Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 A.C. 3256 Emendamenti approvati dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 5
Data: 10/12/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Finanziaria 2008
A.C. 3256

Emendamenti approvati dalla V Commissione bilancio
della Camera dei deputati

 

 

 

n. 292/5

 

10 dicembre 2007


 

 

 

 

 

Il dossier contiene un’analisi degli emendamenti al disegno di legge finanziaria per il 2008 approvati dalla V Commissione bilancio della Camera.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore dell’emendamento.

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0270.doc


 

I N D I C E

 

 

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1817) e i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1817-A), dall'Assemblea del Senato (A.C. 3256) e dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 3256-A)1

Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 3256) approvati dalla V Commissione bilancio della Camera. 1

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1817), e i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1817-A), dall'Assemblea del Senato (A.C. 3256) e dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 3256-A)


 

Titolo

A.S. 1817

A.S. 1817-A

A.C. 3256

A.C. 3256-A

Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario

 

 

 

 

Capo I
Risultati differenziali

 

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

Titolo II
Disposizioni in materia di entrata

 

 

 

 

Riduzione della pressione fiscale:

2

2

2

2

Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA

3

3

3

3

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali

4

4

4

4

Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta

 

 

 

4-bis

Esenzione dal canone RAI per soggetti ultra settantacinquenni

 

 

5

5

Finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni n materia di confidi

 

 

6

6

Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite

 

4-bis

7

7

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

 

4-ter

8

8

Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario

5
(co. 30 e 33 Stralciati)

5

9

9

Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici

 

 

 

9-bis

Trasporto pubblico locale

6

6

10

10

Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali

 

 

 

10-bis

Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici

 

6-bis

11

11

Recupero dei centri storici

 

 

 

11-bis

Incentivazioni fiscali per il cinema

7

7

12

12

Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica

 

7-bis

13

13

Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario

 

7-ter

14

14

Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Disposizioni concernenti l’applicabilità del regime speciale opzionale alle società di investimento immobiliare quotate

 

7-quater

15

15

Titolo III
Interventi sulle missioni

 

 

 

 

Capo I
Missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e presidenza del consiglio dei ministri

 

 

 

 

Indennità dei membri del Parlamento

8

8

16

16

Norme sulla formazione e composizione del Governo

 

8-bis

17

17

Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo

9

9

18

18

Capo II
Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

 

 

 

 

Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

10
co. 1, lett. n)
Stralciata

10

19

19

Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali

 

10-bis

20

20

Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno

 

10-ter

21

21

Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati

 

10-quater

22

22

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio

11

11

23

23

Disposizioni varie per gli enti locali

12

12

24

24

Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi

13

13

25

25

Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali

14

14

26

26

Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni

15

15

27

27

Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide

 

 

 

27-bis

Sviluppo della montagna e delle isole minori

16

16

28

28

Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale

17
Stralciato

 

 

 

Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria

18

18

29

29

Norme per la riduzione degli oneri delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale

 

18-bis

Stralciato

 

Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006

 

 

30

30

Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 320 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

 

 

 

30-bis

Capo III
Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo

 

 

 

 

Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee

19
Stralciato

 

 

 

Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero

20
(co. 6-7 stralciati)

20

31

31

Organizzazione del vertice «G8» in Italia e altri adempimenti internazionali

21

21

32

32

Collettività italiane all’estero

 

21-bis

33

33

Capo IV
Missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio

 

 

 

 

Sviluppo professionale delle Forze armate

22

22

34

34

Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche nelle aree militari

 

22-bis

35

35

Capo V
Missione 6 – Giustizia

 

 

 

 

Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica

23

23

36

36

Misure in favore della giustizia minorile

 

23-bis

37

37

Norme per il finanziamento dell’OIC, dell’IASB e dell’EFRAG

 

 

 

37-bis

Capo VI
Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

 

Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

24

24

38

38

Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico

25

25

39

39

Sicurezza della navigazione

26

26

40

40

Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica

 

26-bis

41

41

Istituzione del Fondo per la legalità

 

 

 

41-bis

Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere

 

 

 

41-ter

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

 

 

 

41-quater

Capo VII
Missione 8 – Soccorso civile

 

 

 

 

Chiusura dell’emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997

27

27

42

42

Interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali

 

 

 

42-bis

Capo VIII
Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 

 

 

 

Pesca e vittime del mare

28
(co. 2 stralciato)

28

43

43

Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia

29

29

44

44

Rafforzamento della filiera agroenergetica

 

29-bis

45

45

Interventi per il settore dell’apicoltura

 

29-ter

46

46

Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna

 

29-quater

47

47

Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio. Contributo per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

 

29-quinquies

48

48

Interventi nel settore dell’irrigazione

 

29-sexies

49

49

Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale

 

 

 

49-bis

Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola

 

 

 

49-ter

Capo IX
Missione 10 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 

 

 

 

Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili

30

30

50

50

Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica

 

30-bis

51

51

Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

 

30-ter

52

52

Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili

 

30-quater

53

53

Misure per il contenimento delle emissioni di CO2

 

 

 

53-bis

Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili

 

30-quinquies

54

54

Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili

 

30-sexies

55

55

Impianti fotovoltaici

 

30-septies

56

56

Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas

 

 

 

56-bis

Istituzione del Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile

 

 

 

56-ter

Istituzioni di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie

 

 

 

56-quater

Capo X
Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese

 

 

 

 

Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre

31

31

57

57

Sostegno all’imprenditoria femminile

32
(co. 1, lett. b)
Stralciata
)

32

58

58

Modifica al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

58-bis

Comitato nazionale italiano per il microcredito

 

32-bis

59

59

Disposizioni in materia di autoimprenditorialità

 

32-ter

60

60

Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale

 

 

 

60-bis

Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi

 

 

 

60-ter

Capo XI
Missione 13 – Diritto alla mobilità

 

 

 

 

Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali

33

33

61

61

Sistema “Alta Velocità/Alta Capacità” della Rete transeuropea di trasporto

 

 

 

61-bis

Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti

34
(ult. peri. co. 19 e co. 20 stralciati)

34

62

62

Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico

 

 

 

62-bis

Linee metropolitane

 

 

 

62-ter

Passante grande di Bologna

 

 

 

62-quater

Capo XII
Missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica

 

 

 

 

Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo

35

35

63

63

Giochi del Mediterraneo del 2009

 

35-bis

64

64

Fondo di garanzia per le opere pubbliche

 

35-ter

65

65

Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009.

 

35-quater

66

66

Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso

 

 

 

66-bis

Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria

36
(co. 1 stralciato)

36

67

67

Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie

 

 

 

67-bis

Residenze di interesse generale destinate alla locazione

 

 

 

67-ter

Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale

37

37

68

68

Interventi per la salvaguardia della città di Venezia

 

 

 

68-bis

Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto

 

37-bis

69

69

Capo XIII
Missione 15 – Comunicazioni

 

 

 

 

Sostegno alle imprese editrici e TV locali

38

38

70

70

Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre

39

39

71

71

Modifiche al testo unico della radiotelevisione

40

40

72

72

Sviluppo del mercato postale

 

40-bis

73

73

Capo XIV
Missione 16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

 

 

 

 

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano

41

41

74

74

Capo XV
Missione 17 – Ricerca e innovazione

 

 

 

 

Promozione e sicurezza della rete trapiantologica

42

42

75

75

Ricerca e formazione nel settore dei trasporti

43

43

76

76

Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali

 

 

77

77

Disposizioni in favore dei giovani ricercatori

 

43-bis

78

78

Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario

 

43-ter

79

79

Fondo di promozione della ricerca di base

 

 

 

79-bis

Capo XVI
Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

 

 

 

 

Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici

44

44

80

80

Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche

 

 

 

80-bis

Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto

 

 

 

80-ter

Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità

45

45

81

81

Dotazione organica degli Enti parco nazionali

 

 

 

81-bis

Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa

 

 

 

81-ter

Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio

 

 

 

81-quater

Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse

 

 

 

81-quinquies

Un centesimo per i clima

 

 

 

81-sexies

Capo XVII
Interventi in materia sanitaria

 

 

 

 

Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci

46
(co. 6 stralciato)

46

82

82

Commissione nazionale per la formazione continua

 

 

 

82-bis

Prescrizione dei farmaci di classe C

 

46-bis

stralciato

 

Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario

 

 

83

83

Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano

47

47

84

84

Modifica all’articolo 4 della legge n. 281 del 1991

 

47-bis

85

85

Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

85-bis

Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri

48
(co. 2  stralciato parzialmente)

48

86

86

Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale

 

 

 

86-bis

Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

86-ter

Quota fissa di partecipazione

 

48-bis

87

87

Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica

 

48-ter

88

88

Disposizioni in materia di dispositivi medici

 

 

 

88-bis

Interventi per la tutela degli animali

 

 

 

88-ter

Capo XVIII
Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

 

 

 

 

Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali

49

49

89

89

Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO

 

 

 

89-bis

Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche

 

49-bis

90

90


Disposizioni in materia di istituzioni culturali

 

49-ter

91

91

Festival pucciniano

 

49-quater

92

92

Restauro archeologico di teatri

 

49-quinquies

93

93

Fondo per il ripristino del paesaggio

 

 

 

93-bis

Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

 

 

 

93-ter

Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

 

 

 

93-quater

Centro per il libro e la lettura

 

 

 

93-quinquies

Capo XIX
Missione 22 – Istruzione scolastica

 

 

 

 

Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola

50

50

94

94

Risorse per attività di supporto al settore della scuola

51
(co. 1 stralciato)

51

95

95

Capo XX
Missione 23 – Istruzione universitaria

 

 

 

 

Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale

52

52

96

96

Contributo al centro di ricerca CEINGE

 

 

 

96-bis

Capo XXI
Missione 24 – Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

 

 

 

 

Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa

53

53

97

97

Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici

 

 

98

98

Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

 

 

99

99

Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari

 

 

 

99-bis

Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico

54

54

100

100

Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali

 

 

101

101

Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

54-bis

102

102

Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne

55

55

103

103

Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori

 

 

 

103-bis

Fondo per le non autosufficienze

 

55-bis

104

104

Misure in favore di soggetti con disabilità grave

 

55-ter

105

Soppresso

Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili

 

 

 

105-bis

Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

 

 

 

105-ter

Bilancio di genere

 

 

 

105-quater

Statistiche di genere

 

 

 

105-quinquies

Capo XXII
Missione 25 – Politiche previdenziali

 

 

 

 

Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare

56

56

106

106

Gestioni previdenziali

57

57

107

107

Anticipazioni tra gestioni previdenziali

 

 

 

107-bis

Trasferimenti all’INPS

58

58

108

108

Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

59

59

109

109

Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo

60

60

110

110

Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140

61

61

111

111

Definizione di contenziosi con l’INPS

 

61-bis

112

112

Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale

62

62

113

113

Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto

 

 

 

113-bis

Capo XXIII
Missione 26 – Politiche per il lavoro

 

 

 

 

Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL

63

63

114

114

Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro

64

64

115

115

Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali

65

65

116

116

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà

66

66

117

117

Sicurezza sui luoghi di lavoro

67

67

118

118

Capo XXIV
Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

 

 

 

 

Politiche migratorie nazionali e comunitarie

68

68

119

119

Capo XXV
Missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale

 

 

 

 

Fondo per le aree sottoutilizzate

69

69

120

120

Incentivi all’occupazione

 

69-bis

121

121

Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra

70

70

122

122

Contributo compensativo

 

70-bis

123

123

Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani

71

71

124

124

Capo XXVI
Missione 30 – Giovani e sport

 

 

 

 

Promozione dello sport

72

72

125

125

Agenzia nazionale per i giovani

73
Stralciato

 

 

 

Capo XXVII
Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi

74

74

126

126

Potenziamento del Sistema pubblico di connettività

 

 

 

126-bis

Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano

 

74-bis

127

127

Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali

75

Soppresso

 

 

Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili

76

76

128

128

Contenimento dei costi della giustizia militare

77

77

129

129

Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico

 

77-bis

130

130

Divieto di estensione del giudicato

78

78

Soppresso

 

Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese

79

79

131

131

Programma pluriennale di alloggi di sevizio del Ministero della difesa

 

79-bis

132

132

Regolamenti di organizzazione

80
Stralciato

 

 

 

Contenimento degli uffici di diretta collaborazione

81

81

133

133

Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali

82

82

134

134

Liquidazione della Coni servizi Spa

 

 

 

134-bis

Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali

83

83

135

135

Capo XXVIII
Missione 33 – Fondi da ripartire

 

 

 

 

8 per mille e 5 per mille

84

84

136

136

Capo XXIX
Disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni

 

 

 

 

Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche

85

85

137

137

Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche

86

86

138

138

Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

 

 

 

138-bis

Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006

 

86-bis

139

139

Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche

87

87

140

140

Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese.

88

88

141

141

Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione

89

89

142

142

Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale

90

90

143

143

Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti

91

91

144

144

Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

144-bis

Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007

 

 

 

144-ter

Capo XXX
Disposizioni in materia di pubblico impiego

 

 

 

 

Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni

92

92

145

145

Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

93

93

146

146

Estensione del diritto al collocamento obbligatorio

 

 

147

147

Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni

94

94

148

148

Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco

95

95

149

149

Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno

 

 

 

149-bis

Titolo V
Norme finali

 

 

 

 

Fondi speciali e tabelle

96

96

150

150

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

97

97

151

151

 


Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 3256)
approvati dalla V Commissione bilancio della Camera

 


Articolo 1   -    Risultati differenziali del bilancio dello Stato

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.10
riformulato

Relatore

 

4.12
a.m.

Modifica il comma 4, stabilendo che tutte le eventuali maggiori entrate che dovessero realizzarsi nel 2008 (e non più solo le ulteriori entrate “derivanti dalla lotta all’evasione fiscale”, come nel testo originario) - eccedenti rispetto a quelle finalizzate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - siano destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, specificando (rispetto al testo originario) che tale riduzione deve essere realizzata attraverso l’incremento della detrazione d’imposta per i redditi da lavoro dipendente, di cui all’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986). A tal fine le maggiori entrate permanenti, come risultanti dal disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, sono iscritte in un apposito Fondo costituito presso il MEF, per il conseguimento dell’obiettivo dell’incremento della suddetta detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere da periodo d’imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del paese. L’incremento della detrazione, che dovrà essere in ogni caso non inferiore al 20% per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria.

 


Articolo 2   -    Riduzione della pressione fiscale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.70

Misiani

PD - Ulivo

4.12 p.m.

Aggiunge il comma 1-bis, il quale estende l’applicabilità delle detrazioni ICI per l’abitazione principale al coniuge proprietario, ma non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio, limitando l’attribuzione del beneficio ai soli contribuenti che non risultino titolari di altra abitazione nello stesso comune.

2.259

Relatore

 

4.12 p.m.

Modifica il comma 2, prevedendo che il Ministero dell’interno definisca, entro il 28 febbraio 2008, il modello per la certificazione del mancato gettito ICI per i comuni, il quale deve essere trasmesso al Ministero dell’interno entro il 30 aprile 2008.

2.204
riformulato

Dussin

LNP

4.12 p.m.

Aggiunge i commi da 12-bis a 12-sexies,i quali disciplinano la concessione di un credito d’imposta perl’adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare:

- il credito di imposta è concesso per il triennio 2008-2010 ed è pari all’80% del costo sostenuto per l’adozione delle suddette misure di prevenzione, con un tetto di 3.000 euro per ciascun beneficiario (comma 12-bis);

- il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito (comma 12-ter);

- la fruizione del credito di imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze (comma 12-quater);

- le modalità di attuazione della disciplina sono definite con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria (comma 12-quinquies);

- l’agevolazione può essere fruita nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato d’importanza minore (c.d. de minimis) (comma 12-sexies).

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -10.000;

2009: -10.000;

2010: -10.000.

2.227 riformulato

Brugger

Misto-Min.ling.

4.12 p.m.

Modifica il comma 15,prevedendo che la detrazione dall’imposta lorda del 55% delle spese per la sostituzione di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione, prevista al comma 347, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, sia estesa anche alle spese, sostenute entro il 2009, per la sostituzione intera o parziale degli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.

Aggiunge il comma 15-bis che stabilisce che l’agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 2 milioni di euro annui.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2009: -2.000;

2010: -2.000.

2.260

Relatore

 

4.12 p.m.

Aggiunge il comma 25-bis, che, novellando l’art. 15, comma 1 del D.P.R. n. 601/1973, estende le esenzioni d’imposta ivi previste per le operazioni di credito a medio e lungo termine – relative alle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e alle concessioni governative - anche alle operazioni di finanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti per opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, effettuate con l’utilizzo di fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie.

2.120

Bonelli

Verdi

4.12 p.m.

Aggiunge il comma 25-ter, prevedendo che la deliberazione comunale che fissa l’aliquota ICI può stabilire, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, un’aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica di uso domestico, relativamente alle sole unità immobiliari oggetto degli interventi. Dalla formulazione della norma sembrerebbe che il beneficio per il contribuente abbia carattere transitorio. Infatti, si applica per la durata massima di 3 anni per gli impianti solari termici e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

2.261
riformulato

Relatore

 

4.12 p.m.

Aggiunge il comma 25-quater, che modifica l’art. 12 del TUIR (DPR n. 917/1986), relativo alle detrazioni per carichi di famiglia.

In particolare, si dispone un incremento della detrazione IRPEF per figli a carico in presenza di almeno 4 figli a carico, nonché il rimborso della ulteriore detrazione in caso di incapienza.

L’ulteriore detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori se non legalmente ed effettivamente separati, ovvero in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice in caso di separazione o scioglimento del matrimonio.

In caso di incapienza, le modalità di fruizione della suddetta detrazione sono da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanza e del Ministro delle politiche per la famiglia.

Si conferma che, anche ai fini della detrazione introdotta, il figlio è a carico se realizza un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Ai fini della copertura finanziaria:

·       viene aggiunto un comma all’articolo 3 (comma 51-quinquies dell’A.C. 5236-A), volto a ridurre di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 l’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006 e ad iscrivere contestualmente i risparmi di spesa per interessi derivanti dal minor fabbisogno – per un importo non superiore a 90 milioni di euro nel biennio 2008-2009 – nel Fondo per gli interventi di politica economica;

·       conseguentemente, si aggiunge il comma all’articolo 150, volto a ridurre di pari importo (90 milioni di euro) la dotazione del suddetto Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per gli anni 2008 e 2009;

·       infine, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: -24.800;

2009: -78.000;

2010: -159.100.

 


Articolo 3   -    Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.321 riformulato

Governo

 

5.12 p.m.

Modifica il comma 1, lett. a)e inserisce allo stesso comma la lett. t-bis) in materia di perdite fiscali, precisando che alle perdite delle società di persone attribuite per trasparenza e alle perdite degli enti non commerciali rimangono applicabili le disposizioni vigenti in materia di deducibilità delle stesse;

Modifica il comma 1, lett. i) e il comma 2in materiadi deducibilità degli interessi passivi, come segue:

-        a decorrere dal 2009, il limite alla deducibilità può essere incrementato della quota del risultato operativo lordo non utilizzato nei periodi precedenti ;

-        è eliminato il limite temporale fissato in 5 anni al riporto degli interessi passivi deducibili;

-        sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione alcune società consortili e società di progetto, nonché talune società partecipate prevalentemente da enti pubblici che gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione;

-        ai fini della determinazione del limite massimo d’importo deducibile, si considerano anche le imprese controllate estere incluse nel consolidato;

-        per i periodi d’imposta 2008 e 2009, il limite alla deducibilità è aumentato rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro (comma 2);

Modifica il comma 2in materiadi ammortamenti anticipati. In particolare consente l’ammortamento anticipato per i beni acquistati nel 2008 (ad esclusione di taluni veicoli aziendali) in quanto non si applica la riduzione del 50% del coefficiente tabellare di ammortamento al primo anno. La norma non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta. Con il subemendamento 0.3.321.31 del Relatore è previsto che la predetta disposizione si applica in attesa della revisione dei coefficienti di ammortamento tabellare.

Modifica i commi 13 e 14, in materia di tassazione sostitutiva per le aggregazioni aziendali, prevedendo in luogo dell’aliquota del 18% le seguenti tre aliquote:

-          12% per i maggiori valori fino a 5 milioni di euro;

-          14% per i maggiori valori compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro;

-          16% per la parte eccedente i 10 milioni di euro.

Inoltre, amplia da 2 a 4 periodi d’imposta l’arco temporale entro il quale, in caso di dismissione dei beni rivalutati, la rivalutazione non ha effetti e l’imposta sostitutiva pagata è computata in detrazione dell’imposta dovuta (comma 13). Si introduce altresì, in luogo dell’unica scadenza, il versamento dell’imposta in tre rate annuali di importo pari, rispettivamente al 30 per cento, al 40 per cento e al 30 per cento (comma 14).

Modifica il comma 15, in materia di tassazione sostitutiva per il riallineamento dei valori extracontabili, prevedendo la stessa rimodulazione dell’aliquota d’imposta e la medesima rateazione dei versamenti dell’imposta prevista per le aggregazioni aziendali.

Modifica il comma 16, in materia di riallineamento dei valori delle società aderenti al consolidato, riducendo da 7 a 6 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva ed escludendo l’IRAP dalle imposte in luogo delle quali viene pagata l’imposta sostitutiva;

Modifica il comma 17, in materia di determinazione della base imponibile IRAP. In particolare:

-          si prevede che concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze da cessione di immobili che non costituiscono né beni strumentali né beni oggetto dell’attività dell’impresa;

-          si dispone la deducibilità della quota annuale di ammortamento, fino a un massimo annuo di 1/18 del costo, in relazione all’acquisto di marchi di fabbrica e avviamento (subemendamento 0.3.321.31 del Relatore);

-          si introduce, per le imprese individuali e società di persone, la facoltà di optare per la determinazione dell’imponibile IRAP applicando le disposizioni delle società di capitali. L’opzione è valida per un triennio ed è irrevocabile;

-          aumenta, anche rispetto alla normativa vigente, l’importo delle deduzioni forfetarie per scaglioni, ai fini IRAP, per le società di persone ed imprese individuali (subemendamento 0.3.321.31 del Relatore).

