere intenzionato a garantire che i lavori della Commissione procedano nel rispetto dei principi di economia procedurale, al fine di consentire un confronto sul merito delle questioni.

 

Antonio LEONE (FI) ritiene che la richiesta del collega Cirino Pomicino sia pienamente fondata e che l'interpretazione del disposto regolamentare data dal presidente, secondo cui il riferimento alla presenza dei ministri competenti puņ intendersi nel senso che sia sufficiente la presenza del viceministro, contrasti, tra l'altro, con le valutazioni del Presidente della Camera in ordine all'impossibilitą, per i viceministri, di sostituire i ministri nel corso dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea. Chiede quindi se la presidenza intenda sollecitare la presenza del ministro dell'economia e delle finanze, richiedendo, in caso contrario, una breve sospensione della seduta per consentire ai gruppi di opposizione di valutare l'atteggiamento da assumere.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) ribadisce la propria disponibilitą a procedere con l'esame degli emendamenti se la presidenza rivolgerą ai ministri competenti e, segnatamente, al ministro dell'economia e delle finanze l'invito ad intervenire entro un ragionevole lasso di tempo.

 

Lino DUILIO, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, comunica che trasmetterą immediatamente ai ministri competenti l'invito a intervenire in Commissione.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara di non volersi soffermare sulle questioni sollevate dai colleghi, in quanto ritiene che il viceministro Visco rappresenti, al pari  del ministro titolare, il suo dicastero. Chiede peraltro alla presidenza di consentire una riunione, anche informale, dei rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare come la Commissione debba procedere nell'esame degli emendamenti. Ribadisce infine la richiesta al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere, in modo contestuale, i pareri su tutti gli articoli da esaminare nella seduta odierna.

 

Ettore PERETTI (UDC), pur ricordando di aver chiesto sin da principio che alle sedute della Commissione intervenisse il ministro dell'economia e delle finanze, ritiene che per l'esame delle parti del disegno di legge finanziaria vertenti sulla materia fiscale, la presenza del viceministro Visco sia pienamente sufficiente. Esprime invece forti perplessitą su un modo di procedere che, attraverso una serie di accantonamenti, mira evidentemente ad assicurare l'esame delle sole parti di interesse della maggioranza e del Governo. Ribadisce pertanto la richiesta di espressione contestuale del parere su tutti gli articoli da esaminare nella seduta odierna.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara di essere senz'altro disponibile a convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, per valutare come la Commissione debba procedere nell'esame degli emendamenti.

 

Gaspare GIUDICE (FI), rilevato che in pił occasioni la presidenza si č limitata a prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo stesso in relazione ai dubbi emersi in relazione alla copertura, evidenzia come il compito della presidenza sia invece di verificare la correttezza degli elementi di valutazione forniti dal Governo in merito alla copertura finanziaria delle sue proposte emendative ai fini dell'ammissibilitą delle stesse.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) chiede alla presidenza di verificare se corrisponda al vero la voce che alcuni autorevoli esponenti della maggioranza starebbero lavorando alla predisposizione di un maxiemendamento e, nel caso, di comunicarlo alla Commissione in modo che tutti i gruppi siano informati sul percorso di lavoro che la maggioranza intende seguire.

 

Guido CROSETTO (FI) si dice certo che le informazioni in possesso del collega Marinello non corrispondano al vero, dal momento che sarebbe incredibile che la maggioranza intenda disattendere il monito del Presidente della Repubblica, il quale ha raccomandato che si eviti il ricorso, durante il dibattito parlamentare sulla manovra finanziaria, a maxiemendamenti su cui viene posta la questione di fiducia.

 

Lino DUILIO, presidente, precisa che i chiarimenti forniti dal Governo sono stati riscontrati dalla presidenza, la quale ha convenuto sulla loro correttezza ed ha perciņ dichiarato ammissibile la proposta emendativa. Quanto alla voce secondo cui il Governo intenderebbe presentare un maxiemendamento, dichiara di non esserne a conoscenza. Invita i membri della Commissione a concentrare i propri interventi sul merito delle questioni, in modo da utilizzare al meglio il poco tempo disponibile per definire un testo per l'Assemblea.

 

Gianfranco CONTE (FI), considerato che la presidenza ha pił volte preannunciato che intende porre in votazione i soli emendamenti segnalati dai gruppi, chiede formalmente che siano invece posti in votazione tutti gli emendamenti presentati, previa espressione del parere del relatore e del Governo su di essi secondo l'ordine consueto di votazione.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore, ricorda che l'accordo raggiunto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione č nel senso che si proceda alla votazione dei soli emendamenti segnalati dai gruppi. Passando quindi ad esprimere il parere sugli emendamenti segnalati riferiti  all'articolo 2, ricorda che l'emendamento Galletti 2.179 č stato dichiarato inammissibile. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Misiani 2.70, al fine di valutare una sua possibile riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Garavaglia 2.202 e sul subemendamento Ceccuzzi 0.2.259.1. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.259. Invita al ritiro degli emendamenti Tranfaglia 2.42 e Villetti 2.206. Esprime parere contrario sugli emendamenti Meloni 2.138, Giancarlo Giorgetti 2.205 e Meloni 2.149. Invita al ritiro degli emendamenti Costantini 2.99 e Razzi 2.100. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 della VIII Commissione. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Guido Dussin 2.204, al fine di valutare una sua possibile riformulazione. Invita al ritiro dell'emendamento Brugger 2.227. Propone l'accantonamento dell'emendamento Bonelli 2.119. Ricorda che l'emendamento Ottone 2.16 č stato dichiarato inammissibile. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3 della VIII Commissione e Antonio Pepe 2.166. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonelli 2.120. Invita al ritiro dell'emendamento Villetti 2.207. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.260. Esprime parere contrario sui subemendamenti Garavaglia 0.2.261.1, e Alberto Giorgetti 0.2.261.2, mentre osserva che il subemendamento Aurisicchio 0.2.261.3 puņ considerarsi assorbito dall'Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.261 ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Acerbo 2.032. Esprime, infine, parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati dai gruppi e non segnalati ai fini delle votazioni.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI), con riferimento alle proposte emendative da lei presentate in materia di sostegno alle famiglie e detrazione fiscale delle spese per gli asili nido, dichiarate dalla presidenza inammissibili, esprime una protesta. Considerato che la copertura finanziaria delle proposte emendative č senz'altro corretta, manifesta infatti il timore che la presunta carenza di compensazione sia soltanto un pretesto per non ammetterli in ragione di una contrarietą di merito e politica. Sottoscrive inoltre l'emendamento Misiani 2.70.

 

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di rivedere l'invito al ritiro espresso sul suo emendamento 2.227, che illustra sottolineandone l'importanza.

 

Rosella OTTONE (PD-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il relatore non ha espresso il parere sull'emendamento 2.16 da lei presentato, asserendo che lo stesso č stato dichiarato inammissibile. Fa presente che l'emendamento č stato viceversa ammesso.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che l'emendamento Ottone 2.16 era stato in un primo tempo dichiarato inammissibile e successivamente riammesso. Avverte che, se non vi sono obiezioni, esso si intende accantonato.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), intervenendo sull'emendamento 2.3 della VIII Commissione, che illustra, sottolineandone l'importanza, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario da loro espresso.

 

Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede formalmente, a nome del gruppo di appartenenza, che si proceda alla votazione di tutti gli emendamenti, e non soltanto di quelli segnalati. Fa presente che, per gli articoli successivi al 2, il suo gruppo non ha segnalato alcun emendamento.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede a sua volta che siano posti in votazione tutti gli emendamenti presentati, e non soltanto quelli segnalati.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda ancora di nuovo che l'articolo 79, comma 10, del regolamento prevede che, per garantire il rispetto del termine previsto dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi per l'inizio della discussione in Assemblea, le deliberazioni nella fase emendativa in sede referente possono avere luogo secondo princģpi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. Ricorda che per prassi consolidata la Commissione bilancio procede alla votazione dei soli emendamenti segnalati dai gruppi, intendendosi quindi respinti tecnicamente per l'Assemblea gli emendamenti presentati ma non segnalati.

 

Antonio LEONE (FI) osserva che la procedura richiamata dalla presidenza presuppone un accordo nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi: accordo che, tuttavia, non č stato raggiunto.

 

Marino ZORZATO (FI) fa presente che non č mai accaduto in passato che la presidenza stabilisse di porre in votazione soltanto alcuni emendamenti, anziché tutti gli emendamenti, secondo l'ordine regolamentare di votazione

 

Lino DUILIO, presidente, ribadisce che si tratta di una procedura sancita da una prassi consolidata. Aggiunge che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si č discusso in merito a quale dovesse essere il numero di emendamenti da segnalare ai fini delle votazioni. Č stato infine concordato che, come in passato, ciascun gruppo avrebbe potuto segnalare un numero di emendamenti pari alla somma tra una base identica per tutti gruppi ed una quota proporzionale alla consistenza numerica del gruppo stesso. Sono pertanto pervenute, da parte di quasi tutti i gruppi, le richieste segnalazioni. Poiché, tuttavia, alcuni gruppi ritengono ora di non riconoscersi nell'accordo precedentemente intervenuto, sospende brevemente la seduta, ai fini di un chiarimento.

 

La seduta, sospesa alle 17.30, riprende alle 17.35.

 

La seduta, sospesa alle 17.35, riprende alle 19.50.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che anche il gruppo di Forza Italia ha indicato le proprie segnalazioni concernenti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. Avverte quindi che l'emendamento Gardini 2.030 č stato rinumerato come 2.262. Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i propri pareri.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sugli emendamenti Peretti 2.174 e Fugatti 2.191. Esprime altresģ parere contrario sugli emendamenti Gardini 2.262, Osvaldo Napoli 2.18, Della Vedova 2.101 e 2.103, Gianfranco Conte 2.241, Gardini 2.253. Propone di accantonare l'emendamento Armosino 2.238. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bertolini 2.153, Armosino 2.252 e Lupi 2.55. Campa 2.75, Marinello 2.240.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Alberto GIORGETTI (AN) chiede che sia riesaminata l'ammissibilitą dell'emendamento  2.211 Bono, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione.

 

Marino ZORZATO (FI) sottoscrive l'emendamento Misiani 2.70.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di riformulare l'emendamento Misiani 2.70 (vedi allegato 2).

 

Antonio MISIANI (PD-U) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.70, nei termini indicati dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Misiani 2.70 (nuova formulazione) e respinge l'emendamento Gardini 2.262.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.202, volto ad evitare che il meccanismo di rimborso da parte dello Stato della minore imposta comunale sugli immobili produca effetti distorsivi. Tale meccanismo, infatti, incentiverebbe l'aumento della parte discrezionale dell'aliquota ICI, a danno del cittadino, e finirebbe per svantaggiare i comuni pił virtuosi e meglio amministrati, che mantengono bassa la parte discrezionale dell'aliquota ICI. Chiede quindi chiarimenti al vice ministro Visco in merito alla disciplina di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO ritiene che la questione posta dall'onorevole Garavaglia non appaia fondata, poiché la detrazione dell'ulteriore importo dell'1,33 per mille fa riferimento alla base imponibile. Si riserva comunque di approfondire ulteriormente la questione.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ribadisce che la disposizione in esame, prevedendo il rimborso da parte dello Stato della minore imposta, rischia di determinare, con riferimento all'ICI, un aumento della pressione fiscale, incentivando i comuni ad elevare la parte discrezionale dell'aliquota. Invita quindi il Governo a valutare con maggiore attenzione le conseguenze dell'applicazione della norma.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per la finanziaria, propone che sia accantonato l'emendamento Garavaglia 2.202.

La Commissione respinge l'emendamento Osvaldo Napoli 2.18.

 

Guido CROSETTO (FI) sottolinea come l'emendamento Della Vedova 2.101, del quale raccomanda l'approvazione, ponga problematiche analoghe a quelle dell'emendamento Garavaglia 2.202, poiché č volto ad evitare che siano premiati i comuni meno virtuosi.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone che sia accantonato anche l'emendamento Della Vedova 2.101.

 

Franco CECCUZZI (PD-U) pur esprimendo forti dubbi sulla validitą della formulazione e sulla coerenza dell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge finanziaria, accoglie l'invito del relatore e ritira il proprio subemendamento 0.2.259.1.

La Commissione approva l'emendamento 2.259 del relatore.

 

Francesco NAPOLETANO (Com.It) pur sottolineando la necessitą che il Governo presti maggiore attenzione alla formazione dei giovani nel campo musicale, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 2.42. Precisa, peraltro, che l'emendamento contiene un errore materiale: il maggiore gettito complessivo delle accise necessario ad assicurare la copertura finanziaria deve infatti intendersi pari a 17,5 milioni e non a 175 milioni di euro annui.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) fa proprio l'emendamento Tranfaglia 2.42, sottolineando come l'OCSE abbia evidenziato il pessimo stato  nel quale si trova il settore scolastico in Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Tranfaglia 2.42.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) non accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore con riferimento all'emendamento 2.206 Villetti ed insiste per l'approvazione dello stesso, poiché ritiene che in una societą civile e laica tutte le attivitą commerciali, comprese quelle svolte dagli enti religiosi, debbano essere soggette all'imposta comunale degli immobili. Sottolinea come l'emendamento consentirebbe di recuperare a tassazione circa 800 milioni di euro e che ogni diversa disposizione sarebbe qualificabile come aiuto particolare, in contrasto con la normativa comunitaria.

 

Andrea RICCI (RC-SE), relatore per il bilancio, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 2.206, per due ordini di motivi. Sottolinea quindi come, da un lato, l'onorevole Di Gioia abbia posto un problema reale ma particolarmente delicato, che merita di essere esaminato autonomamente, nell'ambito di un apposito provvedimento. Dall'altro, evidenzia come l'emendamento in questione sia formulato in modo ambiguo, perché non č agevole determinare quando un'attivitą commerciale non abbia carattere del tutto marginale, ed abbia un ambito di applicazione soggettivo che va molto oltre quello degli enti religiosi.

 

Ettore PERETTI (UDC) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Villetti 2.206, poiché fondato su un ingiustificato pregiudizio ideologico nei confronti degli istituti religiosi e sull'attivitą svolta dagli stessi.

 

Angelo BONELLI (Verdi) pur condividendo il principio alla base dell'emendamento in esame, preannuncia l'astensione del proprio gruppo. Ritiene infatti che la problematica sia troppo complessa e richieda i necessari approfondimenti.

 

Marino ZORZATO (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sull'emendamento Villetti 2.206.

 

Raffaele AURISICCHIO (PD-U) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento Villetti 2.206, poiché ritiene che la questione dovrebbe essere affrontata nel contesto di un apposito provvedimento.

 

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento in esame, ricordando come gli enti religiosi sostengano le fasce deboli della popolazione, svolgendo un'importante azione integrativa, se non addirittura sostitutiva, di quella statale.

 

Antonio BORGHESI (IdV) riconosce l'importanza dell'attivitą svolta dagli istituti religiosi, ma sottolinea l'importanza di affermare il principio di trasparenza anche in questo settore.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.206 Villetti, ritenendo che le obiezioni mosse al principio allo stesso sotteso siano assolutamente non convincenti e mosse da determinate logiche politiche, che portano tradizionalmente a trascurare i problemi della laicitą dello Stato.

 

Alberto GIORGETTI (AN) preannuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento Villetti 2.206, che si pone in contrasto con importanti realtą che operano sul territorio.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Villetti 2.206, che ha una natura meramente ideologica.

 

Guido CROSETTO (FI) chiede al relatore ed al Governo di esprimere il parere di competenza sull'emendamento Villetti 2.206, dal momento che non č stato accolto l'invito al ritiro.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per la finanziaria, esprime parere contrario all'emendamento Villetti 2.206.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Villetti 2.206.

 

Gioacchino ALFANO (FI) sottoscrive l'emendamento Della Vedova 2.103.

 

Guido CROSETTO (FI) sottolinea come l'emendamento 2.103 abbia sostanzialmente la stessa logica degli emendamenti Garavaglia 2.202 e Della Vedova 2.101, precedentemente accantonati, in quanto volto ad evitare che i comuni possano speculare su un intervento statale in materia fiscale, determinando effetti distorsivi che finirebbero per riflettersi sul cittadino.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO ribadisce di ritenere che gli interventi fiscali in questione non determinino né i rischi né gli effetti distorsivi evidenziati.

 

Guido CROSETTO (FI) evidenzia come i comuni meno virtuosi potrebbero invece trarre un vantaggio da taluni degli interventi previsti dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Della Vedova 2.103 e l'emendamento Gianfranco Conte 2.241.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sottoscrive l'emendamento Gardini 2.253.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottoscrive l'emendamento Gardini 2.253.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) annuncia l'astensione sull'emendamento Gardini 2.253, in quanto esso non contempla il requisito della residenza in Italia, da almeno alcuni anni.

 

Marino ZORZATO (FI) invita il relatore a tener conto dell'emendamento in esame ai fini di un'eventuale riformulazione del proprio emendamento 2.261.

 

Gioacchino ALFANO (FI) concorda con le dichiarazioni del collega Zorzato e osserva, rivolto al collega Garavaglia, che, trattandosi di imposta sugli immobili, risulta complicato tener conto di criteri quali la residenza anagrafica.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI osserva che il disegno di legge finanziaria gią reca misure che costituiscono un segnale di attenzione verso le famiglie pił numerose. Rileva altresģ che appare complicato utilizzare lo strumento dell'ICI per finalitą di sostegno alle famiglie.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita a valutare l'opportunitą di ritirare l'emendamento 2.253, di cui peraltro apprezza le finalitą. Osserva comunque che al perseguimento di finalitą analoghe, seppure con strumenti diversi, č volto anche il proprio emendamento 2.261. Rileva che analoghe considerazioni valgono per il successivo emendamento Bertolini 2.153, che propone detrazioni relative alla frequenza di asili nido e scuole materne.

 

Marino ZORZATO (FI) dichiara di apprezzare il fatto che il relatore riconosca di aver recepito le finalitą di proposte emendative presentate da deputati appartenenti ai gruppi di opposizione. Chiede pertanto che l'emendamento Gardini 2.253, che sottoscrive, sia considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO sottolinea che i sistemi fiscali non possono essere manipolati oltre un certo limite e che, in particolare, l'ICI č un'imposta a base patrimoniale per la quale risulta particolarmente complesso tener conto di situazioni personali.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Gardini 2.253 si considera respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Alberto GIORGETTI (AN) illustra l'emendamento Meloni 2.138, il quale rappresenta un importante segnale di attenzione verso le famiglie e le giovani coppie. Osserva quindi che le considerazioni svolte, da ultimo, dal vice ministro Visco, pur essendo teoricamente corrette, vengono in parte smentite da altre decisioni assunte dalla Commissione ed ispirate a una logica che coniuga elementi propri delle imposte personali e di quelle patrimoniali.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 2.138.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l'emendamento Giancarlo Giorgetti 2.205, il quale equipara, a paritą di reddito, gli studenti delle universitą statali e non statali ai fini dell'accesso ai pensionati.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giorgetti 2.205.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, evidenzia l'opportunitą che l'emendamento Armosino 2.238 sia esaminato insieme con altri emendamenti che vertono su materia analoga e sia pertanto riferito ad un articolo successivo.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l'emendamento Fugatti 2.191, volto a risolvere i problemi dei comuni per i ritardi nel rimborso dell'ICI ed ad assicurare, attraverso il meccanismo della detrazione, la rispondenza tra quanto effettivamente pagato dai contribuenti e quanto loro restituito l'anno seguente. Sottolinea altresģ che tale meccanismo non penalizza coloro che non percepiscono redditi o percepiscono redditi molto bassi, come dimostra l'istituto del bonus per i cosiddetti «incapienti».

 

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Fugatti 2.191.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 2.191.

 

Alberto GIORGETTI (AN) illustra l'emendamento Meloni 2.149, volto ad aumentare il reddito complessivo al di sotto del quale spetta la detrazione di 300 euro per i contratti di locazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Meloni 2.149 e Bertolini 2.153.

 

Antonio BORGHESI (IdV) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare l'invito al ritiro formulato relativamente all'emendamento Costantini 2.99. Osserva infatti che anche il genitore non affidatario contribuisce al mantenimento del figlio e, pertanto, č giusto che la detrazione per figlio a carico, in mancanza di accordo, sia ripartita al 50 per cento tra i genitori.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene preferibile che tale delicata questione sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice, previa valutazione del caso concreto. Ribadisce pertanto l'invito al ritiro.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva che un tema tanto delicato non puņ essere adeguatamente affrontato in sede di esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. Invita pertanto il presentatore a valutare l'opportunitą di ritirare l'emendamento Costantini 2.99 e di presentare, al riguardo, un ordine del giorno in Assemblea.

 

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive l'emendamento Costantini 2.99 e lo ritira.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che il Ministro dell'economia e delle finanze, appositamente contattato, ha dichiarato la sua disponibilitą ad intervenire nella seduta di domani, a partire dal pomeriggio.

Il Ministro si č altresģ rammaricato di non poter intervenire sin dalla mattina, per inderogabili impegni istituzionali precedentemente assunti.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che l'emendamento Razzi 2.100, che sottoscrive, si intenda respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Razzi 2.100 si considera respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento 2.2 della VIII Commissione.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Dussin 2.204 (vedi allegato 2).

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Dussin 2.204, di cui č firmatario, ed esprime apprezzamento sia per l'attenzione dimostrata dal Governo per la tematica ad esso sottesa sia per il meccanismo fiscale individuato.

La Commissione approva l'emendamento Dussin 2.204, come riformulato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Brugger 2.227 (vedi allegato 2).

 

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 2.227, proposta dal relatore.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'emendamento Brugger 2.227.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottoscrive l'emendamento Brugger 2.227.

 

Andrea GIBELLI (LNP) sottoscrive l'emendamento Brugger 2.227.

 

Alberto FILIPPI (LNP) sottoscrive l'emendamento Brugger 2.227.

La Commissione approva l'emendamento Brugger 2.227, come riformulato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone che l'emendamento Bonelli 2.119, anche in considerazione del fatto che presenta problemi la cui soluzione richiede un pił ampio approfondimento, sia esaminato insieme ad altri vertenti su analoga materia e riferiti all'articolo 9.

 

Angelo BONELLI (Verdi) concorda sulla proposta che il suo emendamento sia esaminato insieme con gli altri emendamenti vertenti sulla medesima materia e riferiti all'articolo 9.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore, chiede l'accantonamento dell'emendamento Ottone 2.16.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Ottone 2.16 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.3 della VIII Commissione, Antonio Pepe 2.166, nonché gli identici emendamenti Armosino 2.252 e Lupi 2.55.

 

Ettore PERETTI (UDC) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.174, volto a rafforzare le attivitą di utilitą sociale svolte dalle persone giuridiche senza scopo di lucro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Peretti 2.174 e approva l'emendamento Bonelli 2.120. Respinge quindi l'emendamento Campa 2.75.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) illustra il suo emendamento 2.240, sottolineando come alcuni soggetti, ad esempio gli immigrati, non siano in grado di pagare i servizi altrimenti che con moneta corrente, senza contare che le  transazioni mediante pagamento elettronico comportano un costo aggiuntivo che ricadrebbe senza dubbio a carico di chi acquista i servizi.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'emendamento Marinello 2.240, che ritiene dettato da puro buon senso, sottolineando come, oltre agli immigrati, anche gli anziani non siano abituati ad effettuare pagamenti con sistema elettronico o con assegno bancario.

La Commissione respinge l'emendamento Marinello 2.240.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno),intervenendo sull'emendamento 2.207 del collega Villetti, che sottoscrive,dichiara che il suo gruppo non intende ritirarlo, trattandosi di emendamento di notevole importanza politica. Ne chiede pertanto l'accantonamento o la votazione.

 

Andrea RICCI (RC-SE) si associa alla richiesta del deputato Di Gioia per l'accantonamento dell'emendamento Villetti 2.207, chiedendo che siano accantonati anche gli emendamenti presentati dal suo gruppo sul tema della omogeneizzazione delle rendite finanziarie. Ricorda che si tratta di un tema importante, che fa parte del programma dell'Unione, e si dice convinto che la sessione di bilancio sia la sede pił indicata per il suo approfondimento.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziria, ritiene che la questione non possa essere esaurita in breve tempo, atteso che lo stesso Senato, dopo averla lungamente dibattuta, si č limitato ad approvare, sulla materia, un ordine del giorno di raccomandazione al Governo.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO fa presente che si tratta di una materia complessa, oltre che delicata, sulla quale č essenziale intervenire, se si decide di farlo, con un dispositivo ben congegnato ed efficace, onde evitare che la norma finisca con il creare problemi di gestione organizzativa.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), nel concordare sulla delicatezza della materia, esclude che si possa affrontarla semplicemente nell'ambito di un ordine del giorno di raccomandazione al Governo. Propone pertanto di rinviare l'esame dell'emendamento ad un momento successivo, in modo da trattarlo insieme ad altri emendamenti vertenti sulla medesima materia, alla luce di un maggiore approfondimento.

 

Andrea RICCI (RC-SE) propone di esaminare l'emendamento assieme all'articolo aggiuntivo 3.016, da lui presentato, che tratta del medesimo tema, in modo da poter concludere nella giornata di oggi, come convenuto, l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 e da riprendere la questione nella giornata di domani.

 

Rolando NANNICINI (PD-U) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a tener presente, ai fini della valutazione della questione della omogeneizzazione delle rendite finanziarie, del dibattito svoltosi al riguardo presso la VI Commissione finanze nell'ambito dell'esame del collegato al disegno di legge finanziaria.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda sulla proposta di esaminare l'emendamento Villetti 2.207 insieme all'articolo aggiuntivo Ricci 3.016.

La Commissione approva l'emendamento 2.260 del relatore.

 

Angelino ALFANO (FI), intervenendo sul subemendamento Garavaglia 0.2.261.1, lo sottoscrive, dichiarando di condividerne la finalitą, che č quella di evitare il trasferimento di residenza unicamente al fine di godere del beneficio previsto dalla norma.

 

Alberto FILIPPI (LNP), nell'illustrare il subemendamento Garavaglia 0.2.261.1, di  cui č cofirmatario, chiarisce che esso tende ad evitare che i contributi previsti a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico vadano a soggetti che in Italia sono solo di passaggio e non vi progettano il proprio futuro.

La Commissione respinge il subemendamento 0.2.261.1.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, intervenendo sul subemendamento Aurisicchio 0.2.261.3, rileva che il suo contenuto puņ ritenersi compreso nell'ambito del proprio emendamento 2.261.

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE), condividendo la valutazione del relatore, rinunzia alla votazione del proprio subemendamento.

La Commissione respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.2.261.2.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'emendamento del relatore 2.261 deve intendersi riformulato nel senso che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n.81 del 2007 č pari a 2 miliardi di euro, anziché 2 milioni di euro (vedi allegato 2).

La Commissione approva l'emendamento 2.261 del relatore nel testo riformulato.

 

Andrea RICCI (RC-SE) chiede che l'articolo aggiuntivo Acerbo 2.032 sia considerato respinto tecnicamente per l'Assemblea

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Acerbo 2.032 si intende respinto tecnicamente per l'Assemblea. Avverte che restano ancora da votare, con riferimento all'articolo 2, gli emendamenti Ottone 2.16, Garavaglia 2.202 e Della Vedova 2.101, precedentemente accantonati.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita al ritiro dell'emendamento Ottone 2.16.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Rosella OTTONE (PD-U), dopo aver illustrato il suo emendamento 2.16, insiste per la votazione dello stesso.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone che l'emendamento Ottone 2.16 sia considerato respinto tecnicamente per l'Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Ottone 2.16 si intende respinto tecnicamente per l'Assemblea.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il proprio emendamento 2.202, evidenziando come le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria rischino di instaurare un meccanismo perverso per effetto del quale i comuni sarebbero incentivati ad elevare l'ICI approfittando del fatto che la differenza sarebbe a carico dello Stato, e non della cittadinanza locale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Garavaglia 2.202 e Della Vedova 2.101.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'emendamento Bono 2.211 deve ritenersi ammissibile, in quanto reca una copertura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'accantonamento di Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze. Propone peraltro di esminare tale emendamento insieme con altri vertenti su materia analoga, riferiti ad articoli successivi.

 

Nicola BONO (AN) concorda con la proposta del presidente.

 

Lino DUILIO, presidente, segnala che, riguardo agli emendamenti del Governo, valutati come ammissibili, ma rispetto ai quali era comunque emersa l'esigenza di talune precisazioni, sono pervenuti elementi informativi per quanto attiene all'emendamento del Governo 37.0.45 relativo alla nuova disciplina dell'indennitą di espropriazione a seguito di recenti pronunce della Corte costituzionale. Pur tenendo conto che tali pronunce hanno determinato l'esigenza di un intervento di adeguamento legislativo, č stata evidenziata la necessitą di acquisire una conferma da parte del Governo che l'intervento operato, sotto il profilo dell'impatto finanziario, si configura come sostanzialmente equivalente alla situazione di fatto determinatasi per effetto della medesima sentenza. In proposito il Governo ha precisato che la nuova disciplina č suscettibile di determinare risparmi di spesa sia sotto il profilo del superamento del contenzioso aperto presso la Corte dei diritti dell'uomo sia con riguardo alla riduzione dell'indennitą di espropriazione per gli interventi aventi impatto sociale.

Per quanto attiene invece agli emendamenti del Governo per i quali sono stati evidenziati profili di inammissibilitą inerenti la copertura, avverte che č pervenuta una relazione tecnica riferita all'emendamento 8.34 del Governo, in relazione al quale nella seduta di ieri erano stati evidenziati profili di inammissibilitą tenuto conto della mancanza di dati ed elementi idonei a suffragare la neutralitą finanziaria della proposta emendativa. La relazione pervenuta evidenzia che la compensativitą č assicurata dalle misure previste in materia di confisca. Inoltre assicurano ampiamente detta compensativitą le ulteriori misure relative alla rateizzazione di somme iscritte a ruolo. Sulla base di tali precisazioni inerenti la quantificazione possono quindi ritenersi ammissibili l'emendamento del Governo 8.34 nonché l'analogo emendamento Tolotti 9.129, in precedenza valutati inammissibili .

Segnala altresģ che l'emendamento 61.17 del Governo, a seguito degli ulteriori dati informativi presentati dal Governo stesso circa la sussistenza di disponibilitą nei capitoli del Ministero dei trasporti, č da considerarsi ammissibile.

Per quanto riguarda, invece, le controdeduzioni del Governo sui rilievi sollevati in merito ai profili di copertura dell'emendamento 9.458, ritiene opportuno acquisire dati quantitativi volti a suffragare la complessiva compensativitą dell'emendamento. Ciņ con particolare con riferimento agli effetti recati dall'abbattimento del prezzo di vendita di immobili ai sensi del comma 76-bis. Un'ulteriore precisazione appare opportuna in merito alla neutralitą del comma 76-quinquies, con riferimento alla possibilitą di mantenere nel limite di 5,1 milioni di euro annui, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223/1991, la spesa a carico dello Stato per l'ampliamento della platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali recato dalla possibilitą di accedere alla amministrazione straordinaria per le imprese confiscate ai sensi della legge n. 575 del 1965.

Avverte infine che il relatore ha presentato il subemendamento 0.3.321.31, una nuova formulazione dell'emendamento 100.17 e l'emendamento 113.9 (vedi allegato 3). Fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 113.9 del relatore.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta gią prevista per domani.

 

La seduta termina alle 21.45.


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE
RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 E 2

 

Subemendamenti all'emendamento 1.10 del Relatore.

 

Al primo periodo, sopprimere le parole da: dei lavoratori fino alla fine del periodo.

0. 1. 10. 1.Garavaglia, Filippi.

 

Al primo periodo, sopprimere la parola: dipendenti,.

0. 1. 10. 2.Garavaglia, Filippi.

 

Al primo periodo, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: e autonomi.

0. 1. 10. 3.Garavaglia, Filippi.

 

Al primo comma, dopo le parole: ...per i redditi di lavoro dipendente aggiungere le seguenti: , pensionati ed assimilati e dopo le parole: ...n. 917 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.

0. 1. 10. 4.Musi.

 

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'anno 2008, per i redditi da lavoro dipendente, il reddito rilevante ai tini del calcolo delle suddette detrazioni č determinato al netto degli eventuali incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali.»;

b) dopo le parole: come risultanti, aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno.

0. 1. 10. 5.Nannicini, Lulli.

 

ART. 1.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono iscritte in apposito fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo di imposta 2008. La misura dell'incremento, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito pił  basse, č rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

1. 10.Il Relatore.

 

Subemendamento all'emendamento 2.259 del Relatore.

Al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche per le disposizioni previste dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e tutte le successive modificazioni.

0. 2. 259. 1.Ceccuzzi.

ART. 2.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008.

2. 259.Il Relatore.

 

Subemendamenti all'emendamento 2.261 del Relatore.

Al comma 26, al numero 1-bis, dopo le parole: figli a carico aggiungere le seguenti: , residenti dal almeno cinque anni nel territorio nazionale,.

0. 2. 261. 1.Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 26, sub articolo 12, sub comma 1-bis, sostituire: 1.200 euro con 1.000 euro, e dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, e che siano genitori di almeno quattro figli a carico č riconosciuto un bonus di importo pari a quello di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da determinare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

0. 2. 261. 3.Aurisicchio.

 

Sostituire le parole: 1.200 euro con le seguenti: 2.400 euro.

Conseguentemente, le parole: 2 milioni sono sostituite dalle seguenti: 4 milioni e 90 milioni con le seguenti 120 milioni.

Conseguentemente, le parole: n. 307, e ridotti di 90 milioni sono sostituiti dalle seguenti: 180 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, le parole: -24.800, -78.000, -159.100 sono sostituite dalle seguenti: -50.000, -140.000, -300.000.

0. 2. 261. 2.Giordano.

 

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido pubblici e privati, ivi compresi i relativi servizi di mensa;.

Conseguentemente č soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 771.393;

2009: - 1.340.309;

2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 2. 261. 4.Armosino.

 

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido pubblici e privati, ivi compresi i relativi servizi di mensa, in misura non superiore a 1.200 euro;.

Conseguentemente č soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 771.393;

2009: - 1.340.309;

2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 2. 261. 5.Armosino.

 

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido pubblici e privati, ivi compresi i relativi servizi di mensa;.

Conseguentemente all'articolo 113 ridurre di 1.000 milioni di euro ciascuno degli importi previsti d

Al comma 1.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

e-bis) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 775 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici e universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;.

Conseguentemente č soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti:«per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 771.393;

2009: - 1.340.309;

2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 2. 261. 6.Armosino.

 

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

e-bis) le rette pagate in favore dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile e corrisposte a societą, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore 2.000 euro, purché l'interessato sia di etą superiore a settanta anni, non usufruisca di pensioni di invaliditą, ivi compreso l'accompagnamento, abbia un reddito inferiore a 7.500 euro annui e le spese non siano gią dedotte o detratte ad altro titolo;.

Conseguentemente č soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti:«per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 771.393;

2009: - 1.340.309;

2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 2. 261. 7.Armosino.

 

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

e-bis) le spese di baby sitting, adeguatamente documentate, nel limite di 200 euro l'anno per ciascun figlio;.

Conseguentemente č soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; 

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 771.393;

2009: - 1.340.309;

2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 2. 261. 8.Armosino.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

e-bis) per i contribuenti che abbiano a carico minori fino a tre anni, le spese per l'acquisto di pannolini, prodotti per l'igiene mirati per l'infanzia, biberon, tettarelle, latte in polvere o liquido destinato all'infanzia ed alimenti espressamente ad essa dedicati, nel limite di 500 euro annui a minore;.

Conseguentemente č soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 771.393;

2009: - 1.340.309;

2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 2. 261. 9.Armosino.

 

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera d) č aggiunta la seguente:

d-bis) le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unitą immobiliari adibite ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute una sola volta nella misura massima di 2.500 euro per acquisti effettuati nei due anni successivi al matrimonio civile o concordatario, a condizione che il reddito un reddito complessivo annuo imponibile non sia superiore a 28.000 euro;.

Conseguentemente č soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 771.393;

2009: - 1.340.309;

2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 2. 261. 10.Armosino.

 

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera d) č aggiunta la seguente:

d) le spese funebri, ivi compresi, oneri di traslazione e cremazione imposte, tasse, diritti e canoni, sostenute in dipendenza della morte di una delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per un importo non superiore a 2.500 euro, per ciascuna di esse; per spese funebri devono intendersi anche le spese complessivamente sostenute nei confronti delle aziende esercenti l'attivitą di pompe funebri;.

Conseguentemente č soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;  2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 771.393;

2009: - 1.340.309;

2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 2. 261. 11.Armosino.

 

 

Aggiungere, in fine il seguente comma:

26. Nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 č introdotto il seguente:

1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori č riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione č ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 3, aggiungere in fine: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis, sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma I nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, č riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche per la famiglia sono definite le modalitą di erogazione del predetto ammontare.

Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:

52. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007, č ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:

8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, č ridotta di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 24.800;

2009: - 78.000;

2010: - 159.100.

2. 261.Il Relatore.


 

ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

EMENDAMENTI APPROVATI

 

ART. 1.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono iscritte in apposito fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo di imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamitą naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al punto precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito pił basse, č rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

1. 10.(Nuova formulazione). Il Relatore.

 

ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 calcolate in proporzione alla quota posseduta. Detta disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietą o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove č ubicata la casa coniugale.

2. 70.(Nuova formulazione). Misiani.

 

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008.

2. 259. Il Relatore.

 

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodo di imposta 2008, 2009 e 2010, č concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

12-ter. Il credito di imposta di cui al comma 12-bis, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puņ essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attivitą produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 12-bis spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.

12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalitą di attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater.

12-sexies. L'agevolazione di cui ai commi da 12-bis a 12-quater, fermo restando il limite di cui al comma 12-bis, puņ essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

2. 204.(Nuova formulazione). Dussin.

 

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 347 si applicano, anche per le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione č riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 15-bis;

b) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:» 15-bis. «Per le finalitą di cui al l'ultimo periodo del comma 15 č autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalitą per il riconoscimento dei benefici di cui all'ultimo periodo del comma 15».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

2. 227.(Nuova formulazione). Brugger.

 

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

25-bis. La deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 puņ fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli  immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico, limitatamente alle unitą immobiliari oggetto di detti interventi, e per la durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalitą per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446.

2. 120. Bonelli.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

25-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole «che esercitano, in conformitą a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. 260. Il Relatore.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

25-bis. Nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 č introdotto il seguente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori č riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a1.200 euro. La detrazione č ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Incaso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo».

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 3, aggiungere in fine: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis, sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, č riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche per la famiglia sono definite le modalitą di erogazione del predetto ammontare».

Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:

52. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007, č ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:

8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, č ridotta di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 24.800;

2009: - 78.000;

2010: - 159.100.

2. 261.(Nuova formulazione). Il Relatore.


ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI
DEL RELATORE

 

Subemendamento all'emendamento 3.321

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) sostituire il sesto periodo con i seguenti «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metą del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico puņ essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;

b) sostituire il capoverso lettera l) con il seguente:

«l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo č sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilitą ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione č irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalitą e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalitą e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione č irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»; 

3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo č sostituito dai seguenti: « I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», il comma 3 č sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

5) alla lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «ed č aggiunta la seguente lettera: «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere č aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 e euro 525.»;

6) infine all'ultimo capoverso, sostituire le cifre:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

con le seguenti:

2008: + 62.000;

2009: - 27.000;

2010: + 74.000.

0. 3. 321. 31Il Relatore.

 

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«6. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni per l'anno 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

b) l'ultimo periodo č sostituito con il seguente: «Per le finalitą del piano č autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di etą compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, č istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.

8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione  della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 144 č aggiunto il seguente:

Art. 144-bis.

La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 emessa dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2007, č iscritta nell'anno medesimo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto fondo, la somma medesima č versata all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008 + 24.237.

100. 17 (Nuova formulazione)Il Relatore.

 

ART. 113.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attivitą di ricerca di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008.»

113. 9.Il Relatore.

 


VCOMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledģ 5 dicembre  2007

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledģ 5 dicembre 2007 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Vincenzo Visco e i sottosegretari per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Nicola Sartor.

 

La seduta comincia alle 12.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2007.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, in relazione alla seduta di ieri, era emersa l'esigenza di riferire ad articoli successivi alcuni emendamenti inizialmente riferiti all'articolo 2. Avverte in proposito che l'emendamento Bonelli 2.219 č stato rinumerato come 9.475. L'emendamento Villetti 2.207 č stato rinumerato come articolo aggiuntivo 3.019. L'emendamento Bono 2.211 č stato rinumerato come 42.36.

Avverte che, essendo stato dichiarato ammissibile, a seguito di riesame l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 9.018, deve conseguentemente intendersi ammissibile l'emendamento Pisicchio 9.284 di identico contenuto.

Avverte inoltre in via generale che non sono pubblicati i subemendamenti interamente soppressivi dell'emendamento al quale si riferiscono, in quanto in questi casi si pone ai voti l'emendamento medesimo.

Segnala che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del Governo riferiti all'articolo 3 (vedi allegato 1). Per quanto riguarda tali subemendamenti, dichiara inammissibili i subemendamenti Villetti 0.3.321.16, Mariani 0.3.321.9, Turco 0.3.321.18, Del Mese 0.3.321.19, Vannucci 0.3.321.10, Peretti 0.3.321.1, Di Gioia 0.3.321.2, Villetti 0.3.321.14, 0.3.321.13 e 0.3.321.15, in quanto volti ad introdurre ulteriori modifiche al TUIR non riconducibili alle modifiche introdotte dall'emendamento 3.321 all'articolo 3 del provvedimento. I subemendamenti Peretti 0.3.321.1, Di Gioia 0.3.321.2, Del Mese 0.3.321.19 risultano altresģ inammissibili per carenza di compensazione. In particolare il subemendamento Peretti 0.3.321.1 esclude dalla disciplina del limite di deducibilitą degli interessi passivi le societą che esercitano attivitą di locazione immobiliare limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti gią contratti e garantiti da ipoteca. L'emendamento č suscettibile di determinare minori entrate di carattere permanente. La copertura, a valere sulla tabella C, non assicura compensazione oltre il triennio di riferimento; il subemendamento Di Gioia 0.3.321.2 esclude dalla disciplina del limite di deducibilitą degli interessi passivi le societą che esercitano attivitą di locazione immobiliare limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti gią contratti e garantiti da ipoteca. L'emendamento č suscettibile di determinare minori entrate di carattere permanente. La copertura, a valere sulla tabella C, non assicura compensazione oltre il triennio di riferimento; il subemendamento Del Mese 0.3.321.19 esclude dalla disciplina del limite di deducibilitą degli interessi passivi le societą che esercitano attivitą di locazione immobiliare limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti gią contratti e garantiti da ipoteca. L'emendamento č suscettibile di determinare minori entrate di carattere permanente. La copertura, a valere sulla tabella C, non assicura compensazione oltre il triennio di riferimento.

Dichiara inoltre inammissibili per carenza di compensazione i seguenti subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 3: Zeller 0.3.321.3 che esclude dalla disciplina del limite di deducibilitą degli interessi passivi le societą di utility che costruiscono e gestiscono impianti destinati alla collettivitą. Č suscettibile di determinare effetti permanenti di minore entrata non quantificati e non coperti; Zeller 0.3.321.4 in quanto sostituisce la lettera b), punto n. 1, a cui non sono ascritti effetti finanziari, con la previsione dell'integrale deducibilitą degli interessi passivi nel limite di 500.000 euro. Privo di copertura; Garavaglia 0.3.321.5 che sostituisce la lettera b), n. 1, norma cui la RT non ascrive effetti di perdita di gettito nel triennio, prevedendo l'integrale deducibilitą degli interessi nel limite di 100.000 euro, La modifica determina effetti di minore gettito a regime, L'emendamento deve ritenersi inammissibile in quanto una quota della copertura č a valere su un taglio di 200 milioni di euro annui nel triennio 2008-2010 delle dotazioni di tabella C. Tale copertura non assicura la compensazione degli oneri oltre il triennio di riferimento, non ritiene, inoltre che le restanti misure poste a copertura dell'onere siano sufficienti a garantirne la compensazione. Garavaglia 0.3.321.6 in quanto sostituisce la lettera b), n. 1, norma cui la relazione tecnica non ascrive effetti di perdita di gettito nel triennio, prevedendo l'integrale deducibilitą degli interessi nel limite di 500.000 euro. La modifica determina effetti di minore gettito a regime. L'emendamento deve ritenersi inammissibile in quanto una quota della copertura č a valere su un taglio di 500 milioni di euro annui nel triennio 2008-2010 delle dotazioni di tabella C. Tale copertura non assicura la compensazione degli oneri oltre il triennio di riferimento. Non si ritiene, inoltre che le restanti misure poste a copertura dell'onere siano sufficienti a garantirne la compensazione. Leo 0.3.321.26 che anticipa la possibilitą del riporto in avanti del margine di risultato operativo lordo utilizzabile per la deducibilitą degli interessi passivi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. Pertanto si determina un effetto di  minore entrata per cassa dal 2010, anno per il quale la clausola di copertura, a valere su Tabella A, reca, invece, un rifinanziamento della Tabella stessa. Leo 0.3.321.27 che aumenta i limiti di deducibilitą degli interessi passivi previsti per i primi due periodi d'imposta di applicazione del nuovo regime. La norma č suscettibile di recare minori entrate dal 2009. Non appare pertanto congrua la copertura a valere su Tabella A, che prevede un rifinanziamento della Tabella dal 2010. Leo 0.3.321.28 in quanto sopprime le disposizioni in materia di adeguamento della disciplina fiscale agli IAS, cui sono ascritti effetti di maggior gettito, senza prevedere congrua compensazione. Leo 0.3.321.29 in quanto sostituisce le disposizioni in materia di adeguamento della disciplina fiscale agli IAS, cui sono ascritti effetti di maggior gettito, senza prevedere congrua compensazione. In luogo di tali disposizioni sono previste norme di delega volte a disciplinare la medesima materia. Leo 0.3.321.20 che prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva per le riorganizzazioni aziendali sia effettuato in quattro rate di pari importo. La norma, rispetto al testo dell'emendamento, č suscettibile di determinare minori entrate a decorrere dal 2008. Non appare, pertanto congrua la clausola di compensazione che prevede un rifinanziamento della Tabella A per gli anni 2008 e 2010.

Con riferimento ai subemendamenti presentati agli emendamenti 8.33, 8.34 e 8.35 del Governo (vedi allegato 1), risulta inammissibile per estraneitą di materia il subemendamento Aurisicchio 0.8.33.1 in quanto recante disposizioni aggiuntive non riconducibili alle modifiche recate dagli emendamenti alle disposizioni del provvedimento.

 

Pietro ARMANI (AN) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 51.01

 

Franco STRADELLA (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 51.01.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver chiesto alla Presidenza della Camera se alle sedute della Commissione bilancio sulla legge finanziaria il Governo debba essere rappresentato dal Ministro dell'economia e delle finanze, auspicando di ricevere una risposta nel pomeriggio.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede chiarimenti in merito alla valutazione di inammissibilitą dei suoi subemendamenti 0.3.321.5 e 0.3.321.6.

 

Lino DUILIO, presidente, ribadisce le motivazioni di inammissibilitą dei subemendamenti Garavaglia 0.3.321.5 e 0.3.321.6.

 

Andrea LULLI (PD-U) chiede le motivazioni per cui non sia presente tra gli emendamenti riferiti all'articolo 3 il suo emendamento 3.130, precedentemente segnalato.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) si associa alla richiesta del deputato Lulli relativamente all'emendamento 3.130 e chiede perché non siano presenti nel fascicolo odierno delle proposte emendative riferite all'articolo 3 gli emendamenti 3.290 e 3.294.

 

Ettore PERETTI (UDC) chiede perché non sia presente nel fascicolo odierno delle proposte emendative riferite all'articolo 3 l'emendamento Mazzoni 3.276.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita al ritiro dell'emendamento Zeller 3.248, esprime parere contrario sui subemendamenti Leo 0.3.321.30 e Conte 0.3.321.7. Esprime parere favorevole sul proprio subemendamento 0.3.321.31. Esprime parere contrario sui subemendamenti Leo 0.3.321.22, 0.3.321.21, 0.3.321.25, 0.3.321.23, 0.3.321.24 e sul subemendamento Gianfranco Conte 0.3.321.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 3.321. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fugatti 3.330, Tremonti 3.333, Leo 3.26, Lupi 3.31, Leo 3.42 e 3.60, Satta 3.170 e 3.169, Leo 3.46.

Invita al ritiro dell'emendamento D'Elpidio 3.203. Esprime parere contrario sull'emendamento Zorzato 3.33. Invita al ritiro degli emendamenti Villetti 3.113, Iacomino 3.145 e Del Mese 3.174. Esprime parere contrario sull'emendamento Zorzato 3.73 e parere favorevole sull'emendamento Zorzato 3.35. Invita al ritiro degli emendamenti Zeller 3.249 e Satta 3.173 e 3.69. Esprime parere contrario sull'emendamento Peretti 3.272. Invita al ritiro dell'emendamento D'Elpidio 3.204 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lupi 3.30 e 3.1 dell'VIII Commissione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bono 3.181 e parere contrario sugli emendamenti Gianfranco Conte 3.295 e 3.313 della XIII Commissione. Invita al ritiro dell'emendamento Villetti 3.114. Esprime parere contrario sull'emendamento Gianfranco Conte 3.296. Invita al ritiro dell'emendamento Leddi Maiola 3.118. Esprime parere contrario sull'emendamento Della Vedova 3.101. Invita al ritiro dell'emendamento Villetti 3.115. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2 dell'VIII Commissione, 3.314 della XIII Commissione, Leo 3.50 e sul subemendamento Zorzato 0.3.320.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.320 del Governo. Invita al ritiro dell'emendamento Nannicini 3.38 ed esprime parere contrario sull'emendamento Pini 3.243 nonché sugli articoli aggiuntivi Cirino Pomicino 3.03 e Villetti 3.019.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Rolando NANNICINI (PD-U) chiede motivazioni del parere espresso sul suo emendamento 3.38.

 

Andrea LULLI (PD-U) ribadisce la sua richiesta di chiarimenti in merito al suo emendamento 3.130.

 

Lino DUILIO, presidente, precisa che l'emendamento Lulli 3.130 č stato giudicato inammissibile per sopraggiunta inadeguata copertura riguardo alla tabella di riferimento.

 

Andrea LULLI (PD-U) ritiene che la presidenza avrebbe dovuto comunicare l'inammissibilitą del suo emendamento 3.130 all'inizio della seduta.

 

Lino DUILIO, presidente, ribadisce che la tabella cui fa riferimento l'emendamento Lulli 3.130 č stata rimodulata nel corso dei lavori di Commissione. Comunica altresģ che gli emendamenti 3.290 e 3.294 sono inammissibili per inidonea compensazione.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3.248.

La Commissione respinge il subemendamento Leo 0.3.231.30.

 

Gianfranco CONTE (FI) chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'orientamento espresso in merito al suo subemendamento 0.3.321.7.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI fornisce i chiarimenti richiesti.

 

Gianfranco CONTE (FI) ritira il suo subemendamento 0.3.321.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Leo 0.3.321.22, 0.3.321.21, 0.3.321.25, 0.3.321.23, 0.3.321.24 e Gianfranco Conte 0.3.321.8.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, segnala l'esigenza di una riformulazione dell'emendamento 3.321 del Governo che estenda l'ambito di applicazione della previsione di cui alla disposizione di cui alla lettera b), numero 3).

 

Lino DUILIO, presidente, propone di accantonare l'emendamento 3.321 del Governo, per dar modo al relatore di predisporre la riformulazione.

La Commissione concorda.

 

Gianfranco CONTE (FI) illustra l'emendamento Tremonti 3.333, volto a consentire una ristrutturazione delle rate dei mutui, per favorire, in particolare, le famiglie in difficoltą. Auspica che su tale emendamento vi sia la massima attenzione da parte del Governo e del relatore.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'emendamento Tremonti 3.333, evidenziando la situazione di criticitą che caratterizza, nella fase attuale, il mercato del credito e le crescenti difficoltą che molte famiglie incontrano per l'innalzamento dei tassi dei mutui.

 

Alberto GIORGETTI (AN) sottoscrive l'emendamento Tremonti 3.333, sottolineando l'urgenza di affrontare il problema dei mutui.

 

Pietro ARMANI (AN) sottoscrive l'emendamento Tremonti 3.333, ricordando come molte famiglie abbiano stipulato mutui a tasso variabile su indicazione delle stesse banche e come una ristrutturazione delle rate appaia particolarmente utile, alla luce dell'atteggiamento della Banca centrale europea.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottoscrive l'emendamento Tremonti 3.333, evidenziando come la questione dei mutui sollevi problemi analoghi alla revisione delle disposizioni civilistiche in materia di tasso di usura, su cui vertono alcuni emendamenti presentati da deputati appartenenti al gruppo della Lega Nord e riferiti alle norme in materia di class action. Chiede infine una riconsiderazione del giudizio di inammissibilitą sul suo subemendamento 0.3.321.5, in considerazione del fatto che la riduzione dell'IRES e dell'IRAP beneficia soprattutto il sistema bancario, gravando sulle piccole imprese.

 

Nicola CRISCI (PD-U) riconosce che la definizione del tasso di usura rappresenta un problema reale, ma ricorda che nella scorsa legislatura non č stato possibile affrontarla. Ritiene comunque che l'emendamento Tremonti 3.333 costituisca una risposta inadeguata al problema e osserva che sarebbe forse preferibile un'azione di moral suasion da parte del Governo nei confronti delle banche.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) sottoscrive l'emendamento Tremonti 3.333 e osserva, rivolto al collega Crisci, che nella precedente legislatura la situazione non presentava i profili di criticitą che caratterizzano il mercato del credito nella fase attuale.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, riconoscendo che l'emendamento Tremonti 3.333 presenta spunti di indubbio interesse, propone di accantonarlo al fine di esaminarlo contestualmente ad alcuni emendamenti, riferiti all'articolo 9, che vertono sulla medesima materia.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, si ritiene accolta la proposta del relatore.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO riconosce la fondatezza delle preoccupazioni espresse dai deputati intervenuti in ordine ai comportamenti delle banche nei confronti di cittadini e imprese. In proposito, ricorda che il Governo ha recentemente proposto l'abolizione della clausola di massimo scoperto, ma tale misura non č stata approvata dal Parlamento. Sottolinea quindi l'incertezza della situazione economica globale nella fase attuale e osserva che, in questo contesto, non appare probabile un ulteriore aumento dei tassi, quanto piuttosto una loro graduale diminuzione, anche da parte della Banca centrale europea. Dichiara quindi di non concordare con le affermazioni di alcuni deputati, secondo cui la riduzione delle aliquote IRAP e IRES favorirebbe gli istituti bancari e assicurativi, a danno delle piccole imprese; ritiene invece che sia vero proprio il contrario e che i vantaggi per banche e assicurazioni derivino esclusivamente dalle misure di semplificazione.

 

Gianfranco CONTE (FI) chiede chiarimenti in merito alla questione dell'indeducibilitą dell'IRAP.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO precisa che le piccole imprese ricevono unicamente vantaggi dalla nuova normativa. Osserva che la riforma si č resa necessaria poiché l'Italia rischiava di essere tra i pochi Paesi europei con aliquota molto elevata. Vi era l'esigenza di allineare le aliquote a quelle degli altri Paesi europei, tra i quali Francia e Spagna hanno un'alta tassazione formale, mentre gli altri si attestano su un'aliquota del 25 o 27 per cento. Sottolinea che vi sono sostanzialmente due modelli di tassazione. Il primo č quella dual income tax proprio dei Paesi scandinavi, in cui l'aliquota pił bassa si attesta attorno al 25-30 per cento. In questo caso, l'opzione richiesta č quella di una riduzione dell'incidenza formale e sostanziale dell'aliquota in corrispondenza di un comportamento virtuoso, cioč di un aumento della capitalizzazione. Il secondo modello, che č stato seguito dalla riforma attuale, č di semplificazione fiscale con un allargamento della base imponibile ed una riduzione delle aliquote. Ciņ ha consentito di recuperare cinque punti e mezzo di aliquota ed ha dimostrato un effetto redistributivo. La manovra non č a paritą di gettito, ma di costi per il bilancio, perché una parte delle riduzioni delle aliquote (circa un miliardo e mezzo in tre anni) č finanziata con una minore spesa per incentivi.

Sottolinea che un ulteriore elemento importante č che, a fronte ad una riduzione delle aliquote cosģ massiccia, l'effetto netto č molto meno drammatico rispetto a quanto si potesse immaginare, in quanto l'imposizione fiscale sulle micro imprese č decisamente meno pesante rispetto a quella effettuata sulle medie e grandi imprese.

Con riferimento alla situazione italiana, rileva che le societą di persone mantengono una situazione invariata, mentre la nuova normativa riguarda le societą di capitale, metą delle quali non produce fatturato, mentre l'altra metą dichiara un fatturato tra 20 e 30 mila euro annui. Ciņ significa che i rischi di penalizzare le imprese sono estremamente remoti. Sul versante degli interessi passivi, la normativa č costruita in modo tale da non tagliare mai gli interessi. Risulta che la media di indebitamento delle societą di capitale italiane č inferiore al 30 per cento e che, nel caso di societą piccole e medie in perdita, l'ammontare della perdita č pari a 1.000 o 1.500 euro. Se si considerano i vantaggi della riforma, questa perdita si riduce a circa 500 euro. Vi sono poi casi particolari che si č cercato di gestire con la presentazione di proposte emendative per la fase di transizione, al fine di non creare problemi di liquiditą alle imprese. Ritiene che il vantaggio della riforma sia evidente: si recupera terreno sul piano della competitivitą, vi č un incentivo alla capitalizzazione e su ogni punto in pił, in futuro, vi sarą una riduzione del 5,5 per cento di aliquota. Per questi motivi la riforma non ha creato polemiche o contestazioni.

Osserva che la questione delle banche non si puņ affrontare con una differenziazione di tassazione tra imprese diverse, ma attraverso una diminuzione dei numerosi privilegi fiscali delle banche, come del resto č stato fatto. Ritiene infine che sia necessario creare un sistema concorrenziale e pił rispettoso del consumatore.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ringrazia il vice ministro per il suo ampio intervento, che tuttavia non ha chiarito numerose perplessitą e, in particolare, come vi possa essere una riduzione del gettito quando le imprese pił fragili, soprattutto nel Mezzogiorno, sono state sottoposte ad un aumento della tassazione. Ricorda che le questioni sollevate riguardo alle piccole e medie imprese dall'onorevole Nicola Rossi, in un articolo pubblicato lo scorso 11 novembre, non hanno ricevuto alcuna risposta da parte del viceministro. In particolare, chiede di chiarire alle imprese che hanno investito ricorrendo al credito bancario, perché le regole del gioco siano cambiate a partita iniziata. Ritiene pertanto che l'intervento  testé effettuato dal viceministro sia poco convincente.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO, precisa che tutte le domande trovano risposta nelle norme che evidentemente i deputati Marinello e Nicola Rossi non hanno sufficientemente approfondito.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), ritenendosi offeso dalle parole del viceministro, chiede al Presidente di tutelare la dignitą dei deputati.

 

Lino DUILIO, presidente, pur comprendendo i rilievi del deputato Marinello, ribadisce che la questione di fondo č stata risolta dalle norme.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) si associa alla richiesta del deputato Marinello in merito alla difesa della dignitą dei deputati. Esprime preoccupazione per quanto detto dal viceministro Visco che ha parlato di «suicidio» sui tassi, qualora la Banca centrale europea, non giungesse ad una diminuzione del tasso interno. Osserva che la crisi finanziaria rischia di ripercuotersi sull'economia reale e sollecita il Governo a non attuare una politica «suicida» sulle tasse, come purtroppo ha dimostrato di fare dall'inizio della legislatura. Paventa che, in uno scenario di tassazione elevata e di crisi dell'economia reale, le imprese, soprattutto quelle localizzate in prossimitą dei confini, potrebbero trasferire altrove le proprie attivitą.

Ritiene infine che l'aumento della base imponibile, in presenza di un gettito costante, rappresenti una mera operazione di marketing. Ricorda che la Germania ha applicato una franchigia di un milione di euro sugli interessi passivi ed auspica che sia approvato un emendamento presentato dal suo gruppo che prevede una franchigia di 100 mila euro sulla medesima materia. Osserva infine che le entrate fiscali sono state volutamente sottostimate dal Governo per poter affermare che, a seguito di una virtuosa politica fiscale, č stato realizzato un extragettito.

 

Gian Luca GALLETTI (UDC) rileva che le misure di carattere fiscale rivolte alle imprese, cui ha fatto riferimento il viceministro Visco, rischiano di scoraggiare gli investimenti, anziché attirare capitali stranieri.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) osserva che gli interventi di natura fiscale in materia di interessi passivi e ammortamenti, cui ha fatto riferimento il viceministro Visco, pur essendo teoricamente condivisibili, rischiano di produrre, nel breve termine, una diminuzione degli investimenti, finendo per aggravare un contesto di rallentamento della crescita che č gią di per sé preoccupante. Per tali ragioni, chiede al viceministro Visco se non ritenga opportuno un supplemento di riflessione sulla fase di prima attuazione delle disposizioni in discorso.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO precisa, rivolto al deputato Cirino Pomicino, che la fase di prima attuazione delle disposizioni in discorso č stata oggetto di attenti approfondimenti, sulla base dei quali si puņ affermare che i problemi segnalati dai colleghi interesseranno soprattutto le piccole imprese, nei confronti delle quali, peraltro, sono previste altre misure di favore. Ritiene inoltre che i predetti problemi finiranno per interessare un numero abbastanza modesto di aziende.

 

Lino DUILIO, presidente, apprezzate le circostanze, ritiene opportuno sospendere la seduta che riprenderą alle ore 15.30 del pomeriggio.

 

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 16.15.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che il subemendamento Garavaglia 0.3.321.5 č da ritenersi ammissibile a condizione che sia espunto il riferimento alla Tabella C, in quanto i mezzi di copertura previsti dall'emendamento al quale si riferisce paiono sufficienti anche in relazione alle minori entrate che potrebbero derivare dalla modifica  introdotta con il subemendamento in questione.

In merito all'emendamento del relatore 3.332, gią dichiarato inammissibile, in quanto volto ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell'agevolazione i cui al comma 32 dell'articolo 3, rileva che, nonostante tale ampliamento desumibile dal tenore letterale della proposta emendativa, gli effetti dell'emendamento, ad un pił attento esame, potrebbero considerarsi gią inclusi a quelli imputati alla norma originaria dalla relazione tecnica, che effettua la quantificazione sulla base dell'intera platea degli studi professionali aventi pił di 4 soci, prescindendo quindi dalle limitazioni massime previste dalla disposizione. Ritiene pertanto che l'emendamento possa essere valutato ammissibile a condizione che il Governo confermi tale considerazione.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI conferma le considerazioni svolte dal presidente in merito all'emendamento del relatore 3.332.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il suo subemendamento 0.3.321.5, ricordando che attraverso tale emendamento si introduce la possibilitą di introdurre una franchigia alla «tagliola degli interessi passivi», aderendo in tal modo alle indicazioni provenienti da vari convegni delle associazioni delle piccole imprese. Ricorda, in particolare, che la necessitą dell'approvazione di tale subemendamento č dovuta al fatto che le piccole imprese non hanno la possibilitą di accedere facilmente al mercato dei capitali e che se da una parte č giusto favorire la capitalizzazione delle imprese, da un altro punto di vista č in ogni caso necessario che tale principio venga applicato gradualmente per quel che riguarda le piccole imprese.

 

Laura RAVETTO (FI) sottoscrive il subemendamento 0.3.321.5, ricordando che tale emendamento, elevando la franchigia fa si che non vengano penalizzate imprese che non realizzano utili e che potrebbero venire colpite dalla norma se la stessa non venisse modificata nel senso indicato dal subemendamento in discussione.

 

Alberto FILIPPI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole al subemendamento in questione, ricordando che la mancata approvazione di tale subemendamento comporterebbe gravi disagi per le piccole imprese che gią hanno fatto ricorso ampiamente ai prestiti bancari.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea l'importanza di elevare la franchigia a 100 mila euro, ciņ che comporterą notevoli facilitazioni per le imprese che intendono entrare nel mercato.

 

Gianfranco CONTE (FI) riterrebbe opportuno trasferire la discussione sul subemendamento in questione nell'ambito della discussione relativa all'articolo 9, evidenziando in particolare che seppure la formulazione dell'articolo 3 č stata migliorata rispetto al testo approvato dal Senato, permangono parecchi punti critici che vanno risolti e ricordano inoltre che l'approvazione del subemendamento in questione non comporterebbe una perdita di gettito a livello fiscale.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, conferma il proprio parere contrario sul subemendamento Gravaglia 0.3.321.5.

 

Il viceministro Vincenzo VISCO conferma il proprio parere contrario sul subemendamento 0.3.321.5 ricordando che tale subemendamento comporterebbe una diminuzione di gettito fiscale e che in altri punti della manovra sono invece previsti notevoli miglioramenti del gettito fiscale.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) propone di accantonare il subemendamento in discussione e di discuterlo nell'ambito dell'esame dell'articolo 9, anche al fine di evitare che le piccole imprese possano soffrire dall'applicazione della normativa cosģ come prospettata dall'ipotesi governativa.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) dichiara il proprio voto a favore del subemendamento 0.3.321.5, ricordando che attraverso tale emendamento si puņ evitare che possano avere problemi seri il 95 per cento delle imprese italiane, che sono quelle che beneficiano dei prestiti bancari.

 

Marino ZORZATO (FI) dichiara anche a nome dei deputati del suo gruppo il voto favorevole sul subemendamento 0.3.321.5.

 

Alberto GIORGETTI (AN) sottoscrive il subemendamento 0.3.321.5.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive il subemendamento 0.3.321.5.

La Commissione respinge il subemendamento 0.3.321.5.

 

Manlio CONTENTO (AN) dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 0.3.321.31 del relatore in quanto con lo stesso si interviene a modificare un emendamento del Governo, il quale non ha quindi delle finalitą ben precise. Rileva in particolare, che le motivazioni della relazione tecnica allegate al subemendamento sono assolutamente ingiustificabili, anche perché le stesse non distinguono tra plusvalenze e minusvalenze. Auspica inoltre che la Commissione si occupi approfonditamente del tema della class action, tema che in questi giorni č discusso dal Senato.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 0.3.331.31, rilevando che attraverso tale subemendamento si consente la deducibilitą di alcune quote di ammortamento e auspicando altresģ che analoghi interventi migliorativi del relatore siano frequentemente riproposti nel corso della discussione.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 0.3.331.31, ricordando inoltre che se č vero che, come ricordato dal viceministro Visco il 50 per cento delle aziende non paga le tasse, in alcune regioni come la Lombardia la percentuale scende notevolmente. Ritiene pertanto che la normativa fiscale debba tenere in considerazione tale ultimo dato.

La Commissione approva il subemendamento 0.3.321.31 del relatore.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento 3.321 del Governo (vedi allegato 2).

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI accoglie la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento 3.321 del Governo nel testo riformulato. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Fugatti 3.330, Leo 3.26, Lupi 3.31, Leo 3.42 e 3.60, Satta 3.170 e 3.169. Dichiara preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 3.321, gli emendamenti Leo 3.46 e D'elpidio 3.203.

 

Marino ZORZATO (FI), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3.33.

La Commissione respinge l'emendamento Villetti 3.113.

 

Salvatore IACOMINO (RC-SE) illustra il suo emendamento 3.145, invitando il relatore a riconsiderare l'orientamento espresso. In caso contrario, chiede che tale emendamento venga respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Iacomino 3.145 si considera respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede che il suo emendamento 3.35, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole, sia posto in votazione prima dell'emendamento Del Mese 3.174 e del suo emendamento 3.73.

 

Lino DUILIO, presidente, ritiene che, se non vi sono obiezioni, la proposta del collega Zorzato possa essere accolta.

La Commissione approva l'emendamento Zorzato 3.35.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zorzato 3.35, gli emendamenti Del Mese 3.174 e Zorzato 3.73 devono intendersi preclusi.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) chiede che il suo emendamento 3.249 venga respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Zeller 3.249 si considera respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Satta 3.173.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Satta 3.69 (vedi allegato 2).

 

Antonio SATTA (Pop-Udeur) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'emendamento Satta 3.69, come riformulato.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Satta 3.69 č accantonato per dar modo ai deputati di valutarne la nuova formulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Peretti 3.272.

 

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3.204.

 

Valter ZANETTA (FI) illustra l'emendamento Lupi 3.30, di cui č firmatario, invitando il relatore a chiarire le ragioni del parere espresso.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, chiarisce che gli identici emendamenti Lupi 3.30 e 3.1 dell'VIII Commissione presentano, a suo avviso, problemi di copertura finanziaria.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lupi 3.30 e 3.1 dell'VIII Commissione.

 

Alberto GIORGETTI (AN) illustra l'emendamento Bono 3.181, di cui č firmatario, chiedendo che sia accantonato per essere esaminato contestualmente ad altri emendamenti, riferiti all'articolo 30, vertenti su analoga materia.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, si considera accolta la richiesta del deputato Alberto Giorgetti.

La Commissione respinge l'emendamento Gianfranco Conte 3.295 e l'emendamento 3.313 della XIII Commissione.

 

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) chiede che il suo emendamento 3.114 venga respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Villetti 3.114 si considera respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Gianfranco CONTE (FI) illustra il suo emendamento 3.296, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gianfranco Conte 3.296.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) chiede che il suo emendamento 3.118 venga respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Leddi Maiola 3.118 si considera respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Della Vedova 3.101.

 

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) chiede che il suo emendamento 3.115 venga respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Villetti 3.115 si considera respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento 3.2 della VIII Commissione.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) auspica l'approvazione dell'emendamento 3.314 della XIII Commissione, sottolineando che le disposizioni ivi contenute risultano fondamentali per la coltura dell'ulivo.

La Commissione respinge l'emendamento 3.314 dell'XIII Commissione. Approva quindi l'emendamento 3.332 del relatore.

Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mazzoni 3.276 e Leo 3.50. Respinge altresģ il subemendamento Zorzato 0.3.320.1, mentre approva l'emendamento 3.320 del Governo.

 

Gianfranco CONTE (FI) osserva che i riferimenti normativi contenuti nell'ememndamento del Governo 3.320 sono errati.

 

Lino DUILIO, presidente, rileva che l'emendamento 3.320 del Governo deve intendersi approvato con le seguenti correzioni, volta ad adeguare il testo alla nuova numerazione dei commi dell'articolo:

1) alla lettera a) le parole «al comma 39» devono essere sostituite con le seguenti: «al comma 43»;

2) alla lettera b) le parole «al comma 40» devono essere sostituite con le seguenti «al comma 44»;

3) alla lettera c) le parole «il comma 42» devono essere sostituite con le seguenti «il comma 46»;

4) alla lettera d) le parole «al comma 43» devono essere sostituite con le parole «al comma 47»;

5) alla lettera e) le parole «dopo il comma 43» devono essere sostituite dalle seguenti «dopo il comma 47» e le parole «43-bis» devono essere sostituite dalle seguenti «47-bis»;

6) la lettera f) deve essere sostituita dalla seguente: «f) al comma 48 il numero 47 č sostituito dal seguente 47-bis»;

7) alla lettera g) le parole «al comma 46» sono sostituite dalle seguenti «al comma 50».

 

Rolando NANNICINI (PD-U) illustra il suo emendamento 3.38, volto a risolvere un ampio contenzioso tributario, e dichiara di non comprendere le ragioni dell'invito al ritiro formulato dal relatore.

 

Manlio CONTENTO (AN) sottoscrive l'emendamento Nannicini 3.38 e invita il Governo a chiarire la propria posizione al riguardo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, si dichiara disponibile a modificare il parere espresso qualora il Governo ritenesse di non poter risolvere in via amministrativa la questione posta dall'emendamento Nannicini 3.38.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che per risolvere la questione posta dall'emendamento Nannicini 3.38 non sia necessario un intervento normativo, ma precisa di non essere pregiudizialmente contrario all'emendamento in questione.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, si riserva di riformulare l'emendamento 3.38.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) sottolinea che il problema riguarda le questioni di medicina legale.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) ritiene che una norma di legge ordinaria non possa chiarire la questione.

 

Vladimiro CRISAFULLI (PD-U) concorda con l'osservazione del deputato Cirino Pomicino.

 

Manlio CONTENTO (AN) osserva che in via interpretativa le prestazioni di medicina legale sono assoggettate all'IVA ordinaria dal 1o gennaio 2005.

 

Lino DUILIO, presidente, propone di accantonare l'emendamento Nannicini 3.38 per procedere ad una sua corretta riformulazione.

 

Gianluca PINI (LNP) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sul suo emendamento 3.243 volto ad evitare le frodi IVA in importazione attraverso la creazione di societą fittizie.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Pini 3.243 č accantonato.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) illustra le finalitą del suo articolo aggiuntivo 3.03 volto a neutralizzare fiscalmente gli aumenti del prezzo del barile. Ricorda che il vice ministro Visco ha definito la norma pleonastica perché sarebbe gią presente nell'ordinamento. Chiede, tuttavia, perché essa non abbia ancora prodotto effetti a fronte dell'aumento del carburante registrato negli ultimi mesi. Sottolinea altresģ che la disposizione č volta a contenere i costi energetici delle famiglie e delle imprese.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ricorda che la norma č stata inserita nel cosiddetto disegno di legge Bersani-ter, attualmente all'esame del Senato.