Aggiunge i commi da 24-bis a 24-sexies introducendo modifiche al TUIR al fine di allineare la normativa fiscale vigente ai valori di contabilità determinati dai soggetti che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Tra le modifiche introdotte, si interviene anche sul regime delle plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR ampliandone l’ambito di applicazione. In particolare viene ridotto da 18 a 12 mesi il numero minimo dei mesi di possesso necessario per fruire del beneficio della parziale esenzione.

Aggiunge i commi 51-bis–51-quater, in materia di sanzioni amministrative tributarie con particolare riferimento ai soggetti che effettuano controlli contabili e sottoscrivono la dichiarazione dei redditi e IRAP.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni (così riformulato dal subemendamento 0.3.321.31 del Relatore):

2008: +62.000;

2009: -27.000;

2010: +74.000.

0.3.321.31

Relatore

 

5.12 p.m.

Modifica l’emendamento 3.321 del Governo nelle parti relative alle modifiche recate:

-    al comma 2, esclude, per i beni acquistati nel 2008, l’applicazione della riduzione al 50% della quota di ammortamento fissata in base al coefficiente tabellare per il primo anno, precisando che la disposizione si applica in attesa della revisione dei coefficienti di ammortamento tabellare.

-    al comma 17, in materia di determinazione della base imponibile IRAP. In particolare, dispone la deducibilità della quota annuale di ammortamento, fino a un massimo annuo di 1/18 del costo, in relazione all’acquisto di marchi di fabbrica e avviamento, e introduce, per le società di persone ed imprese individuali un incremento delle deduzioni forfetarie per scaglioni, ai fini IRAP, e la facoltà di optare per la determinazione dell’imponibile IRAP applicando le disposizioni delle società di capitali;

-    alla Tabella A, modificando le variazioni agli accantonamenti del Ministero dell’economia e delle finanze proposte dall’emendamento del Governo.

3.35

Zorzato

FI

5.12 p.m.

Modifica il comma 1, lettera p), escludendo la possibilità di annoverare tra le spese di rappresentanza le perdite fiscali di società sportive professionistiche oggetto di consolidamento.

3.69 riformulato

Satta

Popolari-UDEUR

5.12
p.m.

Aggiunge il comma 3-bis che dispone l’istituzione di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre entro il 30 giugno 2008 l’adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto la possibilità di prevedere disposizioni agevolative per lo sviluppo dell’edilizia abitativa. Rimane ferma, in ogni caso, la irrilevanza degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati ai fini dell’applicazione della nuova disciplina di cui all’art.96 del TUIR.

3.332

Relatore

 

5.12
p.m.

Modifica i commi 32 e 34, concernenti il credito d’imposta, volto a favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, stabilendo che nel caso di medici convenzionati con il SSN, per le esigenze di organizzazione di medicina primaria, i limiti minimo e massimo di professionisti interessati all’operazione di aggregazione possono essere elevati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Inoltre, per i medesimi soggetti, non è necessario il requisito dello svolgimento presso la struttura e si rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle condizioni specificamente richieste.

3.116

Mariani R.

PD - Ulivo

5.12 p.m.

Aggiunge il comma 40-bis, che novella ilDPR n. 633/1972, estendendo l’aliquota IVA agevolata al 10%, già prevista per gli spettacoli di burattini e marionette, a quelli svolticon maschere, compresi i corsi mascherati e in costume. Inoltre, modificando la Tabella C allegata al DPR n. 633/1972, assimila tali attività allo spettacolo e non alle esibizioni musicali.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -180;

2009: -180;

2010: -180.

3.38
Nuova formulazione

Nannicini

PD - Ulivo

5.12 p.m.

Aggiunge il comma 40-ter assoggettando a regime ordinario IVA le prestazioni professionali specifiche di medicina legale a decorrere dal periodo d’imposta 2005, a fini di armonizzazione della legislazione italiana alla normativa comunitaria.

3.320

Governo

 

5.12 p.m.

Modifica i commi 43, 44, 47, 50, e sopprime il comma 46, in materia di white list. In particolare, con decreto del Ministro dell’economia e finanze (e non anche del Ministro degli affari esteri, come previsto nel testo iniziale) si provvede all’individuazione di due liste, la prima improntata al criterio dello scambio effettivo di informazioni – concernente disposizioni normative sui redditi finanziari ed altre disposizioni contenute nel TUIR dirette a contrastare fenomeni di esterovestizione, la seconda al duplice criterio dello scambio di informazione e al livello di tassazione presente negli Stati esteri. Quest’ultima lista riguarda tutte le disposizioni normative per le quali è necessario fare riferimento a livello di tassazione, con riferimento ad esempio alle operazioni di acquisizioni di partecipazioni finalizzate a localizzare investimenti in paesi a fiscalità fortemente privilegiata.

Vengono quindi modificate alcune disposizioni del TUIR per consentire che non vengano considerate elusive operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella white list ma appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. In particolare, in base alla modifica della lettera h) del comma 43, la deduzione delle spese degli altri componenti negativi relativi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella white list è comunque ammessa per le operazioni con imprese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e si applica anche alla prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Stati.

Inoltre, viene introdotto il nuovo comma 47-bis che apporta modifiche al decreto legislativo n. 239 del 1996, per coordinare anch’esso con le nuove disposizioni sulla white list, che non testo originario dei commi in commento non erano state armonizzate con la nuova legislazione. Si tratta di norme che elencano i Paesi e territori nei cui confronti è previsto il non assoggettamento a tassazione di alcuni redditi di capitale e che, in particolare, dispongono un regime di esenzione per gli interessi ed altri proventi dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari e similari emessi da banche, Spa con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, enti pubblici economici trasformati in Spa in base a disposizioni di legge, enti territoriali.

2.261

Relatore

 

4.12 p.m.

Aggiunge il comma 51-quinquies che riduce di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 l’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006.

La norma prevede altresì che i risparmi, in termini di minori spese per interessi, conseguenti al minor fabbisogno previsto per i rimborsi IVA siano iscritti per un importo non inferiore a 90 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.


Articolo 4   -    Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.53

Governo

 

5.12 p.m.

Modifica i commi 1, 9, 12, 14, 20 e 21, inserendo altresì il comma 12-bis, in materia di contribuenti minimi. In particolare:

-   si prevede che l’erogazione degli utili spettanti agli associati in partecipazione d’opera impedisca l’applicazione del regime agevolativo (comma 1);

-   dispone la deducibilità per il titolare dell’impresa familiare dei contributi previdenziali corrisposti per i suoi collaboratori fiscalmente a suo carico (comma 9);

-   disciplina distintamente l’utilizzo delle perdite che si sono generate prima dell’ingresso nel regime speciale e le perdite generatisi nel corso del periodo d’imposta o successivamente (comma 12). Per queste ultime si prevede che possano essere computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d’imposta successivi, e non oltre il quinto (comma 12-bis);

-   sopprime un riferimento meramente formale della norma (comma 14);

-   dispone un coordinamento normativo citando espressamente il regime previsto in materia di franchigia ai fini IVA (comma 20);

-   dispone che i titolari dell’impresa familiare siano obbligati al versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per i loro collaboratori (comma 21).

4.52

Crosetto

FI

5.12 p.m.

Sostituisce il comma 28, che novella l’art. 38-bis del DPR n. 633/1972, disponendo che l’autorizzazione per i confidi a prestare garanzie e fideiussioni, nei confronti dello Stato, per i debiti delle PMI nel caso di richiesta di rimborso IVA accelerato, sia prevista sia per i confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB (come già previsto nel testo approvato dal Senato) sia per quelli iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB, come già previsto dalla legislazione vigente.

4.49

Crosetto

FI

5.12 p.m.

Sostituisce il comma 29, che novella l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1977, prevedendo che la facoltà dei confidi di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato nelle ipotesi di rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza delle imposte sui redditi e nell’IVA sia estesa anche ai confidi iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB.

4.51

Crosetto

FI

5.12 p.m.

Sostituisce il comma 31, che novella l’art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, estendendo ai confidi iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB la facoltà di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato nelle ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coatta delle imposte sul reddito.

4.50

Crosetto

FI

5.12 p.m.

Aggiunge il comma 31-bis che novellando l’art. 48, comma 3 del D.Lgs n. 633/1972 estende ai confidi la possibilità di rilasciare garanzia per il pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di imposta a seguito di conciliazione giudiziale.


Articolo 4-bis -Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.012

Giovanelli

PD - Ulivo

5.12 p.m.

Introduce l’articolo 4-bisrecante “Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta.

L’articolo prevede che a decorrere dal 2008 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta al personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali siano rese disponibili esclusivamente con invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente.


Articolo 8   -    Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

8.2

Commissione Finanze

 

5.12 p.m.

Modifica il comma 1 stabilendo l’estensione della sanatoria per gli illeciti amministrativi derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 dalle società concessionarie della riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio anche alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza della amministrazione finanziaria.

8.17

Di Gioia

La Rosa nel pugno

5.12 p.m.

Aggiunge il comma 1-bis(comma 14 dell’A.C. 5236-A) che novellando l’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46/1999prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica (anziché “interamente partecipate dallo Stato” come previsto dalla normativa vigente).

E’ inoltre previsto che in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione; viene pertanto eliminato l’obbligo della società interessata a stipulare previamente una apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.

8.20

Di Gioia

La Rosa nel pugno

5.12 p.m.

Aggiunge il comma 1-bis(comma 15 dell’A.C. 5236-A) che novellando l’art. 3, comma 7-bis, del D.L. n. 203/2005 estende i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate o esistenti a favore del venditore - già previste in caso di acquisto da parte della società Riscossione Spa di rami d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione - anche alle operazione di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende e rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione.


8.33

Governo

 

5.12 p.m.

Aggiunge il comma 1-bis (comma 29 dell’A.C. 5236-A) prevedendo la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008.

8.34 riformulato

Governo

 

6.12 a.m.

Aggiunge i commi 1-bis–1-ter (comma 14 dell’A.C. 5236-A), in materia di rimborsi ultradecennali dei crediti IRPEG e IRPEF. In particolare:

-     si stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, tali crediti producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del MEF (comma 2);

-     si prevede la decorrenza dalla quale effettuare la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi (comma 3);

Aggiunge i commi 1-quater–1-quinquies (comma 4-5 dell’A.C. 5236-A), in materia di poteri degli agenti della riscossione. In particolare:

-     si prevede che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione;

-     si stabilisce che il pignoramento dei beni possa essere effettuato anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione;

Aggiunge il comma 1-sexies (comma 6 dell’A.C. 5236-A), il quale stabilisce che nei casi relativi ai reati in materia di imposte sui redditi e IVA può essere sempre ordinata la confisca dei beni ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (confisca c.d. per equivalente).

Aggiunge i commi 1-septies–1-terdecies (commi 7-13 dell’A.C. 5236-A),, che prevedono disposizioni per la rateazione delle somme dovute all’erario per debiti tributari. In particolare:

-     si dispone la possibilità per il contribuente di rateizzare gli importi accertati a seguito di controllo automatizzato nonché di controlli formali effettuati in base alla vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi (comma 7). Con il subemendamento 0.8.34.5 Zorzato si prevede che la richiesta di dilazione delle somme dovute debba essere presentata entro 30 giorni (in luogo dei 10 previsti dall’emendamento del Governo) dal ricevimento della comunicazione;

-     si prevedono alcune modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e delle garanzie richieste per la dilazione. In particolare, in alternativa alla fideiussione il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito anche con iscrizione di ipoteca (comma 8);

-     modifica la disciplina relativa al discarico delle quote iscritte a ruolo per inesigibilità, riducendo da 11 a 5 i mesi previsti dalla normativa vigente dell’obbligo di notifica della cartella da parte dell’agente della riscossione (comma 9);

-     si stabiliscono i termini di decorrenza delle predette disposizioni, a seconda della modalità di accertamento (controllo automatizzato ovvero controllo formale) e a seguito di liquidazione delle imposte dovute (comma 10);

-     il comma 11 stabilisce la decorrenza delle disposizioni del precedente comma 1-novies;

-     è prevista l’emanazione di un apposito regolamento per dettare l’attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d’imposta, alle garanzie da concedere e alle modalità del computo degli interessi (comma 12);

-     è demandata ad un decreto del MEF la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi (comma 13).

0.8.34.5

Zorzato

FI

5.12 p.m.

Modifica l’emendamento 8.34 del Governo nella parte relativa al comma 7, relativo alla rateazione delle somme dovute, prevedendo che la relativa richiesta debba essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8.35

Governo

 

6.12 a.m.

Aggiunge i commi da 1-bis a 1-quater (commi 18-20 dell’A.C. 5236-A),, che modificano la disciplina del regimeIVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse-charge).In particolare:

-        con il comma 18 si prevede il coordinamento tra le sanzioni in materia IVA e le nuove sanzioni relative al regime IVA secondo il predetto meccanismo (vedi anche subemendamento 0.8.35.1 Lulli). Con l’approvazione del subemendamento 0.8.35.1 Zeller è stato limitato a 10.000 euro l’importo massimo della sanzione amministrativa per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma;

-        si stabilisce che nel caso di cessione di fabbricato o porzioni dello stesso il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta. Inoltre, include tra le attività per le quali il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, anche specifiche operazioni individuate con decreto del MEF (comma 19);

-        si prevede che la disposizione relativa alla cessione di fabbricati si applichi alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008, fermo restando il regime che riguarda le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (comma 20);

Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies (comma 21-22 dell’A.C. 5236-A),, che modificano la base imponibile dell’IVA riguardante le prestazioni dirette all’utilizzo di servizi di telecomunicazione e di telematica. In particolare, si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici atti allo scopo i cedenti devono rilasciare un documento con l’indicazione della denominazione e della partita IVA del soggetto passivo dell’imposta (comma 21). Il comma 22 prevede specifiche sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Aggiunge il comma 23, che estende il regime dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, nella misura del 2%, anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo. Si stabiliscono inoltre le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate della maggiore imposta nei casi di decadenza dal beneficio.

Aggiunge il comma 24, che modifica la disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Aggiunge i commi 25-26, con i qualisi prevede che non si applichi il regime IVA con il meccanismo del reverse-charge con riferimento ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor), stabilendo altresì che la disposizione si applichi dal 1° febbraio 2008.

Aggiunge il comma 27, stabilendo che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario – anche non imprenditore - sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo.

Aggiunge il comma 28 che sopprime il riferimento esplicito alle disposizioni relative agli obblighi di fatturazione ai fini IVA per i casi esercizio del privilegio speciale da parte dello Stato in relazione alle imposte e alle pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente sui beni mobili o immobili.

0.8.35.1 riformulato

Zeller

Misto-Min.ling.

6.12 a.m.

Modifica l’emendamento 8.35 del Governo nella parte relativa al comma 1-bis, al fine di limitare a 10.000 euro l’importo della sanzione amministrativa massima, per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma.

0.8.35.12

Lulli

PD - Ulivo

5.12 p.m.

Modifica l’emendamento 8.35 del Governo nella parte relativa al comma 1-bis, al fine di:

-      prevedere che l’importo della sanzione amministrativa si applichi sull’imposta dovuta anziché su quella non pagata, come invece previsto nel testo dell’emendamento;

-      prevedere che la sanzione amministrativa del 3% sia applicata qualora l’imposta sia stata assolta anche irregolarmente.

8.36

Relatore

 

5.12 p.m.

Aggiunge i commi 1-bis–1-ter (comma 16-17 dell’A.C. 5236-A),. In particolare:

- il comma 16 novella l’articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, cui inserisce il comma 35-bis, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

- il comma 17 prevede, inoltre, che per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni di sanatoria -contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005 - si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione. Si chiarisce inoltre che le violazioni di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 causano la perdita del diritto al discarico anche nelle ipotesi sopra menzionate.

 


Articolo 9   -    Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.457

Governo

 

6.12 p.m.

Introduce il comma 7-bis, che modifica l’articolo 4 comma 61, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003), istitutivo di un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del “made in Italy”, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale. Con la modifica viene specificato che il fondo è destinato al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, attività a cura di apposita sezione della Scuola superiore dell’economia e finanze.

9.414

Brugger

Misto-Min.ling.

6.12 p.m.

Sopprime il comma 12 che introduceva l’obbligo, per i produttori agricoli in regime IVA di esonero dagli adempimenti contabili, di comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all’Agenzia delle entrate, l’ammontare delle operazioni effettuate

9.63

id. 9.427

IX Commissione

Conte

 


FI

6.12 p.m.

Modifica il comma 15, diminuendo da 107.155.000 a 104.655.000 lo stanziamento del  fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e – con un’aggiunta rispetto alla formulazione originaria del comma - dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera .

Aggiunge il comma 16-bis che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo, con lo stanziamento di 2.500.000 euro a decorrere dal 2008, per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di Porto.

Modifica il comma 17, prevedendo che le maggiori entrate di cui al comma 13 lett. a) e d) dell’articolo, derivanti dall’eliminazione dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati dalle forze armate nazionali, siano poste a copertura anche  del nuovo comma16-bis.

9.459

Governo

 

6.12 p.m.

Modifica il comma 18, aggiungendo un periodo che fa salvo un obbligo contenuto nel DM 16 dicembre 2004, n. 341, abrogato dal successivo comma 19. Si tratta dell’obbligo  di comunicare  trimestralmente al Presidente della Giunta della regione Friuli Venezia Giulia, da parte delle ambasciate d’Italia presso la Repubblica austriaca e la Repubblica slovena, il prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati entro i 10 Km dal confine.

9.454

Governo

 

6.12 p.m.

Aggiunge i commi da 48-bis a 48-quinquies, che modificano le disposizioni per la presentazione delle dichiarazione dei redditi.

In particolare, il comma 48-bis sposta dal 31 marzo al 31 luglio il termine per la presentazione annuale del modello 770, unificandolo così con il termine già previsto per l’invio telematico delle altre dichiarazioni fiscali.

Il comma 48-ter prevede l’obbligo per le persone fisiche, le società di persone e le associazioni ad esse equiparate di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio. Il subemendamento 0.4.454.1 Zeller ha introdotto l’esonero dall’obbligo dell’invio telematico i contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.

Il comma 48-quater fa salva la possibilità per le persone fisiche (con l’esclusione dei titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo) di presentare la dichiarazione dei redditi tramite spedizione dall’estero per raccomandata o altro mezzo equivalente. La norma prevede inoltre che i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possano effettuare la scelta dell’8 per mille tramite apposito modello, ovvero la certificazione unica ai fini INPS, per il tramite delle Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica.

Il comma 48-quinquies dispone che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti in via telematica ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i dati delle dichiarazioni da loro presentate.

0.9.454.1

Zeller

Misto-Min.ling.

6.12 p.m.

Modifica l’emendamento 9.454 del Governo aggiungendo un ulteriore periodo al comma 48-ter che dispone l’esonero dall’obbligo dell’invio telematico i contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.

9.127 riformulato

Fabris

Popolari UDEUR

6.12 p.m.

Modifica il comma 54 disponendo che l’affidamento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi alle società a capitale interamente pubblico debba avvenire mediante convenzione.

Inoltre, la nuova lettera 3-bis) prevede che tali attività possano essere affidate anche a società a capitale misto pubblico-privato, iscritte nell’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, i cui soci siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo stesso ed tra gli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese UE.

9.431 riformulato

Conte

FI

6.12 p.m.

Aggiunge il comma 54-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e finanze siano individuati i casi e le modalità attraverso le quali previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate i concessionari terzi possono disporre di dati ed informazioni contenute nel sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e di prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobligati.

9.390 riformulato

Galletti

UDC

6.12 p.m.

Aggiunge il comma 62-bis che prevede che i contributi comunitari alla ristrutturazione delle imprese nel settore bieticolo-saccarifero non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

9.65

IX Commissione

 

6.12 p.m.

Modifica il comma 70 prevedendo che si diapriorità ai collegamenti tra i porti ed alla viabilità stradale e ferroviaria di connessione nel finanziamento degli investimenti da realizzarsi con l’attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dell’incremento delle riscossioni dell’Iva e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti

9.66

IX Commissione

 

6.12 p.m.

Modifica il comma 71 precisando che la quota del gettito IVA e accise spettante alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti è computata soltanto nel caso in cui il gettito complessivo derivante dall’IVA e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni, a livello nazionale, nei porti e negli interporti (sopprimendo pertanto il riferimento alle riscossioni nei porti e negli interporti “di ciascuna regione”), rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

9.68

IX Commissione

 

6.12 p.m.

Modifica il comma 73 prevedendo l’intesa con la Conferenza Stato-regioni e la l’Associazione dei porti italiani ai fini dell’adozione del decreto recante le modalità attuative della partecipazione alla riscossione dei tributi erariali e di trasferimento del Fondo destinato alle regioni per il finanziamento degli investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti, nonché i criteri per la destinazione delle risorse ed il monitoraggio degli interventi.

9.245

Lulli

PD – L’Ulivo

6.12 p.m.

Introduce i commi 75-bis e 75-ter in materia di controllo delle dichiarazioni in sede di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Il nuovo comma 75-bis aggiunge, infine, un periodo all’articolo 37 del DPR sull’accertamento delle imposte sui redditi in base al quale i criteri selettivi per l’attività di accertamento , compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Il nuovo comma 75-ter modifica, analogamente, la disposizione in materia di accertamento ai fini dell’IVA di cui all’articolo 51, prevedendo anche in questo caso che i criteri selettivi per l’attività di accertamento , compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento. 

9.458

Governo

 

6.12 p.m.

Introduce i commi da 76-bis a 76-quater, in materia di alienazione di immobili del patrimonio dello Stato ed edilizia residenziale sociale.

In particolare, il nuovo comma 76-bis prevede che le imprese confiscate ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, possano essere ammesse all’amministrazione straordinaria anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.Lgs n. 270 del 1999, relativi al numero di lavoratori subordinati, che deve essere non inferiore a duecento da almeno un anno ed ai debiti, che devono essere non inferiori ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Il nuovo comma 76-ter consente la definizione, negli strumenti urbanistici e fino alla riforma organica del governo del territorio, di zone da destinare alla trasformazione in cui sia possibile la cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili destinati ad edilizia residenziale sociale e sia altresì possibile la fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Il comma 76-quater prevede che il comune possa in tali ambiti, nell’ambito degli strumenti urbanistici, consentire aumenti di volumetrie premiali ai fini della realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale.

Conseguentemente modifica l’articolo 132 (vedi).

9.462

Governo

 

6.12 p.m.

Aggiunge i commi da 77-bis a 77-septies,che apportano una serie di modifiche in materia di IVA, in particolare relative alle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, in materia di aliquote, nonché in materia di esenzioni e di base imponibile.

Il comma 77-bis modifica numerosi articoli del D.P.R. n. 633/1972 (disciplina dell’IVA.). Le modifiche sono le seguenti:

-   all’articolo 3, che elenca le fattispecie che costituiscono cessioni di servizi soggette ad Iva, si aggiunge infine un nuovo comma in base al quale viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi  l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti dei seguenti beni: a) veicoli stradali a motore per i quali sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento in base all’articolo 19-bis1 (nel testo qui modificato); b) apparecchiature di telefonia mobile  e relative spese qualora sia stata detratta una quota non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati  per fini privati;

-   all’articolo 10 , che elenca le operazioni esenti, viene aggiunto un comma  che esenta dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare precedente, sia stata totalmente indetraibile anche per opzione, a condizione che i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;;

-   all’articolo 13, relativo ai criteri di determinazione della base imponibile, viene sostituito il terzo comma in funzione antielusiva, introducendosi due nuovi commi in base ai quali: a) per le operazioni effettuate tra parti correlate, qualora sia previsto un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile sia ricondotta al valore normale se il cessionario o il committente abbia avuto limitazioni alla detrazione dell’imposta per l’effettuazione di operazioni esenti; b) le operazioni sono analogamente ricondotte al valore normale qualora siano poste in essere tra datore di lavoro e dipendenti sempre nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale di tali beni o servizi; c) si prevede che nel caso di messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a motore a titolo oneroso, la verifica della congruità del corrispettivo va effettuata commisurandolo al relativo fringe benefit; d) si generalizza la regola comunitaria in base alla quale nel caso di detraibilità solo parziale dell’Iva , la base imponibile sia determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale di detraibilità;

-   all’articolo 14; relativo alla determinazione della base imponibile, sono aggiunti, infine, due commi  relativi ai criteri di determinazione del valore normale dei beni;

-   all’articolo 19-bis1, che elenca le ipotesi di indetraibilità oggettiva, vengono introdotte nuove modalità di detrazione per una serie di ipotesi: a) viene eliminata la parziale indetraibilità delle spese di acquisto dei servizi di telefonia mobile e dei relativi apparecchi; b) viene modificata la disciplina della detrazione per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, non interamente utilizzati a fini professionali, prevedendo una limitazione della detrazione dell’IVA al 40 per cento, che non opera invece nel caso in cui il veicolo venga utilizzato interamente a fini professionali, in attuazione della Decisione del Consiglio dell’UE n. 2007/441/CE; c) viene consentita la detraibilità dell’imposta relativa ai prodotti indicati in tabella B (ex beni considerati di lusso, tra cui lavori in platino, pellicceria, spumanti, motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, tappeti orientali ) solo nel caso in cui i beni formino oggetto proprio dell’attività dell’impresa, mentre viene comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni; d) l’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, barche e autoveicoli, nonché le relative spese di custodia, riparazione e impiego  sono ammesse in detrazione nella stessa  misura in cui è ammessa la detrazione per il loro acquisto;

-   nella Tabella A, parte terza, che elenca i beni soggetti ad Iva ridotta al 10 per cento, viene sostituito il numero 1) eliminando l’agevolazione per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari;

-   della Tabella B vengono eliminati gli autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc se a benzina e a 2500 cc. se diesel e le imbarcazioni, e navi di stazza superiore a 18 tonnellate.

Il comma 77-ter prevede che nel fissare i criteri selettivi per gli accertamenti ai fini Iva per il quinquennio 2008-2012 si stabilirà in che misura gli uffici dovranno concentrare i controlli sui contribuenti che abbiano portato in detrazione più del 50 per cento dell’imposta sugli acquisti di telefonini.

Il comma 77-quater modifica la legge n. 133/1999, , sopprimendo i commi da 1 a 3-bis dell’articolo 6, in materia di Iva di gruppo, che prevedono l’esenzione Iva sulle prestazioni di carattere ausiliario nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

Il comma 77-quinquies modifica la legge n. 342/2000.riconducendo all’aliquota ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, i premi relativi alle corse di cavalli.

Il comma 77-sexies, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) prevede la decorrenza delle nuove disposizioni; in particolare, le nuove disposizioni degli articoli 13 e 14 qui introdotte si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2008 e le operazioni relative ai veicoli stradali a motore si applicheranno dal 28 giugno 2007, per consentire l’applicazione della Decisione n. 2007/441/CE.

Il comma 77-septies, reca una norma interpretativa, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), prevedendo che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006) le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis del decreto stesso, relative al valore normale delle cessioni dei fabbricati, valgano come presunzioni semplici ai fini fiscali.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -29.800;

2009: +105.100;

2010: +44.100.

9.402

Id. 9.55

Milanato

VI Commissione

FI

6.12 p.m.

Aggiunge il comma 82che prevede che si considerino valide le trasmissione degli elenchi clienti e fornitori IVA relative all’anno 2006 che siano effettuate nel termine del 15 novembre 2007.

9.460

Governo

 

6.12 p.m.

Aggiunge il comma 83 il quale, modificando l’articolo 37, comma 37-bis del D.L. n. 223 del 2006, rinvia al 1° gennaio 2009 l’obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali tecnicamente idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

9.461

Governo

 

6.12 p.m.

Aggiunge i commi 84, 85, 86, 87.

Il comma 84 estende alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la risoluzione di tali rapporti, nonché a talune indennità di mobilità percepite anticipatamente ed al trattamento di integrazione salariale, corrispostie a decorrere dal 1° gennaio 2004, la disposizione dell’articolo 37, comma 43 del D.L. n. 223 del 2006 che ha previsto che non si proceda all’iscrizione a ruolo né alle comunicazioni inviate a seguito dell’attività di liquidazione di alcuni redditi soggetti a tassazione separata, né al rimborso, se l’imposta a debito o a credito è inferiore a cento euro

Il comma 85 reintroduce la disposizione che prevede che i nuovi redditi attribuiti in base alle variazioni colturali conseguenti alla richiesta di contributi agricoli comunitari, abbiano efficacia , in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione delle dichiarazioni .

Il comma 86.modifica l’articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge finanziaria 2007 , specificando che il Ministero dell’economia e delle finanze è comunque contitolare del sistema informativo della fiscalità, cioè del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria anche qualora le banche dati siano gestite dagli altri soggetti della fiscalità.

Il comma 87 modifica le condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, specificando che sarà riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96, recantela disciplina dell'agriturismo  (vediancheil subemendamento soppressivo 0.9.461.6 Zucchi).

0.9.461.6

Zucchi

PD –L’Ulivo

6.12 p.m.

Modifica l’emendamento 6.461 del Governo sopprimendo la lettera b) del comma 81-quinquies in base alla quale gli immobili strumentali destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, all’allevamento ed al ricovero degli animali ed alla manipolazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli debbano essere considerate rurali solo se espletate in conformità con l’articolo 32 del TUIR, cioè nei limiti delle potenzialità del terreno.

9.56

Piazza Angelo

La Rosa nel pugno

6.12 p.m.

Aggiunge il comma 88che novella il comma 120 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, prevedendo che in fase di prima applicazione l’opzione per il regime speciale civile e fiscali delle SIIQ sia esercitata entro il 30 aprile 2008 ed abbia effetto dallo stesso periodo d’imposta anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 119 della finanziaria medesima.

0.9.478.26

Galletti

UDC

 

Modifica l’emendamento 9.478 del Governo, aggiungendo alla rubrica “Residenze di interesse generale destinate alla locazione” un comma 4 che prevede che la riduzione delle aliquote ICI che può essere deliberata dai Comuni per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori in base all’art. 2, comma 4 della legge n. 431 del 1998, può arrivare fino all’esenzione dall’imposta.

9.477

Relatore

 

6.12 p.m.

Aggiunge i commi da 81-bis a 81-septies(commi 89-94 dell’AC 3256-Ain materia di semplificazione dei procedimenti catastali. In particolare, si dispone che:

-    sono soggetti all’obbligo della voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali (comma 89);

-    fatte salve le competenze dei comuni, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari e nel caso in cui non si ottemperi, gli Uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento (comma 90);

-    l’invio da parte dei conservatori dei registri immobiliari di copia del registro generale d’ordine al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione sia effettuato su supporto informatico o con modalità telematiche (comma 91);

-    fino alla delocalizzazione dei registri informatici, la vidimazione del registro generale d’ordine viene eseguita dal conservatore, piuttosto che dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio (comma 92);

-    all’Agenzia del territorio sia assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno 2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali (comma 93);

-    nell’ambito delle funzioni amministrative catastali conferite agli enti locali dal d.lgs. 112/99, si applicano alle riscossioni erariali dei comuni le norme previste dagli artt. 178 e 179 del r.d. n. 827/1924, secondo le quali tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici da cui immediatamente dipendono, intendendosi tali disposizioni riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali (comma 94).

9.192 riformulato

Tolotti

PD – L’Ulivo

6.12 p.m.

Aggiunge i commi 81-bis e 81-ter (commi 95-96 dell’A.C. 3256-A) chenovella l’art. 110 del TULPS prevedendo che, dal 1/1/2008, si considerino apparecchi idonei per il gioco lecito quelli dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia – Monopoli di Stato; precisando che gli apparecchi leciti obbligatoriamente collegati alle rete telematica siano quelli che insieme all’elemento aleatorio presentino anche elementi di abilità tali da consentire al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia selezionando le opzioni di gara ritenute più favorevoli.

Si prevede infine che con decreto del MEF-AAMS possa essere prevista la verifica dei suddetti apparecchi per il gioco lecito.

9.478

Relatore

 

 

Aggiunge il comma 97 che, novellando il comma 271 dell’art. 1 della legge n. 296/2007, differisce al periodo di imposta 2008 l’applicazione del regime agevolativo in forma di credito d’imposta per i nuovi investimenti, in favore delle imprese che effettuano investimentiattraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.

Conseguentemente, aggiunge il comma 98 che dispone che le maggiori entrate derivanti dal differimento del suddetto regime agevolativo, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2008, siano iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

9.475 riformulato

Bonelli

Verdi

7.12

Aggiunge i commi 81-bis-81-quiquies(commi 99-102 dell’AC 3256-A) prevedendo che:

-   la detrazione d’imposta di cui al comma 347 della legge 296/06 sia applicata anche alle spese  per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia;

-    l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e l’eventuale conguaglio spettanti ai singoli comuni a fronte della minore imposta derivante dall’applicazione del comma 2-bis, art. 8, del D.Lgs. 504/92 siano determinati in riferimento alle aliquote e alle detrazioni in vigore al 30 settembre 2007;

-   in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione del D.Lgs. 192/05, relativo  al rendimento energetico nell'edilizia,a decorrere dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, prevista dallo stesso decreto, e delle caratteristiche strutturali dell’immobile volte al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche;

-   che art. 4 del testo unico in materia edilizia (DPR 380/01) sia introdotto, in sostituzione dell’attuale, un nuovo comma 1-bis, in cui si stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2006 i regolamenti edilizi comunali devono prevedere per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per garantire una produzione di energia non inferiore a 1 kW pe ciascuna unità abitativa, mentre per i fabbricati industriali con superficie non inferiore a 100 metri quadrati la produzione energetica minima è fissata in 5kW.

Introduce l’articolo 53-bis recante “Misureper il contenimento delle emissioni di CO2(vedi)


Articolo 9-bis   -    Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.040

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 9-bis recante “Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici”.

L’articolo prevede la sterilizzazione delle maggiori entrate IVA conseguenti all’aumento del prezzo del petrolio. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottare con cadenza trimestrale, sia ridotta la misura delle aliquote dell’accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate dell’IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale espresso in euro del petrolio greggio, a condizione tuttavia che il prezzo del petrolio sia aumentato in misura pari o superiore ,nella media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel DPEF.


Articolo 10    -   Trasporto pubblico locale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

10.37

Governo

 

7.12

Sostituisce l’articolo. La nuova formulazione dell’articolo, oltre a contenere misure  finanziarie in favore dei servizi di trasporto pubblico locale, introduce disposizioni per sostenere il processo di riforma del settore. In particolare:

-Il comma 1 assegna alle regioni la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, attuare il processo di riforma e garantire alle regioni le necessarie risorse.

-Il comma 2 detta le modalità di attribuzione della quota mensile di compartecipazione alle regioni, per il triennio 2008-2010 e per il 2011.

-Il comma 3 precisa che la compartecipazione sostituisce dal 2008 al 2010 e integra dal 2011 le risorse attribuite al settore del T.P.L. dalla vigente legislazione: compensazione minore entrata accisa sulla benzina; trasferimenti previsti dal D.Lgs. n. 422/1997; trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro, di cui al decreto legge n. 355/2003.

-Il comma 4 dispone, per le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2008, una ulteriore compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio, determinata in 0,00860 euro per il 2008, 0,00893 euro per il 2009, 0,00920 euro a partire dal 2010, per ogni litro di gasolio erogato nel territorio di ciascuna regione.

-Il comma 5 detta disposizioni per il versamento dell’ammontare della quota di partecipazione, disponendo che la ripartizione tra le regioni delle somme ad esse spettanti sia effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell’anno precedente. A decorrere dal 2011 le somme spettanti alle regioni potranno essere rideterminate sulla base di criteri di commisurazione, da stabilire con decreto ministeriale.

-Il comma 6 istituisce l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, con uno stanziamento annuo di 2 milioni di euro, per la creazione di una banca dati e di un sistema informativo pubblico e per assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. L’Osservatorio presenta un rapporto annuale alle competenti Commissioni parlamentari.

-Il comma 7 stabilisce che dal 2008 non saranno più effettuati trasferimenti aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per spese correnti del settore del trasporto pubblico locale (compresi i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto). Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dall’acquisizione.

-Il comma 8 prevede che le risorse relative ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.a. di interesse regionale e locale continuato ad essere corrisposte sino all’anno 2010 compreso. Dal 2011 tali risorse saranno sostitute mediante adeguamento delle misure di compartecipazione di cui al comma 2.

-Il comma 9 prevede, in attesa della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, l’estensione al settore del trasporto locale delle misure previste dall’articolo 2, comma 38, della legge n. 662/1996 (legge finanziaria 1997). Si ricorda che tale norma dispone che, con decreto del Ministero del lavoro, vengano definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

-Il comma 10 istituisce il Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, 130 milioni di euro per l’anno 2009 e 110 milioni di euro per l’anno 2010. Le risorse del Fondo sono destinate all’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e alla corresponsione di contributi per mutui contratti per lo sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico. Il comma 11 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo ad un decreto ministeriale; nella ripartizione si dovrà tenere conto di princìpi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. Abroga infine la lettera d) dell’art. 1, co. 1032, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, come criterio di riparto del Fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, sia data priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute all’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali.

-Il comma 12 (ex comma 5)integra l’art. 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007, che ha istituito un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, e, in particolare, di a) veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale, b) veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, c) autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. Si prevede inoltre che il fondo sia finalizzato anche all’acquisto di elicotteri destinati a garantire collegamenti con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo e che almeno il 50% della dotazione del fondo venga riservato all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1031.

-Il comma 13 (ex comma 4) destina, a decorrere dal 2008, 12 milioni di euro al Ministero dei trasporti, affinché possano essere riattivati, in via d’urgenza, i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti all’apertura di procedimenti tesi al riesame, da parte della Corte di giustizia europea, delle procedure contrattuali (vedi anche em. 10.8 Aurisicchio).

-Il comma 14 dispone che i contributi statali per i rinnovi dei contratti del trasporto pubblico locale vengono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia, con un apposito decreto. Il comma precisa che l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse al rinnovo dei predetti contratti si applica solo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

-Il comma 15 reca una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

-Il comma 16 reca una norma di interpretazione autentica, in materia di contributi erogati da Stato e Regioni al settore del trasporto pubblico locale e sul ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private.

-Il comma 18 interviene in relazione ai crediti maturati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria, stabilendo che essi vengano destinati alla copertura dei disavanzi determinati dalla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte residua, investiti per rinnovo e potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla predetta società.

-Il comma 19 dispone l’abrogazione di alcune norme, conseguente all’introduzione delle disposizioni recate dall’articolo.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze

2009: -446.000;

2010: -541.000;

Alla Tabella B Ministero dell’economia e finanze

2008: -12.000;

2009: -110.000;

2010: -110.000;

Alla Tabella D Ministero del lavoro, D.L. n.148/1993 – Fondo per l’occupazione

2008: -17.000

10.8

Aurisicchio

SD

7.12

Modifica l’emendamento 10.37 nella parte relativa al comma 13 aumentando da 4 a 12 milioni di euro il finanziamento per i sistemi innovativi di trasporto.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze

2008:  8.000;

2009: -8.000;

2010: -8.000.


Articolo 10-bis-    Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

10.09 riformulato

Governo

 

7.12

Introduce l’articolo 10-bis recante un “Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali”, col fine di attivare processi di sviluppo locale attraverso il recupero ed il riuso di beni immobili pubblici. I commi 1 e 2 disciplinano le caratteristiche, la procedura di approvazione ed il contenuto del Piano di valorizzazione. Esso è proposto dal Ministro dell’economia di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i ministri competenti, ed è approvato d’intesa con la Conferenza unificata. Il Piano, oltre ad individuare gli ambiti di intervento, determina tra l’altro i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento.

I commi da 3 a 7 specificano la disciplina dei programmi unitari di valorizzazione, da promuovere negli ambiti territoriali che individua il Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l’Agenzia del demanio. I programmi unitari di valorizzazione sono promossi, sulla base delle indicazioni del Piano, dalla Regione, dagli enti territoriali e locali interessati, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.  Concorrono alla definizione di contenuti, finalità, condizioni e limiti per l’attuazione di tali piani le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti. L’approvazione dei programmi avviene con decreto del Presidente della regione o della provincia, con ratifica da parte dei consigli comunali. Sono altresì disciplinati gli effetti del programma di valorizzazione per ciò che riguarda l’impatto sugli strumenti urbanistici

E’ autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per l’anno 2008 al fine di predisporre studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e supporto del Piano di valorizzazione (comma 8).

Il comma 9 proroga al 31 ottobre 2008 il termine per l’individuazione di immobili della Difesa non più utilizzati, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, per un valore di almeno a 2 miliardi di euro. Lo stesso comma prevede l’adozione, da parte del Ministero della difesa, di un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, che concerne anche gli immobili parzialmente utilizzati e quelli nei quali siano tuttora presenti funzioni riallocabili altrove. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo per favorire tale riallocazione.

 

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e finanze

2008: -10.000

 


Articolo 11-bis-    Recupero dei centri storici

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 11-bis recante disposizioni per il “Recupero dei centri storici”.

In particolare, il comma 1 autorizza gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare contratti di mutuo ventennale, fino alla somma di 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro ed il ripristino funzionale degli edifici stessi, ponendo il costo degli interessi a totale carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 autorizza gli enti locali a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con oneri per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio storico e artistico tutelato.

Il comma 3 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi al fine di garantire il rispetto del limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008 (vedi subemendamento 0.9.478.3 Leddi).

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -10.000;

alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze:

2009: -10.000;

2010: -10.000.

0.9.478.3

Leddi

PD-Ulivo

7.12

Modifica l’emendamento 9.478 del Relatore, nella parte relativa al comma 3 prevedendo il concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali per l’emanazione del decretorelativo la definizione delle modalità e dei criteri per l’erogazione del contributo

 


Articolo 12    -   Incentivazioni fiscali per il cinema

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12.20
riformulato

Chiaromonte

PD-Ulivo

7.12

Modifica il comma 18, rideterminando l’entità del contributo straordinario al Fondo per la produzione, distribuzione l’esercizio e le industrie tecniche finalizzato alla realizzazione di sale cinematografiche, portandolo da 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 a 2 milioni per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010.

Conseguentemente

alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2009: -6000;

2010:-8.000

 


Articolo 13    -    Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

13.8

Governo

 

7.12

Modifica il comma 1, e in particolare:

-      sostituisce la lettera a). La nuova formulazione della norma conferma la novella all’articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. n.109/1998, relativo alle prestazioni sociali agevolate, prevedendo però che – nell’ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità – le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente risultante al relativo Sistema informativo gestito dall’INPS, anziché l’indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall’Agenzia delle entrate, come previsto dal testo originario della lettera a);

-      modificando la lettera c), numero 1, capoverso 1, riformula la novella al comma 1 dell’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 109/1998, in esso contenuta, disponendo che l’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente gestito ai sensi del presente articolo dall’INPS, che per l’alimentazione del Sistema può stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.

 


Articolo 14    -   Disposizioni in materia di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

14.60 riformulato

Relatore

 

7.12

Modifica il comma 2, sostituendo la lettera a), recante un’autorizzazione di spesa per nuove assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La nuova lettera a) riformula l’autorizzazione di spesa in 7 milioni di euro per il 2008, 16 milioni per il 2009 e 26 milioni annui a decorrere dal 2010, finalizzandola all’assunzione di personale nella sola qualifica di vigile del fuoco, da realizzarsi attraverso le procedure selettive per la stabilizzazione del personale volontario del medesimo Corpo di cui alla legge finanziaria 2007.

Conseguentemente

Alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell’economia e finanze:

2008: -3.000;

2009: - 8.000;

2010: -10.000;

Ministero dell’Interno:

2008: - 3.000.

14.22

Cesini

Comunisti italiani

7.12

Modifica il comma 2, sostituendo la lettera c), in modo da specificare che l’autorizzazione di spesa per l’assunzione di personale nel Corpo forestale dello Statopossa essere finalizzata anche all’assunzione nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori, con successivo riassorbimento e passaggio a tali ruoli, con la possibilità di utilizzare gli idonei nei concorsi già banditi o conclusi.

14.61

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 3-bis, il quale autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2008 per il potenziamento dell’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1 della L. 3/2003.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: -1.000;

2009: -1.000;

2010: -1.000.