 

Rolando NANNICINI (PD-U) precisa che la disposizione non č operativa in quanto non č stata ancora definitivamente approvata dal Senato. Ricorda che č stata introdotta all'articolo 2 del cosiddetto Bersani-ter, facendo riferimento anche al tasso di inflazione. Precisa che, quando il prezzo del greggio riferito nel DPEF č superiore al tasso di inflazione programmata, scatta necessariamente l'abbattimento delle accise.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva che non avrebbe nulla in contrario ad anticipare nel disegno di legge finanziaria una disposizione in materia di carico fiscale sui prodotti petroliferi. Propone, tuttavia, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cirino Pomicino 3.03.

 

Gianfranco CONTE (FI) riterrebbe opportuno anticipare nella legge finanziaria le disposizioni in materia di carico fiscale sui prodotti petroliferi.

 

Marino ZORZATO (FI) si associa alle considerazioni del deputato Conte e sottoscrive l'articolo aggiuntivo Cirino Pomicino 3.03.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI), nel ringraziare il deputato Nannicini per la sua spiegazione, ritiene che il suo articolo aggiuntivo 3.03 rechi un contenuto diverso dalla disposizione di cui all'articolo 2 del cosiddetto Bersani-ter dove si fa riferimento al tasso di inflazione programmata. Ritiene altresģ necessario attivare tutti gli strumenti per favorire la competitivitą del sistema produttivo fortemente influenzato dai costi energetici. Condivide  infine la proposta di accantonare il suo articolo aggiuntivo 3.03.

 

Andrea LULLI (PD-U) ricorda che la disposizione inserita nel cosiddetto Bersani-ter fu studiata per creare un meccanismo incisivo sulle accise ogniqualvolta che il prezzo del petrolio si fosse distaccato di due punti dal tasso di inflazione programmata. Ritiene importante anticipare questa disposizione all'interno della legge finanziaria per il 2008.

 

Manlio CONTENTO (AN) ritiene opportuno recuperare integralmente il testo contenuto nel cosiddetto Bersani-ter, in quanto l'articolo aggiuntivo Cirino Pomicino 3.03 interviene rimodulando l'accisa triennale. Se il prezzo dei prodotti petroliferi diminuisce, la rimodulazione delle accise potrebbe comportare un rallentamento nei tempi di adeguamento del prezzo. Riterrebbe opportuno accantonare l'articolo aggiuntivo Cirino Pomicino 3.03, chiedendo anche il parere dell'amministrazione delle dogane.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI mostra un orientamento favorevole a recuperare la disposizione contenuta nell'articolo 2 del cosiddetto Bersani-ter all'interno della legge finanziaria per il 2008, al fine di anticiparne l'entrata in vigore.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Cirino Pomicino 3.03 č accantonato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una dell'emendamento Nannicini 3.38 (vedi allegato 2).

 

Rolando NANNICINI (PD-U) accetta la riformulazione proposta.

 

I deputati Marino ZORZATO (FI), Ettore PERETTI (UDC), Carla CASTELLANI (AN), Manlio CONTENTO (AN), Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) e Nicola CRISCI (PD-U) sottoscrivono l'emendamento Nannicini 3.38, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Nannicini 3.38, come riformulato.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che č in distribuzione la riformulazione dell'emendamento Satta 3.69 (vedi allegato 2).

 

Gianfranco CONTE (FI) rileva che attraverso la riformulazione si prevede l'istituzione di un osservatorio che non trova alcuna giustificazione, in considerazione anche del fatto che esistono gią organismi che si occupano delle questioni affidate all'osservatorio stesso.

La Commissione approva l'emendamento Satta 3.69 nel testo riformulato.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Pini 3.243.

 

Gianluca PINI (LNP) accoglie l'invito a ritirare il proprio emendamento 3.243, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda con riferimento all'articolo aggiuntivo 3.03, che in un recente decreto del Ministero dell'economia e delle finanze č gią previsto un collegamento tra l'aliquota sulla benzina e la variazione dei prezzi del petrolio.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) ricorda che tale decreto non ha prodotto gli effetti sperati e che sarebbe quindi opportuno intervenire sulla materia in modo efficace, sottolineando inoltre che il decreto citato č stato emanato dal Governo D'Alema. Sottolinea, inoltre, che l'intervento previsto con l'emendamento in questione risulta di fondamentale importanza in considerazione del fatto che i prezzi della benzina continuano a salire, gravando in modo rilevante sulle tasche dei cittadini.

 

Lino DUILIO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di esaminare l'articolo aggiuntivo Cirino Pomicino 3.03 insieme con altre proposte emendative vertenti  su analoga materia, riferite ad articoli successivi.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Villetti 3.019.

 

Gaspare GIUDICE (FI) sottolinea che sarebbe opportuno modificare le lettere f) e g) del comma 1, dell'articolo 3, in quanto gli stessi prevedono misure che si applicano a partire dal 31 dicembre 2007, ponendosi quindi in contrasto con la Costituzione e con lo Statuto del contribuente.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) concorda con le osservazioni formulate dal collega Giudice, ritenendo pertanto opportuno rinviare l'applicazione delle misure in questione al 31 gennaio 2008.

 

Gianfranco CONTE (FI) associandosi alle considerazioni svolte in precedenza dai colleghi, ritiene che non sia opportuno che le norme di cui alle lettere f) e g) del comma 1, dell'articolo 3, decorrano a partire dall'anno 2008, al fine di evitare violazioni della normativa costituzionale e dello statuto del contribuente.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che non sia necessario posticipare l'entrata in vigore delle disposizioni sopra indicate, visto che vi č una diretta incidenza sui saldi di bilancio, mentre su altre materie quali ad esempio la class action si puņ riflettere in merito alla necessitą di evitare che si producano effetti prima dell'inizio dell'anno 2008.

 

Lino DUILIO, presidente, invita il relatore ad esprimere il proprio parere sull'emendamento Mariani 3.116.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.116.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI si rimette alla Commissione per quel che riguarda l'emendamento 3.116.

 

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'emendamento Mariani 3.116.

 

Francesco PIRO (PD-U) sottoscrive l'emendamento Mariani 3.116.

 

Luana ZANELLA (Verdi) sottoscrive l'emendamento Mariani 3.116.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 3.116.

 

Manlio CONTENTO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, riterrebbe opportuno sapere quando la Commissione si occuperą del tema della class action.

 

Lino DUILIO, presidente, ritiene opportuna una breve sospensione dei lavori della Commissione, anche al fine di determinare i tempi per la trattazione delle questioni affrontate dal disegno di legge finanziaria.

 

La seduta, sospesa alle 18.10, riprende alle 18.40.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che la Commissione passerą adesso all'esame degli emendamenti agli articoli 4, 5 e 6.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 4, 5 e 6, ad esclusione dell'emendamento 4.53 del Governo, degli emendamenti Crosetto 4.52, 4.49, 4.51 e 4.50, dell'articolo aggiuntivo Giovannelli 4.012. Invita al ritiro degli emendamenti Musi 4.5, Zeller 4.26, dell'articolo aggiuntivo Borghesi 4.011, dell'emendamento Beltrandi 5.10, degli articoli aggiuntivi Mura 5.08 e Crisci 6.04.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Zorzato 0.4.53.1. Approva quindi l'emendamento 4.53 del Governo. Respinge l'emendamento Mazzoni 4.30.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di accantonare l'emendamento Porcu 4.17 al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

La Commissione concorda.

 

Adriano MUSI (PD-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 4.5.

 

Francesco NAPOLETANO (Com.It) illustra l'emendamento Sgobio 4.20, di cui č firmatario, e invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il loro orientamento al riguardo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di accantonare l'emendamento Sgobio 4.20, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

La Commissione concorda.

Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Crosetto 4.52, 4.49 e 4.51. Respinge l'emendamento Peretti 4.27 e approva l'emendamento Crosetto 4.50.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 4.26.

La Commissione respinge l'emendamento Paoletti Tangheroni 4.45 e approva l'articolo aggiuntivo Giovanelli 4.012.

 

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo articolo aggiuntivo 4.011, chiedendo che sia accantonato, per essere esaminato contestualmente alle proposte emendative riferite all'articolo 63.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la richiesta del collega Borghesi deve intendersi accolta.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Peretti 4.08.

 

Gaspare GIUDICE (FI), prima che la Commissione proceda all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime perplessitą in ordine al limite di spesa contenuto nell'articolo medesimo, domandando come tale limite di spesa sia compatibile con una norma che stabilisce un diritto soggettivo.

 

Gianfranco CONTE (FI) si associa alle considerazioni del collega Giudice, evidenziando altresģ che il tetto di spesa previsto dall'articolo 5 consentirą l'attribuzione del beneficio a meno di 5 mila abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI riconosce che il limite di spesa contenuto nella norma in esame, introdotta dal Senato, consentirą l'attribuzione del beneficio a circa 4.900 abbonati. Rileva peraltro le difficoltą connesse all'esatta individuazione della platea dei possibili beneficiari e ricorda che le modalitą applicative della norma saranno comunque oggetto di un apposito decreto ministeriale. Osserva infine che, se le risorse stanziate si riveleranno insufficienti, a ciņ si potrą ovviare in sede di assestamento del bilancio.

 

Manlio CONTENTO (AN) osserva, in aggiunta alle perplessitą sul limite di spesa, espresse dai colleghi, che il riferimento a soggetti «senza conviventi» rischia di produrre un'irragionevole discriminazione. Esprime inoltre perplessitą sulla correttezza, sotto il profilo fiscale, del riferimento al «canone RAI».

 

Gianfranco CONTE (FI) osserva che, probabilmente, il ricorso all'anagrafe tributaria consentirebbe una pił precisa individuazione della platea dei beneficiari della norma in discorso. Esprime inoltre perplessitą in ordine alla formulazione dell'emendamento, per quanto attiene alla copertura finanziaria. Propone pertanto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, gli emendamenti  riferiti all'articolo 5 sono accantonati, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

 

Antonio BORGHESI (IdV) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il loro orientamento sull'articolo aggiuntivo Mura 5.08, volto a prorogare i benefici fiscali previsti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, chiarisce che l'invito al ritiro č motivato dall'esigenza di limitare il ricorso alle voci della Tabella A per la copertura di numerosi emendamenti.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI fa presente che la problematica sottesa all'articolo aggiuntivo Mura 5.08 potrą essere affrontata nell'ambito dei provvedimenti di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative vigenti, periodicamente predisposti dal Governo.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Mura 5.08, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Mura 5.08 č accantonato.

 

Alberto GIORGETTI (AN) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013, volto ad introdurre il quoziente familiare nella legislazione fiscale italiana, sottolineando che ciņ rappresenta una prioritą per i gruppi di opposizione in materia di politiche per la famiglia. Precisa che l'emendamento deve intendersi formulato nel senso che la copertura individuata sulle dotazioni iniziali di parte corrente del bilancio dello Stato č pari a 5 miliardi di euro, anziché a 5 milioni.

 

Pietro ARMANI (AN) si associa alle considerazioni del collega Alberto Giorgetti e sottolinea che l'introduzione del quoziente familiare appare preferibile rispetto alla moltiplicazione di «microinterventi» come quelli proposti dal Governo.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013, sottolineando che esso puņ rivelarsi assai efficace al fine di incoraggiare la formazione di famiglie e di elevare il tasso di natalitą.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013.

 

Alberto FILIPPI (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013.

 

Salvatore RAITI (PD-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013, presentato dai colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione, che contiene, a suo avviso, misure condivisibili ed efficaci.

 

Carla CASTELLANI (AN) ringrazia il collega Raiti per la sensibilitą dimostrata e auspica che l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013, sottoscritto da tutte le deputate dell'opposizione, sia approvato a larga maggioranza. Ricorda altresģ come lo stesso ministro Bindi abbia recentemente affermato che il disegno di legge finanziaria in esame non contiene misure sufficienti a favore delle famiglie.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013, sottolineando che l'introduzione di un quoziente familiare richiede una decisa azione di contrasto all'evasione fiscale.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), pur ritenendo condivisibili i presupposti dell'articolo aggiuntivo Meloni 5.013, giudica inidoneo lo strumento per conseguirli. Sottolinea che il Governo ha gią avviato una politica di sostegno alle famiglie numerose. Osserva che nel paese vi č un basso tasso di natalitą, ma anche la pił bassa percentuale di occupazione femminile all'interno dell'Unione europea. Rileva, quindi, la necessitą di utilizzare risorse per servizi a sostegno delle donne e per risolvere le questioni connesse sia  alla loro possibilitą riproduttiva sia al loro impegno lavorativo.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) osserva che l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013 reca la firma di tutte le deputate della Casa delle libertą. Rileva che l'Italia č il paese a pił bassa occupazione femminile in Europa e che la natalitą č maggiore nei paesi in cui č pił alta l'occupazione femminile. Evidenzia altresģ che l'incentivazione del lavoro femminile non esclude le politiche fiscali a favore delle famiglie. Ricorda di aver presentato una proposta emendativa volta ad aumentare il credito di imposta da 416 a 800 euro. Sottolinea la necessitą di sostenere i meccanismi di riproduzione della societą che passano necessariamente attraverso la valorizzazione della famiglia e ritiene che un trattamento fiscale differenziato a favore delle famiglie numerose non comporti uno spreco di risorse, ma l'affermazione del principio fondamentale del diritto di una societą a riprodursi per mantenere la sua identitą.

 

Laura RAVETTO (FI) ribadisce che la politica degli sgravi fiscali non č contraddittoria con quella dell'incentivazione del lavoro femminile. Lamenta che nella finanziaria per il 2008 non vi č alcun stanziamento di risorse per il sostegno alle famiglie ed auspica che l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013 sia condiviso anche dalle colleghe della maggioranza.

 

Andrea RICCI (RC-SE)si dichiara decisamente contrario all'impostazione dell'articolo aggiuntivo Meloni 5.013, non comprendendo perché esso sia stato sottoscritto da tutte le deputate di opposizione. Ritiene infatti che il suo contenuto contrasti fortemente con i principi di autonomia ed indipendenza delle donne. Il meccanismo del quoziente familiare incentiva, infatti, la formazione di famiglie numerose. Ciņ comporta un aumento del lavoro di riproduzione e di cura che ricade prioritariamente sulla donna, disincentivando in tal modo la partecipazione femminile al mercato del lavoro che in Italia č al di sotto della media europea. In queste condizioni, peraltro, il soggetto che percepirebbe la detrazione fiscale sarebbe il percettore del reddito che, nella grande maggioranza dei casi, č un uomo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, condivide l'osservazione del deputato Peretti in base alla quale l'introduzione del quoziente familiare comporta una generale revisione dei meccanismi fiscali. Ritiene pertanto che la questione non sia risolvibile in questo contesto e conferma il suo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Meloni 5.013.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, nel ritenere che il modello famigliare sotteso all'articolo aggiuntivo in esame sia socialmente regressivo, conferma il parere contrario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 5.013.

 

Lino DUILIO, presidente, passa all'esame degli emendamenti Porcu 4.17 e Sgobio 4.20 precedentemente accantonati.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI conferma il parere contrario sull'emendamento Porcu 4.17.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, conferma il parere contrario sull'emendamento Porcu 4.17.

Alberto GIORGETTI (AN), osserva che l'emendamento Porcu 4.17 non comporta spese

 

Donata LENZI (PD-U) ricorda che l'emendamento in esame č stato approfondito in Commissione lavoro e che il suo contenuto riguarda gli assegni inferiori a 240 euro mensili per invaliditą totale.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva che l'emendamento Porcu 4.17 ritiene opportuna  un ulteriore approfondimento sull'emendamento Porcu 4.17 segnalando l'opportunitą di riferirlo all'articolo 113.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, ove non vi siano obiezioni, l'emendamento Porcu 4.17 sarą riferito all'articolo 113 e conseguentemente rinumerato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di considerare tecnicamente respinto ai fini dell'esame in Assemblea l'emendamento Sgobio 4.20.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, ove non vi siano obiezioni, la proposta del relatore si intende accolta.

 

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento all'articolo aggiuntivo Mura 5.08, segnala l'opportunitą che esso sia riferito all'articolo 97.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, ove non vi siano obiezioni, l'articolo aggiuntivo Mura 5.08 sarą riferito all'articolo 97 e conseguentemente rinumerato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l' emendamento Crosetto 6.12.

 

Guido CROSETTO (FI) illustra le finalitą del suo emendamento 6.4, sottolineando che non sempre le aziende possono avviare processi di patrimonializzazione.

 

Pietro ARMANI (AN), nel condividere il contenuto dell'emendamento Crosetto 6.4, sottolinea la necessitą di rafforzare processi di patrimonializzazione delle aziende.

La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Agrņ 6.8, Crosetto 6.4 e Milanato 6.6.

 

Nicola CRISCI (PD-U) illustra le finalitą del suo articolo aggiuntivo 6.04, ritenendo che il Governo dovrebbe prestare maggiore attenzione alle esigenze degli enti locali. Comprende tuttavia le ragioni economiche del parere contrario espresso sul suo articolo aggiuntivo 6.04.

 

Carla CASTELLANI (AN) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Crisci 6.04.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene che, se la contrarietą del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo Crisci 6.04 č motivata da ragioni di copertura, si potrebbe trovare una riformulazione che consenta la sua approvazione con una minore incidenza sulle casse dello Stato.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Crisci 6.04, in quanto lo stesso introduce elementi di federalismo fiscale molto importanti, sottolineando in particolare che per la gestione delle aree costiere demaniali sarebbe necessario attribuire ai comuni il 90 per cento delle risorse derivanti dalla riscossione dei canoni demaniali e che l'assegnazione del 20 per cento di tali risorse costituisce gią un notevole passo in avanti rispetto alla situazione attualmente esistente.

 

Gianfranco CONTE (FI) ricorda che una recente legge in materia di canoni demaniali sulle aree costiere aveva previsto l'istituzione di un fondo del valore di sette miliardi di lire al fine di finanziare interventi sulle aree stesse, sottolineando altresģ che successivamente non sono state previste ulteriori risorse a favore degli interventi in questione.

 

Nicola CRISCI (PD-U) propone di approfondire le questioni poste dall'emendamento 6.04 nell'ambito della discussione degli emendamenti all'articolo 58.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che l'emendamento 6.04 non risolva i problemi in modo efficace e che non sia quindi utile approvare un emendamento che prevede un intervento di tipo settoriale. Considera pertanto opportuno intervenire sulla materia con un progetto pił organico. Ritenendo  pertanto possibile accedere alla richiesta del collega Crisci di riferire il proprio articolo aggiuntivo all'articolo 58.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 6.04.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 6.04.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 6.04.

 

Marino ZORZATO (FI), sottoscrive, a nome del proprio gruppo, l'articolo aggiuntivo 6.04.

 

Lino DUILIO, presidente, invita il relatore e il rappresentante del Governo a fornire i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.2 della VI Commissione, Di Gioia 8.17 e 8.20, 8.33 del Governo, sul subemendamento Zorzato 0.8.34.5, sull'emendamento 8.34del Governo, sul subemendamento Lulli 0.8.35.12, sugli emendamenti 8.35 del Governo e 8.36 del relatore, mentre sui restanti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi il parere č contrario.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme al relatore, ad esclusione del subemendamento Zeller 0.8.35.1, per il quale ritiene che possa essere presa in considerazione una riformulazione.

 

Gaspare GIUDICE (FI), intervenendo sull'articolo 8, ricorda che l'articolo in questione č stato introdotto dal Senato e non č accompagnato da una relazione tecnica, la quale č necessaria in considerazione del fatto che l'articolo in questione allarga la platea dei soggetti addetti alla riscossione dei tributi..

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea che l'articolo 8 si riferisce alla legge n. 311 del 2004 ed č rivolto a estendere ai concessionari sub-provinciali norme previste per i concessionari provinciali, evitando quindi una disparitą di trattamento tra le due tipologie di soggetti e portando quindi a compimento in modo integrale ed efficace la riforma avviata negli ultimi anni in materia di riscossione dei tributi.

Gaspare GIUDICE (FI) sottolinea che č consapevole degli effetti della norma e che riterrebbe peraltro opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in merito alla copertura finanziaria della norma.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.2 della VI Commissione e respinge l'emendamento 8.3 della VI Commissione. La Commissione approva quindi con distinte votazioni l'emendamento Di Gioia 8.17 e 8.20, mentre respinge gli emendamenti Di Gioia 8.18 e Di Gioia 8.27. La Commissione approva quindi l'emendamento 8.33 del Governo. Respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.8.34.8.

 

Gianfranco CONTE (FI) intervenendo sui suoi emendamenti all'emendamento 8.34 del Governo, rileva che l'emendamento 8.34 interviene sulla materia di crediti di imposta, ricordando che precedentemente una legge aveva regolato la materia attraverso la compensazione dei crediti stessi, ma che č necessario un ulteriore intervento, in considerazione anche del fatto che si tratta di crediti di imposta che risalgono a molti anni fa. Segnala che con l'emendamento in questione si tenta quindi di rivalutare tali crediti, sottolineando peraltro che rispetto all'emendamento del Governo andrebbe modificato il computo del termine dal quale decorrono gli interessi sostituendo in riferimento a dieci anni con quello a cinque anni. Ritiene inoltre inopportuno che venga affidato all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare le operazioni di rimborso dei crediti di imposta, ricordando che l'Agenzia delle entrate non si distingue per velocitą per quel che riguarda  le operazioni di accertamento di propria competenza. Ritiene, inoltre, che si dovrebbe intervenire pił efficacemente sulla rateizzazione del rimborso dei crediti di imposta. Rileva, infine, che l'emendamento Governo 8.34, prevedendo che il rimborso dei debiti relativi ai contributi previdenziali da parte delle imprese debba essere accompagnato da una fideiussione bancaria, vanifica di fatto la possibilitą che possa effettivamente avvenire il pagamento di tali debiti, dato che le imprese che sono inadempienti rispetto al pagamento dei contributi previdenziali, difficilmente riescono ad ottenere fideiussioni bancarie.

 

Salvatore RAITI (PD-U) sottolinea che le preoccupazioni espresse dal collega Gianfranco Conte rispetto all'emendamento 8.34 del Governo sono ampiamente diffuse e pienamente comprensibili. Si sofferma in particolare sul problema relativo alla rateizzazione delle somme dovute per gli importi superiori a 50 mila euro. Pur apprezzando gli sforzi che il Governo sta compiendo per risolvere i problemi in esame, chiede l'accantonamento del citato emendamento al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

 

Lino DUILIO, presidente, precisa che la problematica cui fa riferimento il collega Raiti č stata approfondita nel corso della discussione. Osserva peraltro che puņ essere utile acquisire le valutazioni del relatore e del Governo sulla richiesta di accantonamento avanzata da collega Raiti.

 

Gianfranco CONTE (FI) si associa alla richiesta di accantonamento del collega Raiti.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce il parere precedentemente espresso e si dichiara contrario alla proposta di accantonamento.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, dichiara di concordare con le valutazioni del sottosegretario Grandi.

La Commissione respinge i subemendamenti Gianfranco Conte 0.8.34.17 e 0.8.34.16, Zorzato 0.8.34.2, 0.8.34.3 e 0.8.34.4 e Gianfranco Conte 0.8.34.15. Approva quindi il subemendamento Zorzato 0.8.34.5 e respinge i subemendamenti Zorzato 0.8.34.1 e 0.8.34.6, Gianfranco Conte 0.8.34.14 e Zorzato 0.8.34.7.

 

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio subemendamento 0.8.34.13, volto ad attenuare gli effetti di una disposizione ritenuta eccessivamente penalizzante.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI chiede al deputato Gianfranco Conte quanto ritenga attendibile la quantificazione degli oneri relativa al suo subemendamento 0.8.34.13.

 

Gianfranco CONTE (FI) dichiara di essersi attenuto ad un criterio di prudenza.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) esprime perplessitą sul riferimento alle «oggettive difficoltą», contenuto nel subemendamento in discorso.

 

Ettore PERETTI (UDC) ritiene che sarebbe opportuno eliminare ogni disposizione che ampli eccessivamente i margini di discrezionalitą dell'amministrazione finanziaria.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) si associa alle considerazioni del collega Peretti.

 

Lino DUILIO, presidente, segnala il rischio che, sopprimendo ogni riferimento alle possibili motivazioni del ritardo, si finisca per indurre i contribuenti ad effettuare tutti i pagamenti in ritardo.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) suggerisce l'opportunitą di prevedere che, nel corso della rateizzazione di un pagamento, il pagamento di due rate successive alla scadenza della seconda possa avvenire una sola volta.

 

Andrea RICCI (RC-SE) auspica che l'eventuale riformulazione dell'emendamento 8.34 del Governo, volta a recepire alcune delle preoccupazioni espresse dai colleghi, preveda comunque chiare limitazioni alla possibilitą di pagamenti ritardati.

 

Francesco PIRO (PD-U) ritiene che una riformulazione dell'emendamento 8.34 del Governo consentirebbe di risolvere almeno alcuni problemi di carattere tecnico che il testo attuale pone.

 

Lino DUILIO, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, propone l'accantonamento del subemendamento Gianfranco Conte 0.8.34.13, al fine di consentire i necessari approfondimenti da parte del Governo.

La Commissione concorda. Respinge quindi i subemendamenti Gianfranco Conte 0.8.34.12, 0.8.34.11 e 0.8.34.10.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, a seguito dell'accantonamento del subemendamento Gianfranco Conte 0.8.34.13, l'emendamento 8.34 del Governo deve intendersi accantonato.

La Commissione approva il subemendamento Lulli 0.8.35.12 e respinge il subemendamento Zorzato 0.8.35.5.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) chiede l'accantonamento del suo subemendamento 0.8.35.1.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, il subemendamento Zeller 0.8.35.1 č accantonato.

La Commissione respinge i subemendamenti Alberto Giorgetti 0.8.35.9, Garavaglia 0.8.35.2, Alberto Giorgetti 0.8.35.8, Leo 0.8.35.7, Garavaglia 0.8.35.3 e 0.8.35.4.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, a seguito dell'accantonamento del subemendamento Zeller 0.8.35.1, l'emendamento 8.35 del Governo deve intendersi accantonato.

 

Gianfranco CONTE (FI) osserva che la stampa ha dato particolare enfasi alla questione su cui verte l'emendamento 8.36 del relatore. Secondo alcune dichiarazioni riportate dalla stampa, tale emendamento avrebbe effetti retroattivi, sanando anche le situazioni pregresse inerenti al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Chiede inoltre chiarimenti in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento medesimo.

 

Alberto GIORGETTI (AN) si associa alle considerazioni del collega Gianfranco Conte.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede chiarimenti in ordine alle conseguenze dell'emendamento 8.36 del relatore sugli enti locali.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI chiarisce che l'emendamento in questione rappresenta di fatto una sanatoria delle note situazioni connesse al recupero di somme relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Al riguardo, aggiunge di non ravvisare problemi particolari sotto il profilo della copertura finanziaria.

 

Gianfranco CONTE (FI) precisa di essere favorevole alla sanatoria, ma di essere altresģ preoccupato per le conseguenze che possono derivarne per le amministrazioni locali.

 

Ettore PERETTI (UDC) dichiara voto favorevole sull'emendamento 8.36 del relatore, che ripropone il contenuto di un emendamento presentato dal deputato Ciocchetti dichiarato inammissibile perché ritenuto di carattere localistico, essendo finalizzato alla cittą di Roma.

La Commissione approva l'emendamento 8.36 del relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Leo 8.01 sia tecnicamente respinto per l'esame in Assemblea.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea che il subemendamento Conte 0.8.34.13 comporta una perdita di gettito piuttosto consistente. Propone, pertanto, di considerarlo tecnicamente respinto per l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge il subemendamento Conte 0.8.34.13.

 

Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sull'emendamento 8.34 del Governo, sottolinea che si č opportuno verificare la possibilitą di copertura di una maggiore rateizzazione, atteso che attualmente č prevista solamente una rateizzazione trimestrale. Chiede che il Governo consideri almeno la possibilitą di sopprimere o riformulare la lettera a) del comma 1-octies.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) ritiene necessario riportare la rateizzazione delle somme dovute ad almeno 60 mesi.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il diesgno di legge finanziaria, propone di riformulare l'emendamento 8.34 del Governo che potrą essere esaminato nella seduta di domani.

Lino DUILIO, presidente, dichiara accantonato l'emendamento 8.34 del Governo, quindi apprezzate le circostanze sospende la seduta fino alle 22.30.

 

La seduta, sospesa alle 21, č ripresa alle 23.

 

Lino DUILIO, presidente, in relazione agli emendamenti per i quali č stata riconosciuta l'esigenza di una diversa collocazione, avverte che l'emendamento Porcu 4.17 č stato rinumerato come articolo aggiuntivo 113.061, l'articolo aggiuntivo Crosetto 3.02 č stato rinumerato come 136.03, l'emendamento Bono 2.211 č stato rinumerato come 42.36, l'articolo aggiuntivo Mura 5.08 č stato rinumerato come articolo aggiuntivo 97.04, l'articolo aggiuntivo Crisci 6.04 č stato rinumerato come 58.013 e l'emendamento Tremonti 3.333 č stato rinumerato come 9.476.

Con riferimento ai subemendamenti relativi agli emendamenti che saranno posti in votazione nella presente seduta, dichiara inammissibili per carenza di compensazione ovvero per compensazione inidonea i subemendamenti Zorzato 0.31.02.4, 0.31.02.5, 0.31.02.7, 0.31.02.8, 0.31.02.9, 0.31.02.11; Bonelli 0.31.02.16; Forlani 0.31.02.17, 0.31.02.19, 0.31.02.20, 0.31.02.27, 0.31.02.28, 0.31.02.29; Paoletti 0.31.02.35, 0.31.02.36, 0.31.02.37, 0.31.02.38, 0.31.02.40, 0.31.02.41; Zacchera 0.31.02.48, 0.31.02.49, 0.31.02.50, 0.31.02.51, 0.31.02.53, 0.31.02.54.

In particolare segnala che:

il subemendamento 0.31.0.2.4 Zorzato sopprime il comma 12 che reca la clausola di salvaguardia;

il subemendamento 0.31.0.2.5 Zorzato sopprime la disposizione che assicura che il passaggio presso l'Agenzia avvenga con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento presso il Ministero degli affari esteri, nel rispetto del principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.7 Zorzato sopprime la disposizione recante, tra l'altro, la corrispondente riduzione delle strutture ministeriali le cui attivitą sono trasferite all'Agenzia, il subemendamento 0.31.0.2.8 Zorzato sopprime la disposizione che prevede la contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza nonché la confluenza delle relative risorse finanziarie nel fondo dell'Agenzia, in virtł della quale č garantito il principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.9 Zorzato sopprime la disposizione recante, tra l'altro, la determinazione del limite massimo di spese di funzionamento, la definizione dell'organico e le modalitą di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa; 

il subemendamento 0.31.0.2.11 Zorzato sopprime la disposizione che prevede che l'Agenzia disponga di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie destinate al funzionamento e alle finalitą dell'Agenzia;

il subemendamento 0.31.02. 16 Bonelli aumenta il contingente di esperti che possono essere utilizzati all'estero a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 disponendo copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente. La copertura si reputa inidonea in quanto disposta a valere sul bilancio;

il subemendamento 0.31.0.2.17 Forlani abroga la disposizione che assicura che il passaggio presso l'Agenzia avvenga con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento presso il Ministero degli affari esteri, nel rispetto del principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.19 Forlani abroga la disposizione recante, tra l'altro, la corrispondente riduzione delle strutture ministeriali le cui attivitą sono trasferite all'Agenzia;

il subemendamento 0.31.0.2.20 Forlani abroga il comma 12 che reca la clausola di salvaguardia;

il subemendamento 0.31.0.2.27 Forlani abroga la disposizione che prevede che l'Agenzia disponga di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie destinate al funzionamento e alle finalitą dell'Agenzia;

il subemendamento 0.31.0.2.28 Forlani abroga la disposizione recante, tra l'altro, la determinazione del limite massimo di spese di funzionamento, la definizione dell'organico e le modalitą di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.29 Forlani abroga la disposizione che prevede la contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza nonché la confluenza delle relative risorse finanziarie nel fondo dell'Agenzia, in virtł della quale č garantito il principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.35 Paoletti Tangheroni sopprime la disposizione che prevede che l'Agenzia disponga di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie destinate al funzionamento e alle finalitą dell'Agenzia;

il subemendamento 0.31.0.2.36 Paoletti Tangheroni sopprime la disposizione recante, tra l'altro, la determinazione del limite massimo di spese di funzionamento, la definizione dell'organico e le modalitą di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.37 Paoletti Tangheroni sopprime la disposizione che prevede la contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza nonché la confluenza delle relative risorse finanziarie nel fondo dell'Agenzia, in virtł della quale č garantito il principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.38 Paoletti Tangheroni sopprime la disposizione che assicura che il passaggio presso l'Agenzia avvenga con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento presso il Ministero degli affari esteri, nel rispetto del principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.40 Paoletti Tangheroni sopprime la disposizione recante, tra l'altro, la corrispondente riduzione delle strutture ministeriali le cui attivitą sono trasferite all'Agenzia;

il subemendamento 0.31.0.2.41 Paoletti Tangheroni sopprime il comma 12 che reca la clausola di salvaguardia;

il subemendamento 0.31.0.2.48 Zacchera abroga la disposizione che prevede che l'Agenzia disponga di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie destinate al funzionamento e alle finalitą dell'Agenzia;

il subemendamento 0.31.0.2.49 Zacchera abroga la disposizione recante, tra  l'altro, la determinazione del limite massimo di spese di funzionamento, la definizione dell'organico e le modalitą di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.50 Zacchera abroga la disposizione che prevede la contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza nonché la confluenza delle relative risorse finanziarie nel fondo dell'Agenzia, in virtł della quale č garantito il principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.51 Zacchera abroga la disposizione che assicura che il passaggio presso l'Agenzia avvenga con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento presso il Ministero degli affari esteri, nel rispetto del principio di invarianza della spesa;

il subemendamento 0.31.0.2.53 Zacchera abroga la disposizione recante, tra l'altro, la corrispondente riduzione delle strutture ministeriali le cui attivitą sono trasferite all'Agenzia;

il subemendamento 0.31.0.2.54 Zacchera abroga il comma 12 che reca la clausola di salvaguardia.

Ritiene quindi opportuno che la Commissione proceda all'esame delle proposte emendative riferite ad una serie dia articoli che non sembrano presentare particolari difficoltą. Ricorda che l'emendamento 31.02 del Governo č stato ritirato, risultando pertanto decaduti i subemendamenti ad esso riferiti.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sul subemendamento Saglia 0.17.10.1, sugli emendamenti 23.1 della I Commissione, Giudice 23.01, Oliva 30.2, Zorzato 47.1, Zanetta 50.16, Marras 50.18, Zanetta 51.01, 59.2 della III Commissione, Crosetto 60.019, Garnero Santanché 60.021 e Meloni 60.030. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 17.10 e 30.047 del Governo, 31.1, 32.1 e 32.2 della III Commissione, 32.15 del relatore, 36.1 della II Commissione, 40.2 della IX Commissione e 59.1 della III Commissione. Invita inoltre al ritiro del subemendamento Mantini 0.17.10.3, degli emendamenti Giuditta 18.04, Cogodi 32.6 e Quartiani 51.1. Propone inoltre che venga accantonato l'emendamento 17.04 del Governo e relativo subemendamento e l'emendamento Filippi 50.03.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme al relatore, eccezione fatta per quel che riguarda l'emendamento Cogodi 32.6 per il quale propone la trasformazione in un ordine del giorno.

 

Gaspare GIUDICE (FI), intervenendo sull'articolo 16, ricorda innanzitutto che in un clima caratterizzato dalla necessitą di tagliare la spesa pubblica, un intervento sulle indennitą dei parlamentari č cosa scontata e giustificabile. Ricorda, peraltro, che le indennitą dei parlamentari sono legate ad un meccanismo di indicizzazione biennale, che č previsto anche per la magistratura. Stigmatizza, quindi, il fatto che con l'articolo in questione si interviene sulle indennitą dei parlamentari, richiamando la fonte legislativa dell'indicizzazione in questione, ma non estendendo l'intervento volto a contenere la spesa pubblica anche ai magistrati.

 

Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sul subemendamento Saglia 0.17.10.1, ricorda che tale subemendamento č fondamentale in quanto mira a sopprimere la lettera b) dell'emendamento 17.10 del Governo, il quale prevede in particolare che siano fatte salde le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ricordando in particolare che tali disposizioni consentono di mantenere in «vita» gli esterni alla pubblica amministrazione. Sottolinea in particolare che in base ad una recente disposizione legislativa č previsto che il personale in questione eserciti le proprie funzioni fino al 2008 e che sarebbe stato quindi pił opportuno almeno prevedere che a partire dal 2008 tali  figure cessino di esistere. Ribadisce peratanto la necessitą di espungere i commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, dall'emendamento 17.10 del Governo.

La Commissione respinge il subemendamento Saglia 0.17.10.1.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, il subemendamento Mantini 0.17.10.3 si considera respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 17.10 del Governo.

 

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur) insiste perché sia posto in votazione l'articolo aggiuntivo Giuditta 18.04, di cui č firmatario, volto a sopprimere alcuni Commissariati di Governo istituiti nella regione Campania per affrontare emergenze risalenti nel tempo.

 

Gaspare GIUDICE (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuditta 18.04.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuditta 18.04.

 

Alberto FILIPPI (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuditta 18.04.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuditta 18.04.

 

Gianfranco CONTE (FI) fa presente che nell'articolo aggiuntivo in esame manca il riferimento al Commissario per le aree di Castel Volturno.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva che č difficile valutare gli effetti derivanti dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo in discorso e ne propone pertanto l'accantonamento, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

 

Marino ZORZATO (FI) dichiara di concordare con la proposta di accantonamento del relatore, a condizione che l'articolo aggiuntivo Giuditta 18.04 sia effettivamente esaminato nel prosieguo dell'esame.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Giuditta 18.04 č accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento 23.1 della I Commissione.

 

Gaspare GIUDICE (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 23.01, volto a promuovere il rispetto del Patto di stabilitą.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR fa presente che il disegno di legge finanziaria contiene norme che perseguono finalitą analoghe a quelle dell'articolo aggiuntivo Giudice 23.01.

 

Ettore PERETTI (UDC) dichiara di condividere l'articolo aggiuntivo in esame.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara di condividere l'articolo aggiuntivo 23.01 e osserva che le considerazioni svolte dal sottosegretario Sartor appaiono solo parzialmente convincenti, in quanto le norme cui fa riferimento si limitano a ridurre le possibilitą di aumento dei compensi degli amministratori locali, i quali tuttavia assai raramente, per ragioni di consenso, aumentano i propri compensi. Dichiara altresģ di essere favorevole ad affrontare con meccanismi analoghi a quelli previsti nell'articolo aggiuntivo in esame anche il problema degli sforamenti in ambito sanitario.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede al sottosegretario Sartor se le norme cui fa riferimento riguardino anche gli enti strutturalmente deficitari o in dissesto, come nell'articolo aggiuntivo in questione, ovvero si riferiscano soltanto al mancato rispetto del Patto di stabilitą.

 

Francesco PIRO (PD-U) ritiene che l'articolo aggiuntivo Giudice 23.01 confonda situazioni profondamente diverse, quali il  mancato rispetto del Patto di stabilitą, la dichiarazione di ente strutturalmente deficitario e il dissesto dell'ente. Rileva inoltre che esso non riconnette la sanzione all'esistenza di una responsabilitą degli amministratori e confonde le responsabilitą di questi ultimi con quelle dei dirigenti e persino dei dipendenti dell'ente, essendo invece i compensi di questi ultimi regolati da specifici contratti di lavoro.

 

Alberto GIORGETTI (AN) dichiara di condividere le considerazioni del collega Piro, pur essendo d'accordo con le finalitą dell'articolo aggiuntivo in esame. Invita comunque il relatore a valutare l'opportunitą di rendere pił stringenti i controlli sul rispetto del Patto di stabilitą.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, suggerisce l'opportunitą di valutare l'articolo aggiuntivo in questione contestualmente alle proposte emendative riferite all'articolo 26, il quale contiene, infatti, la norma cui ha fatto riferimento il sottosegretario Sartor.

 

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di condividere la proposta del relatore e sottolinea che, a suo avviso, č corretto estendere le misure in materia di Patto di stabilitą ai dirigenti degli enti locali, oltre che agli amministratori.

 

Andrea RICCI (RC-SE) annuncia voto contrario sull'articolo aggiuntivo 23.01, ritenendo che i risultati degli amministratori locali debbano essere valutati alla stregua del benessere dei cittadini amministrati prima che sulla base del rispetto del Patto di stabilitą.

 

Gianfranco CONTE (FI) osserva che forse sarebbe pił opportuno esaminare l'articolo aggiuntivo in questione contestualmente alle proposte emendative riferite all'articolo 144.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) ricorda che il Governo ha assunto un atteggiamento particolarmente severo nei confronti degli amministratori di societą pubbliche e auspica che analogo atteggiamento sia fatto valere nei confronti degli amministratori locali.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Giudice 23.01 č accantonato, per essere esaminato contestualmente alle proposte emendative riferite all'articolo 26.

La Commissione respinge l'emendamento Oliva 30.2. Approva quindi l'articolo aggiuntivo 30.047 del Governo e l'emendamento 31.1 della III Commissione.

 

Lino DUILIO, presidente, avvverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Giudice 31.8 č da riferirsi all'articolo 30.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Cogodi 32.6 (vedi allegato 2).

 

Andrea RICCI (RC-SE) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Cogodi 32.6, di cui č firmatario.

La Commissione approva l'emendamento Cogodi 32.6, come riformulato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di riformulare l'emendamento 32.2 della III Commissione, sopprimendo il secondo periodo del capoverso 2-bis (vedi allegato 1).

 

Gianfranco CONTE (FI) dichiara di non comprendere il nesso tra Accademia delle scienze del terzo mondo e G8. Ritiene altresģ incomprensibile il trasferimento di 1 milione di euro al Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all'articolo 59 della legge finanziaria in esame. Propone quindi di finanziare l'incremento di 500 mila euro del contributo all'Accademia delle scienze del terzo mondo, attraverso la decurtazione del contributo previsto per il Comitato nazionale italiano per il microcredito senza gravare sull'accantonamento  relativo al Ministero degli esteri.

 

Gaspare GIUDICE (FI) lamenta che per l'esecuzione del vertice G8 previsto per l'anno 2009 č previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro senza che vi sia alcun preventivo riguardo alla sua organizzazione.

La Commissione approva l'emendamento 32.2 della III Commissione, come riformulato.

 

Gianfranco CONTE (FI) sottolinea, con riferimento all'emendamento 32.1 della III Commissione, che l'attivitą dell'INCE č ormai inutile e che non vi č alcuna necessitą di finanziare il suo segretariato.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) chiede perché sia inserita nella legge finanziaria la spesa di 6 milioni di euro a favore del Trust Fund presso la BERS.

 

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che l'emendamento 32.1 della III Commissione, sul quale manifesta a nome del suo gruppo un orientamento contrario, possa essere accantonato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che l'emendamento 32.1 della III Commissione possa considerarsi tecnicamente respinto per l'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 32.15 del relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento 36.1 della II Commissione č accantonato.

La Commissione approva l'emendamento 40.2 della IX Commissione.

 

Gaspare GIUDICE (FI) ritira l'emendamento Zorzato 47.1.

 

Valter ZANETTA (FI) illustra le finalitą del suo emendamento 50.16.

 

Lino DUILIO, presidente, ritiene che l'emendamento Zanetta 50.16 possa essere tecnicamente respinto per l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Marras 50.18.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Filippo 50.03 č accantonato.

 

Erminio Angelo QUARTIANI (PD-U) chiede di riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 51.1, di cui illustra le finalitą, sottolineando che la norma che interviene ex ante a sanare una situazione di contenzioso aperta con numerose aziende, mentre potrebbe essere pił ragionevolmente applicata a partire dal 1o gennaio 2008.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Quartiani, 51.1 č accantonato.

 

Valter ZANETTA (FI) chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso sul suo articolo aggiuntivo 51.01, in quanto la copertura prevista potrebbe essere minore.

 

Gianfranco CONTE (FI) ricorda che il riparto relativo alle cifre per il 2005-2006 č ancora in fase di registrazione presso la Corte dei conti. Sottolinea altresģ che i comuni che hanno centrali nucleari sul loro territorio non hanno ancora ottenuto il risarcimento previsto. Invita quindi il relatore a riconsiderare il parere espresso sull'articolo aggiuntivo Zanetta 51.01.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che si possa respingere tecnicamente l'articolo aggiuntivo Zanetta 51.01 per l'esame in Assemblea, impegnando il Governo con un ordine del giorno.

 

Gianfranco CONTE (FI) osserva che poiché le risorse sono restituite dal CIPE,  si dovrebbe impegnare il Governo per il prossimo piano di riparto.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 59.1 della III Commissione e respinge l'emendamento 59.2 della III Commissione.

 

Gianfranco CONTE (FI) illustra le finalitą del suo emendamento 59.3.

 

Andrea RICCI (RC-SE) ritiene che sarebbe stato preferibile approvare l'emendamento 59.2 della III Commissione. Osserva che l'emendamento Gianfranco Conte 59.3 potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere una dotazione di 500 mila euro per il comitato nazionale italiano per il microcredito.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Gianfranco Conte 59.3 č accantonato.

 

Gianfranco CONTE (FI) chiede che l'articolo aggiuntivo Crosetto 60.019 sia tecnicamente respinto per l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garnero Santanchč 60.021.

 

Alberto GIORGETTI (AN) richiama le finalitą dell'articolo aggiuntivo Meloni 60.030, sottolineando che il Fondo dovrebbe consentire la formazione dei giovani. Sottolinea la sua disponibilitą ad accogliere un'eventuale riformulazione che preveda cifre minori che consentano di avviare il Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi entro il 2008.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottolinea l'utilitą del Fondo previsto dall'articolo aggiuntivo Meloni 60.030 e chiede di sottoscriverlo.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR riconosce l'importanza del tema sollevato, ma ricorda che esso rientra nell'ambito delle politiche per il diritto allo studio, che, com'č noto, sono di competenza regionale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 60.030.

 

Gianfranco CONTE (FI) desidera sottolineare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Crosetto 60.019, gią respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea, l'importanza di interventi volti a promuovere il venture capital.

 

Ettore PERETTI (UDC) dichiara di condividere le considerazioni del collega Gianfranco Conte.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U), pur riconoscendo l'importanza della promozione del venture capital, esprime perplessitą sull'opportunitą di una sorta di «statalizzazione» di un istituto di mercato che dovrebbe essere promosso da sistema bancario,come quella prospettata dall'articolo aggiuntivo Crosetto 60.019.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR, pur riconoscendo l'importanza del venture capital per lo sviluppo delle imprese, osserva che questo tema deve essere inserito nel contesto pił ampio delle politiche a sostegno delle piccole imprese. Segnala inoltre l'esistenza di un problema legato al rapporto tra domanda e offerta di capitale, ricordando come alcuni fondi privati nazionali investano risorse ingenti all'estero, non registrando in Italia una domanda adeguata. Rileva infine che alcuni Paesi, come la Francia, promuovono il venture capital mediante interventi di prelievo fiscale, che il Governo non intende perseguire.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 60.03.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo di Leddi Maiola 60.03.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo di Leddi Maiola 60.03.

 

Nicola CRISCI (PD-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo di Leddi Maiola 60.03.

 

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo di Leddi Maiola 60.03.

 

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo di Leddi Maiola 60.03.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 60.03.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Di Centa 64.01 e 64.02 e sull'emendamento Della Vedova 71.6. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Piro 77.04, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 78.14 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Zanella 85.05. Propone quindi l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Rotondo 89.07 e Spini 89.08, mentre invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Andrea Ricci 89.010. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 90 nonché del suo emendamento 91.10. Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative Ceccacci Rubino 93.7, 93.02 e 93.03 della VII Commissione e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 93.04 della VII Commissione e Bonelli 93.016. Invita infine i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Sgobio 95.04.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Manuela DI CENTA (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 64.01, dichiarando la propria disponibilitą a rivederne, se necessario, la copertura finanziaria.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Di Centa 64.01.

 

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Di Centa 64.01.

 

Valter ZANETTA (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Di Centa 64.01.

 

Erminio Angelo QUARTIANI (PD-U) invita il Governo a cercare di individuare una copertura idonea dell'articolo aggiuntivo in esame, anche se pił contenuta rispetto a quella originaria.

 

Alberto GIORGETTI (AN) suggerisce l'opportunitą di individuare un'adeguata copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Di Centa 64.01, mediante una modesta riduzione di altri fondi previsti nel disegno di legge finanziaria.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo in discussione, invitando i presentatori a valutare l'opportunitą di modificarne la copertura finanziaria e di finalizzarlo alla promozione di forme assicurative per gli utilizzatori degli impianti di risalita.

 

Gaspare GIUDICE (FI) auspica che il relatore e il Governo si adoperino al fine di assicurare il raggiungimento delle finalitą dell'articolo aggiuntivo Di Centa 64.01.

 

Massimo CIALENTE (SDpSE) dichiara di condividere le finalitą dell'articolo aggiuntivo in esame.

 

Salvatore RAITI (PD-U), sottolineando l'importanza dei problemi sottesi all'articolo aggiuntivo Di Centa 64.01, invita i presentatori a valutare l'opportunitą di una riformulazione, che preveda l'istituzione di un Fondo speciale per affrontare le difficoltą di gestione degli impianti di risalita, conseguenti ad eventi calamitosi.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR sottolinea l'importanza di distinguere le crisi  temporanee, per affrontare le quali esistono precisi meccanismi fiscali, dalle crisi strutturali, che effettivamente richiedono interventi straordinari.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene preferibile stabilire le risorse necessarie.

 

Manuela DI CENTA (FI) precisa che le aree sciabili della montagna non possono essere ricomprese nel Fondo della montagna.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che la copertura prevista dall'articolo aggiuntivo Di Centa 64.01 con il ricorso a fondi del Ministero della solidarietą sociale presenti notevoli problematicitą. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo in esame, pur nella consapevolezza della difficoltą di trovare una soluzione per la sua copertura.

 

Nicola CRISCI (PD-U) suggerisce di fare ricorso al Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Di Centa 64.01 č accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Della Vedova 71.6.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Piro 77.04 č accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 78.14 del Governo e l'articolo aggiuntivo Zanella 85.05.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, come proposto dal relatore, gli articoli aggiuntivi Rotondo 89.07 e Spini 89.08 sono accantonati.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, sottolinea che l'articolo aggiuntivo Ricci 89.010 non presenta problemi di copertura.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ricci 89.010.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede chiarimenti sull'articolo aggiuntivo Ricci 89.010.

 

Ettore PERETTI (UDC) si associa alla richiesta del deputato Garavaglia.

 

Andrea RICCI (RC-SE) sottolinea che si tratta di una Convenzione internazionale che č stata ratificata dall'Italia e che necessita di stanziamenti per essere attuata.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) chiede per quale motivo i finanziamenti necessari non siano stati previsti dal disegno di legge di ratifica.

 

Andrea RICCI (RC-SE) ricorda che la Convenzione č stata ratificata nello scorso mese di settembre, quando non vi era disponibilitą di fondi per la sua esecuzione.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo 89.010 č accantonato. Ricorda inoltre che, come proposto dal relatore, gli emendamenti 90.1 e 90.2 della VII Commissione, Grillini 90.35 e 91.10 del relatore sono accantonati.

 

Gaspare GIUDICE (FI) richiama le finalitą dell'emendamento Ceccacci 93.7 volto al restauro archeologico di edifici antichi di spettacolo.

La Commissione respinge l'emendamento Ceccacci 93.7.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo 93.02 della VII commissione, identico all'articolo aggiuntivo Ricci 89.010, č accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 93.03 della VII Commissione.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, gli articoli aggiuntivi 93.04 della VII Commissione e Bonelli 93.016 sono accantonati.

 

Francesco NAPOLETANO (Com.It), pur comprendendo le motivazioni dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Sgobio 95.04, insiste per la sua votazione.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Sgobio 95.04 č respinto tecnicamente per l'Assemblea.

 

Francesco NAPOLETANO (Com.It) concorda con la proposta del presidente.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 1.20 del 6 dicembre 2007.


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 3 A 8 E AGLI ARTICOLI 17 E 31

 

ART. 3.

Subemendamento all'emendamento 3. 320 del Governo.

Al comma 39, lettera a) sopprimere il punto 1).

0. 3. 320. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 39:

1) nella lettera a), le parole «di concerto con il Ministro degli affari esteri», sono soppresse;

2) nella lettera h):

2.1 al numero 1) il periodo «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» č sostituito dal seguente: «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione č ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nel citato decreto»;

2.2 al numero 2) le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» sono sostituite dalle seguenti: «individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo incluso nel citato decreto».

3) la lettera n) č sostituita dalla seguente:

«n) dopo l'articolo 168 č inserito il seguente:

Art. 168-bis.

(Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, comma 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, negli  articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

b) al comma 40, la lettera b) č abrogata;

c) il comma 42 č abrogato;

d) al comma 43:

1) nella lettera a), le parole «dall'articolo 2, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 168-bis»;

2) la lettera b) č abrogata;

e) dopo il comma 43 č aggiunto il seguente:

«43-bis. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole "che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

2) all'articolo 6, comma 1, le parole "Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

3) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) č soppressa»;

f) al comma 4, il numero «43» č sostituito dal seguente: «43-bis»;

g) al comma 46, le parole «nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 220 del 19 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999,».

3. 321. Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 3.321 del Governo

Sopprimere la lettera a).

0. 3. 321. 30. Leo, Giorgio Conte.

 

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 15, premettere le seguenti parole: «Al fine di introdurre nel sistema di prelievo criteri di premialitą ordinaria, volta a favorire processi di crescita dimensionale delle aziende, l'apertura al mercato dei capitali delle Pmi, il rafforzamento tecnologico del sistema produttivo», ed eliminare le parole da: «ubicate» a: «Molise», e da: «con un fatturato» a: «euro 5.000.000».

 

Al comma 23 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per  un importo totale di euro 100 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.

0. 3. 321. 14. Villetti.

 

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera n), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 3 č abrogato, con l'eccezione degli investimenti per ricerca e sviluppo effettuati in proprio dalle imprese, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2007. Il regime di eccezione resta in vigore fintanto che non venga realizzato l'aggiornamento dei coefficienti di ammortamento riconosciuti a fini fiscali, in funzione della pił rapida obsolescenza dei beni strumentali che incorporano il progresso tecnologico.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un totale pari a euro 1 miliardo per gli 2008, 2009, 2010.

0. 3. 321. 15. Villetti.

 

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «27,5 per cento» con le seguenti: «28,5 per cento». Alla lettera i) sostituire le parole: «nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo» con le seguenti: «nel limite del 50 per cento del risultato operativo lordo».

0. 3. 321. 16. Villetti.

 

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 61, comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 73, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La riduzione d'imposta prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non č applicabile in ogni caso a favore dei soggetti di cui all'articolo 73 del presente testo unico e dei soggetti, anche se partecipati o controllati da enti o amministrazioni pubbliche, i quali svolgano in via prevalente o esclusiva attivitą commerciale, anche se non rivolta a fini di lucro.

0. 3. 321. 18. Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.

 

Alla lettera b), prima del numero 1), č premesso il seguente:

01) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110» sono aggiunte le seguenti: «e da quelli dipendenti da prestiti o mutui concessi per la realizzazione di lavori pubblici».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

0. 3. 321. 9. Mariani, Vannucci.

 

Alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1. L'eccedenza č deducibile interamente se non eccede il limite di euro 500.000; la parte eccedente č deducibile nel limite dei 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Conseguentemente

Al comma 1, lettera i), il punto 5 č abrogato.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo  da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, la lettera e) č soppressa e cosģ sostituita:

e) all'articolo 77, il comma 1 č cosģ sostituito:

1. L'imposta č commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per i soggetti passivi costituiti da istituti bancari e finanziari e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 17, la lettera h) č soppressa e cosģ sostituita:

h) all'articolo 16, il comma 1 č cosģ sostituito:

1. L'imposta č determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per i soggetti passivi costituiti da istituti bancari e finanziari e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

0. 3. 321. 6. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b), il numero 1) č cosģ sostituito:

1. L'eccedenza č deducibile interamente se non eccede il limite di euro 100.000; la parte eccedente č deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Conseguentemente all'articolo 3, comma..., la lettera e) č soppressa e cosģ sostituita:

e) all'articolo 77, il comma 1 č cosģ sostituito:

1. L'imposta č commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per i soggetti passivi costituiti da istituti bancari e finanziari e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 17, la lettera h) č soppressa e cosģ sostituita:

h) all'articolo 16, il comma 1 č tosi sostituito:

1. L'imposta č determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per i soggetti passivi costituiti da istituti bancari e finanziari e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

0. 3. 321. 5. (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'eccedenza č deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica; la limitazione non si applica se l'eccedenza non supera l'importo di 500 mila euro.».

0. 3. 321. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Alla lettera b), n. 1), le parole da: prodotto fino a: 2007, sono soppresse.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 26. Leo, Giorgio Conte.

 

Alla lettera b), sopprimere il numero 2.

0. 3. 321. 7. Gianfranco Conte.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) sostituire il sesto periodo (il cui contenuto viene soppresso) con i seguenti: «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metą del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico puņ essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;

b) sostituire il capoverso lettera l) con il seguente:

l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), capoverso Art. 5, al comma 3, l'ultimo periodo č sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico»;

2) alla lettera b), capoverso Art. 5-bis, aggiungere in fine il seguente comma:

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilitą ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione č irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalitą e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalitą e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione č irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.;

3) alla lettera c), capoverso Art. 6, al comma 8, l'ultimo periodo č sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico»;

4) alla lettera d), capoverso Art. 7, il comma 3 č sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio  č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico»;

5) alla lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «ed č aggiunta la seguente lettera: d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere č aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 e euro 525.;

6) in fine all'ultimo capoverso, sostituire le cifre:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000

con le seguenti:

2008: + 62.000;

2009: - 27.000;

2010: + 74.000.

0. 3. 321. 31. Il Relatore.

 

Alla lettera b), capoverso 3), dopo le parole: legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungere le seguenti: a tutte le utilities che costruiscono e gestiscono impianti destinati alla collettivitą,.

0. 3. 321. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 3, dopo le parole: «finanziamenti contratti per l'acquisizione» aggiungere le seguenti: «o per la costruzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.100;

2009: - 13.900;

2010: - 12.800.

0. 3. 321. 10. Vannucci, Mariani.

 

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-ter. In attesa che si proceda alla semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale vigente per le imprese immobiliari, alle societą che esercitano l'attivitą di locazione immobiliare non si applicheranno le modifiche introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dall'articolo 3 comma 1 lettera i) limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti gią contratti e garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in moda da assicurare una minore spesa annua pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

0. 3. 321. 1. Peretti.

 

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-ter. In attesa che si proceda alla semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale vigente per le imprese immobiliari, alle societą che esercitano l'attivitą di locazione immobiliare non si applicheranno le modifiche introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dall'articolo 3 

comma 1 lettera i) limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti gią contratti e garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente dell'1 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

0. 3. 321. 2. Di Gioia.

 

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) in attesa che si proceda alla semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale vigente per le imprese immobiliari, alle societą che esercitano l'attivitą di locazione immobiliare non si applicheranno le modifiche introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dall'articolo 3 comma 1 lettera i) limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti gią contratti e garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente dell'1 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

0. 3. 321. 19. Del Mese.

 

Alla lettera f), al numero 1) le parole: 10 milioni, dovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 21. Leo, Giorgio Conte.

 

Alla lettera f), al numero 1) le parole: 15 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 8 milioni.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 22. Leo, Giorgio Conte.

 

Alla lettera f), al numero 2) le parole da: in tre rate fino a: terza rata sono sostituite dalle seguenti: in quattro rate annuali di pari importo; sulla seconda, terza e quarta rata.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 20. Leo, Giorgio Conte.

 

Alla lettera f), n. 2), le parole: a 10.000 e 5.000 euro sono sostituite dalle seguenti: a 20.000 e 10.000 euro.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 27. Leo, Giorgio Conte.

 

La lettera f), n. 2), č soppressa.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 25. Leo, Giorgio Conte.

 

Dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, č riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come oggetto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l'avvio di progetti comuni di ricerca, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel comma 35.

Conseguentemente, ai commi 22 e 23, sostituire le parole: comma 21 con le seguenti: commi 21 e 21-bis, e commi 21 e 22 con: commi 21, 21-bis e 22, e

Al comma 23 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 100 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.

0. 3. 321. 13. Villetti.

 

Alla lettera l), n. 2), dopo le parole: rinnovabile sono inserite le seguenti: l'opzione esercitata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 puņ essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 23. Leo, Giorgio Conte.

 

Sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 24. Leo, Giorgio Conte.

 

Sopprimere la lettera n).

0. 3. 321. 8. Gianfranco Giorgio Conte.

 

Sopprimere la lettera m).

0. 3. 321. 28. Leo, Giorgio Conte.

 

Sostituire la lettera m) con la seguente:

m) dopo il comma 24 inserire i seguenti:

24-bis. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguentemente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, il Governo č delegato ad adottare uno o pił decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valenza, agli effetti fiscali, della competenza economica conforme a quella dei principi contabili internazionali, salvaguardando in ogni caso l'invarianza del gettito;

b) determinazione, per gli strumenti finanziari, del reddito conforme a quello seguito in sede di redazione del bilancio civilistico;

c) modalitą per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti  negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione dei componenti positivi;

d) rilevazione e trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

e) coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

f) il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

g) coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attivitą e passivitą di bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

h) coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

i) coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

j) continuitą dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi d'imposta.

24-ter. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma precedente, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

0. 3. 321. 29. Leo, Giorgio Conte.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: e, dopo il primo periodo, č inserito il seguente: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societą in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.»;

b)

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La quota del risultato operato lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puņ essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.»;

2) sostituire il comma 4 con il seguente: «Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.»;

3) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle societą consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del  1999, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle societą di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle societą costituite per il realizzo e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni.»;

4) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le societą estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della societą estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.»;

c) dopo la lettera t) inserire la seguente: «t-bis) all'articolo 152, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6"»;

d)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, dopo la parola «3)», inserire la seguente: «t-bis)»;

2) nel secondo periodo, sostituire le parole da: «e per i primo tre periodi d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilitą degli interessi passivi č aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro.»;

3) dopo il sesto periodo, aggiungere i seguenti: «Per il solo periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metą del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico puņ essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;

e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze č istituita una commissione di studio sulla fiscalitą diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attivitą di gestione e attivitą di costruzione e della possibilitą di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa»;

f)

Al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni»;

2) nel secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione» con le seguenti «anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione»;

g)

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva  deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;

h)

Al comma 15 apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni.»;

2) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;

i)

Al comma 16 sostituire le parole: e dell'imposta regionale sulle attivitą produttive nella misura del 7 per cento con le seguenti parole: nella misura del 6 per cento.;

l)

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilitą ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione č irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalitą e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalitą e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione č irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;

3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: «i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzioni o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», comma 3 č sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

m) dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-bis. In attesa del riordino delle disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto delle specificitą  delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed č aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;

b) nell'articolo 85, il comma 3 č sostituito dai seguenti: «3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»;

c) nell'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola «diciottesimo» č sostituita dalla seguente «dodicesimo»;

d) nell'articolo 89, dopo il comma 2, č inserito il seguente «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare.»;

e) nell'articolo 94, dopo il comma 4, č inserito il seguente: «4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1696/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;

f) nell'articolo 101:

1) il comma 1-bis č soppresso;

2) dopo il comma 2, č inserito il seguente: «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.»;

g) nell'articolo 103, č inserito il seguente comma 3-bis: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 11606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento č ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione al conto economico.»;

h) nell'articolo 109, dopo il comma 3-quater, č inserito il seguente: «3-quinquies. I precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.»;

i) nell'articolo 110, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002: a) i maggiori e i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta  applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri i requisiti previsti al comma 1, il costo č ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivitą assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3, č inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

24-ter. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il comma 2 dell'articolo 11 č soppresso. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto.

24-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto dovrą prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali non determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attivitą e passivitą dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base ai principi contabili internazionali a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuitą dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi 24-bis e 24-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per  i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 24-bis.

24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.»; (IAS)

n) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«51-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 č sostituito dal seguente: I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltą della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivitą di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

51-ter. Le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

51-quater. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il primo periodo del comma 5 č sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle societą e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societą sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali č sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

3. 321. Il Governo.

 

ART. 4.

Subemendamento all'emendamento 4.53 del Governo.

Alla lettera b) del comma 9 sopprimere il punto 1).

0. 4. 53. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) nel comma 1:

1) sostituire le parole da «Si considerano» a «dei commi da 1 a 21,» con le seguenti «Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi»,

2) alla lettera a), numero 3), dopo le parole «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti «ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico»;

b) nel comma 9:

1) sostituire le parole «non si considerano soggetti passivi dell'imposta» con le seguenti «sono esenti dall'imposta»;

2) dopo le parole «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «compresi  quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi,»;

c) sostituire il comma 12 con i seguenti: «12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12-bis. Le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

d) nel comma 14 sopprimere le parole «soggetti che rientrano nel regime dei»;

e) nel comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia»;

f) nel comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto č dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.».

4. 53. Il Governo.

 

ART. 8.

Subemendamento all'emendamento 8.33 del Governo

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. L'articolo 7, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, č abrogato.

0. 8. 33. 1. Aurisicchio.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008».

8. 33. Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 8.34 del Governo

Sopprimere i commi da 1-bis ad 1-sexies.

0. 8. 34. 8. Alberto Giorgetti.

 

Al comma 1-bis sostituire le parole: dieci anni con le parole: 5 anni.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

0. 8. 34. 17. Gianfranco Conte, Zorzato.

 

Al comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

0. 8. 34. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Sopprimere il comma 1-septies.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

2010: - 200.000.

0. 8. 34. 16. Gianfranco Conte, Zorzato.

 

Al comma 1-septies, capoverso 3-bis, le parole: se superiori a 2.000 euro sono sostituite dalle seguenti: se superiori a 1.000 euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per la solidarietą sociale, sono apportate le seguenti modifiche:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

0. 8. 34. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1-septies, capoverso 3-bis, le parole: sei rate trimestrali sono sostituite con le seguenti: otto rate trimestrali.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per la solidarietą sociale, sono apportate le seguenti modifiche:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

0. 8. 34. 3. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1-septies, capoverso 3-bis, le parole: otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila euro sono sostituite con le seguenti: dodici rate trimestrali di pari importo se superiori a tremila euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per la solidarietą sociale, sono apportate le seguenti modifiche:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

0. 8. 34. 4. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1-septies, capoverso 1-bis sopprimere le parole da: sono a carico sino a: ipoteca.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

0. 8. 34. 15. Gianfranco Conte, Zorzato.

 

Al comma 1-septies, capoverso 3, sostituire le parole: entro il termine di trenta giorni con le seguenti: entro il termine di 90 giorni.

0. 8. 34. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1-septies, capoverso 3, le parole: 3,5 per cento annuo sono sostituite con le seguenti: 2,5 per cento annuo.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per la solidarietą sociale, sono apportate le seguenti modifiche:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100,000;

2010: - 100.000.

0. 8. 34. 6. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1-septies, nel comma 3 richiamato sostituire le parole: 3,5 con le parole: 2,5.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

0. 8. 34. 14. Gianfranco Conte, Zorzato.

 

Al comma 1-septies, capoverso 4, le parole: il mancato pagamento anche di una sola rata sono sostituite con le seguenti: il mancato pagamento di due rate.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

0. 8. 34. 7. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1-septies, nel comma 4 richiamato sostituire le parole: anche di una sola rata con le parole: due rate qualora per oggettive difficoltą non sono pagate alla scadenza successiva.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

0. 8. 34. 13. Gianfranco Conte, Zorzato.

 

Sopprimere il comma 1-octies.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

0. 8. 34. 12. Gianfranco Conte, Zorzato.

 

Sopprimere il comma 1-novies.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

0. 8. 34. 11. Gianfranco Conte, Zorzato.

 

Al comma 1-novies sostituire le parole: il quinto mese con le parole: l'ottavo mese.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

0. 8. 34. 10. Gianfranco Conte, Zorzato.

 

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Decorsi pił di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per crediti IRPEG e IRPEF, producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

1-ter. La quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi di cui al comma 1-bis č effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale č maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

1-quater. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, č inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 puņ essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non č soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

1-quinquies. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «Se» č sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1, č inserito il seguente: «1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo puņ essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalitą previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.».

1-sexies. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

1-septies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 426, dopo l'articolo 3, č aggiunto il seguente:

«3-bis (Rateazione delle somme dovute) 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila euro. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente č tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio puņ autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di  primo grado su beni immobili di esclusiva proprietą del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile č determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puņ essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non č assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, č concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltą dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3.5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento č dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, č iscritto a ruolo. Se č stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal precedente comma č eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai comma 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui ai commi precedenti non č ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602».

1-octies. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel primo periodo, le parole «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento» sono soppresse;

b) al comma 1, nel secondo periodo, le parole «cinquanta milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola «bancaria» č aggiunto il seguente periodo: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo puņ essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio puņ altresģ autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore,  ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietą del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile č determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puņ essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non č assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;

c) al comma 4-bis dopo la parola «fideiussore» sono aggiunte le parole «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola «stesso» sono aggiunte le parole «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

1-novies. All'articolo 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

1-decies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:

al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

1-undecies. Le disposizioni di cui al comma 1-novies si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008.

1-duodecies. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalitą di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicitą della disciplina relativa al versamento, riscossione e rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificitą dei singoli tributi.

1-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. 34.Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 8. 35 del Governo

Al comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: con un minimo di 258 euro aggiungere  le seguenti: e comunque non oltre i 5.000 euro.

0. 8. 35. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «non pagata» sono soppresse e le parole: «, connessa all'errata applicazione del» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il»;

b) nel terzo periodo, dopo la parola: «assolta» aggiungere le seguenti: «, ancorché irregolarmente,» e sopprimere le parole: «, ancorché irregolarmente».

0. 8. 35. 12. Lulli, Nannicini.

 

Al comma 1-bis, le parole: 258 euro sono sostituite con le seguenti: 100 euro.

0. 8. 35. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Sopprimere, i commi 1-ter e 1-quater.

0. 8. 35. 9. Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.

 

Il comma 1-quinquies č abrogato.

0. 8. 35. 2. Garavaglia, Filippi.

 

Sopprimere, il comma 1-sexies.

0. 8. 35. 8. Alberto Giorgetti, Leo.

 

Sopprimere, 1 commi 1-septies, 1-octies e 1-novies.

0. 8. 35. 7. Leo, Lamorte.

 

Il comma 1-septies č abrogato.

0. 8. 35. 3. Garavaglia, Filippi.

 

Il comma 1-undecies č abrogato.

0. 8. 35. 4. Garavaglia, Filippi.

 

Aggiungere i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 č aggiunto il seguente: «9-bis. Č punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa č pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Č punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.».

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a), č inserita la seguente: «a-bis)  alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;

b) nell'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto gią stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008.

1-quinquies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera d) č sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediante praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantitą di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti no residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;».

1-sexies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 3 č aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, č punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta, č punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma lettera d), terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano non veritiere, le sanzioni di cui  ai periodi precedenti č aumentata al 40 per cento»;

b) all'articolo 6, al comma 4 le parole «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

c) all'articolo 6, dopo il comma 9, č aggiunto il seguente comma: «9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, č punito, salva la responsabilitą del cedente, con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.»;

d) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, č aggiunto il seguente comma: «2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 č disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6.».

1-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18, terzo comma, č aggiunto in fine il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresģ ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuaria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.»;

b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma, č aggiunto il seguente: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.».

1-octies. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».

1-novies. Nell'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalitą dei lavori».

1-decies. La disposizione di cui al comma 1-novies dal 1o febbraio 2008.

1-undecies. All'articoli 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma: «4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, č responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni puņ regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

1-duodecies. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ai sensi dell'articolo 41», sono soppresse.

8. 35.Il Governo.

 


ART. 17.

Subemendamenti all'emendamento 17.10 del Governo

La lettera b) č soppressa.

0. 17. 10. 1. Saglia, Alberto Giorgetti.

 

Dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) al comma 2, sostituire le parole: «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» con le seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al precedente comma 1, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 19-bis, 19-ter, 19-quater e 22-ter del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, cosģ come modificato dalla legge n. 286 del 2006»;

d) al comma 2 sostituire le parole: «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» con le seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al precedente comma 1, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 19-bis, 19-quater e 22-ter del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, cosģ come modificato dalla legge n. 286 del 2006».

0. 17. 10. 3. (ex 17. 3; ex 17. 9) Mantini.

 

All'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole «e il relativo riparto di competenze sono stabiliti» con le parole «č stabilito»;

b) al comma 2, le parole «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 3.17, e al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 22-bis e 22-ter del medesimo decreto legge n. 181 del 2006».