14.57

Governo

 

7.12

Modifica il comma 6, precisando che:

§         i componenti delle sezioni della Commissione tributaria centrale sono applicati su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, in difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede alla nomina d’ufficio entro il 31 marzo 2008;

§         qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, questi ne assume la presidenza;

§         ai presidenti di sezione, ai componenti ed al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede non spetta il trattamento di missione.

14.59

Governo

 

7.12

Aggiunge il comma 12-bis, in materia di riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio. In particolare, si prevede che gli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 – escluse le somme destinate agli incentivi per il personale – dalle società consorziate ovvero partecipate dal Ministero dell’economia e dalle Agenzie fiscali sono utilizzati per il potenziamento delle strutture dell’Amministrazione finanziaria.

Aggiunge i commi 12-ter–12-sexies, che, al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, dispone che:

-        possono essere conferiti, entro il 30 giugno 2008, nell’ambito del MEF, incarichi di livello dirigenziale generale, a persone di comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. A fronte del conferimento di ciascun incarico vengono resi indisponibili 2 posti di dirigente di II fascia (comma 12-ter);

-        possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere attività di controllo e di accertamento, con il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali (ex art. 71 del D. Lgs. n. 300/99) (comma 12-quater);

-        la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet assume analoga efficacia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si prevedono inoltre criteri di miglioramento per la strutturazione dei predetti siti (comma 12-quinquies);

-        gli stanziamenti degli oneri di funzionamento delle Agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 (comma 12-sexies);

Aggiunge i commi 12-septies–12-decies, in materia di memorizzazione su supporto elettronico della cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. In particolare:

-        i soggetti passivi IVA che effettano cessioni di beni e prestazioni di servizi, mediante apparecchi di distribuzione automatica, sono tenuti a memorizzare le operazioni su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio (12- septies);

-        sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate le modalità di memorizzazione delle singole operazioni e i criteri per la trasmissione in via telematica; con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite ulteriori modalità e criteri di memorizzazione delle operazioni, anche avvalendosi dell’attività della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (12-octies);

-        si stabilisce che le predette disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2009; per gli apparecchi già immessi a tale data, esse si applicano dal 30 luglio 2009 (12-novies);

-        l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza sono incaricate, a partire dal 1° gennaio 2008, di effettuare accertamenti nei confronti dei predetti commercianti al minuto (12-decies).

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e finanze:

2008: +10.000;

2009: + 5.000;

2010: + 5.000;

 


Articolo 15    -   Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

15.7

Governo

 

7.12

Modifica il comma 1,inmateria di gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie. In particolare, si chiarisce che la società stipulante provvede alla gestione del credito con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie conseguenti (nel testo iniziale era previsto “risultanti”) ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008. Inoltre, si prevede che la società stipulante svolga un’attività di supporto alla quantificazione del credito effettuata dall’ufficio competente.

15.8

Governo

 

7.12

Aggiunge il comma 7-bis, che modifica la legge finanziaria per il 2007, in materia di requisiti ai fini dell’applicabilità del regime speciale opzionale civile e fiscale alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

In particolare, la lettera a) modifica le disposizioni del comma 119, articolo 1, della predetta legge finanziaria:

-        si chiarisce che i soggetti interessati dalla norma sono le società per azioni residenti nel territorio dello Stato ai fini fiscali (numero 1)); 

-        il predetto regime speciale si estende alle SIIQ i cui titoli di partecipazione siano negoziati non solo nei mercati regolamentati italiani, ma altresì in uno degli Stati dell’UE  (numero 2));

-        si prevede che i requisiti relativi alla soglia di rilevanza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili (vedi punto successivo) siano posseduti al momento dell’esercizio dell’opzione al regime speciale (numero 3));

-        si incrementa dall’1 al 2% la soglia di rilevanza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili dei soci, ai fini dell’applicazione del regime speciale opzionale previsto per le SIIQ (numero 4)).

Inoltre, la lettera b) novella il comma 134, articolo 1, della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo che la ritenuta dell’imposta sostitutiva sugli utili sia operata dai depositari dei titoli delle SIIQ aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titolo S.p.A (lett. b).

Infine, la lett. c) aggiunge il comma 134-bis della predetta legge finanziaria per il 2007, consentendo l’operatività della ritenuta sui dividendi, che in caso contrario non sarebbe applicabile.


Articolo 17    -    Norme sulla formazione e composizione del Governo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

17.10

Governo

 

5.12 nott.

Modifica il comma 1, specificando che a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, soltanto il numero dei Ministeri – e non anche il relativo riparto di attribuzioni, come previsto nel testo originario – sia stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 300/1999.

Modifica il comma 2, specificando che sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri disposta dal precedente comma 1, ad eccezione di talune disposizioni del D.L. 181/2006, concernenti, tra l’altro, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze in materia di politiche di sviluppo e di coesione, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate; e il trasferimento della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Presidenza del Consiglio dei ministri.


Articolo 19    -   Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

19.86

Galletti

UDC

7.12

Modifica il comma 1, lettera d), nella parte che aggiunge il comma 679-bis dell’art. 1 della legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006), relativo alla definizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per gli enti locali che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, stabilendo che per il solo 2008 essi possono scegliere di conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

19.98

Relatore

 

7.12

Modifica il comma 1, lettera e), nella parte che riformula il comma 681 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006), relativo alla definizione in termini di competenza mista degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno che gli enti locali devono perseguire per gli anni 2008-2010.

In particolare, si aggiunge un periodo al citato comma 681 con il quale si prevede che per il solo 2008, gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono scegliere di conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

 


Articolo 20    -   Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

20.34

Governo

 

7.12

Sostituisce l’articolo.

In particolare, la nuova formulazione del comma 2 prevede che il Ministero dell’economia e finanze verifichi la conformità dei contratti alle indicazioni recate dal decreto del MEF, sopprimendo il riferimento più generale ai modelli di contratto che secondo il testo originario avrebbe dovuto delineare lo stesso Ministero.

Al comma 3 si stabilisce inoltre che l’ente pubblico territoriale deve evidenziare gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio

Al comma 4 si stabilisce che la violazione delle norme introdotte dall’articolo va comunicata alla Corte dei conti.

 


Articolo 24    -   Disposizioni varie per gli enti locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

24.71

Zeller

Misto-Minoranze linguistiche

7.12

Aggiunge il comma 2-bis che esclude la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di ICI ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, per le costruzioni strumentali destinate manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

24.110

Governo

 

7.12

Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter(comma 2-ter dell’AC. 3256-A) che dettano disposizioni che incidono sull’ordinamento finanziario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, disponendo sui maggiori introiti a favore del bilancio della regione derivanti dall’applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione. In particolare la norma provvede alla regolazione finanziaria Stato-Regione in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’inclusione delle ritenute sui redditi da pensione. Le maggiori entratenon potranno superare l’importo di:

-        20 milioni di euro per l’esercizio 2008;

-        30 milioni di euro per l’esercizio 2009.

A decorrere dall’esercizio 2010 gli introiti superiori all’importo riconosciuto per il 2009 (30 milioni di euro) sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione alla Regione di funzioni dello Stato.

Conseguentemente

Alla tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: -20.000;

2009: -30.000;

2010: -30.000.

24.116 riformulato

Relatore

 

7.12

Modifica il comma 5, estendendo agli anni 2009 e 2010 l’utilizzo di parte dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. In relazione al finanziamento delle spese correnti, aumenta la quota utilizzabile dei proventi suddetti dal 25 al 50 percento.

Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter, e in particolare :

-il comma 5-bis prevede che l’articolo 6, comma 3 della legge n. 488/1999, trovi applicazione dal 1° gennaio 2007. Detta norma istituisce il fondo per il contenimento delle tariffe presso il Ministero dell’interno, alimentandolo con le risorse derivanti dalle entrate IVA per prestazioni di servizi non commerciali per cui è previsto il pagamento di una tariffa, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all’amministrazione;

-il comma 5–ter modifica l’articolo 1, comma 703 della legge finanziaria 2007, diminuendo dal 30 al 25 per cento la quota della maggiore assegnazione delle risorse del fondo ordinario ai piccoli comuni – con rilevante presenza di popolazione ultra sessantacinquenne- finalizzata ad interventi di natura sociale o socio assistenziale.

24.51 riformulato

Ricci

Rif. Comunista

7.12

Aggiunge il comma 5-quater destinando ai comuni una quota del fondo ordinario, fino a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, ai fini dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

24.20

Vannucci

PD-Ulivo

7.12

Aggiunge il comma 5-quinquies che prevede che gli enti locali possano istituire, mediante convenzione, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

24.109

Governo

 

7.12

Aggiunge il comma 5-sexiesche novellando l’art. 187, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali) prevede la possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione anche per l’estinzione anticipata di prestiti.

24.117

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 5-septies, prevedendo che le somme residuanti ai comuni, inerenti i contributi per danni subiti dai privati per l’alluvione del novembre 1994, permangano nella disponibilità dei medesimi enti locali per essere destinate al finanziamento di spese di investimento.

24.61

Donadi

Italia dei valori

7.12

Aggiunge il comma 5-octies, il quale prevede il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani.


Articolo 25    -   Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

25.94 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12

Sostituisce integralmente l’art. 25.

Rispetto al testo precedente, che novellava completamente l’articolo 27 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), relativo alla natura e al ruolo delle comunità montane, la nuova formulazione dell’articolo affida alle regioni il compito di provvedere con legge al riordino della disciplina delle comunità montane, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008. Il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali. Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo viene ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni per il 2009. Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e dalla riduzione del numero dei componenti gli organi e delle indennità loro spettanti.

E’ introdotta, inoltre, una disposizione sostitutiva che scatta in caso di inerzia delle regioni: essa prevede la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti.

 


Articolo 26    -   Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

26.147

Relatore

 

7.12

Modifica i commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e introduce i commi 6-bis e 8-bis. In particolare:

-          aggiunge un ultimo periodo al comma 1, prevedendo che le norme relative alla riduzione del numero massimo di assessori comunali e provinciali, entrino in vigore dalle prossime elezioni amministrative;

-          modica il comma 2, lettera a) estendendo la possibilità di collocamento, per il periodo di espletamento del mandato, in aspettativa non retribuita (con assunzione dei relativi oneri previdenziali e assistenziali da parte dell’ente locale) ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane;

-          modifica il comma 3, lettera c) mutando il parametro per il calcolo del tetto massimo dell’indennità del presidente e degli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali e delle comunità montane e assumendo come riferimento per tale calcolo quella prevista per un comune che abbia popolazione pari a quella dell’unione, del consorzio o alla popolazione montana della comunità montana;

-          modifica il comma 6, introducendo la previsione che le limitazioni all’adesione alle forme associative tra enti locali non si applichino ai comuni che aderiscono ai consorzi istituiti o resi obbligatori per legge regionale o statale;

-          aggiunge il comma 6-bis, che modifica i parametri demografici per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, riducendone conseguentemente il numero; esse sono pertanto obbligatoriamente istituite soltanto nei comuni con più di 250.000 abitanti; possono essere previste nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti; in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti;

-          modifica il comma 7, relativo al trasferimento delle funzioni della commissione elettorale comunale al responsabile dell’ufficio elettorale, precisando che tale organo viene comunque mantenuto per l’espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell’albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi previste dalla L. 95/1989;

-          aggiunge il comma 8-bis, con cui si prevede, infine, che entro il 30 giugno 2008 il Ministero dell’economia e finanze quantifichi l’ammontare della riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008; disponendo l’adeguamento della dotazione del Fondo ordinario e l’eventuale integrazione dei trasferimenti ai soli enti che abbiano dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento dei costi previste dall’articolo


Articolo 27    -   Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

27.29

Borghesi

Italia dei valori

7.12

Aggiunge i commi da 2-bis a 2.quinquies, i quali dettano disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ovvero sulla soppressione dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

27.34

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 3-bis che prevede la proroga al 31 dicembre 2008 di alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003, da ultimo differita al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 184, lett. c) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). La proroga riguarda, in particolare:

-   il termine entro il quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate;

-   il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche;

- il terminefinale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità.


Articolo 27-bis -    Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

27.09

Relatore

 

 

Introduce l’articolo 27-bis, recante “Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide”, presso la Banca d’Italia.

L’articolo modifica, al comma 1, lett.a),  l’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (T.U.D.P). Tale disposizione disciplina la remunerazione delle somme giacenti sul conto corrente presso la Banca d’Italia, denominato “disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria”, prevedendo che sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponda un interesse uguale a tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. In virtù della modifica apportata dall’articolo, si prevede che la remunerazione di cui sopra non si applichi alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazione sui flussi di cassa tra Ministero dell’economia e finanze e Banca d’Italia. Inoltre, ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsione, si demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, delle modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti.

La lettera b) del medesimo comma 1 modifica, inoltre, il comma 6 dell’articolo 5 del citato Testo Unico, estendendo il divieto di pignoramento, sequestro, opposizioni o altre misure cautelari previsto per il predetto Conto disponibilità anche al Conto di tesoreria denominato “Dipartimento del tesoro - Operazioni sui mercati finanziari”.

La successiva lettera c) aggiunge il comma 6-bis, prevedendo che ai conti e ai depositi intestati al Ministero dell’economia e finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applichino  le medesime disposizioni in materia di inapplicabilità di misure cautelari di cui al suddetto comma 6.

-        La lettera d), infine, abroga i commi 7 e 9 dello stesso articolo 5 del T.U.D.P, relativi alla disciplina del saldo minimo del Conto disponibilità del Tesoro.


Articolo 28    -   Sviluppo della montagna e delle isole minori

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

28.8 riformulato

Zorzato

FI

7.12

Aggiunge il comma 4 bis, che prevede l’integrazione per 10 milioni per il 2008, 5 milioni per il 2009 e 5 milioni per il 2010, del fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali.

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -10.000;

2009: -5.000;

2010: -5.000.

28.03

Quartiani

PD-Ulivo

7.12

Introduce l’articolo 28-bis (comma 4-ter dell’A.C. 3256-A) recante una norma interpretativa dell’art. 1, comma 1282, della legge n. 296/2007 (finanziaria 2007), per quanto riguarda la determinazione delle risorse da trasferire all’Ente Italiano Montagna (EIM), istituito dalla medesima legge finanziaria 2007 in sostituzione dell’Istituto nazionale per la montagna (IMONT).

 


Articolo 29    -   Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

29.03

Aurisicchio

SD

7.12

Introduce l’articolo 29-bis (comma 4-bis dell’articolo 29 dell’A.C. 3256-A) recante l’abrogazione dell’articolo 7 del DL n. 61/2007 che ha introdotto una disciplina derogatoria, rispetto a quella prevista dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), relativa alla tariffa dei rifiuti nella regione Campania.

 


Articolo 30-bis-    Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

30.047

Governo

 

5.12 nott.

Aggiunge l’articolo 30-bis, il quale, riproducendo sostanzialmente il testo del D.L. n. 223 del 29 novembre 2007, dispone che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali del fondo perequativo nazionale – di cui all’articolo 1, comma 320, della legge finanziaria 2006 – può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006, facendo salvi gli atti conformi alla medesima già compiuti presso la predetta Conferenza.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti dal suddetto decreto – legge n. 223/2007.

 


Articolo 31    -   Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

31.1

Commissione Affari esteri

 

5.12 nott.

Modifica il comma 1, esplicitando che il decreto relativo all’individuazione delle tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli uffici all’estero riguardi la totalità di dette tipologie, e sia adottato sentite anche le organizzazioni sindacali.

31.11

Relatore

 

7.12

Modifica il comma 2 inserendo la previsione che l’adeguamento del contingente degli impiegati a contratto di cui all’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, conseguente al disposto del comma 1, avviene ove ne ricorrano i presupposti nell’esercizio 2008.

31.5

Id. 31.10

De Brasi

Relatore

PD-Ulivo

7.12

Aggiunge il comma 6-bische autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010 per l’allestimento di una mostra itinerante, nel quadro delle iniziative divulgative della cultura italiana all’estero.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero degli esteri:

2008: -1.000;

2009: -1.000;

2008: -1.000.

31.6

De Brasi

PD-Ulivo

7.12

Aggiunge il comma 6-ter al fine di autorizzare la spesa di 400.000 euro, con decorrenza dal 2008, per interventi a favore dei cittadini italiani in situazioni di emergenza all’estero, coordinati dall’Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero degli esteri:

2008: -400;

2009: -400;

2008: -400.

31.12

Relatore

 

 

Aggiunge il comma 6-quater, che, al fine di assicurare l’adempimento degli impegni conseguenti alla partecipazione ai fori internazionali, autorizza il Ministero degli affari esteri a procedere, per gli anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche per il personale in regime di diritto pubblico, nell’ambito del contingente di cui all’art. 1, comma 526 della legge finanziaria 2007 (relativo alla stabilizzazione del personale di pubbliche amministrazioni per gli anni 2008 e 2009).


Articolo 32    -   Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altri adempimenti internazionali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

32.6

Cogodi

Rif.comunista

5.12 nott.

Introduce il comma 1 bis, stabilendo che la somma di 30 milioni di euro stanziata in base al precedente comma 1 per l’organizzazione del vertice G8 previsto per il 2009 (isola della Maddalena) possa essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire d’intesa con la Regione Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e civili dell’isola, con particolare riferimento al comune di La Maddalena, avendo di mira l’obiettivo della salvaguardia occupazionale e ambientale, nonché a favore della cooperazione euromediterranea.

32.2

Commissione Affari esteri

 

5.12 nott.

Aggiunge il comma 2-bis il quale incrementa di 500.000 euro, a decorrere dal 2008, il contributo a favore della TWAS (Accademia delle scienze del Terzo Mondo), previsto nella misura di 2.325.000 euro annui, a decorrere dal 2005, dall’art. 3 della legge 10 gennaio 2004 (di ratifica dell’Accordo con l’UNESCO concernente la TWAS). L’incremento del contributo è finalizzato in particolare al sostegno dell’iniziativa denominata Inter Academy Medical Panel (IAMP).

Conseguentemente:

alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 500;

2009: - 500;

2010: - 500.

La rubrica dell’art. 32 è sostituita dalla seguente: (Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altri adempimenti internazionali).

32.15

Relatore

 

5.12 nott.

Aggiunge il comma 2-ter, che autorizza la spesa di 2 milioni per il 2008, di 5 milioni per il 2009 e di 6 milioni per il 2010, al fine di consentire la partecipazione italiana all’Expo di Shangai del 2010, già in precedenza finanziata e regolamentata dai commi 951-962 dell’art. unico della legge finanziaria per il 2007.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 5.000;

2010: - 6.000.


Articolo 34    -   Sviluppo professionale delle Forze armate

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

34.35 riformulato

Bonelli

Verdi

7.12

Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter, che prevedono l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente del Nucleo operativo del corpo forestale dello Stato di tutela ambientale, alle dipendenze funzionali del medesimo Ministro dell’ambiente e con la funzione di concorrere all’attività di repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali.

Aggiunge il comma 4-quater prevedendo che gli arruolamenti del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente autorizzati per l’anno 2007 dalla legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 574, possono essere effettuati anche per l’anno 2008.

 


Articolo 35    -   Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

35.5

De Zulueta

Verdi

7.12

Modifica il comma 1, specificando che il riconoscimento della causa di servizio e la concessione di indennizzi prevista per al personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, che abbia contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, possa essere esteso nei confronti del personale civile italiano nei teatri di conflitto, ma non, come previsto nel testo iniziale, alle popolazioni civili nei teatri di conflitto.

 


Articolo 37-bis-    Norme per il finanziamento dell’OIC, dell’IASB e dell’EFRAG

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

37.044 riformulato

Governo

 

 

Introduce l’articolo 37-bis recante “Norme per il finanziamento dell’OIC, dello IASB e dell’EFRAG

L’articolo dispone un aumento, a carico delle imprese, dei diritti dovuti alle Camere di commercio per il deposito dei bilancio al fine di finanziare, con il maggiore gettito che ne consegue, l’Organismo italiano di contabilità (OIC). La misura della maggiorazione, determinata dal Collegio dei Fondatori dell’OIC in base al fabbisogno, è comunicata al Ministro dello sviluppo economico il quale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emana il decreto concernente sia la maggiore misura sia le modalità di corresponsione delle somme all’OIC tramite il sistema camerale. L’OIC stabilisce la quota del finanziamento ottenuto da destinare all’IASB e all’EFRAG

 


Articolo 38    -   Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

38.9

Governo

 

7.12

Modifica il comma 1, estendendo la disposizione che pone a carico delle amministrazioni utilizzatrici il trattamento economico attinente alle posizioni di comando delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco anche al personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ove superi il contingente appositamente fissato con DPCM.

 


Articolo 39    -   Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

39.45 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12

Sostituisce l’articolo.

La nuova formulazione prevede la costituzione di un unico Fondo presso il Ministero dell’interno (in luogo di due distinti Fondi più un ulteriore stanziamento volto ad evitare limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario nella Polizia di Stato) da destinare complessivamente alle esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e per il ripianamento delle posizione debitorie, nonché per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi ed aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dotato complessivamente di 200 milioni di euro (in luogo dei complessivi 120 milioni previsti dalla norma iniziale), di cui 40 milioni destinati specificamente al necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in luogo di 20 milioni).

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: - 80.000.

 


Articolo 40    -   Sicurezza della navigazione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

40.2

Commissione Trasporti

 

5.12 nott.

Modifica il comma 2, specificando che l’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 è volta ad adeguare (oltre che sviluppare, come già previsto nel testo) la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione della Guardia costiera.

 


Articolo 41    -   Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

41.4

Giorgetti A

AN

7.12

Modifica il comma 1, estendendo la possibilità di essere assunti nelle pubbliche amministrazioni anche ai cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale, e sia stato licenziato in seguito alla riorganizzazione delle basi militari (oltre ai casi di soppressione delle basi).

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -250;

2009: -250;

2010: -250.


Articolo 41-bis-     Istituzione del Fondo per la legalità

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

41.018

Incostante

PD-Ulivo

7.12

Introduce l’articolo aggiuntivo 41-bis, recante “Istituzione del Fondo per la legalità”.