17. 10.Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 17.04 del Governo.

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 17-bis.

0. 17. 04. 6.Alberto Giorgetti, Leo.

 

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 17-bis.

0. 17. 04. 7.Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.

 

All'articolo 17-bis comma 2, sopprimere le parole: alla tutela del risparmio.

0. 17. 04. 2.Quartiani.

 

 

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

0. 17. 04. 1.D'Elpidio.

 

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 30.

0. 17. 04. 3.Quartiani.

 

Sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 30.

0. 17. 04. 4.Quartiani, Misiani.

 

All'articolo 30, sopprimere il comma 3.

0. 17. 04. 9.Andrea Ricci.

 

All'articolo 17-bis, capoverso articolo 30, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro sessanta giorni;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le operazioni di liquidazione dell'ente devono essere concluse entro l'anno 2008.

0. 17. 04. 5.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di assicurazioni).

1. Al fine di favorire il processo d'integrazione dei mercati finanziari e razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio», sono inserite le seguenti: «alle  politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio ed ai rapporti con le autoritą di settore»;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, sono soppresse le parole «politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza», e dopo le parole «offerta di beni e servizi», sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni»;

c) l'articolo 30 č sostituito dal seguente:

Art. 30.

(Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri).

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le Autoritą di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) č soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, gią svolti dall'ente stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob.

3. Il personale in servizio presso l'ISVAP in forza di contratti a tempo determinato stipulati, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, anteriormente al 28 settembre 2007 puņ essere inquadrato nei ruoli dell'Istituto, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Al predetto personale si applica quanto previsto dal comma 4.

4. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale gią riconosciuto, nonché la qualifica e le funzioni svolte, č trasferito alla Banca d'Italia, alla Consob o ad altre autoritą di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ente di provenienza.

5. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente e provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'ente e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

6. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'Economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente.

17. 04.Il Governo.

 

ART. 31.

Subemendamenti all'emendamento 31.02 del Governo.

 

All'articolo 31-bis il comma 1 č abrogato.

 0. 31. 02. 43.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis il comma 1 č abrogato.

 0. 31. 02. 15.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis il comma 1 č abrogato.

 0. 31. 02. 22.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis il comma 1 č abrogato.

 0. 31. 02. 30.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 2.

 0. 31. 02. 2.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 2.

 0. 31. 02. 23.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 2.

0. 31. 02. 31.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis il comma 2 č abrogato.

0. 31. 02. 44.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 3.

 0. 31. 02. 14.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 3.

  0. 31. 02. 24.Forlani, Volontč, Peretti.

 

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 3.

  0. 31. 02. 32.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 3.

  0. 31. 02. 45.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 4.

 0. 31. 02. 13.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 4.

 0. 31. 02. 25.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 4.

 0. 31. 02. 33.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 4.

 0. 31. 02. 46.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 5.

 0. 31. 02. 12.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 5.

 0. 31. 02. 26.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 5.

 0. 31. 02. 34.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 5.

 0. 31. 02. 47.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

Al comma 5 dopo le parole: analoghe finalitą; sostituire la parola: promuove con: puņ realizzare.

0. 31. 02. 1.Ceccuzzi.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 6.

 0. 31. 02. 11.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 6.

 0. 31. 02. 27.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 6.

  0. 31. 02. 35.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 6.

 0. 31. 02. 48.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 7.

 0. 31. 02. 9.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 7.

 0. 31. 02. 28.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 7.

 0. 31. 02. 36.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 7.

 0. 31. 02. 49.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 8.

 0. 31. 02. 8.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 8.

0. 31. 02. 29.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 8.

0. 31. 02. 37.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 8.

0. 31. 02. 50.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 9.

 0. 31. 02. 5.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 9.

0. 31. 02. 17.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 9.

0. 31. 02. 38.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 9.

0. 31. 02. 51.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 10.

0. 31. 02. 6.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 10.

0. 31. 02. 18.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 10.

0. 31. 02. 39.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 10.

0. 31. 02. 52.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 11.

0. 31. 02. 7.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 11.

0. 31. 02. 19.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 11.

0. 31. 02. 40.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 11.

 0. 31. 02. 53.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 12.

0. 31. 02. 4.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 12.

0. 31. 02. 20.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 12.

0. 31. 02. 41.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 12.

0. 31. 02. 54.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 13.

0. 31. 02. 3.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 13.

0. 31. 02. 21.Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 13.

0. 31. 02. 42.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 13.

0. 31. 02. 55.Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis dopo il comma 13, č aggiunto il seguente:

14. Al fine di coordinare l'attivitą di cooperazione internazionale e di assistenza ambientale all'estero, nonché di razionalizzare la spesa, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puņ destinare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, con decreto del Ministro, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, esperti ambientali per il supporto alle rappresentanze stesse e all'attivitą di cooperazione ambientale. A tal fine il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, č aumentato di una quota di dieci unitą, riservata agli esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui si aggiungono 3 esperti destinati presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

0. 31. 02. 16.Bonelli, Zanella.

 

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietą internazionale).

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, ispirata a principi di efficacia, economicitą e unitarietą, č istituita la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietą internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico che opera per dare attuazione alle attivitą conseguenti agli indirizzi impartiti nell'ambito delle linee di politica estera dal Ministro degli affari esteri, che esercita il controllo e la vigilanza su tutte le iniziative di cooperazione.

2. Le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri.

3. Č attribuita al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del fondo europeo di sviluppo, da esercitarsi d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro degli affari esteri impartisce all'Agenzia direttive generali e specifiche, anche per definire le prioritą di azione e di intervento e le disponibilitą finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento.

5. L'Agenzia opera direttamente per la realizzazione degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 1 e 4, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che sono in grado di  contribuire al perseguimento degli indirizzi di cui al comma 1 e delle direttive di cui al comma 4; eroga su base convenzionale servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attivitą di cooperazione allo sviluppo; acquisisce altresģ incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalitą; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo; puņ realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le direttive sopra menzionati. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attivitą di cooperazione allo sviluppo č privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia l'articolo 14, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

6. L'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietą internazionale, di un fondo unico ove confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo e per la cooperazione internazionale, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui ai commi 2 e 3, oltre ai proventi derivanti dai servizi, dagli incarichi e dalle iniziative di cui al comma 6, nonché ai fondi apportati dalle Regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, a liberalitą e legati.

7. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, č approvato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, predisposto in conformitą ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri;

b) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri;

c) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilitą della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

d) previsione di un comitato direttivo, la cui partecipazione non dą luogo a compensi oltre al rimborso delle spese, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

g) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui al comma 6;

h) attribuzione altresģ all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera i),

i) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

l) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore e approvati dal Ministro degli affari esteri, della possibilitą di adeguare l'organizzazione  stessa, nei limiti delle disponibilitą finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

m) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilitą, approvati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attivitą dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilitą pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

n) determinazione del limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 6, da destinare alle spese di funzionamento;

o) definizione dell'organico e delle modalitą di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale gią in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché le modalitą di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica.

8. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 7 lettera o), da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 6 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia.

9. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia č mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e le Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo.

10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a:

a) ridefinire i compiti attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri;

b) riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri;

c) prevedere la corrispondente riduzione, mediante la soppressione, delle strutture le cui attivitą sono trasferite all'Agenzia;

d) disciplinare il rapporto con la rete all'estero, di cui sono fatte salve le attribuzioni.

12. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. Il funzionamento dell'Agenzia decorre dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 del presente articolo.

31. 02.Il Governo.

ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

EMENDAMENTI APPROVATI

 

ART. 3.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) sostituire il sesto periodo con i seguenti «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metą del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico puņ essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;

b) sostituire il capoverso lettera l) con il seguente:

«l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo č sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilitą ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione č irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalitą e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalitą e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione č irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»; 

3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo č sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», il comma 3 č sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

5) alla lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «ed č aggiunta la seguente lettera: «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere č aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 e euro 525.».

6) infine all'ultimo capoverso, sostituire le cifre:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

con le seguenti:

2008: + 62.000;

2009: - 27.000;

2010: + 74.000.

0. 3. 321. 31.Il Relatore.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «e, dopo il primo periodo, č inserito il seguente: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societą in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.»;

b) al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La quota del risultato operato lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puņ essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.»;

2) sostituire il comma 4 con il seguente: «Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo loro di competenza»;

3)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle societą consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle  societą di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle societą costituite per il realizzo e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni, nonché alle societą il cui capitale sociale č sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costituiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione»;

4) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le societą estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della societą estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.»;

c) dopo la lettera t) inserire la seguente: «t-bis) all'articolo 152, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»»;

d) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, dopo la parola «3),» inserire la seguente: «t-bis);

2) nel secondo periodo, sostituire le parole da: «e per i primo tre periodi d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilitą degli interessi passivi č aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro.»;

3) dopo il sesto periodo, aggiungere i seguenti: «Per il solo periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metą del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico puņ essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;

e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze č istituita una commissione di studio sulla fiscalitą diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attivitą di gestione e attivitą di costruzione e della possibilitą di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa»;

f) al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso «2-ter, apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni;

2) nel secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione» con le seguenti» «anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione»; 

g)

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.;

h)

Al comma 15 apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo sostituire le parole: aliquota del 18 per cento con le seguenti: aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni.;

2) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;

i)

Al comma 16 sostituire le parole: e dell'imposta regionale sulle attivitą produttive nella misura del 7 per cento con le seguenti parole: nella misura del 6 per cento.;

l)

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), capoverso «Art. 5»,

Al comma 3, l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilitą ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione č irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalitą e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalitą e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione č irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;

3) alla lettera c), capoverso «Art. 6»,

Al comma 8; l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: «i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzioni o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», comma 3 č sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitą dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.».

m) dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-bis. In attesa del riordino delle disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto delle specificitą delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed č aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;

b) nell'articolo 85, il comma 3 č sostituito dai seguenti: «3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»;

c) nell'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola «diciottesimo» č sostituita dalla seguente «dodicesimo»;

d) nell'articolo 89, dopo il comma 2, č inserito il seguente «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare.»;

e) nell'articolo 94, dopo il comma 4, č inserito il seguente: «4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1696/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;

f) nell'articolo 101:

1) il comma 1-bis č soppresso;

2) dopo il comma 2, č inserito il seguente: «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.»;

g) nell'articolo 103, č inserito il seguente comma 3-bis: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 11606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento č ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione al conto economico.»;

h) nell'articolo 109, dopo il comma 3-quater, č inserito il seguente: «3-quinquies. I precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.»;

i) nell'articolo 110, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002: a) i maggiori e i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati  a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri i requisiti previsti al comma 1, il costo č ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivitą assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3, č inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

24-ter. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il comma 2 dell'articolo 11 č soppresso. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto.

24-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto dovrą prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali non determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attivitą e passivitą dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base ai principi contabili internazionali a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuitą dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi 24-bis e 24-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 24-bis.

24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.»;

n) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«51-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 č sostituito dal seguente: «I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltą della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivitą di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

51-ter. Le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

51-quater. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il primo periodo del comma 5 č sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle societą e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societą sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali č sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000:

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

3. 321.(nuova formulazione) Il Governo.

 

Al comma 1, lettera p), sopprimere le seguenti parole: Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruitą previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di societą sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni Il e III del presente capo.

3. 35.Zorzato, Verro, Casero, Giudice, Crosetto, Armosino, Leone, Marras.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze č istituita una commissione di studio sulla fiscalitą diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attivitą di gestione e attivitą di costruzione e della possibilitą di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

3. 69.(Nuova formulazione) Satta.

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, in fine, viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) al comma 34, dopo le parole «struttura risultante dall'aggregazione» aggiungere le seguenti parole: «ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificamente stabilite con il decreto di cui al comma 32,».

3. 332. Il Relatore.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 39:

1) nella lettera a), le parole «di concerto con il Ministro degli affari esteri», sono soppresse;

2) nella lettera h):

2.1) al numero 1) il periodo «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» č sostituito dal seguente: «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione č ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nel citato decreto»;

2.2) al numero 2) le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» sono sostituite dalle seguenti: «individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo incluso nel citato decreto».

3) la lettera n) č sostituita dalla seguente: «n) dopo l'articolo 168 č inserito il seguente:

Art. 168-bis. (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, comma 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4,  167, commi 1 e 5, 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

b) al comma 40, la lettera b) č abrogata;

c) il comma 42 č abrogato;

d) al comma 43:

1) nella lettera a), le parole «dall'articolo 2, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 168-bis».

2) la lettera b) č abrogata;

e) dopo il comma 43 č aggiunto il seguente «43-bis. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

2) all'articolo 6, comma 1, le parole «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

3) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) č soppressa.

f) al comma 44, il numero «43» č sostituito dal seguente: «43-bis»;

g) al comma 46, le parole «nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 220 del 19 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999,».

3. 320. Il Governo.

 

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente comma:

40-bis. Al fine di armonizzare la legislazione italiana alla normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate a regime ordinario IVA a decorrere dal periodo di imposta 2005.

3. 38. (Nuova formulazione) Nannicini.

 

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

40-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3) le parole: «corsi mascherati e in costume» sono soppresse;

2) al numero 4) e parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 180;

2009: - 180;

2010: - 180.

3. 116.Mariani, Ceccuzzi.

 

ART. 4.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole da: Si considerano a dei commi da 1 a 21, con le seguenti Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi;

2) alla lettera a), numero 3), dopo le parole «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti «ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico»;

b) al comma 9:

1) sostituire le parole «non si considerano soggetti passivi dell'imposta» con le seguenti «sono esenti dall'imposta»;

2) dopo le parole «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi,»;

c) sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12-bis. Le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

d) al comma 14 sopprimere le parole «soggetti che rientrano nel regime dei»;

e) al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia»;

f) al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto č dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.».

4. 53.Il Governo.

 

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. All'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalitą e criteri di solvibilitą stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385»;.

4. 52.Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

 

Sostituire il comma 29 con il seguente:

29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

4. 49.Crosetto, Zorzato.

 

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

4. 51. Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

 

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis) All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dell'articolo 106 e dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. 50. Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

 

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta).

1. A decorrere dall'anno 2008 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalitą previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto 12 gennaio 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, emanato in attuazione dell'articolo 1 comma 197, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. 012.Giovanelli.

 

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle irregolaritą consistenti in falsitą di atti redatti dai dipendenti gią soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

8. 2.La VI Commissione.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

12. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-bis, le parole da «interamente» a «Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) nel comma 3-ter, le parole da «stipula» a «richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

8. 17.Di Gioia.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;

b) dopo la parola «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della societą incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero 1facenti parte del patrimonio della societą incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d) dopo la parola «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della societą incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».

8. 20.Di Gioia.

 

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»".

8. 33.Il Governo.

 

Al comma 1-septies, capoverso articolo 3-bis, comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

0. 8. 34. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «non pagata» e sostituire le parole: «, connessa all'errata applicazione del» con le seguenti: «mediante il»;

b) al terzo periodo, dopo la parola: «assolta», aggiungere le seguenti: «, ancorché irregolarmente,» e sopprimere le parole: «, ancorché irregolarmente».

0. 8. 35. 12.Lulli, Nannicini.

 

All'articolo 8, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35, č inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attivitą finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.».

1-ter. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilitą amministrative delle societą concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegai alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo n. 112 del 1999, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 causa di perdita del diritto al discarico.

8. 36.Il Relatore.

 

ART. 17.

All'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole «e il relativo riparto di competenze sono stabiliti» con le parole «č stabilito»;

b) al comma 2, le parole «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 3.17, e al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 22-bis e 22-ter del medesimo decreto legge n. 181 del 2006».

17. 10.Il Governo.

 

ART. 30.

Dopo l’articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 320 della legge n. 266 del 2005).

1. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puņ essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti gią compiuti in conformitą ad essa presso la predetta Conferenza.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre, n. 223».

30. 047.Il Governo.

 

ART. 31.

Al comma 1, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali, e, dopo la parola: individuate, aggiungere la seguente: tutte.

31. 1.La III Commissione.

 

ART. 32.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La somma di cui al comma 1, puņ essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune di La Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

32. 6.(Nuova formulazione) Cogodi.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 2004, n. 17, č incrementato di 500.000 euro a  decorrere dal 2008 per sostenere l'attivitą dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 32 con la seguente: (Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altri adempimenti internazionali).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 500;

2009: - 500

2010: - 500.

32. 2.(Nuova formulazione)La III Commissione.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Expo di Shangai del 2010 č autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 5.000;

2010: - 6.000.

32. 15.Il Relatore.

ART. 40.

Al comma 2, dopo le parole: Al fine di sviluppare aggiungere le seguenti: ed adeguare.

40. 2.La IX Commissione.

 

ART. 59.

Al comma 1, dopo le parole: a favore dei Paesi in via di sviluppo, aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

59. 1.La III Commissione.

 

 

ART. 60.

Dopo l’articolo 60, č aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per la crescita della competitivitą dell'offerta del sistema turistico nazionale).

1. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo ed attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si definiscono:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi č necessitą di individuare caratteristiche similari ed omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacitą ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

b) le modalitą di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare ad interventi di solidarietą a favore delle fasce sociali pił deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

60. 03. Leddi Maiola, Milana.

 

ART. 78.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: progetti di ricerca inserire le seguenti: di base.

78. 14.Il Governo.


VCOMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedģ 6 dicembre 2007

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SEDE REFERENTE

 

Giovedģ 6 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Nicola Sartor.

 

La seduta comincia alle 11.55.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2007.

 

Lino DUILIO, presidente, si scusa per il ritardo con cui inizia la seduta, sottolineando che si tratta di un ritardo di mezz'ora dovuto ad esigenze tecniche abbastanza consuete per quel che riguarda l'esame della manovra di bilancio.

 

Guido CROSETTO (FI) stigmatizza il modo di procedere nell'esame della manovra di bilancio, rilevando che al di lą delle esigenze tecniche ricordate dal Presidente, sarebbe necessario rispettare maggiormente i tempi previsti. Fa presente che nel caso in cui si dovessero ripetere simili episodi non parteciperą pił ai lavori della Commissione per quel che riguarda la manovra di bilancio.

 

Daniela GARNERO SANTANCHČ (Misto-Destra) critica il modo di operare per quel che riguarda il procedimento seguito nell'organizzazione dei lavori della Commissione, rilevando che sarebbe necessario stabilire tempi certi e rispettarli.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene che il ritardo con cui la seduta č cominciata sia assolutamente ingiustificabile e non dovuto a ragioni tecniche. Ritiene pertanto opportuno sospendere immediatamente per la pausa pranzo la seduta e riprenderla nel pomeriggio.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) auspica che l'opposizione in modo compatto si opponga a tale modo di procedere, ritenendo opportuno che vengano rispettati i tempi di inizio delle sedute.

Lino DUILIO, presidente, ritiene che la Commissione non possa sospendere immediatamente i propri lavori, e che sia necessario proseguire almeno fino alle 13.30. Avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del Governo riferiti all'articolo 9 (vedi allegato 1). Con riferimento ai subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo 9.454, 9.455, 9.457, 9.458, 9.459, 9.461 e 9.462, ricorda che sono da considerare inammissibili per estraneitą di materia i subemendamenti Zucchi 0.9.461.4, 0.9.461.5 e 0.9.462.5 in quanto introducono disposizioni non direttamente riferibili agli emendamenti del Governo.

Per quanto concerne i profili finanziari, avverte che deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione il subemendamento: Ciccioli 0.9.462.4, inammissibile in quanto dall'applicazione del comma 77-quater, che si intende abrogare, derivavano effetti di maggiore entrata.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dal Governo, segnala che l'emendamento 14.60, che autorizza assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risulta inammissibile per carenza di compensazione, a meno che la parte recante l'onere non sia cosģ riformulata: «...per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2010». Tale formulazione appare coerente con il comma 2, lettera a), di cui si dispone la sostituzione, nonché con la norma di copertura che - essendo disposta sulla tabella A - deve intendersi a regime. Chiede pertanto al Governo se accetta tale riformulazione.

Con riferimento all'articolo 8, ricorda che sono accantonati l'emendamento del Governo 8.34, sul quale si trattava di valutare la possibilitą di una riformulazione o di una soppressione della lettera a del comma 1-octies e il subemendamento Zeller 0.8.35.1 e l'emendamento del Governo 8.35.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI accetta la riformulazione dell'emendamento 14.60.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede una sospensione di mezz'ora.

 

Lino DUILIO, presidente, accoglie la richiesta e dispone quindi che la seduta riprenda tra mezz'ora.

 

Gianfranco CONTE (FI) segnala l'emendamento 9.153.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) segnala l'emendamento 9.56.

 

Antonio BORGHESI (IdV) segnala l'emendamento 9.05.

 

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.40.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che con riferimento all'articolo 8 erano stati accantonati gli articoli 8.34 e 8.35 del Governo, sui quali vi era l'impegno da parte del Governo a proporre una riformulazione.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI riformula l'emendamento 8.34 proponendo la soppressione della lettera a) del comma 1-octies (vedi allegato 2).

 

Gianfranco CONTE (FI) esprime soddisfazione per la riformulazione dell'emendamento 8.34 del Governo, ricordando peraltro che andrebbe coordinato l'emendamento approvato con altre disposizioni che prevedono la rateizzazione secondo modalitą diverse.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.34 del Governo, nel testo riformulato.

 

Lino DUILIO, presidente, chiede al Governo se vi č disponibilitą a riformulare il subemendamento Zeller 0.8.35.1.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI propone una riformulazione del subemendamento Zeller 0.8.35.1. (vedi allegato 2)

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) accetta la riformulazione proposta del subemendamento Zeller 0.8.35.1.

La Commissione approva quindi il subemendamento Zeller 0.8.35.1, nel testo riformulato. Approva quindi l'emendamento 8.35 del Governo.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che la Commissione passerą adesso all'esame degli emendamenti all'articolo 9. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in questione.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, inizia ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 9.

 

Paolo CIRINO POMICINO (DCA-NPSI) ritiene che si stia procedendo in modo molto confuso per quanto riguarda l'illustrazione dei pareri e ritiene pertanto opportuno interrompere la seduta, anche in considerazione del fatto che il Governo esprime costantemente parere negativo sugli emendamenti dell'opposizione.

 

Lino DUILIO, presidente, assicura che vi sono anche pareri favorevoli da parte del Governo sugli emendamenti dell'opposizione.

 

Manlio CONTENTO (AN) rileva che sarebbe opportuno sospendere la seduta in quanto non si capisce su quale fascicolo si sta lavorando.

 

Lino DUILIO, presidente, sospende la seduta al fine di riordinare il fascicolo.

 

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 13.20.

 

Lino DUILIO, presidente, segnala che non č ancora possibile riprendere i lavori in quanto a causa delle ulteriori segnalazioni effettuate nella mattinata e anche dopo l'inizio della seduta, non č stato ancora possibile comporre un fascicolo unitario. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito della seduta alle ore 16.30.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che in un'agenzia di questa mattina il presidente dell'VIII Commissione Realacci ha espresso giudizi negativi per quel che riguarda alcuni temi trattati dalla legge finanziaria. Ritiene pertanto che il relatore e il rappresentante del governo dovrebbero fare le opportune valutazione del caso in merito a tali giudizi negativi.

 

Lino DUILIO, presidente, prende atto della segnalazione del deputato Marinello. Fissa quindi alle ore 16.30 la ripresa della seduta.

 

La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 16.30.

 

Lino DUILIO, presidente, comunica che, in considerazione dell'esigenza di meglio definire il quadro delle proposte emendative, ritiene opportuna un'ulteriore sospensione dei lavori della Commissione che potranno riprendere a partire dalle ore 18.

 

Manlio CONTENTO (AN) evidenzia come talune agenzie di stampa riportino affermazioni del relatore, onorevole Ventura, il quale avrebbe dichiarato che la Commissione Bilancio starebbe definendo la disciplina della class action anche con la collaborazione della Commissione Giustizia. Rileva, peraltro, che non risulta essersi svolta alcuna riunione con la Commissione Giustizia, la quale, anzi, non č stata in alcun modo coinvolta nel lavoro di elaborazione di eventuali modifiche all'articolo 99 del disegno di legge finanziaria. Ritiene verosimile, semmai, che il relatore abbia discusso o stia discutendo della disciplina dell'azione collettiva con esponenti dei gruppi di maggioranza che, in quanto tali, non rappresentano la Commissione Giustizia. Poiché la questione appare di estrema delicatezza, ritiene indispensabile che il relatore precisi quanto prima il senso delle proprie dichiarazioni.

 

Lino DUILIO, presidente, precisa che il relatore ha affermato che si cercherą di lavorare al testo dell'articolo 99 del disegno di legge finanziaria, per apportare qualche miglioramento che tenga conto anche del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia della Camera. Il relatore inoltre, a titolo personale, ha espresso perplessitą sulla retroattivitą della class action, ritenendo che questo sia uno dei nodi da sciogliere.

 

Francesco TOLOTTI (PD-U) chiede chiarimenti in ordine agli orari stabiliti per la prosecuzione dei lavori della Commissione.

 

Lino DUILIO, presidente, ribadisce di ritenere utile un'ulteriore sospensione dei lavori della Commissione che potranno riprendere alle ore 18. Sospende pertanto la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 16.40, riprende alle 18.30.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 9.477, che reca disposizioni in materia di adempimenti catastali. Tale emendamento deve ritenersi ammissibile. Il relatore ha altresģ presentato l'articolo aggiuntivo 9.040 che č messo in distribuzione e che sarą oggetto di valutazione per quanto concerne i profili di ammissibilitą.

Propone di fissare il termine per i subemendamenti all'emendamento 9.477 e all'articolo aggiuntivo 9.040 del Relatore alle ore 19.30 di oggi.

Conferma infine l'inammissibilitą dei seguenti emendamenti del Governo: 9.458, limitatamente ai commi 76-bis, 76-ter e 76-quater; č invece ammissibile il comma 76-quinquies nel presupposto, confermato dal Governo, che la norma non deroghi ai limiti previste dall'articolo 3, comma 5-bis della legge n. 223 del 1991; 14.59, limitatamente al comma 12-septies e nel presupposto che eventuali effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento che dovessero prodursi per il riutilizzo delle risorse previsto dal comma 12-bis possano essere compensati - a seguito del venir meno del comma 12-septies - dall'eccedenza delle risorse provenienti dai commi 12-octies e seguenti rispetto agli oneri dovuti al rifinanziamento della tabella A.

Dichiara altresģ che l'emendamento 9.224 Di Gioia deve considerarsi ammissibile in quanto modifica le disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 concernenti un tema di considerevole rilevanza economica quale l'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio.

Precisa infine che, per mero errore materiale il riferimento al 1o gennaio 2003 contenuto nell'emendamento Delfino 9.377, deve intendersi come «1o gennaio 2007». Analogamente il comma 12-ter dell'emendamento Ruvolo 9.359 deve intendersi formulato come segue: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2008, e in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere di nuovo i pareri sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 9.

 

Alberto GIORGETTI (AN) esprime forti perplessitą sulla copertura finanziaria relativa all'articolo aggiuntivo 9.040 del relatore e chiede che siano forniti chiarimenti al riguardo.

 

Lino DUILIO, presidente, precisa che i chiarimenti richiesti dall'onorevole Alberto Giorgetti potranno essere forniti al momento dell'esame dell'articolo aggiuntivo in questione.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita al ritiro dell'emendamento Brugger 9.133. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.457 del Governo e Brugger 9.414. osserva che gli identici emendamenti 9.445 della XIII Commissione e Maderloni 9.918 devono ritenersi assorbiti dal'emendamento Brugger 9.414. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.456 del Governo. Invita al ritiro dell'emendamento Bonelli 9.265. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 9.63 della IX Commissione e Gianfranco Conte 9.427, nonché sull'emendamento 9.459 del Governo. Invita al ritiro dell'emendamento Vichi 9.230. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.455 del Governo. Esprime altresģ parere favorevole e sul subemendamento Zeller 0.9.454.1. Avverte che il subemendamento Contento 0.9.454.3 č stato ritirato. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 9.454 del Governo. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fabris 9.127, Gianfranco Conte 9.431 e Galletti 9.390, subordinatamente ad una riformulazione che sarą in seguito illustrata. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.65 e 9.66 della IX Commissione. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.68 della IX Commissione, subordinatamente ad una riformulazione che sarą in seguito illustrata. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lulli 9.245, nonché 9.458 e 9.462 del Governo. Esprime parere favorevole sul proprio emendamento 9.477. Invita al ritiro dell'emendamento Pellegrino 9.453. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tolotti 9.192, subordinatamente ad una riformulazione che sarą in seguito illustrata. Invita al ritiro dell' emendamento Strizzolo 9.205. Osserva che l'emendamento Garavaglia 9.315 puņ ritenersi assorbito. Invita al ritiro dell'emendamento Pisicchio 9.284. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Milanato 9.402 e 9.55 della VI Commissione. Invita al ritiro dell'emendamento Vannucci 9.51. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Angelo Piazza 9.56 e 9.460 del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tremonti 9.476, subordinatamente ad una riformulazione che sarą in seguito illustrata. Esprime parere favorevole sul subemendamento Zucchi 0.9.461.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.461 del Governo, nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento Zucchi 0.9.461.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonelli 9.475, subordinatamente ad una riformulazione che sarą in seguito illustrata. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lulli 9.020. Ritiene che sia opportuno accantonare l'articolo aggiuntivo Astore 9.05. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 9.040 ed esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative relative all'articolo 9.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore per la finanziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Delfino 9.377.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sottolinea l'importanza del suo emendamento 9.410, volto a tutelare il microsettore dei pescatori e degli imprenditori ittici, che versa un uno stato di grave difficoltą. Ritiene che la questione meriti di essere approfondita e che l'emendamento debba essere accantonato.

 

Marino ZORZATO (FI) concorda con l'onorevole Marinello sull'opportunitą di accantonare l'emendamento 9.410.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone l'accantonamento dell'emendamento Marinello 9.410.

La Commissione respinge l'emendamento 9.62 della IX Commissione.

 

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling) accoglie l'invito del relatore e ritira il suo emendamento 9.133.

 

Gianfranco CONTE (AN) esprime una valutazione favorevole sull'emendamento 9.457 del Governo, auspicando peraltro che la medesima logica di razionalizzazione sia applicata anche con riferimento a talune disposizioni di cui all'articolo 14.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.457 del Governo e Brugger 9.414.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Brugger 9.414, gli identici emendamenti 9.445 della IX Commissione e 9.218 Maderloni devono intendersi preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ruvolo 9.359 e 9.446 della XIII Commissione.

 

Gianfranco CONTE (AN) esprime forti perplessitą sull'emendamento 9.456 del Governo, sottolineando come lo stesso ponga delicati problemi di coordinamento normativo.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI precisa che dopo l'eventuale approvazione dell'emendamento, saranno verificati gli interventi di coordinamento normativo eventualmente necessari.

 

Gianfranco CONTE (AN) evidenzia che i problemi di coordinamento normativo che possono conseguire all'approvazione dell'emendamento 9.456 del Governo sono molto rilevanti e possono determinare anche ipotesi di violazione del diritto comunitario. Ritiene pertanto che l'emendamento dovrebbe essere accantonato.

 

Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento dell'emendamento 9.456 del Governo.

 

Angelo BONELLI (Verdi) accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio emendamento 9.265.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 9.63 della IX Commissione e Gianfranco Conte 9.427, respinge l'emendamento Peretti 9.388, approva l'emendamento 9.459 del Governo, respinge gli emendamenti 9.99 e 9.100 della XII Commissione

 

Ermanno VICHI (PD-U), intervenendo sull'emendamento a sua firma 9.230, di cui raccomanda l'approvazione, ricorda che č stato presentato al Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria di un ordine del giorno di analogo tenore accolto dal Governo. In tale occasione il rappresentante del Governo aveva peraltro dichiarato che la norma cui si riferisce la proposta emendativa in oggetto contiene un errore tecnico da ascrivere ad una mera inesattezza nella stesura della formulazione della norma.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U), nel sottoscrivere l'emendamento Vichi 9.230, esorta il Governo a prevedere una apposita e congrua franchigia per i lavoratori che operano a San Marino e dai quali ritiene indispensabile garantire l'innalzamento dell'importo contemplato dalla proposta emendativa in oggetto.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) dichiara di sottoscrivere, a nome del suo gruppo, l'emendamento Vichi 9.230.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottoscrive anche egli, a nome del suo gruppo, l'emendamento Vichi 9.230.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel sottolineare che non č in grado al momento di valutare gli effetti finanziari connessi all'innalzamento dell'importo indicato dalla proposta emendativa in oggetto, propone che la stessa sia accantonata.

Cosģ rimane stabilito.

La Commissione respinge il subemendamento Zorzato 0.9.455.1

 

Francesco NAPOLETANO (Com.It) dichiara la contrarietą del proprio gruppo all'emendamento del Governo 9.455.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sostiene che il suo gruppo manifesta ferma contrarietą rispetto al contenuto dell'emendamento del Governo 9.455, che introduce una nuova tassa volta a reperire risorse sulla base della risibile motivazione di voler disincentivare l'evasione fiscale.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI osserva che la disposizione che si intende introdurre con l'emendamento 9.455 del Governo entrerą comunque in vigore tra pochi mesi in quanto contenuta nel testo del decreto legislativo di attuazione delle direttive europea antiriciclaggio. La ratio della proposta emendativa in oggetto consiste pertanto nell'opportunitą di ascrivere gli effetti di tale previsione alla legge finanziaria per il 2008 ai fini della utilizzabilitą delle risorse che da essa deriveranno. La finalitą della disposizione č inoltre legata all'esigenza di definire la tracciabilitą dell'assegno trasferibile a fini di contrasto delle pratiche di riciclaggio.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) chiede al Governo quale sia la soglia limite nella normativa comunitaria rispetto alla tassazione degli assegni trasferibili.

 

Gianfranco CONTE (FI) reputa non condivisili le motivazioni espresse dal Governo in ordine all'opportunitą del contenuto dell'emendamento 9.455 del Governo. Osserva che una tassazione di un euro e cinquanta centesimi sugli assegni non trasferibili difficilmente potrebbe costituire un serio strumento di lotta al riciclaggio. Aggiunge che non sono ancora noti i dati in ordine alla efficacia degli strumenti normativi antiriciclaggio predisposti dagli organismi dell'Unione europea ed a cui si ritiene riconducibile la proposta emendativa in oggetto. Sostiene infine che con tale previsione il Governo intende porre una tassa sull'utilizzo degli assegni che penalizza sicuramente i rapporti commerciali e le fasce sociali medio basse.

 

Alberto FILIPPI (LNP) si dichiara fortemente contrario al contenuto dell'emendamento 9.455 del Governo, che prefigura una tassa tesa a disincentivare l'utilizzo degli assegni. Ritiene che sarebbe stato preferibile escludere la trasferibilitą degli assegni al fine di scoraggiare le illecite pratiche del riciclaggio. Fa notare che con tale disposizione vengono colpite le fasce pił povere del paese che non utilizzano diffusamente la moneta elettronica.

 

Andrea RICCI (RC-SE) manifesta riserve sull'emendamento 9.455 del Governo, il cui contenuto peraltro č gią inserito in un decreto legislativo che a breve sarą pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ritiene che sia ininfluente ai fini della lotta al riciclaggio prevedere una tassazione di un euro e cinquanta centesimi per gli assegni trasferibili. Con tale previsione si incoraggia l'impiego della moneta elettronica, il che costituisce un obiettivo certamente condivisibile, ma mediante una forma di penalizzazione delle fasce sociali pił basse. Invita quindi il Governo a ritirare l'emendamento in oggetto, preannunciando altrimenti il proprio voto contrario su una proposta emendativa che produce sostanzialmente un effetto sociale regressivo.

 

Marino ZORZATO (FI) si associa alle valutazioni espresse dai colleghi e ravvisa che l'emendamento del Governo 9.455 si delinea quale una nuova tassa sui redditi bassi finalizzata all'unico obiettivo di reperire risorse.

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE), invita il Governo a ritirare l'emendamento 9.455 del Governo, altrimenti preannuncia il proprio voto contrario.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce che la disposizione che si intende introdurre nella legge finanziaria con l'emendamento 9.455 del Governo č volta a favorire la tracciabilitą degli assegni trasferibili, disincentivandone al contempo l'utilizzo in conformitą alla normativa dell'Unione europea. La proposta emendativa pertanto non innova la disciplina vigente ed assume rilievo in considerazione della possibilitą di rendere disponibili i proventi che deriveranno dall'applicazione di tale previsione ai sensi della legge di bilancio. Nel rilevare tuttavia che sul predetto emendamento sono stati sollevati rilievi dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza e di opposizione, dichiara la disponibilitą del Governo a ritirare l'emendamento.

 

Francesco TOLOTTI (PD-U) fa notare che la proposta emendativa in oggetto non prefigura una tassa ma delinea un adeguamento della normativa rispetto alla direttiva comunitaria antiriciclaggio.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U), pur condividendo il ritiro dell'emendamento 9.455 del Governo, ravvisa l'opportunitą di approfondire ulteriormente la questione. Osserva che l'analoga norma contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttive europea antiriciclaggio entrerebbe in vigore dal momento della pubblicazione del medesimo decreto legislativo, ad aprile 2008.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ribadisce che ritiene incongrua la ratio che ispira l'emendamento 9.455 del Governo.

 

Lino DUILIO, presidente, prende atto del ritiro dell'emendamento 9.455 del Governo.

 

Alberto GIORGETTI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Taglialatela 9.255 teso a riconoscere le agevolazioni di cui al comma 40 dell'articolo 19 della finanziaria agli studenti residenti nelle isole minori che, a causa di una incongrua formulazione della vigente disciplina, soprattutto in ordine al profilo dei requisiti della distanza dai luoghi d'origine, non possono beneficiare della detrazione ivi prevista.

 

Gianfranco CONTE (FI), nel sottoscrivere l'emendamento Taglialatela 9.255, cita il caso degli studenti residenti nelle isole di Ventotene e Ponza, che trarrebbero indubbi benefici dall'accoglimento della proposta emendativa in oggetto.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Alberto Giorgetti, sottoscrive l'emendamento Taglialatela 9.255.

 

Ettore PERETTI ( UDC), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Alberto Giorgetti, sottoscrive l'emendamento Taglialatela 9.255.

La Commissione respinge l'emendamento Taglialatela 9.255.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP), rammentato di aver chiesto chiarimenti in relazione alla materia oggetto del subemendamento, invita il relatore e il Governo a rivedere il parere contrario sul suo subemendamento 0.9.454.2.

La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.9.454.2.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che il subemendamento Contento 0.9.454.3 č stato ritirato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Zeller 0.9.454.1 e l'emendamento 9.454 del Governo, e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianfranco Conte 9.430 e Cirino Pomicino 9.95.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede l'accantonamento dell'emendamento Porfidia 9.176.

 

Lino DUILIO, presidente, accoglie la richiesta di accantonamento. Fa inoltre presente che č pervenuta alla Commissione la comunicazione della sostituzione dell'onorevole Marras con l'onorevole Di Centa dopo l'inizio della seduta, che eccezionalmente si accoglie.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Fabris 9.127 (vedi allegato 2).

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime il proprio assenso accoglie sulla riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Fabris 9.127, nel testo riformulato.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che l'emendamento Porfidia 9.164 sia considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, accoglie la richiesta del deputato Borghesi.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Gianfranco Conte 9.431 (vedi allegato 2).

 

Gianfranco CONTE (FI) accetta la riformulazione del suo emendamento 9.431.

La Commissione approva l'emendamento Gianfranco Conte 9.431, nel testo riformulato e, distinte votazioni, respinge gli emendamenti Leone 9.159 e 9.160 e Antonio Pepe 9.1.

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Galletti 9.390, a condizione che sia eliminata la parte consequenziale, dal momento che la proposta emendativa non richiede copertura finanziaria.

 

Ettore PERETTI (UDC) accetta la riformulazione dell'emendamento Galletti 9.390.

La Commissione approva l'emendamento Galletti 9.390, nel testo riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento 9.64 della IX Commissione e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.65 e 9.66 della IX Commissione. Respinge quindi l'emendamento 9.67 della IX Commissione.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento 9.68 della IX Commissione (vedi allegato 2).

 

Lino DUILIO, presidente, fa presente che il parere del relatore e del Governo sull'emendamento 9.68 della IX Commissione, nel testo riformulato, č favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 9.68 della IX Commissione, nel testo riformulato. Respinge quindi l'emendamento 9.69 della IX Commissione.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), ribadita la necessitą di offrire alle imprese interessate dagli studi di settore di cui agli identici emendamenti Milanato 9.400 e Mazzocchi 9.26 di conoscere con esattezza il quadro contributivo nel quale verranno ad operare, invita i colleghi della maggioranza che gią si sono impegnati a sostenere il mondo della piccola e media impresa a votare a favore dell'emendamento.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottolinea l'importanza per le imprese di disporre di un consolidato quadro di riferimento contributivo; invita quindi a votare a favore dell'emendamento Milanato 9.400.

 

Alberto FILIPPI (LNP), rammentata la natura di buon senso dell'emendamento Milanato 9.400, ritiene che senza tale opportuna modifica l'articolo si porrebbe in contrasto con lo statuto del contribuente.

 

Alberto GIORGETTI (AN), esprimendo il proprio apprezzamento sull'emendamento Milanato 9.400, invita a dare un segnale di corretta interpretazione del rapporto tra contribuenti ed amministrazione finanziaria attraverso l'approvazione dello stesso.

 

Ettore PERETTI (UDC), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi in merito all'emendamento Milanato 9.400, rivolge un appello al relatore affinché voglia rivedere il parere espresso, evitando una posizione pregiudizialmente contraria alle richieste dell'opposizione.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), condividendo le considerazioni svolte dai colleghi, sottoscrive l'emendamento Milanato 9.400.

 

Alberto FLUVI (PD-U) rammenta che gli studi di settore rappresentano un utile strumento a disposizione degli operatori economici e dell'Agenzia delle entrate, e non obbligano le imprese ad adeguarvisi. Respinge inoltre la contestazione avanzata in riferimento allo statuto del contribuente, giudicandola non pertinente.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene fondate le argomentazioni del deputato Fluvi circa la natura non vessatoria e facoltativa degli studi di settore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Milanato 9.400 e Mazzocchi 9.26.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI), in merito all'emendamento Lulli 9.245, chiede chiarimenti circa l'esclusione di determinate categorie di soggetti dalle attivitą di accertamento.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene che l'esclusione di alcune categorie dagli studi di settore, previsto dall'emendamento Lulli 9.245 sia in antitesi con quanto in precedenza sostenuto dalla maggioranza e dal relatore circa la asserita neutralitą del meccanismo degli studi di settore stessi.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede chiarimenti sull'emendamento in esame al fine di essere messo nella condizione di entrare nel merito della questione posta dall'emendamento Lulli 9.245.

 

Alberto GIORGETTI (AN) fa presente che la norma portata dall'emendamento Lulli 9.245 non abbia motivo di sussistere, trattandosi di modalitą rivolta al soggetto che svolge l'accertamento, e che comunque essa č in aperta contraddizione con quanto stabilito dall'attuale maggioranza attraverso lo Statuto del contribuente. Invita dunque il Governo ad evitare l'introduzione di ulteriori elementi di confusione normativa.

 

Ettore PERETTI (UDC), intervenendo sull'emendamento Lulli 9.245, ritiene che tale emendamento si ponga nel solco di altri emendamenti gią approvati che mirano a svantaggiare le piccole e medie imprese.

 

Alberto FILIPPI (LNP), associandosi alle richieste formulate dal collega Garavaglia, ritiene che sia fondamentale una spiegazione dell'emendamento Lulli 9.245 in quanto se si afferma, come č stato fatto in precedenza, che gli studi di settore non costituiscono una minimum tax ma un semplice criterio di accertamento, non si capisce la ragione per la quale č possibile escludere alcuni soggetti dall'applicazione degli studi di settore.

 

Gioacchino ALFANO (FI) non condivide l'impostazione finora seguita da parte della maggioranza volta ad introdurre eccezioni nei confronti di taluni soggetti. Ritiene altresģ opportuno rinviare la trattazione di tale materia al provvedimento autonomo.

 

Gaspare GIUDICE (FI) esprime un giudizio fortemente negativo nei confronti dell'emendamento Lulli 9.245, ritenendo inopportuno che con una disposizione della legge finanziaria si stabiliscano criteri di prioritą per l'accertamento dei tributi, invitando pertanto il presentatore al ritiro dell'emendamento.

 

Rolando NANNICINI (PD-U) ricorda che gli studi si settore sono utilizzati in altri paesi europei al fine di porre rimedio a carenze di attivitą di accertamento dei tributi da parte dello Stato, sottolineando peraltro che l'applicazione degli studi di settore non costituisce principio generale e non deve pertanto riguardare tutti quei casi nei quali esistono strumenti alternativi di facile utilizzo per accertare il reddito dell'impresa. Ritiene pertanto che non vi sia alcuna contraddizione tra l'emendamento Lulli 9.245 e l'emendamento in precedenza approvato, in quanto l'emendamento in questione mira ad escludere che si possano applicare gli studi di settore a delle attivitą di impresa come quelle manifatturiere per le quali esistono strumenti che consentono facilmente di accertare il reddito delle imprese. In conclusione giudica che l'emendamento in questione sia un emendamento di semplificazione amministrativa che aiuta notevolmente le piccole e medie imprese nello svolgimento delle loro attivitą.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ribadisce la necessitą che il relatore dell'emendamento Lulli 9.245 illustri le ragioni dell'emendamento medesimo.

 

Marino ZORZATO (FI) si associa alle richieste del collega Garavaglia.

 

Lino DUILIO, presidente, chiede al presentatore dell'emendamento Lulli 9.245 se intende illustrare le ragioni dell'emendamento Lulli 9.245.

 

Andrea LULLI (PD-U) sottolinea che la struttura produttiva italiana nel settore manifatturiero č caratterizzata dalla presenza di imprese committenti e imprese «contoterziste». Precisa in particolare che l'accertamento del reddito prodotto dalle imprese «contoterziste» non richiede l'applicazione degli strumenti di settore, in quanto il loro reddito č facilmente rilevabile dalle commesse eseguite. Ritiene pertanto importante approvare l'emendamento in questione in quanto attraverso lo stesso si offre una opportunitą importante alle imprese del settore manifatturiero.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) evidenzia l'opportunitą di riformulare l'emendamento Lulli 9.245, sostituendo il riferimento al settore manifatturiero con il riferimento a soglie di fatturato applicabili in generale a tutte le imprese.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) contesta l'inserimento di una norma come quella derivante dalla approvazione dell'emendamento Lulli 9.245, che di fatto introduce un criterio di individuazione dei soggetti che devono essere sottoposti ad accertamento, esprimendo peraltro le proprie perplessitą sul fatto che venga giustificata la necessitą di approvare tale emendamento con la constatazione che esistono soggetti imprenditoriali che per la loro struttura semplificata non sono assoggettabili a studi di settore. Ritiene pertanto che una norma di semplificazione deve riguardare la generalitą dei contribuenti, ricordando inoltre che nel caso in cui dovesse essere approvato l'emendamento in questione esprimerebbe in modo deciso il proprio dissenso.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP), ringraziando il collega Lulli per la spiegazione fornita, riterrebbe preferibile di formulare l'emendamento 9.245 in conformitą con la proposta del collega Verro. Segnala peraltro che, nel caso in cui non sia accolta tale proposta, intende sottoscrivere l'emendamento 9.245.

 

Luana ZANELLA (Verdi) sottoscrive l'emendamento 9.245.

 

Alberto FLUVI (PD-U) segnala che la soglia minima a cui fa riferimento il collega Verro č stata inserite all'articolo 4 con riferimento alle imprese marginali, cioč alle imprese con fatturato inferiore ai 30 mila euro, imprese alle quali non si applicano gli studi di settore.

La Commissione approva l'emendamento Lulli 9.245. Respinge quindi l'emendamento Pedrizzi 9.37 e il subemendamento Alberto Giorgetti 0.9.458.3.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U) ritira il proprio subemendamento 0.9.458.2.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'emendamento 9.458 del Governo č inammissibile limitatamente ai commi 76-bis, 76-ter e 76-quater.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.458 del Governo, nella parte ammissibile.

Massimo VANNUCCI (PD-U) ritira il suo subemendamento 0.9.462.1.

 

Gianfranco CONTE (FI) ritiene che l'emendamento 9.462 del Governo risolva, tra l'altro, una questione che era sorta nel corso della discussione presso la Commissione finanze riguardo alle operazioni di leasing, anche se ritiene che sarebbe astato possibile effettuare un intervento pił efficace.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.462 del Governo e respinge l'emendamento Leo 9.71.

 

Gianfranco CONTE (FI) rileva, con riferimento all'emendamento 9.477 del relatore, che si tratta di un emendamento molto delicato, relativo alle volture catastali e che tale emendamento č comparso nel pomeriggio, senza che la Commissione abbia potuto esaminarlo in modo sufficientemente attento.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda di aver segnalato la presentazione dell'emendamento 9.477 del relatore in apertura di seduta e di aver fissato per le ore 19.30 il termine per la presentazione dei subemendamenti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.477 del relatore e respinge l'emendamento Satta 9.130.

 

Luana ZANELLA (Verdi) ritira l'emendamento Pellegrino 9.453.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Tolotti 9.192 (vedi allegato 2).

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime il proprio assenso sul testo riformulato dell'emendamento Tolotti 9.192

 

Gianfranco CONTE (FI) esprime apprezzamento per la riformulazione proposta.

 

Francesco TOLOTTI (PD-U) accetta la riformulazione del suo emendamento 9.192, in quanto la stessa consente di definire meglio l'ambito di applicazione della norma.

La Commissione approva l'emendamento Tolotti 9.192 nel testo riformulato. Respinge quindi l'emendamento Garavaglia 9.292.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il proprio emendamento 9.301 ricordando che lo stesso propone una semplificazione degli studi di settore, in quanto attraverso lo stesso si dą la possibilitą ai contribuenti di conoscere con un certo anticipo gli studi di settore che verranno applicati.

Ricordando che l'evasione fiscale non registra le stesse percentuali in tutte le regioni d'Italia, propone quindi che l'emendamento in questione venga accantonato, nel caso in cui il relatore non intende modificare il proprio parere sull'emendamento stesso.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di accantonare l'emendamento Garavaglia 9.301.

La Commissione concorda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 9.309, Strizzolo 9.205 e Pisicchio 9.284. Approva quindi gli identici emendamenti Milanato 9.402 e 9.55 della VI Commissione.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.326, volto ad evitare che ai comuni siano attribuiti poteri di accertamento fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 9.326.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U) illustra il proprio emendamento 9.51, volto a consentire l'apertura delle sale giochi degli ippodromi anche quando non si svolgono le corse, in modo da assicurare maggiori entrate all'Erario e fondi adeguati per il sostegno del settore dell'ippica. Prima di pronunciarsi in merito all'invito al ritiro formulato dal relatore, chiede al Governo un impegno ad approfondire in futuro le questioni sottese alla proposta emendativa.

 

Lino DUILIO, presidente, sottolinea come la materia in questione sia delicata e implichi anche valutazioni di carattere etico.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sottoscrive l'emendamento Vannucci 9.51, volto a sostenere un settore che si trova in crisi anche a causa di responsabilitą imputabili al Governo. Precisa che le sale giochi degli ippodromi sono le pił controllate in Italia e che tale circostanza dovrebbe far venire meno qualsiasi remora di carattere morale. Chiede quindi che l'emendamento sia posto in votazione.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come l'emendamento Vannucci 9.51 sia l'espressione di istanze ed esigenze che meritano senz'altro di essere considerate e approfondite. Ricorda tuttavia che nel settore in questione č in corso un'intensa azione da parte di gruppi di interesse che cercano di indebolire i sistemi di controllo. In tale contesto, anche in considerazione dei delicati profili di compatibilitą con la normativa comunitaria, occorre cautela ed appare inopportuno allontanarsi dal principio del bando di gara. Ritiene che l'emendamento dovrebbe essere ritirato e che le questioni dallo stesso sottese potranno certamente essere affrontate ed approfondite nell'ambito della discussione di un'apposita proposta di risoluzione, presentata presso la Commissione competente per materia.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U) dichiara di ritirare il proprio emendamento 9.51.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara di non insistere per la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Leone 9.151 e Zorzato 9.86. Approva quindi l'emendamento Angelo Piazza 9.56, mentre respinge gli emendamenti Peretti 9.364 e D'Agrņ 9.385. Approva infine l'emendamento 9.460 del Governo.

 

Gianfranco CONTE (FI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Tremonti 9.476.

 

Marino ZORZATO (FI) avverte che tutti i componenti del gruppo di Forza Italia sottoscrivono l'emendamento Tremonti 9.476.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di riformulare l'emendamento Tremonti 9.476 nel senso di prevedere che le banche sono tenute ad offrire a tutti i clienti un piano di ristrutturazione delle rate dei mutui sottoscritti.

 

Gianfranco CONTE (FI) esprime perplessitą sulla riformulazione proposta dal relatore ed invita ad accantonare l'emendamento Tremonti 9.476.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento 9.476 č accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Leo 0.9.461.2 e Alberto Giorgetti 0.9.461.1, approva il subemendamento Zucchi 0.9.461.6, e approva l'emendamento 9.461 del Governo, nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento Zucchi 0.9.461.5.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) esprime un giudizio fortemente negativo sull'emendamento Bonelli 9.475 volto, tra l'altro, ad introdurre un contributo sulle bottiglie di acqua minerale o da tavola in materiale plastico vendute al pubblico. Si tratterebbe, infatti, di una tassa inutile ed iniqua.

 

Gianfranco CONTE (FI) concorda con l'onorevole Verro.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) nel condividere il giudizio negativo testé espresso dagli onorevoli Verro e Gianfranco Conte, sottolinea come il contributo in questione colpirebbe le fasce pił deboli della popolazione, senza peraltro esplicare l'effetto sperato di disincentivare l'uso delle bottiglie di plastica. Il gettito di tale contributo, inoltre, andrebbe sostanzialmente a beneficio dei comuni, per lo svolgimento di compiti che gli stessi dovrebbero gią svolgere istituzionalmente.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene che l'emendamento Bonelli 9.475 debba essere accantonato, poiché prevede un elevato numero di interventi i cui effetti debbono essere necessariamente approfonditi e chiariti, comportando un aumento della tassazione a carico dei cittadini di 80 milioni di euro.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Bonelli 9.475.

La Commissione concorda. Respinge quindi l'articolo aggiuntivo D'Agrņ 9.011.

 

Andrea LULLI (PD-U) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.020.

 

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, precisa che il contenuto dell'emendamento Garavaglia 9.315, č assorbito, nell'ambito di un contesto pił ampio, dell'articolo aggiuntivo 99.023, laddove disciplina la surrogazione dei mutui.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di accantonare il proprio articolo aggiuntivo 9.040.

La Commissione concorda

 

Lino DUILIO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, che riprenderą alle ore 23.

 

La seduta, sospesa alle 21, riprende alle 23.40.

 

Lino DUILIO, presidente, segnala l'esigenza di un ulteriore approfondimento volto ad individuare gli emendamenti che risulta opportuno porre in votazione. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta gią prevista per domani alle ore 10.

 

La seduta termina alle 23.45.


ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO RIFERITI ALL'ARTICOLO 9

 

Subemendamento all'emendamento 9.455 del Governo

Al capoverso 10-bis, sostituire le parole: euro 1,50 con le seguenti: euro 0,10.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero per la solidarietą sociale, sono apportate le seguenti modifiche:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

0. 9. 455. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-bis. Nella Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinante l'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicando nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 51 del 2 marzo 2007, dopo l'articolo 10 č aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti

soggetti ad imposta

Imposte dovute

Modo di pagamento

Note

Fisse

Proporzionali

10-bis

1. Assegno bancario, assegno postale, assegno circolare, vaglia postale, vaglia cambiario, se rilasciati in forma libera: per ciascun modulo, oltre l'imposta ordinaria:

euro 1,50

 

1. Per i vaglia postali in modo virtuale, per gli altri titoli con le stesse modalitą dell'imposta ordinaria.

1. L'imposta č dovuta anche se i titoli sono inclusi nella Tabella.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2008.».

9. 455. Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 9.454 del Governo

I commi 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies sono sostituiti dal seguente:

48-bis. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione dei modelli Unico 2008 saranno le seguenti:

a) 30 settembre 2008 per le tutte persone fisiche;

b) 31 ottobre 2008 per le societą di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali.

0. 9. 454. 2. Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 48-ter, aggiungere in fine il seguente periodo:

Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilitą di utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.

0. 9. 454. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

All'articolo 9, sopprimere, dopo il comma 48, i seguenti commi: 48-quater e 48-quinquies.

0. 9. 454. 3. Contento, Leo.

 

Dopo il comma 48, inserire i seguenti:

48-bis. All'articolo 37, comma 10, lettera d), n. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

48-ter. Le persone fisiche e le societą o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attivitą produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta secondo le modalitą di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

48-quater. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma precedente, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al comma precedente, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero, la certificazione di cui al successivo articolo 4, comma 6-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

48-quinquies. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalitą per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

9. 454. Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 9.458 del Governo

Dopo il comma 76 sopprimere i capoversi: 76-quater, 76-septies.

0. 9. 458. 3. Alberto Giorgetti, Leo.

 

Al comma 76-sexies č soppressa la parola: gratuite.

0. 9. 458. 2. Vannucci.

 

Dopo il comma 76, inserire i seguenti:

76-bis. Il prezzo di vendita delle unitą immobiliari di cui al presente comma, offerte in prelazione ai singoli conduttori, oltre alla riduzione di cui alla lettera d) comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a partire dal 1o gennaio 2007 č ulteriormente abbattuto, quando le singole unitą facciano parte di compendi immobiliari che comprendano almeno 70 unitą in vendita, a seguito di stime dirette, effettuate dall'Agenzia del demanio, che tengano conto dell'effettivo stato di conservazione del compendio e della sua ubicazione.

76-ter. Al comma 10, dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole: «per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri», sono soppresse.

76-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 274 č inserito il seguente: «274-bis. Le somme di cui al comma 274 sono assoggettate alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, fermo restando quanto previsto, in materia di interruzione della prescrizione, dagli articoli 2943 e seguenti del codice civile».

76-quinquies. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, č aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.».

76-sexies. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivitą collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione č subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili destinati a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione alla entitą e al valore della trasformazione. In tali ambiti č possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

76-septies. Ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualitą ambientale degli insediamenti il comune puņ, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacitą edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, lettera d), dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio, inserire le seguenti: e ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

9. 458. Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 9.462 del Governo

Sopprimere i seguenti commi: 77-quater, 77-sexies, 77-septies.

0. 9. 462. 4. Ciccioli, Castiello.

 

Il comma 77-septies č sostituito dal seguente:

77-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si intendono applicabili con riferimento ai soli trasferimenti immobiliari effettuati in data successiva al 4 luglio 2006 e valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

0. 9. 462. 1. Vannucci, Mariani.

 

Dopo il comma 77, inserire i seguenti:

77-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, č aggiunto in fine il seguente comma:

«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

1) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta č stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 19-bis1;

2) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.»;

b) nell'articolo 10, č aggiunto in fine il seguente comma:

«Sono altresģ esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi e da societą cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali l'imposta, nel triennio solare precedente, č stata totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societą non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.»;

c) nell'articolo 13, il terzo comma č sostituito dai seguenti:

«In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione č limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile č costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se č dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione č effettuata da societą che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societą che controlla il predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile č costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se č dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto od importazione la detrazione č stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilitą oggettiva, la base imponibile č determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei precedenti commi.»;

d) nell'articolo 14 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale č determinato ai sensi del terzo e del quarto comma se i beni ceduti od i servizi prestati rientrano nell'attivitą propria dell'impresa; diversamente, il valore normale č costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ed al netto dell'imposta sul valore aggiunte compresa in detto importo.»;

e) nell'articolo 19-bis1, la lettera g) č soppressa, nella lettera e) sono soppresse le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivitą propria dell'impresa ed č in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa ed č ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione nella misura del quaranta per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per i veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non č superiore a otto;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, č ammessa in detrazione nella stessa misura in cui č ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;»;

 

f) nella tabella A, parte terza, allegata al decreto, il numero 1 č sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari.»;

g) nella Tabella B allegata al decreto, le lettere e) e g) sono soppresse.

77-ter. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il quinquennio 2008-2012 si stabilitą la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare l'attivitą di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al cinquanta per cento del relativo ammontare l'imposta afferente gli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

77-quater. Nell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, i commi da 1 a 3-bis sono soppressi.

77-quinquies. Nell'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole «con l'aliquota del dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria».

77-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere b), e al comma 77-quater si applicano a partire dal 1o luglio 2008;

b) le disposizioni di cui all'articolo 77-bis, lettere c) e d), si applicano a partire dal 1o marzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere a), e), f) e g) ed al comma 77-quinquies si applicano a partire dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 77-bis trovano applicazione dal 28 giugno 2007.

77-septies. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 29.800;

2009: + 105.100;

2010: + 44.100.

9. 462. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 9.461 del Governo

 

All'articolo 9, sopprimere i seguenti commi 81-quater, 81-quinquies.

0. 9. 461. 2. Leo, Alberto Giorgetti.

 

Il comma 81-quinquies č abrogato.

0. 9. 461. 1. Alberto Giorgetti.

 

Al comma 81-quinquies, sopprimere la lettera b).

0. 9. 461. 6. Zucchi, Cesini, Vannucci.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

81-bis. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004.».

81-ter. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo č inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».

81-quater. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalitą» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati č comunque contitolare,».

81-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'agriturismo, in conformitą a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96;»;

b) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. Le attivitą di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) del comma 3-bis devono essere espletate in conformitą a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

9. 461. Il Governo.

 


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

EMENDAMENTI APPROVATI

 

ART. 8.

Aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis. Decorsi pił di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per crediti IRPEG e IRPEF, producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

1-ter. La quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi di cui al comma 1-bis č effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale č maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

1-quater. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, č inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 puņ essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non č soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

1-quinquies. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «Se» č sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1, č inserito il seguente: «1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo puņ essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalitą previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.».

1-sexies. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

1-septies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 426, dopo l'articolo 3, č aggiunto il seguente:

«3-bis (Rateazione delle somme dovute) 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila euro. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente č tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio puņ autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietą del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile č determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puņ essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non č assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, č concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltą dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3.5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento č dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, č iscritto a ruolo. Se č stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal precedente comma č eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai comma 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui ai commi precedenti non č ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

1-octies. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole «cinquanta milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola «bancaria» č aggiunto il seguente periodo: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo puņ essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio puņ altresģ autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietą del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile č determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puņ essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non č assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.

b) al comma 4-bis dopo la parola «fideiussore» sono aggiunte le parole «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola «stesso» sono aggiunte le parole «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

1-novies. All'articolo 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

1-decies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:

al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

1-undecies. Le disposizioni di cui al comma 1-novies si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008.

1-duodecies. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalitą di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicitą della disciplina relativa al versamento, riscossione e rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificitą dei singoli tributi.

1-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

8. 34.(Nuova formulazione) Il Governo.

 

Al comma 1-bis, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolaritą commesse nei primi tre anni di applicazione del presente periodo.

0. 8. 35. 1.(Nuova formulazione) Zeller.

 

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 č aggiunto il seguente: «9-bis. Č punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa č pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Č punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.»».

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a), č inserita la seguente: «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;

b) nell'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto gią stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008.

1-quinquies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera d) č sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediante praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantitą di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti no residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;».

1-sexies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 3 č aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, č punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta, č punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma lettera d), terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti č aumentata al 40 per cento»;

b) all'articolo 6, al comma 4 le parole «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

c) all'articolo 6, dopo il comma 9, č aggiunto il seguente comma: «9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, č punito, salva la responsabilitą del cedente, con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.»;

d) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, č aggiunto il seguente comma: «2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 č disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6.».

1-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18, terzo comma, č aggiunto in fine il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresģ ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuaria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.»;

b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma, č aggiunto il seguente: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.».

1-octies. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».

1-novies. Nell'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalitą dei lavori».

1-decies. La disposizione di cui al comma 1-novies si applica dal 1o febbraio 2008.

1-undecies. All'articoli 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma: «4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, č responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni puņ regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

1-duodecies. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ai sensi dell'articolo 41», sono soppresse.

8. 35.Il Governo.

 

ART. 9.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 61, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalla seguenti: «scientifico alle attivitą istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.».

9. 457. Il Governo.

 

Sopprimere il comma 12.

9. 414.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000, e dopo le parole: Guardia di finanza, aggiungere le seguenti: e dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

Conseguentemente, allo stesso articolo 9:

a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente: «16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti č istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unitą previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero;»

b) al comma 17 sostituire le parole: «commi 15 e 16», con le seguenti: , commi «15, 16 e 16-bis».

9. 63.La IX Commissione.

 

Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000 e dopo le parole: Guardia di finanza sono aggiunte le seguenti: e dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Conseguentemente, allo stesso articolo 9:

a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente: «16-bis. Nello stato di previsione dei Ministero dei Trasporti č istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unitą previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero.»;

b) al comma 17 sostituire le parole: «commi 15 e 16» con le seguenti: «commi 15, 16 e 16-bis».

9. 427.Gianfranco Conte, Angelino Alfano, Marinello.

 

Al comma 18, dopo le parole: č abrogato., aggiungere le seguenti: ; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005.

9. 459. Il Governo.

 

Al comma 48-ter, aggiungere in fine il seguente periodo:

Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilitą di utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.

0. 9. 454. 1. Zeller.

 

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-bis. All'articolo 37, comma 10, lettera d), n. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

48-ter. Le persone fisiche e le societą o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attivitą produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta secondo le modalitą di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

48-quater. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma precedente, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al comma precedente, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero, la certificazione di cui al successivo articolo 4, comma 6-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

48-quinquies. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalitą per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

9. 454. Il Governo.

 

Al comma 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 3), dopo le parole 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: mediante convenzione,;

b) dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis) le societą di cui alla lettera b) dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

9. 127.(Nuova formulazione) Fabris, Del Mese, Giuditta.

 

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

54-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalitą attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 possono disporre di dati ed informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

9. 431.(Nuova formulazione) Gianfranco Conte.

 

Dopo il comma 62 aggiungere il seguente:

62-bis. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

9. 390.(Nuova formulazione) Galletti, Peretti, Zinzi.

 

Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, aggiungere le seguenti: con prioritą per i collegamenti tra i porti e la viabilitą stradale e ferroviaria di connessione.

9. 65.La IX Commissione.

 

Al comma 71, sopprimere le parole: di ciascuna regione.

9. 66. La IX Commissione.

 

Al comma 73, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentita l'Associazione dei porti italiani.

9. 68.(Nuova formulazione) La IX Commissione.

 

Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:

75-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attivitą di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivitą in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

75-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attivitą di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivitą in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

9. 245.Lulli, Fluvi.

 

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

76-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, č aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

76-ter. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivitą collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione č subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili destinati a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione alla entitą e al valore della trasformazione. In tali ambiti č possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

76-quater. Ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualitą ambientale degli insediamenti il comune puņ, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacitą edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, lettera d), dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio, inserire le seguenti: e ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

9. 458.(Parte ammissibile). Il Governo.

 

Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:

77-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, č aggiunto in fine il seguente comma: «Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

1) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta č stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 19-bis1;

2) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.»;

b) nell'articolo 10, č aggiunto in fine il seguente comma: «Sono altresģ esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi e da societą cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali l'imposta, nel triennio solare precedente, č stata totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societą non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.»;

c) nell'articolo 13, il terzo comma č sostituito dai seguenti: «In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione č limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile č costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se č dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione č effettuata da societą che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societą che controlla il predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile č costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se č dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto od importazione la detrazione č stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilitą oggettiva, la base imponibile č determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei precedenti commi»;

d) nell'articolo 14 sono aggiunti in fine i seguenti commi: «Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale č determinato ai sensi del terzo e del quarto comma se i beni ceduti od i servizi prestati rientrano nell'attivitą propria dell'impresa; diversamente, il valore normale č costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ed al netto dell'imposta sul valore aggiunte compresa in detto importo.»;

e) nell'articolo 19-bis 1, la lettera g) č soppressa, nella lettera e) sono soppresse le parole «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivitą propria dell'impresa ed č in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa ed č ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi č ammessa in detrazione nella misura del quaranta per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivitą propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per i veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non č superiore a otto;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, č ammessa in detrazione nella stessa misura in cui č ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;»;

f) nella tabella A, parte terza, allegata al decreto, il numero 1 č sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari.»;

g) nella Tabella B allegata al decreto, le lettere e) e g) sono soppresse.

77-ter. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attivitą di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al cinquanta per cento del relativo ammontare l'imposta afferente gli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

77-quater. Nell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, i commi da 1 a 3-bis sono soppressi.

77-quinquies. Nell'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole «con l'aliquota del dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria».

77-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere b), e al comma 77-quater si applicano a partire dal 1o luglio 2008;

b) le disposizioni di cui all'articolo 77-bis, lettere c) e d), si applicano a partire dal 1o marzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere a), e), f) e g) ed al comma 77-quinquies si applicano a partire dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 77-bis trovano applicazione dal 28 giugno 2007.

77-septies. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 29.800;

2009: + 105.100;

2010: + 44.100.

9. 462. Il Governo.

 

Dopo il comma 81, inserire i seguenti:

81-bis. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalitą attuative sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il Direttore generale per il commercio le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.

81-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, gli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli Uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

81-quater. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, č sostituito dal seguente:

«I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione č stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalitą telematiche.».

81-quinquies. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarą data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

81-sexies. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio č assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilitą territoriale e di indennitą di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 81-bis e 81-ter, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipo-catastale previste dal comma 81-quater.

81-septies. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosģ come modificato dall'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

9. 477. Il Relatore.

 

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

1) lettera a), inserire dopo «quelli che» le seguenti parole: «dotati di attestato di conformitą alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato»;

2) lettera a), sostituire le parole «elementi di abilitą o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» con: «insieme all'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilitą, che consentono al giocatore la possibilitą di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute pił favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;

3) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puņ essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera precedente»;

4) le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal primo gennaio 2008.

9. 192.(Nuova formulazione) Tolotti, Salerno, Nannicini, Vannucci, Gioacchino Alfano.

 

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

9. 402.Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.

 

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

9. 55.La VI Commissione.

 

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale č esercitata entro il 30 aprile 2008 ed ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine».

9. 56. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

81-bis. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2009».

9. 460. Il Governo.

 

Al comma 81-quinquies, sopprimere la lettera b).

0. 9. 461. 6.Zucchi, Cesini, Vannucci.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

81-bis. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004».

81-ter. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo č inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».

81-quater. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalitą» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati č comunque contitolare,».

81-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'agriturismo, in conformitą a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96;»;

b) dopo il comma 3-bis inserire il seguente: «3-bis 1. le attivitą di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) del comma 3-bis devono essere espletate in conformitą a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917».

9. 461. Il Governo.

 


VCOMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Venerdģ 7 dicembre 2007

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SEDE REFERENTE

 

Venerdģ 7 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor e Alfiero Grandi.

 

La seduta comincia alle 12.30.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato. (Seguito esame congiunto e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2007.

 

Lino DUILIO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso per la trasmissione audiovisiva dei lavori della Commissione. Avverte quindi che il Governo ha fatto pervenire alcune osservazioni che superano i profili di inammissibilitą per estraneitą di materia dell'emendamento (96.54), con le quali si rileva che le disposizioni in esso contenute contribuiscono alla razionalizzazione dell'attivitą delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si precisa che la riduzione del periodo del fuori ruolo da tre a due anni dei docenti universitari, in modo da prevedere, a regime, il loro collocamento a riposo al compimento del settantaduesimo anno di etą, risulta funzionale al perseguimento degli obiettivi del piano programmatico di cui al comma 2 del medesimo articolo 96 tenuto conto dell'elevato livello dei trattamenti economici attualmente goduti dai docenti collocati in posizione fuori ruolo.

Alla luce degli elementi forniti l'emendamento 96.54 deve ritenersi ammissibile. Con riferimento poi agli emendamenti presentati dal relatore, comunica che risulta inammissibile l'emendamento 62.99, che autorizza una spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008 prevedendo nel contempo la riduzione di una serie di autorizzazioni di spesa; la rimanente parte dell'emendamento č coperta con riduzione della Tabella A. Dal momento che sono utilizzate, almeno in parte, risorse poste a copertura di contratti gią siglati, la proposta emendativa deve ritenersi inammissibile salvo che il Governo non fornisca chiarimenti idonei a dimostrare la disponibilitą delle risorse in questione. Avverte infine che l'onorevole Dussin ha ritirato la propria firma dall'articolo aggiuntivo 66.06, il cui primo firmatario risulta quindi il deputato Dozzo.

 

Marino ZORZATO (FI) avanza una richiesta di precisazioni sui tempi previsti per l'esame degli emendamenti accantonati nella precedente seduta.

 

Lino DUILIO, presidente, ravvisa al riguardo l'opportunitą che ciascun gruppo segnali alla presidenza gli specifici emendamenti, tra quelli accantonati, che si ritengono di maggior interesse ai fini di un prioritario esame degli stessi.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, preannuncia la presentazione di una serie di nuove proposte emendative aventi ad oggetto le tematiche su cui sono emersi profili di particolare rilievo nel corso del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, nonché alcune nuove formulazioni di propri emendamenti. Comunica al riguardo che le predette proposte emendative attengono ai seguenti ambiti di materia: interventi di recupero dei centri storici; disciplina relativa alle vittime della criminalitą organizzata ed alle vittime del dovere; interventi sulle residenze di interesse generale destinate alla locazione; disciplina del fondo di promozione della ricerca di base; una specifica riformulazione dell'articolo 25 del testo; potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico di cui all'articolo 39 del testo; interventi tesi all'incremento della dotazione di mezzi aerei della Protezione Civile per le azioni di contrasto agli incendi, in relazione all'articolo 42 del testo; misure relative ai campionati mondiali maschili di pallavolo ed ai campionati di ciclismo su pista; disciplina della class action; misure volte ad attivare i finanziamenti per la viabilitą delle regioni Sicilia e Calabria; interventi per l'ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione al potenziamento del sistema di connettivitą; interventi sui controlli della pubblica amministrazione, in relazione alla soppressione del comma 21 dell'articolo 144-bis; previsione di una accelerazione delle procedure di assunzione e di stanziamento dei relativi finanziamenti per il personale delle Forze dell'ordine; misure a favore del soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Osserva quindi che vi sono ulteriori proposte emendative di cui preannunzia la presentazione, aventi ad oggetto i lavoratori socialmente utili ed il settore delle calamitą naturali, che assumono carattere non esaustivo e potrebbero essere pertanto integrate, nel contenuto, mediante la presentazione di appositi subemendamenti.

 

Lino DUILIO, presidente, esprime un ringraziamento per lo sforzo profuso dal relatore nella individuazione di una serie di tematiche su cui ha inteso presentare gli specifici emendamenti, testč richiamati, tesi a rendere pił celere ed ordinato, oltre che approfondito, l'esame del testo da parte della Commissione. Propone quindi di sospendere la seduta e di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore alle ore 15, per poi riprendere alle ore 16 i lavori della Commissione.

 

Alberto GIORGETTI (AN) avanza la richiesta di anticipare alle ore 15.30 la ripresa della seduta.

 

Lino DUILIO, presidente, aderisce alla proposta del collega Giorgetti e sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 12.45, č ripresa alle 16.30.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che č necessario un ulteriore aggiornamento dei lavori della Commissione al fine di completare gli approfondimenti in corso sulle proposte emendative da esaminare.

La Commissione prende atto.

 

La seduta, sospesa alle 16.35, č ripresa alle 21.40.

 

Marino ZORZATO (FI), nel manifestare sconcerto e profondo biasimo per le modalitą di conduzione dei lavori delle sedute della Commissione dedicate alla sessione di bilancio, che denotano assoluta mancanza di rispetto per l'organizzazione dei tempi di lavoro prefissati e configurano una palese violazione dei diritti dei gruppi di opposizione cui si sottrae la possibilitą di un autentico confronto in Commissione, e ciņ a causa dei ripetuti, molteplici ed ingiustificati differimenti dell'inizio delle sedute convocate nel corso della settimana, rende noto che i gruppi di opposizione hanno concordemente avanzato una richiesta di poter conferire con il Presidente della Camera per riferire sulla impossibilitą di procedere all'esame del testo della finanziaria e degli emendamenti e subemendamenti ad essa presentati nei tempi inizialmente concordati.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP), nel condividere le valutazioni del deputato Zorzato, dichiara che, pur comprendendo la difficoltą del relatore di attuare una approfondita verifica dei diversi profili problematici che connotano il testo della finanziaria, lamenta l'evidente anomalia derivante dalla circostanza che nella odierna giornata di fatto non siano ancora potuti iniziare i lavori della Commissione. Fa notare che nell'arco dell'intera settimana, pur essendo convocata la Commissione per sedute antimeridiane, pomeridiane e notturne, di fatto si siano svolte solo poche ore di lavoro. Stigmatizza l'atteggiamento dei gruppi di maggioranza che, al di fuori della sede istituzionale di esame del disegno di legge finanziaria, indugiano in contatti informali e trattative con il Governo sul contenuto delle proposte emendative, precludendo inevitabilmente l'effettivo svolgimento dei lavori della Commissione. Dichiara pertanto di condividere pienamente la richiesta di incontro con il Presidente della Camera formulata dai gruppi di opposizione.

 

Ettore PERETTI (UDC), esprimendo profondo stupore per come si č delineato in queste giornate lo svolgimento dei lavori della Commissione, osserva che non rammenta precedenti analoghi di sessioni di bilancio condotte attraverso una organizzazione dei lavori tanto disordinata e inconcludente. Ritiene inammissibile che si debbano apprendere dalle agenzie di stampa notizie ed indiscrezioni sulle proposte del Governo e del relatore in ordine alle modifiche da apportare al testo della finanziaria. Ricorda che tra i gruppi era stato concordato un calendario dei lavori ordinato e basato su tempi certi ed adeguati. Deplora che l'originaria programmazione dei lavori sia stata disattesa e che le rilevanti questioni di carattere politico che dividono i gruppi della maggioranza non emergano dal mancato dibattito in Commissione, bensģ si evincano dai lanci delle agenzie di stampa.

 

Alberto GIORGETTI (AN) dichiara che il suo gruppo si associa alla richiesta di incontro con il Presidente della Camera, affinché sia evidenziata e resa nota l'incongruenza di condurre in tal modo i lavori della Commissione. Ricorda che i gruppi di opposizione hanno manifestato sin dall'inizio ampia disponibilitą a collaborare con la maggioranza al fine di migliorare il contenuto della finanziaria con proposte emendative non strumentali ed ostruzionistiche. Rileva tuttavia che nell'intera settimana, rispetto ad un numero notoriamente esorbitante di articoli del disegno di legge, le parti sottoposte all'esame della Commissione siano state del tutto residuali ed il vero confronto tra i gruppi di maggioranza, il Governo ed i soggetti ed enti interessati a vario titolo alla finanziaria sia avvenuto in via informale ed al di fuori delle sedute della Commissione. Nel ricordare che i tempi del procedimento della complessa sessione di bilancio sono scanditi dalle indicazioni fissate dalla Conferenza dei capigruppo, sostiene che la Commissione abbia ormai sostanzialmente esaurito il tempo a sua disposizione per un approfondito esame dell'articolato. Deplora l'evidente circostanza che la Camera dei deputati sia ormai divenuta, svilendosi il suo ruolo istituzionale, un organo di mera ratifica di provvedimenti sul cui contenuto pare possa incidere esclusivamente il Senato, a causa dei ben noti motivi politici.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda la complessitą del testo della legge finanziaria e le problematiche connesse alle specifiche tematiche ivi contemplate, in relazione alle quali il relatore aveva ravvisato l'opportunitą di procedere ad un'attenta ricognizione del complesso delle proposte emendative presentate, al fine di poter concentrare il lavoro della Commissione su quelle caratterizzate da un maggiore rilievo e da un pił spiccato interesse mostrato da parte dei gruppi attraverso le rispettive segnalazioni. Osserva tuttavia che tale impegnativo lavoro del relatore, sulla cui opportunitą aveva concordato l'Ufficio di Presidenza, nonché la puntuale verifica dei connessi profili finanziari, ha inevitabilmente comportato un imprevisto allungamento dei tempi di svolgimento dei lavori della Commissione rispetto a quanto inizialmente programmato dalla presidenza. Dichiara peraltro di prendere atto della istanza avanzata dai gruppi di opposizione rispetto all'esigenza di conferire con il Presidente della Camera. Avverte infine che il relatore e il Governo hanno presentato ulteriori emendamenti e nuove formulazioni di emendamenti gią presentati, che saranno valutati al fine di verificarne l'ammissibilitą (vedi allegato 1). Segnala che il relatore ha predisposto un fascicolo nel quale sono raccolte le proposte emendative su cui esprime parere favorevole e che raccomanda per l'approvazione, mentre ha predisposto un ulteriore fascicolo, contenente gli emendamenti che valuta favorevolmente ma per i quali non ritiene che, al momento, vi siano le condizioni per l'approvazione, in quanto occorre verificarne la praticabilitą finanziaria.

 

Ettore PERETTI (UDC) richiama l'attenzione della presidenza della Commissione sulla circostanza che nel fascicolo degli emendamenti testé distribuito non risulta inserito il subemendamento a sua firma presentato all'emendamento del relatore 9.478.

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE) rileva che nel fascicolo degli emendamenti posto in distribuzione č contenuto l'emendamento del Governo 14.58 in ordine al quale era stata preannunciata l'intenzione di ritirarlo.

 

Luana ZANELLA (Verdi) sostiene che nel fascicolo degli emendamenti non risultano inseriti alcuni subemendamenti a sua firma presentati e le proposte emendative Bonelli 80.25 e Lomaglio 81.018.

 

Nicola CRISCI (PD-U) rileva che nel fascicolo degli emendamenti testé distribuito non risulta inserito il subemendamento a sua firma presentato all'emendamento del relatore 9.478.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sostiene che il fascicolo degli emendamenti non contiene un subemendamento da lui presentato.

 

Salvatore RAITI (PD-U) anch'egli rileva che il fascicolo degli emendamenti non contiene il suo subemendamento presentato all'emendamento del relatore 9.478.

 

Giuseppe ASTORE (IdV) fa notare che il fascicolo degli emendamenti non contiene un subemendamento da lui presentato.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) chiede precisazioni in ordine alla sorte degli emendamenti accantonati, per i quali non sembra possibile procedere in tempi congrui al necessario esame da parte della Commissione.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) lamenta che solo alle ore 21.55 ha potuto visionare il nuovo fascicolo degli emendamenti di oltre 160 pagine su cui non vi č traccia delle proposte emendative da lei presentate. Sostiene che il termine di presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dal relatore non puņ che essere fissato al tardo pomeriggio di domani, per consentire un congruo approfondimento del loro contenuto.

 

Angelo BONELLI (Verdi) chiede l'inserimento nel fascicolo degli emendamenti, testé messo in distribuzione, del proprio emendamento 9.475.

 

Francesco PIRO (PD-U) ritiene opportuno che, in via preliminare, sia chiarita la portata del fascicolo distribuito, che sembra contenere proposte emendative oggetto di valutazione favorevole da parte del relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, nel sottolineare che le questioni sollevate sono subordinate all'esito della consultazione con il Presidente della Camera, rileva che soltanto in un secondo momento sarą possibile procedere all'organizzazione del lavoro, individuando gli emendamenti e i subemendamenti da esaminare.

 

Antonio BORGHESI (IdV) segnala il mancato inserimento nel fascicolo dell'emendamento Donadi 24.61.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva che il fascicolo testé messo in distribuzione č da considerarsi non esaustivo in quanto da integrare con il fascicolo contenente gli emendamenti segnalati dai rappresentanti dei gruppi. Precisa, inoltre, che il fascicolo in distribuzione contiene gli emendamenti oggetto di valutazione favorevole.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) segnala l'identitą di vedute tra i gruppi di maggioranza e di opposizione circa le difficoltą nello svolgimento del lavoro. Sarebbe opportuno, a suo avviso, che il relatore e il rappresentante del Governo individuassero le questioni da esaminare, non essendo possibile altrimenti svolgere un esame accurato e serio. In considerazione, inoltre, della natura non esaustiva del fascicolo distribuito e della complessitą delle diverse questioni, rileva la necessitą che la Commissione prosegua i propri lavori nella prossima settimana, al fine di disporre di un tempo adeguato all'esame delle singole proposte emendative.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce che il fascicolo in distribuzione č da considerare, unitamente a quello recante gli emendamenti segnalati, la base per il lavoro della Commissione.

 

Guido CROSETTO (FI), nel rilevare che non si č mai verificato che la seduta della Commissione Bilancio avesse inizio a dodici ore dall'orario di convocazione inizialmente fissato, segnala che i gruppi di opposizione non hanno voluto compromettere il clima collaborativo e non hanno stigmatizzato tale ritardo, al fine di non mettere in difficoltą la Presidenza della Commissione, e si sono limitati a porre l'esigenza di coinvolgere il Presidente della Camera sull'organizzazione dei tempi. Esprime l'esigenza, inoltre, di poter inserire le diverse proposte emendative in un contesto coerente in relazione ai singoli articoli e di poter disporre del tempo sufficiente per svolgere i necessari approfondimenti. Nel prospettare, pertanto, l'opportunitą che la Commissione prosegua i propri lavori anche nella prossima settimana, sottolinea che talune questioni, come ad esempio le proposte sul trasporto pubblico locale, richiederebbero da sole molte ore di discussione. Alla luce di tali considerazioni, ritiene difficile che i lavori si possano svolgere in modo proficuo in assenza di una soluzione di mediazione.

 

Lino DUILIO, presidente, ricordando che la Commissione ha gią esaminato alcuni articoli del disegno di legge finanziaria, fa presente che i gruppi di opposizione avevano richiesto di poter disporre di un quadro complessivo circa l'orientamento della maggioranza su tutti gli articoli e su tutti gli emendamenti presentati. In accoglimento di tale richiesta, la maggioranza ha, pertanto, esaminato le singole proposte emendative nell'intento di valorizzare il pił possibile il rapporto di collaborazione con l'opposizione. Rileva che il lavoro svolto, pur avendo comportato un ritardo nell'avvio dei lavori odierni, ha consentito di individuare un significativo nucleo di proposte sulle quali proseguire il lavoro in un clima collaborativo.

Marino ZORZATO (FI), in riferimento a quanto segnalato dal presidente Duilio, sottolinea che l'intesa raggiunta tra i gruppi di maggioranza e di opposizione era riferita ad un lavoro da concludere nel corso della mattinata e che il ritardo maturato influisce in modo sensibile sul lavoro della Commissione, comportando difficoltą di ordine temporale e politico per l'opposizione. Segnala, inoltre, l'inopportunitą dell'inserimento nel fascicolo, da ultimo predisposto dal relatore, proposte in tema di trasporto pubblico locale, che costituisce una materia assai delicata e impegnativa, che richiederebbe uno specifico lavoro di approfondimento ed esame.

 

Gaspare GIUDICE (FI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Zorzato.

 

Lino DUILIO, presidente, fa presente che le questioni di merito potranno essere affrontate in seguito e che la dilazione dei tempi di lavoro č dovuta al necessario approfondimento delle proposte emendative e alla predisposizione dei fascicoli di seduta.

 

Luana ZANELLA (Verdi) segnala il mancato inserimento nel fascicolo in distribuzione del proprio articolo aggiuntivo 88.019, nonché degli emendamenti Bonelli 112.2 e Francescato 145.44.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) auspica l'inserimento nel fascicolo del proprio emendamento 52.28 e dell'emendamento Brugger 52.30.

 

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) segnala il mancato inserimento del proprio emendamento 144.43, che procede ad illustrare.

 

Angelo PIAZZA (RosanelPugno) chiede chiarimenti sulle proposte emendative riguardanti la materia del trasporto pubblico locale.

 

Lino DUILIO (PD-U), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, in considerazione della richiesta avanzata dai gruppi di opposizione di coinvolgere la Presidenza della Camera, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 22.15, č ripresa all'1.55 dell'8 dicembre 2007.

 

Lino DUILIO, presidente, rammenta che č stato convenuto di proseguire con i lavori della Commissione fino alle ore 4. Rammenta altresģ che si sta valutando l'ammissibilitą di alcuni emendamenti presentati dal relatore e che nel corso della seduta sarą fissato l'eventuale termine per la presentazione dei subemendamenti, salvo che non si ritenga di procedere per riformulazioni al fine di trasfondere il contenuto di eventuali subemendamenti.

 

Francesco NAPOLETANO (Com.It), pur apprezzando gli sforzi profusi dal presidente della Commissione e dal relatore, non puņ esimersi dallo stigmatizzare l'assenza degli emendamenti segnalati dal suo gruppo dal fascicolo degli emendamenti che hanno ricevuto il parere favorevole del relatore. Manifesta quindi profondo disagio e disappunto per lo snaturamento dello strumento della legge finanziaria, trasformato in una sorta di mercato degli emendamenti, per cui si impone una revisione dello strumento legislativo. Prende atto perciņ dell'insussistenza delle condizioni sufficienti affinché il gruppo dei Comunisti italiani continui ad assicurare la propria presenza in seduta.

 

Lino DUILIO, presidente, con riferimento alle dichiarazioni dell'onorevole Napoletano, fa presente che sarą possibile recuperare nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria ulteriori proposte emendative, sulle quali sarą effettuata una valutazione di merito e sarą assunta una conseguente decisione. Lo invita, quindi, unitamente al gruppo dei Comunisti italiani, a recedere dalla decisione di abbandonare il lavori.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritenuto che l'assenza di taluni emendamenti segnalati sia dovuta ad un incidente di percorso, rileva che anche emendamenti non presenti nel fascicolo degli emendamenti per i quali il relatore ha proposto parere favorevole potranno essere recuperati per una successiva valutazione. Invita pertanto l'onorevole Napoletano e il gruppo dei Comunisti italiani a proseguire i lavori.

 

Marino ZORZATO (FI), ribadisce la volontą del gruppo Forza Italia di proseguire nei lavori della Commissione, nonostante il difficile rapporto intercorrente tra il Governo e il Parlamento, osservando che la Commissione bilancio pił volte č stata esautorata dal suo compito di fissare tempi e metodi di lavoro. Riconferma sia il giudizio negativo sul disegno di legge finanziaria, ribadendo l'impegno dei parlamentari del gruppo di Forza Italia a svolgere comunque per intero il proprio ruolo.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP), si associa pienamente alle dichiarazioni dell'onorevole Zorzato.

 

Lino DUILIO, presidente, esprime apprezzamento per le manifestazioni di disponibilitą a lavorare per la conclusione dei lavori della Commissione.

 

Francesco NAPOLETANO (Com.It), rammentato che sugli emendamenti segnalati dal gruppo vi era stata disponibilitą all'accoglimento, mentre successivamente tale indicazione č stata disattesa, prende atto delle dichiarazioni del presidente e del relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, invita i gruppi a segnalare gli emendamenti da esaminare.

 

Marino ZORZATO (FI), chiede che si proceda a segnalare gli emendamenti articolo per articolo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda.

 

Gaspare GIUDICE (FI) segnala il proprio subemendamento 0.9.478.5 che riguarda i lavoratori socialmente utili.

 

Gianfranco CONTE (FI) rammenta l'accantonamento dell'emendamento Tremonti 9.476, del quale č stata predisposta una riformulazione.

 

Antonio BORGHESI (IdV) segnala l'emendamento Astore 9.45, precedentemente accantonato.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) fa presente che il citato subemendamento Giudice, andrebbe trattato unitamente a quello a propria firma 0.9.478.4, e che sull'emendamento 9.410 era stato richiesto un chiarimento.

 

Giuseppe ASTORE (IdV) sollecita la trattazione dell'emendamento 9.478 del relatore.

 

Franco CECCUZZI (PD-U) segnala il subemendamento a sua firma all'emendamento 9.478 del relatore.

 

Carla CASTELLANI (AN) segnala i propri subemendamenti 0.42.37.4 e 0.42.37.5, attinenti a materia analoga.

 

Angelo BONELLI (Verdi) segnala il suo emendamento 9.475.

 

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), nel segnalare l'emendamento 9.55 della VI Commissione, suggerisce di procedere a segnalare gli emendamenti per iscritto.

 

Lino DUILIO, presidente, accogliendo la richiesta dell'onorevole D'Elpidio, invita i deputati a segnalare eventuali ulteriori emendamenti per iscritto.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, avverte di aver riformulato l'articolo aggiuntivo 9.040 a sua firma.

 

Gianfranco CONTE (FI) rammenta che l'articolo aggiuntivo 9.040 era stato accantonato per un problema riscontrato al comma 4.

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE) con riferimento all'articolo 10 e all'emendamento 10.37 del Governo, rileva l'insufficiente previsione finanziaria per la dotazione del previsto fondo per la realizzazione di innovativi sistemi di trasporto e ne chiede l'ampliamento.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) segnala l'emendamento 10.23, chiedendo al relatore di rivedere il proprio parere.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 10.37 e l'articolo aggiuntivo 10.09 del Governo (vedi allegato 3).

 

Marino ZORZATO (FI) chiede quale sia la finalitą dell'emendamento Chiaromonte 12.6 (nuova formulazione).

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR risponde che si tratta di stanziamenti finalizzati all'adeguamento tecnico delle sale cinematografiche.

 

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'emendamento Chiaromonte 12.6 (nuova formulazione).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Chiaromonte 12.6 (nuova formulazione) e gli emendamenti 13.8 e 14.57 del Governo (vedi allegato 3).

 

Andrea RICCI (RC-SE) evidenzia che l'emendamento 14.58 del Governo modifica un punto sul quale era stato raggiunto un accordo al Senato.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR ritira l'emendamento 14.58 del Governo.

 

Marino ZORZATO (FI) prende atto che un emendamento politicamente rilevante, sul quale il relatore ed il Governo avevano gią espresso parere favorevole, viene ritirato.

 

Ettore PERETTI (UDC) si associa alle considerazioni del deputato Zorzato, esprimendo inoltre la propria soddisfazione per il ritiro dell'emendamento 14.58 del Governo.

 

Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sull'emendamento 14.59 del Governo, stigmatizza la scelta del Governo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale dovrebbe dare l'esempio in materia di moralizzazione della spesa pubblica, di conferire incarichi dirigenziali generali, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa ivi richiamata, accantonando i posti di livello dirigenziale non generale che si rendono disponibili.

 

Marino ZORZATO (FI) si associa alle considerazioni del collega Conte.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR fa presente che il deputato Conte fa riferimento ad una formulazione superata dell'emendamento e che, nella nuova formulazione, depositata dal Governo nella seduta di ieri, si prevede che i posti di livello dirigenziale non generale siano soppressi e non accantonati.

 

Gianfranco CONTE (FI) esprime l'auspicio che il Governo ritiri l'emendamento 14.59.

 

Lino DUILIO, presidente, preso atto della precisazione resa, pone in votazione l'emendamento 14.59 del Governo come riformulato, avvertendo che deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione il comma 12-septies.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 14.59 del Governo, nella parte ammissibile, nonché gli emendamenti 14.60 (nuova formulazione) e 14.61 del relatore (vedi allegato 3).

 

Antonio BORGHESI (IdV) segnala l'emendamento Cesini 14.22, chiedendo al relatore ed al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sottoscrive l'emendamento Cesini 14.22.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR chiede l'accantonamento dell'emendamento Cesini 14.22.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'emendamento 14.22 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 15.7 e 15.8 del Governo (vedi allegato 3).

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) segnala l'emendamento Sposetti 15.1, che sottoscrive, chiedendo al relatore ed al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere.

 

Lino DUILIO, presidente, fa presente che l'emendamento Sposetti 15.1 non era tra quelli segnalati dai gruppi e che, in questa fase, č consentito soltanto di richiedere al relatore ed al rappresentante del Governo la revisione del parere, su questi ultimi.

 

Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sull'emendamento 17.10, ricorda che aveva proposto al Governo di espungere il richiamo agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 181 del 2006.

 

Lino DUILIO, presidente, fa presente che l'emendamento 17.10 č gią stato votato nella seduta di ieri.

 

Gian Luca GALLETTI (UDC), rileva che l'emendamento 19.98 del relatore effettua, con riferimento alla lettera e) del comma 1, la medesima operazione proposta dal proprio emendamento 19.86 con riferimento alla lettera d). Al riguardo rivendica la prioritą della propria iniziativa.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, chiarisce che non vi era da parte sua alcuna intenzione di appropriarsi dell'emendamento del deputato Galletti, sul quale esprime parere favorevole.

La Commissione approva gli identici emendamenti Galletti 19.86 e 19.98 del relatore (vedi allegato 3).

 

Ettore PERETTI (UDC), nel ricordare come il relatore si fosse dichiarato disponibile a rivedere il proprio parere non favorevole sugli emendamenti di cui fosse evidenziata dai gruppi l'importanza politica, segnala gli emendamenti Peretti 20.20 e Galletti 20.21.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Peretti 20.20. Chiede invece l'accantonamento dell'emendamento Galletti 20.21, ai fini di una pił approfondita riflessione su di esso.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene preferibile che i due emendamenti siano esaminati insieme.

 

Lino DUILIO, presidente, propone di accantonare entrambi gli emendamenti citati.

La Commissione conviene.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U) auspica l'approvazione del proprio emendamento 24.20, osservando che esso riproduce per una parte l'emendamento 24.116 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Vannucci 24.20 (vedi allegato 3).

 

Andrea RICCI (RC-SE) illustra l'emendamento a sua firma 24.51.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara, a nome del suo gruppo, il voto contrario sull'emendamento Andrea Ricci 24.51.

 

Ettore PERETTI (UDC) chiede chiarimenti al Governo sulla ratio cui si ispira l'emendamento Andrea Ricci 24.51, che appare particolarmente oneroso.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) chiede precisazioni al Governo sulla congruitą della copertura finanziaria connessa all'emendamento Andrea Ricci 24.51.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR risponde che l'emendamento in esame istituisce un fondo a carico della finanza locale con specifica finalizzazione delle risorse. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ricci 24.51.

 

Marino ZORZATO (FI) ritiene che tutte le proposte emendative in cui si configura una finalizzazione delle risorse di appositi fondi istituiti a favore delle autonomie territoriali debbano ricevere il parere favorevole del Governo, in analogia alla posizione appena espressa.

Maino MARCHI (PD-U) chiede se i criteri di gestione del fondo previsto dall'emendamento in esame saranno concertati con gli enti locali.

 

Andrea RICCI (RC-SE) precisa che il fondo sarą gestito dal Ministero dell'interno e finalizzato alla finanza locale.

 

Gian Luca GALLETTI (UDC) osserva che si tratta di risorse reperite dal fondo ordinario dei comuni.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) fa presente che presso la regione Lombardia esiste un fondo simile a quello contemplato dall'emendamento Andrea Ricci 24.51, le cui risorse risultano inutilizzate.

 

Lino DUILIO, presidente, propone che l'emendamento in esame sia riformulato prevedendosi un limite massimo di dieci milioni di euro.

 

Gian Luca GALLETTI (UDC) evidenzia che l'emendamento Andrea Ricci 24.51 limita di fatto l'autonomia dei comuni vincolando la destinazione di una parte delle risorse loro assegnate.

 

Andrea RICCI (RC-SE) accede alla richiesta di riformulazione del suo emendamento 24.51 prospettata dal presidente.

La Commissione approva l'emendamento Andrea Ricci 24.51 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR ritiene opportuno accantonare l'emendamento Donadi 24.61, al fine di consentire un maggiore approfondimento della sua portata e degli oneri che ne derivano.

 

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto dell'emendamento Donadi 24.61 e ne raccomanda l'approvazione.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, pur esprimendo apprezzamento sul contenuto del predetto emendamento, ritiene preferibile accantonarlo affinché possa essere diversamente formulato e risultare quindi maggiormente compatibile con l'equilibrio della complessiva disponibilitą di risorse della manovra.

 

Lino DUILIO, presidente, propone di accantonare l'emendamento Donadi 24.61.

La Commissione conviene.

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling), in relazione all'emendamento Brugger 24.71, osserva che in fase di coordinamento formale andrebbe inserito l'esplicito riferimento alla legge 29 novembre 2007 n. 222.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento Brugger 24.71.

 

Gianfranco CONTE (FI) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Brugger 24.71.

 

Maino MARCHI (PD-U) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Brugger 24.71 e ricorda che in occasione dell'esame del decreto legge n. 159 del 2007 č stato presentato un ordine del giorno di analogo tenore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Brugger 24.71 e 24.109 del Governo (vedi allegato 3).

 

Manuela DI CENTA (FI), in ordine all'emendamento 24.110 del Governo, ritiene incongruo fissare un limite alle entrate regionali.

 

Alberto GIORGETTI (AN), nel concordare con l'osservazione del deputato Di Centa, fa notare che nel protocollo di intesa richiamato dall'emendamento 24.110 non si prevede una definizione dei tempi sulla assegnazione delle risorse. Ritiene pertanto opportuno acquisire ulteriori elementi sulla portata dell'emendamento in esame.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR fa notare che l'emendamento 24.110 si conforma al contenuto di una direttiva comunitaria. Il protocollo di intesa prevede per gli enti locali un'aliquota di retrocessione dei tributi ed una compensazione con servizi pubblici forniti dallo Stato. In particolare, la normativa comunitaria impone di eliminare le deroghe fissate alla disciplina in oggetto, il che riguarda anche la regione Friuli Venezia Giulia.

 

Alberto GIORGETTI (AN) avanza riserve sulle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo. Evidenzia che il protocollo di intesa richiamato nell'emendamento 24.110 si riferisce ai soli redditi da pensione. Pertanto, a suo avviso, non convince affatto la previsione di un tetto massimo per le risorse.

 

Marino ZORZATO (FI), associandosi al deputato Alberto Giorgetti, ritiene opportuno accantonare l'emendamento in esame.

La Commissione approva l'emendamento 24.110 del Governo (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, auspica l'approvazione del proprio emendamento 24.116, riformulato limitatamente alla parte non ricompresa nell'emendamento vannucci 24.20.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 24.116.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 24.116 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, auspica l'approvazione del proprio emendamento 24.117.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 24.117.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 24.117 (vedi allegato 3).

 

Andrea RICCI (RC-SE) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento Sperandio 24.57.

 

Lino DUILIO, presidente, nel far presente al collega che l'emendamento Sperandio 24.57 rientra tra quelli segnalati dai rappresentanti dei gruppi, avverte che tale proposta č da considerare inammissibile, in quanto istituisce un Fondo con una dotazione di risorse a partire dall'anno 2007.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) fa presente che il proprio emendamento 24.105 č di contenuto analogo ad un emendamento a sua firma riferito all'articolo 9, e che quindi riterrebbe opportuno trattarne il contenuto in occasione dell'esame dell'articolo 9.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'emendamento Marinello 24.105 č accantonato in vista dell'esame dell'articolo 9.

 

Ettore PERETTI (UDC), intervenendo sull'emendamento del relatore 25.94, esprime apprezzamento per lo sforzo profuso per una riformulazione in chiave migliorativa della proposta. Sul piano del merito, auspica che i criteri richiamati dalla norma per la costituzione delle comunitą montane tengano in conto l'effettivo carattere della «montanitą». Al riguardo, richiama il caso della comunitą montana del Baldo, che rappresenta una tipologia unica e che rischia di sparire.

 

Gioacchino ALFANO (FI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Peretti, ritiene che la materia dovrebbe essere disciplinata dopo l'intervento legislativo delle regioni.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene che la formulazione dell'emendamento del relatore 25.94 sia coerente con la prospettiva federalista.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che č in distribuzione una nuova formulazione dell'emendamento del relatore 25.94.

 

Antonio MISIANI (PD-U), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento 25.94 del relatore, esprime apprezzamento per le modalitą di composizione dei consigli delle comunitą montane, che sono tese a garantire i diritti delle minoranze. Fa inoltre presente che, qualora le regioni non provvedano a legiferare, la norma prevede l'attivazione di meccanismi di risparmio.

 

Giuseppe ASTORE (IdV) rileva la difficoltą di realizzare pienamente l'obiettivo di risparmio, considerato che la soppressione delle comunitą montane non puņ che costituire oggetto di una legge regionale.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, nell'auspicare l'approvazione del proprio emendamento 25.94, sottolinea che la novitą contenuta nella proposta riguarda i criteri generali e la responsabilizzazione delle regioni. Si tratta di un cambiamento di rotta apprezzabile, che verrebbe realizzato in questo ramo del Parlamento, nel quadro di un sistema di garanzie pluralista. Ritiene altresģ che l'emendamento costituisca un ottimo punto di equilibrio da cui partire per svolgere ulteriori riflessioni su questioni come, ad esempio, l'incremento delle associazioni di comuni.

 

Sesa AMICI (PD-U), nel ricordare che il testo del provvedimento, trasmesso dal Senato, poneva problemi di costituzionalitą, sottolinea che la proposta rispetta pienamente il ruolo delle regioni e realizza gli obiettivi di risparmio.

 

Ettore PERETTI (UDC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 25.94 del relatore, esprimendo apprezzamento per la riformulazione, che mira alla tutela delle minoranze.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo per ragioni analoghe a quelle menzionate dal deputato Peretti.

 

Gianfranco CONTE (FI) e Alberto GIORGETTI (AN) preannunciano, anche a nome dei rispettivi gruppi, il voto contrario sull'emendamento 25.94 del relatore, cosģ come riformulato, in quanto comporterebbe uno sbilanciamento a favore dei comuni pił grandi.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento 25.94 del relatore, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 25.94 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Lino DUILIO, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di consentire al rappresentante del Governo di svolgere gli approfondimenti richiesti.

 

La seduta, sospesa alle 3.40, č ripresa alle 4.

 

Lino DUILIO, presidente, rammenta l'accantonamento dell'emendamento Armosino 24.101 non presente nel fascicolo degli emendamenti segnalati.

 

Gioacchino ALFANO (FI), rilevato che all'articolo 26 č contenuta una norma di riduzione di spesa, riguardante l'ufficio elettorale comunale, chiede di rivederne il contenuto normativo al fine di prevedere la presenza anche di un membro della prefettura, senza compenso.

 

Gianfranco CONTE (FI) chiede che l'ulteriore emendamento 26.147 del relatore sia accantonato e riformulato nel senso auspicato dal deputato Gioacchino Alfano. Rammenta altresģ che č necessario concedere un certo periodo di tempo per consentire la presentazione dei subemendamenti.

 

Lino DUILIO, presidente, invita l'onorevole Gioacchino Alfano a presentare una proposta di riformulazione dell'emendamento 26.147 del relatore.

 

Francesco PIRO (PD-U) rammenta che l'emendamento 24.116 del relatore, gią approvato, ha previsto una soluzione al problema lamentato.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che gli emendamenti Borghesi 27.29 e 27.31 si intendono accantonati ai fini di consentirne la riformulazione.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento 27.34 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 27.34 del relatore (vedi allegato 3).

 

Marino ZORZATO (FI) chiede che venga anticipata la votazione del proprio emendamento 28.8 rispetto a quella riferita all'emendamento 28.31 del relatore.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritira il suo emendamento 28.31.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR propone una riformulazione dell'emendamento Zorzato 28.8.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottoscrive l'emendamento Zorzato 28.8.

Alberto GIORGETTI (AN) sottoscrive l'emendamento Zorzato 28.8.

 

Ettore PERETTI (UDC) sottoscrive l'emendamento Zorzato 28.8.

La Commissione approva l'emendamento Zorzato 28.8 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE) rammenta di aver segnalato il suo articolo aggiuntivo 29.03.

 

Lino DUILIO, presidente, non essendovi obiezioni, dichiara che l'emendamento si intende accantonato.

 

Gianfranco CONTE (FI) con riferimento all'emendamento 31.10 del relatore rammenta che un suo emendamento di analogo contenuto, riferibile agli organi costituzionali, sia stato giudicato inammissibile.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, non ritenendo del tutto diversa la fattispecie, dato che la materia richiede ampio consenso, accoglie la richiesta del deputato Gianfranco Conte ed espunge dal suo emendamento 31.10 la seconda parte.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) fa presente che č stato posto in votazione prima l'emendamento 24.116 del relatore piuttosto che il suo emendamento 24.101. Rileva altresģ la divaricazione esistente tra l'impostazione della maggioranza e quella dell'opposizione sulla destinazione dei proventi previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) rileva che l'emendamento De Zulueta 35.5 destinerebbe provvidenze a favore di personale civile italiano inviato nei teatri di conflitto piuttosto che alla popolazione civile presente negli stessi territori.

 

Lino DUILIO, presidente, ne prende atto.

 

Angelo BONELLI (Verdi) propone una riformulazione del suo emendamento 34.35 riguardante la proroga di graduatorie del Corpo forestale dello Stato.

 

Gianfranco CONTE (FI) rammenta che č gią stato approvato l'emendamento Cesini 14.22 che prevede stanziamenti per il Corpo forestale dello Stato a copertura di vacanze di organico.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Bonelli 34.35.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento Bonelli 34.35.

La Commissione approva l'emendamento Bonelli 34.35 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE) con riferimento al suo articolo aggiuntivo 29.03, lamenta che l'emendamento 27.34 del relatore poco anzi approvato che, proroga di un anno la trasformazione della TARSU in tariffa, rischia di penalizzare maggiormente la Campania.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) concorda sull'impostazione dell'emendamento presentato dal Governo, viste anche le condizioni in cui versano le casse della regione Campania.

 

Salvatore IACOMINO (RC-SE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Aurisicchio 29.03.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) chiede di verificarne la copertura.

 

Lino DUILIO, presidente, non essendovi obiezioni, dichiara che l'articolo aggiuntivo Aurisicchio 29.03 si intende accantonato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento De Zulueta 35.5.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento De Zulueta 35.5.

La Commissione approva l'emendamento De Zulueta 35.5 (vedi allegato 3).

 

Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 37.04 del Governo, la cui riformulazione č, a suo avviso, peggiore del testo iniziale, chiede al sottosegretario Sartor di ritirarlo. Ritiene infatti inaccettabile ipotizzare che il Collegio dei fondatori dell'OIC possa stabilire non solo il proprio fabbisogno di finanziamento, ma addirittura le quote di contributi dovuti dalle imprese per l'International Accounting Standards Board.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR ritiene essenziale contribuire all'attivitą dell'International Accounting Standards Board, che, lo ricorda, svolge un compito della massima rilevanza per le imprese, vale a dire quello di definire gli standard contabili.

 

Marino ZORZATO (FI) chiede che l'emendamento in esame sia accantonato o considerato tecnicamente respinto per l'Assemblea, in vista di una verifica dei costi per le imprese ovvero di una sua riformulazione che stabilisca quanto meno un limite ai contributi dovuti dalle imprese.

 

Lino DUILIO, presidente, concordando sull'opportunitą di un chiarimento riguardo all'impatto dell'articolo aggiuntivo in esame sui destinatari, avverte che, consentendo il Governo, esso si intende accantonato.

 

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 37.046 del Governo, esprime perplessitą sulla norma, che, al fine di disincentivare il ricorso in Cassazione, prevede il deposito, da parte del ricorrente, di una somma piuttosto elevata, destinata ad essere trattenuta in caso di sua soccombenza. Rileva che si tratta di una misura che rischia di impedire ai meno abbienti l'accesso al terzo grado di giudizio.

 

Andrea RICCI (RC-SE) ricorda di aver presentato il subemendamento 0.37.046.6 all'articolo aggiuntivo in esame, volto a ridurre da 3.000 a 300 euro il deposito per il caso di soccombenza.

 

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda di aver presentato a sua volta il subemendamento 0.37.046.2, che riduce il predetto deposito a 100 euro.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) esprime la propria contrarietą rispetto all'articolo aggiuntivo 37.046 del Governo, sottolineando come il diritto al ricorso agli organi giurisdizionali debba essere riconosciuto a tutti ed evidenziando come sia sufficiente, al fine di disincentivare le azioni temerarie, la condanna alle spese di giudizio. Esprime quindi il timore che l'introduzione del deposito sfavorisca la parte pił debole della popolazione.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR ritira l'articolo aggiuntivo 37.046 del Governo.

 

Gianfranco CONTE (FI) esprime apprezzamento per la decisione del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 38.9 del Governo (vedi allegato 3).

 

Alberto GIORGETTI (AN) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere da essi espresso sul suo articolo aggiuntivo 39.018.

 

Vladimiro CRISAFULLI (PD-U), intervenendo sull'emendamento 9.45 (nuova formulazione) del relatore, rileva che esso istituisce il fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove avrebbe dovuto istituirlo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, concordando con il deputato Crisafulli, riformula ulteriormente il proprio emendamento 39.45.

La Commissione approva l'emendamento 39.45 (ulteriore nuova formulazione) del relatore (vedi allegato 3).

 

Marino ZORZATO (FI) constata con soddisfazione che l'approvazione dell'emendamento 39.45 (ulteriore nuova formulazione) č avvenuta all'unanimitą dei presenti.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Incostante 41.018 (vedi allegato 3).

 

Alberto GIORGETTI (AN) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere da essi espresso sul suo emendamento 41.4, volto ad estendere l'applicazione di ammortizzatori sociali agli ex dipendenti civili delle basi NATO in Italia in fase di riorganizzazione.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, pur apprezzando l'emendamento Alberto Giorgetti 41.4, ne chiede per il momento l'accantonamento, ritenendo a questo punto opportuno che la Commissione passi ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 9.

 

Lino DUILIO, presidente, segnala che l'emendamento Alberto Giorgetti 41.4 presenta un problema di copertura finanziaria, in quanto reca un onere permanente compensato mediante una riduzione operata sulla tabella C del disegno di legge finanziaria. Avverte che, in attesa di individuare una possibile soluzione a tale problema, l'emendamento in questione si intende accantonato.

 

Gianfranco CONTE (FI) ritiene inopportuno procedere all'esame dell'articolo 9 in questo momento, considerato che c'č il rischio che la discussione si areni su questo punto e che la Commissione non esaurisca l'esame delle proposte emendative in esame.

Andrea RICCI (RC-SE) ritiene invece opportuno, a questo punto, procedere ad esaminare l'articolo 9.

 

Vladimiro CRISAFULLI (PD-U) ritiene per contro preferibile completare l'esame degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, per poi tornare indietro su quelli accantonati.

 

Andrea RICCI (RC-SE) fa presente che l'emendamento del relatore all'articolo 9 contiene interventi di grande rilevanza politica per la maggioranza, che quest'ultima intende approvare in Commissione. Considerato che la maggioranza ha dimostrato ampia disponibilitą nei confronti di molte qualificanti proposte emendative dell'opposizione, ritiene giunto il momento di affrontare l'emendamento del relatore all'articolo 9.

 

Marino ZORZATO (FI), intervenendo a nome di tutti i gruppi di opposizione, assicura che quest'ultima non intende porre in essere alcuna condotta ostruzionistica sull'articolo 9, che potrą essere pertanto votato in Commissione. Ritiene perņ preferibile che la votazione avvenga dopo che siano stati esaminati gli emendamenti riferiti ad altri articoli, in modo che sia poi possibile soffermarsi sull'articolo 9 con la doverosa attenzione.

 

Gianfranco CONTE (FI) precisa che la richiesta di votare l'articolo 9 per ultimo č legata unicamente alla circostanza che, in presenza di un emendamento di forte valenza politica, l'opposizione intende intervenire adeguatamente per esprimere il proprio giudizio.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, premesso che non era sua intenzione porre in dubbio la buona fede dell'opposizione, si dichiara disponibile a rinviare ulteriormente l'esame dell'articolo 9, segnalando peraltro che sussiste anche il problema di verificare che le risorse complessivamente disponibili siano sufficienti alla copertura di tutte le proposte emendative che la Commissione va approvando.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che il rappresentante del Governo verifichi se la copertura finanziaria č disponibile per tutti gli emendamenti su cui č stato espresso parere favorevole.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, fa presente che, oltre all'insieme di emendamenti sui quali, in qualitą di relatore, aveva espresso parere favorevole, i gruppi hanno chiesto il riesame di emendamenti sui quali il parere non era favorevole.

 

Ettore PERETTI (UDC), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 41.045, fa presente che il contenuto di quest'ultimo č ripreso dal suo subemendamento 0.9.478.25.

 

Lino DUILIO, presidente, prende atto che la materia affrontata dall'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 41.045 incide su quella dell'articolo 9, che, fermo restando l'impegno dei gruppi di opposizione a consentirne la votazione in Commissione, sarą esaminato successivamente. Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 41.045 si intende accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Di Gioia 42.16 (vedi allegato 3).

 

Vladimiro CRISAFULLI (PD-U) illustra il suo subemendamento 0.42.37.1.

 

Giuseppe ASTORE (IdV) si dichiara favorevole al subemendamento Crisafulli 0.42.37.1 e ravvisa la necessitą di dedicare maggiore attenzione alle calamitą naturali che hanno coinvolto la regione Molise soprattutto in relazione alla questione del rinvio dei tributi e dei contributi. Sottolinea che non si possono penalizzare talune regioni e favorirne altre. In tal senso ritiene che le popolazioni molisane vadano sostenute allo stesso modo di quanto lo siano, con le previsioni della legge finanziaria per il 2008, quelle della regione Umbria. Ricorda peraltro che il Governo attraverso lo strumento dell'ordinanza ha la possibilitą di intervenire direttamente a sostegno delle popolazioni colpite da calamitą naturali.

 

Carla CASTELLANI (AN), nel ricordare la tragedia avvenuta in Abruzzo nei mesi estivi con la caduta di un aereo della protezione civile utilizzato per fronteggiare gli incendi divampati nel territorio della regione, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento del relatore 42.37 e sul relativo subemendamento Crisafulli 0.42.37.1.

 

Gianfranco CONTE (FI), nell'associarsi alle dichiarazioni del deputato Astore, ricorda le iniziative promosse dal Governo nel corso della XIV legislatura a favore della regione Molise.

 

Salvatore RAITI (PD-U), nel condividere l'intervento del deputato Astore, osserva che la questione del potenziamento delle risorse e degli interventi tesi a fronteggiare le calamitą naturali puņ essere risolta anche in sede di esame del subemendamento da lui presentato all'emendamento 9.478 sui tributi e contributi.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) sottolinea che il Governo di centrosinistra ha stanziato circa 200 milioni di euro per finanziare interventi a favore del territorio del Molise. Ricorda che taluni finanziamenti al riguardo previsti nel disegno di legge finanziaria sono stati soppressi nel corso dell'iter di esame del provvedimento al Senato. Ravvisa l'esigenza di intervenire con tutti gli strumenti che possano garantire i cittadini e le piccole e medie imprese con specifico riferimento alla questione dei tributi e contributi. Raccomanda infine l'approvazione del subemendamento Crisafulli 0.42.37.1.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR reputa necessario riformulare il subemendamento Crisafulli 0.42.37.1 in ordine ai profili della compensazione in termini di indebitamento netto. Si rimette quindi alla valutazione della Commissione su tale eventualitą.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Crisafulli 0.42.37.1, su cui registra il consenso di tutti i gruppi di opposizione.

 

Massimo Saverio Ennio FUNDARŅ (Verdi) aggiunge la propria firma al subemendamento Crisafulli 0.42.37.1.

La Commissione approva il subemendamento Crisafulli 0.42.37.1 e l'emendamento 42.37 del relatore, come subemendato (vedi allegato 3).

 

Nicola CRISCI (PD-U) in relazione all'articolo aggiuntivo Castellani 42.09, sottolinea di aver presentato un emendamento di analogo tenore, riformulato dal relatore.

 

Alberto GIORGETTI (AN) fa notare che anche altre proposte emendative presentano il medesimo contenuto dell'articolo aggiuntivo Castellani 42.09.

 

Nicola CRISCI (PD-U) fa notare che l'emendamento a sua firma risulta sottoscritto da colleghi appartenenti ai diversi gruppi parlamentari.

 

Carla CASTELLANI (AN), in relazione alla riformulazione del suo emendamento 42.09, osserva che essa fa riferimento ad un atto normativo riguardante numerosi comuni appartenenti a province diverse.

 

Andrea RICCI (RC-SE) ricorda ai rappresentanti dei gruppi dell'opposizione che tutte le proposte emendative che incidono sui profili della copertura finanziaria dell'articolo 9 dovranno essere inevitabilmente accantonati. Diventa pertanto un interesse comune a tutti i gruppi affrontare in via prioritaria le diverse problematiche che afferiscono all'articolo 9 del testo.

 

Ettore PERETTI (UDC) ritiene politicamente opportuno che le calamitą naturali che hanno colpito le diverse regioni siano trattate in modo analogo evitando qualsiasi forma di discriminazione.

 

Antonio MISIANI (PD-U) segnala il mancato inserimento nel fascicolo dell'articolo aggiuntivo Quartiani 28.03.

 

Gianfranco CONTE (FI) invita a proseguire l'esame degli emendamenti, per ordine, ritenendo inopportuno passare ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

Lino DUILIO, presidente, evidenzia l'opportunitą di procedere all'esame dell'articolo 9.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U) ritiene che sia necessario pervenire ad un accordo sull'opzione prospettata dal Presidente Duilio.

 

Marino ZORZATO (FI) sollecita, invece, la maggioranza a consentire una pił diffusa trattazione dei temi oggetto di emendamenti presentati dall'opposizione.

 

Salvatore RAITI (PD-U) segnala la mancata inclusione nel fascicolo del subemendamento a sua firma 0.9.478.39.

 

Angelo BONELLI (Verdi) auspica l'inserimento nel fascicolo del proprio emendamento 9.475.

 

Michele BORDO (PD-U) fa presente che il proprio subemendamento 0.42.37.2 risulta impropriamente numerato in quanto si riferisce a disposizioni contenute nell'emendamento 9.478 del relatore.

 

Carla CASTELLANI (AN) segnala che anche i subemendamenti a sua firma 0.42.37.4 e 0.42.37.5 dovrebbero essere rinumerati con riferimento all'emendamento 9.478 del relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, avvertendo che il subemendamento Raiti 0.9.478.39 č inammissibile per carenza di copertura, rinumera i subemendamenti Castellani 0.42.37.4 e 0.42.37.5, rispettivamente, come 0.9.478.41 e 0.9.478.43 e rinumera altresģ il subemendamento Bordo 0.4237.2 come 0.9.478.42.

 

Salvatore RAITI (PD-U), nell'illustrare il subemendamento a sua firma 0.9.478.39, segnala esso non č oneroso in quanto finalizzato a salvaguardare il salario dei lavoratori e a dare corretta interpretazione alla normativa in vigore.

 

Michele VENTURA (PD-U) relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sui subemendamenti Leddi 0.9.478.3; Giudice 0.9.478.5, Galletti 0.9.478.26; esprime invece parere contrario sui restanti subemendamenti.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) auspica una riconsiderazione del parere contrario espresso dal relatore sui propri subemendamenti 0.9.478.6, 0.9.478.7 e 0.9.478.8, che procede ad illustrare.

 

Ettore PERETTI (UDC), intervenendo in merito al subemendamento Galletti 0.9.478.37, su cui il relatore ha espresso parere contrario, ritiene che tale proposta possa essere recepita in una riformulazione dell'emendamento 9.478 del relatore.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U) chiede chiarimenti in merito al proprio subemendamento impropriamente numerato come 0.42.37.3, da riferirsi anch'esso all'emendamento 9.478 del relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, rinumera il subemendamento Vannucci 0.42.37.3 come 0.9.478.40.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce il parere contrario al subemendamento Vannucci 0.9.478.40.

 

Franco CECCUZZI (PD-U) invita il relatore a riconsiderare il parere contrario espresso in riferimento al proprio subemendamento 0.9.478.10, in quanto oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo.

 

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.42.37.17, identico al proprio emendamento 83.15.

 

Nicola CRISCI (PD-U), intervenendo sul proprio subemendamento 0.9.478.9, ne auspica una riconsiderazione al fine di esprimere un parere favorevole sui punti 1) e 2) della proposta emendativa.

 

Michele BORDO (PD-U) chiede chiarimenti in merito al parere negativo espresso sul subemendamento a sua firma 0.9.478.42.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, conferma il parere contrario sul subemendamento Bordo 0.9.478.42.

 

Angelo BONELLI (Verdi), ponendo una questione di metodo, riterrebbe opportuno che il relatore esaurisse tutti i pareri riferiti alle proposte emendative concernenti a ciascun articolo. Peraltro rammenta di essere ancora in attesa di ricevere il parere su un proprio emendamento.

 

Carla CASTELLANI (AN), pur condividendo l'esigenza di prevedere un finanziamento a favore dei soggetti che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali, sottolinea come il relatore nei suoi emendamenti abbia esteso la previsione normativa contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2006 anche ad altre provincie oltre a quella di Teramo, rendendo cosģ insufficiente i fondi stanziati.

Marino ZORZATO (FI), manifesta perplessitą circa la possibilitą di concludere in breve tempo la discussione relativa all'articolo 9 del disegno di legge in esame.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), con riferimento al suo subemendamento 0.9.478.4, che riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro di una fattispecie particolare di lavoratori socialmente utili, rammenta di aver chiesto chiarimenti circa la dichiarazione di inammissibilitą dal momento che esso č teso a risolvere un problema su cui si č concentrata l'attenzione di numerosi sindacati, che ha per altro dato luogo ad una petizione firmata da 140 famiglie. Premesso che, in mancanza di un positivo riscontro, riproporrą la questione in Assemblea e all'opinione pubblica, rammenta altresģ che la vicenda in esame riguarda diciassette comuni situati nelle regioni Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Molise e Marche. Contesta quindi la decisione di non destinare uno stanziamento, anche di contenuto ammontare, per dare una definitiva risposta ai circa trecento lavoratori interessati dalla vicenda. Richiede infine di conoscere il parere del relatore e del Governo sul suo emendamento 9.410 presentato, per corrispondere alle esigenze espresse dal mondo della marineria italiana.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) sollecita l'espressione del parere sul suo subemendamento 0.9.478.16.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U) con riferimento al subemendamento Galletti 0.9.478.37, pur riconoscendo lo sforzo finanziario sostenuto in relazione al sisma verificatosi nel 1997 nella provincia di Ancona, ritiene prioritario un impegno finanziario maggiore rispetto a quello finora dimostratosi insufficienti per assicurare la ricostruzione. Invita quindi il relatore a rivedere il suo parere.

 

Giuseppe ASTORE (IdV) prende atto del parere negativo reso dal relatore sul suo emendamento e annuncia che trasfonderą il contenuto dello stesso in un ordine del giorno.

 

Francesco PIRO (PD-U) invita il relatore a rivedere il parere negativo espresso sul suo subemendamento 0.9.478.15 che riproduce analogo contenuto normativo dell'articolo aggiuntivo 146.06 in merito al quale aveva riscontrato un orientamento favorevole da parte del relatore, in quanto esso avrebbe posto fine ad una annosa situazione che riguarda circa trecento lavoratori gią dipendenti dell'IRI.

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE), nel dichiarare la propria disponibilitą ad accettare un eventuale riformulazione dei suoi subemendamenti 0.9.478.11 e 0.9.478.12, ne illustra il contenuto.

 

Michele BORDO (PD-U) chiede al relatore e al Governo di rivedere il parere espresso sul suo subemendamento 0.9.478.42,, privo di conseguenze economiche, che consente di estendere l'intervento previsto anche alle regioni meridionali.

 

Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sull'emendamento 9.478 del relatore, vi si sofferma lungamente, evidenziando numerosi profili problematici attinenti tanto alla copertura finanziaria quanto alla parte dispositiva.

 

Vladimiro CRISAFULLI (PD-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di sospendere l'esame dell'articolo 9 e di riprendere quello delle altre proposte emendative, in modo da tornare sull'articolo 9 una volta esaurita la trattazione dei restanti emendamenti sui quali vi č il parere favorevole del relatore e del Governo.

 

Lino DUILIO, presidente, concorda. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 6.50, riprende alle 7.25.

 

La Commissione approva l'emendamento 43.15 del Governo (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, prospetta una riformulazione dell'emendamento Di Gioia 48.6, nel senso di ridurre gli importi delle risorse ivi previste.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento Di Gioia 48.6, come riformulato.

 

Michele BORDO (PD-U) sottoscrive l'emendamento Di Gioia 48.6 (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Di Gioia 48.6, (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Lino DUILIO, presidente, segnala che l'articolo aggiuntivo Leone 48.013 č di contenuto pressoché identico all'emendamento Di Gioia 48.6 ora approvato.

 

Gianfranco CONTE (FI) segnala che l'emendamento Leone 48.13 risulta identico a quello testé approvato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Lion 49.041 nei termini di cui fornisce una succinta illustrazione.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento Lion 49.041, come riformulato.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sottoscrive l'emendamento Lion 49.041.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Lion 49.041 (nuova formulazione) e gli emendamenti 52.2, 52.6 e 53.1 dell'VIII Commissione, su cui hanno espresso parere favorevole il relatore ed il Governo (vedi allegato 3).

 

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ricorda che aveva segnalato gli emendamenti 52.28 e 52.32 a sua firma.

La Commissione approva l'emendamento 50.31 del relatore (vedi allegato 3).

 

Angelo BONELLI (Verdi), in ordine all'emendamento a sua firma 52.51, si rimette alle valutazioni del relatore per quanto riguarda i profili attinenti alla copertura finanziaria.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) sostiene che il suo orientamento sull'articolo aggiuntivo Bonelli 56.024 potrebbe essere favorevole qualora venisse riformulato. In particolare, ricorda che l'emendamento 50.3 a sua firma, di contenuto analogo, presenta un riferimento alla produzione di energia elettrica. Propone quindi una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bonelli 56.024, che tenga conto del menzionato riferimento.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di riformulare l'emendamento 56.024 nei termini anzidetti.

 

Angelo BONELLI (Verdi), pur condividendo le osservazioni formulate dal deputato Garavaglia, fa notare che vi sono questioni specifiche da approfondire, relative alla ricerca ed al collegamento con il network europeo sulla complessa problematica dell'idrogeno.

 

Lino DUILIO, presidente, rileva che vi sono profili di copertura finanziaria da tener presente in ordine alla nuova formulazione testé prospettata. Al riguardo sostiene la necessitą di procedere ad accurata verifica della capienza delle risorse cui si riferisce la Tabella B del disegno di legge finanziaria.

 

Angelo BONELLI (Verdi), al fine di pervenire ad una pił meditata valutazione sulla questione, chiede che sia accantonato l'articolo aggiuntivo a sua firma 56.024.

 

Andrea RICCI (RC-SE) avverte che non c'č traccia nel fascicolo del suo subemendamento 0.56.036.3.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 56.037 del Governo e Chicchi 58.02 (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime quindi parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo del Governo 60.041.

La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte emendative 60.041 (nuova formulazione) del relatore, 61.16, 61.17 e 61.04 del Governo (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 62.12. della IX Commissione.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 62.12 della IX Commissione (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Conte 62.90.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere contrario sull'emendamento Conte 62.90.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, l'emendamento 62.99, nella nuova formulazione, deve ritenersi ammissibile.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Conte 62.90, 62.99 (nuova formulazione) del relatore, 62.92 e 62.036 del Governo (vedi allegato 3).

 

Gian Luca GALLETTI (UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 62.037 del relatore, di cui evidenzia il rilievo connesso alle misure di potenziamento del passante nord di Bologna.

 

Maino MARCHI (PD-U) si associa all'intervento del deputato Galletti.

 

Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 62.037 del relatore.

 

Michele VENTURA, relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva che il proprio articolo aggiuntivo 62.037 riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo 69.034 presentato dal deputato Galletti.

La Commissione conviene.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo del relatore 62.038 nel senso di far slittare di un anno l'allocazione delle risorse in modo da prevedere 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per l'anno 2010.

 

Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo del relatore 62.038.

La Commissione conviene.

 

Marino ZORZATO (FI), nel richiamare la valutazione di inammissibilitą rispetto al proprio emendamento 63.17, ne auspica la riconsiderazione trattandosi di una proposta analoga ad altre presentate dai gruppi di maggioranza.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Nannicini 63.1 a condizione chesia riformulato nel senso di ridurre lo stanziamento per il 2008 a 3 milioni di euro.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme sull'emendamento Nannicini 63.1, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Nannicini 63.1 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che gli emendamenti Zorzato 63.17 e Frigato 68.7, gią dichiarati inammissibili per estraneitą di materia, sono da considerarsi ammissibili alla luce di una ulteriore valutazione, in quanto trattasi della realizzazione di opere infrastrutturali inserite nel contesto pił generale della realizzazione del Corridoio Europeo n. 5.

 

Laura FINCATO (PD-U) e Gabriele FRIGATO (PD-U) sottoscrivono l'emendamento Zorzato 63.17 Luana ZANELLA (Verdi) annuncia voto contrario sull'emendamento Zorzato 63.17.

La Commissione approva l'emendamento Zorzato 63.17 (vedi allegato 3).

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) segnala l'opportunitą di non trascurare le questioni affrontate nelle sue proposte emendative riferite all'articolo 49.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 63.2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che un contributo di 3 milioni di euro relativo al solo 2008.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 63.2 nella riformulazione proposta dal relatore.

 

Alberto GIORGETTI (AN) ritira il proprio emendamento 63.2.

 

Gianfranco CONTE (FI) segnala l'opportunitą di esaminare l'emendamento a sua firma 63.26.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che l'emendamento 63.26 č stato accantonato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 63.32 del Governo e auspica l'approvazione del proprio emendamento 66.3, come riformulato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 63.32 del Governo e 66.3 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dozzo 66.06 di cui predispone una proposta di riformulazione che provvede a distribuire.

 

Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 66.06.

La Commissione conviene.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel raccomandare l'approvazione delle proposte emendative a propria firma 67.26 e 69.053, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 67.08 del Governo.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento 67.26 e sull'articolo aggiuntivo 69.053 del relatore.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene opportuno acquisire chiarimenti in relazione alla portata dell'articolo aggiuntivo 69.053 del relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 69.053 del relatore.

La Commissione conviene. La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 67.26 del relatore e l'articolo aggiuntivo 67.08 del Governo (vedi allegato 3).

 

Luana ZANELLA (Verdi), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 69.023, ne propone la riformulazione nel senso di ridurre a 4 milioni il previsto contributo quindicennale.

 

Marino ZORZATO (FI), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Zanella 69.023, sottolinea che si tratta di una questione di notevole rilievo considerato sia l'elevato numero di comuni che gravitano intorno alla laguna di Venezia sia il fatto che le risorse finanziarie destinate agli interventi per Venezia negli anni passati erano molto pił consistenti.

 

Massimo DONADI (IdV) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Zanella 69.023.

 

Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zanella 69.023.

La Commissione conviene.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) segnala l'opportunitą di esaminare l'articolo aggiuntivo a sua firma 69.040.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sulla proposta emendativa Marinello 69.040.

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) propone l'accantonamento del proprio articolo aggiuntivo 69.040.

La Commissione conviene.

 

Andrea RICCI (RC-SE) richiama l'esigenza che la Commissione proceda all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, che concernono gli aspetti di maggior rilievo del disegno di legge finanziaria.

 

Antonio BORGHESI (IdV) auspica che i propri emendamenti, riferiti agli articoli 26 e 83, siano votati dalla Commissione prima di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE) si associa alle considerazioni svolte dal collega Ricci.

 

La seduta, sospesa alle 8.15, č ripresa alle 9.40.

 

Lino DUILIO, presidente, invita il relatore ad esprimere il parere sui subemendamenti riferiti all'articolo 9.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel ribadire i pareri gią espressi sui subemendamenti all'emendamento 9.478, esprime parere favorevole anche sul subemendamento Crisci 0.9.478.9 fino al punto 2) nonché sul subemendamento Piro 0.9.478.15. Con riferimento poi al subemendamento Vannucci 0.9.478.40fa presente che la soppressione del comma 3-ter, come proposto dagli stessi proponenti, evita la necessitą di ulteriore copertura. Esprime altresģ parere favorevole sui subemendamenti Borghesi 0.9.478.17 e Alberto Giorgetti 0.9.478.25, mentre resta il parere contrario sui restanti subemendamenti.

 

Michele BORDO (PD-U) ritira il suo subemendamento 0.9.478.42.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Massimo Severo Ennio FUNDARŅ (Verdi) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Giudice 0.9.478.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Leddi 0.9.478.3 e Giudice 0.9.478.5 (vedi allegato 3).

 

Gaspare GIUDICE (FI) manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dalla maggioranza e dalla minoranza che hanno contribuito all'approvazione di un atto che risolverą i problemi di tanti lavoratori attraverso la stabilizzazione del proprio posto.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) rammenta che il subemendamento Giudice 0.9.478.5 č stato approvato con il nobilissimo intento di risolvere i problemi di molti lavoratori. Chiede perciņ un chiarimento sulla motivazione per cui il suo subemendamento 0.9.478.4 non č stato giudicato favorevolmente.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, dichiara di comprendere le ragioni sostenute dal deputato Marinello in relazione alla situazione di taluni lavoratori siciliani del circondario di Sciacca. Chiedendo il conforto dei colleghi Crisafulli, Giudice e Piro, prospetta l'eventualitą di riformulare il subemendamento Marinello 0.9.478.4 prevedendo l'impegno finanziario di un milione di euro a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Vladimiro CRISAFULLI (PD-U), Gaspare GIUDICE (FI) e Francesco PIRO (PD-U) si esprimono favorevolmente sulla proposta del relatore.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sulla riformulazione del relatore del subemendamento Marinello 0.9.478.4.

La Commissione approva, con distinte votazioni, i subemendamenti Marinello 0.9.478.4 (nuova formulazione), Piro 0.9.478.15, Di Gioia 0.9.478.16, Borghesi 0.9.478.17 e Galletti 0.9.478.26. (vedi allegato 3).

 

Lino DUILIO, presidente, con riferimento al subemendamento Alberto Giorgetti 0.9.478.25, precisa che l'importo previsto ammonta a duecentomila euro.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Alberto Giorgetti 0.9.478.25 (nuova formulazione) ed il subemendamento Vannucci 0.9.478.40 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Gianfranco CONTE (FI) invita la Commissione a pronunciarsi sul subemendamento Crisci 0.9.478.9.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Crisci 0.9.478.9, riformulandolo limitatamente ai primi due punti.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Crisci 0.9.478.9 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Salvatore RAITI (PD-U) invita la Commissione a pronunciarsi sul proprio subemendamento 0.9.478.39, che riformula sopprimendo la prima parte, per cui, a suo avviso, non risulterebbe oneroso.

 

Lino DUILIO, presidente, ritiene opportuna un'attenta valutazione dei profili finanziari, anche in presenza di una norma di interpretazione autentica.

 

Salvatore RAITI (PD-U), nel ribadire quanto appena sostenuto, precisa che la norma da lui proposta consentirebbe anzi di risparmiare risorse a fronte di una prevedibile riduzione del contenzioso giudiziario. Sottolinea, peraltro, l'importanza di riaffermare un principio-cardine del diritto del lavoro avente rilievo costituzionale, anche alla luce della condizione di estremo disagio sociale che si andrebbe ad affrontare. Rileva come, sino ad ora, si siano inserite nella legge finanziaria disposizioni di ben minore portata sul piano dei principi.

 

Lino DUILIO, presidente, prende atto della non onerositą del subemendamento Raiti 0.9.478.39 come riformulato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Raiti 0.9.478.39, come riformulato.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Raiti 0.9.478.39 (nuova formulazione) e quindi l'emendamento 9.478 del relatore, come subemendato (vedi allegato 3).

 

Andrea RICCI (RC-SE) propone che la Commissione affronti la questione della class action che investe interessi assai rilevanti con particolare riguardo alla tutela dei consumatori. Al riguardo, ritiene che l'emendamento predisposto dal relatore possa migliorare significativamente il testo trasmesso dal Senato.

 

Riccardo MILANA (PD-U) ritiene preferibile che la Commissione proceda come gią stabilito senza ulteriori variazioni.

 

Angelo BONELLI (Verdi) segnala l'esigenza che la Commissione esamini l'emendamento a sua firma 9.475, per esaurire le questioni riferibili all'articolo 9.

 

Raffaele AURISICCHIO (SDpSE) contesta la proposta del deputato Bonelli che costituirebbe un precedente diverso rispetto al modo di procedere seguito con riferimento all'articolo 10.

 

Marino ZORZATO (FI) richiama i gruppi di maggioranza al rispetto degli accordi intercorsi, in base ai quali l'opposizione ha accettato di esaminare l'emendamento 9.478 del relatore ed i relativi subemendamenti. Invita a mantenere un comportamento lineare, consentendo il richiamo delle proposte emendative accantonate.

 

Andrea RICCI (RC-SE) dichiara di non essere stato a conoscenza dell'accordo intercorso, ritenendo invece che si fosse concordato di procedere sulla class action. Quanto alla sua proposta sull'ordine dei lavori, si dice disponibile alla messa in votazione.

 

Lino DUILIO, presidente, invita i gruppi a procedere sulla base di un accordo complessivo che permetta di concludere i lavori e di conferire il mandato al relatore.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP), facendo presente quanto a lungo l'opposizione abbia atteso nella giornata di ieri, ritiene imprescindibile il rispetto degli accordi intercorsi, affinché la Commissione possa continuare a lavorare serenamente.

 

Andrea RICCI (RC-SE) ritira la sua proposta sull'ordine dei lavori.

 

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur) chiede chiarimenti in ordine ai restanti emendamenti relativi all'articolo 9.

 

Lino DUILIO, presidente, precisa che saranno esaminati successivamente.

 

Alberto GIORGETTI (AN) propone che la Commissione riprenda l'esame dell'articolo aggiuntivo Castellani 42.09 a suo tempo accantonato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo Castellani 42.09, purché riformulato indicando l'importo di tre milioni di euro per anno.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Castellani 42.09 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Marino ZORZATO (FI) propone che la Commissione riprenda l'esame delle proposte emendative Alberto Giorgetti 41.4 e Dozzo 66.06.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dozzo 66.06.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Dozzo 66.06 (vedi allegato 3).

 

Marino ZORZATO (FI) propone che la Commissione riprenda l'esame del proprio articolo aggiuntivo 68.011, riformulandolo per l'importo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008. Dichiara altresģ di accettarne la sottoscrizione da parte dei deputati Zanella, Fincato e Frigato.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Zorzato 68.011.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Zorzato 68.011 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Gianfranco Conte 63.26.

La Commissione approva l'emendamento Gianfranco Conte 63.26, (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Gianfranco CONTE (FI) richiama le proposte emendative relative al passante di Bologna e al tratto Bologna-Torino.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 70.2 della VII Commissione e 70.86 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 70.2 della VII Commissione e 70.86 del Governo (vedi allegato 3).

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) illustra le finalitą del subemendamento Borghesi 0.70.87.7, sottolineando la necessitą di incentivare le TV locali.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) e Luana ZANELLA (Verdi) sottoscrivono il subemendamento Borghesi 0.70.87.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Borghesi 0.70.87.7, nonché l'emendamento 70.87 del relatore, come sub emendato (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Fabris 72.26.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR propone, se non vi sono obiezioni, di accantonare l'emendamento Fabris 72.26.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 74.02.

Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda.

 

Gianfranco CONTE (FI) dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 74.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 74.02 (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Crosetto 80.9.

 

Marino ZORZATO (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento Crosetto 80.9.

La Commissione approva l'emendamento Crosetto 80.9 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Bonelli 80.25.

La Commissione approva l'emendamento Bonelli 80.25 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Alberto GIORGETTI (AN) richiama l'attenzione sull'emendamento 41.4 a sua firma.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara accantonato, non essendovi obiezioni, l'emendamento Alberto Giorgetti 41.4. Avverte che č stata distribuita una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bonelli 81.014.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bonelli 81.014.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Bonelli 81.014 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bonelli 81.034, come da lui riformulato.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Bonelli 81.034 (nuova formulazione).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 81.042, nel testo da lui riformulato.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP) accetta la riformulazione proposta.

 

Marino ZORZATO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Garavaglia 81.042, nel testo riformulato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Garavaglia 81.042 (nuova formulazione) e Bonelli 81.049 (vedi allegato 3).

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che č stata distribuita una nuova formulazione dell'articolo 81.052 del Governo e propone, se non vi sono obiezioni, di accantonarne l'esame.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 82.028 del Governo (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 84.6, come da lui riformulato.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zeller 84.6 (nuova formulazione) e Zeller 84.7 (vedi allegato 3).

 

I deputati Massimo VANNUCCI (PD-U), Vladimiro CRISAFULLI (PD-U), Nicola CRISCI (PD-U) e Raffaele AURISICCHIO (SDpSE) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Iacomino 86.05.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Iacomino 86.05, 86.06 del Governo e 88.036 del relatore (vedi allegato 3).

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 93.035 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 93.035 del relatore (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bonelli 93.016.

 

Luana ZANELLA (Verdi) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Bonelli 93.016 (nuova formulazione), 93.04 della VII Commissione, nonché l'emendamento 94.128 del Governo (vedi allegato 3).

 

Vladimiro CRISAFULLI (PD-U) suggerisce di modificare l'emendamento 94.130 del relatore, nel senso di specificare il riferimento al personale di ruolo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, riformula in tal senso il suo emendamento 94.130.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento 94.130 del relatore, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 94.130 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Andrea Ricci 96.6.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda.

La Commissione approva l'emendamento Andrea Ricci 96.6 (vedi allegato 2).

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che č stata distribuita una nuova formulazione dell'emendamento 96.54 del Governo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 96.54 del Governo, nel testo riformulato.

 

Francesco PIRO (PD-U) chiede al Governo per quale motivo abbia modificato il testo originario dell'emendamento 96.54, volto a superare una sfasatura temporale che obbliga molti studenti della facoltą di medicina a ritardare di un anno l'iscrizione alla scuola di specializzazione.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR precisa che l'emendamento 96.54 č stato modificato per un mero aspetto tecnico, in quanto nel testo originario non si teneva conto dei crediti derivanti dalla tesi di laurea.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) concorda pienamente con la riformulazione proposta dal Governo all'emendamento 96.54.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 96.54 del Governo (nuova formulazione), e 96.55 del relatore (vedi allegato 3).