Il fondo – istituito presso il Ministero dell’interno e alimentato dai proventi dei beni mobili e dalle somme confiscate a titolo di misura di prevenzione patrimoniale antimafia, è finalizzato a rafforzare la legalità e migliorare le condizioni di vita in territori colpiti da criminalità organizzata di tipo mafioso, e concorre a finanziare progetti di potenziamento delle risorse e delle strutture delle Forze di polizia, di prevenzione e recupero di condizioni di disagio e emarginazione, di risanamento di quartieri urbani degradati, di recupero e realizzazione di strutture pubbliche e di diffusione della cultura della legalità.

 


Articolo 41-ter -    Vittime della criminalità organizzata e del dovere

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 41-ter recante disposizioni in materia di “Vittime della criminalità organizzata e del dovere

L’articolo estende alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, le elargizioni che l’art. 5, co. 3 e 4, e l’art. 3, commi 1 e 2, della L. 206/2004 prevedono a favore delle vittime del terrorismo.

Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici:

§       la concessione a decorrere dal 1° gennaio 2008 a favore di chi abbia subito un’invalidità permanente non inferiore al 25 per cento e dei superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di importo pari a 1.033 euro, soggetto a perequazione automatica;

§       l’attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di morte dei soggetti che beneficiano dello speciale assegno vitalizio di due annualità della pensione di reversibilità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti che hanno diritto a tale trattamento pensionistico di reversibilità; il beneficio in questione è limitato al coniuge ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori. ai fratelli e alle sorelle se conviventi e a carico;

§         l’attribuzione a favore di coloro che abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità per atti di terrorismo e ai loro familiari, anche superstiti, di un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi ai fini dell’aumento dell’anzianità pensionistica maturata, della misura del trattamento pensionistico, del trattamento di fine rapporto e degli analoghi trattamenti; per i familiari il beneficio è limitato al coniuge, ai figli, anche se maggiorenni, e – in loro mancanza – ai genitori;

§         l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni maturate grazie all’aumento figurativo.

 

Conseguentemente:

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 51.000;

2009: - 51.000;

2010: - 61.000.

0.9.478.25
nuova formulazione

Galletti

UDC

7.12

Modifica l’emendamento 9.478 del Governo nella parte relativa al comma 1 ampliando l’estensione dei benefici prevista dall’em. 9.478 anche ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento delle loro funzioni ed ai loro familiari superstiti.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: - 200

2009: - 200;

2010: - 200.


Articolo 41-quater     -    Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 41-quater recante “Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

L’articolo reca quattro novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla L. 206/2004.

In particolare, la lett. a),modificando l’art. 4 della legge n. 206/2004, stabilisceche la misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa sia pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e non semplicemente calcolata sulla base di tale parametro retributivo, come allo stato previsto.

La lett. b), che modifica l’art. 5 della legge n. 206/2004, prevede che a decorrere dal 26 agosto 2004 l’assegno vitalizio reversibile di 500.000 lire, soggetto a perequazione automatica, attribuito dall’art. 2 della L. 407/1998 alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro superstiti, spetti anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi.

La lett. c), che modifica l’art. 6 della legge n. 206/2004, detta norme sulle procedure da seguire per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute alle vittime del terrorismo dalla legislazione anteriore alla L. 206/2004, rimettendo a un decreto interministeriale la definizione di nuovi criteri per effettuare tale valutazione.

La lett. d),che modifica l’art. 9 della legge n. 206/2004, prevede che l’erogazione dei medicinali di fascia C agli invalidi vittime di atti di terrorismo e a loro familiari, anche superstiti (coniuge, figli, e – in mancanza – genitori) sia posta a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: + 284.000.

41.03

I Commissione Affari costituzionali

 

7.12

Introduce l’articolo aggiuntivo 41-bis (lettere e) e f) dell’articolo 41-quater).

I commi  estendono i benefici previsti dalla legge 206/2004, recante norme in favore delle vittime del terrorismo, anche agli eventi terroristici accaduti all’estero a partire dal 1961 che hanno coinvolto cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento. Il testo vigente della legge 206 prevede la corresponsione dei benefici solo per gli eventi avvenuti a partire dal 2003.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -3.571;

2009: -417;

2010: -488.

 


Articolo 42    -   Chiusura dell’emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

subemendamenti 0.9.478.40  e 0.9.478.9

Relatore

 

Vannucci

Crisci

 

 

PD-Ulivo

 

PD-Ulivo

7.12

Sostituisce della lettera d) del comma 1, si  prevede la quantificazione dei contributi concessi ai comuni ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 12 del decreto legge n. 6 del 1998, in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e la loro assegnazione, per il periodo 2018-2012, con un meccanismo progressivo di riduzione per ciascun anno del quinquennio.

Attraverso la modifica alla lettera e), vengono quantificate le spese necessarie per le attività volte al potenziamento degli uffici in 17 milioni di euro e se ne prevede l’erogazione annuale, nel quinquennio 2008-2012, con un meccanismo di riduzione per ciascun anno.

Alla lett. f) viene aggiunto il comma 5-ter all’art. 15 del decreto-legge n. 6 del 1998 in base al quale, alla cessazione dello stato d’emergenza, le regioni Umbria e Marche vengono autorizzate, per la prosecuzione ed il completamento del programma di interventi, a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008-2009 e 2010.

Al comma 2 viene soppresso il periodo che provvedeva alla quantificazione degli oneri per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e).

Al comma 3, viene incrementato da 47 a 50 milioni di euro il limite complessivo ai fini della definizione con D.P.C.M. delle modalità applicative della disposizione.

Introduce inoltre i seguenti commi aggiuntivi:

Il comma 3-ter dell’emendamentoè stato soppresso a seguito dell’approvazione del subemendamento0.9.478.40 Vannucci

Il comma 3-quinquies proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l’applicazione delle misure agevolative a favore dei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici del 1997 e per le zone ad elevato rischio sismico.

Il comma 3-sexies, modificato dal subemendamento Crisci 0.9.478.9, autorizza un contributo annuo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la realizzazione di interventi urgenti per le infrastrutture, di ristoro dei danni e volti alla riduzione del rischio idrogeologico nei territori della provincia di Teramo colpiti dai gravi fenomeni atmosferici nei giorni 6 e 7 ottobre 2007 ed il cui stato di emergenza è stato dichiarato con DPCM 12 ottobre 2007.

Il comma 3-septies autorizza un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2008, per la realizzazione di interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eventi alluvionali nel 2007 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2007, n. 3261.

Il comma 3-octies autorizza un ulteriore contributo decennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008, per gli interventi di ricostruzione nelle regioni della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, che si aggiunge al contributo disposto dall’art. 1, comma 1013 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). Con successivo DPCM saranno stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le due regioni interessate.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 57.000;

2009: - 41.000;

2010: - 37.000.

0.9.478.40 riformulato

Vannucci

PD-Ulivo

7.12

Modifica l’emendamento 42.37, sopprimendo il comma 3-ter che prevedeva l’estensione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale previste dal D.L. n. 279/2000 per le regioni colpite dal sisma del 27 settembre 1997 anche al personale tecnico assunto a tempo determinato ai fini del rafforzamento delle strutture regionali, locali e del ministero per i beni culturali in Basilicata, Campania e Calabria colpite dal sisma del 1998,

42.16

Di Gioia

La Rosa nel pugno

7.12

Introduce i commi 3-bis e 3-ter. In particolare:

-    il comma 3-bis consente agli enti non commerciali - di cui all’articolo 1, comma 255 della legge finanziaria 2005, cioè gli enti operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia - destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, di definire in maniera automatica la propria posizione, relativamente agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l’intera somma dovuta, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotta del 30 percento, in due rate di uguale ammontare, versate, la prima entro il 20 gennaio 2008, la seconda entro il 30 settembre. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del beneficio di cui al comma in esame.

-    il comma 3-ter dispone che il Ministero del lavoro provveda al monitoraggio degli oneri recati dal comma precedente, informandone il Ministero dell’economia e finanze, anche ai fini dell’adozione, secondo quanto previsto dalla disciplina contabilistica, dei provvedimenti correttivi necessari.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:

2009: - 3.500;

2010: - 3.500.

42.37

Relatore

 

7.12 nott

Aggiunge il comma 3-quater, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2008 per l’acquisizione di velivoli antincendi, a cura del Dipartimento della Protezione civile.

Conseguentemente

riduce di 150 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per le aree sottoutilizzate, nonché riduce di 50 milioni di euro il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

0.42.37.1

Crisafulli

PD-Ulivo

7.12

Modifica l’emendamento 42.37, incrementando da 50 a 100 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’acquisizione di velivoli antincendi, e ponendo i relativi oneri a valere sul Fondo aree sottoutilizzate.

0.9.478.39

Raiti

PD-Ulivo

7.12

Introduce i commi 3-novies e 3-decies. In particolare:

Il comma 3-novies prevede che il recupero dei tributi e contributi relativi alle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, nonché alle zone interessate dai fenomeni eruttivi dell'Etna e dagli eventi sismici nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002 (di cui, rispettivamente ai commi 1008 e 1011 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, l.n. 296/2006), avvenga entro i limiti di sequestro e pignoramento indicati dall’articolo 2 del  testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il comma 3-decies, intervenendo sui decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2002, dispone l’estensione del beneficio della sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, disposti in favore dei soggetti - anche in qualità di sostituti d’imposta - aventi la residenza (nella data indicata dai citati decreti) in talune zone colpite da eventi sismici o eruttivi nell’anno 2002 (individuate dagli stessi D.M), anche a coloro che nel medesimo periodo avevano la  “sede operativa” nelle indicate zone.

0.9.478.16

Di Gioia

La Rosa nel pugno

7.12

Modifica l’emendamento 9.478 del relatore, inserendo i commi 3-undecies e 3-duodecies, che provvedono a modificare rispettivamente i commi 7 e 8 dell’articolo 41 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), recanti norme in materia di trattamento straordinario d’integrazione salariale in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: - 3.000;

2009: - 1.000.


Articolo 42-bis-    Interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

42.09

Castellani

AN

7.12 a.m

Introduce l’articolo 42-bisrecante Interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali.

L’articolo istituisceun Fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, per agevolare la ripresa dell’economia e per la realizzazione di opere infrastrutturali da realizzarsi nella provincia di Teramo, a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatesi nel mese di ottobre 2007.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -3.000;

2009: -3.000;

2010: -3.000.

 


Articolo 43    -   Pesca e vittime del mare

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

43.15

Governo

 

7.12

Sopprime il comma 1 che stabiliva tempi e modalità per il recupero da parte dello Stato italiano delle somme percepite dagli operatori del settore della pesca a titolo di aiuti che la Unione Europea ha dichiarato non conformi alla normativa comunitaria, in quanto la  identica norma è contenuta nell’art. 46-quater, comma 1, del D.L. n. 159/2007, convertito dalla L. n. 222 del 29 novembre 2007

43.6
Nuova formulazione

Maderloni

SD

7.12

Aggiunge il comma 2-bis stabilisce che le risorse disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio siano utilizzate dall’ISMEA per la concessione di garanzie al sistema creditizio destinate ad agevolare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese della pesca

 


Articolo 48    -   Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio. Contributo per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

48.6 riformulato

Di Gioia

La Rosa nel pugno

 

Aggiunge il comma 6-bis che autorizza l’erogazione di un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1,5 milioni di euro per il 2010 per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia.

Conseguentemente

Alla tabella A Ministero economia

2008: -2.500

2009: -2.500

2010: -1.500


Articolo 49-bis-     Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

49.041

Lion

Verdi

7.12

Introduce l’articolo 49-bis, recante Disposizioni in materia di sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale. A tal fine si prevede che le cooperative ed i loro consorzi che esercitino prevalentemente nei comuni montani le loro attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento diretto dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e per un importo non superiore a 190.000 euro per anno, lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell’ambiente e del paesaggio – quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento dl suolo – nonché servizi tecnici attinenti alla realizzazione di tali opere. Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricola.


Articolo 49 ter  -    Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

49.087

XIII Commissione

 

7.12

Introduce l’articolo 49-ter recante “Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola”, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2008 per la concessione diaiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospera (plasmopora fungina).

 


Articolo 50    -   Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

50.31

Relatore

 

 

Aggiunge i commi da 3-bis a 3-quater concernenti la promozione dell’uso di biocarburanti da autotrazione, prevedendo:

- che nell’ambito del contingente di biodiesel ad accisa ridotta (250.000 tonnellate annue per il periodo 2007-2010), la quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel 2009 è elevata al 3% di tutto il carburante , benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente (per il 2008 la quota resta fissata invece al 2%);

- che al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali (previsti dalla normativa comunitaria) per gli anni successivi al 2009 tale quota può essere ulteriormente incrementata con decreto interministeriale;

- che l’agevolazione per il biodiesel consistente nella riduzione dell’accisa (entro il limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate per il periodo 2007-2010) riguardi (oltre al biodiesel miscelato “con il gasolio”, come attualmente previsto) anche il biodiesel miscelato “con oli combustibili, in qualsiasi percentuale”.

 

 


Articolo 52    -   Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

52.2

VIII Commissione

 

7.12

Modifica la tabella 1, riga 1, richiamata dal comma 2, specificando che l’energia incentivabile mediante il rilascio di certificati verdi è quella “eolica per impianti di taglia superiore a 200 Kw .

52.6

VIII Commissione

 

7.12

Modifica la tabella 2, riga 1, richiamata dal comma 3, che fornisce l’entità della tariffa onnicomprensiva per tipologia di fonte, sostituendo la dicitura della fonte “eolica” con quella di “eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW” ed incrementando la corrispondente tariffa da 22 cent di euro/kWh a 30 euro cento/kWh..

52.28

Zeller

Misto- min. linguistiche

7.12

Prevede che l’individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni di incentivazione, avvenga facendo riferimento alla “potenza nominale media annua” (in luogo della mera “potenza elettrica”) dei medesimi (comma 8).

52.30

Brugger

Misto- min. linguistiche

7.12

Modifica il comma 9, estendendo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 il prolungamento (da 8 a 12 anni) del periodo di validità dei certificati verdi di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 152/2006.

 


Articolo 53    -   Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

53.1

VIII Commissione

 

7.12

Modifica il comma 1, sopprimendo la lettera h), diretta a modificare il comma 6 dell’articolo 12 del D.Lgs n.387/03, in modo da precisare che l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non può prevedere né essere subordinata a misure di compensazione non soltanto a favore delle regioni e delle province ma anche dei comuni, delle comunità montane

 


Articolo 53-bis-    Misure per il contenimento delle emissioni di CO2

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.475 riformulato

Bonelli

Verdi

7.12

Introduce l’articolo 53-bis  recante “Misure per il contenimento delle emissioni di CO2con il quale si provvede :

- all’istituzione  nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - a decorrere dal 2008 - del “Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica” volto a finanziare campagne informative sulle misure di riduzione dei consumi energetici e per il miglioramento dell’efficienza energetica, che si dovranno informare a criteri stabilitii con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

- ad introdurre, a partire dal 1 gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di elettrodomestici di classe energetica inferiore alla classe A, nonché di motori elettrici della classe 3, anche all’interno di apparati;

- a proibire sull’intero territorio nazionale l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine ad incandescenza, nonché degli elettrodomestici privi del dispositivo di interruzione  completa del collegamento alla rete elettrica, a decorrere dal 1 gennaio 2011.

 


Articolo 56-bis­     -    Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

56.037

Governo

 

7.12

Introduce l’articolo 56-bis recante “Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas”.

L’articolo apporta modifiche all’articolo 46-bis del decreto legge n. 159/2007, recante disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas. In particolare l’emendamento prevede:

 - che la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del relativo ambito territoriale, la quale deve avvenire, a sua volta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

 - la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di incrementare, a decorrere dal 1º gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione;

 - che a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del medesimo decreto si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legislativo n. 164/2000 (che disciplina il regime transitorio nell’attività di distribuzione), anche le disposizioni di cui all’articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo n. 267/2000 (riguardante alcune condizioni per la partecipazione alle gare di conferimento della titolarità del servizio), che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.


Articolo 56-ter- Istituzione del Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle cellule a combustibile

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

56.041

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 56-ter recante “istituzione del Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle cellule a combustibile”.

L’articolo istituisce il “Fondo per Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile”, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2008, al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull’idrogeno, prevedendo inoltre che siano favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti rinnovabili.

Introduce l’articolo 56-quater

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -5.000;

Alla Tabella B Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -1.000.

 


Articolo 56-quater - Istituzione di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

56.041

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 56-quater,che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per promuovere le filiere produttive agricole esenti da organismi geneticamente modificati (comma 1) e presso il Ministero dell’Università e ricerca un Fondo per la ricerca in materia di biotecnologie (comma 2), con una dotazione finanziaria rispettivamente di 2 e 3 milioni di euro per il 2008.

 


Articolo 58    -   Sostegno all’imprenditoria femminile

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

58.8

Ottone

PD-Ulivo

7.12

Aggiunge il comma 1-bis che interviene in materia di sostegno all’imprenditoria femminile. Tale nuovo comma dispone che le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215/1992 (recante “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”) siano iscritte all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al Capitolo 7445 (Fondo per la competitività) – piano di gestione 18 - e al Capitolo 7480 (Fondo rotativo per le imprese) – piano di gestione 05, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico


Articolo 58-bis – Modifiche al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

58.02

Chicchi

PD-Ulivo

 

Introduce l’articolo 58-bisrecanteModifica all’art, 1 comma 842 della legge n. 296/2006”.

L’articolo dispone, in particolare, una integrazione del comma 842, art. 1, della stessa legge (finanziaria 2007), disciplinante gli interventi del Fondo competitività istituito dal precedente comma 841, al fine di estenderne i finanziamenti anche ai progetti di innovazione tecnologica industriale riferiti all’ambito delle tecnologie per le attività turistiche, oltre che culturali.

 


Articolo 59    -   Comitato nazionale italiano per il microcredito

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

59.1

Commissione Affari esteri

 

5.12 nott.

Modifica il comma 1, stabilendo che l’attività del Comitato nazionale per il microcredito per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo sia effettuata d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

 


Articolo 60-bis-    Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

60.03

Leddi

PD-Ulivo

5.12 nott.

Introduce l’articolo 60-bis, recante “Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale(comma 1 dell’art- 60-bis dell’A.C. 3256-A).

In particolare, si prevede, che al fine di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si definiscano le tipologie dei servizi turistici aventi caratteristiche omogenee su tutto il territorio nazionale; nonché le modalità di impiego delle risorse del Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico per l’erogazione di «buoni-vacanza» da destinare alle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale..

74.02

Leddi

PD-Ulivo

7.12 a.m

Introduce l’articolo 74-ter recante “Internazionalizzazione e competitività del sistema turistico nazionale” (commi 2 e 3 dell’art. 60-bis dell’A.C. 3256-A).

In particolare interviene in materia di sostegno allo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale, prevedendo che, con uno o più regolamenti, siano definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l’aumento dei flussi turistici, sia la nascita di nuove imprese del settore, nel rispetto delle competenze regionali e disponendo che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale.


Articolo 60-ter  -    Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

60.041

Governo

 

7.12

Introduce l’articolo 60-ter, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi”.

In particolare si prevedonomisure a favore dei consumatori, affidando agli uffici prezzi delle camere di commercio il compito di ricevere e di verificare le dinamiche relative alle variazioni dei prezzi al consumo e istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il compito di sovrintendere alla tenuta e all’elaborazione delle informazioni provenienti da diverse fonti e di riferire al Ministro sulle dinamiche e su eventuali anomalie dei prezzi. Si prevede, inoltre, che per il suo operato il Garante, nominato con DPCM tra i dirigenti di prima fascia del Ministero con un mandato triennale svolto senza compenso e mantenendo le precedenti funzioni, si avvalga delle strutture del Ministero stesso e che, alle informazioni in materia di prezzi al consumo non si applichino le norme di tutela della riservatezza dei dati personali.

 


Articolo 61    -   Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

61.11

Attili

SD

7.12

Modifica il comma 3 riducendo da 15 a 10 milioni di euro lo stanziamento per il 2008 per il completamento degli interventi ex art. 4 della legge 350/2003 che autorizza spese finalizzate all’applicazione del regolamento CE 1177/2002 e del meccanismo ivi contemplato a difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici.

Modifica il comma 6 sopprimendo lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2009 in favore del fondo istituito dall’articolo 3, comma 2, della legge 13/2006, cd. fondo per l'eliminazione del naviglio obsoleto. A seguito di tale modifica il suddetto fondo mantiene il solo finanziamento per il 2008 di 4 milioni di euro.

Aggiunge il comma 16-quater che autorizza la spesa di 5 milioni per il 2008 e di 15 milioni per il 2009, in relazione alle finalità di cui all’art. 1, comma 998, della legge finanziaria 2007.

61.16

Governo

 

7.12

Aggiunge il comma 10-bis il quale prevede che le agevolazioni finanziate dal Fondo per gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre le emissioni delle navi passeggeri siano subordinate all’autorizzazione preventiva della Commissione europea, secondo la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

61.17

Governo

 

7.12

Aggiunge i commi 16-bis e 16-ter, in materia di navi italiane e imprese armatrici di unità da pesca. In particolare:

-   sono prorogati per l’anno 2008, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo, consistenti nell’esonero, nel limite del 50%, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

-   sono mantenute in conto residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’ammontare di 25 milioni di euro per l’anno 2008, le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazioni ad autorizzazioni di spesa in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e per la tutela dell’occupazione del personale marittimo.


Articolo 61-bis-    Sistema “Alta Velocità/Alta Capacità” della Rete transeuropea di trasporto

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

61.04

Governo

 

7.12

Introduce l’articolo 61-bis recante “Sistema Alta velocità/Alta capacità rete rans europea di trasporti”. In particolare, viene determinato l’ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria che concorre alla copertura dei costi d’investimento del predetto Sistema AV/AC.

 


Articolo 62    -   Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

62.90

Conte

FI

7.12

Sopprime il comma 4 che abrogava la norma istitutiva del Fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

Alla Tabella A, Ministero dell’economa, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 5.200;

2009: - 5.200;

2010: - 5.200.