 

Antonio MISIANI (PD-U) fa presente che la Commissione deve ancora esaminare l'articolo aggiuntivo Aurisicchio 29.03, precedentemente accantonato.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che gli emendamenti riferiti alle parti del testo in materia di class action saranno esaminati successivamente.

 

Giuseppe OSSORIO (PD-U) fa presente che la Commissione deve ancora esaminare anche l'emendamento 145.13, da lui presentato.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che sarą ora esaminato l'articolo aggiuntivo del Governo 81.052, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 81.052 del Governo (vedi allegato 3).

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che sarą ora esaminato l'emendamento Bonelli 105.16, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Bonelli 105.16 (vedi allegato 3).

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione del proprio emendamento 126.03.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 126.03 nel testo riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 126.03 nel testo riformulato (vedi allegato 3).

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento 145.81 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 145.81 del relatore (vedi allegato 3).

 

Lino DUILIO, presidente, sospende la seduta per consentire un'ulteriore valutazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi che devono essere ancora esaminati.

 

La seduta, sospesa alle 11.20, riprende alle 16.10.

Lino DUILIO, presidente, in relazione all'esigenza di concludere in modo utile il lavoro straordinariamente complesso svolto dalla Commissione, avverte di avere chiesto al relatore di valutare l'opportunitą di predisporre una proposta emendativa complessiva che recepisca il contenuto degli emendamenti ed articoli aggiuntivi non ancora votati ma sui quali ha gią espresso un parere favorevole. Pertanto, l'insieme delle proposte emendative dovrą essere complessivamente compensato e costituirą un unico blocco. Come č noto, si č oramai giunti in prossimitą dell'ultimo momento utile per consentire la stampa del testo modificato dalla Commissione. Si avvarrą pertanto della facoltą di ricorrere alla massima economia procedurale e di porre in votazione l'insieme delle proposte del relatore unitamente al mandato a riferire in Assemblea, salvo specifiche richieste dei gruppi a norma dell'articolo 79, comma 10, del regolamento. Al fine di predisporre il blocco delle proposte da porre in votazione fa presente che sospenderą nuovamente la seduta per il tempo a ciņ necessario.

 

Gianfranco CONTE (FI) segnala che alle ore 14 di oggi sarebbero scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti in Assemblea relativamente alle parti del testo non modificate dalla Commissione, mentre lunedģ prossimo scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti riferiti alle altri parti del testo. Alla luce dell'andamento dei lavori, ritiene opportuno che il presidente della Commissione sottoponga al Presidente della Camera l'ipotesi di prorogare non solo i termini per la presentazione degli emendamenti, ma anche l'inizio della discussione generale dei provvedimenti in oggetto. Dopo aver sottolineato come in Commissione si sia svolto un intenso confronto, che ha dato luogo a numerose votazioni, invita il presidente Duilio a farsi interprete presso il Governo della opportunitą che, nel corso dell'esame in Assemblea, non siano presentati emendamenti che vanifichino o contraddicano le deliberazioni gią assunte in sede referente.

 

Lino DUILIO, presidente, fa presente che si rivolgerą al Presidente della Camera per sottoporgli l'opportunitą di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in oggetto. Per quanto concerne la seconda questione sollevata dal deputato Conte, dichiara di condividere le valutazioni da questi espresse sul clima di collaborazione e di confronto che ha caratterizzato il dibattito svoltosi in Commissione, che ha contribuito a restituire dignitą e prestigio alla Commissione stessa, oltre che all'intero Parlamento. In ragione di ciņ, rappresenterą senz'altro al Governo l'opportunitą che le deliberazioni assunte da questa Commissione non vengano contraddette da proposte emendative presentate dall'Esecutivo nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Andrea RICCI (RC-SE) chiede che, qualora il relatore dovesse presentare in questa sede proposte emendative di particolare rilievo, venga concesso alla Commissione un termine per la loro valutazione.

 

Lino DUILIO, presidente, dichiara di condividere la richiesta formulata dal deputato Ricci.

 

Giuseppe OSSORIO (PD-U) ribadisce di aver gią segnalato l'opportunitą di tenere in considerazione l'emendamento 145.13, da lui presentato insieme ad altri colleghi, volto a prorogare la scadenza delle procedure concorsuali avviate dai comuni ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2007, riferite ad assunzioni da effettuarsi nell'anno 2008. Si tratta di una disposizione che va nella direzione di quanto auspicato dai rappresentanti dell'ANCI e che non presenta problemi di ammissibilitą. Auspica pertanto che il relatore ne tenga conto nella predisposizione delle proprie proposte emendative.

 

Salvatore IACOMINO (RC-SE) dichiara di condividere la richiesta del deputato Ossorio.

 

Vladimiro CRISAFULLI (PD-U) si associa alla richiesta formulata dai deputati Ossorio e Iacomino evidenziando come l'emendamento 145.13 rappresenta una utile opportunitą concessa agli enti locali, senza recare oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Lino DUILIO, presidente, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 16.25, č ripresa alle 18.25.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che il relatore ha predisposto un fascicolo di ulteriori proposte emendative al fine di concludere il lavoro della Commissione, cosģ come concordato, conferendo il mandato a riferire in Assemblea.

 

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) richiama il subemendamento 0.144.101.2 a sua firma, di cui ha pił volte chiesto la messa in votazione.

 

Angelo BONELLI (Verdi) richiama l'emendamento 9.475 a sua firma, affinché sia inserito nel fascicolo predisposto dal relatore.

 

Giuseppe OSSORIO (PD-U) richiama l'emendamento 145.13 a sua firma, affinché sia inserito nel fascicolo predisposto dal relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, sottolinea l'impegno profuso dal relatore per consentire alla Commissione di presentare un testo all'esame dell'Assemblea.

 

Titti DI SALVO (SDpSE) segnala che, per errore materiale, nel fascicolo č stato inserito l'emendamento Gioacchino Alfano 89.6 e non l'articolo aggiuntivo Rotondo 89.06. Raccomanda altresģ l'integrazione dell'emendamento Aurisicchio 149.25 nel fascicolo predisposto dal relatore.

 

Massimo GARAVAGLIA (LNP), nel rilevare l'elevato numero di proposte emendative presentate dal relatore, ritiene che si stia verificando un «assalto alla diligenza» in totale dispregio dei conti pubblici, per cui dichiara di lasciare la seduta in segno di protesta.

 

Lino DUILIO, presidente, fa presente che nel fascicolo delle ulteriori proposte emendative non sono stati operati inserimenti se non relativi a questioni gią valutate dalla Commissione. Rammenta che l'emendamento Bonelli 9.475 era stato precedentemente accantonato. Prende atto dell'errore materiale rilevato dalla deputata Di Salvo, nonché della sua proposta di integrazione.

 

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) propone la sostituzione del proprio subemendamento 0.116.16.1 inserito nel fascicolo con quello a prima firma Villetti 0.116.16.2, che si differenzia per l'ultimo capoverso.

 

Gianfranco CONTE (FI), dicendosi amareggiato dell'andamento dei lavori, chiede di essere iscritto a parlare su ciascuna delle proposte emendative di cui al fascicolo predisposto dal relatore. Ricorda la disponibilitą manifestata dai gruppi di opposizione nel concordare di votare una serie di proposte emendative per concludere il lavoro in Commissione. Rileva, perņ, che la maggioranza č venuta meno all'impegno preso, presentando un numero di proposte emendative ben pił elevato, evidentemente per corrispondere a pressioni esterne alla Commissione. Dichiarando di rifiutare ogni altro compromesso al riguardo, precisa che continuerą la sua opposizione dal proprio banco.

 

Lino DUILIO, presidente, invita il deputato Conte a segnalare nel dettaglio le proposte emendative presenti nel fascicolo che non sarebbero state concordate al fine di eliminarle, ipotizzando che in taluni casi la segnalazione potrebbe essere stata interpretata come accoglimento.

 

Maino MARCHI (PD-U) manifesta soddisfazione per la soluzione avanzata dal relatore con riferimento alla dotazione infrastrutturale dell'area di Bologna. Rileva un probabile errore materiale nell'ultima parte dell'emendamento 26.147 del relatore, per cui consegna alla presidenza una diversa formulazione. Chiede, quindi, chiarimenti circa il mancato inserimento dell'emendamento 149.70 del relatore. Rammenta poi al sottosegretario Sartor, con riferimento all'articolo 145, che il limite massimo di tre mesi ivi previsto per le assunzioni temporanee rischierebbe di compromettere la continuitą didattica nelle sostituzioni di personale docente - ad esempio in maternitą - presso le scuole non statali. Menziona in proposito il caso delle scuole comunali di Reggio Emilia.

 

Massimo VANNUCCI (PD-U), ferma restando l'esigenza di concludere l'esame in sede referente, ritiene che la Commissione non possa sottrarsi a taluni aggiustamenti del testo a suo avviso necessari. Fa riferimento in primo luogo al proprio subemendamento 0.128.9.1 in materia di telefonia ed in secondo luogo all'emendamento 146.268 del relatore, presentato per evitare che la stabilizzazione del personale a contratto riguardi anche le universitą.

 

Gian Luca GALLETTI (UDC) ricorda che la seduta era stata sospesa per la predisposizione di un fascicolo contenente un numero limitato di proposte emendative da votare se possibile in blocco, con il consenso di tutti i gruppi. Rileva, invece, che č stato presentato un fascicolo di ben centouno proposte emendative, molte delle quali non concordate, e che i deputati di maggioranza continuano a chiedere ulteriori inserimenti. Chiede alla presidenza quale sia, a questo punto, l'ordine dei lavori, prima di decidere se seguire l'esempio del deputato Garavaglia o del deputato Conte.

 

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) spiega le ragioni del suo precedente intervento, volto ad introdurre un'opportuna armonizzazione nelle retribuzioni apicali della pubblica amministrazione. Giudica, infatti, inconcepibile che si continui a consentire un tetto retributivo pari al doppio delle spettanze del primo presidente della Corte di Cassazione e, per fornire un termine comparativo, all'indennitą presidenziale negli Stati Uniti d'America. Il mancato inserimento nel fascicolo, peraltro, sarebbe imputabile al solo fatto che il Governo si sarebbe rimesso alla Commissione.

 

Gian Luca GALLETTI (UDC) osserva che la questione da lui posta č metodologica e non contenutistica. Anche il suo emendamento 20.21 avrebbe allora meritato di essere inserito nel fascicolo.

 

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) ricorda che sin dal primo giorno dei lavori sta sollecitando la votazione della sua proposta emendativa. Č quindi portato a ritenere che chi vi si oppone lo faccia per difendere le attuali posizioni di privilegio. Invita la Commissione a compiere un atto di trasparenza.

 

Gian Luca GALLETTI (UDC) fa presente che anche l'emendamento 20.21 a sua firma, in materia di finanza derivata, tocca interessi rilevanti, ma non per questo trae dal suo mancato esame considerazioni circa eventuali influenze esterne sulla Commissione. Assumendo un tale atteggiamento dai banchi dell'opposizione, si sarebbe aspettato altrettanto da quelli della maggioranza.

 

Lino DUILIO, presidente, ricorda che il fascicolo delle ulteriori proposte emendative č stato predisposto dal relatore per consentire la conclusione dei lavori ed il conferimento del mandato a riferire in Assemblea. Invita, quindi, i colleghi ad intervenire sui casi particolari per procedere comunque nella direzione auspicata.

 

Salvatore RAITI (PD-U) segnala ulteriormente le sue proposte emendative 62.35 e 132.04, chiedendo perché non siano state inserite nel fascicolo predisposto dal relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, invita i colleghi ad un comportamento collaborativo per giungere rapidamente alla conclusione dei lavori con la votazione del conferimento del mandato al relatore.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) fa presente che l'opposizione č rimasta in numero ristretto in quanto si era giunti ad un accordo sulla votazione di un determinato numero di emendamenti, prima di conferire il mandato al relatore a riferire all'Assemblea. Constatato, tuttavia, che si intende procedere in maniera diversa da quella precedentemente concordata, chiede una breve sospensione della seduta per poter informare i colleghi dei gruppi di opposizione che si sono allontanati dai lavori. Chiede, altresģ, al presidente Duilio di garantire il rispetto del testo della legge finanziaria che sarą licenziato dalla Commissione, anche nel caso in cui dovesse essere posta su di esso la questione di fiducia. Preannuncia infine che, se queste sue richieste non riceveranno risposta, voterą contro il conferimento del mandato al relatore.

 

Lino DUILIO, presidente, assicura che il fascicolo di emendamenti in distribuzione č quello concordato con i rappresentanti dei gruppi. Invita, tuttavia, i colleghi a segnalare eventuali emendamenti che non siano stati precedentemente concordati.

 

Angelo BONELLI (Verdi) insiste perché possa essere inserito nel pacchetto in esame il suo emendamento 9.475, di fondamentale importanza per la politica ambientale del Paese.

 

Maria Teresa ARMOSINO (FI) ribadisce la richiesta di breve sospensione della seduta.

 

Gianfranco CONTE (FI) stigmatizza ulteriormente il fatto che la maggioranza sia venuta meno agli impegni presi.

 

Lino DUILIO, presidente, chiede nuovamente al deputato Conte di indicare le proposte emendative che non siano state precedentemente concordate.

 

Gianfranco CONTE (FI) sottolinea che nel fascicolo predisposto dal relatore sono contenute circa quaranta proposte emendative non concordate.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel dare atto all'opposizione di aver manifestato un comportamento responsabile, ritiene che si possa sospendere brevemente la seduta come richiesto dalla deputata Armosino.

 

Lino DUILIO, presidente, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 19.05, č ripresa alle 20.10.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che la Commissione procederą a breve a votare un «blocco» di proposte emendative selezionate concordemente dai vari gruppi, sulle quali sussiste il parere favorevole del relatore (vedi allegato 4). Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Bonelli 9.475 (Nuova formulazione), 9.55 VI Commissione, 9.040 del relatore, Cesini 14.22, 19.98 del relatore, 20.34 Governo, Donadi 24.61, 26.147 del relatore (Nuova formulazione), Borghesi 27.29 (Nuova formulazione), 27.09 del relatore, Quartiani 28.03, Aurisicchio 29.03, 31.11 del relatore, gli identici emendamenti 31.10 del relatore (Nuova formulazione) e De Brasi 31.5 (Nuova formulazione), De Brasi 31.6 (Nuova formulazione), 31.12 del relatore, 37.0.44 Governo (Nuova formulazione), Alberto Griorgetti 41.4 (Nuova formulazione), 41.03 I Commissione, Maderloni 43.6 (Nuova formulazione), 49.087 XIII Commissione, Zeller 52.28, Brugger 52.30, 56.041 del relatore, Ottone 58.8, Attili 61.11, 62.13 IX Commissione, 62.038 del relatore (Nuova formulazione), 62.037 del relatore (Nuova formulazione), Alberto Giorgetti 63.2 (Nuova formulazione), Fabris 72.26, 80.1 VIII Commissione, Pellegrino 80.23 (Nuova formulazione), Andrea Ricci 80.02 (Nuova formulazione), Zanella 88.019, 92.3 del relatore, Rotondo 89.06, 93.034 del relatore, Aurisicchio 96.14 (Nuova formulazione), Tessitore 96.03 (Nuova formulazione), 99.272 del relatore, 99.023 Governo, 100.17 del relatore (Nuova formulazione), Cioffi 103.019 (Nuova formulazione), Iacomino 105.21, 105.22 del relatore (Nuova formulazione), 105.018 D'Elpidio (Nuova formulazione), Rossi Gasparrini 105.021 (Nuova formulazione), Di Salvo 105.06, Zanotti 105.07, 106.110 del relatore, 107.011 del relatore, 109.4 Governo, Bonelli 112.2, 113.9 del relatore, Villetti 0.116.16.2, 116.16 del relatore, 120.15 del relatore, Gianfranco Conte 123.1, Milana 125.15, 128.9 Governo, Quartiani 134.3, Gioacchino Alfano 134.4, Borghesi 138.01, Crisci 141.1, 0.144.33.1 Governo, Incostante 144.33, 144.103 del relatore, 0.144.101.4 Governo, 144.101 del relatore, Vannucci 145.12, Francescato 145.44, 146.47 IV Commissione, Cesini 146.102, 146.263 Governo (Nuova formulazione), 146.271 del relatore, 146.266 del relatore, 146.269 del relatore, Aurisicchio 149.25, 149.71 del relatore, 149.01 I Commissione, 150.12 del relatore, 150.13 Governo (Nuova formulazione) e Tab. A. 68 del relatore. Avverte, infine, che l'emendamento Tanoni 149.1 risulta inammissibile per estraneitą di materia.

 

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) insiste per porre in votazione il suo subemendamento 0.144.101.2. Ricorda inoltre che su tale subemendamento il relatore si era espresso positivamente ed anche il Governo non aveva espresso parere contrario.

 

Lino DUILIO, presidente, pur precisando che tale subemendamento non risulta inserito nel «blocco» che la Commissione si accinge a votare, ritiene tuttavia possibile porlo in votazione ed invita pertanto il relatore ed il Governo ad esprimere il loro parere al riguardo.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Villetti 0.144.101.2.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR si rimette alla Commissione.

La Commissione approva il subemendamento Villetti 0.144.101.2 (vedi allegato 4).

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sottolinea di aver segnalato varie volte nel corso della discussione, alcuni emendamenti che non sono stati inclusi nel «blocco» che la Commissione si accinge a votare. Si tratta, in particolare, dell'emendamento a sua firma 9.410, in materia di marineria, dell'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 69.040, riguardante la Valle dei Templi, oltre che del proprio articolo aggiuntivo 49.056 corrispondente sostanzialmente all'articolo aggiuntivo 49.087 approvato dalla XIII Commissione, che sottoscrive anche a nome di tutti i deputati del proprio gruppo.

 

Salvatore RAITI (PD-U) segnala le proprie proposte emendative 62.35 e 132.04.

 

Maino MARCHI (PD-U), nel ribadire le questioni gią sollevate nel precedente intervento, sottolinea che a suo giudizio la formulazione della seconda parte dell'emendamento 26.147 del relatore non č corretta.

Gian Luca GALLETTI (UDC), nell'esprimere la propria contrarietą alla procedura adottata nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria e nel sottolineare che la propria partecipazione ai lavori č dovuta esclusivamente al senso di rispetto istituzionale doveroso in questi casi, invita il rappresentante del Governo a prendere atto delle votazioni effettuate dalla Commissione, rispettandone il testo nella successiva fase dell'esame in Assemblea. Sottolinea inoltre che il proprio voto č favorevole sulle seguenti proposte emendative: 62.038 del relatore, 49.087 della XIII Commissione, Alberto Giorgetti 41.4, Gianfranco Conte 63.26, Alberto Giorgetti 63.2, Gianfranco Conte 123.1 e Gioacchino Alfano 134.4, oltre che sul proprio articolo aggiuntivo 69.034, come riformulato dal relatore. Ricorda in proposito che, come riconosciuto espressamente dal relatore, l'articolo aggiuntivo 62.037 del relatore medesimo riproduce ed accoglie il contenuto del proprio articolo aggiuntivo 69.034. Preannuncia, invece, il suo voto contrario sulle restanti proposte emendative.

 

Maria LEDDI MAIOLA (PD-U) ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione č stato quest'anno particolarmente intenso e proficuo in quanto ha permesso di esaminare approfonditamente buona parte degli emendamenti presentati. Ringrazia il relatore e il Governo per il supporto fornito e esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici della Camera, ricordando che, in un periodo nel quale vengono spesso messe in dubbio le capacitą della Pubblica Amministrazione, la Camera ha dato un esempio di professionalitą importante.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione abbia migliorato notevolmente il testo approvato dal Senato. Sottolinea comunque come rientri tra i compiti istituzionali del Ministro dell'economia e delle finanze assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio ai fini del successivo esame in Assemblea del disegno di legge finanziaria.

 

Michele VENTURA (PD-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, precisa che l'attivitą di predisposizione e selezione degli emendamenti da approvare č stata affiancata da un'attenta verifica degli effetti finanziari derivanti da tali emendamenti. A tal fine, con riferimento all'emendamento 150.13 del Governo, dichiara di aver predisposto una riformulazione di natura tecnica volta a ridotare l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze sia di parte corrente che di conto capitale relativo agli anni 2008, 2009 e 2010. La ridotazione delle suddette tabelle avverrą, per l'anno 2008, mediante utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali che presenta, in seguito all'approvazione dell'emendamento 9.478, le necessarie disponibilitą. La ridotazione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e l'anno 2010 avverrą mediante utilizzo di una quota pari allo 0,5 per cento degli accantonamenti di conto corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria, per un valore pari a 73.863 migliaia di euro per l'anno 2009 e 73.911 migliaia di euro per l'anno 2010.

 

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur) puntualizza l'entitą di alcuni stanziamenti previsti dalle proposte emendative Cioffi 103.019, D'Elpidio 105.018 e Iacomino105.21.

 

Lino DUILIO, presidente, dą atto che l'articolo aggiuntivo Cioffi 103.019 č stato sottoscritto anche dal deputato Belisario.Avverte inoltre che deve ritenersi ammissibile l'articolo aggiuntivo Velo 146.050, in precedenza dichiarato inammissibile per estraneitą di materia, il quale reca disposizioni in materia di personale di amministrazioni pubbliche. Avverte quindi che č in distribuzione il fascicolo delle proposte emendative inammissibili per carenza o inidoneitą della copertura finanziaria, che dą conto anche delle diverse valutazioni rispetto a quelle espresse inizialmente. In tale elenco non sono per altro comprese le proposte emendative del relatore e del Governo e i relativi subemendamenti per i quali la valutazione di ammissibilitą č stata espressamente pronunciata nel corso delle sedute (vedi allegato 5).

La Commissione, nell'approvare con votazione riassuntiva tutte le proposte emendative elencate dianzi dal presidente, delibera di conferire al deputato Ventura il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria, come modificato per effetto degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione, deliberando altresģ l'autorizzazione a riferire oralmente.

 

Lino DUILIO, presidente, a fini di coordinamento formale propone la soppressione della lettera e) dell'emendamento 3.321, in quanto il contenuto della stessa deve ritenersi assorbito dall'emendamento Satta 3.69 (nuova formulazione). Analogamente, all'articolo 9, nella parte riferita all'articolo 121, i commi introdotti dal subemendamento riproducono il testo gią contenuto nel successivo comma dell'emendamento e pertanto devono intendersi soppressi.

 

La Commissione concorda.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che tutte le restanti proposte emendative si intendono tecnicamente respinte ai fini dell'esame in Assemblea. Ciņ vale, ovviamente, anche per le proposte emendative che, pur essendo state valutate positivamente dal relatore, per ragioni diverse non sono state inserite nel testo di disegno di legge finanziaria. Propone quindi alla Commissione di procedere ad alcune correzioni di forma (vedi allegato 6).

La Commissione concorda. La Commissione passa quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 7).

 

Lino DUILIO, presidente, con riferimento agli emendamenti al disegno di legge bilancio, avverte che non puņ ritenersi ammissibile l'emendamento Villetti Tab.2.1 in quanto prevede l'incremento della dotazione di voci relative ai singoli capitoli, mentre in sede di disegno di legge di bilancio risultano emendabili soltanto le dotazioni delle unitą previsionali di base. Avverte altresģ che l'emendamento Tab.10.1 del Governo puņ ritenersi ammissibile in quanto emendamento di natura tecnica, volto ad adeguare la dotazione di unitą previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti alla ripartizione delle competenze tra i due Ministeri stabilita per legge invita il relatore e il Governo a esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

 

Andrea RICCI (RC-SE) esprime parere favorevole sull'emendamento Tab. 10.1 del Governo e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento Tab. 2.3, mentre sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

 

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Tab. 10.1 del Governo e Tab. 10.3 del relatore, mentre respinge i restanti emendamenti (vedi allegato 7). La Commissione delibera di conferire il mandato al deputato Andrea Ricci a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di bilancio, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione, deliberando altresģ l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

 

Lino DUILIO, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei Nove, sulla base delle designazioni dei gruppi.

 

La seduta termina alle 20.35.

 

 


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE E NUOVE FORMULAZIONI DEL GOVERNO E DEL RELATORE

 

ART. 9.

All'articolo 9, dopo il comma 81, inserire i seguenti: 81-bis. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalitą attuative sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il Direttore generale per il commercio le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico. 81-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, gli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli Uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 81-quater. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, č sostituito dal seguente: I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione č stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalitą telematiche. 81-quinquies. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarą data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore. 81-sexies. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio č assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilitą territoriale e di indennitą di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 81-bis e 81-ter, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipo-catastale previste dal comma 81-quater. 81-septies. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosģ come modificato dall'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

9. 477. Il Relatore.

 

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi: 81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007». 81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 č iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, peri! restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale Costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato. 2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanitą, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1o giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalitą e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi i e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000;

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 10.000; 2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.

(Vittime della criminalitą organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalitą organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, cd ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 51.000; 2009: - 51,000; 2010: - 61.000.

Art. 41-ter.

(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo).

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione», sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione». b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 č inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, č altresģ attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.». c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 č inserito il seguente comma: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanitą militare di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invaliditą sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresģ alla valutazione delle invaliditą riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalitą per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invaliditą di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invaliditą riscontrate. Fino all'adozione del decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invaliditą permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale.». d) All'articolo 9, comma 1, č aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue: 2008: + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «dei piani e programmi predisposti in attuazione»;

b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 č aggiunto il seguente comma: 6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008: - 2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;

e) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sono determinate ed erogate» con le seguenti: «, quantificate in 17 milioni di euro», e le parole: «ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»; d) al comma 1, lettera i), alinea, sostituire le parole: č aggiunto il seguente comma»: con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»; e) al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile č autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008; f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo; g) al comma 3, sostituire le parole: «47 milioni» con «50 milioni»; h) inserire in fine i seguenti commi: «3-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. 3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge Il dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-ter. 3-quater. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007, č autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 3-quinquies. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attivitą produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 č autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008. 3-sexies. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, č autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalitą e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 57.000; 2009: - 41.000; 2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni. 2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunitą europee, e sono ricompresse nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. 3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo č istituito, a decorrere dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000; 2009: - 10.000; 2010: - 10.000.

 

Dopo l’articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. Č istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo č attivato con decreto dei Ministro dell'universitą e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilitą finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva dei finanziamento e comunque non oltre tre anni. 3. Con decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalitą per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilitą del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»; b) il comma 3 č sostituito dai seguenti: 3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 č iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre2004, n. 307.

All'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 548 milioni di euro», con le seguenti: 264 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inseguire il seguente: 1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennitą equipollenti e sulle altre indennitą e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1o aprile 2008, č ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto, Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 č inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalitą per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1o gennaio 2007». 3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze č istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennitą di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del Sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi: 11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: g-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, č disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

12. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa annuo di 40 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali č autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attivitą socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilitą degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU. 13. Per le finalitą di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltą, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresģ, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attivitą in ASU e alla gestione a regime delle unitą stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150, aggiunge, in fine il seguente comma: 8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, č ridotto di 212,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e 280 per l'anno 2009 e 244 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella A. voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2010: - 4.000;

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni - Programma «Sostegno all'editoria», variare gli importi come segue (in migliaia di euro): Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442) 2008: + 37.500: 2009: + 56.000; 2010: + 64.000.

9. 478. Il Relatore.

 

All'articolo 9, dopo il comma 73 č inserito il seguente: 73-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il cinquanta per cento dei canoni di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907 č devoluto ai comuni nel cui territorio sono collocati gli insediamenti produttivi. I proventi di cui al presente comma sono utilizzati esclusivamente mentre per il risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti produttivi, per i relativi investimenti infrastrutturali.

Conseguentemente alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 1.500; 2009: - 1.500; 2010: - 1.500.

9. 479. Il Relatore.

 

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la misura delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili - di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative - sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. 2. Il decreto di cui al comma 1 puņ essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non puņ essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 1, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 1 puņ essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 1 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise. 4. La compensazione degli effetti derivanti dalle variazioni del prezzo di cui al comma 1 disposta ai sensi del presente articolo non si applica nei settori per i quali č vigente un regime di accisa agevolato. 5. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1, č adottato qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008.

9. 040. Il Relatore.

ART. 10.

 

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilitą e qualitą territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietą dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di utilizzazione di cui all'articolo 3, comma 15 bis del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni, tali da comporre un «Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali». 2. Il Piano di cui al comma 1 č proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, sentiti i Ministri competenti ed č approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in applicazione delle previsione di cui al decreto legislativo 42/2004. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalitą di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi. 3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di utilizzazione, individuando gli interventi, le modalitą di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entitą e la modalitą di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi. 4. Per la definizione dei contenuti, finalitą, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalitą di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale e ricomprese in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 42/2004, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di utilizzazione. 5. Ciascun programma unitario di utilizzazione č approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attivitą culturali. I Consigli Comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicitą e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilitą per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese. 6. Ciascun programma unitario utilizzazione o di parti di esso, in relazione alla sua approvazione, puņ assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione č applicabile, ove necessario, il comma 5 dell' articolo 27 della legge i agosto 2002, n. 166. 7. Per la predisposizione degli studi di fattibilitą, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalitą, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008. 8. All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-ter, il secondo periodo č sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorire la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalitą indicate nel primo periodo, immobili non pił utilizzati per finalitą istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro.»; b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: 13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter: a) individua, oltre gli immobili non pił utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; c) quantifica il costo della Costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; d) stabilisce le modalitą temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non pił in uso.

13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di pił ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione puņ avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformitą con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integritą delle aree di pregio ambientale, anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni č istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione č determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attivitą di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del Demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di pił ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma.

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 10.000; 2009: -; 2010: -.

10. 09. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

ART. 14.

All'articolo 14, comma 1, le parole: la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sono sostituite dalle seguenti: la spesa di 24,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 55,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 105,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

All'articolo 14, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: 1-bis. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in particolare in materia di energia, competitivitą e concorrenza, politiche di sviluppo e amministrazione generale, ed anche al fine di potenziarne le attivitą di accertamento, ispettive e dģ controllo ed assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture, č autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metą dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica, per quanto compatibile, l'ultimo periodo del comma 481 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo modalitą determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

14. 62. Il Relatore.

 

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche alla disciplina dei conti trattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilitą liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivitą, sono stabilite le modalitą di movimentazione della liquiditą e di selezione delle controparti». b) al comma 6, il primo periodo č sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto della tesoreria denominato: Dipartimento del Tesoro Operazioni sui mercati finanziari, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»; c) dopo il comma 6 č inserito il seguente: 6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquiditą si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6. (L);

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

20. 03. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

ART. 24.

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 5, sostituire le parole: Per l'anno 2008, con le seguenti: Per gli anni 2008-2010, e sostituire le parole: non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti, con le seguenti: non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti.

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi: 5-bis. Al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del predetto decreto legislativo, Uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento di attivitą di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati. 5-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1o gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli Enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, fermo restando la validitą delle certificazioni prodotte in precedenza. 5-sexies. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera a) le parole «30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

24. 116. Il Relatore.

 

Aggiungere in fine, il seguente comma: 5-bis. Le somme residuanti ai Comuni dalle Assegnazioni del Ministero dell'interno operate ai sensi del decreto-legge n. 691 del 1994 convertito in legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 364 del 1995 convertito in legge n. 438 del 1995 e finalizzate alla erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilitą degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

24. 117. Il Relatore.

 

ART. 25.

L'articolo 25 č sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, č ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunitą montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunitą montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunitą montane presenti nella regione. 3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle comunitą montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclivitą dei terreni, dell'altinietria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attivitą produttive extra-agricole; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunitą montane; c) riduzione delle indennitą spettanti ai componenti degli organi delle comunitą montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai finģ della costituzione delle comunitą montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro Il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti: a) cessano di appartenere alle comunitą montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; b) sono soppresse le comunitą montane nelle quali pił della metą dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non č minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo dl altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri; c) sono altresģ, soppresse le comunitą montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, ratti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi gli obiettivi di risparmio; d) nelle rimanenti comunitą montane, il numero dei componenti dell'organo consiliare č ridotto ad un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti, eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo, e l'organo esecutivo č composto al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

6. Il mancato conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 č accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto. 7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunitą montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunitą montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietą attiva e passiva.

25. 94. Il Relatore.

 

L'articolo 25 č sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, č ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009. 2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunitą montane, ad integrazione dģ quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi, sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunitą montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunitą montane presenti nella regione. 3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle comunitą montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclivitą dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attivitą produttive extra-agricole; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunitą montane; c) riduzione delle indennitą spettanti ai componenti degli organi delle comunitą montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai tini della costituzione delle comunitą montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti: a) cessano di appartenere alle comunitą montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; b) sono soppresse le comunitą montane nelle quali pił della metą dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non č minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri; c) sono altresģ, soppresse le comunitą montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi gli obiettivi di risparmio;

6. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 č accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze e di quello per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto. 7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunitą montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunitą montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietą attiva e passiva.

25. 94.(Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 26.

All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

 

Al comma 1 aggiungere il seguente: La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

 

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: presidenti dei consigli comunali e provinciali, aggiungere le seguenti: i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1.

 

Al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunitą montane sono attribuite le indennitą di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennitą prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunitą montana.

 

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il presente comma non si applica per l'adesione delle Amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli denti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti». b) il comma 3 č sostituito dal seguente: I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non puņ comunque essere inferiore a 30.000 abitanti.

 

Al comma 7 al primo periodo dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

 

Al terzo periodo dopo le parole: in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli Enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Cittą Autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito ditale accertamento, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'eventuale integrazione dei trasferimenti destinati ai soli Enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dal presente articolo.

26. 147. Il Relatore.

 

ART. 27.

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilitą liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivitą, sono stabilite le modalitą di movimentazione della liquiditą e di selezione delle controparti». b) al comma 6, il primo periodo č sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: Dipartimento del Tesoro Operazioni sui mercati finanziari, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari».;

c) dopo il comma 6 č inserito il seguente: 6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquiditą si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L); d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

27. 09. Il Relatore.

 

ART. 28.

All'articolo 28, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, cosi come modificato dall'articolo 35 del decreto legge 2 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 apportare le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «confinanti con le regioni a statuto speciale», inserire le seguenti: «o con la confederazione elvetica»; b) dopo le parole: «per l'anno 2007», inserire le seguenti: «e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 10.000.

8. 31. Il Relatore.

 

ART. 31.

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione,», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali,», e dopo la parola: «individuate», inserire la seguente: «tutte»;

b) al comma 2, dopo le parole: «, viene conseguentemente», inserire le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008,»; c) al comma 3, dopo la parola: «accertamento», inserire le seguenti: «della effettiva sussistenza».

31. 9. Il Relatore.

 

All'articolo 31, comma 6, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti: b)-bis. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali gią programmati, č autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa dģ I milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Per il rafforzamento della capacitą di analisi dei processi strategici ed economici internazionali e il loro monitoraggio parlamentare attraverso intese tra le amministrazioni delle due Camere del Parlamento e in collaborazione con il Ministero degli affari esteri č stanziata la somma di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze: 2008: - 300; 2009: - 300; 2010: - 300.

Voce Ministero degli affari esteri: 2008: - 1000; 2009: - 1000; 2010: - 1000.

31. 10. Il Relatore.

 

ART. 32.

All'articolo 32, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. In esecuzione delle intese raggiunte nel corso del vertice intergovernativo italo-russo del 14 marzo 2007 č autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana connessi all'attuazione delle intese. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono stabilite le modalitą e le tipologie degli interventi.

32. 16. Il Relatore.

 

ART. 34.

Dopo l’articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

Per il completamento della partecipazione italiana alle prime due fasi del progetto «NATO-Russia Federation Air Traffic Management Study» nel quadro della «NATO-Russia Council Co-operative Airspace Initiative», il Ministero dello sviluppo economico č autorizzato ad erogare alla NATO i relativi contributi utilizzando i fondi finalizzati agli interventi relativi al settore aerospaziale.

34. 017. Il Relatore.

 

Aggiungere dopo l'articolo 34 i seguenti:

Art. 34-bis.

(Misure per la funzionalitą dell'Agenzia Industrie Difesa).

1. Al comma 1, dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «Scopo dell'agenzia č quello di gestire unitariamente le attivitą», aggiungere le seguenti: «delle unitą dl servizio strumentali alla piena operativitą e».

Conseguentemente,

Al comma 2, dopo le parole: definite le modalitą, aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilitą esistenti, per la costituzione di societą di servizi per l'agenzia medesima e.

2. A decorrere dall'anno 2008 l'Agenzia Industrie Difesa č inserita nella Tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

34. 018. Il Relatore.

 

ART. 37.

Dopo l’articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Norma per il finanziamento dell'OIC, dello IASB e dell'EFRAG).

1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilitą (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statuaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Il Collegio dei Fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al precedente comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Finantial Reporting Advisory Group (EFRAG). 3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al precedente comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalitą di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

37. 044. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

ART. 39.

Sostituire l'articolo 39, con il seguente:

Art. 39-bis.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 č istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di curo per le specifiche necessitą del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o pił decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 80.000.

39. 45. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 40.

Dopo l’articolo 40, č inserito il seguente:

Art. 40-bis.

(Consorsi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: «con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», e le parole: «, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico.» sono soppresse e dopo le parole: «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato», č aggiunto il periodo: «. Entro il 31 dicembre 2008, l'autoritą amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa.

40. 06. Il Relatore.

 

ART. 42.

All'articolo 42 č aggiunto, alla fine, il seguente comma: 3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, č autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.

Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma: 8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, č ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

42. 37. Il Relatore.

 


ART. 43.

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis. (Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi).

1. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, istituita con regio decreto del 2 luglio 1922, n. 1396, assume, a partire dalla scadenza del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, la denominazione di: «Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi», per effetto della fusione con la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, istituita con decreto luogotenenziale 20giugno 1918, n. 2131. 2. Sono conferiti al Commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi in Reggio Calabria tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, compresi quelli di modifica statutaria, necessari alla realizzazione della fusione di cui al comma precedente.

3. La Stazione sperimentale risultante dalla fusione di cui al comma 1 ha sede in Parma e sede secondaria in Reggio Calabria. Essa subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, gią facenti capo agli enti interessati dalla fusione. Permangono i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti che si fondono, ferma restando l'applicazione della normativa del codice civile, delle leggi speciali e dei contratti collettivi in materia di lavoro subordinato nell'impresa. 4. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi ha potestą statutaria. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente risultante dalla fusione č deliberata dal Consiglio di amministrazione e dal Commissario straordinario in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposiziņni, ferma restando la necessitą della previsione di almeno un quarto di componenti in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e delle Amministrazioni pubbliche gią presenti nell'organo amministrativo della Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria. 5. Nei limiti di compatibilitą, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540. 6. Nelle more della fusione di cui al I comma, la Stazione sperimentale per le essenze e dei derivati dagli agrumi, sulla base di convenzione organizzativa con la Stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma, approvata dal Ministero dello sviluppo economico, puņ svolgere attivitą di controllo ed analisi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, anche in materia agro-alimentare, con contributi a carico dei soli soggetti a favore dei quali č prestata tale attivitą. 7. L'applicazione delle presenti disposizioni non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

43. 082. Il Relatore.

 

ART. 50.

All'articolo 50 aggiungere il seguente comma: 3) Nell'ambito del contingente agevolato di cui all'articolo 21, comma 6 decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 e senza ulteriori oneri a carico dello Stato: per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la medesima quota puņ essere incrementata con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. All'articolo 22-bis, comma 1 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, dopo le parole «in miscela con il gasolio» aggiungere le seguenti parole «o in miscela con oli combustibili, in qualsiasi percentuale».

50. 31. Il Relatore.

 

ART. 56.

Dopo l’articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

1. Sostituire l'articolo 46 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, con il seguente:

«Art. 46 (procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacitą dei terminali esistenti, č rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, previa valutazione di impatto ambientale in sede statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresa la nuova destinazione dei siti interessati, salvaguardando l'integritą delle aree di pregio ambientale, e assicurando comunque la partecipazione di tutte le amministrazioni preposte.

2. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e non sia vigente un Piano Regolatore Portuale oppure la loro realizzazione comporti variazione del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano regolatore portuale, considera anche gli specifici aspetti progettuali ed ambientali del terminale di rigassificazione. Il relativo complessivo giudizio di compatibilitą ambientale č reso anche. in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione di cui al presente comma costituisce ove necessario anche approvazione della variante del piano regolatore portuale. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data. In tali casi, sono fatti salvi gli adempimenti assolti nell'ambito dei procedimenti gią avviati alla data di entrata in vigore della presente legge anche innanzi alle Regioni a Statuto speciale ad alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

56. 036. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

Dopo l’articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis

(Misure per il settore del gas naturale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, corna 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono applicate anche al settore del gas naturale. 2. Le relative misure di attuazione sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietą sociale e delle politiche per la famiglia.

56. 040. Il Relatore.

 

ART. 60.

All'articolo 60, aggiungere in fine i seguenti commi:4. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. in relazione agli interventi di cui ai titoli I e Il del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono esercitate dalle Regioni fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali in materia. Al fine di garantire la continuitą nell'esercizio di tali fi.rnzioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce: a) le modalitą, i termini e le procedure per il subentro delle Regioni, da completare gradualmente entro il 31 dicembre 2010, nella gestione delle attivitą e delle competenze e per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali; b) la data a partire dalla quale, per ciascuna delle misure disciplinate dal predetto decreto legislativo n. 185 del 2000, la citata Agenzia non puņ pił svolgere l'attivitą di selezione e concessione di nuove agevolazioni, ma solo quella di gestione dei rapporti attivi e passivi in essere; c) i compiti e le funzioni residuali che la citata Agenzia puņ continuare a svolgere anche oltre il termine di cui alla lettera b), ivi compresa l'accensione di mutui agevolati in favore delle imprese ammesse alle agevolazioni dalle Regioni o dai loro enti strumentali. 5. Le Regioni subentrate nelle funzioni della predetta Agenzia ai sensi del comma precedente possono, in conformitą ai rispettivi ordinamenti, affidare i compiti di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000 alle societą regionali acquisite in attuazione dell'articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fino al subentro delle Regioni nell'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, le predette societą regionali continuano a svolgere le attivitą previste dai contratti di servizio con l'Agenzia vigenti all'atto del loro trasferimento alle Regioni. 6. A valere sulle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico nazionale nell'ambito della programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, e su quelle relative alle agevolazioni erogate dalla Agenzia di cui al primo comma ai sensi del predetto decreto legislativo n. 185 del 2000 che si rendono disponibili per il rimborso dei mutui da parte dei beneficiari o per economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse, il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: a) cofinanzia, per una quota non superiore al cinquanta per cento, i progetti regionali in materia di autoimprenditorialitą e autoimpiego riconducibili alla prioritą «Competitivitą dei sistemi produttivi e occupazione» del Quadro strategico nazionale 2007-2013, eventualmente finanziati dalle Regioni a valere sulle risorse del medesimo fondo assegnate ai programmi di interesse strategico regionale. La quota di cofinanziarnento puņ essere elevata fino al 60 per cento allorquando le Regioni provvedono all'attuazione di tali progetti avvalendosi delle societą regionali gią controllate dalla citata Agenzia e ad esse stesse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, in caso di avvenuta liquidazione delle medesime societą, avvalendosi del rispettivo ramo d'azienda trasferito ai sensi del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. Le percentuali di cofinanziamento sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate dal CIPE per le finalitą di cui alla presente lettera; b) finanzia una misura per lo sviluppo di nuova imprenditorialitą e la creazione di imprese basate su attivitą di ricerca e di innovazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i beneficiari, i progetti finanziabili, i criteri e le modalitą per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente lettera. All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 460, legge 27 dicembre 2006, n. 296, č affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti di cui alla presente lettera. 7. Resta fermo il trasferimento all'ISMEA delle funzioni relative al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, disposto dall'articolo 4, commi da 42 a 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e attuato con i decreti del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. All'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo č aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto possono essere affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. compiti e funzioni relativi alla concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono stabiliti specifici criteri, condizioni e modalitą per la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate all'attrazione degli investimenti esteri».

60. 5. Il Relatore.

 

Dopo l’articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.

(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi).

1. Ciascuna Camera di Commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. 2. Lo svolgimento delle attivitą di cui al comma 1 č disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le Camere di Commercio, i comuni e gli altri enti interessati e l'Ufficio territoriale di Governo, che individuano anche le modalitą di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, dei prezzi rilevati. 3. Ai fini del comma 2, la Conferenza Unificata puņ disciplinare, d'intesa fra Unioncainere, ANCI e Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard. 4. Č istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle Camere di Commercio di cui al comma 1, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilitą, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete dalle Camere di Commercio, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi». 5. Il Garante di cui al comma 4 č nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni. 6. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi del presente articolo, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autoritą Garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative, anche nell'ambito della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori. 7. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali. 8. Alle attivitą svolte ai sensi del presente articolo le Camere di commercio fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gią disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

60. 041. Il Relatore.

 

ART. 62.

Dopo l’articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis

(Passante di Bologna).

1. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, č autorizzato un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 9.000. 62. 037. Il Relatore.

 

Dopo l’articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis (

Linee metropolitane).

1. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle tratte delle linee metropolitane delle cittą di Bologna, e Torino, č autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 17 milioni di euro per l'anno 2009. Per la progettazione e l'avvio della metropolitana di Firenze č autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000; 2009: - 34.000.

62. 038. Il Relatore.

 

ART. 66.

All'articolo 66 dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000.

66. 3. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 69.

Dopo l’articolo 69, inserire il seguente: (Fondo per la realizzazione di infrastrutture nelle aree metropolitane delle regioni del Mezzogiorno).

1.Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse locale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze č istituito, nell'anno 2009, il Fondo per la realizzazione di infrastrutture nelle aree metropolitane o nei capoluoghi di provincia Situate nelle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. 2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtą sociali interessate.

3. Le disponibilitą del Fondo sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 28 febbraio di ciascun anno lo schema di decreto č trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puņ essere comunque emanato. 4. La dotazione del Fondo č determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, e 2010. Per gli anni successivi il Fondo puņ essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2009: - 20.000; 2010: - 20.000.

69. 053. Il Relatore.

 

ART. 72

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini dei del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attivitą culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola ore con le seguenti: fasce orarie.

 

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di cui il 20 per cento, aggiungere le seguenti:, nel caso di soggetti operanti in chiaro, alle.

 

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: di opere europee aggiungere le seguenti: realizzate prevalentemente da produttori indipendenti.

 

Al comma 1, lettera a), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: All'interno ditale quota destinata alle opere europee, la quota di introiti netti annui destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti č in ogni caso non inferiore alla quota media destinata alle medesime opere nel corso dell'ultimo biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

 

Al comma 1, lettera a), sesto periodo, dopo le parole: La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee aggiungere le seguenti: realizzate prevalentemente da produttori indipendenti;

 

Al comma 1, lettera a), dopo il sesto periodo, inserire il seguente: All'interno ditale quota destinata alle opere europee, la quota di introiti netti annui destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti č in ogni caso non inferiore alla quota media destinata alle medesime opere nel corso dell'ultimo biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

 

Al comma 1, lettera a), settimo periodo, sostituire le parole: Gli operatori con le seguenti: Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore gli operatori;

 

Al comma 1, lettera a), dopo il settimo periodo, inserire il seguente: L'Autoritą stabilisce con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma alle emittenti televisive, ai fornitori di contenuti televisivi e ai fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicitą, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che editino canali tematici e comunque tenendo conto dell'effettiva disponibilitą delle opere in questione sul mercato.

72. 29. Il Relatore.

 

ART. 81.

Dopo l’articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis

(Enti Parco Nazionali).

1. Per il funzionamento degli Enti Parco Nazionali, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, č autorizzata la spesa di I milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2008: - 2.000; 2009: - 2.000; 2010: - 2.000.

81. 052. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

ART. 88.

Dopo l’articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis

(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

1. Ai fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,50 per cento del prezzo medesimo, al lordo di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non puņ comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,50 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente. 2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, per: a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustificano l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge n. 296 del 2006 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa; b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.

88. 036. Il Relatore.

 

ART. 92.

All'articolo 92, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 č aggiunto in fine il seguente comma: 7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

92. 3. Il Relatore.

 

ART. 93.

Dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis

(Centro per il libro e la lettura).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 č autorizzata la spesa di euro 3.000.000, 00 per le spese di funzionamento nonché per le attivitą istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attivitą culturali con il compito di promuovere e realizzare campagne di promozione della lettura, organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del Libro italiano, per sostenere le attivitą di diffusione del libro e della Lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurare il coordinamento delle attivitą delle altre istituzioni statali operanti in materia e istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitą culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalitą organizzative e di funzionamento del Centro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

93. 034. Il Relatore.

 

Dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis

(Celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unitą d'Italia)

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unitą d'Italia, č autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente: All'articolo 62, comma 16, sostituire le parole 0 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»; All'articolo 114, comma 3, le parole «30 milioni di euro anni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro annui dal 2009»

93. 035. Il Relatore.

 

ART. 94.

All'articolo 94, aggiungere in fine il seguente comma: 15-bis. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, č istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo č stabilita in 5 milioni. di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

94. 130. Il Relatore.

 

ART. 99.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralitą di consumatori o utenti;

b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti: 2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione puņ essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 č sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile. 3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilitą della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda č dichiarata inammissibile quando č manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice puņ differire la pronuncia sull'ammissibilitą della domanda quando sul medesimo oggetto č in corso una istruttoria davanti ad un'autoritą indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicitą dei contenuti dell'azione proposta e dą i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio;

c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo;

d) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti: 5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. Č fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1. 6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi č stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione č composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed č presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

e) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 11;

f) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12;

g) dopo il comma 3 inserire i seguenti: 4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) č aggiunto il seguente: 8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo 11 della parte V č sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

99. 272. Il Relatore.

 

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi: 6. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: 00 milioni di curo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: 00 milioni per l'anno 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»; b) l'ultimo periodo č sostituito con il seguente: «Per le finalitą del piano č autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di etą compresa tra O e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, č istituito per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro. 8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 144 č aggiunto il seguente:

Art. 144-bis

La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 emessa dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2007, č iscritta nell'anno medesimo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto fondo, la somma medesima č versata all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): 2008 + 24.237.

100. 17. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 106.

Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sostituire le parole da «esclusivamente» fino alla fine del comma con le seguenti «in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, comunque nel limite complessivo del 7 per Cento dei fondi disponibili. Le delibere relative ai piani di investimento gią assunte dagli enti previdenziali sono esecutive e costituiscono obbligazione verso gli enti intestatari dell'opera»;

b) sostituire il comma 2 con i seguenti: 2. Le somme accantonate per piani di impiego gią approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano gią stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruitą tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati.

2-bis. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle forze di polizia che operano nelle cittą metropolitane. Tali infrastrutture possono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 3.000.

Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2009: - 3.000.

106. 109. Il Relatore.

 

ART. 107.

Dopo l’articolo 107 inserire il seguente:

Art. 107-bis

(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).

1. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, conseguenti all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 7 marzo 2007, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione puņ ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP. 2. Le anticipazioni di cui al comma 1 potranno essere richieste entro i limiti di 400 milioni, 250 milioni e 150 milioni, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP dovrą ispirare l'attivitą riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa. 3. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 1, dal 10 gennaio 2008 č abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n, 448, a decorrere dal 10 gennaio 2008 č soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.

107. 011. Il Relatore.

 

ART. 116.

All'articolo 116, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: I programmi di cui al primo periodo possono riguardare anche i lavoratori dipendenti delle strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, interessati da programmi dģ razionalizzazione attuativi dei piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tali programmi possono essere definiti in specifici accordi intervenuti anche successivamente alle date di cui al medesimo primo periodo.

116. 017. Il Relatore.

 

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrą, altresģ, essere erogata a copertura di altre attivitą finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrą in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego. 7. Con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilitą finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo. 8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma. 9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalitą stabilite dai citati strumenti.

116. 16. Il Relatore.

 

ART. 120.

All'articolo 120 aggiungere il seguente comma: 2.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti: 1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilitą secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 č assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilitą presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalitą di gestione per l'utilizzo delle predette risorse. 1152-bis. Per le stesse finalitą e nelle medesime proporzioni e modalitą stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

120. 15. Il Relatore.

 

ART. 126.

Dopo l’articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis

(Potenziamento del sistema pubblico di connettivitą)

3. Al fine di garantire una pił incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettivitą (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8. 2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le Regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilitą, dei tempi e delle modalitą di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali gią disponibili, i relativi costi sono individuati nello Stesso. 3. Nell'ambito dei programma di cui al comma 2 sono altresģ individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare. 4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni č approvato con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica amministrazione. 5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva. 6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integritą, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilitą e la continuitą dei servizi erogati dalle Stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, pił amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuitą operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza. 7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi. 8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attivitą di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attivitą di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalitą di cui ai medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformitą alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche č coordinata da un responsabile designato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attivitą in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attivitą delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, li coordinatore delle attivitą di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

9. Per le esigenze di cui al presente articolo, č autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalitą e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue: 2008: - 10.500; 2009: - 10.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue: 2010: - 10.500. 126. 03. (Nuova formulazione) Il Relatore.

L'emendamento 128.9 č cosģ riformulato. 4. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 82 del 2005 ivi compresi, e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 296 del 2006, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettivitą o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.

128. 9. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

All'articolo 134, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. In attesa del riordino degli enti pubblici di previdenza obbligatoria ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle previste in materia dell'intervento normativo di attuazione del Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitivitą per l'equitą e la Crescita sostenibili», allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivitą istituzionali, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di previdenza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), č prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilitą di procedere alloro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alle celere definizione del processo di riordino.

134. 35. Il Relatore.

 

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente: 9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) al comma 15, sostituire lo parole da: «che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere» fino alla fino del comma, con le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro adozione»;

c) dopo il comma 17 inserire il seguente: 17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» č soppressa ed č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attivitą di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;

d) sostituire il comma 19 con i seguenti: 19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attivitą finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sui rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle altre prioritą indicate dal Parlamento, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi delta Corte. 11 presidente della Corte, quale organo di Governo dell'istituto, formula le. proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. 19-bis. Per il triennio 2008-2010, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Presidente della Corte presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100, secondo e terzo comma, della Costituzione.

e) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis

(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. lI Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno. 2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni dģ rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso: a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle prioritą politiche individuate dal Ministro e nell'interesse dei cittadini, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformitą con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attivitą di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttivitą od economicitą delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; b) gli adeguamenti normativi od amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attivitą istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi dei medesimo Gomma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacitą di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1. 4. La Corte dei conti, nella elaborazione delta relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle prioritą indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, Gomma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai finģ degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attivitą e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, č aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle societą pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione č finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attivitą, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicitą, efficienza, efficacia e qualitą dei servizi pubblici e produttivitą del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualitą percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione». 7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per Io scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo o, 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi standard nel rispetto dei principi di unicitą del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e del suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all' articolo 36 della legge n. 146 del 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 č sostituito dal seguente: «1. Č fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri č annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalitą, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativitą ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale». 9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente al l'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.

144. 101. Il Relatore.

 

Sopprimere il comma 21.

144. 102. Il Relatore.

 

Art. 145

Al comma 3, capoverso Articolo 36, comma 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le sostituzioni per maternitą relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

145. 82. Il Relatore.

 

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: si applicano anche inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 69.000.

145. 81. Il Relatore.

 

ART. 146

Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro e le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue: 2008: - 30.000; 2009: - 20.000.

146. 267. Il Relatore.

 

Al comma 19, sostituire le parole: 400 assistenti con le seguenti: 400 unitą di personale nei profili professionali di assistente e, dopo le parole servizio pubblico, inserire le seguenti: e di calcografo.

146. 261. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fondo le seguenti parole: nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nelle universitą.

146. 268. Il Relatore.

 

All'articolo 146, dopo il comma 31, č aggiunto il seguente: 31-bis. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole «a regime» č inserito il seguente periodo: «Il CNEL č autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unitą di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia».

146. 269. Il Relatore.

 

Dopo il comma 31 č aggiunto il seguente: 31-bis. Allo scopo di far fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e per il sostegno all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivitą rivolte alla promozione del Made in Italy sui mercati mondiali, il Ministero del commercio Internazionale č autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data deI 28 settembre 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 100; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000.

146. 270. Il Relatore.

 

ART. 148.

All'articolo 148, dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia č autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilitą, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilitą sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 1. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero č autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

148. 33. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

ART. 149.

All'articolo 149, dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico, fra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000.

149. 69. Il Relatore.

 

Al comma 4, sopprimere le parole: da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il venti per cento delle risorse di cui al comma 4 č destinato ad un apposito Fondo finalizzato alla valorizzazione della specificitą delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, allo scopo di riconoscere i disagi connessi con i particolari doveri di servizio. 4-ter. Le risorse di cui al comma 4-bis possono essere annualmente rideterminate sentite le rappresentanze del personale di cui al predetto comma.

149. 070. Il Relatore.

 

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma 6-bis: In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali ed alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensivitą della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati, Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilitą di cui all'articolo 20 del decreto Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, una quota di 5 milioni di euro č altresģ destinata, a decorrere dal 2008, con finalitą perequative e solidaristiche, agli Enti non Sottoposti al Patto di stabilitą interno. Per gli Enti locali sottoposti al Patto di stabilitą interno saranno definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilitą interno.

149. 71. Il Relatore.

 

ART. 150.

All'articolo 150 aggiungere il seguente comma: 7-bis. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 č ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, č incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella C. sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): Ricerca e innovazione;

Ricerca di base e applicata; Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: Articolo 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - Interventi - cap. 1707/p)... 2008: - 3.000; 2009: - ; 2010: - .

150. 12. Il Relatore.

 

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 15.000; 2009: - 15.000; 2010: - 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 15.000; 2009: + 15.000; 2010: + 2.000.

Tab. A. 67.(Nuova formulazione) Il Relatore.

 

Nella Tabella C, sotto la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attivitą culturali e paesaggistici - al programma Sostegno e vigilanza ad attivitą culturali del Ministero per beni e le attivitą culturali, alla voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, dopo le parole: cap. 3670, aggiungere le seguenti: cap. 3671.

Tab. C. 17. Il Governo.

 

Subemendamento all'emendamento del Governo 81.052.

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 1 milione di euro con le parole: la spesa di 3 milioni di euro, e sostituire le cifre: 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000; con le cifre: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000 ; 2010: - 3.000.

0. 81. 052. 1. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella.

 

Dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 14 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e successivamente sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 2000; 2009: - 2000; 2010: - 2000.

0. 81. 052. 2. Ceccuzzi.

 

All'emendamento sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole: n. 394, aggiungere le seguenti: e per le finalitą di cui al successivo comma 2;

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 1 milione di euro con le seguenti: la spesa di 3 milioni di euro; dopo il comma 1, č aggiunto il seguente: «2. Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono altresģ istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco di Portofino, Parco della Laguna di Venezia, Parco del Subappennino Dauno, Parco Geominerario delle Zolfare di Sicilia».

Conseguentemente sostituire le cifre: 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000; con le cifre: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000,

0. 81. 052. 3. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 11 comma 4-septies dell'articolo 26 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, č soppresso.

0. 81. 052. 4. Garavaglia, Filippi.

 

Dopo l’articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Enti Parco Nazionali).

1. Per il funzionamento degli Enti Parco Nazionali, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, č autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 2.000; 2009: - 2.000; 2010: - 2.000.

81. 052. (Nuova formulazione) Governo.

 

Subemendamento all'emendamento del Governo 82.028.

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: 2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, č istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrą avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unitą. Il Ministro della salute puņ altresģ disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalitą previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unitą di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo. 3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale č determinata in sessantuno unitą di personale di ruolo, di cui quarantotto unitą di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma l, alla voce relativa Ministero della solidarietą sociale, sono apportate le seguenti variazioni: 2008: - 200.000; 2009: - 200.000; 2010: - 200.000.

0. 82. 028. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: 2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, č istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrą avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unitą. Il Ministro della salute puņ altresģ disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalitą previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unitą di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato- regioni decreto-legge 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo. 3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale č determinata in sessantuno unitą di personale di ruolo, di cui quarantotto unitą di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietą sociale, sono apportate le seguenti variazioni: 2008: - 200.000; 2009: - 200.000; 2010: - 200.000.

0. 82. 028. 2. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Zorzato.

 

I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: 2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, č istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrą avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unitą. Il Ministro della salute puņ altresģ disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalitą previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unitą di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni decreto-legge 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo. 3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale č determinata in sessantuno unitą di personale di ruolo, di cui quarantotto unitą di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietą sociale, sono apportate le seguenti variazioni: 2008: - 200.000; 2009: - 200.000; 2010: - 200.000.

0. 82. 028. 3. Alberto Giorgetti.

 

ART. 82.

Dopo l’articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.

(Commissione Nazionale per la formazione continua).

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) č disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 1o agosto 2007 recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di educazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266, e successive modificazioni che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivitą di ricerca e di supporto a vantaggio del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato Accordo del 1o agosto 2007, č costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007. Concorrono, altresģ, alla piena realizzazione del nuovo sistema di educazione continua in medicina gli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo, secondo le competenze da esso attribuite. 2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrą avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unitą. Il Ministro della salute puņ altresģ disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalitą previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unitą di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo. 3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale č determinata in sessanta unitą di personale di ruolo, di cui quarantotto unitą di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia č autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata nel presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2001, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2. 4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni incompatibili con il presente articolo e le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266.

82. 028.Governo.

 

Subemendamento all'emendamento del Governo 86.06.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).

0. 86. 06. 1. Zorzato, Giudice Crosetto.

 

All'emendamento 86.06,

Al comma 1, aggiungere alla fine la lettera: g) promozione dell'uso del profilattico quale strumento di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I profilattici sono inseriti nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. A valere sui fondi allocati per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute avvia una campagna informativa e di sensibilizzazione permanente, attraverso tutti gli organi di stampa e gli strumenti di informazione, al fine di massimizzare l'utilizzo del profilattico quale principale dispositivo medico di prevenzione contro l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove in sede di Conferenza Stato-regioni un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 maggio 2003, n. 131, sentite le aziende produttrici o distributrici di profilattici, al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualitą del profilattico maschile e femminile.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 86-bis č cosģ modificata: Altri interventi in campo sanitario.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

0. 86. 06. 2. Grillini, Baratella, Villetti.

 

ART. 86.

Dopo l’articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Rimodulazione finanziamenti articolo 1, comma 806 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009, i 60,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 806 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento di progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale sono prioritariamente finalizzati: a) alla sperimentazione del modello assistenziale case della salute; b) alle malattie rare; c) all'implementazione della rete delle unitą spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi; d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; e) alla promozione di attivitą di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari» decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.

86. 06.Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 96.55 del Relatore.

Sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: un milione.

0. 96. 55. 1. Borghesi.

 

Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.

0. 96. 55. 2. Garavaglia, Filippi, Goisis.

 

Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.

0. 96. 55. 3. Garavaglia, Filippi, Goisis.

 

Al comma 2-bis, dopo le parole: viene riservata, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.

0. 96. 55. 4. Garavaglia, Filippi, Goisis.

 

ART. 96.

Aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, viene riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto ad ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005. 96. 55.Relatore.

Subemendamento all'emendamento del Governo 99.271.

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: , fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi,.

0. 99. 271. 1. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi, sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori e di ogni classe di soggetti danneggiati da atti o fatti illeciti plurioffensivi.

0. 99. 271. 2. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: in cui ha sede l'impresa aggiungere le seguenti: operante in sede locale, nazionale o multinazionale, o comunque residenza il convenuto,.

0. 99. 271. 3. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

 

Alla lettera a),

Al comma 1, dopo le parole: spettanti ai singoli sostituire le parole: consumatori o utenti con le seguenti: soggetti danneggiati.

0. 99. 271. 4. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti parole:in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalitą previste dall'articolo 1342 del codice civile con societą fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralitą di consumatori o di utenti. Nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione di controversie innanzi ad autoritą amministrative indipendenti, l'azione puņ essere esercitata esclusivamente dopo la fallita conciliazione.

0. 99. 271. 17. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalitą previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralitą di consumatori o di utenti.

0. 99. 271. 15. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: atti illeciti extracontrattuali con le seguenti parole: atti o fatti illeciti anche extracontrattuali.

0. 99. 271. 21. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: di atti illeciti con le seguenti: di atti o di fatti illeciti anche.

0. 99. 271. 5. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera a), al capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: consumatori o di utenti con la seguente: soggetti.

0. 99. 271. 6. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera a), dopo il capoverso 1 č inserito il seguente: 1-bis. Su richiesta di taluno dei promotori dell'azione collettiva, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, č maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe dei soggetti danneggiati pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.

0. 99. 271. 7. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera b), al capoverso 2, dopo la parola: comitati aggiungere le seguenti: ed ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse direttamente o, per il caso di enti associativi, in rappresentanza dei propri associati a termini del proprio statuto,.

0. 99. 271. 8. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera b), capoverso 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti.

0. 99. 271. 23. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , comprese le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

0. 99. 271. 18. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b), al capoverso 2, sostituire le parole: consumatori o utenti con la seguente: danneggiati.

0. 99. 271. 9. Pedica, Palomba, Borghesi.

Alla lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresģ legittimati ad agire gruppi di consumatori o utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato mediante atto pubblico, quando il numero di consumatori o utenti che aderiscono al comitato č almeno pari a 500. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o pił associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione č ammessa se il numero dei medesimi č almeno pari a 250.

0. 99. 271. 19. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il giudice adito verifica preventivamente la legittimazione attiva nonché la rappresentativitą di chiunque abbia richiesto l'attivazione della procedura di azione collettiva.

0. 99. 271. 10. Pedica, Palomba, Borghesi.

 

Alla lettera b), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: Alla prima udienza con le seguenti: Pervenuta la prima domanda il presidente del tribunale dispone che ne sia data adeguata pubblicitą affinché, entro tre mesi da essa, possano essere proposte altre domande, fissando quindi la data della prima udienza. A tale udienza.

0. 99. 271. 11. Pedica, Palomba, Borghesi.

 

Alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: in camera di consiglio aggiungere le seguenti parole: entro sessanta giorni.

0. 99. 271. 22. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b), capoverso 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il giudice valuta l'ammissibilitą della domanda in relazione alla effettiva rappresentativitą dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.

0. 99. 271. 20. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b), capoverso 3, quarto periodo, dopo le parole: azione collettiva aggiungere le seguenti parole: ed a spese del convenuto.

0. 99. 271. 12. Pedica, Palomba, Borghesi.

 

Alla lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti: In caso di pluralitą di domande concorrenti il giudice determina quella principale, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione fa stato nei confronti di tutti gli attori. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrą depositare l'elenco nominativo dei soggetti associati rappresentati, unitamente a delega del singolo associato che autocertifichi e dia prova della propria qualitą di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza pronunciata nella azione collettiva risarcitoria avrą diretta efficacia di giudicato ai fini del risarcimento.

0. 99. 271. 13. Pedica, Palomba, Borghesi.

 

Sostituire la lettera c) con la seguente: c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, il comma 12 č sostituito dal seguente: «12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso č condannato al pagamento dei diritti degli enti associativi intervenuti nonché delle spese legali comprensive delle spese per i difensori dei promotori dell'azione collettiva che non puņ superare complessivamente l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al comma 5, all'esito della sentenza di condanna di cui al comma 6, nonché all'esito della procedura di liquidazione di cui al comma 7. In caso di soccombenza dei promotori dell'azione di gruppo, il giudice liquida: a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice in base all'entitą dei danni effettivamente fatti valere nel processo; b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore dell'azione di gruppo al quale nulla č dovuto».

0. 99. 271. 14. Pedica, Palomba, Borghesi.

 

ART. 99.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralitą di consumatori o di utenti»;

b)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti: «2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi fatti valere. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione. 3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilitą della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda č dichiarata inammissibile quando č manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice puņ differire la pronuncia sull'ammissibilitą della domanda quando sul medesimo oggetto č in corso una istruttoria davanti ad un'autoritą indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicitą dei contenuti dell'azione proposta e dą i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»; c)

 

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12.

99. 271. Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 99.272.

In rubrica sostituire la parola: consumatori con la seguente: danneggiati.

0. 99. 272. 18. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

All'emendamento 99.272 sostituire, ad ogni ricorrenza: consumatori o utenti con: cittadini, dei consumatori e degli utenti con; dei cittadini, consumatore o utente con: cittadino, e impresa con convenuto.

 

Al comma 1, sostituire le parole: quando sono lesi diritti di una pluralitą di consumatori o utenti con: e quando sono lesi diritti soggettivi o interessi legittimi di una pluralitą di soggetti.

0. 99. 271. 2. Grillini, Buemi.

 

Al comma 1 sostituire la parola: l'impresa con le seguenti: il convenuto.

0. 99. 272. 15. Pedica, Palomba, Borghesi.

 

Al comma 1, alla lettera a),

 

Al comma 1, sostituire le parole: di atti illeciti con le seguenti: di atti o di fatti illeciti anche.

0. 99. 272. 1.7Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera a) sostituire le parole: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del periodo con le seguenti: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalitą previste dall'articolo 1342 del codice civile con societą fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralitą di consumatori o di utenti.

0. 99. 272. 3. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera a) dopo la parola: l'impresa aggiungere le seguenti: , anche estera.

0. 99. 272. 13. Borghesi.

 

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori e di ogni classe di soggetti danneggiati da azioni plurioffensive.

0. 99. 272. 16. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: a tutela degli interessi collettivi sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei soggetti danneggiati. Cosģ pure in tutte le parti nelle quali tale dizione č contenuta.

0. 99. 272. 19. Palomba, Pedica, Borghesi.

 

Alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresģ legittimati ad agire gruppi di consumatori o utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato mediante atto pubblico, quando il numero di consumatori o utenti che aderiscono al comitato č almeno pari a 500. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o pił associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione č ammessa se il numero dei medesimi č almeno pari a 250.

0. 99. 272. 4. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b),

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il giudice valuta l'ammissibilitą della domanda in relazione alla effettiva rappresentativitą dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda».

0. 99. 272. 5. Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera b), comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti».

0. 99. 272. 6 Garavaglia, Filippi.

 

Alla lettera c) sostituire le parole da: detennina a utenti con le seguenti: liquida il danno nei confronti dei danneggiati.

0. 99. 272. 10. Palomba.

Alla lettera c) dopo le parole: nel giudizio aggiungere le parole: individualmente o tramite l'associazione che abbia depositato l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualitą di danneggiato.

0. 99. 272. 11. Palomba.

 

Alla lettera c) le parole: se possibile alla fine sono soppresse.

0. 99. 272. 12 Palomba.

 

Alla lettera d), comma 5, dopo la parola: individuale le parole: dei consumatori o utenti sono sostituite dalle seguenti: o collettiva delle associazioni rappresentative, dei soggetti danneggiati.

0. 99. 272. 9. Palomba.

 

Alla lettera d), comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La procedura conciliativa si applica anche a coloro i quali non hanno partecipato all'azione e chiedano il risarcimento sulla base della sentenza, dimostrando in tal caso la propria qualitą di danneggiato. In caso di esito sfavorevole della conciliazione, i suddetti requisiti costituiscono titolo per atti di decreto ingiuntivo, con competenza del giudice di pace.

0. 99. 272. 14. Palomba.

 

Modificare la lettera g), come segue: g) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo puņ essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) č aggiunto il seguente: 8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V č sostituita dal seguente: «Accesso alla giustizia».

0. 99. 272. 7. Armosino, Galletti, Gianfranco Conte, Vietti, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

 

All'emendamento 99. 272 apportare la seguente modifica: dopo le parole: «illeciti extracontrattuali» aggiungere le seguenti: «effettuati anche attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autoritą competente».

0. 99. 272. 8. Conte, Armosino, Galletti, Giudice.

 

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto ai risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralitą di consumatori o utenti»;

b)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti: «2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione puņ essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 č sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interrottivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile. 3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilitą della domanda, con ordinanza: reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda č dichiarata inammissibile quando č manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice puņ differire la pronuncia sull'ammissibilitą della domanda quando sul medesimo oggetto č in corso una istruttoria davanti ad un'autoritą indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicitą dei contenuti dell'azione proposta e dą i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»;

c)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o Utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo»;

d)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti: «5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. Č fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1. 6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi č stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione č composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'imprčsa convenuta ed č presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

e)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 11; f)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12;

g) dopo il comma 3, inserire i seguenti: «4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) č aggiunto il seguente: 8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V č sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia"».

99. 272. Il Relatore.

ART. 101.

Subemendamenti all'emendamento 101.5 del Governo.

All'emendamento governativo 101. 5, al punto 2, dopo il comma 4, inserire, in fine, il seguente: 4-bis. In deroga al principio di cui al comma 4 ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali č consentito, fino al 31 dicembre 2011, di concorrere all'affidamento, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio gią affidato.

0. 101. 5. 1. Misiani, Marchi.

 

Al punto 2 sopprimere il comma 3.

0. 101. 5. 2. Quartiani, Testa.

 

Al comma 6, nel punto 2, sopprimere le parole: Nell'affidamento del servizio fino a: tutela dei lavoratori.

0. 101. 5. 3. Quartiani, Testa.

 

Al punto 2 sopprimere il comma 8.

0. 101. 5. 4. Quartiani, Testa.

 

Al comma 2, numero 01, dopo le parole: servizi pubblici inserire le seguenti: locali di rilevanza economica.

0. 101. 5. 5. Andrea Ricci.

 

Al comma 2, numero 01, dopo la lettera b), aggiungere il seguente: «Resta ferma la proprietą pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».

0. 101. 5. 6. Andrea Ricci.

 

Al comma 2, sopprimere il numero 05.

0. 101. 5. 7. Andrea Ricci.

 

Al comma 2, numero 010, dopo le parole: servizi pubblici aggiungere le seguenti: locali di rilevanza economica.

0. 101. 5. 8. Andrea Ricci.

 

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «con esclusione dei servizi pubblici locali», inserire le seguenti: «e delle societą quotate e loro partecipate».

0. 101. 5. 9. Misiani, Marchi, Vannucci, Giovanelli.

 

Dopo il comma 4, inserire, in fine, il seguente: 4-bis. In deroga al principio di cui al comma 4 ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali č consentito, fino al 31 dicembre 2011, di con correre all'affidamento, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio gią affidato.

0. 101. 5. 10. Osvaldo Napoli, Stradella, Fratta Pasini, Marinello, Boscetto.

 

Al comma 6, secondo capoverso, sono soppresse le parole: il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e.

0. 101. 5. 11. Turco.

Sopprimerlo.

0. 101. 5. 12. Alberto Giorgetti, Moffa.

 

Al comma 2, punto 04, sostituire le parole da: i soggetti titolari fino ad: evidenza pubblica con le seguenti: i soggetti cui venga affidata la titolaritą della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, mediante procedure diverse dalla evidenza pubblica.

0. 101. 5. 13. Marchi, Misiani, Lulli.

 

Al comma 2, punto 04, sostituire le parole da: i soggetti fino a: evidenza pubblica con le seguenti: i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali affidati ai sensi dei commi 2 e 3.

Conseguentemente,

Al comma 2, punto 04, sopprimere le parole da: Ai fini dell'applicazione fino a: comma 1, lettera b).

0. 101. 5. 14. Misiani, Marchi, Lulli.

 

Al comma 2, punto 09, dopo le parole: proroga o rinnovo inserire il seguente periodo: Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societą partecipanti alla gara stessa.

0. 101. 5. 15. Ghizzoni, Marchi, Misiani, Lulli.

 

Al comma 2, numero 011, eliminare la parola: 11.

0. 101. 5. 16. Lulli, Marchi, Misiani.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. I termini di cui all'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo 267/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

0. 101. 5. 18. Bonelli, Piazza.

 

Al punto 2, capoverso 01, dopo le parole: L'erogazione dei servizi pubblici inserire le seguenti: di rilevanza economica.

Conseguentemente, al capoverso 011 sopprimere le parole: 113-bis.

0. 101. 5. 19. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, capoverso 01 lettera a), aggiungere, in fine, ferma restando la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici.

0. 101. 5. 20. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, capoverso 01, lettera b) sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

0. 101. 5. 21. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, capoverso 02 sostituire le parole: in deroga con le seguenti: In alternativa.

0. 101. 5. 22. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, capoverso 02 sopprimere le parole: nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche, economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato.

0. 101. 5. 23. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, capoverso 02 sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Ente locale debba dare adeguata pubblicitą alla scelta effettuata di ricorrere alle modalitą di affidamento di cui alle lettere a) o b) del comma 1, o del presente comma, e inviare, per conoscenza, all'Autoritą garante della concorrenza e del mercato e alle autoritą di regolazione di settore, ove costituite, le motivazioni di tale scelta.

0. 101. 5. 24. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, capoverso 02 sostituire le parole: che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione con le seguenti:« per conoscenza.

0. 101. 5. 25. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, capoverso 02, secondo periodo, dopo le parole: che esprimono il loro parere inserire le seguenti: motivato non vincolante.

0. 101. 5. 26. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, dopo il capoverso 03 inserire il seguente: «03-bis. L'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dei settori di energia elettrica, gas, trasporto pubblico locale, rifiuti e acqua, debba avvenire mediante la libera scelta da parte degli enti locali di una delle modalitą di affidamento di cui ai commi 01, 02 e 03».

0. 101. 5. 27. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, al capoverso 04, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando la possibilitą per gli altri enti pubblici di entrare come partecipazione nella Societą gestita in house, con quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione dalla medesima societą».

0. 101. 5. 28. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, dopo il capoverso 04 inserire il seguente: «04-bis. Resta ferma la possibilitą per il socio privato, scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura competitiva, di partecipare a gare per l'affidamento di servizi di altri enti pubblici o privati, previa separazione contabile e gestionale delle relative attivitą».

0. 101. 5. 29. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, dopo il capoverso 04 inserire il seguente: «04-bis. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica dello specifico servizio gią a loro affidato».

0. 101. 5. 30. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, al capoverso 05 premettere il seguente periodo: Di norma, la proprietą delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio č pubblica.

0. 101. 5. 31. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, dopo il capoverso 06 inserire il seguente: «06-bis. Ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere, si applica il principio di reciprocitą tra gli Stati membri».

0. 101. 5. 32. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 2, al capoverso 09, dopo il primo periodo inserire il seguente: In applicazione del principio di reciprocitą tra gli Stati membri dell'Unione europea, il differimento della fase transitoria e del termine di cessazione degli affidamenti in essere č in ogni caso collegato all'entrata in vigore di un obbligo per tutti gli stati membri di adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

0. 101. 5. 33. Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 04, introdurre dopo le parole: Fermo restando quanto premesso dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali, non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le parole: con esclusione dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 101. 5. 34. Leddi Maiola.

 

Al comma 2, punto 01, lettera b), eliminare le parole da: e che siano previste le modalitą di liquidazione del socio, fino al termine del periodo.

0. 101. 5. 35. Misiani.

 

Al comma 2, punto 05, sostituire la parola: destinato con le seguenti: alle stesse (reti) connessi. Al medesimo punto sostituire le parole: affidamento della gestione con le seguenti: espletamento del servizio.

0. 101. 5. 36. Misiani.

 

Al comma 2, punto 04, sostituire il secondo periodo con il seguente: i soggetti titolari della gestione di ciascun servizio pubblico locale non affidato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori del medesimo tipo ovvero svolgere lo stesso servizio in ambiti territoriali diversi, (... identico).

0. 101. 5. 37. Misiani.

 

Al comma 2, sopprimere il comma 03.

0. 101. 5. 38. Borghesi.

 

Al comma 04 del comma 2, sostituire le parole: titolari della gestione di servii pubblici locali non affidali mediante con le seguenti: cui venga affidata la titolaritą della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di.

Conseguentemente, alla fine del comma 4, sopprimere le paro

le: 7 divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

0. 101. 5. 39. Lulli.

 

Al comma 010 del comma 2 sostituire le parole: , e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili con le seguenti: e per le societą quotate in borsa.

0. 101. 5. 40. D'Elpidio.

 

Al comma 010 del comma 2 sostituire le parole: , e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili: con le seguenti: e per le societą quotate in borsa.

0. 101. 5. 41. Lulli.

 

Sopprimere il comma 011 del comma 2.

0. 101. 5. 42. D'Elpidio.

 

Sopprimere il comma 011 del comma 2.

0. 101. 5. 43. Lulli.

 

Al comma 04 del comma 2, sostituire le parole: titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante con le seguenti: cui venga affidata la titolaritą della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di.

Conseguentemente, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: I divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

0. 101. 5. 44. D'Elpidio.

 

All'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche: 1. La rubrica č sostituita dalla seguente: «Affidamento dei servizi pubblici locali e tutela degli utenti». 2. Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

01. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attivitą a favore della collettivitą locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio: a) a societą di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici; b) a societą a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30 per cento , a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano gią stabilite le condizioni, le modalitą e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalitą di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio. 02. In deroga alle modalitą ordinarie di affidamento indicate al comma 1, la gestione del servizio puņ essere assegnata a societą a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicitą alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autoritą garante della concorrenza e del mercato e alle autoritą di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giomi dalla ricezione della predetta relazione. Alle societą in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi. 03. Resta ferma la possibilitą per gli enti locali di gestire in economia, anche mediante le aziende speciali, ivi comprese quelle costituite in forma consortile, che operano secondo le modalitą ed i limiti indicati all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge. 04. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriore ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attivitą per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre societą che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui č affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivitą di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 9, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di societą miste in difformitą dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b). I divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008. 05. Indipendentemente dalla titolaritą della proprietą, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilitą al fine dell'affidamento della gestione. 06. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autoritą di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualitą, alla sicurezza, alle condizioni di prestazioni ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalitą di vigilanza e controllo della gestione. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore. 07. 1 rapporti degli enti locali con le societą di erogazione del servizio e con le societą di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre agli elementi di cui al comma 5, il periodo di validitą, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalitą di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualitą del servizio. 08. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono aggiunti i seguenti commi: «9. La contabilitą dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attivitą contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale puņ operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non puņ ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non puņ costituire societą di capitali o acquisire partecipazioni in esse.». 09. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. A decorrere al 1o gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le societą in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilitą interno. 010. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i servizi pubblici, fatta eccezione per il servizio idrico di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili. 011. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

101. 5. Governo.

Subemendamento all'emendamento 104. 011 del Governo.

 

All'emendamento 104.011,

Al comma 2, apportare le seguente modifica: dopo le parole: «ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietą e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «ed ai comuni dl cui al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285».

0. 104. 011. 1. Marchi, Misiani.

 

Al comma 2, le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento.

0. 104. 011. 2. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'emendamento governativo all'articolo 104-bis

Al comma 2, apportare la seguente modifica: dopo le parole: ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietą e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: ed ai comuni di cui al secondo comma secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

0. 104. 011. 3. Osvaldo Napoli, Stradella, Fratta Pasini, Marinello, Boscetto.

 

Dopo l’articolo 104 sono inseriti i seguenti:

Art. 104-bis.
Disposizioni relative al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «č determinata» sono aggiunte le seguenti parole: «,limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1.». 2. Ai fini di migliorare la qualitą della spesa pubblica, rendendo possibile una pił tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietą sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietą sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio. 3. L'anticipo č assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo. 4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

104. 011. Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 105.22. del Relatore.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, č abrogato.».

0. 105. 22. 1. Misiani.

 

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: « 3. L'importo dell'indennitą speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, č stabilito come segue: «euro 176.00 a decorrere dal 1 gennaio 2008». 4. Alla concessione e all'erogazione dell'indennitą sociale, di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 5. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. 6. II Ministro dell'Economia e delle Finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 12.000; 2009: - 12.000; 2010: - 12.000.

105. 22. Relatore.

 

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalitą di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Speciale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalitą stabilite dai citati strumenti, per 20 milioni dalle risorse di cui al presente articolo, comma 2, e per 10 milioni... 8. Entro 90 giorni a la presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 1, e le modalitą di coordinamento e di utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo. 9. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma.

0. 116. 16. 1. Di Gioia.

 

Al comma 6 dopo le parole: l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione aggiungere: di sostegno al reddito, anche e sostituire le parole: per il biennio 2008-2009 con: per l'anno 2008.

Conseguentemente sostituire il comma 7 con i seguenti: 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla` data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalitą di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di curo per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalitą stabilite dai citati strumenti. 7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 6, e le modalitą di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo.

Conseguentemente,

Al comma 2, sostituire le parole: e di 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 con e di 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, e di 80 milioni per l'anno 2008.

0. 116. 16. 2. Villetti, Di Gioia.

 

All'articolo 116, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrą, altresģ, essere erogata a copertura di altre attivitą finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrą in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilitą finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo. 8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma. 9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalitą stabilite dai citati strumenti.

116. 16. Il Relatore.

 

Al capoverso 1152, dopo le parole: fondo per le aree sottoutilizzate inserire le seguenti: a carico delle risorse finanziarie destinate alle regioni del Mezzogiorno.

0. 120. 15. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

 

All'articolo 120 aggiungere il seguente comma: « 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti: 1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilitą secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 é assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilitą presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalitą di gestione per l'utilizzo delle predette risorse. 1152-bis. Per le stesse finalitą e nelle medesime proporzioni e modalitą stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

120. 15. Il Relatore.

 

Subemendamenti all'emendamento 126.0.3 del Relatore.

 

Al comma 8, sostituire i tre ultimi periodi con i seguenti: La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche č coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attivitą in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 146, e con le attivitą delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di Cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Puņ essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non č corrisposta alcuna ulteriore indennitą o emolumento. Il coordinatore delle attivitą di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

0. 126. 0. 3. 3. Il Relatore.

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, infine, il seguente comma: 2-bis. Al fine di conseguire l'indipendenza della pubblica amministrazione dai fornitori di software per elaboratori elettronici, lo sviluppo di un patrimonio di software libero/open source utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini, il uso del software nelle pubbliche amministrazioni, nonché economie di spesa anche nel medio e lungo periodo, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad introdurre nelle proprie infrastrutture informatiche software libero/open source secondo le seguenti modalitą: a) II Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione adotta, entro il 1o aprile 2008, anche tenendo conto delle migliori pratiche sin qui realizzate in ambito nazionale e in altri paesi, nonché delle norme regionali, un piano quadriennale articolato per esigenze, tipologie e settori delle pubbliche amministrazioni, indicante le modalitą di migrazione graduale verso il software libero/open source, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; b) il piano, di cui alla lettera a) deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome; c) il piano di cui alla lettera a) prevede gli obiettivi minimi da raggiungere anno per anno e come obiettivo finale l'utilizzo del software libero/open source per almeno il 90 per cento delle attivitą di ciascun settore della pubblica amministrazione, nonché l'adozione totale di formati di memorizzazione e trasmissione telematica aperti, di cui siano pubbliche e liberamente utilizzabili tutte le specifiche; d) a decorrere dalla data di cui alla lettera a), tutti i programmi informatici acquisiti dalla pubblica amministrazione dovranno possedere una licenza libero/open source; e) in deroga, fino all'anno 2010, le pubbliche amministrazioni possono acquisire software che non abbia tali caratteristiche per non oltre il 10 per cento del numero di installazioni complessive, sempre in presenza almeno del codice sorgente e della licenza al riuso anche in altre pubbliche amministrazioni, nonché di formati di memorizzazione e trasmissione dati aperti, esclusivamente nei casi in cui non vi sia un software con licenza libero/open source equivalente, previa autorizzazione ad hoc del CNIPA che valuta l'effettiva e improrogabile necessitą specifica; f) ogni sei mesi il CNIPA stila una lista dettagliata delle esigenze di sviluppo di nuovo software libero/open source e di nuove funzionalitą di software libera open source esistenti da sottoporre al Ministero per le riforme e le innovazione nelle pubbliche amministrazione per l'adozione di misure conseguenti; g) in ogni caso, a partire dalla data di cui alla lettera a) i software la cui realizzazione č commissionata dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati con licenze libere/open source; h) a decorrere dalla data di cui alla lettera a), tutti i documenti e i materiali in formato elettronico messi a disposizione del pubblico dalle pubbliche amministrazioni dovranno essere in un formato aperto, come definito dalla lettera c); i) le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di consegnare il codice sorgente ed eventualmente il codice eseguibile al CNIPA che a tale scopo istituisce un sito internet con funzione di repository liberamente accessibile, realizzato con software libero/open source. l) le economie di spesa derivanti dal non acquisto di licenze per il software possono essere utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per la formazione del personale o l'ulteriore sviluppo del software adottato; m) il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e del piano di cui alla lettera a); n) il mancato adeguamento alle disposizioni del presente comma e al piano di cui alla lettera a) comporta la riduzione del 30 per cento, nell'esercizio finanziario successivo, delle risorse stanziate nell'anno in corso per le spese informatiche.

0. 126. 0. 3. 2. Folena, Acerbo.

 

Al comma 6, sostituire le parole: identifica le soluzioni tecniche e funzionali con le seguenti: identifica le soluzioni tecniche e funzionali addizionali, rispetto a quelle gią fruibili dalle PA mediante il ricorso agli appalti SPC, facendo salvi gli appalti del Sistema Pubblico di Connettivitą gią aggiudicati.

0. 126. 03. 1. Di Gioia.

 

Dopo l’articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Potenziamento del sistema pubblico di connettivitą).

1. Al fine di garantire una pił incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettivitą (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8. 2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le Regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilitą, dei tempi e delle modalitą di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali gią disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso. 3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresģ individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare. 4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 dei decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni č approvato con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica amministrazione. 5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 dei 2005, che lo approva in via definitiva. 6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integritą, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni dģ cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilitą e la continuitą dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, pił amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuitą operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza. 7. 11 CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi. 8. 1 fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attivitą di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attivitą di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalitą di cui al medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformitą alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche č coordinata da un responsabile designato d'intesa dal Presidente dei Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attivitą in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attivitą delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti dei CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. II coordinatore delle attivitą dģ cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi. 9. Per le esigenze di cui al presente articolo, č autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di curo per l'anno 2009 e 10,5 milioni di curo per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziate ai sensi dei comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalitą e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue: 2008: - 10.500; 2009: - 10.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue: 2010: - 10.500.

126. 03. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

Subemendamenti all'emendamento 128.9 del Governo.

All'articolo 128, comma 4, alla penultima riga sopprimere la parola: fissa.

0. 128. 9. 1. Vannucci.

 

All'articolo 128, comma 4, capoverso 2-bis č sostituito dal seguente: 2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1 o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettivitą o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.

128. 9. Governo.

 

Alla lettera a) sopprimere la parola: Palermo;

Conseguentemente Alla lettera a) dopo le parole: e Sicilia: aggiungere le seguenti: II tribunale militare e la procura Militare di Palermo divengono sezioni distaccate del tribunale Militare e della Procura Militare di Napoli, mantenendo le rispettive competenze territoriali per Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economa e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 1.500; 2009: - 1.500; 2010: - 1.500.

0. 129. 30. 1. Leoluca Orlando.

 

Al comma 1, lettera a) cancellare: Cagliari e Sardegna e aggiungere alla fine il periodo: ; il tribunale e la procura militare di Cagliari sono riordinati in sezioni distaccate rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma con competenza territoriale sulla Sardegna.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economa e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 1.500; 2009: - 1.500; 2010: - 1.500.

0. 129. 30. 2. Palomba.

 

All'emendamento 129. 30. del Governo, apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: Palermo alla fine del periodo della medesima lettera, dopo le parole: e Sicilia. aggiungere il seguente periodo: Il tribunale militare e la procura militare di Palermo divengono sezioni distaccate del tribunale Militare e della Procura Militare di Napoli, mantenendo le rispettive competenze territoriali per Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economa e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 200; 2009: - 250; 2010: - 300.

0. 129. 30. 3. Piro, Orlando, Lumia.

 

ART. 129.

Sostituire l'articolo 129 con il seguente:

Art. 129

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o luglio 2008: a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica; c) il ruolo organico dei magistrati militari č fissato in cinquantotto unitą. 1 magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. Per le stesse finalitą di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti rispettivamente, da 5 a 4, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica č conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale. 3. I procedimenti pendenti al 1o luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione. 4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) il ruolo organico della magistratura ordinaria č rideterminato in 10.151 unitą; b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalitą e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in un delle cittą sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianitą e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1 lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo del comma 1, lettera c), hanno facoltą di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo. c) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa, delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metą di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei luoghi del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalitą dei relativi trasferimenti nel rispetto nelle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilitą di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

5. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, č possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 4, lettera b), non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 6. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1 č sostituito dal seguente: «1. L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione č composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare č scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimitą»; b) L'articolo 11 č abrogato.

7. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «una di essi č eletto dal Consiglio vice presidente»; b) al comma 2, primo periodo, č soppressa la parola: «eletto»; c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituire dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

8. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3, lettera e) del presente articolo. 9. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato, con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

129. 30. Il Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 134.34 del governo.

Dopo il punto 18 aggiungere: «e, al medesimo Allegato, sopprimere il seguente punto: «2) Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO) - Istituito con Regio decreto legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939 n.737».

0. 134. 34. 1. De Brasi.

 

All'articolo 134, comma 3, allegato A aggiungere il seguente punto: «18. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unitą tecnico-operativa - Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2».

134. 34. Il Governo.

 

Subemendamento all'articolo 144 del Relatore.

Premettere alla lettera a) la suguente: «0.a). Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 144 sostituire le parole da: «alle attivitą di natura professionale» fino a: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attivitą dģ natura professionale; non si applica altresģ ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica».

0. 144. 101. 1. Angelo Piazza, Di Gioia.

 

Aggiungere dopo il punto a) il seguente: a-bis). Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: « 3-bis. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autoritą indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 1, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non puņ comunque superare il doppio di quello dei primo presidente della Corte di Cassazione».

0. 144. 101. 2. Villetti, Di Gioia.

 

Aggiungere prima del punto a) il seguente a-bis): Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 144 sostituire le parole da: «alle attivitą di natura professionale» fino a: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attivitą dģ natura professionale; non si applica altresģ ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica.

0. 144. 101. 3. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

All'articolo aggiuntivo 144-bis del relatore sostituire i commi 3 e 9 con i seguenti: 3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attivitą istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacitą di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato scientifico per il controllo strategico e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi dei Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1, per le amministrazioni che partecipano a tale programma. 9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 dei presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, č considerata violazione dell'obbligo di risposta ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 dei 1989 esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

0. 144. 101. 4.

 

Alla lettera e), capoverso articolo 144-bis, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»; b) al comma 3, dopo le parole: «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e con l'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

0. 144. 101. 5. Vannucci, Piro, Bordo.

 

All'emendamento 144.101 del relatore, anteporre alla lettera a) la seguente: « 0a)». Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: «alle attivitą di natura professionale» fino: «prestazione artistica o professionale» con le seguenti: «alle attivitą di natura professionale; non si applica altresģ ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica».

0. 144. 101. 6. D'Elpidio, Fabris.

 

All'articolo 144 sono soppresse le lettere a e b.

0. 144. 101. 7. Conte, Armosino, Giudice, Verro.

 

Al punto 8 sopprimere l'ultimo periodo.

0. 144. 101. 8. Conte, Verro.

 

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente: « 9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20»;

b) al comma 15, sostituire le parole da: «che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro adozione»; c) dopo il comma 17 inserire il seguente: 17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» č soppressa ed č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attivitą di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;

d) sostituire il comma 19 con i seguenti: 19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attivitą finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle altre prioritą indicate dal Parlamento, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi della Corte. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. 19-bis. Per il triennio 2008-2010, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Presidente della Corte presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione dei comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario dei Parlamento in attuazione dell'articolo 100, secondo e terzo comma, della Costituzione.

e) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno. 2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso: a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle prioritą politiche individuate dal Ministro e nell'interesse dei cittadini, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformitą con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attivitą di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttivitą ed economicitą delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; b) gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attivitą istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi dei medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione dei Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacitą di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1. 4. La Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle prioritą indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attivitą e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 6. All'articolo 13 dei decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, č aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle societą pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione č finalizzata al monitoraggio dei numero, natura giuridica, settore di attivitą, dotazione dģ risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicitą, efficienza, efficacia e qualitą dei servizi pubblici e produttivitą dei personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione dei grado di soddisfazione e della qualitą percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione». 7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 dei decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. AI fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi standard nel rispetto dei princģpi di unicitą dei sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e dei suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge n. 146 dei 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, dei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008». 8. All'articolo 7 dei decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 č sostituito dal seguente: « 1. Č fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera dei Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri č annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalitą, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativitą ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. 1 proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale». 9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.

144. 101. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 146.262 del Governo.

Sostituire il comma 2.3, con il seguente: 23. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 426 a 429 sono sostituiti dai seguenti: 426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 e in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, si provvede, con le modalitą, i tempi e i criteri previsti dai medesimi commi da 404 a 416: a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti Centrali; b) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante la costituzione di un unico ufficio provinciale ovvero interprovinciale, denominato Ufficio Territoriale dell'Economia e delle Finanze, che assume i compiti attualmente svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, dalle Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, nonché, nei capoluoghi di Regione, delle Commissioni Tributarie Regionali, con contestuale soppressione dei suddetti uffici; c) nelle province con una popolazione inferiore a 200.000 abitanti, che non siano capoluogo di Regione, gli uffici unici previsti alla lettera h) non si costituiscono e le competenze e il personale degli uffici soppressi sono trasferiti alle sedi limitrofe, anche mediante il ricorso all'istituto della mobilitą; d) alla semplificazione delle procedure amministrative, anche mediante eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, con conseguente contenimento dei costi. 427. Il regolamento di cui al comma 404 dovrą prevedere la ridefinizione delle competenze degli Uffici Territoriali i quali risponderanno organizzativamente al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro e funzionalmente ai diversi Dipartimenti Centrali del MHF per le materie loro attribuite. 428. Dall'attuazione dei commi 426 e 427 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

0. 146. 262. 1. Orlando, Vannucci, Marchi, Motta.

 

L'emendamento n. 146.262 č sostituito dal seguente: All'articolo 146, il comma 23 č sostituito dal seguente: 23. Allo scopo di assicurare i servizi ai cittadini sul territorio e potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale e le connesse attivitą di monitoraggio, coordinamento e controllo, il regolamento di cui al camma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura in ogni caso la permanenza della direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti.

0. 146. 262. 3. Gioacchino Alfano, Armosino.

 

Dopo il comma 24-bis, č aggiunto il seguente: 24-ter. Al fine di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali č autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 146. 262. 4. Zucchi, Cesini, Vannucci.

 

Dopo il comma 24-bis, č aggiunto il seguente: 24-ter. Per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009 e 2010 č autorizzata la spesa di 5 milioni di curo in un fondo da ripartire allo scopo di incrementare l'attivitą di vigilanza e controllo svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera sulle unitą da pesca in materia di sicurezza degli equipaggi e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controlli operativi in materia di pesca marittima.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

0. 146. 262. 5. Zucchi, Cesini, Vannucci.

 

All'articolo 146 sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Assunzioni di personale).

146. 262 Il Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 146.263 del Governo.

Al comma 24-bis sostituire le parole: A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge con le parole a decorrere dal 1o gennaio 2010.

0. 146. 263. 1 Quartiani.

 

Al comma 24-bis, dopo le parole: possono procedere inserire le seguenti: mediante procedura concorsuale.

0. 146. 263. 2 Zorzato, Corsetto, Giudice, Leone.

 

Dopo il comma 24-bis aggiungere i seguenti: 24-ter. Per il triennio 2008-2010, nel limite di spesa annuo di 62 milioni di euro per ciascun anno del triennio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali č autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attivitą socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilitą degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 199, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU. 24-quater. Per le finalitą di cui al precedente comma 5-bis, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltą, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresģ, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 5-bis, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attivitą in ASU e alla gestione a regime delle unitą stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 62.000; 2009: - 62.000; 2010: - 62.000.

0. 146. 263. 4. Piro.

 

Dopo il comma 24-bis aggiungere i seguenti: 24-ter. Al fine di conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati attraverso convenzioni gią stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilitą dell'Amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8 della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in -ambito provinciale, nelle disponibilitą dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, e comunque nel limite massimo di spesa annuo di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010. 24-quater. All'onere di spesa di 11 milioni di curo, previsto per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 245 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 11.000; 2010: - 11.000.

0. 146. 263. 5. Piro.

 

All'articolo 146, dopo il comma 24 aggiungere il seguente: 24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilitą interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

146. 263. Il Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 148.33 del Governo.

Aggiungere in fine il seguente comma: 4-ter. Al fine di fronteggiare la carenza di Operatori di Vigilanza - Area Funzionale B - posizione economica B2 - presso i Centri di Prima Accoglienza e presso le Comunitą per minori, istituite con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, il Ministero della giustizia č autorizzato all'immissione in ruolo, previa prova selettiva, fino ad un massimo di 60 unitą di quel personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia gią espletato attivitą lavorativa per almeno 3 anni in modo continuativo presso le strutture indicate al comma 1, che svolge attivitą di Sorveglianza sia diurna che notturna, di Assistenza Educativa e di Animazione, ancorché lavoratori di Cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati. A tal fine, č autorizzata la spesa di 1,4 milione di curo, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederą all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione della giustizia minorile.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 1.400; 2009: - 1.400; 2010: - 1.400.

0. 148. 33. 1. Burgio, Rocchi, De Cristofaro, Andrea Ricci.

 

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti: 4-ter. Ai fini del coordinamento dei processi di mobilitą del personale di cui ai precedenti commi nonché ai sensi di cui ai comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica č autorizzata ad avvalersi di venti unitą di personale dl altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4-quater. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono altresģ concludere contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 settembre 2003,.n. 276 per soddisfare esigenze di carattere tecnico e organizzativo collegate a situazioni straordinarie per lo svolgimento di attivitą complementari o di supporto. 4-quinquies. Le amministrazioni possono ricorrere ai contratti di formazione lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, previa definizione del fabbisogno nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

0. 148. 33. 2. Vannucci.

 

All'articolo 148, dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia č autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilitą, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilitą sono attivate, ove possibile, a seguito di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per facilitare l'individuazione del personale da trasferire. La sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero č autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

148. 33. Il Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 149.69 del Relatore.

All'emendamento 149.69 del relatore, dopo le parole: 10 milioni di euro aggiungere le seguenti: finalizzati ai miglioramenti retributivi del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

0. 149. 69. 2. D'Elpidio, Fabris.

 

All'articolo 149, dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico, fra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000.

149. 69. Il Relatore.

 

Subemendamento Tab. A. 67. del relatore.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 12.500; 2009: - 17.500; 2010:- 7.500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 10.000; 2009: + 15.000; 2010: + 5.000.

Alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: legge n. 549 del 1995 apportare le seguenti variazioni: 2008: + 2.500; 2009: + 2.500; 2010: + 2.500.

0. Tab A. 67. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 15.000; 2009: - 15.000; 2010: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni: 2008: + 15.000; 2009: + 15.000; 2010: + 2.000.

Tab. A. 67. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

 

ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEL RELATORE

 

All'emendamento 9.478, capoverso 3-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire la propria posizione relativi agli anni dal 2002 al 2006 in maniera automatica versando la somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gią eseguiti a titolo di capitale e interessi, entro la data 30 novembre 2008. Le misura, comunque non superiore a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 3-quater, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e le modalitą della restituzione sono stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2008.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2009: - 3.500; 2010: - 3.500.

0. 9. 478. 1.Di Gioia.

 

Alla lettera h) inserire in fine i seguenti commi: 3-septies. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2007 dall'articolo 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici dei 31 ottobre 2002 e individuati nei decreto ministeriale del Ministro dell'economia e Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e dei 9 gennaio 2003, sono differiti al 31 dicembre 2009. Le riscossioni sospese dall'anno 2002, ivi comprese quelle al presente comma, decorrono dal 1 gennaio 2010, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gią eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le modalitą di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3253 dei 29 novembre 2002. 3-octies. 2. All'articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole «individuati da ordinanze di protezione civile» sono aggiunte le parole «nonché ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico». 3-novies. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, ai soggetti di cui ai precedenti commi che siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrą effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui ai precedenti comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Accisa sugli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.». 2. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2008, la medesima aliquota č fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

0. 9. 478. 2.Astore.

 

All'articolo 11-bis (Recupero dei centri storici)

Al comma 3 dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali.

0. 9. 478. 3.Leddi Maiola.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente: 12-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e Bolzano; č autorizzato, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione del lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 2.000; 2009: - 2.000; 2010: - 2.000.

0. 9. 478. 4.Marinello.

 

All'articolo 121, sostituire il comma 12 con il seguente: 12. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali č autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n, 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attivitą socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilitą degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalitą suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltą, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo i comma 557 della legge n. 296 dei 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data del l'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alta prosecuzione delle attivitą in ASU ed alla gestione a regime delle unitą stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 150 aggiungere in fine i seguenti commi: 8. Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, č ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008. 9. All'onere derivante dall'articolo 121, comma 12, limitatamente a 15 milioni di curo per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo delle disponibilitą del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 15.000.

0. 9. 478. 5.Giudice, Crisafulli, Piro.

Alla lettera h), comma 3-quater, sostituire la frase da: Al fine ... ottobre 2007 con la seguente: Al fine di garantire interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite e la realizzazione di opere urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nei territori interessati dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007.

0. 9. 478. 41.Castellani.

 

Alla lettera h), comma 3-quater, sostituire la frase: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 con la frase: 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009.

0. 9. 478. 43.Castellani.

 

Il comma 3-quinquies dell'articolo 42 č modificato dal seguente: per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attivitą produttive dei comuni della Regione Veneto e di quelli della Puglia, colpiti rispettivamente, nell'anno 2007, da eventi alluvionali e da incendi, di cui alle ordinanze del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007 n. 3621 e del 28 agosto 2007, n. 3606, č autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008, di cui 7,5 milioni di euro per i comuni del Veneto e 7,5 milioni di euro per quelli della Puglia.

0. 9. 478. 42.Bordo.

 

All'articolo 11-bis, comma 1, sostituire le parole: o di porzioni di essi, con le seguenti: anche attraverso la realizzazione di interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana,.

0. 9. 478. 6.Verro.

 

All'articolo 67-bis, comma 1, dopo le parole: i fabbricati inserire le seguenti: , o porzioni di essi,.

0. 9. 478. 7.Verro.

 

All'articolo 67-bis, comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, č definito il canone sostenibile in base al quale č possibile destinare alla locazione gli immobili di cui al presente comma, prevedendo che tale canone non possa comunque essere superiore al 25 per cento del reddito imponibile del conduttore, il quale deve essere obbligatoriamente una persona fisica. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definite, anche mediante rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 431 del 1998, le agevolazioni fiscali riconosciute ai proprietari degli immobili, nel limite massimo di cui al comma 3.

0. 9. 478. 8.Verro.

 

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo dopo le parole:1« 2008 e 2009 aggiungere: 2010 dopo le parole da: Conseguentemente, a 2009: - 41.000 sostituire le parole: 2010: - 37.000 con le altre:1« 2010: - 42.000.

0. 9. 478. 9.Crisci.

 

All'articolo 11-bis aggiungere dopo il comma 3 il seguente: 4. Per il perseguimento delle medesime finalitą di cui ai commi 1 e 2, e per il rifinanziamento della legge 9 Marzo 1976, n. 75, per il proseguimento degli interventi di cui agli articoli 3 e 7, č autorizzata la spesa di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 2.500; 2010: - 2.500.

0. 9. 478. 10.Ceccuzzi.

All'articolo 42, al punto 3-sexies, dopo le parole: 27 dicembre 2006, n. 296, per il sopprimere la parola:1« definitivo; dopo le parole: č autorizzato un ulteriore contributo sostituire la parola:1« decennale con quindicennale; dopo le parole: a decorrere sostituire le parole:1« dall'anno 2008 con da ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti ulteriori modificazioni: 2009: (riduzione ulteriore di) - 5.000 (rispetto al testo del Relatore); 2010: (riduzione ulteriore di) - 10.000 (rispetto al testo del Relatore).

0. 9. 478. 11.Aurisicchio.

 

All'articolo 42, dopo il punto 3-sexies aggiungere il punto: 3-septies. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli aggiornamenti da parte del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dei termini gią prorogati dell'articolo 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010.

0. 9. 478. 12.Aurisicchio.

 

All'articolo 42, alla lettera h) dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente: 3-septies. Le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici che hanno usufruito, della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 dei Presidente dei Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo della sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti eventualmente gią eseguiti, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio 2008, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 50.000; 2009: - 50.000; 2010: - 50.000.

0. 9. 478. 13.Ruta.

 

All'articolo 42, la lettera h) č sostituita dalla seguente: h) inserire infine il seguente comma: 3-bis. Le amministrazioni pubbliche e i dipendenti pubblici che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 dei Presidente dei Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo della sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti eventualmente gią eseguiti, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione; senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio 2008, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione.

0. 9. 478. 14.Ruta.

 

Al punto relativo all'articolo 121, aggiungere il seguente comma: 13. La Regione Siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre n. 448 e con oneri a carico del proprio bilancio, č autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, gią equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

0. 9. 478. 15.Piro, Crisafulli, Raiti.

 

Al punto g), dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti: 3-septies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «per gli anni 2004-2007», e «nel limite massimo di 350 unitą», e dopo le parole: «si applicano anche ai lavoratori licenziati», sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di dicembre 2005». b) al secondo periodo, dopo le parole: «indennitą di mobilitą prevista dalle leggi vigenti», aggiungere: «per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 40 per cento unitą, calcolato come media del periodo».

3-octics. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «e 2007,» con le seguenti: 2007, 3.000.000 euro per l'anno 2008 e 1.000.000 euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 1.000.

0. 9. 478. 16.Di Gioia.

 

All'articolo 83, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 č riconosciuto, altresģ, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Solidarietą sociale, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

0. 9. 478. 17.Borghesi.

 

All'articolo 41-bis (Modificazioni della legislazione sulle vittime del terrorismo). Sopprimere la lettera c).

0. 9. 478. 18.Marchi, Vannucci.

 

Al terzo Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100.

0. 9. 478. 21.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

 

Dopo il conseguentemente all'articolo 121 sopprimere, fino alla fine dell'emendamento.

0. 9. 478. 22.Garavaglia, Filippi.

 

Al capoverso articolo 42, apportare le seguenti modificazioni: a) alla lettera h), dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente: 3-septies. (Istituzione del «Fondo per il ripristino dell'edilizia demaniale, di culto e di interesse storico-artistico delle opere danneggiate dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania») 1. Presso il Ministero delle Infrastrutture č istituito il «Fondo per il ripristino dell'edilizia demaniale, di culto e di interesse storico-artistico delle opere danneggiate dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania» con dotazione annua pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 2. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati al ripristino e alla valorizzazione delle opere danneggiate dai movimenti sismici di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto i Ministri delle Finanze e dei Beni Culturali, sono stabilite le modalitą per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo. b) sostituire il «Conseguentemente» con il seguente:

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: 2008: - 62.000; 2009: - 46.000; 2010: - 42.000.

0. 9. 478. 23.D'Elpidio, Fabris.

 

All'articolo 42, lettera h), sopprimere il 3-ter.

0. 9. 478. 24.Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Verro.

 

Alla rubrica (Recupero dei centri storici), aggiungere in fine

Al comma 2 questo ultimo periodo: le spese di cui sopra sono da considerarsi in deroga al Patto di stabilitą interna sia in termini di competenza che di cassa.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 2.000; 2009: - 2.000; 2010: - 2.000.

0. 9. 478. 36.Galletti, Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

 

All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni dopo la lettera e) aggiungere: e-bis) Per la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'area di Ancona sud colpita dagli eventi alluvionali del 2006 a valere sulle risorse di cui al comma 977, č autorizzato un contributo quindicinnale di 1,5 milioni di euro, a decorrere dagli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 1.500; 2009: - 1.500; 2010: - 1.500.

0. 9. 478. 37.Galletti, Baldelli, Forlani.

 

All'articolo 67-bis, aggiungere il seguente numero 4: Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alla lettera c) e d) dell'articolo 3 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 381, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, č soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione per la durata di dieci anni.

Conseguentemente modificare la tabella A, con le seguenti variazioni: 2008: - 5.400; 2009: - 5.400; 2010: - 5.400.

0. 9. 478. 30.Armosino, Garavaglia, Gianfranco Conte, Alberto Giorgetti, Galletti, Giudice.

 

Al comma 2, aggiungere in fine: Il canone annuo č stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

0. 9. 478. 31.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietą sociale, sono stabiliti i criteri e le modalitą della concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

0. 9. 478. 32.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.

0. 9. 478. 33.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

 

Al comma 1, dopo le parole: non di lusso aggiungere: o ovvero le singole case non di lusso.

0. 9. 478. 34.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

 

Al comma 1, dopo le parole: i fabbricati aggiungere: o porzioni di essi.

0. 9. 478. 35.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

 

All'articolo 113-bis, sopprimere il terzo comma.

0. 9. 478. 29.Conte, Armosino, Giudice, Verro.

 

All'articolo 42, dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente: 3-quinquies-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticitą alle infrastrutture e alle proprietą pubbliche e private, conseguenti alle eccezionali avversitą atmosferiche che hanno interessato il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, per cui č stato dichiarato lo stato di emergenza con il D.P.C.M. 20 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, č autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 10.000.

0. 9. 478. 28.Fava, Alessandri, Filippi, Fugatti, Garavaglia.

 

Apportare le seguenti variazioni: alla rubrica (Recupero dei centri storici), al comma 1, sostituire le parole 100.000» con la seguente: «50.000».

0. 9. 478. 27.Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

 

Apportare le seguenti variazioni: alla rubrica (Residenze di interesse generale destinate alla locazione), dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: 4. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le Organizzazioni della proprietą edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI pił favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilitą di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

0. 9. 478. 26.Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

 

Articolo 41-bis (Vittime della criminalitą organizzata e del dovere),

Al comma 1 sopprimere la parola: nonché dopo le parole:1« legge 23 dicembre 2005, n. 266 aggiungere le seguenti: nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed ai loro familiari superstiti.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000.

0. 9. 478. 25.Alberto Giorgetti, Peretti, Brancher, Galletti, Armosino, Gianfranco Conte, Giudice.

 

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo dopo le parole: 2008 e 2009 aggiungere: 2010 dopo le parole: da Conseguentemente, a 2009: - 41.000 sostituire le parole: 2010: - 37.000 con le altre: 2010: - 42.000.

0. 9. 478. 38.Crisci, D'Elpidio.

 

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi: 81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007». 81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 č iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 curo, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico dei bilancio dello Stato. 2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico dei bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanitą, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della Legge n. 1089 dei 1o giugno 1939 e dei decreto legislativo n. 490 dei 29 ottobre 1999. 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalitą e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di curo annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000;

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 10.000; 2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.
(Vittime della criminalitą organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalitą organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206. 2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 51.000; 2009: - 51.000; 2010: - 61.000.

 

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo).

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione». b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 č inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, č altresģ attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407». c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 č inserito il seguente comma: 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanitą militare di cui all'articolo 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invaliditą sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresģ alla valutazione delle invaliditą riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalitą per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invaliditą di cui alle tabelle annesse al decreto dei Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invaliditą riscontrate. Fino all'adozione dei decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invaliditą permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale». d) All'articolo 9, comma 1, č aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze variare gli importi come segue: 2008 + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole «dei piani e programmi predisposti in attuazione»; b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 č aggiunto il seguente comma: 6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di curo sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»; c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole «sono determinate ed erogate» con le seguenti: «,quantificate in 17 milioni di euro» e le parole «ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»; alinea, d) al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole «č aggiunto il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»; e) al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente: 5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo 1 del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile č autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008; f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo; g) al comma 3, sostituire le parole «47 milioni» con «50 milioni»; h) inserire in fine i seguenti commi: 3-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. 3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-ter. 3-quater. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al D.P.C.M. del 12 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007, č autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 3-quinquies. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attivitą produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 č autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008. 3-sexies. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, č autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalitą e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 57.000; 2009: - 41.000; 2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni. 2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunitą europee, e sono ricompresse nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. 3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo č istituito, a decorrere dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000; 2009: - 10.000; 2010: - 10.000.

 

Dopo l’articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. Č istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo č attivato con decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilitą finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva dei finanziamento e comunque non oltre tre anni. 3. Con decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalitą per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilitą del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»; b) il comma 3 č sostituito dai seguenti: 3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di curo per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009 č iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 113, comma 1 sostituire le parole 1548 milioni di euro» con le seguenti: 1264 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inseguire il seguente: 1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennitą equipollenti e sulle altre indennitą e somme connesse alla cessazione dei rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge A partire dal 1o aprile 2008, č ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di curo per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 č inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalitą per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1o gennaio 2007». 3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze č istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennitą di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi: 11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, č disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236». 12. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa anno di 40 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali č autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attivitą socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilitą degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU. 13. Per le finalitą di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltą, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresģ, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo (importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attivitą in ASU e alla gestione a regime delle unitą stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma: 8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, č ridotto di 212,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e 280 per l'anno 2009 e 244 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2010: - 4.000.

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni - Programma «Sostegno all'editoria» variare gli importi come segue (in migliaia di euro): Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442): 2008: + 37.500; 2009: + 56.000; 2010: + 64.000.

9. 478.Il Relatore.

 

Subemendamento all'emendamento del Governo n. 10.37.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate prioritariamente per l'adeguamento inflattivo dei contratti di servizio, nonché per lo sviluppo del livello dello stesso servizio. Quanto non utilizzato per dette finalitą č impiegato, da ciascuna regione, per integrare, con le stesse finalitą, la quota di risorse attribuita ai sensi del successivo comma 10.

0. 10. 37. 4.Ceccuzzi.

 

Sopprimere il comma 6.

0. 10. 37. 10.Garavaglia, Filippi.

 

Subemendamenti all'emendamento 10.37.

Sopprimere il comma 6.

0. 10. 37. 6. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 6, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali, inserire le seguenti: delle confederazioni sindacali nazionali di categoria,.

0. 10. 37. 1. Carbonella.

 

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivitą dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, indennitą o rimborsi spese.

0. 10. 37. 11. Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 6 le parole: 2 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 1 milione di euro.

0. 10. 37. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalitą previste da tali disposizioni con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi dai biglietti di trasporto superiore la media nazionale.

0. 10. 37. 12. Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con le procedure e le modalitą previste da tali disposizioni 1con le seguenti: tra le regioni e le province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.

0. 10. 37. 13. Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 11, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in proporzione al numero degli abitanti tra le regioni le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice dģ copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.

0. 10. 37. 23. Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 12, sopprimere la lettera c-bis). *

0. 10. 37. 24. Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 12, sopprimere la lettera c-bis). *

0. 10. 37. 20. Borghesi.

 

All'emendamento del governo n. 10.37 sono apportate le seguenti modifiche: a)

Al comma 12, alla lettera c-ter) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 40 per cento; b) dopo la lettera c-ter aggiungere la seguente: c-quater) all'acquisto dei veicoli di cui alla lettera c) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni č riservato, per le aree di cui all'articolo 5 paragrafo 1 del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40 per cento della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione.

0. 10. 37. 31. Borghesi.

 

Sostituire il comma 13 con il seguente: 13. Al fine di consentire lo sviluppo dell'uso della bicicletta in ambito urbano č istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro a decorre dall'anno 2008 per il finanziamento degli interventi in favore della mobilitą ciclistica, di cui comma 1, dell'articolo 6, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, con particolare riferimento alla realizzazione di cicloparcheggi custoditi. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, tra le cittą con pił di cinquecentomila abitanti colpite dal fenomeno delle polveri sottili.

0. 10. 37. 25. Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 15, dopo le parole: ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale inserire le seguenti: nelle regioni le cui aziende di trasporto locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento.

0. 10. 37. 26. Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 15, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 500 euro.

Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni: 2008: - 100.000; 2009: - 100.000; 2010: - 100.000.

0. 10. 37. 3. Barbi, Meta, Lovelli, Velo, Zunino, Fiano.

 

Al comma 15 le parole: 250 euro sono sostituite dalle seguenti: 300 euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della solidarietą sociale, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 50.000; 2009: - 50.000; 2010: - 50.000.

0. 10. 37. 7. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

 

Sopprimere il comma 18.

0. 10. 37. 21. Garavaglia, Filippi.

 

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di promuovere Io sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario č riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. 2. La compartecipazione di cui al comma i č attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella n. 3 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella tabella n. 3 allegata alla presente legge e quello individuato, dal 2011, in base al comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalitą di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilitą. 3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, dal 2011, integra, le seguenti risorse: compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro; trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro; compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro; trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

4. A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, č attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali. 5. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 4 č versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 4 č effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti come risultanti dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a Statuto ordinario ai sensi del comma 4 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo Stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalitą di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e di quelle contenute nel presente comma. 6. Č istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio č autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sono definiti i criteri e le modalitą di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalitą di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti commissioni parlamentari. 7. A decorrere dal 2008 non puņ essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi all'entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilitą di attivare una modalitą di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali. 8. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dal 2011 si provvede alla oro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 2; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, č individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2. 9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 10. Per promuovere io sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali č istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il «Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale» con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Le risorse del fondo sono destinate alle finalitą di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalitą previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalitą della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi č subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puņ essere finanziata con le risorse di cui presente comma. 11. La ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le finalitą ivi previste č definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono attribuite in pari misura tra le finalitą previste. A decorrere dal 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalitą di cui al comma 10 č effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto dei principi di premialitą che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualitą nell'erogazione dei servizi, la mobilitą pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č abrogata la lettera d). 12. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; c-ter)a all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) č riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

13. Al Ministero dei trasporti č altresģ destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunitą europee. 14. A decorrere dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalitą di cui al comma 2. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilitą interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa č stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. 16. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 17. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti al credito vantato dallo Stato verso la Societą Adriatico-Sangritana SpA e risultanti dai verbali di verifica sui disavanzi pregressi maturati al 31 dicembre 2000, sono, nel limite di 8.822.634, riassegnate al Ministero dei trasporti per essere destinate ad interventi nel Settore dei trasporti ferroviari di ammodernamento e potenziamento della rete infrastrutturale e del materiale rotabile della ferrovia adriatico-sangritana. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalitą di erogazione delle risorse di cui al presente comma. 18. I crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria e per la parte residua ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima societą. 19. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente: nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): 2009: - 446.000; 2010: - 541.000; nella Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): 2008: - 12.000; 2009: - 110.000; 2010: - 110.000; nella Tabella D, missione Politiche per il lavoro - Programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione: (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (settore n. 27): 2008: - 17.000; 2009: - 17.000; 2010: - 17.000.

10. 37. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 10.09.

Al comma 8 le parole: 10 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 5 milioni di euro.

0. 10. 09. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilitą e qualitą territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietą dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001 e successive modificazioni, tali da comporre un «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali». 2. Il Piano di cui al comma 1 č proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, sentiti i Ministri competenti ed č approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalitą di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi. 3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalitą di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entitą e la modalitą di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi. 4. Per la definizione dei contenuti, finalitą, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalitą di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di valorizzazione. 5. Ciascun programma unitario di valorizzazione č approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attivitą culturali. I Consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicitą e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18agosto2000, n. 267, e delle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilitą per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese. 6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, puņ assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione č applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166. 7. Ai fini del raggiungimento della fattibilitą economica di ciascun programma possono essere definite modalitą di perequazione, compensazione e premialitą urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciņ non sia previsto dalla legislazione regionale. 8. Per la predisposizione degli studi di fattibilitą, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto dei Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalitą, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008. 9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono approvate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-ter, il secondo periodo č sostituito dal seguente: "Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento dei patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le Stesse modalitą indicate nel primo periodo, immobili non pił utilizzati per finalitą istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro; b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: «13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter: individua, oltre gli immobili non pił utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; stabilisce le modalitą temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non pił in uso.

13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di pił ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione puņ avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni č istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione č determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attivitą di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di pił ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 10.000; 2009: -; 2010: -.

10. 09. Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 14.58

Al comma 1 sopprimere il punto 1).

0. 14. 58. 4. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1 sopprimere il punto 3).

0. 14. 58. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al punto 4) le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: cinquanta per cento.

0. 14. 58. 3. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 1) le parole: utilizza prioritariamente sono sostituite dalle seguenti: puņ utilizzare anche; 2) dopo le parole: gią espletate sono inserite le seguenti: per la stipula dei contratti di formazione e lavoro; 3) le parole: ricorre alla mobilitą, sono sostituite dalle seguenti: puņ ricorrere alla mobilitą; 4) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per assicurare standard elevati di qualitą nel reclutamento, l'utilizzo delle graduatorie avviene nel limite massimo del dieci per cento degli idonei, fermo restando che il punteggio utile per l'assunzione non puņ comunque essere inferiore di oltre un punto rispetto a quello conseguito dall'ultimo dei vincitori in graduatoria. In aggiunta a quanto previsto dal precedente periodo, l'utilizzo delle graduatorie č disposto prioritariamente anche per i candidati risultati idonei in pił di una di tali procedure. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate puņ altresģ utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

14. 58. Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento 14.59

Sopprimere i commi 12-ter e 12-quater dell'articolo 14.

0. 14. 59. 5. Alberto Giorgetti, Leo.

 

Sopprimere il comma 12-ter.

Sostituire il comma 12-quater con il seguente: 12-quater. Al fine di razionalizzare le attivitą di controllo dell'Agenzia delle entrate raccordandole anche con le esigenze del territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene la fiscalitą locale e l'Agenzia fiscale per gli aspetti organizzativi, provvede, con regolamento, ad individuare criteri idonei a definire i livelli territoriali di responsabilitą e competenza degli uffici dell'Agenzia avuto riguardo alla salvaguardia dei principi individuati dallo Statuto del contribuente ed in particolare alla tutela dei diritti di difesa precostituiti. A tali principi deve essere adeguato, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al periodo precedente, il regolamento previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

0. 14. 59. 1. Musi.

 

Sopprimere il comma 12-ter.

0. 14. 59. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi digestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinali alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle societą di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualitą della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. 12-ter. A tal fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente periodo si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo I, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 12-quater. A tal fine di rafforzare l'attivitą di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attivitą di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri: a) rafforzamento dell'attivitą di controllo in relazione alla peculiaritą delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento; b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicitą dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche; c) individuazione dei livelli di responsabilitą relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessitą degli stessi.

12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicitą e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispetti siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi documenti, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle Agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati. 12-sexies. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della norma vigente. 12-septies. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni. 12-octies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalitą di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalitą per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 12-septies. 12-novies. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con il medesimo provvedimento sono stabiliti le opportune credenziali, le modalitą di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalitą di effettuazione dei controlli. 12-decies. Le disposizioni di cui ai commi 12-septies e 12-octies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi gią immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009. 12-undecies. In attesa della piena operativitą delle disposizioni di cui ai commi da 12-septies e 12-decies, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinano una quota della propria capacitą operativa per effettuare accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 12-septies.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: 2008: + l0.000; 2009: + 5.000; 2010: + 5.000.

 

14. 59. Governo.

Subemendamenti all'emendamento 17.04

 

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

0. 17. 04. 1. D'Elpidio.

 

Sopprimere le parole: alla tutela del risparmio.

0. 17. 04. 2. Quartiani.

 

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 30.

0. 17. 04. 3. Quartiani.

 

Sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 30.

0. 17. 04. 4. Quartini, Misiani.

 

All'articolo 17-bis, capoverso articolo 30, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro sessanta giorni; b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le operazioni di liquidazione dell'ente devono essere concluse entro l'anno 2008.

0. 17. 04. 5. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 17-bis.

0. 17. 04. 6. Alberto Giorgetti, Leo.

 

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 17-bis.

0. 17. 04. 7. Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.

 

Sopprimere l'articolo 17-bis.

0. 17. 04. 8. Alberto Giorgetti, Minasso.

 

All'articolo 30 sopprimere il comma 3.

0. 17. 04. 9. Andrea Ricci.

 

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di assicurazioni).

1. Al fine di favorire il processo d'integrazione dei mercati finanziari e razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio», sono inserite le seguenti: «alle politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio ed ai rapporti con le autoritą di settore»; b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, sono soppresse le parole «politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza», e dopo le parole «offerta di beni e servizi», sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni»; c) l'articolo 30 č sostituito dal seguente:

Art. 30.

(Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri).

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le Autoritą di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) č soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, gią svolti dall'ente stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob.

3. Il personale in servizio presso l'ISVAP in forza di contratti a tempo determinato stipulati, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, anteriormente al 28 settembre 2007 puņ essere inquadrato nei ruoli dell'Istituto, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Al predetto personale si applica quanto previsto dal comma 4. 4. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale gią riconosciuto, nonché la qualifica e le funzioni svolte, č trasferito alla Banca d'Italia, alla Consob o ad altre autoritą di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ente di provenienza. 5. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente e provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'ente e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

6. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente».

17. 04. Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 19.98

Dopo le parole: saldo medio di cassa, aggiungere le parole: al netto delle spese di investimento finalizzate alle politiche per il clima ovvero alla razionalizzazione energetica e alla promozione di interventi di mobilitą sostenibile che abbiano favorito la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti,.

Conseguentemente alla Tabella C, apportare la seguente modifica alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cap. 2115): 2008: - 20.000.

0. 19. 98. 1. Bonelli, Zanella, Francescato, Piazza.

 

Dopo il primo periodo del comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

19. 98. Il Relatore.

 

Subemendamenti all'emendamento 20.34

Al comma 2, dopo le parole: i contratti di cui al comma 1 aggiungere le parole: devono essere sottoposti, preventivamente alla stipula, al parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'Economia, e.

Sempre

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e stabilisce inoltre il limite massimo al ricorso agli strumenti finanziari derivati sottoscritti da regioni ed Enti locali.

 

Dopo il comma 3, č aggiunto il seguente: 3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresģ stabilite le variazioni massime dei parametri variabili degli strumenti finanziari sottoscritti, superate le quali l'intermediario finanziario si fa carico del 50 per cento degli eventuali oneri eccedenti.

 

Al comma 4 sostituire le parole: 2 e 3 con le parole: 2, 3 e 3-bis.

0. 20. 34. 1. Bonelli, Zanella, Fundarņ.

 

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: per tutti gli anni di durata dei contratti su strumenti finanziari derivati.

0. 20. 34. 2. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

Al comma 1 sostituire le parole: I contratti su strumenti finanziari derivati con le seguenti: I contratti per operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati,.

 

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ed essere finalizzati: a) alla riduzione del costo del debito; b) alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato; c) al contenimento dei rischi di credito assunti.

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica aggiungere la seguente: preliminarmente.

 

Al comma 3, dopo le parole: deve attestare espressamente aggiungere le seguenti: al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro,.

Aggiungere in fine, il seguente comma: 4-bis. Sono soppressi i commi 736 e 737 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 20. 34. 3. Donadi.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. I proventi comunque denominati che originano dalla sottoscrizione dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sono destinati esclusivamente a spese di investimento.

0. 20. 34. 4. Piro.

 

Al comma 1 sostituire le parole: I contratti su strumenti finanziari derivati con le seguenti: I contratti per operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati,.

 

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ed essere finalizzati: a) alla riduzione del costo del debito; b) alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato; c) al contenimento dei rischi di credito assunti.

 

Al comma 2, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica aggiungere la seguente: preliminarmente.

 

Al comma 3, dopo le parole: deve attestare espressamente aggiungere le seguenti: al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro,.

Aggiungere in fine, il seguente comma: 4-bis. Sono soppressi i commi 736 e 737 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 20. 34. 5. Donadi.

 

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20. (Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

1. I contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza. 2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformitą dei contratti al decreto. 3. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attivitą. 4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 č elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e il riscontro di una loro violazione viene comunicato alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

20. 34. Governo.

 

Subemendamento all'emendamento del Governo 24.110.

Al comma 2-bis, le parole: gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro e 15 milioni di euro.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000; 2009: - 15.000; 2010: - 15.000.

0. 24. 110. 1. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

Dopo il comma 2, inseriti i seguenti: 2-bis. In sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 non potranno superare per gli esercizi 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro. 2-ter. A partire dal 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 vengono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2008: - 20.000; 2009: - 30.000; 2010: - 30.000.

24. 110. Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento del relatore 25.94.

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: a) previsione che la costituzione della comunitą montana avvenga con provvedimento del presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni tra loro confinanti, non meno della metą dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunitą montana puņ avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio; b) esclusione dalle comunitą montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; b-bis) previsione di una composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono indicare pił di un membro. A tal fine la base elettiva č costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato; b-ter) previsione della disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; b-quater) individuazione dei criteri di ripartizione tra le comunitą montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; b-quinquies) definizione dei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

 

Al comma 5, lettera a), sostituire: 20.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti, e alla lettera c), sostituire le parole: cinque comuni quando si ripetono con le seguenti: sette comuni.

0. 25. 94. 1. Aurisicchio.

 

Sopprimere il comma 4.

0. 25. 94. 2. Ceccuzzi.

 

 

Al comma 2 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: otto mesi.

0. 25. 94. 3. Ceccuzzi.

 

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente: d) nelle rimanenti comunitą montane il numero dei componenti degli organi consiliari č determinato in base alla consistenza demografica della comunitą montana rapportata alle fasce di popolazione previste per i Comuni dal decreto legislativo 267/2000. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri č effettuata dall'Assemblea dei consiglieri in carica nei comuni Membri. L'organo esecutivo č composto da un terzo dell'organo dei consiglieri della comunitą montana.

0. 25. 94. 4. Ceccuzzi.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, č ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunitą montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunitą montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunitą montane presenti nella regione. 3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle comunitą montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclivitą dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attivitą produttive extra-agricole; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunitą montane; c) riduzione delle indennitą spettanti ai componenti degli organi delle comunitą montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunitą montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti: a) cessano di appartenere alle comunitą montane i comuni capoluogo di provincia, ģ comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; b) sono soppresse le comunitą montane nelle quali pił della metą dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello dei mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non č minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri; c) sono altresģ, soppresse le comunitą montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi gli obiettivi di risparmio; d) nelle rimanenti comunitą montane, il numero dei componenti dell'organo consiliare č ridotto ad un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti, eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo, e l'organo esecutivo č composto al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

6. Il mancato conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 č accertato, entro il 31 luglio 2001, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto. 7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunitą montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunitą montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietą attiva e passiva.

25. 94. Il Relatore.

 

Subemendamenti all'emendamento del Governo 31.02.

Al comma 5 dopo le parole: analoghe finalitą sostituire la parola: promuove con le seguenti: puņ realizzare.

0. 31. 02. 1. Ceccuzzi.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.

0. 31. 02. 2.Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 10.

0. 31. 02. 6. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 13.

0. 31. 02. 3. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 5.

0. 31. 02. 12. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 4.

0. 31. 02. 13. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 3.

0. 31. 02. 14. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 1.

0. 31. 02. 15. Zorzato, Giudice, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis il comma 10 č abrogato.

0. 31. 02. 18. Forlani, Peretti, Volontč.

 

All'articolo 31-bis il comma 13 č abrogato.

0. 31. 02. 21. Forlani, Peretti, Volontč.

 

All'articolo 31-bis il comma 1 č abrogato.

0. 31. 02. 22. Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis il comma 2 č abrogato.

0. 31. 02. 23. Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis il comma 3 č abrogato.

0. 31. 02. 24. Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis il comma 4 č abrogato.

0. 31. 02. 25. Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis il comma 5 č abrogato.

0. 31. 02. 26. Forlani, Volontč, Peretti.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 1.

0. 31. 02. 30. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.

0. 31. 02. 31. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 3.

0. 31. 02. 32. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 4.

0. 31. 02. 33. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 5.

0. 31. 02. 34. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 10.

0. 31. 02. 39. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis, sopprimere il comma 13.

0. 31. 02. 42. Paoletti, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

 

All'articolo 31-bis il comma 1 č abrogato.

0. 31. 02. 43. Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis il comma 2 č abrogato.

0. 31. 02. 44. Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis il comma 3 č abrogato.

0. 31. 02. 45. Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis il comma 4 č abrogato.

0. 31. 02. 46. Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis il comma 5 č abrogato.

0. 31. 02. 47. Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis il comma 10 č abrogato. 0. 31. 02. 52.

Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

All'articolo 31-bis il comma 13 č abrogato. 0. 31. 02. 55.

Zacchera, Alberto Giorgetti.

 

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
 (Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietą internazionale).

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, ispirata a principi di efficacia, economicitą e unitarietą, č istituita la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietą internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico che opera per dare attuazione alle attivitą conseguenti agli indirizzi impartiti nell'ambito delle linee di politica estera dal Ministro degli affari esteri, che esercita il controllo e la vigilanza su tutte le iniziative di cooperazione. 2. Le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri. 3. Č attribuita al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del fondo europeo di sviluppo, da esercitarsi d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Il Ministro degli affari esteri impartisce all'Agenzia direttive generali e specifiche, anche per definire le prioritą di azione e di intervento e le disponibilitą finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento. 5. L'Agenzia opera direttamente per la realizzazione degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 1 e 4, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che sono in grado di contribuire al perseguimento degli indirizzi di cui al comma I e delle direttive di cui al comma 4; eroga su base convenzionale servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attivitą di cooperazione allo sviluppo; acquisisce altresģ incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalitą; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo; puņ realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le direttive sopra menzionati. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attivitą di cooperazione allo sviluppo č privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia l'articolo 14, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 6. L'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietą internazionale, di un fondo unico ove confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo e per la cooperazione internazionale, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui ai commi 2 e 3, oltre ai proventi derivanti dai servizi, dagli incarichi e dalle iniziative di cui al comma 6, nonché ai fondi apportati dalle Regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, a liberalitą e legati. 7. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, é approvato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, predisposto in conformitą ai seguenti princģpi e criteri direttivi: a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri; b) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri; c) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilitą della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati; d) previsione di un comitato direttivo, la cui partecipazione non dą luogo a compensi oltre al rimborso delle spese, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione; g) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui al comma 6; h) attribuzione altresģ all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera i); i) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; l) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore e approvati dal Ministro degli affari esteri, della possibilitą di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilitą finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; m) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilitą, approvati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attivitą dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilitą pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse; n) determinazione del limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 6, da destinare alle spese di funzionamento; o) definizione dell'organico e delle modalitą di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale gią in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché le modalitą di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica.

8. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 7 lettera o), da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 6 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia. 9. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia č mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e le Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo. 10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 11. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a: a) ridefinire i compiti attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri; b) riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri; c) prevedere la corrispondente riduzione, mediante la soppressione, delle strutture le cui attivitą sono trasferite all'Agenzia; d) disciplinare il rapporto con la rete all'estero, di cui sono fatte salve le attribuzioni.

12. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 13. Il funzionamento dell'Agenzia decorre dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 del presente articolo.

31. 02. Il Governo.

 

Subemendamenti all'emendamento del relatore 39.45.

Sostituire l'emendamento 39.45 nuova formulazione, con il seguente:

Art. 39.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 č istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo, l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, ad esclusione delle spese per il personale e quelle destinate al ripianamento, delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessitą del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 5 milioni di caro per le esigenze del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, da ripartire con uno o pił decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dei trasporti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

Conseguentemente, alta Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 80.000.

0. 39. 45. 6. Pellegrino, Lion.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.

0. 39. 45. 7. Donadi.

 

Al comma 1, sostituire le parole: di cui 40 milioni di euro con le seguenti: e di ulteriori 40 milioni di euro.

0. 39. 45. 8. Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 č istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessitą del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o pił decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 80.000.

39. 45. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

Subemendamenti all'emendamento 37.046.

Sopprimerlo.

0. 37. 046. 1. Alberto Giorgetti, Bocchino.

 

Al comma 1 sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 100.

0. 37. 046. 2. Borghesi.

 

All'articolo 37-bis, comma 1, le parole: deposito di euro 3.000 per il caso di soccombenza sono sostituite dalle seguenti: deposito di euro 2.000 per il caso di soccombenza.

0. 37. 046. 3. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

 

Sopprimerlo.

0. 37. 046. 4. Lamorte.

 

Alla terza riga sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 300.

0. 37. 046. 6. Andrea Ricci.

 

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Introduzione degli articoli 364 e 381 del codice di procedura civile e modifiche all'articolo 369 del codice di procedura civile e interpretazione autentica prescrizione credili).

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile č inserito il seguente: «Art. 364. - (Deposito per il caso di soccombenza). 1. Il ricorso deve essere preceduto dal deposito di Euro 3.000 per il caso di soccombenza. Č sufficiente un solo deposito quando sono impugnate insieme pił sentenze pronunciate nello stesso processo o quando pił parti ricorrono con lo stesso atto contro una o pił parti, anche se per motivi diversi. Il deposito non č richiesto: 1) per i ricorsi in materia di controversie individuali di lavoro e in maniera di previdenza e assistenza obbligatoria, di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro e per i ricorsi in materia di contratti agrari di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 2) per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione».

2. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 č sostituito dal seguente: «1) la quietanza del deposito prescritto dall'articolo 364 o il decreto di concessione del gratuito patrocinio».

3. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura civile, č inserito il seguente: «Art. 381. - (Provvedimento sul deposito). 1. La corte se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina la restituzione se accoglie il ricorso anche solo in parte. In caso di rigetto puņ ordinare la restituzione del deposito se il ricorso non č manifestamente infondato».

4. L'articolo 3 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, si interpreta nel senso che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono in alcun modo, neppure indiretto, rinunciare alla prescrizione relativamente ai crediti del personale dalle stesse a qualunque titolo dipendente per stipendi, pensioni, indennitą e assegni, comunque denominati, spettanti per lo svolgimento di prestazioni lavorative, e che tale prescrizione, se maturata prima dell'instaurazione del processo, deve essere dedotta nel primo atto difensivo dell'Amministrazione, anche in grado di appello, nel caso di mancata costituzione, per qualunque ragione, in primo grado. Resta ferma, in tal caso, la facoltą del giudice di provvedere alle spese ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

37. 046. Il Governo.

 

Sopprimere, all'articolo 37-bis il comma 2.

0. 37. 045. 1.Alberto Giorgetti, Lamorte.

 

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 37. 045. 2.Garavaglia, Filippi.

 

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 37. 045. 3.Garavaglia, Filippi.

 

Al punto 1 della lettera a) sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

0. 37. 045. 4.Andrea Ricci.

ART. 37.

 

Dopo l’articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: « 1. L'indennitą di espropriazione di un'area edificabile č determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione č finalizzata da attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennitą č ridotta del 25 per cento. 2. Nei casi in cui č stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non č stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi č stata offerta un'indennitą provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennitą č aumentata del 10 per cento»; b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»; c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo č sostituito dal seguente: «L'autoritą espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»; d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse; e) all'articolo 55, il comma 1 č sostituito dal seguente: «Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilitą, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno č liquidato in misura pari al valore venale del bene».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), dei citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennitą di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

37. 045. Il Governo.

 

Dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: , del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera», e dopo, le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , Ministero dei trasporti.

0. 39. 45. 1.Pellegrino.

 

Al comma 1, dell'articolo 40 la parola: 20 č sostituita dalla seguente: 25.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione: 2008; - 5.000.

0. 39. 45. 2.Gioacchino Alfano.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 39. 45. 3.Donadi.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 39. 45. 3.Donadi.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 39. 45. 4.Donadi.

 

Dopo le parole: Forze di polizia aggiungere: , del Corpo delle Capitanerie di porlo-Guardia costiera e dopo le parole: Ministero dell'interno č aggiunto: , Ministero dei trasporti.

0. 39. 45. 5.Leone.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
 (Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 č istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 140 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per le specifiche necessitą del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o pił decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 20.000.

39. 45.Il Relatore.

 

Al capoverso 3-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 č ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 42. 37. 1.Crisafulli, Giudice.

 

Alla lettera e) sostituire le parole: dal 2008 con le seguenti: «da ciascuno degli esercizi 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla lettera h) sopprimere il comma 3-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente: 150-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'imposta sui superalcoolici di cui all'allegato 1o del Decreto legislativo 26/10/95 n. 504 č aumentata del 10 per cento.

0. 42. 37. 3. Vannucci, Andrea Ricci, Sereni, Galeazzi, Giovanelli, Merloni, Lusetti, Lion, Cesini, D'Ulizia, Maderloni, Morri, Bocci, Di Girolamo Stramaccioni.

 

All'articolo 42 č aggiunto, alla fine, il seguente comma: 3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, č autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.

Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma: 8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, č ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

42. 37. Il Relatore.

 

Al comma 2, dopo le parole: siano ubicati in aggiungere: siti industriali.

Conseguentemente, sostituire le parole: comparti variazione del con le parole: costituisca variante al.

Conseguentemente, sostituire le parole da: la procedura statale fino a: relativo complessivo con: il.

Conseguentemente, dopo le parole: legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente capoverso , che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Conseguentemente,

Al comma 3, sostituire la parola: proponente con: soggetto che ha richiesto l'autorizzazione di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla fine del comma 3 aggiungere: In tali casi, sono fatti salvi gli adempimenti assolti nell'ambito dei procedimenti autarizzatori gią avviati alla data di entrata in vigore della presente legge anche innanzi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

0. 56. 036. 1. Testa.

 

All'articolo 46, comma 3, le parole: entro 30 giorni sono sostituite alle seguenti: entro 90 giorni.

0. 56. 036. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Al comma 1, eliminare le parole: anche situati al di fuori di siti industriali.

0. 56. 036. 3.Andrea Ricci.

 

Al comma 1 del nuovo articolo 46 l'ultimo periodo č soppresso.

Conseguentemente,

Al comma 2 del nuovo articolo 46 dalle parole: ed il relativo e complessivo giudizio fino alla fine del comma sono soppresse.