62.12

IX Commissione

 

7.12

Sostituisce il comma 10,introducendo limiti di spesa per il potenziamento, la sicurezza e la continuità territoriale dell’aeroporto di Reggio Calabria e per l’incentivazione del trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani (la versione originaria si riferiva al solo aeroporto di Catania). Prevede inoltre interventi in favore dell’Isola d’Elba.

62.13

IX Commissione

 

7.12

Aggiunge il comma 11-bis, con il quale si prevede che l’attuazione del DPR n. 340/2004 - che prevede contributi per le imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario di merci - prosegua per un ulteriore triennio, secondo quanto previsto dal comma 12 dello stesso articolo 62.

Modifica il comma 12, aggiungendo il riferimento al comma 11-bis, e sostituisce la parola biennio con periodo (in relazione al proseguimento degli interventi in materia di contributi alle imprese che effettuano trasporto combinato di merci o di merci pericolose);

Modifica il comma 16, che prevede un’autorizzazione di spesa per quanto previsto al comma 14, cui aggiunge il riferimento al comma 11 bis e inserisce al termine del comma una disposizione, che destina una quota di 7 milioni di euro delle risorse indicate dal comma 16 all’attuazione del nuovo comma 11 bis, e dispone che le restanti risorse siano finalizzate al finanziamento di accordi di programma per lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea Torino-Lione.

62.92

Governo

 

 

Sostituisce il comma 12 prevedendo il concerto con il Ministro delle politiche europee per l’emanazione del decreto del Ministro dei trasporti, che detta disposizioni attuative per la prosecuzione degli incentivi in favore delle imprese che effettuano trasporto merci per ferrovia.

93.035

Relatore

 

 

Modifica il comma 16, riducendo di 5 milioni di euro per il 2008 il Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia

61.11

Attili

SD

7.12

Modifica il comma 20 riducendo per l’anno 2009, da 30 a 25 milioni, l’autorizzazione pluriennale di spesa prevista al fine di implementare e attuare le azioni previste nel Piano per la sicurezza stradale.

62.99 riformulato

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 24-bis, che autorizza la spesa di 104 milioni di euro per l’anno 2008, per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

Modifica il comma 23:

-   sopprimendo l’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per il 2008, per contribuire agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti;

-   riduce di 14 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’anno 2008 per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, previsto dal D.L. n. 355/2003, convertito nella L. n. 47 del 2004;

-   riduce di 3 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’anno 2008 per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, prevista dal D.L. n. 16 del 2005, convertito nella L. n. 58 del 2005;

-   riduce di 7 milioni di euro l’autorizzazione per l’anno 2008 della spesa per il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, prevista al comma 1230, art. 1, della legge finanziaria per il 2007;

Aggiunge il comma 24-ter che prevede che il Ministero dei trasporti concluda un’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l’equilibrio di costi-ricavi dei servizi e le eventuali azioni di miglioramento dell’efficienza. In relazione ai risultati dell’indagine saranno individuate le relazioni che da liberalizzare e quelle che saranno mantenute in esercizio tramite contratti di servizio pubblico.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.


Articolo 62-bis-    Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

62.036

Governo

 

7.12

Introduce l’articolo 62-bis recante Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico”.

L’articolo autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia spa, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, le somme previste per il 2008 nel bilancio di previsione dello Stato per gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.


Articolo 62-ter  -    Linee metropolitane

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

62.038

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 62-ter recante “Linee metropolitane”.

L’articolo autorizza un contributo di 10 milioni di euro per il 2010 per la progettazione e l’avvio delle tratte metropolitane di Bologna e Torino, e di 10 milioni di euro per il 2009 per la progettazione e l’avvio della metropolitana di Firenze.

Conseguentemente

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -;

2009: -10.000;

2010: -20.000.

 


Articolo 62-quater    -    Passante grande di Bologna

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

62.037

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 62-quater recante “Passante grande di Bologna”.

L’articolo autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 e di 4 milioni per il 2009 finalizzato alla progettazione ed avvio della realizzazione del passante grande di Bologna.

Conseguentemente

Alla Tabella B Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -5.000;

2009: -4.000.

 


Articolo 63    -   Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

63.26

Conte

FI

7.12

Modifica il comma 1 autorizzando uno stanziamento in favore della Pedemontana di Formia, specificando che lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione delle opere accessorie. Per quanto riguarda la misura del contributo, che nel testo trasmesso dal Senato ha carattere quindicennale (1 milione di euro a decorrere dal 2008 e dal 2009) viene determinata in 3 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni per il 2009.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: - 3.000;

2009: -2.000.

63.17

Zorzato

FI

7.12

Aggiunge il comma 2-bis che inserisce, a soli fini approvativi, nella procedura speciale prevista per le infrastrutture strategiche dall’articolo 161 e ss. del D.Lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) l’Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova.

63.1 riformulato

Nannicini

PD-Ulivo

7.12

Aggiunge il comma 2-ter recante un’autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2008, ai fini del completamento degli interventi E78 due mari Grosseto-Fano. Tale opera rientra tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo).

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: - 3.000.

63.2

Giorgetti A.

AN

7.12

Aggiunge il comma 2-quater che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il rifinanziamento degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere, di cui all’art. 1, comma 92, della legge n. 266/2005.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -4.000;

2009: -4.000.

63.32

Governo

 

7.12

Aggiunge il comma 2-quinquiesil quale stabilisce che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’art. 13, comma 1 della legge n. 166/2002e successivi rifinanziamenti, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscano economie di bilancio e vengano reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

 


Articolo 66-bis-    Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

66.06

Dozzo

Lega Nord

7.12 a.m

Inserisce l’articolo 66-bis recante “Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso”.

La disposizione, in particolare, al comma 1 autorizza un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio necessari allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 che si svolgeranno in provincia di Treviso; al comma 2 destina una quota di tale contributo alla realizzazione di un velodromo da costruire nella provincia di Treviso per consentire un adeguato allenamento degli atleti; al comma 3, infine, prevede la possibilità di destinare le eventuali economie da parte dell’associazione “Ciclismo di Marca” alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall’associazione stessa per la realizzazione dell’evento.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -2.000;

2009: -2.000;

2010: -2.000.

 


Articolo 67    -   Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

67.26

Relatore

 

7.12

Sostituisce il comma 6 e abroga il comma 7.

Il nuovo comma 6, modificando l’articolo 1, comma 796, lettera n) della citata legge finanziaria per il 2007, ridefinisce le priorità da attuare nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, introducendo, nell’elenco delle finalità (acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative; potenziamento delle “unità di risveglio dal coma”; potenziamento di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per gli screening neonatali), gli interventi di realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Rispetto al testo approvato dal Senato, non sono più puntualmente indicate le risorse da destinare alle singole finalità.

La norma demanda, inoltre, al Ministero della salute il compito di assicurare il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando la copertura del relativo fabbisogno.

L’emendamento prevede, altresì, l’abrogazione del comma 7 che disponeva, nell’ambito del programma di ristrutturazione e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, un incremento da 100 a 150 milioni di euro della quota di riserva già destinata alle cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 e introduceva una ulteriore quota di riserva, pari a 600 milioni di euro, per gli interventi finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi-residenziali.

9.475 riformulato

Bonelli

Verdi

7.12

Aggiunge i commi 7-bis e 7-ter nei quali si prevede, rispettivamente che:

-    gli stanziamenti destinati ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico e di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previsti dall’articolo, siano subordinati a verifiche energetiche e che gli stessi interventi prevedano misure di efficienza energetica, di produzione di energia rinnovabile e di risparmio idrico;

-   il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire per le nuove costruzioni  rientranti tra gli edifici disciplinati dal decreto legislativo 192/05 sul rendimento energetico nell'edilizia, sia subordinato alla presentazione di certificazione energetica dell’edificio.


Articolo 67-bis-    Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

67.08

Governo

 

7.12

Introduce l’articolo 67-bis recante “Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie”.

L’articolo prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, al fine di assicurare la piena attuazione della riforma della sanità penitenziaria, avviata con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, con inclusione dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari (comma 1).

La norma stabilisce, altresì, che, in attesa del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia continua a svolgere le funzioni di competenza. Nello stesso periodo transitorio, sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007 (comma 2).


Articolo 67-ter  -    Residenze di interesse generale destinate alle locazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478 e subemend. 0.9.478.26

Relatore

Galletti

 

UDC

7.12

Introduce l’articolo 67-ter, recante disposizioni in materia di “Residenze di interesse generale destinate alle locazioni”.

L’articolo, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, definisce una nuova tipologia di alloggio, le “residenze di interesse generale destinate alle locazioni”, considerando come tali i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni. Il comma 2 specifica che tali residenze costituiscono servizio economico di interesse generale e sono ricomprese anche nella definizione di alloggio sociale. Per la finalità dei commi 1 e 2, il comma 3 istituisce un fondo dotato di 10 milioni di euro per il triennio 2008-2010. Il comma 4 prevede che la riduzione delle aliquote ICI, che può essere deliberata dai Comuni in base all’art. 2, comma 4 della legge n. 431 del 1998 per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possa arrivare fino all’esenzione dall’imposta (subemendamento 0.9.478.26 Galletti).

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

 


Articolo 68-bis-    Interventi per la salvaguardia della città di Venezia

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

69.023 riformulato

Zanella

Verdi

 

Introduce l’articolo 69-bis recante “Interventi per Venezia” (comma 1 dell’articolo 68-bis dell’A.C. 3256-A).

L’articolo incrementa di 4 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse di cui all’articolo 1, comma 944, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

68.011 riformulato

Zorzato

FI

 

Introduce l’articolo 68-bis recante “Interventi per la salvaguardia della città di Venezia” (comma 2 dell’articolo 68-bis dell’A.C. 3256-A).

L’articolo reca un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 nell’ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992, indicando inoltre la specifica finalità della prevenzione dell’inquinamento e del risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 4.000;

2009: - 4.000;

2010: - 4.000.

 


Articolo 70    -   Sostegno alle imprese editrici e TV locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

70.87

Relatore

 

7.12 a.m

Modifica il comma 4 rendendopermanenteil rifinanziamento annuale di 10 milioni di euro previsto per le televisioni locali (originariamente disposto per il solo 2008). Con il subemendamento 0.70.87.7 il finanziamento per il 2009 viene ulteriormente aumentato di 5 milioni di euro.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e finanze:

2009: -10.000;

2010: -10.000.

0.70.87.7

Borghesi

Italia dei valori

7.12 a.m

Modifica l’emendamento 70.87 del relatore aumentando di ulteriori 5 milioni di euro (per complessivi 15 milioni) per l’anno 2009 le risorse destinate alle televisioni locali

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e finanze:

2009: -5.000.

70.2

VII Commissione

 

7.12 a.m

Modifica il comma 4 prevedendo che la ripartizione dei contributi per le emittenti locali  alle regioni e alle province autonome - che costituiscono bacini di utenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle comunicazioni n. 292/2004 – venga effettuata in via provvisoria il 30 maggio di ogni anno, attribuendo a ciascuna regione e provincia autonoma una quota pari al 90% dell’importo assegnato nell’anno precedente; alla rideterminazione definitiva dei contributi si procederà successivamente sulla base dei conteggi ufficiali.

Aggiunge il comma 4-bis che modifica il termine per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali di cui all’art. 45, co. 3, della legge n. 448/1998, anticipandolo dal 30 settembre al 31 luglio.

70.86

Governo

 

7.12 a.m

Aggiunge il comma 4-ter specificando, rispetto a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.L. 159/2007 (secondo il quale i contributi all’editoria, di cui alla legge n. 250/1990, non possono superare il costo complessivo di produzione e distribuzione sostenuti dall’avente diritto nell’anno precedente), che restano ferme le soglie massime dei contributi indicate nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.


Articolo 72    -   Modifiche al testo unico della radiotelevisione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

72.26

Fabris

Popolari Udeur

7.12

Modifica il comma 1, lettera a), capoverso 3, prevedendo che per i programmi in pay per view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi relativi alla programmazione e all’acquisto di opere italiane devono essere rapportati all’effettiva disponibilità di opere rilevanti nei sei mesi che precedono la diffusione e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane.

 


Articolo 78    -   Disposizioni in favore dei giovani ricercatori

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

78.14

Governo

 

5.12 nott.

Modifica il comma 1, primo periodo, specificando che i progetti di ricerca, presentati da giovani ricercatori, cui è destinata una quota non inferiore al 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), devono essere progetti di ricerca “di base”.

 


Articolo 79-bis - Fondo di promozione della ricerca di base

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 79-bis, recante “Fondo di promozione della ricerca di base”.

L’articolo istituisce, per l’anno 2008 ed in via sperimentale, un Fondo dotato di 10 milioni di euro, destinato alla promozione della ricerca di base. L’articolo prevede che le fondazioni bancarie che finanziano la ricerca di base possano chiedere contributi a valere sul Fondo non superiori al 20% delle risorse impegnate. Con decreto del Ministro dell’università e ricerca saranno stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i finanziamenti delle fondazioni possono essere ammessi ai contributi del Fondo, nonché le modalità con le quali devono essere effettuate le richieste di contributi, la valutazione dei piani di ricerca e l’assegnazione dei contributi medesimi.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: - 10.000.

 


Articolo 80    -   Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

80.25 riformulato

Bonelli

Verdi

7.12

Modifica il comma 1, al fine di specificare che le risorse in esso previste sono destinateanche all’attuazione delle disposizioni di cui ai nuovi commi 4-bis, 7-bis e 7-ter.

Introduce il comma 4-bis che autorizza la spesa di 10 milioni per il 2008 e 2009 per prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare e per assicurare il funzionamento ordinario dell’ICRAM.

Aggiunge i commi 7-bis e 7-ter . Il comma 7-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 al fine della definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni con significativi fenomeni di dissesto e caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Il comma 7-ter prevede la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale, disponendo a tal fine l’utilizzo di una quota delle risorse di cui al comma 1.

80.1

VIII Commissione

 

7.12

Modifica il comma 1, al fine di specificare le finalità della disposizione di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e della realizzazione degli interventi urgenti nelle aree a rischio idrogeologico di cui al DL n. 180/1998. Viene inoltre previsto che l’intesa delle regioni e degli enti locali (cui viene aggiunta quella delle autorità di bacino territorialmente competenti) sia necessaria ai fini dell’attuazione dei piani strategici e non anche (come prevedeva il testo approvato dal Senato) della loro adozione.

80.23

Pellegrino

Verdi

7.12

Aggiunge il comma 3-bis che istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 al fine di potenziare la ricerca sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute e favorire lo studio di progetti volti al controllo ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -500;

2009: -500;

2010: -500.

80.9 riformulato

Crosetto

FI

7.12 a.m

Aggiunge il comma 6-bis che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per il triennio  2008-2010 per garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzazione di tecnologie scientifiche innovative.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: -1.500;

2009: -1.500;

2010: -1.500.


Articolo 80-bis-    Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

80.02 nuova formulazione

Ricci

Rif. comunista

7.12

Introduce l’articolo 80-bis recante “Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche”.

L’articolo istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -30.000;

2009: -20.000;

2010: -20.000.


Articolo 80-ter  -    Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.475

Bonelli

Verdi

7.12

Introduce l’articolo 80-ter recante Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto”.

L’articolo prevede che:

§         novella l’articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, relativo all’istituzione del fondo di solidarietà per il finanziamento di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale, in particolare espungendo la parte relativa al contributo di 0,1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minare o da tavola in plastica, nonché la parte relativa al potere del Ministro dell’economia di adottare i provvedimenti attuativi necessari.

§         introduce il comma 1284-bis, che istituisce il fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati (con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010);

§         introduce il comma 1284-ter che istituisce un contributo di 0,5 centesimi su ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in plastica e da una definizione di materiale plastico e prevede che le entrate derivanti dal contributo siano destinate per un decimo al fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi al fondo di cui al comma 1284-bis.

 


Articolo 81-bis-    Dotazione organica degli Enti parco nazionali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

81.052 ulteriore nuova formulazione

Governo

 

7.12 a.m

Aggiunge l’articolo 81-bis, recante “Dotazione organica degli Enti parco nazionali”.

L’articolo autorizza gli Enti parco nazionali che hanno rideterminato la propria dotazione organica, ai sensi dell’art. 1, comma 93, della finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) a rideterminare le proprie piante organiche entro il limite massimo di 120 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente. Di conseguenza, sono integrate le risorse destinate agli Enti parco nazionale, autorizzando un contributo straordinario di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: - 2.000

2009: -2.000;

2010: -2.000.


Articolo 81-ter  -    Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

81.049

Bonelli

Verdi

7.12 a.m

Aggiunge l’articolo 81-ter, recante “Riduzione della composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa”.

L’articolo modifica e snellisce la composizione delle commissioni di riserva previste dall’art. 28, comma 3, della legge n. 979/1982 (in particolare riducendo da 11 a 7 il numero dei componenti) e prevede la conseguente ricostituzione, da parte del Ministero dell’ambiente, di tutte le commissioni di riserva entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.


Articolo 81-quater    -    Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

81.042

Nuova formulazione

Garavaglia

Lega Nord

7.12 a.m

Aggiunge l’articolo 81-quater, recante “Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio”.

L’articolo incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 il fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive e, al comma 2, attraverso una novella all’articolo 27 del T.U. in materia edilizia, consente al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di procedere nei tempi indicati al sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia

2008: -10.000

 


Articolo 81-quinquies  -    Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

81.034 riformulato

Bonelli

Verdi

7.12 a.m

Aggiunge l’articolo 81-quinquies, recante “Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse”.

L’articolo prevede l’istituzione di un Fondo dotato di 2 milioni di euro per il 2008 per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia

2008: -2.000

 


Articolo 81-sexies    -    Un centesimo per il clima

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

81.014 riformulato

Bonelli

Verdi

7.12 a.m

Aggiunge l’articolo 81-sexies, che, al comma 1, istituisce il Fondo denominato “Un centesimo per il clima” (con una dotazione per il 2008,in base al comma 4, di 1 milione di euro) nel quale confluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione e per ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata. Il comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impegna le società distributrici (di carburante e di energia elettrica) a versare un contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato e individua le finalità del Fondo. Il comma 3 demanda ad un decreto del ministeriale la definizione delle modalità di gestione del fondo e di attuazione dei contributi previsti dai primi due commi e l’istituzione di un comitato di esperti con il compito di verificare l’attuazione delle finalità del fondo.

Conseguentemente

alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze

2008: -1.000.


Articolo 82-bis -    Commissione nazionale per la formazione continua

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

82.028

Governo

 

7.12 a.m

Aggiunge l’articolo 82-bis recante “Commissione nazionale per la formazione continua”.

La norma, in attuazione dell’accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007, riordina il sistema di educazione continua in medicina (E.C.M.), valorizzando il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua, che viene incardinata nell’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Quest’ultima assume la nuova denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Vengono quindi dettate disposizioni in ordine alla composizione della Commissione nazionale, rimessa ad un decreto del Ministro della salute, e al personale dipendente dalla citata Agenzia. La dotazione organica del personale di ruolo della medesima Agenzia è fissata in sessanta unità, di cui quarantotto di personale non dirigenziale e dodici di personale con funzioni dirigenziali.

 


Articolo 83    -   Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

Relatore

 

7.12

Modifica il comma 1, autorizzando a decorrere dal 2008 il finanziamento, originariamente previsto per il solo 2008, pari a 180 milioni di euro annui, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioniobbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Aggiunge il comma 2-bis, (subemendamento 0.9.488.17 Borghesi)il quale estende il beneficio dell’indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, causata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.

Sostituisce il comma 3, relativo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto finanziamento, con due nuovi commi. In particolare:

§  il nuovo comma 3 mantiene la copertura finanziaria degli oneri suddetti a valere sull’incremento delle aliquote di base per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. La nuova formulazione del comma 3 prevede inoltre che la variazione delle aliquote debba essere tale da garantire ulteriori maggiori entrate per complessivi 140 milioni di euro per il 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dal 2009.

§  Il comma 3-bis precisa che tali ulteriori maggiori entrate (pari a 140 milioni di euro per il 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dal 2009) vengano iscritte sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

0.9478.17

Borghesi

Italia dei valori

7.12

Modifica l’emendamento 9.478 del Relatore, aggiungendo il comma 2-bis, che estende ai soggetti affetti da sindrome da talidomide il beneficio dell’indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione a causa di vaccinazioni obbligatorie.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: - 5.000

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

Alla Tabella A, Ministero della Solidarietà sociale:

2008: - 5.000

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.


Articolo 84    -   Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

84.6

Zeller

Misto – min. linguistiche

7.12

Sostituisce il comma 3, disponendo che (al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego), per gli anni 2008 e 2009, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano possono assumere il personale risultato vincitore o idoneo nell’ambito di pubblici concorsi, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro.

84.7

Zeller

Misto – min. linguistiche

7.12

Aggiunge il comma 3-bis cheridetermina in 400 euro l’importo dell’indennità speciale mensile di seconda lingua riconosciuta al personale della magistratura in servizio negli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero economia e finanze

2008: -150;

2009: -150;

2010: -150.

 


Articolo 85-bis-    Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

85.05

Zanella

Verdi

5.12 nott.

Introduce l’articolo 85-bis, recante “Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

La norma aggiunge un periodo al comma 829 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il  2007, stabilendo che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle suddette associazioni.

 


Articolo 86-bis-    Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

86.06

Governo

 

7.12

Aggiunge l’articolo 86-bis recante “Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale”.

L’articolo ridefinisce, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale istituito dalla legge finanziaria per il 2007.

La norma, pur lasciando invariato l’importo complessivo del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), modifica l’elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i menzionati progetti. Inoltre, non viene più specificato l’importo destinato a ciascuna finalità.

Rispetto all’elenco previsto dalla legge finanziaria per il 2007 sono espunte le iniziative per la salute della donna, delle gestanti e dei neonati ed inserite le seguenti ulteriori finalità:

−   attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

−   promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

−   attuazione del documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”.


Articolo 86-ter  -    Modifiche al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

86.05

Iacomino

Rif. comunista

7.12

Aggiunge l’articolo 86-ter recante “Modifiche al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296”.