Conseguentemente, il comma 3 č soppresso.

0. 56. 036. 4.Angelo Bonelli.

 

Al comma 2, dopo le parole: ad essa contigua aggiungere le parole: e non sia vigente un Piano regolatore Portuale oppure, conseguentemente dopo la parola: contigua sopprimere la parola: e,

0. 56. 036. 5.Paola Balducci.

 

Al comma 2, dopo le parole: giudizio di compatibilitą ambientale, aggiungere le parole: , anche in mancanza di piano regolatore portuale,.

0. 56. 036. 6.Paola Balducci.

 

Al comma 1 cancellare le parole: , anche al di fuori di siti industriali,.

0. 56. 036. 7. Bonelli, Francescato, Zanella.

 

Dopo l’articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
 (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. Sostituire l'articolo 46 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, con il seguente:

 

Art. 46.
 (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacitą dei terminali esistenti, anche situati al di fuori di siti industriali, č rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, previa valutazione di impatto ambientale in sede statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato.

2. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua c la loro realizzazione comporti variazione del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano Regolatore Portuale, considera anche gli specifici aspetti progettuali ed ambientali del terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo giudizio di compatibilitą ambientale č reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione č rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione di cui al presente comma costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data».

56. 036.Il Governo.

 

Alla lettera a), sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: decorsi due anni.

Conseguentemente, alla lettera a), aggiungere il seguente capoverso: «Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle gare, nella determinazione dei bacini ottimali di utenza, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali individuano prioritariamente quelli peri quali le concessioni di distribuzione gas sono prossime alla scadenza».

0. 56. 037. 2.Di Gioia.

 

Subemendamento concessione di distribuzione del gas.

Alla lettera a), sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: decorsi due anni. Di seguito, alla lettera a), aggiungere il seguente capoverso: «Al fine di consentire t'ordinato svolgimento delle gare, nella determinazione dei bacini ottimali di utenza, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e te autonomie locali individuano prioritariamente quelli per i quali le concessioni di distribuzione gas sono prossime alla scadenza».

0. 56. 037. 3. Di Gioia.

 

Subemendamento 56. 037. del Governo.

Sopprimere le lettere a) e b).

0. 56. 037. 4. Andrea Ricci.

 

Al comma 1, alla lettera a), prima delle parole: Al fine di incentivare l'aggregazione inserire le seguenti: Fermi restando i diritti gią acquisiti dai concessionari ai sensi della vigente legislazione di settore, e le parole entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale sono sostituite dalle seguenti: decorsi due anni dal termine fissato per l'individuazione del bacino medesimo.

0. 56. 037. 5. Borghesi.

 

Al comma 1, alla lettera a), le parole da entro due anni fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: nei due anni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 4 sopprimere le parole nuove scadenze e sostituire le parole limitatamente al periodo intercorrente tra la scadenza del periodo transitorio e l'aggiudicazione del nuovo affidamento.

0. 56. 037. 6. Borghesi.

 

Al comma 1, lettera a) alla fine del periodo aggiungere il seguente: 3-bis. I termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli enti locali che abbiano deliberato entro il 30 novembre 2007 di avviare la procedura di gara dell'affidamento dei servizio di distribuzione.

0. 56. 037. 7. Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

 

Alla lettera b) sopprimere la lettera e sostituirla con la seguente: Il comma 4 é sostituto con il seguente «A decorrere dal 1o gennaio 2008 il canone delle concessione di distribuzione č incrementato, ove minore, al 40 per cento dei vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento all'anno 2008

0. 56. 037. 8. Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

 

Dopo l’articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualitą dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. All'articolo 46-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazioni di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione č bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 4 sostituire le parole «nuove scadenze» con le seguenti: «nuove gare» e sostituire le parole «limitatamente al periodo di proroga» con le seguenti: «fino al nuovo affidamento»; c) aggiungere infine il seguente comma: «
5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

56. 037. Il Governo.

ART. 61

All'emendamento 61.16 del Governo, prima delle parole dopo il comma 10 aggiungere le seguenti: Sopprimere il comma 4, e.

0. 61. 16. 1. Viola.

 

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « 10-bis. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 č subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3) del Trattato istitutivo della Comunitą europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea».

61. 16. Il Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 61. 17. del Governo.

Al comma 16-bis sostituire le parole: per l'anno 2008 con le altre: per il triennio 2008-2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 20.000; 2010: - 20.000.

0. 61. 17. 1. Velo.

All'articolo 61, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti: 16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivitą delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2004, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008. 16-ter. Le somme rese disponibili per pagamenti non pił dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma l, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 25 milioni per l'anno 2008.

61. 17. Il Governo.

 

Subemendamento 61. 04.

Al comma 1, dopo le parole che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema inserire le seguenti: ed in particolare dell'asse ferroviario del Corridoio 5.

0. 61. 04. 1. Garavaglia, Filippi.

 

Dopo l’articolo 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Sistema Alta Velocitą/Alta Capacitą Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocitą/Alta Capacitą» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 20041884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completata del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalitą attuative.

61. 04. Il Governo.

 

Subemendamento 63. 32. il Governo.

 

ART. 63.

 

All'articolo 63, dopo il comma 2-bis, é aggiunto il seguente: 2-ter. Alle disponibilitą destinate dall'articolo 49 alla realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, si applica l'articolo 1, comma 1060, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 63. 32. 1. Zucchi, Cesini, Vannucci.

 

All'articolo 63, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le aliquote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

63. 32. Il Governo.

 

Subemendamento 66. 3.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente: «1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Gran Premi di ostacolismo, la dotazione del fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č incrementato di 6 milioni di euro per il 2008, e 7 milioni di euro per il 2009 e il 2010, destinando almeno il 50 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ai titolari di ippodromi di rilevanza nazionale per il settore ostacolistico. I progetti relativi agli interventi negli ippodromi sono da sottoporre all'UNIRE, che provvede all'approvazione degli stessi e all'erogazione dei contributi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 6.000; 2009: - 7.000; 2010: - 7.000.

0. 66. 3. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Subemendamento all'emendamento 66. 3. relatore.

Al comma 1-bis, dopo le parole: che si terranno in Italia nel 2010, inserire le seguenti: e i campionati del mondo di ciclismo su pista, che si terranno in provincia di Treviso nel 2012, conseguentemente, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 13 milioni e le parole: 4 milioni con le seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue: 2008: - 13.000; 2009: - 14.000; 2010: - 14.000.

0. 66. 3. 3. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

 

Al comma 1-bis, dopo le parole: che si terranno in Italia nel 2010, inserire le seguenti: e i campionati del mondo di ciclismo su pista, che si terranno in provincia di Treviso nel 2012, conseguentemente, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 13 milioni e le parole: 4 milioni con le seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue: 2008: - 13.000; 2009: - 14.000; 2010: - 14.000.

0. 66. 3. 4. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

 

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Fondo č ulteriormente incrementato di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby nelle province di Forlģ Cesena, Ravenna e Rimini, funzionali allo svolgimento delle selezioni delle nazionali juniores italiane di rugby.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue: 2008: - 3.750; 2009: - 4.750; 2010: - 4.750.

0. 66. 3. 2. Pini, Garavaglia.

 

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Fondo č ulteriormente incrementato di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby nelle province di Forlģ Cesena, Ravenna e Rimini, funzionali allo svolgimento delle selezioni delle nazionali juniores italiane di rugby.

Conseguentemente, al capoverso sostituire gli importi come segue: 2008: - 3.750; 2009: - 4.750; 2010: - 4.750.

0. 66. 3. 5. Pini, Garavaglia.

 

Al comma 1-bis dopo le parole: Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, sostituire l'intero periodo con il seguente istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č incrementato di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A tale Fondo possono accedere anche i Comuni che risultino sedi di gara di campionati mondiali maschili di pallavolo. 2-bis). Rispetto a tali Comuni il Fondo finanzia un contributo finalizzato alla costruzione e all'adeguamento infrastrutturale dei palazzi dello sport. 3-bis). Tale contributo puņ essere corrisposto anche per il pagamento su mutui eventualmente accesi dai Comuni interessati.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: 2008: - 13.000; 2009: - 13.000; 2010: - 13.000.

0. 66. 3. 7.(Nuova formulazione) D'Elpidio, Fabris.

 

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente: 2-bis). Č istituito presso il Ministero delle infrastrutture il «Fondo per l'adeguamento infrastrutturale delle sedi dello sport», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia un contributo economico a favore dei Comuni che risultino sedi di gara dei campionati mondiali di pallavolo maschile del 2010 finalizzato all'adeguamento infrastrutturale dei palazzi dello sport, nonché alla realizzazione di interventi specifici destinati agli allestimenti di gara. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivitą sportive, sentito il Comitato Organizzatore dei campionati mondiali di pallavolo maschile del 2010, sono stabilite le modalitą per il funzionamento del predetto Fondo.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

0. 66. 3. 6. D'Elpidio, Fabris.

 

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: 1-ter. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso č autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca č autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale, ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 1-quater. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma t č destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalitą di finanziamento e di realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attivitą sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati. 1-quinquies. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura dģ altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 2.000; 2009: - 2.000; 2010: - 2.000.

0. 66. 3. 8. (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000.

66. 3.(Nuova formulazione) Il Relatore.

 

Subemendamento all'emendamento 67. 08. del Governo.

La lettera c del comma 1 dell'articolo 67-bis č soppressa.

0. 67. 08. 1. Maurizio Turco.

 

Subemendamento all'emendamento del Governo 67. 08.

Al comma 1, lettera b, sopprimere le parole: previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

0. 67. 08. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

 

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunitą e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c); a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunitą terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunitą dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autoritą giudiziaria; b) le modalitą e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unitą di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale; c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute; d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietą della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attivitą sanitarie; e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanitą penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

67. 08. Il Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 70. 87. del relatore

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze: 2008: - ; 2009: - ; 2010: - 25.000.

0. 70. 87. 1. Bordo, Bellanova.

 

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze: 2008: - ; 2009: - ; 2010: - 25.000.

0. 70. 87. 2. Leddi Maiola.

 

Aggiungere alle parole: a decorrere dall'anno 2008 le seguenti: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: 2010: - 25.000;

0. 70. 87. 3. Di Gioia.

 

All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: 2008: - ; 2009: - ; 2010: - 25.000.

0. 70. 87. 4. Folena, Sasso.

 

Dopo le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti: e 35 milioni di euro a decorrere dal 2010. Conseguentemente, alla Tabella A, variare l'importo: 2010: - 10.000, con il seguente: 2010: - 35.000.

0. 70. 87. 5. Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

 

Dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, nella Tabella A, Rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2008: 2009; 2010 - 25.000.

0. 70. 87. 6. Balducci.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: 2009: - 10.000; 2010: - 10.000

70. 87. Il Relatore.

 

 

ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

 

Subemendamento all'emendamento 9. 478 del Relatore

Art. 11-bis.
 (Recupero dei centri storici).

Al comma 3 dopo le parole: «, con proprio decreto,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali».

0. 9. 478. 3.Leddi.

 

All'emendamento 9.478, articolo 121, sostituire il comma 12 con il seguente: 12. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali č autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attivitą socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilitą degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalitą suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltą, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo i comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente comma nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data del l'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attivitą in ASU ed alla gestione a regime delle unitą stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 150 aggiungere in fine i seguenti commi: 8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, č ridotto di 15 milioni di curo per l'anno 2008. 9. All'onere derivante dall'articolo 121, comma 12, limitatamente a 15 milioni di curo per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo delle disponibilitą del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 15.000

0. 9. 478. 5. Giudice, Crisafulli, Piro.

 

Dopo il comma 12 inserire il seguente: 12-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; č autorizzato, nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione del lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000.

0. 9. 478. 4. (Nuova formulazione) Marinello.

 

Al punto relativo all'articolo 121, aggiungere il seguente comma 13: 13. La Regione Siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre n. 448 e con oneri a carico dei proprio bilancio, é autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, gią equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 dei 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 dei 2001, a quello dalla stessa amministrato.

0. 9. 478. 15. Piro, Crisafulli, Raiti.

 

Al punto g), dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti: 3-septies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «per gli anni 2004-2007», e «nel limite massimo di 350 unitą», e dopo le parole: «si applicano anche ai lavoratori licenziati», sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di dicembre 2005». b) al secondo periodo, dopo le parole: «indennitą di mobilitą prevista dalle leggi vigenti», aggiungere: «per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 40 per cento unitą, calcolato come media del periodo». 3-octies. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «e 2007,» con le seguenti: «007, 3.000.000 euro per l'anno 2008 e 1.000.000 euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 1.000.

0. 9. 478. 16. Di Gioia.

 

All'articolo 83, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 č riconosciuto, altresģ, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Solidarietą sociale, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

0. 9. 478. 17. Borghesi.

 

All'emendamento 9.478 apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica (Residenze di interesse generale destinate alla locazione), dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:4. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le Organizzazioni della proprietą edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI pił favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilitą di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

0. 9. 478. 26. Galletti, Conte, Armosino, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

 

Al comma 1 sopprimere la parola: nonché dopo le parole: e ai loro familiari superstiti aggiungere le seguenti: nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed ai loro familiari superstiti.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 200; 2009: - 200; 2010: - 200.

0. 9. 478. 25. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Peretti, Brancher, Galletti, Armosino, Gianfranco Conte, Giudice.

 

All'articolo 42, lettera h), comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni: l) dopo le parole: interventi urgenti aggiungere: sulle infrastrutture, di ristoro dei danni e 2) dopo le parole: nei territori aggiungere: della Provincia di Teramo.

0. 9. 478. 9. (Nuova formulazione) Crisci.

 

Alla lettera e) sostituire le parole: dal 2008 con le seguenti: da ciascuno degli esercizi 2008, 2009, 2010.

Alla lettera h) sopprimere il comma 3-ter.

0. 9. 478. 40. Vannucci, Andrea Ricci, Sereni, Galeazzi, Giovanelli, Merloni, Lusetti, Lion, Cesini, D'Ulizia, Maderloni, Morri, Bocci, Di Girolamo, Stramaccioni.

 

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti: 3-septies. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 180 del 5 gennaio 1950. 3-octies. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» aggiungere: «o la sede operativa».

0. 9. 478. 39. (Nuova formulazione) Raiti, Crisafulli.

 

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi: 81-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007». 81-quater. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 81-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 č iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Recupero dei centri storici).

1. Gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero del Tesoro, sono autorizzati alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato. 2. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanitą, o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1o giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce modalitą e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire che dell'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di curo annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 10.000; 2010: - 10.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.
(Vittime della criminalitą organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalitą organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206. 2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 51.000; 2009: - 51.000; 2010: - 61.000.

 

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
 (Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo)
.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione». b) Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 č inserito in fine il seguente periodo: «Ai superstiti figli maggiorenni, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, č altresģ attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.». c) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 č inserito il seguente comma: 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la commissione medico ospedaliera della sanitą militare di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, procede a determinare le percentuali di invaliditą sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, avendo a riferimento le tabelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. La commissione medico ospedaliera procede altresģ alla valutazione delle invaliditą riscontrate secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, nonché dei relativi criteri applicativi. Con decreto dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalitą per la trasformazione in fasce percentuali delle categorie di invaliditą di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonché per la valutazione del danno morale, da determinare entro limiti minimi e massimi sulle percentuali di invaliditą riscontrate. Fino all'adozione del decreto interministeriale, le amministrazioni competenti, sulla base delle indicazioni della commissione medico ospedaliera, riconoscono in via provvisoria, e salvo conguaglio, la percentuale di invaliditą permanente di maggior favore e la incrementano di una percentuale pari al dieci per cento a titolo di riconoscimento del danno morale.». d) All'articolo 9, comma 1, č aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai soggetti medesimi č esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze variare gli importi come segue: 2008: + 284.000.

All'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni: a)

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «dei piani e programmi predisposti in attuazione»; b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 č aggiunto il seguente comma: «6. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di curo sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»; c) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sono determinate ed erogate» con le seguenti: «, quantificate in 17 milioni di euro" e le parole "ed i relativi importi» con le seguenti: «, sono erogate annualmente negli importi»; alinea, d) al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: «č aggiunto il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»;

e) al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente: «5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile č autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008»; f) al comma 2, sopprimere il secondo periodo; g) al comma 3, sostituire le parole: «47 milioni» con: «50 milioni»; h) inserire in fine i seguenti commi: «3-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. 3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, si estendono anche al personale tecnico assunto a tempo determinato o con convenzioni alla data del 30 settembre 2007 ai sensi del comma 4, articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, nei limiti delle risorse di cui al citato comma 6-ter. 3-quater. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 6 e 7 ottobre 2007, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007, č autorizzato un contributo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 3-quinquies. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attivitą produttive dei comuni della Regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621 č autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008. 3-sexies. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, č autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalitą e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 57.000; 2009: - 41.000; 2010: - 37.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione)
.

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni. 2. Le residenze di cui al comma 1 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo delle Comunitą europee, e sono ricompresse nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. 3. Per i fini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo č istituito, a decorrere dal 2008 un fondo dotato di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000; 2009: - 10.000; 2010: - 10.000.

 

Dopo l’articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. Č istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008 un Fondo di 10 milioni di curo per promuovere la ricerca di base. Il Fondo č attivato con decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma I, e previa conferma della disponibilitą finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva dei finanziamento e comunque non oltre tre anni. 3. Con decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalitą per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilitą del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000;

All'articolo 83, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2008»; b) il comma 3 č sostituito dai seguenti: 3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3-bis. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di curo per l'anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 č iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 113, comma 1 sostituire le parole: 1548 milioni di euro» con le seguenti: «1264 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 113-bis inseguire il seguente: 1. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennitą equipollenti e sulle altre indennitą e somme commesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1o aprile 2008, č ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Nell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 č inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e te modalitą per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1o gennaio 2007». 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze č istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennitą di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un miglior coordinamento con la disciplina delle previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 121, aggiungere in fine i seguenti commi: 11. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, č disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di curo annui per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

12. Per ciascuno degli armi 2008, 2009 e 2010, nel limite di spesa annuo di 40 milioni di curo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali č autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attivitą socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilitą degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1999, n. 468, estendendo a questa ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori ASU. 13. Per le finalitą di cui al precedente comma 12, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltą, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, del 2006 e successive modificazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, attraverso procedure selettive. La superiore normativa si applica, altresģ, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni o gli enti utilizzatori dispongono l'assunzione anche in soprannumero con graduale assorbimento dello stesso prima di procedere ad altre assunzioni di pari categoria. A far data dall'esercizio 2008 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, secondo l'importo annuale di cui al comma 12, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attivitą in ASU e alla gestione a regime delle unitą stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

All'articolo 150 aggiunger in fine il seguente comma: 8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, č ridotto di 212,5 milioni di curo per l'anno 2008, di 276 milioni di euro per l'anno 2009 e per l'anno 2009, di 280 milioni di euro per l'anno 2010 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2010: - 4.000.

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione Comunicazioni-Programma «Sostegno all'editoria» variare gli importi come segue (in migliaia di euro): Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442) 2008: + 37.500; 2009: + 56.000; 2010: + 64.000.

9. 478. Il Relatore.

 

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario č riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. 2. La compartecipazione di cui al comma 1 č attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella n. 3 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella tabella n. 3 allegata alla presente legge e quello individuato, dal 2011, in base al comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalitą di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilitą. 3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, dal 2011, integra, le seguenti risorse: compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro; trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro; compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro; trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2,006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

4. A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, č attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 curo per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali. 5. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 4 č versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale, dello Stato. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 4 č effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di, distribuzione di carburanti come risultanti dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 4 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalitą di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e di quelle contenute nel presente comma. 6. Č istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio č autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sono definiti i criteri e le modalitą di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalitą di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti commissioni parlamentari. 7. A decorrere dal 2008 non puņ essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi all'entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilitą di attivare una modalitą di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali. 8. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dal 2011 si provvede alla oro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 2, a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, č individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2. 9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 10. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali č istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il «Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale» con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Le risorse del fondo sono destinate alle finalitą di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalitą previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalitą della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi č subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puņ essere finanziata con le risorse di cui presente comma. 11. La ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le finalitą ivi previste č definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008 2010, le risorse sono attribuite in pari misura tra le finalitą previste. A decorrere dal 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalitą di cui al comma 10 č effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto dei principi di premialitą che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualitą nell'erogazione dei servizi, la mobilitą pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č abrogata la lettera d). lettera e) sono aggiunte le seguenti: c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) č riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

13. Al Ministero dei trasporti č altresģ destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunitą europee. 14. A decorrere dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalitą di cui al comma 2. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilitą interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. 15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa č stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate, nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. 16. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 17. I crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria e per la parte residua ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima societą. 18. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Conseguentemente:

nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): 2009: - 446.000; 2010: - 541.000.

nella Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): 2008: - 12.000; 2009: - 110.000; 2010: - 110.000.

nella Tabella D, missione Politiche per il lavoro - Programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione: (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (settore n. 27): 2008: -; 2009: -; 2010: - 17.000.

 

 

REGIONI A STATUTO ORDINARIO


REGIONI A STATUTO ORDINARIO

 

 

Perdita accisa ex art. 3, comma 12-bis, L. 549/1995

Trasferimenti ex art. 8 D.Lgs 422/1997

Risorse ex art. 1, comma 58, L. 311/2004

Contratti auto-ferrotranvieri I rinnovo L. 47/2004

Contratti auto-ferrotranvieri II rinnovo L. 58/2005

Contratti auto-ferrotranvieri III rinnovo L. 296/2006

TOTALE

Piemonte

23.776.200,00

18.439.803,07

41.840.829,28

12.699.212,00

13.769.413,00

13.629.016,00

124.154.473,00

Lombardia

44.581.650,00

136.789.000,24

43.860.872,77

28.479.956,00

29.767.188,00

30.590.200,00

314.068.867,01

Liguria

7.298.100,00

2.624.859,91

30.603.927,10

7.217.230,00

7.265.861,00

7.672.900,00

62.682.878,01

Veneto

27.761.850,00

4.014.128,98

54.330.121,06

10.817.906,00

11.098.344,00

11.456.500,00

119.478.850,04

Emilia Romagna

27.259.500,00

33.845.712,37

32.293.258,33

10.498.799,00

10.192.838,00

10.669.600,00

124.759.707,70

Toscana

21.450.600,00

9.005.168,44

40.379.180,95

9.576.403,00

9.441.173,00

10.089.500,00

99.942.025,39

Marche

9.751.200,00

0,00

3.671.418,87

2.817.990,00

2.545.237,00

2.670.900,00

21.456.745,87

Abruzzo

7.828.500,00

27.248.491,95

133.968,90

3.932.485,00

4.091.643,00

4.302.800,00

47.537.888,85

Umbria

5.013.300,00

11.690.744,32

10.284.148,95

2.327.422,00

2.319.336,00

2.398.360,00

34.033.311,27

Lazio

27.325.800,00

55.943.353,72

18.524.610,85

30.494.621,00

29.489.526,00

30.439.100,00

192.217.011,57

Campania

20.422.950,00

147.650.605,29

21.970.193,88

21.678.678,00

21.649.175,00

22.852.400,00

256.224.002,17

Molise

1.864,050,00

0,00

0,00

765.223,00

697.750,00

757.800,00

4.084.823,00

Puglia

19.461.600,00

163.612.738,66

25.158.661,48

9.020.743,00

9.722.064,00

9.315.300,00

236.291.107,14

Basilicata

3.060.000,00

18.837.991,34

6.953.128,12

2.098.807,00

2.027.175,00

2.167.200,00

35.144.301,46

Calabria

8.134.500,00

40.831.824,85

12.578.679,48

4.989.827,00

4.680.981,00

5.048.600,00

76.264.412,33

TOTALE

254.989.800,00

670.534.423,14

342.583.000,02

157.415.302,00

158.757.704,00

164.060.176,00

1.748.340.405,16

 

10. 37. Il Governo (Parte ammissibile).


 

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilitą e qualitą territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietą dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge n. 35112001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni; tali da comporre un «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali». 2. Il Piano di cui al comma 1 č proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivitą culturali, sentiti i Ministri competenti ed č approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalitą di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi. 3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano; la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attivitą culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalitą di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entitą e la modalitą di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi. 4. Per la definizione dei contenuti, finalitą, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalitą di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale; paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di valorizzazione. 5. Ciascun programma unitario di valorizzazione č approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attivitą culturali. I Consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicitą e dģ partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilitą per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese. 6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, puņ assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione č applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166. 7. Ai fini del raggiungimento della fattibilitą economica di ciascun programma possono essere definite modalitą di perequazione, compensazione e premialitą urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciņ non sia previsto dalla legislazione regionale. 8. Per la predisposizione degli studi di fattibilitą, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalitą, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008. 9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono approvate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-ter, il secondo periodo č sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia dei demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalitą indicate nel primo periodo, immobili non pił utilizzati per finalitą istituzionali da consegnare all'Agenzia dei demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»; b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: 13-ter. Il programma di cui al comma 13-ter: individua, oltre gli immobili non pił utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; stabilisce le modalitą temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non pił in uso. 13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di pił ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione puņ avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni č istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione č determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attivitą di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di pił ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 10.000; 2009: -; 2010: -.

10. 09. Il Governo.

 

Al comma 18 sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 con le seguenti: per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e di 10 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: -; 2009: - 6.000; 2010: - 8.000.

12. 6. (Nuova formulazione) Chiaromonte, Colasio, Ghizzoni.

 

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche: la lettera a) č sostituita dalla seguente: a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.» b) alla lettera c), capoverso 1), le parole: «gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma», sono sostituite dalle seguenti: «gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che per l'alimentazione del Sistema puņ stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

13. 8. Il Governo.

 

ART. 14.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo dopo le parole: sono applicati, sono inserite le seguenti: come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008; b) dopo il secondo periodo, č inserito il seguente: in difetto di domande, il Consiglio di presidenza provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008; c) nel terzo periodo, le parole: sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano sono sostituite dalle seguenti: delle sezioni di cui al primo periodo; d) in fine, č aggiunto il seguente periodo: ai presidenti di sezione, ai componenti ed al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

14. 57. Governo.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle societą di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualitą della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.

12-ter. A tal fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. A decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente periodo si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo l, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 12-quater. A tal fine di rafforzare l'attivitą di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attivitą di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri: a) rafforzamento dell'attivitą di controllo in relazione alla peculiaritą delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento; b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princģpi di efficacia, efficienza ed economicitą dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche; c) individuazione dei livelli di responsabilitą relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessitą degli stessi.

12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicitą e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispetti siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi documenti, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle Agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati. 12-sexies. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della norma vigente. 12-septies. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26, n. ottobre 19 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni. 12-octies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalitą di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalitą per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 12-septies. 12-nonies. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con il medesimo provvedimento sono stabiliti le opportune credenziali, le modalitą di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalitą di effettuazione dei controlli.

12-decies. Le disposizioni di cui ai commi 12-septies e 12-octies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi gią immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009. 12-undecies. In attesa della piena operativitą delle disposizioni di cui ai commi da 12-septies e 12-decies, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinano una quota della propria capacitą operativa per effettuare accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 12-septies.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: 2008: + 10.000; 2009: + 5.000; 2010: + 5.000.

14. 59. Governo (Parte ammissibile).

 

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: a) nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze: 2008: - 3.000; 2009: - 8.000; 2010: - 10.000. b) alla voce Ministero dell'interno: 2008: - 3.000.

14. 60. (Nuova formulazione)Il Relatore.

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Al fine di potenziare l'attivitą dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, č autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000.

14. 61. Il Relatore.

 

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: risultanti dai sono sostituite dalle seguenti: conseguenti ai; b) al comma 1, lettera a), le parole: quantificazione del credito sono sostituite dalle seguenti: supporto all'attivitą di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente.

15. 7. Governo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 20006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a)

Al comma 119: 1) dopo le parole: «le societą per azioni residenti» sono aggiunte le seguenti: «ai fini fscali,»;

2) le parole: «italiani» sono sostituite dalle seguenti: «aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea»; 3) dopo le parole: «non possiedano» inserire le seguenti: «al momento dell'opzione»; 4) le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»; b)

Al comma 134, le parole: Le SIIQ sono sostituite dalle seguenti: I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento Consob emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli,; c) dopo il comma 134, inserire il seguente: 134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione del comma 6.

15. 8. Governo.

 

ART. 19.

Al comma 1, lettera d), capoverso 679-bis dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario dicompetenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

19. 86. Galletti, Peretti, Zinzi.

 

ART. 24.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del predetto decreto legislativo, Uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento di attivitą di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

24. 20. Vannucci, Giovanelli, Misiani, Piro.

 

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma l, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, č disposto un intervento fino ad un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalitą di riparto ed erogazione dei contributi.

24. 51. (Nuova formulazione)Andrea Ricci, Migliore.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Non č ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo ICI ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i), comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

24. 71. (Nuova formulazione)Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Betta, Froner.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

24. 109. Governo.

 

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 2-bis. In sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n 137 non potranno superare per gli esercizi 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e 30 milioni di euro. 2-ter. A partire dal 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 vengono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.

Conseguentemente, nella tabella A Sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2008 - 20.000; 2009 - 30.000; 2010 - 30.000.

24. 110. Governo.

 

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 5, sostituire le parole: Per l'anno 2008 con le seguenti: Per gli anni 2008-2010 e sostituire le parole: non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti con le seguenti: non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti. dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi: 5-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1o gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli Enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, fermo restando la validitą delle certificazioni prodotte in precedenza. 5-sexies. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera a) le parole: «30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento».

24. 116. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

Aggiungere in fine il seguente comma: 5-bis. Le somme residuanti ai Comuni dalle assegnazioni del Ministero dell'interno operate ai sensi del decreto-legge n 691/94 convertito in legge 35/1995 e decreto-legge 364/1995 convertito in legge 438/95 e finalizzate alla erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilitą degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

24. 117. Il relatore.

 

ART. 25.

L'articolo 25 č sostituito dal seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, č ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009. 2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunitą montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il finanziamento delle comunitą montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunitą montane presenti nella regione. 3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle comunitą montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclivitą dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attivitą produttive extra-agricole; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunitą montane; c) riduzione delle indennitą spettanti ai componenti degli organi delle comunitą montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunitą montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 5. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti: a) cessano di appartenere alle comunitą montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; b) sono soppresse le comunitą montane nelle quali pił della metą dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non č minore di cinquecento metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri; c) sono altresģ, soppresse le comunitą montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella precedente lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi gli obiettivi di risparmio; d) nelle rimanenti comunitą montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puņ indicare pił di un membro. A tal fine la base elettiva č costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

6. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 2 č accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze e di quello per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 5 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto. 7. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ed in particolare alla soppressione delle comunitą montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunitą montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietą attiva e passiva.

25. 94. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

ART. 27.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č prorogato al 31 dicembre 2008.

27. 34. Il relatore.

 

ART. 28.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: 4-bis. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 127 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 127 č integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2008: - 10.000; 2009: - 50.000; 2010: - 50.000.

28. 8. (Nuova formulazione) Zorzato, Paniz.

ART. 34.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: 5. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche forestali e alimentari e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, č istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo Operativo del Corpo Forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attivitą di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento ditali compiti, il Nucleo puņ effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attivitą istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche forestali e alimentari e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, č determinato il relativo contingenti di personale. Restano, in ogni caso ferme, le competenze previste per il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

6. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 7. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.

34. 35. (Nuova formulazione) Bonelli.

 

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto, con le seguenti: nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto.

35. 5. De Zulueta, Zanella, Scotto, Deiana, Trupia, Duranti, Aurisicchio.

 

 

ART. 38.

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988 n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto.

38. 9. Governo.

 

ART. 39.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 č istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per le specifiche necessitą del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, da ripartire con uno o pił decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 80.000.

39. 45. (Ulteriore nuova formulazione) Il relatore.

 


ART. 41.

Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione del Fondo per la legalitą).

1. Al fine di rafforzare la legalitą e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalitą organizzata di tipo mafioso o similare, č istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalitą». Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni. 2. A valere sulle risorse del fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalitą. 3. Le modalitą di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

41. 018. Incostante.

 

ART. 42.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006, La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gią eseguiti a titolo di capitale e interesse, diminuita al 30 per cento, in due rate di eguale ammontare, la prima delle quali deve esser versata entro il 20 gennaio 2008, e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma. 3-ter. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3-bis, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2009: - 3.500; 2010: - 3.500.

42. 16. (Nuova formulazione) Di Gioia.

 

Subemendamento all'emendamento 42.37 del relatore

Al capoverso 3-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 č ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

0. 42. 37. 1. Crisafulli, Giudice.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, č autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di velivoli antincendi.

Conseguentemente all'articolo 150 aggiungere in fine il seguente comma: 8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, č ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

42. 37. Il relatore.

 

Dopo l’articolo 42 aggiungere il seguente: 1. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo ed, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro, lo scorso 6 ottobre, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eventi eccezionali alluvionali sempre pił frequenti, č istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un Fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuati i beneficiari e le modalitą per accedere ai finanziamenti.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000.

42. 09. (Nuova formulazione) Castellani, Alberto Giorgetti.

 

ART. 43.

Sopprimere il comma 1.

43. 15. Governo.

ART. 48.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Č autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 2.500; 2009: - 2.500; 2010: - 1.500.

48. 6. (Nuova formulazione) Di Gioia.

 

ART. 49.

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Sviluppo della multifunzionalitą nel settore agroforestale).

1. Le cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivitą nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivitą di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi sotto riportati, non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento dl suolo, la sistemazione idraulica, le opere ed i servizi di bonifica e a verde; b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla precedente lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricola-forestale.

49. 041. (Nuova formulazione) Lion, Bonelli, Camillo Piazza, Zanella.


ART. 50.

Aggiungere i seguenti commi: 3-bis. Nell'ambito del contingente agevolato di cui all'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e senza ulteriori oneri a carico dello Stato: per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č fissata nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. 3-ter. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la medesima quota puņ essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e Forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare. 3-quater. All'articolo 22-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «in miscela con il gasolio» sono aggiunte le seguenti: o in miscela con oli combustibili, in qualsiasi percentuale.

50. 31. Il relatore.

 

ART. 52.

Al comma 2, alla riga 1 della tabella 1 allegata, sostituire la parola: Eolica, con le seguenti: Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW.

52. 2. VIII Commissione.

 

Al comma 3, alla prima riga della tabella 2 allegata, apportare le seguenti modificazioni, sostituire la parola: Eolica, con le seguenti: Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW, e sostituire la cifra: 22, con la seguente: 30.

52. 6. VIII Commissione.

 

ART. 53.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

53. 1. VIII Commissione.

 

ART. 56.

Dopo l’articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualitą dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. All'articolo 46-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazioni di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione č bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) al comma 4 sostituire le parole: nuove scadenze con le seguenti: nuove gare e sostituire le parole: limitatamente al periodo di proroga con le seguenti: fino al nuovo affidamento; c) aggiungere in fine il seguente comma: 5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

56. 037. Governo.

 


ART. 58.

Dopo l’articolo 58 inserire il seguente articolo:

Art. 58-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. All'articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «tecnologie innovative per i beni e le attivitą culturali» aggiungere le seguenti: «e turistiche».

58. 02. Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

ART. 60.

Dopo l’articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi)
.

1. Ciascuna Camera di Commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. 2. Lo svolgimento delle attivitą di cui al comma i č disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le Camere di Commercio, i comuni e gli altri enti interessati e l'Ufficio territoriale di Governo, che individuano anche le modalitą di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, dei prezzi rilevati. 3. Ai fini del comma 2, la Conferenza Unificata puņ disciplinare, d'intesa fra Unioncamere, ANCI e Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard. 4. Č istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle Camere di Commercio di cui al comma 1, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilitą, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete dalle Camere di Commercio, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

5. Il Garante di cui al comma 4 č nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni. 6. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi del presente articolo, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autoritą Garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative, anche nell'ambito della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei Consumatori. 7. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali. 8. Alle attivitą svolte ai sensi del presente articolo le Camere di commercio fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gią disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

60. 041. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

ART. 61.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 č subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3) del Trattato istitutivo della Comunitą europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

61. 16. Governo.

 

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti: 16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivitą delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2004, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008. 16-ter. Le somme rese disponibili per pagamenti non pił dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 25 milioni per l'anno 2008.

61. 17. Governo.

 

Dopo l’articolo 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Sistema Alta Velocitą/Alta Capacitą Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocitą/Alta Capacitą» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completata del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalitą attuative.

61. 04. Governo.

 

ART. 62.

Sostituire il comma 10 con il seguente:10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare la continuitą territoriale da e per tale aeroporto, e per l'isola d'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

62. 12. IX Commissione.

 

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.200; 2009: - 5.200; 2010: - 5.200.

62. 90. Gianfranco Conte.

 

All'articolo 62, dopo il comma 24, inserire i seguenti commi: 24-bis. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza č autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente: a) all'articolo 62, comma 23, sopprimere le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2008; b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, č ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro; c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, č ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro; d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro. «24-ter. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilitą di assicurare l'equilibrio costi-ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico č assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non č possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilitą sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualitą e tariffazione, e che saranno mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue: 2008: - 50.000.

62. 99. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

Sostituire il comma 12 con il seguente: Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalitą operative per l'attuazione di quanto previsto al comma Il. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.

62. 92. Governo.

 

Dopo l’articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.

1. Nelle more della stipula dei nuovi Contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'Economia e delle Finanze č autorizzato a corrispondere alla Societą somme previste per l'anno 2008 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

62. 036. Governo.

 

ART. 63.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Per il completamento degli interventi E 78 due mari Grosseto-Fano prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, č autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 3.000.

3. 1. (Nuova formulazione) Nannicini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:3. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della Regione Veneto, sono inserite, ai soli fini approvativi, nelle procedure previste dall'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

63. 17. Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Brancher.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

63. 32. Il Governo.

 

Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole da: per la prosecuzione sino a 2009 con le seguenti: per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č autorizzato per il 2008 un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e 2 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 2.000.

63. 26. (Nuova formulazione) Conte.

 

ART. 66.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000.

66. 3. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

Dopo l’articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.
Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista in provincia di Treviso 2012).

1. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso č autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca č autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 1 č destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalitą di finanziamento e dģ realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attivitą sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati. 3. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 2.000; 2009: - 2.000; 2010: -2.000.

66. 06. Dozzo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

 

ART. 67.

Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. All'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296 del 2006 dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni č data, inoltre, prioritą agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali; acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti; potenziamento delle «unitą di risveglio dal coma»; potenziamento e creazione di unitą di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per l'applicazione di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci, Il Ministero della salute attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e con il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 7.

67. 26. Il relatore.

 

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunitą e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c): a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunitą terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunitą dei minorenni e giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 disposto dall'autoritą giudiziaria; b) le modalitą e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unitą di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale; c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute; d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietą del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti le attivitą sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie cņmplessive, come individuate alla lettera e), destinate alla sanitą penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

67. 08. Governo.

 

ART. 68.

Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis. (Interventi per la salvaguardia della cittą di Venezia).

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia della cittą di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, č autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 4.000; 2009: - 4.000; 2010: - 4.000.

68. 011. (Nuova formulazione) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini, Zanella, Fincato, Frigato.

 

Dopo l’articolo 68, č aggiunto il seguente:

Art. 68-bis.
Interventi per Venezia).

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 944, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 4.000; 2009: - 4.000.

69. 023. Zanella, Bonelli.

 

ART. 70.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano

dello stanziamento annuo č effettuata il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma gią assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

70. 2. VII Commissione.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» premettere le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

70. 86. Governo.

 

Subemendamento all'emendamento 70.87 del relatore.

Dopo le parole: a decorrere dall'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di ulteriori 5 milioni di euro annui per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, nella Tabella A, Rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze: 2009: - 5.000.

0. 70. 87. 7.Borghesi.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: 2009: - l0.000; 2010: - 10.000.

70. 87. Il relatore.

 

ART. 74.

Dopo l’articolo 74 č aggiunto il seguente:

Art. 74-bis.
Internazionalizzazione e competitivitą del sistema turistico nazionale).

1. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala ed il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o pił regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure dovranno privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici. 2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitą del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure sopra descritte.

74. 02. Leddi Maiola.

 

ART. 80.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attivitą di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, č autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 1.500; 2009: - 1.500; 2010: - 1.500.

80. 9. (Nuova formulazione) Crosetto.

 

Apportare le seguenti modifiche:

a)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 4-bis, 7-bis e 7-ter; b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'I.C.R.A.M. č assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di euro 10.000.000 a valere sulle risorse di cui al comma 1»; c) dopo il comma 7, inserire i seguenti: «7-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericitą rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma č autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1. 7-ter. Per le finalitą di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunitą montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma č previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo nel comma 1 del presente articolo».

80. 25. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

 

ART. 81.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Un centesimo per il clima).

1. Č istituito, presso il ministero dell'ambiente, il fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 Kw/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria č previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro da parte delle societą di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il fondo č finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilitą sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. 3. Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 349 del 1986, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalitą di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 1 e del contributo di cui al comma 2 e le modalitą di gestione del fondo. Con il medesimo decreto č istituito un comitato di esperti che abbia il compito di verificare l'attuazione delle finalitą del fondo di cui al comma 1. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il Clima». 4. Per l'anno 2008 al fondo di cui ai comma 1 č assegnata una dotazione di milioni di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del fondo «un centesimo per il clima».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue: 2008: - 1.000.

81. 014. (Nuova formulazione) Bonelli, Francescato, Zanella, Camillo Piazza.

 

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse).

1. Č istituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse. 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei beni culturali ed ambientali e del Ministro dei trasporti, individua criteri e modalitą per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici ed avvia progetti di fattibilitą per la conversione ad uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui all'allegato 2.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue: 2008: - 2.000.

Allegato 2

Regione

Tratta

Lombardia

Voghera-Varzi

Liguria

Ospedaletti-Sanremo

Emilia-R.

Rimini-Novafeltria

Veneto

Treviso-Ostiglia

Marche

Fermo-Amandola

Toscana

Val d'Orcia

Umbria

Spoleto-Norcia

Lazio

Paliano-Fiuggi

Lazio

Capranica-Civitavecchia

Abruzzo

L'Aquila-Sulmona

Campania

Sicignano-Lagonegro

Puglia

Gioia del Colle-Palagiano

Calabria

Lagonegro-Castrovillari

Sicilia

Valle dell'Anapo

Sardegna

San Gavino-Montevecchio

 

81. 034. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

 

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Potenziamento delle attivitą di sorveglianza e di tutela del territorio).

1. Al fine di potenziare l'attivitą di sorveglianza e di tutela del territorio e disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformitą dalle norme dagli strumenti urbanistici, nonché per sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, č incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008. 2. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi 15 giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, puņ procedere al sequestro del cantiere».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 10.000.

81. 042. (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

 

Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Riduzione della composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa).

1. La commissione di riserva, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 2 comma 16, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed istituita presso l'Ente cui č delegata la gestione dell'area marina protetta, si compone di 1 rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di Presidente; 1 esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di Vicepresidenza; 1 esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; 1 esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1 rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1 esperto designato dall'istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM); 1 esperto designato dalle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di tale previsione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procederą alla ricostituzione di tutte le Commissioni di riserva delle aree marine protette entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

81. 049. Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

 

Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Dotazione organica degli Enti parco).

1. Gli enti parco nazionale che abbiano provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono rideterminare le proprie piante organiche, entro il limite massimo di 120 unitą di personale, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 11-ter, e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalitą di cui al presente comma a decorrere dal 2008 gli enti parco nazionali sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilitą. 2. Per le finalitą di cui al comma 11-bis č autorizzato un contributo straordinario dello Stato di due milioni di euro a decorrere dal 2008. Al riparto del contributo tra gli enti parco di cui al comma 11-bis si provvede con decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 2.000; 2009: - 2.000; 2010: - 2.000.

81. 052. (Nuova formulazione) Governo.

 

ART. 82.

Dopo l’articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.
(Commissione Nazionale per la formazione continua).

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) č disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 1o agosto 2007 recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di educazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266 e successive modificazioni che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivitą di ricerca e di supporto a vantaggio del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato Accordo del 1o agosto 2007, č costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007. Concorrono, altresģ, alla piena realizzazione del nuovo sistema di educazione continua in medicina gli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo, secondo le competenze da esso attribuite. 2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrą avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unitą. Il Ministro della salute puņ altresģ disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalitą previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unitą di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo. 3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale č determinata in sessanta unitą di personale di ruolo, di cui quarantotto unitą di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia č autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata nel presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2001, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2. 4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni incompatibili con il presente articolo e le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266.

82. 028. Governo.

 

ART. 84.

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č aggiunto infine il seguente periodo: «Al fine di assicurane il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo». 84. 6. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennitą speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454 č rideterminata in 400 euro, fino ad un limite massimo di spesa pari a 150 mila euro annui.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 150; 2009: - 150; 2010: - 150.

84. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

ART. 86.

Dopo l’articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Rimodulazione finanziamenti articolo 1, comma 806 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009, i 60,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 806 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento di progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale sono prioritariamente finalizzati: a) alla sperimentazione del modello assistenziale case della salute; b) alle malattie rare; c) all'implementazione della rete delle unitą spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi; d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; e) alla promozione di attivitą di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari; f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari» decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.

86. 06. Governo.

 

Dopo l’articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 566 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 566, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 č rideterminato in curo 30.300.000.» sono sostituite con le seguenti: «ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneitą. Lo stanziamento della legge 19 gennaio 2001, n. 3, č rideterminato a partire dal 2008 in curo 35.300.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

86. 05. Iacomino, Andrea Ricci, Pegolo.

 

ART. 88.

Dopo l’articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

1. Al fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,50 per cento del prezzo medesimo, al lordo di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non puņ comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,50 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente. 2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, per: a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustificano l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge n. 296 del 2006 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa; b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.

88. 036. Il Relatore.

 

ART. 93.

Dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unitą d'Italia).

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unitą d'Italia, č autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
all'articolo 62, comma 16, sostituire le parole:
20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; all'articolo 114, comma 3, le parole: 30 milioni di euro annui sono sostituite dalle seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro annui dal 2009.

93. 035. Il Relatore.

 

Dopo l’articolo 93, č inserito il seguente:

Art. 93-bis.
(Fondo per il ripristino del paesaggio).

1. Ai fini di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, č istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e attivitą culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione, risanamento e ripristino dei luoghi, nonché a provvedere ad eventuali azioni risarcitorie, per l'acquisizione di immobili da demolire. 2. Con decreto del Ministero dei beni e attivitą culturali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalitą attuative di cui al precedente comma. 3. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2008: - 15.000; 2009: - 15.000; 2010: - 15.000.

93. 016. (Nuova formulazione) Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella, Fundarņ.

 

Dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. L'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, č sostituito dal seguente: «102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

93. 04. VII Commissione.

 

ART. 94.

All'articolo 94, comma 6, primo periodo, dopo le parole: pubblica istruzione, sono aggiunte le seguenti: e dal Ministro dell'universitą e della ricerca, e dopo le parole: la disciplina sono aggiunte le seguenti: dei requisiti e delle modalitą della formazione iniziale e della attivitą.

94. 128. Governo.

 

All'articolo 94, aggiungere in fine il seguente comma: 15-bis. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, č istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo č stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 5.000; 2010: - 5.000.

94. 130. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

ART. 96.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di sostenere l'attivitą di ricerca i fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono incrementati di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle Universitą che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 5.000.

96. 6. Andrea Ricci, Vannucci, Migliore.

 

All'articolo 96, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 3-bis. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non gią posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attivitą professionale entro la data di inizio delle attivitą didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato. 3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza č ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza č ridotto ad un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori, universitari precedente la quiescenza č definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

96. 54. (Nuova formulazione) Governo.

 

Aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, viene riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto ad ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca del 18 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

96. 55. Relatore.

 

ART. 105.

Sopprimerlo.

105. 16. Bonelli, Pellegrino, Zanella, Scotto, Duranti, Trupia, Deiana, Aurisicchio.

 

ART. 126.

Dopo l’articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Potenziamento del sistema pubblico di connettivitą).

1. Al fine di garantire una pił incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettivitą (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8. 2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilitą, dei tempi e delle modalitą di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali gią disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso. 3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresģ individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare. 4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni č approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica amministrazione.

5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva. 6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integritą, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilitą e la continuitą dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, pił amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuitą operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza. 7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi. 8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attivitą di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuate alle restanti attivitą di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalitą di cui al medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformitą alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche č coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attivitą in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attivitą delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di Cassazione del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Puņ essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non č corrisposta alcuna ulteriore indennitą o emolumento. Il coordinatore delle attivitą di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi. 9. Per le esigenze di cui al presente articolo, č autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione delle risorse stanziate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalitą e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue: 2008: - 10.500; 2009: - 10.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue: 2010: - 10.500.

126. 03. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

ART. 145.

All'articolo 145, comma 8, primo periodo, dopo le parole: si applicano anche inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 69.000.

145. 81. Il relatore.

 

 

ALLEGATO 4

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

 

ART. 9.

Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti: «81-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia. 81-ter. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e l'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono determinati in riferimento alle aliquote e detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007. 81-quater. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 192 del 2005 e successive modificazioni, il rilascio del permesso di costruire č subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, cosģ come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche. 81-quater. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis č sostituitodal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unitą abitativa, compatibilmente con la realizzabilitą tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima č di 5 kW».

Conseguentemente, dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art 53-bis.
(Misure per il contenimento delle emissioni di CO2).

1. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica č istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo č finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici e per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine incandescenti con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non vengano utilizzati. A decorrere dal 1o gennaio 2010 č vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare dette campagne informative. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2011 č proibita in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine ad incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

Conseguentemente, all'articolo 67, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. Per gli interventi di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 gli stanziamenti previsti saranno subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in Accordi di Programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; detti interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico. 7-quater. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 il rilascio del certificato di agibilitą al permesso di costruire č subordinato alla presentazione di certificazione energetica dell'edificio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art 80-bis.
(Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto).

1. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, č sostituito dai seguenti: «1284. Č istituito un fondo di solidarietą, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo č alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalitą di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. 1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di CO2 č istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare un apposito fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione, dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilitą dei suoli urbanizzati, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalitą di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico é istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro. Per materia plastica si intende, il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis.».

9. 475. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella, Trepiccione, Francescato, Camillo Piazza.

 

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente: 81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007. 9. 55. VI Commissione.

 

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la misura delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili - di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative - sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. 2. Il decreto di cui al comma 1 puņ essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non puņ essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 1, rispetto a quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 1 puņ essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 1 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise. 4. La compensazione degli effetti derivanti dalle variazioni del prezzo di cui al comma 1 disposta ai sensi del presente articolo non si applica nei settori per i quali č vigente un regime di accisa agevolato. 5. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1, č adottato qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008.

9. 040. Il Relatore.

 

ART. 14.

Al comma 2, la lettera c) č cosģ sostituita: «c) nel Corpo Forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilitą di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi gią banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36».

14. 22. Cesini, Violante, Napoletano, Lion, Bordo, Zucchi, Servodio, Diliberto, Sgobio, Vannucci, Lombardi, Maderloni, Franci.

Dopo il primo periodo del comma 1, lettera e) aggiungere il seguente: Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

19. 98. Il Relatore.

 

ART. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art 20.

(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

1. I contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza. 2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformitą dei contratti al decreto. 3. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attivitą. 4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 č elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e il riscontro di una loro violazione viene comunicato alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza».

20. 34. Governo.

 

ART. 24.

Dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietą, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformitą urbanistico edilizie. Il vincolo di destinazione di cui all'articolo 4, comma 224 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

24. 61. Donadi.

 

ART. 26.

All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

 

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali».

 

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: presidenti del consigli comunali e provinciali aggiungere le seguenti: i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1.

 

Al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunitą montane sono attribuite le indennitą di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennitą prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunitą montana».

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica per l'adesione delle Amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali».

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo cali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti"; b) il comma 3 č sostituito dal seguente: "I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non puņ comunque essere inferiore a 30.000 abitanti».

 

Al comma 7 al primo periodo dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

al terzo periodo dopo le parole: in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

 

Al comma 8, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: , salvo quanto disposto dal successivo comma 8-bis.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli Enti interessati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Cittą - Autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili nell'anno 2008. A seguito ditale accertamento, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli Enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dal presente articolo, a valere e nei limiti dell'incremento del Fondo ordinario di cui al comma 8.

26. 147. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 27.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla riduzione, ai sensi del comma 2-ter del presente articolo, del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, ovvero alla soppressione dei medesimi consorzi con le modalitą di cui al comma 2-quater e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2-quinquies del presente articolo. 2-ter. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al comma 2-bis dovrą essere conforme a quanto previsto per le societą partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2-quater. In alternativa a quanto previsto dal comma 2-ter ed entro lo stesso termine di cui al comma 2-bis, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica di cui al medesimo comma 2-bis. In tal caso le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale, sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, alle province č attribuita la potestą, gią riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215, di imporre contributi alle proprietą consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attivitą. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-quinquies, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalitą determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni. 2-quinquies. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie č subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

27. 29. (Nuova formulazione) Borghesi.

 

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla disciplina dei Conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilitą liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra Ministero dell'economia e finanze e Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivitą, sono stabilite le modalitą di movimentazione della liquiditą e di selezione delle controparti». b) al comma 6, il primo periodo č sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari». c) dopo il comma 6 č inserito il seguente: «6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquiditą si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L)»; d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

27. 09. Il Relatore.

 

ART. 28.

Aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente Italiano Montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente gią attribuite all'Imont al 1o gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

28. 03. Quartiani, Froner, Rusconi, Brandolini.

 

ART. 29.

Aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. L'articolo 7, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per usare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, č abrogato.

29. 03. Aurisicchio, Scotto, Lomaglio.

 

ART. 31.

Al comma 2 dopo le parole: , viene conseguentemente inserire le seguenti: ove né ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008,.

31. 11. Il Relatore.

 

Aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis) per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali gią programmati, č autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni; 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000.

*31. 10.Il relatore.

 

Aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali gią programmati, č autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000.

*31. 5. (Nuova formulazione) De Brasi.

 

Aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. Per il funzionamento dell'unitą di crisi del Ministero degli affari esteri ed in particolare per lo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unitą di crisi dei paesi dell'Unione Europea, č autorizzata, a decorrere dal 2008, la spesa di euro 400.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 400; 2009: - 400; 2010: - 400.

31. 6.(Nuova formulazione) De Brasi.

 

Aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali, il Ministero degli affari esteri č autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito del limite del contingente di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La presente disposizione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applica anche al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

31. 12. Il relatore.

 

ART. 37.

Dopo l’articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norma per il finanziamento dell'OIC, dello IASB e dell'EFRAG).

1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilitą (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il Collegio dei Fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al precedente comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al precedente comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalitą di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

37. 044.(Nuova formulazione) Il Governo.

 

ART. 41.

Al comma 1, dopo la parola: soppressione, aggiungere le seguenti parole: o riorganizzazione e le parole: 7 milioni sono sostituite dalle seguenti: 7,250 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 250; 2009: - 250; 2010: - 250.

41. 4. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

 

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis
 (Vittime del terrorismo).

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento». 2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 3.571; 2009: - 417; 2010: - 488.

41. 03. I Commissione.

 

ART. 43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilitą del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102.

43. 6.(Nuova formulazione) Maderloni.

 

ART. 49.

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, č inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni ed al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fugina plasmopara viticola, nota altresģ con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come "avversitą atmosferiche assimilabili a una calamitą naturale", ai sensi della definizione recata dal numero 8), comma 1, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, secondo quando previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, č autorizzata la spesa per il 2008 di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da trasferire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Sicilia, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo ed al regolamento (CE) n. 1875/2006».

49. 087. XIII Commissione.

 

ART. 52.

Ovunque ricorrano le parole: potenza elettrica, sono sostituite dalle seguenti: potenza nominale media annua.

52. 28. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Al comma 9 sostituire le parole: il 29 aprile 2006 con le seguenti: il 1o aprile 1999.

52. 30. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

ART. 56.

Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Istituzione fondo per Piattaforma Italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile).

1. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuitą della ricerca italiana sull'idrogeno e le tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo, al tempo stesso, gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello sia locale, sia globale, č istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un apposito Fondo per la Piattaforma Italiana per lo sviluppo e dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto, e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno cosģ prodotto, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati ad idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione. 2. A decorrere dal 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di Organismi Geneticamente Modificati-OGM e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, č istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da Organismi Geneticamente Modificati-OGM», presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, autoritą nazionale competente in materia. Č data facoltą di amministrare tale Fondo anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo č prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008. 3. A decorrere dal 2008, allo scopo di favorire il dialogo fra scienza e societą e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nell'ambito del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, č istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'universitą e della ricerca. Č data facoltą di amministrare tale Fondo anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo č prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 10.000.

56. 041. Il relatore.

 

ART. 58.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215 del 1992 sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato al Capitolo 7445 «Fondo per la competitivitą» piano di gestione 18 e al Capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 58. 8. Ottone, D'Ippolito Vitale, Servodio, Mazzoni, Bimbi, Cioffi, Schirru, Zanella, Cardano, Froner, Benzoni, Bellanova, Cordoni, Lenzi, Incostante, Mariani, Cinzia Maria Fontana, Fasciani, De Biasi, Codurelli, Rampi, Bafile, Di Centa, Ghizzoni, Velo, Bianchi, Samperi, Motta.

 

ART. 61.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: 16-bis. Per le finalitą di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 61 sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e al comma 6 del medesimo articolo 61 sopprimere le parole: «e di 10 milioni di euro per il 2009»; all'articolo 62, comma 20, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010», con le seguenti: «di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010».

61. 11. Attili, Velo, Zunino.

 

ART. 62.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente: 11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente: a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «al comma 11» con le seguenti: «ai commi 11 e 11-bis», e sostituire la parola: «biennio» , con la seguente parola: «periodo»;

b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 č destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

62. 13.La IX Commissione.

 

Dopo l’articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Linee metropolitane).

Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle tratte delle linee metropolitane delle cittą di Bologna e Torino, č autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la progettazione e l'avvio della metropolitana di Firenze č autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2009: - 10.000; 2010: - 20.000.

62. 038. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

Dopo l’articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Passante di Bologna).

1. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, č autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008, e 4 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 4.000.

62. 037. (Nuova formulazione) Il relatore.

 

ART. 63.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, č autorizzata la spesa di 4 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 4.000; 2009: - 4.000.

63. 2. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Peretti, Zorzato, Antonio Pepe.

 

ART. 72.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.

Conseguentemente

Al comma 1,lettera a), capoverso 3, al settimo periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalitą Stabiliti dall'Autoritą con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione inserire il seguente: Con particolare riferimento ai programmi in pay per view, a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilitą di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei 6 mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane.

72. 26. Fabris.

 

ART. 80.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalitą di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giungo 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa con le autoritą di bacino territorialmente competenti, le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino.

80. 1. VIII Commissione.

 

Dopo il comma 3, č aggiunto il seguente comma: 3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli inquinanti hanno sugli organismi viventi ed in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e favorire lo studio di progetti volti ad una efficace riduzione e controllo delle emissioni degli inquinanti, č istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2008: - 500; 2009: - 500; 2010: - 500.

80. 23. (Nuova formulazione) Pellegrino, Francescato, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella.

 

Dopo l’articolo 80, inserire il seguente:

Art. 80-bis.
(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche).

1. A decorrere dall'anno 2008, č istituito presso il Ministero dell'ambiente un Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalitą di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia: 2008: - 30.000; 2009: - 20.000; 2010: - 20.000.

80. 02. (Nuova formulazione) Andrea Ricci, Acerbo, Lombardi, Migliore.

 

ART. 88.

Dopo l’articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Interventi per la tutela degli animali).

1. Č istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura ed il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarą regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il ministro della salute. 2. Č istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato. 3. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 1 e 2 č attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

4. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: nella misura di lire 103.000 per tonellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 sono sostituite dalle seguenti: nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209.

88. 019. Zanella, Bonelli, Francescato.

 

ART. 89.

Dopo l’articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco).

1. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco si autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione Sicilia, a cui vengono trasferiti i fondi, entro tre mesi predispone il piano di manutenzione straordinaria.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000.

89. 06. (Nuova formulazione) Rotondo, Lomaglio, Sasso, Maderloni, Fumagalli, D'Antona, Nicchi, Aurisicchio, Crisafulli, Burtone.

 

ART. 92.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 č aggiunto in fine il seguente comma: 7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

92. 3. Il relatore.

 

ART. 93.

Dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Centro per il libro e la lettura).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 č autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per le spese di funzionamento nonché per le attivitą istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attivitą culturali con il compito di promuovere e realizzare campagne di promozione della lettura, organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione dei libro italiano, per sostenere le attivitą di diffusione dei libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurare il coordinamento delle attivitą delle altre istituzioni statali operanti in materia e istituire l'Osservatorio del libro e della lettura Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitą culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalitą organizzative e di funzionamento del Centro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n.296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

93. 034. Il relatore.

 

ART. 96.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per il triennio 2008-2010, č autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 10.000; 2009: - 10.000; 2010: - 10.000.

96. 14. (Nuova formulazione) Aurisicchio, Sasso.

 

Dopo l’articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. Č autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 come contributo per il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli a sostegno di attivitą infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, secondo le indicazioni del Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000.

96. 03. (Nuova formulazione) Tessitore, Villari, Ossorio, Bianco, Pellegrino, Incostante, Iannuzzi, Tuccillo, Cesario, Squeglia, Gioacchino Alfano.

 

ART. 99.

Apportare le seguenti modificazioni: a)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le associazioni di cui al comma I dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralitą di consumatori o utenti»; b)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti: «2. Sono legittimate ad agire aģ sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. 1 consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione pub essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 č sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile. 3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilitą della domanda, con ordinanza reciamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda č dichiarata inammissibile quando č manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice puņ differire la pronuncia sull'ammissibilitą della domanda quando sul medesimo oggetto č in corso una istruttoria davanti ad un'autoritą indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicitą dei contenuti dell'azione proposta e dą i provvedimenti per la prosecuzione dei giudizio»; c)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo»; d)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti: «5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. Č fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi č stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi dei comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione č composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed č presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta dei promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni». e)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 11; f)

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12; g) dopo il comma 3 inserire i seguenti: 4. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) č aggiunto il seguente: «8) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

5. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica dei titolo II della parte V č sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

99. 272. Il relatore.

 

Dopo l’articolo 99 inserire il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari).

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitivitą del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilitą di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122»; b) all'articolo 8, comma 3, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilitą del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.»;

c) all'articolo 8, dopo il comma 3 č inserito il seguente: «3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri, di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»; e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo», sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»; f) all'articolo 13, comma 8-novies, primo periodo, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

2. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

99. 023. Il Governo.

 

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi: 6. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni per l'anno 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»; b) l'ultimo periodo č sostituito con il seguente: «Per le finalitą del piano č autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di etą compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, č istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro. 8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 144 č aggiunto il seguente:

Art. 144-bis.

La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 emessa dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2007, č iscritta nell'anno medesimo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto fondo, la somma medesima č versata all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2008: - 3.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni: 2008: + 24.237.

100. 17. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART. 103.

Dopo l’articolo 103 inserire il seguente:

Art. 103-bis.
(Sostegno alle attivitą promosse a tutela dei minori).

Per l'anno 2008 č autorizzata la spesa di 1.500.000 euro al fine di sostenere e potenziare le attivitą di ascolto, consulenza ed assistenza promosse dall'Ente Morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 1.500.

103. 019. (Nuova formulazione) Cioffi, Giuditta.

 

 

ART. 105.

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, č abrogato.

105. 21. Iacomino, Andrea Ricci, Pegolo.

 

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:3. L'importo dell'indennitą speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, č stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1o gennaio 2008. 4. Alla concessione e all'erogazione dell'indennitą sociale, di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 5. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. 6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 12.000;

2009: - 12.000; 2010: - 12.000.

105. 22. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

Dopo l’articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Istituzione del Fondo per la mobilitą dei disabili).

1. Č istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilitą dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per il 2008 e pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle Associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalitą, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della Salute, sentite le rappresentanze delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalitą per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 5.000; 2009: - 3.000; 2010: - 3.000.

105. 018. (Nuova formulazione) D'Elpidio.

 

Dopo l’articolo 105, inserire il seguente:

Art. 105-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietą per i mutui per l'acquisto della prima casa).

1. Č istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietą per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unitą immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi puņ chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non pił di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate č prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicitą originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. 3. La sospensione prevista dal comma 2 non puņ essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie. 4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltą prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate. 5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4. 6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietą sociale, sono stabilite le norme di attuazione del fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 10.000; 2009: - 10.000.

105. 021. (Nuova formulazione) Rossi Gasparrini.

 

Dopo l’articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Bilancio di genere).

1. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli ministeri con il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 č effettuata una sperimentazione presso i ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'universitą e della ricerca. 2. Il Ministro dei diritti e delle pari opportunitą con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione. 3. Il Ministro dei diritti e delle opportunitą predispone corsi di formazione e di aggiornamento per dirigenti dei ministeri suddetti al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi č autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008. 4. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per le pari opportunitą presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2008: - 2.000.

105. 06. Di Salvo, De Simone, Zanella, Bandoli, Deiana, Buffo, De Zulueta, Dioguardi, Zanotti, Lombardi, Nicchi, Balducci, Mascia, Sasso, Mungo, Trupia, Siniscalchi, D'Antona, Cardano, Duranti, Frias, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Perugia, Provera, Bellillo, Cesini, Aurisicchio, Andrea Ricci, Napoletano.

 

Dopo l’articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Statistiche di genere).

1. Č istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuarsi disaggregando e dando pari visibilitą ai dati relativi a donne e uomini, e utilizzando indicatori sensibili al genere. 2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2008: - 1.000.

105. 07. Zanotti, Di Salvo, De Simone, Zanella, Bandoli, Deiana, Buffo, De Zulueta, Dioguardi, Zanotti, Lombardi, Nicchi, Balducci, Mascia, Sasso, Mungo, Trupia, Siniscalchi, D'Antona, Cardano, Duranti, Frias, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Perugia, Provera, Bellillo, Cesini, Aurisicchio, Andrea Ricci, Napoletano.

 

 

ART. 106.

Apportare le seguenti modificazioni: a)

Al comma 1, sostituire le parole da esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, comunque nel limite complessivo del 7 per cento dei fondi disponibili. Le delibere relative ai piani di investimento gią assunte dagli enti previdenziali sono esecutive e costituiscono obbligazione verso gli enti intestatari o beneficiari dell'opera»; b) sostituire il comma 2 con i seguenti: 2. Le somme accantonate per piani di impiego gią approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano gią stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruitą tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati. 2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle forze di polizia che operano nelle cittą metropolitane. Tali infrastrutture possono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

106. 110. Il Relatore.

 

ART. 107.

Dopo l’articolo 107 inserire il seguente:

Art. 107-bis.
(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).

1. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, conseguenti all'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 7 marzo 2007, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione puņ ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP. 2. Le anticipazioni di cui al comma 1 potranno essere richieste entro i limiti di 400 milioni, 250 milioni e 150 milioni, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP dovrą ispirare l'attivitą riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa. 3. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 1, dal 1o gennaio 2008 č abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1o gennaio 2008 č soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.

107. 011. Il Relatore.

 

ART. 109.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e gią iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica Istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro viene versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalitą previste dalla vigente normativa, per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

109. 4. Il Governo.

 

ART. 112.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si applicano, con le medesime modalitą, anche alle cooperative sociali che abbiano un numero non superiore alle 15 unitą tra soci e lavoratori dipendenti.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2008: - 500; 2009: - 500; 2010: - 500.

112. 2. Bonelli, Zanella, Pellegrino.

 

ART. 113.

Aggiungere in fine il seguente comma: 6. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attivitą di ricerca di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008.»

113. 9.Il Relatore.

 

ART. 116.

Subemendamento all'emendamento 116.16.

Sostituire il comma 7 con i seguenti: 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalitą di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 6, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere per 20 milioni sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalitą stabilite dai citati strumenti. 7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 6, e le modalitą di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo.

 

Al comma 6 dopo le parole l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione aggiungere di sostegno al reddito, anche e sostituire le parole per il biennio 2008-2009 con per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 2, sostituire le parole: e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 con e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, e di 80 milioni per l'anno 2008.

0. 116. 16. 2. Villetti, Di Gioia.

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 6. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione potrą, altresģ, essere erogata a copertura di altre attivitą finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e dovrą in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo accertamento della effettiva disponibilitą finanziaria a valere sulle risorse di cui comma 8, sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo. 8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al presente comma. 9. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalitą stabilite dai citati strumenti.

116. 16. Il Relatore.

 

ART. 120.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 1152 con i seguenti: «1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilitą secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per il 2007 č assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilitą presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalitą di gestione per l'utilizzo delle predette risorse. 1152-bis. Per le stesse finalitą e nelle medesime proporzioni e modalitą stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della regione Sicilia e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

120. 15. Il Relatore.

 

ART. 123.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue: 2008: - 2.000; 2009: - 2.000; 2010: - 2.000.

123. 1. Gianfranco Conte.

 

ART. 125.

Al comma 4, sostituire le parole: di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, con le seguenti: di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Liquidazione della Coni servizi SpA).

1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, č abrogato. La societą Coni servizi S.p.A., costituita ai sensi del suddetto articolo, č conseguentemente liquidata. 2. La lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, č soppressa. 3. Il personale alle dipendenze della societą Coni Servizi S.p.A. transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della societą Coni Servizi Spa. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attivitą sportive, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalitą del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla societą Coni Servizi Spa all'Ente Coni. 5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «450 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «449 milioni di euro annui».

125. 15. Milana, Folena, Ciocchetti, Bonelli, De Angelis, Porfidia, Li Causi, Sasso, Rampelli.

 

ART. 128.

Al comma 4, capoverso 2-bis č sostituito dal seguente: 2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettivitą o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.

128. 9. Il Governo.

 

ART. 134.

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto: 1) Ente italiano per la montagna (E.I.M.) - Istituito con la legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 1279.

134. 3. Quartiani, Froner, Rusconi, Brandolini.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929 n. 2392 e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1o ottobre 1931 n. 1312 che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino pił idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

134. 4. Gioacchino Alfano.

 

ART. 138.

Dopo l’articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

138. 01. Borghesi.

 

ART. 141.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č sostituito dal seguente: 862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione č completata entro i sei mesi successivi.

141. 1. Crisci.

 


ART. 144.

Subemendamento all'emendamento 144.33.

Sostituire il secondo capoverso con il seguente: Sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il limite non si applica alle attivitą il cui compenso č basato su tariffe professionali; non si applica, altresģ, ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi, ad altro titolo, percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza».

0. 144. 33. 1. Il Governo.

 

Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3-bis,.

Conseguentemente:

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di natura professionale e con le seguenti: il cui compenso č basato su tariffe professionali; non si applica altresģ; al medesimo comma 2, sopprimere il sesto e l'ottavo periodo; dopo il comma 3, inserire i seguenti: 3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con proprio decreto da emanarsi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul rispetto dei criteri di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2008, i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti da parte delle amministrazioni, degli enti e delle societą di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di societą non quotate. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri: a) il limite massimo dei compensi č definito in relazione al settore di attivitą e alla dimensione delle organizzazioni, tenendo anche conto dei compensi medi previsti per attivitą eventualmente comparabili nel settore privato, nei termini di un multiplo del trattamento economico medio dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni statali; b) la corresponsione di eventuali indennitą o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti in base al contratto, incarico o mandato non puņ determinate il superamento del limite di cui alla lettera a), aumentato di un terzo; c) nelle societą a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e loro controllate, il limite massimo del compenso dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo č stabilito in base al settore prevalente di attivitą della societą, al grado di concorrenza presente nel relativo mercato, alla dimensione del prevalente bacino di utenza, ai livelli di fatturato, ai compensi medi di mercato per cariche corrispondenti in societą private; č altresģ definita la quota del compenso collegata ai risultati conseguiti nell'attivitą di gestione; la corresponsione di eventuali indennitą o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori non puņ determinare il superamento del predetto limite, aumentato di un terzo; d) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti iniziati in data successiva al 28 settembre 2007 e in corso alla data di pubblicazione del decreto; in caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato puņ, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite; e) sono previsti adeguati obblighi di pubblicitą per tutti gli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2 e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto; f) per le regioni e gli enti locali, il decreto del Presidente del Consiglio č emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3-ter. Il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalitą dei rispettivi ordinamenti. A tali categorie si applica il criterio di cui alla lettera b) del comma 3-bis, secondo modalitą precisate dal decreto di cui al medesimo comma 3-bis, con riguardo ad eventuali indennitą o compensi per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l'amministrazione di appartenenza;

Al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: contratti di diritto privato con la seguente: rapporti e sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo;

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis.

144. 33. Incostante.

 

Sostituire il comma 19 con i seguenti: 19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attivitą finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle prioritą indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi della Corte. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. 19-bis. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione. l) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

Subemendamenti all'emendamento 144.101.

Sostituire i commi 3 e 9 con i seguenti: 3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attivitą istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacitą di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato scientifico per il controllo strategico e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1, per le amministrazioni che partecipano a tale programma. 9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, č considerata violazione dell'obbligo di risposta ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

0. 144. 101. 4. Il Governo.

 

Aggiungere dopo il punto a) il seguente: a-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autoritą indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 2, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non puņ comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di Cassazione.

0. 144. 101. 2. Villetti, Di Gioia.

 

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente: 9. La Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; b)

Al comma 15, sostituire le parole da: che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere fino alla fine del comma, con le seguenti: entro trenta giorni dalla loro adozione; c) dopo il comma 17 inserire il seguente: 17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 la parola: «esclusivamente» č soppressa ed č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti riferisce sull'attivitą di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo ai sensi del presente comma»;

e) dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato ed ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato in ciascun anno. 2. Entro il 15 giugno di ciascun anno ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso: a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle prioritą politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformitą con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attivitą di controllo interno; nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare efficienza, produttivitą ed economicitą delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; b) gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e di una progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico indica entro il mese di gennaio ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attivitą istruttoria di cui al comma 2 e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacitą di analisi conoscitiva e valutativa, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, in raccordo operativo con il Servizio studi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si coordina con il Comitato scientifico per il controllo strategico e coopera con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 1. 4. La Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 2, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, e delle prioritą indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 27 e 134 il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attivitą e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 2, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, č aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il programma statistico nazionale comprende una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle societą pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione č finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attivitą, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti sopra detti, nonché al monitoraggio dei beni e servizi prodotti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicitą, efficienza, efficacia e qualitą dei servizi pubblici e produttivitą del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualitą percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione». 7. Ai fini dell'attuazione del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 della presente legge, l'ISTAT emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi di cui al comma 2. AI fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il CNIPA, appositi standard nel rispetto dei principi di unicitą del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati ed accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e del suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere delle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge n. 146 del 1980, ai sensi della tabella C, allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 č sostituito dal seguente: «1. Č fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri č annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalitą, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativitą ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale». 9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti.

144. 101. Il Relatore.

 

ART. 145.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Dopo il comma 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, č aggiunto il seguente: 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalitą di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

Al comma 3, capoverso, articolo 36, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi inclusi gli organismi operanti per le finalitą di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Al comma 3, capoverso, articolo 36, comma 10, alle parole: le universitą e gli enti di ricerca premettere le seguenti: Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attivitą i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

145. 12. Vannucci, Crisafulli, Giovanelli, Marchi.

 

Al comma 3, capoverso articolo 36, dopo il comma 7, inserire il seguente: 7-bis 1. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, il parco Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994 n. 10, e gli enti cui č delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente č fissato in 150 unitą di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; 2010: - 1.000.

145. 44. Francescato.

 

ART. 146.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, č collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

146. 47.La IV Commissione.

 

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: 22-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali č autorizzato ad utilizzare le disponibilitą del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nei limiti della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1 commi da 247 a 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di euro 2 milioni č versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalitą di cui al presente comma. Il Ministro dell'Economia e delle finanze č autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

146. 102. (Nuova formulazione) Cesini.

 

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti: 24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilitą interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006. 24-ter. Con apposito decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il mese di giugno 2008, si provvede altresģ a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale - sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di Amministrazioni pubbliche - puņ essere inviato in missione temporanea presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti ed indiretti, a carico della stessa Amministrazione proponente - per l'espletamento di compiti che richiedano particolare competenza tecnica e che non possano essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri».

146. 263. (Nuova formulazione) Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 31-bis. all'articolo 96 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ultimo periodo, dopo le parole «Le rivendite assegnate» aggiungere le seguenti: «ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso,».

146. 271. Il relatore.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilitą di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avere effettuato non meno di 120 (centoventi) giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, si interpreta che deve sussistere nel predetto quinquennio.

146. 266. Il relatore.

 

Dopo il comma 31, č aggiunto il seguente: 31-bis. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole «a regime.» č inserito il seguente periodo: «Il CNEL č autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unitą di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia».

146. 269. Il relatore.

 

ART. 149.

Al comma 1 dopo le parole: 1.081 milioni di euro aggiungere le seguenti: di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dell'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.

149. 25. Aurisicchio, Sasso.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente: In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali ed alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'onnicomprensivitą della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilitą di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, una quota di 5 milioni di euro č altresģ destinata, a decorrere dal 2008, con finalitą perequative e solidaristiche, agli Enti non sottoposti al Patto di stabilitą interno. Per gli Enti locali sottoposti al Patto di stabilitą interno saranno definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilitą interno.

149. 71. Il relatore.

 

Dopo l’articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis. (Misure per la funzionalitą dell'Amministrazione civile dell'interno).

1. Per far fronte alla notevole complessitą dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali č incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2008. 2. Č stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente articolo. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

149. 01. I Commissione.

 

ART. 150.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte in maniera lineare dello 0,5 per cento per un importo pari a euro 73.863.000 per l'anno 2009 e 73.911.000 per l'anno 2010.

Conseguentemente al medesimo articolo, aggiungere in fine il seguente comma: 7-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, č ridotto di 169.809.000 euro per l'anno 2008.

Conseguentemente: nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): 2008: + 152.810; nella tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): 2008: + 16.999.

150. 13. Il Governo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 7-bis. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 č ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, č incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella C, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro): Ricerca e innovazione. Ricerca di base e applicata. Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: Articolo 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - Interventi - cap. 1707/p): 2008: + 3.000; 2009: -; 2010: -.

150. 12. Il relatore.

TAB. A.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008: - 12.500; 2009: - 17.500; 2010: - 7.500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni Legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni: 2008: + 10.000; 2009: + 15.000; 2010: + 5.000.

Alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: legge n. 549 del 1995 apportare le seguenti variazioni: 2008: + 2.500; 2009: + 2.500; 2010: + 2.500.

Tab. A. 68. Il relatore.

 

 

ALLEGATO 5

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

PROPOSTE EMENDATIVE INAMMISSIBILI PER CARENZA O INIDONEITĄ DELLA COMPENSAZIONE

 


A) INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE

2.1         VIII COMMISSIONE

2.           VIII COMMISSIONE

2.5         VIII COMMISSIONE

2.6         X COMMISSIONE

2.8         VII COMMISSIONE

2.15       OTTONE ROSELLA

2.17       BELLOTTI LUCA

2.19       NAPOLI OSVALDO

2.20       GERMONTANI MARIA IDA

2.21       FASCIANI GIUSEPPINA

2.22       LION MARCO

2.27       CREMA GIOVANNI

2.28       MAZZOCCHI ANTONIO

2.30       MAZZOCCHI ANTONIO

2.32       RUGGERI RUGGERO

2.33       RUGGERI RUGGERO

2.39       FOLENA PIETRO

2.41       FRONER LAURA

2.45       SAGLIA STEFANO

2.47       MARIANI RAFFAELLA

2.48       VANNUCCI MASSIMO

2.50       FEDI MARCO

2.52       BELLOTTI LUCA

2.57       LUPI MAURIZIO ENZO

2.59       GIORGETTI ALBERTO

2.62       MARCHI MAINO

2.64       FRANCI CLAUDIO

2.67       NARDUCCI FRANCO

2.68       PEPE ANTONIO

2.71       REALACCI ERMETE

2.76       SAMPERI MARILENA

2.80       CREMA GIOVANNI

2.81       CREMA GIOVANNI

2.82       LOVELLI MARIO

2.92       NARDUCCI FRANCO

2.98       PEDRINI EGIDIO ENRICO

2.116     PIAZZA CAMILLO

2.121     SCHIRRU AMALIA

2.123     IACOMINO SALVATORE

2.126     PEPE ANTONIO

2.130     GIORGETTI ALBERTO

2.134     GIORGETTI ALBERTO

2.139     GIORGETTI ALBERTO

2.143     GIORGETTI ALBERTO

2.151     BERTOLINI ISABELLA

2.152     BERTOLINI ISABELLA

2.154  BERTOLINI ISABELLA

2.156  BERTOLINI ISABELLA

2.158  BERTOLINI ISABELLA

2.159  BERTOLINI ISABELLA

2.168  SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

2.170  GALLETTI GIAN LUCA

2.171  GALLETTI GIAN LUCA

2.177  GALLETTI GIAN LUCA

2.178  GALLETTI GIAN LUCA

2.179  GALLETTI GIAN LUCA

2.181  D'ELPIDIO DANTE

2.182  FABRIS MAURO

2.183  FABRIS MAURO

2.184  FABRIS MAURO

2.185  ADENTI FRANCESCO

2.186  CASSOLA ARNOLD

2.187  BUONTEMPO TEODORO

2.188  GARAVAGLIA MASSIMO

2.189  FUGATTI MAURIZIO

2.190  FUGATTI MAURIZIO

2.193  GARAVAGLIA MASSIMO

2.194  GARAVAGLIA MASSIMO

2.196  GARAVAGLIA MASSIMO

2.199  GARAVAGLIA MASSIMO

2.208  VILLETTI ROBERTO

2.213  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

2.216  DI VIRGILIO DOMENICO

2.223  ZELLER KARL

2.225  BRUGGER SIEGFRIED

2.235  ZELLER KARL

2.236  BRUGGER SIEGFRIED

2.257  ALEMANNO GIOVANNI

2.258  D'ELIA SERGIO

2.0.3   OLIVA VINCENZO

2.0.6   CANNAVŅ SALVATORE

2.0.14MARGIOTTA SALVATORE

2.0.18QUARTIANI ERMINIO ANGELO

2.0.19WIDMANN JOHANN GEORG

2.0.20NAPOLI OSVALDO

2.0.23GARAVAGLIA MASSIMO

2.0.24GARAVAGLIA MASSIMO

2.0.25CAPARINI DAVIDE

2.0.26CAPARINI DAVIDE

2.0.28ADENTI FRANCESCO

2.0.33GIUDICE GASPARE

2.0.36PEPE ANTONIO

2.0.37CIRIELLI EDMONDO

3.5      SPOSETTI UGO

3.6      DATO CINZIA

3.8      FIANO EMANUELE

3.11    MAZZOCCHI ANTONIO

3.12    CRISCI NICOLA

3.15    MERLONI MARIA PAOLA

3.16    MERLONI MARIA PAOLA

3.17    PEDRIZZI RICCARDO

3.18    TOMASELLI SALVATORE

3.20    PIAZZA ANGELO

3.22    PIAZZA ANGELO

3.24    GIUDICE GASPARE

3.28    LUPI MAURIZIO ENZO

3.29    LUPI MAURIZIO ENZO

3.32    BENZONI ROSALBA

3.34    ZORZATO MARINO

3.44    LEO MAURIZIO

3.48    FLUVI ALBERTO

3.56   ZORZATO MARINO

3.59   FOLENA PIETRO

3.65   SATTA ANTONIO

3.66   SATTA ANTONIO

3.67   SATTA ANTONIO

3.68   SATTA ANTONIO

3.75   BRUGGER SIEGFRIED

3.79   GIUDICE GASPARE

3.81   LEONE ANTONIO

3.82   CROSETTO GUIDO

3.83   CROSETTO GUIDO

3.85   CROSETTO GUIDO

3.86   CROSETTO GUIDO

3.87   CROSETTO GUIDO

3.88   CROSETTO GUIDO

3.89   CROSETTO GUIDO

3.90   CROSETTO GUIDO

3.92   CROSETTO GUIDO

3.93   CROSETTO GUIDO

3.95   CAMPA CESARE

3.96   CAMPA CESARE

3.97   CAMPA CESARE

3.100PORFIDIA AMERICO

3.102DELLA VEDOVA BENEDETTO

3.104LEO MAURIZIO

3.106VILLETTI ROBERTO

3.109ZUCCHI ANGELO ALBERTO

3.112MANTINI PIERLUIGI

3.117FINCATO LAURA

3.125FINCATO LAURA

3.127CRISAFULLI VLADIMIRO

3.128FLUVI ALBERTO

3.132IACOMINO SALVATORE

3.133BELLOTTI LUCA

3.134BELLOTTI LUCA

3.137BELLOTTI LUCA

3.138BELLOTTI LUCA

3.139BELLOTTI LUCA

3.140BELLOTTI LUCA

3.142CROSETTO GUIDO

3.143BELLOTTI LUCA

3.144BELLOTTI LUCA

3.154DE CORATO RICCARDO

3.158MARRAS GIOVANNI

3.178GERMONTANI MARIA IDA

3.179GERMONTANI MARIA IDA

3.180GERMONTANI MARIA IDA

3.183GIORGETTI ALBERTO

3.184GIORGETTI ALBERTO

3.188GIORGETTI ALBERTO

3.190COSENZA GIULIA

3.200D'ELPIDIO DANTE

3.201D'ELPIDIO DANTE

3.202D'ELPIDIO DANTE

3.205D'ELPIDIO DANTE

3.206D'ELPIDIO DANTE

3.208D'ELPIDIO DANTE

3.209BUONTEMPO TEODORO

3.210BUONTEMPO TEODORO

3.212BUONTEMPO TEODORO

3.213BUONTEMPO TEODORO

3.214BUONTEMPO TEODORO

3.228GARAVAGLIA MASSIMO

3.232GARAVAGLIA MASSIMO

3.238GARAVAGLIA MASSIMO

3.255ALFANO GIOACCHINO

3.260  FORLANI ALESSANDRO

3.261  FORLANI ALESSANDRO

3.263  FORLANI ALESSANDRO

3.268  D'AGRŅ LUIGI

3.270  D'AGRŅ LUIGI

3.271  PERETTI ETTORE

3.273  PERETTI ETTORE

3.274  PERETTI ETTORE

3.275  PERETTI ETTORE

3.277  D'ALIA GIANPIERO

3.278  GALLETTI GIAN LUCA

3.280  GALLETTI GIAN LUCA

3.284  PERETTI ETTORE

3.285  PERETTI ETTORE

3.286  D'AGRŅ LUIGI

3.290  ALFANO ANGELINO

3.291  CONTE GIANFRANCO

3.300  D'ULIZIA LUCIANO

3.302  ZORZATO MARINO

3.303  CONTE GIANFRANCO

3.307  RUSSO PAOLO

3.309  RUSSO PAOLO

3.311  FABRIS MAURO

3.315  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

3.316  CAMPA CESARE

3.328  LUPI MAURIZIO ENZO

3.329  FUGATTI MAURIZIO

3.0.1   OLIVA VINCENZO

3.0.4   TUCCILLO DOMENICO

3.0.8   MUNGO DONATELLA

3.0.12GIUDITTA PASQUALINO

3.0.13GIUDITTA PASQUALINO

3.0.14GIUDITTA PASQUALINO

3.0.18MUSI ADRIANO

4.4      ASTORE GIUSEPPE

4.8      LEO MAURIZIO

4.9      RAITI SALVATORE

4.10    RAITI SALVATORE

4.14    BORGHESI ANTONIO

4.16    RAITI SALVATORE

4.29    D'AGRŅ LUIGI

4.33    FUGATTI MAURIZIO

4.34    FUGATTI MAURIZIO

4.35    CAPARINI DAVIDE

4.36    CAPARINI DAVIDE

4.37    CAPARINI DAVIDE

4.38    CAPARINI DAVIDE

4.39    CAPARINI DAVIDE

4.41    ULIVI ROBERTO

4.47    D'ULIZIA LUCIANO

4.48    RUSSO PAOLO

4.0.2   LEO MAURIZIO

5.1      RAITI SALVATORE

5.2      PERETTI ETTORE

5.3      BUONTEMPO TEODORO

5.4      BUONTEMPO TEODORO

5.5      CAPARINI DAVIDE

5.6      GARAVAGLIA MASSIMO

5.14    PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA

5.0.1   LEO MAURIZIO

6.13    BELLOTTI LUCA

6.0.1   CROSETTO GUIDO

8.22    PERETTI ETTORE

8.0.3   CIOFFI MANDRA

8.0.10LEONE ANTONIO

9.2      SAGLIA STEFANO

9.7      BELLOTTI LUCA

9.11    BELLOTTI LUCA

9.16    NAPOLI OSVALDO

9.17    NAPOLI OSVALDO

9.18    NAPOLI OSVALDO

9.30    BOATO MARCO

9.31    BOATO MARCO

9.32    BOATO MARCO

9.34    RUGGERI RUGGERO

9.39    PEDRIZZI RICCARDO

9.42    TOMASELLI SALVATORE

9.46    PEDRIZZI RICCARDO

9.47    MISURACA FILIPPO

9.48    MISURACA FILIPPO

9.52    MISURACA FILIPPO

9.54    VI COMMISSIONE

9.70    LEO MAURIZIO

9.78    GIORGETTI ALBERTO

9.83    VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA

9.96    NARDI MASSIMO

9.97    NARDI MASSIMO

9.108  MISURACA FILIPPO

9.110  MISURACA FILIPPO

9.115  GIUDICE GASPARE

9.116  GIUDICE GASPARE

9.118  GIUDICE GASPARE

9.135  BRUGGER SIEGFRIED

9.137  NICCO ROBERTO ROLANDO

9.138  CAMPA CESARE

9.139  MINARDO RICCARDO

9.141  MINARDO RICCARDO

9.145  DELLA VEDOVA BENEDETTO

9.153  LEONE ANTONIO

9.156  CROSETTO GUIDO

9.158  LEONE ANTONIO

9.161  CROSETTO GUIDO

9.198  CROSETTO GUIDO

9.202  CECCUZZI FRANCO

9.204  STRIZZOLO IVANO

9.208  RUGGERI RUGGERO

9.209  CECCUZZI FRANCO

9.213  SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

9.216  ZUCCHI ANGELO ALBERTO

9.217  PERTOLDI FLAVIO

9.219  ZUCCHI ANGELO ALBERTO

9.235  MOTTA CARMEN

9.237  FLUVI ALBERTO

9.238  CRISCI NICOLA

9.248  MOFFA SILVANO

9.256  GIORGETTI ALBERTO

9.259  GIORGETTI ALBERTO

9.263  GIORGETTI ALBERTO

9.266  CANNAVŅ SALVATORE

9.267  CANNAVŅ SALVATORE

9.272  MELONI GIORGIA

9.275  RAMPELLI FABIO

9.276  RAMPELLI FABIO

9.279  GIORGETTI ALBERTO

9.287  SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

9.289  GARAVAGLIA MASSIMO

9.294  FUGATTI MAURIZIO

9.299  FUGATTI MAURIZIO

9.300  FUGATTI MAURIZIO

9.310  GARAVAGLIA MASSIMO

9.311  GARAVAGLIA MASSIMO

9.312  STUCCHI GIACOMO

9.318  GARAVAGLIA MASSIMO

9.320  GARAVAGLIA MASSIMO

9.329  GARAVAGLIA MASSIMO

9.330  GARAVAGLIA MASSIMO

9.334  GARAVAGLIA MASSIMO

9.335  SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

9.340  GARAVAGLIA MASSIMO

9.341  GARAVAGLIA MASSIMO

9.344  TURCO MAURIZIO

9.351  PERETTI ETTORE

9.352  D'AGRŅ LUIGI

9.353  MARTINELLO LEONARDO

9.356  D'AGRŅ LUIGI

9.357  GALLETTI GIAN LUCA

9.358  GALLETTI GIAN LUCA

9.360  RUVOLO GIUSEPPE

9.361  GALLETTI GIAN LUCA

9.363  GALLETTI GIAN LUCA

9.365  ZINZI DOMENICO

9.366  ZINZI DOMENICO

9.367  PERETTI ETTORE

9.368  PERETTI ETTORE

9.369  GALLETTI GIAN LUCA

9.371  MAZZONI ERMINIA

9.372LUCCHESE FRANCESCO PAOLO

9.373  DELFINO TERESIO

9.374  DELFINO TERESIO

9.382  D'AGRŅ LUIGI

9.384  PERETTI ETTORE

9.386  PERETTI ETTORE

9.389  PERETTI ETTORE

9.395  D'ELPIDIO DANTE

9.397  BONELLI ANGELO

9.401  MILANATO LORENA

9.405  ROSSO ROBERTO

9.412  MADERLONI CLAUDIO

9.413  ZELLER KARL

9.415  ZELLER KARL

9.416  FUGATTI MAURIZIO

9.417  GARAVAGLIA MASSIMO

9.425  GELMINI MARIASTELLA

9.428  CONTE GIANFRANCO

9.429  CONTE GIANFRANCO

9.433  CONTE GIANFRANCO

9.435MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

9.443  FABBRI LUIGI

9.444  XIII COMMISSIONE

9.451  LAZZARI LUIGI

9.452  BUONTEMPO TEODORO

9.471  LENNA VANNI

9.472MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

9.0.2   MUSI ADRIANO

9.0.3   NAPOLI OSVALDO

9.0.4   ASTORE GIUSEPPE

9.0.8   PICANO ANGELO

9.0.10DE CORATO RICCARDO

9.0.13PEDRINI EGIDIO ENRICO

9.0.15LEDDI MAIOLA MARIA

9.0.29D'ULIZIA LUCIANO

9.0.30DELFINO TERESIO

9.0.32MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

9.0.35   DELFINO TERESIO

9.0.36   D'ULIZIA LUCIANO

9.0.37   FASOLINO GAETANO

10.9      CECCACCI RUBINO FIORELLA

10.31    CAPARINI DAVIDE

10.32    CAPARINI DAVIDE

10.0.2   LOVELLI MARIO

11.6      BONO NICOLA

12.4      BERNARDO MAURIZIO

12.5      CONTE GIANFRANCO

12.7      CIOCCHETTI LUCIANO

12.8      BUONTEMPO TEODORO

12.14    BONO NICOLA

12.0.2   CECCACCI RUBINO FIORELLA

12.0.6   CECCACCI RUBINO FIORELLA

14.3      BELLANOVA TERESA

14.11    II COMMISSIONE

14.20    REINA GIUSEPPE MARIA

14.25    DI GIOIA LELLO

14.30    FUGATTI MAURIZIO

14.54    D'ELPIDIO DANTE

14.0.1   NUCARA FRANCESCO

15.4      TOLOTTI FRANCESCO

15.0.2   CALGARO MARCO

15.0.3   PEPE ANTONIO

15.0.6   REINA GIUSEPPE MARIA

15.0.7   CROSETTO GUIDO

15.0.12NARDI MASSIMO

15.0.15BERTOLINI ISABELLA

15.0.16PEPE ANTONIO

15.0.19ALFANO GIOACCHINO

15.0.23ALFANO GIOACCHINO

15.0.28ALFANO GIOACCHINO

15.0.37GRILLINI FRANCO

15.0.38DELBONO EMILIO

15.0.41PEDRIZZI RICCARDO

16.7      CROSETTO GUIDO

19.1      SAGLIA STEFANO

19.5      SAGLIA STEFANO

19.12    NAPOLI OSVALDO

19.13    NAPOLI OSVALDO

19.15    NAPOLI OSVALDO

19.17    NAPOLI OSVALDO

19.18    CREMA GIOVANNI

19.20    CREMA GIOVANNI

19.24    CODURELLI LUCIA

19.33    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

19.34    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

19.35    BONELLI ANGELO

19.37    CRISAFULLI VLADIMIRO

19.38    VILLETTI ROBERTO

19.39   INCOSTANTE MARIA FORTUNA

19.40    STRIZZOLO IVANO

19.43    STRIZZOLO IVANO

19.44    STRIZZOLO IVANO

19.46    MARGIOTTA SALVATORE

19.47    RICCI ANDREA

19.50    CROSETTO GUIDO

19.51    CROSETTO GUIDO

19.55    NESPOLI VINCENZO

19.57    GIORGETTI ALBERTO

19.60    NESPOLI VINCENZO

19.62    PICANO ANGELO

19.67    MOFFA SILVANO

19.70    MOFFA SILVANO

19.74    GELMINI MARIASTELLA

19.77    GELMINI MARIASTELLA

19.78    NAPOLI OSVALDO

19.79    NAPOLI OSVALDO

19.80    NAPOLI OSVALDO

19.81    NAPOLI OSVALDO

19.83    NAPOLI OSVALDO

19.85    PERETTI ETTORE

19.90    FABRIS MAURO

19.92    GARAVAGLIA MASSIMO

19.93    GARAVAGLIA MASSIMO

19.95    OLIVA VINCENZO

19.0.5   SAGLIA STEFANO

19.0.6   NAPOLI OSVALDO

19.0.8   GELMINI MARIASTELLA

19.0.9   MOFFA SILVANO

19.0.13CROSETTO GUIDO

19.0.15II COMMISSIONE

20.16    PICCHI GUGLIELMO

20.0.2   RUSSO PAOLO

21.1      GIUDICE GASPARE

22.1     INCOSTANTE MARIA FORTUNA

22.2      D'AMBROSIO GIORGIO

24.6      SAGLIA STEFANO

24.9      NAPOLI OSVALDO

24.11    NAPOLI OSVALDO

24.12    NAPOLI OSVALDO

24.13    NAPOLI OSVALDO

24.16    CREMA GIOVANNI

24.44    NESPOLI VINCENZO

24.45    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

24.46    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

24.47    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

24.54    STRIZZOLO IVANO

24.56    RICCI ANDREA

24.57    SPERANDIO GINO

24.60    CROSETTO GUIDO

24.74    GALLETTI GIAN LUCA

24.87    GARAVAGLIA MASSIMO

24.93    RICCI ANDREA

24.97    MOFFA SILVANO

24.98    NAPOLI ANGELA

24.106  GELMINI MARIASTELLA

24.0.6   CREMA GIOVANNI

24.0.8   CREMA GIOVANNI

24.0.12NAPOLI OSVALDO

24.0.16LOVELLI MARIO

24.0.19RICCI ANDREA

24.0.26PILI MAURO

24.0.27PILI MAURO

24.0.29PILI MAURO

24.0.31PILI MAURO

24.0.34PILI MAURO

24.0.35PILI MAURO

24.0.37GALLETTI GIAN LUCA

25.4      NAPOLI OSVALDO

25.6      NAPOLI OSVALDO

25.7      NAPOLI OSVALDO

25.11    CREMA GIOVANNI

25.13    RUSSO FRANCO

25.25    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

25.27    D'ELIA SERGIO

25.30    PROVERA MARILDE

25.33    RUSSO FRANCO

25.43    MURA SILVANA

25.48    NICCO ROBERTO ROLANDO

25.50    DELFINO TERESIO

25.51    DELFINO TERESIO

25.53    D'ALIA GIANPIERO

25.54    D'ALIA GIANPIERO

25.55    GALLETTI GIAN LUCA

25.61    PICANO ANGELO

25.80    ZANETTA VALTER

26.8      SAGLIA STEFANO

26.12    NAPOLI OSVALDO

26.21    NAPOLI OSVALDO

26.65    STRIZZOLO IVANO

26.79    CROSETTO GUIDO

26.102  PELLEGRINO TOMMASO

26.120  MOFFA SILVANO

26.135  SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

26.142  GELMINI MARIASTELLA

27.30    BORGHESI ANTONIO

27.0.8   DIOGUARDI DANIELA

28.2     QUARTIANI ERMINIO ANGELO

28.4      NAPOLI OSVALDO

28.10    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

28.15    MORRONE GIUSEPPE

28.26    ZANETTA VALTER

28.0.7   CAPARINI DAVIDE

28.0.10CAPARINI DAVIDE

28.0.11CAPARINI DAVIDE

28.0.12CAPARINI DAVIDE

28.0.13CAPARINI DAVIDE

29.1     VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA

29.7      TOLOTTI FRANCESCO

29.13    GARAVAGLIA MASSIMO

29.27    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

29.0.6   GARAVAGLIA MASSIMO

30.3      LUMIA GIUSEPPE

30.4      PINOTTI ROBERTA

30.0.6   NAN ENRICO

30.0.7   NAN ENRICO

30.0.8   NAN ENRICO

30.0.13LUPI MAURIZIO ENZO

30.0.21NAPOLI OSVALDO

30.0.33NAPOLI OSVALDO

30.0.34NAPOLI OSVALDO

30.0.46RUVOLO GIUSEPPE

31.2      CASSOLA ARNOLD

31.5      DE BRASI RAFFAELLO

31.6      DE BRASI RAFFAELLO

31.7      FEDI MARCO

33.0.5   BAFILE MARIZA

34.4      CIRIELLI EDMONDO

34.6      CIRIELLI EDMONDO

34.0.2   GASPARRI MAURIZIO

34.0.3   COSSIGA GIUSEPPE

34.0.5   BERTOLINI ISABELLA

34.0.8   ASCIERTO FILIPPO

38.0.21GIUDICE GASPARE

38.0.25PAGLIARINI GIANNI

39.1      I COMMISSIONE

39.20    BUONTEMPO TEODORO

39.25    GASPARRI MAURIZIO

39.26   INCOSTANTE MARIA FORTUNA

39.44    SANTELLI JOLE

39.0.10GIORGETTI ALBERTO

39.0.12SANTELLI JOLE

39.0.13SANTELLI JOLE

40.0.4   ZANETTA VALTER

41.0.11CAMPA CESARE

41.0.15PEPE ANTONIO

41.0.20GARAVAGLIA MASSIMO

41.0.25FRATTA PASINI PIERALFONSO

41.0.26FRATTA PASINI PIERALFONSO

41.0.36TOLOTTI FRANCESCO

41.0.38BELLANOVA TERESA

41.0.41PEPE MARIO

41.0.42PEPE MARIO

41.0.43LEONE ANTONIO

41.0.44GIORGETTI ALBERTO

41.0.46GIORGETTI ALBERTO

42.1      VIII COMMISSIONE

42.7      RAVETTO LAURA

42.9      FORLANI ALESSANDRO

42.18    BRUSCO FRANCESCO

42.26    OLIVA VINCENZO

42.34    CERONI REMIGIO

42.35    MARGIOTTA SALVATORE

42.0.3   ASTORE GIUSEPPE

43.0.2   BELLOTTI LUCA

43.0.4   MISURACA FILIPPO

43.0.5   MISURACA FILIPPO

43.0.8   MINARDO RICCARDO

43.0.10MINARDO RICCARDO

43.0.13MISURACA FILIPPO

43.0.16MISURACA FILIPPO

43.0.17MISURACA FILIPPO

43.0.18MISURACA FILIPPO

43.0.19BELLOTTI LUCA

43.0.20BELLOTTI LUCA

43.0.21SERVODIO GIUSEPPINA

43.0.23BRUGGER SIEGFRIED

43.0.26XIII COMMISSIONE

43.0.31GARAVAGLIA MASSIMO

43.0.32GARAVAGLIA MASSIMO

43.0.42MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

43.0.54MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

43.0.80MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

43.0.81MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

44.0.1   BELLOTTI LUCA

44.0.4   ZUCCHI ANGELO ALBERTO

44.0.5   XIII COMMISSIONE

44.0.8   GIORGETTI ALBERTO

44.0.9   BUONFIGLIO ANTONIO

45.1      PELLEGRINO TOMMASO

45.6      GARAVAGLIA MASSIMO

46.5      GARAVAGLIA MASSIMO

46.6      GARAVAGLIA MASSIMO

47.0.3   PINI GIANLUCA

48.0.9   GARAVAGLIA MASSIMO

48.0.10GARAVAGLIA MASSIMO

48.0.11GARAVAGLIA MASSIMO

49.2      XIII COMMISSIONE

49.3      LION MARCO

49.5      BORGHESI ANTONIO

49.0.1   LION MARCO

49.0.10MISURACA FILIPPO

49.0.36BELLOTTI LUCA

49.0.37BELLOTTI LUCA

49.0.43SERVODIO GIUSEPPINA

49.0.46ZUCCHI ANGELO ALBERTO

49.0.47MADERLONI CLAUDICO

49.0.61  D'ULIZIA LUCIANO

49.0.71  FUNDARŅ MASSIMO SAVERIO ENNIO

49.0.83  MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

49.0.98  XIII COMMISSIONE

49.0.124     DELFINO TERESIO

49.0.135     DELFINO TERESIO

49.0.164     ZANETTA VALTER

49.0.165     ZANETTA VALTER

49.0.166     ZANETTA VALTER

49.0.172     BELLOTTI LUCA

50.2       ALEMANNO GIOVANNI

50.5       SAGLIA STEFANO

50.8       VANNUCCI MASSIMO

50.9       VANNUCCI MASSIMO

50.0.10  BELLOTTI LUCA

50.0.11  CROSETTO GUIDO

51.0.2    CAPARINI DAVIDE

52.42     GARAVAGLIA MASSIMO

52.57     CROSETTO GUIDO

53.10     RAITI SALVATORE

53.17     ALEMANNO GIOVANNI

53.19     ALEMANNO GIOVANNI

53.22     LION MARCO

53.25     XIII COMMISSIONE

56.7       SATTA ANTONIO

56.10     CAMPA CESARE

56.0.2    LION MARCO

56.0.7    RUGGERI RUGGERO

56.0.8    RUGGERI RUGGERO

56.0.9    BELLOTTI LUCA

56.0.11  VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA

56.0.19  XIII COMMISSIONE

56.0.20  SANTELLI JOLE

56.0.31  LION MARCO

57.7       DE ZULUETA TANA

57.9     GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

57.10   GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

57.11   GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

57.12   GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

57.13     RICCI ANDREA

57.14     RICCI ANDREA

59.0.3    CATANOSO BASILIO

59.0.6    CAPARINI DAVIDE

59.0.7    CAPARINI DAVIDE

60.3     PROIETTI COSIMI FRANCESCO

60.0.11  BELLOTTI LUCA

60.0.29  MELONI GIORGIA

60.0.40  LEO MAURIZIO

61.3       IX COMMISSIONE

61.9       NAPOLI ANGELA

61.12     META MICHELE POMPEO

61.0.3    FEDELE LUIGI

62.29     CRISAFULLI VLADIMIRO

62.44     MISITI AURELIO SALVATORE

62.86     VELO SILVIA

62.0.5    PIAZZA ANGELO

62.0.22  MISITI AURELIO SALVATORE

62.0.30  LAZZARI LUIGI

62.0.35  TOLOTTI FRANCESCO

63.3       OLIVA VINCENZO

63.20     BORGHESI ANTONIMO

63.30    ZANELLA LUANA

63.0.17GIUDITTA PASQUALINO

63.0.20MISITI AURELIO SALVATORE

63.0.21BORGHESI ANTONIO

66.0.7   BORGHESI ANTONIO

67.6      MAZZARACCHIO SALVATORE

67.20    RAMPELLI FABIO

67.0.5   GARAVAGLIA MASSIMO

68.0.7   LENZI DONATA

69.3      ZORZATO MARINO

69.0.3   GIUDICE GASPARE

69.0.16LONGHI ALEANDRO

69.0.39EVANGELISTI FABIO

69.0.41SAMPERI MARILENA

69.0.49PERETTI ETTORE

70.3      VII COMMISSIONE

70.7      CATONE GIAMPIERO

70.13    SERVODIO GIUSEPPINA

70.14    SERVODIO GIUSEPPINA

70.16    FEDI MARCO

70.20    BARANI LUCIO

70.21    BARANI LUCIO

70.26    VERDINI DENIS

70.27    VERDINI DENIS

70.30    FOLENA PIETRO

70.35    BELTRANDI MARCO

70.37    BELTRANDI MARCO

70.39    RICCI ANDREA

70.40    BAFILE MARIZA

70.41    CROSETTO GUIDO

70.48    PEDRINI EGIDIO ENRICO

70.51    BELISARIO FELICE

70.52    BELISARIO FELICE

70.54    GIUDITTA PASQUALINO

70.65    DI GIOIA LELLO

70.66    DI GIOIA LELLO

70.70    CAPARINI DAVIDE

70.71    CAPARINI DAVIDE

70.76    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

70.77    SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

70.81    RICCI ANDREA

70.82    RICCI ANDREA

70.83    BUEMI ENRICO

71.1      NAPOLI OSVALDO

71.4      SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

74.7      GIORGETTI ALBERTO

78.1      ASTORE GIUSEPPE

78.4      OSSORIO GIUSEPPE

78.13    AURISICCHIO RAFFAELE

78.0.2   CANNAVŅ SALVATORE

78.0.4   DE SIMONE TITTI

80.31    BONELLI ANGELO

80.45    GARAVAGLIA MASSIMO

80.0.10GIUDITTA PASQUALINO

81.17    ACERBO MAURIZIO

81.0.6   FIORIO MASSIMO

81.0.31MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

81.0.39FIORIO MASSIMO

82.7      VIOLA RODOLFO GIULIANO

82.10    XII COMMISSIONE

82.20    PELLEGRINO TOMMASO

82.28    GARAVAGLIA MASSIMO

82.29    MANCUSO GIANNI

82.0.2   ALBONETTI GABRIELE

82.0.3   ALBONETTI GABRIELE

82.0.9   GERMONTANI MARIA IDA

82.0.10GERMONTANI MARIA IDA

82.0.11ALFANO CIRO

82.0.13FABRIS MAURO

82.0.14FABRIS MAURO

82.0.16MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

82.0.17MORONI CHIARA

82.0.19MORONI CHIARA

82.0.20CROSETTO GUIDO

82.0.26COSENZA GIULIA

83.1      LAMORTE DONATO

83.3      LISI UGO

83.14    BORGHESI ANTONIO

83.19    DI VIRGILIO DOMENICO

83.20    DI VIRGILIO DOMENICO

83.0.3   BELLANOVA TERESA

83.0.6   FABBRI LUIGI

83.0.11ZANELLA LUANA

84.1      PISCITELLO RINO

84.2      PISCITELLO RINO

84.3      CANNAVŅ SALVATORE

84.5      XII COMMISSIONE

84.9      CANCRINI LUIGI

84.17    GARAVAGLIA MASSIMO

84.0.3   ZELLER KARL

84.0.4   HOLZMANN GIORGIO

84.0.5   HOLZMANN GIORGIO

85.0.1   VIOLA RODOLFO GIULIANO

86.4      LEONI CARLO

87.1      SAGLIA STEFANO

87.2      NAPOLI OSVALDO

87.3      GELMINI MARIASTELLA

87.7      MOFFA SILVANO

87.8      ULIVI ROBERTO

87.9      ULIVI ROBERTO

87.10    ULIVI ROBERTO

87.11    ULIVI ROBERTO

87.12    ULIVI ROBERTO

87.13    ULIVI ROBERTO

87.14    ULIVI ROBERTO

87.16    ULIVI ROBERTO

87.17    NESPOLI VINCENZO

87.19    STRIZZOLO IVANO

87.20    CROSETTO GUIDO

87.0.3   ULIVI ROBERTO

87.0.4   ULIVI ROBERTO

87.0.5   ULIVI ROBERTO

87.0.6   ULIVI ROBERTO

87.0.7   ULIVI ROBERTO

87.0.8   ULIVI ROBERTO

87.0.9  LUCCHESE FRANCESCO PAOLO

88.1      GHIZZONI MANUELA

88.0.2   XII COMMISSIONE

88.0.4   DI GIROLAMO LEOPOLDO

88.0.6   COSENZA GIULIA

88.0.7   BIANCHI DORINA

88.0.8   BIANCHI DORINA

88.0.13BIANCHI DORINA

88.0.14NAPOLETANO FRANCESCO

88.0.17CROSETTO GUIDO

88.0.21D'AGRŅ LUIGI

88.0.27CALGARO MARCO

88.0.28D'ELPIDIO DANTE

88.0.32ARMOSINO MARIA TERSA

90.21     DE SIMONE TITTI

90.27     DEL BUE MAURO

90.31     GRILLINI FRANCO

90.37     SASSO ALBA

90.41     DE SIMONE TITTI

91.1       SPINI VALDO

91.8       GARAVAGLIA MASSIMO

93.3       CANNAVŅ SALVATORE

94.5       VII COMMISSIONE

94.7       VII COMMISSIONE

94.42     GARAVAGLIA MASSIMO

94.45     GARAVAGLIA MASSIMO

94.47     GARAVAGLIA MASSIMO

94.56     FRASSINETTI PAOLA

94.91     APREA VALENTINA

94.94     APREA VALENTINA

94.105   APREA VALENTINA

94.114   RUSCONI ANTONIO

94.116   FRONER LAURA

96.27     TOCCI WALTER

96.38     PIRO FRANCESCO

96.41     LAMORTE DONATO

96.0.5    CANNAVŅ SALVATORE

96.0.20  TOCCI WALTER

97.6       RUVOLO GIUSEPPE

97.0.1    GRILLINI FRANCO

99.150   PORETTI DONATELLA

99.216   GARAVAGLIA MASSIMO

99.247   FABRIS MAURO

99.0.20  MELONI GIORGIA

99.0.21  MELONI GIORGIA

100.1     DELBONO EMILIO

100.4     WIDMANN JOHANN GEORG

100.0.1  CALGARO MARCO

100.0.3  XII COMMISSIONE

100.0.12     GIORGETTI ALBERTO

100.0.14     BERTOLINI ISABELLA

100.0.20     GARAVAGLIA MASSIMO

100.0.28     CANCRINI LUIGI

100.0.35     LUCCHESE FRANCESCO PAOLO

100.0.36     GALLETTI GIAN LUCA

100.0.37     VOLONTČ LUCA

102.5     MELONI GIORGIA

102.0.8  GARAVAGLIA MASSIMO

102.0.9  MELONI GIORGIA

103.7     SANTELLI JOLE

103.0.24     ASCIERTO FILIPPO

103.0.27     GARDINI ELISABETTA

104.0.2  GARAVAGLIA MASSIMO

104.0.4  CAPITANIO SANTOLINI LUISA

105.0.16   CECCACCI RUBINO FIORELLA

105.0.30     MAZZONI ERMINIA

105.0.40     VILLETTI ROBERTO

105.0.43     CECCACCI RUBINO FIORELLA

107.6     BUFFO GLORIA

107.0.2  GIORGETTI ALBERTO

107.0.7  COSSIGA GIUSEPPE

107.0.8  ASCIERTO FILIPPO

107.0.9  CAPITANIO SANTOLINI LUISA

107.0.10     DIONISI ARMANDO

108.0.1  GUADAGNO WLADIMIRO DETTO VLADIMIR LUXURIA

110.1     RONCONI MAURIZIO

110.2     PINI GIANLUCA

110.3     PINI GIANLUCA

110.4     PEPE ANTONIO

110.0.2  PEDRIZZI RICCARDO

110.0.3  MAZZOCCHI ANTONIO

110.0.4  GARAVAGLIA MASSIMO

110.0.7  GIORGETTI ALBERTO

110.0.10     CROSETTO GUIDO

110.0.11     PERETTI ETTORE

110.0.12     D'AGRŅ LUIGI

110.0.13     GIOVANARDI CARLO

110.0.15     BUONTEMPO TEODORO

111.1     XI COMMISSIONE

111.2     PIAZZA ANGELO

111.3     MILANA RICCARDO

111.4     MARAN ALESSANDRO

111.5     MARAN ALESSANDRO

111.6     DI SALVO TITTI

111.13   MENIA ROBERTO

111.14   RICCI MARIO

111.15   PROVERA MARILDE

111.0.3  FRATTA PASINI PIERALFONSO

112.1     BUONTEMPO TEODORO

112.3     BONELLI ANGELO

112.4     CECCUZZI FRANCO

112.0.2  CAPARINI DAVIDE

112.0.19     D'AGRŅ LUIGI

113.2     GARAVAGLIA MASSIMO

113.4     GARAVAGLIA MASSIMO

113.6     DELLA VEDOVA BENEDETTO

113.7     ARMOSINO MARIA TERESA

113.0.2  PIAZZA ANGELO

113.0.3  PEDRIZZI RICCARDO

113.0.5  TOMASELLI SALVATORE

113.0.6  LUPI MAURIZIO ENZO

113.0.7  VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA

113.0.11     PEDRIZZI RICCARDO

113.0.16     BUFFO GLORIA

113.0.34     GIORGETTI ALBERTO

113.0.42     GARAVAGLIA MASSIMO

113.0.43     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

113.0.48     D'AGRŅ LUIGI

113.0.51     GARAVAGLIA MASSIMO

113.0.55     PAGLIARINI GIANNI

114.0.1  MAZZOCCHI ANTONIO

114.0.2  PEDRIZZI RICCARDO

114.0.4  ROTONDO ANTONIO

114.0.8  GIORGETTI ALBERTO

114.0.10     SANGA GIOVANNI

114.0.13     FINCATO LAURA

114.0.14     MILANATO LORENA

114.0.15     CROSETTO GUIDO

115.0.2  RICCI ANDREA

116.1     VICO LUDOVICO

116.5     ROCCHI AUGUSTO

116.14   CARUSO FRANCESCO SAVERIO

116.0.7  CANNAVŅ SALVATORE

116.0.14     RICCI ANDREA

116.0.15     OTTONE ROSELLA

116.0.16     PERETTI ETTORE

116.0.18     PERETTI ETTORE

116.0.19     PERETTI ETTORE

116.0.20     PERETTI ETTORE

116.0.23     PEDRINI EGIDIO ENRICO

117.0.2  SANTELLI JOLE

118.1     TOMASELLI SALVATORE

118.4     D'AGRŅ LUIGI

118.13   BURGIO ALBERTO

118.16   CIALENTE MASSIMO

118.0.1  DI SALVO TITTI

118.0.22     PALOMBA FEDERICO

119.6     D'ALIA GIANPIERO

119.7     D'ALIA GIANPIERO

119.9     GARAVAGLIA MASSIMO

122.4     SAGLIA STEFANO

122.8     PEDRIZZI RICCARDO

122.0.3  GARAVAGLIA MASSIMO

122.0.4  GARAVAGLIA MASSIMO

122.0.9  FILIPPONIO TATARELLA ANGELA

123.0.1  PEDRIZZI RICCARDO

124.0.4  MIGLIORI RICCARDO

125.0.7  RUSCONI ANTONIO

126.8     BOSI FRANCESCO

126.10   PEPE MARIO

126.13   PAGLIARINI GIANNI

126.0.1  AURISICCHIO RAFFAELE

128.0.2  COSTANTINI CARLO

129.1     I COMMISSIONE

129.3     CIRIELLI EDMONDO

129.19   PALOMBA FEDERICO

129.21   SUPPA ROSA

129.24   DEIANA ELETTRA

129.25   DURANTI DONATELLA

129.0.1  VICO LUDOVICO

131.1     VII COMMISSIONE

131.3     LAMORTE DONATO

131.4     IX COMMISSIONE

131.8     NAPOLI OSVALDO

131.9     D'ULIZIA LUCIANO

131.11   COLASIO ANDREA

131.14   D'ELPIDIO DANTE

131.15   FABRIS MAURO

131.17   CATANOSO BASILIO

131.22   VELO SILVIA

135.0.5  PERETTI ETTORE

136.1     REALACCI ERMETE

136.5     NARDUCCI FRANCO

136.11   CAMPA CESARE

136.12   TABACCI BRUNO

136.15   D'ELPIDIO DANTE

136.25   MELONI GIORGIA

136.41   BONELLI ANGELO

136.44   GALLETTI GIAN LUCA

137.7     GIORGETTI ALBERTO

138.2     PIAZZA ANGELO

138.6     MARIANI RAFFAELLA

138.7     LUPI MAURIZIO ENZO

138.11   LA LOGGIA ENRICO

138.14   MAZZONI ERMINIA

142.1     CANCRINI LUIGI

143.2     CERONI REMIGIO

143.3     TOCCI WALTER

144.0.13     BALDUCCI PAOLA

145.4     SAGLIA STEFANO

145.8     NAPOLI OSVALDO

145.11   CREMA GIOVANNI

145.14   CIRIELLI EDMONDO

145.22   CROSETTO GUIDO

145.23   DELLA VEDOVA BENEDETTO

145.24   DEL BUE MAURO

145.39   NESPOLI VINCENZO

145.46   PAGLIARINI GIANNI

145.48   STRIZZOLO IVANO

145.53   CARUSO FRANCESCO SAVERIO

145.57   D'ALIA GIANPIERO

145.59   FABRIS MAURO

145.66   MOFFA SILVANO

145.69   GELMINI MARIASTELLA

145.71   MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

145.73   BALDELLI SIMONE

145.75   BALDELLI SIMONE

146.7     BELLANOVA TERESA

146.11   NAPOLI OSVALDO

146.13   NAPOLI OSVALDO

146.16   ZACCARIA ROBERTO

146.17   GERMONTANI MARIA IDA

146.19   LAMORTE DONATO

146.22   PROIETTI COSIMI FRANCESCO

146.28   VANNUCCI MASSIMO

146.33   CIRIELLI EDMONDO

146.39   MISURACA FILIPPO

146.46   IV COMMISSIONE

146.51   MISURACA FILIPPO

146.60   COSSIGA GIUSEPPE

146.66   GIUDICE GASPARE

146.81   PALOMBA FEDERICO

146.88   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.92   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.94   SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.99   CATANOSO BASILIO

146.112PAGLIARINI GIANNI

146.115BONELLI ANGELO

146.121GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO

146.124PALOMBA FEDERICO

146.132RICCI ANDREA

146.139CARUSO FRANCESCO SAVERIO

146.151AURISICCHIO RAFFAELE

146.163SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.189AURISICCHIO RAFFAELE

146.190GIUDITTA PASQUALINO

146.192D'ELPIDIO DANTE

146.194FABRIS MAURO

146.195ALFANO GIOACCHINO

146.196BONELLI ANGELO

146.198DI GIOIA LELLO

146.202PERETTI ETTORE

146.221ZELLER KARL

146.232DELFINO TERESIO

146.250NAPOLI OSVALDO

146.265CIALENTE MASSIMO

146.0.6  INTRIERI MARILINA

146.0.8  INTRIERI MARILINA

146.0.9  VIOLA RODOLFO GIULIANO

146.0.11     RUTA ROBERTO

146.0.14     BELLANOVA TERESA

146.0.18     COSSIGA GIUSEPPE

146.0.21     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.0.43     ZIPPONI MAURIZIO

146.0.46     CANNAVŅ SALVATORE

146.0.47     ATTILI ANTONIO

146.0.48     FALLICA GIUSEPPE

146.0.55     D'ELPIDIO DANTE

146.0.61  D'ELPIDIO DANTE

148.3       MARGIOTTA SALVATORE

148.20     CROSETTO GUIDO

148.32     ROCCHI AUGUSTO

148.0.3    CANNAVŅ SALVATORE

149.1       TANONI ITALO

149.2       TANONI ITALO

149.3       TANONI ITALO

149.8       BELLANOVA TERESA

149.9       CANNAVŅ SALVATORE

149.10     CIRIELLI EDMONDO

149.23     COSSIGA GIUSEPPE

149.24     COSSIGA GIUSEPPE

149.29     ASCIERTO FILIPPO

149.46     SANTELLI JOLE

149.47     SANTELLI JOLE

149.58     PERETTI ETTORE

149.66     CIRIELLI EDMONDO

149.67     COSSIGA GIUSEPPE

150.9       RONCONI MAURIZIO

151.3       BONO NICOLA

Tab.A.36GIUDICE GASPARE

Tab.B.11FORLANI ALESSANDRO

Tab.B.13MENIA ROBERTO
(limitatamente all'anno 2008)

Tab.B.15ZANELLA LUANA
(limitatamente all'anno 2008)

Tab.B.16ZANELLA LUANA
(limitatamente all'anno 2008)

Tab.B.17ZANELLA LUANA
(limitatamente all'anno 2008)

Tab.B.18IANNARILLI ANTONELLO

Tab.C.6   CATONE GIAMPIERO

Tab.C.7   BARANI LUCIO

Tab.C.10MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

Tab.C.11FORMISANO ANNA TERESA
(limitatamente all'anno 2008)

Tab.C.12MENIA ROBERTO

 

B) INAMMISSIBILI PER COM­PENSAZIONE INIDONEA

2.29    MAZZOCCHI ANTONIO

2.44    SAGLIA STEFANO

2.49    MUSI ADRIANO

2.160  BERTOLINI ISABELLA

2.192  FUGATTI MAURIZIO

2.195  GARAVAGLIA MASSIMO

2.198  GARAVAGLIA MASSIMO

2.200  GARAVAGLIA MASSIMO

2.212  SANTELLI JOLE

2.221  BRUGGER SIEGFRIED

2.222  BRUGGER SIEGFRIED

2.239  BERTOLINI ISABELLA

2.242  CARLUCCI GABRIELLA

2.243  SANTELLI JOLE

2.244  APREA VALENTINA

2.245  PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA

2.246  CARFAGNA MARIA ROSARIA

2.247  CARFAGNA MARIA ROSARIA

2.248  ARMOSINO MARIA TERESA

2.249  MONDELLO GABRIELLA

2.250  GARDINI ELISABETTA

2.0.35GIUDICE GASPARE

3.10    MAZZOCCHI ANTONIO

3.54    OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO

3.91    CROSETTO GUIDO

3.182    GIORGETTI ALBERTO

3.222    FUGATTI MAURIZIO

3.225    FUGATTI MAURIZIO

3.226    FUGATTI MAURIZIO

3.227    FUGATTI MAURIZIO

3.229    GARAVAGLIA MASSIMO

3.230    GARAVAGLIA MASSIMO

3.231    GARAVAGLIA MASSIMO

3.233    GARAVAGLIA MASSIMO

3.234    GARAVAGLIA MASSIMO

3.236    GARAVAGLIA MASSIMO

3.237    GARAVAGLIA MASSIMO

3.239    GARAVAGLIA MASSIMO

3.244    GARAVAGLIA MASSIMO

3.252    ZELLER KARL

3.253    ZELLER KARL

3.256    FORLANI ALESSANDRO

3.257    FORLANI ALESSANDRO

3.258    D'AGRŅ LUIGI

3.259    FORLANI ALESSANDRO

3.292    ALFANO ANGELINO

3.293    TORTOLI ROBERTO

3.294   MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

3.323    CREMA GIOVANNI

3.324    CREMA GIOVANNI

3.325    ZANOTTI KATIA

3.326    ALFANO GIOACCHINO

3.0.17   LENZI DONATA

5.13      BERTOLINI ISABELLA

5.18      BERTOLINI ISABELLA

9.465    GRILLINI FRANCO

9.466    CANNAVŅ SALVATORE

14.51    ALFANO CIRO

15.0.22RAVETTO LAURA

15.0.42TOLOTTI FRANCESCO

19.0.14CREMA GIOVANNI

24.90    GARAVAGLIA MASSIMO

26.13    NAPOLI OSVALDO

26.130  SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

28.13    OLIVA VINCENZO

29.29    GARAVAGLIA MASSIMO

34.0.16CANNAVŅ SALVATORE

36.8      BALDUCCI PAOLA

38.0.7   MAZZONI ERMINIA

41.4      GIORGETTI ALBERTO

43.0.1   BELLOTTI LUCA

43.0.27XIII COMMISSIONE

43.0.36DELFINO TERESIO

43.0.37DELFINO TERESIO

43.0.39MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA

43.0.66DELFINO TERESIO

43.0.67DELFINO TERESIO

43.0.69DELFINO TERESIO

43.0.70DELFINO TERESIO

43.0.73DELFINO TERESIO

49.0.50SATTA ANTONIO

53.13    REALACCI ERMETE

58.11    PRESTIGIACOMO STEFANIA

60.0.12NAPOLI OSVALDO

62.74    UGGČ PAOLO

62.78    UGGČ PAOLO

74.0.4   FEDI MARCO

80.15   LOMAGLIO ANGELO MARIA ROSARIO

83.8      GARAVAGLIA MASSIMO

84.15   CARUSO FRANCESCO SAVERIO

86.6         BOCCIARDO MARIELLA

88.0.9      BIANCHI DORINA

88.0.34    RUSSO PAOLO

89.1         PIAZZA ANGELO

94.0.5      GARAVAGLIA MASSIMO

94.0.10    RUVOLO GIUSEPPE

95.0.2      CANNAVŅ SALVATORE

95.0.6      RAMPELLI FABIO

96.7         CALGARO MARCO

100.5       CALGARO MARCO

103.0.5    GRILLINI FRANCO

103.0.18  PINI GIANLUCA

103.0.26  GIUDICE GASPARE

105.0.2    XII COMMISSIONE

105.0.15  NAPOLI OSVALDO

105.0.45  BIANCHI DORINA

109.3   PROIETTI COSIMI FRANCESCO

110.0.16  MILANATO LORENA

113.5       DE CORATO RICCARDO

113.8       D'IPPOLITO VITALE IDA

116.0.8    CANNAVŅ SALVATORE

124.0.1    MANTINI PIERLUIGI

125.23     FILIPPI ALBERTO

126.17     COSSIGA GIUSEPPE

131.0.2    DI SALVO TITTI

144.0.12  GIUDICE GASPARE

145.27     COSSIGA GIUSEPPE

146.114   PAGLIARINI GIANNI

146.137CARUSO FRANCESCO SAVERIO

146.207   PERETTI ETTORE

146.229   MAZZONI ERMINIA

146.230   D'ALIA GIANPIERO

146.0.13  RUTA ROBERTO

146.0.25  SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

146.0.35  EVANGELISTI FABIO

146.0.49  CANNAVŅ SALVATORE

146.0.53  GIORGETTI ALBERTO

146.0.60  D'ELPIDIO DANTE

149.43     SGOBIO COSIMO GIUSEPPE

149.44     BERTOLINI ISABELLA

149.56     D'ALIA GIANPIERO

149.57     D'ALIA GIANPIERO

149.60     D'ALIA GIANPIERO

Tab.A.35GIUDICE GASPARE


 

 

 

ALLEGATO 6

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

 

CORREZIONI FORMALI

 

All'articolo 2: al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento Misiani 2.70 (nuova formulazione) sono premesse le seguenti parole: «All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 3 č inserito il seguente: 3-bis.»; al comma 5, le parole: «periodo di imposta 2007» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007»; il contenuto del comma 25-bis, introdotto dall'emendamento 2.261 (nuova formulazione) del relatore, č collocato nel comma 10, lettera a).

All'articolo 3: al comma 13, alla lettera d), capoverso 2-ter, primo periodo, e al comma 15, primo periodo, come modificati dall'emendamento 3. 321 del Governo, dopo le parole: «del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori» sono inserite le seguenti: «che eccede 5 milioni e», e le parole: «che eccede i 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro»; al comma 24-bis, introdotto dall'emendamento 3.321 del Governo, alla lettera i), capoverso 1-bis, lettera c), dopo le parole: «previsti al comma 1» sono inserite le seguenti: «del medesimo articolo 87»; al comma 24-quater, lettera i), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 24-bis; al comma 43, lettera h), al numero 1), capoverso, ultimo periodo, e al numero 2), come modificati dall'emendamento 3. 320 del Governo, le parole: «inclusi nel citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al citato decreto».

All'articolo 4: al comma 1, lettera a), numero 3), come modificata dall'emendamento 4.53 del Governo, la parola: «ovvero» č sostituita dalla seguente: «né»; al comma 12, come sostituito dall'emendamento 4. 53 del Governo, le parole: «il presente regime» sono sostituite dalle seguenti: «il regime dei contribuenti minimi»; al comma 12-bis, introdotto dall'emendamento 4. 53 del Governo, le parole: «del presente regime» sono sostituite dalle seguenti: «del regime dei contribuenti minimi».

All'articolo 8: alla rubrica, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 8.33 del Governo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti»; al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 8.34 del Governo, le parole: «crediti IRPEG e IRPEF,» sono sostituite dalle seguenti: «crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle societą»; al comma 1-septies, introdotto dall'emendamento 8.34 del Governo, al capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «dai Confidi iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto»; al comma 1-decies, introdotto dall'emendamento 8.34 del Governo, all'alinea, le parole: «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-septies».

All'articolo 9: al comma 48-bis, introdotto dall'emendamento 9.454 del Governo, le parole: «All'articolo 37, comma 10, lettera d), numero 2), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»; al comma 76-ter, introdotto dall'emendamento 9.458 del Governo, la parola: «destinati» č sostituita dalle seguenti: «da destinare»; al comma 76-quater, introdotto dall'emendamento 9.458 del Governo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 76-ter».

All'articolo 14: al comma 12-octies, introdotto dall'emendamento 14.59 del Governo, la parola: «effettuati» č sostituita dalla seguente: «effettuate»; le disposizioni contenute nei commi 12-novies e 12-decies sono riunite in un solo comma.

All'articolo 15: alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni concernenti l'applicabilitą del regime speciale opzionale alle societą di investimento immobiliare quotate»; al comma 7-bis, introdotto dall'emendamento 15.8 del Governo, alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «dell'1 per cento» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

All'articolo 31-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo del Governo 31.02, al comma 13, le parole: «dall'adozione»sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 56-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo del Governo 56.037, al comma 1, lettera c), le parole : «si intendono estese» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano».

All'articolo 67-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo del Governo 67.08, al comma 1, lettera a), le parole: «ivi compreso»sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese quelle concernenti» nonché dopo le parole: «comunitą terapeutiche «sono inserite le seguenti: « delle spese sostenute» e le parole: «giovani adulti del circuito penale minorile» sono sostituite dalle seguenti: «dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272».

All'articolo 99-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo del Governo 99.023, al comma 1, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: « anche se annotata su titoli cambiari».

 

 

ALLEGATO 7

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

 

PROPOSTE EMENDATIVE

 

ART. 2.

Al comma 28: dopo le parole: destinate alla costruzione inserire le seguenti: ed al funzionamento di; sostituire la dizione: possono essere versate con: sono versate.

2. 2.Ossorio.

 

Al comma 28, dopo le parole: destinate alla costituzione inserire le seguenti: ed al funzionamento di.

2. 1. Vannucci, Giovanelli.

 

TAB. 2.

Alla tabella 2, voce Ministero dell'economia e delle finanze, operare le seguenti variazioni: 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalitą 1.1.2 Interventi - Dipartimento per le politiche fiscali: CP: - 15.000; CS: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, voce Ministero dello sviluppo economico, operare le seguenti variazioni: 2. Competitivitą e sviluppo delle imprese 2.2 Promozione e cincentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo 2.2.2 Interventi - Dipartimento per le imprese: 2300 - Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei princģpi cooperativi, anche attraverso corsi per cooperatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal ministero a scopo di divulgazione del Movimento Cooperativo: CP: - 15.000; CS: - 15.000.

Tab. 2. 2.D'Ulizia.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla tabella «Amministrazione dei monopoli di Stato» alla missione 1 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)» programma 1.1 «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalitą» all'unitą previsionale di base 1.1.6 «Investimenti», per l'anno 2008 operare la seguente modifica: CP: - 1.000; CS: - 1.000.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nella missione 1 «Istruzione Scolastica», nell'ambito del programma 1.9 «Istituzioni Scolastiche Non Statali (22.9)», all'unitą previsionale di base 1.9.3 «Oneri Comuni di Parte Corrente», per l'anno 2008 operare le seguenti modifiche: CP: - 433.953; CS: - 433.953.

Nello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla voce missione 1 «Istruzione Scolastica», nell'ambito dei programmi 1.2 «Istruzione Prescolastica \`22.2Ą», 1.3 «Istruzione Elementare», 1.4 «Istruzione Secondaria Inferiore» 1.5 «Istruzione Secondaria Superiore», ai macroaggregati 1.2.6 «Investimenti», 1.3.6 «Investimenti», 1.4.6 «Investimenti», 1.5.6 «Investimenti», operare le seguenti modifiche: Ufficio scolastico regionale per il Piemonte: euro 27.609; Ufficio scolastico regionale per la Val D'Aosta: euro 828; Ufficio scolastico regionale per la Lombardia: euro 64.802; Ufficio scolastico regionale per il Veneto: euro 33.121; Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia: euro 7.353; Ufficio scolastico regionale per la Luguria: euro 9.036; Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna: euro 25.648; Ufficio scolastico regionale per la Toscana: euro 22.405; Ufficio scolastico regionale per l'Umbria: euro 5.608; Ufficio scolastico regionale per le Marche: euro 10.370; Ufficio scolastico regionale per il Lazio: euro 38.258; Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo: euro 9.493; Ufficio scolastico regionale per il Molise: euro 2.410; Ufficio scolastico regionale per la Campania: euro 55.170; Ufficio scolastico regionale per la Puglia: euro 35.025; Ufficio scolastico regionale per la Basilicata: euro 4.878; Ufficio scolastico regionale per la Calabria: euro 17.421; Ufficio scolastico regionale per la Sicilia: euro 44.520; Ufficio scolastico regionale per la Sardegna: euro 12.041.

Tab. 2. 1.Villetti.

 


TAB. 10.

Nella tabella 10 - stato di previsione del Ministero delle infrastrutture - apportare le seguenti variazioni:

 

Competenza

2008
Cassa

Res. presunti

2009
Competenza

2010
Competenza

In diminuzione

 

 

 

 

 

14.4 - Sistemi ferroviari locali

-743.642.051

-827.272.572

-1.301.247.907

-850.916.922

-803.900.800

19.3 - Politiche urbane e territoriali

- 15.493.707

- 15.493.707

- 32.133.958

-

-

In aumento

 

 

 

 

 

14.1 - Edilizia statale

+ 8.000.000

+ 8.000.000

-

+ 8.000.000

+ 5.000.000

14.7 - Sistemi stradali e autostradali

+ 55.625.027

+ 70.388.315

+ 76.017.393

+ 27.625.027

+ 27.625.027

 

Conseguentemente, nella tabella 16 - stato di previsione del Ministero dei trasporti - apportare le seguenti variazioni:

 

Competenza

2008
Cassa

Res. presunti

2009
Competenza

2010
Competenza

In diminuzione

 

 

 

 

 

7.7 - Sicurezza e controllo ne mari, nei porti e sulle coste

- 8.000.000

- 8.000.000

-

- 8.000.000

- 5.000.000

13.1 - Gestione della sicurezza e della mobilitą stradale

- 10.000

- 10.000

-

- 10.000

- 10.000

13.2 - Logistica ed intermodalitą nel trasporto

- 55.615.027

- 70.378.315

- 76.017.393

- 27.615.027

- 27.615.027

In aumento

 

 

 

 

 

13.6 - Sviluppo della mobilitą locale

+759.135.758

+842.766.279

+1.333.381.865

+850.916.922

+803.900.800

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

 

 

Competenza

2008
Cassa

Res. presunti

2009
Competenza

2010
Competenza

In diminuzione

 

 

 

 

 

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

 

 

 

 

 

14.4 - Sistemi ferroviari locali

 

 

 

 

 

14.6. - Investimenti

 

 

 

 

 

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i sevizi generali

 

 

 

 

 

7560 - Contributo nelle spese, ecc.

-

12.445.935

12.445.935

-

-

7561 - Concorso dello Stato, ecc.

215.517.370

218.268.339

613.937.976

342.205.631

332.205.631

7563 - Contributi per capitale, ecc.

149.320.213

149.517.305

74.146.629

79.517.305

79.517.305

7564 - Spese per interventi vari, ecc.

-

64.865.627

94.865.627

-

-

7566 - Spese per la realizzazione, ecc.

3.000.000

3.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

7567 - Spese per la realizzazione, ecc.

1.000.000

1.000.000

-

1.000.000

1.000.000

7568 - Spese per la realizzazione, ecc.

6.000.000

6.000.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7760 - Concessione di contributi, ecc.

368.804.468

372.175.366

500.851.740

419.193.986

382.177.864

Totale

743.642.051

827.272.572

1.301.247.907

850.916.922

803.900.800

 

 

Competenza

2008
Cassa

Res. presunti

2009
Competenza

2010
Competenza

19 - Casa e assetto urbanistico

 

 

 

 

 

19.3 - Politiche urbane e territoriali

 

 

 

 

 

2.3.6 - Investimenti

 

 

 

 

 

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i sevizi generali

 

 

 

 

 

7240 - Concorso dello Stato, ecc.

15.493.707

15.493.707

32.133.958

-

-

In aumento

 

 

 

 

 

14.1 - Edilizia statale

 

 

 

 

 

1.1.6 - Investimenti

 

 

 

 

 

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i sevizi generali

 

 

 

 

 

7170 (N.I.) - Contributo per le esigenze infrastrutturali delle Capitanerie di porto (21.1.7 - 3.1.1)

5.000.000

5.000.000

-

5.000.000

5.000.000

7171 (N.I.) - Contributi per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera (21.1.7 - 3.1.1)

3.000.000

3.000.000

-

3.000.000

-

Totale

8.000.000

8.000.000

-

8.000.000

5.000.000

14.7 - Sistemi stradali ed autostradali

 

 

 

 

 

1.7.6 - Investimenti

 

 

 

 

 

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale ed i sevizi generali

 

 

 

 

 

7479 (N.I.) - Spese connesse con la realizzazione di infrastrutture per la sicurezza stradale
(21.1.5 - 4.5.1)

10.000

10.000

-

10.000

10.000

7770 (N.I.) - Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali (23.1.1 - 4.5.5)

25.615.027

28.450.458

54.089.536

25.615.027

25.615.027

7772 (N.I.) - Spese relative ad interventi per gli interporti situati nelle aree depresse (23.1.1 - 4.5.5)

-

11.927.857

21.927.857

-

-

7773 (N.I.) - Spese per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno (23.1.1 - 4.5.1)

30.000.000

30.000.000

-

2.000.000

2.000.000

Totale

55.625.027

70.388.315

76.017.393

27.625.027

27.625.027

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

 

 

Competenza

2008
Cassa

Res. presunti

2009
Competenza

2010
Competenza

In diminuzione

 

 

 

 

 

7 - Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

 

 

7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

 

 

 

 

 

2.1.6 - Investimenti

 

 

 

 

 

Capitanerie di porto

 

 

 

 

 

7884 - Contributo per le esigenze, ecc.

5.000.000

5.000.000

-

5.000.000

5.000.000

7885 - Contributo per consentire, ecc.

3.000.000

3.000.000

-

3.000.000

-

Totale

8.000.000

8.000.000

-

8.000.000

5.000.000

13 - Diritto alla mobilitą

 

 

 

 

 

13.1 - Gestione della sicurezza e della mobilitą stradale

 

 

 

 

 

1.1.6 - Investimenti

 

 

 

 

 

Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti

 

 

 

 

 

7390 - Spese per la sicurezza stradale, ecc.

10.000

10.000

-

10.000

10.000

 

 

 

Competenza

2008
Cassa

Res. presunti

2009
Competenza

2010
Competenza

13.2 - Logistica ed intermodalitą nel trasporto

 

 

 

 

 

1.2.6 - Investimenti

 

 

 

 

 

Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti

 

 

 

 

 

7201 - Contributi per la realizzazione, ecc.

25.615.027

28.450.458

54.089.536

25.615.027

25.615.027

7202 - Spese relative, ecc.

-

11.927.857

21.927.857

-

-

7304 - Spesa per il completamento, ecc.

30.000.000

30.000.000

-

2.000.000

2.000.000

Totale

55.615.027

70.378.315

76.017.393

27.615.027

27.615.027

In aumento

 

 

 

 

 

13 - Diritto alla mobilitą

 

 

 

 

 

13.6 - Sviluppo della mobilitą locale

 

 

 

 

 

1.6.6 - Investimenti

 

 

 

 

 

Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti

 

 

 

 

 

7141 (N.I.) - Concessione di contributi per capitale e interessi, derivanti dall'ammor­tamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governa­tiva possono contrarre per la realizzazione degli investimenti (23.1.1 - 4.5.3)

368.804.468

372.175.366

500.851.740

419.193.986

382.177.864

7401 (N.I.) - Concorso dello Stato nella spesa per la realizzazione di interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, e parcheggi a favore di Comuni, di consorzi pubblici per i servizi di trasporto o di societą (23.1.1 - 4.5.3)

15.493.707

15.493.707

32.133.958

-

-

7402 (N.I.) - Contributo nelle spese per la costruzione della linea E, per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane disposto anteriormente al 1o gennaio 1978 (22.2.2 - 4.5.3)

-

12.445.935

12.445.935

-

-

7403 (N.I) - Concorso dello stato alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (22.2.2. - 4.5.3.)

215.517.370

218.268.339

613.937.976

342.205.631

332.205.631

7404 (N.I.) - Contributi per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato contratti per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati (23.1.1 - 4.5.3)

149.320.213

149.517.305

74.146.629

79.517.305

79.517.305

7405 (N.I.) - Spese per interventi vari nel settore dei trasporti rapidi di massa nelle aree depresse (22.2.2 - 4.5.3)

-

64.865.627

94.865.627

-

-

7406 (N.I.) - Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilitą al servizio della fiera di Verona, di Foggia e di Padova (22.2.2 - 4.5.3)

3.000.000

3.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

7407 (N.I.) - Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilitą al servizio della fiera del Levante di Bari (22.2.2 - 4.5.3.)

1.000.000

1.000.000

-

1.000.000

1.000.000

7408 (N.I.) - Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilitą al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (22.2.2 - 4.5.3)

6.000.000

6.000.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

Totale

759.135.758

842.766.279

1.333.381.865

850.916.922

803.900.800

 

Tab. 10. 1.Governo.

 

 

Allo stato di prevvisione del Ministero dell'economia e delle finanze, u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni: CP: - 400.000; CS: - .

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, u.p.b 2.2.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni: CP: + 400.000; CS: - .

Tab. 10. 3.Il relatore.