L’articolo modifica la disciplina per le assunzioni di personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui all’articolo 1, comma 566, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). La norma prevede che la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007) è subordinata all’accertamento dei requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Inoltre, a partire dal 2008, lo stanziamento previsto dalla legge n. 3/2001, nell’ambito delle misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è rideterminato in euro 35.300.000.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: - 5.000

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

 


Articolo 88-bis - Disposizioni in materia di dispositivi medici

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

88.036

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 88-bis, recante “Disposizioni in materia di dispositivi medici”.

La norma prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica per l’anno 2008, sono praticati specifici sconti sul prezzo per le forniture di dispositivi medici in favore del Servizio sanitario nazionale (comma 1).

Inoltre, i prezzi di riferimento dei dispositivi medici stabiliti ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera v), della legge finanziaria per il 2007 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 (comma 2).

Il Ministro della salute, entro il 31 gennaio 2008, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore al fine di attuare una revisione delle tipologie di dispositivi medici previste dai decreti ministeriali attuativi della legge finanziaria per il 2007 e di individuare misure di razionalizzazione nell’acquisto e nell’utilizzo dei citati dispositivi che consentano risparmi non inferiori a 60 milioni di euro nell’anno 2009 (comma 3).


Articolo 88-ter - Interventi per la tutela degli animali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

88.019

Zanella

Verdi

7.12

Introduce l’articolo 88-ter recante “Interventi per la tutela degli animali”.

Il comma1istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 (comma 3).

Il comma 2 istituisce presso il MIPAAF un nuovo fondo, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 (comma 3), per l’attività che il Corpo forestale svolge nel campo della tutela degli animali attraverso il proprio Nucleo investigativo per i reati in danno dagli animali.

Il comma 4 novella l’art. 17, co. 29 della legge n. 449/1997 aumentando la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione, da lire 103.000 a 106 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 a 209 euro per tonnellata/anno di ossidi di azoto.

 


Articolo 89-bis - Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella ‘Lista del patrimonio mondiale’ dell’Unesco

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

89.06

Rotondo

SD

7.12

Introduce l’articolo 89-bis recante “Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella ‘Lista del patrimonio mondiale’ dell’Unesco”.

L’articoloautorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinario dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze

2008: -5.000;

2009: -5.000;

2010: -5.000;

 


Articolo 93-bis - Fondo per il ripristino del paesaggio

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

93.016 riformulato

Bonelli

Verdi

 

Introduce l’articolo 93-bis recante l’istituzione del “Fondo per il ripristino del paesaggio”.

L’articolo istituisce un fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO. Lo stesso articolo demanda ad un successivo decreto interministeriale  l’individuazione degli interventi e delle modalità attuative e consente, inoltre, il concorso delle regioni,con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: -15.000;

2009: -15.000;

2010: -15.000.

 


Articolo 93-ter - Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

93.04

VII Commissione

 

 

Introduce l’articolo 93-ter recante Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”.

L’articolo proroga le disposizioni finalizzate a garantire il funzionamento della Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo - Arcus spa.

 


Articolo 93-quater - Celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità d’Italia

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

93.035

Relatore

 

 

Introduce l’articolo 93-quater recante “Celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità d’Italia”.

L’articolo dispone un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 62, comma 16, riducendo di 5 milioni di euro per il 2008 il Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia

Modifica l’articolo 114, comma 3, riducendo di 5 milioni di euro per il 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)

 


Articolo 93-quinquies - Centro per il libro e la lettura

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

93.034

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 93-quinquies concernente il “Centro per il libro e la lettura”, secondo il quale a decorrere dal 2008 sono assegnati 3 milioni di euro per le spese di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di cui al comma 1142 della legge finanziaria 2007, relativa ad interventi in materia di tutela paesaggistica e museale.

 


Articolo 94    -   Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

94.128

Governo

 

7.12

Modifica il comma 6che rinvia ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina per il reclutamento del personale docente, introducendo il concerto del Ministro dell’università e ricerca ed estendendo l’ambito del provvedimento alla disciplina dei requisiti e della formazione iniziale dei docenti.

94.130

Relatore

 

7.12

Introduce il comma 15-bis, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni, dotandolo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero della pubblica istruzione:

2008: - 5.000

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

 


Articolo 96    -   Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

96.55

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 3-bis riservando una quota, pari a 11 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, del fondo di cui al comma 1, alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca.

96.6

Ricci

Rif. comunista

7.12

Aggiunge il comma 3-bis prevedendo un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2008 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario, con destinazione vincolata, a titolo di contributo straordinario, alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2009: - 5.000

96.54

Governo

 

7.12

Aggiunge i commi 3-quater e 3-quinquies. In particolare:

il comma 3-quater prevede che agli esami di ammissione alle scuole di specializzazione possono essere ammessi anche i laureati in medicina e chirurgia e gli studenti iscritti all’ultimo anno del relativo corso di laurea che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea, purché conseguanola laurea e l’abilitazione entro la data di inizio dei corsi.

Il comma 3-quinquies dispone la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010.

96.14

Aurisicchio

SD

7.12

Aggiunge il comma 3-sexies prevedendo che per il triennio 2008-2010 è autorizzata la spesa di 10 milioni a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -10.000;

2009: -10.000;

2010: -10.000.


Articolo 96-bis - Contributo al centro di ricerca CEINGA

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

96.03
nuova formulazione

Tessitore

PD-Ulivo

7.12

Introduce l’articolo 96-bis recanteContributo al centro di ricerca CEINGE”.

L’articolo autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2008 e il 2009 per il  funzionamento del centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate, di Napoli, nonché a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione,  da destinare sulla base di indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, anche mediante accordi di programma con altri dicasteri.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze

2008: -3.000;

2009: -3.000.

 


Articolo 99    -   Disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

99.272

Relatore

 

7.12

Modifica in più parti il comma 2, che inserisce l’art. 140-bis(Azione collettiva risarcitoria) nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo). In particolare:

-sostituisce il comma 1 del capoverso 140-bis confermando la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale a chiedere singolarmente o collettivamente al tribunale competente, in base alla sede dell’impresa (e non già del convenuto genericamente inteso, come nel testo del disegno di legge) la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici sorti in ambito contrattuale, extracontrattuale, ovvero nell’ambito di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali lesivi di una pluralità di utenti. La nuova formulazione non specifica più che queste ultime condotte debbano essere messe in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali.

La nuova formulazione non contiene più l’inciso «fermo restando il diritto del singolo ad agire autonomamente in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

-sostituisce i commi 2 e 3, e nello specifico:

- Il nuovo comma 2 non rinvia più ad un decreto del Ministro della giustizia –come invece faceva la formulazione iniziale- l’individuazione delle ulteriori associazioni dei consumatori, investitori e degli altri soggetti legittimati alla “class action”, prevedendo direttamente che siano legittimati anche associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi fatti valere.

Reca modalità per l’adesione da parte dei singoli consumatori all’azione collettiva.

Inoltre, riproduce quanto contenuto nel vecchio comma 3, in base al quale l’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione collettiva produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione;

-il nuovo comma 3 introduce la previsione di una pronuncia preliminare sull’ammissibilità dell’azione collettiva da effettuarsi da parte del tribunale, alla prima udienza, dettando al riguardo una specifica disciplina procedurale.

-sostituisce il comma 4, disciplinando specifiche modalità procedurali per la liquidazione della somma da corrispondere ai singoli consumatori ed utenti che hanno aderito alla class action. In particolare, il nuovo comma conferma – rispetto al testo iniziale – che il giudice in sede di sentenza di condanna individua i criteri per determinare la somma da corrispondere ai singoli consumatori ed utenti intervenuti, fissandone, se possibile, il limite minimo. L’impresa soccombente, nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, propone il pagamento della somma, e l’accettazione da parte del consumatore costituisce titolo esecutivo;

-sostituisce i commi da 5 a 10, con i nuovi commi 5 e 6, e in particolare,:

-il nuovo comma 5, non prevede più, rispetto al testo originario, l’accordo transattivo tra le parti dinnanzi al giudice, ma stabilisce che la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti dei singoli consumatori ed utenti che hanno aderito all’azione, facendo salva l’azione individuale dei singoli consumatori non aderenti. Risulta in tal modo assorbita in tale nuovo comma la previsione prima contenuta nel comma 6 originario.

-il nuovo comma 6, conferma la previsione – prima contenuta nel comma 7- della costituzione di un’apposita Camera di conciliazione per la determinazione del quantum dei singoli risarcimenti in favore dei consumatori. La Camera di conciliazione opera però – non più una volta esecutivo il verbale di conciliazione ovvero, in assenza di conciliazione, contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna – bensì qualora l’impresa non comunichi ai consumatori la proposta di pagamento, ovvero laddove i consumatori non abbiano aderito a tale proposta entro 60 giorni dalla ricezione. Il nuovo comma modifica le modalità di composizione della camera di conciliazione e prevede inoltre, quale alternativa alla camera di conciliazione, un organismo di conciliazione stragiudiziale – di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003.

Sono soppresse:

-   la previsione, prima contenuta nel comma 8, della possibilità per il singolo consumatore, una volta inutilmente esperita la camera di conciliazione, di ricorrere giudizialmente per la precisa determinazione dell’ammontare del risarcimento dei danni genericamente riconosciuto dalla stessa sentenza di condanna;

-   la previsione, originariamente contenuta nel comma 9, che la sentenza di condanna e l’accertamento della qualità di creditore (in sede conciliativa o giudiziale), costituiscono titolo per il singolo consumatore e utente di chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore;

-   la previsione, contenuta del comma 10, dell’obbligo a spese del convenuto di pubblicizzare la sentenza di condanna ai fini della diffusione ad un numero più ampio possibile di consumatori.

-sopprime il comma 11,che stabiliva, relativamente a taluni contratti, effetti estensivi automatici delle condanne per pubblicità ingannevole nei confronti di tutti i consumatori ed utenti.

-sopprime il comma 12, che attribuiva al convenuto, in caso di soccombenza anche solo parziale, le spese del procedimento e precisa, altresì, che il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l’importo massimo del 10 per cento del valore della controversia.

Introduce, due nuovi commi all’art. 99, in particolare:

- Il nuovo comma 3-bis, attraverso una modifica all’articolo 50-bis del codice di procedura civile, include la class action tra le cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale;

-il nuovo comma 3-ter sostituisce la rubrica del Titolo II della parte V del codice del Consumo, ora recante “le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia”, con la seguente “accesso alla giustizia”.


Articolo 99-bis-    Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

99.023

Governo

 

7.12

Aggiunge l’articolo 99-bis recante “Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari”.

L’articolo dispone fra l’altro che:

-    la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutuante si estende alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare, anche ai sensi del d.lgs. 122/05;

-    il trasferimento del contratto di mutuo avvenga con esclusione di penali o altri oneri per il mutuatario, anche per l’accensione del nuovo mutuo;

-    si possa pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata non autenticata;

-    la ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali;

-    l'estinzione dell’ipoteca non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il termine di trenta giorni successivi all’estinzione dell'obbligazione (e non alla sua scadenza, come indicato nella norma attualmente in vigore), con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane;

-    riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente le variazioni dei tassi di interesse adottate sia precedentemente sia successivamente a decisioni di politica monetaria.

 


Articolo 100-   Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

100.17
nuova formulazione

Relatore

 

7.12

Aggiunge i commi da 5-bis a 5-quinquies. In particolare:

il comma 5-bis ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui) ed incrementando di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008 attualmente fissato in 100 milioni di euro;

il comma 5-ter istituisce un Fondo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della Difesa;

il comma 5-quater prevede che la programmazione e la progettazione relative ai servizi socio-educativi di cui al comma 5-ter è svolta, nel rispetto della normativa regionale, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza;

il comma 5-quinquies stabilisce che i servizi socio educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Conseguentemente

Alla Tabella A

Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -3.000;

2009: -3.000

2010: -3.000

Ministero della giustizia:

2008: +24.237.

Introduce l’articolo 144-bis (vedi)


Articolo 103-bis    - Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

103.019 riformulato

Cioffi

Popolari-Udeur

7.12

Introduce l’articolo 103-bis recante “Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori”.

L’articolo autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008 al fine di potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’Ente morale “S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus” a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -1.500;

 


Articolo 104-   Fondo per le non autosufficienze

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

105.21

Iacomino

Rif. comunista

7.12

Aggiunge il comma 1-bis che abroga il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006). Il citato comma 318 stabilisce che il contributo ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379 è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.); Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.)), nel rispetto degli obblighi di rendicontazione.

105.22

Relatore

 

7.12

Aggiunge i commi 1-ter a 1-sexies, i quali prevedono che l’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali è fissato nella misura di 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della citata provvidenza.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -12.000;

2009: -12.000;

2010: -12.000.

 


Articolo 105-   Misure in favore di soggetti con disabilità grave (Soppresso)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

105.16

Bonelli

Verdi

7.12

Sopprime l’articolo,introdotto dalSenato, che prevedeva, nell’ambito dei fondi per i progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale, due quote di riserva da destinare a finalità specifiche (una quota, non inferiore al 4 per cento, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili e quota di riserva, non inferiore al 30 per cento, in favore dei progetti aventi finalità di assistenza a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave).


Articolo 105-bis    -    Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

105.018

D’Elpidio

Pop. Udeur

7.12

Aggiunge l’articolo 105 bis, recante Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili”.

L’articolo istituisce un fondo per la mobilità dei disabili, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per interventi volti alla realizzazione di un parco ferroviario che permetta il trasporto di disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti in Italia. Il fondo potrà essere alimentato da atti di donazione e dai proventi di contratti di sponsorizzazione. Per le modalità attuative della norma si fa rinvio ad un decreto dei Ministri dell’economia, dei trasporti e della salute.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze

2008: -5.000;

2009: -3.000;

2010: -3.000.


Articolo 105-ter     -    Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

105.021

Rossi Gasparrini

Pop. Udeur

7.12

Introduce l’articolo 105-ter recante “Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”.

L’articolo istituisce un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Si prevede, in particolare, che per i contratti di mutuo per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -10.000;

2009: -10.000.


Articolo 105-quater  -    Bilancio di genere

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

105.06

Di Salvo Teresa Maria

SD

7.12

Introduce l’articolo 105-quater recante il “Bilancio di genere”

Il comma 1 prevede, per l’anno 2008,  una attività di sperimentazione, da effettuarsi presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca, volta ad introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, anche al fine di valutare in tale prospettiva i risultati delle missioni affidate dei singoli Ministeri a seguito della riclassificazione del Bilancio per l’anno 2008.

I criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione sono stabiliti, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dei diritti e delle pari opportunità,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 3, il medesimo Ministro dei diritti e delle opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei suddetti Ministeri suddetti volto a alla stesura sperimentale del bilancio di genere, per i quali viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.

Ai sensi del comma 4, il Ministro per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 31 marzo 2009, una apposita relazione recante l’indicazione dei risultati della sperimentazione.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -2.000..


Articolo 105-quinquies     -    Statistiche di genere

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

105.07

Zanotti

SD

7.12

Introduce l’articolo 104-bis recante “Statistiche di genere”.

L’articolo istituisce per l’anno 2008 un fondo di 1 mln di euro destinato all’inserimento nel programma statistico nazionale di rilevazioni statistiche di genere, affidando all’ISTAT il compito di assicurare l’attuazione di tale obiettivo nell’ambito del Sistema statistico nazionale anche attraverso l’adozione di apposite direttive.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -1.000..


Articolo 106-   Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

106.110

Relatore

 

7.12

Modifica il comma 1, prevede che gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari non solamente in forma indiretta, ma anche in forma diretta o tramite l’erogazione di mutui, purché tramite approvazione dei Ministeri vigilanti (sempre nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili); inoltre, specifica che le delibere già assunte relative ai piani di investimento sono esecutive e costituiscono obbligazioni verso gli enti intestatari dell’opera.

Modifica il comma 2 introducendo l’ulteriore disposizione secondo cui sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica.

Aggiunge il comma 2-bissecondo cui le norme limitative di cui al comma 1 non si applicano agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane.

 


Articolo 107-bis - Anticipazioni tra gestioni previdenziali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

107.011

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 107-bis recante “Anticipazioni tra gestioni previdenziali”.

L’articolo, al fine di fronteggiare l’onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l’INPDAP, conseguenti alle norme che hanno disposto l’iscrizione a tale Gestione anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, e per consentire il superamento del temporaneo squilibrio di cassa, dispone che la suddetta Gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP (comma 1)  Tali anticipazioni possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010, mentre per gli anni successivi l’INPDAP dovrà ispirare l’attività relativa alla suddetta Gestione a criteri di equilibrio finanziario (comma 2). Per consentire il ricorso alle anticipazioni in questione, a decorrere dal 2008 viene abrogata la norma secondo cui gli enti previdenziali pubblici devono ridurre le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001 (comma 3). Infine, al fine di realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni INPDAP, viene soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della L. 335/1995 che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabilisce un apporto dello Stato a favore della gestione separata INPDAP dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (comma 4).

 


Articolo 109-   Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

109.4

Governo

 

7.12

Aggiunge il comma 1-bis ai sensi del quale, a decorrere dal 2008, la quota a carico della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, della contribuzione al fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola, finora iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia, è iscritta in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione; la quota del contributo a carico del datore di lavoro deve essere versata al relativo fondo pensione, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

 

 


Articolo 112-   Definizione di contenziosi con l’INPS

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

112.2

Bonelli

Verdi

7.12

Aggiunge il comma 1-bis secondo il quale la disciplina che autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, si applica, con le stesse modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -500;

2009: -500;

2010: -500.

 


Articolo 113-   Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

Relatore

 

 

Modifica il comma 1 riducendo da 1.548 milioni di euro a 1.264 milioni di euro la dotazione per il 2008 del Fondo per il finanziamento del Protocollo Welfare

113.9

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 5-bis che novella il comma 298 della legge n. 296/2007 prevedendo che ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione alle attività di ricerca, siano erogati contributi per l’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, a valere sulle risorse dell’apposito Fondo istituito a tal fine, non impegnate alla chiusura dell’esercizio 2007.


Articolo 113-bis    -    Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 113-bis, recante “Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto”.

L’articolo prevede, al comma 1, la riduzione del prelievo fiscale sul TFR e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, il cui diritto alla percezione decorra dal 1° aprile 2008, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. I criteri per l’attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia da adottarsi entro il 28 febbraio 2008.

Il comma 2 estendealle quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 e conferite alle forme pensionistiche complementari la disciplina fiscale transitoria dettata dall’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 252 del 2005, la quale prevede l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali ai contributi versati dai soggetti già iscritti, alla medesima data, a forme pensionistiche complementari. Si prevede inoltre che le suddette somme concorrano ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. La disposizione si applica ai conferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il comma 3 istituisce una commissione di studio sulla tassazione delle indennità in precedenza richiamate, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all’attenuazione del prelievo fiscale 

 


Articolo 114-   Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

0.116.16.2

Villetti

La Rosa nel pugno

 

Modifica il comma 2, riducendo a 80 milioni di euro l’ulteriore finanziamento previsto per il 2008 in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

93.035

Relatore

 

 

Modifica il comma 3, riducendo di 5 milioni di euro per il 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)

 


Articolo 116-   Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

116.16

Relatore

 

7.12

Aggiunge i commi da 6 a 9. In particolare:

-          al fine di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, si prevede l’attivazione, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell’ambito dei quali prevedere anche l’erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione economica sotto forma di voucher (comma 6);

-          si affida ad un decreto, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, l’individuazione delle disposizioni attuative (comma 7);

-          si impegna il Ministro del lavoro a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione delle norme, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di mettere a regime gli strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori in questione (comma 9);

-          si provvede alla copertura finanziaria tramite l’utilizzazione delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013 (comma 10).

0.116.16.2

Villetti

La Rosa nel pugno

 

Introduce le seguenti modifiche all’emendamento 116.16 del relatore:

§  al comma 6, limita all’anno 2008 la misura prevista in via sperimentale per il reinserimento lavorativo dei lavoratori;

§  sostituisce il comma 7, prevedendo che con decreto siano definite le modalità di fruizione, le categorie di beneficiari nonché la durata e l’importo della prestazione economica, nei limiti complessivi di spesa di 40 milioni di euro per il 2008;

§  si aggiunge il comma 8, con cui si impegna il Governo a presentare alla Conferenza Stato-regioni un’intesa volta a prevedere l’estensione della sperimentazione della misura in questione.

Modifica l’articolo 114, comma 2, riducendo a 80 milioni di euro l’ulteriore finanziamento previsto per il 2008 in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.


Articolo 120-   Fondo per le aree sottoutilizzate

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

120.15

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 1-bis, che sostituisce il comma 1152 ed aggiunge il comma 1152-bis dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (l.n. 296/2006).

Rispetto al testo vigente del comma 1152, il testo novellato si riferisce solo all’anno 2007, vincolando il CIPE, in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), all’assegnazione di 500 milioni di euro agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa. Per gli anni 2008 e 2009 interviene il nuovocomma 1152-bis, che, per le medesime finalità e nelle medesime modalità e proporzioni, disciplina l’assegnazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009, a valere sul Fondo aree sottoutilizzate, la cui autorizzazione di spesa viene corrispondentemente ridotta di complessivi 500 milioni di euro per ciascun anno.

 


Articolo 121-   Incentivi all’occupazione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.478

Relatore

 

 

Aggiunge i commi da 10-bis a 10-quater recanti disposizioni in materia di lavori socialmente utili. In particolare:

§         il comma 10-bis, introducendo la nuova lettera g-bis) al comma 1156 della legge finanziaria 2007, dispone lo stanziamento, a decorrere dall’anno 2008, a valere sul Fondo per l’occupazione, di un contributo, pari a 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro, in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE;

§         il comma 10-ter autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, per gli anni 2008-2010, nel limite di spesa di 55 milioni di euro (vedi subemendamento 0.9.478.5 Giudice) , apposite convenzioni con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità degli stessi comuni da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 468 del 1997 relative ad attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili;

§         Il comma 10-quater prevede la possibilità di procedere, da parte degli enti utilizzatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, con riferimento ai lavoratori impiegati in ASU e ai soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle citate convenzioni, ad assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato a seconda della categoria di inquadramento.

Con il subemendamento 0.9.478.4 Marinello è stato aggiunto il comma 10-quinquies, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni.

Con il subemendamento 0.9.478.15 Piro è stato aggiunto il comma 10-sexies cheautorizza la Regione Siciliana a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale della protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico

0.9.478.5

Giudice

FI

7.12

Modifica l’emendamento 9.478 del relatore, sostituendo i commi 10-ter e 10-quater.In particolare introduce le seguenti modifiche.

Al comma 10-ter,innalza a 55 milioni di euro il limite massimo di spesa relativo all’autorizzazione alla stipula delle previste convenzioni con i comuni.

Al comma 10-quater, sopprime le disposizioni ai sensi delle quali la disciplina relativa alle assunzioni da parte degli enti utilizzatori di cui al medesimo comma si applica anche ai soggetti provenienti dal medesimo bacino ed utilizzati presso altre pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente

A copertura finanziaria viene ridotta di 15 milioni la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (vedi articolo 150, comma 7-bis dell’A.C. 3256-A).

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2009: -15.000;

0.9.478.4

Marinello

FI

 

Modifica l’emendamento 9.478 del relatore, aggiungendo il comma 10-quinquies, concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni, nel limite di spesa di 1 milioni di euro

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -1.000;

2009: -1.000;

2010: -1.000.

0.9.478.15

Piro

PD-Ulivo

 

Modifica l’emendamento 9.478 del relatore, aggiungendo il comma 10-sexies, cheautorizza la Regione Siciliana a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale della protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.

 


Articolo 123-   Contributo compensativo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

123.1

Conte

FI

7.12

Aggiunge il comma 2-bis che, attraverso una novella all’articolo 4 del DL n. 314 del 2003, estende le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare ai comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di dieci chilometri dall’impianto stesso.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -2.000;

2009: -2.000;

2010: -2.000.

 

 


Articolo 125-   Promozione dello sport

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

125.28

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 3-bis, che prevede l’incremento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 della dotazione del Fondo per gli interventi sportivi di rilevanza internazionale, con specifico riferimento ai Campionati mondiali maschili di pallavolo che si terranno in Italia nel 2010.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -3.000;

2009: -3.000;

2010: -3.000.

125.15

Milana

PD-Ulivo

7.12

Modifica il comma 4 prevedendo che il contributo al Comitato italiano paraolimpico è incrementato di 2 milioni di euro per il 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 (nel testo Senato il contributo era di 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010).

Aggiunge l’articolo 134-bis, recante “Liquidazione della Coni servizi SpA”. (vedi)

 


Articolo 126-bis - Potenziamento del Sistema pubblico di connettività  

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

126.03riformulato

Relatore

 

7.12

Aggiunge l’articolo 126-bis volto a favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) e a dare nuovo impulso all’attività di informatizzazione della normativa statale vigente avviata nel 2001.

In particolare, i commi da 1 a 7 recano disposizioni per favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 1 stabilisce che i costi delle infrastrutture telematiche condivise per la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) rimangono a carico del CNIPA fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare per la fornitura dei servizi necessari per il SPC. Per favorire la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali per lo sviluppo di tutte le componenti del SPC, i commi da 2 a 5 prevedono la definizione da parte delle Regioni e degli enti locali, per le parti di rispettiva competenza, e di concerto con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzate del SPC.

Ai sensi del comma 6 il CNIPA identifica le soluzioni tecniche e funzionali atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici anche in caso di disastri o situazioni di emergenza. Il comma 7 consente al CNIPA di indire conferenze di servizi al fine di identificare dette soluzioni tecniche.

Il comma 8 reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente. In particolare, si stabilisce che le risorse destinate al finanziamento dell’informatizzazione della legislazione statale,vigente resti destinata in via prioritaria a detta finalità e, in via residuale, alle restanti attività previste dal testo in esame. La dotazione del Fondo per l'informatizzazione è dunque incrementata di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Le finalità del fondo sono altresì estese al coordinamento di programmi per l’informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all’adeguamento agli standard europei delle classificazioni utilizzate nelle banche dati normative pubbliche, nonché all’adozione di linee-guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell’edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

Il medesimo comma affida l’attuazione dei programmi di informatizzazione ad un responsabile designato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, assicurando il collegamento con le attività di semplificazione della legislazione, nonché con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi ed alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. Il coordinatore trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

Il comma 9 autorizza una spesa pari a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -10.500;

2009: -10.500;

alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze:

2010: -10.500.

 


Articolo 128-   Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

128.9

Governo

 

7.12

Modifica il comma 4 sostituendo il comma 2-bs dell’articolo 78 del codice dell’amministrazione digitale e così estendendo alle pubbliche amministrazioni statali e periferiche ad esclusione delle scuole, delle istituzioni educative ed universitarie,  (anziché alle pubbliche amministrazioni centrali, come previsto nella formulazione originaria) l’obbligo di utilizzare i servizi VoIP previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate – senza precisarne l’ambito territoriale -  da Consip.

 


Articolo 132-    Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.458

Governo

 

6.12 p.m.

Modifica il comma 2, lettera d) precisando che i beni immobili del Ministero della difesa, non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio, la cui alienazione sia attinente alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, debbano essere ulteriori rispetto a quelli consegnati dal medesimo Ministero all’Agenzia del demanio, per complessivi due miliardi di euro, secondo la procedura disposta dalla legge finanziaria 2007.

 


Articolo 134-   Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

134.3

Quartiani

PD-Ulivo

7.12

Modifica il comma 3, allegato A, escludendo l’Ente italiano per la montagna dall’elenco degli enti soppressi ex lege ove, alla scadenza del termine previsto dall’articolo per l’adozione dei regolamenti, non risultino oggetto di alcun intervento di razionalizzazione.

134.4

Alfano G.

FI

7.12

Aggiunge il comma 8-bis prevedendo che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti di educazione femminile che hanno esaurito la loro funzione educativa.

 


Articolo 134-bis    -    Liquidazione della CONI Servizi Spa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

125.15

Milana

PD-Ulivo

7.12

Aggiunge l’articolo 134-bis, recante la “Liquidazione della Coni servizi SpA”.

L’articolo dispone la liquidazione della Coni servizi S.p.A., prevedendo che il personale ed i beni mobili ed immobili della società siano trasferiti all’Ente Coni, il quale subentra anche in tutti i rapporti attivi e passivi della società

 


Articolo 138-bis    -    Abrogazionedei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

138.01

Borghesi

Italia dei valori

7.12

Introduce l’articolo 138-bis recanteAbrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

L’articolo dispone l’abrogazione dei commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 e il conseguente riversamento all’entrata dello Stato delle risorse non impegnate. Tali disposizioni prevedono contributi statali ai comuni per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare agli interventi e ai soggetti individuati con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare

 


Articolo 141-   Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

141.1

Crisci

PD-Ulivo

7.12

Aggiunge il comma 2-bis il quale sostituisce il comma 862 della legge Finanziaria 2007, relativo completamento degli interventi della programmazione negoziata, estendendo dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine della la proroga delle iniziative finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e non ancora completate alla data di scadenza, qualora risultino realizzate in misura non inferiore – non già al 30% degli investimenti, come previsto nell’attuale formulazione del comma 862- bensì al 40% di questi.

 


Articolo 144-   Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

144.33

Incostante

PD-Ulivo

7.12

Modifica il comma 2, attribuendo carattere transitorio al tetto posto dal comma al “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con determinate amministrazioni pubbliche.

Aggiunge i commi 3-ter e 3-quater, ai sensi dei quali entro il 31 luglio 2008 sono definiti con D.P.C.M. i limiti massimi degli emolumenti corrisposti da parte degli organismi di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi o altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. Il decreto è adottato (previo parere parlamentare) sulla base dei criteri elencati. Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico resta definito dai rispettivi ordinamenti, salva l’applicazione di un limite agli eventuali compensi per lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l’amministrazione di appartenenza.

Modifica il comma 4, relativo all’applicabilità del comma 2 ai rapporti in corso, sopprimendo il riferimento al personale in regime di diritto pubblico, e il comma 8.

0.144.33.1

Governo

 

7.12

Modifica l’emendamento 144.33 al comma 2, prevedendo in particolare che il tetto posto dal medesimo comma al “trattamento economico onnicomprensivo” non si applichi alle attività il cui compenso è basato su tariffe professionali.

0.144.101.2

Villetti

Rosa nel pugno

7.12 p.m.

Aggiunge il comma 3-bis, disponendo – con riguardo alla Banca d’Italia, alle Autorità indipendenti e alle amministrazioni statali per i soggetti ai quali non si applica il limite di cui al comma 2 – che in ogni caso il trattamento economico complessivo non può superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

144.101

Relatore

 

7.12

Sostituisce i commi 9, 10 e 11, con un nuovo comma 9, il quale prevede che la Corte dei Conti verifichi, in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, recanti un limite al trattamento economico di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni (la formulazione precedente, invece prevedeva che gli atti delle amministrazioni dello Stato, comportanti una spesa ai sensi del suddetto comma 2 fossero sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti).

E’ inoltre in tal modo soppressa la disposizione, contenuta nel comma 10, che qualifica la mancata pubblicazione dell’atto di incarico sul sito web dell’amministrazione quale motivo di ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti.

E’ inoltre soppressa la disposizione, contenuta nel comma 11, che definisce princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica le disposizioni iniziali contenute nei commi 9 e 10, rispettivamente sostituiti e soppressi dall’emendamento in esame.

Modifica il comma 15, escludendo il parere della Corte dei Conti sulla legittimità e compatibilità finanziaria dei regolamenti dei servizi e del personale adottati in materia di incarichi esterni, ma mantenendo la previsione della loro trasmissione per estratto alla Corte, entro trenta giorni dall’ adozione.

Aggiunge il comma 17-bis, il quale:

§         modifica l’art. 7, co. 7, della L. 131/2003, eliminando la previsione dellacomunicazione, da parte delle sezioni regionali delle Corte dei Conti, esclusivamente ai consigli degli enti controllati dell’esito delle verifiche effettuate sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni;

§          introduce un ulteriore periodo al citato co. 7 dell’art. 7 della L. 131/2003 disponendo che l’attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia comunicata al Parlamento, nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria delle Regioni, di cui all’art. 3, co. 6, della legge n. 20/1994.

Sostituisce il comma 19, con i seguenti:

§         comma 19, il quale prevede che il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti – disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento interno –  nonché i regolamenti – disciplinanti il numero e la composizione degli organi della Corte adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni – necessari per riorganizzate gli uffici e i servizi della Corte. La disposizione è finalizzata in particolare al potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello stato e a potenziamento dei controlli sulla gestione, nonché al perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento.

-      comma 19–bis, che prevede, nel triennio 2008-2010, la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sulle procedure di attuazione del comma 19, e sugli strumenti necessari per garantire alla Corte piena autonomia ed effettiva indipendenza


Articolo 144-bis    -    Sistemadei controlli delle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

144.101

Relatore

 

 

Introduce l’articolo aggiuntivo 144-bis, recante “Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni”.

L’articolo prevede la prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review) avviato dalla legge finanziaria 2007 e un contestuale potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, prosegue e aggiorna il suddetto programma di analisi e valutazione della spesa, sul cui stato di attuazione il Governo è chiamato a riferire nell’ambito del DPEF .

Il comma 2 prevede poi una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro deve trasmettere alle Camere, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa nei rispettivi ministeri, all’efficacia nell’allocazione delle risorse, al grado di efficienza dell’azione amministrativa con riferimento alle missioni e ai programmi di rispettiva competenza; debbono inoltre essere segnalati al Parlamento i risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche, le linee di intervento perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative, i casi di maggior successo registrati, nonché gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni.

Ai sensi del comma 3 - – modificato dal subemendamento 0.144.101.4 del Governo - entro il mese di gennaio il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio,  indica ai servizi di controllo interno le linee guida ai fini dell’attività istruttoria svolta i fini della preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa da trasmettere alle Camere ai sensi al comma 2, riassumendo  gli esiti complessivi ai fini della relazione del Ministro per l’attuazione del programma di Governo. Il medesimo Comitato e i servizi di controllo interno sono chiamati a cooperare con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e  il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.

Ai sensi del comma 4 la Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche con riferimento alle tematiche inerenti lo stato della spesa e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni trattate nelle suddette relazioni ministeriali, tenendo conto della nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai fini della predisposizione dei programmi e dei criteri per l’esercizio dell’attività di controllo successivo sulla gestione.

Ai  sensi del comma 5, il Governo promuove l’adozione di intese, in sede di Conferenza unificata, per individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.

Ai sensi del comma 6, si prevede che nell’ambito del programma statistico nazionale vi sia una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata, tra l’altro, al monitoraggio dei beni e servizi prodotti dai suddetti soggetti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici nonché la produttività del personale. Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

Ai sensi del comma 7, ai fini dell’introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l’ISTAT è chiamata ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi trattati nelle relazioni di cui di cui al comma 2. Viene inoltre prevista l’adozione di standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio delle informazioni, nonché la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT - in essere alla data del 30 settembre 2005 - finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

Il comma 8 sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del D.lgs. 322/89, recante l’obbligo di fornire dati statistici per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell’ISTAT. Si dispone, inoltre, che proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Il comma 9 – modificato dal subemendamento 0.144.101.4 del Governo – prevede una disposizione transitoria in base alla quale fino alla prima applicazione della disposizione di cui al citato articolo 7, comma 1, del D.lgs. 322/89 - come sostituito dal comma 8 del presente articolo -  e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria, è considerata violazione dell’obbligo di risposta ai fini dell’applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

0.144.101.4

Governo

 

7.12

Modifica il comma 3 – il quale prevede che la Commissione tecnica per la finanza pubblica, insieme al Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si coordini con il Comitato scientifico per il controllo strategico e cooperi con i servizi per il controllo interno per le amministrazioni sottoposte al programma di analisi e valutazione della spesa -  prevedendo invece siano Comitato tecnico scientifico e i servizi di controllo interno a cooperare con la Commissione tecnica e il Servizio studi nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.

Modifica il comma 9 - il quale prevede che in via transitoria non si faccia luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative ad eccezione di quelle comminate per espresso rifiuto di fornire i dati richiesti – precisando che sempre in via transitoria è considerata violazione dell’obbligo di risposta ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.


Articolo 144-ter     -    Somma versata all’entrata dello Stato per sentenza n. 1545/07 del 2007

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

100.17
nuova formulazione

Relatore

 

7.12

Introduce l’articolo 144-ter recante “Somma versata all’entrata dello Stato per sentenza n. 1545/07 del 2007 “

L’articolo prevede che la somma di 94,237 milioni di euro derivante dalla confisca delle plusvalenze realizzate a seguito di attività illecite nel settore bancario, di cui alla sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007, sia iscritta nel fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5 del D.L. n. 282/2004, convertito in L. n. 307/2004) per essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato.

 


Articolo 145-   Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

145.12

Vannucci

PD-Ulivo

 

Aggiunge il comma 1-bis, volto a prevedere che le norme che disciplinano l’attribuzioni di incarichi individuali di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 165 del 2001, non si applicanoai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. 144/1999) con le finalità di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei.

Modifica il comma 3:

§       al capoverso “Art. 36”, comma 7, si includono, tra le strutture amministrative a cui non si applicano le disposizioni relative all’utilizzazione delle forme di lavoro flessibile, anche le unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della L. 144/1999.;

§       al capoverso “Art. 36”, comma 10, si dispone che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività finanziati con forndi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

145.44

Francescato

Verdi

7.12

Modifica il comma 3,aggiungendo, al capoverso “Art. 36”, il comma 7-bis, che, per l’attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette, autorizza il Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena e gli enti a cui è delegata la gestione delle aree marine protette, in deroga alla normativa vigente, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 2 anni eventualmente rinnovabili.

Conseguentemente

Alla Tabella A Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -1.000;

2009: -1.000;

2010: -1.000.

145.81

Relatore

 

7.12

Modifica il comma 8, prevedendo il differimento al 2009 dell’applicazione delle disposizioni per il contenimento delle spese per il lavoro straordinario alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: - 69.000.

92.3

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 8-bis, volto a disporre che al personale del ruolo sanitario del SSN non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, facendosi invece riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori..

 


Articolo 146-   Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

146.269

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 31-bis (confluito nel comma 3 dell’A.C. 3256—A), che autorizza il CNEL a procedere all’assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia.

146.266

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 5-bis ai sensi del quale, ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinate dalla L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il requisito minimo, richiesto per poter beneficiare della stabilizzazione, delle 120 giornate lavorative effettuate, deve sussistere nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge.

146.47

IV Commissione

 

7.12

Aggiunge il comma 6-bis prevedendo il personale dell’Arma dei Carabinieri stabilizzato secondo le procedure previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, sia collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.

146.102 nuova formulazione

Cesini

Com. italiani

7.12

Aggiunge il comma 22-bis il quale dispone che il MiPAAF possa utilizzare fino a 2 milioni di euro, tratti dalle disponibilità del al Fondo per le crisi di mercato, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette. A tale scopo il personale utilizzato deve essere quello a suo tempo assunto, sulla base della legge n. 124/1985, per la conservazione del patrimonio dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD), e non ancora stabilizzato sulla base della legge n. 266/2005

146.263 nuova formulazione

Governo

 

7.12

Aggiunge i commi 24-bis e 24-ter.

Il comma 24-bis prevede la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per le regioni e per le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA) di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato che sia stato selezionato dal Ministero dell’ambiente e sia utilizzato dagli enti richiamati in precedenza per l’attuazione del Progetto operativo “Ambiente” e del Progetto operativo “Difesa Suolo”.

Il comma 24-ter dispone che, con decreto, si provveda a disciplinare l’utilizzazione del personale di cui all’art. 168 del D.P.R. 18/1967 (esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rangoda utilizzare negli uffici centrali del Ministero degli affari esteri o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari), il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di pubbliche amministrazioni, può essere inviato in  missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari per l’espletamento di compiti che richiedano particolare competenza tecnica.

146.271

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 31-bis che modifica l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 94 della legge finanziaria 2007. Si tratta della norma che reca una disciplina derogatoria alla normativa generale prevista per l’assegnazione di una rivendita di generi di monopolio e stabilisce chele rivendite assegnate secondo tale procedura di assegnazione diretta non siano soggette al triennio di esperimento previsto dall’ultimo comma dell’articolo 21 della legge n. 1293 del 1957. L’emendamento limita l’esclusione dal triennio di esperimento alle sole rivendite ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dimesso.


Articolo 149-   Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

149.25

Aurisicchio

SD

7.12

Modifica il comma 1,prevedendo che dei 1.081 milioni di euro per l’anno 2008 stanziati ai fini della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), 564 milioni di euro sono resi immediatamente disponibili per il personale del comparto scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendialiderivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007.

149.71

Relatore

 

7.12

Aggiunge il comma 6-bis che destina, nell’ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, una quota di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità interno. La misura è finalizzata sostanzialmente ad equiparare, in sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali. Per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità, saranno definite specifiche misure, in sede contrattuale, per raggiungere i medesimi obiettivi.


Articolo 149-bis    -    Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

149.01

I Commissione

 

7.12

Introduce l’articolo 149-bis recante “Misure per la funzionalità dell’amministrazione civile dell’interno”.

L’articolo prevede, al comma 1, l’incremento di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno finanziario 2008, del Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali per fronteggiare gli impegni del personale dell’Amministrazione civile del Ministero derivanti dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione.

Il comma 2 stanzia, a decorrere dal 2008, un’ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009, ad integrazione di quanto previsto dal provvedimento in esame.

Ai sensi del comma 3, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da due commi precedenti è operata attingendo al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell’interno, istituito presso il relativo ministero dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).

 


Articolo 150-   Fondi speciali e tabelle

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

150.13

Governo

 

7.12

Modifica il comma 2 stabilendo che la dotazione di parte corrente relative alle leggi di spesa della Tabella C sono ridotte in maniera lineare dello 0,5 per cento per un importo pari a euro 73,863 milioni di euro per il 2009 e 73,911 milioni per l’anno 2010.

Aggiunge il comma 7-bis, che riduce la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 169,809 milioni di euro per l’anno 2008.

Conseguentemente

Alla tabella A Ministero dell’economia e finanze

2008: +152.810;

Alla Tabella B, Ministero economia e finanze

2008: +16,999

2.261

Relatore

 

4.12 p.m.

Riduce la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (vedi comma 7-bis).

9.478

Relatore

 

7.12

Riduce la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 212,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 276 per l’anno 2009 e di 280 milioni per l’anno 2009 e di 180 milioni a decorrere dal 2010 (vedi comma 7-bis).

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: 0;

2009: 0;

2010: -4.000.

Alla Tabella C, Ministero dell’economia e finanze, Legge n. 67/1987 – Editoria:

2008: +37.500;

2009: +56.000;

2010: +64.000.

0.9.478.5

Giudice

FI

7.12

Riduce la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 15 milioni di euro per l’anno 2008 (vedi comma 7-bis).

150.12

Relatore

 

7.12

Riduce la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 5 milioni di euro per l’anno 2008 (vedi comma 7-bis).

Conseguentemente

Alla tabella C Ministero dell’economia e finanze, D.Lgs. n. 39/1993 – CNIPA:

2008: +3.000.

Tab. A.67 riformulato

Relatore

 

7.12

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: -10.000;

2009: -15.000;

2010: -5.000.

Alla Tabella C, Ministero dell’economia e finanze, Legge n. 146/1980 – ISTAT:

2008: +2.500;

2009: +2.500;

2010: +2.500.

Tab. A.68

 

 

7.12

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2008: -12.500;

2009: -17.500;

2010: -7.500.

Alla Tabella C,

Ministero dell’economia e finanze, Legge n. 146/1980 – ISTAT:

2008: +10.000;

2009: +15.000;

2010: +5.000

Ministero politiche agricole, Legge n. 549/1995 – Contributi a enti:

2008: +2.500;

2009: +2.500;

2010: +2.500

 


 

APPENDICE 1

Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati
al disegno di legge finanziaria (A.C. 3256)
dalla V Commissione bilancio della Camera


TABELLA A

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

 

Ministero degli affari esteri

 


TABELLA B

 

Ministero dell’economia e delle finanze